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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 27 febbraio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 febbraio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Bakkali, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Candiani, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Carotenuto, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Chiesa, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, De Maria, De Palma, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 febbraio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PASTORELLA: «Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari nei processi decisionali delle istituzioni pubbliche» (1736);

   BATTILOCCHIO: «Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane» (1737);

   AMENDOLA: «Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture, nella provincia di Potenza» (1738);

   MIELE: «Delega al Governo per la riorganizzazione dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con la previsione della durata quadriennale dei corsi di studio» (1739);

   GRAZIANO e FASSINO: «Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale» (1740);

   SCHLEIN ed altri: «Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità» (1741);

   LUPI e ALESSANDRO COLUCCI: «Disposizioni per l'adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione» (1742).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIACHETTI: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione» (552) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gruppioni.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  IAIA ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la repressione dei reati contro l'ambiente, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche» (1363) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e VIII.

   VIII Commissione (Ambiente):

  BOF ed altri: «Modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica» (1429) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  BENVENUTO ed altri: «Modifica all'articolo 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di inserimento di clausole di sostenibilità ambientale nella documentazione progettuale e di gara» (1604) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  EVI ed altri: «Divieto dell'importazione e del commercio dei prodotti derivati dal canguro» (961) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

  S. 866. – DORI e D'ORSO; PITTALIS ed altri; MASCHIO ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» (536-891-910-B) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernenti l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione alla concessione ad ArianeGroup Sas di una licenza per la fabbricazione e integrazione delle turbopompe ad ossigeno liquido per i motori Vulcain 2.1 e Vinci del Lanciatore Ariane 6 (procedimento n. 6/2024).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 191).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al secondo semestre 2023 (Doc. XIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché a tutte le altre Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (COM(2023) 754 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 26 febbraio 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 1279 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 15), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG) (COM(2023) 314 final).

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso le seguenti raccomandazioni e risoluzioni, approvate dall'Assemblea stessa nel corso della quarta parte della Sessione ordinaria 2023, svoltasi a Strasburgo dal 9 al 13 ottobre 2023, nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi a Vaduz il 28 novembre 2023, e nel corso della prima parte della Sessione ordinaria 2024, svoltasi a Strasburgo dal 22 al 26 gennaio 2024, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Raccomandazione n. 2258 – Pegasus e altri spyware simili e la sorveglianza segreta da parte di Stati (Doc. XII-bis, n. 77) – alla II Commissione (Giustizia);

   Raccomandazione n. 2259 – Il ruolo del Consiglio d'Europa nel prevenire i conflitti, ristabilire la credibilità delle istituzioni internazionali e promuovere la pace mondiale (Doc. XII-bis, n. 78) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2260 – La situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh (Doc. XII-bis, n. 79) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2261 – Richiesta di immediato rilascio di Osman Kavala (Doc. XII-bis, n. 80) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2262 – Prevenire i comportamenti che provocano dipendenza nei bambini (Doc. XII-bis, n. 81) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Raccomandazione n. 2263 – Salute mentale e benessere dei bambini e dei giovani adulti (Doc. XII-bis, n. 82) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2511 – La sfida dell'ideologia di estrema destra alla democrazia e ai diritti umani in Europa (Doc. XII-bis, n. 83) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2512 – Il rispetto da parte della Francia degli obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 84) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2513 – Pegasus e altri spyware simili e la sorveglianza segreta da parte di Stati (Doc. XII-bis, n. 85) – alla II Commissione (Giustizia);

   Risoluzione n. 2514 – La prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne in situazione di handicap (Doc. XII-bis, n. 86) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2515 – Il ruolo del Consiglio d'Europa nel prevenire i conflitti, ristabilire la credibilità delle istituzioni internazionali e promuovere la pace mondiale (Doc. XII-bis, n. 87) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2516 – Assicurare una pace giusta in Ucraina e una sicurezza duratura in Europa (Doc. XII-bis, n. 88) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2517 – La situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh (Doc. XII-bis, n. 89) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2518 – Richiesta di immediato rilascio di Osman Kavala (Doc. XII-bis, n. 90) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2519 – Esame della legittimità e legalità della deroga al limite di mandati ad personam per il presidente in carica della Federazione Russa (Doc. XII-bis, n. 91) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2520 – Prevenire i comportamenti che provocano dipendenza nei bambini (Doc. XII-bis, n. 92) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2521 – Salute mentale e benessere dei bambini e dei giovani adulti (Doc. XII-bis, n. 93) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2522 – La crisi umanitaria emergente per l'Afghanistan e i rifugiati afgani (Doc. XII-bis, n. 94) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2264 – Editing genomico ereditabile negli esseri umani (Doc. XII-bis, n. 95) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2523 – Razzismo istituzionale delle forze dell'ordine nei confronti dei Rom e dei nomadi (Doc. XII-bis, n. 96) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Raccomandazione n. 2265 – La situazione dei bambini in Ucraina (Doc. XII-bis, n. 97) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2266 – Un futuro democratico per la Bielorussia (Doc. XII-bis, n. 98) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Raccomandazione n. 2267 – Il contrasto alle SLAPP: un imperativo per una società democratica (Doc. XII-bis, n. 99) – alla II Commissione (Giustizia);

   Raccomandazione n. 2268 – Garantire la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti: un obbligo per gli Stati membri (Doc. XII-bis, n. 100) – alla VII Commissione (Cultura);

   Raccomandazione n. 2269 – Abusi su minori negli istituti in Europa (Doc. XII-bis, n. 101) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2524 – Sviluppi recenti in Medio Oriente: l'attacco terroristico di Hamas contro Israele e la risposta israeliana (Doc. XII-bis, n. 102) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2525 – Il tema della migrazione e dell'asilo in campagna elettorale e le conseguenze sull'accoglienza dei migranti e sui loro diritti (Doc. XII-bis, n. 103) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione n. 2526 – Globalizzazione in tempo di crisi e guerra: il ruolo dell'OCSE dall'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina (Doc. XII-bis, n. 104) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2527 – Contestazione, per motivi di merito, dei poteri non ancora ratificati della delegazione parlamentare dell'Azerbaigian (Doc. XII-bis, n. 105) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2528 – Denunce di tortura sistemica e trattamenti e punizioni inumani e degradanti in luoghi di detenzione in Europa (Doc. XII-bis, n. 106) – alla II Commissione (Giustizia);

   Risoluzione n. 2529 – La situazione dei bambini in Ucraina (Doc. XII-bis, n. 107) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2530 – Un futuro democratico per la Bielorussia (Doc. XII-bis, n. 108) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 2531 – Il contrasto alle SLAPP: un imperativo per una società democratica (Doc. XII-bis, n. 109) – alla II Commissione (Giustizia);

   Risoluzione n. 2532 – Garantire la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti: un obbligo per gli Stati membri (Doc. XII-bis, n. 110) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione n. 2533 – Abusi su minori negli istituti in Europa (Doc. XII-bis, n. 111) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione n. 2534 – L'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (gennaio – dicembre 2023) (Doc. XII-bis, n. 112) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 24 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Abetone Cutigliano (Pistoia), Avigliano (Potenza), Bonea (Benevento), Erchie (Brindisi), Gurro (Verbano-Cusio-Ossola), Lesmo (Monza e Brianza), Rovigo, Salcedo (Vicenza), Santeramo in Colle (Bari), Sarno (Salerno), Statte (Taranto) e Tossicia (Teramo).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 21 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto ministeriale recanti:

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (128);

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Veneto (129);

   rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (130).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 18 marzo 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (131).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 marzo 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 marzo 2024.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernenti gli interventi relativi alle categorie «Fame nel mondo» (132), «Calamità naturali» (133), «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (134) e «Conservazione dei beni culturali» (135).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 18 marzo 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Intendimenti del Governo in ordine alla riqualificazione degli stadi di Roma Capitale – 3-00377

A) Interrogazione

   ZARATTI. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   il 3 ottobre 2022 la AS Roma spa, ha presentato a Roma Capitale, in qualità di soggetto proponente, uno studio di fattibilità per la realizzazione e gestione in project financing di un nuovo stadio di calcio in un'area di proprietà del comune, in località Pietralata, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, comma 304 e 305, e dell'articolo 62 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;

   il progetto per complessivi 153.600 metri cubi, interessa un'area di 16 ettari in località Pietralata, di proprietà di Roma Capitale, destinata dal vigente Piano regolatore generale a verde pubblico, per la quale la AS Roma chiede il diritto di superficie per 90 anni, trascorsi i quali l'infrastruttura realizzata verrà ceduta in proprietà a Roma Capitale;

   da quanto si apprende da organi di stampa, il Ministro interrogato avrebbe recentemente dichiarato: «Ogni stadio può e deve diventare una comunità energetica. È quello che stiamo immaginando per lo stadio Olimpico, dando un'indicazione chiara a Sport&Salute che ne è proprietario: immaginare una riqualificazione che passi dalla sostituzione dell'attuale copertura. Uno studio preliminare dimostra che in questo modo, oltre a restituirci un pezzo di visione di Monte Mario e valorizzare l'architettura dello stadio, è possibile produrre l'energia per alimentare tutto il Foro Italico. Con una spesa di 80 milioni di euro, lo faremo nel giro di due anni e sarà più di una dichiarazione d'intenti»;

   la giunta comunale di Roma Capitale avrebbe recentemente approvato una delibera che formalizza la volontà da parte della città di Roma di ospitare gli Europei di Calcio 2032, con la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l'Host City Agreement, per delineare le finalità e gli strumenti per sostenere nel migliore dei modi l'organizzazione dell'evento. In tale contesto per lo stadio Flaminio sarebbe prevista una ristrutturazione che lo porterebbe ad avere 25 mila posti a sedere al coperto, con un investimento fino a 80 milioni di euro, per la realizzazione di una «cittadella dello sport» che si allarghi fino all'ex galoppatoio di Villa Glori;

   in tale scenario appare del tutto inconcepibile, oltre che insostenibile, pensare di consumare ulteriori 16 ettari di territorio, 7,7 dei quali parte della rete ecologica cittadina, in una città che ne consuma in media 100 ettari l'anno, per la costruzione di un nuovo stadio che oltre a determinare forti ripercussioni sulla rete della viabilità locale in una zona ad alta densità abitativa, non in grado di sostenere i picchi di traffico originati, rappresenta un pesante fattore di disturbo della vicina struttura sanitaria dell'ospedale Sandro Pertini, anche considerando che il sistema trasportistico pubblico locale è totalmente inadeguato per garantire i flussi generati dal nuovo impianto sportivo e che il suo adeguamento, a servizio quasi esclusivo del nuovo stadio, sarebbe a carico del comune di Roma Capitale;

   continuano le forti proteste dei residenti che con la costruzione del nuovo stadio vedrebbero sottratta l'unica area verde del quadrante che rappresenta il solo polmone per decine di migliaia di cittadine e di cittadini romani –:

   se il Ministro interrogato non ritenga che, per soddisfare le esigenze sportive delle due principali società di calcio della capitale SS Lazio e AS Roma, le stesse non possano servirsi stabilmente, anche in regime di concessione facendosi carico dei costi di ristrutturazione, delle strutture di cui dispone già la Capitale, senza la realizzazione di nuovi impianti con ulteriore consumo di suolo ed evitando che la città di Roma si trovi con 4 stadi di cui 2 pubblici completamente inutilizzati e quali iniziative intenda assumere in tale direzione.
(3-00377)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte al contrasto dei fenomeni di discriminazione e razzismo nello sport e all'interno degli stadi – 3-00928; 3-01016

B) Interrogazioni

   SOUMAHORO. — Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 21 gennaio 2024, durante la partita del campionato di serie A di calcio tra Udinese Calcio e A.C. Milan, il calciatore Mike Maignan veniva ripetutamente fatto bersaglio di cori razzisti;

   il portiere del A.C. Milan, a seguito dei ripetuti atti di intolleranza, decideva di lasciare la sua posizione in campo, rifiutandosi di continuare la partita, e, con la solidarietà del resto della squadra, conduceva alla sospensione per alcuni minuti dell'incontro di calcio;

   la partita riprendeva in seguito con l'appello dello speaker dello stadio a non ripetere tali cori, pena la sospensione della partita. Ad ogni modo, come documentato da alcuni video circolati in rete, gli insulti proseguivano anche dopo tale intimazione;

   sono anni che negli stadi del nostro Paese accadono atti di intolleranza e cori razzisti ai danni dei giocatori in base al loro colore della pelle, alla provenienza o alla loro etnia;

   poco o nulla è stato realmente fatto in questi anni al fine di sradicare il razzismo dagli stadi. Ogni fine settimana si ripetono infatti, e con sempre crescente frequenza, cori, striscioni, simboli e gesti che sono esplicitamente razzisti o che sono direttamente collegati o evocano fascismo o xenofobia;

   occorre quindi, da un lato, aumentare nello sport e negli stadi le iniziative di sensibilizzazione sui temi della discriminazione e del razzismo, dall'altro lato appare opportuno intensificare controlli e inasprire le pene nei confronti dei responsabili di tali gesti, che molto spesso rimangono impuniti –:

   quale sia l'opinione dei Ministri interrogati rispetto ai fatti riportati in premessa;

   se non intendano porre in essere urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di aumentare nello sport e negli stadi le iniziative per sensibilizzare gli atleti e gli spettatori sui temi della discriminazione e del razzismo, intensificare i controlli, inasprire le pene nei confronti dei responsabili di tali gesti.
(3-00928)


   CARAMIELLO e MORFINO. — Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell'interno, al Ministro della cultura,. — Per sapere – premesso che:

   la problematica del razzismo negli stadi è un fenomeno molto serio che affligge il mondo del calcio e dello sport in generale: nonostante le politiche e le campagne istituzionali, i comportamenti discriminatori continuano ad essere un problema diffuso;

   il razzismo negli stadi può manifestarsi in diverse forme, come gli insulti razzisti, le espressioni di odio, le aggressioni fisiche e le discriminazioni in base alla razza o all'etnia, il che rappresenta una grave violazione dei diritti umani. Dunque, è necessario che gli stadi siano luoghi di inclusione, dove la diversità sia rispettata e celebrata, e non oggetto di discriminazione e odio. Pertanto, è importante che i tifosi, gli atleti, le autorità sportive e le istituzioni lavorino insieme per creare un ambiente di gioco sicuro e accogliente per tutti, indipendentemente dalla loro razza o etnia;

   in particolare, è importante educare i giovani e le nuove generazioni al rispetto della diversità e dell'uguaglianza, in modo da prevenire comportamenti discriminatori e razzisti fin dall'infanzia. Le scuole e gli istituti educativi possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di valori come la tolleranza, l'inclusione e il rispetto delle differenze;

   per combattere il razzismo negli stadi, dunque, sono stati adottati diversi provvedimenti, come l'introduzione di sanzioni disciplinari più severe, la promozione di campagne di sensibilizzazione e l'adozione di politiche di tolleranza zero. Tuttavia, questi sforzi non sono ancora sufficienti per eliminare completamente il problema;

   anche in Italia, purtroppo, questo fenomeno è diffuso e coinvolge non solo i calciatori e i tifosi provenienti da Stati stranieri ma anche i cittadini che provengono dal Mezzogiorno d'Italia, spesso etichettati – in senso dispregiativo – col termine «terroni»;

   da ultimo, in occasione della gara di Champions League Milan-Napoli, disputatasi in data 12 aprile 2023 e trasmessa in mondovisione, alcuni tifosi milanisti hanno esposto uno striscione recante «via Raffaele Stasi 40/46 – Na», un messaggio all'apparenza criptico e insignificante. Tuttavia, il riferimento è ad un civico dov'è ubicato un negozio di una società italiana operante nella grande distribuzione organizzata di saponi: chiaro il messaggio razzista, un esplicito riferimento ad un vecchio coro ingiurioso contro i napoletani, definiti «colerosi e terremotati che col sapone non si sono mai lavati»;

   la gravità del gesto è amplificata dal fatto che si tratta di una gara valevole per una competizione internazionale, il che getta ombre su un episodio che va affrontato dalle istituzioni italiane, al netto dell'appartenenza politica. I regolamenti della Uefa e della Figc prevedono il pugno duro contro gli striscioni, le scritte, i simboli e i cori di discriminazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica. Eppure, a livello italiano, si è intervenuti raramente per punire episodi di discriminazione legati alla provenienza regionale o macroregionale e, quasi sempre (giustamente) per motivi attinenti al colore della pelle;

   ciò premesso, è fondamentale che le autorità sportive, le forze dell'ordine e tutti gli attori preposti all'ordine pubblico, anche sulla scorta dell'ultimo episodio avvenuto in occasione della partita Milan-Napoli, siano pronte ad agire con determinazione e immediatezza anche in caso di comportamenti razzisti che non devono essere fatti passare come «sfottò» negli stadi, onde evitare di alimentare stereotipi e atteggiamenti denigratori tra italiani. Sotto questo profilo, la mancanza di intervento può essere interpretata come un'approvazione tacita del comportamento, e questo può incoraggiare ulteriori atti di discriminazione –:

   come si intenda intervenire per contrastare, all'interno degli stadi, i fenomeni di discriminazione aventi ad oggetto tifosi e atleti nati nel Mezzogiorno o in altre parti d'Italia.
(3-01016)


Dati e iniziative di competenza in ordine all'applicazione del principio della bigenitorialità in materia di separazione e affido condiviso dei figli – 2-00198

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per sapere – premesso che:

   l'articolo 30, comma 1, della Costituzione statuisce: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio»;

   la legge n. 54 del 2006 ha previsto, nei casi di separazione o divorzio, il principio della bigenitorialità e l'istituto dell'affido condiviso, che prevede l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, cui spetta, in misura uguale, il potere-dovere di assumere decisioni relative ai figli nell'ambito educativo, sanitario e di istruzione;

   l'istituto dell'affido condiviso raggiunge il proprio scopo solo nei casi di proficua collaborazione dei genitori. Tuttavia, il frequente ed elevato grado di conflittualità nei casi di separazione e divorzio, sovente si sposta sul piano delle questioni economiche e patrimoniali e ha reso di difficile attuazione l'affidamento condiviso, che dalla sua entrata in vigore è stato applicato in modo limitato;

   solitamente il giudice individua prevalentemente nella madre la figura genitoriale più adatta a prendersi cura dei figli. Nella prassi, il figlio viene collocato presso il padre soltanto se la madre appare inidonea al proprio compito e la sua presenza arreca potenziale pregiudizio alla crescita, stabilità emotiva e affettiva del minore;

   il decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia) ha introdotto significative modifiche in materia di separazione, divorzio e gestione dei figli. Prevede più spazio all'ascolto dei minori e alla mediazione familiare, volta ad una gestione della relazione genitoriale finalizzata al mantenimento o alla ripresa della comunicazione e al rispetto dei ruoli genitoriali;

   in presenza di figli, la citata riforma prevede che:

    a) l'ascolto del minore deve essere sempre disposto dal giudice per i minori che abbiano compiuto gli anni 12 ovvero siano capaci di discernimento;

    b) oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi, dovranno essere depositati gli estratti conto ed i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi, nonché documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali;

    c) ciascun genitore deve compilare e allegare il «piano genitoriale» indicante gli impegni dei figli, le loro attività quotidiane, scolastiche, extrascolastiche, ludiche, e di relazione nonché le vacanze normalmente godute e, se non c'è accordo tra genitori, è rimesso alla decisione del giudice proporre un modello o nominare un esperto, quale il coordinatore genitoriale, che potrà aiutare i genitori nel concordarlo;

    d) in caso di alta conflittualità tra i genitori può essere nominato un curatore speciale per il minore al quale conferire anche poteri di tutela una volta terminato il procedimento;

   secondo dati Caritas, i padri non collocatari si trovano spesso in situazione di estrema difficoltà in quanto, solitamente, rimane alla madre la casa familiare e devono trovarsi un nuovo alloggio, oltre ad avere l'obbligo di versare un contributo di mantenimento quale partecipazione alle spese per la gestione quotidiana dei figli, e una quota parte per le spese straordinarie, sebbene una maggiore presenza in termini di tempo e di cura potrebbe rideterminare al ribasso l'assegno di mantenimento; la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, basato su rigidi meccanismi di calcolo, finisce per gravare maggiormente sui genitori con redditi medi e medio-bassi i quali restano sostanzialmente privi delle risorse finanziarie per poter provvedere alle proprie esigenze primarie, sopra a tutte una nuova sistemazione abitativa;

   la ricerca internazionale comparata evidenzia che: a) la marginalizzazione di un genitore aumenta enormemente il rischio della successiva scomparsa del medesimo dalla vita della prole; b) la perdita di un genitore (parental loss) è correlata a gravi conseguenze non solo sociali ma anche biomediche. Nei Paesi in cui la giurisprudenza privilegia una presenza sostanzialmente paritetica delle figure genitoriali il rischio di parental loss si è significativamente abbassata –:

   a fronte delle recenti innovazioni introdotte nell'ordinamento, quali iniziative intendano adottare, i Ministri interrogati, per quanto di competenza, al fine di evitare il ripetersi di distorsioni che, nei fatti, hanno impedito l'applicazione e il concreto rispetto del principio della bigenitorialità e prodotto la sostanziale ultrattività dell'abrogata legge sull'affido esclusivo, così cessando il sistematico ricorso all'istituto giurisprudenziale del genitore non collocatario, ponendo realmente in primo piano l'interesse dei minori e chiamando entrambi i genitori alla responsabilità nei loro confronti;

   se non ritengano necessario prevedere l'adozione, nel primo provvedimento utile, di norme volte a istituire, presso il Ministero della giustizia, una banca dati finalizzata al costante monitoraggio dei dati, anche di carattere patrimoniale, relativi alle procedure di affidamento nei casi di separazione e divorzio in presenza di figli minori, sulla base dei quali verificare la reale e concreta applicazione del principio della bigenitorialità e la non discriminazione di una delle figure genitoriali;

   se non ritengano necessaria l'adozione di un calcolatore istituzionale dell'assegno di mantenimento, ad opera del Ministero della giustizia, conforme ai princìpi di legge;

   se non ritengano di prevedere, anche tramite l'adozione di iniziative normative, la trasmissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione alle Camere sullo stato di attuazione delle nuove disposizioni in materia di diritto di famiglia.
(2-00198) «Dalla Chiesa».


Iniziative volte a garantire l'immissione prioritaria in ruolo per gli idonei del concorso ordinario 2020 e Stem 2022 – 3-01015

D) Interrogazione

   CASO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   in Italia ogni anno scolastico è caratterizzato dal dibattito sul significativo aumento dei docenti precari, considerata una vera e propria emergenza a causa della scarsa copertura degli insegnanti di ruolo (nel 2023 appena il 50,06 per cento dei posti disponibili è stato coperto dalle assunzioni effettuate) e al drastico aumento dei contratti a tempo determinato (divisi tra contratti annuali di 12 mesi e contratti solamente fino al termine delle attività previste per giugno);

   per ovviare al problema, dopo anni di attese, nel luglio 2020 vennero banditi due concorsi ordinari in tutte le regioni e per quasi tutte le classi di concorso, uno per infanzia e primaria (decreto direttoriale n. 498 del 2020) e uno per la secondaria (decreto direttoriale n. 449 del 2020). A questi due si aggiunse il concorso Stem 2022 (decreto direttoriale n. 252 del 31 gennaio 2022), rivolti a laureati in possesso di 24 crediti universitari in discipline pedagogiche e didattiche e con l'obiettivo di stabilizzare i docenti precari e reclutare nuovo personale;

   dal risultato di tale selezione vennero stilate graduatorie di merito, originariamente di validità biennale, poi trasformate ad esaurimento dall'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (cosiddetto decreto-legge «PA-bis»);

   tuttavia, la sopracitata disposizione specifica che «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, tali graduatorie siano utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr. La disposizione non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione». In altre parole, a coloro che risultano idonei al concorso 2020 e a concorso Stem 2022 saranno attribuiti eventuali posti «in coda» rispetto alle nuove procedure concorsuali Pnrr;

   per garantire un'assunzione celere di docenti abilitati e già selezionati, i concorsi del Pnrr si sarebbero potuti bandire solo per quelle classi di concorso nelle regioni dove non vi fossero più docenti da attingere dalle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 e Stem 2022;

   accelerare con le assunzioni in ruolo e coprire tutti i posti vacanti dovrebbe essere l'obiettivo primario del Ministero, che proprio sulla valorizzazione del merito ha voluto porre l'accento in sede di modifica della denominazione dello stesso, mentre ad oggi coloro che sono meritatamente in attesa dell'assunzione in ruolo stanno lavorando come precari e verranno posti «in coda» ai nuovi assunti, riducendo brutalmente le speranze di ottenere una stabilizzazione ed una tutela in tempi accettabili –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare tutte le iniziative necessarie affinché nel nuovo procedimento di immissione in ruolo dei docenti venga data priorità, e quindi non soltanto in maniera residuale, agli idonei del concorso ordinario 2020 e Stem 2022.
(3-01015)


Aggiornamento dei dati relativi alla valutazione del rischio di inondazioni improvvise ed iniziative di competenza volte a contrastare tali rischi, con particolare riferimento al territorio della regione Liguria – 3-00561

E) Interrogazione

   TRAVERSI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   l'aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni (Pgra 2021-2027) è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022, in linea con la direttiva 2007/60/CE, all'articolo 14 comma 3. Il Pgra ha, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, valore di piano territoriale di settore e costituisce l'unico strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque;

   secondo i documenti presenti sul sito del Distretto dell'Appennino settentrionale, il piano di assetto idrogeologico (Pai), per la parte relativa alla pericolosità idraulica, non è ancora stato sostituito con il Pgra. Nelle Unit of management (UoM) regionale Liguria e Magra coesistono, ancora, due diversi strumenti, conoscitivi, normativi e tecnico-operativi riguardanti la pericolosità ed il rischio da alluvioni i Pai e i Pgra;

   la giunta regionale della Liguria l'11 maggio 2023 ha adottato lo schema di regolamento recante «Disposizioni concernenti l'attuazione dei piani di bacino distrettuali (...)», approvato definitivamente il 29 giugno 2023. In tale atto la giunta ha introdotto, dopo le aree a pericolosità elevata (P3) e pericolosità media (P2), le corrispettive «nuove aree»: aree inondabili a minor pericolosità relativa P3_0 e P2_0 in cui è possibile fare nuove edificazioni così come indicato negli articoli 5 e 6. Forti sono le preoccupazioni di tecnici e professionisti, il preside della scuola politecnica dell'università di Genova, il professor Giorgio Roth, audito in commissione ambiente in regione Liguria, ha evidenziato come i valori che definiscono le aree a minore pericolosità relativa non sono cautelativi e non tengono conto dei cambiamenti climatici in essere;

   secondo il Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico (Pnacc), nel territorio del distretto dell'Appennino settentrionale si registrerà un aumento fino a 2 °C e, un incremento del livello medio del mare di 19 centimetri oltre ad un aumento dei fenomeni di precipitazioni estremi (ad esempio, piogge di breve durata ed elevata intensità). Tra questi fenomeni, uno tra i più preoccupanti è il flash flood, caratterizzato dalla rapida concentrazione e propagazione dei deflussi idrici che, specie nei contesti montani e molto antropizzati, in presenza di terreni impermeabili ed artificiali, provoca distruttive colate detritiche;

   Ispra rivela che il consumo di suolo ha continuato a crescere in Italia al ritmo di 2 metri quadrati. È oramai universalmente riconosciuto come l'urbanizzazione e l'uso del suolo hanno un impatto negativo sull'ambiente e, soprattutto, aggravano i fenomeni di dissesto;

   in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2016, il decreto ministeriale n. 294 del 2016 riconosce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica funzioni d'indirizzo e coordinamento nei confronti delle autorità di bacino distrettuali, prevedendo espressamente (articolo 5) che il Ministero possa stabilire criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale per la predisposizione dei regolamenti e degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica, dell'autorità stessa, potendo in tali funzioni avvalersi dell'Ispra, nonché funzioni di vigilanza sulle medesime –:

   se il Ministro interrogato, a livello cautelativo nelle sue funzioni di indirizzo e coordinamento, non trovi necessario avviare l'aggiornamento di dati e studi in grado di analizzare la predisposizione dei relativi bacini/sottobacini ai fenomeni di flash flood su territorio nazionale e se, nel contesto di fragilità del territorio ligure, per quanto di competenza, non reputi doveroso a promuovere iniziative che riescano ad abbassare il rischio riducendo l'esposizione di persone e cose a fenomeni di dissesto idrogeologico.
(3-00561)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO (A.C. 1560-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MOLINARI ED ALTRI (A.C. 389)

A.C. 1560-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo e sull'emendamento 2.500 della Commissione.

A.C. 1560-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, lettera n), sopprimere le parole: quali imprese agricole che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile,

  Conseguentemente, alla medesima lettera n), dopo le parole: all'attività agricola, aggiungere le parole: ferma restando la disciplina fiscale e civilistica ad essi applicabile a legislazione vigente,

  All'articolo 2, comma 1, lettera v), sostituire le parole: definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica con le seguenti: prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà.

  All'articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  All'articolo 4, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sull'emendamento 2.500 della Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

  Conseguentemente, deve intendersi revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, prevista, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera n) (emendamento 2.600), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 20 febbraio 2024. Per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 2.500 della Commissione.

A.C. 1560-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.
1.100. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

A.C. 1560-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;

   b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;

   c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;

   d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

   e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

   f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;

   g) prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;

   h) predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;

   i) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

   l) prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;

   m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;

   n) disciplinare i centri per il giardinaggio quali imprese agricole che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;

   o) definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;

   p) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

   q) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;

   r) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;

   s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003, siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

   t) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

   u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;

   v) definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega)

  Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;.
2.500. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: quali imprese agricole che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: all'attività agricola, aggiungere le seguenti: ferma restando la disciplina fiscale e civilistica ad essi applicabile a legislazione vigente,.
2.600. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: definire condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di proprietà pubblica con le seguenti: prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà.
2.601. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1560-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

A.C. 1560-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a euro 168.720 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4.600. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
4.601. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1560-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A.C. 1560-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che

    il disegno di legge in esame di iniziativa governativa delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa;

    all'articolo 1 si prevede che il tempo per adottare tali provvedimenti attuativi sia di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a seguito dei quali gli schemi di decreto dovranno passare alle competenti Commissioni parlamentari per i pareri;

    il florovivaismo rappresenta un segmento importante dell'economia agricola nazionale, per superfici coltivate (circa 30 mila ettari), numero di aziende (circa 27 mila), valore della produzione (oltre 2,7 miliardi di euro, +5 per cento 2021/2020), export (oltre 1 miliardo di euro) ed occupazione (circa 110 mila addetti);

    il settore è, tuttavia, minato da fattori esterni rilevanti ad esempio l'arrivo e la diffusione di fitopatologie, l'incremento fuori controllo dei costi di produzione, energetici in primis ma anche di molti altri mezzi tecnici come sementi, piantine, torbe, fertilizzanti ed imballaggi, la difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime, le carenze logistiche, l'aumento dei tassi di interesse, la crescita dell'inflazione ed il conseguente crollo dei consumi, l'andamento climatico anomalo, e ciò sta determinando una rilevante compressione della marginalità delle imprese e che sta condizionando le scelte produttive aziendali;

    il comparto florovivaistico, inoltre, da anni attende una risposta concreta alla necessità di una ridefinizione, anche normativa, della propria attività, delle proprie peculiarità, del proprio legame con il mondo agricolo ma anche della propria identità di impresa nonché della necessità di uno spazio di ricerca e di sviluppo del settore nel suo complesso, dalla floricoltura intensiva al vivaismo ornamentale, alla realizzazione degli spazi verdi;

    sia nella scorsa legislatura, sia nella legislatura attuale, il Parlamento ha lavorato alla redazione di una proposta di legge dettagliata di riforma del comparto, elaborata anche grazie al sostegno e alla collaborazione delle associazioni agricole e di settore;

    tali proposte sono state elaborate in entrambi i rami del Parlamento e, pur con diverse peculiarità, sono state sostenute da tutti i Gruppi parlamentari e lo stesso Governo, chiamato ad emanare i provvedimenti in parola, ha sul tavolo da oltre un anno le proposte elaborate dalla Commissione Agricoltura in questa legislatura;

    sono ormai troppi anni che il settore reclama delle risposte e che tali istanze vengono puntualmente disattese, facendo operare i florovivaisti in un limbo normativo illogico,

impegna il Governo

ad emanare quanto prima i provvedimenti attuativi suddetti, anche considerando i relativi passaggi per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di scongiurare il rischio che tutto il lavoro fin qui fatto si traduca in un nuovo nulla di fatto per il settore che da anni attende risposte e strumenti concreti.
9/1560-A/1. Caramiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo in materia di florovivaismo;

    in particolare l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con il fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica;

    l'articolo 2 prevede l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, che contenga, tra le altre cose, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;

    ulteriormente predisponendo un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;

    strettamente connessa a quanto elencato è la questione della creazione di una cosiddetta «patente etica del fiore», con l'obiettivo di promuovere un equo prezzo dei prodotti vivaistici indirizzato all'insieme della filiera florovivaistica garantendo una giusta remunerazione ed un salario dignitoso nel rispetto dell'ambiente,

impegna il Governo

  a introdurre la «patente etica del fiore» al fine di:

   a) promuovere un equo prezzo dei prodotti vivaistici indirizzato all'insieme della filiera florovivaistica garantendo una giusta remunerazione ed un salario dignitoso nel rispetto dell'ambiente;

   b) prevedere adeguate forme di sostegno agli operatori al fine di far fronte agli effetti negativi della crisi climatica ormai strutturale.
9/1560-A/2. Soumahoro.


MOZIONI PICCOLOTTI ED ALTRI N. 1-00235, ORRICO ED ALTRI N. 1-00244, GRIPPO ED ALTRI N. 1-00245, FARAONE ED ALTRI N. 1-00246, AMORESE, MIELE, PAOLO EMILIO RUSSO, PISANO ED ALTRI N. 1-00247 E GIANASSI ED ALTRI N. 1-00248 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA E DELLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) il Parlamento europeo l'11 luglio 2023 ha approvato il testo negoziale sulle norme a difesa dei giornalisti dalle querele temerarie, note con l'acronimo inglese Slapp (Strategic litigation against public participation). Le Slapp sono azioni legali, di esito incerto, avviate con l'intento non di portare a termine il processo, ma di intimidire chi viene accusato allo scopo di condizionarne e limitarne il lavoro. Si tratta di cause legali in cui è presente, infatti, un grande squilibrio di potere tra chi querela e il querelante; il divario solitamente coinvolge la sfera economica, nella fattispecie si parla di potenti strutture o persone che avranno sicuramente disponibilità economiche elevate e perciò adatte a sostenere lunghi processi contro giornalisti, che spesso invece sono costretti a provvedere autonomamente a pagare le spese legali;

    2) il testo approvato dal Parlamento europeo prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa la possibilità di chiedere il rapido respingimento della causa, nel qual caso sarà il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia e a sostenere l'onere delle spese procedurali, compresa la rappresentanza legale della vittima. Che avrà la possibilità, inoltre, di chiedere un risarcimento per danni psicologici o alla reputazione. Le nuove norme delimitano il campo delle cause temerarie per ridurre appunto i tempi del processo e fermare subito quelle intentate per intimidire;

    3) in Italia la riforma della legge sulla diffamazione prosegue lentamente il suo iter al Senato della Repubblica e l'assenza di norme in questi anni ha limitato il diritto all'informazione, con decine e decine di esponenti politici o grandi aziende e potentati economici che le hanno utilizzate per indurre editori e direttori a interrompere il lavoro di inchiesta dei giornalisti. Secondo i dati recentemente forniti dalla Federazione nazionale stampa italiana, 7 volte su 10 le querele vengono archiviate ancor prima di arrivare a processo. Di quelle che effettivamente arrivano in aula di tribunale, 9 su 10 si concludono con l'assoluzione del giornalista. È evidente l'esistenza di un'autocensura preventiva che sfugge a qualsiasi ricerca statistica, che non arriva nelle aule dei tribunali ma che colpisce l'indipendenza dell'informazione;

    4) chi non può rischiare di affrontare querele sono, soprattutto, i giornalisti freelance, cioè coloro che non sono stipendiati: quando un loro articolo subisce una querela temeraria, è difficile che la testata decida di farsi carico delle spese legali;

    5) il 19 dicembre 2023 la Camera dei deputati ha approvato, con un emendamento alla legge di delegazione europea, una modifica al codice di procedura penale per vietare la pubblicazione delle ordinanze cautelari, integrali o per estratto, fino al termine dell'udienza preliminare. Questa norma lede, a parere dei firmatari del presente atto, il diritto costituzionale dei cittadini ad essere informati. È, quindi, necessario che il Parlamento, in sede di approvazione definitiva del provvedimento, individui soluzioni diverse capaci di determinare un giusto equilibrio tra la tutela degli imputati o delle persone che compaiono negli atti delle indagini e il diritto all'informazione;

    6) il 40 per cento dei giornalisti italiani è donna, eppure tale percentuale non si rileva tra le firme che hanno maggiore spazio nei quotidiani, in particolari nelle prime pagine; inoltre, dalle più recenti analisi emerge l'esistenza di un gap salariale importante, lo stipendio delle donne in questo settore è infatti mediamente molto più basso e, secondo l'analisi sugli ultimi dati contributivi dell'Inpgi, la forbice sarebbe di circa 5 mila euro;

    7) come denunciato da GiULiA giornaliste – Ets (Giornaliste unite libere e autonome), le giornaliste sono le prime vittime delle intimidazioni e dell'odio in rete, ma anche delle querele temerarie, come se fosse proprio l'essere donna nell'affrontare i temi sociali e di cronaca a non essere accettato. Si aggredisce con il bodyshaming, le minacce di stupro e le oscenità oppure, come ha sottolineato l'indagine di Vox diritti, si sminuiscono le competenze professionali delle donne. La critica ad una donna professionista, quindi anche una giornalista, si pratica con il discredito, prima sottolineando il suo genere, il suo sesso, il suo corpo e poi screditando anche quello, dando per scontato che essere una donna sia già di per sé una colpa o una diminuzione e che per questo motivo non potrebbe fare quella professione o dire quelle cose;

    8) la libertà di manifestazione del pensiero è espressamente statuita nell'articolo 21 della Costituzione, il quale si apre con la decisa e inequivocabile affermazione che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Nei commi successivi si prevedono una serie di garanzie per il mezzo della stampa che, invero, viene sottratta a qualsiasi forma di controllo, quali autorizzazioni o censure, e può essere soggetta a sequestro soltanto per effetto di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Deroghe a tale principio sono previste dal quarto comma dell'articolo nel senso che la polizia giudiziaria, in caso di assoluta urgenza, può procedere al sequestro della stampa periodica, ma tale sequestro è valido in un lasso di tempo limitato, richiedendo la convalida dell'autorità giudiziaria;

    9) l'articolo 21 della Costituzione stabilisce anche che l'unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero è rappresentato dal concetto di buon costume, nel senso che le pubblicazioni, gli spettacoli e le altre manifestazioni di pensiero non debbono essere contrarie, appunto, al buon costume;

    10) nella XVII legislatura è stata approvata dalla Camera dei deputati, modifica dal Senato della Repubblica e nuovamente modificata dalla Camera dei deputati, una proposta di legge che riformava la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile, ma che ha visto arenarsi il suo iter al Senato della Repubblica. L'articolo 1 del provvedimento modificava la legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948), prevedendo: l'estensione dell'applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali; la riforma della disciplina del diritto di rettifica; la riforma delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa, con l'eliminazione della pena della reclusione;

    11) la segretezza delle fonti giornalistiche è alla base dello svolgimento dell'indipendenza dell'attività di un giornalista e della qualità delle notizie alle quali accedono i cittadini. La possibilità di appellarsi al segreto professionale per tutelare le fonti dovrebbe essere estesa a tutti coloro che svolgono effettivamente lavoro giornalistico. Attualmente in Italia è previsto solo per i giornalisti iscritti all'albo dei professionisti dell'Ordine dei giornalisti. La tutela delle fonti giornalistiche andrebbe estesa ai giornalisti freelance e anche a tutti quegli operatori che, in ragione dei loro rapporti professionali o personali, possono essere al corrente di determinate informazioni di interesse per la pubblica opinione;

    12) secondo il Garante europeo della protezione dei dati, «l'unica opzione praticabile ed efficace per proteggere i diritti e le libertà fondamentali nell'Unione, compresa la libertà dei media, da software spia di livello militare altamente avanzati è un divieto generale del loro sviluppo e della loro diffusione, con eccezioni molto limitate ed esaustivamente definite, integrate da solide garanzie»;

    13) appare sempre più necessario garantire pluralismo e libertà di informazione all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo e procedere ad una riforma della governance della Rai che garantisca un servizio pubblico quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva, tutela di un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee e opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative in materia di querele temerarie, con una norma che contrasti l'abuso delle querele per diffamazione nei confronti dei giornalisti, dovendo al diritto di querelare corrispondere un diritto al risarcimento per chi ha ragione ed essendo necessario, inoltre, dare la possibilità al giudice di respingere rapidamente la causa quando palesemente infondata, attribuendo al ricorrente l'onere di dimostrare la fondatezza della denuncia e di sostenere l'onere delle spese procedurali e legali;

2) ad adottare iniziative normative volte a riformare la disciplina della diffamazione, in linea con i pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in base alle quali la previsione della pena detentiva non è compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, se non in casi di eccezionale gravità;

3) ad intervenire sulla protezione delle fonti giornalistiche, facendo in modo che il diritto dei giornalisti al silenzio sulle loro fonti non sia considerato un mero privilegio concesso o revocato sulla base della liceità o illegittimità della provenienza delle informazioni, ma un autentico attributo del diritto all'informazione;

4) ad adottare iniziative normative volte ad estendere la possibilità di appellarsi al segreto professionale per tutelare le fonti a tutti coloro che svolgono effettivamente lavoro giornalistico: dai giornalisti freelance, che non svolgono il proprio lavoro alle dipendenze di una testata, a tutti quegli operatori che, in ragione dei loro rapporti professionali o personali, possono essere al corrente di determinate informazioni di interesse per la pubblica opinione;

5) a sostenere, nelle competenti sedi, le nuove norme che saranno previste dalla legge europea per la libertà dei media (Emfa): quelle dirette all'efficace protezione dei giornalisti e dei fornitori dei servizi di media e, in particolare, la tutela dei rapporti tra i giornalisti e le fonti anche da intercettazioni e/o captazioni di conversazione e messaggi;

6) a promuovere iniziative normative sulla parità di genere e contro il gender pay gap nel mondo del giornalismo, per proteggere le giornaliste dalle intimidazioni e dall'odio in rete e per tutelare la privacy delle cittadine e delle personalità pubbliche rispetto a pubblicazioni che ledono l'intimità e il rispetto del corpo, in particolar modo quello femminile, e rispetto all'orientamento sessuale e di genere;

7) a promuovere in Parlamento una discussione sulle iniziative normative volte ad una riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo, anche sulla base ai modelli adottati da altri Paesi, che preveda la creazione di un'autorità indipendente rappresentativa delle diverse istanze culturali del Paese, a cui sia affidata, a seguito di una selezione mediante avviso pubblico, la nomina del consiglio di amministrazione, il quale elegga il presidente e il direttore generale sulla base del curriculum vitae e di un progetto editoriale.
(1-00235) «Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il Parlamento europeo l'11 luglio 2023 ha approvato il testo negoziale sulle norme a difesa dei giornalisti dalle querele temerarie, note con l'acronimo inglese Slapp (Strategic litigation against public participation). Le Slapp sono azioni legali, di esito incerto, avviate con l'intento non di portare a termine il processo, ma di intimidire chi viene accusato allo scopo di condizionarne e limitarne il lavoro. Si tratta di cause legali in cui è presente, infatti, un grande squilibrio di potere tra chi querela e il querelante; il divario solitamente coinvolge la sfera economica, nella fattispecie si parla di potenti strutture o persone che avranno sicuramente disponibilità economiche elevate e perciò adatte a sostenere lunghi processi contro giornalisti, che spesso invece sono costretti a provvedere autonomamente a pagare le spese legali;

    2) il testo approvato dal Parlamento europeo prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa la possibilità di chiedere il rapido respingimento della causa, nel qual caso sarà il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia e a sostenere l'onere delle spese procedurali, compresa la rappresentanza legale della vittima. Che avrà la possibilità, inoltre, di chiedere un risarcimento per danni psicologici o alla reputazione. Le nuove norme delimitano il campo delle cause temerarie per ridurre appunto i tempi del processo e fermare subito quelle intentate per intimidire;

    3) il 40 per cento dei giornalisti italiani è donna, eppure tale percentuale non si rileva tra le firme che hanno maggiore spazio nei quotidiani, in particolari nelle prime pagine; inoltre, dalle più recenti analisi emerge l'esistenza di un gap salariale importante, lo stipendio delle donne in questo settore è infatti mediamente molto più basso e, secondo l'analisi sugli ultimi dati contributivi dell'Inpgi, la forbice sarebbe di circa 5 mila euro;

    4) come denunciato da GiULiA giornaliste – Ets (Giornaliste unite libere e autonome), le giornaliste sono le prime vittime delle intimidazioni e dell'odio in rete, ma anche delle querele temerarie, come se fosse proprio l'essere donna nell'affrontare i temi sociali e di cronaca a non essere accettato. Si aggredisce con il bodyshaming, le minacce di stupro e le oscenità oppure, come ha sottolineato l'indagine di Vox diritti, si sminuiscono le competenze professionali delle donne. La critica ad una donna professionista, quindi anche una giornalista, si pratica con il discredito, prima sottolineando il suo genere, il suo sesso, il suo corpo e poi screditando anche quello, dando per scontato che essere una donna sia già di per sé una colpa o una diminuzione e che per questo motivo non potrebbe fare quella professione o dire quelle cose;

    5) la libertà di manifestazione del pensiero è espressamente statuita nell'articolo 21 della Costituzione, il quale si apre con la decisa e inequivocabile affermazione che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Nei commi successivi si prevedono una serie di garanzie per il mezzo della stampa che, invero, viene sottratta a qualsiasi forma di controllo, quali autorizzazioni o censure, e può essere soggetta a sequestro soltanto per effetto di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Deroghe a tale principio sono previste dal quarto comma dell'articolo nel senso che la polizia giudiziaria, in caso di assoluta urgenza, può procedere al sequestro della stampa periodica, ma tale sequestro è valido in un lasso di tempo limitato, richiedendo la convalida dell'autorità giudiziaria;

    6) l'articolo 21 della Costituzione stabilisce anche che l'unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero è rappresentato dal concetto di buon costume, nel senso che le pubblicazioni, gli spettacoli e le altre manifestazioni di pensiero non debbono essere contrarie, appunto, al buon costume;

    7) nella XVII legislatura è stata approvata dalla Camera dei deputati, modifica dal Senato della Repubblica e nuovamente modificata dalla Camera dei deputati, una proposta di legge che riformava la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile, ma che ha visto arenarsi il suo iter al Senato della Repubblica. L'articolo 1 del provvedimento modificava la legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948), prevedendo: l'estensione dell'applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali; la riforma della disciplina del diritto di rettifica; la riforma delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa, con l'eliminazione della pena della reclusione;

    8) secondo il Garante europeo della protezione dei dati, «l'unica opzione praticabile ed efficace per proteggere i diritti e le libertà fondamentali nell'Unione, compresa la libertà dei media, da software spia di livello militare altamente avanzati è un divieto generale del loro sviluppo e della loro diffusione, con eccezioni molto limitate ed esaustivamente definite, integrate da solide garanzie»,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative in materia di querele temerarie, con una norma che contrasti l'abuso delle querele per diffamazione nei confronti dei giornalisti, dovendo al diritto di querelare corrispondere un diritto al risarcimento per chi ha ragione ed essendo necessario, inoltre, dare la possibilità al giudice di respingere rapidamente la causa quando palesemente infondata, attribuendo al ricorrente l'onere di dimostrare la fondatezza della denuncia e di sostenere l'onere delle spese procedurali e legali;

2) ad adottare iniziative normative volte a riformare la disciplina della diffamazione, in linea con i pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in base alle quali la previsione della pena detentiva non è compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, se non in casi di eccezionale gravità;

3) ad intervenire sulla protezione delle fonti giornalistiche, facendo in modo che il diritto dei giornalisti al silenzio sulle loro fonti non sia considerato un mero privilegio concesso o revocato sulla base della liceità o illegittimità della provenienza delle informazioni, ma un autentico attributo del diritto all'informazione;

4) a sostenere, nelle competenti sedi, le nuove norme che saranno previste dalla legge europea per la libertà dei media (Emfa): quelle dirette all'efficace protezione dei giornalisti e dei fornitori dei servizi di media e, in particolare, la tutela dei rapporti tra i giornalisti e le fonti anche da intercettazioni e/o captazioni di conversazione e messaggi.
(1-00235)(Testo modificato nel corso della seduta) «Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) ai sensi dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;

    2) la libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo sono sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati»;

    3) la Costituzione, all'articolo 21, afferma che «Tutti», non solo i cittadini dunque, «hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.» – ciò pone il divieto di controlli preventivi – ferma restando l'indicazione da parte della legge in ordine alle possibilità di sequestro in ipotesi di delitti espressamente previsti;

    4) l'articolo 21 affida, altresì, alla legge ordinaria la possibilità di imporre la piena conoscibilità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica, con ciò implicitamente riconoscendo il rapporto strettissimo tra informazione, potere economico e libertà di espressione e il diritto del pubblico lettore a conoscerlo;

    5) preme segnalare che, pur non essendo espressamente menzionato, la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 202 del 1976, ha costantemente affermato che la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo e diffusione ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto di essere informati e ha precisato che l'articolo 21 colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità ex articolo 2 della Costituzione, i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e indirettamente in diritto soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto (sentenza n. 112 del 1993, che richiama, oltre alla già citata, anche le sentenze nn. 148 del 1981 e 826 del 1988);

    6) in proposito, si ritiene opportuno, in questa sede, riportare integralmente il passo della sentenza n. 112 del 1993, per la costruzione e l'estrinsecazione del concetto di pluralismo che offre: «Tuttavia, l'attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale», e, sotto questo profilo, prosegue, «questa Corte ha da tempo affermato che il “diritto all'informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale;

    7) da qui deriva l'imperativo costituzionale che il “diritto all'informazione” garantito dall'articolo 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori» (sentenza n. 112 del 1993);

    8) la manifestazione del pensiero, in ogni sua forma, garantita dall'articolo 21 della Costituzione, è da considerarsi cardine dell'ordinamento democratico, baluardo del buon funzionamento della democrazia – «pietra angolare dell'ordine democratico» (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969);

    9) non è un caso se nei Paesi che, in modo eclatante o latente, involvono o si avviano ad intaccare libertà e principi democratici, i primi assalti investano la televisione, i media e la stampa ai fini del loro controllo, unitamente a misure che possono colpire anche direttamente l'informazione e i suoi attori, con modalità che vanno dalla censura al sequestro e all'arresto;

    10) un esempio nella storia del nostro Paese è l'attività di censura ai fini del controllo sistematico della comunicazione e della libertà di espressione nel corso del lungo periodo del regime fascista, ma, in tempi più recenti, lo stesso può dirsi con riguardo all'esperienza, ancora attuale, dell'Ungheria sotto la guida oscurantista di Viktor Orban o dei sussulti totalitari della Tunisia e della Turchia;

    11) forse non è un caso che la storia della giustizia costituzionale italiana (come ricorda il professor Enzo Cheli in uno scritto sul tema) abbia avuto il suo inizio proprio con una sentenza in tema di libertà di espressione – la sentenza n. 1 del 14 giugno del 1956 – dove la Corte, dopo aver tracciato le linee portanti del giudizio costituzionale, veniva a sanzionare l'incostituzionalità, per la violazione della libertà di espressione, di alcune norme del testo unico di pubblica sicurezza del 1931;

    12) l'adempimento dell'articolo 21 si mostra e si attua nella sua pienezza, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel suo dispiegamento anche in ordine all'organizzazione delle misure negli ambiti che alla manifestazione del pensiero sono direttamente e strettamente connessi – l'indipendenza, la libertà e il pluralismo dell'informazione, la proprietà e il mercato editoriali, i contributi pubblici alla stampa, le misure che agevolano o ostacolano il diritto di cronaca, il lavoro giornalistico nell'accertamento dei fatti, la loro conoscenza e la loro diffusione, a loro volta strettamente correlate al diritto all'informazione;

    13) la libertà e il pluralismo dei media, come pure l'indipendenza e la sicurezza dei giornalisti, rappresentano, altresì, uno dei pilastri dello Stato di diritto dell'Unione europea, in quanto elemento fondamentale del diritto alla libertà di espressione e di informazione ed essenziale per il funzionamento democratico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, inclusa la lotta alla corruzione;

    14) l'ultimo «Rapporto sullo Stato di Diritto», pubblicato dalla Commissione europea a inizio luglio del 2023, aveva evidenziato, con riferimento al nostro Paese, più di una preoccupazione sul fronte della libertà di stampa, tra cui: le condizioni di lavoro precarie di molti giornalisti, la protezione delle fonti giornalistiche e la questione del segreto professionale, nonché le azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (Slapp), la legislazione sulla diffamazione, in sede penale e civile, i casi di aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di giornalisti e organi di informazione, che continuano ad aumentare di anno in anno;

    15) in particolare, l'Italia presenta un rischio medio in merito all'indipendenza politica dei media (relativa al conflitto di interessi e al controllo politico sui media e sulle agenzie di stampa) ed è considerata dalla Commissione europea uno dei sedici Stati a «rischio elevato» per la «crescente politicizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo». Sussiste, altresì, ad avviso della Commissione, un rischio elevato o medio di influenza commerciale e della proprietà sui contenuti editoriali;

    16) molti dei temi oggetto di raccomandazione da parte della Commissione europea nel 2023 sarebbero al centro anche del nuovo questionario sullo Stato di Diritto per il 2024 inviato in questi giorni all'attenzione del Governo italiano, con riferimento, fra l'altro, al premierato, al processo penale telematico, alle modifiche al reato di abuso d'ufficio, alle conseguenze della nuova prescrizione per i processi per corruzione, nonché all'informazione, in particolare sullo stop alla pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare e sulle misure per garantire la libertà di stampa e il diritto a essere informati;

    17) la persistenza delle preoccupazioni della Commissione europea sui richiamati temi lascerebbe intendere che la situazione sul fronte della libertà e del pluralismo dei media non sia stata affrontata sufficientemente dal Governo italiano e che nel nostro Paese permangono numerose problematiche nel suddetto ambito;

    18) a norma della direttiva 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (Avms) – i cui correttivi al decreto legislativo di recepimento n. 208 del 2021 (cosiddetto Tusma) sono attualmente all'esame delle Camere – gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al corretto funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale;

    19) sempre a norma della citata direttiva, gli Stati membri devono assicurare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane, nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace;

    20) per rispondere alle crescenti preoccupazioni in seno all'Unione europea per la politicizzazione dei media e la mancanza di trasparenza in merito alla loro proprietà, la Commissione europea è inoltre intervenuta, da ultimo, con due nuove proposte normative riguardanti la libertà dei media: una proposta di direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (cosiddette Slapp) e la proposta di regolamento inerente alla prima legge europea per la libertà dei media (Emfa), che si basa proprio sulla revisione della citata direttiva Avms;

    21) in particolare, con quest'ultima proposta, che è stata oggetto di recente di parere da parte del Parlamento italiano, l'Unione europea intende rafforzare il quadro normativo europeo affinché tutti gli Stati membri adottino un sistema di maggior tutela della libertà di stampa, del lavoro di giornaliste e giornalisti e la garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico dal condizionamento dell'autorità politica;

    22) mentre la proposta di direttiva contro le Slapp prevede garanzie per coloro che sono bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, la legge europea per la libertà dei media istituirà un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea, attraverso l'introduzione di misure volte a proteggere i giornalisti e i fornitori di servizi di media da ingerenze politiche, rendendo nel contempo più agevole per loro operare attraverso le frontiere interne dell'Unione europea;

    23) nel nostro Paese si è assistito di recente ad un abuso del ricorso alla querela per diffamazione e all'azione di risarcimento dei danni sul piano civilistico nei confronti dei giornalisti, al punto da poter considerare tali strumenti processuali alla stregua di mezzi intimidatori e di pressione per limitare l'attività giornalistica, col rischio di influenzare gravemente la libertà di stampa;

    24) numerose iniziative giudiziarie per diffamazione risultano, invero, pretestuose, alla luce delle più recenti statistiche che dimostrano come il 90 per cento dei procedimenti per diffamazione si risolvano con archiviazioni o proscioglimenti pronunciati prima del giudizio, proprio perché basati su accuse infondate o, comunque, sproporzionate;

    25) i dati relativi alla mediazione civile obbligatoria, inoltre, testimoniano come anche le questioni relative a fatti di diffamazione sul piano civile ammontino a meno dell'1 per cento dell'intero contenzioso;

    26) per arginare tale fenomeno appare, dunque, indispensabile intervenire a livello normativo per introdurre uno specifico strumento a tutela dei giornalisti rispetto al fenomeno delle cosiddette querele temerarie (o «bavaglio»), che consenta la comminazione di una pena pecuniaria adeguata da devolvere alla Cassa delle ammende a carico di chi presenti querele senza alcun fondamento, oltre alla condanna alle rifusione delle spese processuali e alla possibilità per il giornalista di ottenere il risarcimento degli eventuali danni, come previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale;

    27) nella medesima direzione, dovrebbe prevedersi altresì nel giudizio civile, nel caso di azione per presunta diffamazione commessa con il mezzo della stampa (o con gli altri prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), in cui risulti la mala fede o la colpa grave di chi agisce per il risarcimento del danno, che il giudice, anche d'ufficio, con la sentenza che rigetta la domanda, condanni l'attore, oltre che alle spese processuali e a quelle risarcitorie già previste dall'articolo 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria;

    28) sotto altro profilo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non è più rinviabile un intervento del legislatore che recepisca i più recenti orientamenti della Corte costituzionale in materia di diffamazione. Segnatamente, la Corte costituzionale si è espressa al riguardo con la sentenza n. 150 del 2021, esortando il Parlamento ad intervenire sulla materia, al fine di assicurare un più adeguato bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione;

    29) in particolare, essa ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni, unitamente al pagamento di una multa;

    30) ad avviso del Giudice delle leggi, le norme vigenti sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La minaccia dell'obbligatoria applicazione del carcere può produrre, infatti, l'effetto di dissuadere i giornalisti dall'esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri;

    31) ne deriva che l'obbligatoria inflizione della sanzione detentiva viola, in particolare, tanto l'articolo 21 della Costituzione con riferimento alla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine democratico» dalla già citata risalente pronuncia della Corte (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969), quanto l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

    32) invero, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è più volte pronunciata sull'argomento, ribadendo nella propria copiosa giurisprudenza – condivisa anche dalla Corte costituzionale – come la previsione del carcere obbligatorio non sia compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea, al pari delle sanzioni pecuniarie troppo elevate, in quanto, appunto, costituiscono un rischio per la libertà di stampa;

    33) nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si rinvengono molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione:

    34) secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, la pena detentiva può dirsi proporzionata (e quindi legittima) quando «la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità» (così la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, paragrafo 115; nonché: sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo 39); ciò si verifica sia, «con riferimento ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio», sia in presenza di «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»;

    35) a tal riguardo, appare opportuno richiamare in questa sede le proposte di legge in materia attualmente in esame al Senato della Repubblica – alcune delle quali proposte dalla maggioranza che rappresenta il Governo in carica – che sembrano porsi in direzione parzialmente diversa rispetto agli arresti giurisprudenziali testé richiamati;

    36) tra gli aspetti che assumono rilevanza, vi sono le previsioni che intervengono sull'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (di recente dichiarato incostituzionale), da un lato eliminando la previsione della pena detentiva, ma dall'altro comminando la multa di importo da 5.000 a 10.000 in caso di diffamazione a mezzo stampa «base» e da 10.000 a 50.000 nelle ipotesi aggravate dall'attribuzione di un fatto determinato. L'innalzamento della sanzione pecuniaria, specie nel minimo, potrebbe essere distonico rispetto all'interpretazione giurisprudenziale costante dell'articolo 10 da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui le sanzioni previste per la diffamazione devono tener conto dell'impatto che avranno sulla situazione economica del querelato, al fine di evitare che una sanzione pecuniaria sproporzionata possa avere effetto deterrente sulla libertà di stampa e di espressione;

    37) del pari, destano preoccupazioni quelle modifiche normative che, novellando il delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminano sì ogni riferimento alla pena della reclusione, ma, contestualmente, inaspriscono il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria;

    38) infatti, vengono introdotte sanzioni ben più gravi rispetto a quelle attualmente previste, a prescindere che la condotta perpetrata sia connotata dalle caratteristiche delineate dalla giurisprudenza precedentemente richiamata: da 3.000 a 10.000 euro nelle ipotesi di diffamazione «base» e fino a 15.000 euro in caso di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato (in luogo dei 1.032 euro e 2.065 euro nelle ipotesi aggravate dall'attribuzione di un fatto determinato, attualmente previsti);

    39) se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità (eliminando il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa) diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà;

    40) tra l'altro, proprio l'articolo 595 del codice penale – qui novellato – non era stato oggetto di censura di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale nella citata pronuncia del 2021;

    41) passando in rassegna altre proposte di legge attualmente in esame nei due rami del Parlamento, degno di nota è il cosiddetto disegno di legge Nordio, di recente approvato al Senato della Repubblica. Esso contiene modifiche rilevanti in tema di intercettazioni. Allo scopo (presunto) di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate, viene introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. È, inoltre, escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori. Infine, si interviene sull'articolo 268 del codice di procedura penale che disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo «che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti», oltre a disporsi al contempo «l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza»;

    42) a ben guardare, tali norme riflettono, tuttavia, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, una visione fraintesa della pubblicità. Il processo è pubblico, anche e soprattutto, per funzioni di controllo democratico, popolare, dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il che significa che il pubblico, e di riflesso la stampa, deve poter controllare (per limitarsi all'ambito toccato da questa norma) cosa il giudice usi, e come, e cosa il giudice non usi;

    43) strettamente connesso alle restrizioni operate in materia di intercettazioni può dirsi, inoltre, la norma introdotta in sede di esame della legge di delegazione europea (atto Senato n. 969), che ben può essere definita «bavaglio» per i giornalisti;

    44) in particolare, l'articolo 4, comma 3, del citato provvedimento – approvato definitivamente al Senato della Repubblica il 14 febbraio 2024 – che vieta la pubblicazione delle ordinanze che dispongono le misure cautelari fino all'udienza preliminare, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, lungi dal rappresentare la giusta attuazione del principio di presunzione di innocenza, rischia di tradursi, piuttosto, in una pesante limitazione del diritto di cronaca, rappresentando un grave passo indietro per la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di essere informati, anche in presenza di un indiscutibile interesse pubblico;

    45) l'elenco delle vicende di cronaca giudiziaria che i giornali non avrebbero potuto raccontare se fosse stata già in vigore la «legge bavaglio» è copioso: dalla gestione dei vertici di Autostrade svelata dopo il crollo del ponte Morandi allo schianto della funivia del Mottarone. Oltre a numerosi femminicidi e alle modalità dell'arresto dell'ex capo di Cosa Nostra, allo spaccio e agli orrori presso la Caserma Levante dei carabinieri di Piacenza, dove le pratiche illegali venivano consumate «con l'arroganza e la convinzione che le vittime non avrebbero avuto voce»;

    46) tra l'altro, posto che ciò che sarà consentito è la pubblicazione della ricostruzione di una parte o dell'altra appresa dal giornalista, senza però la possibilità di conoscere gli indizi, le intercettazioni o le testimonianze, l'effetto che ne deriva non giova neanche agli stessi soggetti coinvolti nell'indagine;

    47) far conoscere i motivi per i quali un giudice decide di privare una persona della cosa più importante, ovvero la sua libertà, non è solo una questione di trasparenza nei confronti dei cittadini, ma anche una forma di garanzia per lo stesso indagato, in quanto le ordinanze sono basate su elementi oggettivi e su valutazioni di un soggetto terzo ed imparziale, che fotografa al meglio l'ambito di una determinata fase di indagine. Inoltre, attraverso tale perverso meccanismo si impedisce il controllo da parte dell'opinione pubblica nei confronti degli atti emanati dell'autorità giudiziaria;

    48) in conclusione, lo stop alla pubblicazione delle ordinanze di arresto appare antidemocratico, oltre che controproducente: imbavaglia solo la democrazia, mentre la trasparenza è sempre la massima garanzia del corretto esercizio del potere giudiziario;

    49) ogni tentativo di limitare la libera informazione e, di conseguenza, la disinformazione che viene generata dall'uso distorto dei media, in particolare i social media, di fatto, erodono le fondamenta della democrazia perché compromettono la capacità dei cittadini di valutare i fatti e di orientare le proprie scelte;

    50) i temi della libertà sono inscindibili da quelli della dignità del lavoro, a cominciare dalla valorizzazione del lavoro di giornalisti e giornaliste, a prescindere dallo status di lavoratori dipendenti o di freelance; in particolare, si riscontra un'incertezza dell'azione pubblica in merito alla valorizzazione delle giornaliste, soprattutto con riferimento al contrasto alle discriminazioni professionali, ad un lavoro di riequilibrio di fronte al gap economico e al mancato riconoscimento di adeguate tutele e del livello professionale;

    51) peraltro, il consolidamento delle piattaforme digitali ha ampliato il mercato dell'informazione, creando un contesto nel quale la competitività avviene spesso in assenza di regole che valgano per tutti; questo rende ancora più pressante rafforzare le tutele a garanzia della libertà di stampa, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei giornalisti;

    52) in tal senso, non è più procrastinabile l'impegno di tutte le forze politiche a lavorare per una riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso un ampio confronto in Stati generali, al fine di garantirne l'indipendenza, un più ampio pluralismo e una maggiore qualità dell'informazione, per rendere la Rai più autorevole, moderna, sempre più digitalizzata e sostenibile, accrescendone la competitività rispetto alle ormai predominanti piattaforme digitali;

    53) a tal proposito, nel parere che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso sul contratto di servizio tra il Governo e la Rai, è stato inserito un importante riconoscimento del valore del giornalismo di inchiesta, che deve essere tutelato, supportato e rafforzato nel servizio pubblico ed è stata posta grande attenzione alla necessità che i giornalisti e gli operatori del servizio pubblico osservino rigorosamente la deontologia professionale, coniugando il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona,

impegna il Governo:

1) a tutelare la libertà di stampa e il diritto di cronaca, quale strumento di estrinsecazione anche del fondamentale diritto di informazione per il cittadino, astenendosi dal portare a compimento tutte quelle riforme che possano comportare una compressione di tali diritti costituzionalmente garantiti, nonché a ripristinare la normativa precedente alla «norma bavaglio» contenuta all'articolo 4, comma 3, della legge di delegazione europea approvata definitivamente il 14 febbraio 2024 al Senato della Repubblica;

2) ad adottare iniziative volte a rafforzare la libertà della stampa e dei media, la tutela del giornalismo in tutte le sue forme ed espressioni, a salvaguardare i diritti, la sicurezza e le condizioni di lavoro dei giornalisti, anche preservandoli da querele temerarie o altre forme di pressioni indebite, a contrastare le discriminazioni professionali, al fine di garantire pienamente la dignità dei giornalisti e la libertà di informazione;

3) nel quadro di garanzie a tutela della libertà dei media, ad attuare e dare seguito alle raccomandazioni della Commissione europea contenute nel Rapporto sullo Stato di diritto 2023 e a quelle di prossima pubblicazione, con particolare riguardo all'introduzione di garanzie per il regime di diffamazione, alla protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, all'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, alla trasparenza dell'assetto proprietario, alla protezione dei media dalle pressioni e dalle influenze politiche – compresi i media del servizio pubblico;

4) a sostenere, nelle competenti sedi istituzionali nazionali ed europee, la conclusione dei negoziati relativi alle proposte normative riguardanti la libertà dei media e, in particolare, le nuove norme dirette all'efficace protezione dell'autonomia e dell'indipendenza dei giornalisti, quali condizioni indispensabili per garantire un'informazione corretta, la diversità di opinioni e l'assenza di qualsiasi tipo di discriminazione nella narrazione dei fatti, a garanzia dello stesso pluralismo e dell'indipendenza del settore;

5) ad assumere iniziative normative, con il primo provvedimento utile, per scongiurare, nel caso di azione per presunta diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con gli altri prodotti editoriali registrati, eventuali azioni pretestuose, ponendo a carico dell'attore, che abbia agito in giudizio civile ai fini risarcitori con mala fede o colpa grave, il pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria, nonché a prevedere la condanna al pagamento di una pena pecuniaria adeguata in caso di querele temerarie e pretestuose per il delitto di diffamazione;

6) ad adottare iniziative normative per riformare, alla luce dei principi fissati di recente dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la fattispecie di diffamazione, escludendo la pena detentiva, in quanto incompatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e prevedendo la comminazione di pene pecuniarie che non risultino eccessive e che siano proporzionate all'offesa cagionata, affinché le stesse non si traducano in concreto in una limitazione della libertà di stampa;

7) ad adottare iniziative di competenza per un aggiornamento di tutta la normativa in materia di rafforzamento delle tutele per chi esercita la professione giornalistica, anche in forma freelance;

8) ad adoperarsi, adottando le opportune iniziative normative, per dare seguito pienamente alla costante giurisprudenza costituzionale, affinché sia garantito il pluralismo nella sua qualità di valore primario sotteso all'intero sistema dell'informazione, assicurandone l'imparzialità, l'obiettività, la correttezza e la completezza.
(1-00244) «Orrico, Caso, Carotenuto, Amato, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Scutellà, Bruno, Scerra».


   La Camera,

   premesso che:

    1) ai sensi dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;

    2) la libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo sono sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati»;

    3) la Costituzione, all'articolo 21, afferma che «Tutti», non solo i cittadini dunque, «hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.» – ciò pone il divieto di controlli preventivi – ferma restando l'indicazione da parte della legge in ordine alle possibilità di sequestro in ipotesi di delitti espressamente previsti;

    4) l'articolo 21 affida, altresì, alla legge ordinaria la possibilità di imporre la piena conoscibilità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica, con ciò implicitamente riconoscendo il rapporto strettissimo tra informazione, potere economico e libertà di espressione e il diritto del pubblico lettore a conoscerlo;

    5) preme segnalare che, pur non essendo espressamente menzionato, la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 202 del 1976, ha costantemente affermato che la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo e diffusione ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto di essere informati e ha precisato che l'articolo 21 colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità ex articolo 2 della Costituzione, i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e indirettamente in diritto soggettivi dell'individuo, di carattere assoluto (sentenza n. 112 del 1993, che richiama, oltre alla già citata, anche le sentenze nn. 148 del 1981 e 826 del 1988);

    6) in proposito, si ritiene opportuno, in questa sede, riportare integralmente il passo della sentenza n. 112 del 1993, per la costruzione e l'estrinsecazione del concetto di pluralismo che offre: «Tuttavia, l'attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale», e, sotto questo profilo, prosegue, «questa Corte ha da tempo affermato che il “diritto all'informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale;

    7) da qui deriva l'imperativo costituzionale che il “diritto all'informazione” garantito dall'articolo 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori» (sentenza n. 112 del 1993);

    8) la manifestazione del pensiero, in ogni sua forma, garantita dall'articolo 21 della Costituzione, è da considerarsi cardine dell'ordinamento democratico, baluardo del buon funzionamento della democrazia – «pietra angolare dell'ordine democratico» (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969);

    9) non è un caso se nei Paesi che, in modo eclatante o latente, involvono o si avviano ad intaccare libertà e principi democratici, i primi assalti investano la televisione, i media e la stampa ai fini del loro controllo, unitamente a misure che possono colpire anche direttamente l'informazione e i suoi attori, con modalità che vanno dalla censura al sequestro e all'arresto;

    10) forse non è un caso che la storia della giustizia costituzionale italiana (come ricorda il professor Enzo Cheli in uno scritto sul tema) abbia avuto il suo inizio proprio con una sentenza in tema di libertà di espressione – la sentenza n. 1 del 14 giugno del 1956 – dove la Corte, dopo aver tracciato le linee portanti del giudizio costituzionale, veniva a sanzionare l'incostituzionalità, per la violazione della libertà di espressione, di alcune norme del testo unico di pubblica sicurezza del 1931;

    11) l'adempimento dell'articolo 21 si mostra e si attua nella sua pienezza, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel suo dispiegamento anche in ordine all'organizzazione delle misure negli ambiti che alla manifestazione del pensiero sono direttamente e strettamente connessi – l'indipendenza, la libertà e il pluralismo dell'informazione, la proprietà e il mercato editoriali, i contributi pubblici alla stampa, le misure che agevolano o ostacolano il diritto di cronaca, il lavoro giornalistico nell'accertamento dei fatti, la loro conoscenza e la loro diffusione, a loro volta strettamente correlate al diritto all'informazione;

    12) la libertà e il pluralismo dei media, come pure l'indipendenza e la sicurezza dei giornalisti, rappresentano, altresì, uno dei pilastri dello Stato di diritto dell'Unione europea, in quanto elemento fondamentale del diritto alla libertà di espressione e di informazione ed essenziale per il funzionamento democratico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, inclusa la lotta alla corruzione;

    13) l'ultimo «Rapporto sullo Stato di Diritto», pubblicato dalla Commissione europea a inizio luglio del 2023, aveva evidenziato, con riferimento al nostro Paese, più di una preoccupazione sul fronte della libertà di stampa, tra cui: le condizioni di lavoro precarie di molti giornalisti, la protezione delle fonti giornalistiche e la questione del segreto professionale, nonché le azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (Slapp), la legislazione sulla diffamazione, in sede penale e civile, i casi di aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di giornalisti e organi di informazione, che continuano ad aumentare di anno in anno;

    14) in particolare, l'Italia presenta un rischio medio in merito all'indipendenza politica dei media (relativa al conflitto di interessi e al controllo politico sui media e sulle agenzie di stampa) ed è considerata dalla Commissione europea uno dei sedici Stati a «rischio elevato» per la «crescente politicizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo». Sussiste, altresì, ad avviso della Commissione, un rischio elevato o medio di influenza commerciale e della proprietà sui contenuti editoriali;

    15) molti dei temi oggetto di raccomandazione da parte della Commissione europea nel 2023 sarebbero al centro anche del nuovo questionario sullo Stato di Diritto per il 2024 inviato in questi giorni all'attenzione del Governo italiano, con riferimento, fra l'altro, al premierato, al processo penale telematico, alle modifiche al reato di abuso d'ufficio, alle conseguenze della nuova prescrizione per i processi per corruzione, nonché all'informazione, in particolare sullo stop alla pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare e sulle misure per garantire la libertà di stampa e il diritto a essere informati;

    16) a norma della direttiva 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (Avms) – i cui correttivi al decreto legislativo di recepimento n. 208 del 2021 (cosiddetto Tusma) sono attualmente all'esame delle Camere – gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al corretto funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale;

    17) sempre a norma della citata direttiva, gli Stati membri devono assicurare che le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane, nonché di poteri di esecuzione sufficienti per svolgere le loro funzioni in modo efficace;

    18) per rispondere alle crescenti preoccupazioni in seno all'Unione europea per la politicizzazione dei media e la mancanza di trasparenza in merito alla loro proprietà, la Commissione europea è inoltre intervenuta, da ultimo, con due nuove proposte normative riguardanti la libertà dei media: una proposta di direttiva contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (cosiddette Slapp) e la proposta di regolamento inerente alla prima legge europea per la libertà dei media (Emfa), che si basa proprio sulla revisione della citata direttiva Avms;

    19) in particolare, con quest'ultima proposta, che è stata oggetto di recente di parere da parte del Parlamento italiano, l'Unione europea intende rafforzare il quadro normativo europeo affinché tutti gli Stati membri adottino un sistema di maggior tutela della libertà di stampa, del lavoro di giornaliste e giornalisti e la garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico dal condizionamento dell'autorità politica;

    20) mentre la proposta di direttiva contro le Slapp prevede garanzie per coloro che sono bersaglio di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, la legge europea per la libertà dei media istituirà un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea, attraverso l'introduzione di misure volte a proteggere i giornalisti e i fornitori di servizi di media da ingerenze politiche, rendendo nel contempo più agevole per loro operare attraverso le frontiere interne dell'Unione europea;

    21) nel nostro Paese si è assistito di recente ad un abuso del ricorso alla querela per diffamazione e all'azione di risarcimento dei danni sul piano civilistico nei confronti dei giornalisti, al punto da poter considerare tali strumenti processuali alla stregua di mezzi intimidatori e di pressione per limitare l'attività giornalistica, col rischio di influenzare gravemente la libertà di stampa;

    22) numerose iniziative giudiziarie per diffamazione risultano, invero, pretestuose, alla luce delle più recenti statistiche che dimostrano come il 90 per cento dei procedimenti per diffamazione si risolvano con archiviazioni o proscioglimenti pronunciati prima del giudizio, proprio perché basati su accuse infondate o, comunque, sproporzionate;

    23) i dati relativi alla mediazione civile obbligatoria, inoltre, testimoniano come anche le questioni relative a fatti di diffamazione sul piano civile ammontino a meno dell'1 per cento dell'intero contenzioso;

    24) sotto altro profilo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non è più rinviabile un intervento del legislatore che recepisca i più recenti orientamenti della Corte costituzionale in materia di diffamazione. Segnatamente, la Corte costituzionale si è espressa al riguardo con la sentenza n. 150 del 2021, esortando il Parlamento ad intervenire sulla materia, al fine di assicurare un più adeguato bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione;

    25) in particolare, essa ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni, unitamente al pagamento di una multa;

    26) ad avviso del Giudice delle leggi, le norme vigenti sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La minaccia dell'obbligatoria applicazione del carcere può produrre, infatti, l'effetto di dissuadere i giornalisti dall'esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell'operato dei pubblici poteri;

    27) ne deriva che l'obbligatoria inflizione della sanzione detentiva viola, in particolare, tanto l'articolo 21 della Costituzione con riferimento alla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine democratico» dalla già citata risalente pronuncia della Corte (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969), quanto l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

    28) invero, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si è più volte pronunciata sull'argomento, ribadendo nella propria copiosa giurisprudenza – condivisa anche dalla Corte costituzionale – come la previsione del carcere obbligatorio non sia compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea, al pari delle sanzioni pecuniarie troppo elevate, in quanto, appunto, costituiscono un rischio per la libertà di stampa;

    29) nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si rinvengono molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione;

    30) secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, la pena detentiva può dirsi proporzionata (e quindi legittima) quando «la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità» (così la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, paragrafo 115; nonché: sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo 39); ciò si verifica sia, «con riferimento ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio», sia in presenza di «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi»;

    31) ogni tentativo di limitare la libera informazione e, di conseguenza, la disinformazione che viene generata dall'uso distorto dei media, in particolare i social media, di fatto, erodono le fondamenta della democrazia perché compromettono la capacità dei cittadini di valutare i fatti e di orientare le proprie scelte;

    32) i temi della libertà sono inscindibili da quelli della dignità del lavoro, a cominciare dalla valorizzazione del lavoro di giornalisti e giornaliste, a prescindere dallo status di lavoratori dipendenti o di freelance; in particolare, si riscontra un'incertezza dell'azione pubblica in merito alla valorizzazione delle giornaliste, soprattutto con riferimento al contrasto alle discriminazioni professionali, ad un lavoro di riequilibrio di fronte al gap economico e al mancato riconoscimento di adeguate tutele e del livello professionale;

    33) peraltro, il consolidamento delle piattaforme digitali ha ampliato il mercato dell'informazione, creando un contesto nel quale la competitività avviene spesso in assenza di regole che valgano per tutti; questo rende ancora più pressante rafforzare le tutele a garanzia della libertà di stampa, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei giornalisti;

    34) a tal proposito, nel parere che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha espresso sul contratto di servizio tra il Governo e la Rai, è stato inserito un importante riconoscimento del valore del giornalismo di inchiesta, che deve essere tutelato, supportato e rafforzato nel servizio pubblico ed è stata posta grande attenzione alla necessità che i giornalisti e gli operatori del servizio pubblico osservino rigorosamente la deontologia professionale, coniugando il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte a rafforzare la libertà della stampa e dei media, la tutela del giornalismo in tutte le sue forme ed espressioni, a salvaguardare i diritti, la sicurezza e le condizioni di lavoro dei giornalisti, anche preservandoli da querele temerarie o altre forme di pressioni indebite, a contrastare le discriminazioni professionali, al fine di garantire pienamente la dignità dei giornalisti e la libertà di informazione;

2) nel quadro di garanzie a tutela della libertà dei media, ad attuare e dare seguito alle raccomandazioni della Commissione europea contenute nel Rapporto sullo Stato di diritto 2023 e a quelle di prossima pubblicazione, con particolare riguardo all'introduzione di garanzie per il regime di diffamazione, alla protezione del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, all'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, alla trasparenza dell'assetto proprietario, alla protezione dei media dalle pressioni e dalle influenze politiche – compresi i media del servizio pubblico;

3) a sostenere, nelle competenti sedi istituzionali nazionali ed europee, la conclusione dei negoziati relativi alle proposte normative riguardanti la libertà dei media e, in particolare, le nuove norme dirette all'efficace protezione dell'autonomia e dell'indipendenza dei giornalisti, quali condizioni indispensabili per garantire un'informazione corretta, la diversità di opinioni e l'assenza di qualsiasi tipo di discriminazione nella narrazione dei fatti, a garanzia dello stesso pluralismo e dell'indipendenza del settore;

4) ad adottare iniziative di competenza per un aggiornamento di tutta la normativa in materia di rafforzamento delle tutele per chi esercita la professione giornalistica, anche in forma freelance;

5) ad adoperarsi, adottando le opportune iniziative normative, per dare seguito pienamente alla costante giurisprudenza costituzionale, affinché sia garantito il pluralismo nella sua qualità di valore primario sotteso all'intero sistema dell'informazione, assicurandone l'imparzialità, l'obiettività, la correttezza e la completezza.
(1-00244)(Testo modificato nel corso della seduta) «Orrico, Caso, Carotenuto, Amato, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Scutellà, Bruno, Scerra».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la libertà di manifestazione del pensiero, prevista dall'articolo 21 della Costituzione, si configura come diritto fondamentale della persona, quale libertà strumentale al pieno realizzarsi dell'ordinamento democratico; la libertà e l'autonomia dell'informazione sono pilastri fondamentali per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale di ogni società e il lavoro giornalistico è lo strumento fondamentale per l'attuazione di tale diritto democratico;

    2) per una serie di fattori interconnessi, legati, tra l'altro, alla crisi economica del settore informativo, all'assenza di un quadro normativo organico e moderno che supporti nella sostanza il giornalismo libero, alla precarietà del lavoro nel settore, all'interferenza della politica e alla presenza di portatori di interessi nella proprietà editoriale, il panorama mediatico internazionale e italiano presenta uno scenario allarmante sotto il profilo della libertà di stampa e del libero esercizio del diritto di cronaca;

    3) secondo i dati del Consiglio d'Europa il livello di violenza e minacce subite dai giornalisti è in continua crescita, specie nei contesti di lotta alla criminalità o di conflitto; nel nostro Paese, stando alla «Piattaforma per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti», sono oltre 250 i giornalisti ad essere sotto vigilanza e di questi più di venti sono sotto scorta;

    4) l'ordinamento costituzionale, nel confermare che la libertà di pensiero è «pietra angolare dell'ordinamento democratico» (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969), ha precisato la necessità di garantire anche tutti quei diritti inalienabili dell'individuo che si esplicano nella tutela dell'onore, della reputazione, dell'integrità personale e della privacy. Una democrazia matura, quindi, si misura anche sulla capacità di saper coniugare il diritto dell'individuo ad essere informato e il diritto/dovere del giornalista ad informare con l'inalienabile diritto di ogni persona a non veder divulgate proprie informazioni di natura privata o sensibile, o a non vedere ingiustamente lesa la propria reputazione e integrità personale, nonché altri diritti costituzionalmente garantiti, quali la presunzione di innocenza e il diritto all'oblio;

    5) nel dibattito pubblico nazionale e internazionale è in atto già da tempo un confronto sulle azioni da intraprendere in materia di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, comunemente noti con l'acronimo inglese «Slapp» (Strategic litigation against public participation);

    6) anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle analisi condotte dall'Osservatorio sul giornalismo, denuncia «il crescente problema delle intimidazioni ai giornalisti, sotto diverse forme» (le minacce tradizionali, le nuove forme di intimidazione sul web, gli ostacoli all'informazione), nonché «alcune forme di intimidazione subite dai giornalisti esercitate attraverso strumenti legali» quali fenomeni di «particolare gravità» perché in grado di condizionare o compromettere la libertà di espressione;

    7) in riferimento alle Slapp, specifica che «si tratta di azioni processuali per lo più infondate in punto di fatto e diritto, (...) esperite con il solo scopo di limitare e condizionare l'esercizio del diritto di cronaca del giornalista. (...) Nel caso di lite temeraria intentata nei confronti del giornalista il processo, mezzo di tutela dei diritti della personalità, si trasforma in strumento di limitazione di un altro diritto fondamentale, quello della libera manifestazione del pensiero»;

    8) le giornaliste sono ancor più esposte dai rischi della professione; in tal senso, i dati sulle vittime delle intimidazioni e dell'odio mediatico e on line in costante crescita sono allarmanti e hanno l'effetto di sminuire il riconoscimento delle competenze professionali delle stesse e di creare un clima di generale intimidazione e attacco alla reputazione che non permette a molte donne giornaliste di condurre la propria professione in modo adeguato e compiuto; tutto ciò è accresciuto dall'esistenza di un notevole gap salariale tra generi, visto che in Italia il 40 per cento dei giornalisti è donna; eppure tale percentuale non si rileva tra le firme che hanno maggiore spazio nei media e lo stipendio delle donne, secondo i dati forniti dall'Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti), è di quasi il 20 per cento inferiore nella retribuzione media delle professioniste dell'informazione rispetto ai colleghi uomini a parità di incarico;

    9) in risposta alle numerose richieste di intervento sul tema delle Slapp, giunte anche dal Parlamento europeo, la Commissione europea nell'aprile 2022 ha presentato una propria proposta di direttiva sull'abuso delle querele per diffamazione contro giornalisti e attivisti;

    10) a seguito della seduta plenaria del 10 luglio 2023, il Parlamento europeo ha approvato il testo negoziale sulle norme a difesa dei giornalisti dalle querele temerarie;

    11) i co-legislatori europei hanno poi raggiunto un compromesso sulla proposta di direttiva nel dicembre 2023 e la Commissione giuridica (Juri) ha votato sull'approvazione di questa versione il 24 gennaio 2024. Nello specifico, il testo – che verrà votato nella prossima plenaria a partire dal 26 febbraio 2024 – prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa una specifica regola sull'onere della prova secondo cui sarà il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia ed eventualmente a sostenere le spese procedurali. Inoltre, per quanto riguarda le spese della vittima, ove la legislazione nazionale non prevedesse una garanzia piena dei costi sostenuti per difendersi, sarebbero gli stessi Paesi membri a doverli garantire, entro limiti non eccessivi. Inoltre, i Paesi membri avrebbero l'obbligo di fornire informazioni per le vittime di queste cause, così come di pubblicare le sentenze relative alle Slapp in formato elettronico. Le nuove norme delimitano il campo di queste cause al fine di ridurre il ricorso e i tempi del processo civile, fermando sul nascere quelle intentate al fine di intimidire;

    12) dal canto suo, il Consiglio d'Europa ha, nella sessione di gennaio 2024, varato una risoluzione che impegna gli Stati membri ad avviare senza indugio politiche per contrastare le Slapp;

    13) il corpo normativo italiano si è arricchito negli anni di discipline volte a bilanciare i diversi diritti costituzionali, valutando quale sia l'interesse di volta in volta prevalente; si pensi all'articolata normativa sulla privacy o alla norma con cui il 19 dicembre 2023 la Camera dei deputati ha approvato una modifica al codice di procedura penale per vietare in modo prescrittivo la pubblicazione delle ordinanze cautelari, integrali o per estratto, fino al termine dell'udienza preliminare, anche in attuazione dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della stessa Costituzione, nonché in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343;

    14) è da tempo attesa in Italia una riforma della disciplina in tema di diffamazione: per citare uno degli aspetti più rilevanti, ma non l'unico, l'esistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa punibile con la reclusione è stata contestata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale. Entrambe hanno ritenuto che la pena detentiva per diffamazione costituisca una violazione sproporzionata del diritto alla libertà di espressione;

    15) per consentire la disciplina dei casi di diffamazione, nel 1984 è intervenuta sul tema una storica sentenza della Corte di cassazione, conosciuta dai giornalisti come «sentenza decalogo», la quale individua le tre condizioni che rendono legittimo il diritto di cronaca in presenza di uno «scontro» con la tutela dell'altrui reputazione, e cioè quando concorrano le seguenti tre condizioni: utilità sociale dell'informazione, verità dei fatti esposti, forma «civile» dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, ossia non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire;

    16) cionondimeno, l'assenza di norme adeguate in questi anni ha portato ad un sistema rallentato e saturo, nel quale 7 volte su 10 le querele vengono archiviate dal giudice per le indagini preliminari – ancor prima, quindi, di arrivare a processo – e, di queste, 9 su 10 si concludono con l'assoluzione dei giornalisti;

    17) la Corte costituzionale ha più volte raccomandato una riforma legislativa in materia e ha avvertito che, qualora il Parlamento non avesse modificato la legge entro il 22 giugno 2021, la stessa Corte avrebbe dovuto abolire le pene detentive. A seguito di tale monito, diversi disegni di legge sono stati discussi e presentati in Parlamento, ma nessuno di essi ha portato ad una vera e propria legislazione. Pertanto, il 22 giugno 2021 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulle relative disposizioni di legge, rinnovando la richiesta al Parlamento di approvare una riforma che possa bilanciare adeguatamente il diritto alla libertà di espressione con la tutela della reputazione dell'individuo;

    18) per quanto riguarda il servizio pubblico radiofonico e televisivo italiano, anche in tale ambito appare necessario uno specifico intervento volto a garantire pluralismo e libertà di informazione attraverso una riforma della governance della Rai;

    19) secondo il «Rapporto sullo Stato di diritto 2023», l'Italia è considerata dalla Commissione europea uno dei sedici Stati a «rischio elevato» per la «crescente politicizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo», con un rischio elevato o medio di influenza commerciale e della proprietà sui contenuti editoriali, presentando un rischio medio in merito all'indipendenza politica dei media, relativa al conflitto di interessi e al controllo politico sui media e sulle agenzie di stampa;

    20) tutti i sistemi di governance sperimentati dal 1952 a oggi hanno consentito alla maggioranza parlamentare di nominare gran parte dell'organo di amministrazione e, di conseguenza, di influenzare le nomine dei direttori e dei dirigenti delle reti, delle testate e delle strutture societarie e amministrative della RAI, anche in base ad accordi con le opposizioni parlamentari;

    21) le diverse formule utilizzate – sia che attribuissero il potere di nomina al Governo, sia che lo attribuissero al Parlamento – non hanno mai impedito, ma semmai agevolato, che fosse il sistema politico il cosiddetto «editore di riferimento» del servizio pubblico, con un'automatica prevalenza delle forze governative;

    22) senza una modifica istituzionale del modello di governance della Rai, che eviti la politicizzazione delle nomine non come abuso censurabile, ma come conseguenza inevitabile del suo stesso statuto giuridico, non è realistico auspicare l'affrancamento del servizio pubblico da ragioni di parte;

    23) quanto all'obiettivo di rafforzare l'indipendenza della stampa dai poteri economici e di rafforzare l'informazione libera, occorre trovare strumenti, anche normativi, adeguati a sostenere l'editoria e il giornalismo nella sua indipendenza, anche per ciò che concerne gli assetti proprietari; sarebbe opportuno potenziare gli incentivi economici e fiscali destinati al finanziamento delle testate giornalistiche di editori «puri», che separino la proprietà dalla linea editoriale, salvaguardandone l'indipendenza, legando altresì gli incentivi economici alle copie effettivamente vendute;

    24) alle problematiche sopra esposte si aggiunge la sempre più rapida diffusione dell'intelligenza artificiale – e in particolar modo della cosiddetta «Ia generativa» – la quale ci pone di fronte a sfide epocali, soprattutto nel campo dell'informazione, comportando diversi rischi in materia di qualità delle informazioni, affidabilità delle fonti, responsabilità professionale e tutela del diritto d'autore e dei dati personali,

impegna il Governo:

1) a prevedere iniziative di carattere normativo volte a riformare la disciplina della diffamazione, in linea con i pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

2) a dare attuazione alle indicazioni del Consiglio d'Europa e alla normativa europea sulle Slapp, anche attraverso le modifiche normative necessarie a garantire il diritto all'informazione;

3) ad adottare iniziative volte a prevedere un sostegno finanziario e legale per le vittime delle Slapp, valutando altresì la creazione di un regime assicurativo, ovvero di un apposito fondo finanziato anche attraverso i proventi delle condanne risarcitorie, con particolare riferimento alle categorie di professionisti contraddistinti da minori tutele contrattuali, come nel caso dei freelance;

4) a promuovere iniziative normative a favore della parità di genere e contro il gender pay gap nel mondo del giornalismo, volte anche a proteggere le giornaliste dalle maggiori intimidazioni e dall'odio in rete;

5) ad adottare iniziative normative volte a garantire che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o on line che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso sia tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento, con spazio ed evidenza proporzionati e adeguati alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento;

6) a promuovere iniziative normative per una riforma del modello di governance del sistema radiotelevisivo e della Rai con l'istituzione di una fondazione pubblica, di nomina non politica e che sia sotto l'alta vigilanza di un organo dotato di requisiti di «terzietà», prevedendo il trasferimento ad essa della proprietà della società concessionaria, oggi in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, e la contestuale abolizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

7) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte al sostegno di un settore vitale per la democrazia del Paese come quello dell'editoria, anche attraverso il sostegno finanziario vincolato a reinvestimenti qualitativi che tutelino l'indipendenza della linea editoriale, prevedendo anche uno strumento di finanziamento a sostegno delle testate editoriali – in particolar modo quelle cartacee – basato sulla loro reale presenza e diffusione territoriale, ovvero sul numero di copie vendute, vincolando tale sostegno al fatto che si tratti di editori «puri» o che scelgono di diventarlo trasferendo la proprietà ad una fondazione che non possa influenzare la linea editoriale;

8) ad agire, sia a livello nazionale che nelle sedi internazionali, affinché vengano implementati quanto prima degli strumenti, anche normativi, a tutela del diritto d'autore nel mondo dell'informazione nei confronti dei rischi posti dall'intelligenza artificiale, con particolare riguardo alla valorizzazione della professionalità e delle capacità umane.
(1-00245) «Grippo, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Sottanelli, Castiglione, Onori, Pastorella, Ruffino».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la libertà di manifestazione del pensiero, prevista dall'articolo 21 della Costituzione, si configura come diritto fondamentale della persona, quale libertà strumentale al pieno realizzarsi dell'ordinamento democratico; la libertà e l'autonomia dell'informazione sono pilastri fondamentali per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale di ogni società e il lavoro giornalistico è lo strumento fondamentale per l'attuazione di tale diritto democratico;

    2) per una serie di fattori interconnessi, legati, tra l'altro, alla crisi economica del settore informativo, all'assenza di un quadro normativo organico e moderno che supporti nella sostanza il giornalismo libero, alla precarietà del lavoro nel settore, all'interferenza della politica e alla presenza di portatori di interessi nella proprietà editoriale, il panorama mediatico internazionale e italiano presenta uno scenario allarmante sotto il profilo della libertà di stampa e del libero esercizio del diritto di cronaca;

    3) secondo i dati del Consiglio d'Europa il livello di violenza e minacce subite dai giornalisti è in continua crescita, specie nei contesti di lotta alla criminalità o di conflitto; nel nostro Paese, stando alla «Piattaforma per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti», sono oltre 250 i giornalisti ad essere sotto vigilanza e di questi più di venti sono sotto scorta;

    4) l'ordinamento costituzionale, nel confermare che la libertà di pensiero è «pietra angolare dell'ordinamento democratico» (Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969), ha precisato la necessità di garantire anche tutti quei diritti inalienabili dell'individuo che si esplicano nella tutela dell'onore, della reputazione, dell'integrità personale e della privacy. Una democrazia matura, quindi, si misura anche sulla capacità di saper coniugare il diritto dell'individuo ad essere informato e il diritto/dovere del giornalista ad informare con l'inalienabile diritto di ogni persona a non veder divulgate proprie informazioni di natura privata o sensibile, o a non vedere ingiustamente lesa la propria reputazione e integrità personale, nonché altri diritti costituzionalmente garantiti, quali la presunzione di innocenza e il diritto all'oblio;

    5) nel dibattito pubblico nazionale e internazionale è in atto già da tempo un confronto sulle azioni da intraprendere in materia di procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, comunemente noti con l'acronimo inglese «Slapp» (Strategic litigation against public participation);

    6) anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle analisi condotte dall'Osservatorio sul giornalismo, denuncia «il crescente problema delle intimidazioni ai giornalisti, sotto diverse forme» (le minacce tradizionali, le nuove forme di intimidazione sul web, gli ostacoli all'informazione), nonché «alcune forme di intimidazione subite dai giornalisti esercitate attraverso strumenti legali» quali fenomeni di «particolare gravità» perché in grado di condizionare o compromettere la libertà di espressione;

    7) in riferimento alle Slapp, specifica che «si tratta di azioni processuali per lo più infondate in punto di fatto e diritto, (...) esperite con il solo scopo di limitare e condizionare l'esercizio del diritto di cronaca del giornalista. (...) Nel caso di lite temeraria intentata nei confronti del giornalista il processo, mezzo di tutela dei diritti della personalità, si trasforma in strumento di limitazione di un altro diritto fondamentale, quello della libera manifestazione del pensiero»;

    8) le giornaliste sono ancor più esposte dai rischi della professione; in tal senso, i dati sulle vittime delle intimidazioni e dell'odio mediatico e on line in costante crescita sono allarmanti e hanno l'effetto di sminuire il riconoscimento delle competenze professionali delle stesse e di creare un clima di generale intimidazione e attacco alla reputazione che non permette a molte donne giornaliste di condurre la propria professione in modo adeguato e compiuto; tutto ciò è accresciuto dall'esistenza di un notevole gap salariale tra generi, visto che in Italia il 40 per cento dei giornalisti è donna; eppure tale percentuale non si rileva tra le firme che hanno maggiore spazio nei media e lo stipendio delle donne, secondo i dati forniti dall'Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti), è di quasi il 20 per cento inferiore nella retribuzione media delle professioniste dell'informazione rispetto ai colleghi uomini a parità di incarico;

    9) in risposta alle numerose richieste di intervento sul tema delle Slapp, giunte anche dal Parlamento europeo, la Commissione europea nell'aprile 2022 ha presentato una propria proposta di direttiva sull'abuso delle querele per diffamazione contro giornalisti e attivisti;

    10) a seguito della seduta plenaria del 10 luglio 2023, il Parlamento europeo ha approvato il testo negoziale sulle norme a difesa dei giornalisti dalle querele temerarie;

    11) i co-legislatori europei hanno poi raggiunto un compromesso sulla proposta di direttiva nel dicembre 2023 e la Commissione giuridica (Juri) ha votato sull'approvazione di questa versione il 24 gennaio 2024. Nello specifico, il testo – che verrà votato nella prossima plenaria a partire dal 26 febbraio 2024 – prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa una specifica regola sull'onere della prova secondo cui sarà il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia ed eventualmente a sostenere le spese procedurali. Inoltre, per quanto riguarda le spese della vittima, ove la legislazione nazionale non prevedesse una garanzia piena dei costi sostenuti per difendersi, sarebbero gli stessi Paesi membri a doverli garantire, entro limiti non eccessivi. Inoltre, i Paesi membri avrebbero l'obbligo di fornire informazioni per le vittime di queste cause, così come di pubblicare le sentenze relative alle Slapp in formato elettronico. Le nuove norme delimitano il campo di queste cause al fine di ridurre il ricorso e i tempi del processo civile, fermando sul nascere quelle intentate al fine di intimidire;

    12) dal canto suo, il Consiglio d'Europa ha, nella sessione di gennaio 2024, varato una risoluzione che impegna gli Stati membri ad avviare senza indugio politiche per contrastare le Slapp;

    13) il corpo normativo italiano si è arricchito negli anni di discipline volte a bilanciare i diversi diritti costituzionali, valutando quale sia l'interesse di volta in volta prevalente; si pensi all'articolata normativa sulla privacy o alla norma con cui il 19 dicembre 2023 la Camera dei deputati ha approvato una modifica al codice di procedura penale per vietare in modo prescrittivo la pubblicazione delle ordinanze cautelari, integrali o per estratto, fino al termine dell'udienza preliminare, anche in attuazione dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della stessa Costituzione, nonché in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343;

    14) è da tempo attesa in Italia una riforma della disciplina in tema di diffamazione: per citare uno degli aspetti più rilevanti, ma non l'unico, l'esistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa punibile con la reclusione è stata contestata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale. Entrambe hanno ritenuto che la pena detentiva per diffamazione costituisca una violazione sproporzionata del diritto alla libertà di espressione;

    15) per consentire la disciplina dei casi di diffamazione, nel 1984 è intervenuta sul tema una storica sentenza della Corte di cassazione, conosciuta dai giornalisti come «sentenza decalogo», la quale individua le tre condizioni che rendono legittimo il diritto di cronaca in presenza di uno «scontro» con la tutela dell'altrui reputazione, e cioè quando concorrano le seguenti tre condizioni: utilità sociale dell'informazione, verità dei fatti esposti, forma «civile» dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, ossia non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire;

    16) cionondimeno, l'assenza di norme adeguate in questi anni ha portato ad un sistema rallentato e saturo, nel quale 7 volte su 10 le querele vengono archiviate dal giudice per le indagini preliminari – ancor prima, quindi, di arrivare a processo – e, di queste, 9 su 10 si concludono con l'assoluzione dei giornalisti;

    17) a seguito del monito della Corte costituzionale, diversi disegni di legge sono stati discussi e presentati in Parlamento, ma nessuno di essi ha portato ad una vera e propria legislazione. Pertanto, il 22 giugno 2021 la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulle relative disposizioni di legge, rinnovando la richiesta al Parlamento di approvare una riforma che possa bilanciare adeguatamente il diritto alla libertà di espressione con la tutela della reputazione dell'individuo;

    18) per quanto riguarda il servizio pubblico radiofonico e televisivo italiano, anche in tale ambito appare necessario uno specifico intervento volto a garantire pluralismo e libertà di informazione attraverso una riforma della governance della Rai;

    19) secondo il «Rapporto sullo Stato di diritto 2023», l'Italia è considerata dalla Commissione europea uno dei sedici Stati a «rischio elevato» per la «crescente politicizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo», con un rischio elevato o medio di influenza commerciale e della proprietà sui contenuti editoriali, presentando un rischio medio in merito all'indipendenza politica dei media, relativa al conflitto di interessi e al controllo politico sui media e sulle agenzie di stampa;

    20) le diverse formule utilizzate – sia che attribuissero il potere di nomina al Governo, sia che lo attribuissero al Parlamento – non hanno mai impedito, ma semmai agevolato, che fosse il sistema politico il cosiddetto «editore di riferimento» del servizio pubblico, con un'automatica prevalenza delle forze governative;

    21) senza una modifica istituzionale del modello di governance della Rai, che eviti la politicizzazione delle nomine non come abuso censurabile, ma come conseguenza inevitabile del suo stesso statuto giuridico, non è realistico auspicare l'affrancamento del servizio pubblico da ragioni di parte;

    22) quanto all'obiettivo di rafforzare l'indipendenza della stampa dai poteri economici e di rafforzare l'informazione libera, occorre trovare strumenti, anche normativi, adeguati a sostenere l'editoria e il giornalismo nella sua indipendenza, anche per ciò che concerne gli assetti proprietari; sarebbe opportuno potenziare gli incentivi economici e fiscali destinati al finanziamento delle testate giornalistiche di editori «puri», che separino la proprietà dalla linea editoriale, salvaguardandone l'indipendenza, legando altresì gli incentivi economici alle copie effettivamente vendute;

    23) alle problematiche sopra esposte si aggiunge la sempre più rapida diffusione dell'intelligenza artificiale – e in particolar modo della cosiddetta «Ia generativa» – la quale ci pone di fronte a sfide epocali, soprattutto nel campo dell'informazione, comportando diversi rischi in materia di qualità delle informazioni, affidabilità delle fonti, responsabilità professionale e tutela del diritto d'autore e dei dati personali,

impegna il Governo:

1) a prevedere iniziative di carattere normativo volte a riformare la disciplina della diffamazione, in linea con i pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

2) a dare attuazione alle indicazioni del Consiglio d'Europa e alla normativa europea sulle Slapp, anche attraverso le modifiche normative necessarie a garantire il diritto all'informazione;

3) a promuovere iniziative normative a favore della parità di genere e contro il gender pay gap nel mondo del giornalismo, volte anche a proteggere le giornaliste dalle maggiori intimidazioni e dall'odio in rete;

4) ad adottare iniziative normative volte a garantire che, su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o on line che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso sia tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento, con spazio ed evidenza proporzionati e adeguati alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento;

5) ad agire, sia a livello nazionale che nelle sedi internazionali, affinché vengano implementati quanto prima degli strumenti, anche normativi, a tutela del diritto d'autore nel mondo dell'informazione nei confronti dei rischi posti dall'intelligenza artificiale, con particolare riguardo alla valorizzazione della professionalità e delle capacità umane.
(1-00245)(Testo modificato nel corso della seduta) «Grippo, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Sottanelli, Castiglione, Onori, Pastorella, Ruffino».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la libertà di manifestazione del pensiero, prevista dall'articolo 21 della Costituzione, è diritto fondamentale della persona, presupposto basilare di ogni ordinamento democratico;

    2) in quest'ambito la tutela della libertà di stampa e la garanzia per i giornalisti di poter operare e compiere liberamente e senza condizionamenti esterni la loro opera di informazione costituiscono una pietra angolare nell'ambito del diritto e dell'ordinamento di uno Stato compiutamente democratico come l'Italia;

    3) nel rispetto della doverosa indipendenza dell'attività giornalistica e del diritto di informare, occorre tenere conto del bilanciamento con i valori costituzionali del rispetto della dignità umana, del diritto alla riservatezza, alla presunzione di non colpevolezza, alla tutela della reputazione e della garanzia alla non divulgazione di notizie che possano ledere l'onore, ma anche del diritto all'oblio e alla riabilitazione, che fanno parte del nostro Stato di diritto;

    4) pertanto, in uno Stato di diritto deve essere tutelata tanto la dignità della persona – compresa la non divulgabilità di informazioni di natura privata o sensibile – e la presunzione di innocenza, quanto il diritto ai giornalisti alla loro libertà di espressione, privi di minacce e intimidazioni;

    5) in tutta Europa, l'Italia ha il triste primato dell'unico giornalista, Paolo Berizzi, messo sotto scorta dal Ministero dell'interno, per le gravi minacce ricevute dalle organizzazioni di estrema destra per il suo lavoro di inchiesta sulle organizzazioni medesime;

    6) con particolare riferimento alla Rai e al sistema del servizio pubblico in Italia, la garanzia di un'azienda di informazione pubblica che sia libera dai condizionamenti politici, con riferimento, in particolare all'Esecutivo e alla maggioranza che lo sostiene, e che garantisca la divulgazione di una pluralità di opinioni, con la dovuta attenzione a quelle delle minoranze, è presupposto fondamentale per il realizzarsi del servizio pubblico e, al proprio interno, per la valorizzazione delle professionalità che esso esprime;

    7) l'ingerenza del Governo in questa materia costituirebbe una violazione della libera informazione e, al contempo, del diritto dei cittadini a fruire di un servizio pubblico indipendente e di informazioni obiettive e scevre da condizionamenti politici;

    8) la libertà di stampa, ma anche la tutela della professione giornalistica e la tutela delle proprietà intellettuali e del diritto d'autore, nel tempo delle deep fake e dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla «Ia generativa», sono esposte a gravi rischi e richiedono nuovi strumenti di tutela;

    9) la qualità dell'informazione, l'affidabilità delle fonti, la veridicità dei fatti riportati, la possibilità di attribuire correttamente le opinioni ai loro autori impongono nuove sfide ed esigono nuove soluzioni compiute alla luce delle implicazioni delle attuali tecnologie, anche per l'importanza degli effetti in ambito democratico,

impegna il Governo:

1) a porre in atto tutte le necessarie misure di competenza per tutelare la libertà dell'attività di giornalista, la sicurezza dei professionisti e la loro espressione libera da condizionamenti, censure o minacce da ogni parte esse provengano, anche adottando iniziative normative volte ad escludere pene detentive per i giornalisti;

2) a garantire la piena indipendenza del servizio pubblico di informazione da ogni ingerenza, anche da parte dello stesso Esecutivo, favorendo altresì, per quanto di competenza, l'iter delle proposte di iniziativa parlamentare di riforma della gestione della Rai, al fine di garantirne l'indipendenza, valutando l'ipotesi della costituzione di una fondazione;

3) a garantire, attraverso iniziative normative di rango primario, la modifica dell'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, come già previsto nella delega di cui all'articolo 4, comma 3, della legge di delegazione europea 2022/2023;

4) a garantire, anche attraverso iniziative normative, la tutela della libertà di stampa, ma anche della professione giornalistica connessa alle proprietà intellettuali e al diritto d'autore, nell'ambito delle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla «Ia generativa».
(1-00246) «Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la libertà di manifestazione del pensiero, prevista dall'articolo 21 della Costituzione, è diritto fondamentale della persona, presupposto basilare di ogni ordinamento democratico;

    2) in quest'ambito la tutela della libertà di stampa e la garanzia per i giornalisti di poter operare e compiere liberamente e senza condizionamenti esterni la loro opera di informazione costituiscono una pietra angolare nell'ambito del diritto e dell'ordinamento di uno Stato compiutamente democratico come l'Italia;

    3) nel rispetto della doverosa indipendenza dell'attività giornalistica e del diritto di informare, occorre tenere conto del bilanciamento con i valori costituzionali del rispetto della dignità umana, del diritto alla riservatezza, alla presunzione di non colpevolezza, alla tutela della reputazione e della garanzia alla non divulgazione di notizie che possano ledere l'onore, ma anche del diritto all'oblio e alla riabilitazione, che fanno parte del nostro Stato di diritto;

    4) pertanto, in uno Stato di diritto deve essere tutelata tanto la dignità della persona – compresa la non divulgabilità di informazioni di natura privata o sensibile – e la presunzione di innocenza, quanto il diritto ai giornalisti alla loro libertà di espressione, privi di minacce e intimidazioni;

    5) in tutta Europa, l'Italia ha il triste primato dell'unico giornalista, Paolo Berizzi, messo sotto scorta dal Ministero dell'interno, per le gravi minacce ricevute dalle organizzazioni di estrema destra per il suo lavoro di inchiesta sulle organizzazioni medesime;

    6) con particolare riferimento alla Rai e al sistema del servizio pubblico in Italia, la garanzia di un'azienda di informazione pubblica che sia libera dai condizionamenti politici e che garantisca la divulgazione di una pluralità di opinioni, con la dovuta attenzione a quelle delle minoranze, è presupposto fondamentale per il realizzarsi del servizio pubblico e, al proprio interno, per la valorizzazione delle professionalità che esso esprime;

    7) l'ingerenza del Governo in questa materia costituirebbe una violazione della libera informazione e, al contempo, del diritto dei cittadini a fruire di un servizio pubblico indipendente e di informazioni obiettive e scevre da condizionamenti politici;

    8) la libertà di stampa, ma anche la tutela della professione giornalistica e la tutela delle proprietà intellettuali e del diritto d'autore, nel tempo delle deep fake e dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla «Ia generativa», sono esposte a gravi rischi e richiedono nuovi strumenti di tutela;

    9) la qualità dell'informazione, l'affidabilità delle fonti, la veridicità dei fatti riportati, la possibilità di attribuire correttamente le opinioni ai loro autori impongono nuove sfide ed esigono nuove soluzioni compiute alla luce delle implicazioni delle attuali tecnologie, anche per l'importanza degli effetti in ambito democratico,

impegna il Governo:

1) a porre in atto tutte le necessarie misure di competenza per tutelare la libertà dell'attività di giornalista, la sicurezza dei professionisti e la loro espressione libera da condizionamenti, censure o minacce da ogni parte esse provengano, anche adottando iniziative normative volte ad escludere pene detentive per i giornalisti;

2) a garantire, attraverso iniziative normative di rango primario, la modifica dell'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, come già previsto nella delega di cui all'articolo 4, comma 3, della legge di delegazione europea 2022/2023;

3) a garantire, anche attraverso iniziative normative, la tutela della libertà di stampa, ma anche della professione giornalistica connessa alle proprietà intellettuali e al diritto d'autore, nell'ambito delle possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla «Ia generativa».
(1-00246)(Testo modificato nel corso della seduta) «Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».


   La Camera,

   premesso che:

    1) il giornalismo e la libertà di stampa rappresentano temi fondamentali per l'operato del Governo, impegnato ad assicurare tutela e garanzia ai professionisti, e certamente non passano inosservati i troppi giornalisti uccisi e le centinaia feriti in tutto il mondo, nell'anno 2023 appena trascorso;

    2) il diritto all'informazione è un tema centrale e sempre più attuale e costituisce un pilastro per le democrazie di tutto il mondo e nello specifico per quelle europee che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, si sono impegnate attivamente per bilanciare i contrapposti interessi in essa rappresentati;

    3) in Italia, secondo le ultime rilevazioni del 2022 del «Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti» del Ministero dell'interno, sono stati 111 gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti rispetto ai 232 del 2021, con una diminuzione pari al 52 per cento;

    4) nella classifica mondiale della libertà di stampa pubblicata da «Reporter sans frontieres» l'Italia è in netta risalita e si attesta al 41° posto; inoltre, si evidenzia che l'attività dei giornalisti è soprattutto minacciata da gruppi di criminalità organizzata che perseguono l'obiettivo di limitare il giornalismo di inchiesta;

    5) è evidente come la crescita della cosiddetta disintermediazione possa portare a fenomeni di larga disinformazione, uniti anche ad un sempre più frequente utilizzo di algoritmi che provocano una marcata polarizzazione e radicalizzazione dell'informazione. In questo panorama è sempre più fondamentale il ruolo di un giornalismo serio, affidabile e di approfondimento e analisi;

    6) a ciò si aggiunge la diffusione dell'intelligenza artificiale ed in particolar modo della «Ia generativa», che pone riflessioni epocali nell'applicazione al campo dell'informazione, manifestando luci ed ombre, opportunità (soprattutto organizzative nelle redazioni), responsabilità (etiche e deontologiche) e rischi (di sostituzione di redattori, di qualità dell'informazione, di manipolazione di contenuti, di tutela di diritti d'autore e dei dati personali);

    7) proprio in materia di intelligenza artificiale, con decreto di iniziative del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria del 23 ottobre 2023, è stato istituito un comitato tecnico al fine di studiare l'impatto di tale nuova forma di tecnologia sul sistema dell'editoria e della formazione. Il comitato ha approfondito l'incidenza dell'intelligenza artificiale sull'occupazione, sulla vulnerabilità e sull'evoluzione della professione giornalistica, ponendosi in ascolto delle istanze provenienti dalle associazioni della categoria;

    8) è necessario considerare che il diritto all'informazione deve sempre essere bilanciato con il diritto all'onore di coloro che possono essere potenzialmente lesi dalle notizie che circolano sulla stampa; a tal proposito, si deve richiamare la proposta di direttiva europea «Slapp», che mira a rafforzare la tutela degli operatori dell'informazione dalle denunce temerarie, ossia quelle presentate al solo fine di intimidire e ostacolare la diffusione delle notizie e il dibattito pubblico;

    9) nell'ordinamento italiano, la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, dalla quale discende il diritto di cronaca, è diritto inviolabile, ma hanno fondamento costituzionale anche i suoi limiti, individuati nei diritti della personalità e, in particolare, nel diritto all'onore e alla reputazione;

    10) la libertà di espressione è, dunque, un diritto fondamentale che deve essere esercitato con senso del dovere e responsabilità, tenendo conto del diritto fondamentale delle persone di ottenere informazioni imparziali, come anche del rispetto del diritto fondamentale della persona alla tutela della propria reputazione, dei propri dati personali e della propria vita privata; in caso di conflitto tra tali diritti, tutte le parti devono avere accesso alla giustizia, nel pieno rispetto del diritto al processo equo;

    11) l'ordinamento italiano garantisce sia la tutela del diritto all'informazione, sia la tutela del diritto all'onore e alla reputazione, tanto in sede penale quanto in sede civile; tuttavia, appare opportuna una riflessione sulla necessità di individuare indici di temerarietà delle querele, al fine di consentire al giudice di irrogare la sanzione adeguata;

    12) d'altro lato, è opportuno valorizzare la professionalità e la serietà nell'esercizio del diritto di cronaca, garantendo a chi sia leso da condotte connotate da intenti diffamatori un pieno ristoro; inoltre, appare opportuno anche riflettere sulla necessità di incrementare la tutela in caso venga accertato il carattere diffamatorio delle condotte;

    13) per questo motivo al Senato della Repubblica è in corso d'esame in Commissione giustizia il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione»;

    14) nell'ordinamento processuale, i limiti legali che devono preservare la legittimità degli atti di «interferenza» che l'autorità giudiziaria è abilitata ad esercitare sono fissati nell'articolo 200, terzo comma, del codice di procedura penale, in base al quale il giudice può ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni solo in presenza delle due condizioni ivi tassativamente previste: a) che la rivelazione della fonte sia indispensabile per la prova del reato per il quale si procede, prendendo a riferimento fatti specifici in ordine ai quali si sviluppa l'attività di indagine, e non semplicemente riconducibili all'astratto nomen iuris; b) che le notizie non possano essere altrimenti accertate;

    15) non basta, dunque, un semplice nesso di «pertinenzialità» tra le notizie e il generico tema dell'indagine per chiedere la rivelazione della fonte, ma occorre che la necessità di conoscere la fonte rappresenti la extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria per perseguire il reato;

    16) pertanto, i disegni di legge presentati al Senato della Repubblica, nella parte che la maggioranza condivide, sono finalizzati a modificare la disciplina vigente, in materia di diffamazione, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di condanna del querelante nonché di segreto professionale, assicurando una celere tutela del soggetto offeso dalla pubblicazione diffamatoria, avendo cura di evitare un rischioso sconfinamento nell'esercizio del diritto di cronaca spettante al giornalista;

    17) è opportuno ricordare che la tutela penale dell'onore rappresenta uno degli aspetti più controversi del codice penale, dovuto all'inafferrabilità del bene giuridico oggetto di tutela e le progressive rivendicazioni della libertà di manifestazione del pensiero;

    18) in tale contesto si rileva le necessità di favorire l'immediata riparazione dell'offesa subita, consentendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza le lungaggini processuali. Siffatta tutela consiste nella pubblicazione gratuita e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione «rettifica dell'interessato», sia su iniziativa del direttore sia su iniziativa del responsabile dell'offesa, delle rettifiche e delle smentite dei soggetti di cui sono state pubblicate immagini o a cui sono stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore e della loro reputazione o contrari a verità;

    19) è di tutta evidenza che le rettifiche e le smentite, oltre a non dover essere documentalmente false, non dovranno contenere elementi in grado di dar luogo ad ipotesi di responsabilità penale. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché l'autore di esse nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Sono, altresì, previste le modalità per effettuare la rettifica per i quotidiani, per i periodici, per i quotidiani on line, per la stampa non periodica, per i telegiornali e i giornali radio;

    20) la permanenza di notizie lesive, sul web in particolare, è paragonabile ad un vero e proprio virus che reitera la sua tossicità, per questi motivi occorrono provvedimenti adeguati e puntuali in merito;

    21) in materia di tutela della professionalità, delle condizioni di lavoro e dell'occupazione dei giornalisti, il Governo, tramite il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è fatto promotore di una serie di misure, tra le quali la riforma della disciplina del sostegno pubblico alle agenzie di stampa che offrono i propri servizi alla pubblica amministrazione, con la quale è stato introdotto l'elenco delle agenzie di rilevanza nazionale, che vede quale principale requisito per l'iscrizione la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno e indeterminato, pari a non meno di cinquanta, con retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico. L'accesso all'elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale consente la sottoscrizione, a seguito di procedura negoziata, di contratti con i quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria riconosce un contributo minimo per l'acquisizione dei notiziari da parte delle amministrazioni dello Stato. La misura del contributo è parametrata anch'essa sul numero dei giornalisti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Inoltre, con la legge di bilancio per l'anno 2024, sono stati enunciati i principi in conformità ai quali devono essere ridefiniti i criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione. Tra questi, particolare rilevanza acquista il requisito per l'accesso ai contributi da parte delle imprese editrici di quotidiani, anche digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto giornalistico,

impegna il Governo:

1) a tutelare il giornalismo e l'informazione reale in tutte le sue forme, nel rispetto della dignità umana e del diritto alla riservatezza di ogni cittadino;

2) a tutelare il diritto d'autore del giornalista e dei contenuti editoriali con riguardo all'intelligenza artificiale generativa, valorizzando l'apporto umano e la sua unicità;

3) a promuovere maggiori iniziative di collegamento tra mondo del giornalismo e scuole, per riavvicinare i giovani alla professione del giornalista e all'informazione di approfondimento, nonché favorire la lettura dei giornali in classe e sviluppare la capacità critica, al fine di riconoscere le fonti di informazione autentiche e difendersi da false informazioni;

4) a favorire il mantenimento e la crescita qualitativa delle scuole di formazione giornalistica, assicurando che il percorso all'interno di esse, così come dei corsi di formazione universitari in cui si insegna giornalismo, garantiscano un maggior numero di contatti con il mondo del lavoro e sviluppino percorsi di formazione più orientati alla pratica e alla conoscenza delle reali dinamiche delle redazioni;

5) a promuovere ogni iniziativa volta a garantire la tempestiva tutela del soggetto offeso dalla pubblicazione diffamatoria, specificatamente quando si parla di risposte e rettifiche a mezzo stampa;

6) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative che rafforzino il sistema di tutele già previste a protezione del diritto di cronaca, impedendo lo scorretto esercizio dello stesso e garantendo una maggiore tutela dei soggetti lesi;

7) ad istituire un tavolo interministeriale, con la partecipazione di rappresentanti dell'ordine dei giornalisti, ai fini del monitoraggio della normativa sulle liti temerarie;

8) a promuovere a livello europeo iniziative normative volte ad uniformare, in materia di diffamazione, il valore della piena proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto;

9) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per la protezione delle fonti giornalistiche, individuando strumenti idonei al rafforzamento del sistema di tutele già strutturato dalla giurisprudenza;

10) ad adottare iniziative normative volte a garantire, anche per il tramite di interventi sanzionatori, la tempestiva pubblicazione della rettifica a favore del soggetto leso nell'onore;

11) ad adottare iniziative volte a prevedere norme risarcitorie più incisive, rafforzando gli interventi a tutela del cosiddetto diritto «all'oblio», nell'ottica di difendere l'onore e la dignità di chiunque sia stato leso dalle notizie circolanti in rete o su altro mezzo di comunicazione, qualsivoglia sia il suo status, anche professionale;

12) a promuovere iniziative normative sulla parità lavorativa e salariale tra uomo e donna, con particolare riferimento alla tutela della maternità e contro ogni forma di discriminazione nel giornalismo;

13) a potenziare, per quanto di competenza, il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico, assicurando la prevedibilità dei flussi economici ai fini della programmazione di maggiori investimenti in nuove tecnologie, salvaguardando la trasparenza e il merito nelle nomine dei vertici delle aziende pubbliche.
(1-00247) «Amorese, Miele, Paolo Emilio Russo, Pisano, Cangiano, Sasso, Dalla Chiesa, Di Maggio, Latini, Mulè, Matteoni, Loizzo, Tassinari, Messina, Mollicone, Perissa, Roscani».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la libertà e il pluralismo dell'informazione rappresentano una componente essenziale della democrazia e dei diritti fondamentali dei cittadini; una vera democrazia non può esistere senza media liberi e indipendenti nei confronti del potere;

    2) i media sono un pilastro fondamentale del sistema di bilanciamento dei poteri su cui poggiano i Governi democratici ed è per questo motivo che spesso lo scivolamento verso le autocrazie e gli autoritarismi comincia proprio quando la libertà di informazione e i media indipendenti vengono presi di mira;

    3) negli ultimi decenni diversi Stati del mondo hanno intrapreso questo cammino, ricorrendo alla coercizione e spesso alla violenza per perseguitare organi di informazione e singoli giornalisti;

    4) gli operatori dell'informazione continuano a lavorare in condizioni molto difficili: solo per aver svolto il loro lavoro, molti di loro vengono infatti sottoposti a pressioni finanziarie e politiche sempre più forti, sono messi sotto sorveglianza, sono vittime di condanne arbitrarie a pene detentive o di atti di violenza;

    5) l'articolo 21 della Costituzione sancisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» e che «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»;

    6) i Costituenti lo hanno previsto consapevoli del valore e della rilevanza che la libera stampa ha a tutela della qualità della democrazia;

    7) la libertà di informazione è il risultato di un processo iniziato con la diffusione della stampa molto tempo fa, ma si è affermata come principio costituzionale solo nel XVIII secolo, partendo dalla Dichiarazione dei diritti umani del 1789; essa è considerata una sorta di cartina di tornasole della natura democratica di uno Stato e del livello di libertà dei suoi cittadini;

    8) l'accesso ad un'informazione indipendente, libera e plurale è un requisito fondamentale per il pieno esercizio della cittadinanza, ma purtroppo questo principio risulta essere sempre sotto minaccia;

    9) nell'ultimo rapporto del World press freedom index 2023, la libertà di stampa in Italia continua ad essere minacciata dalla criminalità organizzata, oltre che da vari gruppi estremisti violenti, attacchi che sono notevolmente aumentati durante la pandemia e continuano a ostacolare il lavoro dei professionisti dell'informazione, soprattutto durante le manifestazioni;

    10) il rapporto prosegue evidenziando come, pur in un panorama mediatico nazionale, che garantisce il pluralismo, in un quadro normativo che, nel 2022, ancora risente di «una certa paralisi legislativa» su temi come la diffamazione, a condizionare il lavoro dei giornalisti, oltre alle intimidazioni e alle minacce, è soprattutto la «crescente precarietà che mina pericolosamente il giornalismo, il suo dinamismo e la sua autonomia»;

    11) l'11 luglio 2023 il Parlamento europeo ha approvato il testo negoziale sulle nuove norme per tutelare giornalisti, media e attivisti dalle querele vessatorie, azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica, note con l'acronimo inglese Slapp, Strategic lawsuit against public participation, volte a intimidirli o a penalizzare la stampa e il dibattito pubblico; il testo prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa la possibilità di chiedere il rapido respingimento della causa, l'istituzione di sportelli unici in cui le vittime di azioni legali vessatorie possano chiedere informazioni e consulenza alle autorità nazionali e in cui sia possibile fornire assistenza finanziaria, legale e psicologica e richiede agli Stati membri di non riconoscere le sentenze di azioni Slapp decise in Paesi extra Unione europea nei confronti di persone fisiche e società residenti nel proprio territorio. Sarà previsto un risarcimento del tribunale nazionale per le parti interessate; gli Stati saranno tenuti, inoltre, a formare adeguatamente i consulenti legali in materia di azioni legali vessatorie, a garantire che le associazioni di categoria adottino norme per dissuadere i propri membri dall'uso di tale pratica e a raccogliere dati in maniera regolare sulle decisioni giudiziarie, di modo che la Commissione europea possa istituire un registro dell'Unione europea sulle Slapp, monitorando il fenomeno e i principali utilizzatori;

    12) per «Slapp», Strategic litigation against public participation, ci si riferisce dunque a quelle azioni legali strategiche, temerarie, utilizzate di solito per silenziare le voci critiche di giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti ambientali, cause che, per quanto legittime, risultano pretestuose perché finalizzate a creare un danno economico e psicologico, dissuadendo dal proseguire nel lavoro d'inchiesta intrapreso;

    13) l'European media freedom act (Emfa) rappresenta, dunque, il nuovo corpo di regole dirette a proteggere il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'Unione europea, strumento, per i Paesi dell'Unione europea necessario a garantire la pluralità dei media e proteggerne l'indipendenza da interferenze governative, politiche, economiche o private, un sistema rapido e coordinato di risposte per far fronte al recente deterioramento della libertà di stampa;

    14) nel corso della XVII legislatura è stata approvata dalla Camera dei deputati, modificata dal Senato della Repubblica e nuovamente modificata dalla Camera dei deputati in terza lettura e che poi non ha visto la luce, una proposta di legge che riformava la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile; l'articolo 1 del provvedimento modificava la legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948), prevedendo: l'estensione dell'applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali; la riforma della disciplina del diritto di rettifica; la riforma delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa, con l'eliminazione della pena della reclusione;

    15) nel corso della XIX legislatura, invece, alcune iniziative parlamentari, con parere favorevole del Governo, rischiano di incidere, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, in maniera molto rilevante sull'effettività di questo principio costituzionale, come denunciato da operatori dell'informazione, sindacati, magistrati;

    16) purtroppo questi principi, in questo inizio di legislatura, sembrano essere ampiamente derubricati e palesemente aggrediti. Basti pensare al proliferare di denunce nei confronti del giornalismo di inchiesta, all'occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo, all'attacco politico, senza precedenti, di una parte della maggioranza contro testate e gruppi editoriali; ad aggravare il contesto vi sono altri elementi, come il proliferare del precariato all'interno delle redazioni, il condizionamento delle querele sul lavoro dei giornalisti, oltre alle intimidazioni e alle minacce, con una ventina di professionisti dell'informazione costretti alla tutela proprio per l'esercizio del proprio lavoro;

    17) è necessario, inoltre, contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

    18) esiste, inoltre, come denunciato, una grave questione di genere, in quanto ad un crescente incremento di professioniste donne all'interno del mondo dell'informazione non corrisponde un incremento delle figure femminili nell'ambito degli incarichi di responsabilità nelle testate giornalistiche e si conferma una disparità salariale molto evidente a tutti i livelli rispetto ai colleghi maschi;

    19) organizzazioni di rappresentanza professionale come GiULiA giornaliste – Ets (Giornaliste unite libere e autonome) sottolineano la difficoltà presente oggi da parte delle operatrici di informazione che sono le prime e principali vittime di intimidazioni e aggressioni;

    20) allargando lo sguardo alle ulteriori minacce che si addensano all'orizzonte del settore dell'informazione, vi sono sicuramente la governance di innovazioni come l'intelligenza artificiale e il rapporto con i grandi player del web, che, nonostante l'introduzione di una severa normativa come da direttiva europea, continuano a speculare sui contenuti editoriali a danno della libera informazione;

    21) il contenzioso giudiziario che coinvolge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sottolinea l'importanza di avere una legislazione ancora più attenta alla tutela del principio della libertà di stampa;

    22) la filiera editoriale nazionale sconta una serie di ritardi e di mancato processo di modernizzazione;

    23) l'incertezza che complessivamente riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza interessa anche i progetti e le risorse destinate al settore che avrebbero dovuto supportare il processo di transizione in atto;

    24) continua il processo di ridimensionamento delle edicole. In base ad un recente rapporto di Unioncamere, rimangono attive poco meno di 14 mila edicole: 3.733 in meno rispetto a 10 anni fa. Dal 2019 al 2023 hanno abbassato definitivamente le saracinesche circa 2.700 chioschi;

    25) dall'analisi dei dati Ads, la società che certifica la diffusione e la vendita delle copie dei giornali, risulta che nel 2023 le copie vendute, nel giorno medio, erano circa un milione e mezzo, con la perdita di oltre 200 mila copie di media rispetto al 2021;

    26) oltre al cambio di costume e all'incremento della quota digitale, molto incide anche la rarefazione delle edicole;

    27) numerose sono, inoltre, le crisi e le vertenze che riguardano testate storiche che vedono forti ridimensionamenti in termini di redazioni e personale;

    28) il servizio pubblico radiotelevisivo, come testimoniano anche le recenti vicende, è sempre più bersaglio di mire egemoniche da parte della maggioranza di Governo, che rischia di pregiudicare pluralismo e libertà di informazione; a tal proposito si rende sempre più urgente una riforma che ne salvaguardi il carattere pubblico, l'autonomia e valorizzi le professionalità che vi operano all'interno; strumento centrale per la promozione culturale e sociale del Paese, nell'interesse generale di ciascun cittadino a poter usufruire di informazioni libere e accessibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare finalmente, per quanto di competenza, iniziative anche normative, adeguandosi alle indicazioni provenienti dall'Europa, atte a contrastare il fenomeno delle querele temerarie, che possono diventare strumenti intimidatori in grado di condizionare le inchieste e la libera circolazione delle informazioni, impedendo di portare alla luce situazioni di grave illegalità, nonché a predisporre misure che regolino l'istituto della diffamazione, trovando un punto di equilibrio tra la tutela della dignità delle persone e il diritto di cronaca, che prevedano, però, oltre al diritto del cittadino di non essere ingiustamente diffamato, anche tutele inattaccabili che mettano al riparo la libertà dell'informazione e il diritto dei cittadini di essere informati, che passi anche, ad esempio, per un'efficace protezione delle fonti, in modo da garantirne la segretezza e la sicurezza;

2) a programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e il contrasto delle querele temerarie;

3) ad affrontare, con il pieno coinvolgimento del Parlamento, le conseguenze e le prospettive per il settore dell'informazione in relazione all'uso della intelligenza artificiale, coinvolgendo editori, giornalisti, operatori dell'informazione, esperti, anche al fine di garantire contenuti multimediali diversificati e inclusivi, rispetto ai quali appare fondamentale contrastare i rischi derivanti dalla formazione con dati non equilibrati, anche dal punto di vista di una corretta informazione di genere;

4) a promuovere politiche di genere nel settore dell'informazione che riducano in tempi rapidi il gender gap nelle retribuzioni e che contrastino ogni forma discriminatoria nella crescita professionale, forme di hate speech e diffusione di odio, violenza e di messaggi discriminatori, anche sul web, che contrastino fenomeni di vittimizzazione, anche secondaria, delle donne e che affrontino, inoltre, la grave carenza di rappresentanza e di partecipazione di donne competenti nei media, in qualità di esperte e leader accademiche, esecutive e istituzionali;

5) a introdurre misure di incentivazione del settore dell'informazione, rafforzando quelle esistenti, con particolare attenzione per le nuove generazioni, anche per contrastare le forme di precariato dilagante nel settore dell'informazione e l'adeguatezza salariale, e a prevedere adeguati meccanismi di stabilizzazione, nonché strumenti di tutela per tutte le forme contrattuali e per i freelance, garantendo, inoltre, la possibilità di mantenere la segretezza delle fonti;

6) a promuovere in Parlamento una riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo, salvaguardandone il carattere pubblico e indipendente, sottraendola alle mire egemoniche delle maggioranze politiche di turno nell'interesse generale del Paese e garantendone l'autonomia e la valorizzazione delle professionalità che vi operano all'interno e la sua qualità di strumento centrale per la promozione culturale e sociale del Paese, nell'interesse generale di ciascun cittadino a poter usufruire di informazioni libere e accessibili;

7) a tutelare la filiera dell'editoria operante in Italia partendo dalla rete delle edicole, valorizzandone la funzione anche sociale in particolare nelle aree interne, anche individuando nuovi e ulteriori strumenti per la diffusione della stampa.
(1-00248) «Gianassi, Graziano, Bakkali, Di Biase, Lacarra, Peluffo, Serracchiani, Stumpo, Zan».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la libertà e il pluralismo dell'informazione rappresentano una componente essenziale della democrazia e dei diritti fondamentali dei cittadini; una vera democrazia non può esistere senza media liberi e indipendenti nei confronti del potere;

    2) i media sono un pilastro fondamentale del sistema di bilanciamento dei poteri su cui poggiano i Governi democratici ed è per questo motivo che spesso lo scivolamento verso le autocrazie e gli autoritarismi comincia proprio quando la libertà di informazione e i media indipendenti vengono presi di mira;

    3) negli ultimi decenni diversi Stati del mondo hanno intrapreso questo cammino, ricorrendo alla coercizione e spesso alla violenza per perseguitare organi di informazione e singoli giornalisti;

    4) gli operatori dell'informazione continuano a lavorare in condizioni molto difficili: solo per aver svolto il loro lavoro, molti di loro vengono infatti sottoposti a pressioni finanziarie e politiche sempre più forti, sono messi sotto sorveglianza, sono vittime di condanne arbitrarie a pene detentive o di atti di violenza;

    5) l'articolo 21 della Costituzione sancisce che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» e che «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»;

    6) i Costituenti lo hanno previsto consapevoli del valore e della rilevanza che la libera stampa ha a tutela della qualità della democrazia;

    7) la libertà di informazione è il risultato di un processo iniziato con la diffusione della stampa molto tempo fa, ma si è affermata come principio costituzionale solo nel XVIII secolo, partendo dalla Dichiarazione dei diritti umani del 1789; essa è considerata una sorta di cartina di tornasole della natura democratica di uno Stato e del livello di libertà dei suoi cittadini;

    8) l'accesso ad un'informazione indipendente, libera e plurale è un requisito fondamentale per il pieno esercizio della cittadinanza, ma purtroppo questo principio risulta essere sempre sotto minaccia;

    9) nell'ultimo rapporto del World press freedom index 2023, la libertà di stampa in Italia continua ad essere minacciata dalla criminalità organizzata, oltre che da vari gruppi estremisti violenti, attacchi che sono notevolmente aumentati durante la pandemia e continuano a ostacolare il lavoro dei professionisti dell'informazione, soprattutto durante le manifestazioni;

    10) il rapporto prosegue evidenziando come, pur in un panorama mediatico nazionale, che garantisce il pluralismo, in un quadro normativo che, nel 2022, ancora risente di «una certa paralisi legislativa» su temi come la diffamazione, a condizionare il lavoro dei giornalisti, oltre alle intimidazioni e alle minacce, è soprattutto la «crescente precarietà che mina pericolosamente il giornalismo, il suo dinamismo e la sua autonomia»;

    11) l'11 luglio 2023 il Parlamento europeo ha approvato il testo negoziale sulle nuove norme per tutelare giornalisti, media e attivisti dalle querele vessatorie, azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica, note con l'acronimo inglese Slapp, Strategic lawsuit against public participation, volte a intimidirli o a penalizzare la stampa e il dibattito pubblico; il testo prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa la possibilità di chiedere il rapido respingimento della causa, l'istituzione di sportelli unici in cui le vittime di azioni legali vessatorie possano chiedere informazioni e consulenza alle autorità nazionali e in cui sia possibile fornire assistenza finanziaria, legale e psicologica e richiede agli Stati membri di non riconoscere le sentenze di azioni Slapp decise in Paesi extra Unione europea nei confronti di persone fisiche e società residenti nel proprio territorio. Sarà previsto un risarcimento del tribunale nazionale per le parti interessate; gli Stati saranno tenuti, inoltre, a formare adeguatamente i consulenti legali in materia di azioni legali vessatorie, a garantire che le associazioni di categoria adottino norme per dissuadere i propri membri dall'uso di tale pratica e a raccogliere dati in maniera regolare sulle decisioni giudiziarie, di modo che la Commissione europea possa istituire un registro dell'Unione europea sulle Slapp, monitorando il fenomeno e i principali utilizzatori;

    12) per «Slapp», Strategic litigation against public participation, ci si riferisce dunque a quelle azioni legali strategiche, temerarie, utilizzate di solito per silenziare le voci critiche di giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti ambientali, cause che, per quanto legittime, risultano pretestuose perché finalizzate a creare un danno economico e psicologico, dissuadendo dal proseguire nel lavoro d'inchiesta intrapreso;

    13) l'European media freedom act (Emfa) rappresenta, dunque, il nuovo corpo di regole dirette a proteggere il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'Unione europea, strumento, per i Paesi dell'Unione europea necessario a garantire la pluralità dei media e proteggerne l'indipendenza da interferenze governative, politiche, economiche o private, un sistema rapido e coordinato di risposte per far fronte al recente deterioramento della libertà di stampa;

    14) nel corso della XVII legislatura è stata approvata dalla Camera dei deputati, modificata dal Senato della Repubblica e nuovamente modificata dalla Camera dei deputati in terza lettura e che poi non ha visto la luce, una proposta di legge che riformava la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile; l'articolo 1 del provvedimento modificava la legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948), prevedendo: l'estensione dell'applicazione della legge sulla stampa alle testate giornalistiche on line registrate presso le cancellerie dei tribunali; la riforma della disciplina del diritto di rettifica; la riforma delle pene previste per la diffamazione a mezzo stampa, con l'eliminazione della pena della reclusione;

    15) è necessario, inoltre, contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

    16) esiste, inoltre, come denunciato, una grave questione di genere, in quanto ad un crescente incremento di professioniste donne all'interno del mondo dell'informazione non corrisponde un incremento delle figure femminili nell'ambito degli incarichi di responsabilità nelle testate giornalistiche e si conferma una disparità salariale molto evidente a tutti i livelli rispetto ai colleghi maschi;

    17) organizzazioni di rappresentanza professionale come GiULiA giornaliste – Ets (Giornaliste unite libere e autonome) sottolineano la difficoltà presente oggi da parte delle operatrici di informazione che sono le prime e principali vittime di intimidazioni e aggressioni;

    18) allargando lo sguardo alle ulteriori minacce che si addensano all'orizzonte del settore dell'informazione, vi sono sicuramente la governance di innovazioni come l'intelligenza artificiale e il rapporto con i grandi player del web, che, nonostante l'introduzione di una severa normativa come da direttiva europea, continuano a speculare sui contenuti editoriali a danno della libera informazione;

    19) il contenzioso giudiziario che coinvolge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sottolinea l'importanza di avere una legislazione ancora più attenta alla tutela del principio della libertà di stampa;

    20) la filiera editoriale nazionale sconta una serie di ritardi e di mancato processo di modernizzazione;

    21) continua il processo di ridimensionamento delle edicole. In base ad un recente rapporto di Unioncamere, rimangono attive poco meno di 14 mila edicole: 3.733 in meno rispetto a 10 anni fa. Dal 2019 al 2023 hanno abbassato definitivamente le saracinesche circa 2.700 chioschi;

    22) dall'analisi dei dati Ads, la società che certifica la diffusione e la vendita delle copie dei giornali, risulta che nel 2023 le copie vendute, nel giorno medio, erano circa un milione e mezzo, con la perdita di oltre 200 mila copie di media rispetto al 2021;

    23) oltre al cambio di costume e all'incremento della quota digitale, molto incide anche la rarefazione delle edicole;

    24) numerose sono, inoltre, le crisi e le vertenze che riguardano testate storiche che vedono forti ridimensionamenti in termini di redazioni e personale,

impegna il Governo:

1) ad adottare per quanto di competenza, iniziative anche normative, adeguandosi alle indicazioni provenienti dall'Europa, atte a contrastare il fenomeno delle querele temerarie, che possono diventare strumenti intimidatori in grado di condizionare le inchieste e la libera circolazione delle informazioni, impedendo di portare alla luce situazioni di grave illegalità, nonché a predisporre misure che regolino l'istituto della diffamazione, trovando un punto di equilibrio tra la tutela della dignità delle persone e il diritto di cronaca, che prevedano, però, oltre al diritto del cittadino di non essere ingiustamente diffamato, anche tutele inattaccabili che mettano al riparo la libertà dell'informazione e il diritto dei cittadini di essere informati, che passi anche, ad esempio, per un'efficace protezione delle fonti, in modo da garantirne la segretezza e la sicurezza;

2) a programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e il contrasto delle querele temerarie;

3) a introdurre misure di incentivazione del settore dell'informazione, rafforzando quelle esistenti, con particolare attenzione per le nuove generazioni, anche per contrastare le forme di precariato dilagante nel settore dell'informazione e l'adeguatezza salariale, e a prevedere adeguati meccanismi di stabilizzazione, nonché strumenti di tutela per tutte le forme contrattuali e per i freelance, garantendo, inoltre, la possibilità di mantenere la segretezza delle fonti;

4) a tutelare la filiera dell'editoria operante in Italia partendo dalla rete delle edicole, valorizzandone la funzione anche sociale in particolare nelle aree interne, anche individuando nuovi e ulteriori strumenti per la diffusione della stampa.
(1-00248)(Testo modificato nel corso della seduta) «Gianassi, Graziano, Bakkali, Di Biase, Lacarra, Peluffo, Serracchiani, Stumpo, Zan».