XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 22 maggio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 21 maggio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa delle deputate:
CHIESA: «Modifica all'articolo 15 e introduzione dell'articolo 15-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti la competenza esclusiva dello Stato per le funzioni e le attività in materia di difesa e sicurezza nazionale nonché la clausola di compatibilità per l'applicazione delle disposizioni in materia ambientale adottate dagli enti territoriali alle aree militari» (1887);
PICCOLOTTI: «Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di rideterminazione del numero di alunni dell'istituzione scolastica necessario per l'assegnazione di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato» (1888).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di proposte di
inchiesta parlamentare.
In data 21 maggio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
DE LUCA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti» (Doc. XXII, n. 39).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
XI Commissione (Lavoro):
D'ALFONSO: «Modifica all'articolo 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente le condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici» (1715) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI e XII.
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 21 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, riferita all'anno 2023 (Doc. CXVI, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 17 e 22 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VII Commissione (Cultura), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Ministero della giustizia, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) (COM(2024) 60 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 21 maggio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di aggiornare alcune clausole di decadenza nell'ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per i mutamenti climatici (COM(2024) 209 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 16a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di una raccomandazione e di conclusioni rivolte a cinque Stati parte e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento (COM(2024) 217 final);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 16a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di una raccomandazione e di conclusioni rivolte a cinque Stati parte e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alle istituzioni e all'amministrazione pubblica dell'Unione (COM(2024) 218 final).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione – Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) (C(2024) 3148 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2024) 200 final);
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2024) 201 final).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 maggio 2024, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Domenico Proietti a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza in relazione al progetto di realizzazione della diga foranea di Genova, con particolare riferimento all'ipotesi di sospensione dei lavori e all'avvio di verifiche sull'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-01217
BONELLI, ZANELLA, GHIRRA, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nell'allegato IV, punto 10, il legislatore inseriva la nuova diga foranea di Genova tra le dieci opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, finanziate con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
l'opera prevede la realizzazione di una nuova diga foranea, con demolizione di parte di quella esistente, ubicata su fondali maggiori rispetto all'esistente, fino a 50 metri di profondità, per uno sviluppo, da realizzare in 2 fasi, pari a 6.200 metri, il cui costo iniziale previsto ammonta a 1,3 miliardi di euro, con una prima fase del cantiere da ultimare entro il 2026;
da quanto si apprende da organi di stampa un'indagine dell'Ufficio del Pubblico ministero europeo (Eppo) sarebbe stata avviata per la presunta irregolarità riguardante l'utilizzo dei fondi erogati dall'Unione europea;
nell'ambito del procedimento di vigilanza l'Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 142 del 20 marzo 2024, ha rilevato numerose criticità e anomalie in merito all'applicazione della disciplina in materia di appalti pubblici per la gara e l'affidamento dell'appalto integrato per la diga di Genova;
nell'ambito dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia e della Guardia di finanza, che vede tra gli altri coinvolti il presidente della regione Liguria, l'ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (autorità portuale) e commissario straordinario per la diga foranea, Paolo Emilio Signorini, in carica fino all'estate del 2023, nonché l'attuale commissario, sarebbero decine le intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali emerge come il progetto della nuova diga foranea fosse al centro di pressioni e forti interessi da parte di imprenditori portuali coinvolti nell'inchiesta;
quanto richiamato pone in evidenza, in merito all'avanzamento dell'opera, forti criticità non solo di natura procedurale e giudiziaria, ma anche significativi dubbi riguardo agli impatti ambientali e alla fattibilità tecnica del progetto, posti in evidenza dallo stesso Cnr-Igag nel parere n. 233 del 28 marzo 2022 rilasciato nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale del progetto;
il 24 maggio 2024 è prevista la posa in opera del primo cassone in cemento prefabbricato di 22 metri di altezza sulla dorsale della nuova diga, benché, da quanto si apprende da notizie stampa, non siano stati eseguiti i necessari test di prova –:
se il Ministro interrogato non ritenga necessario, per quanto di competenza, disporre l'immediata sospensione delle opere relative alla diga di Genova, avviando un'inchiesta approfondita sull'operato dell'autorità portuale al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nel processo decisionale e nell'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-01217)
Chiarimenti in ordine all'ambito di intervento della commissione ispettiva ministeriale sull'autorità portuale di Genova, nonché in ordine al procedimento per la nomina di un nuovo presidente della medesima autorità alla luce dell'inchiesta giudiziaria in corso – 3-01218
ORLANDO, GHIO, BARBAGALLO, BAKKALI, MORASSUT, FERRARI e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
a seguito dell'indagine su presunti atti di corruzione e altri gravi atti illeciti riguardanti la regione Liguria e l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, che vede agli arresti Paolo Emilio Signorini, già presidente dell'autorità di sistema portuale, Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, Matteo Cozzani suo capo di gabinetto e in cui sono iscritti al registro degli indagati diversi imprenditori;
si apprende, a mezzo stampa e dalle parole del Vice Ministro Rixi, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invierà una commissione ispettiva negli uffici dell'autorità portuale di Genova per una verifica sugli atti prodotti dalla medesima autorità;
sono attualmente in corso, in ambito portuale, importanti investimenti, finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo complementare e altri, fra cui è ricompreso il progetto di realizzazione della diga di Genova del valore di 1,3 miliardi di euro e sul quale il sindaco di Genova, Marco Bucci, esercita il ruolo di commissario;
l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è commissariata a seguito delle dimissioni del presidente Signorini, che ha assunto la carica di amministratore delegato di Iren, e l'attuale commissario Paolo Piacenza risulta indagato nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto il presidente Toti;
il Vice Ministro Rixi ha affermato che non sarebbe possibile procedere alla nomina di un nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale, non essendo praticabile la definizione dell'intesa prevista dalla legge per effettuare la nomina, con il presidente della regione in quanto attualmente agli arresti, anche se l'attuale vice presidente facente funzioni, Piana, è nel pieno dell'operatività, come afferma la giunta ligure, e dovrebbe valere anche per sottoscrivere l'intesa per la nomina del nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale;
in questo contesto complesso, gli interroganti sono fortemente preoccupati per le sorti del porto, per il quale sarebbe necessaria un'autorità nel pieno delle sue funzioni che tuteli, in una posizione di terzietà rispetto alle indagini, l'attuazione degli investimenti e i posti di lavoro dei lavoratori delle banchine –:
quale sarà il perimetro di intervento della commissione ispettiva ministeriale – con particolare riferimento all'inclusione o meno delle procedure per la diga di Genova – e se il Ministro interrogato ritenga che il vice presidente della regione facente funzioni, Piana, possa sottoscrivere l'intesa per la nomina, già attesa da quasi nove mesi, del nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale per tutelare una realtà importantissima per la città di Genova e per il Paese, come quella portuale.
(3-01218)
Elementi e iniziative volte a garantire la sicurezza del personale di bordo e degli utenti nell'ambito del trasporto ferroviario, con particolare riferimento ai controlli da effettuare presso le stazioni e al divieto di accesso ai binari per i soggetti sprovvisti di titolo di viaggio – 3-01219
DE MONTE, FARAONE, GADDA, DEL BARBA, MARATTIN, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
nelle grandi città le aggressioni su treni e sui mezzi di trasporto pubblico, a danno di cittadini e viaggiatori, sono in costante e preoccupante crescita. Furti, risse, rapine, minacce, percosse, violenze e molestie sessuali risultano quasi all'ordine del giorno in tutti i principali nodi ferroviari e metropolitani del Paese – con picchi nelle ore notturne – come testimonia l'aggressione dell'8 maggio 2024 avvenuta nei confronti del vice ispettore di polizia Christian Di Martino, accoltellato alla stazione di Lambrate;
nella maggior parte dei casi, la scoperta della mancanza del titolo sfocia in aggressioni fisiche e verbali da parte dei passeggeri irregolari nei confronti del personale di bordo;
si registrano inoltre, ai danni delle banchine, sempre più atti vandalici i quali, oltre a degradare le stazioni ferroviarie, rappresentano un costo per la finanza pubblica;
dal 1° febbraio 2024 l'operatore ferroviario Trenord ha dato il via alla terza fase del progetto «assistenza e controllo» volto ad arginare l'evasione del titolo di viaggio e limitare le situazioni di pericolo a bordo dei treni, mediante un «filtro a terra»;
il progetto consiste in 139 operatori che effettuano controlli nelle principali stazioni di competenza Trenord, considerato che il 95 per cento dei problemi di sicurezza in treno è causato da persone salite sui vettori senza biglietto;
sarebbe auspicabile che controlli simili a quelli citati venissero svolti su tutta la rete ferroviaria italiana, considerato il trend in aumento dei fatti qui segnalati –:
quante siano le segnalazioni del personale di bordo treno e i verbali emessi annualmente per mancanza del titolo di viaggio, se conseguentemente il Governo intenda attivarsi presso i gestori delle stazioni ferroviarie italiane per assicurare il controllo del titolo di viaggio prima dell'accesso ai binari da parte dei passeggeri e se intenda adottare iniziative per introdurre la sanzione del divieto di accesso ai mezzi pubblici per un determinato periodo di tempo nel caso di accertate aggressioni al personale di bordo o altre misure per incrementare la sicurezza nei trasporti pubblici e nelle stazioni.
(3-01219)
Iniziative volte ad armonizzare i dispositivi e le apparecchiature di rilevamento della velocità, al fine di contrastarne un uso distorto nei confronti degli utenti – 3-01220
MACCANTI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
i dispositivi elettronici di controllo della velocità (autovelox) hanno la finalità di limitare gli incidenti stradali nelle zone più sensibili e a rischio delle strade, tuttavia, anche rispetto a quanto emerso dagli organi di stampa negli ultimi anni, occorre evitare che si trasformino in una vessazione per gli automobilisti, che spesso, oltre alle buche, alle strade dissestate, alla mancanza di cartelli, incorrono in pesanti contravvenzioni e sanzioni a causa di sistemi di controllo disseminati nei punti meno opportuni;
il principale problema che si riscontra nelle prassi amministrative quotidiane è che alcuni dei dispositivi utilizzati dai comuni non sono omologati, ma semplicemente approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e questo rende poco chiaro e uniforme il loro utilizzo;
da 13 anni si attende il decreto attuativo che disciplini l'armonizzazione di tali dispositivi e ne impedisca un utilizzo distorto da parte di alcune amministrazioni locali;
in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00450, sottoscritta dagli interroganti, il Ministro interrogato ha dichiarato che il Ministero sta lavorando a misure volte ad armonizzare i dispositivi e le apparecchiature di rilevamento della velocità in tutta Italia e a definire le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo uniformi in tutti i comuni, con definizione di regole certe, sanzioni giuste ed efficaci e diritto alla difesa per i cittadini;
la recente ordinanza della Corte di cassazione n. 10505 del 2024, pronunciata in data 18 aprile 2024, ha stabilito che, allo stato normativo attuale, l'approvazione del dispositivo non è equiparabile all'omologazione e che solo l'omologazione completa rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox, in quanto le due procedure hanno «natura e finalità» diverse: l'approvazione è propedeutica all'omologazione, che è un accertamento di natura tecnica in alcun modo aggirabile;
tale pronuncia rende quanto mai urgente un intervento normativo che renda uniformi i dispositivi e garantisca certezza e chiarezza circa il loro utilizzo a beneficio di tutti gli utenti –:
se intenda fornire il numero di autovelox presenti sul territorio nazionale e, alla luce della pronuncia citata in premessa, quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di rendere tali dispositivi utili per cercare di limitare gli incidenti stradali, evitando che costituiscano una vessazione nei confronti degli utenti.
(3-01220)
Iniziative per l'implementazione del Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole, nel quadro di misure di semplificazione a favore delle aziende del comparto – 3-01223
RUFFINO, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge n. 91 del 2014 (articolo 1, commi 1 e 2), il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 luglio 2015 ha istituito il Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole (Ruci);
più precisamente, il Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole è uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per effettuare e registrare i controlli e le ispezioni di propria competenza e per una più razionale programmazione degli stessi, ferma restando l'attuazione dei controlli straordinari ed urgenti. Consiste in un archivio informatico contenente, per ogni controllo, diversi elementi: data; anno di riferimento; ente competente; ente esecutore; nominativo del controllore; impresa agricola controllata; settore; tipologia; documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali; esiti; estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali;
in esso confluiscono, quindi, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia, organi di vigilanza, organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole e, essendo costituiti analoghi registri anche a livello regionale, è possibile una condivisione di informazioni in maniera costante e con stretto coordinamento;
le finalità e gli obiettivi di tale registro consistono nell'evitare la duplicazione di controlli nelle aziende e nel rendere maggiormente efficiente il lavoro degli organismi che svolgono le verifiche;
tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dal citato decreto ministeriale che lo ha istituito, sul piano operativo il Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole non è mai stato implementato;
tale mancata applicazione si ripercuote negativamente sia sulle imprese agricole stesse, perché non possono sottrarsi ad una «intensa» burocrazia costituita dalla conseguente ripetitività di controlli, sia sulla pubblica amministrazione poiché si moltiplicano i costi per controlli che, in realtà, sono superflui – a detrimento sia dell'iniziativa d'impresa privata che della collettività;
per consentire al settore agricolo di essere più competitivo, senza mai abbassare la guardia sulla necessità di tutele e sicurezze, anche la semplificazione amministrativa rappresenta un imperativo e un'effettiva messa in funzione del Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole procederebbe sicuramente in questa direzione –:
quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di favorire una rapida e diffusa implementazione del Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole da parte di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, prevedendo altresì misure di semplificazione ovvero di esenzione per le aziende di dimensioni inferiori a 10 ettari.
(3-01223)
Iniziative di competenza in relazione all'emergenza idrica in Sicilia e in Puglia, con particolare riferimento a ipotesi di moratoria fiscale e contributiva a favore delle relative imprese agricole – 3-01224
CASTIGLIONE, GATTA, NEVI, ARRUZZOLO e BATTILOCCHIO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
secondo il servizio agro-meteorologico regionale in Sicilia, la seconda metà del 2023 è stata la più arida da oltre un secolo: il 2023 che si è chiuso con 588 millimetri di altezza pluviometrica, il 22 per cento in meno rispetto alla media degli ultimi vent'anni;
la situazione si è ripetuta nel 2024: il 6 maggio 2024 il Governo ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi, in relazione alla siccità in atto nella regione Sicilia, stanziando 20 milioni di euro;
nelle campagne siciliane, la situazione si sta facendo drammatica. Le stime per il 2024 parlano di un calo del 70 per cento del raccolto, ma se la situazione dovesse perdurare c'è il concreto rischio di un vero e proprio azzeramento;
nelle aree interne, ormai arse, con campi di grano e pascoli completamente secchi, gli allevatori non riescono più a sfamare i propri animali, per la mancanza di acqua e di foraggio bruciato dalla siccità. La solidarietà offerta dalle associazioni agricole, con trasporto di acqua e foraggio, è lodevole, ma ormai insufficiente;
altrettanto grave è la situazione in Puglia. Un litro d'acqua su cinque perso nel 2023, 118 milioni di metri cubi di acqua in meno negli invasi nei primi quattro mesi del 2024, i più caldi di sempre, con quasi 2 gradi in più rispetto alla media storica;
colpiti dalla carenza di pioggia, pozzi artesiani, campi e stalle. Il fenomeno impatta sulla produzione di grano, per cui si stima un calo del 20-30 per cento degli altri cereali e dei legumi e, in vista dell'estate, si temono conseguenze sui frutti di stagione –:
quali iniziative di competenza intenda assumere, con somma urgenza, per rispondere all'emergenza idrica che sta interessando la Sicilia e la Puglia e se non valuti opportuno, oltre ai sostegni diretti, adottare iniziative di competenza finalizzate a sospendere alcuni termini tributari e contributivi nei confronti degli imprenditori impegnati nel comparto agroalimentare delle due regioni.
(3-01224)
Politiche del Governo volte a contemperare le esigenze di tutela della sovranità alimentare e di contrasto al consumo del suolo agricolo con quella dell'implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche con riferimento alla cosiddetta misura «Parco agrisolare» – 3-01225
FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, ALMICI, CARETTA, CIABURRO, LA PORTA, LA SALANDRA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MATTIA e IAIA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
secondo le rilevazioni dell'Istituto superiore per la protezione e per la ricerca ambientale (Ispra), il costante processo di consumo del suolo rilevato in Italia negli ultimi anni, con particolare incidenza del 2022 rispetto al 2021, ha portato ad una costante diminuzione della disponibilità di aree agricole eliminando in 12 mesi 4.500 ettari, il 63 per cento del consumo di suolo nazionale;
la possibilità di installazione indiscriminata di pannelli fotovoltaici a terra su suolo agricolo ha portato all'emersione di pratiche speculative causate da una vera e propria installazione selvaggia di pannelli a terra, sottraendo suolo agricolo fertile e produttivo all'agricoltura nazionale, pregiudicando la sovranità alimentare nazionale e la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari;
questo fenomeno, inoltre, concorre ad incrementare la dipendenza da importazioni straniere di materie prime agricole;
con il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, il Governo Meloni ha proibito, di fatto, l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra su suolo agricolo, ponendo fine al consumo indiscriminato del suolo e valorizzando installazioni più virtuose come agrivoltaico avanzato ed agrisolare;
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per quanto attiene alle misure del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la misura 2, componente 1, investimento 2.2 (M2C1-I.2.2) «Parco agrisolare», prevedeva uno stanziamento iniziale di 1,5 miliardi di euro, ma grazie alle modifiche introdotte dal Governo Meloni, che hanno determinato uno straordinario successo della misura nel secondo bando, la Commissione europea ha assegnato un'ulteriore dotazione di 850 milioni di euro, portando così la dotazione complessiva a 2,35 miliardi di euro;
in particolare, la misura prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati produttivi del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori;
la misura è premiante per il mondo agricolo, poiché consente l'installazione di pannelli solari senza pregiudicare la fruibilità del suolo, permettendo di contemperare l'esigenza di coltivazione e produzione agricola con quella dell'approvvigionamento energetico, garantendo la sovranità alimentare nazionale e l'implementazione della produzione di energia da fonti rinnovabili –:
se il Ministro interrogato intenda delineare la politica di tutela della sovranità alimentare e di contrasto al consumo del suolo agricolo in relazione ai risultati della misura citata in premessa.
(3-01225)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1092 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2024, N. 39, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 119 E 119-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE E CONNESSE A EVENTI ECCEZIONALI, NONCHÉ RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1877)
A.C. 1877 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, in particolare, prevede alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione dei crediti fiscali o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali per interventi sugli immobili, riducendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito o dello sconto previsto a partire dal 17 febbraio 2023;
in prima lettura, con l'emendamento governativo 1.000, è stato aggiunto l'articolo 1-ter (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale) che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di euro 100 milioni per il 2025, finalizzato a mantenere in vita per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie;
tale misura appare del tutto insufficiente, in quanto occorre ripristinare la possibilità di optare per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura per gli istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni di volontariato;
per i soggetti (ONLUS, ODV e APS) di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, infatti, il venir meno dei meccanismi alternativi alla detrazione comporta la sostanziale impossibilità di beneficiare del Superbonus. Questo perché tali enti non sono generalmente in grado di ammortizzare i costi sostenuti attraverso la detrazione diretta, data l'ontologica assenza di scopo di lucro e la strumentalità e secondarietà delle attività di stampo commerciale eventualmente esercitate;
la disciplina del cosiddetto «Superbonus» ha subito nel tempo innumerevoli mutamenti che hanno avuto un impatto negativo sugli Enti del Terzo settore. Affinché si supporti il ruolo cruciale che queste organizzazioni svolgono nel tessuto sociale e si promuova, al contempo, la riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio è necessaria la stabilità e la chiarezza normativa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito per i soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 o, in subordine, ad aumentare la capienza del Fondo previsto dall'articolo 1-ter del provvedimento in esame, al fine di mitigare il pregiudizio patito dai predetti soggetti per effetto delle preclusioni appena introdotte.
9/1877/1. Gadda, De Monte.
La Camera,
premesso che:
la popolazione di almeno 65 anni rappresenta oggi il 23,5 per cento del totale del nostro Paese. Nel 2021 la quota di persone sole di almeno 65 anni era già la metà di chi vive da solo in Italia. Si valuta che nel 2041 essa raggiungerà il 60 per cento, mentre le fonti più accreditate ritengono che nel 2050 le persone di 65 anni e più potrebbero rappresentare il 34,9 per cento del totale;
si tratta di dati che evidenziano la necessità di prevedere non solo politiche per le persone anziane ma anche misure in favore delle strutture che sempre di più saranno chiamate ad ospitarle;
al riguardo, si ricorda che il comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38, aveva «salvato» la possibilità di ricorrere alle opzioni previste dal cosiddetto «bonus 110 per cento» per interventi edilizi effettuati da istituzioni del terzo settore;
il decreto in via di conversione cancella ora questa previsione che, comunque, è stata importante per consentire interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e dall'efficienza energetica anche di strutture quali RSA ed analoghe;
il decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024, attuativo della legge n. 33 del 23 marzo 2023, inoltre, ha dato molto rilievo alla cosiddetta «Coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing) e coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale) (articoli 15-18)», prevedendo tra l'altro che «La promozione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale è realizzata prioritariamente attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, (...)»;
lo stesso decreto legislativo n. 29 del 2024, agli articoli 30 e 31, dedica attenzione ai «Servizi residenziali, semiresidenziali e diurni socioassistenziali» e ai «Servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari»;
si tratta di interventi certo importanti, ma che non rispondono completamente al tema relativo alle strutture come le RSA già esistenti, gestite o meno da enti del terzo settore;
queste strutture, infatti si trovano a dover affrontare, tra l'altro, i costi necessari per i giusti interventi di adeguamento interno, con una inevitabile riduzione di posti letto;
al riguardo si deve tenere presente che il bonus 110 per cento non poteva essere utilizzato per gli ambienti interni, e che molte delle strutture più antiche sono sottoposte a vincoli monumentali, che costringono a limitare e a rallentare i lavori di adeguamento;
sarebbe, quindi, auspicabile che i bonus ancora esistenti potessero essere utilizzati, laddove attualmente non consentito dalla legge, anche per quegli interventi di adeguamento delle strutture interne, che sono indispensabili per una migliore qualità della vita degli ospiti delle strutture stesse;
detti interventi sarebbero finalizzati anche all'abbattimento delle barriere architettoniche interne alle strutture, una fattispecie estremamente rilevante visto che, purtroppo, l'età avanzata degli ospiti comporta tra l'altro una difficoltà motoria che le attuali strutture spesso accentuano,
impegna il Governo
a valutare, nei prossimi provvedimenti utili, la possibilità di estendere i bonus attualmente esistenti, e volti alla riqualificazione degli edifici, anche alle strutture interne degli stessi, con particolare riguardo per RSA e analoghi istituti, in modo da migliorare la qualità della vita degli anziani ospiti.
9/1877/2. Girelli, Simiani.
La Camera,
premesso che:
è fondamentale garantire la salvaguardia dei conti pubblici;
la detrazione fiscale al 110 per cento per interventi di efficientamento energetico, comunemente definita superbonus, introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020 ha generato oneri finanziari enormemente più ampi dei 10,6 miliardi complessivi stimati nella prima relazione tecnica della misura, oneri che, per il solo superbonus, ammontano a marzo 2024 a 122 miliardi di euro sulla base di quanto stimato da ENEA;
l'impatto sui conti pubblici è stato talmente devastante da rendere inevitabili contabilmente e condivisibili politicamente gli interventi correttivi adottati dal Governo nel corso della presente legislatura, interventi ai quali Forza Italia non ha mai fatto mancare il pieno sostegno politico e parlamentare;
in sede di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, è stata ulteriormente modificata la normativa in materia di utilizzo dei benefici fiscali collegati ai bonus edilizi;
sono state introdotte modifiche al decreto-legge che stabiliscono la detraibilità in 10 anni delle detrazioni d'imposta per gli interventi su immobili (cosiddetto Superbonus) relative alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e quindi negli anni 2024 e 2025;
ulteriori misure (apportate dall'articolo 4-bis, comma 1) riguardano determinati operatori economici, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni, ai quali dal 1° gennaio 2025, sarà preclusa la compensazione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio nelle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, limitando ex post la possibilità di compensazione dei crediti acquisiti a legislazione previgente e incidendo sulle valutazioni svolte dagli operatori economici in sede di acquisto di detti crediti da terzi;
è opportuno valutare attentamente che il nuovo quadro normativo non produca conseguenze negative nei confronti delle imprese e cittadini a seguito di una maggiore difficoltà di accesso al credito,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le modalità e gli strumenti necessari al fine di creare una società veicolo o altro idoneo strumento, soggetto a vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'acquisto dei crediti fiscali rinvenienti dai bonus edilizi, emettendo titoli del debito con una durata del rimborso superiore a quella della spendibilità dei crediti fiscali.
9/1877/3. De Palma, Sala, Rubano, Barelli, Nevi.
La Camera,
premesso che:
è fondamentale garantire la salvaguardia dei conti pubblici;
la detrazione fiscale al 110 per cento per interventi di efficientamento energetico, comunemente definita superbonus, introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020 ha generato oneri finanziari enormemente più ampi dei 10,6 miliardi complessivi stimati nella prima relazione tecnica della misura, oneri che, per il solo superbonus, ammontano a marzo 2024 a 122 miliardi di euro sulla base di quanto stimato da ENEA;
l'impatto sui conti pubblici è stato talmente devastante da rendere inevitabili contabilmente e condivisibili politicamente gli interventi correttivi adottati dal Governo nel corso della presente legislatura, interventi ai quali Forza Italia non ha mai fatto mancare il pieno sostegno politico e parlamentare;
in sede di conversione del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, è stata ulteriormente modificata la normativa in materia di utilizzo dei benefici fiscali collegati ai bonus edilizi;
sono state introdotte modifiche al decreto-legge che stabiliscono la detraibilità in 10 anni delle detrazioni d'imposta per gli interventi su immobili (cosiddetto Superbonus) relative alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e quindi negli anni 2024 e 2025;
ulteriori misure (apportate dall'articolo 4-bis, comma 1) riguardano determinati operatori economici, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni, ai quali dal 1° gennaio 2025, sarà preclusa la compensazione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio nelle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, limitando ex post la possibilità di compensazione dei crediti acquisiti a legislazione previgente e incidendo sulle valutazioni svolte dagli operatori economici in sede di acquisto di detti crediti da terzi;
è opportuno valutare attentamente che il nuovo quadro normativo non produca conseguenze negative nei confronti delle imprese e cittadini a seguito di una maggiore difficoltà di accesso al credito,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare modalità e strumenti per l'eventuale acquisto dei crediti fiscali con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
9/1877/3. (Testo modificato nel corso della seduta)De Palma, Sala, Rubano, Barelli, Nevi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria» sono presenti norme relative alle detrazioni fiscali edilizie;
tali detrazioni fiscali hanno promosso in questi anni (oltre rilanciare il Pil del Paese creando economia e occupazione, mettere in sicurezza e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico e privato, aumentare il risparmio energetico e ridurre le emissioni nocive e contribuire agli obiettivi previsti dalla Direttiva Ue «Case Green») efficaci azioni di contrasto nei confronti del lavoro nero;
il contrasto al lavoro nero porta enormi benefici sia per la finanza pubblica sia per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro;
nonostante i risultati ottenuti in questi anni rimangono ancora molte le criticità per quanto riguarda il comparto edile: sulla totalità del lavoro irregolare il 33 per cento riguarda infatti l'edilizia;
secondo la banca dati Inail, in Italia nel 2022 sono stati denunciati 1.208 incidenti mortali nei luoghi di lavoro, di cui 175 (praticamente uno ogni due giorni) hanno interessato il comparto delle costruzioni;
le nuove norme introdotte recentemente rischiano di essere vanificate dalla cronica carenza di controlli: secondo gli ultimi dati mancherebbero oltre 2600 ispettori. Tale dato viene aggravato dal fatto che circa l'80 per cento dei controlli effettuati mostra irregolarità;
dal 2025 l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici tornerà dopo decenni al 36 per cento;
l'articolo 9-bis, comma 8, del provvedimento in esame riduce addirittura dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033;
pur comprendendo la necessità di una graduale rimodulazione degli incentivi attuali una drastica riduzione appare oggi incomprensibile e controproducente per i numerosi e comprovati motivi esposti in precedenza;
appare in particolare evidente come tali norme avranno ricadute pericolosissime per quanto riguarda il contrasto al lavoro nero e conseguentemente la sicurezza nei cantieri,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa al fine di adottare iniziative normative volte ad elevare nel primo provvedimento utile l'aliquota relativa alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (che scenderà al 36 per cento dal 2025 e al 30 per cento dal 2028) al fine di disincentivare il lavoro nero e conseguentemente la sicurezza nei cantieri.
9/1877/4. Fossi.
La Camera,
premesso che:
la direttiva Case Green, (UE) 2024/1275, dopo l'approvazione definitiva del 12 aprile scorso, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 maggio scorso ed entrerà in vigore il prossimo 29 maggio;
gli obiettivi delineati dalla direttiva (UE) 2024/1275 sono «il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione europea per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050»;
la direttiva europea sulle case green è un passo importante dal punto di vista ambientale e sociale. L'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare può concretamente contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra: gli edifici risultano essere responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia;
il patrimonio immobiliare italiano, così come gli edifici degli altri Stati membri, ha a disposizione 26 anni per mettersi in regola e ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici fino ad arrivare alla neutralità climatica nel 2050;
la direttiva Case Green impone di arrivare a un risparmio del 16 per cento dei consumi energetici degli edifici residenziali entro il 2030: secondo i dati Terna ed Enea questo obiettivo sarebbe già stato raggiunto grazie alle detrazioni edilizie in vigore dal 2020 (ed in particolare il Superbonus) che ha garantito un risparmio energetico totale di 9.050,04 GWh/anno;
il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;
valutato che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria» sono presenti norme relative alle detrazioni fiscali edilizie;
come già accennato tali detrazioni fiscali hanno promosso in questi anni (oltre a rilanciare il Pil del Paese creando economia ed occupazione, mettere in sicurezza e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico e privato) l'aumento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive che sono obiettivi previsti dalla Direttiva Ue «Case Green»;
entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus;
l'articolo 9-bis, comma 8, del provvedimento in esame riduce addirittura dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033;
pur comprendendo la necessità di una graduale rimodulazione degli incentivi attuali una drastica riduzione appare oggi incomprensibile e controproducente proprio in relazione agli obiettivi previsti dalla Direttiva Case Green,
impegna il Governo
a procedere ad un riordino complessivo degli incentivi fiscali edilizi, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva Case Green, che sostenga in maniera adeguata i proprietari degli immobili oggi palesemente penalizzati dall'articolo 9-bis, comma 8, del provvedimento in esame.
9/1877/5. Simiani.
La Camera,
premesso che:
la direttiva Case Green, (UE) 2024/1275, dopo l'approvazione definitiva del 12 aprile scorso, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 maggio scorso ed entrerà in vigore il prossimo 29 maggio;
gli obiettivi delineati dalla direttiva (UE) 2024/1275 sono «il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all'interno dell'Unione europea per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050»;
la direttiva europea sulle case green è un passo importante dal punto di vista ambientale e sociale. L'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare può concretamente contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra: gli edifici risultano essere responsabili del 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia;
il patrimonio immobiliare italiano, così come gli edifici degli altri Stati membri, ha a disposizione 26 anni per mettersi in regola e ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici fino ad arrivare alla neutralità climatica nel 2050;
la direttiva Case Green impone di arrivare a un risparmio del 16 per cento dei consumi energetici degli edifici residenziali entro il 2030: secondo i dati Terna ed Enea questo obiettivo sarebbe già stato raggiunto grazie alle detrazioni edilizie in vigore dal 2020 (ed in particolare il Superbonus) che ha garantito un risparmio energetico totale di 9.050,04 GWh/anno;
il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;
valutato che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria» sono presenti norme relative alle detrazioni fiscali edilizie;
come già accennato tali detrazioni fiscali hanno promosso in questi anni (oltre a rilanciare il Pil del Paese creando economia ed occupazione, mettere in sicurezza e riqualificare il patrimonio edilizio pubblico e privato) l'aumento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive che sono obiettivi previsti dalla Direttiva Ue «Case Green»;
entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus,
impegna il Governo
a valutare di prevedere idonei meccanismi di monitoraggio e valutazione delle misure e degli strumenti di pianificazione adottati in relazione agli obiettivi europei sul clima.
9/1877/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è finalizzato a porre in essere misure che, sulla base di quanto raccolto nel corso delle audizioni dei vari soggetti istituzionali e di categoria interessati, in commissione, rischiano di incidere negativamente su tutto il tessuto economico del Paese;
nel mentre affrontiamo la conversione di questo decreto un'area molto vasta e delicata quale quella dei Campi Flegrei continua ad essere interessata da un forte e impattante fenomeno bradisismico che preoccupa le popolose comunità;
ricordiamo che un precedente provvedimento approvato dal Parlamento ha previsto la predisposizione di un piano straordinario formulato dal Dipartimento della protezione civile e che quest'ultimo deve comprendere, tra le altre cose, un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, per individuare misure di mitigazione;
purtroppo, il contesto economico e sociale dei territori interessati dal fenomeno del bradisismo è uno dei più complicati e fragili del Paese, per questo occorre prevedere un meccanismo di finanziamento per gli interventi di carattere privato che sia conseguente all'analisi di vulnerabilità sismica degli edifici;
effettuare diagnosi di vulnerabilità sismica degli immobili privati, senza fornire gli strumenti per farvi fronte, rischia di privare il lavoro di mitigazione del rischio sismico dei necessari strumenti per implementarlo,
impegna il Governo
a prevedere, anche con urgenza, la possibilità, in deroga a quanto previsto, di poter usufruire della detrazione fiscale «super sisma bonus 110%» anche per gli interventi di mitigazione del rischio sismico previsti a seguito dell'analisi di vulnerabilità nell'area flegrea, con lo scopo di garantirne l'efficacia e la fattibilità economica, prevedendo altresì la possibilità di optare per gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione al fine di consentire l'accesso alla misura ad una platea più ampia.
9/1877/6. Sarracino.
La Camera,
premesso che:
nel mentre affrontiamo la conversione di questo decreto un'area molto vasta e delicata quale quella dei Campi Flegrei continua ad essere interessata da un forte e impattante fenomeno bradisismico che preoccupa le popolose comunità;
ricordiamo che un precedente provvedimento approvato dal Parlamento ha previsto la predisposizione di un piano straordinario formulato dal Dipartimento della protezione civile e che quest'ultimo deve comprendere, tra le altre cose, un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, per individuare misure di mitigazione;
purtroppo, il contesto economico e sociale dei territori interessati dal fenomeno del bradisismo è uno dei più complicati e fragili del Paese, per questo occorre prevedere un meccanismo di finanziamento per gli interventi di carattere privato che sia conseguente all'analisi di vulnerabilità sismica degli edifici;
effettuare diagnosi di vulnerabilità sismica degli immobili privati, senza fornire gli strumenti per farvi fronte, rischia di privare il lavoro di mitigazione del rischio sismico dei necessari strumenti per implementarlo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche con urgenza, la possibilità, in deroga a quanto previsto, di poter usufruire della detrazione fiscale «super sisma bonus 110%» anche per gli interventi di mitigazione del rischio sismico previsti a seguito dell'analisi di vulnerabilità nell'area flegrea, con lo scopo di garantirne l'efficacia e la fattibilità economica, prevedendo altresì la possibilità di optare per gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione al fine di consentire l'accesso alla misura ad una platea più ampia.
9/1877/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (cosiddetto Decreto Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto, in relazione ai bonus edilizi riconosciuti per le spese sostenute per specifici interventi, (superbonus ed altri), il divieto generalizzato di poter esercitare le opzioni alternative di cessione del credito o sconto in fattura, delineando, al tempo stesso, un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario attraverso la previsione di una serie di particolari condizioni e fattispecie per le quali il divieto non operava;
il suddetto regime determinava quale unica opzione per fruire delle relative detrazioni fiscali quella dello sconto dall'Irpef in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, spalmata su 10 anni contributivi per le sole spese sostenute nel 2022, di una somma di pari importo al contributo Irpef dovuto;
inoltre, per poter beneficiare di detrazioni molto alte, stante l'ammontare della spesa media degli interventi di efficientamento delle case unifamiliari, secondo dati ENEA, pari a 113 mila euro, sarebbe stato necessario dichiarare un reddito lordo elevato che consentisse di portare in detrazione l'intera somma spettante nell'anno contributivo, pena la perdita della parte eccedente. Un tale regime penalizza la maggior parte dei contribuenti, a partire da quelli con redditi bassi e incapienti, che si vedono costretti ad effettuare interventi minori e a basso costo per poter ammortizzare la detrazione in base al reddito annuo, lasciando di fatto l'agevolazione del superbonus solo ai più abbienti, in contrasto con il principio costituzionale della progressività fiscale;
ad aggravare la situazione ci ha pensato l'articolo 4-bis, comma 6 del provvedimento all'esame dell'Assemblea laddove prevede, al secondo periodo, che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, con grave pregiudizio per quei contribuenti incapienti costretti a rinunciare definitivamente alla stessa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di disporre, nel primo provvedimento legislativo utile, che, con riferimento alla quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno, la stessa possa essere usufruita negli anni successivi o possa essere richiesta a rimborso.
9/1877/7. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva caratterizzata dal fenomeno del «bradisismo» ossia una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido, queste ultime accompagnate generalmente da terremoti superficiali e di bassa magnitudo;
nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera, ancora in atto, che ha registrato, a decorrere dal 2023, un graduale incremento nella frequenza dei terremoti, la cui sequenza è culminata con 1252 eventi sismici registrati nel corso del solo mese di aprile 2024;
per rispondere alla crisi bradisismica in atto sono state potenziate le attività di monitoraggio del vulcano e, più in generale, sono state rafforzate le azioni di prevenzione del Sistema di protezione civile. In particolare, il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 ha previsto misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;
l'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento prevede l'esclusione dal divieto generalizzato di poter esercitare le opzioni alternative di cessione del credito o sconto in fattura in relazione alle spese sostenute per i soli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, escludendo dal beneficio i cittadini dell'area dei Campi Flegrei che oltre a dover vivere quotidianamente con la paura di un imminente evento catastrofico sono impossibilitati a mantenere in sicurezza le proprie abitazioni,
impegna il Governo
a disporre, nel primo provvedimento legislativo utile, un allargamento del perimetro di operatività dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento estendendolo agli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto e gli altri comuni e quartieri di Napoli costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
9/1877/8. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva caratterizzata dal fenomeno del «bradisismo» ossia una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido, queste ultime accompagnate generalmente da terremoti superficiali e di bassa magnitudo;
nel 2005 è iniziata una nuova fase di sollevamento della caldera, ancora in atto, che ha registrato, a decorrere dal 2023, un graduale incremento nella frequenza dei terremoti, la cui sequenza è culminata con 1252 eventi sismici registrati nel corso del solo mese di aprile 2024;
per rispondere alla crisi bradisismica in atto sono state potenziate le attività di monitoraggio del vulcano e, più in generale, sono state rafforzate le azioni di prevenzione del Sistema di protezione civile. In particolare, il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 ha previsto misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di disporre, nel primo provvedimento legislativo utile, un allargamento del perimetro di operatività dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento estendendolo agli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto e gli altri comuni e quartieri di Napoli costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
9/1877/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
con decreto 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con legge 11 aprile 2023, n. 38 a partire dal 17 febbraio 2023, è stato previsto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sisma bonus e superbonus, pur riconoscendo una serie di particolari condizioni e fattispecie in presenza delle quali, non trovava applicazione tale divieto;
tale nuovo regime ha determinato come unica opzione per fruire delle detrazioni quella dello sconto dall'Irpef in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, spalmata su 4 anni contributivi, di una somma di pari importo al contributo Irpef dovuto;
l'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'Assemblea, restringe ulteriormente l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto ad alcune specifiche categorie di contribuenti, dal citato decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11;
l'articolo 4-bis introdotto al Senato, prevede modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia, disponendo, tra l'altro, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame e vietando, altresì ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni;
le ulteriori restrizioni sulle modalità di beneficiare delle detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, circoscrive la possibilità di giovarsi della misura ai soli contribuenti cosiddetti capienti e con redditi alti, precludendo di fatto ad incapienti e a coloro che hanno redditi bassi la possibilità di scontare le proprie spese e quindi di beneficiare delle diverse agevolazioni previste dai bonus edilizi;
il comma 8 dell'articolo 9-bis, inoltre riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033;
di fronte agli obblighi attesi dalla direttiva Ue sulle case green (entro il 2033 classe minima D) e agli impegni sulla neutralità climatica assunti dal nostro Paese in sede europea (emissioni zero al 2050), per sostenere la domanda di famiglie eterogenee sotto il profilo reddituale e fiscale, il meccanismo delle detrazioni fiscali rimane fondamentale, specialmente per interventi sui condomini, che rappresentano una quota significativa degli immobili meritevoli di ristrutturazione e di opere di efficientamento energetico;
con quasi il 45 per cento dei consumi finali, quello degli edifici è il primo settore in Italia per consumi di energia, con oltre i due terzi derivanti da abitazioni residenziali, settore che nel corso degli anni ha aumentato più di tutti gli altri la propria fame di energia: dal 1990 al 2019, escludendo la riduzione congiunturale dell'anno della pandemia, è passato da 34 a quasi 50 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtep) con un incremento del 44 per cento;
nel rapporto «110% Monitor» divulgato il 21 febbraio 2023 da Nomisma, sulla base del patrimonio informativo proprietario e dall'analisi di fonti terze, si pone in evidenza come risulta particolarmente rilevante la riduzione totale delle emissioni di CO2 in atmosfera per effetto degli interventi sul patrimonio edilizio esistente attivati con il Superbonus, con una percentuale media del 40 per cento del totale e con punte fino al 70 per cento nelle grandi città, con una stima in 1,42 milioni di tonnellate di CO2 in meno,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a procedere a una riforma dei diversi bonus edilizi fiscali stabilizzando la misura con un sistema di agevolazioni di carattere strutturale nell'arco di almeno un decennio per far fronte al costo degli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, confermando il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura, oltre a quello delle detrazioni, con un meccanismo semplificato e legato in modo più stringente al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e prevedendo percentuali di detrazione differenziate secondo le fasce di reddito, con la massima detrazione destinata alle fasce più deboli e ai proprietari di immobili destinati alla prima casa.
9/1877/9. Bonelli, Borrelli, Zanella, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) all'articolo 1, comma 42, lettera a), ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, costituita da una detrazione d'imposta del 75 per cento delle spese documentate sostenute nei periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025;
la suddetta norma ha escluso gli edifici di nuova costruzione in quanto rientranti nel rispetto delle normative vigenti a garanzia della piena accessibilità e fruibilità degli spazi a persone con disabilità;
secondo le nuove previsioni del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame dell'aula le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Pertanto il previsto divieto di cessione del credito non si applicherà più alle opzioni relative alle spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche, eliminando così tutti gli incentivi sugli interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche in edifici privati, andando ad allargare ulteriormente quel divario economico e sociale tra chi vive una condizione di disabilità e chi no;
le complessità economiche e sociali che attualmente segnano il nostro Paese impongono una sollecitazione collettiva, attiva e capace di fronteggiare le plurime emergenze sociali ed economiche del Paese nell'ottica di una crescita diffusa e inclusiva così da permettere di garantire e realizzare il pieno sviluppo sociale ed economico dal centro alle periferie. Per garantire una reale inclusione ed equità per le persone con disabilità, tenendo conto delle loro specifiche esigenze e delle sfide che devono affrontare nella vita quotidiana, è pertanto cruciale che vengano promosse e confermate specifiche misure volte al rafforzamento delle politiche legate alla garanzia e piena esigibilità dei diritti umani, civili e sociali, delle pari opportunità, armoniche rispetto ad una nuova visione e al rilancio di una nuova stagione del nostro sistema di welfare, da attuarsi attraverso politiche perequative atte ad arginare il crescente impoverimento di individui e famiglie;
nel nostro Paese le famiglie che hanno un componente con disabilità sono oltre 3 milioni, ovvero poco più del 12 per cento delle famiglie presenti. Un quinto di queste famiglie, secondo i dati del Rapporto ISTAT 2023, risultano deprivati, molti emarginati, alcuni segregati anche in considerazione delle sempre maggiori presenze di barriere architettoniche e sensopercettive, anche in edifici privati, che ne limitano di fatto il pieno diritto di cittadinanza;
le persone con disabilità devono affrontare discriminazione e ostacoli (fisici e non solo) che riducono il loro diritto a partecipare alla vita sociale in condizioni di parità con gli altri cittadini è pertanto compito dello Stato, anche in ossequio all'articolo 3, comma 3, della Costituzione e della legge n. 18 del 2009, di recepimento della Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità, rimuoverli,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, che il divieto generalizzato di poter esercitare le opzioni alternative di cessione del credito o sconto in fattura, introdotto dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento, non operi in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024, e per quelle sostenute successivamente a tale data, operi soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
9/1877/10. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilità dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del medesimo;
gli accordi relativi agli interventi sono stati pattuiti sulla base di valutazioni finanziarie di entrambe le parti coinvolte (imprese e beneficiari) e fondati su presupposti totalmente diversi. È, quindi, verosimile che l'attuazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, nel determinare l'impossibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito, porti di fatto al mancato avvio di cantieri e lavori correlati a tali accordi, con il rischio: di possibili controversie tra imprese e clienti; di un impatto negativo sulla marginalità delle aziende che hanno investito tempo e risorse nelle attività commerciali e non solo; possibili ricadute sulla collettività dovuta ai mancati interventi di efficientamento;
esistono fattispecie di progetti complessi, che prevedono una pluralità di interventi e corrispettivi incentivi, riferiti a un unico cantiere già avviato, per i quali si ritiene opportuno specificare la necessità di trovare una soluzione nell'immediato che garantisca la salvaguardia del progetto nel suo complesso, al fine di evitare il rischio che si determinino situazioni di stallo che portino al blocco di cantieri già avviati. Si tratta, a titolo di esempio, della casistica di interventi incentivati «trainati», per i quali non è stato possibile emettere fatture o iniziare lavori in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge, in quanto interventi subordinati alla realizzazione di opere «trainanti» e che, per ottimale pianificazione, sono effettuati in fasi successive;
esistono, poi, fattispecie progettuali, con lavori già avviati, per le quali l'emissione della fattura era prevista al completamento del lavoro o al raggiungimento di un SAL intermedio. In tal caso la previsione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, nel determinare verosimilmente l'impossibilità di accedere alle opzioni «sconto in fattura» e «cessione del credito», rischia di generare possibili controversie tra imprese e clienti e comportare il blocco dei cantieri già avviati;
una possibile soluzione sarebbe quella di prevedere che per tutti gli interventi programmati e soggetti ad accordi riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura, sia possibile far riferimento alla suddetta spesa per poter continuare a beneficiare delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di considerare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento legislativo utile, alla soppressione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento.
9/1877/11. Zaratti, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 contiene misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici;
nel mese di maggio 2023, in soli 17 giorni, gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito soprattutto l'Emilia-Romagna hanno messo in ginocchio la regione, allagando con 350 milioni di metri cubi di acqua circa 800 km quadrati di territorio e interessando 7 province e oltre 100 comuni;
le incessanti precipitazioni hanno causato l'esondazione di 23 fiumi e corsi d'acqua, e il superamento del livello d'allarme per altri 13, provocando una crisi idrica di straordinaria portata;
le inondazioni e l'elevato numero di frane hanno lasciato dietro di loro un panorama desolante, con comunità isolate, famiglie costrette ad abbandonare le proprie case e i sacrifici di una vita intera, un bilancio di 17 morti e 20mila sfollati e danni ingenti a strutture, aziende agricole, ed edifici pubblici e privati, stimati intorno ai 10 miliardi di euro;
il Governo ha risposto prontamente alla disastrosa situazione che si è creata, con la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori dell'Emilia-Romagna e quelli interessati di Toscana e Marche, stanziando risorse immediate per far fronte all'emergenza, emanando il decreto n. 61 del 2023 per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita, nonché per il risarcimento dei danni, anche nominando un Commissario straordinario per la ricostruzione;
tuttavia, mentre per le opere pubbliche i 2,5 miliardi stanziati dal Governo sono riusciti ad instradare efficacemente la macchina della ricostruzione, tra le imprese, gli agricoltori e i privati cittadini regna un clima di sfiducia e abbandono, per carenze riscontrate nell'intercettazione da parte delle istituzioni delle vere necessità dei territori e delle comunità interessate;
le imprese e i privati cittadini lamentano che, a un anno esatto dalla disastrosa alluvione, le promesse fatte allora non sono state rispettate, tanto che in Emilia-Romagna su un totale di 86.000 soggetti alluvionati, fra privati cittadini e imprese (70.000 cittadini e 16.000 imprese), le domande evase e rimborsate sono ancora meno dell'un per cento del totale;
i cittadini si sentono frustrati dalla lentezza e dalla complessità burocratica del processo di accesso agli indennizzi; solo una piccola percentuale di imprese ha beneficiato di un processo semplificato di compensazione, mentre la maggior parte degli alluvionati si trova ad affrontare una procedura estremamente faticosa, con moduli complessi e ostacoli burocratici,
impegna il Governo
ad adottare le occorrenti iniziative per accelerare l'iter di riconoscimento dei risarcimenti ai privati, indirizzando la maggior parte delle risorse disponibili, autorizzate per le alluvioni di maggio 2023, agli indennizzi e risarcimenti dei danni subiti da cittadini, agricoltori e imprese e semplificando le procedure per l'accesso ai finanziamenti, anche acconsentendo a parziali rimborsi immediati, in attesa del completamento del procedimento di riconoscimento di quanto dovuto.
9/1877/12. Davide Bergamini, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti; inoltre, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto-legge n. 11 del 2023, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati;
sono molti i condomini che, facendo legittimo affidamento sulle agevolazioni fiscali previste decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, hanno deliberato i relativi interventi sai proprio caseggiato, dando altresì seguito agli adempimenti successivi, quali l'esecuzione della fase di studio e di progettazione degli interventi stessi (con pagamento della relativa fattura), la presentazione della comunicazione inizio lavori asseverata (Cilas), l'accensione di un finanziamento e l'affidamento dell'appalto;
tuttavia, il nuovo intervento ha irrigidito, in particolare, i requisiti di accesso anche da parte di coloro i quali non solo avevano deliberato di effettuare gli interventi ma ancor più avevano iniziato a dare esecuzione alla propria delibera, assumendo peraltro impegni con soggetti terzi che, in ipotesi di mancanza del bonus, rischierebbero di non essere adempiuti correttamente, con ogni conseguenza in termini di esposizione debitoria. Tale circostanza risulta essere comune a molte situazioni, dal momento che le vicende condominiali afferenti ai noti interventi in questione scontano lungaggini e tempi di perfezionamento gravosi;
pertanto, a causa degli adempimenti burocratici, delle abbastanza comuni opposizioni presentate dai condomini dissenzienti, nonché delle difficoltà nel reperire il denaro necessario per far fronte alle spese di intervento, diversi condomìni, che avevano deliberato gli interventi da effettuare nel proprio edificio fruendo delle agevolazioni previste dal decreto dello scorso anno, hanno visto un allungamento delle tempistiche necessarie a dar luogo all'inizio dei lavori. Le modifiche normative apportate, però, hanno determinato in svariati casi un congelamento dell'inizio dei lavori,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di porre in essere nuovi interventi normativi volti a tutelare i molti cittadini che, in virtù delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, hanno assunto impegni e posizioni debitorie significative e ad oggi si trovano a non poter più fruire del suddetto beneficio.
9/1877/13. Pastorino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-ter – inserito in sede referente – istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale;
l'articolo 4-bis introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, il comma 4 stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione per taluni interventi realizzati su immobili;
più nello specifico si stabilisce che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli:
119 (superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022) e 119-ter (detrazione al 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34
del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013,
impegna il Governo:
ad adottare opportuni provvedimenti interpretativi volti a specificare che:
il credito derivante dagli interventi per cui risulti presentata, da parte di ONLUS, ODV e APS, la dichiarazione di inizio lavori asseverata (CILA) o istanza di diverso titolo abilitativo entro la data del 30 marzo 2024 possa continuare ad essere oggetto di cessione/sconto in fattura con successiva ripartizione per i cessionari del relativo credito d'imposta, a seconda della tipologia di interventi realizzati, in quattro o cinque anni;
il contributo previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge in oggetto sia devoluto unicamente a soggetti con qualifica di ONLUS, ODV e APS che non abbiano presentato, per i medesimi interventi, la dichiarazione di inizio lavori asseverata (CILA) o istanza di diverso titolo abilitativo alla data del 30 marzo 2024.
9/1877/14. Comaroli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-bis, comma 4, stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per taluni interventi realizzati su immobili;
già il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, pur limitando l'applicazione della disciplina sull'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, nell'ottica di tutelare i tanti contribuenti incapienti aveva previsto la possibilità, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di ripartire la detrazione d'imposta in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
da ultimo, il Governo, in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno Cavandoli n. 9/1630/10, con il quale si chiedeva di valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, anche per le spese sostenute lo scorso anno la possibilità di rateizzare la detrazione in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta 2024;
indubbiamente la scelta di superare l'impianto normativo originario del Superbonus e scaturita dalla necessità ed urgenza di dover preservare i saldi di finanza pubblica, il cui impatto sembra evolvere in peggio, di mese in mese; al contempo, è altrettanto avvertita l'esigenza di salvaguardare i contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;
ritenuta la scelta di favorire la detrazione fiscale in dieci anni, in luogo dei quattro anni originariamente previsti dalla norma, indubbiamente vantaggiosa per i contribuenti che non riuscivano a cedere il credito fiscale oppure che non avevano sufficiente capienza fiscale per recuperare l'agevolazione edilizia,
impegna il Governo
nell'ottica di limitare le perduranti criticità derivanti dall'applicazione della disciplina sull'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, a valutare l'opportunità di prevedere, su opzione del contribuente e compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, anche per le spese sostenute nell'anno 2023 la facoltà di rateizzare la detrazione in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta 2024.
9/1877/15. Cavandoli, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in titolo ha escluso l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, infatti, ha stabilito al 4 aprile 2024 il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
l'esigenza di garantire il corretto utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi, anche alla luce della nuova ripartizione prevista nei casi indicati nel provvedimento in titolo, non può non tenerne conto di una eventuale correzione di meri errori materiali quali, ad esempio, il codice identificativo della tipologia di intervento, i codici fiscali di cedente o del cessionario, senza quindi modificare gli importi di spesa oppure gli importi della detrazione;
tali possibilità di correzione non genererebbero alcuna conseguenza sulla contabilità pubblica poiché risultanti dalle dichiarazioni e/o dalle comunicazioni legittimamente dichiarate, asseverate, ovvero già a disposizione dall'Amministrazione finanziaria,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare tutte le iniziative di competenza, al fine di garantire che, in sede applicativa, la disposizione richiamata in premessa sia interpretata nel senso di consentire la regolarizzazione degli errori meramente formali, desunti o desumibili dalle dichiarazioni validamente presentate e relative all'utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi.
9/1877/16. Montemagni, Cavandoli.
La Camera,
premesso che:
indubbiamente il provvedimento si è reso necessario al fine di circoscrivere ulteriormente il perimetro applicativo delle cessioni del credito e/o allo sconto in fattura che ha causato notevoli problematicità per operatori e famiglie, tanto da rendere necessari continui e numerosi interventi normativi di sistemazione;
ciò ha comportato, inoltre, una inevitabile carenza di liquidità in capo a migliaia di contribuenti, con ripercussioni anche sulla la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo (articolo n. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), fino ad oggi valido strumento di riscossione, atteso che la maggior parte della riscossione deriva proprio dai piani di rateizzazione concessi ai contribuenti che altrimenti non sarebbero nelle condizioni di assolvere ai propri debiti;
l'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 («decreto Ristori»), ha apportato modifiche sia strutturali, sia temporanee alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo; nello specifico, sono state modificate le procedure e le condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, nonché i casi di decadenza per inadempienza ed eventuale riammissione: in particolare, per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all'istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione, mentre, per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati;
verosimilmente, il mancato saldo di una singola rata nei tempi previsti dal piano di rateizzazione può essere dovuto, come accennato, anche ad improvvise mancanze di liquidità e la cancellazione del piano di rateizzazione ha una ratio eccessivamente punitiva nei confronti di chi non è stato in grado di tenere fronte alle rateizzazioni per ragioni sopravvenute;
senza dubbio le misure di rateizzazione del debito, oltre ad essere un valido strumento per il debitore, consentirebbero all'erario di recuperare parte degli importi dovuti dai contribuenti, e recuperare parte del «magazzino fiscale» che, ormai da tempo, ha assunto una consistenza anomala,
impegna il Governo
compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere idonee misure che permettano maggiore flessibilità dei termini di decadenza dai piani di dilazione, così da garantire a cittadini e lavoratori autonomi in condizioni di difficoltà di continuare a fruire del beneficio di cui in premessa.
9/1877/17. Bof.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene sul sistema delle deroghe al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, che erano state stabilite dal decreto-legge n. 11 del 2023 convertito nella legge n. 38 del 2023;
in particolare, per i soggetti che potevano ancora usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, perché avevano presentato la CILAS e, in caso di condomini, adottato la delibera di approvazione dei lavori entro il 17 febbraio 2023, il comma 5 dell'articolo 1 impone un ulteriore condizione, legata al sostenimento di una «speso, documentata da fattura, per lavori già effettuati» entro il 30 marzo 2024;
tale disposizione ha colto di sorpresa i contribuenti che effettuano interventi di demolizione e ricostruzione, hanno già demolito l'immobile ma non hanno ancora effettuato fattura alla ditta responsabile dei lavori; ciò anche perché, volendo fare la cessione del credito in corrispondenza di ciascun SAL, non hanno ancora raggiunto il 30 per cento dei lavori richiesto per il primo SAL dal comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020. Infatti, l'ammontare dei lavori da raggiungere per poter utilizzare la facoltà di spezzare la cessione del credito o sconto in fattura in 2 SAL è ragionevolmente alta nei casi di demolizione e ricostruzione, in considerazione dell'ammontare complessivo dei lavori;
sarebbe opportuno salvare le cessioni del credito limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione ove, alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 sia già stata effettuata la demolizione dell'immobile, come documentata da attestazione asseverata da tecnico abilitato;
ciò, in quanto un blocco della cessione del credito potrebbe bloccare la ricostruzione dell'immobile, per l'impossibilità del cittadino interessato di continuare la ricostruzione, restando la sola demolizione dell'immobile e creando situazioni di perturbamento del decoro urbano e disordine urbanistico,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di permettere, attraverso eventuali successivi provvedimenti di carattere normativo, le cessioni del credito limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione ove, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 sia già stata effettuata la demolizione dell'immobile, come documentata da attestazione asseverata da tecnico abilitato.
9/1877/18. Zinzi.
La Camera,
premesso che:
il 2 giugno 2023 un gravissimo incendio ha coinvolto un palazzo sito in largo Nino Franchellucci nel quartiere di Colli Aniene a Roma;
nel rogo ha, purtroppo, perso la vita una persona mentre molte altre hanno subito ustioni e sono state intossicate dal fumo;
oltre alle vittime il disastro ha causato anche pesanti danni per le famiglie che sono state costrette a lasciare le proprie case e che, secondo dati del comune di Roma, erano ben ventiquattro. Risulta che solo tre siano riuscite dopo quasi un anno a rientrare nelle proprie case;
il palazzo coinvolto nell'incendio era stato da poco oggetto di interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (ecobonus), e per la messa in sicurezza del rischio sismico, ottenendo lo sconto fiscale del 110 per cento previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;
a seguito delle definizioni degli interventi rilevati nel corso dei lavori, e degli aumenti di prezzo dei materiali edili, l'importo contrattuale era stato definito in circa 6 milioni di euro;
al momento dell'incendio era in corso la certificazione dei lavori al 30 per cento, che non si è potuta concludere, ed i condomini avevano anticipato il 10 per cento dei lavori rientranti nel cosiddetto «bonus facciata 90 per cento» e quelli rientranti nel cosiddetto «bonus riqualificazione energetica 50 per cento»;
dopo l'incendio le successive attività giudiziarie hanno fermato i lavori ed è, quindi stato impossibile il rispetto della scadenza prevista del 31 dicembre 2023 per il termine dei lavori stessi;
sul caso specifico, connesso alla generale necessità di interventi di proroga per eventuali situazione analoghe a quella sopra esposta, il gruppo del Partito Democratico ha presentato il 30 novembre 2023, durante la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, un Ordine del giorno (n. 9/01474-A/003) approvato dalla Camera dopo parere favorevole del Governo, che s'impegnava «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga della detrazione del 110 per cento (...) per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, ivi inclusi sugli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente»;
successivamente, durante la discussione della legge di Bilancio 2024 due emendamenti che vertevano sulla medesima questione sono stati presentati in Commissione Bilancio da parte del Gruppo PD, ma sono stati respinti;
due emendamenti analoghi sono stato presentati dal gruppo del Partito Democratico in Commissione VI durante la discussione della conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 che, pur avendo avuto un consenso trasversale tra i gruppi, sono stati respinti per il parere contrario del Governo;
nonostante detto parere contrario, la sottosegretaria Lucia Albano affermava, come risulta dal resoconto della seduta del 25 gennaio 2024 della VI Commissione Finanze, «la piena attenzione del Governo» sulla questione qui esposta e aggiungeva che il Governo e in generale e il Ministero dell'economia in particolare «sono disposti ad un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale di tale caso. Sul punto ribadisce la piena attenzione del Governo»;
il 30 gennaio 2024, durante la discussione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 212 del 2023, il Gruppo del PD ha presentato un ulteriore Ordine del giorno (n. 9/01630/006) che impegnava il Governo a «predisporre in tempi rapidi, nella consapevolezza della gravità della situazione, un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale del caso sopra esposto»;
l'Ordine del giorno è stato approvato dall'Aula con parere favorevole del Governo. Al riguardo si osserva che il Governo non ha ancora convocato l'incontro;
su quanto accaduto si è espressa anche l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale che il 26 ottobre 2023 ha approvato una mozione nella quale si chiedeva l'intervento del Governo;
inoltre, il gruppo del Partito Democratico ha anche presentato due interrogazioni (n. 5-01686 del 30 novembre 2023 e n. 5-01833 del 15 gennaio 2024),
impegna il Governo
a dare risposte immediate alle famiglie coinvolte nel rogo del Palazzo di Colli Aniene, fissando immediatamente l'incontro per il quale si era espressamente impegnato il 30 gennaio 2024 e ad assumere tutte le iniziative di propria competenza necessarie a evitare che i condomini del Palazzo di Colli Aniene siano costretti a pagare costi esorbitanti.
9/1877/19. Casu.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento è stato profondamente modificato, durante l'esame del Senato, con un emendamento del Governo, che ha determinato uno scontro all'interno della maggioranza, con cui è stata esplicitamente prevista la «spalmatura» su dieci anni delle «spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», quindi con un intervento sostanzialmente retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2024, riguardante appunto il «Superbonus» (diviso finora in quattro rate), il «bonus barriere architettoniche» e il «sismabonus» (entrambi finora in cinque rate);
per tutti questi sconti fiscali, le detrazioni dal 2024 saranno decennali, e mentre l'allungamento dei tempi da quattro-cinque anni a dieci anni non toccherà le imprese e le banche che hanno acquistato i crediti fiscali, ad essere colpiti saranno i contribuenti che li utilizzano direttamente nelle loro dichiarazioni dei redditi senza averli mai ceduti; le banche, tuttavia, saranno colpite dall'impossibilità di utilizzare i crediti fiscali per compensare debiti previdenziali verso l'Inps e assicurativi verso l'Inail;
si tratta dell'ennesimo intervento da parte del Governo in cui viene annunciato un giro di vite sul Superbonus, Governo che, nonostante i proclami, ha dimostrato di non saper gestire l'esplosione della spesa legata alle misure di incentivo fiscale, nell'ultimo anno arrivata a 122 miliardi di euro;
nonostante gli annunci, nessuna traccia di regole certe e stabili per famiglie e imprese, e anzi, si sono introdotte inutili complicazioni senza alcuna salvaguardia per i soggetti più fragili (Terzo Settore e IACP) e senza alcuna salvaguardia per le situazioni oggettivamente più meritevoli di tutela (come l'abbattimento delle barriere architettoniche e la ricostruzione nelle aree terremotate);
le organizzazioni di volontariato non rispondono a finalità di lucro e non hanno usualmente a disposizione risorse finanziarie idonee ad affrontare le spese relative agli interventi di riqualificazione, né sono pertanto in grado di ammortizzare i costi sostenuti attraverso la detrazione diretta;
l'interruzione della possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito rischia di tradursi nella fine del programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare avviato negli ultimi anni dagli enti del terzo settore che viene impiegato nelle attività di sostegno e di tutela svolte a favore della comunità ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di apportare alla normativa vigente le opportune modifiche volte a garantire agli enti senza scopo di lucro la possibilità di continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, così da rendere possibile la riqualificazione del patrimonio immobiliare per lo svolgimento delle proprie attività e assicurare una migliore offerta dei servizi sanitari e socioassistenziali, nell'interesse della collettività.
9/1877/20. D'Alfonso.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento è stato profondamente modificato, durante l'esame del Senato, con un emendamento del Governo, che ha determinato uno scontro all'interno della maggioranza, con cui e stata esplicitamente prevista la «spalmatura» su dieci anni delle «spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», quindi con un intervento sostanzialmente retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2024, riguardante appunto il «Superbonus» (diviso finora in quattro rate), il «bonus barriere architettoniche» e il «sismabonus» (entrambi finora in cinque rate);
per tutti questi sconti fiscali, le detrazioni dal 2024 saranno decennali, e mentre l'allungamento dei tempi da quattro-cinque anni a dieci anni non toccherà le imprese e le banche che hanno acquistato i crediti fiscali, ad essere colpiti saranno i contribuenti che li utilizzano direttamente nelle loro dichiarazioni dei redditi senza averli mai ceduti; le banche, tuttavia, saranno colpite dall'impossibilità di utilizzare i crediti fiscali per compensare debiti previdenziali verso l'Inps e assicurativi verso l'Inail;
si tratta dell'ennesimo intervento da parte del Governo in cui viene annunciato un giro di vite sul Superbonus, Governo che, nonostante i proclami, ha dimostrato di non saper gestire l'esplosione della spesa legata alle misure di incentivo fiscale, nell'ultimo anno arrivata a 122 miliardi di euro;
nonostante gli annunci, nessuna traccia di regole certe e stabili per famiglie e imprese, e anzi, si sono introdotte inutili complicazioni senza alcuna salvaguardia per i soggetti più fragili (Terzo Settore e IACP) e senza alcuna salvaguardia per le situazioni oggettivamente più meritevoli di tutela (come l'abbattimento delle barriere architettoniche e la ricostruzione nelle aree terremotate);
le organizzazioni di volontariato non rispondono a finalità di lucro e non hanno usualmente a disposizione risorse finanziarie idonee ad affrontare le spese relative agli interventi di riqualificazione, né sono pertanto in grado di ammortizzare i costi sostenuti attraverso la detrazione diretta;
l'interruzione della possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito rischia di tradursi nella fine del programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare avviato negli ultimi anni dagli enti del terzo settore che viene impiegato nelle attività di sostegno e di tutela svolte a favore della comunità ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione,
impegna il Governo
a raddoppiare in un prossimo provvedimento la dotazione del fondo per il riconoscimento di contributi relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, riguardanti riqualificazione energetica o strutturale, a favore di Onlus iscritte alla relativa anagrafe, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.
9/1877/21. Lai.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento è stato profondamente modificato, durante l'esame del Senato, con un emendamento del Governo, che ha determinato uno scontro all'interno della maggioranza, con cui è stata esplicitamente prevista la «spalmatura» su dieci anni delle «spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», quindi con un intervento sostanzialmente retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2024, riguardante appunto il «Superbonus» (diviso finora in quattro rate), il «bonus barriere architettoniche» e il «sismabonus» (entrambi finora in cinque rate);
per tutti questi sconti fiscali, le detrazioni dal 2024 saranno decennali, e mentre l'allungamento dei tempi da quattro-cinque anni a dieci anni non toccherà le imprese e le banche che hanno acquistato i crediti fiscali, ad essere colpiti saranno i contribuenti che li utilizzano direttamente nelle loro dichiarazioni dei redditi senza averli mai ceduti; le banche, tuttavia, saranno colpite dall'impossibilità di utilizzare i crediti fiscali per compensare debiti previdenziali verso l'Inps e assicurativi verso l'Inail;
si tratta dell'ennesimo intervento da parte del Governo in cui viene annunciato un giro di vite sul Superbonus, Governo che, nonostante i proclami, ha dimostrato di non saper gestire l'esplosione della spesa legata alle misure di incentivo fiscale, nell'ultimo anno arrivata a 122 miliardi di euro;
nonostante gli annunci, nessuna traccia di regole certe e stabili per famiglie e imprese, e anzi, si sono introdotte inutili complicazioni senza alcuna salvaguardia per i soggetti più fragili (Terzo Settore e IACP) e senza alcuna salvaguardia per le situazioni oggettivamente più meritevoli di tutela (come l'abbattimento delle barriere architettoniche e la ricostruzione nelle aree terremotate),
impegna il Governo
a disporre, con il primo provvedimento utile, una proroga fino al 31 dicembre 2029 della facoltà concessa ai cittadini impegnati nel processo di ricostruzione post-sisma di fruire della detrazione «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.
9/1877/22. Curti, Manzi.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento è stato profondamente modificato, dotante l'esame del Senato, con un emendamento del Governo, che ha determinato uno scontro all'interno della maggioranza, con cui è stata esplicitamente prevista la «spalmatura» su dieci anni delle «spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», quindi con un intervento sostanzialmente retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2024, riguardante appunto il «Superbonus» (diviso finora in quattro rate), il «bonus barriere architettoniche» e il «sismabonus» (entrambi finora in cinque rate);
per tutti questi sconti fiscali, le detrazioni dal 2024 saranno decennali, e mentre l'allungamento dei tempi da quattro-cinque anni a dieci anni non toccherà le imprese e le banche che hanno acquistato i crediti fiscali, ad essere colpiti saranno i contribuenti che li utilizzano direttamente nelle loro dichiarazioni dei redditi senza averli mai ceduti; le banche, tuttavia, saranno colpite dall'impossibilità di utilizzare i crediti fiscali per compensare debiti previdenziali verso l'Inps e assicurativi verso l'Inail;
si tratta dell'ennesimo intervento da parte del Governo in cui viene annunciato un giro di vite sul Superbonus, Governo che, nonostante i proclami, ha dimostrato di non saper gestire l'esplosione della spesa legata alle misure di incentivo fiscale, nell'ultimo anno arrivata a 122 miliardi di euro;
nonostante gli annunci, nessuna traccia di regole certe e stabili per famiglie e imprese, e anzi, si sono introdotte inutili complicazioni senza alcuna salvaguardia per i soggetti più fragili (Terzo Settore e IACP) e senza alcuna salvaguardia per le situazioni oggettivamente più meritevoli di tutela (come l'abbattimento delle barriere architettoniche e la ricostruzione nelle aree terremotate),
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di agevolare gli interventi già avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati per gli eventi accaduti in Emilia-Romagna nel maggio 2023 con il Superbonus nella misura del 110 per cento uniformando questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici.
9/1877/23. Merola.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento è stato profondamente modificato, durante l'esame del Senato, con un emendamento del Governo, che ha determinato uno scontro all'interno della maggioranza, con cui è stata esplicitamente prevista la «spalmatura» su dieci anni delle «spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», quindi con un intervento sostanzialmente retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2024, riguardante appunto il «Superbonus» (diviso finora in quattro rate), il «bonus barriere architettoniche» e il «sismabonus» (entrambi finora in cinque rate);
per tutti questi sconti fiscali, le detrazioni dal 2024 saranno decennali, e mentre l'allungamento dei tempi da quattro-cinque anni a dieci anni non toccherà le imprese e le banche che hanno acquistato i crediti fiscali, ad essere colpiti saranno i contribuenti che li utilizzano direttamente nelle loro dichiarazioni dei redditi senza aver li mai ceduti; le banche, tuttavia, saranno colpite dall'impossibilità di utilizzare i crediti fiscali per compensare debiti previdenziali verso l'Inps e assicurativi verso l'Inail;
si tratta dell'ennesimo intervento da parte del Governo in cui viene annunciato un giro di vite sul Superbonus, Governo che, nonostante i proclami, ha dimostrato di non saper gestire l'esplosione della spesa legata alle misure di incentivo fiscale, nell'ultimo anno arrivata a 122 miliardi di euro;
nonostante gli annunci, nessuna traccia di regole certe e stabili per famiglie e imprese, e anzi, si sono introdotte inutili complicazioni senza alcuna salvaguardia per i soggetti più fragili (Terzo Settore e IACP) e senza alcuna salvaguardia per le situazioni oggettivamente più meritevoli di tutela (come l'abbattimento delle barriere architettoniche e la ricostruzione nelle aree terremotate);
l'ulteriore stretta sulle opzioni per lo sconto in fattura e sulla cessione del credito impatta in maniera regressiva soprattutto sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere,
impegna il Governo
con riguardo agli interventi edilizi relativi alle barriere architettoniche, a introdurre misure volte a tutelare le famiglie ove sia presente un soggetto in condizioni di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/1877/24. Malavasi, Furfaro, Merola.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento è stato profondamente modificato, durante l'esame del Senato, con un emendamento del Governo, che ha determinato uno scontro all'interno della maggioranza, con cui è stata esplicitamente prevista la «spalmatura» su dieci anni delle «spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», quindi con un intervento sostanzialmente retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2024, riguardante appunto il «Superbonus» (diviso finora in quattro rate), il «bonus barriere architettoniche» e il «sismabonus» (entrambi finora in cinque rate);
per tutti questi sconti fiscali, le detrazioni dal 2024 saranno decennali, e mentre l'allungamento dei tempi da quattro-cinque anni a dieci anni non toccherà le imprese e le banche che hanno acquistato i crediti fiscali, ad essere colpiti saranno i contribuenti che li utilizzano direttamente nelle loro dichiarazioni dei redditi senza averli mai ceduti; le banche, tuttavia, saranno colpite dall'impossibilità di utilizzare i crediti fiscali per compensare debiti previdenziali verso l'Inps e assicurativi verso l'Inail;
si tratta dell'ennesimo intervento da parte del Governo in cui viene annunciato un giro di vite sul Superbonus, Governo che, nonostante i proclami, ha dimostrato di non saper gestire l'esplosione della spesa legata alle misure di incentivo fiscale, nell'ultimo anno arrivata a 122 miliardi di euro;
nonostante gli annunci, nessuna traccia di regole certe e stabili per famiglie e imprese, e anzi, si sono introdotte inutili complicazioni senza alcuna salvaguardia per i soggetti più fragili (Terzo Settore e IACP) e senza alcuna salvaguardia per le situazioni oggettivamente più meritevoli di tutela (come l'abbattimento delle barriere architettoniche e la ricostruzione nelle aree terremotate);
tra i soggetti fragili rientrano certamente le famiglie in affitto, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate;
il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, sono stati drammaticamente dimenticati dal Governo, per il quale il tema «casa» sembra tradursi, a quanto si apprende, nella prossima approvazione di un provvedimento volto a concedere la possibilità di sanare gli abusi edilizi,
impegna il Governo
a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a decorrere dall'anno in corso.
9/1877/25. Braga, Roggiani, Furfaro, Guerra, Simiani, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7, comma 7, riconosce ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere comunque alla predetta regolarizzazione se, entro il 31 maggio 2024, versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni;
la linea che questa maggioranza di Governo ha sempre tenuto in materia fiscale è quella della semplificazione degli adempimenti e della progressiva riduzione della pressione tributaria, nell'ottica di un fisco amico del contribuente e non vessatorio;
la Lega SP, in particolare, ha sempre ritenuto che strumenti induttivi di indicatori reddituali della capacità contributiva, come ad esempio il redditometro, a fronte di una intrusione sproporzionata e indiscriminata nella sfera dei dati personali e della privacy del contribuente, non offrano benefici tangibili e concreti nel pur doveroso contrasto all'evasione;
il recente decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 in materia di Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche ha creato una preoccupante risonanza mediatica intorno ad una vecchia visione del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria basata su accertamenti presunti ed elementi indiziari a prescindere da dati certi,
impegna il Governo
a chiarire la portata del decreto ministeriale richiamato in premessa, confermando il superamento dell'istituto del redditometro.
9/1877/26. Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni, Congedo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7, comma 7, riconosce ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere comunque alla predetta regolarizzazione se, entro il 31 maggio 2024, versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni;
la linea che questa maggioranza di Governo ha sempre tenuto in materia fiscale è quella della semplificazione degli adempimenti e della progressiva riduzione della pressione tributaria, nell'ottica di un fisco amico del contribuente e non vessatorio;
la Lega SP, in particolare, ha sempre ritenuto che strumenti induttivi di indicatori reddituali della capacità contributiva, come ad esempio il redditometro, a fronte di una intrusione sproporzionata e indiscriminata nella sfera dei dati personali e della privacy del contribuente, non offrano benefici tangibili e concreti nel pur doveroso contrasto all'evasione,
impegna il Governo
a chiarire la portata del decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 in materia di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche confermando il superamento dell'istituto del redditometro.
9/1877/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Cavandoli, Bagnai, Centemero, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni, Congedo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 reca modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 con il quale è stato introdotto il nuovo «Piano Transizione 5.0»;
si chiarisce innanzitutto l'ambito temporale di applicazione degli incentivi, precisando che il periodo incentivato va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
inoltre, riguardo alle comunicazioni periodiche, si introduce la comunicazione obbligatoria in merito all'effettuazione degli ordini, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
si ribadisce inoltre che, per il riconoscimento dell'incentivo, è comunque necessario completare l'investimento entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025 senza tuttavia definire in maniera espressa il concetto di completamento;
con riferimento alla precisazione relativa al completamento dell'investimento entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, la disposizione sembra voglia ancorare a detto termine la messa in funzione dei beni ovvero l'integrazione all'interno del sistema di produzione;
se così fosse, la disposizione rischia di ridurre i tempi di programmazione degli investimenti da parte delle imprese, per di più in un arco temporale di investimento che di fatto sarà effettivo solo a partire dal secondo semestre 2024, all'esito dell'adozione del decreto ministeriale attuativo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa, al fine di adottare iniziative anche normative volte a prevedere la possibilità di fruire dell'incentivo anche per i progetti di investimento che non riescano a garantire la messa in funzione dei beni entro il termine del 31 dicembre 2025 ma i cui ordinativi risultino conclusi entro tale termine con il pagamento, anche parziale, del costo di acquisizione, concedendo di completare l'investimento nei primi mesi dell'anno successivo, senza perdere l'incentivo, in analogia a quanto previsto per gli investimenti in beni strumentali 4.0.
9/1877/27. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa.
La Camera,
premesso che:
il testo all'esame restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione, prevista dalla legislazione vigente, dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali;
ciò nonostante, ad alcune specifiche categorie di contribuenti si riconoscono delle deroghe, al verificarsi di specifiche condizioni ed entro prefissati limiti di spesa, per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
il provvedimento reca altresì misure volte a sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici;
ritenuto che:
i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva con una struttura detta «caldera», cioè un'area ribassata di forma quasi circolare che si è formata per effetto di grandi eruzioni esplosive. La caldera dei Campi Flegrei si estende da Monte di Procida a Posillipo (Napoli) e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. All'interno della caldera, negli ultimi 15.000 anni si sono avute oltre 70 eruzioni che hanno formato edifici vulcanici, crateri e laghi vulcanici ancora ben visibili come Astroni, la Solfatara e il lago di Averno. L'ultima eruzione, avvenuta nel 1538, è stata preceduta da un sollevamento del suolo che in due anni ha raggiunto 19 metri e ha dato origine al vulcano Monte Nuovo. Da allora la caldera è quiescente, cioè «dormiente», ma mostra segnali di attività, quali sismicità, fumarole e deformazioni del suolo;
i Campi Flegrei presentano un rischio vulcanico molto elevato per la presenza di numerosi centri abitati nell'area e per la loro immediata vicinanza alla città di Napoli. A differenza di quanto avviene nei vulcani con apparato centrale, l'area di possibile apertura di bocche eruttive è molto ampia. Tale criticità, congiuntamente ad uno sviluppo urbanistico spesso incontrollato e che non ha tenuto in debito conto i noti rischi a cui il territorio è da millenni sottoposto, ha reso difficile predisporre il Piano Nazionale di Emergenza per il Rischio Vulcanico. La pianificazione è partita nel 2001 ed è stata a più riprese rivista e aggiornata nel corso degli anni, ridefinendo gli scenari di riferimento, la perimetrazione delle zone di rischio e i piani di allontanamento. Tali attività devono essere portate avanti in modo continuativo tenendo conto dell'evoluzione del fenomeno, delle nuove risultanze tecnico-scientifiche, ampliando e migliorando gli scenari di rischio;
attualmente il livello di allerta per rischio Vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di «attenzione»;
la «zona rossa» (ridefinita nell'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016: «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei») è l'area per cui l'evacuazione preventiva è individuata quale unica misura di salvaguardia della popolazione. Essa comprende: i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, per intero; parte dei comuni di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli e alcune municipalità del comune di Napoli (quartieri di: Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando). Nell'area vivono oltre 500mila abitanti. Nella Zona Gialla esterna alla Zona rossa che, in caso di eruzione, è esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche, ricadono invece 7 comuni per un totale di circa 800.000 persone ed in particolare: Villaricca, Calvizzano, Casavatore, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, e 24 quartieri del comune di Napoli;
la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che caratterizza l'area. Le maggiori crisi bradisismiche più recenti si sono avute nei periodi 1969-1972 e 1982-1984 e hanno fatto registrare un sollevamento del suolo complessivo di oltre tre metri e migliaia di terremoti. Durante queste crisi i residenti del centro storico di Pozzuoli sono stati evacuati e ricollocati in quartieri periferici o fuori città. Sebbene il meccanismo del bradisismo non sia stato ancora completamente compreso, la maggior parte della comunità scientifica sostiene che le cause del fenomeno risiedano nell'interazione tra il sistema vulcanico e quello idrotermale. La forte risalita di gas e una maggiore pressurizzazione del sistema idrotermale profondo e/o l'iniezione di lingue magmatiche in «sacche» a circa 4 km di profondità determinano il sollevamento dell'area secondo una geometria a «cupola» centrata sulla città di Pozzuoli. La «pressione» prodotta nel sottosuolo produce anche la rottura delle rocce e quindi i terremoti; all'aumentare della «pressione» aumentano sia il sollevamento che i terremoti. È bene precisare che una crisi bradisismica non segnala necessariamente l'approssimarsi di un'eruzione. Tuttavia è in grado, anche da sola, di causare danni agli edifici e disagi alla popolazione;
dopo la crisi del 1982-1984 il suolo ha ripreso ad abbassarsi fino a novembre 2005, quando è cominciata una nuova fase ascendente che ha prodotto, nel centro di Pozzuoli (area di massima deformazione), un innalzamento del suolo di circa 125 cm (ad aprile 2023), di cui 96 cm a partire da gennaio 2016.
la velocità di sollevamento è stata nel complesso mediamente bassa, con delle punte di accelerazione come quella del 2012 che determinò il passaggio al livello di allerta giallo e alla fase operativa di attenzione, nella quale tuttora si permane. Dallo scorso novembre (2022) e fino alla metà di ottobre 2023 si è registrato un nuovo aumento della velocità di sollevamento (circa 1,5 cm/mese) con conseguente incremento dell'attività sismica sia in termini frequenza degli accadimenti sia in termini di intensità. Il 26 settembre 2023 si è verificato un terremoto con magnitudo 4.2, la più elevata degli ultimi 40 anni. La velocità di sollevamento ha subito poi un rallentamento nei mesi di novembre e dicembre 2023 (circa 0,4 cm/mese) per tornare a crescere da gennaio 2024 (1 cm/mese) fino a raggiungere i 2 cm/mese negli ultimi 30 giorni;
nel corso degli ultimi 12 mesi i terremoti sono stati circa 7.000, di cui quasi 1.200 solo nello scorso mese di aprile (magnitudo massima 3.9). Anche durante il mese corrente l'attività sismica risulta essere molto sostenuta (magnitudo max 3.7); da ieri sera, lunedì 20 maggio 2024, nell'arco di 6 ore ci sono state scosse a ripetizione, tra cui quella di magnitudo 4,4 la più forte degli ultimi 40 anni;
è necessario evidenziare che sebbene, nella maggior parte dei casi, la magnitudo dei terremoti non sia particolarmente elevata, gli ipocentri, concentrati quasi interamente all'interno del comune di Pozzuoli, sono molto superficiali (entro i 4 km), pertanto le scosse sono spesso percepite in modo violento dai cittadini. Per tale motivo, quando ci si riferisce ai Campi Flegrei, si parla di forti scosse, anche per magnitudo contenute comprese tra 2 e 3. Se poi la magnitudo supera la 3.0 e raggiunge la 4.0 possono verificarsi danni agli edifici non armati e persino dei crolli. A ciò occorre aggiungere che la dilatazione del suolo, legata al sollevamento, sottopone gli edifici e le infrastrutture a stress aggiuntivi che possono impattare sulla loro staticità, soprattutto nell'area di massima deformazione che, come già detto, è situata nel centro storico della città di Pozzuoli (+125 cm rispetto a novembre 2005);
l'intensificarsi del fenomeno, per tutto quanto suesposto, ha fortemente preoccupato la comunità scientifica ed amministrativa locale, regionale e nazionale, e soprattutto la cittadinanza, che in diverse occasioni si è riversata nelle strade in seguito agli eventi tellurici. Le richieste di intervento, di messa in sicurezza dell'edificato, di semplice informazione e di supporto si sono moltiplicate a dismisura;
per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica in atto, con misure di prevenzione sia strutturali sia non strutturali, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023;
il suddetto provvedimento definisce le azioni principali che il Sistema della protezione civile deve mettere in campo per rispondere efficacemente a una situazione di rischio complessa come quella che caratterizza l'area dei Campi Flegrei, tra cui: l'analisi della vulnerabilità delle zone edificate, l'elaborazione di un piano speditivo di emergenza dedicato al bradisismo, la definizione di un piano di comunicazione alla popolazione, la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali ed il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile. Nulla, purtroppo, è stato previsto relativamente al rafforzamento e la messa in sicurezza degli edifici privati,
impegna il Governo:
ad adottare le ulteriori iniziative normative volte a prevedere il Super SismaBonus 110%, con cessione del credito e sconto in fattura, per tutti i comuni della «Zona Rossa» dei Campi Flegrei, o in subordine, per la «zona ristretta» individuata nel «Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico» (attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140) o almeno per tutti gli edifici che dovessero risultare a medio-alta vulnerabilità a valle delle attività delle analisi in corso;
alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto l'intensificarsi del numero delle scosse e della loro intensità, ad adottare urgentemente, nel prossimo provvedimento utile, le iniziative necessarie affinché vengano sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari in scadenza, nonché il pagamento delle rate in scadenza dei mutui, per tutti coloro che risiedono nell'area dei Campi Flegrei interessata dal fenomeno bradisismico;
a mettere in campo tutte le azioni volte ad accelerare l'attuazione delle misure previste dal decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, ed in particolare quelle relative alla verifica di vulnerabilità dell'edificato pubblico e privato; di prevedere forme di sussidio economico per i cittadini a basso reddito che volessero temporaneamente allontanarsi dalle aree a più alta pericolosità;
ad adottare iniziative normative volte ad introdurre una forma di «bonus psicologico» per i cittadini dei Campi Flegrei, fortemente provati dalla crisi in atto, che non hanno possibilità economiche per provvedere a proprie spese.
9/1877/28. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il testo all'esame restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione, prevista dalla legislazione vigente, dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali;
ciò nonostante, ad alcune specifiche categorie di contribuenti si riconoscono delle deroghe, al verificarsi di specifiche condizioni ed entro prefissati limiti di spesa, per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
il provvedimento reca altresì misure volte a sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici;
ritenuto che:
i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva con una struttura detta «caldera», cioè un'area ribassata di forma quasi circolare che si è formata per effetto di grandi eruzioni esplosive. La caldera dei Campi Flegrei si estende da Monte di Procida a Posillipo (Napoli) e comprende anche una parte sottomarina nel Golfo di Pozzuoli. All'interno della caldera, negli ultimi 15.000 anni si sono avute oltre 70 eruzioni che hanno formato edifici vulcanici, crateri e laghi vulcanici ancora ben visibili come Astroni, la Solfatara e il lago di Averno. L'ultima eruzione, avvenuta nel 1538, è stata preceduta da un sollevamento del suolo che in due anni ha raggiunto 19 metri e ha dato origine al vulcano Monte Nuovo. Da allora la caldera è quiescente, cioè «dormiente», ma mostra segnali di attività, quali sismicità, fumarole e deformazioni del suolo;
i Campi Flegrei presentano un rischio vulcanico molto elevato per la presenza di numerosi centri abitati nell'area e per la loro immediata vicinanza alla città di Napoli. A differenza di quanto avviene nei vulcani con apparato centrale, l'area di possibile apertura di bocche eruttive è molto ampia. Tale criticità, congiuntamente ad uno sviluppo urbanistico spesso incontrollato e che non ha tenuto in debito conto i noti rischi a cui il territorio è da millenni sottoposto, ha reso difficile predisporre il Piano Nazionale di Emergenza per il Rischio Vulcanico. La pianificazione è partita nel 2001 ed è stata a più riprese rivista e aggiornata nel corso degli anni, ridefinendo gli scenari di riferimento, la perimetrazione delle zone di rischio e i piani di allontanamento. Tali attività devono essere portate avanti in modo continuativo tenendo conto dell'evoluzione del fenomeno, delle nuove risultanze tecnico-scientifiche, ampliando e migliorando gli scenari di rischio;
attualmente il livello di allerta per rischio Vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di «attenzione»;
la «zona rossa» (ridefinita nell'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016: «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei») è l'area per cui l'evacuazione preventiva è individuata quale unica misura di salvaguardia della popolazione. Essa comprende: i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, per intero; parte dei comuni di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli e alcune municipalità del comune di Napoli (quartieri di: Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero, Chiaiano e San Ferdinando). Nell'area vivono oltre 500mila abitanti. Nella Zona Gialla esterna alla Zona rossa che, in caso di eruzione, è esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche, ricadono invece 7 comuni per un totale di circa 800.000 persone ed in particolare: Villaricca, Calvizzano, Casavatore, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, e 24 quartieri del comune di Napoli;
la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che caratterizza l'area. Le maggiori crisi bradisismiche più recenti si sono avute nei periodi 1969-1972 e 1982-1984 e hanno fatto registrare un sollevamento del suolo complessivo di oltre tre metri e migliaia di terremoti. Durante queste crisi i residenti del centro storico di Pozzuoli sono stati evacuati e ricollocati in quartieri periferici o fuori città. Sebbene il meccanismo del bradisismo non sia stato ancora completamente compreso, la maggior parte della comunità scientifica sostiene che le cause del fenomeno risiedano nell'interazione tra il sistema vulcanico e quello idrotermale. La forte risalita di gas e una maggiore pressurizzazione del sistema idrotermale profondo e/o l'iniezione di lingue magmatiche in «sacche» a circa 4 km di profondità determinano il sollevamento dell'area secondo una geometria a «cupola» centrata sulla città di Pozzuoli. La «pressione» prodotta nel sottosuolo produce anche la rottura delle rocce e quindi i terremoti; all'aumentare della «pressione» aumentano sia il sollevamento che i terremoti. È bene precisare che una crisi bradisismica non segnala necessariamente l'approssimarsi di un'eruzione. Tuttavia è in grado, anche da sola, di causare danni agli edifici e disagi alla popolazione;
dopo la crisi del 1982-1984 il suolo ha ripreso ad abbassarsi fino a novembre 2005, quando è cominciata una nuova fase ascendente che ha prodotto, nel centro di Pozzuoli (area di massima deformazione), un innalzamento del suolo di circa 125 cm (ad aprile 2023), di cui 96 cm a partire da gennaio 2016.
la velocità di sollevamento è stata nel complesso mediamente bassa, con delle punte di accelerazione come quella del 2012 che determinò il passaggio al livello di allerta giallo e alla fase operativa di attenzione, nella quale tuttora si permane. Dallo scorso novembre (2022) e fino alla metà di ottobre 2023 si è registrato un nuovo aumento della velocità di sollevamento (circa 1,5 cm/mese) con conseguente incremento dell'attività sismica sia in termini frequenza degli accadimenti sia in termini di intensità. Il 26 settembre 2023 si è verificato un terremoto con magnitudo 4.2, la più elevata degli ultimi 40 anni. La velocità di sollevamento ha subito poi un rallentamento nei mesi di novembre e dicembre 2023 (circa 0,4 cm/mese) per tornare a crescere da gennaio 2024 (1 cm/mese) fino a raggiungere i 2 cm/mese negli ultimi 30 giorni;
nel corso degli ultimi 12 mesi i terremoti sono stati circa 7.000, di cui quasi 1.200 solo nello scorso mese di aprile (magnitudo massima 3.9). Anche durante il mese corrente l'attività sismica risulta essere molto sostenuta (magnitudo max 3.7); da ieri sera, lunedì 20 maggio 2024, nell'arco di 6 ore ci sono state scosse a ripetizione, tra cui quella di magnitudo 4,4 la più forte degli ultimi 40 anni;
è necessario evidenziare che sebbene, nella maggior parte dei casi, la magnitudo dei terremoti non sia particolarmente elevata, gli ipocentri, concentrati quasi interamente all'interno del comune di Pozzuoli, sono molto superficiali (entro i 4 km), pertanto le scosse sono spesso percepite in modo violento dai cittadini. Per tale motivo, quando ci si riferisce ai Campi Flegrei, si parla di forti scosse, anche per magnitudo contenute comprese tra 2 e 3. Se poi la magnitudo supera la 3.0 e raggiunge la 4.0 possono verificarsi danni agli edifici non armati e persino dei crolli. A ciò occorre aggiungere che la dilatazione del suolo, legata al sollevamento, sottopone gli edifici e le infrastrutture a stress aggiuntivi che possono impattare sulla loro staticità, soprattutto nell'area di massima deformazione che, come già detto, è situata nel centro storico della città di Pozzuoli (+125 cm rispetto a novembre 2005);
l'intensificarsi del fenomeno, per tutto quanto suesposto, ha fortemente preoccupato la comunità scientifica ed amministrativa locale, regionale e nazionale, e soprattutto la cittadinanza, che in diverse occasioni si è riversata nelle strade in seguito agli eventi tellurici. Le richieste di intervento, di messa in sicurezza dell'edificato, di semplice informazione e di supporto si sono moltiplicate a dismisura;
per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica in atto, con misure di prevenzione sia strutturali sia non strutturali, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le ulteriori iniziative normative volte a prevedere il Super SismaBonus 110%, con cessione del credito e sconto in fattura, per tutti i comuni della «Zona Rossa» dei Campi Flegrei, o in subordine, per la «zona ristretta» individuata nel «Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico» (attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140) o almeno per tutti gli edifici che dovessero risultare a medio-alta vulnerabilità a valle delle attività delle analisi in corso;
alla luce dei recenti avvenimenti che hanno visto l'intensificarsi del numero delle scosse e della loro intensità, a valutare l'opportunità di adottare urgentemente, nel prossimo provvedimento utile, le iniziative necessarie affinché vengano sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari in scadenza, nonché il pagamento delle rate in scadenza dei mutui, per tutti coloro che risiedono nell'area dei Campi Flegrei interessata dal fenomeno bradisismico;
a valutare l'opportunità di mettere in campo tutte le azioni volte ad accelerare l'attuazione delle misure previste dal decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, ed in particolare quelle relative alla verifica di vulnerabilità dell'edificato pubblico e privato; di prevedere forme di sussidio economico per i cittadini a basso reddito che volessero temporaneamente allontanarsi dalle aree a più alta pericolosità;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad introdurre una forma di «bonus psicologico» per i cittadini dei Campi Flegrei, fortemente provati dalla crisi in atto, che non hanno possibilità economiche per provvedere a proprie spese.
9/1877/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento al Senato la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, di cui al decreto-legge n. 19 del 2024, ha subito delle modifiche;
in particolare, con l'articolo 6 è stato chiarito che, ai fini dell'ammissione ai crediti d'imposta previsti dall'agevolazione de qua, gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, chiarendo così un punto formulato in modo piuttosto vago nel decreto-legge n. 19 del 2024; viene modificata da quotidiana a mensile la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy; viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e il citato Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; viene infine disposto che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti;
come noto, il nuovo Piano Transizione 5.0 sostiene, nel rispetto del principio del «non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali» (DNSH), i nuovi investimenti effettuati dalle imprese – senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale – in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici;
sebbene la ratio alla base del citato Piano sia quella di favorire ed accelerare investimenti finalizzati alla transizione digitale ed energetica, ivi compresa l'autoproduzione da FER destinata all'autoconsumo, per l'operatività della misura, nonostante gli annunci da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, si è ancora in attesa dell'emanazione da parte del suo dicastero del decreto attuativo teso a regolamentare importanti aspetti di dettaglio di non secondaria importanza;
a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come, a legislazione vigente, l'avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025, termine sia per l'effettuazione dell'investimento che per la certificazione e l'avvio dell'utilizzo dell'incentivo. Il ritardo finora accumulato potrebbe pertanto ostacolare il godimento del citato credito da parte delle imprese e comprometterne i risultati in termini di ammodernamento ed efficientamento;
gli ultimi dati sul settore dell'industria mostrano a febbraio 2024, su base tendenziale, un fatturato, corretto per gli effetti di calendario, caratterizzato da una flessione dell'1,7 per cento in valore (-2,5 per cento sul mercato interno e -0,1 per cento sul mercato estero) e da un incremento dello 0,7 per cento in volume (+0,6 per cento sul mercato interno e +0,9 per cento sul mercato estero);
il DEF attribuisce all'attuazione del PNRR un ruolo cruciale per le sorti della crescita italiana, con una spinta pari a +0,9 per cento nell'anno in cui il Pil è atteso a +1 per cento,
impegna il Governo
ad emanare senza ulteriori indugi il decreto attuativo di cui in premessa al fine di dare certezza e garanzia alle imprese interessate in merito all'operatività di un meccanismo, qual è il Piano Transizione 5.0, che costituisce un importante volano per la transizione energetica del nostro Paese, agevolando queste ultime a intraprendere o rafforzare il loro percorso in tal senso.
9/1877/29. Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, attraverso la revisione della disciplina relativa alle modalità di fruizione delle medesime agevolazioni;
nell'ambito del pacchetto di riforme Fit for 55, la direttiva Case Green (EPBD) mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO2 del parco immobiliare europeo e raggiungere l'obiettivo della totale decarbonizzazione entro il 2050, attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e in linea con il principio «l'efficienza energetica al primo posto» previsto dalla direttiva (UE) 2023/1791;
l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la povertà energetica;
un ruolo chiave è attribuito al Piano nazionale di ristrutturazione che ciascun Paese dovrà elaborare entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva e che dovrà convergere ed essere coerente con il quadro delle misure in materia di efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi da definirsi nell'ambito del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC);
come rilevato dalla Commissione europea, i meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per le ristrutturazioni energetiche degli edifici dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione degli Stati membri,
impegna il Governo:
ad adottare, nell'ambito dell'aggiornamento del PNIEC, una strategia coerente con gli obiettivi europei sul clima e con la normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo idonei meccanismi di monitoraggio e valutazione delle misure e degli strumenti di pianificazione adottati e adeguati mezzi di finanziamento per l'attuazione del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici;
a collaborare con le istituzioni europee per garantire il pieno allineamento delle politiche nazionali per l'efficienza energetica degli edifici con la normativa europea.
9/1877/30.Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce misure urgenti nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, attraverso la revisione della disciplina relativa alle modalità di fruizione delle medesime agevolazioni;
secondo la direttiva Case Green, di recente approvazione, al fine di garantire una riduzione dell'energia primaria media utilizzata di almeno il 16 per cento entro il 2030 e di almeno il 20-22 per cento entro il 2035, la maggior parte delle ristrutturazioni dovranno riguardare il 43 per cento degli immobili meno efficienti dal punto di vista energetico. Gli edifici sono infatti responsabili, a livello Ue, di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo di energia;
il patrimonio immobiliare italiano è tra i più datati dell'UE, con oltre il 60 per cento degli edifici classificati nelle categorie energetiche più basse. Si stima, infatti, che gli edifici in classe F e G da ristrutturare con priorità saranno almeno 5 milioni;
è pertanto necessario, per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea e l'obiettivo di conseguire l'azzeramento del consumo di suolo netto, previsto dall'Agenda 2030, promuovere tempestive iniziative volte favorire interventi di ristrutturazione e riutilizzo del patrimonio immobiliare, nel pieno rispetto dei principi dell'economia circolare,
impegna il Governo:
a condurre una valutazione approfondita degli effetti delle disposizioni introdotte al fine di garantire la necessaria continuità delle misure volte al perseguimento degli obiettivi di efficientamento del patrimonio immobiliare e di sostenibilità ambientale;
a rendere strutturali le misure volte a incentivare l'efficientamento energetico degli edifici, prevedendo meccanismi di monitoraggio e valutazione costanti al fine di assicurare un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche e un adeguato sostegno alle iniziative di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
9/1877/31. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il 12 aprile scorso, il Consiglio europeo ha approvato definitivamente la revisione della Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, la quale prevede che, entro il 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere edifici a emissioni zero, ed entro il 2050 il patrimonio edilizio dell'Unione europea dovrà essere ristrutturato per diventare a emissioni zero;
la direttiva europea, che fa parte del pacchetto di riforme Fit for 55, mira a ridurre progressivamente le emissioni di CO2 del parco immobiliare europeo e raggiungere l'obiettivo della totale decarbonizzazione entro il 2050 attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e il miglioramento dell'efficienza energetica,
negli ultimi giorni sono state pubblicate altre stime sul patrimonio immobiliare italiano e sul numero di edifici da ristrutturare. Secondo il sindacato Fillea Cgil, che rappresenta i lavoratori del settore edilizio, gli immobili da riqualificare saranno in totale più di 5 milioni, di cui oltre 500 mila edifici pubblici,
impegna il Governo
a introdurre, nel primo provvedimento utile, dei meccanismi di incentivazione accessibili a tutti, a partire dalle famiglie più vulnerabili, volti a garantire un sistema di sostegno finanziario finalizzato alla riqualificazione del patrimonio edilizio basato sull'efficacia degli interventi, tenendo conto della messa in sicurezza antisismica e delle possibilità di mitigazione degli eventi climatici estremi.
9/1877/32. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento arreca l'ennesima stretta in materia di bonus edilizi e in particolare con riferimento all'utilizzo dei crediti d'imposta;
si tratta del terzo provvedimento interamente dedicato ai bonus edilizi in soli 18 mesi di gestione delle misure da parte dell'attuale Governo;
con le disposizioni in esame si interviene nuovamente per restringere l'ambito di applicazione dell'esenzione, prevista dalla legislazione vigente, dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali;
in sostanza, il Governo questa volta è intervenuto per limitare sé stesso ovvero le diverse deroghe che ha introdotto nei precedenti provvedimenti in materia;
in particolare, viene ora modificata la disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali facendo venir meno la deroga prevista a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore;
allo stesso modo, risulta ulteriormente ristretto l'ambito applicativo delle deroghe vigenti per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa, per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
inoltre, si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;
da ultimo, come se non bastasse, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, si introducono altre restrizioni in merito alla possibilità di utilizzare sia i crediti in circolazione, soprattutto con riferimento alle banche, sia le detrazioni in capo ai cittadini, con una estensione obbligatoria a dieci anni delle rate;
un intervento, a carattere retroattivo, che ha di fatto definitivamente demolito quel poco che restava del superbonus e dello strumento della cessione del credito, ponendo in imbarazzo la stessa maggioranza di Governo;
è necessario preservare il legittimo affidamento dei cittadini e delle imprese in merito all'utilizzo dei bonus edilizi, non tanto con riferimento all'impostazione originaria degli strumenti (oramai da tempo superata dalle numerose modifiche intervenute) bensì quantomeno sulle deroghe che questo stesso Governo ha introdotto;
è altresì necessario garantire la massima fruizione dei bonus edilizi, a partire dai contribuenti più deboli, soprattutto con riferimento ad interventi maggiormente qualificati, come l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'adeguamento sismico e gli interventi posti in essere dagli enti del terzo settore,
impegna il Governo
a valutare gli effetti delle misure introdotte con il provvedimento in esame consentendo, come peraltro proposto da parlamentari della maggioranza che sostiene il Governo, di continuare a fruire delle deroghe al divieto di cessione e sconto di cui al decreto-legge n. 11 del 2023, almeno con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
9/1877/33. Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento arreca l'ennesima stretta in materia di bonus edilizi e in particolare con riferimento all'utilizzo dei crediti d'imposta;
con le disposizioni in esame si interviene nuovamente per restringere l'ambito di applicazione dell'esenzione, prevista dalla legislazione vigente, dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali;
in particolare, si modifica la disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali facendo venir meno la deroga prevista a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore;
allo stesso modo, si restringe l'ambito applicativo delle deroghe vigenti per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa, per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
inoltre, si esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura; da ultimo, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, si introducono altre restrizioni alla possibilità di utilizzare sia i crediti in circolazione, soprattutto con riferimento alle banche, sia le detrazioni in capo ai cittadini, con una estensione obbligatoria a dieci anni delle rate;
l'intervento in esame è stato nuovamente giustificato dalla necessità di contenere gli oneri finanziari ovvero il cosiddetto «buco di bilancio» più volte richiamato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
si rappresenta tuttavia come, con riferimento al reale impatto finanziario dei bonus edilizi, il Ministero dell'economia e delle finanze, interrogato in molteplici occasioni, non abbia mai reso noti dati e informazioni fondamentali per la compiuta valutazione del fenomeno, sia con riferimento all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta (riguardo in particolare la quota non fruita) sia con riferimento all'effetto indotto delle misure di incentivazione fiscale,
impegna il Governo:
a trasmettere al Parlamento i dati fiscali dei bonus edilizi e sull'andamento del mercato dei crediti fiscali, con particolare riguardo alle quote effettivamente compensate dei crediti edilizi maturati;
a predisporre un'analisi sull'impatto dei bonus edili con riferimento alle maggiori entrate, all'emersione di base imponibile e all'emersione del lavoro irregolare nel comparto delle costruzioni.
9/1877/34. Donno.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto, al fine di evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, rivede la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;
in particolare, l'articolo 4-bis, comma 4, stabilisce la detraibilità in dieci anni, anziché quattro o cinque, delle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per taluni interventi realizzati su immobili; al contempo, il successivo comma 5 limita a quattro o cinque quote annuali di pari importo la ripartizione dei crediti di imposta derivanti dalla cessione della detrazione; il comma 7, infine, stabilisce che non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni;
nella oggettiva e complessa situazione correlata alla disciplina del cosiddetto Superbonus sono stati apportati via via correttivi alla normativa che da una parte hanno cercato di contenere i fenomeni di frode, e dall'altra hanno garantito il legittimo affidamento e la tutela delle posizioni ex lege,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le risorse finanziarie disponibili, a valutare l'opportunità di adottare misure volte a sostenere famiglie e imprese che, loro malgrado, abbiano subito il blocco dei cantieri già avviati.
9/1877/35. Pretto.
La Camera,
premesso che:
a partire dal 29 ottobre 2023 alcuni territori della Toscana sono stati colpiti da eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità;
il 3 novembre è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario per l'emergenza;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 si è previsto l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 3 novembre 2023, anche al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;
l'articolo 9, comma 1, del decreto in esame prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della medesima Regione nel mese di novembre 2023;
tali nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l'emergenza Toscana, pari complessivamente a 311,9 milioni di euro:
33,7 milioni per le somme urgenze;
100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti;
6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole;
50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva;
25 milioni di euro per l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile;
3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara;
5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno;
88 milioni e 500 mila euro finalizzati a realizzare o rimborsare le spese sostenute per il soccorso e l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, gestioni rifiuti e macerie, dopo gli eccezionali eventi meteorologici;
con questo decreto, quindi, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 377,9 milioni di euro;
ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», è stata istituito un commissario ad hoc per la ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche,
impegna il Governo
ad adottare urgentemente tutti gli atti amministrativi necessari affinché le risorse di cui all'articolo 9, comma 1, previste per gli alluvionati toscani, siano trasferite quanto prima al commissario per l'emergenza e a valutare la necessità di incaricare un commissario straordinario per la ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dagli eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità a partire dal 29 ottobre 2023.
9/1877/36. Barabotti, Montemagni, Nisini, Ziello.