XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO
Pdl n. 1018 – Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività
Seguito dell'esame: 6 ore.
Relatore | 20 minuti |
Governo | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 20 minuti |
Interventi a titolo personale |
55 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 3 ore e 55 minuti |
Fratelli d'Italia | 45 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 32 minuti |
Lega – Salvini premier | 31 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 27 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 25 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 16 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 15 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 15 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 15 minuti |
Misto: | 14 minuti |
Minoranze Linguistiche | 8 minuti |
+Europa | 6 minuti |
Pdl n. 304 – delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Seguito dell'esame: 9 ore.
Relatore | 20 minuti |
Governo | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 1 ora |
Interventi a titolo personale |
1 ora e 22 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 5 ore e 48 minuti |
Fratelli d'Italia | 1 ora e 7 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 47 minuti |
Lega – Salvini premier | 46 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 40 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 37 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 24 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 23 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 22 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 22 minuti |
Misto: | 20 minuti |
Minoranze Linguistiche | 11 minuti |
+Europa | 9 minuti |
Relazione delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XVI, n. 3)
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.
Relatori |
30 minuti
(complessivamente) |
|
Governo | 30 minuti | |
Tempi tecnici | 5 minuti | |
Interventi a titolo personale | 5 minuti | |
Gruppi |
1 ora e 40 minuti
(discussione) |
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto) |
Fratelli d'Italia | 20 minuti | 10 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 14 minuti | 10 minuti |
Lega – Salvini premier | 13 minuti | 10 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 11 minuti | 10 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 11 minuti | 10 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 7 minuti | 10 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 6 minuti | 10 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 6 minuti | 10 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 6 minuti | 10 minuti |
Misto: | 6 minuti | 10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 3 minuti | 6 minuti |
+Europa | 3 minuti | 4 minuti |
Ddl di ratifica nn. 1745 e 1746
Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.
Relatore | 5 minuti |
Governo | 5 minuti |
Richiami al Regolamento | 5 minuti |
Tempi tecnici | 5 minuti |
Interventi a titolo personale |
19 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 1 ora e 21 minuti |
Fratelli d'Italia | 13 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 14 minuti |
Lega – Salvini premier | 9 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 12 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 7 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 6 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 6 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 4 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 5 minuti |
Misto: | 5 minuti |
Minoranze Linguistiche | 3 minuti |
+Europa | 2 minuti |
Mozione n. 1-00280 – Iniziative in materia di trasporto pubblico locale
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti |
Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
Fratelli d'Italia | 48 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 34 minuti |
Lega – Salvini premier | 33 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 29 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 26 minuti |
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 17 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 16 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 16 minuti |
Misto: | 15 minuti |
Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
+Europa | 6 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Mozione n. 1-00279 – in ordine alla posizione del Governo italiano sulla riforma della governance economica europea e del Patto di stabilità e crescita
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti |
Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
Fratelli d'Italia | 48 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 34 minuti |
Lega – Salvini premier | 33 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 29 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 26 minuti |
Azione –Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 17 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 16 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 16 minuti |
Misto: | 15 minuti |
Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
+Europa | 6 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Ddl n. 1665 – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
Seguito dell'esame: 21 ore.
Relatori per la maggioranza |
1 ora
(complessivamente) |
Relatore di minoranza | 20 minuti |
Governo | 30 minuti |
Richiami al Regolamento | 20 minuti |
Tempi tecnici | 3 ore |
Interventi a titolo personale |
2 ore e 10 minuti
(con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 13 ore e 40 minuti |
Fratelli d'Italia | 1 ora e 22 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 3 ore e 2 minuti |
Lega – Salvini premier | 58 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 2 ore e 30 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 47 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 1 ora e 20 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 1 ora e 16 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 27 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 1 ora e 12 minuti |
Misto: | 46 minuti |
Minoranze Linguistiche | 18 minuti |
+Europa | 28 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 7 maggio 2024.
Albano, Ascani, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lovecchio, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lovecchio, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 6 maggio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
TENERINI: «Disposizioni concernenti il trasporto gratuito dei cani guida dei ciechi, degli ipovedenti, dei diabetici e delle persone con disabilità fisica o psichica sui mezzi di trasporto pubblico e l'accesso dei medesimi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico» (1848).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
MORRONE ed altri: «Istituzione dell'Autorità garante per la tutela delle vittime di reati» (1592) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
BICCHIELLI: «Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di esonero dal pagamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nei procedimenti di esecuzione forzata, in favore degli avvocati, dei commercialisti e dei notai iscritti in albi, registri o elenchi speciali legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale o funzioni» (1623) Parere delle Commissioni I, II e V.
X Commissione (Attività produttive):
SQUERI ed altri: «Istituzione della Giornata della ristorazione» (1672) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
GHIO: «Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato per alcune categorie di lavoratori portuali» (1603) Parere delle Commissioni I, V, IX e XII.
Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
ZANELLA ed altri: «Disciplina delle procedure e dei tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito» (1659) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la relazione consuntiva, predisposta dalla Federazione italiana tennis e padel, sulle attività organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, riferita all'anno 2023 (Doc. XXVII, n. 15).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Corte dei conti europea, in data 6 maggio 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione di attività della Corte stessa, riferita all'anno 2023, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 15 al 30 aprile 2024.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Comunicazione di nomina governativa.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 6 maggio 2024, ha trasmesso la comunicazione relativa alla nomina del dottor Giovanni Maria Cubeddu a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, al dottor Fabio Le Donne, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale personale e affari legali del Ministero del turismo.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della cultura, con lettera in data 6 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità «Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali» dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (154).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 maggio 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Elementi e iniziative di competenza in ordine alla vicenda di un suicidio presso il carcere di Pavia e misure per prevenire il rischio suicidario presso il medesimo istituto penitenziario – 3-01180
A)
D'ORSO, BARZOTTI e BALDINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto appreso dalle notizie di stampa il trapper Jordan Jeffrey Baby (nome d'arte di Jordan Tinti), 26 anni, si è suicidato in una cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia dove stava scontando una pena di 4 anni e 4 mesi;
tre mesi fa Jordan era stato trasferito in una comunità pavese, dopo aver ottenuto la misura dell'affidamento terapeutico, misura che è stata poi sospesa dal tribunale di sorveglianza perché «nella sua stanza sarebbero stati trovati un cellulare e delle sigarette, che però non è certo fossero di sua proprietà», come spiegato dall'avvocato Federico Edoardo Pisani a Fanpage, comportando il ritorno in carcere del giovane trapper;
Jordan aveva già tentato il suicidio in passato, sostenendo anche di aver subito maltrattamenti durante la sua detenzione;
il ritorno nello stesso carcere in cui aveva denunciato di aver subito maltrattamenti e dove aveva tentato il suicidio è stato per il legale fonte di forte stress;
nel carcere di Pavia in questi anni molte persone ristrette si sono tolte la vita: 6 nel 2022, dopo altri 3 in rapida sequenza negli ultimi mesi del 2021;
i sindacati di polizia penitenziaria lamentano, inoltre, sia i rischi per il personale sia carenze d'organico;
già nel dicembre 2021 il MoVimento 5 Stelle denunciò la grave situazione dell'istituto penitenziario di Pavia tramite il deposito di un'interrogazione a prima firma Barzotti –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda fare luce su quanto accaduto, per quanto di competenza, anche tramite l'attivazione di poteri ispettivi;
quali iniziative siano state intraprese dal mese di dicembre 2021 per superare le criticità segnalate e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per prevenire il rischio suicidario presso l'istituto penitenziario di Pavia.
(3-01180)
Elementi e iniziative in merito all'individuazione della sede del tribunale di Ascoli Piceno – 3-01181
B)
FEDE, D'ORSO e PAVANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con sentenza del 5 febbraio 2024 del tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 7 febbraio 2024, è stata accolta una domanda di sfratto per finita locazione proposta dalla Investire sgr, con conseguente condanna del conduttore (Agenzia del demanio) al rilascio dell'immobile in cui ha sede lo stesso tribunale. La data del rilascio è fissata per il 29 dicembre 2026;
il rischio concreto che il tribunale si debba trasferire altrove ha provocato forti preoccupazioni nell'avvocatura, dato che un eventuale trasferimento interromperebbe la continuità e l'efficienza dei servizi giudiziari offerti a cittadini e imprese;
il sindaco di Ascoli Piceno sembra aver ottenuto rassicurazioni dal Sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove sull'acquisto dell'edificio da parte dell'Agenzia del demanio, ma persistono preoccupazioni riguardanti i tempi e le modalità di tale operazione;
non è chiaro se ci siano delle alternative nel caso in cui l'operazione di acquisto non dovesse andare in porto. Non è dato neppure sapere quale sia il costo dell'operazione e se ci saranno altri potenziali acquirenti in competizione con l'Agenzia che possano far lievitare le richieste economiche, rendendole insostenibili e speculative;
è indispensabile valutare in ogni caso l'impatto di queste dinamiche sul diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini e le possibili ripercussioni sull'avvocatura locale, nonché sui tempi dei procedimenti;
è fondamentale garantire la stabilità e la continuità dei servizi giudiziari;
è necessario valutare con urgenza soluzioni alternative per la sede del tribunale di Ascoli Piceno, non solo per evitare richieste economiche speculative, ma anche per avere un piano di riserva nel caso in cui l'acquisizione dell'edificio non dovesse concretizzarsi;
l'eventuale trasferimento degli uffici giudiziari dovrebbe avvenire minimizzando i disagi per il personale e i cittadini, garantendo la continuità dei servizi;
analoga interrogazione a risposta scritta è stata presentata presso il Senato della Repubblica e pubblicata il 10 aprile 2024 nella seduta n. 177 (n. 4-01144 a prima firma del senatore Roberto Cataldi) –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione del tribunale di Ascoli Piceno e quali iniziative intenda intraprendere per garantire la permanenza degli uffici giudiziari nella loro attuale ubicazione;
se esistano ipotesi alternative per una nuova sede e quali criteri vengano adottati per la scelta di questa nuova ubicazione;
come intenda gestire i disagi legati a un eventuale trasferimento degli uffici giudiziari, in termini di accessibilità dei servizi per i cittadini e di continuità lavorativa per il personale e gli avvocati;
quali siano le iniziative in programma per mitigare l'impatto economico e sociale di un eventuale trasferimento su avvocati, personale del tribunale e su tutta la comunità servita dal tribunale;
se siano stati valutati eventuali effetti sul carico di lavoro del tribunale e sui tempi di attesa per i procedimenti a seguito delle turbolenze generate dalla situazione di incertezza.
(3-01181)
PROPOSTA DI LEGGE: FOTI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 71 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL'USO DELLE SEDI E DEI LOCALI IMPIEGATI DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LE LORO ATTIVITÀ (A.C. 1018-A)
A.C. 1018-A – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si compone di un unico articolo, recante una modifica dell'articolo 71, comma 1, del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017), volta ad escludere per le sole associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, l'applicazione del regime di favore in materia di destinazione d'uso di sedi e locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali. Alle predette associazioni viene infatti riservata una disciplina più restrittiva, demandata ad un decreto ministeriale che dovrà tenere conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto e di ulteriori parametri puntualmente definiti e riferibili alle attività di culto delle comunità islamiche;
come noto, il citato articolo 71 ha natura di norma speciale e derogatoria della disciplina edilizio-urbanistica e prevede che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali – purché non di tipo produttivo – sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in linea con la ratio del Codice di agevolare tutti gli enti del Terzo settore nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
nel corso dell'esame della proposta di legge in sede referente sono state svolte autorevoli audizioni che hanno evidenziato dirimenti profili di incostituzionalità, già in parte rilevati nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali durante l'esame dell'analoga proposta di legge n. 1059 della XVIII Legislatura, rilievi che, nonostante i ripetuti tentativi di riscrittura della norma, non possono ritenersi superati nel testo approdato all'esame dell'Aula;
come menzionato nella relazione illustrativa, la proposta di legge intende limitare la portata applicativa della disposizione di cui all'articolo 71 del Codice del Terzo settore per incidere sul fenomeno della «diffusa proliferazione di associazioni di promozione sociale (APS) che, di fatto, però, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto per le comunità islamiche in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari per tale destinazione d'uso»; disciplina che «era nata per aiutare circoli culturali e associazioni sportive dilettantistiche o culturali ad essere riconosciute e procurarsi una sede senza eccessivi aggravi burocratici; ma, invece, è diventata ben presto il grimaldello utilizzato dalle comunità islamiche per insediarsi nel territorio italiano creando moschee e madrasse nella completa indifferenza delle istituzioni, in spregio alla legge e nella sostanziale impossibilità a intervenire da parte delle Forze dell'ordine.»;
in sede di redazione del Codice del Terzo settore, il Consiglio di Stato, nel parere n. 01405 del 14 giugno 2017, ha suggerito al legislatore l'attuale definizione di «enti religiosi civilmente riconosciuti», in sostituzione dell'espressione «enti riconosciuti dalle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato», proprio per evitare che la possibilità dei predetti enti di accedere alla disciplina del Codice fosse a priori limitata alle sole confessioni caratterizzate dalle intese, alla luce della giurisprudenza costituzionale per la quale è precluso al legislatore «operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo stato tramite accordi o intese»;
la modifica normativa proposta appare pertanto in contrasto con gli articoli 3, 8, primo e secondo comma, 19 e 20 della Costituzione in quanto configura una speciale limitazione legislativa riferita ad una determinata forma associativa nello svolgimento dell'attività di culto mentre mantiene una disciplina di maggior favore per tutte le altre associazioni o istituzioni con fine di religione e di culto o per gli enti di carattere ecclesiastico. In particolare, nello specificare che sono fatte salve le intese stipulate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma della Costituzione, genera una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di taluni enti che assumono personalità giuridica di APS al fine di svolgere attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli associati, in sintonia con la cultura confessionale di emanazione o affiancate a quelle di matrice cultuale, che verrebbero esclusi dal beneficio della compatibilità urbanistica precostituita ex lege;
in tal modo, la disposizione incorre, in primo luogo, nella violazione del criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Costituzione per disparità di trattamento non solo rispetto alle APS che svolgono attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati dalle intese, ma anche agli altri enti del Terzo settore che abbiano assunto una natura diversa dalle APS e che svolgono attività di culto indipendentemente dalla stipulazione di intese;
con la sentenza n. 195 del 1993 la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di alcune disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia di culto, ha affermato che «tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (...) non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini»;
tale importante principio è stato ripreso nella più recente sentenza n. 346 del 2002 con la quale la Corte Costituzionale ha ribadito lo stretto collegamento fra l'articolo 3 e l'articolo 8, primo comma della Costituzione e ha ulteriormente chiarito che le intese «non sono e non possono essere (...) una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo comma e dal secondo comma dello stesso articolo 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose»;
a tale riguardo una specifica garanzia valida per tutte le confessioni religiose, abbiano o meno stipulato un'intesa con lo Stato italiano, e le forme associative che ne sono espressione è prevista dall'articolo 20 della Costituzione, ai sensi del quale «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività»;
unitamente al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualunque forma, la Costituzione garantisce il diritto di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, con il solo limite esterno che non si tratti di riti contrari al buon costume (articolo 19 della Costituzione);
il provvedimento in esame appare, pertanto, in contrasto con il richiamato principio di pari libertà delle confessioni religiose sancito dall'articolo 8 della Costituzione, che prevede l'equiparazione tra enti delle religioni convenzionate e enti di altre confessioni che ancora non sono pervenute a una legge di derivazione pattizia (in particolare quelle islamiche e sikh), del principio di cui all'articolo 20 della Costituzione che esclude che il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione possano essere causa di speciali limitazioni legislative, nonché con la scelta di soluzioni costituzionalmente orientate al rispetto dei principi della tutela dell'integrazione, del pluralismo e dell'identità culturale e religiosa;
per le ragioni esposte,
delibera
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1018-A.
N. 1. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 71, comma 1, attualmente vigente, prevede che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali – purché non siano di tipo produttivo – siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444-1968 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, una disposizione questa a carattere speciale, che contiene una deroga alla normativa edilizio-urbanistica in tema di destinazione d'uso edilizio e titoli abilitativi, consentendo agli enti del Terzo settore di non modificare la destinazione d'uso delle sedi e dei locali di cui abbiano disponibilità;
il provvedimento in esame modifica parzialmente l'attuale disciplina, vincolando l'utilizzo delle sedi degli enti dei Terzo settore, e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, al rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia – che saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – solo ed esclusivamente con riferimento alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto, fortemente limitando così l'applicazione della normativa di favore prevista dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, per il cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del Terzo settore;
tale previsione è del tutto illegittima e fortemente lesiva innanzitutto del divieto di discriminazione in virtù dell'appartenenza ad una confessione religiosa, così come previsto dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione laddove limita l'applicazione di una norma a carattere eccezionale e di favore quale quella introdotta dall'articolo 71, comma 1, solo con riferimento alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto;
altrettanto illegittima e lesiva degli articoli 8 e 20 della Costituzione è la disposizione che, facendo in ogni caso salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, sembra operare una distinzione, e quindi una disparità di trattamento, tra le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto a seconda che abbiano o meno stipulato accordi o intese;
occorre infatti ricordare che l'articolo 8, primo comma, della Costituzione afferma il principio della «eguale libertà» davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, mentre al comma secondo riconosce il diritto di quest'ultime di «organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano», stabilendo la facoltà per le loro «rappresentanze» – non l'obbligo – di regolare i propri rapporti con lo Stato attraverso lo strumento dell'intesa (articolo 8, terzo comma, Cost.);
l'esistenza di un'intesa non costituisce dunque condizione per la concessione di agevolazioni o contributi, mentre la sua assenza non giustifica l'imposizione di particolari limitazioni legislative (articolo 20 Cost.);
osservato infine come, alla luce della stessa finalità della proposta di legge in esame, assuma rilievo il quadro costituzionale delle garanzie di esercizio della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, primo comma, 19 e 20 della Costituzione;
segnalato, al riguardo, come rilevi in materia la giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità – che la Corte costituzionale annovera tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – il quale trova fondamento negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione ed implica la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;
evidenziato, a tale ultimo proposito, come la Corte costituzionale abbia affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove «rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto» (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);
rilevato altresì come la stessa Corte costituzionale abbia sottolineato, da ultimo, con la sentenza n. 254 del 2019, che «la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017) e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche cui spetta di regolare e gestire l'uso del territorio (essenzialmente le regioni e i comuni): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici (sentenze n. 63 del 2016, n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993)»,
delibera
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1018-A.
N. 2. Simiani, Bonafè, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni del provvedimento, sono volte ad individuare una specifica disciplina, per le associazioni di promozione sociale (APS) che svolgono attività di culto, ai fini dell'applicazione della normativa di favore prevista dall'articolo 71, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017, codice del Terzo settore, relativamente alla destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del Terzo settore;
il citato articolo 71, comma 1, ha natura di norma speciale e derogatoria della disciplina urbanistico-edilizia e dispone che le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso urbanistico omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica;
il testo originario della proposta di legge escludeva dall'applicazione della citata disciplina di favore le associazioni di promozione sociale che svolgano attività, anche occasionali, di culto di confessioni religiose non regolate, nei loro rapporti con lo Stato, da intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, con l'intento, ben esplicitato nella relazione illustrativa, di limitare la portata applicativa di detta disciplina per arginare il fenomeno della «diffusa proliferazione di associazioni di promozione sociale (APS) che, di fatto, hanno come funzione esclusiva o prevalente quella di gestire luoghi di culto per le comunità islamiche in immobili privi di requisiti urbanistici strutturali e di sicurezza necessari per tale destinazione d'uso»;
il testo all'esame dell'Assemblea, risultante dalle modifiche operate in sede referente, prevede invece che – fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione – la disciplina di favore in questione si applica alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con apposito decreto ministeriale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
in relazione ai criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia tale decreto, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovrà tenere conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto;
con il provvedimento all'esame dell'Assemblea, in riferimento all'applicazione del regime di favore in materia di destinazione d'uso di sedi e locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dal citato articolo 71 del codice del Terzo settore, alle APS che svolgono attività di culto, fatte salve le intese stipulate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma della Costituzione, viene riservata una disciplina più restrittiva, demandata ad un decreto ministeriale, ponendo in tal modo una discriminante al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune, dettata dallo Stato;
la norma peraltro prevede che il decreto ministeriale, nell'emanazione di detti criteri in materia di compatibilità urbanistica, tenga espressamente conto delle specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, esercitando un evidente potere di valutazione sui modi e le forme di esercizio della fede religiosa, la cui professione, secondo la Corte costituzionale, può essere esercitata in pubblico o in privato, in qualsiasi forma, individuale o associata, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);
nel corso dell'esame della proposta di legge in sede referente sono state svolte autorevoli audizioni che hanno evidenziato dirimenti profili di incostituzionalità, già in parte rilevati nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali durante l'esame dell'analoga proposta di legge A.C. 1059 della XVIII Legislatura, rilievi che, nonostante i ripetuti tentativi di riformulazione del testo normativo, non possono ritenersi superati nel testo all'esame dell'Assemblea;
in particolare, secondo la Corte costituzionale «il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza [...] va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose [...], quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa. [...] la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall'articolo 19 della Costituzione. In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'articolo 8, terzo comma, della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini» (sentenza n. 195 del 1993);
sempre secondo la Corte costituzionale «Le intese di cui all'articolo 8, terzo comma, sono [...] lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune: non sono e non possono essere, invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose. [...] Vale dunque in proposito il divieto di discriminazione, sancito in generale dall'articolo 3 della Costituzione e ribadito, per quanto qui interessa, dall'articolo 8, primo comma» (sentenza n. 346 del 2002);
nei casi oggetto delle citate sentenze n. 195/1993 e n. 346/2002, la Corte, in particolare, ha giudicato costituzionalmente illegittime, per violazione dei principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose (articoli 3 e 8, primo comma, Cost.), le disposizioni di due leggi regionali, che prevedevano benefici in favore delle confessioni religiose per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, nella parte in cui subordinavano l'accesso ai benefici all'esistenza di un'intesa per la regolazione dei rapporti con lo Stato. In particolare, nella sentenza n. 346 del 2002 la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione formulata dal TAR remittente, secondo cui «il condizionare l'erogazione dei contributi a favore delle confessioni religiose al requisito dell'avere queste stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione è in contrasto con i principi di eguale libertà delle confessioni (articolo 8, primo comma, Cost.) e di libertà di esercizio del culto (articolo 19 Cost.), libertà sulla quale gli interventi pubblici in questione incidono positivamente»;
più di recente la Corte costituzionale ha ribadito (sentenza n. 67 del 2017) come l'ordinamento repubblicano sia contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, secondo l'accezione che la stessa giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 203 del 1989 n. 63 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995), non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità. [...] Altresì consolidato è il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove «rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto» (sentenza n. 195 del 1993), rientra nella tutela di cui all'articolo 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016);
alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare chiaro che le finalità e gli effetti derivanti dalle disposizioni della proposta di legge in esame, risultano in evidente conflitto con il quadro costituzionale delle garanzie della libertà religiosa, definito dagli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione, in quanto configura una speciale limitazione legislativa riferita ad una determinata forma associativa nello svolgimento dell'attività di culto, mentre conserva la validità della disciplina di maggior favore per tutte le altre associazioni che svolgono attività di culto di confessioni religiose che hanno stipulato intese ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma della Costituzione.
Per tutte le ragioni e le considerazioni esposte e richiamate,
delibera
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1018-A.
N. 3. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
A.C. 1018-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo, sull'emendamento 1.200 della Commissione e sui subemendamenti 0.1.200.1, 0.1.200.2, 0.1.200.3, 0.1.200.4, 0.1.200.5, 0.1.200.6, 0.1.200.7 e 0.1.200.8.
A.C. 1018-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sui subemendamenti 0.1.200.5 e 0.1.200.7, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative e subemendative.
A.C. 1018-A – Articolo Unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni del primo periodo si applicano alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche con riguardo alla concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto».
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sopprimerlo.
*1.1. Gadda.
Sopprimerlo.
*1.2. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Sopprimerlo.
*1.4. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'emendamento 1.200, parte principale, sostituire le parole: accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, con le seguenti: articoli 8 e 20.
0.1.200.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'emendamento 1.200, parte principale, sopprimere le parole: , terzo comma,.
0.1.200.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'emendamento 1.200, parte principale, sopprimere le parole da: utilizzati a: attività di culto,.
0.1.200.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'emendamento 1.200, parte principale, dopo le parole: urbano circostante, aggiungere le seguenti: in termini di incremento del carico urbanistico.
Conseguentemente, alla medesima parte principale, aggiungere, in fine i seguenti periodi: Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono individuati criteri e condizioni per la predisposizione di piani di rigenerazione urbana mediante la riqualificazione e il riuso di aree e di beni immobili inutilizzati, nonché per il riconoscimento di contributi e incentivi per interventi di autorecupero degli immobili di cui al secondo periodo. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma si applica la disciplina previgente.
0.1.200.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, sostituire le parole da: sono aggiunti fino alla fine del comma, con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni del primo periodo non si applicano alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore per attività di culto, che non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità, definiti, anche tenendo conto dell'impatto delle attività sul tessuto urbano circostante, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero della salute, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: dalle associazioni di promozione sociale con le seguenti: dagli enti del Terzo settore.
1.200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Gli enti territoriali aggiornano i propri regolamenti sulla base del decreto di cui al secondo periodo.
1.100. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al primo periodo.
1.10. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di urbanistica.
1.7. Manes, Schullian, Steger, Gebhard.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 71, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i comuni, ferma restando la competenza ad essi attribuita di stabilire, all'interno del Piano Regolatore Generale, le Zone destinate ad ospitare edifici per il culto, non possono individuare o mettere a disposizione, in via permanente o provvisoria, siti alternativi da utilizzare per l'attività di preghiera collettiva.».
1.0100. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 71, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 deve, comunque, attenersi ai seguenti criteri:
a) prevedere la redazione di bilanci non in forma semplificata da depositare, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio in cui è situata la sede;
b) consentire finanziamenti provenienti solo da enti, persone fisiche o comunque parti terze residenti nel territorio nazionale qualora si tratti di confessione religiosa priva di intesa con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
c) precludere la destinazione al culto qualora in un'area compresa entro il raggio di un chilometro sia presente un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa;
d) prescrivere l'uso della lingua italiana sia per l'attività di predicazione che per le attività pubbliche non strettamente collegate all'esercizio del culto;
e) prevedere l'adozione di statuti che contengano l'esplicito riconoscimento dei seguenti principi:
1) democraticità e laicità dello Stato italiano;
2) rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme e divieto di pratiche a ciò non conformi;
3) parità tra uomo e donna, della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai princìpi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai princìpi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
f) prevedere la facoltà di disporre lo scioglimento delle associazioni religiose qualora l'attività svolta dalle stesse sia in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.».
1.0101. Iezzi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
(Inammissibile, ad eccezione del capoverso 1-bis, lettera c))
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.3. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Subemendamenti all'emendamento
1.200 della Commissione
All'emendamento 1.200, parte principale, sopprimere le parole: o prevalentemente.
0.1.200.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'emendamento 1.200, parte principale, dopo le parole: urbano circostante inserire le seguenti: in termini di incremento del carico urbanistico.
0.1.200.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'emendamento 1.200, parte principale, aggiungere in fine il seguente periodo: Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono individuati criteri e condizioni per la predisposizione di piani di rigenerazione urbana mediante la riqualificazione e il riuso di aree e di beni immobili inutilizzati, nonché per il riconoscimento di contributi e incentivi per interventi di autorecupero degli immobili di cui al secondo periodo.
0.1.200.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
All'emendamento 1.200, parte principale, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma si applica la disciplina previgente.
0.1.200.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, sostituire le parole: dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma con le seguenti: dai principi sanciti dall'articolo 19.
1.11. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
1.12. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di qualsiasi confessione religiosa.
1.8. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sentite tutte le confessioni religiose.
1.9. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
A.C. 1018-A Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
le disposizioni del provvedimento in esame si riferiscono alle sedi e ai locali utilizzati dagli enti del Terzo settore per attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non siano già regolati sulla base degli accordi e delle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione;
nel testo, così come modificato durante l'esame in sede referente, viene demandata ad un decreto ministeriale, da adottare entro centoventi giorni, la definizione dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia;
invero, la normativa urbanistica è estremamente complessa, ogni regione ha i propri regolamenti e ogni comune ha un proprio piano regolatore, e le ricadute di ciò non possono certo essere definite meramente con un decreto ministeriale nel giro di quattro mesi;
le disposizioni, poi, rischiano di compromettere fortemente il lavoro degli enti del terzo settore, la cui attività certamente non può influire in tal senso sulla congruità urbanistica e, quindi, l'obiettivo di semplificazione – per gli enti del Terzo settore – nonché di snellimento burocratico – per gli enti locali;
l'obiettivo assolutamente prioritario di salvaguardia della sicurezza dei cittadini non può essere accompagnato da ulteriori appesantimenti burocratici già attualmente complicati, sia per gli enti del terzo settore sia per il lavoro dei rappresentanti degli enti locali;
le procedure previste produrranno, invece, rallentamenti, ulteriori costi – sia economici sia in termini di tempistiche – in palese controtendenza rispetto ai principi sottesi al provvedimento sia all'autonomia delle regioni e degli enti locali,
impegna il Governo:
a garantire, anche nel lavoro di predisposizione del decreto ministeriale previsto dal provvedimento in esame, il rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali in materia urbanistica e di piani regolatori;
ad assumere ogni iniziativa utile al fine di semplificare, anziché complicare, l'operato e gli adempimenti di tutti gli enti del terzo settore.
9/1018-A/1. Ruffino.
La Camera
impegna il Governo
ad assicurare, ai fini della predisposizione del decreto ministeriale previsto dal provvedimento in esame, il rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia urbanistica e di piani regolatori.
9/1018-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si compone di un unico articolo, recante una modifica dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, volto a condizionare l'applicazione del regime di favore in materia di destinazione d'uso di sedi e locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel caso di sedi e locali utilizzati dagli enti del terzo settore per attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
ai sopracitati locali viene infatti riservata una disciplina più restrittiva, demandata ad un decreto ministeriale;
anche a non voler ripercorrere i profili di incostituzionalità che affliggono il provvedimento in esame, già diffusamente esposti nelle pregiudiziali presentate, è di tutta evidenza che la soluzione normativa proposta si presenti anche di difficile applicazione senza incorrere in vizi di irragionevolezza e disparità di trattamento che non sono stati presi nella dovuta considerazione, così come appaiono sottovalutati gli ulteriori adempimenti procedimentali che si renderanno necessari per consentire l'adeguamento dei regolamenti edilizi e urbanistici ai contenuti del citato decreto;
non appare chiaro, stante anche lo sterile, se non assente, dibattito con le forze di maggioranza nel corso dell'esame in sede referente, in che modo o all'esito di quale valutazione sia stata identificata come fonte di pericolo per la sicurezza dei cittadini e per il corretto governo del territorio la presenza di locali in uso da parte di enti del terzo settore che si dedicano anche all'attività di culto e che ancora non sono pervenute a una legge di derivazione pattizia (in particolare quelle islamiche) e, per converso, in base a quale attività conoscitiva tali fattori di rischio possano ritenersi esclusi per gli enti che, pur assumendo personalità giuridica di ente del terzo settore, vantano rapporti con lo Stato regolati dalle intese, o, più in generale, per tutte le altre attività svolte dagli enti del Terzo settore,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, fin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative normative volte a riconsiderarla, anche all'esito di una approfondita attività di analisi della effettiva entità e natura delle situazioni a cui la norma intende porre rimedio, assicurando, nelle more di una compiuta attività istruttoria e comunque fino all'emanazione del decreto di cui in premessa, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice del Terzo settore, nel testo attualmente in vigore, a tutti gli enti del Terzo settore.
9/1018-A/2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si compone di un unico articolo, recante una modifica dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, volto a condizionare l'applicazione del regime di favore in materia di destinazione d'uso di sedi e locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel caso di sedi e locali utilizzati dagli enti del terzo settore per attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
il testo in esame introduce, pertanto, un'eccezione alla deroga prevista dalla disposizione di cui al citato articolo 71 che intendeva agevolare tutti gli enti del terzo settore nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali prevedendo la compatibilità dei locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica;
nel corso dell'esame della proposta di legge in sede referente sono state svolte autorevoli audizioni che hanno evidenziato dirimenti profili di incostituzionalità, che, nonostante i ripetuti tentativi di riscrittura della norma, non possono ritenersi superati nel testo approdato all'esame dell'Aula;
il riferimento, introdotto dal provvedimento in esame, agli articoli 7 e 8, terzo comma della Costituzione, e dunque alle intese come precondizione per l'applicazione della disciplina di maggior favore, genera una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di taluni enti che assumono personalità giuridica di ente del Terzo settore al fine di svolgere attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli associati, in sintonia con la cultura confessionale di emanazione o affiancate a quelle di matrice cultuale, che verrebbero esclusi dal beneficio della compatibilità urbanistica precostituita ex lege;
la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito che l'aver stipulato l'intesa non può costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini, rilevando altresì, con la sentenza n. 254 del 2019, che la libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e ad avviare un confronto con gli enti del Terzo settore destinatari della misura, anche con il coinvolgimento degli enti locali, al fine di rivedere le disposizioni di cui in premessa in un'ottica che miri all'adozione di soluzioni costituzionalmente orientate al rispetto dei principi di tutela dell'integrazione, del pluralismo e dell'identità culturale e religiosa.
9/1018-A/3. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si compone di un unico articolo, recante una modifica dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, volto a condizionare l'applicazione del regime di favore in materia di destinazione d'uso di sedi e locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel caso di sedi e locali utilizzati dagli enti del terzo settore per attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
il testo in esame introduce pertanto un'eccezione alla deroga prevista dalla disposizione di cui al citato articolo 71 che intendeva agevolare tutti gli enti del terzo settore nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali prevedendo la compatibilità dei locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica;
la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito che l'aver stipulato l'intesa non può costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini; rilevando altresì, con la sentenza n. 254/2019, che «la libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare»;
ne discende che la disciplina d'uso del territorio dovrebbe svilupparsi nella prospettiva di favorire gli enti del Terzo settore nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e non può comunque ostacolare l'insediamento di strutture e attrezzature destinate all'esercizio di determinate forme di culto, ma semmai individuare le soluzioni che consentano di contemperare lo svolgimento delle predette attività con il corretto governo del territorio, mediante il reperimento di spazi pubblici da destinare a servizi «secondari», in modo da non determinare un aggravio del carico urbanistico;
tale ponderazione degli interessi era già stata risolta nel Codice del Terzo settore con l'introduzione di una disciplina di maggior favore basata sul principio dell'indifferenza funzionale delle destinazioni d'uso di sedi e di locali in cui si svolgono le attività degli enti del Terzo settore, senza alcuna distinzione;
in luogo delle deroghe a tale principio introdotte dal provvedimento in esame, sarebbe stato semmai auspicabile un'accelerazione delle misure volte a promuovere interventi di rigenerazione urbana, basati prevalentemente sul riuso edilizio di aree già urbanizzate nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, anche da destinare a strutture di esercizio del culto o alle attività istituzionali proprie degli enti del Terzo settore;
la rigenerazione urbana rappresenta, infatti, anche un importante fattore di coesione territoriale e sociale, basata su una nuova concezione del territorio e dell'ambiente, che, tuttavia, richiede una disciplina statale organica anche al fine di prevenire la proliferazione dei modelli di urbanistica regionali differenziati,
impegna il Governo
a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, adeguate risorse al fine di favorire l'attuazione di progetti di rigenerazione urbana, con il coinvolgimento delle comunità locali e dei soggetti del terzo settore, basati sulla riqualificazione e il riuso di aree e di beni immobili inutilizzati e sull'ideazione e implementazione di servizi e spazi pubblici di supporto ai processi di integrazione e inclusione sociale.
9/1018-A/4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si compone di un unico articolo, recante una modifica dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, volta a condizionare l'applicazione del regime di favore in materia di destinazione d'uso di sedi e locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di sedi e locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore che svolgono attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
ai sopracitati locali viene infatti riservata una disciplina più restrittiva, demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero della salute, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che dovrà tenere conto anche dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante;
considerato che:
il testo in esame introduce un'eccezione alla deroga prevista dalla disposizione di cui al citato articolo 71 che intendeva agevolare tutti gli enti del Terzo settore nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali prevedendo la compatibilità dei locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica;
la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che la destinazione a luogo di culto non è astrattamente incompatibile con le categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a condizione che non determini l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale tra quelle elencate nel citato articolo e non comporti un aggravio del carico urbanistico;
considerato, altresì, che:
la Corte costituzionale ha precisato che l'aver stipulato l'intesa prevista dall'articolo 8, terzo comma, della Costituzione non possa costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini (sentenza n. 195 del 1993),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di renderla conforme ai principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose e a prevedere che il decreto di cui in premessa tenga conto di criteri uniformi e coerenti con la disciplina vigente, riferibili esclusivamente all'incidenza delle attività svolte sul carico urbanistico senza tenere in alcuna considerazione la specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto.
9/1018-A/5. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame si compone di un unico articolo, recante una modifica dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, volta a condizionare l'applicazione del regime di favore in materia di destinazione d'uso di sedi e locali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali nel caso di sedi e locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore che svolgono attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
considerato che:
nello specificare che sono fatte salve le intese stipulate ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma della Costituzione, la proposta in esame genera una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di taluni enti del Terzo settore che svolgono attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli associati, in sintonia con la cultura confessionale di emanazione o affiancate a quelle di matrice cultuale, i cui rapporti con lo Stato non sono regolati dalle intese, che verrebbero esclusi dal beneficio della compatibilità urbanistica precostituita ex lege;
l'articolo 8 della Costituzione, oltre a prevedere la facoltà delle confessioni religiose diverse da quella cattolica di regolare i propri rapporti con lo Stato attraverso lo strumento dell'intesa, afferma il fondamentale principio della «eguale libertà» davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, alle quali è riconosciuto il diritto di «organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano»;
unitamente al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualunque forma, la Costituzione, all'articolo 19, garantisce il diritto di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, con il solo limite esterno che non si tratti di riti contrari al buon costume,
impegna il Governo
ad assicurare che, nel dare attuazione al provvedimento in esame, venga salvaguardato il principio di pari libertà delle confessioni religiose sancito dall'articolo 8 della Costituzione, eliminando ogni fattore che possa potenzialmente generare disparità di trattamento nei confronti degli enti del Terzo settore che svolgono attività di culto di confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati dalle intese.
9/1018-A/6. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame pone una modifica all'articolo 71 del codice del terzo settore relativa al cambio di destinazione d'uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del Terzo settore al fine di disciplinarne l'applicabilità alle sedi e ai locali utilizzati dagli enti del Terzo settore per attività di culto, attraverso la definizione di criteri in materia di compatibilità urbanistico-edilizia;
attualmente l'articolo 71 prevede una disciplina agevolativa a vantaggio degli enti del Terzo settore in termini di deroghe al diritto comune circa l'utilizzo dei locali in cui svolgono le loro attività. Significa, sostanzialmente, che ogni ente del Terzo settore può svolgere la sua attività purché di tipo non produttivo a prescindere dalla compatibilità di questa con la cosiddetta destinazione di utilizzo del locale in questione;
la ratio della norma originaria è quella di facilitare gli enti del Terzo settore nell'utilizzo degli spazi, perché si riconosce il valore sociale delle loro attività comprese le attività di culto;
le attività di culto non sono certamente attività di interesse generale, ma possono rientrare all'interno delle attività degli enti del Terzo settore, che possono essere spesso di ispirazione religiosa o comprendere momenti di preghiera all'interno delle loro attività;
nonostante le modifiche apportate al testo durante l'iter legislativo l'idea, ad avviso del firmatario del presente atto, è e rimane sempre quella di ostacolare le comunità islamiche che si aggregano in forma di APS e che svolgono e organizzano, tra le altre cose, anche le attività di culto;
il tema reale è che le religioni, che non hanno sottoscritto accordi o intese con lo Stato, hanno effettivamente difficoltà a trovare luoghi di culto nel nostro Paese e, quando poi si tratta della comunità islamica subentrano anche altri fattori tra cui la diffidenza generalizzata, gli impedimenti burocratici e altro;
le persone che si riconoscono in quelle confessioni, pur senza intesa, hanno diritto anche loro, libere ed eguali davanti alla legge, di professare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in pubblico o in privato il culto (articoli 8 e 19 della nostra Costituzione);
non solo il culto non può essere criminalizzato, ma la libertà di culto è un diritto fondamentale riconosciuto dalla nostra Costituzione e il cui legame con la libertà religiosa è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale;
la stessa Corte costituzionale ha affermato il principio per cui la disponibilità di spazi adeguati ove «rendere concretamente possibile, o comunque [...] facilitare, le attività di culto» (sentenza n. 195 del 1993) rientri nella tutela di cui all'articolo 19 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume (sentenza n. 63 del 2016) e che la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare (sentenza n. 67 del 2017);
una misura che di fatto privasse centinaia di migliaia di musulmani del godimento della libertà di culto avrebbe un impatto deleterio sul rapporto tra le istituzioni italiane e i fedeli di religione islamica, spingendo questi ultimi verso quella clandestinità che negli ultimi decenni si è giustamente cercato di scongiurare,
impegna il Governo:
nel rispetto del principio costituzionale della libertà di culto sancito dall'articolo 19 della nostra Costituzione a prevedere misure volte a garantire tale diritto rimuovendo gli ostacoli anche di ordine urbanistico che ne impediscono l'esercizio evitando così che il web possa diventare l'unico spazio aggregativo dal momento che viene a mancare un luogo fisico dove incontrarsi;
ad avviare con le comunità religiose, in particolare con quelle comunità che non hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano un dialogo anche al fine di raggiungere una maggiore integrazione e coesione sociale evitando così possibili radicalizzazioni e violenze;
a garantire la libertà religiosa, quale architrave della nostra democrazia, aprendo un confronto con le comunità religiose improntato non solo sul controllo e la sicurezza ma sul dialogo e l'integrazione.
9/1018-A/7. Ciani.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame prevede la non applicabilità dell'articolo 71 del Codice del Terzo settore alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore per svolgere attività di culto di confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, qualora non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità, individuati con un successivo decreto ministeriale da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge;
per effetto di questa norma resterebbero discriminate nell'esercizio della libertà di culto diverse confessioni religiose che non hanno un'intesa, in violazione degli articoli 19 e 20 della Costituzione e della univoca giurisprudenza costituzionale,
impegna il Governo
prima dell'approvazione definitiva della proposta in esame, a verificare le conseguenze della chiusura dei luoghi fisici di culto, in particolare se la stessa non favorisca forme di radicalizzazione anche sul web, più difficilmente controllabili dalle forze dell'ordine.
9/1018-A/8. Scarpa, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame prevede la non applicabilità dell'articolo 71 del Codice del Terzo settore alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore per svolgere attività di culto di confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, qualora non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità, individuati con un successivo decreto ministeriale ad adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge;
per effetto di questa norma resterebbero discriminate nell'esercizio della libertà di culto diverse confessioni religiose che non hanno un'intesa, in violazione degli articoli 19 e 20 della Costituzione e della univoca giurisprudenza costituzionale,
impegna il Governo
comunque, a favorire, per quanto di competenza, la regolamentazione dei rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica, che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, sulla base di intese, come prevista dalla Costituzione.
9/1018-A/9. Bakkali, Ferrari, Simiani.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame prevede la non applicabilità dell'articolo 71 del Codice del Terzo settore alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente dagli enti del Terzo settore per svolgere attività di culto di confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese, qualora non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità, individuati con un successivo decreto ministeriale da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge;
per effetto di questa norma resterebbero discriminate nell'esercizio della libertà di culto diverse confessioni religiose che non hanno un'intesa, in violazione degli articoli 19 e 20 della Costituzione e della univoca giurisprudenza costituzionale,
impegna il Governo
ad agire per quanto di propria competenza favorendo la collaborazione tra gli enti locali e gli enti di terzo settore per il migliore utilizzo e valorizzazione delle rispettive sedi.
9/1018-A/10. Malavasi, Simiani, Curti.
DISEGNO DI LEGGE: S. 967 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA, CON ALLEGATO, FATTO A BELGRADO IL 21 MARZO 2023 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1745)
A.C. 1745 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023.
A.C. 1745 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
A.C. 1745 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 2.850 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Agli eventuali oneri per le missioni presso un Paese terzo derivanti dall'articolo 12, comma 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 1745 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 968 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1746)
A.C. 1746 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.
A.C. 1746 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.
A.C. 1746 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
A.C. 1746 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.