XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO
Mozione n. 1-00276 – iniziative in merito al Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), con particolare riferimento al relativo aggiornamento in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti |
Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
Fratelli d'Italia | 48 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 34 minuti |
Lega – Salvini premier | 33 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 29 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 26 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 17 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 16 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 16 minuti |
Misto: | 15 minuti |
Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
+Europa | 6 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Ddl n. 1665 – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
Seguito dell'esame: 21 ore.
Relatori per la maggioranza |
1 ora
(complessivamente) |
Relatore di minoranza | 20 minuti |
Governo | 30 minuti |
Richiami al Regolamento | 20 minuti |
Tempi tecnici | 3 ore |
Interventi a titolo personale |
2 ore e 10 minuti
(con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 13 ore e 40 minuti |
Fratelli d'Italia | 1 ora e 22 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 3 ore e 2 minuti |
Lega – Salvini premier | 58 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 2 ore e 30 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 47 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 1 ora e 20 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 1 ora e 16 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 27 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 1 ora e 12 minuti |
Misto: | 46 minuti |
Minoranze Linguistiche | 18 minuti |
+Europa | 28 minuti |
Pdl n. 1276 – Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale
Seguito dell'esame: 5 ore.
Relatore | 20 minuti |
Governo | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti |
Interventi a titolo personale |
45 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 3 ore e 10 minuti |
Fratelli d'Italia | 37 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 26 minuti |
Lega – Salvini premier | 25 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 22 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 20 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 13 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 12 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 12 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 12 minuti |
Misto: | 11 minuti |
Minoranze Linguistiche | 6 minuti |
+Europa | 5 minuti |
Mozione n. 1-00291 – iniziative volte al riconoscimento dello Stato di Palestina
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
Governo | 25 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti |
Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
Fratelli d'Italia | 48 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 34 minuti |
Lega – Salvini premier | 33 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 29 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 26 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 17 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 16 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 16 minuti |
Misto: | 15 minuti |
Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
+Europa | 6 minuti |
(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.
Governo | 45 minuti | |
Tempi tecnici | 5 minuti | |
Interventi a titolo personale | 5 minuti | |
Gruppi |
1 ora e 55 minuti
(discussione) |
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto) |
Fratelli d'Italia | 22 minuti | 10 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 16 minuti | 10 minuti |
Lega – Salvini premier | 15 minuti | 10 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 13 minuti | 10 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 12 minuti | 10 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 8 minuti | 10 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 8 minuti | 10 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 7 minuti | 10 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 7 minuti | 10 minuti |
Misto: | 7 minuti | 10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 4 minuti | 6 minuti |
+Europa | 3 minuti | 4 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 28 maggio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Chiesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Malaguti, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.
Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.
I deputati Conte, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza e Riccardo Ricciardi hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
CONTE ed altri: «Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche» (304).
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
BICCHIELLI: «Modifiche all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nonché istituzione e disciplina del Registro nazionale degli amministratori di condominio» (1449) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
FABRIZIO ROSSI: «Modifiche agli articoli 299, 300, 301, 302 e 305 del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo» (1574) Parere delle Commissioni I e V;
FABRIZIO ROSSI: «Modifica all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta» (1723) Parere delle Commissioni I, V e IX;
FABRIZIO ROSSI: «Modifiche all'articolo 202-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di rateazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie» (1724) Parere delle Commissioni I, V e IX;
FABRIZIO ROSSI: «Modifiche all'articolo 204 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di rigetto del ricorso al prefetto» (1725) Parere delle Commissioni I, V e IX;
FABRIZIO ROSSI: «Modifica all'articolo 206 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie» (1726) Parere delle Commissioni I, V e IX.
XII Commissione (Affari sociali):
GIRELLI ed altri: «Istituzione di un programma diagnostico di prevenzione delle malattie cardiache per la popolazione ultrasettantenne» (1698) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XIII Commissione (Agricoltura):
FORATTINI ed altri: «Disposizioni in materia di coltivazione e lavorazione del bambù» (1706) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettere in data 22 e 24 maggio 2024, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 10a Commissione (Affari sociali) del Senato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023) 716 final) (Doc. XVIII, n. 13);
risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 final).
Questi documenti sono trasmessi alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti comunicazioni in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:
comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, dell'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati nell'ambito del progetto denominato «Garantire il futuro: intervento di cura e prevenzione della malnutrizione nel distretto di Bariadi, Tanzania» dell'Opera San Francesco Saverio CUAMM – Medici con l'Africa;
comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2021, di una rimodulazione del budget del progetto «Migliorare la sicurezza alimentare, le fonti di reddito e la resilienza delle famiglie vulnerabili nelle comunità colpite dalla siccità e negli insediamenti urbani informali all'interno dei programmi VIDES e delle missioni delle suore salesiane del Kenya utilizzando interventi di sussistenza sostenibili» dell'associazione VIDES Internazionale – Volontariato internazionale donna educazione e sviluppo;
comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto denominato «0 Fame (Food, Agriculture, Malnutrition, Education) in Zambezia, Mozambico» dell'Associazione Mani Tese ETS.
Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Fintecna Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 238).
Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 239).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettera del 21 maggio 2024, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno CAFIERO DE RAHO ed altri 9/1239-A/31, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 2023, sulla possibilità di autorizzare e finanziare ulteriori procedure concorsuali pubbliche volte all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato presso il Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari, DONZELLI ed altri n. 9/1239-A/85, sullo scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso per l'assunzione di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore nei ruoli del personale del Ministero della giustizia e POZZOLO ed altri n. 9/1239-A/86, sulla stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo, in qualità di funzionari giudiziari, nell'ambito delle procedure concorsuali previste in attuazione dell'ampliamento delle piante organiche di riferimento, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2023.
Nella medesima data del 21 maggio 2024 la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, ha trasmesso la nota del Ministero della giustizia relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alle mozioni PICCOLOTTI ed altri n. 1/00235, ORRICO ed altri n. 1/00244, GRIPPO ed altri n. 1/00245, FARAONE ed altri n. 1/00246, AMORESE, MIELE, Paolo Emilio RUSSO, PISANO ed altri n. 1/00247 e GIANASSI ed altri n. 1/00248, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 27 febbraio 2024, concernenti iniziative in materia di tutela della professione giornalistica e delle libertà di informazione.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 24 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2023 (Doc. CLXIV, n. 15).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 24 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al primo trimestre del 2024 (Doc. LXXIII-bis, n. 7).
Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 maggio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0269/IT – S30E, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di regolamento del comune di Milano recante modifica del regolamento per la qualità dell'aria del comune di Milano.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, le seguenti verifiche dell'impatto della regolamentazione, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2021, recante «Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR» e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, articolo 36, comma 2, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» – alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente);
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», come modificato dal regolamento 22 dicembre 2020 – alla VII Commissione (Cultura);
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, articolo 36, comma 1, recante «Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura» – alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente);
verifica dell'impatto della regolamentazione concernente il capo I del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria» – alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 maggio 2024, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII, n. 15) in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (COM(2023) 311 final).
Questa relazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 23 e 27 maggio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 16a riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda la revisione della prescrizione tecnica uniforme applicabile al sottosistema «Materiale rotabile – carri merci» (UTP WAG), al sottosistema «Materiale rotabile – rumore» (UTP Rumore), alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta (UTP TCRC) e al sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci (UTP TAF) (COM(2024) 210 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto UE-ICAO in riferimento alla decisione relativa all'adozione di un «allegato IV sullo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e il supporto all'attuazione» del memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (COM(2024) 211 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 211 final – Annex – part 1/2 e COM(2024) 211 final – Annex – part 2/2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in conformità all'articolo 83, paragrafo 2, di tale regolamento (COM(2024) 214 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 23 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina del dottor Massimiliano Ciarrocchi a componente del consiglio di amministrazione dell'Area scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park.
Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Stefano Di Stefano, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione II – partecipazioni societarie e tutela attivi strategici, nell'ambito del Dipartimento dell'economia del Ministero dell'economia e delle finanze.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Misure a favore del settore apistico, con particolare riferimento al contrasto della concorrenza sleale e alla direttiva europea in materia di etichettatura e tracciabilità – 3-01209
A)
NEVI e DEBORAH BERGAMINI . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
l'apicoltura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo un rilevante contributo all'ecosistema e all'armonico sviluppo dell'ambiente, grazie all'impollinazione che supporta la varietà genetica delle piante;
nel 2004 il Parlamento ha approvato la legge quadro sull'apicoltura, legge n. 313, che ha stabilito paletti, dettato linee guida, fissato principi e criteri, nonché disciplinato la materia dell'apicoltura nelle sue varie sfaccettature;
si tratta di un provvedimento che, ad avviso degli interroganti, pur con alcuni difetti, ha avuto il pregio di mettere in evidenza le consistenze del settore, dare luogo a un censimento annuale del patrimonio apistico italiano, contabilizzare gli alveari e da qui intercettare quelle risorse finanziarie che oggi giungono dall'Unione europea e che l'Italia cofinanzia per la realizzazione dei «sotto progetti» nazionali e regionali previste dalla nuova politica agricola comune;
i dati forniti dalla Banca dati apistica al 31 dicembre 2022 e dall'anagrafe nazionale descrivono un settore che conta oltre 1.500.000 alveari, detenuti da circa 51.000 apicoltori in attività. Di questi apicoltori, circa 35.000 allevano le api per autoconsumo e detengono circa il 20 per cento del totale degli alveari registrati, mentre i restanti 14.000 apicoltori sono titolari di aziende che allevano api a fini economici e detengono l'80 per cento degli alveari del patrimonio apistico nazionale;
negli ultimi 13 anni la capacità produttiva del comparto apistico è calata di circa il 50 per cento. Tale calo è in parte riconducibile all'estremizzazione degli eventi atmosferici, dovuti al cambiamento climatico. Spesso le nutrizioni negli ultimi anni sono servite a salvare la vita delle api per non perdere il patrimonio zootecnico. Anche nel 2024, come nel 2023, la stagione primaverile ostile ha ostacolato la fioritura dell'acacia, con la conseguente mancata produzione di nettare per le api, quindi di miele di acacia, miele molto ricercato dal mercato italiano ed europeo;
alle difficoltà produttive si somma il considerevole incremento dei costi di produzione. Poiché il miele non è considerato alimento di prima necessità, il mercato è estremamente soggetto a variazioni e speculazioni sui prezzi a causa dei mieli di scarsa qualità, spesso adulterati o contaminati, importati da Paesi terzi, in primis dalla Cina;
l'Europa è il secondo produttore mondiale di miele con 230.000 tonnellate prodotte annualmente. La Cina ne produce circa 543.000 tonnellate. Nei rapporti del Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi in ambito europeo (Rasff) il miele importato, soprattutto dalla Cina, è risultato contaminato da residui di fitosanitari e di medicinali veterinari. Un'indagine della Commissione europea ha riscontrato che il 46 per cento dei campioni di miele importato non è conforme alle regole comunitarie, contenute nella cosiddetta «direttiva miele»;
l'invasione di miele proveniente da Paesi extra Unione europea a prezzi bassissimi, immesso sul mercato italiano con etichette poco chiare per il consumatore, danneggia gli apicoltori italiani e le loro cooperative già fortemente in crisi;
la Commissione agricoltura del Parlamento europeo a novembre 2023 ha approvato un testo di riforma della direttiva che risolverebbe molte delle problematiche esposte, dall'etichettatura alle misure di sostegno ed emergenziali (ivi compresa la nutrizione di soccorso), allo snellimento degli adempimenti burocratici, ai controlli sul miele di importazione, alla valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera quale sentinella di biomonitoraggio e, infine, alla promozione del settore apistico nazionale –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per sostenere il settore apistico colpito negli ultimi due anni dalla mancata produzione primaverile, per contrastare nell'immediato la concorrenza sleale del miele extra Unione europea, in particolare quello cinese, non salubre né conforme agli standard qualitativi e di sicurezza alimentare, nonché per favorire la sollecita definizione dei testi in discussione presso le istituzioni europee.
(3-01209)
Iniziative di competenza volte a rendere accessibili i dati circa lo stato di avanzamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento al numero dei posti negli asili nido – 3-01228
B)
MANZI . — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
in merito all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i dati positivi lasciati dai precedenti Governi, a parere dell'interrogante, risultano dilapidati a causa delle incertezze dell'Esecutivo in carica e dei vaghi annunci circa l'«impossibilità» di raggiungere gli obiettivi entro il 2026, «spostamenti» di opere sulle altre fonti di finanziamento e «smantellamenti», cui non è seguito nessun atto concreto;
la terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha certificato un grave ritardo accumulato dal Governo e l'insufficiente informazione e trasparenza dello stato di avanzamento dei progetti;
le informazioni, infatti, disponibili esclusivamente sulla piattaforma Regis, dedicata alla rendicontazione del piano, non sono pubbliche;
per avere qualche indicazione su questi aspetti occorre affidarsi ai report realizzati dai soggetti che hanno accesso alla piattaforma. In questo caso il documento più recente è stato realizzato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con dati aggiornati al 26 novembre 2023, nel quale si evidenzia una significativa lentezza nella capacità di spesa delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, tale organo certifica: una spesa ferma al 14 per cento (28,1 miliardi di euro), con un dato allarmante proprio nel 2023 di soli 2,5 miliardi di euro, pari al 7,4 per cento di quanto programmato; un diffuso ritardo su tutti progetti del Piano, pari al 75 per cento dei progetti esecutivi registrati sulla piattaforma Regis;
la relazione evidenzia una sorta di «collo di bottiglia», determinato non tanto dalle gare deserte o annullate e neanche dal massimo ribasso (15 per cento), in linea con altri appalti pubblici, quanto dai ritardi nella progettazione esecutiva e nell'assegnazione dei progetti alle imprese;
peraltro, l'Ufficio parlamentare di bilancio rileva che la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non ha permesso di superare le difficoltà che hanno determinato questi ritardi, ma ha semplicemente consentito di guadagnare del tempo, facendo scalare in avanti alcuni degli obiettivi che il nostro Paese deve raggiungere;
in tale scenario, per quanto riguarda il settore istruzione, la misura relativa agli asili è tra quelle che ha scontato una difficile fase di avvio legata, principalmente, alle criticità gestionali e amministrative che hanno messo in crisi la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati già per fine giugno 2023;
obiettivi che, come denunciato dal settore, non verranno raggiunti nonostante il nuovo Piano asili nido, avviato dal decreto interministeriale 30 aprile 2024, n. 79;
inoltre, i fondi stanziati non risulterebbero sufficienti: un'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio sulla base delle graduatorie del bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza stimava che il deficit di posti potrebbe continuare a esistere: ad esempio, in Campania e Sicilia mancherebbero ancora tra 6 e 11 mila posti per garantire la copertura del 33 per cento a livello regionale. In più, poco più di 3.400 comuni con una grave carenza di asili nido – tasso di copertura compreso tra 0 e 11 per cento – non hanno partecipato ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per aumentare i posti –:
se il Ministro interrogato non intenda rendere accessibili i dati relativi allo stato di avanzamento dei singoli progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, il numero dei posti creati negli asili nido, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero.
(3-01228)
PROPOSTA DI LEGGE: CONTE ED ALTRI* : DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI PER I TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO STATALI, REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E PER I PRESIDENTI E I COMPONENTI DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI DI GARANZIA, VIGILANZA E REGOLAZIONE (A.C. 304-A)
A.C. 304-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;
al comma 4, dopo le parole: decreto legislativo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;
al comma 4, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;
al comma 5, sostituire le parole: La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata con le seguenti: Gli articoli da 1 a 8 e l'articolo 10 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono abrogati.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.1001, 1.1002, 1.1005, 1.1006 e 1.1008, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 304-A – Parere del Comitato per la legislazione
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato la proposta di legge n. 304-A e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
la proposta di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; sul testo originario della proposta recante già due disposizioni di delega il Comitato per legislazione ha espresso il prescritto parere nella seduta del 13 marzo 2024; a seguito dell'inserimento in sede referente di una nuova disposizione di delega legislativa, con la quale è stato integralmente sostituito il testo originario della proposta, si rende necessario esprimere un nuovo parere riferito al testo così modificato;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 1, al comma 1, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi, ricomprende espressamente nel novero dei soggetti destinatari di tale disciplina anche i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; tuttavia, rilevato che le autorità indipendenti rappresentano un fenomeno giuridico non unitario, che presenta caratteristiche distinte a seconda del settore di riferimento e della discrezionalità esercitata nella relativa legge istitutiva, ai fini di una maggiore chiarezza del perimetro di operatività della proposta di legge in esame potrebbe essere utile procedere ad un'individuazione puntuale delle specifiche autorità interessate dal provvedimento in esame;
il medesimo articolo 1, al comma 2, lettera a), include nel novero dei soggetti che si intendono, ai fini della presente proposta di legge, titolari di cariche di Governo statali anche i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; tale articolo, come noto, prevede che tali soggetti siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che il medesimo decreto di nomina debba altresì determinare i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale di cui egli può avvalersi; ciò premesso, si rileva come tale disposizione sia stata più volte implicitamente derogata dal legislatore con disposizioni recanti la nomina di commissari straordinari con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (in proposito, si veda, da ultimo, il parere espresso nella seduta del 13 marzo 2024 sulla legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, A.C. 1752); tenuto conto delle numerose deroghe operate all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disposizione in esame potrebbe essere riformulata espungendo il puntuale riferimento a tale norma, così da ricomprendere l'intera categoria dei commissari straordinari, anche se nominati all'esito di un procedimento diverso da quello disciplinato nella legge 23 agosto 1988, n. 400;
alcuni principi di delega previsti al comma 3 dell'articolo 1 sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso le lettere g) (in tema di obblighi di dichiarazione) ed i) (in tema di modalità di rimozione del conflitto di interesse);
potrebbe essere oggetto di approfondimento anche il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l) che stabilisce l'attribuzione dei poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento ai componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione; il principio di delega appare infatti suscettibile di ulteriore specificazione, in particolare per quanto concerne la definizione dell'apparato sanzionatorio; in proposito si segnala ad esempio l'opportunità di precisare se si tratti solo di sanzioni amministrative o anche di sanzioni penali; inoltre, in caso di introduzione di sanzioni penali, si ricorda che, da ultimo, la sentenza n. 175 del 2022 della Corte costituzionale ha ricordato che in materia penale, il legislatore delegante deve configurare i principi e criteri direttivi in modo molto preciso, definendo non solo la specie e l'entità massima delle pene, ma dettando altresì il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti, a garanzia della riserva di legge e del principio di stretta legalità;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, al comma 2, lettera b), include nel novero dei soggetti destinatari delle norme della presente proposta di legge, tra le quali quelle in materia di incompatibilità, anche il Presidente della regione e i componenti della Giunta regionale; il successivo comma 6 stabilisce che le disposizioni del provvedimento costituiscono principi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione (che appunto stabilisce, tra le altre cose, che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica); in proposito si ricorda che già l'articolo 3 della legge n. 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione in materia di incompatibilità dei presidenti di regione e dei componenti della giunta regionale; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento il coordinamento tra le due disposizioni;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
si valuti l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, comma 2 lettera a), e comma 3, lettere g), i) ed l);
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
si valuti l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire il coordinamento tra l'articolo 1, comma 6, e l'articolo 3 della legge n. 165 del 2004.
A.C. 304-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo statali e regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dei presidenti e componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. Ai fini della presente legge:
a) per titolari di cariche di governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale;
c) per titolari di cariche di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare una situazione di conflitto di interessi quando uno dei soggetti di cui al comma 2 partecipa all'adozione di un atto od omette l'adozione di un atto dovuto trovandosi in una delle situazioni di incompatibilità indicate alle lettere b), c) ed e) del presente comma;
b) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e l'assunzione di cariche, uffici e funzioni, tra cui rientrino quelli in enti di diritto pubblico, anche economici, in organismi di diritto pubblico, in imprese pubbliche o private, in consorzi nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e lo svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrali, svolte in favore di soggetti pubblici o privati;
d) prevedere un termine per la rimozione delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere b) e c);
e) prevedere che vi sia incompatibilità tra la titolarità delle cariche di cui al comma 2 e la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni o di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;
f) previsione di un termine per esercitare l'opzione tra il mantenimento delle cariche di cui al comma 2 e il conferimento delle partecipazioni a una società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
g) prevedere obblighi di dichiarazione, per i soggetti di cui al comma 2, al momento dell'assunzione della carica, ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle situazioni di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del presente comma;
h) prevedere, per i soggetti di cui al comma 2, l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che possa determinare situazioni di conflitto di interessi ai sensi della lettera a);
i) disciplinare le modalità con le quali la situazione di conflitto di interessi può essere rimossa;
l) attribuire i poteri di vigilanza, di accertamento e di sanzione delle violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, con riferimento alle situazioni di incompatibilità riguardanti il presidente e i componenti dell'AGCM, all'Autorità nazionale anticorruzione;
m) prevedere che si tenga conto di quanto disposto dall'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.
6. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali per le regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Le medesime disposizioni e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1007. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i Ministri; i Viceministri; i Sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
4. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.
5. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.
6. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate dai predetti commi versi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai successivi commi da 7 a 13 e da 16 a 20.
7. Le cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono incompatibili con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, a eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
8. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 7 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
9. L'incompatibilità di cui alla lettera e) del comma 7 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
10. Il titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 7. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
11. I titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
12. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 7 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 7, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
13. L'incompatibilità di cui al comma 12 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.
14. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.
15. I titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi per i due anni successivi alla cessazione del mandato.
16. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
17. Le cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese che svolgano attività di rilevanza strategica, di rilevante interesse nazionale, di interesse nazionale.
18. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 17, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
19. Nell'ipotesi prevista dal comma 17, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dai commi da 59 a 74.
20. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.
21. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 20 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.
22. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.
23. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:
a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;
h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.
24. Le dichiarazioni di cui ai commi 22 e 23 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
25. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.
26. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 23 deve essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 all'AGCM entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dei successivi commi da 59 a 74.
27. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 26 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 26 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dei successivi commi da 59 a 74.
28. Le dichiarazioni di cui ai commi 23, 24, 25, 26 e 27 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
29. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 22 e 28.
30. Le dichiarazioni di cui ai commi 22, 23, 24, 25, 26 e 27 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata ai conflitti di interessi.
31. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 22 a 28 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
32. I titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 che versino in una delle situazioni indicate dal comma 6 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
33. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici a esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
34. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica e controlla l'azione del titolare delle cariche di governo.
35. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 33 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
36. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statale o regionale.
37. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui ai commi da 77 a 79.
38. Con regolamenti dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
39. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
40. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
41. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
42. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.
43. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata ai conflitti di interessi.
44. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
45. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
46. Per l'espletamento delle funzioni a esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.
47. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 22 a 28 e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi da 7 a 13 e ne verifica l'effettiva rimozione.
48. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 7 a 13, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.
49. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi da 7 a 13 sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
50. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 48 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
51. Nel caso indicato dal comma 50, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
52. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
53. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 22 a 28 e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 17 a 21.
54. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 17 a 21 ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dei commi da 59 a 74, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.
55. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 54 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
56. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interessi un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui ai commi da 59 a 74. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
57. Nel caso indicato dal comma 56, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
58. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
59. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui al comma 17 conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi del comma 17, a un'unica società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.
60. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 58 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:
a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.
61. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 60, lettera e).
62. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, non deve avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
63. Gli esperti di cui al comma 60, lettera e), se costituiti in forma societaria, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
64. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.
65. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
66. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.
67. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
68. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.
69. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo.
70. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
71. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
72. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
73. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
74. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
75. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
76. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
77. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
78. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.
79. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 77 e 78, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
80. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai princìpi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.
81. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
82. Il divieto stabilito dal comma 81 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.
83. Il divieto stabilito dal comma 81 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 81.
84. I soggetti indicati nel comma 81, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.
85. Entro lo stesso termine previsto dal comma 84, i soggetti indicati nel comma 81 trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui al predetto comma 81 del presente articolo, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.
86. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.
87. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
88. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.
89. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 81 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.
90. Quando la dichiarazione di cui al comma 85 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
91. L'incompatibilità di cui al comma 13 si applica anche ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
92. Agli oneri derivanti dal comma 46 della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
93. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
94. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
1.1008. Conte, Alfonso Colucci, Baldino, Alifano, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e di evitare che i loro interessi privati, personali o familiari, possano esercitare influenza sulle loro decisioni.
2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i Ministri; i Viceministri; i Sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
4. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.
5. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.
6. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate dai predetti commi versi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai successivi commi da 7 a 13 e da 16 a 20.
7. Le cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono incompatibili con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, a eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
8. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 7 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
9. L'incompatibilità di cui alla lettera e) del comma 7 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
10. Il titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 7. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
11. I titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
12. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 7 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 7, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
13. L'incompatibilità di cui al comma 12 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
14. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.
15. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
16. Le cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, della sanità, della difesa, dell'energia, del credito, della finanza, delle assicurazioni e delle opere pubbliche nonché di altre imprese di interesse nazionale.
17. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 16, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
18. Nell'ipotesi prevista dal comma 16, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dai commi da 58 a 73.
19. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.
20. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 19 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.
21. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.
22. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:
a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;
h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.
23. Le dichiarazioni di cui ai commi 21 e 22 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
24. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.
25. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 22 deve essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 all'AGCM entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dei successivi commi da 58 a 73.
26. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 25 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 25 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dei successivi commi da 58 a 73.
27. Le dichiarazioni di cui ai commi 22, 23, 24, 25 e 26 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
28. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 21 e 27.
29. Le dichiarazioni di cui ai commi 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata ai conflitti di interessi.
30. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 21 a 27 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
31. I titolari delle cariche di governo indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 che versino in una delle situazioni indicate dal comma 6 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
32. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici a esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
33. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica e controlla l'azione del titolare delle cariche di governo.
34. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 32 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
35. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statale o regionale.
36. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui ai commi da 76 a 78.
37. Con regolamenti dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
38. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
39. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
40. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
41. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.
42. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata ai conflitti di interessi.
43. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
44. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
45. Per l'espletamento delle funzioni a esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.
46. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 21 a 27 e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi da 7 a 13 e ne verifica l'effettiva rimozione.
47. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 7 a 13, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.
48. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi da 7 a 13 sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
49. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 47 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
50. Nel caso indicato dal comma 49, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
51. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
52. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 21 a 27 e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 16 a 20.
53. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi da 16 a 20 ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dei commi da 58 a 73, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.
54. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 53 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
55. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interessi un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui ai commi da 58 a 73. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
56. Nel caso indicato dal comma 55, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
57. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
58. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui al comma 16 conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi del comma 17, a un'unica società fiduciaria autorizzata a operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.
59. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 58 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:
a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.
60. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 59, lettera e).
61. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, non deve avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
62. Gli esperti di cui al comma 59, lettera e), se costituiti in forma societaria, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
63. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.
64. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
65. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.
66. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
67. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.
68. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo.
69. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
70. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
71. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
72. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
73. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
74. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
75. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
76. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
77. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.
78. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 76 e 77, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
79. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai princìpi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.
80. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
81. Il divieto stabilito dal comma 80 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.
82. Il divieto stabilito dal comma 80 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 80.
83. I soggetti indicati nel comma 80, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.
84. Entro lo stesso termine previsto dal comma 83, i soggetti indicati nel comma 80 trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui al predetto comma 80 del presente articolo, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.
85. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.
86. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
87. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.
88. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 80 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.
89. Quando la dichiarazione di cui al comma 84 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
90. Agli oneri derivanti dal comma 45 della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
91. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
92. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.
Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
1.1005. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali, i presidenti, i segretari e i rappresentati legali dei partiti o movimenti politici non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. A decorrere dalla data di presentazione delle liste, i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica non possono accettare contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro erogate anche indirettamente da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia o da persone fisiche residenti all'estero.
2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.
3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.
4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.
5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 4, i soggetti indicati nel comma 1 trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui al predetto comma 1 del presente articolo, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.
6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.
7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.
9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.
10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
1.1006. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato, i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.
3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.
4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.
5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 4, i soggetti indicati nel comma 1 trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui al predetto comma 1 del presente articolo, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.
6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.
7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.
9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.
10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
1.1001. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Conseguentemente:
al comma 3:
dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) prevedere che, in materia di conflitto di interessi, si applichi ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la medesima disciplina normativa prevista al livello dell'Unione europea per i membri del Parlamento europeo;
alla lettera i), premettere le parole: fermo quanto disposto dalla lettera h-bis),;
al Titolo, aggiungere, in fine, le parole: e per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1.1003. Boschi.
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: lavoro autonomo, aggiungere la seguente: anche.
1.700. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente:
al comma 4:
dopo le parole: decreto legislativo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;
dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;
al comma 5, sostituire le parole: La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata con le seguenti: Gli articoli da 1 a 8 e l'articolo 10 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono abrogati.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato rispetto, da parte del Governo, del termine di trasmissione dello schema di decreto legislativo non comporta la decadenza dall'esercizio della delega.
1.701. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 304-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
premesso che:
il presente provvedimento intende riformare in modo organico la disciplina del conflitto di interessi, attualmente normata dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, conferendo una delega al Governo in materia;
in particolare, il disegno di legge delega il Governo a adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, un decreto legislativo volto a riformare le norme riguardanti il conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
un intervento normativo in tale direzione ha la finalità di assicurare l'indipendenza delle istituzioni e l'imparzialità delle decisioni, le quali devono essere assunte nell'interesse pubblico e non per soddisfare interessi personali di circostanza;
inoltre, la promozione della cultura della trasparenza risulta di fondamentale importanza anche per rinsaldare la fiducia dei cittadini ed evitare lo spreco di risorse pubbliche;
tuttavia, analogamente alle fattispecie di conflitto di interessi contenute nel presente provvedimento e aventi come riferimento soggetti nazionali, sarebbe opportuno introdurre anche una disciplina concernente forme di influenza provenienti dal contesto internazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre limiti alle erogazioni provenienti, direttamente o indirettamente, da governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia nonché da persone fisiche residenti all'estero.
9/304-A/1. Iezzi , Candiani .
La Camera,
premesso che,
è all'esame dell'aula l'A.C. 304-A recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, un provvedimento come è noto che è stato integralmente riscritto durante l'esame in Commissione;
venerdì 24 maggio si è tenuta la cerimonia della posa del primo cassone della diga foranea del porto di Genova, alla presenza del Ministro Salvini, ma non è stato possibile effettuare il posizionamento del primo cassone nel fondale, operazione avvenuta soltanto nei giorni successivi;
la diga foranea di Genova è la prima opera in Italia per entità di finanziamenti collegati al PNRR, che impone il completamento entro il 30 novembre 2026, data prevista per la consegna dell'opera;
nell'ambito del procedimento di vigilanza l'Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 142 del 20 marzo 2024, ha rilevato numerose criticità e anomalie in merito all'applicazione della disciplina in materia di appalti pubblici per la gara e l'affidamento dell'appalto integrato per la diga di Genova;
in occasione della sua Relazione annuale al Parlamento, l'ANAC ha ribadito l'esistenza di profili molto problematici nell'ambito della realizzazione della Diga foranea del porto di Genova e il suo Presidente ha messo in evidenza a mezzo stampa, sui principali quotidiani del 15 maggio, una situazione molto preoccupante anche per i rischi posti totalmente a carico del pubblico in relazione ai costi per eventuali ostacoli di costruzione ovvero per qualsiasi altro imprevisto anche di natura giuridica;
con riferimento alle problematiche evidenziate, soprattutto rispetto alle procedure inerenti la realizzazione della Diga foranea del porto di Genova, appare indispensabile vigilare, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca inerenti l'indagine su presunti atti di corruzione e altri gravi atti illeciti riguardanti la regione Liguria e l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,
impegna il Governo
per quanto di sua competenza, a garantire che nel percorso di realizzazione dell'opera della Diga foranea di Genova si tenga conto delle raccomandazioni indicate dall'Anac per portare a compimento il percorso con la massima trasparenza e rispondenza alle norme.
9/304-A/2. Ghio , Orlando .