XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 18 aprile 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Caretta, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Porta, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 aprile 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
BARABOTTI: «Modifiche agli articoli 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare» (1829).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CIABURRO: «Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali» (538) è stata successivamente sottoscritta dal deputato La Salandra.
La proposta di legge CAIATA ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani nonché di istituzione delle giunte provinciale e metropolitana» (601) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei diritti delle persone affette da epilessia» (763) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
La proposta di legge FABRIZIO ROSSI ed altri: «Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di costruzione di nuovi edifici nelle aree circostanti i cimiteri» (1277) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
La proposta di legge CANNATA ed altri: «Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale» (1444) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
La proposta di legge MALAGUTI ed altri: «Disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale» (1534) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cerreto e Frijia.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Concessione della medaglia d'oro al valore dell'Esercito o della medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri ai caduti italiani di Nassiriya» (1654) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
Trasmissione dal Senato.
In data 17 aprile 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 924-bis. – «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» (approvato dal Senato) (1830).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
VI Commissione (Finanze)
MANES: «Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1743) Parere delle Commissioni I, III, V e VIII.
VII Commissione (Cultura):
VIETRI ed altri: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari di laurea in medicina e chirurgia» (1497) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
in data 8 aprile 2024, sentenza n. 55 del 7 marzo-8 aprile 2024 (Doc. VII, n. 298)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore:
alla XI Commissione (Lavoro);
in data 15 aprile 2024, sentenza n. 57 del 20 marzo-15 aprile 2024 (Doc. VII, n. 299)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2005), limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile:
alla X Commissione (Attività produttive);
in data 18 aprile 2024, sentenza n. 58 del 6 febbraio-18 aprile 2024 (Doc. VII, n. 300)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021):
alla V Commissione (Bilancio e tesoro);
in data 18 aprile 2024, sentenza n. 59 del 22 febbraio-18 aprile 2024 (Doc. VII, n. 301)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8):
alla V Commissione (Bilancio e tesoro);
in data 18 aprile 2024, sentenza n. 60 del 5 marzo-18 aprile 2024 (Doc. VII, n. 302)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale:
alla VI Commissione (Finanze).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
sentenza n. 61 del 20 marzo-18 aprile 2024 (Doc. VII, n. 303)
con la quale:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2022», promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 11 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024) 139 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, in data 15 marzo 2024, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dall'11 al 14 marzo 2024, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (Doc. XII, n. 367) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali (Doc. XII, n. 368) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (Doc. XII, n. 369) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Doc. XII, n. 370) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 (Doc. XII, n. 371) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti (Doc. XII, n. 372) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Doc. XII, n. 373) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (Doc. XII, n. 374) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (Doc. XII, n. 375) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Doc. XII, n. 376) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea (Doc. XII, n. 377) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (Doc. XII, n. 378) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (Doc. XII, n. 379) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (Doc. XII, n. 380) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 (Doc. XII, n. 381) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea ODR (Doc. XII, n. 382) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni (Doc. XII, n. 383) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (Doc. XII, n. 384) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (Doc. XII, n. 385) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (Doc. XII, n. 386) – alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Doc. XII, n. 387) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (rifusione) (Doc. XII, n. 388) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (Doc. XII, n. 389) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 80/2009, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (Doc. XII, n. 390) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (Doc. XII, n. 391) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri (Doc. XII, n. 392) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XI (Lavoro);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (Doc. XII, n. 393) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee (Doc. XII, n. 394) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (Doc. XII, n. 395) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (Doc. XII, n. 396) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale, della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie (Doc. XII, n. 397) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (Doc. XII, n. 398) – alla V Commissione (Bilancio);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (Doc. XII, n. 399) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione) (Doc. XII, n. 400) – alla X Commissione (Attività produttive);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le infrastrutture per l'informazione territoriale (Doc. XII, n. 401) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Doc. XII, n. 402) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio che invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019 (Convenzione 190) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Doc. XII, n. 403) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (Doc. XII, n. 404) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (Doc. XII, n. 405) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla restituzione del tesoro nazionale rumeno sottratto illegalmente dalla Russia (Doc. XII, n. 406) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla creazione di un'iniziativa europea per la designazione annuale delle capitali europee dell'infanzia (Doc. XII, n. 407) – alla XII Commissione (Affari sociali);
Risoluzione sulla politica di coesione 2014-2020 – Attuazione e risultati negli Stati membri (Doc. XII, n. 408) – alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 17 aprile 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di raccomandazione del Consiglio per il ciclo Schengen 2024-2025 (COM(2024) 174 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 aprile 2024.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 aprile 2024, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Antonio Di Matteo, Micaela Gelera, Maria Luisa Gnecchi e Fabio Vitale a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina del dottor Natale Forlani a presidente dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).
Questo decreto è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 aprile 2024, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Danilo Battista, Nunzia Catalfo, Caterina Grillone e Maurizio Giuseppe Millico a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (150).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 2 giugno 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 16 aprile 2024, a pagina 3, seconda colonna, diciassettesima riga, dopo la parola: «V,» deve intendersi inserita la seguente: «XI,».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (A.C. 1752-A)
A.C. 1752-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto d'urgenza all'esame dell'Assemblea prevede una molteplicità di misure finalizzate a completare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rappresenta, al contempo, un passaggio molto importante nel percorso di «messa a terra» degli interventi già disposti, in coerenza peraltro, con l'attività svolta dal Governo d'intesa con la Commissione europea;
il provvedimento è stato significativamente perfezionato, a seguito di numerose proposte emendative approvate in sede referente, presentate sia dal Governo che dai Gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, a testimonianza del clima di collaborazione e di unità svolto dal Parlamento per sostenere il sistema-Paese, nell'attuale contesto geo-economico internazionale complesso e difficile, che il Governo Meloni sta fronteggiando con grande attenzione e concretezza, attraverso le misure adottate nel corso della Legislatura;
l'articolo 38, in particolare, che si compone di ventuno commi, istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0», dando attuazione all'investimento 15 della Missione 7 «REPowerEU» introdotta nel PNRR, che destina un ammontare di risorse pari a 6,3 miliardi di euro sotto forma di credito d'imposta, rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che, negli anni 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici entro determinati limiti di spesa;
più specificamente, la predetta misura che reca un'articolata disciplina con riferimento ai requisiti per ottenere le agevolazioni nei confronti dei soggetti interessati, subordina al comma 11, il riconoscimento del contributo alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con norma secondaria (decreto attuativo) che, rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
in particolare il decreto attuativo, secondo quanto previsto dal provvedimento, deve individuare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni, ovvero quelli abilitati al rilascio delle certificazioni che comprendono, in ogni caso: gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
al riguardo, si evidenzia che la presente formulazione delle suesposte disposizioni esclude dalla certificazione dei requisiti previsti dall'articolo 38, (che com'è suindicato istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0») circa 600 mila professionisti iscritti all'albo di area tecnica, abilitati alla progettazione di edifici ed impianti appartenenti alla Rete delle professioni tecniche (Rpt);
il sottoscrittore del presente atto di indirizzo rileva, in particolare, che i professionisti in precedenza richiamati, rappresentano iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, che posseggono competenze ed esperienze di attività legate alle prestazioni energetiche e, pertanto, anche alle diagnosi energetiche, apprezzate e riconosciute in ambito nazionale;
l'attività di certificazione ex ante ed ex post, prevista dal comma 11 dell'articolo 38 del provvedimento in esame, evidenzia altresì il sottoscrittore del presente atto di indirizzo, rappresenta una diagnosi energetica e che il soggetto deputato alla certificazione effettua prima e dopo l'intervento progettuale di miglioramento del rendimento energetico; la stessa, infatti, si effettua prima verificando la riduzione dei consumi energetici in base all'investimento pianificato ma anche successivamente, al fine di verificare l'effettiva realizzazione dell'investimento che abbia avuto come risultato l'efficientamento energetico previsto;
la decisione legislativa di non considerare l'inclusione dei soggetti abilitati e qualificati, all'interno dei requisiti previsti dall'articolo 38, della «Transizione 5.0», rischia di determinare, pertanto, a giudizio della Rete delle professioni tecniche un'illegittima discriminazione tra professionisti esercenti attività già esistenti ovvero sovrapponibili nell'ordinamento a parità di conoscenze e competenze professionali, determinando un pregiudizio al mercato interno dei servizi professionali, nonché ai diritti dei consumatori tale da impedire e restringere la libera concorrenza all'interno del mercato interno dei servizi professionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una norma ad hoc, volta ad includere anche i tecnici abilitati alla progettazione di edifici o impianti, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali, tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni individuati all'articolo 38, comma 11, lettere a) e b), nell'ambito dei requisiti che saranno individuati dal decreto attuativo, riportato in premessa, in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità.
9/1752-A/15. De Bertoldi, Matera, Testa, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto d'urgenza all'esame dell'Assemblea prevede una molteplicità di misure finalizzate a completare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rappresenta, al contempo, un passaggio molto importante nel percorso di «messa a terra» degli interventi già disposti, in coerenza peraltro, con l'attività svolta dal Governo d'intesa con la Commissione europea;
il provvedimento è stato significativamente perfezionato, a seguito di numerose proposte emendative approvate in sede referente, presentate sia dal Governo che dai Gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, a testimonianza del clima di collaborazione e di unità svolto dal Parlamento per sostenere il sistema-Paese, nell'attuale contesto geo-economico internazionale complesso e difficile, che il Governo Meloni sta fronteggiando con grande attenzione e concretezza, attraverso le misure adottate nel corso della Legislatura;
l'articolo 38, in particolare, che si compone di ventuno commi, istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0», dando attuazione all'investimento 15 della Missione 7 «REPowerEU» introdotta nel PNRR, che destina un ammontare di risorse pari a 6,3 miliardi di euro sotto forma di credito d'imposta, rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che, negli anni 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici entro determinati limiti di spesa;
più specificamente, la predetta misura che reca un'articolata disciplina con riferimento ai requisiti per ottenere le agevolazioni nei confronti dei soggetti interessati, subordina al comma 11, il riconoscimento del contributo alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con norma secondaria (decreto attuativo) che, rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
in particolare il decreto attuativo, secondo quanto previsto dal provvedimento, deve individuare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni, ovvero quelli abilitati al rilascio delle certificazioni che comprendono, in ogni caso: gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
al riguardo, si evidenzia che la presente formulazione delle suesposte disposizioni esclude dalla certificazione dei requisiti previsti dall'articolo 38, (che com'è suindicato istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0») circa 600 mila professionisti iscritti all'albo di area tecnica, abilitati alla progettazione di edifici ed impianti appartenenti alla Rete delle professioni tecniche (Rpt);
il sottoscrittore del presente atto di indirizzo rileva, in particolare, che i professionisti in precedenza richiamati, rappresentano iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, che posseggono competenze ed esperienze di attività legate alle prestazioni energetiche e, pertanto, anche alle diagnosi energetiche, apprezzate e riconosciute in ambito nazionale;
l'attività di certificazione ex ante ed ex post, prevista dal comma 11 dell'articolo 38 del provvedimento in esame, evidenzia altresì il sottoscrittore del presente atto di indirizzo, rappresenta una diagnosi energetica e che il soggetto deputato alla certificazione effettua prima e dopo l'intervento progettuale di miglioramento del rendimento energetico; la stessa, infatti, si effettua prima verificando la riduzione dei consumi energetici in base all'investimento pianificato ma anche successivamente, al fine di verificare l'effettiva realizzazione dell'investimento che abbia avuto come risultato l'efficientamento energetico previsto;
la decisione legislativa di non considerare l'inclusione dei soggetti abilitati e qualificati, all'interno dei requisiti previsti dall'articolo 38, della «Transizione 5.0», rischia di determinare, pertanto, a giudizio della Rete delle professioni tecniche un'illegittima discriminazione tra professionisti esercenti attività già esistenti ovvero sovrapponibili nell'ordinamento a parità di conoscenze e competenze professionali, determinando un pregiudizio al mercato interno dei servizi professionali, nonché ai diritti dei consumatori tale da impedire e restringere la libera concorrenza all'interno del mercato interno dei servizi professionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di includere, in sede di attuazione, anche i tecnici abilitati alla progettazione di edifici o impianti, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali, che certifichino di avere le competenze necessarie per le verifiche in argomento, tra quelli abilitati al rilascio delle certificazioni individuati dall'articolo 38, comma 11, lettere a) e b).
9/1752-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)De Bertoldi, Matera, Testa, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
in particolare, l'articolo 33 interviene sulle disposizioni di cui l'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificando la disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni, le cosiddette «piccole opere», con l'obiettivo di eliminare i riferimenti al PNRR in virtù dello stralcio di tali in vestimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano; di riformare le disposizioni sul monitoraggio; di fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi; di modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario nonché di disciplinare le procedure di revoca di quelli assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti;
le strade sono l'arteria vitale dei territori e la manutenzione straordinaria delle medesime risulta cruciale per preservarne, ripristinarne o migliorarne la qualità nonché per garantire la sicurezza e l'efficienza della viabilità e della circolazione nel tempo;
soprattutto per gli enti locali del Mezzogiorno d'Italia e delle isole avere risorse da destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle strade comunali significa valorizzare gli asset infrastrutturali esistenti attraverso una logica non orientata all'intervento episodico o emergenziale bensì su una programmazione volta a prevenire le criticità di sicurezza, funzionalità o comfort della rete stradale comunale;
poter programmare la manutenzione stradale, infatti, significa fornire concreti benefici diretti sia agli utenti della strada, in termini di maggior continuità e qualità dei servizi, sia alla collettività, in termini di contenimento dei costi complessivi di intervento, nonché indiretti, per il Paese, in termini di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio stradale del Mezzogiorno e delle isole, oggi mediamente in fase avanzata del suo ciclo di vita,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali, attraverso l'assegnazione prioritaria delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole, al fine di garantire nei predetti territori una maggior funzionalità ed efficienza della rete infrastrutturale, anche in termini di riduzione dell'impatto ambientale connesso a una corretta manutenzione stradale.
9/1752-A/52. Morfino, Carmina.
La Camera,
premesso che:
in particolare, l'articolo 33 interviene sulle disposizioni di cui l'articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificando la disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni, le cosiddette «piccole opere», con l'obiettivo di eliminare i riferimenti al PNRR in virtù dello stralcio di tali in vestimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano; di riformare le disposizioni sul monitoraggio; di fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi; di modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario nonché di disciplinare le procedure di revoca di quelli assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti;
le strade sono l'arteria vitale dei territori e la manutenzione straordinaria delle medesime risulta cruciale per preservarne, ripristinarne o migliorarne la qualità nonché per garantire la sicurezza e l'efficienza della viabilità e della circolazione nel tempo;
soprattutto per gli enti locali del Mezzogiorno d'Italia e delle isole avere risorse da destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle strade comunali significa valorizzare gli asset infrastrutturali esistenti attraverso una logica non orientata all'intervento episodico o emergenziale bensì su una programmazione volta a prevenire le criticità di sicurezza, funzionalità o comfort della rete stradale comunale;
poter programmare la manutenzione stradale, infatti, significa fornire concreti benefici diretti sia agli utenti della strada, in termini di maggior continuità e qualità dei servizi, sia alla collettività, in termini di contenimento dei costi complessivi di intervento, nonché indiretti, per il Paese, in termini di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio stradale del Mezzogiorno e delle isole, oggi mediamente in fase avanzata del suo ciclo di vita,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali, attraverso l'assegnazione prioritaria delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole, al fine di garantire nei predetti territori una maggior funzionalità ed efficienza della rete infrastrutturale, anche in termini di riduzione dell'impatto ambientale connesso a una corretta manutenzione stradale.
9/1752-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Carmina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1 (commi da 2 a 4), disciplina la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è stato istituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha ripartito le risorse tra i Ministeri competenti, individuando 30 programmi, dei quali 24 sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive;
tra questi vi è anche quello relativo alla costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi di strutture penitenziarie per adulti e minori;
Il comma 10, tuttavia, reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo. Nel dettaglio, l'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 destinava – previa delibera del CIPESS – 700 milioni di euro di risorse del FSC 2021-2027 al finanziamento di investimenti nei seguenti settori: Interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;
desta preoccupazione ai sottoscrittori del presente atto sia la circostanza che il provvedimento in esame preveda l'abrogazione di norme proprio relative agli strumenti per gestire l'emergenza carceraria, sia che difetti di destinare ulteriori risorse a favore dell'attività trattamentale nelle carceri;
uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27 comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;
la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;
il Ministro della giustizia Carlo Nordio ha firmato di recente un decreto con cui sono stati stanziati 5 milioni di euro per il potenziamento dei servizi trattamentali;
l'aumento dei fondi, tuttavia, non porterà però ad un reale potenziamento dell'assistenza offerta ai detenuti. Lo scorso febbraio erano stati, infatti, aumentati i compensi orari degli esperti psicologi, pertanto, se non fosse intervenuto l'adeguamento delle relative risorse, il servizio sarebbe stato di fatto dimezzato;
pertanto, tale intervento non appare agli scriventi sufficiente a contenere l'emergenza in corso, in quanto appare piuttosto uno strumento per tamponare una falla aperta a inizio anno, considerando la previsione di un aumento della sola tariffa oraria, ma non anche del bilancio complessivo delle ore;
si consideri che lo stesso ordinamento penitenziario (articoli 74-77 della legge 26 luglio 1975, n. 354) prevede già uno strumento rimasto inattuato. Da quasi 50 anni, invero, è in vigore una norma per favorire il reinserimento dei detenuti e per sostenere le vittime di gravi reati, attraverso la previsione di un apposito organismo, il Consiglio di aiuto sociale, istituito in ogni Tribunale, e costituito da rappresentanti di istituzioni, Chiesa e volontariato;
tali Consigli sono presieduti dal Presidente del locale tribunale, e composti da funzionari ministeriali, medici, rappresentanti di categorie professionali, con il compito di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti. Lo stesso Ministro Nordio ha ammesso che tali Consigli non sono mai stati attivati;
sarebbero opportuni interventi strutturali per gestire l'emergenza carceraria dilagante: occorre garantire una disponibilità maggiore di attività, che siano lavorative, formative, culturali, così come occorre prevedere il trasferimento in strutture dedicate di tutte quelle persone che non sarebbero dovute entrare in contatto con l'ambiente carcerario sin dall'inizio, a partire dai tossicodipendenti e dai malati psichiatrici;
tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, un ruolo significativo è ricoperto dal teatro in carcere, sia nell'area penale per adulti sia in quella minorile, con scopi e metodologie molto diversi tra loro: tale finalità, peraltro, è stata riconosciuta anche dal Ministero della giustizia, che ha definito il teatro in carcere come «una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscianti», dal momento che «l'esperienza del gruppo teatrale consente di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione»;
è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;
anche l'attività sportiva rientra nel novero delle attività trattamentali fondamentali per il recupero sociale e psicologico dei soggetti ristretti. Invero, è di recente sottoscrizione un protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia, il Ministero per lo sport e i giovani, e il Ministero della cultura per iniziative comuni volte a incentivare l'attività motoria e sportiva e promuovere uno stile di vita attivo nella quotidianità carceraria;
tuttavia, il progetto sarà attuato senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto senza la destinazione all'uopo di specifiche ed adeguate risorse,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative, anche di carattere normativo volte a garantire – attraverso adeguate e strutturali forme di finanziamento – la promozione e il sostegno di tutte le attività trattamentali, con particolare riguardo alle attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri;
a prevedere la destinazione di ulteriori risorse finalizzate alla stipula di protocolli e convenzioni con soggetti privati per favorire il lavoro con i soggetti detenuti sia durante l'esecuzione della pena, che una volta tornati in libertà; nonché garantire la piena attuazione degli articoli 74-77 della legge sull'ordinamento penitenziario che ha istituito il cosiddetto Consiglio di aiuto sociale, al fine di favorire concretamente il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/1752-A/60. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino, Bruno, Francesco Silvestri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 44-quinquies, introdotto durante l'esame referente, prevede che le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità;
si tratta di una norma che incide su una materia delicata come l'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, inserita quasi senza dibattito nel brevissimo iter di esame del provvedimento in commissione con il solo scopo, ad avviso della presentatrice dell'ordine del giorno, di fare entrare nei consultori associazioni anti abortiste che possano incidere psicologicamente, in modo inaccettabile e violento, sulla volontà delle donne che si confrontano con la difficilissima scelta dell'interruzione volontaria di gravidanza,
impegna il Governo
ad assicurare che le disposizioni citate in premessa non minino in alcun modo la piena attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 e non restringano il diritto delle donne ad avere accesso ad una interruzione volontaria di gravidanza.
9/1752-A/102. Ferrari, Gribaudo, Lacarra, Fornaro, Amato, Boldrini, Raffa, Benzoni, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
il decreto all'esame dispone ulteriori misure finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), intervenendo in particolare sulla governance per il PNRR e il PNC e prevedendo, tra l'altro, specifiche misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori;
sulla fase di programmazione e realizzazione degli investimenti, in particolar modo quelli legati all'attuazione del PNRR, è necessario un potenziamento della figura del Responsabile unico del procedimento (RUP) e l'istituzione del progetto di procedura del RUP;
revisionare la figura del responsabile del procedimento per meglio delinearne e circoscriverne il ruolo, i compiti e le responsabilità è oggi di fondamentale importanza per dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR;
a partire dalla fase di individuazione del RUP, prima del formale conferimento dell'incarico, deve essere richiesta la presentazione di un progetto di procedura che rappresenta un'attività preliminare costituita dall'insieme dei nodi processuali impiegati per sviluppare i piani di dettaglio del progetto stesso; è poi necessario rivedere il quadro normativo che regolamenta gli incentivi per il RUP incaricato di elaborare il progetto di procedura e seguire tutte le fasi conseguenti nei tempi e nei modi proposti, prevedendo parimenti adeguate sanzioni in caso di inottemperanza;
nello specifico degli interventi previsti dal PNRR, è necessario garantire agli enti locali la possibilità di reperire personale qualificato da spendere per l'attuazione degli obiettivi del PNRR stesso;
al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, è necessario prevedere che gli enti locali possano adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento;
il Governo, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) convertito, con modificazioni dalla legge del 13 gennaio 2023, n. 6, aveva accolto l'ordine del giorno n. 9/730/29 che impegnava il Governo sulle medesime finalità del presente atto senza tuttavia aver avviato alcuna azione concreta a seguire,
impegna il Governo
a prevedere la possibilità per gli enti locali di adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento, per garantire supporto tecnico-operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC e a consentire ai medesimi enti locali la possibilità di conferire incarichi a professionisti privati nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva.
9/1752-A/114. D'Alfonso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15-bis del provvedimento in esame stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale;
la disposizione risulta inadeguata a causa del tetto di spesa previsto per il quale la spesa non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento;
il limite finanziario stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla spesa di personale flessibile, consente alle amministrazioni di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del (100 per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
l'adeguata offerta di servizi educativi per l'infanzia, accessibili in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, rappresenta un fondamentale strumento di sostegno alle famiglie, anche in termini di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
i comuni da molto tempo subiscono forti restrizioni di carattere finanziario con una diminuzione dei trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato, riduzione della spesa per il personale, con i blocchi dei rinnovi di contratti collettivi,
impegna il Governo
a riconsiderare il tetto di spesa previsto all'articolo 15-bis derogando, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, ai limiti di spesa per il personale educativo di comuni e unioni di comuni, previsto dall'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di fronteggiare la carenza di personale nei servizi educativi per l'infanzia.
9/1752-A/123. Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 32, comma 2, incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese;
la disposizione in questione attribuisce al Ministero della difesa e, in particolare, alle articolazioni del genio militare il compito di installare le strutture prefabbricate modulari per l'accoglienza di migranti nelle aree di Schenjin e Gjadar, individuate dall'Annesso 1 al Protocollo;
per tali finalità vengono stanziati, con il provvedimento in oggetto altri 25 milioni di euro;
anche alla luce di tale ulteriore stanziamento, l'accordo Italia-Albania sull'immigrazione si dimostra un progetto costosissimo che avrà effetti dannosi per le casse dello Stato con un costo complessivo che arriverà ben oltre i 700 milioni di euro dichiarati inizialmente;
in un provvedimento che si dimostra una specie di omnibus compaiono anche i fondi per i rifugiati ucraini e per i centri per richiedenti asilo in Albania;
in particolare, per quanto riguarda i centri in Albania, dopo le insistenze delle opposizioni per avere chiarimenti, risulta che vi sia un aumento di circa 25 milioni di euro di cui quasi 16 vengono dal Fondo per le esigenze indifferibili, cioè il fondo a cui si attinge per aiutare le persone in caso di disastri come i terremoti o le alluvioni, e 10 milioni di euro da un fondo per la difesa. Un'enormità, ad avviso della presentatrice, per un progetto pieno di lacune che viola le norme comunitarie e i diritti umani e che servirà solo alla campagna elettorale della Presidente Meloni e che, come abbiamo visto, drena e sottrae anche risorse destinate alle emergenze che, in qualsiasi momento, possono colpire la popolazione italiana,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia di finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei centri in Albania e a relazionare periodicamente al Parlamento sullo stato di attuazione degli stessi e sulle relative necessità finanziarie.
9/1752-A/124. Boldrini.
La Camera,
premesso che:
il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
in proposito si ricorda che, con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;
la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi);
in sostanza, per realizzare gli investimenti già previsti nel PNRR ed espunti dal Governo, si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);
nello specifico, per quanto concerne la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), a valere sugli interventi del Piano nazionale complementare (PNC), si segnalano alcune riduzioni degli stanziamenti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, fortemente impattanti sulla transizione ecologica del trasporto marittimo. In particolare sono state rimodulate le seguenti autorizzazioni di spesa:
meno 408,3 milioni di euro nel triennio 2024/2026 per il rinnovo o ammodernamento navi (comma 2-ter, lettera a);
rimodulazione di 100 milioni di euro dal biennio 2024/2025 al biennio 2027/2028 per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici con rimodulazione nel biennio 2027/2028 (comma 2, lettera c), n. 7);
rimodulazione di 170 milioni di euro dal biennio 2024/2025 al biennio 2027/2028 per l'elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato da fonti green rinnovabili (comma 2, lettera c), n. 11),
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione delle riduzioni e delle rimodulazioni di cui in premessa, valutandone l'impatto sui settori del trasporto marittimo e della portualità e garantendone il ripristino nei primi provvedimenti utili.
9/1752-A/125. Ghio.
La Camera,
premesso che:
la gestione della risorsa idrica è un tema centrale in Italia che è sottoposta periodicamente a fasi di emergenza idrica con fenomeni di siccità;
per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, il PNRR ha previsto l'investimento della Missione 2 (M2C4 14.1.) teso a finanziare – con uno stanziamento pari a 2 miliardi di euro – progetti per il potenziamento, il completamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità dell'acqua e garantire la continuità dell'approvvigionamento nelle importanti aree urbane e nelle grandi aree irrigue;
la Corte dei conti con propria delibera relativa al controllo concomitante ha concluso che, negli «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), siano emerse numerose e rilevanti criticità (...) si evidenzia sinteticamente come l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi e non sono stati affrontati, fin dall'inizio, aspetti essenziali quali: 1) la individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026; 2) la coerente definizione degli obiettivi «nazionali» di rafforzamento di opere idriche non incluse nei citati venticinque sistemi idrici; 3) l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 miliardi di euro);
per la Corte dei conti si dovrebbe individuare un percorso correttivo che dovrebbe considerare almeno i seguenti elementi: individuazione di stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle n. 124 opere selezionate dal decreto ministeriale n. 517 del 2021, per complessivi 2 miliardi; tempestiva individuazione ex ante delle singole opere che costituiranno i «venticinque sistemi complessi», al fine di consentire la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle sue fasi attuative; maggior rigore nell'attività di monitoraggio degli interventi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
malgrado le citate criticità sollevate dalla deliberazione della Corte dei conti per il controllo concomitante il decreto-legge in commento non contiene alcuna soluzione al riguardo;
l'Italia è il terzo Paese europeo per disponibilità di risorse idriche, ma le reti nazionali perdono il 40 per cento di acqua. In Sicilia la percentuale sale al 50 per cento e l'isola resta dipendente d'acqua anche da altre regioni per l'approvvigionamento;
nell'anno record della siccità e l'inizio del processo di desertificazione, la Sicilia ha ancora reti d'acqua colabrodo che potrebbero essere riparate o sostituite con fondi PNRR o FSC ma nessuno dei due strumenti prevede ad oggi la risposta all'emergenza;
tra gli obiettivi dichiarati del PNRR è compreso anche quello relativo alla riduzione del water service divide (cioè la differenza nella qualità dei servizi erogati) tra le regioni del Sud ed il resto del Paese. Inoltre, attraverso alcune riforme, il PNRR punta ad incentivare un miglioramento nella governance di sistema, considerata responsabile dei mancati interventi di manutenzione che, nel tempo, hanno portato alle attuali criticità;
con il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», è stato nominato un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, ma non anche un riequilibrio delle risorse per colmare i divari territoriali e la gravità dei divari al Sud;
il criterio seguito per l'erogazione delle risorse diverge dall'obiettivo di riduzione dei divari e non tiene conto del vincolo del 40 per cento al Sud finendo per penalizzare quei territori che maggiormente sono gravati dall'emergenza siccità;
divari ancora maggiori riguardano le aree interne, la cui valenza è stata totalmente ignorata dal provvedimento in commento;
per migliorare le reti idriche e quindi dotarsi di un sistema efficiente, l'Italia e la Sicilia devono poter puntare al sostegno economico del PNRR e dei Piani di sviluppo e coesione. Oggi Sicilia e Campania condividono, ad esempio, un piano per investire dove sarebbe necessario. Si tratta della Linea d'intervento «Infrastrutture Idriche» finanziati con il Piano sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 per 275 milioni di euro. Si tratta di fondi spendibili per la manutenzione delle reti già esistente, per la realizzazione di infrastrutture più sostenibili e resilienti e per interventi a contrasto del cambiamento climatico sia in città che nelle aree esterne. Tra questi 275 milioni, 20 milioni sarebbero stanziati per il completamento delle dighe incompiute;
la Regione Siciliana ha adottato il Piano regionale per la lotta alla siccità in cui ha individuato gli interventi necessari nel breve, medio e lungo periodo;
il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale siccità che, per la Sicilia, ha individuato 27 interventi prioritari con un investimento di 829 milioni di euro;
come documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale alla Cabina di regia, in relazione agli invasi, la Sicilia ha registrato un deficit del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo che indica la necessità di una riprogrammazione delle risorse per recuperare il divario;
è necessario inoltre conoscere i bilanci idrici della Sicilia aggiornati che tengano conto della situazione delle infrastrutture dell'approvvigionamento idrico primario in relazione al fenomeno della siccità e della scarsità idrica al fine di predisporre con urgenza gli interventi necessari alla risoluzione del problema attivando in caso di inerzia o di inadeguata governance locale i poteri sostitutivi,
impegna il Governo:
a dare piena attuazione agli interventi previsti dal Commissario straordinario nazionale per la siccità indicati nella 2a Relazione alla Cabina di regia con particolare attenzione ai 27 interventi programmati in Sicilia per un costo di 829 milioni di euro;
a garantire la totale assegnazione delle risorse PNRR alla Sicilia in relazione agli «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico»;
a tener conto dei bilanci idrici della Sicilia aggiornati che prendano in considerazione la situazione delle infrastrutture dell'approvvigionamento idrico primario in relazione al fenomeno della siccità e della scarsità idrica al fine di predisporre con urgenza gli interventi necessari alla risoluzione del problema attivando in caso di inerzia o di inadeguata governance locale i poteri sostitutivi;
ai sensi di quanto documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale in ragione della quale la Sicilia ha un deficit del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo, a procedere ad una riprogrammazione delle risorse per recuperare il suddetto divario.
9/1752-A/126. Barbagallo, Provenzano, Marino, Iacono, Porta, Carmina, Aiello.
La Camera,
premesso che:
la gestione della risorsa idrica è un tema centrale in Italia che è sottoposta periodicamente a fasi di emergenza idrica con fenomeni di siccità;
per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, il PNRR ha previsto l'investimento della Missione 2 (M2C4 14.1.) teso a finanziare – con uno stanziamento pari a 2 miliardi di euro – progetti per il potenziamento, il completamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità dell'acqua e garantire la continuità dell'approvvigionamento nelle importanti aree urbane e nelle grandi aree irrigue;
la Corte dei conti con propria delibera relativa al controllo concomitante ha concluso che, negli «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), siano emerse numerose e rilevanti criticità (...) si evidenzia sinteticamente come l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi e non sono stati affrontati, fin dall'inizio, aspetti essenziali quali: 1) la individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026; 2) la coerente definizione degli obiettivi «nazionali» di rafforzamento di opere idriche non incluse nei citati venticinque sistemi idrici; 3) l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 miliardi di euro);
per la Corte dei conti si dovrebbe individuare un percorso correttivo che dovrebbe considerare almeno i seguenti elementi: individuazione di stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle n. 124 opere selezionate dal decreto ministeriale n. 517 del 2021, per complessivi 2 miliardi; tempestiva individuazione ex ante delle singole opere che costituiranno i «venticinque sistemi complessi», al fine di consentire la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle sue fasi attuative; maggior rigore nell'attività di monitoraggio degli interventi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
tra gli obiettivi dichiarati del PNRR è compreso anche quello relativo alla riduzione del water service divide (cioè la differenza nella qualità dei servizi erogati) tra le regioni del Sud ed il resto del Paese. Inoltre, attraverso alcune riforme, il PNRR punta ad incentivare un miglioramento nella governance di sistema, considerata responsabile dei mancati interventi di manutenzione che, nel tempo, hanno portato alle attuali criticità;
divari ancora maggiori riguardano le aree interne, la cui valenza è stata totalmente ignorata dal provvedimento in commento;
per migliorare le reti idriche e quindi dotarsi di un sistema efficiente, l'Italia e la Sicilia devono poter puntare al sostegno economico del PNRR e dei Piani di sviluppo e coesione. Oggi Sicilia e Campania condividono, ad esempio, un piano per investire dove sarebbe necessario. Si tratta della Linea d'intervento «Infrastrutture Idriche» finanziati con il Piano sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 per 275 milioni di euro. Si tratta di fondi spendibili per la manutenzione delle reti già esistente, per la realizzazione di infrastrutture più sostenibili e resilienti e per interventi a contrasto del cambiamento climatico sia in città che nelle aree esterne. Tra questi 275 milioni, 20 milioni sarebbero stanziati per il completamento delle dighe incompiute;
la Regione Siciliana ha adottato il Piano regionale per la lotta alla siccità in cui ha individuato gli interventi necessari nel breve, medio e lungo periodo;
il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale siccità che, per la Sicilia, ha individuato 27 interventi prioritari con un investimento di 829 milioni di euro;
come documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale alla Cabina di regia, in relazione agli invasi, la Sicilia ha registrato un deficit del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo che indica la necessità di una riprogrammazione delle risorse per recuperare il divario;
è necessario inoltre conoscere i bilanci idrici della Sicilia aggiornati che tengano conto della situazione delle infrastrutture dell'approvvigionamento idrico primario in relazione al fenomeno della siccità e della scarsità idrica al fine di predisporre con urgenza gli interventi necessari alla risoluzione del problema attivando in caso di inerzia o di inadeguata governance locale i poteri sostitutivi,
impegna il Governo:
a dare piena attuazione, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, agli interventi previsti dal Commissario straordinario nazionale per la siccità indicati nella 2a Relazione alla Cabina di regia.
9/1752-A/126. (Testo modificato in corso della seduta)Barbagallo, Provenzano, Marino, Iacono, Porta, Carmina, Aiello.
La Camera,
premesso che:
le scuole, grazie alle risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale ATA e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;
sono state assunte circa 6.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nominati sul cosiddetto organico rinforzato in scadenza il 15 aprile;
da mesi, con la presentazione di emendamenti e atti di sindacato ispettivo, chiediamo al Governo l'impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici e superare il limite temporale della scadenza, per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026;
da dichiarazioni a mezzo stampa apprendiamo che il Governo avrebbe individuato una dotazione di circa 14 milioni di euro, direttamente nel bilancio del Ministero, da destinare alla proroga dell'impiego di questo personale, proroga che sarà disposta con un intervento legislativo nel primo provvedimento disponibile;
i contratti, per i quali non è stata prevista la proroga, sono scaduti il 15 aprile;
riteniamo adesso urgente che il Ministero dia immediate indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di operare la proroga dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, contingente che sta svolgendo un ruolo importante nel sostegno al sistema educativo, peraltro durante una fase caratterizzata dalla realizzazione delle misure finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle iniziative di Agenda Sud,
impegna il Governo
ad intraprendere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita la copertura fino al 30 giugno prossimo, come da dichiarazioni del Ministro competente e siano date immediate indicazioni alle istituzioni scolastiche al fine di operare per la proroga contrattuale dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, scaduto il 15 aprile.
9/1752-A/127. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un commissario straordinario;
al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale;
il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;
le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di welfare e i fondi per il diritto allo studio;
il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione,
impegna il Governo
in fase di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a meglio indicare le funzioni e i limiti del commissario straordinario, al fine di salvaguardare il principio di sussidierà e a tutelare l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio.
9/1752-A/128. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 interviene in materia di alloggi e residenze per studenti universitari al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia;
il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;
le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di welfare e i fondi per il diritto allo studio;
il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;
al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;
l'incremento del fondo rappresenterebbe una risposta concreta alle difficoltà dei tanti studenti fuori sede,
impegna il Governo
al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, a prevedere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9/1752-A/129. Orfini, Zingaretti, Manzi, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 interviene in materia di alloggi e residenze per studenti universitari al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia;
il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;
le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di welfare e i fondi per il diritto allo studio;
il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;
al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;
l'incremento del fondo rappresenterebbe una risposta concreta alle difficoltà dei tanti studenti fuori sede,
impegna il Governo
al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9/1752-A/129. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Zingaretti, Manzi, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19, modificato in sede referente in seguito all'approvazione di un emendamento del Partito democratico, reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR;
la norma consente al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva a utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta; autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine,
impegna il Governo
a non circoscrivere la realizzazione di nuove palestre pubbliche ai soli comuni delle isole minori marine.
9/1752-A/130. Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente;
tale misura è finalizzata al potenziamento e al rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR,
impegna il Governo
ad assumere iniziative affinché eventuali risorse finanziarie aggiuntive stanziate da nuovi provvedimenti vengano destinate al settore agroalimentare e non ad incrementare l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il budget del suo staff.
9/1752-A/131. Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Forattini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame presenta disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, in particolare con il «Progetto 1000 esperti», come previsto all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, all'articolo 9, ha prodotto significativi risultati sia nella collaborazione svolta all'interno della pubblica amministrazione centrale, sia all'interno degli enti locali (regioni, province, e comuni);
il «Progetto 1000 esperti» rappresenta uno strumento di assistenza tecnica di durata triennale, a sostegno degli enti locali per semplificare e accelerare quelle procedure complesse di carattere autorizzatorio, verso imprese e cittadini, propedeutiche alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR. Si tratta di un progetto unico a sostegno della pubblica amministrazione per:
diffondere in maniera uniforme e condivisa con le amministrazioni coinvolte il miglioramento;
superare gli ostacoli, sia di natura organizzativa sia tecnologica, alle autorizzazioni;
abilitare appieno le opportunità offerte dal PNRR;
rendere i territori maggiormente competitivi, attrattivi e coesi;
tale progetto è stato necessario per garantire le adeguate competenze alla pubblica amministrazione la cui attuale carenza di personale comporta gravi criticità;
entro il 2024 gli incarichi attivati con il «Progetto 1000 esperti» cesseranno e considerata l'importanza di avere continuità nella prestazione di tale tipo di collaborazioni appare necessario continuare a mantenere tali contratti sino al completamento dei progetti, con particolare riferimento ai progetti di edilizia scolastica i cui appalti di lavori avranno termine entro il 30 giugno 2026;
tale indicazione risulta indifferibile anche in virtù delle citate criticità degli enti locali che in mancanza di tali professionalità avrebbero difficoltà a continuare a fare fronte ai numerosi adempimenti previsti dal PNRR, in termini di rendicontazione, monitoraggio, controllo, semplificazioni delle procedure, sopralluoghi nei cantieri e tutto quanto concerne le specifiche attività previste obbligatoriamente per la realizzazione dei progetti;
appare quindi necessario il rifinanziamento del «Progetto 1000 esperti»: con tale finalità è stato presentato un emendamento al provvedimento in esame poi però non approvato,
impegna il Governo
a prevedere nel primo provvedimento utile il rifinanziamento, in relazione a quanto espresso in premessa, del «Progetto 1000 esperti» sino al completamento dei progetti per i quali tali professionisti sono stati assunti.
9/1752-A/132. Bonafè, Simiani.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», un emendamento del Governo all'articolo 36 ha introdotto una serie di misure relative anche agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nel marzo del 2023;
in particolare, il dispositivo prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici sopra richiamati;
la ricognizione di cui trattasi è sottoposta al Governo, mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
il provvedimento in esame, tuttavia, precisa che dalle disposizioni non sorgono nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
risulta pertanto del tutto evidente che il Governo, nonostante la pressante richiesta di fondi, impegni e tempi certi, non abbia provveduto allo stanziamento di quelle risorse che risultano imprescindibili al fine di sostenere le esigenze delle comunità colpite, in particolare per la ricostruzione e la riparazione degli immobili;
a distanza di oltre un anno dai rovinosi eventi, rispetto ai quali non sono state ancora avviate azioni significative, il provvedimento in esame non sana dunque la drammatica carenza di fondi che penalizza l'Umbria e, al contempo, introduce nuove procedure burocratiche il cui unico effetto sarà quello di procrastinare l'avvio del processo di ricostruzione,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nel marzo del 2023, l'immediato avvio del processo di ricostruzione nonché a stanziare le risorse necessarie allo scopo.
9/1752-A/133. Ascani, Curti, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono presenti norme e risorse che riguardano il Piano Transizione 5.0;
in particolare l'articolo 38 istituisce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici;
le biomasse sono una fonte rinnovabile inclusa e disciplinata dalle Direttive REDII e REDIII e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che prevede dei requisiti minimi per i generatori di calore a biomassa che accedono ad incentivi basati sulle prestazioni ambientali;
l'autoproduzione di energia da biomasse riguarda energia termica ed elettrica in cogenerazione ad alto rendimento. Inoltre nel settore industriale spesso si riutilizzano residui legnosi e sottoprodotti provenienti da altre lavorazioni destinati allo smaltimento (economia circolare e sostenibilità) spesso in un regime di autoproduzione dei combustibili e quindi dell'energia;
appare quindi necessaria l'inclusione anche di questa tipologia di combustibili e di impianti tra gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali previsti dal Piano Transizione 5.0 per sostenere processo di transizione energetica delle imprese all'interno del decreto in esame, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo;
nel corso della discussione del provvedimento in esame è stato presentato un emendamento con l'obiettivo di includere gli impianti a biomasse tra gli investimenti in beni materiali previsti dal Piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo,
impegna il Governo
ad includere, nel prossimo provvedimento utile, gli impianti a biomasse tra gli investimenti in beni materiali previsti dal Piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica prefissati a livello nazionale ed europeo.
9/1752-A/134. Simiani.
La Camera,
premesso che:
la strage di Bargi sul lago di Suviana, in provincia di Bologna, è solo l'ultimo della lunga serie di incidenti mortali sul lavoro che continuano a segnare le cronache italiane: solo nei primi due mesi del 2024, secondo gli ultimi aggiornamenti Inail, si è già arrivati a quota 119. È il 19 per cento in più rispetto allo scorso anno;
nonostante le assunzioni di nuovi ispettori dell'INAIL decise dal precedente Governo, in numerose regioni si registra solo un ispettore ogni 39.000 imprese, contro la raccomandazione dell'Unione europea che ne indica uno ogni 10.000. Nel 2021, i controlli effettuati insieme ad INPS e INAIL, hanno registrato un 69 per cento di imprese irregolari;
i controlli in materia di sicurezza spettano soprattutto alle ASL, con organici molto depotenziati e per le quali nella legge di bilancio non c'è alcuno stanziamento;
si registrano infatti oltre 2.600 persone in meno rispetto alla pianta organica, tra cui 1.100 ispettori. Non perché non siano stati fatti i concorsi, ma perché gli stipendi sono così poco attrattivi che i vincitori spesso rinunciano all'incarico o se ne vanno dopo pochi mesi. Con il risultato che gli ispettori in attività sono costretti a dividersi tra i sopralluoghi in cantieri e aziende e le attività amministrative;
è di tutta evidenza che occorre una radicale revisione della strategia in materia di lavoro, da definire insieme alle parti sociali, puntando alla buona e stabile occupazione e a un significativo investimento nella sicurezza del lavoro;
lo stesso Governo ha riconosciuto le attuali criticità; rispondendo alla Camera, in Commissione Lavoro, alla interrogazione numero 5-02027, il 21 febbraio scorso, il sottosegretario Claudio Durigon ha infatti dichiarato: «Riguardo il miglioramento dell'attuale scenario in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono allo studio diverse soluzioni normative che, con particolare riferimento al settore dell'edilizia, sono volte a garantire la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, nel rispetto della normativa vigente e senza tralasciare l'ambito formativo in materia di salute e sicurezza, che rappresenta un parametro importante, in ottica preventiva, per ridurre il tasso di eventi letali nei luoghi di lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite e, in raccordo con tutti gli altri soggetti coinvolti, garantisce il massimo impegno nel favorire e rafforzare il dialogo con le parti sociali perché vi è la consapevolezza che solo attraverso un serio confronto è possibile valorizzare l'effettiva efficacia delle misure poste a presidio della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori»;
nonostante ciò nel corso del dibattito parlamentare nel provvedimento in esame l'emendamento che avrebbe istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui per trattamento accessorio del personale dell'ispettorato nazionale del lavoro è stato respinto,
impegna il Governo
a istituire, in relazione a quanto espresso in premessa e per contrastare concretamente gli incidenti sul lavoro, un apposito fondo per garantire un adeguato trattamento accessorio al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
9/1752-A/135. Fossi, Scotto, Gribaudo, Laus, Sarracino, Guerra.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono presenti norme e risorse che riguardano lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
il PNRR finanzia, con oltre 500 milioni di euro, la realizzazione di nuove tramvie nella città metropolitana di Firenze;
il sistema tramviario di Firenze costituisce una infrastruttura per la mobilità ecologica e puntuale nell'area metropolitana, che snellisce i flussi di traffico e determina l'abbattimento di emissioni nocive;
il sistema tramviario di Firenze è già oggi molto utilizzato e consiste nelle linee attive T1 (Careggi-Scandicci) e T2 (Aeroporto-Piazza dell'Unità), nella linea in corso di realizzazione «Variante Centro Storico» (Fortezza-Cavour) e nelle linee da realizzare Linea 3.2.1 (Piazza Libertà-Bagno a Ripoli), Linea 3.2.2 (Piazza Libertà-Rovezzano), Linea 2.2 (Peretola-Sesto fiorentino) e Linea 4 (Leopolda-Campi Bisenzio), le cui realizzazioni sono finanziate anche dal PNRR;
con la legge di bilancio 2024-2026 sono stati definanziati 30 milioni di euro relativi alla realizzazione della prima tratta della tramvia 4 (Leopolda-San Donnino);
il Governo si è però impegnato pubblicamente a reinserire tali risorse nel bilancio 2027 per consentire di realizzare la suddetta Linea 4;
appare quindi urgente e necessario la conferma del finanziamento dei 30 milioni di euro anche al fine di evitare ritardi nella realizzazione delle linee tramviarie, finanziate anche dal presente provvedimento,
impegna il Governo
a ripristinare nelle prossime manovre di bilancio, in relazione a quanto espresso in premessa, 30 milioni di euro assegnati originariamente per l'anno 2024 alla tramvia di Firenze.
9/1752-A/136. Gianassi, Fossi.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», un emendamento del Governo articolo 36 approvato in sede referente come comma 2-ter di tale articolo, ha introdotto una serie di misure relative all'evento sismico che ha colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022;
in particolare, la norma prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici sopra richiamati;
la ricognizione di cui trattasi è sottoposta al Governo, mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
il comma 2-ter precisa che dalle disposizioni non sorgono nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
risulta pertanto evidente che il Governo, nonostante la pressante richiesta di fondi, impegni e tempi certi, non abbia provveduto allo stanziamento di quelle risorse che risultano imprescindibili al fine di sostenere le esigenze delle comunità colpite, in particolare per la ricostruzione e la riparazione degli immobili;
a distanza di oltre un anno dai rovinosi eventi, rispetto ai quali non sono state ancora avviate azioni significative, il provvedimento in esame non sana dunque la drammatica carenza di fondi che penalizza questa emergenza e, al contempo, introduce nuove procedure burocratiche il cui unico effetto sarà quello di procrastinare l'avvio del processo di ricostruzione;
il numero di sfollati che da troppo tempo attendono una pianificazione certa degli interventi è pari, per la sola città di Ancona, a 750 persone,
impegna il Governo
a stanziare le risorse necessarie e ad adottare le misure essenziali per garantire, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022, l'immediato avvio del processo di ricostruzione.
9/1752-A/137.Curti, Ascani, Manzi.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», un emendamento del Governo articolo 36 approvato in sede referente come comma 2-ter di tale articolo, ha introdotto una serie di misure relative all'evento sismico che ha colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022;
in particolare, la norma prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici sopra richiamati;
la ricognizione di cui trattasi è sottoposta al Governo, mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
il comma 2-ter precisa che dalle disposizioni non sorgono nuovi, ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
impegna il Governo
a stanziare le risorse necessarie e ad adottare le misure essenziali per garantire, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022, l'immediato avvio del processo di ricostruzione.
9/1752-A/137.(Testo modificato nel corso della seduta)Curti, Ascani, Manzi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;
in particolare, nel testo originario presentato alla Camera, per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), era disciplinato il «green pass europeo»;
il green pass globale proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Unione europea è una sorta di fascicolo sanitario elettronico, come quello fornito dalle autorità sanitarie locali, ma verificabile e accettato in tutto il mondo;
il green pass europeo nasce dalla necessità di prevedere una maggiore cooperazione tra gli Stati per aiutare a prevenire o rispondere ad una possibile prossima grande emergenza sanitaria;
la pandemia da COVID-19 ha dimostrato che molte delle sfide odierne per i sistemi sanitari sono sfide condivise non solo tra Paesi europei ma anche extra europei e che i temi della condivisione delle informazioni e della cooperazione sono necessarie per tutelare la salute globale,
impegna il Governo
a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, misure volte a verificare la possibilità di far aderire l'Italia alla rete green pass dell'OMS per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale.
9/1752-A/138. Stumpo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale tra cui un taglio drastico di 1,2 miliardi di euro destinati alla messa in sicurezza sismica delle strutture ospedaliere (programma cosiddetto «verso un ospedale sicuro e sostenibile»);
si tratta dell'ennesimo taglio dopo quelli relativi alle case di comunità (riduzione che supera il 30 per cento, dalle 1.350 programmate alle sole 936 che verranno realizzate) e agli ospedali di comunità (riduzione del 25 per cento da 400 programmati ai 304 che verranno realizzati);
nonostante siano perlopiù appartenenti alle forze politiche della maggioranza, gli assessori regionali che compongono la Commissione salute della Conferenza delle regioni, di fronte a questo ennesimo taglio hanno sollevato perplessità e dubbi;
dopo il drammatico periodo del Covid niente è cambiato e la promessa di un Servizio sanitario nazionale più vicino e immediato al cittadino che ha un problema di salute è rimasta lettera morta, con la sanità che continua ad essere un bancomat da cui, con varie scuse, prelevare le risorse per altri progetti e il diritto alla salute dei cittadini l'ultima delle priorità, la più sacrificabile;
e non convince certo la strada alternativa prevista dall'esecutivo per salvare questi interventi di messa in sicurezza di strutture sanitarie spesso molto fatiscenti – quella di attingere alle risorse non ancora impiegate del Fondo ordinario per l'edilizia ospedaliera: si tratta del cosiddetto «Fondo articolo 20» della legge di bilancio che nel 1988 per la prima volta lanciò un piano pluriennale per l'edilizia ospedaliera da oltre 30 miliardi e che secondo l'Esecutivo non risulta impegnato per 2,2 miliardi anche a causa di procedure spesso complicate e burocratiche. Somme residue che per il Governo possono essere appunto usate per coprire lo spostamento dei fondi dal PNRR, mantenendo dunque gli interventi previsti;
in realtà questi 2,2 miliardi – secondo un primo monitoraggio – sarebbero in larga parte spendibili ma solo nelle regioni del Sud che non li hanno ancora impegnati del tutto e non a esempio in quelle del Centro-Nord, con in particolare Lombardia, Lazio e Piemonte che a quanto risulta non avrebbero nemmeno un euro da attingere a quel fondo per l'edilizia sanitaria;
la stessa Corte dei conti, in una memoria depositata alla Commissione bilancio ha certificato il taglio dei fondi per la sanità, in particolare quelli per il programma «Ospedale sicuro e sostenibile» già finanziati con le risorse del PNC, il Piano complementare al PNRR,
impegna il Governo
a ripristinare fin dal primo provvedimento utile risorse adeguate affinché la salute torni ad essere un diritto fondamentale di tutte le persone così come sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione e il buon funzionamento del Sistema sanitario nazionale torni ad essere una priorità per questo Governo.
9/1752-A/139. Malavasi, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;
in coerenza con gli obiettivi della Missione 6, Componente 2, del PNRR, per favorire la ricerca scientifica e, in tal modo, il conseguimento di risultati utili per il miglioramento della salute dei cittadini è necessario adeguare le regole per la gestione dei dati sanitari;
le nuove disposizioni dovrebbero avvenire in modo da consentire una sperimentazione delle attività di ricerca basate sui dati sanitari affrontando, in un ambiente protetto, i limiti posti all'utilizzo dei dati sanitari da parte delle autorità amministrative e di vigilanza e delle strutture di controllo interno alle entità impegnate nella ricerca scientifica (nello specifico, il Data Protection Officer);
l'obiettivo dovrebbe essere quello di potenziare la medicina di iniziativa e di prevenzione, garantendo, allo stesso tempo, una adeguata protezione dei dati sanitari degli assistiti,
impegna il Governo
ad adottare, fin dal primo provvedimento utile, misure volte a definire le modalità di una possibile sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
9/1752-A/140. Girelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;
in particolare, come già evidenziato nell'ordine del giorno 9/01633-A/019 a prima firma dell'Onorevole Furfaro pubblicato il 19 febbraio al 31 dicembre 2023 sono scaduti i contratti dei lavoratori precari dell'AIFA, ente pubblico non economico con un ruolo fondamentale nella gestione della governance farmaceutica ai fini della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e dei correlati Sistemi sanitari regionali (SSR) e del sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse anche private;
inoltre, l'Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale a supporto degli interventi di assistenza sanitaria previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, finalizzati al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nonché per le nuove funzioni e competenze che l'Italia, al pari degli altri Paesi dell'Unione europea, è chiamata a svolgere ai sensi del nuovo regolamento europeo di Health Technology Assessment (Hta), applicato dal gennaio 2025, nonché alle attività richieste per l'attuazione del regolamento sul sistema tariffario dell'EMA e a quelle scaturenti dalla partecipazione al processo di revisione della legislazione farmaceutica;
nonostante l'ordine del giorno richiamato sia stato approvato dal Governo sono passati ulteriori 2 mesi senza che la situazione sia stata sbloccata;
dopo 4 mesi, il personale che era stato assunto con contratti di lavoro di flessibile, co.co.co., somministrazione, a progetto (tutte le forme possibili che la pubblica amministrazione ha utilizzato per aggirare i blocchi o la spending review) e che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati non sono stati richiamati in servizio,
impegna il Governo
ad adottare quanto prima ogni misura necessaria volta a consentire la ripresa in servizio di coloro che erano stati assunti da AIFA con contratti atipici nonché ad individuare una soluzione, compatibilmente con i princìpi ordinamentali in materia di pubblico impiego, che consenta la stabilizzazione dei lavoratori parasubordinati che da oltre 13 anni lavorano per AIFA, in conformità al diritto dell'Unione europea (direttiva 1999/70/CE).
9/1752-A/141. Furfaro, Ciocchetti, Barelli, Nevi, Bergamini, Cannizzaro, Dalla Chiesa, Benigni, Arruzzolo, Bagnasco, Battilocchio, Battistoni, Calderone, Cappellacci, Caroppo, Casasco, Cattaneo, Cortelazzo, D'Attis, De Palma, Fascina, Gatta, Mangialavori, Marrocco, Mazzetti, Mulè, Orsini, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pittalis, Polidori, Rossello, Rubano, Paolo Emilio Russo, Saccani Jotti, Sala, Squeri, Tassinari, Tenerini, Tosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al Sistema sanitario nazionale;
in particolare, come già evidenziato nell'ordine del giorno 9/01633-A/019 a prima firma dell'Onorevole Furfaro pubblicato il 19 febbraio al 31 dicembre 2023 sono scaduti i contratti dei lavoratori precari dell'AIFA, ente pubblico non economico con un ruolo fondamentale nella gestione della governance farmaceutica ai fini della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e dei correlati Sistemi sanitari regionali (SSR) e del sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse anche private;
inoltre, l'Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale a supporto degli interventi di assistenza sanitaria previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, finalizzati al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nonché per le nuove funzioni e competenze che l'Italia, al pari degli altri Paesi dell'Unione europea, è chiamata a svolgere ai sensi del nuovo regolamento europeo di Health Technology Assessment (Hta), applicato dal gennaio 2025, nonché alle attività richieste per l'attuazione del regolamento sul sistema tariffario dell'EMA e a quelle scaturenti dalla partecipazione al processo di revisione della legislazione farmaceutica;
dopo 4 mesi, il personale che era stato assunto con contratti di lavoro di flessibile, co.co.co., somministrazione, a progetto (tutte le forme possibili che la pubblica amministrazione ha utilizzato per aggirare i blocchi o la spending review) e che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati non sono stati richiamati in servizio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare opportune iniziative volte a consentire la ripresa in servizio di coloro che erano stati assunti da AIFA con contratti atipici nonché ad individuare una soluzione, compatibilmente con i princìpi ordinamentali in materia di pubblico impiego, che consenta la stabilizzazione dei lavoratori parasubordinati che da oltre 13 anni lavorano per AIFA, in conformità al diritto dell'Unione europea (direttiva 1999/70/CE).
9/1752-A/141. (Testo modificato nel corso della seduta)Furfaro, Ciocchetti, Barelli, Nevi, Bergamini, Cannizzaro, Dalla Chiesa, Benigni, Arruzzolo, Bagnasco, Battilocchio, Battistoni, Calderone, Cappellacci, Caroppo, Casasco, Cattaneo, Cortelazzo, D'Attis, De Palma, Fascina, Gatta, Mangialavori, Marrocco, Mazzetti, Mulè, Orsini, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pittalis, Polidori, Rossello, Rubano, Paolo Emilio Russo, Saccani Jotti, Sala, Squeri, Tassinari, Tenerini, Tosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure relative al sistema sanitario nazionale;
si tratta dell'ennesimo taglio dopo quelli relativi alle case di comunità (riduzione che supera il 30 per cento, dalle 1.350 programmate alle sole ne 936 che verranno realizzate) e agli ospedali di comunità (riduzione del 25 per cento da 400 programmati ai 304 che verranno realizzati);
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni definisce gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, garantendo i livelli essenziali e uniformi di assistenza attraverso il Piano sanitario nazionale;
il decreto del Ministero della salute n. 77 del 23 maggio 2022 ha introdotto nuovi modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire un accesso facilitato alle cure per i cittadini;
il medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 1 comma 2, afferma che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;
nonostante gli investimenti per la ripresa economica post pandemica, le risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale risultano insufficienti per attuare appieno le nuove modalità organizzative e consentire la piena accessibilità ai servizi sanitari in particolare per le persone più vulnerabili,
impegna il Governo
ad individuare, fin dal primo provvedimento utile, risorse finanziarie stabili ed adeguate al fine di garantire i princìpi di universalità, eguaglianza ed equità propri del nostro Servizio sanitario nazionale.
9/1752-A/142. Ciani.
La Camera,
premesso che:
il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, di Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno;
le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel provvedimento in oggetto, predisposte all'indomani della strage al cantiere Esselunga a Firenze, più opportunamente sarebbero dovute essere contenute in un apposito provvedimento dedicato a tale rilevante materia, anziché confluire nell'ennesimo provvedimento omnibus;
nello specifico, la soluzione prospettato in materia di certificazione delle imprese del solo settore dell'edilizia ha destato molte preoccupazioni e critiche, non solo da parte sindacale, rispetto alle quali l'esame in sede referente ha solo parzialmente offerto risposte appropriate;
un profilo, che nel corso dell'esame in sede referente è stato solo parzialmente attenuato, concerne l'esclusione dall'applicazione della patente a crediti per le imprese in possesso della attestazione di qualificazione SOA, ora specificata nella classifica pari o superiore alla III;
va rilevato come, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici, la stessa disciplina della attestazione di qualificazione SOA, sia volta ad attestare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, così come si evince dal dettato del corrispondente Allegato II.12, del medesimo codice dei contratti pubblici;
come evidente, tali requisiti hanno un riflesso molto indiretto sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e la circostanza di averne elevato la caratterizzazione alle imprese che possano partecipare a lavori di importo superiore euro 1.033.000 non appare sufficiente a giustificare l'esclusione del sistema della patente a crediti;
peraltro, tale esclusione sembrerebbe escludere la possibilità di applicare la sospensione delle attività nei casi di incidenti mortali e gravi infortuni, come invece previsto ai sensi del novellato articolo 27, comma 15, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come novellato dal presente provvedimento,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e ad avviare un sollecito confronto con le parti sociali, al fine di rivedere le disposizioni di cui in premessa che limitano l'applicazione del sistema di certificazione delle imprese edili in materia di sicurezza sul lavoro, in ragione dell'esistenza di capacità tecnica e finanziaria.
9/1752-A/143. Toni Ricciardi, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
in proposito si ricorda che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;
la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi), quindi investimenti che accompagnavano e integravano la realizzazione del PNRR;
in sostanza, per realizzare gli interventi già previsti nel PNRR e cancellati dal Governo si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);
ulteriori tagli al PNC sono stabiliti anche dalle norme programmatiche dell'articolo 1 che, intervenendo in materia di governance per il PNRR e il PNC, prevede la presentazione di una informativa congiunta al CIPESS sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano;
sulla base dell'informativa, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e le risorse sono destinate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino a concorrenza degli importi (circa 5 miliardi) versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 8, lettere h) ed i),
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle norme citate in premessa e stabilire, qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento del Piano nazionale complementare – PNC da destinare al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) fossero inferiori all'importo del taglio di 5 miliardi che:
a) siano individuate fonti di finanziamento alternative per garantire la completa compensazione del taglio;
b) sia in ogni caso rispettato il vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.
9/1752-A/144. Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il preambolo del decreto individua gli straordinari motivi di necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge nell'esigenza di disporre misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
in proposito si ricorda che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state approvate modifiche al PNRR che hanno interessato, nel complesso, 145 misure. Dieci misure sono state completamente definanziate. In relazione a queste ultime, il provvedimento in esame, avrebbe dovuto reperire le risorse occorrenti a garantirne la continuità attuativa;
la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte sono in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Piano nazionale complementare (3,9 miliardi di euro) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi di euro), quindi investimenti che accompagnavano e integravano la realizzazione del PNRR;
in sostanza, per realizzare gli interventi già previsti nel PNRR e cancellati dal Governo si taglia altra spesa per investimenti che avrebbero dovuto accompagnare quelli del Piano come nel caso del PNC oppure essere finalizzati alla riduzione dei divari territoriali (FSC);
ulteriori tagli al PNC sono stabiliti anche dalle norme programmatiche dell'articolo 1 che, intervenendo in materia di governance per il PNRR e il PNC, prevede la presentazione di una informativa congiunta al CIPESS sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano, sulla base dell'informativa, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e le risorse sono destinate all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, fino a concorrenza degli importi (circa 5 miliardi di euro) versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 8, lettere h) ed i),
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 1, comma 2, laddove non si esplicita che tra le ulteriori fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale con cui coprire le misure espunte dal PNRR, non possa essere in alcun modo ricompreso nuovamente il FSC e, in ogni caso, non prima che sia completamente reintegrato il taglio da circa 5 miliardi di euro.
9/1752-A/145. Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
i commi 9 e 10 dell'articolo 1 del provvedimento intervengono sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027;
il comma 10 reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di «reintegrare» la disponibilità del Fondo;
in particolare, il comma dispone la soppressione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con l'obiettivo eliminare i vincoli di destinazione posti alle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per complessivi 700 milioni di euro, previsti dalle disposizioni oggetto di abrogazione;
si tratta di investimenti importanti, già avviati, in settori strategici. Tra gli altri: la rete di interconnessione nazionale dell'istruzione, il Polo energetico nel mare Adriatico, il risanamento urbano dei comuni piccoli, nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;
si rileva che la copertura degli oneri del rifinanziamento delle misure espunte dal PNRR sono già in larga parte reperite attraverso riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione (5 miliardi di euro) e che reintegrare le risorse significa aumentarle non togliere finalizzazioni a progetti che sono già finanziati a valere su medesimo Fondo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi delle disposizioni citate in premessa e garantire, in ogni caso, la piena attuazione degli interventi già previsti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 59 del 2021.
9/1752-A/146. Tabacci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 inserisce una serie di modifiche normative volte a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL in materia di cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, nonché il suo contributo nella piena implementazione del PNRR;
al comma 4 si dispone che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
la norma concede, in sostanza, al Presidente attuale, già titolare di pensione, di ricevere anche uno stipendio per il suo ruolo presso il CNEL,
impegna il Governo
a valutare le ricadute negative che derivano dalla disapplicazione ad personam di norme generali e astratte.
9/1752-A/147. Gnassi.