XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 30 gennaio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 29 gennaio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GRAZIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (1668);
LAZZARINI: «Disposizioni per la promozione della pratica dell'asporto dei cibi non consumati dal cliente negli esercizi di ristorazione e per la riduzione dello spreco alimentare» (1669);
BRAMBILLA ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1670);
MAZZETTI: «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri» (1671);
SQUERI: «Istituzione della Giornata della ristorazione» (1672).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2024, recante l'esercizio dei poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione al conferimento da parte di Telecom Italia Spa del ramo di azienda costituito da alcune attività relative alla rete fissa primaria e alcune infrastrutture, compresa la partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Telenergia Srl, in favore di Fiber Cop Spa (a seguito del conferimento, NetCo), acquisto da parte di Optics Bidco dell'intera partecipazione detenuta da Telecom Italia in NetCO e sottoscrizione di un master services agreement tra Telecom Italia e NetCo, che disciplinerà i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di rete tra le stesse società (procedimento n. 523/2023).
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 gennaio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del progetto «Sicurezza alimentare e riduzione della vulnerabilità per le comunità agricole indigene del municipio di Pelileo in Ecuador» della fondazione ACRA.
Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 176).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Festival dei due mondi, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 177).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 178).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal
Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettere del 26 gennaio 2024, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno DORI ed altri n. 9/5-A/30, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 novembre 2022, concernente la proroga dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario, e Enrico COSTA n. 9/831-A/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 marzo 2023, sull'opportunità di intervenite normativamente per garantire l'effettività delle sanzioni previste per indebita percezione del reddito di cittadinanza.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 29 gennaio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (COM(2024) 37 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 37 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (COM(2024) 38 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 38 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo strumento di sostegno tecnico (COM(2024) 40 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Consiglio – Relazione sul meccanismo dell'Unione europea che fornisce sostegno finanziario a medio termine alle bilance dei pagamenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (COM(2024) 41 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Decisione di esecuzione della Commissione del 24.1.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare le pratiche di conversione nell'Unione europea» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2024) 344 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
Decisione di esecuzione della Commissione del 24.1.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dei cittadini europei a difesa dell'agricoltura e dell'economia rurale in Europa» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2024) 489 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 797 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della difesa:
al dottor Emanuele Coletti, l'incarico di direttore del II Reparto del Segretariato generale della difesa;
alla dottoressa Alida De Angelis, l'incarico di direttore del VI Reparto del Segretariato generale della difesa;
al dottor Lorenzo Marchesi, l'incarico di direttore del I Reparto del Segretariato generale della difesa;
alla dottoressa Giovanna Romeo, l'incarico di direttore del V Reparto del Segretariato generale della difesa.
Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative, anche in sede europea, per salvaguardare il naviglio italiano in relazione alla definizione dei requisiti volti al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione – 3-00943
A)
FRIJIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:
tra i tanti dossier aperti a livello europeo e internazionale, quelli legati alla decarbonizzazione avranno certamente un impatto importante sul comparto marittimo e degli operatori dello shipping;
in tale contesto, secondo le principali associazioni di categoria, il carbon intensity indicator (cii), obbligatorio dal 2023 per tutte le navi superiori a 5.000 GT, come è pensato oggi, potrebbe comportare effetti opposti rispetto a quelli di reale salvaguardia ambientale, penalizzando proprio il naviglio italiano, tra i più efficienti in termini di sostenibilità ambientale e che ogni giorno dirotta migliaia di camion dalla strada alle vie del mare;
il carbon intensity indicator misura con quanta efficienza una nave trasporta merci e passeggeri con la verifica in grammi di anidride carbornica per capacità trasportata e per miglio nautico: alle navi viene assegnato un rating da «A» ad «E», che dal 2030 diventerà ancora più stringente;
ad essere contestata, in particolare, è la componente «metrica», cioè il metodo con cui è individuata la classe della nave, che tiene in considerazione il servizio che effettua più delle caratteristiche del mezzo: le lunghe soste in porto diventano un elemento penalizzante per il rating, anche se la nave è nuovissima e ha alti standard di rispetto dell'ambiente;
come chiarito dalle associazioni armatoriali nazionali, per quanto riguarda il pacchetto Fit for 55 di riduzione delle emissioni entro il 2030 e l'ingresso dello shipping nel sistema degli scambi di quote di emissione, dopo le misure già ottenute per tutelare i collegamenti con le isole minori, l'obiettivo oggi è fare altrettanto per quelli con Sardegna e Sicilia «al fine di scongiurare un netto aumento dei costi del trasporto»;
è necessario ipotizzare nuove forme incentivali per finanziare interventi di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e al fine di assicurare nei prossimi anni la disponibilità sul mercato, a costi accessibili, dei nuovi carburanti alternativi e relativi investimenti infrastrutturali;
ad oggi, infatti, tali carburanti non sono ancora disponibili su larga scala, per la mancanza di un'adeguata rete di distribuzione e stoccaggio nei porti –:
se e quali immediate iniziative, anche presso le competenti sedi europee, il Governo intenda assumere affinché venga accolta la richiesta di rivedere la metrica del carbon intensity indicator al fine di tutelare il naviglio italiano.
(3-00943)
Iniziative in ordine alla carenza di personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino – 3-00609
B)
TONI RICCIARDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la mancanza di acqua nelle celle è stato l'innesco di una violenta rissa che si è registrata nei giorni scorsi presso l'istituto penitenziario di Bellizzi Irpino ad Avellino;
sulla base di quanto riportato dagli organi di informazione si sarebbero fronteggiati due gruppi di detenuti, tenuti a fatica dagli operatori di polizia penitenziaria;
tre detenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure del nosocomio della città capoluogo;
al momento dell'episodio di cui in premessa secondo le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria c'erano in servizio solo 5 agenti per 520 detenuti, ad evidenziare le croniche carenze di personale in servizio in un istituto ad elevata tensione –:
quali iniziative il Ministro interrogato, a fronte di questo nuovo inquietante e drammatico episodio che poteva ulteriormente degenerare, intenda assumere per rafforzare il personale in servizio presso suddetto istituto penitenziario e quelli della provincia, il tutto in un quadro di garanzia dei servizi dignitosi e rispettosi del dettato costituzionale anche per i detenuti.
(3-00609)
Iniziative per il superamento delle criticità presso la casa circondariale di Foggia, con particolare riferimento all'adeguamento dell'organico del personale della polizia penitenziaria, sanitario e amministrativo e alla situazione di sovraffollamento carcerario – 3-00717
C)
GATTA e PITTALIS. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il carcere di Foggia rappresenta l'emblema della gravissima situazione in cui versa il sistema carcerario italiano;
la casa circondariale di Foggia è il quarto istituto penitenziario in Italia e il primo della Puglia, con il tasso di sovraffollamento detenuti più elevato, pari a circa il 166,8 per cento della sua capienza: in questa struttura sono costretti 680 detenuti, a fronte di una capienza per 360 persone;
a tale situazione si somma un ulteriore elemento di criticità, ovvero quello della significativa carenza di personale: da circa 4 anni, infatti, si registra l'assenza del comandante della polizia penitenziaria, così come dei vice comandanti. Gli agenti e funzionari di polizia penitenziaria in servizio effettivo sono 230 unità, numero dal quale debbono sottrarsi le 28 impegnate nel nucleo scorte, oltre a quelle che fruiscono di benefici di legge o di distacchi in uscita;
a ciò si aggiungano gli allarmanti dati sanitari sulla popolazione penitenziaria che, al suo interno, annovera circa 150 detenuti affetti da patologie psichiatriche, 200 tossicodipendenti, 100 cardiopatici e 30 affetti da menomazioni fisiche gravi. A fronteggiare tale situazione, nel carcere operano 5 medici e un responsabile, 10 infermieri e un coordinatore e 8 operatori socio-sanitari. E ancora: sono in servizio solo 5 psicologi, 4 educatori e un infermiere al Sert;
si evidenzia che, stando alle previsioni delle tabelle ministeriali, al penitenziario di Foggia sarebbero necessarie oltre 90 unità di personale aggiuntivo per assicurare condizioni lavorative di sicurezza;
è palese come le condizioni del carcere di Foggia non siano più sostenibili e si renda ormai improcrastinabile l'adeguamento dell'organico del personale della polizia penitenziaria, sanitario e amministrativo alle esigenze reali della struttura e, al contempo, l'adozione di misure atte a ridurre il sovraffollamento della popolazione carceraria, a tutela della dignità delle persone detenute e al fine di garantire condizioni di sicurezza in quella struttura penitenziaria –:
se e quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di fronteggiare con urgenza la gravissima situazione della casa circondariale di Foggia, tanto con riferimento alla nomina del comandante della polizia penitenziaria e al rimpinguamento del personale indicato in premessa, quanto per il sovraffollamento della popolazione carceraria.
(3-00717)
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2023, N. 212, RECANTE MISURE URGENTI RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 119, 119-TER E 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (A.C. 1630)
A.C. 1630 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C.1630 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.46, 1.47, 1.48, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.1001; 1.1002, 1.1003, 1.02, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.1000, 2.01, 2.02, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.16, 3.20, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.34, 3.36, 3.40 e 3.1000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1630 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia)
1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Articolo 2.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Articolo 3.
(Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche)
1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;
b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;
c) il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
1.3. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi interventi di cui al primo periodo, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
1.4. Santillo, Fenu, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi interventi di cui al primo periodo, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
*1.6. Pastorino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i medesimi interventi di cui al primo periodo, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
*1.7. Simiani, Curti, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contribuenti che, pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.
1.19. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.
1-ter. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «,la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.
1.24. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
1.13. Ubaldo Pagano, Merola.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
1.18. Ubaldo Pagano, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante del 110 per cento a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis, la facoltà di detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, può essere esercitata, su opzione del contribuente, in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
1-quater. In deroga ai termini previsti dall'articolo 121, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis maturati negli anni 2022 e 2023 e non fruiti, possono essere utilizzati negli anni successivi, su opzione del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.
1.20. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, lettere a), b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, la detrazione spetta nella misura 110 per cento fino al 31 marzo 2024.».
1.17. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.32. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, D'Alfonso, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.1. Bonelli, Zaratti, Borrelli, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.
1.21. Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, risulti effettuata a decorrere dal 1° marzo 2024 e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata a decorrere dal 1° marzo 2024, le detrazioni di cui al medesimo articolo 119 spettano nella misura pari al 60 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
1.1000. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
1.22. L'Abbate, Santillo, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
1.23. L'Abbate, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024».
1.16. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.14. Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.15. Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione continua ad operare, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.
1.30. Santillo, Fenu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.
1.29. Santillo, Fenu.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.35. Merola, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Vaccari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al Sistema di interscambio (SDI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.1001. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni.
*1.26. Del Barba.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni.
*1.1002. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai contribuenti aventi un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, uguale o inferiore ad euro 25.000 è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.
1.31. Ubaldo Pagano, Stefanazzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma 1-bis.
1.25. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo»;
b) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo».
1.27. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il limite alla facoltà di compensazione di cui alla lettera b) del comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai crediti d'imposta riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
1.1003. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con le seguenti: che hanno un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
1.36. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con le seguenti: con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.
1.37. Borrelli, Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con le seguenti: con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.
1.38. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 25.000.
1.39. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 18.000.
1.42. Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 17 luglio 2020. n. 77, aggiungere le seguenti: nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del medesimo decreto.
1.43. Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 ottobre 2024.
1.44. Grimaldi, Borrelli, Bonelli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1.45. Lomuti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo di cui al presente comma aggiungere le seguenti: è raddoppiato per i beneficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.
1.46. Toni Ricciardi, Sarracino, Fenu.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo di cui al presente comma aggiungere le seguenti: è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno ed.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede con le seguenti: pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,.
1.47. Toni Ricciardi, Sarracino, Fenu.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo di cui al presente comma è erogato aggiungere le seguenti: , anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario,.
1.48. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:
«8-quater.1. Per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.».
1.53. Toni Ricciardi, Sarracino, Fenu.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) siano in possesso di immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo.».
1.54. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «o comodato d'uso gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo»;
b) il secondo periodo è soppresso.
1.55. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «nuda proprietà,» sono inserite le seguenti: «concessione e convenzione disposta da enti pubblici,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Il titolo di comodato d'uso gratuito» sono inserite le seguenti: «o concessione e convenzione disposta da enti pubblici».
1.56. Iaria, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2023 è differito al 30 novembre 2024.
1.57. Ubaldo Pagano, Stefanazzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo.
1.58. Morfino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.
1.59. Donno, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma.
3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.60. Torto, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.61. Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
(Inammissibile)
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.
3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.
5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:
a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;
c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia».
1.62. Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure in materia di interventi edilizi ed incentivi per l'efficienza energetica e sisma bonus)
1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma 1 per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.02. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.
ART. 2.
Sopprimere il comma 1.
2.1. Curti, Stefanazzi, D'Alfonso, Toni Ricciardi.
Al comma 1, sopprimere le parole da: per i quali fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:
a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;
b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;
c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.
*2.3. Pastorino.
Al comma 1, sopprimere le parole da: per i quali fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:
a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;
b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;
c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.
*2.4. Simiani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, sopprimere le parole da: per i quali fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:
a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;
b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;
c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.
*2.5. Santillo, Fenu, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1 sostituire le parole da: in data antecedente fino alla fine del comma con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o di riqualificazione urbana.
2.7. Borrelli, Bonelli, Zaratti.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.
2.8. Curti.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:
«3-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».
2.9. Toni Ricciardi, Sarracino.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in ogni caso, non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, così come stabilito all'articolo 2, comma 3-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.
2.10. Curti.
Sopprimere il comma 2.
2.12. Lovecchio, Alifano, Raffa, Fenu.
Al comma 2 sostituire le parole da: in relazione a spese per interventi fino alla fine del comma, con le seguenti: non sono tenuti a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2.13. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le limitazioni di accesso all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, come convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
2.1000. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per usufruire della detrazione piena del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei territori interessati da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza)
1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) dopo le parole: «dal 1° aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: «e nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022»;
2) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».
2.01. Curti.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.
2.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3.1. Furfaro, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Malavasi, Girelli, Ciani.
Sopprimerlo.
*3.2. Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Sopprimerlo.
*3.3. Del Barba.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente,
al comma 3, alinea, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 2;
sopprimere il comma 4.
3.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
3.5. Alifano, Alfonso Colucci, Lovecchio, Raffa, Fenu.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: volti all'eliminazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).
3.6. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari.
3.16. Zanella, Borrelli, Bonelli.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3.1000. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3.20. Lovecchio, Alfonso Colucci, Alifano, Raffa, Fenu.
Sopprimere i commi 2 e 3.
3.22. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Roggiani, Vaccari.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 3, alinea,
sopprimere le parole: , nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023,
sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dal comma 1.
3.23. Alfonso Colucci, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente: a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici;.
3.24. Grippo.
Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: sia titolare di diritto fino a: di cui al primo periodo con le seguenti: abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera.
3.25. Alfonso Colucci, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: un reddito di riferimento fino a: , n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
3.27. Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a: , n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.
3.28. Borrelli, Bonelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.
Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un reddito di riferimento fino a: , n. 77 con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.
3.30. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.
Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 15.000 euro con le seguenti: 25.000 euro.
3.31. Merola, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio.
3.34. Grippo.
Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso lettera b), aggiungere i seguenti:
b-bis) parrocchie, istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b-quinquies) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
3.36. Grippo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.
3.40. Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Carmina, Ubaldo Pagano.
A.C. 1630 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento de quo introduce modifiche significative per quanto riguarda la misura del cosiddetto «Superbonus», introdotto nel nostro ordinamento giuridico per rilanciare il comparto produttivo edilizio con un'aliquota di detrazione del 110 per cento dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), e ad altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici tra i quali quelli di efficienza energetica;
tenuto conto che:
alla presentazione del 12° Rapporto annuale sull'efficienza energetica e del 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, l'ENEA ha comunicato che, grazie agli interventi di efficienza energetica, abbiamo raggiunto un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale del 2022. Secondo le stime di ENEA in relazione alle minori importazioni di petrolio e gas abbiamo raggiunto una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 6,5 milioni di tonnellate e un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), un risultato che avvicina sostanzialmente l'Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull'efficienza energetica;
ai positivi risultati hanno contribuito le detrazioni fiscali dell'Ecobonus, del Bonus Casa e del Superbonus con un risparmio di 1,363 Mtep (54,3 per cento rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1 per cento del risparmio atteso secondo le traiettorie fissate dal PNIEC per il 2023;
in merito al Superbonus, i dati ENEA evidenziano che al dicembre 2022 il numero totale di progetti è stato pari a 352.101, con 60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamento, di cui 45,2 miliardi per lavori già conclusi, e un risparmio complessivo pari a 9.050,04 GWh/anno;
nel dettaglio del Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, si riscontra che, nella Tabella 3-31. Superbonus: Dati nazionali complessivi al 31 dicembre 2022, per il calcolo del risparmio complessivo di 9.050,04 GWh/anno non sono stati considerati quelli generati dai 341.101 impianti fotovoltaici installati (con una potenza pari a 2,1 GW) e dai 329.188 sistemi di accumulo;
contabilizzando, infatti, i summenzionati interventi si stimerebbero circa 2240 GWh/anno di ulteriori risparmi rispetto a quelli indicati nella citata Tabella 3-31, per un totale decisamente più alto rispetto al record di 3 miliardi di euro della fattura energetica. Secondo una stima cautelativa elaborata dalle Associazioni di Settore il risparmio generato in bolletta con gli interventi del Superbonus ammonta quasi a 2 miliardi di euro;
considerato che:
in risposta all'interrogazione n. 3-00921, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che, in relazione ai due rapporti annuali citati, «è necessario precisare che gli stessi sono prevalentemente finalizzati a raccogliere i dati connessi ai risparmi di energia finale, ai fini della comunicazione alla Commissione europea del raggiungimento degli obiettivi e vincoli imposti dalla direttiva sull'efficienza energetica». Sempre nella risposta, il Ministro ha anche affermato che la quantità di energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili elettriche, ivi incluso l'impiego dei sistemi di accumulo, concorre, «ad altri obiettivi, ossia a quelli di produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per i suddetti impianti, infatti, non è possibile calcolare un risparmio di energia finale associato al loro impiego, ma si considera strutturalmente l'energia da essi prodotta. Si può stimare, ma oltre diventa difficile, non c'è un automatismo»;
nella sostanza, secondo il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possiamo fare stime a grandi linee, ma non c'è una corrispondenza di dati;
rilevato che:
la portata degli impianti realizzati con la misura del Superbonus esclusi dalla contabilizzazione degli effetti sulla fattura energetica è consistente e non può essere trascurata anche per meglio valutare l'impatto reale ottenuto dalla misura. Nella struttura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in altri Enti di supporto come ENEA e GSE sono presenti le competenze e i dati per effettuare i calcoli sui risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo, nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO2,
impegna il Governo
ad attivarsi al fine di individuare e adottare misure atte a rendere di pratica e concreta attuazione il calcolo dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie alla misura del Superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO2, e ad includere tali risultati nei Rapporti di ENEA o di altri Enti dei prossimi anni.
9/1630/1. Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia. L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto «Decreto Rilancio», disciplina il cosidetto Superbonus, un'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficientamento energetico e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. La misura è stata prorogata con la legge di Bilancio 2022;
secondo una relazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) del febbraio 2023 il ricorso al Superbonus, sebbene abbia effettivamente contribuito alla crescita del settore edilizio, ha superato nettamente le previsioni iniziali di spesa a causa dell'alzamento della soglia al 110 per cento e dell'illimitata cessione dei crediti;
nella medesima relazione, l'UPB fa presente che l'analisi delle dichiarazioni fiscali ha rivelato che le detrazioni fiscali sono fortemente regressive e che la metà del totale è fruita dal 10 per cento dei contribuenti più ricchi, con maggiore incidenza nel nord-est della Nazione;
anche una relazione di Banca Italia, sempre del febbraio 2023, ha in sostanza confermato le osservazioni già espresse dall'UPB. Inoltre essa ha evidenziato l'allarmante aumento dei casi di frode per via della «mancanza di un limite al numero di cessioni dei crediti di imposta generati dalle agevolazioni edilizie»;
nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 alcuni leader di partito hanno rivendicato il successo della suddetta misura sostenendo che, grazie ad essa, gli italiani potevano «ristrutturare e rigenerare» i propri immobili, i propri condomini e le proprie ville «gratuitamente» o «a costo zero»;
sarebbe opportuno scoraggiare l'utilizzo della parola «gratuitamente» – o di locuzioni aventi analogo significato – in relazione a prestazioni o servizi statali che, seppur a fronte di un mancato pagamento diretto da parte del cittadino destinatario, comportino per la loro realizzazione oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica,
impegna il Governo
a prevedere che nella pubblicità dei suddetti servizi vengano utilizzate espressioni che rendano chiaro che si tratta di prestazioni o servizi forniti grazie al pagamento delle tasse e delle imposte da parte dei contribuenti.
9/1630/2. Filini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;
nonostante gli annunci di esponenti della maggioranza, non sono previste misure di proroga dell'incentivo per gli interventi relativi ai condomini e alle unità immobiliari che non hanno ultimato i lavori entro il 31 dicembre 2023;
come rilevano le analisi condotte dalle diverse associazioni di categoria, senza una proroga a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% si metterebbero a rischio circa 25 mila cantieri in tutta Italia;
la riduzione del beneficio al 70 per cento a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe, infatti, devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, anch'essa irrisolta;
alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei «crediti incagliati» in occasione dell'approvazione del «Decreto-legge blocca cessioni» (decreto-legge n. 11 del 2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei bonus,
impegna il Governo:
ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 6 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi riguardanti interi condomini o «mini condomini» in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno una parte consistente dei lavori entro il 31 dicembre 2023;
a introdurre misure per favorire lo sblocco dei crediti incagliati.
9/1630/3. Fenu.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;
non sono previste misure di proroga dell'incentivo con riferimento ai lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023;
è necessario quantomeno intervenire per risolvere i casi di cittadini che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore, quali, ad esempio, un incendio o altra causa del tutto imprevedibile e non imputabile alla volontà del beneficiario dell'incentivo;
già lo scorso 30 novembre è stato approvato, all'unanimità, un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad affrontare, nel primo provvedimento utile, il caso di un condominio di Roma, sito nel quartiere Colli Aniene, i cui lavori di ristrutturazione si erano interrotti a seguito di un devastante incendio;
durante i lavori in Commissione il Governo ha ribadito l'impegno a farsi carico della problematica e che il Governo in generale, e il Ministero dell'economia e delle finanze in particolare, sono consapevoli della gravità della situazione e sono disposti ad un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere delle deroghe alla perdita dell'incentivo Superbonus 110% per cento o nella diversa misura prevista dalla normativa vigente nei casi in cui i lavori agevolati non siano stati conclusi per cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario;
a dare seguito all'impegno assunto durante i lavori di esame del provvedimento in Commissione convocando con urgenza un tavolo di confronto con le famiglie coinvolte e i parlamentari interessati.
9/1630/4. Santillo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico a condizione che tali immobili siano ubicati in uno dei comuni delle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, inoltre, ha confermato per tali interventi la possibilità di beneficiare delle misure di cessione del credito e sconto in fattura in sede di fruizione del beneficio;
la misura del Superbonus 110 per cento rappresenta uno strumento essenziale per supportare la ricostruzione post sisma. La misura infatti consente di finanziare le quote di accollo che, altrimenti, graverebbero sui singoli terremotati pregiudicando di fatto il processo;
occorre rilevare la necessità di disporre un'ulteriore congrua proroga al termine sopra evidenziato, con l'obiettivo di garantire ai terremotati la possibilità di fruire della detrazione in misura piena. Il termine dei lavori attualmente fissato al 31 dicembre 2025, infatti, non permette di realizzare i progetti che necessitano del Superbonus. Ciò in quanto le tempistiche medie per completare le opere sono superiori ai circa due anni che, oggi, ci separano dalla scadenza;
in tal modo, l'incertezza circa la possibilità di concludere i lavori entro il 2025, scoraggerà i cittadini nel dare avvio ai cantieri penalizzando in maniera determinante il processo di ricostruzione,
impegna il Governo
a disporre, con il primo provvedimento utile, una proroga fino al 31 dicembre 2029 della facoltà concessa ai cittadini impegnati nel processo di ricostruzione post-sisma di fruire della detrazione «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.
9/1630/5. Curti.
La Camera,
premesso che:
il 2 giugno 2023 un gravissimo incendio ha coinvolto un palazzo sito in largo Nino Franchellucci nel quartiere di Colli Aniene a Roma;
nel rogo ha, purtroppo, perso la vita una persona mentre molte altre hanno subito ustioni e sono state intossicate dal fumo causato dall'incendio;
oltre alle vittime il disastro ha causato anche pesanti danni dal punto di vista degli sfollati. Secondo dati del comune di Roma, infatti, ventiquattro famiglie risultano ancora impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni;
il palazzo coinvolto nell'incendio era stato da poco oggetto di interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (ecobonus), e per la messa in sicurezza del rischio sismico, ottenendo lo sconto fiscale del 110 per cento previsto dalla legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e al momento dell'incendio i lavori erano giunti a circa il 30 per cento di avanzamento rispetto al lavoro complessivo previsto;
dopo l'incendio le successive attività giudiziarie hanno fermato il lavoro rendendo di fatto impossibile il rispetto della scadenza prevista. Nella realizzazione delle opere con «Superbonus 110» del palazzo è prevista la cessione del credito e, quindi, le attività di manutenzione avrebbero dovuto terminare entro il 31 dicembre 2023, cosa evidentemente impossibile visto quanto accaduto;
sul caso specifico, connesso alla generale necessità di interventi di proroga per eventuali situazione analoghe a quella sopra esposta, il gruppo del Partito Democratico ha presentato il 30 novembre 2023, durante la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, «recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», un ordine del giorno (n. 9/01474-A/003) approvato dalla Camera e con il quale si impegnava il Governo a «(...) valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, ivi inclusi sugli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente»;
successivamente, durante la discussione della legge di Bilancio 2024 il gruppo del Partito Democratico ha presentato due emendamenti relativi alla questione generale che sono stati, però, respinti in Commissione Bilancio;
due emendamenti analoghi sono stato presentati dal gruppo del Partito Democratico anche durante la discussione della conversione in legge del decreto-legge in esame, ma, come detto, pur ricevendo un consenso trasversale tra i gruppi, sono stati respinti per il parere contrario del Governo;
nonostante questo parere contrario, la sottosegretaria Lucia Albano ha dichiarato, come risulta dal resoconto della seduta del 25 gennaio 2024 della Commissione Finanze, «la piena attenzione del Governo» sulla questione;
si tratta di una dichiarazione importante, non solo per il caso sopra esposto ma per quel che riguarda una platea potenzialmente più ampia, ed è, quindi, auspicabile che il Governo si faccia carico di tutte le vicende analoghe a quella qui esposta;
su quanto accaduto si è espressa anche l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale che il 18 ottobre 2023 ha approvato una mozione nella quale si chiedeva l'intervento del Governo;
inoltre, il gruppo del Partito Democratico ha anche presentato due interrogazioni (n. 5-01686 del 30 novembre 2023 e n. 5-01833 del 15 gennaio 2024),
impegna il Governo
a predisporre in tempi rapidi, nella consapevolezza della gravità della situazione, un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale del caso sopra esposto.
9/1630/6. Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti, Milani, Filini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, al comma 1, del presente provvedimento prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, tuttavia non vi è alcuna previsione specifica per i contribuenti che in luogo dell'esercizio dell'opzione hanno fruito o fruiranno della detrazione in dichiarazione dei redditi;
per evitare una palese disparità di trattamento è necessario parificare le due situazioni citate evitando il recupero della detrazione anche nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi;
durante l'esame del provvedimento in sede consultiva, in Commissione Bilancio, il rappresentante del Governo, ha confermato l'esistenza di questa discriminazione che fa salvi i crediti maturati da chi ha scelto per una delle due opzioni, mentre fa perdere il credito a chi voleva portarlo in detrazione, ha dichiarato la volontà di rivalutare il problema entro il prossimo mese di aprile, allo scopo di dare risposta anche a questi ultimi contribuenti a seguito di una più compiuta ricognizione dei costi dell'eventuale intervento,
impegna il Governo
a recuperare l'organicità normativa dando seguito a quanto annunciato in sede di esame consultiva del provvedimento in Commissione Bilancio ed intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di rimediare a una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, perché hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta a norma dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e coloro che hanno scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.
9/1630/7. Guerra, Ubaldo Pagano.
La Camera,
considerato che:
il decreto in esame interviene sulla disciplina dei bonus edilizi al fine di regolamentare le fattispecie relative a interventi in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2023. Sono sorti dubbi interpretativi in merito al fatto che l'invio della fattura al Sistema di interscambio (SdI) nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (come novellato dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019), cioè entro 12 giorni dalla sua emissione, possa determinare la decadenza del beneficio dell'agevolazione connessa ai bonus edilizi, pure in presenza di un pagamento e di una corrispondente emissione di fattura entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente;
la prassi dell'Amministrazione Finanziaria ha più volte specificato che se l'operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI con tale modalità, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (cfr. Circolari Agenzia delle entrate n. 13/2018, par. 1.5, n. 14/2019 par. 3.1, risposta ad interpello n. 528/2019.);
la ratio della norma (ribadita nella Circolare n. 14/2019 par 3.1) «è finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l'operatività dei soggetti passivi IVA obbligati ad emettere le fatture elettroniche via SdI ... anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture», soprattutto se considerata in riferimento ai giorni a cavallo tra due periodi d'imposta; interpretazioni difformi da tali principi consolidati porterebbero a contenziosi che non potrebbero che vedere l'Agenzia delle entrate soccombente, comportando però incertezza, tempi di assenza e di conseguenza costi ingiustificati a danno di coloro che hanno seguito la consolidata prassi fiscale,
impegna il Governo
a chiarire che, per gli interventi oggetto e del presente provvedimento e più in generale per gli interventi edilizi per i quali la data del pagamento e quella della fatturazione sono essenziali per stabilire l'aliquota della detrazione spettate, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al sistema di interscambio (SdI), entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/1630/8. Rubano, Mazzetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nell'ambito delle misure volte a tutelare i cittadini, prevede all'articolo 1 che non sono oggetto di recupero le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d'imposta sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del suddetto articolo 119;
in tale contesto, è anche riconosciuto ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo;
a tal riguardo, allo scopo di tutelare ulteriormente le famiglie meno abbienti, si ritiene necessario prevedere, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, che per la determinazione del quoziente familiare previsto dall'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia applicato un coefficiente pari a 5 in presenza di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
inoltre, con il decreto-legge in esame viene operata una revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, restringendo l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
pur comprendendo la ratio sottesa a tale restrizione, appare, comunque, doveroso che sia lasciata aperta la possibilità di assicurare una più ampia tutela a favore di una categoria di cittadini che già vive in una situazione di obiettiva difficoltà;
in particolare, si ritiene necessario che all'esito di una complessiva valutazione degli impatti finanziari associati ai bonus edilizi, sia valutato se è possibile consentire ai nuclei familiari in cui è presente un soggetto in condizioni di disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di poter effettuare interventi edilizi volti ad abbattere le barriere architettoniche,
impegna il Governo:
a prevedere, con riguardo alla revisione delle disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, una disciplina volta a stabilire che per la determinazione del quoziente familiare di cui all'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia applicato un coefficiente pari a 5 in presenza di figli con disabilità grave accertata;
con riguardo agli interventi edilizi relativi alle barriere architettoniche, a valutare la possibilità di introdurre misure volte a tutelare maggiormente i nuclei familiari dei contribuenti ove sia presente un soggetto in condizioni di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/1630/9. Testa, Matera, Congedo.
La Camera,
premesso che:
consapevoli che la scelta di superare l'impianto normativo originario del Superbonus sia scaturita dalla necessità ed urgenza di dover preservare i saldi di finanza pubblica, il cui impatto sembra evolvere in peggio, di mese in mese;
considerata, tuttavia, anche l'esigenza di salvaguardare i contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;
ricordato che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, pur limitando l'applicazione della disciplina sull'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, nell'ottica di tutelare i tanti contribuenti incapienti aveva tuttavia previsto la possibilità, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di ripartire la detrazione d'imposta in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
ritenuta la scelta di favorire la detrazione fiscale in dieci anni, in luogo dei quattro anni originariamente previsti dalla norma, indubbiamente vantaggiosa per i contribuenti che non riuscivano a cedere il credito fiscale oppure che non avevano sufficiente capienza fiscale per recuperare l'agevolazione edilizia,
impegna il Governo
nell'ottica di limitare le perduranti criticità derivanti dall'applicazione della disciplina sull'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, anche per le spese sostenute lo scorso anno la possibilità di rateizzare la detrazione in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta 2024.
9/1630/10. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.
La Camera,
apprezzato l'impegno dell'Esecutivo nel risolvere le problematiche dovute agli effetti applicativi della disciplina del superbonus;
premesso che il costo degli interventi si è rivelato superiore alle stime iniziali, dimostrando che le somme stanziate e il successivo controllo dei conti connessi con l'utilizzo degli stessi non era stato ben ponderato in sede di prima emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020;
rilevato che il massiccio ricorso al meccanismo della cessione del credito da parte del mercato (famiglie e imprese) ha, quindi, generato un problema di sostenibilità di tali operazioni in termini di capacità fiscale;
ritenuto che, pur nella consapevolezza di dover salvaguardare i saldi di finanza pubblica, occorre continuare a valutare gli effetti che tale disciplina produrrà nel corso di tutto l'anno 2024, soprattutto nei confronti dei cittadini che ancora non hanno concluso i lavori, ovvero che non riusciranno a concluderli secondo le scadenze previste dalla legge,
impegna il Governo
a individuare procedure di monitoraggio che consentano di tutelare i legittimi affidamenti anche per l'anno 2024, tenuto conto dell'impatto che tali disposizioni hanno avuto sulle fasce deboli della popolazione.
9/1630/11. Furgiuele.
La Camera,
apprezzato l'impegno dell'Esecutivo nel risolvere le problematiche dovute agli effetti applicativi della disciplina del superbonus;
premesso che il costo degli interventi si è rivelato superiore alle stime iniziali, dimostrando che le somme stanziate e il successivo controllo dei conti connessi con l'utilizzo degli stessi non era stato ben ponderato in sede di prima emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020;
rilevato che il massiccio ricorso al meccanismo della cessione del credito da parte del mercato (famiglie e imprese) ha, quindi, generato un problema di sostenibilità di tali operazioni in termini di capacità fiscale;
ritenuto che, pur nella consapevolezza di dover salvaguardare i saldi di finanza pubblica, occorre continuare a valutare gli effetti che tale disciplina produrrà nel corso di tutto l'anno 2024, soprattutto nei confronti dei cittadini che ancora non hanno concluso i lavori, ovvero che non riusciranno a concluderli secondo le scadenze previste dalla legge,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di individuare misure di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto delle disposizioni in esame nei confronti delle fasce più deboli della popolazione che non hanno ancora concluso i lavori.
9/1630/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Furgiuele.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, composto da 4 articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;
l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio) ha introdotto la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico, in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi, ma anche sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;
la disciplina della cessione dei crediti di imposta è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni nel tempo, al fine di perfezionarne i meccanismi e prevenire le frodi e dal 17 febbraio 2023 per i nuovi interventi non è più possibile optare per lo sconto sul corrispettivo dovuto, né per la cessione del credito d'imposta, con divieto per le Amministrazioni pubbliche di acquisire i crediti già ceduti;
sebbene successivamente la conversione in legge del decreto-legge 11 febbraio 2023, n. 11 sia stato annunciato l'imminente ritorno alla compravendita dei crediti fiscali da parte di alcuni soggetti del mercato finanziario, fatta eccezione di Poste Spa che ha parzialmente riaperto all'acquisto di crediti fiscali solo alla fine del 2023, nessun altro operatore ha riaperto agli acquisti se non limitatamente a pratiche già precedentemente istruite;
quello dei crediti «incagliati» detenuti dalle imprese esecutrici e dai professionisti maturati con il sistema dello sconto in fattura, rappresenta una delle maggiori emergenze cui va data immediata risposta per evitare un grave disastro socioeconomico, con possibili ricadute anche in termini di fallimenti a cascata di società e imprese, con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro,
impegna il Governo
ad intervenire affinché le aziende e le società e/o controllate dallo Stato siano attivate per l'immediata acquisizione sia dei crediti maturati con sconto in fattura da parte delle imprese esecutrici, sia dei crediti detenuti dai professionisti e dai beneficiari committenti per i benefici fiscali in materia edilizia.
9/1630/12. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti, Iaria.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, composto da 4 articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;
l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio) ha introdotto la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico, in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi, ma anche sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;
con quasi il 45 per cento dei consumi finali, quello degli edifici è il primo settore in Italia per consumi di energia, con oltre i due terzi derivanti da abitazioni residenziali, settore che nel corso degli anni ha aumentato più di tutti gli altri la propria fame di energia: dal 1990 al 2019, escludendo la riduzione congiunturale dell'anno della pandemia, è passato da 34 a quasi 50 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtep) con un incremento del 44 per cento;
per soddisfare il fabbisogno energetico delle abitazioni, nel 2021 in Italia sono state consumate 33 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), di cui oltre il 50 per cento rappresentato da gas (circa 22 miliardi di mc) e poco meno del 20 per cento di energia elettrica, immettendo in atmosfera circa 70 milioni di tonnellate di gas serra;
sul piano del risparmio energetico uno studio del Censis dell'ottobre 2022 rileva che, se si tiene conto sia dei degli ecobonus «ordinari» che del Super ecobonus 110%, il risparmio garantito dai bonus edilizi degli ultimi anni sfiora i 2 miliardi di metri cubi di gas, pari a più di 2/3 del risparmio di gas previsto dalle misure di riduzione dei consumi per il settore domestico varate ad agosto 2022 per far fronte all'emergenza energetica. Sempre sul fronte energetico il risparmio stimato da Nomisma sui cantieri terminati a febbraio 2023 era di 29 miliardi, con un risparmio medio in bolletta di 964 euro all'anno per le famiglie italiane;
gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare sono fondamentali sia per raggiungere l'obiettivo di piena decarbonizzazione riducendo l'uso delle fonti fossili, considerando che oltre il 60 per cento del parco edilizio residenziale italiano (12,42 milioni di edifici) ha più di 45 anni e fa affidamento sul gas naturale come principale fonte di energia, sia per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili riducendo le dispersioni di calore e più in generale il fabbisogno energetico annuale dell'energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'abbattimento dei costi di esercizio degli impianti domestici,
impegna il Governo
a rendere strutturale la misura di detrazione fiscale del Superbonus nell'arco di 10 anni per far fronte al costo degli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, escludendo dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili, con un meccanismo semplificato e legato in modo più stringente al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e prevedendo percentuali di detrazione differenziate secondo le fasce di reddito, con la massima detrazione destinata alle fasce più deboli e ai proprietari di immobili destinati alla prima casa.
9/1630/13. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, composto da 4 articoli, per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;
l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio) ha introdotto la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico, in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi, ma anche sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;
con la legge di bilancio 2022 la percentuale della detrazione prevista per gli interventi rientranti nel Superbonus 110 per cento è stata ridotta al 90 per cento a decorrere dal 2023, al 70 per cento dal 2024 e al 65 per cento dal 2025;
al fine di mitigare per il 2023 il décalage sopra descritto, con l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 è stato istituito un apposito Fondo al fine di procedere alla corresponsione di un contributo a favore dei soggetti che si trovano in determinate condizioni reddituali per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus;
in relazione al contributo compensativo spettante a seguito della riduzione del Superbonus per le spese sostenute nel 2023 il Fondo è stato utilizzato dai predetti soggetti solo per il 17,8 per cento, residuando una disponibilità di risorse per 16.441.000 euro,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa al fine di rivedere i criteri per l'accesso al contributo compensativo per le spese sostenute anche nel 2024 sulla base del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e garantendo una effettiva fruibilità da parte dei soggetti che non possono sostenere esposizioni finanziarie per poter usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di edilizia.
9/1630/14. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge n. 140 del 2023, come convertito dalla legge n. 183 del 7 dicembre 2023, il Governo ha inteso adottare misure urgenti per fronteggiare il fenomeno bradisismico che minaccia da oltre 60 anni i Campi Flegrei (Na), senza però mettere in campo misure per permettere ai cittadini di quell'area di convivere tranquillamente con il fenomeno e di rendere resiliente l'intero territorio interessato;
il 13 ottobre 2023 il Ministro per la protezione civile Nello Musumeci, a margine di un vertice tenutosi a Pozzuoli alla presenza del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Quarto, del commissario prefettizio di Monte di Procida e del vicepresidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, ha testualmente dichiarato: «Proveremo a fare in 60 giorni quello che non è stato fatto in 60 anni sul bradisismo»;
nonostante l'occasione si sarebbe presentata, nei sessanta giorni successivi, quelli della emanazione e del successivo esame del suddetto provvedimento, il Governo ha respinto tutte le proposte di modifica del testo che andavano nella direzione di: introdurre il cosiddetto «Sisma Bonus 110 per cento» per permettere interventi di natura strutturale sulle abitazioni private egli edifici che saranno registrati come vulnerabili alla luce del previsto piano di analisi; potenziare la rete di monitoraggio; aumentare il personale dell'Osservatorio Vesuviano; aggiornare i piani di emergenza vulcanica; migliorare le vie di fuga per tutti i comuni della zona rossa; analizzare la vulnerabilità; consolidare il patrimonio archeologico; istituire un Osservatorio permanente per il monitoraggio strutturale di edifici e infrastrutture;
all'articolo 2, comma 1, lettera b) del suddetto decreto-legge n. 140 del 2023, inoltre, si predispone una analisi di vulnerabilità sismica per gli edifici privati, ma al tempo stesso non si individua alcun meccanismo di finanziamento per gli interventi che ne dovrebbero seguire. Di contro, per dare risposte ai cittadini, ma anche per evitare rischiose ripercussioni sul crollo del mercato immobiliare, si sarebbe dovuto estendere lo strumento del «Sisma Bonus 110 per cento» anche agli interventi di mitigazione previsti a seguito dell'analisi di vulnerabilità nell'area flegrea, con lo scopo di garantirne l'efficacia e la fattibilità economica,
impegna il Governo
a prevedere che per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023 si applichino nella misura del 110 per cento e fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni in materia di sisma bonus previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
9/1630/15. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Caso.
La Camera,
premesso che:
nel corso delle audizioni tenutesi presso la commissione Finanze, numerosi soggetti auditi hanno rappresentato il pericolo che soluzioni inefficaci, come quelle proposte dal decreto-legge all'esame dell'Aula, si lascino dietro una scia di contenziosi e opere a metà. Il decreto, infatti, non riduce in nessun modo i problemi sorti in capo a famiglie ed imprese e che le soluzioni dallo stesso individuate favoriscono, piuttosto, l'abbandono dei cantieri e delle opere incompiute, rendendo vano lo sforzo compiuto dallo Stato per finanziare un sistema di incentivi volto a efficientare il patrimonio edilizio esistente;
la sanatoria attivata dall'articolo 1, comma 1 del provvedimento per chi non consegue il doppio salto di classe energetica può favorire comportamenti scorretti diretti ad acquisire incentivi fiscali consistenti, senza garantire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo sotteso al riconoscimento del Superbonus;
il provvedimento, insomma, rischia di produrre solo scheletri urbani con cantieri fermi e tribunali intasati, premiando i furbi che hanno intascato fondi pubblici senza finire i lavori;
troppo limitata, infine, appare la disponibilità del fondo incapienti, pari a circa 16 milioni di euro, rappresentando appena lo 0,16 per cento di quello che sarebbe necessario;
in base agli ultimi dati del monitoraggio Enea-Mase, a fronte di circa 10 miliardi di euro di lavori da terminare nei condomini, è possibile stimare in 40.000 il numero di cantieri condominiali incompiuti, per un totale di circa 350.000 famiglie coinvolte e un valore di commissioni pari a 28 miliardi di euro;
al fine di garantire una chiusura ordinata dei lavori già commissionati, salvare circa 25.000 cantieri e andare incontro a più di 220.000 famiglie, sarebbe stato sufficiente prorogare lo strumento del cosiddetto Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2024, per i cantieri che a fine 2023 avevano uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 60 per cento. Un intervento siffatto, di modesto impatto finanziario, avrebbe avuto il pregio di aiutare il completamento di buona parte dei lavori avviati e di evitare il notevole contenzioso che in assenza di interventi si potrebbe scatenare contrapponendo cittadini, che lamentano il mancato completamento nei tempi dei lavori, da una parte ed imprese, che spesso per colpe non loro, in taluni casi non sono riusciti a terminare i predetti lavori, dall'altra,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni provvedimenti atti a prorogare le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per le spese sostenute fino al 30 giugno 2024, in relazione agli interventi, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
9/1630/16. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento reca una novella della disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
la suddetta disposizione restringe, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione, limitandola agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
la legge n. 13 del 1989 («Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati») stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti a cui si aggiungono i dettami dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 236 del 1989, secondo i quali una progettazione edilizia attenta al tema della disabilità deve tener conto di tre requisiti o livelli di qualità che sono l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità dello spazio costruito;
all'interno di un immobile anche una scala che serve per raggiungere il piano di sopra o il garage costituiscono barriere architettoniche, così come un dislivello maggiore di pochi centimetri all'interno di un servizio igienico;
rimane, pertanto, la necessità di intervenire nel testo del provvedimento all'esame dell'aula per conformarlo alle vigenti prescrizioni di legge, inserendo tra gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche previsti tra quelli che possono beneficiare dell'estensione dei termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 212 del 2023 anche quelli effettuati all'interno degli immobili privati per adattare le pareti, i varchi delle porte, i servizi igienici, i corridoi, eccetera, al transito delle carrozzine,
impegna il Governo
ad adottare futuri provvedimenti normativi atti ad ampliare la fattispecie di interventi previsti dall'articolo 3, del provvedimento, volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, ricomprendendo tra questi anche quelli necessari alla rimozione delle stesse all'interno degli immobili privati.
9/1630/17. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento reca una novella della disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
la suddetta disposizione restringe, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione, limitandola agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
la legge n. 13 del 1989 («Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati») stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti a cui si aggiungono i dettami dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 236 del 1989, secondo i quali una progettazione edilizia attenta al tema della disabilità deve tener conto di tre requisiti o livelli di qualità che sono l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità dello spazio costruito;
all'interno di un immobile anche una scala che serve per raggiungere il piano di sopra o il garage costituiscono barriere architettoniche, così come un dislivello maggiore di pochi centimetri all'interno di un servizio igienico;
rimane, pertanto, la necessità di intervenire nel testo del provvedimento all'esame dell'aula per conformarlo alle vigenti prescrizioni di legge, inserendo tra gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche previsti tra quelli che possono beneficiare dell'estensione dei termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 212 del 2023 anche quelli effettuati all'interno degli immobili privati per adattare le pareti, i varchi delle porte, i servizi igienici, i corridoi, eccetera, al transito delle carrozzine,
impegna il Governo
con riguardo agli interventi edilizi relativi alle barriere architettoniche, a valutare la possibilità di introdurre misure volte a tutelare maggiormente i nuclei famigliari dei contribuenti ove sia presente un soggetto in condizioni di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/1630/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento reca apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;
nel corso delle audizioni i rappresentanti di tutte le sigle sindacali hanno lanciato l'allarme sull'impatto economico delle misure introdotte dal Governo;
in particolare sarebbe opportuno prevedere idonei strumenti per agevolare la rigenerazione delle zone colpite dall'alluvione del mese di maggio 2023 che ancora stanno attendendo i promessi ristori;
l'attuale normativa non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di agevolare gli interventi già avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati per gli eventi accaduti nel maggio 2023 con il Superbonus nella misura del 110 per cento uniformando questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.
9/1630/18. Merola, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
il citato divieto di cessione del credito o sconto in fattura di fatto rende del tutto inefficace il beneficio previsto dal cosiddetto Superbonus-Sismabonus al 110 per cento in quanto gli interventi in oggetto necessitano di ingenti risorse finanziarie che non tutti i contribuenti, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese, sono in grado di affrontare;
l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ha avuto, secondo analisi di importanti istituti che si sono interessati alla misura, un impatto meno regressivo rispetto agli incentivi erogati in precedenza e ha consentito una maggiore fruizione da parte delle aree meno ricche del Paese;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito dell'investimento 2.1 della Componente 3 della Missione 2, prevede il rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con uno stanziamento di risorse pari a 13,95 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, dei quali 10,255 miliardi riferibili a progetti in essere;
la legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per le aree interessate dal rischio sismico, di proseguire gli interventi con l'esercizio pieno dello sconto in fattura e della cessione del credito favorendo l'accesso sismabonus «maggiorato» al 110 per cento ai beneficiari a basso reddito, spesso privi della necessaria capienza fiscale e con maggiori difficoltà di accesso al credito e garantendo una più equilibrata distribuzione delle risorse, permettendo il completamento dei lavori già avviati.
9/1630/19. Barbagallo.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;
le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);
è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;
le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;
queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;
l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.
9/1630/20. Malavasi, Furfaro, Merola, Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;
le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);
è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;
le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;
queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;
l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,
impegna il Governo
con riguardo agli interventi edilizi relativi alle barriere architettoniche, a valutare la possibilità di introdurre misure volte a tutelare maggiormente i nuclei famigliari dei contribuenti ove sia presente un soggetto in condizioni di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/1630/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi, Furfaro, Merola, Ubaldo Pagano.