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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 14 dicembre 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME

Mozione n. 1-00224 – Iniziative in materia di disciplina della responsabilità professionale degli operatori sanitari e per il superamento delle criticità connesse alla carenza di organico del personale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 34 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 29 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 26 minuti
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 17 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 16 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 16 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 16 minuti
Misto: 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 6 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 14 dicembre 2023.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 dicembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZINZI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato» (1609).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Pisano:

   LUPI ed altri: «Istituzione di presìdi sanitari nei plessi scolastici e negli istituti scolastici paritari» (1192);

   BICCHIELLI ed altri: «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio» (1242);

   MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici» (1315).

Adesione di deputati
a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare BICCHIELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio cibernetico e sull'attuazione delle strategie e delle misure di sicurezza nazionali» (Doc. XXII, n. 30) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pisano.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  BATTILOCCHIO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni eversivi di estrema destra e di natura anarco-insurrezionalista nonché dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista e istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio» (1285) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  IEZZI ed altri: «Disposizioni in materia di confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e delega al Governo in materia di statuti» (1385) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):

  FARAONE: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di informazioni antimafia» (1552) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X e XI.

   VII Commissione (Cultura):

  MALAVASI e MANZI: «Disciplina della formazione universitaria, specialistica e post-specialistica del personale delle professioni sanitarie» (1180) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  MORGANTE ed altri: «Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità» (1402) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  CARAMIELLO ed altri: «Norme in materia di riconoscimento del sistema di qualità nazionale per l'olio di oliva extravergine di alta qualità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014» (968) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dell'ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 196 T del 14 novembre 2023, relativa allo sciopero del personale pubblico e privato del settore dei trasporti programmato per il 17 novembre 2023.

  Questa ordinanza è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

  Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera pervenuta in data 13 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, riferita all'anno 2022 (Doc. LV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi (COM(2023) 661 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 dicembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'Unione europea per il clima (COM(2023) 653 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 728 final – Annexes 1 to 4) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 374 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 dicembre 2023;

   Relazione della Commissione al Consiglio – Relazione sul capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia – Contributo di solidarietà e misure equivalenti adottate: un bilancio (COM(2023) 768 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2023 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM(2023) 788 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 788 final – Annexes 1 to 5), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio europeo – Stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'Unione europea e la Turchia (JOIN(2023) 50 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Corte dei conti europea, in data 13 dicembre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 29/2023 – Il sostegno dell'Unione europea ai biocarburanti sostenibili nei trasporti – Una strada incerta, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 20 al 27 novembre 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (106).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 23 gennaio 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 gennaio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 7 dicembre 2023, a pagina 5, seconda colonna, le righe trentatreesima e trentaquattresima devono intendersi sostituite dalle seguenti:

   «Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):».

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2022-2023 (A.C. 1342-A)

A.C. 1342-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1342-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedendo comunque l'obbligo con le seguenti: anche considerando la possibilità.

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.57, 1.58, 1.59, 3.12, 3.50, 10.1, 10.5, 10.9, 10.05, 11.50, 11.1000, 13.1 e 13.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1342-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 17 della presente legge e all'annesso allegato A.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 9, comma 3, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 4, 14, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3, e 17, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

    1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

    2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

   c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

   d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

   e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-ter, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

   f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.
1.51. Fenu, Scerra.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

   b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   c) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.
1.53. Scerra, Fenu.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.
1.50. Fenu, Scerra.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione ed autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

   c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.
1.52. Fenu, Scerra.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.
1.54. De Luca, Guerra.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.
*1.55. Scerra, Fenu.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.
*1.56. De Luca, Guerra.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

   b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

   c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

    1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

    2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO2 e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

   d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
1.57. Fenu, Scerra.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

   b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

   c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

   d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.
1.58. Aiello, Fenu, Scerra.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) riconoscere al lavoratore e alla lavoratrice di ogni settore economico un salario o remunerazione minima legale proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

   b) introdurre in ogni caso un salario minimo o una remunerazione minima legale di 12 euro lordi all'ora;

   c) la remunerazione minima di cui alla lettera precedente è applicata anche ai lavoratori autonomi, a partita iva, o parasubordinati ed è aggiornata annualmente in termini di progressività tenuto conto dei meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.59. Soumahoro.

A.C. 1342-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

A.C. 1342-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo comunque l'obbligo di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

   b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;

   d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;

   e) in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;

   f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;

   g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;

   h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati;

   i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;

   l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;

   m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;

   n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

    1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

    2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 14 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

   p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province.
3.50. Casu.

  All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedendo comunque l'obbligo con le seguenti: anche considerando la possibilità
3.300.(ex articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;.
3.15. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;.
3.13. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;.
3.11. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;.
3.12. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27 comma secondo della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente princìpio e criterio direttivi specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei princìpi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
3.01000. Enrico Costa, Faraone.