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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 24 gennaio 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 799-988, E PDL N. 153-202-844-1104-1128-1395, PDL N. 384-446-459-B

Pdl n. 799-988 – Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali

Tempo complessivo: 18 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 11 ore;
• seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 53 minuti 1 ora e 2 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 8 ore e 17 minuti 4 ore e 23 minuti
Fratelli d'Italia 1 ora 50 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 53 minuti 36 minuti
Lega – Salvini premier 53 minuti 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 51 minuti 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 50 minuti 28 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 46 minuti 18 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 46 minuti 17 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 46 minuti 17 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 46 minuti 17 minuti
Misto: 46 minuti 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 26 minuti 9 minuti
  +Europa 20 minuti 6 minuti

Pdl n. 153-202-844-1104-1128-1395 - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti 53 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 3 ore e 47 minuti
Fratelli d'Italia 44 minuti 44 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 39 minuti 31 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti 30 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti 26 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 36 minuti 24 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 15 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 15 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 15 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti 14 minuti
Misto: 31 minuti 13 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 6 minuti

Pdl n. 384-446-459-B – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

Discussione sulle linee generali: 7 ore e 30 minuti.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 14 minuti
Gruppi 5 ore e 26 minuti
Fratelli d'Italia 37 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 35 minuti
Lega – Salvini premier 34 minuti
MoVimento 5 Stelle 33 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 33 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 30 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 gennaio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 gennaio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   MORRONE: «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni concernenti la rideterminazione dei circondari dei tribunali di Urbino e di Rimini» (1661).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale» (706) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la promozione della filiera lignicola e per la valorizzazione del patrimonio forestale» (707) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte di appello di Venezia» (1065) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maccari.

  La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità» (1402) è stata successivamente sottoscritta dal deputato La Salandra.

Trasmissione dal Ministro delle imprese
e del made in Italy.

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 19 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, aggiornata al 31 dicembre 2022, con aggiornamenti al terzo trimestre 2023 (Doc. CCXIII, n. 2)

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 22 gennaio 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 447 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 14), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023) 273 final/2).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 gennaio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Creazione di uno spazio unico europeo di dati sulla mobilità (COM(2023) 751 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alla presentazione di proposte di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa in vista della riunione del comitato permanente della convenzione (COM(2023) 799 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2024) 19 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 19 final–Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

   La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 gennaio 2024.

   La proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2023) 790 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 gennaio 2024.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023) 753 final);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023) 769 final);

   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'Unione europea (COM(2023) 930 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'Anno europeo dei giovani 2022 (COM(2024) 1 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA, FATTO A ROMA IL 6 NOVEMBRE 2023, NONCHÉ NORME DI COORDINAMENTO CON L'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 1620-A)

A.C. 1620-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Giurisdizione e legge applicabile)

  1. Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.
  2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale è trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale così rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.
  3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore è esercitato, con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.
  4. Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge è proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
  5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalità audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non è possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza è incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è punito secondo la legge italiana, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilità previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
  7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando è acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio è eseguito quando la misura è revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorità giudiziaria procedente. L'autorità giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si è proceduto nei suoi confronti in conformità al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
  8. Quando è esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.
  9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.
  10. Se il reato per il quale si è proceduto all'arresto in flagranza non è compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.
  11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato è immediatamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.
  12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalità di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale è fissato in quindici giorni.
  13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale è sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti è assicurata con le modalità di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.
  14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.
  15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.
  16. Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalità previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.
  17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalità telematiche.
  18. Per i reati di cui al comma 6 è competente l'autorità giudiziaria con sede in Roma.
  19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Giurisdizione e legge applicabile)

  Sopprimerlo.
4.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 1.
4.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei princìpi di protezione internazionale sanciti dalle Convenzioni internazionali ed in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,.
4.6. Rosato, Carfagna.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in quanto compatibili,.
*4.8. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in quanto compatibili,.
*4.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in quanto compatibili,.
*4.10. Schullian, Magi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, aggiungere le seguenti: la legge 7 aprile 2017, n. 47,.
4.14. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la disciplina italiana ed europea aggiungere le seguenti: ed internazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al secondo periodo, dopo le parole: la giurisdizione italiana aggiungere le seguenti: , europea ed internazionale;

   al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , europea ed internazionale.
4.15. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana.
4.16. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2.
4.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale può individuare il proprio difensore di fiducia; lo straniero.
4.19. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.
4.24. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il caso in cui non siano disponibili strumenti di comunicazione elettronica, la procura è rilasciata e trasmessa con ogni altra modalità idonea.
4.25. Schullian, Magi.

  Sopprimere il comma 3.
4.27. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i princìpi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
4.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Amendola, Serracchiani, Fratoianni.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: , nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

  Conseguentemente, al terzo periodo:

   dopo le parole: con il difensore aggiungere le seguenti: , con il familiare, con il ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri;

   dopo le parole: è esercitato, aggiungere le seguenti: con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia;

   aggiungere, in fine, le parole: o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.
4.28. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.
4.29. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 4.
4.30. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 5.
4.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo; a quest'ultimo è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 1.000, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo.
4.32. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1.000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.33. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: del Protocollo aggiungere le seguenti: e all'interprete.
4.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: non inferiore a.
4.34. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 5.000.
4.35. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.500.
4.36. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
4.38. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4.39. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 7 a 18.
*4.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 7 a 18.
*4.41. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 6 , primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 10 con le seguenti: agli articoli 9 e 10.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

   sostituire le parole: che commette con le seguenti: e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano;

   sostituire le parole: è punito con le seguenti: sono puniti.
4.42. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
4.43. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 8.
4.44. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 9.
4.45. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 10.
4.47. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.
4.55. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 16.
4.56. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 17.
4.57. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 19, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.

   all'articolo 6:

    al comma 2:

     dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: e comma 19;

     sostituire la parola: 3.240.000 con la seguente: 4.240.000;

     sostituire la parola: 6.480.000 con la seguente: 7.480.000;

    al comma 4, primo periodo:

     sostituire la parola: 89.112.787 con la seguente: 90.112.787;

     sostituire la parola: 118.565.373 con la seguente: 119.565.373.
4.61. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 19, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.60. Boschi, Gruppioni.

A.C. 1620-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Disposizioni organizzative)

  1. Il Ministero dell'interno individua, tra il personale già in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonché i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  2. Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità delle diverse attività connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, è istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  3. Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024-2025, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unità dell'Area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
  4. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unità da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
  5. Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, è autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unità dell'area dei funzionari e 30 unità dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
  6. Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è incrementato di 10 unità, con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma. Conseguentemente, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.
  7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli già individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.
  8. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
  9. Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonché quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalità di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unità di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unità appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unità appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unità appartenente all'area degli assistenti e 8 unità dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  10. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonché quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Disposizioni organizzative)

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
5.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 7, sopprimere le parole: , nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
5.15. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6:

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.

   al comma 4, sostituire le parole: Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera d), 4 e 5, comma 10, della presente legge nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo con le seguenti: Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo.
5.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Relazione semestrale al Parlamento)

  1. Per l'intera durata del Protocollo, il Governo trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti apposita relazione sull'esecuzione dello stesso, precisando, altresì:

   a) i costi appositamente sostenuti;

   b) le risorse umane e materiali utilizzate;

   c) il numero dei migranti complessivamente ospitati nelle strutture;

   d) le modalità adottate al fine di assicurare ai migranti l'accesso ai propri diritti di protezione internazionale.
5.02. Rosato, Carfagna.

A.C. 16020-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

   a) per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 8 milioni in favore del Ministero della giustizia;

   b) per gli oneri di conto capitale relativi alle dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.

  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.
  3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.
  4. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera d), 4 e 5, comma 10, della presente legge nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 47.680.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

   a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 18.282.602 euro;

   b) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2.018.997 euro;

   c) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.154.286 euro;

   d) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 3.590.477 euro;

   e) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.446.858 euro;

   f) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.558.267 euro;

   g) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.877.715 euro;

   h) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.297.905 euro;

   i) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.436.191 euro;

   l) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.844.975 euro;

   m) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 3.204.146 euro;

   n) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.967.581 euro.

  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8, determinati in 94.856.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032 e 7.326.075 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

   a) quanto a 14.856.475 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 5.351.115 euro per l'anno 2025, 5.492.482 euro per l'anno 2026, 5.500.839 euro per l'anno 2027 e 5.702.673 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10.255.375 euro per l'anno 2024 e 18.806.072 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 244.814 euro per l'anno 2024 e 9.253.785 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 6.412.271 euro per l'anno 2024 e 8.220.746 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3.900.000 euro per l'anno 2024 e 3.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 14.903.231 euro per l'anno 2024 e 17.736.040 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2.588.322 euro per l'anno 2024 e 1.787.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.700.000 euro per l'anno 2024 e 5.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.872.639 euro per l'anno 2024 e 16.682 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8.395.996 euro per l'anno 2024 e 11.687.871 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9.330.933 euro per l'anno 2024 e 10.881.902 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 7.144.962 euro per l'anno 2024 e 8.152.215 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 8.344.953 euro per l'anno 2024 e 15.594.326 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 121.167 euro per l'anno 2024 e 821.344 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 144.937 euro per l'anno 2024 e 424.474 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 4.640.400 euro per l'anno 2024 e 7.216.665 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  7. In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, agli oneri derivanti dal presente disegno di legge, pari complessivamente a 673.601.768 euro dall'anno 2024 all'anno 2032, 142.536.475 euro per l'anno 2024, 125.351.115 euro per l'anno 2025, 125.492.482 euro per l'anno 2026, 125.500.839 euro per l'anno 2027, 125.702.673 euro per l'anno 2028, 7.225.548 euro per l'anno 2029, 7.233.281 euro per l'anno 2030, 7.275.811 euro per l'anno 2031, 7.283.544 euro per l'anno 2032, e a 7.326.075 a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi del presente articolo.
6.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, lettera a}, dopo le parole: 8 milioni aggiungere le seguenti: per l'anno 2024.
6.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 5, sostituire le parole da: delle proiezioni dello stanziamento fino alla fine del comma, con le seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente:

   al comma 6:

    sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

   a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;

   b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

    sopprimere la lettera c);

   dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Abrogazioni)

  1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.
6.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5, alinea, sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.
6.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.
6.302. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Al comma 8, sopprimere le parole: Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge.
6.400. Le Commissioni.

(Approvato)

A.C. 1620-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 7.
(Entrata in vigore)

  Al comma 8, sopprimere la parola: immediata.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.
* 6.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Magi.

  Sopprimerlo.
*4.3. Gruppioni, Boschi.

  Sopprimerlo.
*4.1000. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 1.
4.1001. Soumahoro.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , in quanto compatibili, fino a: 18 agosto 2015, n. 142, e.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   secondo periodo:

    dopo le parole: giurisdizione italiana aggiungere le seguenti: europea e internazionale;

    sopprimere le parole: , in via esclusiva,

   terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: europea ed internazionale.
4.5. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in quanto compatibili,.
4.7. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.
4.17. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
4.1002. Soumahoro.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, se richiesto dallo straniero, cartaceo.
4.22. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: unitamente a copia fino alla fine del periodo.
4.23. Magi.

  Sopprimere il comma 3.
4.1003. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 4.
4.1004. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 5.
4.1005. Soumahoro.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.000.
4.37. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 6.
4.1006. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 7.
4.1007. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 8.
4.1008. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 9.
4.1009. Soumahoro.

  Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: L'arrestato o il fermato aggiungere le seguenti: e il loro avvocato.
4.46. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 10.
4.1010. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 11.
*4.48. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 11.
*4.1011. Soumahoro.

  Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia.
4.49. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 12.
*4.50. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 12.
*4.1012. Soumahoro.

  Al comma 12, dopo le parole: l'imputato aggiungere le seguenti: , assistito dall'avvocato,.
4.51. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 13.
*4.52. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 13.
*4.1013. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 14.
**4.53. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 14.
**4.1014. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 15.
*4.54. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 15.
*4.1015. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 16.
4.1016. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 17.
4.1017. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 18.
*4.58. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 18.
*4.1018. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 19.
**4.59. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 19.
**4.1019. Soumahoro.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1000. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 1.
5.1001. Soumahoro.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: diritto internazionale aggiungere le seguenti: , comunitario e nazionale.
5.5. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.
5.6. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
*5.7. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 2.
*5.1002. Soumahoro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.
5.8. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*5.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 3.
*5.1003. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 4.
**5.11. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 4.
**5.1004. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 5.
*5.12. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 5.
*5.1005. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 6.
**5.13. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 6.
**5.1006. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 7.
*5.14. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
*5.1007. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 8.
**5.16. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 8.
**5.1008. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 9.
*5.17. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 9.
*5.1009. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 10.
**5.18. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 10.
**5.1010. Soumahoro.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Magi.

  Sopprimerlo.
*6.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimerlo.
*6.1000. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 1.
**6.4. Magi.

  Sopprimere il comma 1.
**6.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 1.
**6.1001. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6.6. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6.1002. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**6.7. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**6.1003. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 2.
*6.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 2.
*6.1004. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 3.
**6.9. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 3.
**6.1005. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 4.
*6.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 4.
*6.1006. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 5.
**6.11. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 5.
**6.12. Magi.

  Sopprimere il comma 5.
**6.1007. Soumahoro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*6.13. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*6.1008. Soumahoro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
**6.17. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
**6.1009. Soumahoro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
*6.18. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
*6.1010. Soumahoro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera d).
**6.19. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera d).
**6.1011. Soumahoro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera e).
*6.20. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera e).
*6.1012. Soumahoro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera f).
**6.21. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera f).
**6.1013. Soumahoro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera g).
*6.22. Magi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera g).
*6.1014. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 6.
**6.23. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 6.
**6.1015. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 7.
*6.24. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
*6.1016. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 8.
**6.25. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 8.
**6.1017. Soumahoro.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Magi.

  Sopprimerlo.
*7.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimerlo.
*7.1000. Soumahoro.

A.C. 1620-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 1 e 2 del provvedimento all'esame recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo;

    in particolare l'articolo 1 del disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo concluso il 6 novembre 2023 a Roma tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica «per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria»;

    il Protocollo si fonda sul Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995, ratificato con la legge n. 170 del 1998;

    Italia e Albania hanno concluso numerosi accordi bilaterali anche su aspetti specifici come il Protocollo di intesa tra i rispettivi Presidenti del Consiglio concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle forze di polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità, il Protocollo di intesa tra i rispettivi Ministeri dell'interno, concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle forze di polizia albanesi, nonché lo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità e il Protocollo di intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso l'ufficio di collegamento italiano in Albania e l'ufficiale di collegamento albanese in Italia;

    ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo in esame, i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»,

impegna il Governo

a proseguire nella politica di cooperazione con l'Albania su tutti gli aspetti degli Accordi e Protocolli richiamati in premessa e riguardanti in modo particolare l'immigrazione e la lotta alla criminalità.
9/1620-A/1. Furgiuele .


   La Camera,

   premesso che:

    le norme derivanti dall'accordo prevedono che un pezzo di territorio albanese verrà trasformato in una struttura di accoglienza per migranti richiedenti asilo, presso la quale questi ultimi saranno collocati, mentre la loro richiesta verrà esaminata dalle autorità italiane;

    si tratta di un'iniziativa disumana, che sta già tentando da diverso tempo il Governo del Regno Unito con il Ruanda, da ultimo attraverso il Safety of Rwanda Bill, ovvero trasferire in modo forzato i richiedenti asilo in Ruanda, in Africa orientale, mentre la loro richiesta viene valutata nel Regno Unito;

    qui, una prima versione della legge era stata presentata già nell'aprile del 2022, ma era stata giudicata illegale dalla Corte Suprema britannica nel novembre del 2023, mentre nel giugno del 2022 la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva bloccato con un'ingiunzione provvisoria, in base dell'articolo 39 della Convenzione, quello che doveva essere il primo volo di trasferimento dei richiedenti asilo in Ruanda a un'ora e mezza dalla partenza. Da allora non sono stati programmati altri voli;

    secondo quanto si è appreso, la Corte costituzionale albanese avrebbe sospeso in via cautelare l'efficacia dell'accordo in questione con l'Italia;

    oltre la palese violazione di numerose norme nazionali e di obblighi unionali e internazionali, come del resto ben evidenziato in sede di audizione nelle Commissioni di merito da parte degli esperti auditi, il protocollo appare del tutto insostenibile sotto ogni profilo organizzativo e di ragionevolezza dei costi;

    per di più, oltre alla palese illegittimità e impraticabilità nonché alla insostenibilità dei costi, questo piano generalizzato di esternalizzazione non ha alcuna ragione di essere proposto, dal momento che i numeri dei flussi delle migrazioni forzate sono stabili da diversi anni e non possono essere considerati «emergenza» per l'Italia, considerato che nel 2022, secondo Eurostat, era al diciassettesimo posto tra i 27 Paesi dell'Unione europea per richiedenti asilo in proporzione al numero di abitanti;

    questo ennesimo provvedimento in materia di immigrazione, il quinto in quattordici mesi, sembrerebbe avere soltanto uno scopo: criminalizzare le partenze ed alimentare un senso di preoccupazione ed emergenza nell'opinione pubblica,

impegna il Governo:

   ad aprire canali di migrazione legale, che diminuirebbero drasticamente il numero di morti e dispersi e avrebbero un enorme risparmio economico, anche da parte di chi migra e potrebbe utilizzare i fondi propri per investirli nel Paese di arrivo, ovvero l'Europa e l'Italia;

   a potenziare le attività di ricerca e soccorso in mare dei migranti, anche attraverso l'istituzione di una nuova missione, e attraverso un intervento normativo abrogare le norme che ostacolano l'attività di ricerca e soccorso delle Organizzazioni non governative nel mar Mediterraneo.
9/1620-A/2. Soumahoro .


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula l'atto Camera A.C. 1620 di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del protocollo italo-albanese in materia di collaborazione alle politiche migratorie;

    con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

    come già evidenziato nell'iter parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

   inoltre, rilevato che:

    la Corte costituzionale albanese ha accolto due ricorsi presentati dall'opposizione parlamentare del Paese, in merito alla presunta illegittimità costituzionale e violazione della legge albanese;

    difatti, si riscontrerebbe una incompatibilità con gli articoli 3, 4 e 7 della loro Carta costituzionale e con una legge del 2016 in materia di accordi internazionali. Nei ricorsi è stato anche sottolineato che l'accordo «va oltre il semplice protocollo fra due Governi, poiché l'Albania rinuncia alla sua sovranità sul territorio destinato ai centri di accoglienza e per questa ragione il premier avrebbe dovuto ottenere in anticipo l'autorizzazione del Presidente della Repubblica»;

    la Corte albanese dovrebbe pronunciarsi a fine marzo, rendendo fino a tale data, preclusa al Parlamento la possibilità di ratificare l'accordo e di conseguenza bloccando di fatto l'effettiva operatività dell'accordo, per il quale il Governo italiano ha ritenuto di procedere con un procedimento d'urgenza;

    inoltre, qualora la Corte costituzionale albanese emettesse un giudizio di illegittimità, il Protocollo non potrebbe essere ratificato dal Parlamento albanese, decadendo anche da parte italiana,

impegna il Governo

qualora la Corte costituzionale albanese emettesse un giudizio di illegittimità del Protocollo in oggetto, rendendone inapplicabile la ratifica e di conseguenza l'attuazione, a prevedere la possibilità che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni.
9/1620-A/3. Mauri .


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula l'atto Camera A.C. 1620 di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del protocollo italo-albanese in materia di collaborazione alle politiche migratorie;

    con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

    la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

    inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari in loco detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

    i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

    in base all'articolo 67 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempestivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.
9/1620-A/4. Serracchiani .


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula l'atto Camera A.C. 1620 di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del protocollo italo-albanese in materia di collaborazione alle politiche migratorie;

    con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

    la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

    a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

    dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana – un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

    al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

    al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo

a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.
9/1620-A/5. Bonafè .


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula l'atto Camera A.C. 1620 di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del protocollo italo-albanese in materia di collaborazione alle politiche migratorie;

    con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

    come già evidenziato nell'iter parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

    inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

    secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

    dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana – un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

   rilevato infine, che in Albania al momento sono stati presentati ricorsi alla Corte costituzionale per la violazione della Costituzione albanese circa le procedure di stipula e i contenuti del protocollo stesso;

   tutto ciò premesso:

    il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

impegna il Governo

a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.
9/1620-A/6. Amendola , Magi .


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula l'atto Camera A.C. 1620 di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del protocollo italo-albanese in materia di collaborazione alle politiche migratorie;

    con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

    la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

    inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'hotspot e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

   considerando che:

    la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

    pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

    in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrati all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.
9/1620-A/7. Toni Ricciardi .


   La Camera,

   premesso che:

    durante i lavori, in sede referente, delle commissioni congiunte I e III tutte le opposizioni, a causa della netta chiusura del Governo ad ogni ipotesi di modifica migliorativa del disegno di legge, per protesta hanno abbandonato i lavori, riservandosi di presentare in Aula tutti gli emendamenti;

    il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

    le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

    i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

    inoltre, il 13 dicembre, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

    sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione;

    è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata – vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 –, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

    infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

   a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti;

   a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentati dell'UNHCR e delle ONG;

   a istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.
9/1620-A/8. Zaratti , Fratoianni , Zanella , Bonelli , Borrelli , Dori , Evi , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .


   La Camera,

   premesso che:

    durante i lavori, in sede referente, delle commissioni congiunte I e III tutte le opposizioni, a causa della netta chiusura del Governo ad ogni ipotesi di modifica migliorativa del disegno di legge, per protesta hanno abbandonato i lavori, riservandosi di presentare in Aula tutti gli emendamenti;

    le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

    il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

    anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

    sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

    l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

    è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata – vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 –, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

    infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

   a evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

   a istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
9/1620-A/9. Zanella , Zaratti , Fratoianni , Bonelli , Borrelli , Dori , Evi , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .


   La Camera,

   premesso che:

    durante i lavori, in sede referente, delle commissioni congiunte I e III tutte le opposizioni, a causa della netta chiusura del Governo ad ogni ipotesi di modifica migliorativa del disegno di legge, per protesta hanno abbandonato i lavori, riservandosi di presentare in Aula tutti gli emendamenti;

    il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

    l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

    anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

    sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

    i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

impegna il Governo

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.
9/1620-A/10. Dori , Zanella , Zaratti , Fratoianni , Bonelli , Borrelli , Evi , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .


   La Camera,

   premesso che:

    durante i lavori, in sede referente, delle commissioni congiunte I e III tutte le opposizioni, a causa della netta chiusura del Governo ad ogni ipotesi di modifica migliorativa del disegno di legge, per protesta hanno abbandonato i lavori, riservandosi di presentare in Aula tutti gli emendamenti;

    il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

    la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

    l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

    molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

    i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

    promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

impegna il Governo

a implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.
9/1620-A/11. Evi , Dori , Zanella , Zaratti , Fratoianni , Bonelli , Borrelli , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento prevede che nelle aree di cui l'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), del Protocollo sia garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei;

    la legislazione europea prevede già la possibilità per parlamentari europei e nazionali di avere accesso a strutture di permanenza di persone richiedenti asilo in un Paese membro dell'Unione europea per esercitare le dovute attività di controllo per garantire il totale rispetto dei diritti fondamentali di chi si trova all'interno di questi centri;

    inoltre, ai sensi della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, articolo 8, gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo fatto di essere un richiedente, salvo eccezioni che devono essere valutate caso per caso,

impegna il Governo:

   a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia;

   a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di «ponte» tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

   ad assicurarsi che nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2023 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

   a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.
9/1620-A/12. Bonelli , Zaratti , Fratoianni , Borrelli , Dori , Evi , Ghirra , Grimaldi , Piccolotti , Mari , Zanella .


   La Camera,

   premesso che:

    secondo il Protocollo, che ha durata di 5 anni rinnovabili, l'Albania consentirà all'Italia di costruire dei centri in aree del proprio territorio messe a disposizione gratuitamente, dove potranno essere trattenute fino a 3000 persone;

    il disegno di legge all'articolo 2 precisa che nei centri albanesi possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. Dunque, persone che sono già sotto la giurisdizione italiana, per essere state soccorse o trasportate da navi appartenenti allo stato italiano, subito dopo il loro salvataggio in mare o subito dopo il loro arrivo sul suolo italiano nel mare territoriale italiano, sono trasportate in Albania, Paese non appartenente all'Unione europea, al solo scopo di impedirne l'ingresso nel territorio italiano e dell'Unione europea e predeterminare condizioni di esame di eventuali domande di asilo con garanzie procedurali e di accoglienza che di fatto saranno ridotte rispetto a quelle che devono essere eseguite in Italia;

    nonostante le dichiarazioni di esponenti del Governo, né il disegno di legge né il Protocollo menzionano l'esclusione delle persone minori e vulnerabili dal trasferimento in Albania. Non è prevista nessuna specifica indicazione al riguardo, non essendoci alcun tipo di selezione tra i soggetti soccorsi in mare, prima del loro sbarco in Albania. Dal momento che secondo la normativa italiana i minori non possono essere trattenuti in ragione della loro condizione di irregolarità, una volta riconosciuti come tali essi dovrebbero essere immediatamente trasferiti in strutture collocate in Italia, e idonee alla loro accoglienza;

    il Governo ha recentemente affermato che i soggetti ritenuti vulnerabili resteranno a bordo delle navi, mentre le altre persone verranno sbarcate in Albania, per essere poi condotti in Italia, ma non è chiaro come e chi svolgerà la verifica delle situazioni di vulnerabilità, considerando anche che per coloro che hanno subito violenze è necessario il coinvolgimento di personale specializzato,

impegna il Governo

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia.
9/1620-A/13. Fratoianni , Zanella , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .


   La Camera,

   premesso che:

    le politiche di respingimento hanno fallito: eppure il Governo italiano, insieme all'Europa, continua su questa strada, esternalizzando invece di creare vie legali d'accesso e risolvere i numerosi problemi del sistema d'accoglienza;

    in un mondo dilaniato da conflitti, crescente violenza politica e sociale, e un aumento delle povertà, tra cui quella alimentare derivante dai cambiamenti climatici, è illusorio credere che politiche repressive possano portare a una diminuzione degli arrivi dei migranti nei prossimi anni. Nonostante i numerosi tentativi di controllare i flussi migratori, spesso a scapito dei diritti umani, le partenze non si sono mai fermate. Le politiche securitarie messe in atto finiscono per finanziare Governi repressivi e organizzazioni criminali, rendendo le rotte migratorie ancora più pericolose. Non intervengono sui trafficanti di esseri umani, mentre trattano col pugno di ferro chi si limita a guidare una barca;

    con il Memorandum Italia-Libia, l'Italia fornisce mezzi e addestramento alla cosiddetta guardia costiera libica. Quest'ultima intercetta e riporta nei centri di detenzione del Paese le persone migranti, in diversi casi con l'aiuto dei mezzi di sorveglianza europei. Il rapporto sulla Libia del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite evidenzia che i crimini contro l'umanità documentati coinvolgono sia la guardia costiera libica che altri apparati statali. Sottolinea anche che questi soggetti, collusi con trafficanti e milizie, ricevono mezzi e fondi dall'Unione europea e dall'Italia per l'intercettazione, il rimpatrio e la detenzione dei migranti. Gli stessi membri delle organizzazioni criminali libiche occupano posizioni apicali nelle istituzioni statali e siedono da anni con l'Italia ai tavoli ufficiali per la gestione della frontiera Mediterranea;

    con il disegno di legge in esame, si autorizza la ratifica del protocollo concluso lo scorso 6 novembre a Roma tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica «per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria»;

    l'accordo prevede la detenzione automatica di tutte le persone portate in Albania, comprese le persone richiedenti asilo, alle quali è impedita l'uscita dai centri durante tutta la loro permanenza in Albania. Inoltre, l'applicazione combinata dell'accordo Italia-Albania, del disegno di legge per la sua ratifica e della legislazione nazionale preesistente sulla detenzione amministrativa potrebbe consentire la detenzione di una persona sbarcata in Albania per un periodo continuativo di oltre 18 mesi;

    il disegno di legge di ratifica dell'accordo Italia-Albania estende l'applicazione della legislazione italiana in materia di trattenimento amministrativo per motivi migratori ai due centri che saranno istituiti in Albania, dove le persone saranno sottoposte alla «procedura di frontiera» prevista dalle leggi italiane e dell'Unione europea;

    predeterminando che le operazioni marittime si concluderanno con lo sbarco dei sopravvissuti in Albania, l'accordo distorce il sistema di ricerca e soccorso e impone ulteriori sofferenze alle persone soccorse in mare. I sopravvissuti ai naufragi sono spesso traumatizzati per aver appena assistito all'annegamento di altre persone, compresi parenti o amici, e spesso necessitano di assistenza medica urgente. Possono aver trascorso giorni in mare, a volte senza cibo né acqua, e prima di mettersi in mare hanno spesso trascorso settimane o mesi in prigionia, sottoposti a torture e altri abusi crudeli. In tali situazioni, costringerli inutilmente a trascorrere giorni aggiuntivi a bordo delle navi di soccorso, dove gli equipaggi non sono in grado di provvedere pienamente alle loro necessità, costituisce una violazione degli standard internazionali in materia di ricerca e salvataggio e può di per sé equivalere a maltrattamento;

    i migranti forzati portano con sé diversi tipi di trauma, non solo quello relativo alle vicende del proprio passato e della propria storia, ma anche quello legato al presente;

    per quanto riguarda il passato, si è constatato che la vita delle persone che arrivano scappando da guerre o da situazioni di persecuzione o oppressione è costellata di eventi forti, di separazioni e lutti traumatici, di episodi ad altissimo tasso di violenza subìta, di vicende spesso inenarrabili, che irrompono nella vita dell'individuo lasciando traccia di ferite inguaribili, sia nella sfera psichica che in quella emotiva. Sono eventi che accadono nei Paesi d'origine (pensiamo alle vittime di tortura, persecuzione e traffico di esseri umani) oppure nel corso del viaggio (pensiamo ai viaggi nel deserto o agli abusi che spesso le persone provenienti dall'Africa sub-sahariana hanno subito in Libia);

    le persone migranti presentano spesso anche un'intensa sofferenza legata alla condizione presente, dove la fatica ad adattarsi ad un contesto nuovo, caratterizzato da elevate barriere linguistiche e culturali, costituisce solo una parte delle difficoltà: a queste si sommano isolamento sociale, mancanza di supporto da parte dei familiari, difficoltà nell'assunzione di un nuovo ruolo sociale e complicazioni relative alla genitorialità, in un contesto di parametri culturali di riferimento nuovi e non sempre traducibili,

impegna il Governo

a prevedere uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica e sanitaria, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti.
9/1620-A/14. Ghirra , Zanella , Fratoianni , Grimaldi , Mari , Piccolotti .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede la ratifica dell'allegato protocollo sottoscritto tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania;

    tale protocollo, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), prevede la realizzazione sulle aree indicate nell'allegato I del protocollo stesso, delle strutture indicate al medesimo allegato I che dovranno servire alla idonea sistemazione dei migranti in attesa di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano;

    in tali strutture dovranno essere garantiti ai migranti tutti i diritti derivanti dall'applicazione delle norme vigenti, tanto nazionali, quanto comunitarie che internazionali;

    al fine di garantire la corretta applicazione, seppur in territorio extra europeo, delle disposizioni sopra richiamate, sarà opportuno che ai Parlamentari, nazionali ed europei, così come a tutte le figure di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia consentito il libero accesso nelle strutture di cui sopra, senza necessità di preventiva autorizzazione, alla stregua degli istituti penitenziari e di detenzione, anche in considerazione della particolarità dei centri, che non consentiranno ai migranti richiedenti protezione, libera circolazione,

impegna il Governo

a garantire ai Parlamentari, nazionali ed europei, così come a tutte le figure di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il libero accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame.
9/1620-A/15. Boschi .


   La Camera,

impegna il Governo

a garantire ai Parlamentari, nazionali ed europei il libero accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
9/1620-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Boschi .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede la ratifica dell'allegato protocollo sottoscritto tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania;

    tale protocollo, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), prevede la realizzazione sulle aree indicate nell'allegato I del protocollo stesso, delle strutture indicate al medesimo allegato I che dovranno servire alla idonea sistemazione dei migranti in attesa di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano;

    in tali strutture dovranno essere garantiti ai migranti tutti i diritti derivanti dall'applicazione delle norme vigenti, tanto nazionali, quanto comunitarie che internazionali;

    dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona,

impegna il Governo:

   a garantire che nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le competenti autorità di Parte italiana agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme, nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona;

   a garantire altresì l'idoneità delle strutture richiamate in premessa, tanto dal punto di vista igienico che sanitario e che vengano ad essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere e che nel numero, gli ospiti della struttura, non superino quello previsto all'articolo 4 del Protocollo oggetto di ratifica del disegno di legge in esame.
9/1620-A/16. Del Barba , Amendola .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame prevede la ratifica dell'allegato protocollo sottoscritto tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania;

    tale protocollo, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), prevede la realizzazione sulle aree indicate nell'allegato I del protocollo stesso, delle strutture indicate al medesimo allegato I che dovranno servire alla idonea sistemazione dei migranti in attesa di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano;

    in tali strutture, ai migranti, dovranno essere garantiti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in tema di richiesta della protezione internazionale;

    nell'ambito della garanzia di tali diritti in tema di garanzia di mediazione culturale, di tutela del diritto d'asilo e della relativa assistenza legale;

    la collocazione oltremare, in territorio extraeuropeo, rappresenterà, insieme alle difficoltà legate alle diverse lingue parlate dagli ospiti della struttura, un problema di difficile soluzione in particolare in merito alla scelta e alla definizione dell'avvocato difensore chiamato a tutelare i diritti richiamati sopra,

impegna il Governo

a garantire che il migrante ospite della struttura sia messo in condizione di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il Ministero della giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia, dal quale lo stesso migrante possa agevolmente individuare il proprio difensore di fiducia.
9/1620-A/17. Faraone , Ciani , Zaratti .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 1620-A, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno»;

    durante i lavori in sede referente delle Commissioni congiunte I e III tutte le opposizioni, a causa della netta chiusura del Governo ad ogni ipotesi di modifica migliorativa del disegno di legge, per protesta hanno abbandonato i lavori, riservandosi di presentare in Aula tutti gli emendamenti;

    il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

    le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

    la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppe sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

    l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

    molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

    i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

    promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche;

    è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata – vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 –, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

    infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, cosi come la Corte di giustizia Ue, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

   a implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, togliendo così ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone;

   a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di «ponte» tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

   ad assicurarsi che nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2023 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
9/1620-A/18. Borrelli , Evi , Dori , Zanella , Zaratti , Fratoianni , Bonelli , Ghirra , Grimaldi , Mari , Piccolotti .


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative, anche in sede europea, per un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per una soluzione del conflitto in linea con il principio «due popoli, due Stati» – 3-00930

   FRATOIANNI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   il 21 ottobre 2023 al summit per la pace al Cairo il Presidente del Consiglio dei ministri affermava: «Dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation della crisi, per evitare di perdere il controllo di questa crisi, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili. Il modo più serio per farlo è un'iniziativa politica per una soluzione strutturale che si basi sulla prospettiva dei due popoli e due Stati, una soluzione che deve essere concreta e deve avere una tempistica definita»;

   il 12 dicembre 2023 presso la Camera dei deputati dichiarava: «ho parlato di come l'Italia sia in prima linea intanto per favorire una de-escalation adesso del conflitto, ma anche per una soluzione duratura e definitiva che, per noi, è e resta quella dei due popoli e due Stati»;

   il 21 gennaio 2024 il Premier israeliano Netanyahu ha esplicitato chiaramente la sua netta contrarietà alla prospettiva di «due popoli e due Stati», affermando che fino a quando sarà Premier non nascerà nessuno Stato palestinese. E che «dopo aver eliminato Hamas la Striscia deve essere smilitarizzata e restare sotto pieno controllo di sicurezza israeliano»;

   come se non bastasse, il 22 gennaio 2024 al Consiglio affari esteri dell'Unione europea, il Ministro degli esteri israeliano Katz ha ventilato l'ipotesi di costruire un'isola artificiale davanti a Gaza dove trasferire i palestinesi;

   Guterres, Segretario generale dell'Onu, ha definito inaccettabile la posizione di Netanyahu e ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco a Gaza. Altre voci critiche si sono levate nella comunità internazionale;

   Netanyahu appare sempre più isolato a livello internazionale, con Unione europea e Usa favorevoli alla soluzione «due popoli e due Stati», e sempre più in difficoltà nel Paese, dove le mobilitazioni contro la gestione del post 7 ottobre 2023 sono all'ordine del giorno;

   a Gaza i morti sono oltre 25.000, tra cui migliaia di bambini; i civili sono costretti a spostarsi continuamente da un capo all'altro della Striscia per evitare i bombardamenti. La Mezzaluna rossa denuncia che l'esercito israeliano ha stretto d'assedio il suo edificio centrale a Khan Yunis paralizzando tutte le sue attività, incluse quelle delle ambulanze. L'esercito israeliano ha comunicato che l'operazione militare a Khan Yunis durerà altri giorni –:

   quale sia la posizione del Governo italiano rispetto alla netta contrarietà di Netanyahu alla nascita di uno Stato palestinese e quali urgenti e concrete iniziative intenda proporre anche in sede europea per un immediato cessate il fuoco e rendere credibile la soluzione dei «due popoli e due Stati».
(3-00930)


Iniziative di competenza volte a garantire la continuità produttiva e occupazionale presso gli stabilimenti italiani di Stellantis e di Magneti Marelli, nell'ambito di un piano di rilancio del comparto automobilistico – 3-00931

   RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   nel corso del 2020, sfruttando l'inedito strumento «Garanzia Italia» stanziato dal decreto-legge «liquidità» (decreto-legge n. 23 del 2020), Fca Italy, controllata del gruppo Fca – avente sede legale in Olanda – ha ottenuto un prestito di circa 6,3 miliardi di euro, pari a circa il 25 per cento del fatturato, limite massimo ottenibile;

   tale prestito, da ripagare con interessi entro tre anni, prevedeva alcune condizionalità, tra cui la rinuncia alla distribuzione di un dividendo di circa 1,1 miliardi di euro nel primo anno e la destinazione esclusiva delle risorse verso il finanziamento delle attività produttive e industriali di Fca Italy, inclusi quindi gli stabilimenti localizzati in Italia;

   a seguito della fusione già in corso tra Fca e il gruppo francese Psa – finalizzata nel gennaio 2021 con la nascita di Stellantis – e ad un anno dall'erogazione del prestito garantito dallo Stato, Fca e Psa hanno riconosciuto ai propri azionisti un maxi-dividendo di circa 5,5 miliardi di euro, rivisti poi a 2,9 miliardi;

   il rapporto delle istituzioni con Fca, dopo la morte di Sergio Marchionne, non ha riflettuto alcuna logica di reale salvaguardia della presenza del gruppo automobilistico in Italia, contribuendo nei fatti ad arrivare, con la colpevole disattenzione anche delle organizzazioni sindacali e degli organi di informazione, alla più grande deindustrializzazione della storia della Repubblica italiana;

   se, infatti, nel 2017 la produzione di veicoli aveva superato il milione di unità, nel 2022 la cifra è scesa fino a toccare quota 685 mila, con un calo occupazionale del 30 per cento;

   oltre alla questione legata allo stabilimento Marelli holdings di Crevalcore, tutto ciò viene riflesso anche dall'impietoso confronto tra gli stabilimenti italiani – divenuti ormai l'ottava produzione europea – e quelli francesi di Stellantis: questi ultimi sono pressoché tutti pronti alla produzione di veicoli elettrici o ibridi e in corso di riconversione, mentre in Italia nemmeno la metà. Per quanto riguarda la ricerca, nel 2021 la divisione italiana ricerca e sviluppo ha depositato appena un decimo dei brevetti rispetto all'omologa francese –:

   se intenda interloquire con il presidente di Stellantis, John Elkann, il quale ha sempre assicurato la continuità produttiva e occupazionale sia di Magneti Marelli sia di Stellantis, e con l'amministratore delegato, Carlos Tavares, per chiarire una volta per tutte quali siano i piani del gruppo per l'Italia, con quali garanzie e se siano allo studio ulteriori iniziative per il rilancio dell'automotive italiano.
(3-00931)


Politiche del Governo in favore degli anziani, con particolare riferimento all'attuazione della legge delega n. 33 del 2023 – 3-00932

   MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   gli anziani hanno da sempre rappresentato un importante ruolo nella vita sociale, portatori di storia vissuta, esperienza, tradizioni, saggezza, ed è dovere del legislatore e della maggioranza che governa adottare tutte le misure necessarie per garantire loro una vita dignitosa;

   in Italia la popolazione di età superiore ai 65 anni è di 14 milioni e 177 mila persone (Istat 2023), il 24,1 per cento del totale, con un incremento degli ultraottantenni, che supera i 4,5 milioni e oltre 22 mila ultracentenari. È la fotografia di un'Italia, fortunatamente, sempre più longeva, ma in cui sono 3,8 milioni le persone anziane non autosufficienti: diventeranno 5,4 milioni nel 2050;

   con la legge delega n. 33 del 23 marzo 2023, l'attuale Governo – come dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri – ha siglato un «Patto per la terza età», ponendo le basi di una riforma complessiva delle politiche in favore degli anziani e contro la loro marginalizzazione e solitudine;

   trattasi di un provvedimento complesso, teso a potenziare l'assistenza domiciliare nell'ottica di scongiurare il cosiddetto «parcheggio anziani» in una struttura sanitaria, a incentivare forme di co-housing, a implementare le misure per l'inclusione sociale e i servizi in favore delle persone anziane più fragili;

   altra misura in favore della popolazione anziana è stato l'anticipo delle rivalutazioni delle pensioni: a inizio 2023, infatti, gli assegni pensionistici hanno subito una rivalutazione del 7,3 per cento, ma si trattava di un tasso provvisorio calcolato sul valore medio dell'inflazione calcolato a novembre 2022, mentre quello di fine anno, reso noto dall'Istat successivamente, è risultato dell'8,1 per cento;

   lo 0,8 per cento della differenza tra i due valori avrebbe dovuto essere riconosciuto a gennaio 2024, ma il Governo lo ha anticipato di un mese, riconoscendolo già dal 1° dicembre 2023 –:

   entro quali termini il Governo preveda l'attuazione piena della legge delega con l'approvazione dei decreti delegati e quali ulteriori misure in favore della popolazione anziana siano al vaglio.
(3-00932)


Elementi in ordine ai risultati conseguiti a seguito dell'introduzione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro – 3-00933

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   secondo i monitoraggi dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), il cosiddetto reddito di cittadinanza ha dimostrato sin dal 2019, anno della sua introduzione nell'ordinamento italiano, una scarsa capacità di reinserire i cittadini disoccupati nel mercato del lavoro;

   i dati comunicati sempre da Anpal nel mese di ottobre 2022 segnalavano, in particolare, che tra i circa 920 mila beneficiari del reddito, soltanto 173 mila persone erano in quel momento occupate, una percentuale del 18,8 per cento;

   il gruppo parlamentare Noi Moderati ha più volte segnalato, sia con interventi nel corso dei dibattiti parlamentari sia con iniziative legislative, la necessità di introdurre nuove misure in grado di promuovere il reinserimento lavorativo e la formazione dei lavoratori;

   la legge di bilancio per il 2023 ha previsto alcune prime modifiche al cosiddetto reddito di cittadinanza, limitando a sette mesi la proroga della misura per l'anno 2023 nelle more di una riforma dello strumento di sostegno, inclusione lavorativa e lotta alla povertà;

   il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, cosiddetto «decreto lavoro», ha previsto l'introduzione di nuove misure per la lotta della povertà e per l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate, tra cui l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro –:

   quali risultino essere i primi risultati successivi all'introduzione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro.
(3-00933)


Iniziative di competenza in materia di risarcimento dei danni a favore dei familiari delle vittime delle stragi naziste – 3-00934

   MAGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   sul caso dei risarcimenti ai familiari delle vittime delle stragi naziste l'Avvocatura generale dello Stato, come si apprende anche da diversi articoli di stampa, si sta opponendo a molte richieste, con l'obiettivo di evitare che figli e nipoti di italiani che sono stati martiri della patria siano risarciti;

   nel 2022 il Governo Draghi aveva istituito per legge un fondo ad hoc, previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, destinato specificatamente al risarcimento dei danni subiti, che nel 2023 è stato anche incrementato da 55 a 61 milioni di euro; eppure pare che ora il Governo, per il tramite dell'Avvocatura generale, si stia opponendo in un tentativo di boicottaggio degli stessi risarcimenti;

   stando alle ricostruzioni giornalistiche sembrerebbe che l'Avvocatura generale dello Stato abbia depositato atti nei tribunali di Firenze e Trieste per evitare il riconoscimento del diritto dei familiari delle vittime ad ottenere i risarcimenti e la legge stabilisce che lo Stato debba risarcire i danni soltanto in presenza di sentenze definitive. Avrebbero potuto evitare di farlo, eppure gli Avvocati dello Stato si sono costituiti addirittura nei giudizi sulle stragi più efferate, come nel caso di Sant'Anna di Stazzema, dove sono state uccise 560 persone, e a Cavriglia, dove il 4 luglio 1944 le truppe naziste hanno mitragliato e bruciato 191 ragazzi e uomini di età compresa tra i quattordici e gli ottantacinque anni;

   la Corte costituzionale, con sentenza n. 159 del 2023, si era già espressa riconoscendo la piena legittimità dell'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, sopra citato, che ha istituito il fondo per il risarcimento dei danni ai parenti delle vittime dei crimini nazisti, dichiarando non fondate le questioni sollevate dal tribunale di Roma in una procedura per esecuzione forzata sui beni della Germania;

   in quella stessa sede l'Avvocatura generale dello Stato, pur costituendosi nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aveva tenuto una linea positiva rispetto all'istituzione del fondo e al diritto dei familiari delle vittime di ottenere il risarcimento –:

   se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza volta a favorire che i familiari delle vittime delle stragi naziste ottengano il risarcimento previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, evitando esiti dilatori o ostruzionistici.
(3-00934)


Politiche del Governo in materia di privatizzazioni di società a partecipazione pubblica – 3-00935

   BARELLI, NEVI, DEBORAH BERGAMINI, CANNIZZARO, DALLA CHIESA, BATTILOCCHIO, D'ATTIS, BENIGNI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTISTONI, CALDERONE, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CATTANEO, CORTELAZZO, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MULÈ, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI e TOSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza depositata in Parlamento il 29 settembre 2023, il Governo individua tra gli obiettivi di politica economica per il triennio 2024-2026 una dismissione di partecipazioni pubbliche pari a circa l'1 per cento del prodotto interno lordo;

   recentemente, prima il Ministro dell'economia e delle finanze e da ultimo il Presidente del Consiglio dei ministri con un'intervista televisiva, hanno rilanciato con forza una politica di privatizzazioni in grado di garantire alla Stato introiti pari a circa venti miliardi di euro;

   Forza Italia ha sempre creduto in passato e sostiene tuttora l'opportunità di liberalizzare il sistema economico italiano, ritenendo che allo Stato spetti il compito fondamentale di dettare e garantire buone regole che garantiscano la competitività, mentre alle imprese spetti il compito di far crescere l'economia;

   un primo, positivo passo nella direzione delle privatizzazioni è già stato compiuto nel novembre 2023, con l'avvio della procedura di cessione del 20 per cento delle partecipazioni detenute nella banca Monte Paschi di Siena;

   seppure la cessione delle partecipazioni statali può giocare un ruolo importante nel garantire introiti economici che consentiranno di ridurre il debito pubblico, la funzione prioritaria deve essere quella di favorire la liberalizzazione di alcuni settori, quali, ad esempio, quello dei trasporti o dei servizi postali, consentendo di avere servizi più efficienti e costi meno elevati per i cittadini –:

   quali politiche intenda adottare il Governo in materia di dismissioni di partecipazioni, anche al fine di favorire una sempre maggiore liberalizzazione del sistema economico italiano.
(3-00935)


Iniziative di competenza volte ad apportare, nell'ambito del negoziato tra le istituzioni europee, modifiche all'accordo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita raggiunto in sede Ecofin a dicembre 2023 – 3-00936

   FRANCESCO SILVESTRI, CONTE, BALDINO, SANTILLO, AURIEMMA, CAPPELLETTI e FENU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   il 21 dicembre 2023 l'Ecofin ha raggiunto un compromesso sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, sulla base dell'intesa raggiunta tra i Ministri dell'economia francese e tedesco;

   rispetto alla proposta originaria della Commissione europea, l'accordo sul nuovo Patto di stabilità e crescita complica ad avviso degli interroganti notevolmente il quadro regolatorio, con vincoli più rigidi che rischiano di causare una spinta deflattiva per l'intera area. Parallelamente, il sistema delle regole fiscali è molto più complicato di quello originariamente ipotizzato dalla Commissione europea, con sovrapposizione di vincoli e criteri incoerenti tra loro;

   su pressione della Germania, sono stati previsti due vincoli ulteriori: uno quantitativo sul debito, che richiede una riduzione di almeno un punto sul prodotto interno lordo all'anno in media del rapporto debito/prodotto interno lordo nel corso del percorso di aggiustamento. Tale regola vale nella stessa misura per tutti i Paesi con un rapporto debito/prodotto interno lordo maggiore del 90 per cento, contraddicendo la differenziazione del percorso di aggiustamento sulla base delle caratteristiche specifiche per Paese;

   il secondo vincolo è sul disavanzo: non è più sufficiente garantire che il rapporto deficit/prodotto interno lordo rimanga sotto la soglia del 3 per cento (regola di Maastricht); per i Paesi con debito su prodotto interno lordo maggiore del 90 per cento, alla fine del percorso di aggiustamento il disavanzo deve scendere sotto l'1,5 per cento del prodotto interno lordo;

   gli investimenti per la difesa sono stati inoltre considerati fattore rilevante per l'esclusione dal calcolo degli obiettivi di bilancio, mentre ne sono rimaste escluse le spese per investimenti in sanità e istruzione. Il rischio concreto per l'Italia sono manovre correttive per gli anni a venire e tagli alla spesa pubblica, in particolare per le politiche sociali;

   il Parlamento europeo ha quindi adottato, il 17 gennaio 2024, il proprio mandato negoziale con i Governi dell'Unione europea sulla riforma. In ragione delle esposte modifiche peggiorative, apportate nel corso dei negoziati, il MoVimento 5 Stelle ha espresso voto contrario alla posizione negoziale, che è stata votata favorevolmente da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Italia Viva e Pd –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda porre in essere, nel corso delle prossime fasi del trilogo, per apportare le necessarie modifiche all'accordo sulla nuova governance economica europea, nell'ottica di includere tra i fattori rilevanti le spese in investimenti strategici – come quelli per la sanità, l'istruzione e la transizione verde e digitale – in luogo delle spese per la difesa, per evitare pesanti tagli allo Stato sociale e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile di lungo termine.
(3-00936)


Iniziative volte a ripristinare l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari ai fini del sostegno al comparto agricolo e alle relative esportazioni – 3-00937

   BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, DE MONTE, MARATTIN, BONIFAZI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   con legge n. 232 del 2016 il Governo Renzi introdusse l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari;

   la misura, poi rinnovata nei successivi sette anni, era diretta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

   la disposizione riguardava anche i familiari coadiuvanti il coltivatore diretto che, ai sensi della legge n. 145 del 2018, sono fiscalmente equiparati ai titolari dell'impresa agricola cui partecipano attivamente;

   l'abolizione dell'Irpef agricola, ma anche di altre imposte, tra cui quella relativa all'Imu agricola, avevano alleggerito per 1,3 miliardi di euro il sistema della produzione agricola italiana, permettendo, tra il 2017 e il 2018, il rilancio degli investimenti nel settore, con tanti giovani che hanno cominciato a guardare all'agricoltura come a una promettente risorsa occupazionale e presidio del territorio contro l'abbandono;

   ma il Governo Renzi prese anche altri provvedimenti a favore dell'agricoltura e giova ricordare, a puro titolo di esempio, il «Piano giovani» per il ricambio generazionale in agricoltura, le misure per la ricerca e l'innovazione, i finanziamenti per l'acquisto di nuovi impianti, il sostegno delle filiere del pomodoro, del riso, del luppolo, della birra artigianale e dell'apicoltura;

   l'esenzione Irpef non troverà più applicazione nell'anno 2024: pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi 2025, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali saranno tenuti a dichiarare tutti i redditi dominicali e agrari derivanti dalle risultanze catastali, assoggettandoli a rivalutazione che è pari, rispettivamente, all'80 per cento per il reddito dominicale e al 70 per cento per il reddito agrario;

   il mancato rinnovo della misura danneggerà, soprattutto, le aziende più strutturate ed organizzate, che trainano il made in Italy e le esportazioni, con possibili e gravi ripercussioni per tutto il comparto;

   in questa fase, poi, i gravi fenomeni atmosferici derivanti dai cambiamenti climatici, un mercato internazionale sempre più competitivo e le crisi internazionali, tra cui quella del Mar Rosso, creano pesanti ricadute sul sistema produttivo agricolo, con particolare riguardo all'export, e appare necessario fornire al comparto massima attenzione e massimo sostegno –:

   se il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione dell'impatto devastante che il mancato rinnovo dell'esonero Irpef produrrà sull'intero comparto agricolo a giudizio degli interroganti, non ritenga che sia necessario ripristinare al più presto la misura ridando fiato e speranza al settore agricolo e ai suoi operatori.
(3-00937)


Iniziative per la crescita economica e sociale del Mezzogiorno, con particolare riferimento all'attuazione delle politiche di sviluppo e coesione – 3-00938

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CAIATA, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CERRETO, CIANCITTO, CONGEDO, DEIDDA, GIORDANO, GIORGIANNI, IAIA, LA SALANDRA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, MAIORANO, MATERA, MATTIA, MURA, POLO, ROSCANI, ROTONDI, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, RACHELE SILVESTRI, TESTA, VARCHI e VIETRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   in base ai dati riportati dal Rapporto Svimez 2023, relativo a «L'economia e la società del Mezzogiorno», presentato nel mese di dicembre 2023, grazie alle iniziative assunte dal Governo, nella media dei primi due trimestri 2023 l'occupazione è cresciuta del 2 per cento a livello nazionale rispetto allo stesso periodo del 2022 e, in particolare, del 2,4 per cento nel Mezzogiorno e dell'1,8 per cento nel Centro-Nord; rispetto alla media dei primi due trimestri del 2019, questi dati segnano un incremento di occupati pari a 407 mila unità;

   la ripresa dell'occupazione si è diffusa a livello territoriale, mostrandosi più accentuata nelle regioni meridionali, con un aumento significativo dell'occupazione della popolazione under 35;

   dal punto di vista del tessuto economico-produttivo, le regioni del Mezzogiorno risultano e continuano ad essere caratterizzate da una ridotta attrattività per le grandi imprese e dalla presenza di imprese, per lo più, di piccole dimensioni che non consentono di competere adeguatamente sia sul mercato italiano, sia su quello europeo e internazionale;

   congiuntamente ai fondi strutturali europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è il principale strumento finanziario attraverso il quale sono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e per la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   il nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, approvato con decisione del Consiglio «economia e finanze» dell'Unione europea in data 8 dicembre 2023, prevede, tra l'altro, l'adozione di una nuova riforma per accelerare l'attuazione delle politiche di coesione –:

   quali siano le iniziative assunte al fine di favorire la crescita economica e sociale dei territori del Mezzogiorno, con particolare riguardo alle misure dirette ad accelerare l'attuazione delle politiche di sviluppo e coesione.
(3-00938)


Iniziative volte ad abolire il tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario, nell'ottica della salvaguardia dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità del Servizio sanitario nazionale – 3-00939

   SCHLEIN, BRAGA, BONAFÈ, CIANI, GHIO, TONI RICCIARDI, CASU, FORNARO, DE LUCA, FERRARI, MORASSUT, ROGGIANI, DE MARIA, FURFARO, GIRELLI, MALAVASI e STUMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   nonostante il grido d'allarme del personale sanitario, dei sindacati di settore e delle regioni, quattro delle quali hanno presentato proposte di legge in tal senso, nessuna misura strutturale è stata presa fino ad ora da questo Governo per abolire il tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario;

   oggi mancano all'appello almeno 100 mila operatori tra medici e infermieri: sono almeno 30 mila i medici, che devono essere assunti tra medici specialisti nelle strutture ospedaliere, nei pronto soccorso o come medici di famiglia oggi sempre più introvabili, e dai 60 ai 70 mila gli infermieri;

   è necessario ormai abolire l'obsoleto tetto alla spesa per il personale, introdotto nel 2009, che obbliga a spendere per le assunzioni non più di quanto si spendeva nel 2004 diminuito dell'1,4 per cento, e promuovere un piano straordinario triennale di assunzioni di professionalità che mancano, sia nelle strutture territoriali che in quelle ospedaliere;

   non è più possibile colmare la carenza di personale con la proroga di misure volte all'assunzione di personale con contratti a termine (introdotte durante il periodo pandemico) o con l'impiego dei cosiddetti «gettonisti», ovvero medici pagati a ore per tamponare le carenze di personale negli ospedali, in particolare nei pronto soccorso;

   si tratta di una deriva che negli ultimi anni è talmente cresciuta che oggi capita di trovare strutture ospedaliere dove interi reparti sono gestiti con queste modalità, con grande impatto economico sulla spesa pubblica, per gli elevati costi sostenuti dalle aziende sanitarie;

   le gravi carenze di organico e le conseguenti lunghe liste di attesa mettono in crisi i principi fondanti del Sistema sanitario nazionale, universalità, uguaglianza ed equità, in particolare per le fasce più deboli della popolazione che non hanno le risorse per rivolgersi alla sanità privata e rinunciano così a curarsi –:

   quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per abolire il tetto di spesa nell'assunzione del personale sanitario e fronteggiare così la grave carenza, anche alla luce del fatto che l'impiego dei cosiddetti gettonisti ha costi maggiori per i bilanci aziendali.
(3-00939)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 2023, N. 181, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA ENERGETICA DEL PAESE, LA PROMOZIONE DEL RICORSO ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA E IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 (A.C. 1606-A)

A.C. 1606-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1606-A – Articolo Unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
  2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

   b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

    1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW;

    2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW;

   c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operatività degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;

   d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

   e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

   f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore del mercato elettrico – GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;

   g) per ogni singola impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;

   h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;

   i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:

    1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

    2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;

    3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

    4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;

    5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;

   l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;

   m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d);

   n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

Articolo 2.
(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)

  1. L'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

   «Art. 16 – (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli) – 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
   2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.
   3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:

   a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;

   b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

   4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:

   a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;

   b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.

   5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

   a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;

   b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.

   6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a).
   7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.
   8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

   a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;

   b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;

   c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:

    1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:

     1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

     1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

    2) i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

    3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;

    4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;

   d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

   9. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.
   10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:

   a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al PSV, di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

   b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto al PSV, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.

   11. La quantità di diritti oggetto del contratto di cui al comma 10, lettera a), è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.
   12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
   13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).».

  2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

  1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16:

    1) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»;

    2) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

   «Art. 16-bis – (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti) – 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

   a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

   b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

   c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

   d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

   e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

   2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.
   3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo delle relative tempistiche, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.».

Articolo 4.
(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili)

  1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.
  3. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
  5. Il presente articolo non si applica ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, né ai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 5.
(Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l'altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione, da parte di Terna S.p.A., del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo.
  3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

   b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Articolo 6.
(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

  1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.
  2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»;

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, secondo periodo, le parole «autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»;

    2) al comma 4, dopo le parole «comma 3» sono inseritele seguenti «, primo periodo,»;

    3) al comma 8, dopo le parole «stoccaggio di CO2» sono inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2»;

    4) ai commi 9 e 10, dopo le parole «stoccaggio di CO2» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,»;

   c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole «una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna»;

   d) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

   «Art. 11-bis – (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2)1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
   2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.
   3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
   4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata a condizione che:

   a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;

   b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;

   c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;

   d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;

   e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;

   f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;

   g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.

   5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
   6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
   7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.
   8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dall'autorizzazione di cui al presente articolo:

   a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

   b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20;

   c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;

   d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.

   9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
   10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e le finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).
   12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
   13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:

   a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;

   b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;

   c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;

   d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;

   e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;

   f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;

   g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;

   h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.

   Art. 11-ter – (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2)1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 11-bis è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda è pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
   2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.
   3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis, convoca un'apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
   4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.
   5. Nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
   6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.
   7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;

   e) all'articolo 12:

    1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 11-bis, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»;

    2) il comma 8 è abrogato;

   f) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

   g) all'articolo 16:

    1) al comma 2, dopo le parole «per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione» sono inserite le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo»;

    2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;

    3) il comma 12 è abrogato;

   h) all'articolo 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»;

   i) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nelle more dell'efficacia del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria.»;

   l) all'articolo 31:

    1) al comma 1, dopo le parole «geologico di CO2» sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi sperimentali,»;

    2) il comma 2 è abrogato.

  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:

   a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;

   b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2;

   c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;

   d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;

   e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico;

   f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2.

  4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011, è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo.
  5. All'articolo 52-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi,» sono inserite le seguenti: «le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio,».

Articolo 8.
(Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)

  1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, destinate, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.
  2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9.
(Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica)

  1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

   a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

   b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna S.p.A. medesima.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati a Terna S.p.A.
  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta di Terna S.p.A., disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3.
  5. Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
  6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
  7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

   a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;

   b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

  8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario ad acta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
  2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 11.
(Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)

  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 25, comma 2:

    1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;

    2) dopo la parola «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;

   b) all'articolo 26:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     1.2) dopo la lettera e-bis), è aggiunta la seguente:

   «e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   c) all'articolo 27:

    1) al comma 5, dopo la parola «idonee» è inserita la seguente: «(CNAI)»;

    2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.
   5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.
   5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
   5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma 5-bis, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.
   5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.
   5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

    3) al comma 6:

     3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità.»;

     3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI è pubblicata»;

    4) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.
   6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

    5) al comma 7:

     5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»;

     5.2) al quarto periodo, le parole «il livello di priorità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneità»;

    6) al comma 8, primo periodo, le parole «e dalla Regione», sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;

   d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole «all'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

Articolo 12.
(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)

  1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

   a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

   b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

   c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.
  3. L'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
  4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.
(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

  1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite di Acquirente unico S.p.A. e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:

   a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;

   b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;

   c) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio;

   d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;

   e) il divieto per il fornitore di utilizzare:

    1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;

    2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;

    3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo.

   2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, Acquirente unico S.p.A. provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.».

  4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché evitare incrementi dei costi per l'utenza, all'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le modalità di all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.».

  5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento, da parte del cliente domestico a intermediari finanziari per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rilasciata, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele graduali o dall'esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.
  6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure.
  7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, Acquirente Unico S.p.A. effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

Articolo 15.
(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»;

   b) dopo le parole «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,».

Articolo 16.
(Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)

  1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni.

Articolo 17.
(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023)

  1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni nei limiti di 6 milioni di euro.
  2. La Regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18.
(Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023)

  1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Alle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 19.
(Abrogazioni)

  1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;

   b) il comma 5-ter è abrogato.

  2. L'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.
  3. L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.
  4. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-ter è abrogato.

Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 21.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1606–A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «in autoproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'autoproduzione»;

   al comma 2:

    alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «le imprese medesime sottoscrivono» sono inserite le seguenti: «, anche indirettamente,»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «pari a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 200 kW ciascuno»;

    al numero 2), le parole: «pari ad almeno 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari almeno a 200 kW»;

    alla lettera f), le parole: «Gestore del mercato elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati energetici»;

    alla lettera g), le parole: «ogni singola» sono sostituite dalla seguente: «ciascuna»;

   al comma 3, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto Electricity release), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   alla rubrica, le parole: «a rischio delocalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti al rischio di delocalizzazione».

  All'articolo 2:

   al comma 1, capoverso Art. 16:

    al comma 1, dopo le parole: «di seguito» è inserita la seguente: «denominati:»;

    al comma 2, dopo le parole: «delle aree idonee» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al comma 3:

     all'alinea, dopo le parole: «legge 9 gennaio 1991, n. 9» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «il 45° parallelo» è inserita la seguente: «Nord»;

     alla lettera b), dopo le parole: «sulle linee di costa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al comma 4, lettera a), le parole: «una soglia di» sono soppresse;

    al comma 7, primo periodo, le parole: «il costo a MWh» sono sostituite dalle seguenti: «il costo per MWh»;

    al comma 8:

     all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 7» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera c);

      al numero 1.2), dopo le parole: «rispetto all'energia elettrica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

      al numero 2), le parole: «i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale»;

    al comma 9, primo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e dopo le parole: «dal Gruppo GSE» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,».

    al comma 10:

     alla lettera a), le parole: «al PSV» sono sostituite dalle seguenti: «all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.»

     alla lettera b), le parole: «per differenza rispetto al PSV» sono sostituite dalle seguenti: «per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.»;

    al comma 11, le parole: «del contratto di cui al comma 10, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b)»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

  “8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente”.

  2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   “d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226”».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    alla lettera a) sono premesse le seguenti:

   «0a) all'articolo 1:

    1) al comma 3-bis.2, le parole: “trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento” sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto dei risultati sperimentali”;

    2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   “8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo”;

   0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

  “e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca”;

   0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

  “c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione”»;

    alla lettera a), numero 1), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine»;

    alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: «rimborso spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborso di spese» e, al terzo periodo, le parole: «delle relative tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi tempi»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete»;

   il comma 2 è soppresso;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «delle misure di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure di cui al presente articolo»;

    al secondo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito» e le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse;

    al terzo periodo, le parole: «sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «sulle risorse di cui al comma 1»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata», le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1», dopo le parole: «di potenza installata» è inserita la seguente: «, determinati» e le parole: «impianti di cui al comma 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al»;

   il comma 5 è soppresso;

   alla rubrica, le parole: «impianti a fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale) – 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,”.

  Art. 4-ter. – (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti”;

   b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: “La somma trattenuta,” sono inserite le parole: “pari al doppio di quella”.

  2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: “di cui al“ sono sostituite dalle seguenti: “previsti esclusivamente dal”.
  3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

  “e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva”;

   b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;

   c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

  “18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento”.

  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti princìpi:

   a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

   b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

  5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
  6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
  7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

  Art. 4-quater. – (Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata) – 1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: “sono prorogati di due anni” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati di trenta mesi”;

   b) alle lettere a) e b), le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2024”.

  Art. 4-quinquies. – (Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016) – 1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.
  3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

  Art. 4-sexies – (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) – 1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, la parola: “cinquanta” è sostituita dalla seguente: “settanta”;

    2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

   b) al comma 5, le parole da: “, in misura complessivamente” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo”;

  Art. 4-septies. – (Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) – 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  “Art. 7-bis. – (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

   b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

   c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

    1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

    2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

    3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

    4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

    5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

    6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);

   d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);

   e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;

   f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

   g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

   h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

   i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;

   l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

   m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):

    1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;

    2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

    3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

   n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

   o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

    1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

    2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)”.

  Art. 4-octies. – (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti) – 1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: “e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,” sono sostituite dalle seguenti: “, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,”».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    al secondo periodo, dopo le parole: «dell'energia primaria,» sono inserite le seguenti: «delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione,»;

    al terzo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e le parole: «di Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Terna S.p.A.»;

   al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   al comma 3:

    alla lettera a), le parole: «ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,»;

    alla lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
  3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.
  3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

  “2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis”.

  3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

  “5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte”».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione) – 1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti”.
  2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
  3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi princìpi trovano applicazione anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022».

  All'articolo 6:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «condensazione ad aria» sono inserite le seguenti: «o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione»;

   al comma 3, dopo le parole: «culturali e del paesaggio» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alla lettera a), alinea, le parole: «lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

     al numero 2), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:» e le parole: «sono inseritele» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le»;

     al numero 3), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

     al numero 4), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

    alla lettera c), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

    alla lettera d):

     all'alinea, le parole: «l'articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 11»;

     al capoverso Art. 11-bis:

      al comma 8, alinea, le parole: «dall'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione»;

      al comma 10, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto»;

      al comma 11, le parole: «e le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «e l'indicazione delle finalità»;

     al capoverso Art. 11-ter:

      al comma 1, le parole: «ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

      al comma 3, le parole: «conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

      al comma 4, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi»;

      al comma 7, le parole: «programma lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programma dei lavori» e le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori»;

    alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: «comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

    alla lettera g):

     al numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

     al numero 2), capoverso 8, le parole: «programma lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programma dei lavori» e le parole: «programmi lavori» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dei lavori»;

    alla lettera h):

     all'alinea, le parole: «comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

     al capoverso 2-bis, le parole: «Nelle more della data di entrata in vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'entrata in vigore del decreto»;

    alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: «Nelle more dell'efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell'entrata in vigore»;

    alla lettera l), numero 1), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

   al comma 3:

    alla lettera b), le parole: «stoccaggio della CO2» sono sostituite dalle seguenti: «stoccaggio di CO2»;

    alla lettera c), le parole: «sorveglianza delle reti di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto» e le parole: «trasporto della CO2» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto di CO2»;

    alla lettera e), le parole: «stoccaggio della CO2» sono sostituite dalle seguenti: «stoccaggio di CO2»;

    alla lettera f), le parole: «filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2» sono sostituite dalle seguenti: «filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2»;

   al comma 4, le parole: «del 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «del 2011»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale»;

   al comma 5, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto» e le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «in due porti del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno due porti del Mezzogiorno», dopo le parole: «Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,» sono inserite le seguenti: «o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone,» e le parole: «destinate, nel rispetto degli strumenti» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare, attraverso gli strumenti»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «Autorità di sistema portuale,» sono inserite le seguenti: «anche congiuntamente,»;

   al comma 2, le parole: «delle tempistiche» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.
  
2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

  “6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo”».

  All'articolo 9:

   al comma 1, all'alinea, le parole: «Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Terna Spa» e alla lettera b), le parole: «da Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Terna Spa»;

   al comma 2, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e le parole: «nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo»;

   al comma 3, le parole: «a Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Terna Spa»;

   al comma 4, le parole: «di Terna S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Terna Spa» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2»;

   al comma 6:

    al secondo periodo, le parole: «il non contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenza di contrasto» e le parole: «ai regolamenti edilizi» sono sostituite dalle seguenti: «la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi»;

    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico»;

   al comma 8, le parole: «articolo 47 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto» e le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi»;

   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.
  9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.
  9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.
  9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: “e fino al 30 giugno 2024” sono inserite le seguenti: “ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento”.
  
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: “20 MW e 10 MW” sono sostituite dalle seguenti: “25 MW e 12 MW”.

  9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 2-bis:

    1) all'alinea, le parole: “di autorizzazione” sono soppresse;

    2) alla lettera b), le parole: “fino a 10 MW” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 12 MW”;

    3) alla lettera c), le parole: “superiore a 10 MW” sono sostituite dalle seguenti: “superiore a 12 MW”;

   b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: “di potenza fino a 10 MW” sono sostituite dalle seguenti: “di potenza fino a 12 MW”.

  9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e 9-septies si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-sexies del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
  9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
  
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «di euro per l'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»;

   al comma 2, le parole: «dell'articolo 44 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2), le parole: «la parola» sono sostituite dalle seguenti: «la parola:»;

    alla lettera b), al numero 1.2), le parole: «lettera e-bis),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)», al numero 2), alinea, le parole: «comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: «n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «n. 190”»;

    alla lettera c):

     al numero 2):

      all'alinea, le parole: «comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

      al capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e, al secondo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

      al capoverso 5-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico»;

     al numero 4), alinea, le parole: «comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

     al numero 5.2), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

     al numero 6), le parole: «le parole “e dalla Regione”,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “e dalla Regione”»;

    alla lettera d), le parole: «dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole:».

  All'articolo 12:

   al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: «Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali,» e le parole: «, di seguito anche ENEA,» sono sostituite dalla seguente: «(ENEA)»;

   al comma 2, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

   al comma 3, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 12-bis. – (Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici) – 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1”;

   b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: “La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici”.

  2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.

  Art. 12-ter. – (Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato) – 1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «fermo quanto» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto» e le parole: «di Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Acquirente unico Spa,»;

   al comma 2, le parole: «n. 80» sono sostituite dalle seguenti: «n. 80,»;

   al comma 3:

    alla lettera a), capoverso 2, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti», le parole: «Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società Acquirente unico Spa» e le parole: «da Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Acquirente unico Spa»;

    alla lettera b):

     al capoverso 2-bis:

      alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis)»;

      dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

     e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

     e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa»;

     al capoverso 2-ter, le parole: «Acquirente unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Acquirente unico Spa»;

   al comma 4, capoverso 1, le parole: «modalità di» sono sostituite dalle seguenti: «modalità di cui»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «o dall'esercente il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o da parte dell'esercente il servizio», le parole: «sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «sui conti di pagamento o su strumenti», le parole: «da parte del cliente domestico» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal cliente domestico», le parole: «a intermediari finanziari» sono soppresse e la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «rinnovata»;

    al secondo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al predetto comma 5, trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»;

   al comma 7, primo periodo, le parole: «Acquirente Unico S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Acquirente unico Spa», le parole «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e» sono soppresse e le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: “sono tenuti a trasmettere” è inserita la seguente: “tempestivamente”;

   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico”;

   c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti”».

  Nel capo I, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 14-bis. – (Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano) – 1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

  Art. 14-ter. – (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane) – 1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

  “11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

   b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

  “11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.
  11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992”.

  2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

  “1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue”.

  Art. 14-quater. – (Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana) – 1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

   a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

   b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

   c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

  3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
  4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  6. La Regione Siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.
  7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.
  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione Siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi».

  Nel capo II, all'articolo 15 è premesso il seguente:

  «Art. 14-quinquies.(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) – 1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: “La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni”».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:»;

    alla lettera b), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana» e le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;

   al comma 2, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

  All'articolo 18:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «sulla Gazzetta» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta», dopo le parole: «del 13 novembre 2023,» sono inserite le seguenti: «e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023,» e le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023» e, al secondo periodo, le parole: «Regione Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «regione Toscana»;

   alla rubrica, le parole: «2 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «29 ottobre 2023».

  Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

  «Art. 18-bis. – (Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023) – 1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “nel territorio del comune di Umbertide” sono sostituite dalle seguenti: “nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023”».

  Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023».

  All'articolo 19:

   dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

  «4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.
  4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale”;

   b) il comma 2 è abrogato».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: gli enti concedenti, aggiungere le seguenti: se la superficie di interesse ha un'area superiore a quella necessaria per la realizzazione di impianti fino a 1 MW.
1.1. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, sostituire la parola: attribuiscono con le seguenti: possono attribuire.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo le parole: fotovoltaici o eolici, aggiungere le seguenti: o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE;

   al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis): a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA – Power Purchase Agreement;

   al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.
1.4. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, sostituire la parola: attribuiscono con le seguenti: possono attribuire.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: fotovoltaici o eolici, aggiungere le seguenti: o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE.
1.5. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, dopo le parole: attribuiscono una preferenza aggiungere le seguenti: o definiscono criteri di premialità in riferimento alla predisposizione delle graduatorie relative alle modalità di concessione.
1.6. Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con le seguenti: degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

   all'alinea, sostituire le parole: da parte delle imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili;

   sostituire la lettera a) con la seguente: a) la nuova capacità di generazione è realizzata dagli Enti della pubblica amministrazione e dalle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui gli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 assicurano che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

   alla lettera d), sostituire le parole: le imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

   alla lettera g), sostituire le parole: singola impresa iscritta nell'elenco con le seguenti: singolo Ente della pubblica amministrazione e ogni singola comunità energetica rinnovabile;

   alla lettera h), sostituire le parole: alle imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: agli Enti della pubblica amministrazione e alle comunità energetiche rinnovabili;

   alla lettera i), sostituire le parole: l'impresa con le seguenti: gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

   alla lettera l), sostituire le parole: le imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

   alla lettera m), sostituire le parole: ciascuna impresa con le seguenti: ciascun Ente della pubblica amministrazione e ciascuna comunità energetica rinnovabile;

   alla lettera n), sostituire le parole: le imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili.
1.9. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi aggiungere le seguenti: , anche per il tramite di un grossista,

  Conseguentemente, alla medesima lettera:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi aggiungere le seguenti: terzi, ovvero il grossista,;

   b) aggiungere, in fine, le parole: , con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1.
1.16. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: soggetti terzi con cui inserire le seguenti: , anche per il tramite di traders,.
1.20. Rosato, Benzoni, Ruffino.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: pari a 1 MW con le seguenti: pari a 200 kW.
1.23. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: 2-bis) nuovi impianti fotovoltaici realizzati sulle pertinenze degli stabilimenti industriali delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1;.
1.33. Ferrari, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d) aggiungere le seguenti: o, se successiva, dalla data di ottenimento della disponibilità in capo al soggetto assegnatario di cui al comma 2, lettera a) delle aree di cui al comma 1.
1.42. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) gli impianti di cui al presente comma, lettera b), numeri 1 e 2 sono sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   c-ter) al fine di garantire il necessario supporto alle attività necessarie per identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive per ogni impianto di cui ai numeri 1 e 2 è istituito, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un apposito osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, recante Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali;.
1.43. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1.44. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, lettera i), numero 3), primo periodo, le parole: venti anni sono sostituite dalle seguenti: quindici anni.
1.48. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: n-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA – Power Purchase Agreement;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.
1.49. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese agricole a forte consumo di energia elettrica.
*1.54. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese agricole a forte consumo di energia elettrica.
*1.57. Gadda.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, si provvede si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.59. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.
*1.61. Benzoni, Ruffino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.
*1.63. Bonelli, Evi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.
*1.64. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 3, sostituire le parole: a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, con le seguenti: a valere sulla fiscalità generale.
**1.65. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 3, sostituire le parole: a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, con le seguenti: a valere sulla fiscalità generale.
**1.66. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili» e al medesimo periodo, dopo le parole: «nonché ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».
1.69. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.
1.70. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.
1.71. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario».
*1.73. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario».
*1.76. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono inserite le seguenti: «,ad esclusione di quelli derivanti dal diritto di superficie su terreni destinati all'istallazione di impianti di produzione di energie rinnovabili».
1.78. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di Garanzia per le CER)

  1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica , sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario.
1.072. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione.
1.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
*1.03. Gadda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
*1.06. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

  1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.».
1.012. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

    2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

   b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.»

  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.015. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

   b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
1.016. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa.».
1.017. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica per le PA)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella PA, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.
  2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.
1.018. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.
  2. A fronte dei maggiori oneri di cui al precedente comma, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento.
1.019. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore.
1.020. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici)

  1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
  4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).
  4. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.021. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

   b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

   c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

   a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

   b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

  6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

   b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.022. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.023. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
1.024. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.025. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

  1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
1.070. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite:

   a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

   b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

  3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE Spa ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.
1.026. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

  1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

   a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

   b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

  2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
  4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.
1.027. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare le seguenti condizioni:

   a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

   b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

   c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

   d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

   a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

   b) estrazione di idrocarburi;

   c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

   d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

   e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.
  9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10, 15 sono soppressi. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è abrogato.
1.028. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta energia e gas)

  1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
  4. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
1.029. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.030. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art.1-bis.
(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.032. Todde, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Capitalizzazione costi energia)

  1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.033. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5)

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato.
1.034. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili PMI)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il è istituito il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per usufruire del credito d'imposta di cui ai periodi precedenti, gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con moduli e celle prodotti in Europa.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.035. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione spese energetiche)

  1. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a di 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.036. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.037. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.038. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.039. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.040. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.041. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.042. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.043. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.044. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.045. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo case green)

  1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato «Fondo Case green» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.046. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

  1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.047. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*1.049. Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*1.051. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*1.053. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sterilizzazione oneri di sistema)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
1.069. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti del settore trasporti prevista dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1.061. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.»
1.062. Curti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle "Aree Interne», così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di «impianti fotovoltaici a terra" non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza.».
1.063. Curti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rideterminazione rendita catastale)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.064. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo per l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive)

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.065. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Simiani, Peluffo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per rendere più efficaci e rapidi gli iter relativi alle procedure VIA per tutti i progetti di competenza statale)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 come modificati dalla presente legge»;

   b) all'articolo 25:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura» sono soppresse.

    2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) adotta il provvedimento di VIA entro il termine di venti giorni».

    3) il comma 2-quinqiues è sostituito dal seguente: «2-quinquies. Il decreto VIA comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. In tal senso nell'ambito della procedura VIA la regione e la Soprintendenza, territorialmente interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e dall'invio da parte dell'Autorità competente della comunicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 4, esprimono il loro parere motivato con le proposte di eventuali prescrizioni da inserire nel Decreto VIA. Trascorsi i trenta giorni il parere della regione e della Soprintendenza si intendono acquisiti positivamente senza prescrizioni. In tal senso il parere della Commissione VIA, di cui all'articolo 8, nell'esprimere il proprio parere propedeutico all'emanazione del decreto VIA, deve allegare tutte le osservazioni del pubblico pervenute ed i pareri non vincolanti della regione e della Soprintendenza territorialmente interessate. Il parere della regione e della Soprintendenza territorialmente competenti si intendono comprensivi di tutti i pareri che la regione ed i suoi uffici devono rilasciare in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, in ordine alla realizzazione delle opere in progetto. La commissione VIA, di cui all'articolo 8 può ritenere condivisibili le osservazioni del pubblico ed i pareri delle Regioni e delle Soprintendenze ovvero non accoglibili o solo parzialmente accoglibili. Qualora la Commissione VIA non condivida i pareri della regione e della Soprintendenza, deve evidenziare gli elementi di disaccordo e motivare la propria decisione in difformità. Le osservazioni del pubblico devono, in ogni caso, essere controdedotte».

  2. Nel caso di progetti relativi alla produzione e storage di energia elettrica da fonti rinnovabili, a valle del Decreto VIA, la Regione rilascia l'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro 60 giorni, tenendo conto che i pareri di competenza regionale, in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, si intendono acquisiti con i pareri della Regione e della soprintendenza di cui all'articolo 25, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. La Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogata.
  4. I progetti che hanno attivato la procedura di VIA prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano l'iter sulla base delle norme vigenti all'epoca della loro attivazione. In ogni caso il proponente nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo può optare per l'utilizzo delle nuove procedure.
  5. Per i progetti che ricadano all'interno delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 8 novembre 2021, n. 199 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, il parere della Soprintendenza è limitato alle opere connesse che interessano aree tutelate ed alla proposta di eventuali prescrizioni motivate. In relazione ai progetti che siano parzialmente ricadenti in aree idonee, il parere della Soprintendenza può interessare soltanto le porzioni di impianti che ricadano all'esterno delle aree idonee e le opere connesse che interferiscano con le aree tutelate.
1.068. Faraone, Del Barba.

ART. 2.

  Sopprimerlo
*2.1. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Appendino, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina.

  Sopprimerlo
*2.2. Bonelli, Evi.

  Sopprimere il comma 1.
2.3. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali con le seguenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;

   b) sopprimere il comma 3;

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;

   e) al comma 8, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi;

   f) al comma 10, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;

   g) al comma 13, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2.
2.4. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 2.
2.5. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole: o in parte.
2.6. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole da: considerando a: nonché.
2.7. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.
*2.8. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.
*2.9. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. È comunque vietata la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a prescindere dalla distanza dalle linee di costa.
2.10. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2.11. Cappelletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera a) del medesimo Art. 16, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.
2.12. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: un miliardo .
2.13. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 4
*2.14. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 4
*2.15. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.
2.16. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 4, alinea, sostituire le parole da: poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette con le seguenti: poste oltre le 12 miglia marittime dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale.
2.17. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.».
  4-ter. All'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, della legge 22 maggio 2015, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione di fondali marini) – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni.».
2.18. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 5.
2.19. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, sopprimere le parole: nuove concessioni, le proroghe e le.
2.22. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso Art.16, comma 6, primo periodo, dopo le parole: sono rilasciate aggiungere le seguenti: , d'intesa con le Regioni interessate,.
2.23. Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere le seguenti: , nonché della valutazione di impatto sanitario (VIS) predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.
2.24. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852, nonché.
2.25. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso Art.16, comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso in cui le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo siano localizzate sulla terraferma le stesse possono essere rilasciate previa intesa regionale.
2.26. Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, al quarto periodo sostituire le parole: al terzo periodo con le seguenti: al secondo periodo.
2.27. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, sopprimere il secondo periodo.
2.28. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
2.29. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) Una quota di offerta dei diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.
2.31. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura con le seguenti: sulla base di indirizzi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
*2.33. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura con le seguenti: sulla base di indirizzi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
*2.34. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 2.
**2.45. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Sopprimere il comma 2.
**2.46. Bonelli, Evi.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 5 e 14 sono soppressi.
  2-bis. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2.1-bis è soppresso.
2.47. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.48. Bonelli, Evi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, l'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91, è abrogato. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle opere rilasciate per effetto delle norme di cui al primo periodo, sono revocate. Sono altresì revocate le nomine dei relativi Commissari straordinari di Governo di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.49. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2.1. I progetti delle opere di cui al comma 2, sono sottoposti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2.2. All'articolo 5, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché» sono soppresse.
  2.3. Gli oneri connessi allo svolgimento delle attività di valutazione di cui al comma 2-bis sono a carico del proponente.
2.52. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2.1. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», è fatto divieto di rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo nei siti riconosciuti dall'UNESCO. È altresì vietato l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio.
  2.2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della cultura, sono individuate le autorizzazioni che decadono ai sensi del comma precedente.
2.53. Carmina, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2023-2024, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, nell'allegato I-bis, differenziato per zona di mercato.
*2.54. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2023-2024, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, nell'allegato I-bis, differenziato per zona di mercato.
*2.58. Gadda.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2.1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono soppressi.
2.60. Bonelli, Evi.

  Al comma 2-bis, alinea, sostituire dalle parole: è sostituito dal seguente: , fino alla fine del capoverso comma 8, con le seguenti: è soppresso
2.100. Bonelli, Evi.

  Al comma 2-bis, capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: rafforzare fino a comma 1 con le seguenti: coprire i costi direttamente riconducibili al servizio di rigassificazione del GNL.
2.61. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2-bis, capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: russa, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: Il fondo è destinato, fino alla fine del capoverso, con le seguenti: Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
2.101. Bonelli, Evi.

  Al comma 2-bis, capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «al 2043» con le seguenti: «al 2030»
2.62. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2-bis, capoverso comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: inclusivi dei costi di capitale per l'acquisto e/o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,
2.63. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2-bis, capoverso comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.
2.64. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-bis, capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: L'eventuale importo residuo con le seguenti: Una quota non inferiore al quaranta per cento.
2.65. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.
2.66. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico»
2.67. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore,»
2.68. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica “end of waste” per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi,»
2.69. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi,».
2.70. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità,».
2.71. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità,».
2.72. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno agli istituti scolastici»
2.73. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali»
2.74. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese culturali e creative,».
2.75. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura,».
2.76. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,».
2.77. Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

  1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

   i) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».
2.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle royalties versate alle regioni.»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato “Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo” alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

   c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».

  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utilizzati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell'area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l'utilizzo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell'attività mineraria.
  3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l'esecuzione del foro mediante l'isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi.
2.02. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»;

   b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.
   1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.
   1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
2.03. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

  1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.
  2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.04. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2024. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2.08. Mauri, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, recante «Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola», l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), adotta misure adeguate a consentire tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione del gas naturale ubicate sul territorio della Sardegna in linea con quelle dell'ambito tariffario dell'Italia meridionale.
  2. Le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalle misure di cui al comma precedente sono a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale.
2.09. Lai.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di sicurezza energetica e semplificazione per nuovi impianti di energia rinnovabile)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.
2.011. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono abrogati.
2.012. Dell'Olio, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

  1. Al fine di rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se a tempo parziale, i componenti della Commissione di cui al presente comma svolgono il mandato conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle posizioni di cui al secondo comma.».
2.013. D'Alfonso.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera 0a), numero 1) dopo le parole «tenuto conto dei risultati sperimentali» aggiungere le seguenti: «conseguiti all'esito di almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis»
3.34. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2)
*3.37. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2)
*3.35. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera 0a), numero 2), capoverso «8-bis» aggiungere, in fine, le parole: «nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate»;
3.36. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica»
3.8. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera b) la parola: «complessiva» è soppressa;

    2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «termici», sono inserite le seguenti: «per ciascun singolo pozzo,».

    3) al comma 4-bis le parole: «nell'ambito della falda superficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima falda acquifera».
3.9. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente: «Art. 16-bis – (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile) – 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:

   a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

   b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

   c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;

   d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

   e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

   f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei Comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato.».
3.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16»-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti.
*3.13. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16»-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti.
*3.16. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16»-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti.
*3.17. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art.16-bis, comma 2, dopo le parole: L'autorità competente aggiungere le seguenti: d'Intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo;

   b) al terzo periodo sostituire le parole: In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici con le seguenti: In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro novanta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quarantacinque.
3.19. Del Barba.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16»-bis, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'autorità competente aggiungere le seguenti: , con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati,.
3.20. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art.16-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole l'autorità competente inserire le seguenti: , acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente,.
3.21. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Agli impianti di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».
3.25. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.
3.06. Del Barba.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni,la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.
3.07. Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di grandi concessioni idroelettriche)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

  1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicono la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-bis.
  1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

   a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.

   d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

   e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

   f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

   g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

  1-ter. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-bis entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.;

   b) i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati;

   c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti»;

   d) il comma 1-sexies è abrogato;

   e) il comma 1-septies è sostituito dal seguente: «1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-quinquies, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità».

  2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2026, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2026. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.
  3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-septies, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.
  4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.
  5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, art. 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.
  7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.08. De Monte, Del Barba.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni autorizzative per l'istallazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

  1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022.
3.012. Evi, Bonelli.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la parola: ambientale aggiungere la seguente:, paesaggistico.
4.1. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, sostituire le parole: e territoriale, con le seguenti: , territoriale e paesaggistico.
4.6. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: nonché per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui ai commi 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria del rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla valutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri autorizzativi, della formazione di tali organici e della digitalizzazione delle piattaforme delle istanze autorizzative.
*4.8. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimere il comma 2.
*4.29. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Sopprimere il comma 2.
*4.31. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni,.
4.12. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.
*4.14. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.
*4.15. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2024, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al presente comma tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
4.17. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per favorire la nascita di nuove comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e rafforzare le strutture regionali al fine di velocizzare il rilascio di permessi e autorizzazioni ambientali e paesistici.
4.18. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

   a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

   b) allo sviluppo del carbon farming in agricoltura.
*4.19. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

   a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

   b) allo sviluppo del carbon farming in agricoltura.
*4.21. Gadda.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   b) al medesimo comma 3, sopprimere il secondo periodo;

   c) al medesimo comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   d) al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   e) al medesimo comma 4, sopprimere le parole : , nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo.;

   f) sopprimere il comma 5.
4.24. Bonelli, Evi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;

   b) al comma 4 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
4.25. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 5;

   b) ai commi 3 e 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
4.26. Rosato.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: commi 1 e 2, con le seguenti: comma 1.
4.27. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: e non ricadenti tra quelli la cui installazione costituisce manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011;

   b) sostituire la parola: acquisito con le seguenti: avviato il procedimento per l'ottenimento del;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è dovuto a condizione che il procedimento per il rilascio del titolo per la costruzione, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, sia concluso entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa.
4.37. Rosato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinate, al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), risorse pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse di cui al primo periodo, al netto degli oneri necessari per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, sono versate dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1.
4.39. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.»

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

  3. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 sono versate al fondo di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività necessarie all'operatività delle misure di cui al medesimo comma 1 e del comma 2 ad opera del GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
4.41. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: è esteso anche all'anno 2024 il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

  Conseguentemente:

   a) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

  3. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  6. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  8. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2.
  9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di incentivazione a ospitare impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.
4.42. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di impianti fino alla fine del comma con le seguenti: di concessioni esistenti per impianti di coltivazione di gas naturale beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo di 100 milioni di euro per i primi tre anni a partire dal termine delle procedure di allocazione di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 16», comma 8. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.
4.43. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, dopo le parole: di impianti aggiungere le seguenti: realizzati a terra.
4.44. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 200 kW.
4.45. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 KW con le seguenti: 100 KW, purché non destinati all'autoproduzione,.
*4.48. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 KW con le seguenti: 100 KW, purché non destinati all'autoproduzione,.
*4.50. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: e non ricadenti tra quelli la cui installazione costituisce manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il contributo di cui al comma 2 è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il titolare dell'impianto abbia stipulato con il comune sede di impianto una convenzione per il riconoscimento, a favore del medesimo comune, di misure compensative ai sensi dell'allegato 2 delle linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;

   b) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto è stabilita la quota delle risorse di cui al comma 2 destinate ai comuni sul cui territorio sono ubicati gli impianti i cui titolari sono tenuti ad effettuare il versamento.
4.53. Rosato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: e non ricadenti tra quelli la cui installazione costituisce manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto è stabilita la quota delle risorse di cui al comma 2 destinate ai comuni sul cui territorio sono ubicati gli impianti i cui titolari sono tenuti ad effettuare il versamento.
4.55. Rosato, Benzoni, Ruffino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: che abbiano acquisito fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 1,0 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto. Per gli impianti di produzione che alla data del 31.12.2023 sono già entrati in esercizio il contributo annuo va versato per i primi tre anni a decorrere dal 2024; per tutti gli altri impianti di produzione che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, il contributo annuo va versato per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
4.57. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa.

  Al comma 2, sostituire le parole: acquisito il con le seguenti: avviato il procedimento per l'ottenimento del.
4.59. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: annuo fino alla fine del periodo con le seguenti: complessivo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da corrispondere in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomputate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.
  2-quater. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.
  2-quinquies. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
4.65. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annuo con le seguenti: una tantum.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni dalla data con le seguenti: alla data;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli operatori di cui al comma 2 versano il contributo di cui al medesimo comma decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4.69. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annuo con le seguenti: una tantum.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni dalla data con le seguenti: alla data;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle configurazioni di autoconsumo di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ed agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
*4.70. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annuo con le seguenti: una tantum.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni dalla data con le seguenti: alla data;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle configurazioni di autoconsumo di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ed agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
*4.71. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annuo con le seguenti: una tantum.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni dalla data con le seguenti: alla data;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle configurazioni di autoconsumo di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ed agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
*4.72. Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le misure di compensazione ambientale e territoriale cui è sottoposto un impianto a fonte rinnovabile ai sensi dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 sono decurtate di un valore corrispondente al triplo del valore del contributo annuo di cui al comma 2. Le compensazioni di cui al precedente periodo non si applicano per i primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , né ai titolari di impianti eolici offshore.
4.76. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari.

  Dopo il comma 2,aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il contributo di cui al comma precedente, gli impianti fino ad 1 MW finanziati dai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché tutti gli impianti che prevedono anche in quota parte l'autoconsumo dell'energia prodotta.
*4.77. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il contributo di cui al comma precedente, gli impianti fino ad 1 MW finanziati dai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché tutti gli impianti che prevedono anche in quota parte l'autoconsumo dell'energia prodotta.
*4.79. Gadda.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli operatori di cui al comma 2 versano il contributo di cui al medesimo comma decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4.83. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo con le seguenti: della presenza di centrali elettriche a carbone per accompagnare il necessario phase out e la riconversione industriale ed energetica.
4.84. Lai.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo e del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-quater) è aggiunta la seguente: «c-quinquies) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree con la qualifica di “terreno fabbricabile” in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, per le quali manchi l'approvazione della regione e l'adozione di strumenti attuativi del medesimo.».
4.85. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il contributo di cui al primo periodo del comma 2 è versato alle medesime province per essere destinato alle finalità previste dal presente articolo. Il Gse assicura a ciascuna provincia autonoma i flussi informativi necessari per rendere operativa la misura con riferimento agli impianti di produzione di cui al comma 2 ubicati nei rispettivi territori.
4.86. Ferrari, Simiani.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo, stabilisce i criteri generali per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 dando priorità alle attività finalizzate alla transizione giusta, alla formazione professionale sui lavori green e allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili finalizzate al raggiungimento di finalità solidali e al contrasto della povertà energetica.
4.87. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
4.88. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 5, dopo le parole: non si applica, aggiungere le seguenti: agli impianti la cui installazione, in base al comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, è considerata manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, nonché.
4.89. Bonelli, Evi.

  Al comma 5, dopo le parole: non si applica aggiungere le seguenti: ai titolari di impianti idroelettrici tenuti alla fornitura gratuita di energia alle regioni e alle province autonome e al pagamento delle misure di compensazione ambientale e territoriale previste.
4.90. Bonelli, Evi.

  Al comma 5, dopo le parole: non si applica, aggiungere le seguenti: agli enti locali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di loro proprietà, nonché.
4.92. Evi, Bonelli.

  Al comma 5 sostituire le parole da: alimentati fino alla fine del comma con le seguenti: al servizio degli autoconsumi collettivi di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili di cui agli articoli 30, comma 2, e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4.94. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine,le seguenti parole: e alla fornitura gratuita di energia alle regioni ai sensi dell'art. 12, comma 1-quinquies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4.98. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Arera aggiorna la regolazione sulle connessioni attive allo scopo di stabilire termini più brevi e procedure semplificate per l'allaccio, nonché per le nuove richieste di connessione, concedere priorità di prenotazione ed effettivo utilizzo della capacità di trasporto di energia elettrica, nell'ordine, ai sistemi di stoccaggio realizzati nell'ambito della disciplina applicativa dell'articolo 18 del decreto legislativo 210 del 2021 e, tra essi, a quelli ubicati nelle aree di accelerazione e nelle aree idonee di cui all'articolo 20, commi 4 e 8, del decreto legislativo 199 del 2021, e agli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ubicati nelle medesime aree di accelerazione e idonee. Entro lo stesso termine il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prevede con proprio decreto ulteriori semplificazioni delle procedure di esproprio e delle procedure di autorizzazione delle varianti relative alle opere connesse per i sistemi di stoccaggio e per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili collocati in aree idonee, prevedendo procedure di esproprio per le opere connesse anche quando gli impianti sono autorizzati con procedure semplificate e ampliando i casi di varianti in edilizia libera e con semplice comunicazione al Comune.
  5-ter. Arera aggiorna i propri provvedimenti in materia di connessioni degli impianti a fonti rinnovabili alla rete elettrica e vigila sui gestori di rete, assicurando che:

   a) su richiesta dei richiedenti, i preventivi di connessione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili includano le opere minime per il collegamento alla rete, evidenziando, nel caso, i possibili limiti di dispacciamento dell'energia producibile dall'impianto;

   b) le opere per il dispacciamento dell'energia producibile dagli impianti di produzione da fonti rinnovabili ed erogabile dai sistemi di stoccaggio siano autorizzate e realizzate dai gestori di rete, salvo il caso in cui il richiedente non opti per quanto previsto alla lettera a);

   c) per le aree di accelerazione e per le aree idonee le opere di cui alla lettera b) siano realizzate tempestivamente, a prescindere dalle autorizzazioni degli impianti e dei sistemi di stoccaggio previsti in tali aree.
4.103. Rosato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 92 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a) e b) sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 208 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026.
4.104. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

   c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361»;

   d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: «2-novies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.».
*4.08. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

   c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361»;

   d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: «2-novies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.».
*4.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

   a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'art. 3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;

   b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

  1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto.».
4.023. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

  1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

  2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie no-dig a limitato impatto ambientale.
4.024. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

  1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
4.025. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis
(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente).

  1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato «Fondo biorisanamento acque sotterranee» con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
4.026. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Aree di accelerazione per il fotovoltaico).

  1. In parziale attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 stabilisce altresì, in conformità al paragrafo 6 dell'articolo 1 della stessa direttiva, i criteri sulla cui base le regioni, in attuazione del comma 4 dello stesso articolo 20, classificano come aree di accelerazione per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, una quota delle aree idonee regionali, sufficiente almeno a quanto necessario al raggiungimento degli obbiettivi di installazione al 2030, e individuano, congiuntamente con i gestori di rete, le infrastrutture di rete necessarie alla connessione degli impianti in tali aree di accelerazione.
  2. In ciascuna delle aree di accelerazione individuate dalle regioni ai sensi del comma 1 sarà favorita la installazione di efficienti sistemi di stoccaggio di energia elettrica.
  3. Entro un mese dalla individuazione delle aree di accelerazione, le regioni svolgono, per ciascuna di esse, una valutazione ambientale strategica inerente impianti, opere connesse e sistemi di stoccaggio. In tale valutazione strategica si terranno in considerazione, sulla base delle indicazioni dei gestori di rete, anche le infrastrutture di rete esterne alle aree di accelerazione che saranno necessarie per la connessione degli impianti nelle aree di accelerazione.
  4. L'esito positivo della valutazione ambientale strategica, anche con prescrizioni ed eventuali misure di mitigazione relative a posizionamento, distanze minime e requisiti degli impianti, delle opere per il collegamento alla rete e dei sistemi di stoccaggio, sostituisce ogni altra valutazione ambientale e paesaggistica per tutti gli impianti, opere di collegamento (ivi compresi gli interventi sulla rete esistente) e sistemi di stoccaggi ubicati nell'area di accelerazione e nelle aree in cui sono collocate le infrastrutture connesse agli impianti collocati nelle aree di accelerazione.
  5. Per gli impianti, le opere di collegamento e i sistemi di stoccaggio cui al comma 4, il titolo per la costruzione e l'esercizio si intende conseguito entro 60 giorni dalla richiesta al Comune, a condizione che il proponente abbia la disponibilità delle aree e abbia acquisito, se dovute, le autorizzazioni in materia di tutela dal rischio idrogeologico, difesa nazionale, pubblica sicurezza e pubblica incolumità. Qualora non vi sia la disponibilità delle aree per le opere connesse all'impianto, i proponenti possono richiedere al Comune la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse e il termine di 60 giorni inizierà a decorrere dall'invio ai soggetti interessati dall'esproprio dell'avviso di avvio del procedimento. Ai fini del decorso dei termini di impugnazione, il proponente dovrà pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione la richiesta al Comune decorso il termine di 60 giorni. Resta ferma la possibilità di fare la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 per i soggetti che non intendano avvalersi della procedura semplificata di cui sopra.
  6. In caso di esito negativo della valutazione ambientale strategica su un'area classificata di accelerazione, resta ferma la classificazione di idoneità della medesima area.
  7. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, 4 e 5, sono in ogni caso classificate aree di accelerazione le aree di cui al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, limitatamente alle lettere a), b), c), c-bis), c-bis1), c-ter), fermo che, anche per tali aree, le regioni stabiliscono, se del caso e quando necessarie, specifiche prescrizioni inerenti posizionamento, distanze minime e requisiti degli impianti, delle opere per il collegamento alla rete e dei sistemi di stoccaggio. Per le stesse aree, le regioni possono stabilire prescrizioni applicabili a prescindere dall'esito della valutazione ambientale strategica.
  8. In tutti i casi, le procedure valutative e autorizzative applicabili a un impianto in ragione delle sue caratteristiche e localizzazione si estendono a tutte le opere connesse, ivi incluse le infrastrutture per la connessione alla rete elettrica, anche se tali opere connesse ricadono in aree classificate diversamente dall'area su cui è collocato l'impianto.
4.027. Rosato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

  1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.
  2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
  3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

   b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

   c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

  4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

   b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.
  8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
  9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
  10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.028. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-bis, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.
4.029. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di comunità energetiche).

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi destinati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
4.033. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di BACS).

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green Deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.034. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica).

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.
  2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.035. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

  1. All'articolo 39, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; energia elettrica da fonti rinnovabili immesse in consumo nel settore dei trasporti. L'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9, delle modalità di cui al comma 10 e in attuazione del comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.».
4.049. Barbagallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per incentivare la diffusione di impianti solari fotovoltaici per le PMI)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

   a) 1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

   b) 1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

   c) 1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

   d) 1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

    1) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

    2) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

    3) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

   e) 1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

   f) 1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.
  3. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 248-bis a 248-quater è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
4.051. Curti, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ferrari, Scarpa.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.2. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: bioliquidi sostenibili aggiungere le seguenti: diversi da quelli prodotti da colture alimentari,
5.3. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: e i cui impianti entrano in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.4. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, è incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5.9. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimere il comma 2.
5.11. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il principio di non competitività con la filiera agroalimentare, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone linee guida triennali per l'identificazione delle filiere agricole legate alla produzione di bioliquidi sostenibili impiegabili negli impianti.
5.19. Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

  1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, le garanzie di origine sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il produttore abbia stipulato un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti.».
5.07. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Impianti ibridi termoelettrici)

  1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023 n. 174, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
5.014. Gadda, Del Barba.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: condensazione aggiungere le seguenti : o raffreddamento del fluido del circuito di condensazione esclusivamente.
6.5. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti : o di torri di raffreddamento.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, primo periodo:

    1) dopo le parole: sistemi di raffreddamento ad acqua, aggiungere le seguenti: anche in ciclo aperto;

    2) dopo le parole: all'interno delle centrali esistenti aggiungere le seguenti: o in prossimità delle relative opere di captazione;

   b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti con le seguenti: non comportino un incremento superiore al 10% dei volumi esistenti.
6.9. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguente parole: costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
6.17. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla Regione interessata.
6.18. Del Barba.

  Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e adeguata documentazione, rispettivamente sull'impatto acustico e visivo, dell'intervento da realizzare.
6.19. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

  1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.
  2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO2) e il propano (R290).
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Sopprimerlo.
7.2. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

   0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. È vietato lo stoccaggio geologico di CO2 all'interno di siti di interesse comunitario, e aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”.»
7.3. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

   0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. È vietato lo stoccaggio geologico di CO2 all'interno delle aree protette»
7.4. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2.
7.5. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un periodo non superiore ad un anno in caso di impossibilità oggettiva e motivata di portare a compimento la sperimentazione.
7.7. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alinea, dopo le parole: terzo periodo aggiungere le seguenti: , e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852,.
7.8. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti: la biodiversità, gli ecosistemi naturali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera f), dopo la parola: condotte aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7.9. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g) sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 11-bis»:

   a) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   b) al comma 11, sopprimere le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).»
7.10. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 6.
7.11. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 10.
7.12. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-ter», numero 1, primo periodo, sostituire le parole da: in forma cartacea fino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente in formato elettronico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica firmata digitalmente e al Comitato, nonché, nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata.
7.13. Del Barba.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo la parola: presentata aggiungere le seguenti: in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
7.14. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera i), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: all'uno per mille con le seguenti: al cinque per mille.
7.15. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: , anche avvalendosi fino a: stoccaggio di CO2,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera f).
7.16. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: e termoelettrico.
*7.18. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «e termoelettrico».
*7.19. Bonelli, Evi.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «e termoelettrico».
*7.20. Peluffo, Simiani, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimere il comma 5.
7.23. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per il monitoraggio degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio geologico di CO2)

  1. All'articolo 144, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, i titolari delle concessioni di coltivazione autorizzati a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai medesimi soggetti di cui al comma 4-bis, i dati e le informazioni derivanti dal monitoraggio costante degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio, ivi comprese le informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata, al fine di prevenire il pericolo di migrazioni e fuoriuscite del biossido di carbonio ed evitare eventuali danni per la salute umana o per l'ambiente».
7.03. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piattaforme galleggianti aggiungere le seguenti: , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,
*8.4. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piattaforme galleggianti aggiungere le seguenti: , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,
*8.2. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in due porti del Mezzogiorno, con le seguenti: nei porti italiani, e prioritariamente in quelli del Mezzogiorno,
8.5. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,
*8.16. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,
*8.18. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,
*8.19. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, aggiungere le seguenti: i comuni interessati,.
8.20. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con le seguenti: , nell'ambito delle risorse di cui al successivo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quale contributo al finanziamento degli interventi infrastrutturali, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede per 30 milioni per ciascun anno del biennio 2024-2025 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 30 milioni annui a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.21. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire la uniformità normativa sull'intero territorio nazionale e sostenere l'adeguamento infrastrutturale necessario al raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 , è istituito un tavolo interministeriale di coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei ministri di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, della protezione civile e le politiche del mare, delle imprese e del made in Italy. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle regioni territorialmente competenti, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale nonché delle associazioni maggiormente rappresentative interessate allo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti di cui al presente articolo. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
8.24. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione della necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, l'individuazione delle aree demaniali e i relativi interventi infrastrutturali di cui al presente articolo, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
8.25. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

  1.Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8.01. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi per investimenti in impianti di Bioraffinerie)

  1. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 e di contrastare i cambiamenti climatici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinato all'erogazione di un credito di imposta per gli investimenti effettuati all'avvio o all'implementazione di impianti di Bioraffinerie destinati alla produzione di bioprodotti di interesse industriale.
  2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le aliquote, i criteri e i requisiti di accesso al contributo di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali – CERP)

  1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» sono aggiunte le seguenti: «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing».
  2. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
8.018. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Transizione energetica dei porti)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
*8.06. Evi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Transizione energetica dei porti)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
*8.05. Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

  1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.
  2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  3. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: «hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».
8.010. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

  1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.
  2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8.011. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: «hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».
8.012. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Green corridor dell'idrogeno verde)

  1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto di Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.017. Serracchiani, Simiani, Peluffo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

   «3-ter. Nell'ambito dei Piani regolatori portuali o dei Piani di sviluppo aeroportuale già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, per progetti di opere e interventi che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS.
   Qualora i Piani regolatori portuali o i Piani di sviluppo aeroportuale, ovvero le rispettive varianti, abbiano contenuti progettuali tali da consentire lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità procedente può attivare un procedimento integrato svolto all'interno della Valutazione Ambientale Strategica. L'istruttoria di VAS-VIA integrata è effettuata dalla Commissione tecnica VIA-VAS secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto e si conclude con un unico provvedimento.
   Nell'ambito dei procedimenti regolati dal presente comma, hanno sempre precedenza, nell'ordine di trattazione da parte della Commissione di cui al periodo precedente, quelli riguardanti porti in cui siano state individuate aree demaniali marittime destinate, nei modi di legge, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.»
8.01000. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: portale digitale inserire le seguenti: disponibile per tutti gli operatori del settore energetico.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.
9.8. Ascani, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'interscambio di flussi di dati e ottimizzare le sinergie, il portale digitale di cui al comma 1, deve consentire la piena interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione degli impatti che i procedimenti amministrativi hanno sulle infrastrutture di rete.
9.9. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i comuni
*9.11. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i comuni
*9.13. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i comuni
*9.15. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. È in ogni caso garantito il diritto di accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9.16. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete a condizione che l'impianto di produzione sia stato autorizzato, ovvero la sua realizzazione non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ovvero l'iter autorizzativo sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.
9.22. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: elettromagnetici inserire le seguenti: , tenuto conto degli impatti cumulativi con altre fonti di esposizione
9.26. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
*9.28. L'Abbate.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
*9.29. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.
**9.32. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.
**9.34. Del Barba.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.
**9.33. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
9.36. Bonelli, Evi.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
9.37. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: decorso il quale fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni;

   sopprimere il comma 8.
9.38. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni.
9.44. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.
*9.47. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.
*9.50. Gadda.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
9.54. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente.
9.55. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'autorizzazione unica di cui al comma 7 può prevedere, nei casi in cui l'iter autorizzativo relativo agli impianti di distribuzione includa anche le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) oltre a quelle per la cabina primaria, l'autorizzazione contestuale, nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni, sia delle opere della rete di distribuzione, sia delle opere di connessione alla RTN.
9.56. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili attraverso la promozione dell'elettrificazione dei consumi per il riscaldamento)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA, con proprio provvedimento, introduce:

   a) tariffe elettriche dedicate per le utenze che utilizzano la pompa di calore elettrica come principale sistema di riscaldamento tramite l'applicazione di componenti tariffarie relative agli oneri di sistema opportunamente ridotte;

   b) ulteriori agevolazioni tariffarie nel caso di pompe di calore dotate di sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo che abilitano l'integrazione con il sistema elettrico.
9.03. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per il corretto sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica)

  1. Al fine di garantire la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, insieme con una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e di eliminare potenziali conflitti di interessi tra pianificatore e realizzatore delle stesse, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) nell'ambito della concessione di cui al Decreto dell'ex Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

   b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

   c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

   d) garantire la massima trasparenza del mercato;

   e) minimizzare i costi per il sistema.
9.05. Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

  1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale.
9.06. Torto, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

  1. Al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera aaa) è inserita la seguente:

   «aaa-bis) “grandi accumulatori di energia termica per uso industriale”: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

   b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

   «Art. 38-bis. – (Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)
   1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

   a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

   b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;

   c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

    2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

   d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

    2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».
9.07. Torto, Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente: «1-quinquies.1. pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
9.08. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma)

  1. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
9.012. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

  1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.
*9.013. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

  1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.
*9.014. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: nuovi sistemi aggiungere le seguenti: totalmente alimentati da fonti rinnovabili.
10.2. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 2022, n. 435, aggiungere le seguenti: che risultino basati sulla distribuzione di calore generato esclusivamente da fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH),.
10.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
  2-ter. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
  2-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
10.5. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.
10.6. Bonelli, Evi.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Sopprimerlo.
*11.2. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

   «1-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
11.4. Di Sanzo, Peluffo, Simiani, Graziano, De Micheli, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11.6. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1) il seguente:

  01) al comma 2, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei criteri e modalità per procedere, ove necessario al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, alla rimozione e ricollocazione di ogni categoria di rifiuto radioattivo, compresi i rifiuti ad alta attività destinati allo stoccaggio provvisorio di lunga durata»
11.7. Cappelletti.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», secondo periodo, dopo le parole «militari interessate» aggiungere le seguenti: «già nella disponibilità del medesimo Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto».
11.8. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: che si intendono prevalenti rispetto alle autocandidature di cui al secondo periodo.

  Conseguentemente, al capoverso comma «5-quater», premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il caso di cui al comma 5-bis, ultimo periodo,».
11.10. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

   6-bis) dopo il comma 17-bis, sono inseriti i seguenti:

   «17-ter. Le regioni e gli enti locali nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, nonché il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari, hanno il diritto di recedere dagli accordi stipulati per ospitare sul proprio territorio il deposito nazionale fino al completamento dei lavori, inclusi quelli per l'impianto dello stoccaggio a titolo provvisorio.
   17-quater. La Regione nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico istituisce il Tavolo della trasparenza al fine di garantire la necessaria partecipazione e trasparenza dei territori interessati.»
11.13. Cappelletti.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche del codice ambientale in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti)

  1. All'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha provveduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»
11.03. Ubaldo Pagano.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: o del distributore interessato aggiungere le seguenti: e senza distinzioni per tecnologia.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: fotovoltaici con celle, aggiungere le seguenti: ivi comprese le celle e i wafer di silicio,;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. L'ENEA provvede all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, garantendo la permanenza di valori minimi di efficienza in relazione al processo di evoluzione tecnologica.
12.4. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

   a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;

   b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza della cella;.
12.6. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, composti da celle e wafer anch'essi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

   c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle aventi un'efficienza almeno pari al 24,0 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. I valori di efficienza di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono aggiornati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy per tener conto dell'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie.
12.7. Rosato, Benzoni, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera b); dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera c). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.
  1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000.
  1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.
  1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.
12.11. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione ai prodotti iscritti nel registro di cui al comma 1, il produttore o il distributore interessato, che ha presentato la relativa istanza, fornisce indicazioni in ordine alla provenienza delle materie prime critiche, alle emissioni di carbonio relative all'intera filiera, al ciclo di vita del prodotto e al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), prendendo a riferimento i più elevati standard di certificazione ambientale. Dette informazioni sono pubblicate in nota al registro e devono essere aggiornate con cadenza annuale.
12.13. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente:

   «92-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.”».
12.14. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni
13.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 280.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
13.2. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione di investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile.
13.3. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.
  2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.
13.01. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)

  1.Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente: «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».
13.02. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

  1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

   a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rappresentanti del CNR, da rappresentanti di ENEA, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali volto ad assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a:

   a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili nonché i lavoratori attraverso nuove opportunità di occupazione;

   b) sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.

  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.
13.04. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
  2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.
  3. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole «fino ad 1 MW»;

   b) dopo le parole «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
13.012. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
13.014. Ruffino, Benzoni.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Proroga del regime di maggior tutela)

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
14.1. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi di trasporto pubblico locale inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro;

   b) al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», alinea, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi, tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.;

   d) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: l'Autorità fino alla fine del periodo con le seguenti: la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.;

   e) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: Acquirente unico S.p.A fino a: ARERA con le seguenti: ARERA effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico;

   f) al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: il 31 marzo 2025 con le seguenti: 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre il 1 giugno 2024.
14.3. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: cinque milioni di euro.
14.4. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il pieno coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative.
14.5. Evi, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e la comprensione delle informazioni del contratto di fornitura di energia elettrica rese al cliente finale sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale e per migliorare la confrontabilità delle offerte, ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta del cliente stesso, prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive, l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 è abrogato. Arera con propria deliberazione, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, determina le modalità di attuazione del presente comma aggiornando conseguentemente l'articolo 1, comma 1.1, numero xxi della Deliberazione 6 giugno 2023 250/2023/R/COM.
14.6. Bonafè, Peluffo, Simiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La Presidenza del Consiglio assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Per tali finalità, l'attività di informazione e comunicazione di cui al comma 1, costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
14.10. Evi, Bonelli.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 4;

   b) al comma 5, sopprimere le parole: o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

   c) al comma 6, sopprimere le parole: coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

   d) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA. effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1 giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.
14.12. Simiani, Peluffo, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 4;

   b) al comma 5, sopprimere le parole: o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

   c) al comma 6, sopprimere le parole: coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

   d) al comma 7, alle parole: Per le finalità premettere le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del DM 18 maggio 2023, n. 169;

   e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».
14.14. Simiani, Peluffo, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.
14.15. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.
14.20. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Sopprimere il comma 4.
14.1000. D'Alfonso.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.
  4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
14.21. Morfino, Santillo, L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 4, sostituire il capoverso comma «1.» con il seguente:

   «1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo.».
*14.23. Simiani, Peluffo, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Al comma 4, sostituire il capoverso comma «1.» con il seguente:

   «1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo.».
*14.24. Del Barba.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: l'Autorità fino a: sentito con le seguenti Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e.
14.30. Evi, Bonelli.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.
14.32. Bonelli, Evi.

  Sopprimere il comma 7.
14.36. Evi, Bonelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA. effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1 giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.
14.37. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili, e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA con propria delibera, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina termini e modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti da ARERA entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
14.42. Benzoni, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'esercizio del diritto di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, non è soggetto ad alcun onere a carico dell'utente finale.
14.45. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del regime di maggior tutela)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

   b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
14.06. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.
14.11. Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate con delibera dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas.
14.19. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
14.39. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.
14.41. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Riforma degli oneri generali di sistema)

  1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
  3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».
14.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli esercizi di vicinato)

  1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024:

   a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
14.04. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1
(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.
  2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

   a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;

   b) classe C per le lavastoviglie;

   c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.07. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1
(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

  1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

   a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

   b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.
14.08. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1
(Misure per la riduzione dei cosiddetti Sussidi Ambientalmente Dannosi)

  1. Al fine di ridurre una delle voci più consistenti dei cosiddetti Sussidi Ambientalmente Dannosi, entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica provvede a definire un valore unico per l'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, innalzando quella attualmente in vigore sul gasolio e riducendo quella in vigore sulla benzina, a parità di gettito complessivo per l'erario, sulla base dei consumi registrati nell'anno 2022. I valori vengono aggiornati ogni anno sulla base dei consumi registrati nell'anno precedente.
14.023. Benzoni, Ruffino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1
(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

  1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

   a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

   b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.
14.026. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Riforma degli oneri generali di sistema)

  1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
  3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».
14.027. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

ART. 14-quater.

  Sopprimere comma 1.
14-quater.58. Simiani.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza e.
14-quater.13. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 178,.
14-quater.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.
14-quater.75. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.
14-quater.74. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della medesima lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

   b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a);

   c) sostituire il comma 9, con i seguenti:

  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 9-bis.
  9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.
14-quater.80. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

   b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi fino a: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a).
14-quater.14. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.
14-quater.6. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.
14-quater.7. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.
14-quater.4. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico,.
*14-quater.3. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico,.
*14-quater.15. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, sostituire le parole: il recupero energetico, con le seguenti: l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
14-quater.16. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, sostituire le parole: il recupero energetico, con le seguenti: il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
14-quater.17. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, sostituire le parole: della Regione Siciliana, con le seguenti: dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
14-quater.18. Bonelli, Evi.

  Sopprimere il comma 2.
14-quater.55. Simiani.

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

   «0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento»
14-quater.19. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani.
14-quater.85. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Cappelletti, Pavanelli, Fede, Iaria.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal fine aggiungere le seguenti: la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE.
14-quater.84. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, Morfino.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole: comprendendovi a tal fine fino alla fine del comma.
14-quater.20. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , comprendendovi a tal fine fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.
14-quater.9. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole: , di termovalorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti.
14-quater.21. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili;.
14-quater.22. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: , ivi compresi fino alle seguenti: del presente comma,.
14-quater.23. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.
14-quater.72. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana.
14-quater.40. Barbagallo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche.
14-quater.41. Barbagallo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5.
14-quater.42. Barbagallo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione.
14-quater.43. Barbagallo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. «D».
14-quater.44. Barbagallo.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS.
14-quater.45. Barbagallo.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   d) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami.
14-quater.46. Barbagallo.

  Sopprimere il comma 3.
*14-quater.11. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 3.
*14-quater.54. Simiani.

  Sopprimere il comma 4.
14-quater.52. Simiani.

  Al comma 4, dopo le parole: 31 marzo 2023, n. 36, aggiungere le seguenti: della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali.
14-quater.24. Bonelli, Evi.

  Al comma 4, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.
14-quater.2. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 5.
14-quater.51. Simiani.

  Al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-quinquies della medesima legge 241 del 1990.
14-quater.5. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-quinquies della medesima legge n. 241 del 1990.
14-quater.76. Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimere il comma 6.
14-quater.50. Simiani.

  Al comma 6, sopprimere le parole da: prevedendo altresì fino alla fine del medesimo comma.
14-quater.69. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimere il comma 7.
*14-quater.73. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  Sopprimere il comma 7.
*14-quater.48. Simiani.

  Sopprimere il comma 8.
14-quater.59. Simiani.

  Al comma 8, dopo le parole: due sub-commissari, aggiungere le seguenti: che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti.
14-quater.28. Bonelli, Evi.

  Al comma 8, sostituire le parole: il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n.98 del 2011, con le seguenti: il cui incarico è svolto a titolo gratuito.
14-quater.27. Bonelli, Evi.

  Sopprimere il comma 9.
*14-quater.12. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 9.
*14-quater.29. Bonelli, Evi.

  Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026.
14-quater.61. Simiani.

  Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21.
14-quater.53. Simiani.

  Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14-quater.60. Simiani.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14-quater.62. Simiani.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio.
14-quater.65. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Fede, Cappelletti.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare.
14-quater.66. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli.

  Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.
*14-quater.68. Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.
*14-quater.56. Simiani.

  Al comma 9, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.
14-quater.57. Simiani.

  Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire aggiungere le seguenti: previa consultazione popolare nelle province interessante dai nuovi impianti.
14-quater.63. Simiani.

  Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire aggiungere le seguenti: previa consultazione popolare.
14-quater.47. Simiani.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'espletazione delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
14-quater.67. Santillo.

ART. 15.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-bis in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.».
15.6. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario».
  2. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:«e atmosferici»;

   b) al comma 2, dopo le parole:«e gli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:«e atmosferici».

  3. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole:«200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:«700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:«700 milioni di euro per l'anno 2025».

  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.
  6. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), dopo le parole: «agricoli e alimentari» sono aggiunte le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,»;

   b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

   i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

  7. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;

   b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

  8. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

    2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati»;

   b) il comma 8 è soppresso.

  9. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è soppresso;

   c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36».

  10. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-terdecies.

   1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

   b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
15.2. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario.».
15.3. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:«e atmosferici»;

   b) al comma 2, dopo le parole:«e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:«e atmosferici».
15.4. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con gli obblighi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49».
15.5. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.7. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole:«200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:«700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:«700 milioni di euro per l'anno 2025».

  01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.
15.8. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: 17 ottobre 2018, aggiungere le seguenti: nonché, in ultima istanza, danni economici subiti ai frutti pendenti in corso di maturazione,.
15.9. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

   i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
15.10. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e delle condizioni di rischio connesse, i comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.».
15.11. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali».

   b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.
15.12. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

   b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati».
15.13. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.
15.14. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è soppresso;
15.15. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.»
15.16. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 è inserito il seguente:

«Art. 20-terdecies

   1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».
15.17. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

   b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».
15.18. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.01. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

  1. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026, di 100 milioni di euro per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire le direttive.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.02. Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.
  3. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 2026 e a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.03. Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie dei conduttori)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie dei conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, allegato 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con provvedimento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.
  2. Fino al 31 dicembre 2024 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
  3. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024 per il ristoro del mancato reddito conseguente agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.04. Ascari, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo di garanzia per le famiglie a seguito dell'alluvione in Emilia-Romagna)

  1. Al fine di sostenere le famiglie aventi l'abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione.
  2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislativi e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
  3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.05. Ascari, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

  1. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.
  2. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.06. Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
15.07. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è riconosciuto un contributo di 1.000 euro da erogarsi mediante bonifico bancario o postale, previa presentazione di apposita domanda da inviare alle regioni coinvolte dagli eventi di alluvionali di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
  2. Il fondo di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno del 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.08. Ascari, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.010. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Simiani, Peluffo.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.01. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 1° giugno 2024, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.
  2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.02. Bonelli, Evi.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
17.01. Caramiello, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per le esondazioni fluviali)

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per le esondazioni fluviali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.02. Caramiello, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° maggio 2023 e il 30 novembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.
17.03. Caramiello, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Credito d'imposta 4.0 per macchine agricole)

  1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
  2. Nel caso in cui il beneficio di cui al comma 1 sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
17.04. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.

ART. 18.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: agli aiuti «de minimis» aggiungere le seguenti: , nonché, a partire dal 1° gennaio 2024, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
18.2. Scerra, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini delle presenti disposizioni, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-ter. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quinquies.
  1-quater. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.
  1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto. La dotazione del Fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.
  1-sexies Agli oneri di cui al comma 1-quinquies pari a 1500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024;
  1-septies. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.
  1-octies. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti de minimis. In particolare, può essere disposta:

   a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

   c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

   d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

   e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

   f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

   g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

   h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

   i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

   l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

   m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

  1-nonies. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
  1-decies. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  1-undecies. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
  1-duodecies. La certificazione di agibilità di cui al comma 442-duodecies è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18.4. Fossi, Simiani, Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Furfaro, Gianassi, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

   a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119, fino al 30 giugno 2024;

   b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

   c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

   d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutati in 750 milioni per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024.
18.5. Furfaro, Simiani, Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Fossi, Gianassi, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, non eseguiti nei termini disposti dall'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18.6. Evi, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 , n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   c) al comma 6, le parole «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
18.7. Gianassi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Scotto.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti: , a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023.
18.8. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 1, a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 sono altresì destinati ulteriori 40 milioni di euro, alla cui copertura si provvede per 20 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 20 milioni a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.9. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione del grave danno subito della filiera produttiva del distretto industriale pratese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e dalle esigenze di tutelare e rilanciare tale distretto, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; ripristino di macchinari danneggiati e acquisto di nuovi; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.10. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Boldrini, Bonafè, Gianassi, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*18.21. Di Sanzo, Simiani, Bonafè, Boldrini, Fossi, Furfaro, Gianassi, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*18.18. Benzoni, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*18.19. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

  1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.01. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

  1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.03. Caramiello, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.04. Caramiello, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della Regione Toscana del 2 novembre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024»;

   b) al comma 1057, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

   a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

   b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

  3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18.07. Bonafè, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Fossi, Gianassi, Scotto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.
  2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

   a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

   b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

   c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

   d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

   e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

  3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024.
18.010. Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Gianassi, Scotto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate» con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

   a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

   b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della Regione Lombardia, in ragione dei danni subiti a causa degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
18.011. Boschi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi in Toscana a partire dal 2 novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023, sono sospesi, fino alla data del 30 giugno 2024, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e di maggio 2024, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2024 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di luglio 2024. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
18.012. Boschi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Misure urgenti volte al ripristino della Strada Statale 52 bis in Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dalla frana che nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2023 si è abbattuta sulla strada statale 52-bis «Carnica» in Friuli Venezia Giulia e, conseguentemente, per ripristinare la viabilità interrotta è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 in favore della Regione Friuli Venezia Giulia.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
18.013. Serracchiani, Simiani, Peluffo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

  1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziate dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».
18.014. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1
(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di Settembre 2022)

  1. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze».
18.015. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa.

ART. 18-bis.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «e 50.000 euro per l'anno 2025»;

   c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»
18-bis.1. Pavanelli.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19.1. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».
19.5. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa.