XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1691 E DDL N. 1929
Ddl n. 1691 – Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
Tempo complessivo: 16 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 8 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
Governo | 20 minuti | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 1 ora | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 20 minuti |
1 ora e 10 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 5 ore e 50 minuti | 5 ore |
Fratelli d'Italia | 41 minuti | 47 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 43 minuti | 53 minuti |
Lega – Salvini premier | 36 minuti | 33 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 40 minuti | 42 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 34 minuti | 27 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 22 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 32 minuti | 21 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 16 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 30 minuti | 21 minuti |
Misto: | 31 minuti | 18 minuti |
Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 10 minuti |
+Europa | 13 minuti | 8 minuti |
Ddl n. 1929 – Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici
Tempo complessivo: 16 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 11 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
Governo | 20 minuti | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 20 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 53 minuti |
44 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 8 ore e 17 minuti | 3 ore e 6 minuti |
Fratelli d'Italia | 55 minuti | 29 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 59 minuti | 33 minuti |
Lega – Salvini premier | 50 minuti | 20 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 54 minuti | 26 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 48 minuti | 17 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 47 minuti | 14 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 47 minuti | 13 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 46 minuti | 10 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 45 minuti | 13 minuti |
Misto: | 46 minuti | 11 minuti |
Minoranze Linguistiche | 26 minuti | 6 minuti |
+Europa | 20 minuti | 5 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 4 luglio 2024.
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Ghio, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 3 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BENZONI: «Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di gestione collettiva e di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché istituzione della Società consortile italiana per la copia privata» (1944);
TOCCALINI: «Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di ricambio generazionale nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società controllate da pubbliche amministrazioni» (1945).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge VIETRI ed altri: «Modifiche agli articoli 61 del codice penale e 191 del codice di procedura penale in materia di introduzione della circostanza aggravante comune della tortura» (623) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta» (663) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
La proposta di legge CANGIANO ed altri: «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (1161) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.
La proposta di legge LUPI ed altri: «Disposizioni per l'adozione di una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione» (1742) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Semenzato.
La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani addetti all'assistenza delle persone con disabilità o diabetiche ai mezzi di trasporto e agli esercizi aperti al pubblico» (1817) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frijia.
La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni» (1826) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge costituzionale n. 1825, d'iniziativa della deputata Sportiello, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto all'interruzione volontaria della gravidanza».
Trasmissione dal Senato.
In data 4 luglio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1138. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» (approvato dal Senato) (1946).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SPORTIELLO: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto all'interruzione volontaria della gravidanza» (1825) Parere delle Commissioni II e XII.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Cinecittà Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 263).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro per lo sport
e i giovani.
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale, riferita all'anno 2023 (Doc. CLVI, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle prime riunioni delle istituzioni congiunte OSACP-UE in merito all'adozione del regolamento interno delle istituzioni congiunte OSACP-UE, vale a dire il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE (COM(2024) 238 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 238 final – Annexes 1 to 8), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (COM(2024) 264 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 264 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2024) 269 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro);
Raccomandazioni di raccomandazione del Consiglio sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio della Grecia (COM(2024) 608 final), della Spagna (COM(2024) 609 final), della Francia (COM(2024) 610 final), e della Croazia (COM(2024) 611 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2023, denominato «Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM», relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di 5ª generazione (173).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 luglio 2024.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2023, denominato «MCO/MLU Classe Doria», relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della classe Doria (174).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 luglio 2024.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (UBOS – Unità navale per bonifiche subacquee) nonché al relativo supporto tecnico-logistico (175).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 luglio 2024.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 3 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2024, relativo all'acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico logistico dell'intera flotta (176).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 luglio 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 3 luglio 2024, a pagina 4, prima colonna, trentaduesima riga, la parola: «XIII» deve intendersi sostituita dalla seguente: «XII».
MOZIONI RICCARDO RICCIARDI ED ALTRI N. 1-00291, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00299, ORSINI, CALOVINI, FORMENTINI, TIRELLI ED ALTRI N. 1-00301, PROVENZANO ED ALTRI N. 1-00302, ROSATO ED ALTRI N. 1-00304, FARAONE ED ALTRI N. 1-00305 E DELLA VEDOVA ED ALTRI N. 1-00306 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE AL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) il 22 maggio 2024 i Premier di Spagna, Norvegia e Irlanda hanno annunciato congiuntamente che riconosceranno ufficialmente lo Stato di Palestina il 28 maggio 2024. I Premier hanno sottolineato che tale decisione nasce dalla necessità di riconoscere lo Stato palestinese «per favorire pace e sicurezza», accusando il Presidente israeliano Netanyahu di non avere alcun progetto di pace e di mettere in pericolo la soluzione «due popoli, due Stati»;
2) i tre Paesi europei citati hanno dimostrato con la loro azione congiunta una profonda solidarietà al popolo palestinese che continua ad essere martoriato dalle nefandezze della guerra. Una decisione che riveste un grande significato storico e simbolico, declinando in azione concreta i valori di pace, coerenza e giustizia;
3) la suddetta decisione si aggiunge al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di 142 Paesi del mondo, circa il 70 per cento dei membri delle Nazioni Unite;
4) il Presidente palestinese Abu Mazen ha accolto con grande soddisfazione la notizia della decisione di Spagna, Norvegia e Irlanda e, nel contempo, ha esortato gli altri Paesi dell'Unione europea a intraprendere la medesima strada;
5) seguendo i dettami del diritto internazionale che sancisce i diritti inalienabili del popolo palestinese e, nel corso dei decenni, delle numerose risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che hanno cristallizzato tali diritti, sarebbe un atto dovuto dare seguito al riconoscimento dello Stato di Palestina nel pieno rispetto del diritto internazionale;
6) la risoluzione n. 3236 del 1974 dell'Assemblea generale della Nazioni Unite indica espressamente, tra i diritti del popolo palestinese, il diritto all'autodeterminazione. Il diritto al l'autodeterminazione dei popoli è enunciato nell'articolo 1 dello Statuto dell'Onu: «Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale». Autodeterminazione, dunque, come principio di libertà e democrazia;
7) in merito al diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese si ricorda il parere della Corte internazionale di giustizia del 9 luglio 2004, noto come «Muro in Palestina». La Corte ha ritenuto che la costruzione del muro da parte di Israele in Cisgiordania costituisse una violazione del principio di autodeterminazione dei popoli e del divieto di annessione con la forza di territori altrui, oltre ad aver violato i diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
8) nel 1975 l'Assemblea generale dell'Onu, con la risoluzione n. 3237, attribuisce all'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) lo status di «osservatore». Solo nel 2012 la Palestina sarà ammessa all'Onu in qualità di «Stato osservatore non membro» con la risoluzione n. 67/19 dell'Assemblea generale del 29 novembre 2012. La portata di questo atto è di altissimo rilievo sia giuridico che politico: la Palestina è riconosciuta, a tutti gli effetti, quale Stato con i diritti e le prerogative proprie di uno Stato «indipendente, sovrano, democratico, contiguo, autosufficiente»;
9) il 10 maggio 2024 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia, una risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite;
10) nelle conclusioni del 21 e 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha chiesto la cessazione immediata delle violenze in Cisgiordania e a Gerusalemme est e la garanzia di un accesso sicuro ai luoghi santi. Ha inoltre condannato fermamente la violenza dei coloni estremisti, affermando che i responsabili devono rispondere delle loro azioni, e ha invitato il Consiglio ad accelerare i lavori relativi all'adozione di pertinenti misure restrittive mirate. Ha inoltre condannato le decisioni del Governo israeliano di estendere ulteriormente gli insediamenti illegali in tutta la Cisgiordania occupata e ha esortato Israele a revocare tali decisioni;
11) il 19 aprile 2024 il Consiglio europeo, dando seguito a quanto sopra esposto, ha deciso di inserire quattro persone e due entità nell'elenco del regime globale di sanzioni dell'Unione europea in materia di diritti umani. Le persone e le entità inserite nell'elenco si sono rese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di palestinesi, tra cui torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché della violazione del diritto di proprietà e del diritto alla vita privata e familiare dei palestinesi in Cisgiordania;
12) la creazione di uno Stato palestinese contribuirebbe alla pace e alla sicurezza internazionali, consentirebbe di mantenere la soluzione «due popoli, due Stati» e getterebbe le basi per la costruzione di una pace duratura,
impegna il Governo:
1) ad adottare urgenti iniziative di competenza volte al riconoscimento dello Stato di Palestina sulla base dei confini del 1967, anche per quanto concerne Gerusalemme, nel pieno rispetto del diritto all'autodeterminazione dei popoli e del diritto internazionale;
2) a sostenere nelle opportune sedi europee e internazionali iniziative volte al ritiro di Israele dai territori palestinesi occupati, al fine del pieno riconoscimento dello Stato di Palestina e nell'ottica del soddisfacimento dei requisiti di statualità che permettano in modo effettivo ed esclusivo il controllo sul territorio;
3) ad adottare altresì nelle competenti sedi europee le iniziative necessarie volte a conseguire una posizione comune, in seno alle istituzioni dell'Unione europea, finalizzata al riconoscimento da parte dell'Unione europea dello Stato di Palestina, dando seguito alle intenzioni manifestate in occasione di precedenti Consigli europei già dal 1999;
4) alla luce della catastrofe umanitaria in atto nella Striscia di Gaza, considerato l'obiettivo internazionale del raggiungimento nella soluzione «due popoli, due Stati» e censurata fortemente l'astensione assunta dall'Italia in occasione del voto del 10 maggio 2024 per il riconoscimento della Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, ad assumere, pro futuro, una posizione a livello internazionale che sostenga il percorso del riconoscimento pieno e formale dello Stato di Palestina;
5) a farsi promotore, a livello europeo e internazionale, della sospensione della vendita, della cessione e del trasferimento di armamenti allo Stato di Israele, nel rispetto della posizione comune (2008/944/Pesc) sulle esportazioni di armi e del Trattato sul commercio delle armi (Att) dell'Onu;
6) ad attivarsi, in ogni sede, affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in seno all'Unione europea che insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, per la liberazione immediata e incondizionata di tutti i civili tenuti in ostaggio.
(1-00291)(Nuova formulazione) «Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri, Ascari, Carotenuto, Carmina, Baldino, Santillo, Cappelletti, Auriemma, Fenu, Pellegrini, Fede, Quartini».
La Camera,
premesso che:
1) il 28 maggio 2024 i Governi di Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina, come avevano anticipato il 22 maggio 2024 i Primi ministri dei tre Paesi, Pedro Sanchez, Simon Harris e Jonas Gahr Store. Lo stesso ha fatto il 4 giugno 2024 il Parlamento della Slovenia, approvando la proposta del Governo guidato da Robert Golob. Diventano così 13 su 27 gli Stati dell'Unione europea che hanno riconosciuto la Palestina;
2) il 29 novembre 1947 le Nazioni Unite, con la risoluzione n. 181, decisero la spartizione del territorio della Palestina storica in due Stati, l'uno ebraico, l'altro arabo. Il primo esiste dal maggio 1948, il secondo non c'è ancora come Stato sovrano;
3) senza un accordo sui confini, gli insediamenti e lo status di Gerusalemme, la stessa nozione di «due Stati per due popoli», affermatasi negli anni Ottanta e sancita diplomaticamente con il trattato di Oslo del 1993, rischia di non essere concretizzabile. L'espansione degli insediamenti israeliani nei territori occupati nel 1967, la confisca di terre possedute da soggetti privati palestinesi, la demolizione di case e strutture e il conseguente abbandono coatto da parte dei residenti, sono atti e comportamenti che appartengono ad una strategia diretta ad impedire la nascita di uno Stato palestinese e nulla hanno a che fare con la sicurezza dello Stato di Israele;
4) nella già difficile situazione, il 7 ottobre 2023 segna uno spartiacque drammatico: il terribile attacco terroristico perpetrato da Hamas in territorio israeliano, per cui si ribadisce la più ferma condanna, in cui sono state uccise circa 1.400 persone e oltre 200 sono state prese in ostaggio, ha prodotto una reazione militare israeliana a Gaza senza limiti che dura ormai da otto mesi;
5) i continui bombardamenti israeliani, accompagnati dalle operazioni da terra, continuano incessantemente in tutta la Striscia di Gaza, aumentando di giorno in giorno le vittime civili e le uccisioni non risparmiano gli operatori umanitari: sono 200 tra questi che hanno perso la vita dall'inizio degli attacchi;
6) l'intensificarsi delle ostilità in seguito all'emanazione degli ordini di evacuazione e all'operazione militare israeliana a Rafah ha finora costretto allo sfollamento di circa un milione di persone, con una ulteriore diminuzione dell'ingresso degli aiuti già a fronte di una catastrofe umanitaria;
7) quello in atto nella striscia di Gaza è un vero e proprio massacro di un popolo imprigionato in una gabbia senza uscita. Di fronte ad eclatanti violazioni del diritto internazionale, al mancato rispetto dei diritti umani e a crimini di guerra e genocidio non possono esserci spazi di impunità o doppi standard. Il 20 maggio 2024 il procuratore della Corte penale internazionale (Cip) Karim Khan ha chiesto di spiccare dei mandati d'arresto nei confronti del Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del suo Ministro della difesa Yoav Gallant e dei tre principali dirigenti di Hamas: Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismael Haniyeh;
8) secondo un recente sondaggio condotto dal Jewish people policy institute, la maggior parte del campione respinge una rioccupazione della Striscia e preferisce un controllo civile palestinese nel dopo guerra. Inoltre, il 60 per cento degli israeliani vuole che si «accetti» l'accordo per gli ostaggi e il cessate il fuoco secondo la road map lanciata dal Presidente Biden. A questo vanno aggiunte le continue manifestazioni che ormai quotidianamente attraversano le strade di Tel Aviv, Gerusalemme e altre città per chiedere la liberazione degli ostaggi e protestare contro il Governo di Benjamin Netanyahu. Il quale, nei giorni scorsi, ha sciolto il gabinetto di guerra, a seguito delle dimissioni di Benny Gantz dal Governo. La scelta di Netanyahu arriva anche in un momento in cui è salita la tensione tra il Primo ministro e le Forze di difesa israeliane (Idf), in particolare per quanto riguarda una «pausa umanitaria» che i militari hanno annunciato allo scopo di consentire l'arrivo di aiuti umanitari a Rafah, ma dal Governo hanno negato il coinvolgimento nella decisione;
9) l'intera comunità internazionale deve adoperarsi perché cessino immediatamente le operazioni militari e le stragi quotidiane ed impedire l'ulteriore escalation del paventato attacco israeliano nel sud del Libano, che avrebbe ulteriori drammatiche conseguenze nell'intera area mediorientale. Le armi devono tacere. Ora, non fra settimane o mesi. Questo non per salvare i terroristi criminali di Hamas, ma per salvare due popoli: i palestinesi di Gaza dalla morte sotto le bombe o per fame o per mancanza di assistenza sanitaria; gli israeliani dalle politiche di Netanyahu e dei partiti ultra ortodossi che operano per distruggere qualsiasi prospettiva di pace. Per fare ciò è necessario, però, che entrambe le parti siano riconosciute da tutti allo stesso modo. Il riconoscimento dello Stato palestinese potrebbe dare nuovo impulso e credibilità alle istituzioni palestinesi anche a danno della legittimazione interna di Hamas e di altre formazioni integraliste. È quindi un'iniziativa che, contrariamente a quanto affermato da Netanyahu, non premia gli attacchi del 7 ottobre, ma punta a creare le condizioni per superare la situazione che ha portato a quell'orrore;
10) l'Italia deve difendere i diritti umani, la legalità e il diritto internazionale, deve battersi affinché prevalga la forza della legge sulla legge della forza. È urgente agire per fermare la carneficina a Gaza, fermare ogni altro spargimento di sangue in Palestina e Israele, liberare gli ostaggi, costruire una sicurezza duratura sia per il popolo israeliano che per quello palestinese, assicurare ai palestinesi la stessa dignità e gli stessi diritti che hanno gli israeliani, realizzare l'aspirazione del popolo palestinese a vivere in un proprio Stato indipendente;
11) già il 27 febbraio del 2015 il Parlamento italiano ha impegnato il Governo italiano al riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 ed anche il Parlamento europeo con la risoluzione del 17 dicembre 2014 ha chiesto il riconoscimento dello Stato palestinese e che la soluzione a due Stati vada di pari passo con il progresso dei colloqui di pace,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative di competenza volte a riconoscere lo Stato di Palestina con i confini del 4 giugno 1967, con capitale Gerusalemme Est, per imprimere una svolta positiva al necessario negoziato tra le parti per giungere alla soluzione «due popoli due Stati» e per garantire la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli;
2) ad assumere tutte le iniziative di competenza in ogni sede internazionale per arrivare in tempi brevi ad un cessate il fuoco a Gaza, per mettere fine alla catastrofe umanitaria in corso, per l'interruzione di ogni ulteriore escalation militare, per la liberazione dei prigionieri e degli ostaggi israeliani per la costruzione delle condizioni per avviare un processo di pace;
3) a esigere il pieno rispetto del diritto internazionale, supportare le richieste del Sud Africa alla Corte internazionale di giustizia e lo svolgimento di indagini sulle violazioni e sui crimini di guerra e sul genocidio;
4) a sostenere, per quanto di competenza, ogni iniziativa per dare seguito al procedimento volto all'arresto del leader di Hamas Sinwar e del Primo ministro israeliano Netanyahu;
5) a richiedere e sostenere ogni iniziativa diretta al rilascio dei palestinesi arbitrariamente detenuti nelle prigioni israeliane, a partire da Marwan Barghouti, figura chiave per la pacificazione dell'area;
6) ad assumere iniziative di competenza volte a prevedere sanzioni nei confronti del Governo israeliano e cessare immediatamente ogni fornitura militare allo stesso anche se autorizzata prima del 7 ottobre 2023;
7) ad unirsi a Spagna e Irlanda nel chiedere al Consiglio dell'Unione europea di sospendere l'accordo di associazione con Israele.
(1-00299) «Zanella, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) il conflitto a Gaza, scatenato dalla barbara ferocia degli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023, continua a svilupparsi in tutto il territorio della Striscia, dopo l'avvio dell'offensiva delle forze armate israeliane a Rafah, mentre continua a destare preoccupazione l'intensificarsi degli scontri tra Israele e Hezbollah sul fronte libanese;
2) il Governo italiano, anche in qualità di titolare della Presidenza del G7, continua a lavorare perché proseguano i negoziati tra le parti per raggiungere al più presto un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi;
3) su iniziativa del Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani, 13 Ministri degli esteri hanno firmato una lettera al Ministro degli esteri Katz, sollecitando la controparte israeliana a porre fine alle operazioni militari su vasta scala a Rafah e a garantire l'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza;
4) la crisi di Gaza ha rappresentato una parte importante dei lavori del vertice del G7 che si è svolto dal 13 al 16 giugno 2024 a Borgo Egnazia, nel corso del quale i leader hanno sollecitato le parti a raggiungere un cessate il fuoco, fornire un piano per la protezione dei civili e facilitare l'afflusso degli aiuti;
5) è essenziale affrontare l'emergenza umanitaria del popolo palestinese e le sue legittime aspirazioni ad avere un proprio Stato, così come è necessario tutelare l'altrettanto legittima aspirazione alla sicurezza dello Stato di Israele;
6) sul fronte umanitario, prosegue l'impegno del Governo italiano per l'assistenza alla popolazione civile palestinese attraverso l'iniziativa «Food for Gaza», lanciata l'11 marzo 2024 dal Ministro Tajani in collaborazione con la Fao, il Programma alimentare mondiale, la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce rossa e di Mezzaluna rossa (Ficross);
7) per l'iniziativa – a cui hanno aderito istituti ed associazioni del settore agroalimentare, imprese e società civile, in uno sforzo collettivo di solidarietà – il Governo ha già stanziato 30 milioni di euro e ottenuto il sostegno di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese all'invio di beni e alla fornitura di supporto logistico al Programma alimentare mondiale per la loro distribuzione nel territorio della Striscia;
8) il Governo ha anche disposto la ripresa dei finanziamenti all'Agenzia per i rifugiati palestinesi Unrwa, con 5 milioni di euro a favore della popolazione rifugiata palestinese in Cisgiordania, Siria, Libano e Giordania, dopo che il rapporto della commissione indipendente, presieduta dalla ex Ministra degli esteri francese Colonna, ha confermato l'adozione da parte dell'agenzia di misure a tutela del principio di neutralità;
9) parallelamente, il Governo è in prima linea nel sostenere gli sforzi della comunità internazionale per fermare un conflitto che rischia di infiammare l'intera regione. L'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu della risoluzione n. 2735, il 10 giugno 2024, rappresenta uno sviluppo incoraggiante in questa direzione. Il voto in Consiglio di sicurezza evidenzia l'ampio sostegno della comunità internazionale alla proposta di accordo;
10) la risoluzione delinea un piano in tre fasi – frutto della mediazione degli Stati Uniti, dell'Egitto e del Qatar – per la cessazione delle ostilità, il rilascio degli ostaggi, la protezione dei civili e la ricostruzione di Gaza, che può consentire di uscire dal circolo vizioso di morte e distruzione che ha colpito la Striscia di Gaza negli ultimi decenni;
11) il 10 maggio 2024 è stata adottata con 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astenuti, la risoluzione della X sessione speciale d'emergenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite volta a raccomandare al Consiglio di sicurezza di riconsiderare l'ammissione della Palestina quale membro delle Nazioni Unite;
12) sulla proposta di risoluzione il Governo italiano, così come la maggioranza dei partner G7, si è astenuto nella convinzione che la nascita dello Stato palestinese debba essere parte di un più ampio processo politico, da realizzare con uno sforzo coordinato della comunità internazionale, che possa contribuire alla risoluzione finale del conflitto israelo-palestinese e al conseguimento della soluzione «due popoli, due Stati»;
13) come ribadito nella riunione dei Ministri degli esteri del G7 a Capri del 19 aprile 2024, una soluzione territoriale finale per lo Stato palestinese dovrebbe essere definita attraverso negoziati, nel contesto di un assetto globale che comprenda il riconoscimento dello Stato palestinese e del suo status di membro a pieno titolo delle Nazioni Unite;
14) in considerazione del fatto che la risoluzione presentata all'Assemblea generale non poteva perseguire questo obiettivo in termini realizzativi, l'astensione dell'Italia va interpretata, quindi, come conferma dell'urgente necessità di un reale e credibile orizzonte politico-negoziale e non come una presa di distanza dalla finalità di ottenere quanto prima e senza indugio la creazione della statualità palestinese, obiettivo prioritario non ottenibile attraverso percorsi indiretti;
15) il Ministro Tajani, in audizione il 18 giugno 2024 presso le Commissioni esteri riunite di Senato e Camera, ha ribadito che il Governo italiano è pronto a sostenere l'Autorità nazionale palestinese anche attraverso il dispiegamento di una forza di interposizione a Gaza, sotto l'egida delle Nazioni Unite e con un forte coinvolgimento dei Paesi arabi, e che nel futuro Governo della Striscia non deve esserci alcun ruolo per Hamas;
16) come evidenziato dal comunicato finale del G7 di Borgo Egnazia, l'obiettivo di una pace duratura tra israeliani e palestinesi richiede non solo l'impegno delle istituzioni, ma un attivo coinvolgimento della società civile,
impegna il Governo:
1) a continuare a profondere ogni sforzo diplomatico per sostenere l'attuazione del piano di pace nei termini previsti dalla risoluzione n. 2735 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
2) a continuare a operare, anche attraverso l'iniziativa «Food for Gaza», affinché venga assicurata la costante e continua fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile della Striscia di Gaza;
3) a collaborare con gli altri partner internazionali per coordinare e promuovere iniziative per una pace negoziata e duratura tra Israele e Palestina;
4) a sostenere nelle opportune sedi europee e internazionali iniziative finalizzate al riconoscimento dello Stato di Palestina nel quadro di una soluzione negoziata fondata sulla coesistenza di due Stati sovrani e democratici, che possano riconoscersi reciprocamente e vivere fianco a fianco in pace e sicurezza.
(1-00301) «Orsini, Calovini, Formentini, Tirelli, Deborah Bergamini, Tremonti, Billi, Marrocco, Caiata, Coin, Di Giuseppe, Crippa, Gardini, Loperfido, Mura, Pozzolo».
La Camera,
premesso che:
1) si richiama la mozione n. 1-00233 del 25 gennaio 2024, presentata dal gruppo del Partito Democratico, nelle premesse e negli impegni;
2) va scongiurato il rischio di un'escalation del conflitto al confine tra Israele e Libano che, come denunciato anche dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, è sempre più reale e sfugge al controllo della comunità internazionale, anche a seguito dell'intensificarsi dei ripetuti attacchi al confine che vanno avanti dal 7 ottobre 2023: un'area dove opera la forza di interposizione Unifil dell'Onu, che vede impegnata l'Italia in prima linea con un contingente di oltre mille militari, il più numeroso in assoluto;
3) l'Unione europea, l'Italia e gran parte della comunità internazionale concordano nel considerare la soluzione dei «due popoli, due Stati» l'unica strada possibile per garantire la convivenza in pace e sicurezza degli israeliani e dei palestinesi, una posizione profondamente radicata nella tradizione e nell'iniziativa diplomatica italiana nei confronti di Israele e della Palestina;
4) il Parlamento europeo ha già approvato nel 2014 la risoluzione (2014/2964(RSP)) sul riconoscimento dello Stato di Palestina e, successivamente, il Parlamento italiano, con la mozione n. 1-00745 del 27 febbraio 2015, presentata dal gruppo del Partito Democratico e approvata a larga maggioranza, ha impegnato il Governo al riconoscimento dello Stato di Palestina, quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, tenendo pienamente in considerazione le preoccupazioni e gli interessi legittimi dello Stato di Israele;
5) il 28 maggio 2024 Spagna, Irlanda e Norvegia hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina, affermando che la decisione rappresenta uno sviluppo molto significativo nel tentativo di risolvere il conflitto israelo-palestinese;
6) il riconoscimento dello Stato di Palestina, difatti, oggi rappresenta il presupposto necessario per preservare la prospettiva politica dei «due popoli, due Stati» e, dunque, per garantire la convivenza in pace e sicurezza degli israeliani e dei palestinesi, soprattutto di fronte all'esplicita negazione di questa prospettiva da parte delle leadership politiche al momento al Governo in Israele e agli obiettivi dell'organizzazione terroristica Hamas;
7) il Premier israeliano Netanyahu, infatti, continua ad essere contrario alla creazione di uno Stato palestinese come parte di qualsiasi scenario postbellico: «Israele accetterà solo un accordo che porterebbe lo Stato ebraico ad avere il controllo della sicurezza sull'intera Striscia di Gaza», ha detto più volte; alcuni dei suoi Ministri si sono distinti in questi mesi per dichiarazioni sprezzanti e provocatorie verso qualsiasi tentativo di apertura alla soluzione politica: il Ministro delle finanze, Bezalel Smotrich – leader dell'estrema destra e residente in una colonia illegale in Cisgiordania – solo qualche mese fa ha dichiarato che «il popolo palestinese è un'invenzione che ha meno di cent'anni di vita. Hanno una storia o una cultura? No, non le hanno. I palestinesi non esistono, esistono solo gli arabi»;
8) Hamas, dal canto suo, ha riaffermato di recente, attraverso uno dei suoi leader, Khaled Meshal, il suo rifiuto verso «la soluzione dei due Stati», rinnovando l'obiettivo, soprattutto dopo il 7 ottobre 2023, di «una Palestina dal mare al fiume e dal nord al sud» e respingendo come inaccettabili i confini del 1967;
9) la comunità internazionale ha il dovere di sancire, ancor più unanimemente, che non ci può essere spazio per posizioni che neghino la legittima aspirazione di entrambi i popoli a vivere in pace e sicurezza entro confini certi e riconosciuti;
10) il 12 giugno 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione n. 2735, che sostiene la conclusione di un accordo di cessate il fuoco e di un accordo di scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, garantendo l'accesso ad aiuti umanitari adeguati e sostenibili a tutte le parti nella Striscia di Gaza, di cui anche l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell ha chiesto piena e immediata attuazione per «contribuire al rilancio di un processo politico per una pace duratura e sostenibile, basata sulla soluzione dei due Stati, e sostenere uno sforzo internazionale coordinato per la ricostruzione di Gaza»;
11) già dal 1974, con la risoluzione n. 3236, l'Assemblea generale dell'Onu ha riconosciuto il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e in seguito, con la risoluzione n. 2334 del 2016, ha intimato di porre fine alla politica di insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi, non riconoscendo alcuna modifica, non negoziata dalle parti, dei confini del 1967;
12) il 9 maggio 2024 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione intitolata «Admission of new members to the United Nations» che riconosce la Palestina come «qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite», raccomandando al Consiglio di sicurezza di «riconsiderare favorevolmente la questione». Al momento dell'adozione di questa storica risoluzione, la Palestina già rivestiva all'interno dell'Onu lo status di «Stato osservatore non membro» ottenuto con la risoluzione 67/19 (A/RES/67/19), adottata nel 2012 ad ampia maggioranza, ed in forza del quale le veniva riservato l'invito a partecipare come osservatore alle sessioni e ai lavori dell'Assemblea, pur non potendo godere del diritto di voto: il testo è stato adottato con 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia;
13) già nell'ottobre 2023 il Governo italiano si era «pilatescamente» astenuto sulla risoluzione delle Nazioni Unite, proposta dalla Giordania a nome degli Stati arabi per una «tregua umanitaria immediata e duratura» del conflitto tra Israele e Hamas, che chiedeva a tutte le parti di rispettare il diritto internazionale umanitario e la fornitura «continua, sufficiente e senza ostacoli» di aiuti e servizi essenziali nella Striscia di Gaza, incoraggiando l'apertura di corridoi umanitari, e la «revoca dell'ordine da parte di Israele di evacuazione dei palestinesi dal nord della Striscia». Respingeva inoltre, fermamente «qualsiasi tentativo di trasferimento forzato della popolazione civile palestinese» e chiedeva il «rilascio immediato e incondizionato» di tutti i civili tenuti prigionieri;
14) nell'ambito delle Nazioni Unite, al momento la Palestina è riconosciuta da 139 Paesi;
15) il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, cui va il nostro pieno sostegno a fronte di pericolosi tentativi di delegittimazione, ha più volte sottolineato l'importanza vitale della soluzione dei due Stati, ribadendo che il «chiaro e ripetuto» rifiuto della soluzione dei due Stati ai più alti livelli del Governo israeliano «è inaccettabile. Questo rifiuto e la negazione del diritto alla statualità al popolo palestinese prolungherebbero indefinitamente un conflitto che è diventato una grave minaccia per la pace e la sicurezza globale»;
16) dopo anni di inerzia, la comunità internazionale e, in particolare, l'Unione europea devono recuperare un ruolo attivo nella risoluzione della crisi in Medio Oriente, anche sostenendo le componenti più avanzate delle società israeliana – che manifesta continuamente in piazza il proprio dissenso alla strategia del Governo in carica – e palestinese, nella ripresa del processo di pace e della soluzione politica dei «due popoli, due Stati», e rafforzando le iniziative di dialogo con i Paesi terzi dell'area o da essi promosse;
17) si continua a sostenere con forza in ogni sede opportuna l'assoluta e urgente necessità di un immediato cessate il fuoco, per il rilascio incondizionato degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e per la riapertura del flusso regolare degli aiuti alla popolazione di Gaza, che subisce una catastrofe umanitaria;
18) si continua a sostenere ogni iniziativa utile, nelle sedi giurisdizionali internazionali, volta ad accertare le violazioni, da chiunque compiute, del diritto internazionale e umanitario;
19) una forte e chiara azione politica dell'Unione europea, anche alla vigilia del rinnovo delle istituzioni europee, si deve esplicare altresì attraverso il riconoscimento europeo dello Stato di Palestina: il solo dichiarato sostegno all'Autorità nazionale palestinese, difatti, non basta più e oggi, al 259esimo giorno di guerra, rischia di apparire non sufficientemente credibile, anche per il rischio che la soluzione politica dei «due popoli, due Stati» non sia nei fatti più praticabile, tra le macerie di due popoli distrutti dalla ferocia del conflitto,
impegna il Governo:
1) ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa, che conviva in pace, sicurezza e prosperità accanto allo Stato di Israele, con la piena assunzione del reciproco impegno a garantire ai cittadini di vivere in sicurezza al riparo da ogni violenza e da atti di terrorismo, al fine di preservare nell'ambito del rilancio del processo di pace la prospettiva dei «due popoli, due Stati»;
2) a promuovere — forte dell'impegno assunto nel 2014 dal Parlamento europeo – il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Unione europea, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele;
3) a sostenere ogni iniziativa delle Nazioni Unite volta a ottenere un immediato cessate il fuoco e la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani, tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantire la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia, rispettare la legalità internazionale e le decisioni dei suoi organi giurisdizionali, rilanciare il processo di pace.
(1-00302) «Provenzano, Braga, Schlein, Amendola, Boldrini, Porta, Quartapelle Procopio, Bonafè, Ciani, Ghio, Toni Ricciardi, De Luca, Ferrari, Morassut, Roggiani, Fornaro, Casu, De Maria».
La Camera,
premesso che:
1) il pogrom organizzato e realizzato da Hamas il 7 ottobre 2023 era anche finalizzato a interrompere il processo di pacificazione mediato dagli Stati Uniti tra Israele e alcuni Paesi arabi, in base ai cosiddetti «Accordi di Abramo», da cui sarebbero derivati effetti anche rispetto alla gestione dei rapporti israelo-palestinesi;
2) tali rapporti sono da anni congelati a causa di una serie di ragioni, tra le quali spicca il rifiuto di Hamas di unire il campo palestinese in una strategia diversa da quella terroristica e la scelta dei Governi guidati dal Primo ministro Netanyahu di accrescere le divisioni tra i palestinesi e conseguentemente il peso di Hamas, al fine di allontanare qualunque prospettiva negoziale e proseguire una strategia, illegale rispetto alle stesse leggi israeliane, di colonizzazione di vaste aree della Cisgiordania;
3) la strategia dei «due popoli, due Stati» non è mai stata così distante dall'agenda degli interlocutori di parte israeliana e palestinese che dovrebbero, in teoria, perseguirne la realizzazione e nondimeno costituisce l'unica prospettiva realistica di pacificazione e di sicurezza per l'intera regione mediorientale, anche al di là dei confini delle aree contese e rivendicate dalle parti in conflitto;
4) il presupposto inderogabile di questa strategia è la reciproca garanzia da parte israeliana e palestinese del diritto all'esistenza, alla libertà e alla sicurezza dei due Stati, nel reciproco riconoscimento dei rispettivi confini;
5) di tale presupposto mancano oggi le condizioni minime; manca un unico interlocutore, democraticamente legittimato ed effettivamente rappresentativo delle istanze della popolazione palestinese, disponibile a negoziare un accordo con Israele fondato sul riconoscimento dello Stato ebraico; manca una compagine di governo in Israele che interrompa la logica del fatto compiuto e l'utilizzo degli insediamenti dei coloni come strumento di occupazione territoriale e di boicottaggio politico dei rapporti con l'Anp;
6) oggi si assiste al contrario alla radicalizzazione del conflitto israelo-palestinese a causa del pogrom del 7 ottobre 2023 e della guerra che ne è seguita, con un duplice risultato: il rafforzamento del ruolo di Hamas e l'ulteriore marginalizzazione dell'Anp, cui va invece confermato un ruolo di interlocutore reale e rappresentativo, e le profonde divisioni della società e della politica israeliana sulle responsabilità dell'Esecutivo in carica nella mancata prevenzione dell'attacco e nella gestione dell'emergenza, in ordine alle operazioni militari a Gaza e al mancato rispetto del diritto umanitario, oggetto anche dei distinti procedimenti della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale;
7) in questo quadro il riconoscimento dello Stato di Palestina operato da alcuni Paesi europei (Spagna, Irlanda e Norvegia), se pure volto, nelle intenzioni, ad affermare simbolicamente l'ancoraggio politico alla strategia dei «due popoli, due Stati» rischia, negli effetti, di ingenerare un duplice equivoco, politico e giuridico; in primo luogo, apparendo come una sorta di riconoscimento e premio alla strategia terroristica di Hamas, che è con Hezbollah e con la Repubblica islamica dell'Iran la più acerrima nemica e il principale ostacolo alla realizzazione del principio dei «due popoli, due Stati»; in secondo luogo riconoscendo realtà statale ad una entità politica senza alcuna sostanza istituzionale, cioè senza confini e senza rappresentanti legittimi, e ridotta a promanazione ideologica delle rivendicazioni di Hamas;
8) nel 2012 alla Palestina è stato concesso da parte delle Nazioni Unite lo status di Stato non membro osservatore;
9) nel contesto del conflitto israelo-palestinese, il Parlamento europeo ha più volte incoraggiato un percorso basato sul principio «due popoli, due Stati», in particolare con la risoluzione del Parlamento europeo 2014/2964(RSP) sul riconoscimento dello Stato di Palestina, la risoluzione del Parlamento europeo 2022/2949(RSP) sulle prospettive della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per Israele e Palestina e la recente risoluzione 2024/2508 sulla situazione umanitaria a Gaza, la necessità di raggiungere un cessate il fuoco e i rischi di un'escalation regionale;
10) entrambi i popoli hanno diritto di vivere in pace e sicurezza e ciò implica sia il diritto di proteggere il rispettivo territorio sia quello di difendere i propri legittimi interessi;
11) nella prospettiva di conseguire concreti risultati, risulta essenziale profondere ogni sforzo al fine di favorire un iter di genuina evoluzione e rafforzamento in chiave democratica dei vertici palestinesi, quale base per una solida riconoscibilità e affidabilità degli interlocutori negoziali, tenendo presente la storia, l'esperienza e il ruolo dell'Autorità nazionale palestinese,
impegna il Governo:
1) ad operare, d'intesa con le istituzioni e i Paesi membri dell'Unione europea, nonché con i Paesi alleati del blocco euro-atlantico, a partire dagli Stati Uniti, per ripristinare le condizioni politiche indispensabili per l'effettiva ripresa di un processo negoziale israelo-palestinese, in base al principio dei «due popoli, due Stati», fondato sul contrasto alla strategia e all'organizzazione terroristica di Hamas, sul coinvolgimento degli Stati arabi nella gestione della transizione e della ricostruzione a Gaza e sulla mobilitazione internazionale contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania, nel contempo profondendo ogni sforzo affinché le parti in conflitto si attengano agli obblighi sanciti dal diritto internazionale umanitario, in primis per quel che concerne la fornitura di acqua, cibo e servizi sanitari alla popolazione civile;
2) a sostenere il piano promosso dall'amministrazione Usa e dal Presidente Biden e approvato nel recente vertice del G7 in Italia, per giungere a un cessate il fuoco immediato a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al potenziamento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile, nel rispetto del diritto alla sicurezza di Israele e dei suoi cittadini e del diritto internazionale umanitario per quanto concerne i territori e i cittadini palestinesi;
3) ad adoperarsi affinché la Comunità internazionale si impegni a garantire che, a seguito dell'auspicabile progresso dei negoziati di pace, venga definita una road map credibile per la soluzione politica del conflitto, costruita sul principio della soluzione a due Stati e finalizzata all'obiettivo del riconoscimento dello Stato palestinese.
(1-00304) «Rosato, Onori, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli».
La Camera
impegna il Governo:
1) ad operare, d'intesa con le istituzioni e i Paesi membri dell'Unione europea, nonché con i Paesi alleati del blocco euro-atlantico, a partire dagli Stati Uniti, per ripristinare le condizioni politiche indispensabili per l'effettiva ripresa di un processo negoziale israelo-palestinese, in base al principio dei «due popoli, due Stati», fondato sul contrasto alla strategia e all'organizzazione terroristica di Hamas, sul coinvolgimento degli Stati arabi nella gestione della transizione e della ricostruzione a Gaza e sulla mobilitazione internazionale contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania, nel contempo profondendo ogni sforzo affinché le parti in conflitto si attengano agli obblighi sanciti dal diritto internazionale umanitario, in primis per quel che concerne la fornitura di acqua, cibo e servizi sanitari alla popolazione civile;
2) a sostenere il piano promosso dall'amministrazione Usa e dal Presidente Biden e approvato nel recente vertice del G7 in Italia, per giungere a un cessate il fuoco immediato a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al potenziamento dell'assistenza umanitaria alla popolazione civile, nel rispetto del diritto alla sicurezza di Israele e dei suoi cittadini e del diritto internazionale umanitario per quanto concerne i territori e i cittadini palestinesi;
3) ad adoperarsi affinché la Comunità internazionale si impegni a garantire che, a seguito dell'auspicabile progresso dei negoziati di pace, venga definita una road map credibile per la soluzione politica del conflitto, costruita sul principio della soluzione a due Stati e finalizzata all'obiettivo del riconoscimento dello Stato palestinese.
(1-00304)(Testo modificato nel corso della seduta) «Rosato, Onori, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli».
La Camera,
premesso che:
1) il 7 ottobre 2023, milizie riconducibili ad Hamas – organizzazione terroristica islamica che ha nel proprio statuto la distruzione dello Stato di Israele – hanno condotto una serie di attacchi in territorio israeliano, causando la morte di oltre 1.200 civili innocenti, compiendo un vero e proprio femminicidio di massa, seviziando numerosi cittadini, anche stranieri, e rapendo oltre 200 persone che sono state portate a Gaza, molte delle quali risultano ancora trattenute. Il Governo israeliano ha pertanto posto in essere una reazione militare per ripristinare la sicurezza nel territorio e tentare di riportare a casa gli ostaggi trattenuti a Gaza;
2) l'attacco perpetrato da Hamas ha tutti i connotati di una feroce ed efferata azione terroristica ed è stato fermamente condannato dalla comunità internazionale, che ha ribadito il diritto di Israele a difendere la sua integrità territoriale e la sua popolazione. Il popolo palestinese, tuttavia, si trova costretto tra due fuochi, patendo sia le vessazioni di Hamas – che negli anni ha creato installazioni logistiche e militari sotto strutture civili, mettendo deliberatamente a rischio la vita e l'integrità della popolazione civile «a mo' di scudo umano» –, che il conflitto con Israele;
3) in tutto il mondo si avverte un allarmante e pericoloso risveglio di istanze antisemite, spesso accompagnate da un'attenta propaganda antisraeliana, che riportano alla memoria scenari inquietanti e che occorre in ogni modo debellare;
4) a distanza di oltre nove mesi dall'inizio del conflitto, la situazione in Medio Oriente rimane estremamente critica, con continui scontri che hanno determinato una gravissima escalation delle operazioni militari, inclusi scontri al confine con la Siria e attacchi a navi in transito nel Mar Rosso, rivendicati dai ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi, mettendo a rischio l'equilibrio dell'intera area e la sicurezza della navigazione e delle popolazioni civili;
5) la popolazione civile nella Striscia di Gaza è stretta dalla morsa dell'esercito israeliano e dalla violenza delle forze terroristiche, con gli arrivi degli aiuti sempre più limitati. La situazione, ormai ampiamente deteriorata, ha i connotati di una gravissima crisi umanitaria e sanitaria, che ha già registrato oltre trentacinquemila morti, di cui oltre diecimila donne e quindicimila bambini. Desta particolare preoccupazione in questo senso la fragile tregua al valico di Rafah, dove la sospensione dei combattimenti nelle ore diurne, per permettere il passaggio degli aiuti umanitari per i civili palestinesi, non sembra costituire una prospettiva di lungo periodo anche a causa delle critiche che l'attuale Governo israeliano ha rivolto ai vertici dell'esercito per l'adozione di questa decisione «tattica», non in linea con l'Esecutivo;
6) gli ultimi sviluppi del conflitto hanno visto un incremento dei bombardamenti a Gaza, con la crescita del numero di vittime civili e, al contempo, della pressione internazionale per il cessate il fuoco. Ciononostante, la violenza nell'area rischia di aumentare: l'Iran ha minacciato negli scorsi giorni Israele che, a causa dei continui e ripetuti attacchi di missili e droni verso il suo territorio e la sua popolazione civile da parte di Hezbollah – gruppo terroristico armato e sostenuto dallo stesso Iran –, ha rafforzato la linea difensiva del fronte settentrionale del Paese. L'Iran ha affermato che, qualora Israele sconfinasse in Libano, inizierebbe una guerra di annientamento. La possibile escalation porterebbe a una pericolosissima e ulteriore destabilizzazione della regione, con effetti a livello globale;
7) si ricorda che con la risoluzione 1701/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite era stato richiesto il rafforzamento della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) – la missione di cui fa parte anche il contingente italiano – con lo scopo di monitorare la cessazione delle ostilità tra Israele e il Libano ed estendere la sua assistenza per contribuire a garantire l'accesso umanitario alle popolazioni civili e il ritorno volontario e sicuro degli sfollati;
8) la comunità internazionale nella sua quasi totale interezza si è prodigata per favorire la cessazione del conflitto. Nel marzo 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità, con l'astensione degli Stati Uniti, la risoluzione 2728/2024 con la quale si è chiesto alle parti in conflitto un cessate il fuoco immediato per il Ramadan che conducesse ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile, al rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell'accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie;
9) la cessazione delle ostilità e la fine della guerra dipendono da entrambe le parti, dalla restituzione degli ostaggi alle loro famiglie, dalla garanzia della sicurezza e dell'integrità dello Stato di Israele, dalla pacifica creazione e riconoscimento di uno Stato palestinese guidato da un'Autorità nazionale palestinese in totale discontinuità con Hamas, nonché dal riconoscimento della prospettiva dei «due popoli, due Stati»;
10) come ricordato dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, nel 2015, alla Knesset: «non basta domandare la pace per Gerusalemme ma occorre costruirla con l'impegno di tutti gli attori in campo e non. La pace sarà possibile solo quando sarà interamente compiuto il progetto due Stati per due popoli e ciò potrà avvenire solo se sarà garantita la piena sicurezza di tutti con il rispetto del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e il diritto del popolo ebraico al proprio Stato nazionale»,
impegna il Governo:
1) a ribadire nettamente la condanna degli atti di antisemitismo moltiplicatisi sia in Italia che nel mondo, che si sono fortemente intensificati successivamente agli attacchi del 7 ottobre 2023, e ad adottare la definizione di antisemitismo dell'International holocaust remembrance alliance (Ihra), secondo la quale: «L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto.»;
2) ad incoraggiare e sostenere Israele a intraprendere le trattative di pace, nonché ogni azione internazionale che garantisca il cessate il fuoco umanitario, l'immediata liberazione degli ostaggi, la sicurezza del popolo israeliano sul proprio territorio, e l'operatività degli aiuti umanitari per la popolazione civile a Gaza, come previsto dalla risoluzione Onu 2728/2024;
3) a garantire l'accesso alle cure e ai beni di prima necessità all'intera popolazione palestinese, con particolare riferimento ai più fragili, alle donne e ai minori;
4) a promuovere un'azione ampia, condivisa e coordinata a livello internazionale, con il coinvolgimento dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, che sia in grado di attuare una vera conferenza di pace;
5) a favorire lo sviluppo di un'Autorità nazionale palestinese moderata, capace di controllare il territorio e garantire la condanna delle organizzazioni terroristiche, in particolare Hamas, che va disciolta, disarmata e a cui va impedito in ogni modo di progettare e ripetere in futuro un attacco come quello del 7 ottobre 2023;
6) a perseguire con determinazione la soluzione «due popoli, due Stati», stabilendo tempistiche chiare e realistiche per evitare l'escalation del conflitto;
7) ad adottare ogni iniziativa diplomatica volta a scongiurare lo scenario di un conflitto bellico diretto tra Israele, il Libano e l'Iran, in particolare promuovendo in tutte le sedi internazionali la sospensione immediata degli attacchi missilistici dal Libano verso Israele, al fine di promuovere la stabilizzazione della regione e una normalizzazione dei rapporti tra gli Stati interessati, dando seguito e completa applicazione alla risoluzione 1701 del 2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(1-00305) «Faraone, Gadda, De Monte, Marattin, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».
La Camera
impegna il Governo:
1) a ribadire nettamente la condanna degli atti di antisemitismo moltiplicatisi sia in Italia che nel mondo, che si sono fortemente intensificati successivamente agli attacchi del 7 ottobre 2023;
2) ad incoraggiare e sostenere le parti a intraprendere le trattative di pace, nonché ogni azione internazionale che garantisca il cessate il fuoco umanitario, l'immediata liberazione degli ostaggi, la sicurezza del popolo israeliano sul proprio territorio, e l'operatività degli aiuti umanitari per la popolazione civile a Gaza, come previsto dalla risoluzione Onu 2728/2024;
3) a garantire l'accesso alle cure e ai beni di prima necessità all'intera popolazione palestinese, con particolare riferimento ai più fragili, alle donne e ai minori;
4) a promuovere un'azione ampia, condivisa e coordinata a livello internazionale, con il coinvolgimento dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
5) a favorire lo sviluppo di un'Autorità nazionale palestinese moderata, capace di controllare il territorio e garantire la condanna delle organizzazioni terroristiche, in particolare Hamas, che va disciolta, disarmata e a cui va impedito in ogni modo di progettare e ripetere in futuro un attacco come quello del 7 ottobre 2023;
6) a perseguire con determinazione la soluzione «due popoli, due Stati», stabilendo tempistiche chiare e realistiche per evitare l'escalation del conflitto;
7) ad adottare ogni iniziativa diplomatica volta a scongiurare lo scenario di un conflitto bellico diretto tra Israele, il Libano e l'Iran, in particolare promuovendo in tutte le sedi internazionali la sospensione immediata degli attacchi missilistici dal Libano verso Israele, al fine di promuovere la stabilizzazione della regione e una normalizzazione dei rapporti tra gli Stati interessati, dando seguito e completa applicazione alla risoluzione 1701 del 2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(1-00305)(Testo modificato nel corso della seduta) «Faraone, Gadda, De Monte, Marattin, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».
La Camera,
premesso che:
1) il conflitto Israelo-palestinese, riacceso il 7 ottobre 2023 con il massacro indiscriminato di civili e il sequestro di centinaia di ostaggi, al quale è seguita una risposta israeliana che, giustificata dall'esigenza di sradicare Hamas, si è spinta oltre i limiti sanciti dal diritto internazionale, non può trovare soluzione al di fuori di una prospettiva che preveda come esito il reciproco riconoscimento e il riconoscimento internazionale di Israele e Palestina come Stati indipendenti, liberi, autodeterminati e con confini sicuri;
2) la guerra in corso a Gaza, la pervicacia del Governo di Netanyahu, che ha scelto l'alleanza con le forze politiche israeliane ultranazionaliste e suprematiste subendone pesantemente l'influenza, nel rifiutare il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato, il rifiuto dell'esistenza stessa di Israele da parte di Hamas e la fragilità come interlocutore politico dell'Autorità nazionale palestinese rendono al momento molto difficile la ripresa di un negoziato politico volto al perseguimento della prospettiva «due popoli due Stati»;
3) la ripresa di questo negoziato resta oggi imprescindibile per ridare alla regione una prospettiva di pace e di sicurezza;
4) la ripresa del negoziato passa necessariamente per un cessate il fuoco duraturo a Gaza, la liberazione degli ostaggi, la disarticolazione del potenziale offensivo militare di Hamas, il ripristino di condizioni accettabili dal punto di vista umanitario per gli abitanti di Gaza, la fine del processo di colonizzazione da parte israeliana dei territori palestinesi in Cisgiordania, la legittimazione dell'Autorità nazionale palestinese come interlocutore e rappresentante degli interessi dei palestinesi;
5) nessuna di queste condizioni è raggiungibile attraverso il solo impegno delle parti in conflitto, che invece trovano proprio nella condizione di guerra perenne e nello status quo una legittimazione del loro potere, ma è invece indispensabile l'azione politico-diplomatica dei Governi democratici occidentali, a cominciare dall'Unione europea che oggi appare invece assente e divisa;
6) il 10 maggio 2024 è stata adottata con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti, tra cui l'Italia, la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'Onu volta a raccomandare al Consiglio di sicurezza di riconoscere la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo della Nazioni Unite;
7) il 10 giugno 2024 il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato la risoluzione n. 2735 contenente una proposta in tre fasi sulle cessazioni delle ostilità, il rilascio degli ostaggi, la protezione dei civili palestinesi e la ricostruzione di Gaza, frutto della mediazione di Usa, Egitto e Qatar e pubblicamente preannunciato dal Presidente Biden il 31 maggio 2024;
8) l'Unione europea ha subito accolto con favore la risoluzione n. 2735 chiedendone, attraverso il suo Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, la sua immediata attuazione; l'organizzazione terroristica palestinese Hamas ha fornito il 3 luglio 2024 una risposta alla proposta contenuta nella risoluzione Onu n. 2735, risposta attualmente all'esame del Governo israeliano,
impegna il Governo:
1) a continuare a operare affinché assistenza e aiuti umanitari giungano senza ostacoli alla popolazione civile nella Striscia di Gaza;
2) a compiere, forte della sua posizione di Presidente di turno del G7, ogni sforzo diplomatico per sostenere l'attuazione del piano di pace previsto dalla risoluzione n. 2735 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, promuovendo in tal senso un'azione unitaria a livello di Unione europea;
3) ad agire in tutte le sedi per il ripristino delle condizioni indicate in premessa per la ripresa del negoziato tra le parti;
4) a contribuire – anche attraverso il riconoscimento dello Stato palestinese, riconoscimento i cui tempi e modalità non possono prescindere dall'attuazione di un piano di pace accettato dalle due parti e dall'esistenza di un Governo palestinese legittimo, stabile e che abbia definitivamente ripudiato il terrorismo – affinché il negoziato abbia come esito il riconoscimento reciproco di Israele e Palestina, la pace, la sicurezza e il benessere dei loro abitanti e dell'intera regione.
(1-00306) «Della Vedova, Schullian, Magi».
La Camera
impegna il Governo:
1) a continuare a operare affinché assistenza e aiuti umanitari giungano senza ostacoli alla popolazione civile nella Striscia di Gaza;
2) a continuare a compiere, forte della sua posizione di Presidente di turno del G7, ogni sforzo diplomatico per sostenere l'attuazione del piano di pace previsto dalla risoluzione n. 2735 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, promuovendo in tal senso un'azione unitaria a livello di Unione europea;
3) a contribuire – anche attraverso il riconoscimento dello Stato palestinese, riconoscimento i cui tempi e modalità non possono prescindere dall'attuazione di un piano di pace accettato dalle due parti e dall'esistenza di un Governo palestinese legittimo, stabile e che abbia definitivamente ripudiato il terrorismo – affinché il negoziato abbia come esito il riconoscimento reciproco di Israele e Palestina, la pace, la sicurezza e il benessere dei loro abitanti e dell'intera regione.
(1-00306)(Testo modificato nel corso della seduta) «Della Vedova, Schullian, Magi».
DISEGNO DI LEGGE: S. 808 – MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1718)
A.C. 1718 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il contenuto del disegno di legge del Governo in esame dell'Assemblea appare in contrasto con alcuni principi costituzionali, attinenti a diversi profili;
in primis dispone all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale; ciò desta rilevanti preoccupazioni, poiché crea un grave pregiudizio nei confronti dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;
tale disposizione suscita particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione, è sufficiente rilevare come con tale abrogazione non si ottenga la finalità di tutelare gli amministratori locali dalla cosiddetta «paura della firma», cioè la condotta omissiva, tenuta dai pubblici funzionari, che ostacolano il normale agire dell'Amministrazione;
il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, come segnalato dalla maggioranza degli auditi nel corso dell'iter in Commissione Giustizia, potrebbe portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati, quali ad esempio il delitto di corruzione, puniti con pene edittali più elevate e per i quali è possibile l'utilizzo di intercettazioni;
tale reato è infatti un presidio che protegge i cittadini dall'abuso di un pubblico ufficiale. Rinunciarvi si tradurrebbe in un vuoto normativo, senza conseguenze sul piano penale;
quando descritto nella relazione illustrativa, ove si motiva l'intervento legislativo riportando un numero di condanne dibattimentali particolarmente basso, non suffraga la scelta, e appare essere basato su una fallacia logica: considerare un illecito penale inutile perché concretamente poco effettivo non tiene conto né dell'effetto potenziale di prevenzione del diritto penale, che scoraggia i cittadini a commettere determinati reati, né del valore di alcune fattispecie per la tutela di importanti beni giuridici;
l'obiettivo di ridurre la forbice tra i procedimenti iniziati e le condanne definitive pronunciate non può dunque essere l'abolizione del reato stesso, che è tra l'altro esistente in tutte le legislazioni europee e che rappresenta un presidio di garanzia per il consociato;
come segnalato da parte della dottrina tale abrogazione inficerebbe il microsistema corruttivo, depotenziandolo, perché tale delitto è l'avamposto delle figure di corruzione in senso stretto;
l'abuso d'ufficio si intreccia inoltre con il principio di legalità dell'azione amministrativa, e dunque con il sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. L'essenza di tale illecito penale è costituita, infatti, dal comportamento dell'agente pubblico posto in essere in violazione del principio di legalità dell'attività amministrativa, il quale, volontariamente, avvantaggia o danneggia qualcuno. Al giudice penale sarà dunque precluso di verificare se l'esercizio dei poteri pubblici sia stato volutamente indirizzato, al di fuori della legalità, a favorire o danneggiare qualcuno;
l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;
si segnala in tal senso come tale controllo del giudice penale origini dal principio illuministico della separazione dei poteri. Al giudice penale è assegnato infatti il compito di garantire i diritti dei cittadini, anche nei confronti dell'attività amministrativa quando essa interferisca con le libertà individuali fondamentali. Alla cognizione del giudice penale non può dunque essere perciò sottratto nulla che possa servire a tutelare il diritto fondamentale della libertà del cittadino;
infine, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio rappresenta una lesione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone «il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Il reato è previsto infatti dall'articolo 19 della Convenzione di Merida, ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009. Inoltre, nella stessa linea della convenzione ONU si muove la recente proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione, che all'articolo 11 impegna gli Stati membri a prevedere come reato proprio l'abuso d'ufficio;
in contrasto con le norme costituzionali appare anche quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del disegno di legge, ove si prevede novellando le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale, l'abolizione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per reati di contenuta gravità. La scelta di limitare questa soluzione soltanto ad alcuni reati implica una disparità non giustificabile tra imputati, inaccettabile sia rispetto al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Costituzione sia rispetto all'articolo 27 comma 2 della stessa Carta costituzionale. La deflessione della presunzione di innocenza significa quindi la perdita delle potenzialità funzionali dell'accertamento e delle capacità di tutela dei diritti del processo;
l'eliminazione del potere di appello è limitata ai reati meno gravi, con l'unica motivazione apparente della mancanza di possibilità nel trattare tutti gli appelli. La decisione su quali di essi abbandonare viene presa sulla base della gravità del reato, non soddisfacendo alcun parametro costituzionale;
inoltre, tale previsione si preannuncia foriera di una nuova dichiarazione di incostituzionalità, poiché sarebbero violati quei parametri fissati dalla Consulta in occasione della pronuncia sulla cd legge Pecorella (legge 20 febbraio 2006, n. 46). In tal caso (sentenza 06/02/2007 n. 26) la Corte costituzionale giunse alla declaratoria di incostituzionalità degli articoli 1 e 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, all'esito dell'esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente, che segnalò: la lesione del principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione (consentendo all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»); il contrasto con l'articolo 24 della Carta costituzione e, non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»; la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1718.
N. 1. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che incidono profondamente sul sistema penale andando a novellare – in senso assolutamente peggiorativo – istituti e delitti di comprovata utilità e necessità;
in particolare, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio (articolo 1) e il divieto di impugnazione in appello del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta (articolo 2), appaiono in evidente contrasto con quanto disposto dagli articoli 3, 24, 54, 97, 111 e 117 della Costituzione;
l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio anche nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto, configura una violazione dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione («Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi»), quando l'abuso non viene realizzato con l'adozione di atti suscettibili di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, ma si concreti in comportamenti materiali. Al riguardo l'esame della casistica delle condanne definitive per tale reato dal 1996 a 2020, evidenzia casi di condanne per abusi concretatisi in gravi comportamenti prevaricatori. L'abrogazione totale del reato priverà dunque per il futuro i cittadini di ogni difesa a fronte di abusi di ufficio della tipologia sopra specificata, in violazione del diritto garantito dall'articolo 24 della Costituzione;
inoltre il «declassamento» di comportamenti prevaricatori da condotte integranti il reato di abuso di ufficio a condotte rilevanti solo sul piano etico-morale, e la conseguente neutralizzazione della funzione deterrente della sanzione penale, assume l'indubbia valenza di un riorientamento culturale negativo da parte del legislatore nei confronti di tutto l'ampio articolato comparto della pubblica amministrazione, che annovera un numero elevatissimo di operatori. Una direzione che appare agli scriventi idonea ad alimentare un senso di impunità e ad implementare quindi comportamenti prevaricatori oggi inibiti dal rischio e dal costo penale conseguenti alla incriminazione penale, che così sarebbero, in futuro, esentati da rischi e costi penali;
si configura quindi, sotto questo ulteriore profilo, anche la violazione dell'articolo 97 della Costituzione per il grave pregiudizio arrecato al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione, nonché la violazione dell'articolo 54 della Costituzione («I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»);
l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, configura una violazione dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione che attribuisce rilevanza costituzionale al bene giuridico dell'imparzialità della pubblica amministrazione. La violazione dell'articolo 97 della Costituzione appare tanto più rilevante, ove si consideri che la disattivazione della deterrenza della sanzione penale, si somma alla inadeguatezza della legislazione vigente in materia di conflitto di interessi, ripetutamente rilevata anche in qualificate sedi istituzionali, e alla totale assenza di una legge di regolamentazione dell'attività delle lobbies. La sinergia negativa tra la «neutralizzazione» della fattispecie dell'abuso di potere per conflitto di interesse, con gli altri fattori accennati, può creare l'habitat ideale per una sorta di occulta e strisciante liberalizzazione del conflitto di interesse, con grave pregiudizio dei valori tutelati dall'articolo 97 della Costituzione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione;
l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio presenta profili di incostituzionalità anche ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, attesa la irragionevolezza della scelta – da un lato – di abolire tale reato, che, come noto, può concretizzarsi in una pluralità di condotte, tra le quali anche intenzionali strumentalizzazioni del potere pubblico per finalità profittatrici, sopraffattive e prevaricatrici, e – dall'altra – di mantenere contemporaneamente la vigenza del reato di cui all'articolo 328 codice penale, che prevede la sanzione penale per condotte meramente omissive del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: condotte aventi comparativamente minor disvalore;
l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio basata sulla ratio di evitare la c.d. «paura della firma» che causerebbe la decelerazione o addirittura la stasi dei processi decisionali amministrativi, è priva di ogni ragionevolezza atteso che la riforma del reato attuata con il decreto-legge 11 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha escluso ogni sindacato del giudice penale su tutta l'ampia tipologia dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione, circoscrivendo la consumazione del reato esclusivamente ai casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. L'abrogazione del reato anche quando l'abuso venga consumato con l'intenzionale violazione di tali residuali regole di condotta, si configura come decisione legislativa affetta da irragionevolezza, quindi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, per l'inconferenza dello strumento prescelto rispetto allo scopo dichiarato (eliminazione della paura della firma), ed in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;
l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio configura anche una violazione dell'articolo 117 della Costituzione avuto riguardo alle gravi ricadute negative ed immediate sull'attività della Procura Europea (EPPO), Organismo indipendente dell'Unione europea operativo dal 1° giugno 2021, incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Tale attività assume un rilievo particolarmente pregnante in questa fase storica nella quale è elevato il rischio della predazione e/o della dispersione di quote significative dei fondi del PNRR, nonché dei fondi di coesione mediante condotte che a legislazione vigente integrano il reato di abuso d'ufficio. Si considerino al riguardo a titolo meramente esemplificativo, i casi di abuso d'ufficio finalizzati al voto di scambio con la creazione di reti clientelari finanziate con le risorse pubbliche. Tale rischio si è particolarmente accresciuto a seguito della dilatazione della discrezionalità dei pubblici amministratori nell'affidamento di appalti pubblici (per importi fino a 150.000 euro: affidamenti diretti; per importi da 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; per importi compresi tra 1 milione di euro fino alle soglie di rilevanza europea: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici). L'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio determinerebbe anche l'archiviazione dei procedimenti penali attualmente instaurati dalla Procura Europea per il reato di abuso di ufficio e disabiliterebbe per il futuro l'esercizio dell'azione penale di tale organo a tutela degli interessi economico finanziari dell'Unione Europea con violazione del combinato disposto dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 83 TFUE e del Regolamento EPPO adottato dal Consiglio Ue nell'ottobre 2017;
tale ultimo profilo si integra anche con quanto disposto dalla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione. Invero, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio potrebbe determinare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto all'obiettivo espressamente perseguito dalla citata direttiva, ovvero quello del necessario rigore che dovrebbero assumere gli Stati membri nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione. Per di più, dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tali Paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e proprio abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in ragione della su citata abrogazione, rappresenterebbe un unicum a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;
l'articolo 2, comma 1, lettera p), elimina la possibilità in capo al pubblico ministero di proporre appello nei casi di proscioglimento dell'imputato quando si proceda per delitti per i quali può essere esercitata l'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio;
l'articolo 550 del codice di procedura penale individua i reati in ordine ai quali si procede con citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, adottando un criterio misto, in parte quantitativo, in parte qualitativo. L'operatività dell'articolo 550 attiene: a tutte le contravvenzioni; a tutti i delitti (consumati o tentati) puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, determinata ai sensi dell'articolo 4 del codice di procedura penale e ai reati tassativamente indicati dal comma 2. Proprio su quest'ultimo aspetto, occorre specificare che l'elenco dei delitti è stato notevolmente ampliato dalla cosiddetta «riforma Cartabia» (articolo 32, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 150 del 2022,) la quale ha ricompreso anche fattispecie punite con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni. Da ciò ne consegue che l'elenco dei delitti ivi compresi ha visto accrescere – e di molto – le tipologie e l'offensività degli stessi. È, infatti, palese che non ci si trovi di fronte né a delitti di scarsa gravità né di minore complessità di accertamento, bensì di rilevante offensività e di considerevole allarme sociale, che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale. Alcuni esempi di delitti per i quali si procede a citazione diretta dell'imputato potranno meglio chiarire l'irrazionalità del trattamento che il disegno di legge intende introdurre: lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis del codice penale); violazione di domicilio, quando il fatto è commesso con violenza alle persone, oppure il colpevole è palesemente armato o il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (articolo 614, quarto comma, del codice penale); truffa, quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, secondo comma, del codice penale); contraffazione o alterazione di un visto di ingresso o reingresso, di proroga del visto, di permesso di soggiorno, di contratto di soggiorno o carta di soggiorno, ovvero contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio dei documenti qui sopra menzionati, oppure utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati (articolo 5, comma 8-bis del Testo unico immigrazione di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
tali premesse sono essenziali nel rapportare tale intervento normativo operato dal provvedimento in esame, alla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (sentenza del 6 febbraio 2007, n. 26) nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo che sopravvengano o si scoprano nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado. Lo spirito della decisione rimane assolutamente attuale ed impone al Legislatore un'attenta riflessione;
il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione dispone che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità». Sulla base di tale assunto la giurisprudenza costituzionale ha sviluppato il ragionamento che l'ha portata a considerare il principio di parità tra accusa e difesa non inderogabile in assoluto, in quanto lo stesso non comporta necessariamente l'equivalenza tra i poteri processuali della pubblica accusa rispetto a quelli dell'imputato potendo «una disparità di trattamento risultare giustificata nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione ad esso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia». Del resto, nell'ambito del procedimento penale, il principio di parità delle parti non è inteso quale necessaria omologazione di «poteri e facoltà». Infatti, il potere d'appello del pubblico ministero presenta margini di «cedevolezza» più ampi rispetto al «simmetrico potere dell'imputato», perché quest'ultimo potere può ritenersi connesso «al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa», mentre quello del pubblico ministero può riconoscersi «unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti»;
interventi normativi volti a modificare in peius la facoltà di proporre appello in capo ad una delle parti, devono però necessariamente essere sorretti da giustificazioni adeguate e proporzionate non essendo possibili altrimenti «squilibri di posizioni». Alterazioni di una tale simmetria, quindi, risulterebbero compatibili con il principio di parità delle parti solo ove «trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, ovvero risultino comunque contenute entro i limiti della ragionevolezza». Condizioni che, invece, non sembrano ricorrere nel presente intervento normativo;
più specificamente, nel caso in esame, la limitazione del potere del pubblico ministero nel proporre appello non risulterebbe giustificata né dalla realizzazione in termini parziali – ma comunque prevalenti – della pretesa punitiva (come ad esempio nel vigente articolo 593, comma 1), né da un correlativo e distinto vantaggio processuale della parte pubblica sul piano probatorio (come ad esempio nel caso del rito abbreviato);
inoltre, la disposizione prevista dal disegno di legge in esame, non potrebbe neanche essere sorretta dalla motivazione relativa alla necessità del rispetto del diritto in capo alla persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo. Infatti, suddetto principio mai potrebbe essere realizzato tramite il sacrificio del potere costituzionale della parità delle parti nel procedimento, il cui ambito applicativo investe, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, anche il grado di appello e più, in generale, la disciplina delle impugnazioni. Questa tesi proposta dalla maggioranza sarebbe, per giunta, tutta da dimostrare in quanto l'eliminazione della facoltà in capo al pubblico ministero di poter proporre appello nei casi di assoluzione per delitti rientranti tra le ipotesi per le quali è prevista la citazione diretta, non precludendo – ovviamente – la ricorribilità per Cassazione, potrebbe paradossalmente risolversi in un allungamento dei tempi processuali laddove determinasse una moltiplicazione degli annullamenti con rinvio da parte della Suprema Corte;
in ragione di quanto sopra illustrato,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1718.
N. 2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula dispone all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale;
tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto al contrasto alla criminalità e all'abuso di potere del funzionario pubblico a discapito del cittadino. Preliminarmente, val la pena evidenziare come con tale abrogazione non si ottenga lo scopo di tutelare maggiormente gli amministratori locali dalla cosiddetta «paura della firma»;
infatti, il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio potrebbe portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati, quali ad esempio il delitto di corruzione, puniti con pene edittali più elevate e per i quali è possibile l'utilizzo di intercettazioni;
il Partito Democratico da sempre si è mosso con attenzione verso il tema, con un approccio volto a tenere insieme le preoccupazioni degli amministratori locali, da un lato, e la tutela del cittadino dinanzi agli abusi di potere della Pubblica Amministrazione, dall'altro. Inoltre, occorre evidenziare che il reato di abuso di ufficio è stato già oggetto di intervento nel corso della scorsa legislatura durante il Governo Conte II, che ha ridotto la portata della fattispecie. Ulteriori modifiche migliorative possono essere apportate senza giungere alla soluzione estrema della cancellazione. In tal senso basti pensare ai disegni di legge già presentati dal Partito Democratico che, attraverso la modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridisegnano la responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province;
nel corso di una sola seduta in Commissione, tenutasi ingiustificatamente in notturna e, ad avviso dei presentatori, con un atteggiamento di pregiudiziale chiusura della maggioranza e del Governo, sono state respinte le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito democratico che cercavano, definendo ancor più precisamente i contorni della fattispecie penale, di salvaguardare contestualmente l'esigenza di legalità e quella di una maggiore funzionalità della pubblica amministrazione;
a quanto detto si aggiunga che la scelta di abolire il delitto di abuso d'ufficio sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
ebbene, proprio tali vincoli appaiono violati, in particolare l'articolo 19 della Convenzione di Mérida, in base al quale: «Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità.»;
l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;
tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti;
infine, l'argomentazione addotta dal Governo, ovvero quella di tutelare i sindaci dalla c.d. paura della firma, appare priva di fondamento anche alla luce delle statistiche fornite dallo stesso Ministero della giustizia, poiché da un'analisi dei dati emerge come le sentenze che li riguardano siano di gran lunga inferiori rispetto alle sentenze di condanna di altri funzionari pubblici;
considerato altresì che:
la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), che prevede, novellando le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale, l'inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, presenta profili di illegittimità costituzionale;
al riguardo si ricorda come la Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46, cosiddetta legge Pecorella, che disponeva l'inappellabilità per il pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, salvo il caso in cui fossero ricorse nuove prove a seguito del giudizio di primo grado. Ebbene, il giudice delle leggi in tale sentenza, oltre a censurare la rimozione del potere di appello del pubblico ministero generalizzata e unilaterale, ha affermato che: «l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità»;
non solo, a quanto detto si aggiunga che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha provveduto ad ampliare il novero dei reati per i quali si procede a citazione diretta e si sono venute dunque a creare un numero di ipotesi particolarmente ampio per le quali non sarà possibile per il pubblico ministero procedere con l'appello. Pertanto, a seguito della novella che si intende introdurre nel provvedimento de quo, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento finisce con l'avere nuovamente il carattere generalizzato già censurato dalla Corte, oltre a ledere palesemente il principio di parità di trattamento delle parti in ragione del tipo di reato commesso,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1718.
N. 3. Gianassi, Di Biase, Lacarra, Serracchiani, Zan, Casu, Fornaro.
A.C. 1718 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 1718 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.2, 2.101, 5.1, 5.2, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.010, 5.011, 5.012, 5.013, 5.014, 5.015, 5.016, 5.017, 5.018, 5.019, 5.020, 5.021 e 5.022, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 1718 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 322-bis:
1) al primo comma, alinea, le parole: «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse;
2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse;
b) l'articolo 323 è abrogato;
c) all'articolo 323-bis:
1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»;
2) al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»;
d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» è inserita la seguente: «346-bis,»;
e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Modifiche al codice penale)
Sopprimerlo.
1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dai seguenti:
«Art. 323.
(Prevaricazione)
1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 10.000.
Art. 323.1.
(Favoritismo affaristico)
1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 323.2.
(Sfruttamento privato dell'ufficio)
1. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».
2. Nel codice penale, le parole: «articolo 323», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».
1.3. Dori.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)
1. All'articolo 323 del codice penale, primo comma, dopo le parole: «forza di legge» sono inserite le seguenti: «, ovvero da regolamenti cui la legge o gli atti aventi forza di legge espressamente rinviino per la specificazione di elementi tecnici,».
1.103. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
1.5. Dori.
Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c), sopprimere il numero 1);
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 23 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76)
1. L'articolo 23 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, si interpreta nel senso che la condotta di abuso ai sensi dell'articolo 323 del codice penale deve consistere nella violazione di regole specifiche così da impedire che si sussuma nell'ambito della fattispecie tipica anche l'inosservanza di norme di principio, quale l'articolo 97 della Costituzione.
1.104. Gianassi.
Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sopprimere il numero 1).
1.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente:
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:
“Art. 323.
(Interesse privato in atto d'ufficio)
1. Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la con la multa da 5.000 a 150.000 euro.
2. Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
3. Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione”»;
alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente:
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:
“Art. 323.
(Abuso d'ufficio)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità”»;
alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente:
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:
“Art. 323.
(Abuso d'ufficio. Prevaricazione)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità”»;
alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente:
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 323 le parole da: “nello svolgimento” a “ovvero” sono soppresse»;
alla lettera c), sopprimere il numero 1).
1.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:
“Art. 323.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.
Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate”».
1.101. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:
“Art. 323.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici”».
1.100. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire il capoverso Art. 346-bis con il seguente:
«Art. 346-bis.
(Traffico di influenze illecite)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
1.15. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «, 323 e 346-bis».
1.16. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).
1.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:
«Art. 326-bis. – (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) – Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
f) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
g) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) – Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-novies. – (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni ed a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 617-decies. – (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;
h) all'articolo 684:
1) le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
1.102. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, primo comma, sopprimere la parola: economica.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al terzo comma, sopprimere la parola: economica;
al quarto comma, sopprimere la parola: economica.
*1.22. Dori.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, primo comma, sopprimere la parola: economica.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al terzo comma, sopprimere la parola: economica;
al quarto comma, sopprimere la parola: economica.
*1.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, sopprimere il secondo comma.
1.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 346-bis, secondo comma, sopprimere le parole: costituente reato.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o un danno ingiusto ad altri.
1.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 353:
1) al primo comma, dopo le parole: «nei pubblici incanti», sono aggiunte le seguenti: «, nelle procedure concorsuali, negli affidamenti diretti di appalti pubblici»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «dall'autorità agli incanti», sono inserite le seguenti: «, alle licitazioni, alle procedure concorsuali o agli affidamenti diretti di appalti pubblici suddetti».
1.28. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.».
1.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
PROPOSTE EMENDATIVE NON
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
Art. 1-bis.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono definiti:
a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;
b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;
c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;
d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-septies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Art. 1-ter.
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;
b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;
d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;
f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;
g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
Art. 1-quater.
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)
1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.
4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:
a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;
b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;
c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.
5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:
a) i minori di anni diciotto;
b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;
c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;
d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;
e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;
f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;
g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;
h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;
i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.
6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1-quinquies.
(Agenda degli incontri e relazione annuale)
1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
c) oggetto dell'incontro;
d) soggetti partecipanti all'incontro.
Art. 1-sexies.
(Codice deontologico)
1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
Art. 1-septies.
(Comitato di sorveglianza)
1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
2. Il Comitato di sorveglianza è composto:
a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:
a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.
Art. 1-octies.
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)
1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.
2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.
4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-septies, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.
Art. 1-novies.
(Procedura di consultazione)
1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.
Art. 1-decies.
(Sanzioni)
1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-novies si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
d) cancellazione dal Registro.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:
a) la censura;
b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.
Art. 1-undecies.
(Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
Art. 1-duodecies.
(Modifiche al codice penale)
1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
2. Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
3. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
5. La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
Conseguentemente:
sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».
1.2. Francesco Silvestri, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile)
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«1-bis. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;
0b) gli articoli 344-bis del codice di procedura penale e 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono abrogati.
1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile)
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 414 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».
1.31. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Sergio Costa.
(Inammissibile)
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente:
e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;
2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;
e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;
e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;
e-quinquies) all'articolo 614:
1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
2) il quarto comma è abrogato;
e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;
e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».
1.33. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:
e-bis) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;
e-ter) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».
1.34. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato.
1.35. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
(Inammissibile)
A.C. 1718 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate»;
b) all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: «non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454» sono sostituite dalle seguenti: «se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento»;
c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»;
d) all'articolo 268:
1) al comma 2-bis, dopo le parole: «degli interlocutori,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti»;
2) al comma 6, dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «o soggetti diversi dalle parti»;
e) all'articolo 291:
1) al comma 1-ter, dopo le parole: «conversazioni intercettate» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione»;
2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.
1-septies. L'invito contiene:
a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.
1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-bis»;
f) all'articolo 292:
1) al comma 2-ter, dopo le parole: «articolo 327-bis» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio»;
2) al comma 2-quater, dopo le parole: «brani essenziali» sono aggiunte le seguenti: «, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo»;
g) all'articolo 294:
1) al comma 1, dopo le parole: «ha proceduto» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure»;
2) al comma 4-bis, dopo la parola: «disposta» sono inserite le seguenti: «dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies,»;
h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies»;
i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: «alle indagini» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater»;
l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva»;
m) all'articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere»;
n) all'articolo 369:
1) al comma 1, la parola: «Solo» è sostituita dalle seguenti: «A tutela del diritto di difesa,», le parole: «con indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione» e le parole: «con invito» sono sostituite dalle seguenti: «l'invito»;
2) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.
1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2»;
o) all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: «del difensore» sono inserite le seguenti: «di ufficio»;
p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».
PROPOSTE EMENDATIVE
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole da: di cui all'articolo 2 fino a: e m), e.
2.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: sono inseriti i seguenti con le seguenti: è inserito il seguente:
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:
al capoverso 6-bis aggiungere, in fine, le parole: , ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata.
sopprimere il capoverso 6-ter.
2.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: sono inseriti i seguenti con le seguenti: è inserito il seguente:
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:
al capoverso 6-bis aggiungere, in fine, le parole: , ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta.
sopprimere il capoverso 6-ter.
2.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso 6-ter, sostituire la parola: vietate con le seguenti: la cui intercettazione è vietata.
2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:
6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.
2.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 114, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 114, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;
b-ter) all'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis»;
dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 116, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica»;
c-ter) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»;
c-quater) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-ter e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni»;
dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
d-ter) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1»;
dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati»;
dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 329-bis. – (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) – 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».
«Art. 329-ter. – (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».
2.100. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 114, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse.».
2.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.9. Dori.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato»;
2.101. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 116, comma 1:
1) dopo le parole: «può ottenere» sono inserite le seguenti «, con richiesta motivata,»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse».
2.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse».
2.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.14. Dori.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.
*2.15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**2.17. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, secondo comma, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266.».
2.18. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266.».
2.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies,
2.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
2.21. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sopprimere la lettera f);
sopprimere la lettera g), numero 1);
sopprimere la lettera i);
all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies,.
2.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sopprimere la lettera f), numero 1);
sopprimere la lettera g), numero 1);
sopprimere la lettera i);
all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies,.
2.23. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera e), numero 2) , capoverso 1-quater, sopprimere le parole da: , comma 1, lettere a) e b) fino alla fine del capoverso.
2.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, dopo le parole: all'articolo 362, comma 1-ter, aggiungere le seguenti: o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.
2.25. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, sostituire le parole: a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale con le seguenti: a delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
2.26. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell'articolo 12.
2.27. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-bis, 648-bis, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1 primo comma del codice penale.
2.28. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni con le seguenti: da due a cinque giorni.
2.29. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.30. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere le parole: g) , numero 2),.
2.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sopprimere le lettere h), l) e m);
all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: g) , numero 2), h), l) e m),.
*2.32. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sopprimere le lettere h), l) e m);
all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: g) , numero 2), h), l) e m),.
*2.36. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere la parola: h),.
2.33. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere la parola: l),.
2.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
n-bis) all'articolo 438:
1) al comma 1, le parole: «all'udienza preliminare» sono soppresse;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «la quale dispone» sono inserite le seguenti «la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per»;
4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice dispone» sono inserite le seguenti.: «la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per»;
n-ter) all'articolo 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice del dibattimento verifica la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 e osserva, nel giudizio abbreviato, le disposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423».;
n-quater) all'articolo 441-bis:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo aver provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero e fissa l'udienza per l'apertura del dibattimento concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 468.»;
n-quinquies) all'articolo 442, comma 1-bis, le parole «di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti «trasmesso dal giudice dell'udienza preliminare».
2.102. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.
(Inammissibile)
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2.41. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
q) all'articolo 597, il comma 3 è abrogato;
Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere, in fine, il seguente:
Art. 10.
(Disposizioni transitorie)
1. All'articolo 597 del codice di procedura penale, il comma 3, abrogato ai sensi dell'articolo 2, lettera q), continua ad applicarsi, in via transitoria, a tutti i procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale.
2.44. D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2.
2.104. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
q) all'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.».
2.42. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
PROPOSTE EMENDATIVE NON
SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 2.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.;
Conseguentemente:
dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
n-bis) all'articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» sono soppresse;
n-ter) l'articolo 578-ter è abrogato;
dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) all'articolo 628-bis il comma 7 è abrogato.
2.37. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) All'articolo 444, comma 1, il secondo periodo è abrogato.
2.40. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile)
Dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
n-bis) all'articolo 438, il comma 1-bis è abrogato;
n-ter) all'articolo 441-bis, il comma 1-bis è abrogato.
2.103. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Marattin.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.
2.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
(Inammissibile)