XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
DEL 18 GIUGNO 2024
Missioni valevoli
nella seduta del 18 giugno 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 giugno 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
LOIZZO: «Disciplina della professione di grafologo e istituzione dell'albo e dell'ordine professionale» (1918);
URZÌ ed altri: «Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (1919).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di proposte di legge d'iniziativa
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
In data 17 giugno 2024 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge:
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa e l'abbattimento della recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria» (1920).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
XIII Commissione (Agricoltura):
CARAMIELLO ed altri: «Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi destinati al consumo» (966) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BICCHIELLI: «Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» (1789) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite IV (Difesa) e XIII (Agricoltura):
ZARATTI: «Istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato e attribuzione delle funzioni già esercitate dal soppresso Corpo forestale dello Stato» (1313) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI.
Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2024/0162, avviata, ai sensi degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 17 giugno 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 17 giugno 2024, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2023 (COM(2024) 240 final/2), che sostituisce il documento COM(2024) 240 final, già assegnato, in data 11 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Carlo Ossola a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa (50).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (164).
Questa richiesta, in data 17 giugno 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2024.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (165).
Questa richiesta, in data 17 giugno 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 luglio 2024.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (166).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 18 luglio 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONE
Iniziative per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico a Napoli, anche in relazione ad eventi di particolare gravità occorsi nel mese di gennaio 2024 – 3-00942
A)
SARRACINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in base alle notizie di stampa e dai diversi siti di informazione on line, nonché dai social, si è registrato un nuovo inquietante episodio di cronaca a Napoli, in cui un gruppo di ragazzi da un'auto in corsa avrebbe provocato il panico in città sparando all'impazzata;
nel corso della notte, da mezzanotte alle 3 del mattino del 24 gennaio 2024, sono stati distrutti ben 10 pullman dell'azienda di trasporto pubblico cittadina con vetri esplosi, fiancate danneggiate dai colpi;
gli episodi hanno riguardato piazza Sannazzaro a Chiaia, via Brin, via Nazionale delle Puglie, via del Macello, via Ferraris;
suddetto raid è davvero inquietante perché avviene dopo altri episodi drammatici che hanno interessato la città;
l'interrogante rileva da parte del Governo un'oggettiva sottovalutazione di quanto sta accadendo a Napoli in queste settimane –:
quali iniziative il Governo intenda assumere per affrontare questa preoccupante escalation di violenza che si registra in città e che mette a rischio l'incolumità di persone e di beni pubblici e privati.
(3-00942)
DISEGNO DI LEGGE: S. 615 – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1665)
A.C. 1665 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,.
2.8. (ex 2.9.) Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Cantone, Fede, Traversi, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: rispondente a specificità proprie della Regione richiedente e funzionale alla crescita e allo sviluppo del Paese,.
2.11. (ex 2.12.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali.
2.20. (ex 2.31.) Carfagna.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera del Consiglio regionale recante specifici indirizzi relativi alle funzioni di cui chiedere il trasferimento.
2.24. (ex 2.37.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La Regione deve indicare nell'atto di iniziativa le specifiche materie, tra quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e ammesse dalla presente legge, per le quali intende richiedere le relative funzioni. L'atto di iniziativa deve altresì comprendere la previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni richieste.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2.26. (ex 2.39.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la regione richiedente.
Conseguentemente:
al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire la parola: negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la Regione richiedente;
al quarto periodo, sostituire la parola: negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la Regione richiedente;
al quinto periodo sostituire la parola: negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la Regione richiedente;
al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: negoziato con le seguenti: l'interlocuzione con la Regione richiedente;
al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: negoziato con le seguenti: oggetto dell'interlocuzione con la Regione richiedente;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'avvio dell'interlocuzione tra il Governo e la Regione è preceduto dall'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere. A tal fine, non appena ricevuto dalla Regione l'atto di iniziativa, il Presidente del Consiglio lo trasmette alle Camere. L'atto di indirizzo deve essere approvato da ciascuna Camera entro novanta giorni dalla trasmissione. Ove il Governo intenda discostarsi dall'indirizzo espresso dalle Camere, rende comunicazioni in merito dinanzi a ciascuna Camera, cui segue un voto.
2.72. (ex 2.88.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: materie o ambiti di materie con le seguenti: una o più funzioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: materia o ambito di materia con le seguenti: funzione o più funzioni.
2.78. (ex 2.95.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di avviso negativo del competente Ministero, la negoziazione non è avviata su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà e ne è inviata apposita relazione alle Camere.
2.83. (ex 2.100.) Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione, corredato dal parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, si compone di una relazione tecnica con evidenziate le puntuali motivazioni della richiesta e i benefici attesi in termini di maggiore efficienza ed economicità. Le Camere, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze contenente la valutazione delle risorse necessarie, formulano un preliminare atto di indirizzo da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione proponente.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, contenente l'ammontare di risorse finanziarie, umane e strumentali da conferire alla Regione, e le corrispondenti risorse in diminuzione per il bilancio dello Stato, redatto ai sensi dell'articolo 9 e corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della Giunta regionale interessata.;
al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e da parte della Regione al Consiglio delle autonomie locali per il relativo parere;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata aggiungere le seguenti: e dal Consiglio delle autonomie locali della Regione interessata;
al comma 5, primo periodo, dopo la parola: predispone, aggiungere le seguenti: , motivando l'eventuale scostamento dall'atto di indirizzo parlamentare,.
2.87. (ex 2.104.) Bonafè, Ubaldo Pagano, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza ledere alcun interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In sede di interlocuzione con la Regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, possono chiedere alla Regione gli opportuni chiarimenti sulle ragioni che giustificano la richiesta di trasferimento, nonché sugli oneri previsti o prevedibili.
2.88. (ex 2.105.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento. Qualora le funzioni riguardino le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, l'atto di iniziativa è corredato dei dati necessari a verificare l'effettiva garanzia, nella Regione interessata, dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle funzioni di cui si richiede il trasferimento.
2.89. (ex 2.106.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa deve indicare tassativamente le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento e le ragioni che la giustificano, attinenti alla possibilità e capacità della Regione di poter assicurare prestazioni e servizi migliori ai propri cittadini senza pregiudicare l'interesse nazionale e quello di alcuna altra Regione.
2.90. (ex 2.107.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Malavasi, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse le ragioni che la giustificano alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2.91. (ex 2.108.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto di iniziativa reca l'indicazione delle funzioni delle quali si richiede il trasferimento, specificando per ciascuna di esse il modo in cui si intende fare fronte agli oneri finanziari conseguenti.
2.93. (ex 2.110.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani, Di Biase.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare specifici compiti o una o più funzioni concernenti una o più materie.
2.94. (ex 2.114.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Grimaldi.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma, in ogni caso, a garanzia della tutela dei principi costituzionali e sulla base del principio di precauzione, non possono riguardare una pluralità di funzioni afferenti a una delle seguenti materie: istruzione, salute, lavoro, ambiente, cultura e beni culturali.
2.99. (ex 2.119.) Caso, Orrico, Amato, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Ciascun atto d'iniziativa regionale deve individuare uno specifico compito di cui, nell'ambito delle singole materie, si richiede l'attribuzione e su questo si svolgono la fase istruttoria e l'esame parlamentare. Lo Stato mantiene comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento.
2.113. (ex 2.134.) Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, Casu.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La regione interessata, a tal fine, trasmette alle Camere una relazione che espone le valutazioni e le motivazioni che giustificano la richiesta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, unitamente all'indicazione delle modalità di attuazione e ai modelli organizzativi che si intende attuare, nonché alla stima degli eventuali maggiori oneri, anche indiretti, derivanti dalla stessa per la finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia aggiungere le seguenti: , ovvero sulla base di atto di indirizzo delle Camere,;
dopo le parole: ambiti di materie aggiungere le seguenti: , o parti di queste,.
2.109. (ex 2.130.) Boschi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per ciascuna funzione richiesta nell'ambito della singola materia l'atto d'iniziativa di ciascuna Regione garantisce il raccordo con gli enti locali ai fini della sostenibilità amministrativa e finanziaria della gestione dei relativi compiti, l'equilibrio delle prestazioni rispetto alle altre Regioni, prevedendo il mantenimento in capo allo Stato dei poteri di indirizzo e normazione generale.
2.112. (ex 2.133.) D'Orso, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma, Grimaldi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La richiesta ricevuta dal Governo è da questi trasmessa alle Camere, che il Governo informa tempestivamente circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali.
2.115. (ex 2.136.) Bruno, Scerra, Scutellà, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Grimaldi, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia con le seguenti: previa approvazione di un atto di indirizzo delle Camere.
2.118. (ex 2.139.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Grimaldi, Borrelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, all'Ufficio parlamentare di bilancio e alla Banca d'Italia, che si esprimono su di esso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4.;
al comma 5, dopo le parole: valutato il parere della Conferenza unificata e aggiungere le seguenti: , nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, i pareri di cui al comma 4-bis,.
2.125. (ex 2.145.) Boschi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora una o più materie o ambiti di materie interessi le politiche nazionali in tema di energia, sanità, istruzione, commercio con l'estero, sviluppo infrastrutturale, portuale e aeroportuale si osservano, altresì, le disposizioni di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, lo schema di intesa preliminare è altresì trasmesso al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Ufficio parlamentare di bilancio, che si esprimono su di esso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di intesa, unitamente ai predetti pareri e al parere reso dalla Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei relativi atti di indirizzo di cui al comma 4.;
al comma 5, dopo le parole: valutato il parere della Conferenza unificata e aggiungere le seguenti: , nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, i pareri di cui al comma 4.
2.126. (ex 2.146.) Carfagna.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Oggetto del negoziato, negli ambiti di materie indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono le specifiche funzioni individuate con legge dello Stato, secondo un processo graduale, temporaneo, revisionabile e reversibile in base all'interesse nazionale ed a seguito di verifiche esperite con cadenza almeno semestrale sulle conseguenze e sull'efficacia del trasferimento di funzioni, avendo riguardo all'intero territorio nazionale e sulla base di criteri e requisiti fissati con la medesima legge dello Stato.
2.121. (ex 2.142.) Caso, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di trasparenza, integrità e digitalizzazione ai fini del coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, favorendo, in particolare, la partecipazione dei giovani e la più ampia rappresentanza delle istanze giovanili. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.127. (ex 2.147.) Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Cantone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le forze sociali, segnatamente con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, in particolare per quanto riguarda i profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.
2.128. (ex 2.148.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 9, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono, nel rispetto degli articoli 5, 116, 118 e 119 della Costituzione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, con pareri nei confronti delle istituzioni coinvolte nel procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni in merito alla congruità tra le funzioni richieste dalla Regione e le risorse umane, strumentali e finanziarie considerate necessarie dalla Regione medesima, nonché al rispetto dei criteri e delle misure stabiliti dagli articoli 9 e 10 della presente legge. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel rispetto dei pareri delle Camere.
Conseguentemente:
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: verificano la coerenza dello schema di intesa preliminare con quanto espresso nel parere di cui al comma 3 del presente articolo;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli atti di indirizzo con le seguenti: delle indicazioni delle Camere.
2.132. (ex 2.152.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: anche ai fini di cui all'articolo 9, aggiungere le seguenti: e contenente gli elementi necessari per consentire al Parlamento di valutare i costi e i benefici derivanti dal trasferimento di funzioni.
2.134. (ex 2.154.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di concerto con i Ministri competenti.
2.137. (ex 2.157.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente.
2.139. (ex 2.160.) Carotenuto, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Lo schema di intesa preliminare cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali competente nonché l'Ufficio parlamentare di bilancio in relazione agli effetti sulle altre Regioni. Decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.
2.142. (ex 2.162.) Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e alle altre Regioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora cinque Regioni esprimano un parere contrario in merito ad alcuni contenuti dell'intesa, lo Stato e la Regione interessata possono avviare il negoziato per una nuova intesa preliminare non prima di dodici mesi dall'espressione del parere.
2.146. (ex 2.167.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica.
2.154. (ex 2.175.) Scerra, Scutellà, Bruno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque decorso il relativo termine.
2.157. (ex 2.202.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: è immediatamente trasmesso alle Camere fino alla fine del comma con le seguenti: è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere vincolante da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema preliminare di intesa. Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali è trasmesso, ai fini della definizione dello schema definitivo di intesa, al Governo e alla Regione interessata.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4, con le seguenti: sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2.159. (ex 2.205.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni con le seguenti: recepite le modifiche apportate dalle Camere.
2.165. (ex 2.214.) Boschi.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.
Conseguentemente:
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Governo trasmette i pareri con le osservazioni e le condizioni espresse dai competenti organi parlamentari alla regione interessata e alla Conferenza unificata, che hanno trenta giorni di tempo per esprimere il parere favorevole al recepimento delle condizioni espresse dal Parlamento nello schema di intesa preliminare di cui al comma 3. Qualora la Regione interessata o la Conferenza unificata non intendano recepire una o più delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari, il Governo è autorizzato ad avviare un ulteriore negoziato al fine di predisporre un nuovo schema di intesa preliminare ai sensi del comma 3, da sottoporre nuovamente alle procedure previste dai commi 4 e 5.;
al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di conclusione positiva della procedura di cui al comma 4-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base del recepimento delle condizioni espresse dai competenti organi parlamentari di cui al comma 4-bis predispone lo schema di intesa definitivo.
2.166. (ex 2.215.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Grimaldi.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: che esprimono un parere obbligatorio e vincolante.
Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli atti di indirizzo di cui al comma 4 con le seguenti: dei pareri obbligatori e vincolanti di cui al comma 4;
al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi regolamenti con le seguenti: sulla base di pareri obbligatori e vincolanti dei competenti organi parlamentari.
2.167. (ex 2.200.) Carfagna, Grimaldi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
2.171. (ex 2.221.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'adozione degli atti di indirizzo è comunque preceduto, secondo le modalità previste dai regolamenti parlamentari, da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Gli atti di indirizzo possono formulare al Governo specifiche indicazioni e richieste di nuova negoziazione dell'intesa. Il mancato rispetto delle indicazioni formulate dalle Camere ovvero il mancato accoglimento delle richieste impedisce la sottoscrizione dell'intesa e l'adozione del disegno di legge di approvazione della medesima.
2.182. (ex 2.234.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: relazione con la seguente: comunicazione.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: seguita dal voto su apposita risoluzione.
2.216. (ex 2.270.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata ed è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione degli enti locali, secondo le modalità previste dallo statuto regionale.
2.250. (ex 2.309.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: definitivo aggiungere le seguenti: , unitamente ad una stima dei costi economici e sociali derivanti dalla possibile moltiplicazione dei centri di competenza e perdita delle economie di scala, attribuendo alla Regione richiedente eventuali costi eccedenti, relativi anche ad altre Regioni, derivanti dall'attribuzione delle funzioni,.
2.253. (ex 2.312.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.252. (ex 2.311.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Borrelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In ogni caso, lo schema di intesa definitivo contiene inderogabilmente la previsione che riserva allo Stato la potestà di esercitare funzioni amministrative nelle materie oggetto dell'intesa, nonché le corrispondenti funzioni legislative e regolamentari, in presenza di esigenze di esercizio unitario e per assicurare l'interesse nazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Forme e modalità dell'intervento sono stabilite d'intesa fra lo Stato e la Regione interessata secondo il principio di leale collaborazione.
2.265. (ex 2.325.) Carfagna.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Sulla base dell'intesa, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, delibera un disegno di legge per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 7;
sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il disegno di legge di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per essere esaminato ed approvato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo la procedura normale di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione.
2.267. (ex 2.327.) Sarracino, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di approvazione dell'intesa, che vi è allegata con le seguenti: che riproduce i contenuti dell'intesa ai fini dell'esame parlamentare.
Conseguentemente, al comma 8:
sopprimere le parole: , cui è allegata l'intesa,;
sostituire le parole: per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, previa deliberazione della regione interessata adottata con le modalità di cui al comma 5, delibera la nuova intesa che recepisce le modifiche e integrazioni approvate dalle Camere all'esito dell'ultima lettura.
2.270. (ex 2.330.) Boschi.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di approvazione dell'intesa con le seguenti: avente ad oggetto l'intesa.
Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere che la approvano con o senza modifiche, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2.271. (ex 2.331.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Borrelli.
Al comma 8, dopo le parole: per la deliberazione, aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi regolamenti,.
2.281. (ex 2.341.) Sarracino, Bonafè.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le Camere, nel corso del procedimento di deliberazione di cui al precedente periodo, possono formulare espressamente una riserva in merito ad alcuni contenuti dell'intesa o del disegno di legge cui l'intesa è allegata. In tal caso, il procedimento di deliberazione è sospeso per consentire al Governo e alla Regione interessata di riaprire il negoziato sulla base della riserva parlamentare, nel rispetto dei principi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
2.283. (ex 2.343.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In sede di esame del disegno di legge ciascuna Camera può, secondo il rispettivo regolamento, formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dell'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi. La formulazione della richiesta di rinegoziazione sospende il procedimento di approvazione del disegno di legge.
2.284. (ex 2.344.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani, Grimaldi.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 120 della Costituzione e dalla presente legge, il disegno di legge prevede e disciplina forme specifiche di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni.
2.282. (ex 2.342.) Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Ascari.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
Sopprimerlo.
2.1. (ex 2.1.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 1.
2.3. (ex 2.3.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, al primo periodo, premettere il seguente: L'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia può avvenire solo progressivamente sulla base di criteri temporali e tecnici definiti previamente da apposita legge dello Stato, che specifica altresì le modalità di intervento statale a correzione di disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese medesime, anche con riferimento alle conseguenze per le regioni non differenziate.
2.4. (ex 2.4.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
2.5. (ex 2.6.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attribuzione di aggiungere la seguente: singole.
2.6. (ex 2.7.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,.
2.7. (ex 2.8.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle grandi reti di trasporto e navigazione,.
2.9. (ex 2.10.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , corredato dai motivi e dagli aspetti finanziari.
2.10. (ex 2.11.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: con legge regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione o, se non istituito, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) regionali.
2.12. (ex 2.13.) Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla Regione con le seguenti: dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.13. (ex 2.16.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla Regione aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali con le seguenti: dopo aver acquisito il parere degli enti locali.
2.14. (ex 2.17.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla Regione aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
2.15. (ex 2.18.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deliberato dalla Regione aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
2.16. (ex 2.19.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: L'atto di iniziativa è adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di atto di indirizzo adottato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, secondo il procedimento disciplinato dallo Statuto regionale.
2.17. (ex 2.20.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli enti locali con le seguenti: sentito il Consiglio delle autonomie locali.
2.18. (ex 2.25.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e le parti sociali, le autonomie funzionali e le autonomie sociali.
2.19. (ex 2.29.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sentiti gli enti locali aggiungere le seguenti: e le loro associazioni di rappresentanza a livello regionale.
2.21. (ex 2.30.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino alla fine del periodo.
2.22. (ex 2.35.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria con le seguenti: avendo cura di indicare, per ciascuna delle materie richieste, le ragioni della richiesta, avuto riguardo alle caratteristiche territoriali, economiche e sociali della Regione stessa. Le modalità e le forme di approvazione dell'atto di iniziativa sono stabilite dalla Regione, assicurando la discussione ed approvazione da parte del Consiglio regionale.
2.23. (ex 2.36.) Sarracino, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva, in ogni caso, la necessità di una delibera di indirizzo del Consiglio regionale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
2.25. (ex 2.38.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente,
al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.27. (ex 2.40.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente,
al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.28. (ex 2.41.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.29. (ex 2.42.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.30. (ex 2.43.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.31. (ex 2.44.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.32. (ex 2.45.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.33. (ex 2.46.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.34. (ex 2.47.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale;.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.35. (ex 2.48.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.36. (ex 2.49.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.37. (ex 2.51.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.38. (ex 2.52.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.39. (ex 2.53.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.40. (ex 2.54.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.41. (ex 2.56.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Molise, Basilicata, Calabria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.42. (ex 2.57.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.43. (ex 2.58.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.44. (ex 2.59.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione delle regioni Piemonte e Lombardia, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente,
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.45. (ex 2.60.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione, ad esclusione della regione Piemonte, acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.46. (ex 2.61.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
*2.47. (ex 2.62.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente:
al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
*2.48. (ex 2.63.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale..
Conseguentemente, al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
2.49. (ex 2.64.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni.
2.50. (ex 2.65.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
*2.51. (ex 2.66.) Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso ciascuna regione acquisisce il parere del rispettivo Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, ovvero, laddove non istituito, dell'ANCI e dell'UPI a livello regionale.
*2.52. (ex 2.67.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto è trasmesso alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo secondo i rispettivi Regolamenti.
2.53. (ex 2.69.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2.54. (ex 2.70.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'atto è trasmesso aggiungere le seguenti: , unitamente al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali,.
2.55. (ex 2.71.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato.
2.56. (ex 2.72.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per la cultura, il Ministro della salute,.
2.57. (ex 2.73.) Alfonso Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.
2.58. (ex 2.74.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura,.
2.59. (ex 2.75.) Alfonso Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito,.
2.60. (ex 2.76.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della cultura,.
2.61. (ex 2.77.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute,.
2.62. (ex 2.78.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole da: che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.
*2.63. (ex 2.79.) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire le parole da: che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione fino alla fine del comma con le seguenti: Quest'ultimo acquisisce la valutazione dei Ministri competenti per materia, del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Ufficio parlamentare di Bilancio e della Commissione tecnica fabbisogni standard anche ai fini dell'individuazione, per ciascuna funzione, delle necessarie risorse finanziarie da assegnare tenendo conto in particolare di eventuali perdite di economie di scala per lo Stato e dei recuperi di efficienza, in linea con l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della determinazione delle risorse finanziarie, in linea con quanto previsto all'articolo 5, per ciascuna funzione si pone a carico della regione l'intero importo delle perdite di economie di scala e si dividono in modo paritetico tra Stato e regione i recuperi di efficienza. Una volta predisposta la documentazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa il Consiglio dei ministri e avvia, secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 del presente articolo, il negoziato con la regione richiedente, ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo.
*2.64. (ex 2.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecentoquaranta.
2.65. (ex 2.81.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.
2.66. (ex 2.82.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.
2.67. (ex 2.83.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: tre mesi.
2.68. (ex 2.84.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: anche ai fini dell'individuazione, aggiungere la seguente: propedeutica.
2.69. (ex 2.85.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 5 maggio 2009, n. 42 aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2.70. (ex 2.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: avvia il negoziato con le seguenti: può avviare il negoziato.
2.71. (ex 2.87.) Boschi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il negoziato aggiungere le seguenti: , sentito il Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione,.
2.73. (ex 2.90.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al precedente periodo è prorogabile per un massimo di sessanta giorni.
2.74. (ex 2.91.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
2.75. (ex 2.92.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: avvia comunque con le seguenti: avvia, dopo il parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
2.76. (ex 2.93.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: a materie o ambiti di materie con le seguenti: a funzioni concernenti materie.
2.77. (ex 2.94.) Cuperlo.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie.
Conseguentemente, al comma 2, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: o ambiti di materie.
2.79. (ex 2.96.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3.
2.80. (ex 2.97.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: per ciascuna singola materia o ambito di materia con le seguenti: per ciascuna singola funzione.
2.81. (ex 2.98.) Cuperlo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trasmette lo stesso alle Camere, unitamente alle valutazioni dei ministri interessati e a una relazione che dia conto:
a) del rispetto da parte del progetto dei principi individuati all'articolo 1, comma 1;
b) dell'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento statale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;
c) della complessiva posizione del Governo e delle prospettive negoziali.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto di iniziativa, le Camere si esprimono sulla relazione di cui al comma 1 con specifico atto di indirizzo. Il Governo assicura che la posizione rappresentata in sede di negoziato con la regione interessata sia conforme agli indirizzi definiti dalle Camere. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.
1-ter. Acquisiti gli atti di indirizzo di cui al comma 1-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
2.82. (ex 2.99.) Faraone, Boschi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione è avviata sulla base delle condizioni poste e tenendo conto delle osservazioni espresse.
2.84. (ex 2.101.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 2.
2.85. (ex 2.102.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione, in una prima fase non inferiore a tre anni, non possono riguardare funzioni relative a materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale. Decorso tale periodo per le materie di cui al presente comma può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato.
2.86. (ex 2.103.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie.
2.92. (ex 2.109.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono concernere aggiungere le seguenti: l'esercizio delle funzioni amministrative relative a.
Conseguentemente:
al medesimo comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e le relative funzioni;
all'articolo 7, sopprimere il comma 3.
2.95. (ex 2.115.) Faraone, Boschi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: una o più materie fino alla fine del comma, con le seguenti: una o più funzioni di un'unica materia o ambito di materia tra quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2.96. (ex 2.116.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni con le seguenti: una o più funzioni concernenti le relative materie.
2.97. (ex 2.117.) Cuperlo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ambiti di materie aggiungere le seguenti: , nei limiti del necessario raccordo statale e di dimostrate esigenze di equilibrata differenziazione rispettose della coesione sociale nazionale.
2.98. (ex 2.118.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ragione di motivate e documentate specificità regionali.
2.100. (ex 2.120.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere a maggioranza qualificata.
2.101. (ex 2.122.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere a maggioranza assoluta.
2.102. (ex 2.123.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro centoventi giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.103. (ex 2.124.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, può stabilire che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.104. (ex 2.125.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro sessanta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.105. (ex 2.126.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro novanta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.106. (ex 2.127.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente. Su ciascuna fase è previsto il voto delle Camere.
2.107. (ex 2.128.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP, stabilisce che la trattativa avvenga su tutte le materie richieste o che sia articolata in due o più fasi temporali successive e concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre entro trenta giorni dalla conclusione di quella precedente.
2.108. (ex 2.129.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La regione interessata, a tal fine, trasmette alle Camere una relazione che espone le valutazioni e le motivazioni che giustificano la richiesta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, unitamente all'indicazione delle modalità di attuazione e ai modelli organizzativi che si intende attuare, nonché alla stima degli eventuali maggiori oneri, anche indiretti, derivanti dalla stessa per la finanza pubblica ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Conseguentemente, al comma 2:
dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia aggiungere le seguenti: , ovvero sulla base di atto di indirizzo delle Camere,;
dopo le parole: ambiti di materie aggiungere le seguenti: , o parti di queste,.
2.109. (ex 2.130.) Boschi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.
2.110. (ex 2.131.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono prevedere una fase sperimentale, non superiore a due anni, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie e prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del graduale trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo.
2.111. (ex 2.132.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione devono prevedere un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni.
2.114. (ex 2.135.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possono avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie.
2.116. (ex 2.137.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: giuridica o economica con le seguenti: giuridica, economica e sociale.
2.117. (ex 2.138.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: o dei Ministri competenti per materia aggiungere: sentite le Commissioni parlamentari competenti.
2.119. (ex 2.140.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ad alcune materie o ambiti di materie individuati con le seguenti: ad alcune funzioni individuate.
2.120. (ex 2.141.) Cuperlo.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'atto o gli atti di iniziativa e l'oggetto del negoziato devono limitarsi a disciplinare ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e non possono consistere nel trasferimento di intere materie o ambiti di materie.
2.122. (ex 2.121.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuno degli atti deve essere adeguatamente motivato e indicare in particolare gli aspetti ed i requisiti che giustificano la richiesta di accesso a ulteriori forme di autonomia e dimostrano l'idoneità della regione a svolgere le funzioni ulteriori richieste, gli effetti sullo Stato e sulle altre regioni, nonché le ragioni analiticamente poste a fondamento della richiesta, nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 e dei principi fondamentali della Costituzione.
2.123. (ex 2.143.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti per materia e tenendo conto dell'insieme degli atti d'iniziativa provenienti dalle regioni, dell'articolazione delle materie richieste, nonché della presenza di funzioni LEP o non-LEP, può stabilire che la trattativa avvenga in più fasi temporali concatenate, nelle quali ciascuna fase si apre successivamente alla conclusione, con il voto delle Camere, dell'iter della precedente.
2.124. (ex 2.144.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I contenuti dello schema d'intesa preliminare sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con particolare riferimento ai profili inerenti le ricadute economiche, sociali ed occupazionali, sui quali deve essere acquisito il loro parere vincolante.
2.129. (ex 2.149.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Delle singole fasi del negoziato è dato prontamente e costantemente conto tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati.
2.130. (ex 2.150.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: relazione tecnica aggiungere la seguente: economica.
Conseguentemente:
al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: relazione tecnica aggiungere la seguente: economica;
al comma 7, sopprimere la parola: immediatamente.
2.133. (ex 2.153.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: approvato con la seguente: esaminato.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema è approvato se consegue l'unanimità dei voti degli aventi diritto.
2.135. (ex 2.155.) Cafiero De Raho, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, D'Orso.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.136. (ex 2.156.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano il Presidente della Giunta regionale interessata e un consigliere regionale delegato dalla minoranza.
2.138. (ex 2.158.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Ciascuno schema di intesa riguarda particolari forme di autonomia in una singola materia o ambito. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti sono adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate.
2.140. (ex 2.159.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 4.
2.141. (ex 2.161.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi Regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali competente.
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: valutato il parere della con le seguenti: valutate le eventuali osservazioni sollevate dalla.
2.143. (ex 2.163.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
2.144. (ex 2.164.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Lo schema di intesa preliminare aggiungere le seguenti: , approvato con legge,.
Conseguentemente:
al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: , che si esprimono con atti di indirizzo fino a: dello schema di intesa preliminare;
al comma 5, sopprimere il primo periodo;
al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Lo schema di intesa definitivo con le seguenti: L'intesa approvata con legge;
al comma 5, sopprimere il quarto periodo;
al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: Con lo schema di intesa definitivo,.
2.145. (ex 2.165.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: duecento giorni.
2.147. (ex 2.168.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.148. (ex 2.169.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.149. (ex 2.170.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
2.150. (ex 2.171.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
2.151. (ex 2.172.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
2.152. (ex 2.173.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
2.153. (ex 2.174.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2.155. (ex 2.176.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque decorso il relativo termine.
2.156. (ex 2.201.) Boschi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: termine, lo schema di intesa preliminare aggiungere le seguenti: è nuovamente trasmesso al Consiglio dei ministri, che lo esamina ai fini di apportare le eventuali modificazioni, una volta acquisito l'assenso della regione richiedente, che si esprime entro trenta giorni, con la stessa procedura di cui al presente articolo, sentite le altre regioni. Successivamente alla seconda deliberazione favorevole, esso.
2.158. (ex 2.204.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: per il parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.
2.160. (ex 2.207.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e.
2.161. (ex 2.208.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei competenti organi con le seguenti: delle competenti Commissioni.
2.162. (ex 2.211.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: competenti organi parlamentari, aggiungere le seguenti: inclusa la Commissione parlamentare per le questioni regionali,.
2.163. (ex 2.212.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: parlamentari aggiungere le seguenti: ed in ogni caso da parte della Commissione permanente competente sulla materia o sull'ambito di materia comprendente funzioni di cui si richiede il trasferimento nonché della Commissione competente per i profili finanziari.
2.164. (ex 2.213.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: con atti di indirizzo aggiungere le seguenti: e di controllo.
2.168. (ex 2.218.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
Conseguentemente, al comma 5:
al primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni;
al terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.169. (ex 2.219.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
2.170. (ex 2.220.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: atti di indirizzo aggiungere la seguente: vincolanti.
Conseguentemente, al comma 5:
al primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni;
al terzo periodo, dopo le parole è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.172. (ex 2.222.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*2.173. (ex 2.224.) Boschi.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
*2.174. (ex 2.225.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
2.175. (ex 2.230.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
2.176. (ex 2.229.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
2.177. (ex 2.228.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
2.178. (ex 2.226.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2.179. (ex 2.227.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: approvazione.
2.180. (ex 2.231.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza.
2.181. (ex 2.233.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema è altresì trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti sulle materie le cui funzioni sono oggetto di trasferimento e per i profili finanziari, per l'espressione del relativo parere da rendersi entro i termini temporali previsti dai regolamenti parlamentari. Le stesse, acquisito il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, si esprimono con parere anche sullo schema eventualmente modificato prima dell'approvazione dello schema definitivo.
2.183. (ex 2.235.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli atti di indirizzo di cui al presente comma devono essere altresì approvati dalle rispettive Assemblee, a maggioranza assoluta dei componenti. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È sempre ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.184. (ex 2.236.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine è prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera in caso di particolare complessità delle ulteriori forme di autonomia, con riferimento al numero di compiti e funzioni trasferiti.
2.185. (ex 2.237.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 5.
2.186. (ex 2.238.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2.187. (ex 2.239.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri o il con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri e il.
2.188. (ex 2.240.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
2.189. (ex 2.242.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.
*2.190. (ex 2.243.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.
*2.191. (ex 2.244.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
**2.192. (ex 2.245.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
**2.193. (ex 2.249.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.194. (ex 2.246.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*2.195. (ex 2.250.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: duecentosettanta giorni.
2.196. (ex 2.247.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trecentosessanta giorni.
2.197. (ex 2.248.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri interessati per materia o ambito di materia,.
2.198. (ex 2.251.) Pavanelli, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: definitivo.
2.199. (ex 2.253.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, sostituire le parole da: definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario fino a: trasmesso alla regione interessata con le seguenti: e lo trasmette alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata.
2.200. (ex 2.254.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno cinque ulteriori negoziati.
2.201. (ex 2.255.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno tre ulteriori negoziati.
2.202. (ex 2.256.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un ulteriore negoziato, ove necessario con le seguenti: almeno due ulteriori negoziati.
2.203. (ex 2.257.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , ove necessario.
2.204. (ex 2.258.) Alfonso Colucci.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora intenda discostarsi in tutto o in parte dagli atti di indirizzo delle Camere, invia una nota con le motivazioni discrezionali, politiche e tecniche relative alle scelte effettuate.
2.205. (ex 2.259.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2.206. (ex 2.260.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri.
2.207. (ex 2.261.) Faraone, Boschi.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della cultura,.
2.208. (ex 2.262.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
2.209. (ex 2.263.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'istruzione e del merito,.
2.210. (ex 2.264.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro della cultura,.
2.211. (ex 2.265.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4,.
2.212. (ex 2.266.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4 con le seguenti: in ogni caso.
2.213. (ex 2.267.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: riferisce alle Camere aggiungere la seguente: prontamente.
2.214. (ex 2.268.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: apposita aggiungere la seguente: dettagliata.
2.215. (ex 2.269.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere le seguenti: , corredata di puntuale documentazione,.
2.217. (ex 2.271.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
2.218. (ex 2.273.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: Lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, è presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Dopo l'approvazione da parte delle Camere, lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa approvata dalle Camere e dalla regione interessata, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della giunta regionale interessata.
2.219. (ex 2.274.) Faraone, Boschi.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.220. (ex 2.275.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.221. (ex 2.276.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.222. (ex 2.277.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.223. (ex 2.278.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso fino a: Consiglio dei ministri con le seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.224. (ex 2.279.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.225. (ex 2.280.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.226. (ex 2.282.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.227. (ex 2.283.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.228. (ex 2.284.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per i rapporti con il parlamento è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.229. (ex 2.285.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.230. (ex 2.286.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.231. (ex 2.287.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.232. (ex 2.288.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.233. (ex 2.289.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.234. (ex 2.290.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le disabilità è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.235. (ex 2.291.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della giustizia è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.236. (ex 2.292.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro della cultura, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.237. (ex 2.293.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.238. (ex 2.294.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro della salute, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.239. (ex 2.295.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro della difesa è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.240. (ex 2.296.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro del turismo è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.241. (ex 2.297.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva a maggioranza assoluta secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.242. (ex 2.298.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnico-economica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.243. (ex 2.300.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro centoventi giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.244. (ex 2.301.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.245. (ex 2.302.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
2.246. (ex 2.304.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata, che lo approva a maggioranza qualificata secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.
2.247. (ex 2.306.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con i seguenti: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo alla regione interessata.
2.248. (ex 2.307.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo, con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi.
2.249. (ex 2.308.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata, che lo approva, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.
2.251. (ex 2.310.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: alle Camere per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi. Lo schema approvato in identico testo da entrambe le Camere è trasmesso come schema di intesa definitivo.
2.254. (ex 2.313.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: che lo approva aggiungere le seguenti: a maggioranza qualificata.
2.255. (ex 2.314.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: che lo approva aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
2.256. (ex 2.315.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: dei cittadini mediante referendum.
2.257. (ex 2.316.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: degli enti locali con le seguenti: di tutti gli enti locali.
2.258. (ex 2.317.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di intesa definitivo è immediatamente trasmesso alle Camere, che lo approvano ove sia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti delle rispettive Assemblee. Il mancato conseguimento del quorum è preclusivo rispetto al perfezionamento dell'iter. È in ogni caso ammesso il ricorso al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.259. (ex 2.318.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
2.260. (ex 2.320.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni con le seguenti: Entro novanta giorni.
2.261. (ex 2.321.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: Entro quarantacinque giorni con le seguenti: Entro sessanta giorni.
2.262. (ex 2.322.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.263. (ex 2.323.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: dove risulta approvato se consegue l'unanimità.
2.264. (ex 2.324.) Pellegrini, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 6.
2.266. (ex 2.326.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
2.268. (ex 2.328.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: affari regionali e le autonomie aggiungere le seguenti: , di concerto con i Ministri competenti in relazione alle materie coinvolte.
2.269. (ex 2.329.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: allegata aggiungere le seguenti: , unitamente al parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sullo schema.
2.272. (ex 2.332.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
2.273. (ex 2.333.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: e un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare di minoranza.
2.274. (ex 2.334.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il disegno di legge reca altresì le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.275. (ex 2.335.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il disegno di legge reca le disposizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia, sulla base della gradualità del percorso, per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia e ambito, indicando le misure atte a prevenire i divari tra le regioni e indicando altresì in apposito allegato le norme che cessano, per il tempo di validità dell'intesa, di essere applicabili nei confronti della regione interessata dalla data di entrata in vigore della legge regionale o da data successiva a questa se prevista dall'intesa, prevedendo altresì idonea disciplina transitoria anche per il periodo successivo alla validità dell'intesa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.276. (ex 2.336.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 7.
2.277. (ex 2.337.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 8.
2.278. (ex 2.338.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 8, sostituire la parola: immediatamente con le seguenti: entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
2.279. (ex 2.339.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, sostituire le parole: per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: che lo esaminano e approvano secondo i propri regolamenti.
2.280. (ex 2.340.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il disegno di legge è approvato se nella votazione finale è raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In tal caso è comunque ammesso il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione.
2.285. (ex 2.345.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al disegno di legge sono allegate l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto regolatorio anche in regioni diverse da quelle con la quale si è raggiunta l'intesa e l'analisi tecnico-normativa.
2.286. (ex 2.346.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul disegno di legge in oggetto, che deve essere assegnato in sede referente, non può essere posta la questione di fiducia.
2.287. (ex 2.347.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul testo del disegno di legge possono essere proposti emendamenti.
2.288. (ex 2.348.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In attuazione del principio di trasparenza, quale livello essenziale dell'azione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, le amministrazioni interessate dalle intese garantiscono la piena conoscibilità e accessibilità attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali dei dati e della documentazione di ogni fase della procedura.
2.289. (ex 2.349.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
A.C. 1665 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:
a) norme generali sull'istruzione;
b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione;
e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
f) tutela della salute;
g) alimentazione;
h) ordinamento sportivo;
i) governo del territorio;
l) porti e aeroporti civili;
m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.
7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
10. È fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
Sopprimerlo.
3.2. (ex 3.2.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I disegni di legge di cui al comma 1 definiscono altresì le necessarie procedure di monitoraggio della attuazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 1 sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
al comma 4, sostituire la parola: decreti con le seguenti: disegni di legge;
al comma 9, sostituire le parole: dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le seguenti: delle leggi di cui al comma 1;
al comma 10, sostituire le parole: dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le seguenti: delle leggi di cui al comma 1;
alla rubrica, sopprimere le parole: Delega al Governo per la.
3.8. (ex 3.8.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, sostituire le parole da: per l'individuazione dei livelli essenziali fino alla fine del comma, con le seguenti: i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
alla rubrica, sopprimere le parole: Delega al Governo per la.
3.9. (ex 3.9.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, sostituire le parole da: per l'individuazione dei livelli essenziali fino alla fine del comma, con le seguenti: i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono individuati con legge dello Stato, unitamente alle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione.
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 791 a 801 sono abrogati.
al comma 4, sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo con le seguenti: I disegni di legge di cui al comma 1;
al comma 8, sopprimere le parole:, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
sopprimere i commi 9 e 10;
alla rubrica, sopprimere le parole: Delega al Governo per la.
3.7. (ex 3.7.) Riccardo Ricciardi, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo con le seguenti: I disegni di legge di cui al comma 1;
alla rubrica, sopprimere le parole: Delega al Governo per la.
3.16. (ex 3.18.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: dallo Stato o dalle regioni e dagli enti locali interessati.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.
3.49. (ex 3.51.) Fenu, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP su tutto il territorio nazionale,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.56. (ex 3.59.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;
b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;
d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;
e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;
f) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, dell'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente:
dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.
1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.57. (ex 3.60.) Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;
b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;
d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;
e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;
f) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'«Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
3.59. (ex 3.62.) Bonafè, Ubaldo Pagano, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati e disciplinati;
g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.62. (ex 3.70.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per l'espressione dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: per il relativo parere aggiungere la seguente: vincolante.
3.75. (ex 3.86.) Carfagna.
Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: finanziari aggiungere le seguenti: , ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
3.79. (ex 3.90.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: entro il termine fino alla fine del periodo con le seguenti: con parere vincolante.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al terzo periodo:
sostituire le parole: , qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari con le seguenti: si conforma e
sopprimere la parola: eventuali;
al quarto periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3.80. (ex 3.91.) Boschi.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente articolo, aggiungere le seguenti: ovvero inadeguate a garantire e finanziare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,.
3.96. (ex 3.108.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , per una nuova deliberazione.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quarto periodo.
3.97. (ex 3.109.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: possono esprimersi fino alla fine del comma, con le seguenti: si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.
3.100. (ex 3.112.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per stabilire i criteri di identificazione delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le quali è necessaria la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e le funzioni per le quali tale previa determinazione non è necessaria sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) identificazione di criteri certi e univoci per la differenziazione delle funzioni per le quali è necessaria la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e delle funzioni per le quali tale previa determinazione non è necessaria;
b) modalità di predisposizione di due differenti elenchi per le funzioni LEP e per quelle non LEP;
c) utilizzazione di una tecnica analitica intesa a stabilire la dimensione obiettiva di ciascuna funzione, la dimensione dell'interesse implicato, la prevalenza di economie di scala o di economie di scopo in sede di esercizio, ai fini della distribuzione delle competenze tra Stato e regioni.
3.114. (ex 3.126.) Sarracino, Bonafè.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) professioni;.
3.137. (ex 3.154.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.
Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.233. (ex 3.275.) Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.
Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.234. (ex 3.277.) Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.
3.69. (ex 3.80.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La determinazione finale dei LEP, spettante alle Camere ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è effettuata a seguito di una valutazione complessiva dei LEP stessi per tutte le materie, funzioni e ambiti, previa trasmissione al Parlamento di tutti gli elementi necessari da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.
3.236. (ex 3.279.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'anno 2024 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alla Camere una relazione volta ad analizzare il raggiungimento e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.
3.237. (ex 3.280.) Pavanelli, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata con le seguenti: dall'Ufficio parlamentare di bilancio, il quale riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alle Camere e alla Conferenza unificata.
3.262. (ex 3.310.) Boschi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3.269. (ex 3.318.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora entro i successivi centottanta giorni la regione interessata non abbia dato seguito alle raccomandazioni della Conferenza unificata, il Governo, previa comunicazione alle Camere, attiva la procedura di revoca dell'intesa e la regione interessata non può procedere alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per un periodo inferiore ai successivi dieci anni.
3.276. (ex 3.335.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.
3.284. (ex 3.344.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
3.287. (ex 3.348.) Boschi.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: periodicamente.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: decreti legislativi adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1,.
3.299. (ex 3.384.) Bonafè, Sarracino, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 7, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.
3.301. (ex 3.386.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica.
Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.347. (ex 3.438.) Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità.
3.351. (ex 3.443.) Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Sopprimere il comma 9.
3.359. (ex 3.451.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 9, sostituire le parole: continua ad applicarsi con le seguenti: non trova applicazione.
3.360. (ex 3.453.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È in ogni caso fatta salva la disciplina dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3.361. (ex 3.454.) Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Ilaria Fontana.
Sopprimere il comma 10.
3.363. (ex 3.456.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 10, con il seguente:
10. La determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, deve essere conforme a quanto previsto dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
3.364. (ex 3.457.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
12. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.
13. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.366. (ex 3.459.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
12. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
3.368. (ex 3.461.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 3.
(Delega al governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
Sopprimerlo.
3.1. (ex 3.1.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ambientali e culturali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.
3.3. (ex 3.3.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ambientali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.
3.4. (ex 3.4.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.
3.5. (ex 3.5.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 1.
3.6. (ex 3.6.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3.10. (ex 3.10.) Bonafè, Braga, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, sostituire le parole da: , per l'individuazione fino a: (LEP) con le seguenti: e della presente legge per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) che rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali,.
3.11. (ex 3.11.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: prestazioni aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei costi standard,
3.12. (ex 3.12.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo la parola: garantiti aggiungere le seguenti: in modo uniforme.
3.13. (ex 3.13.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: garantiti, aggiungere le seguenti: e finanziati.
3.14. (ex 3.16.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.15. (ex 3.17.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.17. (ex 3.19.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.18. (ex 3.20.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.19. (ex 3.21.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.20. (ex 3.22.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.21. (ex 3.23.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.22. (ex 3.24.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.23. (ex 3.25.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.24. (ex 3.26.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.25. (ex 3.27.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.26. (ex 3.28.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.27. (ex 3.29.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.28. (ex 3.30.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.29. (ex 3.31.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.30. (ex 3.32.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.31. (ex 3.33.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.32. (ex 3.34.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.33. (ex 3.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.34. (ex 3.36.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sostituire le parole da: è delegato ad adottare fino alla fine del comma con le seguenti: , su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.;
al comma 4 sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.35. (ex 3.37.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: in maniera uniforme ed omogenea.
3.50. (ex 3.52.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo la parola: (LEP) aggiungere le seguenti: in maniera paritaria.
3.51. (ex 3.53.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato ad adottare a: di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, recante altresì la determinazione delle risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 4, sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono abrogati.
3.52. (ex 3.54.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato ad adottare a di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 4, sostituire le parole: I decreti di cui al presente articolo definiscono con le seguenti: La legge di cui al presente articolo definisce.
3.53. (ex 3.55.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , solo dopo la previsione di finanziamento dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.54. (ex 3.57.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , solo dopo la previsione di finanziamento annuale dei LEP su tutto il territorio nazionale,.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
3.55. (ex 3.58.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le seguenti: sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;
b) determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
c) indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;
d) assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;
e) fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;
f) istituzione, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'«Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.58. (ex 3.61.) Ubaldo Pagano, Braga, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.
1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3.61. (ex 3.64.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità;
e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.63. (ex 3.71.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali;
g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.64. (ex 3.73.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.65. (ex 3.76.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati.
3.66. (ex 3.77.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università.
f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.67. (ex 3.78.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 2.
3.70. (ex 3.81.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
3.71. (ex 3.82.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del parere con le seguenti: dell'intesa.
*3.72. (ex 3.83.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del parere con le seguenti: dell'intesa.
*3.73. (ex 3.84.) Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3.74. (ex 3.85.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per l'espressione dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
3.76. (ex 3.87.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e.
3.77. (ex 3.88.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: della Commissione bicamerale per le questioni regionali e.
3.78. (ex 3.89.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato con le seguenti: entro novanta giorni, con parere vincolante.
3.81. (ex 3.92.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centottanta.
3.82. (ex 3.93.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centotrentacinque.
3.83. (ex 3.95.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
*3.84. (ex 3.96.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
*3.85. (ex 3.97.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
*3.86. (ex 3.98.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
3.87. (ex 3.99.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: cinquantacinque.
3.88. (ex 3.94.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3.89. (ex 3.100.) Boschi.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
*3.90. (ex 3.101.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
*3.91. (ex 3.102.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
*3.92. (ex 3.103.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato con le seguenti: con parere vincolante.
3.93. (ex 3.104.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
3.94. (ex 3.105.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: Ove fino a: al presente articolo.
3.95. (ex 3.107.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
3.98. (ex 3.110.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Le Commissioni competenti per materia devono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3.99. (ex 3.111.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.
3.101. (ex 3.113.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.
3.102. (ex 3.114.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: possono esprimersi con le seguenti: devono esprimersi.
3.103. (ex 3.115.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: un mese.
3.104. (ex 3.121.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: centotrentacinque.
3.105. (ex 3.116.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: novanta.
3.106. (ex 3.117.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3.107. (ex 3.118.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: quarantacinque.
*3.108. (ex 3.119.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: quarantacinque.
*3.109. (ex 3.120.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
3.110. (ex 3.122.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3.111. (ex 3.123.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.
3.112. (ex 3.124.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 3.
3.113. (ex 3.125.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 3, premettere le seguenti parole: Fatta salva la determinazione dei LEP trasversali necessari a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità,.
3.115. (ex 3.127.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 3, premettere le parole: Fatta salva la determinazione dei LEP nelle materie o negli ambiti di materie concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale, la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia,.
3.116. (ex 3.128.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: sono determinati aggiungere le seguenti: su tutto il territorio nazionale in modo uniforme.
3.117. (ex 3.129.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: o negli ambiti di materie.
3.118. (ex 3.130.) Cuperlo.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) norme generali inderogabili sul diritto allo studio e all'istruzione.
3.119. (ex 3.131.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) norme generali sul diritto allo studio e all'istruzione.
3.120. (ex 3.132.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: sulla base dei seguenti criteri:
1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;
2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
3) garanzia dell'universalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale;
4) verificabilità degli studi con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera a), è effettuata al momento dell'adozione del relativo decreto legislativo.
3.125. (ex 3.139.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sulla base dei seguenti criteri:
1) prossimità e completezza della sua offerta per tutti gli ordini di studi;
2) i suoi livelli devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega di cui al comma 3, lettera a), è effettuata al momento dell'adozione del relativo decreto legislativo.
3.126. (ex 3.140.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, lettera a) aggiungere in fine le parole: primaria e secondaria e di orientamento al lavoro.
3.127. (ex 3.141.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: primaria, secondaria e universitaria.
3.128. (ex 3.142.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: primaria e secondaria.
3.129. (ex 3.143.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) norme generali sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio e dei beni culturali.
3.130. (ex 3.144.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) norme generali sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio e dei beni culturali.
3.131. (ex 3.145.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: tutela dell'ambiente aggiungere le seguenti: , della biodiversità.
3.132. (ex 3.146.) Simiani.
Al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: dell'ecosistema aggiungere le seguenti: degli animali;
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) parità di genere;
alla lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: e adattamento ai cambiamenti climatici;
alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle infrastrutture digitali;.
3.133. (ex 3.148.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) norme generali sulla tutela e sicurezza del lavoro e sulla parità di genere.
3.134. (ex 3.149.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) norme generali sulla tutela e sicurezza del lavoro.
3.135. (ex 3.151.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) previdenza complementare e integrativa;.
3.136. (ex 3.152.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) professioni;.
3.138. (ex 3.155.) Faraone, Boschi.
Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e per l'economia circolare;.
3.139. (ex 3.157.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi e finanziari;.
3.140. (ex 3.159.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) norme generali sulla ricerca scientifica, ambientale e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;.
3.141. (ex 3.160.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) norme generali sulla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;.
3.142. (ex 3.161.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) norme generali sulla tutela e diritto alla salute;.
3.143. (ex 3.162.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) norme generali sulla tutela della salute pubblica;.
3.144. (ex 3.163.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:
f) norme generali sulla tutela della salute;.
3.145. (ex 3.164.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano e a basso impatto ambientale;.
3.146. (ex 3.165.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano e animale;.
3.147. (ex 3.166.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione e sulla produzione di alimenti per consumo umano;.
3.148. (ex 3.170.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione sana per tutti gli esseri viventi;.
3.149. (ex 3.171.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione sana e biologica;.
3.150. (ex 3.172.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione sana e vegana;.
3.151. (ex 3.173.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione priva di Ogm;.
3.152. (ex 3.174.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione sostenibile.
3.153. (ex 3.175.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione vegetariana;.
3.154. (ex 3.176.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla corretta alimentazione;.
3.155. (ex 3.177.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sulla alimentazione sana;.
3.156. (ex 3.178.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) norme generali sull'alimentazione;.
3.157. (ex 3.179.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) norme generali sull'ordinamento sportivo non agonistico;.
3.158. (ex 3.180.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) norme generali sull'ordinamento sportivo agonistico;.
3.159. (ex 3.181.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) norme generali sull'ordinamento sportivo;.
3.160. (ex 3.182.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) protezione civile;.
3.161. (ex 3.183.) Faraone, Boschi.
Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) norme generali sul Governo, la tutela del territorio con particolare riguardo per i parchi nazionali;.
3.162. (ex 3.184.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) norme generali sul Governo, la tutela del territorio e sulla rigenerazione urbana;.
3.163. (ex 3.185.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) norme generali sul Governo e la tutela del territorio e sul consumo di suolo;.
3.164. (ex 3.186.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) norme generali sul Governo, la programmazione e la tutela del territorio;.
3.165. (ex 3.187.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) norme generali sul Governo, la gestione e la tutela del territorio;.
3.166. (ex 3.188.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) norme generali sul Governo e la salvaguardia del territorio;.
3.167. (ex 3.189.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) norme generali sul Governo del territorio;.
3.168. (ex 3.191.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) norme generali sui porti, stazioni ferroviarie e aeroporti civili;.
3.169. (ex 3.192.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) norme generali sui porti, interporti e aeroporti civili;.
3.170. (ex 3.193.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) norme generali sui porti e aeroporti civili e militari;.
3.171. (ex 3.195.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) norme generali sui porti, ciclovie e aeroporti civili;.
3.172. (ex 3.196.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) norme generali sui porti e aeroporti civili;.
3.173. (ex 3.197.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:
l) norme generali sui porti;.
3.174. (ex 3.198.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione fluviale e lacustre;.
3.175. (ex 3.199.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto autostradale e di navigazione;.
3.176. (ex 3.200.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali e di settore sulle grandi reti di trasporto e di navigazione;.
3.177. (ex 3.201.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto ferroviario e di navigazione;.
3.178. (ex 3.202.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione lacustre;.
3.179. (ex 3.203.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione fluviale;.
3.180. (ex 3.204.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle reti di trasporto merci e di navigazione lacustre;.
3.181. (ex 3.205.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto merci e di navigazione;.
3.182. (ex 3.206.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione;.
3.183. (ex 3.207.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto ferroviario;.
3.184. (ex 3.208.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle reti di trasporto e di navigazione;.
3.185. (ex 3.218.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente:
m) norme generali sulle grandi reti di trasporto marittimo;.
3.186. (ex 3.219.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare e di telefonia mobile;.
3.187. (ex 3.220.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo e satellitare;.
3.188. (ex 3.221.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare e di telefonia fissa;.
3.189. (ex 3.222.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo e digitale;.
3.190. (ex 3.223.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva via cavo;.
3.191. (ex 3.224.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione e sui mass-media;.
3.192. (ex 3.225.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione radiotelevisiva;.
3.193. (ex 3.232.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione radiofonica;.
3.194. (ex 3.233.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione satellitare;.
3.195. (ex 3.235.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione su internet;.
3.196. (ex 3.236.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione televisiva;.
3.197. (ex 3.237.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione analogica;.
3.198. (ex 3.238.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione digitale;.
3.199. (ex 3.239.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:
n) norme generali sull'ordinamento della comunicazione;.
3.200. (ex 3.240.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia da fonti fossili;.
3.201. (ex 3.241.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia fotovoltaica;.
3.202. (ex 3.242.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali e di settore sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.203. (ex 3.243.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto, concorrenza e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.204. (ex 3.244.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia sostenibile;.
3.205. (ex 3.245.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, transizione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.206. (ex 3.246.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, formazione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.207. (ex 3.247.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia geotermica;.
3.208. (ex 3.248.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, sicurezza, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.209. (ex 3.249.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, incentivo, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.210. (ex 3.250.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica;.
3.211. (ex 3.251.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto, accumulo e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.212. (ex 3.252.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia eolica;.
3.213. (ex 3.253.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;.
3.214. (ex 3.254.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera o), con la seguente:
o) norme generali sulla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;.
3.215. (ex 3.256.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) previdenza complementare e integrativa;.
3.216. (ex 3.257.) Faraone, Boschi.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione, tutela e fruizione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.217. (ex 3.258.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e tradizionali;.
3.218. (ex 3.259.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.219. (ex 3.260.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e artigianali;.
3.220. (ex 3.261.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e archeologici e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.221. (ex 3.262.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e artistiche;.
3.222. (ex 3.263.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali e di settore sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.223. (ex 3.264.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.224. (ex 3.265.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e sociali;.
3.225. (ex 3.266.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione, fruizione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.226. (ex 3.267.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.227. (ex 3.268.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali, storici e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.228. (ex 3.269.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.229. (ex 3.270.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali;.
3.230. (ex 3.271.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali;.
3.231. (ex 3.272.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire la lettera p), con la seguente:
p) norme generali sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione di attività culturali;.
3.232. (ex 3.273.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In ogni caso il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.
3.235. (ex 3.278.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 4.
3.238. (ex 3.281.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
3.239. (ex 3.282.) Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: decreti aggiungere la seguente: legislativi.
3.240. (ex 3.283.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza con la seguente: sollecitudine.
3.241. (ex 3.286.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza con la seguente: produttività.
3.242. (ex 3.287.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza con la seguente: operosità.
3.243. (ex 3.288.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: efficienza con la seguente: solerzia.
3.244. (ex 3.289.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 8, comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: esiti aggiungere le seguenti: del monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 4 e.
3.245. (ex 3.292.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3.246. (ex 3.293.) Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusi l'Abruzzo e Molise.
3.247. (ex 3.294.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa la Campania,.
3.248. (ex 3.295.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa l'Emilia-Romagna,.
3.249. (ex 3.296.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , escluso il Lazio,.
3.250. (ex 3.298.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa la Liguria,.
3.251. (ex 3.299.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa la Lombardia,.
3.252. (ex 3.300.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa le Marche,.
3.253. (ex 3.301.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , escluso il Piemonte,.
3.254. (ex 3.302.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa la Toscana,.
3.255. (ex 3.303.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , esclusa l'Umbria,.
3.256. (ex 3.304.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: , escluso il Veneto,.
3.257. (ex 3.305.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alle materie o agli ambiti di materie con le seguenti: alle funzioni.
3.258. (ex 3.306.) Cuperlo.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: o agli ambiti di materie.
3.259. (ex 3.307.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: monitoraggio con la seguente: rilevazione.
3.260. (ex 3.308.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: monitoraggio con la seguente: indagine.
3.261. (ex 3.309.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
3.263. (ex 3.311.) Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: mensilmente.
3.264. (ex 3.313.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni bimestre.
3.265. (ex 3.314.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni trimestre.
3.266. (ex 3.315.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni semestre.
3.267. (ex 3.316.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
3.268. (ex 3.317.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sopprimere il comma 5.
3.270. (ex 3.319.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
3.271. (ex 3.320.) Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: degli effetti.
3.272. (ex 3.324.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: del seguito.
3.273. (ex 3.325.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: monitoraggio con la seguente: rilevazione.
3.274. (ex 3.326.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: monitoraggio con la seguente: indagine.
3.275. (ex 3.327.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3.277. (ex 3.336.) Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.
Sopprimere il comma 6.
3.278. (ex 3.337.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 6, sostituire la parola: annuale con la seguente: mensile.
3.279. (ex 3.338.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 6, sostituire la parola: annuale con le seguenti: ogni bimestre.
3.280. (ex 3.339.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 6, sostituire la parola: annuale con le seguenti: ogni trimestre.
3.281. (ex 3.341.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 6, sostituire la parola: annuale, con la seguente: semestrale.
*3.282. (ex 3.342.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 6, sostituire la parola: annuale, con la seguente: semestrale.
*3.283. (ex 3.343.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 7.
3.285. (ex 3.345.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
3.286. (ex 3.346.) Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni mese.
3.288. (ex 3.355.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni bimestre.
3.289. (ex 3.356.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni trimestre.
3.290. (ex 3.357.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni semestre.
3.291. (ex 3.358.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: ogni anno.
3.292. (ex 3.359.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico aggiungere le seguenti: e demografico.
3.293. (ex 3.372.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico aggiungere le seguenti: e produttivo.
3.294. (ex 3.373.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico aggiungere le seguenti: e ambientale.
3.295. (ex 3.374.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: socioeconomico aggiungere le seguenti: e culturale.
3.296. (ex 3.375.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreti del Presidente della Repubblica.
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , su proposta fino alla fine del comma.
3.297. (ex 3.382.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con legge ordinaria.
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: , su proposta fino alla fine del comma.
3.298. (ex 3.383.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: centoventi.
3.303. (ex 3.388.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: novanta.
3.304. (ex 3.389.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: ottanta.
3.305. (ex 3.390.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: settanta.
3.306. (ex 3.391.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: sessanta.
3.307. (ex 3.392.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: cinquanta.
3.308. (ex 3.393.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
3.309. (ex 3.394.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: quaranta.
3.310. (ex 3.395.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
Conseguentemente, al medesimo comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
3.311. (ex 3.396.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
3.312. (ex 3.398.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: venticinque.
3.313. (ex 3.399.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: per il relativo parere inserire la seguente: vincolante.
3.314. (ex 3.400.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e.
*3.315. (ex 3.401.) Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e.
*3.316. (ex 3.403.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: da parte inserire le seguenti: della Commissione bicamerale per le questioni regionali e.
3.317. (ex 3.404.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati con le seguenti: entro novanta giorni.
3.318. (ex 3.405.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di centottanta.
3.319. (ex 3.406.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di centoventi.
*3.320. (ex 3.407.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di centoventi.
*3.321. (ex 3.408.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di cento.
3.322. (ex 3.409.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di novanta.
*3.323. (ex 3.411.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di novanta.
*3.324. (ex 3.413.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di ottanta.
3.325. (ex 3.414.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di settanta.
3.326. (ex 3.415.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di sessanta.
*3.327. (ex 3.416.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di sessanta.
*3.328. (ex 3.417.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di sessanta.
*3.329. (ex 3.418.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di cinquanta.
3.330. (ex 3.419.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nel termine di trenta con le seguenti: nel termine di quaranta.
3.331. (ex 3.420.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 8.
3.332. (ex 3.421.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 8, dopo le parole: Sulla base delle aggiungere la seguente: probabili.
3.333. (ex 3.423.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, dopo le parole: Sulla base delle aggiungere la seguente: eventuali.
3.334. (ex 3.424.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con la seguente: mensile.
3.335. (ex 3.426.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con la seguente: bimestrale.
3.336. (ex 3.427.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con la seguente: trimestrale.
3.337. (ex 3.428.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con la seguente: semestrale.
3.338. (ex 3.429.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni dodici mesi.
3.339. (ex 3.430.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni tredici mesi.
3.340. (ex 3.431.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni quattordici mesi.
3.341. (ex 3.432.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni quindici mesi.
3.342. (ex 3.433.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni sedici mesi.
3.343. (ex 3.434.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni diciotto mesi.
3.344. (ex 3.435.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire la parola: triennale con le seguenti: ogni ventiquattro mesi.
3.345. (ex 3.436.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, sostituire le parole: del Consiglio dei ministri con le seguenti: della Repubblica.
3.346. (ex 3.437.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari per i profili finanziari.
3.348. (ex 3.439.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.
3.349. (ex 3.441.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per i profili finanziari.
3.350. (ex 3.442.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità.
3.352. (ex 3.444.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
*3.353. (ex 3.445.) Barbagallo, Bonafè, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
*3.354. (ex 3.446.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3.355. (ex 3.447.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere i commi 9 e 10.
3.356. (ex 3.448.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 9.
*3.357. (ex 3.449.) Boschi.
Sopprimere il comma 9.
*3.358. (ex 3.450.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Sopprimere il comma 10.
3.362. (ex 3.455.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Sopprimere il comma 11.
3.365. (ex 3.458.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.367. (ex 3.460.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)
1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.01. (ex 3.05.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)
1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
g) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.02. (ex 3.06.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)
1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
c) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
d) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.03. (ex 3.07.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)
1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.04. (ex 3.08.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)
1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;
f) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.
3.05. (ex 3.010.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Legge sui LEP in materia di istruzione)
1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatoria regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;
b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;
c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;
d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;
e) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'università;
f) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato-regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati.
3.06. (ex 3.011.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 1665 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Trasferimento delle funzioni)
1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 4.
(Trasferimento delle funzioni)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese con le seguenti: è effettuato con la legge che recepisce l'intesa.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese con le seguenti: è effettuato con la legge che recepisce l'intesa.
4.19. (ex 4.30.) Carfagna.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: può essere effettuato aggiungere le seguenti: con legge.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese con le seguenti: è effettuato con legge.
4.21. (ex 4.32.) Boschi.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti: e il finanziamento.
4.52. (ex 4.67.) Cantone, Auriemma, Alfonso Colucci, Fede, Iaria, Penza, Traversi, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti: e la piena e effettiva attuazione.
4.54. (ex 4.69.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.
4.59. (ex 4.74.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, nei limiti delle risorse rese disponibili nella con le seguenti: e la previsione del relativo finanziamento con.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
4.56. (ex 4.71.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rese disponibili nella legge di bilancio, con le seguenti: disponibili a legislazione vigente, ove sufficienti, ovvero nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del secondo periodo del presente comma.
4.63. (ex 4.77.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto della garanzia di uniformità dei LEP sul territorio nazionale.
4.64. (ex 4.79.) Caramiello, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e i trasferimenti di funzioni concernenti materie o ambiti di materie a questi non riferibili avvengono contestualmente per ciascuna regione richiedente, in conformità ai princìpi di organicità e compiutezza del quadro delle competenze.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti da adeguata istruttoria, svolta materia per materia e funzione per funzione, al fine di accertare:
a) la corrispondenza delle funzioni trasferite alla dimensione obiettiva di queste e alla dimensione dell'interesse coinvolto;
b) l'efficienza economica del trasferimento, comprovando che le economie di scopo prevalgano sui costi di coordinamento e sulle economie di scala con riferimento ai connotati del sistema produttivo in ogni singola regione destinataria del finanziamento;
c) la sostenibilità organizzativa della funzione nella singola regione destinataria, in ragione delle connotazioni e dell'efficienza degli apparati.
4.82. (ex 4.113.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato delle misure organiche di perequazione necessarie e l'individuazione di efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.
4.91. (ex 4.137.) Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il trasferimento delle funzioni può essere effettuato soltanto dopo l'approvazione con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale.
4.92. (ex 4.138.) Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero, alla tutela e sicurezza del lavoro, all'istruzione, alle professioni, alla tutela della salute, ai porti e aeroporti civili, all'ordinamento della comunicazione, alla previdenza complementare e integrativa, al credito a carattere regionale, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle grandi reti di trasporto e navigazione, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4.93. (ex 4.139.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle norme generali sull'istruzione.
4.94. (ex 4.140.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.
4.108. (ex 4.154.) Cappelletti, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 4.
(Trasferimento delle funzioni)
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*4.1. (ex 4.5.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*4.2. (ex 4.6.) Auriemma, Alifano, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni con le parole: degli incarichi.
4.3. (ex 4.9.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle funzioni con le parole: dei poteri.
4.4. (ex 4.10.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: e degli incarichi
4.5. (ex 4.11.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: e dei poteri.
4.6. (ex 4.12.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle funzioni inserire le seguenti: e dei compiti.
4.7. (ex 4.13.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: materie o.
4.11. (ex 4.18.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie
*4.12. (ex 4.19.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o ambiti di materie
*4.13. (ex 4.20.) Cuperlo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di materie con le seguenti: di oggetti.
4.14. (ex 4.25.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di materie con le seguenti: di contenuti.
4.15. (ex 4.26.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di materie aggiungere le seguenti: e di oggetti.
4.16. (ex 4.27.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di materie aggiungere le seguenti: e di contenuti.
4.17. (ex 4.28.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3,.
4.18. (ex 4.29.) Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
4.20. (ex 4.31.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i criteri.
4.22. (ex 4.33.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i giudizi.
4.23. (ex 4.34.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i processi normativi.
4.24. (ex 4.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: il complesso delle regole.
4.25. (ex 4.37.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: l'iter.
4.26. (ex 4.38.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i sistemi.
4.27. (ex 4.39.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i metodi e le prassi.
4.28. (ex 4.40.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le procedure con le seguenti: i metodi.
4.29. (ex 4.41.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: procedure con la seguente: norme.
4.30. (ex 4.42.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: procedure con la seguente: cause.
4.31. (ex 4.43.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e il complesso delle regole.
4.32. (ex 4.45.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e i criteri.
4.33. (ex 4.46.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e le normative.
4.34. (ex 4.47.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e le norme.
4.35. (ex 4.48.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e l'iter.
4.36. (ex 4.49.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e i processi normativi.
4.37. (ex 4.51.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e le cause.
4.38. (ex 4.52.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le procedure aggiungere le seguenti: e i giudizi.
4.39. (ex 4.53.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione con la seguente: calcolo.
4.40. (ex 4.54.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione con la seguente: computo.
4.41. (ex 4.55.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quantificazione con la seguente: stima.
4.42. (ex 4.56.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di quantificazione aggiungere le seguenti: e di calcolo.
4.43. (ex 4.57.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di quantificazione aggiungere le seguenti: e di computo.
4.44. (ex 4.58.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: quantificazione aggiungere le seguenti: e di stima.
4.45. (ex 4.59.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalle singole intese con le seguenti: dai singoli accordi.
4.46. (ex 4.60.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: intese aggiungere le seguenti: e dagli accordi.
4.47. (ex 4.61.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: intese aggiungere le seguenti: e dai patti.
4.48. (ex 4.62.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: soltanto dopo la determinazione fino alla fine del periodo.
4.49. (ex 4.64.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere la seguente: precisa.
4.50. (ex 4.65.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere la seguente: esatta.
4.51. (ex 4.66.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti: ed effettiva realizzazione.
4.53. (ex 4.68.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: determinazione aggiungere le seguenti: e l'attuazione.
4.55. (ex 4.70.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: standard aggiungere le seguenti: e la previsione del relativo finanziamento con legge di bilancio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4.57. (ex 4.72.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.
4.58. (ex 4.73.) Alfonso Colucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti fino alla fine del comma, con le seguenti: e del conseguente reperimento e stanziamento delle risorse necessarie.
4.60. (ex 4.75.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei limiti fino alla fine del comma, con le seguenti e dopo lo stanziamento delle relative risorse.
4.61. (ex 4.76.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle risorse aggiungere la seguente: economiche.
4.62. (ex 4.78.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: , e dopo lo stanziamento delle relative risorse.
4.65. (ex 4.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluse quelle a statuto speciale.
4.66. (ex 4.84.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso il Piemonte.
4.67. (ex 4.85.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Lombardia.
4.68. (ex 4.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso il Veneto.
4.69. (ex 4.87.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Liguria.
4.70. (ex 4.88.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa l'Emilia-Romagna.
4.71. (ex 4.89.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso il Lazio.
4.72. (ex 4.90.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Toscana.
4.73. (ex 4.91.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluse le Marche.
4.74. (ex 4.92.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa l'Umbria.
4.75. (ex 4.93.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusi l'Abruzzo e il Molise.
4.76. (ex 4.94.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso l'Abruzzo.
4.77. (ex 4.95.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: escluso il Molise.
4.78. (ex 4.97.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Campania.
4.79. (ex 4.98.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ivi comprese le Regioni aggiungere le seguenti: esclusa la Basilicata.
4.80. (ex 4.99.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 2.
4.81. (ex 4.111.) Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, sostituire le parole: delle funzioni con le seguenti: degli incarichi.
4.83. (ex 4.118.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: delle funzioni con le seguenti: dei poteri.
4.84. (ex 4.119.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni aggiungere le seguenti: e degli incarichi.
4.85. (ex 4.120.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni aggiungere le seguenti: e dei poteri.
4.86. (ex 4.121.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: delle funzioni aggiungere le seguenti: e dei compiti.
4.87. (ex 4.122.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli con le seguenti: concernenti materie diverse da quelle.
4.88. (ex 4.123.) Cuperlo.
Al comma 2, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
4.89. (ex 4.135.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, dopo le parole: vigente, aggiungere le seguenti: a partire da centottanta giorni.
4.90. (ex 4.136.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al commercio con l'estero.
4.95. (ex 4.141.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro.
4.96. (ex 4.142.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle professioni.
4.97. (ex 4.143.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela della salute.
4.98. (ex 4.144.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative ai porti e aeroporti civili.
4.99. (ex 4.145.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative all'ordinamento della comunicazione.
4.100. (ex 4.146.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla previdenza complementare e integrativa.
4.101. (ex 4.147.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al credito a carattere regionale.
4.102. (ex 4.148.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
4.103. (ex 4.149.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alle grandi reti di trasporto e navigazione.
4.104. (ex 4.150.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
4.105. (ex 4.151.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non è ammesso in ogni caso il trasferimento di funzioni relative a materie diverse da quelle previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È in ogni caso escluso il trasferimento di funzioni relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4.106. (ex 4.152.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.
*4.107. (ex 4.153.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In ogni caso il trasferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non può comportare la costituzione da parte della regione di nuove agenzie, aziende o enti comunque denominati per l'esercizio delle stesse.
*4.109. (ex 4.155.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
A.C. 1665 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)
1. L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 5.
(Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)
Sopprimerlo.
5.3. (ex 5.4.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Conferenza Stato-regioni.
5.7. (ex 5.8.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: che sono con la seguente: sono.
5.11. (ex 5.13.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.
5.63. (ex 5.66.) Raffa, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Fenu.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previo atto di indirizzo espresso dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali e.
5.49. (ex 5.52.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per la Regione, con le seguenti: per ciascuna Regione.
5.88. (ex 5.98.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali partecipano altresì un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
5.118. (ex 5.131.) Fede, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e le approvano secondo i propri Regolamenti.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5.123. (ex 5.138.) Carmina, Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e le approvano secondo i propri Regolamenti, nonché all'Ufficio parlamentare di bilancio.
5.119. (ex 5.133.) Lomuti, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, sostituire le parole: compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, con le seguenti: tributi propri.
Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 2.
5.159. (ex 5.176.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 5.
(Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)
Sopprimerlo.
*5.1. (ex 5.2.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*5.2. (ex 5.3.) Alifano.
Sopprimere il comma 1.
**5.4. (ex 5.5.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 1.
**5.5. (ex 5.6.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata con due membri designati dalla regione richiedente e da un rappresentante dei Ministeri competenti.
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5.
5.6. (ex 5.7.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*5.8. (ex 5.10.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*5.9. (ex 5.11.) Auriemma, Penza, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce fino a: particolari di autonomia, che sono con le seguenti: I criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono.
5.10. (ex 5.12.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei beni e.
5.12. (ex 5.15.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle risorse.
5.13. (ex 5.16.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.
5.14. (ex 5.17.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: finanziarie, umane.
5.15. (ex 5.18.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: finanziarie,.
5.16. (ex 5.19.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: finanziarie aggiungere le seguenti: ed economiche.
5.17. (ex 5.20.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: umane, strumentali e organizzative.
5.18. (ex 5.21.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: umane, strumentali.
5.19. (ex 5.22.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: umane,.
5.20. (ex 5.23.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: strumentali e organizzative.
5.21. (ex 5.24.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , strumentali.
5.22. (ex 5.25.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e organizzative.
5.23. (ex 5.26.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: da parte della regione.
5.24. (ex 5.27.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Friuli-Venezia Giulia.
5.25. (ex 5.28.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Trentino-Alto Adige.
5.26. (ex 5.29.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Emilia-Romagna.
5.27. (ex 5.30.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Valle d'Aosta.
5.28. (ex 5.31.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Basilicata.
5.29. (ex 5.32.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Lombardia.
5.30. (ex 5.33.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Campania.
5.31. (ex 5.34.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Piemonte,.
5.32. (ex 5.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Calabria.
5.33. (ex 5.36.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Sardegna.
5.34. (ex 5.37.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Toscana.
5.35. (ex 5.38.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Abruzzo.
5.36. (ex 5.39.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Liguria.
5.37. (ex 5.40.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della Regione Siciliana.
5.38. (ex 5.41.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Marche.
5.39. (ex 5.42.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Umbria.
5.40. (ex 5.43.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Puglia.
5.41. (ex 5.44.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Veneto.
5.42. (ex 5.45.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da parte della regione aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Lazio.
5.43. (ex 5.46.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ulteriori forme e.
5.44. (ex 5.47.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: ulteriori.
5.45. (ex 5.48.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: particolari.
5.46. (ex 5.49.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica.
5.48. (ex 5.51.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
5.50. (ex 5.53.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.
5.51. (ex 5.54.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5.52. (ex 5.55.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
5.53. (ex 5.56.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
5.54. (ex 5.57.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
5.55. (ex 5.58.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per lo sport e i giovani.
5.56. (ex 5.59.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro per le disabilità.
5.57. (ex 5.60.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro della giustizia.
5.58. (ex 5.61.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , con il Ministro dell'interno.
5.59. (ex 5.62.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: una Commissione fino alla fine del comma con le seguenti: una Commissione composta da un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per la Conferenza delle regioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.
5.60. (ex 5.63.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di una Commissione paritetica fino a: i corrispondenti rappresentati regionali con le seguenti: della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.
5.61. (ex 5.64.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: una Commissione paritetica fino a: i corrispondenti rappresentati regionali con le seguenti: una Commissione composta da un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Conferenza delle regioni, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La composizione della Commissione è integrata con i corrispondenti rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni centrali dello Stato coinvolte dalle intese di cui all'articolo 2.
5.62. (ex 5.65.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5.64. (ex 5.67.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
5.65. (ex 5.69.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5.66. (ex 5.70.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5.67. (ex 5.71.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
5.68. (ex 5.72.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
5.69. (ex 5.73.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
5.70. (ex 5.74.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5.71. (ex 5.75.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5.72. (ex 5.78.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5.73. (ex 5.79.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro delle imprese e del made in Italy.
5.74. (ex 5.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Vicepresidente del Consiglio dei ministri.
5.75. (ex 5.81.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
5.76. (ex 5.82.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per la pubblica amministrazione.
5.77. (ex 5.83.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , i sindacati maggiormente rappresentativi.
5.78. (ex 5.85.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.79. (ex 5.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro dell'istruzione e del merito.
5.80. (ex 5.87.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per lo sport e i giovani.
5.81. (ex 5.90.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro per la disabilità.
5.82. (ex 5.92.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della giustizia.
5.83. (ex 5.93.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della cultura.
5.84. (ex 5.94.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della difesa.
5.85. (ex 5.95.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro dell'interno.
5.86. (ex 5.96.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro del turismo.
5.87. (ex 5.97.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre dieci rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.89. (ex 5.99.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre nove rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.90. (ex 5.100.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre otto rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.91. (ex 5.101.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre sette rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.92. (ex 5.102.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre sei rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.93. (ex 5.103.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre cinque rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.94. (ex 5.105.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.95. (ex 5.106.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre tre rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.96. (ex 5.107.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale con le seguenti: oltre due rappresentanti dell'Associazione nazionale.
5.97. (ex 5.108.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) aggiungere le seguenti: , un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio, un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.
5.98. (ex 5.110.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e dieci rappresentanti dell'Unione.
5.99. (ex 5.111.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e nove rappresentanti dell'Unione.
5.100. (ex 5.112.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e otto rappresentanti dell'Unione.
5.101. (ex 5.113.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e sette rappresentanti dell'Unione.
5.102. (ex 5.114.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e sei rappresentanti dell'Unione.
5.103. (ex 5.115.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e cinque rappresentanti dell'Unione.
5.104. (ex 5.116.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e quattro rappresentanti dell'Unione.
5.105. (ex 5.119.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e tre rappresentanti dell'Unione.
5.106. (ex 5.120.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, le parole: e un rappresentante dell'Unione sono sostituite dalle seguenti: e due rappresentanti dell'Unione.
5.107. (ex 5.121.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
5.108. (ex 5.122.) Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alla Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali partecipano altresì un rappresentante nominato dall'ANCI regionale, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Ufficio parlamentare di bilancio e un rappresentante della Commissione tecnica fabbisogni standard.
5.109. (ex 5.123.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*5.110. (ex 5.124.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*5.111. (ex 5.125.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: la Commissione paritetica sente i con le seguenti: la composizione della Commissione paritetica è integrata dai.
**5.112. (ex 5.126.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: la Commissione paritetica sente i con le seguenti: la composizione della Commissione paritetica è integrata dai.
**5.113. (ex 5.132.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: la Commissione paritetica sente i con le seguenti: la composizione della Commissione paritetica è integrata dai.
**5.114. (ex 5.127.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
5.120. (ex 5.134.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti.
5.121. (ex 5.135.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che l'esaminano e l'approvano secondo i propri Regolamenti.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5.122. (ex 5.137.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni assunte dalla Commissione sono trasmesse alle Camere, che le esaminano e le approvano secondo i propri Regolamenti.
5.124. (ex 5.139.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai lavori della Commissione prendono parte anche i rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi.
5.125. (ex 5.140.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 10 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.126. (ex 5.142.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 9 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.127. (ex 5.143.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 8 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.128. (ex 5.144.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 7 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.129. (ex 5.145.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 6 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.130. (ex 5.146.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 5 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.131. (ex 5.147.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 4 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.132. (ex 5.148.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 9 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.133. (ex 5.149.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 8 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.134. (ex 5.150.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 7 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.135. (ex 5.151.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 6 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.136. (ex 5.152.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 5 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.137. (ex 5.153.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 9 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.138. (ex 5.154.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 8 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.139. (ex 5.155.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 7 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.140. (ex 5.156.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione competente.
5.141. (ex 5.157.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione.
5.142. (ex 5.158.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 5 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.143. (ex 5.159.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 4 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.144. (ex 5.160.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 3 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.145. (ex 5.161.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 2 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.146. (ex 5.162.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal quarto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.147. (ex 5.163.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal quinto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.148. (ex 5.164.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal sesto anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.149. (ex 5.165.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali l'ottavo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.150. (ex 5.166.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il settimo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.151. (ex 5.167.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il sesto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.152. (ex 5.168.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il quinto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.153. (ex 5.169.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 3 punti percentuali il quarto anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.154. (ex 5.170.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella quantificazione delle risorse finanziarie è posto a carico della regione, l'intero importo delle perdite di economie di scala in una quota determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze nel valore medio compreso tra quello stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e quello stimato dalla Commissione tecnica fabbisogni standard. Viene inoltre posto a carico della regione la metà dell'importo del recupero di efficienza, stimato in un importo forfettario di 2 punti percentuali il primo anno, 4 punti percentuali il secondo anno e di 6 punti percentuali a partire dal terzo anno e per tutta la durata dell'intesa. Per le funzioni riferibili ai LEP le risorse finanziarie riconosciute alla regione non possono essere superiori ai costi e fabbisogni standard così come determinati. Nelle materie LEP le eventuali perdite di economie di scala sono a totale carico delle leve fiscali della regione mentre i possibili recuperi di efficienza sono a integrale beneficio della regione.
5.155. (ex 5.171.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 2.
*5.156. (ex 5.172.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 2.
*5.157. (ex 5.173.) Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 2, sopprimere le parole: attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale,.
5.158. (ex 5.175.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Toni Ricciardi.
Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale,.
5.160. (ex 5.177.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale,.
5.161. (ex 5.178.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e di uguale garanzia dell'attuazione dei diritti.
5.162. (ex 5.179.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: , fermo restando il rispetto del principio di uniforme attuazione dei LEP.
5.163. (ex 5.180.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie disponibili.
5.164. (ex 5.181.) Faraone, Boschi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni lo Stato è autorizzato a concedere le risorse disponibili entro un tetto massimo del 10 per cento delle compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nei territori delle regioni sottoscrittrici dell'intesa.
5.165. (ex 5.182.) Faraone, Boschi.
Dopo il comma 2, aggiungere seguente:
2-bis. L'intesa di cui al presente articolo individua per ciascuna materia o ambito di materia tutti gli oneri, quelli ricorrenti e quelli da sostenere una tantum, connessi al trasferimento di risorse umane e strumentali, e li pone a integrale carico della regione interessata.
5.166. (ex 5.183.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 1665 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)
1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 6.
(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. In attuazione degli articoli 5 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, con legge dello Stato sono individuate ulteriori funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nelle materie o negli ambiti di materie oggetto dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
6.3. (ex 6.3.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, sostituire le parole da: trasferite fino alla fine del comma con le seguenti: connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai Comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.
*6.7. (ex 6.7.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole da: trasferite fino alla fine del comma con le seguenti: connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.
*6.8. (ex 6.8.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
Al comma 1, sostituire le parole da: trasferite fino alla fine del comma con le seguenti: connesse alle materie o ambiti di materie trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite ai comuni, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane o Regioni.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.
*6.9. (ex 6.10.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le funzioni amministrative delle materie governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite dalla Regione Lazio a Roma Capitale;
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali e a Roma Capitale.
6.107. (ex 6.119.) Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , con l'obiettivo del superamento, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei LEP e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
6.109. (ex 6.122.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 6.
(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)
Sopprimerlo.
*6.1. (ex 6.1.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*6.2. (ex 6.2.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 1.
**6.4. (ex 6.4.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 1.
**6.5. (ex 6.5.) Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole: Le funzioni con le seguenti: L'esercizio delle attività.
6.6. (ex 6.6.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire la parola: trasferite con le seguenti: selezionate e trasmesse.
6.10. (ex 6.11.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire la parola: trasferite con la seguente: decentrate.
6.11. (ex 6.12.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sopprimere le parole: alla regione e le parole da: , salvo che fino alla fine del comma.
6.12. (ex 6.15.) Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sopprimere le parole: alla regione e le parole: , dalla regione medesima,.
*6.13. (ex 6.16.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere le parole: alla regione e le parole: , dalla regione medesima,.
*6.14. (ex 6.17.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del ponte sullo stretto di Messina,.
6.15. (ex 6.18.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali,.
6.16. (ex 6.19.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali,.
6.17. (ex 6.20.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali,.
6.18. (ex 6.21.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali,.
6.19. (ex 6.22.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali,.
6.20. (ex 6.24.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali,.
6.21. (ex 6.25.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali,.
6.22. (ex 6.26.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali,.
6.23. (ex 6.27.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali,.
6.24. (ex 6.28.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale,.
6.25. (ex 6.29.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali,.
6.26. (ex 6.30.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali,.
6.27. (ex 6.31.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali,.
6.28. (ex 6.32.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti fluviali,.
6.29. (ex 6.33.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali,.
6.30. (ex 6.34.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali,.
6.31. (ex 6.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali,.
6.32. (ex 6.36.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali,.
6.33. (ex 6.37.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali,.
6.34. (ex 6.38.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni è presente almeno un porto fluviale,.
6.35. (ex 6.39.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi,.
6.36. (ex 6.40.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie,.
6.37. (ex 6.41.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie,.
6.38. (ex 6.42.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie,.
6.39. (ex 6.43.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie,.
6.40. (ex 6.44.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie,.
6.41. (ex 6.45.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie,.
6.42. (ex 6.46.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie,.
6.43. (ex 6.47.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie,.
6.44. (ex 6.48.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie,.
6.45. (ex 6.49.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti,.
6.46. (ex 6.50.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti,.
6.47. (ex 6.51.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti,.
6.48. (ex 6.52.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti,.
6.49. (ex 6.53.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti,.
6.50. (ex 6.54.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti,.
6.51. (ex 6.55.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro interporti,.
6.52. (ex 6.56.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti,.
6.53. (ex 6.57.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti,.
6.54. (ex 6.58.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti,.
6.55. (ex 6.59.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti,.
6.56. (ex 6.60.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti,.
6.57. (ex 6.61.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti,.
6.58. (ex 6.62.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti,.
6.59. (ex 6.63.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti,.
6.60. (ex 6.64.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti,.
6.61. (ex 6.65.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti,.
6.62. (ex 6.66.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti,.
6.63. (ex 6.67.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto,.
6.64. (ex 6.68.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi,.
6.65. (ex 6.69.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi,.
6.66. (ex 6.70.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi,.
6.67. (ex 6.71.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi,.
6.68. (ex 6.72.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi,.
6.69. (ex 6.73.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi,.
6.70. (ex 6.74.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi,.
6.71. (ex 6.75.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi,.
6.72. (ex 6.76.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi,.
6.73. (ex 6.77.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume,.
6.74. (ex 6.78.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi,.
6.75. (ex 6.79.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi,.
6.76. (ex 6.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti tre laghi,.
6.77. (ex 6.81.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi,.
6.78. (ex 6.82.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago,.
6.79. (ex 6.83.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari,.
6.80. (ex 6.84.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Emilia-Romagna,.
6.81. (ex 6.85.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Basilicata,.
6.82. (ex 6.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Lombardia,.
6.83. (ex 6.87.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Piemonte,.
6.84. (ex 6.88.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Campania,.
6.85. (ex 6.89.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Calabria,.
6.86. (ex 6.90.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Toscana,.
6.87. (ex 6.91.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Abruzzo,.
6.88. (ex 6.92.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Liguria,.
6.89. (ex 6.93.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Marche,.
6.90. (ex 6.94.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Puglia,.
6.91. (ex 6.95.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Molise,.
6.92. (ex 6.96.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Veneto,.
6.93. (ex 6.98.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: alla regione inserire le seguenti: , ad esclusione della regione Lazio,.
6.94. (ex 6.99.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole da: sono attribuite fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a comuni, province e città metropolitane della medesima regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione.
*6.95. (ex 6.100.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole da: sono attribuite fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere attribuite, previa verifica di congruità delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse mediante il coinvolgimento dei rappresentanti della medesima regione, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a comuni, province e città metropolitane della medesima regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione.
*6.96. (ex 6.101.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire le parole da: dalla regione medesima fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, a comuni, province e città metropolitane della medesima regione.
6.97. (ex 6.105.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: contestualmente alle con le seguenti: simultaneamente alle.
6.98. (ex 6.106.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie, aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto del principio di uniforme distribuzione delle risorse e la garanzia dell'uniforme attuazione dei diritti su tutto il territorio nazionale,.
6.99. (ex 6.107.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie inserire le seguenti: nonché patrimoniali.
6.100. (ex 6.108.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie inserire le seguenti: nonché di competenza.
6.101. (ex 6.109.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: e finanziarie inserire le seguenti: nonché di comunicazione.
6.102. (ex 6.110.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire le parole: ai comuni con le seguenti: all'ente più prossimo al cittadino.
6.103. (ex 6.111.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire la parola: unitario con la seguente: organico.
6.104. (ex 6.115.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire la parola: unitario con la seguente: omogeneo.
6.105. (ex 6.116.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire la parola: unitario con la seguente: armonico.
6.106. (ex 6.117.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 2.
6.108. (ex 6.120.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, qualora le intese riguardino materie o ambiti di materie connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali, individuate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si procede preliminarmente alla quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard e alla eventuale determinazione dei LEP delle relative funzioni.
6.110. (ex 6.123.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali.
6.111. (ex 6.124.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Attribuzione di funzioni legislative a Roma Capitale)
1. In attesa di una riforma organica di Roma Capitale l'intesa di cui all'articolo 2, della durata non superiore a dieci anni, può essere sottoscritta anche con il comune di Roma Capitale.
6.01. (ex 6.01.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 1665 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo)
1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti, l'intesa può essere modificata. L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.
3. Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.
5. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 7.
(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo)
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l'intesa entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa medesima o nel più breve termine fissato dall'intesa stessa, che stabilisce, altresì, le modalità di revisione cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. Lo Stato e la Regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa.
7.10. (ex 7.15.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'intesa stabilisce, altresì, le modalità di revisione cui si deve in ogni caso procedere ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP.
7.103. (ex 7.124.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previste nell'articolo 2, aggiungere le seguenti: su deliberazione delle Camere o.
7.99. (ex 7.120.) Pellegrini, Lomuti, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui;
Conseguentemente, al medesimo comma:
al medesimo periodo, sostituire le parole: sua efficacia con le seguenti: efficacia dell'intesa.
al quarto periodo, sopprimere le parole: , conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP,.
7.106. (ex 7.127.) Boschi.
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Lo Stato assicura la verifica costante dell'attuazione dell'intesa, anche con riferimento alla rispondenza delle leggi regionali alle intese e ai requisiti di cui alla presente legge e ai risultati nel frattempo conseguiti, compresi gli effetti sulle finanze pubbliche, sulle pubbliche amministrazioni e sulle altre regioni, informandone almeno semestralmente le Camere.
7.177. (ex 7.198.) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, lo Stato può sempre, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e deliberazione conforme delle Camere ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dichiarare la cessazione dell'intesa o parte di essa.
7.178. (ex 7.199.) Riccardo Ricciardi, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: In ogni caso, lo Stato, aggiungere le seguenti: qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ovvero.
7.184. (ex 7.205.) Boschi.
Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole da: della coesione e della solidarietà fino a: parziale con le seguenti: dell'interesse nazionale, può disporre la cessazione dell'efficacia.
7.182. (ex 7.203.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: , conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP,.
7.186. (ex 7.207.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sopprimere il comma 2.
7.191. (ex 7.212.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Lo Stato e la regione possono comunque assumere, in qualsiasi momento, l'iniziativa per la revisione dell'intesa, cui si procede ai sensi dell'articolo 2.
7.192. (ex 7.213.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni dodici mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.
7.272. (ex 7.294.) Scutellà, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ogni due anni, a partire dalla data di approvazione dell'intesa, il Governo sottopone alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni. La relazione è esaminata dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali la quale, auditi il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il presidente della regione interessata e, ove occorra, una rappresentanza degli enti locali della regione, formula una proposta di risoluzione sulla quale, previa discussione, le Camere deliberano. In caso di non approvazione della proposta di risoluzione, si avvia una interlocuzione tra lo Stato e la regione interessata al fine di una revisione dell'intesa, da approvarsi secondo il procedimento di cui all'articolo 2.
7.273. (ex 7.295.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
7.277. (ex 7.299.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
Al comma 4, sostituire le parole: possono, anche congiuntamente, disporre con le seguenti: dispongono, ogni due anni a partire dalla data di approvazione dell'intesa,.
7.303. (ex 7.338.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con legge approvata a maggioranza di componenti può essere disposta, in qualsiasi momento, la sospensione o la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese. Lo Stato e la Regione interessata possono successivamente procedere ad una eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva.
7.310. (ex 7.346.) Pavanelli, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ciascuna Camera può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti, le Camere possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.
7.311. (ex 7.347.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 5.
*7.316. (ex 7.352.) Dell'Olio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 5.
*7.317. (ex 7.353.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 7.
(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo)
Sopprimerlo.
*7.1. (ex 7.1.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*7.2. (ex 7.2.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 1.
**7.3. (ex 7.3.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 1.
**7.4. (ex 7.4.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Tutte le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a due anni.
7.5. (ex 7.6.) Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Tutte le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a tre anni.
7.6. (ex 7.7.) Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, hanno la stessa durata, pari a cinque anni.
7.7. (ex 7.12.) Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*7.8. (ex 7.13.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*7.9. (ex 7.14.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata con le seguenti: il disegno di legge indica la durata dell'intesa.
Conseguentemente,
al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire le parole: Ciascuna intesa con le seguenti: La legge;
sopprimere il comma 5.
7.11. (ex 7.16.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata con le seguenti: il disegno di legge indica la durata dell'intesa.
Conseguentemente,
al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
sopprimere il comma 2;
al comma 3, sostituire le parole: Ciascuna intesa con le seguenti: La legge;
al comma 5, sopprimere le parole: di approvazione di intese.
7.12. (ex 7.17.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: due.
7.13. (ex 7.18.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.
7.14. (ex 7.19.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
7.15. (ex 7.20.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: sei.
7.16. (ex 7.21.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*7.17. (ex 7.22.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*7.18. (ex 7.23.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: Con le medesime modalità previste nell'articolo 2,.
7.19. (ex 7.24.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi.
7.20. (ex 7.26.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi.
7.21. (ex 7.27.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi.
7.22. (ex 7.28.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi.
7.23. (ex 7.29.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi.
7.24. (ex 7.30.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi.
7.25. (ex 7.31.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi.
7.26. (ex 7.32.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi.
7.27. (ex 7.33.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi.
7.28. (ex 7.34.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume.
7.29. (ex 7.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi.
7.30. (ex 7.36.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi.
7.31. (ex 7.37.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove ove sono presenti tre laghi.
7.32. (ex 7.38.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi.
7.33. (ex 7.39.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago.
7.34. (ex 7.51.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti.
7.35. (ex 7.54.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti.
7.36. (ex 7.55.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti.
7.37. (ex 7.57.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti.
7.38. (ex 7.58.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti.
7.39. (ex 7.59.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti.
7.40. (ex 7.60.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti.
7.41. (ex 7.61.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti.
7.42. (ex 7.62.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti.
7.43. (ex 7.63.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto.
7.44. (ex 7.64.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali.
7.45. (ex 7.65.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali.
7.46. (ex 7.66.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali.
7.47. (ex 7.67.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali.
7.48. (ex 7.68.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali.
7.49. (ex 7.69.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali.
7.50. (ex 7.70.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali.
7.51. (ex 7.71.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali.
7.52. (ex 7.72.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali.
7.53. (ex 7.73.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale.
7.54. (ex 7.74.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi.
7.55. (ex 7.75.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali.
7.56. (ex 7.76.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali.
7.57. (ex 7.77.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali.
7.58. (ex 7.78.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti fluviali.
7.59. (ex 7.79.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali.
7.60. (ex 7.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali.
7.61. (ex 7.81.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali.
7.62. (ex 7.82.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali.
7.63. (ex 7.83.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali.
7.64. (ex 7.84.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto fluviale.
7.65. (ex 7.85.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti.
7.66. (ex 7.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti.
7.67. (ex 7.87.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti.
7.68. (ex 7.88.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti.
7.69. (ex 7.89.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti.
7.70. (ex 7.90.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti.
7.71. (ex 7.91.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti.
7.72. (ex 7.93.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti.
7.73. (ex 7.94.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie.
7.74. (ex 7.95.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie.
7.75. (ex 7.96.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie.
7.76. (ex 7.97.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie.
7.77. (ex 7.98.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie.
7.78. (ex 7.99.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie.
7.79. (ex 7.100.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie.
7.80. (ex 7.101.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie.
7.81. (ex 7.102.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie.
7.82. (ex 7.103.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari.
7.83. (ex 7.104.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del Ponte sullo stretto di Messina.
7.84. (ex 7.105.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Abruzzo.
7.85. (ex 7.106.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Basilicata.
7.86. (ex 7.107.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Calabria.
7.87. (ex 7.108.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Campania.
7.88. (ex 7.109.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Emilia-Romagna.
7.89. (ex 7.110.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Lazio.
7.90. (ex 7.111.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Liguria.
7.91. (ex 7.112.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Lombardia.
7.92. (ex 7.113.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Marche.
7.93. (ex 7.114.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Molise.
7.94. (ex 7.115.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Piemonte.
7.95. (ex 7.116.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Puglia.
7.96. (ex 7.117.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Toscana.
7.97. (ex 7.118.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o della regione interessata aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Veneto.
7.98. (ex 7.119.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti.
7.100. (ex 7.121.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: atti di indirizzo adottati con le seguenti: deliberazioni adottate.
7.101. (ex 7.122.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: può essere aggiungere le seguenti: sospesa o.
7.102. (ex 7.123.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7.104. (ex 7.125.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*7.105. (ex 7.126.) Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci fiumi,.
7.107. (ex 7.128.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove fiumi,.
7.108. (ex 7.129.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto fiumi,.
7.109. (ex 7.130.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette fiumi,.
7.110. (ex 7.131.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei fiumi,.
7.111. (ex 7.132.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque fiumi,.
7.112. (ex 7.133.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro fiumi,.
7.113. (ex 7.134.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre fiumi,.
7.114. (ex 7.135.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due fiumi,.
7.115. (ex 7.136.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un fiume,.
7.116. (ex 7.137.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti cinque laghi,.
7.117. (ex 7.138.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti quattro laghi,.
7.118. (ex 7.139.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti tre laghi,.
7.119. (ex 7.140.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti due laghi,.
7.120. (ex 7.141.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un lago,.
7.121. (ex 7.142.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti,.
7.122. (ex 7.143.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti,.
7.123. (ex 7.144.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti,.
7.124. (ex 7.145.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti,.
7.125. (ex 7.146.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti,.
7.126. (ex 7.147.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti,.
7.127. (ex 7.148.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti,.
7.128. (ex 7.149.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti,.
7.129. (ex 7.150.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti,.
7.130. (ex 7.151.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto,.
7.131. (ex 7.152.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti commerciali,.
7.132. (ex 7.153.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti commerciali,.
7.133. (ex 7.154.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti commerciali,.
7.134. (ex 7.155.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti commerciali,.
7.135. (ex 7.156.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti commerciali,.
7.136. (ex 7.157.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti commerciali,.
7.137. (ex 7.158.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti commerciali,.
7.138. (ex 7.159.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti commerciali,.
7.139. (ex 7.160.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti commerciali,.
7.140. (ex 7.161.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto commerciale,.
7.141. (ex 7.162.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali o marittimi,.
7.142. (ex 7.163.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci porti fluviali,.
7.143. (ex 7.164.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove porti fluviali,.
7.144. (ex 7.165.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto porti fluviali,.
7.145. (ex 7.166.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette porti fluviali,.
7.146. (ex 7.167.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei porti fluviali,.
7.147. (ex 7.168.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque porti fluviali,.
7.148. (ex 7.169.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro porti fluviali,.
7.149. (ex 7.170.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre porti fluviali,.
7.150. (ex 7.171.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due porti fluviali,.
7.151. (ex 7.172.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è presente almeno un porto fluviale,.
7.152. (ex 7.173.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci interporti,.
7.153. (ex 7.174.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove interporti,.
7.154. (ex 7.175.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto interporti,.
7.155. (ex 7.176.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette interporti,.
7.156. (ex 7.177.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei interporti,.
7.157. (ex 7.178.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque interporti,.
7.158. (ex 7.179.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro interporti,.
7.159. (ex 7.180.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre interporti,.
7.160. (ex 7.181.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due interporti,.
7.161. (ex 7.182.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno dieci stazioni ferroviarie,.
7.162. (ex 7.183.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno nove stazioni ferroviarie,.
7.163. (ex 7.184.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno otto stazioni ferroviarie,.
7.164. (ex 7.185.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sette stazioni ferroviarie,.
7.165. (ex 7.186.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno sei stazioni ferroviarie,.
7.166. (ex 7.187.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno cinque stazioni ferroviarie,.
7.167. (ex 7.188.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno quattro stazioni ferroviarie,.
7.168. (ex 7.189.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno tre stazioni ferroviarie,.
7.169. (ex 7.190.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove sono presenti almeno due stazioni ferroviarie,.
7.170. (ex 7.191.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni ove è prevista la costruzione del Ponte sullo stretto di Messina,.
7.171. (ex 7.192.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni bagnate dai tre mari,.
7.172. (ex 7.193.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: o la regione aggiungere le seguenti: , ad esclusione della regione Lombardia,.
7.173. (ex 7.194.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
7.174. (ex 7.195.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: che aggiungere le seguenti: , laddove sia richiesta soltanto dallo Stato,.
7.175. (ex 7.196.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, terzo periodo, e ovunque ricorrono nel medesimo comma, sostituire le parole: con legge a maggioranza assoluta delle con la seguente: dalle.
7.176. (ex 7.197.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Ferme restando le procedure di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora sia verificata, da parte dello Stato, l'inadempienza della regione o una lesione, anche parziale, dei diritti civili e sociali, lo Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e informate le Camere, può diffidare la regione fissando un termine per adempiere. Qualora si verifichi allo scadere del termine il persistente inadempimento, previa comunicazione alle Camere, l'intesa cessa.
7.179. (ex 7.200.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
7.180. (ex 7.201.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: In ogni caso, lo Stato, per il preminente interesse nazionale o in caso di pericolo per l'unità nazionale, conseguenti alla mancata osservanza, anche parziale, sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone, previa diffida alla regione interessata, la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge delle Camere.
7.181. (ex 7.202.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: lo Stato con le seguenti: le Camere e sostituire la parola: dispone con la seguente: dispongono.
7.183. (ex 7.204.) Boschi.
Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: motivate.
7.185. (ex 7.206.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: integrale o parziale.
7.187. (ex 7.208.) Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cessazione anticipata dell'intesa, la stessa non può essere richiesta dalla medesima regione per i successivi dieci anni.
7.188. (ex 7.209.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 2.
*7.189. (ex 7.210.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 2.
*7.190. (ex 7.211.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Alla scadenza del termine l'intesa cessa, salva diversa volontà, motivatamente manifestata dallo Stato o dalla regione, su cui le Camere deliberano a maggioranza assoluta dei componenti con atto di indirizzo, di prorogarla per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
7.193. (ex 7.214.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 2, sopprimere le parole: per un uguale periodo.
7.194. (ex 7.215.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di un mese.
7.195. (ex 7.216.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di due mesi.
7.196. (ex 7.217.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di tre mesi.
7.197. (ex 7.218.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di quattro mesi.
7.198. (ex 7.219.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di cinque mesi.
7.199. (ex 7.220.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di sei mesi.
7.200. (ex 7.221.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di sette mesi.
7.201. (ex 7.222.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di otto mesi.
7.202. (ex 7.223.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di nove mesi.
7.203. (ex 7.224.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di dieci mesi.
7.204. (ex 7.225.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di undici mesi.
7.205. (ex 7.226.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di dodici mesi.
7.206. (ex 7.227.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di tredici mesi.
7.207. (ex 7.228.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di quattordici mesi.
7.208. (ex 7.229.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di quindici mesi.
7.209. (ex 7.230.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di sedici mesi.
7.210. (ex 7.231.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di diciassette mesi.
7.211. (ex 7.232.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di diciotto mesi.
7.212. (ex 7.233.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di diciannove mesi.
7.213. (ex 7.234.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di venti mesi.
7.214. (ex 7.235.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di ventuno mesi.
7.215. (ex 7.236.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di ventidue mesi.
7.216. (ex 7.237.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
7.217. (ex 7.238.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo massimo di venticinque mesi.
7.218. (ex 7.239.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: per un uguale periodo con le seguenti: per un periodo non superiore al primo.
7.219. (ex 7.240.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Abruzzo,.
7.220. (ex 7.241.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Basilicata,.
7.221. (ex 7.242.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Calabria,.
7.222. (ex 7.243.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Campania,.
7.223. (ex 7.244.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Emilia-Romagna,.
7.224. (ex 7.245.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Lazio,.
7.225. (ex 7.246.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Liguria,.
7.226. (ex 7.247.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Lombardia,.
7.227. (ex 7.248.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Marche,.
7.228. (ex 7.249.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Molise,.
7.229. (ex 7.250.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Piemonte,.
7.230. (ex 7.251.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Puglia,.
7.231. (ex 7.252.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Toscana,.
7.232. (ex 7.253.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: o della regione, aggiungere le seguenti: ad esclusione della regione Veneto,.
7.233. (ex 7.254.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno ventiquattro.
7.234. (ex 7.255.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno ventitré.
7.235. (ex 7.256.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno ventidue.
7.236. (ex 7.257.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno due.
7.237. (ex 7.258.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno ventuno.
7.238. (ex 7.259.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno tre.
7.239. (ex 7.260.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno venti.
7.240. (ex 7.261.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno quattro.
7.241. (ex 7.262.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno diciannove.
7.242. (ex 7.263.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno cinque.
7.243. (ex 7.264.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno diciotto.
7.244. (ex 7.265.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno sei.
*7.245. (ex 7.266.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno sei.
*7.246. (ex 7.267.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno diciassette.
7.247. (ex 7.268.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno sette.
7.248. (ex 7.269.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno sedici.
7.249. (ex 7.270.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno otto.
*7.250. (ex 7.271.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno otto.
*7.251. (ex 7.272.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno quindici.
7.252. (ex 7.273.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno nove.
*7.253. (ex 7.274.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno nove.
*7.254. (ex 7.275.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno quattordici.
7.255. (ex 7.276.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno dieci.
*7.256. (ex 7.277.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno dieci.
*7.257. (ex 7.278.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno tredici.
7.258. (ex 7.279.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire le parole: almeno dodici con le seguenti: almeno undici.
7.259. (ex 7.280.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 3.
*7.260. (ex 7.281.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 3.
*7.261. (ex 7.282.) Faraone, Boschi.
Sopprimere il comma 3.
*7.262. (ex 7.283.) Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ciascuna intesa può individuare le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una regione, approvata con legge, che si intendono abrogare contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa.
7.263. (ex 7.284.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sopprimere le parole: , in un apposito allegato,.
7.264. (ex 7.285.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, sopprimere le parole: , nel territorio regionale,.
7.265. (ex 7.286.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, sostituire le parole: nel territorio regionale con le seguenti: nella regione interessata.
7.266. (ex 7.287.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'intesa può sempre stabilire che le disposizioni statali vigenti nelle materie o ambiti oggetto di intesa restino efficaci per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, indicando espressamente quelle che cessano di avere vigore e che lo riacquistano al cessare dell'intesa.
7.267. (ex 7.288.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cessazione, anche parziale, dell'intesa, le disposizioni di legge statale interessate di cui al precedente periodo riprendono efficacia nel territorio regionale.
7.268. (ex 7.289.) Boschi.
Sopprimere il comma 4.
7.269. (ex 7.291.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni dodici mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, e un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e i rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione, e l'intesa è sospesa.
7.270. (ex 7.292.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono ogni dodici mesi verifiche sui profili e settori di attività oggetto dell'intesa e, di concerto con i Ministeri competenti, ne monitorano la specifica attuazione, in particolare con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'attività di monitoraggio è oggetto di valutazione da parte di uno specifico Osservatorio, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato, di cui fanno parte i rappresentanti dei Ministeri competenti sulle materie oggetto di intesa, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall'UPI e rappresentanti delle parti sociali. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
4-bis. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi il mancato soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Governo interviene con i poteri sostitutivi in coerenza con l'articolo 120 della Costituzione e l'intesa è sospesa.
7.271. (ex 7.293.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione e con la Conferenza unificata, da emanarsi entro quindici giorni dall'approvazione dell'intesa, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione dell'intesa, anche al fine di verificare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
7.274. (ex 7.296.) Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con particolare riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sono definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7.275. (ex 7.297.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
*7.276. (ex 7.298.) Morfino, Auriemma, Penza, Alifano.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con accordo in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
*7.278. (ex 7.300.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, sostituire le parole da: La Presidenza del Consiglio a: o la regione con le seguenti: La Conferenza Stato-regioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate.
7.279. (ex 7.301.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
7.280. (ex 7.303.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7.281. (ex 7.304.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7.282. (ex 7.306.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero della cultura.
7.283. (ex 7.308.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero della difesa.
7.284. (ex 7.310.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero della giustizia.
7.285. (ex 7.312.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
7.286. (ex 7.314.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7.287. (ex 7.316.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro dell'interno.
7.288. (ex 7.318.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'istruzione e del merito.
7.289. (ex 7.319.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7.290. (ex 7.321.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro della salute.
7.291. (ex 7.322.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero del turismo.
7.292. (ex 7.324.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'università e della ricerca.
7.293. (ex 7.326.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Dipartimento per lo sport e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.294. (ex 7.327.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.295. (ex 7.328.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.296. (ex 7.329.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.297. (ex 7.330.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.298. (ex 7.331.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.299. (ex 7.332.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.300. (ex 7.333.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7.301. (ex 7.336.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Vicepresidente del Consiglio dei ministri.
7.302. (ex 7.337.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: possono, anche congiuntamente, disporre con la seguente: dispongono;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere con cadenza quadrimestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'intesa, recante una nota esplicativa relativa allo stato di raggiungimento dei LEP, della determinazione di fabbisogno finanziario aggiuntivo a loro garanzia, nonché ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi e il relativo impatto.
7.304. (ex 7.339.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, sostituire le parole: possono, anche congiuntamente, disporre con le seguenti: , anche congiuntamente, dispongono.
7.305. (ex 7.340.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 4, sopprimere le parole: anche congiuntamente.
7.306. (ex 7.341.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, sostituire la parola: anche con la seguente: non.
7.307. (ex 7.342.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 4, dopo le parole: disporre verifiche aggiungere le seguenti: , avvalendosi della Corte dei conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le verifiche di cui al comma 4 sono svolte su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termine di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrazione e regolamentare e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento ed intervento in caso di necessità.
7.308. (ex 7.344.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongono autonomamente le verifiche periodiche di propria competenza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alle Camere che su di esse possono esprimersi con atti di indirizzo. L'intesa in corso di validità è comunque sottoposta a verifica in caso di aggiornamento dei LEP e di loro modifica.
7.309. (ex 7.345.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ciascuna Camera, su richiesta di un quinto dei componenti, può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.
7.312. (ex 7.348.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ciascuna Camera può in qualsiasi momento avviare azioni di monitoraggio sull'andamento delle intese. Le Camere, su richiesta di un quinto dei propri componenti, con voto a maggioranza assoluta, possono disporre la cessazione anticipata, integrale o di singole parti, delle intese.
7.313. (ex 7.349.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'intesa cessa, in ogni caso, qualora a seguito di monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza almeno triennale, non risulti garantito l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.
7.314. (ex 7.350.) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 5.
7.315. (ex 7.351.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nell'applicazione dei precedenti commi va in ogni caso assicurata l'osservanza dei divieti di trasferimento posti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
7.318. (ex 7.354.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5 sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.
7.319. (ex 7.355.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: nonché le ulteriori disposizioni.
7.320. (ex 7.356.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno un mese.
7.321. (ex 7.357.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno due mesi.
7.322. (ex 7.358.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno tre mesi.
7.323. (ex 7.359.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quattro mesi.
7.324. (ex 7.360.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno cinque mesi.
7.325. (ex 7.361.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sei mesi.
7.326. (ex 7.362.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sette mesi.
7.327. (ex 7.363.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno otto mesi.
7.328. (ex 7.364.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno nove mesi.
7.329. (ex 7.365.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno dieci mesi.
7.330. (ex 7.366.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno undici mesi.
7.331. (ex 7.367.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno dodici mesi.
7.332. (ex 7.368.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno tredici mesi.
7.333. (ex 7.369.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quattordici mesi.
7.334. (ex 7.370.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno quindici mesi.
7.335. (ex 7.371.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno sedici mesi.
7.336. (ex 7.372.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per almeno diciotto mesi.
7.337. (ex 7.373.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea e uniforme su tutto il territorio della Repubblica.
7.338. (ex 7.374.) Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È istituita la Commissione parlamentare per la vigilanza sulle modalità di attuazione dell'autonomia differenziata, con il compito di monitorare e verificare il rispetto dei princìpi di indivisibilità, unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica, la coesione e la solidarietà sociale e la tutela dell'interesse nazionale, con particolare riferimento ai diritti civili, sociali ed economici, nonché, con riferimento all'articolo 116 della Costituzione, alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e all'uniforme godimento sul territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, assicura il costante monitoraggio degli effetti dell'autonomia differenziata, può svolgere verifiche e ispezioni nelle regioni, si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio ed è titolata a proporre al Governo di impugnare le leggi regionali o il sollevamento di un conflitto davanti alla Corte costituzionale laddove ravvisi che le leggi regionali violino l'intesa, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, anche in termini di effetto rispetto ad altre regioni, o comunque i principi costituzionali e l'interesse nazionale. Può altresì proporre al Governo la sospensione o cessazione, anche parziale, delle intese o una riduzione della loro durata laddove gli esiti dei controlli lo richiedano. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
7.339. (ex 7.375.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
A.C. 1665 – Articolo 8
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Monitoraggio)
1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.
2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.
3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 8.
(Monitoraggio)
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, con le seguenti: L'Ufficio parlamentare di bilancio.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica con le seguenti: L'Ufficio parlamentare di bilancio;
al comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: La Commissione paritetica con le seguenti: L'ufficio parlamentare di bilancio;
secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione paritetica con le seguenti: dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
8.5. (ex 8.5.) Boschi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , avvalendosi della Corte dei conti e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione di cui al presente comma è svolta su tutto il territorio nazionale al fine di valutare le ricadute della differenziazione in termini di fruizione dei diritti civili e sociali, efficienza della gestione amministrativa e regolamentare delle risorse finanziarie, umane e strumentali, secondo obiettivi programmatici condivisi e metodologie uniformi di coordinamento e di intervento in caso di necessità.
8.6. (ex 8.6.) Scutellà, Bruno, Scerra, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le determinazioni della Commissione paritetica sono trasmesse alle Camere, che le esaminano secondo i propri Regolamenti.
8.26. (ex 8.33.) Ferrara, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.
8.37. (ex 8.50.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In nessun caso dall'attuazione del presente articolo può derivare un pregiudizio per l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.
8.38. (ex 8.51.) Boschi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , unitamente alla valutazione e alla verifica dell'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
8.42. (ex 8.55.) Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 8.
(Monitoraggio)
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza trimestrale.
8.7. (ex 8.7.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza quadrimestrale.
8.8. (ex 8.8.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza semestrale.
8.9. (ex 8.9.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: valutazione con la seguente: verifica.
8.10. (ex 8.10.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dall'esercizio delle funzioni e.
8.11. (ex 8.12.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall'intesa,.
8.15. (ex 8.16.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: bilancio inserire le seguenti: , nonché delle relative coperture finanziarie.
8.19. (ex 8.20.) Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
8.20. (ex 8.22.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce aggiungere le seguenti: con cadenza semestrale.
8.21. (ex 8.24.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce inserire le seguenti: con cadenza quadrimestrale.
8.22. (ex 8.25.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: fornisce aggiungere le seguenti: con cadenza trimestrale.
8.23. (ex 8.26.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base delle valutazioni degli oneri finanziari delle Commissioni paritetiche di ciascuna regione e dell'equilibrio generale del bilancio pubblico. La Ragioneria generale dello Stato definisce, garantendo l'uniformità dei criteri di valutazione, il fabbisogno annuale complessivo e il suo riparto, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
8.24. (ex 8.31.) Cuperlo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informativa sugli esiti della valutazione annuale è trasmessa, altresì, alle singole regioni, alla Corte dei conti e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
8.25. (ex 8.32.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.
8.27. (ex 8.34.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: La Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili.
8.29. (ex 8.36.) Cuperlo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alla con le seguenti: ciclicamente alla.
8.31. (ex 8.39.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annualmente alla con le seguenti: periodicamente alla.
8.32. (ex 8.40.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: con cadenza trimestrale.
8.33. (ex 8.41.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Sopprimere il comma 3.
8.39. (ex 8.52.) Penza, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 3, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
8.40. (ex 8.53.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 3, dopo le parole: in particolare aggiungere le seguenti: all'efficacia ed efficienza della gestione delle amministrazioni regionali.
8.41. (ex 8.54.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
A.C. 1665 – Articolo 9
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Clausole finanziarie)
1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 9.
(Clausole finanziarie)
Al comma 1, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere coerenti con la clausola di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
9.4. (ex 9.17.) Caramiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Sergio Costa, Cherchi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: né differenziazioni sul territorio nazionale nel godimento dei diritti civili e sociali e nei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine è assicurato dal Governo il costante monitoraggio degli oneri e dei livelli di finanziamento, efficienza, efficacia e parità di accesso ai servizi pubblici sia nelle regioni con funzioni differenziate sia in quelle nelle quali non ha avuto luogo la differenziazione, di cui è data periodica comunicazione alle Camere ai fini dell'espressione degli atti di indirizzo sugli esiti della verifica, a cadenza almeno annuale.
9.5. (ex 9.18.) Orrico, Amato, Caso, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa è subordinata all'attuazione del meccanismo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.
9.8. (ex 9.21.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per la spesa dello Stato nelle singole regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare ai diversi territori.
3-bis. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni richiedenti di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate per il primo anno di applicazione e recepiti nell'intesa in coerenza con i seguenti princìpi:
a) per le funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP sulla base dei fabbisogni standard, di cui all'articolo 3, comma 1, stimati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) riferiti ai corrispondenti territori regionali;
b) per le funzioni non riguardanti i diritti sociali e civili, sulla base della media dell'ultimo quinquennio della spesa a carattere permanente dello Stato stimata dalla CTFS e riferita al territorio regionale.
3-ter. Per gli anni successivi alla prima applicazione la CTFS procede annualmente a rideterminare:
a) per le funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, i fabbisogni standard sulla base dell'eventuale revisione dei corrispondenti standard nazionali e delle eventuali modifiche dei contesti economico e sociali rilevanti per l'applicazione dei LEP;
b) per le funzioni diverse dalle materie inerenti i LEP, CTFS stima i fabbisogni corrispondenti applicando al fabbisogno stimato per il primo anno una variazione pari a quella prevista per le medesime funzioni nei territori in cui i servizi continuano a essere erogati dallo Stato.
3-quater. L'aliquota della compartecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata dalla CTFS e recepita dall'intesa in modo da garantire, in sede di prima applicazione, un gettito pari al fabbisogno della regione richiedente, così come stabilito dal comma 3-bis, lettere a) e b). Per gli anni successivi, l'aliquota della compartecipazione è rideterminata dalla CTFS in coerenza con il fabbisogno così come stabilito dal comma 3-ter, lettere a) e b).
9.12. (ex 9.26.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da destinare con le seguenti: destinate o da destinare agli enti locali e.
9.15. (ex 9.31.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 4, sostituire le parole: resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con le seguenti: le regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica,.
9.17. (ex 9.34.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Tavolo di confronto)
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'Anci dell'Upi e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
9.01. (ex 9.01.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 9.
(Clausole finanziarie)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in proporzione ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.
9.6. (ex 9.19.) Fenu, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nella determinazione dei fabbisogni standard non è consentito, in ogni caso, il riferimento al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale in rapporto ai valori nazionali, in relazione a imposte determinate a livello nazionale.
9.7. (ex 9.20.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto del principio di uguaglianza e della garanzia di uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale.
9.10. (ex 9.24.) Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: da destinare con le seguenti: destinate o da destinare agli enti locali e.
9.14. (ex 9.29.) Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci.
Al comma 4, sostituire le parole da: resta ferma fino a: articolo 2 con le seguenti: resta fermo.
9.18. (ex 9.37.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
A.C. 1665 – Articolo 10
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 10.
(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)
1. Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:
a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;
c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.
2. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).
3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 10.
(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)
Sopprimerlo.
10.2. (ex 10.2.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, di ANCI, di UPI e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 della presente legge.
10.4. (ex 10.4.) Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Sarracino.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, i programmi di assistenza sociale per chi si trova in situazioni di difficoltà economica o sociale come tra gli altri, il bonus affitti, l'assegnazione di case popolari con canoni sociali o moderati, i sussidi alimentari, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.280. (ex 10.299.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: quinto e sesto comma, della Costituzione aggiungere le seguenti: , nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Conseguentemente, dopo le parole: lettere m) e p) della Costituzione, aggiungere le seguenti: , nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni insulari e alla specificità insulare.
10.308. (ex 10.331.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: quinto e sesto comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: , nonché al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Conseguentemente, dopo le parole: lettere m) e p) della Costituzione, aggiungere le seguenti: , nonché l'attuazione della perequazione infrastrutturale, anche con riferimento alle regioni a statuto speciale.
10.309. (ex 10.332.) Ubaldo Pagano, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ascani.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione con le seguenti: previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
*10.313. (ex 10.337.) Appendino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione con le seguenti:, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
*10.314. (ex 10.338.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante;.
10.323. (ex 10.348.) Gubitosa, Auriemma, Penza, Alifano, Alfonso Colucci, Fenu.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: prevedendo in sede di attuazione che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,.
10.344. (ex 10.370.) Traversi, Cantone, Fede, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'individuazione e la razionalizzazione delle varie forme di incentivi fiscali per le imprese che investono nelle regioni meno sviluppate a sostegno dell'occupazione e la crescita economica con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, delle forme di sostegno alle piccole e medie imprese, alla formazione imprenditoriale e assistenza tecnica, alla promozione dell'innovazione, nonché il sostegno alla creazione di centri di ricerca in collaborazione con università, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso anche la creazione di poli formativi connessi con il tessuto industriale del territorio.
10.352. (ex 10.379.) Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'individuazione di adeguate forme di fiscalità atte a garantire, nel settore turistico, un'equa distribuzione delle risorse tra le regioni e promuovere la coesione territoriale, attraverso l'introduzione del principio di territorialità delle imposte per le aziende che operano in più territori, al fine di scorporare la destinazione delle imposte tra la sede legale dell'azienda e la sede operativa della stessa, attraverso meccanismi di proporzionalità sulla base della ricchezza prodotta a livello territoriale.
10.353. (ex 10.380.) Lovecchio, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Auriemma, Fenu.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'individuazione di forme perequative fra Stato e regioni basate su criteri di solidarietà orizzontale, al fine di garantire un livello egualitario di servizi pubblici e investimenti infrastrutturali adeguati su tutto il territorio nazionale, adeguate strutture sanitarie in base a dati oggettivi relativi alla popolazione, territorio ed esigenze regionali, nonché investimenti specifici in istruzione e formazione nelle regioni meno sviluppate.
10.354. (ex 10.381.) Cherchi, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Caramiello, Sergio Costa.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale;.
10.358. (ex 10.385.) Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 3 sopprimere le parole: le Camere e.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi Regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
10.396. (ex 10.424.) Aiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e trasmette una relazione annuale alle Camere contenente l'elenco delle misure e degli stanziamenti previsti in funzione perequativa, nonché i maggiori oneri affrontati in termini di indebitamento derivanti dall'attuazione della presente legge.
10.398. (ex 10.427.) Boschi.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 10.
(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)
Sopprimerlo.
10.1. (ex 10.1.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, di ANCI, di UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 della presente legge.
10.3. (ex 10.3.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.5. (ex 10.5.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.6. (ex 10.6.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, comma secondo, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.7. (ex 10.7.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, comma secondo, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.8. (ex 10.8.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.9. (ex 10.13.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.10. (ex 10.14.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.11. (ex 10.15.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.12. (ex 10.16.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.13. (ex 10.17.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della cultura, costituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.14. (ex 10.18.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.15. (ex 10.19.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.16. (ex 10.20.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.17. (ex 10.21.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.18. (ex 10.22.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.19. (ex 10.23.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.20. (ex 10.24.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.21. (ex 10.25.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.22. (ex 10.26.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.23. (ex 10.27.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.24. (ex 10.28.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.25. (ex 10.29.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.26. (ex 10.30.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.27. (ex 10.31.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.28. (ex 10.32.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.29. (ex 10.33.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.30. (ex 10.34.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.31. (ex 10.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.32. (ex 10.36.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.33. (ex 10.37.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.34. (ex 10.38.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.35. (ex 10.39.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.36. (ex 10.40.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.37. (ex 10.41.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.38. (ex 10.42.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.39. (ex 10.43.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.40. (ex 10.44.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.41. (ex 10.45.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.42. (ex 10.46.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.43. (ex 10.47.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.44. (ex 10.48.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.45. (ex 10.49.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.46. (ex 10.50.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.47. (ex 10.51.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.48. (ex 10.52.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.49. (ex 10.53.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.50. (ex 10.54.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.51. (ex 10.55.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.52. (ex 10.56.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.53. (ex 10.57.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.54. (ex 10.58.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.55. (ex 10.59.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.56. (ex 10.60.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.57. (ex 10.61.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.58. (ex 10.62.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.59. (ex 10.63.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca , il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.60. (ex 10.64.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.61. (ex 10.65.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.62. (ex 10.66.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.63. (ex 10.67.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.64. (ex 10.68.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.65. (ex 10.69.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.66. (ex 10.70.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.67. (ex 10.72.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.68. (ex 10.73.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.69. (ex 10.74.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.70. (ex 10.75.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.71. (ex 10.76.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.72. (ex 10.77.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.73. (ex 10.79.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.74. (ex 10.80.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.75. (ex 10.81.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.76. (ex 10.82.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.77. (ex 10.84.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.78. (ex 10.85.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.79. (ex 10.86.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.80. (ex 10.87.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.81. (ex 10.88.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.82. (ex 10.89.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.83. (ex 10.90.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.84. (ex 10.91.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'trenta giorni e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.85. (ex 10.92.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.86. (ex 10.93.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.87. (ex 10.94.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.88. (ex 10.95.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.89. (ex 10.96.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.90. (ex 10.97.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.91. (ex 10.98.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.92. (ex 10.99.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.93. (ex 10.100.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.94. (ex 10.102.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.95. (ex 10.103.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.96. (ex 10.105.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.97. (ex 10.106.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.98. (ex 10.107.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.99. (ex 10.108.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.100. (ex 10.109.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.101. (ex 10.110.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.102. (ex 10.111.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.103. (ex 10.112.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.104. (ex 10.113.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.105. (ex 10.114.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.106. (ex 10.115.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.107. (ex 10.116.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.108. (ex 10.117.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.109. (ex 10.118.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.110. (ex 10.119.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.111. (ex 10.120.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.112. (ex 10.121.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.113. (ex 10.122.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.114. (ex 10.123.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.115. (ex 10.124.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.116. (ex 10.125.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.117. (ex 10.126.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.118. (ex 10.127.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.119. (ex 10.128.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.120. (ex 10.129.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.121. (ex 10.130.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.122. (ex 10.131.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.123. (ex 10.132.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.124. (ex 10.133.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.125. (ex 10.134.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.126. (ex 10.135.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.127. (ex 10.136.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.128. (ex 10.137.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.129. (ex 10.138.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.130. (ex 10.139.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.131. (ex 10.140.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.132. (ex 10.141.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.133. (ex 10.142.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.134. (ex 10.143.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.135. (ex 10.144.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.136. (ex 10.145.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.137. (ex 10.146.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.138. (ex 10.147.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.139. (ex 10.148.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.140. (ex 10.149.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.141. (ex 10.150.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.142. (ex 10.151.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.143. (ex 10.152.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.144. (ex 10.153.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.145. (ex 10.154.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.146. (ex 10.155.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.147. (ex 10.156.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.148. (ex 10.157.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.149. (ex 10.158.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.150. (ex 10.160.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.151. (ex 10.161.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.152. (ex 10.163.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.153. (ex 10.164.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.154. (ex 10.165.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.155. (ex 10.166.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.156. (ex 10.167.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.157. (ex 10.168.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.158. (ex 10.169.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.159. (ex 10.170.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.160. (ex 10.171.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.161. (ex 10.173.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.162. (ex 10.174.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.163. (ex 10.175.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.164. (ex 10.176.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.165. (ex 10.177.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.166. (ex 10.178.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.167. (ex 10.180.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.168. (ex 10.181.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.169. (ex 10.182.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.170. (ex 10.183.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.171. (ex 10.184.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.172. (ex 10.185.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.173. (ex 10.186.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.174. (ex 10.187.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.175. (ex 10.188.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.176. (ex 10.189.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.177. (ex 10.190.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.178. (ex 10.191.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.179. (ex 10.192.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.180. (ex 10.193.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.181. (ex 10.194.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.182. (ex 10.196.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.183. (ex 10.197.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.184. (ex 10.198.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.185. (ex 10.199.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.186. (ex 10.200.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.187. (ex 10.201.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.188. (ex 10.202.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.189. (ex 10.203.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.190. (ex 10.204.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.191. (ex 10.205.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.192. (ex 10.206.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.193. (ex 10.207.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.194. (ex 10.208.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.195. (ex 10.209.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.196. (ex 10.210.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.197. (ex 10.211.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.198. (ex 10.212.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.199. (ex 10.213.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.200. (ex 10.214.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.201. (ex 10.215.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.202. (ex 10.216.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.203. (ex 10.217.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce, il Ministro della cultura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.204. (ex 10.218.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.205. (ex 10.219.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.206. (ex 10.220.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.207. (ex 10.221.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.208. (ex 10.222.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.209. (ex 10.223.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.210. (ex 10.224.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.211. (ex 10.225.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.212. (ex 10.226.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.213. (ex 10.227.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.214. (ex 10.228.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.215. (ex 10.229.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.216. (ex 10.230.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.217. (ex 10.231.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.218. (ex 10.232.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.219. (ex 10.233.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.220. (ex 10.234.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.221. (ex 10.235.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce, il Ministro per lo sport e i giovani entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.222. (ex 10.236.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.223. (ex 10.237.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.224. (ex 10.238.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.225. (ex 10.240.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.226. (ex 10.241.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.227. (ex 10.242.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.228. (ex 10.243.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della giustizia, il Ministro della disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.229. (ex 10.244.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.230. (ex 10.245.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.231. (ex 10.246.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro della pubblica amministrazione, costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.232. (ex 10.247.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.233. (ex 10.248.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.234. (ex 10.249.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.235. (ex 10.250.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente::
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.236. (ex 10.251.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.237. (ex 10.252.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.238. (ex 10.253.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.239. (ex 10.254.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per la disabilità, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.240. (ex 10.255.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.241. (ex 10.256.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.242. (ex 10.257.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca , il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.243. (ex 10.258.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.244. (ex 10.259.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.245. (ex 10.260.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.246. (ex 10.261.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.247. (ex 10.263.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.248. (ex 10.264.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle imprese e del made in Italy costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.249. (ex 10.265.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per i rapporti con il Parlamento costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.250. (ex 10.266.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.251. (ex 10.267.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'università e della ricerca costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.252. (ex 10.268.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.253. (ex 10.269.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.254. (ex 10.270.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per lo sport e i giovani costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.255. (ex 10.271.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la disabilità costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.256. (ex 10.272.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.257. (ex 10.273.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della cultura costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.258. (ex 10.274.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della salute costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.259. (ex 10.275.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'interno costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.260. (ex 10.276.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della difesa costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.261. (ex 10.277.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro del turismo costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.262. (ex 10.278.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti costituisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti.
2. Il tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di provvedimenti attuativi sulle materie di cui al comma 1, che sono sottoposti all'esame delle Camere secondo il procedimento di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
10.263. (ex 10.279.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere i commi 1 e 2.
10.264. (ex 10.280.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sopprimere il comma 1.
10.265. (ex 10.281.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
10.266. (ex 10.283.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli Accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.
10.267. (ex 10.284.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente disegno di legge devono essere coerenti con la clausola del 34 per cento della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
10.268. (ex 10.285.) Morfino, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.
Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Ai fini del rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale nonché.
10.269. (ex 10.286.) Orrico, Auriemma, Penza, Alifano, Caso, Amato, Alfonso Colucci.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale con le seguenti: l'effettiva unità nazionale.
10.270. (ex 10.289.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale con le seguenti: l'unità e la tenuta sociale.
10.271. (ex 10.290.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: l'unità nazionale con le seguenti: l'unità e la solidarietà nazionale.
10.272. (ex 10.291.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: , la tutela delle fasce più fragili della popolazione.
10.273. (ex 10.292.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: , la tutela delle fasce più deboli della popolazione.
10.274. (ex 10.293.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: la presa in carico delle fragilità sociali,.
10.275. (ex 10.294.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: , il superamento delle fragilità economiche,.
10.276. (ex 10.295.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: e livelli adeguati di welfare.
10.277. (ex 10.296.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: garantire l'unità nazionale aggiungere le seguenti: e politiche sociali crescenti.
10.278. (ex 10.297.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando il rispetto dei principi di solidarietà e redistribuzione delle risorse, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e fornire opportunità equamente distribuite ai membri della comunità, indipendentemente dal loro status economico e sociale.
10.279. (ex 10.298.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, le politiche per l'equità di genere: tra le quali i congedi parentali retribuiti e altre misure a favore delle donne sul mercato del lavoro con l'obiettivo di garantire la parità di genere, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.281. (ex 10.300.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, la sicurezza sociale attraverso la copertura di prestazioni quali i sussidi di disoccupazione, le pensioni, l'indennità di maternità e altre forme di sostegno economico, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.282. (ex 10.301.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità tra cui i servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e centri diurni, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.283. (ex 10.302.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, la formazione e istruzione anche attraverso programmi di sostegno all'istruzione, come borse di studio e sussidi per l'istruzione superiore, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.284. (ex 10.303.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, politiche attive del lavoro quali i programmi di formazione, il supporto all'occupazione e gli incentivi per l'assunzione di lavoratori, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.285. (ex 10.304.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando il rispetto dei principi di solidarietà e redistribuzione delle risorse, al fine di ridurre le disuguaglianze sociali.
10.286. (ex 10.305.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, le politiche per l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili, quali tra gli altri gli immigrati, rifugiati e minoranze etniche, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.287. (ex 10.307.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l'assistenza sanitaria universale garantita a tutti i cittadini attraverso il Servizio sanitario nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.288. (ex 10.308.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico, assicurando servizi e prestazioni che favoriscono la sicurezza economica e la giustizia sociale.
10.289. (ex 10.309.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il diritto ai servizi socio-sanitari pubblici e all'istruzione, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.290. (ex 10.310.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il sostegno economico alle famiglie, prestazioni familiari e per l'infanzia, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.291. (ex 10.311.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, la sanità, la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.292. (ex 10.312.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.293. (ex 10.313.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, la sanità, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.294. (ex 10.314.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali con le seguenti: la coesione e la solidarietà sociale, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, nonché la promozione dello sviluppo economico,.
10.295. (ex 10.315.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la promozione con le seguenti: le politiche di inclusione e.
10.296. (ex 10.316.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la promozione con le seguenti: la piena promozione.
10.297. (ex 10.317.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: delle pari opportunità e dell'accoglienza anche dei cittadini stranieri,.
10.298. (ex 10.318.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: delle pari opportunità e dell'accoglienza,.
10.299. (ex 10.319.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: delle pari opportunità,.
10.300. (ex 10.320.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: dell'accoglienza anche dei cittadini stranieri,.
10.301. (ex 10.321.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: e il potenziamento delle politiche sociali,.
10.302. (ex 10.322.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: e la crescita delle politiche sociali,.
10.303. (ex 10.323.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché la promozione aggiungere le seguenti: dello sviluppo sociale,.
10.304. (ex 10.324.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della solidarietà sociale aggiungere le seguenti: dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire un equilibrio tra crescita economica, equità sociale e protezione dell'ambiente.
10.305. (ex 10.325.) Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
Al comma 1, dopo le parole: della coesione e della solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: del Mezzogiorno,.
10.306. (ex 10.326.) Boschi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della rimozione con le seguenti: e garantire la rimozione.
10.307. (ex 10.327.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
10.310. (ex 10.334.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: anche nei territori delle regioni che non concludono le intese;
b) sostituire le parole: Costituzione, promuove l'esercizio effettivo con le seguenti: Costituzione, promuove con legge dello Stato l'esercizio effettivo e uniforme.
10.311. (ex 10.335.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche nei territori delle regioni che non concludono le intese.
10.312. (ex 10.336.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , commi terzo e quinto, della Costituzione con le seguenti: della Costituzione, previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
10.315. (ex 10.339.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione con le seguenti: previo accordo con le autonomie territoriali presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,.
10.316. (ex 10.340.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali con le seguenti: deve promuovere l'esercizio pieno ed effettivo dei diritti civili e sociali.
10.317. (ex 10.341.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: devono essere garantiti con le seguenti: devono essere sempre garantiti.
10.318. (ex 10.342.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)con le seguenti: nell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p),
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono in ogni caso assicurati, anche nei territori delle regioni che non concludono le intese, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m).
10.319. (ex 10.343.) Bonafè, Sarracino, Braga, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: che concernono i livelli essenziali delle prestazioni.
10.320. (ex 10.344.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: previa ricognizione delle risorse aggiungere le seguenti: aggiuntive.
10.321. (ex 10.346.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: allo scopo destinabili con le seguenti: allo scopo da destinare.
10.322. (ex 10.347.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle varie e diverse fonti aggiuntive o straordinarie.
10.325. (ex 10.350.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle diverse fonti che si aggiungono o straordinarie.
10.326. (ex 10.351.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie.
10.327. (ex 10.352.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle varie fonti aggiuntive o straordinarie.
10.328. (ex 10.353.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie con le seguenti: la ricongiunzione delle fonti aggiuntive o straordinarie.
10.329. (ex 10.354.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire i programmi di assistenza sociale per chi si trova in situazioni di difficoltà economica o sociale come, tra gli altri, il bonus affitti, l'assegnazione di case popolari con canoni sociali o moderati, i sussidi alimentari, nonché alla promozione.
10.330. (ex 10.356.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire la sicurezza sociale attraverso la copertura di prestazioni quali i sussidi di disoccupazione, le pensioni, l'indennità di maternità e altre forme di sostegno economico, nonché alla promozione.
10.331. (ex 10.357.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire la previdenza e l'assistenza, l'insularità, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il diritto ai servizi socio-sanitari pubblici e all'istruzione, nonché alla promozione.
10.332. (ex 10.358.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire la formazione e l'istruzione anche attraverso programmi di sostegno all'istruzione, come borse di studio e sussidi per l'istruzione superiore, nonché alla promozione.
10.333. (ex 10.359.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità tra cui i servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e centri diurni, nonché alla promozione.
10.334. (ex 10.360.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire le politiche attive del lavoro quali i programmi di formazione, il supporto all'occupazione e gli incentivi per l'assunzione di lavoratori, nonché alla promozione.
10.335. (ex 10.361.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire le politiche per l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili, quali tra gli altri gli immigrati, i rifugiati e le minoranze etniche, nonché alla promozione.
10.336. (ex 10.362.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire l'assistenza sanitaria universale gratuita a tutti i cittadini attraverso il Servizio sanitario nazionale, nonché alla promozione.
10.337. (ex 10.363.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate a garantire il sostegno economico alle famiglie, prestazioni familiari e per l'infanzia, nonché alla promozione.
10.338. (ex 10.364.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: destinate alla promozione, con le seguenti: destinate alla garanzia.
10.339. (ex 10.365.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: promozione dello sviluppo economico con le seguenti: promozione della crescita e dello sviluppo economico, nonché l'attrazione degli investimenti,.
10.340. (ex 10.366.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale con le seguenti: all'abbattimento del deficit delle infrastrutture fra le varie diverse aree del territorio nazionale.
10.341. (ex 10.367.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale con le seguenti: all'eliminazione della mancanza infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale.
10.342. (ex 10.368.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'eliminazione con le seguenti: all'abbattimento.
10.343. (ex 10.369.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ivi compreso quello riguardante aggiungere le seguenti: l'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali,.
10.345. (ex 10.371.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con le isole aggiungere le seguenti: e le aree interne.
10.346. (ex 10.372.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: e alla partecipazione delle regioni alla pianificazione dello sviluppo nazionale.
10.347. (ex 10.374.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili con le seguenti: un uso razionale, efficace ed efficiente delle risorse che sono a disposizione.
10.348. (ex 10.375.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili con le seguenti: un uso razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili.
10.349. (ex 10.376.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili con le seguenti: un uso maggiormente razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili.
10.350. (ex 10.377.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: un utilizzo più razionale, aggiungere la seguente: equo,.
10.351. (ex 10.378.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: aree del territorio nazionale aggiungere le seguenti: , in particolare le aree interne,.
10.355. (ex 10.382.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dall'insularità aggiungere le seguenti: e delle aree interne, anche al fine di migliorare l'accesso ai servizi pubblici essenziali,.
10.356. (ex 10.383.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dall'insularità aggiungere le seguenti: e dalle caratteristiche orografiche montane.
10.357. (ex 10.384.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dall'insularità, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla creazione di nuove attività d'impresa,.
10.359. (ex 10.386.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dall'insularità aggiungere le seguenti: e delle aree interne.
10.360. (ex 10.387.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: sostenibile attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
10.361. (ex 10.388.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: , eliminando gli svantaggi derivanti dalla natura insulare del territorio,.
10.362. (ex 10.389.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: dei cittadini per l'accessibilità ai servizi del territorio.
10.363. (ex 10.390.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: dei residenti per una vivibilità sostenibile del territorio.
10.364. (ex 10.391.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: dei cittadini che risiedono nelle aree insulari.
10.365. (ex 10.392.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: sostenibile, per ridurre le emissioni di CO2.
10.366. (ex 10.393.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'ambiente,.
10.367. (ex 10.394.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere le seguenti: dei cittadini insulari.
10.368. (ex 10.395.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere la seguente: sostenibile.
10.369. (ex 10.397.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere la seguente: condivisa.
10.370. (ex 10.398.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: alla mobilità aggiungere la seguente: inclusiva.
10.371. (ex 10.399.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di fiscalità di sviluppo con le seguenti: di sostegno, anche fiscale, allo sviluppo.
10.372. (ex 10.400.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di sviluppo con le seguenti: per la crescita e lo sviluppo.
10.373. (ex 10.401.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di sviluppo con le seguenti: di vantaggio per lo sviluppo.
10.374. (ex 10.402.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: anche al fine di contrastare la desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree locali.
10.375. (ex 10.403.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore attrazione di investimenti.
10.376. (ex 10.404.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: economico e dell'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali.
10.377. (ex 10.405.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: nonché la creazione di nuove attività d'impresa.
10.378. (ex 10.406.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: sociale, professionale e imprenditoriale.
10.379. (ex 10.407.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: in conformità al diritto comunitario.
10.380. (ex 10.408.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere la seguente: locale.
10.381. (ex 10.409.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo, aggiungere le seguenti: anche in considerazione della marginalità geografica,.
10.382. (ex 10.410.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: nonché l'insediamento di nuove attività economiche.
10.383. (ex 10.411.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo, aggiungere le seguenti: anche per contrastare il declino demografico,
10.384. (ex 10.412.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: locale e l'attrazione di nuovi investimenti.
10.385. (ex 10.413.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: e la creazione di occupazione.
10.386. (ex 10.414.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di sviluppo aggiungere la seguente: economico.
10.387. (ex 10.415.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) costituzione presso il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un Tavolo di confronto tecnico-politico con la partecipazione dei Ministeri interessati, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle regioni, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali, anche alla luce delle attuali norme che intervengono a vario titolo su questi argomenti. Il Tavolo di confronto presenta, entro i termini di conclusione dei lavori della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, uno o più schemi di disegni di legge recanti le misure di cui al comma 1, i quali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono presentati alle Camere. Al funzionamento della Tavolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Per la partecipazione alle sedute della Tavolo, ai componenti non spettano indennità, diaria, gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
10.389. (ex 10.417.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'individuazione delle misure e le forme di fiscalità che concorrano a rimuovere gli svantaggi delle aree interne nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.
10.390. (ex 10.418.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Sopprimere il comma 2.
10.392. (ex 10.420.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Sopprimere il comma 3.
10.394. (ex 10.422.) Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 3, sostituire le parole: informa le con le seguenti: assicura l'informazione alle e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e redige una relazione annuale in merito ai risultati conseguiti.
10.395. (ex 10.423.) Alfonso Colucci, Auriemma, Alifano, Penza.
Al comma 3, sopprimere le parole: le Camere e e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo informa altresì le Camere ai fini dell'adozione delle opportune valutazioni e decisioni sulla base delle norme dei rispettivi regolamenti.
10.397. (ex 10.425.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora il monitoraggio o le verifiche esperite segnalino che i servizi civili e sociali scendano al di sotto dei livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale, lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. La legge dello Stato può sempre intervenire, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei princìpi fondamentali.
10.399. (ex 10.428.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informativa è altresì trasmessa alle Camere, che si esprimono con atti di indirizzo sulla base dei rispettivi Regolamenti e, laddove lo deliberino, previo espletamento di attività conoscitiva da parte delle Commissioni interessate per materia e per i profili finanziari.
10.400. (ex 10.429.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo informa altresì i competenti organi delle Camere, per le opportune valutazioni e decisioni secondo le norme dei propri regolamenti.
10.401. (ex 10.430.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 1665 – Articolo 11
ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 11.
(Disposizioni transitorie e finali)
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, e di cui è stato avviato il confronto tra il Governo e la Regione interessata, e gli eventuali atti di stipula preliminare sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e privi di effetto.
11.10. (ex 11.17.) Sarracino, Bonafè.
Al comma 1 sostituire le parole: sono esaminati secondo quanto previsto dalle disposizioni con le seguenti: cessano di avere efficacia a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni.
11.22. (ex 11.33.) Sarracino, Bonafè.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di valutare gli effetti cumulati e l'impatto sulla finanza pubblica della presente legge, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita limitatamente a una o più funzioni specifiche nell'ambito di una materia o ambito di materie.
11.26. (ex 11.37.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di valutare l'impatto sulla finanza pubblica e, in particolare, gli effetti cumulati di più intese preliminari approvate contestualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri può definire un numero massimo di schemi di intesa preliminari da approvare nell'anno di riferimento.
11.27. (ex 11.38.) Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, De Luca, Toni Ricciardi, Ubaldo Pagano, Ascani.
Sopprimere il comma 2.
11.29. (ex 11.40.) Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
PROPOSTE EMENDATIVE
NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 11.
(Disposizioni transitorie e finali)
Al comma 1, premettere il seguente:
01. In attesa di una riforma organica di Roma Capitale d'Italia, il comune, con delibera di consiglio, può richiedere al Governo ai sensi della presente legge condizioni particolari di autonomia.
11.1. (ex 11.1.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*11.2. (ex 11.2.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimerlo.
*11.3. (ex 11.3.) Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.
Sopprimere i commi 1 e 2.
11.4. (ex 11.4.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 1.
*11.5. (ex 11.5.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 1.
*11.6. (ex 11.6.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 1.
*11.7. (ex 11.8.) Boschi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge e quelli presentati ai sensi dell'articolo 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa procedono contestualmente e parallelamente secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge, in modo che il Governo possa tener conto degli effetti complessivi delle iniziative sull'assetto territoriale della Repubblica, sulla distribuzione delle risorse finanziarie e amministrative e sul sistema delle pubbliche amministrazioni.
11.8. (ex 11.11.) Cuperlo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono riesaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
11.9. (ex 11.16.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.
*11.11. (ex 11.18.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge e gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo cessano di produrre efficacia.
*11.12. (ex 11.19.) Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.
Al comma 1, dopo le parole: Gli atti aggiungere le seguenti: e i documenti.
11.13. (ex 11.20.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei centottanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.14. (ex 11.24.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei centoventi giorni precedenti la data di entrata in vigore.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La presente legge entra in vigore quarantotto mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.15. (ex 11.25.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei centoventi giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.16. (ex 11.26.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei novanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.17. (ex 11.27.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei sessanta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.18. (ex 11.28.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei quaranta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La presente legge entra in vigore sessanta mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.19. (ex 11.29.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei trenta giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.20. (ex 11.30.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: prima della data di entrata in vigore con le seguenti: prima dei quindici giorni precedenti la data di entrata in vigore.
11.21. (ex 11.31.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sostituire le parole: secondo quanto previsto dalle con le seguenti: nel pieno rispetto delle.
11.23. (ex 11.34.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la parola: pertinenti.
11.24. (ex 11.35.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , previa trasmissione alle Camere, di tutti gli atti relativi, ai fini dell'espressione del relativo parere. Qualora Stato e regione convengano o le Camere lo deliberino con atto di indirizzo a maggioranza dei componenti, l'iter è nuovamente avviato e il negoziato già svolto revisionato.
11.25. (ex 11.36.) Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 2.
11.28. (ex 11.39.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino alla revisione dei rispettivi statuti speciali, al conferimento di nuove e ulteriori funzioni statali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con norme di attuazione dei rispettivi statuti ovvero con le altre modalità e procedure previste dagli statuti medesimi. A fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, le predette norme definiscono anche il correlato adeguamento delle entrate della regione o della provincia autonoma per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, fermo restando il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica complessiva, di perequazione e di solidarietà nonché all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
11.31. (ex 11.42.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui le intese con singole regioni prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già loro attribuite.
11.32. (ex 11.43.) Cuperlo.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Trentino-Alto Adige,.
11.34. (ex 11.45.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige,.
11.35. (ex 11.46.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia,.
11.36. (ex 11.47.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia,.
11.37. (ex 11.48.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige,.
11.38. (ex 11.49.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia,.
11.39. (ex 11.50.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia,.
11.40. (ex 11.51.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sardegna e Trentino-Alto Adige,.
11.41. (ex 11.52.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige,.
11.42. (ex 11.53.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,.
11.43. (ex 11.54.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Friuli-Venezia Giulia,.
11.44. (ex 11.55.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Trentino-Alto Adige,.
11.45. (ex 11.56.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Valle d'Aosta,.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La presente legge entra in vigore venti mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.46. (ex 11.57.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Valle d'Aosta,.
11.47. (ex 11.58.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della regione Sardegna,.
11.48. (ex 11.60.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 2, dopo le parole: a statuto speciale aggiungere le seguenti: , con esclusione della Regione Siciliana,.
11.49. (ex 11.61.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 3.
*11.50. (ex 11.62.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Sopprimere il comma 3.
*11.51. (ex 11.63.) Cuperlo.
Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio con le seguenti: È comunque garantito l'esercizio.
11.52. (ex 11.64.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio con le seguenti: È sempre garantito l'esercizio.
11.53. (ex 11.65.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Al comma 3, sostituire le parole: È fatto salvo l'esercizio con le seguenti: È garantito l'esercizio.
11.54. (ex 11.66.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La presente legge entra in vigore ventiquattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.55. (ex 11.67.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La presente legge entra in vigore trentasei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.56. (ex 11.68.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11.57. (ex 11.69.) Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 1665 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
pur con le modifiche apportate al testo governativo originario, quello approvato dal Senato della Repubblica, senza nessuna modifica in sede referente dalla I Commissione affari costituzionali, mantiene pressoché inalterate tutte le gravi criticità più volte evidenziate dalla grandissima parte degli auditi;
le modalità, i ristretti tempi di discussione in Commissione, la bocciatura di tutti gli emendamenti della minoranza, il mandato al relatore di riferire all'Assemblea nonostante trattasi, in questo caso, di un disegno di legge e quindi di un provvedimento che non ha scadenze come i decreti legge: tutto ciò accade per meri fini elettorali. Questo avvalora e sostanzia la tesi che siamo di fronte ad un «monocameralismo di fatto» in violazione dei più elementari principi costituzionali e ne certifica la crisi profonda che sta attraversando il nostro sistema democratico, con un Parlamento sempre più svuotato delle sue prerogative;
è «monocameralismo di fatto» che, ad avviso dei firmatari, fa continuo ricorso a un uso strategico delle disposizioni che disciplinano i tempi di discussione parlamentare al fine di limitare la discussione medesima sui disegni di legge alla prima Camera in cui il procedimento legislativo ha preso avvio, e trasforma, in ultima analisi, la deliberazione della seconda Camera in un mero atto di ratifica della prima;
in particolare, nel testo posto all'esame dell'Aula permangono profili di incostituzionalità per evidente contrasto con il dettato costituzionale fra gli altri, degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 della Costituzione;
inoltre il disegno di legge in oggetto tratta in modo uguale, e quindi non differenziato, le materie di legislazione esclusiva e concorrente, a tale proposito si ricorda come l'articolo 116 della Costituzione non richiama la necessità di una norma applicativa e quindi il legislatore nel decidere di definirla avrebbe ben potuto distinguere le procedure di attribuzione di ulteriori forme di autonomia tra le materie concorrenti e le materie di competenza esclusiva dello Stato, questo in special modo (come osservato anche in sede di audizione del WWF Italia) riguardo alla tutela ambientale considerando la modifica degli articoli 9 e 41 avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022;
la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti, se approvata, comporterebbe un enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, fino a prefigurare lo stravolgimento dell'attuale assetto Costituzionale, delineandone uno diverso e alternativo;
preliminarmente, si evidenzia l'incomprensibile scelta della maggioranza di comprimere il dibattito in Commissione e respingere tutte richieste di modifiche avanzate da tutte le opposizioni;
un'altra preliminare considerazione attiene alla pretesa introduzione di disposizioni che innovano in modo così pregnante l'attuale assetto istituzionale attraverso lo strumento della legge ordinaria, sempre modificabile successivamente e in specie modificabile dalla legge approvativa dell'intesa tra Stato e regione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che potrebbe quindi, volta per volta, disporre diversamente. La scelta più opportuna sarebbe stata, senza alcun dubbio, quella della proposta di legge costituzionale;
la conseguenza più immediata dell'attuazione nei termini previsti dell'autonomia differenziata sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto ed evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione laddove è stabilito che «l'Italia sia una e indivisibile», e dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne e insulari, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Infatti, mentre le intese conterranno gli strumenti economici per essere attuate, non fosse che per la possibilità di trattenimento del gettito fiscale, la garanzia di equivalente trattamento per i cittadini delle regioni che non sottoscriveranno le intese dipenderanno dalle varie manovre finanziari nazionali con tutte le variabili del caso. Si accrescerebbero, quindi, in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili e si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale, con l'unico discrimine della residenza delle persone;
il risultato finale sarebbe una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra le diverse aree del Paese che, nella peggiore delle ipotesi, porterebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;
peraltro, il percorso attivato di definizione formale dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e il lavoro – lodevole – del nominato Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rischia di rimanere solo un'esercitazione virtuale, in mancanza delle risorse necessarie per la concreta attuazione dei livelli essenziali territorio per territorio;
entrando nello specifico, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica risulta, nel disegno costituzionale, strettamente connesso con gli altri principi costituzionali e, in particolare, con quelli stabiliti dagli articoli precedenti, a partire dall'articolo 1 che consacra l'assetto democratico della Repubblica, basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (Corte costituzionale, sentenza n. 256 del 1989), che si identifica tramite la partecipazione delle autonomie sociali, politiche e territoriali alla vita politica, economica e sociale del paese e la condivisione di quella che è stata definita la «sostanza costituzionale dell'unità», intesa come «unità nel nome di valori omnicondivisi»;
in questo senso, l'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità; la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali;
è evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;
come da più parti osservato, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate (e neanche il testo di legge in esame prevede adeguati limiti – materiali, procedurali, temporali – né cautele) tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le regioni finora attivatesi hanno dimostrato la volontà di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni previste all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio;
il disegno di legge in esame condurrebbe pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; quella delle regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono necessariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate – transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani – esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;
altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'articolo 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei LEP, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato», nel testo oggi in esame si prevede una procedura accelerata che si conclude con l'approvazione di un decreto legislativo. Si ritiene che il disegno di legge in esame sia comunque violativo delle prerogative e del ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento;
il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle Intese con le singole regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi dal 791 all'801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la Costituzione stabilisce in materia;
inoltre, per quanto concerne la procedura per definizione dei LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedure vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli;
i livelli essenziali delle prestazioni, definiti in questo modo non costituiranno l'insieme dei servizi e degli interventi pubblici necessari ad assicurare – in maniera omogenea e uniforme – i diritti sulla base dei bisogni e a prescindere dalla capacità fiscale di un territorio, ma, come detto, determineranno una cristallizzazione – se non un incremento – delle disuguaglianze in essere;
un sistema così congegnato – per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva – sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato. Manca, inoltre, la definizione delle leggi statali di principio e delle norme generali su tutte le materie che non sono riconducibili ai LEP e che non possono essere lasciate alla piena disponibilità delle regioni;
un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie – oltre a quelle già citate – insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;
le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio;
in particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante sugli schemi preliminari di intesa;
il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'articolo 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei ministri;
quanto alla procedura definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dal dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece, ad avviso dei firmatari, il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento – a Costituzione vigente – verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;
quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il che è quanto dire, innanzitutto, che lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano;
peraltro, il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti – si va da una spesa pro capite di 19 mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania – rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per aggravare le differenze. Con il che si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli articoli 2 e 53 della Costituzione, a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;
quanto, in ultimo, al novero delle materie oggetto di devoluzione, l'articolo 116 della Costituzione si riferisce ad alcune specifiche competenze o funzioni inerenti alle materie elencate, e non certo ad una devoluzione alle regioni della potestà legislativa esclusiva su intere materie, sottraendole completamente allo Stato. Si ritiene particolarmente grave che fra le materie oggetto di devoluzione non sia stata esclusa l'Istruzione;
valgano come monito le considerazioni dei rappresentanti di WWF Italia, che hanno affermato: «va tenuto conto delle modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione, lo Stato deve garantire l'ambiente non soltanto in relazione alla presenza umana ma anche come biodiversità. Necessario che su alcuni temi vi sia la primazia dello Stato (energia, tutela ambientale), gli ecosistemi non conoscono confini amministrativi. Nell'ambito della definizione dei LEP sul piano ambientale è necessario che ci sia una base di carattere scientifico e non esclusivamente giuridica»;
l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi devono essere tutelati dalla Repubblica nel suo insieme, al di là degli enti territoriali da cui è costituita. Secondo la giurisprudenza costituzionale dalle eventuali leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema deve derivare un livello di tutela almeno equivalente («adeguata e non riducibile» a partire dalla sentenza n. 61 del 2009) a quello delle leggi statali;
il diritto all'ambiente sostanzialmente si configura come diritto «quantitativo» e «per soglie», i LEP «ambiente» ed «ecosistema» devono essere dunque misurabili per garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale il diritto ad un ambiente salubre in quanto diritto anche civile e sociale;
alla luce del lavoro ricognitivo svolto dal Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni presieduto dal prof. Sabino Cassese. e in particolare dal Sottogruppo 8 si è compiuto un esame, comunque prezioso, «per titoli» e «temi» lontano dal poter essere considerato definizione dei LEP, lavoro che il Governo deve necessariamente completare con l'imprescindibile supporto del mondo scientifico;
inoltre è necessario considerare in che maniera potrebbe cambiare l'iter di l'applicazione del diritto UE una volta raggiunto un sistema di autonomia differenziata. Le direttive europee infatti devono essere recepite nella legislazione nazionale di ogni paese, entro un certo limite di tempo e informando la Commissione europea ed è fondamentale che queste regole non vengano disattese e/o ritardate dagli accordi Stato-regioni;
aumentando le competenze delle regioni aumenterà presumibilmente anche il numero di procedimenti a carico dello Stato il quale può rivalersi dall'onere finanziario sostenuto nei confronti delle regioni che dovessero subire una procedura d'infrazione provocando un maggiore aggravio per lo Stato;
se, infatti, le regioni iniziassero a legiferare in maniera non conforme alle direttive europee, non soltanto creerebbero disomogeneità ma potrebbero anche violare gli obblighi UE. Questo minerebbe anche la credibilità dell'Italia davanti all'intera Unione europea, contribuirebbe a creare discriminazioni interne in base a come le direttive UE vengono recepite in ogni regione e la mancanza di coerenza potrebbe avere un effetto sulla competitività delle varie regioni;
gli ultimi esempi sono alcuni dei testi legislativi da poco votati nell'ultima plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, tra i quali rientrano per esempio la direttiva che impone alle aziende di ridurre il proprio impatto su ambiente e diritti umani, o le nuove misure per migliorare la qualità dell'aria ed eliminare i danni per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità,
impegna il Governo:
a rivalersi dall'onere finanziario sostenuto nei confronti delle regioni che dovessero subire una procedura d'infrazione
ad evitare che nell'eventuale intesa tra Stato e regioni, lo Stato venga interamente espropriato della propria funzione costituzionalmente predicata di tutelare l'ambiente, la biodiversità e l'ecosistema.
9/1665/1. Bonelli, Zaratti, Zanella, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
pur con le modifiche apportate al testo governativo originario, il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica, senza nessuna modifica in sede referente dalla I Commissione affari costituzionali, mantiene pressoché inalterate tutte le gravi criticità più volte evidenziate dalla grandissima parte dei soggetti auditi;
le modalità, i ristretti tempi di discussione in Commissione, la bocciatura di tutti gli emendamenti della minoranza, il mandato al relatore di riferire in aula nonostante trattasi, in questo caso, di un disegno di legge e quindi di un provvedimento che non ha scadenze come i decreti legge: tutto ciò accade per meri fini elettorali. Questo avvalora e sostanzia la tesi che siamo di fronte ad un «monocameralismo di fatto» in violazione dei più elementari principi costituzionali e ne certifica la crisi profonda che sta attraversando il nostro sistema democratico, con un Parlamento sempre più svuotato delle sue prerogative;
la conseguenza più immediata dell'attuazione nei termini previsti dell'autonomia differenziata sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto ed evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1 della Costituzione laddove è stabilito che «l'Italia sia una e indivisibile», dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne e insulari, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili, si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale, unico discrimine la residenza delle persone;
è evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;
il disegno di legge in esame condurrebbe a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; quella delle regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono necessariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate – transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani – esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;
altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'articolo 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei LEP, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato», nel testo oggi in esame si prevede una procedura accelerata che si conclude con l'approvazione di un decreto legislativo. Si ritiene che il disegno di legge in esame sia comunque violativo delle prerogative e del ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento;
quanto alla procedura definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dal dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece, ad avviso dei firmatari, il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento – a Costituzione vigente – verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;
quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il che è quanto dire, innanzitutto, che lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano;
peraltro, il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti – si va da una spesa pro capite di 19 mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania – rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per aggravare le differenze. Con il che si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli articoli 2 e 53 della Costituzione, a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;
l'autonomia differenziata avrà inevitabilmente effetti anche sul sistema infrastrutturale e sul sistema dei trasporti, e sui già forti squilibri territoriali che alla fine finirà per beneficiare ancora di più i territori più ricchi, e penalizzerà la competitività complessiva del nostro Paese;
siamo di fronte ad un provvedimento che introduce forti fattori di conflitto tra le regioni che rischia di spaccare l'Italia in due;
uno dei tanti ambiti che maggiormente sconteranno gli effetti nefasti dell'autonomia differenziata è certamente il settore dei trasporti e in particolare il trasporto pubblico locale e le relative risorse;
giova ricordare per altro che il governo ha dirottato buona parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di Calabria e Sicilia, che sono stati usati per contribuire a finanziare il ponte sullo Stretto, invece che essere utilizzati per la riduzione degli squilibri territoriali;
a ciò si aggiungano i problemi legati alla continuità aerea e marittima in particolare per la Sardegna, che non garantisce un servizio adeguato e il pieno diritto dei cittadini alla mobilità,
impegna il Governo
a garantire comunque un programma nazionale pluriennale di investimenti, che integri le risorse vigenti, e finalizzato a garantire la continuità territoriale e la riduzione dei forti squilibri infrastrutturali nelle regioni del Mezzogiorno e delle isole in cui i servizi di trasporto ferroviario e pubblico sono drammaticamente carenti.
9/1665/2. Ghirra, Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
nonostante le modifiche apportate al testo governativo originario, quello approvato dal Senato della Repubblica, senza nessuna modifica in sede referente in I Commissione affari costituzionali, mantiene inalterate tutte le gravi criticità più volte evidenziate dalla grandissima parte degli auditi;
le modalità, i ristretti tempi di discussione in Commissione, la bocciatura di tutti gli emendamenti della minoranza, il mandato al relatore di riferire in aula nonostante trattasi, in questo caso, di un disegno di legge e quindi di un provvedimento che non ha scadenze come i decreti legge dimostrano che tutto ciò accade solo per meri fini elettorali. Inoltre, avvalora e sostanzia la tesi che siamo di fronte ad un «monocameralismo di fatto», in violazione dei più elementari principi costituzionali, e ne certifica la crisi profonda che sta attraversando il nostro sistema democratico, con un Parlamento sempre più svuotato delle sue prerogative;
è «monocameralismo di fatto» che, ad avviso dei firmatari, fa continuo ricorso a un uso strategico delle disposizioni che disciplinano i tempi di discussione parlamentare al fine di limitare la discussione medesima sui provvedimenti normativi; alla prima lettura, nell'aula dove il procedimento legislativo ha preso avvio, di fatto si legifera poiché la deliberazione della seconda Camera è un mero atto di ratifica della prima;
nel testo posto all'esame dell'Aula permangono profili di incostituzionalità per evidente contrasto con il dettato costituzionale, fra gli altri, degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 della Costituzione;
la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti, se approvata, comporterebbe un enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, fino a prefigurare lo stravolgimento dell'attuale assetto Costituzionale, delineandone uno diverso e alternativo;
la scelta più opportuna sarebbe stata, senza alcun dubbio, quella della proposta di legge costituzionale;
la conseguenza più immediata dell'attuazione nei termini previsti dell'autonomia differenziata sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto ed evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne e insulari, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili; si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale: unico discrimine la residenza delle persone;
il risultato finale sarebbe una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra le diverse aree del Paese che nella peggiore delle ipotesi porterebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;
peraltro, il percorso attivato di definizione formale dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e il lavoro – lodevole – del nominato Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rischia di rimanere solo un'esercitazione virtuale, in mancanza delle risorse necessarie per la concreta attuazione dei livelli essenziali territorio per territorio;
entrando nello specifico, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica risulta, nel disegno costituzionale, strettamente connesso con gli altri principi costituzionali e, in particolare, con quelli stabiliti dagli articoli precedenti, a partire dall'articolo 1 che consacra l'assetto democratico della Repubblica, basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (Corte costituzionale, sentenza n. 256 del 1989), che si identifica tramite la partecipazione delle autonomie sociali, politiche e territoriali alla vita politica, economica e sociale del paese e la condivisione di quella che è stata definita la «sostanza costituzionale dell'unità», intesa come «unità nel nome di valori omnicondivisi»;
in questo senso, l'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità; la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali, etc.;
è evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;
come da più parti osservato, l'articolo 116, comma 3, della Costituzione non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate (e neanche il testo di legge in esame prevede adeguati limiti – materiali, procedurali, temporali – né cautele) tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le regioni finora attivatesi hanno dimostrato la volontà di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni previsti all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio pro tempore;
il disegno di legge in esame condurrebbe pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; quella delle regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono necessariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate – transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani – esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;
altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP (livelli essenziali delle prestazioni), prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'articolo 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei LEP, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato», nel testo oggi in esame si prevede una procedura accelerata che si conclude con l'approvazione di un decreto legislativo. Si ritiene che il disegno di legge in esame sia comunque violativo delle prerogative e del ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento;
il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle intese con le singole regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi dal 791 all'801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la Costituzione stabilisce in materia;
inoltre, per quanto concerne la procedura per definizione dei LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedute vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli;
i livelli essenziali delle prestazioni, definiti in questo modo, non costituiranno l'insieme dei servizi e degli interventi pubblici necessari ad assicurare – in maniera omogenea e uniforme – i diritti sulla base dei bisogni e a prescindere dalla capacità fiscale di un territorio, ma come detto determineranno una cristallizzazione – se non un incremento – delle disuguaglianze in essere;
un sistema così congegnato – per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva – sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato. Manca, inoltre, la definizione delle leggi statali di principio e delle norme generali su tutte le materie che non sono riconducibili ai LEP e che non possono essere lasciate alla piena disponibilità delle regioni;
un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie – oltre a quelle già citate – insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;
le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio;
in particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante sugli schemi preliminari di intesa;
il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'articolo 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei ministri;
quanto alla procedura definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece, ad avviso dei firmatari, il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento – a Costituzione vigente – verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;
quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Quindi, innanzitutto, è lo Stato, con il suo bilancio, chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano;
il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti – si va da una spesa pro capite di 19mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania – rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per aggravare le differenze. Si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli articoli 2 e 53 della Costituzione, a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;
quanto in ultimo, al novero delle materie oggetto di devoluzione, l'articolo 116 della Costituzione si riferisce ad alcune specifiche competenze o funzioni inerenti alle materie elencate, e non certo ad una devoluzione alle regioni della potestà legislativa esclusiva su intere materie, sottraendola completamente allo Stato,
impegna il Governo:
nell'ambito dei negoziati relativi a future intese tra Stato e regioni, ad affrontare con la massima prudenza le materie riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), limitando il negoziato stesso esclusivamente a specifiche competenze o funzioni;
a non dar seguito a intese tra Stato e regione, finché non sarà disponibile il Fondo Perequativo, così come previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;
a tener in debito conto, nelle eventuali future intese tra Stato e regioni, le disposizioni degli articoli 9 e 41 della Costituzione, laddove prevede che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, considerato che gli ecosistemi non conoscono confini amministrativi.
9/1665/3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il testo approvato dal Senato della Repubblica, senza nessuna modifica in sede referente in I Commissione affari costituzionali, mantiene inalterate tutte le gravi criticità più volte evidenziate dalla grandissima parte degli auditi;
le modalità, i ristretti tempi di discussione in Commissione, la bocciatura di tutti gli emendamenti della minoranza, il mandato al relatore di riferire in aula nonostante trattasi, in questo caso, di un disegno di legge e quindi di un provvedimento che non ha scadenze come i decreti legge dimostrano che tutto ciò accade solo per meri fini di parte;
ciò avvalora e sostanzia la tesi che oramai siamo di fronte ad un «monocameralismo di fatto», in violazione dei più elementari principi costituzionali, e ne certifica la crisi profonda che sta attraversando il nostro sistema democratico, con un Parlamento sempre più svuotato delle sue prerogative;
è «monocameralismo di fatto» che, ad avviso dei firmatari, fa continuo ricorso a un uso «distorto» delle disposizioni regolamentari al fine di limitare la discussione medesima sui provvedimenti normativi; alla prima lettura, nell'aula dove il procedimento legislativo ha preso avvio, di fatto si legifera poiché la deliberazione della seconda Camera è un mero atto di ratifica della prima;
nel testo posto all'esame dell'Aula permangono profili di incostituzionalità per evidente contrasto con il dettato costituzionale, fra gli altri, degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 della Costituzione. La scelta più opportuna sarebbe stata, senza alcun dubbio, quella della proposta di legge costituzionale
la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti comporta un enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, delineandone uno diverso e alternativo;
la conseguenza più immediata sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto ed evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne e insulari, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili, si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale;
il risultato finale sarebbe una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra le diverse aree del Paese che nella peggiore delle ipotesi porterebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;
verrebbe stravolto il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, oggi strettamente connesso con gli altri principi costituzionali, a partire dall'articolo 1 che consacra l'assetto democratico della Repubblica, basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (Corte costituzionale, sentenza n. 256 del 1989), che si identifica tramite la partecipazione delle autonomie sociali, politiche e territoriali alla vita politica, economica e sociale del paese e la condivisione di quella che è stata definita la «sostanza costituzionale dell'unità», intesa come «unità nel nome di valori omnicondivisi»;
l'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità; la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali, etc.;
è evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;
come da più parti osservato, l'articolo 116, comma 3, della Costituzione, non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate (e neanche il testo di legge in esame prevede adeguati limiti – materiali, procedurali, temporali – né cautele) tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le regioni finora attivatesi hanno dimostrato la volontà di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni previsti all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio di turno;
il disegno di legge in esame condurrebbe pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; quella delle regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono necessariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate – transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani – esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;
altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP, prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'articolo 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei LEP, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato», nel testo oggi in esame si prevede una procedura accelerata che si conclude con l'approvazione di un decreto legislativo. Si ritiene che il disegno di legge in esame sia comunque violativo delle prerogative e del ruolo che la Costituzione attribuisce al Parlamento;
il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle Intese con le singole regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi dal 791 all'801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la Costituzione stabilisce in materia;
inoltre, per quanto concerne la procedura per definizione dei LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedute vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli;
i livelli essenziali delle prestazioni, definiti in questo modo non costituiranno l'insieme dei servizi e degli interventi pubblici necessari ad assicurare – in maniera omogenea e uniforme – i diritti sulla base dei bisogni e a prescindere dalla capacità fiscale di un territorio, ma come detto determineranno una cristallizzazione – se non un incremento – delle disuguaglianze in essere;
un sistema così congegnato – per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva – sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato. Manca, inoltre, la definizione delle leggi statali di principio e delle norme generali su tutte le materie che non sono riconducibili ai LEP e che non possono essere lasciate alla piena disponibilità delle regioni;
un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie – oltre a quelle già citate – insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;
le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio;
in particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante sugli schemi preliminari di intesa;
il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'articolo 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei ministri;
quanto alla procedura definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dal dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece, ad avviso dei firmatari, il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento – a Costituzione vigente – verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;
quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il che è quanto dire, innanzitutto, che lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano;
peraltro, il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti – si va da una spesa pro capite di 19 mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania – rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per aggravare le differenze. Con il che si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli articoli 2 e 53 della Costituzione, a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;
quanto in ultimo, al novero delle materie oggetto di devoluzione, l'articolo 116 della Costituzione si riferisce ad alcune specifiche competenze o funzioni inerenti alle materie elencate, e non certo ad una devoluzione alle regioni della potestà legislativa esclusiva su intere materie, sottraendola completamente allo Stato;
dall'audizione in Commissione affari costituzionali, riportiamo a futura memoria le conclusioni della CIMO-FESMED: «riteniamo che l'autonomia differenziata rappresenterà l'ennesimo colpo, forse quello definitivo, a ciò che resta di nazionale del Servizio sanitario pubblico. Oggi non ci sono evidenze che confermano un aumento del grado di efficienza dei servizi erogati a fronte di ulteriori gradi di autonomia nelle disponibilità e nella gestione delle risorse; soprattutto non ci sono quelle condizioni economiche che consentano a tutte le regioni di partire dallo stesso “nastro di partenza”»;
considerazioni avvalorate anche da ANAAO-ASSOMED, secondo cui il provvedimento cristallizzerebbe e amplierebbe le già gravi differenze territoriali. Diffusa contrarietà tra i medici, anche di quelli del nord. Oltre alle già citate differenze tra nord e sud, si sottolinea la disparità nella spesa sociale (a Bolzano 583 euro pro capite, a Messina 53 euro). Oggi con la mobilità sanitaria il sud trasferisce 14 miliardi di euro di rimborsi al nord. La carenza di servizi sanitari in diverse aree del mezzogiorno colpisce anche altri settori come, per esempio, quello turistico. Il nuovo patto di stabilità renderà difficile l'aumento delle maggiori risorse quando bisognerebbe investirle nella perequazione tra territori. Oggi la spesa italiana in sanità è intorno al 6 per cento del Pil in linea, se non più bassa, della spesa nell'Unione europea,
impegna il Governo:
nell'ambito dei negoziati relativi a eventuali future intese tra Stato e regioni, a limitare il più possibile i contenuti riguardanti la materia del diritto alla salute, materia che deve mantenere una dimensione nazionale, affinché il Ministero della salute assuma il vero ruolo centrale, evitando che una valenza locale ne diventi la fonte primaria, perché sono forti i rischi per l'integrazione sociale e l'unità del Paese se i cittadini non condividono gli stessi principi di giustizia sociale in un ambito rilevante come quello della salute;
a garantire un accesso alle cure veramente equo e universale in ogni parte del Paese;
a prevedere nel prossimo disegno di legge di bilancio risorse economiche sufficienti per allineare la spesa sanitaria almeno con gli altri Paesi dell'Unione europea.
9/1665/4. Zanella, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 42 del 2009 ha delineato un nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale, aprendo la strada, attraverso l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al «federalismo fiscale»;
il federalismo fiscale vede nell'autonomia tributaria un elemento fondamentale di responsabilizzazione dei governi decentrati, un obiettivo che già da solo basta per limitare la portata di un processo, come quello dell'autonomia differenziata che dovrebbe collocarsi all'interno di un sistema integrato, come peraltro previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione laddove stabilisce che «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ... possono essere attribuite ad altre regioni, ... nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119»;
quanto premesso è previsto dal nostro ordinamento costituzionale, quale vincolo e non opzione, a tutela della coesione economica e sociale del Paese in un quadro di autonomia territoriale che deve comunque assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni;
in presenza di una devoluzione imponente e senza alcun limite di ulteriori forme e condizioni di autonomia, come quella potenzialmente riconosciuta dall'autonomia differenziata, potrebbe concretizzarsi un problema di capienza delle compartecipazioni regionali sul gettito erariale, che sono attualmente già ampiamente impiegate per il finanziamento delle funzioni regionali come, ad esempio, nel caso dell'Iva già compartecipata al 70,14 per cento per la sanità regionale. Inoltre, in termini ancor più generali, è difficile pensare ad un sistema ordinato di finanziamento delle funzioni aggiuntive per alcune regioni (quelle differenziate) se prima, o quantomeno parallelamente, non viene data attuazione al meccanismo di finanziamento e perequazione delle funzioni già oggi attribuite a tutte le regioni, fatto di tributi regionali propri, compartecipazioni su tributi erariali e fondo perequativo basato su fabbisogni standard e capacità fiscali, rimasto a tutt'oggi lettera morta a causa del brusco rallentamento del processo di attuazione della suddetta legge delega n. 42 del 2009;
il percorso del federalismo fiscale ha subito rallentamenti e incertezze attuative. La legge n. 42 del 2009, infatti, è rimasta largamente inattuata, sia per il mancato esercizio di parte del potere di delega, sia per l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha rapidamente e profondamente mutato il quadro delle priorità politiche con conseguenze significative anche sul processo di attuazione del federalismo fiscale e sia per una legislazione sopravvenuta successiva caratterizzata da disposizioni di natura congiunturale, straordinaria, se non derogatoria legate soprattutto a lunghe fasi di crisi finanziaria, che dunque hanno avuto l'effetto di produrre una non trascurabile frammentazione e instabilità del quadro normativo. Parallelamente, non sono mancate spinte alla centralizzazione delle decisioni politiche e amministrative in contrapposizione alle esigenze di autonomia e alle istanze degli enti territoriali sub-statali con il perdurare di una fase di transizione, che ha mantenuto il carattere di finanza derivata da parte dello Stato;
lo stesso Governo riconosce che il percorso dell'autonomia differenziata non può prescindere dall'attuazione del federalismo fiscale nel suo complesso. In questo contesto, l'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) può costituire l'occasione per il completamento del suddetto assetto rimasto incompiuto. Infatti il PNRR prevede (milestone M1C1-119 e M1C1-120), l'attuazione del federalismo fiscale ex legge n. 42 del 2009, entro il primo quadrimestre del 2026, quindi non prima di due anni dalla entrata in vigore del disegno di legge. Su quest'ultimo aspetto il disegno di legge non chiarisce affatto che si può procedere alla definizione di proposte di intesa solo dopo il completamento del nuovo meccanismo di finanziamento delle regioni a statuto ordinario fissato dal PNRR, ossia non prima di marzo 2026;
le due gambe del finanziamento regionale, quello delle funzioni esercitate da tutte le regioni e quello delle funzioni aggiuntive delle sole regioni differenziate, devono collocarsi all'interno di un sistema integrato quale è il federalismo fiscale anche e soprattutto per l'aspetto perequativo. Infatti in assenza della completa attuazione del federalismo fiscale si verificherebbe una forte discriminazione tra quei territori che potendo contare su una maggiore dinamica della propria base imponibile rispetto alla spesa da finanziare avrebbero risorse fiscali proprie non giustificate da destinare al finanziamento standard delle funzioni aggiuntive e quei territori, più poveri e con tributi propri non perequati, che avrebbero maggiori difficoltà ad accedere alle funzioni aggiuntive;
non conforta, pertanto, in tal senso la previsione contenuta nel testo del disegno di legge all'articolo 5 che fa leva sui meccanismi di finanziamento e perequazione previsti in via generale per le regioni a statuto ordinario dalla legge n. 42 del 2009 (ancora in parte inattuata) e dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che si fondano su tributi regionali propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio degli enti interessati e risorse derivanti da interventi perequativi in favore dei territori con minore capacità fiscale, il tutto in attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, rispolverando, in tal modo, la retorica basata sui cosiddetti «residui fiscali», che interpretando illegittimamente i tributi erariali come dovuti in massima parte alle regioni, è destinata a favorire quelle con maggiore capacità fiscale per abitante, segnatamente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e a danneggiare quelle meridionali, notoriamente più disagiate;
con l'autonomia differenziata alcuni territori potendo contare su una maggiore dinamica della propria base imponibile rispetto alla spesa da finanziare, potrebbero appropriarsi di maggiori risorse, con tutti i rischi che questo comporta in termini di tenuta dei conti pubblici e, soprattutto in assenza di un apposito fondo perequativo, di perequazione rispetto al resto del territorio. Pertanto la definizione del modello di finanziamento delle nuove funzioni devolute alle regioni dovrebbe essere accompagnata da adeguati presidi che garantiscano il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo;
inoltre, sulla necessità che gli obiettivi di finanza pubblica e di equità debbano essere garantiti sia al momento dell'assegnazione delle funzioni che negli anni successivi, si segnala che, dal punto di vista finanziario, le modalità del monitoraggio recate al comma 2 dell'articolo 8, tengono conto di tale preoccupazione, laddove è previsto che il finanziamento delle funzioni attraverso le compartecipazioni, venga rivisto periodicamente di anno in anno. La disposizione, in particolare, prevede che la Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Si segnala inoltre che l'articolo, al successivo comma 3, prevede anche il coinvolgimento della Corte dei conti, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione;
rispetto al dubbio se il sistema di compartecipazione al gettito riferito ai propri territori dei tributi erariali da parte delle regioni previsto dall'articolo 5 del provvedimento sia capace di affrontare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale che attanagliano il nostro Paese, il governo ritiene che lo stesso non può incidere in senso negativo sulla programmazione e sullo svolgimento dell'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione effettuata dall'Agenzia delle Entrate e che, anzi, nell'ambito dello sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati della fiscalità, previsto anche dalla recente legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023, l'attribuzione di compartecipazioni al gettito riferito ai propri territori potrebbe favorire la collaborazione tra regioni e Stato per l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, una sinergia, però, notoriamente fallimentare stante il tasso di partecipazione degli enti estremamente modesto registrato a partire dal 2009, anno di avvio della relativa collaborazione interistituzionale;
altro punto di caduta dell'attuazione dell'autonomia differenziata è quello di un cambiamento profondo nella struttura delle entrate nei bilanci regionali. Infatti, qualora le regioni differenziate dovessero assumere funzioni aggiuntive rilevanti dal punto di vista delle risorse coinvolte (come, ad esempio, nel caso della scuola), il loro finanziamento, che deve realizzarsi necessariamente mediante compartecipazioni, spingerebbe sempre più i bilanci regionali verso uno stato di «finanza derivata», dove i tributi propri assumerebbero un peso sempre più marginale: l'esatto contrario del federalismo fiscale che vede nell'autonomia tributaria degli enti decentrati un elemento fondamentale di responsabilizzazione, anche sul versante della spesa;
la disciplina dell'autonomia differenziata, come delineata nel disegno di legge A.C. 1665, rischia di risolversi in un'illusione che non tiene conto dei vincoli di finanza pubblica, della sostenibilità economica-finanziaria, dei problemi dell'autonomia fiscale regionale;
da quanto premesso ne discende che l'autonomia differenziata è sostanzialmente impraticabile senza una vera e costosa, opera di perequazione definita come prioritaria dalla stessa riforma. La questione cruciale è, dunque, costituita dall'indissolubile legame tra riforma federale e riforma fiscale,
impegna il Governo:
ad aggiornare il cronoprogramma del PNRR relativo ai milestone M1C1-119 e M1C1-120, al fine di garantire il completamento della riforma del quadro fiscale subnazionale e la piena attuazione dei meccanismi perequativi per province e regioni entro l'anno 2024;
a prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile e nelle more del raggiungimento dei milestone M1C1-119 e M1C1-120 del PNRR, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo alimentato annualmente dalla differenza tra la quota di gettito fiscale di compartecipazione maturato in ciascuna regione e il costo complessivo dei fabbisogni standard dalla stessa sostenuto, al fine di compensare il minor gettito di compartecipazione maturato in quei territori a minore capacità fiscale pro capite che avrebbero maggiori difficoltà ad accedere alle funzioni aggiuntive.
9/1665/5. Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
nonostante le modifiche apportate al testo governativo originario, quello approvato dal Senato della Repubblica, senza nessuna modifica in sede referente in I Commissione affari costituzionali, mantiene inalterate tutte le gravi criticità più volte evidenziate anche dalla grandissima parte degli auditi;
nel testo posto all'esame dell'Aula permangono profili di incostituzionalità per evidente contrasto con il dettato costituzionale, fra gli altri, degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 della Costituzione;
la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti, se approvata, comporterebbe un enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, fino a prefigurare lo stravolgimento dell'attuale assetto Costituzionale, delineandone uno diverso e alternativo;
la scelta più opportuna sarebbe stata, senza alcun dubbio, quella della proposta di legge costituzionale;
la conseguenza più immediata dell'attuazione nei termini previsti dell'autonomia differenziata sarà la cristallizzazione e successivamente l'inevitabile aumento delle differenze esistenti fra i territori, in aperto ed evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne e insulari, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili; si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale: unico discrimine la residenza delle persone;
il risultato finale sarebbe una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra le diverse aree del Paese che nella peggiore delle ipotesi porterebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;
il principio dell'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità; la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali;
è evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale. Sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, Sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;
il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle intese con le singole regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi dal 791 all'801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la Costituzione stabilisce in materia;
le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio;
in particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante sugli schemi preliminari di intesa;
il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'articolo 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei ministri;
quanto alla procedura definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece, ad avviso dei firmatari, il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento – a Costituzione vigente – verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;
il ridimensionamento del ruolo, delle funzioni e dei compiti del Parlamento, introdotti con il provvedimento in esame, risulta ancora più evidente qualora si consideri il disegno di legge costituzionale relativo alle modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, attualmente all'esame del Senato in prima lettura;
l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, l'attribuzione di un consistente premio di maggioranza alla coalizione che lo sostiene, i limiti previsti per la cessazione del suo mandato in corso di legislatura, determinano un oggettivo rafforzamento dei suoi poteri, nonché di quelli del Governo da lui presieduto;
l'approvazione del provvedimento in esame, unita alla proposta di revisione costituzionale parimenti avanzata dall'attuale Governo, avrà come effetto l'esautorazione dei compiti riservati al Parlamento dalla Carta costituzionale con una evidente violazione dei precetti nella stessa contenuta. Invero, l'impatto dell'insieme delle proposte governative, sul concreto terreno della costituzione materiale, si concretizzerebbe in un sovvertimento dei rapporti che legano l'Esecutivo e il Legislativo, svilendo l'attività delle Camere parlamentari a mera ratifica delle scelte operate dal Governo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare un ulteriore intervento normativo volto a rivederne i contenuti, anche in relazione alla eventuale definitiva approvazione della riforma costituzionale dallo proposta dallo stesso Governo, allo scopo di evitare che le eventuali modiche costituzionali proposte, unitamente alle norme che saranno introdotte con il provvedimento in esame, operino un sovvertimento dei rapporti che legano l'Esecutivo e il Legislativo, svilendo l'attività delle Camere a mera ratifica delle scelte operate dal Governo.
9/1665/6. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, oggetto dell'A.C. 1665, solleva una serie di questioni di grandissimo rilievo per la gestione delle politiche pubbliche, per la loro sostenibilità finanziaria e, in definitiva, per la tenuta dell'intero Paese;
il provvedimento all'esame dell'aula rischia, infatti, di consolidare i passaggi più discutibili della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, in primis quella potestà riconosciuta alle regioni dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di vedersi attribuire senza alcun limite ulteriori forme e condizioni di autonomia concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali e che, insieme alla relative risorse umane, strumentali e finanziarie, devono essere garantiti equamente sul territorio nazionale, ponendo quindi il problema di come finanziare a livello regionale la nuova e più ampia spesa derivante dalla devoluzione alle stesse di nuove competenze;
il percorso proposto dal disegno di legge per attuare tale devoluzione legittima fondate preoccupazioni per gli immediati e duraturi effetti sfavorevoli per la coesione del Paese. Non sono netti, infatti, i confini tra una forma di regionalismo differenziato e quella, che invece sembra, di centralismo diffuso, dal momento che la devoluzione proposta con l'A.C. 1665 appare più di natura amministrativa che legislativa;
l'entrata in vigore in tempi differenziati e la particolare attenzione riconosciuta dal provvedimento, agli Accordi preliminari relativi all'Intesa tra il Governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2018 e del 2019 attraverso la salvaguardia di cui all'articolo 11, comma 1 alimenta il timore di una deriva separatista, con il passaggio dal regionalismo differenziato e solidale a quello competitivo, che dovrebbe, per essere legittimo, conformarsi ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza per le funzioni amministrative e a quello perequativo di solidarietà;
inoltre nel disegno di legge non vi è traccia di uno schema organico per il finanziamento delle funzioni aggiuntive da integrare con un sistema di perequazione appropriato per le materie già attribuite alle regioni, tuttora inattuato dalla mancata completa attuazione della legge delega n. 42 del 2009. Il processo volto alla compiuta affermazione dei principi del federalismo fiscale è stato sinora caratterizzato da ritardi, incertezze, soluzioni parziali e reiterati differimenti, in particolare: 1) la fiscalizzazione dei trasferimenti, diretta a superare il meccanismo della finanza derivata, è stata concretamente realizzata solo per il comparto comunale; 2) la perequazione delle risorse basata sui fabbisogni e sulle capacità fiscali è stata avviata esclusivamente per i comuni delle regioni a statuto ordinario; 3) la perequazione infrastrutturale e il percorso di convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fanno registrare perduranti inadempienze;
il disegno di legge, nel fissare i principi per l'attuazione dell'autonomia differenziata, lascia irrisolta la questione del finanziamento delle funzioni regionali aggiuntive, affidando, di fatto, la determinazione delle risorse fiscali per l'esercizio delle funzioni acquisite, e la loro revisione nel tempo, ad accordi che il Governo e la singola regione interessata dovranno raggiungere dopo l'approvazione della specifica intesa. Nello specifico all'articolo 5 si stabilisce che le risorse necessarie al finanziamento delle nuove spese devolute all'ente richiedente vengono definite da una Commissione paritetica Stato-regione e che con successiva intesa vengono definite le modalità di finanziamento delle nuove funzioni attribuite, che avverranno attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. Il tenore della disposizione, richiamando al comma 2 l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, e corroborato dalla previsione di cui al successivo articolo 10, comma 2, sembra volta a voler ribadire che il percorso dell'autonomia differenziata non può prescindere dal completamento della Riforma del quadro fiscale subnazionale che costituisce oggetto della milestone M1C1 – Riforma 1.14, da conseguire, entro il 30 giugno 2026, nell'ambito del PNRR;
manca pertanto una inequivoca regolazione delle modalità di revisione nel tempo delle risorse da attribuire a ciascuna regione differenziata dopo il primo anno di applicazione e la previsione che l'ammontare delle risorse riconosciute per le funzioni devolute dovrà essere rideterminato periodicamente in relazione alla revisione dei LEP a cui si riferiscono e agli interventi di correzione dei conti pubblici da calcolare per tutti i territori regionali, sia quelli che restano sotto la competenza statale sia quelli che passano sotto la competenza regionale;
negli ultimi anni, complice la parziale attuazione suddetta riforma del Titolo V della Costituzione, è andata amplificandosi quella divergenza (cosiddetta «sbilanciamento verticale») fra le responsabilità di entrata e quelle di spesa delle regioni, un fenomeno destinato a diventare macroscopico con l'entrata in vigore del provvedimento all'esame dell'Aula dal quale si genereranno, anche a causa del previsto ulteriore decentramento delle spese per settori importanti come scuola, ambiente, trasporti, reti energetiche, possibili effetti distorsivi derivanti dall'attribuire forti competenze di spesa ad un ente territoriale senza la contestuale previsione di meccanismi di responsabilizzazione impositiva che lo incentivino a controllarne la dinamica;
il modello di finanziamento previsto dalla delega di cui all'articolo 3 del disegno di legge è basato su compartecipazioni: per ogni funzione delegata a una regione, si attribuisce a quest'ultima una compartecipazione al gettito di uno o più tributi nazionali raccolto nella regione stessa pari al costo sostenuto nella stessa regione dallo Stato. Qualora successivamente le risorse così decentrate si rivelassero insufficienti, a causa di una dinamica della spesa per la funzione delegata maggiore di quella del gettito compartecipato, il Governo centrale interverrebbe con risorse addizionali con ulteriore e incalcolabile aggravio per il bilancio statale;
l'attuale assetto del bilancio statale italiano non è nelle condizioni di far fronte a rapidi e massicci spostamenti di competenze con altrettanto rapide e massicce devoluzioni di risorse. Inoltre le richieste di autonomia che potenzialmente possono riguardare numerose materie sarebbero talmente pervasive da provocare una inaccettabile quanto pericolosa frammentazione delle politiche pubbliche;
il disegno di legge è criticabile anche in tema di perequazione tra territori poiché con l'articolo 10 lo affida, con un riferimento generico, alla promozione da parte dello Stato dell'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti senza divari territoriali, anziché prevedere espressamente misure efficaci volte all'attuazione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante (come previsto dall'articolo 119, comma 3, della Costituzione) e alla destinazione di risorse aggiuntive a enti locali in una situazione di difficoltà economico-sociale che ostacola l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
di contro, a proposito del finanziamento della perequazione territoriale aleggia all'articolo 9, comma 1, la clausola di invarianza finanziaria per la quale il finanziamento delle competenze trasferite mediante le intese dovrà essenzialmente gravare sul bilancio statale, andando ad avvantaggiare solo quelle regioni che possono rivendicare una spesa storica a loro nettamente più favorevole e a scapito di tutte le altre. Mentre per le regioni che rimarranno nel regime ordinario, il finanziamento dei LEP avverrà nelle consuete forme di assegnazione delle risorse da parte del Governo centrale, che sembrano delineate al comma 3, nel momento in cui si garantisce l'invarianza finanziaria, un concetto che assume rilevanza solo in senso statico, cioè solo nel momento di avvio nel processo, senza alcuna garanzia che tale invarianza finanziaria sia mantenuta stabile in una prospettiva dinamica;
né conforta, in tal senso, la previsione di cui all'articolo 5 che fa leva sui meccanismi di finanziamento e perequazione previsti in via generale per le regioni a statuto ordinario dalla legge n. 42 del 2009 e dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che si fondano su tributi regionali propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio degli enti interessati e risorse derivanti da interventi perequativi in favore dei territori con minore capacità fiscale, il tutto in attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, rispolverando, in tal modo, la retorica basata sui cosiddetti «residui fiscali», che interpretando illegittimamente i tributi erariali come dovuti in massima parte alle regioni, è destinata a favorire quelle con maggiore capacità fiscale per abitante, segnatamente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e a danneggiare quelle meridionali, notoriamente più disagiate;
infine, non è chiaro come dovrà essere calcolata la compartecipazione a regime, dato che non vi è alcuna certezza che la dinamica del gettito corrisponda alla dinamica del costo dei fabbisogni standard, se non attraverso la previsione, all'articolo 8, comma 2, volta ad assicurare una ricognizione annuale che evidenzi eventuali scostamenti dovuti anche all'andamento del gettito dei singoli tributi al fine di apportare le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione;
il disegno di legge non risolve le incertezze sulla possibile dinamica delle risorse regionali negli anni successivi all'approvazione dell'intesa. Sono compresenti indicazioni che potrebbero consentire l'evoluzione sia verso un modello più simile a quello delle regioni a statuto speciale, in cui le risorse evolvono indipendentemente dalle esigenze di spesa, sia, al contrario, verso uno più affine a quello previsto dalla legge sul federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, dove le risorse sono periodicamente riviste per allinearle ai fabbisogni attraverso il fondo perequativo. Sarebbe stato più opportuno, invece, prevedere una più precisa definizione del modello di finanziamento verso cui orientare il sistema accompagnata da adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di Governo, al fine di assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica;
lo stesso Governo riconosce che il percorso dell'autonomia differenziata non può prescindere dalla completa attuazione del federalismo fiscale ossia del nuovo assetto di distribuzione delle competenze in materia finanziaria tra lo Stato e le autonomie territoriali definito nelle linee essenziali dalla legge delega n. 42 del 2009 di cui traccia i seguenti profili ordinamentali: l'autonomo reperimento delle risorse da parte delle regioni e degli enti locali secondo principi di coordinamento stabiliti con legge; l'intervento dello Stato a fini di perequazione a favore dei territori «con minore capacità fiscale per abitante»; la previsione di risorse aggiuntive di provenienza statale e di interventi speciali per perseguire finalità di carattere essenzialmente solidaristico; l'attribuzione di un proprio patrimonio a tutti gli enti territoriali l'introduzione di vincoli e limiti all'indebitamento contratto da questi ultimi;
il percorso del federalismo fiscale ha subito rallentamenti e incertezze attuative. La legge n. 42 del 2009, infatti, è rimasta largamente inattuata, sia per il mancato esercizio di parte del potere di delega, sia per l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha rapidamente e profondamente mutato il quadro delle priorità politiche con conseguenze significative anche sul processo di attuazione del federalismo fiscale e sia per una legislazione sopravvenuta successiva caratterizzata da disposizioni di natura congiunturale, straordinaria, se non derogatoria legate soprattutto a lunghe fasi di crisi finanziaria, che dunque hanno avuto l'effetto di produrre una non trascurabile frammentazione e instabilità del quadro normativo. Parallelamente, non sono mancate spinte alla centralizzazione delle decisioni politiche e amministrative in contrapposizione alle esigenze di autonomia e alle istanze degli enti territoriali sub-statali con il perdurare di una fase di transizione, che ha mantenuto il carattere di finanza derivata da parte dello Stato;
in questo contesto, l'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) può costituire l'occasione per il completamento del suddetto assetto rimasto incompiuto. Infatti il PNRR prevede (milestone M1C1-119 e M1C1-120), l'attuazione del federalismo fiscale ex legge n. 42 del 2009, entro il primo quadrimestre del 2026, quindi non prima di due anni dalla entrata in vigore del disegno di legge;
le due gambe del finanziamento regionale, quello delle funzioni esercitate da tutte le regioni e quello delle funzioni aggiuntive delle sole regioni differenziate, devono collocarsi all'interno di un sistema integrato quale è il federalismo fiscale, soprattutto per l'aspetto perequativo. Pertanto in assenza della completa attuazione del federalismo fiscale si verificherebbe una forte discriminazione tra quei territori che potendo contare su una maggiore dinamica della propria base imponibile rispetto alla spesa da finanziare avrebbero risorse fiscali proprie non giustificate da destinare al finanziamento standard delle funzioni aggiuntive e quei territori più poveri, con tributi propri non perequati, che avrebbero maggiori difficoltà ad accedere alle funzioni aggiuntive;
nulla concretamente è previsto dal provvedimento rispetto ai due fondi di perequazione territoriale senza vincolo di destinazione, espressamente previsti dalla legge n. 42 del 2009, essenziali per avviare e non solo proclamare il percorso attuativo dei LEP e, soprattutto, per realizzare in tutte le possibili funzioni il superamento del criterio della spesa storica;
solenne impegno della legge n. 42 del 2009 di attuazione dell'articolo 119 del Titolo V che – come noto – non ha ancora ricevuto una sia pur timida attuazione. E non è quindi fare il processo alle intenzioni constatare – per inciso – il definanziamento disposto nella ultima legge di bilancio del Fondo di perequazione, timidamente introdotto dal precedente Governo, oggi ridotto da 4 miliardi di euro a 800 milioni di euro;
il disegno di legge nel suo complesso e per tutte le ragioni sopra esposte, non sembra conformarsi al principio di «pareggio del bilancio» e ai dettami dell'articolo 81 della Costituzione,
impegna il Governo:
ad aggiornare il cronoprogramma del PNRR relativo ai milestone M1C1-119 e M1C1-120, al fine di garantire il completamento della riforma del quadro fiscale subnazionale e la piena attuazione dei meccanismi perequativi per province e regioni entro l'anno 2024;
a prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile, una più precisa definizione del modello di finanziamento dell'autonomia differenziata verso cui orientare il sistema accompagnata da adeguati presidi al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di Governo e di assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni, e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica.
9/1665/7. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il testo governativo, senza nessuna modifica in sede referente, mantiene inalterate tutte le gravi criticità più e più volte evidenziate dalla grandissima parte degli auditi;
nel testo posto all'esame dell'Aula permangono numerosi profili di incostituzionalità per evidente contrasto con la Costituzione, fra gli altri, degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 della Costituzione;
la riforma, avanzata con legge ordinaria e non con il più adeguato strumento della proposta di legge costituzionale in ragione degli strutturali interventi stabiliti, se approvata, comporterebbe un enorme impatto sull'assetto istituzionale e costituzionale dell'Italia, fino a prefigurare lo stravolgimento dell'attuale assetto Costituzionale, delineandone uno diverso e alternativo;
una preliminare considerazione attiene la pretesa introduzione di disposizioni che innovano in modo così pregnante l'attuale assetto istituzionale attraverso lo strumento della legge ordinaria, sempre modificabile successivamente e in specie modificabile dalla legge approvativa dell'intesa tra Stato e regione ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, che potrebbe quindi volta per volta disporre diversamente. La scelta più opportuna sarebbe stata, senza alcun dubbio, quella della proposta di legge costituzionale;
la conseguenza più immediata sarà, senza dubbio, la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto ed evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e che impone allo Stato il compito fondamentale di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l'oggettiva ripercussione dell'entrata in vigore della riforma contenuta nel testo in esame sarà consentire alle regioni più ricche di trattenere più poteri e risorse per garantire i loro cittadini, mentre i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne e insulari, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accrescerebbero quindi in prospettiva diseguaglianze e divari territoriali potenzialmente irreversibili, si aprirebbe la strada alle diseguaglianze nei diritti fondamentali su base territoriale, unico discrimine la residenza delle persone;
il risultato finale sarebbe solo una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra le diverse aree del Paese che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;
peraltro, il percorso attivato di definizione formale dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e il lavoro – lodevole – del nominato Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rischia di rimanere solo un'esercitazione virtuale, in mancanza delle risorse necessarie per la concreta attuazione dei livelli essenziali territorio per territorio;
è evidente come il passaggio alle regioni, per la maggior parte di esse, finirebbe per tradursi in un inevitabile aggravamento del divario sociale e territoriale, con una lesione diretta dei principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia sostanziale;
come da più parti osservato, l'articolo 116, comma 3, della Costituzione, non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le regioni finora attivatesi hanno dimostrato la volontà di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni previsti all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio pro tempore;
il disegno di legge in esame conduce pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle regioni che la domandano (e la ottengono) ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; quella delle regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il Governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini (si pensi alla disciplina di porti, aeroporti, autostrade, etc.), inefficacia delle politiche pubbliche, si pensi alle materie che coinvolgono necessariamente lo Stato nazionale, quando non addirittura gli organismi sovranazionali: dall'energia all'ambiente e, più in generale, a tutte quelle che essendo toccate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalle priorità con lo stesso variamente dichiarate – transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani esigono, al contrario, la capacità di formulare e implementare politiche nazionali forti e non compatibili con le richieste di ulteriore disgregazione;
il ruolo attribuito al Parlamento dal testo in esame è infatti del tutto marginale, sia in merito alla definizione delle Intese con le singole regioni, sia in relazione alla determinazione dei LEP così come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi dal 791 all'801), con una procedura amministrativa che si ritiene sia del tutto incompatibile con la riserva di legge che la Costituzione stabilisce in materia; inoltre, per quanto concerne la procedura per definizione dei LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedute vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli;
i livelli essenziali delle prestazioni, definiti in questo modo non costituiranno l'insieme dei servizi e degli interventi pubblici necessari ad assicurare – in maniera omogenea e uniforme – i diritti sulla base dei bisogni e a prescindere dalla capacità fiscale di un territorio, ma come detto determineranno una cristallizzazione – se non un incremento – delle disuguaglianze in essere;
un sistema così congegnato – per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva – sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato. Manca, inoltre, la definizione delle leggi statali di principio e delle norme generali su tutte le materie che non sono riconducibili ai LEP e che non possono essere lasciate alla piena disponibilità delle regioni;
un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie – oltre a quelle già citate – insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;
le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice delle leggi, segnando anche un'ulteriore torsione della forma di Governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio;
il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e singola regione, approvando il disegno di legge che la recepisce, senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si lascia così che sia ridefinita l'attribuzione di competenze legislative, amministrative e regolamentari, riscrivendo nei fatti parte dell'articolo 117 della Costituzione, senza il coinvolgimento delle Camere e attribuendo per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei ministri;
quanto alla procedura definita dall'articolo 3 del provvedimento, essa non restituisce dignità al Parlamento ma gli sottrae le proprie nonché specifiche prerogative, stabilite chiaramente dal dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che al Parlamento, e non al Governo, attribuisce prioritariamente la funzione legislativa. La previsione che a determinare i LEP sia un decreto legislativo di iniziativa governativa, lungi dallo sconfessare l'intento di sottrarre spazi e compiti al Parlamento, conferma invece, ad avviso dei firmatari, il proposito del provvedimento di spostare l'asse del potere legislativo, fermamente ancorato al Parlamento – a Costituzione vigente – verso una illegittima attribuzione al Governo del potere legislativo;
quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Il che è quanto dire, innanzitutto, che lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano;
peraltro, il riferimento alla spesa, come criterio di ripartizione delle risorse, denuncia e conferma le profonde differenze già esistenti – si va da una spesa pro capite di 19 mila euro in Lombardia ai 13.700 in Campania – rendendo evidente la palese illegittimità del criterio prospettato, che, lungi dal promuovere la coesione sociale e territoriale, finirebbe per aggravare le differenze. Con il che si ignora il fatto che i diritti sono, non il frutto di concessioni graziose di chi più ha nei confronti di coloro che versano in differenti condizioni economiche e sociali, ma il necessario corredo della cittadinanza e, ancora, che non sono le regioni ma i cittadini a pagare le tasse in ragione della loro capacità contributiva e non del luogo di residenza, sicché una norma così concepita finisce per violare per ciò solo gli articoli 2 e 53 della Costituzione, a tenore dei quali la solidarietà economica e tributaria opera a livello nazionale, non regionale;
possibili rischi nel passaggio alle regioni di alcuni finanziamenti relativi ai servizi gestiti dai comuni come il trasporto pubblico locale e i servizi sociali, oggi finanziati dallo Stato. Infatti, le finalità contenute nell'articolo 1 nascondono i reali effetti disgregativi della legge. La frammentazione delle competenze porterebbe a un inevitabile appesantimento burocratico con l'aumento dei costi della pubblica amministrazione. Lo Stato centrale verrebbe svuotato e gli rimarrebbero soltanto delle mere funzioni di indirizzo: è impensabile delegare alle regioni questioni che per loro natura hanno un interesse nazionale Ci troveremo di fronte a 21 diversi sistemi autonomi in un caos legislativo e una sovrapposizione di strutture burocratiche. Per quanto riguarda la compartecipazione Irpef si potrebbe arrivare a un 30 per cento del gettito lasciato alle regioni con un effetto distruttivo su alcuni servizi come la sanità e l'istruzione. La ventilata ipotesi, inoltre, di contratti integrativi regionali in sanità e istruzione porterebbe al depauperamento delle risorse professionali delle regioni del sud,
impegna il Governo
a non dar seguito a intese tra Stato e regione, finché non sarà disponibile il Fondo Perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, come previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;
9/1665/8. Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il sistema di istruzione nazionale con le 8.447 istituzioni scolastiche autonome, i 7.154.000 studenti, oltre un milione di lavoratrici e lavoratori, rappresenta il sistema pubblico statale più ampio e complesso del nostro paese. Il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale. Non si tratta di un servizio amministrativo da decentrare, ma di una funzione che deve essere esercitata nei tempi, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione (Parte I, Titolo II, articoli 33 e 34) che le assegnano un ruolo di indipendenza e autonomia;
il provvedimento in esame include indebitamente tra le materie completamente regionalizzabili della lettera n) dell'articolo 117, secondo comma, le norme generali sull'istruzione;
gli articoli della Costituzione che impediscono con solare evidenza qualsiasi ipotesi di regionalizzazione dell'istruzione sono il fondamentale articolo 3 che impegna il potere pubblico a promuovere l'uguaglianza del cittadino, lo sviluppo della persona umana, e la partecipazione dei lavoratori; l'articolo 5 sull'unità e indivisibilità della Repubblica, che ha dimensione di Nazione e non certo di regione; l'articolo 33 che impegna la Repubblica a dettare le norme generali sull'istruzione e a istituire scuole statali (e non regionali) per tutti gli ordini e gradi; l'articolo 34 che impegna la Repubblica a rendere effettivo il diritto all'istruzione;
chiare ed evidenti le conseguenze negative che deriverebbero all'ordinamento scolastico, finalizzato in primo luogo all'esercizio del diritto all'istruzione degli alunni e alla libertà dell'insegnamento, fondamenti intangibili su cui si costruisce la cittadinanza, la libertà e l'unità del nostro paese e della nostra comunità;
quanto previsto dal testo in esame del disegno di legge potrebbe radicalmente mutare il quadro, in peggio, della scuola italiana e quindi del nostro Paese. Infatti, attraverso le intese regionali si prevede che si possa giungere perfino a far diventare «le norme generali sull'istruzione» – oggi legislazione esclusiva dello Stato – oggetto di legislazione concorrente. Altro non significa «regionalizzare» e quindi differenziare le norme che disciplinano le finalità della scuola e che – al contrario – dovrebbero essere applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme riguardanti ad esempio, gli ordinamenti scolastici, le funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo, la disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale della scuola. Non solo, ma, ancora, le leggi regionali potrebbero disciplinare l'istituzione di ruoli del personale della scuola, la sua consistenza organica, la stipulazione di contratti collettivi regionali, con gravi e devastanti conseguenze sulla tenuta delle finalità nazionali dell'ordinamento scolastico, sul contratto collettivo nazionale e trattamento economico di docenti, Ata e dirigenti scolastici, sulla mobilità territoriale, sulla valenza di concorsi per il reclutamento a sbarramento regionale. Inoltre, la stessa autonomia scolastica costituzionalmente riconosciuta rischia di essere pregiudicata e collocata in ambito subalterno rispetto alle nuove funzioni e poteri regionali e locali;
il tutto in aperto ed evidente contrasto con gli articoli 33 e 34 Costituzione che stabiliscono le caratteristiche basilari del sistema scolastico e che alle prescrizioni derivanti da tali articoli si attribuisce «valenza necessariamente generale e unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale» rappresentando «la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)» (Corte costituzionale sentenza 24 giugno 2009, n. 200);
l'autonomia differenziata metterebbe in discussione il ruolo dello Stato nell'indicare gli indirizzi generali sull'istruzione, lasciando alle regioni la possibilità di definire i livelli essenziali delle prestazioni, i programmi, i curricoli, i criteri di valutazione e i contratti dei lavoratori della scuola. Questo potrebbe portare a una frammentazione del sistema educativo nazionale, con differenze sostanziali tra le regioni in termini di qualità, accessibilità e inclusività dell'istruzione. In particolare, si teme che le regioni più ricche possano destinare sempre più risorse alle scuole paritarie, private o confessionali, a scapito delle scuole pubbliche, e che possano privilegiare una visione aziendalistica dell'istruzione, basata sull'alternanza scuola-lavoro e sulle competenze richieste dal mercato. Al contrario, le regioni più povere potrebbero trovarsi in difficoltà a garantire anche i servizi essenziali, come l'igiene, la sicurezza, la mensa, il tempo pieno e i laboratori. Inoltre, le università del Sud potrebbero rischiare di chiudere, a causa della mancanza di fondi e di studenti,
impegna il Governo
nell'ambito dei negoziati di future intese tra Stato e regioni, a circoscrivere al massimo i contenuti riguardanti la materia dell'istruzione.
9/1665/9. Piccolotti, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.
La Camera,
premesso che:
le modalità, i ristretti tempi di discussione in Commissione, la bocciatura di tutti gli emendamenti delle minoranze, il mandato al relatore di riferire in aula nonostante trattasi, in questo caso, di un disegno di legge e quindi di un provvedimento che non ha scadenze predefinite dimostrano che tutto ciò accade solo per meri fini di parte;
ciò avvalora e sostanzia la tesi che oramai siamo di fronte ad un «monocameralismo di fatto», in violazione dei più elementari principi costituzionali, e ne certifica la crisi profonda che sta attraversando il nostro sistema democratico, con un Parlamento sempre più svuotato delle sue prerogative;
nel testo posto all'esame dell'Aula permangono gravi profili di incostituzionalità per evidente contrasto con il dettato costituzionale, fra gli altri, degli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33, 34, 53, 70, 116, 117, 119 della Costituzione. La scelta più opportuna sarebbe stata, senza alcun dubbio, quella della proposta di legge costituzionale;
la conseguenza più immediata di questa riforma sarà la cristallizzazione delle differenze esistenti fra i territori, in aperto ed evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione che prescrive il principio di eguaglianza e impone allo Stato il compito fondamentale di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
i territori più fragili, segnatamente quelli del Mezzogiorno e delle aree periferiche o interne e insulari, avranno maggiori difficoltà per riassorbire le diseguaglianze e raggiungere i livelli di sviluppo e di benessere sociale della parte del Paese più ricca. Si accresceranno le diseguaglianze e i divari territoriali;
il risultato finale potrebbe essere una torsione dell'interpretazione della nostra Costituzione, pericolosa e inaccettabile, che potrebbe condurre ad una fase di instabilità e di pericolose tensioni tra le diverse aree del Paese che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe a mettere in discussione la stessa unità nazionale;
verrebbe stravolto il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, oggi strettamente connesso con gli altri principi costituzionali, a partire dall'articolo 1 che consacra l'assetto democratico della Repubblica, basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (Corte costituzionale, sentenza n. 256 del 1989);
l'unità nazionale non può prescindere dai compiti che i successivi articoli 2, 3, 4 della Costituzione assegnano alla Repubblica: la garanzia dei diritti inviolabili e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la rimozione degli ostacoli all'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, il diritto al lavoro. In evidente contraddizione con questi principi, il disegno di legge in esame prevede un novero di materie delegabili che esorbita dai confini segnati dai principi costituzionali summenzionati: la sanità; la scuola; l'università e la ricerca; i beni culturali, l'ambiente e gli ecosistemi; l'organizzazione della giustizia di pace; le politiche attive del lavoro; i trasporti; porti e aeroporti; protezione civile; il Governo del territorio; il trattamento dei rifiuti; la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; il sostegno alle attività produttive; la riorganizzazione degli enti locali, etcetera;
sul punto la letteratura scientifica e la reportistica di agenzie indipendenti e associazioni di categoria (Banca d'Italia, sindacati, Confindustria e altri) è copiosa e dettagliatissima eppure non è stata tenuta in alcuna considerazione da parte della maggioranza che esprime il Governo in carica, così come in alcuna considerazione è stata tenuta la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'applicazione uniforme dei diritti fondamentali;
come da più parti osservato, l'articolo 116, comma 3, della Costituzione, non dà alcuna indicazione circa le ragioni che debbano supportare la richiesta di nuove competenze e/o il quantum di autonomia possibile e, anzi, la formula è tale da non escludere che ogni singola regione possa richiedere la maggiore autonomia per tutte le materie elencate (e neanche il testo di legge in esame prevede adeguati limiti – materiali, procedurali, temporali – né cautele) tant'è che, nonostante alcune astratte opinioni dottrinali prefiguranti l'inammissibilità di richieste per più materie, tutte le regioni finora attivatesi hanno dimostrato la volontà di ottenere quanta più autonomia possibile, né appaiono efficaci le limitazioni previsti all'articolo 2 del provvedimento in esame poiché demandate esclusivamente alle valutazioni del Presidente del Consiglio di turno;
il disegno di legge in esame condurrebbe pertanto a tre tipologie differenti di autonomia: quella delle regioni che la domandano (e la ottengono); quella delle regioni a statuto speciale e quella prevista della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con l'effetto di una inarrestabile frammentazione della disciplina normativa, con le ovvie conseguenze in termini di inflazione normativa e di incertezza del diritto (si pensi a materie come il Governo del territorio), maggiori costi per le imprese e i cittadini;
altra evidente criticità riguarda la necessità di pre-determinare i LEP, prima di attribuire alle regioni le risorse necessarie per sostenere le loro nuove competenze. Al di là delle evidenti difficoltà per molte delle regioni interessate di assicurare l'effettiva erogazione delle prestazioni, che la prima parte della Costituzione pretende non essenziali o minime, ma uguali per tutti i cittadini, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza, si evidenzia che mentre l'articolo 117 della Costituzione attribuisce la determinazione dei LEP, per tutti i diritti sociali e civili, «alla competenza legislativa dello Stato»;
per quanto concerne la procedura per definire i LEP, non è prevista alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui sono funzionali e soprattutto non sono previste adeguate procedute vincolate di stanziamento delle risorse aggiuntive necessarie per garantirli;
un sistema così congegnato – per di più a risorse date e senza spesa aggiuntiva – sarà un moltiplicatore dei divari territoriali e produrrà una riduzione del perimetro pubblico proprio nei territori e negli ambiti in cui è maggiormente decisiva la funzione redistributiva dello Stato;
un sistema di autonomia differenziata compatibile con l'attuale assetto costituzionale e istituzionale dovrebbe invece subordinare le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» al vincolo del rispetto dei principi fondamentali e delle norme generali nazionali inderogabili ed esplicitare le materie – oltre a quelle già citate – insuscettibili di qualsiasi differenziazioni;
le disposizioni e i procedimenti definiti dagli attuali articoli 2 e 3 del provvedimento invece sostanziano una palese violazione del disposto costituzionale e pongono in pericolo la garanzia dei diritti, che devono essere definiti dall'organo rappresentativo della volontà popolare e presidiati dal giudice, invece segnano anche un'ulteriore torsione della forma di Governo non più centrata sul Parlamento ma sull'Esecutivo e il Presidente del Consiglio;
in particolare, la procedura individuata dall'articolo 2 per l'approvazione delle intese è serrata nei tempi e non coinvolge in modo adeguato né la Conferenza Unificata, cui si chiede solo il parere, né il Parlamento, sede della sovranità popolare, cui si demanda la sola facoltà di esprimere un atto di indirizzo non vincolante;
il Parlamento potrà solamente respingere o approvare, senza alcuna possibilità di intervenire su punti di merito specifici, l'accordo raggiunto tra Governo e regione senza facoltà emendativa sui contenuti dell'intesa. Si attribuisce per contro un abnorme potere al Presidente del Consiglio dei ministri;
quanto al tema delle risorse economiche con cui far fronte ai nuovi compiti, ovvero residui fiscali e trasferimenti in base alla spesa storica, valga il riferimento alla sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale, la quale sancisce, che deve essere «la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» pertanto, lo Stato, con il suo bilancio, è chiamato a soddisfare i diritti inviolabili dei cittadini qualunque sia il territorio in cui essi vivono e lavorano;
dall'audizione in Commissione affari costituzionali, riportiamo a futura memoria le osservazioni di Camilla Buzzacchi, docente di diritto pubblico, Università Milano Bicocca, secondo cui il provvedimento presenterebbe diverse criticità che hanno ripercussioni sul diritto di tutti i cittadini di accedere agli stessi servizi; il processo di «devoluzione» sarebbe nelle mani del Governo, con un ruolo del tutto minoritario del Parlamento i cui atti di indirizzo potrebbero essere disattesi dall'esecutivo; al Parlamento resterebbe la sola possibilità di approvare o respingere, senza la sicurezza di poter emendare, l'intesa tra Stato e regioni. La stessa determinazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni) inizialmente determinata tramite decreti legislativi, può essere aggiornata attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Apparirebbe ambigua la nozione di residuo fiscale, i trasferimenti di competenze sarebbero subordinati ai trasferimenti finanziari ma, al tempo stesso, si avverte che si potrebbero operare necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione, determinando nel complesso una situazione di precarietà e instabilità del sistema. Nel complesso il provvedimento determinerebbe una pericolosa instabilità del sistema e potrebbe avere ripercussioni sull'unità del Paese e sull'eguaglianza dei cittadini;
ad avviso dei firmatari, tali considerazioni appaiono avvalorate anche nell'intervento di Maria Agostina Cabiddu, docente di diritto pubblico presso il Politecnico di Milano, secondo cui si paleserebbero forti dubbi di legittimità costituzionale sullo stesso terzo comma dell'articolo 116, della Costituzione che sta alla base di questo disegno di legge, proprio perché esso determinerebbe una asimmetria tra le diverse regioni, che potrebbe intaccare l'eguaglianza di diritti dei cittadini. Mancherebbe inoltre una precisa individuazione della nozione dei LEP, lasciata invece al giudizio politico attraverso il meccanismo del decreto legislativo. Nel complesso il disegno di legge in esame aprirebbe a sempre maggiori disparità tra territori e tra cittadini di diverse regioni. La procedura di approvazione delle intese vedrebbe il Parlamento sostanzialmente spettatore, incapace di incidere significativamente sul testo, mentre tutto sarebbe sostanzialmente lasciato al Governo. Lo stesso Presidente del Consiglio, infatti, potrebbe disattendere le indicazioni delle Camere semplicemente dandone comunicazione alle stesse;
stesse critiche di Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale, Università di Milano Bicocca, secondo cui il testo presenterebbe diversi elementi lacunosi e di dubbia costituzionalità. Innanzitutto la previsione di una legge ordinaria che potrebbe successivamente essere facilmente modificata; poca chiarezza sulle materie e funzioni che possono essere trasferite alle regioni, mentre ciò andrebbe definito con precisione, si sarebbe potuto, invece, definire le funzioni trasferibili a tutte le regioni evitando gli elementi di ambiguità e di pericolo insiti nel disegno di legge. Sarebbe necessario il coinvolgimento dei Consigli regionali sulla richiesta di materie dallo Stato da approvare con votazione a maggioranza assoluta. Dovrebbero essere coinvolte nell'iter delle intese anche la Commissione bicamerale per le questioni regionali e i Consigli delle autonomie delle regioni. Apparirebbe incostituzionale la previsione che le modifiche ai LEP siano realizzabili attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; risulterebbe inoltre impensabile che tale norma non produca nuovi oneri per lo Stato, non fosse altro per la necessità di istituire strutture e meccanismi di monitoraggio;
anticipando i tempi di entrata in vigore di intese tra Stato e regione, il Ministero della giustizia e la regione Veneto, il 27 giugno 2023, hanno sottoscritto un accordo quadro che dispone, tra le altre, forme di «collaborazioni in tema di selezione e di reclutamento di personale, attraverso il possibile perfezionamento di procedure concorsuali uniche per i reciproci coincidenti fabbisogni della regione Veneto e degli Uffici Giudiziari operanti nel Veneto»;
successivamente, il 30 giugno 2023 il Ministero della giustizia ha stipulato con la regione Veneto una convenzione che autorizza il Ministero «ad utilizzare la graduatoria finale, approvata con decreto della Direzione Organizzazione e Personale della regione del Veneto n. 127 del 14 giugno 2022 così come di seguito modificata con decreto n. 193 del 25 agosto 2022, relativa al bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 30 posti di Collaboratore professionale amministrativo, categoria B, posizione economica B3»;
in merito alla predetta convenzione, il Ministro della giustizia avrebbe dichiarato a mezzo stampa: «questo è un modello che intendiamo riprendere ed estendere a livello nazionale»;
si rileva che, ovviamente, i soggetti presenti nelle graduatorie regionali prescelte sono stati esaminati secondo procedure e valutazioni d'esame che differiscono da quelle utilizzate nei concorsi pubblici indetti dal Ministero della giustizia per i profili di assistente giudiziario;
un reclutamento che non tenga conto delle effettive e necessarie competenze per i profili da ricoprire rischia di pregiudicare il generale principio del buon andamento che deve orientare l'attività della pubblica amministrazione, in maniera particolare nei tribunali civili e penali, aumentando i tempi di formazione del personale e rallentando ancor più l'attività delle strutture coinvolte,
impegna il Governo:
ad evitare nelle future intese eventuali asimmetricità, come quelle evidenziate nelle premesse, tra le diverse regioni che possano in futuro intaccare l'eguaglianza di diritti civili dei cittadini che deve essere uniforme in tutto il Paese;
ad evitare che l'accesso alle procedure concorsuali del personale amministrativo, di tutti i tribunali, sia frammentato e regionalizzato, attraverso la selezione del personale, con concorsi banditi dagli enti locali poiché l'amministrazione della giustizia, nel nostro Paese, rappresenta un settore importante e delicato che ha bisogno di personale con una adeguata, appropriata e omogenea formazione in tutto il territorio.
9/1665/10. Dori, Zanella, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 11, comma 2, del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», è stato riformulato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, stabilendo che: «Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
la formulazione originaria del comma 2 dell'articolo 10, nel disegno di legge presentato dal Governo al Senato (A.S. 615) recitava: «Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
il comma in questione fu modificato a seguito dell'approvazione, durante la sede referente in Commissione affari costituzionali del Senato, dell'emendamento 10.12 (testo 2), primo firmatario il Senatore Russo e altri del Gruppo di Fratelli d'Italia, che aveva ricevuto in data 14 novembre 2023, il parere positivo dei Relatori e del Governo, anche se con il parere contrario della Commissione bilancio;
la disposizione citata nell'emendamento prevede che: «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale (che comprende quindi anche il terzo comma dell'articolo 116) si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite»;
la nuova formulazione, oggi all'articolo 11, comma 2, all'esame della Camera, dispone l'applicabilità alle speciali dell'intero disegno di legge sull'autonomia differenziata, risultando in contrasto con il sistema delle fonti dell'autonomia speciale, con gli Statuti speciali e più in generale con il sistema di rapporti tra lo Stato e la singola regione ad autonomia speciale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del comma 2, al fine di ripristinare, con il primo provvedimento utile, la formulazione originaria del comma che si limitava a chiarire che alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
9/1665/11. Steger, Manes, Gebhard, Gallo.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 11 comma 2 del provvedimento al nostro esame stabilisce che «Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
dall'esame della citata disposizione emerge l'applicabilità alle autonomie speciali dell'intero disegno di legge, compresa la disciplina procedurale recata dallo stesso;
tale disposizione risulterebbe in contrasto con il sistema delle fonti dell'autonomia speciale, in primis con gli Statuti speciali e più in generale con il sistema di rapporti tra lo Stato e la singola regione ad autonomia speciale che si basa sulla bilateralità e non sulla multilateralità;
peraltro, la regione Valle d'Aosta, come le altre autonomie speciali, a prescindere dal percorso dell'autonomia differenziata in atto, dispone già oggi, nelle more della revisione degli statuti, dello strumento normativo finalizzato all'acquisizione di ulteriori funzioni, e dunque anche di quelle indicate al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, vale a dire le norme di attuazione statutaria, approvate dalle Commissioni paritetiche, alle quali giurisprudenza costituzionale consolidata ha riconosciuto un ruolo interpretativo e integrativo delle sfere di competenza come delimitate dagli Statuti;
era stato presentato un emendamento in Commissione (11.41) e anche in Aula (11.30) volto a riconoscere le peculiarità statutarie delle autonomie speciali, con particolare riferimento alle procedure di modifica e attuazione dei rispettivi statuti, specificando che, a fronte del conferimento di nuove e ulteriori funzioni, comprese quelle indicate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, debba essere previsto il correlato adeguamento delle entrate per il finanziamento dei conseguenti oneri aggiuntivi, in conformità a quanto previsto in materia di federalismo fiscale, dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
purtroppo tali emendamenti sono stati respinti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del comma 2, al fine di intervenire nel primo provvedimento legislativo utile, per valutare di modificare il comma in questione al fine di garantire le specificità e le competenze delle regioni a statuto speciale, nel solco di quanto proposto dagli emendamenti citati in premessa.
9/1665/12. Gebhard, Manes, Steger, Gallo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso sia volto a definire «i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione... nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e una regione»;
nello specifico, il predetto comma fa riferimento alla «insularità» nel quadro del rispetto dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale. A tale proposito, si dà atto che il riferimento all'insularità trova fondamento nel comma sesto dell'articolo 119 della Costituzione, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, secondo cui «La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;
muovendo da principi e presupposti analoghi, si sottolinea la necessità di estendere il menzionato riferimento all'insularità anche ai territori transfrontalieri e di montagna, in quanto zone caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici;
tale necessità si pone in coerenza sia con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia con l'articolo 44 della Costituzione;
l'articolo 174 TFUE stabilisce che: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;
il secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione prevede che: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane», riconoscendo, quindi, le peculiarità e la necessità di tutela dei territori di montagna;
nella seduta del 22 febbraio 2024, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato una risoluzione in merito all'autonomia differenziata, in cui si chiede che nel disegno di legge in esame venga riconosciuta, parallelamente all'insularità, una specifica attenzione anche ai territori transfrontalieri e di montagna,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il richiamo all'insularità, nell'ambito del rispetto dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, sia esteso anche ai territori transfrontalieri e di montagna, in quanto caratterizzati da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, in coerenza con quanto stabilito dai citati articoli 174 TFUE e dal secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione.
9/1665/13. Manes, Steger, Gebhard.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso sia volto a definire «i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione... nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e una regione»;
nello specifico, il predetto comma fa riferimento alla «insularità» nel quadro del rispetto dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale. A tale proposito, si dà atto che il riferimento all'insularità trova fondamento nel comma sesto dell'articolo 119 della Costituzione, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, secondo cui «La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;
muovendo da principi e presupposti analoghi, si sottolinea la necessità di estendere il menzionato riferimento all'insularità anche ai territori transfrontalieri e di montagna, in quanto zone caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici;
tale necessità si pone in coerenza sia con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia con l'articolo 44 della Costituzione;
l'articolo 174 TFUE stabilisce che: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;
il secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione prevede che: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane», riconoscendo, quindi, le peculiarità e la necessità di tutela dei territori di montagna;
nella seduta del 22 febbraio 2024, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato una risoluzione in merito all'autonomia differenziata, in cui si chiede che nel disegno di legge in esame venga riconosciuta, parallelamente all'insularità, una specifica attenzione anche ai territori transfrontalieri e di montagna,
impegna il Governo
a tener conto, in sede di attuazione del disegno di legge in coerenza con quanto stabilito dai citati articoli 174 TFUE e dal secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione, dei gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici dei territori di montagna.
9/1665/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Steger, Gebhard.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, prevedendo all'articolo 3 la definizione dei LEP senza un contestuale e adeguato finanziamento degli stessi, rischia di acuire i divari e le fratture interregionali e portare nel lungo periodo ad un livellamento verso il basso dei diritti e, soprattutto, dei servizi ai cittadini su tutto il territorio italiano;
ciò è quanto emerso da diverse audizioni svolte nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, l'Unione Industriali Napoli ha sottolineato come la richiesta di compartecipazione al gettito fiscale raccolto nel territorio di ciascun ente regionale vada nella direzione opposta a quella auspicata, ovvero di una maggiore coesione territoriale, e quindi di una tendenziale uniformità dei servizi pubblici assicurati in ogni regione. Saranno infatti più numerose anche le situazioni in cui la copertura dei fabbisogni sarà molto più superiore al Nord che nel Mezzogiorno, incentivando un processo migratorio dettato da una cosiddetta «discriminazione per residenza»;
questo fenomeno, per contro, finirà per accelerare un processo di impoverimento demografico già estremamente critico nel sud del Paese;
i LEP erogati a risorse finanziarie invariate rimarranno carenti e forniti in modo diseguale tra territori, tra Nord e Sud, così come tra aree metropolitane e aree periferiche;
in particolar modo, importanti ripercussioni si verificheranno nell'ambito della cosiddetta mobilità sanitaria interregionale: i cittadini italiani hanno, infatti, il diritto di essere assistiti in strutture sanitarie di regioni differenti da quella di residenza. Dall'analisi della mobilità attiva e passiva condotta dall'Osservatorio GIMBE (Report 2/2024) emerge la forte capacità attrattiva delle regioni del Nord, cui corrisponde quella estremamente limitata delle regioni del Centro e del Sud. L'attuazione di maggiori autonomie in sanità, richieste proprio dalle regioni con le migliori performance sanitarie e maggior capacità di attrazione, non potrà che amplificare tutte le disuguaglianze già esistenti. Di conseguenza, senza sanare almeno in parte tale «frattura strutturale», senza modificare i criteri di riparto del FSN, senza superare il sistema dei Piani di rientro e dei commissariamenti e senza aumentare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle regioni, con l'attuazione dell'autonomia differenziata la sanità diventerà definitivamente un bene pubblico nelle sole più ricche regioni del Nord e un bene di consumo per le altre meno performanti;
l'ulteriore indebolimento dei servizi sanitari nel Mezzogiorno rischia di generare un effetto perverso anche a danno delle regioni del Nord. Infatti, ad oggi, la crisi di sostenibilità del SSN non consente nemmeno alle ricche regioni settentrionali di aumentare la produzione sanitaria oltre un certo limite. Di conseguenza, un ulteriore incremento della mobilità verso queste regioni, dovuto alla maggiore autonomia, rischia di peggiorare l'assistenza sanitaria per i residenti del Nord: in tal senso, una «spia rossa» si è già accesa in Lombardia che nel 2021 si trova sì al primo posto per mobilità attiva (732,5 milioni di euro), ma anche al secondo posto per mobilità passiva (- 461,4 milioni di euro): in buona sostanza, un numero molto elevato di cittadini lombardi va a curarsi fuori regione;
l'autonomia differenziata non potrà mai ridurre le diseguaglianze in sanità perché renderà le regioni del Centro-Sud sempre più dipendenti dalle ricche regioni del Nord le quali rischiano, paradossalmente, di peggiorare la qualità dell'assistenza sanitaria per i propri residenti: l'autonomia differenziata per la materia «tutela della salute» affonderà definitivamente la sanità del Mezzogiorno e peggiorerà i livelli di prestazioni nelle regioni settentrionali, causando un disastro sanitario, economico e sociale senza precedenti,
impegna il Governo:
a prevedere, nel primo provvedimento utile, un finanziamento adeguato per la determinazione dei LEP;
nell'ambito dei negoziati relativi a future intese tra Stato e regioni, a limitare al massimo i contenuti relativi alla tutela della salute.
9/1665/14. Rosato, Bonetti, D'Alessio, Carfagna.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione stabilisce che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;
con l'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato istituito il «Fondo perequativo infrastrutturale», con una dotazione complessiva pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Tali risorse erano destinate a finanziare interventi per colmare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche, anche infra-regionali, a seguito di una ricognizione riguardante i fabbisogni territoriali afferenti a strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, reti stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica, digitale e di trasporto e distribuzione del gas;
il Governo Draghi ha successivamente effettuato la suddetta ricognizione e selezionato le opere da finanziare tramite uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui iter di approvazione non si è potuto concludere per la prematura caduta dell'Esecutivo;
nella Sezione II della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), l'attuale Governo ha azzerato il «Fondo perequativo infrastrutturale» per il triennio 2024-2026 e lo ha definanziato per 2,6 miliardi di euro negli anni dal 2027 al 2033. Questo taglio, di circa 3,5 miliardi di euro, ha rappresentato un colpo durissimo per il Mezzogiorno, privato delle risorse necessarie per le scuole, gli ospedali, le strade, le ferrovie e tutti gli asset strategici, e ha costituito l'ennesima penalizzazione dopo la sottrazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento dei progetti cancellati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
un percorso corretto prevederebbe, invece, prima la perequazione e solo successivamente, la devoluzione: l'azzeramento di tale Fondo ha utilizzato il principio costituzionale della differenziazione al fine di scardinare i principi di solidarietà, coesione e unità;
in assenza del finanziamento dei LEP e delle risorse del Fondo perequativo, la cosiddetta «sfida della responsabilizzazione» nei confronti del Mezzogiorno costituisce una battaglia ad armi impari tra il sud e il nord del Paese, così come tra le aree interne e le aree metropolitane,
impegna il Governo
a prevedere il ripristino, nel primo provvedimento utile, della dotazione del «Fondo perequativo infrastrutturale».
9/1665/15. D'Alessio, Carfagna, Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame disciplina, all'articolo 2, il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
il successivo articolo 3, di contro, delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie di cui al medesimo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla quale si provvederà mediante decreti legislativi da adottare entro 24 mesi;
il comma 3 dell'articolo 3 elenca le specifiche materie di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, per le quali è necessaria la definizione LEP e delle quali, nello specifico, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali costituiscono materia di competenza legislativa esclusiva statale;
tra le materie di legislazione concorrente, sono state escluse dalla definizione LEP diverse materia di legislazione concorrente, tra cui i rapporti internazionali e con l'UE, il commercio con l'estero e la previdenza complementare e integrativa;
ne consegue che, testo alla mano, su tali materie (cosiddette «non LEP») le intese su ulteriori forme di autonomia differenziata potranno essere siglate fin dall'approvazione del disegno di legge in esame;
la regione Calabria, tramite un documento di sintesi approvato a maggioranza lo scorso aprile e per voce del suo stesso Presidente Occhiuto, ha chiarito come anche per le materia non LEP serva, invece, un approfondimento e una preventiva analisi di impatto prima di eventuali formalizzazioni di intese Stato-regioni su ulteriori forme di autonomia;
si tratta, come detto, di materia non certo secondarie ed è assolutamente corretto che ogni realtà locale verifichi se ogni ulteriore concessioni di autonomia con il gettito fiscale maturato sul territorio sarà più o meno pregiudizievole per le categorie e le realtà interessate,
impegna il Governo
a prevedere analisi di impatto preventive per qualsiasi formalizzazione di intesa su ulteriori forme di autonomia differenziata sulle materie non LEP.
9/1665/16. Carfagna, D'Alessio, Bonetti.
La Camera,
premesso che:
la lista di materie potenzialmente oggetto di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in base alle disposizioni del disegno di legge in esame, con riferimento, all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, è molto ampia;
come sottolineato dalla Banca d'Italia, tra esse figurano materie difficilmente qualificabili come beni pubblici locali – per le quali non sono evidenti a priori i vantaggi di una gestione decentrata –, nonché competenze che in alcuni casi – come ad esempio per le politiche energetiche o quelle ambientali – richiedono senz'altro un coordinamento nazionale e sovranazionale;
oltre ai costi e agli eventuali benefici del decentramento, le conseguenze di un assetto così asimmetrico potrebbe ridurre la trasparenza delle politiche pubbliche per i cittadini, accrescendo i costi di coordinamento e riducendo l'accountability dei diversi livelli di Governo;
una cornice normativa più articolata e disomogenea sul territorio potrebbe, inoltre, rendere più difficoltosa l'attività delle imprese operanti su scala sovraregionale, le quali dovrebbero adeguarsi a quadri regolamentari potenzialmente molto diversi, e incidere sulla distribuzione geografica delle attività produttive o sulla mobilità stessa dei lavoratori;
per quanto riguarda il trasferimento di nuove funzioni, tra i principi enunciati dal disegno di legge vi è quello dell'iniziale neutralità del riassetto delle competenze sui saldi di finanza pubblica, tuttavia non si può escludere che già nell'immediato la spesa complessiva possa risentire della maggiore frammentazione nell'offerta dei servizi pubblici e dei costi dovuti a diseconomie di scala;
inoltre, come sottolineato nuovamente dalla Banca d'Italia, con l'andare del tempo, la dinamica del gettito delle compartecipazioni potrebbe risultare disallineata rispetto a quella della spesa per le funzioni devolute: le regioni ad autonomia differenziata con redditi pro capite più elevati e una crescita più pronunciata delle basi imponibili acquisirebbero un extra-gettito da spendere liberamente, mentre – per preservare l'equilibrio di bilancio – il Governo centrale potrebbe dover ricorrere a tagli alle prestazioni negli ambiti di spesa non trasferiti a tali regioni, ovvero a inasprimenti del prelievo fiscale;
la rimodulazione annuale delle aliquote di compartecipazione va nella direzione di garantire, anche dinamicamente, il controllo del bilancio pubblico. Tuttavia le verifiche annuali di coerenza fra l'andamento del gettito e quello della spesa andrebbero condotte procedendo tempestivamente ad eventuali rimodulazioni delle aliquote e, soprattutto, applicando criteri uniformi e oggettivi, e non già per mezzo delle operazioni di monitoraggio effettuato dalle Commissioni paritetiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del disegno di legge,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di prevedere l'attribuzione delle prerogative di valutazione degli oneri finanziari derivanti dalle intese di ulteriori forme di autonomia differenziata, nonché di ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e dell'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni, ad un organismo tecnico unico in luogo della molteplicità di Commissioni paritetiche bilaterali, in modo tale da evitare, altresì che con l'andare del tempo si arrivi a diminuzioni delle prestazioni non trasferite e ad inasprimenti del prelievo fiscale per preservare gli equilibri di bilancio.
9/1665/17. Bonetti, D'Alessio, Carfagna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per l'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
l'articolo 3, comma 7, prevede che i LEP possano essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologica con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sui quali le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari debbono esprimere un parere;
l'articolo 3, ai commi 9 e 10, prevede che ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e restano salvi i livelli essenziali delle prestazioni e i relativi costi e fabbisogni standard individuati ai sensi della predetta procedura alla data di entrata in vigore dei menzionati decreti legislativi;
l'articolo 5, comma 1, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano disposti, sulla base dei criteri stabiliti dalle intese di cui all'articolo 2, il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio, da parte delle regioni, delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle funzioni attribuite alle regioni,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
prevedere che gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 7, siano corredati, all'atto della relativa trasmissione alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, di una relazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
garantire che, con riferimento ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del presente provvedimento, gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 795 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, siano trasmessi alle Camere, prima della loro adozione definitiva, corredati di una relazione tecnica, al fine di consentire una verifica anche in sede parlamentare tanto delle implicazioni finanziarie del predetto trasferimento, quanto del rispetto dei criteri previsti dalle medesime intese per l'individuazione dei beni e delle risorse oggetto di trasferimento.
9/1665/18. Nazario Pagano, Barelli, Paolo Emilio Russo, Nevi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per l'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
l'articolo 3, comma 1, attribuisce al Governo una delega legislativa al fine di individuare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP);
al comma 9 del medesimo articolo stabilisce che nelle more dell'entrata in vigore dei citati decreti legislativi i LEP possono essere determinati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
la determinazione dei LEP tramite delega legislativa, sulla base dell'articolo 3, comma 1, appare preferibile perché coinvolge il Parlamento in sede di espressione del parere sugli schemi dei decreti legislativi da adottare,
impegna il Governo
in relazione a tali materie, a non avviare negoziati su atti di iniziativa delle regioni e a non procedere nel confronto congiunto sugli atti di iniziativa sui quali tale confronto sia stato già avviato prima dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla definizione dei relativi LEP secondo quanto indicato nelle premesse.
9/1665/19. Paolo Emilio Russo, Barelli, Nazario Pagano, Nevi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per l'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
l'articolo 2, comma 2, al fine di tutelare l'unità giuridica o economica dello Stato, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, possa limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla regione nell'atto di iniziativa,
impegna il Governo
per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ad applicare in maniera rigorosa la facoltà di cui all'articolo 2, comma 2, a tutela dell'unità giuridica o economica dello Stato
9/1665/20. Nevi, Barelli, Nazario Pagano, Paolo Emilio Russo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per l'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
l'articolo 3, comma 3, individua puntualmente le materie o ambiti di materie nelle quali dovranno essere individuati i LEP;
l'articolo 4, al comma 1, prescrive che il trasferimento di funzioni, sulla base delle intese tra Governo e regione richiedente, concernenti le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP possa avvenire solo successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Il comma 2 del medesimo articolo, prevede che il trasferimento di funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP possa essere effettuato sulla base delle intese stipulate dall'entrata in vigore della legge in esame;
è opportuno vigilare con estrema attenzione affinché i diritti sociali e civili siano garantiti a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
a valutare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere, prima di procedere alla stipula di intese che prevedano l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulle materie escluse dalla determinazione dei LEP, la predisposizione di un'analisi di impatto della regolamentazione che tenga conto della valutazione degli effetti delle ipotesi di intervento normativo e regolamentare regionale, nonché di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche mediante comparazione di opzioni alternative, tenendo conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato, la tutela delle libertà individuali, e la tenuta dei principi generali dell'ordinamento, da presentare alle Camere per l'esame secondo i rispettivi regolamenti.
9/1665/21.Barelli, Nazario Pagano, Paolo Emilio Russo, Nevi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge non è previsto dalla Costituzione e introduce norme di accompagnamento alla attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione con l'intento di armonizzare la differenziazione dell'autonomia regionale con il pieno rispetto di altri principi e norme costituzionali;
i problemi di attuazione che il disegno di legge intende risolvere si sono determinati o comunque si sono esponenzialmente accresciuti soprattutto a causa della interpretazione impropria e unilaterale – prevalsa in ambito politico e territoriale – dell'articolo 116, comma 3, che ha ispirato le prime richieste di autonomia differenziata dopo i referendum regionali di Lombardia e Veneto, ispirati in realtà alla volontà di ricercare la via per ottenere una sorta di statuto speciale per le rispettive regioni e risorse commisurate alla gran parte del gettito erariale raccolto nelle stesse regioni, richiedendo il trasferimento di intere materie e di tutte le materie possibili;
si ritiene pertanto che il presente ordine del giorno debba richiedere al Governo prima della votazione finale una chiara presa di posizione sulla sua volontà di applicare tutte le norme del disegno di legge in piena conformità alla lettera della norma costituzionale che si intende attuare e al sistema in cui la norma si inserisce;
sul piano sistematico è del tutto evidente che il comma terzo dell'articolo 116 introduce una clausola evolutiva del sistema dell'autonomia regionale ordinaria e non una clausola dissolutoria del sistema duale dell'autonomia regionale come definito dall'intero articolo e dai successi articoli 117, 118, 119. Infatti se si attribuisse al comma terzo il carattere di una norma di deroga implicita ad altre norme costituzionali si darebbe alla norma una abnorme portata sovrastante lo stesso primo comma dell'articolo 116, comma 1, che prevede statuti speciali approvati con leggi costituzionali, la ripartizione di competenze fissata dall'articolo 117 per le regioni a statuto ordinario, fino a creare un terzo modello di autonomia regionale e ad intaccare la forma di Stato e l'articolo 138 sulla revisione costituzionale;
sul piano letterale, l'articolo 116, definisce al primo comma le regioni a statuto speciale e al terzo comma si riferisce invece alle regioni a statuto ordinario per prevedere anche per esse la possibilità di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell'ambito di numerose materie indicate con espresso richiamo al successivo articolo 117. Sul piano letterale, la norma non prevede affatto la deroga alle norme del successivo articolo 117, di seguito richiamate, ma si limita a prevedere la possibilità di forme e condizioni particolari di autonomia «concernenti» le specifiche materie richiamate come ambito entro il quale forme e condizioni particolari di autonomia possono determinarsi con riferimento allo svolgimento di singole funzioni e compiti. Il participio presente «concernenti» è sinonimo di «afferenti» e di «attinenti»: le forme ulteriori e le condizioni particolari di autonomia sono pertanto all'interno delle sfere di competenza fissate dall'articolo 117 e riguardano ambiti delimitati, compiti e funzioni specifiche, ma non le materie nel loro complesso;
l'autonomia differenziata si iscrive pertanto nella cornice della ripartizione di competenze disegnata dall'articolo 117 della Costituzione. Le richieste di intesa per l'autonomia differenziata «concernono» materie che restano nella titolarità e competenza determinate dall'articolo 117 e riguardano il trasferimento di singole funzioni o compiti. In questi limiti le procedure di intesa con le singole regioni da approvare con legge ordinaria sono commisurate ai contenuti da definire mentre non lo sarebbero se ipotizzassero per ciascuna regione un superamento del «sistema» definito dall'articolo 117 e la creazione di un sistema ad hoc come avviene con gli statuti delle regioni a statuto speciale approvati con legge costituzionale;
di conseguenza le disposizioni del disegno di legge che si riferiscono a «materie, ambiti di materie e funzioni» devono essere lette in conformità al combinato disposto degli articoli 116, terzo comma, e dell'articolo 117, terzo comma, e 117, secondo comma, con riferimento alle materie ivi indicate alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), questi ultimi richiamati dallo stesso articolo 116, terzo comma, solo allo scopo di definire l'ambito in cui può esercitarsi l'autonomia differenziata con riferimento a singole funzioni. Ci si riferisce in particolare alle disposizioni del presente disegno di legge di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 2, all'articolo 3, comma 4, che si riferiscono con un'endiadi a materie, ambiti di materie e funzioni, come oggetto delle richieste di autonomia differenziata e alla norma dell'articolo 11, comma 1, che prevede che gli atti di iniziativa delle regioni di cui sia stato avviato il confronto congiunto Governo-regioni siano esaminati secondo le disposizioni della presente legge;
si ritiene infine che, se la futura legge fosse invece di fatto applicata in flagrante contrasto con la norma costituzionale che intende attuare, ogni cittadino che si riterrà leso potrà agire in giudizio e qualsiasi giudice potrà in caso di evidenza applicare direttamente le norme nei limiti in cui sono conformi alla Costituzione ovvero decidere di sollevare il giudizio incidentale di costituzionalità presso la Corte costituzionale;
a maggior titolo potrebbero agire in giudizio per impugnazione in via diretta, subito dopo la entrata in vigore della legge in esame, le regioni che dimostrino una lesione della loro complessiva sfera di attribuzioni in ragione del grave danno e disordine del sistema derivante dalla possibilità per altre regioni di richiedere forme di autonomia eccessivamente differenziata, sproporzionata e sperequata rispetto a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 116 della Costizuzione coerentemente applicato come sopra dimostrato,
impegna il Governo
a dare attuazione al provvedimento in esame in rigorosa conformità agli effetti inderogabili del combinato disposto degli articoli 116 e 117 della Costituzione, in particolare intervenendo a limitare correttamente l'oggetto del negoziato, qualora le regioni richiedano il trasferimento di intere materie o di tutte le funzioni concernenti le materie richiamate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
9/1665/22. Cuperlo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, indica le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso sia volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma;
in base al comma 2 si stabilisce che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione;
l'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regione;
il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – vale a dire, le materie suscettibili di attribuzione alle regioni in attuazione della autonomia differenziata, mediante il procedimento contemplato dal medesimo articolo 116 – i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
tra le materie o ambiti di materie indicate, rientrano, tra le altre: porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione;
secondo quanto previsto dal provvedimento, le fonti di finanziamento delle regioni per l'erogazione dei LEP nelle materie della sanità, dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale (dovranno essere costituite da entrate di tipo tributario ed entrate proprie. Ciò significa che dovrà essere completamente superato il sistema dei trasferimenti erariali e della perequazione basata sulla spesa storica;
secondo quanto evidenziato da uno studio Svimez, l'autonomia differenziata potrebbe aggravare sensibilmente il divario tra mezzogiorno e nord, penalizzando il sud in particolare con riferimento ai trasporti. Secondo l'istituto di ricerca, per ciò che concerne le infrastrutture ferroviarie, le linee in esercizio gestite da RFI si sviluppano al Sud su 5.717 chilometri, pari al 34 per cento del totale nazionale, mentre la lunghezza dei binari è pari a 7.528 chilometri, ovvero il 30 per cento del totale nazionale. Ma al di là della sottodotazione quantitativa di binari nel Mezzogiorno, in sé relativamente contenuta, sono i requisiti prestazionali della rete a evidenziare i maggiori divari. Significativo è l'indicatore relativo alla quota di linee classificate come «fondamentali» e «di nodo» (queste ultime presenti solo in Campania) che al Sud interessa solo il 21,4 per cento dell'intera estesa contro una percentuale più che doppia al Centro-Nord (53,5 per cento). Enorme anche il gap nell'elettrificazione della rete: 58,2 per cento al Sud contro l'80 per cento medio al Centro-Nord. Infine la rete a doppio binario è pari al 31,7 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 53,4 per cento delle regioni centro-settentrionali. Per quello che riguarda poi l'Alta Velocità, nelle regioni meridionali lo sviluppo è di 181 chilometri (interamente in Campania), ovvero appena il 12,3 per cento del totale nazionale. Quanto invece ai sistemi di trasporto urbano, le città capoluogo del Sud dispongono di una dotazione complessiva di reti tramviarie pari a 42,6 chilometri, ovvero l'11,2 per cento del totale nazionale e di reti metropolitane pari a 25,7 per cento (13,5 per cento del totale nazionale). Carenti anche i servizi di trasporto pubblico, qualitativamente di livello inferiore al Sud rispetto al resto del Paese: nel 2022 gli utenti soddisfatti dell'autobus sono stati il 55,7 per cento, quasi 10 punti in meno rispetto alla media nazionale;
come evidenziato da più parti sarebbe necessario mantenere un coordinamento centrale con riferimento ai servizi di trasporti e alle grandi infrastrutture. Molti degli interventi sulle infrastrutture di trasporto, per la manutenzione straordinaria e straordinaria, sono basati su fondi di investimenti nazionali, che dovranno essere ripartiti. A chi e come andranno al momento è dato saperlo. Ulteriormente non è chiaro chi definirà e controllerà i criteri di sicurezza che i gestori delle reti e dei servizi dovranno seguire. A tale scopo sono oggi adibite istituzioni ed agenzie nazionali, che domani non avranno più titolo ad operare, quando le infrastrutture saranno devolute alle regioni;
le concessioni saranno di matrice regionale, alle stesse regioni saranno affidati i compiti di controllo. Ogni territorio avrà le sue regole di sicurezza, e tutti saremo più incerti sulla omogeneità di tali criteri. Così come accanto alla sicurezza c'è la questione della definizione dei costi e del prezzo che verrà scaricato in fine sui consumatori e gli utilizzatori dei servizi,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera m), a prevedere un Piano al fine di agevolare e garantire la mobilità negli spostamenti per motivi di lavoro, studio, salute e familiari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
9/1665/23.Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 della legge in esame, delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari;
il nuovo comma 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia, le materie suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione della autonomia differenziata, mediante il procedimento contemplato dal medesimo articolo 116, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:
Norme generali sull'istruzione;
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
Tutela e sicurezza del lavoro;
Istruzione;
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
Tutela della salute;
Alimentazione;
Ordinamento sportivo;
Governo del territorio;
Porti e aeroporti civili;
Grandi reti di trasporto e di navigazione;
Ordinamento della comunicazione;
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
considerato che:
il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge13 gennaio 2023, n. 6, ha novellato il comma 6 dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilendo l'emanazione, entro il 31 luglio 2023, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che definisca gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi, al fine della ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, secondo il criterio della lettera b). Tale decreto non è stato ancora adottato ed il successivo decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha disposto, all'articolo 17, che nelle more dell'adozione di tale decreto ministeriale, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo, si provveda alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), cioè tenendo conto dei soli costi standard, senza tener conto del parametro dei livelli adeguati dei servizi di TPL, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater per gli anni 2023 e 2024,
impegna il Governo
nel rispetto delle proprie competenze, a sottendere qualsiasi altra nuova attribuzione alle regioni nel settore dei trasporti alla definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi nel settore del trasporto pubblico locale, che attendono da anni una loro compiuta definizione.
9/1665/24. Iaria, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame definisce i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (cosiddetto «regionalismo differenziato» o «regionalismo asimmetrico»), ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma;
gli ambiti su cui sono attivabili le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardano alcune materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) e tutte le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, tra cui la tutela della salute;
la situazione della sanità pubblica italiana è critica e riflette un profondo divario tra le diverse regioni: l'attuazione dell'autonomia differenziata con riferimento alla materia «tutela della salute» potrebbe avere conseguenze gravi e imprevedibili, sia in termini di salute individuale e collettiva dei cittadini residenti, sia di aumento delle diseguaglianze tra regioni;
in particolare, le conseguenze delle maggiori autonomie in sanità si inserirebbero in un contesto caratterizzato, oltre che dalla grave crisi di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, da enormi diseguaglianze regionali in termini di adempimenti ai LEA, di aspettativa di vita alla nascita, di mobilità sanitaria, oltre che di attuazione della Missione Salute del PNRR;
basti pensare che alla maggior parte dei residenti nel Mezzogiorno non sono garantiti nemmeno i LEA, alimentando così il fenomeno della mobilità sanitaria verso le regioni che hanno già sottoscritto i preaccordi per le maggiori autonomie;
questa «frattura strutturale» tra Nord e Sud in ambito sanitario – che compromette qualità dei servizi sanitari, equità di accesso, esiti di salute e aspettativa di vita alla nascita – ha tra le sue conseguenze quella di alimentare un imponente flusso di mobilità sanitaria da Sud a Nord, confermata anche dal recente Report GIMBE sui dati della mobilità sanitaria. Basti pensare che nel 2021 su euro 4,25 miliardi di valore della mobilità sanitaria, il 93,3 per cento di quella attiva si concentra in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, mentre il 76,9 per cento del saldo passivo grava su Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Abruzzo; complessivamente questi dati confermano che in sanità nonostante la definizione dei LEA nel 2001, il loro monitoraggio annuale e l'utilizzo da parte dello Stato di strumenti quali Piani di rientro e commissariamenti, persistono inaccettabili diseguaglianze tra i 21 sistemi sanitari regionali;
l'attuazione di maggiori autonomie in sanità, richieste proprio dalle regioni con le migliori performance sanitarie e maggior capacità di attrazione, non potrà che amplificare tutte le diseguaglianze già esistenti, senza sanare tale «frattura strutturale», senza modificare i criteri di riparto del FSN, senza superare il sistema dei Piani di rientro e dei commissariamenti e senza aumentare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle regioni;
inoltre l'impianto normativo del provvedimento in esame contrasta con il riequilibrio territoriale e il rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, che dovrebbe costituire un'occasione per il rilanciare il Mezzogiorno, accompagnando il processo di convergenza tra Sud e Centro-Nord quale obiettivo di crescita economica, come più volte ribadito nelle raccomandazioni della Commissione europea,
impegna il Governo
in considerazione dell'attuazione dell'autonomia differenziata come disposta dal presente provvedimento, al fine di salvaguardare i principi fondamentali e l'unitarietà del Servizio sanitario nazionale, a incrementare le risorse disponibili, finanziarie e professionali, per il funzionamento e il potenziamento del Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, al fine di allineare progressivamente il livello della spesa sanitaria alla media Unione europea, garantendo risorse adeguate a tutti i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), riducendo gli attuali divari territoriali tra Nord e Sud nell'offerta dei servizi e delle prestazioni, nonché le interminabili liste d'attesa che costringono i cittadini a ricorrere al privato, contrastando la «frattura strutturale» Nord-Sud, che comprometterà l'uguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto costituzionale alla tutela della salute.
9/1665/25. Scutellà, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
i firmatari stigmatizzano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) – nella loro individuazione, nel loro finanziamento, nella loro erogazione e nella fruizione da parte dei cittadini – la quale, nel provvedimento in titolo così come nelle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 793, lettera c), della Legge di bilancio 2023, è subordinata agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente o a quelli resi disponibili dalle leggi di bilancio: con ciò subordinando la primaria connotazione sociale e il principio fondamentale di uguaglianza della nostra Carta costituzionale al criterio economico, sottoponendo l'articolo 3 della Costituzione all'articolo 81, in assenza di qualunque bilanciamento; si sottolinea, in proposito, che i diritti e i principi costituzionali costituiscono un insieme vivente che interagisce e nessuno di essi può avere, in astratto, una posizione (costante, nel caso in parola) di supremazia gerarchica e, vieppiù, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 275 del 2016, con riguardo al rapporto tra principio dell'equilibrio del bilancio e tutela dei diritti costituzionali, ha stabilito l'ordine di priorità ritenendo necessario, dapprima, individuare gli interventi di attuazione dei diritti e, di seguito, e di conseguenza, decidere la composizione del bilancio; conclude la Corte, infatti, che «Assumendo questa prospettiva, ferma restando l'auspicabile invarianza degli effetti finanziari, gli oneri derivanti dall'approvazione della nuova legge potrebbero essere finanziati qualora eccedenti le coperture attuali, attraverso la rimodulazione della spesa o, eventualmente, per il tramite di nuove entrate»; il criterio adottato nel testo in discussione appare, dunque, completamente rovesciato rispetto all'assunto della Corte;
il testo, nonostante le modifiche e le integrazioni apportate in sede di esame al Senato, non fuga l'opacità della formulazione inerente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni alla quale risulterebbero subordinate le attribuzioni di materie e relative funzioni, anche con riguardo al rischio di incongruenze o ritardi rispetto al conseguente finanziamento; altresì, l'articolo 1, comma 2, del provvedimento, stabilisce che l'attribuzione di funzioni relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP),
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, al fine di salvaguardare gli obiettivi della rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese e in attuazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, anche legislativa, al fine di chiarire che non si possa procedere a nessuna richiesta di attribuzione di materie e delle relative funzioni fino alla determinazione e al conseguente finanziamento, ai fini del concreto e uniforme raggiungimento su tutto il territorio nazionale della parità di accesso ai LEP, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
9/1665/26. L'Abbate, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 2, prevede una disposizione secondo cui alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo cui «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite»;
la ratio dell'articolo 10, della legge costituzionale n. 3 del 2001, deriva dal fatto che nella riforma del Titolo V, modificando il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni a statuto ordinario, il legislatore reputò necessario prevedere una clausola di «maggior favore» nei confronti delle regioni a Statuto speciale, al fine di garantire che quest'ultime non godessero di forme di autonomia meno ampie rispetto alle regioni a statuto ordinario;
considerato che:
il disegno di legge in esame è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione il quale, tuttavia, fa riferimento alla facoltà per «altre regioni» di avvalersi di: «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», escludendo indirettamente la possibilità che tale trasferimento di forme e condizioni particolari di autonomia sia esercitabile mediante intesa anche per le regioni a statuto speciale. Infatti, queste ultime, qualora vogliano richiedere il trasferimento di competenze legislative ulteriori, avrebbero come strumento la modifica, mediante legge costituzionale, del rispettivo Statuto speciale;
l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quindi, circoscrive solo alle regioni a statuto ordinario la possibilità di richiedere il trasferimento di ulteriori forme di autonomia e, pertanto, risulterebbe problematico estendere alle regioni a Statuto speciale, mediante legge ordinaria, una facoltà che la Costituzione medesima esclude;
alla luce di quanto esposto, l'articolo 11, comma 2, del presente disegno di legge, prevedendo la possibilità per le regioni a statuto speciale di vedersi attribuire, mediante intesa, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, potrebbe presentare delle criticità sotto un profilo di legittimità costituzionale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di, ferme restando le prerogative parlamentari, adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa finalizzata a rivederne la formulazione, così da garantire che l'articolo 11, comma 2 del disegno di legge in oggetto non sia in contrasto con il dettato costituzionale.
9/1665/27. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge è dedicato all'attribuzione delle funzioni amministrative relative alle materie devolute alle regioni per il tramite delle intese. Si prevede che sia ciascuna regione a stabilire, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, che le funzioni amministrative siano attribuite ai comuni, a meno che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane o siano mantenute in capo alla regione stessa, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
considerato che:
Roma ospita la sede delle più importanti istituzioni nazionali, quali il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica, nonché la sede apostolica della Chiesa cattolica, e ciò comporta un consistente afflusso di turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che si aggiunge a quello dei lavoratori pendolari;
tale città, pertanto, dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di capitale, è spesso chiamata ad affrontare;
l'articolo 114 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato», e al terzo comma dispone che «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento»;
la rilevante peculiarità del ruolo di capitale della Repubblica deriva, evidentemente, dall'attribuzione di funzioni di rilevanza nazionale (sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze degli Stati esteri presso la Repubblica italiana, lo Stato della Città del Vaticano e le istituzioni internazionali);
conseguentemente, appare costituzionalmente necessario dare seguito a tale disposto prevedendo una specialità nell'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite rispetto ad altri enti locali, disponendo espressamente che le funzioni amministrative di alcune materie sono elencate nel testo, si tratta del governo del territorio, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della promozione e organizzazione di attività culturali – di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie siano trasferite dalla regione Lazio a Roma Capitale;
a tutt'oggi, il dettato costituzionale di cui all'articolo 114 della Costituzione, terzo comma, risulta disatteso, l'ordinamento di Roma Capitale non è mai stato attuato. Risulta dunque attualmente necessario dare corpo all'attuale dettato costituzionale, senza disperdere tempo e risorse in una modifica costituzionale che non risulta necessaria per i fini esposti;
il provvedimento in esame, tra l'altro, si pone in contrasto con tutto il disposto dell'articolo 114 della Costituzione, alterando l'equilibrio tra i soggetti istituzionali (Stato, regioni, comuni, province, città metropolitane),
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari:
a destinare maggiori risorse a Roma Capitale, tenuto conto del suo ruolo e delle sue funzioni, volano allo sviluppo dell'intero Paese, al pari della considerazione che altri Paesi europei hanno verso le loro capitali;
a sostenere le iniziative legislative di natura ordinaria, consentendo con rapidità a Roma Capitale di fornire ai propri cittadini servizi sempre più efficienti, al pari delle altre metropoli e capitali europee.
9/1665/28.Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2 – esso dispone, al primo periodo, che «l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.» – concretizza il vulnus principale del disegno di legge, in quanto contrasta con l'articolo 117, commi secondo e terzo, prevedendo il trasferimento integrale alle regioni di materie attribuite dal predetto articolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni e, altresì, con il medesimo articolo 116, terzo comma, che, in ordine al riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie», non può essere «interpretato», a pena della sua legittimità costituzionale, quale attribuzione di intere materie;
è stato posto in luce da un emerito costituzionalista che «l'adozione, da parte della legge costituzionale n. 3 del 2001, del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione in base alla quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni”, non può essere interpretata in forma espansiva, al di là della sfera dei meri poteri amministrativi, quasi che non vi siano limiti residuati a tutela della potestà legislativa statale: nell'articolo 117 della Costituzione troviamo tuttora vigenti le disposizioni costituzionali che prevedono che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva (secondo comma) e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (terzo comma, ultimo periodo) e analogamente prevedono gli Statuti speciali»;
in proposito, si segnala l'aperto e netto contrasto con le predette vigenti disposizioni costituzionali dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, i quali prevedono, rispettivamente, che «le disposizioni di legge statale» coinvolte dal trasferimento «cesserebbero di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa» e che «le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle intese osservano le competenze legislative contenute nelle intese»;
secondo i predetti commi, quindi, successivamente al trasferimento alle regioni, le leggi statali non avrebbero più il potere di normare le tre materie di competenza esclusiva statale menzionate dall'articolo 116, terzo comma, né avrebbero più il potere delle leggi-quadro nelle materie concorrenti: questo implica, però, per forza di cose, una modifica integrale dell'articolo 117, un mutamento radicale del nostro «regionalismo», (nonché del nostro ordinamento), che il provvedimento non contempla, e per il quale occorre una revisione della carta costituzionale ai sensi della procedura aggravata di cui all'articolo 138; preme, altresì, sottolineare che in ordine all'attribuzione di autonomia per ambiti quali la salute, l'ambiente e l'istruzione, il meccanismo applicativo contenuto nel testo in esame prefigura, come esito finale, la potenziale violazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione, e del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Ne risultano lesi il principio di coesione sociale di cui all'articolo 119, della Costituzione, seppur formalmente richiamato nel testo, e, come detto, gli articoli 9, 32 e 33, che tutelano ambiente, salute e istruzione;
le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, con riferimento non a prestazioni teoriche ma a quelle effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di ulteriori funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
nell'ambito della gradualità del processo, in una prima fase, sarebbe stato saggio escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia in materie di legislazione esclusiva statale come, in primis, le norme generali dell'istruzione nonché alcune delle stesse materie di legislazione concorrente per le quali un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone;
parallelamente, in ordine alle richieste di attribuzione di funzioni o compiti non associate ai LEP, esse avrebbero dovuto essere avviate solo successivamente alla determinazione di parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica, alla luce dei quali poter valutare limiti e modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, così da prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo; trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili, come anche il principio fondamentale di non discriminazione nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela. Tutti questi aspetti non tengono neppure conto della necessaria cautela che imporrebbe la delicata e controversa materia del Titolo V, già oggetto di numerosa giurisprudenza costituzionale ma anche di proposte di revisione – tuttora pendenti – sia di iniziativa parlamentare che popolare, nella cui ultima categoria va annoverato il disegno di legge A.S. 764 recante proprio una modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, e a rivederla al fine di escludere la devoluzione dallo Stato alle regioni della materia di cui all'articolo 117, primo comma, lettera n), recante norme generali sull'istruzione, e delle relative funzioni ai sensi del presente provvedimento.
9/1665/29. Caso, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato che si ripercuoterebbe su scala pluriennale
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1, giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di Governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente;
il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio dello Stato della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rendere illustrazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, per ciascuna richiesta di attribuzione di materie e delle relative funzioni di ciascuna regione e, comunque, prima dell'avvio delle relative negoziazioni e intese, in ordine alla valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale, le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale.
9/1665/30. Bruno, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2 – esso dispone, al primo periodo, che «l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.» – concretizza il vulnus principale del disegno di legge, in quanto contrasta con l'articolo 117, commi secondo e terzo, prevedendo il trasferimento integrale alle regioni di materie attribuite dal predetto articolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni e, altresì, con il medesimo articolo 116, terzo comma, che, in ordine al riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie», non può essere «interpretato», a pena della sua legittimità costituzionale, quale attribuzione di intere materie;
è stato posto in luce da un emerito costituzionalista che «l'adozione, da parte della legge costituzionale n. 3 del 2001, del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione in base alla quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni”, non può essere interpretata in forma espansiva, al di là della sfera dei meri poteri amministrativi, quasi che non vi siano limiti residuati a tutela della potestà legislativa statale: nell'articolo 117 della Costituzione troviamo tuttora vigenti le disposizioni costituzionali che prevedono che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva (secondo comma) e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (terzo comma, ultimo periodo) e analogamente prevedono gli Statuti speciali»;
in proposito, si segnala l'aperto e netto contrasto con le predette vigenti disposizioni costituzionali dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, i quali prevedono, rispettivamente, che «le disposizioni di legge statale» coinvolte dal trasferimento «cesserebbero di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa» e che «le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle intese osservano le competenze legislative contenute nelle intese»;
secondo i predetti commi, quindi, successivamente al trasferimento alle regioni, le leggi statali non avrebbero più il potere di normare le tre materie di competenza esclusiva statale menzionate dall'articolo 116, terzo comma, né avrebbero più il potere delle leggi-quadro nelle materie concorrenti: questo implica, però, per forza di cose, una modifica integrale dell'articolo 117, un mutamento radicale del nostro «regionalismo», (nonché del nostro ordinamento), che il provvedimento non contempla, e per il quale occorre una revisione della carta costituzionale ai sensi della procedura aggravata di cui all'articolo 138;
tra le materie che saranno devolute con l'autonomia differenziata vi è, dunque, anche la tutela della salute;
fin dall'inizio del dibattito pubblico e dell'iter parlamentare della cosiddetta autonomia differenziata, i principali osservatori del panorama della sanità italiana hanno rappresentato forti e diffusi timori per gli effetti che l'autonomia differenziata rischiano di avere sul Servizio sanitario nazionale già gravemente in affanno per il progressivo definanziamento della sanità che questo Governo sta perpetrando anche per gli anni a venire, per la grave carenza di personale e per le inaccettabili diseguaglianze regionali già oggi drammaticamente diffuse;
tra i diversi osservatori una costante azione di sensibilizzazione è stata condotta dalla Fondazione GIMBE che già nel 2019, in pieno dibattito politico sul regionalismo differenziato, aveva lanciato una survey per far luce sui potenziali rischi; già il 5° Rapporto GIMBE sul Servizio sanitario nazionale aveva infatti analizzato i rilevami rischi delle maggiori autonomie in sanità, invitando l'attuale Governo in carica ad evitare di legittimare normativamente i divari Nord-Sud;
il mondo della sanità italiana, per la maggior parte, ha ripetutamente e coralmente chiesto di espungere la tutela della salute dalle materie su cui le regioni possono richiedere il trasferimento delle ulteriori funzioni da parte dello Stato;
come innanzi evidenziato, l'invarianza finanziaria prevista diffusamente nel provvedimento all'esame non appare compatibile con la predeterminazione dei LEP che richiedono piuttosto di essere finanziati e quanto ai LEP in materia di salute viene detto ma non scritto da alcuna parte che essi equivalgono ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ai quali in realtà non corrisponde alcun fabbisogno finanziario tenuto conto che il riparto alle regioni delle risorse per il Servizio sanitario nazionale è indipendente dal raggiungimento o meno dei LEA e avviene secondo criteri di popolazione residente, in parte «pesata» per l'età;
l'invarianza finanziaria dei numerosi provvedimenti che, in questi anni, hanno riguardato la salute di fatto non ha permesso di garantire i LEA in maniera equa e uniforme ed anzi ha finito per cristallizzare anche in sanità le disuguaglianze nel Paese, e dunque ribadirne l'invarianza anche per il raggiungimento dei LEP non farà altro che ripetere una storia di diritti negati che ben si conoscono;
come rilevato nel corso delle audizioni al provvedimento all'esame l'attuazione dell'autonomia differenziata in sanità così delineata potrebbe comportare gravi conseguenze; in particolare: un ulteriore peggioramento delle performance sanitarie nelle diverse regioni; l'aumento delle diseguaglianze all'interno di una stessa regione; l'aumento del fenomeno della mobilità sanitaria passiva; spostamento di rilevanti quote di offerta sanitaria dal pubblico al privato accreditato; disallineamento dei sistemi informativi sanitari;
i problemi correlati alla grave carenza di personale sanitario dovrebbero essere affrontati uniformante in tutte le regioni, tenuto conto che il personale sanitario si sposta inevitabilmente nell'intero territorio nazionale; ad esempio, la rimozione dei tetti di spesa per il personale sanitario e l'istituzione di contratti di formazione-lavoro (strettamente legati agli accordi con le Università), dovrebbero essere ugualmente disciplinati nel territorio nazionale, tra l'altro in conformità anche alle disposizioni sul reciproco riconoscimento sovranazionale dei titoli delle professioni sanitarie;
l'autonomia differenziata nella determinazione del numero di borse di studio per scuole di specializzazione e medici di famiglia inevitabilmente determineranno gravi sperequazioni quantitative e qualitative sul personale medico e sanitario dei servizi sanitari regionali;
la richiesta di contrattazione integrativa regionale per i dipendenti del Servizi sanitari nazionali, oltre all'autonomia in materia di gestione del personale e di regolamentazione dell'attività libero-professionale, rischia di concretizzare una concorrenza tra regioni con trasferimento di personale dal Sud al Nord, ponendo, peraltro, una pietra tombale sulla contrattazione collettiva nazionale e sul ruolo dei sindacati;
la storia recente della pandemia ha fornito un'ampia comprova di quanto la salute e i sistemi sanitari mal si conciliano con i confini non già di una regione ma addirittura di Stati e continenti; pertanto voler ulteriormente delimitare i confini della salute in territori circoscritti appare chiaramente un percorso anticiclico oltreché pericoloso per la salute globale e dei singoli territorio;
l'Europa, proprio sulla base dell'esperienza pandemica, sta delineando un sistema unitario e globale della salute affinché tutti gli Stati possano meglio ottimizzare i propri servizi sanitari e le informazioni sanitarie cosi da affrontare ogni futura emergenza sanitaria e garantirne la necessaria resilienza oltreché la sostenibilità economica;
la pandemia ha altresì condotto ad una necessaria e non più rinviabile riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali che proprio durante l'emergenza si sono rivelati essere particolarmente deboli, soprattutto in quelle regioni più autonomiste; a riguardo il decreto ministeriale n. 77 del 2022, proprio in controtendenza che le spinte autonomistiche, ha definito standard nazionali, imponendo ad alcune regioni, ad esempio, di reintrodurre i distretti socio-sanitari ovvero prevedendo l'istituzione delle case di comunità;
l'autonomia differenziata rischia di determinare in alcune regioni un ulteriore potenziamento della sanità privata accreditata e della sanità integrativa; a riguardo particolarmente critica è infatti la maggiore autonomia richiesta in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi che consentirebbe la costituzione di sistemi assicurativo-mutualistici regionali, di stampo americano, sganciati dalla normativa nazionale;
particolarmente odioso per la salute sarebbe attribuire, ancor più di quello che purtroppo talvolta già avviene, un'autonomia differenziata nella determinazione di tariffe e tickets creando insopportabili differenze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, nell'accesso alle cure e nei suoi inevitabili esiti: aspettativa di vita, mortalità evitabile, speranza di vita in buona salute, mortalità infantile;
trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili, come anche il principio fondamentale di non discriminazione nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela. Tutti questi aspetti non tengono neppure conto della necessaria cautela che imporrebbe la delicata e controversa materia del Titolo V, già oggetto di numerosa giurisprudenza costituzionale ma anche di proposte di revisione – tuttora pendenti – sia di iniziativa parlamentare che popolare, nella cui ultima categoria va annoverato il disegno di legge A.S. 764 recante proprio una modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, e a rivederla al fine di escludere la materia «tutela della salute» e le relative funzioni da quelle oggetto di attribuzione ai sensi del presente provvedimento;
ad adottare le opportune misure e iniziative, anche legislative, finalizzate a rendere la materia «tutela della salute» oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
9/1665/31. Quartini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame, modificato rispetto al disegno di legge governativo originariamente presentato il 23 marzo 2023, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso la Commissione affari costituzionali che, salvo alcuni casi, hanno rilevato la permanenza di quasi tutti i principali nodi politico-tecnici;
si può affermare che il disegno di legge in esame è caratterizzato dall'elemento dell'indeterminatezza. In tal senso, dunque, ci si appresta a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria, ma anche in quella strettamente applicativa. Logica e ragionevolezza avrebbero richiesto una preventiva verifica dell'applicazione del nuovo Titolo V dopo oltre venti anni dalla sua approvazione, stante anche la giurisprudenza costituzionale succedutasi sul punto, il contenzioso e le problematiche concrete riscontrate;
premesso, altresì, che:
l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza;
avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo, la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;
considerato che:
il 1° febbraio scorso, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), in audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha sottolineato come la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per le materie escluse non impedisca comunque che possano essere richieste forme e condizioni di particolare autonomia con riferimento alle stesse materie. In tal senso, è stata rimarcata la necessità di tutelare l'imprescindibile esigenza del rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, nonché garantire la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, in fase di definizione delle intese;
valutato che:
riguardo il tema del lavoro, secondo l'UPB «l'autonomia differenziata può riguardare, tra le altre, materie come il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, le professioni, le reti di trasporto, la previdenza complementare e integrativa, il credito a carattere regionale. La proliferazione di normative differenziate a livello sub nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo per le imprese e per gli individui con effetti negativi sull'attività economica. In particolare, la frammentazione delle normative e la diversificazione delle politiche potrebbe avere effetti distorsivi sulla localizzazione e sulla scelta degli investimenti delle imprese – aggravando gli esistenti divari territoriali o potenzialmente creandone di nuovi – e comporterebbe difficoltà e ulteriori aumenti dei costi di adempimento per le imprese che operano su scala multi-regionale. Potrebbero risultare alterati i profili di concorrenzialità e competitività delle imprese. Normative differenziate a livello regionale potrebbero essere di ostacolo anche ai lavoratori, alla loro formazione e mobilità, al riconoscimento di specifiche professionalità, con potenziali effetti sugli equilibri del mercato del lavoro.»;
secondo i sindacati, inoltre, la procedura per la definizione dei LEP non prevede alcuna predeterminazione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono funzionali e non stanzia le risorse aggiuntive necessarie alla loro attuazione;
problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive in ordine a profili specifici quanto sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per «prestazioni» collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;
trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili, come anche il principio fondamentale di non discriminazione nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela. Tutti questi aspetti non tengono neppure conto della necessaria cautela che imporrebbe la delicata e controversa materia del Titolo V, già oggetto di numerosa giurisprudenza costituzionale ma anche di proposte di revisione – tuttora pendenti – sia di iniziativa parlamentare che popolare, nella cui ultima categoria va annoverato il disegno di legge S. 764 recante proprio una modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, e a rivederla al fine di escludere la materia «tutela e sicurezza del lavoro» e le relative funzioni da quelle oggetto di attribuzione ai sensi del presente provvedimento.
9/1665/32. Barzotti, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame presenta criticità rilevanti emerse anche durante le audizioni nella Commissione referente nel corso delle quali sindacati dei lavoratori e numerose associazioni del settore produttivo hanno evidenziato la totale mancanza di valore strategico, i forti limiti e l'inadeguatezza di tutto l'impianto normativo, sia nel suo complesso che in ordine a profili specifici;
il progetto attuativo di un'autonomia differenziata appare anacronistico, anche considerato che i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno insegnato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce il Paese;
se consideriamo le diverse materie oggetto di devolution, dall'energia ai trasporti, dalla politica industriale alla ricerca, appare assai difficile rendere tali devoluzioni compatibili con il piano di ammodernamento del Paese richiesto dal PNRR, così come con l'esigenza di un piano energetico nazionale volto a migliorare il mix energetico e a ridurre la nostra dipendenza da pochi paesi esportatori e contestualmente a contribuire agli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e ambiente;
un eccessivo approfondimento degli ambiti di autonomia, in assenza di adeguati interventi di riequilibrio, anche di tipo perequativo, e di presidi unificanti, potrebbe infatti condurre ad uno svuotamento delle previsioni contenute negli articoli 9 e 32 della Costituzione;
secondo il consolidato indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di una valutazione unitaria del sistema «ambiente», inteso come valore primario e assoluto, così come della biodiversità e degli ecosistemi, assurti al piano dei princìpi fondamentali per effetto della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, richiede livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, tali da salvaguardare l'organicità della tutela complessiva, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale, alla quale residua solo la facoltà di derogare in melius mediante norme di tutela più elevate (inter alia, sentenze n. 104 del 2008, n. 12 del 2009, n. 232 del 2009, n. 67 del 2011, n. 133 del 2012);
tali garanzie di unitarietà ed equivalenza dei livelli di tutela, che si traducono in una regolamentazione uniforme, appropriata e coerente rispetto allo scopo, rappresentano una precondizione per qualunque devoluzione del sistema delle autonomie, certamente non derogabile né dalla legge, che deriverà dal provvedimento in esame, e tanto meno dalle successive leggi rinforzate di approvazione delle intese tra il Governo e le regioni richiedenti una maggiore autonomia;
le sopracitate intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;
non è altresì chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato all'esigenza di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale;
una scelta ponderata e consapevole del legislatore avrebbe quantomeno suggerito, nell'ambito della gradualità del processo, di escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, tra cui le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e alcune delle materie di legislazione concorrente, per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese, si pensi alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», al «governo del territorio» «alle grandi reti di trasporto e navigazione», alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;
a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come le norme del provvedimento de quo non offrano strumenti adeguati per valutare gli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese, e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale, anche prevedendo che, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini, al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato a fronte di inadempienze regionali, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
si aggiunga che manca totalmente un'analisi dei risultati del trasferimento di poteri alle regioni già avvenuto su materie ambientali di grande importanza quali il trasporto pubblico, le infrastrutture, la diffusione delle energie rinnovabili;
l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico nazionale è impossibile senza unità e coordinamento nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture necessarie per la loro produzione e per la loro distribuzione nonché per una uniformità del processo autorizzativo su tutto il territorio nazionale. Anche la notevole differenza di disponibilità finanziarie tra regioni, che si accentuerebbe con l'Autonomia differenziata a causa della compartecipazione dei gettiti fiscali molto diversi tra regione e regione, creerebbe ulteriori ostacoli al loro coerente sviluppo, renderebbe la diffusione delle stesse ancora più complicata e difficile da realizzare e presupporrebbe scelte territoriali differenti circa le politiche in materia di energia, di reti di trasporto, di governo del territorio, di tutela dell'ambiente, di contrasto all'impatto dei cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni climalteranti, anche declinate attraverso una miriade di regolamentazioni autorizzative degli impianti produttivi e delle infrastrutture necessarie ad affrontare la sfida della transizione ecologica, energetica e produttiva, in un contesto in cui molte di queste materie sono delegate alla competenza sovranazionale dell'Unione europea;
sotto il profilo dei controlli ambientali, l'esigenza di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, ha reso necessario l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali, al quale è stata altresì demandata la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantite in modo omogeneo a livello nazionale; allo stesso modo le problematiche inerenti all'inquinamento atmosferico, al dissesto idrogeologico, così come le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, alla transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia, al contrasto al consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, necessitano di un approccio unitario, una strategia di indirizzo nazionale, e una programmazione economica pluriennale;
sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni «sovrane», ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequati va statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato articolo 119 della Costituzione;
ne risultano, complessivamente, lesi il principio di coesione sociale di cui all'articolo 119, della Costituzione, seppur formalmente richiamato nel testo, e dei sopracitati articoli 9, 32 e 41 della Costituzione,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, e a rivederla al fine di escludere la materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e le relative funzioni da quelle oggetto di attribuzione ai sensi del presente provvedimento.
9/1665/33. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame presenta criticità rilevanti emerse anche durante le numerose audizioni nella Commissione referente nel corso delle quali sindacati dei lavoratori e svariate associazioni del settore produttivo hanno evidenziato la totale mancanza di valore strategico, i forti limiti e l'inadeguatezza di tutto rimpianto normativo, sia nel suo complesso che in ordine a profili specifici;
il progetto attuativo di un'autonomia differenziata appare anacronistico, anche considerati i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti che hanno evidenziato l'importanza del potere centrale e di una cornice normativa unitaria, in termini di coordinamento ed operatività;
se si considerano le diverse materie oggetto di devolution, dall'energia ai trasponi, dalla politica industriale alla ricerca, appare assai difficile rendere tali devoluzioni compatibili con il piano di ammodernamento del Paese richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza come pure con l'esigenza di un Piano energetico nazionale volto a migliorare il mix energetico e a ridurre la dipendenza nazionale da pochi paesi esportatori e contestualmente contribuire agli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e ambiente;
l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione non può che essere subordinata alla definizione di una cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;
un eccessivo approfondimento degli ambiti di autonomia, in assenza di adeguati interventi di riequilibrio, anche di tipo perequativo, e di presidi unificanti, potrebbe infatti condurre ad uno svuotamento delle previsioni contenute negli articoli 9 e 32 della Costituzione;
secondo il consolidato indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di una valutazione unitaria del sistema «ambiente», inteso come valore primario e assoluto, così come della biodiversità e degli ecosistemi, assurti al piano dei princìpi fondamentali per effetto della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, richiede livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, tali da salvaguardare l'organicità della tutela complessiva, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale, alla quale residua solo la facoltà di derogare in melius mediante norme di tutela più elevate (inter alia, sentenze n. 104 del 2008, n. 12 del 2009, n. 232 del 2009, n. 67 del 2011, n. 133 del 2012);
il citato articolo 41 della Carta Costituzionale, prevede, inoltre, che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che la legge determini i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali;
tali garanzie di unitarietà ed equivalenza dei livelli di tutela, che si traducono in una regolamentazione uniforme, appropriata e coerente rispetto allo scopo, rappresentano una precondizione per qualunque devoluzione del sistema delle autonomie, certamente non derogabile né dalla legge, che deriverà dal provvedimento in esame, e tanto meno dalle successive leggi rinforzate di approvazione delle intese tra il Governo e le regioni richiedenti una maggiore autonomia;
le sopracitate intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;
non è altresì chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato all'esigenza di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale;
rileva menzionare, inoltre, con particolare riferimento al piano delle risorse, il rischio, soprattutto negli anni successivi alla stipula delle summenzionate intese, che il meccanismo di finanziamento basato su quote di compartecipazione dei tributi riscossi sul territorio possa determinare un extra-finanziamento per le regioni «forti» creando spazi per politiche aggiuntive a favore delle imprese locali, tese ad aumentarne la competitività rispetto a quelle che operano in territori a minore capacità fiscale. Basti pensare alle politiche sul trasporto merci, l'export con l'estero, la dotazione infrastrutturale, così sperequata nel nostro Paese, e il rifornimento energetico che vedrebbe penalizzate le aree interne delle regioni più svantaggiate nonché le regioni senza sbocco sul mare, con un potere negoziale minore, nelle dinamiche competitive e nelle sfide di natura commerciale e di accesso ai servizi energetici sostenibili, in particolare sotto il profilo dell'approvvigionamento e dei conseguenti limiti derivanti dalle opzioni di trasporto energetico, acutizzando la marginalità di questi territori;
anche in tema di ricerca industriale e tecnologica settore sovente finanziato da strutture e fondi comunitari ci si chiede come l'Europa possa leggerne la trasformazione in materia di competenza regionale e come le singole regioni possano svolgere attività di ricerca industriale, rinnovazione e il trasferimento tecnologico per ogni settore/filiera produttiva;
in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, appare lecito domandarsi se, alla luce delle disposizioni del provvedimento in esame, quella largamente prodotta dalle regioni del sud del Paese, che inter alia le rende autonome nel loro fabbisogno, implichi il pagamento di royalties o di dazi di importazione da parte delle regioni del nord alle quali la predetta energia viene ceduta. Da considerare poi anche la questione della tassazione delle imprese laddove le diverse regioni potrebbero avere regolamenti e leggi differenti che costringerebbero le aziende a dover adattarsi alle diverse normative, con conseguenti costi aggiuntivi per la conformità e la gestione delle operazioni in più sedi collocate in ambiti geografici diversi nonché nei tempi di consegna, costi di trasporto e logistica della propria catena di approvvigionamento;
le diverse normative regionali, inoltre, potrebbero confondere i consumatori e generare incertezza su una serie di questioni quali, ad esempio, i diversi requisiti per la certificazione di prodotti sostenibili, per la qualità dei prodotti o dei servizi e/o standard diversi e una concorrenza disomogenea atte a influenzare la disponibilità di prodotti o servizi sostenibili. Con riguardo poi al comparto turistico, rileva segnalare come la carenza di collegamenti infrastrutturali di alcune regioni – per favorire in modo diretto l'incremento della produzione, di beni e servizi, compreso evidentemente il turismo, potrebbe disincentivarne la crescita a detrimento dello sviluppo economico locale nonché far risentire quei territori di una condizione di parcellizzazione e precarietà del lavoro e del nanismo dell'industria turistica;
considerato che:
una scelta ponderata e consapevole del legislatore avrebbe quantomeno suggerito, nell'ambito della gradualità del processo, di escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, tra cui le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e alcune delle materie di legislazione concorrente, per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese, si pensi alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», al «Governo del territorio» «alle grandi reti di trasporto e navigazione», alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;
a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come le norme del provvedimento de quo non offrano strumenti adeguati per valutare gli esili attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale, anche prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di inadempienze regionali lesive dei principi, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
si aggiunga che manca totalmente un'analisi dei risultati del trasferimento di poteri alle regioni già avvenuto su materie ambientali di grande importanza quali il trasporto pubblico, le infrastrutture, la diffusione delle energie rinnovabili;
l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico nazionale è impossibile senza unità e coordinamento nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture necessarie per la loro produzione e per la loro distribuzione nonché per una uniformità del processo autorizzativo su tutto il territorio nazionale. Anche la notevole differenza di disponibilità finanziarie tra regioni, che si accentuerebbe con l'Autonomia differenziata a causa della compartecipazione dei gettiti fiscali molto diversi tra regione e regione, creerebbe ulteriori ostacoli al loro coerente sviluppo, renderebbe la diffusione delle stesse ancora più complicata e difficile da realizzare e presupporrebbe scelte territoriali differenti circa le politiche in materia di energia, di reti di trasporto, di governo del territorio, di tutela dell'ambiente, di contrasto all'impatto dei cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni climalteranti, anche declinate attraverso una miriade di regolamentazioni autorizzative degli impianti produttivi e delle infrastrutture necessarie ad affrontare la sfida della transizione ecologica, energetica e produttiva, in un contesto in cui molte di queste materie sono delegate alla competenza sovranazionale dell'Unione europea;
sotto il profilo dei controlli ambientali, l'esigenza di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, ha reso necessario l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali al quale e stata altresì demandata la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantite in modo omogeneo a livello nazionale;
una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Andrebbe, pertanto, assicurata, in ogni fase, tanto a livello regionale che nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto e trasparenza;
la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame;
stando al testo del disegno di legge, la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, tale da generare asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;
ne risultano lesi il principio di coesione sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, seppur formalmente richiamato nel testo, e dei sopracitati articoli 9, 32, 33 e 41 della Costituzione. Sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni «sovrane», ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato articolo 119 della Costituzione;
l'autonomia differenziata, così come delineata dal testo in esame, espone l'intero Paese ai rischi di un indebolimento della capacità competitiva per effetto di una frammentazione insostenibile delle politiche pubbliche, tracciando in sostanza uno scenario di crescente «specialità» delle regioni a statuto ordinario con una conseguente impossibilità di definire politiche coordinate per la crescita e il rafforzamento del sistema delle imprese;
è evidente come alcune materie abbiano diretto impatto sul mondo delle imprese, con conseguenze rilevanti in termini di diversificazione delle politiche di intervento e sul sistema di regolazione dei mercati, con conseguente incremento della complessità istituzionale e burocratica. Un contesto di autonomia legislativa regionale assoluta ci proietterebbe infatti in uno scenario più critico di quello attuale per le difficoltà che uno spezzettamento dello Stato comporterebbe nel contrasto alla crisi climatica, ambientale ed energetica;
giustizia energetica e giustizia ambientale devono procedere parallelamente per poter garantire un benessere equo, diffuso, duraturo e condiviso a livello nazionale. Soltanto un cambiamento radicale del tessuto produttivo, con particolare riguardo alla eliminazione dei combustibili fossili dalla produzione di energia e dai processi produttivi, pianificato e progettato a livello nazionale, in sintonia con l'Unione Europea e nel rispetto degli accordi internazionali siglati, può mitigare gli effetti della crisi e consentire la giusta resilienza del nostro sistema produttivo,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, e a rivederla al fine di escludere la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e le relative funzioni da quelle oggetto di attribuzione ai sensi del presente provvedimento.
9/1665/34. Appendino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo in valutazione presenta criticità rilevanti emerse anche durante le numerose audizioni nella Commissione referente nel corso delle quali sindacati dei lavoratori e svariate associazioni del settore produttivo hanno evidenziato la totale mancanza di valore strategico, i forti limiti e l'inadeguatezza di tutto l'impianto normativo, sia nel suo complesso che in ordine a profili specifici;
il progetto attuativo di un'autonomia differenziata appare anacronistico, anche considerati i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti che hanno evidenziato l'importanza del potere centrale e di una cornice normativa unitaria, in termini di coordinamento ed operatività;
se si considerano le diverse materie oggetto di devolution, dall'energia ai trasporti, dalla politica industriale alla ricerca, appare assai difficile rendere tali devoluzioni compatibili con il piano di ammodernamento del Paese richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza come pure con l'esigenza di un Piano energetico nazionale volto a migliorare il mix energetico e a ridurre la dipendenza nazionale da pochi Paesi esportatori e contestualmente contribuire agli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e ambiente;
l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione non può che essere subordinata alla definizione di una cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;
un eccessivo approfondimento degli ambiti di autonomia, in assenza di adeguati interventi di riequilibrio, anche di tipo perequativo, e di presidi unificanti, potrebbe infatti condurre ad uno svuotamento delle previsioni contenute negli articoli 9 e 32 della Costituzione;
secondo il consolidato indirizzo interpretativo elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di una valutazione unitaria del sistema «ambiente», inteso come valore primario e assoluto, così come della biodiversità e degli ecosistemi, assurti al piano dei princìpi fondamentali per effetto della recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, richiede livelli di protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, tali da salvaguardare l'organicità della tutela complessiva, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale, alla quale residua solo la facoltà di derogare in melius mediante norme di tutela più elevate (inter alia, sentenze n. 104 del 2008, n. 12 del 2009, n. 232 del 2009, n. 67 del 2011, n. 133 del 2012);
il citato articolo 41 della Carta costituzionale, prevede, inoltre, che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che la legge determini i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali;
tali garanzie di unitarietà ed equivalenza dei livelli di tutela, che si traducono in una regolamentazione uniforme, appropriata e coerente rispetto allo scopo, rappresentano una precondizione per qualunque devoluzione del sistema delle autonomie, certamente non derogabile né dalla legge, che deriverà dal provvedimento in esame, e tanto meno dalle successive leggi rinforzate di approvazione delle intese tra il Governo e le regioni richiedenti una maggiore autonomia;
le sopracitate intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;
non è altresì chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato all'esigenza di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale;
rileva menzionare, inoltre, con particolare riferimento al piano delle risorse, il rischio, soprattutto negli anni successivi alla stipula delle summenzionate intese, che il meccanismo di finanziamento basato su quote di compartecipazione dei tributi riscossi sul territorio possa determinare un extra-finanziamento per le regioni «forti» creando spazi per politiche aggiuntive a favore delle imprese locali, tese ad aumentarne la competitività rispetto a quelle che operano in territori a minore capacità fiscale. Basti pensare alle politiche sul trasporto merci, l'export con l'estero, la dotazione infrastrutturale, così sperequata nel nostro Paese, e il rifornimento energetico che vedrebbe penalizzate le aree interne delle regioni più svantaggiate nonché le regioni senza sbocco sul mare, con un potere negoziale minore, nelle dinamiche competitive e nelle sfide di natura commerciale e di accesso ai servizi energetici sostenibili, in particolare sotto il profilo dell'approvvigionamento e dei conseguenti limiti derivanti dalle opzioni di trasporto energetico, acutizzando la marginalità di questi territori;
anche in tema di ricerca industriale e tecnologica – settore sovente finanziato da strutture e fondi comunitari – ci si chiede come l'Europa possa leggerne la trasformazione in materia di competenza regionale e come le singole regioni possano svolgere attività di ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per ogni settore/filiera produttiva;
in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, appare lecito domandarsi se, alla luce delle disposizioni del provvedimento in esame, quella largamente prodotta dalle regioni del sud del Paese – che inter alia le rende autonome nel loro fabbisogno – implichi il pagamento di royalties o di dazi di importazione da parte delle regioni del nord alle quali la predetta energia viene ceduta. Da considerare poi anche la questione tassazione delle imprese laddove le diverse regioni potrebbero avere regolamenti e leggi differenti che costringerebbero le aziende a dover adattarsi alle diverse normative, con conseguenti costi aggiuntivi per la conformità e la gestione delle operazioni in più sedi collocate in ambiti geografici diversi nonché nei tempi di consegna, costi di trasporto e logistica della propria catena di approvvigionamento;
le diverse normative regionali, inoltre, potrebbero confondere i consumatori e generare incertezza su una serie di questioni quali, ad esempio, i diversi requisiti per la certificazione di prodotti sostenibili, per la qualità dei prodotti o dei servizi e/o standard diversi e una concorrenza disomogenea atte a influenzare la disponibilità di prodotti o servizi sostenibili. Con riguardo poi al comparto turistico, rileva segnalare come la carenza di collegamenti infrastrutturali di alcune regioni – per favorire in modo diretto l'incremento della produzione, di beni e servizi, compreso evidentemente il turismo, potrebbe disincentivarne la crescita a detrimento dello sviluppo economico locale nonché far risentire quei territori di una condizione di parcellizzazione e precarietà del lavoro e del nanismo dell'industria turistica;
considerato che:
una scelta ponderata e consapevole del legislatore avrebbe quantomeno suggerito, nell'ambito della gradualità del processo, di escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, tra cui le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e alcune delle materie di legislazione concorrente, per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese, si pensi alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», al «governo del territorio» «alle grandi reti di trasporto e navigazione», alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;
a quest'ultimo riguardo, giova evidenziare come le norme del provvedimento de quo non offrano strumenti adeguati per valutare gli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale, anche prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di inadempienze regionali lesive dei principi, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
si aggiunga che manca totalmente un'analisi dei risultati del trasferimento di poteri alle regioni già avvenuto su materie ambientali di grande importanza quali il trasporto pubblico, le infrastrutture, la diffusione delle energie rinnovabili;
l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico nazionale è impossibile senza unità e coordinamento nella pianificazione e nello sviluppo delle infrastrutture necessarie per la loro produzione e per la loro distribuzione nonché per una uniformità del processo autorizzativo su tutto il territorio nazionale. Anche la notevole differenza di disponibilità finanziarie tra regioni, che si accentuerebbe con l'Autonomia differenziata a causa della compartecipazione dei gettiti fiscali molto diversi tra regione e regione, creerebbe ulteriori ostacoli al loro coerente sviluppo, renderebbe la diffusione delle stesse ancora più complicata e difficile da realizzare e presupporrebbe scelte territoriali differenti circa le politiche in materia di energia, di reti di trasporto, di governo del territorio, di tutela dell'ambiente, di contrasto all'impatto dei cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni climalteranti, anche declinate attraverso una miriade di regolamentazioni autorizzative degli impianti produttivi e delle infrastrutture necessarie ad affrontare la sfida della transizione ecologica, energetica e produttiva, in un contesto in cui molte di queste materie sono delegate alla competenza sovranazionale dell'Unione europea;
sotto il profilo dei controlli ambientali, l'esigenza di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, ha reso necessario l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali al quale è stata altresì demandata la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantite in modo omogeneo a livello nazionale;
una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Andrebbe, pertanto, assicurata, in ogni fase, tanto a livello regionale che nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto e trasparenza;
la promozione di pratiche ambientalmente sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame;
stando al testo del disegno di legge, la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, tale da generare asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatone per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;
ne risultano lesi il principio di coesione sociale di cui all'articolo 119, della Costituzione, seppur formalmente richiamato nel testo, e dei sopracitati articoli 9, 32, 33 e 41 della Costituzione. Sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni «sovrane», ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato articolo 119 della Costituzione;
l'autonomia differenziata, così come delineata dal testo in esame, espone l'intero Paese ai rischi di un indebolimento della capacità competitiva per effetto di una frammentazione insostenibile delle politiche pubbliche, tracciando in sostanza uno scenario di crescente «specialità» delle regioni a statuto ordinario con una conseguente impossibilità di definire politiche coordinate per la crescita e il rafforzamento del sistema delle imprese;
è evidente come alcune materie abbiano diretto impatto sul mondo delle imprese, con conseguenze rilevanti in termini di diversificazione delle politiche di intervento e sul sistema di regolazione dei mercati, con conseguente incremento della complessità istituzionale e burocratica. Un contesto di autonomia legislativa regionale assoluta ci proietterebbe infatti in uno scenario più critico di quello attuale per le difficoltà che uno spezzettamento dello Stato comporterebbe nel contrasto alla crisi climatica, ambientale ed energetica;
giustizia energetica e giustizia ambientale devono procedere parallelamente per poter garantire un benessere equo, diffuso, duraturo e condiviso a livello nazionale. Soltanto un cambiamento radicale del tessuto produttivo, con particolare riguardo alla eliminazione dei combustibili fossili dalla produzione di energia e dai processi produttivi, pianificato e progettato a livello nazionale, in sintonia con l'Unione europea e nel rispetto degli accordi internazionali siglati, può mitigare gli effetti della crisi e consentire la giusta resilienza del nostro sistema produttivo,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, e a rivederla al fine di escludere la materia «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e le relative funzioni da quelle oggetto di attribuzione ai sensi del presente provvedimento.
9/1665/35. Cappelletti, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'autonomia differenziata, come definita dal provvedimento in esame, nel ridisegnare l'articolazione delle politiche pubbliche fra diversi livelli di Governo potrebbe portare a effetti territoriali differenziati in merito al livello di efficienza ed efficacia dei servizi;
la garanzia dei servizi, essenziali e non, è strettamente connessa al modello di finanziamento e alla determinazione delle risorse da trasferire;
a tal fine, il provvedimento prevede che il finanziamento degli oneri relativi alle funzioni attribuite possa assicurato attraverso l'attribuzione di una o più compartecipazioni al gettito dei tributi erariali maturato sul territorio regionale. Tale meccanismo di finanziamento, se da un lato dovrebbe incentivare una gestione più efficiente delle risorse, potrebbe comportare dall'altro, in assenza di vincoli di destinazione, scelte discrezionali degli enti territoriali in merito al relativo utilizzo che rischiano di accentuare ulteriormente la frammentazione territoriale e il divario dei livelli dei servizi;
sul piano strettamente fiscale, inoltre, l'assegnazione di margini di manovrabilità agli enti territoriali con riferimento ai tributi propri avrebbe come conseguenza anche la possibilità di regimi fiscali differenziati da regione a regione che, oltre ad effetti sul piano della concorrenza, potrebbero incidere negativamente sullo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio (disincentivando gli investimenti a discapito di una regione e a vantaggio di altre);
sul piano della garanzia delle risorse per le funzioni attribuite e l'erogazione dei relativi servizi, il provvedimento non assicura adeguati presidi di controllo in merito all'impiego delle risorse e al raggiungimento effettivo dei livelli essenziali dei servizi su tutto il territorio nazionale. L'articolo 7, comma 4, infatti, si limita a prevedere il carattere facoltativo delle verifiche attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al Ministero dell'economia e delle finanze o la regione il potere, e non l'obbligo, di disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse;
inoltre, il provvedimento non specifica i criteri di revisione della compartecipazione al fine di garantire l'evoluzione delle risorse nel tempo. Da considerare che l'andamento del gettito potrebbe non seguire l'andamento dei fabbisogni necessari al mantenimento dei livelli dei servizi. Tale esigenza sussiste non solo nel caso di compartecipazione inferiore al fabbisogno, con necessità di meccanismi di reintegro, ma anche nel caso inverso di compartecipazioni eccedenti il fabbisogno. L'eccesso di risorse in favore di una regione rischia di comportare, se non appositamente disciplinato, la riduzione di risorse per le altre amministrazioni pubbliche, con conseguente possibile riduzione della spesa pubblica o aumenti della pressione fiscale ai danni di cittadini delle altre regioni,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, e a rivederla al fine di escludere la materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e le relative funzioni da quelle oggetto di attribuzione ai sensi del presente provvedimento.
9/1665/36. Lovecchio, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
quello che si deve rilevare con preoccupazione è che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso. Si è di fronte ad una interpretazione dell'articolo 116 e non già alla sola, univoca e possibile forma di attuazione. E, più specificamente, ad un disegno di legge ordinario contenente una opzione attuativa tra le tante, che per vari motivi non sembra in linea con i principi fondamentali del nostro stesso ordinamento costituzionale. Il testo peraltro non assicura che siano al contempo determinati e debitamente finanziati, quindi concretamente attuabili tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Particolare incertezza avvolge il futuro di materie quali: la tutela dell'ambiente e dei beni culturali; la tutela e la sicurezza del lavoro; l'istruzione; la tutela della salute; le reti di trasporto, energetiche e della comunicazione; il commercio e le professioni; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In tutti questi campi, come anche in altri, non è chiaro quale possa essere il ruolo futuro del Parlamento e del Governo, quindi dello Stato, che dovrebbe invece poterne mantenere il controllo e la regia a garanzia di tutti i cittadini su tutto il territorio. In mancanza tutti gli elementi essenziali a prefigurare un ordinato e positivo sviluppo del modello di autonomia recato dal testo in esame ed in assenza di correttivi sufficienti applicati nella fase istruttoria, dal disegno di legge appare un quadro di incertezza ordinamentale;
la legge dello Stato sarebbe stata lo strumento più adatto a definire le modalità di una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del Paese nella gestione a livello decentrato – anche in termini di efficienza ed efficacia – nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale. Da questo, per organizzare l'intero processo, discende la necessità di individuare un numero massimo di materie o ambiti richiedibili, anche per evitare che si possa richiedere simultaneamente o persino concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili come quello del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela;
una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui al Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;
è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
il divario tra nord e sud e quello all'interno dei diversi territori, di cui l'articolo 119 della Costituzione, dovrebbero essere rimossi; per effetto del regionalismo differenziato essi tendono, se possibile, ad inasprirsi, in violazione del principio perequativo di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quindi dell'articolo 117 della Costituzione,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a predisporre, reperendo le risorse finanziarie utili, a tal fine bilanciando l'attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione, preliminarmente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del provvedimento in titolo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni, in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
9/1665/37. Gubitosa, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
quello che si deve rilevare con preoccupazione è che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso. Si è di fronte ad una interpretazione dell'articolo 116 e non già alla sola, univoca e possibile forma di attuazione. E, più specificamente, ad un disegno di legge ordinario contenente una opzione attuativa tra le tante, che per vari motivi non sembra in linea con i principi fondamentali del nostro stesso ordinamento costituzionale. Il testo peraltro non assicura che siano al contempo determinati e debitamente finanziati, quindi concretamente attuabili tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Particolare incertezza avvolge il futuro di materie quali: la tutela dell'ambiente e dei beni culturali; la tutela e la sicurezza del lavoro; l'istruzione; la tutela della salute; le reti di trasporto, energetiche e della comunicazione; il commercio e le professioni; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In tutti questi campi, come anche in altri, non è chiaro quale possa essere il ruolo futuro del Parlamento e del Governo, quindi dello Stato, che dovrebbe invece poterne mantenere il controllo e la regia a garanzia di tutti i cittadini su tutto il territorio. In mancanza di tutti gli elementi essenziali a prefigurare un ordinato e positivo sviluppo del modello di autonomia recato dal testo in esame ed in assenza di correttivi sufficienti applicati nella fase istruttoria, dal disegno di legge appare un quadro di incertezza ordinamentale;
la legge dello Stato sarebbe stata lo strumento più adatto a definire le modalità di una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del Paese nella gestione a livello decentrato – anche in termini di efficienza ed efficacia nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale. Da questo, per organizzare l'intero processo, discende la necessità di individuare un numero massimo di materie o ambiti richiedibili, anche per evitare che si possa richiedere simultaneamente o persino concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili come quello del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela;
una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui al Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;
è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
il divario tra nord e sud e quello all'interno dei diversi territori, di cui all'articolo 119 della Costituzione, dovrebbero essere rimossi; per effetto del regionalismo differenziato essi tendono, se possibile, ad inasprirsi, in violazione del principio perequativo di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quindi dell'articolo 117 della Costituzione,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a predisporre, reperendo le risorse finanziarie utili, a tal fine bilanciando l'attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione previamente rispetto all'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma del provvedimento in titolo, l'istituzione di un fondo perequativo a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e dei relativi costi e fabbisogni standard, per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
9/1665/38. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.
La Camera,
premesso che:
avviare un processo, nel quale teoricamente, dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame, non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione;
stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare. Le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, con riferimento non a prestazioni teoriche ma a quelle effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di ulteriori funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;
una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui al Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;
è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
l'autonomia differenziata come concepita dal provvedimento in titolo appare in latente contrasto ai senti dell'articolo 114 della Costituzione, sotto due profili: i processi di differenziazione sembrano condurne verso un «centralismo regionale» dal quale risulta quasi assente il coinvolgimento delle autonomie locali – assenti nei predetti processi e nella determinazione dei LEP – anche con riguardo all'impatto del trasferimento di materie o di funzioni sulle funzioni fondamentali degli enti locali,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad istituire un Tavolo di confronto tecnico-politico, cui partecipano, unitamente al Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, i rappresentanti dei dicasteri competenti e interessati, dell'ANCI, dell'UPI, della Conferenza delle regioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di individuare le modalità di attuazione degli articoli 117, lettera m), e 119, quinto comma, della Costituzione, con riferimento alle materie o ambiti di materie non coinvolti nell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi di competenza degli enti territoriali nonché a rendere alle Camere le risultanze delle proposte ai fini dell'adozione di atti conseguenti sulla base dei propri Regolamenti
9/1665/39. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esili attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti alti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, al fine di salvaguardare gli obiettivi della rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese, a garantire, in ordine all'attuazione dell'autonomia differenziata come disposta dal presente provvedimento, il rispetto delle discipline vigenti che assicurano, per il tramite di clausole, risorse da destinare, sulla base della popolazione di riferimento, a favore delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e a rendere alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti per materie e per i profili finanziari, illustrazione delle risultanze delle verifiche all'uopo ordinate.
9/1665/40. Caramiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2 – esso dispone, al primo periodo, che «l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.» – concretizza il vulnus principale del disegno di legge, in quanto contrasta con l'articolo 117, commi secondo e terzo, prevedendo il trasferimento integrale alle regioni di materie attribuite dal predetto articolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni e, altresì, con il medesimo articolo 116, terzo comma, che, in ordine al riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie», non può essere «interpretato», a pena della sua legittimità costituzionale, quale attribuzione di intere materie;
è stato posto in luce da un emerito costituzionalista che «l'adozione, da parte della legge costituzionale n. 3 del 2001, del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione in base alla quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni”, non può essere interpretata in forma espansiva, al di là della sfera dei meri poteri amministrativi, quasi che non vi siano limiti residuati a tutela della potestà legislativa statale: nell'articolo 117 della Costituzione troviamo tuttora vigenti le disposizioni costituzionali che prevedono che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva (secondo comma) e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (terzo comma, ultimo periodo) e analogamente prevedono gli Statuti speciali»;
in proposito, si segnala l'aperto e netto contrasto con le predette vigenti disposizioni costituzionali dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, i quali prevedono, rispettivamente, che «le disposizioni di legge statale» coinvolte dal trasferimento «cesserebbero di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa» e che «le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle intese osservano le competenze legislative contenute nelle intese»;
secondo i predetti commi, quindi, successivamente al trasferimento alle regioni, le leggi statali non avrebbero più il potere di normare le tre materie di competenza esclusiva statale menzionate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, né avrebbero più il potere delle leggi-quadro nelle materie concorrenti: questo implica, però, per forza di cose, una modifica integrale dell'articolo 117 della Costituzione, un mutamento radicale del nostro «regionalismo», (nonché del nostro ordinamento), che il provvedimento non contempla, e per il quale occorre una revisione della carta costituzionale ai sensi della procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo o amministrativo, al fine di chiarire che il trasferimento alle regioni di materie e delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del presente provvedimento, opera nei limiti posti dal nostro ordinamento e dalla legislazione nazionale sui rispettivi principi fondamentali inerenti alle materie medesime
9/1665/41. Ascari, Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato che si ripercuoterebbe su scala pluriennale
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefìci per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causali dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente:
il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 2.3 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, in ordine alle richieste di attribuzione di materie e delle relative funzioni di ciascuna regione ai sensi del presente provvedimento e, comunque, prima dell'avvio delle relative negoziazioni e intese, ad assicurare standard obbligatori di coordinamento, volti ad eliminare fenomeni di frammentazione di competenze e ad assicurare un flusso informativo costante tra le regioni e il Parlamento nazionale per il raccordo operativo, attraverso l'intervento dello Stato a tutela del rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà tra territori e sentita a tal fine la Conferenza Unificata
9/1665/42. Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad individuare, attraverso ulteriori iniziative normative ai fini delle richieste di attribuzione di materie e delle relative funzioni ai sensi del presente provvedimento, in via propedeutica rispetto all'avvio delle relative negoziazioni e intese, una serie di requisiti che devono essere preventivamente fissati rispetto all'esame di qualunque richiesta di differenziazione, che includano:
a) l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili;
b) il numero massimo di funzioni attribuibili nel quinquennio;
c) i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti;
d) l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione;
e) i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate;
f) i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
g) il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale.
9/1665/43. Pavanelli, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia in modo azzardato a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
non sono stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessita di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio dell'esame delle richieste di intese, siano fissati, previsti e allegati alle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3,:
a) procedure che garantiscano l'informazione al pubblico nazionale, il confronto con le parti sociali, con le associazioni dei cittadini, delle organizzazioni giovanili e delle categorie interessate;
b) i principi in base ai quali lo Stato possa in qualsiasi momento intervenire a garanzia della unitarietà del quadro giuridico e socieconomico e determinare le disposizioni di principio inderogabili cui le regioni debbono uniformarsi.
9/1665/44. Tucci, Alifano, Auriemma, Penza, Alfonso Colucci.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli fomiti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ai sensi e in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del provvedimento, ad assicurare che la richiesta di autonomia sia circoscritta e che si basi su un approccio ordinato, graduale e verificabile nel tempo, a tal fine garantendo che nella definizione dell'oggetto del negoziato si preveda un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie, con l'indicazione di passaggi obbligatori di verifica preliminare e successiva anche degli effetti prodotti dalla differenziazione sulle altre regioni.
9/1665/45. Carotenuto, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari», accogliendo le predette osservazioni e la relativa necessità di chiarimenti e, segnatamente, che l'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevede, tra l'altro, che gli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge e, altresì, che, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applichino anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a chiarire, per il tramite di illustrazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti in materia e per i profili finanziari:
a) quali siano le «pertinenti disposizioni» della presente legge applicabili ai fini dell'esame degli atti di iniziativa delle regioni già presentati di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
b) se l'eventuale propedeuticità della determinazione dei LEP e del relativo finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, si riferisca in tal caso, trattandosi di negoziazioni già avviate, alla sola conclusione delle intese.
9/1665/46. Ferrara, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio Parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
accogliendo le predette osservazioni e la relativa necessità di chiarimenti e, segnatamente, che l'articolo 8, comma 2, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e previa intesa, in sede di Conferenza unificata, adotti le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite dalle intese nel caso in cui la ricognizione dell'andamento del gettito evidenzi uno scostamento tra quest'ultimo e i fabbisogni di spesa: si segnala, in proposito, che il predetto atto verrebbe a modificare uno dei contenuti dell'intesa recepita con legge approvata a maggioranza assoluta dalle Camere – in proposito, l'articolo 5, comma 2, stabilisce che l'intesa individua le modalità finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a chiarire, per il tramite di illustrazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti in materia e per i profili finanziari, le modalità e gli strumenti normativi con i quali si intende attuare la disposizione di cui alla premessa e procedere alle predette variazioni e, comunque, a sottoporre gli eventuali interventi all'esame delle Camere, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti.
9/1665/47. Raffa, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-Regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente:
il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
accogliendo le predette osservazioni e la relativa necessità di chiarimenti e, segnatamente, che, con riguardo al controllo parlamentare, nonostante la presenza di una relazione tecnica allegata all'intesa, né l'intesa né la legge con cui se ne dispone l'approvazione definiscono l'ammontare delle risorse da trasferire, posto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, le intese non determinano le risorse da trasferire, ma si limitano a definire i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, mentre i beni e le risorse oggetto di trasferimento sono determinati successivamente con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non sottoposto al parere parlamentare, su proposta di una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a sottoporre gli schemi dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da consentire alle Camere di verificare prima dell'emanazione dei medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da un lato, l'effettivo rispetto dei criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire indicati nell'intesa unitamente alla loro congruità, e, dall'altro, il rispetto degli equilibri di bilancio nel bilanciamento con l'attuazione del principio di solidarietà e del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
9/1665/48. Aiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di Governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare un'attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»;
accogliendo le predette osservazioni e la relativa necessità di chiarimenti e, segnatamente, che, con specifico riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite, la norma di cui all'articolo 5, comma 2 del provvedimento in esame, stabilisce perentoriamente che l'intesa individua quale fonte di finanziamento per le funzioni attribuite le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, ma richiama il rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, concernente la copertura finanziaria, e anche il rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, che, invece, individua tutte le diverse fonti che consentono agli enti territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, ossia non solo le compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, ma anche i tributi propri e le risorse derivanti dal fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a chiarire, rendendo illustrazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti per materie e per i profili finanziari, prima dell'avvio di qualunque negoziazione e intesa ai sensi del presente provvedimento, in ordine alla portata applicativa e all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2 esposta in premessa.
9/1665/49. Carmina, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore;
avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
in proposito, si segnala, altresì, che non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente;
una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui al Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;
è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
la procedura per la determinazione dei LEP prevista dalla legge di bilancio 2023, che non prevede alcun coinvolgimento delle Camere, non viene superata per effetto della delega di cui al provvedimento in titolo conferita al Governo nella medesima materia, ma continua ad essere operante, sia perché si prevede che la delega debba essere esercitata sulla base delle norme contenute all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che vengono considerate principi e criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega conferita al Governo, sia soprattutto perché si dispone che, nelle more dell'entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, continuano ad applicarsi le predette norme facendosi pertanto salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard nel frattempo effettuata in applicazione delle norme stesse;
risulta fortemente problematica, anche dal punto di vista interpretativo, la mancanza di un coinvolgimento delle Camere nella procedura di determinazione dei LEP tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nelle more dell'esercizio della delega e la coesistenza di due distinte procedure per procedere a tale determinazione, a rischio anche di sovrapposizione;
fino all'esercizio della delega da parte del Governo, dunque, la determinazione dei LEP continuerà a non prevedere il coinvolgimento delle Camere le quali, pur essendo escluse dal coinvolgimento preliminarmente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del provvedimento in titolo, sono coinvolte, invece, nel caso del loro necessario aggiornamento ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e sono chiamate, nell'ipotesi in cui le risorse disponibili a legislazione vigente non fossero sufficienti all'attuazione dei LEP, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, sarebbero chiamate ad approntare, prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito provvedimento legislativo, le risorse necessarie, senza tuttavia aver esaminato e valutato preventivamente i contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli effetti finanziari da essi derivanti; nonostante l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, preveda la possibilità che dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri, la delega che conduce alla definizione dei LEP non richiama l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – che prevede per l'appunto che, qualora dall'esercizio della delega derivino nuovi o maggiori oneri, i relativi decreti legislativi possano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie – ma si limita a prevedere, quale criterio direttivo, quello di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 793, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che afferma che la Cabina di regia determina i LEP nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, anche legislativa, onde consentire una compiuta verifica in sede parlamentare nel rispetto dei principi ordinamentali, in attuazione della riserva di legge in materia nonché del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, affinché l'individuazione, la determinazione e il finanziamento dei LEP siano adottati con legge dello Stato, unitamente alle modalità di verifica e controllo della loro erogazione ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.
9/1665/50. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assicurare che il trasferimento delle materie e delle relative funzioni ai sensi del presente provvedimento scongiuri la moltiplicazione dei centri di di competenza e di spesa e la perdita di economie di scala, a tal fine anche verificando costantemente che alle materie e alle relative funzioni oggetto di attribuzione non siano preposti nuovi enti od organismi territoriali.
9/1665/51. Cantone, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rendere alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti per materie e per i profili finanziari, per ciascuna richiesta di attribuzione di materie e delle relative funzioni di ciascuna regione e, comunque, prima dell'avvio delle relative negoziazioni e intese:
a) un'istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui conformare le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni;
b) una valutazione dell'impatto derivante dalla richiesta di trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie non riferibili ai LEP sulle altre regioni e, in generale, sul territorio nazionale, anche in ordine alla tutela della potestà legislativa statale di cui alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
c) ad avvalersi, per l'istruttoria e la valutazione di impatto di cui alle lettere a) e b), della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di tutti gli altri organismi pubblici competenti nelle specifiche funzioni.
9/1665/52. Baldino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad assicurare che siano determinate le modalità per una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia oggetto di richiesta di attribuzione, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la regione interessata e per il resto del paese nella gestione a livello decentrato – anche in termini di efficienza ed efficacia – nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale.
9/1665/53. Scerra, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione: ma il provvedimento in titolo, come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio, «contempla verifiche facoltative e asimmetriche in quanto riguardano il raggiungimento dei LEP nelle regioni ad autonomia differenziata e non nel resto del territorio nazionale dove la fornitura continua a essere statale» e, ancora, «appaiono inoltre limitate le verifiche previste sull'effettiva erogazione dei LEP» così come «adeguati presidi per garantire il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Occorrerà innanzitutto assicurare una piena condivisione degli obiettivi programmatici, l'uniformità nelle metodologie per la revisione dei fabbisogni e meccanismi per assicurare il contributo delle regioni ad autonomia differenziata in caso di esigenze eccezionali di finanza pubblica»;
è, altresì, la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
rafforzare il ruolo istruttorio e deliberativo parlamentare e quello consultivo e di verifica degli organismi tecnici statali nella fase iniziale di negoziato tra la regione e lo Stato, nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento, nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere, all'occorrenza in una fase di nuova negoziazione dell'intesa, nella fase attuativa ed eventualmente in quella, cruciale, di tipo correttivo o persino revocatorio. Mancano tuttavia l'indicazione parlamentare degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi, la specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia, il vincolo di legge per cui il trasferimento a una o più regioni può riguardare solo specifiche funzioni e non un'intera materia, la limpida e netta previsione della revoca statale a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini, un nitido meccanismo volto a prevenire aggravi di spesa o malfunzionamento nella distribuzione o nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
nel testo non sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi dalla differenziazione sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Nel testo, a fronte dell'introduzione di un articolo sul monitoraggio relativo alle intese, permane la mancanza di una esaustiva disciplina delle procedure di confronto periodico e simmetrico tra i servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti invece dallo Stato e dalle regioni non differenziate. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento delle condizioni socio-economiche per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un rapporto chiaro tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale;
l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le Amministrazioni centrali, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato avrebbero dovuto avere, nel testo, ben altro ruolo nell'individuazione e verifica delle funzioni fondamentali svolte a livello centrale o locale nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, così come nei criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio eventualmente da assumere, nel controllo della qualità dei servizi resi sull'intero territorio nazionale. Le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;
ne deriva un timore per gli effetti distorsivi causati dalla proliferazione di normative differenziate, dalla frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, dall'aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e dalle difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata, sulla residua efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni. Così come non convince l'introduzione di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, che poi non vengono debitamente supportate dagli investimenti necessari per stimolare l'economia del Paese e per offrire a tutte le regioni le medesime opportunità di crescita;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni che potrebbe avanzarne richiesta, inciderebbe anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;
serve «quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento». Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai Gruppi in Commissione Bilancio;
si stigmatizza, in proposito, il corto circuito logico della replica generale alle osservazioni da parte del Governo, il quale «ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente» e, quindi, «solo dopo si possono valutare gli impatti finanziari»,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rendere illustrazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti per materie e per i profili finanziari, per ciascuna richiesta di attribuzione di materie e delle relative funzioni di ciascuna regione e, comunque, prima dell'avvio delle relative negoziazioni e intese, in ordine alla sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del trasferimento di competenze dalle amministrazioni centrali a quelle regionali.
9/1665/54. Pellegrini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2 disponendo, al primo periodo, che «l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.» concretizza il vulnus principale del disegno di legge, in quanto contrasta con l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, prevedendo il trasferimento integrale alle regioni di materie attribuite dal predetto articolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni e, altresì, con il medesimo articolo 116, terzo comma, della Costituzione che, in ordine al riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie», non può essere «interpretato», a pena della sua legittimità costituzionale, quale attribuzione di intere materie;
è stato posto in luce da un emerito costituzionalista che «l'adozione, da parte della legge costituzionale n. 3 del 2001, del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione in base alla quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni”, non può essere interpretata in forma espansiva, al di là della sfera dei meri poteri amministrativi, quasi che non vi siano limiti residuati a tutela della potestà legislativa statale: nell'articolo 117 della Costituzione troviamo tuttora vigenti le disposizioni costituzionali che prevedono che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva (secondo comma) e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (terzo comma, ultimo periodo) e analogamente prevedono gli Statuti speciali»;
in proposito, si segnala l'aperto e netto contrasto con le predette vigenti disposizioni costituzionali dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, i quali prevedono, rispettivamente, che «le disposizioni di legge statale» coinvolte dal trasferimento «cesserebbero di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa» e che «le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle intese osservano le competenze legislative contenute nelle intese»;
secondo i predetti commi, quindi, successivamente al trasferimento alle regioni, le leggi statali non avrebbero più il potere di normare le tre materie di competenza esclusiva statale menzionate dall'articolo 116, terzo comma, né avrebbero più il potere delle leggi-quadro nelle materie concorrenti: questo implica, però, per forza di cose, una modifica integrale dell'articolo 117 della Costituzione, un mutamento radicale del nostro «regionalismo», (nonché del nostro ordinamento), che il provvedimento non contempla, e per il quale occorre una revisione della Carta costituzionale ai sensi della procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione;
si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2003, ha osservato che la novella costituzionale introdotta con la riforma del Titolo V, pur introducendo la pari dignità «orizzontale» tra le componenti territoriali della Repubblica, non comporta una totale equiparazione dello Stato alle altre componenti, in quanto lo stesso continua ad essere investito di peculiari funzioni non altrimenti esercitabili; come rilevato anche dalla Corte dei conti, «prendendo in considerazione il tema delle conseguenze del trasferimento delle ulteriori competenze sulle funzioni dello Stato, nella prospettiva dell'unità ed indivisibilità della Repubblica e alla luce dei criteri individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 274 del 2003, appare dubbio che nelle funzioni devolute non residui in capo allo Stato un margine di intervento, sia pure nel rispetto del principio di leale collaborazione; infatti, non deve venir meno un momento di coordinamento e di sintesi degli interessi generali del Paese»;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione;
stando al testo, la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie: ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere preventivamente assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in attuazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, onde scongiurare lacune o incertezze applicative, affinché risulti intellegibile e chiaro che, qualora il monitoraggio o le verifiche esperite ai sensi dell'articolo 8 evidenzino che i servizi civili e sociali scendano al di sotto dei livelli essenziali o si verifichino sperequazioni nell'erogazione degli stessi sul territorio nazionale, lo Stato può intervenire ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, anche in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma restando la preminente tutela dei principi fondamentali.
9/1665/55. D'Orso, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore;
avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
in proposito, si segnala, altresì, che non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente;
una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui al Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;
è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura o iniziativa utile, anche legislativa, affinché:
a) le modalità operative e i tempi per il costante monitoraggio dell'attuazione delle intese, con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni siano oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) siano stabilite verifiche e monitoraggi autonomi, costanti e periodici, da parte di ciascun Ministero, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato nell'ambito delle proprie competenze anche su specifici profili o settori di attività oggetto delle intese, in particolare con riferimento al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
c) le modalità operative di cui alla lettera a) e gli esiti delle verifiche e dei monitoraggi di cui alla lettera b) siano comunicati alle Camere ai fini dell'esame e dell'espressione di atti di di indirizzo secondo le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti, anche in ordine alla verifica di ciascuna intesa in caso di aggiornamento dei LEP o di una loro modifica.
9/1665/56. Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore;
avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
in proposito, si segnala, altresì, che non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente;
una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui al Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;
è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura o iniziativa utile, anche legislativa, affinché sia disposto un meccanismo di diffida con la fissazione di un termine di adempimento, potendosi giungere fino alla cessazione dell'intesa, in caso di inadempienza della regione o lesione anche parziale dei diritti civili e sociali, verificate da parte dello Stato.
9/1665/57. Di Lauro, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore;
avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-Regione;
in proposito, si segnala, altresì, che non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente;
una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui al Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;
è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura o iniziativa utile, anche legislativa, affinché, nella determinazione dei LEP di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame, sia fatta salva la determinazione dei LEP nelle materie o negli ambiti di materie concernenti le politiche sociali, il sistema integrato di interventi e servizi sociali, la coesione e protezione sociale, la tutela dell'adolescenza e dell'infanzia.
9/1665/58. Sportiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore;
avviare un processo nel quale teoricamente, dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame, non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione;
problematiche di assoluta rilevanza, oltre che dagli organismi tecnici auditi, sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica. Non a caso sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato. Un monito che è giunto dopo le dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;
l'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato, dal punto di vista procedurale, l'assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato – ad esempio relativi alla solidità delle finanze e alla capacità amministrativa delle regioni richiedenti – e l'assenza di informazioni sulle implicazioni finanziarie da esso derivanti al momento del passaggio parlamentare nonché i rischi di maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'asimmetria nell'aggiustamento delle aliquote di compartecipazione negli anni successivi al conferimento delle ulteriori forme di autonomia e l'assenza di momenti di coordinamento tra le decisioni riguardanti le risorse da trasferire alle diverse regioni richiedenti, prese unicamente sulla base di accordi bilaterali fra esecutivi nell'ambito delle Commissioni paritetiche Stato-regione;
in proposito, si segnala, altresì, che non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti, LEP differenti e peso finanziario differente;
una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui al Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;
è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non solo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità;
il comma 1 dell'articolo 3 delega il Governo all'individuazione dei LEP rinviando, per relationem, ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disposizioni che disciplinano esclusivamente il procedimento di individuazione dei LEP sulla base di criteri e principi che saranno però individuati dal Comitato tecnico-scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP) che la medesima legge istituisce;
atteso che la predetta delega non reca, ai sensi di legge, i criteri e i principi direttivi i quali, soli, consentono l'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura o iniziativa utile affinché, nell'esercizio della delega ai fini della determinazione dei LEP di cui al provvedimento in titolo, le disposizioni siano volte volti ad individuare e finanziare, per ciascuna materia, uno standard adeguato di prestazioni e servizi che deve essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale, anche al fine di garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.
9/1665/59. Marianna Ricciardi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2, al primo periodo, che «l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.», concretizza il vulnus principale del disegno di legge, in quanto contrasta con l'articolo 117 della Costituzione, commi secondo e terzo, prevedendo il trasferimento integrale alle regioni di materie attribuite dal predetto articolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni e, altresì, con il medesimo articolo 116, terzo comma, della Costituzione che, in ordine al riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie», non può essere «interpretato», a pena della sua legittimità costituzionale, quale attribuzione di intere materie;
è stato posto in luce da un emerito costituzionalista che «l'adozione, da parte della legge costituzionale n. 3 del 2001, del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione in base alla quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni”, non può essere interpretata in forma espansiva, al di là della sfera dei meri poteri amministrativi, quasi che non vi siano limiti residuati a tutela della potestà legislativa statale: nell'articolo 117 della Costituzione troviamo tuttora vigenti le disposizioni costituzionali che prevedono che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva (secondo comma) e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (terzo comma, ultimo periodo) e analogamente prevedono gli Statuti speciali»;
in proposito, si segnala l'aperto e netto contrasto con le predette vigenti disposizioni costituzionali dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, i quali prevedono, rispettivamente, che «le disposizioni di legge statale» coinvolte dal trasferimento «cesserebbero di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa» e che «le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle intese osservano le competenze legislative contenute nelle intese»;
secondo i predetti commi, quindi, successivamente al trasferimento alle regioni, le leggi statali non avrebbero più il potere di normare le tre materie di competenza esclusiva statale menzionate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione né avrebbero più il potere delle leggi-quadro nelle materie concorrenti: questo implica, però, per forza di cose, una modifica integrale dell'articolo 117 della Costituzione, un mutamento radicale del nostro «regionalismo», (nonché del nostro ordinamento), che il provvedimento non contempla, e per il quale occorre una revisione della carta costituzionale ai sensi della procedura aggravata di cui all'articolo 138;
si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2003, ha osservato che la novella costituzionale introdotta con la riforma del Titolo V, pur introducendo la pari dignità «orizzontale» tra le componenti territoriali della Repubblica, non comporta una totale equiparazione dello Stato alle altre componenti, in quanto lo stesso continua ad essere investito di peculiari funzioni non altrimenti esercitabili; come rilevato anche dalla Corte dei conti, «prendendo in considerazione il tema delle conseguenze del trasferimento delle ulteriori competenze sulle funzioni dello Stato, nella prospettiva dell'unità ed indivisibilità della Repubblica e alla luce dei criteri individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 274 del 2003, appare dubbio che nelle funzioni devolute non residui in capo allo Stato un margine di intervento, sia pure nel rispetto del principio di leale collaborazione; infatti, non deve venir meno un momento di coordinamento e di sintesi degli interessi generali del Paese»;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione;
stando al testo, la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie: ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere preventivamente assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura o iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in attuazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3, Costituzione e al fine di scongiurare lacune o incertezze applicative, affinché:
a) sia chiarito che spettano allo Stato gli opportuni poteri di coordinamento, controllo e intervento attivabili in qualsiasi momento per il governo nazionale delle politiche sociali ed economiche, il rispetto pieno e concreto dei diritti civili e il conseguimento effettivo degli obiettivi di eguaglianza, in maniera omogenea ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica;
b) sia chiarito che lo Stato, su iniziativa del Governo o delle Camere, possa sempre intervenire a modificare o superare unilateralmente gli elementi delle intese di cui al provvedimento in titolo; per far fronte in modo adeguato all'esigenza di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale.
9/1665/60. Dell'Olio, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
nel corso dell'esame sinora svolto, non sembra che siano stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorare gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, siano individuate, ed allegate alle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard:
a) le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potrebbero essere oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni;
b) le funzioni statali che non sono trasferibili e le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi, nonché, avvalendosi della collaborazione della Ragioneria generale dello Stato, adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche allo scopo di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa.
9/1665/61. Traversi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
nel corso dell'esame sinora svolto, non sembra che siano stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, siano individuati e illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard:
a) criteri uniformi sul territorio nazionale per l'allocazione delle risorse relative a competenze che non possono essere funzionalmente oggetto di trasferimento, a competenze già attribuite agli enti territoriali, le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile;
b) le risorse finanziarie assegnabili, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti sulle singole materie trasferibili.
9/1665/62. Fede, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
non sono stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, siano individuate e allegate alle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard:
a) le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata nonché i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere;
b) le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, al fine di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazione derivanti dall'attribuzione di funzioni a singole regioni;
c) la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni.
9/1665/63. Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
non sono stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio di ciascuna richiesta di intesa, siano individuati e allegati alle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard:
a) i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, tenendo conto dell'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni;
b) metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite, anche al fine di prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, nonché una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale;
c) le relative misure, compresi strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del Governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni.
9/1665/64. Fenu, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
non sono stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorare gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio di ciascuna richiesta di intesa, siano individuate forme specifiche di trasferimento di singole funzioni suscettibili di richiedere strumenti correttivi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli eventuali effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale.
9/1665/65. Torto, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
non sono stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, siano individuate e allegate alle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3 nonché negli atti di impulso delle richieste di autonomia da parte delle regioni, modalità di costante monitoraggio dei costi per la pubblica amministrazione nel suo complesso derivanti dalla devoluzione di specifiche funzioni a singole regioni, comprensive dei criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali alle regioni ad autonomia differenziata e al parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni, con riguardo alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente.
9/1665/66. Donno, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
non sono stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio dell'esame delle richieste di intese, siano previsti, valutati e allegati alle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3 nonché negli atti di impulso delle richieste di autonomia da parte delle regioni:
a) gli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni;
b) per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale, in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati.
9/1665/67. Cherchi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
la «autonomia differenziata» recata dal provvedimento in titolo rappresenta una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sostenuta dal Governo in carica e derivante, ad avviso dei firmatari, da una personalissima quanto rispettabile – alla luce del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione – opinione sul predetto articolo; tuttavia, stante la forma e la natura giuridica scelte per il mezzo di diffusione – un disegno di legge – esso avrebbe dovuto recare il crisma della proposta di legge di natura costituzionale, in quanto, in assenza della procedura di revisione costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione, altera profondamente l'equilibrio tra i soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione, si pone in contrasto con i principi di capacità fiscale, perequazione e coesione di cui all'articolo 119 della Costituzione, espunge di fatto la categoria «legislazione concorrente» dall'articolo 117, terzo comma, annulla la differenza tra regioni a statuto ordinario differenziato e regioni a statuto speciale, assimilando di fatto le due fattispecie, lede il principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, e, ad onta delle pur lodevoli finalità e dei richiami ad alcuni dei principi fondamentali del nostro ordinamento di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento, determina la frantumazione dell'unità giuridica ed economica della Repubblica;
l'articolo 2, comma 2, al primo periodo, che «l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.», concretizza il vulnus principale del disegno di legge, in quanto contrasta con l'articolo 117, commi secondo e terzo,della Costituzione, prevedendo il trasferimento integrale alle regioni di materie attribuite dal predetto articolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni e, altresì, con il medesimo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che, in ordine al riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie», non può essere «interpretato», a pena della sua legittimità costituzionale, quale attribuzione di intere materie;
è stato posto in luce da un emerito costituzionalista che «l'adozione, da parte della legge costituzionale n. 3 del 2001, del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione in base alla quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni”, non può essere interpretata in forma espansiva, al di là della sfera dei meri poteri amministrativi, quasi che non vi siano limiti residuati a tutela della potestà legislativa statale: nell'articolo 117 della Costituzione troviamo tuttora vigenti le disposizioni costituzionali che prevedono che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva (secondo comma) e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (terzo comma, ultimo periodo) e analogamente prevedono gli Statuti speciali»;
in proposito, si segnala l'aperto e netto contrasto con le predette vigenti disposizioni costituzionali dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, i quali prevedono, rispettivamente, che «le disposizioni di legge statale» coinvolte dal trasferimento «cesserebbero di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa» e che «le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle intese osservano le competenze legislative contenute nelle intese»;
secondo i predetti commi, quindi, successivamente al trasferimento alle regioni, le leggi statali non avrebbero più il potere di normare le tre materie di competenza esclusiva statale menzionate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, né avrebbero più il potere delle leggi-quadro nelle materie concorrenti: questo implica, però, per forza di cose, una modifica integrale dell'articolo 117 della Costituzione, un mutamento radicale del nostro «regionalismo», (nonché del nostro ordinamento), che il provvedimento non contempla, e per il quale occorre una revisione della carta costituzionale ai sensi della procedura aggravata di cui all'articolo 138; preme, altresì, ai firmatari sottolineare che in ordine all'attribuzione di autonomia per ambiti quali la salute, l'ambiente e l'istruzione, il meccanismo applicativo contenuto nel testo in esame prefigura, come esito finale, la potenziale violazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione, e del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Ne risultano lesi il principio di coesione sociale di cui all'articolo 119 della Costituzione, seppur formalmente richiamato nel testo, e, come detto, gli articoli 9, 32 e 33 della Costituzione che tutelano ambiente, salute e istruzione. Sotto il profilo della sostenibilità, anche finanziaria, del progetto sotteso al disegno di legge, esso potrebbe avere gravi ricadute riducendo le opportunità di crescita del Paese, se lo Stato centrale dovesse perdere parte rilevantissima della propria capacità di intervento, impositiva, redistributiva e di spesa, a vantaggio di una miriade di regioni «sovrane», ciascuna con leggi, funzioni e risorse differenti, pregiudicando, in ultima analisi, la funzione perequativa statale finalizzata alla rimozione degli squilibri economici e sociali imposta dal citato articolo 119 della Costituzione. Queste modalità di attuazione del regionalismo differenziato pongono anche gli atti che, a cascata, deriveranno dalla riforma in esame, in rapporto antinomico col dettato costituzionale, sia per quanto concerne il concorso di tutti alla spesa in base alla propria capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione) sia per il confinamento della attuazione dei LEP a mera promessa, in mancanza delle indispensabili risorse, eludendo l'articolo 120 della Costituzione;
si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2003, ha osservato che la novella costituzionale introdotta con la riforma del Titolo V, pur introducendo la pari dignità «orizzontale» tra le componenti territoriali della Repubblica, non comporta una totale equiparazione dello Stato alle altre componenti, in quanto lo stesso continua ad essere investito di peculiari funzioni non altrimenti esercitabili; come rilevato anche dalla Corte dei conti, «prendendo in considerazione il tema delle conseguenze del trasferimento delle ulteriori competenze sulle funzioni dello Stato, nella prospettiva dell'unità ed indivisibilità della Repubblica e alla luce dei criteri individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 274 del 2003, appare dubbio che nelle funzioni devolute non residui in capo allo Stato un margine di intervento, sia pure nel rispetto del principio di leale collaborazione; infatti, non deve venir meno un momento di coordinamento e di sintesi degli interessi generali del Paese»,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di non pregiudicare l'unità sociale, economica e giuridica dello Stato, a valutare gli effetti della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, e a rivederla, affinché, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sia chiarito che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione non possano riguardare funzioni relative a materie per le quali siano richiesti i necessari coordinamento, gestione e controllo al livello nazionale, da definirsi con legge dello Stato, e che le attribuzioni ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ineriscano a specifici e limitati compiti di materie o ambiti di materie.
9/1665/68. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore, non potendo il nostro Paese permettersi il lusso di un'avventura alla cieca che investe la struttura stessa dell'ordinamento repubblicano e la sua capacità di risposta. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza, dovevano essere i presupposti attorno ai quali costruire la disciplina attuativa, specificando un sistema di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale crisi o nel caso di riscontro di problematiche nella fase applicativa e invece, anche dopo le modifiche approvate dal Senato permangono ampi dubbi proprio sulle modalità applicative di questi criteri. La definizione dei princìpi generali andava pertanto ripensata e riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo, correzione e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento in ogni fase, in modo da garantire la indispensabile omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche. Cosa che non può verificarsi senza un previo e condiviso raccordo operativo e puntualmente definito tra lo Stato – Parlamento compreso – e le regioni, anche avvalendosi della Conferenza unificata;
merita, altresì, considerazione che all'interno delle stesse regioni differenziate vi saranno ricadute diverse a seconda del diverso livello di differenziazione ottenuto, non è dato quindi sapere quale effetto tutto ciò possa avere sul principio di uguaglianza e sulla unità giuridica ed economica della Repubblica;
l'autonomia differenziata così concepita appare in latente contrasto ai senti dell'articolo 114 della Costituzione, sotto due profili: i processi di differenziazione sembrano condurre verso un «centralismo regionale» dal quale risulta quasi assente il coinvolgimento delle autonomie locali – assenti nei predetti processi e nella determinazione dei LEP – anche con riguardo all'impatto del trasferimento di materie o di funzioni sulle funzioni fondamentali degli enti locali;
avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, affinché sia chiarito che ciascuno schema di intesa riguardi specifiche forme di autonomia in una singola materia o ambito di materia e che, nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più materie o ambiti siano adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate e sia stabilito che per ciascuna funzione o forma particolare di autonomia per materia o ambito, gli schemi di intesa rechino le misure atte a prevenire divari tra i territori.
9/1665/69. Sergio Costa, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
la temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza, dovevano essere i presupposti attorno ai quali costruire la disciplina attuativa, specificando un sistema di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale crisi o nel caso di riscontro di problematiche nella fase applicativa e invece, anche dopo le modifiche approvate dal Senato permangono ampi dubbi proprio sulle modalità applicative di questi criteri. La definizione dei princìpi generali andava pertanto ripensata e riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo, correzione e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento in ogni fase, in modo da garantire l'indispensabile omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche. Cosa che non può verificarsi senza un previo e condiviso raccordo operativo e puntualmente definito tra lo Stato, Parlamento compreso e le regioni, anche avvalendosi della Conferenza unificata;
a partire dalla fase iniziale, lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata appare logico che venga subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. Una legge dello Stato ad hoc dovrebbe definire le regole dell'istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui conformare le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi costantemente della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di tutti gli altri organismi pubblici competenti nelle specifiche funzioni;
avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 4, comma 2 del provvedimento in esame al fine di adottare ogni misura e iniziativa utile, anche legislativa, volta a rivederne la portata onde non pregiudicare l'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica e il principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, stabilendo che la procedura di attribuzione di materie, funzioni o compiti non associati ai LEP possa essere avviata solo successivamente all'adozione di parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle materie, delle funzioni o dei compiti, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, nonché all'impatto sulle altre regioni e sullo Stato, al fine di prevenire disuguaglianze, asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per cittadini ed imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo.
9/1665/70. Santillo, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia – in modo azzardato – a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
nel corso dell'esame sinora svolto, non sembra che siano stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente, e politicamente, assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, siano individuati e illustrati nelle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base di una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, i criteri di valutazione degli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP.
9/1665/71. Morfino, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 2 – esso dispone, al primo periodo, che «l'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni.» – concretizza il vulnus principale del disegno di legge, in quanto contrasta con l'articolo 117 della Costituzione, commi secondo e terzo, prevedendo il trasferimento integrale alle regioni di materie attribuite dal predetto articolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni e, altresì, con il medesimo articolo 116, terzo comma della Costituzione, che, in ordine al riconoscimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie», non può essere «interpretato», a pena della sua legittimità costituzionale, quale attribuzione di intere materie;
è stato posto in luce da un emerito costituzionalista che «l'adozione, da parte della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione in base alla quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni”, non può essere interpretata in forma espansiva, al di là della sfera dei meri poteri amministrativi, quasi che non vi siano limiti residuati a tutela della potestà legislativa statale: nell'articolo 117 della Costituzione troviamo tuttora vigenti le disposizioni costituzionali che prevedono che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva (secondo comma) e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (terzo comma, ultimo periodo) e analogamente prevedono gli Statuti speciali»;
in proposito, si segnala l'aperto e netto contrasto con le predette vigenti disposizioni costituzionali dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del provvedimento in titolo, i quali prevedono, rispettivamente, che «le disposizioni di legge statale» coinvolte dal trasferimento «cesserebbero di avere efficacia nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa» e che «le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle intese osservano le competenze legislative contenute nelle intese»;
secondo i predetti commi, quindi, successivamente al trasferimento alle regioni, le leggi statali non avrebbero più il potere di normare le tre materie di competenza esclusiva statale menzionate dall'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, né avrebbero più il potere delle leggi-quadro nelle materie concorrenti: questo implica, però, per forza di cose, una modifica integrale dell'articolo 117 della Costituzione, un mutamento radicale del nostro «regionalismo», (nonché del nostro ordinamento), che il provvedimento non contempla, e per il quale occorre una revisione della carta costituzionale ai sensi della procedura aggravata di cui all'articolo 138;
si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 274 del 2003, ha osservato che la novella costituzionale introdotta con la riforma del Titolo V, pur introducendo la pari dignità «orizzontale» tra le componenti territoriali della Repubblica, non comporta una totale equiparazione dello Stato alle altre componenti, in quanto lo stesso continua ad essere investito di peculiari funzioni non altrimenti esercitabili; come rilevato anche dalla Corte dei conti, «prendendo in considerazione il tema delle conseguenze del trasferimento delle ulteriori competenze sulle funzioni dello Stato, nella prospettiva dell'unità ed indivisibilità della Repubblica e alla luce dei criteri individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 274 del 2003, appare dubbio che nelle funzioni devolute non residui in capo allo Stato un margine di intervento, sia pure nel rispetto del principio di leale collaborazione; infatti, non deve venir meno un momento di coordinamento e di sintesi degli interessi generali del Paese»;
è la Corte dei conti a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la quale precisa che la tutela dell'unità economica della Repubblica – che l'atto in titolo richiama all'articolo 1, comma 1 – giustifica un governo unitario della finanza pubblica e controlli esterni sugli enti territoriali onde evitare tensioni sugli equilibri di bilancio, da ciò ne deriva che alla richiesta di attribuzione di «autonomia differenziata» debba conseguire l'adozione di adeguati strumenti di verifica, monitoraggio e rendicontazione;
stando al testo, la Repubblica si potrebbe ritrovare un corpus normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie: ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere preventivamente assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura o iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, in attuazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione e al fine di scongiurare lacune o incertezze applicative, affinché sia disposto che il trasferimento delle funzioni avvenga successivamente o contestualmente all'adozione di misure organiche di perequazione e siano previsti efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione.
9/1665/72. Orrico, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il testo trasmesso dal Senato, pur contenendo integrazioni e modificazioni rispetto al disegno di legge governativo originario, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni, al punto che si può affermare che, salvo alcuni casi, sono rimasti irrisolti quasi tutti i principali nodi politico-tecnici. Al contrario, cittadini ed imprese hanno bisogno di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nella vita e nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;
l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame è la sua indeterminatezza, tanto che ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche in quella strettamente applicativa. Incertezza – consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato – che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;
non sono stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;
trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato;
il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente, e politicamente, assai imprudente del disegno di legge in esame;
il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;
il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;
non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esisti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione;
si rileva con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, preliminarmente all'avvio dell'esame delle richieste di intese, siano fissati, previsti e allegati alle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 3:
a) meccanismi di funzionamento dei negoziati e i criteri per la valutazione delle richieste di autonomia, alla luce di strumenti di misurazione oggettiva dei risultati storici delle singole regioni nelle diverse funzioni o nei diversi compiti trasferibili afferenti alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, indicando altresì gli strumenti correttivi attivabili dallo Stato;
b) al fine di garantire un processo razionale, controllato e reversibile, nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, la gradualità dell'esame delle richieste e la gradualità del relativo trasferimento, escludendo in ogni caso l'eventualità di trasferimento in blocco, nell'arco della legislatura, dell'intero novero previsto dall'articolo 116 della Costituzione.
9/1665/73. Amato, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.