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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 gennaio 2024

TESTO AGGIORNATO AL 22 GENNAIO 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 9 gennaio 2024.

  Ascani, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Letta, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Maiorano, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 gennaio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   GIAGONI: «Disciplina della professione di guida ambientale escursionistica» (1635).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Marchetto Aliprandi:

   BALDELLI ed altri: «Modifica all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela delle croci collocate sulle vette e sui crinali delle montagne» (1263);

   CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la riorganizzazione del sistema nazionale di emergenza-urgenza sanitaria» (1455).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XIII Commissione (Agricoltura):

  BRUZZONE ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1548) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro)

  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori» (1573) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, approvato in data 13 dicembre 2023.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 227 del 23 novembre – 28 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 252),

   con la quale:

    dichiara che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare, nell'ambito dei procedimenti penali confluiti nel procedimento iscritto al n. 24047 del registro generale delle notizie di reato del 2015, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018;

    dichiara che non spettava alle medesime autorità utilizzare, nell'ambito degli stessi procedimenti, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, effettuate sino alla data del 2 agosto 2015;

    dichiara che non spettava alle medesime autorità acquisire e utilizzare quali elementi di prova, nell'ambito degli stessi procedimenti, i messaggi WhatsApp scambiati tra Stefano Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello smartphone in uso a quest'ultimo;

    annulla, per l'effetto, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell'ambito del procedimento penale n. 24047/2015 del registro generale delle notizie di reato e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Giudice dell'udienza preliminare il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento:

   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

  sentenza n. 228 del 22 novembre – 28 dicembre 2023 (Doc. VII, n. 253),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata:

   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 163).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 164).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo 1° marzo-22 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo 31 agosto-19 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 21 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il decreto ministeriale 14 dicembre 2023, recante il piano di impiego dei militari appartenenti alle Forze armate per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le esigenze di rafforzamento dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2022 (Doc. XXXVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 22 e 29 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro delle imprese e del made in Italy.

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera pervenuta in data 28 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all'anno 2022 (Doc. CXX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2023, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 20 dicembre 2023, sul disegno di legge recante istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (atto Senato n. 924).

  Questo parere è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 gennaio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2023/0003/IT – C50A, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto interministeriale che abroga e sostituisce il decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

  La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera in data 29 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, la relazione sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché sull'attività svolta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, riferita all'anno 2022 (Doc. CXXX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per il triennio 2024-2026 (Doc. n. CII, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 dicembre 2023 e 5 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la comunicazione del 27 dicembre 2023, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Nessuno spazio per l'odio in un'Europa che, unita, lo ripudia (JOIN(2023) 51 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 29 novembre 2023 al 19 dicembre 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Comunicazioni concernenti nomine di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le comunicazioni concernenti le proposte di nomina del professor Massimo Condinanzi alla carica di giudice italiano della Corte di giustizia dell'Unione europea e del professor avvocato Oreste Pollicino alla carica di avvocato generale presso la medesima Corte.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente la proposta di nomina del presidente di sezione della Corte dei conti Carlo Alberto Manfredi Selvaggi alla carica di componente della Corte dei conti europea.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Rocco Aprile, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore del Servizio studi dipartimentale, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Richieste di parere
parlamentare su proposte di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Fabrizio D'Ascenzo a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (38).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Gabriele Fava a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (39).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 28 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a vice presidente della Lega navale italiana (40).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 28 dicembre 2023, a pagina 4, seconda colonna, trentaquattresima riga, dopo la parola: «Regolamento),» deve intendersi inserita la seguente: «IV,».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2023, N. 212, RECANTE MISURE URGENTI RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 119, 119-TER E 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (A.C. 1630)

A.C. 1630 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    in particolare, l'articolo 1 prevede che le detrazioni relative a interventi edilizi oggetto di opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento agevolato, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Per i soli contribuenti con redditi inferiori a 15.000 euro, si prevede inoltre il riconoscimento di un contributo per le spese sostenute nell'anno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, nei limiti della dotazione finanziaria disponibili di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, pari a 16,4 milioni di euro;

    l'articolo 2 introduce nuove limitazioni all'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, modificando la disciplina introdotta con il decreto-legge n. 11 del 2023. In dettaglio, si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, la deroga al divieto di cessione trovi applicazione esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, restringendo la portata applicativa della deroga vigente. Inoltre, si introduce un obbligo di stipula, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

    l'articolo 3, infine, reca modifiche alla disciplina del bonus per le barriere architettoniche. Anche in tal caso, si delimita ulteriormente l'ambito oggettivo di applicazione del contributo al dichiarato fine di «evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici». A riguardo, il bonus viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Tuir. Inoltre, si limita al 31 dicembre 2023 la deroga al blocco dell'esercizio delle opzioni di cessione e sconto che, a partire dal 1° gennaio 2024, saranno ammesse solo per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, salvo i casi in cui sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata;

    va innanzitutto evidenziato, ad avviso dei presentatori, il contrasto con l'articolo 77 della Costituzione in ragione della evidente assenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza. Le disposizioni in esame, infatti, si sostanziano in revisioni sostanziali della disciplina vigente non giustificate da concrete ragioni di urgenza e necessità, che intervengono peraltro in merito a regole che lo stesso Governo ha introdotto pochi mesi prima nel corso del 2023 e che hanno il solo fine di restringere la portata applicativa degli incentivi. Il requisito della necessità e dell'urgenza non sussiste nemmeno per la modifica di cui al comma 1 dell'articolo 1, finalizzata ad escludere il recupero dei bonus fruiti, considerato che l'intervento si sostanzia in una proroga che poteva essere attuata in altri provvedimenti, evitando l'ennesimo inutile ricorso alla decretazione d'urgenza; né sussistono necessità e urgenze di carattere finanziario dal momento che la stessa relazione tecnica al provvedimento evidenzia che «nelle previsioni del Bilancio dello Stato non sono ancora ascritti effetti di recupero in merito alle suddette fattispecie e, inoltre, in un'ottica prudenziale, gli oneri derivanti dall'agevolazione in esame considerano sempre la fruizione della misura per intero, ossia ipotizzando che i lavori vengano ultimati», escludendo effetti negativi in termini di gettito;

    sempre sotto il profilo della legittimità costituzionale, le disposizioni del provvedimento in titolo, andando nuovamente a incidere con effetto immediato sulla normativa vigente, violano i principi del legittimo affidamento e minano alle fondamenta le ragioni della sua tutela. Nel nostro ordinamento il legittimo affidamento, sulla base delle elaborazioni della giurisprudenza e della dottrina, costituisce un principio fondamentale dell'azione di governo dell'amministrazione pubblica nei rapporti con il cittadino ed è declinato e riconosciuto nel principio di buona fede, al quale è improntato il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, unitamente al principio di leale collaborazione;

    è tesi prevalente che la buona fede sia principio cardine dell'ordinamento e concorra al rispetto del dovere costituzionale di solidarietà di cui all'articolo 2 della nostra Costituzione e in esso trovi copertura, nella parte in cui stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

    a tutela del principio dell'affidamento al cittadino deve essere garantita la possibilità di riporre fiducia nel perdurare di una condizione giuridica vantaggiosa prodotta dall'amministrazione;

    nel caso delle disposizioni in esame, esse possono dirsi affette da ciò che è riconosciuto quale «retroattività impropria», che definisce quegli atti normativi che intervengono sulla durata e incidono sugli effetti futuri, con ciò incidendo sul legittimo affidamento dei soggetti interessati, i quali hanno maturato previsioni e assunto decisioni sulla base degli atti normativi previgenti;

    l'utilizzo della decretazione d'urgenza, in questo caso, acuisce drammaticamente l'effetto retroattivo improprio, non consentendo, a causa dell'immediata entrata in vigore delle disposizioni, di adeguare al nuovo e imprevisto contesto le scelte compiute in forza delle norme previgenti;

    l'inattesa quanto improvvisa introduzione di ulteriori restrizioni allo strumento della cessione e dello sconto nonché alla stessa disciplina sostanziale dei bonus edilizi a decorrere dal 2024 rilevano anche con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza sostanziale, introducendo irragionevoli disparità di trattamento tra i contribuenti. Tale aspetto è evidente con particolare riferimento al contributo sulle spese 2024 e al bonus per le barriere architettoniche, per i quali si introduce un limite reddituale per nulla coerente con le finalità dell'intervento, nonché per l'obbligo generalizzato di stipula della polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, che costituisce altresì un ulteriore aggravio economico ad esclusivo carico dei cittadini;

    venendo allo stretto merito del provvedimento, le previsioni in esame concretizzano l'ennesima ingiustificata «ritorsione» del Governo nei riguardi di chi, in buona fede, ha creduto di potersi avvalere dei bonus edilizi, aggravando ulteriormente le già precarie condizioni economiche di migliaia di imprese e famiglie;

    il tanto propagandato «provvedimento ad hoc» avrebbe dovuto risolvere il tema dei crediti incagliati e fornire concrete risposte alla richiesta, pervenuta a gran voce dalle associazioni di categoria e dagli addetti ai lavori nonché da una parte della stessa maggioranza di Governo, di una proroga del superbonus 110 per cento, anche di pochi mesi, al fine di consentire il completamento degli interventi in essere senza perdere il beneficio atteso;

    vale la pena ricordare l'impatto positivo che il superbonus e in generale i bonus edilizi qualificati (ecobonus e sisma-bonus) hanno avuto sulla tenuta economica del Paese grazie alla crescita registrata dal settore delle costruzioni e dell'impiantistica civile, proprio durante gli anni caratterizzati dalla grave crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19, alla guerra in Ucraina e ai conseguenti rincari energetici e all'aumento del costo delle materie prime;

    il settore edilizio ha rappresentato il principale motore di crescita negli ultimi due anni e ha occupato un terzo della crescita del PIL;

    significativa è stato anche l'efficacia della misura sotto il profilo sociale e ambientale. Gli ultimi dati pubblicati da Enea certificano un risparmio sulla bolletta di oltre 3 miliardi di euro oltre alla riduzione di circa 6,5 milioni di tonnellate di CO2,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1630.
N. 1. Fenu, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa, Francesco Silvestri.

DISEGNO DI LEGGE: S. 936 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 2023, N. 161, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL «PIANO MATTEI» PER LO SVILUPPO IN STATI DEL CONTINENTE AFRICANO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1624)

A.C. 1624 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1624 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.4, 1.301, 2.301, 3.03, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1624 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Piano Mattei)

  1. La collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», di seguito «Piano Mattei».
  2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.
  3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.
  4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.
  5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 2.
(Cabina di regia per il Piano Mattei)

  1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Su delega del Presidente, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.
  3. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

Articolo 3.
(Compiti della Cabina di regia)

  1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:

   a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti;

   b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;

   c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano;

   d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;

   e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;

   f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;

   g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

Articolo 4.
(Struttura di missione)

  1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.
  2. La struttura di missione svolge le seguenti attività:

   a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;

   b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;

   c) cura il segretariato della Cabina di regia;

   d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

  3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.
  6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 5.
(Relazione annuale al Parlamento)

  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Articolo 6.
(Disposizione finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1624 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato “Piano Mattei”, documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere»;

   al comma 2, dopo le parole: «anche digitali,» sono inserite le seguenti: «partenariato nel settore aerospaziale,» e dopo le parole: «anche nell'ambito delle fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «dell'economia circolare e del riciclo,»;

   al comma 5, dopo le parole: «le attività di programmazione» sono inserite le seguenti: «, di valutazione di impatto».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «made in Italy nel mondo,» sono inserite le seguenti: «dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile,», dopo le parole: «rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica,» sono inserite le seguenti: «di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane,» e le parole: «terzo settore,» sono sostituite dalle seguenti: «Terzo settore nonché»;

   al comma 2, dopo la parola: «Presidente» sono inserite le seguenti: «del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, dopo le parole: «Per la partecipazione alla Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, ai suoi componenti».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «collaborazione tra Italia e Stati» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione tra l'Italia e Stati» e le parole: «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo»;

    alla lettera c), dopo le parole: «attuazione del Piano» è inserita la seguente: «Mattei».

  All'articolo 4:

   al comma 1, dopo le parole: «struttura di missione» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «e articolata» sono sostituite dalle seguenti: «e che è articolata»;

   al comma 4, le parole: «per le attività della struttura di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «per le attività della struttura di missione di cui al comma 2»;

   al comma 6, dopo le parole: «struttura di missione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «una relazione sullo stato di attuazione del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei» e le parole: «previa approvazione da parte della Cabina di regia» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Piano Mattei)

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. La Cabina di regia approva, con cadenza quadriennale, il Piano Mattei, quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata, assicurandone la pubblicità e la trasparenza.
  1-bis. Sul Piano di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione.
  1-ter. Il Piano di cui al comma 1 è trasmesso, altresì, corredato del parere di cui al comma 2, alle Camere, che si esprimono secondo le modalità e le forme stabiliti dai rispettivi regolamenti, ed è approvato in via definitiva dalla Cabina di regia nei trenta giorni successivi alla conclusione dell'esame in sede parlamentare.
  1-quater. In sede di prima applicazione, il Piano Mattei è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 4;

   all'articolo 3, al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.42. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia, Stati del Continente africano, l'Unione africana e le organizzazioni regionali africane, con deliberazione del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei insieme all'Africa, di seguito denominato «Piano strategico Mattei», documento programmatico-strategico volto a promuovere un nuovo partenariato per lo sviluppo degli Stati del Continente africano. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, che tempestivamente la discute e, con apposito atto di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano il Governo a procedere alla stesura finale del Piano strategico Mattei, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.

  Conseguentemente,

   all'articolo 1:

    al comma 2, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

    al comma 3, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

    al comma 4, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

    al comma 5, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

    sostituire la rubrica con la seguente: (Piano strategico Mattei insieme all'Africa);

   all'articolo 2:

    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

    alla rubrica, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

   all'articolo 3, comma 1:

    alla lettera b), sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

    alla lettera c), sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

    alla lettera g), sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

   all'articolo 4, comma 2, lettera a), sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

   all'articolo 5, comma 1:

    al primo periodo, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

    al secondo periodo, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei;

   nel Titolo del decreto-legge sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei insieme all'Africa;

   all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei insieme all'Africa.

   nel Titolo del disegno di legge di conversione sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Mattei insieme all'Africa.
1.1. Soumahoro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con le seguenti: entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato,.
1.2. Onori, Lomuti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: : Piano Mattei.

  Conseguentemente,

   all'articolo 1:

    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , di seguito denominato «Piano Mattei»;

    al comma 2, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    al comma 3, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    al comma 4, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    al comma 5, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    sostituire la rubrica con la seguente: (Piano strategico Italia-Africa);

   all'articolo 2:

    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    alla rubrica, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

   all'articolo 3, comma 1:

    alla lettera b), sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    alla lettera c), sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    alla lettera g), sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    all'articolo 4, comma 2, lettera a), sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

   all'articolo 5, comma 1:

    al primo periodo, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

    al secondo periodo, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

   nel Titolo del decreto-legge sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa;

   all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa.

   nel Titolo del disegno di legge di conversione sostituire le parole: Piano Mattei con le seguenti: Piano strategico Italia-Africa.
1.3. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge contenente il programma degli interventi e la quantificazione dei costi degli stessi nell'ambito del cosiddetto «Piano Mattei». Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.4. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Piano Mattei e i suoi aggiornamenti, come finalizzati dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono sottoposti ad approvazione delle Camere mediante la presentazione da parte del Governo, entro i novanta giorni successivi, di un apposito disegno di legge contenente il programma degli interventi e le risorse stanziate per ciascuno di essi.
1.300. Rosato.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari, aggiungere le seguenti: competenti per materia in base agli ambiti di intervento e competenti per i profili finanziari di cui al comma 2,.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con le stesse modalità di cui al comma 1.
1.6. Onori, Lomuti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La costituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 3 e della struttura di cui all'articolo 4 acquista efficacia successivamente alla conclusione dell'esame in sede parlamentare.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con le stesse modalità di cui al comma 1.
1.7. Lomuti, Onori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le intese con i singoli Paesi sono in ogni caso trasmesse alle Camere per il relativo esame.
1.8. Lomuti, Onori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, premettere il seguente:

  01. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1.301. Rosato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I settori di particolare interesse del Piano strategico Mattei sono definiti insieme ai partners africani.
1.10. Soumahoro.

  Al comma 2, dopo le parole: Piano Mattei, aggiungere le seguenti: , quale strumento per definire, in coerenza con i principi e le iniziative promossi dall'Unione europea, una strategia di intervento programmata e coordinata,.
1.11. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Al comma 2, dopo le parole: Il Piano Mattei, aggiungere le seguenti: si conforma ai principi e alle finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e.
1.13. Onori, Lomuti.

  Al comma 2, sostituire le parole: ambiti di intervento e priorità di azione, con le seguenti: le azioni, le misure e le amministrazioni responsabili della loro attuazione, le fonti di finanziamento da attivare per gli ambiti di intervento nonché gli obiettivi intermedi e finali,.
1.14. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Al comma 2, dopo le parole: ai seguenti settori: aggiungere le seguenti: tutela dei diritti umani, rafforzamento delle istituzioni e dello stato di diritto, inclusione sociale, riduzione delle disuguaglianze, promozione delle pari opportunità e dei diritti dei lavoratori,.
1.15. Onori, Lomuti.

  Al comma 2, dopo le parole: cooperazione allo sviluppo, aggiungere le seguenti: rafforzamento degli strumenti di sostegno ai Paesi vulnerabili per fronteggiare il cambiamento climatico e potenziamento dei temi concernenti la sostenibilità ambientale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e adattamento ai cambiamenti climatici.
1.16. Alfonso Colucci, Lomuti, Onori, Pavanelli.

  Al comma 2, dopo le parole: cooperazione allo sviluppo, aggiungere le seguenti: attraverso azioni ed interventi che rafforzino un approccio non predatorio da parte italiana alle risorse africane,.
1.17. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti, Pavanelli.

  Al comma 2, dopo le parole: cooperazione allo sviluppo, aggiungere la seguente: sostenibile.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la parola: investimenti, aggiungere le seguenti: ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica;

   dopo le parole: formazione professionale, aggiungere le seguenti: negli ambiti legati alla transizione energetica e digitale.
1.18. Fratoianni, Bonelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: e degli investimenti fino alla fine del comma con le seguenti: , investimenti in tecnologie per la transizione energetica, istruzione, formazione superiore e formazione professionale con particolare riferimento alle competenze per la transizione, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente e della biodiversità, riforestazione e protezione dei suoli, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico esclusivamente nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle infrastrutture elettriche, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.
1.9. Bonelli, Fratoianni, Provenzano.

  Al comma 2, dopo le parole: e degli investimenti, aggiungere le seguenti: favorendo il reinvestimento nel Continente africano degli utili prodotti,.
1.19. Alfonso Colucci, Lomuti.

  Al comma 2, dopo le parole: sicurezza alimentare, aggiungere le seguenti: , anche nel rispetto del contenimento del consumo di suolo,.
1.20. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche,.
1.21. Bonelli, Fratoianni, Amendola, Onori.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e sfruttamento.
1.22. Fratoianni, Bonelli, L'Abbate.

  Al comma 2, dopo le parole: sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, aggiungere le seguenti: attivando un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse e la direzione degli investimenti nonché l'orientamento dello sviluppo tecnologico siano resi coerenti con i bisogni futuri,.
1.23. Alfonso Colucci, Lomuti, Onori.

  Al comma 2, dopo le parole: sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, aggiungere le seguenti: , anche nell'interesse e a tutela delle future generazioni,.
1.24. Onori.

  Al comma 2, dopo le parole: tutela dell'ambiente, aggiungere le seguenti: , del patrimonio naturale e culturale, sia materiale che immateriale,.
1.26. Onori, Lomuti, Pavanelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: e adattamento ai cambiamenti climatici, con le seguenti: adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici,.
1.25. Onori, Lomuti.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, con le seguenti: nell'ambito delle fonti rinnovabili.
1.27. Bonelli, Fratoianni.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche nell'ambito delle fonti rinnovabili con le seguenti: solo per le fonti di energia rinnovabili.
1.28. Fratoianni, Bonelli.

  Al comma 2, dopo le parole: anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, aggiungere le seguenti: purché tenga conto degli obiettivi di riduzione al 2035 sanciti dalla COP 28.
1.29. Onori, Lomuti, Porta.

  Al comma 2, sostituire le parole: prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori, con le seguenti: valorizzazione della formazione delle popolazioni locali e dello sviluppo sociale anche quali mezzi di prevenzione delle migrazioni.
1.30. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Al comma 2, dopo la parola: irregolare aggiungere le parole: e del suo sfruttamento.
1.31. Lomuti, Onori.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto dei diritti della persona.
1.32. Onori, Lomuti.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e dei movimenti forzati.
1.33. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I progetti che saranno realizzati nella cornice del Piano Mattei, sono attuati nel pieno rispetto della tutela e della valorizzazione dei diritti umani nei Paesi del Continente africano con i quali il Governo italiano collaborerà, nonché della tutela e dell'applicazione dei principi cardine dei diritti dei lavoratori che saranno coinvolti nei progetti di interesse dello Stato italiano.
1.34. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Piano Mattei si ispira a criteri di sostenibilità ambientale e promuove la tutela e la valorizzazione anche attraverso le fonti rinnovabili, per un sistema energetico decarbonizzato alla base di uno sviluppo sostenibile.
1.35. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Piano strategico Mattei, come definito insieme ai partners africani, prevede strategie volte a sostenere il processo d'integrazione regionale e la parità delle opportunità tenendo conto delle specificità territoriali del Continente africano.
1.36. Soumahoro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e coinvolge le diaspore affinché possano contribuire efficacemente al futuro del Paese di provenienza.
1.37. Onori, Lomuti, Quartapelle Procopio, Porta.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aggiornamenti del Piano sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.
1.38. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione, il Piano Mattei è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.39. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti, Alifano.

  Sopprimere il comma 5.
1.40. Alfonso Colucci, Lomuti, Onori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Piano Mattei rafforza le sinergie delle relazioni sul clima tra l'Italia e l'Africa, allinea le politiche energetiche, di adattamento, di mitigazione al cambiamento climatico agli obiettivi climatici internazionali e supporta, con meccanismi incentivanti, gli investimenti del settore privato in politiche energetiche di mitigazione e in azioni di adattamento climatico, al fine di affrontare con più efficacia ed efficienza il nesso tra cambiamento climatico e migrazione.
1.41. Fratoianni, Bonelli.

ART. 2.
(Cabina di regia per il Piano Mattei)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per il Piano aggiungere la seguente: strategico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo,

   sopprimere le parole da: , dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fino a: sviluppo sostenibile;

   sostituire le parole da: , dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo fino alla fine del periodo con le seguenti: e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore;

   secondo periodo, sostituire le parole da: Della Cabina di regia fanno, altresì, fino a: , individuati con le seguenti: Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese e dei lavoratori a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti della società civile, delle diaspore riconosciute dai ministeri, delle diaspore dei paesi africani come previsto dall'Unione africana, e del terzo settore, specificatamente individuati;

   sopprimere il comma 2.
2.1. Soumahoro.

  Al comma 1, sostituire le parole da: presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri fino a: allo sviluppo sostenibile con le seguenti: presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e composta dagli altri Ministri.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2.300. Faraone, Gruppioni, Amendola.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, aggiungere le seguenti: dal Presidente dell'ANCI o suo delegato,.
2.3. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali,.
2.4. Onori, Lomuti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: della società civile con le seguenti: di Reti nazionali di organizzazioni della società civile di cooperazione internazionale allo sviluppo.
2.5. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: , delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili.
2.6. Bonelli, Fratoianni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: , di organismi internazionali coinvolti nei settori di rilevanza del Piano
2.7. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pubblici o privati, aggiungere le seguenti: rappresentanti di organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno,.
2.8. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) con riferimento ai rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, sono esclusi i rappresentanti in potenziale conflitto di interesse derivante dal coinvolgimento in attività connesse all'estrazione, produzione e trasporto di combustibili fossili;

   b) con riferimento ai rappresentanti dell'università e alla ricerca, essi sono individuati in ragione di una comprovata esperienza accademica e di ricerca maturata nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2;

   c) con riferimento ai rappresentanti della società civile, essi sono individuati in ragione della comprovata attività di collaborazione con organizzazioni della società civile locale operante nei Paesi oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2;

   d) con riferimento agli esperti nelle materie trattate, essi sono individuati in ragione della comprovata esperienza maturata in specifici ambiti settoriali, tematici e geografici oggetto degli interventi esaminati dalla Cabina di regia.
2.9. Bonelli, Fratoianni.

  Al comma 4, sostituire le parole: struttura di missione di cui all'articolo 4 con le seguenti: Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 4;

   sopprimere l'articolo 6.
2.301. Faraone, Gruppioni, Della Vedova, Provenzano, Onori.

ART. 3.
(Compiti della Cabina di regia)

  Al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: italiane e africane aggiungere le seguenti: , assicurandone il pieno coinvolgimento nella delineazione degli obiettivi del Piano,.
3.3. Onori.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) monitora l'attuazione del Piano e lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti assicurandone la pubblicità e la trasparenza;.
3.4. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: e favorisce e sostiene l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo con il Continente africano dei Comuni e delle città.
3.5. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) promuove iniziative che indirizzino il Governo a destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo lo 0,70 per cento del proprio reddito nazionale lordo, per raggiungere l'obiettivo entro il 2030.
3.6. Bonelli, Fratoianni, Ferrari.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

  1. Per le finalità di cui al presente decreto-legge, è istituito, presso il ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 1, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.
  3. Il tavolo svolge le seguenti funzioni:

   a) coadiuva il processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

   b) coadiuva il processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

   c) predispone raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

   d) contribuisce alla stesura della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;

   e) promuove lo scambio di informazioni e supporta la co-progettazione con gli attori della società civile italiana.

  4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Il Tavolo è presieduto dal coordinatore della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1.
*3.01. Bonelli, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tavolo per la partecipazione della società civile africana)

  1. Per le finalità di cui al presente decreto-legge, è istituito, presso il ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 1, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.
  3. Il tavolo svolge le seguenti funzioni:

   a) coadiuva il processo di individuazione, pianificazione e programmazione degli interventi previsti dal Piano;

   b) coadiuva il processo di attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal Piano;

   c) predispone raccomandazioni, pareri consultivi, documenti di posizionamento e propri contributi in preparazione delle deliberazioni della Cabina di regia;

   d) contribuisce alla stesura della Relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;

   e) promuove lo scambio di informazioni e supporta la co-progettazione con gli attori della società civile italiana.

  4. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Il Tavolo è presieduto dal coordinatore della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1.
*3.02. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Progetto Università Mediterranee)

  1. Nell'ambito delle priorità individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di sostenere uno scambio scientifico e di integrazione con i popoli africani e, in particolare, con quelli della sponda sud del Mediterraneo, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, per avviare un progetto per la creazione di centri universitari, misti e paritari, nei Paesi dell'area mediterranea, denominato «Università Mediterranea».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
3.03. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

ART. 4.
(Struttura di missione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° dicembre 2023 con le seguenti: 1° febbraio 2024.
4.1. Onori, Lomuti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: individuato aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previa pubblicazione del curriculum vitae dei candidati,.
4.2. Onori, Lomuti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero tra gli esperti in cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, in particolare nelle materie legate al contrasto alla malnutrizione e alla promozione della salute, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti umani.
4.3. Onori, Lomuti.

  Sopprimere il comma 6.
4.5. Onori, Lomuti.

ART. 5.
(Relazione annuale al Parlamento)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole : , al fine di evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dal Piano e alle eventuali risorse finanziarie impiegate per il loro raggiungimento.
5.2. Alfonso Colucci, Onori, Lomuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.
*5.3. Onori, Lomuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.
*5.4. Bonelli, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per ogni intervento previsto dal Piano, la Relazione include una valutazione indipendente ex ante ed ex post dell'impatto sociale, economico e ambientale. La valutazione è realizzata attraverso il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.
*5.5. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Strategia di finanza sostenibile)

  1. Nell'ambito delle priorità individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo, su iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, trasmette alle Camere una relazione sulla strategia di finanza sostenibile di lungo periodo adottata con il coinvolgimento dei rappresentanti del mondo finanziario, delle università e della ricerca, della società civile, del terzo settore, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili, di enti pubblici, privati e di esperti nelle materie trattate, diretta a definire la strategia di finanza sostenibile di lungo periodo, per individuare il ruolo decisivo e strategico degli strumenti finanza sostenibile, anche in favore del continente africano, e in particolare nel settore della mobilità sostenibile, dell'agricoltura sostenibile, dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabili, dell'economia circolare, per favorire la transizione ecologica ed energetica in Italia e in Africa, per il contenimento dei costi dell'energia, per garantire stabilità e sicurezza del sistema energetico e per adeguare il sistema normativo nazionale alla normativa di settore adottata in sede comunitaria.
5.01. Fratoianni, Bonelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

  1. Per corrispondere alle priorità individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'articolo 27, della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei princìpi della normativa in materia di contratti pubblici.».
5.02. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)

  1. Per corrispondere alle priorità individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025.».
5.03. Provenzano, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.