XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 315 di lunedì 1° luglio 2024
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI
La seduta comincia alle 10,30.
PRESIDENTE. La seduta è aperta.
Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
ROBERTO GIACHETTI , Segretario, legge il processo verbale della seduta del 26 giugno 2024.
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
(È approvato).
Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 86, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).
Annunzio di petizioni.
PRESIDENTE. Invito il deputato Segretario di Presidenza a dare lettura delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni.
ROBERTO GIACHETTI, Segretario, legge:
Maurizio Scazzeri, da Torchiarolo (Brindisi), chiede disposizioni per la stabilizzazione dei docenti precari appartenenti alla classe di concorso «Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica» (A-66) (741) - alla XI Commissione (Lavoro);
Alessio Paiano, da Cavallino (Lecce), chiede la definitiva eliminazione delle prove orali nei concorsi del pubblico impiego per posizioni non dirigenziali (742) - alla XI Commissione (Lavoro);
Francesco Di Pasquale, da Cancello e Arnone (Caserta), chiede:
l'istituzione di un organismo di controllo della regolarità e dell'efficienza dei lavori pubblici (743) - alla VIII Commissione (Ambiente);
interventi per la tutela della riserva naturale del Borsacchio (744) - alla VIII Commissione (Ambiente); iniziative per la prevenzione del disagio giovanile (745) - alla XII Commissione (Affari sociali);
norme in materia di tutela dei monumenti (746) - alla VII Commissione (Cultura);
il differimento dell'abolizione del mercato tutelato per il gas naturale e l'elettricità e norme per garantire la trasparenza nel passaggio al mercato libero (747) - alla X Commissione (Attività produttive);
Rosanna Occhiodoro, da Ancona, chiede iniziative per impedire che i giovani italiani che si trovano in Ucraina siano costretti a combattere (748) - alla III Commissione (Affari esteri);
Marco Goretti, da Rimini, chiede iniziative per assicurare il rispetto della legge 4 dicembre 2017, n. 181, nell'esecuzione dell'inno di Mameli (749) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
Aurelio Rosini, da Mariglianella, Napoli, chiede modifiche all'articolo 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, concernenti la segnaletica che indica che le direzioni consentite sono la destra e la sinistra (750) - alla IX Commissione (Trasporti);
Gianni Lanzinger, da Bolzano, chiede modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale, in attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (751) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
Carlo Guglielminotti Bianco, da Biella, chiede modifiche alla recente riforma del lavoro sportivo e norme in materia di attività fisico-motorie nelle palestre (752) - alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
Aniello Traino, da Neirone (Genova), chiede misure per migliorare l'efficacia della carta «dedicata a te» di sostegno al reddito (753) - alla XII Commissione (Affari sociali);
Mauro Battistini, da Seravezza (Lucca), chiede interventi per assicurare che le imposte siano commisurate alla reale capacità contributiva del contribuente (754) - alla VI Commissione (Finanze);
Michele Vecchione, da Villa Lagarina (Trento), chiede che le celebrazioni per festività nazionali non comportino spese aggiuntive (755) - alla I Commissione (Affari costituzionali);
Maurizio Michele Blo', da Sciacca (Agrigento), e altri cittadini chiedono iniziative per la moratoria di tutte le attività di geoingegneria in Italia (756) - alla VIII Commissione (Ambiente).
Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.
PRESIDENTE. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 giugno 2024, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente):
«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport» (1937) – Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.
Discussione del disegno di legge: S. 1133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (Approvato dal Senato) (A.C. 1933) (ore 10,43).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 1933: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 1933)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista ne ha chiesto l'ampliamento.
La V Commissione (Bilancio) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Andrea Mascaretti.
ANDREA MASCARETTI , Relatore. Grazie, Presidente. Nella seduta di oggi, l'Assemblea della Camera avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, già approvato dal Senato della Repubblica, e al termine dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, che non ha introdotto modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
Mi permetta, innanzitutto, signor Presidente, di ringraziare i membri della V Commissione per il lavoro svolto con grande collaborazione tra le parti. Iniziando l'esame di questo provvedimento, volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell'ambito della revisione del PNRR, mi corre l'obbligo di ringraziare il Ministro Fitto, grazie al cui impegno l'Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del PNRR. La scorsa settimana, infatti, è stata trasmessa alla Commissione europea la richiesta di pagamento della sesta rata del nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 8,5 miliardi di euro, con il conseguimento di ulteriori 37 obiettivi e traguardi.
Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, inizialmente costituito da 38 articoli, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, risulta ora composto da 50 articoli, suddivisi in tre Titoli e 9 Capi. Come evidenziato dallo stesso preambolo del provvedimento, il decreto reca disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, essenzialmente attraverso il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027.
In questo contesto, il decreto intende accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la complementarità degli interventi della politica di coesione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo in questo modo la sinergia tra i diversi interventi da realizzare. A tale riguardo, occorre ricordare che il provvedimento dà attuazione a uno specifico traguardo della Riforma 1.9.1 della Missione 1-Componente 1 del PNRR, relativa all'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione, introdotta in occasione della revisione del medesimo Piano approvata dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre scorso.
La riforma della politica di coesione è, infatti, una delle 7 nuove riforme inserite nell'ambito della revisione del PNRR e rappresenta l'ultimo tassello di un più ampio disegno strategico di riforma avviato con l'approvazione decreto-legge n. 13 del 2023, che ha ridisegnato la governance del PNRR e della politica di coesione, e proseguito, prima, con il decreto-legge n. 124 del 2023, che ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, e, poi, con il decreto-legge n. 19 del 2024, che ha perfezionato la disciplina relativa all'attuazione del PNRR, anche attraverso interventi di accelerazione e di semplificazione delle relative procedure.
L'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace l'attuazione della politica di coesione europea assume un valore strategico per il nostro sistema economico, considerando che tale politica si sostanzia in una pluralità di programmi di investimento finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e da 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027. Si tratta, quindi, di un totale di circa 74 miliardi di euro che sono destinati a investimenti volti a ridurre i divari territoriali.
In quest'ottica, con la riforma perseguita anche attraverso il provvedimento che oggi è giunto all'esame di quest'Assemblea, si intende dare concretezza e tempestività alla politica di coesione, accelerando la spesa e rafforzando la capacità delle diverse istituzioni centrali e territoriali coinvolte nei processi di attuazione.
In particolare, nell'ambito della riforma delineata dal PNRR, si individuano alcuni settori strategici selezionati tenendo conto dell'esigenza di dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette “condizioni abilitanti”, definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le regioni che vogliono accedere ai finanziamenti europei, nonché di accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.
I settori individuati come strategici dal PNRR sono richiamati dall'articolo 2 del decreto in esame e sono, in particolare: risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e per la protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Si tratta di settori caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per i cittadini e le imprese, che, tuttavia, presentano nelle regioni del Sud un tasso di sviluppo non in linea con quello registrabile nelle altre aree del Paese. Lo sviluppo di tali settori, in particolare nelle regioni del Meridione, è pertanto fondamentale per accrescere la competitività e l'attrattività del Paese in generale e del Mezzogiorno in particolare, e per rispondere efficacemente alle sfide delle transizioni verde e digitale.
Il provvedimento rende, dunque, la politica di coesione più concreta e tempestiva, accelerando la spesa e potenziando la capacità delle istituzioni di ridurre i divari economici e sociali tra le diverse aree del Paese.
Ritengo importante sottolineare che le amministrazioni territoriali non saranno sole in questo compito, poiché il decreto prevede il rafforzamento della capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della politica di coesione, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, la riforma introduce un meccanismo incentivante per il raggiungimento degli obiettivi delle amministrazioni regionali che rispetteranno le scadenze stabilite per l'attuazione degli interventi e che potranno beneficiare di un ulteriore supporto, da parte del Governo, per il cofinanziamento dei programmi europei: questo permetterà di liberare risorse preziose per i bilanci regionali.
In estrema sintesi, i primi 3 capi del decreto, che comprendono gli articoli da 1 a 15-ter, contengono specifiche disposizioni mirate ad accelerare e a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, mutuando l'approccio orientato ai risultati sperimentato con successo con il PNRR, ferme restando le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio europeo e dai regolamenti specifici di fondo, che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'autorità di gestione del comitato di sorveglianza di ciascun programma, di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi, ove necessari.
Le successive disposizioni del decreto-legge recano misure specifiche di natura settoriale connesse all'attuazione delle politiche di coesione, mettendo in campo interventi, anche molto significativi, sul piano finanziario, attraverso l'utilizzo delle risorse europee.
Nell'ambito del lavoro segnalo, in primo luogo, gli incentivi per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia e la misura Resto al Sud 2.0, ai quali, negli anni 2024-2025, sono destinati complessivamente 800 milioni di euro. Ricordo, altresì, i benefici contributivi del bonus giovani, ai quali sono destinati complessivamente oltre 1,4 miliardi di euro tra il 2024 e 2027, ai quali si aggiungono, nello stesso periodo, oltre 400 milioni di euro per il bonus donne. Un ulteriore sgravio contributivo è legato all'assunzione a tempo indeterminato nella ZES unica per il Mezzogiorno, al quale sono destinati, negli anni dal 2024 al 2027, quasi 600 milioni di euro.
Nell'ambito dell'istruzione sono previsti 3 distinti piani, in favore delle regioni meno sviluppate, che prevedono, rispettivamente: uno stanziamento di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture e per lo sport nelle scuole; uno stanziamento di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale, nonché uno stanziamento di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.
In materia di università e ricerca, per assicurare l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, si prevede l'adozione di un Piano nazionale di ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, il Piano ricerca Sud, al quale sono destinati complessivamente circa 1,2 miliardi di euro.
Per sostenere la rigenerazione urbana e contrastare il disagio socio-economico-abitativo nelle aree caratterizzate da importanti criticità socio-economiche, e per promuovere la mobilità green, l'inclusione e l'innovazione sociale si intende contribuire, anche in questo ambito, rafforzando la complementarità con il PNRR, attraverso il Programma nazionale Città metropolitane e città medie, destinato alle 14 Città metropolitane e alle 39 città medie del Sud, con una dotazione finanziaria di 3 miliardi di euro. Ulteriori finanziamenti sono destinati alla realizzazione di un Piano di azione nel settore della cultura, per il quale sono finalizzate risorse pari complessivamente a 488 milioni di euro.
In materia di rafforzamento della legalità del Sud, nell'ambito del Programma sicurezza e legalità, con dotazione finanziaria di circa 235 milioni di euro, il decreto punta alla reingegnerizzazione del sistema informativo della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Infine, tra le modifiche al provvedimento introdotte dal Senato, voglio rimarcare che, per quanto riguarda le disposizioni in materia di sicurezza, viene, tra l'altro, istituito, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, il Fondo per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari, oggi entrambe assolutamente strategiche per la sicurezza del Paese, mentre, tra le modifiche al provvedimento che riguardano gli enti locali, evidenzio in particolare - me lo consenta, Presidente, visto che sono di Milano - che viene autorizzata per Milano la spesa di complessivi 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana milanese e che viene, altresì, autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 1,33 milioni di euro per lo svolgimento della procedura concorsuale, finalizzata all'assunzione di 245 segretari generali e comunali e provinciali.
Passando a una ricognizione dei contenuti essenziali dei singoli articoli, io rinvierei alla documentazione predisposta dal Servizio studi per maggiori dettagli e chiederei di poter consegnare la restante parte del mio intervento, per lasciarla agli atti.
PRESIDENTE. La ringrazio, ovviamente autorizzazione concessa, deputato Mascaretti.
Saluto gli studenti dell'Università di Firenze, Seminario di studi e ricerche parlamentari Silvano Tosi, che assistono ai nostri lavori dalle tribune (Applausi). Preciso che siamo qui, questa mattina, impegnati nella seduta di discussione generale sul provvedimento in esame e quindi sono presenti in Aula coloro i quali sono interessati a intervenire.
Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, se lo ritiene; si riserva di farlo.
È iscritto a parlare il deputato Mancini. Ne ha facoltà.
CLAUDIO MANCINI (PD-IDP). Grazie, Presidente. Lei mi perdonerà, Presidente, se ho qualche difficoltà nell'intervenire, ma ho ancora nelle orecchie il rumore fastidioso delle unghie sul vetro del collega Mascaretti, mentre cercava di spiegare all'Aula che oggi discutiamo di coesione dopo che, appena 13 giorni fa, in quest'Aula, con forzature inaccettabili, si è approvato un provvedimento che divide il Paese, in nome di un'autonomia differenziata che rende le regioni ricche più ricche e che rende il resto dell'Italia più debole (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).
Quindi, oggi, Presidente, discutiamo in Aula la legge di conversione del decreto Coesione, un decreto che, come abbiamo appena sentito, tocca vari temi, due su tutti: la gestione delle politiche di coesione del Paese e le politiche per il lavoro.
Leggendo l'articolato emerge chiaramente un dato: l'assenza di un progetto politico di questa maggioranza. Le misure di cui oggi discutiamo mancano di visione, di coerenza con le altre politiche che questo Governo ha presentato: una su tutte, proprio l'autonomia differenziata. Tutte queste misure, infatti, hanno un orizzonte di mesi, quando al Paese servirebbero politiche a lungo termine e una discussione su questo. Se esaminiamo il decreto troviamo - a partire dall'articolo 3, con il quale viene costituita l'ennesima cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio. questa volta per programmare la politica di coesione nel nostro Paese - una serie di misure volte a centralizzare la gestione dei fondi strutturali europei. Sempre presso Palazzo Chigi, l'articolo 4 istituisce un'altra cabina di regia per l'istituzione del Piano strategico della ZES unica del Mezzogiorno. Si definiscono i criteri per la scelta degli interventi prioritari della politica di coesione e le modalità attraverso cui avviene il monitoraggio degli stessi, ma sempre presso la Presidenza del Consiglio. Articolo dopo articolo, assistiamo a una centralizzazione completa delle responsabilità, come vediamo nei contratti di sviluppo, articolo 12, o nelle zone logistiche semplificate, articolo 13.
Il tutto è alternato a misure che servono a rafforzare le risorse umane della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, come l'articolo 6, attraverso il quale non solo viene garantito circa mezzo milione di euro per il personale non dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture, ma allo stesso Ministero si aggiungono anche 4 nuovi dirigenti al Gabinetto del senatore Salvini.
A questo segue il grande tema oggetto del decreto, ossia il lavoro. Il provvedimento presenta misure che affrontano temi di grande rilevanza, come l'occupazione giovanile, quella femminile e quella del Meridione, ma anche qui sempre con un respiro corto, poche risorse e una prospettiva a breve. Si aprono finestre di pochi mesi per accedere a dei bonus che rappresentano le uniche misure per l'occupazione in molte aree del Paese, con nessuna certezza sul fatto che verranno riproposte.
Partiamo dalle politiche di coesione. Ripeto, sono passati 13 giorni da quando, in questa stessa Aula, questa maggioranza ha approvato il disegno dell'autonomia differenziata, con le bandiere sventolate dai banchi della Lega a celebrare una vittoria storica di chi ha spinto per la secessione delle aree più forti dell'Italia. Ma mentre ancora ricordiamo queste immagini, ci ritroviamo oggi a discutere di un decreto che centralizza tutta la politica di coesione a Palazzo Chigi. È una contraddizione che noi denunciamo dall'inizio, da quando autonomia differenziata e premierato viaggiano assieme: cioè, due leggi che portano avanti due idee di Paese differente e che la maggioranza ha la presunzione possano essere tenute assieme da un'idea politica per cui, da una parte, si centralizza e, dall'altra, si differenzia, come se queste due dinamiche, a un certo punto, non dovessero inevitabilmente andare in conflitto.
Ormai è evidente che l'unico obiettivo di questa maggioranza sia il mantenimento del potere e dell'unità dell'alleanza, anche con la consapevolezza di dare direttive e normative contraddittorie e incoerenti, sapendo che più avanti questo sarà un prezzo che il Paese pagherà; ma intanto la nave va, perché il patto tra Fratelli d'Italia e Lega regge in nome di una dimensione centralistica nazionale che piace a Fratelli d'Italia e di un provvedimento sulla differenziazione che piace alla Lega.
I fondi per la coesione europea - in realtà, lo sappiamo - sono nati dalla necessità di superare i divari tra le regioni, per arrivare a una convergenza e valorizzare i territori. Decentramento e accentramento sono due contraddizioni, in una politica di coesione devono avere un equilibrio: protagonismo del territorio e centralizzazione dei controlli; ascolto, perequazione ed efficacia degli interventi territoriali rispetto a un'asticella che il centro alza e verifica.
Ma, in realtà, ciò che fa il Governo è accentrare per gestire il potere: il risultato è la creazione di politiche inefficaci che si bloccano al momento dell'attuazione e che creano effetti distorsivi preoccupanti. Assistiamo così, anche oggi, all'impoverimento delle amministrazioni locali. Nel 2030 - ci dice l'INPS - ci sarà un milione di lavoratori pubblici in meno rispetto al 2008, di cui una larga parte in meno sarà negli enti locali. Questo vorrà dire amministrazioni pubbliche più deboli e meno proattive, nonché limitate capacità di portare avanti progetti complessi. Lo abbiamo già visto con il decreto PNRR e il decreto Sud: nel primo avete portato a Palazzo Chigi la cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza e avete sciolto l'Agenzia di coesione; nel secondo avete deciso di rendere la Zona economica speciale unica per tutto il Mezzogiorno, e ne avete portato la gestione sotto il plenipotenziario Ministro Fitto, che adesso, prima di misurare il fallimento di questa strategia di accentramento, cerca di lasciarci per incarichi più prestigiosi.
Adesso, con questo decreto, vengono stabilite anche le regole che guideranno le cabine di regia da Palazzo Chigi. Non la vedete, colleghi, la contraddizione? Non la vedete la natura dell'autonomia differenziata di cui state parlando?
La realtà, colleghe e colleghi, è che il vostro modello è l'Italia a due velocità, con il Nord che si tiene risorse e responsabilità e il Sud, ancora più debole, che si deve affidare a un soffocante centralismo di Governo. Roma Capitale, Presidente, è capitale dell'intero Paese, non è la capitale burocratica del Sud. Voi con questo disegno, invece, confinate Roma ad essere il punto di interlocuzione solo delle aree più deboli del Paese.
Con politiche di questo genere, Presidente, le diseguaglianze non possono che aumentare anziché diluirsi, la distanza tra Nord e Sud si cristallizza, la nostra produttività e la nostra crescita diminuiscono.
Per mantenere il vostro accordo di potere state portando il Paese in un labirinto di specchi senza via d'uscita. Fin dall'inizio di questa discussione al Senato tutte le forze di opposizione si sono rese disponibili al dialogo, perché capiamo come il coordinamento degli investimenti comunitari e nazionali sia un tema fondamentale per il Paese. Questo è vero, ancora di più, in una fase economica globale così complessa come quella che stiamo vivendo e avendo compreso fino in fondo come la programmazione degli anni passati è stata decisiva per far ripartire l'Italia dopo la fine del COVID-19.
Qual è, invece, la vostra risposta? Accentrate a Palazzo Chigi, sotto il Ministro Fitto, con un livello di discrezionalità praticamente assoluto, non solo per la coesione, non solo per la ZES, e pensate di procedere a maggioranza nelle scelte che riguardano l'intero Paese e che riguardano il rapporto tra il centro e le autonomie del Paese.
Per fortuna, qualche nostro emendamento al Senato è stato accolto, altrimenti nel tavolo di confronto non ci sarebbero stati i comuni, non ci sarebbero state le province, non ci sarebbero stati i soggetti dei partenariati privati, la società civile, i sindacati e le associazioni di categoria. Ma nel complesso, rimane in piedi un impianto discriminatorio e arrogante, in cui rimane escluso il confronto con i territori. Il Governo, infatti, pensa che il ruolo di alcune realtà locali rimanga secondario e che le decisioni si possano prendere dall'alto senza troppe perdite di tempo. Questa è la vostra autonomia che riconoscete al sistema degli enti locali, a cui togliete risorse e possibilità.
C'è da aggiungere un secondo punto. Noi abbiamo proposto un ruolo di controllo del Parlamento, dicendo: state accentrando, ma se si accentra a livello nazionale si garantisca un ruolo di contrappeso al Parlamento. Ma niente, anche qui avete bocciato le nostre proposte. Lo abbiamo capito, è troppo difficile confrontarsi con le opposizioni, che siano nei territori o che siano in Parlamento.
Mi consenta, Presidente, di fare una considerazione. Questo Governo non affronta la questione della capacità amministrativa complessiva di mettere a terra le risorse, non propone nessun grande piano di investimenti e di assunzioni per rafforzare gli enti locali, ma definisce una linea di partenza: si propone lavoro precario e mal pagato, con piccoli interventi che hanno l'orizzonte della legislatura. Si rafforzano i numeri delle postazioni politiche, come se l'ampliamento continuo, la proliferazione degli staff intorno ai Ministri e ai Ministeri possa supplire alle debolezze della macchina amministrativa. Ma queste collaborazioni politiche per gli staff dei Ministeri servono a prendere le preferenze alle elezioni, non servono a guidare la macchina amministrativa e, in qualche caso - come abbiamo visto - sono anche scelte senza grande approfondimento e senza che il rapporto di fiducia poi sia così limpido, come abbiamo visto dopo l'inchiesta di Fanpage (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).
Allora, se è una buona notizia l'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, collega Mascaretti, però dobbiamo anche dirci che abbiamo 8.000 comuni in Italia, quindi non è una misura che modifica la situazione. Sicuramente aiuta ad affrontare il ricambio generazionale ma, insomma, non siamo di fronte a provvedimenti che “spostano” per gli enti locali.
Voglio concludere, Presidente, se mi consente, soffermandomi sulle misure che riguardano l'occupazione che sono contenute in questo decreto. Anche qui, manca un grande piano, lo abbiamo detto, per il lavoro, ci sono solo bonus con finestre di 6 mesi che non sappiamo se verranno poi riproposte. Non c'è nessuna misura strutturale, il risultato sarà un caos informativo e amministrativo, che creerà solo altre diseguaglianze nella corsa a chi potrà partecipare ai bonus. Le imprese, Presidente, faranno fatica a programmare gli investimenti e i lavoratori, soprattutto i giovani e le donne, i più colpiti dal mercato del lavoro attuale, dovranno barcamenarsi tra misure che oggi sono valide e domani non si sa.
Presidente, continuare a gestire le politiche della coesione, le politiche del PNRR e le politiche degli investimenti con questa logica solo di maggioranza e solo di Governo è una visione a breve: l'avete coltivata in vista delle elezioni europee, siete forse soddisfatti di un risultato elettorale che puntella l'azione di maggioranza, ma non potete non vedere, Presidente, come venga avanti nel Paese una sfiducia verso la capacità di questo Governo di affrontare e risolvere i problemi.
Ne è sintomo il vostro nervosismo, ne è sintomo il vostro silenzio nel momento in cui è stata approvata l'autonomia differenziata. La verità, Presidente, è che anche su questo provvedimento sulle politiche di coesione noi ci troviamo di fronte alla scena di una maggioranza che cerca di tenere stretto il suo patto di potere, in questo caso il protagonista è il collega Fitto, che anche oggi incassa un'altra cabina di regia e dà ai Ministeri, in cambio, altri staff, la possibilità di assumere altri collaboratori; questo patto di gestione è un patto di gestione, non ha nulla a che vedere con la coesione dell'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Ylenja Lucaselli. Ne ha facoltà.
YLENJA LUCASELLI (FDI). Grazie, Presidente. Sino a prima dell'insediamento del Governo Meloni, quando si parlava del Sud, lo si faceva per frasi composte, come se fosse una litania da ripetere: bisogna aiutare il Sud, il Sud è importante, il Sud è la locomotiva d'Italia, ma, in realtà, nessun provvedimento, prima del Governo Meloni, prima che di questo si occupasse il Ministro Fitto, è stato varato, è stato fatto, affinché quelle bellissime parole diventassero realtà.
Ci sono voluti, invece, tutto il coraggio, la coerenza e la forza di un partito come Fratelli d'Italia, di un Premier come il Premier Meloni, di un Ministro come il Ministro Fitto, che invece sul Sud puntano, e lo fanno non attraverso la politica dell'assistenzialismo, ma attraverso politiche che possono creare crescita, che possono dare la possibilità al Sud di diventare regioni a grandissima competizione industriale e che danno la possibilità, finalmente, di spendere le risorse economiche che troppo spesso, invece, sono rimaste incagliate.
E credo che sia doveroso partire proprio dalla ZES unica, prima ancora di arrivare al merito del provvedimento, perché la costituzione, fortemente voluta dal Premier Meloni e dal Ministro Fitto, della ZES unica per il Sud è una vera e propria rivoluzione, che consentirà al Mezzogiorno, finalmente, di crescere e colmare il divario con il resto dell'Italia e con il resto dell'Europa. E che il lavoro svolto dal Governo Meloni sia stato un lavoro importante e condiviso è stato riconosciuto anche dalla Conferenza unificata, dalle regioni, dalle province e dai comuni guidati non da un sindaco di Fratelli d'Italia.
Tutti questi organismi si sono espressi favorevolmente, e non lo hanno fatto perché dovevano dare un via libera di routine, non lo hanno fatto perché quel voto e quella espressione di favore rispetto al provvedimento in esame fossero un favore scontato. In realtà, lo hanno fatto perché la riforma della politica di coesione portata avanti dal Ministro Fitto e dal Governo porta finalmente al centro del dibattito il Sud e la propria capacità di rinnovarsi e di crescere.
Parlavo prima dell'incapacità di spendere le risorse economiche perché in realtà gli accordi di coesione verranno siglati con le singole regioni. Accordi di coesione sono stati già siglati con tantissime regioni, ne sono stati già siglati 18, e, guarda caso, mancano, per esempio, la Campania e la Puglia, perché, in realtà, l'incapacità di spesa di alcuni presidenti di regione e di alcuni amministratori locali è il vero peso che le regioni del Sud hanno avuto sino a questo momento.
Quindi, proprio in quest'ottica, proprio nella necessità di dare finalmente una visione organica alla spesa per il Sud, il Ministro Fitto ha disegnato la ZES unica, così come il provvedimento di cui discutiamo, il decreto-legge Coesione, che deve però essere letto, visto e interpretato in combinato disposto con l'obiettivo della Riforma 1.9.1 del PNRR, che prevede l'intervento normativo per accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione, e il cosiddetto decreto-legge Sud, che già aveva delle disposizioni in materia di coesione e rilancio del Mezzogiorno e che ha inciso, ora, su due capitoli rilevanti: il Fondo sviluppo e coesione e, appunto, la ZES unica.
Tutto questo cosa comporta? Comporta che, attraverso una metodologia condivisa fra Stato e regioni, si ridurranno gli sprechi, si ridurranno le sovrapposizioni di spesa e dei progetti, il tutto in una cornice che aumenta al 40 per cento, dal precedente 34 per cento, la soglia degli investimenti minimi ordinari al Sud, in una manovra complessiva da ben 75 miliardi, quota di cofinanziamento compresa, e introduce anche la possibilità dello stralcio per le amministrazioni inadempienti.
Quindi, questo è il punto dal quale bisogna partire quando si analizza il decreto-legge Coesione nel quadro più ampio dell'attività del Governo Meloni, che attraverso questo provvedimento conferma di voler dare un reale supporto al lavoro, a differenza del passato, che permetta di sprigionare le energie dei moltissimi italiani che vogliono lavorare.
E come lo fa questo provvedimento? Lo fa attraverso tre misure sostanziali: misure per attuare la riforma della politica di coesione, interventi per lo sviluppo e interventi per il lavoro, perché l'obiettivo di questo provvedimento è sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne soprattutto nel Mezzogiorno, investire sulle competenze, anche per i lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi, valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL.
La riforma prevede proprio questo, l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici, condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.
I settori strategici che sono stati individuati riguardano le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, i rifiuti, i trasporti, la mobilità sostenibile, l'energia, il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese.
La riforma delle politiche di coesione introduce misure volte a migliorare l'efficienza della spesa e aumentare la coerenza di impiego tra le varie fonti di finanziamento disponibile per addivenire a un quadro complessivo in cui tutte le risorse della coesione - sia quelle europee sia quelle nazionali, in combinato disposto con le risorse del PNRR - vengano utilizzate in maniera sinergica, velocizzandone e migliorandone l'attuazione ma, soprattutto, eliminando una bruttissima abitudine dei Governi precedenti al Governo Meloni: quella dello spreco, quella di considerare il Sud come una parte del Paese non produttiva, della quale si può parlare ma non ci si deve occupare. Ecco, questo paradigma è finalmente cambiato.
Il sostegno allo sviluppo competitivo del sistema produttivo nel Mezzogiorno è trasversale a più misure e concerne diversi fronti: dalla dotazione infrastrutturale, con la revisione della disciplina del Fondo perequativo, per esempio, che è specificatamente dedicato al Sud, al potenziamento dell'attività di ricerca e innovazione, fino al recupero di siti industriali nei comuni del Sud con popolazione superiore a 5.000 abitanti, attraverso il finanziamento di investimenti in fonti rinnovabili.
Altro tema importantissimo, affrontato da questo decreto-legge, è quello del lavoro che rappresenta, negli obiettivi del Governo, l'altro capitolo portante del provvedimento. Il decreto-legge introduce una serie di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e si occupa sostanzialmente di lavoro, mediante tre direttrici: l'occupazione, della quale ho appena detto, quindi incentivare l'avvio di progetti di auto-imprenditorialità nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno, proprio perché questo Governo crede che lo Stato debba restare accanto a coloro che vogliono investire in Italia, con le idee e le qualità che ci rendono famosi nel mondo; sostenere l'occupazione nelle ZES e, infine, favorire l'assunzione di giovani e donne.
Politiche attive e sostegno all'inclusione sociale e lavorativa rappresentano un altro obiettivo che si raggiunge attraverso questo provvedimento. La prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare sono un altro tema sul quale il Governo Meloni ha puntato l'attenzione e la propria attività legislativa sin dai primissimi giorni di questa legislatura.
Ricordo che è solo grazie a questo Governo che è stato reintrodotto il reato di somministrazione illecita di manodopera, che era stato cancellato dal Governo Renzi nel 2016 e che aveva portato a un aumento di queste fattispecie di reato del 39 per cento.
È proprio in quest'ottica e su questo solco - volendo il più possibile regolarizzare il lavoro, evitare le irregolarità, garantire i diritti dei lavoratori e premiare le aziende che si dimostrano virtuose nel rapporto con i propri dipendenti e nel rapporto con lo Stato - che sono stati inquadrati una serie di provvedimenti anche in questo testo.
Abbiamo un bonus giovani, il bonus donne: la misura, in particolare, riconosce l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100 per cento, dal versamento dei contributi previdenziali, dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite dei 650 euro su base mensile, per ciascuna dipendente donna assunta a tempo indeterminato: donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età prive di un impiego retribuito da 24 mesi, anche se residenti in regioni diverse da quelle specificatamente indicate all'interno del testo.
Insomma, un provvedimento che si occupa a 360 gradi di garantire il lavoro, di facilitare l'accesso al lavoro e, contemporaneamente, di proteggere donne e giovani che, nel mondo del lavoro, molto spesso, hanno più difficoltà di altri a inserirsi.
Un altro punto fondamentale di questo provvedimento è rappresentato dalle infrastrutture, perché - come è scritto nero su bianco - è previsto che almeno il 40 per cento delle risorse venga riservato al Sud e alle infrastrutture del Sud. Non mancano gli interventi per le scuole e per gli istituti tecnici, nonché per diffondere la cultura della legalità e un sistema di controlli integrato, cioè per mettere a disposizione dello Stato le amplissime conoscenze tecnologiche di cui siamo dotati oggi.
Insomma, Presidente, un provvedimento che mette il Sud al centro dello sviluppo dell'Italia e dell'Europa; un provvedimento attraverso il quale, ancora una volta, il Governo Meloni dà un segnale forte: basta agli sprechi; basta all'assistenzialismo. Ora, facciamo le cose serie (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Filiberto Zaratti. Ne ha facoltà.
FILIBERTO ZARATTI (AVS). Grazie, signor Presidente. Colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, penso sia arrivato il momento - per la maggioranza e il Governo stesso - di chiarire quello che intendono fare. Lo possono fare davanti al Parlamento ma, soprattutto, davanti al Paese, perché siamo, di fatto, davanti a un paradosso: parlare di conversione del decreto di coesione, ove c'è un evidente accentramento di potere, a ridosso dell'entrata in vigore della legge sull'autonomia differenziata, è una vera e propria beffa.
C'è una schizofrenia legislativa nel nostro Paese, perché, da un lato, andiamo avanti verso politiche di accentramento nazionale e, dall'altro, continuiamo imperterriti sulla strada della “super autonomia differenziata”. Questi due aspetti non sono conciliabili o, quantomeno, non abbiamo di fronte un disegno unitario che ci spieghi bene cosa accadrà con riferimento alle varie funzioni e ai vari livelli dello Stato, con la sovrapposizione di strumenti, molto diversi tra loro, che, spesso, sono inconciliabili. Qui, si fa tutto a giorni alterni, in funzione del provvedimento di turno, di fronte a un Paese sempre più povero, sempre più diviso, sempre più bisognoso e sempre più in emergenza economica e climatica.
In questo momento, come sapete, in Sicilia, in particolare, ma anche nel nord della Sardegna, registriamo situazioni gravissime: nell'ultimo anno è piovuto meno e quando piove, purtroppo, avvengono disastri, come quelli ai quali assistiamo in queste ore in Val d'Aosta e nel Piemonte. Ha piovuto meno rispetto alla media degli anni precedenti: addirittura, ci sono valori inferiori a quelli del 2002 e del 2003, anni di grande siccità.
Oggi, 93 comuni del Paese - quel Paese che ha ospitato recentemente il G7 - vedono interrotta la somministrazione di acqua potabile e, rispetto a danni che sono stati stimati fra 1 e 2 miliardi, avete stanziato appena 20 milioni: 20 milioni per dare acqua alle persone che non ce l'hanno, di fronte ai rubinetti secchi delle case dei nostri concittadini e delle nostre concittadine. Stanziare appena 20 milioni è come cercare di curare una grave malattia, un tumore, con un'aspirina: troppo poco, davanti alla catastrofe ambientale che abbiamo di fronte.
Distratti dalla farsa in Europa, state compiendo l'ennesimo atto di riaccentramento della politica di coesione, utilizzando il metodo PNRR. Coesione e PNRR ora avranno due sistemi di governance centralista. Sistema adottato con l'approvazione del decreto PNRR, che ha abolito l'Agenzia per la coesione territoriale. Metodo poi utilizzato con il decreto Sud, che ha riformato il Fondo per lo sviluppo e la coesione e le Zone economiche speciali.
C'è un filo rosso che lega la sequenza di questi provvedimenti: è un riaccentramento della governance, che è un azzardo, perché riaccentramento di per sé non è garanzia di maggiore efficienza ed efficacia. Così si rischia una bulimia amministrativa in capo al Governo, che frantuma il principio di leale collaborazione fra Stato, regioni ed enti locali; principio che resta cruciale nell'attuazione degli interventi di politica sociale. Ricordiamo che la politica di coesione dell'Unione europea è una delle leve fondamentali per ridurre le disuguaglianze economiche e promuovere lo sviluppo nelle aree meno avanzate, che nasce dall'idea molto precisa di superare i divari fra le regioni.
Quello che noi osserviamo, da un anno a questa parte, è una cascata di iniziative, dove il comune denominatore è solo una forte spinta all'accentramento, una riduzione del coinvolgimento dei territori, ma, soprattutto, l'ostinata caparbietà, da parte del Governo, di riallocare risorse che, secondo la programmazione europea, come per esempio il Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono destinate alle regioni; lo sono, tra l'altro, con una precisa percentuale, perché il 70 per cento di circa 70 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 deve andare necessariamente al Sud. Così, invece, decide il Governo, in base alle convenienze politiche, se favorire un investimento in una regione o in un'altra. Così si rischia di passare da una repubblica parlamentare al sultanato.
Come si può armonizzare questa struttura che state costruendo con l'autonomia differenziata? È un mistero irrisolto, sul quale ostinatamente vi rifiutate di interloquire; eppure la contraddizione è evidente, è nei fatti. Basti pensare a ciò che è successo con la ZES unica del Mezzogiorno, un provvedimento che era stato salutato dalla maggioranza come la soluzione di tutti i mali, lo strumento per promuovere finalmente lo sviluppo del Sud e attirare gli investitori privati. Questa fantastica zona economica speciale del Mezzogiorno, approvata con decreto-legge, ancora oggi è solo una sigla, un acronimo, perché nel provvedimento in esame è previsto che, entro 60 giorni dall'approvazione, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Piano strategico della zona economica speciale unica del Mezzogiorno.
Se siamo ancora all'approvazione di un piano strategico, figuriamoci quando arriveranno gli interventi. Intanto si boccheggia, si sopravvive, ma questo non crea coesione sociale. Sarebbe stato opportuno, anche a livello di cabina di regia, un coinvolgimento maggiore - oggi inesistente - dei corpi intermedi, dell'associazionismo e del Terzo settore, soggetti capaci di dare una spinta nell'attività di co-progettazione, di co-programmazione degli interventi previsti dalle norme, soprattutto negli ambiti che sono loro maggiormente propri, relativamente agli interventi legati alle politiche sociali, alle politiche di inclusione e di integrazione.
Fortunatamente, grazie agli emendamenti dell'opposizione, al Senato abbiamo recuperato della governance la partecipazione dei comuni e delle autonomie locali. Avete, però, lasciato fuori le parti sociali, che sono fondamentali per affrontare il problema, sia del governo dei processi di trasformazione sia degli indirizzi di politica industriale, economica e ambientale. Se riteniamo che il Mezzogiorno sia debole dal punto di vista dell'amministrazione pubblica e che manchino figure importanti, pensiamo che questi problemi si risolvano con i bonus o con la decontribuzione oppure con un investimento serio in quella direzione? Se pensiamo che sia necessario sviluppare una filiera piuttosto che un'altra, occorre fare scelte e dare indirizzi. Questo non c'è nel blindato decreto-legge in discussione. Un Paese che è diseguale non cresce e, se non cresce, la sua competitività, e anche la sua credibilità a livello internazionale e nazionale, vengono meno. Poi vi chiedete perché gli altri partner europei mettono in cantuccio la nostra Premier.
Poi provate, con l'accentramento delle politiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a compensare l'apparente contraddizione, con la legge sull'autonomia differenziata, che dovrebbe portare l'attribuzione di forme ulteriori di autonomia alle regioni che ne fanno richiesta. Apparente contraddizione, perché in realtà il disegno politico del Governo emerge chiaramente: l'autonomia differenziata per le regioni ricche del Nord, che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale; la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno, con la centralizzazione della gestione della programmazione delle risorse europee e nazionali; ancora, lo smantellamento delle otto zone economiche speciali centralizzate, unificate ancora una volta in capo allo Stato centrale, sulla base di un pregiudizio implicito nei confronti della classe dirigente del Mezzogiorno, che di fatto viene spogliata completamente di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo. Un pregiudizio negativo nei confronti degli amministratori locali e degli amministratori regionali, e la centralizzazione di tutte queste politiche in nome - questo sì - di un modello istituzionale differenziato, discriminatorio.
L'articolato di questo decreto-legge stabilisce che, anche per le politiche di coesione, il percorso è, appunto, quello dell'accentramento delle competenze e degli ambiti dei poteri decisionali del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le conseguenze sono lo svuotamento, il mancato coinvolgimento, l'espunzione vera e propria delle regioni e degli enti locali dal sistema di governo e il rifiuto, il rigetto nei confronti di qualunque ipotesi di monitoraggio parlamentare.
Il ruolo che il decreto-legge in esame affida alla cabina di regia e i poteri affidati al dibattimento, di fatto, abbattono e ridimensionano i principi di partecipazione, di multilateralità e la governance multilivello, che era l'essenza delle politiche di coesione, per come sono state introdotte e implementate nel Paese. Invece di proporre concorsi pubblici - che dovrebbero essere la via maestra per il reclutamento, nella pubblica amministrazione, di quelle competenze, di quelle alte professionalità che servono per quel salto di qualità che, a parole, viene invocato come una delle ragioni fondative di questo provvedimento - la scelta è quella di assunzioni di carattere precario, di basso livello professionale e retributivo, quando, invece, sarebbe necessaria un'operazione radicalmente diversa.
Riteniamo molto discutibile la procedura di reclutamento fatta con la compilazione di un modello e un colloquio conoscitivo e, in caso di assenza di candidature o di candidature ritenute idonee, la possibilità di individuare collaboratori tramite selezione diretta. Addio a qualunque forma pubblica di reclutamento e vai con il reclutamento diretto, evidentemente su basi assolutamente discrezionali.
Si finisce con la farsa - perché questo è l'unico termine che si può utilizzare - del Fondo perequativo infrastrutturale, che è stato introdotto negli anni passati come parte attuativa della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Peccato che questo Fondo avesse 4,6 miliardi di dotazione nella versione iniziale e che siano rimasti 700 milioni, ovvero 100 milioni l'anno dal 2027 al 2033. Si può anche ridenominarlo Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinando al Mezzogiorno il 100 per cento di queste risorse (e non l'80 per cento, come nella versione precedente), ma il 100 per cento di 700 milioni è comunque enormemente di meno dell'80 per cento di 4,6 miliardi. Questo noi lo denunciamo con forza, in questa sede. Questa è l'ennesima beffa ai danni del Mezzogiorno. Questo rende ancora più chiara la vostra intenzione di spaccare l'Italia con l'autonomia differenziata, ma noi non ve lo permetteremo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Andrea Barabotti. Ne ha facoltà.
ANDREA BARABOTTI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, nell'ottobre scorso, 2023, il Parlamento ha dato via libera alla conversione del “decreto Sud”, con cui abbiamo riformato profondamente il meccanismo delle zone economiche speciali, andando a costituire la ZES unica del Sud e riformando alcuni strumenti fondamentali per la messa a terra delle politiche di coesione. In quell'occasione, abbiamo sostituito i vecchi piani per lo sviluppo e la coesione che, negli anni, hanno prodotto una proliferazione incontrollata di progetti non strategici e, soprattutto, un ridicolo avanzamento della spesa. Abbiamo riformato i contratti istituzionali di sviluppo, li abbiamo riportati alla loro iniziale vocazione, superando la grande frammentazione e la grande inconcludenza dovuta al lassismo dei Governi precedenti, che hanno sottovalutato un problema.
Chiedo scusa per la digressione, Presidente, ma un passo indietro è doveroso, perché sbaglia chi in quest'Aula, anche oggi, fra le opposizioni vuole considerare questo decreto al di fuori della strategia complessiva che il Governo sta perseguendo in materia di politiche di sviluppo e coesione.
L'invito alle opposizioni è di guardare la luna e non soffermarsi sul dito. Non possiamo lasciare tutto così com'è.
Quindi, impieghiamo qualche minuto per riepilogare alcuni dati sintetici, ma assolutamente chiari, che riguardano le politiche di sviluppo e coesione nel nostro Paese. Tali dati sono contenuti in tutti i rapporti a disposizione di tutti i parlamentari. L'Italia riesce a spendere solo una minima parte delle risorse della programmazione. Si consideri che, nel febbraio 2023, alla scadenza del ciclo di programmazione che ci stiamo lasciando alle spalle, l'avanzamento della spesa era del 13,2 per cento, circa 6 miliardi e mezzo su un totale di risorse programmate di oltre 50 miliardi. A questo si aggiunga che il nostro Paese, spesso incapace di spendere tempestivamente le risorse europee, perde una buona parte di questi fondi a causa del meccanismo del disimpegno. A questa seconda evidenza, se ne aggiunge una terza, forse ancora più preoccupante: i dati ci raccontano - lo fanno i dati e non la Lega - che gli investimenti realizzati e gli sforzi profusi per i territori del Mezzogiorno e per le aree svantaggiate non producono gli effetti positivi attesi a livello macroeconomico. Anzi, nonostante gli sforzi, il PIL pro capite e la produttività non crescono in queste aree del Paese e le aree più beneficiate dalle politiche per lo sviluppo e la coesione negli anni passati paradossalmente arretrano, anziché avanzare.
L'Italia è il Paese che, più di ogni altro in Europa, è intrappolato nella cosiddetta “trappola dello sviluppo”. Nel nostro Paese, la dinamica di sviluppo e convergenza ha progressivamente subito una battuta d'arresto. Nelle regioni del Sud Italia, dopo la fase legata al finanziamento degli investimenti primari, rispetto a quelli legati alle infrastrutture di base, non si sono attivati quegli investimenti e quelle condizioni abilitanti allo sviluppo complessivo, come la formazione altamente qualificata, l'innovazione e il miglioramento della qualità dei servizi e delle amministrazioni locali. Questo - rispondendo a chi mi ha preceduto che ci ha contestato di voler dividere l'Italia - è avvenuto in un contesto dove l'autonomia differenziata era solo sulla Costituzione e ancora non applicata.
Alla luce di queste evidenze, all'alba di un nuovo ciclo importantissimo di programmazione, saremmo stati una classe politica vigliacca se non avessimo raccolto la sfida di dare al nostro Paese un sistema più moderno, più efficace, più trasparente e dinamico per implementare le politiche per il Mezzogiorno e per le aree svantaggiate. Una sfida che serve tanto alla crescita del Sud, quanto alla forza e alla crescita del Nord Italia e del Centro, perché se Atene piange, Sparta non ride.
L'Istat, nel suo Rapporto “La politica di coesione e il Mezzogiorno”, ha certificato come il nostro sistema Paese si stia distinguendo per un processo di progressivo allontanamento dal dato medio europeo di crescita. Nel 2000 erano ben 10 le regioni italiane che stavano nella top 50 per PIL pro capite in Europa: in quella classifica, compariva, nelle prime 50 regioni d'Europa, anche la mia Toscana, che oggi addirittura è al novantanovesimo posto, avendo perso 40 posizioni in graduatoria. Nel 2021 fra le prime 50 ci sono soltanto altre quattro regioni italiane, mentre, fra le ultime 50, dove eravamo assenti fino agli anni Duemila, oggi compaiono quattro regioni italiane: la Puglia, la Campania, la Sicilia e la Calabria. In altre parole, le regioni più avanzate in termini di reddito hanno visto un progressivo allontanamento dalle regioni più ricche a livello europeo, registrando tassi di crescita medi annui fra i più bassi, così da perdere ricchezza, benessere, ma anche quella capacità di traino che hanno sempre esercitato nei confronti di tutto il Paese.
Ecco che il “decreto Sud” prima - come abbiamo detto - e l'autonomia differenziata poi, insieme al “decreto Coesione” che stiamo discutendo oggi, vanno a comporre una cornice coraggiosa di scelte strategiche che mettono al centro della nostra azione politica parole chiave come efficacia, efficienza, responsabilità e merito, per fare dell'Italia un Paese più forte e unito.
I fondi europei per la coesione, per il ciclo di programmazione che abbiamo davanti, ammontano a circa 43 miliardi di euro. Si tratta di risorse comunitarie assegnate per lo più, almeno per il 70 per cento, al Sud Italia. Tuttavia, nell'ambito delle politiche di coesione, un ruolo chiave è svolto sicuramente delle risorse nazionali che, assommate fra loro, raggiungono quasi quota 100 miliardi. In tutto stiamo parlando di 142 miliardi di euro che noi vogliamo spendere e che vogliamo spendere bene per risollevare l'Italia.
Per questo, con il decreto in discussione, andiamo a rafforzare e rimodulare il ruolo della cabina di regia istituita fra Stato, regioni e province autonome, ma andiamo anche a definire obiettivi fondamentali e priorità per massimizzare gli interventi in settori strategici, quali la gestione delle risorse idriche, la realizzazione degli interventi per far fronte al dissesto idrogeologico, la gestione del ciclo dei rifiuti, i trasporti, la mobilità, l'energia e il sostegno alle imprese.
A chi, della minoranza, critica queste scelte chiedo: è accettabile che ancora oggi paghiamo per vedere portare i nostri rifiuti all'estero? È accettabile che l'Italia continui a essere incapace di chiudere il proprio ciclo dei rifiuti? È normale che, dal punto di vista della risorsa idrica, il nostro Paese abbia la maggior percentuale di perdite di un bene fondamentale come l'acqua? È normale o no, essendoci lasciati alle spalle la crisi energetica più pericolosa di sempre, intervenire con decisione sul nostro approvvigionamento energetico? Investire in queste aree non è di destra o di sinistra: ci permetterà di rispettare le cosiddette condizioni abilitanti del regolamento europeo sulla politica di coesione, ma anche di garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo per tutti.
Sempre guardando alle novità che incidono sulla cornice delle politiche di coesione, un altro aspetto qualificante di questo provvedimento riguarda la norma che recepisce i contenuti di un emendamento - il cui primo firmatario era la collega Comaroli - che la Lega aveva già presentato al decreto PNRR. Si introduce, infatti, un meccanismo di premialità per le regioni che si dimostreranno particolarmente virtuose per raggiungere alti livelli di efficienza e di efficacia della spesa. Queste avranno accesso a un beneficio di grande valore: infatti, la quota di finanziamento a carico delle regioni per questi progetti potrà essere coperta da risorse nazionali e questo meccanismo premiante consentirà alle regioni italiane - visto che abbiamo parlato tanto di approccio centralista, che è stato condannato dalla minoranza in quest'Aula - di liberare risorse che potranno essere spese per altre finalità. Penso, ad esempio, all'implementazione di servizi sanitari oltre i livelli essenziali di assistenza.
Con questo decreto - l'abbiamo detto - diamo concretezza ad una visione strategica che consegnerà agli italiani un'Italia più forte e coesa nel suo complesso. Se, da un lato, abbiamo sostenuto - è vero - l'istituzione di una ZES unica del Mezzogiorno, anche il resto del Paese, dall'altro, presenta esigenze specifiche di cui vogliamo farci carico. Penso, ad esempio, all'articolo 13, che introduce un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti o di quelle che si insedieranno presso le zone logistiche semplificate. Fra la Toscana e la Liguria, ad esempio, sta vedendo la luce una zona logistica semplificata grazie a questo Governo e, grazie agli emendamenti presentati dalla Lega, in sede di conversione al Senato - prima firmataria la senatrice Pucciarelli - queste imprese potranno godere di contributi economici fino a un massimo di 80 milioni. Ancora. Con queste norme disponiamo l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzate a contrastare la deindustrializzazione.
Un'altra tematica di grande importanza trattata in questo decreto riguarda il mercato del lavoro. Mentre la sinistra parla di un Paese spaccato, dilaniato e debole, mentre provano a minare alla base la reputazione della nostra Nazione, i dati pubblicati a inizio maggio dall'Istat sono destinati a dare l'ennesima delusione a questi gufi. Due numeri su tutti balzano agli occhi e sgombrano il campo dalle strumentalizzazioni: in Italia diminuisce il lavoro precario e aumenta quello stabile. Rispetto a marzo del 2023, ci sono 180.000 contratti a tempo determinato in meno e ci sono 559.000 contratti stabili in più. Le persone con un impiego sono arrivate a quota 23,8 milioni, con un tasso di occupazione del 62 per cento: una percentuale che non solo non è stata raggiunta prima, ma consente finalmente all'Italia di accorciare la distanza storica con il resto dell'Europa, dove gli occupati sono in media oltre il 70 per cento. Per avere un'idea, negli anni in cui governava il centrosinistra con Renzi e poi con Gentiloni, tra il 2015 e il 2017, la percentuale oscillava tra il 55 e il 57 per cento.
Mentre l'occupazione sale, la disoccupazione scende, anche qui con risultati sorprendenti. Nel 2015, quando il Partito Democratico occupava Palazzo Chigi senza essere stato eletto dagli italiani, la disoccupazione era al 13 per cento. A marzo di quest'anno il valore è sceso al 7,2 per cento: la metà.
Questo decreto oggi potenzia ulteriormente le politiche a favore dell'occupazione. Pensiamo alla misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali per i giovani di età inferiore ai 35 anni e alla misura Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali nel Mezzogiorno d'Italia. Per tali misure il Governo metterà a disposizione oltre 800 milioni di euro.
Permettetemi poi un approfondimento sul tema dell'occupazione femminile. Nonostante il nostro Paese sia la settima economia mondiale, si trova, purtroppo, al settantanovesimo posto nella classifica sul gender gap del World Economic Forum del 2023. Alcuni dati lasciano senza parole: un terzo delle donne in Italia non possiede un conto corrente e, quindi, non ha un vero e proprio potere economico. Il 14,5 per cento delle donne ha un lavoro a tempo determinato contro l'11,7 per cento dei colleghi uomini. Addirittura il 31 per cento delle donne ha un contratto part time, la percentuale crolla al 9 per cento rispetto ai colleghi maschi. Una lavoratrice su quattro risulta sovraistruita rispetto al proprio impiego.
Ora, queste sono dinamiche, sono risultati, sono numeri di cui abbiamo preso atto e che l'Italia si trascina da tempo. Abbiamo spesso sentito ripetere in quest'Aula da esponenti delle opposizioni che il primo Governo guidato da una donna non si sarebbe occupato delle donne, ma i numeri delle realtà, per fortuna, ci dicono qualcosa di diverso. Tanto c'è ancora da fare ma, evidentemente, qualcosa stiamo facendo e lo certificano i numeri, quelli dell'Ufficio parlamentare di bilancio, relativamente ai soldi veri che con la decontribuzione sono andati nelle buste paga delle mamme lavoratrici italiane. La misura avrà un impatto positivo su 811.000 mamme lavoratrici con un beneficio effettivo che si attesta intorno ai 150 euro mensili.
Ora, con questo decreto faremo un ulteriore passo avanti, perché l'articolo 23 riconosce un esonero contributivo, con un tetto massimo di 650 euro al mese per 24 mesi, ai datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato delle madri lavoratrici dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025: donne ovunque residenti, senza un impiego regolarmente retribuito da due anni, in generale, o donne senza un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nelle regioni del Sud Italia e nelle isole. In totale questo decreto stanzia oltre 2,8 miliardi per l'occupazione.
Ebbene sì, per l'occupazione: non certo l'occupazione delle case e, attenzione, mi rivolgo ai colleghi deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, e nemmeno l'occupazione dei divani, rivolgendomi ai colleghi del MoVimento 5 Stelle. Parliamo di occupazione da lavoro per tanti nostri giovani, che vedono oggi delle prospettive anche nel Sud Italia, come ha certificato lo Svimez pochi giorni fa.
Concludo, signor Presidente, facendo mie le parole del Ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti: il rilancio del nostro Paese non passa dal modello “LSD” e cioè lassismo, sussidi e debito, quello che ha costretto all'allucinazione il nostro Paese. Il nostro modello, il modello attraverso cui passa il rilancio del nostro Paese, passa attraverso tre parole chiave, che sono lungimiranza, responsabilità e lavoro. Parole chiave che i nostri nonni ci hanno tramandato e che ben definiscono, nei contenuti e negli obiettivi, il decreto-legge che quest'Aula si appresta a convertire.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Francesco Silvestri. Ne ha facoltà.
FRANCESCO SILVESTRI (M5S). Grazie della facoltà, Presidente, però devo essere sincero: mi auguro che nei prossimi mesi, da un punto di vista regolamentare, si rivedrà anche la modalità della discussione generale. Infatti, credo che l'immagine di ogni lunedì di un'Aula vuota - e non mi riferisco solo a questo provvedimento - non contribuisca a dare alle istituzioni quella credibilità di cui un po' tutti quanti abbiamo bisogno.
Parto proprio da questo, parto proprio dal contesto politico in cui si è sviluppato il decreto Coesione. Oggi, in discussione generale, si parla di cosa? Fondamentalmente, stiamo parlando di un decreto che è stato approvato mercoledì al Senato, incardinato mercoledì sera qui alla Camera e rispetto al quale giovedì è stato conferito il mandato al relatore. Di cosa devo discutere? Di cosa dobbiamo dibattere se fondamentalmente la Commissione non ha avuto il tempo di dare un contributo? In che modo io posso dare un contributo rispetto a chi non ha avuto la possibilità di farlo in Commissione?
Questo è un po' il destino del prossimo mese e mezzo. Gli 11 decreti che arriveranno, ovviamente, saranno tutti un po' così: una Camera approva e manda all'altra Camera il decreto che, in fretta e furia, dovrà essere approvato, con gli uffici che cambieranno nome ai testi: “Camera-Senato”, “Senato-Camera”. Questa sarà la grande democrazia italiana, dove il Parlamento sostanzialmente è relegato a un ruolo di timbratura dei decreti: arriva qui, si pone la fiducia, zero dibattito e zero tutto.
In tal senso, non c'è stata nemmeno - come al Senato - la possibilità di dare i contributi che volevamo. Infatti, vedete, non riesco bene a capire come si possa approvare qui un testo come quello dell'autonomia differenziata - che non ha altro scopo e non avrà altro effetto, se non quello di lasciare le regioni più sole e, quindi, i cittadini più soli con i loro problemi - e poi parlare di coesione. Sono due concetti assolutamente opposti: “autonomia differenziata”, “coesione”.
Ora, il punto è anche questo: noi abbiamo cercato di dare dei contributi proprio in tal senso. Parliamo della messa in sicurezza delle reti viarie, della transizione digitale dei territori, dell'efficientamento energetico delle nostre infrastrutture scolastiche che cadono a pezzi da Nord a Sud; 600 milioni per le aree interne e montane del Centro Nord, lì c'è bisogno di coesione. Eppure, non c'è stato nemmeno il dibattito, non abbiamo capito nemmeno perché certe proposte non sono state poi recepite. Non viene ripristinata la dotazione originaria del Fondo perequativo per il Mezzogiorno.
La situazione in Italia è del tutto diversa da quello che gli esponenti della maggioranza hanno rappresentato in questi interventi solitari su questo decreto. Parlo dello stato attuale del Paese, dove avanzano le disuguaglianze, aumenta l'astensionismo e la sfiducia nella politica, cresce l'indebitamento delle famiglie, cresce l'usura. Faccio un esercizio molto semplice: visto che qui ci sono una serie di analisi che dicono “finalmente arriva il Governo Meloni, quindi migliora tutto”, poi basta andare su Google - che a questo punto mi sembra di capire che abbia una capacità realistica maggiore di chi è intervenuto - e scrivere, ad esempio, la parola “usura”, poi mettere “notizie” e vedere cosa esce. Questo è un esercizio che possono fare tutti a casa.
Leggo: Il Sole 24 Ore, “Caro-vita, cresce l'indebitamento delle famiglie. Aumenta rischio usura”; “Sovraindebitamento e usura: Roma, aumenta la richiesta di aiuto da parte delle famiglie”; Avvenire, “Usura, l'impennata di casi nel Sud. «Pronti ad aiutare chi denuncia»”; Il Messaggero, “Roma capitale dell'usura: da giugno più 30 per cento di casi. Allarme per i microdebiti”; “Anche bar e ristoranti sempre più strangolati dall'usura”; Wall Street Italia, “Usura, cresce il rischio in Italia. La classifica delle città più indebitate”; PMI.it, “Famiglie italiane indebitate e a rischio usura”.
È un bollettino di guerra. Quindi, come si fa? Dopo l'approvazione di un disegno di legge, che ha visto, ad esempio, il Ministro Tajani fare un'intervista dove dice “non possiamo fare una legge come quella dell'autonomia differenziata che danneggia il Sud, produrremo un ordine del giorno”: quella frase non me la scordo più, per un Vicepremier che parla di ordini del giorno per un provvedimento dove ammette che il Sud verrà danneggiato.
Con la situazione del sovraindebitamento, con quello che è successo con i mutui, questo Governo ha sostanzialmente evitato di fare una battaglia alle banche per gli utili che hanno fatto e per un concetto di redistribuzione nell'ambito delle famiglie, perché chi ha avuto un mutuo a tasso variabile ha avuto un aumento della rata del 60-70 per cento. Invece la risposta è stata “ma quello era un tasso variabile, si sa che può aumentare”, ma nessuna famiglia può sopportare, nella propria economia, un aumento del 60-70 per cento.
Quindi il punto è questo, e vado a conclusione perché credo che il dibattito nel merito del provvedimento sia assolutamente inutile, laddove il dibattito in Commissione è durato nulla e non vi è stato, perché un dibattito prevede una persona che parla e l'altro che risponde. Qui ci sono le opposizioni che parlano e nessuno che risponde, e questo sta succedendo in tutti i provvedimenti, compreso quello dell'autonomia differenziata.
Credo che il termine “coesione” sia del tutto improprio, credo che la fotografia del Paese debba far mettere da parte gli elementi di propaganda elettorale in un senso o nell'altro, credo che questo Paese, per avere coesione vera, debba avere un progetto industriale di riconversione, perché noi stiamo perdendo tutta la parte industriale, non abbiamo più aziende e c'è una situazione che prevede un piano industriale completamente innovativo rispetto a quello che c'è stato.
Credo che per parlare di coesione si debba parlare di sovraindebitamento delle famiglie, di comunità che sono lontane dai centri, di una serie di proposte sul miglioramento delle infrastrutture scolastiche, proprio come avevamo detto noi, perché lì e il nostro futuro, e, quando mandi il tuo futuro in una scuola fatiscente, vuol dire che non c'è attenzione da parte dello Stato nella sua programmazione. Credo che, per parlare di coesione, si debba parlare di salario minimo, si debba parlare di sanità, e in questo provvedimento non c'è nulla.
C'è la parola coesione, ma non ci sono gli elementi che compongono la coesione. Quindi, è del tutto sbagliato continuare ad andare in una direzione dove si si pensa che il futuro di questo Paese è in mano ai nomi che noi mettiamo sui decreti. La cosa importante non è come chiamiamo questi decreti, ma quello che c'è dentro, come lo mettiamo a terra e in che modo, che è lo stesso problema anche del discorso del PNRR. Chiudo il dibattito, dicendo che questo Paese - come ho già detto - non ha bisogno di titoloni, di decreti, ma ha bisogno di una buona politica, che abbia contezza della fotografia attuale del Paese, che smetta di pensare che sta andando tutto bene e che esca da questo palazzo, entri nelle periferie delle città, entri nei posti più difficili, si renda conto, ascolti, dibatta veramente, non in Aule vuote o in Commissioni dove la maggioranza non sa cosa dire, e cerchi di rendere questo Parlamento un posto dove si fa politica e dove si dà un contributo con gli elementi che poi compongono la democrazia.
C'è una maggioranza che decide, c'è un'opposizione che fa proposte, è tutto molto semplice e mi auguro che prima o poi si arrivi a questo livello di maturità.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche - A.C. 1933)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, il deputato Andrea Mascaretti: si riserva.
Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo.
MATILDE SIRACUSANO, Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento. Grazie, Presidente, anche per far cambiare idea all'onorevole Silvestri. In questo caso, come in altri, l'opposizione parla e il Governo risponde, perché è giusto che lo faccia. Ho ascoltato tutti gli interventi con molto interesse, ho condiviso gli interventi del relatore Mascaretti, dell'onorevole Lucaselli e dell'onorevole Barabotti, ho ascoltato le critiche mosse dall'opposizione al Governo e le ritengo fisiologiche, cioè proprie dell'attività dell'opposizione, però mi preme ricordare all'opposizione alcune questioni consolidate all'insediamento di questo Governo.
La prima è che vi erano scarsissime possibilità di rimodulare il PNRR, e questo avrebbe comportato per l'Italia giganteschi problemi, perché l'Italia ha scelto di ottenere dall'Europa copiose risorse per superare la crisi post-pandemica e vi erano scarsissime possibilità di poter spendere queste risorse in tempi ragionevoli, e questo, ripeto, avrebbe comportato per l'Italia un problema gigantesco. Un'altra questione consolidata, che non è stata menzionata anche dagli interventi di opposizione, però è stata riconosciuta dall'opinione pubblica e nel dibattito parlamentare da tutte le forze politiche che in passato sono intervenute più spesso per constatare un problema gigantesco relativo alla lentezza e all'inefficacia della spesa dei fondi comunitari.
Pochi risultati apprezzabili sono stati constatati in questi anni in termini di convergenza o di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, e quindi al Governo va ascritto il merito di avere impresso un'accelerazione decisiva in termini di riforma sul PNRR, rimodulandolo, e di avere ottenuto, nell'ambito della rimodulazione del PNRR, la riforma della politica di coesione. Oltretutto, aggiungo che il Governo è riuscito a rendere le risorse del PNRR complementari e non sovrapposte alle altre fonti di finanziamento europee, e in questo ha addirittura preceduto la Commissione europea, che ha dato successivamente all'azione posta in essere dal Governo questo tipo di indicazione.
Inoltre, chi trascura la storia della spesa dei fondi comunitari può disconoscere la circostanza per la quale molto spesso, in passato, le regioni hanno scelto di spendere le risorse, e quindi di rendicontarle, in ogni caso non per progetti che effettivamente erano orientati allo sviluppo, ma per progetti che sviluppo non ne comportavano alcuno. Quindi, apprezzeranno tutti, anche i gruppi di opposizione, che in questo ambito, in questo decreto è stata fatta una scelta strategica, cioè di privilegiare gli interventi su ambiti effettivamente strategici che rendono efficace la spesa e che hanno lo scopo di superare quei divari tra le regioni del Mezzogiorno e le regioni del Nord.
Sono gli ambiti relativi al dissesto idrogeologico, al ciclo dei rifiuti, all'idrico, all'energia, al sistema delle imprese. Ho sentito, anche in questa circostanza, diverse critiche sulla governance, su questa volontà del Governo di accentrare. Era la stessa critica che avevo sentito in precedenza, in quest'Aula, in riferimento alla riforma del Fondo di sviluppo e coesione e anche al PNRR. Queste scelte sono state fatte ascoltando le regioni.
Per la riforma della politica di coesione, il gruppo di lavoro si è riunito ben 5 volte, ha recepito tutte le indicazioni delle regioni e le stesse critiche che venivano fatte in quest'Aula sul Fondo di sviluppo e coesione sono state annullate dalla sottoscrizione degli accordi di coesione, in cui si evince chiaramente che i protagonisti assoluti sono proprio gli enti locali. I protagonisti assoluti sono state le regioni, per chi ha seguito tutto il procedimento che ha portato alla sottoscrizione degli accordi di coesione.
Sono state criticate anche le regole rigide imposte. In questo caso come in altri casi, si tratta di regole che servono a responsabilizzare i soggetti attuatori. Il rispetto dei cronoprogrammi precisi serve proprio a rendere veloce ed efficace la spesa. E in questo caso, oltre alle penalità, sono stati previsti anche criteri di premialità importantissimi per le regioni, perché, come sapete, il Fondo di sviluppo e coesione va cofinanziato e la quota di cofinanziamento viene rintracciata nei bilanci ordinari delle regioni, oppure attraverso dei mutui. In questo caso, le regioni che onoreranno i loro impegni, cioè chi spenderà veramente bene le risorse in quegli ambiti strategici prioritari, avrà una premialità, quindi una quota aggiuntiva di FSC per il cofinanziamento, senza fare ricorso ai bilanci ordinari o ai mutui che le regioni hanno sempre fatto e, di conseguenza, potranno destinare quelle risorse ad altri interventi necessari. Quindi, ci sono una serie di questioni importantissime, che sono state riconosciute anche dai gruppi di maggioranza - che ringrazio - e dagli onorevoli che sono intervenuti, l'onorevole Barabotti e l'onorevole Lucaselli. Ringrazio anche i deputati di opposizione, che hanno criticato questa riforma, però hanno criticato un percorso che, dopo anni di inerzia dei Governi nazionali rispetto al tema dell'inefficacia e della lentezza della spesa, finalmente si è avviato, proprio perché le regioni del Mezzogiorno hanno bisogno, più di tutte, di una spesa veloce ed efficace (Applausi).
PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno prevede che si possa passare al seguito dell'esame non prima delle ore 16, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 16.
La seduta, sospesa alle 12,12, è ripresa alle 16.
Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 90, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna.
Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge n. 1933.
(Esame dell'articolo unico - A.C. 1933)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge (Vedi l'allegato A).
(Posizione della questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 1933)
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani. Ne ha facoltà.
LUCA CIRIANI, Ministro per i Rapporti con il Parlamento. Grazie, Presidente. Presidente e colleghi, onorevoli deputati, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 1933: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Sui lavori dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Secondo quanto convenuto nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo tenutasi il 25 giugno scorso, a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge n. 1933, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, la votazione per appello nominale avrà luogo nella seduta di martedì 2 luglio, a partire dalle ore 16, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 14,15.
Dopo tale votazione, i lavori proseguiranno con l'esame degli ordini del giorno, dalle ore 17 fino alle ore 20 e con prosecuzione notturna dalle ore 21 alle 24, limitatamente alle fasi dell'illustrazione e del parere del Governo.
Nella seduta di mercoledì 3 luglio, dalle ore 9,30 fino alle 13,30 e dalle ore 16,15 fino alle ore 20, con prosecuzione notturna dalle ore 21 alle ore 24, avrà luogo la votazione degli ordini del giorno.
Nella seduta di giovedì 4 luglio, dalle ore 8,30 e fino alle ore 10,30, avranno luogo le dichiarazioni di voto finale e la votazione finale.
Ricordo, altresì, che il termine per la presentazione degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame è fissato alle ore 17,30 di oggi, lunedì 1° luglio.
Estraggo a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama.
(Segue sorteggio).
La chiama avrà inizio dal deputato Schiano Di Visconti.
Ordine del giorno della prossima seduta.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.
Martedì 2 luglio 2024 - Ore 14,15:
1. Seguito della discussione del disegno di legge (per le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, la votazione per appello nominale e l'esame degli ordini del giorno, per le fasi dell'illustrazione e dell'espressione del parere da parte del Governo):
S. 1133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (Approvato dal Senato). (C. 1933)
Relatore: MASCARETTI.
La seduta termina alle 16,05.
TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: ANDREA MASCARETTI (A.C. 1933)
ANDREA MASCARETTI, Relatore. (Relazione – A.C. 1933). Nella seduta di oggi l'Assemblea della Camera avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, già approvato dal Senato della Repubblica e al termine dell'esame in sede referente presso la Commissione Bilancio, che non ha introdotto modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.
Mi permetta innanzitutto, signor Presidente, di ringraziare i membri della V Commissione per il lavoro svolto con grande collaborazione tra le parti.
Iniziando l'esame di questo provvedimento volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell'ambito della revisione del PNRR, mi corre l'obbligo di ringraziare il Ministro Fitto, grazie al cui impegno l'Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del PNRR, la scorsa settimana infatti è stata trasmessa alla Commissione europea la richiesta di pagamento della sesta rata del nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pari a 8,5 miliardi di euro con il conseguimento di ulteriori 37 obiettivi e traguardi.
Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, inizialmente costituito da 38 articoli, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, risulta ora composto da 50 articoli, suddivisi in tre Titoli e nove Capi.
Come evidenziato dallo stesso preambolo del provvedimento, il decreto reca disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, essenzialmente attraverso il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027.
In questo contesto, il decreto intende accelerare l'attuazione dei programmi della politica di coesione, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la complementarità degli interventi della politica di coesione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo in questo modo la sinergia tra i diversi interventi da realizzare.
A tale riguardo, occorre ricordare che il provvedimento dà attuazione a uno specifico traguardo della riforma 1.9.1 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, relativa all'accelerazione dell'attuazione della politica di coesione, introdotta in occasione della revisione del medesimo Piano, approvata dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre scorso.
La riforma della politica di coesione è, infatti, una delle sette nuove riforme inserite nell'ambito della revisione del PNRR e rappresenta l'ultimo tassello di un più ampio disegno strategico di riforma, avviato con l'approvazione del decreto-legge n. 13 del 2023, che ha ridisegnato la governance del PNRR e della politica di coesione, e proseguito prima con il decreto-legge n. 124 del 2023, che ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, e poi con il decreto-legge n. 19 del 2024, che ha perfezionato la disciplina relativa all'attuazione del PNRR, anche attraverso interventi di accelerazione e di semplificazione delle relative procedure.
L'obiettivo di rendere più efficace l'attuazione della politica di coesione europea assume un valore strategico per il nostro sistema economico, considerando che tale politica si sostanzia in una pluralità di programmi di investimento finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027. Si tratta, quindi, di un totale di circa 74 miliardi di euro che sono destinati a investimenti volti a ridurre i divari territoriali e, in questa ottica, con la riforma perseguita anche attraverso il provvedimento che oggi giunge all'esame dell'Assemblea, si intende dare concretezza e tempestività alla politica di coesione, accelerando la spesa e rafforzando la capacità delle diverse istituzioni, centrali e territoriali, coinvolte nei processi di attuazione.
In particolare, nell'ambito della riforma delineata dal PNRR si individuano alcuni settori strategici, selezionati tenendo conto dell'esigenza di dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette “condizioni abilitanti”, definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le regioni che vogliano accedere ai finanziamenti europei, nonché di accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.
I settori individuati come strategici dal PNRR, come richiamati dall'articolo 2 del decreto in esame, sono:
- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e per la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Si tratta di settori caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese e che, tuttavia, presentano, nelle regioni del Sud, un tasso di sviluppo non in linea con quello registrabile in altre aree del Paese. Lo sviluppo di tali settori - in particolare, nelle regioni del Meridione - è, pertanto, fondamentale per accrescere la competitività e l'attrattività del Paese, in generale, e del Mezzogiorno, in particolare, e per rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.
Il provvedimento rende dunque la politica di coesione più concreta e tempestiva, accelerando la spesa e potenziando la capacità delle istituzioni di ridurre i divari economici e sociali tra le diverse aree del Paese. Ritengo importante sottolineare che le amministrazioni territoriali non saranno sole in questo compito, poiché il decreto prevede il rafforzamento della capacità amministrativa di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della politica di coesione, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno.
Inoltre, la riforma introduce un meccanismo incentivante per il raggiungimento degli obiettivi e le amministrazioni regionali che rispetteranno le scadenze stabilite per l'attuazione degli interventi potranno beneficiare di un ulteriore supporto da parte del Governo per il cofinanziamento dei programmi europei. E questo permetterà di liberare risorse preziose per i bilanci regionali.
In estrema sintesi, i primi tre Capi del decreto, che comprendono gli articoli da 1 a 15-ter, contengono specifiche disposizioni mirate ad accelerare e rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, mutuando l'approccio orientato ai risultati sperimentato con successo con il PNRR, ferme restando le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060 anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari.
Le successive disposizioni del decreto-legge recano invece misure specifiche, di natura settoriale, connesse all'attuazione delle politiche di coesione, mettendo in campo interventi anche molto significativi sul piano finanziario attraverso l'utilizzo delle risorse europee.
Nell'ambito del lavoro, segnalo in primo luogo gli incentivi per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia e la misura Resto al Sud 2.0, ai quali negli anni 2024 e 2025 sono destinati complessivamente 800 milioni di euro. Ricordo, altresì, i benefici contributivi del bonus giovani, ai quali sono destinati complessivamente oltre 1,4 miliardi di euro tra il 2024 e il 2027, ai quali si aggiungono nello stesso periodo gli oltre 400 milioni di euro del bonus donne. Un ulteriore sgravio contributivo è legato alle assunzioni a tempo indeterminato nella ZES unica per il Mezzogiorno, al quale sono destinati negli anni dal 2024 al 2027 quasi 600 milioni di euro.
Nell'ambito dell'istruzione, sono previsti tre distinti piani in favore delle regioni meno sviluppate, che prevedono, rispettivamente, uno stanziamento di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, uno stanziamento di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale, nonché uno stanziamento di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.
In materia di università e ricerca, per assicurare l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR si prevede l'adozione di un Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027: il Piano “RicercaSud”, al quale sono destinati complessivamente circa 1,2 miliardi di euro.
Per sostenere la rigenerazione urbana, e contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle aree caratterizzate da importanti criticità socio-economiche, e per promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, si intende contribuire anche in questo ambito rafforzando la complementarietà con il PNRR attraverso Programma nazionale Città metropolitane e città medie: Il programma destinato alle 14 città metropolitane e alle 39 città medie del sud, con una dotazione finanziaria di 3 miliardi di euro.
Ulteriori finanziamenti sono destinati alla realizzazione di un piano di azione nel settore dalla cultura, per il quale sono finalizzate risorse pari complessivamente a 488 milioni di euro.
In materia di rafforzamento della legalità nel Sud, nell'ambito del Programma Sicurezza e Legalità, con dotazione finanziaria di circa 235 milioni di euro, il decreto punta alla reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
Infine. tra le modifiche al provvedimento introdotte dal Senato voglio rimarcare che per quanto riguarda le “Disposizioni in materia di sicurezza”, viene tra l'altro istituito, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, il Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari, oggi entrambe assolutamente strategiche per la sicurezza del Paese.
Mentre tra le modifiche al provvedimento che riguardano gli enti locali, evidenzio in particolare che viene autorizzata per Milano la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana milanese e che viene altresì autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 1,33 milioni di euro per lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 segretari generali, comunali e provinciali.
Le disposizioni del Titolo I del decreto, articolato in otto Capi, dall'articolo 1 all'articolo 35- bis, recano “Misure di riforma della politica di coesione”. Al suo interno, le norme del Capo I, che include gli articoli da 1 a 8, intervengono sulle modalità di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea e disegnano una riforma dell'architettura istituzionale e della governance della politica di coesione volta, nel suo complesso, a dare attuazione alla citata riforma 1.9.1 del PNRR.
Passando a una ricognizione dei contenuti essenziali dei singoli articoli, e rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per maggiori dettagli, faccio presente, anzitutto, che l'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, programmazione 2021-2027, nei settori strategici.
Il comma 2 dell'articolo 1 attribuisce preminente valore all'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021–2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti. Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, precisa che l'applicazione della nuova disciplina nazionale in materia di programmazione e di impiego delle risorse della politica di coesione nei vari settori presi in considerazione dal decreto in esame deve avvenire nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti europei sulla politica di coesione. Le disposizioni del decreto, come precisato al comma 3, rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti dallo Stato in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR. Il comma 4, infine, riporta le principali definizioni ai fini del decreto in esame.
Osservo, inoltre, che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea. Tali disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei settori considerati strategici nell'ambito della riforma delineata dal PNRR.
L'articolo 3 reca la disciplina della Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione quale sede di confronto tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, il comma 1 attribuisce alla Cabina funzioni di: coordinamento tra interventi nazionali e regionali di coesione europea, in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027; promozione della complementarità tra interventi PNRR, di coesione europea, e di accordi di coesione; verifica delle attività di monitoraggio svolte dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente agli interventi prioritari indicati all'articolo 4, su cui il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è tenuto a riferire alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo quanto stabilito da una modifica al provvedimento inserita nel corso dell'esame al Senato; definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Unione europea. Per lo svolgimento di tali attività, il comma 2 prevede l'integrazione della Cabina di regia con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dei Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché del presidente dell'ANCI e del presidente dell'UPI.
L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sull'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea. I commi 1 e 2, in particolare, recano disposizioni per l'individuazione, da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici di cui all'articolo 2 e gli indici in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari, individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici, sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Tali interventi, come stabilito dal comma 3, devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti. Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2 e di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi. A seguito di una modifica apportata dal Senato al comma 4, spetta altresì al Dipartimento convocare la Cabina di Regia per l'approvazione degli elenchi medesimi. I cronoprogrammi possono essere modificati, secondo quanto previsto dal comma 5, solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche, a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore. Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni. Infine, il comma 7 dell'articolo 4 modifica il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica, introdotto dal decreto-legge n. 124 del 2023, specificando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione di tale Piano dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2024.
Faccio presente, da ultimo, che il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, fino al 31 dicembre 2026, nelle aree bianche, nelle quali non è presente un'infrastruttura per la banda ultra larga, la localizzazione degli impianti volti alla diffusione del 5G è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, secondo la posizione dei pixel, vale a dire dei quadranti di m. 100x100 in cui il territorio italiano è diviso ai fini della classificazione delle aree.
Soffermandomi sull'esame dei contenuti dell'articolo 5, rilevo che esso reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari e prevede, al comma 1, che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici, individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il rispettivo CUP. Restano fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio. Il comma 2 stabilisce che tali relazioni semestrali sono funzionali a consentire la verifica dei cronoprogrammi dei predetti interventi nonché l'applicazione di meccanismi di premialità previsti dal successivo articolo 7. Eventuali ritardi o disallineamenti rispetto alle scadenze previste nei cronoprogrammi devono essere comunicati dalle Amministrazioni titolari al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, unitamente alle misure da porre in essere per ovviare a tali ritardi e criticità. Il comma 3 attribuisce al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud il compito di promuovere uno specifico monitoraggio finalizzato al raccordo e alla prevenzione di sovrapposizioni tra programmi nazionali e regionali. Il comma 4 reca una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo.
Faccio presente, altresì, che l'articolo 6 interviene in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate dalla realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 del provvedimento. Il comma 1 prevede, in particolare, che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud si adoperi per rafforzare la capacità amministrativa e fornisca supporto tecnico-specialistico ai soggetti e agli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione. Il comma 2 autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione. Il comma 3 prevede, inoltre, che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo. Ai sensi del comma 4, i contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi delle specifiche norme indicate non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. Il comma 5 stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipuli apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il comma 6 stabilisce le risorse di personale di cui Eutalia s.r.l. può avvalersi per l'espletamento delle attività di cui al citato comma 5.
Il comma 6-bis prevede, per gli anni dal 2024 al 2028, un incremento in misura pari a 5 milioni di euro annui delle risorse per i contributi straordinari finalizzati a favorire la fusione dei comuni. I successivi commi 6-ter, 6-quater, 6-quinques e 6-sexies autorizzano il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad assumere personale, con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare in diverse aree, allo scopo di favorire il potenziamento e il rafforzamento delle competenze del dicastero nonché di garantire la piena attuazione degli interventi previsti nel PNRR. Il comma 6-septies prevede l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio del gabinetto del medesimo Ministero, di un Nucleo operativo avente il compito di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, di cui è indicata la relativa dotazione organica. Infine, il comma 6-octies introduce modifiche al Testo unico degli enti locali, finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità di tali enti, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Osservo che nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto l'articolo 6-bis, con il quale viene autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 1,33 milioni di euro per lo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, procedura già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023.
Proseguendo la ricognizione dei contenuti dei singoli articoli, rilevo che l'articolo 7 introduce misure di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Il comma 1 definisce i requisiti, le modalità di misurazione, le procedure e i limiti di applicazione di tali premialità. Questa consiste, in particolare, nella facoltà di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione già conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, per coprire fino all'intera quota, fino al 30 per cento dell'importo degli interventi, la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus. Il comma 2 delinea la procedura di richiesta di tali risorse.
I commi 3 e 4 disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostituitivi e di superamento del dissenso. In particolare, il comma 3 disciplina la procedura e le tempistiche con cui la Cabina di Regia può richiedere al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio di tali poteri sostitutivi, mentre il comma 4 definisce il meccanismo per l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso.
Passando all'esame dell'articolo 8, rilevo che esso reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché per l'attuazione del Fondo per una transizione giusta. Il comma 1 prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali volti a sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi del comma 1, il comma 2 prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e destina 300 milioni di euro appartenenti al Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro del Made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, il comma 3 prevede che il programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori. Il comma 4 stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale rinvenienti dall'applicazione dei tassi di cofinanziamento da parte dell'Unione europea sono incluse nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 oggetto di riprogrammazione. Ai sensi del comma 5, tali cofinanziamenti sono sottoposti a monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5. Inoltre, ai sensi del comma 6, le priorità di cui al comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.
Le disposizioni contenute nel Capo II recano, invece, “Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa” e includono gli articoli 9 e 10. Tra queste segnalo, in particolare, le misure adottate in materia di rafforzamento del Nucleo per le politiche di coesione, istituito presso la Presidenza del Consiglio e la previsione della possibilità di assegnare, con delibera del CIPESS, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, quale anticipazione, anche alle regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto il relativo Accordo per la coesione.
In primo luogo, rilevo che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito della dotazione complessiva di personale del Nucleo per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio, pari ad un massimo di quaranta unità, cinque unità di personale siano addette alle attività di controllo di programmi e progetti di investimenti pubblici e di Autorità di audit.
Passando all'articolo 10, esso introduce, ai commi da 1 a 5, la possibilità di assegnare, con delibera del CIPESS, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, quale anticipazione, anche a quelle regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione: si tratta delle regioni Campania, Puglia e Sardegna. In particolare, faccio presente come tali risorse siano assegnate allo scopo di garantire: il finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità; il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione; il finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.
Infine, il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede una variazione delle risorse volte a sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria finalizzati a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni. In particolare, tali risorse sono rimodulate da 100 milioni a 135 milioni di euro per l'anno 2024 e da 170 milioni di euro a 135 milioni di euro per l'anno 2025.
Il Capo III del Titolo I, costituito dagli articoli dall'11 al 15-ter, reca “Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale”, le quali includono, in particolare, disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno, di realizzazione degli investimenti ordinari nel Mezzogiorno e di Strategia nazionale per le aree interne, nonché in materia Zone logistiche semplificate. Esso reca, altresì, disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo, nonché di investimenti.
Osservo, in particolare, che l'articolo 11 reca, anzitutto, disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno. Contestualmente, il comma dispone l'abrogazione dei commi dell'articolo 22 della legge 42 del 2009 che recavano la disciplina del precedente Fondo perequativo infrastrutturale. Il comma 2 stabilisce che il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e strutture scolastiche. Infine, il comma 3 stabilisce che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite: l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, sulla base di sette criteri indicati all'interno del comma; l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi; i quattro criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, incluse le proposte formulate dagli enti locali del territorio; le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi. L'originario comma 4 è stato soppresso durante l'esame al Senato.
I commi da 4 a 6, precedentemente da 5 a 7, dell'articolo 11 istituiscono la clausola del 40 per cento per gli investimenti ordinari nel Mezzogiorno. In particolare, il comma 4, originariamente comma 5, eleva al 40 per cento, dal 34 per cento originariamente previsto in proporzione alla popolazione, la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 5, originariamente comma 6, prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applichi al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il comma 6, originariamente comma 7, dispone che la clausola del 40 per cento si applichi anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.
Infine, il comma 8 dell'articolo 11 interviene in merito alla Strategia nazionale per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne – PSNAI, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, in materia di perequazione infrastrutturale, e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES unica Mezzogiorno.
L'articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Il comma 1 incarica il Dipartimento ad effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati. In attesa di tale ricognizione, il comma 2 attribuisce allo stesso Dipartimento le funzioni di Responsabile unico del Contratto per i CIS già stipulati. Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la coesione il compito di revisionare la governance e le modalità attuative dei CIS.
Rilevo, inoltre, che l'articolo 13 interviene in materia di zone logistiche semplificate. Il comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli. Il comma 4 dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione. Sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al comma 5 si prevede la copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 4, mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali.
Faccio presente, inoltre, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto l'articolo 13-bis. Esso dispone l'istituzione della zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica Mezzogiorno, ovvero le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 per cento e il 100 per cento della media dell'Unione europea. Demanda quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle zone logistiche semplificate per le citate regioni, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.
Osservo che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo. In particolare, i commi da 1 a 3 introducono disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. Il comma 1 prevede la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari e il comma 2 disciplina la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024- 2029 e l'assegnazione delle risorse. Ulteriori disposizioni introdotte dal comma 3 sono volte a modificare la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera del sito in questione. I commi 3-bis e 3-ter, inseriti nel corso dell'esame da parte del Senato, modificano la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC, precisando che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti, come prevede la normativa vigente, ma anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale relative ai medesimi progetti. Il comma 3-ter stabilisce inoltre l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate. Il comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, il quale aveva nominato il Presidente della Regione Sicilia come Commissario straordinario per il completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti. Tale comma prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, stabilendo anche il compenso. Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto. In particolare, si prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, della durata dell'incarico commissariale, l'incremento di sei unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie.
Passando all'esame dell'articolo 15, rilevo che esso reca disposizioni in materia di investimenti. In particolare, ai commi 1 e 2, si prevede che, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno alle piccole e micro imprese situate nelle aree interne, talune risorse assegnate a valere sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali” non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai comuni beneficiari. In entrambi i casi previsti dai commi 1 e 2, le somme si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del comune, del provvedimento di individuazione dei beneficiari. Il comma 3, modificato al Senato, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi. Tale indebitamento è consentito al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. La deroga è consentita qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'autorità competente e si preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società. Si provvede alla compensazione degli effetti finanziari della norma in termini di fabbisogno per 100 milioni di euro per il 2024 e per 50 milioni di euro per il 2025. Il comma 3-bis, inserito dal Senato, dispone la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria. Conseguentemente, la regione Calabria si fa carico di ristorare i comuni precedentemente beneficiari, e sono versati all'INPS le somme di 4,3 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025 in sostituzione dei disapplicati proventi destinati Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e al Fondo Trasporto Aereo. Infine, sono disposte ulteriori risorse per compensare il minor gettito volto a coprire la sicurezza antincendio aeroportuale ed altre finalità. Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale. Il comma 4-bis, inserito in Senato, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0, precisando che sono ammessi al credito d'imposta anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza. Il comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame in Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 1,4 milioni di euro per il 2024 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle misure per gli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura previste dai commi da 551 a 553 della legge di bilancio per il 2024.
Rilevo, inoltre, che l'articolo 15-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che le Università creditrici – per sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il risarcimento danni – nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60 per cento della spesa corrente, possono concludere con i comuni interessati degli accordi volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento.
Faccio presente, altresì, che l'articolo 15-ter, inserito durante l'esame al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Il Capo IV del Titolo I reca “Disposizioni in materia di lavoro” ed è costituito dagli articoli dal 16 al 28-ter. Tra le numerose misure contenute al suo interno, segnalo, in particolare, le azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia da parte di giovani di età inferiore a 35 che si trovino in condizioni di disoccupazione o di marginalità sociale. Il Capo reca, inoltre, la disciplina della misura denominata Resto al sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno, e la copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, di cui ai sopracitati articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. Si prevede, altresì, uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio, nonché un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di giovani di età inferiore a 35 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Le disposizioni del Capo IV prevedono, infine, un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 relativamente a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e facenti parte della ZES unica, nonché una proroga di nove mesi dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e un ampliamento della platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Segnalo, da ultimo, che nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni finalizzate a prorogare dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 il termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili, nonché a incrementare il limite di spesa per il trattamento integrativo in favore dei lavoratori di Alitalia- Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. e, correlativamente, incrementare il trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Passando all'articolo 16, esso prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro. Le misure individuate e trattate successivamente sono l'autoimpiego nelle regioni del Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.
Venendo alle disposizioni contenute all'articolo 17, come modificato in Senato, rilevo che esso reca la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 1 prevede che siano ammesse al finanziamento, nei termini e secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 6 e 7, le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Il comma 2 indica che le suddette attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. Il comma 3 individua come destinatari dell'intervento giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 4 dispone che gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nonché specifici interventi di sostegno. Il comma 5 precisa che le iniziative di cui al precedente comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese. Il comma 6 precisa che i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 7 stabilisce che gli interventi di sostegno di cui al comma 4 sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, e consistono alternativamente in: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento, per programmi di spesa fino a 120.000 euro, e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro. Il comma 8 prevede che se le iniziative di cui ai commi precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Il comma 9 stabilisce infine i limiti di spesa per l'attuazione di Autoimpiego Centro-Nord Italia: 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Faccio presente che l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata, e non più condizionata, come previsto attualmente, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Viene altresì previsto che i beneficiari dell'ISCRO autorizzano l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall'ordinamento per l'attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
Rilevo che l'articolo 18, comma 1, istituisce e disciplina la misura denominata Resto al sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. Il comma 2 prevede che siano ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale, per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti. All'avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, questi ultimi devono esercitare il controllo e l'amministrazione della società. Il comma 3 individua come destinatari dell'intervento giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il comma 4 dispone che gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nonché specifici interventi di sostegno. Il comma 5 precisa che le iniziative di cui al precedente comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio e gli sportelli regionali per le imprese, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 6 precisa i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR. Il comma 7 stabilisce che gli interventi di sostegno di cui al comma 4 sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, e consistono alternativamente in: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento, per programmi di spesa fino a 120.000 euro, e un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento, per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro. Il comma 8 prevede che, se le iniziative di cui ai commi precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Il comma 9 reca una norma di coordinamento con la disciplina della misura “Resto al Sud”, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, che continua ad applicarsi a tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui all'articolo in esame, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 10 stabilisce, infine, i limiti di spesa per l'attuazione della nuova misura Resto al Sud 2.0, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 ed a 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.
L'articolo 19 prevede, al comma 1, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0” di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del presente decreto-legge, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0” attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Il comma 3 consente alle regioni di concorrere a cofinanziare le misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Il comma 4 stabilisce che per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0” e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a implementare il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura. Il comma 5 stabilisce che all'attuazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma. Il comma 6 stabilisce che all'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Evidenzio che l'articolo 20 reca la copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”, di cui ai sopracitati articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. In particolare, per 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma, mentre per 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede valere sulle risorse del PNRR relative al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.
Per quanto riguarda l'articolo 21, esso prevede, ai commi 1 e 2, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. Tale contributo può essere richiesto per la durata massima di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 ed aventi, alla data della assunzione, meno di trentacinque anni di età ed è riconosciuto in misura integrale, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratore. Il comma 3 prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa di cui al comma 1, la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il comma 4 stabilisce che la determinazione dei suddetti settori strategici, dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 5 riporta come l'applicabilità dell'esonero contributivo sia subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea. Il comma 6 dispone che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo. Il comma 7 indica che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate e poste a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Con riferimento all'articolo 22, segnalo che al comma 1 si prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. Sono peraltro esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Il comma 2 specifica che, per il fine considerato, i lavoratori, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato. Sono inoltre previsti dei casi di esclusione dal beneficio. Il comma 3 indica che l'esonero, che non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL, è riconosciuto nella misura di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest'ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021- 2027. Il comma 4 specifica che l'esonero contributivo in oggetto spetta altresì con riferimento ai lavoratori che, alla data dell'assunzione, siano stati occupati già a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che abbia beneficiato parzialmente dell'esonero medesimo. Il comma 5 esclude dall'esonero contributivo i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva interessata dall'assunzione. Ai sensi del comma 6, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l'esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione oggetto dell'esonero, comporta la revoca di quest'ultimo e il recupero del beneficio già fruito. Ai sensi del comma 7, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021- 2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità dell'impiego delle risorse del medesimo Programma. Il comma 8 stabilisce che l'esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023, al fine della deduzione dalle imposte sui redditi, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato. Il comma 9 dispone che per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio in oggetto. Il comma 10 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell'esonero in oggetto. Ai sensi del comma 11, infine, l'applicabilità dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.
Passando all'esame dei contenuti dell'articolo 23, segnalo che il comma 1, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio. Il comma 2 stabilisce che il suddetto esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'UE, per le assunzioni a tempo indeterminato nel periodo indicato. Il comma 3 riporta inoltre che, al fine della fruizione dell'esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Ai sensi del comma 4, il presente esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per il 2024, 107,3 milioni di euro per il 2025, 208,2 milioni di euro per il 2026 e di 115,7 milioni di euro per il 2027. Il medesimo articolo indica le modalità di copertura degli oneri a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Il comma 5 dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Il comma 6 prevede che ai fini finanziari, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero in questione, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo. Il comma 7 indica che con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, come specificato nel corso dell'esame al Senato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è demandata la definizione delle modalità attuative dell'esonero, anche con riferimento ai rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore, nonché delle modalità di comunicazione da parte dell'INPS dei risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e da parte del datore di lavoro ai medesimi fini.
Con riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 24, esso prevede, al comma 1, un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica. Il comma 2 stabilisce che detto esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. I commi 3 e 4 prevedono che i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; al fine in esame, i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Il beneficio spetta altresì ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo; in base ad una modifica operata nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, il beneficio non concerne invece i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il comma 5 dispone che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nella medesima unità produttiva. Ai sensi del successivo comma 6, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore per il quale è stato riconosciuto l'esonero in esame, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione oggetto dell'esonero, comporta la revoca di quest'ultimo e il recupero del beneficio già fruito. Ai sensi del comma 7, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294, 1 milione di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità dell'impiego delle risorse del medesimo Programma. Il comma 8 indica come l'esonero non sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Il comma 9 stabilisce che per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell'applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 10, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, come specificato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'esonero, le modalità per la definizione dei rapporti con l'INPS in qualità di soggetto gestore nonché le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7. Il comma 11 riporta, infine, che l'applicabilità dell'esonero contributivo di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.
L'articolo 24-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, al comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, prorogando di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e incrementando, per il 2024, le risorse per il personale non avviato al lavoro. In particolare, alla lettera a), si dispone la proroga del suddetto termine di operatività, portandolo a novanta mesi. Alla lettera b) si prevede che il finanziamento per compensare i lavoratori non effettivamente avviati al lavoro da parte delle agenzie, già previsto in anni precedenti, sia portato a 8 milioni e 800 mila euro per il 2024. Il comma 2 stabilisce che la copertura dei nuovi oneri, pari a 6 milioni e 600 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione previsto dall'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 185 del 2008.
Faccio presente che l'articolo 25 prevede un ampliamento della platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Il comma 1 enuncia altresì gli adempimenti che sono tenuti a compiere i nuovi soggetti iscritti d'ufficio al SIISL. A tal fine, si prevede che potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato. Il comma 2 prevede che i centri per l'impiego individuino, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 22 del 2015. Il comma 3 stabilisce, infine, che all'attuazione del presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rilevo che l'articolo 26 disciplina, integrando e aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 26 stabilisce i criteri ed i termini mediante cui occorrerà dare concreta attuazione al funzionamento della piattaforma SIISL. A tal riguardo, la norma attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di definire le modalità e le condizioni mediante cui i datori di lavoro potranno pubblicare sul SIISL le posizioni vacanti all'interno del proprio organico, nonché le modalità di accesso, su base volontaria, alla piattaforma da parte di tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego, diversi dai soggetti obbligati in base alle vigenti disposizioni. Il comma 2, al fine di garantire la concreta interoperabilità tra piattaforme pubbliche, prevede che all'interno del SIISL vengano inserite, altresì, le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro anche su altre piattaforme pubbliche nazionali ed internazionali. Il comma 3 consente il ricorso da parte del SIISL a strumenti di intelligenza artificiale, con la finalità di rendere più agevole l'incontro tra domanda ed offerta all'interno del mercato del lavoro e di ottenere la combinazione ottimale tra i dati inseriti nella piattaforma. Il comma 4 stabilisce che i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati. Il comma 5 introduce un meccanismo di valutazione degli enti accreditati, ai quali viene attribuito un punteggio sulla base della percentuale dei soggetti iscritti al corso di formazione, assunti entro sei mesi dalla conclusione del corso stesso. Le modalità e i termini inerenti a tale meccanismo sono disciplinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, come specificato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal riguardo, il comma 6, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga delle informazioni contenute all'interno delle proprie banche dati o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, al fine di possedere il maggior numero di elementi utili per poter procedere ad una valutazione dell'efficacia formativa dei corsi. Il comma 7 stabilisce, infine, che le previsioni devono essere attuate mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Osservo, inoltre, che l'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). In particolare, il comma 1 dispone che la Cabina di regia sia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale costituisce l'autorità nazionale di gestione del fondo medesimo. Il comma 2 demanda la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Come specificato dal comma 3, partecipano in ogni caso i rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che hanno fatto richiesta di accesso al FEG. Il medesimo comma 3 individua le fattispecie di datori di lavoro privati che possono chiedere l'attivazione della Cabina di regia. Il comma 4 stabilisce che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 5 infine dispone che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Faccio presente, altresì, che l'articolo 28, modificando l'articolo 29 del decreto-legge n. 19 del 2024, interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori. In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone, altresì, che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è più il committente ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta, invece, confermata in capo al responsabile del progetto.
L'articolo 28-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. A tal proposito, ricordo che le convenzioni interessate dal presente articolo sono stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni, nella fattispecie trattasi di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla “platea storica”. La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 28-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone, per il 2024, in relazione alle domande pervenute, un incremento del limite di spesa per il trattamento integrativo in favore dei lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner
S.p.A. e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L'importo in oggetto viene elevato da 5,8 milioni di euro a 24,2 milioni per l'anno 2024. In particolare, l'intervento in esame concerne il trattamento integrativo, a carico del suddetto Fondo, rispetto all'intervento straordinario di integrazione salariale previsto, per i suddetti lavoratori, per il periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024. Alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede mediante riduzione, nella misura di 26,3 milioni per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il Capo V del Titolo I reca “Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca” ed è costituito dagli articoli da 29 a 31. Esso prevede norme in materia di contrasto alla povertà educativa, potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziamenti per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali, assunzioni di personale ausiliario a tempo determinato. Sono previste, altresì, misure in materia di criteri di utilizzo delle risorse stanziate dal Piano nazionale per gli interventi complementari al PNRR in favore dell'intervento concernente “Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”.
Faccio presente, anzitutto, che l'articolo 29, reca disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa individuando, tra l'altro, tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale “Scuola e competenze”, nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle regioni meno sviluppate d'Italia. Il comma 1 autorizza, per tali regioni, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole. Il successivo comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, consente agli enti locali di cui alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025. Il comma 2 autorizza un piano di complessivi 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale. Il comma 3 autorizza, infine, un piano di complessivi 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni. Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano “Agenda sud”. Con una modifica introdotta dal Senato, si prevede, inoltre, che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computi anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024, giorno successivo alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato, e l'effettiva stipulazione dei contratti per nuovi incarichi di cui sopra. Lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui sopra sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, individuate prioritariamente nell'ambito del piano “Agenda Sud”, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.
L'articolo 30 dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente “Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle attività di controllo, monitoraggio, assegnazione ed erogazione delle risorse in oggetto. Con una modifica approvata in sede referente è stato specificato che tale decreto deve essere emanato entro il 7 luglio 2024.
L'articolo 31 riporta “Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca”. In particolare, esso attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato “RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027”, nel quale siano individuate risorse pari a un miliardo e 65,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” e limitatamente alle aree territoriali di afferenza e subordinatamente alla coerenza con le proprietà e gli obiettivi specifici di tale Programma nazionale, e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli
“Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno”. Le finalità del Piano “RicercaSud” sono, tra le altre, lo sviluppo di capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, e la promozione della mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno.
Il Capo VI del Titolo I reca “Disposizioni in materia di investimenti” ed è composto da quattro articoli, dall'articolo 32 all'articolo 33-ter. Tra le principali misure ivi contenute, segnalo, in particolare, quelle relative agli interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, nonché le disposizioni in materia di recupero dei siti industriali nel territorio delle regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili o all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Segnalo, altresì, quale misura introdotta nel corso dell'esame al Senato, lo stanziamento di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi legati alla messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano.
Osservo, in particolare, che l'articolo 32, modificato durante l'esame al Senato, introduce disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo. In particolare, al comma 1, dispone che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, provveda ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità green, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì, al comma 2, l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché le loro modalità attuative. Il comma 2-bis introduce una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo, nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco. In particolare, tali opere che realizzano parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte seconda del codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.
Rilevo, inoltre, che l'articolo 33 reca disposizioni in materia di recupero dei siti industriali. Il comma 1 stabilisce che un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica individui i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che rispondano a una sola o ad ambedue le seguenti finalità. La prima è la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia; nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La seconda è che tali investimenti siano destinati all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli investimenti nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro. Il comma 3 prevede che una delibera del CIPESS possa assegnare risorse per investimenti finalizzati, nei territori ove sono ubicati i siti industriali delle regioni indicate, al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità, a valere sul Fondo sviluppo e Coesione. Il comma 4 prevede, infine, che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo coordinati dalla Struttura di missione ZES. Inoltre, per supportare l'attuazione di tali investimenti, è possibile prevedere l'individuazione di INVITALIA S.p.A. come soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa.
Segnalo, inoltre, che l'articolo 33-bis, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano. In particolare, per le annualità 2024-2028, si tratta di una integrazione di un milione di euro l'anno del finanziamento già autorizzato, mentre per il 2029 si tratta di un nuovo finanziamento, di importo pari a 13 milioni di euro.
Rilevo, infine, che l'articolo 33-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale via Pianacattiva di mezzo, del comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'azienda socio-sanitaria territoriale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.
Il Capo VII del Titolo I reca “Disposizioni in materia di cultura” e ed è costituito dal solo articolo 34, il quale, in particolare, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma nazionale cultura 2021-2027, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il Piano ha il fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative. Il comma 1 indica altresì che il Piano di azione debba prevedere esplicitamente alcune tipologie di progetti. Il comma 2 indica che al finanziamento del Piano si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027.
Il Capo VIII del Titolo I reca “Disposizioni in materia di sicurezza” ed è costituito dagli articoli 35 e 35-bis. Tra le norme ivi contenute, segnalo le misure volte a rafforzare alcuni progetti finanziati a valere sul Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”, i quali sono riconosciuti come progetti di importanza strategica, nonché le misure per la realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026.
In dettaglio, rilevo che l'articolo 35 al fine di rafforzare la legalità nelle regioni cd. meno sviluppate riconosce “di importanza strategica” alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”. Il comma 1 individua tra i suddetti progetti la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Il comma 2 indica come progetti di importanza strategica quelli relativi alla prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; alla prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché all'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.
Per quanto riguarda, invece, l'articolo 35-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esso al comma 1 autorizza il Ministero dell'interno alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce il Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, alla quale si si provvede per 20 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge di bilancio per il 2023 e per i restanti 10 milioni mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del MEF per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 3 autorizza la spesa di 27 milioni per l'anno 2024 e di 38 milioni per l'anno 2025, provvedendo, altresì, alla copertura dei relativi oneri.
Il Titolo II del decreto-legge in esame, costituito dagli articoli 36 e 37, reca ulteriori disposizioni in materia di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, nonché le disposizioni finanziarie relative al decreto-legge medesimo.
Segnalo, in particolare, che l'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo, titolare di funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati, non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente “Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico”, di cui all'Investimento 2.1b della Missione 2, Componente 4 del Piano medesimo.
L'articolo 37, sostituito nel corso dell'esame al Senato, incrementa, al comma 1, di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge di bilancio 2024. Alla copertura dell'onere, si provvede, ai sensi del comma 2, quanto a 60 milioni per l'anno per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate al credito d'imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse destinate ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica domestica; quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive.
Il Titolo III del decreto-legge, costituito dagli articoli 37-bis e 38, reca le disposizioni finali.
Segnalo, in particolare, che l'articolo 37-bis, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 38 dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.