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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 29 dicembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 29 dicembre 2023.

   Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 29 dicembre 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:

    «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» (1630).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FABRIZIO ROSSI ed altri: «Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello» (1202) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Dondi.

  La proposta di legge CARETTA: «Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica» (1375) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge CARAMANNA ed altri: «Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata» (1486) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.

Trasmissione dall'Ufficio
parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 21 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per l'anno 2024, con allegato il bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 (Doc. VIII-bis, n. 3), che sarà pubblicato quale allegato al bilancio interno della Camera dei deputati per il medesimo anno 2024.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2023, recante l'esercizio dei poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione indiretta del controllo esclusivo della società Synlab AG, unitamente alle sue controllate in Italia, da parte di Cinven Capital Management (V) General Partner Ltd. (procedimento n. 430/2023).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 21 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 100 del 1990, recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero, riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 58 del 2001, concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2022 (Doc. CLXXIII, n. 1).

  Questa relazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 28 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 376 del 2000, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, riferita all'anno 2022 (Doc. CXXXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2023, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 20 dicembre 2023, sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (atto Senato n. 926, atto Camera n. 1627).

  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 22 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 49-septies, comma 21, lettera i), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Consiglio regionale
della Puglia.

  La Presidente del Consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 20 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata il 6 dicembre 2023, recante le osservazioni della Regione Puglia in ordine alla proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (COM(2023) 316 final).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 20 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina del professor Francesco Forti a componente del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (110).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 28 gennaio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 926 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1627)

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

  Al comma 437, primo periodo, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 3.300 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 442, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 236 milioni;

   dopo il comma 442, aggiungere i seguenti:

  442-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici».

  442-ter. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

  442-quater. Agli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 442-ter, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  442-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

   i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

  442-sexies. All'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021»;

   b) al comma 4, le parole: «conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'erogazione del contributo concesso»;

   c) al comma 8-bis, primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali».

  442-septies. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

    2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono inserite le seguenti: «di proprietà di privati»;

   b) il comma 8 è soppresso.

  442-octies. All'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è soppresso;

   c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.».

  442-novies. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

   «Art. 20-terdecies. – (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali) – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

  442-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 437 a 442-novies, pari a 450 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
1.80. (ex 1.808.) Gnassi, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Schlein, Vaccari.

  Dopo il comma 443, aggiungere i seguenti:

  443-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in agricoltura per l'anno 2023, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 per l'anno 2024 è incrementata di 200 milioni di euro.
  443-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 443-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.81. (ex 1.843.) Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 446, aggiungere i seguenti:

  446-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

   a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

   b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

  446-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.
  446-quater. Agli oneri derivanti dal comma 446-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
1.82. (ex 1.862.) Gadda, Faraone, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 488, aggiungere i seguenti:

  488-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, limitatamente ai comuni montani di cui all'Allegato 1 del Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019, n. 97, e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 488-ter ed entro i limiti di spesa di cui al comma 488-quater.
  488-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 488-bis, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 488-quater.
  488-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 488-bis e 488-ter, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.83. (ex 1.957.) Richetti, Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Fornaro, Pastorino, Ascani.

  Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:

  496-bis. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fornire ai comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il fondo di cui all'articolo 12 del suddetto decreto legislativo è integrato, per le annualità 2024 e 2025 130 milioni di euro.
  496-ter. In relazione all'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, la quota di incremento di cui al comma 496-bis potrà essere utilizzata per finanziare i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.
  496-quater. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 496-bis avverrà tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dall'intesa raggiunta in data 21 settembre 2023 in sede di Conferenza unificata, attuativa dell'articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato 0-6, relativa al riparto delle risorse per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.
  496-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 496-bis, pari a 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
1.84. (ex 1.967.) Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani, Grippo.

  Sopprimere i commi 533, 534 e 535.

  Conseguentemente, dopo il comma 561, aggiungere il seguente:

  561-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 225 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2024.
1.85. (ex 1.1014.) Bonafè, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

A.C. 1627 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata)

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

A.C. 1627 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 150.000 milioni di euro per l'anno 2024, in 140.000 milioni di euro per l'anno 2025 e in 120.000 milioni di euro per l'anno 2026.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 53.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2024, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2024, in 175.000 milioni di euro.
  6. Per l'anno 2024, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 200.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2023 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2024.
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2024, rispettivamente, in 985 milioni di euro, 1.350 milioni di euro, 1.711 milioni di euro, 600 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2024, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2024, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2024, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  13. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna ed esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  14. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2024, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2024, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
  21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».

A.C. 1627 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
  3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

A.C. 1627 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
  3. A seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le risorse finanziarie dell'ANPAL, successivamente all'approvazione del bilancio di chiusura di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 75 del 2023, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.

A.C. 1627 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.
  3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2024.

A.C. 1627 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2024, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 1627 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

A.C. 1627 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2024, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2023.
  10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

A.C. 1627 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

A.C. 1627 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2024, in 136 unità.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2024, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

A.C. 1627 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

A.C. 1627 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 104;

    2) Marina n. 126;

    3) Aeronautica n. 85;

    4) Carabinieri n. 0.

   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 0;

    2) Marina n. 52;

    3) Aeronautica n. 37.

   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 106;

    2) Marina n. 60;

    3) Aeronautica n. 40;

    4) Carabinieri n. 200.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2024, come segue:

   1) Esercito n. 292;

   2) Marina n. 341;

   3) Aeronautica n. 313;

   4) Carabinieri n. 133.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

   1) Esercito n. 274;

   2) Marina n. 320;

   3) Aeronautica n. 452.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2024, come segue:

   1) Esercito n. 510;

   2) Marina n. 190;

   3) Aeronautica n. 120.

  6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
  9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2024 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
  13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

A.C. 1627 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2024, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
  4. Per l'anno finanziario 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A.C. 1627 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

A.C. 1627 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
  2. Per l'anno finanziario 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

A.C. 1627 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

A.C. 1627 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Totale generale della spesa)

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.215.086.092.281, in euro 1.156.020.390.732 e in euro 1.183.776.121.499 in termini di competenza, nonché in euro 1.231.545.491.818, in euro 1.165.581.994.909 e in euro 1.194.266.275.935 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2024-2026.

A.C. 1627 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Quadro generale riassuntivo)

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2024-2026, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

A.C. 1627 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Disposizioni diverse)

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2024, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2024, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2023, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2023. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2023.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2023.
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2024, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2024, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
  28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2024, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2024, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  31. Con la nota di variazioni di cui all'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le modifiche alla struttura del bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, recanti la riorganizzazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.
  32. Le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti, per il funzionamento dell'istituto, sono determinate in misura pari, complessivamente, allo 0,41 per mille per l'anno 2024, allo 0,437 per mille per l'anno 2025 e allo 0,45 per mille a decorrere dall'anno 2026 delle spese finali previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle spese per interessi e di quelle relative al PNRR. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie definite ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  33. Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale.

A.C. 1627 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2024.

A.C. 1627 – Quadri generali riassuntivi

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

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  Le Tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate dal Senato della Repubblica nel testo risultante dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1627/I).

A.C. 1627 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il capo I del titolo VIII del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 (A.C. 1627), in linea con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025, reca significative misure a favore della difesa e della sicurezza nazionale, anche con riferimento al personale delle Forze armate, elemento centrale dello Strumento militare e baluardo fondamentale nella difesa del Paese contro ogni possibile aggressione;

    a sua volta il titolo VI, del capo terzo, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 reca importanti misure per il potenziamento degli investimenti della ricerca in ambito sanitario, disponendo a tal riguardo appositi finanziamenti e sistemi di monitoraggio dei programmi di ricerca;

    conformemente a tali obiettivi ed allo scopo di garantire la sicurezza e l'operatività del personale militare, con particolare riferimento allo stato di salute dei soldati impegnati nei teatri operativi più complessi, la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 28 settembre 2023, ha approvato la risoluzione n. 8-00025 con la quale si impegna il Governo ad integrare e ottimizzare gli obiettivi del programma «Soldato sicuro», già autorizzato dal Parlamento, con i risultati del lavoro di ricerca «Healthy Soldier», frutto della collaborazione fra la facoltà di medicina dell'università di Roma Tor Vergata e la scuola di medicina dell'università di Miami Miller School of Medicine di Miami. Tale lavoro di ricerca si basa, in particolare, sullo studio delle funzioni fisiologiche e patologiche dell'organismo umano attraverso l'uso di chip e di sensori e tale elemento è comune al progetto «Soldato sicuro»;

    considerato che la richiamata attività di sperimentazione, in ambito militare, delle potenzialità offerte dal progetto «Healthy Soldier» potrebbe essere più efficacemente realizzata con il supporto di un apposito Comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero della difesa,

impegna il Governo

a proseguire nel rafforzamento dei programmi di ricerca volti a preservare la salute del personale militare, valutando la possibilità di istituire un apposito comitato tecnico-scientifico che, in linea con gli impegni assunti con l'atto di indirizzo n. 8-00025 della Commissione Difesa della Camera del 28 ottobre 2023, pianifichi, coordini e monitori le diverse iniziative volte ad assicurare alla Difesa le potenzialità offerte dal progetto di ricerca «Healthy Soldier».
9/1627/1. Saccani Jotti, Minardo, Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo I del titolo VIII del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 (A.C. 1627), in linea con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025, reca significative misure a favore della difesa e della sicurezza nazionale, anche con riferimento al personale delle Forze armate, elemento centrale dello Strumento militare e baluardo fondamentale nella difesa del Paese contro ogni possibile aggressione;

    a sua volta il titolo VI, del capo terzo, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 reca importanti misure per il potenziamento degli investimenti della ricerca in ambito sanitario, disponendo a tal riguardo appositi finanziamenti e sistemi di monitoraggio dei programmi di ricerca;

    conformemente a tali obiettivi ed allo scopo di garantire la sicurezza e l'operatività del personale militare, con particolare riferimento allo stato di salute dei soldati impegnati nei teatri operativi più complessi, la Commissione difesa della Camera, nella seduta del 28 settembre 2023, ha approvato la risoluzione n. 8-00025 con la quale si impegna il Governo ad integrare e ottimizzare gli obiettivi del programma «Soldato sicuro», già autorizzato dal Parlamento, con i risultati del lavoro di ricerca «Healthy Soldier», frutto della collaborazione fra la facoltà di medicina dell'università di Roma Tor Vergata e la scuola di medicina dell'università di Miami Miller School of Medicine di Miami. Tale lavoro di ricerca si basa, in particolare, sullo studio delle funzioni fisiologiche e patologiche dell'organismo umano attraverso l'uso di chip e di sensori e tale elemento è comune al progetto «Soldato sicuro»;

    considerato che la richiamata attività di sperimentazione, in ambito militare, delle potenzialità offerte dal progetto «Healthy Soldier» potrebbe essere più efficacemente realizzata con il supporto di un apposito Comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero della difesa,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a proseguire nel rafforzamento dei programmi di ricerca volti a preservare la salute del personale militare, valutando le potenzialità offerte dal progetto di ricerca «Healthy Soldier», finalizzando l'attività di sperimentazione già in corso, e avviare le discendenti attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione delle pre-serie da integrare nell'ambito dei previsti layer tecnologici del programma «Soldato Sicuro».
9/1627/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Saccani Jotti, Minardo, Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi da 237 a 241 del disegno di legge di bilancio obbliga i frontalieri, a versare alla regione di residenza, una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale definita annualmente dalle regioni di residenza e compresa fra un valore minimo al 3 per cento ed un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

    tali disposizioni gravano in modo oneroso sui frontalieri che già erogano alla Confederazione Svizzera tasse che poi vengono ristorate ai comuni ed alla regione Valle d'Aosta. La finalità della norma è quella di fronteggiare l'esodo di personale sanitario verso la Svizzera. La soluzione adottata dal disegno di legge di bilancio non sembra risolvere le problematiche relative alle competenze ed alle professionalità che lasciano il Paese per svolgere le loro attività nei territori oltre confine che risultano particolarmente attrattivi;

    è necessario, al contrario agevolare i lavoratori frontalieri a rimanere nelle proprie regioni di residenza anche attraverso la concessione di benefici fiscali. Ciò permetterà di avere un impatto positivo sulle imprese locali, sullo sviluppo economico dei territori di confine e sui servizi in particolare quelli sanitari. Infatti le aree di confine da sempre sono caratterizzate da ambiti marginali e svantaggiati con dispersione di professionalità e risorse a vantaggio dei limitrofi territori elvetici;

    è stato approvato un ordine del giorno a firma on. Steger, on. Manes diretto ad impegnare il Governo, di concerto con le regioni interessate, ad individuare misure idonee a mantenere attrattivi i territori di frontiera affinché non si disperdano risorse e professionalità,

impegna il Governo

ad adottare misure dirette, anche tramite benefici fiscali, a valorizzare le competenze soprattutto del personale sanitario dei territori di frontiera in modo da non disperdere competenze e professionalità.
9/1627/2. Manes, Mascaretti, Pellicini, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi da 237 a 241 del disegno di legge di bilancio obbliga i frontalieri, a versare alla regione di residenza, una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale definita annualmente dalle regioni di residenza e compresa fra un valore minimo al 3 per cento ed un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

    è necessario, al contrario agevolare i lavoratori frontalieri a rimanere nelle proprie regioni di residenza anche attraverso la concessione di benefici fiscali. Ciò permetterà di avere un impatto positivo sulle imprese locali, sullo sviluppo economico dei territori di confine e sui servizi in particolare quelli sanitari. Infatti le aree di confine da sempre sono caratterizzate da ambiti marginali e svantaggiati con dispersione di professionalità e risorse a vantaggio dei limitrofi territori elvetici;

    è stato approvato un ordine del giorno a firma on. Steger, on. Manes diretto ad impegnare il Governo, di concerto con le regioni interessate, ad individuare misure idonee a mantenere attrattivi i territori di frontiera affinché non si disperdano risorse e professionalità,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare misure dirette, anche tramite benefici fiscali, a valorizzare le competenze soprattutto del personale sanitario dei territori di frontiera in modo da non disperdere competenze e professionalità.
9/1627/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Mascaretti, Pellicini, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» prevede misure volte a sostenere attività culturali, sportive e ricreative nonché disposizioni in favore degli enti locali;

    l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro;

    per il 2023 tale soglia, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2022 «Aggiornamenti relativi all'anno 2023 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime», è stata elevata a 3.377,50 euro, ossia più 25,15 per cento rispetto al 2022, determinando un grave impatto sui concessionari, specialmente nei casi in cui il canone è dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative, legate alle tradizioni locali, senza fini di lucro e per finalità di interesse pubblico;

    tale aumento è il risultato della media matematica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (8,6 per cento) con quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (41,7 per cento) rilevati nel periodo di riferimento settembre 2021 e settembre 2022. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2510/2023 (ruolo generale numero 4394/2023) ha sospeso in via cautelare l'efficacia di suddetto decreto mettendo in dubbio proprio la legittimità dell'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriati in luogo dell'indice dei prezzi all'ingrosso (che l'ISTAT non diffonde più da gennaio del 1998) espressamente previsto dalle norme di legge in tema di adeguamento dei canoni demaniali;

    sono molte le piccole categorie colpite da questa variazione ed è importante specificare che il canone minimo viene corrisposto, in moltissimi casi, per utilizzazioni di carattere pubblico e collettivo e per attività espletate sul demanio marittimo senza finalità lucrative (come per colonie, associazioni etc.). Inoltre, spesso sono le amministrazioni comunali ad essere titolati di concessioni per l'utilizzo di beni di pubblica utilità (passeggiate, depuratori, moli etc.), in tali casi è il comune che, oltre ad avete oneri di manutenzione per la sicurezza e l'incolumità, non ottiene nessun ritorno economico dall'utilizzo di questi beni ma sostiene le spese relative al canone aumentato esponenzialmente;

    la sopracitata norma – articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi era stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento aveva aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che esclusivamente per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non potesse essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile e ragionevole riproporre;

    peraltro, sul tema si evidenzia la mancata attuazione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, previsti dalla legge n. 118 del 2022. La delega è scaduta il 28 febbraio 2023 e da circa 10 mesi non è stato fatto alcun passo avanti nonostante i buoni propositi dichiarati secondo cui si sarebbero tenute in adeguata considerazione le concessioni con finalità di carattere culturale, sociale e sportivo,

impegna il Governo

a intervenire affinché, come già previsto per l'anno 2021, per l'anno 2024 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locati territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.
9/1627/3. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» prevede misure volte a sostenere attività culturali, sportive e ricreative nonché disposizioni in favore degli enti locali;

    l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro;

    tale aumento è il risultato della media matematica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (8,6 per cento) con quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (41,7 per cento) rilevati nel periodo di riferimento settembre 2021 e settembre 2022. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2510/2023 (ruolo generale numero 4394/2023) ha sospeso in via cautelare l'efficacia di suddetto decreto mettendo in dubbio proprio la legittimità dell'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriati in luogo dell'indice dei prezzi all'ingrosso (che l'ISTAT non diffonde più da gennaio del 1998) espressamente previsto dalle norme di legge in tema di adeguamento dei canoni demaniali;

    la sopracitata norma – articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi era stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento aveva aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che esclusivamente per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non potesse essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile e ragionevole riproporre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire affinché, come già previsto per l'anno 2021, per l'anno 2024 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locati territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.
9/1627/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    nella notte tra il 1° e il 2 dicembre 2023 si è staccata una frana di quasi 40 mila metri cubi che ha interrotto la strada, SS 52 bis, che sale dalla frazione di Timau del comune di Paluzza, in Friuli Venezia Giulia, al Passo Monte Croce Gamico, e scende sul versante austriaco verso Kötschach-Mauthen;

    i danni risultano essere ingenti e interrompono uno snodo di vitale importanza per i collegamenti fra Italia e Austria, con tempi di ripristino, secondo le prime stime dei tecnici che hanno visionato l'area, che si aggirano attorno ai due anni, come si evince anche dalle notizie di stampa;

    il collegamento infrastrutturale in questione è di straordinaria importanza per le zone di confine di entrambi i territori, per la loro economia e per lo sviluppo turistico dell'intera area, con particolare riferimento al Museo della Grande Guerra di Timau e ha rappresentato, negli anni, una via di passaggio strategica per lo sviluppo di tutto il nord est;

    suddetta arteria è oggetto di una convenzione tra ANAS s.p.a., Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Land Carinzia per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del collegamento transfrontaliere viario Tolmezzo Mauthen, stipulata nel 2016;

    ANAS s.p.a. ha avviato gli interventi di messa in sicurezza della SS 52 bis, con un investimento pari a 62 milioni di euro;

    il territorio interessato attraverso le istituzioni locali e le associazioni economiche e di categoria ha già sollevato la propria preoccupazione in merito alle ripercussioni negative che tale evento ha sull'intero tessuto socio economico comprensoriale soprattutto in riferimento alle incertezze sui tempi di ripristino,

impegna il Governo

a prevedere in tempi congrui un preciso cronoprogramma di interventi per affrontare suddetta emergenza e a predisporre rapidamente anche degli studi di fattibilità per una via di collegamento alternativa in zona, come immaginato nei decenni passati, con una variante da rendere utilizzabile in una porzione di territorio meno esposto a pericoli di frane costanti o ripensando concretamente alla soluzione relativa ad un tunnel che colleghi i comuni di Paluzza e Kötschach-Mauthen, nonché a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, specifiche misure di sostegno per l'economia del territorio.
9/1627/4. Serracchiani, Rizzetto, De Monte, Loperfido, Matteoni, Panizzut, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    nella notte tra il 1° e il 2 dicembre 2023 si è staccata una frana di quasi 40 mila metri cubi che ha interrotto la strada, SS 52 bis, che sale dalla frazione di Timau del comune di Paluzza, in Friuli Venezia Giulia, al Passo Monte Croce Gamico, e scende sul versante austriaco verso Kötschach-Mauthen;

    i danni risultano essere ingenti e interrompono uno snodo di vitale importanza per i collegamenti fra Italia e Austria, con tempi di ripristino, secondo le prime stime dei tecnici che hanno visionato l'area, che si aggirano attorno ai due anni, come si evince anche dalle notizie di stampa;

    il collegamento infrastrutturale in questione è di straordinaria importanza per le zone di confine di entrambi i territori, per la loro economia e per lo sviluppo turistico dell'intera area, con particolare riferimento al Museo della Grande Guerra di Timau e ha rappresentato, negli anni, una via di passaggio strategica per lo sviluppo di tutto il nord est;

    suddetta arteria è oggetto di una convenzione tra ANAS s.p.a., Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Land Carinzia per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del collegamento transfrontaliere viario Tolmezzo Mauthen, stipulata nel 2016;

    ANAS s.p.a. ha avviato gli interventi di messa in sicurezza della SS 52 bis, con un investimento pari a 62 milioni di euro;

    il territorio interessato attraverso le istituzioni locali e le associazioni economiche e di categoria ha già sollevato la propria preoccupazione in merito alle ripercussioni negative che tale evento ha sull'intero tessuto socio economico comprensoriale soprattutto in riferimento alle incertezze sui tempi di ripristino,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere in tempi congrui un preciso cronoprogramma di interventi per affrontare suddetta emergenza e a predisporre rapidamente anche degli studi di fattibilità per una via di collegamento alternativa in zona, come immaginato nei decenni passati, con una variante da rendere utilizzabile in una porzione di territorio meno esposto a pericoli di frane costanti o ripensando concretamente alla soluzione relativa ad un tunnel che colleghi i comuni di Paluzza e Kötschach-Mauthen, nonché a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, specifiche misure di sostegno per l'economia del territorio.
9/1627/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Rizzetto, De Monte, Loperfido, Matteoni, Panizzut, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca all'articolo 1, comma 342 la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, prorogando, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare ulteriormente il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure».
9/1627/5. Zoffili, Ziello, Montemagni, Amich, Deidda, Longi, Polo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca, all'articolo 1, commi 330 e 331, una serie di misure riguardanti l'ambito scolastico;

    il francoprovenzale è un gruppo linguistico, ovvero un insieme di parlate locali, che si estende dal Massiccio Centrale francese a una vasta porzione della Svizzera orientale per scendere verso la Valle d'Aosta e alcune valli situate nella regione Piemonte, per infine richiudersi in Francia con il dipartimento della Savoia, il Delfinato settentrionale e il Lionese;

    per quanto riguarda l'Italia, esso è attestato sulle Alpi Occidentali che muovono dalla Valle d'Aosta alla Valle di Susa. Di fatto lo troviamo nel Piemonte alpino con i 43 comuni delle Valli Orco e Soana, delle Valli di Lanzo, Ceronda e Castemone, della Val Cenischia con la media e bassa Valle di Susa e della Val Sangone;

    la Valle d'Aosta è interessata nella sua interezza ad esclusione dei tre comuni di parlata valser di derivazione germanica della Valle del Lys;

    il francoprovenzale non è mai coinciso con una struttura politica, ad esclusione dei domini della dinastia sabauda che in parte insistevano proprio sull'area indicata in precedenza, così come non ha mai conosciuto un'uniformazione intorno a una lingua principale al di sopra delle singole varietà locali, come è accaduto con il francese in rapporto alle parlate del nord della Francia. Proprio perché afferente a più entità nazionali, il francoprovenzale trova interessi e tutele differenti;

    in ogni caso, al giorno d'oggi si ha il paradosso di una lingua ufficialmente tutelata in Italia e dimenticata in Svizzera e in Francia, al di là di alcune concessioni sulla toponomastica bilingue presenti in questi Stati;

    con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, invece, sono stati assicurati interventi a tutela del patrimonio culturale e linguistico di tutte le minoranze storiche, tra le quali il franco-provenzale a livello di scuole, università, amministrazioni pubbliche, favorendone la conoscenza, l'uso, la conservazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un fondo per la piena valorizzazione della lingua e della cultura franco provenzale, sia in ambito scolastico che sociale, al fine di dare completa attuazione al dettato dell'articolo 6 della Costituzione che, garantendo anche una tutela positiva, consente di conservare il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze in ossequio ai principi di pluralismo e tolleranza.
9/1627/6. Giglio Vigna, Manes, Giaccone, Sasso, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 404 e seguenti recante «Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli Uffici speciali per la ricostruzione» si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività;

   considerato che:

    le norme emergenziali previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno consentito ai comuni del cratere l'assunzione di personale per far fronte ai procedimenti collegati al processo di ricostruzione a carico delle amministrazioni locali; in particolare con l'articolo 50-bis, è stato previsto che – in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni – essi potessero assumere – per il triennio 2016-2018 – con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, che potessero incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa;

    allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine di durata dei contratti è stato di volta in volta prorogato entro il termine previsto dagli odierni contratti a tempo determinato di 48 mesi, in ultima istanza con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2023 per i contratti con meno di 36 mesi;

    l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato dall'articolo 1, commi 943, 944 e 951, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto, tra l'altro, che le regioni e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

    si tratta di personale che svolge compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di avviamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti; elevate professionalità oramai acquisite in campo tecnico ed amministrativo che andrebbero inevitabilmente ed irrimediabilmente disperse;

    lo specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrebbe dare indicazioni sulle procedure di stabilizzazione di quanti stiano raggiungendo i requisiti per la stabilizzazione al 31 dicembre 2023, non risulta ancora pubblicato;

   ritenuto che:

    è prioritariamente strategico per il sistema diffuso delle autonomie locali dell'area del cratere poter disporre di personale giovane e già preparato anche tenuto conto di parte dei dipendenti del comparto della autonomie locali nella regioni del cratere ha un'età media compresa tra i 55 e i 64 anni, il che evidenzia il rischio concreto di una forte riduzione degli addetti per quiescenza nel corso di pochi anni senza opportuni interventi;

    è urgente affrontare il tema della stabilizzazione della forza lavoro non solo finalizzandola alle ingenti attività legate al sisma ma anche alla necessità di dotarsi del personale di cui il sistema delle autonomie locali ha estremo bisogno;

    è necessario predisporre una o più graduatorie uniche regionali, distinte per profilo professionale e inquadramento per tutte le figure che nell'ambito degli enti del cratere abbiano maturato i requisiti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative, già in sede di primo provvedimento utile, che consentano la successiva e progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di profili di ingegneri, architetti, geometri o amministrativi assunti per affrontare l'emergenza, e che poi negli anni successivi hanno assunto il ruolo determinante di progettisti o istruttori delle pratiche di ricostruzione, di opere sia private che pubbliche, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/1627/7. D'Alfonso, Curti, Manzi, Ascani, Trancassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 404 e seguenti recante «Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli Uffici speciali per la ricostruzione» si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia-Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività;

   considerato che:

    le norme emergenziali previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno consentito ai comuni del cratere l'assunzione di personale per far fronte ai procedimenti collegati al processo di ricostruzione a carico delle amministrazioni locali; in particolare con l'articolo 50-bis, è stato previsto che – in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni – essi potessero assumere – per il triennio 2016-2018 – con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, che potessero incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa;

    allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine di durata dei contratti è stato di volta in volta prorogato entro il termine previsto dagli odierni contratti a tempo determinato di 48 mesi, in ultima istanza con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2023 per i contratti con meno di 36 mesi;

    l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato dall'articolo 1, commi 943, 944 e 951, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto, tra l'altro, che le regioni e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

    si tratta di personale che svolge compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di avviamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti; elevate professionalità oramai acquisite in campo tecnico ed amministrativo che andrebbero inevitabilmente ed irrimediabilmente disperse;

    lo specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrebbe dare indicazioni sulle procedure di stabilizzazione di quanti stiano raggiungendo i requisiti per la stabilizzazione al 31 dicembre 2023, non risulta ancora pubblicato;

   ritenuto che:

    è prioritariamente strategico per il sistema diffuso delle autonomie locali dell'area del cratere poter disporre di personale giovane e già preparato anche tenuto conto di parte dei dipendenti del comparto della autonomie locali nella regioni del cratere ha un'età media compresa tra i 55 e i 64 anni, il che evidenzia il rischio concreto di una forte riduzione degli addetti per quiescenza nel corso di pochi anni senza opportuni interventi;

    è urgente affrontare il tema della stabilizzazione della forza lavoro non solo finalizzandola alle ingenti attività legate al sisma ma anche alla necessità di dotarsi del personale di cui il sistema delle autonomie locali ha estremo bisogno;

    è necessario predisporre una o più graduatorie uniche regionali, distinte per profilo professionale e inquadramento per tutte le figure che nell'ambito degli enti del cratere abbiano maturato i requisiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative che consentano la successiva e progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di profili di ingegneri, architetti, geometri o amministrativi assunti per affrontare l'emergenza, e che poi negli anni successivi hanno assunto il ruolo determinante di progettisti o istruttori delle pratiche di ricostruzione, di opere sia private che pubbliche, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/1627/7. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alfonso, Curti, Manzi, Ascani, Trancassini.


   La Camera,

   premesso che:

    dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registrano per il settore dell'istruzione importanti riduzioni di spesa e una pesante spending review, che andranno ad impattare negativamente sul settore;

    la manovra, che conferma la politica dei tagli, iniziata con la scorsa legge di bilancio, non restituisce centralità all'istruzione pubblica poiché non stanzia risorse adeguate per innalzare le retribuzioni dei docenti, portandole al livello europeo, nonché per definire incarichi e progressione di carriera del personale scolastico, attraverso un incremento stabile, congruo e duraturo delle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale;

    non si registra alcun intervento per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

    nulla è previsto per garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica;

   considerato, inoltre, che non risultano risorse strutturali per il contrasto della dispersione scolastica, della povertà educativa e per i viaggi di istruzione;

    a causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori: dai dati ISTAT più recenti emerge che oggi, complice anche il post pandemia, più di 1,2 milioni di minori nel nostro Paese, pari al 15,5 per cento del totale dei bambini e delle bambine, vive in condizioni di povertà assoluta, ovvero di grave indigenza, condizione che determina un aumento della dispersione scolastica e della povertà educativa;

    i recentissimi dati forniti da Save the children ci raccontano la necessità di sostenere interventi progressivi che arrivino al riconoscimento della mensa come un servizio pubblico essenziale da garantire uniformemente su scala nazionale;

   considerato che, non è stato preso in considerazione un emendamento che il gruppo del Partito democratico, anche in prima lettura al Senato, ha presentato per costituire un fondo a contrasto della povertà alimentare a scuola da destinare ai comuni, a favore di quelle famiglie che nel corso dell'anno scolastico non riescono a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica ai propri bambini e alle proprie bambine,

impegna il Governo:

   a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate e permanenti ad avviare un piano di azioni volto a sostenere un welfare scolastico destinato a:

    reperire risorse adeguate a incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale;

    promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti;

    prevedere l'istituzione di un fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito da ripartire, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola di ogni ordine e grado;

    intervenire con misure dirette a garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, anche attraverso l'istituzione di un fondo specifico diretto a coprire i costi da essi sostenuti sia per il trasporto scolastico erogato dagli enti locali sia per il trasporto pubblico locale;

    garantire un maggior numero di insegnanti, presìdi territoriali e l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità diretti alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali.
9/1627/8. Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    per il settore della cultura e in particolare dello spettacolo, il provvedimento in esame prevede pochissime misure e assolutamente insufficienti a far fronte alle esigenze del comparto;

    nella passata legislatura, dopo un lungo confronto con le lavoratrici e i lavoratori del settore dello spettacolo è stata approvata la riforma del welfare per il settore dello spettacolo dal vivo e introdotta, come perno di un nuovo sistema di previdenza, l'indennità di discontinuità che riconosce le specificità di un lavoro che è per sua natura discontinuo;

    in fase di approvazione della prima Legge di bilancio di questa legislatura, con l'approvazione di un emendamento del Gruppo Pd, sono stati reperiti 100 milioni per finanziare l'avviamento della riforma e solo di recente risulta approvato lo schema di decreto legislativo;

    il succitato schema di decreto legislativo (Atto Governo n. 86) concerne l'attuazione della legge di delega di cui all'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, e l'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175 – per il quale abbiamo espresso la totale contrarietà – snatura lo spirito della norma;

    invece di un nuovo welfare viene introdotta una misura di sostegno al reddito, peraltro assolutamente insufficiente, riferendosi ad una platea ridottissima (appena 20.000 persone) e una cifra insufficiente (1.500 euro annui);

    non è questa la norma che il Parlamento aveva affidato al Governo, non è questa l'indennità di discontinuità, non è questo quello che serve al settore;

    senza una revisione degli strumenti e delle misure di sostegno, degli ammortizzatori sociali e delle indennità, lo schema di decreto produce un aumento del costo del lavoro per le imprese senza realizzare gli obiettivi previdenziali stabiliti dalla legge di delega approvata dal Parlamento;

    lo schema di decreto del Governo, infatti, provoca un aumento effettivo del costo del lavoro per le imprese, che pagheranno gli oneri contributivi sia per la NASpI, sia per l'ALAS, sia per l'indennità di discontinuità, facendo permanere nel sistema della previdenza sociale dei lavoratori dello spettacolo difformità di trattamento che, invece, la legge di delega si proponeva di sanare;

    riteniamo, come evidenziano le nostre proposte emendative, l'urgenza a reperire risorse adeguate al fine di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106,

impegna il Governo

al fine di tutelare i lavoratori dello spettacolo nei periodi di inattività, a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse adeguate per una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 e a trasferire, le eventuali risorse residue di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9/1627/9. Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    gli interventi presenti in manovra di bilancio non sono sufficienti ed adeguati a sostenere il settore sportivo e le tante competenze impegnate nelle attività di settore;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi a un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;

    è recente l'approvazione, a conferma di un lavoro già avviato nella scorsa legislatura, della legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport in Costituzione;

    il contenuto dell'attività sportiva, è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale: lo sport, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;

    è innegabile la correlazione dello sport con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona;

    l'OMS, di recente, ha pubblicato le «WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour» – accompagnate dallo slogan Every move counts, «Ogni movimento conta» – in cui sono stati revisionati e aggiornati i livelli di attività fisica raccomandati per ottenere benefici per la salute, distinguendo sia per fasce di età sia per specifici gruppi di popolazione. Attraverso queste linee guida ogni persona è incoraggiata a limitare la quantità di tempo trascorso in comportamenti sedentari (per esempio, il tempo libero trascorso seduti davanti a uno schermo) a favore di uno stile di vita fisicamente più attivo. Chi riesce a superare i livelli di attività fisica raccomandati può ottenere ulteriori benefici per la propria salute;

    esercitare un'attività fisico-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare;

    non è un'opinione ma un dato scientifico: un euro investito ne fa risparmiare almeno tre, nel lungo periodo, al sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

   a sostenere azioni volte a garantire i principi costituzionali dell'attività sportiva prevedendo:

    1) al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela dei lavoratori, di reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse aggiuntive necessarie a ridurre l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive saranno chiamate a sostenere per la piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;

    2) un intervento volto a riconoscere l'attività sportiva quale abilità necessaria allo sviluppo attraverso la promozione di voucher di spesa per sostenere i costi di iscrizione alla pratica sportiva nelle società sportive che svolgono la loro attività in collaborazione con gli istituti scolastici e con particolare attenzione per le famiglie in difficoltà economica nelle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica;

    3) risorse adeguate a sostenere le attività di promozione della cultura del movimento, quale strumento di prevenzione o controllo di patologie, anche attraverso interventi di ridisegno del paesaggio urbano volte a individuare aree verdi volte alla pratica sportiva.
9/1627/10. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    per il settore dell'università e della ricerca, il provvedimento in esame prevede pochissime misure e assolutamente insufficienti a far fronte alle esigenze del comparto;

    non è previsto alcun incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

    l'unico intervento sull'università, limitatamente alla sfera del diritto allo studio, presente nel disegno di legge di bilancio riguarda l'istituzione del Fondo per l'Erasmus italiano con una dotazione pari a 10 milioni di euro (suddivisi in 3 per il 2024 e 7 per il 2025): una misura lontana dalle esigenze complessive del sistema universitario italiano (rapporto docenti/studenti/personale tra i più problematici d'Europa, basso numero di studenti e laureati, precariato, strutture insufficienti, Fondo di finanziamento ordinario limitato), ma anche da quelle dello stesso diritto allo studio (considerato il peso di 1,5 miliardi di euro a carico della contribuzione studentesca, l'assenza di servizi e alloggi);

    il mancato adeguamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) in rapporto alla spinta inflattiva ha già comportato uno sbilanciamento della spesa in conto corrente a discapito degli investimenti infrastrutturali per la ricerca e per il personale;

    il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;

    le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono da molti mesi ormai, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di welfare e i fondi per il diritto allo studio;

    il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile impossibilitata, per ragioni economiche, a mantenersi gli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;

    secondo il report «Universitari al verde», presentato il 7 novembre scorso da UDU e Federconsumatori alla Camera dei deputati, studiare è sempre di più un lusso riservato a pochi, specialmente se si decide di farlo lontano dalla propria città di residenza e, mediamente, uno studente spende per tasse universitarie, alloggio, pasti, trasporti (urbani ed extraurbani per chi è pendolare o fuorisede), materiale didattico e digitale, cultura, attività sociali, ricreative, sport e salute somme pari a 9.379 euro annui se in sede, 10.293 euro annui se pendolare e ben 17.498 euro annui se fuori sede,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro affitti e la mancanza di alloggi universitari, anche prevedendo, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede.
9/1627/11. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro affitti e la mancanza di alloggi universitari, anche prevedendo l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede.
9/1627/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    oltre ai cambiamenti climatici sul comparto ortofrutticolo pesano l'aumento dei costi di produzione, il calo strutturale dei consumi e la diffusione di invasive fitopatie. Inoltre sta assumendo contorni drammatici anche la perdita di competitività sui mercati esteri: l'Italia è passata dall'essere il terzo esportatore mondiale nel 2003, al sedicesimo posto odierno;

    la legge di bilancio in esame autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro. Risorse assolutamente insufficienti per affrontare tutte le emergenze che l'intero comparto si trova da anni a dover affrontare,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori stanziamenti di risorse a favore del comparto ortofrutticolo che si affianchino a quelle contenute nel testo in esame, attraverso l'istituzione di un fondo per l'indennizzo ortofrutticolo che tenga conto delle esigenze rappresentate in premessa.
9/1627/12. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    per la gestione del rischio in agricoltura esistono misure di sostegno pubblico per il costo delle polizze assicurative degli agricoltori, a tutela dei danni causati da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali che, tramite la stipula di contratti assicurativi, garantiscono le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture;

    negli ultimi anni la contribuzione agli agricoltori per la «gestione del rischio» è sempre stata corrispondente al 70 per cento della parte agevolata della polizza;

    per il 2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha decretato con Prot. Uscita N. 0643065 del 21 novembre 2023 la distribuzione di una dotazione complessiva di euro 295.278.000,00. La misura del contributo pubblico indicata è pari al 40 per cento della spesa ammessa. A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRA 2023 (70 per cento). Il rimanente 30 per cento di contribuzione per poter distribuire a tutte le aziende il 70 per cento corrisponde ad una ulteriore dotazione di circa 120 milioni;

    i Consorzi di difesa hanno anticipato a novembre 2023 in nome e per conto degli agricoltori il totale dei premi assicurativi 2023, sottoscrivendo affidamenti bancari;

    la riduzione significativa del contributo pubblico per le polizze assicurative sottoscritte dagli agricoltori rappresenta un duro colpo al sistema della gestione del rischio in Italia soprattutto in considerazione del moltiplicarsi degli eventi meteorologici avversi,

impegna il Governo

ad individuare nuove e ulteriori risorse finanziarie necessarie ad erogare il contributo pubblico per le polizze assicurative sottoscritte dagli agricoltori nel 2023.
9/1627/13. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    in una fase di contrazione economica come quella a cui il Paese va incontro è vitale fare ogni sforzo per evitare ulteriori impatti negativi sulle imprese della pesca e dell'acquacoltura che hanno contratto mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale;

    le imprese della pesca e dell'acquacoltura infatti rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi mettendo a rischio la loro sopravvivenza,

impegna il Governo

ad approvare misure straordinarie per sostenere il comparto della pesca e dell'acquacoltura, come una moratoria straordinaria su linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.
9/1627/14. Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    in una fase di contrazione economica come quella a cui il Paese va incontro è vitale fare ogni sforzo per evitare ulteriori impatti negativi sulle imprese della pesca e dell'acquacoltura che hanno contratto mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale;

    le imprese della pesca e dell'acquacoltura infatti rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi mettendo a rischio la loro sopravvivenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un confronto con le istituzioni europee, finalizzato a verificare la possibilità di misure straordinarie a favore del comparto della pesca e dell'acquacoltura, come moratoria straordinaria su linee di credito in conto corrente, rinvio delle scadenze dei prestiti a breve.
9/1627/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    gran parte delle imprese agricole e zootecniche italiane sta attraversando un momento di grande difficoltà e di incertezza, generata dal mutamento dello scenario socio-politico-economico di riferimento;

    crescente incertezza nel collocamento dei prodotti agricoli, stagnazione dei prezzi, aumento dei costi, difficoltà ad individuare mix produttivi economicamente convenienti, aumento dell'indebitamento, incapacità a finanziare gli investimenti sono i principali segnali di sofferenza. Oltre a mettere a rischio la sicurezza alimentare, la crisi ha come principale effetto quello di erodere la redditività dell'attività economica di tante aziende agricole e zootecniche;

    è pertanto necessario ed urgente attivare un insieme coordinato di azioni a sostegno del settore,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, un significativo incremento finanziario del Fondo per la sovranità alimentare per l'anno 2024.
9/1627/15. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    gran parte delle imprese agricole e zootecniche italiane sta attraversando un momento di grande difficoltà e di incertezza, generata dal mutamento dello scenario socio-politico-economico di riferimento;

    crescente incertezza nel collocamento dei prodotti agricoli, stagnazione dei prezzi, aumento dei costi, difficoltà ad individuare mix produttivi economicamente convenienti, aumento dell'indebitamento, incapacità a finanziare gli investimenti sono i principali segnali di sofferenza. Oltre a mettere a rischio la sicurezza alimentare, la crisi ha come principale effetto quello di erodere la redditività dell'attività economica di tante aziende agricole e zootecniche;

    è pertanto necessario ed urgente attivare un insieme coordinato di azioni a sostegno del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, attraverso l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare per l'anno 2024.
9/1627/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   ricordato che nella scorsa Legge di bilancio lo stanziamento dei fondi ha garantito la prosecuzione dell'operazione «Strade sicure» con 5 mila militari;

   considerato che da agosto 2023 è stata ripristinata l'operazione «Strade sicure» anche nella città di Pisa, cui sono state destinate 15 unità di militari dell'esercito, dopo che la presenza dei militari in tale città era stata tolta, insieme a Monza e Ferrara, a seguito di una errata logica di riduzione del contingente dell'operazione «Strade sicure» fatta dai precedenti governi di sinistra con la Legge di bilancio 2020;

   preso atto con soddisfazione che l'articolo 1, comma 342, del disegno di legge di bilancio 2024 rafforza l'operazione «Strade sicure», prorogandola per tutto il 2024 e aumentando a 6 mila unità il contingente di personale delle forze armate impiegato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo;

   considerato che tale tipo di operazione svolge un'importante funzione di deterrenza, di monitoraggio del territorio e di presenza capillare nelle città italiane, contribuendo ad accrescere nei cittadini una sensazione di sicurezza e un sentimento di fiducia verso le Forze armate,

impegna il Governo

a proseguire nel potenziamento del servizio «Strade sicure», per migliorare la qualità della sicurezza dei cittadini nel contrasto al degrado, all'illegalità e alla criminalità, valutando inoltre l'opportunità di incrementare il contingente dedicato alla città di Pisa.
9/1627/16. Ziello, Zoffili.


   La Camera,

   ricordato che nella scorsa Legge di bilancio lo stanziamento dei fondi ha garantito la prosecuzione dell'operazione «Strade sicure» con 5 mila militari;

   considerato che da agosto 2023 è stata ripristinata l'operazione «Strade sicure» anche nella città di Pisa, cui sono state destinate 15 unità di militari dell'esercito, dopo che la presenza dei militari in tale città era stata tolta, insieme a Monza e Ferrara, a seguito di una errata logica di riduzione del contingente dell'operazione «Strade sicure» fatta dai precedenti governi di sinistra con la Legge di bilancio 2020;

   preso atto con soddisfazione che l'articolo 1, comma 342, del disegno di legge di bilancio 2024 rafforza l'operazione «Strade sicure», prorogandola per tutto il 2024 e aumentando a 6 mila unità il contingente di personale delle forze armate impiegato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio;

   considerato che tale tipo di operazione svolge un'importante funzione di deterrenza, di monitoraggio del territorio e di presenza capillare nelle città italiane, contribuendo ad accrescere nei cittadini una sensazione di sicurezza e un sentimento di fiducia verso le Forze armate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire nel potenziamento del servizio «Strade sicure», per migliorare la qualità della sicurezza dei cittadini nel contrasto al degrado e alla illegalità, valutando inoltre l'opportunità di incrementare il contingente dedicato alla città di Pisa.
9/1627/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Ziello, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 449 dell'articolo 1 della Legge di bilancio attualmente al nostro esame, contiene l'attuazione dell'accordo del 25 settembre 2023 tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi a uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022;

    tale accordo è stato recepito con l'articolo 9, commi da 3 a 5 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2023, n. 191;

    il comma citato determina gli importi da attribuire a ciascuna provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento;

    si ricorda che la revisione dell'ordinamento finanziario delle due province, operato con l'accordo del 30 novembre 2009 e recepito con l'articolo 2, commi 106 e 116, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), ha stabilito l'attribuzione alle province di Trento e di Bolzano dei nove decimi del gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento utilizzati nel territorio e, in ragione delle maggiori entrate, un aumento del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle province stesse;

    maggiori entrate che non si sono verificate alla luce degli incassi effettivi, pertanto lo Stato ha riconosciuto le minori entrate delle province autonome relative agli anni dal 2010 al 2020, e disposto con il comma in questione, per ciascun anno dal 2024 al 2027, alla provincia di Trento il ristoro di un importo di 107.035.000 euro, mentre alla provincia di Bolzano un importo di 56.935.000 euro;

    l'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dalla Statuto (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e fermo restando che le norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna autonomia speciale possono essere modificate con legge ordinaria previo accordo con la regione interessata (articolo 104 dello Statuto), si ritiene che le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, possano essere attribuite anche alle province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicherebbero i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative normative per introdurre la possibilità che le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, possano essere attribuite anche alle province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale.
9/1627/17. Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, fondata nel 1921, associa enti ed istituti italiani che operano sul territorio nazionale a favore delle persone con disabilità visiva, svolgendo attività di coordinamento di tutte le istituzioni federate, oltre ad attività proprie di supporto, al fine di promuovere l'integrazione e l'inclusione delle persone con disabilità visiva, in particolare nel settore scolastico. In sinergia e coordinamento con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, la Federazione ha istituito una rete territoriale nazionale di Centri di consulenza tiflodidattica. Fanno parte della Federazione, tra l'altro, I.Ri.Fo.R., I.E.R.F.O.P. e Stamperia Regionale Braille di Catania;

    l'I.Ri.Fo.R. – Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione progetta ed eroga servizi per la formazione e la riabilitazione rivolti a persone con disabilità visiva. Fin dalla sua costituzione, ha prestato particolare attenzione alle tecnologie innovative per l'individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali per persone con disabilità;

    lo I.E.R.F.O.P., associazione che promuove l'attuazione dei diritti sanciti per le persone con disabilità dalla Costituzione, dalla normativa europea, dalla Carta dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, offre corsi di formazione professionale; il recupero, l'orientamento, la qualificazione, la riqualificazione e la riconversione professionale e occupazionale; la consulenza e l'assistenza per enti, istituzioni scolastiche e universitarie in materia di formazione; l'orientamento, in particolare in riferimento agli utenti con disabilità, nonché la programmazione e gestione di interventi riferibili alle politiche attive del lavoro;

    l'A.N.P.V.I., associazione nata nel 1978, svolge molteplici attività di tutela, di rappresentanza e di promozione sociale in favore delle persone cieche e ipovedenti, curando pratiche assistenziali, previdenziali, di collocamento al lavoro, d'istruzione e di ricerca di nuovi sbocchi lavorativi. L'Associazione gestisce la Scuola cani guida per ciechi e ipovedenti di Campagnano Romano e mette a disposizione corsi di mobilità, orientamento e addestramento di cani guida, offrendo autonomia e indipendenza a chi, privato della vista, è costretto a dipendere dagli altri;

    la Stamperia Regionale Braille di Catania è un ente del Terzo settore che contribuisce all'integrazione e inclusione sociale e culturale delle persone con disabilità visiva, attraverso la creazione di manufatti editoriali ad uso di ciechi e ipovedenti. La Stamperia gestisce il Polo Tattile Multimediale, costituito da cinque siti di grande valore culturale e sociale che si propongono come punto di incontro, di conoscenza, di sensibilizzazione e di informazione non solo per i ciechi e gli ipovedenti, ma anche per i vedenti;

   considerato che:

    le attività realizzate dai predetti istituti sul territorio nazionale risultano fondamentali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità poiché consentono di rimuovere le barriere tutt'ora esistenti che determinano la condizione di disabilità stessa, nell'accezione introdotta dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Oltre ad agevolare l'inserimento lavorativo, attraverso corsi di orientamento e formazione professionale, i medesimi istituti consentono altresì agli studenti con disabilità di accedere all'offerta scolastica su base di uguaglianza con gli altri, potendo contare su ausili e strumenti in grado di abbattere le barriere;

   accertato che:

    ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la tabella 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del disegno di legge in esame reca una riduzione al Capitolo 3524, «contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi», pari a 508.618 euro per l'anno 2024 e a 408.618 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per un totale complessivo del taglio su tutto il triennio di 1.325.854 euro,

impegna il Governo

a valutare ogni possibile mezzo atto a ripristinare nella sua interezza il contributo annuo a favore delle istituzioni pro-ciechi per il triennio 2024-2026, così come stanziato ed erogato per il biennio 2022-2023.
9/1627/18. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.


   La Camera,

   premesso che:

    grande preoccupazione desta la mancanza dell'attivazione delle procedure di appalto per la realizzazione del tratto Modica-Scicli, lotto 9, lungo l'autostrada A-18 Siracusa-Gela, con il rischio di perderne i finanziamenti, a fine anno, e vedere le risorse destinate ad altri territori;

    la realizzazione dell'infrastruttura rappresenta una delle opere più significative per la Regione siciliana per la cui realizzazione sono stati stanziati circa 350 milioni da ben due anni con delibera Cipess del febbraio 2022;

    si tratta di un finanziamento frutto di anni di impegno che oggi rischia di essere destinato alla realizzazione di altre opere e di essere sottratto dalla destinazione per cui è stato specificamente autorizzato, ossia la realizzazione del lotto 9 dell'autostrada Modica-Scicli a causa delle mancate procedure di appalto che la Regione Siciliana avrebbe dovuto mettere in atto,

impegna il Governo

a non definanziare la realizzazione del tratto Modica-Scicli in considerazione del fatto che non è stata ancora appaltata, garantendo l'assegnazione delle risorse di cui in premessa e la sua indifferibile realizzazione.
9/1627/19. Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano, Cantone, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema del carico finanziario delle spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza impatta in maniera ingente ogni anno sui bilanci dei comuni, stante l'obbligatorietà, per tali enti, di sostenere le spese per l'organizzazione e la gestione del sistema di protezione e cura dei minori;

    tale impatto riflette evidentemente la disomogeneità territoriale del fenomeno, connesso non tanto al numero degli abitanti appartenenti alla comunità dell'ente, quanto alla differente gravità delle singole casistiche che i tribunali competenti si trovano a dover affrontare;

    appare dunque altrettanto evidente come questa problematica sia tanto più severa quanto più ridotte sono le dimensioni dei comuni, e delle rispettive disponibilità finanziarie, che si trovano ad affrontarla, fino al punto che molti comuni, proprio a causa delle ingenti spese sostenute per il mantenimento dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, hanno fatto registrare importanti disavanzi, rischiando procedure di dissesto;

   considerato che:

    può apparire utile, in attesa della istituzione della terza direzione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, avviare una fase sperimentale per i comuni sotto i 10.000 abitanti, per i quali calcolare il totale della spesa sostenuta per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza alla fine dell'anno di sperimentazione, accantonando la totalità della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni appartenenti alla citata fascia dimensionale, e ripartirla tra i medesimi comuni, sulla base della spesa consuntivata effettivamente sostenuta per le spese di cui sopra;

    la sperimentazione così condotta può successivamente essere estesa ai comuni con numero di abitanti superiore a 10.000 al fine di completare la valutazione sull'entità complessiva della spesa in questione;

    la modifica dell'onere richiede una disciplina di dettaglio che intervenga sulla costituzione del Fondo e sulla sua gestione, sulle procedure di scelta delle comunità e quindi, potenzialmente, sui princìpi generali che governano il processo minorile,

impegna il Governo:

   nel rispetto dei princìpi che presidiano il riparto delle funzioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e previo coinvolgimento dell'ANCI, a valutare l'opportunità di:

    1) dare avvio alla fase di sperimentazione illustrata in premessa;

    2) adottare la normativa riorganizzativa e ordinamentale necessaria per attuare l'impegno;

    3) trasferire il carico finanziario derivante dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza in capo al Ministero della giustizia in particolare a seguito del completamento della riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
9/1627/20. Comaroli, Montemagni, Matone, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 1627, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», prevede, all'articolo 1, comma 237, una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria;

    la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» stabilisce la tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale». Inoltre, essa afferma che «La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio»;

    i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nell'apposito registro AIRE, perdono automaticamente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e pertanto non possono usufruire dell'assistenza medica di base e delle correlate prestazioni sanitarie e hanno diritto alle sole cure di urgenza per un massimo di novanta giorni;

    la suddetta normativa determina una disparità di trattamento tra cittadini nell'accesso ai servizi della sanità pubblica e, soprattutto per le persone anziane, non agevola il ritorno temporaneo, anche per lunghi periodi, nei luoghi di origine;

    sarebbe importante che nell'ambito della compartecipazione alla spesa sanitaria, prevista nella Legge di bilancio 2024, si dia la possibilità anche agli iscritti AIRE, residenti nei Paesi esteri non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea o ai Paesi EFTA, di iscriversi al Servizio sanitario nazionale con una adeguata partecipazione alle spese proporzionale al reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, nell'ambito di successivi provvedimenti legislativi, le necessarie misure normative allo scopo di consentire agli italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti nei Paesi esteri non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea o ai Paesi EFTA, l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale attraverso un contributo annuale, proporzionale al reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
9/1627/21. Di Sanzo, Carè, Porta, Toni Ricciardi, Billi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca all'articolo 1, comma 399, norme concernenti il finanziamento di borse di studio da concedere agli studenti africani, nel contesto dello sviluppo della nostra diplomazia culturale; della diplomazia culturale italiana possono fare parte anche programmi da intraprendere con altri Paesi;

    le «vacanze lavoro» o «Working Holiday», rappresentano per molti giovani, studenti e lavoratori un positivo e valido strumento di crescita accademica e professionale; con un visto Working Holiday si consente a cittadini stranieri di vivere e lavorare in un altro Paese per un determinato periodo di tempo;

    molte università italiane consentono ogni anno, attraverso accordi di collaborazione con università taiwanesi, lo scambio di studenti e personale docente, sia per lo studio della lingua cinese sia per i rispettivi corsi accademici in settori di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico;

    Taiwan riveste un ruolo fondamentale all'interno della catena di produzione dell'industria elettronica;

    le componenti hardware prodotte dalle aziende taiwanesi forniscono gran parte della produzione mondiale delle società leader del settore;

    la lavorazione dei semiconduttori e la realizzazione di microprocessori, settore strategico a livello mondiale, a Taiwan ha raggiunto un livello tecnologico che non ha eguali;

    per fare domanda ed ottenere un visto adeguato per un periodo di vacanza-lavoro è necessario un accordo con lo Stato di provenienza ed il Paese ospitante; diversi Paesi membri dell'Unione europea – tra cui Francia, Austria, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania e Belgio – nonché il Regno Unito, hanno sottoscritto accordi con Taiwan in tema di Working Holiday,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre con il governo taiwanese iniziative, senza che ciò comporti maggiori oneri per il bilancio statale italiano, volte al raggiungimento di un accordo per l'istituzione di un Programma di «vacanze lavorative».
9/1627/22. Formentini, Onori, Billi, Comaroli, Quartapelle Procopio, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca all'articolo 1, comma 399, norme concernenti il finanziamento di borse di studio da concedere agli studenti africani, nel contesto dello sviluppo della nostra diplomazia culturale; della diplomazia culturale italiana possono fare parte anche programmi da intraprendere con altri Paesi;

    le «vacanze lavoro» o «Working Holiday», rappresentano per molti giovani, studenti e lavoratori un positivo e valido strumento di crescita accademica e professionale; con un visto Working Holiday si consente a cittadini stranieri di vivere e lavorare in un altro Paese per un determinato periodo di tempo;

    molte università italiane consentono ogni anno, attraverso accordi di collaborazione con università taiwanesi, lo scambio di studenti e personale docente, sia per lo studio della lingua cinese sia per i rispettivi corsi accademici in settori di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico;

    Taiwan riveste un ruolo fondamentale all'interno della catena di produzione dell'industria elettronica;

    le componenti hardware prodotte dalle aziende taiwanesi forniscono gran parte della produzione mondiale delle società leader del settore;

    la lavorazione dei semiconduttori e la realizzazione di microprocessori, settore strategico a livello mondiale, a Taiwan ha raggiunto un livello tecnologico che non ha eguali;

    per fare domanda ed ottenere un visto adeguato per un periodo di vacanza-lavoro è necessario un accordo con lo Stato di provenienza ed il Paese ospitante; diversi Paesi membri dell'Unione europea – tra cui Francia, Austria, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania e Belgio – nonché il Regno Unito, hanno sottoscritto accordi con Taiwan in tema di Working Holiday,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare con l'Isola di Taiwan iniziative, senza che ciò comporti maggiori oneri per il bilancio statale italiano, volte ad agevolare scambi di studenti sul modello dei programmi di «vacanze lavorative».
9/1627/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Formentini, Onori, Billi, Comaroli, Quartapelle Procopio, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presso il Senato della Repubblica è stato introdotto il comma 397 recante Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che autorizza, tra le altre cose, 2 milioni di euro per adeguare le retribuzioni del personale a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai parametri di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

    l'autorizzazione delle predette risorse, rispetto alle esigue risorse disponibili all'uopo, non è automatica, né disposta per legge sebbene si configuri come «attuativa» di una norma di legge (articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) pertanto, proprio come accaduto nella sessione di bilancio attualmente in corso, essa è autorizzata con intervento emendativo in sede parlamentare, con tutti i rischi connessi per quanto concerne l'ammontare di risorse stanziate che risentono delle disponibilità ciclicamente mutevoli delle leggi di bilancio;

    in ragione della ratio della citata norma (articolo 157, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) che dispone adeguamenti retributivi per il personale a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al variare di parametri specifici quali il costo della vita e del mercato del lavoro nel Paese di servizio, sarebbe auspicabile prevedere un finanziamento automatico delle risorse destinate all'attuazione della predetta disposizione, garantendo un esercizio aumenti annuale certo e coerente con quanto disposto dal legislatore;

    si evidenzia che nel corso del 2023 sono state oltre 60 le istanze di riadeguamento retributivo sottoposte dai Capi missione di altrettanti Paesi alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una richiesta incrementale media del 30 per cento a cui ha fatto seguito, soltanto per 45 Paesi istanti, una percentuale di autorizzazione incrementale delle retribuzioni variabile tra il 3,5 ed il 10 per cento. Tale trend conferma il carattere assolutamente inadeguato delle risorse finora stanziate e l'urgenza di rivedere il meccanismo di foraggiamento del fondo inclusivo delle risorse destinate al riadeguamento retributivo di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti recanti disposizioni in materia finanziaria, un meccanismo di finanziamento automatico delle risorse destinate al riadeguamento retributivo di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 al fine di garantire piena attuazione alla ratio di cui al medesimo articolo, nel pieno rispetto dei diritti inderogabili dei lavoratori del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale oltre confine.
9/1627/23. Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presso il Senato della Repubblica è stato introdotto il comma 397 recante Disposizioni in favore del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che autorizza, tra le altre cose, 2 milioni di euro per adeguare le retribuzioni del personale a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai parametri di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

    l'autorizzazione delle predette risorse, rispetto alle esigue risorse disponibili all'uopo, non è automatica, né disposta per legge sebbene si configuri come «attuativa» di una norma di legge (articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) pertanto, proprio come accaduto nella sessione di bilancio attualmente in corso, essa è autorizzata con intervento emendativo in sede parlamentare, con tutti i rischi connessi per quanto concerne l'ammontare di risorse stanziate che risentono delle disponibilità ciclicamente mutevoli delle leggi di bilancio;

    in ragione della ratio della citata norma (articolo 157, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) che dispone adeguamenti retributivi per il personale a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al variare di parametri specifici quali il costo della vita e del mercato del lavoro nel Paese di servizio, sarebbe auspicabile prevedere un finanziamento automatico delle risorse destinate all'attuazione della predetta disposizione, garantendo un esercizio aumenti annuale certo e coerente con quanto disposto dal legislatore;

    si evidenzia che nel corso del 2023 sono state oltre 60 le istanze di riadeguamento retributivo sottoposte dai Capi missione di altrettanti Paesi alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una richiesta incrementale media del 30 per cento a cui ha fatto seguito, soltanto per 45 Paesi istanti, una percentuale di autorizzazione incrementale delle retribuzioni variabile tra il 3,5 ed il 10 per cento. Tale trend conferma il carattere assolutamente inadeguato delle risorse finora stanziate e l'urgenza di rivedere il meccanismo di foraggiamento del fondo inclusivo delle risorse destinate al riadeguamento retributivo di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti recanti disposizioni in materia finanziaria, un meccanismo di finanziamento automatico delle risorse destinate al riadeguamento retributivo di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 al fine di ottimizzare i meccanismi di valorizzazione del capitale umano in servizio presso la rete estera del MAECI.
9/1627/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 77, operanti in 54 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, circa 20.000 imprese e professionisti, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

    le CCIE, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 – «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

    ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del made in Italy, che anche nel 2023, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;

    essendo negli ultimi anni pari a circa 6 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento;

    tale situazione risulta peraltro peggiorata nell'anno 2023, in cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a quasi 40 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese, a fronte di un cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE stabilito dalla Legge di bilancio 2024 pari a poco meno di 7 milioni, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;

    permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando a forti rischi di dissesto in soggetti che hanno visto, dalla metà dello scorso decennio, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico e mettendo, di conseguenza, a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane svolto dalle CCIE,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2023 con risorse proprie.
9/1627/24. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 77, operanti in 54 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, circa 20.000 imprese e professionisti, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

    le CCIE, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 – «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

    ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del made in Italy, che anche nel 2023, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;

    essendo negli ultimi anni pari a circa 6 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2023 con risorse proprie.
9/1627/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 1627, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», prevede, tra l'altro, misure per la partecipazione dell'Italia e all'Unione europea e a organismi internazionali;

    la risoluzione 1325/2000 ONU «Donne, Pace e Sicurezza», che era stata finanziata nelle precedenti leggi di bilancio e, che a partire dal prossimo anno necessitava di un rifinanziamento, per la prima volta, non è stata sovvenzionata e non troverà applicazione;

    la Risoluzione 1325/2000 su «Donne, Pace e Sicurezza», approvata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 31 ottobre del 2000, è la prima in assoluto che menziona esplicitamente l'impatto della guerra sulle donne e il contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole. Quattro sono gli obiettivi che la UNSCR 1325/2000 fissa:

     riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti;

     prevedere una maggiore partecipazione nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza nazionale;

     adottare una «prospettiva di genere»;

     formare il personale sui diritti delle donne;

    il provvedimento in esame rafforza, estendendoli a tutte le Parti in conflitto e alle Parti «terze», importanti impegni derivanti dalla più ampia «Convention on the elimination of all forms of discrimination against women» (CEDAW), elaborata dalle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985, quali la piena partecipazione delle donne nei processi decisionali, il ripudio della violenza contro le donne, l'esigenza della loro protezione e la valorizzazione delle loro esperienze,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'integrazione finanziaria necessaria a garantire il normale e corretto rifinanziamento della risoluzione ONU 1325/2000 Donne, Pace e Sicurezza.
9/1627/25. Quartapelle Procopio, Zanella, Bonetti, Zan, Guerini, Ferrari, Madia, Braga, Onori, D'Alessio, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    la portata delle misure messe in campo dal Governo con disegno di legge di bilancio 2024 A.C. 1627 è meritevole di apprezzamento;

    in particolare, i commi da 342 a 349 e i commi 354 e 355 dell'articolo 1, recano disposizioni in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al fine di rafforzare l'efficacia della loro attività sul territorio,

impegna il Governo:

   con riferimento al dispositivo di protezione civile e del soccorso tecnico urgente affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di renderlo sempre più efficiente, integrato e diffuso sul territorio nazionale, a emanare le necessarie disposizioni affinché tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia nella componente permanente che volontaria, possa disporre di una costante e adeguata programmazione dei necessari corsi di qualificazione e formazione professionale da affidare in via esclusiva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agevolando i processi legati alla progressione in carriera del personale ricoprendo i ruoli vacanti delle due componenti, ognuna per le proprie competenze, all'interno del dispositivo di soccorso tecnico urgenze (ad esempio corsi autisti, qualifica di capo squadra);

   con riferimento all'organizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente, a emanare disposizioni affinché le componenti volontaria ed effettiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano impiegate con la migliore efficienza, ognuno per le proprie competenze, evitando inutili sovrapposizioni o dannose limitazioni operative per ragioni non connesse all'efficienza e alla massima efficacia del dispositivo di soccorso;

   con riferimento alla prevenzione delle malattie dell'apparato respiratorio ed altre invalidanti, a dare disposizioni affinché sia effettuato un accurato monitoraggio degli appartenenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di individuare un elenco di malattie professionali e conseguire un'adeguata politica di protezione e valorizzazione professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che non sia solo relativa ad aspetti economici ma anche e soprattutto che tenga conto della qualità del lavoro svolto e della tutela della salute dei vigili del fuoco;

   quanto all'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad emanare le necessarie disposizioni per:

    a) accelerare le procedure di assunzione per la qualifica di vigile del fuoco, al fine di coprire le carenze di organico;

    b) garantire la effettiva copertura delle carenze di organico con priorità di assegnazione a favore dei comandi con maggiore carenza, anche in ragione dei buchi di organico relativi al personale beneficiario delle leggi speciali, stabilendo altresì nuove regole di permanenza almeno triennale per il personale assegnato;

   quanto alle forniture di attrezzature e dispositivi necessari al servizio in generale, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come per gli altri Corpi civili dello Stato, ad impartire le necessarie disposizioni affinché gli approvvigionamenti siano effettuati prioritariamente attingendo dalle filiere di produzione made in Italy, quindi made in UE e solo in forma residuale e quando non sono possibili alternative, da altre economie esterne alla UE;

   quanto alle attrezzature di soccorso per la componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto dell'importante, irrinunciabile apporto costituito da tale componente, nell'ambito del dispositivo di soccorso tecnico urgente, apprezzata la capacità della componente volontaria dei vigili del fuoco, di fornire materiale ed attrezzatura di soccorso ai distaccamenti con mezzi economici propri, dando prova di alto senso civico, provvedere nel corso del 2024 a concedere lo sgravio delle imposte indirette alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS, per l'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale destinato ad attività antincendio, parimenti a quanto oggi previsto per l'acquisto di autoambulanze e di beni iscritti in pubblici registri;

   con riguardo al personale in forza dell'Arma dei carabinieri, riconoscendo il valore aggiunto garantito dalla presenza dei «carabinieri cacciatori» provenienti dai reparti operativi in Puglia, Sicilia e Calabria che, nel corso dei mesi di maggio e giugno, hanno straordinariamente operato nel territorio della provincia di Varese e Como, per contrastare il crimine legato al traffico di sostanze stupefacenti;

   a proseguire nel percorso e imprimere una accelerazione per la costituzione di un nuovo raggruppamento di carabinieri «Cacciatori delle Alpi», adeguato in numero di componenti e mezzi dei suddetti carabinieri, da stanziare in Lombardia per contrastare il crimine organizzato infiltrato nei territori prealpini più impervi;

   nelle more di detta costituzione, a prorogare l'attività nel territorio delle province di Como e Varese dei carabinieri cacciatori attualmente in servizio in dette aree di confine, garantendo un costante livello di pressione nel contrasto della criminalità organizzata.
9/1627/26. Candiani, Pellicini, Maerna, Mascaretti, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    la portata delle misure messe in campo dal Governo con disegno di legge di bilancio 2024 A.C. 1627 è meritevole di apprezzamento;

    in particolare, i commi da 342 a 349 e i commi 354 e 355 dell'articolo 1, recano disposizioni in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al fine di rafforzare l'efficacia della loro attività sul territorio,

impegna il Governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

   con riferimento al dispositivo di protezione civile e del soccorso tecnico urgente affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di renderlo sempre più efficiente, integrato e diffuso sul territorio nazionale, a emanare le necessarie disposizioni affinché tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia nella componente permanente che volontaria, possa disporre di una costante e adeguata programmazione dei necessari corsi di qualificazione e formazione professionale da affidare in via esclusiva al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agevolando i processi legati alla progressione in carriera del personale ricoprendo i ruoli vacanti delle due componenti, ognuna per le proprie competenze, all'interno del dispositivo di soccorso tecnico urgenze (ad esempio corsi autisti, qualifica di capo squadra);

   con riferimento all'organizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente, a emanare disposizioni affinché le componenti volontaria ed effettiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano impiegate con la migliore efficienza, ognuno per le proprie competenze, evitando inutili sovrapposizioni o dannose limitazioni operative per ragioni non connesse all'efficienza e alla massima efficacia del dispositivo di soccorso;

   con riferimento alla prevenzione delle malattie dell'apparato respiratorio ed altre invalidanti, a dare disposizioni affinché sia effettuato un accurato monitoraggio degli appartenenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di individuare un elenco di malattie professionali e conseguire un'adeguata politica di protezione e valorizzazione professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che non sia solo relativa ad aspetti economici ma anche e soprattutto che tenga conto della qualità del lavoro svolto e della tutela della salute dei vigili del fuoco;

   quanto all'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad emanare le necessarie disposizioni per:

    a) accelerare le procedure di assunzione per la qualifica di vigile del fuoco, al fine di coprire le carenze di organico;

    b) garantire la effettiva copertura delle carenze di organico con priorità di assegnazione a favore dei comandi con maggiore carenza, anche in ragione dei buchi di organico relativi al personale beneficiario delle leggi speciali, stabilendo altresì nuove regole di permanenza per il personale assegnato;

   quanto alle forniture di attrezzature e dispositivi necessari al servizio in generale, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come per gli altri Corpi civili dello Stato, ad impartire le necessarie disposizioni affinché gli approvvigionamenti siano effettuati, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, prioritariamente attingendo dalle filiere di produzione made in Italy, quindi made in UE e solo in forma residuale e quando non sono possibili alternative, da altre economie esterne alla UE;

   quanto alle attrezzature di soccorso per la componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto dell'importante, irrinunciabile apporto costituito da tale componente, nell'ambito del dispositivo di soccorso tecnico urgente, apprezzata la capacità della componente volontaria dei vigili del fuoco, di fornire materiale ed attrezzatura di soccorso ai distaccamenti con mezzi economici propri, dando prova di alto senso civico, provvedere nel corso del 2024 a concedere lo sgravio delle imposte indirette alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS, per l'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale destinato ad attività antincendio, parimenti a quanto oggi previsto per l'acquisto di autoambulanze e di beni iscritti in pubblici registri;

   con riguardo al personale in forza dell'Arma dei carabinieri, riconoscendo il valore aggiunto garantito dalla presenza dei «carabinieri cacciatori» provenienti dai reparti operativi in Puglia, Sicilia e Calabria che, nel corso dei mesi di maggio e giugno, hanno straordinariamente operato nel territorio della provincia di Varese e Como, per contrastare il crimine legato al traffico di sostanze stupefacenti;

   a proseguire nel percorso e imprimere una accelerazione per la costituzione di un nuovo raggruppamento di carabinieri «Cacciatori delle Alpi», adeguato in numero di componenti e mezzi dei suddetti carabinieri, da stanziare in Lombardia per contrastare il crimine organizzato infiltrato nei territori prealpini più impervi;

   nelle more di detta costituzione, a prorogare l'attività nel territorio delle province di Como e Varese dei carabinieri cacciatori attualmente in servizio in dette aree di confine, garantendo un costante livello di pressione nel contrasto della criminalità organizzata.
9/1627/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Candiani, Pellicini, Maerna, Mascaretti, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    nella Legge di bilancio per il 2024 il Governo per la giustizia ha stanziato risorse pari allo zero, senza, peraltro, minimamente ristorare i pesanti tagli operati nella scorsa legge di bilancio;

    nel piano pluriennale di bilancio è inoltre prevista una contrazione del 10 per cento delle risorse assegnate alla giustizia, da 11 miliardi a 10 miliardi di euro, e questo rischia di portare al collasso il sistema, altro che recupero di efficienza della giustizia;

    al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella Legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    l'amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della pubblica amministrazione;

    le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale: i minori, categoria fragile e interprete «principe» dei principi costituzionali, rischiano di rimanere schiacciati in un sistema asfittico e che invece di evolvere in linea con i principali paesi europei guarda, pericolosamente, all'indietro;

    si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia e architettura penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

    per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

    il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati ma anche in funzione del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;

    il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

    con l'approvazione, inoltre, del cosiddetto «decreto Caivano» si è scelto di indebolire pesantemente, in modo del tutto ingiustificabile, proprio quel modello italiano con un basso livello di reclusione dei minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) che è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame – da esso consacrato – tra rieducazione e umanità della pena, laddove, in particolare, la prevenzione e il contrasto della criminalità giovanile deve necessariamente passare per un irrobustimento delle infrastrutture educative, sociali, culturali e di comunità che – sole – possono consentire di sottrarre i minori al circuito della criminalità; tutto al contrario, il decreto-legge si caratterizza per un ricorso sproporzionato allo strumento penale e, viceversa, per una attenzione minima all'articolazione di politiche educative, sociali e culturali idonee a favorire il recupero dei minori; sproporzione che emerge con grande chiarezza, sol che si pensi che – per fare un esempio – allo strumento penale viene addirittura affidato il contrasto all'abbandono scolastico,

impegna il Governo

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la Legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per assicurare la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentarne la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale, ad incrementare ulteriormente il numero dei direttori di istituto, per porre fine al fenomeno delle direzioni cosiddette «a scavalco», nonché ad implementare la dotazione organica della polizia penitenziaria, nonché ad aumentare e potenziare inoltre le risorse, presso il Ministero della giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, con una particolare attenzione alle strutture penitenziarie minorili, nonché ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa e ad incrementare il fondo per le detenute madri.
9/1627/27. Zan, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    nella legge di bilancio per il 2024 il Governo per la giustizia ha stanziato risorse pari allo zero, senza, peraltro, minimamente ristorare i pesanti tagli operati nella scorsa Legge di bilancio;

    nel piano pluriennale di bilancio è inoltre prevista una contrazione del 10 per cento delle risorse assegnate alla giustizia, da 11 miliardi a 10 miliardi di euro, e questo rischia di portare al collasso il sistema, altro che recupero di efficienza della giustizia;

    al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella Manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella Legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    nel 1946 l'organizzazione Mondiale della sanità (OMS) ha definito la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

    il rapporto OMS ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 Paesi dell'Unione europea dove sono detenute 600.000 persone. È risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

    il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «articolazioni per la salute mentale» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che «soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale", ai sensi degli articoli 27 e 32 della Costituzione»;

    con il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 che stabiliva il programma regionale in cui definire «tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG», fino alla svolta avvenuta con la legge 30 maggio 2014, n. 81, che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della giustizia a quello della sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. – Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza –, introdotte con la legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

    in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la Legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

    le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni, spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a riconoscere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nonché ad adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
9/1627/28. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Zan, Lacarra, Ciani, Quartini, Casu.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riconoscere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nonché ad adottare le necessarie misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
9/1627/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Zan, Lacarra, Ciani, Quartini, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il 5 maggio 2023 il Direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato conclusa la pandemia da COVID-19, inaugurando di fatto una nuova fase endemica del virus SARS-CoV-2;

    la campagna vaccinale di massa, basata su grandi hub sparsi capillarmente sul territorio, è stata molto efficace per affrontare il picco dell'emergenza sanitaria e raggiungere in poco tempo un numero vasto di persone, ma deve ora essere rimpiazzata da un nuovo modello che prediliga i presidi territoriali, dai centri vaccinali delle Asl, alle farmacie e agli ambulatori dei medici di medicina generale;

    una circolare del Ministero della salute del 14 agosto 2023 ha aggiornato le modalità di svolgimento delle campagne vaccinali contro SARS-CoV-2, prevedendo l'avvio di una campagna nazionale di vaccinazione in concomitanza con la campagna antinfluenzale 2023/2024. Le nuove indicazioni del Ministero fanno esplicito riferimento all'utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici;

    diverse altre linee guida e documenti fanno riferimento all'importanza di impiegare tutte le tecnologie a disposizione nel portfolio vaccinale. Per esempio, la raccomandazione condivisa della Società italiana igiene medicina preventiva e sanità pubblica (SITI) e della Società italiana di malattie infettive e tropicali (SIMIT) sulle indicazioni vaccinali per SARS-CoV-2 2023-2024 sottolinea «l'importanza di mantenere una piattaforma vaccinale la più ampia possibile mantenendo sia entrambi i vaccini a mRNA che vaccini proteici adiuvati al fine di garantire la scelta più opportuna e quindi personalizzata alle esigenze del singolo soggetto»;

    l'Italia ha partecipato all'acquisto centralizzato europeo del vaccino a mRNA Comirnaty, che fornirà ai Paesi europei un numero importante di dosi fino al 2026. Al contrario, dal 2024 a livello europeo non sarà garantito l'acquisto e la fornitura di altri vaccini basati su diverse tecnologie, creando un rischio per la sicurezza delle forniture in quanto affidate ad un unico produttore, nonché una situazione di scarsa concorrenza sul mercato;

    sfruttare tutte le tecnologie vaccinali disponibili è fondamentale per trarre vantaggio dalle caratteristiche uniche di ciascuno di essi: una pluralità di offerta vaccinale è condizione necessaria per una campagna vasta e flessibile, attenta ai bisogni di ogni singolo paziente, che permetta la scelta della tecnologia adatta al singolo caso;

    secondo i dati raccolti dall'ISS, i casi di positività al COVID-19 sono aumentati drasticamente nelle ultime settimane e si registrano ormai oltre 300 morti alla settimana, mentre il tasso di adesione alla vaccinazione rimane estremamente basso, con circa 1,5 milioni di dosi somministrate, che corrispondono al 6,7 per cento della platea totale degli aventi diritto,

impegna il Governo:

   a garantire l'approvvigionamento di tutte le tecnologie vaccinali disponibili contro COVID-19 al fine di rispettare le indicazioni del Ministero e le raccomandazioni delle società scientifiche e soddisfare a pieno il fabbisogno di salute della popolazione nelle future campagne vaccinali;

   a potenziare tutte le azioni necessarie ad implementare la vaccinazione di prossimità, attraverso Open Day vaccinali e coinvolgendo i medici di medicina generale, le farmacie e tutti i setting assistenziali al fine di aumentare la offerta vaccinale attraverso una più efficiente distribuzione delle dosi di vaccino contro il COVID vista la bassa adesione fino qui riscontrata anche delle persone più fragili.
9/1627/29. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Berruto, Quartini, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio sanitario nazionale versa in una profonda crisi che mette a rischio i principi fondamentali dell'universalità, dell'uguaglianza e dell'equità che lo hanno caratterizzato fin dalla sua prima istituzione nel lontano 1978 (legge 23 dicembre 1978, n. 833) con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione sociale, economica o territoriale, configurandosi come uno strumento di giustizia e di coesione sociale;

    ogni persona ha il diritto a essere curata e ogni malato deve essere considerato un legittimo utente di un pubblico servizio, di cui ha pieno e incondizionato diritto;

    nonostante tali principi, tuttavia, un insieme di fattori politici, finanziari e organizzativi, a cui si è aggiunta infine la pandemia da COVID-19, hanno determinato l'aggravarsi di significative disparità sociali e difformità territoriali che questa legge di bilancio ben lungi non solo tenta di sradicare ma anche solo di affrontare;

    oggi il Servizio sanitario nazionale si trova di fronte a poche realtà in grado di assicurare servizi e prestazioni all'avanguardia e di eccellenza mentre sono innumerevoli le situazioni in cui i cittadini non riescono a ricevere le prestazioni di cui hanno diritto per liste di attesa troppo lunghe oppure per la carenza di personale eccetera;

    a fronte di questa drammatica situazione e della mobilitazione dei sindacati del comporto sanità le misure economiche-finanziarie e normative inserite in questa legge di bilancio in campo sanitario sono poche, insufficienti e scarne;

    nessuna delle richieste avanzate dalle opposizioni per migliorare ed investire nel comparto della sanità è stata accettata: no all'incremento del Fondo sanitario nazionale, no ad un piano di assunzioni straordinarie e abrogazione dei vincoli di assunzioni del personale sanitario niente per garantire il diritto alla salute dei più deboli abbattendo le liste d'attesa e potenziando il servizio pubblico, niente fondi per la non autosufficienza;

    non basta certo la flebile retromarcia sulle pensioni che riduce i tagli sui redimenti delle pensioni di vecchiaia (i tagli sulle pensioni anticipate sono confermati) di alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui i dirigenti medici, dipendenti del Servizio sanitario nazionale oppure un aumento economico basato sul lavoro straordinario;

    quando i medici e i dirigenti sanitari già lavorano 60 ore a settimana e hanno 5 milioni di giornate di ferie arretrate per sopperire alle carenze di personale, per modificare un giudizio che non può che essere negativo,

impegna il Governo:

   al fine di garantire i principi fondamentali dell'universalità, dell'uguaglianza e dell'equità del nostro Servizio sanitario nazionale a predisporre fin dal primo provvedimento utile le seguenti misure:

    a) procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche anche in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale;

    b) risorse economiche finanziarie adeguate volte ad assicurare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo;

    c) risorse economiche finanziarie adeguate nonché ulteriori misure volte al recupero delle liste di attesa tra cui un sistema di prenotazione unico regionale o per aree territorialmente omogenee intra regionali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; l'erogazione della prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione in attività libero-professionale intramuraria e quella a carico del servizio pubblico nazionale una volta verificata l'impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dall'ultimo Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021; pubblicizzazione sul proprio sito web istituzionale dei tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel piano nazionale di governo delle liste di attesa al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa;

    d) risorse economiche finanziarie adeguate nonché disposizioni volte a modificare la normativa attuale sulle pensioni anticipate e di vecchiaia del personale sanitario nonché a prevedere disposizioni volte a rendere più attrattiva la professione per medici e infermieri al fine di fermare l'esodo inesorabile dei camici bianchi e impedire il crollo della sanità pubblica.
9/1627/30. Stumpo, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    con questa Legge di bilancio ancora una volta le politiche a favore delle persone con disabilità, degli anziani, dei lavoratori fragili di coloro che versano in condizioni di indigenza non sono in cima alla lista delle priorità di questo Governo;

    numeri alla mano per il 2024 le risorse a favore delle politiche sulla disabilità sono state tagliate;

    nella partita di giro tra tagli di fondi ed istituzioni di nuovi capitoli il risultato è un taglio di almeno 400 milioni per il 2024 (senza contare i tagli già fatti per il 2023) che non possono certamente essere compensati con l'incremento di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 del fondo per l'Alzheimer e le demenze;

    numeri alla mano, per il 2024 ci sono meno risorse a disposizione per le politiche sulla disabilità;

    il primo taglio è stato fatto con il decreto anticipi che ha sottratto 350 milioni per il 2023 alla legge sulla disabilità sostenendo che in mancanza dei decreti attuativi quelle risorse potevano essere tolte (se ne riparlerà nel 2026!!);

    il secondo taglio è stato fatto in sede di istituzione del nuovo Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità la cui dotazione è risultata inferiore di 50 milioni rispetto alle dotazioni dei fondi che andava a sostituire (Fondo per l'inclusione delle persone con «disabilità» istituito dall'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con «disabilità» istituito dall'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del «caregiver familiare» istituito dall'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205, Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con «ipoacusia» istituito dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    il terzo taglio è stato fatto in sede di presentazione dell'emendamento dei relatori al Senato che se da una parte aggiunge 320 milioni al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità appena istituito per il 2024 dall'altra, sottrae le stesse risorse al fondo per l'applicazione della legge sulla disabilità;

    alla fine, quindi, quello che rimane, nonostante le dichiarazioni dei ministri competenti, è un taglio di risorse alle politiche sulla disabilità,

impegna il Governo

fin dal primo provvedimento utile a ripristinare, già per il 2024, non solo tutte le risorse tagliate in materia di politiche sulla disabilità ma a porre al centro della sua agenda le politiche sulla disabilità affinché si possano disegnare processi e percorsi diretti a favorire la reale e piena inclusione sociale delle persone con disabilità.
9/1627/31. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo, Quartini, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto contiene disposizioni per la crescita e il rafforzamento degli investimenti, prevedendo un'articolata serie di misure in favore delle imprese;

   considerato che:

    in materia di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario, il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI rappresenta uno strumento efficace e altamente incentivante per le aziende, favorendo la quotazione sul mercato azionario italiano;

    l'incentivo è riconosciuto, per un importo massimo per singola PMI pari a euro 500.000, alle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera euro 50 milioni oppure il cui attivo totale di bilancio non supera euro 43 milioni, le quali abbiano avviato una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e siano state effettivamente ammesse agli scambi;

    tale misura, introdotta dall'articolo 1, commi 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata più volte oggetto di proroga, da ultimo fino al termine dell'anno in corso ai sensi della precedente legge di bilancio (articolo 1, comma 395, legge 29 dicembre 2022, n. 197);

    secondo una recente analisi svolta dall'Osservatorio PMI EGM, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan, che ha registrato oltre 160 offerte pubbliche iniziali, principalmente di piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare anche per l'anno 2024, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili, la misura di cui in premessa.
9/1627/32. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto contiene disposizioni per la crescita e il rafforzamento degli investimenti, prevedendo un'articolata serie di misure in favore delle imprese;

   considerato che:

    in materia di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario, il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI rappresenta uno strumento efficace e altamente incentivante per le aziende, favorendo la quotazione sul mercato azionario italiano;

    l'incentivo è riconosciuto, per un importo massimo per singola PMI pari a euro 500.000, alle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera euro 50 milioni oppure il cui attivo totale di bilancio non supera euro 43 milioni, le quali abbiano avviato una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e siano state effettivamente ammesse agli scambi;

    tale misura, introdotta dall'articolo 1, commi 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata più volte oggetto di proroga, da ultimo fino al termine dell'anno in corso ai sensi della precedente legge di bilancio (articolo 1, comma 395, legge 29 dicembre 2022, n. 197);

    secondo una recente analisi svolta dall'Osservatorio PMI EGM, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan, che ha registrato oltre 160 offerte pubbliche iniziali, principalmente di piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere anche per l'anno 2024, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili, la misura di cui in premessa.
9/1627/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 361 del provvedimento esame in reca il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati;

    il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevede all'articolo 8, comma 6, disposizioni per prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale al fine di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti prevedendo in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento;

    l'intervento normativo ha riguardato quindi le imbarcazioni presenti in porto, tuttavia, come è noto, è consuetudine che gli equipaggi delle vedette delle forze dell'ordine, dopo aver salvato e trasbordato sulle loro unità i migranti soccorsi, per problemi di rapidità di rientro in porto a Lampedusa, per eventuali necessità di pronto intervento medico ed adeguata assistenza, lasciano alla deriva le imbarcazioni usate dai migranti;

    queste numerose imbarcazioni lasciate alla deriva creano un pericolo per la navigazione, specialmente notturna, di qualsiasi unità, e non favoriscono la salvaguardia della vita umana in mare;

    dopo alcuni giorni, di navigazione alla deriva, queste imbarcazioni inevitabilmente affondano ed i fondali antistanti l'isola di Lampedusa si stanno riempiendo di carrette del mare e materiale vario che rendono il mare impraticabile per pescare e che difatti mette a repentaglio la sicurezza e la vita degli stessi pescatori;

    al fine di evitare gli innumerevoli incagli delle reti su questi relitti, con i conseguenti danni sia alle attrezzature dei pescatori che in termini di perdita di giornate lavorative, perché obbligati a rientrare in porto per ripristinare le reti e sbarcare i pezzi di imbarcazioni ripescate, sarebbe quindi opportuno istituire un servizio di recupero delle imbarcazioni lasciate alla deriva dai soccorritori, ogni qualvolta gli stessi siano impossibilitati a portarle in porto dopo aver salvato le persone,

impegna il Governo:

   a prevedere, anche attraverso un successivo intervento normativo, lo stanziamento di adeguate risorse per assicurare:

    1) il servizio di recupero delle imbarcazioni lasciate alla deriva al di fuori del porto di Lampedusa;

    2) ristori per le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo.
9/1627/33. Soumahoro, Cantone, D'Orso, Bonelli, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al comma 326, dispone la proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato già attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo per l'attuazione del PNRR e per gli interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – «Agenda Sud» per il contrasto alla dispersione scolastica;

    nel contesto scolastico, spesso si tende a focalizzare l'attenzione sugli insegnanti e sugli studenti, dimenticando l'importante ruolo svolto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, invece, svolge una vasta gamma di compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'istituzione educativa;

    il personale ATA è responsabile di una serie di attività che vanno dalla gestione dell'amministrazione scolastica, all'assistenza tecnica, alla pulizia e manutenzione degli ambienti, all'assistenza agli studenti con disabilità e molto altro ancora, garantendo un ambiente sicuro e funzionale per lo svolgimento delle attività didattiche;

    è importante riconoscere che investire nel personale ATA significa investire nel benessere e nella qualità complessiva del sistema scolastico, infatti il comma 331 dell'atto in esame, autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e ATA,

impegna il Governo

a prorogare tutti gli incarichi temporanei a tempo del personale ATA già attivati dalle istituzioni scolastiche fino al 30 giugno 2024, in modo che possano essere assicurate tutte le attività già previste da ciascun istituto nell'anno scolastico in corso.
9/1627/34. Sasso, Mollicone, Patriarca, Caso, Morfino, Manzi, Ascani, Cangiano, Giagoni, Carmina, Amorese, Pizzimenti, L'Abbate, Cerreto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, al comma 326, dispone la proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato già attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo per l'attuazione del PNRR e per gli interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – «Agenda Sud» per il contrasto alla dispersione scolastica;

    nel contesto scolastico, spesso si tende a focalizzare l'attenzione sugli insegnanti e sugli studenti, dimenticando l'importante ruolo svolto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, invece, svolge una vasta gamma di compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'istituzione educativa;

    il personale ATA è responsabile di una serie di attività che vanno dalla gestione dell'amministrazione scolastica, all'assistenza tecnica, alla pulizia e manutenzione degli ambienti, all'assistenza agli studenti con disabilità e molto altro ancora, garantendo un ambiente sicuro e funzionale per lo svolgimento delle attività didattiche;

    è importante riconoscere che investire nel personale ATA significa investire nel benessere e nella qualità complessiva del sistema scolastico, infatti il comma 331 dell'atto in esame, autorizza la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e ATA,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare tutti gli incarichi temporanei a tempo del personale ATA già attivati dalle istituzioni scolastiche fino al 30 giugno 2024, in modo che possano essere assicurate tutte le attività già previste da ciascun istituto nell'anno scolastico in corso.
9/1627/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Sasso, Mollicone, Patriarca, Caso, Morfino, Manzi, Ascani, Cangiano, Giagoni, Carmina, Amorese, Pizzimenti, L'Abbate, Cerreto.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi anni si è registrata una crescita della povertà assoluta, accelerata dall'improvviso aumento dell'inflazione, in cui versano oggi 2,2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui (dati Istat 2022);

    è altresì noto che il fenomeno riguarda in particolar modo le famiglie con figli in età scolare e che i tassi di abbandono nei diversi cicli scolastici sono strettamente correlati alle difficoltà economiche delle famiglie. In altri termini, la povertà economica si traduce in povertà educativa, compromettendo il futuro di moltissimi giovani. I dati ISTAT, in questo caso, sono drammatici in particolare per le famiglie numerose (con 3 figli o più) il 22 per cento delle quali versano in povertà assoluta;

    il fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per aiutare queste famiglie nell'acquisto di libri di testo è oggi di 133 milioni di euro, destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.500 euro. Per tener conto dell'aumento della povertà assoluta, mantenendo lo stesso livello di sostegno degli scorsi anni, il fondo dovrebbe essere portato a 170 milioni di euro;

    l'insufficienza di risorse è resa ancor più grave dalla farraginosità delle procedure di attribuzione e distribuzione delle risorse che, non di rado, arrivano alle famiglie con mesi (e a volte persino oltre un anno) di ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, perdendo efficacia. Accade quindi che le famiglie meno abbienti mandino i figli a scuola senza dotarli di libri di testo e del materiale necessario per studiare o esercitarsi;

    pur in misura minore, le ulteriori 2,9 milioni di famiglie in povertà relativa, devono affrontare analoghe difficoltà. Tuttavia, tali famiglie sono escluse da ogni sostegno per l'acquisto dei libri, cosicché per molte di esse le difficoltà finiscono per divenire ancor più gravi;

    i prezzi dei libri di testo hanno un vincolo per cui la spesa totale in una classe non può superare una somma definita in relazione ai diversi corsi di studio. Tali tetti di spesa sono stati istituiti dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva una ridefinizione annua da effettuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione e del merito. Dal 2012, tuttavia, non sono stati più adeguati, nonostante un'inflazione cumulata pari al 20,1 per cento (ISTAT/rivaluta da settembre 2012 a settembre 2023) e pur a fronte di una riforma ordinamentale (legge 8 novembre 2013, n. 128), l'istituzione di nuovi indirizzi (decreto ministeriale n. 547 del 1999) e l'introduzione della seconda lingua obbligatoria (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

    l'insieme di questa situazione ha complicato il lavoro degli insegnanti e del collegio docenti che per rientrare nel limite imposto dal decreto sono costretti a sacrificare i testi di alcune materie ed eventualmente consigliarne, dopo l'avvio dell'anno scolastico, l'acquisto alle famiglie. È una situazione che crea difficoltà alle famiglie, alla logistica distributiva delle case editrici e alle librerie nelle operazioni di rifornimento. Se non adottati, infatti, i libri non saranno disponibili nelle librerie fisiche e online e le famiglie avranno a sorpresa, nel corso dell'anno, spese aggiuntive rispetto a quelle preventivate,

impegna il Governo:

   a adoperarsi affinché l'erogazione delle risorse per il diritto allo studio di cui al Fondo citato in premessa avvenga in modo semplificato e giunga alle famiglie in tempo utile per l'acquisto del materiale didattico, anche adottando eventualmente sistemi già utilizzati per la Carta cultura giovani e la Carta del merito;

   valutare l'introduzione, al pari di quanto avviene per le spese sanitarie, veterinarie e per la pratica sportiva, di una detrazione fiscale equivalente all'importo speso per i libri scolastici a beneficio delle famiglie a basso reddito per rafforzare la garanzia di accesso al diritto allo studio;

   una volta realizzati gli interventi di cui ai precedenti impegni/punti, ad attuare quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera c), di cui al citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
9/1627/35. Latini.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi anni si è registrata una crescita della povertà assoluta, accelerata dall'improvviso aumento dell'inflazione, in cui versano oggi 2,2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui (dati Istat 2022);

    è altresì noto che il fenomeno riguarda in particolar modo le famiglie con figli in età scolare e che i tassi di abbandono nei diversi cicli scolastici sono strettamente correlati alle difficoltà economiche delle famiglie. In altri termini, la povertà economica si traduce in povertà educativa, compromettendo il futuro di moltissimi giovani. I dati ISTAT, in questo caso, sono drammatici in particolare per le famiglie numerose (con 3 figli o più) il 22 per cento delle quali versano in povertà assoluta;

    il fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per aiutare queste famiglie nell'acquisto di libri di testo è oggi di 133 milioni di euro, destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.500 euro. Per tener conto dell'aumento della povertà assoluta, mantenendo lo stesso livello di sostegno degli scorsi anni, il fondo dovrebbe essere portato a 170 milioni di euro;

    l'insufficienza di risorse è resa ancor più grave dalla farraginosità delle procedure di attribuzione e distribuzione delle risorse che, non di rado, arrivano alle famiglie con mesi (e a volte persino oltre un anno) di ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, perdendo efficacia. Accade quindi che le famiglie meno abbienti mandino i figli a scuola senza dotarli di libri di testo e del materiale necessario per studiare o esercitarsi;

    pur in misura minore, le ulteriori 2,9 milioni di famiglie in povertà relativa, devono affrontare analoghe difficoltà. Tuttavia, tali famiglie sono escluse da ogni sostegno per l'acquisto dei libri, cosicché per molte di esse le difficoltà finiscono per divenire ancor più gravi;

    i prezzi dei libri di testo hanno un vincolo per cui la spesa totale in una classe non può superare una somma definita in relazione ai diversi corsi di studio. Tali tetti di spesa sono stati istituiti dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva una ridefinizione annua da effettuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione e del merito. Dal 2012, tuttavia, non sono stati più adeguati, nonostante un'inflazione cumulata pari al 20,1 per cento (ISTAT/rivaluta da settembre 2012 a settembre 2023) e pur a fronte di una riforma ordinamentale (legge 8 novembre 2013, n. 128), l'istituzione di nuovi indirizzi (decreto ministeriale n. 547 del 1999) e l'introduzione della seconda lingua obbligatoria (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

    l'insieme di questa situazione ha complicato il lavoro degli insegnanti e del collegio docenti che per rientrare nel limite imposto dal decreto sono costretti a sacrificare i testi di alcune materie ed eventualmente consigliarne, dopo l'avvio dell'anno scolastico, l'acquisto alle famiglie. È una situazione che crea difficoltà alle famiglie, alla logistica distributiva delle case editrici e alle librerie nelle operazioni di rifornimento. Se non adottati, infatti, i libri non saranno disponibili nelle librerie fisiche e online e le famiglie avranno a sorpresa, nel corso dell'anno, spese aggiuntive rispetto a quelle preventivate,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adoperarsi affinché l'erogazione delle risorse per il diritto allo studio di cui al Fondo citato in premessa avvenga in modo semplificato e giunga alle famiglie in tempo utile per l'acquisto del materiale didattico, anche adottando eventualmente sistemi già utilizzati per la Carta cultura giovani e la Carta del merito;

   valutare l'introduzione, al pari di quanto avviene per le spese sanitarie, veterinarie e per la pratica sportiva, di una detrazione fiscale equivalente all'importo speso per i libri scolastici a beneficio delle famiglie a basso reddito per rafforzare la garanzia di accesso al diritto allo studio;

   una volta realizzati gli interventi di cui ai precedenti impegni/punti, a valutare la possibilità di attuare quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera c), di cui al citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
9/1627/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Latini.


   La Camera,

   premesso che:

    nella legge di bilancio per il 2024 il Governo per la giustizia ha stanziato risorse pari allo zero, senza, peraltro, minimamente ristorare i pesanti tagli operati nella scorsa legge di bilancio;

    nel piano pluriennale di bilancio è inoltre prevista una contrazione del 10 per cento delle risorse assegnate alla giustizia, da 11 miliardi a 10 miliardi di euro, e questo rischia di portare al collasso il sistema, altro che recupero di efficienza della giustizia;

    il Governo ha, inoltre, sostanzialmente abbandonato il perseguimento degli obiettivi del PNRR, varando il disegno di legge per la legge di bilancio che, per l'anno 2024, non contiene nessuna nuova misura di investimento per i prossimi anni per l'amministrazione della giustizia;

    il rischio è che il PNRR sia di fatto abbandonato e lasciato senza guida: tra i tanti progetti che rischiano di fallire a causa della mancanza di risorse, spicca proprio quello relativo allo stabile inserimento nell'organizzazione giudiziaria dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo per i quali non è stato neppure ancora bandito il secondo concorso;

    lo sforzo degli uffici giudiziari, unitamente a quello dei giovani funzionari dell'Ufficio del processo appena entrati in servizio ha consentito ad oggi di raggiungere importanti risultati con la riduzione del 29 per cento della durata del processo penale e del 19,2 per cento di quello civile e con l'aumento dell'indice di smaltimento civile, passato da 1.06 a 1,16 (risultato tra i più alti degli ultimi anni);

    l'Ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

    il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai tribunali, alle corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

    l'Ufficio per il processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);

    le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

    la figura del funzionario addetto all'Ufficio del processo è delineata, in particolare, dall'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'Ufficio per il processo;

    nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

    le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri Presidenti delle corti d'appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'Ufficio per il processo, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

    appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'Ufficio del processo,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a prevedere la proroga degli attuali funzionari sino al termine del PNRR, la copertura del numero programmato con lo svolgimento del relativo concorso, la creazione della figura professionale di funzionario addetto all'ufficio per il processo a tempo indeterminato, esteso anche ai Tribunali di sorveglianza, ai Tribunali per i minorenni, agli uffici di Procura di primo e secondo grado, anche con la stabilizzazione degli attuali AUPP in servizio come già sta avvenendo negli altri settori della pubblica amministrazione, un aumento delle dotazioni organiche a tempo indeterminato inserito in pianta organica per non procedere con compensazioni con il personale attualmente presente in servizio negli uffici, l'avvio delle relative assunzioni a tempo indeterminato dei funzionari dell'Ufficio del processo, in attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2022 sull'Ufficio per il processo con ampliamento rispetto alle 1500 assunzioni ivi previste, la copertura delle gravi carenze di organico del personale amministrativo attraverso la definizione di un piano di assunzioni nel breve/medio periodo di risorse in modo tale da evitare che i vuoti di organico siano colmati con l'impiego dei funzionari dell'Ufficio del processo.
9/1627/36. Fornaro, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sforzo degli uffici giudiziari, unitamente a quello dei giovani funzionari dell'Ufficio del processo appena entrati in servizio ha consentito ad oggi di raggiungere importanti risultati con la riduzione del 29 per cento della durata del processo penale e del 19,2 per cento di quello civile e con l'aumento dell'indice di smaltimento civile, passato da 1.06 a 1,16 (risultato tra i più alti degli ultimi anni);

    l'Ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

    il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai tribunali, alle corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

    l'Ufficio per il processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);

    le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

    la figura del funzionario addetto all'Ufficio del processo è delineata, in particolare, dall'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'Ufficio per il processo;

    nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

    le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri Presidenti delle corti d'appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'Ufficio per il processo, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

    appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'Ufficio del processo,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a prevedere la proroga degli attuali funzionari sino al termine del PNRR, la copertura del numero programmato con lo svolgimento del relativo concorso, la creazione della figura professionale di funzionario addetto all'ufficio per il processo a tempo indeterminato, esteso anche ai Tribunali di sorveglianza, ai Tribunali per i minorenni, agli uffici di Procura di primo e secondo grado, anche con la stabilizzazione degli attuali AUPP in servizio come già sta avvenendo negli altri settori della pubblica amministrazione, un aumento delle dotazioni organiche a tempo indeterminato inserito in pianta organica per non procedere con compensazioni con il personale attualmente presente in servizio negli uffici, l'avvio delle relative assunzioni a tempo indeterminato dei funzionari dell'Ufficio del processo, in attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2022 sull'Ufficio per il processo con ampliamento rispetto alle 1500 assunzioni ivi previste, la copertura delle gravi carenze di organico del personale amministrativo attraverso la definizione di un piano di assunzioni nel breve/medio periodo di risorse in modo tale da evitare che i vuoti di organico siano colmati con l'impiego dei funzionari dell'Ufficio del processo.
9/1627/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Fornaro, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il 9 novembre 2022 due forti scosse di terremoto, la prima di magnitudo 5.5 delle ore 7.07 e la seconda di magnitudo 5.2 delle ore 7.08, hanno colpito il nord della regione Marche interessando in particolare i territori di Ancona, Fano e Pesaro;

    si tratta degli eventi di maggiore intensità verificatisi, dai primi del '900, nella specifica area geografica. La sequenza sismica si è poi sviluppata, durante i giorni successivi, attraverso una serie di ulteriori scosse, di cui almeno tre aventi magnitudo superiore a 4 e oltre trenta di magnitudo superiore a 3;

    a fine marzo 2023 la Protezione civile calcolava il numero di sfollati in oltre 500 persone mentre, per l'intero territorio colpito, quantificava gli edifici lesionati con vario grado di intensità in oltre 1.000 unità;

    nella sola città di Ancona risultano attualmente 13 edifici completamente inagibili (abitati da 64 nuclei familiari), 29 edifici interdetti parzialmente (abitati da 229 nuclei familiari), 12 edifici in cui sono stati rilevati danni gravi, (abitati da 103 nuclei familiari);

    in data 11 aprile 2023 il Consiglio dei ministri deliberava il provvedimento di approvazione della dichiarazione dello stato di emergenza. Il 3 maggio 2023, con ordinanza n. 991 del Capo del Dipartimento della protezione civile si procedeva alla nomina del presidente della regione Marche quale commissario delegato;

    ad oggi non sono stati stanziati dal Governo fondi per la ricostruzione delle abitazioni, né gli interventi sugli immobili danneggiati dal sisma in oggetto sono stati ricompresi tra quelli beneficiari della piena operatività del Superbonus 110 per cento. Risulta inoltre che molte famiglie non abbiano mai ricevuto il contributo di autonoma sistemazione e che, in generale, il processo di ricostruzione non si sia mai avviato;

    a distanza di oltre un anno dall'evento, tale situazione di completo stallo e di sostanziale abbandono sta cagionando un gravissimo disagio ai cittadini colpiti dalla calamità i quali, tra l'altro, non potendo programmare interventi presso le abitazioni lesionate, sono costretti a vivere una condizione di drammatica precarietà,

impegna il Governo

ad avviare iniziative di somma urgenza, per garantire la piena attuazione delle misure di assistenza alle popolazioni marchigiane colpite, stanziando le risorse necessarie a sostenere tali misure e quelle relative alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dal sisma.
9/1627/37. Curti, Manzi, Fede, Ascani, Pavanelli, Nevi, Battistoni, Piccolotti, Trancassini, Cesa.


   La Camera,

   premesso che:

    il 9 novembre 2022 due forti scosse di terremoto, la prima di magnitudo 5.5 delle ore 7.07 e la seconda di magnitudo 5.2 delle ore 7.08, hanno colpito il nord della regione Marche interessando in particolare i territori di Ancona, Fano e Pesaro;

    si tratta degli eventi di maggiore intensità verificatisi, dai primi del '900, nella specifica area geografica. La sequenza sismica si è poi sviluppata, durante i giorni successivi, attraverso una serie di ulteriori scosse, di cui almeno tre aventi magnitudo superiore a 4 e oltre trenta di magnitudo superiore a 3;

    a fine marzo 2023 la Protezione civile calcolava il numero di sfollati in oltre 500 persone mentre, per l'intero territorio colpito, quantificava gli edifici lesionati con vario grado di intensità in oltre 1.000 unità;

    nella sola città di Ancona risultano attualmente 13 edifici completamente inagibili (abitati da 64 nuclei familiari), 29 edifici interdetti parzialmente (abitati da 229 nuclei familiari), 12 edifici in cui sono stati rilevati danni gravi, (abitati da 103 nuclei familiari);

    in data 11 aprile 2023 il Consiglio dei ministri deliberava il provvedimento di approvazione della dichiarazione dello stato di emergenza. Il 3 maggio 2023, con ordinanza n. 991 del Capo del Dipartimento della protezione civile si procedeva alla nomina del presidente della regione Marche quale commissario delegato,

impegna il Governo

a valutare le più idonee iniziative per garantire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la piena attuazione delle misure di assistenza alle popolazioni marchigiane e umbre colpite dai sismi del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, stanziando le risorse necessarie a sostenere tali misure e quelle relative alla ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.
9/1627/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti, Manzi, Fede, Benvenuti Gostoli, Baldelli, Ascani, Pavanelli, Nevi, Battistoni, Piccolotti, Trancassini, Cesa.


   La Camera,

   premesso che:

    vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

    appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

    i danni complessivi nel calcolo effettuato da IRPET sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

    secondo i dati IRPET l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno: l'area più ampia nella provincia di Pistoia (6805 ettari), seguita da Pisa (3490 ettari), Prato (3484 ettari), Firenze (3378 ettari), Livorno (1299 ettari), Lucca (229 ettari), Massa (27 ettari), Arezzo (6 ettari) e Grosseto (5 ettari). Sono state 10.382 le imprese coinvolte dall'alluvione: 4390 a Pistoia, 3725 a Prato, 2016 a Firenze, 173 a Pisa, 33 a Livorno, 26 a Arezzo, 10 a Lucca, 5 a Grosseto e 4 a Massa. La superficie residenziale interessata è di 2.832 .930 metri quadri, per un totale di 29.140 alloggi. Di questi, 13.477 a Pistoia, 10.145 a Prato e 4.467 a Firenze. Seguono i 635 di Pisa, i 130 di Livorno, i 111 di Lucca, i 107 di Massa, i 39 di Grosseto, e i 29 di Arezzo. Infine, sono 106 gli edifici pubblici alluvionati: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto. Relativamente ai danni, quelli subìti dalle famiglie sono pari a 588 milioni di euro, mentre per gli edifici pubblici si parla di 70 milioni di euro. Per le imprese la stima è di 1,2 miliardi di euro, più 39 milioni di euro per il settore agricolo;

    a fronte di tali cifre le uniche risorse stanziate ad oggi dal Governo per ristorare i danni sono state però soltanto 5 milioni di euro;

    nonostante il Parlamento abbia discusso in queste settimane il «decreto Bollette», il «decreto Anticipi», il disegno di «legge Made in Italy» nessuna risorsa aggiuntiva è stata infatti stanziata per i ristori dei danni;

   valutato che:

    nel provvedimento in esame vi sono norme dedicate alle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici (ed in particolare all'articolo 24, all'articolo 72 ed all'articolo 73);

    tali norme non riguardano però i territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023;

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative ai «territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subìti in conseguenza dei medesimi eventi»;

    sia al Senato che alla Camera sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame che prevedono norme e stanziano risorse per:

     a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

     b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione rifiuti, le macerie, il materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

     c) l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

    tali proposte emendative sono state respinte sia alla Camera che al Senato;

   preso atto che:

    nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono state inserite norme inutili, parziali ed insufficienti e respinte tutte le proposte emendative delle opposizioni. In particolare:

     a) all'articolo 13-quater (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) appare evidente anche dalla relazione tecnica della norma che tale misura, già utilizzata per l'Emilia-Romagna, sia un flop con parametri restrittivi che impediscono l'accesso alle risorse: i beneficiari ad oggi per le alluvioni di maggio sono soltanto 44 aziende e la cifra utilizzata pari a 17 milioni di euro su 300 disponibili;

     b) all'articolo 21-bis (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato) i termini sono stati posticipati soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

    anche nel decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» (attualmente in discussione presso la Camera dei deputati) sono presenti norme relative ai territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023. Ma anche in questo caso le risorse stanziate sono limitate e assolutamente insufficienti a fronte dei danni subìti:

     a) all'articolo 15 sono stati stanziati soltanto 6 milioni di euro (peraltro a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni) per i danni registrati dalle imprese agricole;

     b) all'articolo 18 sono stati stanziati soltanto 50 milioni di euro al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle imprese coinvolte;

    è quindi improcrastinabile l'emanazione di norme e risorse immediatamente esecutivo al fine di sostenere concretamente una popolazione in gravissima difficoltà,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Toscana a partire dal 2 novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023, che preveda:

    il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

    la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

    lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.
9/1627/38. Furfaro, Fossi, Bonafè, Di Sanzo, Gianassi, Boldrini, Scotto, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, al Capo I, sono presenti misure per il Servizio sanitario nazionale;

    le risorse stanziate per il SSN sono però palesemente insufficienti: le aziende sanitarie potranno infatti contare nel 2024 su un finanziamento al netto dell'inflazione inferiore (di oltre 1 miliardo) a quello disponibile per il 2023;

    oltre alla revisione al ribasso dello stanziamento per l'anno in corso (-1,3 miliardi, pari a -1,0 per cento), a cui si aggiunge un ulteriore taglio per il 2024 (-1,8 miliardi, pari a -1,3 per cento), la spesa sanitaria scende al 6,2 per cento del PIL per il 2024, per poi scendere ulteriormente fino al 6,1 per cento nel 2026: il valore più basso degli ultimi decenni;

    anche per la Fondazione Gimbe (nel rapporto annuale sulla sanità pubblica presentato lo scorso mese di ottobre) risulta evidente il crollo del rapporto tra la spesa pubblica e il prodotto interno lordo. I ricercatori di Gimbe hanno ribadito «che non solo il dato è un chiaro segnale di definanziamento ma certamente non ci saranno investimenti da destinare al personale sanitario. Le principali cause della insostenibilità del SSN, oltre a sprechi e inefficienze, sono il continuo definanziamento pubblico e l'inadeguata governance Stato-regioni. La sanità pubblica è ancor più indebolita dal depauperimento e dalla demotivazione professionale del personale sanitario. La crisi energetica e l'inflazione, nonché le aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti e l'espansione incontrollata della sanità privata, sono altri fattori che aggravano la situazione portando il SSN sull'orlo del collasso»;

   valutato che:

    l'articolo 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici è fissata entro un tetto a livello nazionale e di ogni singola regione;

    il tetto di spesa nazionale è fissato al 4,4 per cento (articolo 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228);

    l'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha poi previsto:

     al comma 1 lettera b), di demandare la fissazione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici all'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 15 settembre 2015 e da aggiornarsi con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento;

     al comma 8 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2018), di demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, la certificazione in via provvisoria dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali, salvo conguaglio da certificare con decreto da adottarsi entro il 30 settembre dell'anno successivo;

     al comma 9, di porre a carico l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, certificato dal Ministero della salute, alle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, in misura pari per ciascuna azienda all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale;

    l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha poi modificato il comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, stabilendo che: «Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio»;

    non è stato però ad oggi ancora emanato il decreto ministeriale di riparto relativo agli anni dal 2019 al 2022 di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni;

   considerato che:

    in questo contesto va inoltre aggiunto come, con l'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, siano stati stanziati euro 170 milioni per l'anno 2020 ed euro 340 milioni annui, a decorrere dall'anno 2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori stranieri irregolari il cui rapporto di lavoro sia emerso tramite la procedura prevista dalla suddetta norma;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato soltanto il decreto ministeriale 16 giugno 2022 con il quale, in base all'esame del 39,42 per cento delle domande di regolarizzazione di lavoratori presentate, è stata ripartita tra le regioni la corrispondente quota di risorse stanziate per gli anni 2020 e 2021, per un totale di euro 67.014.000 relativi al 2020 ed euro 134.028.000 relativi al 2021, per un totale di euro 201.042.000;

    il dicastero, rispondendo alla Camera dei deputati in data 8 novembre 2023 all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01312, ha ammesso «che per il riparto delle risorse residue relative all'anno 2022 sono ancora in corso interlocuzioni tecniche tra le strutture competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultima, quale amministrazione concertante»;

    ad oggi però tale decreto non è stato ancora emanato; pertanto, in relazione alle quote residue degli anni 2020 e 2021 ed alle intere quote degli anni 2022 e 2023, restano da ripartire euro 988.958.000;

    risulta ai proponenti del presente atto di indirizzo che sia comunque in attesa di pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale il decreto di riparto di 67.014.000 euro per l'anno 2020 (corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato) e di 134.028.000 euro per l'anno 2021 (corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di 340.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato);

   preso atto che:

    i ritardi delle erogazioni statali spettanti alle regioni in materia di sanità pubblica, legati ai citati tagli del Servizio sanitario nazionale, comprometteranno l'erogazione delle prestazioni anche nelle regioni ad oggi virtuose;

    tra queste regioni vi è anche Toscana che, nonostante le criticità evidenziate, è riuscita ad aumentare nel primo semestre 2023 (rispetto all'anno precedente) il numero delle prestazioni che registrano una crescita dell'11 per cento su quelli in elezione (ovvero programmati). Anche la specialistica ambulatoriale ha fatto registrare incrementi significativi: sono oltre 535 mila le prestazioni erogate in più rispetto al primo semestre del 2022. In particolare le visite specialistiche crescono dell'8 per cento (251 mila in più), la diagnostica per immagini (Tac, risonanze magnetiche, eco e radiografie) cresce del 7 per cento (ovvero 137 mila prestazioni in più) così come la diagnostica strumentale (endoscopia, oculistica, procedure cardiologiche) che ha conosciuto un incremento dell'8,4 per cento pari ad aumento di 85 mila prestazioni;

    la regione Toscana offre inoltre più servizi di quanti siano previsti a livello nazionale: ogni anno più di 100 milioni di euro di servizi infatti vengono investiti per erogare servizi supplementari a quelli previsti dal sistema sanitario nazionale; come ad esempio il trasporto sanitario ordinario, le esenzioni per disoccupati e cassaintegrati, le parrucche per i malati oncologici, le esenzioni per numerose malattie rare, l'odontoiatria pubblica, l'esenzione per gli esami di celiachia, screening neonatali estesi;

    la Toscana ha una rete diffusa di presidi sanitari: sono più di 800 le strutture sanitarie pubbliche che ogni giorno operano per garantire la salute delle persone; si tratta di ospedali, case della salute, distretti sociosanitari. Una rete capillare, tutta pubblica, che si estende dalle città ai paesi e che garantisce la coesione sociale;

   evidenziato che:

    le mancate risorse statali per la Toscana relative al Servizio sanitario (causate dai ritardi dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed il decreto ministeriale di riparto relativo agli anni dal 2019 al 2022 di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, sono stimate in oltre 400 milioni di euro;

    va inoltre aggiunto come il provvedimento in esame, destinando più di 2 miliardi di euro dei soli 3 previsti ai rinnovi dei contratti dei medici, penalizza di fatti le regioni con più alto numero di dipendenti pubblici a favore di quelle che hanno privatizzato di più. Ad esempio la Toscana, che ha l'8 per cento dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale avrà solo poco più del 6 per cento delle risorse (popolazione residente), la Lombardia che ha il 14 per cento dei dipendenti del sistema sanitario nazionale invece il 18 per cento (popolazione residente);

    la regione Toscana proprio a causa dei ritardi dei trasferimenti delle risorse dovute dallo Stato è stata costretta ad aumentare la revisione dell'addizionale IRPEF regionale (rimasta invariata dal 2012) per i redditi sopra i 28 mila euro: al fine quindi di recuperare circa 197 milioni di euro necessari per mantenere le attuali prestazioni e non compromettere gli obiettivi prefissi per il 2024;

    tali obiettivi riguardano, tra l'altro:

     il rispetto dei tempi massimi d'attesa per l'erogazione di prestazioni di classe B (10 giorni) e D (30- 60 giorni);

     il rispetto dei tempi massimi d'attesa per l'erogazione degli interventi di classe A e per tutti gli interventi oncologici di classe A e B;

     un nuovo servizio di assistenza al cittadino per supportarlo al momento della prenotazione di fronte all'indisponibilità di offerta per prestazioni urgenti o ad errori nella prescrizione da parte del medico;

     l'erogazione di 100 mila prestazioni attraverso il «Progetto Clessidra» sulle prestazioni più critiche per i tempi di attesa: dermatologia, otorino, ortopedia, cardiologia;

     l'attivazione di un servizio di secondo livello che entra in campo quando la prenotazione CUP non rispetta i tempi previsti nella prescrizione medica;

     il potenziamento della sanità territoriale con la piena operatività delle nuove centrali operative che mettono a rete ospedale e servizi territoriali e partenza di tutti i cantieri delle nuove case di comunità e degli ospedali di comunità in tutti i territori della Toscana;

     l'effettuazione degli screening oncologici: screening mammella (con adesione di almeno il 60 per cento della popolazione); screening cervice uterina (con adesione di almeno il 50 per cento della popolazione); screening colon retto (con adesione di almeno il 50 per cento della popolazione);

    appare quindi urgente e necessario assicurare le risorse dovute alle regioni ed in particolare alla regione Toscana proprio al fine di evitare che siano i cittadini ad essere penalizzati dagli evidenti ritardi e dalle continue inadempienze del Governo,

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi e certi il decreto ministeriale di riparto delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020 ed il decreto ministeriale di riparto relativo agli anni dal 2019 al 2022 di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni.
9/1627/39. Fossi, Furfaro, Simiani, Bonafè, Gianassi, Scotto, Boldrini, Di Sanzo, Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    le associazioni d'arma, tra queste l'Associazione nazionale alpini (ANA), rivestono un ruolo di grande rilevanza nella società, poiché rappresentano e valorizzano il patrimonio storico e culturale dell'Italia, nonché gli ideali e i valori che caratterizzano le Forze armate e le persone che vi hanno servito;

    tali enti affiancano al perseguimento delle loro finalità istituzionali anche un'importante e diffusa attività di volontariato a favore delle comunità, in molteplici settori e nelle situazioni di emergenza più complesse. In particolare, si tratta di attività di protezione civile, oltre a diverse forme di servizi di prossimità che sono essenziali per i cittadini e che si accompagnano all'ordinaria azione degli enti locali;

    il volontariato organizzato attorno alle associazioni d'arma si caratterizza per tempestività, idoneità degli interventi e capacità di mobilitare risorse umane, materiali e organizzative. Al riguardo, si pensi, a mero titolo di esempio, all'azione svolta dall'ANA attraverso le sue unità di protezione civile a sostegno delle popolazioni coinvolte nei recenti eventi alluvionali;

    si ritiene necessario adottare misure specifiche per sostenere tali attività di volontariato e protezione civile mettendo nelle condizioni le associazioni in questione di continuare a svolgere la propria azione sul territorio, per adempiere al dovere di solidarietà e applicando il principio di sussidiarietà, senza dover modificare i propri statuti e mantenendo la forma di associazioni d'arma,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile le disposizioni idonee ad estendere alle associazioni d'arma la normativa del Terzo settore.
9/1627/40. Rizzetto, Mollicone, Chiesa, Maiorano, Comba, Padovani, Loperfido, Malaguti, Frijia, Caretta, Caparvi, Ciaburro, Ambrosi, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    le associazioni d'arma, tra queste l'Associazione nazionale alpini (ANA), rivestono un ruolo di grande rilevanza nella società, poiché rappresentano e valorizzano il patrimonio storico e culturale dell'Italia, nonché gli ideali e i valori che caratterizzano le Forze armate e le persone che vi hanno servito;

    tali enti affiancano al perseguimento delle loro finalità istituzionali anche un'importante e diffusa attività di volontariato a favore delle comunità, in molteplici settori e nelle situazioni di emergenza più complesse. In particolare, si tratta di attività di protezione civile, oltre a diverse forme di servizi di prossimità che sono essenziali per i cittadini e che si accompagnano all'ordinaria azione degli enti locali;

    il volontariato organizzato attorno alle associazioni d'arma si caratterizza per tempestività, idoneità degli interventi e capacità di mobilitare risorse umane, materiali e organizzative. Al riguardo, si pensi, a mero titolo di esempio, all'azione svolta dall'ANA attraverso le sue unità di protezione civile a sostegno delle popolazioni coinvolte nei recenti eventi alluvionali;

    si ritiene necessario adottare misure specifiche per sostenere tali attività di volontariato e protezione civile mettendo nelle condizioni le associazioni in questione di continuare a svolgere la propria azione sul territorio, per adempiere al dovere di solidarietà e applicando il principio di sussidiarietà, senza dover modificare i propri statuti e mantenendo la forma di associazioni d'arma,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a rendere compatibile la disciplina delle Associazioni d'arma con la normativa del Terzo settore.
9/1627/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzetto, Mollicone, Chiesa, Maiorano, Comba, Padovani, Loperfido, Malaguti, Frijia, Caretta, Caparvi, Ciaburro, Ambrosi, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede, ai commi 502 e 503, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro riferita solamente all'anno 2024, in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che presentano parametri di criticità sociale;

    al comma 494 attua inoltre una rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale, istituito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), il quale, alla luce di tali modifiche, presenta una dotazione di quasi 7 miliardi annui fino al 2028 e di oltre 8 miliardi a decorrere dal 2029;

    il sistema neve italiano, ed in particolare i piccoli comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, affronta ormai da diverso tempo le difficoltà dovute a stagioni invernali sempre più brevi ed imprevedibili;

    oltre a ciò, vi è l'assoluta necessità di affrontare ingenti e spesso insostenibili sforzi finanziari per, da un lato, ammodernare gli impianti di risalita e tutta l'infrastruttura riconducibile al turismo invernale e, dall'altro, adattare o convertire la propria offerta turistica laddove le condizioni non permettano più di basarsi unicamente sulle attività ricreative e turistico-ricettive della neve;

    vi sono poi i comuni montani, in particolare sugli Appennini, non legati al «sistema neve», per i quali il trattenimento da parte dello Stato nel Fondo di solidarietà nazionale del gettito proveniente dall'IMU sulle seconde case determina effetti devastanti sugli esigui bilanci comunali, mettendo a repentaglio servizi indispensabili per i cittadini,

impegna il Governo

a prevedere che, limitatamente ai comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, la quota parte di IMU che ad oggi alimenta il Fondo di solidarietà comunale rimanga nella dotazione del bilancio degli stessi comuni, in modo che questi possano anche far fronte alle diverse necessità richiamate.
9/1627/41. Ruffino, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta da 195 paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea generale Onu, fissa alcuni traguardi globali da raggiungere secondo obiettivi che ciascun paese si è impegnato a raggiungere entro l'anno 2030;

    tra questi vi è anche lo stanziamento di risorse pari al 0,70 per cento del Reddito nazionale lordo ad investimenti di aiuto pubblico allo sviluppo da raggiungere, progressivamente, entro tale anno;

    in questo quadro di impegni, il nostro Paese ha recentemente anche avviato l'adozione di un piano per lo sviluppo negli stati del continente africano, denominato «Piano Mattei», e nei primi mesi del 2024 ospiterà a Roma la conferenza Italia-Africa al fine di condividere alcune linee di cooperazione;

    l'Italia e l'Europa sono chiamati ad un nuovo protagonismo in Africa, anche al fine di rafforzare il contrasto alla tratta di esseri umani, i processi di pace e la stabilità politica ed economica degli stati africani,

impegna il Governo

a riaffermare l'adesione dell'Italia all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed in particolare a perseguire l'obiettivo circa le risorse da destinare agli investimenti in aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2030, anche mediante la promozione del «Piano Mattei» per lo sviluppo negli stati del continente africano.
9/1627/42. Rosato, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta da 195 paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea generale Onu, fissa alcuni traguardi globali da raggiungere secondo obiettivi che ciascun paese si è impegnato a raggiungere entro l'anno 2030;

    tra questi vi è anche lo stanziamento di risorse pari al 0,70 per cento del Reddito nazionale lordo ad investimenti di aiuto pubblico allo sviluppo da raggiungere, progressivamente, entro tale anno;

    in questo quadro di impegni, il nostro Paese ha recentemente anche avviato l'adozione di un piano per lo sviluppo negli stati del continente africano, denominato «Piano Mattei», e nei primi mesi del 2024 ospiterà a Roma la conferenza Italia-Africa al fine di condividere alcune linee di cooperazione;

    l'Italia e l'Europa sono chiamati ad un nuovo protagonismo in Africa, anche al fine di rafforzare il contrasto alla tratta di esseri umani, i processi di pace e la stabilità politica ed economica degli stati africani,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a riaffermare l'adesione dell'Italia all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed in particolare a perseguire l'obiettivo circa le risorse da destinare agli investimenti in aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2030, anche mediante la promozione del «Piano Mattei» per lo sviluppo negli stati del continente africano.
9/1627/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Rosato, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia, la percentuale di laureati in Italia è il 13 per cento più bassa rispetto alla media europea e di oltre il 20 per cento rispetto ai principali Paesi europei;

    attualmente, gli importi annuali medi delle borse di studio, erogate semestralmente, ammontano a circa 6.000 euro per gli studenti fuori sede, a circa 3.600 euro per gli studenti pendolari e a circa 2.500 euro per gli studenti in sede. Si tratta di cifre, e modalità di erogazione, che non garantiscono il diritto allo studio, soprattutto alla luce del continuo aumento del costo della vita;

    occorrerebbe, in primo luogo, al fine sia di sostenere il potere d'acquisto che di alleggerire il peso fiscale delle famiglie dei giovani studenti universitari, soprattutto fuori sede, incrementare la dotazione del Fondo Integrativo Statale (Fis) per le borse di studio;

    in secondo luogo, studenti e studentesse dovrebbero vedersi riconosciuto – nel rispetto degli attuali requisiti economici e di merito – un aumento dell'importo standard della borsa di studio universitaria, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;

    per incentivare la frequenza di corsi universitari e il conseguimento dei relativi titoli, particolare attenzione deve essere dedicata a tutti quegli studenti e quelle studentesse che si trovano in condizioni socio-economiche particolarmente sfavorevoli, come ad esempio gli studenti fuori sede under-25, gli studenti e le studentesse con responsabilità genitoriali – e gli studenti con Isee inferiore a 8.000 euro;

    affinché tali soggetti possano proseguire gli studi e investire nella loro formazione, nonostante la differente base di partenza che li caratterizza, si rende necessario prevedere criteri di ripartizione del Fis per le borse di studio a loro favore;

    il disegno di legge in esame si limita ad istituire di un «Fondo per l'Erasmus italiano» finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti e delle studentesse iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale ai fini della partecipazione a programmi di mobilità tra università italiane,

impegna il Governo

a potenziare, a partire dall'anno accademico 2024-2025, la dotazione del Fis per le borse di studio, prevedendo l'incremento degli importi a favore di particolari categorie di studenti, quali quelli fuori sede, coloro con un Isee inferiore a 8.000 euro e agli under-25 con responsabilità genitoriali, prevedendo al contempo che le stesse borse vengano erogate mensilmente.
9/1627/43. Pastorella, Grippo, D'Alessio, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia, la percentuale di laureati in Italia è il 13 per cento più bassa rispetto alla media europea e di oltre il 20 per cento rispetto ai principali Paesi europei;

    attualmente, gli importi annuali medi delle borse di studio, erogate semestralmente, ammontano a circa 6.000 euro per gli studenti fuori sede, a circa 3.600 euro per gli studenti pendolari e a circa 2.500 euro per gli studenti in sede. Si tratta di cifre, e modalità di erogazione, che non garantiscono il diritto allo studio, soprattutto alla luce del continuo aumento del costo della vita;

    occorrerebbe, in primo luogo, al fine sia di sostenere il potere d'acquisto che di alleggerire il peso fiscale delle famiglie dei giovani studenti universitari, soprattutto fuori sede, incrementare la dotazione del Fondo Integrativo Statale (Fis) per le borse di studio;

    in secondo luogo, studenti e studentesse dovrebbero vedersi riconosciuto – nel rispetto degli attuali requisiti economici e di merito – un aumento dell'importo standard della borsa di studio universitaria, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;

    per incentivare la frequenza di corsi universitari e il conseguimento dei relativi titoli, particolare attenzione deve essere dedicata a tutti quegli studenti e quelle studentesse che si trovano in condizioni socio-economiche particolarmente sfavorevoli, come ad esempio gli studenti fuori sede under-25, gli studenti e le studentesse con responsabilità genitoriali – e gli studenti con Isee inferiore a 8.000 euro;

    affinché tali soggetti possano proseguire gli studi e investire nella loro formazione, nonostante la differente base di partenza che li caratterizza, si rende necessario prevedere criteri di ripartizione del Fis per le borse di studio a loro favore;

    il disegno di legge in esame si limita ad istituire di un «Fondo per l'Erasmus italiano» finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti e delle studentesse iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale ai fini della partecipazione a programmi di mobilità tra università italiane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare, a partire dall'anno accademico 2024-2025, la dotazione del Fis per le borse di studio, prevedendo, ad esempio, l'incremento degli importi a favore di particolari categorie di studenti, quali quelli fuori sede, coloro con un Isee inferiore a 8.000 euro e agli under-25 con responsabilità genitoriali, prevedendo al contempo che le stesse borse vengano erogate mensilmente.
9/1627/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Grippo, D'Alessio, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    la riduzione del tasso di abbandono scolastico dovrebbe essere in cima alle priorità della classe politica: 9 per cento è la media UE di giovani che hanno lasciato la scuola prima della conclusione del ciclo di studi (cosiddetti «early school leavers») ma l'Italia, è tra i Paesi con il tasso più alto (12,7 per cento);

    se però si considera la dispersione implicita – vale a dire il mancato raggiungimento di competenze di base attese al termine di un ciclo completo di formazione scolastica, nonostante il formale ottenimento di un titolo di studio secondario di secondo grado – questa risulta più che doppia per gli allievi che provengono da famiglie in condizioni più svantaggiate e quasi quadrupla per gli allievi di cui non sono disponibili dati di background socio-economico;

    a questi dati si aggiunge un infelice primato che vede il nostro Paese essere il primo in Europa per numero di Neet: i giovani dai 15 ai 29 anni «inattivi», che non studiano e non lavorano;

    dopo la pandemia da COVID-19 è ulteriormente aumentato soprattutto il tasso di abbandono implicito, ovvero il numero di quegli studenti che, pur completando il percorso di studi, non raggiungono le competenze adeguate;

    peraltro, il divario è ancora maggiore all'interno dei confini del nostro Paese: il tasso supera il 15 per cento in Sicilia e Campania, seguite a breve distanza da Sardegna (14,7 per cento) e Puglia (14,6 per cento);

    né può essere considerato sufficiente lo stanziamento generico di appena 40 milioni di euro – peraltro limitatamente al 2025 – a favore delle istituzioni scolastiche statali del Mezzogiorno con il fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce previsto dall'articolo 63, comma 4 del disegno di legge in esame;

    per contrastare tali fenomeni è essenziale da un lato estendere il tempo pieno per le scuole primarie e secondarie di primo grado, dall'altro potenziare il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per gli studenti dai 14 anni in su;

    per quanto riguarda il tempo pieno nelle scuole, che consiste nell'estensione dell'orario scolastico a 40 ore settimanali, esso è in grado di dare spazio ad attività extracurriculari di arricchimento dell'offerta formativa attraverso varie attività come laboratori, progetti culturali, teatro, attività fisica;

    oltre a contribuire allo sviluppo delle competenze cosiddette «non-cognitive», sociali ed emozionali, restare a scuola per tempi prolungati ha effetti positivi non solo sul rendimento scolastico degli alunni (effetti particolarmente evidenti, secondo le ricerche scientifiche, nelle bambine, negli studenti con basso status socio-economico e negli italiani con diversi background linguistici e culturali), ma anche sull'aumento delle possibilità per i ragazzi di emanciparsi da situazioni di particolare fragilità;

    risvolto particolarmente positivo lo si avrebbe anche sui genitori, e in particolare le madri: aiuterebbe a conciliare vita lavorativa e familiare e contribuirebbe a ridurre gli ostacoli che spesso intralciano il percorso lavorativo delle donne con figli, specialmente nelle aree di crisi sociale complessa;

    per quanto riguarda il potenziamento del sistema IeFP, esso consentirebbe l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge, oltre a venire in soccorso alla strutturale carenza di formazione tecnico-professionale in Italia;

    il sistema IeFP è stato valutato come il principale strumento contro la dispersione scolastica vista la presenza di un maggior numero di ore di laboratorio e di stage rispetto alla scuola statale, e il relativo diploma finale che consente di accedere agli Its;

    ad oggi, nel quadriennio 2022-2026 l'offerta formativa IeFP riuscirà a soddisfare solamente il 68 per cento della domanda potenziale prevista: pertanto, si rende ancora più necessaria l'attivazione di nuovi percorsi quadriennali di IeFP in quelle province italiane con un alto Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (Ivsm), le quali scontano alti tassi di dispersione scolastica e che generalmente registrano tassi di adesione ai percorsi IeFP molto ridotti;

    una sperimentazione triennale del tempo pieno nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e il potenziamento dei percorsi IeFP, nelle aree di crisi sociale complessa, avrebbe quindi molteplici ricadute positive sui giovani stessi, sui territori e sull'occupazione anche femminile,

impegna il Governo:

   ad avviare una sperimentazione nazionale del tempo pieno dell'orario scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado nelle aree di crisi sociale complessa individuate sulla base dell'indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (Ivsm), da affiancare a misure di adeguamento infrastrutturale, del personale e dei servizi di mensa;

   ad avviare una sperimentazione triennale nazionale volta all'attivazione di nuovi percorsi quadriennali all'interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ai fini della riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico e del potenziamento dell'occupabilità degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado nelle aree di crisi complessa con il più alto indice di vulnerabilità sociale e materiale.
9/1627/44. Grippo, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati dell'Istat, nel nostro Paese le persone con disabilità – ovvero che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali – sono 3 milioni e 150 mila (il 5,2 per cento della popolazione). Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultrasettantacinquenni (il 22 per cento della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità e 1 milione di essi sono donne. Quasi 1/3 di queste persone – il 29 per cento, sempre secondo l'Istat – vive da sola;

    la grave congiuntura economica ingenerata dall'aggressione della Russia a danno dell'ucraina, come noto, ha influito sull'incremento del costo di energia elettrica e gas. A titolo esemplificativo, secondo quanto comunicato da Arera, nell'ultimo trimestre 2023 è previsto un aumento della bolletta elettrica del 20 per cento circa, in aggiunta ad una congiuntura già negativa – causata anche dalla guerra in Ucraina – con rincari che si susseguono da oltre due anni;

    tale situazione, già di per sé grave per le famiglie e le imprese italiane, si riverbera ulteriormente e con maggiore forza nei confronti delle persone con disabilità. La reclusione forzata causata dalle misure di lockdown adottate nella fase più acuta della pandemia, prima, e le difficoltà economiche prodotte dall'incremento delle bollette di luce e gas, poi, rischia di aggravare sempre di più la condizione delle persone con disabilità e minare il conseguimento della piena inclusione sociale;

    attualmente, il nostro ordinamento prevede il cosiddetto «bonus sociale elettrico», al pari dell'analogo «bonus sociale del gas», volto a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico;

    tale disposizione è stata nel tempo integrata dal cosiddetto «bonus sociale disagio fisico», destinato ai malati gravi costretti all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali cosiddetti «salvavita», che richiedono un significativo dispendio di energia elettrica. Pur essendo indispensabile, tuttavia, il bonus previsto a legislazione vigente non è sufficiente, nonostante l'ulteriore stanziamento previsto dal disegno di legge in esame e limitato al primo trimestre 2024;

    le persone con disabilità – specialmente coloro che soffrono di forme gravi ed invalidanti di disabilità – sono infatti costrette a rimanere nelle proprie abitazioni in misura maggiore rispetto alla media dei cittadini. Ciò comporta, ovviamente, un consumo strutturale e necessario di energia elettrica e gas più elevato rispetto alla media, che prescinde dall'utilizzo di macchinari salvavita;

    sarebbe, pertanto, assolutamente necessario intervenire per riconoscere ulteriori sostegni di carattere trasversale alle persone con disabilità (oltreché alla generalità dei cittadini), non essendo assolutamente sufficiente utilizzare come parametro per determinare le misure di sostegno l'utilizzo o meno di macchinari salvavita;

    simili misure, oltre a rappresentare una mano tesa dello Stato nei confronti dei concittadini che si trovino in condizione di maggiore difficoltà, si porrebbero in rapporto di perfetta aderenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, alla Missione 5, Componente 2 «Infrastruttura sociali, famiglie, comunità e terzo settore», riserva 1,45 miliardi di euro alla Sottocomponente «Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale»;

    peraltro, il decreto-legge n. 181 del 2023, attualmente in corso di conversione alla Camera dei deputati e contenente, tra le altre, disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, non prevede alcun meccanismo di sostegno ai cittadini con disabilità per affrontare le sempre maggiori spese in bolletta, citandoli solamente in modo indiretto in quanto soggetti «vulnerabili» nell'ambito dell'accompagnamento dovuto alla cessazione del servizio di maggior tutela,

impegna il Governo

a intervenire tempestivamente, nel prossimo provvedimento normativo utile, destinando le necessarie risorse finanziarie volte ad apprestare ulteriori tutele rispetto all'incremento del costo dell'energia elettrica, con specifico riferimento alle persone con disabilità.
9/1627/45. D'Alessio, Grippo, Bonetti, Benzoni, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati dell'Istat, nel nostro Paese le persone con disabilità – ovvero che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali – sono 3 milioni e 150 mila (il 5,2 per cento della popolazione). Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1 milione e mezzo di ultrasettantacinquenni (il 22 per cento della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità e 1 milione di essi sono donne. Quasi 1/3 di queste persone – il 29 per cento, sempre secondo l'Istat – vive da sola;

    la grave congiuntura economica ingenerata dall'aggressione della Russia a danno dell'ucraina, come noto, ha influito sull'incremento del costo di energia elettrica e gas. A titolo esemplificativo, secondo quanto comunicato da Arera, nell'ultimo trimestre 2023 è previsto un aumento della bolletta elettrica del 20 per cento circa, in aggiunta ad una congiuntura già negativa – causata anche dalla guerra in Ucraina – con rincari che si susseguono da oltre due anni;

    tale situazione, già di per sé grave per le famiglie e le imprese italiane, si riverbera ulteriormente e con maggiore forza nei confronti delle persone con disabilità. La reclusione forzata causata dalle misure di lockdown adottate nella fase più acuta della pandemia, prima, e le difficoltà economiche prodotte dall'incremento delle bollette di luce e gas, poi, rischia di aggravare sempre di più la condizione delle persone con disabilità e minare il conseguimento della piena inclusione sociale;

    attualmente, il nostro ordinamento prevede il cosiddetto «bonus sociale elettrico», al pari dell'analogo «bonus sociale del gas», volto a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico;

    tale disposizione è stata nel tempo integrata dal cosiddetto «bonus sociale disagio fisico», destinato ai malati gravi costretti all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali cosiddetti «salvavita», che richiedono un significativo dispendio di energia elettrica. Pur essendo indispensabile, tuttavia, il bonus previsto a legislazione vigente non è sufficiente, nonostante l'ulteriore stanziamento previsto dal disegno di legge in esame e limitato al primo trimestre 2024;

    le persone con disabilità – specialmente coloro che soffrono di forme gravi ed invalidanti di disabilità – sono infatti costrette a rimanere nelle proprie abitazioni in misura maggiore rispetto alla media dei cittadini. Ciò comporta, ovviamente, un consumo strutturale e necessario di energia elettrica e gas più elevato rispetto alla media, che prescinde dall'utilizzo di macchinari salvavita;

    sarebbe, pertanto, assolutamente necessario intervenire per riconoscere ulteriori sostegni di carattere trasversale alle persone con disabilità (oltreché alla generalità dei cittadini), non essendo assolutamente sufficiente utilizzare come parametro per determinare le misure di sostegno l'utilizzo o meno di macchinari salvavita;

    simili misure, oltre a rappresentare una mano tesa dello Stato nei confronti dei concittadini che si trovino in condizione di maggiore difficoltà, si porrebbero in rapporto di perfetta aderenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, alla Missione 5, Componente 2 «Infrastruttura sociali, famiglie, comunità e terzo settore», riserva 1,45 miliardi di euro alla Sottocomponente «Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale»,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a intervenire tempestivamente destinando le necessarie risorse finanziarie volte ad apprestare ulteriori tutele rispetto all'eventuale incremento del costo dell'energia elettrica, con specifico riferimento alle persone con disabilità.
9/1627/45. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Grippo, Bonetti, Benzoni, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio sanitario nazionale è ormai in una crisi strutturale che corre il rischio di diventare irreversibile, con profonde ricadute sulla qualità e sull'aspettativa di vita di milioni di persone;

    il disegno di legge di bilancio all'esame reca misure per l'abbattimento delle liste d'attesa del tutto insufficienti;

    in particolare, il comma 232 dell'articolo 1 si limita ad autorizzare regioni e province autonome ad avvalersi fino al 31 dicembre 2024 dell'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario previsto ai commi 218-222, prevedendo a tal fine un'autorizzazione di spesa di 280 milioni di euro annui nel triennio 2024-2026;

    in aggiunta, consente di coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dal comma 233 (ovvero incrementato di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 rispetto al valore del 2011); il limite di spesa previsto per l'attuazione di tali misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024; non si tratta dunque di risorse aggiuntive, con il rischio di indisponibilità di risorse al netto della componente prevista a copertura dei fabbisogni assistenziali;

    ad oggi si stimano almeno 10 milioni di prestazioni urgenti in arretrato; ogni anno 2,5 milioni di cittadini rinunciano a curarsi a causa della lunghezza dei tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie nel pubblico e la spesa privata in sanità (cosiddetto «out of pocket») è arrivata a toccare i 40 miliardi di euro; è necessario intervenire in modo deciso, con misure straordinarie e risorse adeguate al raggiungimento dell'obiettivo;

    l'attuale processo di gestione delle liste di attesa prevede che i pazienti che non ricevono un appuntamento in ospedale nei tempi previsti per legge possano richiedere di ricevere la prestazione in intramoenia o presso strutture accreditate, chiedendo successivamente il rimborso del pagamento eccedente il ticket alla Asl di competenza; in tal modo il paziente si trova a dover anticipare il pagamento, potendo richiedere solo in una fase successiva il rimborso alla Asl attraverso complesse pratiche burocratiche, sempre a condizione che i fondi non siano esauriti;

    in aggiunta, in alcune regioni il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie è frammentato a livello di singola azienda sanitaria o struttura, e questo determina inefficienza allocativa e disagi ai pazienti,

impegna il Governo:

   a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa, prevedendo per gli assistiti con ISEE inferiore a 50.000 euro che, qualora non sia possibile effettuare visite e prestazioni prioritarie presso le strutture pubbliche entro i termini di legge, essi abbiano diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico, con conseguente rimborso diretto a tali strutture da parte dello Stato, a tal fine stanziando le opportune risorse;

   a riformare il sistema dei Cup al fine di assicurare che all'interno di ciascun bacino territoriale operi un solo Centro unico di prenotazione (Cup) avente le caratteristiche del CUP Unificato.
9/1627/46. Carfagna, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Servizio sanitario nazionale è ormai in una crisi strutturale che corre il rischio di diventare irreversibile, con profonde ricadute sulla qualità e sull'aspettativa di vita di milioni di persone;

    il disegno di legge di bilancio all'esame reca misure per l'abbattimento delle liste d'attesa del tutto insufficienti;

    in particolare, il comma 232 dell'articolo 1 si limita ad autorizzare regioni e province autonome ad avvalersi fino al 31 dicembre 2024 dell'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario previsto ai commi 218-222, prevedendo a tal fine un'autorizzazione di spesa di 280 milioni di euro annui nel triennio 2024-2026;

    in aggiunta, consente di coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dal comma 233 (ovvero incrementato di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 rispetto al valore del 2011); il limite di spesa previsto per l'attuazione di tali misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024; non si tratta dunque di risorse aggiuntive, con il rischio di indisponibilità di risorse al netto della componente prevista a copertura dei fabbisogni assistenziali;

    ad oggi si stimano almeno 10 milioni di prestazioni urgenti in arretrato; ogni anno 2,5 milioni di cittadini rinunciano a curarsi a causa della lunghezza dei tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie nel pubblico e la spesa privata in sanità (cosiddetto «out of pocket») è arrivata a toccare i 40 miliardi di euro; è necessario intervenire in modo deciso, con misure straordinarie e risorse adeguate al raggiungimento dell'obiettivo;

    l'attuale processo di gestione delle liste di attesa prevede che i pazienti che non ricevono un appuntamento in ospedale nei tempi previsti per legge possano richiedere di ricevere la prestazione in intramoenia o presso strutture accreditate, chiedendo successivamente il rimborso del pagamento eccedente il ticket alla Asl di competenza; in tal modo il paziente si trova a dover anticipare il pagamento, potendo richiedere solo in una fase successiva il rimborso alla Asl attraverso complesse pratiche burocratiche, sempre a condizione che i fondi non siano esauriti;

    in aggiunta, in alcune regioni il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie è frammentato a livello di singola azienda sanitaria o struttura, e questo determina inefficienza allocativa e disagi ai pazienti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa, prevedendo per gli assistiti con ISEE inferiore a 50.000 euro che, qualora non sia possibile effettuare visite e prestazioni prioritarie presso le strutture pubbliche entro i termini di legge, essi abbiano diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico, con conseguente rimborso diretto a tali strutture da parte dello Stato, a tal fine stanziando le opportune risorse;

   a valutare l'opportunità di riformare il sistema dei Cup al fine di assicurare che all'interno di ciascun bacino territoriale operi un solo Centro unico di prenotazione (Cup) avente le caratteristiche del CUP Unificato.
9/1627/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Carfagna, Richetti, Bonetti, Sottanelli, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Rosato, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 183-185 del disegno di legge di bilancio escludono nella determinazione dell'Isee, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato;

    la scelta di escludere i Btp dal calcolo dell'Isee ridurrà il peso della parte patrimoniale nel relativo calcolo, ma solo per chi acquista i Buoni del Tesoro; questo stride con le esigenze reali delle famiglie perché si tratta di una rendita immediatamente vendibile in caso di difficoltà, a differenza di altri patrimoni sostanzialmente intangibili, quale ad esempio la prima casa;

    nella precedente legislatura il governo Draghi, in ottemperanza ad impegni previsti da ordini del giorno presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione, aveva attivato un primo tavolo per la revisione eventuale dell'Isee al fine di renderlo più equo, riconsiderando i carichi famigliari rispetto al numero dei figli e la rivalutazione di beni primari come la prima casa; al contrario la franchigia introdotta dall'articolo sopra citato va nella direzione opposta, introducendo un vantaggio limitato a famiglie che hanno maggiore disponibilità e senza considerare una riparametrizzazione rispetto al numero dei figli, rischiando pertanto di aumentare le disuguaglianze; tale modifica costringerà inoltre i cittadini a rifare la dichiarazione sostitutiva e sarà un ulteriore elemento di confusione;

    anziché prevedere l'attesa revisione delle modalità di calcolo dell'Isee, il comma 184 prevede di aggiornare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 solo al fine di escludere nella sua determinazione i titoli di Stato;

    l'effetto dell'esclusione dal patrimonio di tali investimenti comporta inoltre effetti di finanza pubblica ai fini della corresponsione dell'assegno unico e universale per i figli a carico; come affermato dalla relazione tecnica, tale esclusione ha un peso irrilevante per valori di Isee bassi che tuttavia cresce al crescere dell'Isee; solo per far fronte a tali effetti, il disegno di legge di bilancio allo stesso articolo incrementa di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 le risorse finanziarie per l'assegno unico;

    contestualmente, il cosiddetto decreto-legge Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145), all'articolo 23, comma 7 lettera b), ha inserito tra le coperture 350 milioni di euro che vengono sottratte alle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'assegno unico, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio al 30 settembre 2023;

    la destinazione dei cosiddetti «avanzi di gestione» dell'Assegno Unico a finalità diverse da quelle connaturate a tale strumento smentisce l'annunciata volontà del Governo di rilanciare la natalità in Italia anche rafforzando l'assegno e non è coerente con le coperture previste dalla legge n. 32 del 2022 cosiddetta Family Act di cui si attendono i decreti attuativi,

impegna il Governo

a rivedere l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al fine di garantire una maggiore progressività delle politiche familiari e degli interventi di welfare, ridefinendo il meccanismo di calcolo rispetto al numero di figli a carico, incentivando il lavoro di entrambi i genitori, scorporando il valore dell'abitazione principale della famiglia e ad utilizzare eventuali futuri avanzi di gestione degli stanziamenti per l'assegno unico al fine di aumentare gli importi dello stesso e di dare copertura come prevede la legge stessa ai decreti attuativi del Family Act.
9/1627/47. Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli.


   La Camera,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a rivedere l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al fine di garantire una maggiore progressività delle politiche familiari e degli interventi di welfare, ridefinendo il meccanismo di calcolo rispetto al numero di figli a carico, incentivando il lavoro di entrambi i genitori, scorporando il valore dell'abitazione principale della famiglia e ad utilizzare eventuali futuri avanzi di gestione degli stanziamenti per l'assegno unico al fine di aumentare gli importi dello stesso e di dare copertura come prevede la legge stessa ai decreti attuativi del Family Act.
9/1627/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare misure per sostenere la transizione ecologica dell'economia;

    il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435 del 2023 recante dispositivo per la ripresa e resilienza – Inserimento nel regolamento 2021/241/UE dei capitoli dedicati al piano RepowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza – Modifiche ai regolamenti 1303/2013/UE, 2021/1060/UE e 2021/1755/UE, e alla direttiva 2003/87/CE;

    le misure Industria 4.0, formazione 4.0, e gli ulteriori meccanismi di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno contribuito in modo decisivo a favorire la transizione anche digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;

    a partire dal 2018, però, il programma Industria 4.0, ora sostituito da Transizione 4.0, è stata costantemente depotenziata, diminuendo le percentuali del costo del bene – attraverso il meccanismo del credito d'imposta – e inserendo dei massimali di investimenti che hanno ridotto gli incentivi per quei grandi investimenti di cui il Paese continua ad avere enorme bisogno;

    rispetto all'assetto originario del 2017, oggi per uno stesso investimento di 50 milioni di euro, ad esempio, il beneficio dell'impresa si è ridotto di ben 9 volte (14,5 milioni di euro contro gli attuali 1,6 milioni di euro);

    questo nonostante i risultati estremamente positivi del piano nella sua forma originaria, il quale ha contribuito ad aumentare gli investimenti produttivi di oltre il 10 per cento e che, nel 2022, con soglie e percentuali del credito d'imposta superiori a quelle attuali, si sia segnato il record per i costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione in vista della sostituzione di macchinari obsoleti e della digitalizzazione degli impianti produttivi;

    il comma 256 del disegno di legge in esame rifinanzia di 100 milioni di euro, limitatamente al 2024, la misura cosiddetta «Nuova Sabatini» di sostegno agli investimenti in beni strumentali per le micro, piccole e medie imprese;

    per quanto importante per le imprese di dimensioni ridotte e nel panorama delle politiche industriali, si tratta chiaramente di una misura che non potrà contribuire ai grandi investimenti necessari per accompagnare la transizione, soprattutto ecologica e digitale, dei grandi sistemi produttivi nazionali; il piano Transizione 4.0 è stato finanziato nell'ambito della Missione 1 – Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo» del PNRR, con una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro, a cui si aggiungono 5,08 miliardi di euro del Fondo complementare;

    la massima priorità andrebbe data ai beni immateriali 4.0, alla ricerca e sviluppo e alla formazione 4.0., ma ciononostante a partire dal 2023 sul primo si è abbattuta una riduzione del 60 per cento, il secondo è stato dimezzato, il terzo addirittura azzerato;

    la revisione del PNRR delle scorse settimane ha, peraltro, portato con sé l'aggiornamento del piano Transizione 4.0 in Transizione 5.0, maggiormente legato a obiettivi di efficientamento energetico nei processi produttivi;

    il piano Transizione 5.0 conta una dotazione pari a 6,36 miliardi di euro, di cui però 1,5 miliardi di euro destinati ai beni necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;

    in ogni caso, si tratta di una dotazione molto lontana dalle risorse destinate a Industria 4.0, che in alcuni anni hanno superato i 10 miliardi di euro;

    i vincoli superiori rispetto al passato, indotti ulteriormente dall'ancoraggio dei fondi alla transizione ecologica, rischiano di fatto di ridurre significativamente, anche rispetto ai più magri tempi recenti, i flussi verso la transizione digitale in primis, molto prima che quest'ultima abbia raggiunto un grado sufficiente di sviluppo in tutto il Paese,

impegna il Governo

a ripristinare i meccanismi di incentivazione fiscale per gli investimenti in beni strumentali alla transizione digitale e all'efficientamento dei processi produttivi riconducibili al piano Transizione 4.0, in particolare rimuovendo il tetto massimo per gli investimenti e aggiornando la lista dei «beni innovativi», anche utilizzando le risorse residue non assegnate relative alle Missioni 1 e 2 del PNRR.
9/1627/48. Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro Paese si è impegnato nell'ambito del PNRR ad attivare misure per sostenere la transizione ecologica dell'economia;

    il 1° marzo 2023 è entrato in vigore il Regolamento n. 435 del 2023 recante dispositivo per la ripresa e resilienza – Inserimento nel regolamento 2021/241/UE dei capitoli dedicati al piano RepowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza – Modifiche ai regolamenti 1303/2013/UE, 2021/1060/UE e 2021/1755/UE, e alla direttiva 2003/87/CE;

    le misure Industria 4.0, formazione 4.0, e gli ulteriori meccanismi di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno contribuito in modo decisivo a favorire la transizione anche digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;

    a partire dal 2018, però, il programma Industria 4.0, ora sostituito da Transizione 4.0, è stata costantemente depotenziata, diminuendo le percentuali del costo del bene – attraverso il meccanismo del credito d'imposta – e inserendo dei massimali di investimenti che hanno ridotto gli incentivi per quei grandi investimenti di cui il Paese continua ad avere enorme bisogno;

    rispetto all'assetto originario del 2017, oggi per uno stesso investimento di 50 milioni di euro, ad esempio, il beneficio dell'impresa si è ridotto di ben 9 volte (14,5 milioni di euro contro gli attuali 1,6 milioni di euro);

    questo nonostante i risultati estremamente positivi del piano nella sua forma originaria, il quale ha contribuito ad aumentare gli investimenti produttivi di oltre il 10 per cento e che, nel 2022, con soglie e percentuali del credito d'imposta superiori a quelle attuali, si sia segnato il record per i costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione in vista della sostituzione di macchinari obsoleti e della digitalizzazione degli impianti produttivi;

    il comma 256 del disegno di legge in esame rifinanzia di 100 milioni di euro, limitatamente al 2024, la misura cosiddetta «Nuova Sabatini» di sostegno agli investimenti in beni strumentali per le micro, piccole e medie imprese;

    per quanto importante per le imprese di dimensioni ridotte e nel panorama delle politiche industriali, si tratta chiaramente di una misura che non potrà contribuire ai grandi investimenti necessari per accompagnare la transizione, soprattutto ecologica e digitale, dei grandi sistemi produttivi nazionali; il piano Transizione 4.0 è stato finanziato nell'ambito della Missione 1 – Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo» del PNRR, con una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro, a cui si aggiungono 5,08 miliardi di euro del Fondo complementare;

    la massima priorità andrebbe data ai beni immateriali 4.0, alla ricerca e sviluppo e alla formazione 4.0., ma ciononostante a partire dal 2023 sul primo si è abbattuta una riduzione del 60 per cento, il secondo è stato dimezzato, il terzo addirittura azzerato;

    la revisione del PNRR delle scorse settimane ha, peraltro, portato con sé l'aggiornamento del piano Transizione 4.0 in Transizione 5.0, maggiormente legato a obiettivi di efficientamento energetico nei processi produttivi;

    il piano Transizione 5.0 conta una dotazione pari a 6,36 miliardi di euro, di cui però 1,5 miliardi di euro destinati ai beni necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;

    in ogni caso, si tratta di una dotazione molto lontana dalle risorse destinate a Industria 4.0, che in alcuni anni hanno superato i 10 miliardi di euro;

    i vincoli superiori rispetto al passato, indotti ulteriormente dall'ancoraggio dei fondi alla transizione ecologica, rischiano di fatto di ridurre significativamente, anche rispetto ai più magri tempi recenti, i flussi verso la transizione digitale in primis, molto prima che quest'ultima abbia raggiunto un grado sufficiente di sviluppo in tutto il Paese,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di potenziare i meccanismi di incentivazione fiscale per l'acquisto dei beni strumentali necessari alla duplice transizione, in prosecuzione del Piano transizione 4.0.
9/1627/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni, Richetti, Bonetti, Sottanelli, D'Alessio, Grippo, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Pastorella, Ruffino, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge n. 35 del 2023 il Governo ha inteso procedere all'avvio delle procedure necessarie a rendere stabile il collegamento tra Sicilia e Calabria mediante la costruzione di un ponte che unisca il territorio siciliano alla restante parte del «continente»;

    il provvedimento ad oggetto non è ascrivibile all'esclusivo interesse dei territori di Sicilia e Calabria, bensì all'intero territorio nazionale, realizzando quella continuità territoriale auspicata da decenni;

    le stime relative alla realizzazione economica dell'opera in origine recavano la cifra di 10 miliardi, poi corretta in sede di Def a 13,5 miliardi, cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha garantito copertura finanziaria nella legge di bilancio all'esame;

    il comma 272 – modificato nel corso dell'esame al Senato – autorizza la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032. Rispetto al testo originario, il testo approvato al Senato prevede quindi una riduzione di 2,32 miliardi che vengono imputate, in base al nuovo comma 273 – introdotto al Senato – a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), per una quota pari a 718 milioni di euro a valere sulla quota afferente alle amministrazioni centrali e per 1,6 miliardi per la parte destinata ai territori di Sicilia e Calabria;

    tale destinazione risulta essere stata prevista senza previa stipula di «Accordo per la coesione» tra le regioni interessate e il Ministro per gli affari europei, il sud e il mezzogiorno, così come previsto dal decreto-legge n. 124 del 2023;

    secondo i recenti dati Istat emersi dalla relazione annuale Bes (Benessere equo e sostenibile in Italia) Sicilia e Calabria si collocano ai gradini più bassi della classifica complessiva relativa ai vari indicatori di benessere, non solo a livello nazionale, ma anche dell'intero mezzogiorno, attestandosi entrambe peraltro ai gradini più bassi della media Ue27;

    il programma regionale Fesr Sicilia attribuisce alla regione una dotazione pari a 5,8 miliardi di euro; allo stesso modo il programma regionale Fesr Calabria prevede una dotazione pari a 2,5 miliardi di euro;

    la diversa finalizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) disposta con la legge di bilancio all'esame rischia di acuire i divari tra la Sicilia e la Calabria e il resto del Paese, mentre in altre occasioni per la realizzazione di opere infrastrutturali altrettanto importanti si è sempre giustamente attinto a risorse nazionali; si citano a titolo di esempio il terzo valico del Brennero, avente un costo pari a 6,4 miliardi di euro interamente finanziato dallo Stato, la diga foranea di Genova inaugurata lo scorso 4 maggio, finanziata con i fondi del PNRR, nonché le opere infrastrutturali finanziate dallo Stato con il cosiddetto decreto-legge «Sblocca Italia»,

impegna il Governo

a individuare ulteriori risorse a carico del bilancio nazionale – così come accaduto in passato con riferimento ad altre opere di rilevanza nazionale – per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e, conseguentemente, a ripristinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella disponibilità delle regioni Sicilia e Calabria, in modo da consentire alle stesse di poter investire tali risorse nei settori caratterizzati da maggiori carenze e divari in linea con la ratio sottesa al Partenariato per la Coesione 2021-2027, nonché di realizzare tutte quegli investimenti anche infrastrutturali collegati al futuro ponte.
9/1627/49. Castiglione, Carfagna, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame dell'Assemblea mancano del tutto iniziative economiche per realizzare progetti economicamente sostenibili volti ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, agevolare la transizione verso un'economia pulita o ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni;

    l'articolo 1, al comma 269, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE Spa per progetti economicamente sostenibili, per un impegno massimo assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro;

    tutto questo a quasi dieci anni dalla COP21 di Parigi, dove venne raggiunto lo storico accordo per regolare il periodo post 2020, con l'obiettivo di contenere entro la fine del secolo l'aumento della temperatura globale rispetto ai livelli pre-industriali entro 1,5 gradi centigradi;

    nonostante gli appelli della comunità scientifica internazionale, la concentrazione di gas serra nell'aria ha raggiunto nuovi livelli record. Nel 2022, secondo l'agenzia dell'Onu Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), l'anidride carbonica ha toccato il picco di 417,9 parti per milione, un valore mai raggiunto in precedenza, 2,2 parti per milione più alto dell'anno precedente (+0,53 per cento);

    il recente aggiornamento del rapporto «Countdown on health and climate change», redatto da 114 esperti provenienti da 52 istituti di ricerca e agenzie Onu in tutto il mondo, ha tracciato i rischi sanitari legati alla crisi climatica in corso, osservando come i decessi legati al caldo tra le persone di età superiore ai 65 anni sono aumentati dell'85 per cento nel periodo 2013-2022 rispetto al 1991-2000;

    perdita di biodiversità, desertificazione, scioglimento di ghiacciai, inondazioni, ondate di calore sono tutti fenomeni connessi e correlati con la crisi climatica in atto, dovuta all'aumento delle emissioni di anidride carbonica indotta dall'attività umana e, in particolare, dall'uso dei combustibili fossili;

    al di là degli elevati rischi fisici sull'ambiente e sulla biodiversità gli eventi meteorologici estremi minano sempre più la sussistenza economica delle comunità più esposte;

    la strategia globale per la riduzione a zero delle emissioni nette entro il 2050, indicata dall'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), richiede a tutti i Governi di consolidare le proprie politiche in materia di energia e clima a partire dall'eliminazione dell'utilizzo di combusti fossili e dal rapido aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili;

    pertanto, si rende necessario spostare tutti i flussi finanziari in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi: in questa direzione tutti i Paesi dell'Unfccc sono chiamati a eliminare i sussidi diretti e indiretti ai combustibili fossili;

    a livello nazionale lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), la cui ultima versione è stata trasmessa alla Commissione europea il 19 luglio 2023;

    dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 si è tenuta a Dubai la 28a conferenza della Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP 28), durante la quale è stato stabilito nel primo «Global Stocktake» di eliminare tutti i sussidi alle fonti fossili per centrare gli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi e pianificare future azioni climatiche,

impegna il Governo:

   a ridurre i sussidi per l'ambiente indicati nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, nella misura pari al 30 per cento per il 2024, al 40 per cento per il 2025, al 50 per cento per il 2026 e al 100 per cento per il 2030;

   a sostenere la costituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato a:

    a) raggiungere la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari ad almeno il 42,5 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Unione europea;

    b) adeguare il Piano nazionale integrato energia e clima alle risultanze del bilancio del Global Stocktake;

    c) sostenere la costituzione del Fondo per le perdite e i danni (loss & damage) associati agli impatti negativi dei cambiamenti climatici basato su un sistema di finanziamenti pubblici, aggiuntivi e prevedibili, con priorità alle sovvenzioni, piuttosto che sotto forma di debiti e prestiti del settore privato, sulla base del principio «chi inquina paga»;

    d) reindirizzare le funzioni svolte dalla SACE Spa al sostegno di operazioni del settore delle fonti rinnovabili e delle energie pulite, escludendo il finanziamento di progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti;

    e) non prevedere nell'attuazione del «piano Mattei» accordi che mirano a trasferire idrocarburi in Italia;

    f) rivedere la decisione del Governo di fare dell'Italia un hub del gas per trasformarla al contrario in un Paese leader nella produzione di rinnovabili, di sistemi di accumulo, nell'efficienza tecnologica, nella ricerca e innovazione tecnologica;

    g) finanziare lo sviluppo di una mobilità equa, inclusiva e sostenibile attraverso l'incremento di soluzioni di mobilità collettiva e condivisa, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2030-2035, i 9 chilometri per milione di abitanti di reti metropolitane, i 20 chilometri per milione di abitanti di reti ferroviarie suburbane e i 10 chilometri per milione di abitanti di reti tramviarie;

    h) adottare iniziative volte a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili per rendere la mobilità leggera maggiormente sicura e accessibile, in modo da rispondere alle esigenze legate agli spostamenti quotidiani, aumentando la sicurezza e la qualità degli spazi urbani e migliorando la qualità dell'aria nelle grandi città;

    i) prevedere la costituzione di un consiglio scientifico per il clima, composto da esponenti autorevoli del mondo della scienza, con l'obiettivo di verificare la corrispondenza delle politiche nazionali con gli obiettivi climatici internazionali e di fornire supporto consultivo al Governo;

    l) adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione del fondo sociale italiano per il clima al fine di sostenere i redditi più fragili nella fase della transizione ecologica, come la ristrutturazione delle case e l'accesso alla mobilità sostenibile, e per le imprese che necessitano di sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde;

    m) adottare iniziative volte a prevedere, per finanziare il fondo sociale italiano per il clima, l'istituzione di un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni.
9/1627/50. Zaratti, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 446 dell'articolo 1 della Legge di bilancio per il 2024 reca alcune novelle alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, intervenendo sugli articoli 1, 5 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà (lettera a)) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b)), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c));

    nel settore della gestione del rischio in agricoltura esistono misure di sostegno pubblico per sostenere gli agricoltori in caso di danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali con l'obiettivo di garantire, tramite la stipula di contratti assicurativi, le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture;

    gli agricoltori ricevono un contributo, parametrato in base al tipo di copertura scelta, sul premio pagato alle compagnie assicurative in caso di copertura contro i rischi derivanti da varie calamità naturali;

    i contributi sui premi vengono versati da AGEA agli agricoltori assicurati, che debbono restituirli, unitamente alla quota di premio a loro carico, alle proprie associazioni denominate Consorzi di difesa che, nel frattempo, alla fine di ogni annualità anticipano la totalità dei premi alle Compagnie assicurative, le quali, dopo l'incasso, procedono al pagamento dei corrispondenti risarcimenti ai produttori;

    il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.A.) emanato con il decreto ministeriale n. 64591 dell'8 febbraio 2023, prevede, infatti, che gli agricoltori ricevano un contributo, parametrato in relazione al tipo di copertura scelta, sul premio pagato alle compagnie assicurative;

    negli ultimi anni la misura di tale contributo corrispondeva – tenendo conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia –, ad esempio, per le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20 per cento della produzione media annua, relative a colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarle, ad un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;

    per la campagna assicurativa 2022, è stato possibile assicurare una copertura solo del 40 per cento circa dei costi di polizza a carico degli agricoltori, a fronte del contributo medio annualmente riconosciuto, variabile dal 60 al 65 per cento;

    il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0643065 del 21 novembre 2023 prevede che la dotazione finanziaria per le assicurazioni agevolate di cui al PSP 2023-2027 – Campagna 2023 – Produzioni vegetali, è pari a euro 295.278.000 di euro (pari al 40 per cento della spesa ammessa); somma che si potrebbe rilevare insufficiente ad erogare il sostegno nella sua totalità;

    l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto prevede che con successivo provvedimento la dotazione prevista potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive;

    il ritardo e parziale pagamento del contributo sul premio assicurativo potrebbe essere un elemento per una disaffezione verso lo strumento delle assicurazioni agevolate portando gli agricoltori ad un utilizzo sempre meno frequente di questo strumento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti della finanza pubblica, di reperire le risorse aggiuntive necessarie per coprire al massimo il raggiungimento del 70 per cento del contributo pubblico per le polizze assicurative sottoscritte dagli agricoltori, considerando che il mancato reperimento delle stesse metterebbe in seria difficoltà sia i consorzi di difesa che le aziende agricole.
9/1627/51. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Cattoi, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 446 dell'articolo 1 della Legge di bilancio per il 2024 reca alcune novelle alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, intervenendo sugli articoli 1, 5 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà (lettera a)) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b)), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c));

    nel settore della gestione del rischio in agricoltura esistono misure di sostegno pubblico per sostenere gli agricoltori in caso di danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali con l'obiettivo di garantire, tramite la stipula di contratti assicurativi, le produzioni agricole e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture;

    gli agricoltori ricevono un contributo, parametrato in base al tipo di copertura scelta, sul premio pagato alle compagnie assicurative in caso di copertura contro i rischi derivanti da varie calamità naturali;

    i contributi sui premi vengono versati da AGEA agli agricoltori assicurati, che debbono restituirli, unitamente alla quota di premio a loro carico, alle proprie associazioni denominate Consorzi di difesa che, nel frattempo, alla fine di ogni annualità anticipano la totalità dei premi alle Compagnie assicurative, le quali, dopo l'incasso, procedono al pagamento dei corrispondenti risarcimenti ai produttori;

    il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.A.) emanato con il decreto ministeriale n. 64591 dell'8 febbraio 2023, prevede, infatti, che gli agricoltori ricevano un contributo, parametrato in relazione al tipo di copertura scelta, sul premio pagato alle compagnie assicurative;

    negli ultimi anni la misura di tale contributo corrispondeva – tenendo conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia –, ad esempio, per le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20 per cento della produzione media annua, relative a colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarle, ad un massimo del 70 per cento della spesa ammessa;

    per la campagna assicurativa 2022, è stato possibile assicurare una copertura solo del 40 per cento circa dei costi di polizza a carico degli agricoltori, a fronte del contributo medio annualmente riconosciuto, variabile dal 60 al 65 per cento;

    il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0643065 del 21 novembre 2023 prevede che la dotazione finanziaria per le assicurazioni agevolate di cui al PSP 2023-2027 – Campagna 2023 – Produzioni vegetali, è pari a euro 295.278.000 di euro (pari al 40 per cento della spesa ammessa); somma che si potrebbe rilevare insufficiente ad erogare il sostegno nella sua totalità;

    l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto prevede che con successivo provvedimento la dotazione prevista potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive;

    il ritardo e parziale pagamento del contributo sul premio assicurativo potrebbe essere un elemento per una disaffezione verso lo strumento delle assicurazioni agevolate portando gli agricoltori ad un utilizzo sempre meno frequente di questo strumento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti della finanza pubblica, di reperire le risorse aggiuntive necessarie ad aumentare il contributo pubblico per le polizze assicurative sottoscritte dagli agricoltori.
9/1627/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Cattoi, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 446 dell'articolo 1 della Legge di bilancio per il 2024 reca alcune novelle alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, intervenendo sugli articoli 1, 5 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà (lettera a)) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso Fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b)), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c));

    il «Callinectes Sapidus», ossia il granchio blu, originario delle coste tropicali americane temperate dell'oceano Atlantico, è una specie infralitorale che vive in acque salmastre, come le foci e i delta dei fiumi, le lagune e i laghi costieri, su fondali sabbiosi o fangosi, fino a 35 metri di profondità, che rappresenta l'habitat ideale per la sua riproduzione e crescita;

    il granchio blu, che si riproduce in modo incontrollato anche grazie all'assenza di antagonisti marini naturali, è considerato tra le 100 specie più invasive del Mediterraneo ed ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone. Si tratta di una specie predatoria voracissima di pesci, molluschi e crostacei, nonché di quelle specie allevate dalle imprese di acquacoltura e molluschicoltura;

    il granchio blu divora i molluschi negli allevamenti tra cui vongole, cozze e ostriche, che rappresentano un prodotto importante per la pesca e l'acquacoltura, in particolare, lungo il Delta del Po. In quest'area di eccezionale importanza ambientale, a cavallo tra Veneto ed Emilia-Romagna, esistono più di 3.000 allevamenti di molluschi e il loro prezioso lavoro di tutela ambientale risulta essere compromesso dagli effetti devastanti del granchio blu;

    con il decreto Ministeriale n. 587931 del 23 ottobre 2023, recante «Contrasto alla diffusione del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”», è stata data attuazione all'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il quale prevede che, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, a decorrere dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie;

    il citato decreto-legge n. 104 del 2023 ha visto ulteriori modifiche anche in relazione alle disposizioni sul granchio blu, con un ulteriore stanziamento di 500.000 euro per la copertura dell'esonero parziale, nel limite del 50 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese dell'acquacoltura;

    inoltre, con il decreto ministeriale del 13 novembre 2023, al fine di contenere gli effetti della crisi economica generata dalla prolificazione della specie granchio blu, è stato previsto un intervento aggiuntivo di 10 milioni di euro, come indennizzo alle imprese per l'acquisto di strumenti di protezione degli allevamenti e per il ripopolamento e la semina delle aree colpite, ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio per il 2021), recante i criteri e le modalità di utilizzo del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad effettuare approfondimenti scientifici sulla specie del granchio blu, al fine di adottare tempestivamente un piano di contenimento dell'infestazione ed eradicazione della minaccia dalle aree colpite;

   a valutare l'opportunità di porre in essere un piano di prevenzione per impedire il diffondersi del granchio blu nelle nostre acque, così da scongiurare un disastro ambientale marino che andrebbe a travolgere il comparto ittico dell'acquacoltura e della molluschicoltura con conseguente calo della produzione e quindi degli introiti a ciò connessi, subendo ingenti danni di natura economica.
9/1627/52. Andreuzza, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 250 dell'articolo 1 della Legge di bilancio per il 2024 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013;

    l'Italia è il terzo produttore mondiale di pere, un comparto che ci vede eccellere per quantità e qualità, nonostante nell'ultimo triennio il settore abbia dovuto fare i conti con i danni legati alle gelate primaverili e, in parte, alla cimice asiatica e alla maculatura bruna, oltre ai danni a seguito dell'alluvione registrata in territori, quali quelli emiliani e toscani, con forte presenza di frutteti;

    il Governo ha provveduto a stanziare dei fondi a sostegno del comparto, tramite due decreti ministeriali che stanziano complessivamente 18 milioni di euro per il comparto della pericoltura;

    dodici anni fa in Italia si producevano 926.000 tonnellate, mentre quest'anno la produzione si è fermata, per via di eventi atmosferici avversi, a 180.000 tonnellate, ovvero il 75 per cento in meno rispetto ai volumi prodotti nel 2018;

    la crisi è concentrata in particolare nelle regioni del nord, principale bacino produttivo del pero in Italia. Le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che detengono il 74 per cento delle superfici di pero, hanno registrato tutte un netto calo di ettari coltivati; infatti, le superfici investite a pero, hanno subito una contrazione del 35 per cento negli anni dal 2011 al 2023, con circa 15.000 ettari perduti;

    il rischio inevitabile è quello di veder aumentare il ricorso alle importazioni, in quanto il vuoto produttivo verrebbe automaticamente occupato da produzioni di altri Paesi extra-Unione europea, che hanno standard inferiori, sia in termini di sicurezza che di qualità;

    le province di Ferrara e di Modena sono le aree più colpite. A Modena manca l'80 per cento delle pere, a Ferrara il 60 per cento tanto che gli agricoltori hanno iniziato ad abbattere le piante per dedicarsi ad altre colture. La crisi della pericoltura in queste province ha un impatto pesantissimo a livello sia economico che occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei limiti della finanza pubblica, di prevedere ulteriori interventi a tutela della economicità e produttività delle aziende del settore della pericoltura nonché a salvaguardia dell'occupazione, al fine di scongiurare il rischio che un comparto così importante per l'economia del nostro Paese possa scomparire.
9/1627/53. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44 della Costituzione, secondo comma, prevede che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»; la citata formulazione riconosce – anche se implicitamente – la condizione di svantaggio in cui versano le aree montane rispetto al restante territorio nazionale;

    con la Legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 319) è stato istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per comuni classificati interamente montani; la dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere del 2020 dall'articolo 1, comma 550, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160);

    tali due fondi sono, da ultimo, confluiti nel nuovo «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 con lo scopo di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome;

    tali risorse tuttavia appaiono insufficienti per gli enti già colpiti dalla dinamica inflattiva che, pur diminuita, sembra comunque stabilizzarsi su livelli ben superiori a quelli del 2021, nonché dal progressivo ampliamento delle aree di crisi finanziaria,

impegna il Governo

ad escludere dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni delle zone montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.
9/1627/54. De Maria, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44 della Costituzione, secondo comma, prevede che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»; la citata formulazione riconosce – anche se implicitamente – la condizione di svantaggio in cui versano le aree montane rispetto al restante territorio nazionale;

    con la Legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 319) è stato istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per comuni classificati interamente montani; la dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere del 2020 dall'articolo 1, comma 550, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160);

    tali due fondi sono, da ultimo, confluiti nel nuovo «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 con lo scopo di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad escludere dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni delle zone montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.
9/1627/54. (Testo modificato nel corso della seduta)De Maria, Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede, tra l'altro, misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali;

    i Comites (Comitati degli italiani residenti all'estero) sono «organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari» (articolo 1, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286). Si tratta di organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila connazionali. Pertanto, rappresentano uno strumento importante di raccordo tra la comunità italiana del posto ed il consolato competente per territorio contribuendo ad individuare e promuovere le esigenze della comunità italiana sul piano sociale, civile e culturale. Attualmente sono in funzione 118 Comites in tutto il mondo;

    il CGIE (Consiglio generale italiani all'estero), istituito con legge 6 novembre 1989 n. 368, è organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi che interessano le comunità italiane all'estero ed è eletto dai componenti dei Comites nel mondo. Tale organismo contribuisce a mantenere vivo il collegamento tra le comunità italiane nel mondo e le istituzioni nazionali;

    nell'ultima Legge di bilancio per il 2023, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Governo ha ridotto i fondi per il funzionamento dei Comites, a oggi ben 118 funzionanti in tutto il mondo, da 2.248.138 euro del 2022 a 1.248.138 del 2023, una riduzione di quasi il 50 per cento che rappresenta una dotazione di poco più di 10.000 euro per Comites per il 2023, appena sufficienti a garantire il funzionamento ordinario. Con questa riduzione si impedisce di fatto ai Comites di svolgere il compito di antenna sul territorio per la tutela e l'integrazione dei connazionali, la promozione della lingua e cultura italiana, e del made in Italy, portando a un grande impoverimento dei mezzi a disposizione delle comunità italiane all'estero; nella medesima legge di bilancio il Governo ha tagliato inoltre i fondi per il funzionamento del Cgie da 1.107.500 a 607.500, che mette a rischio i compiti istituzionali dell'organo;

    al fine di mantenere il livello di funzionamento richiesto e sollevare dal momento di difficoltà gli organismi di rappresentanza (Comites e Cgie) è necessario ripristinare il contributo pubblico ridotto dalla Legge di bilancio 2023,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'integrazione finanziaria necessaria a garantire il normale e corretto funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero e dei Comitati degli italiani residenti all'estero garantendo un incremento del finanziamento almeno pari a 200 mila euro per l'anno 2024 per il Consiglio generale degli italiani all'estero e almeno 300 mila euro per l'anno 2024 per Comitati degli italiani residenti all'estero.
9/1627/55. Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Di Sanzo, Porta, Carè, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca tra l'altro misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie;

    secondo i dati sull'emergenza abitativa diffusi dal Ministero dell'interno e divulgati a ottobre 2023, nel 2022 gli sfratti sono triplicati (+218 per cento), così come le richieste (+199 per cento); 42.000 i provvedimenti emessi, 99.000 le richieste di esecuzione, 30.300 gli sfratti eseguiti;

    l'emergenza casa in Italia è tornata ai livelli precedenti la pandemia, dopo il parziale blocco delle esecuzioni;

    in questi mesi alcune mobilitazioni studentesche, hanno provato a mettere l'emergenza abitativa al centro dell'agenda politica del Governo; il Partito Democratico insieme ai movimenti per il diritto all'abitare e ai sindacati degli inquilini, si sono mobilitati per chiedere almeno la riconferma delle misure di sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole;

    l'attuale Governo al contrario non ha rifinanziato il Fondo nazionale per il contributo affitto e morosità incolpevole, un contributo istituito nel 2016 che negli anni è servito ad arginare gli sfratti;

    le scelte del Governo rischiano di gettare migliaia di famiglie nella spirale dell'emergenza abitativa, soprattutto quelle appartenenti al ceto medio;

    l'Agenzia delle entrate ha reso noto che la società AirBNB, che gestisce il portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio per brevi periodi, ha firmato l'accertamento con adesione per chiudere i rilievi conseguenti alle indagini fiscali condotte dalla Guardia di finanza e coordinate dalla procura della Repubblica di Milano riferite agli anni dal 2017 al 2021; nello specifico, la società pagherà 576 milioni di euro, di cui circa 353 milioni per le ritenute dovute e non versate, 174 milioni a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni commesse e 49 milioni di interessi,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare la crisi abitativa, a destinare al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e al Fondo interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le risorse disponibili derivanti dall'accertamento con adesione, concluso dalla società AirBNB con l'amministrazione finanziaria.
9/1627/56. Merola, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca tra l'altro misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie;

    secondo i dati sull'emergenza abitativa diffusi dal Ministero dell'interno e divulgati a ottobre 2023, nel 2022 gli sfratti sono triplicati (+218 per cento), così come le richieste (+199 per cento); 42.000 i provvedimenti emessi, 99.000 le richieste di esecuzione, 30.300 gli sfratti eseguiti;

    l'emergenza casa in Italia è tornata ai livelli precedenti la pandemia, dopo il parziale blocco delle esecuzioni;

    in questi mesi alcune mobilitazioni studentesche, hanno provato a mettere l'emergenza abitativa al centro dell'agenda politica del Governo; il Partito Democratico insieme ai movimenti per il diritto all'abitare e ai sindacati degli inquilini, si sono mobilitati per chiedere almeno la riconferma delle misure di sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole;

    l'Agenzia delle entrate ha reso noto che la società AirBNB, che gestisce il portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio per brevi periodi, ha firmato l'accertamento con adesione per chiudere i rilievi conseguenti alle indagini fiscali condotte dalla Guardia di finanza e coordinate dalla procura della Repubblica di Milano riferite agli anni dal 2017 al 2021; nello specifico, la società pagherà 576 milioni di euro, di cui circa 353 milioni per le ritenute dovute e non versate, 174 milioni a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni commesse e 49 milioni di interessi,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare la crisi abitativa, valutare l'opportunità di destinare al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e al Fondo interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le risorse disponibili derivanti dall'accertamento con adesione, concluso dalla società AirBNB con l'amministrazione finanziaria.
9/1627/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'obiettivo del Green deal europeo è il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050;

    per l'efficace perseguimento di tale traguardo, la Commissione europea ha proposto un pacchetto di riforme note come «Fit for 55» all'interno del quale è stato inserito un obiettivo che prevede che le energie rinnovabili dovranno contribuire, almeno per il 42.5 per cento, al fabbisogno energetico;

    per raggiungere tale obiettivo, anche in coerenza con la revisione del PNRR e con l'aggiornamento del PNIEC, l'Italia dovrà installare almeno 70 GW di nuova capacità rinnovabile entro il 2030.

    secondo alcuni studi, gli operatori del mercato delle rinnovabili sarebbero pronti ad istallare oltre 80 GW al 2030, traguardo che consentirebbe all'Italia di ridurre di 160 miliardi di metri cubi le importazioni di gas e di risparmiare così 110 miliardi di euro;

    nell'ultimo anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha più volte affermato che entro il 2030 sarà necessario arrivare a produrre dalle rinnovabili i due terzi del fabbisogno energetico nazionale;

    i suddetti obiettivi, certamente ambiziosi, potranno essere raggiunti esclusivamente tramite lo sviluppo di politiche pubbliche capaci di guidare e supportare concretamente gli investimenti da parte degli operatori del comparto delle rinnovabili;

    le recenti decisioni assunte dal Governo in materia energetica, tuttavia, non solo non appaiono idonee a sostenere il processo di transizione energetica del Paese, bensì recheranno forti pregiudizi alla capacità degli operatori di poter istallare nuovi impianti rinnovabili;

    sulla base di numerosi articoli a mezzo stampa, si evince che la bozza dello schema di decreto interministeriale recante i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'istallazione degli impianti FER, trasmesso dal Governo alla Conferenza unificata, reca forti limiti alla possibilità di poter sviluppare, in aree classificate come agricole, impianti fotovoltaici. Altri stringenti vincoli riguardano gli impianti agrovoltaici (per la cui diffusione il PNRR ha allocato oltre un miliardo di euro) nonché gli impianti eolici;

    l'articolo 1, comma 32, del disegno di legge di bilancio ha incluso nella disciplina dei «redditi diversi» (cosiddette plusvalenze), oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù) sui terreni agricoli. Come si desume dalla relazione tecnica della disposizione, la fattispecie quantitativamente più colpita risulterebbe quella relativa al diritto di superficie, ovvero lo strumento giuridico più utilizzato nei rapporti tra i proprietari terrieri e le aziende che realizzano impianti di energia da fonti rinnovabili. Alla luce del nuovo regime fiscale, i corrispettivi ricevuti dal proprietario terriero per la concessione del diritto di superficie verranno assoggettati al regime di tassazione ordinaria, con conseguente applicazione delle aliquote IRPEF fino al 43 per cento. È di tutta evidenza la criticità derivante dalla disposizione e l'impatto che rischia di avere sullo sviluppo degli impianti di energia rinnovabile nel nostro Paese: i proprietari del terreno, per non vedere decurtata la propria rendita, si vedranno costretti ad aumentare il costo dei canoni, traslando, dunque, l'aumento dell'imposizione sugli operatori;

    da ultimo, l'articolo 4 del cosiddetto «decreto-legge Energia-bis», provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 27 novembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre, prevede che per alimentare il nuovo fondo che verrà istituito al fine di elargire alle regioni misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, i titolari di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW dovranno versare, per i primi tre anni di vita degli impianti che verranno realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dei suddetti impianti;

    il combinato disposto delle previsioni richiamate, sommata alle recenti dinamiche inflattive, rischia concretamente di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del «Fit for 55» e del PNIEC in quanto imporrà, in capo agli operatori, nuovi e ingenti oneri che genereranno, indubbiamente, un forte rallentamento nel processo di installazione di nuovi impianti rinnovabili con pesanti ricadute economiche anche per i consumatori;

    in assenza di un regime normativo capace di sostenere il processo di transizione ecologica necessaria per il raggiungimento degli obiettivi richiamati, il Paese diverrà poco attrattivo per nuovi investimenti nel settore delle rinnovabili con conseguenti ricadute anche dal punto di vista economico e occupazionale,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di semplificare le procedure che limitano lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia e a promuovere un quadro legislativo coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese è chiamato a perseguire;

   a rivedere le scelte fiscali e di programmazione in campo energetico, di cui in premessa, al fine di scongiurare nuovi e crescenti oneri economici in capo agli operatori del settore delle rinnovabili, che rischiano anche di generare un impatto negativo sulle bollette degli utenti finali;

   a prevedere che le tariffe incentivanti del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cosiddetta «FERX» (il quale individuerà criteri e modalità per l'accesso al meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato) già oggetto di consultazione pubblica e ora in fase di adozione, vengano adeguate alla luce dei nuovi oneri posti in capo agli operatori del settore delle rinnovabili, dalle norme richiamate in premessa.
9/1627/57. Scarpa, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative ai «territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023»: l'articolo 13-quater (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) e l'articolo 21-bis (Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato);

    le ultime alluvioni, quella dell'Emilia-Romagna prima, e quella Toscana poi, rientrano tra i fenomeni estremi causati dai cambiamenti climatici;

    non sono purtroppo eventi isolati ma episodi che si stanno registrando con sempre maggiore frequenza. È evidente che misure efficaci di prevenzione siano indispensabili e che interventi tampone o realizzati secondo parametri di sicurezza del passato non siano oggi sufficienti;

    il disegno di legge di bilancio non prevede misure a favore della difesa del territorio, della prevenzione e della mitigazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici e, anzi, dispone un taglio delle risorse destinate al finanziamento di interventi di difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (LB n. 205 del 2017 articolo 1, comma 1072 p. E/novies) (Cap-pg: 8535/3) di 100 milioni di euro per il biennio 2024/2025, fondi che sono poi riprogrammati al 2027;

    il Governo Meloni aveva inoltre già eliminato dalle misure del PNRR, per quasi 1,3 miliardi di euro, gli importi relativi a contrastare il dissesto idrogeologico, aventi l'obiettivo di portare in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio;

    a fronte della straordinaria violenza e frequenza delle catastrofi naturali del nostro Paese si risponde con una straordinaria debolezza e lentezza dell'azione pubblica;

    la prevenzione dell'altissimo rischio idrogeologico per le nostre comunità non può più essere affrontato con modelli sperimentali o con l'illusione di centralizzare gli interventi escludendo gli enti locali che conoscono il territorio;

    con il Governo Conte II e con il PNRR sono state introdotte misure di semplificazione ma non è stato poi dato seguito al rafforzamento indispensabile delle strutture ministeriali e delle regioni per creare le necessarie «task force» per la progettazione e realizzazione delle opere,

impegna il Governo:

   a ripristinare, nel primo provvedimento utile, le risorse destinate favore della difesa del territorio, della prevenzione e della mitigazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici tagliate dal disegno di legge di bilancio in esame e a garantire il finanziamento degli interventi sul dissesto idrogeologico che il Governo ha escluso dal PNRR e, segnatamente, degli interventi precedentemente ricompresi nella misura M2C4 subinvestimento 2.1.a), per uno stanziamento complessivo pari a 1,287 miliardi di euro;

   ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere l'istituzione di un'Agenzia per il dissesto e la prevenzione del rischio idrogeologico, dotata di elevata capacità tecnica e professionale e di pronta risposta operativa, che agisca in stretto rapporto con regioni ed enti locali e a potenziare le dotazioni organiche, tecniche e professionali delle autorità di distretto, anche prefigurando per esse funzioni attuative delle opere pubbliche di prevenzione e adattamento e non solo di pianificazione, sulla scorta della consolidata esperienza dell'Autorità interregionale del fiume Po;

   ad adottare definitivamente, con la massima urgenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2024, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici in considerazione dell'urgenza di dotarsi di uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, provvedendo a stanziare, contestualmente, adeguate risorse per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC.
9/1627/58. Bonafè, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra l'altro, una serie di disposizioni in materia pensionistica e previdenziale;

    l'articolo 1, comma 125, in particolare, modifica, con riferimento ai lavoratori che rientrano nel cosiddetto sistema contributivo puro, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato;

    per quanto concerne la pensione di vecchiaia, il sistema vigente (articolo 24, comma 7, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) prevede che a tutti i lavoratori per i quali la pensione si calcola con il sistema misto o contributivo essa spetti, in base all'ordinario requisito anagrafico di 67 anni, con un'anzianità contributiva minima (effettiva o non effettiva) pari ad almeno 20 anni, mentre, per i lavoratori per i quali il calcolo della pensione di vecchiaia si fa integralmente con il sistema contributivo (cioè quelli che sono iscritti a una gestione previdenziale dal 1° gennaio 1996), che sia altresì necessaria la maturazione di un importo pensionistico-soglia (importo, peraltro, oggetto di novella da parte del citato comma 125);

    esclusivamente per quest'ultima categoria di lavoratori si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l'interessato ha compiuto 70 anni di età (requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita) e ha versato almeno 5 anni di contributi effettivi, purché esclusivamente nel sistema contributivo;

   considerato che:

    l'evoluzione del sistema pensionistico nel nostro Paese, soprattutto nell'ultimo decennio, è stata orientata, in generale, a garantire la più ampia sostenibilità dei conti pubblici, a fronte, da un lato, di un progressivo e significativo aumento della vita media della popolazione, dall'altro di congiunture economiche e sociali che, a fasi alterne, hanno determinato un rallentamento della crescita produttiva e, dunque, una diminuzione delle entrate contributive;

    le predette disposizioni rischiano di penalizzare soprattutto quei lavoratori che, anche alla luce del complessivo quadro economico-sociale, hanno avuto carriere discontinue, precarie;

    in sostanza, ad oggi, sono esclusi dalla possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni (oggi 71 anni) quei lavoratori che, in assenza di una anzianità contributiva di 20 anni, abbiano comunque cinque anni (o anche più) di contribuzione effettiva nel sistema contributivo, ma risultino avere accrediti contributivi (anche uno solo) anteriormente al 1° gennaio 1996,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, ogni misura di equità volta ad ovviare alle criticità esposte in premessa, che generano ingiustificata disparità di trattamento, e consentire, dunque, anche ai lavoratori per i quali risulta un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età (oggi 71), anche eventualmente prevedendo, ai fini della liquidazione dei relativi trattamenti pensionistici, l'applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo puro a tutti i periodi interessati.
9/1627/59. Della Vedova.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra l'altro, una serie di disposizioni in materia pensionistica e previdenziale;

    l'articolo 1, comma 125, in particolare, modifica, con riferimento ai lavoratori che rientrano nel cosiddetto sistema contributivo puro, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato;

    per quanto concerne la pensione di vecchiaia, il sistema vigente (articolo 24, comma 7, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) prevede che a tutti i lavoratori per i quali la pensione si calcola con il sistema misto o contributivo essa spetti, in base all'ordinario requisito anagrafico di 67 anni, con un'anzianità contributiva minima (effettiva o non effettiva) pari ad almeno 20 anni, mentre, per i lavoratori per i quali il calcolo della pensione di vecchiaia si fa integralmente con il sistema contributivo (cioè quelli che sono iscritti a una gestione previdenziale dal 1° gennaio 1996), che sia altresì necessaria la maturazione di un importo pensionistico-soglia (importo, peraltro, oggetto di novella da parte del citato comma 125);

    esclusivamente per quest'ultima categoria di lavoratori si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l'interessato ha compiuto 70 anni di età (requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita) e ha versato almeno 5 anni di contributi effettivi, purché esclusivamente nel sistema contributivo;

   considerato che:

    l'evoluzione del sistema pensionistico nel nostro Paese, soprattutto nell'ultimo decennio, è stata orientata, in generale, a garantire la più ampia sostenibilità dei conti pubblici, a fronte, da un lato, di un progressivo e significativo aumento della vita media della popolazione, dall'altro di congiunture economiche e sociali che, a fasi alterne, hanno determinato un rallentamento della crescita produttiva e, dunque, una diminuzione delle entrate contributive;

    le predette disposizioni rischiano di penalizzare soprattutto quei lavoratori che, anche alla luce del complessivo quadro economico-sociale, hanno avuto carriere discontinue, precarie;

    in sostanza, ad oggi, sono esclusi dalla possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni (oggi 71 anni) quei lavoratori che, in assenza di una anzianità contributiva di 20 anni, abbiano comunque cinque anni (o anche più) di contribuzione effettiva nel sistema contributivo, ma risultino avere accrediti contributivi (anche uno solo) anteriormente al 1° gennaio 1996,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure che consentano anche ai lavoratori per i quali risulta un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età (oggi 71), anche eventualmente prevedendo, ai fini della liquidazione dei relativi trattamenti pensionistici, l'applicazione integrale del metodo contributivo puro a tutti i periodi interessati.
9/1627/59. (Testo modificato nel corso della seduta)Della Vedova.


   La Camera,

   premesso che:

    nel maggio 2020, in pieno periodo di crescita della curva dei contagi dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha emanato il cosiddetto decreto «Rilancio», nel quale, sfruttando l'effetto moltiplicatore che il settore delle costruzioni e dell'edilizia ha sul prodotto interno lordo, è stata introdotta, all'articolo 119, una detrazione pari al 110 per cento – cosiddetto Superbonus – delle spese relative a specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; il successivo articolo 121, privilegiando la funzione sociale ha introdotto una misura antiregressiva favorendo in particolare i soggetti con minori disponibilità economiche che consiste nell'opzione dello sconto in fattura da parte del fornitore, recuperabile sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero della trasformazione in un credito di imposta cedibile;

    nonostante da fonti istituzionali e dalle associazioni di categoria emergano dati inconfutabili sulla qualità dell'intervento del Superbonus: secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio nel biennio 2021/2022 il settore delle costruzioni ha registrato una crescita marcata, gli investimenti in costruzioni residenziali hanno determinato una crescita del PIL pari al 2 per cento e il Superbonus ha contribuito per la metà della crescita;

    lo stop della proroga del Superbonus e il cambio delle regole in corso d'opera (in particolare le disposizioni che hanno bloccato lo sconto in fattura e la cessione del credito), rischia di rivelarsi una scelta molto pericolosa da parte del Governo a danno di milioni di famiglie lasciate sole a lavori iniziati e di imprese ed artigiani che rischiano il fallimento; il blocco dei crediti fiscali secondo l'ANCE, coinvolge 320 mila nuclei familiari per un totale di oltre 750 mila persone;

    con le regole vigenti introdotte dal Governo lo scorso anno, l'aliquota di detrazione della spesa, per il 2024, per interventi agevolati rientranti nel Superbonus, passerà al 70 per cento e senza un intervento compensativo del restante 30 per cento non più coperto dallo Stato, a rischio sarà l'intera detrazione che dovranno pagare condomini e famiglie;

    questa situazione mette a rischio migliaia di imprese (oltre 30 mila cantieri di condomini rischiano di non chiudere mai più o rimanere fermi per anni) e posti di lavoro, crediti ceduti che potrebbero non essere mai riscossi e crediti fiscali maturati per metà dei lavori non terminati che andranno restituiti con probabile esplosione del contenzioso tributario,

impegna il Governo

al fine di permettere il completamento degli interventi effettuati dai condomini e scongiurare il rischio dello stallo dell'intera filiera delle costruzioni e il danno per le famiglie che rimarrebbero ad abitare per anni in edifici incompiuti, a prevedere la proroga, almeno di tre mesi, dell'efficacia delle disposizioni del cosiddetto Superbonus, con aliquota vigente al 2023, per gli interventi effettuati dai condomini qualora abbiano raggiunto al 31 dicembre 2023 almeno il 70 per cento dello stato di avanzamento dei lavori.
9/1627/60. Simiani, Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha destinato, mediante la delibera CIPE attuativa n. 34 del 1° agosto 2014, 1 milione di euro annui per ente alle occorrenze dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

    tale contributo è stato poi prorogato per il quadriennio 2017-2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per il quinquennio 2021-2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    tali disposizioni non hanno determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione di risorse già accantonate nel Fondo sviluppo e coesione,

impegna il Governo

a determinare che dal 2026 tale finanziamento per i due Istituti diventi stabile, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
9/1627/61. Speranza, Scotto, Sarracino, De Luca, Amendola, Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha destinato, mediante la delibera CIPE attuativa n. 34 del 1° agosto 2014, 1 milione di euro annui per ente alle occorrenze dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

    tale contributo è stato poi prorogato per il quadriennio 2017-2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per il quinquennio 2021-2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    tali disposizioni non hanno determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione di risorse già accantonate nel Fondo sviluppo e coesione,

impegna il Governo

a determinare che dal 2026 tale finanziamento per i due Istituti diventi stabile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro l'anno.
9/1627/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Speranza, Scotto, Sarracino, De Luca, Amendola, Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    la Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, così come definita dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, e la sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato;

    l'Italia ha ripetutamente sottoscritto l'impegno internazionale, previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU ed europeo di destinare lo 0,70 per cento del proprio reddito nazionale lordo a sostegno di obiettivi di sviluppo; i Paesi donatori si sono impegnati a raggiungere tale risultato entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'agenda per lo sviluppo sostenibile;

    purtroppo, l'Italia rientra tra quei donatori che non solo ancora non raggiungono gli obiettivi, ma che si trovano anche piuttosto distanti dal traguardo. L'aspetto più preoccupante dei dati italiani però riguarda il loro andamento incostante negli anni,

impegna il Governo

ad adottare con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge di bilancio, il percorso di graduale adeguamento e gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025, al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea.
9/1627/62. Boldrini, Provenzano, Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    a livello regionale, l'Italia si caratterizza per forti differenze nella dotazione di infrastrutture di trasporto;

    considerando congiuntamente la densità delle reti di trasporto ferroviaria e quelle stradali (km di estensione per 100 km2 di superficie), secondo i dati ISTAT le due misure risultano correlate positivamente fra le regioni italiane, mentre nelle Isole la situazione denota divari importanti;

    considerando la densità della rete ferroviaria (elettrificata e non), nel 2020, sempre secondo i dati ISTAT, in Italia si registrano 5,3 km di rete ferroviaria ogni 100 km2 di superficie, mentre in Sardegna il valore è di 1,8 per 100 km2;

    le dotazioni non rappresentano la qualità dell'infrastruttura o quanto essa sia moderna: a livello nazionale la quota di rete ferroviaria non elettrificata, cioè il livello più obsoleto, è pari al 27,9 per cento della rete complessiva e al Sud, la quota di rete ferroviaria non elettrificata è il 35,3 per cento del totale ma in Sicilia sale al 42,2 per cento e in Sardegna si arriva al 100 per cento;

    la velocità media di percorrenza dei treni in Sardegna non supera i 70 km/h sulla linea principale Cagliari-Sassari-Olbia;

   considerato che:

    con la conferma del contratto di servizio con RFI avvenuta nel 2023 è stato previsto un fondo di progettazione dedicato alla modernizzazione e alla elettrificazione oltre che alla nuova costruzione delle linee ferroviarie la Sardegna, progettazioni concordate con il Governo;

    che non esiste alcuna progettazione per la modernizzazione e la elettrificazione delle linee ferroviarie della Sardegna per portare la linea principale Cagliari-Sassari-Olbia almeno alla velocità media di 150 km/h,

impegna il Governo

a impegnare una quota del Fondo per la progettazione previsto nel contratto di servizio RFI alla nuova progettazione della linea ferroviaria Cagliari-Sassari-Olbia in grado di garantire la percorrenza media della tratta a 150 km/h.
9/1627/63. Lai, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    a livello regionale, l'Italia si caratterizza per forti differenze nella dotazione di infrastrutture di trasporto;

    considerando congiuntamente la densità delle reti di trasporto ferroviaria e quelle stradali (km di estensione per 100 km2 di superficie), secondo i dati ISTAT le due misure risultano correlate positivamente fra le regioni italiane, mentre nelle Isole la situazione denota divari importanti;

    considerando la densità della rete ferroviaria (elettrificata e non), nel 2020, sempre secondo i dati ISTAT, in Italia si registrano 5,3 km di rete ferroviaria ogni 100 km2 di superficie, mentre in Sardegna il valore è di 1,8 per 100 km2;

    le dotazioni non rappresentano la qualità dell'infrastruttura o quanto essa sia moderna: a livello nazionale la quota di rete ferroviaria non elettrificata, cioè il livello più obsoleto, è pari al 27,9 per cento della rete complessiva e al Sud, la quota di rete ferroviaria non elettrificata è il 35,3 per cento del totale ma in Sicilia sale al 42,2 per cento e in Sardegna si arriva al 100 per cento;

    la velocità media di percorrenza dei treni in Sardegna non supera i 70 km/h sulla linea principale Cagliari-Sassari-Olbia;

   considerato che:

    con la conferma del contratto di servizio con RFI avvenuta nel 2023 è stato previsto un fondo di progettazione dedicato alla modernizzazione e alla elettrificazione oltre che alla nuova costruzione delle linee ferroviarie la Sardegna, progettazioni concordate con il Governo;

    che non esiste alcuna progettazione per la modernizzazione e la elettrificazione delle linee ferroviarie della Sardegna per portare la linea principale Cagliari-Sassari-Olbia almeno alla velocità media di 150 km/h,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare la progettazione previsto nel contratto di servizio RFI alla nuova progettazione della linea ferroviaria Cagliari-Sassari-Olbia.
9/1627/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Lai, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    vi sono questioni, quali ad esempio l'azione di contrasto alle mafie e la legalità, sulle quali non può esistere una spaccatura tra maggioranza e opposizione e rispetto alle quali sarebbe, invece, doverosa una certa trasversalità e una visione comune, con riferimento alla cultura della legalità, alla lotta alle mafie e alla corruzione;

    tutte le proposte, invece, che formuliamo per rendere più efficace e sostenere l'azione dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata e per una migliore tenuta del sistema giustizia vengono inesorabilmente respinte;

    lo scorso 12 aprile 2023 è stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati la Relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell'interno e relativa ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso del I semestre del 2022, relazione che non fa che confermare la portata del pericolo derivante dalla capacità di infiltrazione delle mafie, una capacità accresciuta nel periodo di pandemia;

    il rapporto della DIA conferma che la criminalità organizzata preferisce agire con modalità silenziose, affinando e implementando la pervasiva infiltrazione del tessuto economico-produttivo e che un'indubbia capacità attrattiva è rappresentata dai progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e dall'insieme di misure finalizzate a stimolare la ripresa economica nel Paese, tra tutti i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nella relazione si citano inoltre alcuni profili legati agli illeciti fiscali settore in cui le criticità sono «acuite dalla sempre più evidente connotazione transnazionale delle più raffinate strategie affaristico-criminali», nonché, come d'altronde è evidente, l'emergere di «specifiche vulnerabilità» per quanto attiene al tema degli appalti, fenomeno suscettibile di prospettare non trascurabili profili di rischio per il buon esito degli affidamenti pubblici, oltre che un potenziale pregiudizio all'integrità del mercato e alla libera concorrenza;

    la risposta dello Stato deve essere rapida e articolata a partire da una stretta vigilanza sulle risorse del PNRR anche in considerazione della dimensione internazionale della sfida il nostro Paese si trova ad affrontare; è fondamentale vigilare affinché i fondi del PNRR ed in particolare gli appalti ad essi legati siano tenuti al riparo dai rischi di infiltrazione mafiosa e dai rischi corruttivi, come denunciato anche dall'ANAC;

    è necessario dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessario a contrastare le mafie;

    il Governo, a parte l'aumento sacrosanto delle risorse alla DNA previsto nella legge di bilancio, e l'approvazione di un nostro emendamento, con risorse che riteniamo comunque insufficienti, che ha destinato risorse al Fondo per gli amministratori locali minacciati, non solo è completamente assente, ma sa solo respingere ogni proposta, costruttiva e ragionevole: ci riferiamo, ad esempio, a quella di aumentare le risorse per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua straordinaria attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza;

    la DIA è stata fortemente voluta da Falcone, per centralizzare e specializzare le indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, ed è diventata negli anni lo strumento con il quale meglio si realizza l'intento di Pio La Torre di privare le mafie della loro forza economica e, e, al medesimo fine, abbiamo proposto e sottolineato la necessità di misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità anche al fine di promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei beni confiscati, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, promuovendo l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari, garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, nella aspirazione, concreta, di coniugare al meglio legalità, sviluppo, occupazione, sostenibilità,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative ad incrementare le risorse finanziarie e l'organico per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, a monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni, a vigilare sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, anche al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, nonché ad adottare misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
9/1627/64. Provenzano, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    vi sono questioni, quali ad esempio l'azione di contrasto alle mafie e la legalità, sulle quali non può esistere una spaccatura tra maggioranza e opposizione e rispetto alle quali sarebbe, invece, doverosa una certa trasversalità e una visione comune, con riferimento alla cultura della legalità, alla lotta alle mafie e alla corruzione;

    lo scorso 12 aprile 2023 è stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati la Relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell'interno e relativa ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso del I semestre del 2022, relazione che non fa che confermare la portata del pericolo derivante dalla capacità di infiltrazione delle mafie, una capacità accresciuta nel periodo di pandemia;

    il rapporto della DIA conferma che la criminalità organizzata preferisce agire con modalità silenziose, affinando e implementando la pervasiva infiltrazione del tessuto economico-produttivo e che un'indubbia capacità attrattiva è rappresentata dai progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e dall'insieme di misure finalizzate a stimolare la ripresa economica nel Paese, tra tutti i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nella relazione si citano inoltre alcuni profili legati agli illeciti fiscali settore in cui le criticità sono «acuite dalla sempre più evidente connotazione transnazionale delle più raffinate strategie affaristico-criminali», nonché, come d'altronde è evidente, l'emergere di «specifiche vulnerabilità» per quanto attiene al tema degli appalti, fenomeno suscettibile di prospettare non trascurabili profili di rischio per il buon esito degli affidamenti pubblici, oltre che un potenziale pregiudizio all'integrità del mercato e alla libera concorrenza;

    la risposta dello Stato deve essere rapida e articolata a partire da una stretta vigilanza sulle risorse del PNRR anche in considerazione della dimensione internazionale della sfida il nostro Paese si trova ad affrontare; è fondamentale vigilare affinché i fondi del PNRR ed in particolare gli appalti ad essi legati siano tenuti al riparo dai rischi di infiltrazione mafiosa e dai rischi corruttivi, come denunciato anche dall'ANAC;

    è necessario dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessario a contrastare le mafie;

    la DIA è stata fortemente voluta da Falcone, per centralizzare e specializzare le indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, ed è diventata negli anni lo strumento con il quale meglio si realizza l'intento di Pio La Torre di privare le mafie della loro forza economica e, e, al medesimo fine, abbiamo proposto e sottolineato la necessità di misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità anche al fine di promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione dei beni confiscati, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, promuovendo l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari, garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, nella aspirazione, concreta, di coniugare al meglio legalità, sviluppo, occupazione, sostenibilità,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nell'ambito delle sue proprie prerogative ad incrementare le risorse finanziarie e l'organico per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, a monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni, a vigilare sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, anche al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, nonché ad adottare misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
9/1627/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Provenzano, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    nel documento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2023 intitolato «Primo atto integrativo al contratto di Programma 2022-2026 – parte Investimenti Informativa ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112», vengono testualmente ridotte risorse pari ad oltre 2,5 miliardi di euro già stanziate per la realizzazione delle seguenti infrastrutture, definite prioritarie e funzionali agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese:

     a) 568 milioni di euro per la «Roma-Pescara Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara»;

     b) 326 milioni di euro per la «Orte-Falconara raddoppio tratta PM228 – Castelplanio Lotto 3 (Serra San Quirico-Castelplanio)»;

     c) 299 milioni di euro per il «Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (By-pass di Pisa)»;

     d) 277 milioni di euro per la «Roma-Pescara Raddoppio tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo- Avezzano»;

     e) 250 milioni di euro per il «Raddoppio Maerne-Castelfranco 1a fase»;

     f) 234 milioni di euro per la «Roma-Viterbo 1a fase: raddoppio tratta Cesano-Vigna di Valle»;

     g) 175 milioni di euro per il «lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (salvaguardato lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia-Vigna Clara)»;

     h) 179 milioni di euro per il «Quadruplicamento Capannelle-Ciampino (salvaguardato PRG Ciampino)»;

     i) 76 milioni di euro per il «Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli-Guidonia)»;

     I) 77 milioni di euro per la «Sistemazione Novara Boschetto e PRG Vignale-fase»;

     m) 40 milioni di euro per il «Completamento elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria»;

    tale scelta, motivata da «esigenze di finanza pubblica» sarebbe legata, ad avviso del sottoscrittore, a pretestuosi e non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi anche a Rfi) e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di altre opere situate prevalentemente nelle regioni del Nord;

    si tratta di una decisione unilaterale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che interrompe l'iter progettuale e realizzativo di infrastrutture il cui finanziamento era già stato approvato dal Cipess;

    l'articolo 1, ai commi 278 e 279, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria. In particolare, il comma 279, da ultimo, autorizza una spesa pari a 825 milioni di euro, di cui 250 milioni per l'anno 2024, e 300 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 175 milioni per l'anno 2027 per la realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato;

    l'11 ottobre scorso, il sottosegretario Tullio Ferrante, rispondendo ad un'interrogazione del PD sul tema (5-01451) dichiarava: «Si è deciso, pertanto, di utilizzare le risorse precedentemente destinate alla realizzazione delle linee ferroviarie che non avrebbero raggiunto appaltabilità entro quest'anno, con l'impegno di reintegrare tali finanziamenti nell'ambito dell'aggiornamento del Contratto di Programma RFI per l'anno 2024»,

impegna il Governo

a reintegrare i finanziamenti di cui in premessa nell'ambito dell'aggiornamento del Contratto di Programma RFI per l'anno 2024.
9/1627/65. Morassut, Simiani, Ghirra, Nazario Pagano, Rotelli, Ciocchetti, Testa.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintegrare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, i finanziamenti nell'ambito dell'aggiornamento del Contratto di Programma RFI per l'anno 2024.
9/1627/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Morassut, Simiani, Ghirra, Nazario Pagano, Rotelli, Ciocchetti, Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

    tra le questioni che non hanno trovato soluzione vi è quella riguardante il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni di alcuni territori, come quelli delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, che furono colpiti da gravi eventi sismici il 9 marzo del 2023;

    a seguito di tali eventi, il 6 aprile del 2023 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in questi territori per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per finanziare interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati;

    tali fondi sono stati successivamente integrati per 414.100 euro – a valere sempre sul Fondo per le emergenze nazionali – con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, al fine di completare l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento;

    tuttavia, trascorsi quasi dieci mesi dai citati eventi, è evidente che le frazioni sopra citate stentano ancora a recuperare pienamente i gravi danni economici e sociali subiti, mentre le risorse sin qui stanziate sono palesemente insufficienti se si considera ad esempio che nel solo territorio di Pierantonio risultò inagibile ben il 90 per cento delle case,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse necessarie per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, nonché a prevedere quanto prima l'inserimento nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche delle frazioni sopra citate colpite dal terremoto del 2023, al fine di semplificare, velocizzare e garantire una rapida ricostruzione della zone colpite.
9/1627/66. Ascani, Pavanelli, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il 9 novembre 2022 due forti scosse di terremoto, la prima di magnitudo 5.5 delle ore 7.07 e la seconda di magnitudo 5.2 delle ore 7.08, hanno colpito il nord della regione Marche interessando in particolare i territori di Ancona, Fano e Pesaro;

    si tratta degli eventi di maggiore intensità verificatisi, dai primi del '900, nella specifica area geografica. La sequenza sismica si è poi sviluppata, durante i giorni successivi, attraverso una serie di ulteriori scosse, di cui almeno tre aventi magnitudo superiore a 4 e oltre trenta di magnitudo superiore a 3;

    a fine marzo 2023 la Protezione civile calcolava il numero di sfollati in oltre 500 persone mentre, per l'intero territorio colpito, quantificava gli edifici lesionati con vario grado di intensità in oltre 1.000 unità;

    nella sola città di Ancona risultano attualmente 13 edifici completamente inagibili (abitati da 64 nuclei familiari), 29 edifici interdetti parzialmente (abitati da 229 nuclei familiari), 12 edifici in cui sono stati rilevati danni gravi, (abitati da 103 nuclei familiari);

    in data 11 aprile 2023 il Consiglio dei ministri deliberava il provvedimento di approvazione della dichiarazione dello stato di emergenza. Il 3 maggio 2023, con ordinanza n. 991 del Capo del Dipartimento della protezione civile si procedeva alla nomina del presidente della regione Marche quale commissario delegato,

impegna il Governo

a valutare le più idonee iniziative per garantire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la piena attuazione delle misure di assistenza alle popolazioni marchigiane e umbre colpite dai sismi del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, stanziando le risorse necessarie a sostenere tali misure e quelle relative alla ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.
9/1627/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascani, Pavanelli, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema universitario italiano risente da anni di numerosi problemi. La cosiddetta «fuga dei cervelli» ammonta a 25.000 unità annue, con una perdita molto grave di capitale umano e un danno economico, derivante dalle risorse investite dallo Stato nella formazione dei giovani che poi emigrano, pari a 3,6 miliardi di euro ogni anno, al netto dell'ulteriore PIL che sarebbe stato potenzialmente da loro prodotto;

    il sottofinanziamento dell'università italiana, da parte dei Governi succedutisi negli ultimi dieci anni, ha causato una significativa perdita di competitività e attrattività degli istituti nazionali, contribuendo ad aggravare la fuga dei cervelli. Il Fondo di finanziamento ordinario ha infatti conosciuto tra il 2008 e il 2019 una decrescita del 12 per cento in termini reali, valendo nel 2020 circa lo 0,4 per cento del PIL. Questo si è riflesso nelle performance delle università a livello internazionale;

    le lauree in materie STEM costituiscono un problema di particolare rilevanza. La percentuale di laureati in Italia è del 19 per cento, sotto la media europea, che si abbassa ulteriormente nell'ambito di queste materie. La conseguenza primaria è una carenza di laureati che va a impattare in maniera significativa sulle aziende e sul sistema produttivo in generale;

    con legge 24 novembre 2023, n. 187, si è disposta l'istituzione di una Settimana nazionale dedicata alla realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'accesso allo studio delle discipline STEM da parte degli studenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, le risorse del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di garantire la concessione di borse di studio, agli studenti meritevoli che decidano di iscriversi a corsi di laurea in materie STEM, tenendo inoltre in considerazione anche le necessità delle famiglie a basso reddito.
9/1627/67. Schifone, Mollicone, Roscani, Cangiano, Ambrosi, Caretta, Ciaburro, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema universitario italiano risente da anni di numerosi problemi. La cosiddetta «fuga dei cervelli» ammonta a 25.000 unità annue, con una perdita molto grave di capitale umano e un danno economico, derivante dalle risorse investite dallo Stato nella formazione dei giovani che poi emigrano, pari a 3,6 miliardi di euro ogni anno, al netto dell'ulteriore PIL che sarebbe stato potenzialmente da loro prodotto;

    il sottofinanziamento dell'università italiana, da parte dei Governi succedutisi negli ultimi dieci anni, ha causato una significativa perdita di competitività e attrattività degli istituti nazionali, contribuendo ad aggravare la fuga dei cervelli. Il Fondo di finanziamento ordinario ha infatti conosciuto tra il 2008 e il 2019 una decrescita del 12 per cento in termini reali, valendo nel 2020 circa lo 0,4 per cento del PIL. Questo si è riflesso nelle performance delle università a livello internazionale;

    le lauree in materie STEM costituiscono un problema di particolare rilevanza. La percentuale di laureati in Italia è del 19 per cento, sotto la media europea, che si abbassa ulteriormente nell'ambito di queste materie. La conseguenza primaria è una carenza di laureati che va a impattare in maniera significativa sulle aziende e sul sistema produttivo in generale;

    con legge 24 novembre 2023, n. 187, si è disposta l'istituzione di una Settimana nazionale dedicata alla realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'accesso allo studio delle discipline STEM da parte degli studenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, le risorse del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di garantire, in aggiunta alle misure già predisposte dal MUR per favorire la partecipazione femminile ai corsi Stem, la concessione di borse di studio, agli studenti meritevoli che decidano di iscriversi a corsi di laurea in materie STEM, tenendo inoltre in considerazione anche le necessità delle famiglie a basso reddito.
9/1627/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Schifone, Mollicone, Roscani, Cangiano, Ambrosi, Caretta, Ciaburro, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo (PIL) ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita del 1,2 per cento, come evidenziato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile;

    le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del PIL italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento: tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'Esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

    alcune delle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in esame costituiscono un pericoloso passo indietro i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

    l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive (che si riducono a pochi interventi) mentre le fonti di finanziamento a deficit ammontano ad oltre 15 miliardi di euro 2024 e sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce e la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

    gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali sui più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee, in particolare in merito al processo di revisione del quadro della governance economica europea e alla mancata ratifica dell'Accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale;

    nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti e controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile sia con riferimento alle decisioni che stanno maturando in sede europea; esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, il provvedimento in esame contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza;

    le misure sul cuneo fiscale si limitano alla proroga per un solo anno dell'intervento per un costo totale una tantum di 10,7 miliardi di euro mentre gli interventi sulla riduzione delle aliquote d'imposta sui redditi delle persone fisiche prefigurano vantaggi minimi per i redditi più bassi;

    il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES prevede, per il solo anno 2024, l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al 23 per cento. Nel complesso, il carico fiscale viene ridotto di 4,3 miliardi nel 2024 e i contribuenti coinvolti sono oltre 24,9 milioni, di cui gran parte riguarda quelli con redditi tra 15.000 e 50.000 euro annui. L'effetto combinato tra i due interventi si tradurrà in pochi euro in più sulle buste paga dei lavoratori rispetto a quelle del 2023. In particolare, per effetto della revisione IRPEF, il beneficio medio stimato per il 2024 è di appena 172 euro anno, con un picco massimo di 260 euro per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro;

    preoccupano inoltre, le insufficienti misure per fronteggiare l'andamento dell'inflazione e i tagli alla spesa pubblica che colpiscono in particolare la sanità pubblica, in rapida decrescita con il rapporto spesa sanitaria/PIL che scende al 6,2 per cento nel 2024 rispetto al 6,6 per cento del 2023, e il personale sanitario, già carente in ragione della mancanza di oltre 15.000 medici con riflessi devastanti sull'aumento delle liste d'attesa; scarse le risorse per l'istruzione e quelle la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili;

    preoccupa profondamente lo stato di attuazione del PNRR che rappresenta un fondamentale volano per la crescita futura del nostro Paese. Su tale aspetto, al contrario, il Governo italiano ha adottato modifiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di contenuti e di tempistica degli investimenti, mettendo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso e i finanziamenti correlati, con pesanti ed irreparabili conseguenze per l'intero sistema economico italiano;

    inoltre, la sezione I del disegno di legge di bilancio non dedica, per la prima volta dopo diversi anni, un titolo o un capo specifico alle politiche per le imprese e si attribuisce alle imprese soltanto l'8 per cento delle risorse complessive messe a disposizione per la manovra che non prevede specifiche misure dirette a rilanciare la crescita e la competitività del nostro sistema economico o per favorirne gli investimenti, a partire da quelli per la transizione energetica, misure per affrontare il grave problema dell'accesso al credito;

    per il settore edilizio rimangono irrisolte le problematiche dei crediti incagliati del Superbonus, con cantieri che rischiano il blocco totale dei lavori, con riflessi sull'intero indotto delle imprese fornitrici di materiali;

    sul fronte delle imprese colpiscono gli effetti della revisione dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES prevede, per il solo 2024, una maggiorazione del 20 per cento del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a cui si affianca l'abrogazione dal 2024 dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), che permetteva di dedurre dall'imponibile netto il rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio delle imprese. Il saldo per le imprese è negativo: a regime il carico fiscale per le imprese aumenterà di 2,8 miliardi;

    le misure per fronteggiare l'andamento dei costi energetici seppur in diminuzione rispetto ai mesi scorsi ma pur sempre su livelli elevati non sono state prorogate nell'anno 2024, mentre nel testo in esame proliferano numerosi interventi contraddittori, iniqui e con un ingente spreco di risorse;

    relativamente alla Tabella 3, recante lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, colpiscono i peggioramenti previsti per il 2024, rispetto alle previsioni assestate della legge di bilancio 2023, relativi al programma 1.3 «Incentivazione del sistema produttivo», (8.844.085.862 euro complessivi relativi alla sezione I e alla sezione II che subisce una consistente riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2023, pari a 10.226.634.225 euro). In tale ambito l'azione relativa ai finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e in conto capitale per lo sviluppo delle imprese passa da 4,6 miliardi dell'assestato 2023 ai 3,4 miliardi disponibili per il 2024; l'azione relativa alle Garanzie e sostegno al credito delle piccole e medie imprese (PMI) subisce una riduzione di 174,6 milioni di euro;

    al programma 1.4 «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale» le risorse complessive passano da 122,8 milioni di euro a 89,9 milioni di euro disponibili;

    la sintesi delle misure per le imprese finora descritte non disegna in alcun modo un quadro coerente per sviluppare un'efficace politica per la crescita e gli investimenti tali da giustificare il raggiungimento dell'obiettivo di incremento del PIL fissato dal Governo e anche sul punto della formazione e della ricerca non troviamo traccia di misure per migliorare le competenze, ridurre le disuguaglianze sociali, promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori in una fase di transizione che vede molti settori produttivi coinvolti, rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

    è quindi fondamentale dotare il sistema delle imprese, anche delle piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro settore produttivo, di quell'aggiornamento necessario alla transizione, allo sviluppo delle competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale,

impegna il Governo

a definire col primo provvedimento utile le risorse necessarie a estendere il credito d'imposta Formazione 4.0 anche ai periodi di imposta successivi, aumentando la percentuale e il massimale del credito.
9/1627/68. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo (PIL) ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita del 1,2 per cento, come evidenziato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile;

    le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del PIL italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento: tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'Esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

    alcune delle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in esame costituiscono un pericoloso passo indietro i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

    l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive (che si riducono a pochi interventi) mentre le fonti di finanziamento a deficit ammontano ad oltre 15 miliardi di euro per il 2024 e sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce e la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

    gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali sui più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee, in particolare in merito al processo di revisione del quadro della governance economica europea e alla mancata ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale;

    nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti e controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile sia con riferimento alle decisioni che stanno maturando in sede europea; esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, il provvedimento in esame contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza;

    le misure sul cuneo fiscale si limitano alla proroga per un solo anno dell'intervento per un costo totale una tantum di 10,7 miliardi di euro mentre gli interventi sulla riduzione delle aliquote d'imposta sui redditi delle persone fisiche prefigurano vantaggi minimi per i redditi più bassi;

    il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES prevede, per il solo anno 2024, l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al 23 per cento. Nel complesso, il carico fiscale viene ridotto di 4,3 miliardi nel 2024 e i contribuenti coinvolti sono oltre 24,9 milioni, di cui gran parte riguarda quelli con redditi tra 15.000 e 50.000 euro annui. L'effetto combinato tra i due interventi si tradurrà in pochi euro in più sulle buste paga dei lavoratori rispetto a quelle del 2023. In particolare, per effetto della revisione IRPEF, il beneficio medio stimato per il 2024 è di appena 172 euro anno, con un picco massimo di 260 euro per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro;

    preoccupano inoltre, le insufficienti misure per fronteggiare l'andamento dell'inflazione e i tagli alla spesa pubblica che colpiscono in particolare la sanità pubblica, in rapida decrescita con il rapporto spesa sanitaria/PIL che scende al 6,2 per cento nel 2024 rispetto al 6,6 per cento del 2023, e il personale sanitario, già carente in ragione della mancanza di oltre 15.000 medici con riflessi devastanti sull'aumento delle liste d'attesa; scarse le risorse per l'istruzione e quelle la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili;

    preoccupa profondamente lo stato di attuazione del PNRR che rappresenta un fondamentale volano per la crescita futura del nostro Paese. Su tale aspetto, al contrario, il Governo italiano ha adottato modifiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di contenuti e di tempistica degli investimenti, mettendo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso e i finanziamenti correlati, con pesanti ed irreparabili conseguenze per l'intero sistema economico italiano;

    inoltre, la sezione I del disegno di legge di bilancio non dedica, per la prima volta dopo diversi anni, un titolo o un capo specifico alle politiche per le imprese e si attribuisce alle imprese soltanto l'8 per cento delle risorse complessive messe a disposizione per la manovra che non prevede specifiche misure dirette a rilanciare la crescita e la competitività del nostro sistema economico o per favorirne gli investimenti, a partire da quelli per la transizione energetica, misure per affrontare il grave problema dell'accesso al credito;

    per il settore edilizio rimangono irrisolte le problematiche dei crediti incagliati del Superbonus, con cantieri che rischiano il blocco totale dei lavori, con riflessi sull'intero indotto delle imprese fornitrici di materiali;

    sul fronte delle imprese colpiscono gli effetti della revisione dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES prevede, per il solo 2024, una maggiorazione del 20 per cento del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a cui si affianca l'abrogazione dal 2024 dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), che permetteva di dedurre dall'imponibile netto il rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio delle imprese. Il saldo per le imprese è negativo: a regime il carico fiscale per le imprese aumenterà di 2,8 miliardi;

    le misure per fronteggiare l'andamento dei costi energetici seppur in diminuzione rispetto ai mesi scorsi ma pur sempre su livelli elevati non sono state prorogate nell'anno 2024, mentre nel testo in esame proliferano numerosi interventi contraddittori, iniqui e con un ingente spreco di risorse;

    relativamente alla Tabella 3, recante lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, colpiscono i peggioramenti previsti per il 2024, rispetto alle previsioni assestate della Legge di bilancio 2023, relativi al programma 1.3 «Incentivazione del sistema produttivo», (8.844.085.862 euro complessivi relativi alla sezione I e alla sezione II che subisce una consistente riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2023 (pari a 10.226.634.225 euro). In tale ambito l'azione relativa ai finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e in conto capitale per lo sviluppo delle imprese passa da 4,6 miliardi dell'assestato 2023 ai 3,4 miliardi disponibili per il 2024; l'azione relativa alle Garanzie e sostegno al credito delle piccole e medie imprese (PMI) subisce una riduzione di 174,6 milioni di euro;

    al programma 1.4 «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale» le risorse complessive passano da 122,8 milioni di euro a 89,9 milioni di euro disponibili;

    la sintesi delle misure per le imprese finora descritte non disegna in alcun modo un quadro coerente per sviluppare un'efficace politica per la crescita e gli investimenti tali da giustificare il raggiungimento dell'obiettivo di incremento del PIL fissato dal Governo;

    in questo quadro desolante, sottolineiamo come, anche dalle cronache di questo fine 2023, si veda chiaramente il fallimento, anzi l'assenza del Governo nel campo delle politiche industriali, di cui la vicenda dell'ex ILVA è la rappresentazione plastica, nonché la prova della mancanza di una strategia nazionale per il nostro Paese, che per continuare ad essere forte dal punto di vista economico ha bisogno di una nuova e vera politica industriale, dotata di una visione di cui nei provvedimenti del Governo in carica non c'è traccia. Tale mancanza sta arrecando un grave danno al nostro patrimonio industriale;

    i provvedimenti finora adottati dal Governo per affrontare la situazione dell'ex ILVA di Taranto ne hanno in realtà aggravato la crisi, capovolgendo un percorso finalizzato alla ripresa dei livelli produttivi e occupazionali, alla decarbonizzazione, alla produzione e alla messa in sicurezza ambientale nel sito, ma non solo: gran parte delle misure finora adottate hanno risposto alle richieste di ArcelorMittal, con grave pregiudizio per gli interessi dei lavoratori, delle imprese dell'indotto, della città di Taranto e della tutela della salute e dell'interesse nazionale. L'ultimo provvedimento adottato ha sbloccato risorse per 680 milioni di euro a favore di ArcelorMittal, per garantire la liquidità dell'azienda e ha sancito il ritorno dello scudo penale in suo favore, senza che tali interventi abbiano prodotto risultati apprezzabili sulla ripresa produttiva e occupazionale, anzi, e sul piano della riconversione del sito, l'attuazione del piano di decarbonizzazione, che avrebbe dovuto portare alla totale elettrificazione dell'area a caldo, con un investimento di circa 5 miliardi di euro, risulta di fatto ferma;

    e ancora, a fronte dello stralcio dal PNRR del finanziamento di un miliardo di euro destinato proprio ad attivare la produzione del preridotto, il Governo non ha finora chiarito quali e quanti risorse saranno messe a disposizione tramite il Fondo di sviluppo e coesione;

    nel 2023 la produzione scenderà sotto i 3 milioni di tonnellate, con una progressiva e successiva, ulteriore riduzione fino a 1,7 milioni. Allo stato attuale, in Acciaierie d'Italia (ADI) sono occupati 3.500 dipendenti, su un totale di 8.200, e continua il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dall'ultimo bilancio di ADI emergono debiti per oltre 2 miliardi di euro, in gran parte verso altre società del gruppo ArcelorMittal, che salirebbero fino a 2,5 miliardi;

    nel corso dell'audizione che si è svolta qualche settimana fa alla Camera il presidente di ADI ha elencato le principali criticità che il complesso dell'ex ILVA di Taranto sta affrontando dal punto di vista giudiziario, finanziario e societario;

    è chiaro come sia necessario rimuovere il rinvio sine die degli interventi di ambientalizzazione del sito, tenuto conto del giudizio pendente presso la Corte di giustizia europea e, ancora, come sia necessario ed urgente fronteggiare la preoccupante situazione anche negli stabilimenti dell'ex ILVA di Genova, Cornigliano, Novi Ligure e Porto Marghera, dove si sono registrati anche recentemente il blocco delle produzioni e un aumento della cassa integrazione, effetto della mancanza di un piano industriale serio, nonostante le dichiarazioni fatte al riguardo;

    l'ex ILVA è ormai sul baratro e la situazione in stallo, non è però il momento delle polemiche, ma di trovare soluzioni e riprendere in mano la situazione, il Pd è disposto a collaborare per evitare la perdita di un asset essenziale per tutto il Paese e di migliaia di posti di lavoro,

impegna il Governo:

   ad intervenire col primo provvedimento utile per:

    modificare l'attuale assetto azionario e favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico;

    dare piena attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

    elaborare, previa valutazione del danno sanitario (VDS), un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto che tenga conto della salvaguardia dell'occupazione, della tutela e della riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

    sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.
9/1627/69. Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo (PIL) ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita del 1,2 per cento, come evidenziato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile;

    le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del PIL italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento: tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'Esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

    alcune delle misure contenute nel disegno di legge di bilancio in esame costituiscono un pericoloso passo indietro i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

    l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive (che si riducono a pochi interventi) mentre le fonti di finanziamento a deficit ammontano ad oltre 15 miliardi di euro 2024 e sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce e la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

    gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali sui più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee, in particolare in merito al processo di revisione del quadro della governance economica europea e alla mancata ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale;

    nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti e controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile sia con riferimento alle decisioni che stanno maturando in sede europea; esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, il provvedimento in esame contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza;

    le misure sul cuneo fiscale si limitano alla proroga per un solo anno dell'intervento per un costo totale una tantum di 10,7 miliardi di euro mentre gli interventi sulla riduzione delle aliquote d'imposta sui redditi delle persone fisiche prefigurano vantaggi minimi per i redditi più bassi;

    il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES prevede, per il solo anno 2024, l'accorpamento dei primi due scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al 23 per cento. Nel complesso, il carico fiscale viene ridotto di 4,3 miliardi nel 2024 e i contribuenti coinvolti sono oltre 24,9 milioni, di cui gran parte riguarda quelli con redditi tra 15.000 e 50.000 euro annui. L'effetto combinato tra i due interventi si tradurrà in pochi euro in più sulle buste paga dei lavoratori rispetto a quelle del 2023. In particolare, per effetto della revisione IRPEF, il beneficio medio stimato per il 2024 è di appena 172 euro anno, con un picco massimo di 260 euro per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro;

    preoccupano inoltre, le insufficienti misure per fronteggiare l'andamento dell'inflazione e i tagli alla spesa pubblica che colpiscono in particolare la sanità pubblica, in rapida decrescita con il rapporto spesa sanitaria/PIL che scende al 6,2 per cento nel 2024 rispetto al 6,6 per cento del 2023, e il personale sanitario, già carente in ragione della mancanza di oltre 15.000 medici con riflessi devastanti sull'aumento delle liste d'attesa; scarse le risorse per l'istruzione e quelle la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili;

    preoccupa profondamente lo stato di attuazione del PNRR che rappresenta un fondamentale volano per la crescita futura del nostro Paese. Su tale aspetto, al contrario, il Governo italiano ha adottato modifiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di contenuti e di tempistica degli investimenti, mettendo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso e i finanziamenti correlati, con pesanti ed irreparabili conseguenze per l'intero sistema economico italiano;

    inoltre, la sezione I del disegno di legge di bilancio non dedica, per la prima volta dopo diversi anni, un titolo o un capo specifico alle politiche per le imprese e si attribuisce alle imprese soltanto l'8 per cento delle risorse complessive messe a disposizione per la manovra che non prevede specifiche misure dirette a rilanciare la crescita e la competitività del nostro sistema economico o per favorirne gli investimenti, a partire da quelli per la transizione energetica, misure per affrontare il grave problema dell'accesso al credito;

    per il settore edilizio rimangono irrisolte le problematiche dei crediti incagliati del Superbonus, con cantieri che rischiano il blocco totale dei lavori, con riflessi sull'intero indotto delle imprese fornitrici di materiali;

    sul fronte delle imprese colpiscono gli effetti della revisione dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES prevede, per il solo 2024, una maggiorazione del 20 per cento del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a cui si affianca l'abrogazione dal 2024 dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), che permetteva di dedurre dall'imponibile netto il rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio delle imprese. Il saldo per le imprese è negativo: a regime il carico fiscale per le imprese aumenterà di 2,8 miliardi;

    le misure per fronteggiare l'andamento dei costi energetici seppur in diminuzione rispetto ai mesi scorsi ma pur sempre su livelli elevati non sono state prorogate nell'anno 2024, mentre nel testo in esame proliferano numerosi interventi contraddittori, iniqui e con un ingente spreco di risorse;

    relativamente alla Tabella 3, recante lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, colpiscono i peggioramenti previsti per il 2024, rispetto alle previsioni assestate della legge di bilancio 2023, relativi al programma 1.3 «Incentivazione del sistema produttivo», (8.844.085.862 euro complessivi relativi alla sezione I e alla sezione II che subisce una consistente riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2023 (pari a 10.226.634.225 euro). In tale ambito l'azione relativa ai finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e in conto capitale per lo sviluppo delle imprese passa da 4,6 miliardi dell'assestato 2023 ai 3,4 miliardi disponibili per il 2024; l'azione relativa alle Garanzie e sostegno al credito delle piccole e medie imprese (PMI) subisce una riduzione di 174,6 milioni di euro;

    al programma 1.4 «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale» le risorse complessive passano da 122,8 milioni di euro a 89,9 milioni di euro disponibili;

    la sintesi delle misure per le imprese finora descritte non disegna in alcun modo un quadro coerente per sviluppare un'efficace politica per la crescita e gli investimenti tali da giustificare il raggiungimento dell'obiettivo di incremento del PIL fissato dal Governo e anche sul punto della formazione e della ricerca non troviamo traccia di misure per migliorare le competenze, ridurre le disuguaglianze sociali e di genere e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori in una fase di transizione che vede molti settori produttivi coinvolti;

    secondo il V Rapporto Nazionale sull'imprenditoria femminile 2022 realizzato da Unioncamere, in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, in Italia, le imprese femminili sono solo 1 milione e 342.000, pari al 22 per cento di un totale di 6 milioni di imprese attive sull'intero territorio nazionale;

    lo stesso rapporto sottolinea anche la crescita delle imprese fondate e guidate da donne nel periodo che va dal 2014 al 2019. In questo lasso di tempo, la crescita delle imprese femminili è stata pari a 2,9 per cento rispetto allo 0,3 per cento dell'imprenditoria maschile, e questo anche grazie ad una serie di misure che i precedenti governi a guida PD hanno messo in atto, in particolare il Fondo a sostegno dell'impresa femminile previsto dall'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio per il 2021), un Fondo istituito per cercare di fare un passo avanti verso la parità di genere nel mondo dell'imprenditoria e volto a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati;

    è assolutamente fondamentale continuare a perseguire l'obiettivo della parità di genere nell'impresa femminile che è in continua crescita ma che continua ad avere oggettive difficoltà, come peraltro dimostrato dai numeri del rapporto testé citato, difficoltà che si manifestano proprio rispetto all'erogazione del credito ed alla possibilità di accesso ad alcuni strumenti di finanziamento per le caratteristiche tipiche dell'imprenditoria femminile,

impegna il Governo

a incrementare, col primo provvedimento utile, le risorse del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
9/1627/70. De Micheli.


   La Camera,

impegna il Governo

a incrementare le risorse del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
9/1627/70. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contiene una serie di misure per il potenziamento degli investimenti e finanziamento di infrastrutture;

    nel comune di Stazzema, in provincia di Lucca, i cittadini stanno aspettando da 50 anni il collegamento diretto tra la frazione di Famocchia e quella di Sant'Anna;

    si tratta di due frazioni separate da 2 chilometri in linea d'aria ma collegati attualmente esclusivamente da una strada di ben 31 chilometri;

    da agenzie di stampa si apprende che la regione Toscana, con la quale il comune di Stazzema ha firmato un accordo di programma, abbia stanziato 2,1 milioni di euro per la realizzazione della progettazione, da completare con il progetto esecutivo entro il 2023;

    il collegamento unirà Sant'Anna, luogo dell'eccidio delle 560 vittime, del 12 agosto 1944, alla comunità stazzemese, con la possibilità di un percorso di valorizzazione comune dei luoghi della memoria che comprende Mulina di Stazzema e Pontestazzemese;

    la realizzazione di un collegamento rapido tra il Paese di Famocchia e quello di Sant'Anna di Stazzema, sede del Parco nazionale della Pace, consentirà, inoltre, di avere una viabilità alternativa all'esistente, che non è più in grado di assorbire in maniera adeguata l'afflusso di visitatori e di scolaresche che sempre in maggior numero frequentano l'area,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al finanziamento dei lavori per la realizzazione del collegamento diretto tra la frazione di Famocchia e quella di Sant'Anna di Stazzema.
9/1627/71. Montemagni, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contiene una serie di misure per il potenziamento degli investimenti e finanziamento di infrastrutture;

    nel comune di Stazzema, in provincia di Lucca, i cittadini stanno aspettando da 50 anni il collegamento diretto tra la frazione di Famocchia e quella di Sant'Anna;

    si tratta di due frazioni separate da 2 chilometri in linea d'aria ma collegati attualmente esclusivamente da una strada di ben 31 chilometri;

    da agenzie di stampa si apprende che la regione Toscana, con la quale il comune di Stazzema ha firmato un accordo di programma, abbia stanziato 2,1 milioni di euro per la realizzazione della progettazione, da completare con il progetto esecutivo entro il 2023;

    il collegamento unirà Sant'Anna, luogo dell'eccidio delle 560 vittime, del 12 agosto 1944, alla comunità stazzemese, con la possibilità di un percorso di valorizzazione comune dei luoghi della memoria che comprende Mulina di Stazzema e Pontestazzemese;

    la realizzazione di un collegamento rapido tra il Paese di Famocchia e quello di Sant'Anna di Stazzema, sede del Parco nazionale della Pace, consentirà, inoltre, di avere una viabilità alternativa all'esistente, che non è più in grado di assorbire in maniera adeguata l'afflusso di visitatori e di scolaresche che sempre in maggior numero frequentano l'area,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'adozione di ogni iniziativa utile al finanziamento dei lavori per la realizzazione del collegamento diretto tra la frazione di Famocchia e quella di Sant'Anna di Stazzema.
9/1627/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Montemagni, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Zoffili.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contiene una serie di misure per il potenziamento degli investimenti e finanziamento di infrastrutture;

    la strada statale 700 – «della Reggia di Caserta», di competenza dell'ANAS, è conosciuta anche come variante di Caserta e attraversa le città di Maddaloni, Caserta, Casagiove, San Prisco, Casapulla, Curti e Santa Maria Capua Vetere, per un percorso di circa 16,7 chilometri;

    la strada, la cui costruzione è stata avviata negli anni '80, è resa funzionante solo nel 2008 con l'apertura dello svincolo di S. Maria Capua Vetere che consente l'allaccio diretto con la tratta autostradale A1 Milano-Napoli;

    la strada ha funzioni anche di tangenziale alla città di Caserta, unico capoluogo di provincia della Campania sprovvisto di tangenziale, benché si tratti di un circondario altamente antropizzato ed industrializzato;

    nonostante si tratti di un asse viario strategico per l'economia locale, altamente frequentato soprattutto da pendolari, presenta notevoli criticità, con frequenti incidenti, anche mortali, in quanto è ancora costituita da un'unica corsia per senso di marcia, con due gallerie e nove svincoli;

    è diventata urgente la risoluzione definitiva dei problemi del territorio con una nuova tangenziale di Caserta, anche attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia alla strada statale 700,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per il finanziamento da parte dell'ANAS di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la risoluzione dei problemi di viabilità dell'asse stradale SS 700 Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere.
9/1627/72. Zinzi, Cerreto, Cangiano, Graziano, Alifano, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contiene una serie di misure per il potenziamento degli investimenti e finanziamento di infrastrutture;

    la strada statale 700 – «della Reggia di Caserta», di competenza dell'ANAS, è conosciuta anche come variante di Caserta e attraversa le città di Maddaloni, Caserta, Casagiove, San Prisco, Casapulla, Curti e Santa Maria Capua Vetere, per un percorso di circa 16,7 chilometri;

    la strada, la cui costruzione è stata avviata negli anni '80, è resa funzionante solo nel 2008 con l'apertura dello svincolo di S. Maria Capua Vetere che consente l'allaccio diretto con la tratta autostradale A1 Milano-Napoli;

    la strada ha funzioni anche di tangenziale alla città di Caserta, unico capoluogo di provincia della Campania sprovvisto di tangenziale, benché si tratti di un circondario altamente antropizzato ed industrializzato;

    nonostante si tratti di un asse viario strategico per l'economia locale, altamente frequentato soprattutto da pendolari, presenta notevoli criticità, con frequenti incidenti, anche mortali, in quanto è ancora costituita da un'unica corsia per senso di marcia, con due gallerie e nove svincoli;

    è diventata urgente la risoluzione definitiva dei problemi del territorio con una nuova tangenziale di Caserta, anche attraverso la costruzione di una seconda corsia per senso di marcia alla strada statale 700,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative per il finanziamento da parte dell'ANAS di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la risoluzione dei problemi di viabilità dell'asse stradale SS 700 Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere.
9/1627/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Zinzi, Cerreto, Cangiano, Graziano, Alifano, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contiene una serie di misure per il potenziamento degli investimenti;

    ad aprile 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato l'impegno di spesa in conto residui, a favore dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po per 3 opere, incluso un finanziamento di 3,2 milioni di euro per la realizzazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza, nelle province di Reggio Emilia e Parma, comunemente nota come Diga di Vetto;

    è stata firmata una convenzione tra il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale e l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, la regione Emilia-Romagna, la Bonifica Parmense ed ATERSIR finalizzata alla predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) e del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), che precede il PFTE;

    in base a tale convenzione il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale (CBEC) ha l'onere di procedere, in qualità di soggetto attuatore, all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio relativo alla redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP);

    tale servizio è oggetto di cofinanziamento con fondi messi a disposizione da parte della regione Emilia-Romagna (euro 300.000), del CBEC (euro 120.000) e del Consorzio di Bonifica Parmense (euro 80.000);

    con deliberazioni del comitato amministrativo del Consorzio CBEC, n. 574 del 28 novembre 2023 e n. 625 del 19 dicembre 2023, è stato approvato l'avvio della gara per l'affidamento del servizio di redazione del DOCFAP, mediante procedura aperta telematica europea, ai sensi degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, pari ad euro 394.002,40, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri tecnici qualitativi e quantitativi;

    la gara si svolge con termini ridotti per rispettare l'aggiudicazione del servizio entro il termine massimo del 20 febbraio 2024, pena la perdita del finanziamento, e il termine previsto per l'espletamento del medesimo servizio è pari a 10 mesi;

    sono necessarie misure intese a favorire l'accelerazione delle attività di tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la realizzazione dell'invaso a scopi plurimi della Val d'Enza, mantenendo la priorità già assegnata fino ad oggi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    per le necessità del territorio, l'invaso dovrà essere dimensionato per una disponibilità di almeno 100 milioni di metri cubi di acqua per poter soddisfare appieno le esigenze irrigue, idropotabili e industriali,

impegna il Governo

a monitorare lo svolgimento delle attività amministrative per la realizzazione di tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, mantenendo la priorità per la realizzazione dell'invaso a scopi plurimi della Val d'Enza, che dovrà essere dimensionato per una disponibilità di almeno 100 milioni di metri cubi di acqua, per poter soddisfare appieno le esigenze irrigue, idropotabili e industriali dell'area.
9/1627/73. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contiene una serie di misure per il potenziamento degli investimenti;

    ad aprile 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato l'impegno di spesa in conto residui, a favore dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po per 3 opere, incluso un finanziamento di 3,2 milioni di euro per la realizzazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza, nelle province di Reggio Emilia e Parma, comunemente nota come Diga di Vetto;

    è stata firmata una convenzione tra il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale e l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, la regione Emilia-Romagna, la Bonifica Parmense ed ATERSIR finalizzata alla predisposizione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) e del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), che precede il PFTE;

    in base a tale convenzione il Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale (CBEC) ha l'onere di procedere, in qualità di soggetto attuatore, all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio relativo alla redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP);

    tale servizio è oggetto di cofinanziamento con fondi messi a disposizione da parte della regione Emilia-Romagna (euro 300.000), del CBEC (euro 120.000) e del Consorzio di Bonifica Parmense (euro 80.000);

    con deliberazioni del comitato amministrativo del Consorzio CBEC, n. 574 del 28 novembre 2023 e n. 625 del 19 dicembre 2023, è stato approvato l'avvio della gara per l'affidamento del servizio di redazione del DOCFAP, mediante procedura aperta telematica europea, ai sensi degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, pari ad euro 394.002,40, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri tecnici qualitativi e quantitativi;

    la gara si svolge con termini ridotti per rispettare l'aggiudicazione del servizio entro il termine massimo del 20 febbraio 2024, pena la perdita del finanziamento, e il termine previsto per l'espletamento del medesimo servizio è pari a 10 mesi;

    sono necessarie misure intese a favorire l'accelerazione delle attività di tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi per la realizzazione dell'invaso a scopi plurimi della Val d'Enza, mantenendo la priorità già assegnata fino ad oggi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a monitorare lo svolgimento delle attività amministrative per la realizzazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, mantenendo la priorità per la realizzazione dell'invaso a scopi multipli della Val d'Enza in modo da soddisfare le esigenze irrigue, potabili e industriali senza deficit, ottimizzando e massimizzando i volumi da invasare.
9/1627/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

    il comma 403 dell'articolo 1 interviene in materia di interventi per il contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico;

    il comma 552 dell'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di conto capitale per il finanziamento di interventi di varia finalità, tra cui la riqualificazione ambientale;

    nel comune di Cecina, a seguito dei lavori inerenti la realizzazione del porto turistico, si verifica da anni una criticità che reca danni al territorio e mette a rischio la popolazione residente a seguito delle esondazioni del fiume Cecina;

    tali esondazioni sono dovute in gran parte alla permanenza sul corso del fiume di un ponte con arcate ampiamente sottodimensionate rispetto alla portata del flusso acqueo;

    i fondi attualmente stanziati per la messa in sicurezza degli argini e per il rifacimento del ponte non sono allo stato sufficienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare le risorse necessarie per garantire la messa in sicurezza del fiume Cecina alla luce delle criticità riportate in premessa.
9/1627/74. Tenerini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 44, il differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetto sugar tax) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160;

    l'imposta in commento, se applicata, determinerebbe un aumento medio del 28 per cento della pressione fiscale per litro di soft drink;

    per imprese e cittadini un incremento di tale entità non è sostenibile, anche per i riflessi inflattivi; il persistente clima di incertezza derivante dalle continue proroghe dell'entrata in vigore di questa nuova imposta e conseguente mancata cancellazione della stessa determina un dirottamento e/o rinvio di investimenti nel nostro Paese; si tratta di una imposizione fiscale che colpisce solo le bevande analcoliche, anche quando prive di zucchero, e non l'uso dello zucchero negli alimenti; non si tratta quindi della cosiddetta «sugar tax» utilizzata in altri Paesi come leva fiscale collegata all'impiego di grammi di zucchero, ma di un'imposizione che penalizza un prodotto solo perché dolce («edulcorato»), anche se privo di calorie e quindi di impatto nutrizionale;

    in Italia non è necessaria una tassa sulle bevande zuccherate perché i consumi sono i più bassi nell'Unione europea e in contrazione da oltre 10 anni (oltre il 25 per cento di litri in meno venduti nel Paese); in Italia, inoltre, le imprese hanno già tagliato il 41 per cento dello zucchero immesso sul mercato con le bibite senza ricorrere alle tasse ma attraverso più protocolli d'intesa con il Ministero della salute, a conferma della volontà del settore di contribuire responsabilmente a contrastare gli effetti di un consumo eccessivo di zuccheri, a favorire la moderazione e a diffondere stili di vita più salutari;

    oltre a non essere necessaria in Italia, questa imposta rischia di produrre gravi effetti economico-sociali;

    un recente studio di Nomisma stima una contrazione delle vendite del 16 per cento nel biennio successivo all'eventuale entrata in vigore della norma, 5.050 posti di lavoro a rischio, nonché minori forniture nella Filiera (-400 milioni di euro);

    il differimento al 1° luglio 2024 della «sugar tax» previsto dal provvedimento in esame è un segnale importante per consumatori e imprese, ma sposta di pochi mesi gli effetti insostenibili per la filiera del made in Italy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre i necessari interventi normativi nel prossimo provvedimento utile per risolvere in modo definitivo lo stato di incertezza derivante dai continui rinvii dell'imposta di cui in premessa, così da permettere alle imprese di continuare ad innovare ed investire nel nostro Paese.
9/1627/75. Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 44, il differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetto sugar tax) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160;

    l'imposta in commento, se applicata, determinerebbe un aumento medio del 28 per cento della pressione fiscale per litro di soft drink;

    per imprese e cittadini un incremento di tale entità non è sostenibile, anche per i riflessi inflattivi; il persistente clima di incertezza derivante dalle continue proroghe dell'entrata in vigore di questa nuova imposta e conseguente mancata cancellazione della stessa determina un dirottamento e/o rinvio di investimenti nel nostro Paese; si tratta di una imposizione fiscale che colpisce solo le bevande analcoliche, anche quando prive di zucchero, e non l'uso dello zucchero negli alimenti; non si tratta quindi della cosiddetta «sugar tax» utilizzata in altri Paesi come leva fiscale collegata all'impiego di grammi di zucchero, ma di un'imposizione che penalizza un prodotto solo perché dolce («edulcorato»), anche se privo di calorie e quindi di impatto nutrizionale;

    in Italia non è necessaria una tassa sulle bevande zuccherate perché i consumi sono i più bassi nell'Unione europea e in contrazione da oltre 10 anni (oltre il 25 per cento di litri in meno venduti nel Paese); in Italia, inoltre, le imprese hanno già tagliato il 41 per cento dello zucchero immesso sul mercato con le bibite senza ricorrere alle tasse ma attraverso più protocolli d'intesa con il Ministero della salute, a conferma della volontà del settore di contribuire responsabilmente a contrastare gli effetti di un consumo eccessivo di zuccheri, a favorire la moderazione e a diffondere stili di vita più salutari;

    oltre a non essere necessaria in Italia, questa imposta rischia di produrre gravi effetti economico-sociali;

    un recente studio di Nomisma stima una contrazione delle vendite del 16 per cento nel biennio successivo all'eventuale entrata in vigore della norma, 5.050 posti di lavoro a rischio, nonché minori forniture nella Filiera (-400 milioni di euro);

    il differimento al 1° luglio 2024 della «sugar tax» previsto dal provvedimento in esame è un segnale importante per consumatori e imprese, ma sposta di pochi mesi gli effetti insostenibili per la filiera del made in Italy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre i necessari interventi normativi per risolvere in modo definitivo lo stato di incertezza derivante dai continui rinvii dell'imposta di cui in premessa, così da permettere alle imprese di continuare ad innovare ed investire nel nostro Paese.
9/1627/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    la Fondazione La Versiliana con lo svolgimento della propria attività si è affermata ormai da anni come importante centro di diffusione culturale a livello nazionale;

    il comma 551 dell'articolo 1 del provvedimento in esame ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da destinare ad interventi di varia finalità, tra i quali vi è la cultura;

    considerata la finalità dei commi 511 e 512 dell'articolo 1,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, gli strumenti più idonei al fine di sostenere l'attività culturale svolta dalla Fondazione La Versiliana.
9/1627/76. Deborah Bergamini, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la provincia di Forlì-Cesena nel corso dell'anno è stata flagellata da gravi calamità naturali, quali il terremoto e l'alluvione e che tali eventi hanno distrutto o reso inagibili numerose abitazioni;

    il comune di Rocca San Casciano ha avviato i lavori per il recupero funzionale dell'ex casa di riposo «Villa del pensionato» al fine di realizzare un intervento di edilizia pubblica residenziale in grado di rispondere in parte all'emergenza abitativa prodotta dai citati cataclismi;

    i commi da 282 a 284 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, intervengono in materia di contrasto al disagio abitativo e di interventi di edilizia pubblica residenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di un intervento finalizzato a contribuire alla realizzazione dell'opera di cui in premessa.
9/1627/77. Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio reca lo stanziamento di importanti risorse al tema della salute;

    in ambito oncologico, si ravvisa la necessità di continuare a dedicare attenzione al tema della prevenzione del tumore al seno;

    il report «I Numeri del Cancro in Italia 2023» della Fondazione AIOM indica che il tumore al seno continua a essere di gran lunga il tumore femminile più frequente, rappresentando il 30,0 per cento di tutti i tumori nelle donne, con 55.700 nuovi casi all'anno e 15.500 decessi nel solo 2022;

    grazie allo screening, la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale quando il trattamento chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia adottata più efficace, permettendo di ottenere sopravvivenze a 5 anni nelle donne trattate pari al 98 per cento;

    su 55.700 nuove diagnosi nel 2022, 11 mila pazienti hanno meno di 40 anni e le giovani donne colpite da tumore al seno hanno maggiori probabilità di ricevere una diagnosi di tumore al seno aggressivo e in fase avanzata e un maggiore rischio di recidiva, la diagnosi precoce rappresenta pertanto un elemento determinante per aumentare le possibilità di trattamento e cura;

    le linee guida europee indicano ottimale procedere con screening anche per la fascia di età 45-49 anni per aumentare la diagnosi precoce e, a dicembre 2022, il Consiglio europeo ha emanato le nuove raccomandazioni sugli screening oncologici che definiscono le linee di indirizzo per rafforzare gli screening oncologici per il tumore della mammella;

    la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», articolo 85, comma 4, ha previsto lo screening gratuito a livello nazionale per la diagnosi precoce del tumore mammario è prevedibile per le donne di età compresa tra i 45 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni, così come previsto dal Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, tuttavia l'attuazione del programma di screening mammario, definita dalle Linee guida per la prevenzione oncologica (Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute), è attualmente prevista solo per le donne nelle fasce d'età tra i 50 e 69 anni;

    nonostante ciò, in alcune regioni si sta già sperimentando l'efficacia dello screening gratuito su invito in una fascia di età più ampia rispetto a quella prevista a livello nazionale, come suggerito anche dalle linee guida europee;

    per proseguire nella fondamentale attività di prevenzione nell'incidenza della mortalità da tumore al seno, anche alla luce di quanto indicato dalle più recenti linee guida europee sul tema e uniformare l'accesso a questi programmi di prevenzione in tutte le regioni d'Italia,

impegna il Governo:

   a estendere dai 45 anni di età e fino ai 74 anni la fascia di donne per cui risulta gratuito a livello nazionale lo screening mammario tramite mammografia da effettuarsi ogni due anni;

   a promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella lettura dei referti, definendo i requisiti minimi che questi strumenti devono raggiungere per poter essere utilizzati dalle strutture ospedaliere.
9/1627/78. Benigni, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio reca lo stanziamento di importanti risorse al tema della salute;

    in ambito oncologico, si ravvisa la necessità di continuare a dedicare attenzione al tema della prevenzione del tumore al seno;

    il report «I Numeri del Cancro in Italia 2023» della Fondazione AIOM indica che il tumore al seno continua a essere di gran lunga il tumore femminile più frequente, rappresentando il 30,0 per cento di tutti i tumori nelle donne, con 55.700 nuovi casi all'anno e 15.500 decessi nel solo 2022;

    grazie allo screening, la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale quando il trattamento chirurgico può essere più spesso conservativo e la terapia adottata più efficace, permettendo di ottenere sopravvivenze a 5 anni nelle donne trattate pari al 98 per cento;

    su 55.700 nuove diagnosi nel 2022, 11 mila pazienti hanno meno di 40 anni e le giovani donne colpite da tumore al seno hanno maggiori probabilità di ricevere una diagnosi di tumore al seno aggressivo e in fase avanzata e un maggiore rischio di recidiva, la diagnosi precoce rappresenta pertanto un elemento determinante per aumentare le possibilità di trattamento e cura;

    le linee guida europee indicano ottimale procedere con screening anche per la fascia di età 45-49 anni per aumentare la diagnosi precoce e, a dicembre 2022, il Consiglio europeo ha emanato le nuove raccomandazioni sugli screening oncologici che definiscono le linee di indirizzo per rafforzare gli screening oncologici per il tumore della mammella;

    la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», articolo 85, comma 4, ha previsto lo screening gratuito a livello nazionale per la diagnosi precoce del tumore mammario è prevedibile per le donne di età compresa tra i 45 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni, così come previsto dal Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, tuttavia l'attuazione del programma di screening mammario, definita dalle Linee guida per la prevenzione oncologica (Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute), è attualmente prevista solo per le donne nelle fasce d'età tra i 50 e 69 anni;

    nonostante ciò, in alcune regioni si sta già sperimentando l'efficacia dello screening gratuito su invito in una fascia di età più ampia rispetto a quella prevista a livello nazionale, come suggerito anche dalle linee guida europee;

    per proseguire nella fondamentale attività di prevenzione nell'incidenza della mortalità da tumore al seno, anche alla luce di quanto indicato dalle più recenti linee guida europee sul tema e uniformare l'accesso a questi programmi di prevenzione in tutte le regioni d'Italia,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

    a estendere dai 45 anni di età e fino ai 74 anni la fascia di donne per cui risulta gratuito a livello nazionale lo screening mammario tramite mammografia da effettuarsi ogni due anni;

    a promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella lettura dei referti, definendo i requisiti minimi che questi strumenti devono raggiungere per poter essere utilizzati dalle strutture ospedaliere.
9/1627/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Benigni, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di bilancio reca svariate misure in materia di pubblico impiego;

    la legge di bilancio per l'anno 2023 – legge 29 dicembre 2022, n. 197 –, come modificata dal decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati «fragili» la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

    l'esigenza di tutelare i «lavoratori fragili», è stata superata, sia in punto di fatto, che di diritto, dal termine dello stato emergenziale connesso alla pandemia;

    la contrattazione collettiva disciplina, per il pubblico impiego, l'utilizzo del lavoro agile che, pertanto, attraverso la stipula degli accordi individuali è un'attività misurabile e valutabile in termine di performance;

    l'esperienza finora maturata ha evidenziato che per talune categorie di lavoratori, come ad esempio quelli affetti anche da patologie di natura transeunte, che hanno scarse o nulle difese immunitarie, dovute allo svolgimento pregresso o in atto di terapie salvavita, che il ricorso al lavoro agile consente al lavoratore di mantenersi impegnato ed attivo senza correre i rischi dovuti all'utilizzo di mezzi pubblici affollati o dall'evitare di frequentare luoghi affollati (mense, punti ristoro negli uffici o uffici da condividere con due o più persone),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare indicazioni di carattere amministrativo, ai datori di lavoro pubblici, finalizzate a consentire ai lavoratori che per ragioni sanitarie versano in condizioni di maggiore esposizione al rischio di contagio di malattie infettive, un ricorso maggiore – ove consentito dalla natura della prestazione – al lavoro agile, anche derogando alla «prevalenza» della prestazione in presenza.
9/1627/79. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza, destina 900 milioni di euro ai Piani urbani integrati, finalizzati al miglioramento delle periferie della città metropolitane tramite la creazione di nuovi servizi per i cittadini e la riqualificazione delle infrastrutture esistenti;

    il provvedimento in esame, al comma 303 dell'articolo 1, interviene in materia di periferie urbane prevedendo disposizioni volte a fronteggiare l'aumento delle materie prime per i progetti già in corso, disponendo una proroga al 31 dicembre 2026 nel caso in cui i progetti riguardino immobili di interesse storico e artistico trasferiti agli enti locali, nonché un ulteriore proroga per la stipula delle convenzioni nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

    è stata avviata negli ultimi mesi un'iniziativa articolata e complessiva, grazie a un'azione sinergica delle Istituzioni, per affrontare la problematica nazionale del recupero e rilancio delle aree periferiche del nostro Paese, al fine di garantire standard e livelli di legalità, decoro, offerta culturale e formativa, infrastrutture, sistema di trasporti e servizi adeguati per i cittadini residenti;

    nell'opera di recupero e riqualificazione urbana delle periferie, come sta emergendo anche dall'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, assicurare la sicurezza è un elemento fondamentale e propedeutico a tutti gli altri;

    in tal senso il lavoro svolto in tutta Italia dagli operatori delle forze dell'ordine è di prima importanza e di elevatissima qualità,

impegna il Governo

a proseguire le politiche già in corso volte al recupero e alla riqualificazione delle periferie urbane e a valutare l'opportunità, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di implementare gli interventi specifici finalizzati a garantire la sicurezza urbana in quei territori.
9/1627/80. Battilocchio, Patriarca, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia appare sempre più urgente la necessità di ridurre la finestra temporale tra l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) e l'effettivo accesso dei pazienti alle nuove terapie;

    al fine di consentire un rapido accesso alle terapie, in particolare relative a patologie particolarmente impattanti o per cui non siano presenti alternative terapeutiche e ci sia un bisogno insoddisfatto di salute, l'Italia ha attivato negli anni passati diversi programmi di accesso precoce, inteso come accesso prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio o, in alcuni casi, fino a disponibilità del farmaco; programmi finanziati dal Servizio sanitario nazionale (648 e farmaci ad uso consolidato) o dal Servizio sanitario nazionale attraverso un finanziamento dell'industria (Fondo 5 per cento), oltre ad uso compassionevole;

    il vantaggio di questi programmi consiste nel fatto stesso di essere stati attivati, consentendo appunto un accesso precoce, e la possibilità di raccogliere dati «real life», per i quali l'Italia dispone di un'importante infrastruttura di eccellenza a livello europeo, quale i registri di monitoraggio AIFA, ad ulteriore consolidamento delle evidenze sperimentali;

    le principali criticità sono rappresentate da un parziale snaturamento del loro impianto originario (ad esempio l'uso economico della legge 23 dicembre 1996, n. 648), la frammentazione e a volte le difficoltà operative generate, l'incertezza delle risorse messe a disposizione dei programmi e la limitata disponibilità di dati sul loro impatto, anche economico;

    risulta pertanto necessario ripensare l'accesso precoce in Italia guardando, ad esempio, al modello francese dell'ATU (Autorisation Temporaire d'Utilisation), riformata nel 2021 (Accès précoce), che individua requisiti di applicabilità all'accesso precoce specifici con riferimento sia alla indisponibilità di alternative terapeutiche sia alla presunzione di innovatività del farmaco oggetto di accesso precoce (che in Italia si applicano per la valutazione di innovatività in fase negoziale); prevede una durata specifica (massimo 2 anni) per evitare che il programma di accesso precoce sia usato per allungare i tempi di accesso; prevede un protocollo di raccolta dati, per produrre evidenze utili alla successiva negoziazione; introduce meccanismi di salvaguardia finanziaria, considerando che in fase di accesso precoce il prezzo è liberamente determinato dalle imprese (sconti in caso di superamento di tetti di spesa predeterminati e clawback retrospettivo in caso di prezzo successivamente negoziato inferiore a quello determinato dall'impresa stessa),

impegna il Governo:

   a implementare un nuovo programma di accesso precoce per i farmaci già individuati da EMA come eleggibili per una valutazione accelerata, ritenuti di potenziale impatto innovativo sulla salute pubblica dal Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), oltre che per i farmaci destinati a patologie dal bisogno terapeutico insoddisfatto;

   a dare mandato all'AIFA di ridefinire i criteri di valutazione dell'innovatività e di bisogno terapeutico insoddisfatto per le terapie destinate a malattie croniche in cui, nonostante la disponibilità di opzioni terapeutiche sul mercato, non si siano ancora raggiunti gli obiettivi di salute pubblica definiti dal Ministero;

   a dare mandato ad AIFA affinché siano implementati processi per migliorare e velocizzare l'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, con metodi più moderni di valutazione del valore dei farmaci e di confronto strutturato tra Agenzia e aziende.
9/1627/81. Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia appare sempre più urgente la necessità di ridurre la finestra temporale tra l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) e l'effettivo accesso dei pazienti alle nuove terapie;

    al fine di consentire un rapido accesso alle terapie, in particolare relative a patologie particolarmente impattanti o per cui non siano presenti alternative terapeutiche e ci sia un bisogno insoddisfatto di salute, l'Italia ha attivato negli anni passati diversi programmi di accesso precoce, inteso come accesso prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio o, in alcuni casi, fino a disponibilità del farmaco; programmi finanziati dal Servizio sanitario nazionale (648 e farmaci ad uso consolidato) o dal Servizio sanitario nazionale attraverso un finanziamento dell'industria (Fondo 5 per cento), oltre ad uso compassionevole;

    il vantaggio di questi programmi consiste nel fatto stesso di essere stati attivati, consentendo appunto un accesso precoce, e la possibilità di raccogliere dati «real life», per i quali l'Italia dispone di un'importante infrastruttura di eccellenza a livello europeo, quale i registri di monitoraggio AIFA, ad ulteriore consolidamento delle evidenze sperimentali;

    le principali criticità sono rappresentate da un parziale snaturamento del loro impianto originario (ad esempio l'uso economico della legge 23 dicembre 1996, n. 648), la frammentazione e a volte le difficoltà operative generate, l'incertezza delle risorse messe a disposizione dei programmi e la limitata disponibilità di dati sul loro impatto, anche economico;

    risulta pertanto necessario ripensare l'accesso precoce in Italia guardando, ad esempio, al modello francese dell'ATU (Autorisation Temporaire d'Utilisation), riformata nel 2021 (Accès précoce), che individua requisiti di applicabilità all'accesso precoce specifici con riferimento sia alla indisponibilità di alternative terapeutiche sia alla presunzione di innovatività del farmaco oggetto di accesso precoce (che in Italia si applicano per la valutazione di innovatività in fase negoziale); prevede una durata specifica (massimo 2 anni) per evitare che il programma di accesso precoce sia usato per allungare i tempi di accesso; prevede un protocollo di raccolta dati, per produrre evidenze utili alla successiva negoziazione; introduce meccanismi di salvaguardia finanziaria, considerando che in fase di accesso precoce il prezzo è liberamente determinato dalle imprese (sconti in caso di superamento di tetti di spesa predeterminati e clawback retrospettivo in caso di prezzo successivamente negoziato inferiore a quello determinato dall'impresa stessa),

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    implementare un nuovo programma di accesso precoce per i farmaci già individuati da EMA come eleggibili per una valutazione accelerata, ritenuti di potenziale impatto innovativo sulla salute pubblica dal Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), oltre che per i farmaci destinati a patologie dal bisogno terapeutico insoddisfatto;

    dare mandato all'AIFA di ridefinire i criteri di valutazione dell'innovatività e di bisogno terapeutico insoddisfatto per le terapie destinate a malattie croniche in cui, nonostante la disponibilità di opzioni terapeutiche sul mercato, non si siano ancora raggiunti gli obiettivi di salute pubblica definiti dal Ministero;

    dare mandato ad AIFA affinché siano implementati processi per migliorare e velocizzare l'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, con metodi più moderni di valutazione del valore dei farmaci e di confronto strutturato tra Agenzia e aziende.
9/1627/81. (Testo modificato nel corso della seduta)Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 634 a 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, hanno istituito e disciplinato l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), comunemente nota anche come plastic tax;

    la decorrenza dell'imposta prevista per l'anno 2020 è stata più volte differita da successivi interventi normativi;

    l'ultimo è previsto dal provvedimento in esame che con il comma 44 dell'articolo 1 ne differisce l'applicazione al 1° luglio 2024;

    i successivi interventi finalizzati al differimento del termine di applicazione dell'imposta sono motivati dalla finalità di non danneggiare la produttività delle imprese italiane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un ulteriore differimento del termine di applicazione dell'imposta di cui in premessa
9/1627/82. Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il territorio di Monza e della Brianza è di grande rilevanza strategica per la crescita produttiva ed economica dell'intero Paese;

    collegare direttamente la città di Monza a quella di Milano tramite il prolungamento della linea M5-lilla sarebbe in tal senso fondamentale;

    allo stesso tempo la valorizzazione, la manutenzione e l'ammodernamento delle strutture della Reggia di Monza e dell'autodromo cittadino costituirebbero interventi di grande importanza per l'economia del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in linea con gli impegni già accolti in materia nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento in esame e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, interventi volti sostenere le finalità di cui in premessa.
9/1627/83. Sala.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure in materia di sostegno e sviluppo al settore dei beni culturali;

    la musica popolare e amatoriale rappresenta un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale a mezzo di espressione artistica;

    le bande musicali, i gruppi corali e folkloristici svolgono non solo una funzione educativa rispetto alla musica, all'arricchimento culturale ma svolgono anche un importante ruolo sociale in quanto rappresentano un punto di riferimento nei territori in cui operano, alla cui valorizzazione contribuiscono attivamente, soprattutto coinvolgendo i giovani;

    la normativa in materia fiscale che si applica a questi gruppi, inquadrati come «associazioni legalmente costituite non riconosciute», li espone a forte rischio di sopravvivenza;

    la riforma del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avrebbe dovuto introdurre una semplificazione normativa e accomunare le associazioni musicali amatoriali a realtà già esistenti quali le associazioni sportive dilettantistiche;

    in Italia esistono circa 4.600 bande musicali, 3.500 gruppi corali, 2.500 cori scolastici, 3.000 cori parrocchiali e 750 gruppi folkloristici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di potenziare ed implementare gli strumenti a sostegno delle associazioni musicali amatoriali mediante interventi volti ad estendere alle medesime le agevolazioni e gli incentivi fiscali attualmente applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche nonché applicando ad esse le misure di cui ai Capi III e IV del Titolo VIII del decreto legislativo n. 117 del 2017.
9/1627/84. Pittalis, Nevi, Battilocchio, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale 2024-2026 il cui impianto suddiviso in due sezioni – secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica – risulta coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;

    il provvedimento si basa su un approccio prudente e realista, in considerazione dell'attuale situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, in quanto concentra gran parte delle risorse disponibili a sostegno di famiglie e imprese;

    a ciò si aggiunga che il provvedimento contiene una pluralità di disposizioni, talune introdotte o modificate durante l'esame parlamentare, finalizzate ad accrescere la capacità delle amministrazioni pubbliche anche in collegamento con il settore sociale degli enti territoriali;

    nello specifico, l'articolo 1, comma 551, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato della Repubblica, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,65 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, e alla realizzazione di interventi in materia sociale, sport e cultura mentre il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

    a tal proposito, in merito allo stanziamento previsto di parte corrente è opportuno evidenziare che, anche in considerazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, tali fondi siano fondamentali anche per il rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni, oltre che per la realizzazione di interventi quali quello previsto all'articolo 1, comma 761, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il supporto in ambito culturale, sociale, progettuale e organizzativo finalizzato allo sviluppo dei territori e delle realtà territoriali, anche del settore privato no profit;

    in tal senso si evidenzia come lo stanziamento appena citato risulti strettamente collegato anche con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui raggiungimento richiede il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative opportune, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che le risorse di cui all'articolo 1, comma 551, trasferite dal medesimo articolo al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri siano destinate, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza concernenti le pubbliche amministrazioni, al Dipartimento della funzione pubblica – Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR – per il supporto in ambito culturale, sociale, progettuale e organizzativo finalizzato allo sviluppo dei territori e delle realtà territoriali.
9/1627/85.Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale 2024-2026 il cui impianto suddiviso in due sezioni – secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica – risulta coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;

    il provvedimento si basa su un approccio prudente e realista, in considerazione dell'attuale situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, in quanto concentra gran parte delle risorse disponibili a sostegno di famiglie e imprese;

    a ciò si aggiunga che il provvedimento contiene una pluralità di disposizioni, talune introdotte o modificate durante l'esame parlamentare, finalizzate ad accrescere la capacità delle amministrazioni pubbliche anche in collegamento con il settore sociale degli enti territoriali;

    nello specifico, l'articolo 1, comma 551, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato della Repubblica, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,65 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, e alla realizzazione di interventi in materia sociale, sport e cultura mentre il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

    a tal proposito, in merito allo stanziamento previsto di parte corrente è opportuno evidenziare che, anche in considerazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, tali fondi siano fondamentali anche per il rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni, oltre che per la realizzazione di interventi quali quello previsto all'articolo 1, comma 761, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il supporto in ambito culturale, sociale, progettuale e organizzativo finalizzato allo sviluppo dei territori e delle realtà territoriali, anche del settore privato no profit;

    in tal senso si evidenzia come lo stanziamento appena citato risulti strettamente collegato anche con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui raggiungimento richiede il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le iniziative opportune, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che le risorse di cui all'articolo 1, comma 551, trasferite dal medesimo articolo al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri siano destinate, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza concernenti le pubbliche amministrazioni, al Dipartimento della funzione pubblica – Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR – per il supporto in ambito culturale, sociale, progettuale e organizzativo finalizzato allo sviluppo dei territori e delle realtà territoriali.
9/1627/85.(Testo modificato nel corso della seduta)Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure in materia sanitaria, tra cui l'aggiornamento del LEA (articolo 1, comma 235);

    l'obesità è una patologia sociale cronica con tassi di crescita che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, raggiungono proporzioni epidemiche e un impatto di oltre 1,2 milioni di decessi all'anno solo nella Regione europea (oltre il 13 per cento delle cause di mortalità);

    le stime prevedono entro il 2030 quasi un raddoppio della prevalenza di obesità che sommata al sovrappeso rischia di coprire circa il 70 per cento della popolazione mondiale, in Italia l'obesità è una delle patologie croniche più diffuse: quasi 6 milioni di cittadini sono obesi mentre 23 milioni sono in eccesso di peso, di cui 17 in grave sovrappeso;

    i soggetti obesi hanno un aumento del 50 per cento del rischio di sviluppare una malattia coronarica rispetto ai soggetti normopeso; maggiore infiammazione ed effetti negativi sul sistema cardiovascolare associati ad altri elementi di rischio come ipertensione, dislipidemie, diabete, patologie osteoarticolari;

    l'OMS ha definito l'obesità una nuova «epidemia urbana» e la creazione di reti di collaborazione pubblico-privato che promuovano la messa in atto di politiche urbane di prevenzione a questa patologia potrebbero contribuire a ridurre la futura incidenza di questa patologia;

    il Sottosegretario alla salute ha annunciato che il tema delle malattie rare, insieme all'antimicrobico-resistenza, sarà al centro del dibattito nell'ambito della presidenza italiana del G7 che si terrà in Puglia nel 2024;

    in linea con l'accordo globale dei sindaci per sviluppo sostenibile, sottoscritto nel settembre 2017 in occasione del G7 Ambiente,

impegna il Governo:

   ad inserire il tema dell'obesità tra gli argomenti trattati durante il prossimo G7 nell'ambito della presidenza italiana;

   a promuovere, in occasione del G7, la sottoscrizione di un accordo con i sindaci per lo sviluppo di politiche di prevenzione e contrasto alle malattie croniche non trasmissibili, tra cui diabete e obesità.
9/1627/86. Pella, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene interventi di natura sociale e sanitaria;

    nel 2020 è stata istituita, presso il Ministero della salute, una Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la popolazione anziana, presieduta da monsignor Vincenzo Paglia, Gran cancelliere del Pontificio istituto teologico per le scienze del matrimonio e della famiglia, che nel settembre 2021 ha presentato al Presidente del Consiglio dei ministri un documento conclusivo denominato «Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della società»;

    nel corso dell'anno è stata approvata la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane che, nel rifarsi ai lavori della Commissione su menzionata, si pone l'obiettivo, da una parte, di individuare risposte alle esigenze degli anziani più vulnerabili che presentano maggiori fragilità, come gli anziani non autosufficienti ad esempio, ma anche di avviare una profonda riflessione sull'invecchiamento attivo per ottimizzare le opportunità di salute, partecipazione e sicurezza di coloro che entrano nella terza età;

    nel corso dell'emergenza pandemica di COVID-19 le residenze sanitarie assistite si sono mostrate come l'anello debole di una catena assistenziale: in Italia sono circa 4.630 tenendo conto sia di quelle pubbliche e convenzionate con il pubblico che di quelle private,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica, di prevedere interventi volti al potenziamento del sistema delle residenze sanitarie assistite nell'ambito di più attente politiche in favore delle persone anziane, con particolare attenzione per le politiche in favore degli anziani non autosufficienti.
9/1627/87. Dalla Chiesa.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 29 luglio 1991, n. 243, prevede che lo Stato riconosca annualmente un contributo alle università non statali legalmente riconosciute per il loro funzionamento e per garantire l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali;

    nel corso degli anni il contributo statale alle università non statali legalmente riconosciute è rimasto sostanzialmente stabile. Solo con la legge di bilancio per il 2023 è stato dato un primo e positivo segnale di adeguamento, con un incremento del fondo pari a 30 milioni, che viene però definito dalle università non statali insufficiente a compensare gli aumenti, da un lato, del numero di iscritti e, dall'altro, dei costi di funzionamento delle strutture anche in considerazione dei notevoli rincari della spesa energetica verificatisi negli ultimi anni;

    l'attuale ripartizione delle risorse finanziarie pubbliche in favore del sistema universitario si configura con un chiaro squilibrio a discapito degli atenei non statali, anche perché questi ultimi non partecipano alla distribuzione di ingenti risorse pubbliche nell'ambito del programma dei cosiddetti «Dipartimenti di eccellenza», nonostante il contributo che i medesimi atenei apportano al Sistema universitario nazionale;

    a fronte del quadro normativo di sostegno, giova ricordare che gli obblighi normativi, i vincoli operativi e il sistema di accreditamento periodico e valutazione a cui sono vincolate le università non statali è il medesimo delle università statali e richiede, pertanto, ingenti investimenti in termini di risorse umane e di innovazione analoghi, se non superiori, a quelli delle università pubbliche;

    le università non statali presentano standard di ricerca scientifica altissimi, capacità di innovazione e di formazione di giovani imprenditori che apportano un significativo impulso di sviluppo all'economia e alla società, a livello locale e a livello nazionale; a ciò si aggiunga che gli atenei non statali permettono agli studenti e al Paese di affermarsi nel mondo come «eccellenze» made in Italy;

    l'ecosistema delle università non statali contribuisce ad arricchire il panorama formativo tradizionale e riflette la pluralità di missioni che si richiede agli atenei per un sistema di formazione contemporaneo che tenga in debita considera le connessioni con il mondo del lavoro e con i territori;

    occorre un intervento urgente per aumentare l'investimento pubblico a favore delle università non statali, nonché una programmazione dei contributi più strutturale con la finalità di favorire la capacità di innovare e investire sia nel campo della ricerca e della didattica che nel welfare studentesco;

    le università non statali sono a pieno titolo compartecipi dell'infrastruttura della conoscenza del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare in maniera progressiva e strutturale il contributo statale a favore delle università non statali legalmente riconosciute.
9/1627/88. Cattaneo, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure in materia di sanità, nello specifico l'articolo 1 comma 235 riguarda l'aggiornamento dei LEA;

    l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, riconosciuta dall'OMS come un'epidemia globale che rischia di raggiungere il 70 per cento della popolazione mondiale entro il 2030 e affligge soprattutto le fasce più fragili e giovani della popolazione;

    in Italia l'obesità è tra le patologie croniche più diffuse, con quasi 6 milioni di pazienti e 23 milioni di cittadini in eccesso di peso, di cui 17 in grave sovrappeso che rischiano di diventare futuri pazienti obesi;

    si tratta di una patologia cronica influenzata da una pluralità di fattori: lo stress-cronico, gli stili di vita sempre più stressanti, l'alimentazione malsana e la sedentarietà sono i più noti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi l'obesità è dovuta a componenti genetiche ed endocrino-metaboliche, che portano le persone ad avere strutturalmente una tendenza ad un indice di massa corporea (cosiddetto BMI) elevato che mina la loro capacità di perdere peso;

    l'obesità rappresenta un fattore di rischio delle patologie croniche che più minacciano la popolazione come: il diabete mellito di tipo 2, l'ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica e i tumori dell'intestino, il rene, l'esofago, il pancreas e il seno, i più diffusi;

    l'impatto economico dell'obesità raggiunge i 13,34 miliardi di euro, di cui 7,89 sono associati alla cura di patologie di cui ne è principale rischio, assorbendo il 9 per cento della spesa sanitaria e causando una riduzione del PIL pari al 2,8 per cento;

    l'OMS, lanciando l'allarme globale, ha richiamato i governi di tutto il mondo a definire azioni programmatiche a lungo termine per affrontare una sfida multifattoriale attraverso un approccio multidimensionale;

    allo stato attuale in Italia non si ravvisa un piano strategico integrato di prospettiva per il contrasto dell'obesità che agisca nel presente per gli attuali milioni di pazienti, nella componente della diagnosi, la governance e la rete sul territorio e incida sul futuro, attraverso azioni per la prevenzione, gli stili di vita e l'alfabetizzazione scientifica per affrontare lo stigma sociale e la discriminazione e la diffusione, come avviene per altre patologie quale il diabete;

    l'obesità non è oggi riconosciuta come patologia cronica prioritaria nel Piano nazionale cronicità e la sua gestione nel Servizio sanitario nazionale offre minori tutele di cura e prestazioni prossime al cittadino rispetto ad altre patologie croniche dal più basso impatto; i Livelli essenziali di assistenza (LEA) non includono oggi l'obesità, precludendo ai pazienti l'accesso gratuito a prestazioni sanitarie fondamentali;

    non esiste una rete nazionale di centri dedicati alla prevenzione e la cura sul territorio, presente invece in alcune regioni come il Veneto, con il rischio di generare disomogeneità e disparità di accesso in contrasto con il principio universalistico del Servizio sanitario nazionale e con il principio cardine di prossimità delle cure della missione 6 del PNRR;

    nessuno dei farmaci disponibili con specifica indicazione nella terapia dell'obesità è rimborsato dal Servizio sanitario nazionale e, infine, non esistono percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) uniformemente applicati su tutto il territorio nazionale;

    alla luce di ciò risulta necessario garantire la corretta, tempestiva ed efficiente presa in carico dei pazienti per garantire un percorso di cura efficace sia sul piano clinico che sul piano economico ed organizzativo e definire una strategia di contrasto e prevenzione per il futuro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, subordinatamente alle esigenze di finanza pubblica:

    di prevedere l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dell'obesità;

    di riconoscere l'obesità come patologia cronica prioritaria nel Piano Nazionale Cronicità, alla luce dell'aggiornamento in corso presso il Ministero della salute;

    di garantire l'accesso uniforme sul territorio nazionale alle prestazioni sanitarie e alle terapie indicate per il trattamento dell'obesità.
9/1627/89. Cappellacci, Benigni, Patriarca, Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 31 marzo 2023 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria», è stato riavviato l'iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, (che si era interrotto nel 2012 a seguito della caducazione ex lege della convenzione di concessione affidata alla Stretto di Messina, nonché di tutti i rapporti contrattuali dalla medesima stipulati), attraverso la ripresa e prosecuzione del rapporto concessorio con la Società Stretto di Messina S.p.A., la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;

    il 24 novembre 2005 a seguito di bando con procedura ristretta veniva individuata l'ATI guidata da Impregilo S.p.A. (ora Webuild) quale contraente generale per la realizzazione dell'opera al costo di aggiudicazione pari a 3,87 miliardi di euro;

    con atto aggiuntivo n. 3 del 21 giugno 2011 il corrispettivo dell'affidamento al contraente generale a seguito degli aggiornamenti contrattuali veniva portato a 8,54 miliardi di euro;

    un nuovo riferimento ai possibili oneri complessivi dell'opera è riportato nel Documento di economia e finanza 2023, laddove si specifica che le risorse saranno reperite successivamente con la Legge di bilancio e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

    con i commi 272 e 273 dell'articolo 1 del testo all'esame dell'Aula viene autorizzata la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, di cui 1,6 miliardi derivanti dalla riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2012-2027 – relativamente alle risorse indicate per la Regione Siciliana e la regione Calabria e 718 milioni derivanti dalla riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027 – relativamente alla quota afferente alle amministrazioni centrali;

    il decreto-legge 31 marzo 2023 n. 35, prevede espressamente (articolo 1, comma 1, lettera a)) che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis del medesimo decreto;

    riguardo alla ripresa degli effetti dei contratti tra la società concessionaria e il contraente generale, mediante atti aggiuntivi previsti dal decreto-legge 31 marzo 2023 n. 35, va evidenziata la necessità di esercitare una rigorosa azione di controllo affinché, qualora il valore della concessione registri un incremento superiore al 50 per cento del valore del costo originario determinato in sede di prima aggiudicazione, si debba necessariamente procedere alla selezione di un nuovo contraente generale, come previsto dall'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE,

impegna il Governo:

   conformemente alla normativa europea in materia di contratti pubblici, ad esercitare un rigoroso controllo sul concessionario affinché sia osservata la disciplina prevista per le modifiche dei contratti in corso di validità di cui all'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE, disponendo che qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provveda alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 36 del 2023, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione;

   a trasmettere alle Camere entro quindici giorni dall'approvazione del presente ordine del giorno copia della relazione di adeguamento del progetto definitivo, consegnata dal Consorzio Eurolink alla SdM lo scorso 30 settembre e del relativo atto negoziale di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2023 n. 35, sottoscritto tra la stessa Società e il contraente generale.
9/1627/90. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 335 del provvedimento stabilisce che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con decreto del Ministero della cultura, di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del medesimo Ministero, possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della cultura anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, tra i quali rientrano le attività circensi;

    la legge 18 marzo 1968, n. 337, all'articolo 1, stabilisce che lo Stato italiano «riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante» e pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore;

    la suddetta normativa non contiene alcun obbligo riguardo la gestione degli animali, né criteri da rispettare a garanzia delle loro condizioni di vita, né ha mai subito variazioni in tal senso;

    diversi stati dell'Unione europea e del mondo hanno già proibito totalmente o parzialmente l'uso di animali nei circhi, in qualunque forma di spettacolo;

    gli animali utilizzati nelle attività circensi oltre ad essere trasportati da un luogo all'altro del Paese, sono prigionieri, addestrati e costretti a esibirsi con metodi coercitivi;

    sono in molti oramai a denunciare la crudeltà e la valenza diseducativa degli animali prigionieri, torturati e sfruttati per un'assurda forma di «divertimento». Un recente sondaggio della DOXA conferma che la stragrande maggioranza degli italiani (76 per cento) è contraria agli animali nei circhi, senza differenze significative di età, area geografica e orientamento politico e che il 79 per cento si è dichiarato favorevole a destinare i fondi pubblici attualmente devoluti ai circhi con animali, a quelli che non ricorrono all'uso di animali;

    i fondi attualmente devoluti ai circhi con animali possono e devono essere stanziati per attività socialmente utili per le quali c'è davvero molto bisogno, includendo anche spettacoli di artisti contemporanei che non utilizzano animali;

    secondo il Rapporto 2017 dell'istituto di Ricerca CENSIS commissionato da LAV, attualmente i circhi che coinvolgono gli animali nella loro attività stanno attraversando una grave crisi economica. La riconversione di questo settore sarebbe, pertanto, urgente anche per poter dare un futuro occupazionale diverso e senza animali ad un settore altrimenti destinato alla scomparsa;

    con la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» il Governo ha tempo fino al 18 maggio 2024 per riordinare la materia e che prevede tra i criteri direttivi quello del superamento dell'uso di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti;

    la legge delega sarebbe pertanto la prima occasione utile per mettere concretamente in pratica un principio fondamentale introdotto nel 2022 all'articolo 9 della Costituzione che al secondo comma recita: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»,

impegna il Governo

a dare attuazione alla legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e a prevedere l'abolizione di ogni forma di finanziamento di attività circensi con animali, anche attraverso il divieto dell'uso in futuro degli animali negli spettacoli e la riconversione del settore circhi ad altre attività che non prevedano la presenza di animali.
9/1627/91. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 81 del provvedimento in esame interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio;

    nello specifico, si dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026;

    in Italia il dissesto idrogeologico è particolarmente intenso, sia a causa della morfologia del territorio sia a causa degli interventi antropici. La degradazione del suolo causa, sovente, conseguenze molto ingenti sia in termini ambientali che economici;

    nel 2023 gli eventi climatici estremi nel nostro Paese sono aumentati del 135 per cento rispetto a quelli di inizio 2022. Da gennaio a maggio, sono stati 122 contro i 52 degli stessi mesi del 2022. Gli allagamenti da piogge intense sono la tipologia che si è verificata con più frequenza con 30 eventi contro i 16 dei primi 5 mesi del 2022, segnando così un +87,5 per cento;

    ad oggi sono saliti a 24 i Paesi europei che hanno adottato un piano nazionale o settoriale di adattamento al clima. Grande assente l'Italia che per altro in questi ultimi 9 anni – stando ai dati disponibili da maggio 2013 a maggio 2022 e rielaborati da Legambiente – ha speso 13,3 miliardi di euro in fondi assegnati per le emergenze meteoclimatiche;

    nel rapporto 2021 sul «Dissesto idrogeologico in Italia», l'ISPRA rileva che 6,8 milioni di abitanti risiedono in aree a rischio alluvionale medio e 2,4 milioni vivono in zone alluvionali ad alto rischio, complessivamente il 15 per cento della popolazione italiana, con 2,1 milioni di edifici ricadenti in zone alluvionali ad alto e medio rischio;

    nel medesimo Rapporto su citato si stima che per innalzare in modo efficace il livello di sicurezza contro i rischi sempre più imminenti, servirebbero ancora 8.000 opere di prevenzione per una spesa di poco inferiore ai 27 miliardi di euro;

    nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, con lo stanziamento di 14,3 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 2019 ed il 2030 dal Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico e i 2,4 miliardi del PNRR, il nostro Paese resta carente in termini di programmazione efficace e di governance complessiva degli interventi di contrasto al rischio idrogeologico, come peraltro evidenziato in diversi indagini da parte della Corte dei conti, ultimo dei quali nel febbraio del 2023;

    negli ultimi anni le risorse pubbliche disponibili sono state prevalentemente devolute ad interventi emergenziali, successivi ad eventi catastrofici, mentre poco spazio è stato dedicato alla prevenzione con una prospettiva di medio-lungo periodo. Questo rispecchia una grave debolezza della programmazione in ambito di contrasto al rischio idrogeologico;

    i ritmi sempre più incalzanti dei cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi che crescono esponenzialmente in numero, violenza e pericolosità, rischiano di rendere obsoleto un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) ancora da approvare, che risale al decennio scorso e attualmente fermo alla procedura di VAS;

    secondo l'ultimo rapporto sul dissesto idrogeologico di ISPRA e Legambiente, la Lombardia è la regione con la percentuale più alta di suolo consumato, pari al 12,1 per cento. Monza e Brianza è la provincia con la percentuale più alta di copertura artificiale (41 per cento di suolo consumato in rapporto alla superficie), seguono Milano e Varese;

    secondo gli studi condotti da Ispra e da altri centri di ricerca attenti al tema, il territorio lombardo è tra i più esposti al rischio idrogeologico, dato che emerge attraverso la lettura aggregata delle analisi relative all'esposizione al rischio frana e al rischio idraulico in relazione alla conformazione del territorio;

    lo scorso 16 dicembre, a Tremosine, nel territorio in prossimità del Lago di Garda, si sono verificate due importanti frane che, con la caduta di diversi metri cubi di detriti, hanno provocato danni all'impianto di depurazione e determinato la chiusura momentanea dell'arteria tra Limone e Campione per ragioni di sicurezza;

    per il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda «la grande frana, caduta tra Limone e Campione, in un tratto in cui la ciclovia è prevista a sbalzo, non può non colpire per il suo significato particolare, poiché avvenuta in condizioni atmosferiche assolutamente normali di tempo soleggiato e stabile e dunque non riconducibile ad alcun evento eccezionale»;

    le due frane hanno, infatti, nuovamente messo in forte dubbio l'effettiva realizzazione della ciclopedonale nell'alto Garda che dovrebbe essere costruita agganciandola prevalentemente a sbalzo sulla roccia esponendo i futuri utenti all'elevato e inevitabile pericolo di crolli o frane; l'episodio di sabato 16 dicembre non è però isolato, anzi. Lo scorso 28 agosto la Gardesana Orientale è rimasta chiusa per la caduta di massi nel tratto fra Torbole e Navene mentre il 5 novembre nella stessa zona la strada è stata nuovamente chiusa al traffico per verificare un tratto di versante in cui si sono verificate diverse frane;

    l'area sensibile delle tre province sul Garda è stata interessata anche in precedenza da altre gigantesche frane nel 2004, nel 2011 e nel 2014 e da altri numerosi casi di smottamenti; si stima che circa 500 mila i cittadini lombardi che vivono in zone vulnerabili e migliaia le imprese in siti a rischio elevato di frane;

    il territorio montano della regione è quello che presenta i maggiori indici di pericolosità per dissesto idrogeologico, con una quantità di eventi che è incrementata notevolmente nel corso degli ultimi anni e che ha come causa primaria il cambiamento climatico e l'abbandono di territori che non vengono più manutenuti,

impegna il Governo:

   ad approvare definitivamente il PNACC, al fine di perseguire una accelerazione nella predisposizione e attuazione delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici su tutto il territorio nazionale e per riformulare in tempi brevi il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, in modo da programmare efficacemente e attuare in modo rapido nuovi interventi di prevenzione del rischio nel nostro Paese;

   ad adottare disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, con l'obiettivo di garantire un'attuazione tempestivamente sostenibile ed efficace, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale nel Piano per la transizione ecologica (Pte), approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) con delibera n. 1 dell'8 marzo 2022, circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2030, con il criterio per cui a ogni intervento di impermeabilizzazione ne corrisponda uno di deimpermeabilizzazione di pari superficie;

   nelle more della definizione di nuovi criteri localizzativi e modalità valutative di nuovi progetti di insediamenti logistici, ad attivarsi presso gli enti locali competenti invitandoli ad adottare una moratoria alle autorizzazioni di nuovi insediamenti logistici;

   a garantire un supporto tecnico ed economico agli enti locali per effettuare studi idrogeologici ai fini dei piani di governo del territorio e per gli aggiornamenti dei piani di protezione civile, incentivando le forme associate e le «aree omogenee»;

   ad incentivare l'utilizzo e l'implementazione dei sistemi di ingegneria naturale allo scopo di ottenere una migliore gestione della risorsa idrica che consenta la depavimentazione dei suoli;

   ad approvare subito piani preventivi a difesa della popolazione e di adattamento al cambiamento climatico, difronte ad eventi meteorologici estremi ad oggi non prevedibili secondo gli attuali modelli previsionali, che andranno aggiornati alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni.
9/1627/92. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo l'ultimo rapporto Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), pubblicato il 24 aprile 2023, la spesa militare mondiale ha raggiunto nel 2022 la somma record di 2.240 miliardi di dollari complessivi, che corrisponde ad una crescita del 3,7 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente. In cifre si tratta di un aumento di ben 127 miliardi in un anno, che supera di gran lunga i 100 miliardi annui che sarebbero necessari a mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico ma che le Nazioni, innanzitutto quelle più ricche, non riescono o non intendono a destinare a tale scopo;

    le Forze armate italiane partecipano attualmente a 9 missioni della NATO, con una presenza massima autorizzata dal Parlamento di 5.200 unità e un finanziamento di 463,5 milioni di euro;

    la spesa militare aggregata dell'Unione europea e dei Paesi europei della NATO ha raggiunto i 346 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento dell'1,9 per cento in termini reali rispetto al 2021 e del 29,4 per cento rispetto al punto di minimo del 2014;

    oltre alle spese militari nazionali, la stessa Unione europea ha aumentato esponenzialmente il proprio bilancio in armamenti in pochi anni. Mentre i Trattati europei per lungo tempo hanno escluso l'uso del bilancio comunitario per attività di questo tipo, oggi l'Unione europea destina almeno il 2 per cento del suo bilancio a scopi militari. A parte gli aiuti militari all'Ucraina, si tratta principalmente di finanziare l'industria degli armamenti attraverso il Fondo europeo per la difesa (European Defence Fund EDF) o il Fondo per le nuove munizioni (ASAP);

    questo rende, tra l'altro, la nostra spesa militare straordinariamente inefficiente, a causa della moltiplicazione delle spese nazionali e dei sistemi d'arma. A che servono 27 stati maggiori, accademie militari, e altro, quando ormai tutte le missioni militari sono multi-laterali? Una difesa europea sarebbe più efficace in termini di sicurezza e più efficiente economicamente;

    il disegno di legge di bilancio 2024-2026 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 29,16 miliardi di euro nel 2024, a 28,85 miliardi di euro per il 2025 e 28,72 miliardi di euro per il 2026. Rispetto alla Legge di bilancio 2023, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 espone dunque per il Ministero della difesa un incremento nelle spese finali nel 2024 (in termini assoluti pari a circa 1,4 miliardi di euro; +5 per cento), determinato dall'incremento delle spese in conto capitale (+21,9 per cento). Gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2024, in misura pari al 3,3 per cento della spesa finale del bilancio statale, percentuale in aumento rispetto all'esercizio precedente;

    in due anni il bilancio della Difesa ha sperimentato un aumento di circa il 12,5 per cento (oltre 3,2 miliardi in termini monetari). I fondi per gli approntamenti per le Forze terrestri, navali e aeree subiscono infatti tutti delle leggere flessioni (circa 250 milioni di euro complessivi) più o meno integralmente compensate da una crescita dei fondi per i Comandi interforze. Circa 1,4 miliardi in più vengono invece destinati al Programma di «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» (per oltre il 95 per cento indirizzati ad «ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento militare», cioè nuove armi) che porta per la prima volta nella storia ad un totale per tale Programma di oltre 8 miliardi di euro. Aggiungendo a questo dato i circa 2 miliardi destinati all'industria militare nel bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy si può affermare che nel 2024 per la prima volta l'Italia destinerà una cifra di circa 10 miliardi di euro agli investimenti sugli armamenti. Inoltre, ci sono il fondo per le missioni militari all'estero presso il Ministero dell'economia e delle finanze e i fondi che il nuovo Ministero delle imprese e del made in Italy destina per acquisizione e sviluppo di sistemi d'arma;

    per contro, si riducono del 7 per cento i fondi per la Cooperazione allo sviluppo. Nonostante l'impegno preso a livello internazionale di portare allo 0,7 per cento del PIL gli aiuti allo sviluppo, siamo a poco più dello 0,32 per cento;

    nel corso del summit NATO del 2014 in Galles gli Stati membri della Nato hanno assunto l'impegno di incrementare le proprie spese per la difesa fino al raggiungimento dell'obiettivo del 2 per cento delle spese per la difesa rispetto al PIL. Ma se la spesa rimarrà nazionale aumenterà solo lo spreco. Per creare una difesa europea serve un accordo sullo strumento militare europeo, sul suo finanziamento e sul sistema di governance. Non può esistere se non nel quadro di un'unione politica, con un Governo federale europeo responsabile anche della politica estera, di cui la difesa europea, militare e civile, sarebbe uno strumento;

    nel marzo del 2022 la Camera ha approvato un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad avviare l'incremento delle spese per la difesa nella direzione indicata nel citato vertice del Galles e successivamente ribadita nel vertice NATO di Varsavia del 2016: un grave errore;

    più armi, come evidenzia la terribile situazione a Gaza, non significa più sicurezza, ma più guerra e violenza. L'aumento della spesa militare e delle esportazioni o importazioni di armi di uno Stato aumenta la probabilità che questo Stato sia coinvolto in uno o più conflitti armati. Inoltre, più alta è la spesa militare di un Paese, più alte tendono ad essere le sue esportazioni e/o importazioni di armi. Per costruire e mantenere la pace, serve, invece, impegnarsi per il disarmo e lavorare politicamente per un futuro giusto, equo e rinnovabile. La spesa militare influisce sulle emissioni di gas serra: più alta è la spesa militare di un Paese, più alte sono le sue emissioni di CO2;

    è ancora più urgente un'inversione di tendenza sul tema delle spese militari a seguito dei recenti accordi, appresi da fonti di stampa, sull'esclusione degli investimenti per il settore della difesa dai vincoli del Patto di stabilità e crescita,

impegna il Governo

a ridurre le spese militari, rinunciando in particolare all'obiettivo di destinare il 2 per cento del Pil in spese per la difesa, riassegnando le risorse alla lotta contro il cambiamento climatico, alla transizione ecologica e agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, verso un'economia verde ed equa per tutti i popoli.
9/1627/93. Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in fase di approvazione prevede all'articolo 1, commi 272-275, un imponente investimento infrastrutturale relativo alla realizzazione del cosiddetto Ponte sullo Stretto di Messina e in aderenza con il proposito del Governo di rilanciare un'opera non sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, sociale e ambientale si decide di investire oltre 11,6 miliardi di euro in un'unica infrastruttura, peraltro di dubbia realizzazione pratica, a discapito di un programma di opere pubbliche piccole e medie utili per ammodernare tutto il Paese e il Sud in particolare;

    nello specifico le disposizioni in esame impongono una riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e una imponente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per la Regione Siciliana e la regione Calabria;

    nel corso dell'esame in Senato sono state bocciate tutte le proposte emendative dirette a distribuire in maniera più uniforme le risorse citate, anche al fine di colmare le gravi diseguaglianze territoriali e intervenire per la messa in sicurezza, l'ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti, in particolare al Sud, investendo sulle ferrovie al servizio dei pendolari, sulla rete stradale Anas e provinciale, sull'infrastrutturazione elettrica, sulle tramvie e le metropolitane nelle aree urbane, sulle infrastrutture per la mobilità dolce e sulla realizzazione della logistica per favorire l'interscambio modale;

    il disegno di legge in esame inoltre, non prevede alcuna opera infrastrutturale destinata alla Sardegna, nonostante le note criticità del sistema di continuità territoriale interno ed esterno e il fatto che l'efficienza del sistema dei trasporti risulti essere per i territori insulari del tutto essenziale per compensare l'assenza di collegamenti fisici delle isole fra loro e la terraferma. Questo vale in particolar modo per la Sardegna, la cui distanza dal territorio nazionale è tale da poter essere colmata soltanto con il trasporto aero-navale;

    oltre le note problematiche connesse al carente e deficitario sistema di continuità territoriale, le carenze infrastrutturali sarde sono certificate da decenni e comportano un ritardo nello sviluppo economico e sociale che è stato quantificato dall'Istituto Bruno Leoni in una «tassa» di circa 5.700 euro pro capite connessa alla ridotta dimensione del mercato interno, alla distanza dal continente e alle difficoltà nella circolazione di merci e persone;

    le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziate negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture in Sardegna evidenziano che: con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato; con riferimento allo stanziamento pro capite, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro;

    in Sardegna la rete gestita da Rfi S.p.a. è interamente non elettrificata, nonché in larga parte a binario singolo. Il sistema delle ferrovie sarde è tutt'ora basato sulla trazione diesel e subisce un ritardo infrastrutturale di decenni rispetto a molte altre parti del Paese: il rapporto Pendolaria 2023 evidenzia che nella Regione sarda le corse al giorno sono appena 304, e fra queste la maglia nera va alla Nuoro-Macomer, una linea a scartamento ridotto risalente alla fine dell'ottocento, con alcuni adeguamenti realizzati nel dopoguerra: il tracciato di circa 57 chilometri viene percorso in ben 75 minuti, con 6-7 corse giornaliere nei soli giorni feriali, che devono essere integrate parzialmente da autobus Arst;

    la Sardegna ha infatti 18 chilometri di ferrovie ogni mille chilometri quadrati, nel resto del Paese la media è di 56 chilometri per mille chilometri quadrati; mentre il doppio binario è presente solo nel 12 per cento della rete mentre in Italia si raggiunge quasi la metà;

    da segnalare anche l'assenza di una rete autostradale: la Sardegna è l'unica regione d'Italia ad esserne del tutto priva, la rete di superstrade costruite fra i principali centri abitati versano in condizioni di manutenzione tali da creare continue problematiche e disagi: da Nord a Sud dell'isola non si contano gli esempi di carreggiate interdette a causa della presenza di dissesti del corpo viario e cedimenti del sottofondo, spesso legati a difetti delle opere di realizzazione, le strade sarde continuano a essere caratterizzate da un insieme di rappezzi e ammaloramenti, sintomatici di una manutenzione ordinaria assolutamente scarsa e insufficiente: l'unica grossa arteria, la SS 131, è un cantiere permanente, che l'ha trasformata negli anni in un percorso a ostacoli;

    è evidente che una situazione strutturale così arretrata non possa che avere ripercussioni sull'efficienza complessiva del sistema e comporti la lesione del diritto fondamentale di movimento dei sardi e delle sarde, oltre che rappresentare un ostacolo ad uno sviluppo sociale ed economico in linea con le altre regioni europee;

    ciò nonostante nella legge di bilancio in fase di approvazione non è stato previsto lo stanziamento di adeguate risorse a sostegno della continuità territoriale, né alcuna risorsa diretta quanto meno alla riduzione del divario infrastrutturale che grava sulla Sardegna rispetto alle altre regioni italiane ed europee, al contrario si è scelto di sottrarre risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione, strumento finanziario preordinato alla rimozione degli squilibri economici e sociali,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile, un piano di investimenti infrastrutturali destinato specificamente alla Sardegna, diretto a colmare il divario esistente con le altre regioni, con l'obiettivo di garantire ai sardi il pieno diritto alla mobilità e contribuire allo sviluppo socio-economico dell'isola.
9/1627/94. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    la Guardia di finanza di Milano nelle scorse settimane aveva proceduto su richiesta della procura di Milano al sequestro, su ordine del GIP, oltre 779 milioni di euro, per l'esattezza 779.453.912 euro, ad Airbnb Ireland Unlimited Company e a tre persone che hanno rivestito cariche di amministrazione all'interno del gruppo nel periodo tra il 2017 e il 2021;

    l'operazione seguiva la chiusura delle indagini sulle attività italiane della società per reati fiscali Airbnb il noto portale online che mette in contatto persone in cerca di camere o alloggi per una breve durata di tempo con la disponibilità dei privati;

    Airbnb a detta della procura, non avrebbe ottemperato ai suoi obblighi, stabiliti dalla normativa vigente nel nostro Paese, di sostituto d'imposta nei confronti degli affittuari degli appartamenti in Italia, sottraendosi al versamento delle imposte dovute negli anni dal 2017 al 2021;

    nello specifico, Airbnb avrebbe dovuto dichiarare e versare le ritenute del 21 per cento sui canoni di locazione di breve periodo pagati dagli utenti in Italia. Nel periodo tra il 2017 e il 2021 Airbnb avrebbe così eluso i versamenti legati alla cosiddetta «cedolare secca» su introiti per un oltre 3,7 miliardi di euro;

    il sequestro seguiva i pronunciamenti degli scorsi mesi della Corte dell'Unione europea e del Consiglio di Stato, che hanno confermato l'obbligo per la società di effettuare il prelievo alla fonte della cedolare secca e di versare in seguito il tributo all'Erario;

    lo scorso 13 dicembre, Airbnb ha concluso un accordo con l'Agenzia delle entrate con il quale s'impegnerà a pagare nel complesso 567 milioni di euro, a copertura della lacuna contestatale dalle autorità italiane nel versamento della cedolare secca tra il 2017 e il 2021, mentre resta aperta la questione dei versamenti relativi agli anni 2022 e 2023, mentre dal 2024 Airbnb ha dichiarato che agirà da sostituto di imposta;

    l'impatto degli affitti brevi e delle locazioni turistiche sta avendo sui comuni, quelli d'arte, ma anche quelli a tensione abitativa e quelli sedi di università, un impatto molto pesante, sulla residenza dei cittadini, sull'offerta di contratti a lungo termini e per studenti universitari fuorisede;

    tenuto conto dell'impatto delle locazioni turistiche sulle città l'introito, derivante dall'accordo intercorso tra Agenzia delle entrate e Airbnb, che rappresentano risorse economiche attualmente non in bilancio e non impegnate, queste potrebbero essere utilizzate per affrontare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa, tenuto anche conto dell'azzeramento dei fondi contributo affitto e morosità incolpevole, operato dal Governo per il 2023 e confermato nel 2024;

    il Ministro Salvini ha più volte dichiarato che in Italia sono ben 90.000 le case popolari chiuse e inutilizzate a causa di mancanza di risorse per la loro manutenzione, quindi impossibili da assegnare,

impegna il Governo:

   a disporre che i 576 milioni di euro che saranno versati da Airbnb a seguito di accordo con Agenzia delle entrate per l'accordo relativo al mancato versamento da parte della citata società della cedolare secca del 21 per cento su affitti brevi che doveva versare negli anni dal 2017 al 2021, siano erogati ai comuni ad alta tensione abitativa, alle città d'arte, ai comuni sedi di università, previa intesa in sede di Conferenza unificata per destinarli:

    all'acquisto di alloggi presenti sul territorio locale, realizzati da almeno cinque anni;

    alla manutenzione di immobili di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, liberi e ad oggi non assegnabili da destinare al passaggio da casa a casa per sfrattati o all'assegnazione a famiglie in graduatoria;

    al recupero di immobili pubblici e privati da destinare a residenze universitarie pubbliche a basso costo.
9/1627/95. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 63 del provvedimento in esame ha ad oggetto misure urgenti in materia di istruzione, ma il disegno di legge non prevede investimenti nei settori della conoscenza, nessun piano strutturale per stabilizzare il personale precario, e ha risorse insufficienti per il rinnovo del contratto 2022-2024; numerosi docenti di scuole di ogni ordine e grado che hanno accettato supplenze brevi (ovvero non annuali o fino al termine delle lezioni) sono senza stipendio da mesi. Hanno arretrati di settembre, ottobre e novembre, in pratica non ricevono lo stipendio dall'inizio dell'anno scolastico; una disfunzione che a dire il vero si registra da lunga data, ma che quest'anno ha raggiunto dei picchi intollerabili. Si dimentica che i supplenti non sono volontari e lavorano per vivere. La percezione del decadimento del benessere lavorativo dei docenti italiani è aumentata negli ultimi anni. Con benessere lavorativo si intende il carico di lavoro, le condizioni di servizio, il senso di sicurezza, gli aspetti relazionali con colleghi, alunni e genitori e, ovviamente, il trattamento economico riconosciuto dallo Stato. Va affermata con forza la centralità della didattica nell'impegno quotidiano di chi vive la scuola, sia come insegnante che come studente. E, quindi, anche di chi lavora nella scuola come precario;

    se il problema del pagamento degli stipendi ai docenti precari torna così spesso di attualità significa che la gestione dei flussi finanziari per il pagamento delle supplenze è tutto fuorché rispettosa di un diritto imprescindibile, quello delle lavoratrici e dei lavoratori a essere pagati il giusto e in modo tempestivo;

    occorre modificare il meccanismo attualmente utilizzato, per cui la spesa per le supplenze brevi viene garantita con appositi stanziamenti, previsti a più riprese nel corso dell'anno e attraverso una procedura informatizzata di «dialogo» tra scuole e NoiPA complicata. Le regole sono quelle fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 agosto 2016, «Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario», con l'obiettivo di assicurare il pagamento delle competenze spettanti al personale entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la prestazione di lavoro: il servizio di ottobre, stando a quelle regole, deve essere liquidato entro la fine di novembre; ma la procedura prevede una cooperazione applicativa che vede coinvolti il sistema informativo del Ministero dell'istruzione (SIDI) e due sistemi del Ministero dell'economia e delle finanze (il sistema NoiPA ed il sistema Spese della Ragioneria generale dello Stato, RGS), il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e il dirigente scolastico a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi entro tre giorni lavorativi dalla conclusione della mensilità di riferimento e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI; il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente del Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'istituzione scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente;

    così non si può continuare, serve intervenire in modo risolutivo, individuando una nuova procedura, che riconduca il pagamento delle supplenze brevi alla stessa modalità seguita per le supplenze più lunghe, assicurando costanza e puntualità dei pagamenti,

impegna il Governo

ad individuare una nuova procedura che riconduca il pagamento delle supplenze brevi alla stessa modalità seguita per le supplenze più lunghe, assicurando costanza e puntualità dei pagamenti, risolvendo una volta per tutte questa grave situazione di insolvenza ricorrente e prolungata da parte dello Stato nei confronti dei lavoratori precari della scuola.
9/1627/96. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Manzi, Zan, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    se il problema del pagamento degli stipendi ai docenti precari torna così spesso di attualità significa che la gestione dei flussi finanziari per il pagamento delle supplenze è tutto fuorché rispettosa di un diritto imprescindibile, quello delle lavoratrici e dei lavoratori a essere pagati il giusto e in modo tempestivo,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad individuare una nuova procedura che riconduca il pagamento delle supplenze brevi alla stessa modalità seguita per le supplenze più lunghe, assicurando costanza e puntualità dei pagamenti, risolvendo una volta per tutte questa grave situazione di insolvenza ricorrente e prolungata da parte dello Stato nei confronti dei lavoratori precari della scuola.
9/1627/96. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Manzi, Zan, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, il Parlamento ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo per il recupero della fauna selvatica;

    il Fondo è destinato a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

    l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, essendo rivolta a tutelare anche specie di alto valore conservazionistico e a dare risposte a centinaia di migliaia di cittadini che ogni anno rinvengono animali selvatici in difficoltà;

    nondimeno, tale attività è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

    tale attività ha come oggetto principale la cura di un bene, quali gli animali selvatici, che rappresenta patrimonio indisponibile dello Stato. Si tratta dunque di un'attività che le associazioni svolgono in vece dello Stato e delle regioni, alle quali lo Stato, con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha parzialmente delegato il compito di cura degli animali selvatici;

    con il passare degli anni, i contributi delle amministrazioni regionali alle associazioni che gestiscono centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, già ampiamente insufficienti, si sono ulteriormente ridotti;

    anche al fine di sopperire a tale problema, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito il citato Fondo per il recupero della fauna selvatica, colmando peraltro una grave lacuna rispetto al sostegno dello Stato a questa importante attività;

    previsto inizialmente con una dotazione di 1 milione di euro, per l'anno 2021, il Fondo è stato rifinanziato sia per il 2022, con una dotazione di 4 milioni di euro, che per il 2023, con una dotazione di 1 milione di euro;

    tuttavia, la presente Legge di bilancio, pur lasciando intatta la legge istitutiva del Fondo, non prevede il rifinanziamento del Fondo, creando così una grave discontinuità e, soprattutto, generando non poche difficoltà organizzative, gestionali e di programmazione per le associazioni che gestiscono i centri recupero, oltre che per i cittadini dei territori nei quali i centri recupero operano,

impegna il Governo:

   a provvedere al finanziamento, per l'anno 2024, del Fondo per il recupero della fauna selvatica di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la prima occasione legislativa utile;

   a consolidare il Fondo nei modi opportuni, onde evitare il rischio, come nel caso in questione, del mancato finanziamento e dei conseguenti molteplici problemi che ne derivano.
9/1627/97. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, il Parlamento ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo per il recupero della fauna selvatica;

    il Fondo è destinato a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

    l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, essendo rivolta a tutelare anche specie di alto valore conservazionistico e a dare risposte a centinaia di migliaia di cittadini che ogni anno rinvengono animali selvatici in difficoltà;

    nondimeno, tale attività è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

    tale attività ha come oggetto principale la cura di un bene, quali gli animali selvatici, che rappresenta patrimonio indisponibile dello Stato. Si tratta dunque di un'attività che le associazioni svolgono in vece dello Stato e delle regioni, alle quali lo Stato, con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha parzialmente delegato il compito di cura degli animali selvatici;

    con il passare degli anni, i contributi delle amministrazioni regionali alle associazioni che gestiscono centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, già ampiamente insufficienti, si sono ulteriormente ridotti;

    anche al fine di sopperire a tale problema, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito il citato Fondo per il recupero della fauna selvatica, colmando peraltro una grave lacuna rispetto al sostegno dello Stato a questa importante attività;

    previsto inizialmente con una dotazione di 1 milione di euro, per l'anno 2021, il Fondo è stato rifinanziato sia per il 2022, con una dotazione di 4 milioni di euro, che per il 2023, con una dotazione di 1 milione di euro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rifinanziare il fondo per il recupero della fauna selvatica.
9/1627/97. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la Legge di bilancio 2024, non affronta in maniera adeguata e strutturale il generalizzato aumento del costo della vita, non stanzia risorse adeguate per i rinnovi contrattuali per il pubblico impiego. In questo modo non si valorizzano in maniera congrua i dipendenti della pubblica amministrazione e la loro professionalità;

    senza affrontare questi nodi la pubblica amministrazione continuerà a subire un depauperamento. Una pubblica amministrazione adeguatamente formata e con stipendi in linea con la professionalità acquisita dovrebbe portare il Governo a stanziare immediatamente risorse per i rinnovi contrattuali, per un piano straordinario di assunzioni e il completamento della stabilizzazione dei precari;

    la pubblica amministrazione svolge un ruolo essenziale per garantire i diritti sociali e sono l'ossatura indispensabile per portare a conclusione l'attuazione dei progetti derivanti dal PNRR;

    è necessario, urgentemente, definire un piano pluriennale di assunzioni stabili nelle pubbliche amministrazioni per coprire sia il turn-over al 2030, tenuto conto che sono previste 700 mila uscite per pensionamenti, esclusi i comparti Istruzione e Ricerca, sia i fabbisogni reali di personale;

    è improrogabile definire, con un confronto effettivo con i sindacati, un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione, che persegua: la formazione dei pubblici dipendente che rappresenta un'altra chiara criticità: nel 2020 non si arriva ad una giornata formativa l'anno per dipendente (0,75); che rappresenti l'abbandono della stagione dei tagli lineari alla spesa pubblica, del blocco del turn-over; dei tetti di spesa per il personale e al salario accessorio, per non parlare dei tempestivi mancati rinnovi dei contratti;

    tenuto conto che l'Italia dal 2014 ha una procedura di infrazione aperta nei confronti della Commissione europea per l'utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, la Commissione europea ha contestato all'Italia una normativa che non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia, la Commissione europea contesta all'Italia anche il fatto che sussistano dipendenti che hanno condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, questo costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell'Unione,

impegna il Governo:

   a garantire le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione;

   a procedere nella proroga delle graduatorie in scadenza, alla sospensione del tetto di spesa al personale e la rapida definizione delle procedure concorsuali attive;

   a proseguire e completare l'assunzione a tempo indeterminato dei precari a tempo determinato nella pubblica amministrazione, tenuto conto della procedura di infrazione da parte della Commissione europea;

   a proseguire nell'applicazione e agevolando ulteriormente l'accesso allo smart working da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione;

   ad investire concretamente sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti del pubblico impiego;

   ad individuare risorse adeguate per la contrattazione decentrata per la valorizzazione economica e professionale dei dipendenti pubblici, e in tale contesto equiparando il Tfr tra pubblico e privato conformemente a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023.
9/1627/98. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti, Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame all'articolo 1, commi 271-275, reca disposizioni per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture;

    l'elettrificazione della linea ferroviaria Vicenza-Schio rappresenta un intervento di enorme rilevanza, in quanto si tratta di una dorsale logistica strategica, anche in funzione del collegamento all'AC/AV Verona-Vicenza-Padova – finanziata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – parte della trasversale ovest-est Torino-Milano-Venezia, inserita nell'ambito del corridoio transeuropeo TEN-T numero 3 che contribuisce all'integrazione della ferrovia italiana con la rete europea e permette di quadruplicare la linea esistente e l'offerta ferroviaria a disposizione dei cittadini che vivono nel Nord Est del Paese;

    l'opera di elettrificazione in questione rappresenta dunque una misura di forte rilancio per il tessuto economico del territorio e per il tenore di vita dei cittadini, creando peraltro un'alternativa di mobilità sostenibile che conterrebbe il traffico autostradale, trattandosi di una vera e propria «metropolitana di superficie» a favore di un pendolarismo che non sacrifichi l'equilibrio tra vita e lavoro;

    il progetto di elettrificazione prevede necessariamente l'eliminazione di 20 passaggi a livello, misura che garantirebbe la riduzione dei tempi di percorrenza, l'aumento delle condizioni di sicurezza e una diminuzione delle emissioni di CO2 di grande importanza per l'ambiente;

    l'elettrificazione della linea ferroviaria Vicenza-Schio non era inizialmente annoverata nel documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto Governo n. 352, trasmesso alla Camera il 30 dicembre 2021), ma è stata successivamente inserita fra le osservazioni contenute nel parere allo stesso documento strategico approvato dalla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati in data 2 marzo 2022;

    successivamente l'opera è stata anche menzionata in quanto di assoluto rilievo nelle dichiarazioni di voto alla risoluzione di maggioranza 8-00015, approvata dalla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati in data 7 giugno 2023, in merito al Contratto di programma stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – Parte Investimenti;

    l'opera è contenuta nel Contratto di Programma – Parte Investimenti (riga P199 – Upgrading Infrastrutturale e Tecnologico Bacini Nord Est) con Costo a Vita Intera pari a 21 milioni di euro, senza che siano tuttavia allocate risorse; quest'ultimo importo corrisponde soltanto ad una fase dell'intervento che prevede lo sviluppo del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'elettrificazione, la soppressione di alcuni passaggi a livello e degli efficientamenti;

    al fine di stimare il Costo a Vita Intera dell'intero intervento è necessario sviluppare il Progetto di fattibilità tecnico economica. Dal momento però che non sono disponibili le specifiche risorse necessarie nelle more della disponibilità di un finanziamento dedicato, il Progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento è avviato con i fondi a valere sul progetto contenitore per studi di fattibilità e PFTE previsto dal Contratto di Programma (Progetto NA026),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire quanto prima tutte le specifiche risorse necessarie ai fini della realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Vicenza-Schio.
9/1627/99. Pretto, Giovine, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame all'articolo 1, commi 271-275, reca disposizioni per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture;

    l'elettrificazione della linea ferroviaria Vicenza-Schio rappresenta un intervento di enorme rilevanza, in quanto si tratta di una dorsale logistica strategica, anche in funzione del collegamento all'AC/AV Verona-Vicenza-Padova – finanziata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – parte della trasversale ovest-est Torino-Milano-Venezia, inserita nell'ambito del corridoio transeuropeo TEN-T numero 3 che contribuisce all'integrazione della ferrovia italiana con la rete europea e permette di quadruplicare la linea esistente e l'offerta ferroviaria a disposizione dei cittadini che vivono nel Nord Est del Paese;

    l'opera di elettrificazione in questione rappresenta dunque una misura di forte rilancio per il tessuto economico del territorio e per il tenore di vita dei cittadini, creando peraltro un'alternativa di mobilità sostenibile che conterrebbe il traffico autostradale, trattandosi di una vera e propria «metropolitana di superficie» a favore di un pendolarismo che non sacrifichi l'equilibrio tra vita e lavoro;

    il progetto di elettrificazione prevede necessariamente l'eliminazione di 20 passaggi a livello, misura che garantirebbe la riduzione dei tempi di percorrenza, l'aumento delle condizioni di sicurezza e una diminuzione delle emissioni di CO2 di grande importanza per l'ambiente;

    l'elettrificazione della linea ferroviaria Vicenza-Schio non era inizialmente annoverata nel documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (Atto Governo n. 352, trasmesso alla Camera il 30 dicembre 2021), ma è stata successivamente inserita fra le osservazioni contenute nel parere allo stesso documento strategico approvato dalla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati in data 2 marzo 2022;

    successivamente l'opera è stata anche menzionata in quanto di assoluto rilievo nelle dichiarazioni di voto alla risoluzione di maggioranza 8-00015, approvata dalla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati in data 7 giugno 2023, in merito al Contratto di programma stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – Parte Investimenti;

    l'opera è contenuta nel Contratto di Programma – Parte Investimenti (riga P199 – Upgrading Infrastrutturale e Tecnologico Bacini Nord Est) con Costo a Vita Intera pari a 21 milioni di euro, senza che siano tuttavia allocate risorse; quest'ultimo importo corrisponde soltanto ad una fase dell'intervento che prevede lo sviluppo del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'elettrificazione, la soppressione di alcuni passaggi a livello e degli efficientamenti;

    al fine di stimare il Costo a Vita Intera dell'intero intervento è necessario sviluppare il Progetto di fattibilità tecnico economica. Dal momento però che non sono disponibili le specifiche risorse necessarie nelle more della disponibilità di un finanziamento dedicato, il Progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento è avviato con i fondi a valere sul progetto contenitore per studi di fattibilità e PFTE previsto dal Contratto di Programma (Progetto NA026),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di equilibrio di bilancio, di individuare, laddove ne ricorrano le condizioni, adeguate risorse per la realizzazione degli interventi necessari alla elettrificazione della linea ferroviaria Vicenza-Schio.
9/1627/99. (Testo modificato nel corso della seduta)Pretto, Giovine, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn-over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni;

    inoltre, il comparto del pubblico impiego corre il rischio di disperdere molte delle professionalità esistenti, causa la condizione di precarietà in cui vive ancora una percentuale consistente di tutto il personale, con l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato;

    una situazione che appare ancora più drammatica in alcune realtà territoriali, quali la Regione Siciliana, nella quale molti enti locali che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al Fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, si trovano nella sostanziale impossibilità di procedere alla stabilizzazione del proprio personale;

    una condizione che farebbe venir meno la disponibilità di professionalità maturate nel corso degli ultimi anni e che renderebbe ancora più problematica la stessa operatività di dette amministrazioni,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le opportune iniziative di carattere normativo affinché le amministrazioni in questione della Regione Siciliana possano procedere alla stabilizzazione del proprio personale precario.
9/1627/100. Iacono, Carmina, Morfino, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn-over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni;

    inoltre, il comparto del pubblico impiego corre il rischio di disperdere molte delle professionalità esistenti, causa la condizione di precarietà in cui vive ancora una percentuale consistente di tutto il personale, con l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato;

    una situazione che appare ancora più drammatica in alcune realtà territoriali, quali la Regione Siciliana, nella quale molti enti locali che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al Fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, si trovano nella sostanziale impossibilità di procedere alla stabilizzazione del proprio personale;

    una condizione che farebbe venir meno la disponibilità di professionalità maturate nel corso degli ultimi anni e che renderebbe ancora più problematica la stessa operatività di dette amministrazioni,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare, per quanto di competenza, le opportune iniziative di carattere normativo affinché le amministrazioni in questione della Regione Siciliana possano procedere alla stabilizzazione del proprio personale precario.
9/1627/100. (Testo modificato nel corso della seduta)Iacono, Carmina, Morfino, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    uno dei fattori che maggiormente condizionano l'adeguatezza delle retribuzioni, soprattutto alla luce dell'impennata dei prezzi al consumo degli ultimi due anni, è rappresentato dal mancato rinnovo dei contratti collettivi che, in alcuni casi, risultano scaduti da molti anni;

    nel documento «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» approvato dal CNEL, lo scorso 12 ottobre, è stato rilevato come uno dei fattori che maggiormente ha penalizzato il potere di acquisto delle retribuzioni è rappresentato dal ritardo nei rinnovi contrattuali, che si protrae anche per anni; attualmente più del 50 per cento dei lavoratori ha il contratto scaduto;

    al riguardo, il CNEL raccomanda l'adozione di «iniziative concrete per il superamento di questa criticità che, soprattutto in un momento di forte dinamica inflazionistica, contribuisce a intaccare profondamente le retribuzioni dei lavoratori»;

    una questione che era già ampiamente nota e che è stata oggetto di diverse mobilitazioni dei lavoratori, senza che il Governo abbia mai intrapreso azioni mirate a indurre le parti sociali a sbloccare la situazione, particolarmente acuto in specifici settori;

    secondo il CNEL, nel 2022, sui 955 contratti collettivi allora vigenti, ne risultavano scaduti ben 591, pari a 6,8 milioni di lavoratori;

    il prolungato mancato rinnovo dei contratti costituisce un'ingiustificabile forma di squilibrio nella distribuzione della ricchezza prodotta, a tutto svantaggio dei lavoratori, soprattutto in una fase di forte pressione sui prezzi, mancando per di più ogni forma di adeguamento di salari e stipendi all'inflazione;

    nel recente progetto di legge in materia di «Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione», si prevede l'introduzione di «strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento, anche a favore dei lavoratori, di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi». Una formulazione che non appare idonea a cogliere in pieno le stesse sollecitazioni del CNEL al riguardo;

    infatti, da un lato, non distingue tra contratti ancora in essere e quelli già scaduti – anche da molti anni –, mettendo sullo stesso piano situazioni tanto differenti per la condizione dei lavoratori, dall'altro, non prevede alcun meccanismo cogente per indurre le parti a rinnovare i nuovi contratti entro termini fisiologici,

impegna il Governo

a predisporre, per quanto di competenza, specifiche misure volte a prevedere una indispensabile differenziazione tra contratti ancora in vigore e contratti già scaduti, disponendo opportune misure di premialità qualora il rinnovo intervenga entro la scadenza o entro termini strettamente fisiologici e giustificati e di penalizzazione nel caso il rinnovo si protragga oltre i suddetti termini.
9/1627/101. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    la sfida dei mercati internazionali, nell'era della rivoluzione tecnologica e della transizione ecologica, non può più essere affrontata puntando sulle basse retribuzioni e bassi livelli di produttività, pena il rischio della marginalità e di squilibri sociali drammatici;

    tali sfide non possono essere affrontate con soluzioni anacronistiche e decontestualizzate dal livello globale;

    la stessa dimensione nazionale rischia di non essere più adeguata per assicurare una reale capacità competitiva per il nostro sistema produttivo e per il mantenimento di adeguati livelli occupazionali in grado di assicurare una vita dignitosa e di sostenere un sistema di welfare al passo con le sempre nuove esigenze della popolazione;

    il nostro sistema della contrattazione collettiva prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

    ogni iniziativa volta a superare tale equilibrio rischierebbe di rappresentare un surrettizio e antistorico scivolamento verso il modello delle gabbie salariali che furono oggetto di uno specifico accordo tra le parti sociali nel 1945, definitivamente archiviato nel 1972 e che aveva determinato quel fenomeno che fu opportunamente definito «La giungla retributiva»;

    non può essere disatteso il principio del riconoscimento della identica retribuzione per la medesima prestazione lavorativa;

    nello stesso documento approvato dal CNEL, lo scorso 12 ottobre, si evidenzia che già «Marcate differenze si riscontrano infine con riferimento all'area geografica analizzata e questo è un aspetto di particolare delicatezza e rilevanza rispetto a quanti prospettano oggi interventi normativi sul salario minimo differenziati su base territoriale»;

    già ora, la media dei salari riconosciuti nel Mezzogiorno è più bassa di circa 20 punti percentuali rispetto a quelli del Nord Ovest e di 15 punti rispetto al Nord Est;

    il 65 per cento degli accordi relativi alla contrattazione di secondo livello è stipulato al Nord, contro il 30 per cento del Centro e solo il 5 per cento del Sud e Isole;

    la difficoltà di accedere a servizi pubblici e privati, presidi sanitari, trasporti, attività culturali e di intrattenimento penalizzano le realtà del Mezzogiorno;

    tutto ciò va considerato anche in relazione al disegno di legge sulla autonomia differenziata che è attualmente all'esame del Parlamento,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, per assicurare la massima garanzia della contrattazione collettiva nazionale, scongiurando ogni forma di discriminazione retributiva territoriale, nonché per favorire la contrattazione di secondo livello, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla contrattazione nazionale, in tutte le realtà territoriali e settoriali in cui ancora stenta ad essere praticata, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno.
9/1627/102. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    i tanti lavoratori in Italia che non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento o che si vedono negare una retribuzione corrispondente a quella prevista dai contratti nazionali, i cosiddetti «working poors», attendono ancora che anche nel nostro Paese sia prevista una apposita disciplina volta ad assicurare condizioni retributive minime, in linea con le previsioni del primo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che dispone «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

    dopo un lungo processo di valutazione e coinvolgimento delle parti sociali, il 19 ottobre 2022 l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea;

    i criteri su cui si è informata la nuova disciplina comunitaria sono riconducibili a quattro obiettivi principali: il salario minimo deve sempre garantire un tenore di vita dignitoso; le norme dell'Unione europea rispetteranno le pratiche nazionali di fissazione dei salari; il rafforzamento della contrattazione collettiva nei paesi in cui è coinvolto meno dell'80 per cento dei lavoratori; il diritto di ricorso per i lavoratori, i loro rappresentanti e i sindacalisti in caso di violazione delle norme;

    corollario fondamentale per delineare un quadro certo di regole in materia di individuazione dei livelli minimi retributivi, in coerenza con i princìpi costituzionali e comunitari, è quello legato alla definizione e alla disciplina della misurazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali, scongiurando il dumping salariale generato dai cosiddetti «contratti pirata»;

    secondo il 17° report del CNEL, a giugno 2023 si contavano in Italia addirittura 936 contratti nazionali vigenti (compresi quelli del settore pubblico), di cui più della metà scaduti da anni;

    nell'Unione europea il salario minimo legale è in vigore in grandi Paesi come Francia e Germania e sono soltanto cinque gli Stati, oltre all'Italia, dove non è previsto;

    il tema del salario minimo legale è stato al centro di un'ampia mobilitazione sociale che ha portato alla raccolta di oltre mezzo milione di firme a sostegno della proposta di legge per la sua introduzione anche in Italia;

    con la recente sentenza della Corte di cassazione – Sezione Lavoro – n. 27713 si è statuito che: «Nell'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'articolo 36 della Costituzione, anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022»;

    appare di tutta evidenza la necessità di un intervento normativo che vada a individuare una sistematica risoluzione di tali esigenze, non più rinviabile con dilatorie o fuorvianti tattiche, che non solo lasciano senza adeguate tutele quasi quattro milioni di lavoratori poveri, ma che rischiano anche di minare lo stesso ruolo della contrattazione collettiva esercitata dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale,

impegna il Governo:

   ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a dare piena e tempestiva attuazione ai principi e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riguardo, così come agli indirizzi espressi dalla Corte di cassazione:

    alla definizione della retribuzione minima legale, da far coincidere con il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da applicare a tutti i lavoratori del settore di riferimento, ovunque impiegati nel territorio nazionale, assicurando in ogni caso livelli retributivi in grado di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

    alla predisposizione di misure che favoriscano l'estensione della contrattazione collettiva ai settori ancora non coperti, prevedendo procedure amministrative che, attraverso il pieno coinvolgimento delle parti sociali e del CNEL in apposite sedi tecniche, individuino, nelle more, soglie minime di retribuzioni applicabili;

    alla previsione di chiare disposizioni volte ad assicurare che l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sia condizione per poter intrattenere rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché per accedere ai benefici di legge previsti dal nostro ordinamento.
9/1627/103. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    dopo diversi provvedimenti che hanno comportato limitati incrementi degli organici di solo alcune amministrazioni, ma non hanno dato il segnale di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali e di un conseguenziale disegno organico di nuove assunzioni, in linea con le sfide che attendono il Paese;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn-over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della pubblica amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento della pubblica amministrazione;

    inoltre, il comparto del pubblico impiego corre il rischio di disperdere molte delle professionalità esistenti, causa la condizione di precarietà in cui vive ancora una percentuale consistente di tutto il personale, con l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato. Una prassi che, oltre a pregiudicare le legittime aspettative di un lavoro stabile per i dipendenti pubblici interessati, non consente un'organizzazione efficiente delle stesse amministrazioni e non favorisce processi virtuosi di qualificazione ed aggiornamento professionale e che è stata oggetto di uno specifico intervento censorio della Commissione europea ha intimato all'Italia di prevenire l'abuso di contratti a tempo determinato e a evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico,

impegna il Governo:

   ad adottare, con la massima sollecitudine, ogni iniziativa utile finalizzata a finanziare un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, in grado di adeguare gli organici di dette amministrazioni, in linea con gli standard dei principali Paesi europei e con le esigenze di modernizzazione dei rapporti tra le diverse articolazioni della Repubblica e i cittadini e il sistema delle imprese;

   ad adottare ogni iniziativa utile al fine di proseguire e rafforzare, con la massima sollecitudine, il processo di stabilizzazione anche dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni centrali, così come disposto ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche al fine di scongiurare possibili sanzioni a livello comunitario.
9/1627/104. Laus, Scotto, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turn-over, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento della pubblica amministrazione;

    inoltre, il comparto del pubblico impiego corre il rischio di disperdere molte delle professionalità esistenti, causa la condizione di precarietà in cui vive ancora una percentuale consistente di tutto il personale, con l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato. Una prassi che, oltre a pregiudicare le legittime aspettative di un lavoro stabile per i dipendenti pubblici interessati, non consente un'organizzazione efficiente delle stesse amministrazioni e non favorisce processi virtuosi di qualificazione ed aggiornamento professionale e che è stata oggetto di uno specifico intervento censorio della Commissione europea ha intimato all'Italia di prevenire l'abuso di contratti a tempo determinato e a evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

    ad adottare ogni iniziativa utile finalizzata a finanziare un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, in grado di adeguare gli organici di dette amministrazioni, in linea con gli standard dei principali Paesi europei e con le esigenze di modernizzazione dei rapporti tra le diverse articolazioni della Repubblica e i cittadini e il sistema delle imprese;

    ad adottare ogni iniziativa utile al fine di proseguire e rafforzare, con la massima sollecitudine, il processo di stabilizzazione anche dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni centrali, così come disposto ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche al fine di scongiurare possibili sanzioni a livello comunitario.
9/1627/104. (Testo modificato nel corso della seduta)Laus, Scotto, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 504 prevede misure dirette ad agevolare l'accesso ai servizi di pagamento con particolare riferimento alle aree interne a rischio di desertificazione. Anche le zone di montagna presentano problematiche relative allo spopolamento ed alla desertificazione economica;

    è necessario avere una nuova consapevolezza della «centralità geografica» della montagna, delle aree interne e conseguentemente della sua «centralità politica», dando così vita ad un grande e ambizioso programma centrato sull'economia circolare in grado di realizzare quelle azioni di adattamento/mitigazione necessarie a contrastare la crisi climatica e la crisi energetica, puntando in particolare alla rivitalizzazione di queste ampie aree abbandonate, anche attraverso produzioni legate alle filiere della bioeconomia fondamentali nell'assicurare e fornire servizi ecosistemici e ambientali;

    è necessario un progetto di neo-popolamento della montagna e delle aree interne, quale condizione fondamentale per rendere concreta questa prospettiva di sviluppo, che deve coinvolgere tutte le regioni, non solo con investimenti, bensì con specifiche soluzioni strategiche che attuino la legge 6 ottobre 2017, n. 158 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, la strategia delle Green Communities e la legge sulla Green Economy n. 221 del 2015, la legge forestale e la Strategia forestale nazionale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici ambientali;

    è necessario intervenire con adeguate norme e investimenti, per l'attuazione della strategia delle Green Communities, vista in chiave di «rivitalizzazione» delle aree interne e della montagna, con la consapevolezza proprio che a montagna disabitata e solamente frequentata per motivi di svago, sport, divertimento non può assicurare un efficace contributo nel contrasto alla crisi climatica, riducendosi così a oggetto delle politiche di mitigazione e non soggetto sia di queste che di quelle legate all'adattamento, che pretende la presenza di comunità e istituzioni locali in grado di svolgere le funzioni di vigilanza, monitoraggio, cura e manutenzione territoriale,

impegna il Governo:

   a valutare di avere una nuova consapevolezza della «centralità geografica» delle aree interne, della montagna e dei piccoli comuni e conseguentemente della loro «centralità politica», dando così vita ad un grande e ambizioso programma centrato sull'economia circolare in grado di realizzare quelle azioni di adattamento/mitigazione necessarie a contrastare lo spopolamento e la crisi climatica, puntando in particolare sulle eccellenze territoriali, sulle filiere corte del made in Italy e sulla necessità di contrastare la desertificazione ed il decadimento di ampie aree del nostro Paese, nonché la perdita del costruito storico marginale;

   a valutare di promuovere un progetto di neo-popolamento della montagna e delle aree interne, quale condizione fondamentale per rendere concreta questa prospettiva di sviluppo, che deve coinvolgere tutte le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, non solo con investimenti, bensì con specifiche soluzioni strategiche che considerino questi territori non un problema ma una risorsa per l'intero Paese;

   a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di elaborare una visione e una strategia del territorio a partire da quel 66 per cento di superficie montana dove maggiori sono i rischi causati dall'incrocio tra crisi climatica e demografica, concentrandosi prioritariamente sugli usi del suolo prevalenti, preminenti ed evidenti, come quelli del bosco e degli ambienti semi-naturali (70 per cento sul 66 per cento) e delle superfici agricole (25 per cento sul 66 per cento) che interessano ben il 95 per cento della montagna italiana, attraverso innanzitutto il mantenimento e lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali che attraverso i prati pascoli contribuiscono all'assorbimento di CO2 e al mantenimento della biodiversità, dei paesaggi e alla offerta di produzioni enogastronomiche di qualità, in particolare tipiche, biologiche e più in generale salubri e sostenibili e attraverso la gestione innovativa del patrimonio forestale – che interessa il 40 per cento del territorio, in particolare di quello montano;

   a valutare di mettere in campo azioni strutturali in grado di intercettare queste nuove opportunità di sviluppo per rendere questi territori attrattivi per nuovi abitanti, fornendo misure di sostegno attraverso fondi e mutui di rotazione in cui il Paese, attraverso le regioni, possa diventare garante di questi finanziamenti per un nuovo «rinascimento» territoriale;

   ad adottare iniziative dirette a promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani con la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali ed ai servizi essenziali con particolare riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, nonché a sostenere la residenzialità nelle zone di montagna promuovendo attività commerciali ed insediamenti produttivi mediante interventi economici diretti o agevolazioni fiscali.
9/1627/105. Gebhard, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 504 prevede misure dirette ad agevolare l'accesso ai servizi di pagamento con particolare riferimento alle aree interne a rischio di desertificazione. Anche le zone di montagna presentano problematiche relative allo spopolamento ed alla desertificazione economica;

    è necessario avere una nuova consapevolezza della «centralità geografica» della montagna, delle aree interne e conseguentemente della sua «centralità politica», dando così vita ad un grande e ambizioso programma centrato sull'economia circolare in grado di realizzare quelle azioni di adattamento/mitigazione necessarie a contrastare la crisi climatica e la crisi energetica, puntando in particolare alla rivitalizzazione di queste ampie aree abbandonate, anche attraverso produzioni legate alle filiere della bioeconomia fondamentali nell'assicurare e fornire servizi ecosistemici e ambientali;

    è necessario un progetto di neo-popolamento della montagna e delle aree interne, quale condizione fondamentale per rendere concreta questa prospettiva di sviluppo, che deve coinvolgere tutte le regioni, non solo con investimenti, bensì con specifiche soluzioni strategiche che attuino la legge 6 ottobre 2017, n. 158 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, la strategia delle Green Communities e la legge sulla Green Economy n. 221 del 2015, la legge forestale e la Strategia forestale nazionale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici ambientali;

    è necessario intervenire con adeguate norme e investimenti, per l'attuazione della strategia delle Green Communities, vista in chiave di «rivitalizzazione» delle aree interne e della montagna, con la consapevolezza proprio che a montagna disabitata e solamente frequentata per motivi di svago, sport, divertimento non può assicurare un efficace contributo nel contrasto alla crisi climatica, riducendosi così a oggetto delle politiche di mitigazione e non soggetto sia di queste che di quelle legate all'adattamento, che pretende la presenza di comunità e istituzioni locali in grado di svolgere le funzioni di vigilanza, monitoraggio, cura e manutenzione territoriale,

impegna il Governo:

   a valutare di promuovere un progetto di neo-popolamento della montagna e delle aree interne, quale condizione fondamentale per rendere concreta questa prospettiva di sviluppo, che deve coinvolgere tutte le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, non solo con investimenti, bensì con specifiche soluzioni strategiche che considerino questi territori non un problema ma una risorsa per l'intero Paese;

   a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di elaborare una visione e una strategia del territorio, concentrandosi sugli usi del suolo dei territori montani e attraverso iniziative in particolare per il mantenimento e lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali e la gestione innovativa del patrimonio forestale;

   a valutare di mettere in campo azioni strutturali in grado di intercettare queste nuove opportunità di sviluppo per rendere questi territori attrattivi per nuovi abitanti, fornendo misure di sostegno attraverso fondi e mutui di rotazione in cui il Paese, attraverso le regioni, possa diventare garante di questi finanziamenti per un nuovo «rinascimento» territoriale;

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative dirette a promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani con la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali ed ai servizi essenziali con particolare riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, nonché a sostenere la residenzialità nelle zone di montagna promuovendo attività commerciali ed insediamenti produttivi mediante interventi economici diretti o agevolazioni fiscali.
9/1627/105. (Testo modificato nel corso della seduta)Gebhard, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    purtroppo, dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

    nell'ultimo provvedimento esaminato in quest'Aula attinente ai costi dei prodotti energetici, è stata prevista la deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), relativamente alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, che sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, con oneri per lo Stato valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023;

    alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese prorogando anche per il primo trimestre del 2024 l'IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per prorogare la riduzione dell'IVA al 5 per cento relativamente alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
9/1627/106. Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    nell'ultimo provvedimento esaminato in quest'Aula attinente ai costi dei prodotti energetici, è stata prevista la deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), relativamente alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, che sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, con oneri per lo Stato valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023;

    alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese prorogando anche per il primo trimestre del 2024 l'IVA agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad intervenire per prorogare la riduzione dell'IVA al 5 per cento relativamente alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
9/1627/106. (Testo modificato nel corso della seduta)Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    con finalità previdenziali e di assistenza, un secolo fa era istituito il benemerito ente della Cassa di Prestanza del comune di Bari per la tutela dei dipendenti comunali;

    la gestione ed il patrimonio della Cassa di Prestanza sono per statuto separati da quelli del comune, il quale ultimo ha tuttavia negli anni versato somme ingenti per far fronte alla non felice situazione economica determinatasi a carico dello storico ente;

    la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei conti, mediante pronuncia n. 132/2016, ha espresso diversi dubbi di legittimità in merito all'erogazione del contributo, evidenziando come il comune abbia addotto giustificazioni al sistematico versamento in favore della Cassa sulla base del combinato disposto di una serie di norme, senza tuttavia fare riferimento all'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», nel quale si vieta la corresponsione di trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge;

    in data 20 febbraio 2019, il Procuratore generale della sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei conti ha evidenziato che pur non sussistendo forme di responsabilità erariale in ragione dell'assenza del dolo o della colpa grave, i contributi erogati fino all'anno 2013 dal comune di Bari in favore della Cassa hanno determinato un danno al patrimonio comunale;

    in seguito alla pronuncia della Corte dei conti, il comune di Bari ha conseguentemente interrotto la destinazione di risorse alla Cassa di Prestanza, comportando l'impossibilità per quest'ultima di liquidare le buonuscite e generando una situazione d'incertezza economica per tutti gli iscritti, i quali pure avevano regolarmente versato i contributi alla Cassa;

    gli iscritti alla Cassa nulla potevano sapere in merito alla natura non pubblica della Cassa stessa, dato che il presidente della Cassa è per Statuto il sindaco della città di Bari, il bilancio viene approvato dal bilancio comunale, e i soggetti che prestano la loro opera per la gestione della Cassa sono tutti dipendenti comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi allo scopo di garantire ai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa di Prestanza del comune di Bari il recupero delle somme versate, in modo da conciliare l'esigenza di evitare un danno erariale con la necessità di tutelare i diritti degli iscritti, che hanno autorizzato il versamento dei contributi certi di immetterli in un ente pubblico.
9/1627/107. Lacarra, Dell'Olio, Bellomo, Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 («decreto per il Mezzogiorno»), è stata istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, denominata «Taranto Port Workers Agency»;

    l'istituzione dell'Agenzia aveva lo scopo di formare e ricollocare in nuove attività i 560 lavoratori ex Taranto Container Terminal che erano in mobilità a seguito della cessazione, dagli inizi del 2015, delle attività container di Evergreen nel porto di Taranto;

    la società si è occupata in via prioritaria dell'iscrizione del personale in esubero in un apposito elenco che costituisce il registro dei lavoratori che sono coinvolti nel processo di riqualificazione professionale e ricollocazione presso le imprese operanti in ambito portuale. Come previsto dalla legge, è riconosciuta agli stessi una indennità di mancato avviamento;

    il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 stabilisce che, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo;

    ad oggi, solo una parte dei lavoratori è stata ricollocata presso il nuovo concessionario San Cataldo Container Terminal (Yilport), mentre in 338 sono ancora in carico all'Agenzia;

    ai sensi del comma 7, dell'articolo 4 del citato decreto-legge, l'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, percepita finora dai lavoratori dell'Agenzia nelle more della ricollocazione, scadrà il prossimo 31 dicembre 2023;

    nel corso del 2024, inoltre, cesserà, in caso di mancata proroga, anche l'operatività dell'Agenzia stessa e, con essa, la clausola sociale che obbliga legalmente gli operatori economici che dovessero chiedere ed ottenere nuove autorizzazioni ad operare ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della AdSP del Mar Ionio, ad assumere prioritariamente gli iscritti all'Agenzia,

    è evidente che le esigenze di «protezione» delle figure professionali collocate nella Tpwa e di aggiornamento delle loro competenze che hanno motivato l'approvazione della norma in questione non siano ad oggi cessate e che sia necessario quindi una proroga dei termini e un rifinanziamento dell'Agenzia per consentire la piena riqualificazione e la ricollocazione al lavoro dei lavoratori coinvolti, anche considerando l'imminente conclusione di alcuni nuovi investimenti nell'area,

impegna il Governo

a disporre la proroga, con il prossimo provvedimento utile, dell'operatività dell'Agenzia di cui in premessa e garantire il percepimento dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro da parte dei lavoratori iscritti nelle more della definitiva ricollocazione.
9/1627/108. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 470 del provvedimento in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio (cosiddetto «Patti con i Comuni»), secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (articolo 43, commi 2-8);

    ai sensi della norma citata sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022;

    il contributo erogato annualmente è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari;

    sebbene la citata disposizione sani la disparità di trattamento tra i capoluoghi di provincia e le città maggiori, la dotazione annuale garantita risulta insufficiente a soddisfare le attuali esigenze dei comuni che ricorrono al Fondo,

impegna il Governo

ad elevare, con il prossimo provvedimento utile, a 100 milioni annui la dotazione del fondo in favore dei comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito in misura sufficiente alle reali esigenze.
9/1627/109. Stefanazzi, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 470 del provvedimento in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio (cosiddetto «Patti con i Comuni»), secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (articolo 43, commi 2-8);

    ai sensi della norma citata sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022;

    il contributo erogato annualmente è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari;

    sebbene la citata disposizione sani la disparità di trattamento tra i capoluoghi di provincia e le città maggiori, la dotazione annuale garantita risulta insufficiente a soddisfare le attuali esigenze dei comuni che ricorrono al Fondo,

impegna il Governo

ad elevare a 100 milioni annui la dotazione del fondo in favore dei comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito in misura sufficiente alle reali esigenze.
9/1627/109. (Testo modificato nel corso della seduta)Stefanazzi, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 21 luglio 2016, n. 145, reca «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»;

    nel disegno di Legge sul bilancio, nell'ambito del Programma Missioni internazionali, si evidenzia il rifinanziamento di 1,5 miliardi di euro nel 2024 (300 milioni nel 2025) del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, tra cui vi è la Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia – MIASIT e la Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia – MIBIL;

    nel 2023 la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali ha stabilito l'avvio della missione European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM Lybia, missione europea finalizzata a supportare le autorità libiche nella gestione delle frontiere;

    sempre nel 2023 l'Italia ha chiuso un accordo con l'Albania che, sebbene ora si trovi sia al vaglio della Corte costituzionale albanese, prevede la costruzione in Albania di due centri di accoglienza per il trasferimento dei migranti soccorsi da imbarcazioni italiane, i cui costi sono a carico dell'Italia;

    sebbene queste missioni si propongano il fine di contrastare le partenze irregolari e il traffico di migranti, favorendo le riammissioni e l'integrazione di rifugiati e migranti nei Paesi di transito sicuri è altrettanto noto, come riportano organizzazioni umanitarie internazionali e organi di stampa, che presso questi Paesi, nei confronti dei migranti, avvengono sistematiche violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo,

impegna il Governo:

   al fine di assicurare la responsabilità e la trasparenza nell'utilizzo dei fondi destinati alle missioni internazionali e il rispetto dei diritti umani come prioritario nell'implementazione di tali progetti, a garantire che tutti i finanziamenti presso Paesi terzi rispettino:

    le convenzioni internazionali e gli standard europei di rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo nonché la normativa di rendicontazione e controllo dell'Unione europea in relazione alla tracciabilità dell'utilizzo dei fondi per le finalità per i quali sono stati erogati;

    la possibilità di verifica, da parte di organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale o nazionale, che deve essere agevolata e sempre garantita dai Paesi destinatari degli accordi per ciascun esercizio annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, pena la revoca e la non erogabilità degli stessi fondi per il futuro anche in accordi pluriennali.
9/1627/110. Ciani, Onori, Grippo, Bonelli, Fratoianni.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scorso maggio l'Emilia-Romagna è stata colpita da un evento che per portata, intensità e vastità del territorio interessato, non ha precedenti nel passato, con una «maggiore severità anche rispetto all'alluvione del 1939» (Rapporto della Commissione tecnico-scientifica);

    23 fiumi sono esondati contemporaneamente, per un volume di esondazione stimato in circa 350 milioni di metri cubi, che ha provocato allagamenti in pianura su circa 540 chilometri quadrati di territorio; sono state censite 65.598 frane – scivolamenti rapidi in terra o detrito, colate di fango, scivolamenti in roccia – su un'area di 72,21 chilometri quadrati; circa 2.000 le infrastrutture di trasporto coinvolte da dissesto;

    in tale contesto, ancora oggi, non sono stati predisposti i necessari interventi di verifica strutturale relativi ai ponti ferroviari coinvolti nell'esondazione dei fiumi, nonostante i sindaci dei vari comuni interessati, come ad esempio i comuni di Bagnacavallo e Sant'Agata sul Santerno, hanno chiesto a R.F.I. rassicurazioni sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e la regione Emilia-Romagna ha chiesto al Commissario straordinario per la ricostruzione di attuare un'immediata analisi e valutazione dell'incidenza del ponte della ferrovia rispetto alla rottura arginale e, nel caso, conseguenti e immediate azioni (innalzamento o altre modifiche al ponte) per eliminare completamente eventuali fonti di rischio;

    infatti, nei casi suddetti, il ponte ferroviario può essere stato concausa più o meno diretta del verificarsi della rottura arginale e può rappresentare oggettivamente, ancora ad oggi, una fonte di pericolo in caso di forti piene dei fiumi che percorrono,

impegna il Governo

a condurre urgentemente una valutazione del rischio idraulico dei ponti ferroviari collocati sui fiumi nelle zone dell'Emilia-Romagna interessate dall'alluvione del maggio 2023 ed a sollecitare R.F.I. affinché predisponga in tempi rapidi e con la massima urgenza interventi di verifica strutturale, la cantierizzazione di opere di adeguamento, messa in sicurezza e sostituzione dei ponti ferroviari, con lo stanziamento dei relativi fondi.
9/1627/111. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    lo scorso maggio l'Emilia-Romagna è stata colpita da un evento che per portata, intensità e vastità del territorio interessato, non ha precedenti nel passato, con una «maggiore severità anche rispetto all'alluvione del 1939» (Rapporto della Commissione tecnico-scientifica);

    23 fiumi sono esondati contemporaneamente, per un volume di esondazione stimato in circa 350 milioni di metri cubi, che ha provocato allagamenti in pianura su circa 540 chilometri quadrati di territorio; sono state censite 65.598 frane – scivolamenti rapidi in terra o detrito, colate di fango, scivolamenti in roccia – su un'area di 72,21 chilometri quadrati; circa 2.000 le infrastrutture di trasporto coinvolte da dissesto;

    in tale contesto, ancora oggi, non sono stati predisposti i necessari interventi di verifica strutturale relativi ai ponti ferroviari coinvolti nell'esondazione dei fiumi, nonostante i sindaci dei vari comuni interessati, come ad esempio i comuni di Bagnacavallo e Sant'Agata sul Santerno, hanno chiesto a R.F.I. rassicurazioni sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e la regione Emilia-Romagna ha chiesto al Commissario straordinario per la ricostruzione di attuare un'immediata analisi e valutazione dell'incidenza del ponte della ferrovia rispetto alla rottura arginale e, nel caso, conseguenti e immediate azioni (innalzamento o altre modifiche al ponte) per eliminare completamente eventuali fonti di rischio;

    infatti, nei casi suddetti, il ponte ferroviario può essere stato concausa più o meno diretta del verificarsi della rottura arginale e può rappresentare oggettivamente, ancora ad oggi, una fonte di pericolo in caso di forti piene dei fiumi che percorrono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di condurre urgentemente una valutazione del rischio idraulico dei ponti ferroviari collocati sui fiumi nelle zone dell'Emilia-Romagna interessate dall'alluvione del maggio 2023 e di sollecitare R.F.I. affinché predisponga in tempi rapidi e con la massima urgenza interventi di verifica strutturale, la cantierizzazione di opere di adeguamento, messa in sicurezza e sostituzione dei ponti ferroviari, con lo stanziamento dei relativi fondi.
9/1627/111. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    ben lontano dagli annunci di esponenti dell'attuale maggioranza che ipotizzavano misure legislative finalizzate a scongiurare il ritorno alla «legge Fornero», le norme in materia previdenziale contenute nella Legge di bilancio 2023 si caratterizzano, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica, nonché per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

    in questa operazione di tagli alla spesa pensionistica, si distinguono le misure che modificano l'istituto di «opzione donna». Una misura che, introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti, a decorrere da quella data;

    con la presente Legge di bilancio si dispone, addirittura, un'ulteriore restrizione dei requisiti per l'accesso ad «opzione donna» rispetto a quanto disposto per il 2023, tanto che dalla stessa relazione tecnica del provvedimento in oggetto si evince che la platea delle potenziali beneficiarie scende ulteriormente a 2.200 lavoratrici rispetto alle 2.900 già previste dalla prima Legge di bilancio del Governo delle destre, contro le 17.000 ipotizzate sino al 31 dicembre 2022;

    di fatto, anche con questa Legge di bilancio su «opzione donna» si è operata una manovra per fare cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa;

    dopo le tante dichiarazioni di voler rivedere le suddette norme per ripristinare l'originaria disciplina di «opzione donna», nei tanti provvedimenti di urgenza sin qui varati dall'Esecutivo, non solo si è trovato il modo per una misura di giustizia sociale quale l'abrogazione delle citate norme della Legge di bilancio 2023, che, di fatto, avevano già reso quasi «irrilevante» tale possibilità di uscita pensionistica per le lavoratrici, ma si è, addirittura, riusciti a peggiorarla,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare l'istituto di «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.
9/1627/112. Ghio, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    nel documento «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» approvato dal CNEL, lo scorso 12 ottobre, sono stati indicati una pluralità di fattori quali elementi che maggiormente determinano la grave diffusione del lavoro povero nel nostro Paese;

    tra questi viene individuata la necessità di un'attenta verifica dell'impatto e dell'effettività di tutte le misure di incentivazione pubblica della contrattazione di prossimità e del welfare aziendale, nonché delle misure di detassazione del salario di produttività, che non sempre hanno avviato processi virtuosi e trasparenti nella contrattazione collettiva e di cui non sempre hanno beneficiato le piccole e medie imprese;

    allo stesso tempo, si evidenzia che il lavoro povero riguarda in modo più accentuato i lavoratori temporanei, i parasubordinati, i lavoratori fittiziamente autonomi, i lavoratori occasionali, gli stagisti, i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia e i lavoratori a tempo parziale involontario. È per questi lavoratori, che di fatto non sono coperti (o pienamente coperti) dalla contrattazione collettiva con riferimento ai trattamenti retributivi integrativi e alle prestazioni di welfare contrattuale, che si può immaginare di introdurre una tariffa tramite contrattazione, eventualmente sostenuta da una adeguata normativa di sostegno, parametrata sugli indicatori della direttiva europea o comunque interventi legislativi ad hoc funzionali a incrementare il numero di ore lavorate nell'arco dell'anno;

    inoltre, sugli stagisti (che vuol dire i nostri giovani) si richiama l'attuale vuoto legislativo a seguito della riforma prospettata dalla Legge di bilancio del 2022 e del successivo intervento della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittima la riforma;

    ancora, con riferimento al lavoro autonomo fittizio si segnala l'esigenza di una adeguata revisione della nozione di subordinazione presente nel nostro ordinamento, in linea con la più ampia nozione comunitaria;

    infine, ci si concentra sulla necessità di un rafforzamento delle attività ispettive e di vigilanza secondo quanto già previsto dal Piano nazionale di emersione del lavoro sommerso 2022/2025 e si raccomanda in ogni caso un ulteriore potenziamento in risorse umane e finanziarie e in nuove professionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli altri soggetti pubblici a cui sono demandate funzioni di vigilanza in materia di legalità delle condizioni di lavoro, di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nonché di rispetto degli obblighi contributivi;

    con riferimento ai suddetti elementi di criticità, nel provvedimento in oggetto non vi è alcun riscontro,

impegna il Governo

per quanto di competenza, ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a dare sollecita attuazione alle suddette indicazioni formulate nel documento del CNEL «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia», dello scorso 12 ottobre.
9/1627/113. Amendola, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Orlando, Guerra, Patriarca, Marrocco.


   La Camera,

   premesso che:

    con il sistema tramviario di Firenze viene realizzata una infrastruttura che promuove la mobilità sostenibile dell'area metropolitana, snellisce i flussi di traffico e determina l'abbattimento delle emissioni nocive;

    il sistema tramviario di Firenze, utilizzato ogni giorno in media da oltre 100 mila persone, è attualmente costituito da tre linee:

     Linea 1 – Firenze S.M.N.-Scandicci (in esercizio dal 14 febbraio 2010);

     Linea 2 – Peretola-Piazza dell'unità d'Italia (in esercizio dal 11 febbraio 2019);

     Linea 3.1- Careggi-Firenze S.M.N. (in esercizio dal 16 luglio 2018);

    va aggiunto in questo contesto come sia poi in fase di realizzazione la tratta denominata Variante al centro storico Fortezza Libertà-San Marco-Libertà;

    inoltre, nei prossimi anni il sistema della rete tramviaria si amplierà ulteriormente con la realizzazione delle nuove linee verso i quadranti nord-ovest e sud-est della città;

    questi interventi hanno l'obiettivo di rendere più agevoli, veloci e sostenibili gli spostamenti ed i collegamenti all'interno dell'area metropolitana e di rafforzare il sistema del trasporto pubblico locale su ferro riducendo il traffico privato;

    viene stimato che, con il sistema a regime, il numero annuo dei passeggeri passerà dagli attuali 37,2 milioni anni a 85 milioni, mentre la riduzione delle emissioni di CO2 si ridurrà di 32.700 tonnellate all'anno rispetto alla riduzione di 14.300 tonnellate attuali;

    per quanto attiene alla Linea 4 che collegherà la città di Firenze al comune di Campi Bisenzio, sono destinati 230 milioni di euro per la linea 4.1 tratta Leopolda-Piagge e 283 milioni di euro per la linea 4.2 tratta Piagge-Campi Bisenzio, finanziati con il PNRR; la durata dei lavori, compresa la fase del pre-esercizio, è di circa due anni e mezzo;

    in una nota del comune di Firenze dello scorso mese di luglio è emerso che «è stata conclusa una maxi gara da 570 milioni di euro che comprende i due lotti della linea 4 che dalla stazione Leopolda condurrà fino a Campi Bisenzio (Firenze) e tre opere accessorie di viabilità: il nuovo collegamento tra via Pistoiese e viale Fratelli Rosselli, i nuovi collegamenti all'interno delle Piagge, e il nuovo parcheggio scambiatore all'indiano. La partenza è prevista nei prossimi mesi (quindi nel 2024) così da completare l'intero intervento, sia per quanto riguarda la tramvia sia la viabilità, entro il 2026, come imposto dal PNRR da cui arrivano le risorse»;

    nel provvedimento in esame, ed in particolare nella Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono definanziati 30 milioni di euro, sul capitolo 7140, già assegnati per il 2024 alla tramvia di Firenze;

    i 30 milioni di euro definanziati dal provvedimento in esame sono quelli legati alla realizzazione della prima tratta (linea 4.1) Leopolda-Piagge;

    il taglio alla linea Leopolda-Piagge non è coerente con gli impegni assunti e finanziati dal PNRR per la realizzazione del tratto Piagge-Campi Bisenzio, tratto successivo proprio a quello per il quale viene disposto il taglio;

    il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha commentato che tale taglio «appare privo di buon senso, perché quei 30 milioni rischiano di compromettere i più di 300 milioni (la cifra complessiva prevista per le linee 4.1 e 4.2) stanziati attraverso il PNRR. Quindi io spero che nell'esame in Parlamento ci si possa rendere conto dell'assurdità di un taglio del genere»;

    appare quindi urgente e necessario l'immediato finanziamento dei 30 milioni di euro, sottratti con il provvedimento in esame, anche al fine di evitare che tale riduzione unilaterale possa rallentare non solo la realizzazione dell'opera ma addirittura lo stanziamento complessivo previsto nel PNRR,

impegna il Governo

a ripristinare nei prossimi provvedimenti utili, ed in relazione a quanto espresso in premessa, 30 milioni di euro già assegnati per il 2024 alla tramvia di Firenze e oggetto di taglio nella manovra di bilancio.
9/1627/114. Gianassi, Fossi, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi anni si è registrata una crescita della povertà assoluta, accelerata dall'improvviso aumento dell'inflazione, in cui versano oggi 2,2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui (dati ISTAT 2022);

    è altresì noto che il fenomeno riguarda in particolar modo le famiglie con figli in età scolare e che i tassi di abbandono nei diversi cicli scolastici sono strettamente correlati alle difficoltà economiche delle famiglie. In altri termini, la povertà economica si traduce in povertà educativa, compromettendo il futuro di moltissimi giovani. I dati ISTAT, in questo caso, sono drammatici in particolare per le famiglie numerose (con 3 figli o più) il 22 per cento delle quali versano in povertà assoluta;

    il fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per aiutare queste famiglie nell'acquisto di libri di testo è oggi di 133 milioni di euro, destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.500 euro. Per tener conto dell'aumento della povertà assoluta, mantenendo lo stesso livello di sostegno degli scorsi anni, il fondo dovrebbe essere portato a 170 milioni di euro;

    l'insufficienza di risorse è resa ancor più grave dalla farraginosità delle procedure di attribuzione e distribuzione delle risorse che, non di rado, arrivano alle famiglie con mesi (e a volte persino oltre un anno) di ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, perdendo efficacia. Accade quindi che le famiglie meno abbienti mandino i figli a scuola senza dotarli di libri di testo e del materiale necessario per studiare o esercitarsi;

    pur in misura minore, le ulteriori 2,9 milioni di famiglie in povertà relativa, devono affrontare analoghe difficoltà. Tuttavia, tali famiglie sono escluse da ogni sostegno per l'acquisto dei libri, cosicché per molte di esse le difficoltà finiscono per divenire ancor più gravi;

    i prezzi dei libri di testo hanno un vincolo per cui la spesa totale in una classe non può superare una somma definita in relazione ai diversi corsi di studio. Tali tetti di spesa sono stati istituiti dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva una ridefinizione annua da effettuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione e del merito. Dal 2012, tuttavia, non sono stati più adeguati, nonostante un'inflazione cumulata pari al 20,1 per cento (ISTAT/rivaluta da settembre 2012 a settembre 2023) e pur a fronte di una riforma ordinamentale (legge 8 novembre 2013, n. 128), l'istituzione di nuovi indirizzi (decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547) e l'introduzione della seconda lingua obbligatoria (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

    l'insieme di questa situazione ha complicato il lavoro degli insegnanti e del collegio docenti che per rientrare nel limite imposto dal decreto sono costretti a sacrificare i testi di alcune materie ed eventualmente consigliarne, dopo l'avvio dell'anno scolastico, l'acquisto alle famiglie. È una situazione che crea difficoltà alle famiglie, alla logistica distributiva delle case editrici e alle librerie nelle operazioni di rifornimento. Se non adottati, infatti, i libri non saranno disponibili nelle librerie fisiche e online e le famiglie avranno a sorpresa, nel corso dell'anno, spese aggiuntive rispetto a quelle preventivate,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi affinché l'erogazione delle risorse per il diritto allo studio di cui al Fondo citato in premessa avvenga in modo semplificato e giunga alle famiglie in tempo utile per l'acquisto del materiale didattico, anche adottando eventualmente sistemi già utilizzati per la Carta cultura giovani e la Carta del Merito;

   a valutare l'introduzione, al pari di quanto avviene per le spese sanitarie, veterinarie e per la pratica sportiva, di una detrazione fiscale equivalente all'importo speso per i libri scolastici a beneficio delle famiglie a basso reddito per rafforzare la garanzia di accesso al diritto allo studio;

   tramite il Ministero dell'istruzione e del merito ad adeguare i tetti di spesa al fine di assicurare, al contempo, il rispetto di quanto espressamente previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9/1627/115. Cangiano, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi anni si è registrata una crescita della povertà assoluta, accelerata dall'improvviso aumento dell'inflazione, in cui versano oggi 2,2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui (dati ISTAT 2022);

    è altresì noto che il fenomeno riguarda in particolar modo le famiglie con figli in età scolare e che i tassi di abbandono nei diversi cicli scolastici sono strettamente correlati alle difficoltà economiche delle famiglie. In altri termini, la povertà economica si traduce in povertà educativa, compromettendo il futuro di moltissimi giovani. I dati ISTAT, in questo caso, sono drammatici in particolare per le famiglie numerose (con 3 figli o più) il 22 per cento delle quali versano in povertà assoluta;

    il fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) per aiutare queste famiglie nell'acquisto di libri di testo è oggi di 133 milioni di euro, destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.500 euro. Per tener conto dell'aumento della povertà assoluta, mantenendo lo stesso livello di sostegno degli scorsi anni, il fondo dovrebbe essere portato a 170 milioni di euro;

    l'insufficienza di risorse è resa ancor più grave dalla farraginosità delle procedure di attribuzione e distribuzione delle risorse che, non di rado, arrivano alle famiglie con mesi (e a volte persino oltre un anno) di ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, perdendo efficacia. Accade quindi che le famiglie meno abbienti mandino i figli a scuola senza dotarli di libri di testo e del materiale necessario per studiare o esercitarsi;

    pur in misura minore, le ulteriori 2,9 milioni di famiglie in povertà relativa, devono affrontare analoghe difficoltà. Tuttavia, tali famiglie sono escluse da ogni sostegno per l'acquisto dei libri, cosicché per molte di esse le difficoltà finiscono per divenire ancor più gravi;

    i prezzi dei libri di testo hanno un vincolo per cui la spesa totale in una classe non può superare una somma definita in relazione ai diversi corsi di studio. Tali tetti di spesa sono stati istituiti dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva una ridefinizione annua da effettuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione e del merito. Dal 2012, tuttavia, non sono stati più adeguati, nonostante un'inflazione cumulata pari al 20,1 per cento (ISTAT/rivaluta da settembre 2012 a settembre 2023) e pur a fronte di una riforma ordinamentale (legge 8 novembre 2013, n. 128), l'istituzione di nuovi indirizzi (decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547) e l'introduzione della seconda lingua obbligatoria (decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

    l'insieme di questa situazione ha complicato il lavoro degli insegnanti e del collegio docenti che per rientrare nel limite imposto dal decreto sono costretti a sacrificare i testi di alcune materie ed eventualmente consigliarne, dopo l'avvio dell'anno scolastico, l'acquisto alle famiglie. È una situazione che crea difficoltà alle famiglie, alla logistica distributiva delle case editrici e alle librerie nelle operazioni di rifornimento. Se non adottati, infatti, i libri non saranno disponibili nelle librerie fisiche e online e le famiglie avranno a sorpresa, nel corso dell'anno, spese aggiuntive rispetto a quelle preventivate,

impegna il Governo:

   ad adoperarsi affinché, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'erogazione delle risorse per il diritto allo studio di cui al Fondo citato in premessa avvenga in modo semplificato e giunga alle famiglie in tempo utile per l'acquisto del materiale didattico, anche adottando eventualmente sistemi già utilizzati per la Carta cultura giovani e la Carta del Merito;

   a valutare l'introduzione, al pari di quanto avviene per le spese sanitarie, veterinarie e per la pratica sportiva, di una detrazione fiscale equivalente all'importo speso per i libri scolastici a beneficio delle famiglie a basso reddito per rafforzare la garanzia di accesso al diritto allo studio;

   una volta realizzati gli interventi di cui ai punti precedenti, a valutare la possibilità di attuare quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 lettera c) di cui al decreto-legge n. 112 del 2008.
9/1627/115. (Testo modificato nel corso della seduta)Cangiano, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

    valutate le disposizioni in esso contenute relativamente al settore sanitario ed alle politiche sociali;

    evidenziata la problematica relativa alla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche;

    ricordato, infatti, che il periodo di comporto per malattia consiste in un lasso temporale circoscritto in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, terminato il quale il lavoratore o la lavoratrice, per non incorrere nel licenziamento, possono usufruire dell'aspettativa non retribuita se ancora seriamente malati;

    appurato che nei casi di malattie oncologiche, invalidanti e croniche sono richieste visite, esami strumentali e cure mediche frequenti non compatibili con il numero di permessi ed il limite di ore annuali previsti a legislazione vigente per l'effettuazione di esami e di controlli sanitari,

impegna il Governo

ad istituire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le risorse disponibili, un apposito Fondo per l'estensione di permessi e congedi retribuiti ai dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata.
9/1627/116. Giaccone, Rizzetto, Schifone, Scotto, Barzotti, Tenerini, D'Alessio, Mari, Soumahoro, Frijia, Malaguti, Cattoi, Comaroli, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati della Commissione europea gli edifici sono responsabili a livello dell'Unione europea di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo di energia. I dati sono riferiti al complesso degli edifici che, secondo la relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia del 2021, è per il 65 per cento ad uso residenziale. Il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e l'acqua calda per uso domestico rappresentano l'80 per cento dell'energia consumata dalle famiglie. Il 35 per cento del parco immobiliare dell'Unione europea ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annua è di circa l'1 per cento;

    il 15 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rientra nelle iniziative del pacchetto «Fit for 55%» per allineare la normativa dell'unione in materia di clima ed energia all'obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

    tale revisione è strettamente collegata con le restanti iniziative del «Fit for 55%», ovvero la revisione delle direttive sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (renewable energy directive – RED II) e sull'efficienza energetica (energy efficiency directive – EED);

    anche alla luce del virtuoso percorso già avviato da circa un decennio, sono senz'altro condivisibili gli obiettivi generali della direttiva dell'Unione europea che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, ad aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni edilizie, a migliorare le informazioni sul rendimento energetico degli edifici e a garantire che tutti gli edifici siano in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione europea;

    inoltre, tale direttiva va nella direzione di una maggiore garanzia di sicurezza energetica e contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a diminuire la domanda di gas naturale;

    avere edifici più efficienti significa anche rendere le famiglie e le imprese più resistenti agli shock dei prezzi dell'energia la cui volatilità potrà essere sensibilmente ridotta,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare fino al 2027 gli incentivi fiscali per l'acquisto di case ad elevato coefficiente di efficienza energetica.
9/1627/117. Mancini, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    la manovra finanziaria in esame, prevede, tra le differenti misure anche interventi in materia di infrastrutture e lavori pubblici;

    la strada statale 629 del Lago di Monate è un'importante arteria di mobilità extraurbana che interconnette il territorio del nord della provincia di Varese con le Autostrade A8 Varese-Milano e con l'Autostrada A26 Gravellona Toce-Genova Voltri;

    detta strada statale, a due corsie per ogni senso di marcia, ha tutte le caratteristiche di una superstrada, ma, ancora oggi, mantiene una serie di incroci a raso, regolati da segnalazioni semaforiche, che rallentano notevolmente la percorribilità della strada medesima;

    recentemente, ANAS, su pressante richiesta dei sindaci del territorio e di regione Lombardia, ha progettato, finanziato e appaltato, per l'importo di 5,5 milioni di euro, la realizzazione di tre rotatorie nei comuni di Vergiate, Mercallo Dei Sassi e Malgesso, in sostituzione dei semafori regolatori degli incroci. Nel corso del 2024 queste rotatorie saranno terminate;

    residuano però cinque incroci a raso da riqualificare con la sostituzione dei semafori con altrettante rotatorie. Queste opere sono fondamentali, come detto, per agevolare i collegamenti stradali per i cittadini che vivono e per le imprese che operano nel nord della provincia di Varese, territorio che, per ragioni orografiche, è sempre stato isolato e che, per tale motivo, ha subito un progressivo fenomeno di spopolamento e di desertificazione produttiva, con conseguenti investimenti e pendolarismo lavorativo verso il vicino Canton Ticino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione delle infrastrutture di interesse nazionale quali sono le strade statali, nei limiti delle risorse già a disposizione di ANAS o con successivi finanziamenti, di promuovere la riqualificazione complessiva della Strada Statale 629 del Lago di Monate attraverso la progettazione e la realizzazione delle opere indicate in premessa.
9/1627/118. Pellicini, Mollicone, Candiani, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la manovra finanziaria in esame, prevede, tra le differenti misure anche interventi in materia di infrastrutture e lavori pubblici;

    la strada statale 629 del Lago di Monate è un'importante arteria di mobilità extraurbana che interconnette il territorio del nord della provincia di Varese con le Autostrade A8 Varese-Milano e con l'Autostrada A26 Gravellona Toce-Genova Voltri;

    detta strada statale, a due corsie per ogni senso di marcia, ha tutte le caratteristiche di una superstrada, ma, ancora oggi, mantiene una serie di incroci a raso, regolati da segnalazioni semaforiche, che rallentano notevolmente la percorribilità della strada medesima;

    recentemente, ANAS, su pressante richiesta dei sindaci del territorio e di regione Lombardia, ha progettato, finanziato e appaltato, per l'importo di 5,5 milioni di euro, la realizzazione di tre rotatorie nei comuni di Vergiate, Mercallo Dei Sassi e Malgesso, in sostituzione dei semafori regolatori degli incroci. Nel corso del 2024 queste rotatorie saranno terminate;

    residuano però cinque incroci a raso da riqualificare con la sostituzione dei semafori con altrettante rotatorie. Queste opere sono fondamentali, come detto, per agevolare i collegamenti stradali per i cittadini che vivono e per le imprese che operano nel nord della provincia di Varese, territorio che, per ragioni orografiche, è sempre stato isolato e che, per tale motivo, ha subito un progressivo fenomeno di spopolamento e di desertificazione produttiva, con conseguenti investimenti e pendolarismo lavorativo verso il vicino Canton Ticino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione delle infrastrutture di interesse nazionale quali sono le strade statali, nei limiti delle risorse già a disposizione di ANAS o con successivi finanziamenti, compatibilmente con i vincoli di equilibrio di bilancio, di promuovere la riqualificazione complessiva della Strada Statale 629 del Lago di Monate attraverso la progettazione e la realizzazione delle opere indicate in premessa.
9/1627/118. (Testo modificato nel corso della seduta)Pellicini, Mollicone, Candiani, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca misure volte a sostenere il sistema sanitario nazionale con una serie di disposizioni volte a rifinanziare il Fondo sanitario nazionale, ridurre le liste di attesa e potenziare l'assistenza territoriale, e con ulteriori misure approvate in sede di esame presso il Senato della Repubblica;

    le «terapie avanzate» sono terapie geniche e cellulari definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

    le terapie avanzate, a differenza dei farmaci tradizionali possono essere potenzialmente one-shot, ovvero, essere somministrate con un unico trattamento; comprendono «algoritmi» personalizzati, in cui la correzione del difetto genico è specifica di un singolo soggetto; sono beni aventi finalità di guarire patologie e dunque sono terapie con effetti duraturi in maniera continuativa sulla salute con un importante impatto sul benessere delle persone, il potenziale produttivo e i costi sanitari; sono frutto di processi produttivi complessi, caratterizzati da una componente di ricerca rilevante; producono un evidente disallineamento temporale tra costi effettivi, concentrati nel breve periodo, e benefici futuri, diffusi su un più lungo orizzonte temporale; intervengono in modo diretto sulle cause della malattia; possono essere somministrate solo in centri qualificati e specializzati e provenire da piattaforme estremamente innovative e complesse;

    si tratta di terapie dai costi molto elevati e le modalità di finanziamento assumono notevole rilevanza in quanto determineranno la minore o maggiore disponibilità dei sistemi sanitari a sostenerne il costo, con il conseguente delicato problema etico della riduzione della platea dei pazienti potenzialmente eleggibili ai quali garantire l'accesso alla cura;

    dal 2009 a oggi sono state autorizzate in Europa 23 terapie avanzate, ma 7 (oltre il 30 per cento) sono state ritirate dal commercio da parte delle aziende produttrici a causa di problemi di sostenibilità;

    la valutazione economica, fondata sulla stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, è poco adatta alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;

    entro il 2030 si stima che verranno approvate circa 60 nuove terapie, che potrebbero riguardare complessivamente circa 500.000 pazienti potenzialmente trattabili con una terapia genica o cellulare;

    il volume delle risorse necessarie per accedere a queste terapie e le modalità di finanziamento sono due elementi decisivi in quanto determineranno la minore o maggiore disponibilità dei sistemi sanitari a sostenerne il costo;

    l'istituzione di un fondo dedicato all'acquisto delle terapie avanzate – curative o trasformative della storia clinica del paziente affetto da malattia rara e che comportano significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, riducendo il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio sanitario nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema – può rappresentare una puntuale programmazione della spesa e successivo controllo della stessa da parte delle autorità preposte;

    modelli di pagamento delle terapie avanzate pluriannuali e condizionati ai risultati attesi, consentono di distribuire in linea con i benefici attesi il costo di queste terapie con caratteristiche cliniche ed economiche differenti dai farmaci tradizionali e con evidenti caratteristiche di investimento;

    modalità di misurazione dei benefici attesi per il sistema previdenziale ed economico in generale dall'acquisto delle terapie avanzate, e dei risparmi generati per il Servizio sanitario nazionale dalla loro somministrazione, da calcolare sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, possono consentire il corretto finanziamento dell'acquisto delle terapie avanzate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare, in occasione del primo provvedimento utile, misure finanziarie adeguate e necessarie finalizzate all'acquisto delle terapie avanzate per la cura di malattie rare, individuando per il suo utilizzo degli specifici criteri di accesso che tengano conto dei significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti con conseguente riduzione dei costi per il sistema, modelli di pagamento pluriannuali condizionati a risultati attesi, modelli di misurazione dei benefici attesti previdenziali ed economici nonché dei risparmi generato per il Servizio sanitario nazionale dalla loro somministrazione, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema sanitario nazionale.
9/1627/119. Ciocchetti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca misure volte a sostenere il sistema sanitario nazionale con una serie di disposizioni volte a rifinanziare il Fondo sanitario nazionale, ridurre le liste di attesa e potenziare l'assistenza territoriale, e con ulteriori misure approvate in sede di esame presso il Senato della Repubblica;

    le «terapie avanzate» sono terapie geniche e cellulari definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

    le terapie avanzate, a differenza dei farmaci tradizionali possono essere potenzialmente one-shot, ovvero, essere somministrate con un unico trattamento; comprendono «algoritmi» personalizzati, in cui la correzione del difetto genico è specifica di un singolo soggetto; sono beni aventi finalità di guarire patologie e dunque sono terapie con effetti duraturi in maniera continuativa sulla salute con un importante impatto sul benessere delle persone, il potenziale produttivo e i costi sanitari; sono frutto di processi produttivi complessi, caratterizzati da una componente di ricerca rilevante; producono un evidente disallineamento temporale tra costi effettivi, concentrati nel breve periodo, e benefici futuri, diffusi su un più lungo orizzonte temporale; intervengono in modo diretto sulle cause della malattia; possono essere somministrate solo in centri qualificati e specializzati e provenire da piattaforme estremamente innovative e complesse;

    si tratta di terapie dai costi molto elevati e le modalità di finanziamento assumono notevole rilevanza in quanto determineranno la minore o maggiore disponibilità dei sistemi sanitari a sostenerne il costo, con il conseguente delicato problema etico della riduzione della platea dei pazienti potenzialmente eleggibili ai quali garantire l'accesso alla cura;

    dal 2009 a oggi sono state autorizzate in Europa 23 terapie avanzate, ma 7 (oltre il 30 per cento) sono state ritirate dal commercio da parte delle aziende produttrici a causa di problemi di sostenibilità;

    la valutazione economica, fondata sulla stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, è poco adatta alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;

    entro il 2030 si stima che verranno approvate circa 60 nuove terapie, che potrebbero riguardare complessivamente circa 500.000 pazienti potenzialmente trattabili con una terapia genica o cellulare;

    il volume delle risorse necessarie per accedere a queste terapie e le modalità di finanziamento sono due elementi decisivi in quanto determineranno la minore o maggiore disponibilità dei sistemi sanitari a sostenerne il costo;

    l'istituzione di un fondo dedicato all'acquisto delle terapie avanzate – curative o trasformative della storia clinica del paziente affetto da malattia rara e che comportano significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, riducendo il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio sanitario nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema – può rappresentare una puntuale programmazione della spesa e successivo controllo della stessa da parte delle autorità preposte;

    modelli di pagamento delle terapie avanzate pluriannuali e condizionati ai risultati attesi, consentono di distribuire in linea con i benefici attesi il costo di queste terapie con caratteristiche cliniche ed economiche differenti dai farmaci tradizionali e con evidenti caratteristiche di investimento;

    modalità di misurazione dei benefici attesi per il sistema previdenziale ed economico in generale dall'acquisto delle terapie avanzate, e dei risparmi generati per il Servizio sanitario nazionale dalla loro somministrazione, da calcolare sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, possono consentire il corretto finanziamento dell'acquisto delle terapie avanzate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare misure finanziarie adeguate e necessarie finalizzate all'acquisto delle terapie avanzate per la cura di malattie rare, individuando per il suo utilizzo degli specifici criteri di accesso che tengano conto dei significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti con conseguente riduzione dei costi per il sistema, modelli di pagamento pluriannuali condizionati a risultati attesi, modelli di misurazione dei benefici attesti previdenziali ed economici nonché dei risparmi generato per il Servizio sanitario nazionale dalla loro somministrazione, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema sanitario nazionale.
9/1627/119. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciocchetti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 24 miliardi di euro per sostenere, tra le altre, le imprese, il potere di acquisto delle famiglie, ridurre la pressione fiscale e adottare misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti, lotta all'evasione e potenziamento del sistema sanitario nazionale;

    lo pneumococco (Streptococcus pneumoniae) è un agente patogeno responsabile di malattie di diversa gravità. E causa di quadri patologici diversi per severità e caratteristiche epidemiologiche che vengono distinti tra malattie non invasive e malattia invasiva pneumococcica (MIP). I quadri clinici più frequenti sono le otiti, le polmoniti, le sepsi e le meningiti;

    in Italia, secondo le più recenti stime del Global Burden of Disease, lo pneumococco è responsabile ogni anno di oltre 6,7 decessi per 100.000 abitanti (circa lo 0.9 per cento di tutti i decessi) e di oltre 2,7 anni vissuti con disabilità per 100.000 abitanti. In termini di incidenza, per quanto riguarda la malattia invasiva, questa risulta colpire principalmente bambini al di sotto dei 5 anni di età e gli over 65 anni, registrando, in quest'ultima fascia della popolazione, un'incidenza pari a 2,02/100.000 abitanti nel 2021. Lo Streptococcus Pneumoniae è il patogeno isolato con maggiore frequenza nelle polmoniti acquisite in comunità (CAP) nella maggior parte dei Paesi europei, sebbene una stima precisa sia difficile da determinare a causa della sensibilità limitata dei test diagnostici per questa patologia. Inoltre, i costi sanitari legati alla CAP sono ragguardevoli: in Italia più del 90 per cento dei costi è associato ai ricoveri ospedalieri (500 milioni di euro);

    l'efficacia del vaccino nel ridurre le malattie invasive da pneumococco (MIP) nell'adulto è stata confermata da numerosi studi, mentre altre pubblicazioni evidenziano che, nella fascia di età oltre i 65 anni, la progressiva riduzione delle ospedalizzazioni per MIP è associata all'incremento dei tassi di copertura vaccinale in età pediatrica. Inoltre, diversi studi hanno messo in luce il ruolo del vaccino anti-pneumococcico nella prevenzione di infezioni antibiotico-resistenti. Secondo uno studio pubblicato nel 2012 su Journal of Infectious Diseases, l'impatto dell'uso dei vaccini anti-pneumococcici ha portato ad una riduzione delle infezioni da pneumococco multi-resistente del 45 per cento negli adulti sopra i 65 anni di età;

    secondo quanto sancito nel decreto-legge vaccini (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), uno dei metodi più efficaci per contrastare l'infezione pneumococcica è il vaccino anti-pneumococco. Come anche l'esperienza pandemica da COVID-19 ha messo in luce, la vaccinazione rappresenta quindi uno dei principali strumenti per la prevenzione della popolazione e la tutela della salute pubblica, nonché una delle priorità di politiche sanitarie statali, come sancito dal Piano nazionale prevenzione vaccinale;

    la capacità dei vaccini di ridurre notevolmente l'impatto delle malattie infettive e la loro gestione da parte dei Servizi sanitari, rappresentando altresì una fonte di notevole risparmio per il Servizio sanitario nazionale, rende al giorno d'oggi sempre più necessaria una maggiore diffusione e velocità nell'offerta dei servizi di vaccinazione ai cittadini. A tal fine, anche per garantire un accesso equo alla vaccinazione a tutte le fasce di popolazione in tutte le fasi della vita, appare opportuno considerare da parte del decisore pubblico di poter rendere strutturale la somministrazione di più varietà di vaccini presso le farmacie aperte al pubblico;

    in tal senso, se da un lato l'emergenza COVID ha rallentato l'avvio della sperimentazione sulla farmacia dei servizi, dall'altro ha consentito di sperimentare l'efficienza e l'utilità pubblica del servizio delle farmacie nelle campagne di prevenzione e profilassi, aprendo di fatto la frontiera delle vaccinazioni in farmacia;

    dapprima la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha consentito in via sperimentale per l'anno 2021 la somministrazione di vaccini anti-COVID nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati tramite appositi corsi. In seguito, sulla scia dell'esperienza positiva, il legislatore ha stabilito, attraverso il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che per la stagione 2021-2022 i farmacisti potessero concorrere alla campagna vaccinale antinfluenzale, assicurando altresì il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2. Nell'ottobre del 2021 il Ministero della salute ha consequenzialmente consentito la somministrazione concomitante dei due vaccini. Sulla scia della positiva esperienza del 2021, la legge 19 maggio, n. 52, ha poi introdotto, in via strutturale, tra i servizi erogati dalle farmacie la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nei confronti di soggetti maggiorenni;

    a tal proposito, lo scorso dicembre il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, rispondendo a un'interrogazione in Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha sottolineato che «non sussistono, in via di principio, motivi ostativi all'ambo di una riflessione in merito alla vaccinazione antipneumococcica», comunicando l'intenzione da parte del Ministero della salute di «avviare ogni necessario approfondimento sulla vaccinazione antipneumococcica con riguardo alla possibilità che la stessa venga eseguita nelle farmacie»;

    inoltre, come recentemente sottolineato dal Ministro della salute Orazio Sobillaci durante il V Forum AMR organizzato da Farmindustria, i vaccini possono svolgere un ruolo fondamentale anche nel contrastare l'antibiotico-resistenza, prevenendo le infezioni batteriche e concorrendo a limitare l'uso di antibiotici proprio come nel caso specifico dello pneumococco;

    anche una recente risoluzione approvata dalla Commissione affari sociali della Camera in materia di politiche del farmaco, ha impegnato il Governo ad adottare iniziative volte a potenziare il coinvolgimento delle farmacie territoriali valutando l'estensione di ulteriori tipologie di vaccini somministrabili in farmacia oltre ai vaccini anti-COVID-19 e antinfluenzali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di implementare quanto prima una sperimentazione volta a estendere anche al vaccino anti-pneumococcico la possibilità di essere somministrato nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età superiore a diciotto anni, come attualmente già avviene per i vaccini antinfluenzale e anti-COVID-19;

   a garantire la piena attuazione della farmacia dei servizi, estendendo gradualmente la possibilità di somministrazione in farmacia a un maggior numero di tipologie di vaccinazione, prevedendo anche lo stanziamento di specifiche risorse a sostegno di tale obiettivo.
9/1627/120. Ciancitto, Ciocchetti, Maccari, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 24 miliardi di euro per sostenere, tra le altre, le imprese, il potere di acquisto delle famiglie, ridurre la pressione fiscale e adottare misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti, lotta all'evasione e potenziamento del sistema sanitario nazionale;

    lo pneumococco (Streptococcus pneumoniae) è un agente patogeno responsabile di malattie di diversa gravità. E causa di quadri patologici diversi per severità e caratteristiche epidemiologiche che vengono distinti tra malattie non invasive e malattia invasiva pneumococcica (MIP). I quadri clinici più frequenti sono le otiti, le polmoniti, le sepsi e le meningiti;

    in Italia, secondo le più recenti stime del Global Burden of Disease, lo pneumococco è responsabile ogni anno di oltre 6,7 decessi per 100.000 abitanti (circa lo 0.9 per cento di tutti i decessi) e di oltre 2,7 anni vissuti con disabilità per 100.000 abitanti. In termini di incidenza, per quanto riguarda la malattia invasiva, questa risulta colpire principalmente bambini al di sotto dei 5 anni di età e gli over 65 anni, registrando, in quest'ultima fascia della popolazione, un'incidenza pari a 2,02/100.000 abitanti nel 2021. Lo Streptococcus Pneumoniae è il patogeno isolato con maggiore frequenza nelle polmoniti acquisite in comunità (CAP) nella maggior parte dei Paesi europei, sebbene una stima precisa sia difficile da determinare a causa della sensibilità limitata dei test diagnostici per questa patologia. Inoltre, i costi sanitari legati alla CAP sono ragguardevoli: in Italia più del 90 per cento dei costi è associato ai ricoveri ospedalieri (500 milioni di euro);

    l'efficacia del vaccino nel ridurre le malattie invasive da pneumococco (MIP) nell'adulto è stata confermata da numerosi studi, mentre altre pubblicazioni evidenziano che, nella fascia di età oltre i 65 anni, la progressiva riduzione delle ospedalizzazioni per MIP è associata all'incremento dei tassi di copertura vaccinale in età pediatrica. Inoltre, diversi studi hanno messo in luce il ruolo del vaccino anti-pneumococcico nella prevenzione di infezioni antibiotico-resistenti. Secondo uno studio pubblicato nel 2012 su Journal of Infectious Diseases, l'impatto dell'uso dei vaccini anti-pneumococcici ha portato ad una riduzione delle infezioni da pneumococco multi-resistente del 45 per cento negli adulti sopra i 65 anni di età;

    secondo quanto sancito nel decreto-legge vaccini (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), uno dei metodi più efficaci per contrastare l'infezione pneumococcica è il vaccino anti-pneumococco. Come anche l'esperienza pandemica da COVID-19 ha messo in luce, la vaccinazione rappresenta quindi uno dei principali strumenti per la prevenzione della popolazione e la tutela della salute pubblica, nonché una delle priorità di politiche sanitarie statali, come sancito dal Piano nazionale prevenzione vaccinale;

    la capacità dei vaccini di ridurre notevolmente l'impatto delle malattie infettive e la loro gestione da parte dei Servizi sanitari, rappresentando altresì una fonte di notevole risparmio per il Servizio sanitario nazionale, rende al giorno d'oggi sempre più necessaria una maggiore diffusione e velocità nell'offerta dei servizi di vaccinazione ai cittadini. A tal fine, anche per garantire un accesso equo alla vaccinazione a tutte le fasce di popolazione in tutte le fasi della vita, appare opportuno considerare da parte del decisore pubblico di poter rendere strutturale la somministrazione di più varietà di vaccini presso le farmacie aperte al pubblico;

    in tal senso, se da un lato l'emergenza COVID ha rallentato l'avvio della sperimentazione sulla farmacia dei servizi, dall'altro ha consentito di sperimentare l'efficienza e l'utilità pubblica del servizio delle farmacie nelle campagne di prevenzione e profilassi, aprendo di fatto la frontiera delle vaccinazioni in farmacia;

    dapprima la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha consentito in via sperimentale per l'anno 2021 la somministrazione di vaccini anti-COVID nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati tramite appositi corsi. In seguito, sulla scia dell'esperienza positiva, il legislatore ha stabilito, attraverso il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che per la stagione 2021-2022 i farmacisti potessero concorrere alla campagna vaccinale antinfluenzale, assicurando altresì il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2. Nell'ottobre del 2021 il Ministero della salute ha consequenzialmente consentito la somministrazione concomitante dei due vaccini. Sulla scia della positiva esperienza del 2021, la legge 19 maggio, n. 52, ha poi introdotto, in via strutturale, tra i servizi erogati dalle farmacie la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nei confronti di soggetti maggiorenni;

    a tal proposito, lo scorso dicembre il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, rispondendo a un'interrogazione in Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha sottolineato che «non sussistono, in via di principio, motivi ostativi all'ambo di una riflessione in merito alla vaccinazione antipneumococcica», comunicando l'intenzione da parte del Ministero della salute di «avviare ogni necessario approfondimento sulla vaccinazione antipneumococcica con riguardo alla possibilità che la stessa venga eseguita nelle farmacie»;

    inoltre, come recentemente sottolineato dal Ministro della salute Orazio Sobillaci durante il V Forum AMR organizzato da Farmindustria, i vaccini possono svolgere un ruolo fondamentale anche nel contrastare l'antibiotico-resistenza, prevenendo le infezioni batteriche e concorrendo a limitare l'uso di antibiotici proprio come nel caso specifico dello pneumococco;

    anche una recente risoluzione approvata dalla Commissione affari sociali della Camera in materia di politiche del farmaco, ha impegnato il Governo ad adottare iniziative volte a potenziare il coinvolgimento delle farmacie territoriali valutando l'estensione di ulteriori tipologie di vaccini somministrabili in farmacia oltre ai vaccini anti-COVID-19 e antinfluenzali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di implementare quanto prima una sperimentazione volta a estendere anche al vaccino anti-pneumococcico la possibilità di essere somministrato nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età superiore a diciotto anni, come attualmente già avviene per i vaccini antinfluenzale e anti-COVID-19;

   a valutare la possibilità di garantire la piena attuazione della farmacia dei servizi, estendendo gradualmente la possibilità di somministrazione in farmacia a un maggior numero di tipologie di vaccinazione, prevedendo anche lo stanziamento di specifiche risorse a sostegno di tale obiettivo.
9/1627/120. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciancitto, Ciocchetti, Maccari, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la manovra finanziaria in esame, prevede, tra le varie misure, anche interventi in materia di ambiente e territorio;

    in coerenza con la revisione del PNRR e con l'aggiornamento del PNIEC, l'Italia dovrà installare almeno 70 GW di nuova capacità rinnovabile entro il 2030;

    secondo alcuni studi, gli operatori del mercato delle rinnovabili sarebbero pronti ad istallare oltre 80 GW al 2030, traguardo che consentirebbe all'Italia di ridurre di 160 miliardi di metri cubi le importazioni di gas e di risparmiare così 110 miliardi di euro;

    nell'ultimo anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha più volte affermato che entro il 2030 sarà necessario arrivare a produrre dalle rinnovabili i due terzi del fabbisogno energetico nazionale;

    i suddetti obiettivi, certamente ambiziosi, potranno essere raggiunti esclusivamente tramite lo sviluppo di politiche pubbliche capaci di guidare e supportare concretamente gli investimenti da parte degli operatori del comparto delle rinnovabili;

    sulla base di numerosi articoli a mezzo stampa, si evince che la bozza dello schema di decreto interministeriale recante i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'istallazione degli impianti FER, trasmesso dal Governo alla Conferenza Unificata, reca forti limiti alla possibilità di poter sviluppare, in aree classificate come agricole, impianti fotovoltaici. Altri stringenti vincoli riguardano gli impianti agrovoltaici (per la cui diffusione il PNRR ha allocato oltre un miliardo di euro) nonché gli impianti eolici;

    la doppia congiuntura economica e geopolitica, nonché le recenti dinamiche inflattive, rischiano concretamente di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione energetica e del PNIEC in quanto imporrà, in capo agli operatori, nuovi e ingenti oneri che genereranno, indubbiamente, un forte rallentamento nel processo di installazione di nuovi impianti rinnovabili con pesanti ricadute economiche anche per i consumatori;

    l'Italia rischia di perdere la propria capacità attrattiva per nuovi investimenti nel settore delle rinnovabili con conseguenti ricadute anche dal punto di vista economico e occupazionale,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare, nei prossimi provvedimenti, ogni iniziativa necessaria volta alla semplificazione del quadro legislativo relativo alle rinnovabili e allo snellimento delle procedure autorizzative, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Governo e la tutela costituzionale del paesaggio;

   a garantire che non si generino nuovi e crescenti oneri economici in capo agli operatori del settore delle rinnovabili, con rischi di ricadute negative sulle bollette degli utenti finali;

   a valutare la possibilità di prevedere che, le tariffe incentivanti del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cosiddetto «FERX» (il quale individuerà criteri e modalità per l'accesso al meccanismo di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato) già oggetto di consultazione pubblica e ora in fase di adozione, vengano adeguate agli eventuali nuovi oneri posti in capo agli operatori del settore delle rinnovabili.
9/1627/121. Amich, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    la manovra finanziaria in esame, prevede, tra le varie misure, anche interventi in materia di ambiente e territorio;

    in coerenza con la revisione del PNRR e con l'aggiornamento del PNIEC, l'Italia dovrà installare almeno 70 GW di nuova capacità rinnovabile entro il 2030;

    secondo alcuni studi, gli operatori del mercato delle rinnovabili sarebbero pronti ad istallare oltre 80 GW al 2030, traguardo che consentirebbe all'Italia di ridurre di 160 miliardi di metri cubi le importazioni di gas e di risparmiare così 110 miliardi di euro;

    nell'ultimo anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha più volte affermato che entro il 2030 sarà necessario arrivare a produrre dalle rinnovabili i due terzi del fabbisogno energetico nazionale;

    i suddetti obiettivi, certamente ambiziosi, potranno essere raggiunti esclusivamente tramite lo sviluppo di politiche pubbliche capaci di guidare e supportare concretamente gli investimenti da parte degli operatori del comparto delle rinnovabili,

impegna il Governo:

   a proseguire con le iniziative, anche di carattere normativo, al fine di semplificare ulteriormente il quadro legislativo relativo alle rinnovabili e le procedure autorizzative, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Governo e la tutela costituzionale del paesaggio;

   a garantire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, una fiscalità che consenta lo sviluppo degli impianti a fonti rinnovabili;

   a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguate tariffe incentivanti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
9/1627/121. (Testo modificato nel corso della seduta)Amich, Mollicone, Caretta, Ciaburro, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema universitario italiano risulta composto da sessantuno università statali, venti università non statali legalmente riconosciute e undici università telematiche;

    pur esercitando una funzione pubblica al pari delle università statali e pur essendo regolate dal medesimo quadro normativo, le università non statali risultano sostenute da una forma di finanziamento significativamente diversa;

    al funzionamento delle università non statali legalmente riconosciute, lo Stato attribuisce annualmente il contributo previsto dalla legge 29 luglio 1991, 243; giova ricordare che ogni università non statale è tenuta a riservare una quota del contributo statale ricevuto, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi, con la finalità di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute;

    nell'ultimo decennio il contributo statale riservato alle università non statali è rimasto sostanzialmente stabile, ad eccezione di un incremento delle risorse intervenuto con la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

    contestualmente, sono aumentate le università non statali e si registra una netta crescita in termini di iscritti e laureati in Italia negli ultimi dieci anni, nonché è incrementato notevolmente l'importo erogato dalle università non statali per garantire le prestazioni del diritto agli studi universitari;

   ritenuto che:

    le università non statali rispondono in modo puntuale alle esigenze specifiche della società civile e del tessuto economico, mostrando grande attenzione alle richieste del mercato del lavoro e una stretta relazione con il mondo produttivo, che si riflette nell'elevata capacità di placement dei propri laureati;

    le università non statali hanno standard molto alti nella formazione di capitale umano e di ricerca e investono in maniera rilevante nell'assunzione di professori e ricercatori;

    le università non statali sono parte integrante del sistema nazionale di istruzione superiore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare, nel primo provvedimento utile, adeguate risorse economiche volte ad incrementare il contributo statale di cui alla legge legge 29 luglio 1991, 243, a favore delle università non statali legalmente riconosciute.
9/1627/122. Malagola, Mollicone, Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema universitario italiano risulta composto da sessantuno università statali, venti università non statali legalmente riconosciute e undici università telematiche;

    pur esercitando una funzione pubblica al pari delle università statali e pur essendo regolate dal medesimo quadro normativo, le università non statali risultano sostenute da una forma di finanziamento significativamente diversa;

    al funzionamento delle università non statali legalmente riconosciute, lo Stato attribuisce annualmente il contributo previsto dalla legge 29 luglio 1991, 243; giova ricordare che ogni università non statale è tenuta a riservare una quota del contributo statale ricevuto, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi, con la finalità di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute;

    nell'ultimo decennio il contributo statale riservato alle università non statali è rimasto sostanzialmente stabile, ad eccezione di un incremento delle risorse intervenuto con la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

    contestualmente, sono aumentate le università non statali e si registra una netta crescita in termini di iscritti e laureati in Italia negli ultimi dieci anni, nonché è incrementato notevolmente l'importo erogato dalle università non statali per garantire le prestazioni del diritto agli studi universitari;

   ritenuto che:

    le università non statali rispondono in modo puntuale alle esigenze specifiche della società civile e del tessuto economico, mostrando grande attenzione alle richieste del mercato del lavoro e una stretta relazione con il mondo produttivo, che si riflette nell'elevata capacità di placement dei propri laureati;

    le università non statali hanno standard molto alti nella formazione di capitale umano e di ricerca e investono in maniera rilevante nell'assunzione di professori e ricercatori;

    le università non statali sono parte integrante del sistema nazionale di istruzione superiore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare adeguate risorse economiche volte ad incrementare il contributo statale di cui alla legge legge 29 luglio 1991, 243, a favore delle università non statali legalmente riconosciute.
9/1627/122. (Testo modificato nel corso della seduta)Malagola, Mollicone, Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e al bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 introduce una serie di misure destinate a rafforzare il comparto per la difesa e la sicurezza nazionale;

    il panorama della sicurezza privata in Italia ha attraversato un'importante trasformazione, culminata nel 2023 con l'emanazione di due innovative norme tecniche UNI che stabiliscono con chiarezza le competenze richieste agli operatori del settore e i criteri organizzativi che le aziende devono rispettare;

    si tratta, nel dettaglio, della norma UNI 11925:2023 «Attività professionali non regolamentate – operatori dei servizi ausiliari alla sicurezza – requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità» e della norma UNII 1926:2023 «Servizi Ausiliari alla Sicurezza»;

    la prima norma definisce con precisione i requisiti degli operatori dei servizi ausiliari alla sicurezza, individuati nei profili professionali di assistente, coordinatore e responsabile, riconosciuti come «percettori sensibili», essendo la prima linea nella percezione di eventi e circostanze che possono impattare la sicurezza;

    la seconda concerne i servizi ausiliari alla sicurezza e si rivolge principalmente a quelle organizzazioni che, non regolamentate da norme cogenti, assicurano la fruibilità di beni, sia materiali che immateriali, garantendo così sicurezza ed efficienza, ponendo l'accento sulla definizione precisa dei requisiti delle organizzazioni, proponendo un modello per la gestione e la erogazione di tali servizi, considerando gli ambiti strategico, tattico e operativo;

    una vera e propria rivoluzione per il mondo della sicurezza e una grande opportunità, non solo per regolamentare un settore, quello della sicurezza non armata, in piena crisi per la mancanza di regole e da sempre lasciato senza alcun riferimento normativo o standard di qualità, ma anche per dare dignità, professionalità e competenza a circa 150.000 operatori che quotidianamente operano in questo ambito;

    questi professionisti spesso vengono completamente ignorati, ma se ben gestiti e coordinati potrebbero portare un importante e determinante contributo ai processi di sicurezza di imprese pubbliche e private;

   considerato che tali norme possono costituire un ottimo punto di partenza per avviare un solido iter legislativo finalizzato a normare in modo rigoroso e definitivo la sicurezza privata e di conseguenza l'intero personale coinvolto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per regolamentare il settore della sicurezza privata non armata attualmente in crisi per effetto della mancanza di un quadro normativo definito.
9/1627/123. Caramanna, Mollicone, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e al bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 introduce una serie di misure destinate a rafforzare il comparto per la difesa e la sicurezza nazionale;

    il panorama della sicurezza privata in Italia ha attraversato un'importante trasformazione, culminata nel 2023 con l'emanazione di due innovative norme tecniche UNI che stabiliscono con chiarezza le competenze richieste agli operatori del settore e i criteri organizzativi che le aziende devono rispettare;

    si tratta, nel dettaglio, della norma UNI 11925:2023 «Attività professionali non regolamentate – operatori dei servizi ausiliari alla sicurezza – requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità» e della norma UNII 1926:2023 «Servizi Ausiliari alla Sicurezza»;

    la prima norma definisce con precisione i requisiti degli operatori dei servizi ausiliari alla sicurezza, individuati nei profili professionali di assistente, coordinatore e responsabile, riconosciuti come «percettori sensibili», essendo la prima linea nella percezione di eventi e circostanze che possono impattare la sicurezza;

    la seconda concerne i servizi ausiliari alla sicurezza e si rivolge principalmente a quelle organizzazioni che, non regolamentate da norme cogenti, assicurano la fruibilità di beni, sia materiali che immateriali, garantendo così sicurezza ed efficienza, ponendo l'accento sulla definizione precisa dei requisiti delle organizzazioni, proponendo un modello per la gestione e la erogazione di tali servizi, considerando gli ambiti strategico, tattico e operativo;

    una vera e propria rivoluzione per il mondo della sicurezza e una grande opportunità, non solo per regolamentare un settore, quello della sicurezza non armata, in piena crisi per la mancanza di regole e da sempre lasciato senza alcun riferimento normativo o standard di qualità, ma anche per dare dignità, professionalità e competenza a circa 150.000 operatori che quotidianamente operano in questo ambito;

    questi professionisti spesso vengono completamente ignorati, ma se ben gestiti e coordinati potrebbero portare un importante e determinante contributo ai processi di sicurezza di imprese pubbliche e private;

   considerato che tali norme possono costituire un ottimo punto di partenza per avviare un solido iter legislativo finalizzato a normare in modo rigoroso e definitivo la sicurezza privata e di conseguenza l'intero personale coinvolto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire per regolamentare il settore della sicurezza privata non armata attualmente in crisi per effetto della mancanza di un quadro normativo definito.
9/1627/123. (Testo modificato nel corso della seduta)Caramanna, Mollicone, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 7 proroga, fino al 31 dicembre 2024, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80 per cento della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori;

    il comma 8 prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 282 milioni di euro per l'anno 2024 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 7, nonché per la prosecuzione per l'intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50 per cento;

    durante l'esame in Senato, un emendamento dei relatori approvato dalla Commissione ha esteso la platea dei soggetti che hanno priorità nell'accesso al credito ai fini dell'erogazione di mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia prima casa;

    in particolare, le famiglie numerose godranno di priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa: si tratta delle famiglie con tre figli under 21 e un ISEE sotto i 40 mila euro, quelle con quattro figli e ISEE sotto i 45 mila e quelle con 5 figli e ISEE oltre i 50 mila euro annui. La garanzia del Fondo è crescente con il numero di figli: 80 per cento della quota capitale con 3 figli, 85 per cento con 4 e del 90 per cento con 5 figli;

    i vari fondi pensione complementari, ormai sottoscritti dalla maggior parte dei lavoratori italiani, danno la possibilità di poter richiedere un'anticipazione parziale del capitale accumulato, per particolari motivi ed a determinate condizioni in percentuali variabili fino al 75 per cento;

    tra le prestazioni che è possibile richiedere al fondo pensione prima di raggiungere l'età pensionabile, quale anticipo, rientra proprio l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa;

    l'oggetto dell'acquisto o della ristrutturazione deve essere la prima casa, dunque un immobile a uso abitativo destinato a residenza o dimora abituale e per il quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto,

    la richiesta può essere fatta sia per l'acquisto della prima casa del coniuge, sia per quelle dei figli;

    i tassi alti stanno scuotendo il mercato del credito per l'acquisto della casa e spingendo le famiglie a rinegoziare i contratti;

    nei primi nove mesi del 2023, secondo le stime dell'ABI, in Italia è fortemente cresciuto l'ammontare dei mutui rinegoziati (allungamenti, passaggi da variabile a fisso, revisione del tasso di interesse), per attenuare gli impatti dell'incremento dei tassi d'interesse sull'importo delle rate dei mutui;

    l'ammontare dei mutui rinegoziati è stato di 17,4 miliardi euro, ben superiore ai 5,1 miliardi nei primi 9 mesi del 2022. In termini di comparazione internazionale, nei primi 9 mesi del 2023 a fronte di un valore per l'Italia del 34,4 per cento, l'incidenza delle rinegoziazioni sul totale delle nuove erogazioni nell'area dell'euro è del 24,4 per cento;

    tra le prestazioni del fondo pensione complementare dovrebbe essere contemplata l'opzione di aiutare anche tutti quei cittadini che hanno stipulato un mutuo per l'acquisto della prima casa e quindi permettere loro un'anticipazione per «l'estinzione, anche parziale, del mutuo sulla prima casa»;

    questo sarebbe un aiuto non indifferente per milioni di famiglie che non solo riuscirebbero ad estinguere anticipatamente un eventuale mutuo, ma nel contempo si ritroverebbero un aumento di liquidità mensile di tante centinaia di euro visto la costante crescita dei tassi di mutuo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in un prossimo provvedimento utile, di avviare iniziative normative necessarie per aggiungere tra le prestazioni previste dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, un anticipo della posizione individuale maturata del fondo pensione complementare per l'estinzione anticipata, anche parziale, del mutuo sulla prima casa.
9/1627/124. Giorgianni, Mollicone, Frijia, Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 253 autorizza la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    il comma 256 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetta Nuova Sabatini) al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese;

    il comma 257 incrementa di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

    il credito d'imposta Industria 4.0 rappresenta uno strumento fondamentale di politica industriale, capace di assicurare competitività e prospettiva al tessuto produttivo del Paese che però richiede un sostanziale adeguamento verso quella che viene definita la «quinta rivoluzione industriale», che si sostanzia nell'implementazione, nei processi produttivi, di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, cyber-sicurezza, di tecnologie blockchain;

    definita dalla Commissione europea un «completamento dell'industria 4.0», Industria 5.0 è una rivoluzione culturale che si basa sullo sviluppo a ritmi serrati di tecnologie 4.0 sempre più potenti, in particolare nei settori dell'ICT, AI e robotica, che stanno portando alla realizzazione di Cyber Physical System (Cps) e dispositivi IoT sempre più potenti;

    ai sensi del comma 254, il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, il credito d'imposta di cui in premessa, secondo le peculiarità dell'industria 5.0, indirizzando tali risorse per incentivare l'implementazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, cyber-sicurezza, tecnologie blockchain e di automazione innovativa dei processi organizzativi.
9/1627/125. Di Maggio, Giorgianni, Mollicone, Malaguti, Frijia, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il nuovo PNRR italiano, come modificato dal Governo e approvato con decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, comporta ingenti tagli, per la gran parte a danno degli interventi affidati ai comuni, tra i quali quelli relativi ai progetti di rigenerazione urbana;

    tali interventi sono finalizzati alla riduzione delle situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché a migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, in particolare attraverso la ristrutturazione, il riutilizzo e rifunzionalizzazione di edifici pubblici e aree pubbliche, la demolizione di opere abusive, lo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, e gli interventi per la mobilità sostenibile;

    secondo i dati disponibili, circa la metà dei progetti previsti risulta già a bando, per più del 70 per cento del valore dei fondi del PNRR assegnati, e 300 già aggiudicati e con i cantieri avviati,

impegna il Governo

a reperire e stanziare adeguate risorse, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana nei comuni, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
9/1627/126. Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, ha istituito Zona Economica Speciale per il Sud Italia in sostituzione delle ZES precedentemente istituite;

    in particolare, l'articolo 10 del citato decreto-legge, disciplinando l'organizzazione della nuova ZES unica per il Mezzogiorno, ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES e di una Struttura di missione per la ZES e, al contempo, la cessazione dell'incarico dei commissari straordinari delle precedenti ZES, nonché degli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto ai medesimi,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per assicurare, nell'ambito dell'organizzazione della nuova ZES, il coordinamento e la continuità con le ZES precedentemente istituite, al fine di non disperdere i risultati conseguiti, valorizzare le competenze acquisite e consentire la prosecuzione degli investimenti avviati, stabilendo la prosecuzione degli incarichi dei commissari straordinari delle precedenti ZES.
9/1627/127. De Luca, Dell'Olio, Stefanazzi, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    la Commissione europea ha inviato un parere motivato in merito alla procedura d'infrazione aperta nei confronti dell'Italia (n. 2020/4118) per la non corretta applicazione della cosiddetta «Direttiva Bolkenstein» in materia di concessioni balneari;

    la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 30 aprile 2023, ha ribadito l'obbligo di procedure selettive con garanzia di trasparenza e imparzialità tra i candidati potenziali;

    anche la giurisprudenza italiana ha censurato i rinnovi automatici delle concessioni demaniali marittime: in particolare, il Consiglio di Stato nel 2021 ha ribadito l'inapplicabilità delle disposizioni nazionali recanti la proroga ex lege per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, consentendo l'efficacia delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023, termine poi recepito dalla legge per la concorrenza 2021.

    ciò nonostante, il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha prorogato: a) al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti in essere; b) al 31 dicembre 2025 il termine per la conclusione delle procedure di affidamento non ultimabili in presenza di ragioni oggettive e, conseguentemente, l'efficacia delle concessioni in essere fino al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori; c) da 6 a 11 mesi (ossia fino al 27 luglio 2023), il termine per l'esercizio della delega legislativa per la mappatura delle concessioni di beni demaniali disposta dalla legge per la concorrenza 2021, stabilendo il divieto per gli enti concedenti di emanare i bandi di assegnazione delle concessioni balneari prima dell'adozione dei decreti legislativi;

    tali proroghe, in contrasto con la giurisprudenza amministrativa e il diritto dell'Unione europea, comportano il rischio della prosecuzione della procedura d'infrazione in atto nei confronti dell'Italia;

    nonostante il richiamo del Capo dello Stato all'indomani dell'approvazione del citato decreto-legge n. 198 del 2022 («Milleproroghe») e i richiami della Commissione europea, nemmeno la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, collegata alla manovra di finanza pubblica 2023 e recentemente approvata, è intervenuta in materia di concessioni balneari,

impegna il Governo

a provvedere con urgenza, anche esercitando la delega legislativa disposta dalla legge per la concorrenza 2021, per consentire l'avvio delle procedure di evidenza pubblica finalizzate al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, sulla base di criteri di ragionevolezza e trasparenza, che riconoscano altresì un equo indennizzo, rimuovendo così l'incertezza giuridica che penalizza fortemente gli stessi operatori del settore, ma grava anche sulle amministrazioni concedenti, gran parte delle quali sta già assumendo atti di indirizzo propedeutici alla emanazione delle procedure di evidenza pubblica da concludersi entro il 2024, creando una situazione paradossale di estrema confusione derivante dall'inerzia del Legislatore nazionale in materia.
9/1627/128. Gnassi, De Luca, Furfaro, Provenzano, Pastorino, Della Vedova, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 77, operanti in ben 54 Paesi del mondo con circa 20.000 imprese e professionisti. Le Camere di Commercio mediante la loro interconnessione svolgono un ruolo di promozione e di sostegno per le attività delle imprese italiane all'estero;

    ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le Camere di Commercio italiane all'estero sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

    la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati anche nel 2023, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle Camere di Commercio estere;

    negli ultimi anni le CCIE hanno manifestato la necessità di poter avere un incremento dei fondi per lo svolgimento delle loro attività, nonché evitare di mettere a rischio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane svolto dalle Camere di Commercio italiane all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica ed i vincoli di bilancio, di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 96 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2023 con risorse proprie.
9/1627/129. Loperfido, Di Giuseppe, Billi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 249 del presente disegno di legge di Bilancio prevede che all'articolo 16, Credito d'imposta ZES unica, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» sia sostituito il comma 6;

    con tale novella si stabilisce il limite massimo di spesa della misura in 1.800 milioni di euro per l'anno 2024, prevedendo che tale importo venga versato alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate;

    è, inoltre, stabilito che con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

    la norma in esame provvede a colmare la lacuna della mancata indicazione, al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, del limite massimo delle risorse previste per il riconoscimento dei crediti d'imposta per la ZES unica per l'anno 2024 in favore di imprese che effettuano acquisizione di beni strumentali, mentre lascia inalterato il comma 4 riguardo la possibilità di investimenti inferiori alla soglia di 200 mila euro;

    si tratta di un credito di imposta che, in coerenza con l'individuazione dell'intero Mezzogiorno come area ZES, agevola investimenti di valore superiore a 200 mila euro e fino a 100 milioni di euro, senza alcuna distinzione tra piccole, medie e grandi imprese, come, invece, previsto dall'attuale credito d'imposta SUD (legge di bilancio 2016), per ciascun progetto di investimento;

    la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016, commi da 98 a 108) ha autorizzato un credito d'imposta per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 per l'acquisto di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo);

    tale misura è stata poi prorogata di anno in anno: da ultimo, al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 265 e 266, della Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197);

    il comma 249 non dispone nulla circa la possibilità di investimenti inferiori alla soglia di 200 mila euro in favore di imprese che effettuano acquisizione di beni strumentali;

    sebbene sia ravvisabile una maggiore intensità dell'aiuto concesso, con una soglia di investimenti così alta agevolando gli investimenti delle grandi imprese si rende opportuno sostenere anche gli investimenti delle piccole-medie imprese che, tra l'altro, rappresentano la maggioranza delle attività esistenti nel territorio del mezzogiorno d'Italia e che in questo modo vedrebbero diversi investimenti non più possibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, in un futuro provvedimento e compatibilmente con il quadro della finanza pubblica e dei vincoli di bilancio, al fine di cambiare la soglia di investimento minimo, così da garantire l'agevolazione per gli investimenti di miglioramento tecnologico alle piccole e medie imprese che non sono nelle condizioni di poter effettuare investimenti compatibili con la soglia prevista dalla ZES Unica.
9/1627/130. Cannata, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    da anni, migliaia di attivisti, imprenditori innovativi e amministratori locali, in gran parte giovani, evidenziano la necessità di una pronta e quanto mai reale transizione EcoDigital che sia equa ed efficace volta a rendere l'Italia all'avanguardia nel campo dell'innovazione;

    a seguito della valutazione positiva della Commissione europea, l'8 dicembre 2023, anche il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera alla versione modificata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dal Governo il 7 agosto. Questa versione aggiornata include una ridefinizione degli obiettivi da raggiungere entro il 2026. In particolare, la revisione del Piano comporta un aumento della percentuale degli investimenti destinati alla transizione ecologica, rappresentando ora il 39,5 per cento dei fondi disponibili rispetto al 37,5 per cento del piano originale. Questo incremento è dovuto soprattutto alle riforme e agli investimenti nuovi e potenziati inclusi nel capitolo dedicato a REPowerEU;

    analogamente, viene rafforzato anche il tema del digitale all'interno del Piano, con una quota del 25,6 per cento della sua dotazione complessiva rispetto al 25,1 per cento del piano iniziale. Ciò è reso possibile grazie a nuovi investimenti finalizzati allo sviluppo di tecnologie avanzate, al sostegno alle start-up e alla promozione della ricerca. Questi sforzi sono evidenziati dal nuovo Piano «Transizione 5.0», mirato a sostenere, la transizione verde e digitale delle imprese;

    il 24 marzo 2023 il Ministero per la pubblica amministrazione ha emesso una direttiva «Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza» volta a promuovere la consapevolezza dell'importanza di contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ad ogni livello della pubblica amministrazione;

    in diversi interventi è stata espressa tanto dal Governo quanto dal Presidente della Repubblica, la necessità di uno sviluppo digitale essenziale al compimento del processo di transizione ecologica, in conformità con i principi fondamentali della Carta costituzionale e in linea con gli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

    la realizzazione di una transizione EcoDigital che coinvolga le comunità e le istituzioni territoriali, richiede azioni sinergiche tra istituzioni e operatori dei vari comparti affinché si possa implementare un'idea di sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e dei vincoli di bilancio, l'incremento di iniziative di sensibilizzazione rivolte a scuole, università e Pubblica Amministrazione, incentrate sulla comprensione dei temi dello sviluppo sostenibile e delle opportunità offerte dalla transizione ecologica e digitale attraverso un monitoraggio delle azioni intraprese al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, anche prevedendo il coinvolgimento di associazioni comunità e realtà imprenditoriali innovative.
9/1627/131. Rotondi, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 94 del disegno di legge di Bilancio apporta modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» e in particolare:

    alla lettera b), dopo il comma 49-quater è aggiunto il comma 49-quinquies, in cui si prevede che in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    rileva che le disposizioni di cui al comma 94, lettera b), del disegno di legge di Bilancio, intervengono in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Le medesime disposizioni decorrono dal 1° luglio 2024. In particolare, la disposizione normativa di cui al comma 94, lettera b) pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli, accertamenti esecutivi superiore ad euro centomila;

    in un quadro di grande complessità per il produttivo, la questione dei pagamenti dei crediti vantanti nei confronti della pubblica amministrazione rappresenta un aspetto molto importante;

    in Italia il sistema delle imprese vanta crediti enormi nei confronti della pubblica amministrazione. Troppi i ritardi del pubblico nel saldare i conti con i suoi fornitori privati, che in questo periodo di crisi internazionale, impennata del costo delle materie prime e inflazione, si trasformano in un handicap pesante aggravato, altresì, dal fatto che le imprese faticano a trovare credito e liquidità a causa degli elevati tassi di interesse;

    basterebbe che le imprese potessero compensare i propri crediti certi, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve all'erario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile e compatibilmente con il quadro della finanza pubblica, sul limite di importo previsto dalla norma in premessa così da allargare la platea dei contribuenti circa la possibilità di utilizzo dell'istituto della compensazione.
9/1627/132. Congedo, Cannata, Filini, Matera, Matteoni, De Bertoldi, Caretta, Ciaburro, Ambrosi, Kelany, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 94 del disegno di legge di Bilancio apporta modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» e in particolare:

    alla lettera b), dopo il comma 49-quater è aggiunto il comma 49-quinquies, in cui si prevede che in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    rileva che le disposizioni di cui al comma 94, lettera b), del disegno di legge di Bilancio, intervengono in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Le medesime disposizioni decorrono dal 1° luglio 2024. In particolare, la disposizione normativa di cui al comma 94, lettera b) pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli, accertamenti esecutivi superiore ad euro centomila;

    in un quadro di grande complessità per il produttivo, la questione dei pagamenti dei crediti vantanti nei confronti della pubblica amministrazione rappresenta un aspetto molto importante;

    in Italia il sistema delle imprese vanta crediti enormi nei confronti della pubblica amministrazione. Troppi i ritardi del pubblico nel saldare i conti con i suoi fornitori privati, che in questo periodo di crisi internazionale, impennata del costo delle materie prime e inflazione, si trasformano in un handicap pesante aggravato, altresì, dal fatto che le imprese faticano a trovare credito e liquidità a causa degli elevati tassi di interesse;

    basterebbe che le imprese potessero compensare i propri crediti certi, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve all'erario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, compatibilmente con il quadro della finanza pubblica, sul limite di importo previsto dalla norma in premessa così da allargare la platea dei contribuenti circa la possibilità di utilizzo dell'istituto della compensazione.
9/1627/132. (Testo modificato nel corso della seduta)Congedo, Cannata, Filini, Matera, Matteoni, De Bertoldi, Caretta, Ciaburro, Ambrosi, Kelany, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    la legislazione vigente considera lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee;

    le predette attività particolarmente usuranti sono individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale consentendo benefici previdenziali per chi svolge questa tipologia di lavori;

    in sede di prima lettura al Senato, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno di istruzione (OdG G/926/111/5) presentato dai relatori del provvedimento che indica specifiche destinazioni per le risorse del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026. Va rilevato che tra le predette risorse di parte corrente sono previsti 1.140.000 euro per il 2024, 1.000.000 di euro per il 2025, 850.000 euro per il 2026 e 600.000 euro per il 2027 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che a causa delle mansioni svolte entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

    il comparto della ceramica, è caratterizzato da grande innovazione tecnologica, costante evoluzione del prodotto, in un contesto di sostenibilità e circolarità, rappresentando un'eccellenza produttiva italiana che come tale, deve essere riconosciuta e sostenuta dalle istituzioni, a partire dalla garanzia di adeguate condizioni di lavoro degli addetti sia sotto il profilo della salute che della qualità del lavoro, garantendo a questi lavoratori, in virtù dell'oggettiva natura usurante delle mansioni svolte, il diritto di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni provvedimento normativo utile a far sì che le risorse, così come indicate in premessa, previste nel disegno di legge di bilancio 2024 in esame siano utilizzate, nel rispetto dei presupposti di legge, per inserire tra le categorie usuranti i lavoratori del distretto della ceramica che entrano in contatto con la silice cristallina, riconoscendone l'impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo ed i relativi rischi professionali che fondano il diritto stesso.
9/1627/133. Rotelli, Battistoni, Caretta, Ciaburro, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    le negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta, compiute da soggetti regolarmente iscritti al Registro di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non sono anonime, ma tracciate, registrate e trasmesse alle diverse Autorità pubbliche, tra cui l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, secondo le specifiche tecniche che il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato con il decreto ministeriale del 2 aprile 2015, n. 53, e l'Agenzia delle entrate;

    l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disciplina al comma 1 il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato tra soggetti diversi, e al comma 3 la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti in apposita sezione del predetto Registro;

    per effetto della Legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 384, lettera b)), della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è aumentata a 5.000 euro la cifra oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi;

    la medesima legge non è intervenuta sul regime applicabile alle operazioni di cambio valute dimenticando, pertanto, di apportare un corrispettivo incremento, almeno di pari entità, alla soglia di cui al comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ancora oggi determinata nella cifra di 3.000 euro;

    mai in passato, per ragioni di coerenza sistemica e perché il contante per gli operatori iscritti al Registro sopra menzionato costituisce non il corrispettivo per lo svolgimento di una prestazione ma l'oggetto stesso della prestazione, la soglia massima per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta era stata inferiore a quella applicabile ai trasferimenti tra privati;

    l'attuale situazione provoca una limitazione significativa dell'operatività dei cambiavalute autorizzati e – di conseguenza – delle possibilità di spesa, mediante ricorso all'utilizzo del denaro contante, dei cittadini provenienti da Paesi extra-eurozona presenti in territorio italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, con il primo provvedimento utile, la soglia di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, almeno alla cifra di 5.000 euro.
9/1627/134. Filini, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    le negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta, compiute da soggetti regolarmente iscritti al Registro di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non sono anonime, ma tracciate, registrate e trasmesse alle diverse Autorità pubbliche, tra cui l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, secondo le specifiche tecniche che il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato con il decreto ministeriale del 2 aprile 2015, n. 53, e l'Agenzia delle entrate;

    l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disciplina al comma 1 il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato tra soggetti diversi, e al comma 3 la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti in apposita sezione del predetto Registro;

    per effetto della Legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 384, lettera b)), della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è aumentata a 5.000 euro la cifra oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi;

    la medesima legge non è intervenuta sul regime applicabile alle operazioni di cambio valute dimenticando, pertanto, di apportare un corrispettivo incremento, almeno di pari entità, alla soglia di cui al comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ancora oggi determinata nella cifra di 3.000 euro;

    mai in passato, per ragioni di coerenza sistemica e perché il contante per gli operatori iscritti al Registro sopra menzionato costituisce non il corrispettivo per lo svolgimento di una prestazione ma l'oggetto stesso della prestazione, la soglia massima per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta era stata inferiore a quella applicabile ai trasferimenti tra privati;

    l'attuale situazione provoca una limitazione significativa dell'operatività dei cambiavalute autorizzati e – di conseguenza – delle possibilità di spesa, mediante ricorso all'utilizzo del denaro contante, dei cittadini provenienti da Paesi extra-eurozona presenti in territorio italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare la soglia di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, almeno alla cifra di 5.000 euro.
9/1627/134. (Testo modificato nel corso della seduta)Filini, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire dal 2016 è stata introdotta la misura di sostegno per i neo maggiorenni al fine di incentivare l'acquisto di materiale educativo nonché per vivere esperienze culturali per un valore di 500 euro;

    i beneficiari, infatti, possono utilizzare il quantum per acquistare prodotti come libri, biglietti del cinema, ingressi a eventi culturali e a spettacoli teatrali, quotidiani e periodici, prodotti dell'editoria audiovisiva, musica registrata, accesso a musei, monumenti, parchi naturali e aree geologiche e concerti. Gli acquisti, fino ad ora da completare con l'applicazione denominata APP18, possono essere effettuati sia in un negozio fisico sia online;

    da più fonti di stampa si registrano plurimi casi di truffe, in particolare nel corrente anno 2023 nella città di Siena e alcuni casi nella città di Firenze, perpetrate ai danni dei beneficiari del bonus cultura. Si tratterebbe, secondo quanto riportato dai media nei mesi scorsi, di circa 45, 50 ragazzi in totale che avrebbero subito tali truffe e si sarebbero rivolti alle autorità preposte denunciando l'accaduto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, tutte le azioni necessarie anche di carattere legislativo, per rimborsare i giovani utenti che, al termine degli accertamenti da parte degli organi competenti, risulteranno danneggiati dalla truffa del bonus cultura da parte di terze persone che hanno utilizzato indebitamente il denaro loro spettante.
9/1627/135. Michelotti, Amorese, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 24 miliardi di euro per sostenere, tra le altre, le imprese, anche del settore agricolo e della pesca, il potere di acquisto delle famiglie e ridurre la pressione;

    in particolare, i commi 443-445 dell'articolo 1 dispongono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca;

    tra le emergenze in atto, l'allarme brucellosi continua a preoccupare la Campania. La malattia trasmissibile da animale a uomo, e in larga parte attraverso l'ingestione di alimenti contaminati, da decenni affligge in maniera particolare la zona del Casertano, tanto da spingere la Commissione europea, insieme alla regione Campania, a mettere in atto un piano di eradicazione;

    tra il 2000 e il 2005 la Campania ha registrato il 96.02 per cento di tutti i casi di brucellosi umana notificati in Italia. Confrontando con gli altri Paesi europei si è avuto il maggior numero di infezioni nel periodo 2017-2021, con un'impennata nel 2021 del +77,08 per cento rispetto all'anno precedente. Negli ultimi quattro anni infatti si è parlato di 20 casi di persone ricoverate per brucellosi, di cui la metà nella provincia di Caserta, esclusi gli infetti che non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure ospedaliere;

    la diffusione tra le bufale invece avrebbe numeri molto più ampi: negli ultimi anni il piano regionale ha previsto l'abbattimento di oltre 140 mila bufale;

    nonostante i comuni «cluster d'infezione» e gli abbattimenti di capi infetti sarebbero in calo, la situazione continua ad essere critica;

    la mozzarella di bufala è uno dei formaggi D.O.P. più conosciuti e apprezzati al mondo, la cui preziosa filiera è oggetto di tutela, motivo per cui richiederebbe uno sforzo collettivo per garantire un sostegno tempestivo delle aziende della filiera bufalina interessate dall'emergenza brucellosi, sia in termini di rimborso per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale del 19 agosto 1996, n. 587, sia per sostenere il ripopolamento degli allevamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, in occasione del primo provvedimento utile e compatibilmente con il quadro di finanza pubblica ed i vincoli di bilancio, adeguate risorse economiche destinate a ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti.
9/1627/136. Cerreto, Cangiano, Mattia, Zinzi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede lo stanziamento di 24 miliardi di euro per sostenere, tra le altre, le imprese, anche del settore agricolo e della pesca, il potere di acquisto delle famiglie e ridurre la pressione;

    in particolare, i commi 443-445 dell'articolo 1 dispongono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca;

    tra le emergenze in atto, l'allarme brucellosi continua a preoccupare la Campania. La malattia trasmissibile da animale a uomo, e in larga parte attraverso l'ingestione di alimenti contaminati, da decenni affligge in maniera particolare la zona del Casertano, tanto da spingere la Commissione europea, insieme alla regione Campania, a mettere in atto un piano di eradicazione;

    tra il 2000 e il 2005 la Campania ha registrato il 96.02 per cento di tutti i casi di brucellosi umana notificati in Italia. Confrontando con gli altri Paesi europei si è avuto il maggior numero di infezioni nel periodo 2017-2021, con un'impennata nel 2021 del +77,08 per cento rispetto all'anno precedente. Negli ultimi quattro anni infatti si è parlato di 20 casi di persone ricoverate per brucellosi, di cui la metà nella provincia di Caserta, esclusi gli infetti che non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure ospedaliere;

    la diffusione tra le bufale invece avrebbe numeri molto più ampi: negli ultimi anni il piano regionale ha previsto l'abbattimento di oltre 140 mila bufale;

    nonostante i comuni «cluster d'infezione» e gli abbattimenti di capi infetti sarebbero in calo, la situazione continua ad essere critica;

    la mozzarella di bufala è uno dei formaggi D.O.P. più conosciuti e apprezzati al mondo, la cui preziosa filiera è oggetto di tutela, motivo per cui richiederebbe uno sforzo collettivo per garantire un sostegno tempestivo delle aziende della filiera bufalina interessate dall'emergenza brucellosi, sia in termini di rimborso per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale del 19 agosto 1996, n. 587, sia per sostenere il ripopolamento degli allevamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica ed i vincoli di bilancio, adeguate risorse economiche destinate a ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti.
9/1627/136. (Testo modificato nel corso della seduta)Cerreto, Cangiano, Mattia, Zinzi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    lo strumento assicurativo è un indispensabile presidio a sostegno degli agricoltori per fare fronte alle sempre più crescenti e varie emergenze dovute, tra le altre, ad imprevisti di natura climatica ed alla diffusione di fitopatie;

    l'ultima sostanziale novità normativa in termini di assicurazione in agricoltura è rappresentata dal Fondo mutualistico nazionale AGRICAT, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, con la cui istituzione è stato previsto nel sistema di gestione del rischio in agricoltura di una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale;

    altro attore fondamentale nel panorama assicurativo agricolo sono gli Organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole, noti comunemente come consorzi di difesa, sono persone giuridiche di diritto privato, costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva (assicurazioni) delle produzioni, organismi previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che possono quindi far ricorso a forme assicurative mediante contratti stipulati anche in nome e per conto degli agricoltori soci qualora questi non vi abbiano provveduto direttamente mediante società di assicurazione;

    a fronte di un iniziale auspicio che tali organismi potessero permettere di incentivare il ricorso delle imprese agricole agli strumenti di assicurazione, negli ultimi 8 anni, corrispondenti al periodo di programmazione 2015-2022, la superficie assicurata è cresciuta solo del 4 per cento e, nello stesso periodo, i valori assicurati sono cresciuti del 39 per cento, a fronte di un incremento del fabbisogno finanziario del 114 per cento;

    inoltre, il regolamento comunitario 2015-2021 ed i relativi piani strategici non hanno più consentito, infatti, di utilizzare i fondi della PAC della nuova programmazione per far fronte ai maggiori costi delle campagne assicurative degli anni precedenti, com'era uso consuetudinario fare;

    questa situazione, gestita dai precedenti governi, ha portato ad una situazione di difficoltà in carico ai consorzi di difesa ed agli assicurati, che occorre affrontare con tempestività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare, nell'ambito dei provvedimenti successivi al testo in esame, una riforma del sistema di gestione del rischio in agricoltura, anche al fine di ampliare l'offerta assicurativa e di ridurre i costi delle polizze a carico delle imprese agricole.
9/1627/137. Mattia, Cerreto, Malaguti, Frijia, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di belle arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di danza e di arte drammatica, dagli Istituti statali superiori per le industrie artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;

    i titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari;

   considerato che:

    da circa 20 anni, le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento e, stante ciò, in data 29 marzo 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 180, che sancisce una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela ad hoc (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-bis;

    si tratta tra l'altro di docenti precari che hanno acquisito un'esperienza professionale sul campo, svolgendo efficacemente il servizio in condizioni di indescrivibile difficoltà durante il durissimo periodo della pandemia;

    tale modo di procedere crea inevitabilmente una discriminazione dei docenti precari AFAM rispetto agli omologhi colleghi che, inseriti nella graduatoria 205-bis, sono stati gradualmente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;

    dal citato scorrimento ne è altresì derivato che molte graduatorie nazionali sono ormai attualmente esaurite sicché, al fine di garantire la continuità didattica, nei Conservatori di musica e nelle accademie, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto cui si è acceduto sulla base di regolari bandi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi estremamente selettive, con rigorosa valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali;

   valutato che:

    il summenzionato decreto ministeriale n. 180 è suscettibile di determinare una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari AFAM che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale;

    inoltre, il decreto n. 180 non pare tener conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che invitano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i tre anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita l'apertura di una finestra temporale per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata al ruolo (205-ter) dei docenti AFAM aventi tre anni di servizio ovvero una prima sessione di concorsi di sede per soli titoli, con una procedura riservata, finalizzata al ruolo di quei docenti AFAM aventi tre anni di servizio e già in servizio presso un'istituzione, con conseguente stabilizzazione nella sede di lavoro dei docenti già selezionati da quella istituzione attraverso le graduatorie di Istituto.
9/1627/138. Torto, Morfino, Donno, Mari, Congedo.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia valorizzata la carriera dei docenti AFAM che hanno svolto almeno 3 anni di servizio.
9/1627/138. (Testo modificato nel corso della seduta)Torto, Morfino, Donno, Mari, Congedo.


   La Camera,

   premesso che:

    è indiscutibile che l'investimento nella formazione delle nuove generazioni rappresenta un parametro vitale per qualunque Paese voglia elaborare un positivo progetto di crescita per il proprio futuro;

    tuttavia dalla manovra di bilancio emerge che il Governo non si dimostra disponibile ad adottare politiche che concentrino risorse aggiuntive sul settore della conoscenza, e nonostante l'investimento in istruzione, università e ricerca rappresenti la leva più solida di cui un Governo dispone per centrare i suoi obiettivi di coesione sociale e sviluppo economico e che la spesa pubblica in questi specifici ambiti è ancora sotto la media europea, si prevedono interventi e risorse del tutto insufficienti rispetto a quelle che sono le reali esigenze;

    nell'ambito del diritto allo studio universitario, ai proclami più o meno velleitari non sono seguite iniziative concrete di investimenti nel settore né sono seguite iniziative tangibili per modernizzare le università italiane, nella consapevolezza che l'università debba essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

    non sono state introdotte misure volte a garantire il diritto allo studio in tutto il sistema dell'alta formazione predisponendo un numero adeguato e crescente di borse di studio per i meritevoli meno abbienti provenienti da famiglie particolarmente colpite dalla carenza di lavoro e dalle difficoltà sociali;

    non sono state reperite risorse necessarie volte ad incrementare adeguatamente il FIS, Fondo integrativo statale per le borse di studio, al fine di aumentare la percentuale dei percettori delle borse di studio degli studenti universitari adeguandoli alla media europea, come da obiettivo iniziale del PNRR, eliminando così il fenomeno degli idonei non beneficiari;

    non sono state reperite risorse adeguate per risolvere, in modo strutturale, il problema della carenza degli alloggi e delle residenze universitarie;

    non sono state reperite risorse adeguate per convertire gli assegni di ricerca, previsti all'interno di progetti già finanziati o presentati e attualmente in fase di valutazione (mediante ad esempio fondi interni ai dipartimenti, fondi esterni, PRIN 2020 [decreto direttoriale MUR n. 1628 del 16 ottobre 2020], PRIN 2022 [decreto direttoriale MUR n. 104 del 2 febbraio 2022], progetti europei [ERG e Marie-Curie] ecc.) in contratti di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, articolo 14, comma 6-septies,

impegna il Governo:

   al fine di garantire fattivamente, pienamente ed efficacemente il diritto allo studio universitario, a reperire con la massima urgenza risorse adeguate volte ad incrementare:

    il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

    il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025;

    il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca al fine di convertire gli assegni di ricerca, previsti all'interno di progetti già finanziati o presentati e attualmente in fase di valutazione in contratti di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, articolo 14, comma 6-septies;

    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;

    il Fondo affitti studenti universitari di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9/1627/139. Caso, Amato, Orrico, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni Governo, è infatti indiscutibile che l'investimento nella formazione delle nuove generazioni rappresenta un parametro vitale per qualunque Paese voglia elaborare un positivo progetto di crescita per il proprio futuro;

    tuttavia dalla manovra di bilancio emerge che il Governo non si dimostra disponibile ad adottare politiche che concentrino risorse aggiuntive sul settore della conoscenza, e nonostante l'investimento in istruzione, università e ricerca rappresenti la leva più solida di cui un Governo dispone per centrare i suoi obiettivi di coesione sociale e sviluppo economico e che la spesa pubblica in questi specifici ambiti è ancora sotto la media europea, si prevedono interventi e risorse del tutto insufficienti rispetto a quelle che sono le reali esigenze;

    lo studio è un diritto, e come tale, dev'essere garantito universalmente a tutte le bambine e i bambini, ragazze e ragazzi in età scolastica. Un'istruzione adeguata e completa rappresenta uno degli strumenti più importanti per rendere finalmente concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini, principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 3, comma 2, perché permette di compiere scelte consapevoli e di costruire un'esistenza dignitosa;

    le famiglie, in un contesto di forti aumenti generalizzati, sono in difficoltà nel sostenere economicamente i figli nel percorso scolastico e dunque garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione diventa sempre più difficile;

    appare dunque più che mai necessario che sia istituita una «dote educativa» quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica;

    il beneficio economico rappresenterebbe dunque la «dote» che ciascuno studente può utilizzare per le attività scolastiche ed extra scolastiche, in particolare per:

     a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

     b) materiale di cancelleria scolastica;

     c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

     d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

     e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico,

impegna il Governo

al fine di garantire fattivamente il diritto allo studio, sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, a reperire le risorse necessarie per istituire la «dote educativa», quale beneficio economico utilizzabile per le attività scolastiche ed extra scolastiche a favore di alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione.
9/1627/140. Orrico, Caso, Amato, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27 comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;

    tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, un ruolo significativo è ricoperto dal teatro in carcere, sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro: tale finalità, peraltro, è stata riconosciuta anche dal Ministero della giustizia, che ha definito il teatro in carcere come «Una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscianti», dal momento che «l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione»;

    è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volte a garantire – attraverso adeguate e strutturali forme di finanziamento – la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro – con particolare riguardo alla realizzazione di attività teatrali, alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali, anche in collaborazione con i Teatri stabili, all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti – nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/1627/141. Bruno, Mollicone, Morfino, Auriemma, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27 comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;

    tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, un ruolo significativo è ricoperto dal teatro in carcere, sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro: tale finalità, peraltro, è stata riconosciuta anche dal Ministero della giustizia, che ha definito il teatro in carcere come «Una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscianti», dal momento che «l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione»;

    è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, tenuto conto della necessità di una programmazione complessiva e generale degli interventi del Ministero della giustizia in materia penitenziaria, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volte a garantire – attraverso adeguate e strutturali forme di finanziamento – la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro – con particolare riguardo alla realizzazione di attività teatrali, alla produzione e diffusione di spettacoli teatrali, anche in collaborazione con i Teatri stabili, all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti – nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena.
9/1627/141. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno, Mollicone, Morfino, Auriemma, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni inerenti i territori della nostra penisola;

    l'acqua termale delle terme di Castellammare di Stabia sgorga da 28 diverse sorgenti lungo le pendici del Monte Faito costituite da composizioni chimiche di acque sulfuree, bicarbonate calciche e minerali. Le diverse composizioni consentono un'ampia gamma di trattamenti terapeutici;

    mentre le acque di tipo solforoso denominate Muraglione (dal nome della sorgente) risultano infatti note in tutto il mondo per le loro proprietà mediche, la cospicua presenza di risorse idriche sulfuree, ferrate e carboniche ha consentito alle terme di Castellammare di Stabia di potersi specializzare anche nella cura delle vie aeree e nei più rinomati trattamenti dermo-cosmetici;

    anche nelle città collinari dei monti Lattari (Gragnano, Pimonte, eccetera.) sono presenti altre importanti fonti acquifere che al momento, oltre a soddisfare le necessità locali, servono la penisola sorrentina e l'isola di Capri;

    tuttavia, l'inestimabile patrimonio naturale che va dalle sorgenti del Monte Faito a quelle dei comuni limitrofi alla città di Castellammare di Stabia è a rischio estinzione e dispersione, perché per anni non si è intervenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

    già inserito nel contratto integrato di sviluppo del progetto Grande Pompei, emerge la volontà di progettazione del grande Parco delle acque per salvare l'inestimabile patrimonio formato da tutte le acque di Castellammare e del territorio circostante,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse, pari ad almeno 500 mila euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzate alla creazione del Parco delle acque e terme di Castellammare di Stabia con lo scopo di tutelare e salvaguardare l'inestimabile patrimonio naturale delle acque termali di Castellammare nonché di tutte le fonti termali presenti in zona.
9/1627/142. Amato, Morfino, Sarracino, Scotto, Patriarca, Nazario Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni inerenti i territori della nostra penisola;

    l'acqua termale delle terme di Castellammare di Stabia sgorga da 28 diverse sorgenti lungo le pendici del Monte Faito costituite da composizioni chimiche di acque sulfuree, bicarbonate calciche e minerali. Le diverse composizioni consentono un'ampia gamma di trattamenti terapeutici;

    mentre le acque di tipo solforoso denominate Muraglione (dal nome della sorgente) risultano infatti note in tutto il mondo per le loro proprietà mediche, la cospicua presenza di risorse idriche sulfuree, ferrate e carboniche ha consentito alle terme di Castellammare di Stabia di potersi specializzare anche nella cura delle vie aeree e nei più rinomati trattamenti dermo-cosmetici;

    anche nelle città collinari dei monti Lattari (Gragnano, Pimonte, eccetera.) sono presenti altre importanti fonti acquifere che al momento, oltre a soddisfare le necessità locali, servono la penisola sorrentina e l'isola di Capri;

    tuttavia, l'inestimabile patrimonio naturale che va dalle sorgenti del Monte Faito a quelle dei comuni limitrofi alla città di Castellammare di Stabia è a rischio estinzione e dispersione, perché per anni non si è intervenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

    già inserito nel contratto integrato di sviluppo del progetto Grande Pompei, emerge la volontà di progettazione del grande Parco delle acque per salvare l'inestimabile patrimonio formato da tutte le acque di Castellammare e del territorio circostante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare le adeguate risorse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, finalizzate alla creazione del Parco delle acque e terme di Castellammare di Stabia con lo scopo di tutelare e salvaguardare l'inestimabile patrimonio naturale delle acque termali di Castellammare nonché di tutte le fonti termali presenti in zona.
9/1627/142. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Morfino, Sarracino, Scotto, Patriarca, Nazario Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le misure esaminate è previsto il rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024;

   considerato che:

    nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici sono stati esponenziali negli ultimi due anni;

    a tal riguardo si prevedeva con la citata misura che tali disposizioni si applicassero ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS Spa. Si stabiliva, inoltre, che le medesime disposizioni fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali;

    attraverso tale intervento normativo si mirava, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC;

    sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato il decreto dipartimentale n. 190 dell'8 settembre 2023 di approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili per l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» con i relativi importi, inoltrate dalle stazioni appaltanti nella finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;

    l'Associazione nazionale comuni italiani ha più volte stimolato l'attività del Governo al fine di aumentare la capienza di detto fondo, di semplificare le attività delle stazioni appaltanti al fine di permettere l'accesso a più interventi possibili, nonché di prorogarne la scadenza;

    la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, viene incrementata dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l'anno 2024 stanziando al contempo 100 milioni di euro anche per l'anno 2025. Cifre assolutamente insufficienti;

    molte opere si trovano attualmente ferme a causa dell'aumento sconsiderato dei prezzi dei materiali correlata anche alla difficoltà di approvvigionamento di alcuni di essi;

   considerato inoltre che:

    all'interno dell'articolato è disposto un investimento di più di 9 miliardi a favore del Ponte sullo stretto di Messina, prevedendo oltre a un robusto indebitamento per lo Stato la riduzione dei fondi per lo sviluppo e la coesione, nel periodo di programmazione 2021-2027 di Sicilia e Calabria,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza, anche attraverso futuri provvedimenti normativi, a un congruo aumento della capienza del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, in luogo delle attuali risorse insufficienti per gli anni 2024 e 2025, anche provvedendo al definanziamento dell'investimento previsto in favore del ponte sullo stretto di Messina.
9/1627/143. Iaria, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le misure esaminate è previsto un ingente investimento da parte dello Stato per i lavori relativi al Ponte sullo stretto di Messina. In particolare, la vicenda del ponte è oggetto di grande preoccupazione da parte dell'opinione pubblica proprio a causa del costo – che potrà ancora aumentare alla luce della scelta di non procedere a nuova gara – e della sua relativa copertura, nonché per ragioni sistemiche ambientali, sociali e di definizione delle priorità nell'ambito della disastrata situazione infrastrutturale del sud Italia, con particolare riferimento alle regioni Sicilia e Calabria; come è noto nell'ambito del Documento di economia e finanzia 2023, il progetto del ponte è stato introdotto tra le principali misure del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con una previsione di investimento totale di circa 15 miliardi. Al finanziamento si sarebbe dovuto provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo sviluppo e la coesione; l'individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale;

    l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility – CEF (bando entro settembre 2023), ad oggi tuttavia risultano coinvolte solo due fonti di finanziamento su quattro; nell'ambito del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria» è stata autorizzata la spesa di circa 300 milioni di euro volti a far rivivere la società Ponte sullo stretto che prima di allora era stata posta in liquidazione nonché a finanziare la propaganda sull'opera per circa 7 milioni di euro; durante l'esame al Senato, il costo complessivo dell'investimento è stato individuato dapprima in 11 miliardi a carico del bilancio pubblico, successivamente, in sede di esame è stata proposta una diversa copertura che sposta gli oneri per circa due miliardi in capo alle regioni Sicilia e Calabria, nell'ambito dei fondi di sviluppo e coesione che non saranno più utilizzabili per le due regioni su altri investimenti;

   considerato che:

    l'attraversamento dinamico dello stretto di Messina per mezzo di navi e veloci e ambientalmente sostenibili è stato oggetto di attenzione dell'esecutivo precedenti e in particolare, era prevista una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volta alla definizione di un sistema unitario, anche dal punto di vista tariffario, delle forme di attraversamento dinamico dello Stretto, inclusi i collegamenti marittimi veloci di passeggeri e i servizi di trasporto pubblico locale a terra, assicurando integrazione delle reti, accessibilità, qualità, flessibilità adeguate alle esigenze di mobilità attuali e future; sul punto è importante ricordare gli investimenti previsti dalla commissione per un totale di 510 milioni di euro: riqualificazione naviglio (trasbordo ferroviario e passeggeri) 80 milioni di euro; rinnovo del materiale rotabile ferroviario 186 milioni di euro; riqualificazione delle stazioni ferroviarie RFI 60 milioni di euro; potenziamento e riqualificazione degli approdi e delle stazioni marittime 57 milioni di euro; transizione energetica della mobilità marittima: progetto Stretto green 50 milioni di euro; transizione energetica della mobilità marittima: progetto microliquefazione gnl e biognl 30 milioni di euro; accessibilità stradale ai porti 12 milioni;

    gli investimenti citati avrebbero condotto entro il 2026, e non già nel 2032, a un reale e tangibile miglioramento strutturale dell'attraversamento a valere, tra l'altro, sui fondi PNRR senza indebitamento da parte del bilancio pubblico né l'erosione della quota parte dei fondi di sviluppo e coesione delle regioni Sicilia e Calabria; nell'ambito dei contratti di programma stipulati tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana Spa per il periodo regolatorio 2022-2026, sono stati investiti circa 315 milioni di euro per il programma A1008: velocizzazione attraversamento dinamico,

impegna il Governo:

   a provvedere, anche con futuri provvedimenti normativi, al definanziamento dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina per mezzo del ponte a campata unica, implementando le azioni programmate nonché quelle già poste in essere relativamente all'attraversamento dinamico, con particolare riferimento alla riqualificazione del naviglio e del rinnovo del materiale rotabile ferroviario;

   a restituire, nell'ambito del definanziamento del ponte, le risorse attualmente sottratte alla Sicilia e alla Calabria per un totale di circa due miliardi di euro nell'ambito dei fondi di sviluppo e coesione, sostenendo la capacità amministrativa delle due regioni, dando priorità agli investimenti relativi all'edilizia sanitaria e alle piccole opere infrastrutturali stradali e ferroviarie espunte dai finanziamenti PNRR e che avrebbero dovuto essere sostenute dai fondi di sviluppo e coesione.
9/1627/144. Cantone, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia l'uso del trasporto pubblico locale è storicamente minore rispetto alle altre principali economie europee, con un maggior uso del mezzo privato e la conseguente maggior congestione del traffico, conseguentemente, a parità di dimensione, nelle città italiane si osserva un più alto livello di congestione del traffico;

    il relativamente basso uso del TPL genera danni ambientali (inquinamento atmosferico) ed economici, segnatamente sul mercato del lavoro e sul mercato immobiliare, e rende le città meno attrattive. Il settore dei trasporti in Italia è in linea con la media dell'Unione europea ed è responsabile di 1/4 delle emissioni gas serra; in particolare, il 92,6 per cento delle emissioni è prodotto dal trasporto su strada. I gas serra provengono dal 69 per cento da auto, dal 25 per cento dal traffico merci, dal 3 per cento da autobus e altrettanto dalle due ruote, in particolare motocicli. Il trasporto su strada mostra un aumento delle emissioni di gas serra del 3,9 per cento rispetto al 1990 e rappresenta il 23,4 per cento delle emissioni nazionali totali di CO2 equivalente;

   considerato che:

    le misure previste in questi ultimi anni in favore del TPL, da un lato costituiscono dei viatici per la crisi anche finanziaria delle società che lo gestiscono, dall'altro prevedono un rafforzamento e un'evoluzione in ottica di sostenibilità e digitalizzazione del sistema del TPL, ma non sono capaci di essere una spinta incisiva verso l'uso dello stesso;

    misure di deciso calmieramento dei prezzi del TPL, o di erogazione gratuita dei servizi, in altri Paesi europei hanno dato risultati positivi in termini di aiuto alle fasce di popolazione con redditi più bassi, diminuzione dell'inquinamento dell'aria, cambiamento delle abitudini di parte dei cittadini in favore dell'uso prevalente del TPL rispetto all'automobile privata;

    la Germania, ad esempio, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022, aveva previsto il biglietto unico a 9 euro come misura a contrasto del caro vita, dell'inflazione e della crisi energetica e successivamente lo ha stabilizzato al costo di 49 euro al mese denominandolo «biglietto climatico» e che permette di fruire di tutti i mezzi urbani e regionali col medesimo titolo a un costo estremamente vantaggioso,

impegna il Governo:

   a investire maggiori risorse sul trasporto pubblico locale, prevedendo la gratuità su tutto il territorio nazionale per alcune fasce di popolazione, con particolare riferimento agli studenti;

   a prevedere un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, volto alla definizione di un biglietto unico nazionale per gli under 35 utilizzabile su tutti i mezzi pubblici e privati, su tutto il territorio nazionale.
9/1627/145. Fede, Morfino, Casu, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia l'uso del trasporto pubblico locale è storicamente minore rispetto alle altre principali economie europee, con un maggior uso del mezzo privato e la conseguente maggior congestione del traffico, conseguentemente, a parità di dimensione, nelle città italiane si osserva un più alto livello di congestione del traffico;

    il relativamente basso uso del TPL genera danni ambientali (inquinamento atmosferico) ed economici, segnatamente sul mercato del lavoro e sul mercato immobiliare, e rende le città meno attrattive. Il settore dei trasporti in Italia è in linea con la media dell'Unione europea ed è responsabile di 1/4 delle emissioni gas serra; in particolare, il 92,6 per cento delle emissioni è prodotto dal trasporto su strada. I gas serra provengono dal 69 per cento da auto, dal 25 per cento dal traffico merci, dal 3 per cento da autobus e altrettanto dalle due ruote, in particolare motocicli. Il trasporto su strada mostra un aumento delle emissioni di gas serra del 3,9 per cento rispetto al 1990 e rappresenta il 23,4 per cento delle emissioni nazionali totali di CO2 equivalente;

   considerato che:

    le misure previste in questi ultimi anni in favore del TPL, da un lato costituiscono dei viatici per la crisi anche finanziaria delle società che lo gestiscono, dall'altro prevedono un rafforzamento e un'evoluzione in ottica di sostenibilità e digitalizzazione del sistema del TPL, ma non sono capaci di essere una spinta incisiva verso l'uso dello stesso;

    misure di deciso calmieramento dei prezzi del TPL, o di erogazione gratuita dei servizi, in altri Paesi europei hanno dato risultati positivi in termini di aiuto alle fasce di popolazione con redditi più bassi, diminuzione dell'inquinamento dell'aria, cambiamento delle abitudini di parte dei cittadini in favore dell'uso prevalente del TPL rispetto all'automobile privata;

    la Germania, ad esempio, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022, aveva previsto il biglietto unico a 9 euro come misura a contrasto del caro vita, dell'inflazione e della crisi energetica e successivamente lo ha stabilizzato al costo di 49 euro al mese denominandolo «biglietto climatico» e che permette di fruire di tutti i mezzi urbani e regionali col medesimo titolo a un costo estremamente vantaggioso,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di reperire maggiori risorse per il trasporto pubblico locale, prevedendo ulteriori agevolazioni su tutto il territorio nazionale per alcune fasce di popolazione, con riferimento agli studenti;

   a prevedere un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volto alla definizione, senza oneri per la finanza pubblica, di un biglietto unico nazionale per gli under 35 utilizzabile su tutti i mezzi pubblici e privati, su tutto il territorio nazionale.
9/1627/145. (Testo modificato nel corso della seduta)Fede, Morfino, Casu, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    il bilancio di previsione in esame tratta in modo residuale il comparto marittimo. In particolare, si limita alla modifica dell'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia;

   considerato che:

    il personale impiegato sulle navi svolge attività altamente qualificate che necessitano di aggiornamenti periodici, con particolare riferimento all'ingresso al lavoro nel comparto in oggetto;

    con l'articolo 36, comma 1-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera;

    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il decreto interministeriale n. 297 al fine di procedere all'erogazione del contributo in oggetto;

    le imprese armatoriali sono i soggetti deputati alla definizione dei progetti formativi con l'impegno di assumere almeno il 60 per cento dei destinatari della formazione. Questa modalità tuttavia non è stata accolta favorevolmente dai sindacati e dai lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere l'aumento del fondo destinato ai contributi per la formazione delle gente di mare e a modificare le modalità di erogazione degli stessi privilegiando l'attribuzione direttamente ai lavoratori.
9/1627/146. Traversi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il cambiamento che ha attraversato il mondo del lavoro negli ultimi anni è di notevole rilievo. Il vecchio modello organizzativo di stampo taylor-fordista che considera necessaria la presenza fisica nel luogo di lavoro per almeno otto ore al giorno è da considerarsi ormai superato e assolutamente inadeguato ai tempi che stiamo vivendo;

    le sfide cui è chiamato a rispondere il legislatore in materia di lavoro consistono nel valorizzare gli strumenti giuslavoristici disponibili per ottimizzare i processi lavorativi, tutelare il lavoratore e le lavoratrici anche dai nuovi rischi legati, ad esempio, alla iper-connessione e al superlavoro e al contempo, rimuovere eventuali ostacoli al godimento di una più alta qualità della vita;

    uno strumento imprescindibile per il raggiungimento di tali obiettivi è da identificarsi nel lavoro da remoto, attualmente regolamentato in Italia dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, sotto la rubrica «lavoro agile». Tale normativa, però, necessita di essere aggiornata alla luce degli impatti estremamente positivi che il lavoro da remoto è suscettibile di esprimere a livello socio-culturale, economico e ambientale;

    secondo i recenti dati dell'Osservatorio del Politecnico di Torino, dopo i picchi della pandemia da COVID-19 e una graduale riduzione negli ultimi due anni, nel 2023 i lavoratori da remoto si attestano a 3,585 milioni, in leggera crescita rispetto ai 3,570 milioni del 2022, ma ben il 541 per cento in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel 2024 si stima che i lavoratori da remoto aumenteranno sino a quota 3,65 milioni;

    inoltre, i benefici ottenibili dalla diffusione del lavoro da remoto si possono misurare anche in termini di aumento del livello di benessere organizzativo, di riduzione dell'assenteismo e di riduzione degli infortuni sul lavoro;

    il lavoro da remoto, poi, è necessariamente legato ai benefici ambientali e di vivibilità delle nostre città. Sempre secondo i dati più recenti dell'Osservatorio Smart Working, due giorni di lavoro da remoto evitano l'emissione di 480 chilogrammi di CO2 all'anno a persona grazie alla diminuzione degli spostamenti e il minor uso degli uffici,

impegna il Governo:

   ad estendere, almeno fino a giugno 2024, la proroga di cui all'articolo 18-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

   a introdurre ogni misura, anche di carattere normativo, volta a promuovere il lavoro da remoto, in particolare prevedendo il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.
9/1627/147. Barzotti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 136-138, del disegno di legge di bilancio, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna);

    in particolare, le misure di flessibilità in uscita sono insufficienti, a fronte dell'introduzione di requisiti ancora più restrittivi: le misure note come «Quota 103» e Ape sociale riguarderanno nel complesso non più di 10.000 persone, mentre «Opzione donna» – il cui accesso è stato reso già più difficile con la Legge di bilancio 2023 – con l'incremento di un anno dell'età anagrafica, rimarrà sostanzialmente inutilizzata;

    se quanto previsto in materia di previdenza comporterà quindi il progressivo smantellamento della flessibilità di uscita, preoccupa gravemente il tema in prospettiva di genere: è destinato infatti ancora ad aumentare il gender gap nell'accesso al sistema pensionistico e nel quantum di prestazione assistenziale;

    il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

    le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da INPS e ISTAT, non a caso certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

    la risposta del Governo messa in campo già con la manovra 2023 (legge 28 marzo 2019, n. 26), è apparsa insufficiente ad assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica. Oggi, col provvedimento in esame, la storia si ripete,

impegna il Governo:

   a prevedere interventi mirati a ridurre il gap pensionistico, attraverso:

    il ripristino, nel prossimo provvedimento utile, della disciplina sull'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «Opzione donna» alle regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica dello scorso anno;

    l'adozione di ulteriori misure suscettibili di affrontare in modo più incisivo e risolutivo le condizioni che sono alla base della penalizzazione femminile in campo previdenziale ovverosia la disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro, con particolare riguardo ai bassi livelli contributivi e alle interruzioni di contribuzione per maternità e lavoro di cura.
9/1627/148. Appendino, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    in base agli ultimi dati elaborati dall'OCSE, risulta che l'Italia, subito dopo Grecia ed Estonia, è il Paese dell'area Euro dove si lavorano più ore alla settimana ossia 33, tre ore in più rispetto alla media di 30 ore, e addirittura 7 ore in più rispetto alla Germania. Ad oggi, alcuni contratti aziendali, in Italia e non solo, stanno già prevedendo di articolare la prestazione lavorativa su soli 4 giorni settimanali: è una prassi ancora limitata, ma che si rispecchia nella tendenza a lasciare più tempo per sé, nel rispetto della conciliazione vita/lavoro e soprattutto nella consapevolezza di condivisione di progetti e valorizzazione di risultati per il benessere delle persone per cui responsabilità, fiducia e organizzazione sono riconosciute, al pari della paga oraria, come valori economici e professionali della prestazione lavorativa stessa;

    dalla ricerca «La nuova relazione con il mondo del lavoro» realizzata da Assirm, l'associazione che riunisce le maggiori aziende italiane che svolgono ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale, per Confindustria Intellect, e presentata a novembre scorso, si evince che il 55 per cento degli italiani è disposto a guadagnare meno pur di avere un giorno libero in più; e la percentuale sale addirittura al 62 per cento nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni. Dallo studio emerge un contesto in profonda evoluzione negli ultimi anni, con un'accelerazione importante durante e dopo la pandemia: il 63 per cento delle persone afferma infatti di avere nuove attese e aspettative nei confronti del lavoro, percentuale che sale al 70 per cento nella fascia 25-34 e addirittura al 77 per cento fra i neo-lavoratori (18-24);

    se durante e dopo la pandemia da COVID-19 si è reso evidente, col maggiore ricorso a forme di lavoro agile, che sincronicità e compresenza siano elementi non sempre essenziali alla prestazione lavorativa, allo stesso tempo nuovi sistemi organizzativi e tecnologici stanno consentendo guadagni di produttività e riduzione della fatica del lavoro, nonché l'indubbia possibilità di rimodulare gli orari della prestazione di lavoratori e lavoratrici e la percezione stessa del lavoro: i lunghi periodi di lockdown, lavorando da casa, hanno dimostrato che è possibile essere produttivi e creativi in situazioni difficili e hanno portato a un ripensamento della struttura del lavoro. Come ha affermato Joe O'Connor, leader di 4 Day Week Global, per molte persone la settimana lavorativa di 5 giorni è ormai un retaggio del Ventesimo secolo che va ripensato;

    esperimenti di discipline legislative volte ad incentivare una organizzazione del lavoro con orario ridotto e parità di retribuzione si stanno sperimentando, seppure in modo diversificato da Paese a Paese, anche in Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Svizzera. Tutte queste esperienze dimostrano come non sia sempre vero che lavorare di più equivale ad essere più produttivi e che, verosimilmente, i Paesi con la più alta produttività del lavoro tendono a coincidere con quelli in cui gli orari di lavoro sono più brevi, perché si investe di più nelle dotazioni dell'azienda e nell'organizzazione condivisa del lavoro;

    inoltre, secondo uno studio condotto già nel 2012 dalla Henley Business School, grazie alla settimana lavorativa di 4 giorni, i lavoratori dipendenti percorrerebbero circa 560 milioni di miglia (900 milioni di chilometri) in meno ogni settimana. È chiaro infatti che, laddove non sia possibile l'adozione di modalità agili di lavoro, la riduzione dell'orario normale fino a 4 giorni a settimana, costituirebbe per moltissimi lavoratori dipendenti un valido aiuto al risparmio sui costi del carburante e del pendolarismo, oltreché un miglioramento della relativa carbon footprint (l'esperimento giapponese, portato avanti da Microsoft del 2019, ad esempio, ha consentito di diminuire i costi dell'energia elettrica di quasi un quarto);

    il tema di una riduzione oraria di lavoro a parità di retribuzione merita altresì una considerazione specifica in prospettiva di genere. Con riferimento al dibattito sulla parità nel mercato del lavoro, infatti, il Premio Nobel per l'economia 2023, Claudia Goldin, ha individuato nel tempo di lavoro una delle ragioni principali di una persistente disparità salariale uomo-donna. La migrazione del lavoro delle donne da settori un tempo ritenuti «femminili» verso realtà produttive a forte caratterizzazione maschile ha generato una disparità retributiva in ragione del tempo dedicato al lavoro. Il maggior attaccamento degli uomini alla realtà produttiva, soprattutto nel settore legale e finanziario «senza orario», penalizza, sul piano economico, le donne che rinunciano a ore lavorate per dedicarsi alla dimensione familiare;

    per quanto le analisi di Goldin sembrino già ricomprese nella direttiva europea 2019/1558 – che, al fine di poter contenere la riduzione della presenza delle donne nel mercato del lavoro, rafforza i meccanismi volti a riallocare i compiti di cura e domestici – si tratta di riconoscere le potenzialità di una innovativa e diversa organizzazione oraria del tempo lavoro, suscettibile di tener conto dell'evoluzione della dimensione familiare, spesso disgregata e monogenitoriale, nonché delle relazioni affettive che, anche laddove potenzialmente paritarie, inducono a scelte condizionate da ciò che Goldin ha definito «lavoro avido» (greedy work). Quando i salari sono connessi essenzialmente al tempo impiegato al lavoro, infatti, la rinuncia di entrambi i genitori produrrebbe un impoverimento generale sul piano economico. Di conseguenza, si tendono a reiterare comportamenti sociali diffusi che consentono al mercato di rimanere efficiente: sarà, pertanto, la donna lavoratrice a rinunciare a un maggior numero di ore di lavoro. Quando ciò non accade, come ad esempio per le lavoratrici più istruite ad alta professionalità, la redistribuzione dei compiti familiari replica lo schema di genere, riversando su altre donne a basso salario i compiti di cura,

impegna il Governo

al fine di adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, incrementando la produttività e migliorando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, a promuovere una organizzazione dell'orario di lavoro che, assicurando parità di retribuzione, garantisca una riduzione del monte ore lavorato.
9/1627/149. Carotenuto, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la Grande Recessione (2008-09) e la crisi dei debiti sovrani (2011-13) hanno avuto ricadute negative in Italia sul livello e sulla distribuzione del reddito disponibile: l'aumento della quota di famiglie in condizione di povertà assoluta è stato marcato (dal 4 per cento del 2008 al 6,3 del 2013) e non si è riassorbito nei sei anni successivi (6,4 per cento nel 2019), nonostante la ripresa economica. Anche la crisi da COVID-19 e lo shock inflazionistico hanno colpito più intensamente i nuclei a basso reddito, sebbene gli interventi governativi, sia strutturali sia straordinari, abbiano significativamente mitigato gli effetti regressivi. Nel 2021 la quota di famiglie in povertà assoluta era salita al 7,5 per cento. Secondo i dati dell'ISTAT, tra il 2008 e il 2021 la disuguaglianza del reddito disponibile, misurata dall'indice di Gini, è cresciuta di 0,5 punti;

    la Commissione europea ha recentemente rinnovato ai Governi dei Paesi membri la raccomandazione di attuare misure che garantiscano un reddito minimo adeguato (Commissione europea, 2022). Fino al 2017 l'Italia, insieme alla Grecia, era l'unico paese dell'Unione europea a non prevedere alcuna forma di sostegno universale al reddito per i poveri (Crepaldi et al., 2017). Nel 2018 è stato introdotto il reddito di inclusione (ReI), uno strumento di contrasto alla povertà nazionale e strutturale. Nell'aprile del 2019 il ReI è stato sostituito da un nuovo sussidio, il reddito di cittadinanza (RdC), che ha aumentato significativamente sia la platea di beneficiari sia gli importi medi erogati e impiegato risorse pari a circa tre volte quelle assorbite dal ReI;

    l'RdC è stato disegnato per essere al contempo uno strumento di contrasto alla povertà e una misura di politica attiva del lavoro. Come strumento di contrasto alla povertà, secondo le stime basate sul modello di microsimulazione della Banca d'Italia (BIMic), l'introduzione dell'RdC avrebbe comportato una riduzione di circa 0,5 punti percentuali dell'indice di Gini; l'incidenza e l'intensità della povertà assoluta sarebbero scese, rispettivamente, di oltre 2 e 3 punti percentuali;

    con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Governo Meloni è intervenuto in materia, ridisegnando le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale: a) l'assegno di inclusione (AdI) sostituirà dal 1° gennaio 2024 l'RdC quale «misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli», rinnovabile fino a quando persista lo stato di bisogno; b) il regime transitorio dell'RdC per il 2023 limita la durata del beneficio a sette mesi per alcune tipologie di nuclei percettori; c) il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), dal 1° settembre 2023, fornisce un'indennità condizionata all'adesione a programmi formativi o progetti utili per la collettività, di durata limitata e non rinnovabile;

    come l'RdC – almeno nelle intenzioni del Governo – l'AdI consiste in un'integrazione al reddito familiare, cui si aggiunge un contributo a copertura del canone di locazione per le famiglie in affitto. Nel complesso, l'accesso all'AdI è subordinato a requisiti anagrafici ed economici più stringenti rispetto all'RdC, mentre risulta allentato il requisito di residenza per i nuclei di origine straniera. Per quanto riguarda l'SFL, questo non è rinnovabile, ha durata limitata e requisiti di accesso molto selettivi. Il costo complessivo a regime di entrambe le misure (5,8 miliardi all'anno per l'AdI e 1,3 per l'SFL8) è chiaramente inferiore a quello per l'RdC (8,8 miliardi all'anno prima delle limitazioni introdotte dalla disciplina transitoria per il 2023);

    secondo il Paper 820, pubblicato a dicembre 2023 dalla Banca d'Italia e titolato «La revisione delle misure di contrasto alla povertà in Italia», attraverso il modello di microsimulazione statica, si stima che i requisiti anagrafici ed economici più restrittivi dell'AdI riducano la platea dei potenziali beneficiari da 2,1 a 1,2 milioni rispetto all'RdC; il calo interessa sia le famiglie italiane sia, nonostante l'allentamento del requisito di residenza, quelle di origine straniera. Il reddito disponibile delle famiglie nel primo decimo della distribuzione del reddito disponibile equivalente diminuisce in media di circa 1.300 euro annui (-11 per cento);

    in particolare, da un lato, in termini di equità, nel passaggio dall'RdC all'AdI risultano maggiori sia l'incidenza della povertà assoluta (di 0,8 punti) sia l'indice di Gini (di 0,4 punti), dall'altro, osservando le caratteristiche degli attuali percettori dell'RdC, almeno nel breve periodo, il percorso di (re)inserimento lavorativo non sarà tuttavia privo di difficoltà,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a modificare la natura dell'AdI di modo da garantire che sia uno strumento universale di integrazione e sostegno al reddito, quindi non discriminante, rigido ed inefficace nel contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, coerentemente alla raccomandazione europea citata in premessa.
9/1627/150. Aiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia lavorano come operatori socio-sanitari circa 330.000 persone, tale attività è parte integrante del sistema di servizi socio-sanitari pubblici, accreditati e privati. Sono invece circa 371.000 le persone che esercitano la professione infermieristica e circa 102.491 il personale medico. La grande maggioranza degli infermieri (77,7 per cento) lavora nei servizi ospedalieri, costituendo circa il 40 per cento del totale degli occupati in tutte le professioni sanitarie. Ciò testimonia come gli stessi costituiscano la figura sociale, sia numericamente, sia funzionalmente, portante del sistema ospedaliero;

    il lavoro quotidiano degli infermieri e degli operatori socio-sanitari (OSS), che garantisce, rispettivamente, un'assistenza specializzata e competente, nonché il sostegno alle famiglie ed ai cittadini colpiti da inabilità, è finalizzato ad assicurare un livello di vita dignitoso;

    l'infermiere è un professionista sanitario che, con il suo campo proprio di attività, assiste, cura e si prende cura dell'assistito in maniera globale, instaurando con esso una relazione di fiducia;

    l'operatore socio-sanitario svolge una professione indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario, e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;

    per entrambe le professioni, le cui attività sono svolte da lavoratrici e lavoratori, in ragione del progressivo processo di invecchiamento della popolazione, si registra una crescente richiesta di tali figure professionali, il cui lavoro, tuttavia, è caratterizzato da un forte grado di fatica fisica e stress psicologico;

    in particolare, con riferimento a queste due figure professionali, svolte nel contesto ospedaliero e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata, nonché svolte nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata, con lavoro organizzato in turni, si riscontrano carichi di lavoro molto pesanti e precarie e stressanti condizioni di lavoro. Ciò è imputabile alle varie riorganizzazioni, nonché ai calcoli del fabbisogno di organico in relazione ai carichi di lavoro, spesso rivolti a conseguire una maggiore produttività a fronte di un taglio delle risorse umane;

    dallo svolgimento di queste attività faticose e pesanti, nei contesti sopraccitati, deriva, dunque, l'insorgenza di patologie e di disturbi cronici, in particolare, lo sviluppo di malattie muscolo-scheletriche, nonché la cosiddetta sindrome di «burnout», che incidono in maniera significativa sulla qualità della vita e sul benessere psico-fisico dell'individuo;

    per tali ragioni, le professioni sanitarie infermieristiche e la professione di operatore socio-sanitario, svolte nei richiamati ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, vanno quindi incluse tra quelle attività qualificate come usuranti;

    ed invero, il lavoro dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario, in tali contesti, si caratterizza non solo per il lavoro notturno, ma, altresì, per la costante presenza di fatiche fisiche e psichiche nell'espletamento delle attività,

impegna il Governo

a prevedere, con iniziative di carattere normativo, e nel più breve tempo possibile, l'abbassamento del numero delle giornate lavorative da maturare nel corso dell'anno per poter accedere al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.
9/1627/151. Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 15, del disegno di legge di bilancio, reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023;

    i commi 60-62, dell'articolo 1, del disegno di legge di bilancio, dispongono che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico,

    si procederà quindi al controllo incrociato sui nominativi dei lavoratori per verificare se e quanto è stato versato in rapporto al reddito percepito, che si desume sia dai contributi versati che dalle comunicazioni di assunzione,

    risultano quindi trascurate ancora una volta le richieste ribadite da anni dalle associazioni datoriali cioè delle famiglie datrici di lavoro, alle prese con l'assistenza di minori e anziani non autosufficienti, di prevedere una detassazione o detrazione di questo tipo di spese, misura che consentirebbe probabilmente l'emersione di grandi fasce di lavoro nero;

    paradossalmente, senza prevedere una detassazione o detrazione di questo tipo di spese, si potrebbe configurare una sorta di ulteriore incentivo al lavoro nero;

    a riguardo, si consideri che un quarto dei tre milioni di lavoratori in nero presenti in Italia è impiegato nei servizi alle famiglie: sono 781 mila tra colf, badanti e baby sitter, che si aggiungono alla platea dei 961 mila lavoratori domestici regolari censiti dall'INPS. In sostanza, escludendo questa forte componente di irregolarità dal mercato del lavoro, l'incidenza del sommerso, che oggi in Italia è del 12,9 per cento sul totale degli occupati, diminuirebbe di tre punti percentuali;

    inoltre, dai dati pubblicati nel 3° Report di ricerca dell'Atlante Fidaldo a novembre 2023, si evince che la disponibilità a stipulare un contratto di lavoro rimane bassa per motivi di convenienza reciproca. Nel mercato irregolare un'assistente familiare costa meno al datore di lavoro, mentre il suo introito, al netto di tasse e contributi, è maggiore,

impegna il Governo

a prevedere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a valorizzare e tutelare il lavoro domestico, tanto delicato quanto vitale per il Paese a livello economico, fiscale e sociale, in particolare introducendo forme di decontribuzione al centro per cento per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.
9/1627/152. Gubitosa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 217 dell'articolo 1 del provvedimento in esame incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3;

    per effetto delle modifiche introdotte in Senato, relative al trattamento pensionistico dei sanitari, il predetto livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036;

    secondo le più accreditate analisi degli osservatori del sistema salute, alla sanità pubblica sono stati sottratti oltre 37 miliardi di euro, di cui circa 25 miliardi nel periodo 2010-2015, in conseguenza dei tagli lineari effettuati nelle diverse manovre finanziarie e oltre 12 miliardi nel periodo 2015-2019, come processo di progressivo definanziamento che, per obiettivi di finanza pubblica, ha assegnato al Servizio sanitario nazionale meno risorse rispetto ai livelli programmati;

    dopo una inversione di tendenza negli anni della pandemia, quando la spesa sanitaria era tornata a crescere progressivamente, dalla manovra economica per il 2023 la spesa sanitaria è tornata nuovamente a contrarsi, come peraltro rappresentato anche dalla Corte dei conti che già in occasione della predetta manovra 2023 ebbe a stigmatizzare il fatto che il rapporto fra spesa sanitaria e PIL si portava su livelli inferiori a quelli precedenti alla crisi sanitaria già dal 2024 (al 6,3 per cento), per ridursi ancora di un decimo di punto nell'anno terminale (2025);

    nella Nota di aggiornamento al DEF 2023, rispetto al 2022, la spesa sanitaria del 2023 aumenta del 2,8 per cento, in termini assoluti di 3.631 milioni di euro, ma si riduce dal 6,7 per cento al 6,6 per cento in termini di percentuale di PIL; a fronte di una crescita media annua del PIL nominale del 3,5 per cento, nella NaDEF si stima la crescita media della spesa sanitaria all'1,1 per cento;

    il rapporto spesa sanitaria/PIL precipita quindi dal 6,6 per cento del 2023 al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025, e poi ancora al 6,1 per cento nel 2026; rispetto al 2023, in termini assoluti la spesa sanitaria del 2024 scende a 132.946 milioni di euro (-1,3 per cento), per poi risalire nel 2025 a 136.701 milioni di euro (+2,8 per cento) e a 138.972 milioni di euro (+1,7 per cento) nel 2026;

    come rilevato anche dall'analisi indipendente della Fondazione Gimbe, «è del tutto evidente che l'irrisorio aumento della spesa sanitaria di 4.238 milioni di euro (+1,1 per cento) nel triennio 2024-2026 non basterà a coprire nemmeno l'aumento dei prezzi, sia per l'erosione dovuta all'inflazione, sia perché l'indice dei prezzi del settore sanitario è superiore all'indice generale di quelli al consumo» e che pertanto le stime previsionali sulla spesa sanitaria 2024-2026 «non lasciano affatto intravedere investimenti da destinare al personale sanitario, ma certificano piuttosto evidenti segnali di definanziamento. In particolare il 2024, lungi dall'essere l'anno del rilancio, segna un preoccupante -1,3 per cento»;

    come sottolineato anche dal presidente della Fondazione Gimbe, la sanità rimane la «cenerentola» dell'agenda politica e, nonostante le dichiarazioni programmatiche sugli stanziamenti 2024-2026 da destinare al personale del Servizio sanitario nazionale, la manovra non fa alcun cenno alla graduale abolizione del tetto di spesa per il personale sanitario e i numeri non lasciano intravedere affatto i fondi necessari, ma viceversa documentano segnali di definanziamento della sanità pubblica ancor più evidenti di quelli del DEF 2023, le cui stime previsionali sulla spesa sanitaria sono state riviste al ribasso;

    come rilevato dalla Corte dei conti, in audizione sulla manovra in esame, nonostante l'aumento previsto dal disegno di legge di bilancio, il fabbisogno sanitario a cui concorre lo Stato si conferma in rapporto al prodotto interno lordo in graduale ma netta flessione: nel triennio di previsione si riduce di tre decimi di punto (dal 6,3 del 2023 al 6 per cento a fine periodo); inoltre, dei nuovi fondi 2,4 miliardi sono destinati al rinnovo dei contratti per il personale, mentre circa 500 milioni nel 2024 (che crescono a 1,5 miliardi nel 2025) sono «vincolati» a specifici interventi;

    risultano pertanto pressoché nulli – afferma la Corte dei conti – i margini disponibili per adeguare la spesa ai fabbisogni crescenti, legati innanzitutto alla crescita dei prezzi delle altre voci di costo del settore. Si deve considerare, infatti, che già nell'anno in corso la tenuta dei conti del settore è stata soggetta ad una crescita della spesa particolarmente significativa: un aumento del 3 per cento, trainato soprattutto dagli acquisti di beni (+7,5 per cento), dalla specialistica (+5,2 per cento) e dai servizi appaltati (+5,6 per cento);

    il decrescere dell'incidenza sul PIL della spesa sanitaria è un elemento preoccupante perché si traduce in «meno salute» e pone il nostro Paese al di sotto della media dei Paesi OCSE e al di sotto dell'accettabilità, con inevitabili ripercussioni sulla qualità e l'efficacia dell'assistenza sanitaria e sull'aspettativa di vita, come già studi e ricerche hanno documentato in accreditati rapporti;

    la spesa sanitaria pubblica del nostro Paese nel 2022 si attesta ben al di sotto sia rispetto alla media OCSE (7,1 per cento) che alla media europea (7,1 per cento). Sono 13 i Paesi dell'Europa che in percentuale del PIL investono più dell'Italia, con un gap che va dai +4,1 punti percentuali della Germania (10,9 per cento del PIL) ai +0,3 punti percentuali dell'Islanda (7,1 per cento del PIL),

impegna il Governo:

   per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, a garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione, nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, a prevedere che l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) sia in linea con la spesa dei Paesi del G7 e, comunque, non inferiore alla media europea;

   a prevedere, altresì che, in ogni caso, il livello del FSN sia aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico sfavorevole, contraddistinto da una riduzione del PIL.
9/1627/153. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il contributo per l'assistenza psicologica (cosiddetto bonus psicologo) è stato previsto dal comma 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (cosiddetto Milleproroghe 2022), ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi;

    il XXII Rapporto Annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), relativo all'anno 2022, dedica un capitolo al predetto contributo, rilevando che le risorse complessive stanziate per il 2022 ammontano a 25 milioni di euro, ripartite tra regioni e province autonome;

    il bonus ha un valore massimo di 600 euro per i beneficiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, 400 euro per i beneficiari con ISEE compreso tra 15.000 euro e 30.000 euro, e 200 euro per i beneficiari con ISEE compreso tra 30.001 e fino a 50.000 euro ed è stato erogato dall'INPS in base alle graduatorie regionali;

    la legge di bilancio del 2023 ha poi stabilito la corresponsione del bonus psicologo anche per l'anno 2023 e lo ha reso strutturale dal 2024 e ha previsto che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (anziché di 600 euro come previsto per il 2022), nel tetto di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024;

    il bonus psicologo, con circa 395.000 richieste, ha riscosso un notevole successo tra gli utenti e circa l'80 per cento delle domande sono state presentate dai soggetti beneficiari del bonus, mentre per il restante 19,2 per cento sono state presentate da uno dei genitori del beneficiario (quasi il 15 per cento delle richieste ha come beneficiario un minorenne) e il restante da curatori/tutori;

    il rapporto INPS ha evidenziato la marcata differenza di genere nella platea dei richiedenti: circa il 70 per cento delle richieste complessive vedono, infatti, come beneficiario una donna; tale divergenza è meno rilevante tra i minorenni e in generale quando il richiedente è diverso dal beneficiario; per le fasce d'età intermedie i soggetti di genere maschile sembrano meno inclini a presentare domanda per sé stessi; ciò emerge chiaramente ad esempio nella fascia d'età 30-39, dove l'incidenza di uomini beneficiari raggiunge il 44 per cento, mentre crolla al 28 per cento quando richiedente e beneficiario coincidono; questo attiene probabilmente a fattori culturali che, mescolando stigma sociale e ruoli di genere di tipo tradizionale, potrebbero agire come deterrente, per gli uomini, a fare ricorso a strumenti di supporto al benessere mentale;

    il volume di richieste pervenute è stato decisamente superiore a quello accoglibile dato lo stanziamento previsto nel 2022. Su circa 395.000 domande, il 99 per cento rispondevano ai requisiti di ammissibilità, ma ne sono state finanziate solo circa 41.600 che rappresentano il 10,5 per cento delle richieste;

    in media il valore dell'indicatore ISEE è molto basso per le domande accolte: si passa da un valore medio di 2.442 euro circa per il Nord, a 1.400 euro circa per il Centro, fino a soli 962 euro per il Sud;

    tra i fruitori, 7 su 10 sono donne e la classe di età più frequente è quella tra i 18 e i 29 anni (36 per cento del totale delle domande accolte). Si segnala che la percentuale di fruitori minorenni di genere maschile è il doppio di quella femminile (8 per cento contro il 16 per cento);

    la consapevolezza dei fondi limitati e, contestualmente, la rilevanza del valore dell'ISEE nel determinare la possibilità concreta di ricevere il beneficio può aver dissuaso gli individui nelle aree a più alto reddito a presentare domanda. In effetti, ben il 54 per cento circa delle richieste pervenute è legato a ISEE con valori inferiori ai 15.000 euro, sebbene la platea «teorica» di riferimento includesse anche redditi fino a 50.000 euro;

    come riportato nel Rapporto «in generale, nonostante questa misura sia stata concepita per far fronte ai disagi provocati dalle restrizioni emergenziali, la debole relazione evidenziata non deve sorprendere: più che sminuire l'utilità dello strumento rispetto alle difficoltà esperite durante la pandemia da COVID-19, essa, insieme alla sproporzione tra richieste pervenute e domande finanziabili, sembra gettare luce su un bisogno preesistente e inespresso, emerso per la prima volta con l'introduzione di questa misura di sostegno inedita»;

    il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (cosiddetto decreto-legge Anticipi) reca, tra le modificazioni inserite in sede di conversione, l'incremento del bonus psicologico per l'anno 2023 da 5 a 10 milioni di euro lasciando invariata, invece, la cifra messa a disposizione per il 2024 pari a 8 milioni;

    si ricorda che con un comunicato stampa del 23 novembre 2023, solo dopo essere stato sollecitato dal noto personaggio Fedez, il Ministero della salute informava della firma del decreto attuativo (il cui testo non è a tutt'oggi ancora disponibile) per il bonus psicologico 2023; tuttavia l'annunciato decreto provvede solo al riparto tra le regioni di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dal 2024 senza includere l'incremento previsto dal cosiddetto decreto-legge Anticipi;

    si sottolinea che i 10 milioni di euro complessivi rappresentano comunque il 40 per cento dello stanziamento del 2022 che era invece di 25 milioni, e pertanto la misura continua a rimanere gravemente insufficiente e disponibile per pochissimi,

impegna il Governo

a finanziare più adeguatamente, nel primo provvedimento utile, il contributo per l'assistenza psicologica (cosiddetto bonus psicologo) quanto meno ripristinando le risorse che per l'anno 2022 erano pari a 25 milioni di euro e ad intervenire in maniera decisiva sul benessere psicologico degli individui e della collettività.
9/1627/154. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento all'esame il tetto di spesa per il personale non viene rivisto, ma è incrementata di 250 milioni nel 2025 e 350 milioni dal 2026 la spesa autorizzata dalla Legge di bilancio per il 2022 per il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale; sono possibili reclutamenti di personale dipendente anche in deroga ai vincoli di spesa e spese per personale convenzionato, tuttavia un debole rafforzamento del personale dunque è previsto solo dal 2025 e a esso sono destinate risorse inferiori a quelle concesse per acquisire prestazioni dal settore privato accreditato; come rilevato dall'ISTAT in sede di audizione del disegno di legge di bilancio in esame, il livello medio della spesa tra il 2012 e il 2021 per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale è stato di poco inferiore ai 36.100 milioni di euro, con un incremento medio annuo dello 0,5 per cento fino al 2017 la spesa dell'aggregato ha evidenziato una costante contrazione, pari a un decremento annuo dello 0,8 per cento, legata in gran parte al blocco del rinnovo dei contratti di lavoro;

    a partire dal 2018, la spesa ha mostrato, invece, un sostanziale aumento, pari al 2,3 per cento medio annuo, grazie agli aumenti retributivi relativi alla tornata contrattuale, alle procedure di stabilizzazione e a nuovi concorsi straordinari previsti dal fabbisogno di personale; l'aumento della spesa per il personale osservato è legato anche agli interventi attivati nel biennio 2020-2021 per far fronte all'emergenza sanitaria;

    una componente importante della dotazione di medici che operano nel Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione è quella rappresentata dai medici di medicina generale; in generale, l'offerta di medici di medicina generale, osservata dal 2011 al 2021, palesa un trend in sensibile diminuzione in tutte le aree del Paese con una riduzione media annua dell'1,2 e per effetto di queste dinamiche, la percentuale di medici di medicina generale che assistono un numero di pazienti superiore al valore soglia stabilito dall'accordo nazionale è andata aumentando in maniera significativa (dal 15,8 per cento del 2004 al 38,2 per cento nel 2020);

    come ricordato anche in altre sedi, per i medici di medicina generale (MMG) vi è la preoccupazione di una carenza nel prossimo futuro, quando un numero consistente di professionisti andrà in pensione senza che ci sia stato un adeguato ricambio generazionale, in conseguenza di una scarsa attrattività della professione, meno remunerata rispetto ai medici specialisti; per ovviare a tale pericolosa carenza è necessario incrementare con risorse adeguate le borse di studio e i contratti di specializzazione; anche per gli infermieri si pone un problema di scarsa attrattività della professione, problema che tende ad aggravarne la già scarsa dotazione;

    le misure finora assunte non sembrano in grado di rispondere strutturalmente alle difficoltà che caratterizzano il nostro Servizio sanitario nazionale e si accentuano i problemi legati ai pensionamenti, all'aumento dei casi di «fuga dal pubblico» ma anche di ricerca di opportunità di lavoro all'estero, legata a condizioni economiche più vantaggiose;

    le assunzioni di personale sono state bloccate dal 2010 al livello di spesa del 2004 meno l'1,4 per cento, con la conseguenza che tra il 2009 e il 2018 si sono perse 45 mila unità di personale; il tetto di spesa è stato è stato mitigato solo nel 2019 e nel 2020-21 quando con il Governo Conte si è attenuata la rigidità del tetto e si sono fatte 17.000 assunzioni in deroga, successivamente anche per l'emergenza Covid; i tempi e le necessità emergenti del nostro Servizio sanitario nazionale richiedono oggi la rimozione integrale del tetto di spesa;

    turni massacranti, straordinari poco remunerati, ferie non godute hanno creato un sovraccarico di lavoro e di stress del personale ospedaliero, che è andato in burnout, si è dimesso, pre-pensionato o ha scelto di lavorare nel privato accreditato; le liste d'attesa per visite ed esami sono sempre più lunghe, nel 2020 si erano persi 1,3 milioni di ricoveri e 19 milioni di visite specialistiche;

    tutti i principali osservatori del mondo sanitario hanno lanciato l'allarme sulla fragilità ormai insostenibile del nostro sistema sanitario e con un ennesimo e disperato grido di allarme, chiedono a gran voce di ripristinare risorse per il servizio sanitari pubblico e per assumere personale sanitario;

    l'incremento del FSN appare del tutto insufficiente, non solo perché non tiene il passo con l'inflazione, ma anche perché non è rivolto ad aumentare il capitale umano del nostro Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, peraltro, che l'80 per cento è destinato ai rinnovi contrattuali (che sono un atto dovuto!) del personale in servizio; le rimanenti risorse sono poi destinate a foraggiare la sanità privata e la farmaceutica;

    ad indebolire ulteriormente il capitale umano del nostro Servizio sanitario nazionale la legge di bilancio all'esame interviene sciaguratamente in materia pensionistica, rischiando di generare l'ennesima fuga del personale sanitario dal nostro sistema pubblico,

impegna il Governo

al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza ed assicurare un'adeguata riorganizzazione dell'assistenza territoriale, a rimuovere il tetto di spesa per l'assunzione di personale ovvero, in subordine, a consentire che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata fino al soddisfacimento integrale del fabbisogno di personale necessario a garantire i predetti LEA in ogni parte del nostro territorio.
9/1627/155. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame estende per un ulteriore mese (da uno a due mesi) l'indennità per congedo parentale per l'anno 2024 per i lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio, nella misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024; la modifica riguarda esclusivamente il periodo attribuito in alternativa tra i genitori di minore fino ad anni 6, che hanno terminato il periodo di congedo obbligatorio al 31 dicembre 2023;

    già con la legge di bilancio 2023 l'indennità era stata elevata, per un mese, in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno di vita del minore, alla misura dell'80 per cento della retribuzione, anziché del 30 per cento;

    il congedo parentale è una misura ulteriore rispetto al congedo di maternità e di paternità e consiste in un periodo continuativo o frazionato complessivo di dieci mesi, o undici, nel caso in cui il lavoratore padre fruisce di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; tale congedo è fruibile dai lavoratori dipendenti nei primi sei o dodici anni di vita del minore, a seconda delle condizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;

    con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, di recepimento della Direttiva (UE) n. 1158/2019 sono state apportate rilevanti novità alla materia dei congedi parentali:

     a) indennità dovuta fino al dodicesimo anno di vita del minore, anziché fino al sesto anno d'età;

     b) riconoscimento dell'intero periodo di congedo parentale (della coppia genitoriale) al solo genitore affidatario esclusivo;

     c) inclusione, ai fini del calcolo dell'indennità, anche del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati;

     d) esclusione della riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia per il godimento del congedo;

    nonostante la suesposta evoluzione normativa a tutt'oggi non può ancora ritenersi soddisfatta l'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali e il gap madri-padri continua ad essere troppo ampio: infatti, dai dati raccolti dall'Osservatorio INPS sulle prestazioni a sostegno della famiglia, nell'anno 2021 emerge che sono 217.393 le lavoratrici che hanno beneficiato del congedo parentale e 13.212.847 le giornate di congedo parentale autorizzate; mentre sono i lavoratori 58.177 che hanno beneficiato del congedo e sono solo 1.461.187 le giornate autorizzate;

    d'altronde anche sul congedo obbligatorio di maternità/paternità siamo ancora agli albori di un'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali: il congedo obbligatorio e facoltativo per il papà sono stati introdotti inizialmente per il triennio 2013-2015, poi per gli anni successivi fino al 2021 le misure sono state confermate e modificate annualmente dalla legge di bilancio e infine con la legge di bilancio 2022 i congedi sono stati introdotti in modalità stabile;

    oggi, il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di soli 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi; i giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo; al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione;

    con 10 giorni retribuiti al 100 per cento per il congedo di paternità il nostro paese si allinea con Irlanda e Regno Unito, mentre la Francia ha da poco raddoppiato i giorni concessi ai lavoratori dipendenti per il congedo facoltativo, da 14 a 28 giorni, mentre quelli obbligatori sono 7;

    in Spagna, dal 1° gennaio 2021 sono previste 16 settimane non trasferibili (ovvero godibili solo dal padre) di congedo, garantite per il padre o per il secondo genitore equivalente, equiparando di fatto diversi modelli familiari e non solo quelli costituiti da uomo e donna. Le prime 6 settimane di congedo sono obbligatorie, le altre 10 volontarie, con la possibilità di scegliere tra tempo pieno e part-time;

    fino a qualche anno fa in Italia non era concepibile anche un sol giorno, tuttavia una vera rivoluzione sarebbe un progressivo potenziamento del congedo di paternità fino ad una completa equiparazione per il raggiungimento effettivo della parità di genere e soprattutto per garantire che la maternità o il carico dei figli non debba sfavorire le donne nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni misura utile per:

    potenziare il congedo di paternità fino ad una completa equiparazione tra i genitori, per il raggiungimento effettivo della parità di genere e soprattutto per garantire che la maternità o il carico dei figli non sfavoriscano una sola parte genitoriale nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali;

    rafforzare ulteriormente il congedo parentale per entrambi i genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, prevedendo anche incentivi volti a potenziare l'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali e il gap madri-padri.
9/1627/156. Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame estende per un ulteriore mese (da uno a due mesi) l'indennità per congedo parentale per l'anno 2024 per i lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio, nella misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024; la modifica riguarda esclusivamente il periodo attribuito in alternativa tra i genitori di minore fino ad anni 6, che hanno terminato il periodo di congedo obbligatorio al 31 dicembre 2023;

    già con la legge di bilancio 2023 l'indennità era stata elevata, per un mese, in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno di vita del minore, alla misura dell'80 per cento della retribuzione, anziché del 30 per cento;

    il congedo parentale è una misura ulteriore rispetto al congedo di maternità e di paternità e consiste in un periodo continuativo o frazionato complessivo di dieci mesi, o undici, nel caso in cui il lavoratore padre fruisce di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; tale congedo è fruibile dai lavoratori dipendenti nei primi sei o dodici anni di vita del minore, a seconda delle condizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;

    con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, di recepimento della Direttiva (UE) n. 1158/2019 sono state apportate rilevanti novità alla materia dei congedi parentali:

     a) indennità dovuta fino al dodicesimo anno di vita del minore, anziché fino al sesto anno d'età;

     b) riconoscimento dell'intero periodo di congedo parentale (della coppia genitoriale) al solo genitore affidatario esclusivo;

     c) inclusione, ai fini del calcolo dell'indennità, anche del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati;

     d) esclusione della riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia per il godimento del congedo;

    nonostante la suesposta evoluzione normativa a tutt'oggi non può ancora ritenersi soddisfatta l'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali e il gap madri-padri continua ad essere troppo ampio: infatti, dai dati raccolti dall'Osservatorio INPS sulle prestazioni a sostegno della famiglia, nell'anno 2021 emerge che sono 217.393 le lavoratrici che hanno beneficiato del congedo parentale e 13.212.847 le giornate di congedo parentale autorizzate; mentre sono i lavoratori 58.177 che hanno beneficiato del congedo e sono solo 1.461.187 le giornate autorizzate;

    d'altronde anche sul congedo obbligatorio di maternità/paternità siamo ancora agli albori di un'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali: il congedo obbligatorio e facoltativo per il papà sono stati introdotti inizialmente per il triennio 2013-2015, poi per gli anni successivi fino al 2021 le misure sono state confermate e modificate annualmente dalla legge di bilancio e infine con la legge di bilancio 2022 i congedi sono stati introdotti in modalità stabile;

    oggi, il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di soli 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi; i giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo; al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione;

    con 10 giorni retribuiti al 100 per cento per il congedo di paternità il nostro paese si allinea con Irlanda e Regno Unito, mentre la Francia ha da poco raddoppiato i giorni concessi ai lavoratori dipendenti per il congedo facoltativo, da 14 a 28 giorni, mentre quelli obbligatori sono 7;

    in Spagna, dal 1° gennaio 2021 sono previste 16 settimane non trasferibili (ovvero godibili solo dal padre) di congedo, garantite per il padre o per il secondo genitore equivalente, equiparando di fatto diversi modelli familiari e non solo quelli costituiti da uomo e donna. Le prime 6 settimane di congedo sono obbligatorie, le altre 10 volontarie, con la possibilità di scegliere tra tempo pieno e part-time;

    fino a qualche anno fa in Italia non era concepibile anche un sol giorno, tuttavia una vera rivoluzione sarebbe un progressivo potenziamento del congedo di paternità fino ad una completa equiparazione per il raggiungimento effettivo della parità di genere e soprattutto per garantire che la maternità o il carico dei figli non debba sfavorire le donne nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali,

impegna il Governo:

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni misura utile per:

    potenziare il congedo di paternità fino ad una completa equiparazione tra i genitori, per il raggiungimento effettivo della parità di genere e soprattutto per garantire che la maternità o il carico dei figli non sfavoriscano una sola parte genitoriale nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali;

    rafforzare ulteriormente il congedo parentale per entrambi i genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, prevedendo anche incentivi volti a potenziare l'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali e il gap madri-padri.
9/1627/156. (Testo modificato nel corso della seduta)Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 282, del provvedimento in esame dispone che, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

     a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica;

     b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;

     c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali;

    il comma 283, dispone che il decreto di cui al comma 282 individui per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 282, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale;

    al comma 284 ai fini di cui ai commi 282 e 283, viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028;

    quanto previsto dal comma 282 è un intervento più volte richiesto dall'Unione Inquilini in quanto affrontare il disagio abitativo significa aumentare la dotazione di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero degli immobili inutilizzati sia per mancanza di manutenzioni che invendute per crisi del mercato, in particolare, quindi, senza consumo di suolo;

    lascia perplessi che in sede di legge di bilancio il comma 282 indichi, da una parte, in centoventi giorni la definizione di linee guida d'intesa con la Conferenza unificata, e, dall'altra, al comma 284 finanziare quella che sarebbe una positiva azione con risorse disponibili, ancorché insufficienti, negli anni 2027 e 2028 ovvero tra 4/5 anni;

    se il Governo non pensa di avere preso un impegno che ha il sapore oggi dello spot, si rende necessario finanziare fin dal 2024 l'edilizia residenziale pubblica per rendere immediatamente concrete le attività di cui, in particolare, alle lettere a) e b) del comma 282, sulla base delle linee guida che saranno definite entro 120 giorni,

impegna il Governo

in un prossimo provvedimento ad individuare congrue risorse economiche per finanziare le attività di cui al comma 282 anche per gli anni 2024 e 2025 e integrare con ulteriori e adeguate risorse le linee di finanziamento indicate al comma 284, indispensabili per contrastare il disagio abitativo derivante da una vasta precarietà abitativa esistente nei comuni.
9/1627/157. Santillo, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 282, del provvedimento in esame dispone che, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

     a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica;

     b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;

     c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali;

    il comma 283, dispone che il decreto di cui al comma 282 individui per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 282, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale;

    al comma 284 ai fini di cui ai commi 282 e 283, viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028;

    quanto previsto dal comma 282 è un intervento più volte richiesto dall'Unione Inquilini in quanto affrontare il disagio abitativo significa aumentare la dotazione di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero degli immobili inutilizzati sia per mancanza di manutenzioni che invendute per crisi del mercato, in particolare, quindi, senza consumo di suolo,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in un prossimo provvedimento ad individuare congrue risorse economiche per finanziare le attività di cui al comma 282 anche per gli anni 2024 e 2025 e integrare con ulteriori e adeguate risorse le linee di finanziamento indicate al comma 284, indispensabili per contrastare il disagio abitativo derivante da una vasta precarietà abitativa esistente nei comuni.
9/1627/157. (Testo modificato nel corso della seduta)Santillo, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

    con riferimento alle disposizioni inerenti il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, il disegno di legge di bilancio autorizza la spesa complessiva di oltre 11,6 miliardi di euro per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, prevedendo che quota parte delle risorse destinate alla sua realizzazione derivi dalla corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nel periodo di programmazione 2021-2027, gestito dalle regioni Sicilia e Calabria;

    come noto, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui rientrano a pieno titolo quelle destinate a recuperare il divario infrastrutturale e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle aree interne del Paese;

    per quanto riguarda invece lo sviluppo e la sicurezza della mobilità stradale, il disegno di legge di bilancio avrà, come effetto finanziario un decremento di oltre un miliardo di euro per il 2024;

    la strada statale 106 «Jonica» che collega Reggio Calabria a Taranto, attraverso un percorso di 491 km lungo la fascia litoranea jonica di Calabria, Basilicata e Puglia, rappresenta un collegamento strategico per il Sud Italia, poiché mette in comunicazione i due capoluoghi, i numerosi comuni costieri, l'Autostrada del Mediterraneo e l'autostrada A14 che termina proprio a Taranto;

    tale strada statale è tristemente nota come «strada della morte», a causa del susseguirsi di tragici incidenti che dal 1996 ad oggi hanno portato ad oltre 750 decessi e a migliaia di feriti dovuti a incidenti stradali;

    la legge di bilancio per il 2023 ha previsto un programma di interventi strutturali e di messa in sicurezza dell'asse Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica per un importo complessivo di 3 miliardi di euro spalmati in 14 anni, dal 2023- al 2037,

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le necessarie iniziative finalizzate ad un celere completamento dei lavori in corso dell'asse Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, anche attraverso il ricorso ad un'opportuna rimodulazione del cronoprogramma dei lavori previsti per la realizzazione dei relativi lotti funzionali, al fine di migliorare, con l'urgenza prevista dal caso, la sicurezza e la viabilità di una delle principali direttrici del Meridione.
9/1627/158. Scutellà, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni volte al rifinanziamento dell'European Peace Facility – EPF (Strumento europeo per la pace) e del NATO Innovation Fund;

    l'EPF, fondo fuori dal bilancio dell'UE, è stato istituito con un duplice scopo: rafforzare le missioni PSDC e finanziare misure di assistenza nel settore della difesa a favore di organizzazioni internazionali (in particolare l'Unione Africana) e paesi partner. In particolare sarebbe volto a rafforzare la capacità dell'UE di prevenire conflitti, costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale;

    ad oggi, invece, EPF è lo strumento principale per il sostegno militare UE a Kiev, attraverso il rimborso dei trasferimenti di armi effettuati dagli Stati membri;

    a fronte del protrarsi della guerra, lo stanziamento iniziale di EPF (che era di circa 5,7 miliardi di euro, per il periodo 2021-2027) si è rivelato ben presto insufficiente;

    appare evidente come il rifinanziamento del fondo in questione sia una diretta conseguenza del protrarsi del conflitto in Ucraina, del coinvolgimento finanziario da parte dell'Italia unitamente alla mancata volontà di perseguire una soluzione pacifica attraverso negoziati di pace;

    l'attuale momento economico e sociale attraversato dal Paese rende altresì inopportuna la scelta di incrementare le spese militari, quanto la partecipazione italiana al «NATO Innovation Fund», un fondo multi-sovrano di venture capital per il quale è rifinanziata la spesa 1 milione di euro per l'anno 2024; inoltre, nello Stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12) risulta il rifinanziamento del «Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze della difesa nazionale», pari a 4,5 miliardi di euro per il triennio. Tale fondo è il principale strumento di finanziamento dei programmi d'ammodernamento dello strumento militare, in particolare dei sistemi d'arma; le misure descritte confermano la tendenza sempre crescente ad aumentare le spese militari che nulla o poco tengono conto della condizione socio-economica del Paese,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, volte alla progressiva diminuzione delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese.
9/1627/159. Pellegrini, Morfino, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare, il disegno di legge di bilancio 2024 reca la modifica della copertura per il credito d'imposta della ZES unica del Mezzogiorno, riconoscendo, solo per l'anno 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro;

    le risorse individuate dal provvedimento in esame, così come la limitazione del riconoscimento temporale del credito di imposta alla sola annualità del 2024, appaiono del tutto insufficienti a garantire, alle imprese che vogliano investire nel Mezzogiorno, la reale efficacia della misura, considerata l'estensione dell'area ZES unica, così come ridisegnata dalla riforma del Governo;

    la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli sono peraltro rimesse a un decreto attuativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui non è previsto un termine per la sua emanazione;

    il rischio derivante dalla riforma della ZES unica del Mezzogiorno è un enorme danno al sistema produttivo meridionale, mentre il disegno di legge in esame prevede la distrazione di quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) gestite dalle regioni Sicilia e Calabria dal periodo di programmazione 2021-2027 per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina;

    come noto, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui rientrano a pieno titolo quelle destinate a recuperare il divario infrastrutturale e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle aree interne del Paese,

impegna il Governo:

   ad intervenire normativamente, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di innalzare la soglia di copertura del credito di imposta ZES, elevandola a 10 miliardi annui, e di prorogare almeno su base triennale la durata della concessione dei benefici fiscali del suddetto credito di imposta a favore delle imprese del Mezzogiorno, al fine di permettere al tessuto imprenditoriale di programmare con maggiore certezza i propri investimenti, avendo la certezza di un arco temporale più ampio;

   ad intraprendere altresì le necessarie iniziative finalizzate ad incentivare all'interno della ZES unica, il recupero degli immobili esistenti, includendo, a tal fine, tra gli investimenti oggetto di agevolazione del credito di imposta, anche la ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, limitando in tal modo il consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché ad eliminare la soglia attualmente prevista al 50 per cento del valore dei terreni e degli immobili rispetto al valore complessivo degli investimenti agevolabili, anche per garantire continuità di condizioni a chi ha già ricevuto l'Autorizzazione Unica e ha già in corso investimenti;

   ad adottare iniziative volte alla riduzione da 200 mila a 100 mila euro del valore minimo degli investimenti effettuati nella ZES unica necessari per poter beneficiare delle agevolazioni derivanti dall'applicazione del credito di imposta;

   ad adottare altresì, con urgenza, interventi specifici volti a riconoscere, a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, l'agevolazione relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito del 50 per cento.
9/1627/160. Scerra, Morfino, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 39, modifica il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, disponendo l'autorizzazione per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale della regione Calabria ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, in materia di interventi di politica attiva per il lavoro, che siano già stati utilizzati da tali amministrazioni comunali e che possiedano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego di cui alla normativa vigente;

   considerato che:

    la regione Basilicata con la legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, ha istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) per aiutare le «fasce deboli» e affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale, nonché con delibera della giunta regionale n. 260 del 2016 i tirocini finalizzati all'inclusione sociale (TIS);

    il progetto era stato istituito per creare uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale, ed in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale;

    i beneficiari del programma, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo per la partecipazione al programma, vengono impegnati in progetti di pubblica utilità proposti da soggetti pubblici e privati con sede o uffici periferici sul territorio della regione Basilicata;

    in Basilicata risultano circa 1.000 persone percettori del RMI e 800 persone di TIS, ricevendo un sussidio che varia tra i 400 e i 500 euro al mese;

    tali soggetti sono spesso impiegati impropriamente dai comuni e dalle pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono funzioni volte a sopperire le gravi carenze di organico degli enti interessati, con orari e mansioni assimilabili al lavoro dipendente pur tuttavia non essendo loro riconosciuti i principali diritti dei lavoratori;

   premesso, altresì, che:

    durante l'esame del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, nella seduta del 28 giugno 2023, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1238/53 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo «ad adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere procedure di stabilizzazione tramite concorso pubblico, all'uopo prevedendo una riserva di posti per i soggetti di cui in premessa ovvero l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo»;

    la raccomandazione proposta dal Governo è stata rifiutata in quanto ritenuta discriminatoria rispetto ad analoghe disposizioni normative adottate con riferimento alla regione Calabria;

   considerato che:

    il disegno di legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente iniziative di carattere normativo volte ad autorizzare le amministrazioni comunali della regione Basilicata, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI- TIS».
9/1627/161. Lomuti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 272 – modificato nel corso dell'esame al Senato – al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 9,31 miliardi di euro per il periodo 2024-2032. Rispetto al testo originario, il testo approvato al Senato e oggi esaminato prevede quindi una riduzione di 2,3 miliardi di euro, ma non si tratta di un definanziamento: tali risorse vengono infatti imputate, in base al nuovo comma 273 – introdotto al Senato – a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

    a tal fine, nelle more dell'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è stata autorizzata la spesa di 9.312 milioni di euro e ne è stata disciplinata l'articolazione temporale negli esercizi finanziari 2024-2032;

    si noti che il testo iniziale prevedeva una autorizzazione di 11.630 milioni. La differenza tra i due importi (pari a 2.312 milioni di euro) viene imputata (dal comma 273 a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Complessivamente quindi il testo oggi al nostro esame conferma l'importo complessivo di 11.630 milioni destinato all'opera in questione;

    il comma 273, introdotto durante l'esame al Senato, per il finanziamento del ponte sullo Stretto, dispone quindi per il periodo 2024-2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) – Ciclo di programmazione 2021-2027, autorizzazioni di spesa pari a 718 milioni di euro sulla quota afferente alle amministrazioni centrali e 1.600 milioni di euro imputati sulle risorse indicate per la regione Calabria e la Regione Siciliana dalla delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023;

    inoltre, il comma 274, sempre introdotto in sede referente presso la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento, dispone che gli accordi per la coesione da stipulare tra le regioni Sicilia e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dovranno dare evidenza delle risorse annuali del FSC destinate dal comma 1-bis alla realizzazione dell'opera, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati alla lettera b) del medesimo comma 1-bis. In sostanza, la disposizione demanda allo strumento dell'accordo per la coesione – recentemente introdotto dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in sostituzione dei precedenti «Piani di sviluppo e coesione» – la determinazione della quota di risorse da destinare, per ciascun anno dal 2024 al 2032, alla realizzazione dell'opera a carico delle risorse FSC attribuite dalla menzionata delibera CIPESS, rispettivamente, alla Regione Siciliana e alla regione Calabria, ferma restando la concorrenza integrale degli importi annuali di cui al comma 1-bis, lettera b);

   considerato che:

    il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui rientrano a pieno titolo quelle destinate a recuperare il divario infrastrutturale e sociale del Mezzogiorno d'Italia e delle aree interne del Paese;

    nella risposta resa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta della Camera del 4 ottobre scorso, all'interrogazione in Assemblea 3/00697, presentata dall'Onorevole Iaria, è stato evidenziato come il costo per il ponte di Messina previsto dal DEF e pari a 13 miliardi e mezzo potesse inferiore ai 12 miliardi, «con un contributo da parte delle regioni Sicilia e Calabria e con un contributo da parte delle istituzioni europee». In quella stessa sede, il Ministro Salvini ha precisato che «l'obiettivo è chiaro, far partire i cantieri entro l'estate del 2024»;

    ancora, nella risposta, resa nella seduta del 17 ottobre 2023, all'interrogazione 5/01476, è stato evidenziato che, in merito al piano dei finanziamenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, con riferimento ai fondi FSC, ha precisato «come più volte ribadito, che nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte sullo Stretto»;

    la delibera CIPESS del 3 agosto scorso ha approvato la proposta di imputazione programmatica della quota regionale relativa al FSC 2021-2027. Tali risorse saranno ripartite attraverso appositi accordi di Coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con la partecipazione dei Ministeri interessati e di ciascuna regione, come previsto dall'articolo 1 del già richiamato decreto-legge n. 124 del 2023,

impegna il Governo

a riferire alle Camere con la massima urgenza circa la distrazione delle risorse FSC dalle finalità proprie di questo strumento finanziario e, in particolare, a chiarire quali interventi – invero prioritari per l'impiego delle risorse del FSC – verranno stralciati dal Piano Sud 2030.
9/1627/162. Carmina, Scutellà, Scerra, Bruno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    sono note le vicende attorno all'ex articolo 33, del disegno di legge di bilancio come approvato dal Consiglio dei ministri: nel testo precedente alla prima lettura al Senato, si prevedeva infatti un ricalcolo delle pensioni di coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1981 e che possono vantare meno di 15 anni di anzianità contributiva, con una conseguente diminuzione dell'assegno pensionistico per molti già a partire dal 2024;

    si trattava delle quote di pensione retributive relative ad alcune gestioni previdenziali del comparto pubblico e, più precisamente, degli iscritti alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa dei sanitari (CPS) e alla Cassa degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e a favore degli iscritti alla cassa degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori (CPUG). In sostanza, oltre 31.000 dipendenti pubblici tra medici, infermieri, insegnanti elementari e delle materne, ufficiali giudiziari, infermieri e addetti delle camere di commercio; l'Esecutivo aveva però omesso di calcolare la spinta ad anticipare le uscite soprattutto dei medici (il cui ridimensionamento della quota retributiva potrebbe costare un taglio fino al 25 per cento della pensione), che secondo il loro sindacato Anaao sarebbero in 4.000 nel prossimo anno. Stando alla relazione tecnica della legge di bilancio 2024, il meno vantaggioso ricalcolo delle pensioni avrebbe interessato, a regime, una platea pari a circa 700.000 statali ed il taglio progressivo delle più vantaggiose aliquote di calcolo sul retributivo per gli anni dal 1981 al 1995. Secondo i calcoli effettuati da CGIL, su una pensione di vecchiaia con decorrenza nel 2024 a 67 anni età e 35 anni di contribuzione, e con retribuzioni rispettivamente da 30.000, 40.000 o 50.000 euro annui, la norma potrebbe determinarne una riduzione pari a 4.432 euro, 5.910 euro o 7.387 euro;

   considerato che:

    dopo una maratona notturna alla 5a Commissione bilancio al Senato, però, il testo arriva oggi al nostro esame con l'approvazione di un correttivo (articolo 1, commi 157-165) che alleggerisce la stretta previdenziale prevista per queste categorie del pubblico impiego dalla versione originaria del disegno di legge di bilancio, e che concentra i tagli alla fetta retributiva dell'assegno (fino a un massimo del 25 per cento) esclusivamente sui pensionamenti anticipati svincolati da soglie anagrafiche: quelli accessibili con 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 e 10 mesi per le donne);

    per medici e infermieri la «penalizzazione» può diventare meno «rigida» nel senso che ora si consente ai «sanitari» di prolungare la loro permanenza in servizio una volta maturati i requisiti per l'uscita anticipata: per ogni mese in più di lavoro il taglio dell'aliquota di rendimento sulla quota retributiva si ridurrà di un trentaseiesimo. Di conseguenza il personale sanitario potrà restare in attività per altri 3 anni, quindi fino alla soglia dei 46 anni di contribuzione. Sempre medici e infermieri potranno altresì rimanere in ospedale anche dopo il raggiungimento dei 40 anni di servizio a patto che non abbiano superato i 70 anni d'età (cifra che resta la soglia per il pensionamento di vecchiaia dopo il dietrofront del Governo su un proprio ulteriore emendamento finalizzato a consentire a dirigenti sanitari o docenti universitari di andare in pensione su base volontaria a 72 anni, anziché a 70);

    si affievolisce quindi la portata di una misura che aveva anche l'obiettivo di addolcire la «gobba pensionistica» riducendo, a regime, di circa 21 miliardi la spesa previdenziale. E proprio per la necessità di non appesantire l'impatto dei ritocchi alla manovra sui conti pubblici, il Governo, con la correzione citata, ha individuato una parziale compensazione dilatando le finestre d'uscita per tutte le categorie interessate: a 3 mesi nel 2024, a 4 mesi nel 2025, a 5 mesi nel 2026, a 7 mesi nel 2027 fino a 9 mesi a partire dal 2028;

    al di là delle specificazioni delle diverse categorie interessate, il provvedimento all'esame prevede ora una minor spesa pensionistica che si attesterebbe, a regime, a circa 12 miliardi di euro. Dal dossier aggiornato della Ragioneria generale dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, che tiene conto dell'ultima NADEF e delle proiezioni demografiche ISTAT 2023, ma non della legge di bilancio in esame, si conferma che nel biennio 2023-24, le uscite per pensioni si attesteranno attorno al 16 per cento del PIL a causa dei costi dell'indicizzazione e delle quote (100, 102 e 103), mentre il picco di spesa è del 17 per cento del PIL ed è previsto nel 2024;

   valutato che:

    il nostro sistema pensionistico, definito da due grandi riforme (Dini del 1995 e Fornero del 2011), presenta una serie di lacune, derivazione soprattutto di stratificazioni di mini-riforme e correzioni specifiche, ma necessarie che si aggiungono a quelle due grandi riforme;

    la discussione citata circa la modifica alle aliquote di rendimento per una parte di lavoratori pubblici, discende in parte dalla circostanza per cui il sistema pensionistico, ancora oggi, è ricco di trattamenti diversi tra lavoratori, non solo pubblici, riguardo sia i criteri di pensionamenti, sia i criteri di valorizzazione dei contributi versati. Ne sono un esempio i «lavoratori» delle forze dell'ordine, che nel settore pubblico hanno sia dei criteri di uscita più generosi che delle aliquote di rendimento più favorevoli. Così come i commercianti e gli artigiani, che sono privilegiati nella contribuzione, oppure i giornalisti iscritti all'ex INPGI che dal 2022 è stato giustamente assorbito in INPS, sebbene resti diversa, per ragioni di costituzionalità, la valorizzazione dei contributi già versati in passato;

    anche alla luce di altri interventi discutibili presenti nel provvedimento in esame – quali ad esempio le modifiche alla disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna –, ciò che evidentemente manca è una riflessione sul futuro pensionistico dei giovani. Una vera riforma pensionistica dovrebbe infatti guardare alla situazione dei giovani posto che numerosi studi, dentro INPS ma anche fuori, riportano che i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, ovvero nel regime contributivo pieno, hanno lavori instabili e precari, salari bassi, e la maggior parte di loro (il 53 per cento), secondo quanto accumulato finora e in proiezione, quando matureranno i criteri di uscita, avranno una pensione povera, inferiore alla soglia di povertà (800 euro circa);

    per questi lavoratori la soluzione va trovata subito in correttivi dentro il mercato del lavoro, spingendo i salari verso l'alto, con l'introduzione di un salario minimo, nonché la limitazione dei contratti part-time e precari, sulla scia di quanto si era fatto con il cosiddetto decreto dignità;

    oggi che si registra il paradosso di una modesta crescita occupazionale con il Pil fermo, è ancora più evidente che la dinamica positiva è da attribuire a bassi salari e ad un numero di ore lavorate per persona inferiore. E quindi è ancora più necessaria l'introduzione di un salario minimo e di limitazioni al part-time involontario e a forme precarie. Ad esempio, secondo stime dell'INPS, presentate nel rapporto annuale del 2022, se si introducesse un salario minimo sopra i 9 euro lordi l'ora, per i giovani il rateo pensionistico crescerebbe del 10 per cento;

    ulteriore intervento di rete di protezione necessario è quello relativo all'introduzione di una pensione di garanzia di tipo contributivo. Come è noto, nel modello contributivo attuale, non esiste la pensione minima, quindi va creato un meccanismo che, senza disincentivare la partecipazione al mercato del lavoro, possa creare una pensione di garanzia dignitosa, valorizzando buchi contributivi e formazione, inserendo un minimale pensionistico a fronte di un certo montante contributivo raggiunto (e non necessariamente un numero di anni);

    in questo contesto, si dovrebbe anche inserire il riscatto di laurea gratuito per i giovani, che avrebbe il merito di incentivare lo studio e non penalizzare coloro che per motivi di studio entrano più tardi nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire ai lavoratori dell'impiego sia pubblico che privato, un futuro più sicuro e certo in materia previdenziale, in particolare introducendo un salario minimo garantito pari ad almeno 9 euro lordi ora, limitando il ricorso a contratti part-time e precari, ed istituendo una pensione di garanzia di tipo contributivo per il futuro dei giovani.
9/1627/163. Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 370 dell'articolo 1 del provvedimento individuato in epigrafe istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria;

    i commi 374-377, introdotti nel corso dell'esame in Senato, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

    i commi 378-383, introdotti in sede referente nell'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive; alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; tuttavia, l'atto in esame difetta di qualsivoglia previsione volta allo stanziamento di risorse a favore di periti e consulenti tecnici;

    appare opportuno adeguare al costo della vita l'importo degli onorari spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

    invero, nonostante sussista l'obbligo di rivalutazione monetaria di tali onorari, la misura dei compensi fissi, variabili e a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, il medesimo è rimasto inattuato;

    si tratta di un intervento necessario anche a fronte delle sentenze della Corte costituzionale che hanno rilevato il ritardo nell'aggiornamento di cui si tratta. Da ultimo, nella sentenza n. 89 del 2020, la Corte costituzionale ha chiarito che «spettando all'amministrazione la competenza per la determinazione degli onorari in questione, non è certo irragionevole che questa possa valutare, preliminarmente, se procedere attraverso l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ad un adeguamento che consenta il mero recupero dell'inflazione, o invece a più consistenti modifiche tariffarie, eventualmente incidenti anche sulla base di calcolo sulla quale operare la rivalutazione periodica, secondo criteri di apprezzamento di natura politica, in base a ciò che consente l'articolo 50 del medesimo testo unico»;

    occorre ricordare che le sentenze della Corte costituzionale n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015 hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 106-bis del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi, rispettivamente spettanti all'ausiliario del magistrato e ai consulenti tecnici di parte, sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

    in particolare, si auspica un aggiornamento dei compensi nella misura del +38,7 per cento, relativa al periodo agosto 1999-agosto 2019, secondo le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie e operai e impiegati, forniti dall'ISTAT,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantito l'adeguamento al costo della vita dei compensi spettanti ad ausiliari e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
9/1627/164. Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 370 dell'articolo 1 del provvedimento individuato in epigrafe istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria;

    i commi 374-377, introdotti nel corso dell'esame in Senato, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

    i commi 378-383, introdotti in sede referente nell'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive; alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; tuttavia, l'atto in esame difetta di qualsivoglia previsione volta allo stanziamento di risorse a favore di periti e consulenti tecnici;

    appare opportuno adeguare al costo della vita l'importo degli onorari spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

    invero, nonostante sussista l'obbligo di rivalutazione monetaria di tali onorari, la misura dei compensi fissi, variabili e a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, il medesimo è rimasto inattuato;

    si tratta di un intervento necessario anche a fronte delle sentenze della Corte costituzionale che hanno rilevato il ritardo nell'aggiornamento di cui si tratta. Da ultimo, nella sentenza n. 89 del 2020, la Corte costituzionale ha chiarito che «spettando all'amministrazione la competenza per la determinazione degli onorari in questione, non è certo irragionevole che questa possa valutare, preliminarmente, se procedere attraverso l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ad un adeguamento che consenta il mero recupero dell'inflazione, o invece a più consistenti modifiche tariffarie, eventualmente incidenti anche sulla base di calcolo sulla quale operare la rivalutazione periodica, secondo criteri di apprezzamento di natura politica, in base a ciò che consente l'articolo 50 del medesimo testo unico»;

    occorre ricordare che le sentenze della Corte costituzionale n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015 hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 106-bis del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi, rispettivamente spettanti all'ausiliario del magistrato e ai consulenti tecnici di parte, sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

    in particolare, si auspica un aggiornamento dei compensi nella misura del +38,7 per cento, relativa al periodo agosto 1999-agosto 2019, secondo le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie e operai e impiegati, forniti dall'ISTAT,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per l'adeguamento al costo della vita dei compensi spettanti ad ausiliari e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.
9/1627/164. (Testo modificato nel corso della seduta)Giuliano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 378-383 dell'articolo 1 del provvedimento, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo:

     al potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive;

     alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali;

     alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

    ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero della giustizia esercita le funzioni e i compiti concernenti specifiche aree funzionali. Rientrano nel novero i servizi relativi alla giustizia minorile e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;

    al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia di giustizia riparativa e di potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, il provvedimento in esame, riformulando la lettera d), prevede che il Ministero della giustizia eserciti, oltre alle precedenti funzioni, anche i compiti concernenti: lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa, nonché lo svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive;

    al contempo, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia di giustizia riparativa e di potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, i commi 2 e 3 del richiamato articolo, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, prevedono rispettivamente: l'istituzione nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa; di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero, nonché l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area funzionari;

    tuttavia, le previsioni introdotte in sede referente al Senato non appaiono sufficienti a garantire il potenziamento degli organici dei servizi minorili della giustizia e dell'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, specie in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetto decreto Caivano);

    appare opportuno lo stanziamento di ulteriori risorse volte all'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse volte a rafforzare in modo adeguato tutti i profili di funzionari giuridico-pedagogici, assistenti sociali, amministrativi del dipartimento di giustizia minorile e di comunità, anche alla luce delle nuove competenze attribuite dal cosiddetto decreto Caivano.
9/1627/165. D'Orso, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 370 dell'articolo 1 del provvedimento individuato in epigrafe istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria;

    i commi 378-383, introdotti nel corso dell'esame in Senato, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

    i commi 378-383, introdotti anch'essi nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo: al potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive; alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

    tuttavia, l'atto in esame difetta di qualsivoglia previsione in merito al rafforzamento della pianta organica della magistratura ordinaria, impedendo, tra l'altro, la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari;

    siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900;

    occorre fronteggiare tale emergenza: a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

    una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

    si tenga, altresì presente che la recente riforma in materia di giustizia, cosiddetto «disegno di legge Nordio», intende introdurre la collegialità decisionale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva;

    sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, l'incremento di 250 unità è un primo passo, ma non appare ancora sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse per consentire l'ampliamento della pianta organica della magistratura di 500 unità, al fine di avvicinare il rapporto magistrati-cittadini, dagli attuali 11 ogni 100.000 abitanti, alla media europea di 22.
9/1627/166. Cafiero De Raho, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 190 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 3 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2024 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

    i commi da 191 a 193, introdotti al Senato, prevedono il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà;

    il comma 194, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026;

    l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 prevede che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22;

    il comma 4-ter estende la facoltà di avvalersi del gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti alla persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale. Similmente, il comma 4- quater, nei confronti del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale;

    appare opportuno estendere ulteriormente le ipotesi di accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile,

impegna il Governo

ad introdurre, con il primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse da destinare all'estensione del novero dei soggetti destinatari del gratuito patrocinio a spese dello Stato e nella specie, anche ai procedimenti civili che riguardino abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica.
9/1627/167. Ascari, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 190 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 3 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2024 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

    i commi da 191 a 193, introdotti al Senato, prevedono il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà;

    il comma 194, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, istituisce il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026;

    l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 prevede che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22;

    il comma 4-ter estende la facoltà di avvalersi del gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti alla persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale. Similmente, il comma 4- quater, nei confronti del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale;

    appare opportuno estendere ulteriormente le ipotesi di accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile,

impegna il Governo

a valutare lo stanziamento di risorse da destinare all'estensione del novero dei soggetti destinatari del gratuito patrocinio a spese dello Stato e, in particolare, anche ai procedimenti civili che riguardino abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica.
9/1627/167. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    con finalità previdenziali e di assistenza, un secolo fa era istituito il benemerito ente della Cassa di Prestanza del comune di Bari per la tutela dei dipendenti comunali;

    la gestione ed il patrimonio della Cassa di Prestanza sono per statuto separati da quelli del comune, il quale ultimo ha tuttavia negli anni versato somme ingenti per far fronte alla non felice situazione economica determinatasi a carico dello storico ente;

    la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei conti, mediante pronuncia n. 132 del 2016, ha espresso diversi dubbi di legittimità in merito all'erogazione del contributo, evidenziando come il comune abbia addotto giustificazioni al sistematico versamento in favore della Cassa sulla base del combinato disposto di una serie di norme, senza tuttavia fare riferimento all'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», nel quale si vieta la corresponsione di trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge; in data 20 febbraio 2019, il Procuratore Generale della sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei conti ha evidenziato che pur non sussistendo forme di responsabilità erariale in ragione dell'assenza del dolo o della colpa grave, i contributi erogati fino all'anno 2013 dal comune di Bari in favore della Cassa hanno determinato un danno al patrimonio comunale;

    in seguito alla pronuncia della Corte dei conti, il comune di Bari ha conseguentemente interrotto la destinazione di risorse alla Cassa di Prestanza, comportando l'impossibilità per quest'ultima di liquidare le buonuscite e generando una situazione d'incertezza economica per tutti gli iscritti, i quali pure avevano regolarmente versato i contributi alla Cassa;

    gli iscritti alla Cassa nulla potevano sapere in merito alla natura non pubblica della Cassa stessa, dato che il Presidente della Cassa è per statuto il Sindaco della città di Bari, il bilancio viene approvato dal bilancio comunale, e i soggetti che prestano la loro opera per la gestione della Cassa sono tutti dipendenti comunali;

   considerato che:

    è già stato accolto dal Governo, come raccomandazione, in data 22 novembre 2023, l'ordine del giorno a prima firma dello scrivente n. 9/1551/14,

impegna il Governo

ad adottare, con ogni possibile sollecitudine, interventi normativi al fine di consentire al comune di Bari il recupero delle somme versate, in modo da conciliare l'esigenza di evitare un danno erariale con la necessità di tutelare i diritti degli iscritti, che hanno autorizzato il versamento dei contributi certi di immetterli in un ente pubblico.
9/1627/168. Dell'Olio, Morfino, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    con finalità previdenziali e di assistenza, un secolo fa era istituito il benemerito ente della Cassa di Prestanza del comune di Bari per la tutela dei dipendenti comunali;

    la gestione ed il patrimonio della Cassa di Prestanza sono per statuto separati da quelli del comune, il quale ultimo ha tuttavia negli anni versato somme ingenti per far fronte alla non felice situazione economica determinatasi a carico dello storico ente;

    la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei conti, mediante pronuncia n. 132 del 2016, ha espresso diversi dubbi di legittimità in merito all'erogazione del contributo, evidenziando come il comune abbia addotto giustificazioni al sistematico versamento in favore della Cassa sulla base del combinato disposto di una serie di norme, senza tuttavia fare riferimento all'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», nel quale si vieta la corresponsione di trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge; in data 20 febbraio 2019, il Procuratore Generale della sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei conti ha evidenziato che pur non sussistendo forme di responsabilità erariale in ragione dell'assenza del dolo o della colpa grave, i contributi erogati fino all'anno 2013 dal comune di Bari in favore della Cassa hanno determinato un danno al patrimonio comunale;

    in seguito alla pronuncia della Corte dei conti, il comune di Bari ha conseguentemente interrotto la destinazione di risorse alla Cassa di Prestanza, comportando l'impossibilità per quest'ultima di liquidare le buonuscite e generando una situazione d'incertezza economica per tutti gli iscritti, i quali pure avevano regolarmente versato i contributi alla Cassa;

    gli iscritti alla Cassa nulla potevano sapere in merito alla natura non pubblica della Cassa stessa, dato che il Presidente della Cassa è per statuto il Sindaco della città di Bari, il bilancio viene approvato dal bilancio comunale, e i soggetti che prestano la loro opera per la gestione della Cassa sono tutti dipendenti comunali;

   considerato che:

    è già stato accolto dal Governo, come raccomandazione, in data 22 novembre 2023, l'ordine del giorno a prima firma dello scrivente n. 9/1551/14,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare, con ogni possibile sollecitudine, interventi normativi al fine di consentire al comune di Bari il recupero delle somme versate, in modo da conciliare l'esigenza di evitare un danno erariale con la necessità di tutelare i diritti degli iscritti, che hanno autorizzato il versamento dei contributi certi di immetterli in un ente pubblico.
9/1627/168. (Testo modificato nel corso della seduta)Dell'Olio, Morfino, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio 2022 ha previsto il finanziamento di due progetti di durata biennale, per lo sviluppo del vaccino immunocontraccettivo GonaCon in forma orale per essere somministrato ai cinghiali mediante esche alimentari, tale finanziamento ammontava a 500.000 euro;

    il vaccino immunocontraccettivo GonaCon è un farmaco, utilizzato da decenni nel nord America per tenere sotto controllo il numero di cavalli allo stato brado, che ha già pienamente dimostrato la sua efficacia anche su altri animali, una sola iniezione rende sterile un cinghiale per un periodo che può raggiungere i sei anni. Il grande limite è rappresentato dalla sua formulazione, al momento somministrabile esclusivamente mediante iniezione;

    considerato che, rifinanziare i progetti, dotandoli di un budget adeguato, contribuirebbe alla messa a punto del farmaco in tempi brevi per la sua somministrazione mediante esche alimentari esclusivamente ai cinghiali utilizzando dispenser specie-specifici già disponibili. Ciò è fondamentale per arrestare la Peste suina africana;

    nel nostro Paese la PSA ha raggiunto dei livelli di allarme e i piani di contrasto alla patologia basati sull'uccisione di animali, oltre a non essere eticamente accettabili, non hanno dato risultati, anzi la PSA è in espansione. Intervenire sulla fertilità degli animali selvatici al fine di ridurne la consistenza numerica, rappresenta una delle più promettenti prospettive di sviluppo delle attività gestionali che può mettere d'accordo tutti: amministrazioni centrale e regionali, cittadini pro/contrari alla caccia, agricoltori/allevatori;

    i metodi anticoncezionali sono molto più efficaci dell'abbattimento, sono più accettati socialmente e hanno bisogno di molte meno persone per essere attuati sul territorio;

    anche per la sicurezza pubblica e la prevenzione degli incidenti stradali, attraverso la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, vi è la preziosa opportunità di finanziare nuove soluzioni fornite dalle più recenti ricerche scientifiche;

    valutato, infine, come anche il «Piano straordinario delle catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali» e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste suina africana (PSA) 2023-2028 di prossima approvazione al punto 6.1. «Progetti di sperimentazione di metodi alternativi di contenimento della specie» preveda che le autorità competenti e gli istituti di ricerca possano individuare metodi alternativi di contenimento della specie che possano raggiungere gli obiettivi di depopolamento in forma non cruenta, «tali metodi potranno essere applicati anche in forma sperimentale in aree delimitate e nell'ambito di progetti organizzati»,

impegna il Governo

a istituire nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo finalizzato a sostenere progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immunocontraccettivo GonaCon, ciò al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale.
9/1627/169. Cherchi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la tutela della salute rappresenta il principale aspetto che dovrebbe essere tenuto in considerazione quando sul territorio vengono proposte e pianificate azioni di diversa natura, con particolare riguardo agli interventi di realizzazione di impianti industriali;

    è noto, infatti, che la salute degli individui e della comunità sia strettamente legata non solo a fattori connessi alla persona (patrimonio genetico, stili di vita), ma anche a quelli di origine ambientale, sociale, economico-culturale, con la conseguenza che al momento di pianificare un'azione, bisogna tener conto che questa ha potenzialmente un impatto potenzialmente negativo sulla salute della popolazione che sarà coinvolta dalle modifiche determinate da quell'intervento;

    al fine di poter avviare tempestivamente azioni di prevenzione primaria, nonché di tutela ambientale, l'impatto dovrebbe essere valutato prima che l'azione sia realizzata;

    negli anni passati la stima dell'impatto sulla salute, determinato dall'esposizione delle popolazioni a inquinanti prodotti dalle attività produttive o costruttive, è stata limitata perché le procedure autorizzative (in linea con le diverse Direttive Europee sulla Valutazione di Impatto Ambientale – VIA e sulla riduzione integrata dell'inquinamento) sono state rivolte in via prioritaria e spesso esclusiva agli aspetti ambientali; al netto della indiscutibile e fondamentale importanza delle misure di riduzione degli impatti ambientali (e, in parte, di mitigazione delle esposizioni per la popolazione) delle disposizioni in materia di impatto ambientale, giova evidenziare la necessità di prevedere un adeguato sistema di studio e monitoraggio degli aspetti sanitari, coinvolgendo in maniera significativa i soggetti più qualificati;

    la valutazione di impatto sanitario (VIS) rappresenta lo strumento più adeguato per fare fronte a questa esigenza, la quale, in base alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è costituita da una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione, di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione stessa;

    la VIS ha, pertanto, l'obiettivo di valutare preventivamente quale possa essere l'impatto della messa in atto di un'attività sul territorio:

     per comprendere se l'azione prevista sia compatibile con la tutela della salute della popolazione eventualmente coinvolta;

     se all'interno della popolazione ci siano sottogruppi che possano subire conseguenze maggiori in relazione a qualche specifico determinante (età, genere, condizione socio-economica, sili di vita);

     per identificare le azioni che consentirebbero di ridurre, mitigare e possibilmente eliminare gli impatti negativi, massimizzando invece i possibili impatti positivi;

    in Italia e in molti altri Paesi, la principale applicazione della VIS è di fornire un supporto alle procedure autorizzative in ambito ambientale valutando l'impatto sanitario conseguente alla presenza e al funzionamento di opere e progetti principalmente di carattere industriale e infrastrutturale;

    la VIS è stata introdotta per la prima volta a livello normativo con l'articolo 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, poi riconfermata e potenziata con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della Direttiva 2014/52/UE, che, all'articolo 3, pone un maggiore accento sulla valutazione degli effetti sulla salute da considerare all'interno di una VIA;

    il Ministero della salute ha successivamente redatto le linee guida al fine di fornire le informazioni necessarie per poter seguire una procedura di valutazione per gradi successivi in modo da per poter stimare ed esprimere un giudizio relativo alla compatibilità del progetto proposto rispetto all'impatto sulla salute della popolazione che vive e lavora nel territorio; in tal modo la VIS può, quindi, fornire ai decisori delle valutazioni che consentano di scegliere tra le varie opportunità quelle più idonee alla tutela della salute, oltre a quella ambientale; dette valutazioni sono basate su conoscenze scientifiche sistematiche sui contaminanti d'interesse sanitario emessi dall'opera in esame e devono essere pubblicamente condivise con un procedimento partecipativo;

    tra le infrastrutture per le quali si ritiene assolutamente necessario effettuare la valutazione di impatto sanitario rientrano – per le loro caratteristiche intrinseche di pericolosità ambientale e sanitaria – gli impianti di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto;

    per questa tipologia di impianti appare altrettanto necessario che vengano esperite tutte le indispensabili procedure per una corretta valutazione del rischio, così come previsto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,

impegna il Governo:

   a ripristinare, per i progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di impianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione degli impianti esistenti, l'obbligo di sottoposizione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, a tal fine, le adeguate risorse finanziarie e strumentali;

   a sottoporre i medesimi impianti alle procedure di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
9/1627/170. Sergio Costa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge di bilancio 2023 è stato istituito un fondo per il contrasto al consumo del suolo, non ulteriormente rifinanziato, che stanzia 20 milioni di euro per il 2024 al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano;

    a livello europeo, l'obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050 rappresenta la principale finalità di lungo periodo della «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030», adottata dalla Commissione europea nel novembre 2021, in linea con gli obiettivi dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile che considera l'azzeramento del consumo di suolo una misura chiave per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la tutela della biodiversità;

    il suolo è infatti una risorsa preziosa e non rinnovabile che richiede efficaci strumenti di tutela in quanto costituisce il serbatoio di circa il 90 per cento della biodiversità del pianeta e fornisce fondamentali servizi ecosistemi, a cominciare dalla sua capacità di fissare in modo stabile la CO2 dall'atmosfera;

    come ribadito dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in risposta ad una recente interrogazione parlamentare, l'adozione di una legge nazionale sul consumo del suolo rappresenta una priorità ed è prevista non solo tra le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ma anche nel Piano per la transizione ecologica (PTE) che ha fissato l'obiettivo di arrivare a un consumo netto pari a zero entro il 2030, mediante un complesso di misure finalizzate a garantire la protezione e il recupero della qualità del suolo, il ripristino dei terreni degradati e l'arresto del processo di impermeabilizzazione;

    i dati aggiornati dimostrano tuttavia che la tendenza in atto è in netto contrasto con i citati obiettivi e risente dell'assenza di interventi normativi efficaci e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale;

    l'edizione 2023 del Rapporto «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici», a cura del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), rileva infatti che il consumo di suolo continua a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate e crescenti. «Nell'ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 76,8 chilometri quadrati, il 10,2 per cento in più del 2021. Si tratta, in media, di più di 21 ettari al giorno, il valore più elevato degli ultimi 11 anni, in cui non si erano mai superati i 20 ettari»;

    appare altresì preoccupante l'ulteriore dato che conferma, anche per il 2022, l'assenza di un legame diretto tra le dinamiche della popolazione e i processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione e registra una crescita delle superfici artificiali anche in casi di decrescita della popolazione residente;

    si aggiunga che più del 35 per cento del consumo di suolo totale dell'ultimo anno si trova in aree a pericolosità sismica alta o molta alta, e il 7,5 per cento nelle aree a pericolosità da frana;

    anche a livello idrogeologico, oltre che sismico, l'impermeabilizzazione del suolo continua ad avere effetti disastrosi nel nostro Paese, come dimostrano gli eventi estremi dell'ultimo anno, e richiederebbe una complessiva revisione delle attuali previsioni insediative al fine di stralciare, in primis, quelle che riguardano aree a media o alta pericolosità idraulica o sismica,

impegna il Governo

a definire una nuova disciplina sull'arresto del consumo di suolo, nell'ottica di una concreta rigenerazione del territorio, che includa adeguati stanziamenti e misure finalizzate alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché al riconoscimento del valore del capitale naturale e della biodiversità in linea con il Piano per la transizione ecologica (PTE) e con l'obiettivo di arrivare a un consumo di suolo netto pari a zero entro il 2030.
9/1627/171. Ilaria Fontana, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge di bilancio 2023 è stato istituito un fondo per il contrasto al consumo del suolo, non ulteriormente rifinanziato, che stanzia 20 milioni di euro per il 2024 al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano;

    a livello europeo, l'obiettivo di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050 rappresenta la principale finalità di lungo periodo della «Strategia dell'UE per il suolo per il 2030», adottata dalla Commissione europea nel novembre 2021, in linea con gli obiettivi dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile che considera l'azzeramento del consumo di suolo una misura chiave per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la tutela della biodiversità;

    il suolo è infatti una risorsa preziosa e non rinnovabile che richiede efficaci strumenti di tutela in quanto costituisce il serbatoio di circa il 90 per cento della biodiversità del pianeta e fornisce fondamentali servizi ecosistemi, a cominciare dalla sua capacità di fissare in modo stabile la CO2 dall'atmosfera;

    come ribadito dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in risposta ad una recente interrogazione parlamentare, l'adozione di una legge nazionale sul consumo del suolo rappresenta una priorità ed è prevista non solo tra le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ma anche nel Piano per la transizione ecologica (PTE) che ha fissato l'obiettivo di arrivare a un consumo netto pari a zero entro il 2030, mediante un complesso di misure finalizzate a garantire la protezione e il recupero della qualità del suolo, il ripristino dei terreni degradati e l'arresto del processo di impermeabilizzazione;

    i dati aggiornati dimostrano tuttavia che la tendenza in atto è in netto contrasto con i citati obiettivi e risente dell'assenza di interventi normativi efficaci e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale;

    l'edizione 2023 del Rapporto «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici», a cura del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), rileva infatti che il consumo di suolo continua a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate e crescenti. «Nell'ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 76,8 chilometri quadrati, il 10,2 per cento in più del 2021. Si tratta, in media, di più di 21 ettari al giorno, il valore più elevato degli ultimi 11 anni, in cui non si erano mai superati i 20 ettari»;

    appare altresì preoccupante l'ulteriore dato che conferma, anche per il 2022, l'assenza di un legame diretto tra le dinamiche della popolazione e i processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione e registra una crescita delle superfici artificiali anche in casi di decrescita della popolazione residente;

    si aggiunga che più del 35 per cento del consumo di suolo totale dell'ultimo anno si trova in aree a pericolosità sismica alta o molta alta, e il 7,5 per cento nelle aree a pericolosità da frana;

    anche a livello idrogeologico, oltre che sismico, l'impermeabilizzazione del suolo continua ad avere effetti disastrosi nel nostro Paese, come dimostrano gli eventi estremi dell'ultimo anno, e richiederebbe una complessiva revisione delle attuali previsioni insediative al fine di stralciare, in primis, quelle che riguardano aree a media o alta pericolosità idraulica o sismica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, nell'ottica di una concreta rigenerazione del territorio, che includa misure finalizzate alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale, paesaggistico e della biodiversità.
9/1627/171. (Testo modificato nel corso della seduta)Ilaria Fontana, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'industria tessile e della moda italiana conta circa 5, mila aziende e oltre 400 mila addetti;

    nel corso del 2022, tale settore ha ottenuto ricavi per 96,6 miliardi di euro, mentre l'export ha superato gli 80 miliardi di euro, in aumento del 19 per cento rispetto all'anno precedente;

    a livello globale, secondo il Rapporto delle Nazioni Unite del 2018, l'industria della moda nel 2018 risultava responsabile di una quota del 10 per cento delle emissioni totali di CO2, nonché – sempre secondo l'Onu – responsabile del 20 per cento di consumo d'acqua a livello globale;

    come noto, il novellato articolo 41 della Costituzione ha subordinato l'esercizio della libera iniziativa economica privata al rispetto della salute pubblica e dell'ambiente;

    alla stregua di tutti gli altri comparti produttivi, anche l'industria tessile e della moda sta affrontando la complessa sfida della transizione ecologica che impone di orientare la produzione alla sostenibilità ambientale;

    tutte le aziende globali del settore, con in prima linea le case di moda italiane, sono fortemente orientate verso un modello di business caratterizzato dal minore impatto ambientale e le scelte di definitiva dismissione di determinati materiali – ritenuti non più sostenibili – sono diventate un valore aggiunto delle loro politiche industriali;

    questo percorso ha portato alla nascita di una nuova generazione di materiali sostenibili e indicati come Next-Gen Materials;

    invero, l'industria italiana presenta numerose realtà attive nella produzione di materiali sostenibili di origine plant-based, da fermentazione microbica, o blend di questi materiali con supporti sintetici da riciclo. Per converso, l'industria tessile nazionale è invece ancora assente nel contesto internazionale della ricerca sui materiali sostenibili di nuova generazione da produzioni di colture cellulari animali; senza un adeguato e continuativo sostegno alle imprese italiane, emblema della eccellenza innovativa nel settore della moda, le stesse rischiano di essere superate dalle concorrenti straniere; si ritiene dunque necessario predisporre idonei strumenti legislativi volti a favorire tale processo mediante un sostegno alle imprese italiane impegnate nella ricerca industriale, nello sviluppo sperimentale o nella produzione di materiali sostenibili di nuova generazione per applicazioni principalmente nei settori dell'abbigliamento, accessori moda e calzaturiero, al pari di come avviene per i settori dell'arredo casa e automotive,

impegna il Governo

a istituire un fondo, annualmente alimentato con un congruo stanziamento di risorse, per la transizione ecosostenibile della moda destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici.
9/1627/172. Pavanelli, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni del tutto incoerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione, autosufficienza energetica e salvaguardia climatica che attendono il nostro Paese e che mal si coniugano con la necessità di accelerare nello sviluppo delle fonti rinnovabili, strumento imprescindibile per il raggiungimento dei citati obiettivi;

    l'articolo 1, comma 92, lettera b), introduce, inter alia, modifiche all'articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale ed includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù). Come noto la costituzione del diritto di superficie è lo strumento contrattuale più utilizzato per affittare le aree destinate alla realizzazione di impianti FER che, sulla base della menzionata modifica normativa, verranno fortemente penalizzati soprattutto sotto il profilo progettuale e, segnatamente, dei procedimenti autorizzativi tuttora in corso e quelli già autorizzati per i quali il contratto definitivo del diritto di superficie non si sia perfezionato entro il 31 dicembre 2023;

   considerato che:

    in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica volto a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;

    il Fondo, gestito da Invitalia Spa, è articolato in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30 per cento delle risorse disposte annualmente; una per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70 per cento delle risorse disposte annualmente; le iniziative ammissibili a finanziamento del Fondo riguardano: la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e/o l'implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; la riqualificazione energetica degli edifici;

   rilevato che:

    con Delibera n. 26/2023/CCC, la Corte dei conti, nell'ambito dell'analisi approvata concernente la gestione delle risorse destinate al «Fondo Nazionale per l'efficienza energetica», raccomanda al Governo di intervenire per apportare al citato Fondo misure correttive idonee ad incrementarne l'utilizzo; in particolare, viene evidenziato come a quattro anni dall'istituzione del Fondo solo 2,8 milioni di euro, sui 310 stanziati, sono stati erogati per il finanziamento di progetti di efficientamento o di riduzione dei consumi di energia, con un risparmio energetico conseguito di 11.000 Tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), a fronte dei 15,5 milioni indicati al 2020 come uno degli obiettivi nazionali raggiungibili con il concorso di tutte le misure adottate nel settore;

    in molte aree geografiche si è manifestata poca attenzione per la misura e, nei casi di Veneto, Puglia e Sardegna, l'interesse si è mostrato addirittura del tutto assente;

    lo scarso impiego e utilizzo del Fondo sono strettamente legati alla sua scarsa attrattività;

   tenuto conto che:

    nell'ambito dell'istruttoria dei magistrati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha fatto pervenire una nota osservando espressamente di condividere le valutazioni della Corte oltre ad impegnarsi a rendere più attrattiva la misura, con aggiornamenti e modifiche al decreto interministeriale 22 dicembre 2017 già con la presente legge di bilancio;

    nel corpo finale della delibera della Corte viene raccomandato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ove ritenuto coinvolgendo Invitalia Spa, di elaborare le misure correttive, già discrezionalmente identificate nel riscontro fornito nell'istruttoria, atte a migliorare l'efficacia della misura, come il miglioramento della promozione pubblicitaria del Fondo o l'eventuale spostamento di tutte le risorse destinate alla concessione di garanzie verso i soli finanziamenti a tasso agevolato, definendone tempi e risultati attesi, invitando inoltre il Ministero a riferire con documentazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite;

    la funzionalità del Fondo alimenterebbe oltre 300 milioni investimenti, nell'ambito della transizione ecologica e della decarbonizzazione sia per le imprese che per la Pubblica Amministrazione, stimolando la crescita economica dei comparti più innovativi della filiera produttiva nazionale, la riduzione dei consumi e dei costi energetici, e rafforzando la capacità competitiva delle imprese,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative normative volte ad introdurre idonee misure correttive al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con particolare riferimento all'ampliamento delle finalità dello stesso agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di imprese, anche attraverso configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, nonché a promuovere campagne informative ad hoc atte a pubblicizzare in modo capillare l'esistenza del Fondo de quo, in particolare nelle aree del territorio nazionale dove il ricorso al medesimo risulta ancora insufficiente.
9/1627/173. Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    in ordine alle misure adottate dal provvedimento in titolo per gli enti locali, preme ai firmatari segnalare la ricaduta sui bilanci dei comuni dell'imposta di autorizzazione di attraversamento dei binari delle Ferrovie dello Stato, che costringe ad esosi esborsi in particolare per servizi essenziali quali gas, acqua, fogne e rete internet: si tratta di canoni per prestazioni continuative sugli attraversamenti della Rete ferroviaria italiana che in alcuni comuni si ripetono per più passaggi;

    le richieste di pagamento che vengono avanzate da Rfi verso i comuni riguardano attraversamenti configurati come diritto di passaggio esercitato su beni strumentali all'esercizio della ferrovia, ed hanno natura di diritto personale di godimento con diritto di percepire una sorta di canone annuo di concessione;

    gli importi annuali da corrispondere a Rfi sono insostenibili in particolare per i piccoli comuni, che già devono fronteggiare difficoltà di bilancio, non da ultimo anche a causa dell'aumento dei costi energetici nonché dei sempre più esigui trasferimenti statali,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti utili allo scopo, ferme restando le prerogative parlamentari, a prevedere l'abrogazione della predetta imposta di autorizzazione e del predetto canone annuo di attraversamento.
9/1627/174. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    in ordine alle misure adottate dal provvedimento in titolo per gli enti locali, preme ai firmatari segnalare la ricaduta sui bilanci dei comuni dell'imposta di autorizzazione di attraversamento dei binari delle Ferrovie dello Stato, che costringe ad esosi esborsi in particolare per servizi essenziali quali gas, acqua, fogne e rete internet: si tratta di canoni per prestazioni continuative sugli attraversamenti della Rete ferroviaria italiana che in alcuni comuni si ripetono per più passaggi;

    le richieste di pagamento che vengono avanzate da Rfi verso i comuni riguardano attraversamenti configurati come diritto di passaggio esercitato su beni strumentali all'esercizio della ferrovia, ed hanno natura di diritto personale di godimento con diritto di percepire una sorta di canone annuo di concessione;

    gli importi annuali da corrispondere a Rfi sono insostenibili in particolare per i piccoli comuni, che già devono fronteggiare difficoltà di bilancio, non da ultimo anche a causa dell'aumento dei costi energetici nonché dei sempre più esigui trasferimenti statali,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti utili allo scopo, ferme restando le prerogative parlamentari, a prevedere l'abrogazione della predetta imposta di autorizzazione e del predetto canone annuo di attraversamento.
9/1627/174. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    in più occasioni il Governo ha dichiarato che l'obiettivo della manovra è quello di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, soprattutto in considerazione del rincaro dei prezzi conseguente all'inflazione e all'aumento dei tassi di interesse;

    il provvedimento non contiene interventi finalizzati al contenimento degli effetti derivanti dall'aumento dei tassi di interesse;

    il potere di acquisto dei titolari di contratti di mutuo immobiliari a tasso variabile è stato gravemente compromesso dall'incremento dei tassi di interesse bancari;

    la rata dei mutui a tasso variabile è aumentata del 47 per cento nella media nazionale tra giugno del 2021 e giugno del 2023 e si è attestata fra 245 euro nel Mezzogiorno e 276 al Centro, come emerso dal report «L'economia delle regioni italiane di novembre», diffuso dalla Banca d'Italia;

    secondo i dati FABI, in alcuni casi la rata dei mutui variabili è addirittura aumentata del 70 per cento;

    la recente indagine commissionata a Up Research e Norstat, ha messo in luce come, proprio a causa dell'aumento dei tassi, quasi 200 mila famiglie italiane con un mutuo a tasso variabile non siano riuscite a rimborsare una o più rate nell'ultimo anno;

    l'effetto dell'incremento dei tassi di interesse sta avendo ripercussioni anche sul mercato immobiliare e sul mercato dei mutui. I dati statistici notariali (DSN), infatti, mostrano come nel primo semestre dell'anno 2023 le compravendite immobiliari sono diminuite dell'8,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

    nel primo trimestre 2023 la diminuzione dei prestiti bancari è stata pari al 25,9 per cento per accentuarsi nel secondo trimestre con una diminuzione del 32,6 per cento; per tutto il 2023, sulla base dello studio statistico a cura del Consiglio Nazionale del Notariato e dei nuovi dati semestrali 2023, ci si aspetta un calo del mercato del 10,5 per cento e un calo dei mutui del 23 per cento;

   ritenuto che:

    il settore bancario continua a registrare una crescita dei ricavi in conseguenza del margine di interesse favorevole;

    l'annunciata tassazione dei profitti bancari non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che la totalità degli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica (come Mediocredito centrale), si sono avvalsi della facoltà di destinare le imposte dovute al proprio rafforzamento patrimoniale, opzione concessa dalla normativa introdotta dal Governo;

    persiste la necessità di introdurre misure per il contenimento degli effetti del rincaro dei prodotti finanziari in linea con le iniziative assunte in altri paesi europei,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative finalizzate a neutralizzare gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui e prestiti alla clientela, individuando adeguate risorse finanziarie.
9/1627/175. Francesco Silvestri, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la Commissione europea ha recentemente autorizzato la proposta italiana di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con l'integrazione del RePowerEU, tra cui un nuovo piano di incentivi alle imprese per l'efficienza energetica, l'autoconsumo e la formazione interna, sotto forma di credito d'imposta con aliquote variabili in funzione dei miglioramenti certificati sul fronte dei consumi energetici, per un totale di risorse destinate pari a 6,3 miliardi;

    da quanto si apprende dai documenti pubblicati dalla Commissione, i nuovi incentivi sono complementari agli incentivi vigenti di cui al piano transizione 4.0 e si contraddistinguono per il perseguimento di specifici obiettivi in termini di riduzione dei consumi energetici, da certificare mediante professionisti indipendenti;

    il Governo dovrà dare seguito all'autorizzazione UE adottando un apposito provvedimento normativo;

   ritenuto che:

    anche in vista della prossima adozione dei nuovi incentivi e della loro complementarietà ai crediti d'imposta vigenti, è necessario rilanciare il piano transizione 4.0 rinforzando le aliquote di contributo vigenti in funzione dei nuovi obiettivi autorizzati dall'UE, nonché garantendo una dotazione di risorse finanziare idonea a consentire un'efficace programmazione temporale delle misure;

    il rafforzamento degli incentivi fiscali vigenti, fortemente voluto dal Governo Conte I e Conte II, ha rappresentato uno dei pilastri nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    la legge di bilancio 2022 ha ridimensionamento la portata del piano riducendo l'entità di tutti i crediti d'imposta per investimenti innovativi, ricerca e sviluppo;

    il credito d'imposta formazione 4.0 non è stato rifinanziato per l'anno 2023,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di rilancio degli incentivi del pianto transizione 4.0, anche alla luce della recente autorizzazione UE dei nuovi crediti d'imposta per investimenti orientati all'efficientamento energetico dei processi di produzione;

   a rafforzare le aliquote dei crediti d'imposta vigenti prevedendo un credito d'imposta a intensità crescente in funzione degli obiettivi perseguiti e preservando l'automatismo degli incentivi;

   a introdurre, per i crediti d'imposta connessi a investimenti certificati, la possibilità di ricorrere alla cessione del credito in favore di soggetti qualificati;

   a reintrodurre uno specifico incentivo per la formazione del personale in merito all'utilizzo delle nuove tecnologie potenziando, compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa comunitaria, l'entità del contributo, anche attraverso l'ampliamento delle spese per la formazione ammesse al beneficio, semplificando altresì i criteri di determinazione della spesa incentivata in funzione del costo effettivamente sostenuto;

   ad avviare una campagna comunicativa a livello nazionale per il rilancio degli incentivi alle imprese finalizzati all'innovazione tecnologica dei prodotti e dei processi di produzione.
9/1627/176. Lovecchio, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la Commissione europea ha recentemente autorizzato la proposta italiana di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con l'integrazione del RePowerEU, tra cui un nuovo piano di incentivi alle imprese per l'efficienza energetica, l'autoconsumo e la formazione interna, sotto forma di credito d'imposta con aliquote variabili in funzione dei miglioramenti certificati sul fronte dei consumi energetici, per un totale di risorse destinate pari a 6,3 miliardi;

    da quanto si apprende dai documenti pubblicati dalla Commissione, i nuovi incentivi sono complementari agli incentivi vigenti di cui al piano transizione 4.0 e si contraddistinguono per il perseguimento di specifici obiettivi in termini di riduzione dei consumi energetici, da certificare mediante professionisti indipendenti;

    il Governo dovrà dare seguito all'autorizzazione UE adottando un apposito provvedimento normativo;

   ritenuto che:

    anche in vista della prossima adozione dei nuovi incentivi e della loro complementarietà ai crediti d'imposta vigenti, è necessario rilanciare il piano transizione 4.0 rinforzando le aliquote di contributo vigenti in funzione dei nuovi obiettivi autorizzati dall'UE, nonché garantendo una dotazione di risorse finanziare idonea a consentire un'efficace programmazione temporale delle misure;

    il rafforzamento degli incentivi fiscali vigenti, fortemente voluto dal Governo Conte I e Conte II, ha rappresentato uno dei pilastri nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di rilancio degli incentivi del pianto transizione 4.0, anche alla luce della recente autorizzazione UE dei nuovi crediti d'imposta per investimenti orientati all'efficientamento energetico dei processi di produzione;

   a rafforzare le aliquote dei crediti d'imposta vigenti prevedendo un credito d'imposta a intensità crescente in funzione degli obiettivi perseguiti e preservando l'automatismo degli incentivi.
9/1627/176. (Testo modificato nel corso della seduta)Lovecchio, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del superbonus 110 per cento;

    nonostante gli annunci di esponenti della maggioranza, non sono previste misure di proroga dell'incentivo per gli interventi relativi ai condomini;

    come rilevano le analisi condotte dalle diverse associazioni di categoria, senza una proroga a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del superbonus 110 per cento si metterebbero a rischio circa 25 mila cantieri in tutta Italia;

    la riduzione del beneficio al 70 per cento a partire dal 1° gennaio 2024 provocherebbe, infatti, devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, anch'essa irrisolta;

    alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei «crediti incagliati» in occasione dell'approvazione del «decreto-legge blocca cessioni» (decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei bonus,

impegna il Governo:

   ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 6 mesi il termine di applicazione del superbonus in caso di interventi riguardanti interi condomini o «mini condomini» in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno una parte consistente dei lavori entro il 31 dicembre 2023;

   a introdurre misure per favorire lo sblocco dei crediti incagliati.
9/1627/177. Fenu, Morfino, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    la scorsa settimana sono stati pubblicati i dati relativi ai rimborsi fiscali erogati nell'anno 2023 da parte dell'Agenzia delle entrate;

    la somma complessivamente rimborsata quest'anno dal fisco a famiglie e imprese supera i 22 miliardi di euro, segnando un +12 per cento rispetto all'anno precedente;

    più di 4 miliardi riguardano rimborsi di imposte dirette;

    dei 2,7 miliardi di euro accreditati a persone fisiche, 1,5 miliardi sono stati pagati (con bonifico o assegno) direttamente dall'Agenzia delle entrate a quasi 2 milioni di cittadini che hanno presentato il modello 730 entro la fine di settembre senza indicare un datore di lavoro per ricevere l'accredito in busta paga;

   considerato che:

    i dati pubblicati esprimo una soddisfacente gestione dei rimborsi da parte dell'amministrazione finanziaria;

    va evidenziato tuttavia come ancora oggi il recupero delle deduzioni e delle detrazioni avvenga a distanza di oltre un anno dal sostenimento della spesa incentivata, all'esito della liquidazione in dichiarazione dei redditi;

    le nuove tecnologie sulla gestione dei dati e delle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate consentono di avere un flusso dati aggiornato periodicamente;

    è dunque possibile una diversa gestione delle detrazioni d'imposta con l'obiettivo di ottenere un rimborso più immediato anziché attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi;

   ritenuto che:

    la legge 9 agosto 2023, n. 111 in materia di riforma fiscale, delega il Governo a riordinare le deduzioni e detrazioni vigenti anche attraverso un più diffuso ricorso alle nuove tecnologie,

impegna il Governo

a prevedere la graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi, delle detrazioni al 19 per cento – con priorità per quelle di natura sociosanitaria – in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi delle norme UE.
9/1627/178. Raffa, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio rappresenta il provvedimento che più di ogni altro, nell'ambito di una visione e di una strategia complessive orientate alle opportunità di crescita e sviluppo, incide sul sistema Paese, sulle categorie produttive e, in generale sulla collettività;

    i dati relativi alle performance nazionali fotografano una condizione della popolazione giovanile in forte svantaggio che necessiterebbe di un incisivo impegno da parte del decisore pubblico, anche al fine di scongiurare le ricadute negative che ciò comporterà sul futuro e sulla sostenibilità sociale del Paese tutto;

    la parità generazionale è uno degli obiettivi trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale deriva, a sua volta, dallo strumento finanziario messo in campo dall'Unione europea ai fini della ripresa post pandemica e denominato, non certo per caso «Next Generation», in quanto espressamente dedicato alle giovani e nuove generazioni e al loro futuro;

    il nostro Paese si distingue, in ambito europeo, per una bassa mobilità sociale nonché per il basso livello dei salari e per la estesa precarizzazione dei contratti di lavoro, concause principali della tardiva autonomia ed emancipazione giovanili;

    non si ravvisano nel provvedimento in titolo – né, ad avviso dei firmatari, nelle azioni prioritarie del Governo finora assunte – misure che favoriscono, direttamente o indirettamente, i giovani,

impegna il Governo:

   in occasione dell'adozione di provvedimenti utili allo scopo, a prevedere, a sostegno dei soggetti di età anagrafica inferiore ai 36 anni:

    misure che agevolino l'accesso ad un'occupazione stabile, predisponendo un adeguato sistema previdenziale e di protezione sociale e garantendo un equo trattamento a tutti i giovani che accedono al mercato del lavoro;

    misure di sostegno nell'accesso al credito finalizzato all'iscrizione ai corsi formativi post laurea, ai corsi professionali e al conseguimento delle certificazioni di abilitazione professionale, anche al fine di riattivare il processo che consente e agevola la mobilità sociale; misure che favoriscano il lavoro autonomo e l'imprenditorialità giovanili nonché la produzione culturale e artistica giovanile;

    nell'ambito delle decisioni strategiche in tutti i settori, in particolare dell'istruzione, dell'occupazione, del sistema previdenziale e fiscale, della salute e dell'inclusione sociale, valutarne gli effetti sui giovani, promuovendo il principio di equità generazionale e introducendo strumenti di valutazione dell'impatto generato sulle giovani generazioni dalle politiche pubbliche.
9/1627/179. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio per il 2024, al di là delle risorse destinate alla logistica e alle dotazioni, non prevede alcuna misura dedicata al potenziamento dell'organico delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;

    le tensioni dello scenario internazionale pesano sulle condizioni del nostro Paese, già gravato da fattori di rischio interno – «l'elevata incertezza» del quadro economico con previsioni di peggioramento rispetto ai dati acquisiti;

    dal Report sulla povertà (Istat e Caritas): nel 2023 un residente su dieci nel nostro Paese vive in condizioni di povertà assoluta; la fragilità economica è causata soprattutto da redditi insufficienti o assenti e, in seconda battuta, da precariato e lavoro nero;

    dalle statistiche sulla criminalità (Dipartimento di P.S.) del primo semestre 2023 è già emerso un quadro allarmante: si interrompe per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti tornano in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi»; allarma l'incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, delle estorsioni;

    illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della P.S., che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;

    le recenti misure adottate dal Governo, concernenti la realizzazione di un numero indefinito di CPR in tutto il territorio nazionale, ove detenere i migranti fino a 18 mesi, con la facoltà di raddoppiarne le presenze rispetto alla capienza – nonché, di recente, la costosissima realizzazione di strutture in Albania – oltre all'aggravio di costi rischiano di creare problemi di sicurezza all'interno e all'esterno dei centri medesimi, non essendo previsto il contestuale rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine;

    ulteriore esempio concreto, il non aver accolto la proposta dell'istituzione di un Commissariato di polizia, anche distaccato, nel comune di Caivano, territorio così gravato dalla criminalità e luogo di fatti abietti da essere protagonista del recente decreto-legge ad hoc;

    preme ai firmatari rammentare che ci sono molte «Caivano» lungo il territorio nazionale, molte aree ad alta densità criminale, che necessiterebbe di un intervento a tutela della legalità e della sicurezza, ma, ai sensi dell'articolo 15 del recente decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (cosiddetto pubblica amministrazione), le assunzioni straordinarie di agenti delle forze di polizia sono previste a decorrere dal settembre 2025;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2023 – al momento, in attesa di registrazione della Corte dei conti – reca autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma si tratta di reclutamento derivante dalle disposizioni adottate dai tre Governi precedenti (Conte I, Conte II e Draghi),

impegna il Governo

a corrispondere alle accresciute esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, rafforzando i presidi e le strutture di servizio, adeguandoli, alla luce di quanto esposto in premessa, alle necessità del territorio nazionale e a quelle specifiche delle aree maggiormente a rischio nonché prevedendo il tempestivo potenziamento degli organici, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il contrasto delle attività criminali.
9/1627/180. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    Poste Italiane Spa, società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Cassa depositi e prestiti Spa, a sua volta controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, colloca in via esclusiva sul mercato i buoni fruttiferi postali (di seguito «bfp») emessi da Cassa depositi e prestiti Spa;

    con il provvedimento 30346/2022 del 18 ottobre 2022, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato Poste Italiane Spa per pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e rimborso di buoni postali con riferimento al collocamento dei bpf «a termine»;

    secondo l'Autorità, Poste Italiane Spa ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli inducendo in errore il consumatore per quanto riguarda l'esercizio dei diritti di credito relativi al buono sottoscritto nonché omettendo di informare preventivamente e adeguatamente i titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione;

    la conseguenza della condotta di Poste Italiane Spa è stata il mancato rimborso dei buoni per migliaia di risparmiatori; nello stesso provvedimento si legge che i casi di mancato rimborso per intervenuta prescrizione coinvolgerebbero una platea di circa trentamila risparmiatori, per un valore complessivo di oltre 404 milioni di euro di crediti;

    il caso sanzionato dall'Autorità garante non è isolato. Le condotte decettive di Poste Italiane Spa si sono manifestate anche con riferimento al collocamento, dal 1986 al 1996, dei bpf cosiddetti «Q/P»: titoli, di durata trentennale, emessi su moduli di precedenti serie per i quali Poste Italiane Spa in sede di sottoscrizione ha omesso di modificare il modulo nella parte in cui riconosce i rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno con una perdita, per il risparmiatore, di oltre il 50 per cento. Poste Italiane Spa infatti ha lasciato invariato il rendimento precedente mantenendo, nel testo, la promessa ben superiore a quella prevista per la nuova serie «Q». Le informazioni del bpf, unitamente alle dichiarazioni rilasciate dagli uffici postali in ordine al riconoscimento dei rendimenti così come rappresentati sullo stesso, hanno indotto i risparmiatori a fare affidamento sul loro contenuto;

    inoltre, sempre con riferimento ai buoni emessi dal 1986 al 1996, molti risparmiatori hanno contestato l'errata applicazione della ritenuta fiscale. A parte la questione dell'applicazione retroattiva dell'imposizione ai titoli emessi anteriormente al decreto-legge n. 556 del 1996, poi modificato dal decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, molti risparmiatori contestano a Poste Italiane Spa l'errata determinazione della ritenuta fiscale, applicata alla singola maturazione degli interessi anziché al momento del rimborso del buono, così riducendo il montante;

    le contestazioni descritte sono oggetto di numerosi contenziosi tuttora pendenti dinanzi alla giustizia ordinaria ed arbitrale, con decisioni contrastanti che si alternano in favore di una o dell'altra parte,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per il ristoro dei risparmiatori di cui in premessa che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari.
9/1627/181. Auriemma, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    posizionare l'Italia all'avanguardia nel panorama dell'innovazione attraverso una transizione EcoDigital è una necessità che da anni viene sottolineata da diversi attori della società civile, tra cui amministratori locali, imprenditori innovativi ed attivisti;

    una necessità di uno sviluppo digitale, ravvisata dallo stesso Presidente della Repubblica, fondamentale per l'attuazione del processo di transizione ecologica, utile a rendere la nostra società più equa e più inclusiva, in conformità con i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione ed in armonia con gli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

    la Commissione europea prima, e da ultimo il Consiglio dell'Unione Europea, ha dato il via libera all'inclusione del nuovo capitolo REPowerEU, modificando il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), consentendo la possibilità per il nostro paese, di adottare riforme e investimenti a sostegno degli obiettivi strategici dell'Italia nel campo della digitalizzazione e della transizione verde;

    affinché si possa realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di una transizione integrata ecologica e digitale (Ecodigital), che porti ad una società più equa e maggiormente inclusiva in grado di offrire nuove opportunità lavorative e benessere duraturo, è necessaria una compartecipazione attiva e continua tra le istituzioni e le diverse parti sociali che la compongono,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, campagne di sensibilizzazione rivolte a Scuole, Università e Pubblica Amministrazione, basate sulla conoscenza e sulle opportunità derivanti dalla transizione EcoDigital;

   a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il monitoraggio delle azioni intraprese, volte al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, attraverso il coinvolgimento fattivo delle associazioni e delle realtà imprenditoriali innovative.
9/1627/182. Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    le erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore consentono a privati, aziende e associazioni di godere di alcune agevolazioni fiscali, come la detrazione o la deduzione delle donazioni effettuate, contribuendo al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti;

    per le persone fisiche è prevista la possibilità di beneficiare di una detrazione dall'IRPEF pari al 30 per cento delle erogazioni in denaro fino a euro 30.000 o, in alternativa, una deduzione dal reddito sino al 10 per cento del reddito dichiarato senza alcun limite massimo in valore assoluto;

    alle persone giuridiche si applica la deducibilità fino ad un massimo del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, senza alcun limite massimo in valore assoluto;

    nel caso in cui il reddito complessivo non consenta la possibilità di beneficiare della deduzione per la donazione, è prevista la possibilità di portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto anno successivo alla prima dichiarazione;

   ritenuto che:

    le erogazioni liberali rappresentano un'importante fonte di sostegno e di finanziamento degli ETS; i dati sulle dichiarazioni fiscali pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze evidenziano il trend in crescita delle donazioni negli anni dal 2019 al 2021, soprattutto a seguito dell'innalzamento dell'aliquota delle detrazioni con la riforma del terzo settore, sia con riferimento al numero dei donatori sia riguardo all'ammontare medio delle donazioni;

    nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, il Governo ha previsto, in controtendenza con l'andamento delle agevolazioni, la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali con l'introduzione di un taglio lineare delle detrazioni, pari a 260 euro, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000; la decurtazione, infatti, trova applicazione con riferimento a diverse tipologie di detrazioni, tra cui sono comprese anche le detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e degli enti del terzo settore di cui all'articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore),

impegna il Governo:

   ad escludere la decurtazione delle detrazioni di cui in premessa per le erogazioni liberali in favore di ONLUS e di ETS;

   a introdurre misure finalizzate a rafforzare l'entità degli incentivi fiscali per le erogazioni liberali in favore di ONLUS e di ETS;

   a valutare l'introduzione, in aggiunta alle deduzioni e detrazioni, dello strumento del credito d'imposta al fine di ampliare la platea dei possibili beneficiari dell'incentivo fiscale nonché agevolare l'utilizzo del contributo da parte del donatore.
9/1627/183. Alifano, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame del provvedimento in Senato, è stato inserito il comma 36 dell'articolo 1, il quale stabilisce che le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste saranno incrementate di 2 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2024;

    gli uffici di diretta collaborazione dei ministeri sono già dotati di adeguati appostamenti finanziari per consentire al meglio di fornire il necessario supporto all'attività del Ministro ed agevolarne il raccordo con l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati, come descritto nel regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180;

    nell'ambito dell'iter di approvazione del provvedimento, sia al Senato sia alla Camera, gli emendamenti presentati – finalizzati al sostegno di importanti filiere del settore agricolo o per risolvere rilevanti problematiche per il benessere animale e la qualità dei prodotti – non hanno suscitato corrispondente ascolto da parte del Governo, talvolta per problemi di copertura finanziaria delle disposizioni proposte, ancorché per importi modesti;

    tra i temi sui quali si è chiesta l'attenzione del Governo si segnalano: sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e ricambio generazionale, stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori, attività di contrasto alla Xylella, esonero contributivo lavoratori agricoli delle regioni del Sud Italia, lotta al bracconaggio ittico, fondo nazionale per la suinicoltura, filiere minori, piano straordinario per la rigenerazione olivicola delle regioni colpite dagli incendi boschivi, piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura, peste suina africana,

impegna il Governo

a promuovere iniziative, anche di carattere normativo, per riportare la dotazione complessiva prevista per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura ai valori precedenti, destinando i risparmi così ottenuti ad interventi nei settori e nelle filiere con maggiori difficoltà, pubblicando sul sito della Presidenza del Consiglio, un quadro chiaro e trasparente sui costi effettivi e complessivi degli uffici di diretta collaborazione di ogni singolo ministero.
9/1627/184. Caramiello, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nostro Paese, secondo il nuovo Catalogo pubblicato dal Ministero, i sussidi ambientalmente dannosi garantiti annualmente dallo Stato italiano ammontano a 22,4 miliardi di euro;

    in base alle stime prodotte dal Governo nel corso degli anni – siamo al quinto aggiornamento del Catalogo, stavolta con dati 2021 – non sono mai stati così tanti, e superano di gran lunga sia i sussidi ambientalmente favorevoli (18,6 miliardi di euro), sia quelli di incerta classificazione ambientale (11,5 miliardi di euro);

   considerato che:

    è quanto mai necessario rimodulare e progressivamente eliminare entro il 2030 i sussidi ambientalmente dannosi, destinando le risorse rivenienti all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

     a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

     b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

     c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

     d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

     e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

     f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

     g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

     h) riduzione della tassazione sul lavoro,

   ritenuto che:

    la rimozione e il conseguente riutilizzo delle risorse derivanti dalla ricollocazione dei sussidi ambientalmente dannosi consentirebbe di attuare le strategie di raggiungimento degli obiettivi COP 28 con importanti benefici sul versante dell'abbattimento della CO2,

impegna il Governo

a provvedere ad un drastico ridimensionamento dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui al Catalogo redatto dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 221 del 2015, attraverso l'eliminazione e rimodulazione degli stessi, utilizzando le risorse rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 per finanziare progetti di investimento volti al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, in accordo con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e i principi di Do Not Significant Harm, del Green Deal europeo, della strategia Fit for 55 e in linea con il Piano Nazionale della Transizione Ecologica.
9/1627/185. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    nel nostro Paese, secondo il nuovo Catalogo pubblicato dal Ministero, i sussidi ambientalmente dannosi garantiti annualmente dallo Stato italiano ammontano a 22,4 miliardi di euro;

    in base alle stime prodotte dal Governo nel corso degli anni – siamo al quinto aggiornamento del Catalogo, stavolta con dati 2021 – non sono mai stati così tanti, e superano di gran lunga sia i sussidi ambientalmente favorevoli (18,6 miliardi di euro), sia quelli di incerta classificazione ambientale (11,5 miliardi di euro);

   considerato che:

    è quanto mai necessario rimodulare e progressivamente eliminare entro il 2030 i sussidi ambientalmente dannosi, destinando le risorse rivenienti all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

     a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

     b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

     c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

     d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

     e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

     f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

     g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

     h) riduzione della tassazione sul lavoro,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare la possibilità di procedere alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge n. 111 del 2023 «delega fiscale», destinando i relativi proventi ad apposito fondo sul bilancio del MASE per la promozione delle fonti rinnovabili.
9/1627/185. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 91 del menzionato disegno di legge apporta modifiche al regime dell'IVIE elevando l'aliquota ordinaria dell'IVIE dallo 0,76 all'1,06 per cento. La relazione illustrativa chiarisce che l'aliquota viene equiparata a quella applicata agli immobili tenuti a disposizione in Italia;

   considerato che:

    le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), istituita e disciplinata dall'articolo 19, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. e poi modificata dalla legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711 della legge n. 160 del 2019);

    secondo analisi riportate dal servizio studi della Camera dei deputati, in vigenza dell'aliquota dello 0,76 per cento, si arriva a quantificare un ammontare di imposta dovuta pari a 95.935.213 euro. Tramite un calcolo proporzionale, la maggiorazione dell'aliquota disposta dalla norma ha portato ad un valore di IVIE complessiva pari a euro 133.804.376. Pertanto, il gettito differenziale dovuto alla norma può essere quantificato in euro 37.869.163;

    a giudizio dei firmatari del presente atto, a fronte di un relativo maggiore introito per le casse dello Stato che comunque è lungi dal poter influire in maniera sostanziale sui complessivi equilibri di finanza pubblica, tale modifica rappresenta una iniqua penalizzazione nei confronti di una categoria di connazionali residenti in Italia con forti interessi all'estero che, nella maggior parte dei casi, genera tendenziali ricadute positive a vari livelli non ultimo economico, stimolando virtuose sinergie con realtà oltreconfine;

    si evidenzia che l'aumento dell'aliquota dell'IVIE risulta essere particolarmente penalizzante nei confronti di più di mezzo milione di cittadini italiani che vivono nel Regno Unito in ragione dei numerosi cambiamenti connessi alla cosiddetta Brexit, tra cui l'impossibilità di continuare a utilizzare il valore relativo alla Council Tax (una sorta di equivalente britannico del concetto italiano di «rendita catastale») come base imponibile dopo l'uscita dall'Unione europea,

impegna il Governo

a intervenire tempestivamente in modo da evitare il verificarsi di una situazione di iniquità di fatto in merito allo scenario delineato.
9/1627/186. Onori, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, come modificato dal Senato, prevede stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza;

   considerato che:

    in particolare, il comma 187 prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza;

    il comma 188, introdotto al Senato, prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere;

    il comma 189 stabilisce un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne;

    le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà;

    il dilagante fenomeno della violenza di genere necessita di interventi strutturali in materia, che siano finanziati in modo adeguato rispetto agli obiettivi prefissati;

    lo stanziamento di 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in particolare a favore del cosiddetto reddito di libertà potrebbe non essere sufficiente a garantire tutti gli strumenti posti a presidio delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse volte a rafforzare in modo adeguato tutti gli strumenti posti a tutela delle donne vittime di violenza, al fine di promuovere efficacemente, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
9/1627/187. Morfino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, come modificato dal Senato, prevede stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza;

   considerato che:

    in particolare, il comma 187 prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza;

    il comma 188, introdotto al Senato, prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere;

    il comma 189 stabilisce un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne;

    le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà;

    il dilagante fenomeno della violenza di genere necessita di interventi strutturali in materia, che siano finanziati in modo adeguato rispetto agli obiettivi prefissati;

    lo stanziamento di 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in particolare a favore del cosiddetto reddito di libertà potrebbe non essere sufficiente a garantire tutti gli strumenti posti a presidio delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse volte a rafforzare in modo adeguato tutti gli strumenti posti a tutela delle donne vittime di violenza, al fine di promuovere efficacemente, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
9/1627/187. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    apprezzate le misure contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2024 in materia fiscale e quelle già approvate con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, cosiddetto «DL anticipi»; contenenti specifiche misure finalizzate a sostenere cittadini e imprese nell'adempimento delle prossime scadenze fiscali;

    considerata l'importanza che la rateizzazione delle imposte riveste per le attività produttive, pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi e contribuenti tutti, rappresentando per essi una vera e propria boccata d'ossigeno, specie in contesti storici di crisi socio-economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la rateizzazione dell'acconto eseguita a novembre 2023 sia estesa a novembre 2024 a tutte le attività economiche e dipendenti e pensionati con altri redditi, comprendendo anche la rateizzazione dei contributi INPS.
9/1627/188. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    è sottoposto al nostro esame il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

    esso reca plurime disposizioni dirette a promuovere il settore agricolo;

    la locuzione «prati stabili» individua le formazioni erbacee costituite da un numero elevato di specie vegetali spontanee, generalmente graminacee; trattasi di superfici prative che non hanno mai subito il dissodamento, ove non è praticata l'aratura o l'erpicatura, ma sono mantenute unicamente mediante operazioni di sfalcio, l'irrigazione naturale e un'eventuale concimazione naturale;

    i prati stabili, per le peculiari modalità di gestione e di conservazione, rappresentano un prezioso serbatoio di biodiversità: costituiscono habitat ideale per molti animali e possono ospitare molte specie erbacee; la permanenza dei medesimi, per lunghi intervalli di tempo, ha dato vita a veri e propri ecosistemi;

    le suddette formazioni erbacee, da non confondere con i prati avvicendati costituiti da erba medica o trifoglio e/o da graminacee seminate, erano un elemento piuttosto comune nel paesaggio italiano prima che la diffusione delle monocolture agricole e l'urbanizzazione ne causassero la progressiva scomparsa; ciononostante, nel territorio europeo i prati stabili continuano a rappresentare circa il 35 per cento dei campi agricoli;

    la tutela dei prati stabili è di fondamentale importanza, atteso che i medesimi, come anticipato, favoriscono la biodiversità; inoltre, concorrono allo stoccaggio di anidride carbonica; assorbono l'acqua piovana più di un campo lavorato, contribuendo a ridurre i rischi legati all'erosione del terreno e al dissesto idrogeologico; producono foraggio per gli erbivori, recando nutrienti utili a sostenere il benessere animale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in successivi provvedimenti normativi, misure funzionali alla salvaguardia dei prati stabili, anche eventualmente prevedendo una mappatura dei medesimi e incentivando le pratiche che ne favoriscono la conservazione.
9/1627/189. La Porta, Cerreto, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    in tema di cultura ed editoria si introducono una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti:

     1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende:

      a) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti;

      b) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura;

      c) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del Ministero della cultura (MIC), da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali;

      d) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata;

     2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione d 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (articolo 1, commi 333-338);

    si prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate – con oneri quantificati in 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso, cioè al fine di: i) incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; ii) sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione (articolo 1, comma 298, con disposizione introdotta in Senato);

    per quanto attiene agli interventi di Sezione II concernenti lo stato di previsione del Ministero della cultura (Tab. 14), il disegno di legge iniziale – che autorizza, per lo stato di previsione del MIC, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.536,3 milioni di euro nel 2024 (con una riduzione di 294,5 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 3.420,3 milioni di euro per il 2025 e a 3.254,1 milioni di euro per il 2026 – prevede rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di autorizzazioni di spesa, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il 2024, per complessivi 72,5 milioni di euro (si veda AS 926, TOMO III, pagine 827 e 828). Nel corso dell'esame presso il Senato è stato disposto un incremento di 500.000 euro, per il 2025, sia in conto competenza sia in conto cassa, alla sezione II, stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 1.10 «Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di procedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e ai vincoli di bilancio, all'incremento delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo, nonché a promuovere interventi volti a sostenere la filiera editoriale libraria, incrementare il tax credit cinema, incrementare i contributi per le dimore storiche, i carnevali e le rievocazioni storiche, con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e la qualità degli interventi, incentivare l'attività delle sale cinematografiche; provvedere all'assunzione di nuovo personale per i beni culturali; istituire l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e l'Elenco digitale della sussidiarietà orizzontale, elenco di operatori privati interessati e qualificati a partecipare alla gestione indiretta, attraverso una novella del Codice dei beni culturali, anche adottando eventualmente sistemi già utilizzati come la piattaforma AdArte;

   a valutare l'opportunità di adottare, in un prossimo provvedimenti utile, iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre, dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, al pari di quanto avviene per le spese sanitarie, veterinarie e per la pratica sportiva, per rafforzare l'accesso ai consumi culturali delle famiglie a basso reddito;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica ed i vincoli di bilancio, di incrementare gli stanziamenti per il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria e il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, nonché a garantire, al fine di salvaguardare i contenuti tutelati dal diritto d'autore, che i costi di gestione della piattaforma di disabilitazione di cui alla legge 14 luglio 2023, n. 93, articolo 7 siano coperti dallo Stato.
9/1627/190. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 64 del disegno di legge di bilancio al nostro esame, aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus;

    l'incentivo cosiddetto «Superbonus 110 per cento», introdotto con l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio) e il meccanismo della cessione del credito e sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del medesimo decreto-legge, hanno parzialmente contribuito al rilancio degli investimenti nel settore edilizio e a ridurre i consumi energetici degli edifici, diventando uno dei principali strumenti di accesso alle agevolazioni fiscali in materia edilizia;

    la potenzialità del Superbonus 110 per cento, combinato con lo strumento della cessione del credito, è attestato dai dati elaborati dagli enti gestori e dai diversi centri studi di qualificata competenza. I dati al momento in possesso dell'Agenzia delle entrate, mostrano che l'ammontare dei crediti è in aumento anche negli ultimi mesi dell'anno in corso e di conseguenza il totale delle detrazioni maturate;

    secondo le stime del rapporto MISE/ENEA del mese di ottobre 2022, dal punto di vista dell'impatto energetico, i numeri sopra riportati si traducono in un risparmio energetico pari a 0,72 Mtep/anno in soli 12 mesi (nel periodo da settembre 2021 a settembre 2022) e una riduzione di 979.000 tonnellate di CO2;

    i dati ANCE-Nomisma presentati a luglio 2022, dimostrano come lo strumento abbia garantito, l'accesso agli incentivi anche alle fasce di contribuenti medio basse;

    l'impatto in parte positivo del Superbonus 110 per cento, trova conferma anche nella vigorosa crescita del settore delle costruzioni e dell'impiantistica civile, proprio durante gli anni caratterizzati dalla grave crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19, alla guerra in Ucraina e ai conseguenti rincari energetici e all'aumento del costo delle materie prime;

    va tuttavia evidenziato, come sottolineato dal Governo, che tale misura sta generando un importante aggravio alle finanze pubbliche, aggravio oramai di difficile gestione e lettura;

    è importante chiarire quali siano stati i fattori che hanno contribuito alla perdita di appetibilità dello strumento e alla sua gestione poco chiara, al fine di individuare per il futuro le adeguate contromisure, tenuto conto che l'originaria chiarezza e semplicità applicativa dello strumento della cessione del credito è stata di fatto inficiata da una serie di continui mutamenti normativi e altrettanti chiarimenti interpretativi da parte dei competenti enti di controllo, che hanno determinato una confusione tecnico amministrativa importante, generando incertezza nelle imprese e nei cittadini;

    è importante salvaguardare gli interventi edilizi in essere e oramai quasi a compimento, con stati di avanzamento lavori che superano ampiamente il 65-70 per cento del totale dei lavori, attraverso anche un'adeguata programmazione politica futura, orientata alla stabilizzazione di misure idonee, ad attuare quelle azioni di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e di transizione energetica nazionale, nel rispetto degli obiettivi nazionali ed europei;

    sostenere il settore edile e creare nuova occupazione, con un potenziale impatto sul PIL, appare sempre più importante soprattutto per generare fenomeni di «riappropriazione» delle terre alte, delle aree interne e della montagna, al fine di permettere ai giovani di insediarsi, di abitarci in forma stabile e creare attività e reti per un accoglienza turistica, enogastronomica, produttiva e del commercio di eccellenza, che possa in qualche maniera invertire l'abbandono dei nostri piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti;

    è necessario immaginare innovative azioni fiscali strutturali per il settore edile, sostenibili finanziariamente, valutando di definire eventuali future agevolazioni per l'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla sua destinazione, nell'ottica non solo del risparmio energetico, ma soprattutto dell'incentivare una politica strutturale per le aree interne e per la montagna;

    il Superbonus è stato uno strumento fondamentale anche se, probabilmente, sottovalutato nella sua applicazione reale ed effettiva e sulle ricadute sulla finanza pubblica, misura quindi che necessita di una rivisitazione complessiva nell'ottica però di immaginare una nuova strategia del settore edilizio nazionale per accelerare la crescita demografica del nostro paese;

    per rafforzarne ulteriormente l'efficacia delle future misure, sarà necessario altresì prendere con serietà, consapevolezza dei cambiamenti climatici in corso, cambiamenti questi che a lunga scadenza incideranno anche sulle dinamiche demografiche all'interno della Nazione, coinvolgendo tutte le regioni e il sistema degli EELL;

    analogo coinvolgimento andrebbe stimolato da parte delle associazioni di categoria e di rappresentanza della rete degli istituti di credito e intermediari finanziari al fine di individuare le migliori pratiche applicative e ridurre il rischio di speculazioni ai danni dei cittadini in merito alla gestione dei crediti fiscali, agevolando l'insorgere di misure a favore dei giovani e di chi vorrà integrarsi attivamente nelle aree interne e di montagna,

impegna il Governo:

   a valutare ogni iniziativa utile, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, per cercare di salvaguardare i cantieri in essere ed in fase di ultimazione per i lavori del Superbonus, al fine di evitare ai cittadini ulteriori aggravi economici di fatto originariamente non previsti e permettendo agli stessi, una adeguata «finestra» per poter terminare e rendicontare le spese sostenute, senza creare ulteriori importanti aggravi alla finanza pubblica e nel contempo ad agevolare sempre più, lo sblocco delle procedure di cessione dei crediti fiscali eventualmente ancora incagliati presso le imprese e gli istituti di credito;

   promuovere iniziative da parte delle regioni, anche per il tramite degli enti strumentali regionali attivi nel settore finanziario, al fine di agevolare il sostegno alle imprese e alle famiglie in questa fase di ultimazione delle azioni legate al Superbonus e alle altre misure di agevolazioni fiscali nel settore edilizio;

   valutare la messa in essere, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, di nuove iniziative finalizzate a creare un sistema di agevolazioni del settore edilizio, anche fiscali, sostenibile per la finanza pubblica, attraverso una programmazione strutturale che possa proseguire, implementare e rafforzare gli effetti di misure idonee a migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del nostro Paese, rivitalizzando soprattutto il costruito delle aree interne, dei piccoli comuni e della montagna;

   valutare di accompagnare la programmazione strutturale di cui al precedente impegno con una adeguata programmazione finanziaria, anche attraverso eventualmente, l'ottimizzazione delle future risorse oggetto di programmazione europea;

   valutare di prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento delle future misure agevolati ve nel settore edile, valutando l'opportunità di istituire piattaforme di scambio dati tra gli operatori.
9/1627/191. Gallo, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    valutate oltremodo positivamente le misure contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2024;

    esaminate, nello specifico, le disposizioni relative alla previsione che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata a modificare il meccanismo di contribuzione, introducendo un criterio di progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un tetto minimo e massimo mensile del contributo da 30 a 190 euro, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/1627/192. Furgiuele, Candiani, Cecchetti, Zoffili, Bordonali, Comaroli, Formentini, Billi, Giglio Vigna, Giaccone.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore della moda rappresenta un'eccellenza della produzione e della distribuzione commerciale italiana; si tratta della filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, tessili per la casa e per gli articoli sportivi;

    il sistema Moda rappresenta uno dei segmenti più rilevanti della cosiddetta «Economia della Bellezza» che vale 499 miliardi di euro, pari al 26,6 per cento del PIL italiano. Un patrimonio da difendere e valorizzare, che comprende la produzione, la maestria artigianale, la filiera del manifatturiero industriale, il patrimonio immateriale rappresentato dalle storie di famiglia, dalla conoscenza e dalle competenze degli operatori;

    il sistema Paese deve interrogarsi, rispetto a questo rilevante settore, su come rilanciare i consumi ed il mercato interno con l'obiettivo di generare maggiore domanda di produzione e quindi valorizzando le imprese e favorendo l'aumento di posti di lavoro in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, un'aliquota IVA agevolata sui prodotti made in Italy della moda per rafforzare le dinamiche economiche che vanno dalla produzione, alla trasformazione e distribuzione, nell'ottica di valorizzazione della filiera nazionale.
9/1627/193. Giovine, Caramanna, Pietrella, Frijia, Malaguti, Colombo, Maerna, Schiano Di Visconti, Almici, Pretto, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

    tra le altre, il testo in esame disciplina anche il sostegno allo sviluppo infrastrutturale della Nazione;

    la regione Piemonte e la provincia di Cuneo, in virtù della vicinanza territoriale con la Repubblica francese e data l'enorme forza del tessuto economico locale rappresentano un'area altamente strategica per lo sviluppo del Paese;

    sul punto, la Strada Statale 21 della Maddalena (di seguito SS21) è un'importante arteria viaria per il Piemonte, in quanto secondo collegamento internazionale con la Francia dopo il traforo del Frejus, passando per il Colle della Maddalena, andando a legare il comune di Cuneo con quello francese di Gap (situato in Provenza), attraversando i comuni di Aisone, Demonte, Gaiola e Vinadio;

    tra le varie infrastrutture facenti parte della SS21 figura anche il Ponte dell'Olla, unico passaggio per l'ingresso e l'uscita della Valle Stura, concepito, progettato e realizzato in un'epoca storica in cui vi era prevalentemente un transito di carri e piccole autovetture, sostituito dall'attuale traffico di oltre un migliaio di pesanti autoarticolati al giorno, che ha messo in grave difficoltà la tenuta dell'opera;

    come naturale conseguenza di un tale livello di carico sopportato dall'infrastruttura, sono ormai evidenti da anni segnali di peggioramento statico delle condizioni strutturali del ponte, aggravati da numerose segnalazioni di cedimenti e crolli legati alla struttura, tali per cui l'intervento manutentivo pianificato da ANAS, di risanamento conservativo, appare chiaramente insufficiente a rispondere alle criticità dell'infrastruttura e del nuovo carico a cui questa si trova sottoposta;

    considerando la fragile tenuta e le potenziali ricadute economiche, sociali ed ambientali sul territorio nel caso di eventuali danni alla viabilità offerta dalla SS21, ANAS ha approvato nel 2008 il progetto per una variante, organizzato in tre lotti differenti di cui il primo, la cosiddetta Variante di Demonte, era inserito nel contratto di programma ANAS 2007-2011, con previsione di appaltabilità nel 2009;

    l'opera ha visto successive riconferme sia nel contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020, sia con il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, col parere n. 39 del 21 giugno 2018, a cui è seguito l'avvio della valutazione d'impatto ambientale (VIA) con relativo avviso pubblico;

    nonostante le varie riconferme all'opera, l'intero progetto è ancora fermo in quanto, il 27 settembre 2019, ha ricevuto parere tecnico istruttorio negativo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura), con riferimento a possibili interferenze tra la realizzazione di una galleria di esodo sotto la «Collina del Podio» e la conservazione dei presunti resti del «Forte della Consolata», mettendo in stallo l'intera opera;

    il 25 novembre 2019, ANAS ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di dirimere la controversia tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in modo da poter finalmente avviare il progetto;

    sul punto, l'attuale Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ed il relativo Assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, hanno incontrato le autorità di ANAS, la quale ha confermato di essere pronta a dare inizio ai lavori di costruzione della variante, la quale è peraltro già finanziata;

    considerata anche la chiusura totale del traforo del Monte Bianco per nove settimane consecutive per regolari interventi manutentivi, la cui programmazione è stata per lungo tempo nota, l'intensità del traffico legata alla SS21 è destinato ad aumentare, così come lo stress sulle opere esistenti, sulle comunità ed i comuni, con ripercussioni sulla qualità della rete logistica e di come questa collimi con le esigenze del territorio;

    occorre inoltre ricordare come Colle della Maddalena sia sottoposto a frequenti interventi di chiusura a causa del maltempo, in quanto poche nevicate per portare alla chiusura della circolazione per via dei vari rischi in termini di sicurezza;

    in tal senso, uno degli episodi più gravi di chiusura risale al 2014, dove la chiusura del transito per cinquanta giorni ha portato sull'orlo del collasso economico l'intera provincia di Cuneo;

    l'interruzione della viabilità della SS21 nel Colle della Maddalena, infatti, avviene proprio per i numerosi rischi di valanghe riscontrati sul territorio, rischi per i quali è necessario ed improcrastinabile un intervento di installazione di paravalanghe su tutta l'infrastruttura;

    intervenendo contro questi profili di rischio ANAS ha realizzato un progetto preliminare per l'installazione di paravalanghe, per una spesa totale di 20 milioni di euro, ma tale progetto non è mai stato recuperato dall'ente ed è ad oggi totalmente sospeso, necessitando una quanta più sollecita ripresa;

    con vari atti di indirizzo il Governo nazionale è stato stimolato ad avviare i lavori di fattibilità delle opere descritte,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di predisporre, nel quadro della finanza pubblica, dei vincoli di bilancio e nel primo provvedimento utile, lo stanziamento economico necessario per consentire una piena fattibilità delle seguenti opere infrastrutturali, essenziali per garantire la vivibilità e la viabilità nel territorio della Valle Stura:

    l'esecuzione della Variante di Demonte, estesa a tutto il tragitto del percorso Aisone-Vinadio, per il quale vi sono già progettualità approvate in attesa di essere eseguite;

    l'avvio dei lavori di installazione di paravalanghe sul tracciato della SS21;

    l'avvio dei lavori per l'opera di raddoppio del Ponte dell'Olla, anche in ottica di potenziamento della SS21.
9/1627/194. Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

    tra le altre, il testo in esame disciplina anche il sostegno allo sviluppo infrastrutturale della Nazione;

    la regione Piemonte e la provincia di Cuneo, in virtù della vicinanza territoriale con la Repubblica francese e data l'enorme forza del tessuto economico locale rappresentano un'area altamente strategica per lo sviluppo del Paese;

    sul punto, la Strada Statale 21 della Maddalena (di seguito SS21) è un'importante arteria viaria per il Piemonte, in quanto secondo collegamento internazionale con la Francia dopo il traforo del Frejus, passando per il Colle della Maddalena, andando a legare il comune di Cuneo con quello francese di Gap (situato in Provenza), attraversando i comuni di Aisone, Demonte, Gaiola e Vinadio;

    tra le varie infrastrutture facenti parte della SS21 figura anche il Ponte dell'Olla, unico passaggio per l'ingresso e l'uscita della Valle Stura, concepito, progettato e realizzato in un'epoca storica in cui vi era prevalentemente un transito di carri e piccole autovetture, sostituito dall'attuale traffico di oltre un migliaio di pesanti autoarticolati al giorno, che ha messo in grave difficoltà la tenuta dell'opera;

    come naturale conseguenza di un tale livello di carico sopportato dall'infrastruttura, sono ormai evidenti da anni segnali di peggioramento statico delle condizioni strutturali del ponte, aggravati da numerose segnalazioni di cedimenti e crolli legati alla struttura, tali per cui l'intervento manutentivo pianificato da ANAS, di risanamento conservativo, appare chiaramente insufficiente a rispondere alle criticità dell'infrastruttura e del nuovo carico a cui questa si trova sottoposta;

    considerando la fragile tenuta e le potenziali ricadute economiche, sociali ed ambientali sul territorio nel caso di eventuali danni alla viabilità offerta dalla SS21, ANAS ha approvato nel 2008 il progetto per una variante, organizzato in tre lotti differenti di cui il primo, la cosiddetta Variante di Demonte, era inserito nel contratto di programma ANAS 2007-2011, con previsione di appaltabilità nel 2009;

    l'opera ha visto successive riconferme sia nel contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020, sia con il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, col parere n. 39 del 21 giugno 2018, a cui è seguito l'avvio della valutazione d'impatto ambientale (VIA) con relativo avviso pubblico;

    nonostante le varie riconferme all'opera, l'intero progetto è ancora fermo in quanto, il 27 settembre 2019, ha ricevuto parere tecnico istruttorio negativo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura), con riferimento a possibili interferenze tra la realizzazione di una galleria di esodo sotto la «Collina del Podio» e la conservazione dei presunti resti del «Forte della Consolata», mettendo in stallo l'intera opera;

    il 25 novembre 2019, ANAS ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di dirimere la controversia tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in modo da poter finalmente avviare il progetto;

    sul punto, l'attuale Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ed il relativo Assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, hanno incontrato le autorità di ANAS, la quale ha confermato di essere pronta a dare inizio ai lavori di costruzione della variante, la quale è peraltro già finanziata;

    considerata anche la chiusura totale del traforo del Monte Bianco per nove settimane consecutive per regolari interventi manutentivi, la cui programmazione è stata per lungo tempo nota, l'intensità del traffico legata alla SS21 è destinato ad aumentare, così come lo stress sulle opere esistenti, sulle comunità ed i comuni, con ripercussioni sulla qualità della rete logistica e di come questa collimi con le esigenze del territorio;

    occorre inoltre ricordare come Colle della Maddalena sia sottoposto a frequenti interventi di chiusura a causa del maltempo, in quanto poche nevicate per portare alla chiusura della circolazione per via dei vari rischi in termini di sicurezza;

    in tal senso, uno degli episodi più gravi di chiusura risale al 2014, dove la chiusura del transito per cinquanta giorni ha portato sull'orlo del collasso economico l'intera provincia di Cuneo;

    l'interruzione della viabilità della SS21 nel Colle della Maddalena, infatti, avviene proprio per i numerosi rischi di valanghe riscontrati sul territorio, rischi per i quali è necessario ed improcrastinabile un intervento di installazione di paravalanghe su tutta l'infrastruttura;

    intervenendo contro questi profili di rischio ANAS ha realizzato un progetto preliminare per l'installazione di paravalanghe, per una spesa totale di 20 milioni di euro, ma tale progetto non è mai stato recuperato dall'ente ed è ad oggi totalmente sospeso, necessitando una quanta più sollecita ripresa;

    con vari atti di indirizzo il Governo nazionale è stato stimolato ad avviare i lavori di fattibilità delle opere descritte,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre, nel quadro della finanza pubblica e dei vincoli di bilancio, lo stanziamento economico necessario per consentire l'esecuzione della Variante di Demonte, estesa a tutto il tragitto del percorso Aisone-Vinadio, per il quale vi sono già progettualità approvate in attesa· di essere eseguite, essenziale per garantire la vivibilità e la viabilità nel territorio della Valle Stura.
9/1627/194. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'aprile 2021 un avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (esigenze straordinarie di personale), con la formazione di una graduatoria pubblica di vincitori e idonei, ha reclutato 58 esperti archivisti, incaricati di svolgere attività di supporto ad Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di tutto il territorio nazionale a decorrere da agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021;

    nell'ottobre 2021 un secondo avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, in forza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR), con le medesime modalità di proposta contrattuale del precedente bando, ma con la prescrizione di svolgere 130 ore lavorative mensili (articolo 2, comma 3, del decreto n. 832 del 28 ottobre 2021), ha reclutato 139 esperti archivisti il cui contratto scadrà il 31 dicembre 2023;

    tali collaborazioni hanno consentito al Ministero della cultura nell'arco di più di due anni (agosto- dicembre 2021 e aprile 2022-dicembre 2023) di avvalersi di un importante supporto tecnico e scientifico nelle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale, colmando in parte le problematiche connesse con la mancanza di funzionari di Area III,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti per la proroga degli incarichi per esperti archivisti, di cui in premessa.
9/1627/195. Amorese, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 44, il differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta sugar tax) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160;

    l'imposta in commento, se applicata, determinerebbe un aumento medio del 28 per cento della pressione fiscale per litro di soft drink;

    per imprese e cittadini un incremento di tale entità non è sostenibile, anche per i riflessi inflattivi;

    il persistente clima di incertezza derivante dalle continue proroghe dell'entrata in vigore di questa nuova imposta e conseguente mancata cancellazione della stessa determina un dirottamento e/o rinvio di investimenti nel nostro Paese;

    si tratta di una imposizione fiscale che colpisce solo le bevande analcoliche, anche quando prive di zucchero, e non l'uso dello zucchero negli alimenti;

    non si tratta quindi della cosiddetta «Sugar tax» utilizzata in altri Paesi come leva fiscale collegata all'impiego di grammi di zucchero, ma di un'imposizione che penalizza un prodotto solo perché dolce («edulcorato»), anche se privo di calorie e quindi di impatto nutrizionale;

    in Italia non è necessaria una tassa sulle bevande zuccherate perché i consumi sono i più bassi in UE e in contrazione da oltre 10 anni (oltre il 25 per cento di litri in meno venduti nel Paese);

    in Italia, inoltre, le imprese hanno già tagliato il 41 per cento dello zucchero immesso sul mercato con le bibite senza ricorrere alle tasse ma attraverso più protocolli d'intesa con il Ministero della salute, a conferma della volontà del settore di contribuire responsabilmente a contrastare gli effetti di un consumo eccessivo di zuccheri, a favorire la moderazione e a diffondere stili di vita più salutari;

    oltre a non essere necessaria in Italia, questa imposta rischia di produrre gravi effetti economico-sociali; un recente studio di Nomisma stima una contrazione delle vendite del 16 per cento nel biennio successivo all'eventuale entrata in vigore della norma, 5.050 posti di lavoro a rischio, nonché minori forniture nella Filiera (-400 milioni di euro);

    il rinvio al 1° luglio 2024 della Sugar tax inserito nella legge di bilancio 2024 è un segnale importante per consumatori e imprese, ma sposta di pochi mesi gli effetti insostenibili per la filiera del made in Italy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre i necessari interventi normativi nel prossimo provvedimento utile, per risolvere in modo definitivo lo stato di incertezza derivante dai continui rinvii dell'imposta di cui in premessa, così da permettere alle imprese di continuare ad innovare ed investire nel nostro Paese.
9/1627/196. Trancassini, Amich, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 44, il differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta sugar tax) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160;

    l'imposta in commento, se applicata, determinerebbe un aumento medio del 28 per cento della pressione fiscale per litro di soft drink;

    per imprese e cittadini un incremento di tale entità non è sostenibile, anche per i riflessi inflattivi;

    il persistente clima di incertezza derivante dalle continue proroghe dell'entrata in vigore di questa nuova imposta e conseguente mancata cancellazione della stessa determina un dirottamento e/o rinvio di investimenti nel nostro Paese;

    si tratta di una imposizione fiscale che colpisce solo le bevande analcoliche, anche quando prive di zucchero, e non l'uso dello zucchero negli alimenti;

    non si tratta quindi della cosiddetta «Sugar tax» utilizzata in altri Paesi come leva fiscale collegata all'impiego di grammi di zucchero, ma di un'imposizione che penalizza un prodotto solo perché dolce («edulcorato»), anche se privo di calorie e quindi di impatto nutrizionale;

    in Italia non è necessaria una tassa sulle bevande zuccherate perché i consumi sono i più bassi in UE e in contrazione da oltre 10 anni (oltre il 25 per cento di litri in meno venduti nel Paese);

    in Italia, inoltre, le imprese hanno già tagliato il 41 per cento dello zucchero immesso sul mercato con le bibite senza ricorrere alle tasse ma attraverso più protocolli d'intesa con il Ministero della salute, a conferma della volontà del settore di contribuire responsabilmente a contrastare gli effetti di un consumo eccessivo di zuccheri, a favorire la moderazione e a diffondere stili di vita più salutari;

    oltre a non essere necessaria in Italia, questa imposta rischia di produrre gravi effetti economico-sociali; un recente studio di Nomisma stima una contrazione delle vendite del 16 per cento nel biennio successivo all'eventuale entrata in vigore della norma, 5.050 posti di lavoro a rischio, nonché minori forniture nella Filiera (-400 milioni di euro);

    il rinvio al 1° luglio 2024 della Sugar tax inserito nella legge di bilancio 2024 è un segnale importante per consumatori e imprese, ma sposta di pochi mesi gli effetti insostenibili per la filiera del made in Italy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre i necessari interventi normativi per risolvere in modo definitivo lo stato di incertezza derivante dai continui rinvii dell'imposta di cui in premessa, così da permettere alle imprese di continuare ad innovare ed investire nel nostro Paese.
9/1627/196. (Testo modificato nel corso della seduta)Trancassini, Amich, Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    a far data dal 2016 il Ministero per i beni e le attività culturali (oggi Ministero per la cultura) prevede la possibilità di attribuire, ai neo maggiorenni, un «Bonus Cultura» da 500 euro erogato dallo Stato e finalizzato alla diffusione della cultura fra i diciottenni;

    nel periodo 2016/2022 i requisiti per richiedere l'accesso al Bonus erano il raggiungimento della maggiore età, la residenza in Italia e, ove del caso, la titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità;

    la legge di bilancio 2023 ha introdotto alcune sostanziali modifiche, per effetto delle quali:

     a) per ottenere il bonus cultura 2023, i giovani nati nel 2004 dovevano registrarsi entro lo scorso 31 ottobre (a mezzo SPIO o CIE) al sito 18.app.italia.it, attraverso il quale procedere all'utilizzo del bonus, anche a mezzo di acquisti in rete. La norma ha quindi previsto che i termini generali di registrazione al sito spirino il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di compimento del diciottesimo anno di età;

     b) sono stati attivati due nuovi strumenti in sostituzione del bonus cultura, rispettivamente la Carta Cultura Giovani la Carta del Merito, tra loro cumulabili con un valore di 500 euro ciascuno, consentendo quindi ai beneficiari titolari di tutti i requisiti la possibilità di spendere fino ad un massimo di 1.000 euro;

     c) le due nuove carte, tuttavia, sono state assoggettate alla verifica del possesso di appositi requisiti che, per quanto attiene la Carta Cultura Giovani corrispondono all'appartenenza del giovane ad una famiglia con ISEE non superiore ad 35.000 euro, mentre per la Carta del Merito prevedono il conseguimento della Maturità con il massimo dei voti (100/100);

     d) le nuove disposizioni di cui alla precedente lettera c) hanno effetto dal 2024, e quindi per i giovani nati nel 2005;

    il bonus cultura e le conseguenti e successive Carta Cultura Giovani e Carta del Merito prevedono la possibilità, per il beneficiario, di spendere gli importi in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva; corsi di teatro, musica e lingue straniere;

    all'interno della app 18app.italia.it, nell'area dedicata all'esercente per la validazione della Carta è previsto l'elenco identificativo dell'attività autorizzate a procedere alla erogazione di beni e servizi mediante utilizzo della Carta da parte del beneficiario;

    tale identificazione è esercitata con la pubblicazione sul sito stesso dei codici ATECO autorizzati all'impiego della Carta;

    tra le più frequenti voci di spesa, di cui sono protagonisti i giovani al compimento del diciottesimo anno di età, rientra quella relativa all'acquisizione della patente di guida;

    i corsi per il superamento dell'esame teorico e pratico rappresentano riconosciuta attività formativa di tipo didattico, quindi certamente ascrivibile al percorso di accrescimento culturale oggetto delle Carte sopra descritte;

    in particolare la partecipazione a tali corsi, in uno alla preparazione per l'accesso agli esami per il conseguimento della patente, contiene per disposizione ministeriale obbligatoria la formazione in materia di sicurezza alla guida, insegnamento dell'educazione stradale, conoscenza dei negativi effetti sulla guida e sulla sicurezza propria ed altrui dell'uso di alcool e sostanze stupefacenti, erudizioni in materia di primo soccorso stradale;

    rilevazioni scientifiche e statistiche in ambito nazionale ed internazionale confermano come la profittevole partecipazione ai suddetti corsi incida positivamente sulla maggiore coscienza dei nuovi conducenti (ovvero sulla loro maggiore dotazione culturale), riducendone l'incidentalità e combattendo la piaga sociale dei troppi giovani morti sulle strade;

    il Codice della Strada e la normativa di settore riconoscono le autoscuole come i soggetti abilitati alla formazione alla guida, prescrivendone qualità professionali, dotazioni strumentali ed aggiornamenti professionali obbligatori, in assenza dei quali l'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere rilasciata dalle autorità competenti, cui pure compete la continua e progressiva vigilanza sul mantenimento dei requisiti di ordine morale, tecnico, professionale e finanziario da parte degli esercenti l'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire il codice ATECO 85.53.00 «Autoscuole, Scuole di Pilotaggio e Nautiche» nell'elenco delle attività per le quali i neo maggiorenni possano, ove ne possiedano i requisiti previsti, procedere all'utilizzo della Carta Giovani e della Carta del Merito per l'acquisto dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle patenti di guida.
9/1627/197. Osnato, Caretta, Ciaburro, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana;

    è opportuno evidenziare che l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili;

    successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 ottobre 2015, attuativo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha confermato il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo;

    nel corso degli anni, sono state introdotte ulteriori norme che hanno autorizzato gli Enti locali a poter aumentare tale imposta al fine di compensare il disavanzo del proprio bilancio;

    nel corso delle audizioni svolte nella competente commissione parlamentare sulle cause del caro tariffe di biglietti aerei è emerso che una tra queste, se non la principale, è il continuo aumento di questa imposta e l'incertezza nella programmazione e della determinatezza;

    secondo analisi effettuate da IATA (International Air Transport Association), l'incremento della tassazione indiretta sui biglietti aerei genera ricadute dirette sui volumi di passeggeri e di movimenti aerei;

    in particolar modo, nonostante gli opportuni provvedimenti intrapresi dal Governo, occorre riformare il settore del trasporto aereo, in riferimento ai costi, tra i quali sono presenti quelli dovuti alla direttiva EU ETS,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di contenere l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili nei limiti di 6,50 euro per passeggero imbarcato e/o quantomeno sospendere ulteriori aumenti discrezionali.
9/1627/198. Deidda, Ambrosi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

    tra le norme inserite nel testo figurano alcune misure a sostegno del comparto agricolo;

    con l'articolo 1, comma 110 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio 2023, è stato predisposto il quadro normativo per applicare la misura nota come «Generazione Terra», misura di sostegno all'agricoltura giovanile, gestita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

    tale misura permette, a vantaggio dei giovani agricoltori fino ai 41 anni di età, di finanziare al 100 per cento il prezzo di acquisto dei terreni agricoli, sia per chi intende ampliare la superficie della propria azienda agricola, sia per chi intende avviare un'attività imprenditoriale in agricoltura;

    negli ultimi anni le misure fondiarie di ISMEA hanno permesso la creazione di oltre 740 imprese agricole a conduzione giovanile, per un'assegnazione complessiva di 27.000 ettari, in tal senso la misura permette di potenziare il ruolo dei giovani nell'agricoltura nazionale;

    l'intero plafond a disposizione della misura per l'anno 2023 è andato esaurito dopo un solo mese dal lancio della stessa, confermandone bontà ed appetibilità per il settore agricolo;

    l'andamento della misura dimostra la necessità di continuare a scommettere ed investire nell'agricoltura a conduzione giovanile, per favorire il ricambio generazionale in un comparto strategico per l'economia nazionale e per tutelare la presenza di bioregolatori sul terreno nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, nell'ambito anche delle misure di attuazione del testo in esame, le risorse destinate alla misura in premessa, nonché di potenziare ed istituire ulteriori misure a sostegno dei giovani agricoltori, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/1627/199. Caretta, Ciaburro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca molteplici disposizioni finalizzate ad incrementare e migliorare i servizi in favore delle persone con disabilità;

    in gran parte delle città italiane, il trasporto pubblico risulta ancora non pienamente accessibile alle persone con disabilità;

    tali soggetti sono costretti quotidianamente a far fronte a tali inconvenienti, ricorrendo all'utilizzo di servizi pubblici non di linea, quali i taxi o i noleggi con conducente;

    la maggior parte delle autovetture utilizzate per svolgere i servizi pubblici non di linea spesso non sono, anch'esse, dotate di apparecchiature idonee a soddisfare le esigenze di mobilità delle persone con disabilità e l'acquisto di tali apparecchiature comporta inevitabilmente un'ingente spesa a carico degli esercenti i suddetti servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, in occasione del primo provvedimento utile, adeguate risorse economiche finalizzate all'acquisto, da parte degli esercenti i servizi pubblici non di linea, di apparecchiature idonee e volte a consentire il trasporto delle persone a mobilità ridotta.
9/1627/200. Giordano, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca molteplici disposizioni finalizzate ad incrementare e migliorare i servizi in favore delle persone con disabilità;

    in gran parte delle città italiane, il trasporto pubblico risulta ancora non pienamente accessibile alle persone con disabilità;

    tali soggetti sono costretti quotidianamente a far fronte a tali inconvenienti, ricorrendo all'utilizzo di servizi pubblici non di linea, quali i taxi o i noleggi con conducente;

    la maggior parte delle autovetture utilizzate per svolgere i servizi pubblici non di linea spesso non sono, anch'esse, dotate di apparecchiature idonee a soddisfare le esigenze di mobilità delle persone con disabilità e l'acquisto di tali apparecchiature comporta inevitabilmente un'ingente spesa a carico degli esercenti i suddetti servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguate risorse economiche finalizzate all'acquisto, da parte degli esercenti i servizi pubblici non di linea, di apparecchiature idonee e volte a consentire ii trasporto delle persone a mobilità ridotta.
9/1627/200. (Testo modificato nel corso della seduta)Giordano, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia negli ultimi anni, grazie anche al lavoro parlamentare trasversale, si è dotata di un quadro normativo adeguato e solido in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere e contro il femminicidio: a partire dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, che ha ratificato, nel corso della XVII legislatura, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il nostro Paese ha avviato un percorso virtuoso di interventi che ha portato all'attuale assetto normativo; un percorso che ha avuto tra i propri compiti istituzionali anche quello di individuare le criticità del nostro sistema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e di avanzare eventuali proposte di riordino della normativa in materia;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente violenza degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – fisica, psicologica, economica, odio in rete e revenge porn, tratta e sfruttamento, stalking, molestie, stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    la sfida del raggiungimento della parità di genere, fondamentale per contrastare la sottocultura della violenza degli uomini contro le donne, passa per l'eliminazione di barriere e ostacoli quali, ad esempio, la situazione di inferiorità economica in cui si trovano endemicamente le donne nel nostro paese; secondo il Global Gender Gap Report 2022 del World Economic Forum, l'impatto della pandemia sul divario di genere è stato pesantissimo: mentre l'economia globale entra nel suo terzo anno di continua perturbazione, ci vorranno altri 132 anni (rispetto ai 136 del 2021) per colmare interamente il gender gap;

    il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, aveva infatti recepito la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituiva norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e istituito il Fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti, che nel 2017 era stato dai nostri Governi incrementato e alimentato dalle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile, e che è stato in seguito ulteriormente implementato;

    il Parlamento nel corso della diciassettesima legislatura ha approvato la legge 11 gennaio 2018, n. 4, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un femminicidio;

    infatti, nonostante quanto esposto e le diverse norme introdotte, continuiamo a essere un Paese nel quale la violenza maschile contro le donne è un fenomeno profondamente radicato, tale da assumere un carattere strutturale, senza alcuna distinzione sociale o economica;

    nel contrasto alla violenza sulle donne è inoltre emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutte le operatrici e gli operatori della giustizia;

    per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori, le operatrici e le professioniste e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia, carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto e prevenzione ed evitare qualunque forma di sottovalutazione del rischio che corrono le donne, anche denuncianti, della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'ANCI, UPI, UNCEM, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA, con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;

    nella legge 24 novembre 2023, n. 168, appena approvata, per il contrasto alla violenza sulle donne è previsto che in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77) l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sulla violenza contro le donne, sentita l'assemblea del medesimo Osservatorio predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare la formazione delle operatrici e degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza e nella legge di bilancio in esame sono stati stanziati tre milioni di euro da destinare proprio da destinare alla formazione del personale,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a rendere più rapide ed efficaci le procedure di assegnazione annuale dei fondi ai centri antiviolenza e alle case rifugio, ai centri di recupero degli autori di violenza, al fine di rendere certe, omogenee e tempestive le procedure di liquidazione dei fondi da parte delle regioni, per l'assegnazione del reddito di libertà per le vittime di violenza, a redigere, quanto prima, le linee guida per la formazione obbligatoria delle operatrici e degli operatori che a vario titolo hanno a che fare con le donne vittima di violenza, nonché ad emanare urgentemente i decreti attuativi della legge 5 maggio 2022, n. 53 recante «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere».
9/1627/201. Ferrari, Ghio, Forattini, Ascari, Bonetti, Gebhard, Morfino, Zanella, Amich, Zurzolo, Semenzato, Casu, Ciaburro, Caretta, Ravetto, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia negli ultimi anni, grazie anche al lavoro parlamentare trasversale, si è dotata di un quadro normativo adeguato e solido in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere e contro il femminicidio: a partire dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, che ha ratificato, nel corso della XVII legislatura, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il nostro Paese ha avviato un percorso virtuoso di interventi che ha portato all'attuale assetto normativo; un percorso che ha avuto tra i propri compiti istituzionali anche quello di individuare le criticità del nostro sistema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e di avanzare eventuali proposte di riordino della normativa in materia;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente violenza degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – fisica, psicologica, economica, odio in rete e revenge porn, tratta e sfruttamento, stalking, molestie, stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    la sfida del raggiungimento della parità di genere, fondamentale per contrastare la sottocultura della violenza degli uomini contro le donne, passa per l'eliminazione di barriere e ostacoli quali, ad esempio, la situazione di inferiorità economica in cui si trovano endemicamente le donne nel nostro paese; secondo il Global Gender Gap Report 2022 del World Economic Forum, l'impatto della pandemia sul divario di genere è stato pesantissimo: mentre l'economia globale entra nel suo terzo anno di continua perturbazione, ci vorranno altri 132 anni (rispetto ai 136 del 2021) per colmare interamente il gender gap;

    il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, aveva infatti recepito la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituiva norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e istituito il Fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti, che nel 2017 era stato dai nostri Governi incrementato e alimentato dalle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile, e che è stato in seguito ulteriormente implementato;

    il Parlamento nel corso della diciassettesima legislatura ha approvato la legge 11 gennaio 2018, n. 4, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un femminicidio;

    infatti, nonostante quanto esposto e le diverse norme introdotte, continuiamo a essere un Paese nel quale la violenza maschile contro le donne è un fenomeno profondamente radicato, tale da assumere un carattere strutturale, senza alcuna distinzione sociale o economica;

    per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori, le operatrici e le professioniste e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia, carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto e prevenzione ed evitare qualunque forma di sottovalutazione del rischio che corrono le donne, anche denuncianti, della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'ANCI, UPI, UNCEM, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA, con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;

    nella legge 24 novembre 2023, n. 168, appena approvata, per il contrasto alla violenza sulle donne è previsto che in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77) l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sulla violenza contro le donne, sentita l'assemblea del medesimo Osservatorio predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare la formazione delle operatrici e degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza e nella legge di bilancio in esame sono stati stanziati tre milioni di euro da destinare proprio da destinare alla formazione del personale,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a rendere più rapide ed efficaci le procedure di assegnazione annuale dei fondi per i centri antiviolenza e per le case rifugio, per i centri di recupero degli autori di violenza, al fine di rendere certe, omogenee e tempestive le procedure di liquidazione dei fondi da parte delle Regioni, per l'assegnazione del reddito di libertà per le vittime di violenza, a redigere, quanto prima, le linee guida per la formazione permanente e continua delle operatrici e degli operatori che a vario titolo hanno a che fare con le donne vittime di violenza, nonché ad emanare i decreti attuativi della legge 5 maggio 2022, n. 53.
9/1627/201. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari, Ghio, Forattini, Ascari, Bonetti, Gebhard, Morfino, Zanella, Amich, Zurzolo, Semenzato, Casu, Ciaburro, Caretta, Ravetto, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 533 del provvedimento in esame prevede, in dettaglio, che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Di questi, 200 milioni di euro annui sono previsti a carico dei comuni;

    il contributo finanziario cumulato richiesto dai tre principali interventi di spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e la legge 23 dicembre 2014, n. 190), in termini di riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, ammonta a oltre 4,3 miliardi per il comparto dei comuni, poi scesi dal 2019 a 3,8 miliardi, anno in cui sono venuti meno gli effetti del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

    in questo provvedimento tornano, dopo quasi un decennio, tagli di risorse a carico di enti già colpiti dalla dinamica inflattiva che, pur diminuita, sembra stabilizzarsi su livelli ben superiori a quelli del 2021, nonché dal progressivo ampliamento delle aree di crisi finanziaria. Ancora sostanzialmente irrisolte, come ha sottolineato l'ANCI nel corso delle audizioni, sono le questioni riguardanti il potenziamento dei finanziamenti relativi a politiche abitative e servizi sociali e le regole per l'assunzione di personale;

    sugli investimenti, sui quali è atteso ed auspicabile un provvedimento apposito, appare assolutamente necessario disporre le misure necessarie per assicurare la completa continuità degli investimenti che sono stati definanziati dal PNRR;

    tanto più che il contributo sarà ripartito tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, come se le maggiori possibilità di spesa per investimenti potessero «compensare» e giustificare i tagli sulla spesa corrente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di intervenire, nel primo provvedimento utile, affinché siano modificate le norme che prevedono un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni dal 2024 al 2028 da parte di comuni, province e città metropolitane.
9/1627/202. Roggiani, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti, se non proprio controproducenti, rispetto a molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e le riforme volti ad accelerare la transizione energetica, fondamentali per mitigare e rallentare l'evolvere della crisi climatica e, contestualmente, priorità assoluta per lo sviluppo sostenibile del territorio;

    in tal senso le comunità energetiche costituiscono un vero e proprio modello alternativo di sviluppo e di società che permette a persone, associazioni, scuole, comuni, imprese, case popolari di costituire una comunità per produrre e condividere energia pulita rinnovabile;

    la costituzione delle comunità energetiche consente di raggiungere due obiettivi fondamentali: abbattere il costo delle bollette, obiettivo molto importante visto che il nostro Paese è dipendente dalle fonti fossili, soprattutto dal gas, e ciò ci espone a periodiche crisi energetiche e aiutare il pianeta e la salute riducendo le emissioni climalteranti e favorendo la decarbonizzazione;

    dopo una lunghissima attesa, solo lo scorso 6 dicembre il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato e trasmesso alla Corte dei conti il decreto di incentivazione alla diffusione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, dopo il «via libera» della Commissione europea al provvedimento italiano,

impegna il Governo

al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, ad istituire un Fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2024 cui possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane Spa, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
9/1627/203. Graziano, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    in tal senso le comunità energetiche costituiscono un vero e proprio modello alternativo di sviluppo e di società che permette a persone, associazioni, scuole, comuni, imprese, case popolari di costituire una comunità per produrre e condividere energia pulita rinnovabile;

    la costituzione delle comunità energetiche consente di raggiungere due obiettivi fondamentali: abbattere il costo delle bollette, obiettivo molto importante visto che il nostro Paese è dipendente dalle fonti fossili, soprattutto dal gas, e ciò ci espone a periodiche crisi energetiche e aiutare il pianeta e la salute riducendo le emissioni climalteranti e favorendo la decarbonizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di costituire un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.
9/1627/203. (Testo modificato nel corso della seduta)Graziano, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    contiene disposizioni in materia di animali, tra cui lo stanziamento di risorse per sostenere il pagamento di visite veterinarie e di acquisto di farmaci veterinari;

    sempre in tema di animali, si rammenta che con il decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, i rifugi permanenti (cosiddetti «santuari») per il ricovero di animali diversi da cani, gatti e furetti hanno trovato un riconoscimento giuridico, seppur insoddisfacente, all'interno del nostro ordinamento. Il manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione degli animali ne consente ora la registrazione come strutture all'interno delle quali gli animali sono detenuti per motivi diversi dalle esibizioni, dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti;

    un primo riconoscimento giuridico per i rifugi di animali da reddito, affinché non siano più legati alla normativa sugli allevamenti e siano regolati da leggi dedicate che considerino il particolare status degli animali salvati da maltrattamento e macellazione;

    va comunque segnalato che detto intervento normativo lascia un vuoto normativo, mancando di riconoscere la reale natura di questi luoghi, in assenza di una disciplina speciale che definisca, tra l'altro, le misure da adottare per la gestione di situazioni epidemiche;

    i «santuari» sono quindi nettamente distinti dagli allevamenti e tale distinzione dovrebbe essere debitamente considerata anche nella gestione dell'epidemia di Peste suina africana (PSA);

    in realtà, come ricordato anche dall'Intergruppo Parlamentare per i diritti degli animali in una sua lettera del 31 ottobre scorso inviata ai Ministri interessati, il 20 settembre 2023, in pendenza di giudizio davanti al TAR, le autorità hanno proceduto all'abbattimento di tutti i suini ospitati nel Rifugio Cuori Liberi di Sairano (PV) dov'era stato registrato un focolaio di PSA. L'intervento è stato eseguito con l'uso della forza pubblica contro i volontari che manifestavano pacificamente chiedendo che gli animali, salvati dai macelli, fossero risparmiati, se non altro per verificare quale decorso avrebbe avuto la malattia nel piccolo numero di individui rimasti;

    è quindi importante che ai suddetti rifugi permanenti, ossia la Rete dei Santuari di animali, vengano riconosciute la loro peculiare natura e il loro valore sociale;

    è necessario garantire il funzionamento della rete dei Rifugi permanenti (cosiddetti «santuari») per il ricovero di animali anche in considerazione della funzione sociale, educativa, culturale che dette strutture svolgono su base completamente volontaria,

impegna il Governo:

   al fine di garantire la gestione e il funzionamento della rete dei Rifugi permanenti per il ricovero di animali di cui in premessa, nonché per garantire la gestione e il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti e degli animali, a prevedere fin dal prossimo provvedimento utile, lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie;

   a definire una disciplina speciale e un protocollo specifico per queste strutture, che definisca, tra l'altro, le misure da adottare per la gestione di situazioni di epidemie, in quanto non si possono ad essi applicare le medesime regole degli allevamenti intensivi, come in caso di PSA;

   in considerazione della netta differenza tra un «santuario» che accoglie alcune decine di suidi e un maxi-allevamento che ne ammassa decine di migliaia, ad avviare un confronto con le associazioni animaliste e la Rete dei Santuari degli animali liberi per realizzare protocolli di gestione della PSA che, nel pieno rispetto delle norme di biosicurezza, tengano conto della specificità dei Rifugi permanenti (cosiddetti «santuari»), ed evitino il ripetersi di episodi come quello di Sairano.
9/1627/204. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene, all'articolo 1 comma 43, disposizioni relative «al rafforzamento delle capacità amministrative della Pubblica Amministrazione anche in materia di reclutamento e formazione...»;

    la necessità di assumere urgentemente nuovo personale da parte della Pubblica Amministrazione è sottolineata dagli stessi Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO 2023);

    come noto, la situazione della PA è già oggi di grave sofferenza e rischia di peggiorare nei prossimi anni;

    infatti, secondo le stime dei sindacati più rappresentativi entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza;

    durante il Forum PA del maggio 2023 è stato osservato che entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione;

    inoltre, il Ministro Zangrillo ha sottolineato più volte l'intenzione di realizzare 340 mila nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per il biennio 2023-2024;

    i numeri, quindi, indicano che vi è la necessità di assumere tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità gli idonei dei concorsi già svolti, oltre che di svolgere nuovi concorsi, non essendo le due modalità in contraddizione ma complementari allo scopo di dare rapidamente maggiore efficienza ed efficacia alla PA e raggiungere gli obiettivi previsti;

    negli scorsi mesi il Parlamento ha approvato due emendamenti ai decreti-legge relativi alla PA (ora rispettivamente articolo 1, comma 4, lettera b-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023 n. 74 e articolo 28-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 n. 112) che hanno autorizzato le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM in corso di validità;

    si tratta di strumenti legislativi importanti ma che rischiano di essere almeno in parte vanificati per l'imminente scadenza di graduatorie ancora in corso di validità;

    dette graduatorie potrebbero utilmente soddisfare le urgenti necessità di amministrazioni e agenzie con personale altamente qualificato e immediatamente disponibile, ma molte di queste andranno in scadenza già nella prima metà di gennaio del 2024, come, ad esempio, quella relativa al Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM, che scade il 12 gennaio 2024;

    è, quindi, necessario intervenire in tempi rapidi in modo da evitare che risorse qualificate e già immediatamente disponibili vadano perdute per la PA e che si concretizzi il serio rischio della chiusura di numerosi uffici pubblici in tutte le aree del Paese, al Nord come al Sud che priverebbe le comunità locali di importanti servizi pubblici, dalla giustizia alla motorizzazione civile, dal rilascio di patenti e passaporti, all'esecuzione delle pratiche di dogana per le merci, come denunciato più volte dai sindacati di categoria;

    le graduatorie degli idonei ai concorsi pubblici già espletati sono una risorsa subito disponibile e la proroga di quelle in scadenza appare essere una prima urgente risposta di fronte alla complessa situazione qui sopra evidenziate ed anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PNRR – tenendo conto anche del fatto che non sono necessari nuovi fondi per una procedura che è di turn-over con risorse già previste,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, le disposizioni di sua competenza per consentire lo scorrimento rapido delle graduatorie in corso di validità e nel contempo per prorogare le graduatorie in imminente scadenza, in modo da rispondere immediatamente alle esigenze di rinnovamento e rafforzamento della PA.
9/1627/205. Casu, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha deciso che la pillola anticoncezionale sarà distribuita gratuitamente, ma solo alle donne con meno di 26 anni e nei consultori o comunque in strutture pubbliche come gli ospedali, restringendo di fatto la platea;

    già molte regioni italiane forniscono la pillola gratuitamente a tutte le donne con meno di 26 anni, riducendo ulteriormente l'efficacia della misura;

    a questa limitazione di età si aggiunge la decisione di escludere le farmacie dalla possibilità di distribuire la pillola, affidando questo compito ai soli ospedali o consultori, limitando in modo significativo la fruizione perché significherebbe infatti escludere dall'accesso al farmaco tutte le donne che non possono recarsi autonomamente in ospedale o che vivono in luoghi in cui non sono presenti i consultori, dato che né gli uni né gli altri sono distribuiti sul territorio in modo uniforme, né con la stessa capillarità delle farmacie;

    l'iter della gratuità della pillola contraccettiva per tutte le donne, a maggio scorso era stato stoppato dal Cda dell'Aifa che aveva «chiesto approfondimenti» anche per la previsione dei costi molto elevati, oltre 140 milioni di euro;

    tale decisione, che in realtà ostacola l'accesso alla contraccezione gratuita, è stata motivata proprio da ragioni di sostenibilità finanziaria,

impegna il Governo

a stanziare le risorse finanziarie aggiuntive necessarie ad estendere la gratuità dei contraccettivi orali a tutte le donne senza limiti di età, nonché a intervenire, per quanto di competenza, per consentire che la pillola contraccettiva gratuita possa essere distribuita anche nelle farmacie, in ragione sia della loro capillarità di presenza sul territorio, sia riconoscendo il ruolo che anche durante la gestione pandemica hanno sempre più assunto come luoghi di prevenzione, di servizi e di educazione sanitaria.
9/1627/206. Cuperlo, Malavasi, Ferrari, Gribaudo, Furfaro, Scarpa, Ghio, Forattini, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene rilevanti e significativi interventi di finanza pubblica, prevedendo le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dal Governo;

    in particolare, si segnala la grande attenzione del Governo Meloni, in continuità con i precedenti risolutivi interventi giuridici ed economici, già finanziari ed attuati dal Governo Meloni in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna;

    considerando il fatto che gli abitanti della regione sono ancora in attesa di una completa ed esaustiva ricostruzione post sismica per fatti accaduti nel 2012, il Governo ha inteso, meritoriamente, prestare grande attenzione ai danni causati undici anni fa per fornire risorse economiche necessarie per portare a termine l'impresa ricostruttiva dando effettività ai sostegni promessi alle popolazioni, al fine di essere concretamente vicini alle popolazioni dell'Emilia-Romagna;

    ci si riferisce alle ulteriori risorse stanziate in favore dei territori dell'Emilia-Romagna per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi;

   considerato che a seguito dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna il Governo Meloni si è immediatamente attivato per dare pronta risposta sia ai territori che alle popolazioni colpite ponendo attenzione anche alla tenuta del sistema imprenditoriale, occupazionale nonché della ricostruzione pubblica;

   rilevato che anche nella manovra sono presenti ulteriori stanziamenti finalizzati a dare riscontro alle esigenze sopra evidenziate;

   considerato che anche grazie agli interventi di rimodulazione contenuti nel Piano di ripresa e resilienza (PNRR) sono già oltre 6 i miliardi di euro nella disponibilità della struttura commissariale e dunque della ricostruzione post alluvione;

   rilevato che si tratta di una risposta realizzata a tempo di record da parte del Governo che conferma l'impegno del medesimo nei confronti della popolazione;

   rilevato che ancora ancora oggi tuttavia rimangono da affrontare alcuni temi soprattutto i legati al risarcimento dei beni mobili;

   considerato che non deve ripetersi quanto avvenuto proprio in Emilia-Romagna con l'esperienza del sisma del 2012 in occasione del quale parte dei danni subiti non sono stati risarciti e a 11 anni e mezzo dal medesimo ancora si è in fase di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere forme di rimborso anche per i danni subiti dai beni mobili dei cittadini alluvionati mediante meccanismi quali il credito d'imposta, il contributo forfettario o altre forme che riscontrino positivamente le istanze dei cittadini in tal senso, diversamente da quanto avvenuto con il sisma dove non venne riconosciuto nulla per i beni mobili lesionati.
9/1627/207. Buonguerrieri, Morrone, Mollicone, Tassinari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea contiene rilevanti e significativi interventi di finanza pubblica, prevedendo le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dal Governo;

    in particolare, si segnala la grande attenzione del Governo Meloni, in continuità con i precedenti risolutivi interventi giuridici ed economici, già finanziari ed attuati dal Governo Meloni in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna;

    ci si riferisce alle ulteriori risorse stanziate in favore dei territori dell'Emilia-Romagna per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi;

    purtroppo, nonostante gli interventi adottati dal Governo Meloni per dare celere ed efficace soluzione ai problemi, in particolare quelli di natura economica, prodromici all'opera di ricostruzione necessaria, hanno difficoltà nel ricevere gli aiuti doverosamente previsti;

    ci si riferisce, in particolare, alla problematica funzionalità della piattaforma Sfinge, predisposta dall'amministrazione regionale, mediante la quale imprese e cittadini dovrebbero poter rendicontare i danni subìti e richiedere i giusti e corrispondenti fondi necessari al ripristino dei beni, ma che subiscono rallentamenti a causa di criticità e impedimenti tecnici nel caricare i dati necessari per le richieste di ristori a cui i danneggiati hanno diritto grazie ai provvedimenti adottati dal Governo Meloni;

    il Commissario straordinario ha provveduto a specificare che i fondi per la ricostruzione ci sono, ma problemi tecnici della piattaforma regionale rallentano l'opera di ricostruzione che, per essere efficace, deve essere anche celere. Ciò è dimostrato dal fatto che il Commissario stesso alla ricostruzione ha dichiarato che «Dal primo gennaio si aggiungeranno altri 700 milioni. Dobbiamo cominciare a capire l'entità dei danni e rimborsare sulla base delle pratiche arrivate ed approvate. La piattaforma Sfinge funziona»;

    se poi si considerano anche i fatti precedenti l'alluvione, in particolare quelli imputabili alle istituzioni competenti, substatali, che avrebbe avuto l'onere di effettuare la manutenzione del territorio, e che non è stata fatta o è stata mal fatta nel cinquantennio trascorso,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti utili allo scopo e necessari per intervenire presso le autorità substatali competenti al fine di sollevare i cittadini dell'Emilia-Romagna danneggiati dall'alluvione da malfunzionamenti di natura tecnica, riferendoci in particolare al fatto che la piattaforma Sfinge dovrebbe essere messa in condizione di funzionare dalle competenti autorità regionali per garantite il diritto dei cittadini a caricare le richieste di rimborsi dei danni subiti nonché a sollecitare, in ogni modo, il fatto che, per il futuro, le opere di prevenzione sul territorio siano non solo effettivamente realizzate, ma realizzate in modo efficace e in grado di prevenire e scongiurare ulteriori futuri disastri come quello verificatosi nella scorsa primavera.
9/1627/208. Colombo, Maerna, Schiano Di Visconti, Ambrosi, Mollicone.


NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 (A.C. 1627/I)

A.C. 1627/I – Nota di variazioni

  La presente Nota aggiorna i valori contabili dell'articolo 18 (ex articolo 106 – Totale generale della spesa) del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2024-2026 in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da 2 a 16) e, conseguentemente, ai relativi allegati tecnici per capitoli.

  Per le suddette modifiche si veda lo stampato A.C. 1627/I.

 
 
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