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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 3 luglio 2024

TESTO AGGIORNATO AL 3 LUGLIO 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 luglio 2024.

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Ghio, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Ghio, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Kelany, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MARIANNA RICCIARDI: «Modifica all'articolo 624 del codice penale in materia di procedibilità del delitto di furto» (1939);

   PAVANELLI: «Disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico» (1940);

   BRAMBILLA: «Istituzione del servizio sanitario veterinario mutualistico per la cura degli animali da compagnia» (1941);

   MINARDO: «Introduzione dell'obbligo della prescrizione elettronica per l'acquisto e l'uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti» (1942);

   MINARDO: «Introduzione dell'obbligo di registrazione degli operatori del settore agricolo e alimentare nella banca dati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, e istituzione di una banca dati dei marcatori di origine dei prodotti agroalimentari» (1943).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CANGIANO ed altri: «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (1161) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Volpi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  SOUMAHORO: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione, respingimento e rimpatrio, rilascio di visto di ingresso per motivi umanitari e attività lavorative degli stranieri» (1224) Parere delle Commissioni II, III, V, VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):

  MORRONE: «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni concernenti la rideterminazione dei circondari dei tribunali di Urbino e di Rimini» (1661) Parere delle Commissioni I, V e XI;

  GHIRRA ed altri: «Introduzione dell'articolo 116-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di esecuzione di autopsia nel caso di morte di persona in stato di detenzione, nonché istituzione dello sportello per i diritti negli istituti penitenziari» (1766) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 260).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 261).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 262).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2024, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 27 giugno 2024, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (atto Camera n. 1896).

  Questo parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2024, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 27 giugno 2024, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (atto Camera n. 1902).

  Questo parere è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione, da parte della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri (COM(2024) 256 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 256 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione, da parte dell'Unione, dell'accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri (COM(2024) 257 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 257 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12524/21 INIT; ST 12524/21 ADD 1), del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Finlandia (COM(2024) 263 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 263 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Raccomandazioni di raccomandazione del Consiglio sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio della Bulgaria (COM(2024) 602 final), della Cechia (COM(2024) 603 final), della Danimarca (COM(2024) 604 final), della Germania (COM(2024) 605 final), dell'Estonia (COM(2024) 606 final), dell'Irlanda (COM(2024) 607 final) e di Cipro (COM(2024) 613 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca Centrale Europea sull'attuazione e i risultati del programma «Pericles IV» per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2023 (COM(2024) 259 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2022 (COM(2024) 267 final);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita del bilancio dell'Unione europea (2025-2029) (COM(2024) 276 final).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (172).

  Questa richiesta, in data 2 luglio 2024, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'11 agosto 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 luglio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1133 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1933)

A.C. 1933 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29, comma 1, autorizza, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    il contenuto dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici complementari: il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale (lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo); la correlazione con la salute;

    esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare,

impegna il Governo

al fine di garantire una sana e corretta educazione motoria, ad accompagnare gli interventi volti a potenziare le infrastrutture per lo sport nelle scuole con misure volte a introdurre la pratica dell'educazione motoria dal primo anno della scuola primaria.
9/1933/1. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29, comma 1, autorizza, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    il contenuto dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici complementari: il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale (lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo); la correlazione con la salute;

    esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di assumere ulteriori iniziative finalizzate a favorire l'estensione graduale dell'educazione motoria anche alle prime tre classi della scuola primaria.
9/1933/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34, comma 1, del provvedimento in esame, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati;

    il piano è articolato in una serie di progetti: progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto «periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996 e alla legge n. 310 del 2003; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica, prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo,

impegna il Governo

in fase di approvazione del Piano di azione, di cui all'articolo 34, comma 1, ad ammettere al finanziamento un progetto volto a sostenere la realizzazione o la valorizzazione di biblioteche, in quanto suscettibile di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati
9/1933/2. Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34, comma 1, del provvedimento in esame, demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati;

    il piano è articolato in una serie di progetti: progetto «identità», finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto «grandi musei del Sud», finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto «periferie e cultura», finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996 e alla legge n. 310 del 2003; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica, prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le condizionalità e i vincoli del Programma nazionale cultura relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di inserire, nell'ambito del Piano di azione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge in esame, anche le iniziative afferenti alla realizzazione o alla valorizzazione delle biblioteche.
9/1933/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea;

    l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo «Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)» interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza al fine di ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'«energia» anche interventi di «riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche».
9/1933/3. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29, comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente consente agli enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici» del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025;

    gli ultimi dati forniti dal XXIII report di Legambiente «Ecosistema Scuola», realizzato su 6.343 edifici scolastici, di competenza di 93 comuni capoluogo di provincia (sui 110 esistenti, pari quindi all'85 per cento), frequentati da oltre 1,2 milioni di studenti, registrano un ritardo cronico su riqualificazione edilizia e servizi scolastici;

    la messa in sicurezza del patrimonio edile scolastico rappresenta una priorità politica, sociale e morale che impone azioni tempestive finalizzate allo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie volte a supportare tale attività di messa in sicurezza delle infrastrutture interessate;

    l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 ha stabilito che: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili»;

    il Ministero dell'istruzione e del merito, con nota del 29 dicembre 2023, ha fornito indicazioni circa l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta nei finanziamenti PNRR, che potranno essere autorizzati esclusivamente in presenza di alcune specifiche fattispecie. In tal senso, in nessun caso le somme derivanti da ribasso d'asta potranno essere utilizzate dagli enti cui sono destinate per opere aggiuntive sul medesimo immobile scolastico, con eccezione di quelle derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, ovvero su altri edifici aventi il medesimo vincolo di destinazione d'uso;

    il riutilizzo da parte di ciascun ente locale delle somme a qualunque titolo disponibili nei quadri economici dei singoli interventi, secondo procedure autorizzative snelle, permetterebbe, invece, di attuare rapidamente importanti lavori di messa in sicurezza degli immobili scolastici,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di carattere normativo al fine di consentire, mediante procedure semplificate, l'uso dei ribassi d'asta anche per la realizzazione di ulteriori lavori aggiuntivi o di completamento per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio ad uso scolastico da parte degli enti locali beneficiari dei singoli finanziamenti.
9/1933/4. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative al contrasto al lavoro sommerso e conseguentemente alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro;

    nel nostro Paese si verifica in media un incidente sul lavoro al minuto, tre morti al giorno, più di milleduecento all'anno;

    nonostante le assunzioni di nuovi ispettori dell'Inail decise dal precedente Governo, in numerose regioni si registra solo un ispettore ogni 39.000 imprese, contro la raccomandazione dell'Unione europea che ne indica uno ogni 10.000. Nel 2021, i controlli effettuati insieme ad Inps e Inail, hanno registrato un 69 per cento di imprese irregolari;

    si registrano infatti oltre 2.600 persone in meno rispetto alla pianta organica, tra cui 1.100 ispettori. Non perché non siano stati fatti i concorsi, ma perché gli stipendi sono così poco attrattivi che i vincitori spesso rinunciano all'incarico o se ne vanno dopo pochi mesi. Con il risultato che gli ispettori in attività sono costretti a dividersi tra i sopralluoghi in cantieri e aziende e le attività amministrative;

    è di tutta evidenza che occorre una radicale revisione della strategia in materia di lavoro, da definire insieme alle parti sociali, puntando alla buona e stabile occupazione e a un significativo investimento nella sicurezza del lavoro;

    l'Inail ad oggi, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, finanzia, con proprie risorse, progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa;

    oltre ad incrementare i controlli sui luoghi di lavoro e varare bandi specifici è necessario promuovere incentivi strutturali per sostenere le aziende virtuose che investono in sicurezza e prevenzione. Tali progetti, infatti, oltre ad avere ricadute positive per la salute dei lavoratori porteranno anche evidenti benefìci per le finanze pubbliche in termini di minori spese sociosanitarie;

    sarebbe quindi opportuno prevedere che una quota investimenti legati alla prevenzione intrapresi dalle imprese venga assegnata automaticamente attraverso meccanismi di compensazione fiscale e non esclusivamente accedendo ad appositi bandi statali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che, al fine di contrastare il lavoro nero ed incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, si consenta alle imprese che fanno investimenti specifici per prevenire incidenti, di recuperare una quota di tali investimenti attraverso meccanismi di compensazione fiscale.
9/1933/5. Simiani, Scotto, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti norme relative al contrasto al lavoro sommerso e conseguentemente alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro;

    nel nostro Paese si verifica in media un incidente sul lavoro al minuto, tre morti al giorno, più di milleduecento all'anno;

    nonostante le assunzioni di nuovi ispettori dell'Inail decise dal precedente Governo, in numerose regioni si registra solo un ispettore ogni 39.000 imprese, contro la raccomandazione dell'Unione europea che ne indica uno ogni 10.000. Nel 2021, i controlli effettuati insieme ad Inps e Inail, hanno registrato un 69 per cento di imprese irregolari;

    si registrano infatti oltre 2.600 persone in meno rispetto alla pianta organica, tra cui 1.100 ispettori. Non perché non siano stati fatti i concorsi, ma perché gli stipendi sono così poco attrattivi che i vincitori spesso rinunciano all'incarico o se ne vanno dopo pochi mesi. Con il risultato che gli ispettori in attività sono costretti a dividersi tra i sopralluoghi in cantieri e aziende e le attività amministrative;

    è di tutta evidenza che occorre una radicale revisione della strategia in materia di lavoro, da definire insieme alle parti sociali, puntando alla buona e stabile occupazione e a un significativo investimento nella sicurezza del lavoro;

    l'Inail ad oggi, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, finanzia, con proprie risorse, progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa;

    oltre ad incrementare i controlli sui luoghi di lavoro e varare bandi specifici è necessario promuovere incentivi strutturali per sostenere le aziende virtuose che investono in sicurezza e prevenzione. Tali progetti, infatti, oltre ad avere ricadute positive per la salute dei lavoratori porteranno anche evidenti benefìci per le finanze pubbliche in termini di minori spese sociosanitarie;

    sarebbe quindi opportuno prevedere che una quota investimenti legati alla prevenzione intrapresi dalle imprese venga assegnata automaticamente attraverso meccanismi di compensazione fiscale e non esclusivamente accedendo ad appositi bandi statali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di assumere ulteriori iniziative finalizzate a contrastare il lavoro nero ed a incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche consentendo alle imprese che fanno investimenti specifici per prevenire incidenti di recuperare una quota di tali investimenti.
9/1933/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Scotto, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame vi sono norme relative (articoli 4 e 24) alla istituzione ed al funzionamento delle ZES (Zone economiche speciali);

    la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto l'istituzione, nelle regioni italiane più sviluppate (in cui non sono previste le Zone economiche speciali – ZES indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, a favore delle regioni meno sviluppate e in transizione) di Zone logistiche semplificate (Zls) dirette a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali;

    con la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) viene integrato tale quadro normativo modificando il regime giuridico delle Zls prevedendo Zlsr («Zone logistiche semplificate rafforzate») contemplando per le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nelle Zls risorse a sostegno di investimenti «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tue);

    con delibera n. 481 del 26 aprile 2022 della giunta regionale della Toscana è stata disposta la «Approvazione della proposta tecnica di istituzione di una Zona logistica semplificata (Zls) in Toscana – aggiornamento della versione approvata con la deliberazione della giunta regionale n. 1152 del 2021 in considerazione della modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 1545»;

    il documento include i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato oltre all'aeroporto di Pisa;

    le ragioni di tali scelte trovano origine nell'esigenza di connettere e valorizzare i differenti porti e aree portuali e logistiche collegate che rispondono ai requisiti previsti dalla disciplina nazionale. La Zls si propone quindi, si legge nella delibera stessa, come elemento propulsore della crescita degli scambi nella regione Toscana e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell'area della costa, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli di crisi industriale;

    la regione Toscana ha inviato la prima proposta tecnica di istituzione a luglio 2020. Pochi mesi dopo, nel mese di novembre 2020, è pervenuta la risposta dell'allora Governo Conte II contenente alcune osservazioni immediatamente recepite e inserite nella seconda versione, inviata nel mese di febbraio 2021;

    successivamente la regione Toscana ha modificato la proposta tenendo conto di altre indicazioni di carattere comunitario (su richiesta del Governo Draghi) e recepito, in seguito, alcune modifiche marginali richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze del Governo Meloni;

    il Governo dovrebbe ora recepire le indicazioni della delibera con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a dare seguito al procedimento già avviato, adottando, quanto prima, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri affinché si pervenga alla istituzione della Zls della regione Toscana.
9/1933/6.Fossi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 34, contiene norme relative al «Programma nazionale cultura»;

    tale Piano prevede, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, lo sviluppo ed il rafforzamento delle iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative;

    l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha consentito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) di conferire incarichi di collaborazione presso le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;

    tali incarichi sono stati, nel corso degli anni prorogati fino al 31 dicembre del 2024 (l'ultima proroga è stata disposta dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18);

    nonostante la vastissima ricchezza del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico nazionale, le Soprintendenze di tutta Italia presentano da anni una grave carenza di personale che ne rallenta le attività ed i servizi verso i territori di riferimento, rischiando oggi di compromettere anche la piena l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    appare quindi opportuno attivare procedure per stabilizzare i lavoratori assunti grazie al citato articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche al fine di riconoscerne l'attività svolta e per non disperdere le professionalità e competenze acquisite,

impegna il Governo

a stabilizzare, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e dell'attività lavorativa, i titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che abbiano prestato attività presso gli uffici periferici di tutta Italia per almeno ventiquattro mesi anche non continuativi, al fine di garantire l'urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative, il raggiungimento degli obiettivi PNRR e del Programma nazionale cultura.
9/1933/7. Bonafè, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

    il Titolo I prevede una serie di misure di riforma della politica di coesione;

    il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha ridefinito, all'articolo 1, comma 1, i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'«Accordo per la coesione», in sostituzione dei «Piani di sviluppo e coesione», ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo;

    a sette mesi dalla conversione in legge del suddetto decreto, il Governo ha sottoscritto tali accordi con tutte le regioni interessate, salvo la Puglia e la Campania,

    relativamente alla regione Puglia, l'accordo dovrebbe finanziare più di 450 progetti a valere su un totale di risorse pari a 7,3 miliardi di euro in una moltitudine di ambiti, tra cui il sostegno al tessuto economico, la digitalizzazione, i trasporti e le infrastrutture sociali, idriche e per la mobilità, le politiche abitative, sociali e culturali;

    la mancata sottoscrizione dell'accordo comporta gravi ritardi nell'attuazione dei citati progetti, con danno diretti e indiretti per le comunità coinvolte e l'economia regionale,

impegna il Governo

ad intraprendere con urgenza le occorrenti iniziative al fine di sottoscrivere l'accordo per la coesione con la regione Puglia e consentire lo sblocco delle relative risorse.
9/1933/8. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

    l'articolo 14, commi da 1 a 3 del decreto-legge reca disposizioni per il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio;

    in particolare, viene prevista la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari e disciplinata la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029 e l'assegnazione delle risorse;

    tale misura e lo stanziamento dei relativi fondi, auspicati dal territorio, consentiranno il completamento delle opere di bonifica a terra, a mare e la realizzazione di una serie di opere infrastrutturali necessarie per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area;

    al contempo, il Governo non ha dimostrato analoga attenzione per le opere di bonifica necessarie nell'area di Taranto;

    l'articolo 14, comma 4-bis, del provvedimento, introdotto durante l'esame in sede referente, intervenendo sull'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, come convertito, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo: la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di 6 unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie;

    secondo quanto risulta dalle ultime informazioni disponibili, attualmente sulla contabilità speciale del Commissario sono presenti 52 milioni di euro, ampiamente insufficienti per ottemperare a quanto prescritto dal protocollo del 2012 concernente la bonifica di un'area pari a 564 chilometri quadrati;

    come noto, parte delle somme confiscate ai precedenti proprietari dell'impresa siderurgica, pari a circa 1,157 miliardi di euro, erano destinate agli interventi di bonifica, decontaminazione e messa in sicurezza dell'ex Ilva di Taranto;

    è stato recentemente disposto il trasferimento di 150 milioni di euro all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. da parte dell'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, attingendo dalle medesime somme del patrimonio destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano per la tutela ambientale e agli interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale,

impegna il Governo

a ripristinare integralmente nel prossimo provvedimento utile le somme distratte dal patrimonio destinato agli interventi di bonifica, decontaminazione e messa in sicurezza dell'ex Ilva di Taranto.
9/1933/9.Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

    in particolare, l'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età;

    seppure condivisibile nelle sue finalità di promuovere le iniziative imprenditoriali in settori strategici come quelli legati alle transizioni verde e digitale, la condizionalità attinente allo stato di disoccupazione del potenziale beneficiario rischia di rendere del tutto inefficace la misura;

    come noto, l'avvio di iniziative imprenditoriali in tali comparti, soprattutto in virtù delle caratteristiche tecniche intrinseche degli stessi, richiede livelli di conoscenza della materia e competenze specialistiche tali per cui nella quasi totalità dei casi tali iniziative nascono nell'ambito della ricerca universitaria o privata;

    raramente, invece, iniziative del genere sono avviate da soggetti in stato di disoccupazione;

    al contempo, dai dati relativi alla raccolta di capitale da parte delle startup italiane nei primi sei mesi del 2024 emerge un quadro preoccupante: mentre l'ambito dell'innovazione si conferma un florido terreno di idee e progetti promettenti, gli investimenti stanno calando drasticamente;

    dal 1° gennaio al 15 giugno 2024, infatti, gli investimenti nelle startup italiane si fermano a poco più di 250 milioni di euro, in calo del 47,62 per cento rispetto allo scorso anno (486 milioni nel medesimo periodo);

    come emerge dalle ricerche dell'Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2024, anche il canale dell'equity crowdfunding risulta in flessione, con un decremento di circa il 15 per cento in termini di raccolta di capitale;

    il crescente divario rispetto agli altri ecosistemi europei richiede un importante intervento pubblico nei finanziamenti e nuove regolamentazioni,

impegna il Governo

ad intraprendere le necessarie iniziative, previa verifica degli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa, al fine di accrescere gli sforzi pubblici nel sostegno all'ecosistema dell'innovazione italiano, destinando maggiori risorse alle iniziative imprenditoriali sorte e sorgenti nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica.
9/1933/10. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    dalle disposizioni contenute nel decreto emerge la sempre maggiore volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo, mentre si prevedono assunzioni discrezionali, anche dirette;

    emblematico è l'articolo 14, comma 4, che modifica l'articolo 14-quater al decreto-legge n. 181 del 2023, recante disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana e che ha previsto la nomina a Commissario straordinario del presidente della Regione Siciliana, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti;

    la modifica apportata dall'articolo 14, comma 4, del provvedimento in esame si limita, infatti, a prevedere che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, per i quali sono previsti compensi fino a 70.000 euro lordi annui per ciascuno, a carico dell'amministrazione;

    il 21 giugno 2024 è stato chiuso, senza preavviso e fino a data da destinarsi, l'impianto di Trattamento meccanico e biologico (Tmb) di Lentini, in provincia di Siracusa, in conseguenza della mancata autorizzazione al proseguimento dell'attività in attesa della definizione delle istanze di verifica per valutazione di impatto ambientale;

    a seguito della chiusura del Tmb di Lentini, cui è stata data parziale e non immediata soluzione con il trasferimento dei rifiuti ad altri impianti già al limite della capacità, si prefigura un'emergenza sanitaria per circa 200 comuni della Sicilia orientale, nonché il rischio di incendi, anche in considerazione dell'aumento delle temperature con la stagione estiva;

    la gestione dei rifiuti in Sicilia dimostra l'inesistente pianificazione regionale in materia e l'incapacità di realizzare un adeguato sistema di impianti, nonostante la previsione da parte del Governo della nomina a Commissario straordinario del presidente della Regione Siciliana,

impegna il Governo

a intervenire, per quanto di competenza, per assicurare la protezione dell'ambiente e della salute pubblica in Sicilia, anche in relazione alla nomina a Commissario straordinario del presidente della Regione Siciliana.
9/1933/11. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 contiene disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione;

    le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

    tenuto conto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 48 del 2024, cosiddetto «Decreto correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche», che introduce ulteriori norme semplificative in tema di procedure e autorizzazioni;

    preso atto della necessità di raggiungere da parte del nostro paese gli obiettivi previsti in materia di transizione e trasformazione digitale da parte della programmazione del PNRR;

    visto che la materia delle installazioni degli impianti per le telecomunicazioni e in generale delle tecnologie annesse e in corso di sviluppo, è estremamente delicata e può impattare sulle condizioni territoriali e sociali dei cittadini;

    tenuto conto che gli impianti di telecomunicazioni sono di fatto sostenuti da leggi sovraordinate, che impongono tali infrastrutture quali opere di urbanizzazione primaria, costituendo quindi un limite all'azione di controllo dei comuni, pur riconoscendo la necessità che le infrastrutturazioni digitali, soprattutto nelle aree interne, nei piccoli comuni e nelle aree di montagna, possono essere, se pianificate adeguatamente, un'opportunità reale contro la desertificazione demografica e produttiva di tali contesti territoriali;

    il comma 7-bis dell'articolo 4, aggiunto in sede di conversione al Senato, stabilisce che nelle aree bianche – anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 – gli impianti volti alla diffusione del 5G sono ubicati, fino al 31 dicembre 2026, sul territorio secondo la posizione del pixel;

    considerate le prerogative e competenze primarie in materia di pianificazione territoriale della regione Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano,

impegna il Governo

a riconoscere, nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi strategici del piano nazionale di digitalizzazione del nostro Paese, la diretta competenza pianificatoria a livello territoriale di tali infrastrutture della regione Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
9/1933/12. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 contiene disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione;

    le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

    tenuto conto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 48 del 2024, cosiddetto «Decreto correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche», che introduce ulteriori norme semplificative in tema di procedure e autorizzazioni;

    preso atto della necessità di raggiungere da parte del nostro paese gli obiettivi previsti in materia di transizione e trasformazione digitale da parte della programmazione del PNRR;

    visto che la materia delle installazioni degli impianti per le telecomunicazioni e in generale delle tecnologie annesse e in corso di sviluppo, è estremamente delicata e può impattare sulle condizioni territoriali e sociali dei cittadini;

    tenuto conto che gli impianti di telecomunicazioni sono di fatto sostenuti da leggi sovraordinate, che impongono tali infrastrutture quali opere di urbanizzazione primaria, costituendo quindi un limite all'azione di controllo dei comuni, pur riconoscendo la necessità che le infrastrutturazioni digitali, soprattutto nelle aree interne, nei piccoli comuni e nelle aree di montagna, possono essere, se pianificate adeguatamente, un'opportunità reale contro la desertificazione demografica e produttiva di tali contesti territoriali;

    il comma 7-bis dell'articolo 4, aggiunto in sede di conversione al Senato, stabilisce che nelle aree bianche – anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 – gli impianti volti alla diffusione del 5G sono ubicati, fino al 31 dicembre 2026, sul territorio secondo la posizione del pixel;

    considerate le prerogative e competenze primarie in materia di pianificazione territoriale della regione Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, qualora ne ricorrano le condizioni e ferma restando l'esigenza di garantire il raggiungimento degli obbiettivi strategici del Piano nazionale di digitalizzazione del nostro Paese, la diretta competenza pianificatoria a livello territoriale di tali infrastrutture della regione Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
9/1933/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni dell'articolo 22, del presente provvedimento prevedono l'esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, di lavoratori che, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo;

    i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale;

    l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

    tenuto conto della particolare emergenza occupazionale che interessa le aree delle medesime regioni meridionali, la suddetta previsione di un limite maggiorato di decontribuzione, per quanto condivisibile, non appare idoneo a rappresentare un adeguato sostegno per incrementare in maniera stabile e strutturale l'occupazione in tali aree del Paese;

    ancora più opportuno appare prevedere un intervento volto a differenziare, anche in termini di durata temporale di fruizione della decontribuzione in questione, in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito del primo provvedimento utile, di integrare le disposizioni di cui in premessa al fine di riconoscere la decontribuzione in questione alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno per un arco temporale superiore ai due anni.
9/1933/13. Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni dell'articolo 17 del presente provvedimento provvedono alla disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Centro-Nord Italia;

    i destinatari di detta misura sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

    sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, in forma individuale o in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti;

    alla luce della rilevanza sociale ed occupazionale delle misure in questione, nonché per non disperdere tempi e risorse, sembra opportuno concentrare su specifici settori produttivi a più alto impatto e sbocco occupazionale per dette iniziative di autoimpiego, quali l'artigianato, l'industria, la pesca e l'acquacoltura, la fornitura di servizi, anche turistici, nonché il commercio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni indicate in premessa, con il primo provvedimento utile, al fine di concentrare le iniziative di autoimpiego ammesse al finanziamento del presente provvedimento, nei settori a più alto impatto e sbocco occupazionale, quali quelli indicati in premessa.
9/1933/14. Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni dell'articolo 21 del presente provvedimento prevedono l'esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età;

    l'esonero è riconosciuto (su domanda) per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028), con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, aventi, alla data della assunzione, meno di trentacinque anni di età, esclusi i rapporti di apprendistato o di lavoro domestico;

    l'esonero è riconosciuto in misura integrale, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratore, esclusa la quota riferita ai contributi spettanti all'Inail, nell'ambito delle risorse riferibili al Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;

    alla luce della rilevanza sociale ed occupazionale delle misure in questione, nonché per garantire il miglior coordinamento e monitoraggio dell'efficacia di detti interventi, appare indispensabile prevedere un ruolo attivo del Comitato di sorveglianza del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in fase applicativa delle disposizioni in questione, un ruolo attivo di indirizzo e monitoraggio degli effetti attesi, da parte del Comitato di sorveglianza del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
9/1933/15. Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame costituiscono una forte penalizzazione del Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    con l'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, secondo i presentatori, la volontà di commissariare i processi democratici dal basso delle classi dirigenti locali, elette direttamente dai cittadini, che, di fatto, vengono privati di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    tale accentramento ricalca peraltro il medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata che, ad avviso dei sottoscrittori, indebolisce la coesione e la solidarietà nazionale e depotenzia l'operato degli amministratori locali e regionali, centralizzando poteri attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia;

    con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    va sottolineato in questo contesto come la legge di bilancio per il 2024 ha definanziato il Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600, riducendo le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi): si tratta dunque di un imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 32 del decreto-legge in esame prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, proceda all'individuazione di iniziative che possano contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR, e demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 la determinazione delle iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021-2027» nonché delle modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 («Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale») e 2.2 («Piani urbani integrati») del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato citato in premessa, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare coerenti iniziative di competenza volte all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica, che prevedano la riduzione delle emissioni climalteranti, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica, la rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.
9/1933/16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti,

impegna il Governo

a ripristinare integralmente la dotazione del Fondo perequativo infrastrutturale per garantire una reale efficacia delle azioni previste dalla norma con la finalità di attenuare in fase perequativa l'attuale e grave divario infrastrutturale che penalizza soprattutto il Mezzogiorno, e consentire l'intervento anche nelle aree interne delle regioni del Centro-Nord, attualmente escluse dall'ambito di applicazione dell'attuale formulazione della norma.
9/1933/17. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'Accordo di partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo «Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)» interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza al fine di ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'«energia» anche interventi di «riqualificazione ed efficientamento energetico» per gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori.
9/1933/18. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce, all'articolo 31, norme per la definizione di un Piano di azione denominato «Ricerca Sud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», all'interno del quale sono assegnate risorse pari a euro 1.065.600.000 e a euro 150.000.000, individuate, rispettivamente, nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027) e nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione in relazione alla finalizzazione del sostegno degli «Ecosistemi per l'innovazione nel Mezzogiorno»;

    nell'ambito del Piano di azione possono essere individuati ulteriori meccanismi di sostegno finanziario in funzione di eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027 e in coerenza con nuovi specifici obiettivi definiti in sede europea;

    come evidenziato anche dalla relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento, le disposizioni operano in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito di risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per finalità di spesa di cui il Piano d'azione rappresenta uno strumento attuativo. Viene, altresì, disposto che ai fini della selezione e della valutazione dei progetti beneficiari degli interventi del Piano d'azione, nell'ambito del quadro finanziario definito, possano essere previsti punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero;

    sarebbe opportuno garantire un'adeguata inclusione delle attività di ricerca da parte delle micro e piccole imprese, prevedendo l'introduzione di misure volte a riconoscere le attività di «ricerca informale» tipica di detta tipologia di imprese e quasi mai ricompresa nell'attività di sostegno pubblico, soprattutto nelle aree dello sviluppo di competenze specializzate, di transizione industriale e di collaborazione tra ricerca e imprese,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per introdurre misure volte a riconoscere, ai fini dell'ammissibilità delle spese previste dall'articolo 31, le attività di «ricerca informale» tipica delle micro e piccole imprese.
9/1933/19. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

    per quanto riguarda il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il periodo 2021-2027, le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse sono state stabilite dall'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, che è stato poi integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 124 del 2023 (cosiddetto «Decreto Sud»), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

    le nuove lettere c) e d) del citato comma 178 individuano, quali strumenti di attuazione degli interventi del FSC 2021-2027, i cosiddetti Accordi per la coesione, in sostituzione dei precedenti «Piani di sviluppo e coesione», attribuiti alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni centrali, regionali o Città metropolitane;

    gli Accordi per la coesione sono definiti dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma (ovvero Ministro nel caso delle amministrazioni centrali), sentito il Ministro dell'economia;

    solamente dopo la definizione e sottoscrizione di tali Accordi si provvede all'assegnazione formale delle risorse con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

    per quanto riguarda le regioni, tale nuova procedura ha comportato un enorme ritardo ai fini dell'assegnazione effettiva delle risorse, tenendo conto che il CIPESS già con delibera del 3 agosto 2023 n. 25 ha approvato la «proposta di imputazione programmatica della quota regionale relativa al Fondo sviluppo e coesione 2021-2027», pari complessivamente a circa 32,4 miliardi di euro, comprensivi delle assegnazioni già disposte come anticipazione alle regioni e province autonome (circa 3 miliardi);

    il ritardo penalizza proprio le regioni del Sud del Paese, dove la mancata conclusione degli Accordi – in alcuni casi ingiustificata – sta di fatto bloccando l'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi necessari alla riduzione del divario territoriale,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento normativo utile, per ripristinare la previgente disciplina relativa alla programmazione, alla gestione finanziaria e al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC per il periodo 2021-2027, e in particolare i Piani di sviluppo e coesione, semplificando in tal modo la procedura di assegnazione effettiva di tali risorse, al fine di consentire la realizzazione degli interventi in attuazione dell'obiettivo costituzionale di rimozione degli squilibri economici e sociali.
9/1933/20. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», inizialmente costituito da 38 articoli, a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura al Senato, risulta composto di 50 articoli, suddivisi in tre Titoli e nove Capi e prevede in particolare, alla rubrica del Capo IV, disposizioni in materia di lavoro, che stabiliscono in particolare, attraverso l'articolo 16, una misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa;

    nell'ambito delle attività di lavoro autonomo e delle libere professioni, si evidenzia che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha introdotto una disciplina di sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista;

    il riconoscimento delle tutele suesposte, ha determinato un impatto importante e particolarmente apprezzato da tutte le categorie nazionali dei liberi professionisti, considerato tra l'altro, che l'intervento legislativo ha colmato un vuoto normativo che negli anni ha leso gravemente i professionisti, compromettendone la qualità della vita e riducendo la possibilità di svolgere in serenità il proprio lavoro;

    al riguardo, si ravvisa la necessità d'integrare il quadro legislativo, completando gli interventi previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativamente alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari, anche nei riguardi delle libere professioniste iscritte ad albi professionali che, a causa di improvviso ricovero ospedaliero del proprio figlio o per gravi casi di malattia o intervento chirurgico da questi sottoposti, sono impossibilitate a svolgere la propria professione per oggettive motivazioni familiari, strettamente legate all'assistenza ospedaliera,

impegna il Governo

in aggiunta alle misure a sostegno degli esercenti le libere professioni già previste nel provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, iniziative normative, nell'ambito dei prossimi provvedimenti all'esame delle Camere, volte ad estendere anche nei riguardi delle libere professioniste, il beneficio della sospensione delle debenze contributive nei confronti dell'amministrazione pubblica, in caso di malattia grave o infortunio ai figli minorenni nonché in caso di parto, al fine di conseguire un importante sostegno per le donne e le madri che sono temporaneamente impossibilitate all'esercizio dell'attività professionale.
9/1933/21. De Bertoldi, Congedo, Matera, Testa, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, inizialmente costituito da 38 articoli e che, a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura al Senato risulta composto di 50 articoli, suddivisi in tre Titoli e nove Capi, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, nonché ad assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale maggiormente coordinata tra i diversi livelli di governo, in rapporto di una più stretta complementarietà con il PNRR;

    il provvedimento il particolare attraverso il Capo IV, detta disposizioni in materia di lavoro, prevedendo la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro;

    nell'ambito delle attività svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da parte dei liberi professionisti, in particolare dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i sottoscrittori del presente atto, evidenziano che la medesima categoria riveste una professionalità che s'inserisce coerentemente, nel quadro degli interventi in materia di lavoro, dal punto di vista delle competenze professionali attribuite dalla normativa vigente, in ambito economico, sociale e della corretta gestione dei rapporti di lavoro fra le diverse categorie di professionisti, nel fornire assistenza nella gestione dei servizi contabili, economici, giuridici e fiscali;

    al riguardo, si rileva che, con riferimento all'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, procedura operativa denominata «Asse.Co.» attualmente riservata ai soli consulenti del lavoro, la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è in grado di ricoprire in maniera oggettiva e qualificata tale adempimento, nei cui confronti viene certificata all'impresa, la conformità e regolarità dei contratti di lavoro, considerato che attualmente, la «riserva» di competenze di carattere convenzionale, genera una disparità ingiustificabile tra le professioni e comporta nei fatti una turbativa del mercato professionale;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si evidenzia a tale fine, che anche il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro Paolo Pennesi, ha confermato la disponibilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di estendere alla categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, condividendo pertanto le osservazioni in precedenza esposte,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, un intervento volto a favorire la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di estendere anche alla professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, le competenze su «Asse.Co.», la cui asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, attualmente è riservata soltanto ai consulenti del lavoro, come in premessa richiamato.
9/1933/22. Matera, Congedo, De Bertoldi, Testa, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» all'esame dell'Assemblea, affronta una serie di misure finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, nonché ad assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale, maggiormente coordinata tra i diversi livelli di governo in rapporto di una più stretta complementarietà con il PNRR;

    il provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura al Senato, risulta composto da 50 articoli, suddivisi in tre Titoli e nove Capi, che definiscono il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici quali: le risorse idriche; le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; i rifiuti; i trasporti e mobilità sostenibile; l'energia; il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde;

    nell'ambito degli obiettivi di preminente valore d'interesse nazionale, per la realizzazione degli interventi ammissibili al finanziamento (a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021–2027) con particolare riferimento al settore delle risorse idriche, si evidenzia che, fra le misure prioritarie selezionate dal Piano Nazionale per gli Interventi nel Settore Idrico (PNIISSI) rientranti nella Riforma 4.1. del PNRR (M2C4), in favore della regione Abruzzo, per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento delle infrastrutture idriche, è compresa la messa in sicurezza di regimentazione idraulica del Fosso Grande, sito tra i comuni di Pescara e Spoltore;

    la predetta infrastruttura idrica, considerata strategica per l'approvvigionamento d'acqua sul territorio abruzzese, nonché per il contrasto alla siccità e alla scarsità idrica, necessita di essere preservata in relazione alla funzione indispensabile che essa svolge, anche al fine di aumentare la resilienza dei distretti idrici della medesima regione, riducendo al contempo le dispersioni d'acqua, oltre che di determinare un impatto positivo sul bacino d'utenza;

    a tal fine, a parere del sottoscrittore del presente atto, risulta urgente e necessario, un intervento volto al completamento delle misure per la messa in sicurezza e la sistemazione idraulica del Fosso Grande, il cui progetto rientra nell'ambito del piano degli investimenti di cui all'articolo 1 comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – legge di bilancio 2019, per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza delle strutture e infrastrutture nei territori d'emergenza, al fine di evitare il prolungarsi di una situazione esistente di grave criticità in una zona fortemente antropizzata,

impegna il Governo

nell'ambito degli interventi per la gestione del settore idrico, a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro economico e i vincoli di bilancio, un intervento normativo in sede d'esame della legge di bilancio per il 2025 o comunque nel corso dei prossimi provvedimenti all'esame delle Camere entro l'anno, volto a stanziare un contributo in favore del Fosso Grande di Pescara, in ragione delle finalità esposte in premessa, al fine di consentire il recupero del finanziamento non più concesso dalla legge di bilancio per il 2019, a causa dei ritardi dovuti dalle procedure di espropriazione per la pubblica utilità da parte dell'amministrazione locale.
9/1933/23. Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», per la seconda lettura e la conversione, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, nonché ad assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale collegata alla revisione del PNRR, necessaria per consentire un ulteriore impulso soprattutto alla crescita del Mezzogiorno;

    al riguardo, i dati diffusi recentemente da parte dalla Svimez, evidenziano come il Sud Italia, sia cresciuto in media dell'1,3 per cento nel 2023, (più del resto d'Italia, che registra mediamente un più 0,9 per cento) con punte di crescita del PIL molto importanti in alcune regioni meridionali, in particolare in Sicilia, dove si è raggiunto il 2,2 per cento;

    nel solco di tale analisi, il Governo ha istituito, attraverso l'articolo 18 del medesimo provvedimento, la misura denominata: «Resto al sud 2.0», finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia, i cui destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

    gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura, che riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali e specifici incentivi in regime de minimis, (un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per programmi di spesa fino a 120.000 euro) consentiranno, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, di stimolare gli investimenti per le imprese del Mezzogiorno, aumentando i livelli di competitività delle aziende, per sostenere la transizione ecologica e la modernizzazione delle aree territoriali meridionali;

    in tale ambito, la presenza dell'imprenditoria femminile nel Mezzogiorno, assume un ruolo di rilievo e imprescindibile nell'azione del Governo, ai fini della crescita economica e del sostegno all'occupazione non soltanto delle aree meridionali;

    la necessità di rafforzare i programmi e le iniziative per la promozione e lo sviluppo delle imprese femminili e diffondere i valori dell'imprenditoria femminile, rappresenta pertanto, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, una esigenza indifferibile, per agevolare e incentivare la presenza di tale segmento aziendale nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, l'introduzione di una norma ad hoc, finalizzata a consentire nell'ambito dei criteri previsti dalla disciplina «Resto al sud 2.0», che fra i destinatari ammessi per gli interventi previsti, possano essere ammessi anche i giovani di età inferiore a quaranta anni, di genere femminile.
9/1933/24. Congedo, Matera, Testa, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», per la seconda lettura e la conversione, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, nonché ad assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale collegata alla revisione del PNRR, necessaria per consentire un ulteriore impulso soprattutto alla crescita del Mezzogiorno;

    al riguardo, i dati diffusi recentemente da parte dalla Svimez, evidenziano come il Sud Italia, sia cresciuto in media dell'1,3 per cento nel 2023, (più del resto d'Italia, che registra mediamente un più 0,9 per cento) con punte di crescita del PIL molto importanti in alcune regioni meridionali, in particolare in Sicilia, dove si è raggiunto il 2,2 per cento;

    nel solco di tale analisi, il Governo ha istituito, attraverso l'articolo 18 del medesimo provvedimento, la misura denominata: «Resto al sud 2.0», finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia, i cui destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

    gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura, che riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali e specifici incentivi in regime de minimis, (un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per programmi di spesa fino a 120.000 euro) consentiranno, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, di stimolare gli investimenti per le imprese del Mezzogiorno, aumentando i livelli di competitività delle aziende, per sostenere la transizione ecologica e la modernizzazione delle aree territoriali meridionali;

    in tale ambito, la presenza dell'imprenditoria femminile nel Mezzogiorno, assume un ruolo di rilievo e imprescindibile nell'azione del Governo, ai fini della crescita economica e del sostegno all'occupazione non soltanto delle aree meridionali;

    la necessità di rafforzare i programmi e le iniziative per la promozione e lo sviluppo delle imprese femminili e diffondere i valori dell'imprenditoria femminile, rappresenta pertanto, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, una esigenza indifferibile, per agevolare e incentivare la presenza di tale segmento aziendale nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio nonché con la vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, l'introduzione di una norma ad hoc, finalizzata a consentire nell'ambito dei criteri previsti dalla disciplina «Resto al sud 2.0», che fra i destinatari ammessi per gli interventi previsti, possano essere ammessi anche i giovani di età inferiore a quaranta anni, prioritariamente di genere femminile.
9/1933/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Congedo, Matera, Testa, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'Accordo di partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo «Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)» interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza al fine di ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'«energia» anche interventi di «riqualificazione ed efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
9/1933/25. Provenzano, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    è in particolare al Sud che i servizi di prevenzione e cura sono più carenti, dove è minore la spesa pubblica sanitaria, dove sono più lunghe le distanze da percorrere per ricevere assistenza, soprattutto per le patologie più gravi;

    per quanto riguarda la spesa sanitaria a fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa corrente più bassa si registra in Calabria (1.748 euro), Campania (1.818 euro), Basilicata (1.941 euro) e Puglia (1.978 euro). Per la parte di spesa in conto capitale, i valori più bassi si ravvisano in Campania (18 euro), Lazio (24 euro) e Calabria (27 euro), mentre il dato nazionale si attesta su una media di 41 euro;

    sono 1,6 milioni le famiglie italiane in povertà sanitaria, di cui 700 mila al Sud. In base alle valutazioni del Crea (Centro per la ricerca economica applicata in sanità), sono il 6,1 per cento le famiglie italiane in povertà sanitaria, perché hanno riscontrato difficoltà o hanno rinunciato a sostenere spese sanitarie. Nel Mezzogiorno la povertà sanitaria riguarda l'8 per cento dei nuclei familiari, una percentuale doppia rispetto al 4 per cento del Nord-Est (5,9 per cento al Nord-Ovest, 5 per cento al Centro);

    il Mezzogiorno, secondo gli indicatori Bes (Benessere equo e sostenibile) sulla salute, è l'area del Paese caratterizzata dalle peggiori condizioni di salute. Gli indicatori relativi alla speranza di vita mostrano un differenziale territoriale marcato e crescente negli anni: nel 2022, la speranza di vita alla nascita per i cittadini meridionali era di 81,7 anni, 1,3 anni in meno del Centro e del Nord-Ovest, 1,5 rispetto al Nord-Est. Analoghi differenziali sfavorevoli al Sud si osservano per la mortalità evitabile causata da deficit nell'assistenza sanitaria e nell'offerta di servizi di prevenzione. Il tasso di mortalità per tumore è pari al 9,6 per 10 mila abitanti per gli uomini rispetto a circa l'8 del Nord. È cresciuto il divario per le donne: 8,2 al Sud con meno del 7 al Nord; nel 2010 i due dati erano allineati;

    secondo le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità (Iss), nel biennio 2021-2022, in Italia circa il 70 per cento delle donne di 50-69 anni si è sottoposta ai controlli: circa due su tre lo ha fatto aderendo ai programmi di screening gratuiti. La copertura complessiva è dell'80 per cento al Nord, del 76 per cento al Centro, ma scende ad appena il 58 per cento nel Mezzogiorno. La prima regione per copertura è il Friuli-Venezia Giulia (87,8 per cento); l'ultima è la Calabria, dove solamente il 42,5 per cento delle donne di 50-69 anni si è sottoposto ai controlli;

    i dati relativi agli screening organizzati dai SSR confermano i profondi divari regionali nell'offerta di servizi che dovrebbero essere garantiti in maniera uniforme in quanto compresi tra i LEA. La quota di donne che ha avuto accesso a screening organizzati oscilla tra valori compresi tra il 63 e il 76 per cento in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, P.A. di Trento, Umbria e Liguria e circa il 31 per cento in Abruzzo e Molise. Le quote più basse si registrano in Campania (20,4 per cento) e in Calabria, dove le donne che hanno effettuato screening promossi dal Servizio sanitario sono appena l'11,8 per cento, il dato più basso in Italia;

    nel 2022, dei 629 mila migranti sanitari (volume di ricoveri), il 44 per cento era residente in una regione del Mezzogiorno. Per le patologie oncologiche, 12.401 pazienti meridionali, pari al 22 per cento del totale dei pazienti, si sono spostati per ricevere cure in un SSR del Centro o del Nord nel 2022. Solo 811 pazienti del Centro-Nord (lo 0,1 per cento del totale) hanno fatto il viaggio inverso. È la Calabria a registrare l'incidenza più elevata di migrazioni: il 43 per cento dei pazienti si rivolge a strutture sanitarie di regioni non confinanti. Seguono Basilicata (25 per cento) e Sicilia (16,5 per cento);

    l'obiettivo dell'equità orizzontale della sanità, dell'accesso uniforme sul territorio nazionale alla prevenzione e alla cura è ulteriormente messo a rischio dall'autonomia differenziata,

impegna il Governo:

   anche allo scopo di dare attuazione alle misure previste dalla Missione 6 – Salute del PNRR che si pone l'obiettivo di potenziare e sviluppare l'assistenza sanitaria territoriale all'interno del Servizio sanitario nazionale, ad incrementare le risorse del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno destinate alle strutture sanitarie e assistenziali e a individuare le necessarie risorse economiche al fine di incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, così da garantire che questo entro il 2028 giunga ad una misura percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del prodotto interno lordo;

   ad assumere le necessarie e improrogabili iniziative, finalizzate al superamento dei gap territoriali in materia di prevenzione e cura al fine di ottemperare al dettato recato dall'articolo 32 della Costituzione del diritto alla salute universale e uniforme sul territorio nazionale.
9/1933/26. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 del provvedimento in esame reca misure volte a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie;

    in Italia la coesione sociale è minata da una forte precarietà abitativa e dalla insufficiente presenza di una infrastruttura sociale strategica quale è l'edilizia residenziale pubblica che dovrebbe rispondere in particolare al rilevante fabbisogno;

    il fabbisogno abitativo che alimenta la precarietà abitativa e mina la coesione sociale deriva dalla presenza di circa 700.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare; dalle circa 40.000 sentenze di sfratto emesse ogni anno, motivate nel 90 per cento dei casi da morosità incolpevole in gran parte derivante da lavoro povero o dalle imperanti forme di lavoro precario; dalle 983.000 famiglie in affitto ma con redditi da povertà assoluta, queste rappresentano quasi il 50 per cento del totale delle famiglie in povertà assoluta;

    come rilevato da molti osservatori l'abbandono di politiche abitative pubbliche, la liberalizzazione degli affitti e le massicce vendite di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno prodotto un aggravamento delle condizioni abitative di una larga fascia di cittadini ai quali non è stata prospettata alcuna risposta concreta al disagio abitativo;

    la stessa scelta del Governo di procedere all'azzeramento dei fondi contributi affitto e morosità incolpevole rischia di avere come strascico la caduta di almeno una parte delle 300/400 mila famiglie che ne beneficiavano dal rischio della precarietà abitativa al vero e proprio disagio abitativo, andando ad aggravare una emergenza abitativa del resto già difficile;

    i fondi contributo affitto hanno visto negli anni e in particolare al centro sud una forte richiesta di contributi affitto ad esempio in Campania si è giunti a 80.000 richieste di contributo, 65.000 nel Lazio, oltre 60.000 in Emilia-Romagna, segno che le famiglie che riuscivano a sostenere gli affitti grazie ai contributi erano e sono un numero rilevante;

    il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha dichiarato più volte di essere al lavoro per la definizione di un Piano casa che ha definito visionario, questo però attraverso un tavolo ministeriale dove sono stati esclusi tutti i sindacati inquilini ovvero i rappresentanti di coloro che dovrebbero essere i beneficiari del visionario piano casa,

impegna il Governo

   al fine della tutela della coesione sociale:

    nella definizione del Piano casa a tenere conto prioritariamente del fabbisogno abitativo espresso e certificato delle famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica; delle famiglie con sfratto esecutivo e in condizioni di disagio abitativo, delle famiglie in povertà assoluta in affitto;

    a prevedere nel piano casa in via di definizione di programmare il recupero e il riuso di immobili pubblici, delle regioni, dei comuni, del demanio civile e militare, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza consumo di suolo, privilegiando il recupero di immobili ad alta prestazione energetica da fonte rinnovabile;

    nelle more della definizione del Piano casa a rifinanziare i fondi contributo affitto e morosità incolpevole per evitare l'ulteriore aggravamento del disagio abitativo e l'aumento conseguente delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole;

    a fornire alle Prefetture precise indicazioni al fine di prevedere l'istituzione di tavoli interistituzionali, che vedano la presenza anche delle parti sociali dell'inquilinato e della proprietà edilizia per procedere alle azioni di rilascio rendendole socialmente sostenibili.
9/1933/27. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti, D'Orso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21 del decreto in esame dispone un aumento delle deduzioni rispetto al costo del lavoro per i neo assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, per la determinazione del reddito d'impresa;

    le aziende potranno incrementare il costo di lavoratrici e lavoratori da «scontare» ai fini fiscali, in questo modo la maggiorazione dell'importo deducibile è del 20 per cento, portando la deduzione totale al 120 per cento, questa sale di un'ulteriore 10 per cento, al 30 per cento, pari ad una deduzione del 130 per cento, qualora le assunzioni si riferiscano a soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate;

    ancora una volta si interviene con un provvedimento che parte da una esigenza condivisibile, che si inserisce nell'alveo di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, ma con una durata limitata a tre anni dell'esonero dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro e ponendo tale onere esclusivamente a carico della fiscalità generale prevedendo un taglio delle entrate dovuti per contributi previdenziali;

    all'articolo 22 del decreto-legge in esame si prevede che al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabili ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato o che trasformano contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tra il 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è riconosciuto per un periodo di 24 mesi l'esonero al 100 per cento dei contributi previdenziali;

    all'articolo 23 del decreto-legge in esame si dispone che al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali;

    si tratta con tutta evidenza degli ennesimi bonus a tempo determinato che in passato non hanno prodotto risultati significativi e comunque non di natura strutturale;

    circa quattro lavoratori su dieci (22,9 per cento) nel Mezzogiorno hanno un'occupazione a termine, contro il 14 per cento nel Centro-Nord. Il 23 per cento dei lavoratori a termine al Sud lo è da almeno cinque anni (l'8,4 per cento nel Centro-Nord);

    appare in calo la quota involontaria sul totale dei contratti part time in tutto il Paese, ma il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord resta ancora molto pronunciato: il 75,1 per cento dei rapporti di lavoro part time al Sud sono involontari contro il 49,4 per cento del resto del Paese;

    il pur incremento dell'occupazione registrato non è in grado di alleviare il disagio sociale in un contesto di diffusa precarietà e bassi salari. Nonostante la parziale e insufficiente crescita dell'occupazione la povertà assoluta è aumentata in tutto il Paese;

    nel 2022, sono 2,5 milioni le persone che vivono in famiglie in povertà assoluta al Sud: +250.000 in più rispetto al 2020 (-170.000 al Centro-Nord). La crescita della povertà tra gli occupati conferma che il lavoro, se precario e mal retribuito, non garantisce la fuoriuscita dal disagio sociale;

    nel Mezzogiorno, la povertà assoluta tra le famiglie con persona di riferimento occupata è salita di 1,7 punti percentuali tra il 2020 e il 2022 (dal 7,6 al 9,3 per cento). Un incremento si osserva tra le famiglie di operai e assimilati: +3,3 punti percentuali. Questi incrementi sono addirittura superiori a quello osservato per il totale delle famiglie in condizioni di povertà assoluta;

    la contrazione del reddito disponibile delle famiglie meridionali (-2 per cento), del resto, è doppia rispetto al Centro-Nord. La Svimez prevede che il Pil nel 2024 cresca dello 0,7 per cento a livello nazionale (+0,7 al Centro-Nord e +0,6 a Sud) e nel 2025 dell'1,2 per cento (+1,3 al Centro Nord e +0.9 per cento a Sud). La crescita è vincolata all'attuazione del PNRR;

    con il decreto in esame si propongono interventi non strutturali ma parziali come il bonus giovani, gli sgravi contributivi per l'assunzione a tempo indeterminato prevedono l'esonero del 100 per cento dei contributi nelle zone ZES per ventiquattro mesi; il bonus donne, in favore delle lavoratrici svantaggiate, che prevede allo stesso modo l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, riproponendo una politica dei bonus che non produce effetti strutturali;

    non è certo, ad esempio, che, con la liberalizzazione dell'uso del contratto a termine o l'estensione dell'uso del voucher come deciso dal Governo, si affronti la precarietà lavorativa o si affrontino le disuguaglianze insite nel lavoro povero, questioni che impattano fortemente nei divari tra il nord e il sud del nostro Paese;

    contrastare il lavoro nero, l'abbandono dei sostegni a contratti di lavoro a tempo determinato, l'avviare percorsi di abbandono del precariato per lavori stabili e retribuiti in ottemperanza all'articolo 36 della costituzione sono tra gli elementi essenziali per una vera coesione sociale,

impegna il Governo:

   al fine di attuare programmi per una effettiva coesione sociale:

    a definire, previa apertura di un confronto con le parti sociali, un piano straordinario pluriennale per il lavoro, che metta al centro la buona e stabile occupazione e il contrasto a ogni forma di precarietà lavorativa, anche mediante modifiche alle normative vigenti, in particolare tenuto conto della necessità di affrontare le gravi disuguaglianze tra il nord e il sud del Paese e di offrire alle donne e ai giovani, una prospettiva di lavoro in linea con quanto indicato dalla Costituzione;

    ad assumere le iniziative di competenza per rafforzare le misure di contrasto alla penalizzazione del lavoro delle donne anche in riferimento al divario retributivo di genere;

    in particolare riguardo al contrasto ad ogni forma di precariato, tra le altre, a procedere alle seguenti modifiche legislative: a) rivedere la disciplina in materia di contratti a tempo determinato, riaffermando l'ordinarietà del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) adottare misure volte a scoraggiare la diffusione del part-time involontario e di quello fittizio; c) eliminare la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente;

    ad assumere quale impegno prioritario: il superamento del precariato a partire da quello nelle pubbliche amministrazioni, in particolare del Mezzogiorno, sostenendo le procedure di stabilizzazione presso le stesse, il contrasto al lavoro povero e a quello in nero e ad uniformare, per quanto di competenza, i programmi, i finanziamenti e l'attività legislativa ai citati obiettivi.
9/1933/28. Mari, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti, Carotenuto, Auriemma, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29 del provvedimento in esame prevede interventi per ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle scuole delle regioni «meno sviluppate», a valere sulle risorse del Programma nazionale scuola e competenze 2021-2027;

    requisiti particolarmente efficaci per combattere le disuguaglianze educative sono il tempo pieno e il tempo prolungato. Restare a scuola per tempi prolungati contribuisce allo sviluppo delle competenze sociali ed emozionali, fondamentali per crescere ed avere una vita attiva in un mondo sempre più «connesso» ed in costante mutamento. Il tempo pieno e il tempo prolungato, soprattutto se garantito ai minori più svantaggiati, risultano quindi essere una delle misure più efficaci per combattere la dispersione scolastica;

    secondo il report «Un paese due scuole» elaborato nel 2023 da Svimez, un bambino di 10 anni del Centro Nord ha assicurato, in media, 1.226 ore di formazione dal sistema scolastico pubblico; un suo coetaneo del sud dovrà invece arrangiarsi con 200 ore in meno, niente mensa e spesso pure niente palestra. Su questo mattoncino si sviluppa il sistema di diseguaglianze che frena l'Italia nel complesso e nega diritti di cittadinanza almeno a un terzo dei suoi abitanti;

    nel sud Italia circa 650 mila alunni delle primarie statali (79 per cento) non beneficiano della mensa. In Campania se ne contano 200 mila (87 per cento), in Sicilia 184 mila (88 per cento), in Puglia 100 mila (65 per cento), in Calabria 60 mila (80 per cento). Nel Centro Nord gli studenti senza mensa sono 700 mila, il 46 per cento del totale. Di più: solo il 18 per cento degli alunni del Sud accede al tempo pieno rispetto al 48 per cento del Centro Nord. Molto bassi i valori di Molise (8 per cento) e Sicilia (10 per cento);

    per effetto delle carenze infrastrutturali, solo il 18 per cento degli alunni del Mezzogiorno accede al tempo pieno a scuola, rispetto al 48 per cento del Centro-Nord. La Basilicata (48 per cento) è l'unica regione del Sud con valori prossimi a quelli del Nord. Bassi i valori di Umbria (28 per cento) e Marche (30 per cento), molto bassi quelli di Molise (8 per cento) e Sicilia (10 per cento). Gli allievi della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano mediamente 4 ore di scuola in meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord. La differenza tra le ultime due regioni (Molise e Sicilia) e le prime due (Lazio e Toscana) è, su base annua, di circa 200 ore. Circa 550 mila allievi delle primarie del Mezzogiorno (66 per cento del totale) non frequentano scuole con palestra. Solo la Puglia ha una buona dotazione, mentre sono in netto ritardo Campania (170mila allievi privi del servizio, 73 per cento del totale), Sicilia (170mila, 81 per cento), Calabria (65 mila, 83 per cento). Nel centro nord, gli allievi della primaria senza palestra, invece, sono il 54 per cento. Nel meridione quasi un minore su tre tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, un ragazzo su cinque nel centro nord;

    con un quadro simile avremmo bisogno di una forte iniziativa dello Stato, con una particolare incidenza al Sud, per riequilibrare ai valori più alti e migliorare la condizione dell'istruzione scolastica su tutto il territorio nazionale. Infatti storicamente la scuola è un fattore di unità di un paese sia dal punto di vista culturale che della formazione di una coscienza civica della popolazione;

    le risorse si dovrebbero distribuire in base ai fabbisogni e non solo con i bandi, che favoriscono le realtà con maggiore capacità amministrativa. La priorità oggi è rafforzare il sistema scolastico soprattutto nelle aree marginali, aumentando l'offerta formativa dove più alto è il rischio di abbandono. Il quadro che emerge dai dati, e che rischia di rafforzarsi con l'autonomia differenziata, è quello di adattare l'intensità dell'azione pubblica alla ricchezza dei territori, con maggiori investimenti e stipendi nelle aree che se li possono permettere, pregiudicando la funzione della scuola: fare uguaglianza;

    i fondi del PNRR stanno incidendo poco sulla riqualificazione dell'edilizia e dei servizi offerti dalle scuole. Più del 40 per cento degli interventi sono bloccati nella fase iniziale di progetto, secondo l'ultimo report di Legambiente, Ecosistema scuola, arrivato alla 23esima edizione. Che dimostra come i divari del Paese si riflettano anche nello stato dei cantieri nelle diverse regioni italiane: una forbice che va dal 73,8 per cento di fondi aggiudicati in Trentino-Alto Adige – la regione più avanti di tutte, la media è intorno al 60 per cento – al 24,2 per cento della Campania. A fronte del fatto che, mentre i capoluoghi di provincia del Trentino-Alto Adige che dichiarano di aver bisogno di interventi di manutenzione urgente per le scuole sono il 3,4 per cento, quelli campani sono il 64,5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere maggiori investimenti per garantire l'estensione del tempo scuola, attraverso il tempo pieno, il tempo prolungato e progetti di attività extrascolastica, in tutti gli istituti in quelle aree del paese caratterizzate da maggiore dispersione scolastica, con particolare attenzione al finanziamento dell'aumento dell'organico, della riduzione degli alunni per classe e dell'assunzione di figure professionali pedagogiche o psicologiche.
9/1933/29. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 1 a 3 dell'articolo 11 del provvedimento intervengono in materia di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno, sia con riferimento a quegli interventi finanziati con le risorse aggiuntive destinate a colmare il gap infrastrutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, sia a quelli coperti da risorse ordinarie senza vincoli ex ante di destinazione territoriale. Con riferimento, poi, alla programmazione delle risorse aggiuntive, il provvedimento, attraverso un'operazione di puro maquillage, rinomina in «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» il «Fondo perequativo infrastrutturale» istituito dall'articolo 22 della legge delega n. 42 del 2009, anche se si tratta, della ridenominazione di un Fondo interessato da un recente e rilevante definanziamento;

    secondo quanto previsto dal suddetto articolo 11 le Regioni del Mezzogiorno sarebbero esclusive beneficiarie degli interventi da realizzare nei seguenti ambiti: infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica;

    il percorso del federalismo fiscale ha subìto rallentamenti e incertezze attuative lasciando largamente inattuata la suddetta legge n. 42 del 2009, sia per il mancato esercizio di parte del potere di delega, sia per l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha rapidamente e profondamente mutato il quadro delle priorità politiche con conseguenze significative anche sul processo di attuazione del federalismo fiscale e sia per una legislazione sopravvenuta successiva caratterizzata da disposizioni di natura congiunturale, straordinaria, se non derogatoria legate soprattutto a lunghe fasi di crisi finanziaria, che dunque hanno avuto l'effetto di produrre una non trascurabile frammentazione e instabilità del quadro normativo;

    parallelamente, non sono mancate spinte alla centralizzazione delle decisioni politiche e amministrative in contrapposizione alle esigenze di autonomia e alle istanze degli enti territoriali sub-statali con il perdurare di una fase di transizione, che ha mantenuto il carattere di finanza derivata da parte dello Stato;

    anche nei provvedimenti successivi, da pilastro portante della legge delega n. 42 del 2009, la perequazione infrastrutturale è stata di fatto declassata a mera condizione da soddisfare, solo formalmente, per dar seguito all'attuazione dell'autonomia differenziata;

    il precedente Governo con il decreto-legge n. 121 del 2021, aveva fissato al 31 dicembre 2021 il termine per la ricognizione dei divari infrastrutturali nelle suddette diverse aree di intervento e istituito il «Fondo per la perequazione infrastrutturale» finanziandolo, successivamente, lo stesso anno in sede di manovra di Bilancio per il 2021 con una dotazione complessiva di 4.6 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2033 (di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033);

    con la Legge di Bilancio per il 2024, il Fondo ha subìto, per mano dell'attuale governo, un drastico definanziamento di 3,5 miliardi di euro portando la dotazione agli attuali 700 milioni di euro, pari a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033;

    inoltre di recente, per dar seguito alle previsioni dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione che riconosce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia delegabili alle regioni a statuto ordinario, si è introdotto un legame improprio tra la perequazione infrastrutturale e l'attuazione dell'autonomia differenziata;

    i livelli inadeguati di spesa ordinaria in conto capitale nel Mezzogiorno hanno reso sostitutiva (peraltro solo parzialmente) la spesa della politica di coesione europea e nazionale, indebolendone le sue finalità di riequilibrio territoriale;

    inoltre, il provvedimento fissa al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute a destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno, introducendo una maggiorazione del 6 per cento rispetto al livello della cosiddetta «clausola del 34 per cento», introdotta dal decreto-legge n. 243 del 2016, tuttavia lo stesso decreto-legge facendo riferimento esplicito alle amministrazioni centrali dello Stato restringe l'ambito di applicazione della clausola rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2019, che l'aveva esteso anche ai contratti di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. e a quelli tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Tutto questo comporta un vulnus dal momento che la quota del 40 per cento si applica a un ammontare di risorse inferiore;

    al di là dell'aspetto quantitativo dell'impegno finanziario, occorre rilevare che quello determina effetti sul territorio è l'intensità dell'azione dell'operatore pubblico nella sua interezza e nella complessità dei suoi soggetti e delle sue funzioni, sia in termini di erogazione di spesa pubblica che di dotazione di servizi per il cittadino, circostanza che richiederebbe il necessario allargamento dell'ambito di applicazione della misura alle imprese a controllo pubblico;

    altro tema rilevante rimane quello dell'effettiva capacità di monitoraggio ex ante, di verifica ex post e, infine, quello delle sanzioni per le Amministrazioni che non raggiungono la quota. Fin ad oggi, infatti, in assenza di criteri di cogenza, la clausola non ha mai trovato concreta attuazione da parte delle Amministrazioni e, nel tempo, si è anche ridotta la disponibilità di basi informative in grado di offrire tempestivamente un quadro sull'allocazione territoriale della spesa ordinaria in conto capitale;

    a tal proposito, il provvedimento non prevede meccanismi di monitoraggio degli stanziamenti e delle risorse per investimenti effettivamente spese nei territori dalle Amministrazioni, né meccanismi di compensazione degli scostamenti dalla quota fissata come quelli che fino alla metà degli anni Novanta ai fini del finanziamento aggiuntivo dei cosiddetti «progetti speciali» della Cassa per il Mezzogiorno vincolavano in modo stringente le singole amministrazioni al rispetto dei vincoli territoriali di spesa, anche sulla base dei controlli della Corte dei conti;

    in sintesi, il provvedimento introduce una riforma del Fondo che, da un lato introduce una destinazione esclusiva per le regioni del Mezzogiorno, dall'altra però non interviene sull'esiguità delle risorse disponibili né sul monitoraggio della spesa degli interventi perequativi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di ripristinare, in sede di manovra di bilancio per il 2025, l'originario livello di finanziamento del «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno», portandolo ad una dotazione complessiva di 4.6 miliardi di euro per gli anni dal 2025 al 2035;

   ad introdurre procedure che obblighino le singole amministrazioni al rispetto dei vincoli territoriali di spesa alla stregua di quanto previsto in tema di riserve a favore del Mezzogiorno dall'articolo 7 della legge n. 853 del 1971.
9/1933/30.Borrelli, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, inizialmente costituito da 38 articoli e a seguito dell'esame in prima lettura al Senato composto da 50 articoli, reca, in particolare, disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, nonché ad assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale maggiormente coordinata tra i diversi livelli di governo e in rapporto di più stretta complementarietà con il PNRR;

    l'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR;

    il comma 2-bis di detto articolo, aggiunto in sede referente al Senato, introduce una disposizione transitoria che considera, fino al 31 dicembre 2026, come attività di edilizia libera (articolo 6 comma 1 lettera e-bis) del decreto legislativo n. 380 del 2001 TUE), le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo;

    in particolare, si specifica che, nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni;

    le stesse opere sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale (procedura di screening e VIA) previste alla parte seconda del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), e non sono soggette all'autorizzazione paesaggistica prevista all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004);

    l'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la procedura prevista in materia di autorizzazione paesaggistica, il cui rispetto è implicitamente previsto dall'articolo 6, comma 1, del Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) nel disciplinare gli interventi realizzabili senza titolo abilitativo;

    con sentenza n. 82/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Puglia n. 19/2023, la quale prevedeva l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sino al 31 dicembre 2023, delle «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni», a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ogni opportuna misura anche di carattere normativo, volta ad escludere interventi per la realizzazione di parcheggi temporanei in aree ricadenti nel perimetro di Parchi nazionali e regionali e a confermare l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nei casi previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, nel rispetto dei valori costituzionalmente primari della tutela dell'ambiente e del paesaggio.
9/1933/31.Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, inizialmente costituito da 38 articoli e a seguito dell'esame in prima lettura al Senato composto da 50 articoli, reca, in particolare, disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, nonché ad assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale maggiormente coordinata tra i diversi livelli di governo e in rapporto di più stretta complementarietà con il PNRR;

    il comma 7-bis dell'articolo 4, aggiunto in sede di conversione al Senato, prevede che nelle aree bianche – cosiddetto a fallimento di mercato – gli impianti volti alla diffusione del 5G possono essere ubicati sul territorio anche in deroga alla legge n. 36 del 2001, secondo la posizione dei pixel come indicati nel bando di gara;

    l'articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) dispone che: «I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.»;

    l'attribuzione delle prerogative di assetto del territorio deriva ai comuni dalla ripartizione operata dalla nostra Costituzione con la riforma del Titolo V, articoli 115 e 117 della Costituzione e trova la propria coerenza sistematica nell'articolo 13 decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), secondo cui «Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio...»;

    in merito al decreto legislativo n. 198 del 2002, relativo alla realizzazione di telecomunicazioni strategiche, che favoriva l'installazione di impianti di telefonia mobile in ogni parte del territorio, «...anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento», con sentenza della Corte costituzionale, (n. 303/2003) ne veniva dichiarata la illegittimità costituzionale;

    poiché l'Italia è costituita per buona parte da aree montane e piccoli comuni, il provvedimento in esame è probabile produca i suoi effetti su gran parte del territorio nazionale, e non soltanto su alcune aree marginali, per cui, i comuni che già hanno adottato uno strumento di pianificazione per tali impianti (regolamento e piano di localizzazione) saranno costretti a cedere il passo alle TLC in ogni porzione del territorio amministrato, senza poter intervenire in alcun modo,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché gli obiettivi per il 5G previsti nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3, del PNRR possano essere conseguiti garantendo il coinvolgimento degli enti territoriali, attraverso forme di dialogo e confronto paritario con le imprese, per raggiungere soluzioni condivise, che consentano di individuare gli elementi di equilibrio nella pluralità di interessi pubblici da tutelare: da un lato, la necessità di copertura capillare dei servizi radiomobili, dall'altro, la tutela della salute, dell'ambiente ed il corretto assetto del territorio.
9/1933/32.Zaratti, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del disegno di legge in esame, introduce delle disposizioni finalizzate a favorire la riduzione del divario infrastrutturale per il Mezzogiorno;

    il comma 1 provvede alla ridenominazione del vigente «Fondo perequativo infrastrutturale», in «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Detto fondo è volto al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche;

    conseguentemente si dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno definite l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi;

    è evidente che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, indispensabile per l'individuazione e la realizzazione dei suddetti interventi in ciascuna regione del Mezzogiorno, avrebbe dovuto perlomeno passare preventivamente dalle commissioni parlamentari competenti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere il necessario coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti per materia, al fine di garantire un loro parere preventivo sul suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché riguardo al previsto monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi da realizzare nei territori delle medesime regioni.
9/1933/33.Ghirra, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del SUD, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti

    a fronte di continue crisi idriche, dovute al cambiamento climatico, il suddetto taglio degli investimenti ha ricadute particolarmente negative nelle aree dove l'irrigazione costante è una pratica necessaria;

    in questi luoghi servirebbero nuovi investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui per consentire una disponibilità maggiore e più costante di acqua per le coltivazioni, aumentando la resilienza dell'agroecosistema agli eventi di siccità e alle situazioni di emergenza,

impegna il Governo

ad assicurare adeguati investimenti sulle reti dei sistemi irrigui per assicurare, colmando il divario infrastrutturale del Mezzogiorno, una disponibilità maggiore e più costante di acqua per le produzioni agricole e per gli allevamenti e per contrastare il fenomeno della siccità.
9/1933/34.Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, L'Abbate, Simiani, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in fase di conversione prevede disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa;

    tutto l'articolo in oggetto evidenzia la necessità per le pubbliche amministrazioni di attingere in tempi rapidi a nuovo personale per realizzare gli obiettivi indicati nel decreto stesso;

    al riguardo, il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2023, n. 74 recante «disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» all'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) dispone che le amministrazioni centrali e le agenzie possano stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie;

    si tratta, con tutta evidenza, di uno strumento utile per poter inserire nelle pubbliche amministrazioni, in tempi rapidi, nuovo personale qualificato e preparato, rendendo più efficace l'azione delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le azioni di propria competenza volte a favorire la stipula delle citate convenzioni per il reclutamento del personale necessario anche tramite lo scorrimento delle graduatorie.
9/1933/35. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo;

    l'articolo 2, nell'ambito dei Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, intende accelerare la realizzazione dei programmi, gli effettivi interventi attuativi dei quali saranno successivamente selezionati dalle amministrazioni competenti, ricadenti in fondamentali settori strategici come quello delle risorse idriche;

    secondo quanto riferito diffusamente dagli organi di informazione locali, è ormai quasi un anno che in una vasta zona di Roma, coincidente all'incirca con il VII municipio, la popolazione residente subisce un continuo disservizio idrico, con la mancanza d'acqua in diverse ore della giornata;

    da oltre un anno con l'acqua a singhiozzo, gli abitanti delle zone coinvolte sono esasperati e denunciano una situazione ormai non più sostenibile poiché talvolta l'interruzione d'acqua si protrae anche per 48 ore e le famiglie con bambini piccoli, anziani, disabili che vivono in queste zone, non possono svolgere le attività basilari come lavarsi, bere, cucinare o lavare gli indumenti per diverse ore; il danno notevole riguarda peraltro anche le attività commerciali e ricettive del territorio che non possono mantenere assicurare livelli igienico-sanitari dei servizi che offrono all'utenza;

    ci sono stati diversi esposti e gli organi politici e istituzionali municipali e consiliari hanno effettuato segnalazioni e accessi agli atti ad ACEA, il gestore idrico della città di Roma, cercando di sollecitare un pronto ripristino del servizio ma senza ottenere alcun riscontro risolutivo;

    la capogruppo del M5S in Assemblea capitolina, Linda Meleo ha presentato un'interrogazione, segnalando che il problema sarebbe presente anche in altre zone come Giardinetti, Torre Angela, Tor Bella Monaca e Torrenova;

    le cause non sono ancora chiare, tuttavia è evidente che se in palazzi costruiti nel dopoguerra nulla è cambiato a livello di impianti idrici, è il gestore idrico, Acea, ad aver evidentemente modificato qualcosa nell'erogazione del servizio;

    dopo numerose pressioni da parte dei cittadini, sembra che il tema sia stato anche oggetto di un incontro tra Acea e il presidente del Municipio VII, lo scorso 20 giugno e secondo quanto emerso dal tale incontro, sembrerebbe che la questione sia conseguente alla riduzione della pressione dell'acqua da parte del gestore idrico ma che gli impianti interni degli edifici non sono in grado di sostenere perché vetusti: il gestore spingerebbe quindi affinché il problema sia risolto dai cittadini costretti a modificare i propri impianti e a sostenerne le spese;

    «Secondo la normativa e il contratto di servizio – come sottolineato dal Presidente del Municipio VII – Acea Ato 2 è responsabile della fornitura di acqua e della “pressione minima garantita” fino al contatore idrico; a valle del suddetto contatore, quindi per quanto riguarda l'impianto dei palazzi e dei singoli appartamenti, la competenza è dei privati»; in sintesi, Acea non ritiene che questo sia un problema di sua pertinenza ma dagli impianti troppo vecchi e, dunque, è compito dei condòmini risolverlo dotando i palazzi di pompe di sollevamento;

    i cittadini ritengono inaccettabili le motivazioni fornite da ACEA, illogiche nella misura in cui nulla è stato modificato negli impianti dei palazzi fin dagli anni '40 e poiché l'intermittenza del disservizio sarebbe incompatibile con un problema strutturale dell'impianto,

impegna il Governo

a porre in essere, con l'urgenza necessaria, anche mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi, e comunque per quanto di competenza, ogni azione utile finalizzata garantire a tutti i cittadini di Roma il diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici, quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010.
9/1933/36.Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Quartini, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo «Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)» interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza al fine di ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'«energia» anche interventi di «riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche».
9/1933/37. Castiglione, D'Attis, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo «Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)» interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, dai singoli programmi, nonché dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge in esame, di assumere le iniziative di competenza al fine di promuovere, nell'ambito delle azioni e dei programmi afferenti all'energia, anche gli interventi relativi alla riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.
9/1933/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Castiglione, D'Attis, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo specifico 2.IV «Clima e rischi» interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di protezione civile,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza al fine di ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti alle «infrastrutture per il rischio idrogeologico» anche interventi relativi alla «messa in sicurezza della rete viaria».
9/1933/38. D'Attis, Castiglione, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo specifico 2.IV «Clima e rischi» interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di protezione civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2012-2027, dai singoli programmi, nonché dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge in esame, di assumere le iniziative di competenza al fine di promuovere, nell'ambito delle azioni e dei programmi afferenti alle infrastrutture per il rischio idrogeologico, anche gli interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria connessa al rischio idrogeologico.
9/1933/38. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Attis, Castiglione, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 del provvedimento in esame prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la promozione della mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR, da realizzare evitando ulteriore consumo del suolo;

    si dispone altresì, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché le loro modalità attuative;

    con il decreto 12 marzo 2024 il Ministro dell'interno ha approvato due elenchi relativi ai Piani urbani integrati, definendo gli interventi che restano nel PNRR da completare entro il 2026 e quelli che invece traslocheranno sui fondi nazionali e avranno scadenze successive;

    i Piani urbani integrati valgono circa 2,6 miliardi di euro di finanziamento, destinati a circa 700 interventi. 300 di questi sono rimasti nel PNRR, per i restanti il decreto-legge n. 19 del 2024 ha disposto un definanziamento in misura parziale e ha definito le coperture alternative (articolo 1, comma 5);

    la copertura finanziaria degli interventi con fondi nazionali, in luogo dei fondi di provenienza europea, costituisce una modifica di tipo economico-finanziario, fermi restando gli obblighi e i principi del PNRR. Gli interventi trasferiti però non concorreranno al raggiungimento del target della misura PNRR,

impegna il Governo

ad adottare gli adempimenti necessari alla piena attuazione di tutti gli interventi di rigenerazione urbana, informando le Camere su tutti i progetti in corso di attuazione, al fine di consentire anche alle realtà economiche e sociali di valutare la portata dei progetti che le riguardano.
9/1933/39. Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 del provvedimento in esame prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la promozione della mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR, da realizzare evitando ulteriore consumo del suolo;

    si dispone altresì, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché le loro modalità attuative;

    con il decreto 12 marzo 2024 il Ministro dell'interno ha approvato due elenchi relativi ai Piani urbani integrati, definendo gli interventi che restano nel PNRR da completare entro il 2026 e quelli che invece traslocheranno sui fondi nazionali e avranno scadenze successive;

    i Piani urbani integrati valgono circa 2,6 miliardi di euro di finanziamento, destinati a circa 700 interventi. 300 di questi sono rimasti nel PNRR, per i restanti il decreto-legge n. 19 del 2024 ha disposto un definanziamento in misura parziale e ha definito le coperture alternative (articolo 1, comma 5);

    la copertura finanziaria degli interventi con fondi nazionali, in luogo dei fondi di provenienza europea, costituisce una modifica di tipo economico-finanziario, fermi restando gli obblighi e i principi del PNRR. Gli interventi trasferiti però non concorreranno al raggiungimento del target della misura PNRR,

impegna il Governo

ad adottare gli adempimenti necessari alla piena attuazione degli interventi di rigenerazione urbana ammissibili a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9/1933/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale A.t.a. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

    sono state assunte circa 6.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, nominati sul cosiddetto organico rinforzato in scadenza il 15 aprile;

    l'articolo 29, comma 4, ai primi quattro periodi prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud»;

    il quinto periodo del suddetto articolo prevede che, ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 (giorno successivo alla scadenza della proroga dei contratti per gli incarichi temporanei di personale scolastico ausiliario a tempo determinato) e l'effettiva stipulazione dei contratti per nuovi incarichi di cui sopra;

    la decorrenza giuridica sembrerebbe riguardare il periodo di «vacanza contrattuale» compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio, senza soluzione di continuità;

    tale previsione crea una serie di storture tecniche, come segnalate dal settore, che, se non corrette, potrebbero determinare una moltitudine di ricorsi avverso la pubblicazione delle graduatorie di prima e terza fascia, nonché ad errate interpretazioni,

impegna il Governo

ad avviare la riapertura dei termini di presentazione delle domande di prima fascia al fine di consentire l'aggiornamento del servizio, tenendo presente che, proprio a causa del periodo di vacanza contrattuale intercorrente tra il 16 aprile e l'effettiva riassunzione, utile al raggiungimento dei 24 mesi di servizio, migliaia di lavoratori, anche per un solo giorno, non hanno potuto proporre istanza di inserimento.
9/1933/40. Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, secondo i sottoscrittori, emerge la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra, la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo «Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)» interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza al fine di ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'«energia» anche interventi di «riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture sportive».
9/1933/41. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale A.t.a. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

    sono state assunte circa 6.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, nominati sul cosiddetto organico rinforzato in scadenza il 15 aprile;

    l'articolo 29, comma 4, ai primi quattro periodi prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud»;

    la proroga contrattuale dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, scaduto il 15 aprile, sarebbe dovuta essere il 30 giugno 2024;

    da mesi, con la presentazione di emendamenti e atti di sindacato ispettivo, chiediamo, inoltre, al Governo l'impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici e superare il limite temporale della scadenza, per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026,

impegna il Governo

considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche in seguito all'attuazione del piano Agenda Sud e al PNRR per la durata del programma, fino al 30 giugno 2026, anche in considerazione delle criticità derivanti dal dimensionamento scolastico in corso.
9/1933/42. Toni Ricciardi, Grippo, Manzi, Ferrari, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale A.t.a. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

    sono state assunte circa 6.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, nominati sul cosiddetto organico rinforzato in scadenza il 15 aprile;

    l'articolo 29, comma 4, ai primi quattro periodi prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud»;

    la proroga contrattuale dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, scaduto il 15 aprile, sarebbe dovuta essere il 30 giugno 2024;

    da mesi, con la presentazione di emendamenti e atti di sindacato ispettivo, chiediamo, inoltre, al Governo l'impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici e superare il limite temporale della scadenza, per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, negli interventi volti ad assicurare il necessario supporto amministrativo alle azioni connesse al PNRR per tutta la durata del Piano medesimo.
9/1933/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, Grippo, Manzi, Ferrari, Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29, comma 1, autorizza, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    il contenuto dell'attività sportiva, è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale (lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo); la correlazione con la salute;

    esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare,

impegna il Governo

a prevedere un intervento volto a riconoscere l'attività sportiva quale abilità necessaria allo sviluppo attraverso la promozione di voucher di spesa per sostenere i costi di iscrizione alla pratica sportiva nelle società sportive che svolgono la loro attività in collaborazione con gli istituti scolastici e con particolare attenzione per le famiglie in difficoltà economica nelle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica.
9/1933/43. Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29, comma 1, autorizza, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia, un piano di complessivi 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole;

    lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

    il contenuto dell'attività sportiva, è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale (lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo); la correlazione con la salute;

    esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di assumere ulteriori iniziative finalizzate a promuovere la pratica sportiva anche da parte degli appartenenti alle famiglie in difficoltà economica residenti nelle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica.
9/1933/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea;

    tali disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a includere nelle azioni e nei programmi ricadenti tra i settori strategici della politica di coesione anche le infrastrutture scolastiche sostenibili.
9/1933/44. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo specifico 2.IV «Clima e rischi» interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza volte a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle «infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente» anche interventi relativi alla «messa in sicurezza della rete viaria».
9/1933/45.De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni contenute nel capo I, recante disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, nei programmi ricadenti in alcuni settori strategici,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza volte a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle «risorse idriche» anche gli interventi relativi alla crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale nonché ai rischi di desertificazione.
9/1933/46.Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fsc con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni contenute nel capo I, recante disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, nei programmi ricadenti in alcuni settori strategici,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a includere nelle azioni e programmi ricadenti tra i settori strategici della politica di coesione la messa in sicurezza degli edifici e il miglioramento delle infrastrutture dei territori a rischio sismico.
9/1933/47.Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni contenute nel capo I, recante disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, nei programmi ricadenti in alcuni settori strategici,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a includere nelle azioni e programmi ricadenti tra i settori strategici della politica di coesione anche la transizione digitale dei territori.
9/1933/48.Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni contenute nel capo I, recante disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, nei programmi ricadenti in alcuni settori strategici,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a includere nelle azioni e programmi ricadenti tra i settori strategici della politica di coesione anche il lavoro, i servizi sociali e sanitari e l'infrastrutturazione sociale.
9/1933/49.Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni contenute nel capo I, recante disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, nei programmi ricadenti in alcuni settori strategici,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a includere nelle azioni e programmi ricadenti tra i settori strategici della politica di coesione anche le azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della specializzazione intelligente 2021-2027.
9/1933/50.Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, prevedendo che le disposizioni contenute nel capo I, recante disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, nei programmi ricadenti in alcuni settori strategici,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza volte a includere nelle azioni e programmi ricadenti tra i settori strategici della politica di coesione anche il turismo.
9/1933/51.Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il Sistema nazionale di monitoraggio gestito dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (Igrue) presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato effettua il monitoraggio accentrato dei programmi cofinanziati dai fondi comunitari, inclusi quelli finanziati dal Fondo sviluppo e coesione,

impegna il Governo

a trasmettere trimestralmente alle Camere le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo parlamentare.
9/1933/52.Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    con questo decreto vengono fortemente ridimensionati il ruolo e le prerogative delle Amministrazioni centrali e regionali, rispetto ai Programmi nazionali 2021/2027 di loro competenza, ridotti gli strumenti di coinvolgimento del partenariato istituzionale e socioeconomico, in aperto contrasto sia con il Codice europeo di condotta sul partenariato sia con i Regolamenti europei del ciclo programmatorio che, viceversa, rafforzano proprio i principi di partecipazione e multilateralità, prescrivendo una governance multilivello, «secondo un approccio dal basso verso l'alto», e con la piena valorizzazione del ruolo dei territori e del partenariato;

    nonostante le indicazioni della Commissione europea per un dialogo sociale strutturato, il decreto dimentica completamente il ruolo delle parti sociali e non ne prevede la presenza nella Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche di coesione, relegando il coinvolgimento delle parti sociali nelle disposizioni per il monitoraggio all'interno del «Comitato di sorveglianza e attuazione dell'Accordo di partenariato 2021-2027», organismo che si è riunito l'ultima volta nel 2018 per la passata programmazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative volte a prevedere che la Cabina di regia per l'attuazione della politica di coesione sia sede di confronto anche con il partenariato sociale ed economico nel rispetto del regolamento UE in materia.
9/1933/53.Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    è completamente assente nel provvedimento il ruolo del terzo settore e dell'associazionismo nella realizzazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi di coesione, in particolare per quanto riguarda le attività di co-progettazione e co-programmazione degli interventi previsti dalle norme, soprattutto negli ambiti che gli sono maggiormente propri, relativamente agli interventi legati alle politiche sociali, alle politiche di inclusione e di integrazione;

    la cabina di regia dei provvedimenti non prevede il coinvolgimento dell'associazionismo e del terzo settore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni relative alla Cabina di regia per l'attuazione della politica di coesione, al fine di adottare le opportune iniziative volte a prevedere che la Cabina di regia stessa sia sede di confronto anche con l'associazionismo e il terzo settore.
9/1933/54.Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del SUD, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 2 individua i settori strategici oggetto della politica di coesione in ambiti operativi di stretta competenza gestionale degli enti locali, come rifiuti, trasporti, mobilità sostenibile; il decreto non prevede, tuttavia, in alcun passaggio il coinvolgimento degli enti locali nell'individuazione degli interventi prioritari nei suddetti ambiti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad attribuire alla cabina di regia integrata con i rappresentanti degli enti locali la competenza di approvare gli interventi prioritari individuati dalle amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione.
9/1933/55. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 4, che disciplina le modalità di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea attribuisce un ruolo esclusivo alle regioni nella selezione degli interventi nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori strategici individuati, senza nessun coinvolgimento degli enti locali che operano sul territorio e che saranno soggetti attuatori degli interventi,

impegna il Governo

a prevedere la consultazione delle province nell'individuazione degli interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori strategici.
9/1933/56. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 5 introduce, ai fini del monitoraggio degli interventi prioritari, l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere una relazione semestrale sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario;

    è necessario che i dati di monitoraggio raccolti siano efficienti e, soprattutto, fruibili da una vasta platea di osservatori per migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche, nell'interesse del Paese soprattutto per quanto riguarda gli interventi che chiamano in causa più istituzioni rendendo difficile distinguere il ruolo di ciascuna di esse,

impegna il Governo

a rendere pubblici in tempo reale i dati sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza.
9/1933/57. Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del SUD, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 6 prevede disposizioni di rafforzamento della capacità amministrativa e stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione;

    le azioni introdotte dovrebbero vedere come principali beneficiari gli enti locali, in particolare le province, che possono fornire anche funzioni di servizio a supporto dei comuni del territorio,

impegna il Governo

a includere anche le province tra i destinatari delle azioni volte al rafforzamento della capacità amministrativa.
9/1933/58. Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il decreto affronta in modo carente il tema della capacità amministrativa: la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2026, rischia di non essere attrattiva per le professionalità necessarie al rafforzamento delle Pubbliche amministrazioni, territoriali in primis,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere la possibilità di procedere con stabilizzazioni a tempo indeterminato per coprire le gravi carenze di personale e per non disperdere le professionalità acquisite una volta scaduti i contratti.
9/1933/59. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere meccanismi di procedura pubblica per la selezione di personale esterno da parte di Eutalia S.r.l.
9/1933/60. Quartapelle Procopio.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 10 introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale anticipazione), anche a quelle regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali;

    il comma 5 precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi stessi;

    la deroga al vincolo di riparto delle risorse del Fondo sviluppo e coesione tra programmi rischia di compromettere il rispetto del vincolo di allocazione territoriale (80 per cento al Sud e 20 per cento al Nord),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare in ogni caso il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus.
9/1933/61. Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo per lo sviluppo e la coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    l'articolo 7, comma 1, istituisce un meccanismo di premialità per le regioni e province autonome, che consiste nel permesso di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc), maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione già conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, per coprire fino all'intera quota la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano conseguito gli obiettivi intermedi e finali previsti nel cronoprogramma degli interventi prioritari; si tratta di una modalità operativa di difficile attuazione in quanto le tempistiche di individuazione delle economie a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione non sono, in via generale, compatibili con le esigenze di spesa relative ai Programmi cofinanziati dai fondi FESR e FSE+,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire di utilizzare le economie dei progetti inseriti negli Accordi per la coesione che vengono a maturazione, anche antecedentemente alla conclusione degli stessi.
9/1933/62. D'Alfonso.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027), in complementarità e sinergia con il piano per la ripresa e la resilienza;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo sviluppo e coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (Zes) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    le procedure di programmazione e spesa delle risorse politiche di coesione, e in particolare del Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo 2021-2027, differiscono notevolmente da quelle relative al PNRR;

    ciò, anzitutto, per il periodo di utilizzo delle risorse e, quindi, delle tempistiche per la spesa, tenuto conto che il PNRR deve essere attuato entro il 2026; quanto poi ai criteri di riparto, mentre per il FSC 2021-2027 si segue la chiave «80-20», per cui al Mezzogiorno è assegnato l'80 per cento delle risorse, nel PNRR si scende al 40 per cento; infine, per quanto riguarda l'erogazione delle risorse, nelle politiche di coesione ciò avviene ex ante, mentre nel PNRR ex post, ossia successivamente alla realizzazione degli interventi e quindi al raggiungimento degli obiettivi,

impegna il Governo

a garantire, nel processo di integrazione degli strumenti per le politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 con il PNRR, il rispetto delle regole e delle tempistiche che caratterizzano tali strumenti e, nello specifico, il Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, con particolare riferimento alle tempistiche per la spesa, ai criteri di riparto delle risorse e alle modalità di erogazione e rendicontazione delle stesse.
9/1933/63. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    con il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024 oggi all'esame dell'Aula prende forma definitivamente il disegno politico del Governo di riforma della Politica di coesione, avviato con il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162) e perfezionato con l'inserimento della Riforma 1.9.1 Riforma per accelerare l'attuazione della Politica di Coesione inserita nell'ultima revisione del PNRR, di cui il decreto rappresenta l'attuazione;

    ad avviso dei firmatari, si tratta di un disegno finalizzato al raggiungimento di un obiettivo prioritario: centralizzare la programmazione e l'utilizzo delle risorse europee (PNRR e Fondi strutturali di investimento europeo – Sie) e nazionali (Fondo sviluppo e coesione – Fsc) e rendere bilaterale la negoziazione dei processi di attuazione degli investimenti a valere su queste risorse, riducendo al minimo il confronto con il partenariato economico e sociale;

    il raggiungimento di questo obiettivo è al centro dell'azione di Governo, perché si tratta delle uniche risorse realmente a disposizione per investimenti, crescita e sviluppo con l'obiettivo strategico di controllarne la programmazione e l'utilizzo;

    in particolare le disposizioni in materia di promozione e incentivo all'autoimpiego, presentano alcuni aspetti critici comuni alle diverse misure, quali: la mancanza di carattere innovativo visto che le misure previste ricalcano quelle scadute al 31 dicembre 2023 relativamente a giovani e donne e quelle della legge n. 205 del 2017 per l'occupazione over 35 nel Meridione; il mancato carattere strutturale trattandosi di misure temporanee, la cui operatività è inoltre subordinata al parere positivo della Commissione europea;

    inoltre, non rappresentano garanzia di creazione di occupazione di qualità poiché nonostante il contratto da stipulare debba essere a tempo indeterminato questo potrebbe essere anche part-time;

    anche per i giovani under 35 il fatto che questi non debbano mai essere stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato limita fortemente l'applicazione della norma che esclude, ad esempio, coloro che hanno avuto contratti a tempo indeterminato intermittenti, senza obbligo di accettazione della chiamata e quindi potenzialmente a zero ore o con part-time di poche o pochissime ore settimanali;

    anche il bonus cosiddetto «donne» così come è scritto può migliorare le statistiche occupazionali, non la condizione delle donne,

impegna il Governo

al fine non solo di migliorare le statistiche sull'impiego ma anche la condizioni dei lavoratori, specialmente quelli più fragili, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere meccanismi che escludano dall'incentivo tutti quei rapporti di lavoro con un orario inferiore a una certa soglia, prevedendo, inoltre, meccanismi premianti per coloro che vengono assunti a tempo pieno.
9/1933/64. Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024 reca misure volte a disciplinare l'autoimpiego;

    rispetto a tale materia resta completamente disattesa la previsione normativa contenuta nella legge n. 81 del 2017, che mirava ad incrociare domanda e offerta di lavoro autonomo, fornire informazioni ai liberi professionisti per l'avvio di nuove startup e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, individuare opportunità di credito e agevolazioni pubbliche a favore dei lavoratori autonomi, attraverso l'apertura di sportelli specifici presso i Centri per l'impiego;

    si persegue, ancora una volta, la strada dell'incentivazione a pioggia, senza una visione strategica o innovativa, la cui reale ricaduta occupazionale sarà di difficile lettura, sia in termini qualitativi che quantitativi;

    ciò è rilevabile anche nell'accostamento del lavoro autonomo professionale (a partita Iva e/o in collegi e ordini) a quello imprenditoriale tout court, che pure presentano caratteristiche precipue e meritevoli di tutele e previsioni specifiche e differenziate;

    a beneficiare di questo tipo di interventi saranno solo quei soggetti già dotati di strumenti economici e di un bagaglio di competenze e di formazione;

    per i soggetti più fragili sarà pressoché impossibile accedere a forme di sostegno che richiedono degli strumenti di base, come la capacità di progettare, di cercare le opportunità e, ancor prima, la stessa attitudine a volersi mettere in gioco;

    in un Paese dove circa il 20 per cento di chi ha tra 18 e 35 anni rientra nella categoria dei NEET, cioè di chi ha smesso di studiare, di lavorare, di cercare un lavoro, ogni limitazione nell'accesso alle opportunità è da evitare mentre con questo decreto-legge l'unica «strategia nazionale» praticata con tutta evidenza è, ancora una volta, lo spostamento alle aziende e ai privati di risorse pubbliche,

impegna il Governo

ad individuare risorse volte alla realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo con politiche che promuovano un lavoro di qualità nonché favorendo l'occupazione di giovani donne e persone fragili valorizzando i servizi per il lavoro e le politiche attive.
9/1933/65. Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024 reca misure volte ad ampliare la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DISCOLL);

    il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023) «al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione» (confronta articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 e decreto ministeriale dell'8 agosto 2023, che reca disposizioni per l'operatività del Sistema). Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del Supporto formazione e lavoro (SFL) (confronta l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e articolo 3 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2023);

    i dichiarati obiettivi, di ausilio alla ricerca del lavoro e al miglioramento delle competenze mediante l'avvio di percorsi personalizzati, sono oggi largamente disattesi per gli stessi percettori di SFL e ADI, con una scarsa quantità e qualità di percorsi formativi disponibili e l'assoluta assenza o completa inadeguatezza di offerte di lavoro, con marcate differenze territoriali di accesso alle misure di politica attiva e per l'assenza di percorsi personalizzati, soprattutto a favore dei soggetti più lontani dal mercato del lavoro;

    con il provvedimento in esame si incrementano le potenzialità della piattaforma, senza avere né affrontato né risolto le problematiche già esistenti, rendendo disponibili ai soggetti privati che operano nel mercato del lavoro una mole di dati e informazioni senza alcun vincolo di efficacia della presa in carico;

    le tecnologie di intelligenza artificiale su cui poggerà il sistema, che creeranno indici di affinità tra offerte di lavoro e curriculum vitae agevolando, in via del tutto teorica, l'incrocio tra domanda e offerta, non sono state oggetto di alcun confronto né informativa,

impegna il Governo

a prevedere quanto prima, per un corretto funzionamento della piattaforma in oggetto, che le istruzioni secondo le quali si deve definire l'incontro tra domanda e offerta nonché la gestione dei dati avvenga attraverso specifici confronti tecnico-politici per un pieno rispetto dei contenuti e delle garanzie dei contenuti della normativa europea.
9/1933/66. Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024 reca misure volte ad ampliare la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DISCOLL);

    il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023) «al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione» (confronta articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 e decreto ministeriale dell'8 agosto 2023, che reca disposizioni per l'operatività del Sistema). Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del Supporto formazione e lavoro (SFL) (confronta l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e articolo 3 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2023);

    i dichiarati obiettivi, di ausilio alla ricerca del lavoro e al miglioramento delle competenze mediante l'avvio di percorsi personalizzati, sono oggi largamente disattesi per gli stessi percettori di SFL e ADI, con una scarsa quantità e qualità di percorsi formativi disponibili e l'assoluta assenza o completa inadeguatezza di offerte di lavoro, con marcate differenze territoriali di accesso alle misure di politica attiva e per l'assenza di percorsi personalizzati, soprattutto a favore dei soggetti più lontani dal mercato del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, all'esito di specifici confronti di tipo tecnico-istituzionale, le istruzioni relative all'incontro tra domanda e offerta sulla piattaforma in oggetto, nonché le modalità di gestione dei dati.
9/1933/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del SUD, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti,

impegna il Governo

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, ad adottare le iniziative di competenza, al fine di ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'«energia» anche interventi di «riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture sanitarie, sociosanitarie e del terzo settore».
9/1933/67. Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del SUD, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il provvedimento in esame prevede, tra le altre cose, all'articolo 18, la rimodulazione della misura denominata Resto al sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali nel Mezzogiorno d'Italia per i giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

    gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali;

    è necessario, trattandosi di misure di semplice implementazione, porre l'attenzione alle possibili criticità soprattutto in relazione alle tempistiche e alla fluidità delle procedure: in merito, è auspicabile intervenire sulla semplificazione e sulla riduzione degli adempimenti procedurali, cosa che andrebbe effettuata attraverso il coinvolgimento diretto delle Organizzazioni di impresa nell'intermediazione con Invitalia, così come sarebbe opportuno intervenire per aumentare i massimali dei programmi di spesa, superando la rigida suddivisione delle tipologie della stessa e la previsione dell'ammissibilità delle spese del personale assunto o, qualora questa modifica risultasse troppo onerosa, delle spese di formazione del personale che verrà assunto e delle spese di consulenza per la redazione dei progetti. Andrebbe infine rimosso il vincolo di non ammissibilità dei soci legati da vincolo di parentela, poiché costringe ad assumere un familiare che, invece, potrebbe essere qualificato come socio,

impegna il Governo:

   a intervenire con il primo provvedimento utile per:

    consentire il coinvolgimento diretto delle Organizzazioni di impresa nell'intermediazione con Invitalia;

    aumentare i massimali dei programmi di spesa, superando la rigida suddivisione delle tipologie della stessa e la previsione dell'ammissibilità delle spese del personale assunto;

    rimuovere il vincolo di non ammissibilità dei soci legati da vincolo di parentela.
9/1933/68. De Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del SUD, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, all'articolo 22 reca disposizioni che consentono ai datori di lavoro privati, che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa a tal fine autorizzata;

    l'esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato, spetta in relazione ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;

    il provvedimento reintroduce, opportunamente, alcune misure di sostegno all'occupazione di giovani e donne svantaggiate, categorie per le quali gli sgravi contributivi erano terminati alla fine del 2023, nonché uno specifico bonus rivolto alle assunzioni effettuate nell'ambito della ZES unica del Mezzogiorno, destinato esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti;

    l'introduzione degli sgravi per giovani, donne e ZES unica dovrebbe, inoltre, contribuire ad accelerare ed efficientare la spesa relativa alla programmazione europea 2021-2027, dal momento che le misure saranno finanziate a valere sul Programma nazionale «Giovani, Donne e Lavoro»: tuttavia, le misure in favore di giovani e donne, nonché quella specifica rivolta al Mezzogiorno, continuano a essere sostanzialmente interventi di carattere sperimentale, dal momento che operano con riferimento alle sole assunzioni effettuate nell'arco temporale tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. La stessa maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2023 e per la quale il decreto-legge n. 60 del 2024 prevede la compatibilità con gli incentivi alle assunzioni, è limitata alle sole assunzioni effettuate nel corso del 2024;

    è evidente come l'adozione di un lasso temporale più ampio permetterebbe alle imprese una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione è necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione che permetta alle imprese di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro, o quantomeno prevedere che le agevolazioni siano garantite per almeno un triennio,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per estendere le misure previste dall'articolo 22 (bonus giovani) fino al 31 dicembre 2027.
9/1933/69. Evi.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo sviluppo e coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il provvedimento in esame reintroduce, opportunamente, alcune misure di sostegno all'occupazione di giovani e donne svantaggiate, categorie per le quali gli sgravi contributivi erano terminati alla fine del 2023, nonché uno specifico bonus rivolto alle assunzioni effettuate nell'ambito della ZES unica del Mezzogiorno, destinato esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti;

    all'articolo 23 (Bonus donne) reca disposizioni che esonerano i datori di lavoro dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;

    l'esonero è comunque concesso nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;

    l'introduzione degli sgravi per giovani, donne e ZES unica dovrebbe, inoltre, contribuire ad accelerare ed efficientare la spesa relativa alla programmazione europea 2021-2027, dal momento che le misure saranno finanziate a valere sul Programma nazionale «Giovani, Donne e Lavoro»: tuttavia, le misure in favore di giovani e donne, nonché quella specifica rivolta al Mezzogiorno, continuano a essere sostanzialmente interventi di carattere sperimentale, dal momento che operano con riferimento alle sole assunzioni effettuate nell'arco temporale tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. La stessa maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2023 e per la quale il decreto-legge n. 60 del 2024 prevede la compatibilità con gli incentivi alle assunzioni, è limitata alle sole assunzioni effettuate nel corso del 2024;

    è evidente come l'adozione di un lasso temporale più ampio permetterebbe alle imprese una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione è necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione che permetta alle imprese di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro, o quantomeno prevedere che le agevolazioni siano garantite per almeno un triennio,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per estendere le misure previste dall'articolo 23 (Bonus donne) fino al 31 dicembre 2027.
9/1933/70. Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo sviluppo e coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il provvedimento in esame reintroduce, opportunamente, alcune misure di sostegno all'occupazione di giovani e donne svantaggiate, categorie per le quali gli sgravi contributivi erano terminati alla fine del 2023, nonché uno specifico bonus rivolto alle assunzioni effettuate nell'ambito della ZES unica del Mezzogiorno, destinato esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti;

    all'articolo 23 (Bonus donne) reca disposizioni che esonerano i datori di lavoro dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;

    l'esonero è comunque concesso nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;

    l'introduzione degli sgravi per giovani, donne e ZES unica dovrebbe, inoltre, contribuire ad accelerare ed efficientare la spesa relativa alla programmazione europea 2021-2027, dal momento che le misure saranno finanziate a valere sul Programma nazionale «Giovani, Donne e Lavoro»: tuttavia, le misure in favore di giovani e donne, nonché quella specifica rivolta al Mezzogiorno, continuano a essere sostanzialmente interventi di carattere sperimentale, dal momento che operano con riferimento alle sole nuove assunzioni effettuate nell'arco temporale tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. La stessa maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2023 e per la quale il decreto-legge n. 60 del 2024 prevede la compatibilità con gli incentivi alle assunzioni, è limitata alle sole assunzioni effettuate nel corso del 2024;

    è evidente come l'adozione di un lasso temporale più ampio permetterebbe alle imprese una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione è necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione che permetta alle imprese di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro, o quantomeno prevedere che le agevolazioni siano garantite per almeno un triennio;

    inoltre andrebbe prevista anche la possibilità di ottenere l'esonero contributivo in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, cosa che faciliterebbe il mantenimento del know-how aziendale permettendo alle donne lavoratrici di avere più tutele e garanzie,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per estendere la fruizione dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 23 (Bonus donne) in caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
9/1933/71. Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR, che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo sviluppo e coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reintroduce, opportunamente, alcune misure di sostegno all'occupazione di giovani e donne svantaggiate, categorie per le quali gli sgravi contributivi erano terminati alla fine del 2023, nonché uno specifico bonus rivolto alle assunzioni effettuate nell'ambito della ZES unica del Mezzogiorno;

    l'articolo 24 (Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica), contiene infatti norme che riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi quelli dovuti all'Inail, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

    l'esonero è previsto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ed è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti per le assunzioni in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. I soggetti assunti devono aver compiuto trentacinque anni ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi, salve talune eccezioni;

    l'introduzione degli sgravi per giovani, donne e ZES unica dovrebbe contribuire ad accelerare ed efficientare la spesa relativa alla programmazione europea 2021-2027, dal momento che le misure saranno finanziate a valere sul Programma nazionale «Giovani, Donne e Lavoro»: tuttavia, le misure in favore di giovani e donne, nonché quella specifica rivolta al Mezzogiorno, continuano a essere sostanzialmente interventi di carattere sperimentale, dal momento che operano con riferimento alle sole assunzioni effettuate nell'arco temporale tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. La stessa maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2023 e per la quale il decreto-legge n. 60 del 2024 prevede la compatibilità con gli incentivi alle assunzioni, è limitata alle sole assunzioni effettuate nel corso del 2024;

    è evidente come l'adozione di un lasso temporale più ampio permetterebbe alle imprese una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione è necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione che permetta alle imprese di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro, o quantomeno prevedere che le agevolazioni siano garantite per almeno un triennio,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per estendere le misure previste dall'articolo 24 (Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica) fino al 31 dicembre 2027.
9/1933/72. Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo sviluppo e coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reintroduce, opportunamente, alcune misure di sostegno all'occupazione di giovani e donne svantaggiate, categorie per le quali gli sgravi contributivi erano terminati alla fine del 2023, nonché uno specifico bonus rivolto alle assunzioni effettuate nell'ambito della ZES unica del Mezzogiorno, destinato esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti;

    l'articolo 24 (Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica), contiene infatti norme che riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi quelli dovuti all'Inail, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

    l'esonero è previsto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ed è riconosciuto ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti per le assunzioni in una delle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. I soggetti assunti devono aver compiuto trentacinque anni ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi, salve talune eccezioni;

    l'introduzione degli sgravi per giovani, donne e ZES unica dovrebbe contribuire ad accelerare ed efficientare la spesa relativa alla programmazione europea 2021-2027, dal momento che le misure saranno finanziate a valere sul Programma nazionale «Giovani, Donne e Lavoro»: tuttavia, le misure in favore di giovani e donne, nonché quella specifica rivolta al Mezzogiorno, continuano a essere sostanzialmente interventi di carattere sperimentale, dal momento che operano con riferimento alle sole assunzioni effettuate nell'arco temporale tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. La stessa maxi-deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2023 e per la quale il decreto-legge n. 60 del 2024 prevede la compatibilità con gli incentivi alle assunzioni, è limitata alle sole assunzioni effettuate nel corso del 2024;

    è evidente come l'adozione di un lasso temporale più ampio permetterebbe alle imprese una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione è necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione che permetta alle imprese di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro, o quantomeno prevedere che le agevolazioni siano garantite per almeno un triennio;

    inoltre andrebbe prevista anche la possibilità di ottenere l'esonero contributivo in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, cosa che faciliterebbe il mantenimento del know-how aziendale permettendo a lavoratrici e lavoratori di avere più tutele e garanzie,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per estendere la fruizione dell'esonero contributivo previsto l'articolo 24 (Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica) in caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
9/1933/73. Tabacci.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del Fondo sviluppo e coesione con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia S.r.l., che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti;

    le disposizioni dell'articolo 17, del presente provvedimento provvedono alla disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Centro-Nord Italia;

    i destinatari di detta misura sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

    sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, in forma individuale o in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti;

    ai sensi dell'articolo 10 della legge 81 del 2017, presso i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro sono stati costituite appositi sportelli dedicati al lavoro autonomo;

    alla luce della rilevanza sociale ed occupazionale delle misure in questione, nonché per non disperdere tempi e risorse, appare opportuno riconoscere a dette strutture già costituite un ruolo centrale nella gestione di tali procedure,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, al fine di concentrare negli sportelli già istituiti ai sensi della legge 81 del 2017 la gestione delle nuove iniziative imprenditoriali ai fini dei finanziamenti previsti dall'articolo 17, del presente provvedimento.
9/1933/74. Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, il provvedimento in esame è volto, nelle intenzioni del Governo, a definire un nuovo quadro normativo nazionale per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) in alcuni settori strategici;

    le disposizioni contenute nel decreto costituiscono l'ennesima penalizzazione per il Mezzogiorno dopo i definanziamenti previsti nel decreto PNRR che in larga parte interessano le regioni del Sud, la riforma del FSC con la conseguente definizione dei nuovi accordi di coesione e l'estensione della zona economica speciale (ZES) in assenza di adeguate risorse;

    dall'accentramento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della programmazione e dell'utilizzo delle risorse europee e nazionali, con una torsione bilaterale della negoziazione dei relativi processi di attuazione, emerge, ad avviso dei firmatari, la volontà di commissariare le classi dirigenti del Mezzogiorno che, di fatto, vengono spogliate di poteri, di prerogative, di capacità di incidere e di co-determinare le politiche di sviluppo;

    si tratta del medesimo disegno politico che si esprime, in forma più compiuta, nella legge sull'autonomia differenziata. Da una parte le regioni ricche del Nord che avranno la possibilità di trattenere le risorse, indebolendo la coesione e la solidarietà nazionale, dall'altra la più spietata centralizzazione nei confronti delle regioni del Mezzogiorno operata attraverso la costituzione di ennesime cabine di regia e accompagnata da un pregiudizio negativo nei confronti dell'operato degli amministratori locali e regionali;

    ad avviso dei presentatori, il tradimento nei confronti del Sud si consuma anche con le disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa e nell'inganno del Fondo perequativo infrastrutturale;

    sul primo tema, cruciale e condivisibile, anziché programmare concorsi pubblici per il reclutamento di alte professionalità nelle pubbliche amministrazioni delle regioni del Sud, sono previste assunzioni discrezionali, anche dirette, di carattere precario e di basso livello professionale e retributivo. Paradigmatica, in questo senso, la scelta della convenzione con la società in house Eutalia Srl, che può affiancare i soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, con le risorse interne, compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato;

    del Fondo perequativo infrastrutturale istituito dalla legge n. 42 del 2009 con una dotazione complessiva di 4.600 attraverso la legge di bilancio per il 2024 è stato disposto un definanziamento che riduce le disponibilità a 100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033 (700 milioni complessivi). Non è sufficiente cambiargli nome e destinazione per nascondere l'imponente taglio di spesa per investimenti; le disposizioni dell'articolo 17, del presente provvedimento provvedono alla disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Centro-Nord Italia;

    i destinatari di detta misura sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

    sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, in forma individuale o in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti;

    in particolare, ai sensi del comma 4, del citato articolo 17, risultano ammissibili a finanziamento le iniziative finalizzate all'erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività imprenditoriali e libero-professionali, in coerenza con il Programma Giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL, il tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari dell'intervento nell'avvio e nello svolgimento delle relative attività, nonché gli interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari per l'avvio delle relative attività;

    funzioni altrettanto meritevoli di incentivazione appaiono quelle relative agli interventi di sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati, così come indicato dall'articolo 9, della legge n. 81 del 2017,

impegna il Governo

alla luce della rilevanza sociale ed occupazionale delle misure in questione, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative finalizzate all'auto-imprenditorialità e mirate a incentivare sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato del lavoro, in linea con quanto disposto dalla legge n. 81 del 2017.
9/1933/75. Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni dell'articolo 18, del presente provvedimento riguardano la disciplina della misura denominata Resto al sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia;

    i destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

    gli interventi ammessi al finanziamento riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali, e specifici incentivi in regime de minimis, nella misura di un voucher di avvio fino a 40.000 euro, di un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e di un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro);

    ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 81 del 2017, presso i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro sono stati costituite appositi sportelli dedicati al lavoro autonomo;

    alla luce della rilevanza sociale ed occupazionale delle misure in questione, nonché per non disperdere tempi e risorse, appare opportuno riconoscere a dette strutture già costituite un ruolo centrale nella gestione di tali procedure,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con il primo provvedimento utile, al fine di concentrare negli sportelli già istituiti ai sensi della legge n. 81 del 2017 la gestione delle nuove iniziative imprenditoriali ai fini dei finanziamenti previsti dall'articolo 18 del presente provvedimento.
9/1933/76. Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni dell'articolo 24-bis proroga di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti. Inoltre, incrementa per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro;

    il settore portuale sta attraversando un profondo processo di trasformazione e riqualificazione produttiva, con inevitabile conseguenze sul piano occupazionale;

    come è noto, con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge di bilancio per il 2017, si è dato il dovuto riconoscimento, anche ai fini previdenziali, ai cosiddetti «lavori usuranti», ovvero quelli per i quali è richiesto un impegno fisico o psicofisico particolarmente intenso e continuativo, correlato a fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee;

    è di tutta evidenza come la determinazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico non possa non tener conto delle diverse condizioni in cui si esercita la prestazione lavorativa e delle caratteristiche fisico-materiali della medesima prestazione, rivelandosi necessaria la predisposizione di apposite forme di tutela per i lavoratori impegnati, per periodi prolungati, in dette mansioni, nonché la previsione di condizioni agevolate rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti;

    tra tali tipologie di attività lavorative rientrano sicuramente anche alcune categorie di lavoratori portuali, tenuto conto delle peculiari condizioni che complessivamente caratterizzano le prestazioni lavorative che sono chiamati a svolgere, caratterizzate dalla compresenza di diversi fattori – quali il lavoro notturno, il lavoro in quota, l'ambiente climatico ove si svolge l'attività, con l'esposizione a temperature alte e basse e a ritmi pressanti – che, prolungati nel tempo, sottopongono il lavoratore a condizioni di stress psico-fisico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a integrare la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 67 del 2011, riconoscendo ai lavoratori portuali addetti alle specifiche mansioni quali quelle di gruista (operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento o traino, ivi comprese le gru di banchina), di addetto a rizzaggio e derizzaggio e di operatore portuale polivalente, il riconoscimento di attività usurante ai fini previdenziali.
9/1933/77. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni dell'articolo 24-bis proroga di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti. Inoltre, incrementa per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro;

    il settore portuale sta attraversando un profondo processo di trasformazione e riqualificazione produttiva, con inevitabile conseguenze sul piano occupazionale;

    come è noto, con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla legge di bilancio per il 2017, si è dato il dovuto riconoscimento, anche ai fini previdenziali, ai cosiddetti «lavori usuranti», ovvero quelli per i quali è richiesto un impegno fisico o psicofisico particolarmente intenso e continuativo, correlato a fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee;

    è di tutta evidenza come la determinazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico non possa non tener conto delle diverse condizioni in cui si esercita la prestazione lavorativa e delle caratteristiche fisico-materiali della medesima prestazione, rivelandosi necessaria la predisposizione di apposite forme di tutela per i lavoratori impegnati, per periodi prolungati, in dette mansioni, nonché la previsione di condizioni agevolate rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti;

    tra tali tipologie di attività lavorative rientrano sicuramente anche alcune categorie di lavoratori portuali, tenuto conto delle peculiari condizioni che complessivamente caratterizzano le prestazioni lavorative che sono chiamati a svolgere, caratterizzate dalla compresenza di diversi fattori – quali il lavoro notturno, il lavoro in quota, l'ambiente climatico ove si svolge l'attività, con l'esposizione a temperature alte e basse e a ritmi pressanti – che, prolungati nel tempo, sottopongono il lavoratore a condizioni di stress psico-fisico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a integrare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 67 del 2011, riconoscendo ai lavoratori portuali addetti alle specifiche mansioni quali quelle di gruista (operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento o traino, ivi comprese le gru di banchina), di addetto a rizzaggio e derizzaggio e di operatore portuale polivalente, il riconoscimento di attività usurante ai fini previdenziali.
9/1933/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede una serie di misure per lo sviluppo e la coesione territoriale e per l'utilizzo delle relative risorse finanziarie;

    sempre rispetto al finanziamento di misure volte a favorire lo sviluppo economico e la competitività dei territori, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione approvato con delibera CiPESS n. 6 del 2021, è stato finanziato l'accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sin di Massa e Carrara sottoscritto in data 7 maggio 2018, con uno stanziamento pari a 21 milioni di euro;

    in qualità di responsabile unico dell'accordo, la regione Toscana ha presentato un progetto di bonifica poi approvato il 30 maggio 2022 in Conferenza dei servizi e formalizzato con decreto del Ministero della transizione ecologica il successivo 22 giugno;

    il 12 luglio 2022 il Ministero della transizione ecologica ha formalizzato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della convenzione da parte della regione per l'avvio delle attività di gara per la definizione e la realizzazione del progetto;

    non essendo stata perfezionata, da parte della regione Toscana, entro il 31 dicembre 2022, l'obbligazione giuridicamente vincolante prevista dalle norme, il Ministero non ha potuto erogare le risorse funzionali alla realizzazione delle opere;

    di recente, la regione Toscana ha ritenuto di far fonte con risorse proprie, ancorché insufficienti, al finanziamento di una parte dell'intervento, rinnovando la richiesta di rifinanziamento dello stesso attivando le risorse FSC 2021-2027;

    con precedente atto di sindacato ispettivo n. 3-00097, il Gruppo della Lega aveva già richiamato l'attenzione del Governo sul tema del finanziamento degli interventi per la bonifica delle aree inquinate ricomprese nel Sin della provincia di Massa-Carrara;

    nel percorso intrapreso dal Governo per restituire un quadro organico delle risorse dei fondi FSC disponibili per il ciclo 2021-2027, una tappa molto importante per il territorio toscano è certamente l'Accordo per lo sviluppo e la coesione n. 28, sottoscritto con la regione Toscana il 13 marzo scorso, che tuttavia sembra non ricomprendere le bonifiche;

   ritenuto che:

    la mancata bonifica dei siti ricompresi nel Sin-Sir di Massa Carrara rappresenta, oltre che un problema ambientale e sanitario, un pesante ostacolo allo sviluppo economico di quel territorio che, senza adeguato sostegno da parte dello Stato, dopo aver sofferto per decenni gli effetti dell'inquinamento, rischia di vedere compromesse le possibilità di riscatto e di crescita futura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere l'aggiornamento e il contestuale rifinanziamento dell'Accordo di programma di cui in premessa per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sin di Massa e Carrara.
9/1933/78. Barabotti, Deborah Bergamini, Amorese.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede tra le diverse disposizioni misure in materia di lavoro e di sostegno all'occupazione;

    il programma per il Decennio digitale 2030 istituisce un ciclo di cooperazione annuale per conseguire obiettivi e traguardi comuni tra i Paesi membri dell'Unione europea con il coinvolgimento della Commissione;

    il meccanismo di cooperazione comprende: (i) un sistema di monitoraggio basato sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) per misurare i progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030; (ii) una relazione annuale in cui la Commissione valuta i progressi compiuti e raccomanda eventuali azioni; (iii) tabelle di marcia strategiche nazionali in cui gli Stati membri descrivono la azioni adottate o programmate per conseguire gli obiettivi per il 2030; (iv) un meccanismo per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali;

    nel dicembre del 2022 è stata adottata la dichiarazione europea sui diritti e principi digitali che illustra l'impegno dell'Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura, protetta e sostenibile che mette al centro le persone, in linea con i valori e i diritti fondamentali dell'Unione europea;

    già nell'aprile del 2021 la Commissione europea ha presentato il suo pacchetto sull'IA, che comprende: la sua comunicazione sulla promozione di un approccio europeo all'IA; una revisione del piano coordinato sull'intelligenza artificiale (con gli Stati membri dell'UE); la sua proposta quadro normativo sull'intelligenza artificiale e la pertinente valutazione d'impatto;

    dalle ultime statistiche ISTAT sulle competenze digitali dei cittadini – anno 2023 – risulta che l'Italia si colloca in 23esima posizione, circa 10 punti sotto la media;

    nel 2023 nel nostro Paese solo il 45,9 per cento degli adulti possiede competenze digitali adeguate, oltre un terzo (36,1 per cento) ha competenze insufficienti e il 5,1 per cento, pur essendo utente di Internet, non ha alcuna competenza;

    per facilitare l'inserimento di nuove professionalità nel mercato del lavoro, nonché riqualificare gli attuali professionisti, non risulta più procrastinabile la veicolazione di investimenti pubblici e privati volti ad aumentare le competenze digitali,

impegna il Governo

ad istituire, nel prossimo provvedimento utile, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro da ripartire per il 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati ed inoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni da spendere in corsi di formazione per potenziare le competenze digitali svolti dagli enti formativi accreditati.
9/1933/79. De Monte, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede tra le diverse disposizioni misure in materia di lavoro e di sostegno all'occupazione;

    il programma per il Decennio digitale 2030 istituisce un ciclo di cooperazione annuale per conseguire obiettivi e traguardi comuni tra i Paesi membri dell'Unione europea con il coinvolgimento della Commissione;

    il meccanismo di cooperazione comprende: (i) un sistema di monitoraggio basato sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) per misurare i progressi compiuti verso ciascuno degli obiettivi per il 2030; (ii) una relazione annuale in cui la Commissione valuta i progressi compiuti e raccomanda eventuali azioni; (iii) tabelle di marcia strategiche nazionali in cui gli Stati membri descrivono la azioni adottate o programmate per conseguire gli obiettivi per il 2030; (iv) un meccanismo per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali;

    nel dicembre del 2022 è stata adottata la dichiarazione europea sui diritti e principi digitali che illustra l'impegno dell'Unione europea a favore di una trasformazione digitale sicura, protetta e sostenibile che mette al centro le persone, in linea con i valori e i diritti fondamentali dell'Unione europea;

    già nell'aprile del 2021 la Commissione europea ha presentato il suo pacchetto sull'IA, che comprende: la sua comunicazione sulla promozione di un approccio europeo all'IA; una revisione del piano coordinato sull'intelligenza artificiale (con gli Stati membri dell'UE); la sua proposta quadro normativo sull'intelligenza artificiale e la pertinente valutazione d'impatto;

    dalle ultime statistiche ISTAT sulle competenze digitali dei cittadini – anno 2023 – risulta che l'Italia si colloca in 23esima posizione, circa 10 punti sotto la media;

    nel 2023 nel nostro Paese solo il 45,9 per cento degli adulti possiede competenze digitali adeguate, oltre un terzo (36,1 per cento) ha competenze insufficienti e il 5,1 per cento, pur essendo utente di Internet, non ha alcuna competenza;

    per facilitare l'inserimento di nuove professionalità nel mercato del lavoro, nonché riqualificare gli attuali professionisti, non risulta più procrastinabile la veicolazione di investimenti pubblici e privati volti ad aumentare le competenze digitali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di istituire un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro da ripartire per il 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati ed inoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni da spendere in corsi di formazione per potenziare le competenze digitali svolti dagli enti formativi accreditati.
9/1933/79. (Testo modificato nel corso della seduta)De Monte, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 23 prevede misure volte a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate riconoscendo uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio;

    l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 prevede per il 2024, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. Al fine di beneficiare dell'agevolazione, va accertato che nell'esercizio 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore rispetto a quello mediamente occupato nell'esercizio 2023;

    sempre a norma del citato decreto legislativo in presenza di un incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente rispetto a quello relativo all'esercizio 2023;

    secondo gli ultimi dati ISTAT, si è registrato un aumento degli occupati e una diminuzione dei disoccupati;

    da un'attenta lettura dei dati si evince, però, che tra le donne si è registrata una diminuzione importante dei livelli occupazionali nelle fasce d'età centrali: -7,9 per cento tra le 35-44enni e -1.1 per cento tra le 45-54enni;

    diminuisce soprattutto l'occupazione non qualificata con un calo di oltre 50 mila occupate (-4,8 per cento) tra il 2019 e il 2023 a fronte di una crescita occupazionale (+1,5 per cento tra il 2019 e il 2023) tra le professioni qualificate e tecniche con un aumento soprattutto tra quadri, dirigenti e imprenditrici (+22,9 per cento);

    a livello territoriale, la crescita occupazionale post pandemica ha visto protagonista il numero di occupate è aumentato del 2,5 per cento ma il dato del Mezzogiorno sconta tuttavia situazioni molto diverse a livello regionale;

    a fronte delle ottime performance di Puglia (+8,4 per cento) e Abruzzo (+6 per cento) e in parte Sicilia (+4,2 per cento), vi sono la Campania (-2,2 per cento) e la Sardegna (-1,1 per cento) che a tre anni dalla pandemia non avevano ancora recuperato i livelli pre-Covid. In ogni caso, le positive dinamiche registrate nel Mezzogiorno in questi ultimi anni, sono lontane dal determinare un miglioramento significativo dei livelli occupazionali delle donne;

    sebbene i dati mostrino una crescita generale del numero di lavoratori si evidenzia, di contro, una preoccupante fragilità occupazionale tra le donne nelle fasce d'età centrali che continuano a subire una situazione di svantaggio;

    la diminuzione dei livelli occupazionali tra le fasce d'età centrali è certamente in parte additabile alla difficile conciliabilità lavoro-famiglia. Dai dati ISTAT sul mercato del lavoro I trimestre 2024 si apprende che tra i principali motivi di inattività femminile vi sono lo scoraggiamento e i motivi familiari;

    risulta necessario, dunque, implementare politiche a sostegno dell'occupazione femminile che valorizzino l'unicità, le competenze e le professionalità femminili in tutti i settori, anche attraverso una interpretazione estensiva delle norme citate che permetta di poter accedere alle agevolazioni anche per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da da tempo determinato a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a chiarire che gli sgravi contributivi richiamati in premessa siano da intendersi applicabili anche per la trasformazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e a prevedere specifiche incentivazioni per l'occupazione femminile, a prescindere da ulteriori specificazioni o requisiti che rischiano di circoscrivere eccessivamente la portata dell'incentivazione.
9/1933/80. Gadda, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cosiddetta ZES unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna;

    per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa;

    l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto per le aziende operanti nella ZES unica crediti di imposta per gli investimenti effettuati;

    pur essendosi registrato nel 2023 nel Mezzogiorno un lieve miglioramento in termini di crescita economica e occupazionale con il settore delle costruzioni a trainare le statistiche, restano ancora deboli le misure a sostegno dell'occupazione,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile uno sgravio contributivo per le aziende che nelle sedi o unità corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cosiddetta ZES unica) assumono personale non dirigenziale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9/1933/81. Gruppioni, Gadda, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'assemblea reca la conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

    in particolare l'articolo 28 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso;

    recenti dati dell'Inail indicano che, tra il 2018 e il 2022, i decessi in agricoltura sono stati in media 150 all'anno; il Laboratorio «Altro Diritto»/Flai-Cgil sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime ha rivelato che il numero delle inchieste giudiziarie per caporalato nel 2023 è quasi raddoppiato rispetto al 2022, passando da 220 a 432;

    secondo i dati elaborati da Istat-Rcfl i lavoratori stranieri impiegati all'interno del mercato del lavoro italiano nel 2023 rappresentavano il 10,1 per cento del totale degli occupati, mentre l'indicatore di irregolarità complessivo è pari all'11,3 per cento, ma sale al 23,2 per cento in ambito agricolo mentre nel lavoro domestico raggiunge addirittura il 51,8 per cento;

    secondo l'Osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil, che da anni monitora il caporalato e le agromafie nel nostro Paese, i lavoratori senza contratto e senza tutele impiegati nelle campagne sarebbero circa 230 mila, di cui 55 mila donne. Il 30 per cento circa di queste lavoratrici e di questi lavoratori sono migranti extracomunitari;

    per comprendere la gravità e la profondità del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento illegale del lavoro in agricoltura basta prendere a riferimento le adesioni alla «Rete del lavoro agricolo di qualità», introdotta dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014 e successivamente modificata dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016, che ha visto l'iscrizione di sole 6.600 aziende rispetto alle circa 400 mila operanti in Italia;

    questi brevi numeri riportati rivelerebbero da soli la estrema necessità di porre al centro dell'attività del Governo le questioni della lotta al caporalato e del contrasto allo sfruttamento lavorativo. Occorrerebbe, per cui, procedere rapidamente alla abrogazione della «legge Bossi-Fini» e quindi porre fine ai «decreti flussi» ai cosiddetti click day;

    è quindi necessario assumere iniziative urgenti per contrastare il lavoro irregolare iniziando dall'adozione di un provvedimento di regolarizzazione ed emersione degli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia impegnati nella filiera agroalimentare,

impegna il Governo:

   nell'ambito delle misure di contrasto al lavoro sommerso e di sostegno alla coesione sociale:

    ad adottare un provvedimento di regolarizzazione ed emersione degli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia impegnati nella filiera agroalimentare, nonché negli altri settori produttivi;

    ad intraprendere iniziative urgenti per garantire l'inserimento socio abitativo per i braccianti agricoli nelle zone rurali.
9/1933/82. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

    come noto, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;

    il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

   valutato che, al fine di favorire l'accelerazione dell'attuazione anche dei programmi finanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea, risulta imprescindibile per le regioni, sottoposte ai vincoli del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disporre di contabilità speciali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a istituire apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027.
9/1933/83. Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata, e non più condizionata, come previsto attualmente, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale;

    l'Iscro è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 386-400, legge n. 178 del 2020) e riconosciuta a regime, a partire dal 1° gennaio 2024, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 142-155, legge n. 213 del 2023);

    l'Iscro si rivolge ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995);

    l'indennità viene erogata per sei mensilità in misura pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito, con un massimo di 800 euro e un minimo di 250 euro mensili. Si può richiedere una volta nel triennio;

    l'erogazione dell'indennità deve essere accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondano ai criteri di mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario per adeguarsi ai mutamenti del mercato di riferimento; nonché di incremento del livello di conoscenze, abilità e competenze spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno individuale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile volta ad estendere la tutela della continuità del reddito e, in particolare, monitorare l'attuazione della modifica normativa della disciplina Iscro di cui all'articolo 17-bis citato, sì da garantire che dalla stessa non derivino effetti restrittivi o limitativi del riconoscimento dell'indennità stessa.
9/1933/84. Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata, e non più condizionata, come previsto attualmente, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale;

    l'Iscro è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 386-400, legge n. 178 del 2020) e riconosciuta a regime, a partire dal 1° gennaio 2024, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 142-155, legge n. 213 del 2023);

    l'Iscro si rivolge ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995);

    l'indennità viene erogata per sei mensilità in misura pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito, con un massimo di 800 euro e un minimo di 250 euro mensili. Si può richiedere una volta nel triennio;

    l'erogazione dell'indennità deve essere accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondano ai criteri di mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario per adeguarsi ai mutamenti del mercato di riferimento; nonché di incremento del livello di conoscenze, abilità e competenze spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno individuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa utile volta a garantire la tutela della continuità del reddito e a monitorare l'attuazione della modifica normativa della disciplina ISCRO di cui all'articolo 17-bis citato, sì da garantire che dalla stesa non derivino effetti restrittivi o limitativi del riconoscimento dell'indennità stessa.
9/1933/84. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);

    il suddetto FEG – disciplinato dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 – eroga, su richiesta degli Stati membri dell'Unione europea, contributi finanziari per misure di politica attiva del lavoro, in presenza di eventi di ristrutturazione significativi, che abbiano determinato cessazioni dall'attività di lavoratori dipendenti o autonomi, in numero, salvo alcune fattispecie più elastiche, non inferiore a 200;

    riguardo all'istituzione – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – della Cabina di regia, il comma 1 dell'articolo 27 fa riferimento in particolare alla finalità di adozione, mediante un più efficiente e tempestivo utilizzo del FEG, di interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità, in favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese;

    lo stesso comma richiama le politiche attive del lavoro previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché gli obiettivi del regolamento 2024/795/UE57, del 29 febbraio 2024, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);

   considerato che:

    sebbene la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, sia demandata a un decreto ministeriale, il comma 3, dell'articolo 27, citato individua le fattispecie di datori di lavoro privati che possono chiedere l'attivazione della Cabina di regia, prevedendo che tali datori di lavoro siano quelli operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità;

    invero, secondo la normativa comunitaria, il FEG è attivabile nei casi di cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi nell'arco di un periodo di riferimento di 4/6 mesi;

    da ultimo, secondo la relazione illustrativa del provvedimento in esame, in merito alla composizione della Cabina di regia, il decreto ministeriale potrà provvedere a determinarne la «possibile estensione anche a soggetti rilevanti per il coordinamento degli interventi come, ad esempio, le organizzazioni sindacali e, più in generale, i rappresentanti del partenariato economico e sociale o portatori di interesse presenti su base territoriale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di porre in essere ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a consentire l'attivazione della Cabina di regia di cui all'articolo 27 citato, da parte delle organizzazioni sindacali oltreché dei datori di lavoro con organico complessivamente pari o superiore a 200 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno dodici mesi senza soluzione di continuità.
9/1933/85.Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);

    il suddetto FEG – disciplinato dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 – eroga, su richiesta degli Stati membri dell'Unione europea, contributi finanziari per misure di politica attiva del lavoro, in presenza di eventi di ristrutturazione significativi, che abbiano determinato cessazioni dall'attività di lavoratori dipendenti o autonomi, in numero, salvo alcune fattispecie più elastiche, non inferiore a 200;

    riguardo all'istituzione – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – della Cabina di regia, il comma 1 dell'articolo 27 fa riferimento in particolare alla finalità di adozione, mediante un più efficiente e tempestivo utilizzo del FEG, di interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità, in favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese;

    lo stesso comma richiama le politiche attive del lavoro previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché gli obiettivi del regolamento 2024/795/UE57, del 29 febbraio 2024, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);

   considerato che:

    sebbene la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, sia demandata a un decreto ministeriale, il comma 3, dell'articolo 27, citato individua le fattispecie di datori di lavoro privati che possono chiedere l'attivazione della Cabina di regia, prevedendo che tali datori di lavoro siano quelli operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità;

    invero, secondo la normativa comunitaria, il FEG è attivabile nei casi di cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi nell'arco di un periodo di riferimento di 4/6 mesi;

    da ultimo, secondo la relazione illustrativa del provvedimento in esame, in merito alla composizione della Cabina di regia, il decreto ministeriale potrà provvedere a determinarne la «possibile estensione anche a soggetti rilevanti per il coordinamento degli interventi come, ad esempio, le organizzazioni sindacali e, più in generale, i rappresentanti del partenariato economico e sociale o portatori di interesse presenti su base territoriale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, anche al fine di valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a consentire l'attivazione della Cabina di regia di cui all'articolo 27 citato, da parte delle organizzazioni sindacali oltreché dei datori di lavoro con organico complessivamente pari o superiore a 200 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno dodici mesi senza soluzione di continuità.
9/1933/85.(Testo modificato nel corso della seduta)Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo;

    l'articolo 2, nell'ambito dei Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, intende accelerare la realizzazione dei programmi, gli effettivi interventi attuativi dei quali saranno successivamente selezionati dalle amministrazioni competenti, ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde;

    tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea vi è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari; per il bilancio a lungo termine dell'Unione europea (2021-2027), la Commissione ha individuato 5 obiettivi strategici, uno dei quali concerne «un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio»,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di adempiere integralmente, nell'ambito dei settori strategici di cui all'articolo 2, comma 1, all'obiettivo strategico della programmazione 2021-2027 della politica di coesione, come individuato dalla Commissione europea, «Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio», mediante adeguate misure e investimenti volti alla protezione e alla preservazione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, che consentano di ridurre le forme di inquinamento e di attuare politiche di adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione dei rischi naturali in una prospettiva a lungo termine.
9/1933/86.Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo;

    l'articolo 11 reca disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno: ridenomina il già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno e ne ridisciplina le finalità, in base alle quali il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e strutture scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica;

    il comma 3 stabilisce che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti: l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, sulla base di sette criteri indicati all'interno del comma; l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi; i quattro criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, incluse le proposte formulate dagli enti locali del territorio; le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari e la relazione annuale che l'Autorità delegata in materia di politiche di coesione rende alle Camere sull'attuazione dei principi per il riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai fini dell'esplicazione delle funzioni istruttorie, consultorie e di verifica parlamentari, in ordine al rispetto dei principi e degli equilibri di bilancio nonché volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale, a trasmettere alle Camere lo schema di decreto di cui all'articolo 11, comma 3, esposto in premessa, preliminarmente alla sua adozione, ai fini dell'esame, nei termini e con le modalità fissati dai rispettivi Regolamenti, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
9/1933/87.Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo;

    tra le pieghe del provvedimento, l'articolo 6, comma 6-septies, sulla scia di numerose iniziative già adottate da altre amministrazioni centrali, dispone, per il dicastero delle infrastrutture, l'istituzione di un Nucleo dedicato ad attività in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa nonché, nell'ottica di un progressivo efficientamento, del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative;

    con il medesimo obiettivo di quanto attuato con la disposizione testé menzionata, al fine di perseguire una nuova attenzione verso le giovani generazioni e verso le dinamiche demografiche e volgere le azioni e le politiche pubbliche, anche in un'ottica di maggior coesione sociale ed economica, verso l'equilibrio intergenerazionale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in ordine alle funzioni di indirizzo e controllo, nell'ambito delle decisioni strategiche in tutti i settori, in particolare della transizione verde e digitale, dell'occupazione, della salute e dell'inclusione sociale, a valutarne gli effetti sui giovani, promuovendo il principio di equità generazionale e introducendo strumenti di valutazione dell'impatto generato sulle giovani generazioni dalle politiche pubbliche.
9/1933/88.Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo III reca, disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale, in particolare all'articolo 11, rubricato (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno), prevede che al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rinominato «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Tra gli obiettivi enunciati vi sarebbe anche quello di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi;

   considerato che:

    l'insularità rappresenta una specificità geografica che può tradursi in un ostacolo allo sviluppo economico e sociale di un territorio. Si distingue da altre caratterizzazioni geografiche, come ad esempio una zona montana o una zona interna meno popolata, per il minore grado di accessibilità dovuto alla dipendenza da trasporti aerei e marittimi caratterizzati da costi relativamente più elevati e dalla minore frequenza e stabilità dei collegamenti;

    le sfide legate a garantire il diritto alla mobilità, interregionale e intraregionale dei residenti, e il diritto della Sardegna ad essere accessibile per visitatori e merci resta ad oggi un mero impegno di principio che non ha visto susseguirsi i sufficienti impegni economici;

    la Sardegna si conferma nel 2023 tra le regioni italiane quale seconda regione più colpita, dopo la Basilicata, dallo spopolamento. I giovani sardi, benché auspichino di accrescere le proprie competenze attraverso percorsi di formazione presso università al di fuori della Sardegna per poi mettere a disposizione del territorio sardo le competenze e le professionalità acquisite, nella maggior parte dei casi non riescono a trovare una dimensione favorevole al proprio ritorno;

    la continuità territoriale area e marittima è lo strumento con il quale un'isola può e deve essere unita al resto dell'Italia e dell'Europa (diritto all'essere accessibile) senza che la sua condizione geografica (insularità e perifericità) accresca i divari economici e sociali e le disuguaglianze territoriali (diritto alla mobilità dei suoi abitanti). I problemi legati all'attuale inefficienza della continuità territoriale sono noti a tutti i cittadini italiani, per quanto sovente il tema acquisti un rilievo di interesse nazionale esclusivamente nei mesi di luglio e agosto,

impegna il Governo:

   alla luce delle numerose criticità emerse con riguardo al progetto del Ponte sullo stretto, ad adottare iniziative, anche normative, volte a destinare gli 11 miliardi di euro attualmente impegnati con la legge di bilancio per il 2024 su detta opera, verso uno sviluppo organico e diffuso dei trasporti aerei e marittimi di entrambe le regioni insulari Paese, così da supportare efficacemente lo sviluppo economico della Sardegna, dando attuazione al principio di insularità, prevedendo risorse economiche molto più rilevanti di quelle ad oggi disponibili;

   a favorire un confronto continuo e serrato con la Commissione europea per la continuità territoriale aerea, sostenendo un progetto di oneri di servizio pubblico chiaro e tecnicamente ben supportato e difendibile in qualsiasi sede;

   ad adottare iniziative volte a incentivare, in tutti le sedi e con ogni mezzo di competenza, il miglioramento della qualità delle infrastrutture cosiddette di ultimo miglio, per connettere i porti con le reti principali di trasporto e prevedere anche per la Sardegna politiche come quella del cosiddetto Marebonus;

   ad adottare iniziative volte a valorizzare, per quanto di competenza, la posizione strategica della Sardegna nel sistema dei trasporti del Mediterraneo.
9/1933/89.Fenu, Iaria, Cantone, Ghirra, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 1, comma 1, il decreto in esame è diretto a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale riforma, inserita nella Missione 1, Componente 1 del PNRR come modificato con la decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, interviene nell'ambito della gestione della politica di coesione;

    la riforma 1.9.1 del PNRR, che mira ad accelerare l'attuazione e l'efficienza della politica di coesione in complementarità con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica, prevede l'entrata in vigore entro il primo trimestre del 2024 di una legislazione nazionale che individui, nel quadro dell'accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione;

    nella descrizione della Riforma 1.9.1, nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 che approva il PNRR italiano, si legge che la legislazione nazionale necessita del parere della Conferenza unificata prima della sua conversione in legge, come previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale definisce le attribuzioni della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata;

    in merito alla Riforma, il traguardo M1C1-14-bis del nuovo PNRR prevede, entro il primo trimestre del 2024, l'entrata in vigore della legislazione nazionale che individui, nel quadro dell'Accordo di Partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione;

    al fine di garantire il dialogo istituzionale e la cooperazione, nonché una comprensione condivisa delle azioni necessarie, si prevede che entro il 31 dicembre 2023 il Governo istituisca un gruppo di lavoro tecnico con le autorità di gestione di tutti i programmi regionali e nazionali nell'ambito della Cabina di regia PNRR, fatta salva la legislazione nazionale sulla Conferenza unificata. L'istituzione del citato tavolo tecnico di lavoro è stata finora solo annunciata dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, nell'ambito della Cabina di regia sul PNRR del 6 dicembre 2023;

    la legislazione deve stabilire le modalità necessarie per dare priorità agli interventi in alcuni settori strategici, in stretta coerenza con i documenti di pianificazione definiti per le condizioni abilitanti pertinenti, e per attuarli concretamente, anche intervenendo specificamente per rafforzare la capacità amministrativa, nei seguenti settori: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattiva delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde;

   considerato che:

    nelle Raccomandazioni specifiche per l'Italia approvate a luglio 2023 dal Consiglio europeo figura anche quella volta a «procedere alla rapida attuazione dei programmi della politica di coesione in stretta complementarità e sinergia con il piano per la ripresa e la resilienza»;

    il decreto-legge n. 13 del 2023 e n. 124 del 2023, insieme al provvedimento in esame, non sono parsi sufficientemente rispondere all'esigenza di rafforzare l'efficacia della politica di coesione e assicurarne la complementarità con il PNRR, come pure già indicato nell'Accordo di Partenariato 2021-2027;

   valutato che:

    l'articolo 2 è volto a definire – in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione in complementarità con il PNRR – l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal Capo I del decreto-legge in esame, mirate ad accelerare e a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse assegnate alla politica di coesione, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027;

    in particolare, le predette disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi dei Fondi strutturali 2021-2027 – approvati a seguito dell'Accordo di Partenariato definito tra la Commissione europea e l'Italia il 15 luglio 2022 – con riferimento specifico agli interventi dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di competenza, la necessaria espressione del parere della Conferenza unificata, come previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997, e dall'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 che approva il PNRR italiano, nonché a porre in essere ogni iniziativa utile volta al rafforzamento della politica di coesione, in particolare con riguardo a settori che investono le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico, l'energia e lo sviluppo sostenibile, potenziando il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella governance e nella gestione delle politiche di coesione, anche attraverso un più deciso riconoscimento della potestà legislativa regionale.
9/1933/90.Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo ed è volto, tra le altre finalità, a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, programmazione 2021-2027, nei settori strategici come definiti dall'articolo 2;

    l'articolo 11 reca disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno: ridenomina il già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno e ne ridisciplina le finalità, in base alle quali il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e strutture scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica;

    tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea vi è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e, tra gli obiettivi strategici ai fini della programmazione della politica di coesione 2021-2027, figura quello inerente a «un'Europa più sociale e inclusiva, attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali»;

    preme ai firmatari segnalare la stretta connessione del provvedimento in titolo e, segnatamente, le misure di cui all'articolo 11, con l'attuazione dell'autonomia differenziata e, in proposito, si ricorda che è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione, necessaria non solo per colmare le carenze delle regioni del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove spesso convivono situazioni di marginalità;

    a fronte di quanto esposto, al fine di scongiurare effetti distorsivi derivanti dall'autonomia differenziata rispetto alla coesione socio-economica in tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad istituire un Tavolo di confronto tecnico-politico, cui partecipano, unitamente al Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, i rappresentanti dei dicasteri competenti e interessati, dell'Anci, dell'Upi, della Conferenza delle regioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, onde individuare risorse e modalità ai fini dell'istituzione di un Fondo perequativo da ripartire tra i territori con minore capacità fiscale per abitante, nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni, a tal fine bilanciando l'attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione, nonché a rendere le risultanze del predetto Tavolo alle Camere, ai fini dell'esame, nei termini e con le modalità fissati dai rispettivi Regolamenti, da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
9/1933/91.Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo ed è volto, tra le altre finalità, a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, programmazione 2021-2027, nei settori strategici come definiti dall'articolo 2;

    l'articolo 11 reca disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno: ridenomina il già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno e ne ridisciplina le finalità, in base alle quali il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e strutture scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica;

    tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea vi è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e, tra gli obiettivi strategici ai fini della programmazione della politica di coesione 2021-2027, figura quello inerente a «un'Europa più sociale e inclusiva, attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali»;

    preme ai firmatari segnalare la stretta connessione del provvedimento in titolo e, segnatamente, le misure di cui all'articolo 11, con l'attuazione dell'autonomia differenziata e, in proposito, si ricorda che è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo e, se da una parte rimanda alla necessaria definizione dei LEP, dall'altra rinvia alla necessità di realizzare una completa perequazione, necessaria per colmare le carenze delle regioni del sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove spesso convivono situazioni di marginalità;

    a fronte di quanto esposto, al fine di prevenire e scongiurare differenziazioni normative sul territorio, derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata, disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socio-economica nazionale,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a predisporre, reperendo le risorse finanziarie utili, a tal fine bilanciando l'attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione, l'istituzione di un fondo perequativo a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e dei relativi costi e fabbisogni standard.
9/1933/92.Alfonso Colucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema idrico in Calabria, e in particolare nella città di Vibo Valentia, versa in una situazione di grave criticità a causa del pessimo stato delle infrastrutture che provocano ingenti perdite di una risorsa preziosa come l'acqua;

    ciò nonostante Vibo Valentia ha registrato l'incremento maggiore delle bollette dell'acqua in tutta Italia nel 2023, con un un aumento del 16 per cento rispetto all'anno precedente e del 43,7 per cento rispetto al 2019;

    secondo il XIX Rapporto sul servizio idrico integrato dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, Vibo Valentia si trova in cima alla classifica italiana per l'aumento delle tariffe idriche, ben al di sopra della media nazionale del 4 per cento; questo dato appare ancora più critico se confrontato con l'efficienza della rete idrica: il rapporto Istat 2020-2023 ha rilevato che Vibo Valentia si trova tra i primi posti per dispersione dell'acqua, con una percentuale del 65 per cento, mentre la media nazionale è del 42 per cento;

    le conseguenze di questa situazione sono motivo di enorme disagio per i cittadini; la mancanza di acqua potabile, soprattutto durante i mesi estivi, ha costretto molte famiglie a ricorrere a soluzioni di emergenza, come il ricorso ad autobotti private;

    la scorsa estate in alcune realtà territoriali si sono verificate interruzioni dell'erogazione dell'acqua fino a tre mesi, mentre in altre circostanze la mancanza di acqua ha portato alla chiusura delle scuole;

    la situazione descritta richiede interventi urgenti e strutturali; appare indispensabile e non derogabile aumentare gli investimenti nelle infrastrutture idriche per riparare e ammodernare le tubature, ridurre la dispersione dell'acqua e migliorare la qualità del servizio;

    la disposizione di cui all'articolo 15, comma 3 del provvedimento in esame – che introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per la società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture o l'attuazione di un programma di investimenti – non appare sufficiente a fornire un'adeguata soluzione alle criticità esposte,

impegna il Governo

ad adottare adeguate iniziate di competenza, volte ad avviare in tempi rapidi il completo risanamento e ammodernamento della rete idrica calabrese, con l'obiettivo di garantire un servizio idrico efficiente e di qualità ai cittadini, valutando l'opportunità di utilizzare a tal fine una parte delle risorse attualmente stanziate per la realizzazione dell'attraversamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
9/1933/93.Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29, comma 4 dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

    ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

    successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

    nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un «vulnus» temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

    tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Commissione al Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;

    tuttavia, i termini per presentare istanza di aggiornamento delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025 sono scaduti il 30 maggio 2024 e, pertanto, proprio a causa del periodo di vacanza contrattuale intercorrente tra il 16 aprile e l'effettiva riassunzione, utile al raggiungimento dei 24 mesi di servizio, migliaia di lavoratori non hanno potuto proporre istanza di inserimento, anche per un solo giorno;

    inoltre, considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la proroga di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto per dicembre 2026.
9/1933/94.Caso, Amato, Orrico, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29, comma 4 dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

    ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;

    successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;

    nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un «vulnus» temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;

    tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Commissione al Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;

    tuttavia, i termini per presentare istanza di aggiornamento delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025 sono scaduti il 30 maggio 2024 e, pertanto, proprio a causa del periodo di vacanza contrattuale intercorrente tra il 16 aprile e l'effettiva riassunzione, utile al raggiungimento dei 24 mesi di servizio, migliaia di lavoratori non hanno potuto proporre istanza di inserimento, anche per un solo giorno;

    inoltre, considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la proroga di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, negli interventi volti ad assicurare il necessario supporto amministrativo alle azioni connesse al PNRR per tutta la durata del Piano medesimo.
9/1933/94.(Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Amato, Orrico, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito della programmazione della politica di coesione 2021-2027, che ha fra i suoi obiettivi quello della riduzione dei divari territoriali Nord-Sud nonché della coesione sociale e territoriale, su cui poggia anche la programmazione dell'intero PNRR;

    in particolare, il Capo IV del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di lavoro con l'obiettivo di promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro;

    «Decontribuzione Sud» è un'agevolazione contributiva, introdotta dalla legge di bilancio 2021 (decreto-legge n. 104 del 2020), che prevede un esonero contributivo del 30 per cento per i datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni del Mezzogiorno, previa autorizzazione della Commissione europea;

    la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto di estendere l'esonero contributivo fino al 2029 con una percentuale pari al 30 per cento fino al 31 dicembre 2025, al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027 e infine pari al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029;

    l'esonero ha avuto un impatto estremamente positivo per le regioni del Mezzogiorno in termini di occupazione e rafforzamento del tessuto produttivo al Sud, come confermano peraltro anche gli ultimi dati pubblicati dall'Inps: +12,5 per cento di rapporti agevolati nel 2022 rispetto al 2021 grazie a tale misura che ha inciso per il 61% sul totale dei nuovi rapporti agevolati nell'anno;

    il successo di «Decontribuzione Sud» è legato al suo essere una misura generale, a favore del Mezzogiorno, estesa a tutti i rapporti, sia nuovi che in essere, con qualsivoglia tipologia contrattuale: solo nel 2023 sono stati incentivati circa 3,2 milioni di rapporti di lavoro (il 63 per cento a tempo indeterminato) a favore di 2,9 milioni di lavoratori;

    per le finalità sopra descritte, «Decontribuzione Sud» contribuisce a garantire una maggiore equità territoriale e a promuovere la coesione sociale ed economica in Italia, in linea con gli interventi del PNRR. Per questo motivo il «Movimento 5 Stelle» ha sostenuto Decontribuzione Sud quale iniziativa di successo per tutelare i livelli occupazionali nel Mezzogiorno e ne ha proposto la trasformazione in una misura strutturale e duratura;

    la Commissione europea ne ha concesso la proroga fino al 30 giugno 2024 ma il Governo, in controtendenza rispetto al successo fatto registrare dalla misura e benché la sua durata fosse prevista dalla legge di bilancio 2020 fino al 2029 non ha prorogato la scadenza, oltre il termine indicato,

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative, anche normative, volte ad assicurare la prosecuzione, in maniera strutturale, dei benefici derivanti dall'applicazione della misura «Decontribuzione sud», a fronte dell'impatto estremamente positivo fatto registrare in questi anni dall'esonero contributivo, per i territori del Mezzogiorno in termini di sostegno al rilancio dell'occupazione.
9/1933/95.Scutellà, Scerra, Bruno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo;

    l'articolo 2, nell'ambito dei Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, intende accelerare la realizzazione dei programmi, gli effettivi interventi attuativi dei quali saranno successivamente selezionati dalle amministrazioni competenti, ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde;

    l'articolo 11 trasforma il Fondo perequativo infrastrutturale in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di numerosi interventi infrastrutturali, tra i quali sono annoverati gli interventi relativi alle infrastrutture idriche;

    in merito alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate in via programmatica alle regioni, l'accordo per la coesione con la Sicilia e stato sottoscritto il 27 maggio 2024, per un importo di 6,9 miliardi di euro, comprensivi della quota destinata alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina posta a carico della Regione Siciliana, pari a 1,3 miliardi, che risultano pertanto sottratti alla realizzazione di altri interventi infrastrutturali;

   considerato che:

    la crisi idrica che la Sicilia sta attraversando da mesi, destinata ad aggravarsi a fronte di scenari preoccupanti, impone l'adozione, in via prioritaria, di iniziative che consentano di destinare urgentemente consistenti risorse nella manutenzione e nel risanamento delle infrastrutture idriche;

    la rete idrica siciliana presenta infatti un tasso di dispersione enorme, pari al 52,5 per cento dell'acqua immessa nella rete;

    come documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale alla Cabina di regia, in relazione agli invasi, la Sicilia ha registrato un deficit del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo che impone la necessità di una riprogrammazione delle risorse per recuperare il divario;

    appare evidente l'esigenza di garantire una corretta ed efficiente gestione del ciclo delle acque in Sicilia, sia attraverso il miglioramento della governance che si è rivelata pressoché fallimentare negli ultimi decenni, sia attraverso l'impiego di risorse per realizzare le infrastrutture necessarie ad assicurare un'adeguata fornitura di acqua a tutti i cittadini siciliani,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile volta alla sollecita assegnazione delle risorse PNRR e PSC in favore della Sicilia al fine di consentire le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi urgenti di risanamento e ammodernamento della rete idrica, unitamente all'avvio degli interventi strutturali idonei a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico nel lungo periodo;

   a perseguire in modo effettivo ed efficace la riduzione del water service divide tra le regioni del Sud ed il resto del Paese, valutando anche l'opportunità di destinare a tal fine parte delle risorse attualmente impegnate per la realizzazione del progetto del ponte sullo stretto di Messina.
9/1933/96.Morfino, D'Orso, Amato, Lomuti, L'Abbate, Iaria.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria per fronteggiare la crisi idrica in atto nel territorio della regione siciliana.
9/1933/96.(Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, D'Orso, Amato, Lomuti, L'Abbate, Iaria.


   La Camere,

   premesso che:

    il decreto in esame reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo ed è volto, tra le altre finalità, a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, programmazione 2021-2027, nei settori strategici come definiti dall'articolo 2;

   l'articolo 11 reca disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno: ridenomina il già vigente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno e ne ridisciplina le finalità, in base alle quali il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e strutture scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica;

   tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea vi è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e, tra gli obiettivi strategici ai fini della programmazione della politica di coesione 2021-2027, figura quello inerente a «un'Europa più sociale e inclusiva, attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali»;

   in proposito, preme ai firmatari segnalare la stretta connessione del provvedimento in titolo e, segnatamente, le misure di cui all'articolo 11, con l'esigenza di pervenire ad un finanziamento integrale, pari al 100 per cento, del Fondo di solidarietà comunale, istituito per soddisfare i fabbisogni dei comuni in difficoltà economica e finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse agli enti comunali, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato, sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica;

   anche in considerazione degli obiettivi di cui al provvedimento in titolo – promozione dello sviluppo economico, attuazione della coesione e della solidarietà sociale, rimozione degli squilibri economici e sociali, rimozione del deficit infrastrutturale dei territori del Mezzogiorno, compresi gli svantaggi derivanti derivanti dall'insularità,

impegna il Governo

   ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

    ad informare le Camere preventivamente in ordine alle misure da attivare e porre in essere in attuazione dell'articolo 11 del provvedimento in titolo di cui alla premessa;

    tra le misure di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), a prevedere la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale.
9/1933/97.Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito della programmazione della politica di coesione 2021-2027, che ha fra i suoi obiettivi quello della riduzione dei divari territoriali Nord-Sud nonché della coesione sociale e territoriale, su cui poggia anche la programmazione dell'intero PNRR;

    in particolare, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame recante i principi e le finalità del decreto, il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile è ricompreso, tra gli altri, quale ambito strategico per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027);

    in un'ottica generale, la politica europea dei porti, tanto in materia di aiuti di Stato quanto in materia antitrust, richiede aggregazioni forti e competitive, in grado di attrarre investimenti pubblici e privati nei porti, nella prospettiva del rilancio del commercio internazionale, della sostenibilità e dell'occupazione;

    nell'ambito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è stato approvato, con riformulazione, l'ordine del giorno 9/01759/003 a prima firma del deputato Scerra, con cui si impegna il Governo a includere nell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale anche i porti siracusani di Porto Piccolo e Porto Ognina che, per storia e collocazione geografica, ben si inseriscono in un piano comune di rilancio e crescita dal punto di vista turistico della Sicilia orientale;

    nel testo modificato nel corso della seduta, è stato espunto dal suddetto ordine del giorno l'impegno inerente alla modifica degli attuali asset di governance delle Autorità di sistema portuale, equiparando i capoluoghi di provincia della Sicilia e della Sardegna, afferenti alle autorità, alle città metropolitane;

    per rendere davvero efficace l'inclusione dei due richiamati porti per la città di Siracusa – ma anche per tutte le città capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna i cui porti sono inclusi nelle varie Autorità di sistema portuale del territorio nazionale – è altresì necessario procedere nell'ambito di questi organismi con le opportune modifiche dell'attuale assetto di governance, che attualmente consente solo alle città metropolitane e ai comuni sedi dell'ex autorità oggi incluse nell'Autorità di sistema, di avere un ruolo decisionale sul complesso delle attività collegate a quest'organo, compresa la pianificazione delle politiche di sviluppo relative ai porti dei comuni di capoluogo anch'essi compresi nell'autorità che, al contrario, possono esprimersi solo «nelle materie di loro competenza»;

    tale squilibrio di ruoli nel processo decisionale può infatti rappresentare un vulnus ed intaccare quella unità di intenti all'interno dell'Autorità che, viceversa, deve essere basata su una governance equilibrata compatta che permetta di promuovere politiche comuni di sviluppo e potenziamento delle vocazioni dei porti soprattutto nelle due isole maggiori,

impegna il Governo

nell'ottica di una politica comune di programmazione, coordinamento e promozione orientata all'individuazione delle migliori strategie di sviluppo per la valorizzazione e promozione delle attività portuali, anche al fine di rendere più efficace l'attività delle agenzie per la somministrazioni e la riqualificazione del lavoro portuale e anche sulla base della vocazione di ciascuna realtà costiera, ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a promuovere una modifica degli attuali asset di governance delle Autorità di sistema portuale, equiparando i capoluoghi di provincia della Sicilia e della Sardegna, afferenti alle autorità, alle città metropolitane.
9/1933/98.Scerra, Iaria, Cantone, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca misure con l'obiettivo di assicurare una programmazione della politica di coesione nazionale più coordinata tra i diversi livelli di governo;

    l'articolo 2, nell'ambito dei Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, intende accelerare la realizzazione dei programmi, gli effettivi interventi attuativi dei quali saranno successivamente selezionati dalle amministrazioni competenti, ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde;

    l'articolo 11 trasforma il Fondo perequativo infrastrutturale in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di numerosi interventi infrastrutturali, tra i quali sono annoverati gli interventi relativi alle infrastrutture idriche;

    in merito alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate in via programmatica alle regioni, l'accordo per la coesione con la Sicilia è stato sottoscritto il 27 maggio 2024, per un importo di 6,9 miliardi di euro, comprensivi della quota destinata alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina posta a carico della Regione Siciliana, pari a 1,3 miliardi, che risultano pertanto sottratti alla realizzazione di altri interventi infrastrutturali;

   considerato che:

    vanno rivisti i termini della convenzione con Siciliacque, i costi dell'acqua all'ingrosso sono insostenibili: il prezzo praticato da Siciliacque, società di sovrambito è all'ingrosso 70 centesimi al metro cubo, il doppio del prezzo praticato in Calabria e il triplo che nelle Marche e in altre regioni;

    è un fatto gravissimo che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana abbia dichiarato illegittime le tariffe stabilite dalla Regione Siciliana per il costo dell'acqua praticato da Siciliacque. La sentenza di 28 pagine non solo apre le porte ai rimborsi di quanto illegittimamente pagato in più dai siciliani dal 2016, ma rende necessario intervenire immediatamente su una società artefice di una sorta di estorsione monopolistica;

   valutato che:

    la crisi idrica che la Sicilia sta attraversando da mesi, destinata ad aggravarsi a fronte di scenari preoccupanti, impone l'adozione, in via prioritaria, di iniziative che consentano di destinare urgentemente consistenti risorse nella manutenzione e nel risanamento delle infrastrutture idriche;

    la rete idrica siciliana presenta infatti un tasso di dispersione enorme, pari al 52,5 per cento dell'acqua immessa nella rete;

    come documentato nella 2a Relazione del Commissario straordinario nazionale alla Cabina di regia, in relazione agli invasi, la Sicilia ha registrato un deficit del 33 per cento del livello totale degli invasi rispetto ai livelli medi nazionali del periodo che impone la necessità di una riprogrammazione delle risorse per recuperare il divario;

    secondo il XIX Rapporto sul servizio idrico integrato dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, la fornitura irregolare del servizio, oltre alle problematiche di accesso al servizio, incide negativamente in molti casi anche sui livelli di fiducia dei cittadini nei confronti dell'acqua di rubinetto, come si può evincere dal grafico sottostante nel quale sono riportati i valori dei due indicatori misurati dall'Istat per l'anno 2022. Ovviamente risaltano in modo particolare i dati della Sicilia dove a fronte del 33 per cento di famiglie che lamenta irregolarità nella fornitura del servizio il 62 per cento non si fida a bere acqua di rubinetto;

    la situazione descritta richiede interventi urgenti e strutturali; appare indispensabile e non derogabile aumentare gli investimenti nelle infrastrutture idriche per riparare e ammodernare le tubature, ridurre la dispersione dell'acqua e migliorare la qualità del servizio;

    la situazione di emergenza richiede interventi a tutela della popolazione civile, soprattutto dei soggetti fragili quali anziani e bambini, ai quali manca l'acqua;

    appare altresì evidente l'esigenza di garantire una corretta ed efficiente gestione del ciclo delle acque in Sicilia, sia attraverso il miglioramento della governance che si è rivelata pressoché fallimentare negli ultimi decenni, sia attraverso l'impiego di risorse per realizzare le infrastrutture necessarie ad assicurare un'adeguata fornitura di acqua a tutti i cittadini siciliani,

impegna il Governo:

   ad adottare nel più breve tempo possibile, provvedimenti urgenti e non più differibili, anche attraverso ordinanze della Protezione civile, che garantiscano l'approvvigionamento immediato di acqua alla popolazione civile, soprattutto fragile, attraverso l'eventuale utilizzo di navi cisterna o la predisposizione di installatori a osmosi inversa;

   ad adottare ogni iniziativa utile alla sollecita assegnazione delle risorse PNRR e PSC in favore della Sicilia al fine di consentire un completo risanamento e ammodernamento della rete idrica, con l'obiettivo di garantire un servizio idrico efficiente e di qualità ai cittadini, valutando l'opportunità di utilizzare a tal fine una parte delle risorse attualmente stanziate per la realizzazione dell'attraversamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
9/1933/99.Carmina, Morfino, L'Abbate, Iacono, Barbagallo, Cherchi.


   La Camera,

impegna il Governo

ad assumere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria per fronteggiare la crisi idrica in atto nel territorio della regione siciliana.
9/1933/99.(Testo modificato nel corso della seduta)Carmina, Morfino, L'Abbate, Iacono, Barbagallo, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito della programmazione della politica di coesione 2021-2027, che ha fra i suoi obiettivi quello della riduzione dei divari territoriali Nord-Sud nonché della coesione sociale e territoriale, su cui poggia anche la programmazione dell'intero PNRR;

    in particolare, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame recante i principi e le finalità del decreto, il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile è ricompreso, tra gli altri, quale ambito strategico per accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027);

    tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione europea vi è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari; per il bilancio a lungo termine dell'Unione europea (2021-2027), la Commissione ha individuato 5 obiettivi strategici, uno dei quali concerne «un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio»;

    il provvedimento all'articolo 37 reca le disposizioni di natura finanziaria. Sotto questo profilo si rileva che, quanto agli 80 milioni previsti per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale questi vanno a scapito proprio dello sviluppo industriale sostenibile e dell'economia circolare. Difatti, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che viene corrispondentemente ridotto;

    quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al richiamato articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, destinate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica;

    ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, che viene corrispondentemente ridotto;

    quanto, infine, a 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;

    tutte queste scelte rappresentano una distorsione di succitati obiettivi di coesione europea nonché una precisa volontà di minare il futuro della riconversione riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali,

impegna il Governo

a provvedere alla coesione sociale e territoriale, rispettando gli obiettivi concordati in sede europea, tra cui quello di una Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio, evitando di penalizzare il tessuto industriale italiano che sta investendo sulla riconversione e sulla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, con particolare riguardo al settore dei trasporti.
9/1933/100.Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli dal 16 al 20 introducono le misure autoimpiego Centro-Nord e resto al Sud 2.0 per le 8 regioni della ZES Unica, mentre gli articoli dal 21 al 24 introducono nuovi incentivi contributivi all'occupazione;

    tale complesso di disposizioni presenta alcuni aspetti critici comuni alle diverse misure introdotte, quali: la mancanza di carattere innovativo (le misure previste ricalcano quelle scadute al 31 dicembre 2023 relativamente a giovani e donne e quelle della legge n. 205 del 2017 per l'occupazione over 35 nel Meridione); il mancato carattere strutturale (trattasi di misure temporanee, la cui operatività è inoltre subordinata al parere positivo della Commissione europea);

    alcuni aspetti procedurali, poi, non rappresentano garanzia di creazione di occupazione di qualità: si riscontra problematicità, ad esempio, laddove si prevede che il contratto da stipulare debba essere a tempo indeterminato, ma lo stesso potrebbe ben essere anche part-time e, similmente, ove manca una indicazione di un numero minimo di ore;

    sempre sotto il punto di vista procedurale, la previsione secondo cui gli under 35 non devono mai essere stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che esclude in maniera indiscriminata chiunque abbia avuto un precedente contratto a tempo indeterminato: la disposizione appare quindi eccessivamente e immotivatamente penalizzante specie in un mercato del lavoro come il nostro, caratterizzato da forte mobilità. Il rischio concreto è quello di escludere ingiustificatamente dal beneficio tutti coloro che hanno avuto contratti a tempo indeterminato intermittenti, senza obbligo di accettazione della chiamata e quindi potenzialmente a zero ore o con part-time di poche o pochissime ore settimanali;

    per quanto attiene alla prospettiva di genere, inoltre, sebbene i benefìci introdotti siano concessi solo alle assunzioni a tempo indeterminato, andrebbe evitato il rischio concreto che le aziende attivino nuovi rapporti di lavoro con orari ridotti per avere piena copertura dell'agevolazione prevista. Pertanto non deve trascurarsi la considerazione di quanto si potrebbe determinare con la norma di incentivo all'occupazione femminile in alcuni settori, come quello dei servizi, nel quale i rapporti sottolineano la grande fragilità economica e lavorativa delle donne proprio legate al lavoro a tempo parziale, reso ancora più inaccettabile dalle clausole di flessibilità;

    stando all'attuale lettera dell'articolo 23, infatti, la situazione occupazionale delle donne in condizione di svantaggio potrebbe, di fatto, solo migliorare a livello statistico, non importando un reale miglioramento delle loro condizioni occupazionali, a differenza del Programma giovani, donne e lavoro che prevedeva, invece, una presa in carico su misura per le condizioni di fragilità, con soluzioni sartoriali cucite sulle esigenze individuali di tali soggetti. Di ciò rimane solo una misura inaccettabile che, con le risorse pubbliche, cristallizza quelle fragilità rendendole strutturali;

    rispetto all'autoimpiego, resta disattesa la previsione normativa contenuta nella legge n. 81 del 2017, che mirava ad incrociare domanda e offerta di lavoro autonomo, fornire informazioni ai liberi professionisti per l'avvio di nuove startup e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, individuare opportunità di credito e agevolazioni pubbliche a favore dei lavoratori autonomi, attraverso l'apertura di sportelli specifici presso i Centri per l'impiego;

    quanto previsto dal provvedimento in esame, infatti, accostando il lavoro autonomo professionale (a partita Iva e/o in collegi e ordini) a quello imprenditoriale tout court, che pure presentano caratteristiche precipue e meritevoli di tutele specifiche e differenziate, persegue ancora una volta la strada dell'incentivazione a pioggia, senza una visione strategica o innovativa;

    di conseguenza, la reale ricaduta occupazionale delle misure sarà di difficile lettura, sia in termini qualitativi che quantitativi e in Paese dove circa il 20 per cento di chi ha tra 18 e 35 anni rientra nella categoria dei NEET, cioè di chi ha smesso di studiare, di lavorare, di cercare un lavoro, ogni limitazione nell'accesso alle opportunità è da evitare, alto sarà il rischio per i soggetti più fragili di non riuscire ad accedere a forme di sostegno che richiedono degli strumenti di base, come la capacità di progettare, di cercare le opportunità e, ancor prima, la stessa attitudine a volersi mettere in gioco,

impegna il Governo

a porre urgentemente in essere ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di realizzare un mercato del lavoro più inclusivo, promuovere il lavoro di qualità e le competenze, favorire l'occupazione di giovani donne e persone fragili, in particolare prevedendo, nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro di cui al Capo IV del provvedimento in esame, un meccanismo che escluda dall'incentivo tutti quei rapporti di lavoro con un orario inferiore a una certa soglia da un lato, e premi coloro che vengono assunti a tempo pieno dall'altro.
9/1933/101.Barzotti.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di implementare il mercato del lavoro e di favorire l'occupazione di giovani donne e persone fragili.
9/1933/101.(Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito della programmazione della politica di coesione 2021-2027, che ha fra i suoi obiettivi quello della riduzione dei divari territoriali Nord-Sud nonché della coesione sociale e territoriale, su cui poggia anche la programmazione dell'intero PNRR;

    con riferimento al PNRR, preoccupano i ritardi fatti registrare dal Governo nello stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti contenuti nel Piano nonché il rispetto degli obiettivi prefissati e la messa a terra delle relative risorse finanziarie;

    i dati di spesa confermano questo trend negativo: alla fine del 2023 risultavano utilizzati, infatti, solo 43 miliardi di euro effettivi a fronte dei 101,93 ottenuti, corrispondenti a circa il 52 per cento del totale del PNRR; resterebbero quindi da spendere circa 151,4 miliardi di euro in tre anni, più del triplo rispetto a quanto è stato speso fino ad oggi;

    valutate le considerazioni svolte in premessa, le previsioni del Governo di spendere, a fronte della riprogrammazione del PNRR a seguito della sua revisione, 43 miliardi di euro nel 2024 e 56 nel 2025 appaiono di difficile – se non impossibile – realizzazione;

    secondo le valutazioni economiche effettuate dall'Osservatorio Recovery Plan, ipotizzando un andamento costante del regime di spesa, sarebbero infatti 94 i miliardi di spesa a rischio del PNRR;

    tali preoccupazioni sono state di recente condivise dalla Corte dei conti che, nella sua «Relazione annuale sui rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione europea» ha nuovamente richiamato il Governo, sollecitando una maggiore responsabilità nell'utilizzo dei fondi europei, ricordando come una parte significativa di essi costituisca debito pubblico;

    proprio a fronte di tali considerazioni, la magistratura contabile ha esortato l'Esecutivo ad una corretta gestione dei fondi, in uno sforzo condiviso di buona amministrazione, sia a livello nazionale, sia locale, evitando «fenomeni di dispersione e parcellizzazione delle risorse»;

    nella sua relazione, la Corte dei conti inoltre ha anche segnalato un aumento di irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo, salite al ritmo di 5 per cento annuo e concentrate soprattutto nella politica agricola comune;

    il fallimento nell'attuazione del PNRR significherebbe far perdere al sistema Paese la possibilità del suo definitivo rilancio, lasciarsi sfuggire una capillare rivoluzione in termini di maggiori investimenti nella sanità, nelle scuole, nelle infrastrutture, in tutto ciò che può consentire all'Italia di affrontare una impegnativa transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, nonché al sistema sovranazionale europeo di tradursi in una Europa più solidale, capace di allontanare lo spettro di tagli e politiche di austerità, suscettibili solo di rinnovare il senso di sfiducia verso l'Italia e verso l'Europa intera,

impegna il Governo:

   in merito allo stato di attuazione del PNRR e al rispetto degli impegni di spesa ivi contenuti, ad assumere tutte le opportune iniziative volte ad assicurare un'accelerazione di spesa dei fondi del PNRR, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, in particolare assicurando prioritariamente il raggiungimento di obiettivi trasversali, come la sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi, nonché la relativa attuazione nell'ambito delle transizioni digitali e green e del riparto bilanciato delle risorse con la destinazione minima del 40 per cento delle stesse al Sud;

   a fronte delle segnalazioni di cui alla citata relazione della Corte dei conti, ad assumere altresì tutte le iniziative di competenze volte a contrastare con azioni effettive le irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo, per scongiurare la possibilità di perdere, anche parzialmente, i fondi già ottenuti essenziali, per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale.
9/1933/102.Bruno, Scerra, Scutellà.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempistica concernente l'attività di verifica e rendicontazione degli obiettivi della settima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-01302

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, MANTOVANI, ROTONDI, AMBROSI, CAIATA, DI MAGGIO, DONZELLI, GIORDANO, PIETRELLA e CONGEDO. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   il 28 giugno 2024 è stata trasmessa alla Commissione europea la richiesta di pagamento della sesta rata del nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 8,5 miliardi di euro;

   la formale richiesta presentata dall'Italia segue i lavori della cabina di regia del 24 giugno 2024, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per la verifica del conseguimento dei 37 obiettivi connessi, tra i quali si ricordano la realizzazione di infrastrutture per il potenziamento del trasporto del gas (Linea adriatica), la formazione delle competenze tecniche, digitali e manageriali dei professionisti del sistema sanitario nazionale, l'avvio delle opere infrastrutturali nell'ambito della zona economica speciale del Mezzogiorno, il potenziamento dei collegamenti ferroviari nel Sud, l'istituzione del polo del turismo digitale (Digital tourism hub) e numerosi altri;

   la richiesta di pagamento della sesta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza conferma il positivo lavoro del Governo e il primato dell'Italia, al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti;

   ai numerosi investimenti inseriti nella sesta rata si aggiunge anche il varo di importanti riforme, tra le quali le misure dedicate alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti, a dimostrazione che, dietro le grandi opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, continuano ad esserci sempre le persone, ovvero gli anziani, le famiglie numerose, i disabili, con le loro fragilità e con tutte le loro difficoltà;

   in linea con quanto avvenuto con le precedenti richieste di pagamento, il versamento della sesta rata avverrà al termine del consueto iter di valutazione previsto dalle procedure europee, finalizzato a verificare l'effettivo raggiungimento dei target e delle milestone programmati;

   i dati sul consistente incremento degli investimenti in opere pubbliche, che al Sud hanno registrato un tasso di crescita superiore al 50 per cento nel corso del 2023, confermano che l'Italia sia pienamente entrata nella «fase 2» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero quella della concreta messa a terra degli investimenti per dare forma all'Italia di domani –:

   quale sarà la tempistica prevista dal Governo per attivare, prossimamente, l'attività di verifica e rendicontazione dei 69 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 18,2 miliardi di euro.
(3-01302)


Chiarimenti in merito al rispetto dei principi di trasparenza e meritocrazia previsti dal contratto di servizio in relazione a recenti assunzioni presso la Rai – 3-01303

   BOSCHI, FARAONE, GADDA, DE MONTE, DEL BARBA e MARATTIN. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   organi di stampa evidenziano come le ultime assunzioni della Rai avrebbero visto favorito l'ingresso di amici e parenti di figure chiave all'interno dell'azienda e degli stessi vertici aziendali, attraverso procedure di selezione opache e inconsuete, in spregio alle liste di disoccupazione e ai numerosi lavoratori precari in attesa di stabilizzazione e già impiegati;

   le rappresentanze sindacali Rai già a maggio 2024 avevano denunciato l'iniquità e il carattere del tutto arbitrario e parziale con cui venivano condotte le nuove assunzioni;

   quanto avvenuto rappresenterebbe, se confermato, a parere degli interroganti, una grave violazione delle politiche di equità e integrità che dovrebbero caratterizzare le procedure di reclutamento di un'azienda che è chiamata a garantire un servizio pubblico e alla cui gestione contribuiscono tutti i cittadini attraverso il canone;

   i principi di trasparenza e meritocrazia, pure sottoscritti nel contratto di servizio tra la Rai e il Ministero, quale soggetto con compiti di monitoraggio e vigilanza, richiedono che siano garantiti l'imparzialità e il buon andamento delle procedure di reclutamento della Rai, valorizzando anzitutto le professionalità maturate e da anni in attesa di stabilizzazione, scongiurando ogni logica nepotista e di «amichettismo» –:

   se corrisponda al vero quanto riportato dagli organi di stampa e se risulti, per quanto di competenza, sulla base di quali criteri siano state effettuate le ultime assunzioni in Rai e se non ritenga utile che siano resi noti, oltre a tali criteri, le motivazioni e le valutazioni che hanno governato l'iter di selezione, al fine di verificare che nessuna logica distorta e opaca abbia compromesso o rischi di compromettere anche in futuro l'imparzialità, la trasparenza, il buon andamento e l'efficienza del servizio radiotelevisivo pubblico.
(3-01303)


Politiche a favore del tessuto imprenditoriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese – 3-01304

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   le micro-imprese e le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale del nostro sistema economico. Esse contribuiscono alla diversificazione delle produzioni e alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo la flessibilità delle economie dei territori in cui operano;

   i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) rilevano che circa il 95 per cento delle attività italiane è una micro-impresa e, considerando anche quelle di piccole e medie dimensioni, si raggiunge più del 99 per cento del totale delle imprese;

   l'Osservatorio Digital innovation del Politecnico di Milano ha calcolato che le piccole e medie imprese rappresentano il 41 per cento del fatturato nazionale, il 38 per cento del valore aggiunto e il 34 per cento dell'occupazione;

   in particolare, nelle regioni del Mezzogiorno del Paese, le piccole e medie imprese rappresentano l'83 per cento della produzione e il 95 per cento dell'occupazione;

   le previsioni del Rapporto Cerved 2023 indicavano che, pur ipotizzando «uno scenario base di stabilizzazione dei prezzi e rientro dei tassi nel 2024, le piccole e medie imprese al sicuro potranno ridursi al 37,3 per cento dall'attuale 41 per cento (erano il 42,2 per cento nel 2022); quelle rischiose, invece, salire all'8 per cento dal 7,1 per cento»;

   il 29 giugno 2024 l'Associazione bancaria italiana (Abi) e Cerved hanno comunicato che il tasso di deterioramento del credito delle imprese dovrebbe raggiungere una percentuale del 3,5 per cento nel 2024, in aumento rispetto al 2,4 per cento del 2023;

   a fronte dello scenario politico ed economico in costante mutamento, è necessario attivare tutti gli strumenti di supporto alle micro, piccole e medie imprese, non solo attraverso specifici interventi normativi, ma anche mediante servizi di raccolta delle istanze specifiche dei territori –:

   quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere per assicurare il coordinamento delle politiche a favore del tessuto imprenditoriale del Paese, in particolare per rispondere attivamente alle esigenze delle piccole e medie imprese, che svolgono un ruolo fondamentale per l'economia del Paese.
(3-01304)


Iniziative di competenza in ordine al corretto utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile universale, alla luce di recenti inchieste giornalistiche – 3-01305

   FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO, SANTILLO, AURIEMMA, CAPPELLETTI, FENU e CASO. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   Gioventù nazionale, ai sensi dello statuto, è «organizzazione unica e ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità dell'associazione partitica Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale»;

   dei fatti venuti alla luce grazie all'inchiesta condotta all'interno di Gioventù nazionale dalla testata Fanpage, oltre agli atti che rimandano a ideologie fasciste, naziste, xenofobe e omofobe nonché inneggianti al terrorismo nero, preme rimarcare in questa sede le gravi dichiarazioni ivi emerse in ordine alla ferma e consapevole volontà di impiego illegittimo delle risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile universale (Scu), per finanziare il sistema di raccolta del circolo di Fratelli d'Italia «Casa Italia»;

   il Servizio civile universale è (era) volto ad accrescere coscienza civile e solidarietà nei giovani dai 18 ai 28 anni, compensati con 500 euro mensili per le attività di volontariato svolte sulla base di specifici progetti;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato al Servizio civile universale 650 milioni di euro, per incrementare il numero di giovani da coinvolgere; una recente norma adottata dal Governo in carica ha esteso la partecipazione al Servizio civile universale anche agli adulti, fino ai 59 anni, privati del reddito di cittadinanza e privi dei requisiti per l'assegno di inclusione;

   l'attuale candidata alla presidenza dell'Agenzia italiana per la gioventù, Federica Celestini Campanari, risulta rappresentante legale di un ente destinatario in 4 occasioni di contributi finanziari del Servizio civile universale, questione che pone un problema di compatibilità rispetto alla carica; il 30 giugno 2023, l'Agenzia – come indicato nello statuto, «di elevato profilo strategico» – sotto l'egida della predetta candidata, all'epoca direttrice generale, ha pubblicizzato sul canale social istituzionale un evento organizzato da Gioventù nazionale;

   ad avviso degli interroganti, oltre ai sintomi di deriva illiberale, preoccupa la commistione di ruoli e poteri che, al pari di quanto già accaduto con il presidente di Leonardo e il direttore dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, trasformati in testimonial di partito sul palco di una convention di Fratelli d'Italia, fa dubitare del grado di autonomia degli incaricati del Governo e paventa il rischio che essi perseguano interessi di partito e non quelli nazionali negli specifici settori –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di escludere un impiego illegittimo delle risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile universale, per finanziare il sistema di raccolta di «Casa Italia», circolo del partito di cui è presidente nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri, e preservare il Servizio civile universale e le sue risorse da conflitti di interesse.
(3-01305)


Iniziative di competenza per un sostegno effettivo alle famiglie e alla maternità, attraverso la promozione di adeguate condizioni di lavoro e di conciliazione con la vita privata per le lavoratrici – 3-01306

   BRAGA, SCHLEIN, BONAFÈ, CIANI, GHIO, TONI RICCIARDI, DE LUCA, FERRARI, MORASSUT, ROGGIANI, DE MARIA, CASU, FORNARO, DI BIASE, SCOTTO, GUERRA, FURFARO, MANZI, GRIBAUDO, QUARTAPELLE PROCOPIO, SERRACCHIANI, FORATTINI, BAKKALI, MALAVASI e IACONO. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati Inps, nei primi 5 mesi del 2024 il 40 per cento delle donne lavoratrici con due e più figli non ha ancora richiesto il «bonus mamme», previsto dalla legge di bilancio per il 2024;

   una misura che sin dalla sua presentazione ha destato molte riserve e critiche, tenuto conto che non si tratta di una misura strutturale, ma riservata al solo 2024 per le lavoratrici con due figli e fino al 2026 per quelle con tre o più figli e, soprattutto, perché non solo non prevede un tetto di reddito per la sua fruizione, ma addirittura esclude le lavoratrici con contratti di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato, le lavoratrici autonome e le collaboratrici domestiche;

   il bonus è stato accompagnato anche da una certa incertezza comunicativa con riferimento al reale importo del beneficio massimo dei 3.000 euro annui, che al netto delle imposte si riduce a 1.700 euro netti. Altrettanto per quanto concerne il paradossale meccanismo di applicazione in base al quale il suddetto beneficio massimo è riconosciuto alle lavoratrici con un reddito annuo di 27.500 euro, mentre per quelle con redditi inferiori si riduce;

   la quota di contratti stabili, come rilevato dall'Inapp, incide per il 20 per cento su quelli maschili e per il 15 per cento su quelli femminili. Il 49 per cento dei nuovi contratti delle donne è a tempo parziale, contro il 26,2 per cento degli uomini;

   il Governo ha fatto proclami sul sostegno alla natalità, ma ad avviso degli interroganti ha sbagliato strumento, comunicazione e target rispetto all'obiettivo. È l'occupazione di qualità e stabile che va sostenuta per le lavoratrici fragili, poco pagate e precarie. Si è scelto invece un «premio» alle mamme più feconde e con lavori sicuri e meglio retribuiti, un bonus che non rappresenta un reale incentivo alla natalità;

   più opportunamente, si sarebbero dovute indirizzare tali risorse sul congedo paritario, uno strumento che, invece, consente alle lavoratrici madri di non perdere il lavoro stabile, di non dover accettare lavoretti saltuari, di non dover ricorrere ai part time, di non rinunciare alla carriera –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di rivedere la strategia per il sostegno reale alle famiglie e per la maternità, garantendo condizioni di lavoro e di conciliazione per le lavoratrici che consentano di superare i nodi strutturali che incidono sulla condizione delle donne nel lavoro e nei carichi familiari.
(3-01306)


Iniziative per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari per docenti di cui ai decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 2020 – 3-01307

   TENERINI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti entro il termine di dicembre 2024;

   l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha disposto l'integrazione con i candidati idonei: a) delle graduatorie dei concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; b) delle graduatorie dei concorsi straordinari per le immissioni in ruolo 2021/2022 sulle classi di concorso classi di concorso delle materie Stem;

   il decreto-legge n. 75 del 2023 ha disposto la proroga della validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento, ma ha circoscritto la portata temporale della disposizione prevedendo che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le medesime graduatorie sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   gli idonei dei concorsi ordinari di cui ai decreti dipartimentali n. 499 e n. 498 del 2020, che hanno maturato il diritto al ruolo mediante scorrimento delle graduatorie fino al loro esaurimento ma che, a causa della pandemia, sono entrati nelle graduatorie di merito a esaurimento dopo un lungo iter, rischiano di dover attendere tre anni prima di essere assunti;

   il decreto-legge n. 19 del 2024 ha autorizzato il Ministero a utilizzare i posti residuali dalle singole procedure concorsuali per le successive assunzioni tra il 2024 e il 2026;

   il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con provvedimento di marzo 2024, ha ritenuto valide le ragioni dei ricorrenti con riferimento al bando 2023, esigendo dall'amministrazione dei chiarimenti motivati circa il mancato scorrimento delle graduatorie dei concorsi del 2020 di cui sopra –:

   se siano già previsti un cronoprogramma e delle precise modalità rispetto allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di cui ai concorsi banditi nel 2020 (previsti dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto n. 498 del 21 aprile 2020), al fine di fornire una risposta a quanti, vincitori di concorso pubblico ai sensi di legge, sono in attesa da parecchio tempo di una risposta in merito alle loro prospettive assunzionali.
(3-01307)


Iniziative in merito alla carenza di docenti di sostegno, ai fini della promozione di un'effettiva inclusione scolastica – 3-01308

   SASSO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   sono note da tempo le criticità connesse alla carenza diffusa di docenti specializzati sul sostegno, oltre che all'incapacità del sistema di garantire una distribuzione adeguata alle esigenze dei territori e al reale e crescente fabbisogno da loro espresso;

   appare chiaro che la situazione di inadeguatezza di organico di ruolo sul sostegno sia generalizzata sull'intero territorio e da ciò consegua la necessità di dover ricorrere alle supplenze, spesso con docenti che non hanno il titolo di specializzazione;

   dalle dichiarazioni rese dal Ministro interrogato si apprende che nel sistema scolastico ci sono circa 85 mila insegnanti per il sostegno privi di una formazione specifica che sono impiegati, con supplenze annuali, per far fronte alla scarsità di figure specializzate;

   negli ultimi mesi si è discusso ampiamente riguardo a un intervento – ormai non più procrastinabile – che risolva il problema del disallineamento tra il fabbisogno di docenti specializzati e l'offerta formativa universitaria e delle inefficienze che si sostanziano in una richiesta – mai adeguatamente soddisfatta – di offerta formativa di specializzazione sul sostegno;

   occorre, inoltre, ampliare l'organico dei docenti di sostegno specializzati – a beneficio degli alunni e degli studenti più fragili, ai quali tuttora non è assicurata la figura del docente con una formazione specifica – e, insieme, garantire la continuità didattica;

   è fortemente avvertita, ormai, l'esigenza di dare una risposta significativa e tempestiva ai bisogni degli alunni e degli studenti più vulnerabili, perseguendo il miglioramento della qualità dell'azione educativa e didattica;

   l'inclusione è un diritto costituzionale che dobbiamo garantire ai nostri studenti e alle loro famiglie –:

   quali iniziative urgenti, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda adottare per porre rimedio all'annosa e irrisolta carenza di docenti di sostegno – che in alcune realtà del Paese sono del tutto assenti – oltre che alle problematiche appena esposte per assicurare la promozione di un'effettiva inclusione scolastica.
(3-01308)


Iniziative in materia di percorsi abilitanti previsti per gli insegnanti di seconda fascia con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie – 3-01309

   RUFFINO, GRIPPO, BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha disciplinato i percorsi abilitanti da trenta crediti formativi previsti per gli insegnanti di seconda fascia con tre anni di servizio presso le scuole statali o paritarie, cosiddetti «triennalisti»;

   il Ministero dell'università e della ricerca, con la nota n. 3042 del 15 febbraio 2024, ha comunicato l'erogazione dei decreti per l'accreditamento di Università e Istituzioni Afam che possono erogare i percorsi di formazione iniziale per l'anno accademico 2023/2024. In particolare, tali percorsi sono indirizzati a chi sia «già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione, nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 crediti formativi universitari o crediti formativi accademici»;

   con successivo decreto ministeriale n. 620 del 22 aprile 2024, il Ministero dell'università e della ricerca ha provveduto a dettare le disposizioni per l'accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 crediti formativi per coloro che hanno già svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;

   in particolare, per l'accesso a tali corsi è prevista una quota riservata pari al 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo accreditato da 60 crediti, a fronte degli oltre 100.000 docenti «triennalisti», a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;

   oltre all'esiguo numero di posti già previsto, ad oggi tali corsi non risultano neanche attivati in alcuna delle università italiane;

   ne deriva una discriminazione a danno dei «triennalisti»: solo alcuni di essi, infatti, potranno accedere ai percorsi abilitanti, precludendo la partecipazione a futuri concorsi pubblici a coloro i quali non rientreranno tra gli ammessi ai corsi in oggetto;

   inoltre, questo comporta che molti docenti potranno presentare la domanda di inserimento in prima fascia nelle graduatorie provinciali per le supplenze 2024, mentre altri, come i triennalisti, rimarranno in seconda fascia, condannandoli a ulteriore precarietà –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per equiparare la posizione dei «triennalisti» a quella delle categorie che hanno beneficiato di un trattamento differente, anche valutando l'apertura di un apposito tavolo tecnico con la presenza di una rappresentanza dei docenti precari.
(3-01309)


Iniziative di competenza per il contrasto ad ogni forma di apologia del nazifascismo e di propaganda dell'odio razziale, dell'omofobia e dell'antisemitismo – 3-01310

   FRATOIANNI, BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'inchiesta di Fanpage ha rivelato come militanti e dirigenti di Gioventù nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, esprimano una cultura apertamente neofascista, con toni e linguaggio intrisi di insulti antisemiti, odio razziale e omofobia;

   in chat, riunioni di partito e appuntamenti ricreativi frequente è il ricorso ai saluti romani, all'esaltazione del fascismo e perfino dei terroristi dei Nar, alle invocazioni del Duce, ai motti nazisti, agli inni del Ventennio e agli insulti dichiaratamente antisemiti e a sfondo razziale;

   ad avviso degli interroganti, non sei di fronte ad «un contesto di informale sguaiatezza», come sostenuto dal presidente di Gioventù nazionale, ma ad un tratto identitario della cultura politica dell'organizzazione giovanile del partito di maggioranza relativa che esprime il Presidente del Consiglio dei ministri, organizzazione giovanile che non solo non si dichiara antifascista, ma esalta il fascismo, lo rivendica e fa proprie posizioni tipiche del nazifascismo, come quella antisemita;

   il Ministro interrogato, interpellato sulla vicenda, sottovalutando a parere degli interroganti volutamente gli atteggiamenti razzisti, antisemiti e apologetici del fascismo che esprime Gioventù nazionale, ha minimizzato la pericolosità di quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage, sostenendo sostanzialmente che le manifestazioni di critica e condanna delle politiche di Netanyahu rappresentano una pericolosità maggiore rispetto a chi afferma che «Gli ebrei campano di rendita in virtù dell'Olocausto»;

   per gli interroganti ciò che il Ministro interrogato volutamente omette è l'estrema gravità che tali richiami ideologici siano presenti nel partito di maggioranza del Governo di cui fa parte e dalle sue dichiarazioni appare evidente che il contrasto ai fenomeni di esaltazione del nazifascismo in organizzazioni collettive non rappresentino una priorità per questo Governo, nonostante i numerosi casi di aggressione e violenze nei confronti di studenti e attivisti ad opera di esponenti di organizzazioni di destra e i sempre più numerosi raduni, riti del «presente», saluti romani in pubbliche manifestazioni e commemorazioni, fenomeni ed eventi che il Ministro interrogato dovrebbe conoscere, anche solamente per il ruolo che svolge;

   la matrice culturale di questi eventi è la stessa propagandata da Gioventù nazionale che, a partire dai propri dirigenti, contribuisce a diffondere, specie tra i giovani, una subcultura tendente all'esaltazione di metodi, parole e ideologie tipiche del nazifascismo –:

   quali azioni concrete siano state adottate dal Ministro interrogato affinché il contrasto ad ogni forma di esaltazione del nazifascismo e ad ogni forma di propaganda di odio razziale, omofobia, antisemitismo divenga un'effettiva priorità per il Governo, a partire dalla volontà di giungere allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e violente attive nel Paese.
(3-01310)