XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
dell'11 giugno 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, La Salandra, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Malavasi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morgante, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Panizzut, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 10 giugno 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
BICCHIELLI: «Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di estensione alle vittime del dovere dei benefìci concessi alle vittime del terrorismo» (1911).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VIII Commissione (Ambiente):
PADOVANI ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici» (1786) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 95 del 19 marzo – 30 maggio 2024 (Doc. VII, n. 331),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494 e 495, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promossa, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, in relazione all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promossa in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e agli articoli 3, primo comma, lettera p), 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna), anche in relazione all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 116 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'articolo 136 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promosse in riferimento agli articoli 5 e 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo al principio di leale collaborazione, e agli articoli 3, 7 e 8 dello statuto speciale anche in relazione all'articolo 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promossa in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna:
alla IX Commissione (Trasporti);
Sentenza n. 96 del 9 maggio – 3 giugno 2024 (Doc. VII, n. 332),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, prima sezione civile:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 100 dell'11 aprile – 4 giugno 2024 (Doc. VII, n. 335),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005), come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (legge di stabilità regionale 2018), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e ai «criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative», dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, sezione prima:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 103 dell'8 maggio – 7 giugno 2024 (Doc. VII, n. 336),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promossa, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'articolo 3, comma primo, lettere f) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 4, comma primo, lettera e), statuto della Regione Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 5 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 91, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché agli articoli 3, comma primo, lettera d), e 4, comma primo, lettera c), dello Statuto della Regione Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive);
Sentenza n. 104 dell'11 aprile 2024 – 10 giugno 2024 (Doc. VII, n. 337),
con la quale:
dichiara che spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Carlo Fidanza, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, sezione settima penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:
alla I Commissione (Affari costituzionali).
La Corte costituzionale, in data 4 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
Sentenza n. 98 del 5 marzo – 4 giugno 2024 (Doc. VII, n. 333),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità; e incompatibilità; di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale):
alla I Commissione (Affari costituzionali);
Sentenza n. 99 del 16 aprile – 4 giugno 2024 (Doc. VII, n. 334),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità; e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa»:
alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 11 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2023 (Doc. CLXIV, n. 17).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 giugno 2024, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente il seguito della risoluzione della 4ª Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (atto Senato Doc XVIII-bis, n. 21) in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 final).
Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2023 (COM(2024) 240 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Corte Palasio (Lodi), Isole Tremiti (Foggia), Montecchia di Crosara (Verona), Norcia (Perugia) e Scopa (Vercelli).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (158).
Questa richiesta, in data 10 giugno 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 luglio 2024.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (159).
Questa richiesta, in data 10 giugno 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 luglio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 giugno 2024.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale (160).
Questa richiesta, in data 10 giugno 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 luglio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 giugno 2024.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (161).
Questa richiesta, in data 10 giugno 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 luglio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 giugno 2024.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (162).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° luglio 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 giugno 2024.
Il Ministro delle imprese del made in Italy, con lettera in data 3 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (163).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° luglio 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
Iniziative volte all'individuazione di metodi e criteri più stringenti per la redazione dei piani di gestione del rischio alluvioni, anche al fine dell'adozione di un nuovo Piano per l'Appennino settentrionale – 3-00627
A) Interrogazione
TRAVERSI e FEDE. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 152 del 2006 assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in funzione della tutela del suolo e del vincolo idrogeologico, quindi della tutela delle persone che vivono nei territori esposti al rischio alluvionale, il compito di definire e individuare i «metodi e i criteri anche tecnici» perché le Autorità di Bacino possano elaborare i piani di bacino e i piani stralcio, quale il Piano di gestione del rischio di alluvioni (Pgra);
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022 è stato approvato il Pgra dell'Appennino settentrionale; tuttavia, a causa della mancata indicazione dei «metodi e dei criteri tecnici» da trasformare in effettive misure di prevenzione, la regione Liguria, chiamata ad attuare il piano per gli aspetti urbanistici, ha adottato una proposta di regolamento che non solo non prevede la delocalizzazione degli abitati a rischio alluvione ma vorrebbe consentire addirittura nuove edificazioni e ampliamenti dell'esistente;
lo schema di regolamento in questione, recante «Disposizioni concernenti l'attuazione dei piani di bacino distrettuali (...)», dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente, è stato rimesso in istruttoria per maggiori approfondimenti che tuttavia non porteranno a salvaguardare le vite umane, perché il Pgra non prevede alcuna misura di prevenzione ma di sola protezione con valore meramente prestazionale;
il nuovo regolamento per la denunciata assenza di «metodi e criteri anche tecnici» che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avrebbe dovuto dettare all'Autorità di bacino, vorrebbe consentire nelle aree inondabili a massima pericolosità – aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) e media (P2), limitatamente ad aree a minor velocità e altezza idrometrica non ancora individuate e in ambiti di tessuto urbano consolidato – P3 0 e P2 0 – anche nuove costruzioni e ampliamenti di quelle esistenti, vanificando la funzione del Pgra e perciò compromettendo la tutela del suolo e del vincolo idrogeologico;
già nel 2015 l'Ispra poneva in evidenza come circa il 9 per cento del suolo in aree a pericolosità idraulica risulta consumato a scala nazionale, mentre a livello regionale spicca la Liguria (con il 30 per cento) per il consumo di aree che si trovano sia a rischio idraulico, sia entro i 150 metri dai corpi idrici; primati che espongono questa regione a un maggiore rischio di alluvioni;
nel rapporto 2021 sul «Dissesto idrogeologico in Italia» l'Ispra rileva che 6,8 milioni di abitanti risiedono in aree a rischio alluvionale medio e 2,4 milioni di abitanti vivono in zone alluvionali ad alto rischio, perciò complessivamente il 15 per cento della popolazione italiana, con 2,1 milioni di edifici ricadenti in zone alluvionali ad alto e medio rischio, al lordo dei fabbricati abusivi non censiti –:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, alla luce delle competenze di cui agli articoli 57, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 58, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, se non ritenga di proporre al Governo il ritiro del provvedimento (Pgra) e contestualmente di indicare specifici «metodi e criteri anche tecnici» che devono tradursi all'interno di un nuovo Pgra in misure di prevenzione, in aggiunta alle sole misure di protezione ora esistenti, al fine di rendere inconciliabile il vincolo idrogeologico e il rischio di alluvioni con nuove edificazioni e/o ampliamenti dell'esistente, affinché il Pgra non rimanga uno strumento meramente conoscitivo ma assuma quel valore normativo e tecnico-operativo voluto dal legislatore e di conseguenza possa onerare tutti gli enti territoriali a conformarvisi rispetto alle misure urbanistiche.
(3-00627)
Iniziative volte alla riduzione del sovraffollamento carcerario, al rafforzamento del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, nonché alla realizzazione degli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riguardo al carcere di Modena – 2-00364; 3-01246
B) Interpellanza e interrogazione
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
dall'ultimo rapporto Antigone risulta che, al 31 marzo 2024, 61.049 persone erano detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti, di cui 2.619 donne, il 4,3 per cento dei presenti, e 19.108 stranieri, il 31,3 per cento;
dalla fine del 2019 alla fine del 2020, a fronte delle misure deflattive adottate durante la pandemia, le presenze in carcere sono calate di 7.405 unità, per tornare a crescere di 770 unità nel 2021, di 2.062 nel 2022 e di 3.970 nel 2023. Nell'ultimo anno la crescita delle presenze è stata in media di 331 unità al mese che, se confermate anche nel 2024, porterebbero ad oltre 65.000 presenze entro la fine dell'anno;
il tasso di affollamento ufficiale ha raggiunto a livello nazionale il 119,3 per cento;
i tassi di affollamento più alti a livello regionale si continuano a registrare in Puglia (152,1 per cento), in Lombardia (143,9 per cento) e in Veneto (134,4 per cento). In Umbria ci si ferma al 115,1 per cento a cui corrispondono 1.548 detenuti a fronte di una capienza massima di 1.345 posti. A Perugia sono 421 i detenuti a fronte di 363 posti, a Terni 556 per 422 posti, a Spoleto 456 per 462 posti e a Orvieto 115 per 98 posti;
tra le soluzioni al sovraffollamento, sempre secondo Antigone, non c'è sicuramente quella dell'edilizia penitenziaria. I tempi medi di costruzione di un carcere sono stati circa di 8-10 anni. Il costo medio di un carcere per 400 persone è di circa 30 milioni di euro. Ciò significa che oggi ci vorrebbero circa 40 nuove carceri, per un costo di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Somme a cui si dovrebbero aggiungere anche quelle, ingenti, per assumere almeno 300 poliziotti a carcere, e quindi altre 12 mila unità di polizia penitenziaria, oltre a tutte le altre figure professionali, e ai servizi necessari per far funzionare gli istituti;
stanno crescendo i suicidi in carcere, che erano già 30 al 15 aprile 2024, dall'inizio dell'anno uno ogni 3,5 giorni. Nel 2022, quando poi a fine anno furono 85 (il numero più alto mai registrato), se ne erano registrati 20 nello stesso arco temporale. Cinque le persone che si sono tolte la vita nelle carceri dell'Umbria. Aumenta anche il numero di morti in carcere per cause diverse dal suicidio. Sono 42 alla stessa data, quando erano stati 88 in tutto il 2023;
nel rapporto di Antigone si evince che l'Umbria è la regione d'Italia in cui più volte si è applicato l'isolamento, in particolare a Capanne, con una media di 117,91 provvedimenti di isolamento disciplinare applicati nel 2022 per ogni 100 detenuti; a seguire ci sono Orvieto (99,78) e Spoleto (40,57). Perugia è anche uno degli istituti con il più alto tasso di detenuti stranieri (59,6 per cento);
la carenza di personale è una delle criticità sistemiche che attanagliano gli istituti penitenziari, con un rapporto detenuti/agenti attuale pari a 1,96 detenuti per agente, 2 detenuti per agente in Umbria, a fronte di una previsione di 1,5;
l'affollamento e la carenza di personale determinano altresì la mancanza di un'adeguata copertura di cure sanitarie, pochi fondi per la formazione e per il lavoro, anche in vista del reinserimento sociale;
a fronte di condizioni di vita di chi si trova in questi spazi ristretti e non adeguati, condannato o lavoratore che sia, si continuano a introdurre nuovi reati, inasprendo persino le pene, con il risultato che le carceri sono piene, non c'è personale sufficiente a gestire numeri elevatissimi, è messa a dura prova la sanità penitenziaria e non si investe nella formazione, strumento indispensabile per la rieducazione;
in Umbria risultano essere sempre più frequenti episodi di violenza e di aggressione tra detenuti e tra questi ultimi e il personale della polizia penitenziaria e nel territorio regionale non è presente alcuna residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza da destinare alla popolazione carceraria affetta da disturbi psichici e più complessivamente il sistema carcerario italiano non è dotato di un efficiente servizio psichiatrico con specialisti medici all'interno di ogni struttura penitenziaria a fronte dell'elevato numero di detenuti che presentano disturbi psichici –:
se e quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare per:
a) ridurre il sovraffollamento che costituisce un serissimo ostacolo a un'esecuzione della pena conforme ai precetti costituzionali e per favorire il graduale reinserimento del detenuto nel tessuto sociale, prevenendo in tal modo i rischi di recidiva;
b) rafforzare il personale di servizio nelle carceri italiane sia a livello amministrativo che della polizia penitenziaria e integrare il loro trattamento, anche per assicurare a tutti gli operatori di svolgere in modo adeguato un lavoro così complesso e difficile;
c) intervenire sulle strutture carcerarie, con interventi di manutenzione e ristrutturazione, anche al fine di assicurare una piena ed effettiva tutela della salute dei detenuti a partire da quelli psicologicamente più fragili.
(2-00364) «Ascani, Vaccari».
VACCARI e GUERRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
al 31 marzo 2024 nelle carceri italiane, secondo il rapporto Antigone 2024, erano 61.049 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti. Nell'ultimo anno la crescita delle presenze è stata in media di 331 unità al mese che se confermato anche nel 2024 porterebbe ad oltre le 65.000 presenze entro la fine dell'anno e che determina un tasso di affollamento che raggiunge a livello nazionale il 119,3 per cento;
in questo contesto, sempre secondo il rapporto Antigone stanno crescendo i suicidi in carcere, che erano già 30 al 15 aprile 2024, dall'inizio dell'anno uno ogni 3,5 giorni; nel 2022, quando poi a fine anno furono 85 (il numero più alto mai registrato finora), se ne erano registrati 20 nello stesso arco temporale, aumenta anche il numero di morti in carcere per cause diverse dal suicidio. Sono 42 alla stessa data, quando erano stati 88 in tutto il 2023;
anche a Modena, nel carcere di Sant'Anna, i dati testimoniano del sovraffollamento, con una capienza di persone detenute che è oltre il 50 per cento in più di quella massima, con 535 unità su 382 posti di capienza, dei quali 370 in detenzione definitiva, con un aumento di 100 unità in più solo nell'ultimo anno per effetto dei provvedimenti del Governo e della saturazione di altre carceri della regione;
a fronte di questo numero, a Modena ci sono 40 agenti di polizia penitenziaria in meno della pianta organica prevista, 217 rispetto ai 257 che dovrebbero esserci, ovvero un agente ogni 50 persone o 75 agenti per turno;
nonostante queste condizioni di precarietà l'assistenza alle persone recluse nel carcere di Modena è buona e, rispetto al 2020, anno della rivolta, c'è stata una drastica diminuzione della somministrazione di farmaci, e questo è uno tra i dati maggiormente positivi; anche i progetti di volontariato e apertura alla città, oltre che la collaborazione con l'Azienda Usl, contribuiscono a rendere meno gravosa, per quanto possibile, la condizione delle persone detenute;
le oggettive condizioni di carenza di personale impediscono di fatto lo sviluppo di maggiori progetti e attività volte alla rieducazione e al reinserimento che, lo ricordiamo, dovrebbero essere gli obiettivi della pena a partire dall'assistenza sanitaria per affrontare le condizioni di disagio psicologico e dall'assenza di spazi adeguati per la socialità e per le attività trattamentali;
è necessario personale specializzato (psicologi, educatori, psichiatri, pedagogisti, assistenti sociali, mediatori linguistici) che dia ascolto ai detenuti e ne riesca a cogliere le ragioni di intollerabile sofferenza e un incremento di agenti penitenziari che consenta di creare condizioni di lavoro più favorevoli al personale –:
come intenda attivarsi il Ministro interrogato per affrontare le criticità esposte in premessa con particolare riferimento alla riduzione del sovraffollamento, al rafforzamento del personale di servizio a Modena e nelle carceri italiane sia amministrativo che della polizia penitenziaria; in particolare quale sia lo stato di attuazione degli interventi di manutenzione e di ristrutturazione previsti e quali altre iniziative siano contemplate per migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.
(3-01246)
Iniziative in ordine alla valorizzazione delle professionalità addette ai servizi di documentazione degli atti processuali penali, in particolare attraverso l'internalizzazione dei lavoratori delle ditte esterne appaltatrici di tali servizi – 3-01247
C) Interrogazione
D'ORSO e DONNO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
circa 1500 addetti ai servizi di documentazione degli atti processuali, che svolgono mansioni delicate ed essenziali per lo svolgimento del processo penale come fonici, trascrittori e stenotipisti forensi sono in fase di protesta, a causa delle condizioni di lavoro precarie e inadeguate;
i compiti di questi addetti risultano particolarmente delicati e faticosi, dovendo affrontare il proprio lavoro con competenze linguistiche, sensibilità e doti di comprensione notevoli, anche e soprattutto per i procedimenti più incalzanti e delicati;
la «riforma Cartabia» ha di certo aggravato i compiti di questi addetti introducendo la videoregistrazione degli interrogatori ed un programma di scrittura automatizzata, senza che sia stata offerta alcuna formazione adeguata rispetto alle novità normative;
attualmente questi addetti lavorano per ditte esterne che hanno contratti d'appalto in scadenza e sono sottoposti a precarietà e mancanza di informazione sul loro futuro;
le rappresentanze sindacali hanno ribadito le loro richieste: l'avvio di un tavolo di contrattazione sulla situazione attuale dell'appalto e la gestione delle future scadenze, un percorso formativo che permetta di valorizzare le professionalità degli addetti in vista della «riforma Cartabia» del processo penale telematico e soprattutto l'internalizzazione, vale a dire l'assunzione da parte del Ministero della giustizia di tutte le lavoratrici e i lavoratori, senza alcuna esclusione –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione di cui in premessa e quali iniziative intenda porre in essere per ascoltare e dare risposte alle legittime richieste di questi lavoratori e lavoratrici, essenziali per il sistema giustizia.
(3-01247)
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA (A.C. 1896)
A.C. 1896 – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, cosiddetto «Decreto Salva Casa» reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;
come emerge dalla relazione illustrativa, «si tratta di disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo». L'urgenza viene altresì motivata in ragione dell'esigenza di «sbloccare la situazione di totale stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore, che difficilmente consente di dimostrare lo stato legittimo di un immobile, inibendo, conseguentemente, la valorizzazione economica del bene e anche la possibilità di interventi di ristrutturazione edilizia e incremento dell'efficienza energetica». Si aggiunge alle motivazioni esposte anche «l'aggravio amministrativo a carico degli uffici delle amministrazioni comunali competenti, che, a causa della frammentarietà della disciplina di settore, non riescono a fornire risposte in tempi certi alle richieste di accertamento dello stato legittimo»;
il difetto dei presupposti costituzionali della necessità e urgenza e la palese contraddittorietà e incoerenza che caratterizza il complessivo impianto motivazionale su cui poggia il provvedimento in esame sono resi evidenti dal tenore delle disposizioni proposte che si limitano ad apportare modifiche normative in una materia organicamente disciplinata all'interno del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), mediante l'introduzione di misure «a regime», applicabili senza limitazioni temporali e dunque sprovviste del carattere di eccezionalità e straordinarietà che consentirebbe di giustificare un intervento normativo sorretto dai presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
ciò premesso, anche il dato fattuale e l'attuale congiuntura immobiliare non suggeriscono la necessità di imprimere con urgenza un nuovo orientamento alla disciplina degli abusi edilizi, secondo un indebito passaggio logico per cui, preso atto del progressivo affermarsi di comportamenti illeciti, l'ordinamento debba adeguare la propria normativa a condotte ritenute fino ad ora contra legem in quanto lesive di una corretta trasformazione del territorio e dei valori, costituzionalmente garantiti, ad esso connaturati;
in luogo delle misure approvate con il provvedimento in esame, la grave condizione di deprivazione abitativa del nostro Paese richiederebbe semmai, prioritariamente, l'attuazione di una pianificazione strategica volta all'adeguamento dell'offerta di alloggi accessibili;
peraltro, è noto che l'aggravio amministrativo a carico degli uffici comunali non sia riconducibile alla frammentarietà della disciplina di settore, che come rilevato è unificata e coordinata in un testo unico, quanto alla grave carenza di personale tecnico nei comuni e all'esigenza di far fronte alle cicliche sanatorie «straordinarie» che hanno congestionato, nel corso del tempo, le attività delle amministrazioni competenti;
continua, pertanto, da parte del Governo un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti richiamati dall'articolo 77 della Costituzione, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, tanto più rilevante in un settore inerente l'assetto edilizio e urbanistico del territorio che presenta connessi profili primari di tutela dell'ambiente e della salute;
come sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 245 del 2022) «L'esigenza di preservare l'ordinaria funzionalità del procedimento legislativo di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione – che permette una partecipazione parlamentare ben più efficace di quella consentita dall'iter, peculiare e contratto, della legge di conversione – si pone, del resto, in tendenziale coerenza, ma per diversi profili, con la giurisprudenza di questa Corte sull'uso improprio e strumentale del decreto-legge, già indirizzata a evitare deviazioni dal sistema costituzionale delle fonti normative e in fondo dalla stessa centralità, in questo riconosciuta, alla legge ordinaria (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995, nonché sentenze n. 8 del 2022 e n. 128 del 2008).»;
posto tale irragionevole e pretestuoso esercizio della decretazione d'urgenza in materia edilizia e urbanistica, si ritiene pertinente porre in evidenza ulteriori profili di incostituzionalità del decreto-legge in esame;
si rileva, in primis, che il provvedimento riproduce, sotto diversi profili, il meccanismo della sanatoria edilizia che contempla la possibilità, in presenza di determinati presupposti, di recuperare ex post alla legalità un intervento di edificazione intrapreso senza il preventivo vaglio degli enti competenti e non assentito dagli atti autorizzatori richiesti dalla legge; meccanismo che, al pari del condono edilizio, è principalmente ispirato dalla necessità di incrementare il gettito delle finanze dello Stato;
ancora una volta si assiste pertanto allo scardinamento del sistema della legalità e al configurarsi di un vulnus rispetto all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della discriminazione nei confronti dei cittadini rispettosi delle leggi che non hanno realizzato opere in difformità dalla normativa urbanistico-edilizia;
la nuova disciplina produce l'ulteriore effetto di precludere l'applicazione in futuro dei poteri inibitori e sanzionatori previsti dalla previgente legislazione, con conseguenti ricadute anche sotto il profilo della tutela del territorio, dell'ambiente e della salute e dunque del complessivo assetto dei valori costituzionalmente garantiti ai sensi degli articoli 9 e 32 della Costituzione;
entrando nel merito del provvedimento in esame, la relazione illustrativa preannuncia «modifiche puntuali al TUE con la finalità, inter alia, di semplificare la disciplina sul rilascio della documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli immobili, favorire i cambiamenti di destinazione d'uso ove possibile, stabilire previsioni in materia di tolleranze in relazione alle piccole incongruenze tra il titolo edilizio e lo stato di fatto relative ad interventi realizzati prima dell'entrata in vigore della disposizione e superare l'attuale disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità.»;
si tratta di disposizioni che incidono sul governo del territorio, materia soggetta alla potestà legislativa concorrente ex articolo 117, comma 3, della Costituzione sulla quale allo Stato compete unicamente dettare i principi fondamentali. Di conseguenza, una disciplina statale dettagliata e direttamente operativa nei confronti dei privati interessati si risolve in un vincolo di conformazione delle funzioni amministrative di livello locale e nella riduzione dei margini di effettivo esercizio della potestà pubblica di governare il territorio, con conseguente violazione anche delle competenze amministrative, sia regionali che comunali, nella materia urbanistica e edilizia ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione;
il tenore dettagliato ed auto-applicativo delle citate statuizioni, rispetto alle quali residuano solo disposizioni di completamento, è ravvisabile nella modifiche apportate all'articolo 34-bis del TUE in materia di tolleranze costruttive, incrementate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile dell'unità immobiliare e senza l'obbligo di autorizzazione paesaggistica, così come nella nuova disciplina in materia di mutamento della destinazione d'uso degli immobili, rispetto alla quale lo spazio di intervento degli enti locali rimane racchiuso nella clausola «ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni». Il favor legis per il cambio di destinazione d'uso trova espressione anche nella previsione dell'esonero dalla necessità di reperire ulteriori aree per servizi di interesse generale e di garantire la dotazione minima obbligatoria di parcheggi, con ciò vincolando le scelte future delle amministrazioni comunali;
a tale riguardo, ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono rinvenibili anche con riferimento all'articolo 97 della Costituzione e ai connessi principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione; è infatti noto che l'incidenza insediativa di un manufatto edilizio e l'impatto sotto il profilo urbanistico e paesistico sia diversa a seconda della sua destinazione d'uso e della sua localizzazione nel contesto territoriale, e richieda una complessiva attività di programmazione finalizzata all'adeguamento delle dotazioni e degli standard urbanistici al fine di una corretta e utile regolazione dell'uso del territorio;
il decreto in esame apporta sostanziali modifiche anche alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 volte a semplificare il riconoscimento dello stato legittimo dell'immobile. In particolare, viene stabilito che lo stesso possa essere comprovato alternativamente in base al titolo originario che ha permesso l'edificazione ovvero a quello conseguito in seguito ad eventuali interventi costruttivi;
tale modifica normativa si basa sulla presunzione che la mancata contestazione da parte dell'amministrazione di una difformità nel procedimento relativo al rilascio di uno dei titoli edilizi riferiti all'immobile integri una sorta di accettazione implicita e che dunque l'intervento in difformità sia da intendersi automaticamente sanato attraverso l'ultimo provvedimento favorevole all'istanza del privato, con effetto caducante rispetto a tutte le preesistenti irregolarità compiute. L'unica condizione integrativa della fattispecie richiesta dalla citata disposizione è che il provvedimento sia stato rilasciato all'esito di un procedimento che abbia verificato la mera «esistenza» del titolo abilitativo legittimante la costruzione, a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno riscontrata la conformità dell'intervento;
la citata disposizione prospetta incertezze interpretative che si sommano ai dubbi applicativi riferiti alla nuova disciplina dell'accertamento di conformità di cui al nuovo articolo 36-bis del testo unico. Con riferimento alle fattispecie abusive di minor gravità, viene introdotta una nuova sanatoria per le ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire e dalla segnalazione certificata di inizio attività che prevede il superamento del principio della cosiddetta doppia conformità urbanistico-edilizia, e l'introduzione del meccanismo del «silenzio assenso», anche per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
a tale riguardo, il termine ristretto di formazione dell'assenso tacito da parte degli enti interessati appare del tutto irragionevole e tale da vanificare il corretto esercizio delle funzioni di regolazione dell'uso del territorio e, più in generale, di tutela dell'ambiente e del paesaggio, privando le amministrazioni competenti della effettiva possibilità di espletare le rispettive attribuzioni, costituzionalmente garantite;
si osserva che la formulazione della norma presenta ampi margini di incertezza in ordine alla riconduzione della singola fattispecie nell'ambito della parziale difformità piuttosto che nell'ambito della variazione essenziale, con il rischio che si creino diverse e contrastanti prassi applicative e che la medesima fattispecie abusiva possa accedere alla sanatoria senza la «doppia conformità» in alcuni comuni ovvero essere ritenuta una variazione essenziale, e dunque soggetta alla «doppia conformità», in altri, con l'effetto di generare disparità di trattamento tra i cittadini e aggravare il contenzioso giudiziario;
i profili distintivi dell'accertamento di conformità di cui al nuovo articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e il conseguente impatto che ne deriva rispetto all'equilibrio sino ad ora garantito dal principio della doppia conformità edilizia e urbanistica sono misurabili anche alla luce della cornice edittale prevista in relazione all'oblazione che risulta incrementata in modo significativo (di sei volte nel limite massimo) rispetto alla sanatoria di cui all'articolo 36 del medesimo testo unico;
sotto il profilo paesaggistico si stigmatizza il complessivo indebolimento degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento. Tanto è ravvisabile con riferimento alla disciplina delle tolleranze costruttive, per le quali, come rilevato, si prevede l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica nonostante i relativi interventi, nei limiti percentuali sovradimensionati dal provvedimento, possano incidere su altezza, distacchi, cubatura, superfici ed ogni altro parametro delle singole unità immobiliare potenzialmente idoneo ad incidere negativamente sui valori del paesaggio. Alla medesima conclusione si perviene con riferimento alla previsione contenuta nella nuova sanatoria di cui all'articolo 36-bis del Testo unico che subordina gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, al parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni decorso i quali il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Tale disciplina appare eludere lo stretto perimetro applicativo tracciato dall'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio con riferimento agli interventi ammessi all'accertamento di compatibilità paesaggistica;
le richiamate disposizioni appaiono inconciliabili con il valore rafforzato attribuito alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, principio fondamentale del nostro ordinamento a seguito della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione apportata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022;
il provvedimento in esame si pone pertanto in contrasto con gli articoli 3, 9, 32, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione e con i princìpi costituzionali di ragionevolezza e di proporzionalità;
per tutte le succitate ragioni,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1896.
N. 1. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA (A.C. 1902)
A.C. 1902 – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
il decreto-legge in conversione appare del tutto carente dei profili di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione; infatti, pur sussistendo, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico agli ambiti a cui si riferiscono le disposizioni in esso contenute, tuttavia tali materie mal si prestano ad essere affrontate con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte opportunamente approfondite in sede legislativa; infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare, precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina sistematica e meditata di materie che incidono direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali;
la giurisprudenza costituzionale in materia, a partire dalle sentenze della Corte n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi; infatti, tale prassi continua a mortificare il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
inoltre, l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale – a partire almeno dalla citata sentenza n. 171 del 2007 – incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo ma comporta ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa – come disciplinata dalla Costituzione – appare correlata «alla tutela dei valori e diritti fondamentali», il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, sposta indebitamente il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo e allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo «il cui potere deriva direttamente dal popolo» (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3);
il decreto-legge in conversione reca interventi che presentano un elevato tasso di eterogeneità, riguardando materie molto diverse tra loro, che vanno dalla materia dello sport, a quella relativa al sostegno didattico, al reclutamento dei docenti, alla mobilità e valutazione dei dirigenti scolastici, all'ennesima proroga degli assegni di ricerca rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR, fino alla disposizione che opera una modifica del personale di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di recente istituzione;
appare dunque evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza di dubbia legittimità, che ha la pretesa di coniugare in un unico contesto normativo profili di necessità e di urgenza riferiti a materie che non presentano attinenza e coerenza interna e dunque carenti altresì del requisito di omogeneità materiale e teleologica;
fin dalla sentenza n. 22 del 2012, infatti, la Corte ha chiarito che il decreto-legge, adottato per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le disposizioni del decreto, seppure diversificate tra loro, tutte riconducibili ad un medesimo singolo caso di necessità e di urgenza; un atto normativo unitario, dunque, anche se articolato e differenziato al suo interno, e non una serie di norme assemblate sulla base di una mera casualità temporale;
sussistono inoltre forti criticità in relazione ad alcune puntuali disposizioni del decreto-legge in conversione;
in particolare, con riferimento all'articolo 2, che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, si stigmatizza la previsione secondo la quale i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; risulta inoltre, discutibile che anche il segretario generale che sovrintenderà al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sia nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione; appare dunque eccessiva l'ingerenza del Governo e della politica nelle nomine di un organismo definito indipendente;
l'articolo 7 prevede l'attivazione di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento; in particolare, coloro che hanno conseguito un titolo di specializzazione su sostegno, ma sono in attesa di riconoscimento dello stesso da parte del MIM oltre i termini previsti dalla legge, possono iscriversi a percorsi di formazione attivati dall'INDIRE e disciplinati da un successivo decreto del MIM, se presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno; dunque con il superamento del percorso si consegue un solo titolo di specializzazione;
tale disposizione deriva dalla incapacità del Governo di affrontare il tema della specializzazione degli insegnanti di sostegno con una programmazione seria legata al fabbisogno regionale e di valutare i titoli acquisiti all'estero, di fatto svalorizzando il percorso di specializzazione attraverso una soluzione che appare inadeguata ai reali bisogni sia del personale di sostegno che ha conseguito con impegno il titolo in Italia, sia del personale in perenne attesa di un riconoscimento da parte del ministero del titolo conseguito all'estero;
si ricorda che l'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del CIMEA – Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche- per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero; gli oneri derivanti dall'attuazione della citata disposizione sono pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
è evidente che, anche a fronte di un notevole dispendio economico, ad oggi, il Ministero dell'istruzione e del merito non sia in grado di dare una risposta a quanti sono in attesa di vedere riconosciuto il proprio titolo, anche in riferimento al fabbisogno e alla carenza di insegnanti specializzati sul sostegno; dunque il MIM preferisce ricorrere ad un escamotage che nulla ha a che vedere col merito;
l'articolo 8 del provvedimento prevede che, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato da parte del dirigente scolastico l'interesse dell'alunno, al docente di sostegno in possesso del titolo di specializzazione può essere proposta la conferma sul medesimo posto; la norma stabilisce altresì che tale procedura si possa applicare anche a docenti privi del titolo ma inseriti nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) II fascia;
tale disposizione, che rappresenta una sorta di chiamata diretta dei docenti di sostegno, appare in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto iniqua nei confronti dei docenti stessi e in palese violazione delle procedure di reclutamento dei docenti e di conferimento delle supplenze, nonché affatto rispettosa delle regole di trasparenza e del merito, svalutando di fatto il sistema di Istruzione mercificandone la funzione educativa e didattica;
l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;
si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;
appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto-legge all'esame;
alla luce di quanto su esposto,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1902.
N. 1. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri.
DISEGNO DI LEGGE: S. 615 – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1665)
A.C. 1665 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.95, 2.131, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.60, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 3.300, 3.302, 4.8, 4.9, 4.10, 5.47, 5.115, 5.116, 5.117, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.28, 8.30, 8.34, 8.35, 8.36, 9.1, 9.2, 9.3, 9.9, 9.11, 9.13, 9.16, 10.324, 10.388, 10.391 e 10.393, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 1665 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Finalità)
Sopprimerlo.
1.2. (ex 1.2.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, aggiungere le seguenti: in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,
1.4. (ex 1.4.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo le parole: territorio, nel rispetto aggiungere la seguente: preminente.
1.8. (ex 1.8.) D'Orso, Auriemma, Penza, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Cherchi.
Al comma 1, dopo le parole: ed economica aggiungere le seguenti: , di unità dei diritti fondamentali esigibili.
1.11. (ex 1.11.) Ascari, D'Orso, Auriemma, Penza, Alifano, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sopprimere le parole: e autonomia.
1.17. (ex 1.19.) Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: la coesione territoriale, la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,.
1.19. (ex 1.21.) Sergio Costa, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma, Ascari.
Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche,.
1.20. (ex 1.22.) Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, nonché aggiungere le seguenti: del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 e.
1.21. (ex 1.23.) Caso, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: articoli 2 e 5 della Costituzione, aggiungere le seguenti: sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,.
1.23. (ex 1.25.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle norme generali sull'istruzione, della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, del commercio con l'estero, della tutela e sicurezza del lavoro, dell'istruzione, delle professioni, della tutela della salute, dei porti e aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e navigazione, dell'ordinamento della comunicazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, della previdenza complementare e integrativa, del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, del credito a carattere regionale,.
1.47. (ex 1.58.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei porti e aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e navigazione, .
1.28. (ex 1.32.) Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 1, dopo le parole: revoca delle stesse aggiungere le seguenti: e individua tali forme e condizioni particolari di autonomia.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di singole funzioni o specifici compiti relativi alle materie ivi indicate.
1.26. (ex 1.30.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: nel rispetto di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e.
1.31. (ex 1.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione,.
1.33. (ex 1.37.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione aggiungere le seguenti: , fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche.
1.34. (ex 1.38.) Torto, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alfonso Colucci.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle materie nell'ambito delle quali siano pendenti procedure di infrazione e preinfrazione europea nei confronti dello Stato italiano per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità,.
1.36. (ex 1.40.) Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni.
1.38. (ex 1.42.) Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione.
1.39. (ex 1.43.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela della salute,.
1.50. (ex 1.61.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1.79. (ex 1.94.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo successivamente alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla definizione dei relativi costi e fabbisogni standard al fine di garantire l'unitarietà del bilancio e delle risorse umane e strumentali disponibili sia a livello regionale sia statale,.
1.80. (ex 1.95.) L'Abbate, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla determinazione aggiungere le seguenti: e alla piena e effettiva attuazione.
1.88. (ex 1.103.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla determinazione aggiungere le seguenti: e alla piena e effettiva implementazione.
1.89. (ex 1.104.) Boschi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla determinazione aggiungere le seguenti: e al finanziamento.
1.90. (ex 1.105.) Carfagna.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: , nonché quelli trasversali necessari a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità,.
1.93. (ex 1.108.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
1.104. (ex 1.119.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché subordinatamente alla determinazione e, ove necessario, allo stanziamento con apposito provvedimento legislativo delle risorse occorrenti a garantirne la piena attuazione.
1.109. (ex 1.124.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento leale e trasparente fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, la legge di bilancio stanzia per ciascun anno le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i LEP siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le regioni per finanziare i LEP, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.
1.116. (ex 1.132.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria.
1.121. (ex 1.137.) Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con legge dello Stato sono determinati i criteri di accesso delle Regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta, e i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la Regione richiedente che per le altre Regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle Regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle Regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.122. (ex 1.138.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.
1.123. (ex 1.140.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le Regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.
1.125. (ex 1.142.) Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.
1.126. (ex 1.143.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa.
4. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.179. (ex 1.196.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), e terzo comma, della Costituzione, l'attribuzione di funzioni ulteriori avviene contestualmente a quella per il cui trasferimento è richiesta la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al comma precedente.
1.181. (ex 1.198.) Sarracino, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
1.183. (ex 1.200.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite.
1.197. (ex 1.214.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate e analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.
1.202. (ex 1.219.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
4. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (scheda n. 1); commercio con l'estero (scheda n. 2); tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); professioni (scheda n. 6); ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); tutela della salute (scheda n. 8); protezione civile (scheda n. 11); grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
5. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
6. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: alimentazione (scheda n. 9); ordinamento sportivo (scheda n. 10); governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.203. (ex 1.220.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni relative al contenuto comune delle intese)
1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta a una Regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.
1.02. (ex 1.02.) Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
PROPOSTE EMENDATIVE NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Finalità)
Sopprimerlo.
1.1. (ex 1.1.) Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. La presente legge definisce i principi generali, le procedure, le modalità e le condizioni necessarie per attuare, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, le disposizioni dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, che prevedono intese tra lo Stato e le singole regioni per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s).
1-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi e criteri direttivi inderogabili per le amministrazioni pubbliche impegnate nella stipulazione delle intese e per le leggi di approvazione delle medesime intese nei limiti in cui assicurano in via diretta il concorso di princìpi e di norme costituzionali all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 5, 32, 33, 34, 39, 70, 72, 114, 116, 117, 118, 119, 120 e 138 e a ogni altra norma costituzionale che possa essere interessata. Le disposizioni della presente legge prevedono altresì le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione e per la modifica e la revoca delle stesse nel rispetto dei regolamenti e delle prerogative parlamentari.
1-ter. Le intese sono indirizzate a rafforzare il pieno svolgimento dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica in un quadro di promozione dell'autonomia e del decentramento amministrativo e di adeguamento dei princìpi e metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia secondo l'articolo 5, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, dei fattori di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché a rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza dei cittadini, le discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio ed a favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità e la trasparenza nell'attività amministrativa.
1-quater. Le intese di cui all'articolo 116, comma 6, sono stipulate nel rispetto della ripartizione di competenze inderogabilmente stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e operano nell'ambito delle materie indicate per il trasferimento di singole funzioni e compiti dallo Stato alla regione secondo le intese restando sempre ferma la titolarità e la natura concorrente o esclusiva della competenza in capo allo Stato.
1.3. (ex 1.3.) Cuperlo.
Al comma 1, sostituire la parola: discriminazioni con la seguente: disuguaglianze.
1.5. (ex 1.5.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo la parola: discriminazioni aggiungere la seguente: , emarginazione.
1.6. (ex 1.6.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: accesso ai servizi essenziali sul territorio con le seguenti: trattamento rispetto al livello essenziale delle prestazioni che devono essere erogate in modo uniforme su tutto il territorio.
1.7. (ex 1.7.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto altresì dei aggiungere la seguente: preminenti.
1.9. (ex 1.9.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: ed economica con le seguenti: , economica e sociale.
1.10. (ex 1.10.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole: economica, sociale con le seguenti: sociale, economica.
Conseguentemente, dopo la parola: indivisibilità aggiungere le seguenti: solidarietà e partecipazione sociale.
1.12. (ex 1.13.) Caramiello, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Sergio Costa, Cherchi.
Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,.
1.13. (ex 1.14.) Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.
Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e alle comunità montane.
1.14. (ex 1.15.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della Costituzione.
1.15. (ex 1.17.) Simiani.
Al comma 1, dopo la parola: indivisibilità aggiungere le seguenti: , coesione sociale,.
1.16. (ex 1.18.) Scutellà, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Scerra, Bruno.
Al comma 1, dopo le parole: e autonomia aggiungere le seguenti: degli enti locali territoriali.
1.18. (ex 1.20.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo le parole: agli articoli 2 aggiungere la seguente: , 3.
1.22. (ex 1.24.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: attribuzione aggiungere la seguente: temporanea.
1.24. (ex 1.28.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: per l'individuazione di tali forme e condizioni particolari di autonomia.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di specifiche funzioni o singoli compiti riconducibili alle materie ivi indicate, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.
1.25. (ex 1.29.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della tutela della salute.
1.27. (ex 1.31.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione.
1.29. (ex 1.33.) Morassut, Barbagallo, Bonafè, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili.
1.30. (ex 1.34.) Ghio, Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Morassut.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,.
1.32. (ex 1.36.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione aggiungere le seguenti: , garantendo standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza unificata Stato-regioni, e.
1.35. (ex 1.39.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari con le seguenti: previa acquisizione di atti di indirizzo espressi dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.
1.37. (ex 1.41.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti, che deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui all'articolo 2.
1.40. (ex 1.44.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per l'interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello Stato definisce altresì le regole dell'istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle Regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le Regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.41. (ex 1.52.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1.42. (ex 1.53.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'attribuzione di aggiungere la seguente: specifiche.
1.43. (ex 1.54.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di funzioni fino a: ambiti di materie con le seguenti: di specifici compiti relativi alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
1.44. (ex 1.55.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di funzioni con le seguenti: specifici compiti.
1.45. (ex 1.56.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di funzioni aggiungere le seguenti: tassativamente indicate e.
1.46. (ex 1.57.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili,.
1.48. (ex 1.59.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e di navigazione,.
1.49. (ex 1.60.) Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Traversi, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela della salute,.
1.51. (ex 1.62.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del commercio con l'estero,.
1.52. (ex 1.63.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,.
1.53. (ex 1.64.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle professioni,.
1.54. (ex 1.65.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,.
1.55. (ex 1.66.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,.
1.56. (ex 1.67.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle aziende di credito a carattere regionale,
1.57. (ex 1.68.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,.
1.58. (ex 1.69.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'istruzione,.
1.59. (ex 1.70.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,.
1.60. (ex 1.71.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: relative a materie o ambiti di con le seguenti: concernenti le.
1.61. (ex 1.72.) Cuperlo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie con le seguenti: una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,.
1.62. (ex 1.73.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie.
1.63. (ex 1.74.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relative a materie o ambiti di materie, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,
1.64. (ex 1.75.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: riferibili ai diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane,.
1.65. (ex 1.76.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e sociali con le seguenti: , sociali e ambientali.
Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e sociali con le seguenti: , sociali e ambientali.
1.66. (ex 1.77.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti , ovunque ricorrano,aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.67. (ex 1.78.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.68. (ex 1.79.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte le regioni a statuto ordinario e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.69. (ex 1.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sociali che devono essere garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio.
1.70. (ex 1.81.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti , ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.
1.71. (ex 1.82.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire la parola: equamente, ovunque ricorre, con le seguenti: a tutte le persone.
1.72. (ex 1.83.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.73. (ex 1.85.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con la seguente: uniformemente.
1.74. (ex 1.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente.
1.75. (ex 1.87.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la parola: equamente, ovunque ricorre, aggiungere le seguenti: a tutte le persone.
1.76. (ex 1.90.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: equamente aggiungere le seguenti: e uniformemente.
1.77. (ex 1.92.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consentita aggiungere le seguenti: , gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,.
1.78. (ex 1.93.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.81. (ex 1.96.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tutte le Regioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.82. (ex 1.97.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.83. (ex 1.98.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.84. (ex 1.99.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alla determinazione, fino a: di cui all'articolo 3, con le seguenti: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i princìpi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione.
1.85. (ex 1.100.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alla determinazione, fino a: di cui all'articolo 3, con le seguenti: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i princìpi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione.
1.86. (ex 1.101.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alla determinazione, fino a: di cui all'articolo 3, con le seguenti: con le seguenti: alla definizione e alla piena attuazione.
1.87. (ex 1.102.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,.
1.91. (ex 1.106.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nella normativa vigente fino a: di cui all'articolo 3 con le seguenti: con legge dello Stato.
1.92. (ex 1.107.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e quelli concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale nonché la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia,.
1.94. (ex 1.109.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197,.
1.95. (ex 1.110.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.96. (ex 1.111.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente.
1.97. (ex 1.112.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi reali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.98. (ex 1.113.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi sociali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.99. (ex 1.114.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi ambientali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.100. (ex 1.115.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi culturali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.101. (ex 1.116.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.102. (ex 1.117.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.
1.103. (ex 1.118.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 119 della Costituzione aggiungere le seguenti:, e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla Regione richiedente.
1.105. (ex 1.120.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 119 della Costituzione aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla Regione richiedente o delle altre Regioni.
1.106. (ex 1.121.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.107. (ex 1.122.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.
1.108. (ex 1.123.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1.110. (ex 1.125.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: essenziale e imprescindibile.
1.111. (ex 1.126.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: essenziale.
1.112. (ex 1.127.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: imprescindibile.
1.113. (ex 1.128.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: fondamentale.
1.114. (ex 1.129.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: essenziale, imprescindibile e non superabile.
1.115. (ex 1.131.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.117. (ex 1.133.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.118. (ex 1.134.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.119. (ex 1.135.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni e delle materie.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.120. (ex 1.136.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.
1.124. (ex 1.141.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Governo del territorio.
1.127. (ex 1.144.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo.
1.128. (ex 1.145.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.129. (ex 1.146.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.130. (ex 1.147.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.131. (ex 1.148.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.132. (ex 1.149.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.133. (ex 1.150.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.134. (ex 1.151.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.135. (ex 1.152.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.136. (ex 1.153.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.137. (ex 1.154.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.138. (ex 1.155.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.139. (ex 1.156.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.140. (ex 1.157.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.141. (ex 1.158.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.142. (ex 1.159.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.143. (ex 1.160.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.144. (ex 1.161.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.145. (ex 1.162.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.146. (ex 1.163.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.147. (ex 1.164.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.148. (ex 1.165.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.149. (ex 1.166.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.150. (ex 1.167.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.151. (ex 1.168.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.152. (ex 1.169.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.153. (ex 1.170.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.154. (ex 1.171.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.155. (ex 1.172.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.156. (ex 1.173.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.157. (ex 1.174.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.158. (ex 1.175.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.159. (ex 1.176.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.160. (ex 1.177.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.161. (ex 1.178.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.162. (ex 1.179.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.163. (ex 1.180.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.164. (ex 1.181.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.165. (ex 1.182.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.166. (ex 1.183.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.167. (ex 1.184.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.168. (ex 1.185.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.169. (ex 1.186.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.170. (ex 1.187.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.171. (ex 1.188.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.172. (ex 1.189.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.173. (ex 1.190.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.174. (ex 1.191.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.175. (ex 1.192.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.176. (ex 1.193.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie grandi reti di trasporto e di navigazione e porti e aeroporti civili.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.177. (ex 1.194.) Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.178. (ex 1.195.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti.
1.180. (ex 1.197.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, disciplinano forme di coordinamento fra lo Stato e la regione nelle materie oggetto di trasferimento.
Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia di coordinamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, e del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative. A tal fine il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione che indica le attività svolte, gli obiettivi conseguiti e le eventualità criticità emerse in sede di attuazione.
1.182. (ex 1.199.) Faraone, Boschi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero.
1.184. (ex 1.201.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro.
1.185. (ex 1.202.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'istruzione.
1.186. (ex 1.203.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle professioni.
1.187. (ex 1.204.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela della salute.
1.188. (ex 1.205.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative ai porti e aeroporti civili.
1.189. (ex 1.206.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'ordinamento della comunicazione.
1.190. (ex 1.207.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla previdenza complementare e integrativa.
1.191. (ex 1.208.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.
1.192. (ex 1.209.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
1.193. (ex 1.210.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle grandi reti di trasporto e navigazione.
1.194. (ex 1.211.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
1.195. (ex 1.212.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
1.196. (ex 1.213.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e regione di cui all'articolo 2 non è avviato sino alla determinazione dei LEP secondo le modalità stabilite all'articolo 3.
1.198. (ex 1.215.) Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.199. (ex 1.216.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Con legge statale sono previamente definiti:
a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;
b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;
c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;
e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;
f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefìci per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.200. (ex 1.217.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associati a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefìci per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del Paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.201. (ex 1.218.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.204. (ex 1.221.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: comunque il negoziato aggiungere le seguenti: che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.205. (ex 1.222.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge.
2-ter. Il trasferimento alle regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;
all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;
all'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;
all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese con le seguenti: esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater, e;
all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese con le seguenti: in ogni caso osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.206. (ex 1.223.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: che, con riguardo fino alla fine del periodo, con le seguenti: che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.207. (ex 1.224.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.208. (ex 1.225.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.209. (ex 1.226.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.210. (ex 1.227.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.211. (ex 1.228.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.212. (ex 1.229.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.213. (ex 1.230.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.214. (ex 1.231.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.215. (ex 1.232.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.216. (ex 1.233.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.217. (ex 1.234.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.218. (ex 1.235.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.219. (ex 1.236.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.220. (ex 1.237.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.221. (ex 1.238.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.222. (ex 1.239.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.223. (ex 1.240.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.224. (ex 1.241.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.225. (ex 1.242.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.01. (ex 1.01.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)
1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.
2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.
3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socio-economico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.03. (ex 1.03.) Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le singole funzioni svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.
2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedente e della Ragioneria generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.04. (ex 1.04.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolse finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.05. (ex 1.05.) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazione derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.
2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.06. (ex 1.06.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Meccanismi preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.07. (ex 1.07.) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Meccanismi preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.
2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole Regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle Regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle Regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella Regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.
3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle Regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più Regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri delle procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle Regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.08. (ex 1.08.) Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.09. (ex 1.09.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.010. (ex 1.010.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.011. (ex 1.011.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.012. (ex 1.012.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni.
1.013. (ex 1.013.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Piemonte.
1.014. (ex 1.014.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Lombardia.
1.015. (ex 1.015.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Liguria.
1.016. (ex 1.016.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Veneto.
1.017. (ex 1.017.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Emilia-Romagna.
1.018. (ex 1.018.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Toscana.
1.019. (ex 1.019.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Marche.
1.020. (ex 1.020.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Lazio.
1.021. (ex 1.021.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Abruzzo.
1.022. (ex 1.022.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Molise.
1.023. (ex 1.023.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Basilicata.
1.024. (ex 1.024.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Campania.
1.025. (ex 1.025.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Puglia.
1.026. (ex 1.026.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Calabria.
1.027. (ex 1.027.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio.
1.028. (ex 1.028.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte e Calabria.
1.029. (ex 1.029.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.030. (ex 1.030.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Basilicata.
1.031. (ex 1.031.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Calabria.
1.032. (ex 1.032.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Puglia.
1.033. (ex 1.033.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.034. (ex 1.034.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Basilicata.
1.035. (ex 1.035.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.036. (ex 1.036.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Umbria.
1.037. (ex 1.037.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Molise, Toscana, Lazio e Umbria.
1.038. (ex 1.038.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.039. (ex 1.039.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Umbria.
1.040. (ex 1.040.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Calabria e Umbria.
1.041. (ex 1.041.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Umbria.
1.042. (ex 1.042.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.043. (ex 1.043.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo e Umbria.
1.044. (ex 1.044.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Abruzzo Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.045. (ex 1.045.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ALLEGATO ALL'EMENDAMENTO ZARATTI 1.203 (EX 1.220) SEGNALATO PER LA VOTAZIONE E AGLI EMENDAMENTI: ZARATTI 1.204 (EX 1.221) E 1.205 (EX 1.222), ALFONSO COLUCCI 1.206 (EX 1.223), ZARATTI 1.207 (EX 1.224), 1.208 (EX 1.225), 1.209 (EX 1.226), 1.210 (EX 1.227), 1.211 (EX 1.228), 1.212 (EX 1.229), 1.213 (EX 1.230), 1.214 (EX 1.231), 1.215 (EX 1.232), 1.216 (EX 1.233), 1.217 (EX 1.234), 1.218 (EX 1.235), 1.219 (EX 1.236), 1.220 (EX 1.237), 1.221 (EX 1.238), 1.222 (EX 1.239), 1.223 (EX 1.240), 1.224 (EX 1.241) E 1.225 (EX 1.242), NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE