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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 19 dicembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 dicembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 dicembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   CARLONI ed altri: «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per l'impiego abusivo della denominazione di “latte” e di quelle dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» (1619).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 18 dicembre 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia:

  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno» (1620).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  IV Commissione (Difesa):

   BICCHIELLI ed altri: «Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya» (1542) Parere delle Commissioni I, III e V.

  XII Commissione (Affari sociali):

   MALAVASI e FORATTINI: «Riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nonché disposizioni per la loro diagnosi e cura» (1356) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

   «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno» (1620) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, VIII, IX, XI, XII e XIV.

Trasmissione dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 dicembre 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2019 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del budget del progetto «Manutenzione straordinaria e valorizzazione del fondo Buonaccorsi, raccolta di libri antichi di particolare interesse bibliografico, conservato presso la biblioteca statale di Macerata» del Ministero della cultura – Biblioteca statale di Macerata.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 13 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 18 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell'Istituto superiore di sanità, riferita all'anno 2023 (Doc. CXXXII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 dicembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 777 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 e 15 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

  al dottor Walter Lupi, l'incarico di presidente della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

  alla dottoressa Daniela Carlà, alla dottoressa Stefania Cresti e alla dottoressa Agnese De Luca, l'incarico di componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  alla dottoressa Tatiana Esposito, al dottor Angelo Fabio Marano e alla dottoressa Anita Pisarro, l'incarico di componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  al dottor Danilo Giovanni Festa, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA ENERGETICA DEL PAESE, LA PROMOZIONE DEL RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA E IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 (A.C. 1606)

A.C. 1606 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza, di dubbia legittimità formale, che ha la pretesa di coniugare in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza riferiti a materie che non presentano attinenza e coerenza interna e dunque carenti del requisito di omogeneità materiale e teleologica richiesto dall'articolo 77 della Costituzione;

    continua, pertanto, da parte del Governo un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti sopra richiamati, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina, ad avviso dei presentatori, una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;

    l'esigenza di provvedere alla sicurezza delle forniture, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, d'altro canto, l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, si risolvono in un complesso di misure che de facto, anche nel breve periodo, non riescono a garantire la stabilità dell'approvvigionamento energetico e sono in evidente contraddizione con gli impegni della sostenibilità e della decarbonizzazione dichiarati nei più recenti consessi internazionali;

    si rileva infatti che l'impostazione su cui poggia il decreto non solo vincola il nostro Paese a ricorrere alle fonti fossili per gli anni a venire, continuando ad assegnare un ruolo chiave, nel percorso di transizione energetica, al gas naturale, senza fornire alcuna evidenza di una efficace inversione di tendenza nell'ottica del Green Deal europeo, ma risulta altresì inidonea a contenere i costi delle forniture per le famiglie italiane;

    tanto emerge dal combinato disposto di cui agli articoli 1 e 5 del decreto-legge, i quali, ritenuta la straordinaria necessita e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative al fabbisogno energetico delle imprese a forte consumo di energia elettrica da un lato, e garantire la flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili dall'altro, pone interamente a carico della tariffa ASOS, e pertanto delle bollette elettriche dei clienti finali (famiglie e piccole imprese), i costi delle citate misure, che hanno un impatto stimato dallo stesso provvedimento dell'ordine di circa 7 miliardi di euro;

    la scelta di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e incrementare la produzione nazionale distrae risorse preziose da ulteriori programmi di investimento in fonti energetiche rinnovabili, fondamentali per coniugare sostenibilità ambientale e autonomia energetica. È infatti di tutta evidenza che l'impegno assunto dal nostro Paese nell'ambito del G7 per un sistema elettrico sostanzialmente decarbonizzato al 2035 richieda una forte penetrazione delle fonti rinnovabili al fine di pervenire all'elettrificazione dei principali settori dell'economia; negli stessi termini il rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione degli idrocarburi appare allontanarsi dagli obiettivi del Green Deal, condivisi a livello internazionale e unionale;

    le misure adottate dal decreto-legge in esame appaiono, pertanto, allontanarsi dai predetti obiettivi e si presentano costituzionalmente inconciliabili con il valore rafforzato attribuito alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, principio fondamentale del nostro ordinamento a seguito della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione apportata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1;

    il combinato disposto degli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione conferisce rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», secondo un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale che deve orientare il decisore politico, e stabilisce che l'iniziativa economica privata «Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.»;

    si ravvisa, pertanto, una evidente contraddizione di tali principi, in primis, con la disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame che prevede l'incremento della produzione nazionale di gas da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, ascrivendo tale intervento all'ambito delle «misure tempestive, funzionali non solo a garantire la messa a disposizione di adeguati quantitativi di gas, ma anche a contenere la crescita dei costi energetici»;

    a fronte di riserve esigue di gas recuperabili sul territorio nazionale, stimate intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, pari al 2 per cento del fabbisogno nazionale, non sono evidenti i benefici immediati degli interventi di perforazione ed

    estrazione né i tempi di realizzazione, non ravvisandosi, pertanto, nemmeno le ragioni di necessità e urgenza sottese al ricorso allo strumento del decreto-legge;

    viene confermato, inoltre, che per le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale valgono, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) introdotto con la legge 11 febbraio 2019, n. 12; tale previsione annulla di fatto la ratio sottesa al medesimo piano, quale strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria. Le deroghe al PITESAI introdotte dal provvedimento in esame vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere;

    si aggiunga che l'articolo 2 del decreto in esame qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonché le connesse infrastrutture, per le quali sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione (tra i quali il progetto di rigassificatore del comune di Porto Empedocle);

    all'uopo, preme segnalare come dall'inizio del 2022 l'Italia abbia installato 5 miliardi di metri cubi di nuova capacità di importazione di GNL, per una spesa, tra gennaio e luglio 2023, di circa 4,6 miliardi per l'import (di cui 1,74 miliardi pagati al Qatar, e 1,22 agli Stati Uniti). Come noto, la politica energetica dell'Unione europea si è rafforzata con l'avvio del «Green Deal» che ricomprende un ambizioso piano d'azione per trasformare l'Unione in un'economia competitiva, con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 e di azzerare le emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo. In un tale contesto, la costruzione di infrastrutture energetiche aggiuntive rischia di sostituire la dipendenza dai gasdotti russi con un sistema GNL ridondante che espone ulteriormente i consumatori finali e le imprese alla volatilità dei prezzi e rappresenta un'opportunità mancata di veicolare gli investimenti pubblici e privati verso un maggiore sviluppo delle energie rinnovabili;

    anche la disposizione di cui all'articolo 4, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale allo scopo di incentivare le regioni e le province autonome ad ospitare impianti a fonti rinnovabili, mal si coniuga con la dichiarata decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile del territorio, in quanto introduce un contributo annuo unicamente a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così penalizzando la sostenibilità finanziaria dei medesimi impianti;

    si rileva inoltre che l'articolo 7 in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS) di fatto introduce un regime «straordinario» per lo stoccaggio geologico nei giacimenti di idrocarburi esauriti off-shore, consentendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di rilasciare licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio geologico anche in mancanza del piano delle aree idonee. Ai «programmi sperimentali» disciplinati dal citato articolo è riconosciuta una durata tutt'altro che limitata, considerato che la relativa autorizzazione può essere prorogata anche per il tempo necessario a completare la sperimentazione e per essi è prevista una disciplina semplificata e di maggior favore, a cominciare dalla prevista esenzione dell'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria per volumi complessivi di stoccaggio inferiore a 100.000 tonnellate;

    la conferma di un modo di procedere di questo Governo del tutto carente sotto il profilo della programmazione e della pianificazione strategica degli interventi è data dalla previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 7 che demanda al Ministero la predisposizione di uno «studio propedeutico» finalizzato, inter alia, a delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera, ad elaborare schemi di regolazione tecnico-economica per tutte le fasi (dalla progettazione all'esercizio), ad effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, nonché a definire meccanismi di remunerazione e supporto del settore. Non solo si assiste ad una insolita inversione logica per cui l'attività di studio e analisi «propedeutica» andrebbe ad incidere in un contesto di fatto già definito dall'attuazione di programmi sperimentali che, come già evidenziato, possono protrarsi per lunghi anni, ma non appare condivisibile che si esternalizzi l'esercizio di una così importante funzione strategica mediante l'avvalimento di società del comparto;

    con riferimento all'articolo 11, che disciplina l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico, è di tutta evidenza che la definizione di un procedimento alternativo rispetto a quello basato sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA) avrà come unico effetto quello di rinviare la soluzione del problema legato alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento delle strutture della passata stagione nucleare, conclusasi con il referendum del 1987, nonché alla gestione del materiale radioattivo ancora giacente nei depositi temporanei, con costi che, dal 2010 ad oggi, hanno superato i 4 miliardi di euro, anch'essi a carico delle bollette elettriche;

    in aperto contrasto rispetto alla posizione assunta dall'Italia per conseguire i traguardi di riduzione delle emissioni climalteranti nonché per rafforzare gli strumenti finalizzati a prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi, si pongono anche le abrogazioni previste dall'articolo 19 del presente provvedimento inerenti, da un lato, la riforma del meccanismo di riscossione degli oneri generali di sistema posto a garanzia e tutela dei clienti finali per evitare il riversamento diretto degli oneri non riscossi a carico dei medesimi, dall'altro volti ad attuare una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione, sull'ammodernamento e sulla riduzione delle spese energetiche per l'illuminazione pubblica;

    si stigmatizza, infine, la statuizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto che abroga la disciplina volta a garantire la continuità occupazionale del personale impiegato nella gestione di attività di maggiore tutela nei contact center, contenuta all'articolo 36-ter del decreto-legge n. 48 del 2023, in palese violazione degli articoli 4 e 41 della Carta costituzionale. Si tratta di una disposizione che presenta profili di rischio e di incertezza per milioni di famiglie e che, al contempo, non tutela 2.500 lavoratori che svolgono per le utility questo servizio;

    sebbene, durante i lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 28), il Governo italiano abbia riconosciuto la necessità di un'uscita graduale dalle fonti fossili, contestualmente alla triplicazione della capacità di energia rinnovabile entro il 2030, il provvedimento in esame è indicativo di una strategia climatica del tutto inadeguata agli obiettivi di decarbonizzazione, retaggio di politiche energetiche portate a sottostimare il contributo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Basti considerare che l'attuale aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) consente un taglio delle emissioni entro il 2030 di appena il 40,3 per cento rispetto al 1990,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1606.
N. 1. Ilaria Fontana, Pavanelli, Sergio Costa, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Morfino, Santillo, Todde, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    si tratta del quarantottesimo decreto adottato in questo primo anno di legislatura, una media, ad avviso dei firmatari scandalosa, di 4 decreti-legge al mese, ben superiore alle legislature precedenti (nella XVIII legislatura questo valore era di 2,6 circa; nella XVII di 1,72);

    tutti i decreti-legge presentati fino ad ora sono stati convertiti con un solo passaggio in ciascuna delle due Camere, confermando così la tendenza al «monocameralismo alternato» e al consistente ricorso alla questione di fiducia;

    inoltre, negli ultimi mesi, i decreti-legge sono stati spesso caratterizzati, fin dal testo originario, da un carattere multisettoriale volto al perseguimento di ben distinte finalità, senza che sia possibile individuare una chiara ratio unitaria del provvedimento, come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016, n. 247 del 2019 e n. 245 del 2022). Una conferma in tal senso viene anche dai pareri resi dal Comitato per la legislazione che, in diverse occasioni, ha ribadito la necessità di «assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia»;

    già in passato, la Corte Costituzionale (sentenza n. 245 del 2022; sul punto, tra le molte, sentenze n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995, nonché sentenze n. 8 del 2022 e n. 128 del 2008) ha infatti affermato «[l']esigenza di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'art. 72, primo comma, Cost. – che permette una partecipazione parlamentare ben più efficace di quella consentita dall'iter, peculiare e contratto, della legge di conversione» Ciò si pone in armonia con l'ulteriore giurisprudenza della Corte sull'uso improprio e strumentale del decreto-legge, volta ad evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e dalla centralità che è propria della legge ordinaria (tra le molte, sentenze n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995, nonché sentenze n. 8 del 2022 e n. 128 del 2008);

    quanto poi ai decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine, occorre infine considerare specificamente anche il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che ispira l'intervento normativo d'urgenza (tra le molte, sentenze n. 8 del 2022, sentenze n. 30 del 2021, n. 149 del 2020, n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 244 del 2016, n. 154 del 2015 e n. 32 del 2014);

    il decreto in esame si qualifica senz'altro come un provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo, essendo composto da due capi afferenti – il primo – a misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la cui finalità unitaria è difficilmente ravvedibile;

    si rileva che il decreto in esame interviene per la terza volta in meno di due anni sulla medesima materia, quella del rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (art. 2), riscrivendo l'articolo 16 del decreto-legge 17/2022; inoltre riproduce sostanzialmente il contenuto di una proposta di legge ordinaria il cui esame era stato già avviato presso la commissione ambiente della Camera dei deputati (AC. 492), precludendone di fatto l'esame e il conseguente approfondimento, ordinario; rifinanzia, con l'articolo 13, il Fondo Italiano per il clima che è invece oggetto di tagli, per il medesimo anno, di 280 milioni di euro nel disegno di legge di Bilancio all'esame del Senato;

    sullo stesso decreto-legge si concentrano troppe questioni da affrontare e per di più eterogenee, generando una legislazione frammentata e dispersiva. Si tratta di un'ulteriore manifestazione di fenomeni che hanno un impatto negativo sia sui lavori parlamentari sia sulla qualità della legislazione. Ad essere messi in gioco sono gli equilibri nei rapporti tra Parlamento e Governo e la stessa capacità di legiferare delle Camere;

    non si tratta peraltro di rilevare solo una lesione nella correttezza dei rapporti tra organi costituzionali. Al fondo ad essere gravemente compromessa è anche la capacità di corrispondere alle reali esigenze del Paese secondo i principi e le regole della nostra Costituzione, di cui il Parlamento deve essere geloso custode, per garantire il corretto dibattito pubblico tra gli interessi in gioco, la trasparenza delle decisioni e il controllo sulla loro attuazione;

    entrando nel merito del contenuto, l'ulteriore profilo di incostituzionalità riguarda il contrasto con l'avvenuto inserimento in Costituzione, con la recente legge costituzionale n. 1 del 2022, da un lato, della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi fra i principi fondamentali del nostro ordinamento (con l'articolo 9) e, dall'altro, di un vincolo alla libera iniziativa economica privata, che deve essere svolta in modo da non recare danno alla salute e all'ambiente, con gli interventi effettuati sull'articolo 41;

    il già citato articolo 2 viola contemporaneamente sia i requisiti di necessità e urgenza, ex articolo 77 della Costituzione, sia quello di tutela dell'ambiente;

    sotto il profilo del rispetto del principio di necessità e urgenza è evidente come norme che rilanciano l'attività di estrazione di gas, autorizzando nuove concessioni, i cui effetti – peraltro dubbi – non saranno visibili prima di anni, si pongano in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione;

    sotto il profilo ambientale, la disposizione cancella sostanzialmente le norme di tutela attualmente esistenti nel nostro ordinamento, prevedendo l'ammissibilità, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico (articolo 4 della legge n. 9 del 1991) e nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006), delle concessioni di coltivazione di idrocarburi – esistenti o nuove, – nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia. Inoltre, il perimetro delle concessioni nazionali legittimate a partecipare alle procedure di approvvigionamento di lungo termine è esteso ai titolari di concessioni esistenti, anche se improduttive o in sospensione volontaria, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano e già esistenti, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali;

    si tratta quindi di un'estensione alle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»;

    merita, inoltre, una riflessione la decisione di investire sull'attività estrattiva di gas in relazione al nuovo articolo 9 della Costituzione col quale per la prima volta vengono modificati i principi fondamentali della Costituzione, stabilendo che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, «anche nell'interesse delle future generazioni». Aver inserito la tutela dell'ambiente e le future generazioni in Costituzione deve essere considerato un punto di partenza, in un momento storico nel quale la transizione ecologica appare inevitabile per preservare condizioni vitali sul pianeta. Punto di partenza che il Governo e questa maggioranza dovrebbero tenere in conto in un'ottica di responsabilità intragenerazionale e intergenerazionale: questa ampiezza di orizzonte temporale, questa attitudine a decidere oggi pensando al domani (e al dopodomani) stride fortemente con le dinamiche attuali dei processi di decisione politica e con i provvedimenti fino ad ora adottati laddove non vengono sostenute con la dovuta convinzione le iniziative di investimento che perseguono finalità di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1606.
N. 2. Simiani, Peluffo, Fornaro.

   La Camera,

   premesso che:

    la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

    tale tutela viene assicurata «anche nell'interesse delle future generazioni». Le scelte pubbliche, politiche ed economiche, devono dunque essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale applicabile anche in mancanza di normative specifiche: un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

    la modifica di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2022 è intervenuta anche per inserire un vincolo aggiuntivo alla libera iniziativa economica privata, che attualmente non può svolgersi in contrasto non soltanto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

    tali temi sono stati abbondantemente trattati in passato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, che aveva più volte rintracciato, anche in assenza di un esplicito riferimento nella Carta, la necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela della salute e dell'ambiente. La scelta di elaborare norme di rango costituzionale in materia ambientale costituisce tuttavia un passaggio estremamente significativo, sia per il riconoscimento di nuovi diritti che per l'individuazione di un principio in grado fungere da guida per la produzione normativa;

    la regolazione del settore da parte delle leggi deve infatti poter essere adottata, controllata e interpretata attraverso indicazioni univoche del testo costituzionale, al fine di assicurare la più alta tutela possibile, a tutti i livelli, dei principi fondamentale dell'ordinamento;

    sulla base dei dati forniti dalla comunità scientifica, nel corso degli ultimi 30 anni numerose convenzioni e accordi internazionali, hanno più volte ribadito la necessità di un cambio di paradigma in materia di scelte energetiche, tale da garantire mediante obiettivi scadenzati l'abbandono di risorse climalteranti come i combustibili fossili. Tali fonti energetiche sono infatti responsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, i cui innegabili effetti sono già oggi drammatici e compromettono la stessa sopravvivenza delle future generazioni;

    l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, il primo giuridicamente vincolante in materia a livello globale, ha richiesto alle parti contraenti di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per non superare un innalzamento della temperatura gli 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Fondamentale in tal senso è il contributo di tutti gli Stati, che devono proseguire in modo netto verso la carbon neutrality entro il 2050, obiettivo ribadito anche dall'Unione Europea con il pacchetto Fit for 55;

    sebbene la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) appena conclusa, abbia riconosciuto la necessità di un abbandono graduale delle fonti fossili, contestualmente alla triplicazione della capacità di produzione di energia rinnovabile, il provvedimento in esame è indicativo di una strategia climatica del Governo italiano del tutto inadeguata agli obiettivi di decarbonizzazione, considerando la scelta di continuare a promuovere le fonti fossili attraverso nuove concessioni estrattive per i prossimi anni;

    per le succitate ragioni appaiono costituzionalmente stigmatizzabili le norme di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ove si prevede un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione degli idrocarburi, che di fatto annulla gli attuali vincoli normativi in materia;

    viene disposto infatti che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i «vincoli classificati come assoluti» dal PiTESAI e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali. Inoltre, in deroga alle norme di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione nell'alto Adriatico (articolo 4 della legge n. 9 del 1991) e nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006), è consentita la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa;

    ancora più stigmatizzabile è quanto previsto dal comma 4 che consente, in deroga al divieto di cui all'art. 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

    una ripresa di tale portata delle attività di estrazione del gas è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico;

    ricordiamo come gli studi dimostrino attualmente uno scarso impatto delle estrazioni di gas offshore sul fabbisogno nazionale. Le stime dell'ex Ministero della Transizione ecologica valutavano intorno ai 70 miliardi i volumi delle riserve recuperabili sull'intero territorio nazionale, in terraferma e in mare. Recuperabili nel senso che calcolavano l'insieme delle riserve certe e probabili (con probabilità maggiore del 50 per cento). Una quantità che, nel suo complesso, coprirebbe il fabbisogno nazionale per un solo anno;

    la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Non si ravvisano dunque nemmeno quelle ragioni di necessità e urgenza indispensabili al ricorso allo strumento del decreto-legge secondo l'articolo 77 della costituzione che, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007), devono essere motivate in modo oggettivo senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto;

    la scelta di rilanciare una risorsa non rinnovabile e climalterante come il gas rischia di essere un grave pregiudizio allo sviluppo di un programma di investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, che coniugherebbe autonomia energetica, sostenibilità ambientale e sociale nel rispetto dei principi costituzionali di cui sopra;

    in tal senso, è da segnalare come sia attualmente pendente alla Corte Europea dei diritti dell'uomo un ricorso da parte di alcuni cittadini, che hanno citato in giudizio lo Stato norvegese per aver autorizzato numerose licenze di esplorazione petrolifera nel Mar Artico, in assenza di una corretta valutazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle generazioni future. La Corte Edu ha riconosciuto la questione come un impact case, ossia di elevata importanza per il ricorrente e per lo Stato convenuto o per l'evoluzione del sistema convenzionale;

    si evidenzia inoltre come tutto il Capo II del provvedimento, contiene norme che riguardano i territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che ovviamente nulla hanno a che fare con il contenuto proprio del decreto-legge e risultano estranee per materia. Stesso rilievo va fatto riguardo all'articolo 11 relativo al decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi;

    ricordiamo che il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge, si ricorda che la Corte Costituzionale già con la sentenza n. 22 del 2012 ha ritenuto illegittimo un decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo tra l'altro esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    ancora una volta assistiamo, ad avviso dei firmatari del presente atto, a una violazione e abuso della decretazione d'urgenza anche attraverso la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogene, in aperto contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1606.
N. 3. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 795 – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1555)

A.C. 1555 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1555 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendati.ve 1.01, 2.4, 2.7, 2.12, 3.8, 5.1000, 6.01, 11.1, 11.2, 11.17, 12.03, 13.01, 15.01000, 20.03, 21.06 e 21.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1555 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

Art. 1.
(Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale)

  1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Gestore trasmette annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni»;

    2) al comma 4, le parole: «il Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto»;

    3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;

    4) al comma 8, le parole: «il Gestore, per cause a esso» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa» e le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;

   b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

   «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico relativo agli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.
   13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale)

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e al Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle regioni e province autonome interessate,»

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) al comma 6 dopo le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «, acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,».
1.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, primo periodo, dopo le parole: coerente con gli obiettivi in materia aggiungere le seguenti: di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, dopo le parole: nonché gli investimenti programmati inserire le seguenti: per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo.
1.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, primo periodo, dopo le parole: per l'energia e il clima (PNIEC), aggiungere le seguenti: prevedendo l'installazione di almeno 12 GW l'anno di nuovi impianti a fonte rinnovabile.
1.4. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Fratoianni, Zaratti, Ghirra, Borrelli, Piccolotti, Dori, Mari.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e all'ARERA con le seguenti: , all'ARERA ed alle Regioni e province autonome;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

  al secondo periodo, sostituire le parole: dalla richiesta di parere, nonché previa con le seguenti: dalla chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa;
  al quinto periodo:

   sostituire le parole: Ogni anno con le seguenti: Entro il 31 gennaio di ogni anno;

   sostituire le parole: e all'ARERA con le seguenti: , all'ARERA e alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma.
1.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e all'ARERA con le seguenti: , all'ARERA e alle Regioni;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

  al secondo periodo, sostituire le parole: dalla richiesta di parere, nonché previa con le seguenti: dalla chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa;
  al quinto periodo:

   sostituire le parole: Ogni anno con le seguenti: Entro il 31 gennaio di ogni anno;

   sostituire le parole: e all'ARERA con le seguenti: , all'ARERA e alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma.
*1.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, primo periodo, sostituire le parole: e all'ARERA con le seguenti: , all'ARERA e alle Regioni;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

  al secondo periodo, sostituire le parole: dalla richiesta di parere, nonché previa con le seguenti: dalla chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa;
  al quinto periodo:

   sostituire le parole: Ogni anno con le seguenti: Entro il 31 gennaio di ogni anno;

   sostituire le parole: e all'ARERA con le seguenti: , all'ARERA e alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma.
*1.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).
1.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: L'ARERA.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

  al medesimo capoverso:

   medesimo periodo, sopprimere le parole: nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13.

   al terzo periodo, sostituire le parole: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: l'ARERA.

   al settimo periodo, sostituire le parole: e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: , che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA.

   sopprimere il capoverso comma 13.
1.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari,

  Conseguentemente, alla medesima lettera:

  al medesimo capoverso, quinto periodo, dopo le parole: presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari;

  al capoverso comma 13, aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12.
1.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, quinto periodo, dopo le parole: presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari.
1.10. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.
1.11. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
*1.12. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 12, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
*1.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.
**1.15. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.
**1.16. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.
1.17. Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.
1.18. Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: «Con decreto» fino alla parola: «parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024.»
*1.19. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: «Con decreto» fino alla parola: «parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024.»
*1.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

  1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture ed eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) nell'ambito della concessione di cui al Decreto dell'ex Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

   b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

   c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

   d) garantire la massima trasparenza del mercato;

   e) minimizzare i costi per il sistema.
1.01. Benzoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)

  1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole della Conferenza Stato/Regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.
1.03. Evi, Bonelli, Zanella, Piccolotti, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Mari.

A.C. 1555 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

  1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi»;

    2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA».

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

  Al comma 1, dopo le parole: sulle potenzialità aggiungere le seguenti: dell'autoconsumo da fotovoltaico e.
*2.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 1, dopo le parole: sulle potenzialità aggiungere le seguenti: dell'autoconsumo da fotovoltaico e.
*2.14. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
2.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a) sopprimere il numero 1).
2.1001. Gadda.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: di un soggetto terzo univocamente designato, aggiungere le seguenti: , che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente.
2.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; l'Acquirente Unico S.p.a. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo.
*2.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; l'Acquirente Unico S.p.a. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo.
*2.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; l'Acquirente Unico S.p.a. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo.
*2.12. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa opererà sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati ad hoc; restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.
**2.1. Benzoni.

  Al comma 3, lettera a), numero 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà opererà sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati ad hoc; Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.
**2.1000. Gadda.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa opererà sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati ad hoc; restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.
**2.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.
2.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga del regime del mercato tutelato)

   1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

   b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici», sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
2.05. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici.»
2.02. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga del regime di maggior tutela)

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici.»
2.04. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

A.C. 1555 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Servizi di cold ironing)

  1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è premesso il seguente:

   «01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

   a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

   b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

   b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo»;

   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefìci derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Servizi di cold ironing)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 01, secondo periodo, dopo le parole: L'erogazione di energia elettrica aggiungere la seguente: rinnovabile.

  Conseguentemente al medesimo comma:

   alla lettera b), capoverso comma 1:

   dopo le parole: uno sconto, aggiungere le seguenti: solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,;

   dopo le parole: di prelievo dell'energia elettrica aggiungere le seguenti: , prodotta da fonti di energia rinnovabile,;

   alla lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: non discriminatorie con le seguenti: ambientalmente sostenibili.
3.7. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera c), capoverso comma «1-bis.», secondo periodo, dopo le parole: evitare che il concessionario aggiungere le seguenti: che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma,anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.
   4. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.
   5. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
   6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.
   7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.
   8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
   9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.
   10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
3.8. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire le parole da: volti a prevedere fino alla fine del capoverso, con le seguenti: , che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.
3.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: di prelievo dell'energia elettrica aggiungere le seguenti: , prodotta da fonti di energia rinnovabile,.
3.5. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: non discriminatorie con le seguenti: ambientalmente sostenibili.
3.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».
3.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

A.C. 1555 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di.
4.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di.
4.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

A.C. 1555 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)

  1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 25 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
  3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.1000. Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 212, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole «diciannove membri» sono sostituite dalle seguenti: «venti membri»;

   b) alla lettera i), le parole «due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti».
5.1001. Gadda.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di trasporto taxi su gomma volte a garantire in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di favorire una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale non di linea e di garantire la tutela dei consumatori, a fronte del consistente e strutturale incremento della domanda del servizio, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane, e i comuni sede di aeroporto sono tenuti, entro il 30 giugno 2024, a pubblicare nei propri canali di informazione istituzionale una dettagliata relazione, nonché a trasmetterla all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove siano indicati i dati aggiornati relativi al numero del licenze attive all'interno del territorio comunale in rapporto al numero di cittadini residenti e al numero delle imposte di soggiorno riscosse nei due anni precedenti, nonché gli indicatori e standard di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) punto 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza, i medesimi comuni di cui al comma precedente sono autorizzati a bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente comma, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2.».
5.01. Magi, Della Vedova.

A.C. 1555 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.
   3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
   3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;

    2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni;»

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq, del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».

  2. Al fine di promuovere l'economia circolare e di incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
6.01. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

A.C. 1555 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

  1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere».
  2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento, in almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento»;

   b) all'articolo 33:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali»;

    2) al comma 5, alinea, dopo le parole: «sistemi collettivi» sono inserite le seguenti: «e individuali».

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1555 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

  1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 49-ter:

    1) al comma 3, dopo le parole: «può svolgere» sono inserite le seguenti: «, anche su base temporanea e occasionale,» e le parole: «, di rappresentanza o da rapporti che ne possano» sono sostituite dalle seguenti: «o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa»;

    2) al comma 5, le parole: «per la quale» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale»;

    3) al comma 6, dopo le parole: «del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi»;

    4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

   b) all'articolo 49-quater:

    1) al comma 3:

     1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia»;

     1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»;

     1.3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni»;

    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso»;

    3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4»;

    4) al comma 6:

     4.1) all'alinea, le parole: «del luogo in cui è stata commessa la condotta» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione»;

     4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «Esso è disposto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammonimento è disposto»;

     4.3) alla lettera c), le parole: «nell'esclusione temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interdizione temporanea»;

    5) al comma 11, lettera d), le parole: «salvo che sia intervenuta la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto»;

    6) al comma 13:

     6.1) le parole: «il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia»;

     6.2) le parole: «con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

     6.3) dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera e),» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli enti di formazione di diritto interno,» e le parole: «del luogo in cui» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui».

  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1555 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: requisiti tecnici aggiungere le seguenti: e qualitativi.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: «requisiti tecnici» sono inserite le seguenti: «e qualitativi»;

   alla rubrica, dopo la parola: settore aggiungere le seguenti: dell'energia elettrica e.
*9.1. Benzoni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: requisiti tecnici aggiungere le seguenti: e qualitativi.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: «requisiti tecnici» sono inserite le seguenti: «e qualitativi»;

   alla rubrica, dopo la parola: settore aggiungere le seguenti: dell'energia elettrica e.
*9.1000. Gadda.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: requisiti tecnici aggiungere le seguenti: e qualitativi.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: «requisiti tecnici» sono inserite le seguenti: «e qualitativi»;

   alla rubrica, dopo la parola: settore aggiungere le seguenti: dell'energia elettrica e.
*9.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.
9.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato.
9.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.
9.050. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

  1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «può imporre» sono sostituite dalle seguenti: «non può imporre».
9.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto»;

   b) all'articolo 30:

    1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «dell'auto-consumatore stesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo»;

    2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.»;

    3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ciascun autoconsumatore,» sono inserite le seguenti: «cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)».
*9.01. Benzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto»;

   b) all'articolo 30:

    1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «dell'auto-consumatore stesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo»;

    2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.»;

    3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ciascun autoconsumatore,» sono inserite le seguenti: «cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)».
*9.04. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto»;

   b) all'articolo 30:

    1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «dell'auto-consumatore stesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo»;

    2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.»;

    3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ciascun autoconsumatore,» sono inserite le seguenti: «cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)».
*9.01000. Gadda.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

  1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.
**9.02. Benzoni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

  1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.
**9.03. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

  1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.
**9.05. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

  1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.
**9.01001. Gadda.

A.C. 1555 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

  1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.
  3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «in particolare il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»;

   b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «, e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico».

  4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

  Sopprimerlo.
*10.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Sopprimerlo.
*10.5. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Misurazioni dei campi elettromagnetici)

  1. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera d) è abrogata. Restano valide le misurazioni con intervalli a 6 minuti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
10.9. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
10.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, dopo le parole: procedimento ivi previsto, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, nonché.
10.6. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: i valori di attenzione fino alla fine del comma, con le seguenti: restano comunque fermi il mantenimento del valore massimo a 20 V/m per la protezione della salute pubblica dagli effetti acuti delle radiazioni, nonché il valore di attenzione di 6 V/m previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera d) è soppressa.
10.8. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: i valori di attenzione fino alla fine del comma, con le seguenti: restano comunque validi tutti i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003.
10.7. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in via provvisoria fino alla fine del comma, con le seguenti: confermati ai livelli fissati nelle predette Tabelle dell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
10.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Superamento del regime di privativa nella raccolta dei rifiuti destinati al recupero)

  1. All'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero. Tali attività sono svolte in regime di libera concorrenza, anche con raccolte dedicate su area privata, previa comunicazione al Comune dell'avvio dell'attività, per meri fini di pianificazione e rendicontazione».
10.01000. Gadda.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Manutenzione del verde)

  1. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola «pubblico» è soppressa;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quando non qualificabili come materiali esclusi o come sottoprodotti, ai sensi degli articoli 185, comma 1, lettera f) e 184-bis».

  2. All'articolo 183, comma 1, lettera mm) dopo le parole: «di recupero e trattamento» sono aggiunte le parole «ovvero di rifiuti speciali previa convenzione con il gestore.»
  3. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di manutenzione del verde rientrano nella nozione di processo di produzione.
  4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni di cui al DM 8 aprile 2008, recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione del produttore.
10.01001. Gadda.

A.C. 1555 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 11.
(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

   a) prevedere, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

   b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

   c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

  3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
  6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

   a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

   b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

  Conseguentemente:

   al comma 2

   sopprimere la lettera b);

   sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

   al comma 7, sopprimere la lettera b).
11.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.
11.18. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e a tenere conto aggiungere la seguente: , valorizzandole,;

  Conseguentemente:

   al comma 2,:

   lettera c), sostituire le parole: nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo con le seguenti: secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale di riferimento, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona all'interno della medesima area mercatale, da intendersi quale area ad alta concentrazione di postazioni per il commercio su area pubblica;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) valorizzare gli investimenti effettuati nel decennio antecedente al rinnovo dai precedenti titolari delle concessioni o dai loro gestori, nell'azienda o nel ramo di azienda esercente l'attività di commercio su area pubblica;

   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione delle procedure selettive di cui al comma 1, i Comuni devono garantire la messa a bando di un numero di concessioni di posteggio almeno pari a quelle scadute, mantenendone ove possibile l'ubicazione, fatta salva l'esigenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale.;

   al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero ai sensi dell'intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.;

   al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: si intendono comunque rinnovate aggiungere le seguenti: , per un periodo di dodici anni,.
11.17. Porta.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori.
11.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché della valorizzazione dell'impresa giovanile;.
11.4. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS. comparativamente rappresentative;.
11.28. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);;

   al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).
11.1. Appendino.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni.
11.6. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di garantirne la massima partecipazione.
*11.5. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di garantirne la massima partecipazione
*11.24. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità;.
11.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità;.
11.7. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;.
11.9. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: possessore o detentore, aggiungere le seguenti: in via diretta o indiretta,.
11.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.
*11.19. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli Enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.
*11.22. Benzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli Enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.
*11.25. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;
11.11. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.
11.12. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: nove.
11.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).
11.16. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

  Sopprimere il comma 8.
*11.21. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

  Sopprimere il comma 8.
*11.1002. Ciani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(DURC obbligatorio per atti notarili)

  1. A partire dal 1° gennaio 2024 il documento di regolarità contributiva (DURC) di entrambe le parti coinvolte è necessario in caso di passaggio di proprietà di azienda di commercio su area pubblica ovvero di ramo d'azienda avente ad oggetto il commercio su area pubblica.
11.01. Peluffo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di vendita dei carburanti)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) primo periodo, le parole: di GNC o GNL fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: , anche in esclusiva modalità self service, di GNC e GNL o, in alternativa, di GPL.

    2) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 3, sostituire le parole: di GNC o GNL con le seguenti: di GNC e GNL o, in alternativa, di distribuzione di GPL;

   c) al comma 4, sostituire le parole: di GNC o GNL con le seguenti: di GNC e GNL o, in alternativa, di distribuzione di GPL;

   d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione”.»;

   e) al comma 12, le parole: GNC o GNL sono sostituite dalle seguenti: GNC, GNL ovvero GPL.
11.01001. Gadda.

A.C. 1555 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «rinnovo dei locali» sono inserite le seguenti: «nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,».
  2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni».

  3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa):

   a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

   b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

   «2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore».

  4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

   «l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis
(Variazione dei settori merceologici).

  1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.
  2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.
  3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto.»
12.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
*12.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
*12.1000. Gadda.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 2:

   primo periodo, sostituire le parole: commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali con le seguenti: specifiche dei centri storici.

   secondo periodo, sostituire le parole: prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento: con le seguenti: promuovere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, l'insediamento;

   al comma 4, capoverso lettera l-bis), sostituire le parole : commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento con le seguenti: specifiche o tradizionali dei centri storici, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante la promozione dell'insediamento.
12.1001. Gadda.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

Art. 6-ter.
(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

  1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

   a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

   b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

   c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

   d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

   e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

   f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

   g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12.2. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: commerciali aggiungere le seguenti: e agricole.
12.3. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli.»;

   b) il secondo periodo è soppresso.
12.1. Curti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte.».
12.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.
12.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
MISURE IN MATERIA AGRICOLA

Art. 12-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

  1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

   b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

   c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

   d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

   e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

   f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

   g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica dei Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
12.03. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

  1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
  2. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole: «e di agente immobiliare» e le parole: «e della legge 3 febbraio 1989, n. 39» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di mediazione immobiliare.
12.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta», sono sostituite dalle seguenti: «il numero di fattura emessa».
12.04. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Vendite promozionali)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 le parole «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
  2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola «disciplinano» sono aggiunte le seguenti: «in modo unitario su tutto il territorio nazionale».
12.01000. Gadda.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di vendite promozionali e saldi)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
  2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: «i periodi e la durata.» sono soppresse.
12.013. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla disciplina sul prezzo dei libri)

  1. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, i commi da 2 a 9 sono abrogati.
12.05. Della Vedova, Magi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;».
12.06. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente: «Art. 26-bis (Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta) – 1. È fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali.».
12.011. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

A.C. 1555 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 13.
(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

  1. All'articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente: «1-ter. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.».
13.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

  1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza.
13.1000. Gadda.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

  1. Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.
  2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.01. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

A.C. 1555 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

  1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

   «Art. 65-bis. – (Contratti di servizi a tacito rinnovo) – 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967 n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «per informare il consumatore sulla natura del prodotto» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari».

  1-ter. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 le parole: «e in imballaggi preconfezionati» sono soppresse.
14.1000. Gadda.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.
14.05. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Dopo l'articolo 14 , aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «non giustificate da costi dell'operatore» sono soppresse;

   b) il terzo periodo è soppresso.
14.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 14 , aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

  1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione.»
14.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

  1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

   «b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.»

  2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14.04. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

A.C. 1555 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

  1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari»;

   b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Parità di trattamento nelle misure a favore delle imprese agricole di trasformazione)

  1. Fatta salva ogni disposizione di maggior favore, qualsiasi misura o agevolazione attribuita o riconosciuta in base alla legge anche a beneficio delle imprese che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, con espressa esclusione del settore agricolo primario ovvero delle imprese agricole identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 «01», deve intendersi riferita anche a beneficio delle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a prescindere dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Ove necessario, le amministrazioni competenti adottano gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la piena applicazione della presente disposizione.
15.01000. Gadda.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione dei centri autorizzati di assistenza agricola)

  1. Al fine di promuovere la concorrenza e la libertà di organizzazione delle attività di assistenza agricola, l'ambito territoriale minimo di operatività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, coincide con il territorio della provincia o della città metropolitana, salvo che le Regioni non dispongano con provvedimento motivato e trasmesso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un ambito territoriale diverso.
  2. L'operatività su base provinciale è riconosciuta anche a CAA raggruppati in forma consortile. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al predetto articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p), i CAA si avvalgono sia di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato sia di collaboratori professionali.
15.01. Magi, Della Vedova.

A.C. 1555 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 16.
(Preparazione dei farmaci galenici)

  1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: «, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Preparazione dei farmaci galenici)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

  1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
  2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di assistenza sanitaria aziendale.
16.01. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
16.03. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Convenzionamento con le strutture private)

  1. All'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, al parola: «prioritariamente» è sostituita dalla seguente: «esclusivamente»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle prestazioni di cui all'articolo 3-septies, le procedure di cui al presente comma devono garantire la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti».
16.01000. Gadda.

A.C. 1555 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 17.
(Termine per il controllo delle concentrazioni)

  1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Termine per il controllo delle concentrazioni)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

  1. All'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo le parole: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra» sono inserite le seguenti: «in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva» e dopo le parole: «previa consultazione del mercato» sono inserite le seguenti: «e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti».
17.02. Barbagallo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

  1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, dopo le parole: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti: «e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,»;

   b) al comma 2-ter, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,».
17.01. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

A.C. 1555 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

  1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.
  2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
  3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
  4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.
  5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.
  6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.
  7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

  Al comma 8, dopo le parole: 6 e 10 aggiungere le seguenti: 6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11.
18.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore.
18.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Procedure per l'affidamento di servizi pubblici locali a società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione)

  1. All'articolo 8, comma 2, della legge n. 118 del 2022, la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere immediatamente sia l'atto formale che escluda il ricorso alla procedura competitive con negoziazione, che la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in autoproduzione;
18.03. Della Vedova, Magi.

A.C. 1555 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19.
(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

  1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «Sono altresì ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e dopo le parole: «nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori».
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 1555 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

  1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «opere tutelate» sono aggiunte le seguenti: «, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisione e multimediale)

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 10 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 15 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.»

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è rideterminata in 35 euro annui.
20.03. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
20.02. Benzoni, De Micheli, Grippo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

  1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.»;

   b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente «Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese e delle associazioni maggiormente rappresentative che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.»;

   c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-bis.1 Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di Partecipazione Copia Privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le associazioni maggiormente rappresentative e le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della Cultura e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è regolata la successione della Fondazione di Partecipazione Copia Privata alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi»;

   d) i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
20.01. Benzoni, De Micheli, Grippo.

A.C. 1555 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

  1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

  Sopprimerlo.
21.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

   «11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

   a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

   b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

   c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

   11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo e 149.
   11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

   a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

   b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

   c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.».

    2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

  1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.»
*21.01. Benzoni.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

   «11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

   a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

   b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

   c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

   11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo e 149.
   11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

   a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

   b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

   c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.».

    2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

  1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».
*21.04. Casu.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

   «11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

   a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

   b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

   c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

   11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo e 149.
   11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

   a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

   b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

   c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.».

    2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

  1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».
*21.010. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

   «11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

   a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

   b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

   c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

   11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo e 149.
   11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

   a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

   b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

   c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.»

    2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

  1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.».
*21.01001. Gadda.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

  1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

   b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».
**21.02. Benzoni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

  1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

   b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».
**21.08. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

  1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

   b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».
**21.03. Casu.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

  1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

   b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».
**21.01000. Gadda.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali).

  1. L'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

   1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze,, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
   2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

   a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

   b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

   c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

   d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;

   e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

    1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

    2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

    3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

    4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

    5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

     5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

     5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

    6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

    7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

   f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

   g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

   h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

   i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

   l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

   m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

   n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  5. Decorso il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, agli enti concedenti è data in ogni caso facoltà di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), comunque nel rispetto dei principi generali desumibili dal comma 2 del presente articolo.
  6. All'articolo 10-quater, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il secondo periodo è abrogato.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
21.06. Della Vedova, Magi.

A.C. 1555 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.

  Al comma 2, dopo le parole: di assicurare, inserire le seguenti: , con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero dell'imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti,
2.9. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle 8 norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
2.13. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso d), dopo le parole: univocamente designato, inserire le seguenti: , ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale.
2.10. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso d), dopo le parole: protezione dei dati personali inserire le seguenti: , che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,
2.11. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1, comma 59, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025».
2.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma «01.», secondo periodo, dopo le parole: L'erogazione di energia elettrica aggiungere la seguente: rinnovabile.
3.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1.», dopo le parole: prevedere uno sconto, aggiungere le seguenti: solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,.
3.4. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a far fronte alle carenze del servizio di trasporto taxi su gomma)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 106, le parole: «in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate,» sono soppresse.
5.02. Magi, Della Vedova.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: del mercato (AGCM) aggiungere le seguenti: , con il parere delle Associazioni dei consumatori,.
9.5. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3.», terzo periodo, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: , da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.
9.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera c):

   sostituire le parole: un numero massimo di concessioni di cui, con la seguente: che;

   sostituire la parola: può con le seguenti: non possa;

   aggiungere, in fine, le parole: di più di una concessione
11.23. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni competenti aggiungere le seguenti: per poter rilasciare nuove concessioni;

  Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire la parola: compiono con le seguenti: sono tenute a compiere
11.26. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.
11.27. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 4, dopo le parole: fino al termine previsto nel relativo titolo aggiungere le seguenti: e comunque per un termine non superiore a 10 anni dall'assegnazione

  Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: comunque rinnovate con le seguenti: prorogate per un periodo massimo di due anni, trascorso il quale si intendono decadute.
11.29. Magi, Della Vedova.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

  1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

   «l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

   l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

   l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

   l-quinquies) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

   l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;».
12.09. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

  1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;».
12.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

  1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

   «l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;».
12.010. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;».
12.08. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 18.

  Al comma 8, dopo le parole: paragrafo 5, aggiungere le seguenti :nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,.
18.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione).

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «l'intera posizione individuale maturata», sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro»;

   b) al terzo periodo, la parola: «significativamente» è soppressa;

   c) al quarto periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse.
19.01. Magi, Della Vedova.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

  1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».
21.09. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

   b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

   c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

   d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

   e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

   f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
21.05. Della Vedova, Magi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Delega al Governo in materia di modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale)

  1. Il Governo è delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare uno o più decreti legislativi di modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

    1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

    2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

    3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

  2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, nel termine indicato nel precedente comma 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati e dei terreni in tutto il territorio nazionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;

   b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori normali espressi dal mercato, anche per beni similari;

   c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

   d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.
21.07. Della Vedova, Magi.

(Inammissibile)

A.C. 1555 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il capo III del provvedimento in esame reca una serie di misure volte a promuove e garantire la tutela degli utenti e dei consumatori;

   considerato che:

    viene definito shrinkflation quel fenomeno che prevede il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo;

    mediante questa attività, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;

    il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, all'articolo 21, definisce ingannevoli quelle pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (quali ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

    ai sensi del comma 2 del citato articolo 21, si considera parimenti ingannevole quella pratica commerciale che induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ovvero che comporti il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ovvero ancora, che comporti una qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante una composizione e caratteristiche significativamente diverse;

   rilevato che:

    le citate disposizioni non sembrano tutelare appieno il consumatore a fronte della sempre più comune pratica di shrinkflation;

    in un momento di alta inflazione come quello attuale, nel quale molti consumatori fanno già i conti con il rincaro generalizzato dei prezzi al consumo, il fenomeno de quo impatta ulteriormente sul potere d'acquisto di questi ultimi dal momento che con lo stesso importo di denaro viene acquistata una minore quantità di prodotto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli qualsiasi attività di commercializzazione, attuata in assenza di adeguata informazione, che preveda il ridimensionamento del peso di un prodotto, ovvero, che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo, tale da tradursi in un'azione idonea a indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.
9/1555/1. Pavanelli, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la cessazione del regime di tutela di prezzo – ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero – è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) dal 1° gennaio 2024 e per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024;

    al riguardo, per i 5 milioni di clienti domestici del mercato del gas naturale, l'ARERA ha disposto che, entro settembre 2023, i clienti in tutela ricevessero dall'esercente una comunicazione relativa alla data di rimozione del servizio di tutela e la fine delle condizioni di fornitura. Al contempo, il cliente è stato informato della possibilità di: comunicare la eventuale condizione di vulnerabilità per accedere al relativo servizio, qualora l'informazione non risultasse già disponibile presso il Sistema informativo integrato; di scegliere una nuova offerta sul mercato libero. Al cliente è stato anche comunicato che, nel caso non eserciti una scelta, rimanendo nel servizio di tutela fino alla fine dell'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, verrà rifornito dall'attuale venditore alle condizioni delle offerte Placet a prezzo variabile;

    per valutare le offerte Placet proposte ai clienti, l'ARERA ha condotto un monitoraggio sulla componente di commercializzazione (PFIX) determinata dai venditori, che verrà applicata ai clienti domestici non vulnerabili che entro la fine dell'anno non avranno ancora esercitato la propria facoltà di scelta. Dal monitoraggio emerge che la quasi totalità dei venditori ha fissato per tale componente un valore superiore alla componente di commercializzazione nei servizi di tutela (attualmente pari a 63,36 euro/PdR/anno per i clienti domestici e 83,20 euro/PdR/anno per i condomini); a partire dal gennaio 2024 i clienti domestici che non avranno effettuato alcuna scelta sul mercato libero pagheranno in media di oltre 26 euro l'anno per i domestici e oltre 32 euro/anno per i condomini;

    per i 5 milioni di clienti domestici del mercato elettrico, il servizio di maggior tutela continua ad applicarsi, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduati (STG), da concludersi entro il 10 gennaio 2024, come stabilito dal decreto-legge n. 152 del 2021. I clienti che dal primo aprile 2024 non avranno scelto una nuova offerta sul mercato libero verranno riforniti nel STG fino al 31 marzo 2027. Dopo tale data, se il cliente non sceglie un fornitore sul mercato libero andrà nel servizio di ultima istanza;

   considerato che:

    nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza – Rimozione di barriere all'entrata nei mercati, non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontane dal raggiungimento per la mancanza di una adeguata campagna di informazione che non si è mai tenuta;

    rispetto alla convenienza delle offerte scelte dai clienti finali nel mercato elettrico, l'ARERA ha indicato in Parlamento che, dalle simulazioni effettuate, si dimostra in molti casi la scelta operata dal cliente non è la più conveniente tra le diverse offerte sottoscrivibili. L'analisi mostra inoltre che, nel 2022 e nel primo semestre 2023, la gran parte dei clienti in uscita dal servizio di tutela verso il mercato libero ha scelto un'offerta non conveniente rispetto alla maggior tutela, se valutata con le informazioni disponibili in quel momento. Le analisi rivelano, inoltre, che nell'ultimo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023 la quota di offerte più vantaggiose rispetto al servizio di tutela disponibili si è ridotta sensibilmente, specie per le offerte a prezzo fisso, sia nelle uscite dalla maggior tutela sia nei cambi di fornitore nel mercato libero;

   rilevato altresì che:

    in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravi in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas,

impegna il Governo:

   a prorogare al 1° gennaio 2025 la scadenza del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici vulnerabili e non, o eventualmente, essendo escluso dall'ambito del PNRR, a prorogare fino il 2025 la scadenza che riguarda il mercato tutelato del gas;

   ad adottate tutte le iniziative di carattere normativo necessarie per far sì che l'ARERÀ assicuri l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici mediante procedute competitive da svolgersi nel mese di novembre 2025 oltre che una campagna informativa finalizzata a rendere pienamente consapevole l'entrata nel mercato libero dei consumatori coinvolti, anche attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti.
9/1555/2. Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ha il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

    risulta particolarmente preoccupante la previsione, inserita all'interno del Capo relativo alle «misure in materia di commercio al dettaglio» dell'articolo 11 dal titolo «Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche», che al comma 8 proroga ulteriormente la normativa che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, e altro, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti;

    una scelta questa, quella di concedere l'occupazione su aree pubbliche ad attività commerciali per lo più nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande previste durante il periodo COVID-19 dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pienamente condivisibile nel momento in cui è stata presa e necessaria a far fronte alle diverse conseguenze negative che la pandemia ha avuto sul commercio al dettaglio, che oggi però risulta del tutto ingiustificata e non più condivisibile;

    la norma solleva apprensione in quanto la procedura ivi prevista ha provocato un incremento inammissibile di tavoli, pedane, dehors e ombrelloni nella parte antistante gli esercizi commerciali che hanno occupato uno spazio prima destinato al suolo pubblico. Tutti i centri storici e i luoghi della movida delle città italiane, sono stati invasi, con grave danno per i residenti, gli esercenti onesti e i clienti che ricevono un servizio peggiore,

impegna il Governo

a prevedere una deroga alla summenzionata proroga per i centri storici delle, città a maggior vocazione turistica in cui si registra il maggiore disagio a causa della diffusa occupazione delle aree pubbliche e la conseguente privatizzazione del suolo, salvaguardando così l'interesse pubblico e il benessere dei residenti, degli esercenti e dei visitatori.
9/1555/3. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-ter comma 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

    per ragioni legate all'emergenza COVID-19, dunque, è stato consentito temporaneamente di non tenere conto di quanto previsto dal cosiddetto «codice dei beni culturali e del paesaggio» (il sopra ricordato decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) e della lettera e-bis dell'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 la quale stabilisce che «le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale»;

    l'articolo 11 comma 8 del disegno di legge «legge annuale sulla concorrenza e il mercato 2022», in via di approvazione ha inserito una nuova proroga della norma di eccezione, sino al 31 dicembre 2024;

    appare, però, necessario superare l'attuale regime delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio,

impegna il Governo

a prevedere, per quanto di sua competenza, che per i centri storici, le città storiche e i siti Unesco, sia prevista per i comuni la possibilità di una diversa regolamentazione dell'uso temporaneo del suolo pubblico così come già disposto dal citato articolo 9-ter, comma 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, al fine di rendere compatibili e sostenibili le strutture amovibili sopra ricordate e funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, con le funzioni territoriali e la tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale.
9/1555/4. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 11 luglio 2023 è iniziato al Senato, presso la Commissione 9a in sede referente, l'esame dell'A.S. 795 riguardante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022;

    nel corso della discussione, il 18 ottobre 2023, i relatori hanno presentato l'emendamento 3.0.100 (articolo 3-bis del DDL 795, poi divenuto articolo 4), con il quale si apportano modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e più precisamente solo all'articolo 45 recante la disciplina e le modalità relative al primo soccorso mentre resta ancora inevasa l'adozione – ormai divenuta urgente – dei decreti di armonizzazione del TU con le norme tecniche ormai obsolete della legge 26 aprile 1974, n. 191;

    il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, assegnato in sede referente alla X Commissione attività produttive, ora all'esame non è stato modificato;

    tale intervento legislativo, peraltro del tutto estraneo alla materia del provvedimento, pur senza il supporto di motivazioni esplicite, riguarda esclusivamente il primo soccorso dei lavoratori del settore ferroviario per il quale vengono diversificate procedure, obblighi e competenze, in un ambito lavorativo in cui sono presenti molti rischi e significativi indici infortunisti oltre a particolari criticità tecniche e organizzative, stante la necessità di garantire interventi di soccorso qualificato in aree molto vaste e distanti dai centri abitati, in tutti i punti della linea, nel minor tempo possibile;

    la recente tragedia ferroviaria, avvenuta a Brandizzo il 31 agosto scorso, ha messo in luce le condizioni reali di rischio in cui si svolgono le attività lavorative sulle linee ferroviarie. Esse necessitano evidentemente di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, sia riguardo le norme di prevenzione in genere che quelle specifiche del primo soccorso, tenendo conto che la necessità di soccorrere i lavoratori potrebbe verificarsi in qualsiasi luogo della rete;

    la modifica apportata con l'articolo 4 del disegno di legge in esame, all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, appare un intervento estemporaneo ed avulso dal contesto su una norma di grande complessità e di grande impatto concreto sulla vita dei lavoratori e delle imprese. Essa non tiene sufficientemente conto dei delicatissimi equilibri tecnico giuridici e delle correlazioni tra le altre norme del medesimo decreto nonché del possibile impatto sulle disposizioni tuttora vigenti che disciplinano nel dettaglio la medesima materia;

    il mancato coinvolgimento della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome quali Enti preposti alla prevenzione e alla vigilanza non ha consentito il coordinamento del nuovo testo con il decreto ministeriale 388 del 2003 e il decreto ministeriale 19 del 2011, entrambi vigenti, i quali già disciplinano nel dettaglio le modalità di effettuazione del primo soccorso, rispettivamente in tutti i settori e nello specifico ambito ferroviario;

    gli interventi di modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proprio in ragione della sua complessa natura tecnico giuridica, sono sempre stati il frutto di un lungo e serrato confronto democratico tra tutti i soggetti coinvolti quali i ministeri interessati, principalmente Sanità, Lavoro, Giustizia, oltre che con le regioni, la Magistratura, gli Operatori della prevenzione, le associazioni di settore nonché con le parti sociali, datoriali e sindacali;

    il dibattito in questa occasione è stato, al contrario, completamente assente, sia per l'inserimento «chirurgico» di una norma disomogenea nel corso dell'esame in Commissione al Senato che per l'attribuzione della procedura d'urgenza riconosciuta di fatto anche alla Camera;

    l'introduzione al comma 3, dell'articolo 45 di un riferimento esclusivo alle «disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario» apre inoltre uno scenario di tutela differenziale della salute, in materia di primo soccorso, per i lavoratori impiegati in ambito ferroviario, poiché il nuovo articolo 45 si applicherebbe in modo diverso ai soli gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie rispetto alla generalità di tutte le altre imprese private e pubbliche, operanti negli altri settori con grave danno proprio per i lavoratori interessati all'interoperabilità ferroviaria;

    il medesimo articolo 4, alla lettera b), che aggiunge il nuovo comma 3-bis all'articolo 45 del TU, non individua con chiarezza l'attribuzione di ruoli, prerogative e responsabilità nel «coordinamento» tra i vari soggetti coinvolti, quali le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e il servizio pubblico di pronto soccorso, riguardo alla predisposizione del piano di intervento «sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi» lasciando un margine di incertezza normativa e pericolosa indeterminatezza proprio sulla definizione giuridica di tali istituti, in parte già presenti nel corpo normativo del medesimo TU;

    la predisposizione dei piani di intervento da parte dei gestori infrastrutture e delle imprese e ferroviari viene demandata, senza alcuna ulteriore specificazione, al coordinamento dei servizi pubblici di pronto soccorso i quali sono gestiti in autonomia dalle regioni senza che queste siano state preventivamente coinvolte attraverso la conferenza Stato-regioni, con il rischio concreto di incoerenze o disomogeneità nelle soluzioni che si andranno a definire tra una pluralità di soggetti diversi;

   considerato che:

    vi è il fondato rischio che tali modifiche, se apportate in modo non coordinato e coerente con le restanti parti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e con le norme di legge già vigenti sullo specifico argomento, possano indurre forti difficoltà interpretative sia da parte dei datori di lavoro chiamati ad attuarle correttamente e consentire una riduzione oggettiva delle tutele per i lavoratori del settore ferroviario;

    l'11 dicembre 2023 le Organizzazioni Sindacali nazionali di settore hanno inviato una nota alle Commissioni parlamentari e al Ministero dei trasporti e manifestando contrarietà alla modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che affievolisce la tutela dei lavoratori e contestualmente «apre» ad un adeguamento privo di opportune tutele per la concorrenza dei paesi comunitari «l'interoperabilità del trasporto ferroviario»;

    le stesse Segreterie Nazionali richiamano l'attenzione sulle norme volte alla tutela del personale ferroviario impattano in maniera diretta anche sulla salute e sicurezza dei viaggiatori;

    il 12 dicembre 2023 i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza operanti nelle Ferrovie, hanno richiesto un'audizione alla X Commissione attività produttive, segnalando una possibile involuzione della normativa e il rischio della riduzione delle tutele per la sicurezza dei lavoratori in un periodo storico segnato da una preoccupante tendenza infortunistica,

impegna il Governo:

   a mantenere e migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore ferroviario senza alcun abbassamento degli standard e delle garanzie oggi presenti nel quadro normativo vigente, contemperando altresì il rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario con quelle concernenti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

   a garantire, in applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per i lavoratori del settore ferroviario, personale della manutenzione dell'infrastruttura, personale mobile in servizio sui treni e a quanti altri svolgano prestazioni di lavoro, per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati.
9/1555/5. Iaria, Fede, Cantone, Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento è volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale e migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici;

   considerato che:

    il processo di liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ha prodotto rilevanti miglioramenti nell'attività e la nascita di nuove collecting ha stimolato un incremento dei servizi e delle iniziative a supporto degli artisti;

    tuttavia, a seguito delle recenti novelle intervenute con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto Sostegni-bis), alcuni operatori del settore hanno lamentato un rafforzamento ingiustificato della posizione della SIAE: in particolare, in seguito alla modifica all'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono stati introdotti nuovi poteri di vigilanza e controllo in capo alla SIAE sulle attività di amministrazione e intermediazione delle collecting concorrenti;

   valutato che:

    l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con segnalazione del 13 dicembre 2021, ha evidenziato che si ravvisano delle preoccupazioni sul permanere di modelli normativi che riservano ex lege lo svolgimento di determinate operazioni in capo alla SIAE e che le modifiche apportate dal decreto Sostegni-bis generano dunque ingiustificati poteri di ingerenza sulla libertà di iniziativa economica delle collecting;

    stante la segnalazione appena richiamata, si è così determinata una situazione in cui SIAE, operatore del mercato (player), si trova a esercitare il doppio ruolo di controllore e controllato nei mercati della gestione dei diritti di copia privata audio e video;

    l'attribuzione a SIAE, un organismo di gestione collettiva, di fatto in competizione con gli altri operatori, di compiti di vigilanza sulle altre società di intermediazione, anche a parere dell'AGCM, è manifestatamente distorsiva del mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abrogare i commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, al fine di sanare le distorsioni concorrenziali esistenti nell'ambito del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, come segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
9/1555/6. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che dovrebbe recare incisive misure per la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, anche recependo le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato della Commissione europea;

    il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 795), tralascia alcuni importanti ambiti di intervento, in particolare quello delle concessioni balneari, nonostante il richiamo del Capo dello Stato all'indomani dell'approvazione del decreto-legge n. 198 del 2022 («Milleproroghe») e i richiami della Commissione europea;

    la Commissione europea ha inviato un parere motivato in merito alla procedura d'infrazione aperta nei confronti dell'Italia (n. 2020/4118) per la non corretta applicazione della cosiddetta Direttiva Bolkenstein in materia di concessioni balneari;

    la Corte di giustizia UE, il 30 aprile 2023, ha ribadito l'obbligo di procedure selettive con garanzia di trasparenza e imparzialità tra i candidati potenziali;

    anche la giurisprudenza italiana ha censurato i rinnovi automatici delle concessioni demaniali marittime: in particolare, il Consiglio di Stato nel 2021 ha ribadito l'inapplicabilità delle disposizioni nazionali recanti la proroga ex lege per incompatibilità con il diritto UE, consentendo l'efficacia delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023, termine poi recepito dalla legge per la concorrenza 2021;

    ciononostante, il decreto-legge n. 198 del 2022 ha prorogato: a) al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti in essere; b) al 31 dicembre 2025 il termine per la conclusione delle procedure di affidamento non ultimabili in presenza di ragioni oggettive e, conseguentemente, l'efficacia delle concessioni in essere fino al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori; c) da 6 a 11 mesi (ossia fino al 27 luglio 2023), il termine per l'esercizio della delega legislativa per la mappatura delle concessioni di beni demaniali disposta dalla legge per la concorrenza 2021, stabilendo il divieto per gli enti concedenti di emanare i bandi di assegnazione delle concessioni balneari prima dell'adozione dei decreti legislativi;

    tali proroghe, in contrasto con la giurisprudenza amministrativa e il diritto UE, comportano il rischio della prosecuzione della procedura d'infrazione in atto nei confronti dell'Italia,

impegna il Governo

a provvedere con urgenza, anche esercitando la delega legislativa disposta dalla legge per la concorrenza 2021, per consentire l'emanazione dei bandi di assegnazione e il rilascio dei nuovi provvedimenti concessori e rimuovere l'incertezza giuridica che grava sulle amministrazioni concedenti, genera contenziosi e penalizza fortemente gli stessi operatori del settore.
9/1555/7. De Luca, Gnassi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 2, introdotto al Senato, prevede che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile;

    la tutela degli utenti nel settore della telefonia negli anni più recenti ha visto l'adozione di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori;

    nel mondo di oggi, la privacy e la protezione dei dati personali rivestono un ruolo sempre più importante. La normativa del Registro pubblico delle opposizioni (RPO) diventa quindi un pilastro fondamentale per garantire ai cittadini consumatori che le comunicazioni a carattere commerciale avvengano in maniera consensuale e non invasiva. Il servizio, nel corso degli anni, ha subito diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei cittadini a fronte di condotte commerciali illecite ed abusive;

    sono molti i cittadini che nonostante l'iscrizione al registro lamentano ancora di essere raggiunti da operatori di telemarketing;

    il telemarketing rappresenta un fenomeno particolarmente rilevante da osservare e analizzare nelle sue molteplici cause e dimensioni, che riguardano non solo la dimensione economica, ma anche normativa;

    la persistenza di tale attività è connessa a un'ulteriore caratteristica dell'attuale sistema economico, vale a dire la formazione di un articolato sistema di subappalti e forniture, che rende la filiera lungo cui si snoda l'attività di telemarketing sempre più complessa da ricostruire e monitorare, anche a causa del diffondersi di pratiche di delocalizzazione di rilevanti segmenti di tale filiera in Paesi esteri anche extraeuropei;

    in particolare, nonostante la disciplina italiana abbia progressivamente introdotto alcune garanzie più puntuali anche sotto il profilo del riparto della responsabilità, si fonda tuttavia su un sistema meno garantista per il consumatore, che rappresenta perciò un significativo nodo da sciogliere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative normative per introdurre nel nostro ordinamento la responsabilità solidale tra gli operatori di call center che compiono attività di teleselling o pubblicitarie in violazione delle disposizioni contenute nella delibera AgCom n. 420/19/Cons, le società committenti e gli operatori telefonici che con la loro condotta o la loro imperizia agevolano tali pratiche.
9/1555/8. Barabotti.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», è stato introdotto l'articolo 14 che novella il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) inserendo, dopo l'articolo 65, l'articolo 65-bis, rubricato «Contratti di servizi a tacito rinnovo»;

    la norma prevede che, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, sia tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta;

    la comunicazione dell'avviso è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese;

    solamente per la fornitura di energia elettrica, gas e sistema idrico, è già disposto che le spese di spedizione delle bollette non siano addebitate ai consumatori, ma siano a carico dell'Agenzia per l'energia elettrica come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2014;

    per quanto riguarda la fornitura di tutti gli altri servizi e forniture, le comunicazioni inviate da parte del professionista, su supporto cartaceo, che riguardino la fatturazione o altro tipo di informazione inerente al contratto di servizio o fornitura, gravano sempre sugli utenti;

    oggi l'invio della bolletta cartacea arriva a costare fino a 5 euro al mese ad utenza, un balzello che aumenta di anno in anno e, in caso di fatturazione mensile, determina una spesa che raggiunge i 60 euro annui a utente per singola utenza;

    una recentissima sentenza della cassazione ha stabilito che la clausola che addebita le spese postali all'utente per la spedizione della bolletta cartacea è vessatoria;

    proprio pochi gironi fa, 13 dicembre 2023, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 34800, ha stabilito che il gestore di telefonia non può addebitare ai clienti le spese postali per la spedizione della fattura telefonica, a meno che non venga offerta un'alternativa per la consegna della bolletta;

    tale alternativa non può consistere solo nell'email poiché l'utente potrebbe essere una persona anziana non dotato di computer o comunque non in grado di farlo funzionare;

    la pronuncia della Corte di cassazione influenza significativamente i diritti dei consumatori anche in relazione a tutti gli altri contratti di servizi e forniture;

    l'eliminazione di questo aggravio per le tasche dei consumatori è uno di quei classici casi in cui si può consentire un risparmio alle famiglie senza oneri per lo Stato,

impegna il Governo

ad avviare le misure necessarie affinché per tutti i contratti di servizi e di fornitura, in nessun caso, possano essere applicati ai consumatori specifici corrispettivi per la ricezione, in formato cartaceo o su supporto durevole, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai contratti medesimi.
9/1555/9. Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», è stato introdotto l'articolo 14 che novella il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) inserendo, dopo l'articolo 65, l'articolo 65-bis, rubricato «Contratti di servizi a tacito rinnovo»;

    la norma prevede che, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, sia tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta;

    la comunicazione dell'avviso è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese;

    solamente per la fornitura di energia elettrica, gas e sistema idrico, è già disposto che le spese di spedizione delle bollette non siano addebitate ai consumatori, ma siano a carico dell'Agenzia per l'energia elettrica come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2014;

    per quanto riguarda la fornitura di tutti gli altri servizi e forniture, le comunicazioni inviate da parte del professionista, su supporto cartaceo, che riguardino la fatturazione o altro tipo di informazione inerente al contratto di servizio o fornitura, gravano sempre sugli utenti;

    oggi l'invio della bolletta cartacea arriva a costare fino a 5 euro al mese ad utenza, un balzello che aumenta di anno in anno e, in caso di fatturazione mensile, determina una spesa che raggiunge i 60 euro annui a utente per singola utenza;

    una recentissima sentenza della cassazione ha stabilito che la clausola che addebita le spese postali all'utente per la spedizione della bolletta cartacea è vessatoria;

    proprio pochi gironi fa, 13 dicembre 2023, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 34800, ha stabilito che il gestore di telefonia non può addebitare ai clienti le spese postali per la spedizione della fattura telefonica, a meno che non venga offerta un'alternativa per la consegna della bolletta;

    tale alternativa non può consistere solo nell'email poiché l'utente potrebbe essere una persona anziana non dotato di computer o comunque non in grado di farlo funzionare;

    la pronuncia della Corte di cassazione influenza significativamente i diritti dei consumatori anche in relazione a tutti gli altri contratti di servizi e forniture;

    l'eliminazione di questo aggravio per le tasche dei consumatori è uno di quei classici casi in cui si può consentire un risparmio alle famiglie senza oneri per lo Stato,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 65-bis affinché la comunicazione ivi prevista non si traduca per il consumatore in un aggravio di costi.
9/1555/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone, tra gli altri interventi, misure in materia sanitaria e farmaceutica;

    si evidenzia che la legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) modificando il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha introdotto con le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 i meccanismi concorrenziali delle strutture accreditate e convenzionate con il servizio sanitario, sia con riferimento alla concessione dell'accreditamento, sia con riguardo alla stipula degli accordi contrattuali con il servizio sanitario;

    in particolare, in forza del novellato art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, le strutture private accreditate con cui stipulare gli accordi contrattuali con il servizio sanitario devono essere individuate mediante procedure competitive a «evidenza pubblica»;

    le disposizioni attuative delle predette disposizioni sono state dettate, a livello nazionale, dal decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2022, a cui le singole regioni avrebbero dovuto adeguarsi entro il 30 settembre 2023, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2024, con decreto del Ministero della salute del 26 settembre 2023;

    la novella legislativa in questione prevede procedure competitive propedeutiche alla stipula degli accordi contrattuali per le sole strutture private e non anche per quelle pubbliche, determinando una disparità di trattamento tra strutture a cui rivolgersi per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

    inoltre, si sono già registrate notevoli divergenze a livello regionale, considerato che talune regioni non hanno avviato alcun iter di attuazione della nuova disciplina nazionale di riferimento (tra cui la Lombardia e l'Emilia-Romagna, regioni particolarmente «popolose» e, dunque, rilevanti per il settore) o intrapreso (come nel caso dell'Abruzzo) solamente interlocuzioni preliminari con enti quali l'AGENAS, lasciando pertanto all'oscuro gli operatori circa le modalità e tempistiche di espletamento delle procedure;

    altre regioni, tra cui la Regione Toscana (parimenti di grande rilevanza per il settore), hanno adottato – con tempistiche alquanto anticipate rispetto ai termini di attuazione della legge n. 118/2022 – prime discipline delle procedure competitive (in parte già indette da talune aziende sanitarie locali);

    tale contesto incide, in ultima istanza, sulla possibilità per le strutture private di programmare, nel medio lungo periodo, le relative attività e piani di investimento, con potenziali ripercussioni sulla capacità dello stesso servizio sanitario nazionale a garantire il diritto alla salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate ad eliminare le disparità di trattamento tra operatori privati e pubblici per fare fronte alle difficoltà pratico-operative descritte in premessa.
9/1555/10. Ciocchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, introduce disposizioni relative all'esposizione dei campi elettromagnetici, prevedendo – tra l'altro – l'adeguamento, entro quattro mesi, degli attuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità vigenti, per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

    con riguardo al medesimo ambito, si segnala che nel comune di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, è presente un elettrodotto da 220 mila Volt, il «Colà-Tavazzano», che attraversa il centro abitato e interessa diverse opere pubbliche sensibili tra le quali il plesso scolastico del quartiere Belvedere;

    il gestore dell'impianto è la società Terna – Rete elettrica nazionale s.p.a.;

    nel 2001 l'Arpa Lombardia ha effettuato una campagna di misurazione dell'intensità del campo elettromagnetico nei pressi del plesso scolastico di Belvedere con risultati compresi nel range 2,70 uT-s-3,54 µT che, se confrontati con i limiti proposti dall'Ispesl e dall'Iss che pongono il livello di attenzione a 0,5nT, appaiono davvero preoccupanti;

    nel 2009 Asl, Arpa e la provincia di Mantova hanno presentato un'indagine epidemiologica e ambientale il cui risultato ha evidenziato, nel comune di Castiglione, nel periodo dal 1996 al 2005, un profilo di mortalità di molto più marcato per l'insieme dei tumori maligni, sia rispetto ai comuni del proprio distretto sia rispetto a tutti i comuni della provincia. In particolare, a Castiglione si registra una forte incidenza di tutte le tipologie di leucemie e di tumori al fegato;

    dal momento della presentazione dell'indagine ambientale ed epidemiologica nel 2009 a oggi, non risulta che sia stato deciso di fare di ulteriori approfondimenti necessari per stabilire una connessione tra l'esposizione alle frequenze elettromagnetiche e l'insorgere delle patologie tumorali, nonostante le diverse petizioni dei cittadini di Castiglione che continuano a chiedere alle autorità di tutelare la loro salute con nuovi interventi in merito;

    il 20 novembre 2012 il Consiglio provinciale di Mantova approva all'unanimità una mozione presentata dal consigliere Tiana con la quale il Presidente e la Giunta sono stati impegnati anche a programmare approfondimenti dei dati epidemiologici, in particolare sulle leucemie;

    risale invece al 2019 un progetto dell'amministrazione comunale, elaborato in collaborazione con Terna, volto a interrare i cavi dell'alta tensione lungo l'attuale tragitto dell'elettrodotto;

    tale progetto, tuttavia, in assenza di fondi non è realizzabile,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, di concerto con gli enti territoriali, e anche attraverso uno specifico contributo a copertura dei relativi oneri, al fine di consentire l'interramento dei cavi dell'alta tensione dell'elettrodotto «Colà-Tavazzano», di cui in premessa.
9/1555/11. Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    nel Provvedimento in esame, il Capo I prevede norme in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni (articoli 1-10), con misure per l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale, la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, il cold ironing, la sicurezza sui lavoro presso le strutture ferroviarie, la concorrenza nel settore dell'autotrasporto, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, e disposizioni per favorire la concorrenza nei settore della gestione dei RAEE, la professione del mediatore del diporto, il gas naturale, i limiti dei campi elettromagnetici;

    oltre alle riforme fissate nel quadro del PNRR, e cioè l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione è necessario rafforzare il processo di liberalizzazione del mercato retail dell'energia e consolidare il processo concorrenziale che favorisca il consumatore finale, ed è quindi necessario realizzare la netta separazione tra le diverse attività rientranti nel processo di distribuzione e fornitura di energia e non solo prevedere l'introduzione di limiti alla possibilità di integrazione verticale tra le aziende del settore. Nel contesto italiano, infatti, per rimuovere quelle criticità che vedono tuttora nel nostro paese la presenza di pochi operatori dominanti sia nel mercato elettrico che in quello del gas, va completata l'attuazione della disciplina dell'unbundling di derivazione comunitaria, che prevede in particolare la separazione proprietaria effettiva (cosiddetti unbundling) tra le attività di produzione e quella di trasporto. Tale ipotesi, ai fini di una corretta concorrenza tra imprese, è sicuramente più efficace di una separazione meramente amministrativa o di una diversificazione del marchio con il quale ci si presenta al cliente finale. La posizione dominante degli operatori che svolgono attività in regime di libera concorrenza (produzione e vendita) detenendo contestualmente monopoli tecnici quali la gestione delle reti di distribuzione, da un lato ostacola il realizzarsi dei benefici, in termini di minor costo e maggiore qualità del servizio, di cui i consumatori di energia avrebbero dovuto beneficiare a seguito della liberalizzazione del mercato e dall'altro costituisce un fattore fortemente penalizzante per le PMI e le imprese artigiane che operano, in una condizione di evidente debolezza, nelle attività in libera concorrenza (quali ad esempio le cosiddette attività post-contatore); gli operatori che gestiscono monopoli tecnici detengono infatti elementi informativi e conoscitivi derivanti dall'attività svolta in concessione che utilizzano per operare nelle attività a monte e a valle della filiera energetica, escludendo dal mercato le imprese concorrenti. Il principio dell'unbundling rappresenta pertanto un passo fondamentale per scardinare le condizioni di monopolio di fatto esercitato dai principali operatori energetici a danno dei consumatori finali,

impegna il Governo

a definire col primo provvedimento utile i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.
9/1555/12. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;

    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, di commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

    nel corso dell'esame in sede referente al Senato è stato introdotto l'articolo 10, che prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – CEM (comma 1);

    il medesimo articolo dispone che, scaduto il citato termine di 120 giorni, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti (comma 2);

    la legislazione attualmente vigente nel nostro paese (legge 36 del 2001 – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003) prevede limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità cautelativi, assunti sulla base del principio di precauzione stabilito nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del principio di Minimizzazione ALARA (As Low As Reasonably Achievable), ovvero di assumere il più basso livello ragionevolmente ottenibile senza compromettere lo sviluppo tecnologico, principio che è già applicato nel settore delle radiazioni ionizzanti;

    numerose ricerche internazionali da almeno vent'anni hanno ampliamente dimostrato che le esposizioni alla radiofrequenza, anche al di sotto degli attuali standard di sicurezza, viene associata a diverse problematiche sanitarie tra cui cancro, malattie neurodegenerative, infertilità maschile e femminile, disfunzioni immunitarie, alterazione del metabolismo ed altre;

    gruppi di scienziati, come ICEMS e Bioinitiative, e il Consiglio d'Europa (Raccomandazione n. 1815 del 2011) hanno diramato appelli per richiedere la riduzione immediata dei limiti di esposizione della popolazione a 0,6 V/m, per garantire la salute pubblica e, in particolare, l'incolumità dei soggetti vulnerabili come i bambini, le donne in gravidanza, i malati cronici, i malati di tumore e gli elettrosensibili;

    il 23 settembre scorso oltre settanta scienziati di fama internazionale hanno inviato al Governo, al Parlamento, alle regioni e province Autonome italiane un appello per la sicurezza elettromagnetica,

impegna il Governo

ad aggiornare i vigenti parametri per la protezione dai CEM nel rigoroso rispetto del principio di precauzione, con misure cautelative per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, limitando l'esposizione alla radiofrequenza da parte dell'uomo e degli animali, in assenza dei quali non possono essere autorizzate nuove installazione di impianti a radiofrequenza senza preventivo parere tecnico ambientale da parte delle Agenzie Regionali di protezione ambientale.
9/1555/13. Zanella, Bonelli, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 10, prevede l'adeguamento, entro quattro mesi, degli attuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità vigenti, per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

    trascorsi inutilmente i citati quattro mesi, si dispone l'innalzamento di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti. Per esempio, i valori di attenzione del campo elettromagnetico, passano dagli attuali 6 Volt/metro a 15 V/m;

    l'aumento sensibile dei suddetti parametri, come evidente, riguarda soprattutto ragioni di carattere sanitario, a causa dei potenziali rischi connessi alla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (CEM);

    l'Italia è l'unico Paese in Europa in cui avviene una distorsione clamorosa sulle modalità di misurazione dei CEM, calcolati in un intervallo di 24 ore, piuttosto che in 6 minuti. Si tratta, di fatto, di un aumento delle soglie elettromagnetiche, perché gli alti picchi di campo registrati nella fascia diurna, anche superiori ai tetti consentiti, vengono facilmente compensati dai valori notturni, molto più bassi, in quanto il traffico telefonico è molto meno intenso;

    in tal modo il valore medio calcolato sulle 24 ore risulta falsato e, pertanto, fattuale formulazione del suddetto articolo 10, andrebbe a sovrapporsi ai nuovi valori di attenzione, contribuendo complessivamente a raddoppiare la soglia di elettromagnetismo finale, ben oltre il valore indicato dal medesimo articolo 10;

    il suddetto valore sulla media di 6 minuti ha una precisa ragione biologica: è il tempo necessario alle cellule per dissipare il calore prodotto dal campo elettromagnetico. Così prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003,

impegna il Governo

a reintrodurre, anche abrogando l'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto legislativo 179 del 2012, la modalità di misurazione degli intervalli dei campi elettromagnetici (CEM), calcolati sulla media di 6 minuti piuttosto che in un intervallo di tempo di 24 ore, che rappresenta un intervallo del tutto arbitrario e privo di ragioni se non quella di diluire i valori misurati.
9/1555/14. Evi, Bonelli, Grimaldi, Zanella, Zaratti, Borrelli, Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame, contiene misure in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

    mentre si interviene quindi sugli ambulanti, sul tema delle concessioni il disegno di legge non prevede alcuna disposizione circa le modalità di assegnazione delle concessioni di beni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative;

    sul fronte dei balneari il Governo ancora una volta ha deciso di non decidere. Si è scelto di restare in una situazione di stallo, con tutto quello che questo comporta in termini di infrazione comunitaria;

    proprio a causa del continuo e mancato adeguamento alla direttiva Bolkestein per quanto riguarda il regime normativo che disciplina le concessioni di spiagge e arenili, la Commissione ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione della Direttiva e dei Trattati in funzione dell'Unione europea. Circa un mese fa è arrivata la lettera della Commissione europea che contiene il parere motivato dell'esecutivo europeo sul dossier delle concessioni dei balneari. L'invio della missiva a Roma sancisce un passo avanti nella procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkestein. Il rischio è quindi di dover pagare sanzioni pesantissime;

    quello della proroga delle concessioni balneari è un grande scandalo poiché a fronte di migliaia di chilometri di coste. Attualmente le concessioni demaniali, generano un incasso di circa 110 milioni di euro, nonostante un'evasione che è stimata a circa il 45 per cento. Il fatturato, secondo diversi analisti economici, è stimabile in 10-15 miliardi di euro l'anno;

    nella relazione predisposta dal Governo per l'Unione europea, relativa alla mappatura delle coste ai fini della scarsità della risorsa, l'Esecutivo ha «allungato» l'Italia, di ben 3000 chilometri di costa in più. Non i circa 8 mila chilometri calcolati dall'Ispra, ma ben oltre 11 mila chilometri. Si è arrivati a calcolare anche scogli, porti e aree industriali. Così facendo l'area occupata dagli stabilimenti risulta minore rispetto alla realtà, e questo consentirebbe di mettere a gara le poche superfici di spiaggia libera rimaste nel nostro Paese,

impegna il Governo:

   ad avviare, con il pieno coinvolgimento del Parlamento, tutte le iniziative normative urgenti per rispondere all'Unione europea e scongiurare la relativa procedura di infrazione;

   a incrementare sensibilmente i canoni di concessione di spiagge e arenili, mediamente fortemente sottostimati;

   a non ridurre la superficie di spiagge libere attualmente esistenti, e comunque a escludere dal calcolo della linea di costa del nostro Paese ai fini di nuove concessioni, le parti scogliose, i porti e le aree di rimessaggio, e le aree industriali.
9/1555/15. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra, Borrelli, Dori, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, di commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

    ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;

    i principi di concorrenza, libero accesso al mercato e parità di trattamento sono cruciali anche nel settore dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ove trovano piena applicazione i principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi;

    in particolare l'articolo 18 delle direttiva 2014/24/UE rubricato «Principi per l'aggiudicazione degli appalti», prescrive alle amministrazioni aggiudicatrici di «trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio» e di agire «in maniera trasparente e proporzionata» (paragrafo 1), precisando al successivo paragrafo che la procedura di appalto non deve essere concepita con l'intento di limitare artificialmente la concorrenza, ove artificiosa limitazione della concorrenza deve intendersi ogni ipotesi in cui «la concezione della procedura di appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici»;

    nel riscrivere la disciplina dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice appalti) il Governo in coerenza con il contesto normativo sovranazionale sopra richiamato ha assegnato alla concorrenza una posizione di rilievo, nell'ambito dei principi che devono ispirare il procurement pubblico, legandola strettamente al principio del risultato;

    l'articolo 50 del nuovo Codice Appalti prevede che le stazioni appaltanti, ad eccezione dei lavori sopra 1 milione di euro cui viene fatta salva la possibilità di procedere con procedure ordinarie, procedono all'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e fornitura sottosoglia con procedura negoziata senza bando;

    si tratta, come posto in evidenza dalla stessa ANAC della stragrande maggioranza dei contratti che vengono sottratti alle più elementari forme di pubblicità e libera concorrenza, con possibili fenomeni di mala gestio inefficienze e ingiustificati incrementi di spesa rispetto alle condizioni conseguibili sul mercato;

    lo stesso MIT con circolare 20 novembre 2023 n. 298 ha ritenuto di dover fornire un chiarimento ufficiale in merito alla portata dell'art. 50 relativo proprio alle procedure di affidamento sottosoglia,

impegna il Governo

nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, ad intervenire anche attraverso un intervento di natura legislativa per prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte per tutte le gare di lavori, servizi e forniture, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.
9/1555/16. Ghirra, Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, di commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

    ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;

    i principi di concorrenza, libero accesso al mercato e parità di trattamento sono cruciali anche nel settore dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ove trovano piena applicazione i principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi;

    in particolare l'articolo 18 delle direttiva 2014/24/UE rubricato «Principi per l'aggiudicazione degli appalti», prescrive alle amministrazioni aggiudicatrici di «trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio» e di agire «in maniera trasparente e proporzionata» (paragrafo 1), precisando al successivo paragrafo che la procedura di appalto non deve essere concepita con l'intento di limitare artificialmente la concorrenza, ove artificiosa limitazione della concorrenza deve intendersi ogni ipotesi in cui «la concezione della procedura di appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici»;

    nel riscrivere la disciplina dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice appalti) il Governo in coerenza con il contesto normativo sovranazionale sopra richiamato ha assegnato alla concorrenza una posizione di rilievo, nell'ambito dei principi che devono ispirare il procurement pubblico, legandola strettamente al principio del risultato;

    l'articolo 44 del nuovo Codice Appalti prevede che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono stabilire che il contratto – con la sola esclusione degli appalti per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria – abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica precedentemente approvato;

    si tratta, dell'applicazione generalizzata dell'istituto dell'appalto integrato sul quale l'ANAC ha già avuto modo di rappresentare forti criticità riguardo in particolare la tendenza, da parte delle stazioni appaltanti, a procrastinare la definizione di problematiche progettuali alla stesura del progetto esecutivo a carico dell'impresa, spesso attraverso varianti e rilevanti incrementi di costo, che determinano la massimizzazione del proprio profitto piuttosto che alla soddisfazione dell'interesse pubblico,

impegna il Governo

nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, ad intervenire anche attraverso un intervento di natura legislativa per circoscrivere l'ambito applicativo dell'appalto integrato alla sola ipotesi di lavori complessi.
9/1555/17. Grimaldi, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del disegno di legge in esame, contiene disposizioni finalizzate alla promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A.;

    si prevede, tra l'altro, che ARERA debba disciplinare l'obbligo, per le imprese distributrici, di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti;

    in realtà l'informazione sui nuovi contatori intelligenti dell'energia, non deve essere lasciata soltanto alle imprese, ma dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle associazioni consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Questo anche per evitare attese infondate dei consumatori che più volte negli ultimi anni sono stati erroneamente informati sull'eliminazione dei famigerati «conguagli periodici», a volte per migliaia di euro;

    ogni volta che si sono cambiati i contatori più o meno intelligenti, è stato assicurato che tali conguagli sarebbero scomparsi, cosa che non è avvenuta anche per il disallineamento tra distributore e fornitore in assenza dell'autolettura, che non viene effettuata da milioni di utenti, anche per le obiettive difficoltà di lettura dei dati e per una sorta di divide digitale che persiste in ampie fasce di popolazione anziana,

impegna il Governo

a prevedere che, ai fini dell'individuazione degli obblighi per le imprese distributrici di dover assicurare l'informazione dei clienti sulle funzionalità dei contatori intelligenti, venga garantito il pieno coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.
9/1555/18. Mari, Evi, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del disegno di legge in esame, contiene disposizioni finalizzate alla promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A.;

    si prevede, tra l'altro, che ARERA debba disciplinare l'obbligo, per le imprese distributrici, di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti;

    in realtà l'informazione sui nuovi contatori intelligenti dell'energia, non deve essere lasciata soltanto alle imprese, ma dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle associazioni consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Questo anche per evitare attese infondate dei consumatori che più volte negli ultimi anni sono stati erroneamente informati sull'eliminazione dei famigerati «conguagli periodici», a volte per migliaia di euro;

    ogni volta che si sono cambiati i contatori più o meno intelligenti, è stato assicurato che tali conguagli sarebbero scomparsi, cosa che non è avvenuta anche per il disallineamento tra distributore e fornitore in assenza dell'autolettura, che non viene effettuata da milioni di utenti, anche per le obiettive difficoltà di lettura dei dati e per una sorta di divide digitale che persiste in ampie fasce di popolazione anziana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'individuazione degli obblighi per le imprese distributrici di dover assicurare l'informazione dei clienti sulle funzionalità dei contatori intelligenti, venga garantito il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.
9/1555/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Evi, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra.


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2022-2023 (A.C. 1342-A)

A.C. 1342-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo comunque l'obbligo di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

   b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;

   c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;

   d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;

   e) in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;

   f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;

   g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;

   h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati;

   i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;

   l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;

   m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;

   n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

    1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

    2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 14 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

   p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province.
3.50. Casu, De Luca.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedendo comunque l'obbligo con le seguenti: anche considerando la possibilità.
3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;.
3.15. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut, De Luca.

  Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;.
3.13. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut, De Luca.

  Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;.
3.11. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;.
3.12. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut, De Luca.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27 comma secondo della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente princìpio e criterio direttivi specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei princìpi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
3.01000. Enrico Costa, Faraone, Magi, Steger, Pittalis, Vinci, Caiata, De Monte, Furgiuele.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27 comma secondo della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente princìpio e criterio direttivi specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei princìpi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
3.01000.(Testo modificato nel corso della seduta) Enrico Costa, Faraone, Magi, Steger, Pittalis, Vinci, Caiata, De Monte, Furgiuele.

(Approvato)