XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 19 marzo 2024.
Albano, Andreuzza, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Cafiero De Raho, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Ciani, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Maria, De Monte, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giovine, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Pretto, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Urzì, Vaccari, Varchi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giovine, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Simiani, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zoffili.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali)
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCHULLIAN: «Modifica all'articolo 135 della Costituzione in materia di composizione della Corte costituzionale nei giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi provinciali della provincia autonoma di Bolzano e nei conflitti di attribuzione in cui sia parte la medesima provincia» (1480) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BATTILOCCHIO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane» (1737) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)
LUPI ed altri: «Disposizioni per l'adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione» (1742) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
in data 14 marzo 2024 sentenza n. 42 del 20 febbraio – 14 marzo 2024 (Doc. VII, n. 285),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda:
alla XII Commissione (Affari sociali);
in data 19 marzo 2024 sentenza n. 43 del 6 febbraio – 19 marzo 2024 (Doc. VII, n. 286),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 44 del 22 febbraio – 19 marzo 2024 (Doc. VII, n. 287),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 15 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la relazione annuale, approvata dal Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti in data 5 marzo 2024, sull'esito del controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, riferita all'anno 2023 (Doc. CCXXIV, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (COM(2023) 779 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;
relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023) 781 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;
relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche (COM(2023) 783 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 18 marzo 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 1632 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 18), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 final).
Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 18 marzo 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Gestire i rischi climatici: proteggere le persone e la prosperità (COM(2024) 91 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (COM(2024) 96 final e COM(2024) 97 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2024) 96 final – Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4 e COM(2024) 97 final – Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 sull'evoluzione del divario rispetto alle emissioni reali di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri e contenente gli insiemi di dati reali aggregati e anonimizzati di cui all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione (COM(2024) 122 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione sui progressi compiuti in Bosnia-Erzegovina – marzo 2024 (COM(2024) 129 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024) 139 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 18 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 marzo 2024.
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 18 marzo 2024, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Giuseppe Ambrosio, di consigliere ministeriale con funzioni di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2023, denominato «Ingaggio missilistico aria-superficie della componente navale ad ala rotante della Difesa» – Sistema MARTE Extended Range (ER) (145).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'8 aprile 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale con riferimento alle fasce giovani della popolazione, in attuazione dei programmi nazionali ed europei in materia – 3-01055
A)
ROSCANI e LA PORTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat nel 2021, la povertà assoluta in Italia conferma i massimi storici raggiunti in periodo di pandemia, toccando ben 1,4 milioni di bambine e bambini – pari al 14,2 per cento – e 762 mila famiglie con minori;
una situazione che si riflette anche nei consumi delle famiglie, con possibili ripercussioni anche nell'accesso a beni e servizi, tra cui assistenza sanitaria e istruzione gratuite e di qualità, condizioni abitative dignitose e alimentazione adeguata, in linea con i principi e le norme della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
in Italia, così come in altri Stati europei, la garanzia europea per l'infanzia «Eu Child guarantee», di cui alla raccomandazione (Ue) 2021/1004 del 14 giugno 2021, si propone di colmare questo divario e promuovere modelli di intervento che si sono rivelati promettenti;
in attuazione della raccomandazione sulla Child guarantee, in Italia nel marzo 2022 è stato adottato il Piano di azione nazionale della garanzia infanzia (Pangi), con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di povertà ed esclusione sociale di bambine, bambini, adolescenti e giovani fino ai 21 anni, garantendo maggiori opportunità di fruizione e di accesso ai servizi, soprattutto a beneficio di alcuni target di popolazione particolarmente vulnerabili, di ridurre la povertà minorile e di favorire l'inclusione sociale;
le politiche per l'infanzia e l'adolescenza sono un fondamentale capitolo del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022, di cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorità di gestione –:
quali iniziative siano state assunte per dare concreta attuazione alla Eu Child guarantee e per dare concretezza alle importanti risorse del piano nazionale inclusione;
se siano stati adottati bandi o iniziative volti al rafforzamento delle tutele per l'infanzia e l'adolescenza, anche tenendo conto dei preoccupanti dati Istat, che emergono soprattutto dopo il periodo della pandemia;
quali azioni immediate e di sistema si abbiano in programma per dare una risposta soddisfacente a una platea così ampia e sofferente di nuove generazioni.
(3-01055)
Elementi e iniziative di competenza in relazione alle condizioni di detenzione e allo stato di salute di un detenuto ristretto nel carcere di Parma – 3-00356
B)
CALDERONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
D'Ugo Damiano si trova ristretto in espiazione di pena nella casa circondariale di Parma a seguito di trasferimento da quella di Palermo Pagliarelli per avere una migliore assistenza, in ragione delle gravi condizioni di salute in cui lo stesso versa;
il detenuto D'Ugo presenta un complesso quadro clinico, caratterizzato da gravi patologie cardiache, polmonari, diabetiche e ansioso-depressive;
da un esposto del legale del D'Ugo indirizzato, fra gli altri, anche alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, risulta che lo stesso, pur essendo destinato al regime di alta sorveglianza, stia espiando la pena in un padiglione dedicato ai detenuti comuni per ricevere un'assistenza continua che risulterebbe fornita da un altro detenuto;
dall'esposto risulta che le condizioni di salute del D'Ugo stiano notevolmente peggiorando. Dall'ultimo colloquio in carcere, la figlia ha denunziato al legale del padre le seguenti condizioni di detenzione: oltre alle condizioni fisiche allarmanti – il detenuto risulterebbe non essere lucido e balbettante, colpito da forti tremolii agli arti che ne impedirebbero le azioni di vita quotidiana, come tenere un bicchiere di acqua nelle mani, fortemente dimagrito e con evidenti formazioni cistiche sulla schiena – lo stesso sarebbe stato trovato in scarse condizioni igieniche, con il vestiario indossato a rovescio e intriso di urina;
nonostante le istanze e i solleciti del difensore del D'Ugo per ottenere l'assistenza della competente azienda unità sanitaria locale di Parma, l'unico risultato ottenuto è stata la comunicazione dell'avvio di istruttoria della pratica, ma condizionata all'autorizzazione del direttore generale di quella azienda sanitaria che, tuttavia, gestirebbe il servizio a pagamento;
le sollecitazioni e le iniziative del legale del D'Ugo circa la compatibilità dello stato di salute dello stesso con il regime carcerario non hanno avuto alcun esito, così sottoponendolo a gravi rischi per le già precarie condizioni di salute e a trattamenti inumani e degradanti –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere.
(3-00356)
Iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, volte a contrastare l'abuso delle querele per diffamazione nei confronti di giornalisti – 3-00961; 3-01013
C)
BONELLI e ZANELLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da quanto si apprende dal sito dell'Osservatorio su informazioni giornalistiche e notizie oscurate (Ossigeno per l'informazione), tra ottobre e dicembre 2023, il giornalista Fabrizio Bertè, 33 anni di «Repubblica» redazione di Palermo, e il suo editore hanno ricevuto, dai legali delle persone citate in due articoli, l'annuncio di querele per diffamazione e due diffide a versare entro un mese 1,5 milioni di euro a titolo di risarcimento danni. Le diffide intimano al giornalista di rivelare le fonti dei suoi articoli, pubblicati sull'edizione siciliana del quotidiano;
gli articoli contestati riferiscono gli sviluppi giudiziari e il contesto di un'inchiesta della procura di Messina sulla regolarità di appalti del valore complessivo di 37,5 milioni di euro assegnati, fra settembre e dicembre 2021, dall'Università di Messina con affidamento diretto per acquisti e lavori, oltre al fatto che si tratta di appalti pubblici sui quali l'Autorità nazionale anticorruzione ha segnalato alcune inadempienze. Riferiscono, inoltre, di alcuni accertamenti della procura di Catania sullo svolgimento di un concorso per dirigente amministrativo dalla cui graduatoria è stato scelto uno dei firmatari delle assegnazioni degli appalti, che ora insieme a un altro vincitore di quel concorso ha reagito con querela e richiesta di danni;
quella delle diffamazioni a mezzo stampa, con la richiesta di esorbitanti risarcimenti danni, ad avviso dell'interrogante rappresenta sempre più frequentemente un'azione intimidatoria per colpire la libertà di stampa e di espressione nel nostro Paese, come accaduto in passato con la querela da parte di Eni nei confronti delle associazioni Greenpeace Italia e ReCommon o da parte di Acciaierie di Italia nei confronti del giornalista Gad Lerner;
il 20 ottobre 2022 si è svolta a Strasburgo la prima conferenza europea dedicata alla lotta alle querele strategiche contro la partecipazione democratica, comunemente note in italiano come «querele bavaglio» o querele temerarie, indicate sempre più frequentemente con l'acronimo anglosassone Slapp (Strategic lawsuits against public participation);
le Slapp rappresentano una grave limitazione alla partecipazione democratica e al diritto alla libertà d'espressione, poiché privano il dibattito pubblico di voci che fanno luce su informazioni di pubblico interesse. L'obiettivo dichiarato di chi porta avanti un'azione temeraria nei confronti di giornalisti e/o attivisti, che si occupano, ad esempio, di corruzione, abusi di potere e questioni ambientali, è quello di metterli a tacere, attraverso minacce al diritto alla libertà d'espressione e al diritto di cronaca;
l'11 luglio 2023 il Parlamento europeo ha approvato il testo negoziale sulle norme a difesa dei giornalisti dalle querele temerarie, che prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa la possibilità di chiedere un rapido respingimento della causa nel qual caso dovrà essere il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia e a sostenere l'onere delle spese procedurali, compresa la rappresentanza legale della vittima –:
se il Ministro interrogato risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, in particolare di carattere normativo, per contrastare l'abuso delle querele per diffamazione nei confronti dei giornalisti, dando la possibilità al giudice di respingere rapidamente la causa quando palesemente infondata, attribuendo al ricorrente l'onere di dimostrare la fondatezza della denuncia e l'onere delle spese procedurali e legali, nonché per garantire il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, che prevede che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
(3-00961)
ZANELLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con atto di sindacato ispettivo n. 4-02110 del 10 gennaio 2024, al quale non è stata data alcuna risposta, l'interrogante chiedeva al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'interno se non ritenessero urgente chiedere conto alla società Danieli & C. officine meccaniche s.p.a. delle intenzioni nei confronti dei 21.974 cittadini sottoscrittori della petizione inviata al consiglio regionale, con la quale veniva dichiarata la propria opposizione alla trasformazione dell'area indicata come «Punta sud» nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro;
nella stessa interrogazione veniva chiesto ai Ministri interrogati quali iniziative intendessero intraprendere, ciascuno per le proprie competenze, per garantire il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione e tutelare in tutte le sedi il diritto dei cittadini di utilizzare liberamente i processi partecipativi istituzionalmente riconosciuti;
l'interrogante presentava l'interrogazione, dopo aver appreso da organi di stampa che Danieli «a seguito della volontà della giunta regionale di interrompere la procedura riguardante l'autorizzazione per l'insediamento, ha inteso raccogliere informazioni per comprenderne le ragioni» e a tal fine avrebbe richiesto alla regione di acquisire copia della petizione con le relative firme dei 21.974 sottoscrittori;
si apprende sempre da organi di stampa che il 19 gennaio 2024 Danieli ha presentato al tribunale di Udine atto di citazione con richiesta di risarcimento di 100 mila euro per il danno da diffamazione ex articolo 2043 codice civile contro il signor Paolo De Toni, coordinatore della rete di comitati «Salviamo la laguna-no acciaieria»;
quella delle diffamazioni a mezzo stampa, con la richiesta di esorbitanti risarcimenti danni, rappresenta sempre più frequentemente ad avviso dell'interrogante un'azione intimidatoria per colpire la libertà di espressione nel nostro Paese, come accaduto in passato con la querela da parte di Eni nei confronti delle associazioni Greenpeace Italia e ReCommon o da parte di Acciaierie di Italia nei confronti del giornalista Gad Lerner;
il 20 ottobre 2022 si è svolta a Strasburgo la prima conferenza europea dedicata alla lotta alle querele strategiche contro la partecipazione democratica, comunemente note in italiano come «querele bavaglio» o querele temerarie, indicate sempre più frequentemente con l'acronimo anglosassone Slapp (Strategic lawsuits against public participation);
le Slapp rappresentano una grave limitazione alla partecipazione democratica e al diritto alla libertà d'espressione, poiché privano il dibattito pubblico di voci che fanno luce su informazioni di pubblico interesse. L'obiettivo dichiarato di chi porta avanti un'azione temeraria nei confronti di giornalisti e/o attivisti, che si occupano, ad esempio, di corruzione, abusi di potere e questioni ambientali, è quello di metterli a tacere, attraverso minacce al diritto alla libertà d'espressione e al diritto di cronaca;
in data 11 luglio 2023 il Parlamento europeo ha approvato il testo negoziale sulle norme a difesa dei giornalisti dalle querele temerarie, che prevede una serie di garanzie per le vittime delle azioni legali, compresa la possibilità di chiedere un rapido respingimento della causa, nel qual caso dovrà essere il ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della denuncia e a sostenere l'onere delle spese processuali, compresa la rappresentanza legale della vittima –:
se il Ministro interrogato risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, per contrastare l'abuso delle querele per diffamazione nei confronti di attivisti o giornalisti, garantendo appieno la libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione.
(3-01013)
Elementi e iniziative di competenza in relazione alla vicenda della sospensione di uno studente presso l'Ites Barozzi di Modena – 3-01076; 3-01077; 3-01078
D)
VACCARI, GUERRA, MANZI, ASCANI, MALAVASI, GNASSI e BAKKALI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
lo studente dell'Ites Jacopo Barozzi di Modena, Damiano Cassanelli, rappresentante d'istituto, rischia una sospensione di dodici giorni da scuola dopo che, nel corso di uno sciopero che si stava svolgendo, ha rilasciato un'intervista a un giornale locale per farsi portavoce di criticità relative alla vita scolastica;
il giovane studente si è fatto portavoce di un disagio crescente tra gli studenti in qualità di rappresentante e, quindi, nello svolgimento di una funzione che legittima il diritto alla libertà di espressione e di critica;
secondo la dirigenza avrebbe messo in cattiva luce la scuola, offendendone la reputazione;
la vicenda merita un chiarimento perché tocca direttamente un tema centrale come quello della libertà di parola e di espressione, riconosciuto e tutelato dallo stesso statuto delle studentesse e degli studenti –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere al fine di fare chiarezza sulla vicenda che coinvolge l'Ites Barozzi di Modena e, in particolare, lo studente Damiano Cassanelli e se intenda favorire, attraverso il competente ufficio scolastico, il recupero di un clima di dialogo e confronto all'interno dell'istituto scolastico, al fine di superare le tensioni e le dannose contrapposizioni verificatesi nei mesi passati.
(3-01076)
ASCARI e CASO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il giorno 18 gennaio 2024 è stata approvata dal consiglio d'istituto dell'Ites «Barozzi» di Modena la sospensione per dodici giorni dello studente Damiano Cassanelli, rappresentante degli studenti, in seguito ad un'intervista rilasciata durante uno sciopero, in cui esprimeva critiche nei confronti della preside per le condizioni dell'istituto;
tale provvedimento è stato percepito dalla comunità studentesca e da parte dell'opinione pubblica come una misura ingiusta, oltre che eccessivamente severa e potenzialmente lesiva della libertà di espressione dello studente, nonché preoccupante per le sue implicazioni sul percorso scolastico dell'interessato, incluso l'accesso alla maturità;
la famiglia dello studente ha preannunciato che impugnerà il provvedimento di sospensione, che non è stato ancora formalmente notificato, ma che ha già suscitato un ampio dibattito sulla libertà di espressione in ambito scolastico e sulle relazioni tra studenti e istituzioni educative –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quali siano le motivazioni dettagliate che hanno portato alla decisione di sospensione dello studente Damiano Cassanelli e se queste siano in linea con i principi di proporzionalità e di tutela della libertà di espressione degli studenti;
se sia a conoscenza di altri casi simili in cui la libertà di espressione degli studenti sia stata limitata a seguito di critiche espresse nei confronti delle istituzioni scolastiche e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per prevenire situazioni analoghe in futuro;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire che le scuole rimangano spazi di dialogo aperto e costruttivo, in cui studenti e personale scolastico possano esprimere liberamente le proprie opinioni senza timore di ritorsioni.
(3-01077)
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
da quanto si apprende il consiglio di istituto dell'Ites Barozzi di Modena il 18 gennaio 2024 avrebbe deciso di sospendere per dodici giorni uno dei rappresentanti degli studenti a causa di alcune sue dichiarazioni rilasciate il 28 novembre 2023 durante una videointervista alla Gazzetta di Modena, con le quali argomentava le motivazioni poste alla base della manifestazione studentesca svolta quel giorno e lamentava l'atteggiamento conflittuale della presidenza, che, ad esempio, al termine dell'anno scolastico precedente, per evitare che festeggiassero la fine dell'anno scolastico, aveva ordinato agli studenti di recarsi a scuola senza borse e zaini e di aver proceduto, bloccando il libero accesso all'istituto, alla perquisizione di tutti gli studenti e le studentesse che ne erano in possesso e che si sono trovati costretti a depositarli all'ingresso, insieme a cibo e bevande;
lo studente, nell'esercizio della sua funzione di rappresentante degli studenti, aveva, dunque, lamentato alla Gazzetta di Modena l'assenza di dialogo con la dirigenza scolastica e alcune problematiche riscontrate negli anni e sulle quali gli studenti erano intenzionati a confrontarsi con un approccio costruttivo, chiedendo ascolto e soluzioni e per questo avevano deciso di indire una manifestazione studentesca che si è poi svolta ordinatamente;
secondo quanto consta all'interrogante, la dirigente dell'istituto Barozzi, alla vigilia della manifestazione promossa dagli studenti, avrebbe preannunciato ai genitori dello studente l'intenzione di allertare la Digos, specificando che agli studenti promotori della protesta non era stata concessa l'autorizzazione a manifestare. Tale circostanza è stata vissuta dagli stessi come un atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti loro e della legittima protesta studentesca;
ad avviso dell'interrogante il comportamento della dirigente dell'istituto Barozzi, oltre a tradire il rapporto di fiducia che deve esistere alla base del patto educativo, si pone in contrasto con i principi di accoglienza e inclusione che la scuola deve favorire, nonché del mantenimento di un clima democratico, di partecipazione e di scambio di idee ed esperienze che la scuola deve contribuire ad alimentare;
dagli elementi in possesso dell'interrogante si apprende, inoltre, che lo stesso studente è stato destinatario di una nota di condotta apposta dalla vicepreside in data 4 dicembre 2023 per aver inoltrato agli altri rappresentanti di classe e d'istituto una mail della stessa vicepreside nella quale, rispondendo alla richiesta degli studenti su un'apertura anticipata dei cancelli della scuola, dichiarava che per fare ciò occorreva modificare i turni dei collaboratori scolastici;
a parere dell'interrogante entrambi i provvedimenti disciplinari non hanno motivo di esistere perché lo studente ha agito nell'esercizio della sua funzione di rappresentante di istituto e i fatti a lui addebitati non costituiscono comportamenti sanzionabili;
inoltre, sempre a parere dell'interrogante, il comportamento della dirigenza scolastica è improntato ad una concezione autoritaria che intende soffocare qualunque istanza studentesca in qualsiasi forma questa possa esprimersi, anche da parte di soggetti investiti di funzioni di rappresentanza riconosciute e tutelate;
inoltre, occorre sottolineare come, in relazione alla nota disciplinare comminata il 18 gennaio 2024; la stessa appaia tardiva rispetto a fatti accaduti due mesi prima e non di competenza del consiglio di istituto, che interviene in materia di sanzioni disciplinari solo per comportamenti di estrema gravità, ma del consiglio di classe;
per quanto riguarda la contestazione del 4 dicembre 2023, invece, il contenuto della mail non aveva carattere riservato tale da giustificare un provvedimento disciplinare a causa della sua diffusione a terzi –:
se il Ministro interrogato non intenda attivare il competente ufficio scolastico regionale al fine di verificare, in relazione ai fatti esposti in premessa, eventuali violazioni delle norme previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007, dei regolamenti scolastici, di pareri e di note del Ministero dell'istruzione e del merito da parte della dirigenza scolastica dell'Ites Barozzi di Modena.
(3-01078)
DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (A.C. 1435-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BRAMBILLA; GUSMEROLI ED ALTRI; COMAROLI ED ALTRI; VINCI; VINCI; BERRUTO ED ALTRI; MULÈ; DE LUCA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CARÈ; SANTILLO ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; IARIA ED ALTRI; ROSATO; MASCARETTI ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; DEIDDA ED ALTRI; MORASSUT ED ALTRI; ROSATO; CHERCHI; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GIANASSI ED ALTRI (A.C. 41-96-195-411-412-526-529-578-634-684-686-697-718-865-874-892-985-1030-1218-1258-1265-1303-1398-1413-1483)
A.C. 1435-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sull'emendamento 25.500 della Commissione.
A.C. 1435-A – Articolo 16
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 16.
(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)
1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 16.
(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
TITOLO II-bis
DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI
Capo I
EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI
Art. 16-bis.
(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.
1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
*16.01. Pastorella, Pastorino, Ghirra.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
TITOLO II-bis
DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI
Capo I
EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI
Art. 16-bis.
(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)
1. All'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.
1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
*16.02. Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri, Pastorino, Ghirra.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Dispositivi di sicurezza in materia di sensori dell'angolo cieco per i mezzi pesanti)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di prevedere che tutti i veicoli di categoria N2, N3, M2 ed M3 immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025 siano dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione.
16.04. Pastorella.
A.C. 1435-A – Articolo 17
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO III
DEI SEGNALI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASI PARTICOLARI
Capo I
DEI PASSAGGI A LIVELLO
Art. 17.
(Modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
«1-sexies. Nel caso in cui l'attraversamento comporti un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall'attraversamento stesso»;
b) all'articolo 40, comma 5, le parole: «o il segnale di “passaggio a livello”» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale “fermarsi e dare precedenza”»;
c) all'articolo 44, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria in caso di visibilità insufficiente»;
d) all'articolo 145, comma 7, le parole: «ferroviarie o» sono soppresse;
e) all'articolo 147:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada:
a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
b) nei casi in cui la segnaletica indichi l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:
a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;
b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo»;
4) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa,» e le parole: «conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
5) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere effettuato dopo almeno tre secondi dall'entrata in funzione dei medesimi dispositivi»;
6) al comma 4, dopo le parole: «Gli utenti della strada» sono inserite le seguenti: «non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'attraversamento e, in ogni caso,», dopo le parole: «arresto forzato del veicolo» sono inserite le seguenti «o di intrappolamento tra le barriere,» e dopo le parole: «portarlo fuori dei binari» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche abbattendo le barriere,»;
7) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344»;
8) al comma 6, dopo le parole: «in una violazione di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;
9) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. L'installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis è consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 17.
(Modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari)
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello e di realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.
3. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17.3. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 1435-A – Articolo 18
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 18.
(Disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità visiva)
1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche».
A.C. 1435-A – Articolo 19
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
(Disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie)
1. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonei. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 19.
(Disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie)
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i gestori predispongono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
19.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)
1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.».
b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.».
*19.01. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino, Barbagallo, Pastorella.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)
1. All'articolo 14 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.».
b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.».
*19.06. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Barbagallo, Pastorella.
A.C. 1435-A – Articolo 20
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
AUTO DI SICUREZZA – SAFETY CAR, PANNELLI CON VALORE PRESCRITTIVO E OSSERVANZA RIGOROSA DELL'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE A DESTRA
Art. 20.
(Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43:
1) al comma 5, dopo le parole: «o con la sicurezza della circolazione» sono inserite le seguenti: «o con la protezione degli operatori stradali»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonché dei soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12.
5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attività di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: “auto di sicurezza – safety car”. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi»;
b) all'articolo 177:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis. Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis»;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione è da tre a sei mesi».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 20.
(Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: operatori stradali aggiungere la seguente: e autostradali.
20.7. Pastorino.
A.C. 1435-A – Articolo 21
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 21.
(Uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo)
1. All'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
«19-bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario e il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L'orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicate le modalità e i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.
19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali. Nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.
19-quater. Dall'attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e 19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 21.
(Uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo)
Al comma 1, capoverso 19-ter, aggiungere in fine le parole: I segnali a messaggio variabile devono prevedere in alternanza con i messaggi informativi anche messaggi che indichino il numero di vittime nell'anno in corso a seguito di scontri stradali.
21.1000. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Grimaldi, Iaria.
Al comma 1, capoverso 19-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
21.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 1435-A – Articolo 22
ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 22.
(Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale)
1. Al fine di contrastare il rischio della circolazione contromano, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche, le modalità e i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare, nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco contromano.
2. All'articolo 143, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo».
3. All'articolo 176, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata».
4. All'articolo 20, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o pregiudizio della sicurezza stradale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 22.
(Misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.».
22.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.»;
b) al comma 4, le parole: «40 t» sono sostituite dalle seguenti: «44 t».
22.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Alla tabella recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla voce Art. 143, comma 11, la parola: «4» è sostituita dalla seguente: «6».
22.13. Faraone.
A.C. 1435-A – Articolo 23
ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
TITOLO IV
DELLA SOSTA, DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE
Capo I
DELLA DISCIPLINA E DELLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA
Art. 23.
(Modifiche in materia di disciplina della sosta)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla ricarica di tali veicoli»;
1.2) alla lettera d), il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;»;
1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe»;
1.4) alla lettera g), la parola: «cose» è sostituita dalla seguente: «merci»;
2) il comma 5 è abrogato;
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio»;
b) all'articolo 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli»;
c) all'articolo 188, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 23.
(Modifiche in materia di disciplina della sosta)
Sopprimerlo.
23.1. Pastorino.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1) premettere il seguente:
01.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) limitare la circolazione delle categorie di veicoli che previe accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano pericolose per la tutela della salute, del patrimonio artistico ambientale e naturale.».
23.2. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Morfino.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.3).
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il numero 4).
23.4. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.3).
*23.6. Pastorino.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.3).
*23.8. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: ; con decreto del Ministro fino alla fine del capoverso lettera f).
23.13. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 1.3), capoverso lettera f), sostituire le parole da: ; con decreto del Ministro fino alla fine del capoverso lettera f), con le seguenti: nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
*23.9. Pastorella, Ghio.
Al comma 1, lettera a), numero 1.3), capoverso lettera f), sostituire le parole da: ; con decreto del Ministro fino alla fine del capoverso lettera f), con le seguenti: nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
*23.11. Pastorino, Ghio.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
23.17. Pastorino, Casu.
Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: quota fino alla fine del numero con le seguenti: soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico.
23.19. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali.».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.
23.22. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».
23.24. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Morfino, Pavanelli, Grimaldi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».
*23.26. Pastorella.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».
*23.27. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 157, comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso.».
23.28. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
23.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di ristorare i comuni per i mancati incassi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera c), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024. Con decreto del Ministro dei trasporti, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sono stabiliti, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i criteri per la ripartizione del Fondo tra i comuni interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.30. Gadda.
A.C. 1435-A – Articolo 24
ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 24.
(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina delle sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Nel caso in cui la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi di cui al quarto periodo per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi di cui al quarto periodo»;
2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, è maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.
14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.
14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione»;
3) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell'intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori dai casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo.»;
4) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, nei modi e secondo le disposizioni indicate nel quinto periodo del medesimo comma»;
b) all'articolo 158:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 24.
(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina delle sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato)
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
24.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi 14-ter e 14-quater.
*24.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi 14-ter e 14-quater.
*24.8. Pastorino.
Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
24.14. Pastorino.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)
1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».
*24.06. Casu.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)
1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».
*24.07. Gruppioni.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)
1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338.».
*24.01001. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249:»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.»;
b) al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
24.014. Pastorella.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada)
1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le spese di notificazione e le modalità di determinazione delle relative tariffe, le spese di accertamento sono determinate in misura non superiore ad euro 5.».
24.01000. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
A.C. 1435-A – Articolo 25
ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 25.
(Modifiche in materia di circolazione fuori dei centri abitati)
1. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
«1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, né alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l'istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato territoriale è sottoposta al parere vincolante delle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore, e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g)»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni, possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 25.
(Modifiche in materia di circolazione fuori dei centri abitati)
Al comma 1, lettera a), capoverso 1-sexies, sostituire il quarto periodo con il seguente: La proposta di istituzione della zona a traffico limitato è adottata sentito il Prefetto o i Prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale.
25.500. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 1435-A – Articolo 26
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 26.
(Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689)
1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione».
A.C. 1435-A – Articolo 27
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
DELLA CIRCOLAZIONE IN CASI PARTICOLARI E DELLE STRADE
Art. 27.
(Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade)
1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facoltà di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con zone già istituite o con l'intero centro abitato, comunicano l'entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili».
2. All'articolo 16 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 27.
(Modifiche al codice della strada in materia di circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade)
Sopprimere il comma 1.
*27.6. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
Sopprimere il comma 1.
*27.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Sopprimere il comma 1.
*27.8. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Sopprimere il comma 1.
*27.10. Pastorino.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**27.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**27.12. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*27.24. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Roggiani, Mauri.
Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*27.25. Pastorino.
Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.
**27.26. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.
**27.30. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
27.17. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Ghio, Casu.
Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
27.18. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, dopo le parole: esigenze di mobilità aggiungere le seguenti: delle persone e delle merci.
27.33. Pastorella.
Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Considerato il contributo allo snellimento del traffico cittadino e la riduzione dei tempi di sosta in coda, viene salvaguardata la circolazione di ciclomotori e motoveicoli.
27.40. Faraone.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».
27.49. Pastorino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo l'articolo 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis.
(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito “Commissione”.
2. La Commissione si compone di: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; un rappresentante dell'ANAS; un rappresentante dell'AISCAT; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province italiane; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.
3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:
a) Direttrice Padana;
b) Direttrice Tirrenica;
c) Direttrice Adriatica;
d) Direttrici Tirreno-Adriatico;
e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.
4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.
5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.
6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.
7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.».
1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro novanta giorni dalla sua costituzione.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al codice della strada in materia di costituzione di itinerari abilitati al trasporto eccezionale, circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade).
27.1000. D'Alfonso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente.
Art. 27-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)
1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, è abrogato.
2. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse.
3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.
4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la possibile collocazione da parte dei proprietari degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, pari a 400.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27.012. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)
1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 70.
(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)
1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:
a) I servizi di piazza a trazione animale;
b) I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;
c) Veicoli destinati al trasporto di cose;
d) Carri agricoli;
e) Veicoli a trazione animale muniti di pattini.».
2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.
3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come «non destinati alla produzione di alimenti» e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.
4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: «e natante»;
b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale», sono sostituite dalle seguenti: «e natante».
5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.
*27.010. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)
1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 70.
(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)
1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:
a) I servizi di piazza a trazione animale;
b) I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;
c) Veicoli destinati al trasporto di cose;
d) Carri agricoli;
e) Veicoli a trazione animale muniti di pattini.».
2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.
3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come «non destinati alla produzione di alimenti» e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.
4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: «e natante»;
b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale», sono sostituite dalle seguenti: «e natante».
5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.
*27.011. Pastorino.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni per l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)
1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 70.
(Divieto del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)
1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e ai servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone a fini turistici.
2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40.000 a euro 250.000 in caso di recidiva. Si applica la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale».
2. Gli animali dismessi dai servizi ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione e restano in carico ai rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il mantenimento degli animali, possono cederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con il decreto di cui al comma 5 del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 1, alle associazioni o agli enti per la protezione degli animali riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di mezzi ecologici alternativi che non prevedano l'impiego di animali, nonché le agevolazioni e gli incentivi economici che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare il passaggio ad una mobilità sostenibile e non cruenta.
4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano chiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà sugli stessi. Gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee.
5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
27.09. Cherchi, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E».
27.033. Pastorino.
A.C. 1435-A – Articolo 28
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 28.
(Modifiche alla regolamentazione della circolazione in ambito portuale)
1. All'articolo 6, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita».
A.C. 1435-A – Articolo 29
ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 29.
(Modifiche in materia di circolazione di macchine agricole)
1. All'articolo 57, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada: a) per il proprio trasferimento; b) per il trasporto, per conto delle aziende agricole e forestali, di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale; c) per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola».
A.C. 1435-A – Articolo 30
ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 30.
(Locazione senza conducente)
1. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto di persone su strada può utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro»;
b) al comma 4:
1) alla lettera b-bis), le parole: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2,» sono soppresse;
2) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
«b-ter) i veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone».
A.C. 1435-A – Articolo 31
ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 31.
(Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale.
A.C. 1435-A – Articolo 32
ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 32.
(Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico)
1. L'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, è sostituito dal seguente:
«2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 32.
(Circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico)
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero l'Automobile Club d'Italia (ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche»;
b) all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;
c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
al terzo periodo, dopo le parole: «titolo di proprietà e» sono aggiunte le seguenti: «, per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione»;
al quinto periodo, dopo le parole: «concessa anche retroattivamente» sono aggiunte le seguenti: «con la sola presentazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni».
2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti registri».
32.01001. Barbagallo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Sicurezza stradale e motorismo storico)
1. All'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.».
32.01000. Barbagallo.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Sicurezza stradale e motorismo storico)
1. All'articolo 60, comma 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.».
32.01002. Iaria, Fede, Traversi, Cantone, Morfino.
A.C. 1435-A – Articolo 33
ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 33.
(Modifiche in materia di circolazione nelle isole minori)
1. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo».
A.C. 1435-A – Articolo 34
ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 34.
(Disposizioni in materia di rimorchi)
1. All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e trainabili da» sono inserite le seguenti: «motoveicoli di cui all'articolo 53 e da».
A.C. 1435-A – Articolo 35
ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO V
DELEGA AL GOVERNO E DELEGIFICAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti princìpi di carattere generale:
a) miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione e automazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti;
b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;
c) riassetto della ripartizione delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso dei soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresì il conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;
b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
c) armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità e revisione della disciplina della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilità, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;
d) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4;
e) revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo princìpi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;
f) revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:
1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;
2) l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada;
3) la dissuasività delle sanzioni, che sono commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato;
4) l'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina concernente gli illeciti penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla sicurezza della circolazione stradale;
5) la revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, al fine di assicurarne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;
g) semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando una notificazione tempestiva, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione;
h) revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni;
i) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo i velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita;
l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:
1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
2) la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera o);
3) la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;
m) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure;
n) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;
o) riordino della disciplina per l'uso, limitatamente all'espletamento dei servizi urgenti di istituto, dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante;
p) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;
q) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;
r) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso l'uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della circolazione;
s) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario di autostrade la facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;
t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista;
u) semplificazione, con finalità di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;
v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all'utente;
z) miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità;
aa) razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari soggetti intervenienti, garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attività formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida e con riferimento, tra l'altro, all'attività di primo soccorso;
bb) riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici e affetti da patologie neurologiche;
cc) riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute
dd) determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all'ordinamento nazionale.
ee) modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano, decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolare il veicolo in conformità all'ordinamento nazionale.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie:
a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle violazioni delle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;
b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto;
c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;
d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;
e) per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, previsione di una adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica, comprendente altresì l'apposizione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce;
f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;
g) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;
h) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;
i) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;
l) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo nonché di produzione delle targhe automobilistiche;
m) riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di occupazione del suolo stradale;
n) semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, di mezzi pubblicitari, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta;
o) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;
p) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonché delle sperimentazioni nazionali e internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale;
q) disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti, di cui all'allegato «Connettere l'Italia» al Documento di economia e finanza 2017, e ad altre infrastrutture di completamento, tenuto conto che tutte le infrastrutture stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di cui alla Piattaforma C-ITS, istituita dalla Commissione europea, interagiscono sempre più con i veicoli ad elevato livello di automazione e connessione che le percorrono;
r) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, in modo da garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l'autoveicolo;
s) aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.
5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme abrogate.
6. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.
7. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 35.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)
Sopprimerlo.
35.1. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Morfino.
Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.
35.600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
35.1001. Alfonso Colucci, Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale;.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;.
35.9. Casu, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ghio.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: tenuto conto aggiungere le seguenti: dei compiti di polizia stradale attualmente affidati alle forze di polizia nazionale e ai corpi e servizi di polizia locale nonché.
35.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nei giorni immediatamente precedenti o successivi a tale ricorrenza.
35.1005. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: accordi internazionali aggiungere le seguenti: , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade aggiungere le seguenti: in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,.
35.24. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: accordi internazionali aggiungere le seguenti: , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,.
35.25. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade aggiungere le seguenti: in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,.
35.26. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: opportuni adeguamenti terminologici inserire le seguenti: tesi a superare il termine «incidente» con «scontro»,.
35.1003. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di:
1) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi;
2) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni;
3) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza, quali ad esempio collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali e altro, rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta;.
35.31. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: revisione della disciplina fino a: proporzionalità con la seguente: incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada.
35.32. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 3, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2 del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.
35.1004. Casu, Gianassi, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 3, lettera f), numero 3), sostituire le parole da: la dissuasività delle sanzioni fino a: tipo di veicolo guidato con le seguenti: la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del.
35.40. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.
Al comma 3, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.
35.1006. Casu, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere t) e z).
*35.44. Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.
Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere t) e z).
*35.45. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere t) e z).
*35.46. Pastorino.
Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: Le linee guida, d'intesa con la Conferenza unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle «Città a 15 minuti»;
2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;
3) promozione delle «Zone 30», aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;
4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;
5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;
6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;
7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;
8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi «avanzati» rispetto agli spazi di sosta;.
35.47. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu, Santillo, Ghirra.
Al comma 3, sopprimere la lettera i).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sopprimere il numero 1).
35.49. Pastorella.
Al comma 3, sopprimere la lettera i).
35.51. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.
Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: individuando fino alla fine del periodo, con le seguenti: mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.
35.58. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Al comma 3, sopprimere la lettera l).
35.65. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.
Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: prevalentemente elettrica con le seguenti: come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:
al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;
al numero 2), sostituire le parole da: per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);
sostituire il numero 3) con i seguenti:
3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;
4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.
*35.67. Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.
Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: prevalentemente elettrica con le seguenti: come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:
al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;
al numero 2), sostituire le parole da: per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);
sostituire il numero 3) con i seguenti:
3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;
4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.
*35.68. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) adozione di misure per la tutela dell'utenza della strada in aree caratterizzate da elevata densità di fauna selvatica, specialmente di grossa taglia, in tratti stradali che attraversano o costeggiano aree protette nazionali e regionali, incluse le aree della rete Natura 2000, e in aree interessate dalla presenza di specie animali di elevato valore conservazionistico da attuare attraverso:
1) la costruzione di passaggi faunistici e di barriere e recinzioni utili a indirizzare la fauna selvatica verso tali passaggi;
2) l'installazione di dissuasori acustici o visivi per ridurre il numero di attraversamenti in coincidenza col passaggio di veicoli;
3) la riduzione dei limiti di velocità durante le ore notturne.
35.71. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.
Al comma 3, sostituire la lettera q) con le seguenti:
q) revisione delle modalità di sosta riservata ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, prevedendone l'incremento nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle località a prevalente vocazione turistica;
q-bis) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;.
35.73. Gadda.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:
r-bis) incremento nell'utilizzo e installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 in prossimità di cantieri stradali anche di tipo mobile al fine di tutelare i lavoratori esposti al traffico;
r-ter) riduzione dei limiti di velocità per i mezzi pesanti in prossimità dei cantieri per i quali non sia stata operata la completa deviazione del traffico nella corsia opposta alla marcia, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori stradali esposti al traffico;.
35.77. Pastorino.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;.
35.83. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;.
35.85. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.
35.1013. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico; ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;.
35.1008. Casu, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali.
35.1009. Casu, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, previsione dell'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;.
35.1000. Pastorino.
Al comma 3, lettera s), premettere le parole: previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e.
35.86. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;.
35.89. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, sopprimere la lettera t).
35.91. Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.
Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera, con le seguenti: , di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;.
*35.93. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera, con le seguenti: , di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;.
*35.94. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo un adeguato aumento dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte.
35.1002. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.
Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli;.
35.97. Gadda.
Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: ; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
35.96. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.
Al comma 3, lettera u), dopo le parole: delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione aggiungere la seguente: prevedendo.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: l'installazione di dispositivi aggiungere le seguenti: di sicurezza denominati «Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione».
35.1010. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri, Quartapelle Procopio.
Al comma 3, sopprimere la lettera z).
*35.102. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 3, sopprimere la lettera z).
*35.103. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.
Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: fluidità con la seguente: sicurezza.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
35.105. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: fluidità con la seguente: sicurezza.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;.
35.107. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Al comma 3, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
z-bis) revisione della regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, al fine di garantire contestualmente la tutela della sicurezza stradale e le esigenze di continuità produttiva e logistica;.
35.110. Pastorella.
Al comma 3, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:
dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.
35.131. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 22, comma 4, primo periodo, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».
35.22. Faraone.
Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 22, comma 4, primo periodo della legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: «corsi di guida sicura avanzata,» sono aggiunte le seguenti: «oggetto di espressa autorizzazione da parte della Motorizzazione civile e trasporti in concessione (M.C.T.C.),».
35.23. Faraone.
Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.
35.20. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.
Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
ff) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata «Direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.
35.19. Casu.
Al comma 4, lettera l), dopo le parole: , di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo, aggiungere le seguenti: prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo,.
35.1007. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati «angoli ciechi» sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;.
35.145. Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Roggiani, Mauri, Quartapelle Procopio.
Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
r-bis) disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite;.
35.154. Pastorella.
Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
t) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;
35.1011. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
t) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico.
35.1012. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.