Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Martedì 16 luglio 2024

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:


   La Camera,

   premesso che:

    è stata promulgata la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante «Disposizioni per l'attuazione dall'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», dopo un iter parlamentare caratterizzato da un acceso dibattito;

    essa introduce nel nostro ordinamento la cosiddetta «autonomia differenziata», la quale, come concepita, rappresenta una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo comporta una grave distorsione volta ad alterare profondamente l'equilibrio tra i soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione e che si pone in contrasto con i principi di capacità fiscale, perequazione e coesione di cui all'articolo 119 della Costituzione. Espunge di fatto la categoria «legislazione concorrente» dall'articolo 117, terzo comma, annulla la differenza tra regioni a statuto ordinario differenziato e regioni a statuto speciale, assimilando le due fattispecie, lede il principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, e, ad onta delle pur lodevoli finalità e dei richiami ad alcuni dei principi fondamentali del nostro ordinamento di cui all'articolo 1, comma 1, in assenza di correttivi determinerà la frantumazione dell'unità giuridica ed economica della Repubblica;

    l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi. Gli statuti – che hanno forma di legge costituzionale – stabiliscono ambiti e limiti della autonomia, le singole competenze legislative e amministrative e l'ordinamento finanziario di ciascuna regione. Gli statuti speciali possono attualmente essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali con alcune peculiarità introdotte dalla legge Costituzionale n. 2 del 2001, volte a garantirle la partecipazione degli organi della regione nell'iter legislativo. In tale contesto, la legge n. 86 del 2024 dispone l'applicabilità alle regioni a statuto speciale dell'intero provvedimento attuativo dell'autonomia differenziata. In tal modo esse vedrebbero, di fatto, annullate le ragioni della loro «specialità» – culturali, geografiche, economiche e sociali – riconosciute dalla Costituzione. Surrettiziamente, dunque, attraverso la norma ordinaria in questione a parere dei firmatari del presente atto si annienta la tutela formale e sostanziale che la Costituzione assegna alle regioni a statuto speciale, violando anche la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione. In altri termini si consente l'attribuzione di materie e funzioni alle regioni a statuto speciale con la legislazione ordinaria, in luogo della procedura costituzionale effettivamente prevista dalla Carta;

    la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) – nella loro individuazione, nel loro finanziamento, nella loro erogazione e nella fruizione da parte dei cittadini – nella legge 86 del 2024 così come nelle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 793, lettera c), della legge di bilancio 2023 da essa richiamate, è subordinata agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente o a quelli resi disponibili dalle leggi di bilancio, con ciò subordinando la primaria connotazione sociale e il principio fondamentale di uguaglianza della nostra Carta costituzionale al criterio economico, subordinando l'articolo 3 della Costituzione all'articolo 81, in assenza di qualunque bilanciamento e secondo un ordine di priorità completamente rovesciato rispetto alle pronunce della Corte costituzionale in merito. Si consideri, inoltre che l'articolo 9, comma 1, della legge sull'autonomia differenziata dispone che: «Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

    l'attribuzione di una o più materie, nella loro interezza, concretizza un ulteriore vulnus della legge, in quanto in palese contrasto con la suddivisione delle competenze legislative operata dall'articolo 117 della Costituzione, commi secondo e terzo – l'articolo 116, terzo comma, non può essere «interpretato» nel senso adottato dalla legge, a pena della sua legittimità costituzionale né può l'attribuzione di autonomia ai sensi del medesimo articolo, come autorevolmente sostenuto, essere interpretata in forma espansiva, quasi che non vi siano limiti residuati a tutela della potestà legislativa statale: nell'articolo 117 della Costituzione troviamo tuttora vigenti le disposizioni costituzionali che prevedono che il legislatore statale dispone del potere di disciplinare le materie di competenza esclusiva (secondo comma) e di stabilire i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente (terzo comma, ultimo periodo) e analogamente prevedono gli statuti speciali;

    la norma reca un impianto segnato da nodi politico-tecnici rilevanti, tuttora irrisolti mentre, al contrario, cittadini ed imprese necessitano di un quadro normativo certo per programmare le proprie scelte nell'attività che svolgono, tenuto conto della delicatezza e del vasto ambito di tematiche che il testo va ad investire;

    l'attuazione dell'autonomia regionale non può prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere preliminari a qualsiasi passaggio ulteriore;

    ci si avvia, in modo azzardato, a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria, ma anche in quella strettamente applicativa – incertezza consistente nella mancanza di un quadro articolato e preciso di tutte le risposte legislative, finanziarie ed amministrative da utilizzare in base alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo una volta avviato e che si ripercuoterebbe su scala pluriennale;

    sin dalla fase iniziale – costituito dallo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata – appare logico che dette richieste vengano subordinate alla preventiva valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi e, soprattutto, di diritti, prevedendo l'intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e di regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale;

    sarebbe, altresì, opportuno definire le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui conformare le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate dai tutte le regioni, a tal fine raccordandosi costantemente con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché con tutti gli altri organismi pubblici competenti nelle specifiche funzioni;

    ad avviso dei firmatari del presente atto ciò vale, parallelamente, anche per la procedura di richieste di attribuzione di materie o ambiti di materie e delle relative funzioni non associate ai LEP, che dovrebbe comunque considerare parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica nell'ambito di tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio fondamentale di non discriminazione nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, apparentemente affermati, ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela;

    non soltanto la fase negoziale ma la stessa possibilità di richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia manca del presupposto di una dimostrata o dimostrabile assenza di effetti negativi sia per la regione richiedente che per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili ed economici dei cittadini e delle imprese su tutto il territorio nazionale;

    le carenze della disciplina generale, dai criteri di valutazione ex ante alle modalità di intervento ex post pongono rischi concreti in caso di future problematiche. Il divario tra Nord e Sud e quello all'interno dei diversi territori, di cui l'articolo 119 della Costituzione per effetto del regionalismo differenziato così delineato tende, se possibile, ad inasprirsi, in violazione anche del principio perequativo di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quindi dell'articolo 117 della Costituzione;

    sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia in una lettera inviata al presidente del Comitato LEP, con cui mette in guardia sui rischi per il bilancio pubblico o per prestazioni collegate ai LEP formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio, il cui contenuto pratico rimane a suo avviso in larga parte indeterminato;

    in proposito, si segnala, altresì, che non sono previsti momenti di valutazione ex ante o ex post delle conseguenze delle attribuzioni, in quanto l'autonomia differenziata potrebbe portare a configurazioni molto diverse fra loro e, dunque, ad uno scenario fortemente frammentato, con funzioni differenti e LEP differenti e peso finanziario differente: il caos derivante dalla possibilità che in ciascuna delle 23 materie oggetto di devoluzione si possa determinare una attività legislativa e amministrativa differenziata in ciascuna delle 20 regioni impatterà anche in ordine all'attrattività, già piuttosto bassa, del Paese da parte degli investitori esteri;

    la stessa Commissione europea, nei rilievi di cui al Country Report del 2024 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata potrebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei LEP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti;

    è la Corte dei conti a ribadire che il conseguimento dell'autonomia differenziata debba essere inserito all'interno di un quadro di riferimento unitario e cooperativo che, da una parte, rimandi alla necessaria definizione e al necessario finanziamento dei LEP, dall'altra rinvii alla necessità di una completa perequazione infrastrutturale, necessaria non isolo per colmare le carenze di molte regioni, in particolare del Sud, ma anche all'interno delle regioni più sviluppate, dove talvolta convivono situazioni di marginalità – questione che neppure il decreto-legge cosiddetto «coesione» n. 60 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha risolto e realizzato;

    in conclusione, si deve rilevare con preoccupazione che il sistema concepito, declinato in maniera dettagliata solo in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali da adottare in caso di malfunzionamento dello stesso;

    la legge, peraltro, non assicura che siano al contempo determinati e debitamente finanziati, quindi concretamente attuabili tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e, al contempo, consente l'avvio, anche immediato, delle intese che non concernono materie o ambiti di materie connesse ai LEP;

    non è chiaro quale possa essere il ruolo futuro del Parlamento e del Governo, quindi dello Stato, che dovrebbe invece poterne mantenere il controllo e la regia a garanzia di tutti i cittadini su tutto il territorio;

    acuisce il complesso delle problematiche e dei rischi anzidetti, l'accelerazione impressa all'iter applicativo dell'autonomia differenziata, con la richiesta da parte della regione Veneto di avviare le interlocuzioni con il Governo,

impegna il Governo:

1) al fine di salvaguardare gli obiettivi della rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese e in attuazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, ad astenersi dall'avviare il negoziato previsto dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024 nonché dal procedere, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, della legge in parola, in ordine alle richieste di attribuzione di materie o ambiti di materie e delle relative funzioni fino alla determinazione e al conseguente finanziamento dei LEP di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), unitamente alle modalità di verifica e controllo della loro parità di accesso, erogazione ed uniformità su tutto il territorio nazionale;

2) onde non pregiudicare l'unità giuridica, economica e sociale della Repubblica e al fine di scongiurare lacune o incertezze applicative, ad adottare iniziative volte a prevedere che il trasferimento delle funzioni avvenga successivamente o contestualmente all'adozione di misure organiche di perequazione di cui all'articolo 119 della Costituzione per i territori con minori capacità fiscale e siano previsti efficaci e tempestivi poteri sostitutivi da attivare per prevenire o far cessare fenomeni di disuguaglianza, inefficienza e problematiche rilevate dalla fase di monitoraggio, compresa la revisione e correzione delle intese in corso di attuazione;

3) ad adottare iniziative volte a predisporre, reperendo le risorse finanziarie utili, a tal fine bilanciando l'attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione, preliminarmente alla determinazione dei LEP, l'istituzione di un fondo perequativo a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e dei relativi costi e fabbisogni standard, per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

4) ad adottare iniziative volte a elaborare e a fornire alle Camere una valutazione dell'impatto derivante dalla richiesta di trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie, anche non riferibili ai LEP, sulle altre regioni e, in generale, sul territorio nazionale, anche in ordine alla tutela della potestà legislativa statale di cui alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, considerando di agire per quanto di competenza, per l'istruttoria e la predetta valutazione di impatto, in raccordo con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio e con tutti gli altri organismi pubblici competenti nelle specifiche funzioni;

5) in ordine all'attribuzione di autonomia nelle materie e nelle relative funzioni concernenti la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, il governo del territorio, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, ad avvalersi delle precauzioni di cui agli articoli 2 comma 2, secondo periodo, 3, comma 5, ultimo periodo e 7, comma 1, ultimo periodo della legge n. 86 del 2024 ai fini del mantenimento dell'unitarietà di indirizzo delle politiche pubbliche prioritarie nonché degli strumenti giuridici disposti dal nostro ordinamento a tutela dell'interesse nazionale, dell'unità giuridica e socio-economica della Repubblica e dei principi fondamentali della Costituzione, in modo da garantire il rispetto dei principi di coesione sociale e territoriale, la indispensabile omogeneità nelle predette materie e funzioni socialmente ed economicamente strategiche, mantenere una cornice normativa unitaria onde scongiurare effetti distorsivi, deleteri rispetto ai competitori internazionali e nei contesti di crisi, promuovere univoche, coerenti e lungimiranti pratiche ambientalmente sostenibili, onde ridurre progressivamente l'impatto del cambiamento climatico, a tal fine valutando l'opportunità di escludere l'attribuzione di autonomia nelle predette materie qualora oggetto di procedure di infrazione e pre-infrazione europee pendenti nei confronti del nostro Paese;

6) a provvedere e a vigilare affinché l'attuazione della cosiddetta autonomia differenziata di cui alla legge n. 86 del 2024 non pregiudichi le ragioni culturali, geografiche, economiche e sociali a fondamento della specialità garantita e tutelata dalla Costituzione, ai sensi dell'articolo 116, primo comma, delle regioni a statuto speciale.
(1-00309) «Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Baldino, Santillo, Auriemma, Cappelletti, Fenu, Alifano, Penza, Aiello, Amato, Appendino, Ascari, Barzotti, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Conte, Sergio Costa, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, D'Orso, Fede, Ferrara, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Lomuti, Lovecchio, Morfino, Orrico, Pavanelli, Pellegrini, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Sportiello, Torto, Traversi, Tucci».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   D'ALFONSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   dopo la Decisione C(2023)8654 assunta dall'Unione europea e pervenuta il 18 dicembre 2023, a partire dal 7 marzo 2024 sul sito web del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri è possibile prendere visione della mappa interattiva della «Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027» redatta dallo stesso dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che definisce con precisione quali aree del Paese hanno diritto a vantaggi economici e fiscali e in quale misura;

   osservando il particolare della città di Pescara, si nota da subito che la zonizzazione del territorio comunale presenta evidenti e curiose anomalie ed evidenzia una situazione fortemente discriminatoria tra le diverse aree della città;

   in particolare risultano incluse zone di Pescara notoriamente di pregio, mentre sono state escluse aree più periferiche, chiaramente più bisognose di aiuti di Stato e di incentivi per l'attività imprenditoriale;

   gran parte delle zone individuate, ricadenti nel centro città, per loro natura, non sono qualificabili come aree a vocazione industriale, né come aree di crisi complessa o attrattive di investimenti di tipo industriale;

   la frammentazione del territorio è tale che una via è addirittura suddivisa in ben cinque segmenti, tanto che un metro in più o in meno può fare la differenza tra chi ha diritto ai benefìci e chi no;

   la distribuzione delle aree appare effettuata a macchia di leopardo e si ha la sensazione che non si sia tenuto minimamente conto di quali siano le consistenze economiche delle porzioni di città; a titolo di esempio risulta incluso il lato nord di una via, mentre viene escluso il lato sud della stessa;

   risulta evidente che in alcuni casi se un'azienda è situata sul lato mare di una via può accedere ai vantaggi previsti dalla legge, mentre non vi può accedere se si trova sul lato monte della stessa via, tanto che iniziative imprenditoriali risulterebbero discriminate rispetto ad analoghe iniziative ubicate in aree confinanti, con conseguente violazione del diritto di competere a parità di condizioni;

   i criteri che hanno determinato l'attuale anomalia, l'estrema frammentazione del territorio del comune di Pescara, non sono rinvenibili da alcuno dei provvedimenti istitutivi/modificativi della carta degli aiuti adottata dalla regione Abruzzo né da altra documentazione di pubblico dominio;

   la regione Abruzzo ha adottato la proposta di Carta degli aiuti per l'Abruzzo con la deliberazione di Giunta regionale n. 696/2021 e nelle premesse dell'atto è stata data evidenza solo formale dei criteri adottati per l'individuazione delle nuove zone –:

   se intendano, per quanto di competenza, fare chiarezza sulle scelte operate a seguito della proposta avanzata dalla regione Abruzzo e comprendere se le misure previste siano volte a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate, affinché non sia resa di fatto inutilizzabile un'importante opportunità di sviluppo economico e sociale offerta dalla normativa europea, supportando la regione Abruzzo nel favorire il coinvolgimento della Camera di commercio, Chieti-Pescara e delle realtà associative locali in una riflessione oggettivamente ragionata così da evitare ogni disparità di trattamento e al fine di porre rimedio alla situazione generata dalla Carta con riquadro al Piano strategico per la ZES unica, favorendo il dialogo tra la regione ed il Dipartimento competente del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
(4-03155)

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   GADDA, DE MONTE e DEL BARBA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'apicoltura è un settore industriale rilevante nello sviluppo del sistema agricolo italiano, rappresentando, da un lato, un fondamentale contributo alla proliferazione genetica della flora e, dall'altro, un prodotto di eccellenza mondiale come riconosciuto dai diversi marchi Dop (Denominazione di origine protetta);

   la produzione di miele, pur se diffusa su tutto il territorio nazionale contando all'incirca 75.000 apicoltori per un totale di circa 1.6 milioni di alveari, vede come regioni trainanti il Veneto, la Lombardia, la Toscana e il Piemonte;

   in Lombardia, ad esempio, al 31 dicembre 2022 erano censiti 8.773 apicoltori con 160.555 alveari che vantavano una produzione stimata di circa 9.6 milioni di euro;

   dai dati produttivi medi stimati per regione si evince come la resa per alveare, per le aziende che praticano nomadismo, è di circa 13 kg/alveare per le regioni del Nord e del Centro e di circa 25 kg/alveare per le regioni del Sud e delle Isole. Se ne ricava una media a livello nazionale di circa 18 kg/alveare;

   negli ultimi anni risulta comunque registrarsi un forte calo di produzione, dovuto per lo più a motivazioni esogene al settore, che vede il nostro Paese, per far fronte al proprio fabbisogno, costretto ad importare circa 26.500 tonnellate di miele estero a fronte di una produzione interna di circa 23.000 tonnellate;

   tra i maggiori importatori si riscontrano ingenti flussi provenienti dall'Ungheria e della Romania;

   al dato strutturale è da affiancare una considerazione relativa all'andamento meteorologico che da diversi anni si rileva avverso alla proliferazione delle apicolture a causa dei repentini e sempre più violenti episodi ascrivibili a vario titolo ai cambiamenti climatici;

   nel 2024, ad esempio, l'andamento piovoso in Lombardia ha fatto registrare livelli del tutto anomali nei mesi di aprile e maggio compromettendo quasi totalmente il raccolto di acacia e costringendo gli allevatori a ricorrere massicciamente all'alimentazione di soccorso delle api con una ricaduta significativa sui costi aziendali –:

   se non ritenga, alla luce di quanto esposto, di adottare iniziative di competenza volte a dichiarare lo stato di calamità naturale così da mettere in atto misure idonee a sostenere il settore dell'apicoltura lombardo;

   se non ritenga, al fine di rendere le aziende dell'apicoltura più resilienti ai cambiamenti climatici, adottare iniziative volte ad incentivare lo sviluppo di foraggi per api, la piantumazione di acacia con fioritura tardiva e ricerche finalizzate al miglioramento genetico delle api regine.
(5-02629)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata:


   D'ALESSIO, CARFAGNA, BONETTI, BENZONI, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel mese di marzo 2024, con interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01082, gli interroganti avevano evidenziato la distonia sussistente tra la disciplina delle sanzioni applicabile ai tributi locali e quella relativa ai tributi erariali nell'ipotesi di omesso o tardivo versamento e di omessa o infedele dichiarazione;

   come sottolineato dallo stesso Ministro interrogato, «nel caso dei tributi locali, infatti, al contribuente viene direttamente notificato un avviso di irrogazione delle sanzioni, mentre per i tributi erariali la procedura prevede che l'Agenzia delle entrate prima comunichi al contribuente di avere riscontrato anomalie, e a tal fine lo invita a sanare le irregolarità, e solo successivamente, qualora il contribuente non adempia, dopo i primi 2 avvisi emette un avviso di accertamento con le sanzioni previste dalla normativa»;

   il comune rappresenta l'istituzione più vicina ai cittadini, ma la predetta normativa finisce così per trasformare gli enti locali – e i propri funzionari, loro malgrado – in nemici;

   il Ministro interrogato, in risposta alla menzionata interrogazione, aveva citato il principio della delega al Governo per la riforma fiscale riferito alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, con anche la «facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegino l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali»;

   in tal senso, il Ministro informò il Parlamento come fossero in corso gli approfondimenti istruttori volti a consentire agli enti locali di introdurre istituti che favoriscano l'adempimento spontaneo del contribuente con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, analogamente a quanto già previsto per i tributi erariali –:

   quale sia stato lo sviluppo degli approfondimenti istruttori e quando si preveda che tali aggiornamenti, in un'ottica di equità e di avvicinamento degli enti locali ai cittadini, possano essere finalmente adottati.
(3-01338)


   PELLA, DE PALMA, RUBANO e SALA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   è in corso di attuazione la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «delega al Governo per la riforma fiscale», e allo stato attuale sono stati adottati 14 decreti legislativi delegati, di cui nove sono stati già approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, uno è stato approvato ed è in attesa di essere pubblicato, tre sono all'esame delle Commissioni parlamentari, uno è stato esaminato in via preliminare dal Governo;

   nel mese di settembre 2023 è stata resa nota la bozza di decreto legislativo delegato in materia di tributi regionali e locali, attuativo degli articoli 13 e 14 della delega fiscale. Di tale bozza è stata data notizia sulla stampa per le sue caratteristiche innovative, quali l'adozione di premialità per i contribuenti che adempiono correttamente al proprio dovere o l'incremento del contributo spettante ai comuni per le attività di segnalazione in materia di lotta all'evasione o l'adozione di specifici criteri per esternalizzare le attività di accertamento e riscossione delle entrate, anche tramite la creazione di un albo dei soggetti privati abilitati a effettuare tali attività;

   lo schema prevedeva, inoltre, un'intesa da assumere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 –:

   quale sia lo stato di attuazione degli articoli 13 (piena attuazione del federalismo fiscale regionale) e 14 (revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province) della legge delega di riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111.
(3-01339)


   MARATTIN, FARAONE, GADDA, DE MONTE, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo le ultime stime e previsioni del Governo, nel 2027 la spesa per il sistema pensionistico aumenterà di circa 99,6 miliardi di euro, con un impatto complessivo sui conti pubblici pari a 368,1 miliardi (circa il 15,5 per cento del prodotto interno lordo) contro i 268,5 miliardi di euro di fine 2018;

   già per la fine del 2024 si stima che la spesa pensionistica aumenterà fino a 337,4 miliardi di euro (circa il 15,6 per cento del prodotto interno lordo), con una crescita del 5,8 per cento rispetto al 2023;

   nonostante siano stati utilizzati da una platea estremamente ridotta di lavoratori (tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 a pensionarsi con «quota 102» e «quota 103» sono stati circa 36 mila lavoratori, dei quali meno di 13 mila con «quota 102»), gli istituti di pensionamento anticipato riproposti e introdotti dal Governo sono costati circa 5 miliardi di euro e hanno portato la spesa previdenziale a un totale di 304 miliardi di euro;

   secondo la Ragioneria generale dello Stato dal 2029, qualora si continuasse con il sistema dei pensionamenti anticipati, il peso della spesa sul prodotto interno lordo tenderà ad aumentare fino a raggiungere il 17 per cento del prodotto interno lordo nel 2040;

   secondo organi di stampa il Governo, a causa della carenza di risorse finanziarie, non sarebbe intenzionato a estendere, con il disegno di legge di bilancio per il 2025, le misure già previste con la legge di bilancio per il 2024, confermando come una mera valutazione costi-benefìci sia sufficiente per obbligare al realismo nella gestione dei conti pubblici;

   già nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza del 2023, d'altronde, il Governo, a dispetto degli annunci fatti in campagna elettorale, con cui proponeva pensionamenti ultra-anticipati (per esempio «quota 41») e «l'abolizione della riforma Fornero», ha affermato in maniera inequivocabile come quest'ultima riforma delle pensioni abbia migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo, garantendo una maggiore equità tra le generazioni;

   in tutti i documenti di programmazione approvati dal Governo si fa riferimento a una non meglio precisata riforma complessiva del sistema pensionistico, di cui ancora sono ignoti estensione e contenuti –:

   se non intenda chiarire gli intendimenti del Governo in ordine alla riforma del sistema pensionistico che si intende adottare e agli strumenti finanziari che dovrebbero supportarla, nel quadro dei documenti programmatici approvati dal Governo, nonché se si intendano confermare anche per le annualità successive a quella in corso gli istituti di pensionamento anticipato richiamati in premessa con i relativi effetti finanziari.
(3-01340)


   ZANELLA, GRIMALDI, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   alla vigilia del varo di una manovra finanziaria che si preannuncia complicata e aleatoria la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni, a margine del vertice Nato di Washington, ha ribadito che per mantenere la capacità difensiva del nostro Paese occorre alzare nel 2025 la spesa militare dall'attuale 1,44 per cento all'1,6 per cento del prodotto interno lordo, al fine di portare l'Italia più vicina al traguardo del 2 per cento imposto nel corso del summit Nato 2014 in Galles e raggiunto, ad oggi, solo da nove Paesi su trenta;

   fino ad oggi l'impegno, che si tradurrebbe in un esborso di ulteriori 10 miliardi di euro, è stato affrontato dal nostro Paese secondo un approccio graduale, come confermato dal documento programmatico pluriennale per la difesa 2022-2024;

   nei piani della Presidente del Consiglio dei ministri ci sarebbe anche quello di sostenere il «diritto all'integrità territoriale dell'Ucraina» e di difendere la popolazione civile e le infrastrutture critiche dagli attacchi russi, portando a 1,7 miliardi di dollari nel 2025 l'impegno finanziario per il sistema di difesa aerea Samp-T;

   al fine di sostenere una decisione che appare più ispirata ad un atlantismo ideologico piuttosto che a una valutazione di obiettiva necessità di difesa del Paese, il Ministro della difesa Crosetto ha annunciato che si farà portatore presso la Commissione europea della richiesta, peraltro già avanzata a quella uscente, «di interpretare come fattore rilevante gli investimenti per la difesa e quindi di escluderli dal patto di stabilità», ma ciò sarebbe incompatibile con le nuove deroghe approvate dalle istituzioni europee nell'ambito della riforma della governance e riservate ai Paesi altamente indebitati, che impedirebbero al nostro Paese il ricorso all'extra deficit, esponendolo ad un'ulteriore procedura d'infrazione;

   le suddette decisioni, a giudizio degli interroganti, sono irrealistiche alla luce della dimensione finanziaria delle stesse e arrivano in un contesto di politiche di bilancio controverse, caratterizzate da tagli significativi in altri settori di intervento, quali la salute, la scuola, l'università, la ricerca, il lavoro, i servizi sociali essenziali, il contrasto alla povertà e le infrastrutture, e sembrano contraddire le dichiarazioni del Governo sulla priorità data al sostegno alle famiglie e allo sviluppo del Meridione –:

   come il Governo ritenga di onorare i suddetti impegni che la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha assunto sul piano internazionale senza compromettere ulteriormente la grave situazione di deficit in cui versa l'Italia e, allo stesso tempo, confermare nel disegno di legge di bilancio per il 2025 le misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese, evitando, così, di vanificare l'effetto di quelle destinate a scadere a fine anno.
(3-01341)


   FENU, LOVECCHIO, GUBITOSA e RAFFA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   Istat ha recentemente pubblicato i risultati relativi agli effetti dei principali provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle società di capitale introdotti nella legge di bilancio per il 2024;

   in particolare, l'analisi ha avuto ad oggetto la maggiorazione del costo del lavoro in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione dell'incentivo alla capitalizzazione denominato aiuto alla crescita economica (il cosiddetto Ace);

   nel complesso, gli effetti di cassa sulle imprese sono fortemente negativi;

   secondo Istat, l'introduzione della deduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale interesserà solo il 5,6 per cento delle imprese;

   di contro, il 25,3 per cento delle imprese risulterà svantaggiato dalla soppressione dell'aiuto alla crescita economica, attraverso l'eliminazione della deducibilità della remunerazione figurativa del capitale proprio (nuove azioni e autofinanziamento);

   in sostanza, le modifiche normative introdotte si traducono, per le imprese che non potranno più beneficiare dell'aiuto alla crescita economica, in un aumento dell'aliquota effettiva Ires;

   il meccanismo incrementale dell'aiuto alla crescita economica, infatti, garantiva un abbattimento crescente nel tempo del carico fiscale, in particolare per le imprese innovative, della manifattura, dei servizi, nonché per le imprese di minore dimensione (con fatturato fino a 2 milioni di euro);

   inoltre, lo studio attesta come il beneficio fiscale per l'assunzione di giovani sarà nel 2024 inferiore rispetto al 2023;

   in precedenza, all'esito dell'aggiornamento delle stime sui conti delle amministrazioni pubbliche relative al primo trimestre del 2024, lo stesso istituto aveva messo in rilievo l'aumento della pressione fiscale nel primo trimestre 2024 di 0,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2023, passando dal 36,3 per cento al 37,1 per cento;

   i dati riportati da Istat preoccupano non poco ai fini della crescita e del consolidamento patrimoniale delle imprese, anche in considerazione del complesso di restrizioni messo in atto dal Governo sul piano fiscale: si pensi alla riduzione degli incentivi fiscali per l'innovazione dei processi produttivi, alle complessità del piano «Transizione 5.0» (peraltro ancora non avviato), alle limitazioni relative ai crediti d'imposta e, ancora più in generale, alla previsione di macchinose misure fiscali (si pensi, da ultimo, al concordato preventivo biennale) dagli effetti imprevedibili e di scarso, se non del tutto inesistente, sostegno alle imprese –:

   se non ritenga opportuno rivalutare la reintroduzione dell'aiuto alla crescita economica per favorire il finanziamento delle imprese attraverso il capitale proprio ed evitare la raccolta di capitali a debito.
(3-01342)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta immediata:


   MANES. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la casa circondariale di Brissogne-Aosta rappresenta l'unico istituto di pena presente in Valle d'Aosta. Attualmente la struttura presenta, soprattutto, una carenza di organico strutturale al funzionamento della stessa;

   il problema maggiore è rappresentato dalla carenza di personale qualificato. In particolare, delle 16 unità di personale previste del comparto funzioni centrali, attualmente ve ne sono solamente 3, di cui nello specifico: un educatore, un contabile di area II e un assistente amministrativo sempre di area II (ossia personale non laureato);

   da organi di stampa si è appreso che a conclusione del 183esimo corso allievi della polizia penitenziaria, 1.704 nuovi agenti entreranno in servizio sul territorio nazionale, di cui 17 sono stati assegnati alla casa circondariale valdostana. Inoltre l'interrogante è a conoscenza che a settembre 2024 dovrebbero essere assegnati 2 educatori di nuova assunzione;

   purtroppo, rimane ancora carente l'ambito socio-sanitario, tenuto conto infatti che l'80/90 per cento dei detenuti presenti ha dipendenza da droga, farmaci e alcol e manca una figura stabile di uno psicologo appartenente all'azienda sanitaria locale in struttura;

   non si può poi non sottolineare la carenza strutturale di funzionari contabili e di agenti di polizia (la struttura ne ha persi 13 per trasferimento ordinario e ne sono arrivati 16, di cui 4 donne, però tutti di nuova assunzione e quindi privi di esperienza); ma è soprattutto sulla tematica dei funzionari contabili la situazione più delicata, in quanto, attesa l'esistenza del «Piano di azione triennale di cassa ammende» per la Valle d'Aosta e del protocollo del Ministero competente con la regione Valle d'Aosta, è evidente che l'istituto deve avere un'adeguata gestione contabile;

   sarebbero quindi necessarie maggiori risorse di unità di personale aggiuntivo per assicurare condizioni lavorative in sicurezza, tenuto anche conto che la più grande criticità è rappresentata dal fatto che l'istituto è molto isolato con una situazione della logistica non ottimale e che è poco appetibile come sede lavorativa per l'alto costo della vita in Valle d'Aosta –:

   quali iniziative il Governo intenda urgentemente adottare al fine di migliorare la situazione della casa circondariale di Brissogne/Aosta, tanto con riferimento all'assunzione di funzionari contabili all'interno della struttura, quanto per le eventuali misure incentivanti da prevedersi a favore del personale, affinché sia possibile una concreta e immediata scelta di tale struttura da parte del personale in graduatoria di cui al 184esimo corso e del personale già in servizio.
(3-01335)


   GIANASSI, SERRACCHIANI, DI BIASE, SCARPA, LACARRA, ORLANDO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nella giornata di ieri un altro detenuto è stato trovato morto suicida nella sua cella della casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia; dall'inizio del 2024 già 56 persone hanno deciso di togliersi la vita sotto la custodia dello Stato; a questo tragico bilancio si debbono aggiungere 6 agenti di polizia penitenziaria e altri morti deceduti per altre cause;

   si è in presenza di una gravissima crisi del sistema penitenziario, esasperata dall'ondata di caldo che sta colpendo il Paese, evento, purtroppo, del tutto prevedibile, ma che rende ancora più insopportabile per chi è detenuto, ma anche per chi in carcere lavora, il sovraffollamento, la mancanza di servizi essenziali, la carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria; si rischia di porre in discussione i diritti fondamentali della persona e di compromettere la funzione di reinserimento sociale che la Costituzione indica come coessenziale all'esecuzione delle pene;

   il decreto-legge del Governo per l'emergenza negli istituti di pena si sta rivelando del tutto insufficiente: da quando le misure sono in vigore non si sono infatti arrestati né i suicidi, né le rivolte e le proteste nelle carceri – ne sia un esempio tra tanti quello di Sollicciano –, né si è aggredito il sovraffollamento o affrontata l'emergenza caldo, che sta rendendo gli istituti luoghi disumani in cui scarseggia addirittura l'acqua;

   continuano a mancare misure per il reclutamento di personale della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale, mediatori culturali e psicologi, personale sanitario medico specialistico e le misure per le comunità non entreranno in vigore che tra sei mesi, come denuncia anche la Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà –:

   se il Ministro interrogato non ritenga urgente predisporre misure immediate al fine di fronteggiare l'emergenza nel sistema dell'esecuzione della pena, garantendo un adeguato approvvigionamento idrico, disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto, intervenendo, anche con procedure straordinarie, per immissioni di personale idoneo a intervenire in base alle condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche e ad altre forme di fragilità, anche provvedendo a strumenti per una climatizzazione degli ambienti accettabile per minime condizioni di lavoro del personale e detentive, di incentivazione per il personale in virtù delle eccezionali condizioni di lavoro, nonché favorendo, per quanto di competenza, il ricorso a misure immediatamente decongestionanti, quali le misure alternative al carcere e l'aumento della detrazione della pena ai fini della liberazione anticipata, anche in risposta all'appello dei sindacati e dei Garanti.
(3-01336)


   LUPI, ROMANO, ALESSANDRO COLUCCI, BICCHIELLI, CAVO, BRAMBILLA, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, si trova da oltre due mesi in stato di arresto domiciliare, confermato giovedì 11 luglio 2024 da un'ordinanza del tribunale del riesame di Genova;

   una lettura organica e non selettiva del dettato costituzionale imporrebbe di valutare, nel necessario bilanciamento rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari restrittive della libertà, una pluralità di fattori in gioco, connessi alle presunte condotte contestate e alla libertà personale, ma anche all'esigenza di buon andamento dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) e di continuità nel funzionamento degli apparati pubblici, al rispetto della volontà popolare democraticamente espressa e ai diritti dei terzi che verrebbero coinvolti da una non considerazione dei due elementi precedenti (articoli 48 e 51 della Costituzione), oltreché, ovviamente, al principio di non colpevolezza (articolo 27 della Costituzione);

   come ampiamente riportato dagli organi di informazione, il tribunale del riesame ha motivato il rigetto della revoca degli arresti domiciliari con l'argomentazione secondo cui il presidente Toti non avrebbe compreso le accuse contestategli – in particolare l'asserita natura illecita delle proprie condotte, delle quali il presidente Toti ha sempre rivendicato la correttezza – con ciò minando tanto il diritto di difesa quanto la presunzione di non colpevolezza, giacché il ragionamento sotteso all'ordinanza del riesame è che l'unica possibilità di ottenere la revoca dell'arresto preventivo sia quella di aderire alle tesi interpretative dell'accusa senza possibilità di professare la propria innocenza;

   il 12 luglio 2024, due membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, Isabella Bertolini e Claudia Eccher, hanno richiesto «l'apertura di una pratica per verificare se sussistono a carico dei magistrati, componenti del collegio, profili di illecito disciplinare per abnormità, illogicità della motivazione ed emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge» –:

   se non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di iniziative ispettive, alla luce di quanto segnalato in premessa.
(3-01337)

Interrogazione a risposta scritta:


   BENVENUTO e MACCANTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   come riportato da fonti di stampa la Corte d'appello di Torino ha assolto dall'accusa di maltrattamenti una coppia originaria della Romania e proveniente da un campo nomadi, accusata di aver picchiato le tre figlie. Secondo i giudici, la violenza dei genitori nei confronti delle bambine non rappresenta in questo caso un reato, perché il «contesto» e le esperienze di vita avrebbero portato la coppia a credere che «l'unico strumento disponibile per garantire ordine e disciplina in famiglia» fosse la violenza;

   la storia familiare inizia nel 2016 quando, nell'ambito di un progetto del comune, la madre e i quattro figli (tre bambine e un bambino) lasciano il campo nomadi per stabilirsi in un alloggio a Torino, dove il padre va a fare visita di tanto in tanto. Poche settimane dopo, un'operatrice sociale nota che la donna ha una ecchimosi all'altezza dell'occhio e raccoglie la confidenza di una delle bambine, secondo la quale il padre avrebbe nuovamente aggredito la moglie. Dopo una serie di accertamenti, inizia il processo a carico dei genitori, accusati di maltrattamenti nei confronti delle bambine. La sentenza di primo grado si chiude nel 2021 con la condanna di entrambi i coniugi a due anni e sei mesi;

   come dinanzi esposto, in appello la decisione viene ribaltata. La Corte ha preso atto che nessuno ha mai visto sulle bambine segni di violenza e ha concluso che «l'intensità delle percosse non fosse elevata». Le maestre hanno anche dichiarato che a scuola le bimbe si presentavano vestite e pulite. L'accusa di maltrattamenti è però caduta per l'aspetto psicologico. Dopo che la difesa ha evocato «l'abituale contesto violento dei campi rom», i giudici hanno richiamato «le peculiari condizioni del contesto familiare» sostenendo che ci fossero «notevoli dubbi sulla coscienza e la volontà degli imputati» di commettere un reato. Secondo la Corte, il padre e la madre «sapevano assumere anche quel ruolo di genitori amorevoli che, in quanto tale, non è compatibile con la consapevolezza di sottoporre le bambine a un regime di vessazioni». Due persone che, per formazione e impostazione mentale, «consideravano il metodo delle percosse come l'unico disponibile». Senza volerlo, l'imputata aveva addirittura confessato: «Io le sculacciavo quando erano discole, ma non perché sono una mamma cattiva: è per quello che facevano»;

   la pronuncia de quo ad avviso degli interroganti si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata, dove in casi non dissimili si è addirittura arrivati alla condanna ad un anno e sette mesi di reclusione di un genitore che aveva schiaffeggiato la figlia;

   a parere degli interroganti nulla può giustificare violenze e maltrattamenti perpetrati ai danni di minori, ed è importante che sia fatta luce e giustizia vera su questa vicenda deprecabile, perché sia chiaro che nel nostro Paese atteggiamenti simili non possono essere tollerati in alcun modo –:

   se e quali iniziative di carattere normativo ritenga opportuno adottare per risolvere le criticità esposte in premessa onde scongiurare il grave impatto dell'allarmante fenomeno criminale della violenza in famiglia.
(4-03152)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

X Commissione:


   BENZONI e RICHETTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si apprende da articoli di stampa, il 12 giugno 2024, la ex «Bellco» – attualmente «Mozarc Medical» del gruppo Medtronic, una delle aziende più importanti del distretto biomedicale modenese – avrebbe comunicato alle sigle sindacali di essere in procinto di chiudere la parte produttiva dello stabilimento di Mirandola (Modena), mantenendo solo le attività di ricerca e sviluppo;

   a rischio, dunque, i posti di lavoro di circa 350 dipendenti su 500 totali, in un settore storicamente di assoluta eccellenza che era riuscito a rimettersi in piedi con enormi difficoltà a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nel 2012;

   dall'annuncio, i sindacati hanno subito proclamato lo sciopero con lo scopo di porre l'attenzione sulle decisioni dei vertici aziendali, ritenute «scellerate», per un'azienda di grandi dimensioni e dalle enormi potenzialità che attualmente produce filtri e dispositivi per il trattamento delle patologie renali;

   il 9 luglio 2024 si è tenuta, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, una prima parte del tavolo nazionale di salvaguardia per la vertenza Mozarc Medical in presenza di vari organi istituzionali, dei vertici dell'impresa, dei rappresentanti di Confindustria Emilia Centro, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori. Secondo quanto comunicato dalla regione Emilia-Romagna, in tale occasione sarebbe stata definita – con la condivisione e il supporto del Ministero – una reindustrializzazione del sito così da garantirne la continuità produttiva e i livelli occupazionali;

   è stato infine, annunciato che il tavolo si terrà nuovamente il prossimo 17 settembre 2024, con un secondo incontro al termine del quale si auspica che emergeranno con chiarezza tempi e dettagli del percorso di reindustrializzazione –:

   quali soluzioni concrete intenda proporre nella sede di confronto con le parti – anche in vista del prossimo tavolo di settembre – al fine di rilanciare il sito e tutelare i livelli occupazionali e la qualificazione del distretto biomedicale modenese.
(5-02631)


   POLIDORI e SQUERI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'apertura alla globalizzazione e la tendenza consumeristica a concentrarsi sul prezzo piuttosto che sull'effettiva origine e qualità dei prodotti, sta determinando la diffusione di produzioni che impiegano materie prime non conformi e lavorazioni non sostenibili, se non addirittura lo sfruttamento dei lavoratori e il falso vero e proprio;

   è fondamentale scongiurare la diffusione di richiami all'italianità di beni che nulla hanno a che fare con il nostro Paese. Si tratta di azioni di concorrenza sleale, che sortiscono l'effetto di ridurre la diffusione dei prodotti made in Italy sui mercati internazionali;

   l'articolo 41 della legge n. 206 del 2023, in materia di made in Italy, dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci. Le imprese che producono beni sul territorio nazionale, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno su di essi. La norma non si applica alle indicazioni protette dei prodotti agroalimentari che godono già di specifiche disposizioni in materia;

   il contrassegno deve assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. Pertanto è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 559 del 1966, e si prevede sia realizzato con impiego di carte filigranate o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici. Il suo sviluppo è quindi affidato al Poligrafico dello Stato;

   diverse aziende italiane hanno già sviluppato sistemi di etichettatura in grado di garantire l'originalità del prodotto, prevedendo anche l'invio di alert a una centrale dati in caso di contraffazione dell'etichetta, oltre a consentire la fidelizzazione del cliente con il rinvio, attuato tramite app o QR-code, ai siti aziendali, per illustrare i processi di produzione e proporre offerte dedicate;

   in tal senso l'articolo 47 della legge n. 206 del 2023, cui l'articolo 41 citato rinvia, finanzia la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (blockchain) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy;

   è auspicabile uno sviluppo integrato delle diverse finalità, eventualmente coordinate da un unico soggetto pubblico, al fine di coniugare la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti, con le possibilità, offerte dalle nuove tecnologie, di penetrazione dei mercati da parte del brand Italia –:

   quali siano i tempi di istituzione del contrassegno ex articolo 41 della legge n. 206 del 2023 e il possibile grado di integrazione del contrassegno con le diverse metodologie ed esperienze in corso in tema di tracciabilità e fidelizzazione.
(5-02632)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta immediata in Commissione:

IX Commissione:


   PASTORELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   Trenitalia è un'azienda pubblica interamente partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane ed è la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri;

   in data 8 giugno 2024, alle ore 19:00, il treno Frecciarossa 9748 Venezia-Milano ha interrotto la sua corsa nei pressi di Casirate d'Adda, dove è rimasto fermo per oltre quattro ore. Il suddetto treno ha raggiunto la stazione di Milano Centrale intorno alle ore 00:30, accumulando un ritardo di oltre cinque ore rispetto all'orario previsto di arrivo delle 19:15;

   secondo testimonianze riportate dalla stampa, durante l'attesa di un mezzo sostitutivo, i passeggeri hanno vissuto condizioni inaccettabili. È stato riferito che le porte delle carrozze sono rimaste chiuse, rendendo l'aria presto irrespirabile e facendo salire – in mancanza di aria condizionata – le temperature oltre i 30 gradi. Inoltre, i bagni non erano accessibili e l'ambiente è diventato completamente buio a causa dell'assenza di corrente elettrica. Tali condizioni hanno provocato malori tra alcuni passeggeri anziani;

   pochi giorni fa, l'11 luglio 2024, si è verificato un episodio simile nei pressi di Grosseto. Un treno è rimasto bloccato per un guasto dalle ore 16:00, costringendo i 350 passeggeri a restare a bordo in un caldissimo pomeriggio estivo senza aria condizionata. Nonostante si siano attivati il servizio di Protezione civile comunale e i Vigili del fuoco e siano state coinvolte le realtà associative del mondo del volontariato locale per fornire acqua e supporto, i passeggeri sono stati tenuti in condizioni di disagio per diverse ore, fino all'arrivo di un nuovo convoglio su cui sono stati trasbordati i viaggiatori per ripartire poco prima delle 20:00 –:

   se non consideri opportuno, oltre alla verifica dei motivi che hanno causato un intervento lento e disorganizzato da parte di Trenitalia nei due recenti episodi, adottare iniziative di competenza volte a rivedere le procedure di intervento in caso di guasti o problemi tecnici simili a quelli descritti che si dovessero presentare in futuro, al fine di garantire la sicurezza e di tutelare la salute dei passeggeri.
(5-02630)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   RUBANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Buonalbergo (BN) da diversi anni una frana sta mettendo a rischio l'abitato. Il movimento franoso è in corso in contrada Cuozzi Pasciariello, sul torrente Santo Spirito;

   la frana, di nuovo in itinere, era stata oggetto di consolidamento grazie all'accordo di programma del novembre 2010, relativo ad interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della regione Campania, sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e dalla regione medesima, nonché grazie alle risorse ex delibera Cipe n. 8 del 2012;

   completati i lavori, l'amministrazione comunale aveva trasmesso nel novembre 2019 il piano di monitoraggio delle opere realizzate, mentre il collaudatore nel giugno 2020 aveva rilasciato il certificato di collaudo. Con decreto n. 336 del 7 agosto 2020 la regione trasferiva al comune le opere realizzate;

   tuttavia con nota n. 393 del 24 gennaio 2023 il sindaco di Buonalbergo ha segnalato la riattivazione del movimento franoso sottostante l'abitato. Il successivo sopralluogo dei competenti uffici regionali ha evidenziato che l'intero versante immediatamente a valle del centro abitato e della strada statale n. 90-bis, per una larghezza di 450 metri e una larghezza di 100 metri, presenta un'area di frana con rottura di pendenze rigonfiamenti e affossamenti;

   a peggiorare il quadro, si è constatata un'abbondante circolazione idrica, con l'instaurarsi di una direzione preferenziale di deflusso delle acque nel corpo della frana. Danneggiate anche le stesse precedenti opere di consolidamento;

   occorre rilevare che si trovano in situazione di rischio, in quanto anch'esse a monte della frana, sia la strada statale; sia le reti idriche, elettriche, fognarie e del gas metano;

   già nel 2021, appena un anno dopo la consegna dei precedenti lavori, si era evidenziato un inizio di riattivazione della frana, con fratture lungo tutta la precedente lunghezza, con danni alle strutture limitrofe e al piano stradale e con un preoccupante quadro fessurativo anche nei fabbricati del centro storico di Buonalbergo, compresi la stessa casa comunale, la chiesa madre di San Nicola e un'ala di Palazzo Angelini;

   l'area interessata è classificata con rischio/pericolosità R4 – a rischio molto elevato – nell'ambito del piano di assetto idrogeologico dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;

   la relazione sul sopralluogo effettuato dalla direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile della regione Campania non ha rilevato gli estremi per l'intervento di somma urgenza di competenza, tuttavia ha considerato necessario sia un attento monitoraggio, sia la programmazione a breve un intervento che integri quello già realizzato, per la stabilizzazione dell'intero versante –:

   se non si ritenga opportuno, anche in considerazione degli effetti che potrebbero avere eventi atmosferici estremi che si verificano sempre più con maggiore frequenza, adottare le iniziative di competenza volte a una ricognizione dell'area individuata in premessa, ai fini della verifica dei rischi relativi alle infrastrutture di competenza statale e alla generale incolumità pubblica.
(5-02628)

Interrogazione a risposta scritta:


   PASTORELLA e SOTTANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   Frecciarossa rappresenta una categoria di servizi di punta dell'impresa ferroviaria Trenitalia caratterizzati dall'elevata velocità – fino a 300 chilometri orari sulle linee dedicate all'alta velocità – e dall'alto livello di comfort offerto a bordo;

   ad oggi, i treni Alta velocità Frecciarossa operano su numerose direttrici, sia all'interno che al di fuori del principale corridoio ad alta velocità della rete ferroviaria italiana Torino-Salerno;

   a tal proposito, lungo la direttrice tirrenica esiste un efficiente servizio di trasporto ferroviario ad alta velocità: le zone attraversate dalla direttrice adriatica restano, invece, escluse dal servizio. Le regioni Marche, Abruzzo e Molise continuano, infatti, a essere servite da convogli ferroviari in grado di viaggiare a velocità inferiori;

   si tratta di una iniquità evidente: i treni che percorrono le tratte Napoli-Milano e Bari-Milano si chiamano entrambi Frecciarossa. Ma, mentre il primo viaggia a una velocità media pari a circa 200 chilometri orari, la velocità del secondo, che passa anche da Pescara, è pressoché dimezzata e più simile a quella di un Intercity che a quella Alta velocità. Si potrebbe desumere che il «vero» Frecciarossa sia quello che viaggia sulla linea ad Alta velocità, effettuando solo tre fermate sulla tratta Napoli-Milano, al contrario di quello che lungo la linea adriatica percorre la tratta Bari-Milano su una linea tradizionale, effettuando tredici o più fermate;

   nonostante le caratteristiche completamente diverse per i due treni, i prezzi dei biglietti di entrambi si equivalgono o, in alcuni casi, sono addirittura maggiori per la tratta adriatica –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda promuovere al fine di risolvere la situazione di iniquità tra la linea tirrenica e quella adriatica in termini di velocità media e tempi di percorrenza, consentendone in particolare una diminuzione sulla tratta adriatica.
(4-03151)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   SOUMAHORO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   come riportato dal quotidiano «La Repubblica», edizione online, attraverso la pubblicazione di un video, in data 9 luglio 2024 è stata recapitata nella buca delle lettere del centro culturale islamico Darus Salaam in via Duca d'Aosta a Monfalcone, una busta con due pagine del Corano e l'altra sconciamente insozzata;

   la scoperta è stata fatta da Bou Konaté, portavoce della comunità islamica di Monfalcone ed era accompagnato da messaggio: «Il Sacro Corano che pulisce il c.... dei cristiani»;

   un gesto identico era stato fatto a dicembre del 2023, mentre ancora prima una testa di maiale era stata lanciata all'ingresso del centro;

   purtroppo da mesi, la città di Monfalcone è ostaggio della crociata di Anna Cisint, sindaca leghista, contro la comunità islamica della città che si è concretizzata con atti amministrativi e violente dichiarazioni politiche. Come conseguenza di tutto ciò a parere dell'interrogante si è creato un clima crescente di islamofobia;

   oramai da tempo la comunità musulmana nel nostro Paese è oggetto di una violenta campagna d'odio ingaggiata dalle destre che di questo atteggiamento razzista hanno fatto un cavallo di battaglia per raccattare voti, venendo meno, così, ai princìpi della nostra Carta costituzionale in termini di rispetto e libertà di culto;

   in Italia sono oltre 3 milioni i musulmani, di questi un milione sono cittadini italiani: è una parte consistente della nostra comunità;

   anche per questa ragione, ad opinione dell'interrogante, è urgente un intervento del Ministro interrogato per porre un argine a tali atti violenti, islamofobi e razzisti –:

   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative urgenti di competenza per porre fine agli atti violenti, islamofobi e razzisti perpetuati contro la comunità musulmana in Italia.
(4-03153)

SALUTE

Interrogazioni a risposta immediata:


   LOIZZO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   com'è noto, l'ammissione di un farmaco alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale è, di norma, successiva al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed è subordinata alla conclusione di un accordo negoziale tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa);

   secondo il rapporto Crea «Sanità 2023», l'Italia si posiziona al quattordicesimo posto della classifica europea se si considera il «tempo di disponibilità» medio di un farmaco, ossia il tempo che intercorre tra il rilascio dell'autorizzazione e l'accesso alla rimborsabilità, con una media di 429 giorni;

   per i medicinali che possiedono il requisito dell'innovatività terapeutica, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 158 del 2012, è previsto uno strumento che impone alle regioni di assicurare l'immediata disponibilità del farmaco agli assistiti, indipendentemente dall'inserimento dello stesso nei prontuari regionali o locali;

   i dati citati in precedenza, tuttavia, confermano la necessità di implementare meccanismi acceleratori già a partire dalla fase di negoziazione delle condizioni di prezzo dei farmaci a livello nazionale, in modo da ridurre notevolmente, anche in tale preliminare segmento, gli ordinari tempi tecnici;

   in tale ottica, fermi restando gli strumenti vigenti della legge n. 648 del 1996 dell'uso compassionevole e del cosiddetto «Fondo 5 per cento», occorrerebbe avviare anche nel nostro Paese la sperimentazione dei modelli cosiddetti di early access: modelli in cui i farmaci salvavita e i farmaci che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, come le malattie oncologiche e le malattie rare, possano essere immediatamente messi a disposizione del paziente, già in seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presso l'Agenzia europea per i medicinali, individuando opportune clausole di salvaguardia e, se del caso, facendo valere delle compensazioni postume, successive all'approvazione e alla negoziazione;

   assicurare la disponibilità immediata dei farmaci in esame può rappresentare un fattore decisivo per la sopravvivenza dei pazienti, con riflessi positivi anche dal punto di vista della trasparenza dei processi decisionali e della raccolta strutturata dei dati scientifici relativi all'efficacia e alla sicurezza –:

   se intenda promuovere, per quanto di competenza, l'implementazione dei meccanismi di early access di cui in premessa, al fine di garantire, attraverso nuovi e più adeguati strumenti, l'accesso precoce e uniforme ai farmaci che risultano coerenti con i requisiti per l'innovatività.
(3-01333)


   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO e SCHIFONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'invecchiamento progressivo della popolazione italiana pone il nostro sistema sanitario di fronte a sfide sempre più complesse e pressanti. In questo contesto, l'assistenza domiciliare integrata emerge come una strategia fondamentale per garantire cure adeguate agli anziani e alle persone fragili, permettendo loro di ricevere assistenza nel proprio ambiente domestico;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha giustamente posto grande enfasi su questo aspetto, fissando obiettivi ambiziosi per l'espansione dell'assistenza domiciliare integrata. In particolare, il target del 10 per cento di over 65 trattati in assistenza domiciliare entro giugno 2026 rappresenta un traguardo sfidante, ma essenziale per modernizzare e rendere più efficiente il nostro sistema di assistenza territoriale;

   l'implementazione efficace dell'assistenza domiciliare integrata non solo può ridurre significativamente la pressione sulle strutture ospedaliere, ma ha anche il potenziale di migliorare notevolmente la qualità di vita dei pazienti, permettendo loro di ricevere cure personalizzate nel comfort della propria abitazione;

   tuttavia, non si può ignorare che nel recente passato si sono registrati ritardi significativi nell'attuazione di questo importante servizio. I dati del 2019, che indicavano solo 646.000 persone prese in carico, evidenziavano una situazione che richiedeva un intervento deciso e tempestivo;

   l'espansione dell'assistenza domiciliare integrata non è solo una questione di numeri. Richiede un approccio olistico che consideri non solo l'aumento quantitativo dei servizi offerti, ma anche un miglioramento qualitativo e una distribuzione equa su tutto il territorio nazionale. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune deve poter garantire ai propri cittadini anziani e fragili un accesso paritario a questi servizi essenziali –:

   quali siano state, nello specifico, alla luce di quanto elencato in premessa e del recente G7 di Genova dedicato al tema dell'invecchiamento, le azioni intraprese negli ultimi due anni per accelerare l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata e quale sia lo stato di avanzamento rispetto all'obiettivo fissato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-01334)

Interrogazione a risposta scritta:


   MORRONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 5 giugno 2024 il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, candidato poi eletto al Parlamento europeo, ospite di SkyTg24, accusava di «pura propaganda elettorale» il Governo e i provvedimenti da questo adottati per l'abbattimento delle liste di attesa. Bonaccini sosteneva, al contrario, il piano varato nelle settimane prima dall'Emilia-Romagna, asseritamente finanziato con 30 milioni di euro delle casse regionali, «senza ricevere un solo euro dal Ministero della salute»;

   a stretto giro di posta, lo stesso 5 giugno 2024, il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti smentiva le dichiarazioni di Bonaccini affermando che era «pura falsità» sostenere che l'Emilia-Romagna ha varato un piano con risorse proprie da 30 milioni, visto che i fondi sono «pur sempre di provenienza nazionale»;

   a questo proposito Marchetti citava le dichiarazioni dell'assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini durante la seduta della commissione regionale «Politiche per la salute e politiche sociali» dell'11 aprile 2024 tese ad affermare che i 30 milioni di euro destinati all'abbattimento delle liste d'attesa provenivano da fondi nazionali e non regionali;

   in Emilia-Romagna le liste di attesa rimangono un tema complesso con tempi di attesa allungati –:

   se possa confermare che i 30 milioni di euro citati da Bonaccini abbiano provenienza statale, se siano stati erogati nell'ambito del piano per l'abbattimento delle liste di attesa, quali garanzie di effettivo abbattimento delle liste di attesa si riscontrino nel relativo piano regionale dell'Emilia-Romagna e se la situazione nella citata regione sia critica, come riportato da alcuni organi di stampa.
(4-03154)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

   interrogazione a risposta orale Pella n. 3-00891 del 29 dicembre 2023;

   interrogazione a risposta scritta Richetti n. 4-02968 del 13 giugno 2024;

   interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02603 del 9 luglio 2024.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta orale Rubano n. 3-00472 del 19 giugno 2023 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02628.