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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 1 luglio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 1° luglio 2024.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Comba, Sergio Costa, De Monte, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Ghio, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Nordio, Onori, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Ghio, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Nordio, Onori, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 giugno 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BENZONI: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» (1934);

   CANGIANO ed altri: «Modifica dell'articolo 49 del codice della navigazione, in materia di beni non amovibili realizzati o acquistati dal concessionario, e altre disposizioni per il sostegno e la promozione della portualità turistica» (1935);

   CIOCCHETTI ed altri: «Ordinamento della professione di sociologo e istituzione dell'albo professionale» (1936).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 29 giugno 2024 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani:

    «Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport» (1937).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (814) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giagoni.

  La proposta di legge PADOVANI ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici» (1786) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gaetana Russo.

  La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni» (1826) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gaetana Russo.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  DI GIUSEPPE: «Delega al Governo per la revisione della disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (1023) Parere delle Commissioni II, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIRELLI e FERRARI: «Modifica della denominazione della Camera dei deputati in “Camera delle deputate e dei deputati”» (1676).

   II Commissione (Giustizia):

  ZARATTI ed altri: «Introduzione del reato di ecocidio» (1325) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

   VIII Commissione (Ambiente):

  CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» (1812) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

  MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e altre disposizioni in materia di trattamento economico degli iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea delle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi» (1814) Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):

  GIORGIANNI ed altri: «Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni» (1826) Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta
parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XIII Commissione (Agricoltura):

  BONELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle pratiche commerciali scorrette, sulle conseguenze ambientali dei metodi di produzione e sulle infiltrazioni criminali nella filiera agricola e alimentare» (Doc XXII, n. 38) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XI e XII.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2024, recante la revoca delle prescrizioni imposte alla società Vivendi SE dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2017.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 12/2024 del 18-20 giugno 2024, sull'analisi delle modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, riferita all'anno 2022.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa con la deliberazione n. 45/2024 del 26 giugno 2024, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2024 (Doc. XLVIII, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2024, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dalla sintesi e dai volumi I, II, III e IV dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione (Doc. XIV, n. 2).

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Sport e salute Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 257).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettere del 25 giugno 2024, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno: ASCARI ed altri n. 9/888/64, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2023, sull'opportunità di introdurre misure transitorie volte ad incrementare di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo dei magistrati ordinari per raggiunti limiti di età, su richiesta degli interessati; URZÌ n. 9/1373-A/62, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 settembre 2023, sull'opportunità di effettuare una rivalutazione della geografia giudiziaria conseguente all'approvazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; ASCARI e MORFINO n. 9/1627/167, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 dicembre 2023, concernente lo stanziamento di risorse volte all'estensione della facoltà di avvalersi del gratuito patrocinio, con particolare riferimento ai procedimenti civili relativi ad abusi familiari o a condotte di violenza di genere o domestica.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, riferita all'anno 2022 (Doc. LXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 giugno 2024, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, concernente il seguito del documento della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera (atto Camera Doc XVIII, n. 5) in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'Unione europea: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente (COM(2023) 102 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Procura europea ha trasmesso la relazione annuale sull'attività della Procura stessa, riferita all'anno 2023, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 26, 27 e 28 giugno 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca Centrale Europea sull'attuazione e i risultati del programma «Pericles IV» per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2023 (COM(2024) 259 final), corredata dai rispettivi allegati (COM(2024) 259 final – Annex 1 e Annex 2) che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, per il periodo 2020-2021 (COM(2024) 261 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'Unione europea (2025-2029) (COM(2024) 276 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 19.6.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Air-Quotas» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2024) 3817 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 19.6.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop Destroying Videogames» (Mettiamo fine alla distruzione dei videogiochi) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2024) 3860 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

  Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con lettera in data 24 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2023, con aggiornamenti al mese di giugno del 2024 (Doc. CXCVII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 e 27 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

    alla dottoressa Iside Cesarini, l'incarico di direttore della Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale;

   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

    al dottor Angelo Mautone, l'incarico di direttore della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1133 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1933)

A.C. 1933 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA

Articolo 1.
(Principi, finalità e definizioni)

  1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
  2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  4. Ai fini del presente decreto si intende per:

   a) «Cabina di regia»: l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027;

   b) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

   c) «interventi del PNRR»: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   d) «Fondo FSC» o «FSC»: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   e) «Accordo per la coesione»: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   f) «regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

   g) «amministrazione titolare di programma»: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;

   h) «regioni meno sviluppate»: le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

   i) «Autorità di gestione»: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

   l) «condizioni abilitanti»: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;

   m) «sistema nazionale di monitoraggio»: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 2.
(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

  1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Articolo 3.
(Cabina di regia)

  1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:

   a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;

   b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;

   c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;

   d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

  2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4.
(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

  1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.
  2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

   a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

   b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;

   c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;

   d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;

   e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;

   f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

   g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;

   h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060;

   i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

   l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023;

   m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.

  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

   a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;

   b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

   c) completamento dell'intervento.

  4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.
  5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.
  6. Le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.
  7. All'articolo 11, comma 3, decreto-legge n. 124 del 2023, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 1,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 luglio 2024,» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo.».

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

  1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.
  2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.
  3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

  1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis, comma 8,. All'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.
  4. I contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.
  5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.
  6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 7.
(Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

  1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.
  2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.
  3. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.
  4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Articolo 8.
(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF)

  1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

   a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

    1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;

    2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

    3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

   b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

  2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.
  3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.
  4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 , del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.
  5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.
  6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Capo II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di controlli)

  1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità.».

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

   a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;

   b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;

   c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

  2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020.
  3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.
  4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.
  5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi».

Capo III
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

  1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è ridenominato «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno».
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

   a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:

    1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

    2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

    3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

    4) dell'estensione delle superfici territoriali;

    5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

    6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

    7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi;

   b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;

   c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:

    1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

    2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

    3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

   d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;

   e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

  4. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati ed al comma 1-ter le parole «Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater» sono sopresse.
  5. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente» sono sostituite dalle seguenti: «di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili».
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.
  8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto.».

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

  1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

  1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.
  2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
  4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Articolo 14.
(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

  1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 14, le parole: «comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

   «14-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.».

  4. All'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di investimenti)

  1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.
  2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
  4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «sistema di limiti di rischio» sono inserite le seguenti: «che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 16.
(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

  1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.
(Autoimpiego Centro-Nord Italia)

  1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
  3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

   a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

   b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

   c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

  4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

   a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;

   b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;

   c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

  5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
  7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

   a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;

   b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

   c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

  8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.
  9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 18.
(Resto al SUD 2.0)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».
  2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
  3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

   a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

   b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

   c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

  4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

   a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;

   b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

   c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

  5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027
  7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

   a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

   b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

   c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

  8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.
  9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 19.
(Soggetti gestori)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.
  2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.
  3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.
  4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.
  5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.
  6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto ad euro 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;

   b) quanto ad euro 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Articolo 21.
(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

  1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
  3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
  5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
  7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai primi due periodi del presente comma fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Articolo 22.
(Bonus Giovani)

  1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
  4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
  5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
  7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
  8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
  9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
  11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 23.
(Bonus Donne)

  1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
  4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
  5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
  6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Articolo 24.
(Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
  3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
  4. L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
  5. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
  7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente articolo pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
  8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
  9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.
  11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 25.
(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

  1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.
  2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26.
(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

   a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;

   b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

  2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.
  3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.
  4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.
  5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.
(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

  1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.
  3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.
  4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

   «10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
   11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
   12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.».

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di istruzione
e di contrasto alla povertà educativa)

  1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle «regioni meno sviluppate” è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del PNRR.
  2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.
  3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – componente 1 – investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR.
  4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito in esecuzione del piano «Agenda Sud», di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
  5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, la parola «contrattuali» è sostituita dalle seguenti: «dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro e non oltre il 20 maggio 2024»;

   b) al comma 1-ter, le parole «Entro il 1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 maggio al 5 giugno» e le parole «, entro il 15 aprile 2024,» sono soppresse.

Articolo 30.
(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

  1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto–legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazione, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Articolo 31.
(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

  1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027».
  2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

   a) nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

   b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno», la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

  3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
  4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano «RicercaSud–Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.
(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.
  2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

Articolo 33.
(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

   a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

   b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

  2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.
  3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.
  4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 34.
(Programma nazionale cultura)

  1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto «periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 35.
(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

  1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.
  2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», nei seguenti ambiti

   a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;

   b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;

   c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

TITOLO II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Capo I
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 36.
(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.».

Articolo 37.
(Disposizioni di natura finanziaria)

  1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la lettera l) è sostituita dalle seguenti:

   «l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;

   l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;

   l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;».

Articolo 38.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1933 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «(PNRR) italiano» sono sostituite dalle seguenti: «(PNRR)»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060 anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari»;

   al comma 4:

    la lettera a) è soppressa;

    alla lettera d), le parole: «“Fondo FSC” o» sono soppresse;

    alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;

    alla lettera h), le parole: «individuate dall'articolo 108» sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 108».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo la parola: «Partenariato» sono inserite le seguenti: «2021-2027», dopo le parole: «e l'Italia» sono inserite le seguenti: «, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, le parole: «riferimento alle» sono sostituite dalle seguenti: «l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle», dopo le parole: «infrastrutture per il rischio idrogeologico e» sono inserite le seguenti: «il rischio idraulico e per» e dopo le parole: «sostegno allo sviluppo» è inserita la seguente: «sostenibile».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali»;

    alla lettera a), dopo le parole: «il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale» sono aggiunte le seguenti: «in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni»;

    alla lettera c), dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «; i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo di ciascun anno, alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari»;

   al comma 2, le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia di cui al medesimo comma 1» edopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «dal FSC»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060»;

    alla lettera b), dopo le parole: «anche per esaurimento delle risorse,» sono inserite le seguenti: «con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,»;

    alla lettera c), le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del FSC», le parole: «e con le risorse del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «e a valere sulle risorse del PNRR» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)»;

    alla lettera h), le parole: «118-bis del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «118-bis del regolamento»;

    alla lettera l), le parole: «del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge»;

   al comma 3, alinea, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «trasmessi ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi ai sensi del comma 3», dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 5» sono aggiunte le seguenti: «, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi»;

   al comma 6, le parole: «di programmi, che» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi che» e le parole: «dei trasporti, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «dei trasporti trasmettono»;

   al comma 7, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge», le parole: «al primo periodo,» sono soppresse e le parole: «e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo la parola: «Stato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, dopo le parole: «per il Sud» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, dopo le parole: «per il Sud» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027»;

   al comma 4, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 6:

   al comma 1, dopo le parole: «sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali, regionali e locali» e le parole: «Programma nazionale di assistenza tecnica—Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «Programma nazionale di assistenza tecnica—Capacità per la coesione 2021-2027»;

   al comma 2, la parola: «deliberazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «delibera», le parole: «n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017», le parole: «n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «n. 36/2020», le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024» e dopo le parole: «del predetto Programma» sono aggiunte le seguenti: «operativo complementare»;

   al comma 3, le parole: «del decreto-legge n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 152», le parole: «comma 8,.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8.», le parole: «all'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisizione» e dopo le parole: «criteri di ammissibilità del Programma» sono inserite le seguenti: «operativo complementare»;

   al comma 4, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024» e le parole: «del decreto-legge n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 152»;

   al comma 5, le parole: «delle e regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni», dopo le parole: «primo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione 2021-2027»;

   al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.
  6-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unità di personale dell'area dei funzionari e di 150 unità di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.
  6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-ter è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter è altresì autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024 e a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.
  6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6-septies. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6-octies. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: “da legge,” sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: “stabiliti per legge o” sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)”».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis.(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali) – 1. Al fine di fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali e provinciali e di riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all'albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.330.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

  All'articolo 7:

   al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «modalità di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» sono sostituite dalle seguenti: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus» e le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del FSC» e, al secondo periodo, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e dopo le parole: «delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 3, le parole da: «In caso di inerzia» fino a: «ovvero dei relativi soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi i compiti e le funzioni dell'Autorità di gestione, in caso di inerzia o inadempimento dei soggetti attuatori degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4», le parole: «assegna all'amministrazione responsabile ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «assegna, sentita l'Autorità di gestione,» e dopo le parole: «Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

   al comma 4, dopo le parole: «Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3» e le parole: «del decreto-legge n. 77 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 77 del 2021»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

  All'articolo 8:

   al comma 1, alinea, le parole: «(regolamento STEP)» sono sostituite dalla seguente: «(STEP)»;

   al comma 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2021/1056» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021» e dopo le parole: «indicate al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 4, le parole: «11 e 12 , del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «11 e 12 del regolamento»;

   al comma 6, dopo le parole: «lettere a) e b)sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 9:

   al comma 1, le parole: «programmi e progetto» sono sostituite dalle seguenti: «programmi e progetti».

  All'articolo 10:

   al comma 1, alinea, al primo periodo, le parole: «n. 25 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «n. 25/2023 del 3 agosto 2023» e, al terzo periodo, le parole: «delibera di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delibera adottata ai sensi del primo periodo»;

   al comma 2, le parole: «interventi, cui» sono sostituite dalle seguenti: «interventi ai quali»;

   al comma 3, le parole: «delibera del CIPESS di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS adottata ai sensi del comma 1» e dopo le parole: «assegnate ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 4, dopo le parole: «assegnate ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025”».

  All'articolo 11:

   al comma 1, dopo la parola: «nazionale,» sono inserite le seguenti: «di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione» e le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: “Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater” sono soppresse e le parole: “Fondo perequativo infrastrutturale” sono sostituite dalle seguenti: “Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno”»;

   al comma 2, le parole: «fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno», le parole: «aeroportuali, idriche» sono sostituite dalle seguenti: «aeroportuali e idriche» e dopo la parola: «assistenziali» sono inserite le seguenti: «, per la cura dell'infanzia»;

   al comma 3:

    all'alinea, la parola: «adottato» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

    alla lettera a):

     all'alinea, le parole: «fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno»;

     al numero 1), le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;

     al numero 7), le parole: «dal Piano complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli investimenti complementari» e le parole: «per realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione»;

    alla lettera b), le parole: «l'amministrazione statale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana»;

    alla lettera c):

     al numero 1) è premesso il seguente:

    «01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio»;

     al numero 2), le parole: «servizi educativi, sanitari o assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici»;

   il comma 4 è soppresso;

   al comma 6, le parole: «che non abbia» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano»;

   al comma 7, le parole: «dell'articolo 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1» e dopo le parole: «nei territori di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 8, le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

  All'articolo 12:

   al comma 2, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud»;

   al comma 3, le parole: «e per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «e il PNRR».

  All'articolo 13:

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024»;

   al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

   al comma 5, dopo le parole: «commi 2 e 4» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «ed imputati sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «con imputazione alla quota».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione) – 1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “più sviluppate,” sono inserite le seguenti: “e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,”.
  2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

  All'articolo 14:

   al comma 1, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 2, dopo le parole: «400 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020» sono soppresse;

   al comma 3, lettera b), capoverso 14-bis, le parole: «comma 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13-bis», le parole: «marino costiera» sono sostituite dalla seguente: «marino-costiera», dopo le parole: «di cui al comma 14» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» è inserita la seguente: «(VIA)» e le parole: «assoggettati a VAS» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS)»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, introdotto dal comma 3, lettera b), del presente articolo, all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “valutazione ambientale” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA,”.
  3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la Sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della Sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le Sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;

   al comma 4, alinea, le parole: «n. 11 del 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2 febbraio 2024, n. 11»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

   b) al quarto periodo, le parole: “cinque unità” sono sostituite dalle seguenti: “dieci unità” e le parole: “una unità” sono sostituite dalle seguenti: “due unità”;

   c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: “Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi”;

   d) al tredicesimo periodo, le parole: “per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

   e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «piccole e microimprese» sono sostituite dalle seguenti: «piccole imprese e microimprese»;

   al comma 3, le parole: «legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09» sono sostituite dalle seguenti: «legge della regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, e alla deliberazione n. 9», le parole: «leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «leggi della regione Calabria 28 luglio 2021, n. 28, e 28 dicembre 2021, n. 43» e le parole da: «aventi ad oggetto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di 5.500.000 euro e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 di euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 di euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

   al comma 4, le parole: «di limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: “destinata all'autoconsumo” sono inserite le seguenti: “anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
  4-ter. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 ed euro 1.205.000 per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, euro 2.205.172 per l'anno 2025 ed euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima dell'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023».

  Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 15-bis. – (Accordi tra pubbliche amministrazioni e comuni)–1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 15-ter.(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva) – 1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato».

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «i termini, criteri» sono sostituite dalle seguenti: «i termini, i criteri».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «professionali localizzate» sono sostituite dalle seguenti: «professionali, localizzate»;

   al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale»;

   al comma 3, lettera a), la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma»;

   al comma 6, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;

   al comma 7:

    all'alinea, le parole: «al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis»;

    alla lettera b), le parole: «di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1;»;

    alla lettera c), la parola: «oltre» è sostituita dalle seguenti: «di valore superiore a»;

   al comma 8, le parole: «di Naspi» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)», le parole: «di cui al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge» e le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 12»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

  «Art. 17-bis. – (Modifiche alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa - ISCRO) – 1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale” sono sostituite dalle seguenti: “L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale”;

   b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13”».

  All'articolo 18:

   al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale»;

   al comma 3, lettera a), la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma»;

   al comma 5, le parole: «la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016» sono sostituite dalle seguenti: «la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

   al comma 6, le parole: «il sud» sono sostituite dalle seguenti: «il Sud» e dopo la parola: «vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

   al comma 7:

    all'alinea, le parole: «disposizioni al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento» e le parole: «sugli aiuti» sono sostituite dalle seguenti: «, relativo agli aiuti»;

    alla lettera b), dopo le parole: «75 per cento» sono inserite le seguenti: «dell'investimento»;

    alla lettera c), la parola: «oltre» è sostituita dalle seguenti: «di valore superiore a» e dopo le parole: «70 per cento» sono inserite le seguenti: «dell'investimento»;

   al comma 8, le parole: «di Naspi» sono sostituite dalle seguenti: «della NASpI», le parole: «di cui al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto-legge» e le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 12».

  All'articolo 19:

   al comma 1, le parole: «articoli 17 e 18 delle società» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 17 e 18, delle società», le parole: «Italia S.p.A., Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «Italia S.p.A. e Agenzia nazionale», le parole: «ed Ente Nazionale Microcredito» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Ente nazionale per il microcredito», le parole: «all'Ente Nazionale Microcredito» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente nazionale per il microcredito» e le parole: «ed erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'erogazione»;

   al comma 4, dopo le parole: «Ministero del lavoro» sono inserite le seguenti: «e delle politiche sociali» e le parole: «con le piattaforme regionali nonché dei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti».

  All'articolo 20:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «quanto ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a»;

    alla lettera b), le parole: «quanto ad euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a» e le parole: «risorse del PNRR programma» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del PNRR relative al programma».

  All'articolo 21:

   al comma 2, le parole: «e non è cumulabile» sono sostituite dalle seguenti: «, non è cumulabile» e le parole: «, ma è compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «ed è compatibile»;

   al comma 3, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del testo unico di cui al decreto»;

   al comma 4, la parola: «adottato» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

   al comma 7, al terzo periodo, le parole: «L'INPS, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede» e le parole: «ai primi due periodi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al primo e al secondo periodo» e, al quinto periodo, le parole: «dai primi due periodi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo periodo,» e le parole: «e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028,».

  All'articolo 22:

   al comma 2, le parole: «soggetti che alla data» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti che, alla data»;

   al comma 3, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;

   al comma 7, quarto periodo, le parole: «dal primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo periodo,» e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;

   al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», alle parole: «per la definizione» sono premesse le seguenti: «le modalità» e le parole: «con INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS»;

   al comma 11, le parole: «a 10, del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a 10 del presente articolo».

  All'articolo 23

   al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica», le parole: «comma seguente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo la parola: «(INAIL)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, le parole: «Zona Economica Speciale» sono sostituite dalla seguente: «ZES», le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» e le parole: «annualmente individuate» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente individuati»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «e di 115,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e 115,7 milioni» e, al quarto periodo, le parole: «del presente comma pari a» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a», le parole: «e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027,» e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;

   al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «e per la definizione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità per la definizione» e le parole: «con INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS».

  All'articolo 24:

   al comma 1, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica»;

   al comma 2, le parole: «Zona economica Speciale» sono sostituite dalla seguente: «ZES»;

   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato»;

   al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3»;

   al comma 7, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2026, e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e» e, al quarto periodo, le parole: «primo periodo del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo,», le parole: «per il 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024», le parole: «per l'anno 2026, e a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e» e le parole: «delle procedure dei vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure, dei vincoli»;

   al comma 9, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «e per la definizione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità per la definizione» e le parole: «con INPS» sono sostituite dalle seguenti: «con l'INPS»;

   alla rubrica, le parole: «Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica».

  Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

  «Art. 24-bis.(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “a ottantuno mesi” sono sostituite dalle seguenti: “a novanta mesi”;

   b) al comma 7, le parole: “per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024”.

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 6.600.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  All'articolo 25:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «(NASPI) e quelli di Indennità» sono sostituite dalle seguenti: «(NASpI) e quelli dell'indennità», al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, al terzo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

   alla rubrica, le parole: «e di Indennità» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennità».

  All'articolo 26:

   al comma 5, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 27:

   al comma 1, le parole: «(regolamento STEP)» sono sostituite dalla seguente: «(STEP)»;

   al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

   al comma 3, le parole: «lavoratori, e che» sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori e che»;

   al comma 4, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

  All'articolo 28:

   al comma 1:

    al capoverso 10, le parole: «il direttore dei lavori o il committente,» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dei lavori, o il committente»;

    al capoverso 11, dopo le parole: «responsabile del progetto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 28-bis. – (Proroga delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili) – 1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

  Art. 28-ter. – (Disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.) – 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: “5,8 milioni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “24,2 milioni” e le parole: “8,3 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “34,6 milioni”».

  All'articolo 29:

   al comma 1, le parole: «“regioni meno sviluppate"» sono sostituite dalle seguenti: «regioni meno sviluppate» e le parole: «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» sono sostituite dalle seguenti: «Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: “nell'anno scolastico 2023/2024” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025”»;

   al comma 3, le parole: «età 0-6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «età da zero a sei anni»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «in esecuzione» sono soppresse, al terzo periodo, dopo le parole: «euro per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025;» e, dopo il quarto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 30:

   al comma 1, le parole: «del citato programma», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del progetto di cui al medesimo primo periodo», le parole: «stanziamento di cui» sono sostituite dalla seguente: «stanziamento», le parole: «modificazione, dalla legge 1» sono sostituite dalle seguenti: «modificazioni, dalla legge 1°» e le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 7 luglio 2024».

  All'articolo 31:

   al comma 1, le parole: «Ricerca innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca, innovazione», le parole: «di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «la collaborazione», le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «i contenuti e obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti e gli obiettivi»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «programmi, di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «programmi di competenza»;

    alla lettera a), le parole: «Ricerca innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca, innovazione» e le parole: «del PN» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma nazionale»;

    alla lettera b), le parole: «27 luglio 2021, n. 48» sono sostituite dalle seguenti: «n. 48/2021 del 27 luglio 2021», le parole: «per l'Innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'innovazione» e la parola: «euro» è sostituita dalle seguenti: «di euro»;

   al comma 4, le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

  All'articolo 32:

   al comma 1, dopo le parole: «a sostenere la rigenerazione urbana» sono inserite le seguenti: «evitando ulteriore consumo di suolo» e le parole: «nonché a contrastare» sono sostituite dalle seguenti: «a contrastare»;

   al comma 2, al primo periodo, la parola: «, adottato» è sostituita dalle seguenti: «, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e dopo le parole: «del comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  All'articolo 33:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «i contenuti e obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti e gli obiettivi», le parole: «Ricerca innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ricerca, innovazione», le parole: «adottato, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto» e le parole: «con la Conferenza Stato – Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

    alla lettera a), le parole: «aree industriali produttive» sono sostituite dalle seguenti: «aree industriali, produttive» e le parole: «comuni superiori a» sono sostituite dalle seguenti: «comuni con popolazione superiore a»;

   al comma 3, le parole: «a valere sul Fondo FSC» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul FSC» e le parole: «aree di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «Struttura di missione ZES unica» sono sostituite dalle seguenti: «Struttura di missione ZES» e le parole: «n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «n. 162» e, al secondo periodo, dopo le parole: «citato Programma» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  Nel capo VI del titolo I, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 33-bis. – (Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti) – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Art. 33-ter. – (Ulteriori disposizioni in materia di investimenti) – 1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infraregionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

   a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Trissino, per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

   b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;

   c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare “Ex Matteo Rota” di via Garibaldi a Bergamo.

  2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 34:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «aree urbane caratterizzati» sono sostituite dalle seguenti: «aree urbane caratterizzate» e, al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «da determinate con» sono sostituite dalle seguenti: «da determinare con».

  All'articolo 35:

   al comma 1, le parole: «Ministero dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'interno»;

   al comma 2, alinea, dopo le parole: «seguenti ambiti» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «:».

  Nel capo VIII del titolo I, dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

  «Art. 35-bis. – (Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza) – 1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
  2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

  Al titolo II, la partizione: «Capo I – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI» è soppressa.

  All'articolo 36:

   al comma 1, capoverso 1-bis, le parole: «investimento 2.1b)» sono sostituite dalle seguenti: «investimento 2.1.b,».

  L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

  «Art. 37. – (Disposizioni finanziarie) – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come ridotta dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;

   b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che è corrispondentemente ridotto;

   c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34».

  Dopo l'articolo 37 è inserita la seguente partizione: «TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI».

  All'articolo 38 è premesso il seguente:

  «Art. 37-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: definisce il quadro normativo nazionale finalizzato aggiungere le seguenti: a rafforzare il monitoraggio delle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione,.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto alle Camere con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso alle Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, sostituire le parole: esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione con le seguenti: concorrente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
1.2. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione, del 7 gennaio 2014.
*1.4. Donno, Dell'Olio, Torto, Carmina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione, del 7 gennaio 2014.
*1.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione, del 7 gennaio 2014.
*1.6. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
1.7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: risorse idriche; aggiungere le seguenti: crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriali; rischi di desertificazione;.
2.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: infrastrutture per il rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: , ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: energia; aggiungere le seguenti: ; transizione digitale dei territori, riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;.
2.2. Grimaldi, Piccolotti, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: infrastrutture per il rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: , ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,.
*2.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: infrastrutture per il rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: , ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,.
*2.4. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, dopo le parole: infrastrutture per il rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: , ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,.
*2.5. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: per la protezione dell'ambiente; aggiungere le seguenti: messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;.
2.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: trasporti e mobilità sostenibile; aggiungere le seguenti: messa in sicurezza della rete viaria nazionale, con particolare riguardo alle strade di competenza regionale, provinciale o comunale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche.
2.7. Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: energia; aggiungere le seguenti: riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;.
*2.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: energia; aggiungere le seguenti: riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;.
*2.9. Grimaldi, Bonelli, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: energia; aggiungere le seguenti: riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;.
*2.10. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo la parola: energia; aggiungere le seguenti: infrastrutture scolastiche sostenibili;.
**2.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la parola: energia; aggiungere le seguenti: infrastrutture scolastiche sostenibili;.
**2.12. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, dopo la parola: energia; aggiungere le seguenti: transizione digitale dei territori.
*2.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la parola: energia; aggiungere le seguenti: transizione digitale dei territori.
*2.14. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo la parola: energia; aggiungere la seguente: turismo.
2.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: transizioni digitale e verde aggiungere le seguenti: ; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori.
2.16. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: per le transizioni digitale e verde aggiungere le seguenti: ; occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della specializzazione intelligente 2021-2027.
*2.17. Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: per le transizioni digitale e verde aggiungere le seguenti: ; occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della specializzazione intelligente 2021-2027.
*2.18. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: per le transizioni digitale e verde aggiungere le seguenti: ; occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della specializzazione intelligente 2021-2027.
*2.19. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: transizioni digitale e verde aggiungere le seguenti: ; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale.
2.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico ReGiS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.21. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Unione delle province d'Italia (UPI) aggiungere le seguenti: e prevede la partecipazione del partenariato.
3.1. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014.
*3.2. Donno, Dell'Olio, Torto, Carmina.

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014.
*3.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2.
**3.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2.
**3.5. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) assicura la conformità degli interventi al principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
3.6. Grimaldi, Zanella, Bonelli.

  Al comma 2, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale,.
*3.7. Grimaldi, Zaratti, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale,.
*3.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: , dai rappresentanti delle forze economiche e sociali,.
3.10. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del Terzo settore.
3.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e prevede la partecipazione del partenariato.
3.12. Donno, Dell'Olio, Torto, Carmina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, alle sedute della Cabina di regia partecipano rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della Cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.13. Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle parti sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.14. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: un più efficiente utilizzo con le seguenti: il completo utilizzo e sostituire le parole: individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito con le seguenti: predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento.

  Conseguentemente, ai commi 2 e 3 e alla rubrica, sopprimere, ovunque ricorre, la parola: prioritari.
4.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, aggiungere le seguenti: sentite le province,.
*4.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, dopo le parole: i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, aggiungere le seguenti: sentite le province,.
*4.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la parola: individuano aggiungere le seguenti: , previa consultazione del partenariato economico e sociale,.
4.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione aggiungere le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza di ciascun programma deputato a specifiche funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del programma.
*4.6. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione aggiungere le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza di ciascun programma deputato a specifiche funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del programma.
*4.7. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione aggiungere le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza di ciascun programma deputato a specifiche funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del programma.
*4.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , previo coinvolgimento dei predetti Comitati,.
4.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;.
4.10. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

   m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

   m-ter) interventi mirati alla formazione e istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori;

   m-quater) interventi mirata a progetti per agevolare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché l'inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee.
4.11. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
4.12. Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Sopprimere il comma 7-bis.
4.13. Zanella, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo: «Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto».
4.15. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette aggiungere le seguenti: al Parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e.
5.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente aggiungere le seguenti: al Parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e.
5.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati.
5.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, dopo le parole: una specifica azione di monitoraggio aggiungere le seguenti: , che preveda il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,.
5.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato istituzionale ed economico e sociale.
*5.5. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato istituzionale ed economico e sociale.
*5.6. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato istituzionale ed economico e sociale.
*5.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno.
5.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono di norma almeno due volte l'anno.
5.9. Grimaldi, Zaratti, Zanella.

ART. 6.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al rafforzamento dell'azione delle province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei comuni del loro territorio.
6.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, sostituire le parole: Governance e capacità istituzionale 2014-2020 con le seguenti: Città metropolitane 2014-2020.
6.2. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: selezionato sulla base delle predette disposizioni aggiungere le seguenti: e alle medesime condizioni contrattuali e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermi restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4.
*6.3. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: selezionato sulla base delle predette disposizioni aggiungere le seguenti: e alle medesime condizioni contrattuali e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermi restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4.
*6.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: selezionato sulla base delle predette disposizioni aggiungere le seguenti: e alle medesime condizioni contrattuali e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermi restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4.
*6.5. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027, la copertura è a carico del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, destinato alle amministrazioni diverse da quelle regionali.
6.6. Grimaldi, Mari, Zanella, Borrelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura è a carico del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, destinato alle amministrazioni diverse da quelle regionali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
6.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, sostituire le parole: non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 con le seguenti: sono a tempo indeterminato.
*6.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, sostituire le parole: non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 con le seguenti: sono a tempo indeterminato.
*6.9. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione, presso le amministrazioni di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
**6.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione, presso le amministrazioni di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
**6.11. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione, presso le amministrazioni di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
**6.12. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.
*6.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.
*6.14. Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.».
**6.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.».
**6.16. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.».
**6.17. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate,.
*6.18. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate,.
*6.19. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, dopo le parole: disponibili sul mercato aggiungere le seguenti: e selezionate con procedura pubblica per titoli e colloquio.
6.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5.
7.1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio.
7.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che risultano conclusi con le seguenti: che risultano in stato di attuazione.
*7.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che risultano conclusi con le seguenti: che risultano in stato di attuazione.
*7.4. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 8.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: anche realizzati da grandi imprese con le seguenti: realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e hub tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni con le seguenti: realizzati dalle piccole e medie imprese o dalle imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, dalle aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, digital hubs (eDIH e DIH) e competence centre.
8.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lo sviluppo aggiungere la seguente: sostenibile.
8.2. Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/435.
8.3. Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento aggiungere le seguenti: e al riesame intermedio e importo di flessibilità e al quarto periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027.
*8.4. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento aggiungere le seguenti: e al riesame intermedio e importo di flessibilità e al quarto periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027.
*8.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento aggiungere le seguenti: e al riesame intermedio e importo di flessibilità.
8.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, dopo le parole: di approvazione della Commissione europea, aggiungere le seguenti: e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,.
8.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione e sostituire le parole: può essere disposta con le seguenti: è disposta.
10.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri procede aggiungere le seguenti: , su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,.
10.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: su richiesta della regione interessata,.
10.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: può essere disposta un'assegnazione aggiungere le seguenti: pari al 20 per cento.
10.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.
10.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
*10.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
*10.7. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 2.
10.8. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi proposti dalle regioni, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il termine di 30 giorni.
10.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede aggiungere le seguenti: , previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione,.
10.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: di spese di investimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle regioni ed alle province autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023.
  5-quater. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021-2027, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle regioni e alle province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le regioni e le province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014-2020 per almeno l'80 per cento dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le regioni e le province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord.
10.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 5, dopo le parole: di spese di investimento aggiungere le seguenti: e di spese correnti.
10.12. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 5, sostituire le parole: senza vincoli di riparto tra i programmi con le seguenti: fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
10.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1 Al fine di scongiurare la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, volta a consentire l'approvazione, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'importo complessivo pari a euro 2.318.000.000, di cui 718 milioni di euro imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 1.600 milioni di euro imputati sulla quota afferente alla Regione Siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020 è rifinanziata secondo le annualità di seguito indicate:

   a) quanto alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 718 milioni di euro: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 148 milioni di euro per l'anno 2029;

   b) quanto alla quota afferente alla Regione Siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020, per un importo pari a 1.600 milioni di euro: 103 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 940 milioni di euro per l'anno 2028 e 357 milioni di euro per l'anno 2029.

  5.2 Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) le risorse di cui al comma 5.1, sono assegnate alla Regione Siciliana e alla regione Calabria per il finanziamento di interventi prioritari per l'adeguamento e il potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari e il risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché per favorire l'inclusione sociale.
  5.3 Agli oneri derivanti dal comma 5.1, determinati nel limite massimo di 173 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 1.340 milioni di euro per l'anno 2028 e 505 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
10.14. Iaria, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.
  5-quater. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.
10.15. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: «è consentito,» sono inserite le seguenti: «esclusivamente entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 5. Modifiche successive sono possibili».
10.16. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

  5-ter. I comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
10.17. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna provincia.
10.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027.
10.02. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 11.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno con le seguenti: Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033;

   al comma 3, lettera a), sostituire le parole: del fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno con le seguenti: di cui al comma 2;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.
11.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziate sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infraregionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale”. Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

   «1-bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle regioni e delle province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

   a) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

   b) dell'estensione delle superfici territoriali;

   c) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

   d) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

   e) della densità della popolazione e delle unità produttive;

   f) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi. Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle regioni e delle province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

    1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

    2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

    3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

    4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

   1-bis.1. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle regioni e delle province autonome individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi»;

   c) il primo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: «L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036»;

   d) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   e) il comma 1-quinquies è abrogato;

   f) al comma 1-sexies, le parole: «dal terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo»;

   g) al comma 2, le parole: «, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,» sono sostituite dalla seguente: «gli».
11.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire l'alinea della lettera a) con il seguente:

   a) l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:.
11.3. Grimaldi, Borrelli, Zanella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Sicilia, Sardegna aggiungere le seguenti: , con priorità nei territori dei comuni in cui sono allestiti punti di crisi per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza, ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
11.4. Carmina.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: aeroportuali e idriche aggiungere le seguenti: dando priorità agli interventi concernenti l'intermodalità,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o con le seguenti: devono prioritariamente consistere;

   al comma 3, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

    7-bis) della presenza, nel territorio su cui insiste l'intervento di aree di crisi industriale, di siti di interesse nazionale per le bonifiche, di aree della Rete Natura 2000 con relativi Piani di gestione approvati.
11.5. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:

   a) quanto a 3.080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonché garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera a), alinea, sostituire le parole: di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma con le seguenti: di cui ai commi 2 e 2-bis per ciascuna regione;

   alla rubrica, sopprimere le parole: per il Mezzogiorno.
11.7. Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022.
11.8. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.9. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022;.
11.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3-bis) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento rispetto al rischio di spopolamento del territorio, determinato sulla base dei seguenti indicatori: densità abitativa (per Kmq); tasso di crescita naturale (per 1.000 residenti); tasso migratorio totale (per 1.000 residenti); indice di vecchiaia (percentuale); quota percentuale di popolazione in età attiva;.
11.11. Carmina.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. Al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantadue mesi»;

    2) al comma 7, le parole: «degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2022, 2023, 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025»;

    3) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse.

   b) all'articolo 7-bis:

    1) al comma 2, dopo le parole: «proporzionale alla popolazione residente» sono aggiunte le seguenti: «, inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».

  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.12. Aiello, Iaria, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «proporzionale alla popolazione residente» sono aggiunte le seguenti «, inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».
11.13. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: «in conformità all'obiettivo» sono aggiunte le seguenti: «del 40 per cento».
11.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
11.15. Fede, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Iaria, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.
  8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 8-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 179, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 8-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11.16. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.01. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle Camere entro i successivi 30 giorni.
12.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
12.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto.
12.3. Grimaldi, Zaratti, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è destinata, rispettivamente, alla regione Sardegna e alla Regione Siciliana.
12.4. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di migliorare l'efficacia dei contratti di sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

   a) una quota delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di sviluppo, al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

   b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei contratti di sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.
12.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 13.

  Al comma 2, sostituire le parole: 80 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: , in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027.
13.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 13-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo le parole: «più sviluppate» sono inserite le seguenti: con le seguenti: le parole: «più sviluppate» sono sostituite dalle seguenti: «meno sviluppate».
13-bis.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 4.
14.3. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. L'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 è abrogato.
14.4. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4-bis.
14.5. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 15.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo, si applicano i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.
15.1. Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)

  1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Il Piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.
  3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.
  4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.01. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 16.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'inserimento al lavoro aggiungere le seguenti: , nonché alla nascita di nuove imprese,
16.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,.
*16.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,.
*16.3. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 1, dopo le parole: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,.
*16.4. Grimaldi, Mari, Zaratti.

ART. 17.

  Al comma 2, sostituire le parole: o società tra professionisti con le seguenti: società tra professionisti, studi associati o società di professionisti.
17.1. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
17.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

   c) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
17.3. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
17.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
17.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
17.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle libere associazioni di professionisti.
17.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
17.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma.
*17.9. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma.
*17.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
17.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17.12. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 17-bis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17-bis.1. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 18.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
18.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: giovani di età inferiore ai trentacinque anni con le seguenti: soggetti di età inferiore ai quarantacinque anni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 10, sostituire le parole: 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 524 milioni di euro per l'anno 2025;

   b) all'articolo 20, comma 1:

    1) alinea, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: pari a 900,5 milioni di euro complessivi, di cui 102 milioni di euro per l'anno 2024 e 798,5 milioni di euro per l'anno 2025;

    2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
18.2. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: giovani di età inferiore ai trentacinque anni con le seguenti: soggetti di età inferiore ai quaranta anni;

  Conseguentemente:

   a) al comma 10, sostituire le parole: 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 56,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 509 milioni di euro per l'anno 2025;

   b) all'articolo 20, comma 1:

    1) all'alinea, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: pari a 870,5 milioni di euro complessivi, di cui 87 milioni di euro per l'anno 2024 e 783,5 milioni di euro per l'anno 2025;

    2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
18.3. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: trentacinque anni di età aggiungere le seguenti: , residenti nei territori di cui al comma 1 e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della richiesta di finanziamento,.
18.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, dopo le parole: sportelli regionali per le imprese, aggiungere le seguenti: le Associazioni imprenditoriali,;

   b) al comma 7, lettera a):

    1) al primo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 50.000;

    2) al secondo periodo, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 70.000.
18.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81.;

   b) al comma 5, in fine aggiungere in fine le seguenti parole: , e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

   c) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
18.7. Grimaldi, Borrelli, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
18.8. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
18.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
18.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
18.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*18.12. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*18.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 7, lettera a), primo periodo, e ovunque ricorrono, dopo le parole: sede legale aggiungere le seguenti: e operativa.
18.14. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 9, sopprimere le parole: Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e.
18.16. Barzotti.

ART. 19.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: all'Ente Nazionale per il Microcredito aggiungere le seguenti: , nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale.
19.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.
19.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-ter. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
19.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e del 31 marzo 2024 per l'anno 2023, purché pervenute non oltre il 30 settembre 2024.
*20.02. Grimaldi, Ghirra, Mari.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e del 31 marzo 2024 per l'anno 2023, purché pervenute non oltre il 30 settembre 2024.
*20.03. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 21.

  Al comma 4, dopo le parole: nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*21.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, dopo le parole: nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*21.2. Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo le parole: nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*21.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40 per cento degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: e al Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
21.4. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 22.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027.
22.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da tempo determinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.;

   b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.
22.2. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 1, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.
22.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti: , aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,.
*22.4. Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti: , aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,.
*22.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento.
22.6. Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
22.7. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
22.8. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.9. Aiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
22.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: per un periodo massimo di 36 mesi.
22.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40 per cento degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
22.13. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 10, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.14. Tucci.

  Al comma 10, dopo le parole: , nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*22.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 10, dopo le parole: , nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*22.16. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
22.17. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

  1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 180, le parole: «di tre o più figli» sono soppresse;

   b) il comma 181 è abrogato.

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

  1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolamenterà la norma.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013 n. 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 180 le parole: «di tre o più figli» sono soppresse;

   b) il comma 181 è abrogato.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
23.2. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 con le seguenti: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027.
23.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: per un periodo massimo di ventiquattro mesi con le seguenti: per un periodo massimo di trentasei mesi.
23.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti: aumentati a trentasei mesi in caso di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
*23.5. Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Al comma 1, dopo le parole: un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti: aumentati a trentasei mesi in caso di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
*23.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: le lavoratrici di cui al comma seguente inserire le seguenti: o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato delle stesse da tempo determinato a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.7. Tucci.

  Al comma 2, dopo le parole: della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2;

   a) dopo le parole: nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale;

   b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.
23.8. Tucci.

  Al comma 2, dopo le parole: in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.
23.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale e dopo le parole: nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.
23.10. Grimaldi, Mari, Zanella, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
23.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, sostituire le parole: da almeno ventiquattro mesi con le seguenti: da almeno dodici mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il limite di spesa relativo ai benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.13. Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
23.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.16. Carotenuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40 per cento degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
23.17. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 7, dopo le parole; nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*23.18. Grimaldi, Piccolotti, Mari.

  Al comma 7, dopo le parole; nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*23.19. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 24.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, dal 1° settembre 2024 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro o unità produttiva sia situata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
24.1. Scerra, Aiello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti nei limiti di spesa di 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 294,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 2027, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
24.2. Scerra.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 con le seguenti: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027.
24.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.
*24.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.
*24.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.
*24.6. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, dopo il comma aggiungere il seguente:

  7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.7. Barzotti.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
24.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

  Conseguentemente, al comma 7:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: , di 294,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2028;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a ulteriori 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.10. Scerra.

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
*24.11. Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
*24.12. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti.
**24.13. Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti.
**24.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino a 10 con le seguenti: fino a 50.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
24.15. Scerra.

  Al comma 3, sostituire le parole: da almeno ventiquattro mesi con le seguenti: da almeno dodici mesi.
24.16. Torto.

  Al comma 10, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
24.17. Scerra.

  Al comma 10, dopo le parole: , nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma.
*24.18. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 10, dopo le parole: , nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma.
*24.19. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, dopo le parole: , nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma.
*24.20. Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24.1.
(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato.
**24.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24.1.
(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato.
**24.02. Grimaldi, Zaratti, Mari.

ART. 25.

  Al comma 1, sostituire le parole: d'ufficio con le seguenti: su base volontaria e a seguito di specifica richiesta.
25.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti d'ufficio con le seguenti: sono iscritti su base volontaria e a seguito di specifica richiesta.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*25.2. Barzotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti d'ufficio con le seguenti: sono iscritti su base volontaria e a seguito di specifica richiesta.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*25.3. Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

   a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

   b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

   c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
25.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
25.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa inserire le seguenti: , nonché dei richiedenti Supporto formazione e lavoro.
25.7. Carotenuto.

  Sopprimere il comma 2.
25.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono inserite le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1.».
25.9. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

   «11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.01. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.02. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.03. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Rifinanziamento fondo nuove competenze)

  1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 26.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: , sentite le regioni e le parti sociali,.
*26.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: , sentite le regioni e le parti sociali,.
*26.2. Grimaldi, Zaratti, Mari.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, per il tramite del canale della cooperazione applicativa, le posizioni vacanti pubblicate sui portali regionali gestiti dai centri per l'impiego.
26.3. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai datori di lavoro inserire le seguenti: , per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,.
26.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai datori di lavoro inserire le seguenti: , per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,;

   b) al comma 2 dopo le parole: nazionali e internazionali inserire le seguenti: , per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,;

   c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.
*26.5. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai datori di lavoro inserire le seguenti: , per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,;

   b) al comma 2 dopo le parole: nazionali e internazionali inserire le seguenti: , per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,;

   c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.
*26.6. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
**26.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
**26.8. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
**26.9. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente:

   «d-quater) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».
26.11. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 27.

  Al comma 2, dopo le parole: sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione aggiungere le seguenti: , a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,.
27.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: criteri di partecipazione inserire le seguenti: a partire dalla compresenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.
27.2. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 2, dopo le parole: la composizione inserire le seguenti: che deve in ogni caso comprendere le parti sociali.
27.3. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione aggiungere le seguenti: a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.
27.4. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta.
27.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 250 lavoratori con le seguenti: 200 lavoratori;

   b) sostituire le parole: almeno un biennio con le seguenti: almeno 12 mesi;

   c) dopo le parole: senza soluzione di continuità inserire le seguenti: , nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,.
27.6. Aiello.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 250 lavoratori con le seguenti: 200 lavoratori.
27.7. Tucci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: almeno un biennio con le seguenti: almeno 12 mesi.
27.8. Barzotti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: senza soluzione di continuità inserire le seguenti: , nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,.
27.9. Aiello.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da almeno un biennio con le seguenti: da almeno un anno.
27.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari o superiore a 250 lavoratori con le seguenti: pari o superiore a 50 lavoratori.
27.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga del Contratto di espansione)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.01. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istituzione «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni»)

  1. Al fine di limitare la dispersione delle competenze acquisite, combattere il divario digitale, e sostenere la massima inclusione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per la riqualificazione professionale dei lavoratori impiegati nella filiera delle Telecomunicazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.010. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 28-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole da: le parole: «5,8 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento»;

   b) le parole: «5,8 milioni» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «38,8 milioni»;

   c) all'ultimo periodo, le parole «8,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti «55,4 milioni».
28-ter.1. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

ART. 29.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione degli interventi da finanziare è effettuata anche attraverso l'utilizzo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica.
29.1. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 18,513 milioni con le seguenti: 271,5 milioni e le parole: 4,513 milioni con le seguenti: 257,5 milioni.
29.3. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 18,513 milioni con le seguenti: 74,05 milioni e le parole: 4,513 milioni con le seguenti: 60,05 milioni.
29.4. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma è disposta la riapertura dei termini dei bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, scaduti il 30 maggio 2024.
29.5. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 31.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma Nazionale inserire le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*31.2. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma Nazionale inserire le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*31.3. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 32.

  Al comma 1, sostituire le parole: provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative con le seguenti parole: ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative.
*32.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative con le seguenti parole: ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative.
*32.2. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative con le seguenti parole: ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative.
*32.3. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane inserire le seguenti: , e previo parere della Regione competente,;

   b) al comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: , e previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
32.4. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.
32.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma inserire le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*32.6. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma inserire le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*32.7. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Sopprimere il comma 2-bis.
32.8. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco.
32.9. Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 2-bis sostituire il secondo periodo con il seguente: Le opere di cui al primo periodo, qualora ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
32.10. Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

   a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

   b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

   c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

   d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

   e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.
  2-quater. Ai fini di cui al comma 2-ter, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-ter.
32.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

  1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

   b) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.
32.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 33.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'autoconsumo delle, inserire le seguenti: micro e piccole.
33.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della funzione produttiva.
33.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde.
33.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: dei criteri di ammissibilità della spesa inserire le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
33.5. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
33.6. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

ART. 34.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, aggiungere le seguenti parole: sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3.
34.1. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
34.2. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR inserire le seguenti: sentita la Conferenza Unificata,.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura inserire le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,;

   b) dopo le parole: valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale inserire le seguenti: un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
34.3. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: adottato, inserire le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
34.4. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR inserire le seguenti: sentita la Conferenza Unificata;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura inserire le seguenti: sentita la Conferenza Unificata;

   c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale inserire le seguenti: un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
34.5. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; inserire le seguenti: la promozione dell'attività delle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), anche con l'adozione di un nuovo modello di finanziamento che permetta di sostenere appieno i costi fissi, attraverso l'organizzazione di stagioni artistiche con una programmazione di qualità, favorendo la delocalizzazione e ampliando lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a target specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;.
34.6. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
34.7. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

ART. 35-bis.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35-bis.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi».
*36.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi».
*36.2. Grimaldi, Zaratti, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi».
*36.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga termini piccole e medie opere)

  1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto»;

   b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024»;

   c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole: «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32».
**36.02. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga termini piccole e medie opere)

  1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto»;

   b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024»;

   c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole: «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32».
**36.03. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.

ART. 37.

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

   a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
37.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

   a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.2. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.