XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 20 marzo 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Braga, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 19 marzo 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
AMBROSI: «Modifiche al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore per gravi motivi di famiglia, nonché modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di applicazione del lavoro agile nei rapporti di lavoro autonomo» (1785);
PADOVANI ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici» (1786);
ZANELLA ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati» (1787);
FURFARO: «Norme per la tutela della trasparenza e della parità di trattamento nella gestione di informazioni e contenuti di carattere sociale e politico sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche» (1788);
BICCHIELLI: «Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» (1789).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dal Senato.
In data 20 marzo 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1014. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”» (approvato dal Senato) (1790).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di un progetto di legge a
Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VII Commissione (Cultura):
BORDONALI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti» (1684) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 204).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato e le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2024/0003/IT, relativa allo schema di decreto interministeriale che abroga e sostituisce il decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.
Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2023/0554/IT, relativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernenti la fornitura di media audiovisivi.
Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 15 marzo 2024, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 26 al 29 febbraio 2024, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (Doc. XII, n. 331) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina (Doc. XII, n. 332) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa («STEP») e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (Doc. XII, n. 333) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (Doc. XII, n. 334) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione legislativa sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (Doc. XII, n. 335) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) n. 2020/1056 (Doc. XII, n. 336) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Doc. XII, n. 337) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (Doc. XII, n. 338) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (Doc. XII, n. 339) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (Doc. XII, n. 340) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (Doc. XII, n. 341) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (Doc. XII, n. 342) – alla II Commissione Giustizia);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (Doc. XII, n. 343) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (Doc. XII, n. 344) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013 (Doc. XII, n. 345) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione) (Doc. XII, n. 346) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione) (Doc. XII, n. 347) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (Doc. XII, n. 348) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (Doc. XII, n. 349) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (Doc. XII, n. 350) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (Doc. XII, n. 351) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XIII (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Doc. XII, n. 352) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (Doc. XII, n. 353) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (Doc. XII, n. 354) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
Risoluzione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale 2023 (Doc. XII, n. 355) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2023 (Doc. XII, n. 356) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
Risoluzione sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2023 (Doc. XII, n. 357) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra (Doc. XII, n. 358) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte (Doc. XII, n. 359) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (Doc. XII, n. 360) – alla alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (Doc. XII, n. 361) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (Doc. XII, n. 362) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sull'omicidio di Aleksej Naval'nyj e la necessità di un'azione dell'Unione europea a sostegno dei prigionieri politici e della società civile oppressa in Russia (Doc. XII, n. 363) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla necessità di un fermo sostegno dell'Unione europea all'Ucraina dopo due anni di guerra di aggressione della Russia contro il Paese (Doc. XII, n. 364) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione «Approfondire l'integrazione dell'Unione europea in vista del futuro allargamento» (Doc. XII, n. 365) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione sulla situazione critica a Cuba (Doc. XII, n. 366) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Materiali avanzati per la leadership industriale (COM(2024) 98 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024) 139 final).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 19 marzo 2024, a pagina 4, prima colonna, ottava riga, dopo la parola: «V,» deve intendersi inserita la seguente: «XII,».
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 21 E 22 MARZO 2024
Risoluzioni
La Camera,
premesso che:
1) il Consiglio europeo del 21-22 marzo 2024 reca nel suo ordine del giorno tra i vari punti: Ucraina; sicurezza e difesa; Medio Oriente; allargamento; Agricoltura; migrazione;
2) a due anni dall'aggressione russa all'Ucraina, si conferma la persistente necessità dell'impegno dell'Unione europea a sostegno di Kiev e della sua popolazione, in tutte le sue dimensioni e per tutto il tempo necessario;
3) l'Italia esclude l'ipotesi dell'impiego diretto in operazioni belliche di contingenti militari italiani in territorio ucraino;
4) il Consiglio europeo sarà chiamato, in particolare, a confrontarsi sul modo migliore per garantire il sostegno dell'Unione europea all'Ucraina in termini di impegni nel settore della sicurezza, che potrà articolarsi anche attraverso il Fondo di assistenza per l'Ucraina;
5) restano altresì fondamentali il dibattito e le decisioni relative alla Federazione russa, a partire dall'adozione lo scorso febbraio del tredicesimo pacchetto di sanzioni e dalle future decisioni in merito ai beni russi congelati;
6) è altresì necessario ribadire la condanna per la detenzione e la morte disumane di Alexsey Navalny e per la repressione delle pacifiche manifestazioni in sua memoria;
7) collegata alla situazione in Russia è quella della Bielorussia, con l'incarcerazione degli oppositori politici e ritorsioni contro gli espatriati;
8) i Capi di Stato e di Governo si confronteranno sul tema «sicurezza e difesa» per fare il punto sulle priorità identificate nel solco del Vertice europeo informale di Versailles del marzo 2022 e della Bussola strategica europea;
9) l'obiettivo di lungo periodo resta una reale capacità di difesa europea, anche alla luce della «Strategia europea per l'industria della difesa», presentata dalla Commissione europea il 5 marzo scorso;
10) il Medio Oriente costituirà un punto essenziale dell'agenda dei lavori del Consiglio europeo, alla luce di una situazione sul campo estremamente complessa e che sta facendo registrare un elevatissimo numero di vittime civili;
11) i lavori del Consiglio europeo sul punto sono stati attentamente preparati da un intenso lavoro diplomatico a Bruxelles, nelle Capitali europee nonché dal confronto a livello ministeriale in occasione dei Consigli Affari esteri del 19 febbraio e del 18 marzo scorsi;
12) in Medio Oriente, resta prioritario il rispetto da parte di tutti gli attori coinvolti del diritto internazionale, compreso quello umanitario, unitamente a un'efficace cooperazione con le Nazioni Unite. A questo proposito, i Capi di Stato e di Governo avranno, a margine dei lavori del Consiglio europeo, un pranzo di lavoro con il Segretario generale delle Nazioni Unite;
13) in materia di allargamento dell'Unione, i Capi di Stato e di Governo esamineranno il rapporto della Commissione europea sui progressi registrati con specifico riferimento alla Bosnia-Erzegovina, inclusa la raccomandazione di aprire i negoziati di adesione e faranno il punto relativamente ai progressi dell'Ucraina e della Moldova, in linea con quanto stabilito dalle Conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 2023, mantenendo alta l'attenzione anche sui progressi registrati per l'Albania;
14) da parte italiana, è stato richiesto l'inserimento di un punto specifico dedicato all'agricoltura con l'obiettivo di un confronto sulle priorità e le misure da adottare a livello europeo per un settore che il nostro Paese ritiene fondamentale;
15) da parte italiana, è stato altresì richiesto un punto dedicato alla migrazione, per avere un aggiornamento da parte della Commissione europea sulla politica migratoria UE e uno scambio di opinioni tra i Capi di Stato e di Governo sulla materia, anche alla luce della recente missione in Egitto del Presidente del Consiglio, unitamente al Presidente della Commissione europea, al Presidente della Repubblica di Cipro e ai Primi Ministri di Belgio, Grecia e Austria;
16) si conferma in tal modo la piena coerenza e visione strategica di un partenariato efficace tra l'Unione europea, l'Italia ed i Paesi mediterranei e africani di rilevanza strategica per il controllo e la legalità dei flussi migratori, anche nel quadro dei principi e dell'attuazione del Piano Mattei,
impegna il Governo:
1) a continuare ad assicurare all'Ucraina un forte sostegno declinato nelle diverse dimensioni – politico-diplomatica, economico-finanziaria, militare e umanitaria – per tutto il tempo necessario, proseguendo nell'azione che il Governo sta efficacemente svolgendo a livello unionale e multilaterale, come confermato anche dalla decisione di tenere a Kiev la prima riunione, sotto Presidenza italiana, dei Capi di Stato e di Governo del G7;
2) a lavorare per il futuro di Kiev anche attraverso l'attività di preparazione della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina che l'Italia dovrebbe ospitare nel 2025 e, parallelamente, ad aprire la via per un futuro Vertice globale sulla pace;
3) a favorire ogni iniziativa diplomatica finalizzata a una risoluzione del conflitto, rispettosa del diritto internazionale;
4) a ribadire la condanna per la detenzione e la morte disumane di Alexsey Navalny e per la repressione delle pacifiche manifestazioni in sua memoria;
5) a promuovere l'attuale quadro sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia, a sostenere gli ex prigionieri politici e i loro familiari, a denunciare il decreto di Lukashenko del 7 settembre 2023 per il blocco del rilascio dei passaporti ai cittadini bielorussi che vivono all'estero e a continuare a sostenere i cittadini bielorussi nell'Unione europea fuggiti dalla repressione, anche attraverso sforzi coordinati con gli altri Stati membri;
6) a monitorare i preoccupanti tentavi esterni di creare disordini nella regione moldava della Transnistria;
7) ad adoperarsi, unitamente agli Stati membri dell'Unione europea, per migliorare la capacità difensiva europea nell'ambito dell'Alleanza atlantica;
8) a proseguire, anche come Presidenza di turno del G7, l'azione di mediazione già perseguita dal nostro Paese per il superamento della crisi in corso in Medio Oriente sulla base del rispetto del diritto internazionale e nel quadro della cooperazione con le Nazioni Unite;
9) a ribadire la più ferma condanna di Hamas per l'attacco terroristico contro Israele del 7 ottobre scorso e al tempo stesso a proseguire con l'intenso impegno diplomatico per il raggiungimento di una pausa umanitaria che porti a un cessate il fuoco duraturo, alla liberazione di tutti gli ostaggi e che garantisca la protezione della popolazione civile;
10) a continuare a fornire tutta l'assistenza umanitaria necessaria alla popolazione palestinese, in linea con le iniziative già intraprese fin dalle prime fasi della crisi e che hanno profilato l'Italia in un ruolo di primo piano a livello internazionale;
11) a condannare fermamente ogni forma di antisemitismo anche alla luce dei preoccupanti episodi di intolleranza verificatisi nell'ultimo periodo;
12) a lavorare con tutti gli attori regionali e internazionali per evitare pericolose escalation nell'area, a partire da quella del Mar Rosso, rotta centrale dei traffici commerciali internazionali, per la quale è stata approvata la missione europea ASPIDES a comando italiano e di carattere difensivo, finalizzata ad assicurare la sicurezza marittima e la libertà di navigazione anche nella più ampia area europea e indo-pacifica;
13) a perseguire ogni utile e determinato sforzo diplomatico per il raggiungimento, in prospettiva, di una soluzione di pace basata sulla formula dei «due Stati», che vivano uno accanto all'altro in pace e in reciproca sicurezza;
14) ad agire affinché l'agricoltura, che rappresenta una risorsa strategica per il nostro Paese, ottenga a livello europeo la giusta attenzione in termini di riduzione degli oneri che gravano sul settore, di rafforzamento dell'efficacia della Politica agricola comune e di una più efficiente risposta europea ai fenomeni di concorrenza sleale da parte di Paesi terzi;
15) a lavorare nel lungo periodo affinché la futura Politica agricola comune (PAC) sia all'altezza delle sfide che l'attendono, a partire dal possibile ingresso di nuovi Stati membri. L'obiettivo per il nostro Paese resta quello di realizzare una PAC che non penalizzi l'agricoltura italiana e tuteli il lavoro dei nostri agricoltori e la qualità e l'unicità delle nostre produzioni;
16) a favorire e sostenere, nel dibattito europeo sul processo di allargamento, il percorso di avvicinamento all'Unione europea per tutti i candidati, sia quelli orientali (Ucraina, Moldova e Georgia) sia quelli dei Balcani occidentali, con un particolare riguardo anche per l'Albania, le cui prospettive di adesione all'Unione europea restano, per il nostro Paese, un obiettivo prioritario;
17) a sostenere, alla luce della raccomandazione contenuta nel relativo rapporto della Commissione, l'apertura dei negoziati di adesione per la Bosnia-Erzegovina;
18) a mantenere costante l'attenzione dell'Unione europea sui temi migratori, in particolare sulla dimensione esterna che, anche alla luce della recente missione in Egitto del nostro Presidente del Consiglio accompagnata dal Presidente della Commissione europea, dal Presidente della Repubblica di Cipro e dai Primi Ministri di Belgio, Grecia e Austria, resta il perno e la precondizione essenziale per un'efficace politica europea in materia migratoria; a riaffermare altresì il valore strategico di accordi efficaci tra l'Unione europea, l'Italia e i Paesi mediterranei e africani, come quelli conclusi con Tunisia, Albania e ora Egitto, per il controllo e la legalità dei flussi migratori;
19) a ribadire, la centralità dello sviluppo di Accordi di partenariato omnicomprensivo con Paesi terzi di origine e transito, in un'ottica non predatoria ma di sviluppo e collaborazione reciproca di cui il Piano Mattei costituisce una leva di realizzazione fondamentale, incoraggiando le iniziative, anche in forma di partenariato pubblico-privato, mirate allo sviluppo sostenibile e alla formazione professionale nei Paesi africani.
(6-00102) «Giglio Vigna, Mantovani, Rossello, Pisano, Candiani».
La Camera,
premesso che:
1) il Consiglio europeo del prossimo 21 e 22 marzo affronterà i temi del sostegno all'Ucraina a fronte della guerra di aggressione russa, della sicurezza e difesa comune, dell'evolversi della situazione in Medio Oriente, dell'allargamento dell'Unione europea a nuovi Paesi, delle politiche migratorie, dell'agricoltura e del semestre europeo;
2) a più di due anni dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina è sempre più evidente che l'Ucraina rappresenta la frontiera politica e militare della libertà e della sicurezza europea e che la risoluzione del conflitto debba essere ricercata anche con iniziative diplomatiche di prospettiva;
3) la prosecuzione del sostegno politico, finanziario, militare e umanitario dell'Ucraina è una premessa fondamentale per qualunque negoziato di pace, che richiede l'impegno di tutti Paesi a sostenere l'Ucraina dei mezzi necessari per sedersi al tavolo negoziale senza patire ricatto alcuno da parte del suo aggressore;
4) l'Unione europea deve proseguire la propria politica di allargamento, in particolare favorendo l'adesione – oltre che dell'Ucraina – della Bosnia e della Moldavia: rispetto a quest'ultima, in particolare, le minacce giunte dalle frange separatiste della Transnistria non devono in alcun modo intimorire e pregiudicare la voglia di Europa che il popolo moldavo esprime da decenni;
5) i popoli che si riconoscono nei valori fondanti dell'Unione europea e che vogliono concorrere al suo sviluppo vanno inclusi nelle politiche di allargamento e accompagnati nei rispettivi processi di adesione, senza che ingerenze esterne o minacce di ritorsioni possano pregiudicare in alcun modo la condivisione del progetto europeo;
6) il protrarsi del conflitto russo-ucraino, l'esacerbazione della questione palestinese e i gli attacchi dei ribelli houthi nel Mar Rosso a catene di approvvigionamento vitali per le imprese e i cittadini europei confermano l'urgenza di costituire un vero e proprio sistema comune di difesa europeo e di avviare concretamente un percorso volto a realizzare un unico dispositivo militare europeo, al fine di consentire all'Unione di rafforzare la propria azione esterna e, soprattutto, di interpretare il proprio ruolo strategico sul piano internazionale e a tutela degli interessi europei;
7) riguardo al conflitto israelo-palestinese, l'Unione europea deve farsi promotrice di un'azione diplomatica e di sostegno volta a garantire la cessazione delle ostilità, l'annullamento della capacità offensiva di Hamas insieme all'ottenimento di sufficienti garanzie che gli orrori dello scorso 7 ottobre non possano più ripetersi e l'immediata salvaguardia dell'incolumità dei civili incolpevolmente coinvolti dal conflitto;
8) sul piano delle politiche migratorie, l'accordo sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo non appare ancora ottimale per il nostro Paese, in particolare perché l'ostilità dei governi cosiddetti sovranisti ha pregiudicato vere forme di solidarietà europea nelle politiche di accoglienza e ricollocamento dei migranti e determinato il blocco a ogni revisione del Regolamento di Dublino in ordine alle responsabilità del paese di primo approdo;
9) secondo gli ultimi dati del Ministero dell'interno, gli sbarchi nel 2023 sono aumentati del 50 per cento rispetto all'anno precedente (e del 72 per cento rispetto al 2021), con una tendenza che, in questi primi mesi del 2024, risulta in flessione per via delle politiche approntate del Governo volte a ostacolare i salvataggi in mare, ma che comunque vede il numero di sbarchi aumentati rispetto al 2022;
10) l'elaborazione di una nuova strategia comune europea per le politiche di accoglienza rimane improcrastinabile, ma l'entità e intensità del fenomeno richiede anzitutto l'impegno del nostro Paese a innescare un circolo virtuoso che si proponga di mettere a sistema le nuove sfide globali con la necessità di assicurare livelli di crescita costanti per l'Italia;
11) sempre sul piano delle nuove sfide globali, il Governo deve sollecitare il rafforzamento della strategia europea di consolidamento delle filiere alimentari europee, sostenendo gli agricoltori con incentivi, finanziamenti e ogni sostegno utile a rendere resiliente e ancora più competitivo il comparto agricolo,
impegna il Governo:
1) a proseguire nel sostegno politico, militare e finanziario all'Ucraina, anche sostenendo il raggiungimento del necessario livello di conformità del Paese rispetto ai criteri di adesione;
2) a promuovere e sostenere iniziative diplomatiche volte a favorire l'avvio di negoziati equilibrati e sostenuti dalla comunità internazionale, con l'obiettivo di porre fine al conflitto russo-ucraino e di garantire una pace giusta e volta a garantire a pieno gli interessi del popolo ucraino;
3) a sostenere la politica di allargamento dell'Unione europea – oltre all'Ucraina alla Moldavia, alla Bosnia-Erzegovina e agli altri Paesi balcanici che si riconoscono nei valori europei e nei suoi fondamenti, quali il rispetto dello stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti fondamentali, la solidarietà, l'eguaglianza e la giustizia e coesione sociale;
4) a rafforzare e rendere concreto il percorso di realizzazione di un'autonoma capacità di difesa europea, sollecitando il superamento di veti e rinvii che altro effetto non hanno se non quello di ritardare la creazione di un dispositivo militare europeo comune che possa assicurare all'Unione europea un ruolo da protagonista nel nuovo panorama geopolitico e a tutela degli interessi del popolo europeo;
5) a rafforzare l'azione diplomatica e di sostegno approntata dall'Unione europea per garantire cure, sostegno e incolumità ai civili palestinesi, intensificando la collaborazione con lo Stato di Israele per garantire la liberazione degli ostaggi, l'azzeramento della capacità offensiva di Hamas e l'avvio di un percorso che possa realizzare la politica «due popoli, due Stati»;
6) a sostenere e rafforzare la missione di sicurezza europea per garantire la sicurezza dei traffici commerciali nel Mar Rosso, a tutela degli interessi delle imprese e dei cittadini europei;
7) a ribadire la necessità improcrastinabile di revisionare il Regolamento di Dublino per quanto attiene alle responsabilità dei Paesi di primo approdo, superando la logica dei veti per giungere a una gestione effettivamente europea del sistema di accoglienza e del ricollocamento dei richiedenti asilo;
8) a impegnarsi a livello europeo per fare del nostro Paese il principale promotore di un nuovo approccio alle politiche migratorie, esulando dalla logica securitaria che vede nell'identificazione, nella «dislocazione», nella detenzione e nell'espulsione i punti cardinali di una strategia fallimentare che, anziché valorizzare il capitale umano anche solo sul piano della crescita, si preoccupa di relegarlo ed emarginarlo per escluderlo dal concorso al progresso materiale e spirituale della nostra comunità;
9) a promuovere lo stanziamento di risorse aggiuntive a livello europeo al fine di sostenere gli agricoltori e il settore agricolo nel percorso di consolidamento delle filiere alimentari europee, così da mettere al riparo il Paese da eventuali shock come quelli sperimentati nel corso degli ultimi anni in ragione della pandemia e dell'invasione russa in Ucraina.
(6-00103) «Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».
La Camera,
impegna il Governo:
1) a proseguire nel sostegno politico, militare e finanziario all'Ucraina, anche sostenendo il raggiungimento del necessario livello di conformità del Paese rispetto ai criteri di adesione;
2) a promuovere e sostenere iniziative diplomatiche volte a favorire l'avvio di negoziati equilibrati e sostenuti dalla comunità internazionale, con l'obiettivo di porre fine al conflitto russo-ucraino e di garantire una pace giusta e volta a garantire a pieno gli interessi del popolo ucraino;
3) a sostenere la politica di allargamento dell'Unione europea – oltre all'Ucraina alla Moldavia, alla Bosnia-Erzegovina e agli altri Paesi balcanici che si riconoscono nei valori europei e nei suoi fondamenti, quali il rispetto dello stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti fondamentali, la solidarietà, l'eguaglianza e la giustizia e coesione sociale;
4) a rafforzare e rendere concreto il percorso di realizzazione di un'autonoma capacità di difesa europea, sollecitando il superamento di veti e rinvii che altro effetto non hanno se non quello di ritardare la creazione di un dispositivo militare europeo comune che possa assicurare all'Unione europea un ruolo da protagonista nel nuovo panorama geopolitico e a tutela degli interessi del popolo europeo;
5) a rafforzare l'azione diplomatica e di sostegno approntata dall'Unione europea per garantire cure, sostegno e incolumità ai civili palestinesi, intensificando la collaborazione con lo Stato di Israele per garantire la liberazione degli ostaggi, l'azzeramento della capacità offensiva di Hamas e l'avvio di un percorso che possa realizzare la politica «due popoli, due Stati»;
6) a sostenere la missione di sicurezza europea per garantire la sicurezza dei traffici commerciali nel Mar Rosso, a tutela degli interessi delle imprese e dei cittadini europei;
7) a impegnarsi a livello europeo per fare del nostro Paese il principale promotore di un nuovo approccio alle politiche migratorie;
8) a promuovere lo stanziamento di risorse aggiuntive a livello europeo al fine di sostenere gli agricoltori e il settore agricolo nel percorso di consolidamento delle filiere alimentari europee, così da mettere al riparo il Paese da eventuali shock come quelli sperimentati nel corso degli ultimi anni in ragione della pandemia e dell'invasione russa in Ucraina.
(6-00103)(Testo modificato nel corso della seduta) «Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».
La Camera,
premesso che:
1) nel prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024, i Capi di Stato e di Governo discuteranno di importanti questioni inerenti all'Ucraina, alla situazione in Medio Oriente, alla sicurezza e alla difesa, all'allargamento dell'Unione europea, alle relazioni esterne, alla migrazione, all'agricoltura, al Semestre europeo;
2) il Consiglio europeo ha costantemente ribadito la ferma condanna dell'aggressione russa all'Ucraina e il pieno sostegno dell'Unione europea, per tutto il tempo necessario, al diritto naturale di autotutela dell'Ucraina, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale;
3) l'aggressione russa ha inflitto all'Ucraina e alla sua popolazione grandi sofferenze e devastazioni e ha avuto pesanti ripercussioni a livello internazionale; dopo due anni dall'inizio della guerra, si stanno anzi allargando i fronti in conflitto;
4) l'Unione europea ha riaffermato la propria determinazione a sostenere la difesa ma anche la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, anche nel contesto del processo di allargamento, ed in tale segno è stato elaborato lo Strumento europeo per l'Ucraina;
5) in seguito all'invasione di larga scala da parte della Russia a danno dell'Ucraina, sono congelati in Europa beni russi per un valore di circa 300 miliardi di euro. Questi beni compenserebbero solo in parte le distruzioni causate dalla decisione di aggredire l'Ucraina, che ha subito danni quantificati ben oltre i 400 miliardi e un drammatico crollo del PIL;
6) i primi ministri di Germania, Francia e Polonia hanno annunciato un pacchetto di misure per accelerare la fornitura di aiuti militari all'Ucraina, dopo un incontro a tre a Berlino, che non ha visto il coinvolgimento del Governo italiano; l'incontro segue l'approvazione da parte dell'Unione europea di un Fondo per l'assistenza all'Ucraina da 5 miliardi di euro nel 2024;
7) occorre che il Governo si adoperi per recuperare una centralità nelle iniziative diplomatiche in Ucraina e che si adoperi, altresì, perché l'Europa eserciti un ruolo politico e diplomatico forte per una pace giusta, evitando pericolose forme di escalation del conflitto;
8) grande sconcerto ha destato la morte in carcere di Alexei Navalny, così come è crescente la preoccupazione attorno alla continua violazione e i gravi abusi dei diritti umani in Russia, proprio nel momento in cui si è tornati a votare, condizionando l'esito di elezioni non libere; altrettanta preoccupazione desta il deterioramento della situazione dei diritti umani in Bielorussia;
9) il Consiglio europeo affronterà nuovamente la situazione in Medio Oriente a seguito dei brutali attacchi terroristici di Hamas contro Israele e la tragica situazione che si trova a vivere Gaza diventata il teatro di un'operazione militare da parte dell'esercito israeliano che oramai dura da più di cinque mesi;
10) la situazione umanitaria all'interno della Striscia è al collasso. Dal 7 ottobre a Gaza sono entrati circa 10 mila camion con aiuti umanitari. Più o meno la quantità che prima della guerra entrava ogni mese e nelle ultime settimane il numero di convogli che hanno attraversato i valichi di Rafah e Karem Shalom è finanche diminuito;
11) la Commissione europea ha comunicato che «la situazione umanitaria continua a peggiorare in Medio Oriente», e che «fornirà 125 milioni di euro in aiuti umanitari al popolo palestinese nel 2024»;
12) in una lettera del 6 dicembre 2023 al Consiglio di Sicurezza il Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres ha invocato l'articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite, ribadendo il suo appello per un cessate il fuoco umanitario;
13) in Cisgiordania, dove si assiste da anni a un'estensione degli insediamenti illegali in violazione delle risoluzioni Onu 242 e 2334, si registra un pericoloso e continuo incremento dei gravissimi episodi di violenza da parte di coloni israeliani, alimentati anche da sconsiderate iniziative quali quelle del Ministro della sicurezza nazionale israeliano di approvare fino a 3.000 nuove richieste di permessi per armi da fuoco al giorno e dalla scelta del Governo israeliano di approvare la costruzione di 3.400 nuove abitazioni all'interno di diversi insediamenti;
14) come ricordato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla situazione umanitaria a Gaza, la necessità di raggiungere un cessate il fuoco e i rischi di un'escalation regionale (2024/2508(RSP), gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, sono illegali in base al diritto internazionale;
15) gli Stati Uniti hanno deliberato le prime sanzioni contro i coloni israeliani accusati di attacchi ai palestinesi, così come la Francia e il Belgio. Nella riunione del Consiglio degli affari esteri del 18 marzo è stato approvato un primo pacchetto di sanzioni UE;
16) in Israele si assiste ad un crescendo di manifestazioni di protesta contro la politica del Governo in relazione alla liberazione degli ostaggi e da più parti è avanzata la richiesta di elezioni anticipate, in primo luogo dagli Stati Uniti come dichiarato apertamente dal leader della maggioranza al Senato americano, il democratico Chuck Schumer;
17) l'Italia continua a bloccare il proprio contributo annuale all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), nonostante la Commissione europea abbia proceduto con il pagamento di una prima tranche da 50 milioni di euro degli 82 previsti per il 2024, dopo che, a fine gennaio, aveva sospeso il suo sostegno all'agenzia in seguito alle accuse riguardo il coinvolgimento di 12 membri del personale negli attacchi di Hamas di ottobre scorso;
18) dopo anni di inerzia, occorre che la comunità internazionale e l'Unione europea recuperino un ruolo attivo nella risoluzione della crisi in Medio Oriente, rilanciando il processo di pace e della soluzione politica dei «due popoli, due Stati», anche rafforzando le iniziative di dialogo coi paesi terzi dell'area o da essi promosse;
19) il Medio Oriente si trova a vivere una profonda instabilità politica e militare, con azioni e provocazioni che stanno determinando un'escalation regionale, a partire dagli scontri al confine tra Israele e Libano, dalla Siria; e dagli attacchi nel Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti Houti sostenuti dall'Iran;
20) il Consiglio Affari Esteri della UE ha varato ufficialmente in data 19 gennaio 2024 l'operazione EuNavFor Aspides, approvata dal Parlamento italiano, al fine di proteggere il traffico mercantile in tutta l'area, da Hormuz a Bab el-Mandeb e fino a Suez. La missione si pone in linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite numero 2722, approvata il 10 gennaio 2024, in cui si chiede l'immediata cessazione degli attacchi Houthi e si ribadisce il diritto degli Stati membri, in conformità del diritto internazionale, di difendere le loro navi da attacchi, compresi quelli che compromettono i diritti e le libertà di navigazione;
21) a fronte della delicata situazione internazionale che si è delineata su scala globale, all'Unione europea è richiesto un deciso cambio di passo verso un ruolo sempre più coeso e autorevole, cui l'Italia deve contribuire recuperando incisività e credibilità internazionale, ai fini dell'individuazione di una soluzione politica per la pacificazione nel pieno rispetto del diritto internazionale, sia del conflitto israelo-palestinese sia di quello russo-ucraino;
22) alla luce di questo scenario e delle gravi e perduranti crisi in Ucraina e Medio Oriente, è urgente garantire il rafforzamento della politica estera e di difesa comune, anche attraverso maggiori e più efficaci investimenti nella difesa comune europea e nella sua base industriale e tecnologica, superando la frammentazione nazionale e rafforzando l'autorevolezza strategica dell'Europa nel quadro geopolitico mondiale, anche mediante il Servizio europeo per l'azione esterna, sia ai fini della prevenzione dei conflitti sia a quelli dell'autonoma capacità di risposta dell'Unione europea;
23) per quanto attiene alla questione migratoria, in data 17 marzo, nel corso di un vertice al Cairo cui ha partecipato la Presidente del Consiglio, si è raggiunto un accordo per un partenariato strategico tra Egitto e Ue che prevede uno stanziamento totale di 7,4 miliardi di euro nel triennio 2024-2027 da erogare a vario titolo e di cui 200 milioni per la gestione delle migrazioni;
24) desta preoccupazione la scelta di proseguire, come già accaduto in precedenza con il governo tunisino, con politiche di gestione dei flussi migratori che prevedono accordi con Paesi che si pongono apertamente al di fuori degli standard internazionali in materia di rispetto dei diritti umani, anziché impegnarsi perché l'Ue approvi una missione di ricerca e soccorso in mare;
25) al riguardo si evidenzia inoltre come l'approccio dell'Unione europea e del Governo italiano sia solo difensivo dei propri confini senza rilanciare un'efficace iniziativa diplomatica, proprio a partire dall'Egitto, attore strategico e fondamentale della crisi in Medio Oriente;
26) ancora una volta, come già accaduto con la firma del Protocollo Italia-Albania in materia migratoria e l'accordo di cooperazione bilaterale con l'Ucraina, il Parlamento italiano non è coinvolto in scelte strategiche di politica estera che rischiano di assumere una dimensione puramente propagandistica a fini elettorali;
27) alla luce dell'inadeguata riforma del Patto sulla migrazione e l'asilo ma anche delle continue tragedie che si verificano nel Mediterraneo, risulta imprescindibile costruire un sistema comune e coordinato basato sulla solidarietà e la responsabilità condivisa, che tenga in considerazione in primo luogo la tutela della vita e dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo, il rispetto delle convenzioni internazionali e dei principi e dei valori fondanti l'Unione, assieme al rafforzamento dell'azione esterna, nonché la creazione di corridoi umanitari che permettano di giungere in Europa senza mettere a repentaglio le vite di bambini, donne e uomini in fuga da guerre e persecuzioni;
28) il Consiglio europeo sarà impegnato sulla questione dell'allargamento e del processo di stabilizzazione e di associazione; tenendo conto della complessa situazione internazionale attuale, è da salutare con favore la decisione di avviare i negoziati di adesione con Ucraina, Moldova, Bosnia Erzegovina e di concedere lo status di Paese candidato alla Georgia;
29) considerato il conflitto russo-ucraino e nell'ambito del processo di adesione, sarà importante garantire alla Moldova ogni sostegno teso a rinforzare la stabilità e la sicurezza del Paese nei confronti delle attività destabilizzanti portate avanti dalla Russia, così come continuare a sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, nonché il suo ammodernamento e le opportune riforme anche attraverso l'European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine;
30) altrettanto essenziale risulta sostenere gli sforzi della Bosnia Erzegovina nella politica di riforme e avvicinamento all'Unione europea e riaffermare la volontà di proseguire con determinazione nel processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali, nella consapevolezza politica che tale area è di massimo interesse per l'Europa e in primo luogo per l'Italia, anche in considerazione del rischio di veder aumentare l'influenza della Russia in quegli stessi Stati e del forte attivismo diplomatico e finanziario della Cina nell'area, elementi che hanno un particolare impatto sul quadro degli equilibri geopolitici;
31) le tensioni internazionali stanno infatti avendo pesanti ripercussioni in aree sensibili del continente europeo, da decenni al centro degli sforzi di pacificazione e stabilizzazione sia dell'Italia che dell'Unione europea nel suo complesso; oggi i rischi di destabilizzazione per i Balcani occidentali crescono esponenzialmente lungo le linee della tradizionale sfera di influenza russa nella regione, e la prospettiva di integrazione europea può avere un positivo influsso per la normalizzazione dei rapporti in particolare tra Serbia e Kosovo;
32) prosegue la discussione in seno al Consiglio – dopo la riunione informale del 6 ottobre 2023 a Granada – sulla nuova agenda strategica, che verrà approvata entro giugno 2024 e che fornirà priorità ed orientamenti per il nuovo ciclo istituzionale, nonché sulle riforme interne necessarie per rafforzare l'Unione, anche in considerazione del processo di allargamento;
33) molteplici crisi affrontate negli ultimi anni e il nuovo contesto geopolitico mostrano l'importanza di un'Unione europea forte e coesa, che tuteli e sostenga efficacemente le persone e offra prospettive di pace e prosperità anche per le generazioni future, accrescendo la propria competitività e autonomia strategica nell'economia globale e l'autorevolezza internazionale;
34) il Parlamento europeo ha approvato il 22 novembre 2023 una risoluzione sulla proposta, elaborata sulla scorta delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, per una riforma dei Trattati che aumenti considerevolmente il numero dei settori in cui le azioni vengono decise a maggioranza qualificata e che preveda un reale diritto di iniziativa legislativa per il Parlamento europeo;
35) il Consiglio europeo discuterà delle misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori recentemente adottate dall'Esecutivo dell'Unione per rispondere, nel breve termine, alle proteste del settore agricolo in corso in diversi Paesi, tra cui l'Italia;
36) nella riunione del Consiglio dell'UE nella formazione Agricoltura e Pesca (Consiglio «AGRIFISH»), tenutosi il 26 febbraio 2024, il Governo italiano, sulla base di una supposta contrapposizione tra gli interessi ambientali, portati avanti dal Green Deal e dalla strategia Farm to fork, e quelli alimentari e agricoli, ha proposto propagandisticamente modifiche alla Pac dopo che lo stesso Governo, in Italia, ha adottato a livello nazionale una serie di misure sfavorevoli al settore agricolo, quali la reintroduzione dell'Irpef su redditi agrari e dominicali, il taglio delle agevolazioni per le rinnovabili e per gli agricoltori under 40, l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità, a fronte invece della mancata compensazione per i costi energetici;
37) nel quadro del semestre europeo, per il coordinamento e il monitoraggio delle politiche di bilancio, economiche, occupazionali e sociali degli Stati membri, il Consiglio europeo approverà le priorità strategiche indicate nell'analisi annuale della crescita sostenibile per l'anno 2024, presentate dalla Commissione e approvate dal Consiglio dell'UE, e il progetto di raccomandazione del Consiglio dell'UE sulla politica economica della zona euro; il Consiglio europeo valuterà inoltre lo stato di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
38) nel contesto di una crescita dell'economia dell'UE che si prevede in modesta ripresa per l'anno 2024, e alla luce delle incertezze e dei rischi di peggioramento delle prospettive economiche a causa delle tensioni geopolitiche, si prospettano, ai fini della salvaguardia della stabilità economica, di bilancio e finanziaria, politiche di bilancio prudenti e un orientamento della politica di bilancio nella zona euro complessivamente restrittivo, in linea con la necessità di non alimentare la spinta inflazionistica, di ripristinare le riserve di bilancio e di migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Ciò sebbene venga riconosciuta la necessità di sostenere il mercato del lavoro e adeguati livelli salariali, pur evitando squilibri macroeconomici, e di stimolare gli investimenti pubblici e privati, in particolare nelle transizioni verde e digitale, per rafforzare la produttività e la competitività della zona euro; viene raccomandato, in ogni caso, di assicurare l'attuazione dei PRR nazionali in sinergia con le politiche di coesione,
impegna il Governo:
1) a sostenere un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati Nato e in un quadro multilaterale, anche con l'auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura;
2) a ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile, ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite – che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva – confermando tutti gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica;
3) ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;
4) a favorire il rafforzamento dello Strumento europeo per l'Ucraina al fine di sostenere la ripresa e la ricostruzione del Paese, nonché il suo ammodernamento e le opportune riforme nel contesto del processo di adesione all'Unione europea;
5) a promuovere le azioni necessarie ad utilizzare gli asset e i proventi dei beni russi congelati in Europa nel sostegno dell'Ucraina;
6) ad adoperarsi in sede europea e internazionale per promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cittadini russi perseguitati, arrestati o costretti a fuggire dal Paese, per aver protestato contro il regime e contro la guerra;
7) a sostenere la richiesta di un'indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della morte di Alexei Navalny;
8) a garantire un continuo monitoraggio sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia e a condannare la repressione e ogni ulteriore violazione e abuso perpetrato;
9) a sostenere con forza la richiesta di rilascio dei prigionieri politici, sia in Bielorussia che in Russia, così come la fine della persecuzione delle opposizioni;
10) a sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, in linea con le richieste avanzate dalle Nazioni Unite, al fine di perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e di tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia;
11) a sostenere un'azione coordinata a livello internazionale, in particolare in seno all'Unione europea, per promuovere iniziative di de-escalation della tensione in Medio Oriente e con l'obiettivo di celebrare – come proposto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 27 ottobre 2023 – una Conferenza internazionale di pace che ponga fine al conflitto israelo-palestinese, attraverso la soluzione politica dei «due popoli, due Stati», in linea con le risoluzioni dell'Onu, che non può prescindere da un rinnovato ruolo dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) nella costituzione di uno Stato democratico palestinese, che conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele, sulla base del principio del reciproco riconoscimento;
12) a sostenere l'Unione europea nell'attuazione in tempi rapidi delle sanzioni già deliberate contro Hamas, per colpire la capacità organizzativa, economica e finanziaria dell'organizzazione terroristica;
13) ad adoperarsi affinché l'Unione europea attui rapidamente le sanzioni deliberate contro i coloni colpevoli di crimini verso la popolazione palestinese in Cisgiordania, nonché nei confronti delle organizzazioni o degli enti economici che direttamente o indirettamente ne sostengono l'azione, anche alla luce dell'ostacolo che gli stessi rappresentano per la ripresa di un reale percorso di pace tra i due popoli;
14) a promuovere – forte dell'impegno assunto nel 2014 dal Parlamento europeo e nel 2015 dal Parlamento italiano, per preservare nell'ambito del processo di pace la prospettiva dei «due popoli, due Stati» – il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Unione europea, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele;
15) a promuovere un'iniziativa europea per assicurare all'interno della Striscia di Gaza la consegna degli aiuti umanitari e la fornitura dei servizi e delle cure necessarie alla popolazione civile, anche nell'immediato attraverso la richiesta allo Stato di Israele del pieno sblocco dei valichi, a partire da quello di Rafah;
16) a sostenere, nell'ambito della politica di sicurezza e difesa europea, la realizzazione concreta e rapida di un sistema di decisioni comuni, la previsione di strumenti di intervento integrati e la capacità di gestione strategica comune delle crisi;
17) a garantire il rafforzamento della politica estera e di difesa comune attraverso maggiori e più efficaci investimenti per la sua base industriale e tecnologica, superando la frammentazione;
18) a ribadire il dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani quale cardine dell'appartenenza all'Unione europea, e a garantire l'assistenza umanitaria e il rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone nella gestione migratoria;
19) a realizzare corridoi umanitari che impediscano la perdita di vite in mare e nelle rotte terrestri e a garantire l'istituzione permanente di una missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo;
20) a garantire la costruzione di un sistema comune e coordinato per la migrazione e l'asilo che sia fondato sulla solidarietà europea e sulla responsabilità condivisa, che superi in via definitiva la gestione emergenziale di un fenomeno strutturale e complesso quale quello migratorio;
21) a garantire la creazione di procedure eque e rispettose e di percorsi sicuri e legali per migranti e richiedenti asilo, tutelando la sicurezza e i diritti delle persone e proteggendo in particolare i minori, nonché a contrastare efficacemente il traffico di esseri umani;
22) a realizzare partenariati con i Paesi di origine e transito responsabili e trasparenti, che garantiscono il rispetto dei diritti umani dei migranti, evitando in ogni caso disumane, inefficaci e costose forme di esternalizzazione delle frontiere dell'Unione europea;
23) nell'ambito del processo di adesione, a garantire a Ucraina e Moldova ogni sostegno finalizzato a favorire il positivo esito della negoziazione, nonché ogni sforzo teso a rinforzare la stabilità e la sicurezza della Moldova, e continuare a sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, nonché il suo ammodernamento e le opportune riforme;
24) a sostenere gli sforzi della Bosnia Erzegovina nella politica di riforme e avvicinamento all'Unione europea nell'ambito dei negoziati di adesione, nonché una politica di allargamento efficace nei Balcani occidentali attraverso il rafforzamento nell'area del ruolo dell'UE e dell'Italia, favorendo l'esplicarsi di percorsi di integrazione, la convergenza socioeconomica attraverso il nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali e riaffermando la volontà di proseguire con determinazione nel processo di adesione;
25) ad assumere una chiara e determinata posizione, a livello bilaterale e in tutti gli organismi europei, nei confronti delle azioni destabilizzanti nei Paesi balcanici, per evitare che si rafforzi ulteriormente l'influenza della Russia nell'immediata area di interesse dell'Italia e della quasi totalità dei Paesi europei, nonché a trattare nelle sedi europee la questione dell'indirizzo e del finanziamento dei media in senso filorusso nell'area dei Balcani, con le ripercussioni in termini di politica estera ed internazionale e nelle relazioni l'Unione europea che ciò comporta;
26) a contribuire alla definizione di una nuova Agenda strategica UE 2024-2029 per un'Unione più forte e unita, contro i nazionalismi e gli estremismi e nel quadro dei valori fondanti del progetto europeo, che sia incentrata sui diritti sociali, dal lavoro e la qualità retributiva alla salute e all'istruzione; sulle transizioni sostenibili e giuste, che non lascino indietro nessuno e al contempo costituiscano un'opportunità per la crescita e la competitività nel contesto economico globale; sull'autonomia strategica, l'autorevolezza internazionale e la capacità di difesa della pace, della democrazia e dello stato di diritto, dentro e fuori i propri confini;
27) a favorire, anche in considerazione dell'allargamento, un percorso di riforma istituzionale dell'UE, mediante la convocazione di una Convenzione, finalizzato a rendere più efficace e rapida l'azione dell'Unione, attraverso il maggior ricorso al voto a maggioranza qualificata e il superamento di veti in settori chiave, e al contempo ad incrementare la legittimazione democratica dei processi decisionali, attraverso un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo;
28) a promuovere e sostenere politiche per il settore agricolo nel processo di transizione ecologica, per un'agricoltura sostenibile basata sempre più su metodi rispettosi dell'ambiente, redditi equi e migliori condizioni di vita degli agricoltori, anche proteggendo la produzione agricola europea dalla concorrenza sleale fuori e dentro l'UE, nonché a sollecitare il miglioramento del meccanismo di distribuzione delle risorse della Pac, in favore di piccoli e medi produttori e al fine di poter disporre per tutte e tutti di un cibo buono, sano e giusto;
29) a ribadire, anche in considerazione della riforma della governance economica europea, l'importanza di scongiurare orientamenti pro-ciclici della politica economica dell'UE e ad affermare la necessità di una politica di bilancio flessibile e reattiva, che concili la sostenibilità di bilancio con gli investimenti necessari alla crescita e alla competitività, alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo e delle transizioni verde e digitale, all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, al sostegno dei soggetti vulnerabili e alta coesione sociale.
(6-00104) «Braga, De Luca, Provenzano, Amendola, Boldrini, Iacono, Madia, Porta, Quartapelle Procopio».
La Camera,
impegna il Governo:
1) a ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile, ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite – che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva – confermando tutti gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica;
2) ad adoperarsi in sede europea e internazionale per promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cittadini russi perseguitati, arrestati o costretti a fuggire dal Paese, per aver protestato contro il regime e contro la guerra;
3) a garantire un continuo monitoraggio sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia e a condannare la repressione e ogni ulteriore violazione e abuso perpetrato;
4) a sostenere l'Unione europea nell'attuazione in tempi rapidi delle sanzioni già deliberate contro Hamas, per colpire la capacità organizzativa, economica e finanziaria dell'organizzazione terroristica;
5) a garantire il rafforzamento della politica estera e di difesa comune attraverso maggiori e più efficaci investimenti per la sua base industriale e tecnologica, superando la frammentazione;
6) nell'ambito del processo di adesione, a garantire a Ucraina e Moldova ogni sostegno finalizzato a favorire il positivo esito della negoziazione, nonché ogni sforzo teso a rinforzare la stabilità e la sicurezza della Moldova, e continuare a sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, nonché il suo ammodernamento e le opportune riforme;
7) a sostenere gli sforzi della Bosnia Erzegovina nella politica di riforme e avvicinamento all'Unione europea nell'ambito dei negoziati di adesione, nonché una politica di allargamento efficace nei Balcani occidentali attraverso il rafforzamento nell'area del ruolo dell'UE e dell'Italia, favorendo l'esplicarsi di percorsi di integrazione, la convergenza socioeconomica attraverso il nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali e riaffermando la volontà di proseguire con determinazione nel processo di adesione;
8) ad assumere una chiara e determinata posizione, a livello bilaterale e in tutti gli organismi europei, nei confronti delle azioni destabilizzanti nei Paesi balcanici, per evitare che si rafforzi ulteriormente l'influenza della Russia nell'immediata area di interesse dell'Italia e della quasi totalità dei Paesi europei, nonché a trattare nelle sedi europee la questione dell'indirizzo e del finanziamento dei media in senso filorusso nell'area dei Balcani, con le ripercussioni in termini di politica estera ed internazionale e nelle relazioni l'Unione europea che ciò comporta.
(6-00104)(Testo modificato nel corso della seduta) «Braga, De Luca, Provenzano, Amendola, Boldrini, Iacono, Madia, Porta, Quartapelle Procopio».
La Camera,
premesso che:
1) il Consiglio europeo si riunirà il 21 e 22 marzo 2024 in un contesto internazionale sempre più critico e dagli sviluppi imprevedibili;
2) la perdurante aggressione dell'Ucraina da parte russa, il pogrom del 7 ottobre in Israele, l'emergenza umanitaria di Gaza a seguito delle operazioni militari israeliane e la minaccia alla navigazione commerciale nel Mar Rosso da parte dei terroristi Houthi rendono particolarmente complesso il quadro strategico dell'impegno internazionale dell'Italia, non solo sul fronte militare;
3) con riferimento al punto: «Ucraina» :
a) l'aggressione russa all'Ucraina, con l'invasione su larga scala che prosegue da oltre due anni, costituisce oggi la principale minaccia per la sicurezza e la libertà europea e una sfida esistenziale per tutte le democrazie del continente;
b) gli esiti di questo conflitto determineranno le sorti politiche di tutti gli stati membri dell'Unione europea e la resistenza che l'Ucraina oppone all'aggressione è la prima linea della resistenza che l'Europa deve opporre alle strategie imperialiste e terroriste del regime russo, a cui le elezioni presidenziali farsa dello scorso fine settimana non hanno restituito, ma ulteriormente tolto legittimità;
c) il sostegno finanziario, politico e militare della democrazia Ucraina è parte integrante della strategia di sicurezza europea;
d) nessuna iniziativa di pace può credibilmente essere avanzata in una situazione nella quale il quadro negoziale sia determinato dalla presupposta accettazione delle pretese dell'occupante e dalla messa in discussione del diritto dell'Ucraina alla sovranità politica e integrità territoriale;
e) le parole recentemente pronunciate dal presidente russo Putin, che ha definito «ridicola l'idea che la Russia debba trattare perché l'Ucraina ha finito le munizioni» è una smentita chiarissima della tesi secondo cui smettere di fornire armi a Kiev aprirebbe la strada alla trattativa diplomatica;
f) le difficoltà ucraine sono oggi determinate essenzialmente dal ritardo delle forniture militari che i paesi UE e NATO avevano garantito e questo impone un impegno congiunto per accrescere la capacità produttiva dei rifornimenti di cui l'Ucraina ha bisogno per difendersi dall'aggressione russa;
g) come è avvenuto durante il Covid, anche rispetto a questa emergenza strategica l'Europa deve utilizzare mezzi e procedure straordinarie per raggiungere un obiettivo determinante non solo per la vita degli ucraini, ma per la libertà di tutti gli europei;
h) il Consiglio dell'Unione europea ha adottato lo scorso 12 febbraio una decisione e un regolamento relativi agli obblighi dei depositari centrali di titoli (CSD) che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia (BCR) bloccate a seguito delle misure restrittive dell'Unione europea; ciò costituisce la premessa per l'utilizzo almeno degli utili derivanti da queste attività a sostegno della resistenza e della ricostruzione dell'Ucraina.
i) malgrado le difficoltà, le forze armate ucraine sono riuscite a liberare più della metà del territorio illegittimamente occupato dalle truppe russe dall'inizio dell'invasione su larga scala, avviata il 24 febbraio 2022;
4) con riferimento al punto: «Sicurezza e difesa»:
a) la gravità delle numerose e molteplici sfide che l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Unione europea devono affrontare, a partire dall'aggressione russa dell'Ucraina, impone di avviare rapidamente un processo di integrazione europea nel campo delle politiche di difesa e sicurezza, per recuperare ritardi sempre più preoccupanti;
b) la Bussola strategica per l'Unione europea, approvata nel 2022 su iniziativa dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell, che dovrebbe avviare un sistema coordinato per la difesa degli Stati UE prevede la costituzione della prima brigata europea di 5.000 effettivi entro il 2025;
c) l'Unione europea è quindi lontanissima da quella forza congiunta di 60.000 unità da schierare nell'arco di 60 giorni e impiegare in missioni umanitarie e di mantenimento e ristabilimento della pace, che il Consiglio Europeo di Helsinki del 1999 aveva previsto diventasse operativa nel 2003 (Helsinki Headline Goal);
d) numerosi Paesi europei si stanno dimostrando consapevoli della necessità di rimediare alla loro relativa debolezza militare, al crescere delle minacce e degli attacchi a cui i rispettivi sistema di difesa devono fare fronte, in un quadro di instabilità geopolitica crescente ai confini orientali e meridionali dell'Unione europea;
e) il vertice della Nato di Vilnius del 2023 ha ribadito l'importanza di conseguire quanto prima l'obiettivo del 2 per cento delle spese per la difesa rispetto al PIL; l'Italia è ancora lontana da questo obiettivo, che secondo il Documento programmatico pluriennale della Difesa per gli anni 2023-2025 dovrebbe essere conseguito nel 2028;
f) l'aumento della spesa e degli investimenti nei bilanci della difesa non comporta di per sé un corrispondente rafforzamento della capacità di risposta militare; malgrado infatti i Paesi membri dell'Unione europea spendano complessivamente per la difesa più della Russia e della Cina, l'Unione europea non è in grado di dispiegare una forza difensiva anche lontanamente paragonabile a quella russa o cinese;
g) il recupero dei pericolosi ritardi fino ad oggi accumulati dipende da una maggiore integrazione sia politica che industriale delle strategie per la difesa e la sicurezza; un aumento della spesa frammentata su base nazionale di per sé non è in grado di rendere le forze di difesa maggiormente integrate e interoperabili, anche per la mancata standardizzazione di armamenti ed equipaggiamenti.
5) con riferimento al punto «Medio Oriente»:
a) dopo il pogrom dello scorso 7 ottobre ordinato da Hamas e la reazione militare israeliana a Gaza, la situazione del conflitto israelo-palestinese ha raggiunto livelli di assoluta emergenza politica e umanitaria;
b) la dimensione militare di questo scontro continua ad avere conseguenze dirette sulla popolazione civile: da ciò deriva un quadro drammatico che rende complessi gli sforzi della comunità internazionale per alleviare le conseguenze della guerra sui civili e per riavviare un processo di pace fondato sul principio «Due Popoli due Stati», che entrambi le parti negoziali riconoscano come imprescindibile fondamento della stabilizzazione dell'area e della garanzia di condizioni minime di dignità, libertà e sicurezza per tutte le popolazioni coinvolte;
c) nel ribadire la condanna con la massima fermezza di Hamas per i suoi attacchi, il diritto di Israele di difendersi e al tempo stesso l'importanza di garantire la protezione dei civili, la priorità che l'Unione Europea deve perseguire è evitare un'ulteriore escalation del conflitto a livello regionale; un'eventualità che, oltre alle gravissime ripercussioni politiche, economiche e umanitarie, innescherebbe un'ulteriore polarizzazione delle relazioni internazionali;
d) è necessario in questa fase promuovere il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco, con la garanzia della liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e della ripresa di fornitura di aiuti umanitari in quantità sufficiente per alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza;
e) la situazione di Gaza è stata utilizzata come un pretesto da parte del gruppo terroristico degli Houthi yemeniti per attentati nel Mar Rosso finalizzati a condizionare il traffico commerciale lungo la rotta che collega l'Oceano Indiano al Mare Mediterraneo;
f) lo scorso 19 febbraio il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco aspis, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione Pesc 2024/632 del Consiglio), affidata al comando tattico del nostro Paese;
g) la decisione europea è coerente con quanto stabilito al punto 3 della risoluzione 2722/2024 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu il 10 gennaio del 2024, che in base alla legalità internazionale riconosce il pieno diritto degli stati membri a difendere le proprie imbarcazioni dagli attacchi che minacciano la libertà di navigazione;
h) l'importanza di questa operazione è dimostrata anche dalle ricadute economiche che gli attacchi al traffico mercantile nel Mar Rosso hanno avuto sul piano internazionale;
i) l'operazione ASPIDES deve dimostrare di essere efficace, pena la perdita di credibilità della decisione dell'Unione europea; la condizione preliminare e ineludibile di successo è che le regole di ingaggio siano assolutamente identiche nella forma e nell'applicazione da parte di tutte le unità coinvolte nelle operazioni;
6) con riferimento al punto: «Allargamento dell'Unione europea»:
a) nel dicembre 2023, dopo il precedente riconoscimento della candidatura all'adesione all'Unione europea, è stato dato il via libera all'avvio dei negoziati con l'Ucraina e la Moldova ed è stata espressa la disponibilità ad avviare negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina;
b) la Commissione dovrà riferire al Consiglio, al più tardi nel marzo 2024, in merito ai progressi compiuti su questi dossier;
c) le richieste di adesione e il processo di allargamento costituiscono un sicuro indice del successo e dell'attrattività dell'Unione europea, ma implicano un rischio di diluizione, se non di esplicita messa in discussione dei princìpi fondamentali della costruzione europea, come sta avvenendo in modo clamoroso con il caso dell'Ungheria;
d) la gestione di queste dinamiche implica quindi da parte del Consiglio, della Commissione e degli stati membri un atteggiamento di equilibrio e di saggezza e in prospettiva una riforma ineludibile del meccanismo di funzionamento delle istituzioni comuni;
7) con riferimento al punto: «Migrazioni»:
a) nell'ultima riunione del dicembre 2023, il Consiglio ha approvato linee di approccio strategico al tema delle migrazioni, che implicano il perseguimento di obiettivi che nelle retoriche prevalenti sono alternativi e perfino contrapposti: da una parte il controllo delle frontiere e il partenariato con i paesi di origine e di transito, dall'altra la costruzione di opportunità di immigrazione legale e di politiche di cooperazione per prevenire fenomeni che, nelle loro dimensioni di massa, non possono essere puramente repressi, se non con il sacrificio di diritti umani fondamentali;
b) nel 2023 sono sbarcati in Italia circa 158 mila migranti, il 50 per cento in più rispetto al 2022 e oltre il 130 per cento in più rispetto al 2021. La situazione sta migliorando sensibilmente nei primi mesi del 2024 con sbarchi pari a circa un terzo di quelli registrati nello stesso periodo dell'anno precedente;
c) una strategia europea sulle migrazioni implica forme di coordinamento e di integrazione che continuano a essere espressamente avversate dalle maggioranze e opposizioni sovraniste in vari Paesi dell'Unione europea,
impegna il Governo:
1) in coerenza con le decisioni del Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre 2023, a promuovere e rafforzare l'impegno dell'Unione europea nel sostegno politico, finanziario, economico, umanitario e militare all'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario per salvaguardare la sua libertà politica e integrità territoriale entro i confini riconosciuti a livello internazionale;
2) in questo quadro e in continuità con gli impegni in precedenza assunti e non pienamente mantenuti, a favorire un potenziamento della capacità produttiva europea e occidentale delle forniture militari – in particolare munizioni di artiglieria e sistemi di difesa aerea – di cui l'Ucraina ha bisogno per resistere all'aggressione russa e riconquistare le parti del suo territorio ancora sottoposte all'occupazione russa;
3) a sostenere tutte le iniziative in materia di giustizia internazionale per perseguire e punire i responsabili dei gravi crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante l'invasione dell'Ucraina, che hanno portato la Corte penale internazionale anche all'incriminazione del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin;
4) a promuovere, in coerenza con la decisione del Consiglio dello scorso 12 febbraio, l'istituzione di un contributo finanziario al bilancio dell'Unione europea, derivante dagli utili delle attività e delle riserve della Banca centrale di Russia (BCR) bloccate a seguito delle misure restrittive imposte dopo il 24 febbraio 2022, da impiegare per il sostegno all'Ucraina;
5) a supportare ulteriori impegni in sede UE per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO, attraverso la condivisione di un quadro politico, istituzionale e finanziario e di una base industriale e tecnologica comune per la difesa europea;
6) ad assicurare l'impegno dell'Italia per evitare un'ulteriore escalation militare in Medio Oriente, riconoscendo ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario e consentendo la fornitura di acqua, cibo, energia, medicine e servizi sanitari essenziali alla popolazione di Gaza;
7) a sostenere la pressione europea e statunitense per esigere l'impegno di Israele a condurre le operazioni militari evitando di accrescere ulteriormente il numero vittime civili e di aggravare la già insostenibile situazione umanitaria di Gaza;
8) ad operare perché in prospettiva siano ripristinate le condizioni per riprendere il percorso politico verso una soluzione negoziale del conflitto israelo-palestinese, sulla base del principio dei «due popoli due stati» e del reciproco riconoscimento delle parti al diritto alla libertà e sicurezza politica;
9) a cooperare per garantire, anche in forza delle responsabilità assunta con il comando tattico dell'operazione Aspides, la libertà di navigazione nel Mar Rosso e il respingimento degli attacchi portati dai terroristi Houthi alle navi militari e commerciali in transito nello stretto di Bab el-Mandeb e lungo le rotte di accesso sia dall'Oceano Indiano che dal Mar Rosso;
10) a bilanciare da un lato le esigenze e le aspettative dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea e il comune obiettivo di estendere uno spazio europeo di pace, stabilità e prosperità, e dall'altro la necessità di rendere l'Unione sempre più forte, coesa e integrata, politicamente e militarmente, senza alcun passo indietro sul rispetto dello stato di diritto;
11) a sostenere la prosecuzione delle politiche intraprese sul piano europeo sia sul fronte del sostegno all'immigrazione irregolare, sia del governo razionale dell'immigrazione legale e ad operare perché sia esteso e rafforzato il principio di solidarietà obbligatoria a sostegno degli Stati membri che non riescono a far fronte al numero di arrivi irregolari, nella prospettiva di una più radicale riforma del Regolamento Dublino.
(6-00105) «Richetti, Bonetti, Carfagna, Rosato, Onori, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Enrico Costa, Castiglione, Pastorella, Ruffino».
La Camera,
impegna il Governo:
1) in coerenza con le decisioni del Consiglio Europeo del 14 e 15 dicembre 2023, a promuovere e rafforzare l'impegno dell'Unione europea nel sostegno politico, finanziario, economico, umanitario e militare all'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario per salvaguardare la sua libertà politica e integrità territoriale entro i confini riconosciuti a livello internazionale;
2) in questo quadro e in continuità con gli impegni in precedenza assunti e non pienamente mantenuti, a favorire un potenziamento della capacità produttiva europea e occidentale delle forniture militari – in particolare munizioni di artiglieria e sistemi di difesa aerea – di cui l'Ucraina ha bisogno per resistere all'aggressione russa e riconquistare le parti del suo territorio ancora sottoposte all'occupazione russa;
3) a sostenere tutte le iniziative in materia di giustizia internazionale per perseguire e punire i responsabili dei gravi crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante l'invasione dell'Ucraina, che hanno portato la Corte penale internazionale anche all'incriminazione del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin;
4) a supportare ulteriori impegni in sede UE per la creazione di un'autonoma capacità di difesa europea, complementare e integrata nel sistema della NATO, attraverso la condivisione di un quadro politico, istituzionale e finanziario e di una base industriale e tecnologica comune per la difesa europea;
5) ad assicurare l'impegno dell'Italia per evitare un'ulteriore escalation militare in Medio Oriente, riconoscendo ad Israele il diritto di esistere e difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario e consentendo la fornitura di acqua, cibo, energia, medicine e servizi sanitari essenziali alla popolazione di Gaza;
6) ad operare perché in prospettiva siano ripristinate le condizioni per riprendere il percorso politico verso una soluzione negoziale del conflitto israelo-palestinese, sulla base del principio dei «due popoli due stati» e del reciproco riconoscimento delle parti al diritto alla libertà e sicurezza politica;
7) a cooperare per garantire, anche in forza delle responsabilità assunta con il comando tattico dell'operazione Aspides, la libertà di navigazione nel Mar Rosso e il respingimento degli attacchi portati dai terroristi Houthi alle navi militari e commerciali in transito nello stretto di Bab el-Mandeb e lungo le rotte di accesso sia dall'Oceano Indiano che dal Mar Rosso.
(6-00105)(Testo modificato nel corso della seduta) «Richetti, Bonetti, Carfagna, Rosato, Onori, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Enrico Costa, Castiglione, Pastorella, Ruffino».
La Camera,
premesso che:
1) nel prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri saranno chiamati a esaminare gli sviluppi delle crisi internazionali in atto, in particolare l'Ucraina e la situazione del Medio Oriente oltre a valutare gli aspetti legati alla sicurezza e alla difesa; tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio europeo dovrebbero inoltre essere ricompresi anche quelli inerenti alle politiche di allargamento dell'Unione europea verso i Balcani Occidentali e alla Politica Agricola Comune;
2) l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina si protrae ormai da oltre due anni e le strategie sinora perseguite per porre fine al conflitto non hanno raggiunto alcun risultato concreto; il conflitto si è trasformato in una guerra di logoramento che va avanti nella totale assenza di interventi diplomatici al fine di giungere a una soluzione di pace, nel rispetto del diritto internazionale. In tal modo gli interventi a sostegno dell'Ucraina si sono cristallizzati in un mero e continuo invio di armamenti;
3) si delinea pertanto, nel breve periodo, solamente un ulteriore sforzo militare europeo e nessuna concreta e penetrante prospettiva negoziale volta a porre fine alle operazioni belliche in territorio ucraino. In tal senso, le prospettive di ricostruzione e pace giusta sembrano solo dei proclami;
4) l'Ucraina si presenta oggi come un paese estremamente destabilizzato sotto diversi aspetti, con criticità che richiedono interventi volti ad intraprendere riforme pertinenti, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Ai fini di una ripresa concreta, è necessario portare avanti la riforma del sistema giudiziario e la lotta contro la corruzione; in tal senso, lo scorso 5 marzo, le Camere hanno autorizzato, tra le altre, l'avvio della missione EUAM Ukraine – European Union Advisory Mission che prevede la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo del Ministero della Giustizia;
5) lo scorso 29 febbraio il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'Ucraina, con il voto contrario del solo Movimento 5 Stelle come partito italiano, che delinea, a livello europeo, una preoccupante posizione oltranzista, che sembrerebbe non lasciare spazio a nessuna soluzione negoziale; al contrario, la risoluzione risulta essere un'invocazione agli Stati membri a fornire quanto più supporto militare possibile: nessuna restrizione autoimposta all'assistenza militare, incremento significativo della produzione industriale al fine di soddisfare le esigenze dell'Ucraina e ricostituire gli arsenali europei esauriti, fornitura di sofisticati sistemi d'arma con tanto di elencazione, un impegno a sostenere militarmente l'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del PIL annuo per ogni stato membro;
6) da ultimo, lo scorso 14 marzo, è stato raggiunto un accordo a livello del Coreper sull'approvazione della Ukraine Assistance Facility (Uaf), un Fondo di assistenza per l'Ucraina del valore di 5 miliardi di euro che prevede – come il Fondo europeo per la Pace di cui fa parte – la possibilità di coprire i costi dell'acquisto di armi sul mercato internazionale per consegnarle all'esercito ucraino; tale ingente stanziamento di risorse si aggiunge ai 5,6 miliardi già mobilitati in due anni con l'Epf per la fornitura di attrezzature militari letali e non letali;
7) tenuto conto anche degli appelli di Papa Francesco e l'invito del segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ad avere il coraggio di negoziare, risulta quanto mai di primaria importanza avviare un concreto Piano di Pace europeo per l'Ucraina, mai seriamente intrapreso, che preveda uno stop immediato degli attacchi russi;
8) la crisi in atto in terra mediorientale, oltre ad essere probabilmente la più grave mai verificatasi, scaturisce da una situazione radicata e probabilmente sottovalutata dalla politica internazionale; all'esito dell'ultimo Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, sulla questione medio-orientale non sono stati fatti passi avanti, limitandosi di fatto le conclusioni dell'EUCO a «un dibattito strategico e approfondito»;
9) dopo l'attacco terroristico lanciato da Hamas verso Israele il 7 ottobre 2023, le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza sono oltremodo disumane e drammatiche: è urgente una ulteriore mobilitazione della comunità internazionale per garantire l'accesso agli aiuti umanitari alla popolazione civile intrappolata a Gaza. Gli aiuti attuali sono infatti totalmente insufficienti, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicinali, materiale igienico-sanitario, fornitura di elettricità e di carburante, essenziali all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;
10) il 27 febbraio 2024, si è tenuta una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite durante la quale sono stati illustrati i rapporti dell'ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), in merito al rischio sempre più concreto di un'imminente carestia nella Striscia di Gaza;
11) la Commissione europea, come annunciato dalla Presidente Ursula Von der Leyen, ha avviato insieme agli Stati Uniti, agli Emirati Arabi Uniti e ad altri Paesi partner coinvolti, un progetto pilota di un corridoio marittimo umanitario che porterà aiuti direttamente da Cipro nella Striscia di Gaza dove la situazione umanitaria, dopo oltre quattro mesi di guerra condotta dalle forze armate israeliane, è catastrofica: la missione congiunta Open Arms e WcKitchen diretta a Gaza, nell'ambito del Meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, è partita lo scorso 12 marzo, da Cipro con 200 tonnellate di cibo;
12) il Parlamento europeo, il 18 gennaio 2024, ha adottato una risoluzione non vincolante con la quale, per la prima volta dall'inizio del conflitto, ha chiesto un cessate il fuoco immediato e permanente, seppur condizionato al rilascio immediato di tutti gli ostaggi e dello smantellamento dell'organizzazione terroristica di Hamas; nella medesima risoluzione il Parlamento UE ha altresì chiesto a Israele, con riferimento alla catastrofica situazione umanitaria a Gaza, di consentire e facilitare in via immediata la fornitura completa di aiuti in tutta Gaza attraverso tutti i valichi esistenti, sottolineando l'urgente necessità di un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli;
13) da parte sua l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha condiviso con gli Stati membri dell'Unione idee per una discussione inerente all'approccio globale per il riavvio del processo di pace in Medio Oriente, sulla base dei lavori svolti nel contesto dell'iniziativa «Peace day effort». In particolare, ha proposto di adoperarsi per una conferenza di pace preparatoria al fine di affrontare il conflitto israelo-palestinese in modo globale in futuro;
14) lo scorso 1° marzo la Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 68 milioni di euro a sostegno della popolazione palestinese attraverso partner internazionali quali la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa. Tale importo si aggiunge agli 82 milioni di euro di aiuti già previsti (50 milioni di euro in via di pagamento e 32 milioni da erogarsi successivamente), cui sarà data altresì esecuzione nel 2024 attraverso l'UNRWA, per un totale di 150 milioni di euro;
15) l'inizio del 2024 ha visto l'affermazione di una nuova tendenza in seno alle assemblee e all'agenda politica dell'Unione europea, con il rafforzamento della volontà di fare della difesa europea una priorità politica nell'agenda dell'Unione: in particolare, si sta affermando con sempre più forza il tema della strategia europea per l'industria della difesa (EDIS) quale priorità politica dell'Unione, preannunciata dalla Commissione UE e declinata nel senso di un rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni, incentivandone altresì la produzione e la cooperazione transfrontaliera;
16) in questo contesto, vanno inquadrate le recenti dichiarazioni del commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, a favore dell'istituzione di un Programma europeo di investimenti per la difesa (Edip), un fondo da 100 miliardi di euro, da approvarsi in sede di Consiglio europeo, che mira a incrementare l'acquisto di armi congiunte e mettere l'Unione europea nella posizione di aumentare la produzione di armi e munizioni a livello dei singoli Paesi. L'obiettivo nel breve termine sarebbe quello di produrre entro la primavera del 2024 un milione di proiettili d'artiglieria, attraverso l'aumento della produzione a livello nazionale dei singoli Stati membri;
17) alle dichiarazioni del commissario europeo Breton fanno eco le parole della presidente della Commissione Von der Leyen sulla necessità dell'Europa di prepararsi alla guerra con un piano straordinario di riarmo europeo e quelle del commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni che si è pronunciato favorevolmente all'ipotesi di un eventuale emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee;
18) lo scorso 5 marzo, la Commissione europea e l'alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell hanno quindi presentato una Comunicazione relativa ad una strategia industriale europea in materia di difesa a livello dell'Unione europea e una proposta di Regolamento istitutiva di un programma europeo per l'industria della difesa (EDIP): tra gli elementi principali della strategia, la previsione di un fondo da 1,5 miliardi di euro, almeno il 40 per cento entro il 2030 di acquisti congiunti di armi e priorità alla produzione europea; in base alla delineata strategia, il valore del commercio della difesa intra-Ue dovrà essere almeno il 35 per cento del totale ed entro il 2030 il 50 per cento degli acquisti dovrà essere fatto in Europa e il 60 per cento entro il 2035;
19) sebbene non siano previsti eurobond a livello europeo per finanziare gli acquisti della difesa, l'Unione europea non esclude la possibilità per gli Stati membri di fare debito comune a questo scopo. L'esecutivo europeo, favorirà l'acquisto congiunto da parte dei Paesi, come avviene attualmente con la piattaforma Ue per l'acquisto del gas;
20) tale nuovo orientamento in seno all'agenda politica dell'Unione europea lascia trasparire un deciso mutamento di prospettiva all'interno dell'Unione stessa e preoccupa per le ricadute dirette che il rafforzamento della strategia per l'industria della difesa potrebbe avere nei confronti delle altre priorità legislative dell'Unione europea su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l'istruzione, la green economy;
21) l'Unione europea, nello spirito dei padri fondatori e come solennemente sancito a più riprese negli stessi Trattati istitutivi e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza in Europa e nel mondo, alla democrazia e ai diritti umani;
22) l'attuale quadro geopolitico internazionale richiederebbe, nell'agenda politica europea, un'accelerazione del processo di allargamento dell'Unione europea in particolare nell'area dei Balcani Occidentali, regione strategica per gli equilibri dell'intero continente europeo in termini di pace, stabilità e sicurezza, non ultimo alla luce dei molteplici risvolti connessi alla guerra di aggressione russa in Ucraina;
23) lo scorso 8 novembre la Commissione europea ha presentato il pacchetto allargamento 2023, in cui ha presentato una valutazione dettagliata della situazione e dei progressi compiuti da Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, e per la prima volta anche dall'Ucraina, dalla Repubblica di Moldova e dalla Georgia, nei loro rispettivi percorsi di adesione all'Unione europea; sulla base di tale pacchetto, il Consiglio europeo ha quindi approvato le conclusioni del Consiglio sull'allargamento del 12 dicembre 2023 ed ha adottato una serie di decisioni riguardanti i singoli Paesi;
24) da ultimo i Capi di Stato e di Governo europei apriranno un tavolo di confronto sul futuro della Politica agricola comune (PAC), anche a seguito delle rivendicazioni del settore agricolo che si sono diffuse in tutta Europa nelle scorse settimane;
25) a tal proposito il Consiglio dell'Unione europea nella formazione agricoltura e pesca dello scorso 26 febbraio, ha accolto le proposte avanzate dalla Commissione europea di prevedere un'esenzione parziale dalle regole unionali in materia di suoli arabili, la revoca della proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei pesticidi e le linee-guida addizionali di salvaguardia nei commerci con e dall'Ucraina;
26) la Commissione lancerà a marzo un'indagine online rivolta direttamente agli agricoltori, per identificare le loro principali fonti di preoccupazione e capire quali sono le fonti di oneri amministrativi e di complessità, i cui risultati saranno predisposti nel prossimo autunno;
27) nel Consiglio europeo dovrebbe trovare spazio di discussione, secondo notizie di stampa, il documento predisposto dal Governo italiano «L'agricoltura, la politica agricola comune e la sovranità alimentare europea. Riconnettere cibo e società», per una modifica della Politica Agricola Comune a partire dal 2027, con interventi minimali sul ciclo in corso, viste le tempistiche di modifica non compatibili,
impegna il Governo, in sede europea:
1) in merito alla crisi ucraina:
a) ad adoperarsi al fine di escludere categoricamente eventuali invii di truppe di Paesi dell'Unione europea in territorio ucraino, considerate le potenziali drammatiche conseguenze in termini di escalation del conflitto;
b) a imprimere una concreta svolta per profondere il massimo ed efficace sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Stati membri, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali, che conducano all'avvio di un Piano di pace europeo e utili a una de-escalation militare, portando il nostro Paese finalmente a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione politica in linea con i principi del diritto internazionale;
c) ad intraprendere tutte le azioni necessarie atte a scongiurare la distrazione sia di ulteriori risorse di bilancio interne e sia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia e non uno strumento di supporto ad una economia di guerra;
d) a sostenere il costante invio di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, nonché il rafforzamento delle misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui donne, anziani e disabili;
e) a non appoggiare la proposta avanzata dal Parlamento europeo circa il sostegno militare all'Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del loro PIL annuo;
f) a sostenere e monitorare i necessari processi di riforme politiche, giuridiche ed economiche, in particolare nel settore dello Stato di diritto, richiesti all'Ucraina, anche nell'ottica del processo di adesione all'Unione europea, in linea con i valori fondamentali dell'Unione dettati dai Trattati istitutivi per il suo allargamento;
2) relativamente alla questione del Medio-Oriente:
a) a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato «cessate il fuoco», a garanzia dell'incolumità della popolazione civile di entrambe le parti;
b) alla luce della catastrofe umanitaria in corso a Gaza, ad adoperarsi con urgenza a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, per assicurare la fornitura di massicci aiuti umanitari via mare, terra ed aria, nonché l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, a tal fine garantendo l'apertura permanente di adeguati corridoi umanitari, inclusi quelli marittimi e, al contempo, permettendo l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;
c) a intraprendere ogni utile iniziativa di carattere internazionale ed europeo volta a promuovere, con urgenza, una conferenza di pace che accompagni un processo di negoziato sulla base delle legittime aspettative delle parti in conflitto, nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario, all'interno della cornice di principio «due popoli, due Stati»;
d) a farsi promotore in sede europea di una forte iniziativa diplomatica sul Governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti la prospettiva del riavvio di un processo di pace basato sul principio «due popoli, due Stati»;
e) a promuovere presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente, allo scopo di accertare le violazioni e gli abusi del diritto internazionale e umanitario ai danni della popolazione civile, al contempo sostenendo le opportune iniziative nelle sedi giurisdizionali internazionali volte al medesimo scopo;
f) a promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina nei confini del 1967 secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite;
g) a farsi promotore in sede europea della previsione di sanzioni mirate contro i coloni israeliani estremisti in Cisgiordania, comprese le organizzazioni e le società ad essi connesse direttamente ed indirettamente, in forza dell'ostacolo che rappresentano nell'ambito di un auspicabile processo di pace;
h) a ripristinare i contributi sospesi a favore dell'UNRWA (United Nations relief and works agency for Palestine refugees) al fine di garantirne la piena operatività nella Striscia di Gaza, a supporto della popolazione palestinese, assicurando al contempo il prosieguo delle indagini in corso, a fronte delle gravi accuse mosse dalle autorità israeliane a carico dei 12 dipendenti dell'UNRWA;
i) ad intraprendere le opportune iniziative presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volte a promuovere la costituzione di una missione internazionale di interposizione nella Striscia di Gaza, anche con il coinvolgimento diretto dei Paesi arabi, al fine di ricostruire l'area e fornire assistenza umanitaria alla popolazione locale;
j) a farsi promotore, a livello europeo, della sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della Posizione comune (2008/944/PESC) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio di armi (ATT) dell'Onu;
3) in riferimento alla politica di sicurezza e difesa:
a) a sostenere l'obiettivo di una effettiva difesa comune europea, quale pilastro della politica estera dell'Unione europea e strumento politico e di razionalizzazione degli investimenti militari, non meramente industriale, al fine di garantire all'Europa la necessaria indipendenza strategica per diventare un attore geopolitico autonomo sullo scacchiere globale, in grado di difendere i propri interessi, al fine di promuoverne i valori di pace, rispetto e di difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, anche a garanzia di una maggiore sicurezza dell'Unione;
b) con riferimento all'ipotesi dell'eventuale ricorso all'emissione di eurobond per finanziare le capacità di difesa europee, a sostenere il ricorso all'emissione di debito comune europeo come strumento stabile finalizzato a sostenere gli investimenti nella produzione di «beni pubblici» europei considerati prioritari, quali la salute, l'istruzione, la ricerca, l'innovazione, la sicurezza e la transizione energetica;
4) relativamente al processo di allargamento dell'unione:
a) a sostenere il processo di adesione dei Balcani Occidentali all'Unione europea, incoraggiando la regione a proseguire i propri sforzi nell'attuare le riforme fondamentali e a soddisfare le condizioni per avviare i negoziati di adesione e, in questo contesto, contribuire alla stabilità sociale e politica delle tensioni etniche e politiche ancora presenti nell'area;
5) relativamente alla Politica agricola comune:
a) a mettere in atto misure volte a potenziare il bilancio comunitario destinato all'agricoltura, a garanzia di un vero sostegno alle imprese affinché possano effettivamente raggiungere piena sostenibilità ambientale senza rinunziare a quella economica, in particolare attuando una miglior distribuzione dei fondi, specie per le piccole e medie imprese agricole, con attenzione maggiore a quelle che sviluppano un'agricoltura più sostenibile;
b) ad attuare politiche che valorizzino e potenzino il ruolo delle giovani generazioni che decidono di investire in agricoltura poiché il ricambio generazionale è fondamentale sia per la competitività di lungo periodo della nostra agricoltura, sia per il percorso di transizione ecologica a cui il settore è chiamato;
c) a potenziare la ricerca in agricoltura, poiché l'innovazione è un tassello fondamentale per il settore e anch'essa è parte integrante del percorso verso la transizione ecologica agricola;
d) a promuovere sistemi di etichettatura che pongano al centro la vera qualità e sostenibilità dei prodotti;
e) a rafforzare il contrasto ad ogni forma di pratica commerciale sleale che tocca la filiera agroalimentare, sia per i canali classici che nelle vendite online, ciò anche rafforzando i controlli sull'applicazione della Direttiva 2005/29/CE in tutti i Paesi membri, affinché le tutele previste nel nostro Paese valgano per tutti i prodotti agricoli e agroalimentari commercializzati in UE, anche in relazione al costo di produzione;
f) ad innestare un dibattito volto all'approvazione di una proposta normativa sui costi di produzione dei prodotti agricoli che tenga conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dai singoli Stati dell'Unione europea;
g) a proseguire nell'impegno volto a incrementare le politiche di sostegno agli interventi inerenti alla gestione del rischio, supportando in particolare quelli relativa alla prevenzione.
(6-00106) «Francesco Silvestri, Scutellà, Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Caramiello, Alfonso Colucci, D'Orso, Torto, Fenu, Caso, Ilaria Fontana, Iaria, Pavanelli, Barzotti, Quartini, Scerra, Bruno».
La Camera,
premesso che:
1) nel prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024 i leader dell'Unione europea discuteranno delle drammatiche evoluzioni della situazione in Medio Oriente, del prosieguo del sostegno all'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia, delle politiche di sicurezza e difesa, delle politiche di allargamento dell'Unione, delle relazioni esterne, della migrazione, dell'agricoltura e del semestre europeo;
2) si ribadisce con la massima fermezza la condanna degli attacchi terroristici multipli e indiscriminati di Hamas in Israele e dei crimini commessi, esprime allarme per la catastrofe umanitaria attualmente in corso a Gaza e chiede un cessate il fuoco immediato, la fine delle violenze, il rilascio di tutti gli ostaggi e il rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario ad opera di tutte le parti;
3) i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la privazione di elettricità, cibo, acqua e carburante e gli ordini di evacuazione impartiti ai palestinesi sono da considerarsi come attacchi indiscriminati, punizioni collettive e trasferimenti forzati di popolazione che equivalgono a crimini di guerra secondo il diritto internazionale;
4) l'intenzione del vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di discutere con i ministri degli Esteri del rispetto da parte di Israele della clausola sui diritti umani contenuta nell'Accordo di associazione Unione europea-Israele è molto positiva;
5) è necessario il pieno rispetto da parte degli Stati membri della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e pertanto dovrebbe tradursi nell'interruzione di qualsiasi fornitura di armamenti e tecnologia utilizzabile a fini bellici verso Israele, anche rimettendo in discussione i contratti in essere;
6) conformemente al suo articolo 2, l'accordo di associazione Unione europea-Israele si basa sul rispetto dei diritti umani e questi costituiscono un principio guida; è necessario, quindi, il pieno rispetto dell'accordo e dei suoi principi fondanti, prefigurandone anche la sospensione nel caso in cui non si fermeranno gli attacchi nella Striscia di Gaza e non vi saranno chiare garanzie della cessazione delle sistematiche violazioni dei diritti umani della popolazione palestinese;
7) sottolinea la necessità, di fronte al perpetrarsi di tali violazioni e al rifiuto di attuare il cessate il fuoco e di rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite, di applicare misure sanzionatorie. Considera inoltre necessario, dato il clamoroso deteriorarsi della situazione e l'urgenza umanitaria, prendere in considerazione l'invio nella regione di una forza d'interposizione, di osservazione internazionale e di supporto umanitario sotto l'egida delle Nazioni Unite;
8) di fronte ad eclatanti violazioni del diritto internazionale, al mancato rispetto dei diritti umani e a crimini di guerra e genocidio non possono esserci spazi di impunità o doppi standard. È quindi giusto e da sostenere il ricorso del Sud Africa alla Corte Internazionale di Giustizia: vanno compiute indagini approfondite che possano portare ad un giudizio sulle responsabilità;
9) il contributo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) è necessario al sostentamento dei rifugiati palestinesi in un difficile contesto di esigenze umanitarie crescenti e ad essa va la massima solidarietà, supporto e vicinanza per gli attacchi politici ricevuti. Infatti in questi mesi la sua sede centrale, i suoi uffici e le sue infrastrutture sono stati oggetto di attacchi da parte dell'esercito israeliano, in particolare 132 strutture sono state danneggiate, 63 delle quali colpite direttamente dall'esercito israeliano, mentre 52 scuole hanno riportato danni e 53 hanno subito attacchi diretti e almeno 146 membri del personale dell'UNRWA sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani, il più alto numero di vittime mai registrato per un'agenzia delle Nazioni Unite durante una guerra; è assai grave la decisione di diversi governi, incluso quello italiano, di interrompere i finanziamenti all'UNRWA in quanto rischiano di mettere in discussione un ruolo da sempre importante che è diventato vitale nelle attuali circostanze;
10) il protrarsi del conflitto in Ucraina è estremamente preoccupante e prefigura una condizione di guerra di logoramento destinata a protrarsi sul lungo periodo prolungando e aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza;
11) la fornitura di equipaggiamento militare all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali. È estremamente preoccupante la mancanza di iniziativa, di partecipazione e collaborazione dell'Unione a qualsiasi percorso negoziale e l'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo;
12) le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023 hanno riaffermato l'impegno al sostegno militare all'Ucraina attraverso l'European Peace Facility e l'EU Military Assistance Mission, ma non hanno contemplato nessuna prospettiva di soluzione diplomatica del conflitto in atto;
13) bisogna escludere in maniera categorica ogni prospettiva di invio di truppe di Stati membri dell'Unione in Ucraina, come ogni altra azione che possa condurre ad un ulteriore escalation e allargamento del conflitto. È pertanto opportuno respingere con fermezza ipotesi di tale natura avanzate da altri Paesi europei;
14) l'Unione europea deve invece assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica, convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. Infatti l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea definisce il compito di promuovere «soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite», indicando anche l'obiettivo di «preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki»;
15) è stato approvato il nuovo strumento unico specificamente destinato a contribuire alla riparazione, alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina: esso fornirà all'Ucraina un sostegno finanziario prevedibile di 50 miliardi di EUR nel periodo 2024-2027. Tali finanziamenti sono condizionati alla definizione da parte del Governo ucraino di un «piano per l'Ucraina» incentrato sulle riforme strutturali e sugli investimenti per stimolare la crescita economica, al rispetto dei processi democratici, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, e alla garanzia del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
16) tra il 2022 e il 2023, l'Unione europea ha stanziato 840 milioni di EUR in assistenza umanitaria per aiutare civili colpiti dalla guerra in Ucraina ed è fondamentale proseguire e rafforzare queste forme di supporto civile;
17) la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione europea e su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica;
18) l'Unione europea deve costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. A tal proposito, la decisione di diversi Stati membri di aumentare la spesa militare al 2 per cento del PIL nel quadro di un impegno NATO, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;
19) l'implementazione dello Strategic Compass non risulta corrispondere alla costruzione di un sistema autonomo di sicurezza e difesa europeo, sia per carenza di reale autonomia politica sullo scenario geopolitico globale sia per il prevalere di una dimensione prettamente intergovernativa nella governance e nazionale nelle ricadute operative;
20) le iniziative prese dalla Commissione europea in materia di difesa, in particolare la Strategia Industriale per la Difesa Europea (EDIS) e il regolamento per Programma europeo per l'industria della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa (EDIP), non sono orientate nella direzione di un coordinamento tra gli Stati membri volto a razionalizzare e ridurre la spesa militare, ma piuttosto a mobilitare ulteriori risorse per il loro incremento, stimolandone la produzione industriale senza peraltro che a questo corrisponda una effettiva politica estera e di difesa comune indirizzata alla pace ed al rafforzamento dei luoghi multilaterali di confronto. Tale traiettoria si inserisce nel quadro di una pericolosa corsa al riarmo globale già in atto ed è aggravata dall'assenza di effettive prerogative di controllo democratico affidate al Parlamento europeo;
21) il processo di adesione all'Unione europea è intrinsecamente collegato al rispetto ed alla promozione dei valori comuni esplicitati nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; il processo di adesione e il riconoscimento dello status di candidato andrebbe riconosciuto in maniera uniforme a tutti i Paesi e sulla base di valutazioni attinenti a criteri precisi; in particolare, i criteri di Copenaghen definiscono le condizioni essenziali che tutti i paesi candidati devono soddisfare; forzature o deroghe rischiano di compromettere la credibilità del processo di adesione all'Unione europea e creare squilibri nelle relazioni di vicinato;
22) il risultato dei negoziati interistituzionali sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo è estremamente negativo: senza una effettiva solidarietà e responsabilità europea nella gestione dei percorsi migratori e con la prevalenza di misure concentrate sulla riduzione dell'arrivo dei migranti in Europa e sulla facilitazione dei rimpatri nei loro Paesi d'origine;
23) i naufragi e le morti di migranti nel Mar Mediterraneo sono una tragedia epocale alla quale abbiamo la responsabilità di porre fine; il salvataggio in mare è un obbligo legale ai sensi del diritto internazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che richiede l'assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare; è necessaria una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e salvataggio in mare, anche attraverso una missione dedicata dell'Unione europea, al fine di prevenire ulteriori perdite di vite umane tra i migranti che tentano di attraversare il Mar Mediterraneo;
24) l'esistenza di vie di accesso sicure e legali all'Unione europea è l'unica alternativa alla migrazione irregolare e la mancanza di tali opportunità, anche per i richiedenti asilo e i rifugiati è deplorevole. Un approccio basato su misure a breve termine per rafforzare il controllo delle frontiere e ridurre gli arrivi di migranti in Europa ha portato a una drastica riduzione delle opportunità di migrazione legale, spingendo i migranti verso rotte più pericolose;
25) qualsiasi accordo con i Paesi di origine e di transito di migranti deve garantire la piena protezione delle vite umane, della dignità e dei diritti umani. È vergognoso che queste garanzie minime non siano effettivamente rispettate e che i migranti e i rifugiati debbano affrontare condizioni disumane di trasferimento e detenzione. Sono sempre maggiori gli abusi e le violazioni dei diritti umani che colpiscono un gran numero di migranti, in particolare va ricordata l'inaccettabile situazione nei centri di detenzione in Libia, dove migliaia di persone sono sistematicamente sottoposte a detenzione arbitraria in condizioni disumane, torture e altri abusi, tra cui stupri, uccisioni e sfruttamento;
26) il rimpatrio dei migranti può avvenire solo in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e procedurali dei migranti interessati e solo se il Paese in cui i migranti stanno per essere rimpatriati è considerato sicuro. Da questo punto di vista eclatanti anomalie, ad esempio, riguardano il caso della Tunisia che vive oggi una clamorosa degenerazione delle garanzie democratiche e del rispetto dei diritti umani che non consentono di considerarla un partner affidabile;
27) il Parlamento europeo ha adottato, con la risoluzione del 14 marzo 2024 sull'adozione della misura speciale a favore della Tunisia per il 2023, una posizione corretta anche in riferimento al memorandum d'intesa del 16 luglio 2023 su un partenariato strategico e globale tra l'Unione europea e la Tunisia, poiché viene contestato il finanziamento attraverso la procedura di urgenza e vengono chiesti indispensabili approfondimenti circa l'effettiva compatibilità con il rispetto dei diritti umani;
28) l'accordo di partenariato strategico Unione europea-Egitto siglato il 17 marzo prevede un piano di aiuti in tre anni al Cairo per un valore di 7,4 miliardi di euro. Questo accordo ignora il grave deterioramento dei diritti umani in quel Paese, che più volte è stato sottolineato dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni, da ultimo con quelle del dicembre 2020 e del novembre 2022. È vergognoso concludere con questo Paese un accordo che contempla lo sviluppo di un «approccio olistico alle migrazioni» che si inserisce in un quadro di esternalizzazione nella gestione delle frontiere senza alcuna garanzia sul rispetto dei diritti umani. Le autorità egiziane non hanno cooperato con l'Italia in merito alla ricerca della verità sul rapimento, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, rifiutandosi di rivelare i dati per la notifica delle accuse a Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, imputati in Italia per l'omicidio di Regeni;
29) il problema economico e sociale sollevato da molte imprese e lavoratori agricoli è assolutamente centrale e richiede interventi in numerosi ambiti, a partire da una riforma della Politica Agricola Comunitaria che concentra oggi la maggior parte delle risorse su pochi grossi produttori (circa l'80 per cento dei fondi destinati al 20 per cento delle aziende). È fondamentale rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare, migliorando il loro rapporto rispetto alla grande distribuzione e definendo garanzie di reddito agli agricoltori attraverso un modello che assicuri un prezzo equo. La definizione di accordi commerciali internazionali deve tenere conto dei rispettivi modelli di produzione, garantendo reciprocità ed equilibrio;
30) è fuorviante connettere le richieste di maggiore attenzione e tutela del reddito degli agricoltori allo stop delle normative del Green Deal ed è scellerato sospendere o indebolire gli obiettivi che mirano a tutelare la salute, il clima e l'ambiente, previsti nella strategia europea Farm to Fork, considerando che nel medio e lungo periodo lo sfruttamento indiscriminato dei terreni, insieme all'aumento dell'uso di fertilizzanti chimici è destinato a ridurre sensibilmente la quantità di terra coltivabile, generando l'impoverimento dei suoli, nonché la perdita di biodiversità con effetti anche sul clima, così come l'importazione e la produzione di cibo con livelli di pesticidi maggiori è destinata a compromettere la salute dei consumatori e rendere l'agricoltura italiana ed europea sempre meno resiliente e più dipendente da altri Paesi;
31) il processo del semestre europeo deve essere riveduto e più democratico, in particolare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali devono avere un ruolo rafforzato nella definizione delle priorità di politica macroeconomica e sociale e nel monitoraggio della loro attuazione;
32) la situazione economica europea è preoccupante, in quanto caratterizzata da una persistente incertezza e una debole crescita, competitività e produttività nell'Unione. È, quindi, allarmante l'impatto sociale che questa sta già dispiegando sulle fasce più fragili della popolazione aumentando il rischio di povertà;
33) la mancanza di investimenti pubblici ostacola il potenziale di crescita equilibrata e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale: tali investimenti sono fondamentali per far sì che l'Unione abbia la capacità di far fronte alle sfide esistenti, comprese le transizioni verde e digitale giuste;
34) sono importanti, in particolare, gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica necessari, tra l'altro, per rendere l'Unione europea indipendente dalle importazioni di combustibili fossili e contenere l'inflazione dovuta ai prezzi dell'energia;
35) il nuovo quadro di governance economica porterà ad un brusco ritorno delle politiche di austerità che comporteranno una drastica riduzione della spesa pubblica con conseguenze sociali terribili, questo avrà l'effetto di ostacolare, ritardare o ridurre l'ambizione degli investimenti per una transizione ecologica equa, subordinandoli a obiettivi fiscali arbitrari e fuorvianti;
36) il Parlamento europeo, a norma dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea, ha presentato una proposta di modifica dei Trattati dando seguito agli impegni presi nel processo della Conferenza sul futuro dell'Europa. È importante dar seguito a tale proposta avviando un processo costituente dell'Unione che superi gli attuali limiti e ne approfondisca l'integrazione,
impegna il Governo:
1) lavorare nell'ambito del Consiglio europeo e in ogni sede internazionale per arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco a Gaza, per mettere fine alla catastrofe umanitaria in corso, per l'interruzione di ogni ulteriore escalation militare, per la liberazione degli ostaggi e per la costruzione delle condizioni per avviare un processo di pace;
2) a sollecitare il Consiglio europeo affinché esiga il pieno rispetto del diritto internazionale da parte di Israele, supportando indagini oggettive della Corte penale internazionale sulle violazioni e sui crimini di guerra, definisca sanzioni commisurate a tali violazioni, interrompa qualsiasi fornitura di armamenti e tecnologia utilizzabile a fini bellici nel rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, e chieda la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e lo Stato di Israele nel rispetto dell'articolo 2 e fino all'applicazione di un cessate il fuoco di lunga durata;
3) a prospettare al Consiglio europeo la possibilità di inviare a Gaza una forza d'interposizione, di osservazione internazionale e di supporto umanitario sotto l'egida delle Nazioni Unite;
4) a sbloccare urgentemente i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa), onorando pienamente gli impegni finanziari assunti e riconoscendo il ruolo vitale svolto da Unrwa;
5) a chiedere che il Consiglio europeo assuma un protagonismo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina e avvii una forte iniziativa dell'Unione per il cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale;
6) a sospendere la fornitura nazionale di equipaggiamento militare all'Ucraina e a sollevare in Consiglio europeo la necessità di interrompere anche ricorso all'European peace facility a questo fine;
7) a supportare tutti gli sforzi volti al sostegno della popolazione civile ucraina;
8) a sostenere il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Unione nel quadro di un sistema di sicurezza e difesa europeo che preveda la razionalizzazione e la riduzione complessiva della spesa militare;
9) a chiedere al Consiglio europeo e, per suo tramite, alla Commissione europea rivedere le proposte sulla Strategia industriale per la difesa europea (Edis) e il regolamento per Programma europeo per l'industria della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva di prodotti per la difesa (Edip), evitando che queste si traducano in un ulteriore incremento della spesa militare e garantendo un effettivo potere di controllo democratico e di bilancio al Parlamento europeo;
10) a difendere una politica di allargamento dell'Unione basata sulla condivisione e il rispetto dei valori fondamentali espressi nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea e di criteri politici specifici che condizionano l'ingresso a specifiche condizioni politiche e progressi democratici tangibili;
11) a chiedere al Consiglio europeo di rivedere la propria posizione sul Patto sulla migrazione e l'asilo, cercando di costruire al suo posto un approccio più solidale alla gestione dei fenomeni migratori;
12) a contestare e chiedere di non confermare il memorandum d'intesa del 16 luglio 2023 su partnenariato strategico e globale tra l'Unione europea e la Tunisia, l'accordo di partenariato strategico Unione europea-Egitto siglato il 17 marzo 2024 e, più in generale, di mettere fine agli accordi di esternalizzazione nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione;
13) a lavorare in Consiglio per la definizione di misure volte a definire garanzie di reddito agli agricoltori attraverso un modello ed un migliore rapporto con la grande distribuzione che assicuri un prezzo equo;
14) ad evitare ogni titubanza e rallentamento sul percorso del Green Deal verso la transizione ecologica, anche confermando e rafforzando gli obiettivi previsti nella strategia europea Farm to Fork a tutela della salute, del clima e dell'ambiente;
15) a respingere le proposte di revisione delle norme di governance economica, in quanto la loro adozione imporrebbe misure di austerità devastanti per tutta l'Unione europea e lavorare su un impianto diverso capace di sostenere le necessarie politiche sociali e favorire scelte espansive e anticicliche e investimenti strategici;
16) ad avanzare in Consiglio europeo l'urgenza di una tassazione europea sulle grandi ricchezze volta a finanziare investimenti necessari per la lotta alla povertà, alle politiche sociali ed alla transizione ecologica;
17) a dar seguito alla proposta del Parlamento europeo di riforma dei Trattati ai sensi dell'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea e consentire l'avvio di un processo di riforma dell'Unione sulla base delle proposte della Conferenza sul futuro dell'Europa.
(6-00107) «Zanella, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Chiarimenti in merito al contenuto della campagna di comunicazione relativa all'emissione dei cosiddetti Btp Valore – 3-01081
MARATTIN, FARAONE, GADDA, DE MONTE, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
per settimane, su alcune reti televisive nazionali, è stato trasmesso uno spot pubblicitario – indicato come «comunicazione istituzionale» promossa dal Ministero dell'economia e delle finanze – relativo all'ultimo collocamento dell'emissione di Btp valore;
la narrazione proposta vede due coppie di pensionati sedute a un tavolo, dove una delle due chiede all'altra i propri programmi per la settimana successiva e la seconda delle coppie risponde che «si troverà in crociera», perché ha «comprato Btp valore», il tutto suggerendo anche ad avviso degli interroganti una perniciosa associazione tra tale possibilità di andare in crociera e un'ipotetica «vincita alla lotteria»;
tale rappresentazione distorce gravemente la capacità remunerativa del prodotto ed è evidentemente idonea a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale e incidendo in misura apprezzabile sul comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta;
nella pubblicità dei Btp valore viene evidenziato in maniera automatica il legame tra sottoscrizione del titolo e, in tempo breve, l'ottenimento delle risorse necessarie per «andare in crociera», senza tra l'altro alcun cenno anche minimale ai rischi che, sebbene in misura del tutto residuale, sono presenti nella sottoscrizione di obbligazioni pubbliche;
simili circostanze appaiono pienamente riconducibili all'ambito delle pratiche commerciali scorrette sanzionate dagli articoli 21, 22 e 23 del codice del consumo, nonché, per quanto attiene ai professionisti, nell'alveo del divieto di pubblicità ingannevole disciplinato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
importanti forme di incentivazione all'acquisto di titoli di Stato – come agevolazioni e benefìci fiscali e il recente scomputo dal calcolo dell'Isee – trovano fondamento nella necessità di assicurare alla Repubblica risorse indispensabili per il proprio funzionamento, ma non possono in alcun modo giustificare campagne pubblicitarie a giudizio degli interroganti palesemente ingannevoli e che possono pregiudicare la tutela dei consumatori e professionisti, il corretto funzionamento dei mercati e la tutela della concorrenza sotto il profilo della capacità di collocazione dei titoli dei diversi emittenti –:
per quale motivo il Ministro interrogato abbia ritenuto opportuno – pur nel conseguimento di una finalità istituzionale e auspicabile, quale il collocamento presso la clientela retail di un'emissione obbligazionaria di titoli di Stato ad essa principalmente rivolta – ricorrere a rappresentazioni che appaiono agli interroganti tipicamente riconducibili alle pratiche commerciali scorrette e alle tecniche di pubblicità ingannevole per promuoverne la sottoscrizione.
(3-01081)
Iniziative normative in materia di potere sanzionatorio dei comuni in ambito fiscale – 3-01082
D'ALESSIO, CARFAGNA, BENZONI, BONETTI, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la norma che regolamenta le sanzioni pecuniarie che il cittadino deve versare al comune in caso di versamenti di tributi non eseguiti o in presenza di dichiarazioni omesse o infedeli (decreto legislativo n. 471 del 1997) prevede che: in presenza di versamenti di tributi non eseguiti in tutto o in parte si applichi una sanzione pari al 30 per cento per ogni importo non versato; in caso di omessa o infedele dichiarazione le sanzioni raggiungono il 100 per cento, mentre, in caso di omessa denuncia e omesso versamento, le due sanzioni sono da sommarsi raggiungendo quindi il 130 per cento; in tali situazioni il comune, effettuati i dovuti controlli, notifica un avviso di accertamento e irroga le sanzioni previste;
mentre il comune irroga immediatamente le sanzioni nella misura minima del 30 per cento, l'Agenzia delle entrate attualmente prima comunica al contribuente di aver riscontrato anomalie invitandolo a sanarle, poi invia una comunicazione di irregolarità con applicazione delle sanzioni nella misura del 10 per cento. Solo successivamente, se il contribuente non adempie dopo i primi due «avvisi», emette un avviso di accertamento con le sanzioni previste dalla normativa;
il comune è, di fatto, l'istituzione più vicina ai cittadini e, nel caso di specie, è il solo soggetto ad applicare sanzioni così elevate;
in un momento come quello attuale lo Stato, in tutte le sue articolazioni, dovrebbe tutelare i cittadini intervenendo sulla normativa affinché gli organismi comunali non gravino così pesantemente sulle tasche dei contribuenti attraverso l'irrogazione di sanzioni che possono risultare profondamente sproporzionate, trasformando il comune in una sorta di antagonista nemico del cittadino;
i comuni, in ragione della connaturata vicinanza alla cittadinanza, avrebbero necessità di un cambio di passo ai fini di una «riappacificazione» tra ente e contribuente;
si dovrebbe prevedere, derogando alla normativa vigente, la possibilità di richiedere ai cittadini, almeno in prima istanza, esclusivamente i tributi dovuti (la sola sorte capitale), oltre agli interessi maturati per il periodo intercorrente dalla data di scadenza del tributo fino alla data di pagamento dello stesso;
ciò non inciderebbe sulle previsioni di bilancio dei comuni, in quanto le sanzioni non figurano quali entrate. Si permetterebbe così ai cittadini di versare quanto dovuto e ai comuni di raggiungere, senza alcun danno, il duplice obiettivo di riscossione dei tributi e di segno di vicinanza ai cittadini –:
se non ritenga di promuovere iniziative di carattere normativo volte a modificare la disciplina menzionata al fine di andare incontro alle esigenze di riscossione dei comuni e di gravare in misura inferiore sui singoli cittadini.
(3-01082)
Iniziative volte alla modifica della normativa in materia di prelievo sui cosiddetti extraprofitti delle banche, al fine di favorire una politica fiscale progressiva e redistributiva – 3-01083
GRIMALDI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi tempi il sistema tributario italiano, disattendendo i dettami costituzionali, è diventato fortemente regressivo anche a causa di politiche fiscali che, favorendo i ceti più abbienti, ne hanno sensibilmente ridotto la capacità redistributiva, amplificando le diseguaglianze sociali;
contemporaneamente, nei primi nove mesi 2023 il settore bancario nel nostro Paese ha segnato oltre 16 miliardi di euro di utili netti, l'80 per cento più dell'anno precedente;
dai comunicati ufficiali principali istituti di credito quotati, come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Bper, Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca, Popolare di Sondrio e Credem, emerge che gli stessi hanno registrato nel corso del 2023 utili per 23 miliardi di euro;
l'aumento del margine d'interesse, nel primo semestre del 2023, ha superato del 60 per cento quello del 2022, determinato soprattutto dalla decisione della Banca centrale europea di incrementare i tassi di interesse dallo 0,5 per cento al 4,50 per cento, generando un aumento dei costi del denaro per famiglie e imprese;
il sistema bancario italiano, nell'uniformarsi a tali decisioni, ha applicato i rialzi dei tassi solo sui finanziamenti, portandoli dal 2,13 per cento al 4,76 per cento, lasciando pressoché invariati gli interessi riconosciuti ai depositanti, determinando nell'ultimo biennio una crescita della rata mensile dei mutui a tasso variabile del 50 per cento;
l'incremento degli utili delle banche definiti «extraprofitti» ha indotto nel 2023 il Governo a imporre al settore un'imposta straordinaria del 40 per cento sulla parte del «margine di interesse», che va oltre il 10 per cento in più della stessa voce relativa all'esercizio 2021;
il gettito, stimato intorno ai 4 miliardi di euro, sarebbe stato destinato a misure di sostegno per famiglie e imprese;
è tuttavia intervenuta una disposizione che concedeva la facoltà di destinare l'importo al rafforzamento della struttura patrimoniale, con il risultato che i grandi fondi d'investimento internazionale si divideranno il 60 per cento di quei 28 miliardi di euro di extraprofitti, senza alcun beneficio per la collettività;
il taglio del cuneo fiscale è stato fino a oggi finanziato in disavanzo, ma per essere messo a regime occorre individuare ulteriori entrate fiscali, così come ai fini del finanziamento del welfare sarà necessario cambiare la struttura attuale del prelievo, nonché rivedere le disposizioni in merito agli extraprofitti delle banche –:
se il Ministro interrogato non ritenga urgente promuovere una revisione della disciplina sul prelievo sugli extraprofitti delle banche e introdurre altre misure redistributive e di giustizia fiscale, al fine di porre un freno alle crescenti disuguaglianze e, allo stesso tempo, di finanziare il taglio del cuneo fiscale, il Servizio sanitario nazionale e la piena occupazione nella transizione ecologica.
(3-01083)
Iniziative normative in materia di concessioni demaniali marittime per attività sportive, ricreative e sociali – 3-01084
PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nel 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità è stato fissato a 3.377,50 euro, ossia più 25,15 per cento rispetto al 2022, determinando un grave impatto sui concessionari;
il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2510 del 2023 (ruolo generale n. 4394/2023), ha sospeso in via cautelare l'efficacia di suddetto decreto, mettendo in dubbio proprio la legittimità dell'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in luogo dell'indice dei prezzi all'ingrosso (che l'Istat non diffonde più da gennaio 1998) espressamente previsto dalle norme di legge in tema di adeguamento dei canoni demaniali;
il decreto 17 dicembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto una lieve riduzione del 4,5 per cento, 152 euro. La misura minima di canone è stata, dunque, aggiornata a 3.225,50 euro a decorrere dal 1° gennaio 2024, mantenendo, tuttavia, gli stessi criteri di calcolo;
inoltre, sul tema rimane ancora pendente la mancata attuazione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, di cui alla legge n. 118 del 2022. La delega è scaduta più di un anno fa, il 28 febbraio 2023, e da allora non è stato fatto alcun passo avanti;
in risposta all'interrogazione n. 3-00349, ad aprile 2023, il Ministro interrogato ha dichiarato che avrebbe tenuto in adeguata considerazione le concessioni con finalità di carattere culturale, sociale e sportivo. Tuttavia, nonostante le numerose occasioni legislative presentatesi, il Governo non è intervenuto né ha accettato le modifiche emendative proposte e volte a ripristinare la disposizione valida per il 2021 in base alla quale, per le attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, l'importo annuo del canone demaniale non poteva essere inferiore a euro 500 –:
quali iniziative di carattere normativo intenda adottare con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per attività sportive, ricreative, legate alle tradizioni locali, senza fini di lucro e per finalità di interesse pubblico, alla luce della citata ordinanza sospensiva e per sanare con nuovi strumenti la mancata attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 118 del 2022.
(3-01084)
Intendimenti in ordine alla cosiddetta web tax – 3-01085
MOLINARI, BAGNAI, CENTEMERO, CAVANDOLI, GUSMEROLI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CECCHETTI, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), articolo 1, commi da 35 a 50 (successivamente modificati e integrati dall'articolo 1, comma 678, legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio per il 2020), è stata introdotta in Italia la cosiddetta «web tax», un'imposta sui servizi digitali con aliquota pari al 3 per cento, i cui soggetti passivi sono le imprese che operano a livello internazionale e che realizzano congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750.000.000 di euro;
b) un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro;
la base imponibile dell'imposta è rappresentata dai soli ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali «localizzati» in Italia e il periodo d'imposta è individuato nell'anno solare; sono escluse dall'applicazione del tributo una serie di fattispecie, quali, tra le altre, la fornitura diretta di beni e servizi nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale e la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono taluni servizi perlopiù di carattere finanziario;
il 2024 è il primo anno di applicazione in Italia delle norme sulla global minimum tax (decreto legislativo n. 209 del 2023, di recepimento della direttiva n. 2022/UE/2523), un sistema coordinato di regole di contrasto all'erosione globale della base imponibile delle imposte societarie sviluppato dall'Ocse (il cosiddetto «Pillar 2») per fronteggiare possibili meccanismi di elusione fiscale internazionale, derivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dell'economia;
proseguono, invece, tra molte difficoltà in sede Ocse i lavori del cosiddetto «Pillar 1», finalizzati a introdurre nuovi meccanismi di allocazione dei profitti delle imprese che operano su più mercati, idonei a intercettare le peculiarità dell'economia digitale;
con comunicato del 15 febbraio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato che Austria, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti hanno deciso di prorogare il compromesso politico stabilito nella dichiarazione congiunta del 21 ottobre 2021 sulla cosiddetta «tregua dalla web tax», concordata dal quadro inclusivo dell'Ocse/G20, fino al 30 giugno 2024;
considerata la fluidità del quadro normativo internazionale, appare opportuno riflettere a livello multilaterale su come modulare l'ambito soggettivo e oggettivo della web tax e sul livello di tassazione da applicare, tenendo in conto la necessità di ampliare le basi imponibili alla luce del mutato quadro dell'economia globale e della nuova configurazione delle società di servizi –:
se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare affinché la tassazione di cui in premessa venga mantenuta e razionalizzata.
(3-01085)
Politiche del Governo in ordine alla sostenibilità del debito pubblico – 3-01086
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la sostenibilità del debito pubblico rappresenta un pilastro fondamentale che condiziona l'agibilità di bilancio del Governo, l'adesione alle norme comunitarie in materia di finanza pubblica degli Stati membri, oltre alla percezione dell'affidabilità del Paese come registrata dai mercati finanziari;
il rapporto «Finanza pubblica: fabbisogno e debito», pubblicato da Banca d'Italia il 15 marzo 2024, segnala che il debito pubblico dell'Italia si è attestato a gennaio 2024 a quota 2.848,7 miliardi di euro;
il trend del differenziale tra i tassi dei titoli di Stato italiani a dieci anni e quelli dei Bund tedeschi sta segnalando dati confortanti nel primo trimestre 2024, con una diminuzione di oltre quaranta punti base dal mese di gennaio 2024;
già a novembre 2023, come comunicato da Banca d'Italia, la quota di titoli di Stato in mano a famiglie e imprese aveva raggiunto quota 320 miliardi di euro, pari al 13,4 per cento del totale del debito;
il 26 febbraio 2024 i risparmiatori italiani hanno potuto iniziare ad acquistare il nuovo «Btp valore», con una raccolta che nella prima giornata ha raggiunto quota 6,44 miliardi di euro, un risultato maggiore delle due precedenti edizioni;
come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 4 marzo 2024, l'importo complessivamente emesso di Btp valore «è stato pari a 18.316,424 milioni di euro a fronte di 656.369 contratti conclusi, con un taglio medio di 27.906 euro. Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente destinato il Btp valore» –:
apprezzata la fiducia crescente dei cittadini, espressa anche durante l'ultimo collocamento di titoli di Stato italiani, quali ulteriori iniziative intenda assumere per rafforzare la sostenibilità del debito pubblico del Paese.
(3-01086)
Misure a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza, con particolare riferimento all'invio di aiuti umanitari e all'iniziativa «Food for Gaza» – 3-01087
BARELLI, NEVI, ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CATTANEO, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI e TOSI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza rimane estremamente critica, con il rischio che l'avvio di un'operazione militare a Rafah da parte di Israele aggravi ulteriormente le sofferenze della popolazione civile;
Governo e Parlamento hanno sollecitato il Governo di Israele ad adottare tutte le misure necessarie volte a ridurre al minimo il numero delle vittime civili nel quadro delle operazioni militari condotte in risposta ai brutali attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023;
l'Italia è da sempre in prima linea nell'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza; il nostro Paese ha inviato aerei con aiuti umanitari, dislocato in Medio Oriente per due mesi la nave Vulcano che ha accolto a bordo per interventi e cure mediche numerosi feriti, si sono portati in Italia decine di bambini palestinesi per cure mediche insieme alle loro famiglie. Il Governo ha adottato due pacchetti di contributi per interventi umanitari per 20 milioni di euro. Gli aiuti finanzieranno misure per la salute e la sicurezza alimentare della popolazione di Gaza, nuovi progetti delle associazioni italiane in Cisgiordania e interventi di sminamento umanitario, indispensabili per affrontare la ricostruzione;
l'11 marzo 2023 il Ministro interrogato ha presieduto la prima riunione di un tavolo per la risposta alla crisi umanitaria a Gaza con focus sulla sicurezza alimentare, iniziativa ribattezzata «Food for Gaza». Hanno partecipato ai lavori i vertici della Fao, del Programma alimentare mondiale e della Croce rossa internazionale, con la presenza della Protezione civile e della Croce rossa italiana;
dopo la riunione di lancio, l'iniziativa è stata presentata ai Ministri degli esteri europei in occasione del Consiglio affari esteri del 18 marzo 2023 e a tutti i principali partner internazionali –:
alla luce di quanto esposto in premessa, quali siano i seguiti che verranno dati dopo l'annuncio dell'iniziativa italiana «Food for Gaza» e quali siano le prossime azioni che il Governo intende intraprendere al fine di alleviare le sofferenze della popolazione civile vittima del conflitto.
(3-01087)
Iniziative per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la consegna degli aiuti umanitari, nonché chiarimenti in merito alla sospensione dei fondi destinati alla cooperazione in tale contesto – 3-01088
BOLDRINI, SCOTTO, BAKKALI, FERRARI, GHIO, ORLANDO, SCARPA, ZAN, CASU e FORNARO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
a Gaza la situazione umanitaria è al collasso: 31.000 morti, di cui tantissimi donne e bambini. L'Organizzazione mondiale della sanità dichiara che, senza il cessate il fuoco, saranno tra i 60.000 e gli 85.000 i morti in più nei prossimi sei mesi solo per le malattie;
nessuna operazione umanitaria su larga scala è davvero possibile, però, senza il blocco delle ostilità;
infatti, per gli aiuti umanitari si accumulano file sterminate di camion, tra i 1.500 e i 2.000, fermi a Rafah, come potuto constatare da una delegazione di deputati dei gruppi dell'opposizione che si sono recati al valico e che hanno scritto anche, in merito, tra le altre cose, alla situazione del blocco di questi aiuti alla Presidente del Consiglio dei ministri Meloni, la quale non ha dato alcuna risposta. Ad essere respinti dalle autorità israeliane sono anestetici, incubatrici, bombole di ossigeno, generatori, ambulanze, depuratori di acque; secondo criteri di assoluta discrezionalità;
il divieto di ingresso degli aiuti e il conseguente calo drastico che ne deriva sulla popolazione civile è esso stesso equiparabile ad un crimine di guerra;
il definanziamento e depotenziamento dell'Unrwa, a seguito di accuse ad alcuni dei suoi dipendenti, produrrebbe a Gaza il collasso definitivo del sistema di assistenza;
l'Italia continua a bloccare il proprio contributo annuale all'Urnwa, mentre l'Unione europea lo ha ripristinato, sbloccando 50 degli 82 milioni di euro previsti, così come fatto da altri Stati. La Presidente della Commissione europea Von der Leyen, ha affermato: «Dobbiamo garantire la sicurezza della distribuzione degli aiuti all'interno di Gaza. Questo rende ancora più importante lavorare con quelle agenzie che hanno ancora una presenza sul campo. Ed è il caso dell'Unrwa»;
inoltre, sono stati congelati numerosi progetti a Gaza e in West Bank dell'Agenzia della cooperazione italiana allo sviluppo e delle organizzazioni non governative italiane che operano in Palestina e in Israele;
gli interroganti ritengono urgente assicurare la consegna degli aiuti umanitari all'interno della Striscia alla popolazione civile, anche attraverso una specifica iniziativa dell'Unione europea volta a chiedere allo Stato d'Israele, nell'immediato, lo sblocco dei valichi –:
quali azioni di competenza stia perseguendo il Governo per favorire il cessate il fuoco a Gaza, sbloccare gli aiuti umanitari e come motivi il blocco dei progetti della cooperazione italiana, così come dei fondi all'Unrwa, stante la decisione dell'Unione europea di ripristinare i contributi, anche alla luce della due diligence che l'Onu ha prontamente effettuato.
(3-01088)
Iniziative in relazione al partenariato strategico Unione europea-Egitto e al partenariato tra Italia ed Egitto, nell'ottica dell'attuazione del «Piano Mattei» – 3-01089
FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CALOVINI, CAIATA, DI GIUSEPPE, LOPERFIDO, MURA, TREMONTI e MAULLU. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 17 marzo 2024 si è svolto al Cairo un incontro tra il Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e una delegazione europea composta dal Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, dal Presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulidis e i Primi ministri di Belgio, Alexander De Croo, Grecia, Kyriakos Mitsotakis, e Austria, Karl Nehammer;
il memorandum Unione europea-Egitto prevede finanziamenti per 7,4 miliardi di euro in 3 anni (2024-2027): 600 milioni in sovvenzioni, di cui 200 milioni per la gestione delle migrazioni (sicurezza ai confini, formazione di manodopera qualificata, misure per favorire la migrazione legale e scoraggiare quella illegale); 5 miliardi di euro erogati in forma di prestiti agevolati per progetti bilaterali; 1,8 miliardi di euro supporteranno ulteriori investimenti, a valere sul Piano di investimenti per l'economia del vicino Sud;
il documento indica 6 priorità: primo, stabilità, democrazia, libertà fondamentali, diritti umani, uguaglianza di genere e pari opportunità; secondo, stabilità economica; terzo, la transizione verde e digitale in campo energetico; quarto caposaldo è quello delle migrazioni, raccordato con il quinto, ovvero quello della sicurezza; sesto punto, formazione e scambi, per preparare manodopera qualificata per Africa ed Europa;
imponente è anche il pacchetto di interventi nell'ambito del Piano investimenti per il vicino Sud: attraverso 35 milioni di euro in sovvenzioni, l'Unione europea sosterrà l'Egitto nel completamento dell'elettrificazione e in altri ammodernamenti;
aiuti sono previsti anche per l'agricoltura, che coinvolgerà particolarmente l'Italia: saranno fornite tecnologie per espandere la capacità di stoccaggio e la produzione del grano per far fronte alla mancanza di quello ucraino;
gli accordi previsti dal memorandum Unione europea-Egitto sono stati preceduti da un colloquio bilaterale tra Italia ed Egitto, al termine del quale il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ed il Presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi hanno convenuto di stabilire un partenariato tra Italia ed Egitto nel contesto dei grandi progetti agricoli e di bonifica, finalizzati a stabilire una «model farm» e a trasferire le più innovative tecnologie italiane nel settore per contribuire alla sicurezza alimentare della nazione –:
se il Governo intenda intraprendere iniziative volte a giungere alla massima integrazione tra quanto previsto dal memorandum Unione europea-Egitto e quanto stabilito dal partenariato Italia-Egitto, anche in ragione dei contenuti del «Piano Mattei» per l'Africa.
(3-01089)
Iniziative di competenza in relazione al problema delle liste di attesa in ambito sanitario, con particolare riferimento all'assunzione di personale a tempo indeterminato e al potenziamento dei centri unici di prenotazione – 3-01090
SPORTIELLO, QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI e DI LAURO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
i tempi di attesa per una visita o un esame diagnostico nella sanità pubblica sono sempre più lunghi e questo costringe i cittadini a rivolgersi alla sanità privata. In molti, per sostenere i costi, devono necessariamente ricorrere ad un prestito: secondo quanto emerge da un'indagine condotta da Facile.it e Prestiti.it, nel 2023 le richieste di prestiti personali per sostenere le spese mediche hanno rappresentato il 4,8 per cento del totale dei finanziamenti chiesti nella regione Toscana;
anche nel Lazio e nel resto delle regioni le liste di attesa continuano ad essere troppo lunghe, con la conseguenza di dovere ricorrere in tantissimi casi al privato: da un sondaggio effettuato dalla Cisl Lazio emerge che circa l'80 per cento delle persone dichiara di essersi dovuta rivolgere, negli ultimi anni, alla sanità privata e per il 70 per cento i tempi lunghi ne sono la causa;
la nota trasmissione televisiva Presadiretta – con la puntata «sanità s.p.a.» – si è occupata qualche giorno fa di sanità, con un focus sulla situazione lombarda, approfondendo diversi aspetti: dai medici a gettone ai camici in fuga fino alla «privatizzazione occulta»; un focus specifico sulla città di Varese ha mostrato come le attese dei pazienti al pronto soccorso e le difficoltà nel prenotare gli esami siano in buona parte riconducibili al mancato funzionamento del centro unico di prenotazione e all'assenza di controlli adeguati sul suo impiego da parte delle strutture private;
sono sempre più numerosi medici e infermieri che scelgono di lasciare la sanità pubblica e sono stati sostituiti da medici e infermieri a chiamata, comunemente detti «gettonisti», la cui spesa appare sempre più rilevante; la spesa più alta sarebbe in Lombardia con 1.400 liberi professionisti in corsia –:
se intenda ovviare al perdurante problema delle liste di attesa attraverso idonei interventi normativi che invece di «foraggiare» la sanità privata garantiscano l'assunzione strutturale e a tempo indeterminato di personale sanitario, nonché un efficace funzionamento del centro unico di prenotazione a cui obbligatoriamente dovranno afferire anche tutte le strutture sanitarie private convenzionate.
(3-01090)
DISEGNO DI LEGGE: S. 997 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1780)
A.C. 1780 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3, 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.4, 1-ter.5, 1-ter.6, 1-ter.7, 1-ter.8, 1-ter.10, 1-ter.01, 1-ter.02, 1-ter.03,1-ter.04, 1-ter.05, 1-ter.06, 2.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1780 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.
2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;
e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»;
b) il comma 236 è sostituito dal seguente:
«236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:
«236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.
236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.
Articolo 3.
(Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.
3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.
4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di elezione
del sindaco e del consiglio comunale)
1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presento decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 6.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 1780 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»;
al comma 3, lettera a), le parole: «dalle ore 14 alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 15 alle ore 23»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) – 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: “funzionari statali” sono inserite le seguenti: “in servizio o a riposo”.
Art. 1-ter. – (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024) – 1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.
6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.
7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.
9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.
15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate, a cura del comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento di cui al comma 17.
20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 236, le parole: «sul proprio sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e le parole: «sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;
alla lettera c):
al capoverso 236-bis, le parole: «sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;
al capoverso 236-ter, le parole: «per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «in fase di prima applicazione», le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026»;
al comma 2, le parole: «con regolamento di cui all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17» e le parole: «disposizioni del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento di cui al decreto».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico) – 1. La registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito dei contrassegni, di liste dei candidati e di propaganda elettorale».
All'articolo 4:
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2025”».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. – (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18) – 1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere”.
Art. 4-ter. – (Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.
Art. 4-quater. – (Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale) – 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: “nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Art. 4-quinquies. – (Disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento) – 1. I trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come determinati dal comune ai sensi del medesimo articolo 17, comma 5, e riconosciuti ai componenti degli organi delle medesime forme di decentramento fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non determinino una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento.
Art. 4-sexies. – (Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165) – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera”.
Art. 4-septies. – (Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024) – 1. Limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la presentazione delle liste dei candidati in ciascuna circoscrizione elettorale, è ridotto della metà».
All'articolo 5:
al comma 2, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo e dal comma 22 dell'articolo 1-ter».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)
Al comma 4, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), e nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera b), del medesimo articolo 1 delle legge n. 70 del 1980.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: euro 7.573.859 con le seguenti: euro 12.500.000.
1.1. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: euro 7.573.859 con le seguenti: euro 25.246.196.
1.2. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: euro 7.573.859 con le seguenti: euro 12.500.000.
1.3. Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali)
1. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:
«Art. 54-bis.
(Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato)
1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:
a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;
b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.
2. Il turno elettorale di cui alla lettera a) si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.
3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
Art. 54-ter.
(Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato)
1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:
a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera a), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;
b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera b), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.
Art. 54-quater.
(Data per lo svolgimento delle elezioni)
1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.
Art. 54-quinquies.
(Election day)
1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.
3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il referendum.
4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali»;
b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;
c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori» sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.
1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale».
3. Il comma 3-bis dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un referendum di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature».
4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«La data del referendum è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:
a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;
b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.
Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.
Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni»;
3) al terzo comma, le parole da: «ritardare» fino a «articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «può rinviare al successivo turno»;
b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il referendum si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni».
5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
1.01. Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Morfino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 400, lettera h), numero 2) le parole: «alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un sesto nei comuni con più di 500.000 abitanti».
1.02. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali)
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
«2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».
1.03. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero in Europa)
1. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dopo le parole: «della Comunità europea» sono inserite le seguenti: «e nei paesi del continente Europa, dove risiedano oltre 300.000 italiani».
2. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)
1. A decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo previste per l'anno 2024, le disposizioni di cui al titolo VI della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, si applicano anche ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che risiedono in Paesi non aderenti all'Unione Europea.
Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1.1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.05. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)
1. In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1, al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto interministeriale del 15 luglio 2021.
Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.06. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Art. 1-ter.
(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)
1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.
2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.
3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:
a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.
5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
6. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al comma 4.
7. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.
8. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:
a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.
4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».
9. Dopo l'articolo 48 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis.
1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:
a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.
4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».
10. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:
a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;
b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;
c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:
a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.
4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter.1. Madia, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Ascani.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati con le modalità previste dal presente articolo.
1-ter.2. Zaratti, Berruto.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati con le modalità previste dal presente articolo.
1-ter.3. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere le parole: per l'anno 2024.
1-ter.4. Zaratti.
Al comma 1, sopprimere le parole: per motivi di studio.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.
1-ter.6. Boschi.
Al comma 1, dopo le parole: motivi di studio aggiungere le seguenti: , lavoro o cure mediche
Conseguentemente,
al medesimo comma, sopprimere le parole: di almeno tre mesi
sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per motivi di studio, lavoro o cure mediche in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).
1-ter.5. Pavanelli, Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: motivi di studio aggiungere le seguenti: di lavoro o di cura.
Conseguentemente,:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: gli elettori fuori sede di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , ad eccezione degli elettori fuori sede che sono temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello di residenza per motivi di cura che possono votare nel comune di temporaneo domicilio ai sensi del comma 2,;
al comma 5, sostituire le parole: attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa con le seguenti: attestanti: l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, se la richiesta è presentata per motivi di studio; lo svolgimento dell'attività lavorativa, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro; la presenza di ragioni sanitarie, se la richiesta è presentata per motivi di cura.;
sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per motivi di studio, lavoro o cura, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).
1-ter.7. Madia, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Ascani.
Al comma 1, dopo le parole: motivi di studio aggiungere le seguenti: , di lavoro e di cura-.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, con le seguenti: la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1;
sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede per ragioni di studio, di lavoro e di cura in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024).
1-ter.8. Carfagna.
Al comma 5, sostituire le parole da: attestante fino alla fine del comma, con le seguenti: rilasciata da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o dal datore di lavoro o da un istituto sanitario, pubblico o privato, attestante il motivo della temporaneità del domicilio.
1-ter.9. Pavanelli, Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In via sperimentale, le disposizioni di cui al presente articolo, con le modalità fissate per gli elettori fuori sede di cui al comma 2, si applicano in occasione delle consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione agli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente domiciliati in un comune italiano di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione).
1-ter.10. Pavanelli, Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter.05. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, Dell'Olio, Morfino.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Fondo per la sperimentazione del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici)
1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2024, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.
2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.
1-ter.06. Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Morfino.
Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)
1. In caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2024 alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali o a un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella misura del 100 per cento del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.
2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1-ter.01. Zaratti.
Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)
1. In caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2024 alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali o a un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella misura del 100 per cento del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.
2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1-ter.02. Carfagna.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in un Paese situato al di fuori dell'Unione europea in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)
1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
(Voto degli italiani nei Paesi al di fuori dell'Unione)
1. Gli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.
2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.
3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi di cui al comma 1 per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.
4. Nella domanda di cui al comma 3 devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi di cui al comma 1 con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto».
2. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «della Comunità europea» sono inserite le seguenti: «e nei Paesi situati al di fuori della Comunità europea»;
b) al quarto comma, le parole: «presso i Paesi della Comunità europea» sono soppresse.
**1-ter.03. Zaratti.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in un Paese situato al di fuori dell'Unione europea in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)
1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
(Voto degli italiani nei Paesi al di fuori dell'Unione)
1. Gli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.
2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.
3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi di cui al comma 1 per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.
4. Nella domanda di cui al comma 3 devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi di cui al comma 1 con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto».
2. All'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «della Comunità europea» sono inserite le seguenti: «e nei Paesi situati al di fuori della Comunità europea»;
b) al quarto comma, le parole: «presso i Paesi della Comunità europea» sono soppresse.
**1-ter.04. Onori, Carfagna.
ART. 2.
(Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il cognome e il nome;»;
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), e ovunque ricorrono, le parole: «, distinto per uomini e donne,» sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 2-bis.
*2.1. Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il cognome e il nome;»;
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), e ovunque ricorrono, le parole: «, distinto per uomini e donne,» sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 2-bis.
*2.2. Boldrini, Ferrari, Zan.
ART. 2-bis.
(Registrazione come marchio di impresa di simboli usati in campo politico)
Sopprimerlo.
2-bis.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Dell'Olio.
Al comma 1, sostituire le parole: e di propaganda elettorale. con le seguenti: . Al simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa si applicano le norme che regolano la propaganda elettorale.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri e le modalità di registrazione come marchio d'impresa dei simboli ed emblemi politici.
1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1-bis.
2-bis.2. Zaratti.
Al comma 1, sostituire le parole: e di propaganda elettorale con le seguenti: . Al simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa si applicano le norme che regolano la propaganda elettorale.
2-bis.3. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Dell'Olio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il simbolo o emblema politico registrato come marchio di impresa soggiace agli adempimenti e alle limitazioni legate al periodo della campagna elettorale, in special modo con riguardo ai suoi ultimi trenta giorni, ovvero alla giornata che precede il voto e durante tutto il periodo di apertura dei seggi.
2-bis.4. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Dell'Olio.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di registrazione come marchio d'impresa dei simboli ed emblemi politici.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano a far data dalla adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1-bis.
2-bis.5. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Dell'Olio.
ART. 4.
(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)
Sopprimere il comma 1.
*4.1. Zaratti.
Sopprimere il comma 1.
*4.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 1.
*4.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, sostituire le parole da: All'articolo 51 fino alle parole: 5.000 abitanti con le seguenti: All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2.1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: «secondo mandato» sono sostituite dalle seguenti: «terzo mandato».
2.2. Le disposizioni di cui al comma 2.1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.;
alla rubrica, dopo le parole: elezione del aggiungere le seguenti: presidente della Giunta regionale, del.
4.5. Boschi, Steger.
Al comma 1, sostituire le parole da: All'articolo 51 fino alle parole: 5.000 abitanti con le seguenti: All'articolo 51, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
4.6. Boschi, Steger.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Disposizioni per la rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: «secondo mandato» sono sostituite dalle seguenti: «terzo mandato».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.
4.01. Boschi, Steger.
ART. 4-bis.
(Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)
Sopprimerlo.
4-bis.1. Zaratti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)
1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti:
«A decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle del 2024, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso entro il 30 settembre dell'anno precedente, anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
I presupposti per l'esonero dalla raccolta firme di cui al comma precedente sono riconosciuti ai partiti e ai gruppi politici, su richiesta degli stessi, dalla Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello delle elezioni. I partiti e i gruppi politici, che non presentano istanza di riconoscimento del diritto all'esonero dalla raccolta firme entro il termine ultimo del 15 ottobre, decadono da esso.»;
b) al quinto comma, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quarto, quinto e sesto».
4-bis.2. Carfagna.
ART. 4-ter.
(Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)
Sopprimerlo.
*4-ter.1. Zaratti.
Sopprimerlo.
*4-ter.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 4-septies.
(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il 2024)
Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:
Art. 4-octies.
(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)
1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera f) le parole: «articolo 15, commi 3 e 5;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15, comma 3;»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata dal presente articolo, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune.
4-septies.01. Carfagna.
Dopo l'articolo 4-septies, aggiungere il seguente:
Art. 4-octies.
(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)
1. Al decreto legislativo decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) i commi da 1 a 5 sono soppressi;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti ivi previsti, nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
b) all'articolo 11:
1) i commi da 1 a 6 sono soppressi;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti ivi previsti, nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
4-septies.02. Enrico Costa, Carfagna.
A.C. 1780 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;
la normativa vigente — che pure consente ai militari in missione internazionale e agli italiani all'estero di esercitare il voto — non prevede la medesima possibilità ai lavoratori italiani marittimi a bordo di navi con regolare contratto di lavoro, in navigazione in acque internazionali, territoriali straniere o all'attracco in porti esteri;
ad oggi, oltre 50.000 connazionali sono esclusi dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati;
l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede, infatti, la facoltà per i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza, di votare in una qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, previa esibizione della tessera elettorale, dell'attestazione del comando del porto o del direttore dell'aeroporto e del certificato rilasciato dal sindaco del comune in cui intendono votare: le norme, dunque, esistono ma solo se si naviga o si vota in Italia;
votare è il diritto politico inalienabile, di tutti i cittadini, un diritto tutelato dall'articolo 48 della Costituzione per garantire la piena partecipazione degli elettori al processo democratico;
appare di fondamentale importanza riconoscere effettività all'esercizio di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, perché imbarcati in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani imbarcati temporaneamente in acque internazionali in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa.
9/1780/1. Rampelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;
la normativa vigente — che pure consente ai militari in missione internazionale e agli italiani all'estero di esercitare il voto — non prevede la medesima possibilità ai lavoratori italiani marittimi a bordo di navi con regolare contratto di lavoro, in navigazione in acque internazionali, territoriali straniere o all'attracco in porti esteri;
ad oggi, oltre 50.000 connazionali sono esclusi dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati;
l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevede, infatti, la facoltà per i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza, di votare in una qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco, previa esibizione della tessera elettorale, dell'attestazione del comando del porto o del direttore dell'aeroporto e del certificato rilasciato dal sindaco del comune in cui intendono votare: le norme, dunque, esistono ma solo se si naviga o si vota in Italia;
votare è il diritto politico inalienabile, di tutti i cittadini, un diritto tutelato dall'articolo 48 della Costituzione per garantire la piena partecipazione degli elettori al processo democratico;
appare di fondamentale importanza riconoscere effettività all'esercizio di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, perché imbarcati in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere ogni utile iniziativa di competenza, anche a carattere normativo, per garantire l'esercizio del diritto al voto dei cittadini italiani imbarcati temporaneamente in acque internazionali in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa.
9/1780/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli.
La Camera,
premesso che:
a ogni tornata elettorale cresce il numero delle persone che, avendo stabilito il proprio domicilio in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, di lavoro o di cura, rinunciano a esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritte;
si tratta di un fenomeno preoccupante che ha coinvolto, nelle ultime elezioni, quasi due milioni di elettori;
secondo i più recenti dati dell'istituto nazionale di statistica, sono attualmente circa 4,9 milioni gli italiani che lavorano o studiano in una città diversa da quella di residenza, ed è molto probabile che tale numero cresca nei prossimi anni;
l'astensionismo involontario, indotto da difficoltà materiali, è dunque destinato a estendersi e a diventare un fenomeno strutturale vieppiù consistente;
per affrontare il problema e, alla luce del fondamentale principio di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, cercare di «rimuovere (in tempi adeguati) gli ostacoli che impediscono (a coloro che temporaneamente vivono in un comune distante da quello di residenza, ma comunque all'interno dei confini nazionali) l'effettiva partecipazione [...] all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», la strada più solida ed efficace sembra essere quella di ipotizzare l'introduzione di una specifica disciplina per tali elettori, anche sul modello di ciò che avviene in altri Paesi e di ciò che la nostra legislazione già prevede per alcune categorie di persone (come, ad esempio, i militari e gli appartenenti alle Forze di polizia) e per i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per analoghi motivi di studio, di lavoro o di cura;
in questa direzione, su impulso del comitato «Voto dove vivo» sono state elaborate e depositate diverse proposte di legge, per le elezioni politiche e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per i referendum, dove si disciplinava la possibilità di votare in un seggio diverso da quello naturale del comune di residenza;
l'articolo 1-ter, introdotto in Senato, disciplina in via sperimentale l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024: rappresenta un primo passo non sufficiente rispetto alle esigenze di esercitare pienamente i diritti di elettorato attivo,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere la misura prevista in via sperimentale all'articolo 1-ter permanente e vigente per coloro che in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
9/1780/2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;
il suddetto decreto contiene disposizioni concernenti, tra le altre, lo svolgimento delle elezioni comunali;
l'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale, prevede che per le elezioni comunali i rappresentanti di lista devono essere elettori del rispettivo comune;
i comuni di minore entità demografica manifestano spesso difficoltà nella designazione dei rappresentanti di lista per carenza di disponibilità nello svolgimento del predetto ruolo;
il rappresentante di lista, per quanto figura eventuale, assiste alle operazioni di voto e di scrutinio e svolge un ruolo fondamentale di garanzia nella regolarità delle procedure elettorali,
impegna il Governo
al fine di far fronte a quanto esposto in premessa, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire ai membri del Parlamento, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica di essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza in occasione dello svolgimento di < elezioni comunali.
9/1780/3.Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali reca disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale, che necessitano di un intervento di modifica;
in particolare, sarebbe importante che fosse data la possibilità anche ai comuni più piccoli, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di avvalersi di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, quali sono le circoscrizioni di decentramento,
impegna il Governo
ad intervenire in materia di ordinamento degli enti locali con un provvedimento che riveda in maniera sistematica le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare le circoscrizioni di decentramento, al fine di consentire anche ai comuni sopra i 100.000 abitanti di articolare il proprio territorio avvalendosi di tali organismi.
9/1780/4. Bordonali.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, in commissione è emersa l'esigenza di ridurre la cattiva pratica di utilizzare come seggi i plessi scolastici;
ad oggi circa l'88 per cento delle sezioni elettorali si trova nelle scuole, una cattiva pratica che danneggia la comunità didattica causando l'interruzione di un servizio pubblico essenziale;
le sperimentazioni già realizzate in autonomia da alcuni Comuni negli anni scorsi o quelle sostenute grazie al contributo pubblico stanziato per la prima volta nel 2021 dimostrano una attenzione crescente da parte dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche rispetto a questo tema, anche se il numero complessivo delle richieste resta ancora basso. Per proseguire su questa strada occorre quindi prevedere, da parte del Governo, ulteriori stanziamenti ad hoc e da parte dell'ANCI continuare a sensibilizzare i Comuni perché si facciano promotori di scelte alternative ai plessi scolastici;
anche quest'anno la tornata elettorale, per il rinnovo dal Parlamento europeo e per il rinnovo degli enti locali coincide con gli esami di licenza media e maturità;
occorre accelerare il processo di diversificazione delle sedi elettorali e trovare in maniera permanente edifici alternativi;
eppure il Viminale aveva istituito un tavolo di lavoro, il cui documento finale è stato indirizzato ai sindaci, tramite i prefetti, con la circolare n. 4 del 2021, invitandoli a trovare in maniera permanente edifici alternativi, visto che si potrebbero tranquillamente individuare strutture diverse: è infatti sufficiente che l'edificio sia facilmente raggiungibile e accessibile dalla strada e abbia spazi, dotazioni igieniche e di sicurezza adeguate. Parimenti, per la sala della votazione è semplicemente richiesto che abbia una sola porta, che vi si possano collocare quattro (o comunque non meno di tre) cabine con modalità tali da assicurare la segretezza del voto, anche in relazione alla distanza dalle finestre, e che vi siano spazi adeguati per dividere in due compartimenti il locale e consentire a tutti, ivi compresi i rappresentanti di lista e gli elettori, di girare intorno al tavolo alla chiusura della votazione;
lo stesso documento del gruppo di lavoro suggerisce di insediare le sezioni elettorali, oltre che negli uffici comunali, comprese le sale consiliari, nelle palestre, nelle biblioteche e ludoteche, nei mercati coperti e nelle strutture sanitarie per le quali sia cessato l'uso originario,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di avviare, attraverso lo stanziamento di apposite risorse, una sperimentazione di particolari modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate tramite adeguati strumenti digitali e tecnologici che possano garantire la sicurezza, la personalità, la libertà e la segretezza del voto;
a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta ad incentivare i comuni ad individuare sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.
9/1780/5.Piccolotti, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, in commissione è emersa l'esigenza di ridurre la cattiva pratica di utilizzare come seggi i plessi scolastici;
ad oggi circa l'88 per cento delle sezioni elettorali si trova nelle scuole, una cattiva pratica che danneggia la comunità didattica causando l'interruzione di un servizio pubblico essenziale;
le sperimentazioni già realizzate in autonomia da alcuni Comuni negli anni scorsi o quelle sostenute grazie al contributo pubblico stanziato per la prima volta nel 2021 dimostrano una attenzione crescente da parte dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche rispetto a questo tema, anche se il numero complessivo delle richieste resta ancora basso. Per proseguire su questa strada occorre quindi prevedere, da parte del Governo, ulteriori stanziamenti ad hoc e da parte dell'ANCI continuare a sensibilizzare i Comuni perché si facciano promotori di scelte alternative ai plessi scolastici;
anche quest'anno la tornata elettorale, per il rinnovo dal Parlamento europeo e per il rinnovo degli enti locali coincide con gli esami di licenza media e maturità;
occorre accelerare il processo di diversificazione delle sedi elettorali e trovare in maniera permanente edifici alternativi;
eppure il Viminale aveva istituito un tavolo di lavoro, il cui documento finale è stato indirizzato ai sindaci, tramite i prefetti, con la circolare n. 4 del 2021, invitandoli a trovare in maniera permanente edifici alternativi, visto che si potrebbero tranquillamente individuare strutture diverse: è infatti sufficiente che l'edificio sia facilmente raggiungibile e accessibile dalla strada e abbia spazi, dotazioni igieniche e di sicurezza adeguate. Parimenti, per la sala della votazione è semplicemente richiesto che abbia una sola porta, che vi si possano collocare quattro (o comunque non meno di tre) cabine con modalità tali da assicurare la segretezza del voto, anche in relazione alla distanza dalle finestre, e che vi siano spazi adeguati per dividere in due compartimenti il locale e consentire a tutti, ivi compresi i rappresentanti di lista e gli elettori, di girare intorno al tavolo alla chiusura della votazione;
lo stesso documento del gruppo di lavoro suggerisce di insediare le sezioni elettorali, oltre che negli uffici comunali, comprese le sale consiliari, nelle palestre, nelle biblioteche e ludoteche, nei mercati coperti e nelle strutture sanitarie per le quali sia cessato l'uso originario,
impegna il Governo
a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, volta ad incentivare i comuni ad individuare sedi alternative agli edifici scolastici che, aventi i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali, vengano destinati a questo.
9/1780/5.(Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, in commissione è emersa l'esigenza di implementare il processo di digitalizzazione in materia elettorale;
la dematerializzazione rappresenta uno strumento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, contribuisce alla riduzione della domanda di risorse naturali e, nello stesso tempo, concorre significativamente alla riduzione della domanda di risorse naturali, concorre alla diminuzione di rifiuti e aiuta la promozione dell'economia circolare;
su questo il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;
lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'articolo 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente on-line la certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,
impegna il Governo
ad implementare il processo di digitalizzazione al fine di procedere tempestivamente all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in sostituzione della tradizionale tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, consentendo che la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno.
9/1780/6. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, in commissione è emersa l'esigenza di implementare il processo di digitalizzazione in materia elettorale;
la dematerializzazione rappresenta uno strumento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, contribuisce alla riduzione della domanda di risorse naturali e, nello stesso tempo, concorre significativamente alla riduzione della domanda di risorse naturali, concorre alla diminuzione di rifiuti e aiuta la promozione dell'economia circolare;
su questo il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;
lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'articolo 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente on-line la certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,
impegna il Governo
a implementare il processo di digitalizzazione al fine di procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale rilasciata sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe della popolazione residente (A.N.P.R.), rinviando la definizione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di utilizzo a successivi decreti ministeriali.
9/1780/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, in commissione è emersa l'esigenza di rivedere le norme sull'ordinamento degli enti locali, in maniera particolare per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti;
l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in conversione modifica l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, elevando da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi che possono essere svolti dai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti ed eliminando qualunque limite di mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
la previsione di un limite al numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali – regionali e locali – si lega strettamente alla disciplina del sistema elettorale e, in particolare, alla previsione della loro elezione diretta quale «temperamento di sistema» (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2023);
particolare rilevanza ha il comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione nel tutelare il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive nel temperare sia la concentrazione del potere sia il consolidamento di posizioni dominanti – derivanti dalla cristallizzazione della rappresentanza e al più lento ricambio degli organi di vertice – nonché, in generale, alla salvaguardia degli equilibri tra l'organo assembleare rappresentativo e l'organo di vertice, entrambi direttamente legittimati dal corpo elettorale;
come affermato dalla Corte costituzionale «la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali» (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2023);
conseguentemente, un intervento sul limite dei mandati non può prescindere da una riflessione più ampia e comprensiva sul sistema di governo degli enti territoriali – regionali e locali;
il decreto-legge in conversione – destinato a dettare disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 – è la sede impropria per la disciplina del numero dei mandati elettivi che possono essere ricoperti dai sindaci;
si tratta, infatti, di una modifica che – incidendo in modo strutturale e sistematico sull'ordinamento di una grandissima parte dei comuni italiani e sul loro sistema – dovrebbe trovare collocazione nel quadro di una comprensiva revisione dell'ordinamento degli enti locali e della disciplina del loro sistema di governo, nonché – per le regioni – della legislazione quadro adottata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione,
impegna il Governo
ad avviare, in raccordo con il Parlamento, con la Conferenza delle regioni e con l'Anci, secondo una logica di ampia condivisione e collaborazione, un percorso di riforma volto a superare le criticità manifestatesi nel corso di questi anni e, più in generale, a migliorare la capacità rappresentativa e di governo di tali fondamentali livelli istituzionali, affrontando in tale sede anche la questione della ridefinizione del numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali.
9/1780/7. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'aula l'A.C. 1780 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;
il provvedimento in esame introduce tuttavia una grave antinomia con riferimento ai comuni capoluoghi di provincia;
l'articolo 3 del testo in esame prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riguardano come è noto il sistema elettorale previsto per i comuni con più di quindicimila abitanti, senza nulla però specificare in merito al numero massimo di mandati che possono essere esperiti consecutivamente;
il successivo articolo 4, ha innovato l'attuale disciplina prevedendo che nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti si possano svolgere fino a tre mandati consecutivamente, senza nulla prevedere in merito ai comuni capoluoghi di provincia;
è evidente tuttavia che se per i comuni capoluogo di provincia, proprio in virtù della loro caratteristica di capoluoghi, si applica ai sensi dell'articolo 3 il sistema elettorale previsto per i comuni con più di quindicimila abitanti, a prescindere dalla loro dimensione demografica, deve coerentemente potersi applicare anche il vincolo dei due mandati previsto per i comuni con più di quindicimila abitanti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di chiarire che in presenza di comuni con meno di quindicimila abitanti che siano capoluoghi di provincia, laddove si applicano ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame gli articoli 72 e 73 del Tuel, a prescindere dalla loro dimensione demografica, si applica altresì il limite massimo dei due mandati esperibili consecutivamente.
9/1780/8. Manzi, Curti.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'aula l'A.C. 1780 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;
tale provvedimento non reca tuttavia alcuna disposizione volta a risolvere i problemi registrati durante le operazioni di voto e più volte segnalati anche dagli organi di stampa;
particolarmente gravi, per esempio, sono state le operazioni di voto registrate nelle ultime amministrative nel comune di Palermo, quando i ritardi e le code per espletare le operazioni di voto sono state particolarmente gravose, anche a seguito delle lungaggini amministrative connesse all'introduzione del cosiddetto tagliandino anti-frode;
altro grave problema più volte segnalato è costituito dal fatto che i Presidenti seggio e gli scrutatori sono pagati in misura assolutamente insufficiente, al punto che nelle ultime elezioni amministrative nella sola città di Palermo, un numero consistente di presidenti di seggio non si è presentato per l'insediamento, ovvero ha rinunciato all'incarico, ritardando l'avvio delle operazioni di voto fino al punto che alle 12.00 risultavano ancora chiusi ben 38 seggi;
la corresponsione di emolumenti insufficienti per Presidenti e scrutatori, anche a fronte delle grandi responsabilità che incombono in capo in particolare ai Presidenti di seggio, ha di fatto determinato una sorta di così detta selezione avversa, ossia portando a selezionare Presidenti e scrutatori poco esperti e poco preparati, e la cui impreparazione talvolta ha finito per aumentare i ritardi nelle operazioni successive di spoglio;
è evidente che appare urgente porre quanto prima rimedio ai gravi problemi sopra denunciati che ostacolando il corretto svolgimento delle operazioni di voto rischiano di creare un grave vulnus nelle nostre istituzioni democratiche,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile volta a semplificare le operazioni connesse con il tagliandino anti-frode, nonché a reperire tutte le risorse utili atte a garantire la corresponsione di emolumenti adeguati ai membri dei seggi elettorali.
9/1780/9. Barbagallo.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'aula l'A.C. 1780 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;
tale provvedimento non reca tuttavia alcuna disposizione volta a risolvere i problemi registrati durante le operazioni di voto e più volte segnalati anche dagli organi di stampa;
particolarmente gravi, per esempio, sono state le operazioni di voto registrate nelle ultime amministrative nel comune di Palermo, quando i ritardi e le code per espletare le operazioni di voto sono state particolarmente gravose;
altro grave problema più volte segnalato è costituito dal fatto che i Presidenti seggio e gli scrutatori sono pagati in misura assolutamente insufficiente, al punto che nelle ultime elezioni amministrative nella sola città di Palermo, un numero consistente di presidenti di seggio non si è presentato per l'insediamento, ovvero ha rinunciato all'incarico, ritardando l'avvio delle operazioni di voto fino al punto che alle 12.00 risultavano ancora chiusi ben 38 seggi;
la corresponsione di emolumenti insufficienti per Presidenti e scrutatori, anche a fronte delle grandi responsabilità che incombono in capo in particolare ai Presidenti di seggio, ha di fatto determinato una sorta di così detta selezione avversa, ossia portando a selezionare Presidenti e scrutatori poco esperti e poco preparati, e la cui impreparazione talvolta ha finito per aumentare i ritardi nelle operazioni successive di spoglio;
è evidente che appare urgente porre quanto prima rimedio ai gravi problemi sopra denunciati che ostacolando il corretto svolgimento delle operazioni di voto rischiano di creare un grave vulnus nelle nostre istituzioni democratiche,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse utili atte a garantire la corresponsione di emolumenti adeguati ai membri dei seggi elettorali.
9/1780/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in corso di conversione reca agli articoli 4 e 4-ter rispettivamente modifiche del regime di candidabilità alla carica di sindaco nei comuni con meno di 15.000 abitanti e del regime di eleggibilità alla carica di consigliere regionale;
sul tema generale dei presupposti per l'esercizio del mandato legato a cariche elettive e di governo nelle regioni e negli enti locali continua ad essere discussa, in sede politica e giuridica, la questione della sospensione di amministratori locali e regionali a seguito di una sentenza di condanna non definitiva, come stabilita dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per i potenziali profili di compressione dello svolgimento del mandato elettivo e di iniquità rispetto al trattamento riservato ai parlamentari nazionali;
queste norme hanno portato, negli anni, numerosi amministratori ad essere sospesi dalle proprie cariche, salvo poi vedersi assolti in appello o in Cassazione;
tali norme, quindi, facendo discendere effetti pregiudizievoli da una sentenza non definitiva, si pongono in aperto contrasto con la Costituzione e la normativa europea: in primo luogo, con quanto previsto dall'articolo 27, comma secondo, della Costituzione, secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva;
in secondo luogo, queste disposizioni risultano in palese contraddizione rispetto allo spirito della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di propria competenza finalizzate a modificare la disciplina indicata in premessa escludendo effetti sospensivi sul mandato amministrativo per effetto di condanne penali non definitive.
9/1780/10. Enrico Costa, Bonetti, D'Alessio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;
le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane;
la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
9/1780/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Enrico Costa, Bonetti, D'Alessio.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in corso di conversione è un'opportunità significativa per migliorare il sistema elettorale del nostro Paese, al fine di garantire un processo elettorale equo, efficiente e accessibile a tutti i cittadini;
la partecipazione al voto, oltre a rappresentare un dovere civico costituzionalmente riconosciuto, è uno dei pilastri fondamentali di una democrazia funzionante: garantire, senza discriminazioni di sorta, che ogni cittadino abbia la possibilità di esprimere la propria voce attraverso il voto è essenziale per assicurare la rappresentatività delle istituzioni e il rispetto dei principi democratici;
gli ultimi dati sull'astensionismo non sono incoraggianti: questo rappresenta una sfida enorme all'essenza stessa della nostra democrazia e alla partecipazione civica dei cittadini;
tra le cause, complesse e multifattoriali, di questo fenomeno, è certamente possibile individuare alcuni fattori chiave che contribuiscono al suo sviluppo e che sono fortemente legati a condizioni logistiche;
di fatti, nelle zone più remote o disagiate, la distanza dai seggi elettorali e la mancanza di infrastrutture adeguate possono rendere difficile per alcuni cittadini raggiungere il luogo di voto il giorno delle elezioni, creando una disparità nell'accesso alle urne;
inoltre, l'alto numero di votanti assegnati a ciascun seggio elettorale causa la formazione di lunghe file d'attesa, scoraggiando ulteriormente la partecipazione elettorale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere un aumento del numero dei seggi elettorali, in particolare nelle zone più disagiate, riducendo al contempo il numero dei votanti assegnati a ciascun seggio elettorale, al fine di incentivare l'accesso al voto, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza complessiva degli elettori e di promuovere una partecipazione più ampia e inclusiva.
9/1780/11. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
l'esercizio del diritto di voto per gli italiani all'estero non è garantito in maniera uniforme: esso varia, infatti, a seconda del Paese di residenza, della categoria di appartenenza oppure, ancora, in base alla tipologia di elezioni (amministrative, politiche, europee, referendum);
in particolare, ai cittadini italiani residenti all'estero in un Paese extra UE non è concesso – ad esclusione del rientro in Italia – di votare per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo: ciò si traduce in una violazione della parità di accesso all'esercizio del diritto di voto e di quanto sancito dal terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione italiana;
i cittadini italiani residenti all'estero in Paesi che non siano membri dell'Unione europea subiscono una discriminazione ingiustificata nell'accesso all'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, poiché non è prevista alcuna modalità di votazione ad esclusione del rientro in Italia presso il proprio Comune AIRE, modalità che si rivela un ostacolo insormontabile per molti cittadini. Tra questi, vi sono anche i numerosi italiani residenti nel Regno Unito che, paradossalmente, hanno potuto votare dall'estero alle elezioni europee del 2019 e non potranno farlo nel 2024. Tuttavia, i più di 3 milioni di italiani residenti in Paesi non membri UE sono computati nel calcolo dei seggi assegnati del Parlamento europeo assegnati all'Italia ma, di fatto, non hanno la possibilità di esprimere il proprio voto, se non rientrando in Italia;
ai sensi del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all'estero per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo: i cittadini italiani residenti in uno Stato dell'Unione europea e regolarmente iscritti all'AIRE; i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente nei Paesi UE per motivi di studio o di lavoro, presentando – entro i termini di legge – apposita domanda al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. Di conseguenza, pur prevedendo la possibilità di voto all'estero per i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o che ivi si trovino temporaneamente per motivi di studio o di lavoro, l'Italia risulta essere l'unico Paese fondatore dell'Unione europea a non prevedere una modalità di voto all'estero che non richieda il rientro nel territorio italiano per i cittadini italiani residenti in Paesi non membri UE per le elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo. Gli unici altri Stati Membri a non prevedere tali modalità sono Bulgaria, Cipro, Danimarca e Grecia;
l'articolo 14, comma 2, del TUE stabilisce che «Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione». Al comma 3 del medesimo articolo si afferma che «I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.» Infine, l'articolo 20 del TFUE, al comma 1, recita che «È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro», e al comma 2 aggiunge che «I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati»;
la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS)) suggerisce che «Gli Stati Membri dovrebbero rendere l'esercizio dei diritti elettorali il più possibile democratico, proporzionato e semplice, eliminando tutti gli ostacoli alla partecipazione alle elezioni.» e che «gli Stati membri prendono in considerazione l'introduzione di strumenti di voto complementari per le elezioni del Parlamento europeo, quali il voto per corrispondenza, il voto in presenza anticipato, il voto per delega, i seggi elettorali mobili per gli elettori che non sono in grado di recarsi ai seggi elettorali il giorno delle elezioni nonché il voto elettronico e online.»;
il decreto-legge in esame, all'articolo 1-ter, introduce una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del prossimo giugno. Essendo il diritto di voto alla base dei principi di tutte le democrazie, sarebbe opportuno non disattenderlo e pertanto escludere, dal presente provvedimento, una determinata categoria di cittadini: è necessario eliminare tutte quelle differenze esistenti fra italiani residenti in Italia e quelli all'estero,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative, allo scopo di prevedere, a partire dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle del 2024, una modalità di voto per gli italiani residenti all'estero in Paesi non membri dell'Unione europea che sia differente dall'unica attualmente possibile consistente nel rientro presso il proprio comune italiano di iscrizione elettorale.
9/1780/12. Onori.
La Camera,
premesso che:
l'esercizio del diritto di voto per gli italiani all'estero non è garantito in maniera uniforme: esso varia, infatti, a seconda del Paese di residenza, della categoria di appartenenza oppure, ancora, in base alla tipologia di elezioni (amministrative, politiche, europee, referendum);
in particolare, ai cittadini italiani residenti all'estero in un Paese extra UE non è concesso – ad esclusione del rientro in Italia – di votare per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo: ciò si traduce in una violazione della parità di accesso all'esercizio del diritto di voto e di quanto sancito dal terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione italiana;
i cittadini italiani residenti all'estero in Paesi che non siano membri dell'Unione europea subiscono una discriminazione ingiustificata nell'accesso all'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, poiché non è prevista alcuna modalità di votazione ad esclusione del rientro in Italia presso il proprio Comune AIRE, modalità che si rivela un ostacolo insormontabile per molti cittadini. Tra questi, vi sono anche i numerosi italiani residenti nel Regno Unito che, paradossalmente, hanno potuto votare dall'estero alle elezioni europee del 2019 e non potranno farlo nel 2024. Tuttavia, i più di 3 milioni di italiani residenti in Paesi non membri UE sono computati nel calcolo dei seggi assegnati del Parlamento europeo assegnati all'Italia ma, di fatto, non hanno la possibilità di esprimere il proprio voto, se non rientrando in Italia;
ai sensi del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all'estero per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo: i cittadini italiani residenti in uno Stato dell'Unione europea e regolarmente iscritti all'AIRE; i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente nei Paesi UE per motivi di studio o di lavoro, presentando – entro i termini di legge – apposita domanda al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. Di conseguenza, pur prevedendo la possibilità di voto all'estero per i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o che ivi si trovino temporaneamente per motivi di studio o di lavoro, l'Italia risulta essere l'unico Paese fondatore dell'Unione europea a non prevedere una modalità di voto all'estero che non richieda il rientro nel territorio italiano per i cittadini italiani residenti in Paesi non membri UE per le elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo. Gli unici altri Stati Membri a non prevedere tali modalità sono Bulgaria, Cipro, Danimarca e Grecia;
l'articolo 14, comma 2, del TUE stabilisce che «Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione». Al comma 3 del medesimo articolo si afferma che «I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.» Infine, l'articolo 20 del TFUE, al comma 1, recita che «È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro», e al comma 2 aggiunge che «I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati»;
la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS)) suggerisce che «Gli Stati Membri dovrebbero rendere l'esercizio dei diritti elettorali il più possibile democratico, proporzionato e semplice, eliminando tutti gli ostacoli alla partecipazione alle elezioni.» e che «gli Stati membri prendono in considerazione l'introduzione di strumenti di voto complementari per le elezioni del Parlamento europeo, quali il voto per corrispondenza, il voto in presenza anticipato, il voto per delega, i seggi elettorali mobili per gli elettori che non sono in grado di recarsi ai seggi elettorali il giorno delle elezioni nonché il voto elettronico e online.»;
il decreto-legge in esame, all'articolo 1-ter, introduce una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del prossimo giugno. Essendo il diritto di voto alla base dei principi di tutte le democrazie, sarebbe opportuno non disattenderlo e pertanto escludere, dal presente provvedimento, una determinata categoria di cittadini: è necessario eliminare tutte quelle differenze esistenti fra italiani residenti in Italia e quelli all'estero,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative anche normative, allo scopo di prevedere, a partire dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle del 2024, una modalità di voto per gli italiani residenti all'estero in Paesi non membri dell'Unione europea che sia differente dall'unica attualmente possibile consistente nel rientro presso il proprio comune italiano di iscrizione elettorale.
9/1780/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori.
La Camera,
premesso che:
è all'esame dell'aula l'A.C. 1780 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;
l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in conversione modifica l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, elevando da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi che possono essere svolti dai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti ed eliminando qualunque limite di mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
considerato che:
la previsione di un limite al numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali – regionali e locali – si lega strettamente alla disciplina del sistema elettorale e, in particolare, alla previsione della loro elezione diretta quale «temperamento di sistema» (così Corte cost., sent. n. 60/2023);
la scelta di tale numero deve pertanto conseguire dalla valutazione di una serie complessa di fattori, connessi alla tutela del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive (articolo 51 Cost.), alla tenuta del sistema di governo e in modo particolare al rafforzamento del principio democratico, evitando la concentrazione del potere e il consolidamento di posizioni dominanti – derivanti dalla cristallizzazione della rappresentanza e al più lento ricambio degli organi di vertice – nonché, in generale, alla salvaguardia degli equilibri tra l'organo assembleare rappresentativo e l'organo di vertice, entrambi direttamente legittimati dal corpo elettorale;
come affermato dalla Corte costituzionale «la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette [...] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali» (Corte cost., sent. n. 60/2023);
tale premessa è ampiamente confermata, ad esempio, dal dato offerto dalla comparazione con la disciplina del sistema elettorale degli enti locali in Spagna, Francia e Regno Unito e in numerosi Laender della Repubblica Federale Tedesca; in tali ordinamenti, infatti, l'assenza della previsione di un limite di mandati si lega al fatto che i sindaci – con l'unica eccezione dell'area metropolitana di Londra – non sono eletti direttamente dal corpo elettorale, ma dall'organo assembleare rappresentativo e che, anche laddove il sistema elettorale assicura esiti di tipo maggioritario – come ad esempio in Francia – è sempre l'elezione dell'organo assembleare a determinare la maggioranza che sosterrà il sindaco;
conseguentemente, un intervento sul limite dei mandati non può prescindere da una riflessione più ampia e comprensiva sul sistema di governo degli enti territoriali – regionali e locali;
il decreto-legge in conversione – destinato a dettare disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 – non è la sede per la disciplina del numero dei mandati elettivi che possono essere ricoperti dai sindaci; si tratta, infatti, di una modifica che – incidendo in modo strutturale e sistematico sull'ordinamento di una grandissima parte dei comuni italiani e sul loro sistema – dovrebbe trovare collocazione nel quadro di una comprensiva revisione dell'ordinamento degli enti locali e della disciplina del loro sistema di governo, nonché – per le regioni – della legislazione quadro adottata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione,
impegna il Governo
ad avviare, in raccordo con il Parlamento, con la Conferenza delle regioni e con l'Anci, secondo una logica di ampia condivisione e collaborazione, un percorso di riforma volto a superare le criticità manifestatesi nel corso di questi anni e, più in generale, a migliorare la capacità rappresentativa e di governo di tali fondamentali livelli istituzionali, affrontando in tale sede anche la questione della ridefinizione del numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali, del rafforzamento dei «temperamenti di sistema» e del ruolo e della funzione delle assemblee elettive.
9/1780/13. Bonafè, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, De Maria, Merola.
La Camera,
considerato che:
il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze di condanna, nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi standard in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale;
tuttavia è un dato obiettivo che le disposizioni contenute nel testo unico siano tra loro disomogenee: da un lato esse configurano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva, cosa che le rendono tuttora frutto di una scelta ragionevole, dall'altro, sulla base della casistica degli ultimi anni, è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità, da una parte, e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra,
impegna il Governo
ad effettuare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto testo unico, prevedendo l'esclusione dalla sospensione per gli amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'iter processuale, ovviamente laddove non riguardino delitti di particolare allarme sociale.
9/1780/14. Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan, Di Biase, Gnassi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;
le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
9/1780/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan, Di Biase, Gnassi.
La Camera,
premesso che:
l'ordinamento nazionale da molto tempo (e nello specifico con la legge n. 142 del 1990 e con il decreto legislativo n. 29 del 1993 come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998) sancisce il principio di separazione negli enti locali tra attività di indirizzo spettante all'organo politico e attività gestionale di spettanza della dirigenza;
nonostante ciò molte pronunce hanno ricondotto la responsabilità degli amministratori, ed in particolare dei sindaci, entro la fattispecie del cosiddetto reato omissivo improprio ex articolo 40, secondo comma, anche dunque in caso di contestazione di violazione da parte dell'Ente delle regole tecniche il cui rigoroso rispetto però la legge attribuisce al corpo amministrativo titolare del potere gestionale (in tale senso, tra le altre, le sentenze della Cassazione, Sezione IV penale del 29 novembre 2005, n. 14180; Cassazione, sezione IV penale del 29 marzo 2016, n. 17010);
la giurisprudenza penale ha, dunque, spesso riconosciuto la responsabilità penale degli amministratori locali, che pure non hanno responsabilità gestionale che spetta al corpo amministrativo, in virtù dell'assegnazione di una posizione di controllo molto ampia in capo all'organo di governo;
fondamento giuridico di tale interpretazione è anzitutto l'articolo 50 del Testo unico degli Enti locali, ai sensi del quale il primo cittadino sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
le attuali norme del Testo unico sugli enti locali, in particolare gli articoli 50, 54 e 107, finiscono così per esporre a responsabilità gli amministratori locali anche in presenza di illegittimità tecniche, delle quali però per legge risponde il corpo tecnico-amministrativo;
appare, quindi, urgente in relazione agli amministratori locali un intervento normativo, coerente con le norme di legge che distinguono tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, e in particolare una revisione degli articoli 50, 54 e 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di chiarire e delimitare in modo netto il confine tra la responsabilità politica del sindaco, dei presidenti di provincia e degli amministratori locali e la responsabilità gestionale e tecnica che è in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza, nell'ambito delle sue proprie prerogative, un provvedimento, in relazione a quanto espresso in premessa, che modifichi gli articoli 50, 54, 107 del Tuel in materia di competenze degli amministratori locali, al fine di:
prevedere che il sindaco, il presidente della Provincia e gli amministratori locali siano gli organi responsabili dell'indirizzo politico;
ribadire che i dirigenti delle amministrazioni locali siano i responsabili dell'attività amministrativa in virtù del potere gestionale loro assegnato dalla legge.
9/1780/15. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan, Gnassi, Graziano, De Luca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, a distanza di due anni dalla precedente modifica (articolo 3, legge 12 aprile 2022, n. 35), introduce una nuova disciplina in tema di mandato dei sindaci dei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti: viene introdotto, infatti, il terzo mandato per i predetti amministratori e soppresso il limite di mandato per sindaci di comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, in luogo dei previgenti 3.000;
il comma appare del tutto estraneo al titolo, non recando disposizioni urgenti né riferibili alle consultazioni elettorali (soltanto) dell'anno 2024; il tema è del tutto inopportuno, affrontato a ridosso delle consultazioni elettorali interessate e dovrebbe essere, altresì, estraneo ad un provvedimento d'urgenza;
detto questo, preme ai firmatari rammentare il punto focale, la giurisprudenza in materia: partiamo dalla più recente, la sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023, che introduce un principio generale di democrazia, in base al quale è comunemente riconosciuto che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci – e, aggiungiamo noi firmatari, per analogia, anche agli altri organi monocratici, quali i Presidenti di regione – è stato pensato quale temperamento di sistema rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta; la Corte di cassazione nel 2021, la sentenza del 2012, un'altra sentenza nel 2007, un'altra ancora nel 2002, sempre nella stessa visione; la previsione del limite si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'organo esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona, sistema che può produrre effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione;
alla luce di quanto sopra espresso,
impegna il Governo
ad astenersi da iniziative normative, affinché siano mantenuti i vigenti effetti impeditivi all'immediata ricandidatura dopo il secondo mandato consecutivo dei presidenti di regione, derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165, ferme restando le prerogative parlamentari.
9/1780/16. Alfonso Colucci.
La Camera,
premesso che:
preme al firmatario segnalare:
l'irragionevolezza e la gravità dell'articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che introduce un'interpretazione autentica con riguardo alla ineleggibilità dei dipendenti della regione nei quali si trovano ad essere consiglieri, che non si applicherebbe ove essi vi avessero svolto, al momento della candidatura, «attività amministrative»;
l'estraneità dell'articolo 4-ter rispetto al perimetro del provvedimento in titolo e rispetto all'ambito della legislazione di contorno della materia elettorale, unico ambito concesso dalla Corte costituzionale per il ricorso alla decretazione d'urgenza, trattandosi, per l'articolo in parola, di una norma sostanziale che palesemente rientra nel meccanismo della rappresentanza, della trasformazione dei voti in seggi;
la norma in parola è formulata in termini generici e imprecisi, rischia di porsi in contrasto anche con il principio di tassatività e determinatezza, che invece il legislatore dovrebbe osservare nel delineare le cause ostative all'esercizio del diritto di elettorato passivo;
rileva, in proposito, anche il trattamento differenziato rispetto al regime di ineleggibilità previsto per i dipendenti comunali, che non possono essere eletti, in nessun caso, in consiglio comunale, a prescindere dal tipo di attività svolta, ciò' che rischia di generare trattamenti irragionevolmente differenziati incompatibili con il dettato costituzionale, in particolare ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione – «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»;
la norma si presta, altresì, a generare un abnorme contenzioso giurisdizionale,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa considerando la sua compatibilità con i principi dell'ordinamento giuridico, in particolare con quanto rilevato in premessa.
9/1780/17. Alifano.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito del processo di digitalizzazione in materia elettorale, il Ministero dell'interno ha promosso già da alcuni anni un programma di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali, incentivando il progressivo superamento, da parte di tutti i comuni italiani, delle liste elettorali in formato cartaceo e la loro contestuale sostituzione con liste in formato elettronico al fine di apportare rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale;
lo stesso Ministero dell'interno sta realizzando, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza dei Consiglio dei ministri, il progetto di integrazione delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), così come prescritto dall'articolo 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con il Piano Nazionale Complementare (PC), che consentirà ai cittadini di scaricare direttamente on-line la certificazione digitale relativa al godimento dell'elettorato attivo, nonché di poter consultare e di richiedere l'aggiornamento dei propri dati elettorali anche in modalità telematica,
impegna il Governo:
a valutare ogni utile iniziativa, anche normativa, per poter procedere all'introduzione di una tessera elettorale digitale, in progressiva sostituzione della tradizionale tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, consentendo, dopo una prima fase sperimentale da realizzare in un numero limitato di sezioni elettorali, che la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto avvenga mediante un'apposita applicazione informatica, interoperabile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e secondo modalità tecniche da definirsi con decreto del Ministro dell'interno.
9/1780/18. Penza, Auriemma, Onori.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento ha acquisito la proposta, se pur ridotta che il Gruppo Movimento 5 Stelle propone dalla XVII legislatura, il voto cosiddetto «fuori sede»;
mi preme segnalare, tuttavia, che la tecnologia offre nuove e inedite opportunità per favorire la partecipazione democratica e modernizzare le procedure elettorali, rendendo possibile il concreto esercizio del diritto di voto attraverso soluzioni innovative, sempre assicurando il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, personalità, libertà e territorialità del voto;
il numero stimato di cittadini che vivono momentaneamente lontano dal proprio comune di residenza è pari a quasi 5 milioni e si stima, altresì, che rappresentino all'incirca l'11 per cento del nostro corpo elettorale, esclusi i 4 milioni di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE: di questi 5 milioni, gli elettori che, per esercitare il diritto di voto, impiegano oltre 4 ore per rientrare nel luogo di residenza dal luogo ove vivono e lavorano, sono quasi 2 milioni, vale a dire il 4 per cento degli aventi diritto al voto, senza contare diverse altre motivazioni che incrementano l'astensionismo, tra le quali rientrano le difficoltà delle persone anziane;
nel corso della precedente legislatura si è svolto un lungo lavoro di analisi, studio dei dati e comparazione con la situazione negli altri Paesi da parte di una Commissione – istituita dal Ministro per i rapporti con il Parlamento pro tempore, Federico D'Incà, coordinata dal Prof. Franco Bassanini, composta dal direttore generale dei servizi elettorale del Ministero dell'interno, esperti, docenti, giuristi e associazioni – ora confluito nel «Libro bianco sull'astensionismo» che contiene, altresì, risultanze e proposte per ridurre l'astensionismo e agevolare il voto;
al fine di ampliare la partecipazione alle consultazioni elettorali, contrastare effettivamente il fenomeno dell'astensionismo, in particolare quello cosiddetto «involontario», garantendo in modo capillare l'esercizio del diritto di voto, come sancito dalla nostra Costituzione,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal provvedimento all'articolo 1-bis, concernenti il requisito minimo di permanenza «fuori sede» per motivi di studio e, ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare iniziative, anche legislative, affinché non sia previsto alcun limite temporale di permanenza ai fini del riconoscimento del diritto al voto presso il luogo di domicilio e ad estendere tale opportunità agli elettori fuori sede per motivi di lavoro e cure mediche;
in ordine all'ambito applicativo dell'articolo 1-bis, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, anche legislativa, affinché l'esercizio del diritto di voto presso il luogo di domicilio ai cosiddetti «fuori sede», per motivi di studio, lavoro e cure mediche, sia consentito, garantendo il principio della territorialità del voto, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie;
ad adoperarsi per individuare, anche in via sperimentale, ai fini dell'espressione del voto, anche anticipato e presidiato, sedi diverse dagli istituti scolastici, onde ridurre le interruzioni didattiche, sempre garantendo la personalità, l'uguaglianza, la libertà e la segretezza del voto.
9/1780/19. Auriemma.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che la registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marche comunque contenenti parole, figure o segni con significato politico, «non rilevi» ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste, «nonché della propaganda elettorale»;
la trasformazione in chiave commerciale della politica non nasce oggi, ovviamente, l'abitudine di registrare il simbolo politico anche in un'ottica e per un utilizzo di merchandising legato alle attività promozionali che ogni partito o movimento può mettere in campo data da tempo, la novità è la norma che svincola tale costume dalle regole e dalla parità di trattamento;
dalla norma si evince che l'utilizzo commerciale del simbolo politico possa essere veicolato a fini propagandistici, anche durante il periodo di silenzio elettorale stabilito dall'ordinamento alla vigilia delle consultazioni elettorali e nel corso della campagna elettorale, in qualunque modalità e con qualunque strumento, con effetti dirompenti e distorsivi in ordine alle regole dell'accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale, ma anche durante la normale vita politica, la c.d. par condicio che disciplina e garantisce la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, considerando la sua compatibilità con i principi dell'ordinamento e, in particolare con la disciplina della propaganda elettorale e della par condicio, e a rivederla espungendo dalla sua applicazione la parte inerente al periodo del silenzio elettorale e della campagna elettorale;
ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di chiarire che la disposizione in premessa non superi la disciplina speciale in materia di propaganda elettorale relativa alle affissioni.
9/1780/20. Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo si è arricchito in corso d'esame di non pochi articoli e non poche disposizioni inerenti agli enti locali, in particolare ai comuni;
in proposito, preme al firmatario segnalare, la carenza in ordine all'applicazione della disciplina unitaria della trasparenza amministrativa, che impone la pubblicazione degli atti amministrativi sui siti istituzionali dei comuni a beneficio dei cittadini;
livello essenziale delle prestazioni nei procedimenti amministrativi e strumento di lotta contro la corruzione, ai sensi della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta Legge Severino), la trasparenza rappresenta un principio generale, un criterio non derogabile dell'attività e del procedimento e dell'azione della pubblica amministrazione nei confronti del soggetto privato,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di verificare che le amministrazioni locali adempiano agli obblighi di trasparenza e pubblicazione per tutti gli atti che vi soggiacciono e di ascrivere il mancato adempimento di tali obblighi, ove concernente atti di particolare rilevanza dell'ente, alla responsabilità degli amministratori locali.
9/1780/21. Gubitosa.
La Camera,
premesso che,
il disegno di legge C. 1780, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale», contiene disposizioni per permettere la partecipazione al voto dei cittadini italiani residenti nei territori dei Paesi membri dell'Ue;
purtroppo non vi sono disposizioni che permettono la partecipazione a questo importante appuntamento elettorale che determina la rappresentanza democratica dell'Ue per i cittadini italiani che risiedono fuori dall'Unione europea;
tale fatto determina un vulnus democratico nella rappresentanza italiana al Parlamento Ue in considerazione del fatto che gli italiani iscritti all'AIRE fuori dall'Ue sono alcuni milioni di cittadini,
impegna il Governo
ad adoperarsi per garantire i diritti dei cittadini italiani iscritti all'AIRE e alle loro esigenze estendendo la possibilità di votare dai luoghi di residenza anche a coloro che risiedono in Paesi extra Ue.
9/1780/22. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.
La Camera,
premesso che,
il disegno di legge C. 1780, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale», contiene disposizioni per permettere la partecipazione al voto dei cittadini italiani residenti nei territori dei Paesi membri dell'Ue;
purtroppo non vi sono disposizioni che permettono la partecipazione a questo importante appuntamento elettorale che determina la rappresentanza democratica dell'Ue per i cittadini italiani che risiedono fuori dall'Unione europea;
tale fatto determina un vulnus democratico nella rappresentanza italiana al Parlamento Ue in considerazione del fatto che gli italiani iscritti all'AIRE fuori dall'Ue sono alcuni milioni di cittadini,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative, anche normative, allo scopo di prevedere, a partire dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia successive a quelle del 2024, una modalità di voto per gli italiani residenti all'estero in Paesi non membri dell'Unione europea che sia differente dall'unica attualmente possibile consistente nel rientro presso il proprio comune italiano di iscrizione elettorale.
9/1780/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.