XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 12 giugno 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zoffili, Zucconi.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MINARDO e SACCANI JOTTI: «Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di potenziamento degli organici degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri» (1820) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carrà.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
XII Commissione (Affari sociali):
ZANELLA ed altri: «Riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica e invalidante e disposizioni per la sua diagnosi e cura e per l'assistenza delle persone che ne sono affette» (1770) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, approvato in data 30 maggio 2024.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dell'ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 199 T del 16 maggio 2024, relativa a scioperi del personale del settore del trasporto ferroviario programmati per il 19 e 20 maggio 2024.
Questa ordinanza è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.
Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2024/2062, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la mancata attuazione del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 («Regolamento sulla governance dei dati»).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, la relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, riferita all'anno 2023 (Doc. XXVII, n. 16).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 11 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'interno, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2023 (Doc. CLXIV, n. 18).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 11 giugno 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del meccanismo di mediazione, del regolamento interno e del codice di condotta per le procedure di composizione delle controversie in relazione agli scambi e alle questioni commerciali (COM(2024) 239 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 239 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione di esecuzione del consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (COM(2024) 253 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di regolamento del consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde (COM(2024) 234 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Una pesca sostenibile nell'Unione europea: situazione attuale e orientamenti per il 2025 (COM(2024) 235 final).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Stefano Vaccari, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 3 giugno 2024, a pagina 10, prima colonna, trentacinquesima e trentaseiesima riga, le parole: «alla II Commissione (Giustizia)» si intendono sostituite dalle seguenti: «alla I Commissione (Affari costituzionali)».
DISEGNO DI LEGGE: S. 615 – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1665)
A.C. 1665 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Finalità)
Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: nel rispetto di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e.
1.31. (ex 1.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione,.
1.33. (ex 1.37.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione aggiungere le seguenti: , fermo restando il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche.
1.34. (ex 1.38.) Torto, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alfonso Colucci.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle materie nell'ambito delle quali siano pendenti procedure di infrazione e preinfrazione europea nei confronti dello Stato italiano per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità,.
1.36. (ex 1.40.) Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni.
1.38. (ex 1.42.) Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel pieno rispetto degli articoli 70 e 72 della Costituzione.
1.39. (ex 1.43.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela della salute,.
1.50. (ex 1.61.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Amendola.
Al comma 2, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: solo successivamente alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e degli obiettivi di servizio ad essi correlati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1.79. (ex 1.94.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo successivamente alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla definizione dei relativi costi e fabbisogni standard al fine di garantire l'unitarietà del bilancio e delle risorse umane e strumentali disponibili sia a livello regionale sia statale,.
1.80. (ex 1.95.) L'Abbate, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla determinazione aggiungere le seguenti: e alla piena e effettiva attuazione.
1.88. (ex 1.103.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Auriemma.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla determinazione aggiungere le seguenti: e alla piena e effettiva implementazione.
1.89. (ex 1.104.) Boschi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla determinazione aggiungere le seguenti: e al finanziamento.
1.90. (ex 1.105.) Carfagna.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: , nonché quelli trasversali necessari a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità,.
1.93. (ex 1.108.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
1.104. (ex 1.119.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Ghirra, D'Orso.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché subordinatamente alla determinazione e, ove necessario, allo stanziamento con apposito provvedimento legislativo delle risorse occorrenti a garantirne la piena attuazione.
1.109. (ex 1.124.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento leale e trasparente fino alla fine del periodo con le seguenti: ; a tal fine, la legge di bilancio stanzia per ciascun anno le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i LEP siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le regioni per finanziare i LEP, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prima di ogni decisione parlamentare relativa all'attribuzione ad altri livelli istituzionali.
1.116. (ex 1.132.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché delle necessarie disposizioni di copertura finanziaria.
1.121. (ex 1.137.) Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con legge dello Stato sono determinati i criteri di accesso delle Regioni alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente alla solidità finanziaria e alla capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo-regolamentare nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta, e i requisiti per la valutazione degli esiti attesi sia per la Regione richiedente che per le altre Regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. La medesima legge disciplina le procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle Regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle Regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.122. (ex 1.138.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Barzotti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non può avere ad oggetto le materie di competenza statale in sé considerate, ma deve individuare specifiche funzioni e singoli compiti ad esse riconducibili, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.
1.123. (ex 1.140.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, essa deve esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo trasmette alle Camere apposita relazione con cui valuta la capienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad evitare svantaggi per le Regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale.
1.125. (ex 1.142.) Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.
1.126. (ex 1.143.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa.
4. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.179. (ex 1.196.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Zanella, Pavanelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), e terzo comma, della Costituzione, l'attribuzione di funzioni ulteriori avviene contestualmente a quella per il cui trasferimento è richiesta la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al comma precedente.
1.181. (ex 1.198.) Sarracino, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
1.183. (ex 1.200.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Gribaudo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. In nessun caso è ammesso il trasferimento di materie o blocchi di materie senza l'indicazione delle funzioni che sono oggetto di trasferimento, con la specificazione della materia a cui sono riferite.
1.197. (ex 1.214.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Lacarra.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con legge dello Stato sono determinati, ai fini della attivazione delle richieste e delle relative intese di cui alla presente legge, i criteri di accesso delle singole Regioni alle specifiche competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, sulla base di valutazioni qualificate e analisi adeguate e purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivata dall'interesse nazionale. La legge dello Stato di cui al presente comma individua anche il numero massimo di funzioni relative a materie o ad ambiti richiedibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in ragione del necessario coordinamento nazionale delle particolari funzioni temporaneamente delegabili e del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi.
1.202. (ex 1.219.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
4. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (scheda n. 1); commercio con l'estero (scheda n. 2); tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); professioni (scheda n. 6); ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); tutela della salute (scheda n. 8); protezione civile (scheda n. 11); grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
5. Il trasferimento alle Regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
6. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: alimentazione (scheda n. 9); ordinamento sportivo (scheda n. 10); governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte).
1.203. (ex 1.220.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni relative al contenuto comune delle intese)
1. Le intese devono prevedere l'inserimento di una clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che, nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria in una specifica competenza devoluta a una Regione ad autonomia differenziata e procedere con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi sopraindicati.
1.02. (ex 1.02.) Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Finalità)
Sopprimerlo.
1.1. (ex 1.1.) Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. La presente legge definisce i principi generali, le procedure, le modalità e le condizioni necessarie per attuare, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, le disposizioni dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, che prevedono intese tra lo Stato e le singole regioni per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s).
1-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi e criteri direttivi inderogabili per le amministrazioni pubbliche impegnate nella stipulazione delle intese e per le leggi di approvazione delle medesime intese nei limiti in cui assicurano in via diretta il concorso di princìpi e di norme costituzionali all'attuazione dell'articolo 116, comma 3, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 5, 32, 33, 34, 39, 70, 72, 114, 116, 117, 118, 119, 120 e 138 e a ogni altra norma costituzionale che possa essere interessata. Le disposizioni della presente legge prevedono altresì le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una regione e per la modifica e la revoca delle stesse nel rispetto dei regolamenti e delle prerogative parlamentari.
1-ter. Le intese sono indirizzate a rafforzare il pieno svolgimento dei princìpi di unità e indivisibilità della Repubblica in un quadro di promozione dell'autonomia e del decentramento amministrativo e di adeguamento dei princìpi e metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia secondo l'articolo 5, dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, dei fattori di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché a rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza dei cittadini, le discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio ed a favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità e la trasparenza nell'attività amministrativa.
1-quater. Le intese di cui all'articolo 116, comma 6, sono stipulate nel rispetto della ripartizione di competenze inderogabilmente stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e operano nell'ambito delle materie indicate per il trasferimento di singole funzioni e compiti dallo Stato alla regione secondo le intese restando sempre ferma la titolarità e la natura concorrente o esclusiva della competenza in capo allo Stato.
1.3. (ex 1.3.) Cuperlo.
Al comma 1, sostituire la parola: discriminazioni con la seguente: disuguaglianze.
1.5. (ex 1.5.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo la parola: discriminazioni aggiungere la seguente: , emarginazione.
1.6. (ex 1.6.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: accesso ai servizi essenziali sul territorio con le seguenti: trattamento rispetto al livello essenziale delle prestazioni che devono essere erogate in modo uniforme su tutto il territorio.
1.7. (ex 1.7.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto altresì dei aggiungere la seguente: preminenti.
1.9. (ex 1.9.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: ed economica con le seguenti: , economica e sociale.
1.10. (ex 1.10.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole: economica, sociale con le seguenti: sociale, economica.
Conseguentemente, dopo la parola: indivisibilità aggiungere le seguenti: solidarietà e partecipazione sociale.
1.12. (ex 1.13.) Caramiello, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Sergio Costa, Cherchi.
Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili,.
1.13. (ex 1.14.) Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.
Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e alle comunità montane.
1.14. (ex 1.15.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: all'insularità aggiungere le seguenti: e alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della Costituzione.
1.15. (ex 1.17.) Simiani.
Al comma 1, dopo la parola: indivisibilità aggiungere le seguenti: , coesione sociale,.
1.16. (ex 1.18.) Scutellà, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Scerra, Bruno.
Al comma 1, dopo le parole: e autonomia aggiungere le seguenti: degli enti locali territoriali.
1.18. (ex 1.20.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo le parole: agli articoli 2 aggiungere la seguente: , 3.
1.22. (ex 1.24.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: attribuzione aggiungere la seguente: temporanea.
1.24. (ex 1.28.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: per l'individuazione di tali forme e condizioni particolari di autonomia.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attiene al trasferimento di specifiche funzioni o singoli compiti riconducibili alle materie ivi indicate, garantendo il rispetto delle competenze amministrative degli enti locali.
1.25. (ex 1.29.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della tutela della salute.
1.27. (ex 1.31.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione.
1.29. (ex 1.33.) Morassut, Barbagallo, Bonafè, Ghio, Bakkali, Casu.
Al comma 1, dopo le parole: in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili.
1.30. (ex 1.34.) Ghio, Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Morassut.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione, aggiungere le seguenti: tenuto conto del principio solidaristico di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Costituzione, sentiti gli enti locali e tenuto conto delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilite dalla legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,.
1.32. (ex 1.36.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: una Regione aggiungere le seguenti: , garantendo standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela della solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza unificata Stato-regioni, e.
1.35. (ex 1.39.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari con le seguenti: previa acquisizione di atti di indirizzo espressi dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.
1.37. (ex 1.41.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è preordinata all'interesse nazionale, non esclusivamente da quello particolare delle singole Regioni richiedenti, che deve essere espressamente documentato e motivato nell'atto di iniziativa di cui all'articolo 2.
1.40. (ex 1.44.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata è subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per l'interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. La legge dello Stato definisce altresì le regole dell'istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle Regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le Regioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge, a tal fine avvalendosi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.41. (ex 1.52.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1.42. (ex 1.53.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'attribuzione di aggiungere la seguente: specifiche.
1.43. (ex 1.54.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di funzioni fino a: ambiti di materie con le seguenti: di specifici compiti relativi alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
1.44. (ex 1.55.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di funzioni con le seguenti: specifici compiti.
1.45. (ex 1.56.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di funzioni aggiungere le seguenti: tassativamente indicate e.
1.46. (ex 1.57.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili,.
1.48. (ex 1.59.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dei porti e aeroporti civili e delle grandi reti di trasporto e di navigazione,.
1.49. (ex 1.60.) Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Traversi, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela della salute,.
1.51. (ex 1.62.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del commercio con l'estero,.
1.52. (ex 1.63.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela e sicurezza del lavoro,.
1.53. (ex 1.64.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle professioni,.
1.54. (ex 1.65.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'ordinamento della comunicazione,.
1.55. (ex 1.66.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della previdenza complementare e integrativa,.
1.56. (ex 1.67.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle aziende di credito a carattere regionale,.
1.57. (ex 1.68.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,.
1.58. (ex 1.69.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'istruzione,.
1.59. (ex 1.70.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,.
1.60. (ex 1.71.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: relative a materie o ambiti di con le seguenti: concernenti le.
1.61. (ex 1.72.) Cuperlo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie con le seguenti: una o più funzioni relative alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ad esclusione delle norme generali sull'istruzione; della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; del commercio con l'estero; della tutela e sicurezza del lavoro; dell'istruzione; delle professioni; della tutela della salute; dei porti e aeroporti civili; delle grandi reti di trasporto e navigazione; dell'ordinamento della comunicazione; della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; della previdenza complementare e integrativa; del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; del credito a carattere regionale,.
1.62. (ex 1.73.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie.
1.63. (ex 1.74.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relative a materie o ambiti di materie, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle norme generali sull'istruzione,
1.64. (ex 1.75.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: riferibili ai diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: , ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane,.
1.65. (ex 1.76.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e sociali con le seguenti: , sociali e ambientali.
Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e sociali con le seguenti: , sociali e ambientali.
1.66. (ex 1.77.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti , ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.67. (ex 1.78.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.68. (ex 1.79.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte le regioni a statuto ordinario e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.69. (ex 1.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sociali che devono essere garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio.
1.70. (ex 1.81.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere garantiti , ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: in modo uniforme ed.
1.71. (ex 1.82.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire la parola: equamente, ovunque ricorre, con le seguenti: a tutte le persone.
1.72. (ex 1.83.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.73. (ex 1.85.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con la seguente: uniformemente.
1.74. (ex 1.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: equamente con le seguenti: in modo uniforme e permanente.
1.75. (ex 1.87.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo la parola: equamente, ovunque ricorre, aggiungere le seguenti: a tutte le persone.
1.76. (ex 1.90.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: equamente aggiungere le seguenti: e uniformemente.
1.77. (ex 1.92.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consentita aggiungere le seguenti: , gradualmente e con puntuali verifiche prima di ciascun ulteriore passaggio,.
1.78. (ex 1.93.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.81. (ex 1.96.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tutte le Regioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.82. (ex 1.97.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.83. (ex 1.98.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: subordinatamente alla determinazione fino a: livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: solo dopo la compiuta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio medesimi.
1.84. (ex 1.99.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alla determinazione, fino a: di cui all'articolo 3, con le seguenti: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i princìpi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione.
1.85. (ex 1.100.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alla determinazione, fino a: di cui all'articolo 3, con le seguenti: alla definizione e piena attuazione delle rispettive leggi concernenti i princìpi fondamentali per ciascuna materia di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, e alla determinazione e allo stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena attuazione.
1.86. (ex 1.101.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alla determinazione, fino a: di cui all'articolo 3, con le seguenti: con le seguenti: alla definizione e alla piena attuazione.
1.87. (ex 1.102.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3,.
1.91. (ex 1.106.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nella normativa vigente fino a: di cui all'articolo 3 con le seguenti: con legge dello Stato.
1.92. (ex 1.107.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli enti locali aggiungere le seguenti: e quelli concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale nonché la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia,.
1.94. (ex 1.109.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.96. (ex 1.111.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente.
1.97. (ex 1.112.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi reali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.98. (ex 1.113.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi sociali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.99. (ex 1.114.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi ambientali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.100. (ex 1.115.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi culturali dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.101. (ex 1.116.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.102. (ex 1.117.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lettera m), aggiungere le seguenti: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.
1.103. (ex 1.118.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 119 della Costituzione aggiungere le seguenti:, e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla Regione richiedente.
1.105. (ex 1.120.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 119 della Costituzione aggiungere le seguenti: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia e funzione che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni e materie in relazione alla Regione richiedente o delle altre Regioni.
1.106. (ex 1.121.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a una istruttoria specifica per ciascuna materia che, attraverso procedure e metodologie accreditate, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni in relazione alla Regione richiedente e alle altre Regioni.
1.107. (ex 1.122.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a una istruttoria per singola materia che, attraverso procedure oggettive e metodologie condivise, documenti i benefìci e i costi dell'eventuale trasferimento di funzioni.
1.108. (ex 1.123.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1.110. (ex 1.125.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: essenziale e imprescindibile.
1.111. (ex 1.126.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: essenziale.
1.112. (ex 1.127.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: imprescindibile.
1.113. (ex 1.128.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con la seguente: fondamentale.
1.114. (ex 1.129.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: invalicabile con le seguenti: essenziale, imprescindibile e non superabile.
1.115. (ex 1.131.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.117. (ex 1.133.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni, quando previsto da una specifica previsione legislativa.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti ed attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.118. (ex 1.134.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.119. (ex 1.135.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , per assicurare uno svolgimento fino alla fine del periodo con le seguenti: . A tal fine, ciascun anno la legge di bilancio stanzia le somme necessarie al finanziamento delle materie e delle funzioni, in modo tale da garantire che i Lep siano effettivamente attuabili in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Solo in seguito al completo finanziamento potranno essere adottati i trasferimenti delle funzioni e delle materie.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale» cui accedono le Regioni per finanziare i Lep, in modo tale che siano garantiti e attuati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
1.120. (ex 1.136.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di attribuzione è consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai Lep.
1.124. (ex 1.141.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Governo del territorio.
1.127. (ex 1.144.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo.
1.128. (ex 1.145.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.129. (ex 1.146.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.130. (ex 1.147.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.131. (ex 1.148.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.132. (ex 1.149.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.133. (ex 1.150.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.134. (ex 1.151.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.135. (ex 1.152.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.136. (ex 1.153.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.137. (ex 1.154.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.138. (ex 1.155.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.139. (ex 1.156.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.140. (ex 1.157.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.141. (ex 1.158.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.142. (ex 1.159.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.143. (ex 1.160.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.144. (ex 1.161.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.145. (ex 1.162.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.146. (ex 1.163.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.147. (ex 1.164.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.148. (ex 1.165.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni riferite alle materie: Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
1.149. (ex 1.166.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.150. (ex 1.167.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.151. (ex 1.168.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.152. (ex 1.169.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.153. (ex 1.170.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.154. (ex 1.171.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.155. (ex 1.172.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.156. (ex 1.173.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.157. (ex 1.174.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.158. (ex 1.175.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.159. (ex 1.176.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.160. (ex 1.177.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.161. (ex 1.178.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.162. (ex 1.179.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.163. (ex 1.180.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.164. (ex 1.181.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.165. (ex 1.182.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.166. (ex 1.183.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.167. (ex 1.184.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.168. (ex 1.185.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.169. (ex 1.186.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.170. (ex 1.187.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.171. (ex 1.188.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.172. (ex 1.189.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.173. (ex 1.190.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.174. (ex 1.191.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali.
1.175. (ex 1.192.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.176. (ex 1.193.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie grandi reti di trasporto e di navigazione e porti e aeroporti civili.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.177. (ex 1.194.) Iaria, Auriemma, Cantone, Alfonso Colucci, Fede, Penza, Riccardo Ricciardi, Traversi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.178. (ex 1.195.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e per le seguenti dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: Rapporti internazionali; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; porti.
1.180. (ex 1.197.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, disciplinano forme di coordinamento fra lo Stato e la regione nelle materie oggetto di trasferimento.
Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione dispongono, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia di coordinamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, e del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative. A tal fine il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione che indica le attività svolte, gli obiettivi conseguiti e le eventualità criticità emerse in sede di attuazione.
1.182. (ex 1.199.) Faraone, Boschi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al commercio con l'estero.
1.184. (ex 1.201.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro.
1.185. (ex 1.202.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'istruzione.
1.186. (ex 1.203.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle professioni.
1.187. (ex 1.204.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela della salute.
1.188. (ex 1.205.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative ai porti e aeroporti civili.
1.189. (ex 1.206.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative all'ordinamento della comunicazione.
1.190. (ex 1.207.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla previdenza complementare e integrativa.
1.191. (ex 1.208.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.
1.192. (ex 1.209.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
1.193. (ex 1.210.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alle grandi reti di trasporto e navigazione.
1.194. (ex 1.211.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
1.195. (ex 1.212.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È in ogni caso esclusa l'attribuzione di funzioni relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
1.196. (ex 1.213.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e regione di cui all'articolo 2 non è avviato sino alla determinazione dei LEP secondo le modalità stabilite all'articolo 3.
1.198. (ex 1.215.) Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese tra le restanti materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nei limiti posti dalla legislazione nazionale sui rispettivi princìpi fondamentali.
1.199. (ex 1.216.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con legge statale sono previamente definiti:
a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;
b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;
c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;
e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;
f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefìci per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.200. (ex 1.217.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La procedura di richieste di funzioni o compiti non associati a LEP può essere avviata successivamente all'approvazione di un disegno di legge che determina i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefìci per la regione richiedente, le altre regioni e lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo. La legge dello Stato definisce prioritariamente le condizioni per l'accesso all'autonomia differenziata nelle materie di cui al presente comma attraverso una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del Paese, anche in termini di efficienza ed efficacia, nella gestione a livello decentrato, rapidità e qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.201. (ex 1.218.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza del divieto di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.204. (ex 1.221.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: comunque il negoziato aggiungere le seguenti: che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.205. (ex 1.222.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali relative alle materie oggetto di possibile attribuzione alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge.
2-ter. Il trasferimento alle regioni delle funzioni statali di cui all'Allegato I non è consentito per le materie di seguito elencate: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'Allegato I e di seguito elencate è consentito nei limiti di cui al presente comma: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che non potrà in ogni caso estendersi alle funzioni di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;
all'articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'approvazione è subordinata alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;
all'articolo 2, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;
all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese con le seguenti: esclusivamente osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater, e;
all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese con le seguenti: in ogni caso osservando i divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.206. (ex 1.223.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: che, con riguardo fino alla fine del periodo, con le seguenti: che non potrà in alcun caso estendersi a funzioni oggetto dei divieti di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.207. (ex 1.224.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con L'unione Europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.208. (ex 1.225.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni (scheda n. 1); Commercio con l'estero (scheda n. 2); Tutela e sicurezza del lavoro (scheda n. 3); Istruzione e norme generali sull'istruzione (schede nn. 4 e 5); Professioni (scheda n. 6); Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi (scheda n. 7); Tutela della salute (scheda n. 8); Protezione civile (scheda n. 11); Grandi reti di trasporto e di navigazione (scheda n. 14); Ordinamento della comunicazione (scheda n. 15); Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (scheda n. 16); Previdenza complementare e integrativa (scheda n. 17).
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC (scheda n. 13); Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (scheda n. 18); Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (scheda n. 19); Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze (schede nn. 20 e 21); Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy (scheda n. 23).
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione (scheda n. 9); Ordinamento sportivo (scheda n. 10); Governo del territorio (scheda n. 12).
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.209. (ex 1.226.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.210. (ex 1.227.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.211. (ex 1.228.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.212. (ex 1.229.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.213. (ex 1.230.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.214. (ex 1.231.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.215. (ex 1.232.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.216. (ex 1.233.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.217. (ex 1.234.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.218. (ex 1.235.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.219. (ex 1.236.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.220. (ex 1.237.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.221. (ex 1.238.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.222. (ex 1.239.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.223. (ex 1.240.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.224. (ex 1.241.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'elenco delle funzioni statali nelle materie suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è incluso nell'allegato A alla presente legge che ne costituisce parte integrante.
2-ter. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non è in alcun caso consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle seguenti materie: Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione e norme generali sull'istruzione; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Protezione civile; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa.
2-quater. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito nei limiti di seguito indicati per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Porti e aeroporti civili, escluse le funzioni assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ENAC; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Valorizzazione beni culturali e ambientali, escluse le funzioni assegnate al Ministero della cultura e agli Istituti del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale; Casse rurali, casse di risparmio e aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, escluse le funzioni assegnate allo Stato e alle Autorità indipendenti, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze; Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, escluse le funzioni assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Sistema nazionale, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-quinquies. Il trasferimento alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è consentito per le funzioni comprese nell'elenco allegato e riferite alle materie: Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio.
Conseguentemente:
all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata;
all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che lo approva subordinatamente alla verifica dell'osservanza dei diritti di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge.;
aggiungere, in fine, il seguente allegato: *(vedi fascicolo a parte)
1.225. (ex 1.242.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.01. (ex 1.01.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni relative alle basi comuni delle intese)
1. I meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste, sono fissati con legge dello Stato, che disciplina gli strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato.
2. Al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la legge dello Stato disciplina la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.
3. Ciascuna intesa deve essere istruita garantendo l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini e delle categorie interessate, e finalizzata al pieno rispetto dei principi costituzionali e alla piena tutela dei beni pubblici comuni, assicurando altresì, nei compiti e funzioni oggetto di differenziazione, omogeneità amministrativa sul territorio nazionale. Le intese devono procedere secondo un criterio selettivo, sostenibile e graduale e prevedere che lo stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socio-economico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni si uniformano.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.03. (ex 1.03.) Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le singole funzioni svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni.
2. Nella medesima individuazione sono espressamente indicate le funzioni statali che non sono trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi. La medesima legge individua le modalità di individuazione da parte dei soggetti di cui al comma precedente e della Ragioneria generale dello Stato di adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.04. (ex 1.04.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuati i criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti sulle singole materie trasferibili, individuano le risolse finanziarie assegnabili. La legge determina altresì i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP. I predetti elementi sono altresì illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.05. (ex 1.05.) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni preliminari alle intese)
1. Con legge dello stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere. Sono altresì definite le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazione derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni, nonché la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.
2. Lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, può modificare unilateralmente gli elementi delle intese di cui alla presente legge per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.06. (ex 1.06.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Meccanismi preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono individuati i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. A tal fine sono individuate metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale, individuando altresì le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.07. (ex 1.07.) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Meccanismi preliminari alle intese)
1. Con legge dello Stato, sono individuate le forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.
2. La legge definisce le modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole Regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle Regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle Regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella Regione richiedente, devono essere ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia di cui agli articoli successivi.
3. I criteri di valutazione di cui al presente articolo ricomprendono anche la valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle Regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più Regioni. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge determina i criteri delle procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle Regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.08. (ex 1.08.) Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.09. (ex 1.09.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.010. (ex 1.010.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.011. (ex 1.011.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di misure per le altre regioni a statuto ordinario.
1.012. (ex 1.012.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni.
1.013. (ex 1.013.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Piemonte.
1.014. (ex 1.014.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Lombardia.
1.015. (ex 1.015.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Liguria.
1.016. (ex 1.016.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Veneto.
1.017. (ex 1.017.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Emilia-Romagna.
1.018. (ex 1.018.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Toscana.
1.019. (ex 1.019.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Marche.
1.020. (ex 1.020.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Lazio.
1.021. (ex 1.021.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Abruzzo.
1.022. (ex 1.022.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Molise.
1.023. (ex 1.023.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Basilicata.
1.024. (ex 1.024.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Campania.
1.025. (ex 1.025.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Puglia.
1.026. (ex 1.026.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione della regione Calabria.
1.027. (ex 1.027.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio.
1.028. (ex 1.028.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte e Calabria.
1.029. (ex 1.029.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.030. (ex 1.030.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Basilicata.
1.031. (ex 1.031.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Calabria.
1.032. (ex 1.032.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Puglia.
1.033. (ex 1.033.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.034. (ex 1.034.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Basilicata.
1.035. (ex 1.035.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.036. (ex 1.036.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo e Umbria.
1.037. (ex 1.037.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Molise, Toscana, Lazio e Umbria.
1.038. (ex 1.038.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.039. (ex 1.039.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Umbria.
1.040. (ex 1.040.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Calabria e Umbria.
1.041. (ex 1.041.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Umbria.
1.042. (ex 1.042.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.043. (ex 1.043.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo e Umbria.
1.044. (ex 1.044.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norme a tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica)
1. Resta ferma in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, la facoltà dello Stato di stabilire, con disposizioni di rango primario, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, misure transitorie a carico della regione, a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica, con contestuale adozione di analoghe misure per le altre regioni a statuto ordinario, ad esclusione delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Abruzzo Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.
1.045. (ex 1.045.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ALLEGATO ALL'EMENDAMENTO ZARATTI 1.203 (EX 1.220) SEGNALATO PER LA VOTAZIONE E AGLI EMENDAMENTI: ZARATTI 1.204 (EX 1.221) E 1.205 (EX 1.222), ALFONSO COLUCCI 1.206 (EX 1.223), ZARATTI 1.207 (EX 1.224), 1.208 (EX 1.225), 1.209 (EX 1.226), 1.210 (EX 1.227), 1.211 (EX 1.228), 1.212 (EX 1.229), 1.213 (EX 1.230), 1.214 (EX 1.231), 1.215 (EX 1.232), 1.216 (EX 1.233), 1.217 (EX 1.234), 1.218 (EX 1.235), 1.219 (EX 1.236), 1.220 (EX 1.237), 1.221 (EX 1.238), 1.222 (EX 1.239), 1.223 (EX 1.240), 1.224 (EX 1.241) E 1.225 (EX 1.242), NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
A.C. 1665 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
Sopprimerlo.
2.2. (ex 2.2.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,.
2.8. (ex 2.9.) Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Cantone, Fede, Traversi, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: rispondente a specificità proprie della Regione richiedente e funzionale alla crescita e allo sviluppo del Paese,.
2.11. (ex 2.12.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali.
2.20. (ex 2.31.) Carfagna.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento.
2.24. (ex 2.37.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La Regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2.26. (ex 2.39.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la regione richiedente.
Conseguentemente:
al medesimo comma,
al terzo periodo, sostituire la parola: negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la Regione richiedente;
al quarto periodo, sostituire la parola: negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la Regione richiedente;
al quinto periodo sostituire la parola: negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la Regione richiedente;
al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la Regione richiedente;
al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: negoziato con le seguenti: oggetto dell'interlocuzione con la Regione richiedente;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.
2.72. (ex 2.88.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie con le seguenti: una o più funzioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: materia o ambito di materia con le seguenti: funzione o più funzioni.
2.78. (ex 2.95.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di avviso negativo del competente Ministero, la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà e ne è inviata apposita relazione alle Camere.
2.83. (ex 2.100.) Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità. Le Camere, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 9 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della Giunta regionale interessata.;
al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata aggiungere le seguenti: e dal Consiglio delle autonomie locali della Regione interessata;
al comma 5, primo periodo, dopo la parola: predispone, aggiungere le seguenti: , motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,.
2.87. (ex 2.104.) Bonafè, Ubaldo Pagano, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.
2.88. (ex 2.105.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.
2.89. (ex 2.106.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra Regione.
2.90. (ex 2.107.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2.91. (ex 2.108.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.
2.93. (ex 2.110.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.
2.94. (ex 2.114.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma, in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, non possono riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle seguenti materie: istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali.
2.99. (ex 2.119.) Caso, Orrico, Amato, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.
2.113. (ex 2.134.) Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La regione interessata, a tal fine, trasmette alle Camere una relazione che espone le valutazioni e le motivazioni che giustificano la richiesta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, unitamente all'indicazione delle modalità di attuazione e ai modelli organizzativi che si intende attuare, nonché alla stima degli eventuali maggiori oneri, anche indiretti, derivanti dalla stessa per la finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia aggiungere le seguenti: , ovvero sulla base di atto di indirizzo delle Camere,;
dopo le parole: ambiti di materie aggiungere le seguenti: , o parti di queste,.
2.109. (ex 2.130.) Boschi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre Regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.
2.112. (ex 2.133.) D'Orso, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.
2.115. (ex 2.136.) Bruno, Scerra, Scutellà, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia con le seguenti: previa approvazione di un atto di indirizzo delle Camere.
2.118. (ex 2.139.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, all'Ufficio parlamentare di bilancio e alla Banca d'Italia, che si esprimono su di esso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4.;
al comma 5, dopo le parole: valutato il parere della Conferenza unificata e aggiungere le seguenti: , nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, i pareri di cui al comma 4-bis,.
2.125. (ex 2.145.) Boschi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4.;
al comma 5, dopo le parole: valutato il parere della Conferenza unificata e aggiungere le seguenti: , nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4.
2.126. (ex 2.146.) Carfagna.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e sull'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.
2.121. (ex 2.142.) Caso, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di trasparenza, integrità e digitalizzazione ai fini del coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, favorendo, in particolare, la partecipazione dei giovani e la più ampia rappresentanza delle istanze giovanili. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.127. (ex 2.147.) Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, in particolare per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.
2.128. (ex 2.148.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 9, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla Regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla Regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 9 e 10 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.
Conseguentemente:
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli atti di indirizzo con le seguenti: delle indicazioni delle Camere.
2.132. (ex 2.152.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche ai fini di cui all'articolo 9, aggiungere le seguenti: e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni.
2.134. (ex 2.154.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di concerto con i Ministri competenti.
2.137. (ex 2.157.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente.
2.139. (ex 2.160.) Carotenuto, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre Regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.
2.142. (ex 2.162.) Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e alle altre Regioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.
2.146. (ex 2.167.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.
2.154. (ex 2.175.) Scerra, Scutellà, Bruno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque decorso il relativo termine.
2.157. (ex 2.202.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: è immediatamente trasmesso alle Camere fino alla fine del comma con le seguenti: è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla Regione interessata.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4, con le seguenti: sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2.159. (ex 2.205.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni con le seguenti: recepite le modifiche apportate dalle Camere.
2.165. (ex 2.214.) Boschi.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla regione interessata e alla Conferenza unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.;
al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-bis predispone lo schema di intesa definitivo.
2.166. (ex 2.215.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.
Conseguentemente,
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli atti di indirizzo di cui al comma 4 con le seguenti: dei pareri obbligatori e vincolanti di cui al comma 4;
al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: sulla base di pareri obbligatori e vincolanti dei competenti organi parlamentari.
2.167. (ex 2.200.) Carfagna.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
2.171. (ex 2.221.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.
2.182. (ex 2.234.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: relazione con la seguente: comunicazione.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: seguita dal voto su apposita risoluzione.
2.216. (ex 2.270.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.
2.250. (ex 2.309.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: definitivo aggiungere le seguenti: , unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre Regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,.
2.253. (ex 2.312.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.252. (ex 2.311.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.
2.265. (ex 2.325.) Carfagna.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Sulla base dell'intesa, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, delibera un disegno di legge per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 7;
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il disegno di legge di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per essere esaminato ed approvato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo la procedura normale di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione.
2.267. (ex 2.327.) Sarracino, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di approvazione dell'intesa, che vi è allegata con le seguenti: che riproduce i contenuti dell'intesa ai fini dell'esame parlamentare.
Conseguentemente, al comma 8:
sopprimere le parole: , cui è allegata l'intesa,;
sostituire le parole: per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura.
2.270. (ex 2.330.) Boschi.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di approvazione dell'intesa con le seguenti: avente ad oggetto l'intesa.
Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere che la approvano con o senza modifiche, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2.271. (ex 2.331.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, dopo le parole: per la deliberazione, aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi regolamenti,.
2.281. (ex 2.341.) Sarracino, Bonafè.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
2.283. (ex 2.343.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.
2.284. (ex 2.344.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.
2.282. (ex 2.342.) Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
Sopprimerlo.
2.1. (ex 2.1.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 1.
2.3. (ex 2.3.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, al primo periodo, premettere il seguente: L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.
2.4. (ex 2.4.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
2.5. (ex 2.6.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attribuzione di aggiungere la seguente: singole.
2.6. (ex 2.7.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.
2.7. (ex 2.8.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,.
2.9. (ex 2.10.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , corredato dai motivi e dagli aspetti finanziari.
2.10. (ex 2.11.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: con legge regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione o, se non istituito, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) regionali.
2.12. (ex 2.13.) Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla Regione con le seguenti: dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.13. (ex 2.16.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla Regione aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali con le seguenti: dopo aver acquisito il parere degli enti locali.
2.14. (ex 2.17.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla Regione aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
2.15. (ex 2.18.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla Regione aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
2.16. (ex 2.19.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.
2.17. (ex 2.20.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali con le seguenti: sentito il Consiglio delle autonomie locali.
2.18. (ex 2.25.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali.
2.19. (ex 2.29.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale.
2.21. (ex 2.30.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del periodo.
2.22. (ex 2.35.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: avendo cura di indicare, per ciascuna delle materie richieste, le ragioni della richiesta, avuto riguardo alle caratteristiche territoriali, economiche e sociali della Regione stessa. Le modalità e le forme di approvazione dell'atto di iniziativa sono stabilite dalla Regione, assicurando la discussione ed approvazione da parte del Consiglio regionale.
2.23. (ex 2.36.) Sarracino, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
2.25. (ex 2.38.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente,
al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.27. (ex 2.40.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente,
al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.28. (ex 2.41.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.29. (ex 2.42.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.30. (ex 2.43.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.31. (ex 2.44.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.32. (ex 2.45.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.33. (ex 2.46.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.34. (ex 2.47.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.35. (ex 2.48.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.36. (ex 2.49.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.37. (ex 2.51.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.38. (ex 2.52.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.39. (ex 2.53.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.40. (ex 2.54.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.41. (ex 2.56.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.42. (ex 2.57.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.43. (ex 2.58.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.44. (ex 2.59.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente,
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.45. (ex 2.60.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione della regione Piemonte, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.46. (ex 2.61.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
*2.47. (ex 2.62.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
*2.48. (ex 2.63.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale..
Conseguentemente, al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
2.49. (ex 2.64.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.50. (ex 2.65.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
*2.51. (ex 2.66.) Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
*2.52. (ex 2.67.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto è trasmesso alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi Regolamenti.
2.53. (ex 2.69.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2.54. (ex 2.70.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'atto è trasmesso aggiungere le seguenti: , unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,.
2.55. (ex 2.71.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato.
2.56. (ex 2.72.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per la cultura, il Ministro della salute,.
2.57. (ex 2.73.) Alfonso Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.
2.58. (ex 2.74.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura,.
2.59. (ex 2.75.) Alfonso Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito,.
2.60. (ex 2.76.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della cultura,.
2.61. (ex 2.77.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute,.
2.62. (ex 2.78.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole da: che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.
*2.63. (ex 2.79.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire le parole da: che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.
*2.64. (ex 2.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecentoquaranta.
2.65. (ex 2.81.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.
2.66. (ex 2.82.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.
2.67. (ex 2.83.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tre mesi.
2.68. (ex 2.84.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: anche ai fini dell'individuazione, aggiungere la seguente: propedeutica.
2.69. (ex 2.85.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 5 maggio 2009, n. 42 aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2.70. (ex 2.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avvia il negoziato con le seguenti: può avviare il negoziato.
2.71. (ex 2.87.) Boschi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il negoziato aggiungere le seguenti: , sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione,.
2.73. (ex 2.90.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al precedente periodo è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.
2.74. (ex 2.91.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
2.75. (ex 2.92.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: avvia comunque con le seguenti: avvia, dopo il parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
2.76. (ex 2.93.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a materie o ambiti di materie con le seguenti: a funzioni concernenti materie.
2.77. (ex 2.94.) Cuperlo.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie.
Conseguentemente, al comma 2, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: o ambiti di materie.
2.79. (ex 2.96.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3.
2.80. (ex 2.97.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: per ciascuna singola materia o ambito di materia con le seguenti: per ciascuna singola funzione.
2.81. (ex 2.98.) Cuperlo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmette lo stesso alle Camere, unitamente alle valutazioni dei ministri interessati e a una relazione che dia conto:
a) del rispetto da parte del progetto dei principi individuati all'articolo 1, comma 1;
b) dell'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento statale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;
c) della complessiva posizione del Governo e delle prospettive negoziali.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di iniziativa, le Camere si esprimono sulla relazione di cui al comma 1 con specifico atto di indirizzo. Il Governo assicura che la posizione rappresentata in sede di negoziato con la regione interessata sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.
1-ter. Acquisiti gli atti di indirizzo di cui al comma 1-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
2.82. (ex 2.99.) Faraone, Boschi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.
2.84. (ex 2.101.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 2.
2.85. (ex 2.102.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.
2.86. (ex 2.103.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.
2.92. (ex 2.109.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono concernere aggiungere le seguenti: l'esercizio delle funzioni amministrative relative a.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni;
all'articolo 7, sopprimere il comma 3.
2.95. (ex 2.115.) Faraone, Boschi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: una o più materie fino alla fine del comma, con le seguenti: una o più funzioni di un'unica materia o ambito di materia tra quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2.96. (ex 2.116.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni con le seguenti: una o più funzioni concernenti le relative materie.
2.97. (ex 2.117.) Cuperlo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ambiti di materie aggiungere le seguenti: , nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale.
2.98. (ex 2.118.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ragione di motivate e documentate specificità regionali.
2.100. (ex 2.120.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere a maggioranza qualificata.
2.101. (ex 2.122.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere a maggioranza assoluta.
2.102. (ex 2.123.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro centoventi giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.103. (ex 2.124.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.104. (ex 2.125.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro sessanta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.105. (ex 2.126.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro novanta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.106. (ex 2.127.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.107. (ex 2.128.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente.
2.108. (ex 2.129.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La regione interessata, a tal fine, trasmette alle Camere una relazione che espone le valutazioni e le motivazioni che giustificano la richiesta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, unitamente all'indicazione delle modalità di attuazione e ai modelli organizzativi che si intende attuare, nonché alla stima degli eventuali maggiori oneri, anche indiretti, derivanti dalla stessa per la finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Conseguentemente, al comma 2:
dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia aggiungere le seguenti: , ovvero sulla base di atto di indirizzo delle Camere,;
dopo le parole: ambiti di materie aggiungere le seguenti: , o parti di queste,.
2.109. (ex 2.130.) Boschi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.
2.110. (ex 2.131.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.
2.111. (ex 2.132.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.
2.114. (ex 2.135.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.
2.116. (ex 2.137.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: giuridica o economica con le seguenti: giuridica, economica e sociale.
2.117. (ex 2.138.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia aggiungere: sentite le Commissioni parlamentari competenti.
2.119. (ex 2.140.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ad alcune materie o ambiti di materie individuati con le seguenti: ad alcune funzioni individuate.
2.120. (ex 2.141.) Cuperlo.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'atto o gli atti di iniziativa e l'oggetto del negoziato devono limitarsi a disciplinare ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e non possono consistere nel trasferimento di intere materie o ambiti di materie.
2.122. (ex 2.121.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.
2.123. (ex 2.143.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.
2.124. (ex 2.144.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.
2.129. (ex 2.149.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.
2.130. (ex 2.150.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: relazione tecnica aggiungere la seguente: economica.
Conseguentemente:
al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: relazione tecnica aggiungere la seguente: economica;
al comma 7, sopprimere la parola: immediatamente.
2.133. (ex 2.153.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: approvato con la seguente: esaminato.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.
2.135. (ex 2.155.) Cafiero De Raho, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, D'Orso.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.136. (ex 2.156.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.
2.138. (ex 2.158.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.
2.140. (ex 2.159.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 4.
2.141. (ex 2.161.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi Regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: valutato il parere della con le seguenti: valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla.
2.143. (ex 2.163.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
2.144. (ex 2.164.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Lo schema di intesa preliminare aggiungere le seguenti: , approvato con legge,.
Conseguentemente:
al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , che si esprimono con atti di indirizzo fino a: dello schema di intesa preliminare;
al comma 5, sopprimere il primo periodo;
al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Lo schema di intesa definitivo con le seguenti: L'intesa approvata con legge;
al comma 5, sopprimere il quarto periodo;
al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: Con lo schema di intesa definitivo,.
2.145. (ex 2.165.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecento giorni.
2.147. (ex 2.168.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.148. (ex 2.169.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.149. (ex 2.170.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
2.150. (ex 2.171.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
2.151. (ex 2.172.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
2.152. (ex 2.173.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
2.153. (ex 2.174.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2.155. (ex 2.176.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque decorso il relativo termine.
2.156. (ex 2.201.) Boschi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: termine, lo schema di intesa preliminare aggiungere le seguenti: è nuovamente trasmesso al Consiglio dei ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso.
2.158. (ex 2.204.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.
2.160. (ex 2.207.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.
2.161. (ex 2.208.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei competenti organi con le seguenti: delle competenti Commissioni.
2.162. (ex 2.211.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: competenti organi parlamentari, aggiungere le seguenti: inclusa la Commissione parlamentare per le questioni regionali,.
2.163. (ex 2.212.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: parlamentari aggiungere le seguenti: ed in ogni caso da parte della Commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della Commissione competente per i profili finanziari.
2.164. (ex 2.213.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: con atti di indirizzo aggiungere le seguenti: e di controllo.
2.168. (ex 2.218.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
Conseguentemente, al comma 5:
al primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni;
al terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.169. (ex 2.219.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
2.170. (ex 2.220.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
Conseguentemente, al comma 5:
al primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni;
al terzo periodo, dopo le parole è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.172. (ex 2.222.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*2.173. (ex 2.224.) Boschi.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*2.174. (ex 2.225.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
2.175. (ex 2.230.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
2.176. (ex 2.229.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
2.177. (ex 2.228.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
2.178. (ex 2.226.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2.179. (ex 2.227.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: approvazione.
2.180. (ex 2.231.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza.
2.181. (ex 2.233.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema è altresì trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.
2.183. (ex 2.235.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.184. (ex 2.236.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.
2.185. (ex 2.237.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 5.
2.186. (ex 2.238.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2.187. (ex 2.239.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o il con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri e il.
2.188. (ex 2.240.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
2.189. (ex 2.242.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.
*2.190. (ex 2.243.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.
*2.191. (ex 2.244.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
**2.192. (ex 2.245.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
**2.193. (ex 2.249.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.194. (ex 2.246.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.195. (ex 2.250.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: duecentosettanta giorni.
2.196. (ex 2.247.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trecentosessanta giorni.
2.197. (ex 2.248.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,.
2.198. (ex 2.251.) Pavanelli, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: definitivo.
2.199. (ex 2.253.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, sostituire le parole da: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario fino a: trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata.
2.200. (ex 2.254.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno cinque ulteriori negoziati.
2.201. (ex 2.255.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno tre ulteriori negoziati.
2.202. (ex 2.256.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno due ulteriori negoziati.
2.203. (ex 2.257.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , ove necessario.
2.204. (ex 2.258.) Alfonso Colucci.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali, politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.
2.205. (ex 2.259.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2.206. (ex 2.260.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri.
2.207. (ex 2.261.) Faraone, Boschi.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della cultura,.
2.208. (ex 2.262.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
2.209. (ex 2.263.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione e del merito,.
2.210. (ex 2.264.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro della cultura,.
2.211. (ex 2.265.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4,.
2.212. (ex 2.266.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4 con le seguenti: in ogni caso.
2.213. (ex 2.267.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: riferisce alle Camere aggiungere la seguente: prontamente.
2.214. (ex 2.268.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: apposita aggiungere la seguente: dettagliata.
2.215. (ex 2.269.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere le seguenti: , corredata di puntuale documentazione,.
2.217. (ex 2.271.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
2.218. (ex 2.273.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: Lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, è presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Dopo l'approvazione da parte delle Camere, lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa approvata dalle Camere e dalla regione interessata, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della giunta regionale interessata.
2.219. (ex 2.274.) Faraone, Boschi.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.220. (ex 2.275.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.221. (ex 2.276.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.222. (ex 2.277.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.223. (ex 2.278.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso fino a: Consiglio dei ministri con le seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.224. (ex 2.279.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.225. (ex 2.280.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.226. (ex 2.282.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.227. (ex 2.283.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.228. (ex 2.284.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per i rapporti con il parlamento è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.229. (ex 2.285.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.230. (ex 2.286.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.231. (ex 2.287.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.232. (ex 2.288.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.233. (ex 2.289.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.234. (ex 2.290.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le disabilità è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.235. (ex 2.291.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della giustizia è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.236. (ex 2.292.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro della cultura, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.237. (ex 2.293.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.238. (ex 2.294.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro della salute, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.239. (ex 2.295.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della difesa è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.240. (ex 2.296.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro del turismo è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.241. (ex 2.297.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva a maggioranza assoluta secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.242. (ex 2.298.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnico-economica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.243. (ex 2.300.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro centoventi giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.244. (ex 2.301.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.245. (ex 2.302.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.246. (ex 2.304.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva a maggioranza qualificata secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.
2.247. (ex 2.306.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata.
2.248. (ex 2.307.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi.
2.249. (ex 2.308.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.
2.251. (ex 2.310.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.254. (ex 2.313.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: che lo approva aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
2.255. (ex 2.314.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: che lo approva aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
2.256. (ex 2.315.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: dei cittadini mediante referendum.
2.257. (ex 2.316.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: di tutti gli enti locali.
2.258. (ex 2.317.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.259. (ex 2.318.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
2.260. (ex 2.320.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni con le seguenti: Entro novanta giorni.
2.261. (ex 2.321.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni con le seguenti: Entro sessanta giorni.
2.262. (ex 2.322.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.263. (ex 2.323.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: dove risulta approvato se consegue l'unanimità.
2.264. (ex 2.324.) Pellegrini, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 6.
2.266. (ex 2.326.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
2.268. (ex 2.328.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.269. (ex 2.329.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: allegata aggiungere le seguenti: , unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sullo schema.
2.272. (ex 2.332.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
2.273. (ex 2.333.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza.
2.274. (ex 2.334.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.275. (ex 2.335.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.276. (ex 2.336.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 7.
2.277. (ex 2.337.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 8.
2.278. (ex 2.338.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 8, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
2.279. (ex 2.339.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, sostituire le parole: per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.
2.280. (ex 2.340.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.285. (ex 2.345.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al disegno di legge sono allegate l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.
2.286. (ex 2.346.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.
2.287. (ex 2.347.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.
2.288. (ex 2.348.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In attuazione del principio di trasparenza, quale livello essenziale dell'azione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, le amministrazioni interessate dalle intese garantiscono la piena conoscibilità e accessibilità attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali dei dati e della documentazione di ogni fase della procedura.
2.289. (ex 2.349.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative volte all'introduzione del certificato elettorale in formato digitale – 3-01250
PAOLO EMILIO RUSSO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante codice dell'amministrazione digitale, ha istituito presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente – Anpr;
tra le finalità previste vi è l'integrazione, all'interno dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
dal 4 marzo 2024 sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente è possibile consultare in modalità telematica i propri dati elettorali e scaricare, in formato digitale, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici;
un'ulteriore finalità che si vuole raggiungere è quella dell'attivazione di un certificato elettorale digitale in grado di sostituire le attuali tessere elettorali cartacee;
la semplificazione per l'accesso alla documentazione necessaria all'esercizio del diritto di voto e la digitalizzazione di tale documentazione può contrastare, in parte, il crescente astensionismo elettorale, che purtroppo sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come ha da ultimo ulteriormente dimostrato l'affluenza alle ultime elezioni per l'elezione del Parlamento europeo –:
quali siano i tempi previsti per la sostituzione dell'attuale tessera elettorale con un documento in formato digitale e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare a tal fine il Ministro interrogato.
(3-01250)
Ulteriori iniziative per il contrasto dei flussi migratori irregolari verso l'Italia – 3-01251
IEZZI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nel 2024 il numero degli immigranti giunti illegalmente in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo ha registrato un drastico calo rispetto al 2023: secondo i dati pubblicati sul «Cruscotto statistico giornaliero» del Ministero dell'interno, alla data del 10 giugno 2024, sarebbero complessivamente 22.944 gli arrivi registrati rispetto ai 54.308 dello stesso periodo del 2023;
si tratta di un oggettivo e importante risultato che si conferma ormai da oltre otto mesi e che attesta la validità delle politiche migratorie messe in atto finora dal Governo per contrastare l'immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani;
ad ulteriore conferma dell'efficacia di tali misure anche i più recenti dati resi noti dall'Unhcr: l'Italia è, infatti, l'unico tra i Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo ad aver registrato in questi mesi una netta riduzione degli sbarchi, pari a oltre il 60 per cento, continuando invece negli altri Paesi un aumento esponenziale degli arrivi via mare;
con riguardo invece ai flussi migratori irregolari provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica, già il 21 ottobre 2023 vennero attivati i controlli lungo il confine italo-sloveno in deroga al Accordo di Schengen e in questi giorni si è avuta notizia della decisione di farli proseguire per ulteriori sei mesi;
considerato il grave impatto che un'immigrazione senza alcun controllo può avere per la sicurezza dei cittadini e la stabilità sociale, sin dal suo insediamento il Governo ha affrontato la questione migratoria in modo rigoroso, con provvedimenti e iniziative volte a gestire il fenomeno anziché subirlo –:
quali eventuali ulteriori iniziative il Governo intenda adottare per contrastare i flussi migratori irregolari verso l'Italia.
(3-01251)
Ulteriori misure per velocizzare l' iter di rilascio e rinnovo dei passaporti, con riferimento alle città in cui persistono lunghi tempi di attesa – 3-01252
FOTI, DONZELLI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, URZÌ, DE CORATO, KELANY, MICHELOTTI, MURA e SBARDELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
recenti rilevazioni fanno emergere un deciso miglioramento nei tempi di rinnovo e rilascio dei passaporti: situazione confortante attese le imminenti vacanze estive, con vantaggio dei cittadini;
dalle ultime notizie sui tempi di attesa per il passaporto effettuate a fine maggio 2024 su 19 città (Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento) è confermato un migliore standard nel rilascio del detto documento;
l'analisi su 19 capoluoghi di regione e provincia evidenzia che nella metà dei casi vi sono infatti tempi accettabili; in alcuni si è scesi da valori in mesi a valori in giorni; inoltre, un ulteriore alleggerimento sarà dato dalla possibilità di richiedere il documento presso gli uffici postali;
tuttavia, l'indagine pre-vacanze di Altroconsumo evidenzia che ancora troppe città hanno liste di attesa che possono anche superare i 3 mesi;
si rilevano ancora tempi di attesa troppo lunghi per un documento essenziale per l'espatrio in alcune città, soprattutto quelle più popolose e i capoluoghi di regione: oltre 3 mesi a Milano (dove però sei mesi fa non c'era disponibilità) e a Cagliari, tra i due e i tre mesi a Napoli, Bologna, Firenze e Torino –:
quali siano le ulteriori misure previste atte a garantire la velocizzazione dell'iter nel rilascio e rinnovo dei passaporti, nelle città dove ancora si riscontrano problemi.
(3-01252)
Iniziative volte a promuovere il reclutamento nelle Forze armate anche in relazione all'evoluzione dei sistemi di difesa e del contesto internazionale – 3-01253
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
le Forze armate rappresentano una garanzia fondamentale per la sicurezza e la difesa del Paese, soprattutto nel contesto attuale di instabilità e incertezza internazionale, come si evince dai recenti conflitti scoppiati in Europa, Medio Oriente e Sahel;
l'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi», introduce il rinnovo di ventiquattro mesi per la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale;
le deleghe danno la possibilità di reclutare personale destinato alle attività operative, introducendo una maggiore gradualità nel conseguimento degli obiettivi di riduzione del personale che erano stati stabiliti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244;
il 3 maggio 2024 il generale di corpo d'armata Carmine Masiello, capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, ha dichiarato a Il Corriere della Sera: «L'Esercito attuale deve essere rivisto sotto diversi profili. (...) Vanno rivisti soprattutto i principali sistemi d'arma, potenziati gli strumenti, ma anche adeguate le strutture, i sistemi addestrativi, le procedure d'impiego»;
il 12 maggio 2024 il Ministro interrogato ha dichiarato all'Ansa: «le Forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola. Le Forze armate servono per fare professionisti, che difendono le istituzioni e la pace» –:
quali ulteriori iniziative intenda assumere per garantire il reclutamento del personale delle Forze armate in misura e con criteri adeguati all'evoluzione dei sistemi di difesa e del contesto internazionale.
(3-01253)
Iniziative a favore dei lavoratori del comparto scuola, con particolare riferimento al rinnovo del contratto e al contrasto strutturale al precariato – 3-01254
PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
nell'ottobre 2023 il Ministero dell'istruzione e del merito ha avviato il cosiddetto «Piano di welfare» rivolto a dirigenti scolastici, docenti, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e ai dipendenti del Ministero. La collaborazione ha visto la partecipazione di grandi operatori economici, come Coldiretti, Trenitalia, Italo, Ita airways e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, i quali hanno offerto sconti fino al 30 per cento sui loro beni e servizi ai lavoratori coinvolti nel cosiddetto «Piano di welfare»;
nei giorni scorsi, attraverso una lettera pubblica, il Ministro interrogato ha reso noto l'estensione delle misure agevolative al settore bancario e, prossimamente, a quello sanitario. Ad offrire condizioni agevolate, rispetto a quelle ordinariamente praticate sul mercato dall'operatore medesimo, sono Banco Bpm e UniCredit che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione e del merito, dopo avere risposto, avendone i requisiti, alla manifestazione di interesse pubblicata dal Ministero;
nella lettera si legge che «a tale iniziativa, nei prossimi giorni, si aggiungerà la pubblicazione di una manifestazione di interesse per il settore sanitario, rivolta a operatori che siano disponibili ad offrire, al personale della scuola e del Ministero dell'istruzione e del merito, condizioni agevolate per l'erogazione e la fruizione di servizi nel settore delle prestazioni di cura»;
nell'anno scolastico 2023/2024 le lavoratrici e i lavoratori precari tra personale docente e ata superano quota 250.000. Sono 87.803 i contratti stipulati a tempo determinato su posto comune e 117.560 quelli sul sostegno: un docente curricolare su sette è precario, mentre nel sostegno è precario un docente su due. Per quanto riguarda il personale ata sono 22.000 i contratti al 31 agosto 2024 e 15.000 quelli al 30 giugno 2024. A questi si aggiungono 6.800 incarichi temporanei relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e Agenda Sud;
i lavoratori della scuola non hanno bisogno di scontistica, ma di interventi strutturali. Dal Ministro interrogato ci si aspetterebbero lettere pubbliche in cui si annuncia un nuovo contratto di lavoro, con risorse aggiuntive che coprano almeno il tasso di inflazione, che sta erodendo gli stipendi dei lavoratori della scuola –:
quali iniziative urgenti intenda mettere in campo per dare risposte concrete ai lavoratori della conoscenza, prevedendo aumenti alle retribuzioni dei docenti italiani, tra le più basse in Europa, e un piano di assunzioni stabili in tutti gli ordini e gradi, per garantire la giusta qualità del lavoro e la giusta qualità del servizio.
(3-01254)
Stato di avanzamento dei progetti del «Piano asili nido», anche con riferimento alla copertura territoriale del relativo servizio – 3-01255
MANZI, BERRUTO, ORFINI, ZINGARETTI, GHIO, FERRARI, CASU, FORNARO e ROGGIANI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
la terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha certificato un grave ritardo accumulato dal Governo e l'insufficiente informazione e trasparenza dello stato di avanzamento dei progetti;
l'attuazione della missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quella che avrebbe dovuto dare sostegno e spinta al sistema di istruzione, è tra le voci in notevole ritardo;
da un recente dossier reso pubblico dalla Fondazione Agnelli e da Astrid, che analizza i diversi dati e le misure previste per la scuola, emerge che la misura relativa agli asili è tra quelle che hanno scontato una difficile fase di avvio, legata, principalmente, alle criticità gestionali e amministrative che hanno messo in crisi la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati già per fine giugno 2023;
obiettivi che, come denunciato dal settore, non verranno raggiunti nonostante il nuovo «Piano asili nido», avviato dal decreto interministeriale 30 aprile 2024, n. 79;
l'intervento iniziale mirava a raggiungere l'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura nei servizi per la prima infanzia, colmando il divario che esiste, in particolare, per la fascia 0-2 anni, come previsto anche dai livelli essenziali delle prestazioni;
la ripartizione iniziale delle risorse prevedeva: 3 miliardi di euro per nuovi progetti: 2,4 miliardi di euro per 0-2 anni (nidi e servizi integrativi) e 600 milioni di euro per scuola dell'infanzia; 700 milioni di euro per «progetti in essere»; 900 milioni di euro per spese di gestione; almeno il 40 per cento delle risorse destinate al Sud;
nella revisione sono stati stralciati, in quanto non rendicontabili a fini del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i 900 milioni di euro per le spese di gestione e 455 milioni di euro di «progetti in essere», perché non destinati a nuovi posti, ma a riqualificazioni;
la Commissione europea non ha ammesso riqualificazioni di asili e scuole dell'infanzia già esistenti, ma solo riqualificazioni di edifici destinati ad altro uso e riconvertiti come asili e scuole dell'infanzia –:
quale sia lo stato di avanzamento dei singoli progetti del piano per asili nido, dove effettivamente questi posti siano stati attivati, anche al fine di perseguire l'obiettivo di coprire i divari tra Nord e Sud rispetto alla copertura del servizio.
(3-01255)
Iniziative volte a rivedere le recenti decisioni sull'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei docenti precari – 3-01256
FARAONE. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
l'ordinanza ministeriale n. 88 del 2024, che riguarda l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026, ha sollevato preoccupazioni significative tra i docenti, soprattutto tra i «precari storici», a causa di una notevole disparità nell'attribuzione dei punti per i percorsi abilitanti che ha svantaggiato gli insegnanti con anni di esperienza;
i percorsi abilitanti di 30, 36 e 60 crediti formativi universitari non sono stati avviati uniformemente. I corsi per i soggetti già specializzati sono stati introdotti prima di quelli destinati ai docenti precari con almeno tre anni di esperienza, per i quali invece sono state introdotte restrizioni;
il Ministero dell'istruzione e del merito aveva annunciato l'intenzione di aprire le graduatorie provinciali per le supplenze a fine marzo 2024, il che avrebbe impedito ai punteggi acquisiti tramite i percorsi abilitanti di influenzare le graduatorie. Tuttavia, le operazioni si sono bloccate fino al 20 maggio 2024, generando ulteriori disparità. La situazione di disuguaglianza nell'accesso alle opportunità formative è aggravata dal fatto che solo alcuni docenti avevano i fondi necessari per iscriversi ai corsi, migliorando così le loro opportunità occupazionali, mentre altri sono rimasti svantaggiati;
Italia Viva ha proposto un emendamento, poi approvato, con cui è stato aggiunto all'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, il comma 6-quater, che assegna 3 punti per ogni anno di servizio ai docenti di sostegno specializzati, ma il regolamento attuativo, ad avviso degli interroganti immotivatamente, non è ancora stato adottato;
vi è inoltre controversia sull'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze di titoli di specializzazione esteri non riconosciuti in Italia;
la situazione esposta evidenzia l'inadeguatezza delle normative e dei criteri applicati nell'aggiornamento delle graduatorie, che non hanno considerato la complessità del mondo della scuola, né tantomeno le implicazioni di queste politiche sulla stabilità professionale e sulla fiducia dei docenti nel sistema educativo nazionale. È fondamentale valorizzare il significativo apporto professionale di questi educatori che dispongono di una consolidata formazione e specializzazione nel sostegno didattico, essenziali per migliorare la qualità dell'insegnamento, specialmente per gli studenti con disabilità –:
se non intenda adottare iniziative volte a rivedere tempestivamente le recenti decisioni adottate sull'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze 2024-2026, intervenendo sulla tabella titoli per la graduatoria del sostegno, prima del termine ultimo per l'inserimento delle domande (24 giugno 2024) e, nel contempo, adottare iniziative al fine di garantire una corretta informativa sui percorsi abilitanti per l'apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze del prossimo biennio e correggere le ingiustizie che i docenti precari scontano a causa delle disparità di trattamento e del mancato rispetto delle pari opportunità.
(3-01256)
Iniziative di competenza in relazione ad un evento a sostegno della propaganda russa svoltosi presso una scuola di Milano – 3-01257
ONORI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
in base a dati Unicef, dopo oltre 2 anni di guerra, la vita di 3,3 milioni di bambini ucraini è sempre più a rischio, intrappolati o sfollati nel Paese, in fuga o rifugiati in quelli di arrivo. Vittime di violenze e distruzioni, traumi, sfollamento e veri e propri rapimenti, sono stati privati della loro infanzia, dei giochi e della scuola, quando non dei familiari, degli amici e delle persone a loro care. In due anni di violenze, sono stati costretti a vivere rifugiandosi sotto terra anche fino a 5.000 ore, l'equivalente di 7 mesi della loro vita;
tuttavia, come riportato da diversi media, la propaganda russa riesce a penetrare anche le aule scolastiche italiane. Ad aprile 2024, a Milano, nelle aule della scuola pubblica sperimentale «Rinascita – A. Livi» dell'Istituto comprensivo «Nazario Sauro» ha avuto luogo una vera e propria operazione di disinformazione filorussa, volta a confondere la percezione della differenza nella guerra in corso tra aggressore e aggredito sotto il cappello del furbesco slogan «Tutte le guerre sono contro i bambini – Io mi disarmo»;
come riportato da diversi media, promotore e relatore dell'evento è il giornalista italiano Andrea Lucidi, le cui posizioni sono già note da tempo, dato l'impegno a sostegno della propaganda russa. Scorrendo il suo canale Telegram si apprende che quello milanese è addirittura il terzo collegamento tra la scuola «Beregovoy» – nella Lugansk illegalmente occupata – e una scuola italiana. Si legge: «I ragazzi italiani hanno fatto una sorpresa ai ragazzi di Lugansk esponendo in classe i colori della Repubblica popolare di Lugansk»;
l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno condannato fermamente la condotta della Russia nei confronti dell'Ucraina, a partire dall'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson;
l'Italia ha sempre manifestato il suo pieno sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina, alla sua piena sovranità e indipendenza entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Nel contesto, l'Italia ha condannato con forza i referendum farsa della Russia e l'annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, dichiarando contestualmente che mai riconoscerà tali atti illegali –:
se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di evitare il possibile ripetersi di analoghe situazioni negli istituti scolastici italiani.
(3-01257)
Iniziative di competenza per incentivare gli insegnanti a candidarsi al ruolo di commissari nelle procedure di reclutamento dei docenti volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-01258
CASO, AMATO e ORRICO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
la missione 4, componente 1, riforma 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza riguarda la riforma del sistema di reclutamento dei docenti e l'assunzione di settemila unità con il nuovo sistema, il cui raggiungimento è stato distribuito numericamente in tre target: 20.000 assunzioni entro la fine del 2024, ulteriori 20.000 assunzioni entro il 2025 e 30.000 assunzioni entro il 2026;
tuttavia, il concorso attualmente in corso, indetto con decreto del direttore generale n. 2575 del 6 dicembre 2023, rischia di protrarsi molto a lungo a causa della mancanza di esaminatori per la fase degli orali;
infatti, secondo i calcoli dei sindacati, ad aprile 2024 mancavano più di cinquemila commissari per permettere agli oltre 44 mila aspiranti docenti della scuola dell'infanzia e della primaria e ai 197 mila candidati per la scuola secondaria di terminare le prove, ma, alla data del 31 maggio 2024, delle 467 commissioni totali da costituire, 85 mancavano ancora all'appello;
se queste 85 commissioni non saranno prontamente costituite e se, considerando le ferie estive e gli esami di Stato, non si concluderanno in tempo utile le prove orali e gli adempimenti seguenti, i relativi posti (circa 4.662) non verranno assegnati ai vincitori il 1° settembre 2024;
la mancanza di commissari è dovuta in larga parte ai compensi irrisori e alla mancata dispensa dal servizio, che disincentivano maestri e professori a candidarsi; inoltre, i sindacati hanno segnalato una differenza di retribuzione tra chi corregge le prove della scuola dell'infanzia e primaria e chi invece quelle della secondaria, nonostante il carico di responsabilità e le innumerevoli pratiche burocratiche a cui sono soggetti –:
quali iniziative il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda intraprendere per incentivare gli insegnanti a candidarsi al ruolo di commissari, anche reperendo le risorse necessarie per aumentarne i compensi, al fine di scongiurare l'ipotesi di non riuscire ad assumere per tempo più di cinquemila docenti vincitori, mettendo a rischio il raggiungimento del target del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-01258)