XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
l'articolo 48 della Costituzione stabilisce che «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività» e che «Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge»;
tuttavia, quand'anche costituzionalmente sancito, l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero nella realtà non risulta garantito in maniera uniforme. Le modalità di voto differiscono concretamente in ragione della tipologia di elezioni ma anche nel contesto della medesima tipologia elettorale, sia a seconda del Paese di residenza sia della categoria di appartenenza dell'elettore;
ad esempio, l'Italia, così come un esiguo numero di altri Stati membri dell'Unione europea (Bulgaria, Cipro, Danimarca e Grecia), non consente ai propri cittadini residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea di votare alle elezioni del Parlamento europeo se non ritornando in patria. Gli altri Paesi membri dell'Unione, invece, prevedono la possibilità per i propri cittadini residenti all'estero in Paesi non UE di votare senza ritornare al Paese di origine;
a titolo esemplificativo, ai cittadini tedeschi e spagnoli residenti in Paesi al di fuori dall'Unione europea è consentito votare per corrispondenza, mentre i cittadini francesi possono votare, finanche per delega, direttamente presso le ambasciate o gli uffici consolari;
nel dettaglio, il voto all'estero per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo è disciplinato dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dal decreto-legge del 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483. In base alla suddetta normativa, alle elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo possono votare, senza dover tornare in Italia presso il comune di iscrizione Aire, solo i cittadini italiani che si trovano temporaneamente nel territorio di un Paese membro dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, ovvero i residenti in un Paese membro dell'Unione stessa. A questi è anche consentito di poter optare per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti al Paese membro in cui sono residenti;
dunque, in base alla vigenti disposizioni di legge, i cittadini italiani residenti all'estero in Paesi al di fuori dell'Unione, possono esercitare il diritto di voto nel contesto delle elezioni parlamentari europee solamente recandosi nel rispettivo comune di iscrizione Aire in Italia;
tuttavia, a riprova del fatto che non esiste alcuna ragione tecnica, né alcun ostacolo istituzionale, a parte la volontà politica, che impedisca di estendere le modalità di voto previste per gli italiani residenti nei Paesi Ue anche agli italiani residenti al di fuori dell'Unione europea, il decreto-legge n. 3 del 2009 stabilì che, pur risiedendo al di fuori dell'Unione europea gli appartenenti alle Forze Armate in missione, i dipendenti di amministrazioni statali, i professori universitari e i ricercatori potessero votare per corrispondenza – in occasione solamente delle concomitanti elezioni dei membri del Parlamento europeo – anche se residenti in Paesi extra-UE;
si ricorda che i cittadini italiani residenti all'estero, sia in Paesi Unione europea che extra-UE, iscritti nelle specifiche liste elettorali, possono votare per corrispondenza per le elezioni politiche nazionali. Il voto per corrispondenza è, inoltre, previsto anche per i referendum abrogativi e confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
non possono, invece, votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non abbia potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza oppure, in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisca, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le menzionate condizioni. In generale, dove sussistano situazioni tali da non consentire l'esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia;
considerato che:
sarebbe opportuno prevedere che, in via generale e senza distinzioni, tutti i cittadini italiani residenti all'estero possano, su propria richiesta, avere la possibilità di votare nel Paese di residenza piuttosto che dover obbligatoriamente fare ritorno in Italia per l'esercizio del loro diritto costituzionalmente garantito;
la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, all'articolo 8 prevede che: «Gli Stati membri prevedono il voto per corrispondenza nelle elezioni del Parlamento europeo, anche per i cittadini residenti in un paese terzo, e adottano misure atte a garantire l'accessibilità del voto per corrispondenza, in particolare per le persone con disabilità. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'affidabilità e la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile»;
la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 14 febbraio 2023, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS)) suggerisce che «Gli Stati Membri dovrebbero rendere l'esercizio dei diritti elettorali il più possibile democratico, proporzionato e semplice, eliminando tutti gli ostacoli alla partecipazione alle elezioni» e che «Gli Stati membri prendono in considerazione l'introduzione di strumenti di voto complementari per le elezioni del Parlamento europeo, quali il voto per corrispondenza, il voto in presenza anticipato, il voto per delega, i seggi elettorali mobili per gli elettori che non sono in grado di recarsi ai seggi elettorali il giorno delle elezioni nonché il voto elettronico e online»;
è necessario prevedere con urgenza che i cittadini residenti all'estero al di fuori dell'Unione europea, in aggiunta all'opzione del rientro in Italia, possano optare per il voto nel Paese estero di residenza (cosiddetta «opzione inversa»),
impegna il Governo
1) ad adottare con la massima urgenza le iniziative di competenza al fine di rendere possibile l'opzione del voto, su richiesta del singolo elettore, nei Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, cosicché sia garantito ai cittadini italiani ivi residenti e iscritti all'Aire di esercitare in loco il proprio diritto di voto già a partire dalle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
(1-00287) «Onori, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Pastorella, Rosato, Ruffino, Sottanelli».
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta scritta:
UBALDO PAGANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:
il 24 agosto 2019 l'assemblea generale del Comitato internazionale (Cijm) ha decretato la città di Taranto quale sede dei Giochi del Mediterraneo che si terranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026;
con decreto-legge n. 4 del 2022, all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, sono state introdotte una serie di disposizioni per garantire la sostenibilità dei Giochi di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Tra queste: l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro annui dal 2022 al 2024 e l'attribuzione della misura all'Agenzia per la coesione sociale e territoriale; la previsione volta ad attribuire all'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'identificazione delle opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto;
con decreto-legge n. 13 del 2023, all'articolo 33, comma 5-ter, si è prevista la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione tempestiva degli interventi relativi ai Giochi;
con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 è stato nominato il commissario straordinario;
solo il 5 aprile 2024, dopo un anno dalla nomina del Commissario, il Governo ha inviato alla regione Puglia (in ottemperanza a quanto imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2024) il programma degli interventi predisposto dal medesimo commissario. Di tali interventi, secondo quanto comunicato dalla regione, ben 24 su 27 sono risultati identici a quelli già previsti nel programma definito nell'estate del 2022 dal comitato organizzatore con il precedente Governo, il quale aveva anche predisposto la relativa bozza di decreto, approvata dal Cis Taranto in data 26 settembre 2022, mai adottato per volontà del Ministro competente subentrato;
ad oggi, però, mentre il suddetto masterplan non è ancora stato reso pubblico dalla struttura commissariale, si succedono notizie e articoli di stampa da cui si apprende della sottoscrizione di protocolli e accordi con comuni ed altri enti pubblici per avviare la realizzazione delle opere;
altre fonti di stampa sembrano addirittura suggerire che, in un contesto di indeterminatezza rispetto al quadro complessivo degli interventi da effettuare, alcune opere possano essere oggetto di negoziazione tra la struttura commissariale e alcuni comuni del territorio –:
se si intenda, per quanto di competenza, adottare ogni iniziativa utile a garantire la massima trasparenza delle attività della struttura commissariale per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, segnatamente con riferimento alla piena conoscibilità del programma di interventi previsti e degli accordi sottoscritti e prossimi alla sottoscrizione con i soggetti attuatori dei medesimi interventi, nonché ai criteri sulla cui base sono state individuate tutte le opere da effettuare per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.
(4-02877)
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Interrogazione a risposta scritta:
DORI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
l'Arabia Saudita è una monarchia assoluta presieduta da Re Salman, che segue la dottrina wahhabita, la più radicale delle interpretazioni coraniche, ed è di conseguenza lo Stato al mondo ad applicare la Shari'a nella maniera più rigida;
la Shari'a saudita prevede pene corporali, come la fustigazione, e la pena di morte tramite lapidazione, decapitazione o crocifissione, per una serie di reati;
la legislazione saudita non riconosce alcune libertà individuali, in particolare alle donne, per le quali è previsto anche il divieto di cantare, ballare, guidare e hanno l'obbligo di portare l'abaya;
in Arabia Saudita è in vigore anche una legge antiterrorismo che criminalizza l'uso di siti internet e social network per trasmettere o pubblicare notizie, dichiarazioni o critiche nei confronti del Governo;
nel novembre del 2022 la 29enne Manahel Al-Otaib è stata arrestata per aver pubblicato sui social media messaggi riguardanti l'emancipazione femminile, i diritti delle donne e fotografie che la ritraggono senza abaya;
come denunciato da Amnesty International, Manahel al-Otaibi sarebbe stata sottoposta a sparizione forzata tra il 5 novembre 2023 e il 14 aprile 2024, periodo in cui ha raccontato di essere stata tenuta in isolamento nella prigione di al-Malaz, con una gamba rotta dopo essere stata brutalmente picchiata e senza alcun accesso alle cure mediche;
come appreso da fonti stampa, il 9 gennaio 2024 al-Otaib sarebbe stata condannata ad 11 anni di carcere per «reati di terrorismo» per aver pubblicato le foto di sé senza l'abaya e contenuti critici nei confronti del repressivo sistema di governo, sentenza resa nota nei primi giorni di maggio;
quello di Manahel al-Otaibi è uno dei tanti casi di donne in Arabia Saudita condannate a pene molto dure per essersi espresse sui social media, fra queste Salma al-Shehab, Fatima al-Shawarbi e Sukaynah al-Aithan, condannate rispettivamente a 27 anni, 30 anni e 40 anni di carcere nel 2023, e Nourah al-Qahtani, condannata a 45 anni nel 2022;
l'organizzazione saudita per i diritti umani Al Qst ha dichiarato che «le autorità saudite hanno messo a nudo l'inutilità delle tanto sbandierate riforme sui diritti delle donne degli ultimi anni e hanno dimostrato il loro agghiacciante impegno a mettere a tacere il dissenso pacifico» –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche, assumere le iniziative di competenza volte a interloquire con urgenza con le autorità saudite al fine di chiedere la revisione della condanna di Manahel al-Otaibi, in quanto contraria alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
(4-02872)
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
Interrogazione a risposta scritta:
BORDONALI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
sono oltre 70 solo nell'ultima settimana gli eventi estremi tra nubifragi, bombe d'acqua, grandinate e tempeste di vento che si sono abbattuti nel Nord Italia e soprattutto sulla Lombardia, dal Milanese alla Brianza, da Lodi a Cremona, fino a Brescia, Bergamo e Pavia;
nel comparto del florovivaismo e del giardinaggio ornamentale da inizio anno sono ben 25 le giornate lavorative perse per pioggia; questo significa un crollo del fatturato dovuto ad impossibilità di portare a termine le commesse in essere e alle mancate vendite di prodotti pronti;
nel Nord Italia le tante perturbazioni hanno colpito centinaia di ettari di mais, grano, soia e ortaggi finiti sott'acqua, terreni franati e danni ai vigneti, ma quello che preoccupa gli agricoltori è anche l'impossibilità di accedere ai terreni per effettuare le semine di mais e riso, danni anche alla produzione di foraggio per gli animali;
le precipitazioni abbondanti che hanno coinvolto la Lombardia hanno fatto alzare anche i livelli dei laghi con percentuali di riempimento che al momento vanno dal 137 per cento del lago Maggiore al 102 per cento del Garda fino al 97 per cento dell'Iseo, mentre il lago di Como è all'85,9 per cento;
la pianura padana è il cuore produttivo dell'agricoltura italiana ed europea;
siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi;
l'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccità e dal maltempo che solo nel 2023 a livello nazionale hanno superato i 6 miliardi di euro;
il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, prevede interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi; in particolare, l'articolo 6 individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle Regioni l'erogazione degli aiuti –:
se non intenda, per quanto di competenza, procedere all'adozione del decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori del Nord Italia, affinché possano essere avviate immediatamente le previste procedure per attivare gli interventi per la erogazione degli aiuti economici, contributivi e creditizi, con lo stanziamento di adeguate risorse, alle imprese agricole colpite, un passo cruciale di supporto necessario per favorire la loro ripresa economica e produttiva.
(4-02873)
CULTURA
Interrogazione a risposta scritta:
ZANELLA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
Carla Lonzi è stata una geniale critica d'arte italiana, filosofa e saggista, nei manuali considerata un'avanguardia filosofica del '900 italiano studiata e tradotta in tutto il mondo;
a partire dal 2017, la Galleria nazionale d'Arte Moderna e contemporanea ha acquisto un notevole materiale documentario che è andato a formare l'attuale Fondo Carla Lonzi;
il Fondo è stato conferito dal figlio Battista Lena attraverso un comodato d'uso che ha scadenza nel 2027;
i vari documenti del Fondo sono stati restaurati, catalogati, digitalizzati con investimenti del Ministero della cultura;
studiosi e studiose da tutto il mondo consultano il Fondo, fanno ricerche che producono mostre, pubblicazioni, convegni, tesi di laurea, film, documentari;
recentemente la direzione della Galleria nazionale ha comunicato la volontà di interrompere il comodato del Fondo Carla Lonzi, senza chiedere al figlio il passaggio alla Donazione del Fondo;
si interrompe un comodato d'uso senza una giustificazione tecnica; si riconsegna così il Fondo a una ricollocazione incerta o impossibile privando il mondo degli studi di un accesso a materiale considerato di importanza imprescindibile per la storia dell'arte, e questa importanza rende la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea la collocazione ideale e naturale –:
se sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non ritenga opportuno intervenire promuovendo il riconoscimento del Fondo Carla Lonzi quale bene culturale, presentando lo stesso rilevante interesse artistico, storico, archivistico e bibliografico (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 42 del 2004, «Codice dei beni culturali»).
(4-02874)
DIFESA
Interrogazione a risposta scritta:
FABRIZIO ROSSI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
il Centro militare veterinario (Ce.Mi.Vet.) è una struttura strategica dell'Esercito italiano, situata nel comune di Grosseto da oltre 50 anni;
già dalla metà dell'ottocento, in via sperimentale, in quella che allora era una tenuta dei Lorena, veniva istituito il «Deposito Allevamento Cavalli» sempre nell'attuale sede a Grosseto. Successivamente, nel 1924 tale presidio militare diventava anche centro di rifornimento muli, animali quest'ultimi, destinati principalmente ai vari reparti degli alpini, mutando la denominazione in: Deposito allevamento quadrupedi. Andando avanti con il tempo, nel 1972, nella sede grossetana veniva trasferita la sezione di Pesano del posto raccolta quadrupedi. Allevamento, quest'ultimo, della rilevante «Razza Governativa di Persano», sino ad arrivare al 1979, quando il centro grossetano assumeva la denominazione di: Centro militare di allevamento e rifornimento quadrupedi;
dal settembre 1996, diveniva «Ce.Mi.Vet.» e acquisiva la «Scuola di Mascalcia», oltre ai già presenti compiti tradizionali del centro veterinario, con competenze formative e di addestramento del personale del servizio veterinario;
dall'anno 2002, iniziava nel Centro militare veterinario di Grosseto, l'attività di addestramento delle Unità cinofile dell'Esercito italiano: unità, quest'ultime, destinate all'impiego nei vari teatri operativi, sia all'estero che nel territorio italiano, per la ricerca di ordigni esplosivi;
il Ce.Mi.Vet., attualmente è dislocato in un'area alle porte della città di Grosseto, con circa 580 ettari e impiega circa 200 persone tra personale militare e civile, rivestendo un ruolo rilevante sul territorio non solo del comune di Grosseto, ma anche di tutta la provincia, con un rilevante indotto economico e occupazionale;
oggi, il Ce.Mi.Vet., è l'unico centro in Italia nel quale si allevarlo i cavalli che successivamente, una volta addestrati, vengono poi utilizzati dall'Esercito italiano per vari scopi istituzionali: rappresentanza militare e addestramento allievi delle accademie, attività sportiva agonistica, e altre attività;
come si apprende da un ordine del giorno del consiglio comunale di Grosseto tenutosi nella prima metà del mese di maggio 2024, con il quale lo stesso «impegna sindaco e giunta a sensibilizzare il ministero della Difesa e i vertici militari così da mantenere in essere e favorire il potenziamento delle attività svolte all'interno del Cemivet di cui alcune abbiamo visto possedere un forte impatto sociale» e dalla petizione locale per la salvaguardia dell'allevamento ivi presente, nonché da varie note apparse sulla stampa locale, sembrerebbe che da parte del Ministero della difesa vi sia in corso un «progetto di razionalizzazione del settore equestre», il quale prevederebbe un eventuale spostamento dell'intera attività del Ce.Mi.Vet. di Grosseto, a quella del Centro militare di equitazione di Montelibretti situato in provincia di Roma: centro, quest'ultimo, dove tra l'altro è già stata trasferita da qualche anno la «scuola di Mascalcia»;
sempre dalle cronache locali si apprende che lo spostamento del settore allevamento da Grosseto a Montelibretti comporti notevoli spese e sarebbe superfluo, considerato che a Grosseto già vi sono gli spazi e le infrastrutture adatte all'uopo –:
se e quando avrà luogo il trasferimento da Grosseto a Montelibretti, di tutta o gran parte dell'attività di allevamento del Ce.Mi.Vet.; quali siano i costi economici di un eventuale trasferimento a carico dello Stato; quali siano l'impatto e le ripercussioni per il territorio, oltre che per il Ce.Mi. Vet. dal punto di vista economico, occupazionale e strategico.
(4-02867)
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta in Commissione:
SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
ha destato sconcerto la foto apparsa sui media che ritrae il deputato Andrea Di Giuseppe con il detenuto appena estradato dagli Stati Uniti, Chico Forti, presso la casa circondariale di Montorio in provincia di Verona;
il deputato appartenente al gruppo di Fratelli d'Italia nel pomeriggio di domenica 19 maggio 2024 si sarebbe recato in visita presso la citata struttura penitenziaria come da prerogative parlamentari;
nell'ambito della visita come da regolamento non è possibile portare con sé e fare uso di cellulari che vengono doverosamente lasciati all'ingresso;
avere postato sul proprio profilo Facebook una foto che lo ritrae con il detenuto all'interno dell'istituto penitenziario è un atto grave poiché assolutamente proibito;
questa foto apre una serie di interrogativi a cui è necessario dare risposte in termini di trasparenza e di rispetto delle regole, chiarendo in quale luogo del carcere è stata eseguita la fotografia e da chi –:
se il Ministro interrogato risulti essere a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda attivare per verificare quanto accaduto che rappresenta una palese violazione della legge.
(5-02415)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
ORLANDO, GHIO e PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
a seguito dell'indagine su presunti atti di corruzione e altri gravi atti illeciti riguardanti la regione Liguria e l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, la Guardia di finanza la mattina del 7 maggio 2024 ha posto agli arresti Paolo Emilio Signorini, già presidente dell'Adsp, Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, Matteo Cozzani suo capo di gabinetto e ha iscritto al registro degli indagati diversi imprenditori;
si apprende, a mezzo stampa e dalle parole del Vice Ministro Rixi a margine di un convegno, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invierà una commissione ispettiva negli uffici dell'autorità portuale di Genova per una verifica sugli atti prodotti dall'authority, con un focus particolare su quelli riguardanti il rilascio di concessioni;
sono attualmente in corso in ambito portuale, importanti investimenti finanziati con i fondi PNRR, il fondo complementare, i fondi di coesione e altri, fra cui è ricompreso il progetto di realizzazione della Diga di Genova del valore di 1,3 miliardi e sul quale il sindaco di Genova, Marco Bucci, esercita il ruolo di commissario;
sull'opera in questione ci sono alcuni percorsi giuridici in atto, oltreché le osservazioni di Anac che, in un dettagliato parere, esprime criticità sulla procedura di assegnazione e sui costi dell'opera;
l'autorità portuale del Mar Ligure occidentale è commissariata a seguito delle dimissioni del presidente Paolo Emilio Signorini che ha assunto la carica di amministratore delegato di Iren e l'attuale commissario Paolo Piacenza risulta indagato nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto il presidente Toti;
il Vice Ministro Rixi ha affermato che non sarebbe possibile procedere alla nomina di un nuovo presidente dell'Adsp, non essendo praticabile la definizione dell'intesa prevista dalla legge per effettuare la nomina, con il presidente della regione, in quanto attualmente agli arresti;
in questo contesto complesso gli interroganti sono fortemente preoccupati per le sorti del porto, per il quale sarebbe necessaria un'authority nel pieno delle sue funzioni che tuteli, in una posizione di terzietà rispetto alle indagini, l'attuazione degli investimenti e i posti di lavoro dei lavoratori delle banchine –:
quale sarà il perimetro di intervento della Commissione ispettiva ministeriale e se nel suo raggio d'azione saranno incluse anche le procedure per la realizzazione della Diga di Genova e per le altre opere in corso;
per quale motivo il Vice Ministro Rixi afferma che non sia possibile nominare un nuovo presidente dell'Adsp, dato che se l'attuale vice presidente facente funzioni Piana è nel pieno dell'operatività, come afferma la giunta ligure, ciò dovrebbe valere anche per sottoscrivere l'intesa per la nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale;
se non ritenga necessario superare la fase dei commissariamenti straordinari che hanno spogliato le istituzioni delle proprie competenze, accentrandole su figure che avrebbero dovuto godere di procedure semplificate e che in realtà paiono aver rallentato la realizzazione delle opere scegliendo percorsi amministrativi errati, comportando un significativo aumento dei costi, così come sta avvenendo per la realizzazione della Diga foranea del porto di Genova, il cui commissario straordinario è il sindaco di Genova.
(5-02417)
AMENDOLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
paradossalmente in concomitanza con l'entrata in vigore dell'orario estivo di Trenitalia in Basilicata, dal 10 giugno all'8 settembre 2024, non sarà in servizio il Frecciarossa da e per Roma che attraversa la tratta Metaponto-Potenza-Battipaglia, ne alcun altro treno che possa garantire agli utenti di raggiungere le grandi città del centro-nord senza effettuare cambi a causa della previsione di lavori infrastrutturali;
in particolare per quanto riguarda la linea Battipaglia-Potenza-Taranto gli interventi sul tratto lucano riguarderanno le stazioni di Picerno e Bella-Muro con interventi di ammodernamento che dovrebbero concludersi consentendo di velocizzare i tempi di percorrenza;
lavori saranno previsti anche lungo la tratta Foggia-Potenza, per consentire i lavori di elettrificazione che riguarderanno il tratto tra Rocchetta e Melfi, con sospensione del servizio e disservizi che dovrebbero terminare il prossimo 14 dicembre 2024;
pertanto, in occasione della stagione in cui è prevista la massima mobilità per ragioni turistiche e di rientro dei tanti lucani che per studio e lavoro vivono fuori regione, la mobilità su ferro risulta seriamente compromessa con gravi disagi;
anche i servizi sostitutivi previsti, considerate le incognite su gomma anche alla luce della complessa situazione in cui versano sia la SS 407 Basentana, sia il raccordo autostradale Potenza-Sicignano, nonché la Potenza-Melfi, non agevolano affatto la mobilità –:
quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere al fine di implementare i servizi sostitutivi per la raggiungibilità dei terminali di alta velocità, per ridurre i disagi, e per programmare gli interventi di ammodernamento delle tratte nei periodi in cui non si incida negativamente sul diritto alla mobilità da e per la Lucania considerate le ripercussioni negative anche su altre voci dell'economia a partire dal turismo.
(5-02418)
BAKKALI, BARBAGALLO, CASU, GHIO, MORASSUT e ORFINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
notizie di stampa ripartano che Enac, a poche settimane dall'ordinanza, di dubbia legittimità (e sulla quale il gruppo del Partito Democratico ha presentato l'interrogazione n. 5-02379) che inibisce agli aerei delle Organizzazioni non governative lo spazio aereo del Mediterraneo centrale, sostenendo che la loro presenza «disturbi» le operazioni di soccorso della Guardia costiera, avrebbe ora irrogato una sanzione di 2000 euro nei confronti dell'aereo Seabird di Sea Watch;
sempre secondo i media la sanzione sarebbe stata decisa perché «l'autorità libica ha accertato che il velivolo ha comunicato ad una nave della medesima Organizzazione non governativa di effettuare la procedura di recupero dei migranti in acque libiche»;
si tratta, a parere degli interroganti, di un'inaccettabile torsione del diritto operata contro un aereo che non fa alcun tipo di soccorso, ma che esegue quello che è un dovere di tutti coloro che abbiano in qualunque modo notizia di un'imbarcazione in pericolo di perdersi in mare;
non solo non si comprende quale ostacolo possa portare l'azione degli aerei delle Organizzazioni non governative, ma ancora meno si arriva a capire quali siano le basi giuridiche sulle quali pretende di muoversi Enac;
sembra di capire che si ritenga esistere una specie di «professionismo» del salvataggio, ossia che compiere le azioni indispensabili per salvare dei naufraghi, sia compito solo di Guardia costiera o di altri «autorizzati»;
è appena il caso di ricordare che questa eventuale pretesa non trova alcun fondamento nelle convenzioni internazionali, ratificate dall'Italia;
infatti, l'Enac sembra aver assunto – in base alla legge n. 313 del 1980 di ratifica della Convenzione Solas (Convenzione IMO per la salvaguardia della vita umana in mare) – che il soccorso in mare in Italia debba, appunto, essere effettuato solo dalla Guardia costiera o da soggetti da questa delegati;
la citata Convenzione, al contrario, fa obbligo agli Stati contraenti di conformare i rispettivi ordinamenti affinché impongano l'obbligo ai comandanti di ogni nave di bandiera nazionale, non appena abbiamo notizia di una nave in pericolo, di procedere al soccorso della vita umana in mare, quando possibile e salvo che l'operazione non metta a rischio i soccorritori e comunque, sempre fermo restando l'obbligo di rilanciare eventuali richieste o notizie di soccorso eventualmente ricevute;
ed è proprio quello che fa l'aereo sanzionato, il quale comunica con avvisi in chiaro, e diretti a tutti, l'avvistamento di un'imbarcazione in difficoltà, consentendo l'attivazione delle operazioni di soccorso;
a maggior ragione si deve anche ricordare che la Convenzione di Amburgo '79 (cosiddetta Convenzione Sar), ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994 di attuazione non prevedono affatto quella sorta di «esclusiva» nei soccorsi, che costituirebbe ad avviso degli interroganti una irragionevole limitazione di risorse –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per evitare che Enac continui in un comportamento che appare, agli interroganti, illegittimo dal punto di vista delle convenzioni internazionali e che, evidentemente, mette a rischio la possibilità di procedere con rapidità ed efficacia al salvataggio dei naufraghi.
(5-02419)
Interrogazione a risposta scritta:
GHIRRA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del turismo, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 227 del 13 dicembre 2023, concernente il nuovo regolamento relativo all'istituzione e alla disciplina dei nuovi titoli professionali per il diporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 20 maggio 2024 ha reso note le modalità di esame per il conseguimento del titolo professionale di Ufficiale del diporto di II classe;
la ratio della riforma è da rinvenirsi nella necessità di conformare le qualifiche dei professionisti italiani del settore marittimo con quanto stabilito dalla Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers): la nuova figura professionale semplificata non richiede l'iscrizione alla gente di mare, né e munita di libretto di navigazione ed è abilitata al comando di unità da diporto di bandiera italiana fino a 200GT, anche adibite al noleggio, il titolo ha validità di 10 anni;
per accedere all'esame teorico-pratico è necessario aver completato alcuni specifici corsi di sicurezza. Sono previste ampie esenzioni per professionisti già accreditati e uno specifico esonero dalla prova pratica per numerose categorie di naviganti;
l'11 gennaio 2023 l'interrogante aveva presentato l'atto di sindacato ispettivo n. 4-00242 rivolto agli stessi Ministri interrogati, cui non è ancora stato dato esito, riguardante le istanze di migliore regolazione del settore nautico avanzate dall'Associazione comparto nautico di La Maddalena, operante nel territorio dell'Arcipelago di La Maddalena in rappresentanza di decine di aziende operanti nel settore nautico con l'intento di conciliare la tutela dell'ambiente con una rispettosa attività di impresa;
in particolare, particolari criticità erano state evidenziate in merito alla fattispecie del noleggio occasionale, introdotto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge della legge 24 marzo 2012, n. 27, che consente, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione di titoli professionali del diporto, la necessità della sola patente nautica per assumere il comando delle imbarcazioni sino a 24 metri;
in sostanza, il noleggiante occasionale di imbarcazioni da diporto sino a 24 metri di lunghezza, con la semplice patente nautica di categoria A, conseguibile a 18 anni di età, può condurre la propria imbarcazione con dei passeggeri paganti senza avere alcun addestramento professionale, purché lo faccia nel limite delle 42 uscite giornaliere o per massimo 42 giorni consecutivi di noleggio, che chiaramente pare foriero di traffico nautico disordinato ed espone a rilevanti pericoli tutti gli utenti;
infatti, nonostante i numerosi tentativi di regolamentazione del traffico marittimo avviati dall'Ente Parco, anche durante la scorsa stagione turistica nell'Arcipelago si sono verificati fenomeni di sovraffollamento di imbarcazioni e numerosi incidenti fra natanti, spesso causati da diportisti privati, che, come detto, senza alcun titolo specifico hanno facoltà di effettuare il noleggio occasionale per ben 42 uscite stagionali, senza che tale attività sia riconosciuta quale esercizio di attività di impresa: il tutto con evidenti rischi per la tutela ambientale del territorio e anche sul fronte della sicurezza in mare;
come se non bastasse, la normativa citata, di fatto, ad avviso dell'interrogante, legalizza un meccanismo di concorrenza sleale, penalizzando le imprese dei servizi nautico – turistici nell'arcipelago della Maddalena e in tutta l'Isola –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione sopra descritta;
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per quanto di competenza, al fine scongiurare per la prossima stagione estiva il riverificarsi degli incidenti e dei disordini avvenuti nelle zone a più intenso traffico, come l'Arcipelago della Maddalena; come intendano dare concreta attuazione e verificare il rispetto della normativa prevista dal nuovo regolamento di cui in premessa.
(4-02866)
INTERNO
Interrogazione a risposta in Commissione:
LAI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data 20 dicembre 2023 il Comando dei Vigili del fuoco di Oristano ha predisposto un ordine del giorno, a firma del comandante, sui permessi per cariche elettive ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in particolare in merito all'applicazione del comma 4 dell'articolo 79;
in tale ordine del giorno viene citata la Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale, con riferimento alla delibera n. 21 del 2 febbraio 2016 della Corte dei conti della Lombardia, ha confermato che l'assessore di un comune con meno di quindicimila abitanti non ha diritto ai permessi retribuiti di cui al comma 4 dell'articolo 79 del TUEL;
tale sentenza assorbirebbe anche la questione relativa all'applicazione dell'articolo 5 della legge della Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023;
tale ordine del giorno sarebbe stato emanato in risposta al caso di un assessore del comune di Busachi, il quale ha chiesto l'applicazione della norma regionale, in quanto emanata da regione con apposite competenze delegate in base allo Statuto regionale, di rango Costituzionale;
lo stesso comune di Busachi (provincia di Oristano), con una comunicazione datata 11 gennaio 2024, segnala come il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto con l'articolo 16, comma 21, una modifica dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e che tale modifica non si applica in Sardegna, come stabilito dalla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 che all'articolo 2 dispone che si applichi l'articolo 16 con l'esclusione dei commi da 1 a 18, dal 21 al 24 e il 29. Successivamente, la legge regionale n. 5 del 2017, all'articolo 2, comma 12, ha confermato la fruizione dei permessi per l'intera giornata in cui si tengono le sedute degli organi elettivi degli enti locali in cui i lavoratori sono componenti;
i permessi, retribuiti e non retribuiti, costituiscono un diritto del lavoratori, il cui godimento non sottostà ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, essendo tenuto il lavoratore alla sola comunicazione preventiva;
Anci, in una apposita comunicazione del 29 febbraio 2024, ha esplicitato che il Ministero dell'interno ha chiarito in più occasioni con propri pareri che «il limite demografico dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è in riferimento unicamente ai presidente dei gruppi consiliari di questo comuni»;
ad oggi il Comando dei Vigili del fuoco di Oristano non riconoscerebbe il diritto ai permessi retribuiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 79 del TUEL ad un proprio dipendente, assessore nel comune di Busachi –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se, verificati tali fatti, non ritenga di valutare l'opportunità di adottare una circolare esplicativa che faccia chiarezza sulla normativa applicabile in casi quale quello di cui in premessa, anche tenendo conto della vicenda relativa al Comando dei Vigili del fuoco di Oristano.
(5-02416)
Interrogazioni a risposta scritta:
ONORI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il Ministero dell'interno, il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste italiane S.p.A. hanno promosso e realizzato un'iniziativa concernente semplificazione e digitalizzazione dei servizi. A seguito della Convenzione Polis, siglata a febbraio 2024, si è aperta una fase di sperimentazione finalizzata a rendere possibile la presentazione delle istanze di rilascio del passaporto direttamente agli sportelli delle Poste Italiane;
grazie a tale iniziativa, i cittadini residenti o domiciliati nei comuni inclusi nel progetto Polis (settemila comuni al di sotto di quindicimila abitanti) hanno la possibilità di aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello dell'ufficio postale, senza doversi recare in questura e con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio;
come recentemente reso noto dal direttore Lasco, Poste Italiane si prepara ad avviare l'estensione del menzionato servizio relativo ai passaporti, avviato in via sperimentale a marzo 2024, a tutti gli oltre tredicimila uffici postali presenti sul territorio nazionale;
nel dettaglio, il direttore Lasco ha, infatti, dichiarato che da luglio 2024, conclusi i necessari passaggi normativi, questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri;
attualmente restano esplicitamente esclusi dal citato servizio presso Poste italiane una serie di soggetti tra i quali: i titolari di doppio passaporto, gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e i richiedenti con vecchio passaporto rilasciato all'estero (ambasciata/consolato) –:
se, nell'ambito delle rispettive competenze, non intendano valutare, anche in un momento successivo alla completa implementazione dell'iniziativa su tutto il territorio nazionale, l'opportunità di estendere la descritta possibilità relativa a rilascio e rinnovo del passaporto presso Poste italiane alla categoria dei cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'Aire.
(4-02868)
SCOTTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il giorno 20 maggio 2024 si sono registrate continue scosse di terremoto, di cui la più forte avvertita è stata di magnitudo 4.4, che hanno interessato l'ormai nota zona dei Campi Flegrei e i territori limitrofi;
la cittadinanza residente nella zona flegrea, ormai provata da mesi, si è riversata per le strade cittadine. Si sono registrate innumerevoli manifestazioni di ansia, segnalazioni di danni, nonché numerose chiamate alla sala operativa del Comando di Napoli per richiedere interventi da parte del personale dei Vigili del fuoco;
suddetta zona, come d'altronde tutta l'area della Città Metropolitana di Napoli, pur registrando fra le sue peculiarità un elevato rischio sismico e idrogeologico, comprende un agglomerato urbano di quasi 3 milioni di abitanti, distribuiti con una densità abitativa di circa 2.531,8 ab./km quadrato. Una consistente parte della cittadinanza, peraltro, risiede nella suddetta zona dei Campi Flegrei;
circa un anno fa, le organizzazioni sindacali si erano già fatte carico di segnalare gli innumerevoli rischi di tale condizione, fornendo esempi di evidenti parametri critici;
risulta ancora ad oggi non risolta l'annosa questione del distaccamento cittadino «Mostra», una sede strategica posta nel territorio interessato dal suddetto evento sismico, e che non ha più personale appartenente ai Vigili del fuoco;
è allarmante che allo stato attuale le risorse impiegate sul territorio risultino, in termini quantitativi, del tutto insoddisfacenti se comparate alle richieste pervenute dalla cittadinanza;
le dotazioni organiche del Comando di Napoli, peraltro, le dotazioni organiche dei distaccamenti della zona flegrea non risultano essere adeguatamente classificate in SD5, ovvero dotate di un numero di addetti in grado di servire una realtà così complessa e così densamente abitata –:
quali iniziative – per quanto di competenza – intenda intraprendere e se non ritenga urgente, anche alla luce degli ultimi fenomeni sismici, mettere in campo un impegno concreto affinché si possano risolvere le problematiche per la sede dei Vigili del fuoco «Mostra», consentendone l'apertura nel più breve tempo possibile, nonché stanziare risorse economiche ad hoc per fronteggiare l'emergenza in essere, e infine disporre le assegnazioni di nuovi automezzi, ai fini di un rinnovo del «parco automezzi», i cui veicoli risultano troppo datati rispetto alle attuali esigenze specifiche e se non ritenga, dato lo stato di necessità, di provvedere ad una mobilità nazionale straordinaria del personale vigile del fuoco residente e attualmente fuori sede.
(4-02871)
BARBAGALLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'onorevole Ismaele La Vardera, giornalista e deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana incontra studenti e docenti di tre istituti in Sicilia in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie del 22 marzo 2024;
questo è quel che è riportato nella circolare, n. 328 – protocollo 0003616, inviata il 14 marzo 2024 a docenti e alunni del Liceo scientifico classico di Santa Teresa di Riva e del Liceo scientifico e linguistico Giardini Naxos;
nella suddetta circolare la dirigente informava docenti e alunni che nell'ambito delle attività di educazione civica proposte dall'Istituto e in coincidenza con la giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie si sarebbe svolto un incontro con l'onorevole Ismaele La Vardera;
tutto questo succede e coincide con il periodo immediatamente antecedente a quello di campagna elettorale, in quanto lo stesso deputato con la sua lista è in corsa alle europee del prossimo giugno 2024;
a parer dell'interrogante è particolarmente grave che a uno dei candidati al Parlamento europeo, che da tempo aveva annunciato la sua candidatura, sia stato consentito di partecipare alle predetta iniziativa, peraltro a ridosso dell'inizio della campagna elettorale –:
se il Ministro interrogato non ritenga, per quanto di competenza, di fare chiarezza in ordine ai fatti esposti in premessa.
(4-02875)
ASCARI e CHERCHI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
con la legge n. 173 del 2005, il legislatore ha inteso proteggere i consumatori dai cosiddetti schemi piramidali, a causa del sottile confine tra organizzazioni dedite a modalità di vendita illegali e il cosiddetto marketing multilivello;
a seguito dell'aumentato utilizzo della rete telematica e dei social network, sono tuttavia fiorite, in particolare nell'ultimo decennio, una pletora di società e aziende basate sulla tecnica del multilevel marketing (MLM) che promuovono programmi motivazionali, di coaching, di business, e altro, oggetto di vicende dai contorni spesso poco chiari o dedite, talora, a operare con particolare spregiudicatezza, tanto da essere incappate nelle attività delle autorità di controllo o finite nelle aule di giustizia;
quasi sempre l'opera di proselitismo risulta basata su mirabolanti promesse di arricchimento, carriera, auto-trasformazione e successo personale ancorché solo una risibile percentuale dei partecipanti giunga ai prospettati risultati;
le stesse tecniche di comunicazione e coinvolgimento degli affiliati, secondo quanto rilevato da autorevoli fonti italiane ed estere, sarebbero sovente analoghe a quelle utilizzate nelle cosiddette «sette del potenziale umano» o «psicosette»;
al verosimile fine di rendere difficoltoso l'intervento delle autorità o quantomeno nel tentativo di offrire una immagine ripulita di sé stessi, taluni di questi gruppi avrebbero nel tempo modificato il loro volto e denominazione ma non le proprie modalità d'azione;
per quanto di conoscenza, tale sarebbe stato il caso di Lyoness/Lyconet, una società di multilevel marketing già oggetto di sanzioni e interdizioni da parte delle autorità nazionali di diversi paesi e analogamente sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) a conclusione di un complesso e articolato procedimento istruttorio che ha rilevato come il sistema di promozione utilizzato per diffondere tra i consumatori una formula di acquisto beni con cashback, abbia integrato un sistema dalle caratteristiche piramidali;
un altro gruppo, ex Your Trainers Groups & High Consulting, che si promuove prospettando un «sistema internazionale per creare un metodo di studio personalizzato», dopo essere stato oggetto di attenzione mediatica risulta aver modificato la propria denominazione in Genio21, ancorché, come sottolineato da plurime fonti nonché dagli autori del libro «Nella setta», continui a mantenere inalterate le persuasive modalità di reclutamento della fascia giovanile, giungendo a indurre i partecipanti ad abbandonare gli studi e i percorsi precedentemente intrapresi e talora le proprie famiglie per lavorare attivamente all'interno dell'organizzazione;
secondo quanto si apprende dalla stampa anche il giovane Alessandro Venturelli, inspiegabilmente scomparso nel 2020, avrebbe ricercato informazioni su corsi di vendita e leadership, entrando in contatto con una società a schema piramidale legata a una nota azienda italiana –:
se non si ritenga necessario e urgente, alla luce del significativo coinvolgimento delle fasce giovanili e dei soggetti deboli, adottare mirate politiche preventive e di contrasto del fenomeno esposto in premessa.
(4-02876)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta scritta:
BICCHIELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il Ministero dell'istruzione e del merito in data 22 dicembre 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 298, ha reso pubblico il decreto ministeriale riguardante il regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inerente il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali;
il concorso, che ha visto tra i partecipanti anche coloro i quali avevano vinto il ricorso del 2017, ha avuto luogo il 6 maggio 2024;
come si apprende dai numerosi articoli di stampa presso la sede di Roma si sono verificati disagi inaccettabili;
come si evince dal quotidiano Il Foglio nell'articolo dell'8 maggio 2024 dal titolo: «I futuri presidi selezionati tra piccioni e puzza di fogna», presso la Fiera di Roma si sono presentati 2.321 concorrenti che hanno vissuto una vera e propria odissea;
era previsto, infatti, che le prove iniziassero alle ore 10.30, ma a causa di mancanza di tablet, banchi e lunghissime procedure di accreditamento, le prove hanno avuto luogo solamente alle 14.30 in una sala non finestrata e maleodorante che ha provocato il malessere di diversi candidati;
si ravvisa, inoltre, come già comunicato nel corso del sit-in del 13 maggio 2024 organizzato dalla FLC-CGIL presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che i candidati hanno riscontrato numerosi errori alle risposte ai quesiti il che renderebbe del tutto invalido il concorso;
i candidati non solo non sono stati messi in condizione di svolgere correttamente l'esame, ma hanno anche perduto, a causa del ritardo, il costo sostenuto per il trasporto;
si apprende, sempre dall'articolo del Il Foglio, che all'interno della sala adibita per il concorso fosse presente anche un referente del Ministero che ha opportunamente verbalizzato quanto accaduto –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dell'accaduto e quali azioni intenda intraprendere al fine di assicurare che situazioni come quella descritta in premessa non avvengano più.
(4-02870)
SALUTE
Interrogazione a risposta orale:
DI LAURO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'assistenza sanitaria alle persone residenti nell'exclave è retta storicamente da un accordo italo-svizzero del 28 gennaio 2005, che in pratica garantisce ai cittadini di Campione d'Italia l'accesso alle cure sanitarie nel Canton Ticino, nel quadro dell'assicurazione sociale malattia;
il rimborso di queste prestazioni avviene tramite l'istituto Ic-Lamal, che poi trasmette le fatture al Ministero italiano della salute;
questo sistema rischiava di dover cambiare quando, con le delibere del 14 luglio 2020 e del 16 novembre 2021, la Giunta della Regione Lombardia aveva dato mandato all'Agenzia di tutela della salute (Ats) dell'Insubria di comunicare alle autorità elvetiche la fine delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate in Ticino ai campionesi. Questi ultimi avrebbero potuto, fino al 30 settembre 2023 usufruire delle strutture sanitarie ticinesi solo tramite un modello di compartecipazione volontaria alla spesa sanitaria e presentando un'impegnativa da parte di un medico italiano;
una situazione che è stata però rovesciata da una sentenza del Tar della Lombardia che ha decretato che i cittadini di Campione d'Italia sono da equiparare agli italiani che risiedono all'estero e che dunque, in questo caso, hanno diritto di rivolgersi alle strutture svizzere;
alla luce della determinazione n. 61/2023 reg d'Area amministrativa a firma dei dirigenti del comune si afferma che l'amministrazione comunale è tenuta a sostenere i maggiori costi per l'assistenza sanitaria in Svizzera dei cittadini residenti eccedenti la quota capitaria, nei limiti del contributo erogato ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005;
a quanto consta all'interrogante la somma annua per l'anno 2022 e 2023 relativa al decreto-legge n. 7 del 2005 pari a 575.000 euro. Tali importi appaiono certamente insufficienti a coprire annualmente le spese totali del rimborso del costo dei farmaci svizzeri delle farmacie autorizzate. Appare, altresì, che il comune da anni attinge, per la differenza di tali costi, ad economie e risorse del proprio bilancio;
la regione Lombardia si limita a sostenere solo la quota capitaria dei costi sanitari del cittadino campionese residente;
dalla legge di bilancio 2024 non si evincono interventi normativi ed economico-finanziari specifici in materia sanitaria per il sostegno del sistema svizzero per i cittadini di Campione d'Italia -:
se intenda adottare iniziative di competenza volte a ripianare la situazione descritta in premessa, promuovendo interventi volti all'efficiente allocazione delle risorse stanziate evitando al contempo ogni tipo di spreco.
(3-01227)
Interrogazione a risposta scritta:
PASTORELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 15 della legge n. 194 del 1978 prevede che le regioni, d'intesa con università ed enti ospedalieri, promuovano l'aggiornamento del personale sanitario «sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza»;
tuttavia, a quindici anni dalla possibilità di ricorrere alla procedura farmacologica per l'interruzione volontaria della gravidanza (Ivg), questa non è ancora pienamente accessibile a tutte le donne;
il 12 agosto 2020, il Ministero della salute ha diffuso l'aggiornamento delle «Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine», passate al vaglio del Consiglio superiore di sanità, il quale aveva espresso parere favorevole al ricorso all'Ivg con metodo farmacologico stabilendone le modalità;
come sottolineato nella suddetta circolare: «Successivamente al parere del Consiglio superiore di sanità, è stata emanata la Determina n. 865/2020 dell'Agenzia Italiana del Farmaco (...) nella quale vengono superate le precedenti limitazioni (...). Con la nuova Determina AIFA, risulta annullato il vincolo relativo all'utilizzo del farmaco Mifegyne in regime di ricovero dal momento dell'assunzione del farmaco fino alla conclusione del percorso assistenziale»;
secondo le citate linee di indirizzo, la procedura farmacologica prevede per il primo giorno l'accesso ambulatoriale/ricovero in day hospital e congedo della paziente dopo 30 minuti dalla somministrazione e, per il secondo giorno, si raccomanda di contattare il servizio a cui la donna si è rivolta in caso di necessità;
il 4 agosto 2020, il Consiglio superiore di sanità evidenziò che: «Nel Nostro Paese il ricorso all'aborto farmacologico varia molto da Regione a Regione sia per quanto riguarda il numero di interventi che per il numero di strutture che lo effettuano (Ministero della Salute, 2019). Valori percentuali più elevati si osservano (...) in Piemonte (44,1 per cento di tutte le IVG nel 2018), Liguria (38 per cento), Emilia-Romagna (36,9), Toscana (29,3 per cento) e Puglia (27,8). Queste percentuali aumentano se si considerano solo le IVG effettuate entro 7 settimane di gestazione (epoca gestazionale massima in cui si raccomanda, ad oggi, di usare questa metodica in Italia), con un intervento con tale metodica. Dalla raccolta dati del 2010/2011 si era rilevato che, sebbene gran parte di Regioni e strutture, avessero adottato l'ospedalizzazione come regime di ricovero ordinario, molte donne (76 per cento) hanno richiesto la dimissione volontaria dopo la somministrazione di mifepristone o prima dell'espulsione completa del prodotto abortivo, con successivi ritorni in ospedale per il completamento della procedura. Nel 96,9 per cento dei casi non vi era stata nessuna complicazione immediata e la necessità di ricorrere per terminare l'intervento isterosuzione o per revisione della cavità uterina si era presentata nel 5,3 per cento dei casi. Al controllo post-dimissione nel 92,9 per cento dei casi non era stata riscontrata nessuna complicanza. Questi dati sono simili a quanto rilevato in altri Paesi e a quelli riportati in letteratura e sembrano confermare la sicurezza di questo metodo (Ministero della Salute, 2019)»;
ed ancora: «(...) il mifepristone può essere somministrato, "sia in Consultorio che nell'Ambulatorio ospedaliero dedicato al momento del primo accesso. (...) Dopo la somministrazione di mifepristone la donna può essere rinviata a casa»;
ciò nonostante, nella maggior parte delle regioni ciò non è consentito, contrastando non solo con il principio dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie secondo il quale, come riportato nell'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, sono «inappropriati i casi di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse», ma soprattutto con il diritto delle donne a poter ricorrere a una procedura riconosciuta e disciplinata dall'ordinamento –:
quali iniziative intenda adottare affinché venga garantita in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l'attuazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo del Ministero sull'Ivg con mifepristone e prostaglandine.
(4-02869)
Apposizione di firme ad interrogazioni.
L'interrogazione a risposta in Commissione Simiani n. 5-02408, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 maggio 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Graziano.
L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Bonafè e altri n. 5-02414, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 maggio 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Casu.