Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 18 marzo 2024

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il 18 febbraio 2024, la Presidenza belga di turno del Consiglio UE ha preso atto che non era presente una maggioranza qualificata per l'approvazione della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Csddd o CS3D). Tra le intenzioni d'astensione, figurava anche, decisiva, quella dell'Italia;

   la direttiva avrebbe previsto un obbligo per le aziende di riconoscere, impedire, prevenire, ridurre e valutare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente nelle attività dell'azienda, nelle filiali e nelle catene del valore;

   la posizione del Governo italiano non è mai stata chiarita pubblicamente e sono stati solo esposti dubbi su un probabile impatto negativo sulle piccole e medie imprese italiane;

   tuttavia la proposta sarebbe limitata alle aziende di dimensioni maggiori, con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto superiore ai 150 milioni di euro, interessando approssimativamente l'1 per cento delle aziende europee;

   inoltre, le piccole e medie imprese italiane e le filiere del made in Italy potrebbero trarre vantaggio dall'introduzione di norme sulla sostenibilità della filiera, poiché già adottano elevati standard di qualità e sostenibilità. Questo potrebbe anche ridurre la concorrenza delle aziende extracomunitarie e il fenomeno del dumping sociale;

   infatti alcune organizzazioni di categoria delle piccole e medie imprese, come Legacoop e la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, hanno espresso il loro sostegno alla direttiva, sottolineando che questa comporterebbe vantaggi competitivi alle piccole e medie imprese nel lungo periodo;

   l'assenza di una direttiva europea implica inoltre che il panorama regolatorio rimarrà frammentato in standard nazionali estremamente vari e divergenti –:

   quali siano le ragioni dell'intenzione di astensione dell'Italia nel voto per l'approvazione della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
(4-02522)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:


   ZARATTI, ZANELLA e BONELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   è notizia recente – dati Istat – che l'Italia ha avuto nel solo mese di dicembre 2023 un export di 1.300.000 euro in armi verso Israele, dati che smentiscono platealmente le affermazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che da mesi afferma: «dal 7 ottobre che abbiamo deciso di non inviare più armi a Israele: quindi non c'è da discutere su questo punto. La decisione è stata presa, lo abbiamo detto in Parlamento»;

   colpisce gli interroganti vedere e pensare che a Gaza, di fronte a quei massacri, ci sia anche solo una minima responsabilità di aziende italiane, da cui non dovrebbe partire nulla verso Israele e verso un Paese in guerra;

   le nuove statistiche del commercio estero aggiornate a metà marzo 2024 dall'Istat rendono ad avviso degli interroganti ancora più assordante il silenzio opposto alle diverse istanze di accesso civico da parte dell'autorità nazionale Uama (l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) in seno al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – lo stesso che in queste ore assicura iniziative umanitarie a favore della popolazione di Gaza – in merito ai dati reali dell'export militare e alla presunta determinazione di sospensione della vendita di armamenti a un esercito in guerra;

   i dati dell'Istituto nazionale di statistica fanno di più: gettano una luce sinistra anche su altre tipologie di esportazioni, in particolare su componenti per velivoli ad uso militare partiti dalla provincia di Varese, dove ha sede la Alenia Aermacchi (gruppo Leonardo);

   i numeri pubblicati il 12 marzo 2024 dall'Istat, relativi al mese di dicembre 2023, rappresentano una tessera importante che ancora mancava e che permette di completare il mosaico dell'anno trascorso e tracciare un bilancio dell'export di «armi e munizioni» italiane verso Israele. Questo bilancio ci dice che nel 2023 il nostro Paese ha esportato «armi e munizioni» verso Israele per un valore complessivo di 13.707.376 euro, trattasi anche di: «bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, inclusi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce». Materiale delicatissimo, a Gaza così come nella Cisgiordania occupata, teatro, non da oggi e non dal 7 ottobre 2023, di aggressioni armate da parte dei coloni ai danni dei palestinesi;

   Giorgio Beretta, analista esperto dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere (Opal), invita a soffermarsi su un dato estremamente significativo che emerge dall'aggiornamento Istat: «nella categoria merceologica "Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi" da ottobre a dicembre 2023 risultano esportati a Israele 14.800.221 euro di materiali, di cui 8.795.408 euro, oltre la metà, da Varese. Provincia nella quale ha sede Alenia Aermacchi del gruppo Leonardo, azienda produttrice dei 30 aerei addestratori militari M-346, selezionati dal Ministero della difesa di Israele nel febbraio del 2012 e poi acquistati ed esportati per addestrare i piloti della Israeli air force. Quella che sta attualmente bombardando la Striscia di Gaza» –:

   quanti mesi e quanti morti – sono già oltre 30 mila i morti e 71 mila feriti – si dovranno attendere ancora per avere un reale blocco italiano delle forniture di armi e munizioni a Israele.
(4-02518)

DIFESA

Interrogazione a risposta orale:


   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro Crosetto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il 13 marzo 2024, ha dichiarato, in relazione agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, che «c'è una concorrenza sleale fra le compagnie: quelle cinesi o russe non vengono colpite. Saranno più sicure e avranno meno costi assicurativi. È una guerra ibrida a tutto il sistema economico occidentale a favore di un sistema economico alternativo»;

   l'enciclopedia Treccani propone la seguente definizione di «guerra ibrida»: «strategia militare, caratterizzata da grande flessibilità, che unisce la guerra convenzionale, la guerra irregolare e la guerra fatta di azioni di attacco e sabotaggio cibernetico» –:

   sulla base di quali dati e informazioni il Ministro interrogato abbia affermato che è in corso una guerra ibrida contro il sistema economico italiano occidentale Nello specifico, quali dati abbia a sua disposizione per dire che non vengono colpite navi russe e cinesi.
(3-01080)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:


   VACCARI e DE MARIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio per il 2024 è stato prorogato di un ulteriore anno lo stato di emergenza nel quale si trova da ormai 11 anni l'Emilia-Romagna a seguito del terremoto del 2012. Una misura indispensabile a garantire l'operatività degli enti locali ancora impegnati nella ricostruzione post-sisma;

   fra le misure previste l'esenzione dall'Imu per gli immobili inagibili o distrutti all'interno del cratere, fino al loro definitivo ripristino, oltre a misure per il finanziamento di personale aggiuntivo, agevolazioni sui mutui pubblici e privati, e proroghe per il completamento dei lavori di ricostruzione;

   nel provvedimento non è stata prevista una proroga relativa all'esenzione Imu dei fabbricati inagibili ubicati nei comuni colpiti dal predetto sisma, non considerando che non tutto il patrimonio immobiliare è stato definitivamente ricostruito e reso agibile –:

   se non ritenga urgente adottare le iniziative di carattere normativo tese a prorogare, anche per l'anno 2024, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle zone colpite dal sisma del 2012 che ha colpito l'Emilia-Romagna.
(3-01079)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:


   MEROLA, GUERRA e FURFARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il limite di reddito annuo per essere considerati familiari fiscalmente a carico, fissato nel 1986, in 3 milioni di lire, è stato più volte adeguato per tenere conto dell'aumento del costo della vita fino all'attuale valore di 2.840,51 euro previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

   l'articolo 1, comma 252, della legge n. 205 del 2017 ha adeguato con efficacia dal 1° gennaio 2019, il citato limite di reddito elevandolo a 4.000 euro, limitatamente ai figli di età inferiore a 24 anni;

   il decreto legislativo n. 230 del 2021, attuativo della legge delega n. 46 del 2021, ha introdotto, con lo scopo di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, l'assegno unico e universale (Auu);

   l'erogazione dell'assegno unico e universale comporta il superamento dei precedenti benefici per i figli a carico, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare (Anf) e le detrazioni Irpef per figli a carico ma unicamente per i figli di età inferiore a 21 anni;

   ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 230 del 2021, l'assegno unico e universale spetta, con importi maggiorati, per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;

   con circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 l'Agenzia delle entrate ha confermato che gli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare (Anf) e le detrazioni Irpef per figli a carico, continuano ad essere presenti, indifferentemente dalla posizione lavorativa del richiedente, per i nuclei familiari con figli disabili senza limiti di età e senza limitazioni legate al reddito del nucleo familiare;

   l'attuale soglia di reddito a 2.840,51 euro per i familiari a carico (non aggiornata dal 1997) non tiene in adeguata considerazione lo status delle persone disabili, infatti spesso un disabile in età più avanzata si ritrova ad avere una pensione di reversibilità a causa del decesso di uno dei genitori, in media di circa 3.000 euro annui, che fa decadere il diritto, per il genitore superstite, alle detrazioni Irpef per il figlio a carico –:

   se intenda adottare iniziative normative per modificare l'attuale disciplina, stabilendo che l'attuale soglia di reddito di 4.000 euro per figli a carico sotto i 24 anni sia garantita per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età anche valutando l'onere a carico del bilancio dello Stato.
(5-02164)


   FENU, LOVECCHIO, GUBITOSA e RAFFA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nell'ultima relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva relativa all'anno 2020, nella versione precedente all'aggiornamento pubblicato a gennaio 2024, è stata messa in rilievo la contrazione dell'incidenza dell'economia sommersa sul Pil, in conseguenza della rilevante caduta del sommerso nel settore delle costruzioni (-3,3 punti percentuali dal 2018 al 2020);

   successivamente alla pubblicazione dei nuovi dati diffusi dall'Istat il 21 settembre 2023 relativamente all'economia non osservata nei conti nazionali, la relazione è stata aggiornata con i dati riferiti all'anno 2021;

   dal 2019 al 2021 la variazione dell'incidenza delle componenti dell'economia sommersa sul valore aggiunto, nel solo settore delle costruzioni, è di -2,6 punti percentuali;

   nel 2021, il settore delle costruzioni è stato anche il comparto economico in cui si è registrata una riduzione diffusa dell'incidenza del lavoro irregolare sul totale dell'occupazione (-2,4 punti percentuali rispetto al 2019);

   il miglioramento dei dati relativi all'economia sommersa trova conferma anche nell'incremento, altrettanto significativo, del gettito derivante dalle imposte dirette e IVA nel settore delle costruzioni;

   il periodo di riferimento dei dati (2020-2021), dai quali si attende un ulteriore miglioramento per le annualità successive, corrisponde al periodo di introduzione e vigenza del superbonus nel settore edilizio –:

   se non ritenga sussistente una diretta correlazione tra l'andamento positivo dei dati indicati in premessa, in particolare per quanto riguarda il gettito delle imposte, e la vigenza, nel medesimo periodo, del superbonus 110 per cento e quali misure alternative intenda adottare per garantire negli anni a venire un analogo impatto positivo per l'economia del Paese.
(5-02165)


   BORRELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito della presentazione della riforma fiscale organizzata alla Camera dei deputati il 13 marzo 2024, la Premier Giorgia Meloni, ricorrendo a giudizio dell'interrogante ai suoi consueti toni trionfalistici ha rivendicato il varo in sette mesi di otto dei dieci decreti attuativi previsti tutti mirati a «disegnare una nuova idea di Italia, più vicina alle esigenze dei contribuenti, più attrattiva per le imprese, più attrattiva per gli investimenti allineandola, così, ai principali standard europei»;

   di contro, l'adesione alle rottamazioni offerte negli ultimi tempi dal Governo sta aprendo una voragine nei conti dell'erario perché i contribuenti dopo aver aderito smettono di pagare, cosicché il meccanismo viene a configurarsi come una causa strutturale di non punibilità dell'evasione fiscale, con il triste risultato di rendere ancora più conveniente il mancato pagamento delle imposte. Inoltre chi opta per la rateizzazione del debito sarà meno esposto al sequestro dei beni finalizzato a preservare una garanzia a favore del Fisco;

   tali esiti rappresentano il punto di caduta dello schema di decreto legislativo che riscrive il sistema sanzionatorio e che insieme ad una generalizzata riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omessa o infedele dichiarazione e a forme di depenalizzazione per l'omesso versamento di ritenute, prevede di depenalizzare l'evasione «di necessità», cioè dipendente da cause non imputabili al contribuente che evade, caricando l'Agenzia delle entrate, come lamentato dalla Corte dei conti nella «Relazione sul rendiconto generale dello Stato» del 2023, di «un improprio ruolo di ente di concessione di credito», l'equivalente di una finanziaria che concede prestiti ad una massa di debitori a elevato rischio di inesigibilità;

   in questo quadro, gli ultimi provvedimenti varati dal Governo finiscono, come più volte stigmatizzato dall'interrogante, con l'essere oggettivamente uno stimolo a reiterare un comportamento antisociale, quale è la violazione delle norme fiscali e ad avvicinarsi, quello sì, ad altri Paesi europei come la Svizzera, dove il reato tributario non esiste;

   al Governo sembra mancare, o quantomeno non essere compiutamente definita, una vera e propria strategia di gestione dei debiti fiscali unita ad una pianificazione strategica dell'uso dei poteri coercitivi che tengano conto anche della profilazione del rischio individuale di non pagamento e quindi della probabilità effettiva di recupero tenendo conto delle condizioni di solvibilità specifiche di ogni singolo contribuente –:

   quali siano gli orientamenti del Governo rispetto alla situazione riportata in premessa.
(5-02166)


   CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e GUSMEROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   pochi giorni fa la Banca d'Italia ha pubblicato un'indagine in cui si evidenzia che nel primo semestre del 2023 si è intensificata la riduzione della domanda di credito delle imprese in tutte le aree del Paese. La contrazione ha riguardato tutti i settori nelle varie macroaree, con poche eccezioni (Economie regionali. La domanda e l'offerta di credito a livello territoriale. Numero 43 – dicembre 2023);

   in particolare, sul calo delle richieste dei finanziamenti, ha inciso prevalentemente la diminuzione delle esigenze per il sostegno degli investimenti e per la copertura del capitale circolante, inoltre le politiche di offerta di credito dalle banche alle imprese si sono irrigidite: vi hanno inciso la maggiore percezione del rischio da parte degli intermediari e l'incremento dei tassi di interesse;

   nondimeno, sempre nel primo semestre del 2023, la domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni si è ulteriormente indebolita sia sui nuovi prestiti sia, in modo preoccupante, per i prestiti contratti in passato a tasso variabile, con aggravi significativi sul bilancio familiare –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano adottare per evitare una nuova ondata di insolvenza al fine di sostenere l'accesso al capitale per le famiglie e imprese, anche attraverso canali alternativi alle banche.
(5-02167)


   CONGEDO, DE BERTOLDI, FILINI, MATERA, MATTEONI, MAULLU e TESTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto risulta dagli organi di informazione, la vicenda legata all'inchiesta del presunto «dossieraggio» da parte della magistratura, che ha coinvolto il maresciallo della Guardia di finanza Pasquale Striano, accusato in concorso con il magistrato Antonio Laudati di accesso abusivo a sistemi informatici, banche dati, conti correnti bancari, falso e divulgazione di informazioni riservate, sembrerebbe coinvolgere anche il sistema informatico fiscale denominato «Serpico», (acronimo di servizi per i contribuenti) gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dell'Agenzia delle entrate il cui server consente la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria e dove confluiscono, al contempo, le dichiarazioni dei redditi dei cittadini, le transazioni bancarie, le utenze e gli investimenti finanziari;

   l'investigatore della Guardia di finanza sarebbe infatti responsabile di aver compiuto migliaia di accessi abusivi, anche attraverso il sistema «Serpico», per attingere informazioni aggiuntive oltre a quelle suesposte, anche agli atti di registro catastale, anagrafici, oltre al sistema d'indagine denominato «Sdi», che può essere consultato da qualunque polizia giudiziaria incaricata di indagini patrimoniali con il solo codice di accesso, in qualunque parte del territorio nazionale sia prestato servizio;

   al riguardo, gli interroganti evidenziano che l'accesso fraudolento al sistema informatico, se effettuato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di servizio pubblico, è punito con la sanzione detentiva fino a cinque anni (in casi più gravi fino a dieci anni) anche nel caso in cui è rivelato il segreto d'ufficio, traendone un profitto patrimoniale, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice penale;

   appare conseguentemente urgente e necessario, a giudizio degli interroganti, accertare in maniera rigorosa e approfondita, la funzione ricoperta dal finanziere Pasquale Striano, in considerazione del fatto che la sua condotta, ove fosse confermata, gli ha consentito l'accesso ad una pluralità di banche dati, tra le quali, come in precedenza esposto, anche il sistema fiscale «Serpico», da mettere a disposizione, secondo l'atto d'accusa, di una pluralità di interlocutori, per finalità attualmente non chiare, considerato che gli accessi interessano soggetti assai noti nella vita pubblica, ma anche individui non conosciuti –:

   se al Ministro interrogato risulti quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelare le informazioni riservate dei contribuenti, in possesso dell'Agenzia delle entrate all'interno del sistema informatico fiscale «Serpico».
(5-02168)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   D'ORSO, BARZOTTI e BALDINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto appreso dalle notizie di stampa il trapper Jordan Jeffrey Baby (nome d'arte di Jordan Tinti), 26 anni, si è suicidato in una cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia dove stava scontando una pena di 4 anni e 4 mesi;

   tre mesi fa Jordan era stato trasferito in una comunità pavese, dopo aver ottenuto la misura dell'affidamento terapeutico, misura che è stata poi sospesa dal tribunale di sorveglianza perché «nella sua stanza sarebbero stati trovati un cellulare e delle sigarette, che però non è certo fossero di sua proprietà», come spiegato dall'avvocato Federico Edoardo Pisani a Fanpage, comportando il ritorno in carcere del giovane trapper;

   Jordan aveva già tentato il suicidio in passato, sostenendo anche di aver subìto maltrattamenti durante la sua detenzione;

   il ritorno nello stesso carcere in cui aveva denunciato di aver subìto maltrattamenti e dove aveva tentato il suicidio è stato per il legale fonte di forte stress;

   nel carcere di Pavia in questi anni molte persone ristrette si sono tolte la vita: 6 nel 2022, dopo altri 3 in rapida sequenza negli ultimi mesi del 2021;

   i sindacati di polizia penitenziaria lamentano, inoltre, sia i rischi per il personale sia carenze d'organico;

   già nel dicembre 2021 il Movimento 5 Stelle denunciò la grave situazione dell'istituto penitenziario di Pavia tramite il deposito di un'interrogazione a prima firma Barzotti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda fare luce su quanto accaduto, per quanto di competenza, anche tramite l'attivazione di poteri ispettivi;

   quali iniziative siano state intraprese dal mese di dicembre 2021 per superare le criticità segnalate e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per prevenire il rischio suicidario presso l'istituto penitenziario di Pavia.
(5-02157)

Interrogazioni a risposta scritta:


   ZARATTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nel 2019 il Ministero della giustizia, regione Lazio e Roma capitale hanno sottoscritto un protocollo che prevede l'ampliamento della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio;

   la proposta consiste nella costruzione su una superficie di 24 mila metri quadri di edifici destinati ad archivi e per nuovi uffici giudiziari;

   la suddetta area, individuata quale ottimale per la collocazione del nuovo edificio in ampliamento della città giudiziaria di Piazzale Clodio, ricade nel Sistema ambientale e agricolo – Parchi istituiti e tenuta Castel Porziano, di cui agli articoli 8 e 69 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;

   per quanto riguarda la rete ecologica, la medesima area ricade nella componente primaria A (di cui all'articolo 72 – titolo III – Sistema ambientale e agricolo del piano regolatore generale: ossia gli ecosistemi a più forte naturalità; aree naturali protette, i parchi agricoli ed altro);

   la Carta per la qualità inserisce la medesima area negli edifici e complessi edilizi moderni: opere di rilevante interesse architettonico o urbano;

   l'area in questione, altresì, rientra nella riserva naturale regionale Monte Mario, di cui Roma natura è l'ente gestore;

   nei pressi di piazzale Clodio è stata acquisita la caserma Luciano Manara in viale Giulio Cesare per ospitare il giudice di pace e la corte d'appello civile ed altre caserme nella zona potrebbero essere trasformate in uffici giudiziari;

   la digitalizzazione degli archivi e l'adozione del lavoro agile hanno ridotto significativamente le esigenze di spazio, riducendo nei fatti l'effettiva urgenza dell'ampliamento –:

   se, alla luce dei fatti esposti, non si ritenga opportuno rivedere, per quanto di competenza, il protocollo al fine di preservare l'area verde che rappresenta un unicum che necessita della massima tutela.
(4-02519)


   VIETRI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   trent'anni fa nasceva il tribunale di Nocera Inferiore, un cruciale avamposto di legalità in un territorio vasto, caratterizzato da un'altissima densità di popolazione, criminalità, ma anche realtà industriali ed economiche importanti;

   con il passare degli anni il tribunale, realizzato all'interno di uno dei padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico, si è ampliato occupando altri spazi della struttura manicomiale e diventando una vera cittadella giudiziaria;

   da tempo, il tribunale di Nocera Inferiore soffre di una cronica carenza di organico, tra magistrati e personale amministrativo, criticità purtroppo comuni a molti altri tribunali italiani: l'organico del tribunale campano, in particolare, conta un totale di n. 33 magistrati, di cui 1 presidente del tribunale, 2 presidenti di sezione e 30 giudici: un organico di gran lunga sottodimensionato rispetto alle esigenze del circondario, come emerge dallo stesso sito del Consiglio superiore della magistratura;

   già nel 2022, l'allora presidente, Antonio Sergio Robustella, si dimetteva in segno di protesta per la carenza di personale, soprattutto negli uffici del giudice di pace, in un clima di preoccupazione generale che aveva indotto gli avvocati del consiglio dell'ordine degli avvocati nocerino ad astenersi dalle udienze per una settimana. Nel rassegnare le proprie dimissioni, così il presidente motivava il suo gesto: «parte, prima di tutto, dalle condizioni in cui versa l'ufficio del giudice di pace. Qualche volta, quella legata al giudice di pace viene definita una giustizia di “serie B”, con una attenzione più limitata. Ma non è affatto così. L'ufficio del giudice di pace è un tribunale della Repubblica e come tale merita la massima attenzione e il massimo rispetto. Anche gli avvocati, per la situazione venutasi a creare, hanno scioperato per una settimana, avendone tutte le ragioni. Il servizio fornito dal giudice di pace è molto carente. Non solo per quanto riguarda la gestione giurisdizionale, ma soprattutto per l'aspetto amministrativo, con notevoli sacrifici per i cittadini, che devono avere una giustizia efficace, in grado di soddisfare i loro diritti. Non può esserci una giustizia che arriva tardi anche per le cose più semplici. Ho provato tante volte a sollecitare le autorità competenti perché si affrontasse il problema. Nessuna risposta ed ecco che sono arrivato alle mie dimissioni. Per la verità già due anni fa le avevo presentate per problemi simili: poi, però, sono stato convinto a restare. Non per autoincensarmi, ma deve saper che io qui sono molto amato e considerato. Mi si spezza il cuore all'idea di andarmene. Il prossimo anno andrei naturalmente in pensione. Potevo mettere la testa sotto la sabbia e fare finta di niente, oppure sollevare il problema e mettere chi di dovere di fronte alla situazione che si vive a Nocera Inferiore. Ho scelto la seconda opzione»;

   tali criticità si ripresentano immutate, se non addirittura aggravate, nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della corte di appello di Salerno del 28 gennaio 2023, laddove è emerso il grave sottodimensionamento del tribunale di Nocera Inferiore rispetto alle esigenze del circondario;

   fino ad oggi le tante polemiche e contestazioni non hanno sortito alcun risultato, nonostante l'intera classe forense continui imperterrita, e con grande caparbietà, a gridare le proprie condivisibili ragioni, chiedendo spazi, risorse umane e un intervento concreto sulla struttura che ospita il tribunale, ormai inadeguato e necessitante di interventi seri;

   la grave carenza di personale del tribunale di Nocera Inferiore, riscontrabile in tutti gli uffici, dal settore civile al giudice di pace, fino alla sezione penale, rischia di portare irrimediabilmente a una grave paralisi del sistema giustizia e di mettere a repentaglio il diritto alla giustizia dei cittadini –:

   quali urgenti iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per incrementare la pianta organica del tribunale di Nocera Inferiore, al fine di consentire allo stesso di svolgere adeguatamente le sue funzioni.
(4-02520)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

IX Commissione:


   CAROPPO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   nella località di Depressa, frazione dei comune di Tricase in provincia di Lecce, si registrano gravi disagi nell'utilizzo della rete di telefonia mobile e della connessione alla rete internet;

   i circa 1500 abitanti che ancora risiedono nella zona sono di fatto impossibilitati non solo a utilizzare internet, ma anche a fare e ricevere telefonate all'interno degli edifici, essendo costretti ad uscire in strada o sui balconi delle abitazioni;

   la pressoché totale assenza di connessione impedisce ai pochi esercizi commerciali presenti di accettare pagamenti elettronici ed anche di inviare i dati relativi alla fatturazione elettronica, come previsto dalla legge;

   questa sorta di buco nero si verifica in pieno Salento a pochi chilometri da località a forte attrazione turistica, impedendo alla zona, oltre allo svolgimento di attività del tutto ordinarie nel resto del Paese, come fare o ricevere una telefonata, anche di attrarre i flussi turistici, rendendola depressa non solo di nome ma anche economicamente –:

   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato in merito alla criticità illustrata in premessa.
(5-02158)


   GHIRRA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il 5 novembre 2023, il CdA del Gruppo ha dato attuazione ai piano industriale presentato dalla società, che prevede la separazione degli asset infrastrutturali di rete dalla componente servizi;

   il 17 gennaio 2024, TIM ha quindi comunicato di aver ricevuto dal Governo l'assenso alla cessione a KKR di NetCo, la società che detiene sostanzialmente tutte le infrastrutture dì rete fissa di TIM e che include anche FiberCop, in cui è stata conferita la rete secondaria di TIM che deve portare la connettività FTTH in tutto il Paese;

   il fondo statunitense KKR acquisisce così un'infrastruttura strategica per l'Italia, sia in termini economici che di sicurezza;

   è evidente che la rete rappresenti un asset strategico, e la decisione di cederla a un operatore straniero, mantenendo in capo al MEF una quota di appena il 20 per cento, solleva forti perplessità in termini di garanzie della sicurezza dei dati dei cittadini e circa i necessari investimenti sulla rete;

   nelle scorse settimane, il CdA di TIM ha proposto una propria lista di nominativi per il rinnovo dei consiglieri che dovranno gestire la vendita della rete a KKR;

   il medesimo CdA, nei giorni scorsi ha inoltre approvato all'unanimità il piano industriale 2024-2026 presentato dall'Ad Pietro Labriola. Un Piano costruito anche per convincere il mercato che la TIM senza la rete, senza il peso di gran parte dei 26 miliardi di debiti, ha prospettive positive;

   il 7 marzo 2024, all'indomani dell'approvazione del nuovo Piano industriale, il titolo TIM ha subito un pesantissimo crollo in Borsa, che ha portato il titolo a chiudere a -23,8 per cento. Pochi giorni dopo, l'11 marzo 2024 il titolo dell'azienda telefonica ha chiuso con una ulteriore perdita del -4,6 per cento;

   è evidente che il mercato non abbia giudicato positivamente il nuovo Piano industriale: non è bastata la riduzione dei debiti della TIM in conseguenza della prossima vendita della rete; inoltre nella valutazione ha avuto certo un peso il fatto che alla KKR andranno anche i ricavi dell'accesso alla fibra, unica fonte di crescita per TIM –:

   se il Ministro interrogato non ritenga che una così imponente partecipazione societaria extraeuropea in un settore strategico come quello delle infrastrutture telefoniche possa avere ripercussioni sui dati sensibili e personali degli utenti e, conseguentemente, come intenda attivarsi, per quanto di competenza, per tutelare adeguatamente la sicurezza dei dati degli utenti e l'adeguatezza degli investimenti sulla rete.
(5-02159)


   MACCANTI, BOF e PRETTO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   da oltre nove mesi i canali Rai non sono più visibili per diverse ore della giornata nella zona della Pedemontana vittoriese. Nella maggior parte dei casi si tratta spesso di cittadini impossibilitati a fruire di un servizio concessorio che viene regolarmente pagato tramite il canone, senza tra le altre cose potersi rivolgere al servizio assistenza che risulta essere a dir poco carente se non addirittura nullo;

   da quanto è emerso tramite la stampa locale a denunciare la situazione sono stati molti utenti segnalando disservizi non riconducibili ai loro apparecchi ma all'emittente Rai, che ha confermato che trattasi di un problema esteso all'intera provincia e dai controlli effettuati sugli apparecchi non risultano anomalie, neanche collegabili con il recente switch off, in quanto è il segnale a risultare assente;

   da quanto appreso sempre a livello locale i primi disagi si sono verificati in concomitanza con i mondiali di calcio 2022, ma sono poi proseguiti senza alcun intervento della concessionaria e sempre secondo quanto appreso dall'interrogante il segnale potrebbe essere stato abbassato volutamente per non interferire con quello di regioni vicine;

   già in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-01346 il Ministro interrogato specificava che «il passaggio alla tecnologia DVB-T2 ... previsto per i primi mesi del 2024» avrebbe risolto gran parte dei problemi di ricezione locale;

   addirittura in sede di risposta al quesito 34/359 presentato presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la società concessionaria informava l'interrogante che il «Multiplex nazionale RAI che avvia fa trasformazione al nuovo standard DVB-T2» sarebbe stato diffuso «il 10 gennaio 2024 ... in tutto il territorio nazionale»;

   allo stato attuale la situazione della ricezione dei canali Rai non è cambiata, anzi è peggiorata: non solo dalle 20 alle 6, ma anche nelle ore diurne il segnale scompare;

   l'articolo 45, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 (poi trasfuso all'interno dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del 2021) individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire, fra cui la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per risolvere i descritti problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella Pedemontana veneta.
(5-02160)


   PASTORELLA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il Piano banda ultralarga prevede di dotare il Paese di infrastrutture di fibra ottica per sviluppare una rete in banda ultralarga sull'intero territorio, permettendo la connessione omogenea del Paese coerentemente con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e della transizione digitale;

   poiché i bandi che il Governo ha predisposto per appaltare i lavori infrastrutturali legati alla stesura della rete in fibra non riportano alcuna specifica tecnica relativamente alla qualità dei cavi, i provider incaricati dei lavori di cablaggio nella gran parte dei casi utilizzano la fibra standard (A1);

   la fibra standard (A1) ha costi inferiori rispetto al tipo Premium (A2) ma non garantisce le stesse prestazioni né la medesima durevolezza. Ciò comporta numerosi successivi interventi di manutenzione, con conseguenti costi elevati e disagi per l'apertura di ulteriori cantieri;

   la fibra A2, oltre ad avere una superiore affidabilità e minore necessità di manutenzione, è anche maggiormente resistente ad attacchi cibernetici, caratteristica di importanza fondamentale e strategica;

   sono numerosi i sindaci che hanno già sollevato la questione, riportando all'ANCI la propria posizione contraria all'utilizzo della fibra A1;

   per ovviare a questi problemi, il decreto-legge n. 187 del 2022, prevedeva che l'AGCOM sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa e dei principi di libera concorrenza, individuasse per i cavi in fibra ottica standard tecnici minimi a cui adeguarsi. AGCOM ha effettuato una consultazione pubblica e ha convocato un apposito tavolo tecnico per analizzare la proposta di identificazione di tali standard;

   l'Autorità ha inviato il 7 febbraio 2024 al Mimit la richiesta di parere in merito agli standard tecnici per i cavi in fibra ottica cui dovranno attenersi gli aggiudicatari dei bandi, al fine di assicurare una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultralarga;

   altri Paesi europei, come la Francia, hanno già introdotto parametri tecnici e qualitativi obbligatori per partecipare a bandi pubblici omologhi, garantendo così l'affidamento delle commesse a player nazionali e, soprattutto, la costruzione di infrastrutture durevoli, affidabili e sicure nella trasmissione di dati sensibili dei cittadini;

   quello che all'interrogante sembra un immobilismo da parte del Mimit non ha giustificazioni apparenti e penalizza un settore strategico per il Paese, con conseguenze sul tessuto produttivo che ha portato anche all'apertura di un tavolo di crisi con i rappresentanti di alcuni produttori nazionali di fibra A2 –:

   entro che termine fornirà il parere richiesto dall'AGCOM sugli standard tecnici individuati per i cavi in fibra ottica, anche al fine di garantire una rete performante, stabile e sicura e la tutela delle aziende italiane del settore.
(5-02161)


   CASU, BARBAGALLO, BAKKALI, GHIO, MORASSUT e MAURI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la strategia nazionale di cybersicurezza indica che serve destinare a misure di sicurezza informatica almeno l'1,2 per cento degli investimenti pubblici lordi, circa 2 miliardi l'anno;

   l'attuale Governo non ha modificato la suddetta strategia e quindi ha oggi il compito di garantire i necessari investimenti per la sicurezza informatica del Paese. Si tratta non di un costo in più, ma di un investimento indispensabile e non più rinviabile dato che in Italia gli attacchi informatici crescono oltre 7 volte più velocemente che nel resto del mondo a testimonianza del fatto che non ci si sta proteggendo come si dovrebbe e come invece stanno facendo gli altri;

   il rapporto Clusit, principale riferimento nel settore, denota come nel primo semestre del 2023 ci siano stati in totale 1.382 attacchi informatici con un balzo dell'86 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018; nello stesso periodo la media mensile di attacchi gravi è passata da 124 a 230 (quasi 8 al giorno); ad essere cresciuta anche la stima della loro «severity» (indice di gravità);

   l'Italia è quindi alle prese con attacchi hacker che mettono in affanno aziende ed enti pubblici. Da ultimo l'attacco hacker al profilo Instagram della Presidente del Consiglio si configura come un attacco alla sicurezza nazionale del Paese e richiama l'attenzione sul fatto che le regole da sole non bastano ma oggi servono anche gli strumenti e una politica industriale italiana ed europea che sostenga un cambiamento di sistema non più rinviabile;

   è necessario sostenere le piccole e medie imprese e gli enti pubblici con finanziamenti ad hoc per adeguare le loro difese ad un modo criminale che ha maggiori mezzi a disposizione;

   ad oggi le risorse a disposizione sono modeste: il PNRR prevede una spesa complessiva di 623 milioni di euro sulla cybersicurezza; una quota minima in confronto ai 41,3 miliardi di euro dati alla missione dell'innovazione digitale;

   anche con gli ulteriori stanziamenti messi a disposizione dell'Esecutivo che, secondo fonti di stampa sarebbero circa 240 milioni di euro, si è molto distanti dalle risorse necessarie indicate dalla citata strategia nazionale di cybersicurezza –:

   se non ritenga urgente, per quanto di competenza, adottare iniziative volte a garantire le adeguate risorse previste dalla strategia nazionale della cybersicurezza per dotare il sistema nazionale delle imprese e degli enti pubblici di strumenti necessari a sostenere il cambiamento non più rinviabile.
(5-02162)


   IARIA, ORRICO, CANTONE, FEDE e TRAVERSI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   da numerose fonti di stampa si rileva che la svolta di Tim non procede particolarmente spedita. Fin tanto che non sarà conclusa la vendita della rete insistono delle condizioni finanziare abbastanza sfavorevoli per l'azienda;

   Palazzo Chigi in questi giorni ribadisce che l'operazione di acquisizione di NetCo, in cui in una seconda fase saranno coinvolti sia il Mef che F2i, è stata fatta «a tutela dell'interesse nazionale e a garanzia del controllo statale sugli asset strategici della rete primaria di telecomunicazione»;

   tuttavia, ad oggi, scarse informazioni sono pervenute circa l'iter riguardante le commesse nonostante vi siano specifici obblighi informativi in capo agli organi dell'amministrazione straordinaria;

   per le ragioni di cui sopra sono stati collocati in cassa integrazione circa 500 dipendenti della Abramo Customer Care tra le sedi di Catanzaro, Crotone, Montalto Uffugo (Cs) e Palermo;

   di recente l'azienda di customer care ha informato i sindacati di non poter più anticipare gli importi di cassa integrazione e che gli ammortizzatori sociali non bastano a coprire il calo dei volumi;

   come è noto il dossier relativo alla vendita della rete e il perno su cui si basa la strategia aziendale;

   Tim annovera fra i suoi azionisti lo Stato attraverso Cassa di depositi e prestiti –:

   al fine di comprendere la solidità dell'azienda, quale sia lo stato di vendita della rete, anche al fine di conoscere lo stato delle commesse verso le società che svolgono servizi per la stessa e i relativi riflessi sui livelli occupazionali.
(5-02163)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazioni a risposta orale:


   VACCARI, GUERRA, MANZI, ASCANI, MALAVASI, GNASSI e BAKKALI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   lo studente dell'Ites Jacopo Barozzi di Modena, Damiano Cassanelli, rappresentante d'istituto rischia una sospensione di dodici giorni da scuola dopo che, nel corso di uno sciopero che si stava svolgendo, ha rilasciato un'intervista a un giornale locale per farsi portavoce di criticità relative alla vita scolastica;

   il giovane studente si è fatto portavoce di un disagio crescente tra gli studenti in qualità di rappresentante e quindi nello svolgimento di una funzione che legittima il diritto alla libertà di espressione e di critica;

   secondo la dirigenza avrebbe messo in cattiva luce la scuola, offendendone la reputazione;

   la vicenda merita un chiarimento perché tocca direttamente un tema centrale come quello della libertà di parola e di espressione, riconosciuto e tutelato dallo stesso statuto delle studentesse e degli studenti –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di fare chiarezza sulla vicenda che coinvolge l'Ites Barozzi di Modena e, in particolare, lo studente Damiano Cassanelli e se intenda favorire, attraverso il competente ufficio scolastico, il recupero di un clima di dialogo e confronto all'interno dell'istituto scolastico al fine di superare le tensioni e le dannose contrapposizioni verificatesi nei mesi passati.
(3-01076)


   ASCARI e CASO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il giorno 18 gennaio 2024 è stata approvata dal Consiglio d'istituto dell'Ites «Barozzi» di Modena la sospensione per dodici giorni dello studente Damiano Cassanelli, rappresentante degli studenti, in seguito ad un'intervista rilasciata durante uno sciopero, in cui esprimeva critiche nei confronti della preside per le condizioni dell'istituto;

   tale provvedimento è stato percepito dalla comunità studentesca e da parte dell'opinione pubblica come una misura ingiusta oltre che eccessivamente severa e potenzialmente lesiva della libertà di espressione dello studente, nonché preoccupante per le sue implicazioni sul percorso scolastico dell'interessato, incluso l'accesso alla maturità;

   la famiglia dello studente ha preannunciato che impugnerà il provvedimento di sospensione, che non è stato ancora formalmente notificato, ma che ha già suscitato un ampio dibattito sulla libertà di espressione in ambito scolastico e sulle relazioni tra studenti e istituzioni educative –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quali siano le motivazioni dettagliate che hanno portato alla decisione di sospensione dello studente Damiano Cassanelli e se queste siano in linea con i principi di proporzionalità e di tutela della libertà di espressione degli studenti;

   se sia a conoscenza di altri casi simili in cui la libertà di espressione degli studenti sia stata limitata a seguito di critiche espresse nei confronti delle istituzioni scolastiche e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per prevenire situazioni analoghe in futuro;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire che le scuole rimangano spazi di dialogo aperto e costruttivo, in cui studenti e personale scolastico possano esprimere liberamente le proprie opinioni senza timore di ritorsioni.
(3-01077)


   PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende, il consiglio di istituto dell'Ites Barozzi di Modena il 18 gennaio 2024 avrebbe deciso di sospendere per dodici giorni uno dei rappresentanti degli studenti a causa di alcune sue dichiarazioni rilasciate il 28 novembre 2023 durante una videointervista alla Gazzetta di Modena, con le quali argomentava le motivazioni poste alla base della manifestazione studentesca svolta quel giorno e lamentava l'atteggiamento conflittuale della presidenza che, ad esempio, al termine dell'anno scolastico precedente, per evitare che festeggiassero la fine dell'anno scolastico, aveva ordinato agli studenti di recarsi a scuola senza borse e zaini e di aver proceduto, bloccando il libero accesso all'istituto, alla perquisizione di tutti gli studenti e le studentesse che ne erano in possesso e che si sono trovati costretti a depositarli all'ingresso, insieme a cibo e bevande;

   lo studente, nell'esercizio della sua funzione di rappresentante degli studenti aveva, dunque, lamentato alla Gazzetta di Modena l'assenza di dialogo con la dirigenza scolastica e di alcune problematiche riscontrate negli anni e sulle quali gli studenti erano intenzionati a confrontarsi con un approccio costruttivo, chiedendo ascolto e soluzioni e per questo avevano deciso di indire una manifestazione studentesca che si è poi svolta ordinatamente;

   secondo quanto consta all'interrogante, la dirigente dell'istituto Barozzi, alla vigilia della manifestazione promossa dagli studenti, avrebbe preannunciato ai genitori dello studente l'intenzione di allertare la Digos. Specificando che agli studenti promotori della protesta non era stata concessa l'autorizzazione a manifestare. Tale circostanza è stata vissuta dagli stessi come un atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti loro e della legittima protesta studentesca;

   ad avviso dell'interrogante il comportamento della dirigente dell'istituto Barozzi, oltre a tradire il rapporto di fiducia che deve esistere alla base del patto educativo, si pone in contrasto con i principi di accoglienza e inclusione che la scuola deve favorire, nonché del mantenimento di un clima democratico, di partecipazione e di scambio di idee ed esperienze che la scuola deve contribuire ad alimentare;

   dagli elementi in possesso dell'interrogante si apprende inoltre che lo stesso studente è stato destinatario di una nota di condotta apposta dalla vicepreside in data 4 dicembre 2023 per aver inoltrato agli altri rappresentanti di classe e d'istituto una mail della stessa vicepreside nella quale, rispondendo alla richiesta degli studenti su un'apertura anticipata dei cancelli della scuola, dichiarava che per fare ciò occorreva modificare i turni dei collaboratori scolastici;

   a parere dell'interrogante entrambi i provvedimenti disciplinari non hanno motivo di esistere perché lo studente ha agito nell'esercizio della sua funzione di rappresentante di istituto e i fatti a lui addebitati non costituiscono comportamenti sanzionabili;

   inoltre, sempre a parere dell'interrogante, il comportamento della dirigenza scolastica è improntato ad una concezione autoritaria che intende soffocare qualunque istanza studentesca in qualsiasi forma questa possa esprimersi, anche da parte di soggetti investiti di funzioni di rappresentanza riconosciute e tutelate;

   inoltre occorre sottolineare come, in relazione alla nota disciplinare comminata il 18 gennaio 2024; la stessa appaia tardiva rispetto a fatti accaduti due mesi prima e non di competenza del consiglio di Istituto, che interviene in materia di sanzioni disciplinari solo per comportamenti di estrema gravità, ma del consiglio di classe;

   per quanto riguarda la contestazione del 4 dicembre 2023 invece, il contenuto della mail non aveva carattere riservato tale da giustificare un provvedimento disciplinare a causa della sua diffusione a terzi –:

   se il Ministro interrogato non intenda attivare il competente Ufficio scolastico regionale al fine di verificare, in relazione ai fatti esposti in premessa, eventuali violazioni delle norme previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007, dei regolamenti scolastici, di pareri e note del Ministero dell'istruzione da parte della dirigenza scolastica dell'Ites Barozzi di Modena.
(3-01078)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:


   SCOTTO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023, ha introdotto una quota di riserva pari al 15 per cento dei posti messi a concorso in procedure di reclutamento indette dalle pubbliche amministrazioni, in favore dei volontari che hanno concluso il servizio civile universale;

   la legge n. 772 del 1972 e la legge n. 230 del 1998 riconobbero ai cittadini italiani chiamati a svolgere il servizio militare il diritto all'obiezione di coscienza, ovvero la possibilità di svolgere il servizio civile per coloro che erano «contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi»;

   l'avvicinarsi della sospensione dell'obbligo di leva determinò i presupposti della legge n. 64 del 2001, che istituì il «servizio civile nazionale» («Scn»), su base volontaria, destinato ai giovani dai 18 ai 26 anni nonché alle donne, interessati a effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale;

   il limite massimo di età è stato successivamente innalzato a 28 anni dal decreto legislativo n. 77 del 2002, che disciplinava le modalità di svolgimento del Scn;

   l'effettiva sospensione dell'obbligo di leva, dal 1° gennaio 2005, eliminò di fatto la necessità di esistere del servizio civile sostitutivo di quello militare, e restò invece la possibilità di effettuare il Scn volontario, la cui gestione dal 2006 è demandata alle regioni e alle province autonome;

   l'articolo 8 della legge n. 106 del 2016 dispose di provvedere alla «revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale» e, in seguito all'approvazione del decreto legislativo n. 40 del 2017 si parla pertanto di «servizio civile universale» («Scu»);

   il Scn dunque, per effetto di una revisione, si trasforma nominalmente in Scu, senza soluzione di continuità, come peraltro agevolmente si evince dalla lettura della «Storia» del Servizio civile, pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili, con riferimento all'anno 2017: «è l'anno della riforma del Servizio civile che diventa, da nazionale, universale»;

   a ciò si aggiunga che l'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo n. 40 del 2017 ha abrogato l'intero decreto legislativo n. 77 del 2002 che, come innanzi detto, reca la disciplina del Scn, in ciò confermando che il Scu non rappresenta una figura distinta e aggiuntiva rispetto al Scn, ma l'aggiornamento di un istituto che conserva le sue peculiari finalità;

   ciò è evidente anche dalla lettura comparativa del modo in cui tali finalità sono declinate nella legge n. 64 del 2001 e nel decreto legislativo n. 40 del 2017: entrambi gli atti pongono in rilievo l'esigenza di concorrere alla difesa non armata e non violenta della Patria, alla pace tra i popoli, alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;

   non esiste alcuna previsione normativa che espressamente statuisca l'impossibilità di equiparare i due istituti;

   i due istituti sono invece inequivocabilmente equiparati dal Dipartimento delle politiche giovanili che, su richiesta di attestazione dell'espletamento del servizio civile, rilascia il medesimo attestato sia in caso di Scn sia di Scu;

   ulteriore emblematica dimostrazione è rappresentata dall'esclusione alla partecipazione al Scu per chi ha già prestato il Scn, come si evince dalla lettura dell'articolo 3 dell'ultimo bando per la selezione di volontari per il Scu;

   anche la giurisprudenza, nell'esaminare le questioni di legittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo n. 40 del 2017, non ha operato alcun distinguo tra le due forme di servizio civile, «nazionale» o «universale» (Corte costituzionale, 20 luglio 2018, n. 171);

   nonostante l'evidenza della continuità e della sovrapposizione dei due istituti, la mancanza dell'espressione «servizio civile nazionale» accanto a «servizio civile universale» nell'articolo 1, comma 9-bis del predetto decreto-legge n. 44 del 2023, può indurre a ritenere che la quota di riserva del 15 per cento vada applicata solo in favore dei volontari del Scu e non di quello nazionale;

   tale potenziale malinteso rischia di danneggiare concretamente i volontari del Scn che hanno partecipato al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 funzionari presso l'Agenzia delle entrate, le cui graduatorie sono di imminente pubblicazione;

   appare del tutto illogico supporre che un'etichetta nominativa o l'anno di svolgimento di un'attività generi una così evidente disparità di trattamento fra volontari che hanno profuso il proprio impegno in progetti rispondenti a finalità del tutto analoghe e nella cornice di istituti che, come ampiamente esposto, sono considerati anche dal Dipartimento delle politiche giovanili sostanzialmente equivalenti –:

   quali iniziative, anche normative, si intendano intraprendere – per quanto di competenza – in riferimento alle su esposte potenziali disparità di trattamento al fine di assicurare l'equiparazione fra Scn e Scu attraverso l'esplicita ricomprensione del primo nelle quote di riserva di cui alla vigente normativa.
(4-02521)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

  L'interrogazione a risposta orale Bonelli n. 3-00961, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 febbraio 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Zanella.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Berruto e altri n. 5-02156, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 marzo 2024, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Vaccari, Forattini, Gribaudo, Casu, Malavasi, Porta, Bakkali, Ferrari, Girelli, Guerra, Furfaro, Boldrini, Scotto, Ghio, Braga, Tabacci, Fornaro, Iacono, Gianassi, Roggiani, Graziano, Curti, Stefanazzi, Simiani, Cuperlo, D'Alfonso, Marino, Di Biase, Stumpo, Laus, Quartapelle Procopio, Rossi Andrea, Zan, Ciani.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

   interrogazione a risposta immediata in Commissione Centemero n. 5-01786 del 9 gennaio 2024;

   interrogazione a risposta in Commissione Guerra n. 5-02097 del 1° marzo 2024.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

   interrogazione a risposta scritta Piccolotti n. 4-02242 del 31 gennaio 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01078;

   interrogazione a risposta in Commissione Vaccari e altri n. 5-01958 del 5 febbraio 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01076;

   interrogazione a risposta scritta Ascari e Caso n. 4-02298 del 7 febbraio 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01077.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   ALMICI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   preoccupa la situazione in cui versa la casa circondariale di Canton Mombello, definita dal presidente della Corte d'appello, Claudio Castelli, «ingestibile, ma di cui sembra non importi nulla a nessuno. Il peggiore d'Italia per sovraffollamento» e a cui fa eco il presidente del Tribunale di Sorveglianza, Monica Cali: «Canton Mombello è stato costruito nel 1915, pensato per un regime detentivo del tutto diverso rispetto a quello attuale»;

   anche i dati confermano la situazione preoccupante dell'istituto penitenziario, che registra la presenza di 370 detenuti contro una capienza che ne prevede 189, con addirittura anche 18 persone in una cella, molti dei quali sempre più giovani, psichiatrici o con dipendenze, il 60 per cento rappresentato da stranieri, spesso di etnie diverse;

   come riportato da fonti di stampa, le precarie condizioni detentive all'interno del carcere di Brescia avrebbero portato altresì ad una escalation di episodi di violenza: da gennaio si contano 62 aggressioni verso altri detenuti e 25 nei confronti della polizia penitenziaria, a sua volta sotto organico e che opererebbero in mancanza di protocolli d'intervento operativi che permettano di preservare la sicurezza del personale e di ripristinare e mantenere l'ordine all'interno delle sezioni detentive;

   a parere dell'interrogante, la non vivibilità degli ambienti carcerari rischia di vanificare anche qualunque intento rieducativo della pena, nonostante gli sforzi delle associazioni e le intese, ad esempio, siglate con Confindustria, università e Assoartigiani per progetti lavorativi in cui coinvolgere i detenuti –:

   accertata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in merito per addivenire a soluzioni tempestive che consentano, nell'immediato, di alleggerire la popolazione carceraria della casa circondariale di Canton Mombello, senza rinunciare alle istanze penitenziarie.
(4-01775)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito delle criticità in ordine alla carenze strutturali e di organico nel carcere di Brescia Canton Mombello, con conseguenziali ricadute in tema di sicurezza nonché sulla concreta opera di rieducazione dei condannati, si avanzano quesiti sulle iniziative che si intendano perciò assumere.
  Orbene, in tema di organici, va evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace
turn over del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.
  Come è noto, la riduzione complessiva degli organici operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista altresì da successivi interventi normativi ha rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del corpo della polizia penitenziaria.
  Intendimento dell'Amministrazione, è la reimpostata politica di implementazione.
  Sul punto, giova invero evidenziare un primo incremento della dotazione organica di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti operato già con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).
  Ancora, a fini razionalizzazione ed efficienza nonché adeguamento agli interventi legislativi medio tempore intervenuti, si evidenzia l'adozione del decreto ministeriale sostitutivo del precedente decreto ministeriale 2 ottobre 2017, inerente proprio la redistribuzione della dotazione organica del corpo.
  Nella elaborazione del nuovo decreto ministeriale si è tenuto conto delle sopravvenute esigenze prospettate dalle varie articolazioni del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento della giustizia minorile e di comunità.
  Passando alla specifica dotazione organica del carcere in oggetto, a fronte di 227 unità previste, la forza presente risulta attualmente pari a n. 184, comprese n. 11 unità in entrata e n. 12 distaccate in uscita, dunque inferiore a quella prevista di n. 43 unità.
  Le carenze maggiori si rilevano nei seguenti ruoli: funzionari (-2), ispettori (-23) e sovrintendenti (-31); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rileva un esubero di n. 14 unità.
  Con riferimento alla carenza di personale, si rappresenta che sono in essere varie procedure concorsuali, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
  In particolare, quanto al ruolo dei funzionari, si evidenzia il concorso pubblico per 120 posti di allievo commissario; con riferimento al ruolo degli ispettori è in essere il concorso per 691 posti; in ordine poi al ruolo dei sovrintendenti è in essere il concorso per titoli, a complessivi n. 583 posti.
  Peraltro, il dipartimento per alloggi penitenziari ha già ha assegnato alla casa circondariale di Brescia di n. 4 unità maschili.
  Per quanto riguarda, da ultimo, il ruolo agenti/assistenti, il relativo organico è stato incrementato di n. 1 unità femminile, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 181° corso.
  Quanto alle presenze detentive, alla data del 28 dicembre 2023, risultano n. 375 detenuti, rispetto a una previsione regolamentare pari a complessivi n. 185 posti disponibili, rilevandosi un indice percentuale medio di affollamento pari al 206,04 per cento.
  Non risultano, tuttavia, violazione dei parametri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sistemazione dei detenuti.
  Quanto ai detenuti coinvolti nelle aggressioni, si riferisce che tutti i soggetti coinvolti sono stati trasferiti dal competente provveditorato regionale presso altre sedi del distretto.
  In ordine alle carenze infrastrutturali si rammenta che sulla base delle risorse finanziarie e professionali disponibili, il dipartimento per alloggi penitenziari non ha mai smesso di pianificare e realizzare i lavori di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria/straordinaria necessari per il mantenimento e il recupero dei compendi immobiliari, ovvero per l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000,
  Ciò precisato, si riferisce che è in essere il progetto di realizzazione di nuove strutture in ampliamento della casa di reclusione di Brescia «Verziano», anche al fine di sostenere e superare le criticità conseguenti alla condizione strutturale e di sovraffollamento della casa circondariale di Brescia «Canton Mombello», inaugurato nel 1914, con capienza regolamentare pari n. 185 posti, costituito da tre sezioni, per un totale di n. 102 camere di pernottamento e che insiste in un immobile progettato alla fine dell'800, con una struttura a «T» che si sviluppa in direzione nord-sud, con torre di sorveglianza.
  Malgrado gli interventi manutentivi eseguiti nel corso degli anni, l'assetto complessivo dell'edificio risente, per motivi di carattere strutturale, della mancanza fisica di spazi per la socialità e per le attività trattamentali dei detenuti, criticità peraltro aggravate dal persistente stato di sovraffollamento in cui versa l'istituto.
  Per accrescere la capacità detentiva complessiva degli istituti del circondario, è stato da tempo avviato l'iter procedurale per gli interventi di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e ampliamento della capacità ricettiva della casa di reclusione di Brescia «Verziano».
  Orbene, con decreto interministeriale giustizia infrastrutture 10 ottobre 2014, è stato assentito un finanziamento di euro 15.200.000,00 per la realizzazione dei suddetti lavori mediante la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da n. 340 posti all'interno del perimetro della struttura, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  A fronte dell'anzidetta disponibilità, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, al fine di acquisire la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento, ha sottoscritto un apposito contratto per il relativo servizio di ingegneria e architettura.
  La progettualità di fattibilità tecnico-economica ha evidenziato un quadro economico di spesa complessiva di euro 54.000.000,00.
  Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo; la realizzazione delle strutture, funzionali e impiantistiche, di supporto alla detenzione e al corretto funzionamento dell'istituto; la ristrutturazione e adeguamento del padiglione detentivo esistente con relativa zona colloqui e cortili passeggi; realizzazione nuovo fabbricato lavorazioni; realizzazione parcheggio pluripiano a servizio della struttura.
  Attesa l'esigenza di allineare il progetto in argomento ai principi e agli obiettivi di riqualificazione delle strutture detentive espressi dalla «Commissione per l'architettura penitenziaria», sono state formulate alcune raccomandazioni inerenti alla progettazione del nuovo edificio detentivo, evidenziandosi che il recepimento di tali raccomandazioni comporta, a seguito della rimodulazione del
layout delle sezioni detentive e dell'eliminazione di parte dei nuovi volumi previsti nel progetto originario, una riduzione della capacità ricettiva del nuovo padiglione, stimabile, in prima valutazione, in circa 120 unità, per una capienza complessiva del nuovo padiglione pari a circa n. 220 unità (nel progetto di fattibilità iniziale pari a 340 unità).
  In definitiva l'intervento aumenterà la capienza detentiva dell'istituto alleviando il sovraffollamento di cui soffre anche la struttura di Canton Mombello.
  Venendo alle attività trattamentali si segnala che presso Canton Mombello sono presenti una palestra, un teatro e una videoteca nonché spazi dedicati alla socialità all'interno dei reparti detentivi.
  È attivo il corso di studi per conseguire il titolo di geometra ed è consolidato il rapporto con talune cooperative che nell'ambito dell'informatica svolgono attività di digitalizzazione.
  La Direzione dell'istituto inoltre si sta adoperando per instaurare attività che tengano conto sia della tipologia di detenuti sia delle carenze strutturali, in particolar modo dovute alla difficile logistica, alle ridotte possibilità di carico e scarico all'interno dell'istituto, nonché all'allocazione nel seminterrato di alcuni locali individuati per l'espletamento delle attività.
  È presente un'officina metalmeccanica per l'assemblaggio di rubinetteria, lucidatura e selezione di posate, oltre che per il confezionamento di rondelle in gomma per la vendita; la lavorazione è gestita dalla Cooperativa La Fontana.
  Va ricordato inoltre che il 18 luglio 2022 è stata emanata la circolare n. 3693/6143 intitolata «Circuito media sicurezza - Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario».
  L'intervento che il Ministero della giustizia si propone di attuare è una riorganizzazione del circuito della media sicurezza attraverso la quale «affrontare le esigenze che, quotidianamente, si riscontrano nella presa in carico delle persone ristrette, al fine di garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri omogenei in tutto il territorio nazionale».
  Tale finalità sarà perseguita anche attraverso il superamento del dualismo tra custodia aperta e custodia chiusa, preferendo impostare le nuove direttive in ragione delle previsioni che regolano il trattamento individualizzato previsto dall'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, pur con le differenze dettate dalle specifiche esigenze trattamentali.
  In tal senso, è stata disposta la definizione, presso ogni istituto, di un'articolazione strutturata in sezioni/reparti diversamente organizzati, tale da garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento finalizzata a rendere concreti i principi direttivi cui è dedicato il Capo I dell'ordinamento penitenziario, così da sostenere atteggiamenti partecipativi e proattivi delle persone detenute.
  Con specifico riguardo alla Casa circondariale di Brescia «Canton Mombello», in virtù del progetto elaborato dal provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia, approvato dalla competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento, la sezione circondariale a custodia aperta, costituita da quattro reparti, è stata così configurata:

   1) il quarto piano del reparto nord e il quarto piano del reparto sud sono destinati a sezione circondariale a trattamento intensificato; a trattamento intensificato sono anche le sezioni dei padiglioni ex semiliberi ed ex sicurezza, per un totale di n. 34 camere di pernottamento e complessivi n. 74 posti regolamentari disponibili;

   2) il secondo e il terzo piano del reparto nord e il primo, secondo e terzo piano del reparto sud sono stati destinati a circondariale ordinaria, per un totale di n. 56 camere e n. 97 posti regolamentari disponibili;

   3) tre camere del padiglione nord sono state destinate a sezione isolamento, per un totale di n. 3 posti regolamentari disponibili.

  Infine si segnale che presso la Casa circondariale di Brescia sono attivi i servizi di assistenza medica h 24, il presidio tossicodipendenti, lo psichiatra con presenza trisettimanale e lo psicologo.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   AMENDOLA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   c'è molta preoccupazione tra i viticoltori del Vulture in Basilicata per la presenza aggressiva del fungo denominato «Peronospora» che sta interessando i vigneti del famoso «Aglianico»;

   secondo la Cia risulta essere compromessa parte rilevante della raccolta della prossima vendemmia con rilevantissimi danni economici per l'intero comparto;

   la richiesta del mondo agricolo interessato dal fenomeno è quella di usare tutti gli strumenti previsti al fine di sostenere i viticoltori del Vulture –:

   se il Ministro interrogato risulti essere a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere con la massima urgenza al fine di contrastare la diffusione della Peronospora e contestualmente di sostenere il comparto in considerazione anche della rilevanza e della qualità della produzione di Aglianico del Vulture.
(4-02252)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente le iniziative per contrastare la diffusione della peronospora e sostenere il comparto vitivinicolo, si evidenzia quanto di seguito riportato.
  La peronospora della vite, causata dal patogeno
Plasmopara viticola, è la malattia crittogamica più grave della vite poiché è in grado di attaccare tutti gli organi verdi della pianta, principalmente le foglie, i germogli e i grappoli, causando ingenti danni.
  La peronospora è un fungo che colpisce da sempre le viti; nel corso della scorsa annata agraria 2023, a causa delle fortissime piogge che hanno caratterizzato la primavera, e che tra l'altro ha impedito in molti comprensori l'attuazione di misure di difesa, tale patogeno si è diffuso in maniera devastante in molte regioni italiane. L'attacco crittogamico ha inciso pesantemente sulla produzione di uva, con percentuali di danni spesso superiori al 50 per cento con gravi ripercussioni economiche sulle aziende specializzate, e in particolare per quelle a conduzione biologica.
  Per affrontare questa emergenza già nel corso del 2023, dal mese di agosto è stato varato un decreto-legge che contempla misure specifiche di sostegno per le imprese viticole colpite dalla peronospora, autorizzando tra l'altro l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale portando lo stanziamento definitivo a oltre 7 milioni di euro.
  Il Governo è stato molto tempestivo nel 2023 nel sostenere il settore vitivinicolo. Con il decreto-legge n. 104 del 2023 coordinato con la legge di conversione n. 136 del 2023 sono stati attivati gli aiuti del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle aziende colpite dalla peronospora. Le regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria) hanno proceduto alla delimitazione del territorio predisponendo le proposte di declaratoria a questo Ministero, che con l'emanazione dei relativi decreti, ha provveduto al riconoscimento formale di eccezionalità dell'evento calamitoso. Dopo la pubblicazione dei provvedimenti in
Gazzetta Ufficiale gli agricoltori danneggiati potranno presentare le domande di aiuto, che saranno precompilate a cura di Agea, la quale una volta ricevute le domande istruirà le dovute procedure ed erogherà le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale, dando priorità alle imprese che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.
  Preme qui evidenziare come il Ministero è molto impegnato per rafforzare gli strumenti assicurativi in favore degli agricoltori; esiste la necessità di avviare un nuovo percorso nella gestione dei rischi in agricoltura, con l'obiettivo di tutelare, in maniera sempre più efficace, gli agricoltori contro gli eventi catastrofali e di ridurre i costi delle polizze. Occorre infatti ampliare la base assicurativa e al contempo perseguire una semplificazione e trasparenza dell'erogazione dei contributi pubblici.
  Già per la campagna assicurativa 2024 verrà proposta una polizza base catastrofale per tutti gli agricoltori. Questa tipologia di polizza opererà in sinergia con il Fondo Agricat e sarà sostenuta attraverso il Fondo di riassicurazione gestito dall'ISMEA. Al riguardo, è stato fatto un intervento eccezionale recuperando 230 milioni di euro per coprire il «buco finanziario» ereditato dai precedenti Governi per le campagne assicurative 2022 e 2023.
  Oltre ai contributi in conto capitale fino al 70 per cento del valore della polizza, le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale prevedono anche la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.
  Il Fondo di solidarietà nazionale, tuttavia, rappresenta una soluzione parziale per garantire la continuità dell'attività imprenditoriale in caso di emergenza, sia per le complesse procedure attuative, sia perché vengono presi in considerazione solo i rischi di emergenze prevedibili.
  Per questo abbiamo anche autorizzato una deroga, dal punto di vista normativo, che permette di usare, su un periodo biennale, le quantità di vino prodotto volto a risolvere in parte il problema degli eccessi di stoccaggio. In pratica, per il biennio 2024-2025, vista anche la necessità di smaltire il vino denunciato in giacenza, viene permesso di utilizzare quello prodotto nell'anno precedente, purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023. L'obiettivo è quello di andare incontro ai produttori che affrontano il problema degli eccessi di stoccaggio.
  In ultimo ringrazio tutto il Parlamento per aver sostenuto, approvato e anche incrementato (con emendamenti del centrodestra) i fondi per l'emergenza, (300 milioni di euro) che serviranno proprio ad intervenire prontamente ove si andranno a riscontrare nuove criticità o ad affrontare criticità ricorrenti. Infatti con l'ultima legge di bilancio, al comma 443 il Governo ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un nuovo Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per sostenere le imprese colpite da tipi di calamità non prevedibili.
  Si tratta di risorse che il Ministero dell'agricoltura potrà attivare tempestivamente, attraverso una procedura snella ed efficace, al verificarsi di ogni nuova emergenza che costituisca un pericolo per il settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca.
  Il Fondo emergenze in agricoltura consentirà dunque di dare risposte immediate alle nostre imprese agricole e della pesca, grazie ad un affidabile sistema di protezione.
  Vorrei sottolineare che questo nuovo strumento va ad integrare le misure di gestione del rischio in agricoltura già esistenti; mi riferisco, in particolare, alle assicurazioni agevolate e al Fondo di mutualità nazionale Agricat. A tale ultimo fondo è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a 2,87 miliardi di euro, dei quali 1,28 miliardi di risorse unionali.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste: Luigi D'Eramo.


   BONELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la Sace s.p.a. è la società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, specializzata nel settore assicurativo-finanziario. L'azienda è attiva nell'export credit, nell'assicurazione dei crediti, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie nelle cauzioni e nel factoring;

   con atto di sindacato ispettivo 3-00331 l'interrogante chiedeva di sapere se la Saipem s.p.a., partecipata per il 30,54 per cento da Eni s.p.a. e per il 12,55 per cento da Cdp Industria s.p.a., nonostante il quinto pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa assunto dall'Unione europea l'8 aprile 2022, risultasse ancora coinvolta nella costruzione dell'impianto di liquefazione del gas Arctic Lng-2, uno dei progetti strategici della Federazione russa e se le garanzie offerte da Sace per il progetto fossero ancora in vigore;

   nel citato atto, al quale non è stata data alcuna risposta, l'interrogante chiedeva quali iniziative i Ministri interrogati intendessero assumere perché venisse rimosso ogni coinvolgimento delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato italiano nella costruzione dell'impianto Arctic Lng-2, che oltre a produrre gravissimi effetti climatici rappresenterebbe una potenziale arma geopolitica nelle mani della Russia;

   da quanto si apprende in un comunicato stampa della APS Recommon, che a seguito della sentenza Tar Lazio n. 14773/2023 ha acquisito documentazione e informazioni dalla Sace, l'assicuratore pubblico italiano non ha ancora cessato del tutto i rapporti con l'importante società del comparto fossile russo Novatek e con i suoi progetti e tra questi il devastante progetto estrattivo Arctic Lng-2, nell'artico russo, tra i più fragili ecosistemi del pianeta;

   dal contenuto dei documenti, scrive Recommon, si scopre che in relazione alla valutazione ambientale del progetto – nonostante la notevole portata del progetto Arctic Lng-2 e il devastante impatto che questo avrà sull'habitat naturale dove opera Novatek e sul clima su scala mondiale – diversamente da quanto avviene di solito, Sace avrebbe concesso la propria garanzia affidandosi alle due diligence di consulenti esterni, che avrebbero concluso la propria relazione senza neanche visitare l'area di progetto e senza incontrare i rappresentanti delle comunità locali –:

   se i Ministri risultino a conoscenza dei fatti esposti in premessa, se il memorandum of understanding tra la Sace s.p.a. e la Novatek sia ancora in essere, nonostante, a detta della Sace, la società avesse sospeso ogni garanzia per i progetti in Russia a seguito delle sanzioni, a quanto ammonti l'esposizione attuale di Sace in Russia, se Sace intenda migliorare la due diligence per la valutazione ambientale e sociale dei progetti, quale quota di finanziamenti sia stata già erogata da parte delle finanziarie italiane per il progetto estrattivo Arctic Lng-2 e quali iniziative di competenza si intendano assumere perché venga rimosso ogni coinvolgimento delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato italiano nella costruzione dell'impianto, che oltre a produrre gravissimi effetti climatici rappresenterebbe una potenziale arma geopolitica nelle mani della Russia.
(4-02046)

  Risposta. — Il 19 dicembre 2018 SACE S.p.a. (SACE) ha sottoscritto un Memorandum of strategiC cooperation con la società JSC Novatek per possibili cooperazioni e investimenti futuri. Tra questi rientrava anche il progetto da Lei citato.
  Il Memorandum, sottoscritto per una durata di cinque anni, non è più in vigore non essendo mai stato discusso alcun rinnovo e/o estensione del termine finale.
  La presenza di SACE nel progetto Arctic LNG 2 interessava la copertura al 95 per cento di un
project finance per 500 milioni di euro volti a finanziare parte del contratto del valore di circa di euro 2,2 miliardi di euro aggiudicato a Saipem S.p.A. (in joint venture conRönesansHolding A.S.) e parte del contratto di subfornitura del valore di circa 560 milioni di euro, aggiudicato a Nuovo Pignone International S.r.l.
  Il debitore dell'operazione era la società veicolo Arctic LNG 2 LLC (ALNG), posseduta dalla JSC Novatek e da altri sponsor internazionali (Total Energies; CNPC International Limited; CNOOC Limited; Mitsui & Co.; Ltd e Japan Oil; Gas And Metals National Corporation).
  Il finanziamento SACE era stato delineato da un
pool di banche coordinato da Intesa Sanpaolo S.p.A., formato da Intesa Sanpaolo S.A. Luxembourg (52 per cento) e da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (48 per cento). La documentazione finanziaria di progetto era stata finalizzata a gennaio 2022.
  La polizza SACE era stata perfezionata il 23 dicembre 2021, con contestuale pagamento da parte del debitore del 15 per cento del premio (9 milioni di euro) tramite fondi propri, mentre nel gennaio 2022 era stata effettuata la prima e unica erogazione del finanziamento SACE per il pagamento dell'85 per cento residuo del premio assicurativo (51 milioni di euro).
  A seguito dell'aggressione russa all'Ucraina e dell'inasprimento del quadro sanzionatorio nei confronti della Federazione russa, non sono state effettuate ulteriori erogazioni.
  In ragione del venir meno dell'oggetto del finanziamento, a seguito dell'uscita degli esportatori italiani dal progetto, SACE ha concordato un meccanismo che le ha consentito di porre fine alla propria partecipazione. Prevede, tra l'altro, la cancellazione da parte del debitore della quota non erogata del finanziamento per assenza di contenuto italiano e il rimborso del premio.
  La polizza SACE, pertanto, è stata risolta, con conseguente, parziale restituzione del premio assicurativo incassato.
  Si precisa, infine, che SACE conduce le attività di
due diligence ambientale nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle proprie procedure interne, come si evince anche dalla «Guida alla valutazione ambientale e sociale» pubblicata sul proprio sito internet.
  L'esposizione di SACE in Russia (inclusa la quota del Ministero dell'economia e delle finanze al 31 dicembre 2023 ammonta a 2,04 miliardi di euro. Dato – ovviamente – in diminuzione rispetto al passato. A titolo di raffronto, al 31 dicembre 2021 l'esposizione complessiva ammontava a 4,2 miliardi di euro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


   BUONGUERRIERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, solo poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2, nella città di Wuhan, l'Oms ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

   successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

   con il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 è stata introdotta la riduzione dell'aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e al controllo della Corte dei conti;

   un'inchiesta giornalistica condotta dal quotidiano on line Today.it ha portato alla luce il fatto che un funzionario della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva scoperto una presunta truffa perpetrata ai danni dello Stato e della salute dei cittadini, inchiesta da cui si cita testualmente il seguente brano: «Secondo le verifiche alcuni imprenditori, nei mesi più drammatici della pandemia di COVID-19, stavano importando mascherine protettive senza alcuna certificazione o con certificazioni false. L'inchiesta però non è proseguita per l'intervento dei suoi superiori». Se quando riportato dalla stampa fosse vero, ne deriverebbe che gli imprenditori hanno potuto beneficiare, per prodotti privi delle certificazioni necessarie, delle stesse esenzioni di Iva e dazi, per un valore pari a diverse centinaia di milioni, che il Governo aveva stabilito e garantito per le sole vendite di dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie regolarmente certificate;

   la ricostruzione sopra descritta è provata dalla registrazione audio della conversazione avvenuta tra il funzionario e un suo superiore –:

   se sia a conoscenza dei fatti riportati dalla stampa descritti in premessa e, nell'eventualità positiva, se intenda, per quanto di competenza, favorire chiarimenti in merito a quanto fatto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in particolare precisando se abbia effettuato controlli specifici sulle mascherine importate, verificando i requisiti di legge necessari alla certificazione e quali risultati siano emersi, infine se ritenga opportuno chiedere l'avvio di una indagine interna presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
(4-00562)

  Risposta. — Con il documento in esame l'onorevole interrogante evidenzia che, a seguito dell'emergenza epidemiologica generata dalla diffusione del COVID-19, sono stati emanati diversi provvedimenti volti a introdurre misure idonee al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
  Tra queste iniziative deve annoverarsi, sotto il profilo della legislazione fiscale, la riduzione dell'aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotta dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
  A tal proposito, l'onorevole richiama un'inchiesta giornalistica condotta dal quotidiano
on line Today.it, che ha denunciato una presunta truffa perpetrata ai danni dello Stato e della salute dei cittadini, concernente l'importazione di mascherine protettive senza alcuna certificazione o con certificazioni false.
  Pertanto, l'onorevole chiede al Ministro dell'economia e delle finanze «se sia a conoscenza dei fatti riportati dalla stampa descritti in premessa e, nell'eventualità positiva, se intenda, per quanto di competenza, favorire chiarimenti in merito a quanto fatto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in particolare precisando se abbia effettuato controlli specifici sulle mascherine importate, verificando i requisiti di legge necessari alla certificazione e quali risultati siano emersi, infine se ritenga opportuno chiedere l'avvio di una indagine interna presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
  In merito alle importazioni dei cennati prodotti si evidenzia che la Commissione europea, con la raccomandazione (UE) 2020/403 del 13 marzo 2020, ha invitato tutti gli operatori economici nonché gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato, a mettere in atto tutte le misure a loro disposizione per sostenere gli sforzi, volti a garantire che l'offerta di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di dispositivi medici (DM) in tutto il mercato dell'Unione europea fosse idonea a soddisfare la domanda in continuo aumento, senza però compromettere gli ordinari
standard di salute e sicurezza; a tal fine, tutti i soggetti interessati avrebbero dovuto provvedere affinché qualsiasi DPI o DM immesso sul mercato dell'Unione europea fosse idoneo a garantire un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori nel rispetto dei requisiti di progettazione appositamente declinati dalle fonti unionali.
  Nel caso di DPI fabbricati applicando soluzioni tecniche diverse dalle norme armonizzate, la citata raccomandazione 2020/403 del 13 marzo 2020 prevedeva, nelle «procedure di valutazione della conformità», la possibilità di utilizzare le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come fonte di riferimento potenziale per tali soluzioni tecniche, a condizione che queste ultime garantissero un adeguato livello di protezione, corrispondente ai parametri applicabili in forza del regolamento (UE) 2016/425.
  La medesima raccomandazione 2020/403 prevedeva, altresì, che, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2 del citato regolamento (UE) 2016/425, in presenza di un DPI privo della marcatura CE, le autorità di vigilanza del mercato avrebbero dovuto valutare il dispositivo in questione e nel caso di non conformità ai requisiti previsti dal regolamento, sollecitare l'operatore economico ad adottare misure correttive al fine di conformare il DPI, oppure di ritirarlo dal mercato qualora non modificabile.
  Le medesime avrebbero dovuto inoltre informare la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti richiesti all'operatore economico.
  Inoltre, al punto n. 7 della citata raccomandazione 2020/403 veniva richiamato il quadro regolatorio di cui alla direttiva 93/42/CEE e al regolamento (UE) 2017/745, nella parte in cui prevedono, alle condizioni ivi indicate, la possibilità di autorizzare la messa a disposizione di prodotti sul mercato dell'Unione il cui impiego è nell'interesse della salute in attesa della conclusione delle procedure di valutazione della conformità (compresa l'apposizione della marcatura CE).
  In attuazione della citata raccomandazione UE 2020/403, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che all'articolo 15, comma 1, ha previsto, fino al termine dello stato di emergenza, la possibilità di «produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni».
  Il citato decreto-legge n. 18 del 2020 prevede procedure in deroga per la produzione nonché per le importazioni e lo svincolo, ai fini della immissione in commercio di tali prodotti (cfr. circolare 3752 del 18 marzo 2020 del Ministero della salute), demandando l'esecuzione dei controlli tecnici, a seconda che si tratti di mascherine chirurgiche oppure DPI, all'Istituto/superiore di sanità (Iss) ovvero all'INAIL (Istituto nazionale assicurazione e infortuni sul lavoro) al cui esito conforme è subordinata la possibilità per l'importatore di immissione in commercio della partita.
  Nell'ambito delle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, deve altresì richiamarsi la decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020, che ha stabilito le condizioni per l'applicazione dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia.
  Stante il perdurare della situazione emergenziale, a seguito della procedura di consultazione degli Stati membri, la suddetta decisione è stata periodicamente modificata per prolungarne gli effetti.
  Con specifico riferimento alle mascherine filtranti generiche, il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del
made in Italy, con informativa, del 23 aprile 2020 n. 0107886 ha stabilito che le stesse possono superare i controlli presso le autorità doganali territoriali solo nei rispetto delle condizioni che seguono:

   a) non devono recare la marcatura CE;

   b) devono indicare espressamente che non si tratta di un dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI);

   c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso di dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico ambientali e per uso della collettività.

  In merito agli obblighi informativi su tali prodotti trovano altresì applicazione, per i profili di sicurezza, le disposizioni di cui agli articoli 102 e successivi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
  Tenuto conto del particolare periodo emergenziale il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto all'Agenzia delle dogane è dei monopoli di verificare già al momento dello sdoganamento anche le condizioni previste dal Codice del consumo. In tali casi si è proceduto allo svincolo della partita con contestuale comunicazione al Mise e ai Nas per gli eventuali controlli sul territorio.
  Tanto premesso, in ottemperanza al quadro normativo emergenziale dell'Unione europea e nazionale ed in coerenza con quanto previsto dall'ordinanza del commissario straordinario n. 6 del 28 marzo 2020, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha adottato disposizioni ritenute necessarie allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni mobili necessari al contrasto della diffusione del COVID-19.
  In particolare, in attuazione della sopra citata decisione (UE) n. 2020/491 della Commissione europea del 3 aprile 2020 e delle successive proroghe, è stata disposta l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le importazioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, effettuate a partire dal 30 gennaio 2020, da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico.
  Pertanto, per garantire gli approvvigionamenti di materiali utili al contrasto della pandemia, in linea con quanto indicato dalla regolamentazione unionale in materia di franchigie doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad importare beni in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi ed IVA) e ha poi esteso, con la determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020, successivamente sostituita dalla Determinazione direttoriale n. 107042 del successivo 3 aprile, l'analogo trattamento in favore degli enti ed organismi pubblici deputati alle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus.
  Ai fini della corretta applicazione della citata decisione in materia di esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA per merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, l'ufficio controlli dell'allora Direzione antifrode e controlli ha diramato alle strutture territoriali, un'apposita nota metodologica al fine di adottare specifiche misure di controllo a tutela delle risorse UE e nazionali.
  Sono state altresì diramate istruzioni recanti informazioni sulla certificazione da presentare a corredo delle dichiarazioni di importazione delle citate mascherine, e sui controlli relativi alle operazioni di sdoganamento sui DPI e sui DM importati.
  Da ultimo, giova evidenziare che è stato siglato un accordo con i Paesi UE, per una nuova e più specifica classificazione tariffaria di alcuni presidi essenziali, tra cui le mascherine, al fine di orientare i controlli ed evitare rallentamenti nell'adempimento delle formalità doganali.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha, poi, proceduto all'inserimento nel sistema informativo di selezione delle operazioni doganali (circuito doganale di controllo) di svariati profili di rischio relativi a specifiche categorie merceologiche, tra cui mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 e FFP3 (voci doganale 63079093 e 63079098).
  Tra il periodo di inizio della pandemia – marzo 2020 – e il dicembre 2021, su tali ultime tipologie di merce, tramite i citati profili di rischio, l'Agenzia delle dogane segnala che sono stati effettuati complessivamente n. 34.555 controlli di cui 28.505 per le operazioni di importazione e 6.050 per le operazioni di esportazione.
  Per ciò che attiene alle violazioni riscontrate a seguito della generale attività di controllo effettuata, si rappresenta che, nel periodo aprile-dicembre 2020 all'interno degli spazi doganali, sono stati sequestrati 22.962.769 beni COVID-19, di cui l'80,16 per cento è rappresentato dai sequestri di mascherine (18.407.450 pezzi). Nel periodo gennaio-dicembre 2021, il numero di sequestri relativi a beni COVID-19 è stato pari a 31.783.265 pezzi, di cui 1'86,92 per cento rappresentato da sequestri di mascherine (27.625.230 pezzi).
  L'Agenzia delle dogane comunica che sono stati effettuati sulle mascherine importate, attraverso i propri laboratori. Nel 2021 i Laboratori chimici di Roma, Milano e Genova sono stati accreditati per le certificazioni sui dispositivi di protezione individuali e in particolare sia sulle maschere facciali (le cosiddette FFP2 e FFP3) che su quelle chirurgiche.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel periodo di 2021-2022, ha proceduto, attraverso i menzionati laboratori, al monitoraggio di molteplici campioni di mascherine DPI e chirurgiche inviati dagli Uffici operativi.
  Tanto premesso, con specifico riferimento ai fatti riportati nell'inchiesta giornalistica apparsa sul quotidiano
on line «Today.it» in data 23 febbraio 2023, che richiamano una presunta conversazione tra funzionari dell'Agenzia delle dogane oggetto di intercettazione da parte degli inquirenti, l'Agenzia riferisce di aver attivato, sulla vicenda, un apposito procedimento disciplinare che non ha condotto all'accertamento di responsabilità, e rappresenta che, come riportato dalla citata testata, gli stessi fatti sono già stati portati a conoscenza dell'Autorità giudiziaria da parte della stessa Agenzia.
Il Sottosegretario di Stato dell'economia e delle finanze: Sandra Savino.


   BUONGUERRIERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena) è presente il lago di Acquapartita, un corpo idrico superficiale ad alta valenza turistica e naturalistica, immerso in 370 ettari di boschi, seminativo e pascoli, storicamente denominato Macchia del Comero;

   il Comune, nel 2017, ha avviato l'iter di demanializzazione del lago, affermando di essere proprietario del lago e delle aree adiacenti concesse a livello con conseguente obbligo dei livellari di corrispondere al Comune un canone annuale. Nel 2018 ha inserito tali beni nel Dup (Documento unico di programmazione) quale patrimonio comunale da valorizzare o alienare per un valore indicato di 1.728.160 euro. Risulta che alcuna delle procedure richiamate nei documenti, nello specifico la procedura di demanializzazione del lago, di affrancazione dai diritti di livello, di costituzione di una commissione per la definizione dei diritti reali gravanti sull'area sia stata, poi, portata avanti dal Comune;

   con delibera della Giunta comunale n. 140 del 26 novembre 2020, il Comune ha poi attivato una causa contro la RIV Srl con sede a Cervia (Ravenna) a tutela dei propri «diritti pieni ed esclusivi» sui terreni ubicati nella Frazione Acquapartita concessi in passato «a livello» e distinti al NCT, foglio 101, particelle 214, 215, 291, 400, 401, 404, 405, 406, 1078, 1178, 1179, 1194, 1195, 1198 e 1206;

   con successiva delibera del 13 settembre 2022, la n. 33 il Consiglio comunale ha però approvato una procedura di mediazione con la stessa RIV Srl e con Comero Nord Srl. Con l'approvazione il Comune di fatto ha rinunciato alla riscossione delle annualità dei canoni dovuti in base al diritto di livello non prescritte e non corrisposte, al diritto di proprietà su diverse particelle a corona del lago di Acquapartita e sulla Macchia del Comero, il cui valore commerciale minimo, applicando le tabelle Vam 2020 (valore agricolo medio) solitamente utilizzate per le procedure di esproprio, si ritiene ammonti a circa 2.000.000 di euro;

   dalla documentazione disponibile presso l'Archivio storico comunale risulta che nel 1782 il Comune, proprietario della Macchia del Comero ivi inclusa l'attuale area del Lago di Acquapartita, decise di procedere mediante pubblico avviso alla assegnazione di tale territorio con contratti a livello senza scadenza e quindi a carattere perpetuo con obbligo di corresponsione di canoni annuali determinati in base alla estensione e qualità delle singole porzioni, fermo restando il titolo di proprietà in capo al Comune;

   dalla documentazione consultabile presso l'Archivio di Stato di Forlì si evince che, quantomeno a partire dal 1943, la quasi totalità di tali porzioni di territorio è stata ripetutamente trasferita mediante testamento o con atti notarili di compravendita dai quali risulta trasferito il possesso ma non la proprietà rimasta in capo al Comune fino agli eventi descritti;

   da quanto narrato emergono casi potenziali di responsabilità, anche in termini di danno erariale;

   consta anche un approfondimento richiesto nel 2018 dal Comune all'Agenzia del demanio circa l'opportunità di inserire il lago di Acquapartita tra le aree demaniali;

   tenuto conto della assenza di un provvedimento giudiziario definitivo, ciò è stato segnalato all'amministrazione comunale sia con relazioni scritte sia nelle commissioni consiliari e nei consigli comunali nel tempo tenutisi, paventando la rinuncia al diritto di proprietà pieni ed esclusivi in favore di soggetti privati –:

   di quali elementi disponga, per quanto di competenza, in ordine alla natura dei beni in questione, e quali eventuali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per evitare significative svalutazioni o dismissioni del patrimonio pubblico.
(4-00675)

  Risposta. — L'interrogante segnala la vicenda relativa allo status del lago di Acquapartita, un corpo idrico superficiale, sito nel comune di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena) ad alta valenza turistica e naturalistica, immerso in 370 ettari di boschi, seminativo e pascoli.
  In proposito, l'interrogante evidenzia che il citato comune, nel 2017, ha avviato l'
iter di demanializzazione del lago, affermando di essere proprietario del lago e delle aree adiacenti concesse a livello, con conseguente obbligo dei livellari di corrispondere al comune un canone annuale.
  Successivamente, con delibera della giunta comunale n. 140 del 26 novembre 2020, il comune ha poi attivato una causa contro la Riv Srl con sede a Cervia (Ravenna) a tutela dei propri «diritti pieni ed esclusivi» sui terreni ubicati nella frazione Acquapartita concessi in passato «a livello».
  L'interrogante riferisce come lo stesso comune abbia richiesto nel 2018 all'agenzia del demanio anche un approfondimento circa l'opportunità di inserire il lago di Acquapartita tra le aree demaniali.
  Pertanto, l'interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere: «di quali elementi disponga, per quanto di competenza, in ordine alla natura dei beni in questione, e quali eventuali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per evitare significative svalutazioni o dismissioni del patrimonio pubblico.».
  Al riguardo, sentita l'agenzia del demanio, si rappresenta quanto segue.
  Al fine di chiarire i termini della questione prospettata dall'interrogante è utile richiamare preliminarmente il quadro normativo vigente in materia di gestione dei beni appartenenti al demanio idrico.
  Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», sono state trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di difesa idraulica e gestione dei beni appartenenti al demanio idrico anche con riferimento al rilascio delle concessioni e alla determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi.
  Ai predetti enti sono stati conferiti, altresì, i compiti di polizia idraulica relativi all'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento, anche al di fuori dell'area demaniale, che sia in grado di influire, anche indirettamente, sui corsi d'acqua.
  Queste ultime competenze sono andate ad aggiungersi a quelle concernenti la determinazione del vincolo idrogeologico e le opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo già spettanti alle regioni, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e alle autorità di bacino, istituite dalla legge n. 183 del 1989.
  In definitiva le regioni, ovvero le amministrazioni locali da esse delegate, e le autorità di bacino sono competenti per gli aspetti idraulici, idrogeologici, geostatici, geomorfologici e per i profili naturalistici e ambientali, oltre che per il rilascio delle concessioni e l'introito dei canoni.
  Pertanto, le competente sui demanio idrico riconducibili all'agenzia del demanio sono residuali e riguardano sostanzialmente la tutela degli aspetti dominicali, la partecipazione alle procedure di sdemanializzazione, la verifica della corretta intestazione catastale delle aree, spettando invece ad altre amministrazioni l'individuazione, la delimitazione e la destinazione delle aree asservite alla funzione idraulica.
  Tanto premesso, in merito al quesito specifico proposto dall'interrogante, deve osservarsi che il lago di Acquapartita, sito nei comune di Bagno Romagna è un invaso artificiale i cui terreni sottostanti le aree interessate risultano intestati catastalmente a una società privata.
  Come anche evidenziato dall'interrogante, il comune di Bagno di Romagna ha chiesto all'agenzia del demanio un approfondimento circa la possibilità di includere l'invaso artificiale denominato «Lago di Acquapartita» tra le aree demaniali, a fronte anche del parere espresso in sede di conferenza di servizi del 2016 dall'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile della regione Emilia-Romagna, servizio Area Romagna.
  Per il suddetto ente regionale, essendo il lago un invaso artificiale alimentato da sorgenti pubbliche, esso è da considerarsi «acqua pubblica» a tutti gli effetti e pertanto mappato e disciplinato quale area demaniale.
  Al fine di acquisire gli elementi utili per dar seguito alla richiesta inoltrata dall'ente locale, l'agenzia del demanio riferisce di aver provveduto a chiedere alla regione Emilia-Romagna, direzione generale cura del territorio e dell'ambiente di Bologna, il parere circa la natura demaniale del lago artificiale, l'individuazione delle aree interessate, nonché le attestazioni circa la regolarità ed il collaudo di opere arginali, sponde, sbarramenti, opere di presa/attingimenti eventualmente esistenti.
  L'agenzia precisa, altresì, che la menzionata richiesta, non avendo avuto riscontro, è stata recentemente sollecitata alla regione da parte della competente direzione regionale Emilia-Romagna.
  

Il Sottosegretario di Stato dell'economia e delle finanze: Lucia Albano.


   CERRETO e CANGIANO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in Italia erano 379 le opere incompiute al 31 dicembre 2021, secondo l'aggiornamento dell'Anagrafe delle opere incompiute pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costate finora oltre 1,8 miliardi di euro: opere mai nate che, insieme a sprechi e inefficienze, erodono percentuali consistenti della spesa pubblica;

   emblematico è il caso del Policlinico universitario di Caserta, tra i più importanti cantieri pubblici del Mezzogiorno d'Italia, opera incompiuta per eccellenza del capoluogo: un progetto avviato più di 20 anni fa, che da subito si è scontrato con lungaggini amministrative e grovigli giuridici;

   la prima pietra della nuova struttura, in località Tredici, fu posta nel 2005 dall'allora sindaco Luigi Falco, ma la storia della costruzione inizia molto prima, con la firma del protocollo d'intesa per la realizzazione dell'ospedale nel maggio 1995, quattro anni dopo la pubblicazione del decreto che istitutiva la seconda Università degli Studi di Napoli e disponeva finanziamenti per edificare il nosocomio: 500 posti letto e strutture universitarie immerse nel verde per un totale di 250 metri quadrati; il finanziamento, interamente statale (Miur e Ministero della salute) e regionale, valeva 410 miliardi delle vecchie lire;

   le istituzioni annunciavano il rispetto del cronoprogramma e fissavano il termine dei lavori al dicembre del 2008 ma, dopo un'odissea lunga 28 anni, il nosocomio non ha ancora visto la luce, tra ritardi, inadempienze e passaggi di cantiere;

   da ultimo, saltata la cessione al gruppo Cimolai, in grave crisi finanziaria, anche nel 2023 restano cupe le prospettive per il Policlinico di Caserta: ad oggi, come si apprende da fonti di stampa, si contano una trentina i lavoratori in servizio, tra operai e addetti amministrativi, mentre ne servirebbero almeno 200 e anche la data di fine 2022 per ultimare il blocco della didattica non è stata rispettata;

   ad oggi l'unica certezza è che il cantiere è fermo e incompleto e tutte le eloquenti esternazioni, sia da parte dell'Università, che di regione e comune circa il rispetto del cronoprogramma appaiono vacue e prive di qualunque fondamento;

   il Policlinico universitario di Caserta, pur essenziale per una già operativa facoltà di medicina e chirurgia, a parere dell'interrogante è un monumento allo spreco di pubblico danaro, l'apoteosi della revisione continua dei prezzi e dei costi, il trionfo del groviglio inestricabile creato dalla burocrazia e dall'incapacità politica ed amministrativa, la vittoria dell'oblio e del disprezzo per le necessità sanitarie di un'intera provincia, che paga il prezzo enorme di essere tra le più penalizzate del Mezzogiorno d'Italia –:

   accertata la veridicità e gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del Policlinico universitario di Caserta e se non si ritenga necessario adottare iniziative di competenza volte a sbloccare il cantiere affidando la gestione dell'opera e il rispetto del cronoprogramma a un commissario ad acta di nomina governativa.
(4-00262)

  Risposta. — Ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito sottoposto all'attenzione di questo Ministero poiché permette di fornire elementi sull'avanzamento dei lavori di realizzazione del policlinico universitario di Caserta, annesso alla facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (secondo la precedente denominazione «Seconda Università degli studi di Napoli», SUN) e sulla verifica di quanto previsto e programmato per la sua ultimazione.
  Condividendo naturalmente le preoccupazioni dell'interrogante circa la necessità di garantire la tempestiva conclusione di un'opera di estrema importanza per la sanità campana e per tutta la comunità universitaria, si precisa che l'appalto del policlinico di Caserta, come è ben noto, è stato caratterizzato fin dagli albori da numerose problematiche tecniche e giuridiche. Nel tener conto che il Magnifico Rettore dell'università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» è stato opportunamente invitato a fornire puntuale ed adeguato riscontro sulle questioni avanzate e che sono stati chiesti elementi di competenza anche al Ministero della salute, si premette un necessario
excursus dei fatti sino ad oggi accaduti:

   Il 31 marzo 1999 è stato sottoscritto un accordo di programma tra l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Murst), l'allora Ministero della sanità (Mds), la regione Campania, il comune di Caserta e la Sun, per un importo complessivo di euro 206.582.759,63 (400 miliardi di lire), per 1/3 finanziato dal Murst e per 2/3 dal Mds. Con decreti ministeriali del 19 dicembre 2003 (a firma del Murst e del Mds) e decreto dirigenziale n. 573 del 1° dicembre 2004 si diede attuazione al sopracitato accordo;

   Il progetto esecutivo fu redatto dall'ATI «Pica Ciamarra Associati Srl, Itaca Srl, Ove Agroup & Partners International Ltd» e prevedeva una struttura articolata in 29 unità: 6 destinate all'assistenza, 18 alla didattica e ricerca, 5 alle infrastrutture ed esterni;

   Il progetto fu approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) della Sun con Delibera n. 1 del 7 giugno 2002 e DGR n. 3060 del 29 ottobre 2003 e ad aggiudicarsi i lavori fu l'Ati con capogruppo Immobilgi Federici Stirling SpA, per un importo complessivo pari a euro 134.887.233,77 (Delibera del CdA della SUN n. 188 del 2 dicembre 2004 e contratto n. 611 del 29 dicembre 2004);

   I lavori furono consegnati il 29 dicembre 2004, con ultimazione prevista il 28 dicembre 2008. Con Delibera n. 30 del 31 marzo 2009 il CdA della Sun ha risolto il contratto per grave ritardo e quindi grave inadempimento dell'appaltatore. Utilizzando la procedura d'interpello, i lavori sono stati, quindi, affidati all'Ati con capogruppo Condotte d'Acqua SpA con contatto n. 696 dell'11 novembre 2011, per un importo complessivo residuo pari ad euro 112.912.884,99, oneri inclusi ma oltre IVA;

   La deliberazione della giunta regionale n. 172 del 24 febbraio 2012 ha preso atto della costituzione della società consortile Con.Cor.Su. Scarl, composta da società italiana Condotte d'Acqua SpA e Cordioli & C. SpA e del suo subentro per l'esecuzione dell'appalto, i cui lavori sono stati consegnati il 30 marzo 2012;

   Nel 2017 sono stati affidati alla società consortile i lavori previsti nella perizia di variante per i corpi didattica, ricerca e sistemazione esterna (rep. n. 2 del 20 febbraio 2017) e l'assistenza rep. n. 10 del 3 agosto 2017), portando l'importo residuo complessivo ammonta a euro 135.307.925,87, oneri e IVA inclusi;

   A seguito della crisi finanziaria che ha colpito la mandataria dell'Ati Condotte spa nel mese di gennaio 2018, il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha ammesso la società alla procedura di amministrazione straordinaria, in data 6 agosto 2018, nominando tre commissari straordinari. A seguito di ciò, i lavori del costruendo policlinico hanno subito un forte rallentamento e quindi un definitivo fermo cantiere.

  Venendo adesso agli accadimenti più recenti, a seguito di impegnative interlocuzioni con i commissari straordinari di condotte, nominati dal Mise, con atto transattivo stipulato il 17 dicembre 2020, sono state definite soluzioni per la ripresa ed il completamento dei lavori di realizzazione del policlinico, rideterminando le tempistiche dei lavori di cui al contratto di appalto, e dando definizione alle riserve inscritte in contabilità. Nell'atto transattivo è stata, inoltre, inserita, tra l'altro, una specifica clausola a tutela dell'ateneo, per il caso di cessione dell'asset aziendale a terzi. Le note vicende legate alla pandemia da COVID-19 e le conseguenze della guerra in Ucraina, tuttavia, hanno ostacolato ulteriormente il regolare svolgimento dell'appalto e le previsioni dell'atto transattivo non hanno potuto trovare piena attuazione, subendo il nuovo cronoprogramma dei lavori inevitabili slittamenti.
  L'Ateneo, per tali ragioni, ha dovuto obbligatoriamente attivarsi per valutare l'incidenza in concreto che tali cause di forza maggiore hanno determinato sull'appalto, anche alla luce della delibera Anac n. 227/2022 dell'11 maggio 2022 che ha dettato «Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito di contratti pubblici». Di tali questioni è stato investito anche il collegio consultivo tecnico, costituito in data 5 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.
  Anche alla luce dei pareri resi in merito dal collegio consultivo tecnico, è stato, dunque, istituito, un tavolo tecnico composto dal Rup, dalla ditta esecutrice, dalla direzione lavori e dalla commissione di collaudo, nell'ambito del quale l'appaltatore ha rappresentato le ragioni che hanno determinato l'andamento dei lavori non aderente al cronoprogramma degli stessi, con particolare riferimento ai disagi e stravolgimenti operativi comportati dalla pandemia da COVID-19, nonché alle difficoltà degli approvvigionamenti delle materie prime dovute al conflitto bellico russo-ucraino, ai relativi rincari ed alle conseguenti difficoltà a contrattualizzare subappalti.
  Il suddetto tavolo tecnico è stato anche l'occasione per trattare altri aspetti tecnici che riguardano la quantificazione dei riconoscimenti economici straordinari derivanti dal rincaro dei materiali, di cui al decreto-legge n. 50 del 2022, lo studio di eventuali varianti tecnico-economiche necessarie per agevolare il decorso dell'appalto e l'adeguamento sismico, oltre quello sanitario e del blocco assistenziale agli attuali livelli di sicurezza prescritti dalle vigenti NTC 2018. In ragione della precaria situazione contingente che ha investito il settore edilizio, vista anche la citata delibera Anac n. 227 dell'11 maggio 2022 che ha ritenuto ascrivibili alla causa di forza maggiore i richiamati eventi addotti dall'Ati, a giustificazione del ritardo, ha ritenuto congruo il riconoscimento di un tempo aggiuntivo pari a 564 giorni, ovvero circa 19 mesi, da considerare a far data dal 31 luglio 2022.
  In occasione del tavolo tecnico ed a seguito di una verifica tecnico normativa (di carattere preliminare degli elementi costruttivi progettati secondo le norme antecedenti a quelle attualmente in vigore, per la valutazione della compatibilità e rispondenza dei contenuti degli elaborati, con le normative, la prassi e le condizioni delle costruzioni attuali) è emersa l'opportunità di un adeguamento strutturale, sanitario e architettonico del complesso di edifici che costituiscono il «Blocco Assistenza». Sono stati proposti, dunque, interventi finalizzati ad ottenere una struttura ospedaliera completa ed adeguata agli attuali
standard strutturali antisismici e sanitari anti-pandemici che, tuttavia, richiederebbero la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle residue dell'appalto in essere. Le soprariportate esigenze di adeguamento progettuale sono state rappresentate alla regione Campania (con note prot. n. 176506 del 17 novembre 2022 e prot. n. 61620 del 19 aprile 2023) al fine di richiederne la disponibilità al relativo finanziamento. Attualmente si è in attesa di un riscontro da parte della regione.
  Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha approvato, con delibera n. 204, del 25 novembre 2022, le proposte del tavolo tecnico prendendo atto della richiesta di finanziamento aggiuntivo inoltrata alla regione. Le determinazioni del CdA sono state condivise dai commissari straordinari che hanno trasmesso proposta di un nuovo cronoprogramma lavori (il nuovo termine finale risulta allo stato fissato al 15 febbraio 2025). Nelle more delle tempistiche indicate, i medesimi commissari hanno comunicato che con contratto di cessione in data 7-13 giugno 2022, successivamente modificato in data 30 marzo 2023, si sono impegnati a vendere alla società Imprecim srl, il cui capitale è integralmente detenuto dalla Tiberiade Holding spa, il «Ramo Core» di Condotte spa, che comprende tutto il portafoglio commesse in Italia e all'estero della società. I commissari hanno evidenziato come l'acquirente stia al momento attuando tutte le procedure necessarie per l'acquisizione/voltura/intestazione di tutte le autorizzazioni/permessi/certificazioni previsti dalla vigente normativa per l'esercizio del ramo di impresa di cui trattasi, e che lo stesso sia in grado di garantire la gestione in continuità di tutte le commesse, salvaguardando il 100 per cento dei livelli occupazionali.
  Tutto ciò detto, va inoltre rappresentato che, ad oggi, il cantiere non è fermo, tanto che le attività in essere hanno condotto alla liquidazione di tre Sal nel corso dell'ultimo anno. Attualmente i lavori procedono con la presenza in cantiere di circa 90 maestranze in media e la sopramenzionata individuazione da parte dei Commissari straordinari della società Imprecim Srl, quale cessionaria del
ramo core di società Italiana per Condotte d'Acqua Spa in a.s., fornisce ulteriori prospettive di incremento delle attività e garantisce la continuità aziendale e l'ultimazione dell'opera.
  Si evidenzia, infine, che nell'ambito dell'appalto in questione non è mai stata operata una revisione prezzi (vietata dalla normativa di riferimento). Infatti, successivamente alla risoluzione nel 2009 del primo contratto di appalto (per inadempimento dell'appaltatore), si è addivenuti alla stipula del contratto con l'Ati Condotte, all'esito dello scorrimento della originaria graduatoria di gara, in conformità all'articolo 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, alle stesse condizioni economiche dell'originario aggiudicatario (ribasso del 18,819 per cento). La vetustà del progetto, e quindi dei relativi prezzi (derivanti dal tariffario regione Campania ’90), ha rappresentato una forte criticità che, soltanto recentemente, ha trovato soluzione nella previsione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e modificato dall'articolo 1, commi 369 e successivi, oltre al comma 458, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tale norma obbliga le stazioni appaltanti a provvedere, anche in deroga alle clausole contrattuali, all'adeguamento dei prezzi di contratto ai preziari aggiornati, consentendo, a tal fine, alle stazioni appaltanti che ne abbiano necessità, di accedere al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» presso il Mit, di cui al decreto Mit n. 16 del 1° febbraio 2023. In attuazione della soprarichiamata normativa, la stazione appaltante ha provveduto ad inoltrare istanza di accesso al citato fondo per il finanziamento dei maggiori importi da riconoscere all'appaltatore ed è in attesa dell'esito della richiesta.
  In conclusione, appare chiaro come nella realizzazione del policlinico di Caserta intervengano una molteplicità di soggetti, sia di natura istituzionale che privata. La situazione ereditata, che come si è visto trae origine da un accordo di programma del marzo 1999, è caratterizzata da un notevole grado di complessità, resa ancora più articolata da situazioni contingenti, come la crisi sanitaria causata dal COVID-19.
  È mio convinto obiettivo monitorare lo stato di attuazione dei lavori. Tuttavia, ritengo di poter esprimere un ragionevole ottimismo circa il definitivo superamento delle criticità che fino ad oggi hanno ostacolato la realizzazione del policlinico di Caserta, assicurando tutto il mio impegno in tal senso.

Il Ministro dell'università e della ricerca: Anna Maria Bernini.


   CIOCCHETTI. — Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con legge 24 febbraio 2023 n. 14 ha disposto una proroga fino al 2024 di tutte le concessioni di impianti sportivi comunali affidati a A.s.d. e S.s.d. per consentirgli di ripianare i danni economici prodotti dalla pandemia COVID-19;

   nonostante questa norma molto chiara e precisa, che nell'intendimento del legislatore ha una valenza erga omnes su tutte le fattispecie di concessioni di impianti sportivi comunali, alcune amministrazioni comunali avrebbero già iniziato ad inviare lettere alle società sportive con cui si comunica la non applicabilità della norma sopra richiamata per quelle che, ad avviso dell'interrogante, sono motivazioni speciose e giuridicamente infondate;

   uno di questi casi riguarderebbe anche Roma Capitale –:

   se non si ritenga urgente adottare iniziative di competenza, anche attraverso un'apposita circolare, la ratio della norma che non può essere lasciata alle soggettive interpretazioni dei vari dirigenti o funzionari comunali.
(4-02179)

  Risposta. — Riguardo alla vicenda esposta dall'interrogante, che ringrazio per darmi la possibilità di rispondere e fornire un quadro generale, data la vasta portata applicativa della disciplina in materia, che deve trovare applicazione uniforme a prescindere dall'oggetto della concessione, ritengo indispensabile partire dal dato normativo.
  La legge 24 febbraio 2023, n. 14, che converte il decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, all'articolo 16, comma 4, stabilisce che «Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni».
  Il legislatore con tale norma ha dunque introdotto una proroga che ha natura di legge-provvedimento, immediatamente efficace, che opera automaticamente ed in via generalizzata. Tale disposizione, di conseguenza, integra quale fonte esterna, sotto il profilo contenutistico, il complesso della disciplina riguardo il rapporto concessorio sotto il profilo del termine di durata.
  Ciò fa sì che la proroga del termine, stabilita
ex lege, non necessiti dell'intermediazione di alcun potere amministrativo.
  Dunque, muovendo da una considerazione di carattere generale che, in questa sede, ci porta ad affrontare il tema delle concessioni relative agli impianti sportivi, deve concludersi che la proroga delle concessioni in scadenza, disposta dal decreto-legge in parola fino al 31 dicembre 2024, è del tutto automatica e non richiede l'adozione di un particolare provvedimento amministrativo o di una apposita circolare esplicativa. La proroga deve infatti intendersi già disposta in forza della legge la quale, come detto, ha la capacità di integrare, in via diretta, le condizioni contrattuali più svantaggiose (articolo 1374 del codice civile).
  Ciò considerato, non può che condividersi l'esigenza rappresentata dall'onorevole interrogante di garantire la certezza del diritto nell'applicazione della sopra richiamata disciplina, a beneficio dei rapporti contrattuali presenti ma anche futuri, prevenendo la diffusione di interpretazioni diverse e frammentarie, potenzialmente fra loro confliggenti, a livello delle amministrazioni locali e per quanto riguarda l'applicazione, da parte loro, del chiaro dettato della normativa primaria.
  Nel perseguire tale fondamentale obiettivo, è infatti necessario, in chiave generale, stabilire la linea interpretativa più appropriata, nel rispetto dei principi concorrenziali e del diritto dell'Unione europea, ma sempre salvaguardando la
ratio sottostante ai provvedimenti di proroga sinora richiamati – chiarissimi nel loro dettato – e, per quanto di diretta competenza, relativamente alle concessioni di impianti sportivi, garantire alle ASD e SSD la possibilità, mediante ogni strumento ragionevolmente a disposizione, di ripianare i danni economici prodotti dalla pandemia da Covid-19.
  La scelta dell'univoca direzione applicativa da intraprendere dovrà risentire del bilanciamento fra tutti principi rilevanti, anche tenendo conto degli obblighi discendenti dall'appartenenza all'Unione europea, delineando un percorso interpretativo uniforme da seguire nella materia concessoria, senza tuttavia dimenticare le specificità sottese a ciascuna fattispecie. Per quanto di stretta competenza, come detto, si ribadisce l'esigenza di tener conto dell'obiettivo del riequilibrio economico-finanziario delle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle quali non si può non riconoscere la rilevante e indispensabile funzione sociale, seppur nell'ottica di un prossimo avvio delle procedure di affidamento, con lo scopo di individuare una linea interpretativa che non pretermetta le esigenze di riconoscimento e valorizzazione degli investimenti effettuati dagli attuali concessionari degli impianti sportivi.
  E ciò, anche tenuto conto, per un verso, che il richiamato articolo 10-
quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, al comma 3 stabilisce – nel complesso regime transitorio disegnato dall'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 5 agosto 2022 n. 118 — la possibilità di una proroga fino al 31 dicembre 2025 per le procedure in corso di svolgimento che presentino difficoltà oggettive di conclusione e demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione ricognitiva su tali procedure. Per altro verso, che la medesima legge 118 del 2022, al comma 4-bis dell'articolo 4 – inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), legge 24 febbraio 2023, n. 14 – dispone che «Fino all'adozione dei decreti legislativi» di attuazione della normativa sulla concorrenza per le concessioni e i rapporti inerenti aree demaniali marittime lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative e sportive, «è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi». Sul piano operativo, si evidenzia che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2023, in ottemperanza all'articolo 10-quater del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico-consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. La composizione del tavolo è stata, fra l'altro, integrata prevedendo la presenza di un rappresentante del Ministro per lo sport e i giovani, con l'articolo 40 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
  I compiti del confronto si sono sostanziati in attività consultive e di indirizzo finalizzate all'acquisizione dei dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere nelle aree demaniali, attraverso la definizione dei criteri tecnici utili alla determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale. Terminata l'analisi dei dati raccolti è emerso che vi fosse una disponibilità della risorsa naturale e, quindi, la possibilità di bandire nuove gare. È attualmente in corso un'interlocuzione con la Commissione europea in merito agli esiti del tavolo tecnico.
  Inoltre, per quanto più di diretta competenza, dati i profili di specialità e le particolari esigenze del mondo sportivo con riguardo al tema delle concessioni di beni pubblici sui quali insista impiantistica sportiva, è stato ritenuto necessario attivare un tavolo dedicato presso il gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani, per l'approfondimento della normativa nazionale ed eurounitaria in tema di concessioni demaniali, con riguardo allo specifico caso in cui il concessionario sia un'associazione o una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro e affiliata a una federazione sportiva nazionale. L'obiettivo del confronto è quello di valutare e determinare gli eventuali presupposti e limiti di applicabilità della disciplina concessoria di matrice eurounitaria alle fattispecie appena richiamate, pertinenti al mondo sportivo, anche alla luce di ulteriori elementi interpretativi che dovessero emergere nel corso del lavoro.
  Si tratta dunque di accertare se, e in quale misura, la disciplina normativa comunitaria e nazionale sui servizi, con i conseguenti obblighi in termini di procedure competitive, trovi applicazione nel caso di beni demaniali concessi a società sportive dilettantistiche, affiliate a federazioni sportive nazionali, che svolgano la propria attività senza trarre vantaggi economici dall'uso di tali beni.
  Concludendo, alla luce di tutte le considerazioni espresse ogni valutazione circa la legittimità dei provvedimenti amministrativi in materia concessoria, siano essi «disapplicativi o confermativi», dovrà avvenire nel rispetto dei principi e della disciplina nazionale ed europea. Ciò anche nell'ottica di garantire la sopra indicata applicazione uniforme, a tutela di tutti gli interessi coinvolti, evitando il rischio di provvedimenti assunti in potenziale violazione di legge e discordanti tra di loro.

Il Ministro per lo sport e i giovani: Andrea Abodi.


   ALESSANDRO COLUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   al fine di identificare l'aliquota applicabile per la cessione dei beni risulta fondamentale la corretta classificazione della merce e l'identificazione della voce doganale corrispondente al bene stesso;

   con riguardo ai beni comunemente conosciuti come vermi di mare utilizzati come esche vive per la pesca marina e fluviale non esiste una corrispondente categoria né a livello di normativa unionale né a livello di diritto interno;

   nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e relative tabelle allegate ai fini dell'Iva non è infatti espressamente prevista la categoria delle esche vive e neppure nei sistemi di classificazione comunitaria esiste una specifica nomenclatura combinata per le esche, mentre con riguardo alle esche prodotte a livello nazionale, conosciute comunemente come vermi o lombrichi, viene applicata l'aliquota agevolata come prevista nella tabella parte III A;

   nell'ambito del settore di mercato cui detti prodotti vengono commercializzati, non esiste nessuna differenza e distinzione tra esche di mare ed esche di terra e la diversa denominazione avviene solo per un fattore tecnico, a motivo delle loro oggettive caratteristiche che le rendono idealmente utilizzabili come esca;

   con il fine di procedere all'individuazione della aliquota Iva da applicare alla cessione dei beni identificabili come esche vive per la pesca marina e fluviale, nel corso degli ultimi anni si è configurato un orientamento non univoco tra le direzioni provinciali e regionali dell'Agenzia delle entrate;

   risulta pertanto necessario chiarire con certezza se a tali beni sia applicabile l'imposta agevolata al 10 per cento ovvero quella del 22 per cento oggi vigente rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e relative tabelle A, B, e C –:

   quale sia la corretta aliquota di imposta da applicare al fine del computo dell'Iva per la cessione dei beni identificabili come vermi di mare utilizzati come esche vive per la pesca marina e se non ritenga possibile, considerata la analogia tra queste ultime e le esche di terra, adottare le iniziative di competenza volte ad applicare l'aliquota ridotta prevista per queste ultime nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
(4-01972)

  Risposta. — Con il documento in esame l'interrogante chiede chiarimenti in merito alla all'aliquota IVA da applicarsi alle cessioni di esche vive per la pesca marina e fluviale anche in considerazione del fatto che, per le cessioni delle esche di terra, il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevederebbe espressamente l'applicazione dell'aliquota ridotta.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Si richiama preliminarmente il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 96 della direttiva 112/2006 (cosiddetta «Direttiva IVA») stabilisce che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica un'identica aliquota IVA, ossia l'aliquota normale fissata da ciascuno Stato membro a una percentuale della base imponibile delle operazioni anzidette.
  In deroga alla suddetta disposizione, il successivo articolo 98 autorizza gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte, che «sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III».
  Secondo quanto sancito dal costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni relative alle aliquote ridotte, in quanto derogatorie rispetto alla regola ordinaria dell'aliquota normale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
  Nella Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), Parti II, II-
bis e III, sono elencati i beni e i servizi assoggettati, rispettivamente, alle aliquote IVA del 4, del 5 e del 10 per cento, tra i quali non figura la categoria delle esche vive, né di mare, né di terra.
  Pertanto, alle cessioni aventi ad oggetto la suddetta tipologia di esche, si rende applicabile l'aliquota IVA ordinaria nella misura in cui le medesime non siano altrimenti riconducibili a una delle voci dell'indicata Tabella allegata al decreto IVA.
  Per ciò che concerne la segnalata difformità di trattamento, ai fini dell'IVA, tra le esche di mare e le esche di terra, si fa presente che, con risoluzione del Ministero delle finanze n. 323269 del 3 febbraio 1986, è stato chiarito che le cessioni di esche di mare (muriddu e tremolina) sono soggette all'aliquota IVA ordinaria, mentre le esche di terra e larve di insetti rientravano nel n. 19) della Tabella A, Parte III, con applicazione dell'aliquota IVA ridotta, in quanto allora classificate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli come prodotti di origine animale non nominati, né compresi altrove.
  Allo stesso modo, come precisato nelle successiva risoluzione Ministero delle finanze n. 74 del 14 luglio 1998, con riferimento alle cessioni di molluschi e di crostacei, utilizzati come esche vive per la pesca marittima e fluviale, trova applicazione l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento atteso che «i suddetti prodotti sono compresi ai fini IVA tra quelli elencati nel punto 10
-bis) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a prescindere dall'uso che degli stessi se ne possa fare...».
  I due citati documenti di prassi forniscono chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA di due fattispecie differenti di esche di mare vive, diverse da quella a cui fa riferimento l'interrogazione in esame, che riguarda i vermi di mare.
  Nel confermare la correttezza dell'orientamento espresso con la richiamata risoluzione n. 74 del 1998, deve ribadirsi che i vermi di mare sono, oggettivamente, beni diversi da quelli menzionati al n. 10-
bis) della citata Tabella A, vale a dire i crostacei e i molluschi, e pertanto la loro cessione non può essere ricondotta tra le cessioni che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
  La cessione dei vermi di mare, utilizzati come esche vive per la pesca marittima e fluviale, è soggetta ad IVA con l'aliquota ordinaria del 22 per cento, non trovando tali beni un'espressa menzione tra quelli elencati nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, contenente un elenco tassativo di beni la cui cessione è soggetta a IVA con aliquota ridotta.
  In senso conforme a tale interpretazione, si riscontrano diverse pronunce dell'Agenzia delle entrate, a livello regionale e centrale, che hanno confermato l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in relazione all'utilizzo dei vermi di mare («anellidi policheti», nello specifico) come esche vive di mare.
  Per quanto attiene al sistema di classificazione unionale, il regolamento (CEE) n. 731/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, individua la voce doganale 0106 90 00 per la classificazione degli «anellidi policheti» (vermi ad anelli) denominati talvolta «vermi marini».
  Questi ultimi, non possono comunque beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, perché il n. 7) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – che richiama parte di detta voce doganale (
ex 01.06) – prevede espressamente l'applicazione dell'aliquota IVA dei 10 per cento alle cessioni di «conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 ed ex 03.01)».
  La specifica destinazione al l'alimentazione umana dei beni anzidetti, che giustifica l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, esclude, dunque, la possibilità di assoggettare i venni di mare alla medesima aliquota.

La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze: Sandra Savino.


   COPPO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il credito d'imposta per attività di ricerca e lo sviluppo, istituito con l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2031, dall'articolo 1 comma 45 legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha subito numerosi mutamenti nel corso degli anni, sia dal punto di vista della validità, che nella rimodulazione delle percentuali;

   la predetta agevolazione, prevista dal piano transizione 4.0 per sostenere gli investimenti delle aziende nei settori R&S, design e innovazione tecnologica, anche ai fini della transizione ecologica e digitale e garantire la competitività alle imprese residenti nel territorio dello Stato, è stata particolarmente condivisa e apprezzata dal settore produttivo, all'interno degli strumenti efficaci d'incentivazione;

   al riguardo, l'interrogante evidenzia come, nell'ultimo periodo, siano aumentate le attività di prevenzione e controllo attraverso l'invio da parte dell'Agenzia delle entrate delle lettere di compliance alle imprese, nell'ambito della fruizione dei crediti d'imposta;

   i controlli effettuati sono rivolti alla corretta applicazione dell'agevolazione sia sotto il profilo tecnico, sia dal punto di vista fiscale, ricorrendo al parere tecnico del Ministero delle imprese e del made in Italy in determinate condizioni;

   l'interrogante a tal fine rileva altresì che, nonostante la richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate, nei confronti dei fruitori dell'incentivo, del pagamento di sanzioni o addirittura l'avvio di procedure anche penali, in realtà numerose sentenze stanno dando ragione a molte aziende che si sono opposte alle procedure di accertamento;

   tra i vari motivi che stanno dando legittimità alle aziende, si evidenzia come il perimetro della norma sia stato progressivamente ristretto da circolari e altre disposizioni intervenute successivamente alla fruizione dei crediti, alimentando il numero dei ricorsi contro un eventuale procedura di accertamento;

   da informazioni in possesso all'interrogante risulterebbe a tal fine, che anche nei confronti del Cinfai (organismo di ricerca costituito da oltre venti università pubbliche, che operano nel settore della fisica delle atmosfere e delle idrosfere planetarie) sia stato avviato da parte dell'Agenzia delle entrate un recupero «a tappeto», aggirando ogni richiesta di valutazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, i cui effetti economici e d'immagine hanno provocato gravi conseguenze negative e penalizzanti nei confronti dell'ente nazionale;

   l'interrogante, al riguardo, evidenzia che le suesposte osservazioni destano perplessità in relazione al comportamento da parte dell'Agenzia delle entrate, la cui attività di controllo risulterebbe essere stata effettuata spesso senza una preventiva autorizzazione da parte del Ministero interrogato, come peraltro risulta dalla circolare 5E del 16 marzo 2016, in materia di controllo, che evidenzia l'espressione del parere da parte del medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, nel caso in cui si rendano necessarie «valutazioni di carattere tecnico» in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti –:

   quali valutazioni di competenza, i Ministri interrogati intendano esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;

   se condividano l'attività svolta da parte dell'Agenzia delle entrate, in relazione alla corretta interpretazione e applicazione della normativa per accedere al credito d'imposta R&S, che ha determinato una molteplicità di contestazioni nei confronti dei fruitori dell'incentivo;

   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano intraprendere nei riguardi dell'Agenzia delle entrate, al fine di verificare che l'attività dei controlli sul credito d'imposta R&S, sia stata svolta in maniera effettivamente corretta o se risulti invece necessaria un'iniziativa normativa volta a definire in maniera più esplicita e chiara il quadro regolatorio in materia di accertamento.
(4-01554)

  Risposta. — Con l'atto in esame, l'onorevole interrogante fa riferimento alla misura del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ed espone criticità legate all'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate.
  Il citato credito d'imposta è stato istituito con l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  La misura è stata poi estesa dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020, articolo 1, commi 198 e successivi), la quale ha ampliato l'ambito oggettivo della precedente disciplina alle attività di innovazione tecnologica e di
design e ideazione estetica. La disciplina del credito d'imposta recata dalla legge di bilancio 2020 è stata poi ulteriormente novellata e prorogata dall'articolo 1, comma 45 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
  In premessa, si rappresenta che i criteri per la qualificazione delle attività svolte dalle imprese ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta in parola sono stati dettagliati, nel tempo, attraverso diverse fonti secondarie del Ministero delle imprese e del
made in Italy (ad esempio, la circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018 e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale) e attraverso circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle entrate.
  La verifica dell'effettiva riconducibilità delle attività svolte dalle imprese alle attività ammissibili alla disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo è effettuata dall'Agenzia delle entrate, quando la relativa insussistenza risulti palese ai sensi della normativa e dei documenti di prassi. Qualora, invece, la fattispecie oggetto di controllo risulti complessa, l'Agenzia delle entrate può richiedere ai Ministero delle imprese e del
made in Italy di esprimere il proprio parere tecnico.
  Come ricorda l'onorevole interrogante, alcune imprese hanno considerato erroneamente ammissibili tutte le attività collegate al processo di innovazione, anche quelle realizzate senza contenuti di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Per tale motivo, il legislatore ha introdotto una procedura di riversamento spontaneo, disciplinata dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Attraverso questa procedura, possono essere regolarizzati, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013. Si tratta di una procedura riservata al soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore dei decreto ovvero al 22 ottobre 2021.
  Per venire incontro alle esigenze delle imprese, con l'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è stata poi disposta la proroga della procedura di riversamento spontaneo.
  Al fine di favorire l'applicazione delle agevolazioni in parola in condizioni di certezza operativa, il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto, al suo articolo 23, la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili. In particolare, la citata normativa fa riferimento alla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di
design e ideazione estetica disciplinate dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge di bilancio 2020. Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, nonché della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate ai raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dalla stessa legge di bilancio 2020. Le certificazioni possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta in parola non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.
  Per consentire il rilascio della certificazione, lo stesso decreto ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, firmato il 15 settembre 2023 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2023. Il provvedimento istituisce, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'albo dei certificatori. I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo medesimo e le modalità del procedimento di controllo delle richieste di iscrizione e delle certificazioni rilasciate saranno disciplinate in apposito decreto direttoriale prossimo alla pubblicazione.
  A seguito della pubblicazione del decreto direttoriale, il Ministero delle imprese e del
made in Italy incontrate le diverse associazioni di categoria e sentite le relative istanze, procederà alla pubblicazione delle linee guida integrative per la corretta applicazione dei credito d'imposta in parola, che saranno periodicamente aggiornate per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche apportate alla normativa. Allo stesso Ministero è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.
  Tale misura consentirà alle imprese italiane di investire in ricerca e sviluppo con la certezza che la certificazione rilasciata dai soggetti iscritti all'albo non potrà essere contestata dall'Agenzia delle entrate per quanto concerne il possesso dei requisiti previsti dai Manuali di Frascati e Oslo, con conseguente impossibilità di disconoscere il credito di imposta utilizzato e stabilità degli investimenti sottostanti in termine di costi programmati ed effettivamente sostenuti.
  Da un lato, dunque, si è tutelato l'affidamento delle imprese sotto il profilo giuridico, dall'altro, si è data stabilità agli investimenti sotto il profilo economico-finanziario.
  La coesistenza dei due regimi – quello della certificazione, anche per i crediti di imposta più risalenti, purché non ancora contestati, e quello del riversamento spontaneo anche per i crediti contestati, sia pure con atti non definitivi o comunque contestabili per carenza dei requisiti essenziali – dovrebbe quindi consentire alle imprese di adottare la soluzione migliore rispetto alla fattispecie concreta.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Massimo Bitonci.


   D'ALESSIO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   Villammare è una frazione del comune di Vibonati (Salerno) e si tratta di una delle località turistiche marine più rinomate e frequentate, essendo Bandiera Blu da vent'anni e trovandosi anche a ridosso del Parco Nazionale del Cilento, patrimonio Unesco;

   ciò comporta che, soprattutto nei mesi estivi, la piccola frazione sia frequentata da svariate migliaia di villeggianti è turisti, saturando di fatto i servizi della località;

   l'ufficio postale di Villammare è da sempre ubicato in un vecchio stabile del comune risalente agli anni '70. Lo stabile, ormai vetusto, da diverso tempo ha cominciato a subire infiltrazioni d'acqua con interventi puntuali del comune;

   grazie a un contributo del Pnrr di circa 1,4 milioni di euro è stato finalmente possibile progettare la demolizione e la ricostruzione dell'edificio;

   nel gennaio 2023, a seguito di nuove infiltrazioni, Poste Italiane ha deciso di trovare un nuovo locale, reperito anche grazie alla collaborazione del comune stesso ma non giudicato idoneo da Poste Italiane;

   da cinque mesi, ormai, la frazione si trova però senza ufficio postale e ciò a ridosso della stagione balneare, che vedrà un notevole afflusso di persone che avranno necessariamente bisogno dei servizi postali;

   è notizia di questi giorni che pare arriverà un ufficio postale mobile, il quale poi dovrebbe essere rimpiazzato da un container già a partire dal mese di giugno;

   tali soluzioni, sempre che diventino realtà, rappresentano in ogni caso strumenti da non considerarsi definitivi e la cittadinanza non ha ancora ricevuto alcuna rassicurazione circa le modalità e le tempistiche di costruzione di un nuovo ufficio postale, che il comune si è impegnato ad includere nel nuovo edificio che verrà costruito;

   i lavori dovrebbero avere inizio il prossimo luglio 2023 per una durata totale stimata di circa 5 mesi;

   l'amministrazione comunale si è resa, peraltro, disponibile a collaborare con Poste Italiane per lo smaltimento di quanto sia ritenuto superfluo in fase di demolizione e, nel frattempo, a farsi carico per l'allaccio alle forniture dell'ufficio postale mobile e del container –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle intenzioni di Poste Italiane circa la soluzione che prevede l'inclusione del nuovo ufficio postale di Villammare nell'edificio di prossima costruzione e se risulti quali siano le effettive tempistiche di consegna e messa in opera delle due soluzioni temporanee – ufficio postale mobile e container – il cui arrivo è stato per adesso solamente annunciato a partire dalle prossime settimane.
(4-01058)

  Risposta. — L'atto in esame verte sull'ufficio postale di Villammare, frazione del comune di Vibonati (Salerno), ubicato in un vecchio stabile di proprietà del comune, divenuto inagibile a causa di infiltrazioni di acqua.
  Nello specifico, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero delle imprese e del
made in Italy «sia a conoscenza delle intenzioni di Poste Italiane circa la soluzione che prevede l'inclusione del nuovo ufficio postale di Villammare nell'edificio di prossima costruzione e se risulti quali siano le effettive tempistiche di consegna e messa in opera delle due soluzioni temporanee — ufficio postale mobile e container – il cui arrivo è stato per adesso solamente annunciato a partire dalle prossime settimane».
  Sui fatti esposti in premessa è stata sentita la competente direzione generale del Ministero delle imprese e del
made in Italy nonché la società poste italiane. A tal proposito, appare utile premettere che il vaglio sul rispetto della normativa in materia di distribuzione degli uffici postali è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). A norma dell'articolo 2 comma 5, del contratto di programma 2020-2024 sottoscritto tra Mise (oggi Mimit) e poste italiane S.p.a., quest'ultima trasmette all'anzidetta Autorità, entro il mese di marzo di ogni anno di riferimento, l'elenco degli uffici postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico nella gestione del servizio postale universale, unitamente allo stato di avanzamento del piano di intervento e ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione, onde consentire all'Autorità stessa, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e all'articolo 1, comma 2, della delibera Agcom n. 342/14/Cons, la verifica del rispetto della normativa applicabile.
  Con riferimento alle vicende che hanno riguardato l'ufficio postale di Villammare, che hanno portato alla chiusura al pubblico dal 23 gennaio 2023, Poste ha informato che la relativa operatività è stata spostata presso il limitrofo ufficio postale di Vibonati, nel comune omonimo, aperto con la consueta operatività di 3 giorni a settimana (martedì e giovedì dalle ore 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle ore 08:20 alle 12;45) con una media di 3 sportelli aperti al giorno. Il citato ufficio è dotato di 1 Atm Postamat di ultima generazione fruibile 24 ore al giorno, per tutta la settimana. Si tratta di uno sportello automatico che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni sul saldo e sulla lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Per completezza di informazione, si rappresenta che non sono state rilevate criticità operative sull'ufficio postale di Vibonati, durante il periodo in cui ha ricevuto l'appoggio dell'ufficio postale di Villammare. È stata registrata una maggiore affluenza soltanto nelle giornate di pagamento delle pensioni o delle scadenze fiscali con rallentamenti non rilevanti a livello operativo.
  Intanto, dallo scorso 5 giugno, l'ufficio postale di Villammare ha ripreso l'operatività su un ufficio mobile situato nelle immediate vicinanze dell'originaria sede inagibile. L'ufficio postale mobile, dotato di due postazioni attive, è aperto 6 giorni a settimana (da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.45) e garantisce alla clientela, oltre al ritiro della corrispondenza in giacenza, Io svolgimento di tutte le operazioni in modalità
no-cash, al fine di evitare il pericolo di rapine.
  Preme sottolineare che l'ufficio suddetto è stato sostituito nello scorso mese di luglio da una struttura mobile, cosiddetto
container, che ha permesso alla clientela di effettuare tutte le operazioni sia in modalità cash che no-cash. La struttura è stata dotata anche di 1 Atm Postamat di ultima generazione fruibile h24, 7 giorni su 7.
  Per quanto di competenza, dunque, si assicura che i competenti uffici del Ministero delle imprese e del
made in Italy continueranno a monitorare la situazione rappresentata, al fine di un ottimale assetto della rete degli uffici postali, con l'obiettivo di assicurare un servizio efficiente agli utenti. Inoltre, nell'ottica di una concreta e trasparente collaborazione, si rappresenta che è in corso un costante dialogo istituzionale con il Sindaco di Vibonati, per un impegno sinergico nell'interesse della cittadinanza, finalizzato ad un attento monitoraggio dei lavori di ricostruzione dell'edificio in cui era ubicato l'ufficio postale.
Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Massimo Bitonci.


   DORI, PICCOLOTTI, BERRUTO. — Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'Athletic Brighela è una associazione sportiva dilettantistica di calcio di terza categoria del Bergamasco;

   il 5 marzo 2023, prima dell'avvio della partita del girone B tra Athletic Brighela e River Negrone, i giocatori dell'Athletic Brighela si sono schierati a centrocampo mostrando uno striscione dedicato alla tragedia di Cutro con la scritta: «Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare»;

   da quanto appreso, lo striscione è stato accolto subito da applausi da parte degli spettatori e dalla squadra avversaria, che era concorde sull'iniziativa;

   l'associazione dilettantistica bergamasca Athletic Brighela, da tempo impegnata sui temi di carattere sociale, in risposta al gesto ha ricevuto a sorpresa dal giudice sportivo della delegazione di Bergamo una maxi multa di 550 euro accompagnata dalla squalifica, fino al mese di aprile, del capitano e dell'allenatore della squadra;

   nel comunicato settimanale della delegazione provinciale emerge che: «prima dell'incontro, il capitano della società Asd Athletic Brighela, Pietro Rota, chiedeva al direttore di gara di essere autorizzato a introdurre ed esporre sul terreno di gioco uno striscione, a detta dello stesso non a contenuto politico. Di contro, l'ufficiale di gara non autorizzava, la richiesta»;

   appare agli interroganti assai grave che forme di manifestazione di solidarietà e di pietà umana, quali la vicinanza alle vittime di un'immane tragedia in mare, vengano sanzionate in qualsiasi sede –:

   quali iniziative di natura normativa intendano adottare al fine di evitare situazioni quali quella segnalata in premessa.
(4-00642)

  Risposta. — Ringrazio gli interroganti che, con l'atto di sindacato ispettivo in esame, mi offrono l'occasione di rispondere in relazione a un fatto di cronaca sportiva, collegato alla tragedia umana di Cutro, di fronte al quale, appena venutone a conoscenza attraverso i media, ammetto di esser rimasto fortemente e negativamente colpito, cercando di darmi una spiegazione che non si limitasse alle «regole del gioco», pur comprendendone e rispettandone le ragioni.
  In relazione proprio alle regole federali, bisogna riferirsi a quel complesso di norme tecnico-disciplinari, che guidano il giudice di gara ad autorizzare o meno i comportamenti di un tesserato all'interno del contesto sottoposto alla sua giurisdizione sportiva.
  Ciò premesso, con specifico riferimento al caso di specie, voglio ricordare che la vicenda si inserisce perfettamente nel tessuto normativo-regolamentare che fa capo all'ordinamento sportivo e, proprio nel caso di norme tecniche-disciplinari, alla sua autonomia.
  L'arbitro dell'incontro di calcio in questione, nell'esercizio del suo potere di direzione della gara, non ha ritenuto di autorizzare l'esposizione di uno striscione da parte del capitano della squadra ASD Athletic Brighela.
  Le regole tecnico-disciplinari che attengono al gioco del calcio sono stabilite a livello internazionale dalla Federazione/Internazionale di riferimento (FIFA) e recepite dalla relativa Federazione sportiva nazionale (FIGC). Queste attribuiscono all'arbitro un potere autoritativo quasi assoluto sullo svolgimento della gara e su tutti i fatti ad essa connessi, per come si svolgono sul terreno di giuoco. È, infatti, rimessa al buon senso dell'arbitro, che tiene evidentemente conto anche di tutte le altre circostanze contingenti, ogni decisione che afferisce alla gara e al suo «corretto e regolare svolgimento».
  Sarebbe, peraltro, davvero difficile pensare di poter disciplinare,
ex ante e a livello diverso da quello puramente sportivo, circostanze (peraltro assai rare, se non uniche) come quella afferente al caso di specie, cercando di obbligare il direttore di gara a discernere, nell'immediatezza del momento, l'eventuale valenza sociale o meno della singola forma di manifestazione di pensiero, seppur afferente a una evidente mozione di solidarietà umana, sottesa a uno striscione del quale si domanda l'esposizione in campo, senza che questa possa essersi valutata nei tempi e nei modi opportuni a scongiurare che non si possa «travalicare» dalla dimensione sportiva. Questo per evidenti ragioni non solo di ordine pubblico, ma anche di limiti alla cognizione del giudice di gara in quanto tale, che si vedrebbe addossato di una responsabilità che non può essere ritenuta confacente al relativo ruolo.
  È dunque normale, anche in un'ottica sistematica, che, nelle rarissime ipotesi come quella in commento, tale valutazione possa essere, se del caso, effettuata
ex post dagli organi di giustizia sportiva, una volta ricevuto il referto arbitrale.
  Peraltro, sempre per rimanere al caso di specie, restano sotto il giudizio insindacabile dell'arbitro, quantomeno nell'immediatezza dell'incontro e dal punto di vista disciplinare, sia il comportamento del capitano della squadra che, seppur con le dovute citate premesse rispetto alla natura solidaristica dell'intento, ha poi contravvenuto alle valutazioni del direttore di gara, di cui l'arbitro stesso dà conto nel referto, segnalando che lo striscione sia stato consegnato al capitano da tesserati posizionatisi sulla panchina della ASD Athletic Brighela, non preventivamente individuati a referto.
  Al riguardo bisogna ricordare che a norma dell'articolo 61 delle Noif Figc, prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., insieme ai relativi documenti di identificazione e a un elenco, redatto in duplice, copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice capitano, individuati tra i calciatori titolari, nonché del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
  Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine poste all'interno del recinto di gioco, inoltre, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale, e le persone ammesse al recinto di gioco devono sedere sulla panchina assegnata a ciascuna squadra con l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento (articolo 66, comma 3, delle Noif Figc).
  Premesso ciò, pertanto, con riguardo all'episodio citato, va sottolineato che, oltre a essere stata disattesa dal capitano della squadra l'indicazione del Direttore di Gara, si è anche verificato l'ingresso sul terreno di gioco di persone non identificate e non autorizzate.
  In ogni caso, mi preme ricordare come tutto ciò sia stato definitivamente superato dalla decisione di appello, assunta dalla Corte sportiva territoriale d'appello presso il Comitato regionale FIGC-LND Lombardia, che, nell'accogliere il reclamo presentato dalla ASD Athletic Brighela avverso la decisione di primo grado, di cui al C.U. n. 29 della Delegazione provinciale di Bergamo, ha ridotto la sanzione irrogata in primo grado nei confronti del capitano dell'ASD Athletic Brighela e ha annullato l'ammenda inflitta in capo alla società.
  La decisione di secondo grado ha inteso annullare la sanzione pecuniaria (ammenda pari ad euro 500) inflitta alla società proprio sul presupposto che lo striscione esposto, sebbene per nulla attinente alla competizione sportiva da intraprendere, esprimeva un messaggio di solidarietà nei confronti delle numerose vittime di un evento tragico.
  È stata, inoltre, ridotta la sanzione dell'inibizione irrogata al capitano della squadra ASD Atletic Brighela, pur considerata la violazione dell'espresso diniego dell'Arbitro, di cui si dà conto anche nello stesso reclamo della società Athletic Brighela.
  Alla luce delle considerazioni che precedono, rispetto al quesito posto dagli interroganti, ovvero «quali iniziative di natura normativa intendano adottare al fine di evitare situazioni quali quella segnalata in premessa», ritengo questa la sede utile a fare un po’ di necessaria chiarezza e ricordare le ragioni per le quali un fatto come questo attenga al contesto normativo sportivo e rimanga viceversa difficile immaginare uno spazio di intervento del legislatore statale in tale materia.
  La peculiarità dell'ordinamento sportivo è costituita dal fatto che ogni «ordinamento sportivo nazionale» (sia complessivo sia di ogni singola disciplina sportiva) è affiliato al relativo «ordinamento sportivo internazionale» (in quanto il C.O.N.I. è affiliato al C.I.O. e le federazioni sportive nazionali sono affiliate alle rispettive federazioni sportive internazionali), alle cui direttive deve pertanto conformare la propria attività, se non vuole essere da questo disconosciuto (con conseguente impossibilità di partecipare alle competizioni internazionali).
  L'articolo 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, statuisce espressamente che «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale» e che «I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».
  La giustizia sportiva costituisce senza dubbio uno degli ambiti principali in cui si esplica l'autonomia dell'ordinamento sportivo e, alla luce di quanto precede, per quanto non rileva per esso, l'intervento dello Stato deve operare nel più possibile rispetto dei limiti di tale autonomia. Tali principi, peraltro, sono stati da ultimo ribaditi nella recentissima decisione del Consiglio di Stato n. 08612/2023. La citata legge 17 ottobre 2003, n. 280, ha, in sostanza, «codificato» i principi generali sanciti da dottrina e giurisprudenza in materia e riservato all'autonomia dell'ordinamento sportivo le questioni tecniche e le questioni disciplinari, stabilendo una sorta di «presunzione di irrilevanza» di tali questioni per l'ordinamento dello Stato.
  Ciò premesso, durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali, dalle «Regole del Giuoco» e dalle «Decisioni Ufficiali». Spetta, pertanto, al giudizio discrezionale dell'arbitro, qualsiasi decisione afferente a quanto si verifica sul terreno di gioco.
  In base alla Regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio – che, si ribadisce, è di emanazione internazionale (FIFA) – ogni gara si disputa sotto il controllo di un arbitro, al quale è conferita tutta l'autorità necessaria per far osservare le regole del gioco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere. Le decisioni sono assunte dall'arbitro al meglio delle sue possibilità in conformità con le regole del gioco e lo «spirito del gioco» e sono basate sul giudizio dell'arbitro, che ha la discrezionalità di assumere azioni appropriate nel quadro delle regole del gioco. Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no e il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell'arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate.
  L'autorità dell'arbitro e l'esercizio dei poteri che gli sono conferiti, per questioni di carattere disciplinare, iniziano dal momento in cui egli giunge nell'area comprendente il terreno di gioco, gli spogliatoi, tutti gli impianti e locali annessi, e termina allorquando se ne sarà definitivamente allontanato. A norma dell'articolo 61, comma 1, CGS FIGC, peraltro, il referto arbitrale è da considerarsi fornito di una speciale forza probatoria sino al punto di fare «piena prova» di quanto attesta essere avvenuto, cosicché – salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza – gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati. (La sintesi delle attività del giudice di gara – investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (confrontare Cassazione civile, sez. un., 9 gennaio 2019, n. 328) – e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per costante orientamento giurisprudenziale, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, CGS (oggi confluito nell'articolo 61 del nuovo Codice di giustizia sportiva FIGC), circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'articolo 2700 del codice civile agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione «in occasione dello svolgimento della gara», contenuta nell'articolo 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando «occasione» nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo. Così il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (confrontare Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/2017)).

  A fronte di quanto registrato dall'arbitro nel referto, dal quale emergano comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, comunque connessi allo svolgimento della gara, il giudice sportivo, organo di primo grado endofederale, può irrogare le sanzioni previste in relazione a tali comportamenti. (Sulla base delle norme stabilite dal CONI in materia di giustizia sportiva, infatti, presso ogni Federazione sono istituiti i giudici sportivi. I giudici sportivi si distinguono in giudice sportivo nazionale e giudici sportivi territoriali e Corte sportiva di appello (articolo 13 CGS CONI).
  Il giudice sportivo nazionale e i giudici sportivi territoriali articolo (articolo 14 CGS CONI) pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
  La Corte sportiva di appello (articolo 15 CGS CONI) giudica, in seconda istanza, sui ricorsi avverso le decisioni del giudice sportivo nazionale e dei giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Il giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni. I giudici sportivi territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. I procedimenti innanzi al giudice sportivo sono instaurati (articolo 18 CGS CONI):
d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara (id est, referto arbitrale) o su eventuale segnalazione del Procuratore federale;su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
  Le pronunce del giudice sportivo nazionale e dei giudici sportivi territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte sportiva di appello. La decisione della Corte sportiva d'appello può essere impugnata, in ultimo grado, dinanzi al Collegio di garanzia dello sport operante presso il CONI.
  Sin qui, dunque, la dottrina giuridica in ambito sportivo alla quale, nella circostanza, come detto, ha dato una interpretazione umanamente e socialmente più ragionevole la Corte sportiva territoriale d'appello presso il Comitato regionale FIGC-LHD Lombardia, che ha potuto valutare i fatti e contestualizzarli, nel rispetto delle norme federali e delle sue prerogative.
Il Ministro per lo sport e i giovani: Andrea Abodi.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dato attuazione alla legge n. 15 del 2009, rinnovando l'organizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

   gli articoli 23 e 24 del predetto decreto legislativo stabiliscono la disciplina delle progressioni economiche e di carriera per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

   il Ccnl del comparto ministeri 2006/2009 ha definito un nuovo sistema di classificazione dei profili professionali, con effetti anche sul personale del Ministero della giustizia;

   il 26 aprile 2017 il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo, recepito nel decreto ministeriale 9 novembre 2017, recante «Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria»;

   l'accordo prevede una serie di iniziative volte a consentire la progressiva promozione professionale e riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria attraverso la programmazione di passaggi giuridici, e quindi economici, all'interno delle aree di riferimento;

   il suddetto accordo, ad oggi, risulta tuttavia in parte inapplicato, in particolare per il profilo professionale del funzionario di area III in servizio presso il Ministero;

   alla predetta categoria appartengono funzionari che ormai da molti anni svolgono le proprie mansioni con dedizione e professionalità, anche in difficili situazioni dettate dalla carenza di organico, ai quali tuttavia non è stata ancora consentita una concreta progressione di carriera nonostante l'esperienza maturata;

   il Ministro della giustizia pro tempore, in risposta, il 22 gennaio 2021 affermava che «la rimodulazione dei profili professionali del personale e l'opportunità di un rilevamento sulle aspettative dei dipendenti alle riqualificazioni o progressioni economiche sarà oggetto di attenta valutazione da parte di questo dicastero, in ragione della duplice esigenza di riconoscere il giusto valore all'esperienza e alla professionalità maturate da personale e di consentire agli uffici di avvalersi dell'opera di personale esperto e motivato nell'affrontare carichi di lavoro obiettivamente onerosi e impegnativi»;

   in mancanza di concreti sviluppi, l'annosa problematica è stata nuovamente attenzionata dall'interrogante nel corso della XIX legislatura con l'interrogazione n. 4-00774, alla quale il 31 maggio 2023 ha risposto il Ministro della giustizia confermando «l'urgenza della completa attuazione delle procedure stabilite per le progressioni economiche e per le riqualificazioni dei dipendenti legittimati» e dichiarando che, al fine «di riconoscere il giusto valore all'esperienza e alla professionalità maturate, (...) l'Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal CCNL 2019-2021» provvederà «in sede di contrattazione integrativa alla rimodulazione delle figure professionali»;

   nonostante quanto affermato dal Ministro interrogato, ad oggi l'iter di progressione giuridica all'interno dell'Area III, previsto dall'accordo del 2017, non risulta ancora completato, nonostante l'articolo 18 del Ccnl 2019-2021 preveda che venga concluso prima della sottoscrizione definitiva del contratto stesso;

   definire nel Cci la riqualificazione giuridica dei funzionari «anziani», unica figura professionale esclusa allo stato, pone costoro allo stesso livello dei funzionari transitati dalla seconda area (ex articolo 21-quater decreto-legge n. 83 del 2015), mentre dare corso all'accordo 2017, prima della definizione del Cci, con il passaggio da funzionario a direttore, vorrebbe dire riconoscere la professionalità acquisita e il diritto alla carriera di tutti coloro che hanno acquisito il diritto di cui alla lettera J dell'accordo del 26 aprile 2017 –:

   se il Ministro interrogato intenda adoperarsi urgentemente affinché sia dato seguito a quanto previsto, nella sua totalità, dal decreto ministeriale 9 novembre 2017, riconoscendo concretamente la giusta esperienza lavorativa maturata nel corso degli anni dai funzionari di Area III ad oggi in servizio, attraverso una appropriata riqualificazione giuridica.
(4-02178)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rende opportuna una preliminare disamina degli interventi normativi e amministrativi posti in essere da questo Dicastero in merito alla tematica in questione.
  Con l'«Accordo su programmazione e rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione Giudiziaria» sottoscritto in data 26 aprile 2017 e recepito con il decreto ministeriale del 9 novembre 2017, cui pure l'interrogante allude, si è proceduto alla «modulazione di alcuni profili dell'ordinamento professionale dell'Amministrazione giudiziaria e all'istituzione delle nuove figure del cancelliere esperto e del direttore, stabilendo altresì che le dotazioni e piante organiche di detti nuovi profili professionali rimangano nella consistenza e nelle modalità già previste per i profili sostituiti» ovvero quelli di cancelliere e direttore amministrativo.
  Detto accordo ha anche previsto, come ricordato dall'interrogante, la progressiva attuazione di un sistema di flessibilità tra profili al l'interno delle aree nonché l'attuazione delle progressioni e degli sviluppi economici all'interno del sistema classificatorio.
  In particolare, l'articolo 6 lettera
j) dell'accordo, come correttamente osservato nelle premesse del quesito posto, consente l'accesso alla figura professionale di direttore al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica; tuttavia, lo stesso articolo prevede che ciò sia consentito «con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche degli articoli 4 e 5, nel rispetto delle posizioni dei vincitori e degli idonei delle procedure selettive degli avvisi del 19 settembre 2016 avviate ai sensi dell'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132».
  Ora, tutto quanto finora esposto va letto alla luce della istituzione del nuovo ordinamento professionale definito nel CCNL 2019-2021, con la prevista introduzione delle famiglie professionali che sostituiranno i profili professionali afferenti al precedente ordinamento.
  Peraltro, nelle more della definizione del nuovo CCI di Amministrazione, con riferimento al sistema di classificazione del personale si applica quanto delineato dal CCI del 29 luglio 2010, così come rimodulato dal decreto ministeriale 9 novembre 2017. Difatti, il nuovo CCNL all'articolo 18 prevede che le Amministrazioni dispongano del tempo necessario per recepire le norme contenute all'interno dello stesso e che, in attesa della definizione della contrattazione integrativa, «le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina».
  Ciò detto, il Dicastero avverte senz'altro come stringente l'esigenza di valorizzare le professionalità del personale amministrativo assecondando la legittima aspettativa dei dipendenti incardinati da tempo presso l'Amministrazione, anche attraverso l'ideazione di percorsi di carriera che riconoscano la indiscussa competenza accumulata in anni di esperienza, così contribuendo peraltro a rendere questa Amministrazione maggiormente attrattiva nei reclutamenti dall'esterno.
  È costante, dunque, l'impegno dei Ministero nell'opera di contemperare gli interessi dei vari soggetti coinvolti, ponendo la tematica in oggetto al centro dei tavoli di trattazione del nuovo CCI con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ILARIA FONTANA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la centrale idroelettrica di Pozzolago, gestita da Dolomiti Edison Energy srl, si estende nei territori dei comuni di Baselga di Pinè, Bedollo e Lona-Lases in provincia di Trento. Il gestore è titolare della concessione per uso idroelettrico a mezzo del lago delle Piazze e del pompaggio del lago della Serraia, scaduta nel 2016. Gli impianti risalgono al 1925 e al 1927 per la diga, con ammodernamento successivo a fine anni '90;

   la stazione di pompaggio esistente è situata sul lago della Serraia, all'interno della zona speciale di conservazione (Zsc) delle paludi di Sternigo (IT3120034);

   il gestore dell'impianto ha chiesto rinnovo della concessione nel 2015 per ulteriori 30 anni, che decorreranno dalla scadenza della concessione stessa. Nelle more dell'istanza è stato inoltre chiesto di rideterminare la portata media nominale della concessione;

   considerato che l'opera rientra negli impianti di cui al punto 13 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la competenza in materia di Valutazione di impatto ambientale (Via) è statale e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorità competente;

   con parere della commissione tecnica Via-Vas n. 177 dell'8 novembre 2021 sono state espresse delle condizioni ambientali alle quali ottemperare;

   nel parere della commissione tecnica è riportato che il rinnovo delle concessioni, secondo le norme tecniche attuative (Nta) del Piano di tutela delle acque della provincia di Trento, è possibile per quei corpi idrici superficiali in stato di qualità buono o elevato, mantenendone inoltre lo stato di qualità. Lo stato delle acque del lago Serraia, classificate con stato di qualità «sufficiente», necessita quindi di «interventi a cura del concessionario volti al recupero qualitativo e/o quantitativo del corpo idrico»;

   l'istanza di impatto ambientale per la concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago (TN) è stata rinnovata con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 24 del 21 gennaio 2022. Il documento richiama le prescrizioni di cui al parere della Ct-Via-Vas di cui sopra;

   tra le condizioni di esercizio espresse nel parere citato (condizione ambientale n. 1) è prescritta: «Una riduzione dei quantitativi di acqua annualmente pompata dal lago della Serraia, tenendo conto che il volume prelevato mediamente negli ultimi dieci anni è stato inferiore del 40 per cento al volume della portata annua misurata allo stramazzo G», e che si è ritenuta necessaria la previsione di «regolamentazione in termini quantitativi e temporali del prelievo delle acque dal lago di Serraia in modo da evitare la diminuzione dei livelli idrici nel periodo più delicato per l'equilibrio delle comunità biologiche che appartengono all'ecosistema lacustre e all'avifauna nidificante presente nell'area protetta»;

   si è recentemente appreso, tramite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa), della presenza di fioriture di cianobatteri microcystis aeruginosa e della presenza di epatossine microcistine in grado di causare effetti sanitari su persone e fauna, con conseguente divieto di balneazione, pesca e consumo di prodotti ittici, circostanza che aggrava il rischio ambientale;

   è quindi opportuno verificare le condizioni operative di cui al procedimento di rinnovo della concessione, nonché procedere alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni autorizzative richiamate nel parere della commissione tecnica Via;

   è stato istituito un tavolo tecnico per il risanamento del lago di Serraia da parte dell'amministrazione provinciale del Trentino già alla fine del 2020 con l'obiettivo di definire un programma di interventi –:

   se sia stata elaborata dal proponente, o comunque siano stati individuati i principi generali tramite interlocuzioni con le autorità competenti, la forma di regolamentazione dei quantitativi prelevabili delle acque del lago di Serraia e se risulti in coerenza con le condizioni ambientali richiamate;

   se il Ministro interrogato abbia avviato le verifiche di ottemperanza dell'autorizzazione citata in premessa e quali siano le risultanze della stessa.
(4-01717)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale, si specifica che, con decreto n. 24 del 19 gennaio 2022, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento in argomento, volto alla rideterminazione della portata media nominale della concessione ad uso idroelettrico del lago delle Piazze e del lago della Serraia (in provincia di Trento), scaduta nel 2016.
  Detto giudizio non costituisce autorizzazione al rinnovo della concessione in parola, subordinatamente all'ottemperanza di una serie di condizioni ambientali contenute nel parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via/Vas n. 177 dell'8 novembre 2021, che costituisce parte integrante del provvedimento cui è allegato.
  Nel citato parere, peraltro, la commissione ha acquisito alcune considerazioni e proposte di condizioni ricevute dalla provincia autonoma di Trento, che sono quindi riportate, semmai rivisitate, nelle condizioni, che «subordinano il parere favorevole alla compatibilità ambientale del rinnovo di concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago».
  Nello specifico, allo scopo di contenere gli effetti negativi sull'ambiente idrico, la condizione ambientale n. 1, evocata dall'interrogante, prescrive al proponente di presentate una nuova richiesta di concessione di derivazione, che preveda, tra le misure, una previsione di regolamentazione in termini quantitativi e temporali del prelievo delle acque dal lago di Serraia, sì da evitare la diminuzione dei livelli idrici nel periodo più delicato per l'equilibrio delle comunità biologiche dell'ecosistema lacustre e dell'avifauna nidificante nell'area protetta.
  Altre prescrizioni prevedono, inoltre, presidi di sicurezza e di sistemazione idraulica, nonché di manutenzione, opere di mitigazione e uno specifico piano di monitoraggio ambientale.
  Ulteriori condizioni sono state, peraltro, fissate dal Ministero della cultura, giusta deliberazione n. 1582 del 24 settembre 2021, trasmessa con nota prot. n. 709078 del 30 settembre 2021 (nota prot. n. 104937/MATTM del 30 settembre 2021).
  In merito all'ottemperanza delle cennate misure, l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che il proponente presenti un'istanza con apposita documentazione, atta a dimostrare il soddisfacimento di quanto prescritto.
  In particolare, come riportato nel parere, il termine di avvio dell'ottemperanza è la ripresentazione della documentazione per il rinnovo/richiesta della concessione; e nel caso di specie, gli enti coinvolti nella verifica sono la provincia autonoma di Trento e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa).
  Ad oggi, alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non risulta presentata alcuna istanza per l'avvio di dette verifiche.
  Del resto, secondo quanto rappresentato dalla provincia autonoma di Trento, a seguito dell'approvazione della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6, e della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, è stato previsto, nell'ambito del nuovo Capo II-
bis della legge provinciale 8 luglio 1976 (o «legge provinciale sulle acque pubbliche»), che le concessioni idroelettriche di potenza nominale media superiore a 220 kW già scadute – fra le quali quella in argomento – non potranno essere rinnovate, ma dovranno essere riassegnate a seguito di procedure comparative da svolgersi, per il caso in questione e ai sensi della normativa in vigore, nel corso dell'anno 2027.
  Per completezza, quanto al quadro normativo di riferimento, va segnalato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della direttiva quadro acque 2000/60/CE, il mancato raggiungimento del buono stato ecologico di un corpo idrico o l'incapacità di impedire il deterioramento per nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale, oppure ancora il passaggio dallo stato elevato a buono per nuove attività sostenibili di sviluppo umano, non comporta una violazione della direttiva stessa solo se viene assicurato il rispetto di tutti i criteri indicati dall'articolo 4, comma 7, citato.
  Le esenzioni previste da detto comma devono essere inserite nel piano di gestione della acque.
  Si rappresenta, inoltre, che, il provvedimento di concessione è rilasciato solo a condizione, tra l'altro, che venga garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico (a mente dell'articolo 12-
bis del regio decreto n. 1775 del 1933, come sostituito dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 152 del 2006); inoltre, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo tale da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
  Per il calcolo del deflusso minimo vitale, è stato emanato il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi, MASE), di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minino vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/ CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», cui si rimanda.
  Dette Linee guida trovano piena attuazione mediante l'adozione degli atti conseguenti al livello di distretto idrografico.
  Sul punto, la provincia autonoma di Trento ha esplicitato che, nell'ambito delle attività del Tavolo tecnico per il lago della Serraia, istituito e presieduto dal Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della provincia autonoma di Trento, nel corso della primavera 2023, sono state adottate nuove modalità gestionali da applicare ai pompaggi dal lago di Serraia verso il lago delle Piazze.
  Trattasi di modalità «sperimentali e temporanee», da applicarsi nel corso del 2023, in quanto — in attesa di una migliore definizione dei quantitativi delle perdite per infiltrazione che afferiscono al menzionato lago della Serraia — costituiscono un primo passo volto a migliorare la gestione dei pompaggi, per rispettare quanto emerso sia dal procedimento di Via richiamato, che da un recente studio commissionato dalla provincia stessa all'università degli studi di Trento.
  Nello specifico, dette modalità prevedono quanto segue:

   diminuzione dei quantitativi che possono essere pompati annualmente dal concessionario, attraverso la sola correlazione tra perdite presunte e livello del lago delle Piazze. Il metodo seguito è stato quello di correlare le portate misurate negli anni precedenti allo stramazzo G (portate che – fino al 2023 – determinavano il quantitativo che il concessionario avrebbe potuto pompare nell'anno), quando le precipitazioni nella settimana precedente la misura erano risultate nulle o minime al livello del citato lago delle Piazze. È stata così elaborata una tabella che, sulla base dei livelli del lago delle Piazze, determina le corrispondenti perdite presunte, per consentire i pompaggi entro i quantitativi determinati sulla sola base dei livelli del lago delle Piazze durante il 2023.
   Secondo quanto riferito dalla Provincia in parola, le simulazioni effettuate per l'applicazione della tabella hanno sempre confermato una riduzione dei quantitativi che possono essere pompati; per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2023, ad esempio, il quantitativo di perdite stimate è pari a circa 1.225.000 metri cubi mentre allo stramazzo G si sono misurati circa 1.630.000 metri cubi, con una riduzione di circa il 25 per cento dei quantitativi che possono essere pompati;

   limitazione all'attivazione dei pompaggi a seconda del livello del lago di Serraia: nel periodo 15 luglio-15 settembre (estendibile, in caso di condizioni critiche accertate da Appa, anche al mese precedente 15 giugno-15 luglio ed a quello successivo 15 settembre-15 ottobre), è possibile attivare i pompaggi solo in caso di livello maggiore o uguale a 973,72 metri sul livello del mare e senza scendere sotto 973,67 metri sul livello del mare. Poiché a partire dall'inizio di agosto sono comparse fioriture algali superficiali, poi proliferate in modo massivo a fine agosto e nel mese di settembre, i pompaggi non sono stati consentiti fino al termine del predetto periodo (15 ottobre). Nei rimanenti periodi si possono attivare i pompaggi solo se il livello è almeno pari a 973,65 metri sul livello del mare senza scendere sotto il 973,55 metri sul livello del mare. Al netto dei quantitativi derivati dalle utenze idroelettriche sul torrente Silla, ad oggi prioritarie rispetto ai rilasci, i rilasci verso il Silla avvengono a partire da quota 973,50 metri sul livello del mare e crescono con il livello del lago.
   Tali dati sono stati mutuati da una nota della provincia autonoma di Trento, che ha, infine, specificato che, al tavolo tecnico provinciale per il lago della Serraia, istituito e presieduto dal già citato Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione della provincia stessa, è stato depositato anche uno studio commissionato al Dipartimento ingegneria civile ambientale e meccanica dell'università di Trento (Dicam), intitolato «Elaborazione di una metodologia integrata per il calcolo del bilancio di nutrienti e l'analisi dell'eutrofizzazione in laghi alpini e sub-alpini: il caso del lago di Serraia», in cui è stata effettuata un'analisi approfondita sui carichi potenziali di fosforo afferenti al lago di Serraia.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.


   GARDINI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il Salone del mobile, una tra le più importanti fiere del panorama europeo, riaprirà i battenti il prossimo aprile a Rho, portando con sé molteplici novità sia sul piano strutturale che sul piano organizzativo: lo stesso, infatti, apparirà molto diverso rispetto ai precedenti, in quanto più fruibile per i visitatori, più appetibile per gli espositori e più sostenibile per l'ambiente;

   nonostante le novità abbiano portato ad una totale riorganizzazione del Salone, il quale non sarà più diviso in livelli ma si svilupperà su di un unico piano, la novità che risulta più evidente è la scomparsa del padiglione dedicato al Classico, decisione che desta non poche perplessità da parte degli operatori del settore;

   sembra che la decisione del presidente del Salone trovi la propria ragione in un rallentamento della crescita del settore del mobile antico, il quale seppure ha chiuso il 2022 con un aumento dell'8 per cento delle vendite segna comunque una crescita molto più contenuta rispetto all'anno precedente, quando l'aumento delle vendite aveva registrato un più 14 per cento;

   a causa degli aumenti di energia e materiali, infatti, le piccole aziende, sicuramente meno strutturate rispetto ai grandi colossi internazionali del settore, hanno incassato il colpo, subendo gravi perdite: la parte preponderante e più sofferente di queste aziende riguarda, di fatti, il settore classico;

   a sostegno del settore di riferimento, è intervenuta l'azienda «Modenese Luxury Interiors», la quale, facendosi portavoce di un disagio che ha colpito tutte le aziende operanti esclusivamente nel mercato del Classico, ha sottolineato come l'assenza di un padiglione totalmente riservato a tale settore possa avere ripercussioni negative per lo stesso: suddividere tra più padiglioni le aziende del classico e posizionarle, nello specifico, al termine, del percorso fieristico significa non solo spogliare questo settore della sua particolare e unica identità, ma soprattutto penalizzare le aziende che operano nel settore, e che, nonostante la crescita più contenuta registrata lo scorso anno, non hanno abbassato la qualità del prodotto e hanno continuato a lavorare non arrendendosi al vuoto del mercato europeo e alla chiusura di quello russo, ma, anzi, aprendosi ai nuovi spazi commerciali offerti dall'Africa Occidentale e dal Medio Oriente;

   oltre al caro energia, sul settore del legno-arredo pesa la guerra in Ucraina, posto che secondo i dati di FederlegnoArredo relativi al 2021 l'Italia importa da Ucraina, Russia e Bielorussia circa il 5,3 per cento di tronchi, pannelli e segati che valgono 468.948 metri cubi sui circa 9 milioni di metri cubi totali che arrivano in Italia da tutto il mondo, e le attuali difficoltà nel reperimento delle materie prime rendono più costosi e, quindi, meno competitivi i nostri prodotti e le nostre aziende;

   il Salone del mobile rappresenta per i nostri imprenditori un'opportunità per evidenziare e difendere il valore economico e simbolico che il settore rappresenta per il «Made in Italy» nel mondo, e, pertanto, a parere dell'interrogante dovrebbe garantire uno spazio congruo a tutti i settori –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere al fine di valorizzare il settore del legno-arredo italiano, sostenendo tutte le piccole e medie imprese del settore affinché lo stile italiano possa continuare ad essere rappresentativo della cultura e della tradizione italiana nel mondo.
(4-00406)

  Risposta. — Con l'atto in esame, l'interrogante fa riferimento al settore del legno-arredo italiano, sollecitando la sua valorizzazione, anche attraverso il Salone del Mobile di Milano, e chiedendo di sostenere le piccole e medie imprese che lo compongono.
  Com'è noto, la 61a edizione del Salone si è tenuta dal 18 al 23 aprile 2023 presso la fiera Milano Rho e ha avuto una buona riuscita, segnando un aumento del 15 per cento delle presenze rispetto al 2022.
  Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante si rappresenta che il Ministero delle imprese e del
made in Italy sostiene le imprese del legno-arredo, sia attraverso misure agevolative di carattere generale, applicabili anche al citato settore (tra cui si ricordano: i contratti di sviluppo, il fondo di garanzia per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la misura beni strumentali, il fondo per il sostegno alla transizione industriale, il regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181) che attraverso specifiche misure.
  In particolare, i comuni di Pordenone e Manzano sono ricompresi nell'area del distretto del mobile, rientrando, rispettivamente, nei sistemi locali dei lavoro (Sll) di Pordenone e di Cividale del Friuli, e sono stati riconosciuti, insieme ad altri comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, quali «area di crisi industriale non complessa» con decreto direttoriale del 19 dicembre 2016, nell'ambito del regime di aiuto sopra richiamato.
  Nel corso del 2022, è stata disposta la riapertura degli sportelli nei comuni sopra citati. Ebbene, risultano presentate due domande, una delle quali proposta nel settore «manifattura-fabbricazione di altri mobili inclusi quelli per arredo esterno», ammessa alle agevolazioni.
  Si ricorda altresì che è stata recentemente emanata la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del
Made in Italy», nonché la legge 30 dicembre 2023, n. 214, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022».
  La legge per il
Made in Italy reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali, come fattori da preservare e trasmettere per la crescita dell'economia del Paese, inoltre, prevede una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana, con l'obiettivo di dotare il Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele.
  La legge in parola dedica, altresì, una specifica sezione alle misure settoriali, ivi compresa la filiera del legno, venendo incontro alle richieste avanzate dalle associazioni di settore, in fase di audizione. In particolare, alla «Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale» è dedicato l'articolo 8, che promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.
  È necessario, infatti, valorizzare il patrimonio boschivo italiano, attraverso una strategia forestale che punti a rendere il settore indipendente, coniugando sostenibilità ambientale e autonomia.
  In questa direzione sta operando altresì il Tavolo di Filiera del Legno, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (decreto ministeriale n. 18352 del 14 dicembre 2012), con la funzione di coordinamento tra le diverse componenti della filiera foresta-legno ed energia e le diverse politiche di settore nazionali e regionali. Il Tavolo, al quale partecipa anche il Ministero delle imprese e del
made in Italy, ha l'intento di realizzare un incremento degli approvvigionamenti legnosi sul territorio nazionale nonché lo sviluppo di biocombustibili legnosi quali fonti energetiche rinnovabili; ciò attraverso un'uniforme pianificazione forestale, così come prospettata dalla Strategia forestale nazionale del Masaf, e l'impiego di risorse per sviluppare e rafforzare le aziende di prima lavorazione, che rappresentano l'anello debole della filiera.
  Il Masaf, sentito sul punto, ricorda altresì che il 20 luglio 2023 è stato firmato il protocollo di intesa che ha dato avvio al primo
cluster italiano del legno, che mette insieme il mondo della ricerca e quello della produzione, al fine di garantire, da una parte, la sostenibilità ambientale, dall'altra, una sostenibilità produttiva che renda attrattivo investire sul legno e sulla sua filiera. L'obiettivo è quello di consentire all'Italia di avere una capacità autonoma di produzione di legno di qualità e valorizzare le potenzialità produttive nazionali.
  Inoltre, si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) mette a disposizione 10 milioni di euro per la costituzione di Contratti di filiera e di distretto nel settore forestale.
  Si conferma, dunque, che il Governo continuerà ad operare per il sostegno e la valorizzazione del settore del legno-arredo, e delle piccole e medie imprese che lo compongono, con l'obiettivo di avere una filiera altamente competitiva e completamente
Made in Italy.
Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Massimo Bitonci.


   GIACHETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della cultura, al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si apprende da un articolo di Antonello Sechi del 7 luglio 2023 pubblicato sul quotidiano La Nuova Sardegna, il consigliere comunale di Golfo Aranci per il gruppo «Cambia con Noi», Andrea Viola, ha lanciato una petizione sul sito change.org per fermare la trasformazione in hotel di lusso del vecchio Semaforo di Capo Figari da parte della società Newfari srl, mobilitando i cittadini a difesa di un luogo simbolo del territorio e di valore storico per cui da anni si richiede una valorizzazione;

   la società New Fari srl, partecipando nel 2018 al bando pubblicato dalla Regione Sardegna, ha ottenuto la concessione trentennale degli immobili denominati «Ex Stazione di vedetta di Capofigari e Batteria Serra» con determinazione regionale n. 438/5902 dell'11 febbraio 2021 per la valorizzazione dei suddetti immobili;

   di fronte alla recente raccolta di firme Alessio Raggio, amministratore della società Newfari srl, in una lunga lettera ha reso nota la propria consapevolezza di avere a che fare con un bene identitario per i cittadini e ha dichiarato di voler mettere a disposizione l'esperienza della società che rappresenta per realizzare un ottimo lavoro sostenendo che il progetto «recepisce anche l'intesa formale tra Comune di Golfo Aranci, Soprintendenza e regione Sardegna che sancì nel 2019 la rifunzionalizzazione e valorizzazione in chiave turistica del sito» e che nel settembre 2020 il progetto era stato presentato «a una parte del consiglio comunale tra cui il sindaco nella sala consiliare di Golfo Aranci»;

   i consiglieri di minoranza della lista civica «Cambia con noi» del consiglio comunale di Golfo Aranci hanno quindi richiesto una seduta di consiglio comunale straordinaria per valutare collegialmente gli effetti e le problematiche connesse all'imminente ristrutturazione degli immobili concessi a privati nella ZPS di Capo Figari e metterne a conoscenza tutto il consiglio e la cittadinanza;

   il Semaforo (o faro) di Capofigari è conosciuto come uno dei «Luoghi del cuore del Fai»; è un'antica fortezza militare composta da una torretta circolare – il vecchio semaforo – e da un fabbricato che ospitava gli alloggi militari, conosciuta soprattutto perché dall'11 agosto 1932 fu utilizzata da Guglielmo Marconi per i suoi esperimenti dell'invio di segnali a onde corte per radiocomunicazioni, tanto che dal 1995 rivive per un giorno all'anno, in occasione dell'International Marconi Day, in cui alla fine di aprile gruppi locali di radioamatori ripercorrono collegamenti e trasmissioni tra più di 60 stazioni storiche marconiane in Italia e nel mondo;

   il sito in cui sorgono il Faro e la Batteria Serra (struttura militare della I guerra mondiale) è ritenuto uno dei luoghi identitari del territorio, meta di escursionisti che lo frequentano per il valore simbolico e per godere della cornice naturalistica e del panorama, e rientra nell'elenco nazionale delle zone ZPS (zone di protezione speciale) come da Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre del 2014) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, come riportato dal sito sardegnafari.wordpress.com, «l'area è soggetta a vincolo paesaggistico e la costruzione è soggetta a vincolo storico culturale ex Codice Urbani» –:

   in base a quali criteri il progetto di una struttura privata di lusso sia stato ritenuto compatibile con «la valorizzazione» dei luoghi assegnati;

   se sia stata verificata la coerenza del progetto per una zona definita ZPS;

   se l'aspetto estetico-costruttivo degli immobili sia tutelato e se le modalità di realizzazione delle strutture previste non incidano, danneggiandolo, sull'ambiente circostante.
(4-01308)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attinenti alla verifica di «... coerenza del progetto per una zona definita ZPS», si rappresenta che tale valutazione deve essere condotta dalla regione Sardegna mediante l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza ambientale (VinCA) sull'intero progetto.
  Detta valutazione dovrà considerare gli effetti ambientali scaturenti sia dalla ristrutturazione e dall'adeguamento delle strutture, sia dagli interventi infrastrutturali nonché più, in generale, da quelli legati all'incremento di carico antropico sull'intero promontorio.
  L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE («Habitat») prevede, infatti, che ogni iniziativa all'interno dei siti Natura 2000 (Zsc, Sic, Zps) debba essere assoggettata a Valutazione di incidenza al fine di verificare che le attività e gli interventi proposti non arrechino interferenze negative significative sugli obiettivi di conservazione dei siti stessi.
  Tanto premesso, questo Dicastero ha provveduto ad acquisire ulteriori elementi dalla regione Sardegna.
  Quest'ultima ha riferito che, con deliberazione n. 30/36, del 20 giugno 2017, avente ad oggetto «Progetto Orizzonte Fari. Intervento di valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna», la Giunta regionale, modificando le precedenti deliberazioni n. 52/36 del 23 dicembre 2011 e n. 19/45, del 14 maggio 2013, ha demandato alla Direzione generale degli enti locali e finanze la revoca dei contratti di comodato inerenti alcuni fari e stazioni semaforiche – fra cui l'ex Stazione di vedetta di Capo Figari in Golfo Aranci –, stipulati con la conservatoria delle Coste e la stipula un accordo di collaborazione con l'agenzia del demanio,
ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990, per la predisposizione e l'attuazione degli atti esecutivi del citato programma «Orizzonte Fari».
  Inoltre, con la stessa deliberazione, la Giunta regionale ha dato mandato alla direzione generale della pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia di affiancare i comuni (nel cui territorio ricadono i fari e le stazioni semaforiche di cui sopra) nella predisposizione degli atti di intesa e variante agli strumenti urbanistici eventualmente necessari.
  In esecuzione di tale deliberazione, in data 20 dicembre 2018, è stato quindi pubblicato l'«Avviso di gara per l'affidamento in concessione di valorizzazione –
ex articolo 3-bis del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 410 del 2001 della Ex Statone di Vedetta di Capo Figari e Batteria Serra – Comune di Golfo Aranci (SS)».
  Detto avviso prevedeva l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta di criteri indicati nel bando, suddivisi tra elementi qualitativi (ipotesi di recupero e riuso – manutenzione conservazione e monitoraggio del bene – fruibilità pubblica della struttura e attività di
networking – contributo allo sviluppo locale e alla destagionalizzazione della domanda turistica – sostenibilità ambientale ed efficienza energetica) ed elementi quantitativi (canone, durata temporale), con specifica ponderazione di punteggio 70/100 e 30/100.
  Alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ne sono pervenute tre, valutate – come previsto nell'avviso – da due distinte commissioni di gara, una per la valutazione tecnica e una per la successiva verifica di convenienza economica.
  A seguito dei lavori delle commissioni di valutazione, è stata individuata quale aggiudicataria la società Newfari s.r.l.
  Con determinazione rep. n. 438 – prot. n. 5902 dell'11 febbraio 2021, è stata quindi disposta l'aggiudicazione efficace alla società Newfari s.r.l., dandone evidenza pubblica sul sito istituzionale della regione Sardegna.
  In relazione agli ulteriori quesiti formulati nell'interrogazione, sempre la regione evidenzia che la valutazione delle offerte è stata effettuata – come previsto nell'avviso – sulla scorta di una «Relazione tecnico-illustrativa» e di «Materiali illustrativi»; la proposta selezionata nell'ambito della procedura di gara avrebbe dovuto essere sviluppata nelle fasi successive della progettazione architettonica, dal progetto preliminare a quello definitivo e/o esecutivo, da sottoporre all'approvazione degli enti competenti in materia di edilizia e di tutela, ossia:

   amministrazione comunale, per gli aspetti di conformità urbanistica e del rispetto dei parametri edilizi;

   regione (Servizio tutela del paesaggio — Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica) e Soprintendenza competente per territorio, quest'ultima sia ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che per l'autorizzazione per interventi su beni culturali ex articolo 21 del medesimo codice;

   regione (Servizio valutazioni ambientali – assessorato della difesa dell'ambiente), per la relativa Valutazione di incidenza.

  Al punto 3.7 dell'allegato all'avviso denominato «Infomemo», si dava atto della presenza delle aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate e si sottolineava che la progettazione degli interventi avrebbe dovuto essere sottoposta alla Valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).
  Atteso quanto sopra, la regione rappresenta che le verifiche indicate nell'interrogazione, come disposto dalle normative vigenti, erano state demandate a fasi successive di approfondimento progettuale.
  Inoltre, per gli immobili in argomento, dichiarati con appositi Decreti del Ministero della cultura di interesse storico-architettonico culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 42 del 2004, è stata rilasciata dall'ente competente l'autorizzazione alla concessione
ex articolo 57-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004, contenente dettagliate prescrizioni e condizioni per l'utilizzo del bene.
  Nello specifico, per l'ex stazione di vedetta di Capo Figari, è stato previsto che:

   «(......) Ogni intervento sui beni e sulle pertinenze dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione ai sensi degli articoli 21 e 22 del soprarichiamato Codice. (...) Tutti i progetti da sottoporre ad autorizzazione di questo Ufficio, elaborati da un professionista architetto, saranno corredati da un approfondito studio sul bene oggetto di intervento, sulle fasi costruttive del fabbricato principale e degli annessi e sulle caratteristiche costruttive dei materiali. (...) Il concessionario del bene, come previsto dalla normativa vigente, dovrà garantire la pubblica fruizione del bene culturale secondo modalità da concordarsi con la Soprintendenza competente».
   La regione riferisce, altresì, che, a seguito della concessione trentennale rilasciata alla società Newfari s.r.l. per la valorizzazione dei suddetti immobili (sopracitata determinazione rep. n. 438 – prot. n. 5902 dell'11 febbraio 2021), agli uffici regionali non è pervenuta alcuna istanza di autorizzazione paesaggistica in merito alla trasformazione in hotel di lusso della «ex Stazione di vedetta di Capo Figari e Batteria Serra».
   Né, sotto il profilo ambientale, la società ha presentato richiesta per la verifica di coerenza del progetto rispetto alla ZPS.
   Per completezza, questo Ministero rappresenta di aver richiesto elementi utili anche al Ministero della cultura, che ha confermato la dichiarazione di interesse storico-artistico e cultura dell'ex stazione di vedetta di Capo Figari (Decreto ministeriale n. 65 del 22 maggio 2018), in quanto appartenente al sistema di comunicazione delle stazioni semaforiche realizzato in Italia alla fine dell'ottocento e per le caratteristiche architettoniche legate alla particolarità della funzione, nonché per la ricchezza paesaggistica del contesto in cui si inserisce.
   Anche il compendio militare «ex Batteria Luigi Serra» è stato dichiarato oggetto di interesse culturale (Decreto ministeriale n. 79 del 16 luglio 2020), in quanto significativo esempio di architettura militare del Novecento che mantiene perfettamente riconoscibili le caratteristiche originarie e, pure in questo caso, in quanto inserito in modo strategico in un paesaggio circostante di grande pregio.
   Il Mic ha confermato, inoltre, sia per l'ex Stazione di vedetta di Capo Figari che per l'ex Batteria Luigi Serra, l'autorizzazione di concessione in uso dei beni culturali ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 42 del 2004, altresì precisando le prescrizioni cui la stessa regione ha fatto riferimento.
   In particolare, il Mic ha richiamato: l'obbligo di preventiva autorizzazione (ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 42 del 2004) per ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria, sui beni e sulle pertinenze; il divieto di interventi di demolizione e/o ricostruzione «
a l'identique» e la valutazione sfavorevole di ogni proposta di ricostruzione fedele di un edificio allo stato di rudere; la compatibilità di interventi di restauro conservativo, la valorizzazione e l'adeguamento con la qualifica di bene culturale tutelato; l'obbligo di salvaguardia delle caratteristiche originarie dei compendi, sia sotto il profilo architettonico che del particolare contesto paesaggistico; l'obbligo per il concessionario del bene, come previsto dalla normativa vigente, di garantire la pubblica fruizione del bene culturale secondo modalità da concordarsi con la soprintendenza competente.
   Il Ministero della cultura ha, altresì, riferito non essere pervenuti alla soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro istanze di autorizzazione e che non sono state avviate forme di interlocuzione preliminare in merito agli interventi di restauro degli immobili oggetto di interrogazione.
   Atteso quanto esposto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – vista la verifica espletata, da cui è emerso che tutta la zona di Capo Figari, compreso il vecchio Semaforo e la Batteria Serra, rientra non solo nella ZPS «Capo Figari, Cala Sabina, Pianta Canigione e Isola Figarolo», ma anche nella ZSC «Capo Figari e Isola Figarolo» — ribadisce, limitatamente agli aspetti di propria competenza, la necessità dell'assoggettamento positivo del progetto alla valutazione di incidenza, delegata,
ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ai competenti uffici della regione Sardegna.
   Alla luce di quanto esposto, questo Ministero, stante il perimetro delle proprie attribuzioni, continuerà ad attenzionare la questione sotto il profilo della tutela ambientale dei siti coinvolti.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   attualmente l'organico del Tribunale di Nocera Inferiore comprende un totale di n. 33 magistrati, di cui 1 presidente del tribunale, 2 presidenti di sezione e 30 giudici;

   l'ufficio giudiziario in questione ha un organico di personale di magistratura di gran lunga sottodimensionato rispetto alle esigenze del Circondario, con un rapporto numero di magistrati in organico/numero di abitanti fortemente penalizzante per il tribunale di Nocera Inferiore;

   il grave sottodimensionamento dell'organico di personale di magistratura emerge da alcuni dati, qui riportati, desunti dal sito del Consiglio superiore della magistratura relativi, al rapporto popolazione/numero di magistrati togati;

   al riguardo si ritiene utile il confronto con altri tribunali del distretto di Corte di appello di Salerno nonché con altro tribunale che, pur non collocato nel citato distretto di Corte di appello, è geograficamente vicino al tribunale di Nocera Inferiore:

ufficio giudiziario

abitanti

giudici togati

tribunale Nocera Inferiore

401.121

33

tribunale Torre Annunziata

462.329

52

tribunale Salerno

489.288

75

tribunale Vallo della Lucania

125.084

14

Rapporto Abitanti/Magistrati

tribunale Nocera Inferiore

1 magistrato ogni 12.255 abitanti

tribunale Torre Annunziata

1 magistrato ogni 8.890 abitanti

tribunale Salerno

1 magistrato ogni 6.523 abitanti

tribunale Vallo della Lucania

1 magistrato ogni 8.934 abitanti

   tale situazione determina numerosi disagi con notevoli pendenze sia settore civile che penale, che rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR sia per l'arretrato dei procedimenti pendenti sia per le sopravvenienze;

   dette criticità sono desumibili anche dalla Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto della Corte di appello di Salerno del 28 gennaio 2023, laddove è emerso incontrovertibilmente il grave sottodimensionamento del tribunale di Nocera Inferiore rispetto alle esigenze del circondario;

   tale Tribunale ha giurisdizione su un territorio di ben 19 comuni e 420.000 abitanti circa, con in più l'intervenuto accorpamento delle ex sezioni distaccate di Cava dei Tirreni e di Mercato San Severino (già parte del tribunale di Salerno);

   il suddetto territorio si caratterizza per la presenza di attività economiche molto sviluppate e di numerosissime aziende anche di ragguardevoli dimensioni, nonché di diversi presidi ospedalieri, («Umberto I» di Nocera Inferiore, «Andrea Tortora» di Pagani, «Gaetano Fucito» di Mercato San Severino, «Mauro Scarlato» di Scafati, «Martiri del Villa Malta» di Sarno e «Santa Maria Incoronata dell'Olmo» di Cava dei Tirreni), circostanza che incide anche numericamente sul relativo contenzioso;

   in questo circondario ha sede poi l'Università degli studi di Fisciano-Salerno, una delle più grandi del Meridione e sono anche presenti amministrazioni territoriali di notevoli dimensioni che producono numerose controversie civili, impegnando il tribunale anche nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

   senza dimenticare una criminalità organizzata di notevole spessore con un considerevole aggravio di lavoro anche per il settore penale (molti processi scaturenti dall'attività della D.D.A presso il tribunale di Salerno vengono trattati, nella fase dibattimentale, nel tribunale di Nocera Inferiore);

   l'ampliamento dell'organico del suddetto tribunale – sia di magistrati che di personale amministrativo – risulta quindi improcrastinabile e non più differibile, data la di situazione di estrema difficoltà evidenziata dalla cittadinanza, dalla «Libera associazione forense» di Nocera Inferiore e anche dalla stampa («il Sole 24 Ore» del 12 giugno 2023) –:

   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, per quanto di competenza, per incrementare l'organico dei magistrati, dei ruoli amministrativi e dirigenziali del tribunale di Nocera Inferiore, al fine di consentire allo stesso di svolgere adeguatamente le sue funzioni e se non ritenga di promuovere iniziative normative sempre finalizzate all'ampliamento della pianta organica del suddetto ufficio giudiziario, onde garantire almeno livelli minimi di funzionalità ed efficienza.
(4-02170)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, riferite talune criticità nei ruoli della magistratura e degli amministrativi del Tribunale di Nocera Inferiore, si avanzano specifici quesiti con riguardo alle iniziative intraprese per porvi rimedio. Deve essere in primo luogo sottolineato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 26,40 per cento, relazione alla pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022, n. 54.
  Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per fare fronte a tale scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questo Dicastero ha avviato a livello nazionale sin dall'anno 2020. In particolare, siffatto impegno ha consentito l'assunzione di 10.251 risorse umane nell'intero territorio nazionale.
  Trattasi, peraltro, di una quantificazione che può definirsi per difetto in quanto non tiene conto delle assunzioni concernenti gli addetti all'Ufficio per il processo e il personale a supporto dell'Ufficio per il processo.
  Di conseguenza, alle citate 10.251 assunzioni dovrebbero essere in realtà aggiunte anche le 12.354 unità relative ai profili di addetto all'Ufficio per il processo e di personale a supporto dell'Ufficio per il processo, giungendo così a un totale di 22.605 assunzioni.
  In proposito giova rammentare che tra gli scopi dell'Ufficio per il processo vi è,
in primis, quello dell'abbattimento dell'arretrato, funzionale a un più concreto efficientamento del comparto giustizia.
  L'obiettivo auspicato, pur trattandosi di assunzioni a tempo determinato, è quello di riuscire a raggiungere – nell'arco temporale considerato – una
performance degli Uffici giudiziari idonea a consentire una più ottimale gestione dei carichi di lavoro anche per il futuro.
  Venendo adesso alla tematica affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che nel Tribunale di Nocera Inferiore, a fronte di una dotazione organica di 98 unità, prestano servizio 76 risorse umane, registrandosi una scopertura del 22 per cento.
  Nelle risorse umane non sono considerati i 46 addetti all'Ufficio per il processo e le 17 unità di personale a supporto dell'Ufficio per il processo, il cui computo renderebbe addirittura negativa la percentuale di scopertura.
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: assistente giudiziario (10 vacanze su 30 posti in organico), operatore giudiziario (5 su 9), ausiliario (8 su 12) e conducente di automezzi (2 su 5).
  Per contro la figura professionale di direttore e cancelliere risultano soddisfatte e quella di funzionario giudiziario e contabile risultano in sovrannumero.
  Si registrano, altresì, unità di personale non previste in organico nel profilo di centralinista telefonico.
  Si sottolinea poi che dal piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 emerge chiaramente la volontà di questo Dicastero di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo, ciò che di certo determinerà effetti positivi anche in relazione all'organico del Tribunale di Nocera Inferiore.
  Non solo, la previsione di procedure volte alla stabilizzazione del personale amministrativo assunto a tempo determinato allo scopo di non disperdere le competenze acquisite nonché la previsione, in deroga alla normativa vigente, della validità delle graduatorie dei concorsi svolti in periodo pandemico consentono di meglio finalizzare l'attività di reclutamento.
  Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale che va dal 2023 al 2025 concernono complessivamente 1.051 unità dell'area funzionari, 6.624 dell'area assistenti e 179 dell'area dirigenti, per un totale di ben 7.854 risorse umane.
  A ciò vi è da aggiungere il contingente di 3.691 unità di personale amministrativo non dirigenziale per le quali l'autorizzazione a bandire e ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali, è prevista da varie fonti normative, divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti.
  Giova poi segnalare che in data 28 febbraio 2023 è stata disposta la proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario nonché la contestuale assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione) presso le sedi in cui prestavano servizio alla data del 30 maggio 2022 degli operatori giudiziari che, previa accettazione della proroga del contratto a tempo determinato, matureranno il suddetto requisito alle nuove scadenze contrattuali, con decorrenza dal giorno successivo a tale scadenza (decorrenza stabilizzazione).
  Si evidenzia, infine, che allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, determinate dal pensionamento di unità di personale ovvero da altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia e altre), l'organico del personale amministrativo del Tribunale di Nocera Inferiore potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'Accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020.
  Passando adesso al personale di magistratura, deve essere innanzitutto ricordato che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148 del 2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, garantendo la permanenza dei Tribunali nei comuni capoluogo di provincia e assicurando la permanenza di almeno 3 Tribunali, e delle relative Procure della Repubblica, in ogni Distretto di Corte di appello.
  La riforma della geografia giudiziaria ha comportato l'attribuzione al Tribunale di Nocera Inferiore della competenza sul territorio delle due soppresse sezioni distaccate del Tribunale di Salerno, specificamente di Cava de' Tirreni e di Mercato San Severino.
  Successivamente le esigenze degli Uffici giudiziari sono state riconsiderate nell'ambito del complessivo progetto di ridefinizione delle piante organiche del personale di magistratura, perfezionatosi, per gli Uffici di primo grado, con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2016, con il quale si è disposto l'ampliamento di 2 posti di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore.
  Più di recente, con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020 la pianta organica del Tribunale di Nocera Inferiore è stata ulteriormente incrementata di 3 unità.
  Indubbi benefici per gli uffici giudiziari in generale – e pertanto anche per il Tribunale di Nocera Inferiore – potranno derivare dall'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del Distretto di Corte di appello che presentino condizioni critiche di rendimento.
  In questo modo si è voluto dotare i Distretti di Corte di appello di una vera e propria
task force da destinare a supporto agli organici esistenti per rispondere, con maggiore efficacia, alle peculiari esigenze in tema di smaltimento dell'arretrato e per fare fronte a eventi di carattere eccezionale.
  Con il decreto ministeriale del 23 marzo 2022, che ha istituito le piante organiche flessibili distrettuali, si è individuato sia il contingente nazionale complessivo di siffatte piante organiche, fissato in 179 unità – di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia i contingenti destinati ai singoli Distretti di Corte di appello.
  Il menzionato provvedimento ha stabilito per il Distretto di Corte di appello di Salerno i posti sia per le funzioni giudicanti (4 unità) sia per le funzioni requirenti (1 unità), di talché la pianta organica flessibile del distretto è stata determinata in complessive 5 unità.
  Nella pianta organica del Tribunale di Nocera Inferiore sono attualmente previsti 33 magistrati di cui 1 presidente di tribunale, 2 presidenti di sezione e 30 giudici.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   GIACHETTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riferito da numerosi media e, in particolare, da Radio Leopolda, nella trasmissione «Carceri, bisogna vederle» del 26 gennaio 2024, un ragazzo di 29 anni di Caltanissetta è detenuto in Romania dall'inizio di maggio 2023 in condizioni disumane e degradanti;

   la madre, Ornella M., nella conversazione con Rita Bernardini che cura la sopra menzionata rubrica, ha manifestato la sua angoscia e preoccupazione sia per come si è svolta finora la vicenda processuale sia, soprattutto, per le modalità dell'esecuzione penale in carcere;

   in particolare, la madre ha raccontato che lo scorso anno il figlio aveva deciso con alcuni amici di recarsi al festival di musica «Mamaia», festival che ogni anno all'inizio di maggio si svolge a Costanza in Romania al Teatro estivo e che il 3 maggio 2023 è stato fermato e arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti ricevendo una condanna in primo grado a 8 anni e sei mesi di carcere con l'appello che si celebrerà nel mese di aprile 2024;

   nel presente atto di sindacato ispettivo l'interrogante, non intende soffermarsi sullo svolgimento del processo che, secondo la madre, si è svolto con il travisamento totale dei fatti avvenuti, con intercettazioni non autorizzate e trascritte in modo indecente, così da espungere tutte le affermazioni a discolpa del figlio; in questo atto si intende evidenziare le condizioni di detenzione che mettono in serio pericolo la salute psico-fisica del ragazzo e la sua stessa vita;

   Filippo M. è detenuto nell'istituto penitenziario di Porta Alba di Costanza, uno dei peggiori carceri europei, più volte oggetto di condanna da parte della Corte EDU per trattamenti inumani e degradanti;

   appena fatto l'ingresso in istituto, Filippo M. è stato messo in isolamento Covid per 21 giorni in una stanza invasa dai topi e zeppa di escrementi anche sui materassi, vecchi e maleodoranti;

   successivamente il ragazzo è stato spostato in una cella di circa 35 metri quadri dove alloggiano 24 detenuti, in condizioni igienico-sanitarie immonde, con un buco per terra per fare i bisogni, sporco e nauseabondo, e con la possibilità di lavarsi una volta a settimana, raramente con l'acqua calda, in docce che consistono in tubi che fuoriescono dalle pareti senza separazioni per preservare un minimo di privacy; anche i riscaldamenti non funzionano mentre fuori ci sono temperature che in inverno raggiungono i 10 gradi sottozero; a Filippo M. è stato anche vietato di poter ricevere una coperta; l'alimentazione fornita dall'istituto consiste in una sgradevole poltiglia servita con il mestolo per cui i detenuti che possono permetterselo acquistano a caro prezzo ciò che fornisce lo spaccio interno, consistente prevalentemente in scatolame, biscotti e altri prodotti confezionati;

   in questo quadro desolante, è accaduto che il 26 gennaio Filippo M. sia stato aggredito da un compagno di cella riportando una ferita al labbro e ustioni ad una gamba e rischiando di essere accoltellato da un altro recluso;

   Filippo M. è un ragazzo incensurato che non ha mai avuto problemi con la giustizia –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

   cosa intenda fare tramite la propria rappresentanza diplomatica per tutelare e assistere il cittadino italiano Filippo M., verificando le attuali condizioni di detenzione e il rispetto in esse delle regole europee sul trattamento dei detenuti;

   quali iniziative di competenza intenda assumere affinché siano garantiti i diritti umani fondamentali di Filippo M., cittadino italiano detenuto in Romania.
(4-02235)

  Risposta. — Il signor Filippo M. è stato fermato in Romania il 3 maggio 2023> insieme ad altri due connazionali, con l'accusa di traffico di stupefacenti ad alto rischio, detenzione e consumo di droga. L'arresto è stato convalidato il giorno successivo e attualmente si trova in regime di detenzione presso il carcere di Porta Alba a Costanza.
  L'ambasciata d'Italia a Bucarest si è prontamente attivata per prestare ogni necessaria assistenza al connazionale e ha finora svolto tre visite consolati, il 25 maggio 2023, il 12 settembre 2023 e il 14 dicembre 2023, In tali occasioni, il personale dell'ambasciata ha avuto modo di verificare le condizioni di salute del signor M., che sono apparse complessivamente buone, e di apprendere che può ricevere visite regolati da parte dei familiari. L'ambasciata ha più volte sensibilizzato la direzione carceraria, in occasione di piccoli problemi di salute del connazionale e per richieste di generi di prima necessità e di conforto.
  Il 24 gennaio 2024 il signor M. è rimasto coinvolto in un episodio di violenza, riportando lievi ferite. In seguito è stato spostato di cella. L'ambasciata ha prontamente richiesto alla struttura carceraria una dettagliata relazione sulla dinamica dell'episodio e sulle condizioni di detenzione del connazionale.
  I funzionari che seguono il caso alla Farnesina hanno ricevuto la madre e il legale del connazionale e hanno assicurato loro che l'ambasciata a Budapest è disponibile ad appoggiate l'istanza di misure alternative alla detenzione che il legale dovrebbe presentare. Inoltre, un funzionario dell'ambasciata potrà presenziare in veste di uditore all'udienza di appello prevista per il 12 aprile 2024. Nel corso del colloquio alla Farnesina, la madre del detenuto ha fatto stato delle difficili condizioni carcerarie, legate al sovraffollamento e a condizioni igieniche precarie della struttura.
  L'ambasciatore d'Italia a Bucarest ha incontrato il 4 febbraio la Ministra della giustizia rumena, per sensibilizzarla sulla vicenda. Aveva affrontato il caso anche due giorni prima con lo stesso Primo Ministro a margine di un incontro ufficiale. Entrambi hanno manifestato disponibilità a collaborare per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali del Signor M. e degli altri cittadini italiani detenuti nel carcere di Porta Alba a Costanza. L'8 febbraio è previsto un incontro dell'Ambasciatore con il legale del connazionale. L'ambasciatore effettuerà una visita consolare venerdì 9 febbraio, anche per verificarne di persona lo stato di detenzione.
  L'ambasciata d'Italia a Bucarest, in stretto raccordo con la Farnesina, continuerà a seguire il caso con la massima attenzione e a fornire al connazionale e ai suoi familiari ogni necessaria assistenza consolare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


   GIAGONI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   i cittadini della Sardegna continuano a lamentare gravi disservizi relativi al funzionamento delle reti telefoniche, con particolare riferimento alla copertura della telefonia mobile, con alcune aree del tutto prive di segnale;

   in molte aree, soprattutto quelle interne, il segnale di telefonia mobile è presente, ma solo apparentemente, oppure è completamente assente, persistendo di fatto l'impossibilità di stabilire un qualunque collegamento (voce o dati), financo con i servizi di emergenza;

   tale condizione pone in una situazione di estrema difficoltà e disagio i cittadini residenti in tali zone che si trovano impossibilitati a comunicare via telefonia mobile;

   la società Telecom è incaricata, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante «codice delle comunicazioni elettroniche», di fornire il servizio universale telefonico su tutto il territorio nazionale. Il contenuto del servizio universale è esaminato periodicamente dalla Commissione europea nell'ambito del Comitato delle comunicazioni;

   ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice, nell'ambito della direttiva per la qualità e le carte dei servizi di telefonia vocale fissa e per il servizio universale (delibera n. 479/17/CONS del 5 dicembre 2017), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato i valori obiettivo, ossia gli standard generali degli indicatori di qualità del servizio universale per la telefonia vocale fissa, che Telecom Italia si deve impegnare a raggiungere;

   la società Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 223 del 2006, ha presentato all'Autorità degli impegni in cui indica, fra gli obiettivi, quello di soddisfare i clienti finali attraverso concreti interventi per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della rete e dei servizi;

   come dianzi esposto, l'oscuramento telefonico produce situazioni di rilevanti criticità di natura privata che impediscono di assolvere anche adempimenti ordinari della vita quotidiana, con riflessi anche sulla sicurezza delle persone nel caso siano poste nelle condizioni di dover effettuare chiamate di emergenza e soccorso;

   l'emergenza da COVID-19 ha reso immediatamente tangibile, per l'intera popolazione, la drammatica realtà di una rete di comunicazione immateriale del tutto inadeguata in alcune aree del Paese. Una rete di telecomunicazioni cui è stata sostanzialmente appesa, pressoché per intero, l'esigenza di socialità che il contenimento del contagio chiedeva di distanziare ma che proprio per questo doveva assolutamente essere consentita e favorita da nuove modalità di comunicazione;

   le numerose segnalazioni indirizzate agli operatori di telefonia fissa e mobile sono rimaste prive di un fattivo riscontro –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire il corretto funzionamento del segnale telefonico (voce e dati) in tutto il territorio sardo, anche per consentire il pieno accesso dei cittadini sardi ai numeri telefonici di emergenza.
(4-00893)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentite le direzioni generali competenti del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché l'operatore telefonico TIM, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante lamenta il malfunzionamento della copertura della telefonia mobile, in particolare la mancanza totale di segnale in alcune aree della Sardegna. Ciò comporterebbe l'impossibilità per i cittadini di stabilire un qualsiasi collegamento, persino con i servizi di emergenza.
  Per quanto attiene all'inefficienza relativa al funzionamento delle reti telefoniche nel territorio della Sardegna, è opportuno rilevare che, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono stati previsti degli investimenti dedicati alla realizzazione della copertura mobile in aree a fallimento di mercato, di cui beneficerà anche la regione Sardegna.
  Infatti, TIM è risultata assegnataria di due bandi di gara per il 5G. Più precisamente:

   per il bando 5G Backhauling in fibra, in data 13 giugno 2022, sono stati assegnati a TIM tutti i sei lotti;

   per il bando nuovi siti 5G/densificazione, Infratel ha reso noto, in data 28 giugno 2022, che tutti i sei lotti sono stati aggiudicati a Inwit s.p.a., in costituendo Raggruppamento Temporaneo d'impresa con TIM e Vodafone.

  In riferimento ai bandi di cui sopra, i programmi TIM in Sardegna di infrastrutturazione concernente la telefonia mobile prevedono quanto segue.
  Per quanto concerne il bando Backhauling in fibra, da programma TIM è previsto a fine piano (primo semestre 2026) il rilegamento in fibra ottica di più di 600 siti già esistenti.
  Va specificato che quanto indicato su tale bando esprime le realizzazioni che farà TIM, incluse anche quelle di
Backhauling per altri operatori, dal momento che TIM è fornitrice per tutti gli altri operatori del bando medesimo.
  Per quanto riguarda, invece, il «Bando per la realizzazione dei Nuovi siti 5G/Densificazione», è prevista la realizzazione di nuovi impianti TIM pari a 17 nuovi siti a fine programma. Inoltre, è annunciato un diciottesimo nuovo sito in provincia di Sassari, che costituirà un nuovo impianto Vodafone.
  Infine, in riferimento ai disservizi segnalati dall'interrogante, si informa che non risultano pervenute ufficialmente all'Ispettorato territoriale della Sardegna – ufficio preposto a rispondere alle esigenze dell'utenza – segnalazioni da parte degli utenti residenti nella frazione in parola o nelle zone limitrofe. Ad ogni modo, il Ministero delle imprese e del
made in Italy, per quanto di competenza, continuerà a monitorare la situazione, al fine di evitare eventuali malfunzionamenti sul territorio sardo e in generale sull'intero territorio nazionale, a garanzia del migliore funzionamento del servizio.
Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Massimo Bitonci.


   L'ABBATE e FEDE. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   come riportato da numerose fonti di stampa, si apprende che la situazione in cui versano molti studenti universitari continua ad essere fortemente critica con riferimento alla questione rincari affitti;

   dall'ultimo rapporto di Immobiliare.it, si evince che gli affitti sono addirittura aumentati, raggiungendo il prezzo medio più alto degli ultimi due anni a giugno 2023, nonostante le rassicurazioni del Governo in seguito alla mobilitazione nazionale di massa degli studenti contro l'emergenza abitativa dovuta al caro affitti;

   in particolare, il capoluogo della regione pugliese è 14° in Italia con una richiesta media di 356 euro al mese per stanza ed è la città del Mezzogiorno che nell'ultimo anno ha registrato l'aumento maggiore, con un rincaro del 29 per cento lontanissimo dal +1 per cento di Milano (dove le singole sono le più care d'Italia) o dal -12 per cento di Padova (7° a livello nazionale per il caro-alloggio) dove la singola costa 404 euro. Eppure l'offerta delle stanze per chi frequenterà i corsi di laurea universitari o degli Afam di Bari è aumentata del 34 per cento mentre la domanda è scesa, registrando un -5 per cento;

   si rende necessario prevedere una forma di tutela più efficace del diritto allo studio ex articolo 34 della Costituzione, inteso quale diritto all'accesso nel percorso formativo di ognuno, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza;

   allo stato attuale, sono numerosi gli indicatori che certificano la presenza di una disuguaglianza sociale che colpisce gli studenti universitari, i quali incontrano ingenti difficoltà a far fronte ai costi di sostentamento durante il proprio percorso di studio universitario, non solo in relazione alla questione del caro affitti, ma anche alla tempistica con la quale vengono pubblicati i bandi relativi all'attribuzione per concorso delle borse di studio, che risulta disomogenea a livello nazionale; così come risulta aleatoria la tempistica di erogazione delle borse di studio, la quale assume sempre più la funzione di «rimborso»;

   gli strumenti di sostegno ad oggi previsti risultano insufficienti a provvedere alle esigenze dei singoli studenti i quali si trovano costretti a fare i conti con il proprio status sociale, e ad essere sempre più vincolati al reddito e alla situazione patrimoniale del contesto familiare d'origine;

   si rende necessario, quindi, un intervento normativo, finalizzato a rendere i giovani studenti universitari indipendenti, con lo scopo di garantire un eguale percorso formativo a prescindere dal loro status sociale;

   nel nostro Paese, tra gli investimenti del futuro, ed in particolare nell'ambito della mission 4 del PNRR, si auspica una riforma che miri a favorire un modello competitivo nell'ambito della ricerca e dell'istruzione, anche e soprattutto con la previsione di forme di sussidio a vantaggio degli studenti universitari –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione sopra descritta e quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di ovviare alle criticità evidenziate allo scopo di garantire un eguale percorso formativo e maggiori opportunità per far fronte alle esigenze connesse al percorso universitario, con particolare riguardo alla questione del rincaro degli affitti.
(4-01566)

  Risposta. — In riferimento al quesito posto dall'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
  In linea con i principali obiettivi di questo Governo, tra cui quello di garantire un'effettiva tutela del diritto allo studio
ex articolo 34 della Costituzione Italiana, il Ministero ha profuso da sempre, e in particolare in questi ultimi mesi, il massimo impegno per sostenere gli studenti fuori sede, con particolare riguardo al tema degli alloggi universitari.
  In particolare, il Ministero si sta occupando con grande attenzione della questione degli alloggi per studentesse e studenti universitari sia applicando lo strumento ordinario, previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, che attuando ulteriori previsioni di legge che, soprattutto in esecuzione del PNRR, puntano all'ampliamento del numero dei posti letto per gli studenti universitari in tempi molto rapidi.
  Anzitutto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato 960 milioni di euro per la creazione di 60.000 posti letto aggiuntivi nel sistema paese entro il 2026, al fine di ridurre il
gap tra la domanda di alloggi e l'offerta in Italia, portando il tasso di copertura a circa il 20 per cento, in linea con le medie europee.
  Per conseguire tale obiettivo, la riforma si articolava in due fasi: un primo intervento, realizzato all'inizio del corrente anno, ha finanziato, anche con risorse statali, la creazione di oltre 8.500 posti letto tramite procedure di acquisto o di locazione di lungo termine.
  Inoltre, proprio al fine di sostenere ulteriormente il diritto allo studio, è stato espressamente previsto che, in relazione ai posti letto relativi ai contratti di locazione in essere, i soggetti attuatori sono tenuti a riservare una quota del 20 per cento dei posti in favore degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio.
  È stato previsto, altresì, un secondo intervento normativo, espressamente previsto dal PNRR, contemplando l'ingresso degli operatori privati all'interno del mercato, al fine di integrare le offerte, in quanto il solo settore pubblico non sarebbe in grado di soddisfare integralmente la domanda, anche considerati i tempi di realizzazione per il raggiungimento del target al 30 giugno 2026 imposti dal PNRR.
  Sotto tale profilo, il 12 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto ministeriale contenente una manifestazione di pubblico interesse, finalizzata alla ricognizione di possibili strutture dismesse da poter convertire a studentati, che possano essere messi a disposizione degli atenei. Le categorie dei soggetti ammissibili alla presentazione delle predette manifestazioni d'interesse includono le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici, le società di gestione del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
o) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, le società a prevalente partecipazione pubblica, le istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali, gli enti regionali per il diritto allo studio ed, infine, gli altri soggetti pubblici e privati, questi ultimi in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50.
  Le manifestazioni di interesse sono state esaminate da una apposita Commissione di valutazione, istituita dal Ministro dell'università e della ricerca, preposta a stabilire l'idoneità degli immobili, tenuto conto dei requisiti e delle caratteristiche definite dall'avviso. In data 27 settembre 2023, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, è stato, pertanto, formalizzato l'elenco degli immobili ritenuti idonei, propedeutico al prossimo bando per l'
housing universitario, per un totale di 67.292 posti letto idonei potenziali.
  Alla luce del predetto decreto, i soggetti beneficiari, individuati attraverso le suddette procedure, si impegneranno a destinare gli immobili ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore, anche previ interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza.
  Al fine di consentire il più ampio accesso possibile agli studenti bisognosi, i posti letto dovranno essere completati e destinati prioritariamente, in base alle quote che saranno definite nell'ambito degli avvisi, agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli enti competenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero assegnati agli studenti inseriti in graduatorie di merito.
  Alla luce della situazione critica in cui versano molti studenti universitari, con particolare riferimento alla questione rincari affitti, che affligge in particolare tutti i grandi poli universitari italiani, da nord a sud, è stato costituito uno specifico tavolo tecnico interistituzionale composto da esperti al fine di individuare il costo medio calmierato, per ogni posto letto a livello territoriale, tenendo conto dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello di servizi offerti, con una riduzione del 15 per cento rispetto al costo finale per posto letto.
  Tale canone calmierato sarà condizione obbligatoria per i soggetti gestori, che dovranno applicarlo agli studenti beneficiari, utilmente collocate nelle graduatorie, che, pertanto, potranno usufruire di questi alloggi a tariffe sociali, pari a quelle applicate dalle strutture pubbliche oggi attive.
  Fanno parte del gruppo tecnici dell'Agenzia del demanio, della Conferenza dei rettori e delle università italiane (Crui), dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, di Cassa depositi e prestiti, della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  Ad ulteriore integrazione delle iniziative profuse dal MUR, nello scorso novembre è stato siglato un protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'università e della ricerca e l'Agenzia del demanio, che istituisce un tavolo tecnico. L'obiettivo è individuare edifici idonei a ospitare residenze per gli studenti fuori sede, allo scopo di favorire accordi con università ed enti territoriali, avviare la progettazione sugli immobili pubblici selezionati, attivare operazioni di
due-diligence al fine di risolvere eventuali criticità e, infine, garantire la fase gestionale. Il tavolo tecnico, che prevede, altresì, la partecipazione, in qualità di partecipanti esterni, dei referenti della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) e dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu), contribuirà ad aumentare la disponibilità residenziale e accelerarne la realizzazione, consentendo di conseguire risultati sicuri e duraturi nel tempo.
  Nel quadro complessivo degli obiettivi previsti dal PNRR e a conferma della scrupolosa attenzione posta dal Ministero dell'università e della ricerca per il raggiungimento degli stessi, tra cui quello di potenziare l'investimento per importanti servizi dedicati agli studenti, in costruttiva e sinergica collaborazione con la Commissione europea, il Ministero dell'università e della ricerca, congiuntamente con il Ministero dell'economia e delle finanze e rappresentanti delle regioni e dei comuni nonché degli Enti coinvolti, partecipa ai lavori della cabina di regia per il PNRR –
housing universitario, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
  Nel corso delle ultime sessioni del 2023, sono state definite e confermate le proposte di revisione al PNRR, presentate alla Commissione europea, tra le quali si segnalano le iniziative finalizzate a individuare soluzioni attuative, necessarie ad assicurare il raggiungimento del
target finale previsto per l'housing universitario.
  Pertanto, a seguito della recente approvazione da parte della Commissione europea della proposta di revisione, presentata dal Governo italiano, del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati previsti 238 milioni di euro aggiuntivi per sostenere la misura dello
student housing allo scopo di creare 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari entro giugno 2026, insieme ad un incremento di 308 milioni di euro per il finanziamento di borse di studio per l'accesso all'università.
  Agli stanziamenti PNRR si aggiungono le ordinarie risorse dispiegate dal Ministero per medesime finalità, allo scopo di contrastare la carenza degli alloggi universitari.
  Difatti, attraverso il V bando di cui alla sopra citata legge n. 338 del 14 novembre 2000, sono stati stanziati circa 500 milioni di euro per la realizzazione di residenze universitarie da parte di università, enti per il diritto allo studio, collegi universitari, regioni, consorzi universitari, cooperative di studenti e altre organizzazioni non lucrative. A tal proposito, è stato formalizzato il provvedimento di assegnazione dei relativi finanziamenti in data 2 novembre 2023.
  A quanto già rappresentato, si evidenzia, altresì, che per l'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'articolo 1, commi 526 e 527, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, sono stati stanziati 15 milioni di euro per garantire il rimborso delle spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali. Tale misura è stata prevista proprio al fine di sostenere gli studenti appartenenti a un nucleo familiare con un indice ISEE non superiore a 26.000 euro annui e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.
  Tale intervento è stato rifinanziato con la legge di bilancio per il 2023 per l'importo di 4 milioni di euro e di ulteriori 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
  Pertanto, grazie all'impegno profuso da questa Amministrazione nell'ultimo anno, la misura di sostegno per gli studenti fuorisede è stata stabilizzata ed è oramai «a regime».
  Nel contempo, gli atenei statali stanno ultimando l'adozione dei bandi rivolti agli studenti fuori sede in possesso dei requisiti prescritti e stanno comunicando al Ministero dell'università e della ricerca i dati definitivi degli studenti aventi diritto. Successivamente, il Ministero, sulla base dei dati ricevuti, provvederà a definire il riparto del contributo in favore di ciascun ateneo: a valle di tale riparto, ogni ateneo provvederà ad erogare le somme direttamente ai propri studenti.
  Naturalmente, il Ministero si è adoperato nel passato e continuerà a farlo in futuro, per far sì che le risorse disponibili per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede siano fortemente incrementate, compatibilmente con la difficile congiuntura economica.
  A tal fine, sono state stanziate ulteriori risorse, di cui una quota immediatamente disponibile, per un totale di oltre 260 milioni di euro. Questo fondo aggiuntivo, introdotto recentemente con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2023, n. 191, in particolare all'articolo 11, ha un doppio obiettivo, ovvero sostenere gli studenti della formazione superiore e al tempo stesso incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede.
  Si rileva, infine, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della citata legge n. 178 del 2020 e dall'articolo 1, comma 582, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono stati stanziati 5 milioni di euro per ciascuno delle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di valorizzare la vocazione residenziale e collegiale delle università statali.
  In relazione alle borse di studio, grazie al concorso previsto tra risorse del PNRR, fondi nazionali e regionali, si assicurerà l'erogazione della borsa a tutti gli idonei per l'anno accademico 2022/2023. In particolare, saranno redistribuiti circa 17 milioni di euro tra risorse PNRR e risorse statali stanziate con il recente decreto-legge «Energia», come previsto all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 131.
  Inoltre, con il disegno di legge di bilancio per il 2024 viene disposto un ulteriore stanziamento complessivo pari a 150 milioni di euro a sostegno dell'edilizia universitaria. Con tali risorse sarà possibile finanziare interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione e miglioramento degli immobili adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari. Lo stanziamento potrà, quindi, essere destinato allo scorrimento della graduatoria relativa alla misura disciplinata dalla legge n. 338 del 2000, che consente il cofinanziamento statale a favore di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, rafforzando ulteriormente l'impegno a favore dell'
housing universitario.
  Infine, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 recante l'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto (60 mila) presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, che dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2026. Lo stanziamento previsto è di 1,2 miliardi di euro, in attuazione della riforma 1.7 – «Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti», della Missione 4, Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università» del PNRR.
  Il bando è aperto ai soggetti gestori di alloggi o residenze, sia pubblici che privati e gli immobili, di almeno 20 posti letto ciascuno, dovranno trovarsi nelle immediate prossimità delle sedi universitarie o comunque in zone ben collegate tramite il trasporto pubblico. Il contributo economico verrà erogato in un'unica soluzione e sarà pari a circa 20 mila euro a posto letto e almeno il 30 per cento dei posti letto dovrà essere destinato agli studenti meritevoli e provenienti da famiglie a basso reddito. La restante parte dei posti letto sarà destinata a tutti gli altri studenti, sempre su criteri di merito, ai quali verrà applicata una tariffa inferiore almeno del 15 per cento rispetto ai valori medi di mercato.
  In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 ha approvato il Decreto PNRR 2024, che prevede, tra l'altro, misure di semplificazione per la realizzazione di nuovi posti letto, nonché l'istituzione della figura di un Commissario straordinario per gli alloggi universitari, che integrerà le competenze del Ministero dell'università e della ricerca accelerando così la realizzazione dei posti letto, in stretto coordinamento con gli altri Ministeri, la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio e gli enti locali.
  Le disposizioni del decreto-legge PNRR 4, nel dettaglio, prevedono l'ampliamento della platea dei soggetti che potranno realizzare nuovi alloggi, consentendo la possibilità anche ai soggetti pubblici di realizzare posti letto per studenti universitari. A supporto di tali soggetti, viene rafforzata la collaborazione con l'Agenzia del demanio, la quale potrà agire come stazione appaltante per la realizzazione di detti alloggi.
  In ottica di semplificazione, è sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, da destinare in studentati, con un vincolo di almeno 12 anni, attraverso una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Sono, infine, previste alcune agevolazioni fiscali che aiuteranno, in modo sostenibile, gli investimenti, in tal senso, dei soggetti attuatori.
  Queste misure segnano, pertanto, una svolta sugli alloggi universitari, tema prioritario per il Ministero dell'università e della ricerca e del Governo ed evidenziano un'azione decisa per affrontare e risolvere la problematica dell'insufficienza dei posti letto per studenti universitari.
  Si conferma, pertanto, ancora una volta, la massima attenzione del Ministero dell'università e della ricerca per il sostegno agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, in armonia con le disposizioni costituzionali.

Il Ministro dell'università e della ricerca: Anna Maria Bernini.


   LACARRA. — Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   in data 30 ottobre 2022 è stata pubblicata sul quotidiano «la Repubblica» un'intervista in cui Nina Corradini, atleta appartenuta alla nazionale di ginnastica ritmica chiamata «le Farfalle», ha denunciato le violenze psicologiche e gli abusi subiti, ancora minorenne, da parte degli allenatori nell'accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio (Monza e Brianza). In particolare, la giovane ha riferito di ripetute sedute di controllo del peso nel corso della giornata sportiva, «dopo colazione, in mutande e davanti a tutti», in cui avrebbe ricevuto insulti per il mancato dimagrimento: una pressione psicologica che l'avrebbe portata più volte a svenire e a controllare in modo ossessivo, oltre al consumo di alimenti, anche quello di sostanze essenziali quali l'acqua e che l'ha successivamente condotta alla «fuga dal calvario della ginnastica ritmica» e a dover curare i disturbi alimentari iniziati proprio durante la sua carriera agonistica;

   a seguito dell'intervista, diversi organi di stampa hanno riportato le denunce di Anna Basta e Giulia Galtarossa, anche loro ex componenti delle «Farfalle», che hanno riferito di essere state sottoposte a un trattamento degradante e ad indebite pressioni psicologiche da parte degli allenatori nonché al controllo ossessivo del peso;

   dai racconti delle atlete del centro sportivo di Desio emerge un quadro di particolare allarme, gli allenamenti, infatti, sarebbero stati praticati nel totale disinteresse del benessere psicofisico di ginnaste minorenni, al solo scopo di ottenere da loro le migliori prestazioni possibili; inoltre, secondo quanto emerso dalle inchieste, già in passato la madre di una giovanissima ex atleta avrebbe sporto denuncia presso la Federginnastica, ottenendo la sospensione per 45 giorni di un'allenatrice;

   in seguito alla denuncia sporta dalla madre di due ginnaste minorenni, che avrebbero riferito di violenze psicologiche subite da parte degli allenatori, la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per maltrattamenti a carico di ignoti;

   il presidente della Federginnastica, Gerardo Tecchi, ha disposto il commissariamento dell'accademia internazionale di ginnastica di Desio. Tuttavia secondo quanto riportato dal quotidiano «Corriere della Sera» il 14 novembre, alcune delle 41 denunce raccolte in forma non anonima dall'associazione «ChangeTheGame» sarebbero accompagnate da copia della segnalazione alla procura federale risalente negli anni. Secondo quanto sostenuto dall'associazione, inoltre, in numerosi casi di segnalazione di violenze si procederebbe con sanzioni ridotte e numerose archiviazioni; i valori relativi all'indice di massa corporea normopeso, come definiti dall'OMS, sono compresi tra i 18,25 e 25: ebbene, da un'analisi comparativa dei dati, pubblicata dal quotidiano «la Repubblica» in data 11 novembre 2022 emerge che a partire dai giochi olimpici del 1988 la media dell'indice di massa corporea delle azzurre di ginnastica ritmica è scesa dall'area del normopeso a quella del sottopeso, per restarvi poi stabilmente negli anni –:

   quali iniziative necessarie e urgenti si intendano intraprendere, in raccordo con il CONI, al fine di accertare la portata e le dimensioni effettive del fenomeno all'interno della Federazione ginnastica d'Italia;

   se non ritengano opportuno istituire un tavolo permanente cui prendano parte soggetti terzi, rappresentanze indipendenti delle atlete e associazioni di comprovata esperienza nel campo del contrasto alla violenza sulle donne e nel contrasto ai disturbi alimentari, anche al fine di individuare specifici obblighi formativi per gli allenatori;

   se non ritengano opportuno promuovere campagne di sensibilizzazione contro modelli estetici pericolosi per la salute psicofisica delle atlete anche al fine di garantire alle più giovani la possibilità di avvicinarsi a qualunque sport in condizione di serenità e sicurezza;

   se, a fronte dei segnalati gravissimi comportamenti posti in essere, non si intendano adottare iniziative normative volte a far sì che non abbiano a ripetersi casi quali quelli di cui in premessa.
(4-02174)

  Risposta. — Le dichiarazioni rese da Nina Corradini e da altre ex atlete della nazionale di ginnastica ritmica sulle pressioni psicologiche subite, anche attraverso un controllo ossessivo del loro peso, hanno portato alla luce uno scenario preoccupante che, mi preme chiarire da subito, non è stato ignorato.
  Il rischio di far nascere disturbi psicologici e alimentari, che mettano a repentaglio lo stato di salute fisico e mentale degli atleti e allontanino i giovani dello sport, è assolutamente intollerabile. Il 2 novembre 2022, a seguito dell'emersione della vicenda su un quotidiano nazionale (30 ottobre 2022), al termine dell'incontro che ho promosso presso il Ministero con il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Giovanni Malagò, e della Federazione ginnastica d'Italia (FGI), Gherardo Tecchi, ho dichiarato che nessuna medaglia, per quanto fattore di orgoglio nazionale o soddisfazione personale, potrà mai giustificare trattamenti degradanti e lesivi del benessere psicofisico degli atleti e delle atlete, specialmente se minorenni, al solo scopo di ottenere da loro migliori prestazioni. Nel rispetto dei ruoli, spetta alle autorità competenti, non solo sportive, effettuare gli opportuni accertamenti, appurare le dimensioni effettive della vicenda e le relative responsabilità e comminare le conseguenti sanzioni.
  A tale proposito, ho avvertito, da subito, il dovere di assumere una serie di iniziative, coinvolgendo il CONI e FGI, auspicando parallelamente un immediato intervento della procura federale e del
safeguarding officer, organismo promosso dalla federazione proprio per favorire la raccolta di eventuali segnalazioni di comportamenti impropri in ambito federale. A questo proposito, ho registrato un'immediata attivazione delle due strutture della FGI.
  Al riguardo, in via preliminare, faccio presente che i fatti in questione, poiché si riferiscono a responsabilità di soggetti tesserati, a prescindere dallo sviluppo del procedimento penale ancora in corso, hanno costituito oggetto di attività istruttoria da parte della stessa procura federale e di un pronunciamento degli organi di giustizia sportiva federali (
id est, del tribunale federale della Federazione ginnastica d'Italia, decisione n. 14/2023 in data 9 ottobre 2023) che operano in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli organi direttivi della stessa Federazione ed agli organi del CONI.
  Ciò premesso, su un piano più generale e per quanto attiene alle «iniziative normative» mi preme evidenziare che, con la cosiddetta «riforma dello sport», e in particolare il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono state emanate specifiche disposizioni volte a perseguire l'obiettivo della tutela degli atleti, a partire dai minori, anche al fine di prevenire il verificarsi di situazioni come quella sottolineata nell'interrogazione.
  Anzitutto, è stato istituito il gruppo di lavoro costituito da docenti ed esperti in materia, dalla comprovata esperienza e conoscenza anche del mondo sportivo, che sta lavorando al decreto previsto dall'articolo 33, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021. La norma prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volto a introdurre disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Con il medesimo sarà previsto l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
  Inoltre, l'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, prevede, altresì, che le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e delle società sportive e delle persone tesserate. È importante sottolineare che, in ottemperanza a quanto sopra previsto, la quasi totalità delle federazioni, compresa la Federazione ginnastica d'Italia (FGI), ha già adottato le proprie linee guida. In verità, la Federazione ginnastica ha per prima istituito l'ufficio di salvaguardia dei propri tesserati, composto da un
pool di esperti, medici, psicologi, giuristi ed ex sportivi, a disposizione di chiunque accusi un disagio o abbia semplicemente bisogno di ascolto. La stessa ha inoltre nominato un Duty Officer esclusivamente per l'Accademia internazionale F.G.I. di Desio e uno per le altre strutture addestrative direttamente organizzate e gestite dalla F.G.I.; ha poi inserito, all'interno del sistema federale, per il tesseramento dei tecnici, delle norme di comportamento ad essi dedicate, previste dalla Federazione internazionale di ginnastica e caratterizzate da tredici punti da spuntare obbligatoriamente per essere tesserati alla F.G.I.; ancora, nel percorso di formazione dei quadri tecnici federali sono stati inseriti moduli riguardanti le problematiche dei disturbi del comportamento alimentare. La federazione ha inoltre siglato un rapporto di intesa con il Movimento italiano genitori, Mo.I.Ge., che ha prodotto un documento denominato «Patto Educativo di corresponsabilità», trasmesso dalla stessa a tutte le affiliate affinché queste lo propongano alle famiglie dei propri iscritti e ne chiedano la sottoscrizione. È poi stata costituita la Commissione federale atleti della Federazione ginnastica d'Italia e ha approvato di sottoscrivere un rapporto di collaborazione con l'Istituto auxologico di Milano per la formazione e l'aggiornamento dei Tecnici Apicali sulle problematiche dei disturbi del comportamento alimentare e sulle tecniche di comunicazione che ha prodotto, nel corso del 2023, tre incontri.
  Per quanto riguarda il CONI, con la delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta nazionale, questo ha adottato un modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento
Safeguarding), quale riferimento per le Federazioni sportive nazionali negli adempimenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, ed ha, altresì, istituito l'Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding, avente, tra gli altri, il compito di favorire il coordinamento per la corretta attuazione degli articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e 16 del decreto legislativo n. 39 del 2021 da parte delle Federazioni e degli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI e di formulare raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di safeguarding dell'Ente, al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso, di violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. L'Osservatorio ha inoltre il compito di condurre studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con istituzioni accademiche. In sede di Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding, sono stati emanati i principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto di tali deprecabili fenomeni, principi ai quali tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e tutte le entità associative affiliate devono uniformarsi nell'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, prevedendo misure e procedure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione.
  Peraltro, tali principi stabiliscono un contenuto minimo ineludibile in relazione ai suddetti modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, ivi compresa l'adozione di adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio, nonché, più in generale, di strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi specifici; l'assunzione di adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e per la gestione delle segnalazioni; la determinazione di adeguate misure per la diffusione e la pubblicizzazione delle politiche di
safeguarding e la trasmissione delle informazioni nel rispetto degli obblighi di riservatezza; l'adozione di un codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, oltre all'individuazione di specifichi doveri ed obblighi in capo ai tesserati, con ulteriori puntualizzazioni nei confronti dei dirigenti sportivi, dei tecnici e degli atleti.
  Nell'ambito di tali principi sono stati declinati, tra gli altri, anche l'abuso fisico e l'abuso psicologico.
  Per «abuso fisico», i citati principi fondamentali ricomprendono qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore
performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
  Per «abuso psicologico», i suddetti principi hanno identificato qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
  Nello stesso tempo sono state promosse, nell'ambito della Federazione ginnastica d'Italia, sentito il CONI, alcune campagne di sensibilizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la campagna di sensibilizzazione SO – «La ginnastica è divertimento, passione e felicità. No a qualunque forma di abuso o prevaricazione»; la campagna di sensibilizzazione SO – «
Feel safe, be safe, insieme siamo tutti più sicuri!»; «#iostoconlosport – Campagna di sensibilizzazione per lo sport e la ginnastica ritmica»).
  Il CONI, infine, nell'ottica della più totale collaborazione istituzionale si è impegnato ad assicurare, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il rispetto e l'efficacia di tali disposizioni e ad assicurare il pieno sostegno e raccordo rispetto ad ogni ulteriore iniziativa, anche normativa.
  Per quanto riguarda, invece, le iniziative volte anche ad accertare la dimensione del fenomeno, ricordo che il nostro Dipartimento per lo sport ha supportato, tra gli altri, il progetto di ricerca sugli abusi nel contesto sportivo che l'organizzazione di volontariato «Il cavallo rosa/
Change the game» ha commissionato alla società di ricerca Nielsen per individuare la dimensione realistica del fenomeno. A tal fine è stato scelto un campione di 1.400 individui di età compresa tra i diciotto e i trent'anni che prima dei diciotto abbiano praticato attività sportive individuali o di gruppo con un'associazione sportiva; sono state realizzate venti interviste. Da ciò è nato il progetto sulla cultura dell'atleta e il sondaggio sul clima, con l'obiettivo d'indagare sulle dinamiche alla base della violenza interpersonale contro i minori all'interno della pratica sportiva, informare l'opinione pubblica sull'entità del fenomeno e sui disagi da essa provocati, sensibilizzare quanti lavorano nell'ambito dello sport organizzato e fornire un supporto alla creazione di politiche volte a prevenire il fenomeno della violenza nella pratica sportiva, nonché ad accrescere il corpus di indagini legate a tale fenomeno.
  Faccio inoltre presente che il Dipartimento per lo sport ha istituito un tavolo tecnico con 26 enti e associazioni, per la costituzione e la promozione di una struttura finalizzata a rafforzare la tutela dei minori nel mondo dello sport, con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi e l'obiettivo di garantire a tutti i giovani atleti e atlete di praticare lo sport in un ambiente sano e sicuro. Per favorire la diffusione di questa iniziativa, frutto della collaborazione tra chi ha la responsabilità di normare e chi ha la responsabilità di formare e seguire i giovani nelle realtà locali, è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione, il cui
slogan è «Battiamo il silenzio». È stata inoltre predisposta una piattaforma web contenente documenti e informazioni facilmente accessibili e utili strumenti di formazione fruibili in qualsiasi momento da parte del personale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché dei docenti ed educatori, oltre all'indicazione delle istituzioni alle quali potersi rivolgere e dei numeri utili per eventuali segnalazioni.
  Con riguardo specifico agli obblighi in capo a formatori e allenatori, in aggiunta alle iniziative di CONI e federazioni sportive a cui si è accennato sopra, segnalo che il tema delle molestie nel mondo dello sport è al centro del progetto europeo «
Fair coaching», realizzato insieme ad Assist (Associazione nazionale atlete) e ad altre organizzazioni partner, con l'obiettivo di fornire conoscenza e strumenti utili agli allenatori e alle allenatrici al fine di prevenire e contrastare comportamenti sessisti, violenti e discriminatori, per garantire un ambiente sportivo sano e stimolante. Anche grazie a questo progetto non faremo mancare il nostro sostegno. Con le medesima finalità, il Dipartimento per lo sport, insieme all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e alla scuola dello sport e salute s.p.a., ha messo a disposizione dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive un vademecum, con l'obiettivo di accompagnarli e supportarli nelle loro attività a sostegno del percorso di crescita dei minori impegnati nelle attività sportive e rendere uniforme la capacità di risposta del mondo dello sport su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal diverso contesto organizzativo. Il documento, redatto con il coinvolgimento di numerosi esperti, affronta undici tematiche attraverso le quali si analizza lo stretto legame tra la pratica sportiva e il benessere del minorenne nel contesto sportivo, anche in considerazione dei diritti universalmente riconosciuti dalla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ed è al centro di incontri di formazione organizzati dagli organismi sportivi e dalla Scuola dello sport. I tecnici e i dirigenti sportivi rappresentano un fondamentale punto di riferimento anche e soprattutto per il trasferimento di valori educativi e di uno stile di vita sano, nonché per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, affinché le atlete e gli atleti possano godere appieno del loro diritto.
  Per quanto riguarda infine le iniziative e campagne di comunicazione e sensibilizzazione al quale l'interrogante fa riferimento, voglio ribadire che, personalmente, ritengo indispensabile il fronte informativo-preventivo.
  Sotto questo profilo, su un piano generale, deve anche darsi conto dell'attività progettuale e di informazione-prevenzione svolta dalla società Sport e Salute s.p.a. Tra le varie attività, si segnala la collaborazione scientifica tra l'Istituto di medicina dello sport e il CREA alimenti e nutrizione (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca alimenti e nutrizione) per metter a disposizione degli utenti e diffondere informazioni sulla sana alimentazione come base per il benessere psico-fisico. Ricordo poi le numerose campagne di comunicazione e iniziative afferenti in particolare alla piattaforma «GIOVANI2030», presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
  Inoltre, quanto alla promozione di ulteriori interventi finalizzati a prevenire e contrastare le situazioni di disagio giovanile, inteso come fenomeno multifattoriale, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale risulta costantemente attivo. In tale ottica, è stato istituito il numero verde nazionale «SOS disturbi alimentari», nell'ambito del progetto «SALUTE E BENESSERE DEI GIOVANI», promosso e finanziato dall'allora Dipartimento della gioventù (oggi Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale), in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, il Dipartimento di ricerca sociale comunicazione dell'Università di Roma «La Sapienza» e l'azienda USL n. 1 dell'Umbria, in considerazione dell'emergenza, a livello nazionale, del problema dei disturbi del comportamento alimentare e dell'importanza di creare un punto di riferimento per fornire un efficace supporto e adeguate informazioni.
  Il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha inoltre promosso, nel corso degli ultimi anni, e continua a promuovere, una serie di interventi finalizzati a prevenire e contrastare situazioni di disagio tra gli adolescenti e i giovani come:

   il progetto «Spazi civici di comunità» nato per sostenere i giovani nel processo di empowerment individuale e collettivo, attraverso la creazione di oltre 100 nuovi spazi civici di comunità su tutto il territorio nazionale, intesi come luoghi che consentano la partecipazione attiva alla vita sociale e costituiscano aree fondamentali di confronto e convivenza democratica. In considerazione della positiva risposta ricevuta dai territori, sono state destinate ulteriori risorse (oltre 5 milioni di euro) al finanziamento, nel corso del 2024, di altri 53 progetti.

  Faccio anche presente, infine, che nell'intesa tra il Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e sistema degli enti locali, sottoscritta il 20 dicembre 2023 concernente la ripartizione annuale del Fondo per le politiche giovanili, sono stati, tra l'altro, previsti interventi che, in coerenza con la programmazione regionale, siano finalizzati a monitorare e affrontare varie situazioni di disagio, nonché a promuovere i valori dello sport al fine di favorire sia la diffusione di stili di vita salutari e sostenibili sia l'aggregazione e l'inclusione sociale dei giovani come leve di contrasto alle diverse forme di disagio. Nell'ambito della predetta intesa si procederà, tra le altre iniziative, a predisporre un bando rivolto alle associazioni per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi del bullismo, del cyberbullismo e sull'importanza di perseguire uno stile di vita sano.
  Da ultimo, ricordo anche la recente approvazione nella seduta della Camera dei deputati dell'8 novembre 2023, delle mozioni n. 1-00132 e 1-00163 riguardo il tema dei «disturbi della nutrizione e dell'alimentazione» («DNA») e, in particolare, i seguenti impegni:

   impegno del Governo n. 12: promuovere corsi di formazione per gli allenatori e le allenatrici, in particolare per quelli che operano nei settori giovanili, sull'insegnamento di una corretta ed equilibrata alimentazione in ambito sportivo coinvolgendo tutti i soggetti competenti, con particolare riferimento al Dipartimento per lo sport, al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, al Ministero della salute e ai Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e agli altri enti pubblici di volta in volta competenti;

   impegno del Governo n. 13: promuovere campagne di comunicazione rivolte ai giovani atleti agonisti e non sull'importanza di avere un'alimentazione sana ed equilibrata, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata, coinvolgendo tutti i soggetti competenti con particolare riferimento al Dipartimento per lo sport, al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e agli altri enti pubblici di volta in volta competenti.

  Concludendo, voglio ringraziare l'interrogante per aver sottolineato l'importanza della vicenda e dei temi ad essa direttamente connessi. Considero quest'occasione anche una preziosa opportunità per rappresentare e rilanciare il nostro impegno comune, quotidiano e sistematico per consolidare la centralità del valore irrinunciabile del rispetto, in tutte le sue declinazioni, a partire dai comportamenti e dal linguaggio nello sport e non solo.
  Per consolidare e rendere proficuo questo impegno, sarà fondamentale una diffusa e convinta collaborazione nei giorni normali e non solo in occasione di fatti incresciosi come quelli oggetto dell'interrogazione in esame, che per primo non posso che riconfermare in questa sede.

Il Ministro per lo sport e i giovani: Andrea Abodi.


   MALAGUTI e VINCI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il granchio blu (Callinectes sapidus Rathbun, 1986), una specie aliena invasiva diffusasi in tutto il bacino mediterraneo, genera preoccupanti problemi ecologici, economici, e alle attività turistiche e ricreazionali;

   risale al 2007 la prima notizia della sua presenza nella Sacca di Goro. Dal 2010 si sono intensificate le segnalazioni, catturando inizialmente crostacei di taglia adulta, anche femmine con massa ovigera, e poi crostacei di pochi centimetri di lunghezza, dimostrando la riproduzione della specie in loco;

   pur mancando un approfondito studio demografico, possiamo affermare che esso sia diffuso in tutta la laguna, con presenza di tutte le classi di taglia;

   fortunatamente le sue carni sono piuttosto saporite ed apprezzate, quindi pescate. Nel 2014 le prime partite sono state conferite al mercato ittico di Goro. I conferimenti sono velocemente aumentati fino al 2022 (90.000 chilogrammi) pari al 143 per cento rispetto al 2021, ma si stima che le quantità commercializzate corrispondano a non più di un terzo del pescato complessivo;

   fino al 2022 non c'erano evidenze che il granchio blu si alimentasse abitudinariamente di vongole, perché essendo un predatore opportunista preferisce nutrirsi di altri organismi (granchi, pesci, bivalvi non fossori e altro), più facilmente recuperabili rispetto alle vongole per le quali è necessaria l'estrazione dai sedimenti del fondale;

   recentemente la riduzione delle prede abituali lo ha indotto a nutrirsi anche di vongole veraci, sia di piccola taglia (seme) che di pezzatura commerciale. Le numerose segnalazioni di gravi danni subiti da allevamenti in laguna, sono indubbiamente imputabili alla pressione predatoria esercitata da questa specie talmente invasiva da mettere a rischio il futuro delle coltivazioni;

   i predatori naturali del granchio blu sono due: le tartarughe marine (troppo poche) e i coccodrilli;

   non si può ridurre la popolazione ricorrendo a elementi patogeni perché colpirebbero indistintamente tutti i crostacei dell'ecosistema;

   il fenomeno, già molto preoccupante, non sembra aver raggiunto ancora il suo apice. Il responsabile divisione molluschicoltura di Goro ha avanzato alcune osservazioni:

    a) nonostante la pesca crescente e l'intensificarsi dell'attività di cattura, la specie non regredisce e sembra ancora in espansione;

    b) il prezzo medio mensile non è determinato dai quantitativi conferiti, ma strettamente collegato alla domanda, che aumenta nei mesi estivi per effetto dei flussi turistici;

    c) il prezzo medio annuale, nonostante l'offerta sia quasi triplicata, è calato in maniera non proporzionale, quindi il mercato della specie si sta espandendo;

    d) la pesca del granchio blu è divenuta sempre più interessante dal punto di vista economico offrendo una importante fonte di integrazione del reddito per la comunità di pescatori/allevatori locali;

    e) considerando le forti implicazioni ecologiche ed economiche derivanti dalla diffusione del granchio blu, è necessario uno studio scientifico approfondito per avere maggiori elementi conoscitivi e poter attuare azioni di contenimento;

   per salvare le coltivazioni di vongole ed il lavoro di almeno 3000 addetti, considerando che negli USA i granchi blu sono considerati cibo pregiato ma insufficiente a soddisfare la richiesta del mercato domestico, si potrebbe creare uno stabilimento per la lavorazione del crostaceo e inscatolamento della polpa, esportandolo oltre oceano –:

   se intendano adottare iniziative di competenza per realizzare e sostenere l'attività lavorativa e produttiva dei pescatori, per creare nuove opportunità di lavoro favorendone l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico commerciale connettendole con quelle che, negli USA, già si occupano della lavorazione della polpa di granchio, sostenendo anche la realizzazione d'uno stabilimento a Goro per rendere remunerativa la pesca intensiva del granchio e promuoverla all'estero, in particolare agevolando l'esportazione detta negli USA o, in alternativa, se intendano intraprendere altre iniziative di competenza, in particolare di studio, contenimento e commercializzazione del granchio blu, anche prevedendo incentivi o altre forme di tutela delle imprese di coltivazioni dei molluschi.
(4-01320)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente le iniziative per sostenere il comparto della pesca danneggiato dalla presenza invasiva del granchio blu, rilevo quanto segue.
  La presenza del «granchio blu» (
Callinectes sapidus Rathbun) nei mari antistanti le coste nazionali merita particolare attenzione in considerazione del fatto che l'anomala proliferazione di questa specie aliena comporta danni gravi ai prodotti della molluschicoltura, atteso che trattasi di una specie che non ha predatori naturali.
  In risposta al fenomeno in questione, il Ministero, ha avviato una serie di interventi a favore dei comparti colpiti.
  Quanto al sostegno economico delle imprese, il Ministero ha attivato, a valere su fondi nazionali, misure in favore delle imprese colpite che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie in questione.
  Con il decreto-legge «omnibus» n. 104 del 10 agosto 2023 sono state previste, all'articolo 10, misure urgenti nel settore della pesca. Invero, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni determinatisi a far data dal 1° agosto 2023, è stata autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie.
  Alla data del 31 dicembre 2023 tutte le domande ammissibili pervenute sono state liquidate.
  Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno della filiera del settore della pesca e dell'acquacoltura, per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla prolificazione della specie granchio blu (
Callinectes sapidus e portiinus segnis), il Ministero decreto ministeriale n. 628456 del 13 novembre 2023 ha destinato 10 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, EPR 2021, in favore dei consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
  Le agevolazioni sono destinate al riconoscimento delle spese sostenute dai consorzi, dalle cooperative, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per la semina, il ripopolamento e l'acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli allevamenti. È previsto il rimborso delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
  Al riguardo informo che dal 16 febbraio sarà possibile presentare, tramite la piattaforma
online, le domande per accedere alle predette agevolazioni, con termine di scadenza il 22 marzo 2024.
  Allo stesso tempo, l'Amministrazione ha impegnato e trasferito le risorse finanziarie ai competenti funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di direzione marittima.
  Una volta acquisite le domande ed effettuate le istruttorie, la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura procederà a trasmettere gli elenchi dei beneficiari ai predetti funzionari delegati che provvederanno alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto.
  Ricordo, inoltre, che il 15 dicembre 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 690591, di attuazione dell'articolo, comma 2-
bis, del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu “Callinectes sapidus e Portumis segnis”».
  Con tale decreto è stato istituito il Fondo destinato al riconoscimento di un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai Consorzi e dalle imprese di acquacoltura anche per i loro dipendenti, che svolgono come attività principale quella identificata dal codice Ateco 03.21, ed è in corso di emanazione il decreto direttoriale con il quale saranno individuati i criteri e le modalità di presentazione delle domande.
  Sottolineo inoltre che la legge di bilancio per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi a sostegno delle imprese agricole, a valere sul fondo di solidarietà nazionale (Fsn), In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il fondo (lettera
a)) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b)), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c)) (articolo 1, comma 446).
  Peraltro, con l'ultima legge di bilancio, al comma 443 il Governo ha previsto l'istituzione presso il Masaf un nuovo fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per sostenere le imprese colpite da tipi di calamità non prevedibili.
  Si tratta di risorse che il Ministero dell'agricoltura potrà attivare tempestivamente, attraverso una procedura snella ed efficace, al verificarsi di ogni nuova emergenza che costituisca un pericolo per il settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca.
  Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
  Il fondo emergenze in agricoltura consentirà dunque di dare risposte immediate alle nostre imprese agricole e della pesca, grazie ad un affidabile sistema di protezione.
  In via ulteriore, rispetto agli interventi sopra richiamati di carattere economico, è necessario rammentare che, oltre a incentivare l'analisi scientifica del fenomeno, la competente Direzione generale ha operato interventi di carattere tecnico-gestionali volti a contrastare il fenomeno citato.
  In tal senso, il primo intervento specifico è stato adottato il 16 luglio 2023 si è consentito alle imbarcazioni a supporto degli impianti di acquacoltura dell'Emilia-Romagna di prelevare il granchio blu con nasse e attrezzi da posta anche se non iscritti in licenza, ma solo nell'ambito della concessione demaniale all'uopo concessa.
  Successivamente, il 16 agosto 2023, tutte le imbarcazioni inferiori ai 3 GT, iscritte nei compartimenti marittimi interessati dal fenomeno, sono state autorizzate, in deroga, ad utilizzare, entro le 0,3 miglia dalla costa (area in genere assolutamente interdetta alla pesca), nasse e reti anche se non contemplate in licenza. In effetti, anche se la strategia non può considerarsi risolutiva ha almeno consentito di limitare il fenomeno dannoso.
  Inoltre, vi è in programma di intraprendere, a valere sul Feampa 2021/2027, azioni per il finanziamento di progetti di studio della biologia della specie, finalizzate non solo al contrasto del crostaceo, ma anche alla creazione di una filiera del granchio blu per il suo utilizzo alimentare (integratori e mangimi per acquacoltura) e per la commercializzazione e promozione nei confronti del consumatore. All'interno della priorità 2 del Feampa 2021-2027 si intende promuovere la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione europea.
  Il Feampa, infatti, sostiene la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura contribuendo a creare organizzazioni di produttori e attuare i loro piani di produzione e commercializzazione; realizzare nuovi sbocchi sul mercato; promuovere la tracciabilità e l'informazione dei consumatori; aggiungere valore ai prodotti; nonché diffondere le informazioni di mercato lungo tutta la catena di approvvigionamento.
  In tal senso, l'industria della trasformazione (impianti e stabilimenti di settore) svolge un ruolo importante nel garantire la qualità e la disponibilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a essa possono essere destinati investimenti mirati del Feampa volti al conseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione comune dei mercati (Ocm).
  Fermo restando quanto sopra, il Ministero continuerà a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative e misure in favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura, per mitigare le ripercussioni economiche del fenomeno avviando altresì un processo congiunto e coordinato di azioni rivolte alla soluzione del problema.
  Stiamo già lavorando per dare attuazione a quanto previsto dalle importanti novità legislative e per riconoscere al settore ulteriori interventi compensativi, permettendo così alle imprese di accedere a finanziamenti agevolati e ottenere aiuti concreti.
  Ritengo che le azioni messe in atto dal Governo possano trasformare un'emergenza in una opportunità, in quanto il granchio blu può essere una grande risorsa sia per le sue proprietà nutrizionali, in particolare la forte presenza di vitamina B12, sia per i potenziali mercati di sbocco, anche internazionali, che si possono raggiungere.
  Con l'inserimento del granchio blu nell'elenco delle denominazioni delle specie ittiche di interesse commerciale, inoltre, si è dato avvio alla valorizzazione del prodotto che dovrà essere poi sviluppata attraverso una strategia commerciale mirata alla realizzazione di una vera e propria filiera di consumo.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste: Luigi D'Eramo.


   MARATTIN. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi della legge n. 240 del 2010, gli statuti delle università statali in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo sono stati modificati nel rispetto dei principi ai autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, nonché con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 240 del 2010, tra i quali, alla lettera d), è fissata «la durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile»;

   sono i singoli statuti che devono normare in modo puntuale le procedure e le modalità per l'elezione dei rettori e non possono ovviamente prevedere deroghe a una norma primaria;

   desta pertanto preoccupazione quanto si apprende da un articolo della Gazzetta del Sud del 14 luglio 2023 («Corsa al Rettorato, potrebbe esserci anche Giovanna Spatari») nel quale si legge che non v'è certezza sulla data delle elezioni (in quel caso, per l'Università di Messina) in quanto «Prima di tutto c'è da sciogliere un nodo, quello relativo a una eventuale proroga legata alla possibilità di chiudere da parte degli attuali rettori i progetti legati al PNRR»;

   gli investimenti del PNRR scadono nel 2026 e quindi una eventuale proroga così giustificata non potrebbe essere di «pochi mesi», ma dovrebbe protrarsi per non meno di ulteriori due o tre anni;

   non si ravviserebbe peraltro per quale ragione una eventuale necessità di proroga per gli atenei non dovrebbe riguardare anche altre istituzioni interessate in modo molto più significativo dal Piano (comuni, città metropolitane, regioni, o perfino istituzioni governative);

   in diversi atenei sono state tenute nel mese di giugno 2023 le elezioni per il rinnovo dei rettori e in altri sono state già indette o in corso di svolgimento, e questi rettori entreranno in carica nel prossimo autunno, rendendo ancor più incongruente la proroga dei soli rettori in scadenza nel 2024 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di richieste da parte di uno o più atenei di prorogare il mandato del proprio rettore oltre la durata di sei anni stabilita dalla norma e dagli statuti e se intenda prendere in considerazione tale eventualità ovvero, qualora fosse – come si spera – una notizia infondata, se il Ministro non ritenga opportuno e doveroso adottare iniziative di competenza per smentire qualsiasi iniziativa indirizzata a prolungare il mandato dei rettori in carica anche non collegata al PNRR.
(4-01412)

  Risposta. — Ringrazio l'interrogante per il quesito sottoposto all'attenzione di questo Ministero, profilo specifico di un tema essenziale per l'azione del Governo e del Ministero dell'università e della ricerca. L'attuazione del PNRR, infatti, costituisce un pilastro essenziale del nostro mandato, sotto almeno tre punti di vista.
  Anzitutto, siamo impegnati nel raggiungere gli obiettivi del Piano, perché siamo convinti che sia una occasione irripetibile di modernizzazione del nostro sistema della ricerca e dell'alta formazione.
  In secondo luogo, abbiamo il dovere di spendere al meglio, e senza residui, le ingenti risorse assicurate dalla sua attuazione.
  Infine, vogliamo far sì che questa occasione non resti una parentesi destinata a chiudersi alla fine del 2026, ma un innesco per uno sviluppo complessivo e duraturo, che costituisca un nuovo punto di inizio per le sfide da affrontare nel futuro.
  È chiaro, tuttavia, che il raggiungimento di obiettivi così ambiziosi non sia un compito che il singolo Ministero, o anche l'intero Governo, può raggiungere da solo. È necessario uno sforzo complessivo del sistema Paese, a partire da quei soggetti e quelle istituzioni che, nell'ambito della autonomia, sono chiamate a realizzare l'ultimo miglio dell'attuazione del Piano, senza il quale sarebbe impossibile portarlo a compimento. Tra questi soggetti sicuramente rientrano le università, all'interno delle quali i rettori rappresentano il principale punto di riferimento rispetto alla stabilità e alla capacità di programmazione del singolo ateneo.
  Il ruolo del Governo è perciò quello di assistere l'attuazione del PNRR, anche dialogando costantemente con i rettori e valutando ogni intervento collaterale o strumentale che possa agevolare il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi posti.
  Chiarisco, tuttavia, che non è pervenuta alcuna richiesta relativa alla proroga del mandato da parte degli oltre cinquanta rettori in scadenza prima del 31 dicembre 2026.
  Di conseguenza, nonostante le notizie di stampa riportate dall'interrogante, non sono state approntate o predisposte concrete proposte normative al riguardo.

Il Ministro dell'università e della ricerca: Anna Maria Bernini.


   PAVANELLI e MORFINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   con l'approvazione della legge provinciale n. 9 del 2023 e dell'addendum al quinto aggiornamento del piano rifiuti, la provincia autonoma di Trento, invece di aumentare la raccolta differenziata e ridurre i quantitativi prodotti di rifiuti urbani in linea con le direttive europee sul Green New Deal, intende costruire un inceneritore sul suo territorio;

   a Bolzano è già in funzione l'inceneritore gestito dalla Eco Center s.p.a.; qualora realizzato, l'impianto di Trento rappresenterebbe il secondo in una regione di 1 milione di abitanti circa. La capacità di incenerimento passerebbe dal 25 per cento a oltre il 45 per cento contro una media nazionale del 18 per cento. Ciò comporterebbe un ulteriore aumento dei gas serra e dell'inquinamento in un'area già fortemente soggetta alle emissioni dei mezzi in transito sull'autostrada del Brennero, senza considerare l'insostenibilità economica del progetto e la necessità di importare rifiuti speciali da fuori regione per garantire il funzionamento dell'impianto;

   la direttiva europea sulla gestione dei rifiuti prevede di raggiungere entro il 2035 obiettivi ambiziosi di riciclo dei rifiuti urbani. Con il secondo inceneritore il Trentino-Alto Adige/Südtirol diventerebbe la regione italiana con il più alto numero di inceneritori per abitante;

   nella risposta all'eurointerrogazione P-002347/2023 fornita dal commissario europeo all'ambiente è stato specificato che a norma dell'articolo 16 della direttiva quadro sui rifiuti, gli Stati membri adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. La direttiva definisce in particolare i requisiti per la concessione delle autorizzazioni relative al trattamento dei rifiuti;

   il commissario europeo ha specificato che la scelta del tipo e dell'ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti è di esclusiva responsabilità delle autorità nazionali, purché risulti rispettato il diritto dell'Unione europea. Occorre prestare particolare attenzione al rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza e alla gerarchia dei rifiuti, in base a cui il riciclaggio va preferito rispetto all'incenerimento dei rifiuti con produzione di energia, mentre quest'ultimo va preferito all'incenerimento senza recupero di energia e allo smaltimento in discarica;

   su base annuale o semestrale, la Commissione verifica che gli Stati membri stiano attuando la normativa dell'Unione europea in materia di rifiuti, controllando in particolare il conseguimento degli obiettivi in materia di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero. La Commissione valuta anche i piani di gestione dei rifiuti, che in Italia vengono elaborati a livello regionale. Sono tuttavia le autorità degli Stati membri, ivi compresa la magistratura, ad avere la responsabilità di garantire la conformità al diritto dell'Unione europea, anche in termini di valutazione del possibile impatto ambientale dei progetti e di verifica dei singoli casi di potenziale violazione delle norme applicabili –:

   se non ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza volta a scongiurare ipotesi di infrazioni comunitarie alla luce della normativa europea in materia di rifiuti e delle politiche di riutilizzo, riciclo e recupero dei materiali;

   se non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a favorire degli accordi di durata pluriennale tra la provincia di Trento e i gestori di impianti localizzati nei territori limitrofi al fine di ottimizzare la funzionalità degli impianti di smaltimento già installati ed evitare l'impiego di risorse pubbliche per realizzarne di nuovi.
(4-01533)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, è stato approvato il programma nazionale per la gestione del rifiuti (PNGR), che costituisce uno strumento strategico di indirizzo per le regioni e le province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti, nel rispetto del riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni.
  Ai sensi degli articoli 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, compete alle regioni e alle province autonome l'elaborazione e l'attuazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, con la previsione degli interventi strutturali da realizzare e l'individuazione dei criteri per la loro ubicazione.
  Il PNGR, in coerenza con le direttive comunitarie di settore, prevede il rispetto della «gerarchia dei rifiuti», ossia l'ordine di priorità di gestione, avente per obiettivo primario la riduzione della produzione dei rifiuti stessi, la preparazione per il loro riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altro tipo (a esempio, quello di energia e, infine, lo smaltimento in discarica).
  Il PNGR sottolinea l'importanza di una rete integrata e adeguata di impianti che tengano conto delle migliori tecniche disponibili (BAT), nonché del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, evidenziando che «ogni regione deve garantire la piena autonomia per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati e per la frazione di rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani destinati a smaltimento».
  Tali indirizzi devono essere alla base del processo di redazione dei piani regionali che, ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono approvati o adeguati dalla regione «entro 18 mesi dalla pubblicazione del programma nazionale di cui all'articolo 198-
bis, a meno che non siano già conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea.»
  Con delibera 26 agosto 2022 n. 1506, la Provincia autonoma di Trento ha approvato il V aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, fissando obiettivi e azioni che appaiono in linea con quelli di cui alle normative comunitarie e nazionali, rimandando al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione di una integrazione al piano, relativa a valutazioni a livello tecnico, energetico, ambientale ed economico sulla necessità di realizzare un impianto provinciale di recupero energetico per la chiusura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti all'interno del territorio provinciale.
  Da tale scelta è scaturita la necessità dell'
Addendum al V aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani che, a oggi, per quanto di conoscenza del Mase, risulta approvato in via preliminare e già sottoposto a VAS, ma non ancora approvato in via definitiva.
  L'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, nell'arco temporale di pianificazione di sei anni (cfr. articolo 199, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 2006), fissa, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

   riduzione del 2 per cento della produzione pro capite attuale del rifiuto pro capite e totale;

   aumento della raccolta differenziata del 78 per cento nel 2023 e dell'80 per cento nel 2028;

   miglioramento della qualità della raccolta differenziata e incentivazione di nuove forme di recupero di materia;

   raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica territoriale per la gestione del rifiuto residuo;

   individuazione del sistema impiantistico più idoneo per il territorio provinciale.

  In caso di mancato raggiungimento di detti obiettivi, viene imposta la programmazione di puntuali interventi per il loro perseguimento.
  I dati del Rapporto ISPRA del 2022 evidenziano che, in provincia di Trento, la raccolta differenziata ha raggiunto il 77,5 per cento nel 2021, a fronte di una media nazionale che si attesta sul 64 per cento.
  Sul territorio provinciale non sono, attualmente, presenti impianti che consentono la chiusura del ciclo dei rifiuti per la parte che eccede la raccolta differenziata, destinata principalmente all'impianto di termovalorizzazione di Bolzano e, in parte, all'estero.
  Al momento è, difatti, attiva una convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano che consente di conferire presso il citato termovalorizzatore circa 13.000 ton/a di rifiuti (quantitativo che dovrà essere confermato ogni anno in funzione della disponibilità dell'impianto).
  Il piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) prevede, peraltro, per il recupero energetico dei rifiuti urbani, la definizione di «macroaree» tra Regioni confinanti, secondo un principio di prossimità.
  A oggi, per la parte di rifiuti non conferiti all'impianto di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento espleta gare pubbliche per la ricerca di impianti che accettino il proprio rifiuto. Tali gare vanno spesso deserte, se non per pochi casi di aggiudicazione, ma a costi molto elevati e per piccole quantità.
  Si precisa, inoltre, che nell'
Addendum al V aggiornamento del piano, la Provincia autonoma di Trento, al fine di sopperire alla carenza impiantistica per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, ha valutato diversi scenari alternativi e, per ciascuno di essi, approfondito gli aspetti tecnico-economico-ambientali e sanitari, infine individuando il migliore scenario, che prevede la realizzazione di un impianto provinciale di trattamento termico dei rifiuti con recupero energetico.
  Si sottolinea che la scelta di realizzare un impianto di trattamento termico con recupero energetico per i rifiuti residuanti dalla raccolta differenziata e dalle operazioni di recupero resta in capo alle competenze esclusive della Provincia autonoma, che ha la responsabilità pianificatoria per la gestione dei rifiuti, che ricomprende, altresì, le scelte impiantistiche ritenute più appropriate.
  A monte, la pianificazione appare effettuata nel solco dei principi della normativa unionale e nazionale ed in linea con le previsioni del PNGR.
  Vengono, infatti, stabilite misure volte a garantire il rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti, con la massima attenzione all'incremento e al miglioramento della raccolta differenziata, nonché iniziative finalizzate, come detto, alla riduzione della produzione dei rifiuti.
  La recente chiusura di tutte le discariche per rifiuti urbani sul territorio provinciale determina, peraltro, il rispetto del vincolo relativo allo smaltimento residuale dei rifiuti in discarica, a fronte dell'avviamento dei medesimi rifiuti a procedure di recupero di materia, prima, e di energia, in seconda battuta.
  Infine, si rappresenta che la realizzazione dell'impianto in argomento dovrà essere preliminarmente sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per accertare gli effetti ambientali e sanitari specifici dell'opera, tenendo conto del relativo contesto di localizzazione.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.


   PENZA, CARAMIELLO, BARZOTTI e FEDE. – Al Ministro della difesa, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 46 del 28 aprile 2022 è stato riconosciuto il diritto di associazione sindacale anche per i militari;

   la stessa legge prevede una serie di decreti legislativi e ministeriali al fine di disciplinare l'applicazione della stessa;

   in tutto il pubblico impiego, così come per quel che riguarda gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile (al cui trattamento economico le Forze armate sono equiordinate), le spese per i distacchi e i permessi sindacali non sono rimborsate ai sensi del contratto di lavoro;

   la Direzione generale per il personale militare, in data 19 giugno 2023 ha emanato una circolare avente per oggetto: «Licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui per "gravi motivi"»;

   in suddetta circolare si contempla che tra i «gravi motivi» già previsti dai vari contratti di lavoro, è possibile ricomprendere il permesso sindacale per coloro che siano designati in rappresentanza delle associazioni sindacali iscritte all'albo ministeriale. Tale circolare inoltre puntualizza che: «l'istituto, con riguardo ad un massimo di 7 rappresentanti, appositamente designati dal Segretario generale (...) può essere fruito in aggiunta alle 10 ore di permesso per la partecipazione alle assemblee (...)»;

   tale tipo di licenza è materia di concertazione e gli stessi decreti applicativi, nonché circolari, sono frutto di un confronto;

   qualora un dirigente sindacale avesse già fruito di tutta la licenza straordinaria per motivi sindacali e si dovesse trovare nelle condizioni gravi previste dal contratto di lavoro, a parere dell'interrogante non risulterebbe tutelato;

   l'articolo 16 della legge n. 46 del 2022 al comma 4, determina il limite dei «distacchi e dei permessi»; e al comma 6 dello stesso articolo è specificato che: «dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

   a causa delle lungaggini burocratiche dovute al sistema stipendiale Nopa, al fine di procedere alle trattenute (vedasi il decreto del Ministro della difesa del 26 luglio 2022 e la lettera del Centro unico stipendiale interforze del 22 novembre 2022), si sono accumulati forti ritardi nello sviluppo dell'attività sindacale delle tre Forze armate e della Guardia di finanza, rispetto alle associazioni sindacali dell'Arma dei carabinieri che non hanno questo sistema stipendiale;

   l'interrogante ritiene che vi sia tutto l'interesse politico affinché ai militari venga riconosciuto in modo pieno ed operativo la possibilità di svolgere l'attività sindacale –:

   se, nel procedimento di adozione della circolare citata in premessa, sia stato consultato il consiglio centrale di rappresentanza (Co.ce.r) interforze e, qualora questo non fosse il caso, se non si ritenga opportuno sospendere l'efficacia della disciplina sulla licenza straordinaria nelle more di un'opportuna concertazione con i rappresentati dei lavoratori;

   se per favorire l'iscrizione ai sindacati, si voglia considerare, anche in via transitoria, ai fini del conteggio delle deleghe di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 46 del 2022, di riferire il valore dello 0,5 per cento al solo parametro stipendiale e, più in generale, di conteggiare la percentuale di rappresentatività in base al numero dei tesserati anziché in base alla forza economica.
(4-01398)

  Risposta. — Si evidenzia, in via preliminare, che la circolare della Direzione generale del personale militare in data 19 giugno 2023 è stata emanata al fine di individuare, in via amministrativa, una soluzione immediata e temporanea che favorisse l'esercizio delle attività da parte dei rappresentanti sindacali, nelle more dell'approvazione dei decreti ministeriali discendenti dalla legge n. 46 del 2022 e del riconoscimento della cosiddetta «rappresentatività» delle associazioni che avrà luogo con provvedimento a cura del Dipartimento della funzione pubblica.
  Ciò tenuto conto che fino a tale riconoscimento la legge non prevede la possibilità di permessi retribuiti e distacchi sindacali.
  Tanto chiarito, con riferimento al quesito relativo alla circostanza «se, nel procedimento di adozione della circolare citata in premessa, siano state consultate tutte le associazioni sindacali di categoria», è appena il caso di rilevare che non si è proceduto a tale preventiva consultazione in quanto le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non sono ancora state riconosciute rappresentative dal Ministro per la pubblica amministrazione.
  Nel merito delle altre questioni evidenziate nell'atto, si precisa che il beneficio oggetto della circolare in argomento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione della difesa, infatti esso è ricompreso nell'alveo della licenza straordinaria concessa dal Comandante di corpo nel limite dei 45 giorni annui, la cui copertura finanziaria viene stabilita in sede di concertazione, su base media, trattandosi di istituto correlato ad eventi non programmabili.
  In tale ottica, la competente Direzione generale del personale militare, a seguito di approfondimenti nell'ambito del «Tavolo Tecnico per la stesura della decretazione discendente dalla Legge n. 46 del 2022», ha ritenuto di fare ricorso all'interpretazione, su base emergenziale, dei «gravi motivi» (già previsti e non specificamente individuati, nell'ambito della licenza straordinaria attualmente vigente).
  Si evidenzia, infine, che la circolare in argomento prevede che possono fruire della licenza «per gravi motivi» coloro che siano stati designati, nel numero massimo di 7 per singola associazione, in rappresentanza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari iscritte all'albo ministeriale, a prescindere dal numero degli iscritti di ciascuna associazione.
  Tanto rappresentato, con riferimento al quesito sulla possibilità di «considerare, anche in via transitoria, ai fini del conteggio delle deleghe di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 46 del 2022, di riferire il valore dello 0,5 per cento al solo parametro stipendiale...», si evidenzia che il regolamento di attuazione fornirà gli elementi di riferimento per l'individuazione della base di calcolo dello 0,5.
  Con riferimento, invece, all'ulteriore quesito sulla possibilità di «conteggiare la percentuale di rappresentatività in base al numero dei tesserati anziché in base alla forza economica», è il caso di precisare in questa sede che la legge, al citato articolo 13, prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece interforze, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza, effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare.
  In via transitoria, le quote percentuali sono ridotte di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge e di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.

Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.


   TONI RICCIARDI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto consta all'interrogante l'ambasciata italiana di Berna, in Svizzera, nel settembre 2023 ha prodotto una documentazione sulla situazione delle retribuzioni nella Confederazione Elvetica per mansioni ausiliari e di concetto nella soglia di rischio di povertà;

   da tale report sarebbe emerso, tra le altre cose, che per alcune categorie di lavoratori, pagati in euro – come ad esempio per i dipendenti contrattisti dell'ambasciata italiana in Svizzera stessa – con salari già inferiori in confronto alle retribuzioni dei lavoratori di pari grado di aziende elvetiche, la svalutazione dell'euro rispetto al franco svizzero – dal 2007 ad oggi pari al 42 per cento – ha comportato e comporta un'erosione continua e drammatica degli stipendi suddetti;

   per queste categoria di lavoratori, le retribuzioni di fatto subiscono una costante riduzione mentre le spese da sostenere in franchi svizzeri per il costo della vita aumentano in maniera considerevole;

   in particolare, le retribuzioni previste da contratti stipulati prima del 2007, quando l'euro era più forte del Franco svizzero, non corrispondono più a quelle reali, nonostante gli aumenti previsti al fine di fronteggiare la costante svalutazione –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per consentire il più rapidamente possibile di effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per le spese connesse alle esigenze di funzionamento, quali soprattutto gli emolumenti dei dipendenti.
(4-01847)

  Risposta. — Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per rispondere agli effetti negativi del processo di svalutazione dell'euro rispetto al franco svizzero, si è fatto parte attiva per porre rimedio alla perdita del potere di acquisto da parte del personale a contratto retribuito in euro in servizio presso le sedi accreditate nella Repubblica elvetica.
  
In primis, nel 2013, nel 2015, nel 2018 e nel 2021, l'Amministrazione ha disposto quattro aumenti retributivi per questa categoria di personale, sempre al fine di contenere la perdita del potere di acquisto.
  Con l'adozione del decreto interministeriale MAECI-MEF n. 5116/38 dell'8 gennaio 2024, promosso dalla Farnesina, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le retribuzioni di tutto il personale a contratto in servizio in Svizzera vengono corrisposte in valuta locale.
  Il provvedimento giunge al termine di un laborioso
iter, necessario per integrare quanto disposto dalla normativa vigente in materia. In Svizzera, successivamente all'entrata in vigore dell'euro e del decreto interministeriale n. 033/5949 del 31 dicembre 2002, il personale a contratto ha potuto esercitare volontariamente un diritto di opzione per la valuta di corresponsione delle retribuzioni.
  Molti avevano optato per l'euro. Fino al 31 dicembre 2023, dei 67 impiegati a contratto in servizio, 22 erano retribuiti in franchi svizzeri, 45 in euro. Il processo di svalutazione dell'euro nei confronti del franco svizzero ha fatto emergere le criticità legate a tale sistema retributivo e ha portato all'attenzione del MAECI la necessità di valutare un cambiamento. Oggi tali distorsioni possono considerarsi definitivamente risolte, alla luce dell'adozione del summenzionato decreto interministeriale n. 5116/38 dell'8 gennaio 2024.
  In merito alle spese per il funzionamento, le sedi – nell'ambito della propria autonomia gestionale – hanno la facoltà di richiedere i fondi nella valuta ritenuta più opportuna. Ambasciata e consolati in svizzera richiedono e ricevono regolarmente finanziamenti in franchi svizzeri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


   RUBANO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo «A. De Biasio» di Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, in visita presso la scuola primaria di San Lorenzo Maggiore, accortosi di non avere con sé il cellulare ha dubitato della scolaresca sannita ed ha autorizzato che venissero controllati gli zaini dei bambini, in presenza degli stessi, chiedendo che fossero controllati prima quelli dei maschietti – avendo ritenuto di averlo dimenticato nel bagno dei maschi – poi anche delle bambine;

   appare evidente che tale azione di verifica si è fondata sul sospetto che i bambini avessero trafugato il cellulare mettendo in atto, in tal modo, un comportamento che di fatto li ha fatti sentire umiliati, ha indignato le famiglie e ha lasciato costernata una comunità intera;

   in tal senso si è espresso anche il sindaco di San Lorenzo Maggiore, secondo cui prima di agire muovendo una così grave accusa nei confronti di minori, il dirigente scolastico avrebbe dovuto operare dei controlli in altra direzione;

   tale comportamento non ha certo rappresentato per le bambine e i bambini un esempio educativo e formativo di qualità e, al contrario, ha rappresentato una modalità astiosa e acrimoniosa di agire nei confronti di una comunità costituita non solo dalla scolaresca ma anche da docenti, famiglie e intero paese;

   si aggiunge a ciò che il dirigente scolastico non ha ritenuto di doversi scusare per il disdicevole gesto perpetrato ai danni dei bambini, per aver mortificato la morale ed i princìpi della comunità tutta –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato al fine di verificare i fatti e, se confermati, se risultino adottate o in corso di adozione iniziative anche di natura disciplinare nei confronti del dirigente scolastico.
(4-01711)

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, relativo al caso del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo «De Blasio» di Guardia Sanframondi che avrebbe proceduto ad una sorta di «perquisizione» degli zaini degli alunni dopo essersi accorto di aver smarrito il proprio cellulare, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha comunicato quanto di seguito si illustra.
  Il competente ufficio scolastico regionale, appresa la notizia dagli organi di stampa e attesa la rilevanza della condotta del dirigente scolastico in argomento, ha immediatamente predisposto una visita ispettiva per appurare le circostanze sopra descritte.
  Dalle testimonianze raccolte l'USR riferisce che sarebbe emerso che il dirigente ha effettuato una ricerca del proprio cellulare ma che non vi sia stata alcuna perquisizione, né da parte dello stesso né tantomeno da parte del personale della scuola. Si è inoltre evidenziato come né i bambini né le famiglie siano rimaste turbate dall'accaduto.
  Tuttavia, l'ufficio scolastico regionale ha ritenuto di dover invitare il dirigente scolastico ad avere maggiore accortezza onde evitare fraintendimenti per il futuro, cercando di mantenere un clima sempre sereno e collaborativo con la comunità scolastica.

Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.


   RUFFINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Candia Canavese (Torino) è noto per l'omonimo lago dove, dai lontani anni ’70, si svolgono regolarmente gare di canottaggio, e vanta, tra gli atleti delle diverse società che vi operano, anche campioni del mondo e nazionali;

   le gare che si disputano annualmente coinvolgono tutta la zona dal punto di vista turistico e dei pernottamenti, visto il grande afflusso di atleti, accompagnatori e spettatori;

   nel 1995 è stato istituito il primo parco naturale provinciale che include il lago con l'annessa palude e, nel 2000, la stessa zona è stata inserita nella «Rete Natura 2000», diventando così Sito di interesse comunitario (Sic);

   lo scorso lunedì 27 marzo 2023, complice il forte vento, un grande albero è caduto, comportando grossi danni alle strutture e la distruzione di ben tredici imbarcazioni di canottaggio, con danni stimati in circa 40 mila euro;

   fortunatamente le conseguenze non sono state peggiori, vista sia la quotidiana presenza di atleti e studenti delle scuole della zona, sia le migliaia di persone presenti pochi giorni prima per una gara nazionale di canottaggio;

   l'amministrazione comunale aveva segnalato fin dal 2021 la pericolosità dell'albero in questione, e aveva chiesto – invano – di potere quantomeno effettuare una potatura;

   i Sic rappresentano sicuramente un valore aggiunto per l'intera zona, ma al tempo stesso creano difficoltà nel momento in cui adottano gli stessi criteri di valutazione sia per interventi su alberi autoctoni in zone boschive che in aree sportive/turistiche, tra l'altro antecedenti al Sic stesso;

   tutto ciò, senza considerare le responsabilità penali per l'amministrazione comunale in caso di incidenti dovuti a disposizioni dell'ente gestore;

   i Sic non devono essere alternativi allo sport o al turismo, ma dovrebbero servire a sviluppare e tutelare il rapporto con il territorio –:

   se abbia intenzione di adottare le iniziative di competenza volte a rendere maggiormente flessibili le prescrizioni di Rete Natura 2000 per situazioni come quella esposta in premessa, a tutela sia delle attività sportive che vi si tengono che della sicurezza delle persone che vi si recano.
(4-01213)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni la gestione dei siti Natura 2000 è demandata alla Regione territorialmente competente, che adotta le specifiche misure di conservazione atte ad evitare il degrado degli
habitat e la perturbazione delle specie ivi presenti.
  Dette misure sono, dunque, elaborate a livello regionale e vengono solo ratificate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel processo di designazione delle ZSC.
  Eventuali proposte di modifica devono, pertanto, essere avanzate, ove ritenuto necessario, dalla regione Piemonte.
  Con riferimento al caso di specie, e con particolare riguardo alla segnalata tutela «sia delle attività sportive che vi si tengono che della sicurezza delle persone che vi si recano», si evidenzia che la Direttiva 92/43/CEE «Habitat», mediante l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, condotta almeno fino alla fase di screening, consente di attuare nei siti Natura 2000 qualsiasi tipologia di attività e di interventi, compresi quelli di gestione delle alberature ed afferenti alle attività sportive, a condizione che sia possibile escludere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione.
  Per necessità connesse alla sicurezza pubblica, per interventi impattanti sui suddetti siti Natura 2000, è inoltre possibile, a seguito di una valutazione di incidenza conclusa con esito negativo, attuare la procedura di deroga prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, della richiamata direttiva 92/43/CEE.
  Ancora con riguardo alla questione specifica, la provincia di Torino ha rappresentato a questo Ministero che l'esemplare arboreo evocato dall'interrogante (pioppo bianco – Populus Alba), di proprietà del Comune di Candia Canavese e situato su terreno comunale in concessione alla Lago di Candia Sport s.r.l., è stato sottoposto, a scopo collaborativo e non sostitutivo delle responsabilità e dei compiti del proprietario («Danno cagionato da cose in custodia», articolo 2051 del codice civile), da parte della provincia di Torino/Città Metropolitana, a monitoraggi iniziati nel 2012, e proseguiti negli anni 2015, 2018, 2020.
  A seguito della richiesta presentata, in data 18 febbraio 2021, dalla S.S.D./Lago di Candia Sport s.r.l. alla direzione sistemi naturali della città metropolitana di Torino, di autorizzazione all'effettuazione della potatura dell'esemplare, è stata svolta, ad opera dei tecnici forestali della società cooperativa PQ2011, in data 12 marzo 2021, un'ulteriore verifica tramite tomografia computerizzata.
  Successivamente, il 19 marzo 2021, la città metropolitana di Torino ha comunicato all'istante, e per conoscenza al sindaco del comune di Candia, la non assoggettabilità dell'intervento richiesto a valutazione d'incidenza; inoltre, conformemente all'esito dell'esame tomografico, la città metropolitana di Torino ha indicato le modalità di realizzazione della potatura, richiedendo di ricevere notizie sulla data dell'intervento.
  Alla Provincia di Torino non risulta che l'operazione sia stata effettuata dal richiedente.
  Come evincibile dalla relazione tecnica elaborata, in data 5 aprile 2023, dalla società cooperativa PQ2011 (già incaricata delle analisi nel 2020 e 2021), redatta in data 5 aprile 2023, alla luce dei precedenti controlli, non era sospettabile un'evoluzione negativa della vicenda nei termini verificatisi.
  Il cedimento — secondo quanto ancora rappresentato dalla provincia di Torino a questo Ministero – è avvenuto a livello radicale sotterraneo, in un momento in cui, tra l'altro, l'apparato fogliare non era ancora pienamente sviluppato.
  Inoltre, sulla scorta di quanto appreso dal comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri, dalla visione del piano regolatore di riferimento risulta che l'area dove si trovava il pioppo è denominata V6 («Aree per verde pubblico e verde attrezzato»), i cui interventi urbanistici sono previsti dall'articolo 33 delle Norme di attuazione del Piano stesso.

  Detta area risulterebbe connotata dai seguenti vincoli:

   Vincolo paesaggistico ex decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, lettera b) (laghi), f) (parchi);

   parco naturale del Lago di Candia, istituito con legge regionale 8 novembre 2004, n. 32, modificata con legge regionale n. 19 del 2009 (ente gestore: città metropolitana di Torino;

   Zona di protezione speciale (ZPS), Sito di importanza comunitaria (SIC), dal 2017 divenuto Zona speciale di conservazione per la Biodiversità (ZSC), tutelata dalla legge n. 1497 del 1939 (Galassino).

  Altresì, l'esemplare in questione non risulterebbe essere stato iscritto nel registro degli alberi monumentali della regione Piemonte e dagli studi condotti, nel 2021, dalla società cooperativa PQ2011, la sua classe «C» (di «pericolosità moderata»), riscontrata anche nei rilievi degli anni 2018 e 2020, suggeriva «controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni», nonché «la rimoda di qualche ramo secco» prescrizione, quest'ultima, comunicata dalla stessa città metropolitana di Torino.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin.


   SANTILLO, AMATO, PAVANELLI e QUARTINI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il Policlinico universitario di Caserta, che si estende su un'area di circa 25 ettari nel comune di Caserta (località «Tredici-San Clemente»), è annesso alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (ex Seconda Università degli studi di Napoli);

   la realizzazione del predetto Policlinico universitario è stata deliberata nel 1999 con un accordo tra il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero della sanità, la regione Campania, il comune di Caserta e l'allora Seconda Università degli studi di Napoli (oggi Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli), per un importo complessivo di 206.582.759,63, euro finanziato per due terzi dal Ministero della salute e per un terzo dal Ministero dell'università e della ricerca;

   il progetto esecutivo delle opere è stato redatto dall'Ati «Pica Ciamarra associati srl, Itaca srl, Ove group & partners international ltd», e approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università nel 2002 e dalla Giunta regionale della Campania con delibera n. 3060 del 29 ottobre 2003;

   la struttura è composta da 29 unità di intervento, delle quali sei destinate all'assistenza, diciotto alla didattica e ricerca, e cinque opera di infrastrutture e di sistemazione esterna;

   i lavori sono stati aggiudicati all'Ati con Immobilgi Federici Stirling spa, quale capogruppo mandataria, con delibera del Consiglio d'amministrazione n. 188 del 2 dicembre 2004, per un importo di 134.887.233,70 euro, comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza con un ribasso offerto del 18,819 per cento;

   i lavori sono stati consegnati in data 29 dicembre 2004 e prevedevano il 28 dicembre 2008 quale data di ultimazione presunta;

   in data 31 marzo 2009 il contratto è stato risolto per grave ritardo dell'appaltatore ed è stato stabilito di procedere a un nuovo affidamento;

   i lavori sono stati poi affidati all'attuale appaltatore, l'Ati con Condotte d'Acqua spa come capogruppo mandataria;

   il Ministero dello sviluppo economico in data 6 agosto 2018, a causa di gravi difficoltà finanziarie, ha ammesso la società Condotte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 347 del 2003, a seguito della richiesta dell'8 gennaio 2018, nominando altresì i commissari straordinari;

   attualmente l'appalto è in corso e l'importo residuo dei lavori per il completamento del Policlinico ammonta a circa 130.000.000 euro;

   l'incremento dei prezzi rispetto a quelli individuati al tempo nel contratto di appalto del 2004 determina di fatto una sofferenza per l'appaltatore per l'esecuzione delle opere;

   per il completamento e l'adeguamento della sola assistenza (parte ospedaliera) alle nuove norme, sia sanitarie che impiantistiche e strutturali, si stima la necessità di ulteriori circa 65 milioni di euro, che tra l'altro con i recentissimi problemi economici (inflazione, rincari energia etc.) potrebbero risultare del tutto insufficienti –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;

   quali misure ritengano di adottare per il completamento dell'opera;

   se si ritenga opportuna la nomina governativa da parte di un commissario dotato di poteri straordinari, che assicuri il completamento e la funzionalità del Policlinico universitario nel minor tempo possibile.
(4-00275)

  Risposta. — Ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito sottoposto all'attenzione di questo Ministero poiché permette di fornire elementi sull'avanzamento dei lavori di realizzazione del policlinico universitario di Caserta, annesso alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» (secondo la precedente denominazione «Seconda Università degli studi di Napoli», SUN) e sulla verifica di quanto previsto e programmato per la sua ultimazione.
  Condividendo naturalmente le preoccupazioni dell'interrogante circa la necessità di garantire la tempestiva conclusione di un'opera di estrema importanza per la sanità campana e per tutta la comunità universitaria, si precisa che l'appalto del policlinico di Caserta, come è ben noto, è stato caratterizzato fin dagli albori da numerose problematiche tecniche e giuridiche. Nel tener conto che il Magnifico Rettore dell'università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» è stato opportunamente invitato a fornire puntuale ed adeguato riscontro sulle questioni avanzate e che sono stati chiesti elementi di competenza anche al Ministero della salute, si premette un necessario
excursus dei fatti sino ad oggi accaduti:

   il 31 marzo 1999 fu sottoscritto un accordo di programma tra l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Murst), l'allora Ministero della sanità (Mds), la regione Campania, il comune di Caserta e la SUN, per un importo complessivo di euro 206.582.759,63 (400 miliardi di lire), per 1/3 finanziato dal Murst e per 2/3 dal Mds. Con decreti ministeriali del 19 dicembre 2003 (a firma del Murst e del Mds) e decreto dirigenziale n. 573 del 1° dicembre 2004 si diede attuazione al sopracitato accordo;

   il progetto esecutivo fu redatto dall'ATI «Pica Ciamarra Associati Srl, Itaca Srl, Ove Agroup & Partners International Ltd» e prevedeva una struttura articolata in 29 unità: 6 destinate all'assistenza, 18 alla didattica e ricerca, 5 alle infrastrutture ed esterni;

   il progetto fu approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) della SUN con delibera n. 1 del 7 giugno 2002 e DGR n. 3060 del 29 ottobre 2003 e ad aggiudicarsi i lavori fu l'ATI con capogruppo Immobilgi Federici Stirling SpA, per un importo complessivo pari a euro 134.887.233,77 (delibera del CdA della SUN n. 188 del 2 dicembre 2004 e contratto n. 611 del 29 dicembre 2004);

   i lavori furono consegnati il 29 dicembre 2004 con ultimazione prevista il 28 dicembre 2008. Con delibera n. 30 del 31 marzo 2009 il CdA della SUN ha risolto il contratto per grave ritardo e quindi grave inadempimento dell'appaltatore. Utilizzando la procedura d'interpello, i lavori sono stati, quindi, affidati all'ATI con capogruppo Condotte d'Acqua spa con contatto n. 696 dell'11 novembre 2011, per un importo complessivo residuo pari a euro 112.912.884,99, oneri inclusi ma oltre IVA;

   la deliberazione della giunta regionale n. 172 del 24 febbraio 2012 ha preso atto della costituzione della società consortile Con.cor.su. Scarl, composta da Società Italiana Condotte d'Acqua SpA e Cordioli & C. SpA e del suo subentro per l'esecuzione dell'appalto, i cui lavori furono consegnati il 30 marzo 2012;

   nel 2017 sono stati affidati alla società consortile i lavori previsti nella perizia di variante per i corpi didattica, ricerca e sistemazione esterna (rep. n. 2 del 20 febbraio 2017) e l'assistenza (rep. n. 10 del 3 agosto 2017), portando l'importo residuo complessivo ammonta a 135.307.925,87 euro, oneri e IVA inclusi;

   a seguito della crisi finanziaria che ha colpito la mandataria dell'Ati Condotte spa nel mese di gennaio 2018, il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha ammesso la società alla procedura di amministrazione straordinaria, in data 6 agosto 2018, nominando tre commissari straordinari. A seguito di ciò i lavori del costruendo policlinico hanno subito un forte rallentamento e quindi un definitivo fermo cantiere.

  Venendo adesso agli accadimenti più recenti, a seguito di impegnative interlocuzioni con i commissari straordinari di Condotte, nominati dal Mise, con atto transattivo stipulato il 17 dicembre 2020, sono state definite soluzioni per la ripresa ed il completamento dei lavori di realizzazione del policlinico, rideterminando le tempistiche dei lavori di cui al contratto di appalto, e dando definizione alle riserve inscritte in contabilità. Nell'atto transattivo è stata, inoltre, inserita, tra l'altro, una specifica clausola a tutela dell'ateneo per il caso di cessione dell'asset aziendale a terzi. Le note vicende legate alla pandemia da COVID-19 e le conseguenze della guerra in Ucraina, tuttavia, hanno ostacolato ulteriormente il regolare svolgimento dell'appalto e le previsioni dell'atto transattivo non hanno potuto trovare piena attuazione, subendo il nuovo cronoprogramma dei lavori inevitabili slittamenti.
  L'Ateneo, per tali ragioni, ha dovuto obbligatoriamente attivarsi per valutare l'incidenza in concreto che tali cause di forza maggiore hanno determinato sull'appalto, anche alla luce della delibera Anac n. 227/2022 dell'11 maggio 2022 che ha dettato «Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito di contratti pubblici». Di tali questioni è stato investito anche il collegio consultivo tecnico, costituito in data 5 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni in legge n. 108 del 2021, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.
  Anche alla luce dei pareri resi in merito dal collegio consultivo tecnico, è stato, dunque, istituito, un tavolo tecnico composto dal Rup, dalla ditta esecutrice, dalla direzione lavori e dalla commissione di collaudo, nell'ambito del quale l'appaltatore ha rappresentato le ragioni che hanno determinato l'andamento dei lavori non aderente al cronoprogramma degli stessi, con particolare riferimento ai disagi e stravolgimenti operativi comportati dalla pandemia da COVID-19, nonché alle difficoltà degli approvvigionamenti delle materie prime dovute al conflitto bellico russo-ucraino, ai relativi rincari ed alle conseguenti difficoltà a contrattualizzare subappalti.
  Il suddetto tavolo tecnico è stato anche l'occasione per trattare altri aspetti tecnici che riguardano la quantificazione dei riconoscimenti economici straordinari derivanti dal rincaro dei materiali, di cui al decreto-legge n. 50 del 2022, lo studio di eventuali varianti tecnico-economiche necessarie per agevolare il decorso dell'appalto e l'adeguamento sismico, oltre quello sanitario e del blocco assistenziale agli attuali livelli di sicurezza prescritti dalle vigenti NTC 2018. In ragione della precaria situazione contingente che ha investito il settore edilizio, vista anche la citata delibera Anac n. 227 dell'11 maggio 2022 che ha ritenuto ascrivibili alla causa di forza maggiore i richiamati eventi addotti dall'Ati, a giustificazione del ritardo, ha ritenuto congruo il riconoscimento di un tempo aggiuntivo pari a 564 giorni, ovvero circa 19 mesi, da considerare a far data dal 31 luglio 2022.
  In occasione del tavolo tecnico ed a seguito di una verifica tecnico normativa (di carattere preliminare degli elementi costruttivi progettati secondo le norme antecedenti a quelle attualmente in vigore, per la valutazione della compatibilità e rispondenza dei contenuti degli elaborati, con le normative, la prassi e le condizioni delle costruzioni attuali) è emersa l'opportunità di un adeguamento strutturale, sanitario e architettonico del complesso di edifici che costituiscono il «Blocco Assistenza». Sono stati proposti, dunque, interventi finalizzati ad ottenere una struttura ospedaliera completa ed adeguata agli attuali
standard strutturali antisismici e sanitari anti-pandemici che, tuttavia, richiederebbero la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle residue dell'appalto in essere. Le soprariportate esigenze di adeguamento progettuale, sono state rappresentate alla regione Campania (con note prot. n. 176506 del 17 novembre 2022 e prot. n. 61620 del 19 aprile 2023) al fine di richiederne la disponibilità al relativo finanziamento. Attualmente si è in attesa di un riscontro da parte della regione.
  Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha approvato, con delibera n. 204 del 25 novembre 2022, le proposte del tavolo tecnico prendendo atto della richiesta di finanziamento aggiuntivo inoltrata alla regione. Le determinazioni del CdA sono state condivise dai commissari straordinari che hanno trasmesso proposta di un nuovo cronoprogramma lavori (il nuovo termine finale risulta allo stato fissato al 15 febbraio 2025). Nelle more delle tempistiche indicate, i medesimi commissari hanno comunicato che con contratto di cessione in data 7-13 giugno 2022, successivamente modificato in data 30 marzo 2023, si sono impegnati a vendere alla società Imprecim srl, il cui capitale è integralmente detenuto dalla Tiberiade Holding spa, il «Ramo Core» di Condotte spa, che comprende tutto il portafoglio commesse in Italia e all'estero della società. I commissari hanno evidenziato come l'acquirente stia al momento attuando tutte le procedure necessarie per l'acquisizione/voltura/intestazione di tutte le autorizzazioni/permessi/certificazioni previsti dalla vigente normativa per l'esercizio del ramo di impresa di cui trattasi, e che lo stesso sia in grado di garantire la gestione in continuità di tutte le commesse, salvaguardando il 100 per cento dei livelli occupazionali.
  Tutto ciò detto, va inoltre rappresentato che, ad oggi, il cantiere non è fermo, tanto che le attività in essere hanno condotto alla liquidazione di tre Sal nel corso dell'ultimo anno. Attualmente i lavori procedono con la presenza in cantiere di circa 90 maestranze in media e la sopramenzionata individuazione da parte dei commissari straordinari della società Imprecim srl, quale cessionaria del
ramo core di società italiana per Condotte d'acqua spa in a.s., fornisce ulteriori prospettive di incremento delle attività e garantisce la continuità aziendale e l'ultimazione dell'opera.
  Si evidenzia, infine, che nell'ambito dell'appalto in questione non è mai stata operata una revisione prezzi (vietata dalla normativa di riferimento). Infatti, successivamente alla risoluzione nel 2009 del primo contratto di appalto (per inadempimento dell'appaltatore), si è addivenuti alla stipula del contratto con l'Ati Condotte, all'esito dello scorrimento della originaria graduatoria di gara, in conformità all'articolo 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, alle stesse condizioni economiche dell'originario aggiudicatario (ribasso del 18,819 per cento). La vetustà del progetto, e quindi dei relativi prezzi (derivanti dal tariffario regione Campania ’90), ha rappresentato una forte criticità che, soltanto recentemente, ha trovato soluzione nella previsione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2020 convertito con modificazioni in legge n. 91 del 2022, e modificato dall'articolo 1, commi 369 e successivi, oltre al comma 458, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Tale norma obbliga le Stazioni appaltanti a provvedere, anche in deroga alle clausole contrattuali, all'adeguamento dei prezzi di contratto ai preziari aggiornati, consentendo, a tal fine, alle Stazioni appaltanti che ne abbiano necessità, di accedere al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» presso il Mit, di cui al decreto Mit n. 16 del 1° febbraio 2023. In attuazione della soprarichiamata normativa la Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare istanza di accesso al citato fondo per il finanziamento dei maggiori importi da riconoscere all'appaltatore ed è in attesa dell'esito della richiesta.
  In conclusione, appare chiaro come nella realizzazione del policlinico di Caserta intervengano una molteplicità di soggetti, sia di natura istituzionale che privata. La situazione ereditata, che come si è visto trae origine da un accordo di programma del marzo 1999, è caratterizzata da un notevole grado di complessità, resa ancora più articolata da situazioni contingenti, come la crisi sanitaria causata dal COVID-19.
  È mio convinto obiettivo monitorare lo stato di attuazione dei lavori. Tuttavia, ritengo di poter esprimere un ragionevole ottimismo circa il definitivo superamento delle criticità che fino ad oggi hanno ostacolato la realizzazione del policlinico di Caserta, assicurando tutto il mio impegno in tal senso.

Il Ministro dell'università e della ricerca: Anna Maria Bernini.


   SERRACCHIANI, GIANASSI, DI BIASE, LACARRA e ZAN. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   la Corte dei conti europea è un'istituzione dell'Unione europea con compiti di revisore esterno delle finanze dell'Unione europea; funge dunque da custode indipendente degli interessi finanziari di tutti i cittadini dell'Unione europea, in particolare contribuendo a migliorare la gestione finanziaria della stessa e ha funzioni di controllo della gestione dei conti relativi al bilancio generale dell'Unione europea, che viene adottato ogni anno dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo;

   la Corte dei conti UE è composta da 27 magistrati contabili, uno per ogni Stato membro, con un mandato di sei anni, rinnovabile; i membri sono nominati dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su raccomandazione di ciascuno Stato membro relativamente al proprio seggio; il membro uscente italiano era un magistrato della Corte dei conti, il cui mandato si è esaurito alla fine del 2023, Pietro Russo;

   per prassi la Corte dei conti italiana ha sempre indicato il componente italiano e i Governi hanno proceduto alla presentazione formale del nome; alla Corte dei conti è dunque arrivata la richiesta di individuare una coppia di nomi tra cui individuare il membro italiano; risulta che fossero stati indicati il presidente della sezione di Controllo per gli affari comunitari e internazionali, Giovanni Coppola, e la presidente di sezione Maria Annunziata Rucireta, con alle spalle dieci anni da Capo del gabinetto italiano proprio alla Corte dei conti europea;

   la scelta del Ministro interrogato si è invece indirizzata in favore di Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, magistrato contabile che nel maggio 2023 era stato scelto proprio dallo stesso Ministro, a pochi giorni dalla conversione in legge del decreto n. 13 del 2023, che modificava la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che istituiva una nuova struttura di Missione PNRR, proprio per dirigere tale struttura di missione;

   il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 3 gennaio 2024, ha già trasmesso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente la proposta di nomina del Presidente di sezione della Corte dei conti Carlo Alberto Manfredi Selvaggi alla carica di componente della Corte dei conti europea –:

   quali siano le ragioni per le quali per la prima volta il Governo non ha inteso seguire le indicazioni della Corte dei conti in merito alla individuazione del nome come membro italiano per la Corte dei conti dell'Unione europea.
(4-02294)

  Risposta. — Si fa riferimento all'interrogazione a risposta scritta in esame, con la quale l'interrogante chiedeva notizie in merito alla scelta del Governo di non seguire le indicazioni della Corte dei conti in merito alla individuazione del nome come membro italiano per la Corte dei conti dell'Unione europea.
  Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 286 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 1, che: «I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie di indipendenza».
  Conseguentemente, la normativa europea rimette ai singoli Stati membri l'individuazione della modalità di designazione del proprio membro in seno alla Corte dei conti europea.
  Fin dall'inizio, l'Italia, diversamente da altri Stati membri che hanno provveduto ad indicare come componenti della Corte dei conti soggetti non appartenenti alla magistratura contabile, in alcuni casi già titolari di incarichi governativi o già membri del Parlamento nazionale (a titolo esemplificativo: Germania, Belgio ed Estonia), ha scelto di individuare la professionalità da designare tra i magistrati della Corte dei conti italiana.
  Ciò, sebbene l'ordinamento italiano non preveda alcun vincolo al riguardo.
  Anche l'attuale Esecutivo ha seguito la sopra descritta prassi.
  Infatti, in ragione della scadenza del mandato del presidente Pietro Russo, nominato componente della Corte dei conti europea dal 1° marzo 2018, è stato richiesto, nel mese di maggio 2023, al Presidente della Corte dei conti di conoscere gli orientamenti della Corte nell'ambito del procedimento avviato per l'individuazione, da parte del Governo, del «profilo più idoneo a ricoprire tale incarico».
  In riscontro alla citata richiesta, la Corte dei conti, innovando rispetto al passato quando aveva indicato un solo nominativo, ha trasmesso due distinte deliberazioni, adottate nel mese di luglio 2023, con le quali indicava, per un «eventuale» conferimento dell'incarico, i nominativi del presidente Giovanni Coppola e del presidente Maria Rucireta.
  Il Governo, preso atto delle due diverse indicazioni ed esaminati i relativi
curricula, ha ritenuto di non dare seguito agli orientamenti espressi dalla Corte.
  Infatti, entrambi i magistrati indicati hanno un'età anagrafica (il presidente Coppola è nato nel 1956 e il presidente Rucireta è nata nel 1957) che non consente loro di completare il mandato sessennale prima del collocamento a riposo per anzianità (che, per i magistrati contabili, si verifica con il compimento del 70° anno d'età).
  Ciò in modo differente dalla richiesta del Governo finalizzata a conoscere gli orientamenti della Corte in relazione all'individuazione di un candidato cui conferire un incarico «per un periodo di sei anni» come previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 286 del T.F.U.E.
  Sul punto, occorre ricordare che i membri designati, negli ultimi anni, dall'Italia come componenti della Corte dei conti europea (segnatamente: presidente Giorgio Clemente, presidente Massimo Vari e presidente Pietro Russo) avevano, al momento della loro prima nomina, un'età anagrafica compatibile con l'espletamento del mandato per la sua intera durata e finanche con il rientro, al termine dell'incarico, nei ruoli della Corte dei conti italiana.
  Del resto, lo stesso paragrafo 2, punto 43, della risoluzione del 4 febbraio 2014 del Parlamento europeo n. 2017/C 093/02 (risoluzione «sul futuro ruolo della Corte dei conti europea. Procedura di nomina dei membri della Corte dei conti europea: consultazione del Parlamento europeo») attribuisce specifica rilevanza all'età anagrafica dei candidati, in considerazione della «natura del lavoro da svolgere».
  Conseguentemente, essendo già stati acquisiti gli orientamenti della Corte dei conti italiana e non essendo possibile darvi seguito per le ragioni sopra indicate, il Governo ha proceduto, nel mese di gennaio 2024, alla designazione del presidente Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, anch'egli presidente di sezione della Corte dei conti italiana e in possesso di un elevatissima professionalità, di una rilevantissima esperienza nei rapporti con l'Unione europea maturata nell'espletamento della propria attività, nonché dei requisiti indicati nel paragrafo 2, punto 43, della sopra menzionata risoluzione del Parlamento europeo.
  In conclusione, il Governo non ha affatto modificato la prassi di designare il candidato – membro della Corte dei conti europea tra i magistrati della Corte dei conti italiana, avendo all'uopo indicato un presidente di sezione della Corte e, dunque, un magistrato con un profilo analogo a quello indicato negli orientamenti espressi dalla Corte dei conti ma con un'età anagrafica compatibile con l'espletamento dell'intero mandato sessennale.

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR: Raffaele Fitto.


   ZIELLO, DAVIDE BERGAMINI, CARLONI, BARABOTTI, BRUZZONE, NISINI, PIERRO, MONTEMAGNI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il granchio reale blu è un crostaceo proveniente dal continente americano la cui presenza è stata segnalata oltre che nell'alto adriatico da Goro ai lidi ferraresi, anche nel mar Tirreno;

   il granchio blu, oltre che nell'Adriatico, si sta diffondendo velocemente anche in Toscana ed in particolare nella laguna di Orbetello, nella zona della foce dell'Arno, con segnalazioni in aumento anche a Vada, ma anche a Marina di Pisa e all'isola d'Elba; il rischio è che il fenomeno si ampli anche a tutto il mar Tirreno;

   le acque calme e poco profonde sono l'habitat ideale per la riproduzione e crescita del granchio blu;

   questa è una delle 100 specie considerate più invasive e si riproduce in modo incontrollato – la femmina depone tra 700 mila e 2.1 milioni di uova, secondo dimensioni della femmina – e senza un antagonista marino naturale ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone;

   ogni giorno nella laguna di Orbetello si pescano una media di circa 100 chilogrammi di granchio blu e in pochi giorni si è arrivati a circa 15 quintali di esemplari pescati; gli allevamenti della zona stanno subendo gravissimi danni, in quanto questa specie di granchio è voracissima di cozze, vongole, telline, orate, spigole e cefali, in particolare di avannotti, ovvero pesci appena nati. Anche la pesca delle anguille è già diminuita del 30 per cento perché recidono tutte le reti;

   i danni all'ecosistema e all'economia della pesca causati dal granchio blu sono ancora incalcolabili, ma basti pensare che ogni anno nella Laguna di Orbetello si «seminano» circa 600 mila pezzi di orata, per un costo che si aggira intorno ai 250-260 mila euro;

   gli strumenti di pesca spesso sono danneggiati dalle chele di questo granchio che sono molto robuste ed arrivano a recidere le reti, creando ulteriori danni ai pescatori, in quanto una rete costa dai 100 ai 200 euro. Sarebbe opportuno studiare degli attrezzi di pesca specifici in grado di resistere alla pressione delle chele;

   la pesca e la commercializzazione del granchio blu non sono una soluzione definitiva al problema, è necessario individuare una strategia per capire cosa si possa fare sia nell'immediato che nel medio-lungo periodo;

   inoltre è fondamentale capire se la pesca del granchio blu possa diventare una risorsa economica e anche una misura efficace a contenere il numero di esemplari la cui proliferazione ha effetti negativi sull'ecosistema lagunare e sul settore economico della pesca tradizionale;

   anche se il granchio blu fosse un ottimo alimento, la sua commercializzazione infatti non sarebbe così remunerativa per i pescatori e acquacoltori, in quanto pescandone in abbondanza il prezzo risulta essere basso;

   il costo per lo smaltimento è a carico delle aziende, si pensi che per smaltire i granchi blu catturati, per mettere in salvo le loro produzioni, i costi ammontano a 100 mila euro al giorno; un possibile utilizzo del granchio blu potrebbe essere anche quello della sua trasformazione in mangime per acquacoltura –:

   se non intenda adottare le iniziative di competenza volte a prevedere degli incentivi economici per i pescatori, acquacoltori e molluschicoltori, che operano nelle zone interessate, per permettere loro la trasformazione del granchio blu in mangime per acquacoltura, nonché a prevedere anche dei risarcimenti dei danni agli operatori del settore, tutto ciò al fine di tenere sotto controllo la proliferazione di questa specie così invasiva, tutelare le attività e produzioni e la preservazione degli equilibri ambientali.
(4-01440)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame concernente le iniziative per sostenere il comparto della pesca danneggiato dalla presenza invasiva del granchio blu, rilevo quanto segue.
  La presenza del «granchio blu» (
Callinectes sapidus Rathbun) nei mari antistanti le coste nazionali merita particolare attenzione in considerazione del fatto che l'anomala proliferazione di questa specie aliena comporta danni gravi ai prodotti della molluschicoltura, atteso che trattasi di una specie che non ha predatori naturali.
  In risposta al fenomeno in questione, il Ministero, ha avviato una serie di interventi a favore dei comparti colpiti.
  Quanto al sostegno economico delle imprese, il Ministero ha attivato, a valere su fondi nazionali, misure in favore delle imprese colpite che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie in questione.
  Con il decreto-legge «
omnibus» n. 104 del 10 agosto 2023 sono state previste, all'articolo 10, misure urgenti nel settore della pesca. Invero, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni determinatisi a far data dal 1° agosto 2023, è stata autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie.
  Alla data del 31 dicembre 2023 tutte le domande ammissibili pervenute sono state liquidate.
  Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno della filiera del settore della pesca e dell'acquacoltura, per contenere gli effetti della crisi economica generata dalla prolificazione della specie granchio blu (
Callinectes sapidus e portunus segnis), il Ministero con decreto ministeriale n. 628456 del 13 novembre 2023 ha destinato 10 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, EPR 2021, in favore dei Consorzi, delle cooperative, delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
  Le agevolazioni sono destinate al riconoscimento delle spese sostenute dai Consorzi, dalle cooperative, dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per la semina, il ripopolamento e l'acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli allevamenti. È previsto il rimborso delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
  Al riguardo informo che dal 16 febbraio sarà possibile presentare, tramite la piattaforma
online, le domande per accedere alle predette agevolazioni, con termine di scadenza il 22 marzo 2024.
  Allo stesso tempo, l'amministrazione ha impegnato e trasferito le risorse finanziarie ai competenti funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di direzione marittima.
  Una volta acquisite le domande ed effettuate le istruttorie, la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura procederà a trasmettere gli elenchi dei beneficiari ai predetti funzionari delegati che provvederanno alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto.
  Ricordo, inoltre, che il 15 dicembre 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 690591, di attuazione dell'articolo 10, comma 2-
bis, del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”».
  Con tale decreto è stato istituito il fondo destinato al riconoscimento di un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai consorzi e dalle imprese di acquacoltura anche per i loro dipendenti, che svolgono come attività principale quella identificata dal codice ATECO 03.21, ed è in corso di emanazione il decreto direttoriale con il quale saranno individuati i criteri e le modalità di presentazione delle domande.
  Sottolineo inoltre che la legge di bilancio per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi a sostegno delle imprese agricole, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN). In particolare, sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il fondo (lettera
a)) e sono estesi sia l'ambito oggettivo degli interventi finanziabili dallo stesso fondo agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive (lettera b)), sia l'ambito soggettivo dei beneficiari alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca (lettera c)) (articolo 1, comma 446).
  Peraltro, con l'ultima legge di bilancio, al comma 443 il Governo ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un nuovo fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per sostenere le imprese colpite da tipi di calamità non prevedibili.
  Si tratta di risorse che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste potrà attivare tempestivamente, attraverso una procedura snella ed efficace, al verificarsi di ogni nuova emergenza che costituisca un pericolo per il settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca.
  Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
  Il fondo emergenze in agricoltura consentirà dunque di dare risposte immediate alle nostre imprese agricole e della pesca, grazie a un affidabile sistema di protezione.
  In via ulteriore, rispetto agli interventi sopra richiamati di carattere economico, è necessario rammentare che, oltre a incentivare l'analisi scientifica del fenomeno, la competente direzione generale ha operato interventi di carattere tecnico-gestionali volti a contrastare il fenomeno citato.
  In tal senso, il primo intervento specifico è stato adottato il 16 luglio 2023: si è consentito alle imbarcazioni a supporto degli impianti di acquacoltura dell'Emilia-Romagna di prelevare il granchio blu con nasse e attrezzi da posta anche se non iscritti in licenza, ma solo nell'ambito della concessione demaniale all'uopo concessa.
  Successivamente, il 16 agosto 2023, tutte le imbarcazioni inferiori ai 3 GT, iscritte nei compartimenti marittimi interessati dal fenomeno, sono state autorizzate, in deroga, a utilizzare, entro le 0,3 miglia dalla costa (area in genere assolutamente interdetta alla pesca), nasse e reti anche se non contemplate in licenza. In effetti, anche se la strategia non può considerarsi risolutiva ha almeno consentito di limitare il fenomeno dannoso.
  Inoltre, vi è in programma di intraprendere, a valere sul Fondo europeo affari marittimi, pesca e acquacoltura 2021/2027, azioni per il finanziamento di progetti di studio della biologia della specie, finalizzate non solo al contrasto del crostaceo, ma anche alla creazione di una filiera del granchio blu per il suo utilizzo alimentare (integratori e mangimi per acquacoltura) e per la commercializzazione e promozione nei confronti del consumatore. All'interno della priorità 2 del Fondo europeo affari marittimi, pesca e acquacoltura 2021-2027 si intende promuovere la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione europea.
  Il Fondo europeo affari marittimi, pesca e acquacoltura, infatti, sostiene la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura contribuendo a creare organizzazioni di produttori e attuare i loro piani di produzione e commercializzazione; realizzare nuovi sbocchi sul mercato; promuovere la tracciabilità e l'informazione dei consumatori; aggiungere valore ai prodotti; nonché diffondere le informazioni di mercato lungo tutta la catena di approvvigionamento.
  In tal senso, l'industria della trasformazione (impianti e stabilimenti di settore) svolge un ruolo importante nel garantire la qualità e la disponibilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a essa possono essere destinati investimenti mirati del Fondo europeo affari marittimi, pesca e acquacoltura volti al conseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM).
  Fermo restando quanto sopra, il Ministero continuerà a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative e misure in favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura, per mitigare le ripercussioni economiche del fenomeno avviando altresì un processo congiunto e coordinato di azioni rivolte alla soluzione del problema.
  Stiamo già lavorando per dare attuazione a quanto previsto dalle importanti novità legislative e per riconoscere al settore ulteriori interventi compensativi, permettendo così alle imprese di accedere a finanziamenti agevolati e ottenere aiuti concreti.
  Ritengo che le azioni messe in atto dal Governo possano trasformare un'emergenza in una opportunità, in quanto il granchio blu può essere una grande risorsa sia per le sue proprietà nutrizionali, in particolare la forte presenza di vitamina B12, sia per i potenziali mercati di sbocco, anche internazionali, che si possono raggiungere.
  Con l'inserimento del granchio blu nell'elenco delle denominazioni delle specie ittiche di interesse commerciale, inoltre, si è dato avvio alla valorizzazione del prodotto che dovrà essere poi sviluppata attraverso una strategia commerciale mirata alla realizzazione di una vera e propria filiera di consumo.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste: Luigi D'Eramo.