XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 24 APRILE 2024
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 23 aprile 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cantone, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cantone, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 18 aprile 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
MASCHIO ed altri: «Istituzione della corte di appello di Verona» (1831).
In data 19 aprile 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa della deputata:
TENERINI: «Introduzione dell'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nei corsi della scuola secondaria di primo e di secondo grado» (1832);
TENERINI: «Introduzione di un'indennità annua in favore dei lavoratori dipendenti di imprese private con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e agevolazione tributaria per la trasformazione di contratti di lavoro stagionale in contratti di lavoro a tempo indeterminato» (1833).
In data 22 aprile 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DE LUCA: «Istituzione di una Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori» (1834);
MULÈ: «Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale» (1835);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE URZÌ ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di educazione e avviamento professionale delle persone con disabilità» (1836);
ZARATTI: «Disposizioni concernenti il regime giuridico degli agri marmiferi e la disciplina dell'attività di estrazione dei marmi nel distretto apuo-versiliese» (1837).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MIELE ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente il conferimento al diploma di liceo musicale e coreutico del valore di titolo di preferenza per l'accesso ai corsi di diploma di primo livello presso gli istituti di alta formazione musicale e coreutica» (1544) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Barabotti.
La proposta di legge MARCHETTI ed altri: «Introduzione dell'articolo 252-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riconversione industriale dei siti inquinati regionali di preminente interesse pubblico» (1547) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Barabotti.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 1169, d'iniziativa dei deputati Furfaro ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e altre misure per la riduzione del disagio abitativo per i nuclei svantaggiati».
Ritiro di proposte di legge.
In data 19 aprile 2024 la deputata Tenerini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
TENERINI: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di erogazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego ai lavoratori stagionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di tempo parziale ciclico verticale, nonché agevolazione fiscale per la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale» (1320).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.
Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali)
TONI RICCIARDI: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, in materia di esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini italiani residenti in Stati europei non appartenenti all'Unione europea» (1613) Parere delle Commissioni III, V e XIV.
II Commissione (Giustizia)
GHIRRA ed altri: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli» (1591) Parere delle Commissioni I e V.
VII Commissione (Cultura)
S. 924-bis. – «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» (approvato dal Senato) (1830) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VIII Commissione (Ambiente)
FURFARO ed altri: «Disposizioni concernenti lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e altre misure per la riduzione del disagio abitativo per i nuclei svantaggiati» (1169) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)
ASCANI ed altri: «Istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e disposizioni per il coordinamento delle politiche nazionali, lo sviluppo e la sostenibilità dell'innovazione tecnologica e digitale nonché per la disciplina dell'uso dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale» (1650) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 63 del 21 febbraio – 19 aprile 2024 (Doc. VII, n. 304),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosse, in riferimento agli articoli 5, 114, 119, commi primo e quarto, e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 774, della legge n. 197 del 2022, promosse, in riferimento agli articoli 5, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria:
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro).
Sentenza n. 64 del 19 marzo – 19 aprile 2024 (Doc. VII, n. 305),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell'articolo 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell'articolo 133, comma n. 113 del 2002, trasfuso nell'articolo 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro:
alla II Commissione (Giustizia).
Sentenza n. 65 del 19 marzo – 19 aprile 2024 (Doc. VII, n. 306),
con la quale:
dichiara che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato affermare, con le sentenze indicate in epigrafe, la giurisdizione del giudice comune nella controversia da cui origina il conflitto:
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).
Sentenza n. 70 del 7 marzo – 23 aprile 2024 (Doc. VII, n. 311),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 257, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevate, in riferimento agli articoli 24, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 257, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile:
alla VI Commissione (Finanze).
Sentenza n. 71 del 20 marzo – 23 aprile 2024 (Doc. VII, n. 312),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 574-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica:
alla II Commissione (Giustizia).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
in data 22 aprile 2024 Sentenza n. 66 del 22 febbraio – 22 aprile 2024 (Doc. VII, n. 307),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), aggiunto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2017, sollevate, in riferimento gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 22 aprile 2024 Sentenza n. 67 del 7 marzo – 22 aprile 2024 (Doc. VII, n. 308),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parole «nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente»:
alla VIII Commissione (Ambiente);
in data 23 aprile 2024 Sentenza n. 68 del 20 febbraio – 23 aprile 2024 (Doc. VII, n. 309),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 19, 20 e 21, e 16, comma 7, della legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 1 del 2023 promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1, commi 330 e 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nonché all'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 14, della legge della Regione Sardegna n. 1 del 2023, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione agli articoli 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché all'articolo 3, primo comma, lettera a), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XII Commissione (Affari Sociali);
in data 23 aprile 2024, Sentenza n. 69 del 20 marzo – 23 aprile 2024 (Doc. VII, n. 310),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, recante «Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)»:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 219).
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettera del 15 aprile 2024, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2022: POZZOLO ed altri n. 9/643-bis-AR/80, concernente la proroga della durata dei contratti a tempo determinato degli operatori giudiziari in servizio ai fini della loro stabilizzazione; BRUNO ed altri n. 9/643-bis-AR/176, sulla promozione di attività teatrali negli istituti penitenziari, mediante lo sviluppo di attività formative, laboratoriali e culturali.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Trasmissione dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, quali allegati al Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2), il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato VI), e le relazioni dei Ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa 2023-2025, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 2 – Allegato VII).
Questi documenti, in data 22 aprile 2024, sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (codificazione) (COM(2024) 53 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 18, 19 e 22 aprile 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a carriere attraenti e sostenibili nell'istruzione superiore (COM(2024) 145 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un sistema europeo di assicurazione della qualità e riconoscimento nell'istruzione superiore (COM(2024) 147 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 147 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria al Regno hascemita di Giordania (COM(2024) 159 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 aprile 2024;
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato di adesione del consiglio internazionale dello zucchero in merito alle condizioni di adesione del Kuwait all'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (COM(2024) 168 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo sulla mobilità dei giovani tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2024) 169 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 169 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati (COM(2024) 170 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati su un protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198) (COM(2024) 177 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 177 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'Unione europea attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente (JOIN(2024) 10 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla nona relazione sulla coesione (COM(2024) 149 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – I dialoghi sulla transazione pulita – Un bilancio – Un'industria europea forte per un'Europa sostenibile (COM(2024) 163 final).
Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Pagazzano (Bergamo), Senise (Potenza) e Robecchetto con Induno (Milano).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dalla Regione Veneto.
Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 17 aprile 2024, ha trasmesso una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio il 16 aprile 2024, volto a chiedere al Governo iniziative per l'immediato cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina, per dire no a tutte le guerre e alla corsa al riarmo.
Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).
Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 17 aprile 2024, ha trasmesso una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio il 16 aprile 2024, volto a chiedere al Governo iniziative per l'immediato cessate il fuoco umanitario e la liberazione degli ostaggi israeliani, nonché per promuovere la de-escalation in Medio Oriente e la soluzione politica «due popoli, due Stati».
Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dalla
Regione autonoma della Sardegna.
La Regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della Regione di scioglimento del consiglio comunale di Cagliari.
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Comunicazione di nomine governative.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, della legge 7 aprile 2022, n. 29, la comunicazione concernente la nomina del dottor Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla peste suina africana.
Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
alla dottoressa Mariaemanuela Guerra, l'incarico di direttore della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:
al dottor Antonio Parente, l'incarico di direttore della Direzione generale Spettacolo.
Richieste di parere
parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (151).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 13 maggio 2024.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (152).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 23 maggio 2024.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato «SPIKE», relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (153).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 giugno 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 maggio 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative di competenza volte a considerare nell'ambito dei consulenti tecnici d'ufficio le figure dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici e socio-sanitari – 3-00929
A)
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che ha introdotto la riforma del processo civile, ha disposto delle modifiche relative ai consulenti tecnici del giudice;
il decreto legislativo n. 149 del 2022, nel dettaglio, ha inserito nel decreto regio 18 dicembre 1941, n. 1368, l'articolo 24-bis, secondo il quale è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio presso il Ministero della giustizia;
in attuazione al citato decreto legislativo, è stato adottato il decreto interministeriale 4 agosto 2023, n. 109, che detta le disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando, oltre alle categorie previste dall'articolo 13, comma 3, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, ulteriori categorie professionali ricadenti nell'albo dei consulenti tecnici di ufficio, nonché i relativi settori di specializzazione di ciascuna categoria citata;
in particolare, nell'allegato A del decreto, parte integrante dello stesso, è riportato l'elenco delle categorie dell'albo e le relative categorie di specializzazioni, che, tuttavia, presenta delle gravi mancanze relative a importanti figure professionali che fino a quel momento hanno proceduto all'iscrizione all'albo presso il proprio tribunale di competenza;
da un lato, infatti, non viene fatta menzione della figura del pedagogista, dall'altro è erroneamente utilizzata la definizione «educatore professionale», dicitura ormai non più attuale e fuorviante;
con la riforma delle professioni educative del 2005, infatti, sono state individuate le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico (L19) ed educatore professionale socio-sanitario (L/SNT);
nonostante quanto previsto dalla riforma di settore, nel decreto interministeriale le figure di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non sono contemplate, dando spazio alla sola e fumosa figura di «educatore professionale»;
ugualmente, nello stesso allegato non risulta inserita la figura del pedagogista, figura professionale che raccoglie tanti professionisti, dotati di specifica laurea magistrale, che si occupano di tematiche sociali preminenti, come l'educazione, la pedagogia, la genitorialità, nonché di soggetti deboli come minori e persone in difficoltà;
diversamente dalla situazione attuale, prima dell'adozione del decreto n. 109 del 2023, i pedagogisti potevano accedere direttamente al tribunale di competenza e chiedere l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, pagando la relativa quota di iscrizione. Si tratta di un numero importante di professionisti già da tempo iscritti all'albo che hanno regolarmente pagato la propria quota e che adesso si trovano in una situazione di preoccupante stallo;
il mancato inserimento di tali categorie tra quelle compatibili con il ruolo di consulente tecnico di ufficio comporta un danno non solo alle stesse, ma anche e soprattutto al lavoro dei giudici che non possono più richiedere la loro consulenza, rinunciando così a figure altamente qualificate e cruciali per alcune casistiche processuali –:
se il Ministro interrogato intenda adottare le iniziative di competenza volte a rivedere l'attuale elenco dell'allegato A del decreto interministeriale 4 agosto 2023, n. 109, affinché anche le figure di professionisti pedagogisti, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari possano essere specificatamente contemplate, accedendo di fatto all'elenco dei consulenti tecnici di ufficio.
(3-00929)
Iniziative di competenza in relazione alla vicenda dell'utilizzo di un telefonino da parte di detenuti nel carcere di Poggioreale – 3-01158
B)
SARRACINO e BORRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
ha destato scalpore e sconcerto il video registrato da un telefonino e che ha avuto vasto eco mediatico, in cui alcuni detenuti del carcere di Poggioreale di Napoli si sono esibiti in una serie di deliranti affermazioni;
si tratta di un episodio di assoluta gravità e non affatto derubricabile a semplice atto di goliardia;
la domanda è come sia possibile che all'interno di un istituto penitenziario come Poggioreale possano girare liberamente dei telefonini;
il video pone oggettivamente una serie di inquietanti interrogativi sui mancati controlli e sui rischi connessi a questi collegamenti;
suddetto sconcerto è stato ben rappresentato da una serie di riflessioni pubblicate anche a mezzo stampa, in particolare quella di don Maurizio Patriciello sul quotidiano Avvenire –:
se il Ministro interrogato risulti essere a conoscenza di quanto riportato in premessa e se e quali iniziative abbia adottato con urgenza per verificare l'accaduto e per individuare le responsabilità e la causa dei mancati controlli, al fine di scongiurare il ripetersi di tali episodi e di evitare un rischio di emulazione, rafforzando le misure di sicurezza e gli organici della polizia penitenziaria in servizio presso tale struttura.
(3-01158)
Iniziative volte a garantire la piena inclusione scolastica agli alunni con disabilità – 3-01160
C)
CASO, ORRICO e FEDE. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
dal recente rapporto Istat «L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità – anno 2022-2023», nell'anno scolastico 2022/2023 sono aumentati gli alunni con disabilità di circa il 7 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi a 338 mila unità, pari al 4,1 per cento degli iscritti totali;
sebbene anche gli insegnanti di sostegno continuino ad aumentare, grazie anche al piano di potenziamento di 25 mila cattedre in più sul sostegno in tre anni voluto dall'ex Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, dai dati emerge che il 30 per cento dei circa 228 mila insegnanti non ha una formazione specifica, ma viene selezionato, spesso con ritardo, dalle graduatorie per le supplenze per far fronte alla carenza di figure specializzate;
il quadro fornito dal rapporto dell'istituto di statistica, già di per sé preoccupante, si aggrava aggiungendo il dato relativo alla continuità didattica: nell'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, salendo al 62,1 per cento alle medie e raggiungendo la percentuale del 75 per cento nelle scuole dell'infanzia. Il 9 per cento ha addirittura cambiato insegnante per il sostegno nel corso dell'anno scolastico;
per quanto concerne, invece, gli strumenti didattici a supporto degli alunni con disabilità finalizzati a facilitarne il processo di apprendimento, non sempre l'offerta soddisfa la domanda: il 7,3 per cento degli studenti non dispone di questa strumentazione, ma ne avrebbe bisogno e, a livello territoriale, la carenza di strumenti didattici si riduce al 5,9 per cento al Nord, mentre aumenta nel Mezzogiorno (8,7 per cento);
più di una scuola su quattro (nel Mezzogiorno una scuola su tre) definisce insufficiente la dotazione di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità e, tra gli ordini scolastici, la scuola primaria ne risulta maggiormente sprovvista, con solo il 31 per cento delle scuole con postazioni sufficienti. A ciò si aggiunge la scarsa diffusione della formazione dei docenti per il sostegno in tecnologie educative specifiche, in quanto solo in una scuola su quattro tutti gli insegnanti hanno frequentato almeno un corso specifico di formazione e aggiornamento in materia; per quanto concerne i livelli di partecipazione alle gite scolastiche che prevedono il pernottamento, i numeri sono decisamente bassi: solo il 23 per cento degli alunni frequentanti la scuola primaria vi partecipa e il dato si riduce drasticamente nella scuola dell'infanzia, con solo il 6 per cento dei partecipanti;
la mancanza di fondi e la carenza di insegnanti specializzati non permettono a circa la metà degli alunni con disabilità di partecipare alle attività extra-didattiche organizzate nel corso dell'orario scolastico, come i laboratori artistici, il teatro e altro, mentre, sebbene la partecipazione all'attività motoria sia molto diffusa (il 92 per cento), solo il 21 per cento degli alunni con disabilità prende parte a attività sportive diverse da quelle rientranti nel piano della didattica curriculare;
sono ancora molte le barriere fisiche presenti nelle scuole: la mancanza di un ascensore rappresenta la barriera più diffusa (50 per cento), mentre il 35 per cento delle scuole sono sprovviste di servo scale interno, bagni a norma (26 per cento) o rampe interne (24 per cento): in totale, soltanto il 40 per cento delle scuole risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria –:
quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di superare le problematiche evidenziate e garantire la piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
(3-01160)
Iniziative di competenza volte a promuovere l'utilizzo dei giacimenti di litio esistenti in Italia nel contesto della transizione energetica – 3-01161
D)
COLOMBO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il litio ha un alto valore commerciale con un prezzo che può raggiungere gli ottantamila euro la tonnellata. L'Italia possiede notevoli riserve e giacimenti del prezioso minerale. Nonostante ciò, esso non è estratto, pur essendo un componente essenziale per la produzione di batterie destinate ai veicoli elettrici e all'accumulo dell'energia prodotte da fonti rinnovabili, come il solare e l'eolico, ed è un componente fondamentale per la produzione di apparecchi vitali come i pacemaker. Più in generale, è utilizzato in importanti settori produttivi, come quello chimico, medico e metallurgico;
la transizione energetica in atto ha fatto incrementare significativamente la sua domanda. Ciò potrebbe causare al sistema produttivo nazionale un rischio di dipendenza dalle importazioni, rischiando di innescare processi speculativi come già avvenuto per gli idrocarburi. La stessa Presidente della Commissione europea ha dichiarato che il litio, assieme alle altre terre rare, vedrà crescere la sua domanda di ben cinque volte entro il 2030;
naturalmente il processo di estrazione del litio richiede un'accorta pianificazione e l'adozione di politiche sostenibili per garantirne l'estrazione in sicurezza;
ad avviso dell'interrogante, l'Italia dovrebbe avviare un percorso finalizzato a realizzare l'estrazione controllata, sicura e sostenibile del litio, assicurando al sistema produttivo una maggiore autonomia, necessaria per rafforzare l'economia nazionale, creando nuovi posti di lavoro e garantendo lo sviluppo di una nuova e autonoma catena di produzione del valore in ambito energetico e tecnologico;
è auspicabile che ciò avvenga in modo chiaro, con il coinvolgimento diretto e informato dei cittadini delle comunità locali interessate dall'attività estrattiva, elaborando progetti che prevedano l'adozione di tecnologie all'avanguardia, estremamente sicure per l'uomo e rispettose dell'ambiente. A tal fine apparirebbe utile prevedere forme di collaborazione con aziende private specializzate nel settore estrattivo, le quali potrebbero garantire un patrimonio consolidato costituito dalle specifiche conoscenze in tale ambito, fornendo la collaborazione tecnica e l'esperienza necessaria per la realizzazione di un modello di estrazione del litio innovativo, economicamente conveniente per la nazione e rispettoso dei più alti standard di sicurezza –:
se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano valutare l'opportunità di utilizzare i giacimenti di litio esistenti in Italia, promuovendo la ricerca e l'adozione di tecnologie innovative per l'estrazione in sicurezza e il suo riciclo, al fine di massimizzare l'efficienza nella produzione di batterie e, più in generale, per utilizzarlo nelle varie applicazioni produttive nazionali che necessitano di questo minerale.
(3-01161)
Iniziative in relazione ai termini e alle condizioni per il deposito dei brevetti industriali, in particolare ai fini della tutela dell'attività di ricerca svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con università ed enti pubblici di ricerca – 3-01159
E)
TONI RICCIARDI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il deposito di brevetti di invenzioni redatti dai ricercatori afferenti alle università è nota di merito e rappresenta la capacità di una ricerca di essere motore di innovazione e sviluppo. Ma spesso i ricercatori delle università rendono pubbliche le conclusioni delle proprie ricerche tramite articoli scientifici o comunicazioni nei convegni anziché provvedere a brevettare le stesse, sia per esigenze di tempo, sia per la mancanza di strutture di supporto alla presentazione delle domande di brevetto;
la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con l'articolo 3 ha interamente sostituito l'articolo 65 del medesimo codice, ribaltando l'approccio relativamente alla titolarità delle invenzioni;
ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 65, quando il rapporto di lavoro intercorreva con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore era titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore;
il citato articolo 3 della legge n. 102 del 2023 stabilisce, invece, che i diritti nascenti dall'invenzione industriale, fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse, facendo comunque salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore;
sul piano procedurale, il comma 2 del citato articolo 65 stabilisce che l'inventore è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardarne la novità. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 del codice della proprietà industriale e quanto previsto dagli obblighi contrattuali;
ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 65, la struttura di appartenenza, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione, deve depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. I sei mesi sono prorogati, per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, se la proroga è necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza;
ad opinione dell'interrogante, il termine di sei mesi intercorrente tra la comunicazione da parte dell'inventore e il deposito della domanda di brevetto da parte della struttura di appartenenza risulta essere eccessivo, in particolare per ricerche competitive;
inoltre, qualora l'inventore non richieda il brevetto, la struttura di appartenenza si priverebbe della possibilità di essere proprietaria del brevetto stesso –:
se ad avviso del Ministro interrogato il termine di sei mesi che può intercorrere tra la richiesta di deposito di un brevetto da parte dell'inventore alla struttura di appartenenza e il deposito del brevetto medesimo non debba considerarsi eccessivo e se, ai fini della semplificazione normativa, non ritenga utile adottare iniziative volte a modificare la citata legge, prevedendo che sia sufficiente la comunicazione dell'invenzione da parte dell'inventore per depositare la domanda di brevetto, senza attendere l'autorizzazione della struttura di appartenenza.
(3-01159)
Iniziative di competenza volte a rendere più efficiente il servizio postale di consegna della stampa periodica – 3-01068
F)
TRAVERSI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'editoria periodica si trova già in un momento di difficoltà a causa degli aumenti della carta e delle spese tipografiche, ma la mancanza di rispetto dei tempi di consegna da parte di Poste italiane rischia di portare alla chiusura di tante «voci» libere che garantiscono la pluralità dell'informazione. Da fonti stampa si apprende di gravissimi ritardi e disagi dovuti al servizio postale non soltanto dal Piemonte o dalla Liguria, ma da tutta Italia. Le redazioni locali ricevono continuamente lamentele degli utenti per i ritardi negli inoltri postali, soprattutto nel settore delle stampe periodiche. Situazioni di disagio che vanno a sommarsi ad altre inefficienze del servizio postale ordinario, ritardi che, nel caso dei periodici, superano di gran lunga il mese dalla data di spedizione;
questo continuo disservizio rischia di portare alla chiusura tante «voci» indipendenti che, in un periodo difficile per l'editoria, continuano nell'opera di informazione, soprattutto grazie al volontariato giornalistico;
il problema non riguarda soltanto le piccole «testate» periodiche, inviate in abbonamento postale da associazioni sociali, culturali, sportive e ricreative, ma anche riviste diocesane, se non addirittura importanti periodici che vengono pubblicati da decenni, come Famiglia cristiana, Frate Indovino o la rivista San Francesco;
si registrano addirittura mancati ricevimenti dei periodici da parte degli abbonati e questo rappresenta una violazione di quegli elementari diritti di libertà di stampa e di informazione di una nazione che vuol dirsi civile e democratica;
è fondamentale ribadire che se il cittadino paga un «servizio», gli editori chiedono alle Poste italiane il rispetto delle regole e dei tempi –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per avviare azioni che migliorino e rendano realmente performante e puntuale il servizio di Poste italiane.
(3-01068)
PROPOSTA DI LEGGE: MOLINARI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA TITOLARITÀ DI AZIONI E QUOTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE (A.C. 836-A)
A.C. 836-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 836-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 3.9, 3.1000, 4.1000, 5.01000, 5.01001, 5.01002 e 7.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 836-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Finalità e princìpi)
1. In coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2, 3, secondo comma, 33, settimo comma, e 41 della Costituzione, la presente legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale delle società sportive di cui all'articolo 2 da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.
2. Le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.
3. Ai fini della presente legge, per «società sportive» si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico. Per «attività sportiva agonistica» o «sport agonistico» si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 1.
(Finalità e princìpi)
Al comma 1, dopo le parole: al capitale sociale aggiungere le seguenti: e alla gestione.
1.9. Piccolotti.
A.C. 836-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettate a partecipazione popolare:
a) le società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;
b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'1 per cento del capitale nominale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le società sportive professionistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
a) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;
b) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica qualora possegga una partecipazione almeno del 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive)
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le società sportive dilettantistiche con le seguenti: le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza e del diritto all'accesso civico, le associazioni e le società sportive di cui al presente articolo hanno l'obbligo di prevedere all'interno del proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente, contenente tutti i dati finanziari e le informazioni sui contratti di lavoro sportivo stipulati, recanti cifre e beneficiari.
2.8. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: società sportive professionistiche aggiungere le seguenti: e dilettantistiche;.
Conseguentemente, al comma 3, alinea, dopo le parole: società sportive professionistiche aggiungere le seguenti: e dilettantistiche.
2.1001. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dell'1 con le seguenti: del 5.
2.1000. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) venga previsto nei relativi statuti l'esercizio del diritto civico generalizzato e l'istituzione, nel relativo sito istituzionale, di un'apposita sezione denominata «società sportiva trasparente», contenente i dati economici, finanziari e di bilancio, nonché quelli relativi ai contratti di lavoro sportivo stipulati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
2.1003. Berruto.
A.C. 836-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Enti di partecipazione popolare sportiva)
1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 4, e nel cui statuto o atto costitutivo:
a) sia previsto che a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;
b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza;
c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.
2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1:
a) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;
b) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi della lettera a) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
c) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40 per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
e) la corresponsione di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui sostenitori partecipanti siano in numero pari o superiore al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:
a) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
b) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate alla lettera a) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Enti di partecipazione popolare sportiva)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: enti di partecipazione popolare sportiva aggiungere le seguenti: , in conformità al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.
3.1000. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di società o.
Conseguentemente:
al medesimo comma, alinea, sopprimere le parole: sociale o e le parole: o atto costitutivo;
alla lettera d), sopprimere la parola: utili, le parole: o capitale e le parole: di soci.
3.15. Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o della partecipazione detenuta nell'ente con le seguenti: sottoscritta dall'ente.
3.13. Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: utili o gli.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).
3.14. Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: direttamente connesse, aggiungere le seguenti: nonché di campagne di sensibilizzazione e di educazione contro qualsiasi forma di discriminazione.
3.4. Zaratti, Berruto, Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: direttamente connesse, aggiungere le seguenti: e campagne di sensibilizzazione e di educazione contro la violenza di genere.
3.5. Zaratti, Berruto, Piccolotti, Fornaro, Casu, Gribaudo.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: direttamente connesse, aggiungere le seguenti: e campagne di sensibilizzazione e di educazione contro la violenza di genere e qualsiasi forma di discriminazione.
3.5.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Berruto, Piccolotti, Fornaro, Casu, Gribaudo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o avanzi di gestione per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili.
3.6. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Grippo.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) sia previsto che all'interno degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui alla presente legge possano essere annoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e gli altri stakeholder pubblici e no profit operanti nel territorio di riferimento della società sportiva.
3.8. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) sia prevista l'adesione, anche in qualità di socio partecipante o sovventore, dell'ente locale ove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché quella di eventuali ulteriori soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento.
3.1001. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) sia prescritto l'obbligo di attivare convenzioni con Università e centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei club e per immettere giovani e qualificate professionalità.
3.9. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: del 40 per cento rispetto.
3.16. Piccolotti.
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.
3.17. Zaratti, Berruto.
Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
3.18. Zaratti, Berruto.
Al comma 4, alinea, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.
3.11. Piccolotti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. In via transitoria per un biennio, la percentuale di cui al comma 4 è ridotta al 10 per cento nel primo anno di applicazione della presente legge e al 20 per cento nell'anno successivo.
3.1002. Latini, Loizzo, Miele.
(Approvato)
A.C. 836-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)
1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano del diritto di prelazione di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
b) il reinvestimento, in misura pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo restando quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, sono destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al periodo precedente è vietata la trasformazione in enti lucrativi; in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito, maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.
2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare, per il medesimo anno, del diritto di prelazione previsto dall'articolo 5 della presente legge.
3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta di comunicare al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri i nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applica il diritto di prelazione previsto dalla presente legge. Il diritto di prelazione di cui alla presente legge si applica alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: beneficiano, aggiungere le seguenti: di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché.
4.1000. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4.8. Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 50 con la seguente: 10.
4.9. Piccolotti.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il reinvestimento, pari ad almeno il 30 per cento degli utili di ciascun esercizio, di cui il 20 per cento da destinare a progetti di potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate e a progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile e il 10 per cento da destinare all'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente, ai fini di sviluppare un'attività polisportiva;.
4.1001. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
*4.6. Zaratti, Berruto, Piccolotti.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.
*4.12. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 20 con la seguente: 25.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo la parola: prevalente aggiungere le seguenti: e pari ad almeno il 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati.
4.10. Piccolotti, Berruto, Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Zaratti.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: giovanile aggiungere le seguenti: maschile e femminile.
4.13. Caso, Piccolotti, Berruto, Ferrari, Appendino, Grippo.
(Approvato)
A.C. 836-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)
1. Nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo di una società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge;
b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore mancanza di soggetti interessati, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)
Al comma 1, sostituire la parola: fallimento con le seguenti: intervenuto accertamento dello stato di insolvenza.
5.1000. Loizzo, Latini, Miele.
(Approvato)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Gestione di strutture sportive)
1. Alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, incluse quelle soggette all'applicazione del decreto legislativo n. 159 del 2011, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.
5.01000. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, determinate in proporzione all'entità della partecipazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili assegnati in gestione alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva;
b) quantificazione degli oneri urbanistici;
c) determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;
d) previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;
e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
5.01001. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Gribaudo.
A.C. 836-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) vigila sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) istituisce, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
c) istituisce, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.
2. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento di cui al comma 1 del presente articolo provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
A.C. 836-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Costituzione e iscrizione degli enti di partecipazione popolare sportiva nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)
1. Al fine di beneficiare del diritto di prelazione di cui alla presente legge, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.
2. Per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, la costituzione e l'iscrizione nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare sportiva che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione di un ente di partecipazione popolare sportiva nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata massima dell'incarico è di dodici mesi.
4. Il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 7.
(Costituzione e iscrizione degli enti di partecipazione popolare sportiva nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
2. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dalle predette disposizioni di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 30 per cento qualora le persone fisiche sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1-quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
3. Il contribuente può destinare, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alle società sportive che rispettano le disposizioni di cui alla presente legge.
7.01. Zaratti, Berruto.
A.C. 836-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione degli articoli 6 e 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 836-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Disposizioni finali)
1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:
a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
A.C. 836-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 dell'A.C. 836/A contiene disposizioni in merito alla costituzione ed Iscrizione degli enti di partecipazione popolare sportiva nella Sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
la società ciclistica valdostana è una società senza scopo di lucro il cui fine statutario è quello di organizzare il Giro ciclistico della Valle d'Aosta. Per la realizzazione di tale evento la società attinge al contributo regionale di cui alla legge regionale n. 3 del 2004;
questa tipologia di contributi è stata, sulla base di un parere legale richiesto dagli uffici regionali, assoggettata alle limitazioni connesse al regime «de minimis»;
è necessario rilevare che la norma «de minimis» è sorta con lo scopo di evitare violazioni della libera concorrenza dell'Unione europea. Risulta, pertanto, necessario chiarire come una società senza scopo di lucro possa essere assoggettata ai regimi previsti per gli aiuti di Stato. La legge regionale n. 3 stabilisce, infatti, che si finanzino solo attività di società/associazioni senza scopo di lucro;
la società ciclistica valdostana, dal punto di vista meramente tecnico, esercita un'attività economica, anche se sporadica e certamente non preminente, in quanto titolare di partita IVA con emissione di fatture per le sponsorizzazioni private ricevute. L'attività della suddetta società è però finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, ovvero la promozione del ciclismo e la realizzazione del Giro. La società ciclistica valdostana, quindi, non ha alcuna finalità di lucro, ma solo la necessità di chiudere in pareggio i conti economici e proseguire nell'organizzazione della manifestazione del Giro ciclistico della Valle d'Aosta. Non persegue, pertanto, un obiettivo economico a lungo termine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza in sede europea dirette a far sì che gli enti come la società ciclistica valdostana che non perseguono obiettivi economici a lungo termine ed esercitano un'attività economica non prevalente e sporadica possano essere esclusi dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato anche in regime de minimis e ricevere direttamente i contributi senza obbligo di interlocuzione con la Commissione europea.
9/836-A/1. Manes, Giglio Vigna, Steger, Gebhard, Schullian.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive»;
durante l'esame in commissione è emerso con chiarezza che il declino della nazionale di calcio, con le mancate qualificazioni ai mondiali del 2018 e del 2022, ha inevitabilmente peggiorato il modello gestionale dello sport italiano, più specificamente quello calcistico, che ha subito gli effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci della maggioranza delle società, con ripercussioni non solo sulle medesime società sportive, ma anche sulle amministrazioni territoriali;
il provvedimento in esame mira a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, attraverso una specifica modalità di gestione della società sportiva rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede anche l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa;
già la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, all'articolo 1, comma 1, lettera n), delegava espressamente il Governo a «individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche» (delega che purtroppo non è stata esercitata);
il calcio italiano ha così perso attrattività gradualmente e inesorabilmente. Quello che una volta era senza alcun dubbio il campionato più importante d'Europa, grazie anche alla presenza di tanti campioni e tanti vincitori del Pallone d'Oro (dal 1982 al 1998 solo in due occasioni vinse il premio un calciatore che non militava in Italia), ha quindi perso a poco a poco terreno verso i diretti concorrenti;
un dato recente, riferito all'anno 2023, cioè quello del valore delle prime venti squadre europee, dimostra che il valore delle prime squadre europee è di quattro volte superiore a quello delle due squadre milanesi, e più del doppio del valore della Juventus;
bisognerebbe quindi partire dagli errori commessi ed iniziare quel cambiamento culturale che deve interessare tutto il mondo del calcio, i proprietari delle squadre in primis, il management, e la difesa dei propri piccoli orticelli;
il sistema calcio in Italia è un settore molto importante, che coinvolge molti aspetti della società. Secondo la Figc, il fatturato diretto generato dal calcio in Italia è di 4,7 miliardi di euro. Questo rappresenta il 12 per cento del Pil del calcio mondiale;
il calcio professionistico italiano è uno dei principali settori industriali italiani e un asset strategico dell'intero Sistema Paese, un comparto economico in grado di coinvolgere 12 diversi settori merceologici nella sua catena di attivazione di valore, con un impatto indiretto e indotto sul Pil italiano pari a 10,2 miliardi di euro e oltre 112.000 posti di lavoro attivati, non si può pensare di gestirlo prescindendo da quelle regole di trasparenza ed efficienza che sono le uniche che potrebbero consentire di ridurre il gap nei confronti di sistema più evoluti perché gestiti nel rispetto delle regole di mercato;
se un'agenzia di rating dovesse emettere un giudizio sul Calcio italiano Spa farebbe davvero fatica, il ReportCalcio, il rapporto annuale sviluppato dal Centro Studi della Figc in collaborazione con Arel e PwcItalia, ne è la fotografia lampante. Rispetto al disavanzo economico aggregato di 1,3 miliardi di euro registrato nella stagione 2020-2021, fortemente impattata dal periodo pandemico nella stagione 2021-2022 si è registrata una perdita addirittura superiore, pari a 1,4 miliardi. Si tratta del peggior risultato netto negli ultimi 15 anni, a conferma che il settore continua a manifestare una difficoltà strutturale. Nelle ultime tre stagioni, la perdita complessiva prodotta dal calcio professionistico italiano è stata pari a quasi 3,6 miliardi;
rispetto ad altre leghe europee, il calcio italiano presenta peggiori parametri economico-finanziari, una maggiore dipendenza dai ricavi televisivi, minori misure a sostegno dei giovani e minori investimenti infrastrutturali. Il deterioramento dei risultati economico-finanziari dei 100 club di Serie A, B e C è dovuto a squilibri oramai congeniti, squilibri strutturali non possono che produrre perdite e debiti, alimentando un circolo vizioso insostenibile;
i debiti lordi della Serie A nel frattempo sono saliti a quasi 5 miliardi, in particolare sono più che raddoppiati i debiti tributari/previdenziali,
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative di competenza finalizzate a far sì che le società sportive siano promotrici di campagne di sensibilizzazione e di educazione contro ogni genere di violenza e che ogni comportamento di intolleranza sia bandito e severamente punito sia in campo che sugli spalti;
ad attivarsi affinché il rilancio del sistema sport passi anche attraverso la cura e la crescita dei giovani, applicando un programma di formazione in tutti gli istituti scolastici.
9/836-A/2. Zanella, Zaratti, Piccolotti, Bonetti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame in commissione è emerso con chiarezza che il declino della nazionale di calcio, con le mancate qualificazioni ai mondiali del 2018 e del 2022, ha inevitabilmente peggiorato il modello gestionale dello sport italiano, più specificamente quello calcistico, che ha subito gli effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci della maggioranza delle società, con ripercussioni non solo sulle medesime società sportive, ma anche sulle amministrazioni territoriali;
il provvedimento in esame mira a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, attraverso una specifica modalità di gestione della società sportiva rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede anche l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa;
già la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, all'articolo 1, comma 1, lettera n), delegava espressamente il Governo a «individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche» (delega che purtroppo non è stata esercitata);
come ben illustrato da Milena Gabanelli nel Dataroom del 27 marzo scorso sul Corriere della Sera «Ai dittatori non piace essere degli osservati speciali che violano i diritti umani. Per accrescere la propria reputazione sui palcoscenici internazionali e pulire l'immagine dei loro Paesi investono cifre astronomiche nello sport. Il fenomeno si chiama sportwashing. Il termine è stato coniato nel 2015 da “Reporter senza frontiere” per denunciare gli sfarzosi “Giochi Europei”, organizzati dall'autocrate azero Ilham Aliyev;
sono almeno 20 anni che gli autocrati puntano soprattutto sullo sport più popolare: il calcio;
la strategia è sempre la stessa: acquistare o sponsorizzare squadre europee per allontanare la loro immagine repressiva conquistando la benevolenza di tifosi e federazioni sportive. A suon di milioni di dollari;
il primo ad intuire le potenzialità dello sportwashing è Vladimir Putin. All'inizio degli anni 2000 manda in avanscoperta gli oligarchi russi alla conquista del calcio europeo e punta soprattutto su Londra. Nel 2003 Roman Abramovich acquista per 150 milioni di sterline la squadra del Chelsea. In 18 anni l'allora magnate del petrolio investe più di un miliardo di sterline, compra calciatori di fama mondiale che permettono alla squadra londinese di vincere, tra l'altro, 5 Premier e due Champions League. Dal 2007 al 2018 scende in campo anche il miliardario uzbeko Ališer Usmanov che è uno dei principali azionisti dell'Arsenal;
poi dal luglio 2019 il suo gruppo USM holdings è lo sponsor ufficiale dell'Everton in cui investe oltre 400 milioni di sterline: “Il Cremlino – racconta Catherine Belton ne Gli uomini di Putin – aveva calcolato accuratamente che il modo per essere accettato dalla società britannica passava attraverso il grande amore del Paese, il suo sport nazionale”;
le mire degli oligarchi russi non si fermano a Londra. Nel 2011 l'imprenditore Dmitrij Rybolovlev acquista prima il Monaco e poi il team belga Cercle Brugge; Maxim Victorovich Demin mette le mani sul britannico Bournemouth (poi ceduto nel 2022), gli affaristi Alexander Chigirinsky e Valeriy Oyf si scambiano la proprietà dell'olandese Vitesse e Ivan Savvidis, eletto per due mandati nel Parlamento di Mosca con Russia Unita, il partito di Putin, diventa il patron del Paok Salonicco in Grecia;
la compagnia statale Gazprom è per anni sponsor delle due organizzazioni che controllano il calcio internazionale, Uefa e Fifa. Quest'ultima, nonostante i ripetuti delitti del Cremlino contro i dissidenti, assegna a Mosca l'organizzazione del mondiale del 2018 con una votazione molto discussa. Solo con l'invasione dell'Ucraina il velo dell'ipocrisia cade: gli oligarchi Abramovich e Usmanov sono sanzionati sia dalla Ue che dal Regno Unito e il patron del Chelsea è costretto a vendere la squadra e a lasciare la capitale. La Fifa, dopo aver condannato l'invasione, sospende le squadre russe dalle competizioni internazionali e cancella tutti i contratti di sponsorizzazione;
lo scorso decennio la Cina prova a riabilitare la propria immagine, screditata dalla feroce repressione nei confronti delle minoranze tibetana e uigura. Per far breccia in Europa il presidente Xi Jinping, appena diventato segretario del Partito Comunista cinese, vara un piano decennale per trasformare il calcio nello sport nazionale: imprenditori e fondi statali investono oltre 2,5 miliardi di dollari nelle squadre europee, e tra il 2015 e il 2017, finiscono in mani cinesi Milan, Inter, Parma, Aston Villa, Auxerre, Birmingham City, Espanyol, Granada, Slavia Praga, Sochaux, Southampton, West Bromwich Albion e Wolverhampton Wanderers;
a completare l'opera ci sono le partecipazioni di minoranza in altre squadre blasonate come Manchester City e Atletico Madrid, gli investimenti negli stadi e le sponsorizzazioni di team europei. Pechino prova a rendere competitivo anche il campionato nazionale facendo sbarcare in Oriente campionissimi come Carlos Tevez e Oscar e offrendo loro cifre stellari (il primo incassa 800 mila euro a settimana, il secondo si accontenta di 430 mila euro);
durante la stagione 2016/17 la Chinese Super League diventa la lega più attiva nel calciomercato, spendendo la bellezza di 388 milioni di euro in solo due mesi. L'investimento in soft power non dà i frutti sperati e il Partito Comunista cinese fa marcia indietro: il regime ordina lo stop della fuga dei capitali in Paesi stranieri e impone una gigantesca tassa sui trasferimenti dei calciatori. Oggi le spese nella Super League cinese sono una frazione rispetto alle cifre raggiunte pochi anni fa, e solo quattro squadre europee sono rimaste in mani orientali: Inter, Wolverhampton, Espanyol e Granada;
negli anni più recenti gli Stati autoritari che hanno meglio utilizzato lo sportwashing sono Emirati Arabi, Qatar e soprattutto Arabia Saudita. Gli sceicchi dei primi due Paesi possiedono due delle squadre più forti al mondo, il Manchester City e il Paris Saint-Germain. Il Qatar nel 2022 ha organizzato il Mondiale di calcio registrando numeri record di partecipanti e un pubblico televisivo globale che ha superato 1,5 miliardi per la finale. Quel “mondiale” è stato definito “il più grande scandalo di corruzione nella storia dello sport”, e nel 2023 la magistratura francese ha emesso un mandato di cattura internazionale per il qatariota Mohamed bin Hammam, ex vicepresidente della Fifa, condannato per aver versato tangenti ai funzionari dell'organizzazione;»,
impegna il Governo
ad avviare, per quanto di competenza, un approfondimento sul fenomeno dello «sportwashing» evidenziato nelle premesse, con riferimento alla realtà sportiva italiana, e a predisporre tutte le iniziative necessarie, anche normative, al fine di evitare che settori industriali italiani, come lo sport che rappresenta un asset strategico dell'intero Sistema Paese, un comparto economico in grado di coinvolgere 12 diversi settori merceologici nella sua catena di attivazione di valore, con un impatto indiretto e indotto sul PIL italiano pari a 10,2 miliardi di euro e oltre 112.000 posti di lavoro attivati, possa diventare preda di autocrati, o loro prestanomi, senza scrupolo.
9/836-A/3. Zaratti, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
durante il lavoro in Commissione abbiamo espresso la nostra preoccupazione sul depotenziamento del testo originario, che prevedeva condizioni certamente più favorevoli al fine di incentivare l'azionariato popolare nelle società sportive, incluse quelle professionistiche, e nello specifico un'ulteriore preoccupazione per la soppressione degli articoli in tema di gestione di strutture sportive da parte di società a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, in particolare sulle modalità di assegnazione della gestione di impianti sportivi a queste società;
il modello scelto, dopo le modifiche approvate in seguito ad un emendamento del Governo, risulta purtroppo ancora molto lontano da quello tedesco, che è quello, come gruppo Pd, riteniamo essere un modello di riferimento,
impegna il Governo
ad approfondire il tema concernente le modalità di assegnazione della gestione di impianti sportivi alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva, già previsto nel testo originario della proposta di legge.
9/836-A/4. Berruto.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
durante il lavoro in Commissione abbiamo espresso la nostra preoccupazione sul depotenziamento del testo originario, che prevedeva condizioni certamente più favorevoli;
riteniamo fondamentale un intervento volto a rivedere la quota minima dell'1 per cento che possa detenere l'ente di partecipazione popolare sportiva nella società sportiva professionistica,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad innalzare la quota minima in azioni o quote di partecipazione popolare sportiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), detenuta dall'ente di partecipazione popolare sportiva nella società sportiva professionistica.
9/836-A/5. Orfini.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive;
l'articolo 2 regola le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive; al comma 1 prevede che si considerino assoggettate a partecipazione popolare quelle società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto e al comma 2 si precisa, inoltre, che, per essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, le società sportive dilettantistiche devono tutelare, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva, in caso di decisioni di particolare rilevanza, e lo Statuto possegga i requisiti previsti dalla normativa vigente;
il comma 3 specifica che, invece, per essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, le società sportive professionistiche debbano tutelare, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva, in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie, e debbano garantire il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica, qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, al fine di essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, che le società sportive abbiano previsto nel relativo sito istituzionale un'apposita sezione contenente i dati economici, finanziari e di bilancio, nonché quelli relativi ai contratti di lavoro sportivo, al fine di mantenere una corretta trasparenza.
9/836-A/6. Lai.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive;
l'articolo 4 prevede i requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo prevedendo che i beneficiari siano le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva, che: se professionistiche, distribuiscano gli utili ai soci in misura non superiore al 50 per cento; reinvestano almeno il 20 per cento degli utili nel potenziamento del settore giovanile; prevedano nel proprio statuto che le riserve accantonate non possano essere distribuite tra i soci, e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta,
impegna il Governo
al fine di sviluppare sul territorio attività polisportive, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di rivedere i requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo prevedendo che i beneficiari siano le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva che reinvestano, anche, in progetti di potenziamento del settore giovanile della società sportiva e in progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile.
9/836-A/7. Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare,
impegna il Governo
al fine di avviare un processo di recupero e risanamento, ad adottare, per quanto di competenza, iniziative volte all'assegnazione di impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe a società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva.
9/836-A/8. Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
a reperire risorse adeguate a sostenere le attività di promozione della cultura del movimento, quale strumento di prevenzione o controllo di patologie, anche attraverso interventi di ridisegno del paesaggio urbano volte a individuare aree verdi volte alla pratica sportiva.
9/836-A/9. Manzi.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire, nei limiti dei vincoli di bilancio, risorse adeguate a sostenere le attività di promozione della cultura del movimento, quale strumento di prevenzione o controllo di patologie, anche attraverso interventi di ridisegno del paesaggio urbano volte a individuare aree verdi volte alla pratica sportiva.
9/836-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
a prevedere un intervento volto a riconoscere l'attività sportiva quale abilità necessaria allo sviluppo attraverso la promozione di voucher di spesa per sostenere i costi di iscrizione alla pratica sportiva nelle società sportive che svolgono la loro attività in collaborazione con gli istituti scolastici e con particolare attenzione per le famiglie in difficoltà economica nelle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica.
9/836-A/10. Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nei limiti dei vincoli di bilancio, un intervento volto a riconoscere l'attività sportiva quale abilità necessaria allo sviluppo attraverso la promozione di voucher di spesa per sostenere i costi di iscrizione alla pratica sportiva nelle società sportive che svolgono la loro attività in collaborazione con gli istituti scolastici e con particolare attenzione per le famiglie in difficoltà economica nelle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica.
9/836-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86, il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
ad avviare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, norme volte a promuovere azioni di diffusione all'educazione al tifo anche al fine di contrastare il fenomeno dell'hate speech nello sport.
9/836-A/11. Ghio.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86, il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere azioni di diffusione all'educazione al tifo anche al fine di contrastare il fenomeno dell'hate speech nello sport.
9/836-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
ad avviare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, norme volte a promuovere progetti di educazione alla lotta al razzismo nello sport.
9/836-A/12. Bakkali, Braga, Bonafè, Ciani, Ghio, Toni Ricciardi, Casu, Fornaro, De Luca, Ferrari, Morassut, Roggiani, De Maria, Amendola, Ascani, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Forattini, Fossi, Furfaro, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerini, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Madia, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Orfini, Orlando, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere progetti di educazione alla lotta al razzismo nello sport.
9/836-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali, Braga, Bonafè, Ciani, Ghio, Toni Ricciardi, Casu, Fornaro, De Luca, Ferrari, Morassut, Roggiani, De Maria, Amendola, Ascani, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Forattini, Fossi, Furfaro, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerini, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Madia, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Orfini, Orlando, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
ad avviare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, norme volte a promuovere una buona alimentazione e diffondere la cultura del movimento e dell'attività sportiva come strumento di prevenzione per la salute.
9/836-A/13. Girelli, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere una buona alimentazione e diffondere la cultura del movimento e dell'attività sportiva come strumento di prevenzione per la salute.
9/836-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive e di introdurre nella legislazione nuovi strumenti per coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
la proposta dispone, quindi, le condizioni necessarie alle società sportive professionistiche per intendersi assoggettate a partecipazione popolare;
in tale contesto occorre, inoltre, avviare una discussione su interventi volti a sostenere la pratica sportiva,
impegna il Governo
ad adottare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, una serie di misure per potenziare l'attività di monitoraggio e prevenzione del fenomeno dell'abuso delle scommesse sportive e dei connessi fenomeni di ludopatia, con particolare riferimento alla tutela dei minori.
9/836-A/14. Casu, Vaccari, Grippo, Caso.
La Camera,
premesso che:
li modello gestionale dello sport italiano negli anni passati ha subito effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci e dalla perdita di tifosi in presenza negli stadi;
con la legge 8 agosto 2019, n. 86 il Governo è stato delegato a individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;
con il provvedimento in esame si intende introdurre nuovi modelli per le società sportive;
l'articolo 2 regola le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive; al comma 1 prevede che si considerino assoggettate a partecipazione popolare quelle società sportive dilettantistiche nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto e al comma 2 si precisa, inoltre, che, per essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, le società sportive dilettantistiche devono tutelare, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva, in caso di decisioni di particolare rilevanza, e lo Statuto possegga i requisiti previsti dalla normativa vigente;
il comma 3 specifica che, invece, per essere considerate assoggettate a partecipazione popolare, le società sportive professionistiche debbano tutelare, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva, in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie, e debbano garantire il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica, qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale;
in tale caso si escludono le società sportive dilettantistiche,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle società sportive dilettantistiche.
9/836-A/15.Gribaudo, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive;
in particolare all'articolo 1 si prevedono misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità, mentre all'articolo 2 il provvedimento disciplina le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, consentendo tale partecipazione tanto nelle società sportive dilettantistiche quanto nelle società sportive professionistiche nel rispetto di specifiche condizioni, regolando gli enti di partecipazione popolare sportiva in quanto enti rappresentativi dei sostenitori della società sportiva all'articolo 3;
inoltre, il provvedimento: disciplina i requisiti per l'accesso delle società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva ad agevolazioni (articolo 4) e regola il diritto di prelazione della società sportiva a partecipazione popolare per l'assegnazione del titolo sportivo nell'ipotesi di perdita per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento (articolo 5); disciplina i compiti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6), e la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva (articolo 7); prevede che la riforma entri in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione del regolamento attuativo della riforma (articolo 8):
negli ultimi mesi sono sempre più frequenti purtroppo gli episodi di razzismo negli stadi;
questo fenomeno ha radici profonde e culturali e per porre un radicale cambiamento occorre investire nell'educazione fin dall'infanzia, attraverso la promozione del rispetto e valorizzazione delle pluralità e diversità;
oltre alla promozione dei valori citati occorrerebbe altresì che le società sportive pongano in essere attività preventive contro il razzismo, il sessismo e contro ogni altra discriminazione, identificando e sanzionando, quando opportuno, i responsabili,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative di carattere normativo volte a:
a) promuovere la cultura della valorizzazione delle diversità e della pluralità nel mondo dello Sport e nell'attività sportiva agonistica e dilettantistica;
b) prevenire fenomeni di discriminazione legata alla provenienza geografica territoriale o al colore della pelle o all'orientamento sessuale nel mondo dello Sport e nell'attività sportiva agonistica e dilettantistica.
9/836-A/16.Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive;
in particolare all'articolo 1 si prevedono misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità, mentre all'articolo 2 il provvedimento disciplina le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, consentendo tale partecipazione tanto nelle società sportive dilettantistiche quanto nelle società sportive professionistiche nel rispetto di specifiche condizioni, regolando gli enti di partecipazione popolare sportiva in quanto enti rappresentativi dei sostenitori della società sportiva all'articolo 3;
inoltre, il provvedimento: disciplina i requisiti per l'accesso delle società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva ad agevolazioni (articolo 4) e regola il diritto di prelazione della società sportiva a partecipazione popolare per l'assegnazione del titolo sportivo nell'ipotesi di perdita per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento (articolo 5); disciplina i compiti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6), e la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva (articolo 7); prevede che la riforma entri in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione del regolamento attuativo della riforma (articolo 8):
negli ultimi mesi sono sempre più frequenti purtroppo gli episodi di razzismo negli stadi;
questo fenomeno ha radici profonde e culturali e per porre un radicale cambiamento occorre investire nell'educazione fin dall'infanzia, attraverso la promozione del rispetto e valorizzazione delle pluralità e diversità;
oltre alla promozione dei valori citati occorrerebbe altresì che le società sportive pongano in essere attività preventive contro il razzismo, il sessismo e contro ogni altra discriminazione, identificando e sanzionando, quando opportuno, i responsabili,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a:
a) promuovere la cultura della valorizzazione delle diversità e della pluralità nel mondo dello Sport e nell'attività sportiva agonistica e dilettantistica;
b) prevenire fenomeni di discriminazione legata alla provenienza geografica territoriale o al colore della pelle o all'orientamento sessuale nel mondo dello Sport e nell'attività sportiva agonistica e dilettantistica.
9/836-A/16.(Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.