XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 6 febbraio 2024.
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 5 febbraio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
MAIORANO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti» (1688).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge BRAMBILLA ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali» (30) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata De Monte.
La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità» (1402) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gaetana Russo.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VIII Commissione (Ambiente):
«Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità» (1632) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 180).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 1° febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre 2023 (Doc. CLXXXII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 5 febbraio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio (COM(2023) 904 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 904 final – Annexes 1 to 9), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere effettuate nella Repubblica di Moldova e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di barbabietole e delle colture di sementi di piante oleaginose effettuate in Ucraina e l'equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina (COM(2024) 52 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 52 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 febbraio 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Misure a sostegno del comparto vitivinicolo alla luce dei danni causati dalla diffusione del fungo peronospora – 3-00960; 3-00711
A)
CURTI, VACCARI, SIMIANI, ASCANI, MANZI e D'ALFONSO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
la serie di calamità che si è abbattuta sul comparto agricolo rischia di segnare un drammatico punto di non ritorno. I cambiamenti climatici, tra alluvioni, prolungate siccità, piogge tropicali e violente grandinate, stanno generando ricadute disastrose sulle colture e sulla sopravvivenza delle aziende;
il quadro generale, già fortemente compromesso, contempla quest'anno un'ulteriore piaga: quella delle malattie funginee, favorite dalle enormi precipitazioni registrate sui territori;
nello specifico, per quel che concerne il comparto vitivinicolo, le piogge intense, persistenti e prolungate verificatesi nell'ultimo periodo di maggio e nei primi giorni di giugno 2023 hanno favorito il diffondersi di uno dei funghi più aggressivi per la vite, la peronospora;
la peronospora, causata dal patogeno «plasmopara viticola», è la patologia crittogamica più grave della vite, a causa della capacità di attaccare con drammatica efficacia le foglie, i germogli e i grappoli, causando di conseguenza ingenti danni;
le precipitazioni, oltre che favorire lo sviluppo del fungo, non hanno consentito agli operatori di intervenire tempestivamente attraverso l'utilizzo di prodotti antiparassitari. Ciò in quanto l'accesso ai vigneti, mediante mezzi meccanici, risultava pregiudicato dalla precarietà di terreni divenuti inagibili a causa delle piogge;
secondo le ultime stime si registreranno perdite di produzione su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo per le regioni del Centro e del medio e basso Adriatico (Marche, Umbria, Abruzzo), dove questa patologia farà registrare decrementi tra il 50 per cento e il 60 per cento, con punte anche del 100 per cento per alcune aziende le cui coltivazioni insistono su arenili particolarmente martoriati. Tale deficit si traduce in un danno economico notevole che deve essere necessariamente indennizzato;
occorre considerare che moltissime aziende agricole, già pesantemente vessate dall'incremento dei costi e dall'andamento dei tassi di interesse, si trovano a dover far fronte all'impegnativo rimborso di mutui e finanziamenti;
è inoltre particolarmente urgente intervenire a sostegno delle aziende impegnate sul fronte delle coltivazioni biologiche. Queste, infatti, nonostante siano autorizzate a compensare il calo di raccolto con acquisto di prodotto all'esterno fino a un massimo del 50 per cento, avendo subito perdite superiori, non sono in condizione di ammortizzarle;
lo stato di fatto colloca, pertanto, questa emergenza su un piano di tale straordinarietà, che strumenti, quali le assicurazioni agricole agevolate e i fondi di mutualizzazione, non sono sufficienti a compensare danni e perdite;
appare, dunque, improcrastinabile l'adozione di misure eccezionali e di immediato ausilio, quali la corresponsione di indennizzi congrui e sostanziali per il risarcimento dei danni subiti, la sospensione temporanea dei mutui e la deroga, a favore delle aziende del biologico, rispetto al limite del 50 per cento dell'acquisto di prodotto esterno –:
se il Ministro interrogato risulti a conoscenza di quanto rappresentato in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere, con somma urgenza, al fine di sostenere il comparto vitivinicolo nazionale, con particolare riguardo per le regioni del Centro e del medio e basso Adriatico, considerando anche l'importanza e la qualità delle produzioni.
(3-00960)
IACONO, BARBAGALLO, PROVENZANO, MARINO e PORTA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
in ambito nazionale la Sicilia rappresenta la quarta regione nel settore vitivinicolo e rappresenta la regione italiana con la maggiore superficie vitata a bio, seguita dalla Puglia e dalla Toscana;
nel panorama produttivo siciliano un ruolo particolare rivestono le cantine sociali, molte delle quali costituite sotto forma di cooperative di conferimento, che garantiscono i propri soci produttori contribuendo alla produzione di un vino di qualità apprezzato e riconosciuto anche sui mercati internazionali;
purtroppo gli effetti del cambiamento climatico con eventi atmosferici estremi stanno incidendo anche sul settore, causando ingenti danni ad interi territori in cui l'enologia e la viticoltura rappresentano una voce molto importante per l'economia locale;
particolare incidenza sta avendo la peronospora, malattia fungina determinata dalle frequenti e violente piogge che, verificatesi in un particolare periodo della maturazione, ha messo a rischio le produzioni in Sicilia e nel Sud;
le misure di supporto e gli aiuti richiesti e ottenuti dalla regione risultano, però, non più sufficienti a scongiurare una crisi di comparto che avrebbe conseguenze devastanti sul piano della produzione e della qualità stessa della produzione e sull'intera filiera che rappresenta uno dei settori più dinamici e produttivi dall'isola in campo agroalimentare;
rispetto alla vendemmia precedente si registra un calo di produzione del 30 per cento e questo dato evidenzia come la Sicilia sia la regione italiana che più di altre sta subendo una crisi di settore;
associazioni di categoria, operatori, istituzioni hanno lanciato un grido di allarme, sollecitando il Governo nazionale per ulteriori interventi a sostegno del comparto –:
se il Governo sia a conoscenza di questa drammatica situazione e quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza, anche in vista dell'imminente presentazione del disegno di legge di bilancio, al fine di prevedere misure ad hoc a sostegno del comparto vitivinicolo siciliano, al fine di tutelare una filiera strategica dell'agroalimentare nazionale e territoriale.
(3-00711)
Chiarimenti in merito alle tempistiche per l'istituzione del commissariato di pubblica sicurezza ad Aprilia (Latina) – 3-00735
B)
ORFINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nei mesi scorsi il Ministro interrogato, a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza che ha presieduto insieme alle forze dell'ordine e al prefetto di Latina Maurizio Falco, ha annunciato che tra le prossime iniziative a sostegno delle comunità locali di Latina e provincia per la lotta alla criminalità ci sarà anche la prossima istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza ad Aprilia;
come risulta anche da notizie a mezzo stampa, il Ministro interrogato avrebbe dichiarato che l'iter per l'istituzione del commissariato sarebbe a buon punto: «Stanno terminando tutte le pratiche legate alla sede, contiamo che da qui a un anno sarà possibile aprire ufficialmente il commissariato» –:
alla luce delle molteplici dichiarazioni già rese in passato, alle quali non è stato dato seguito, quale sia lo stato reale dell'arte in merito all'istituzione del commissariato di pubblica sicurezza ad Aprilia.
(3-00735)
Iniziative volte a parificare il trattamento tra personale in servizio e personale in quiescenza delle Forze armate in relazione alla partecipazione alle udienze giudiziarie in qualità di testimone per fatti inerenti al servizio – 3-00398
C)
CIOCCHETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
il personale delle Forze armate in quiescenza viene talvolta convocato dall'autorità giudiziaria ordinaria nel processo penale, civile, amministrativo e contabile, quale testimone per fatti inerenti al servizio. In tal caso non essendo più vincolato da un rapporto di impiego, non può essere destinatario della disciplina del trattamento di missione stabilito per tutti i dipendenti pubblici e non gli si può rilasciare il foglio di viaggio. Pertanto, allo stesso personale in congedo (in ausiliaria non richiamato/in riserva), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, compete solo il trattamento previsto dal Ministero della giustizia, senza possibilità di far luogo ad alcuna integrazione a carico dell'amministrazione di appartenenza. Tutto ciò provoca una disparità di trattamento con il personale in servizio convocato per gli stessi motivi, a cui viene riconosciuta invece un'indennità completa;
mentre il personale in pensione, che non può esimersi dal partecipare, è costretto a provvedere a proprie spese al vitto, all'alloggio e a quant'altro necessario, con enormi sacrifici economici. Un disagio insostenibile, se si considera anche che tutti i diritti, sia il trattamento di fine servizio che le altre spettanze eventuali, come la pensione privilegiata ed altre, non si percepiscono prima di cinque anni. A questo si aggiunga che la maggior parte del personale che va in pensione, come è noto a tutti, tenta di tornare nella terra di origine per motivi affettivi e spesso anche per esigenze economiche strettamente legate al proprio bilancio familiare. Molti invece devono acquistare la prima casa, con la liquidazione insieme ad altre eventuali spettanze. Ragion per cui è veramente difficile sborsare somme talvolta anche ingenti (tenuto conto della loro situazione economica) per recarsi da una parte all'altra dell'Italia nelle varie sedi dei processi; numerose sono le lamentele ricevute da parte delle associazioni interessate –:
se non sia necessario adottare iniziative per parificare il trattamento in oggetto tra personale in servizio e personale in congedo, consentendo a quest'ultimo le migliori condizioni per partecipare alle udienze giudiziarie e ponendo così fine a questa ingiusta disparità.
(3-00398)
Chiarimenti e iniziative in ordine al progetto di realizzazione di una base militare nella città di Pisa, in località Coltano – 3-00733
D)
QUARTINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022 il Governo individuava nella città di Pisa, e precisamente in località Coltano, il luogo dove realizzare la sede del gruppo intervento speciale «Tuscania» e del centro cinofili e, al contempo, la dichiarava «opera destinata alla difesa nazionale»;
nel progetto iniziale, detta base avrebbe occupato un'area di 730.000 metri quadrati, su cui sarebbero stati edificati 440.000 metri cubi di nuovi locali con destinazioni varie: poligoni di tiro, infrastrutture di addestramento, magazzini, uffici, villette a schiera e altro. Il tutto, nell'area di Coltano, una zona di pregio naturalistico e paesaggistico, su cui insistono vincoli ambientali, e godendo dell'iter realizzativo delle procedure semplificate previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, trattandosi, appunto, di opere atte a difesa nazionale. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, però, non ha fra i propri primi fini quelli militari; all'opposto, sono la preservazione del territorio, il miglioramento di società e impresa, la mitigazione delle debolezze strutturali dell'economia italiana a costituire i capisaldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non potrebbe essere altrimenti, considerato il percorso di transizione ecologica, ambientate e di sostenibilità, di riduzione dei divari territoriali, generazionali e di genere le idee alla base del Piano nazionale di ripresa e resilienza stesso;
reso pubblico il progetto, anche grazie all'azione del Movimento 5 Stelle (mozione n. 856) in consiglio regionale della Toscana, si levarono numerosissime proteste; molti soggetti – attori istituzionali, varie parti politiche, comitati di cittadini – manifestarono la loro contrarietà alla realizzazione dell'opera; lo stesso presidente della giunta regionale della Toscana aveva suggerito all'epoca di costruire la base del Tuscania in un altro luogo, ossia a Pontedera;
sembrava che il progetto fosse stato accantonato, salvaguardando le aree del parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. Nel settembre 2023 venivano invece ripresentate nuove linee progettuali per lo sviluppo dello studio di prefattibilità nell'area Centro interforze studi per le applicazioni militari (Cisam); attraverso un tavolo interistituzionale veniva di fatto recuperata l'idea della base, forzandola attraverso una parcellizzazione delle diverse installazioni e strutture, smistate (poligoni di tiro, depositi di armi, eliporto e altro) in aree diverse, fra cui l'area del Centro interforze studi per le applicazioni militari, sede di un reattore nucleare. Una «diffusione» incoerente con la natura di un sistema organizzato militare. L'uso di termini chiave, quali «biodiversità», «riqualificazione floro-faunistica», «opere compensative a favore del territorio» e altri, completavano il quadro di un progetto di dubbia utilità strategica e, ad avviso dell'interrogante, certamente contrario alla tutela dell'ambiente. Il Movimento 5 Stelle si attivava nuovamente in consiglio regionale, con ulteriore mozione (1392), eccependo gli aspetti sopra indicati, a cui si aggiunge il fatto che, nonostante il cambio di parere di alcuni soggetti, l'impegno di spesa (non comunicato) non potrà più far conto sul «Fondo per la coesione sociale e lo sviluppo»; come sottolineato dal presidente dell'Ente parco, tale sostentamento «ora non è più disponibile: le risorse andranno individuate in altre poste di bilancio all'interno della prossima legge finanziaria» –:
come intenda il Ministro interrogato intervenire, anche attraverso proposte alternative e partecipate, in relazione alla rinnovata volontà di ubicare la base in diverse aree, fra le quali l'ex area del Centro interforze studi per le applicazioni militari (Cisam), con un progetto che appare in contrasto con le posizioni dello Stato italiano, con le indicazioni di destinazioni d'uso dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non più coperta finanziariamente, oltre che non utile dal punto di vista strategico e certamente dannosa per il territorio.
(3-00733)
DISEGNO DI LEGGE: S. 674 – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI E DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI DEI CAPITALI RECATE DAL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ DI CAPITALI CONTENUTE NEL CODICE CIVILE APPLICABILI ANCHE AGLI EMITTENTI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1515)
A.C. 1515 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo e sull'emendamento 27.500 della Commissione.
A.C. 1515 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
sia approvato l'emendamento 27.500;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 16.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1515 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo I
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI
Art. 1.
(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)
1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 1.
(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)
1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
1.01. (ex 1.01.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 1515 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Estensione della definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ai 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 1 miliardo di euro».
A.C. 1515 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, delle società di cui al medesimo comma possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-ter. Alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma 2-bis si applica la disciplina di cui alla sezione I del capo IV del titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-quater. Per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma 2-bis è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».
2. All'articolo 100-ter, comma 2, alinea, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti: «nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 3.
(Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Organo di controllo PMI)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, secondo comma, del codice civile, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati all'articolo 2477, secondo comma, del codice civile, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile anche se la società è priva di organo di controllo.».
3.01. (ex 3.01.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 1515 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83-sexies, comma 3, le parole: «Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.» sono soppresse;
b) all'articolo 102, comma 4, le parole: «o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116» sono sostituite dalle seguenti: «o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;
c) all'articolo 114-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «I piani di compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Negli emittenti quotati, i piani di compensi»;
2) il comma 2 è abrogato;
d) l'articolo 116 è abrogato;
e) all'articolo 118, il comma 2 è abrogato;
f) all'articolo 148-bis:
1) al comma 1, le parole: «, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
g) all'articolo 165-ter:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate»;
2) al comma 6, le parole: «e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116» sono soppresse;
h) all'articolo 165-quater, comma 1, le parole: «e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
i) all'articolo 165-quinquies, comma 1, le parole: «e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
l) all'articolo 165-sexies, comma 1, le parole: «e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse;
m) all'articolo 191-ter, comma 6, le parole: «o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante» sono soppresse;
n) all'articolo 193, comma 1, le parole: «116, comma 1-bis,» sono soppresse.
2. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) è abrogata.
3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2325-bis è inserito il seguente:
«Art. 2325-ter. – (Società emittenti strumenti finanziari diffusi) – Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.
Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.
Non si considerano emittenti diffusi:
1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;
2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;
3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali;
4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.
Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.
Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica alla società di revisione l'articolo 155, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
b) all'articolo 2341-ter, primo comma, dopo le parole: «al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;
c) all'articolo 2391-bis:
1) al primo comma, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «con azioni quotate in mercati regolamentati»;
2) al terzo comma, lettera b), le parole: «che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» sono soppresse.
4. L'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi)
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 102, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «non quotati» sono aggiunte le seguenti: «o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;.
4.1. (ex 4.1.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.».
4.2. (ex 4.2.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2325-bis, primo comma, le parole: «o diffuse» sono sostituite dalle seguenti: «, quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse»;.
4.3. (ex 4.3.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», primo comma, sostituire le parole: mercati regolamentati italiani con le seguenti: mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, medesimo capoverso:
al quinto comma, sostituire le parole: dagli strumenti finanziari con le seguenti: dai valori mobiliari;
al sesto comma, sopprimere le parole: strumenti finanziari;
sostituire la rubrica con la seguente: (Emittenti diffusi);
sopprimere la lettera c).
4.4. (ex 4.4.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», primo comma, sostituire le parole da: i quali abbiano azionisti fino a: indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma. con le seguenti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;
2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.
4.5. (ex 4.5.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 2325-ter», terzo comma, numero 2), sopprimere le parole: o in continuità indiretta.
4.6. (ex 4.6.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;
b-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter»;
b-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;».
4.7. (ex 4.7.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole: «che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» sono inserite le seguenti: «e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»;
c-ter) all'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), dopo le parole: «società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione».
4.8. (ex 4.8.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 838-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile».
4.9. (ex 4.9.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 1515 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Estensione alle società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facoltà di redigere il bilancio secondo i princìpi contabili internazionali)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
A.C. 1515 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Disposizioni in materia di flottante)
1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108» sono soppresse.
A.C. 1515 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizione di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2412:
1) al primo comma, dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma»;
2) al quinto comma, dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere»;
b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica».
A.C. 1515 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;
b) all'articolo 66-ter:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) al comma 6, lettera a), le parole: «vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 8.
(Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione)
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato;.
8.1. (ex 8.1.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Trattamento economico degli amministratori)
1. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, il complessivo trattamento economico è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.
8.01. (ex 8.01.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
A.C. 1515 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)
1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019»;
b) il comma 7 è abrogato.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 9.
(Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è abrogata.
9.1. (ex 9.1.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 1515 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)
1. All'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 7 è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 10.
(Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo)
Sopprimerlo.
*10.1. (ex 10.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Sopprimerlo.
*10.2. (ex 10.1.) Borrelli, Grimaldi.
A.C. 1515 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)
1. Dopo l'articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 135-undecies.1. – (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato) – 1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione».
2. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 11.
(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate)
Sopprimerlo.
11.1. (ex 11.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.
4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».
11.2. (ex 11.2.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.
4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».
11.3. (ex 11.4.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-sexies.
4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci.».
11.4. (ex 11.3.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Lo statuto può prevedere con le seguenti: Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , comma 1, primo periodo, fino alla fine del comma, con le seguenti: con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.;
al comma 3:
primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2;
secondo periodo, sostituire le parole: le risposte alle domande pervenute con le seguenti: con le modalità previste dall'articolo 127-ter, commi 1-bis e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati.
11.5. (ex 11.5.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Lo statuto può prevedere con le seguenti: Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto.
*11.6. (ex 11.6.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Lo statuto può prevedere con le seguenti: Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto.
*11.7. (ex 11.7.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Lo statuto può prevedere con le seguenti: Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto.
*11.8. (ex 11.6. e 11.7.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.
11.9. (ex 11.8.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.
*11.10. (ex 11.9.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 135-undecies.1.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies.
*11.11. (ex 11.9.) Borrelli, Grimaldi.
A.C. 1515 – Articolo 12
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate)
1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
«Art. 147-ter.1. – (Lista del consiglio di amministrazione) – 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:
a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.
2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:
a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:
1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;
b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:
1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);
2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;
c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.
4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente».
2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 12.
(Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate)
Sopprimerlo.
12.1. (ex 12.1.) Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Fenu.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: lo statuto può prevedere fino alla fine del capoverso «Art. 147-ter.1», con le seguenti: se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:
a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;
b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;
c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;
d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;
e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:
1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;
4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;
f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.
2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:
a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;
b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;
c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.
3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.
4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.
5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.
12.2. (ex 12.3.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: . In tale caso fino alla fine del capoverso «Art. 147-ter.1», con le seguenti: , garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
12.3. (ex 12.2.) Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti: maggiorato di un terzo.
12.4. (ex 12.4.) Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire, il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.
*12.5. (ex 12.5.) Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire, il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera b-bis), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.
*12.6. (ex 12.5.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) lo statuto può prevedere che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.
12.7.(ex 12.6.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», sopprimere il comma 2.
12.8. (ex 12.7.) Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b). Le modalità di voto assicurano altresì l'espressione, contestualmente al voto di lista, di una preferenza;.
12.9. (ex 12.8.) Tabacci, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti alla lista di cui ai commi 1 e 2 secondo quanto precisato alla lettera b);.
12.10. (ex 12.9.) Tabacci, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;.
12.11. (ex 12.10.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3;.
12.12. (ex 12.11.) Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.
12.13. (ex 12.12.) Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», sopprimere il comma 4.
12.14. (ex 12.13.) Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Lo statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.
12.15. (ex 12.14.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.
12.16. (ex 12.15.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter.1.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.
12.17. (ex 12.16.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:
a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;
b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.
12.18. (ex 12.17.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati.».
12.19. (ex 12.18.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 3, sostituire la parola: 2025 con la seguente: 2027.
12.20. (ex 12.19.) Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 1515 – Articolo 13
ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di voto plurimo)
1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 13.
(Disposizioni in materia di voto plurimo)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.».
2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
13.1. (ex 14.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».
13.2. (ex 13.1.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.».
13.3. (ex 13.3.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:
a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;
b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;
c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;
d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;
e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.
3. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.
13.4. (ex 13.4.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.».
13.5. (ex 13.2.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 1515 – Articolo 14
ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 14.
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni»;
b) l'articolo 127-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 127-quinquies. – (Maggiorazione del voto) – 1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
2. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.
3. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.
4. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
5. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
6. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 14.
(Disposizioni in materia di voto maggiorato)
Al comma 1, lettera b), capoverso: «Art. 127-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle società italiane quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attributi due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.
14.2. (ex 14.2.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.
3. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 2.
4. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 2 e 3 entra trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.
14.3. (ex 14.3.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
A.C. 1515 – Articolo 15
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 15.
(Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
1. All'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i fondi pensione,» sono inserite le seguenti: «gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».
A.C. 1515 – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera i), dopo le parole: «proprie azioni» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»;
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i.1) “società di investimento a capitale variabile in gestione esterna” (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»;
3) alla lettera i-bis), dopo le parole: «strumenti finanziari partecipativi» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»;
4) dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente:
«i-bis.1) “società di investimento a capitale fisso in gestione esterna” (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»;
5) alla lettera i-quater), alinea, le parole: «che gestisce direttamente il proprio patrimonio» sono soppresse;
6) alla lettera l), le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna»;
7) alla lettera m), le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicav in gestione esterna»;
8) alla lettera m-ter), le parole: «e la Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna»;
9) alla lettera q-bis), le parole: «e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicaf»;
10) alla lettera q-quinquies), le parole: «e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna»;
b) all'articolo 35-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale»;
2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr.
6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.
6-quater. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57»;
c) all'articolo 35-quinquies, comma 5, dopo le parole: «gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo,» sono inserite le seguenti: «2351, secondo comma, ultimo periodo,»;
d) all'articolo 35-decies, comma 1, alinea, le parole: «che gestiscono i propri patrimoni» sono soppresse;
e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Art. 38. – (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno) – 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:
a) adottano la forma di società per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;
d) lo statuto prevede:
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;
2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;
e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;
g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).
2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.
3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.
4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.
5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.
6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.
7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.
8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.
9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile»;
f) all'articolo 57, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente:
«6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr».
2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 16.
(Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite)
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 6, dopo le parole: «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti «; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi».
Conseguentemente:
al medesimo comma:
dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 36, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.»;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: «SGR o enti» sono inserite le seguenti: «, società o associazioni professionali»;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i princìpi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme.;
al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti.
16.1. (ex 16.1.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
(Inammissibile)
A.C. 1515 – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 17.
(Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea)
1. All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile».
A.C. 1515 – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 18.
(Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari)
1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «16 miliardi di euro».
A.C. 1515 – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 19.
(Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle piccole e medie imprese a forme alternative di finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;
b) aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
c) facilitare il passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati;
d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;
e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
f) prevedere il riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano nonché delle raccomandazioni e degli standard internazionali;
l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 19.
(Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti)
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
19.1. (ex 19.1.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;.
19.2. (ex 19.2.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;.
*19.3. (ex 19.3.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;.
*19.4. (ex 19.3.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: aumentare la competitività del mercato nazionale aggiungere le seguenti: in linea con l'obiettivo della realizzazione del capital market union, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,.
19.5. (ex 19.4.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: disciplinando in particolare le modalità per garantire:
1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;
2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;.
19.6. (ex 19.5.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;.
19.7. (ex 19.6.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, secondo comma, del codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.
*19.8. (ex 19.7.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Orlando.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, secondo comma, del codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.
*19.9. (ex 19.7.) Borrelli, Grimaldi, Orlando.
Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.
19.10. (ex 19.8.) Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;.
*19.11. (ex 19.9.) Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;.
*19.12. (ex 19.9.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;.
19.13. (ex 19.10.) Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate.
19.14. (ex 19.11.) Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.
Sostituire il comma 3, con i seguenti:
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
19.15. (ex 19.12.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
*19.16. (ex 19.13.) Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
*19.17. (ex 19.13.) Borrelli, Grimaldi.
A.C. 1515 – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo II
DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA
Art. 20.
(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)
1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
«6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subìto un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 20.
(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: 28 dicembre 2005, n. 262, aggiungere le seguenti: al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.» e.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso comma 6-ter:
sostituire le parole: Fermo restando quanto disposto dal con le seguenti: Al ricorrere dei presupposti di cui al;
sostituire le parole: sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa con le seguenti: di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
20.1. (ex 20.1.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 1515 – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 21.
(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis. – (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico) – 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presìdi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.
1-ter. I presìdi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti».
3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 21.
(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
Sopprimerlo.
*21.1. (ex 21.1.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Sopprimerlo.
*21.2. (ex 21.1.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, primo periodo, dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti: o indirettamente.
**21.3. (ex 21.2.) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, primo periodo, dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti: o indirettamente.
**21.4. (ex 21.2.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 2, dopo le parole: all'anno, aggiungere le seguenti: o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,.
21.5. (ex 21.3.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*21.6. (ex 21.4.) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
Al comma 1, capoverso «Art. 29-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*21.7. (ex 21.4.) Borrelli, Grimaldi.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**21.8. (ex 21.5.) Fenu.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**21.9. (ex 21.5.) Borrelli, Grimaldi.
A.C. 1515 – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 22.
(Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati)
1. All'articolo 7-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto».
2. All'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-terdecies è aggiunto il seguente:
«2-quaterdecies. La Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attività di investimento prestati da chi non vi è abilitato».
A.C. 1515 – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 23.
(Modifiche ai poteri sanzionatori
della Consob)
1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-bis è aggiunto il seguente titolo:
«TITOLO II-bis.
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 196-ter. – (Impegni) – 1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata.
3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 23.
(Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob)
Al comma 1, capoverso «Art. 196-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
medesimo capoverso:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti;
al comma 3:
all'alinea, sostituire le parole: d'ufficio riaprire con le seguenti: comunque avviare o proseguire;
sopprimere la lettera a);
al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.;
dopo il capoverso «Art. 196-ter», aggiungere il seguente:
«Art. 196-quater.
(Procedura di transazione)
1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'articolo 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.
2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:
a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;
d) la stima delle possibili sanzioni.
3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.
4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.
5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.
6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.».
23.1. (ex 23.1.) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
A.C. 1515 – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 24.
(Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007)
1. Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
A.C. 1515 – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo III
MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA
Art. 25.
(Misure in materia di educazione
finanziaria)
1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «culturale» è inserita la seguente: «, economica»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «diritto alla salute e al benessere della persona» sono sostituite dalle seguenti: «diritto alla salute, al benessere della persona al risparmio e all'investimento, all'educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito»;
2) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «e alla cittadinanza attiva» sono inserite le seguenti: «e l'educazione finanziaria».
2. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito»;
b) al comma 6, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;
c) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
A.C. 1515 – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo IV
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DEL PATRIMONIO DESTINATO
Art. 26.
(Misure per rafforzare l'operatività
del Patrimonio Destinato)
1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci pro forma, certificati da un revisore contabile»;
b) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quinquies. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato».
A.C. 1515 – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 27.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 27.
(Disposizioni finanziarie)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024.
Conseguentemente, al medesimo periodo:
sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;
sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.
27.500. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 1515 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 25 «Misure in materia di educazione finanziaria», una serie di modifiche alla disciplina dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge n. 92 del 2019, che introducono, tra gli obiettivi dell'insegnamento dell'educazione civica, anche la partecipazione piena e consapevole alla vita economica (oltre che civica, culturale e sociale delle comunità) nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
in particolare, il provvedimento aggiunge, tra le tematiche oggetto delle Linee Guida predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito per l'insegnamento dell'educazione civica, anche «l'educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile»;
per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione e del merito «determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»;
considerato che:
ai sensi del comma 3 dell'articolo 24-bis (Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale) del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il predetto Comitato adotta un programma per la definizione di una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale», che deve, in particolare, attenersi ai seguenti princìpi:
organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;
prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali;
il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;
quanto sopra stabilito non appare coerente ai contenuti del nuovo comma 10-bis dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, introdotto dal presente provvedimento nel corso dell'esame al Senato, che dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, possa sottoscrivere appositi accordi solo con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che il Ministero dell'istruzione e del Merito, al fine di garantire una reale efficacia della misura in oggetto e una larga diffusione della materia, possa avvalersi del supporto di soggetti qualificati che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi e con i quali il Ministero abbia in atto da tempo Protocolli di collaborazione.
9/1515/1. De Palma.
La Camera,
premesso che:
la presentazione di una lista di candidati per il rinnovo dell'organo di amministrazione da parte del consiglio di amministrazione uscente è una prassi ampiamente diffusa e già utilizzata da numerose società in Italia. Il Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 2022 «La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione per il rinnovo del medesimo Consiglio» prevede specifici criteri, cui sono chiamati ad attenersi tutti gli emittenti quotati che adottano tale meccanismo. Inoltre, la facoltà di presentazione di una lista di candidati da parte del board uscente è contemplata anche dal Codice di Corporate Governance ed è espressamente prevista dalle ultime Raccomandazioni sui Princìpi di Corporate Governance, pubblicate dall'OCSE nel giugno 2023, richiamando, entrambi i documenti, la necessità di garantire adeguati presidi di trasparenza nel processo di formazione della lista;
il presente disegno di legge introduce nuove previsioni normative che modificano il meccanismo della presentazione della lista del CdA. In particolare, l'articolo 12 disciplina la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 147-ter.1, introdotto dall'articolo, dispone che lo statuto societario possa prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione e in tale caso, il Consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e tale lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo. Il comma 3 individua la disciplina applicabile, prevedendo, alla lettera a), n. 1, che, qualora gli amministratori uscenti presentino la summenzionata lista ed essa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'assemblea, tra le altre cose, è chiamata ad una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato e inoltre il comma 3 alla lettera b) prevede per l'attribuzione dei seggi alle liste di minoranza, che, qualora queste abbiano ottenuto non più del 20 per cento dei voti espressi, tali liste concorrano alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti di ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento e se le liste di minoranza hanno invece ottenuto più del 20 per cento dei voti espressi, i componenti del consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti alle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento;
è stato svolto un ciclo di audizioni sia al Senato che alla Camera, durante le quali sono stati sollevati da più soggetti – esperti del settore, costituzionalisti e associazioni di categoria – perplessità circa la revisione dello strumento della lista del CdA, considerata largamente una best practice che viene utilizzata nella maggior parte dei principali ordinamenti occidentali. In particolare, tra i punti sollevati in fase di audizione, è emerso che le previsioni normative introdotte dall'articolo 12 impongono limitazioni e stabiliscono regole procedurali più complesse, in aperta contraddizione con l'intento del disegno di legge di semplificare le regole di accesso al mercato dei capitali italiano per attrarre maggiori investimenti. I punti critici portati all'attenzione mettono in evidenza come alcuni meccanismi introdotti dall'articolo 12, quali una differenziazione di trattamento tra liste – basata sul soggetto presentatore, board uscente o socio/soci – o la previsione di un sistema di doppia votazione, pongano problemi di coerenza sia con la normativa vigente che con il dettato costituzionale;
si osserva che anche il Servizio Studi della Camera dei deputati ha rilevato alcuni aspetti che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti. In particolare, nel Dossier n. 51 – «Elementi di valutazione sulla qualità del testo» del 14 novembre 2023 in merito all'articolo 12, con riferimento a quanto previsto dal comma 3, lettera a), n. 1) sulla doppia votazione, si chiede che «si valuti l'opportunità di approfondire le modalità di tale secondo voto e in particolare se ad esso possano partecipare tutti i soci o tutti i soci che abbiano partecipato alla prima votazione o infine solo quelli che nella prima votazione abbiano votato per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti», con riferimento a quanto previsto dal comma 3, lettera b) sull'attribuzione dei seggi alle liste di minoranza, rileva che «non appare determinato però il numero di componenti del consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze»;
l'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. La disposizione, a tal fine, indica i princìpi e criteri direttivi generali e specifici – tra cui quello di semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina – cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega, e fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a chiarire le disposizioni introdotte dall'articolo 12 che necessitano di ulteriori approfondimenti, nei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 19, al fine di perseguire gli obiettivi del presente provvedimento finalizzati a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari, secondo i princìpi di trasparenza, equità ed efficienza
9/1515/2.Sala, Cattaneo, Nevi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato, contiene importanti disposizioni, attese da anni dagli operatori del mercato finanziario ed economico, finalizzate a semplificare il quadro regolatorio attuale, non soltanto dal punto della semplificazione, ma anche della regolazione del mercato dei capitali italiano, storicamente modesto e in condizioni di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, sia a causa di debolezze strutturali, che della presenza di ostacoli di natura normativa e regolamentare;
il disegno di legge al Capo III, prevede in particolare, con l'articolo 25, misure di promozione dell'inclusione finanziaria, che modificano la disciplina di cui alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016;
al riguardo si rileva che, l'introduzione dell'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie dell'educazione finanziaria, rappresenta una materia importante, in particolare sotto il profilo normativo, che il Governo ha recepito da disegni di legge anche nelle passate legislature, presentati da numerosi colleghi, a cui si aggiunge anche la proposta di legge, a prima firma del sottoscrittore del presente atto, recante: «Disposizioni concernenti l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione economica e finanziaria e la diffusione di essa presso il pubblico, gli investitori e i risparmiatori»;
in tale ambito, l'Associazione italiana educatori finanziari, – AIEF, istituita ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, accreditata dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'università e della ricerca MUR e iscritta nell'elenco del Ministero delle imprese e del made in Italy delle Associazioni professionali, si è particolarmente contraddistinta nel corso degli anni, a livello istituzionale, per il livello di conoscenza e di preparazione dei professionisti impegnati, nella divulgazione e nella promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative, attraverso l'insegnamento in oltre 100 scuole e coinvolgendo centinaia di migliaia di persone tra studenti e docenti nei tantissimi eventi educativi;
la necessità di innalzare i livelli di diffusione e di apprendimento culturale dell'educazione finanziaria, non soltanto in ambito scolastico, in relazione ai crescenti rischi per la mancata inclusione finanziaria, non solo individuali ma anche sociali, (l'OCSE ha ribadito che il nostro Paese ha i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria) richiede, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, un coinvolgimento;
ulteriore dei player del mercato educativo finanziario, in grado di accelerare il processo della promozione e della diffusione dell'educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie nazionali, nel contesto attuale di profondo mutamento socioeconomico, in cui i servizi finanziari a disposizione della clientela, avvengono in gran parte per via informatica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di una misura di tipo normativo, volta ad includere l'Associazione italiana educatori finanziari – AIEF, tra i soggetti indicati all'articolo 25, comma 1, lettera c), del disegno di legge in oggetto, che modifica l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, fra quelli da sentire per la determinazione dei contenuti indicati dal Ministero dell'istruzione e del merito, ai fini dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e della pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile.
9/1515/3. Congedo, De Bertoldi, Matera, Testa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato dal Senato, è diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano, ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate, al fine di favorire l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari e sostenere al contempo, la ripresa economica nazionale;
il disegno di legge, in particolare, con l'articolo 25, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016;
al riguardo, si evidenzia che, nell'ambito delle modifiche apportate alla legislazione vigente dal suesposto articolo, con riferimento alle progettualità in ordine all'educazione finanziaria, un ruolo attivo e fondamentale potrebbe essere svolto dai professionisti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, portatori di specifiche competenze tecniche nella materia della finanza, del risparmio e dell'investimento;
in tale quadro, i sottoscrittori del presente atto, rilevano l'opportunità che il Ministero dell'istruzione e del merito possa farsi promotore della sottoscrizione di appositi accordi anche con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di incentivare a livello locale, tramite gli Ordini territoriali o le loro fondazioni, la promozione e la diffusione della cultura dell'educazione finanziaria grazie all'apporto degli iscritti specializzati su tali ambiti disciplinari, in ossequio alle previsioni dell'ordinamento della professione, ed in coerenza peraltro con quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della legislatura, l'introduzione di un intervento anche di tipo normativo, volto a definire un protocollo d'intesa, tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per le finalità in premessa riportate e volte ad espandere la cultura dell'educazione finanziaria, in ragione delle peculiarità che la professione del dottore commercialista ed esperto contabile esercita nel Paese, anche in ambito economico e finanziario.
9/1515/4. Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, introduce misure finalizzate a migliorare strutturalmente la competitività del mercato dei capitali italiano, al fine di accompagnare e sostenere la ripresa che si è andata consolidando in questi ultimi anni e affrontare le sfide della transizione digitale e ambientale che attendono il nostro Paese;
all'interno del quadro delle misure indicate nel provvedimento, l'articolo 25 modificato nel corso dell'esame del Senato, reca misure in materia di educazione finanziaria, che prevedono che tra i princìpi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, vi sia anche l'educazione finanziaria;
al riguardo, la lettera d) comma 2 che modifica il comma 10 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, riformulata nel corso dell'esame in prima lettura, introduce un comma 10-bis all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 che dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscriva appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
in tale quadro, si ricorda che all'interno del programma: «per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale», di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del medesimo decreto-legge, è previsto alla lettera c) che la Strategia nazionale si conforma al principio secondo il quale, si preveda «la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali»;
in tale ambito,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che il Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto dell'autonomia scolastica e al fine di provvedere in modo efficace ed efficiente alla formazione dei docenti, possa avvalersi in futuro del massimo delle opportunità di scelta e possa autonomamente sottoscrivere accordi con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi.
9/1515/5. De Bertoldi, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti», modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce modifiche alla disciplina di cui alla legge n. 92 del 2019 avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica;
l'articolo 25 del presente disegno di legge inserisce l'educazione finanziaria all'interno dell'educazione civica, introducendo tra gli obiettivi di questo insegnamento, anche la partecipazione piena e consapevole alla vita economica nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
tale disposizione riconosce altresì un vero e proprio diritto al risparmio, all'investimento, all'educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, al fine di fornire ai giovani gli strumenti utili affinché siano in grado di gestire, in futuro, le proprie finanze in maniera ottimale e con una maggiore sicurezza economica;
sempre più frequentemente il delitto di maltrattamenti in famiglia risulta integrato da violenze anche di natura economica;
la dipendenza economica dal maltrattante spesso induce la vittima a non denunciare le violenze patite (o a denunciarle tardivamente) per paura di non poter far fronte alle necessità proprie e dei figli;
la violenza contro le donne e una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e che la società italiana è caratterizzata da stereotipi di genere fortemente radicati a livello culturale,
impegna il Governo
a promuovere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, l'educazione finanziaria anche con riferimento all'importanza dell'indipendenza economica del singolo familiare o convivente.
9/1515/6. Semenzato.
La Camera,
premesso che:
il mercato dei capitali italiano si trova in una condizione di ritardo rispetto ai mercati delle altre economie avanzate e risulta ancora sottodimensionato;
il presente disegno di legge intende rilanciare il mercato italiano dei capitali favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari, facilitando, tra le altre cose, anche il processo di quotazione e la permanenza nei mercati, in particolare da parte delle PMI;
le disposizioni contenute nel disegno di legge, infatti, arricchiscono l'assetto normativo italiano, colmando alcuni dei vuoti legislativi e contribuendo a rendere il mercato italiano dei capitali più attrattivo, anche rispetto alle altre Borse europee;
le imprese necessitano, tuttavia, di un quadro normativo certo e puntuale. A tal proposito, come anche rilevato dal Servizio Studi della Camera dei deputati (Dossier n. 51, «Elementi di valutazione sulla qualità del testo» del 14 novembre 2023), si osserva che talune disposizioni contenute nel provvedimento necessiterebbero di ulteriori approfondimenti al fine di evitare dubbi applicativi che potrebbero anche essere oggetto di contenziosi, finendo così per potenzialmente ridurre gli effetti positivi dell'intervento stesso;
in particolare, relativamente all'articolo 4 in materia di riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, si osserva che «la lettera a) del comma 3 dell'articolo 4, nel disciplinare le società emittenti strumenti finanziari diffusi, precisa, al quinto comma, che le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni; tuttavia il precedente quarto comma definisce quali “emittenti obbligazioni diffuse” gli emittenti italiani di obbligazioni anche relative a emissioni in corso, in possesso di determinate caratteristiche, disciplinando quindi proprio l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni»;
relativamente all'articolo 12, in materia di lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate, con riferimento a quanto previsto dal comma 3, lettera a), n. 1) del nuovo articolo 147-ter.1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla seconda votazione in caso di vittoria della lista del cda, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di approfondire le modalità di tale secondo voto e in particolare se ad esso possano partecipare tutti i soci o tutti i soci che abbiano partecipato alla prima votazione o infine solo quelli che nella prima votazione abbiano votato per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; con riferimento a quanto previsto dal comma 3, lettera b), sull'attribuzione dei seggi alle liste di minoranza, non appare determinato il numero di componenti del consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze. A tal proposito, andrebbe chiarito che tale determinazione non può che essere lasciata al contratto sociale, anche al fine di ridurre i rischi di legittimità costituzionale paventati nel corso dell'esame in Commissione e quelli di governabilità delle imprese quotate;
relativamente all'articolo 14, in materia di maggiorazione di voto, non sembrano previsti adeguati presidi a tutela delle minoranze nel caso dell'attribuzione del voto maggiorato in particolare nella misura massima consentita dal comma 1-bis del nuovo articolo 127-quinquies del TUF, nonostante tale ratio possa comportare un rilevante effetto di leverage rispetto alla misura della maggiorazione già vigente. L'assenza di adeguate tutele per le minoranze appare particolarmente critica nel caso delle operazioni straordinarie transfrontaliere menzionate nel comma 8-bis del nuovo articolo 127-quinquies del TUF, dove gli azionisti di minoranza della società incorporante, nel caso in cui il voto maggiorato non sia previsto nello statuto della società prima dell'operazione, subirebbero gli effetti diluitivi connessi al voto maggiorato già al momento dell'esecuzione dell'operazione straordinaria, grazie alla conservazione del periodo di possesso continuato pregresso riconosciuta agli azionisti della sola società incorporata, eventualmente anche non quotata, dando luogo anche a disparità di trattamento non ragionevole;
considerato che l'articolo 19 del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli eminenti. La disposizione, a tal fine, indica i principi e i criteri direttivi generali e specifici – tra cui quello di semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina – cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega, e fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, anche nell'esercizio della delega cui al citato articolo 19, tutte le iniziative di propria competenza dirette a chiarire le disposizioni introdotte dagli articoli richiamati in premessa, garantendo la coerenza delle previsioni normative con gli standard internazionali e, comunque, garantendo una normazione adeguata ad aumentare la competitività del mercato nazionale dei capitali e ad aumentare l'attrazione di investimenti.
9/1515/7. Cattaneo, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce all'articolo 25 una disposizione diretta a riconoscere un vero e proprio diritto al risparmio, all'investimento, all'educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale;
l'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un tasso di interesse di riferimento fondamentale nei mercati monetari internazionali, in particolare per quanto riguarda i prestiti interbancari in euro;
la Commissione Unione europea (con la Decisione 4 novembre 2013) ha accertato che alcune banche (Barclays, Deutsche Bank, Société Général e The Royal Bank of Scotland) che partecipavano al «panel» destinato a determinare il tasso Euribor sulla base di tassi applicati nel mercato interbancario, tra il settembre 2005 e il maggio 2008 hanno posto in essere un «cartello» grazie al quale hanno «manipolato» l'Euribor, ovvero il tasso al quale è indicizzata la maggior parte dei mutui variabili;
con ordinanza numero 34889 del 13 dicembre 2023 la terza sezione della Corte di cassazione ha dichiarato la nullità del tasso di interesse determinato facendo riferimento al tasso Euribor per i mutui contratti tra il 29 marzo 2005 ed il 30 maggio 2008;
per le associazioni dei consumatori «la Suprema Corte ha dunque confermato la rilevanza della previgente decisione del 2013 della Commissione europea, alla quale ha riconosciuto il valore di prova privilegiata dell'intesa manipolativa, affermando chiaramente che è possibile ricalcolare un contratto bancario indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato con una banca che non abbia partecipato al cartello vietato. È quindi possibile ricalcolare al tasso legale tutti quei contratti bancari (mutui, leasing, finanziamenti, affidamenti e derivati) che per la determinazione del tasso di interesse hanno fatto riferimento a valori Euribor compresi tra il 2005 e il 2008»;
secondo notizie riportate da organi di stampa l'importo indebito accumulato dalle banche ammonterebbe a circa 16 miliardi di euro mentre i possibili rimborsi dovrebbero assestarsi a circa 7000 euro su 100 mila di prestito: tale cifra è stata calcolata sulla base di precedenti sentenze che hanno imposto alle banche la restituzione di tutti gli interessi relativi a quel periodo e a consulenze tecniche d'ufficio realizzate dai tribunali;
secondo le stesse associazioni dei consumatori è urgente e necessario «agire subito per interrompere la prescrizione: la restituzione degli interessi pagati in eccesso si prescrive in dieci anni dalla chiusura del mutuo»;
sono altrettanto urgenti e necessarie iniziative per garantire realmente il diritto al risparmio e i risarcimenti delle somme versate indebitamente agli istituti di credito a seguito dell'alterazione del tasso di riferimento dei mutui variabili, l'Euribor,
impegna il Governo
a intervenire tempestivamente al fine di informare, tutelare e garantire i diritti dei risparmiatori in virtù della citata ordinanza numero 34889 del 13 dicembre 2023 della terza sezione della Corte di cassazione al fine di garantire la corretta applicazione del tasso di riferimento ai mutui stipulati o in corso nel periodo tra il 2005 e il 2008.
9/ 1515/8. Toni Ricciardi, Simiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse disposizioni con le quali si interviene a regolamentare lo svolgimento delle assemblee nelle società quotate, l'espressione del diritto di voto e, in particolare, la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali;
le disposizioni sono state oggetto di ampio dibattito politico e tecnico proprio in conseguenza degli effetti che rischiano di avere sui futuri assetti societari, soprattutto in termini di controllo interno;
riguardo alla disciplina delle liste uscenti, oltre ai richiami Consob per una gestione trasparente del processo di formazione e presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente e per attenuarne i rischi conseguenti, l'equilibrio disegnato dalla disposizione con riferimento alle liste di minoranza attraverso il «premio di minoranza» (nel caso di voti raccolti non superiori al 20 per cento) e il «premio di maggioranza» (nel caso di voti superiori al 20 per cento) merita particolare attenzione in merito agli effetti applicativi potendo generare maggioranze numeriche, oltre all'espressione di nomine interne, non in grado di tradursi in una efficiente, stabile e fluida gestione con conseguente rischio sull'andamento aziendale e impatto negativo sul mercato;
ritenuto che:
il Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di privatizzazioni di cui al decreto-legge n. 332 del 1994, ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a regolamentare l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane Spa in misura tale da conservare in capo allo Stato una partecipazione, anche indiretta, che assicuri il controllo pubblico;
la cessione della quota di partecipazione rientra nel più ampio piano di dismissione di partecipazioni pubbliche programmato dall'Esecutivo, con una quantificazione pari ad almeno 1'1 per cento del PIL nell'arco del triennio 2024-2026 (circa 20 miliardi);
il piano prevede la dismissione di quote importanti di partecipazioni statali negli asset strategici del Paese, come Eni, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato;
rispondendo a diverse interrogazioni in merito alla dismissione della quota di partecipazione in Poste nell'ultima seduta di question time svoltasi alla Camera dei deputati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha più volte ribadito che il programma di dismissione, di cui si è fatta menzione nella scorsa Nota di aggiornamento al DEF, non prevede la cessione del controllo da parte dello Stato sulle società interessate, ma riguarda la cessione di quote di minoranza, con l'obiettivo di destinare le risorse rivenienti dalle vendite alla riduzione del debito pubblico;
il Ministro ha precisato altresì che il controllo di società quotate in Borsa si può svolgere in diverse forme, detenendo la maggioranza del pacchetto azionario oppure detenendo un numero di azioni sufficiente per avere il controllo dell'assemblea;
le dichiarazioni «rassicuranti» del Ministro assumono particolare rilevanza alla luce delle disposizioni di cui al provvedimento in esame e in funzione delle considerazioni sopra esposte;
la preoccupazione riguarda non tanto le «beghe di potere» all'interno dei consigli di amministrazione – cui pure questo provvedimento, ad avviso dei presentatori, ha dato adito – ma gli effetti in termini di gestione aziendale al fine di preservare la strategicità e il positivo andamento economico degli asset societari oggetto del piano di dismissione e il conseguente impatto sulle finanze pubbliche;
oltre Poste Italiane, il piano riguarderà anche la dismissione di quote importanti di partecipazioni statali in società come Eni e Ferrovie dello Stato;
vale la pena ricordare che le società oggetto del piano di dismissioni operano, per l'appunto, in settori strategici per il Paese, occupano migliaia di lavoratori e garantiscono incassi annui alle casse dello Stato per diversi miliardi di euro attraverso la ripartizione dei dividendi,
impegna il Governo:
a non procedere alla cessione di quote di partecipazioni pubbliche nelle società strategiche per il Paese, come Poste Italiane, Eni, Ferrovie dello Stato, garantendo il valore economico, sociale e sistemico degli asset pubblici;
ad assicurare in ogni caso la detenzione di un controllo pubblico in grado di incidere sulla gestione aziendale accrescendo il valore dei gruppi societari e garantendo, nel contempo, la qualità dei servizi e il mantenimento dei livelli occupazionali e l'acquisizione di entrate stabili per le casse dello Stato;
a garantire comunque il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori nell'attuazione del piano di dismissione;
a informare dettagliatamente le competenti commissioni parlamentari sulle ipotesi di cessione di quote per ogni azienda pubblica.
9/1515/9. Fenu, Iaria, Fede, Cantone, Traversi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in titolo è volto ad introdurre misure per stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari;
preso atto:
della necessità di un intervento interpretativo urgente sul tema del regime di separatezza patrimoniale applicabile ai fondi di investimento alternativo (FIA) immobiliari a causa di alcuni provvedimenti giurisdizionali che hanno elaborato il concetto di segregazione patrimoniale in maniera distorsiva, dovendo chiarire i criteri di corretta imputazione delle debenze, incluse quelle di natura tributaria, scongiurando così il rischio che a risponderne possa essere chiamato il patrimonio della società di gestione del risparmio ovvero il patrimonio di un altro FIA gestito dalla stessa SGR;
considerato che:
l'articolo 16 prevede misure per semplificare la disciplina delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna (cosiddette eterogestite), modificando le relative misure del TUF per chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento,
impegna il Governo:
a chiarire il regime di segregazione patrimoniale applicabile alle SICAV e alle SICAF a comparti con l'intento di applicare comunque tale chiarimento all'intero novero degli organismi di investimento collettivo del risparmio disponibili in Italia;
a valutare l'opportunità di ampliare il novero di soggetti che possono essere nominati dalla Banca d'Italia come liquidatori di un fondo o di un comparto insolvente, aprendo tale possibilità anche ad operatori specializzati nel settore dell'insolvenza.
9/1515/10. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame prevede all'articolo 25 «Misure in materia di educazione finanziaria», una serie di modifiche alla disciplina dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge n. 92 del 2019 che introducono tra gli obiettivi dell'insegnamento dell'educazione civica, anche la partecipazione piena e consapevole alla vita economica (oltre che civica, culturale e sociale delle comunità) nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
in particolare, il provvedimento aggiunge tra le tematiche oggetto delle Linee Guida predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito per l'insegnamento dell'educazione civica, anche «l'educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile»;
per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione e del merito «determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»;
considerato che:
ai sensi del comma 3 dell'articolo 24-bis (Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale) del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il predetto Comitato adotta un programma per la definizione di una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale», che deve, in particolare, attenersi ai seguenti principi:
organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;
prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazioni dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali;
il Comitato ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;
quanto sopra stabilito non appare coerente ai contenuti del nuovo comma 10-bis all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, riformulato nel corso dell'esame al Senato, che dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, possa sottoscrivere appositi accordi solo con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nelle more di attuazione del disegno di legge, che il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di garantire una reale efficacia dell'azione della misura in oggetto e una larga diffusione della materia, possa continuare ad avvalersi del supporto di soggetti qualificati che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi e con i quali il Ministero abbia in atto da tempo Protocolli di collaborazione, oltre quelli esplicitamente indicati dall'articolo 25, comma 1, punto 3) comma 1-bis, nonché dal comma 2, lettera d), comma 10-bis del medesimo articolo del provvedimento in corso di approvazione.
9/1515/11. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato traduceva sostanzialmente in un articolato il Libro Verde del 2022 su «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita» predisposto dal Governo Draghi, che aveva stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni e dagli esponenti del mondo accademico. Era in questo documento che si rappresentava la necessità di introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari;
l'esame del Senato ha messo in evidenza contrasti e confusione all'interno della maggioranza, che hanno determinato l'inserimento di una delega in bianco per la riforma del Testo unico della finanza – che peraltro si sovrappone con molte delle norme immediatamente precettive contenute nel DDL – e l'introduzione di meccanismi farraginosi e discutibili su temi estremamente delicati,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad istituire presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di autocollocamento da parte degli emittenti al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
9/1515/12. D'Alfonso.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato traduceva sostanzialmente in un articolato il Libro Verde del 2022 su «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita» predisposto dal Governo Draghi, che aveva stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni e dagli esponenti del mondo accademico. Era in questo documento che si rappresentava la necessità di introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari;
l'esame del Senato ha messo in evidenza contrasti e confusione all'interno della maggioranza, che hanno determinato l'inserimento di una delega in bianco per la riforma del Testo unico della finanza – che peraltro si sovrappone con molte delle norme immediatamente precettive contenute nel DDL – e l'introduzione di meccanismi farraginosi e discutibili su temi estremamente delicati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad istituire presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di autocollocamento da parte degli emittenti al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
9/1515/12. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alfonso.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato traduceva sostanzialmente in un articolato il Libro Verde del 2022 su «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita» predisposto dal Governo Draghi, che aveva stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni e dagli esponenti del mondo accademico. Era in questo documento che si rappresentava la necessità di introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari;
l'esame del Senato ha messo in evidenza contrasti e confusione all'interno della maggioranza, che hanno determinato l'inserimento con l'articolo 19 di una delega in bianco, per la riforma del Testo unico della finanza – che peraltro si sovrappone con molte delle norme immediatamente precettive contenute nel DDL – e l'introduzione di meccanismi farraginosi e discutibili su temi estremamente delicati,
impegna il Governo
nell'ambito della delega di riforma del Testo unico della finanza di cui all'articolo 19 a prevedere la costituzione di tavoli tecnici per la predisposizione degli schemi di decreto legislativo da sottoporre al parere parlamentare al fine di allargare quanto più possibile il novero dei soggetti consultati per l'esercizio della delega alla riforma dei mercati finanziari, garantendo la massima partecipazione e la pubblica consultazione, secondo gli orientamenti espressi nel Libro Verde.
9/1515/13. Merola.
La Camera,
premesso che
il disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato traduceva sostanzialmente in un articolato il Libro Verde del 2022 su «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita» predisposto dal Governo Draghi, che aveva stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni e dagli esponenti del mondo accademico. Era in questo documento che si rappresentava la necessità di introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari,
impegna il Governo
a valutare forme di consultazione pubblica prima dell'adozione dei decreti delegati.
9/1515/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Merola.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato traduceva sostanzialmente in un articolato il Libro Verde del 2022 su «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita» predisposto dal Governo Draghi, che aveva stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni e dagli esponenti del mondo accademico. Era in questo documento che si rappresentava la necessità di introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari;
l'esame del Senato ha messo in evidenza contrasti e confusione all'interno della maggioranza, che hanno determinato l'inserimento con l'articolo 19 di una delega in bianco, per la riforma del Testo unico della finanza – che peraltro si sovrappone con molte delle norme immediatamente precettive contenute nel DDL – e l'introduzione di meccanismi farraginosi e discutibili su temi estremamente delicati,
impegna il Governo
a prevedere una ampia consultazione pubblica nell'ambito della legge delega prevista dall'articolo 19 del disegno di legge in esame al fine di garantire la tutela dei risparmiatori e valorizzare la competitività dei mercati finanziari a supporto della crescita, stimolando la crescita del mercato dei capitali e favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.
9/1515/14. Stefanazzi.
La Camera,
premesso che
il disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato traduceva sostanzialmente in un articolato il Libro Verde del 2022 su «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita» predisposto dal Governo Draghi, che aveva stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni e dagli esponenti del mondo accademico. Era in questo documento che si rappresentava la necessità di introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari,
impegna il Governo
a valutare forme di consultazione pubblica prima dell'adozione dei decreti delegati.
9/1515/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Stefanazzi.