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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 10 luglio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 10 luglio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Brambilla, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bitonci, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   LATINI: «Istituzione del Premio “Formatore dell'anno”» (1953);

   BRAGA ed altri: «Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2» (1954);

   CONGEDO e MATERA: «Modifica dell'articolo 144 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo in cui è parte un organo delle procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata» (1955).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 9 luglio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

  S. 785. – Senatori CALANDRINI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032» (approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato) (1956).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2023 (Doc. XL, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, la relazione sullo stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita all'anno 2023 (Doc. CVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito al riesame dell'articolo 6 dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (COM(2024) 282 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 282 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2024) 599 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa.

  La società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, con lettera in data 27 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la relazione sull'attività svolta dal Fondo di garanzia per la prima casa, riferita all'anno 2023 (Doc. CXLVII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 8 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del dottor Andrea Comastri a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1138 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2024, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, NONCHÉ PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1946)

A.C. 1946 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1946 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI

Articolo 1.
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.
  2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato.
  3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;

   b) dopo le parole: «degli approvvigionamenti alimentari,» sono inserite le seguenti: «nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura,».

  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu.
  6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.».

  7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

   «Art. 16-bis. – (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). – 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
   2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
   3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

  8. Agli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.
  9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

  1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

   a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,

   b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;

   b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
   7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.».

  4. All'attuazione del presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

  1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
  3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi».
  4. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 12 milioni per l'anno 2024, dei quali 2 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 10 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per i restanti 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di un ulteriore milione di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024.
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 4.
(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

   «o-bis) “costo medio di produzione”: il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   o-ter) “costo di produzione”: il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.»;

   b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»;

   c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter)»;

   d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti, che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.
   6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
   6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.»;

   e) all'articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.».

  2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 5.
(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».

  2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

Capo II
MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEL GRANCHIO BLU

Articolo 6.
(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al comma 2, dopo le parole: «igienico-sanitario» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali, nonché»;
  2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

   «9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.»;

   b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

   «Art. 2-bis. – (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). – 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.
   2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato nell'ambito delle attività di cui al comma 1 possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.
   3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
   4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.
   5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono a carico di quest'ultimo.
   6. Il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, entro il limite massimo delle risorse finanziarie di cui al comma 7, possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai sensi del comma 8, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, attivano le organizzazioni di volontariato secondo la procedura di cui al comma 8, autorizzando l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
   7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6.
   8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.».

Articolo 7.
(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus)

  1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
  3. Alla struttura di cui al comma 2 è assegnato un contingente di personale, non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:

   a) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   c) n. 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   d) n. 1 unità dal Ministero del turismo;

   e) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;

   f) n. 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   g) n. 1 unità dal Ministero della salute.

  4. Il contingente di cui al comma 3 è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale, non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2, non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»” della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:

   a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;

   b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;

   c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;

   d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;

   e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

  6. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale.
  7. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.
  9. All'attuazione del piano di cui al comma 5, sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 10 milioni di euro, si provvede:

   a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.
  11. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Articolo 8.
(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

  1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici.
  2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
  3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario è compatibile con altri incarichi pubblici.
  4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
  5. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.
  6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni è autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede quanto a euro 76.720 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Capo III
MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Articolo 9.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

  1. Allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 161-bis, è inserito il seguente:

   «Art. 161-ter. – (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). – 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
   2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

   a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;

   b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonché le relative attività di formazione e aggiornamento.»;

   b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;»;

   c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

   «2-quater. Il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
NORME IN MATERIA FAUNISTICA E VENATORIA NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E DI RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE

Articolo 10.
(Guardie venatorie)

  1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

Articolo 11.
(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

  1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;

    2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali.
   Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intende il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, nonché le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell'ultimo quinquennio.
   4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica.»;

    3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

   «5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato A-ter, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.
   6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

    2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

    3) al comma 3, lettera f), il secondo periodo è soppresso;

    4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione» sono soppresse;

    5) al comma 3, dopo la lettera h), sono inserite, in fine, le seguenti:

   «h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo.

   h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;

    6) al comma 6, al settimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

   c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.

  2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.

Articolo 12.
(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.
  3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale già assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo, e l'incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
  4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 615.400 euro per l'anno 2024 e di 1.054.972 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
  5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
  6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di venti unità complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.750.358 per l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) quanto a 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo V
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 13.
(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

  1. All'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
  2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

Articolo 14.
(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

  1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.».
  2. Al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si è conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5, dopo le parole: «specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unità, al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».

Articolo 15.
(Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

  1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.».
  2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza.».

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I
(di cui all'articolo 11, comma 2)

«ALLEGATO A-bis
(di cui all'articolo 1, comma 5)

Regione

  Intervento

  Emilia-Romagna

  Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale

  Emilia-Romagna

  Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) – Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

  Emilia-Romagna

  Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) – Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

  Lazio

  Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene – adduttrice consorzio bonifica

  Piemonte

  Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese–Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto–2°, 3° e 4° stralcio funzionale

».

Allegato II
(di cui all'articolo 11, comma 2)

«ALLEGATO A-ter
(di cui all'articolo 1, comma 5)

Regione

Intervento

  Lombardia- Trentino-Alto Adige

  Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro

  Veneto

  Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso

».

A.C. 1946 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «congiunture avverse» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo» sono inserite le seguenti: «, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico» e le parole da: «, anche contenendo gli effetti» fino a: «granchio blu (Callinectes sapidus),» sono soppresse;

   al comma 2:

    al primo periodo, dopo le parole: «almeno al 20 per cento,» sono inserite le seguenti: «o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria,» e dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    al terzo periodo, le parole: «nuovi o maggior oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;

    al quarto periodo, dopo le parole: «rilasciate dal Fondo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «alimentare (ISMEA)» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    al quinto periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativi»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: “e della pesca” sono inserite le seguenti: “nonché alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168”»;

   al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 43 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023,» e le parole: «nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura» sono soppresse;

   al comma 4, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,», dopo le parole: «è incrementata di» sono inserite le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e» e dopo le parole: «10 milioni di euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso; al terzo periodo, le parole: «pari a 10 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro» e le parole: «delle proiezioni» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

   b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

   c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario»;

   al comma 5, le parole: «nel limite complessivo di 32 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite complessivo di 32 milioni di euro,», le parole: «e di contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «e al contrasto» e la parola: «prolificazione» è sostituita dalla seguente: «proliferazione»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

   al comma 6, capoverso 6, dopo le parole: «sono prorogati di due anni» sono inserite le seguenti: «, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge,», le parole: «n. 234 e dell'articolo 38-bis» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234, e di cui all'articolo 38-bis» e le parole: «del 29 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre»;

   al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «di prodotti agricoli, nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agricoli e nel settore»;

   al comma 8:

    al primo periodo, le parole: «oneri di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo» e le parole: «e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «e di quello della pesca e dell'acquacoltura»;

    al terzo periodo, le parole: «cui al precedente periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente periodo», dopo le parole: «all'articolo 16-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «n. 162,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo,»;

   al comma 9, le parole: «oneri di cui al comma 7, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo»;

   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: “di produzioni vegetali” sono inserite le seguenti: “con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali”;

   b) le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

  9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato»;

   alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole,» sono inserite le seguenti: «florovivaistiche,».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis.(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento “Dedicata a te”) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate”.

  Art. 1-ter. – (Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100) – 1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

    “i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

    i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102”;

   b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

  “3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies”».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti» sono sostituite dalle seguenti: «per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del comma 1» le parole: «valutati in 83,7» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 67,45» e dopo le parole: «2024 e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera a), le parole: «n. 85,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 85;»;

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

   al comma 4, le parole: «All'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del comma 3» e le parole: «senza oneri nuovi o aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Interventi in materia di ammortizzatori sociali) – 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
  2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

  Art. 2-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro) – 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: “la decadenza dal beneficio” sono inserite le seguenti: “e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare”;

   b) dopo le parole: “il personale ispettivo dell'INL” sono inserite le seguenti: “, compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,”.

  2. L'INPS è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con la facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

  Art. 2-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura) – 1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  “5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo”.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Art. 2-quinquies. – (Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura) – 1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.
  2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformità.
  4. Alla stipulazione del contratto di appalto le imprese di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.
  5. La stipulazione o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito» sono inserite le seguenti: «e segnalato», dopo la parola: «actinidia» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «agenti patogeni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «fondi mutualistici» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «del comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della “moria del kiwi” sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «è effettuata»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «44 milioni di euro», le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni», dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni»;

    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;

   c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «un ulteriore milione» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 2 milioni»;

    al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:

  “855-bis. Il fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus”.

  5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

   al comma 6, le parole: «per un importo» sono soppresse;

   al comma 7, dopo la parola: «nazionali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 8, dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  8-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

   alla rubrica, le parole: «e dalla flavescenza dorata» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa» e le parole: «di AGRI-CAT s.r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «della società AGRI-CAT s.r.l.».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli) – 1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    alla lettera b), le parole: «dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

    alla lettera d):

     al capoverso 6-bis, dopo la parola: «regolamenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo la parola: «agroalimentari» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «rapporti tra imprese della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti tra imprese nella filiera»;

     al capoverso 6-ter, le parole da: «del decreto legislativo» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «all'ICQRF»;

     al capoverso 6-quater, le parole: «rapporti tra imprese della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti tra imprese nella filiera» e dopo la parola: «fornitore» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: “tutte le informazioni necessarie” sono inserite le seguenti: “, in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e ai relativi servizi,”»;

   al comma 2, dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

   al comma 3, le parole: «dal 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2024» e dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:

   “139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.
   140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
   141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalità e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141”.

  2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 4-ter. – (Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare) – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  “1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese”.

  2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese”;

   b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”.

  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese”.
  4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  “1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese”».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    al capoverso 1-bis:

     al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono soppresse, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c)sono inserite le seguenti: «incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,» e le parole: «, e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo»;

     al secondo periodo, le parole: «Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono sostituite dalle seguenti: «comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto» e le parole: «dal Piano nazionale degli investimenti complementari» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli investimenti complementari»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:

  “423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari”.

  2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025».

  Nel capo I, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole) – 1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: “che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi” sono sostituite dalle seguenti: “i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027”.
  2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito».

  All'articolo 6:

   il comma 1 è soppresso;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «il Fondo di conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo di parte capitale» e, al secondo periodo, le parole: «di euro per il», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA), sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo»;

   al comma 3:

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) all'articolo 2:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione”;

    2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia”;

    3) dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

  “9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo”»;

    alla lettera b), capoverso Art. 2-bis:

     al comma 1, le parole: «per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» e le parole: «della medesima legge n. 157 del 1992» sono soppresse;

     al comma 2:

      al primo periodo, le parole: «un contingente di massimo 177 unità» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente composto di un massimo di 177 unità», le parole: «il servizio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di cui al comma 1» e dopo le parole: «terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma»;

      al secondo periodo, le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2»;

      al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023» e le parole: «e può procedere» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stesso personale può procedere»;

     al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2»;

     i commi 6 e 7 sono soppressi;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

  “2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185”».

  All'articolo 7:

   al comma 1, la parola: «prolificazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «proliferazione»;

   al comma 2, dopo le parole: «del funzionamento» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 3, alinea, dopo la parola: «personale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «personale, non dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale», al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «la struttura» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al terzo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quarto periodo, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 5, alinea, la parola: «prolificazione» è sostituita dalla seguente: «proliferazione»;

   al comma 6, dopo le parole: «del piano di intervento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», le parole: «Consiglio nazionale della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale delle ricerche» e le parole: «approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo»;

   al comma 7, dopo le parole: «a mezzo di ordinanze» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 9:

    all'alinea, dopo le parole: «al comma 5» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «complessivamente quantificati in 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026»;

    alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

    alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

   al comma 10, le parole: «della sicurezza energetica,» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza energetica e».

  All'articolo 8:

   al comma 2, le parole: «dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019» e dopo le parole: «finalità perseguite» sono inserite le seguenti: «, anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea»;

   al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 6, secondo periodo, le parole: «quanto a euro 76.720 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024,» e le parole: «quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026,»;

   alla rubrica, le parole: «di brucellosi» sono sostituite dalle seguenti: «della brucellosi».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:»;

    alla lettera b), capoverso a), le parole: «tramite il comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il Comandante generale»;

    alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «della agricoltura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura».

  Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 9-bis. – (Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi) – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”;

   b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  “4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024”.

  Art. 9-ter. – (Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche) – 1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore”.

  2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.
  4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 9-quater. – (Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA) – 1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del SIAN, nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata “Agenzia”.
  2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.
  3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.
  6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.
  8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.
  9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.
  11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.
  12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:

   a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

   b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

   c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;

   d) il regime previdenziale in godimento.

  13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.
  14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 13 del presente articolo, all'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: “il Ministero” sono sostituite dalla seguente: “AGEA”;

   b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”».

   La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare».

  All'articolo 10:

   al comma 1, capoverso b), dopo le parole: «del lavoro e» sono inserite le seguenti: «delle associazioni» e le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   “d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)”».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 3-bis, le parole: «cabina di regia» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia»;

     al numero 2):

      al capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3» e, al quarto periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «si intendono», le parole: «di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

      al capoverso 4-ter, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

     al numero 3), capoverso 5, le parole: «di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2», le parole: «di interventi nel settore idrico» sono soppresse e le parole: «di cui all'Allegato A-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'Allegato 2»;

    alla lettera b):

     al numero 2), alla parola: «anche» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «pubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 3), le parole: «il secondo periodo è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «le parole da: “; provvede” fino alla fine della lettera sono soppresse»;

     al numero 5), all'alinea, le parole: «, sono inserite, in fine,» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte» e, al capoverso h-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     al numero 6), le parole: «al settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo periodo»;

   al comma 2, dopo le parole: «dalla legge» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter» sono sostituite dalle seguenti: «all'Allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati”».

  All'articolo 12:

   al comma 1, la parola: «disciplinato» è sostituita dalle seguenti: «da disciplinare» e dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» sono inserite le seguenti: «, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare ai sensi del comma 1»;

    al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare ai sensi del comma 1»;

   al comma 3, al terzo periodo, le parole: «, e l'incarico di Capo del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'incarico di Capo del Dipartimento» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «A tale fine» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «un ulteriore contingente di sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale» e le parole: «proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «proveniente da Ministeri»;

    l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine è autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo»;

   al comma 5, dopo le parole: «comma 11,» è inserita la seguente: «del»;

   al comma 6:

    al primo periodo, dopo le parole: «alla data di cui al medesimo comma 2,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,», le parole: «venti unità complessive» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei unità complessive» e dopo le parole: «predetta data di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «data di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,»;

   il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

    a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  Nel capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

  «Art. 12-bis. – (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi) – 1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia”.
  2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

  All'articolo 13:

   al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 39» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «al comma 1, dopo il primo periodo,» sono soppresse e dopo le parole: «il seguente» è inserita la seguente: «periodo»;

   al comma 2, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine» e dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti”.
  2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: “salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente” sono inserite le seguenti: “. Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere destinate” e la parola: “, nonché” è soppressa».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «assegna termine» sono sostituite dalle seguenti: «assegna un termine» e le parole: «sono nettamente» sono sostituite dalle seguenti: «siano nettamente»;

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 3, le parole: «, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97» e dopo le parole: «funzioni specialistiche» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

  All'articolo 15:

   al comma 1, dopo le parole: «n. 191,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,».

  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 15-bis. – (Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico) – 1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

  Art. 15-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

  All'Allegato I, le parole «ALLEGATO A-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1» e la terza riga è soppressa.

  All'Allegato II, le parole: «ALLEGATO A-ter» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 2».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le imprese agricole aggiungere le seguenti: singole e associate, anche in forma cooperativa,
1.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2023 aggiungere le seguenti: e nell'anno 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: pari almeno al 20 per cento fino a: rispetto all'anno precedente con le seguenti: pari almeno al 10 per cento ovvero pari almeno al 20 per cento della media dei tre anni precedenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura abbiano la propria sede operativa in una delle aree interessate da una dichiarazione di stato di crisi ovvero di emergenza per epizoozie o calamità naturali negli ultimi 5 anni a partire dalla data entrata in vigore del presente decreto, la soglia per beneficiare delle misure di cui al primo periodo deve intendersi pari ad almeno al 5 per cento del calo di fatturato rispetto all'anno precedente ovvero al 10 per cento rispetto ai cinque anni precedenti.
1.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.
1.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 5, dopo le parole: 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
1.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 5, sostituire le parole: consorzi della pesca e dell'acquacoltura con le seguenti: cooperative e consorzi della pesca, dell'acquacoltura e della mitilicoltura.
1.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del limite complessivo di cui al precedente periodo, pari a 2 milioni di euro, è destinata al sostegno delle imprese, delle cooperative e dei consorzi di mitilicoltura.
1.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 5-ter, sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
1.15. Zaratti, Zanella, Ghirra, Bonelli, Mari, Dori.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

  5-quater. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  5-quinquies. Agli oneri di cui al comma 5-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, dopo le parole: prodotti agricoli aggiungere le seguenti: e florovivaistici.

  Conseguentemente alla rubrica del medesimo capoverso «Art. 16-bis», dopo le parole: prodotti agricoli aggiungere la seguente: , florovivaistici.
1.18. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1.19. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2024 con le seguenti: 10 dicembre 2024.
1.20. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai coltivatori diretti per importi complessivi non inferiori a 15.000 euro.

  Conseguentemente al comma 9,

   sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.21. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 3, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
1.22. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2024, per l'anno 2024 è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
  7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.
1.24. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
1.25. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale».
1.26. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Sopprimere il comma 9-bis.
1.28. Bonelli, Zanella, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

  9-quinquies. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
1.29. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

  1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi volti a garantire il benessere animale, anche mediante l'ausilio di personale qualificato destinato all'attuazione specifici sistemi di controllo e monitoraggio per l'attenuazione delle sofferenze animali e che, al contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato «Fondo per gli allevamenti sostenibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.
1.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa)

  1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa, di seguito denominato piano.
  2. Il piano ha per oggetto:

   a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;

   b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

   c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;

   d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante la tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contemperamento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;

   e) l'esecuzione, ad opera delle Autorità competenti, di accertamenti tempestivi ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;

   f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.

  3. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari regionali e delle autonomie.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Istituzione della Zona agricola speciale – ZAS)

  1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da Xylella fastidiosa (Well et al.), in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

   a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

   b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

   c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

   d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2024 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2023;

   e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

  3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.
  5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a partire dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di Xylella fastidiosa)

  1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dalla diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) alle produzioni olivicole è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)

  1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da Xylella fastidiosa (Well et al.) alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa)

  1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di semenzali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a Xylella fastidiosa (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.06. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto di prodotti agricoli deperibili derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie precipitazioni piovose nonché alle ondate di calore, e di arginare le difficoltà economiche subite dalle imprese agricole operanti nel settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per il raccolto di prodotti agricoli deperibili», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate)

  1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2024 che hanno colpito i territori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. Le regioni di cui al comma 1, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)

  1. Al fine di sostenere la filiera della canapa industriale, promuoverne lo sviluppo competitivo, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle relative tecniche di coltivazione, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in accordo con le finalità di cui al medesimo comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.09. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure a favore delle imprese per la promozione della filiera della canapa industriale)

  1. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.010. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Promozione delle pratiche di gestione agricole sostenibili)

  1. Per sostenere il rafforzamento e la diffusione, nell'intero territorio nazionale, di pratiche di gestione agricole sostenibili in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024, dalle imprese agricole e agroalimentari che impiegano servizi di consulenza agronomica e di tecnologie innovative, anche tramite certificazioni volontarie. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 7 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1.011. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica)

  1. Al fine di tutelare il corretto bilanciamento tra i servizi di intervento, cura, manutenzione e bonifica dei beni rientranti nelle aree di competenza e l'effettiva entità dei servizi erogati nonché di sostenere la redditività delle imprese agricole, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è sospeso il pagamento dei contributi di bonifica richiesti all'utenza dal Consorzio Unico subentrato senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di Bonifica Commissariati della regione Puglia, secondo la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, calcolati secondo il vigente Piano di classifica per il riparto degli oneri. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo non possono essere notificati avvisi di pagamento ovvero cartelle di pagamento, né possono essere attivate procedure cautelari o esecutive.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 non sono dovuti gli importi relativi alle annualità dal 2018 al 2023 avanzate all'utenza dai consorzi di bonifica commissariati della regione Puglia di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.012. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)

  1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024.
1.013. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

  1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.014. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

  1. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.».
1.015. Zanella, Ghirra, Bonelli, Mari, Dori.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, capoverso 2-bis sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 6 milioni.
1-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 1-ter.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;

   b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2024».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986, le parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.».
  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  4. Per le finalità di cui ai commi da 1 e 2 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Misure urgenti in sostegno della produzione di birra artigianale)

  1. La birra artigianale di cui all'articolo 2 comma 4-bis legge n. 1354 del 16 agosto 1962, prodotta in Italia, costituisce patrimonio gastronomico e culturale nazionale.
  2. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.
  3. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023,» sono soppresse.

  4. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  5. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi; a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10 comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri; c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria; d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici; la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.
  7. La Repubblica incentiva il turismo brassicolo, quale forma di valorizzazione del patrimonio gastronomico nazionale, anche attraverso: a) la formazione degli operatori che svolgono attività di vendita e somministrazione; b) a promozione della valorizzazione di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza; c) la promozione di materiale informativo e strumenti di comunicazione relativi a produzioni tipiche e locali; d) la promozione delle attività formative ed informative rivolte alle produzioni brassicole del territorio e relative alla conoscenza.
  8. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.
  9. Allo svolgimento dell'attività di turismo brassicolo si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
  10. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni brassicole del territorio, per l'esercizio dell'attività di turismo brassicolo.
  11. L'attività turistica brassicola è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma precedente.
  12. La legge valorizza i territori a vocazione brassicola, anche attraverso la realizzazione delle «strade della birra».
  13. Le «strade della birra» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, e aziende agricole di produzione birra singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
  14. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade della birra», possono essere ricondotte alle attività agrituristiche secondo le disposizioni emanate dalle regioni.
  15. La somministrazione di birra di produzione propria può essere esercitata dalle aziende agricole che insistono lungo le «strade della birra» di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
  16. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade della birra», possono prevedere i seguenti strumenti: a) il disciplinare della «strada della birra» sottoscritto dai vari soggetti aderenti; b) il comitato promotore; c) il comitato di gestione; d) il sistema della segnaletica; e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
  17. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade della birra».
  18. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
  19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  20. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge in materia di «Strade della Birra» possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui al comma precedente, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
  21. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade della birra» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale per il turismo e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
1-ter.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Misure urgenti in sostegno della produzione dei microbirrifici)

  1. I piccoli birrifici indipendenti italiani la cui produzione annua di birra non superi i 10.000 ettolitri, denominati microbirrifici, beneficiano di una riduzione minima d'accisa del 50 per cento dell'aliquota base.
  2. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento»; b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023,» sono soppresse.
  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  4. In relazione alla birra ad accisa assolta realizzata dai microbirrifici, non trova applicazione l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996 e la birra stessa può circolare sul territorio nazionale con fattura accompagnatoria ovvero documento di accompagnamento dei beni viaggianti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2024, sentite le associazioni di categorie interessate, sono stabilite ulteriori semplificazioni all'assetto del deposito fiscale ed alle modalità di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti dei microbirrifici, rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022, nel rispetto dei seguenti principi; a) la fabbricazione della birra nei microbirrifici avviene in regime di deposito fiscale secondo un assetto del deposito fiscale semplificato e attraverso modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione, tenuto conto del valore modesto del carico di imposta per accise annualmente generato e dei principi di collaborazione e buona fede cui all'articolo 10 comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e di cui all'articolo 1 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; b) i microbirrifici non possono ricevere birra ad accisa sospesa realizzata da altri; c) l'accertamento e contabilizzazione delle quantità per determinare la base imponibile d'accisa è lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato e, quindi, solo in via eventuale e successiva, per quanto di competenza, all'Amministrazione finanziaria; d) non è prevista alcuna capacità nominale obbligatoria prestabilita per i contenitori utilizzati per il condizionamento della birra da parte dei microbirrifici; la capacità dei contenitori utilizzati è attestata dal produttore del contenitore stesso, da ente verificatore terzo o, in mancanza, dall'esercente il microbirrificio, sotto la propria responsabilità; sono previste adeguate tolleranze; in caso parziale riempimento si assume condizionata la quantità massima utile del contenitore utilizzato.
  6. Per i microbirrifici agricoli l'attività di vendita e consumo immediato sul posto dei prodotti di propria produzione è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135, comma terzo, del codice civile.
1-ter.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

  1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2024 sia sospeso sino al 31 dicembre 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
1-ter.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fatte salve le disposizioni di maggior favore.
2.3. Mari, Zanella, Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dipendente dai, aggiungere le seguenti parole: coltivatori diretti e dai.
2.4. Ghirra, Zaratti, Zanella, Bonelli, Mari, Dori.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 31 luglio 2023, n. 100, aggiungere le seguenti: nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la della regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle province individuate con le Delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,
2.5. Bonafè, Simiani, Fossi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: trovano applicazione fino alla fine del comma con le seguenti: trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 67,45 milioni di euro con le seguenti: 104,7 milioni di euro.
2.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.
2.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.;

   b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole 67,45 milioni con le seguenti: 150 milioni.
2.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole della regione Lombardia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 maggio 2024.;

   b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole 67,45 milioni con le seguenti: 120 milioni.
2.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone agricole colpite dalla diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.).;

   b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: 67,45 milioni con le seguenti: 120 milioni.
2.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190,.
2.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, nel limite di spesa complessiva di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.
  2-quater. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.
2.13. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarantuno anni compiuti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del comma 2-bis e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.15. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel settore della pesca.
2.16. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.17. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
2.19. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

  1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.
  2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 2-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: agli operai agricoli a tempo inserire la seguente: determinato.

  Al medesimo comma, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 15 milioni di euro.

  Al comma 3, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 15 milioni
2-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2-bis.2. Mari, Zanella, Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis, le parole da: «e che abbiano» a: «n. 102,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

   «6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
   6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.».
2-bis.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-bis, le parole da: «e che abbiano» a: «n. 102,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

   «6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
   6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.».
2-bis.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Al comma 2, dopo le parole: straordinarie ondate di calore, inserire le seguenti: ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni.

  Al medesimo comma, sostituire la parola: effettuate con le seguenti: da effettuare.

  Al medesimo comma, dopo le parole: 31 dicembre 2024 inserire le seguenti: e conseguentemente.
2-bis.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Al comma 2, dopo le parole: lettere m), n) e o) inserire le seguenti: , nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas, l'allestimento di ponteggi e impalcature.

  Al medesimo comma, sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: 20 milioni.
2-bis.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-bis.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore.
2-bis.8. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.
2-bis.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

ART. 2-ter.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: , compreso il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, inserire le seguenti: ai fini della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.
2-ter.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire, su base regionale, ulteriori procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore ordinario, di 800 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari e di 500 unità di personale amministrativo, a decorrere dall'anno 2024. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 13.900.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-ter.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare in agricoltura, al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifiche attività agricole, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative nel comparto dell'agricoltura. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.
2-ter.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Al comma 2, sostituire le parole da: , nei limiti delle economie utilizzabili fino alla fine del comma, con le seguenti: . Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da:, nei limiti delle economie utilizzabili fino alla fine del comma, con le seguenti: . Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2-ter.4. Zanella, Ghirra, Mari, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 1.200 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 7.300.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-ter.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 250 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-ter.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2-ter.7. Mari, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Fratoianni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Tutte le risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato «Fondo per le vittime del reato di caporalato», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.
2-ter.8. Mari, Zanella, Ghirra, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Dori, Grimaldi, Piccolotti, Borrelli.

ART. 2-quater.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-quater.
(Modifiche alle Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato e istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato e lo sfruttamento lavorativo)

  1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole «in agricoltura», ovunque ricorrano, sono soppresse;

    2) dopo le parole «Terzo settore», sono inserite le seguenti «, e della Grande Distribuzione Organizzata»;

   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e lo sfruttamento lavorativo, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-quater.1000. Soumahoro.

  Al comma 1, capoverso «comma 5-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole e del relativo DURC ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: l'ispettorato nazionale del lavoro (INL) inserire le seguenti: la Guardia di finanza, l'Arma dei Carabinieri;

   b) al medesimo capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Alla formazione e all'aggiornamento del Sistema informativo concorrono, altresì, i verbali ispettivi della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza nei confronti delle aziende agricole, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

   c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.
2-quater.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

   5-ter. Le finalità specifiche perseguite dal comma precedente sono le seguenti:

   «le finalità specifiche del Sistema, che consistono nel:

   a) consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento nella filiera agroalimentare;

   b) rafforzare ed adeguare in termini di risorse umane e tecnologiche i Centri per l'Impiego al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro del settore favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese del settore e l'offerta;

   c) favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro nella la filiera agroalimentare;

   d) incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nella filiera agroalimentare».
2-quater.1004. Soumahoro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di princìpi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Caporalatofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.
2-quater.4. Mari, Zanella, Ghirra, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Dori, Grimaldi, Piccolotti, Borrelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Partecipano alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro del settore, rappresentanti dei lavoratori del settore, rappresentanti delle associazioni della Grande Distribuzione Organizzata del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore.».
2-quater.1003. Soumahoro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Tavolo opera in modo permanente e strutturato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla filiera agroalimentare».
2-quater.1001. Soumahoro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 25-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito con il seguente:

   «4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.».
2-quater.1002. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.1.

  1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi seguenti, al fine dell'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 31 dicembre 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dal 31 dicembre 2023.
  2. Le istanze di cui al comma precedente sono presentate dal 1° agosto 2024 al 15 settembre 2024, previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

   a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri.

  3. Costituisce causa di rigetto delle istanze di cui al comma 1, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  4. Non sono ammessi alla procedura prevista dal comma 1 del presente articolo i cittadini stranieri:

   a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

   b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

   c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

   d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

   a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  6. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

  7. La sospensione di cui al comma 5 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui al comma 1, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 8. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
  8. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
  9. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 4. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 8 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 5. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 2, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 5, lettera a).
  10. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 2.
2-quater.01000. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.1.

  1. È istituita la Conferenza pubblica annuale della filiera agroalimentare.
  2. Alla costituzione della Conferenza di cui al comma 1 concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Turismo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l'INL, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2-quater.01001. Soumahoro.

ART. 2-quinquies.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-quinquies.1. Zanella, Mari, Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per la partecipazione agli appalti di cui al comma 2, le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e) devono possedere il documento unico di regolarità contributiva, nonché la congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa medesima.
  2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce, altresì, lo strumento necessario alle imprese di cui al comma 2-bis per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.
2-quinquies.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

   a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

   c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al presente comma provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma.
2-quinquies.4. Ghirra, Zanella, Mari, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo».
2-quinquies.5. Mari, Zanella, Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

  1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente:

   «4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
   Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma».

  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-quinquies.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

  1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

   «i-bis). Interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.».
2-quinquies.8. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

  1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.
  2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12.30 alle ore 15.30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.
2-quinquies.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6.00, e una posticipazione, dopo le ore 22.00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.
  2. La deroga è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
2-quinquies.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 2-sexies.
(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di assicurazione per mezzi agricoli)

  1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
2-quinquies.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. È istituita una banca dati «Lavoro in agricoltura» presso i Centri per l'Impiego al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del lavoro del settore favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese del settore e l'offerta.
2-quinquies.1000. Soumahoro.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.
3.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Al comma 3, dopo le parole: e delle foreste, inserire le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
3.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2024 ad agosto 2024. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2024 ad agosto 2024.
  4-quater. Per l'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4-quinquies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  4-sexies. L'esonero di cui ai commi 4-bis e 4-ter è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 4-quinquies, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  4-septies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.
  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al precedente periodo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.5. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo. I contributi di cui al presente comma non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al precedente periodo e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Misure urgenti per la produzione di pere)

  1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.
  3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Misure urgenti per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa)

  1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare sul territorio nazionale la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contrasto sul territorio nazionale della diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.), di seguito denominato Commissario straordinario.
  2. Il Commissario straordinario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori colpiti da Xylella fastidiosa (Well et al.) e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia, eradicarne la presenza sul territorio nazionale e contenere i connessi i rischi sul sistema economico, ambientale e territoriale.
  3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è pari a ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.
  4. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
3.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

ART. 3-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo e ristorare i produttori del settore danneggiati dalle condizioni climatiche avverse dell'estate 2023 in Sicilia, viene determinato un contributo per la perdita di ricavi calcolato sulla base del calo di produzione provinciale, desunto dalle dichiarazioni della raccolta delle uve ai sensi del decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015, e compreso tra un minimo di 2 mila di euro e un massimo di 25 mila di euro per azienda.
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.
  1-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità di erogazione delle misure di cui al presente articolo.
  1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024-2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le imprese agricole che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.
3-bis.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Misure urgenti per le imprese agricole della Regione Siciliana colpite dalla siccità)

  1. Le imprese agricole con sede operativa nella Regione Siciliana, che hanno subito danni alle produzioni a causa dei fenomeni siccitosi, verificatisi a partire dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, e che non hanno beneficiato dei risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. La Regione Siciliana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici avversi di cui al precedente periodo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La ripartizione dell'importo da assegnare avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.
  2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3-bis.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

  1. Il fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.).
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.03. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Donno.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Misure urgenti per il sostegno della filiera frutticola della pera)

  1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali di tipo avverso, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
3-bis.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso o-bis).
4.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto almeno del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie, della campagna agricola di riferimento, delle differenti dimensioni aziendali, del rispetto dei disciplinari di produzione e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti di produzione dei prodotti agricoli e alimentari.
4.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso o-ter), dopo le parole: che variabili, aggiungere le seguenti: quali la collocazione geografica delle colture, le caratteristiche territoriali, le tecniche di produzione medie ordinarie, il differente costo della manodopera negli areali produttivi,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso o-ter), sostituire le parole: e dei servizi con le seguenti: e degli ulteriori servizi.
4.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di tutti gli ammortamenti degli investimenti e degli altri costi, comprensivi quelli dei servizi intermedi, che l'impresa sostiene durante l'annata agraria.
4.5. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni uniche nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni uniche nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.
4.6. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: , e devono essere superiori agli stessi costi di produzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura superiore agli stessi costi di produzione;

   b) alla lettera d) dopo le parole: all'articolo 3, inserire le seguenti: dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter).»;

   c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   «d-bis) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis."».
4.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e devono essere superiori agli stessi costi di produzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al comma 2 deve essere superiore al costo di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).».

   b) lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura superiore agli stessi costi di produzione.

   c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis.».
4.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.».
4.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:

  6-ter.1. Alle denunce sulla mancata osservazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari presentate da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare, è garantita la tutela dell'anonimato.
4.11. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

  6-quinquies. Le segnalazioni delle violazioni di cui ai commi precedenti possono essere inoltrate anche in forma anonima, attraverso modalità stabilite e divulgate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4.12. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è, in ogni caso, consentito il pagamento in misura ridotta in relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
4.13. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.».
4.14. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 4-ter.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

  1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.
  2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
  3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
  4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
  5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
  6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-ter.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

  1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.
  2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora gli indirizzi e le linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove le attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
  3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
  4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.
  5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.
  6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-ter.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

  1. Al fine di assicurare continuità all'attuazione della Politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e di rafforzare le strutture preposte alla gestione del Piano strategico della politica agricola comune, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è autorizzato per l'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 100 unità di personale da inquadrare nel profilo di operatore tecnico livello VIII degli Enti pubblici di ricerca di cui alla classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 per la conduzione delle attività agricole e zootecniche sperimentali.
  2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procede all'assunzione degli operatori tecnici livello VIII a tempo indeterminato di cui al comma precedente, con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca, secondo una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, anche in forma semplificata, che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro comunque denominati.
  3. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.
  4. Per gli scopi di cui ai commi precedenti l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  5. Agli oneri di cui ai precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter.03. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

  1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione per il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Decorrenza della tassazione dei diritti di superficie)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 dicembre 2023.
4-ter.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Disposizioni per la sostenibilità in campo agricolo)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2025, è fatto divieto di:

   a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi:

    1) nei parchi e nelle riserve naturali;

    2) nei siti della rete «natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;

    3) lungo i bordi delle strade pubbliche;

   b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.
4-ter.06. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

«Art. 144.1.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

   1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.».
4-ter.07. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian Sounding)

  1. All'articolo 146 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato e riconosciuto ai sensi della disciplina vigente, se costituito, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di italian sounding.»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi contro la pirateria e l'italian sounding»;
4-ter.08. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Sopprimerlo.
*5.1000. Bonelli, Zanella, Grimaldi, Dori, Ghirra, Borrelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

  1. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, b), c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 1), n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.»;

   b) al comma 4, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre centottanta giorni»;

   c) al comma 8, lettera c-ter), n. 1), dopo le parole: «interesse nazionale» sono aggiunte le seguenti: «i Siti di interesse regionale, le Aree di sviluppo industriale e i Piani di insediamento produttivi,».

  2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.
5.2. Sergio Costa, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Caramiello, Cherchi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:

  1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo si applica anche alle imprese agricole e cooperative agricole che realizzano impianti fotovoltaici a terra nell'ambito di comunità energetiche, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
  1-ter. Il primo periodo del comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati rivolti in modo esclusivo ad imprese agricole e/o cooperative agricole, nel rispetto di limiti dimensionali parametrati ad una produzione non eccedente il doppio del fabbisogno aziendale, per le quali non siano disponibili adeguate o sufficienti superfici per l'installazione a tetto. Il suddetto fabbisogno è determinato in base al picco di consumo annuale rilevabile nell'ultimo triennio di esercizio normale dell'attività, al netto degli eventi calamitosi accertati o documentati.
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle Associazioni temporanee di imprese (Ati) ed alle altre forme aggregative in cui ci sia separazione tra il gestore della produzione energetica ed il conduttore della produzione agricola.
5.3. Simiani, Vaccari.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.
5.4. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni, di cui al comma 1, e la disciplina per l'individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui al comma 8, si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.
5.5. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

  1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

   a) aree utilizzate per la produzione di prodotti agricoli non certificati ai sensi del regolamento UE 848/2018 ovvero del regolamento UE 1143/2024, nei limiti del 30 per cento della SAU e ad esclusione delle colture arboree permanenti;

   b) aree considerate incolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, ad esclusione delle aree naturali protette di cui alla legge 394/1991, dei siti natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE successive modificazioni e integrazioni) e Habitat (Direttiva 92/43/CEE successive modificazioni e integrazioni) e delle superfici occupate da infrastrutture verdi ed elementi naturali del paesaggio agricolo storico;

   c) aree individuate come idonee ai sensi del comma 1 e del comma 8. I comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano il censimento dei terreni agricoli di cui alla lettera a) e b) del primo periodo e lo trasmettono alla Piattaforma digitale per le Aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, affinché sia presente una mappatura di tutte le aree (idonee, non idonee, ordinarie). Decorso inutilmente tale termine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro i successivi 120 giorni, provvedono direttamente a tale censimento.
5.6. Bonelli, Zanella, Ghirra, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
5.7. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: incremento dell'area occupata, aggiungere la seguente: b),.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: e c-ter), numeri aggiungere le seguenti: 1),.
5.9. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: c), fino alla fine del periodo, con le seguenti: b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: nel caso di aggiungere le seguenti: progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle «Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici», pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 giugno 2022,.
5.10. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: c) fino alla fine del periodo, con le seguenti: b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n. 1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8.
5.11. Bonelli, Zanella, Ghirra, Dori, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: e c-ter), numeri 2) e 3) con le seguenti: , c-ter), numeri 1), 2), 3), e c-quater).
5.12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: Il primo periodo non si applica nel caso di aggiungere le seguenti: progetti che prevedano impianti fotovoltaici volti a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, di.
5.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti: , ai progetti di partenariato pubblico-privato che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una configurazione di autoconsumo individuale e/o collettivo a distanza ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto e del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023,.
5.14. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per il conseguimento degli obiettivi del PNRR con le seguenti: per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNRR.
5.15. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, volte a preservare le attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.
5.18. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo non si applica altresì nel caso di progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati su bacini, canali e comunque caratterizzati da tecnologie tese alle installazioni su superfici d'acqua, purché non ricadano in aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5.20. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui alla parte prima, paragrafo 1.1, lettere d) e e) delle «Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022», prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento Energia, e composto da: CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA – Agenzia nazionale per le 9 nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE – Ricerca sul sistema energetico S.p.A.
5.21. Ghirra, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita sui terreni abbandonati e sui terreni silenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2018, n. 34.
5.22. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

  2-quinquies. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sue modificazioni e integrazioni, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-bis, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.
5.24. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

  1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.
  2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
  3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1 L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

  4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
  5. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole: «fino ad 1 megawatt»;

   b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*5.01. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

  1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.
  2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei servizi energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
  3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1 L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

  4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
  5. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole: «fino ad 1 megawatt»;

   b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*5.02. Bonelli, Zanella, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

  1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.».
5.03. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 6.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del «Fondo di parte corrente» sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
6.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*6.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*6.1001. Zanella, Dori, Ghirra, Bonelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore agricolo e zootecnico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della PSA a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Al fine di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le risorse aggiuntive del fondo di cui al presente comma sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni adottate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa delle predette restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie.
6.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione», sono inserite le seguenti: «, che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

  01a) all'articolo 2 comma 2-bis, dopo le parole: «Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni».
6.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere i commi da 1 a 5.
*6.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere i commi da 1 a 5.
*6.1000. Zanella, Dori, Ghirra, Bonelli.

  Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, sopprimere le parole: agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e.
6.8. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

  Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Commissario straordinario redige e trasmette, con cadenza trimestrale, ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti commissioni parlamentari.
6.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis.», comma 8, dopo le parole: e delle foreste, inserire le seguenti: , da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.
6.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*6.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Sopprimere il comma 3-bis.
*6.1002. Zanella, Dori, Ghirra, Bonelli.

  Al comma 3-bis, capoverso «2-ter», sostituire le parole: è consentito con le seguenti: non è consentito.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: a eccezione di quelli con le seguenti: né quelli.
6.12. Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Fratoianni, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon)

  1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per il sostegno delle produzioni di qualità della filiera zootecnica nazionale)

  1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dai riconoscimenti europei DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151/2012 è concesso un contributo al costo di verifica del rispetto del disciplinare come previsto dall'articolo 37 del Reg. UE 1151/2012 nella misura pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
  2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti nel triennio precedente per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. Dal computo sono esclusi i costi sostenuti dagli operatori per more, sanzioni, procedure di controllo e altri costi straordinari connessi o conseguenti l'accertamento di irregolarità.
  3. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.
  4. Con successivo decreto della direzione generale del Ministero della sovranità alimentare, agricoltura e foreste di cui al comma 3 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
  5. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.02. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze per i rifugi che accolgono animali diversi da cani, gatti e furetti)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i protocolli per la gestione sanitaria, la biosicurezza e le emergenze, anche epidemiche, per i rifugi e santuari così come definiti dalle norme in vigore che detengono animali non a scopo di lucro né di produzione.
  2. Anche nei casi di focolaio accertato nelle strutture di cui al precedente comma, sono sempre applicate, in via prioritaria rispetto all'abbattimento degli animali, le misure di biosicurezza non cruente, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del regolamento (UE) 2016/429. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario, è valutato esclusivamente sulla base delle condizioni dei soggetti contagiati e disposto in accordo tra l'autorità veterinaria competente e il medico veterinario di riferimento della struttura al solo scopo di evitare sofferenze all'animale.
6.03. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

  1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
6.04. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

  1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo «GonaCon».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.05. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti)

  1. Al fine di prevenire i danni alle produzioni zootecniche arrecati dalla fauna carnivora, da lupi e canidi e per assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti» sia diretti che indiretti, da destinare alle regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
6.06. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 7.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° gennaio 2024, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 01.
  02. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.
  03. Ai maggiori oneri di cui ai commi 01 e 02, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore ittico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) in materia di aiuti de minimis. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (Callinectes sapidus) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   c) al comma 10, sostituire le parole: Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7.4. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: con comprovata esperienza nelle discipline di biologia marina e conservazione degli organismi marini.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) n. 1 unità dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
7.5. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: dall'emergenza aggiungere le seguenti: , anche attraverso la drastica riduzione dello sforzo di pesca delle imprese che operano in questi ecosistemi prevenendo lo sfruttamento delle risorse e riducendo al minimo i rigetti in mare.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   1) sostituire la lettera b) con la seguente: b) studi su taglia, ecologia, genetica, interazioni con altre specie, densità, abbondanza, biomassa, reclutamento, crescita, riproduzione, fisiologia, parametri ambientali, habitat, alimentazione delle specie alloctone e indagini sulle catture accessorie.

   2) alla lettera d), dopo le parole: dalle imprese di pesca e acquacoltura aggiungere le seguenti: anche attraverso adeguate informazioni sull'impatto degli strumenti da pesca sull'ambiente marino.
7.6. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) misure di prevenzione relative all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.
7.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.
7.8. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) misure di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate dalla diffusione e proliferazione della suddetta specie, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte.
7.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca.
7.10. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

  1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (Callinectes sapidus) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (Invasive Alien Species), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.
  3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

   a) beneficiario collettivo;

   b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

   c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

  4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.
  5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.
  6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e le autonomie aggiungere le seguenti: , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il Commissario straordinario nazionale promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione attiva degli istituiti, delle associazioni e organizzazioni, nonché degli enti differentemente interessati per gli ambiti di competenza, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro e confronto concernenti la strategia di prevenzione e il processo di eradicazione di cui al comma 1.

   c) sopprimere il comma 5.
8.1. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e le autonomie aggiungere le seguenti: , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8.2. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e adotta provvedimenti contingibili e urgenti con le seguenti: e indica alle regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti da adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali di eradicazione delle zoonosi in vigore, già approvati dal Ministero della salute.
8.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Commissario straordinario definisce il piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione della prolificazione della brucellosi. Il piano di intervento deve essere condiviso con le parti interessate attraverso le loro rappresentanze nei territori colpiti da brucellosi.
8.6. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.1. Zanella, Ghirra, Bonelli, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
9.2. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

ART. 9-quater.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, sopprimere le parole: PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN).
9-quater.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Art. 9-quinquies.
(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2025 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater.01. Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

Articolo 9-quinquies.
(Disposizioni per la tutela culturale e paesaggistica degli alberi vetusti e monumentali)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 4, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10»;

   b) all'articolo 136, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli altri beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10»;

   c) all'articolo 142, comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i beni tutelati ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10».
9-quater.02. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Sopprimerlo.
*10.2. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Piani faunistico-venatori)

  1. L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Piani faunistico-venatori)

   1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.
   2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
   3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.
   4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
   5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
   6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni e le province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.
   7. I piani faunistico-venatori comprendono:

   a) i parchi nazionali;

   b) i parchi naturali regionali;

   c) le riserve naturali statali;

   d) le riserve naturali regionali e provinciali;

   e) i monumenti naturali;

   f) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

   g) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

   h) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

   i) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

   j) le zone militari;

   k) i demani forestali;

   l) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

   m) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

   n) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

   o) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

   p) le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353.

   8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
   9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
   10. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.
   11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
   12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
   13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
   14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
   15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.
   16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.».
10.3. Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

  1. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e».
  2. All'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157».
  3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

   1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
   2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.
   3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consultivo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.
   4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.».

  4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo»
  5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10.4. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

  1. All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e».
  2. All'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157».
  3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

   1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.
   2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.
   3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consultivo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.
   4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.».

  4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo»
  5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10.5. Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Ai fini di tutelare e garantire una migliore gestione del patrimonio zootecnico, la difesa del suolo, la selezione biologica e la sanità pubblica, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, è demandato alle regioni il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività di controllo, esercitata selettivamente, viene praticata di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, dietro parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inadeguatezza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono indicare espressamente il numero di capi abbattibili in totale per ciascuna specie di cui all'articolo 18, che siano oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché indicare l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere tempestivamente il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati. Detti piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi cui sono destinati i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
   3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».

  2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è abrogato.
10.6. Zanella, Bonelli, Ghirra, Borrelli, Dori, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani indicano chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie, di cui all'articolo 18, oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati, i piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
   3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio».

  2. L'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
10.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

  1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute».
10.8. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) la revoca e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l);

   b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo di cinque anni, nei casi di condanna, decreto penale di condanna, patteggiamento o oblazione per i reati previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere f), g), h) e i) e l'esclusione definitiva per i medesimi casi, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;».

   b) il comma 4 è sostituto dal seguente:

   «4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), b), c), d), e) e g). Se la violazione di cui alle citate lettere a), b), c), d), e) e g) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di quattro anni.».
10.9. Bonelli, Zanella, Ghirra, Dori, Zaratti.

  Sopprimere il comma 1-bis.
10.10. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, le parole: «, la vendita e la detenzione» e le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse.
  1-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:

   «2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla regione di residenza o alle province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe e decessi sono comunicati alla Regione o alla provincia autonoma entro ventiquattro ore.».

  1-quater. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, le parole «con l'uso dei richiami vivi» sono soppresse.
  1-quinquies. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono abrogati.
10.11. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Zaratti.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

  1-bis. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento.»;

   b) il comma 3 è abrogato;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, comunicare alla regione di residenza o alle province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla regione o alla provincia autonoma entro ventiquattro ore.».
10.12. Bonelli, Zanella, Ghirra, Borrelli, Dori, Zaratti.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;»;

   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;»;

   c) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;»;

   d) alla lettera p) le parole: «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono soppresse;

   e) la lettera q) è abrogata;

   f) alla lettera u) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «usare munizioni contenenti piombo;»;

   g) alla lettera aa) le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)» sono soppresse;

   h) la lettera cc) è sostituita dalla seguente:

   «cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17, comma 1;»;

   i) alla lettera ee) le parole da: «dei capi utilizzati» fino a: «dalla presente legge e» sono soppresse.
10.13. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Zaratti.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.
(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale)

   1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 e successive modificazioni, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 o vietato ai sensi dell'articolo 21, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 o vietato ai sensi dell'articolo 21.
   2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agri-turistico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisione è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 12, comma 12, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.
   3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».
10.14. Zanella, Bonelli, Ghirra, Dori, Zaratti.

ART. 11.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01.
(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

   1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
   2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.
   3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».
11.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 4-ter aggiungere il seguente:

  4-quater. L'elenco di cui al comma 4-ter è redatto in modo da garantire una distribuzione omogenea delle risorse tra le regioni maggiormente colpite dalla scarsità idrica.
11.2. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 8, lettera a), primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023, n. 434.».
11.3. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia»;

   b) al numero 2), dopo le parole: al comma 2 inserire le seguenti: primo periodo, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi» e al.
11.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

   1. Per incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario 2025-2030.
   2. Per la realizzazione del Piano straordinario è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
   3. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica i progetti, le informazioni e i documenti necessari.
   4. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi (civile, irriguo, di accumulo idroelettrico mediante pompaggio, ambientale, industriale, di laminazione delle piene, ricreativo, ed altro).
   5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.
   6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui al precedente articolo 4.
   7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.5. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.
(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

   1. Al fine di incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario quinquennale, dal 2025 al 2030.
   2. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
   3. Per le finalità di cui al comma 1, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia i progetti, le informazioni e i documenti necessari.
   4. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi.
   5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.
   6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 4.
   7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.6. Ilaria Fontana, Caramiello, Cherchi, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria.».
11.7. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:

TOSCANA

  Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto).

TOSCANA

  Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze).

TOSCANA

  Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

  Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

  Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

TOSCANA

  Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

11.8. Simiani, Vaccari.

  Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:

TOSCANA

  Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto).

TOSCANA

  Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze).

TOSCANA

  Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

  Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

  Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

TOSCANA

  Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

11.9. Simiani, Fossi, Bonafè, Gianassi, Furfaro, Boldrini, Scotto, Di Sanzo.

  Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA

  Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

11.10. Simiani, Fossi, Bonafè.

  Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA

  Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

11.11. Simiani, Fossi, Bonafè.

  Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA

  Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze).

11.12. Simiani, Fossi, Bonafè.

  Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA

  Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

11.13. Simiani, Fossi, Bonafè.

  Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA

  Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

11.14. Simiani, Fossi, Bonafè.

  Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

TOSCANA

  Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto).

11.15. Simiani, Fossi, Bonafè.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

  2-ter. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027.
  2-quater. Le risorse del Fondo di cui al comma 2-ter sono destinate ai Consorzi di bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

   a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

   b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

   c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

   d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-ter.
  2-sexies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025, 2026 e 2027, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) quanto a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-sexies.

  2-septies. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è abrogato.
11.16. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
11.17. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

  1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.01. Morfino, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

  1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.
11.02. Santillo, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

  1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.03. Ilaria Fontana, Caramiello, Cherchi, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

  1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
11.04. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

  1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
  2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

   a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

   b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

   c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

  3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.
  4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
11.05. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.1. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
13.2. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Al fine di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi di Taranto, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
13.5. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo fino alla fine del comma con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.7. Sergio Costa, Cappelletti, Appendino, Ferrara, Pavanelli, Caramiello, Cherchi.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

  2-quater. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.
  2-quinquies. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato.
13.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – presenta annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla chiusura delle fonti inquinanti e alla completa decarbonizzazione e diversificazione industriale dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.
13.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Al fine di assicurare la verifica periodica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari inviano alle Camere una relazione annuale contenente l'utilizzo nel dettaglio delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
13.10. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

  1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la risoluzione della gravità della crisi aziendale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Tavolo tecnico per la definizione di un progetto operativo di riconversione dell'area interessata dagli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. e di reimpiego del personale qualificato idoneo alla transizione ecologica ed energetica. Al tavolo tecnico partecipano il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie e tematiche poste all'ordine del giorno. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
13.01. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per la tutela dei lavoratori delle imprese dell'indotto ILVA)

  1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti di cui all'articolo 13, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo, denominato «Fondo a tutela dei lavoratori dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare un trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso del 2024, per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. e che non rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero abbiano esaurito i limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla individuazione delle aziende interessate, del numero di lavoratori coinvolti nonché delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.
  4. Agli oneri del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
13.02. Barzotti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in A.S.»)

  1. Al fine di preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto della Società ILVA s.p.a. in a.s., è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo, denominato «Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA», con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Le risorse del Fondo sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in a.s.
  3. Il Fondo prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nell'ambito del regime de minimis, finalizzato a ristorare le eventuali perdite sui crediti commerciali maturati nei confronti delle imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. in a.s. e a ridurre il costo degli interessi da corrispondere in caso di accensione di nuovi mutui.
  4. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce le modalità di attuazione del Fondo, con particolare riguardo alla individuazione delle imprese interessate e all'importo massimo del contributo concedibile.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)

  1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce e per il potenziamento dell'assistenza nel settore della onco-ematologia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.04. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accordo di programma)

  1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

   a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;

   b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;

   c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;

   d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;

   e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;

   f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;

   g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;

   h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;

   i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.
13.05. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)

  1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.06. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure finanziarie per assicurare la sicurezza e la tutela ambientale nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso della Società ILVA S.p.A. in a.s.)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a garantire il più elevato livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente nelle attività di dismissione e smantellamento degli impianti in disuso, anche con riferimento allo smaltimento di sostanze pericolose e materiali speciali.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.07. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in A.S.)

  1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in a.s.», con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2024, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s. siti a Taranto.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del made in Italy e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
13.08. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per la riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto)

  1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto, anche attraverso la bonifica e la riconversione industriale delle aree dismesse, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'Autorità di Sistema Portuale del mare Ionio per il completamento del progetto «Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto». Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.09. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva s.p.a. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società ex Ilva S.p.A. in a.s. e della società Acciaierie d'Italia in a.s.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.010. Barzotti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Zona Franca Urbana SIN di Taranto)

  1. A decorrere dal 1° settembre 2024, è istituita, nei territori del sito di interesse nazionale di Taranto, di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000, la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese attive nel settore manifatturiero che intraprendono una nuova iniziativa economica e stabiliscono la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.011. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a cinque con le seguenti: a otto.
14.1. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

  Sopprimere il comma 1.
*14.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Sopprimere il comma 1.
*14.3. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR) dispone in via cautelativa la limitazione o la sospensione provvisoria delle attività, con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o all'infrastruttura cui è specificatamente riferibile la carenza rilevata. Il CTR dispone le misure da adottare per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti e assegna un termine non superiore ai sei mesi per la trasmissione del rapporto di sicurezza opportunamente adeguato. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti risultino insufficienti, è disposto il divieto di esercizio delle attività.
14.4. Bonelli, Zanella, Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e imminente.
14.5. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non superiore a quarantotto mesi con le seguenti: non superiore a 6 mesi per rimuovere le cause delle carenze individuate dal CTR e.
14.6. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è disposta la limitazione o con le seguenti: è disposto.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: la limitazione di esercizio è disposta con le seguenti: il divieto di esercizio è disposto.
14.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto.
14.8. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria «WHO global air quality guidelines» dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di qualità dell'aria.
14.9. L'Abbate, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare i più elevati standard di sicurezza, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2024, provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società ex ILVA S.p.A. in a.s. Entro il medesimo termine il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
14.10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a cinque settimane con le seguenti: a otto settimane.
14.11. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario)

  1. Il Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2-ter, lettera a), del presente decreto.
  2-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

   b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

   c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».
14.01. Morfino, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)

  1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'Arpa comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente.
14.02. L'Abbate, Caramiello, Cherchi, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

ART. 15.

  Sopprimere il comma 2.
15.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la continuità della misura Nuova Sabatini)

  1. Al fine di garantire la continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 120 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.01. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Disposizioni urgenti in materia di cartolarizzazione)

  1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «ceduti da banche e intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari»;

   b) al comma 2, le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori ceduti, sia persone fisiche che giuridiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7»;

   c) dopo il comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale».
15.02. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Barzotti, Vaccari, Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in ordine al superamento del tetto massimo previsto per le risorse del 5 per mille da destinare agli enti del Terzo settore, nonché in ordine all'integrale erogazione delle somme relative al 20233-01320

   GADDA, FARAONE e DE MONTE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   introdotto in via sperimentale nel 2006 e reso strutturale nel 2015, il meccanismo del «5x1000» è stato concepito per consentire ai cittadini di destinare una parte delle loro imposte agli enti del Terzo settore e alle realtà sociali che fanno del volontariato, della solidarietà sociale, della ricerca scientifica e sanitaria e delle altre attività di interesse generale il proprio obiettivo primario;

   tale strumento è fondamentale sia per garantire sostegno economico a enti che perseguono direttamente finalità di interesse generale sia per promuovere tra i cittadini il senso di partecipazione civica e di solidarietà sociale, permettendo agli stessi di supportare direttamente realtà senza scopo di lucro con finalità di utilità sociale in cui essi si riconoscono;

   la normativa vigente prevede la fissazione di un tetto massimo di risorse che, a prescindere dalle scelte dei contribuenti, può essere destinato al riparto del «5x1000». Superato il quale è previsto che le risorse residue vengano ripartite con un quoziente inferiore al «5x1000». A tal proposito si segnala che per il 2023 il tetto massimo di risorse stanziate è stato fissato in 525 milioni di euro;

   nel 2023, ben 17.249.982 contribuenti (circa 731.000 in più rispetto al 2022) hanno destinato il «5x1000» alle predette realtà, con uno sforamento del tetto massimo che viene stimato tra i 20 e i 30 milioni di euro;

   in assenza di interventi, decine di milioni di euro che i contribuenti hanno destinato ad enti non profit specificamente individuati non verranno erogati, con grave pregiudizio per le volontà espresse dai cittadini e per gli enti beneficiari;

   gli enti non profit rappresentano un modello stabile di sviluppo economico, e svolgono un ruolo cruciale per rafforzare un tessuto sociale messo a dura prova da anni di crisi economiche, sanitarie e sociali e il loro integrale finanziamento – attraverso il pieno rispetto della volontà dei contribuenti – rappresenta una via obbligata anche alla luce dei princìpi di sussidiarietà e di solidarietà sociale al cui rispetto la Costituzione chiama la stessa Repubblica –:

   quali iniziative intenda adottare al fine di garantire l'integrale erogazione delle risorse destinate dai contribuenti al «5x1000» agli enti beneficiari per l'anno 2023 e se non ritenga necessario eliminare o, quantomeno, innalzare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente anche per le successive annualità al fine di rispettare la volontà dei cittadini e salvaguardare uno strumento fondamentale per sostenere la continuità di realtà essenziali per la comunità e il Paese.
(3-01320)


Iniziative di competenza volte a prevedere forme di sostegno per l'acquisto del carburante per le imprese del settore della pesca3-01321

   GATTA e NEVI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   gli imprenditori della pesca subiscono una forte compressione della loro competitività per effetto combinato delle politiche comunitarie volte alla sostenibilità dello sfruttamento degli stock naturali e della presenza di flotte di Paesi terzi che, prive di vincoli e con minori costi, concorrono commercialmente sugli stessi mercati;

   questa condizione si protrae ormai da tempo, determinando l'inefficienza economica delle imprese con conseguenti crisi di liquidità, fronteggiate attraverso il ricorso all'indebitamento mediante affidamenti bancari, particolarmente onerosi ed insostenibili nel medio termine;

   sono apprezzabili gli sforzi fatti dalla recente normativa per sostenere gli oneri creditizi che gravano sul comparto e per sostenere, soprattutto al Sud, investimenti che potranno favorire il rinnovo della flotta peschereccia italiana, soprattutto introducendo motori meno energivori in grado di ridurre il fabbisogno di gasolio, e, contribuendo a raggiungere gli obiettivi legati alla transizione verde a cui il settore è tenuto;

   tuttavia la bassa produttività e gli alti costi alti del gasolio insieme ad altri costi operativi, inducono alla riduzione delle giornate di pesca. Questo genera un rapporto elevato di costi/fatturato che ha effetti sulla produzione, nonché sul salario dei pescatori;

   in tale fase di transizione la misura volta a compensare una parte dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio, più volta adottata negli anni 2022 e 2023, è diventata uno strumento fondamentale per sostenere la capacità delle imprese ittiche di restare sul mercato e di affrontare la transizione;

   nel corso degli ultimi mesi la Camera ha approvato diversi ordini del giorno che impegnavano il Governo a valutare la proroga del credito di imposta per l'acquisto del carburante per l'esercizio dell'attività della pesca, in considerazione dei benefici effetti moltiplicativi che questa misura può generare;

   le prese di posizione adottate in questi mesi dal Ministro interrogato confermano la decisa volontà del Governo di sostenere un comparto che, nella generale crescita dell'agroalimentare nazionale, continua a contrarsi –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a prevedere, in favore delle imprese di pesca, forme di sostegno per l'acquisto del carburante da destinare all'esercizio dell'attività, mediante riproposizione del credito di imposta o altra tipologia di contributi, al fine di evitare l'ulteriore contrazione del settore e il conseguente pericolo che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato.
(3-01321)


Iniziative urgenti di competenza volte al contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura3-01322

   VACCARI, SCOTTO, GUERRA, FORATTINI, MARINO, ANDREA ROSSI, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, SARRACINO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   lo sdegno per la tragica morte del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato morire dissanguato con un braccio mutilato da un macchinario agricolo e abbandonato davanti alla sua precaria abitazione dal proprietario del fondo in cui lavorava, ha riacceso l'attenzione sul fenomeno del caporalato in agricoltura;

   l'episodio si è consumato in provincia di Latina, dove da anni una numerosa comunità di cittadini di origine indiana lavora nei campi in condizioni di grave sfruttamento, ma il fenomeno del grave sfruttamento e dell'illegalità nelle attività agricole è un fenomeno che si registra in diverse aree del Paese dove, troppo spesso, vengono utilizzati e discriminati lavoratori stranieri regolari e irregolari;

   è necessaria una nuova strategia in materia di tutela del lavoro e della sicurezza che vada oltre i limiti dei recenti interventi legislativi proposti dal Governo, o misure di vecchia data illogiche come la Bossi-Fini, basata sui flussi programmati e sul presupposto che un datore di lavoro possa realisticamente stabilire un rapporto di collaborazione lavorativa con un lavoratore mai incontrato;

   in tale ottica, va segnalata la denuncia delle organizzazioni sindacali relativa alla prolungata mancata convocazione del tavolo sul caporalato;

   come noto, la legge n. 199 del 2016 ha disposto, nell'ambito della rete del lavoro agricolo di qualità la sua articolazione in sezioni territoriali e l'attribuzione alla cabina di regia del compito di definire appositi indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio;

   mentre si registra un notevole ritardo nella diffusione e reale operatività delle sezioni territoriali in tanta parte del territorio nazionale, a tutt'oggi non risultano adottati i suddetti indici di coerenza;

   i suddetti indici, laddove rafforzati nella loro cogenza, ad esempio facendoli assurgere a requisito per l'accesso ai benefici pubblici, rappresenterebbero un formidabile deterrente rispetto a pratiche di grave sfruttamento che caratterizzano alcune realtà del settore agricolo –:

   quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di definire una nuova e credibile strategia di contrasto del lavoro irregolare e del grave sfruttamento in agricoltura, favorendo in particolare un sollecito completamento delle citate articolazioni territoriali della cabina di regia, nonché l'elaborazione degli indici di coerenza di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014.
(3-01322)


Iniziative di competenza volte al contrasto del caporalato in agricoltura3-01323

   CARAMIELLO, BARZOTTI, SERGIO COSTA e CAROTENUTO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il 17 giugno 2024, Satnam Singh, bracciante agricolo di 31 anni è morto a seguito di grave incidente sul lavoro per il quale non è stato soccorso ma abbandonato alle porte della sua abitazione; il bracciante è morto per una gravissima emorragia, ma avrebbe certamente potuto salvarsi se curato in tempo;

   quello di Satnam è solo l'ultimo gravissimo atto del caporalato in Italia, un fenomeno ancora molto lontano dall'essere risolto, basti solo pensare che il datore di lavoro dello stesso Satnam risulta indagato (e impunito) da oltre cinque anni proprio per reati di caporalato;

   il «VI Rapporto agromafie e caporalato» stima che nel solo settore primario ci siano almeno 230 mila lavoratori irregolari, pari a un quarto del totale della forza lavoro del settore; inoltre le 55 mila donne occupate oltre allo sfruttamento lavorativo soffrono – spesso – anche quello sessuale;

   i fenomeni più gravi coinvolgono immigrati irregolari, più facili da ricattare e sfruttare, anche a causa della legge Bossi-Fini che, legando il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, fornisce agli imprenditori un enorme potere di ricatto;

   uno dei fattori che contribuiscono al fenomeno del caporalato è la diffusione degli insediamenti abusivi dei migranti, che, secondo il rapporto 2022 sulle condizioni abitative dei migranti impiegati nel settore agroalimentare, sono circa 150, ospitano 10 mila lavoratori agricoli, e si trovano in particolare nelle regioni del Sud (21 comuni su 36), con insediamenti che spesso esistono da oltre vent'anni;

   per sostituire tali ghetti con nuove strutture e garantire dignità per questi lavoratori, sono stati stanziati 200 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed individuata una mappatura delle aree che necessitano di interventi più urgenti; ma ad oggi tali fondi non sono stati toccati;

   il progetto di sostituzione dei ghetti era stato avviato dal precedente Governo ma non è stato portato avanti dall'attuale, mettendone così a rischio la concreta realizzabilità, considerando tempi e modi di spese delle risorse legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   nel frattempo, con due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2024, è stato nominato dal Ministero dell'interno (e non da quello del lavoro) un Commissario straordinario per superare gli insediamenti abusivi –:

   se intenda combattere concretamente il fenomeno del caporalato nel nostro Paese, con particolare riguardo al settore agroalimentare, indicando, per quanto di competenza, il percorso che il Governo intende seguire a tal fine, anche in relazione al superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli.
(3-01323)


Conclusioni dell'incontro con le parti interessate relativo all'applicazione del decreto ministeriale sulla pesca sportiva e ricreativa con il palangaro3-01324

   PASTORINO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'emanazione del decreto ministeriale «Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro» ha suscitato una forte protesta che si sta allargando sull'intero territorio nazionale, interessato in tutta la sua lunghezza da coste e antiche tradizioni di pesca;

   il provvedimento, come segnalato in occasione della discussione dell'interrogazione a risposta immediata n. 3-01148 presentata dall'interrogante, prevede rilevanti limitazioni nella pesca sportiva con palamiti: il numero massimo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto è stato ridotto da duecento a cinquanta, qualunque sia il numero delle persone presenti;

   tale restrizione dovrebbe contrastare la pesca illegale che, tuttavia, non ne viene minimamente danneggiata e che non può e non deve essere accostata alla pesca sportiva e ricreativa. In realtà, come noto, per intensificare la lotta alle attività illegali in mare si dovrebbero innanzitutto rafforzare i controlli, anche notturni, nonché il contrasto all'abusivismo, a partire dalla vendita e dall'acquisto illegale del pesce;

   invece, la scelta ministeriale decreta, seppur non esplicitamente, la fine di una tradizione della cultura marinara propria delle coste italiane e avrà improvvide ricadute sul ciclo economico collegato, punendo ad avviso dell'interrogante in maniera indiscriminata migliaia di persone che hanno sempre praticato questo sport nel rispetto delle regole e soprattutto dei fondali e delle risorse ittiche;

   a opporsi al decreto, oltre ai pescatori sportivi, ci sono anche le regioni che sollevano importanti criticità e avanzano la richiesta di rivisitare il decreto. L'interrogante, in occasione del citato question time, ha proposto l'apertura di un tavolo congiunto con le associazioni e le federazioni di pesca sportiva, al fine di giungere a una soluzione che permetta di mantenere in vita l'ormai radicata tradizione della pesca ricreativa con il palangaro e, al contempo, individuare misure, puntuali ed efficaci, necessarie per il contrasto della pesca illegale;

   il 6 maggio 2024 è stata convocata presso il Ministero dell'agricoltura una riunione congiunta per un tavolo di confronto sugli esiti dell'applicazione del decreto ministeriale, con la partecipazione della Federazione italiana pesca e attività subacquee, che conta circa 2 milioni di pescatori sportivi e ricreativi, e delle sigle in rappresentanza dei pescatori professionisti –:

   a quali conclusioni sia giunto a seguito del confronto tenutosi il 6 maggio 2024 e se siano seguiti ulteriori incontri sul tema, eventualmente con quali esiti.
(3-01324)


Iniziative volte al sostegno delle imprese agricole del Piemonte in relazione ai recenti eventi calamitosi3-01325

   MOLINARI, BENVENUTO, GIACCONE, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, MACCANTI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIAGONI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   sono 272 gli eventi climatici estremi, praticamente 40 al giorno, tra nubifragi, grandinate e tempeste di vento che hanno colpito l'Italia nell'ultima settimana con centinaia di ettari di colture finiti sott'acqua;

   forti raffiche di vento associate ad abbondanti precipitazioni, pioggia o grandine, hanno provocato danni molto ingenti a coltivazioni e strutture alle aziende agricole piemontesi, in particolare nelle province di Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e nel Canavese;

   in alcune zone è andato perso anche il 100 per cento del raccolto, azzerando un intero anno di lavoro in un'annata già fortemente compromessa da continui episodi di maltempo che hanno ritardato i lavori in campo; la caduta della grandine nelle campagne è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni;

   a essere colpite sono state soprattutto le coltivazioni di grano, orzo, mais, barbabietole, girasole, nonché si sono verificati danni agli impianti di irrigazione e alle strutture. Interi campi di grano, non trebbiati, sono ormai irrecuperabili; hanno subìto danni anche molti impianti di nocciolo, danni che rischiano di ripercuotersi anche nelle stagioni successive;

   ci si trova di fronte anche al rischio che l'eccesso di acqua provochi il fenomeno cosiddetto «cracking» cioè «spacco» che si verifica quando, in fase di maturazione, ci sono piogge molto intense e umidità atmosferica elevata rendendo di fatto il prodotto non commercializzabile con le conseguenti perdite economiche per le imprese agricole;

   le imprese agricole sono in prima linea nel vedere e misurare sul campo gli effetti dei cambiamenti climatici. L'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con periodi di siccità alternati a manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi causando ingenti perdite alla produzione agricola;

   polizze assicurative e i fondi mutualistici rappresentano al momento gli unici strumenti reali di difesa passiva e di ristoro agli agricoltori per i danni subiti dal manifestarsi di eventi climatici avversi;

   la regione Piemonte si è già attivata per chiedere al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza per il ristoro dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati nonché per i danni alle infrastrutture e strutture pubbliche e private e alle attività economiche e produttive –:

   quali provvedimenti intenda adottare, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Piemonte, al fine di sostenere le imprese agricole colpite, già provate da anni di avversità, per favorire la loro ripresa economica e produttiva nonché per sostenere il comparto agricolo.
(3-01325)


Iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura3-01326

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   il ricambio generazionale nel settore agricolo rappresenta un obiettivo strategico del nostro Paese;

   i dati del censimento 2020 segnalavano che, sul totale delle aziende agricole, l'Italia è tra i Paesi dell'Unione europea con la quota minore di giovani imprenditori impegnati nel settore, pari al 9,3 per cento, contro il 18,2 per cento della Francia, il 14,9 per cento della Germania e l'11,9 per cento della media degli Stati membri;

   secondo il Rapporto giovani e agricoltura dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), pubblicato ad aprile 2024, le imprese agricole guidate da giovani rappresentano oggi il 7,5 per cento del totale, concorrendo tuttavia al 15 per cento dell'economia del settore, dimostrando dunque dinamicità ed efficienza superiori alla media, oltre a una propensione allo sviluppo di filiere di qualità;

   il rapporto citato segnala inoltre che, al 31 dicembre 2023, le imprese agricole condotte da under 35 iscritte nei registri delle camere di commercio ammontavano a 52.717, in calo dell'8,5 per cento rispetto al 2018, con una flessione dovuta in larga parte alla crisi demografica in corso;

   il 1° luglio 2024, il Ministro interrogato e il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno presenziato alla firma dell'accordo tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che permetterà di destinare a giovani imprenditori agricoli i terreni sottratti alle mafie, dietro la corresponsione di un canone agevolato –:

   quali ulteriori iniziative intenda assumere per favorire l'ingresso dei giovani nel settore agricolo.
(3-01326)


Prospettive in ordine allo sviluppo di una filiera integrata in ambito cerealicolo tra Italia e Algeria, alla luce dell'accordo sottoscritto fra Bonifiche Ferraresi S.p.a. e il Fondo nazionale di investimento algerino3-01327

   FOTI, MALAGUTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CERRETO, ALMICI, CARETTA, CIABURRO, LA PORTA, LA SALANDRA, MARCHETTO ALIPRANDI e MATTIA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'azione del Governo italiano per realizzare una cooperazione più stretta nell'ambito del dialogo con l'Africa, anche nell'ottica del «Piano Mattei», rappresenta una delle novità geopolitiche più interessanti nello scenario di questi ultimi mesi;

   il 6 luglio 2024, in occasione di una missione diplomatica del Ministro interrogato in Algeria, è stato siglato un accordo tra Bonifiche Ferraresi S.p.A. ed il Fondo nazionale di investimento (Fni) algerino, accordo realizzato nella piena autonomia delle parti;

   l'incontro ed il suo importante esito, centrale per la diplomazia ed il soft power italiano, fanno seguito allo sviluppo delle relazioni internazionali tra Italia ed Algeria, il cui culmine è stato raggiunto nello storico G7 di Savelletri (Brindisi) in cui il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, Presidente di turno del G7, ha ulteriormente sviluppato le relazioni con l'Algeria in un fondamentale incontro bilaterale col Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune;

   l'accordo del 6 luglio 2024, firmato alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida e dell'omologo algerino, il Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, Youcef Cherfa, è una base fondamentale per realizzare una vera e propria sinergia diplomatica per affrontare in modo condiviso i temi della sicurezza alimentare;

   il progetto – dal valore di 420 milioni di euro, esclusivamente di capitale algerino, mentre l'Italia metterà per proprio conto il know how necessario – mira a sviluppare una filiera integrata seme-prodotto finito in ambito cerealicolo per una produzione interamente destinata al mercato locale;

   l'iniziativa rappresenta il più importante investimento italiano in un progetto di agricoltura rigenerativa ad alta tecnologia nell'area del Mediterraneo del Sud, prevedendo una concessione di 36.000 ettari nella provincia di Timimoun in territorio algerino a partire dal 2024 in più fasi e con piena entrata a regime nel 2028;

   il progetto, oltre alla creazione di posti di lavoro, prevede il trasferimento di conoscenze e la realizzazione di opere infrastrutturali sul suolo algerino, perseguendo la finalità di sviluppo e cooperazione propria del «Piano Mattei» –:

   se il Ministro interrogato intenda delineare il contenuto del progetto sottoscritto con i partner algerini e se intenda spiegare quali conseguenze positive questo progetto possa comportare per l'Italia e per l'Algeria.
(3-01327)


Iniziative di competenza volte all'individuazione di risorse aggiuntive per la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'incremento del potere d'acquisto degli stipendi e all'eliminazione dei tetti alla spesa per il personale3-01328

   ZARATTI, MARI, ZANELLA, BORRELLI, BONELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI e PICCOLOTTI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il Documento di economia e finanza non ha previsto risorse aggiuntive, oltre quelle stanziate dalla legge di bilancio per il 2024, per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici del triennio 2022-2024, dove, a fronte di una crescita del costo della vita registrata nel medesimo triennio di oltre il 17 per cento (indice dei prezzi al consumo al 15 per cento), il Governo ha riconosciuto un incremento nominale medio tra personale del comparto e della dirigenza del 5,78 per cento;

   l'ultimo Documento di economia e finanza del Governo ha confermato l'andamento della spesa per il personale dell'ultimo decennio, rimasta invariata rispetto ai livelli del 2011, con costanti riduzioni nei periodi di blocco della contrattazione e leggeri aumenti nominali corrispondenti con la sottoscrizione dei contratti collettivi 2016-2018 e 2019-2021;

   le risorse per la valorizzazione professionale del personale in forza alle pubbliche amministrazioni risultano limitate e costrette da numerosi vincoli che ne impediscono il potenziale, dai tetti di spesa ai fondi per la contrattazione decentrata ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ai limiti per la spesa del personale degli enti locali ex decreto-legge n. 34 del 2019, passando per le limitate, straordinarie risorse previste per le progressioni verticali in deroga ex decreto-legge n. 80 del 2021;

   le opportunità di modernizzazione e trasformazione del Paese possibili anche grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza rischiano di non essere colte per via della strutturale carenza di organico delle pubbliche amministrazioni, in particolare del sistema delle autonomie locali di maggiore prossimità come i comuni, e per le mancate riforme come per le province dopo il riordino previsto dalla legge n. 56 del 2014 e che si trovano nella condizione di non poter svolgere le ordinarie funzioni amministrative e di servizio alla cittadinanza per carenza di personale;

   l'aumento dell'orario di lavoro che si determina più o meno surrettiziamente attraverso iniziative normative che prevedono benefici fiscali e incentivano le prestazioni orarie aggiuntive o istituti come quello dello straordinario ha conseguenze negative sullo stato di salute e di benessere psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per individuare le risorse aggiuntive necessarie per un rinnovo contrattuale che garantisca un adeguato incremento del potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici e, contestualmente, per sopprimere i tetti al salario accessorio e alla spesa del personale delle amministrazioni pubbliche liberando così risorse e permettere una adeguata valorizzazione del personale attraverso la contrattazione decentrata, procedendo anche alla proroga termini e rifinanziamento delle progressioni verticali in deroga.
(3-01328)


Chiarimenti circa le risorse da stanziare per un adeguato finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario3-01329

   D'ALESSIO, BONETTI, BENZONI, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   il 13 luglio 2024 entrerà in vigore la legge n. 86 del 2024 contenente disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata;

   l'articolo 3 demanda l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni ad uno o più decreti legislativi, senza però prevedere un contestuale o adeguato finanziamento degli stessi;

   tuttavia, l'attribuzione alle regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è espressamente subordinata alla previa determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra Stato e singole regioni per la realizzazione della loro autonomia differenziata;

   vi è, quindi, un rapporto diretto tra il processo di definizione e finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei fabbisogni e dei costi standard da riconoscere agli enti territoriali, anche ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 42 del 2009;

   tuttavia, la legge in esame, da un lato, all'articolo 8, stabilisce che le intese dovranno essere trovate «in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio», mentre dall'altro, all'articolo 9, stabilisce che da «ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

   la legge di bilancio 2023 ha istituito un'apposita cabina di regia tra i cui compiti vi è quello di predisporre uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni correlati dai costi e fabbisogni standard e ha previsto una segreteria tecnica presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie quale struttura di supporto per la determinazione degli stessi livelli essenziali delle prestazioni;

   la regione Calabria, tramite un atto di indirizzo approvato a maggioranza e per voce del suo stesso presidente Occhiuto, ha chiarito come anche per le materie non livelli essenziali delle prestazioni serva un approfondimento e una preventiva analisi di impatto prima di eventuali formalizzazioni di intese Stato-regioni su ulteriori forme di autonomia;

   il presidente della regione Lazio, Rocca, poi, ha annunciato pubblicamente che non chiederà alcuna forma ulteriore di autonomia per la propria regione finché non verranno definiti i livelli essenziali delle prestazioni, ritenuti assolutamente essenziali per le norme da adottare;

   il Documento di economia e finanza presentato dal Governo pochi mesi fa, peraltro privo di quadro programmatico, dovrà necessariamente essere aggiornato entro poco tempo, sia alla luce delle nuove regole europee sul Patto di stabilità e crescita sia in vista della redazione del prossimo disegno di legge di bilancio –:

   quante risorse saranno stanziate nel prossimo disegno di legge di bilancio per un adeguato finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in vista delle richieste di maggiore autonomia che verranno avanzate da parte delle singole regioni sia per evitare inasprimenti del prelievo fiscale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
(3-01329)