XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 16 luglio 2024.
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonafè, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nisini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartini, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonafè, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nisini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartini, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 15 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PRETTO: «Divieto di introduzione di clausole accessorie limitative della libertà di manifestazione del pensiero negli atti riguardanti l'erogazione di servizi pubblici e di prestazioni delle pubbliche amministrazioni» (1967);
SCOTTO: «Agevolazioni contributive per favorire l'assunzione di giovani laureati da parte delle piccole e medie imprese» (1968).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 15 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e l'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (COM(2024) 291 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato per quanto riguarda le modifiche dell'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2024) 297 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 297 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA (A.C. 1902-A)
A.C. 1902-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge al nostro esame all'articolo 3 modifica la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo;
il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la nuova riforma dello sport che prevede una distinzione tra volontari e lavoratori sportivi. I lavoratori sportivi vengono pagati dalle associazioni sportive e possono avere un contratto di lavoro dipendente (subordinati) o un contratto co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa);
la pensione percepita sia con il sistema della quota (quota 100, 102 e 103) che con il sistema dei precoci (circolare INPS Nr. 99) risulta attualmente incompatibile con ogni attività retribuita, tranne con quella del lavoro occasionale fino a 5.000 euro annui; la riforma dello sport, con la limitazione ai tipi di contratti attualmente consentiti, vieta categoricamente a coloro che già percepiscono o percepiranno la loro pensione in base ad uno dei due regimi pensionistici sopraccitati, di eseguire l'attività di lavoratore sportivo, se non in forma meramente volontaria, senza nessun compenso;
lo sport in via generale è sicuramente un aspetto importantissimo per la crescita sia sociale che educativa dei ragazzi ed è per questo che questa riforma dello sport, se non modificata in termini ragionevoli, toglierà risorse validissime alle società sportive;
in futuro si avranno grandi difficoltà a trovare allenatori e accompagnatori (educatori) disposti ad allenare ed accompagnare i ragazzi nel loro percorso di adolescenza. Tanti pensionati rinunceranno a fare il lavoratore sportivo se percepire un relativo compenso economico significa perdere la pensione;
la maggior parte degli allenatori ed accompagnatori, soprattutto nel settore giovanile, sono pensionati che hanno la possibilità di seguire i ragazzi anche nel primo pomeriggio, un fatto molto importante per le famiglie con due genitori lavoratori;
ad avviso dei presentatori, risulta pertanto urgente rendere compatibile il lavoro sportivo nel settore del dilettantismo con i regimi di pensione anticipata «quota 100, 102 o 103» e «lavoratori precoci»;
in alternativa si propone di rendere compatibili tali regimi di pensione anticipata con il possesso di redditi da lavoro fino a 5.000 euro lordi annui, anche derivante da rapporti diversi dal lavoro occasionale,
impegna il Governo
ad intervenire in uno dei prossimi provvedimenti normativi per rendere compatibile il lavoro sportivo nel settore del dilettantismo con i regimi di pensione anticipata «quota 100, 102 o 103» e «lavoratori precoci» o, in alternativa, rendere compatibili tali regimi di pensione anticipata con il possesso di redditi da lavoro fino a 5.000 euro lordi annui, anche derivanti da rapporti diversi dal lavoro occasionale.
9/1902-A/1. Gebhard, Steger, Schullian, Manes.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, all'articolo 3 del Capo I introduce «misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale», e all'articolo 15 del Capo IV, «disposizioni urgenti in materia di università e ricerca», mira al rafforzamento degli strumenti a garanzia di tali istituti;
pertanto, l'azione così disposta dal dettato normativo volta al rafforzamento delle strutture esistenti, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025, nel rispetto e garanzia di quanto previsto dalla nostra Costituzione, mira per l'appunto alla valorizzazione dello sport in combinato ad una tutela sempre più stringente a garanzia degli studenti per una più ottimale formazione di ogni ordine e grado,
impegna il Governo
a intervenire, con il primo provvedimento utile, all'istituzione di borse di studio per studenti meritevoli negli «Sport minori» e nei «Giochi della Gioventù», non abbienti, in conformità con l'articolo 33 della Costituzione, al fine di garantire la promozione dell'attività sportiva e di promuoverne l'esercizio, nonché di garantire il diritto allo studio conformemente all'art. 34 della Costituzione.
9/1902-A/2. Caiata, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, all'articolo 3 del Capo I introduce «misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale», e all'articolo 15 del Capo IV, «disposizioni urgenti in materia di università e ricerca», mira al rafforzamento degli strumenti a garanzia di tali istituti;
pertanto, l'azione così disposta dal dettato normativo volta al rafforzamento delle strutture esistenti, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025, nel rispetto e garanzia di quanto previsto dalla nostra Costituzione, mira per l'appunto alla valorizzazione dello sport in combinato ad una tutela sempre più stringente a garanzia degli studenti per una più ottimale formazione di ogni ordine e grado,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere l'istituzione di borse di studio per studenti meritevoli negli «Sport minori» e nei «Giochi della Gioventù», non abbienti, in conformità con l'articolo 33 della Costituzione, al fine di garantire la promozione dell'attività sportiva e di promuoverne l'esercizio, nonché di garantire il diritto allo studio conformemente all'art. 34 della Costituzione.
9/1902-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Caiata, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tra i diversi argomenti trattati interviene in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale anche al fine di garantire il corretto funzionamento degli Organismi sportivi, anche paralimpici;
il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, all'articolo 2 comma 1 contiene la puntuale definizione delle attività tipiche svolte da federazioni sportive, da discipline sportive associate ad enti di promozione sportiva anche paralimpici, nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche;
le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, riferita, invece, alle sole prestazioni di servizi effettuate dietro remunerazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative finalizzate ad escludere le attività sportive svolte da federazioni sportive, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche, le quali perseguano esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e comunque non economiche dal novero dei «servizi» di cui alla Direttiva citata in premessa.
9/1902-A/3. Ciancitto, Ciocchetti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame tra i diversi argomenti trattati interviene in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale anche al fine di garantire il corretto funzionamento degli Organismi sportivi, anche paralimpici;
il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, all'articolo 2 comma 1 contiene la puntuale definizione delle attività tipiche svolte da federazioni sportive, da discipline sportive associate ad enti di promozione sportiva anche paralimpici, nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche;
le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, riferita, invece, alle sole prestazioni di servizi effettuate dietro remunerazione,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative volte ad individuare con la Commissione europea una soluzione che, in coerenza con l'ordinamento europeo, consenta di escludere le attività sportive svolte da federazioni sportive, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche, le quali perseguano esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e comunque non economiche dal novero di cui alla Direttiva citata in premessa.
9/1902-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciancitto, Ciocchetti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, l'articolo 6 dispone, in via straordinaria e transitoria, che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità possa essere conseguita, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
rimangono, in ogni caso, fermi i percorsi universitari di specializzazione sul sostegno (cosiddetti «TFA sostegno»), previsti dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
la disposizione prevede una modalità semplificata relativa all'offerta formativa dei percorsi, che possono essere, in ogni caso, attivati dalle università, anche autonomamente o in convenzione con l'INDIRE;
la didattica a distanza, svolta sia con modalità sincrone sia con modalità asincrone, costituisce una importante modalità di erogazione e fruizione dei percorsi inseriti nel segmento della formazione superiore, che esiste da molti anni, ma che nel periodo dell'emergenza pandemica ha evidenziato ulteriormente le sue potenzialità;
la possibilità di accedere ai percorsi di formazione di specializzazione sul sostegno in questa modalità risulta particolarmente utile in un contesto come quello dell'istruzione secondaria italiana, caratterizzato da criticità connesse alla forte carenza di docenti specializzati sul sostegno, e si fonda sull'esigenza, ormai non più procrastinabile, di incrementare il numero di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità,
impegna il Governo
a valutare tutte le possibili implicazioni dell'erogazione, anche mediante modalità telematiche, dell'offerta formativa dei percorsi di formazione professionale per le attività didattiche sul sostegno, al fine di ampliare la platea dei destinatari dei percorsi formativi previsti dall'articolo 6 e di rafforzare ulteriormente l'azione educativa in favore degli alunni più vulnerabili.
9/1902-A/4. Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
al fine di sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, l'articolo 6 dispone, in via straordinaria e transitoria, che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità possa essere conseguita, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
rimangono, in ogni caso, fermi i percorsi universitari di specializzazione sul sostegno (cosiddetti «TFA sostegno»), previsti dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
la disposizione prevede una modalità semplificata relativa all'offerta formativa dei percorsi, che possono essere, in ogni caso, attivati dalle università, anche autonomamente o in convenzione con l'INDIRE;
la didattica a distanza, svolta sia con modalità sincrone sia con modalità asincrone, costituisce una importante modalità di erogazione e fruizione dei percorsi inseriti nel segmento della formazione superiore, che esiste da molti anni, ma che nel periodo dell'emergenza pandemica ha evidenziato ulteriormente le sue potenzialità;
la possibilità di accedere ai percorsi di formazione di specializzazione sul sostegno in questa modalità risulta particolarmente utile in un contesto come quello dell'istruzione secondaria italiana, caratterizzato da criticità connesse alla forte carenza di docenti specializzati sul sostegno, e si fonda sull'esigenza, ormai non più procrastinabile, di incrementare il numero di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di ampliare la platea dei destinatari dei percorsi formativi previsti dall'articolo 6 e di rafforzare ulteriormente l'azione educativa in favore degli alunni più vulnerabili.
9/1902-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Amorese, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
col termine giapponese «Hikikomori», che significa «stare in disparte», viene indicato il soggetto che decide autonomamente di ritirarsi dalla vita sociale evitando qualsiasi tipo di contatto col mondo esterno, talvolta per lunghi periodi ma non di rado in modo permanente;
tale condizione colpisce soprattutto giovani tra i 14 e i 30 anni, maschi nel 70-90 per cento dei casi, numeri amplificati dal periodo pandemico da poco superato, che ha modificato anche gli stili di vita di molti giovani;
se in Giappone le stime annoverano oltre 1 milione di casi con una grandissima incidenza anche nella fascia di popolazione over 40, nel nostro Paese non ci sono ancora dati ufficiali, ma si stima ci siano oltre 100.000 casi;
l'età che si rivela maggiormente a rischio, per la scelta di autoreclusione, è quella che va dai 15 ai 17 anni, con un'incubazione delle cause del comportamento già nel periodo della scuola media che porta il giovane a rifugiarsi nel mondo virtuale di internet e dei socialnetwork, tanto da perdere la cognizione del tempo ed invertire il ciclo sonno-veglia;
tale ritrosia per il mondo reale pone a rischio anche la carriera scolastica degli adolescenti Hikikomori in quanto si registra un'altissima probabilità di abbandono e dispersione scolastica: la scuola, vista nell'insieme di alunni ed insegnanti, viene vissuta come una particolare sofferenza e, non a caso, la maggior parte di loro inizia a sviluppare i primi sintomi nell'età di passaggio tra le scuole medie e le superiori;
alla base di questa condizione psicologica, come confermato dal fondatore dell'associazione Hikikomori Italia, c'è un disagio adattivo sociale. I giovani, che sperimentano una forte ansia sociale, faticano a relazionarsi con i coetanei e ad adattarsi alla società;
sono spesso ragazzi molto intelligenti, con un elevato quoziente intellettivo, ma di carattere molto introverso e introspettivo, sensibili e inibiti socialmente, convinti di stare meglio da soli, lontani da tutti;
tale problematica, oltre al dato di dispersione scolastica e di disagio psicologico, può arrivare a colpire anche la sfera fisica del soggetto, compromettendone la salute;
secondo uno studio giapponese recentemente pubblicato, sono stati individuati alcuni marcatori che nei soggetti Hikikomori risultano essere presenti in livelli aumentati rispetto ai soggetti sani: segnali da leggere come conseguenza dell'isolamento prolungato, fonte di grandi disagi psicologici, ansia e inversione del ciclo sonno-veglia,
impegna il Governo:
ad attuare una precisa e puntuale campagna informativa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, volta a far conoscere la condizione di isolamento autoimposto, facendo prendere coscienza agli alunni dei rischi e dei pericoli che tale condizione comporta;
a promuovere, d'intesa coi dicasteri competenti, linee guida comportamentali finalizzate al riconoscimento tempestivo del disagio giovanile, nonché protocolli di intesa con associazioni sportive e del terzo settore con finalità di prevenzione e cura;
a istituire percorsi psicologici ed informativi dedicati ai genitori, volti a comprendere i sintomi ed i primi segnali della manifestazione del disagio denominato Hikikomori.
9/1902-A/5. Amorese, Mollicone, Montaruli, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto reca misure volte ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni delle società sportive professionistiche, prevedendo a tale scopo l'istituzione di un'apposita Commissione indipendente, cui compete la verifica dell'equilibrio economico e finanziario attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra;
analoga esigenza si presenta nel calcio dilettantistico, con particolare riguardo ai massimi campionati di livello regionale (Eccellenza) e della Serie D, dove, a fronte dell'assenza di adeguati sistemi di controlli preventivi da parte delle competenti autorità sportive sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società dilettantistiche, si registra uno sviluppo esponenziale dei costi gestionali per l'acquisizione di prestazioni sportive causato dall'afflusso di risorse finanziarie non tracciate;
sempre più frequente è l'emersione di fattori distorsivi che rischiano di condizionare il corretto andamento delle competizioni, fino a produrre, in casi estremi, terreno fertile anche per infiltrazioni di ogni tipo ed esposizioni a fenomeni di riciclaggio, come avvenuto ad esempio nella recente vicenda dell'Avezzano Calcio;
è auspicabile che le competenti autorità sportive provvedano autonomamente a stabilire regole certe e soprattutto obbligatorie su trasparenza dei bilanci e delle fonti di approvvigionamento finanziario, a partire dalla istituzione di una sezione «amministrazione trasparente» sul proprio sito, condizionando l'iscrizione delle società sportive al campionato nazionale di serie D e ai massimi campionati regionali di Eccellenza ad una reale verifica di conformità e regolarità delle stesse rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e fiscali,
impegna il Governo
quale ulteriore misura volta ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni delle società sportive, ove la competente Lega Nazionale Dilettanti non ritenga di procedere in via autonoma ad adottare ogni opportuna forma di autoregolamentazione in proposito, a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, forme analoghe di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive dilettantistiche partecipanti ai campionati di calcio della Serie D e di Eccellenza regionale.
9/1902-A/6. Ciocchetti, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al Capo III, reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25;
è evidente come siano necessari, per assicurare la regolarità e l'efficacia della didattica, plessi edilizi scolastici moderni e funzionali. Al contrario, il regolare avvio e l'efficace svolgimento dell'anno scolastico potrebbero essere inficiati dalla presenza di infrastrutture fatiscenti o non adeguate;
la situazione appare estremamente preoccupante, nonostante le risorse stanziate con il PNRR (12,4 miliardi) cui si assommano 914,4 milioni provenienti da altre fonti di finanziamento;
tra le scuole con maggiori criticità infrastrutturali vi è il liceo Carlo Lorenzini di Pescia, in provincia di Pistoia;
tale liceo, è nato nel 1961 come scuola pubblica, sotto forma di istituto magistrale, e dal 1973 ha avviato un percorso formativo che ad oggi prevede cinque indirizzi di studio: liceo classico, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo scientifico, liceo scientifico delle scienze applicate;
tale polo scolastico costituisce quindi da decenni un fondamentale centro di istruzione secondaria dei territori della piana di Lucca e della Valdinievole;
con questa funzione il liceo si è sempre distinto quale eccellenza non solo del territorio ma di tutta la regione Toscana, come attestano numerosi riconoscimenti ai risultati conseguiti dagli studenti nelle numerose competizioni scolastiche nazionali ed internazionali di molte le discipline;
da oltre due anni numerose criticità logistiche stanno mettendo a rischio la corretta effettuazione delle attività didattiche del Liceo Lorenzini;
nella primavera del 2022 la sede storica nel complesso di San Michele è stata infatti dichiarata inagibile e le lezioni si stanno attualmente tenendo in 5 luoghi differenti (inizialmente erano addirittura sette): otto aule sono state ricavate dall'ex tribunale di piazza San Francesco nell'inverno del 2023, e ancora prima nelle sedi di Piazza Da Vinci e di via Trieste, nella zona dell'ufficio postale e dell'Agenzia delle entrate, e poi al piano terra e al primo dell'edificio di via Sismondi, nel frattempo parzialmente messo in sicurezza;
appare evidente come questo liceo «itinerante» stia creando gravi problemi ad alunni, famiglie, professori e personale didattico amministrativo;
da tempo la comunità locale, gli enti territoriali, i sindacati hanno chiesto la realizzazione di una nuova sede unica del liceo;
a tal fine si è anche costituito un comitato che ha chiesto al Ministero dell'istruzione e del merito di reperire le risorse, anche utilizzare i fondi europei, per edificare tale sede;
in merito segnaliamo come nello scorso mese di marzo il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (Bei) abbia proprio approvato nuovi finanziamenti per 5,5 miliardi di euro per stimolare gli investimenti delle imprese, sfruttare l'energia pulita, rimodernare le scuole, espandere i trasporti sostenibili e contrastare gli incendi boschivi,
impegna il Governo
a varare provvedimenti urgenti al fine di garantire il regolare avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2024-25 per tutte le scuole che hanno da tempo gravi problematiche relative alla logistica ed all'agibilità delle loro sedi, con particolare riferimento alle criticità del Liceo Carlo Lorenzini di Pescia citato in premessa.
9/1902-A/7. Bonafè, Furfaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al Capo III, reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25;
è evidente come siano necessari, per assicurare la regolarità e l'efficacia della didattica, plessi edilizi scolastici moderni e funzionali. Al contrario, il regolare avvio e l'efficace svolgimento dell'anno scolastico potrebbero essere inficiati dalla presenza di infrastrutture fatiscenti o non adeguate;
la situazione appare estremamente preoccupante, nonostante le risorse stanziate con il PNRR (12,4 miliardi) cui si assommano 914,4 milioni provenienti da altre fonti di finanziamento;
tra le scuole con maggiori criticità infrastrutturali vi è il liceo Carlo Lorenzini di Pescia, in provincia di Pistoia;
tale liceo, è nato nel 1961 come scuola pubblica, sotto forma di istituto magistrale, e dal 1973 ha avviato un percorso formativo che ad oggi prevede cinque indirizzi di studio: liceo classico, liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo scientifico, liceo scientifico delle scienze applicate;
tale polo scolastico costituisce quindi da decenni un fondamentale centro di istruzione secondaria dei territori della piana di Lucca e della Valdinievole;
con questa funzione il liceo si è sempre distinto quale eccellenza non solo del territorio ma di tutta la regione Toscana, come attestano numerosi riconoscimenti ai risultati conseguiti dagli studenti nelle numerose competizioni scolastiche nazionali ed internazionali di molte le discipline;
da oltre due anni numerose criticità logistiche stanno mettendo a rischio la corretta effettuazione delle attività didattiche del Liceo Lorenzini;
nella primavera del 2022 la sede storica nel complesso di San Michele è stata infatti dichiarata inagibile e le lezioni si stanno attualmente tenendo in 5 luoghi differenti (inizialmente erano addirittura sette): otto aule sono state ricavate dall'ex tribunale di piazza San Francesco nell'inverno del 2023, e ancora prima nelle sedi di Piazza Da Vinci e di via Trieste, nella zona dell'ufficio postale e dell'Agenzia delle entrate, e poi al piano terra e al primo dell'edificio di via Sismondi, nel frattempo parzialmente messo in sicurezza;
appare evidente come questo liceo «itinerante» stia creando gravi problemi ad alunni, famiglie, professori e personale didattico amministrativo;
da tempo la comunità locale, gli enti territoriali, i sindacati hanno chiesto la realizzazione di una nuova sede unica del liceo;
a tal fine si è anche costituito un comitato che ha chiesto al Ministero dell'istruzione e del merito di reperire le risorse, anche utilizzare i fondi europei, per edificare tale sede;
in merito segnaliamo come nello scorso mese di marzo il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (Bei) abbia proprio approvato nuovi finanziamenti per 5,5 miliardi di euro per stimolare gli investimenti delle imprese, sfruttare l'energia pulita, rimodernare le scuole, espandere i trasporti sostenibili e contrastare gli incendi boschivi,
impegna il Governo
ad adottare ogni provvedimento utile per garantire il regolare avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2024-25 per tutte le scuole che hanno da tempo gravi problematiche relative alla logistica ed all'agibilità delle loro sedi, con particolare riferimento alle criticità del Liceo Carlo Lorenzini di Pescia citato in premessa.
9/1902-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè, Furfaro.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'operazione denominata «Hampa», la Polisportiva Dilettantistica Montespaccato e l'impianto sportivo ubicato in Via Stefano Vaj, 41 nel giugno 2018 sono stati sottoposti a sequestro preventivo dal Tribunale di Roma;
nell'ambito di un apposito accordo sottoscritto con il Tribunale di Roma e la regione Lazio in data 23 febbraio 2017 (DGR n. 79 del 22 febbraio 2017) la gestione della Polisportiva e l'attività dell'impianto, intitolato emblematicamente a Don Pino Puglisi, sono state assicurate dall'azienda pubblica di servizi alla persona «Asilo Savoia» nell'ambito del Programma di inclusione sociale mediante la promozione della pratica sportiva denominato «Talento & Tenacia – Crescere nella legalità», evitando così la chiusura del medesimo e l'interruzione dei servizi sportivi rivolta complessivamente ad oltre 500 tra bambini e ragazzi;
a decorrere dalla data del sequestro, l'Asilo Savoia, oltre ad assicurare con risorse finanziarie proprie la continuità delle attività, ha promosso e sperimentato con successo un vero e proprio modello di intervento che facendo leva sui valori dello sport ha realizzato anche percorsi di formazione, inclusione e inserimento lavorativo rivolti alle giovani generazioni del territorio, conseguendo oltre a significativi risultati sportivi quali la promozione in Serie D e il titolo di Campioni d'Italia Under 18 delle squadre maschili e la promozione in Serie C della squadra femminile, e soprattutto riconoscimenti a livello nazionale ed europeo, quali l'istituzione presso l'impianto di uno dei 3 presidi cittadini di «Sport e Salute», il Premio Be Inclusive Eu Award dalla Commissione europea e il Premio Valore Pubblico da parte della SDA Bocconi e del Dipartimento della Funzione Pubblica quale migliore progettualità della «PA che funziona» per la sezione Sport, nonché il Premio Etica nello Sport, ottenendo anche il finanziamento per l'adeguamento dell'impianto nell'ambito dell'avviso pubblico «Sport e Periferie» emanato dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
nell'ambito della citata progettualità, l'Azienda pubblica servizi alla persona ha opportunamente considerato la centralità dei processi di ascolto, dialogo e condivisione con tutti gli stakeholder di riferimento, pervenendo a forme di collaborazione formale sia con il Municipio Roma XIII che con l'ASL RM 1 e il MIUR, prevedendo altresì forme e modalità di costante e reciproca interazione con le realtà associative del terzo settore, formali ed informali, esistenti ed operanti nel relativo ambito territoriale attraverso la costituzione e il funzionamento di una rete operativa denominata «Montespaccato Solidale»;
costante e reciproca è ormai dal 2019 la collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio (Istituto Comprensivo di Via Cornelia, articolato in Scuola dell'infanzia e primaria Enrico Bondi, Scuola dell'infanzia Carlo Evangelisti e Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank) grazie all'accordo sottoscritto in data 3 dicembre 2019 con il Ministero dell'istruzione – Direzione generale dello Studente, in forza del quale la Polisportiva garantisce la disponibilità gratuita dell'impianto sportivo per lo svolgimento delle attività di istituto, mentre molteplici sono state le attività gratuite realizzate dall'ASP nell'ambito del POF;
a livello sociale va ricordato l'intenso lavoro, in ambito formativo e di inserimento lavorativo, rivolto ai giovani atleti inseriti nel programma, con la costituzione, in esito all'avviso pubblico «Fermenti» emanato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, di due imprese sociali entrambi attive ed operanti, l'assunzione a tempo indeterminato con applicazione del CCNL Impianti Sportivi, attraverso la SSD costituita dall'ASP in conformità al proprio Statuto per l'attuazione del Programma «Talento & Tenacia», di ben 14 ragazze e ragazzi appositamente formati, lo svolgimento di corsi quali quello per «Social Trainer», attraverso il quale sono stati formati ed inseriti contrattualmente nella «Palestra della Salute» di recente apertura n. 24 ragazze e ragazzi del territorio;
a livello di rigenerazione del territorio, infine, oltre alla costituzione della rete «Montespaccato Solidale», cui aderiscono tutte le realtà pubbliche e no profit della zona, va segnalata l'adozione volontaria dell'unico giardino pubblico del Quartiere il «Parco Paparelli» la realizzazione di numerose edizioni della manifestazione «Il Quartiere si incontra», la ripresa della Festa parrocchiale, le periodiche attività di volontariato comunitario volte al decoro urbano e alla solidarietà, con azioni rivolte al Centro sociale anziani, alla Comunità parrocchiale, alla Protezione civile e altro;
la regione Lazio ha voluto sistematizzare il rapporto di collaborazione con l'ASP Asilo Savoia relativo al programma «Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità», attraverso l'adozione della DGR n. 98 del 23 febbraio 2021, recante l'approvazione di un accordo finalizzato a consolidare, implementare e sviluppare il programma di inclusione sociale, formazione, promozione dei diritti di cittadinanza e inserimento lavorativo delle giovani generazioni e di altri soggetti svantaggiati mediante la promozione della pratica sportiva, nell'ambito del programma denominato «Talento & Tenacia – Crescere nella legalità» e del «T&T sport network Lazio»;
l'ASP è stata autorizzata dal Tribunale di Roma con provvedimento del 9 marzo 2023 all'acquisto della totalità delle quote della Polisportiva Dilettantistica Montespaccato al preciso scopo di salvaguardarne la continuità ed assicurarne lo sviluppo mediante l'avvio di un percorso di azionariato diffuso volto a ripristinarne l'originale carattere di società sportiva a partecipazione popolare;
il percorso dell'azionariato popolare, ferma restando una partecipazione dell'ASP non inferiore al 51 per cento delle quote sociali, ha previsto il coinvolgimento proattivo di tutti gli stakeholder territoriali e dei cittadini, realizzando così la prima esperienza di tale genere nella Città di Roma e ha comportato, oltre al ritorno all'originaria denominazione sociale di «Gruppo Sportivo Montespaccato» e all'adesione ufficiale da parte di Roma Capitale quale socio sovventore, la costituzione di una realtà sportiva di base che estenderà la propria attività ad altre discipline sportive, a partire da quelle già svolte nelle due strutture afferenti al Programma «Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità» ubicate a Ostia e Pineta Sacchetti;
l'azionariato popolare quale innovativo strumento di gestione democratica delle società sportive è stato oggetto di esame da parte delle istituzioni anche a livello nazionale e si è recentemente concretizzato nell'approvazione da parte della Camera dei deputati di un disegno di legge sulla partecipazione popolare sportiva che ha considerato significativa in tale ambito proprio l'esperienza del Montespaccato Calcio;
in data 24 giugno 2024 è stata depositata è resa nota la sentenza con cui il 26 marzo 2024 la Corte di Appello del Tribunale di Roma ha revocato la confisca del 15 per cento delle quote della Olympus Sport Center srl, socio unico della società proprietaria dell'impianto sportivo detenute da Valerio Gambacurta, già direttore generale della Polisportiva Dilettantistica Montespaccato fino alla data del sequestro di prevenzione e figlio di Franco Gambacurta, pregiudicato sottoposto a condanna definitiva a 30 anni;
il contratto di comodato gratuito in essere tra la Olympus Sport Center e la società sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Montespaccato è scaduto il 30 giugno 2024 e la restituzione delle quote pone a rischio, anche per evidenti profili di contesto ambientale, la prosecuzione delle meritorie attività promosse e realizzate in questi sei anni;
a livello governativo, a seguito di tale notizia, sono intervenuti il Ministro dell'interno e il Ministro per lo sport e i giovani, assicurando il rispettivo impegno, ciascuno negli ambiti di competenza, affinché le attività dell'ASP a Montespaccato non solo non cessino o siano sospese, ma vengano ulteriormente rafforzate ed estese,
impegna il Governo:
a prevedere, in conformità a quanto già stabilito dall'ordine del giorno n. 9/1517/10 a firma dell'On. Battilocchio approvato dalla Camera dei deputati il 7 novembre 2023, l'inserimento, nel primo provvedimento utile, della modifica normativa all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», prevedendo l'inserimento nel novero dei soggetti giuridici che possono essere direttamente destinatari dei beni confiscati alle mafie ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
a concorrere, attraverso la previsione di un accordo da realizzarsi, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e tramite ogni opportuno e utile coinvolgimento della regione Lazio e di Roma Capitale, tra il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Azienda pubblica di servizi alla persona «Asilo Savoia», al precipuo fine di assicurare la continuità del programma «Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità» nel Quartiere di Montespaccato e la sua ulteriore diffusione nelle periferie urbane, mediante l'opportuno stanziamento delle risorse necessarie a garantirne la sostenibilità.
9/1902-A/8. Matone, Barelli, Nevi, Deborah Bergamini, Cannizzaro, Dalla Chiesa, Benigni, Arruzzolo, Bagnasco, Battilocchio, Battistoni, Boscaini, Calderone, Cappellacci, Caroppo, Casasco, Castiglione, Cattaneo, Cortelazzo, D'Attis, De Palma, Fascina, Gatta, Mangialavori, Marrocco, Mazzetti, Mulè, Orsini, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pittalis, Polidori, Rossello, Rubano, Paolo Emilio Russo, Saccani Jotti, Sala, Sorte, Squeri, Tassinari, Tenerini.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'operazione denominata «Hampa», la Polisportiva Dilettantistica Montespaccato e l'impianto sportivo ubicato in Via Stefano Vaj, 41 nel giugno 2018 sono stati sottoposti a sequestro preventivo dal Tribunale di Roma;
nell'ambito di un apposito accordo sottoscritto con il Tribunale di Roma e la regione Lazio in data 23 febbraio 2017 (DGR n. 79 del 22 febbraio 2017) la gestione della Polisportiva e l'attività dell'impianto, intitolato emblematicamente a Don Pino Puglisi, sono state assicurate dall'azienda pubblica di servizi alla persona «Asilo Savoia» nell'ambito del Programma di inclusione sociale mediante la promozione della pratica sportiva denominato «Talento & Tenacia – Crescere nella legalità», evitando così la chiusura del medesimo e l'interruzione dei servizi sportivi rivolta complessivamente ad oltre 500 tra bambini e ragazzi;
a decorrere dalla data del sequestro, l'Asilo Savoia, oltre ad assicurare con risorse finanziarie proprie la continuità delle attività, ha promosso e sperimentato con successo un vero e proprio modello di intervento che facendo leva sui valori dello sport ha realizzato anche percorsi di formazione, inclusione e inserimento lavorativo rivolti alle giovani generazioni del territorio, conseguendo oltre a significativi risultati sportivi quali la promozione in Serie D e il titolo di Campioni d'Italia Under 18 delle squadre maschili e la promozione in Serie C della squadra femminile, e soprattutto riconoscimenti a livello nazionale ed europeo, quali l'istituzione presso l'impianto di uno dei 3 presidi cittadini di «Sport e Salute», il Premio Be Inclusive Eu Award dalla Commissione europea e il Premio Valore Pubblico da parte della SDA Bocconi e del Dipartimento della Funzione Pubblica quale migliore progettualità della «PA che funziona» per la sezione Sport, nonché il Premio Etica nello Sport, ottenendo anche il finanziamento per l'adeguamento dell'impianto nell'ambito dell'avviso pubblico «Sport e Periferie» emanato dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
nell'ambito della citata progettualità, l'Azienda pubblica servizi alla persona ha opportunamente considerato la centralità dei processi di ascolto, dialogo e condivisione con tutti gli stakeholder di riferimento, pervenendo a forme di collaborazione formale sia con il Municipio Roma XIII che con l'ASL RM 1 e il MIUR, prevedendo altresì forme e modalità di costante e reciproca interazione con le realtà associative del terzo settore, formali ed informali, esistenti ed operanti nel relativo ambito territoriale attraverso la costituzione e il funzionamento di una rete operativa denominata «Montespaccato Solidale»;
costante e reciproca è ormai dal 2019 la collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio (Istituto Comprensivo di Via Cornelia, articolato in Scuola dell'infanzia e primaria Enrico Bondi, Scuola dell'infanzia Carlo Evangelisti e Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank) grazie all'accordo sottoscritto in data 3 dicembre 2019 con il Ministero dell'istruzione – Direzione generale dello Studente, in forza del quale la Polisportiva garantisce la disponibilità gratuita dell'impianto sportivo per lo svolgimento delle attività di istituto, mentre molteplici sono state le attività gratuite realizzate dall'ASP nell'ambito del POF;
a livello sociale va ricordato l'intenso lavoro, in ambito formativo e di inserimento lavorativo, rivolto ai giovani atleti inseriti nel programma, con la costituzione, in esito all'avviso pubblico «Fermenti» emanato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, di due imprese sociali entrambi attive ed operanti, l'assunzione a tempo indeterminato con applicazione del CCNL Impianti Sportivi, attraverso la SSD costituita dall'ASP in conformità al proprio Statuto per l'attuazione del Programma «Talento & Tenacia», di ben 14 ragazze e ragazzi appositamente formati, lo svolgimento di corsi quali quello per «Social Trainer», attraverso il quale sono stati formati ed inseriti contrattualmente nella «Palestra della Salute» di recente apertura n. 24 ragazze e ragazzi del territorio;
a livello di rigenerazione del territorio, infine, oltre alla costituzione della rete «Montespaccato Solidale», cui aderiscono tutte le realtà pubbliche e no profit della zona, va segnalata l'adozione volontaria dell'unico giardino pubblico del Quartiere il «Parco Paparelli» la realizzazione di numerose edizioni della manifestazione «Il Quartiere si incontra», la ripresa della Festa parrocchiale, le periodiche attività di volontariato comunitario volte al decoro urbano e alla solidarietà, con azioni rivolte al Centro sociale anziani, alla Comunità parrocchiale, alla Protezione civile e altro;
la regione Lazio ha voluto sistematizzare il rapporto di collaborazione con l'ASP Asilo Savoia relativo al programma «Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità», attraverso l'adozione della DGR n. 98 del 23 febbraio 2021, recante l'approvazione di un accordo finalizzato a consolidare, implementare e sviluppare il programma di inclusione sociale, formazione, promozione dei diritti di cittadinanza e inserimento lavorativo delle giovani generazioni e di altri soggetti svantaggiati mediante la promozione della pratica sportiva, nell'ambito del programma denominato «Talento & Tenacia – Crescere nella legalità» e del «T&T sport network Lazio»;
l'ASP è stata autorizzata dal Tribunale di Roma con provvedimento del 9 marzo 2023 all'acquisto della totalità delle quote della Polisportiva Dilettantistica Montespaccato al preciso scopo di salvaguardarne la continuità ed assicurarne lo sviluppo mediante l'avvio di un percorso di azionariato diffuso volto a ripristinarne l'originale carattere di società sportiva a partecipazione popolare;
il percorso dell'azionariato popolare, ferma restando una partecipazione dell'ASP non inferiore al 51 per cento delle quote sociali, ha previsto il coinvolgimento proattivo di tutti gli stakeholder territoriali e dei cittadini, realizzando così la prima esperienza di tale genere nella Città di Roma e ha comportato, oltre al ritorno all'originaria denominazione sociale di «Gruppo Sportivo Montespaccato» e all'adesione ufficiale da parte di Roma Capitale quale socio sovventore, la costituzione di una realtà sportiva di base che estenderà la propria attività ad altre discipline sportive, a partire da quelle già svolte nelle due strutture afferenti al Programma «Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità» ubicate a Ostia e Pineta Sacchetti;
l'azionariato popolare quale innovativo strumento di gestione democratica delle società sportive è stato oggetto di esame da parte delle istituzioni anche a livello nazionale e si è recentemente concretizzato nell'approvazione da parte della Camera dei deputati di un disegno di legge sulla partecipazione popolare sportiva che ha considerato significativa in tale ambito proprio l'esperienza del Montespaccato Calcio;
in data 24 giugno 2024 è stata depositata è resa nota la sentenza con cui il 26 marzo 2024 la Corte di Appello del Tribunale di Roma ha revocato la confisca del 15 per cento delle quote della Olympus Sport Center srl, socio unico della società proprietaria dell'impianto sportivo detenute da Valerio Gambacurta, già direttore generale della Polisportiva Dilettantistica Montespaccato fino alla data del sequestro di prevenzione e figlio di Franco Gambacurta, pregiudicato sottoposto a condanna definitiva a 30 anni;
il contratto di comodato gratuito in essere tra la Olympus Sport Center e la società sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Montespaccato è scaduto il 30 giugno 2024 e la restituzione delle quote pone a rischio, anche per evidenti profili di contesto ambientale, la prosecuzione delle meritorie attività promosse e realizzate in questi sei anni;
a livello governativo, a seguito di tale notizia, sono intervenuti il Ministro dell'interno e il Ministro per lo sport e i giovani, assicurando il rispettivo impegno, ciascuno negli ambiti di competenza, affinché le attività dell'ASP a Montespaccato non solo non cessino o siano sospese, ma vengano ulteriormente rafforzate ed estese,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, in conformità a quanto già stabilito dall'ordine del giorno n. 9/1517/10 a firma dell'On. Battilocchio approvato dalla Camera dei deputati il 7 novembre 2023, l'inserimento, nel primo provvedimento utile, della modifica normativa all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», prevedendo l'inserimento nel novero dei soggetti giuridici che possono essere direttamente destinatari dei beni confiscati alle mafie ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
a concorrere, attraverso la previsione di un accordo da realizzarsi, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e tramite ogni opportuno e utile coinvolgimento della regione Lazio e di Roma Capitale, tra il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Azienda pubblica di servizi alla persona «Asilo Savoia», al precipuo fine di assicurare la continuità del programma «Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità» nel Quartiere di Montespaccato e la sua ulteriore diffusione nelle periferie urbane, mediante l'opportuno stanziamento delle risorse necessarie a garantirne la sostenibilità.
9/1902-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Matone, Barelli, Nevi, Deborah Bergamini, Cannizzaro, Dalla Chiesa, Benigni, Arruzzolo, Bagnasco, Battilocchio, Battistoni, Boscaini, Calderone, Cappellacci, Caroppo, Casasco, Castiglione, Cattaneo, Cortelazzo, D'Attis, De Palma, Fascina, Gatta, Mangialavori, Marrocco, Mazzetti, Mulè, Orsini, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pittalis, Polidori, Rossello, Rubano, Paolo Emilio Russo, Saccani Jotti, Sala, Sorte, Squeri, Tassinari, Tenerini.
La Camera,
premesso che:
il numero di atleti italiani, che gareggiano in competizioni sportive internazionali sotto i colori della bandiera italiana ma risultano residenti fuori dal nostro Paese è in costante aumento;
troppo spesso tali atleti, che cantano l'Inno di Mameli dallo scranno più alto del podio, vengono poi ricevuti da membri del Governo e finanche dal Presidente della Repubblica e che si dicono fieri di ricevere le onorificenze italiane, non pagano le tasse nel nostro Paese;
inoltre, non è dato di conoscere quale sia l'attività che senz'altro l'Agenzia delle entrate svolge per il recupero delle imposte dovute dagli sportivi non residenti relativamente ai loro compensi per le manifestazioni svolte in Italia alle quali abbiano partecipato;
parrebbe che, in questo modo, non solo ci sia una ingente perdita di incasso da parte dell'erario per le imposte che sono tassativamente dovute in base all'articolo 17 dell'OECD Model Tax Convention, ma si creerebbe un ulteriore gravissimo effetto distorsivo nella pianificazione fiscale anche da parte degli sportivi residenti, per quanto riguarda i loro introiti professionali;
ci si ritrova di fatto in una situazione spiacevole in cui i colori dell'Italia non risultano pienamente rispettati dagli atleti che pur rivendicando la nazionalità italiana preferiscono risiedere in un paese in cui trovano una fiscalità più vantaggiosa,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di applicare agli atleti un regime fiscale agevolato al fine di garantire loro i benefici concessi da altri paesi che trovano maggiormente attrattivi e conseguentemente permettere di gareggiare con la bandiera italiana solo agli atleti anche fiscalmente residenti in Italia.
9/1902-A/9. Candiani, Davide Bergamini.
La Camera,
premesso che:
il numero di atleti italiani, che gareggiano in competizioni sportive internazionali sotto i colori della bandiera italiana ma risultano residenti fuori dal nostro Paese è in costante aumento;
troppo spesso tali atleti, che cantano l'Inno di Mameli dallo scranno più alto del podio, vengono poi ricevuti da membri del Governo e finanche dal Presidente della Repubblica e che si dicono fieri di ricevere le onorificenze italiane, non pagano le tasse nel nostro Paese;
inoltre, non è dato di conoscere quale sia l'attività che senz'altro l'Agenzia delle entrate svolge per il recupero delle imposte dovute dagli sportivi non residenti relativamente ai loro compensi per le manifestazioni svolte in Italia alle quali abbiano partecipato;
parrebbe che, in questo modo, non solo ci sia una ingente perdita di incasso da parte dell'erario per le imposte che sono tassativamente dovute in base all'articolo 17 dell'OECD Model Tax Convention, ma si creerebbe un ulteriore gravissimo effetto distorsivo nella pianificazione fiscale anche da parte degli sportivi residenti, per quanto riguarda i loro introiti professionali;
ci si ritrova di fatto in una situazione spiacevole in cui i colori dell'Italia non risultano pienamente rispettati dagli atleti che pur rivendicando la nazionalità italiana preferiscono risiedere in un paese in cui trovano una fiscalità più vantaggiosa,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di applicare agli atleti e agli sportivi un regime fiscale agevolato per garantire loro pari trattamento con quanto concesso da altri Paesi che trovano maggiormente attrattivi, al fine di perseguire l'obiettivo di far gareggiare sotto la bandiera italiana gli atleti e gli sportivi anche fisicamente residenti in Italia.
9/1902-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Candiani, Davide Bergamini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
in particolare, l'articolo 6, prevede – in via straordinaria e transitoria – norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; nello specifico, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, si introduce, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;
al fine dell'attivazione di tali percorsi, si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con parere del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, siano definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice;
tale disposizione dunque, dà la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno non solo in via ordinaria tramite i percorsi di TFA erogati dalle università, ma anche in via straordinaria tramite percorsi da 30 CFU erogati dall'INDIRE, cui potranno partecipare soltanto coloro che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e statali su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (i cosiddetti precari triennalisti);
il nuovo percorso di specializzazione creerà una disparità enorme tra due gruppi di corsisti: da un lato coloro che si sono già iscritti al IX ciclo del TFA universitario, rientrando nella riserva del 35 per cento, di durata di 9 mesi, pagando la quota di iscrizione per un percorso da 60 CFU in presenza, dall'altro lato coloro che frequenteranno il nuovo percorso per 30 CFU, con minore durata e impegno solo online;
paradossalmente si crea, quindi, ad avviso dei firmatari, una situazione in cui contemporaneamente, docenti appartenenti alla stessa categoria di persone con medesimi requisiti frequenteranno 2 percorsi diversi per conseguire lo stesso titolo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere la disposizione che introduce il nuovo percorso di specializzazione erogato da INDIRE, in modo da evitare discriminazioni tra docenti e porre al centro i bisogni educativi degli studenti con disabilità.
9/1902-A/10. Traversi, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
in particolare l'articolo 7 prevede la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, per coloro che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso una qualifica professionale o un titolo di formazione e hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento;
dunque, la disposizione prevede la possibilità in capo ai destinatari di «scegliere tra due possibili alternative: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero; oppure, rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno»;
tale disposizione deriva dalla incapacità del Governo di affrontare il tema della specializzazione degli insegnanti di sostegno con una programmazione seria legata al fabbisogno regionale e di valutare i titoli acquisiti all'estero, di fatto svalorizzando il percorso di specializzazione attraverso una soluzione che appare inadeguata ai reali bisogni sia del personale di sostegno che ha conseguito con impegno il titolo in Italia, sia del personale in perenne attesa di un riconoscimento da parte del ministero del titolo conseguito all'estero;
si ricorda che l'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del CIMEA – Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche- per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero; gli oneri derivanti dall'attuazione della citata disposizione sono pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
ad avviso dei firmatari, è evidente che, anche a fronte di un notevole dispendio economico, ad oggi, il Ministero dell'istruzione e del merito non sia in grado di dare una risposta a quanti sono in attesa di vedere riconosciuto il proprio titolo, anche in riferimento al fabbisogno e alla carenza di insegnanti specializzati sul sostegno; dunque il Ministero dell'istruzione e del merito preferisce ricorrere ad un escamotage che nulla ha a che vedere col merito,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere la disposizione che introduce il nuovo percorso di specializzazione erogato da INDIRE, al fine di intervenire con una programmazione seria legata al fabbisogno regionale e garantire una valutazione tempestiva dei titoli acquisiti all'estero.
9/1902-A/11. Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
in particolare l'articolo 7 prevede la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE, per coloro che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso una qualifica professionale o un titolo di formazione e hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento;
dunque, la disposizione prevede la possibilità in capo ai destinatari di «scegliere tra due possibili alternative: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero; oppure, rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno»;
tale disposizione deriva dalla incapacità del Governo di affrontare il tema della specializzazione degli insegnanti di sostegno con una programmazione seria legata al fabbisogno regionale e di valutare i titoli acquisiti all'estero, di fatto svalorizzando il percorso di specializzazione attraverso una soluzione che appare inadeguata ai reali bisogni sia del personale di sostegno che ha conseguito con impegno il titolo in Italia, sia del personale in perenne attesa di un riconoscimento da parte del ministero del titolo conseguito all'estero;
si ricorda che l'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del CIMEA – Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche – per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero; gli oneri derivanti dall'attuazione della citata disposizione sono pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
come enunciato nella relazione tecnica allegata al provvedimento all'esame, ad oggi il Ministero ha in carico 11.255 richieste relative al riconoscimento dei titoli esteri su sostegno, alle quali vanno sottratte quelle oggetto di provvedimento espresso di rigetto ad oggi ammontanti a 50;
ad avviso dei firmatari, è evidente che, anche a fronte di un notevole dispendio economico, ad oggi, il Ministero dell'istruzione e del merito non sia in grado di dare una risposta a quanti sono in attesa di vedere riconosciuto il proprio titolo, anche in riferimento al fabbisogno e alla carenza di insegnanti specializzati sul sostegno; dunque il Ministero dell'istruzione e del merito preferisce ricorrere ad un escamotage che nulla ha a che vedere col merito,
impegna il Governo
a fornire al più presto indicazioni precise sulle richieste lavorate da CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.
9/1902-A/12. Tucci, Amato, Caso, Orrico.
La Camera
impegna il Governo
a fornire un aggiornamento dell'attività svolta da CIMEA in ordine al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero.
9/1902-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Tucci, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
in particolare l'articolo 8 del provvedimento prevede che, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato da parte del dirigente scolastico l'interesse dell'alunno, al docente di sostegno in possesso del titolo di specializzazione può essere proposta la conferma sul medesimo posto;
la norma stabilisce altresì che tale procedura si possa applicare anche a docenti privi del titolo ma inseriti nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) II fascia;
tale disposizione, che rappresenta una sorta di chiamata diretta dei docenti di sostegno, appare in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto iniqua nei confronti dei docenti stessi e in palese violazione delle procedure di reclutamento dei docenti e di conferimento delle supplenze, nonché affatto rispettosa delle regole di trasparenza e del merito, svalutando di fatto il sistema di Istruzione mercificandone la funzione educativa e didattica,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere la disposizione che consente la conferma del docente supplente su richiesta della famiglia previa valutazione del dirigente scolastico, nonché a introdurre misure finalizzate a garantire realmente la continuità didattica su posto di sostegno, ponendo al centro i bisogni educativi degli studenti con disabilità e favorendone la serenità della relazione pedagogica, nel rispetto delle procedure di reclutamento dei docenti e di conferimento delle supplenze;
ad introdurre misure finalizzate a garantire realmente la continuità didattica su posto di sostegno, anche reperendo le adeguate risorse per garantire un incremento della dotazione organica nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a legislazione vigente.
9/1902-A/13. Giuliano, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
in particolare l'articolo 14 detta disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola. Nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Il comma 2 estende – in via transitoria – tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024;
nonostante la corretta necessità di equiparare il mandato dei docenti italiani in servizio presso le scuole europee (per gli altri stati membri è nove anni), non si comprende perché la modifica debba interessare anche tutto il personale (dirigente, docente e ATA) presso le rappresentanze diplomatiche e consolari oppure in servizio presso le scuole italiane all'estero; infatti, la modifica introdotta unificherebbe il mandato per tutto il personale scolastico in servizio all'estero, senza distinzione tra scuole europee e scuole italiane all'estero, bloccando, il turn over previsto per legge per quest'ultimi;
inoltre, ai sensi della normativa vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha pubblicato bandi per selezionare dirigenti scolastici, docenti e personale ATA da inviare all'estero, ma, a seguito della proroga introdotta, i posti disponibili risulteranno residuali rispetto alle previste restituzioni ai ruoli metropolitani e, pertanto, i vincitori vedranno la propria possibilità di partire vanificata, nonostante abbiano partecipato e vinto un concorso, così come previsto a legislazione vigente, a fronte di un dispendio economico e professionale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare iniziative normative volte a rivedere la disposizione in premessa, al fine di modificare la disciplina introdotta, affinché essa non si applichi al personale scolastico in servizio all'estero, ma soltanto al personale in servizio nelle scuole europee.
9/1902-A/14. Riccardo Ricciardi, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
in particolare l'articolo 14 detta disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola. Nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Il comma 2 estende – in via transitoria – tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024;
nonostante la corretta necessità di equiparare il mandato dei docenti italiani in servizio presso le scuole europee (per gli altri stati membri è nove anni), non si comprende perché la modifica debba interessare anche tutto il personale (dirigente, docente e ATA) presso le rappresentanze diplomatiche e consolari oppure in servizio presso le scuole italiane all'estero; infatti, la modifica introdotta unificherebbe il mandato per tutto il personale scolastico in servizio all'estero, senza distinzione tra scuole europee e scuole italiane all'estero, bloccando, il turn over previsto per legge per quest'ultimi;
inoltre, ai sensi della normativa vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha pubblicato bandi per selezionare dirigenti scolastici, docenti e personale ATA da inviare all'estero, ma, a seguito della proroga introdotta, i posti disponibili risulteranno residuali rispetto alle previste restituzioni ai ruoli metropolitani e, pertanto, i vincitori vedranno la propria possibilità di partire vanificata, nonostante abbiano partecipato e vinto un concorso, così come previsto a legislazione vigente, a fronte di un dispendio economico e professionale,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di tutelare le legittime aspettative del personale della scuola, selezionato tramite pubblico concorso e in attesa di prestare servizio all'estero, ma che la proroga introdotta inevitabilmente rischia di vanificare.
9/1902-A/15. Pavanelli, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni Governo;
la dispersione scolastica è un fenomeno che raramente fa notizia, ma è uno strumento in grado di misurare il grado di uguaglianza ed equità presente in una determinata società. I giovani lasciano la scuola o la frequentano in maniera irregolare, per mancanza di stimoli o per motivi socioeconomici, quali l'originario stato di povertà della famiglia, il territorio di provenienza, le differenze culturali e di genere, nonché le incertezze delle prospettive occupazionali;
la dispersione scolastica comporta un costo per lo Stato in termini di misure di protezione sociale e criminalità, oltre ad una minore ricchezza nazionale poiché l'investimento realizzato dallo Stato nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che poi non terminano gli studi si traduce in minore risorsa lavoro e, di conseguenza, minore sviluppo economico e crescita del sistema Paese;
per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è indispensabile supportare le famiglie con un sostegno economico affidabile e costante,
impegna il Governo
a reperire le necessarie risorse affinché sia riconosciuta una «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
9/1902-A/16. Orrico, Caso, Amato, Manzi, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire sulla scuola dovrebbe essere la priorità di ogni Governo;
al fine garantire il successo formativo dei frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è necessaria l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano ed il conseguente servizio mensa;
un'importante iniziativa è inclusa nel PNRR, all'Investimento 1.2 – Piano per l'estensione del tempo pieno e delle mense, della Missione 4, Componente 1, a cui sono stati destinati 1075 milioni di euro, di cui una parte finalizzata alla costruzione di mense;
ad oggi a livello nazionale solo il 39 per cento delle scuole primarie è dotato di questo servizio ed esiste, ancora una volta, una profonda disuguaglianza territoriale: per il Sud e le Isole, la cui media è 21,6 per cento, nessuna regione è sopra la media nazionale, mentre nel Nord, che detiene una media del 50,1 per cento, solo il Friuli-Venezia Giulia è sotto la media;
alla luce di questi dati, occorre sanare queste disuguaglianze affiancando maggiori risorse pubbliche a quelle già allocate dal PNRR, al fine di garantire alle alunne e agli alunni della scuola primaria, nonché alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, non contemplati dal PNRR, il diritto a godere del tempo pieno in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
al fine di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ad adottare iniziative volte a reperire le necessarie risorse per l'implementazione del tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantire il servizio mensa scolastica.
9/1902-A/17. Carmina, Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'articolo 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;
la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio;
appare necessario rimettere al centro delle priorità di investimento di risorse pubbliche la scuola quale comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: assumere una responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; una sorta di educazione diffusa, in grado di trasformare il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio e di sperimentazione,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a reperire adeguate risorse finalizzate alla promozione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva in modo da consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi.
9/1902-A/18. Raffa, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
un'istruzione adeguata, esauriente e completa rappresenta uno degli strumenti essenziali per rendere concreta l'uguaglianza sostanziale tra cittadini e rispondere così al principio fondamentale garantito dalla nostra Carta costituzionale, previsto all'articolo 3 comma 2, poiché consente di poter compiere scelte consapevoli e di poter costruire un'esistenza dignitosa;
la scuola, dopo la famiglia, assume un ruolo essenziale non solo nell'istruzione quale trasmissione di conoscenze e saperi, ma soprattutto nella formazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro gli strumenti necessari per una crescita culturale, psicologica e sociale, promuovendo la responsabilità e l'autonomia di giudizio;
appare necessario rimettere al centro delle priorità di investimento di risorse pubbliche la scuola quale comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: assumere una responsabilità condivisa per la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; una sorta di educazione diffusa, in grado di trasformare il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio e di sperimentazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di proseguire nel reperimento di risorse a beneficio del sistema scolastico.
9/1902-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Raffa, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
la scuola dovrebbe affiancare al compito dell'«insegnare ad apprendere» anche quello dell'«insegnare a essere» così come stabilito dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
la scuola deve rappresentare, inoltre, un luogo inclusivo, dove tutte le diversità vengono valorizzate così da dare ad ognuno pari possibilità di crescita in un sistema equo e coeso in grado di prendersi cura di tutti i cittadini, assicurandone la loro dignità, il rispetto delle differenze e le pari opportunità;
un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola come quello dell'educazione affettiva e sessuale, ovvero la conoscenza di sé e dell'altro, appare invece fondamentale per agevolare la crescita dei giovani nonché per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza,
da un'indagine nazionale del Ministero della salute riguardante la salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete internet, meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari;
oggi, purtroppo, attraverso la rete, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia, alimentando la confusione e i falsi miti sulla sessualità e senza aver ricevuto dal sistema educativo né dalla famiglia gli strumenti per saper distinguere tra realtà e finzione,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad agevolare l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa dei percorsi di sperimentazione al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e di condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere;
a promuovere campagne di informazione finalizzate ad un uso consapevole degli strumenti informatici al fine di supportare le studentesse e gli studenti a riconoscere non solo le potenzialità delle informazioni a disposizione, ma anche gli eventuali rischi correlati.
9/1902-A/19. Ascari, Orrico, Caso, Amato, Piccolotti, Ferrari, Furfaro, Carotenuto, Carmina, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
l'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;
ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;
successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;
nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un «vulnus» temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;
tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Commissione al Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio;
considerando che i 6000 collaboratori scolastici sono stati assunti per garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte delle istituzioni scolastiche, sarebbe auspicabile consentire la proroga di tali contratti sino alla scadenza del Piano, prevista per dicembre 2026,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, individuando le risorse necessarie affinché vengano prorogati i contratti fino al termine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto per dicembre 2026.
9/1902-A/20. Lovecchio, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
l'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dispone la proroga fino al 15 giugno 2024 dei contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, relativo ai contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;
ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere personale amministrativo, tecnico e ausiliario aggiuntivo assunto con incarichi temporanei, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2023;
successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto una proroga per i contratti relativi all'assunzione di 3.166 assistenti tecnici e amministrativi fino al 30 giugno 2026, essendo gli oneri di spesa coperti a valere su risorse del PNRR, mentre per quanto concerne i collaboratori scolastici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, gli incarichi sono stati prorogati fino al 15 aprile 2024;
nonostante l'imminente scadenza dei suddetti contratti, il Ministero non è riuscito a garantire la proroga in tempo utile, ma è intervenuto soltanto a posteriori, inserendo la disposizione in esame, che, senza soluzione di continuità, ha lasciato un «vulnus» temporale tra la fine del contratto, scaduto il 15 aprile, e l'entrata in vigore del decreto-legge in data 8 maggio;
tale vacanza contrattuale è stata coperta con l'approvazione di un emendamento riformulato in sede di esame in Commissione al Senato, volto a garantire la continuità giuridica del servizio svolto dai collaboratori scolastici al fine di consentire agli stessi di computare anche il periodo compreso tra il 16 aprile 2024 e la data di effettiva riassunzione in servizio tra i giorni di effettivo servizio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, di assumere ulteriori iniziative finalizzate a garantire la continuità contrattuale dei collaboratori scolastici assunti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1.
9/1902-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Lovecchio, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente; infine, dispone in materia di università e ricerca;
l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;
si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;
appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto-legge all'esame,
impegna il Governo
ad intervenire, per quanto di competenza, affinché sia definito al più presto in sede di contrattazione collettiva nazionale il trattamento economico del contratto di ricerca, come presupposto per l'approvazione dei regolamenti di Ateneo, auspicabilmente in un quadro che sia armonioso a livello nazionale.
9/1902-A/21. Carotenuto, Caso, Amato, Orrico.
La Camera
impegna il Governo
ad intervenire, per quanto di competenza, affinché sia definito al più presto possibile in sede di contrattazione collettiva nazionale il trattamento economico del contratto di ricerca.
9/1902-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
l'articolo 15, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;
si ricorda infatti che la legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca operativi dal 2010, indicando inizialmente il 31 dicembre 2022 come termine ultimo per poter utilizzare i vecchi assegni, passando dunque da un contratto parasubordinato a un contratto a tempo determinato di minimo due anni con maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro, la tredicesima, un orario di lavoro definito, le ferie retribuite, l'indennità di malattia, la Naspi come sussidio di disoccupazione e la contribuzione previdenziale ordinaria;
appare dunque ingiustificabile il perenne rinvio di una disposizione tanto attesa sia nella sostanza sia nella forma perché in contrasto con il requisito dell'urgenza del decreto-legge all'esame,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare il Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università e valutare la possibilità di vincolare le risorse straordinarie dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di procedere già nell'anno in corso alla stipula dei nuovi contratti di ricerca.
9/1902-A/22. Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;
nello specifico, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;
nonostante la grande necessità di ricerca, negli enti si moltiplicano i ricercatori con contratti precari, senza che venga prospettata una strada per la stabilizzazione o un programma sostanzioso di concorsi; senza interventi urgenti la situazione del precariato negli enti pubblici di ricerca è destinata rapidamente a peggiorare, visto che, i fondi messi a disposizione dal PNRR possono prevedere l'assunzione di lavoratori e lavoratrici della ricerca solo a tempo determinato;
fino al 2026 saranno quindi diverse migliaia gli assunti con questa tipologia di contratti, che continueranno ad aggiungersi al personale contrattualizzato con assegni di ricerca e altre tipologie contrattuali discontinue;
tuttavia, se non ci saranno interventi strutturali destinati a rifinanziare le risorse ordinarie a disposizione degli enti di ricerca, ci troveremo di nuovo e sempre di più a fare i conti con l'emigrazione dei nostri ricercatori, la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero, con grave danno economico per il nostro Paese, visto il costo elevato per la loro formazione e il fatto che, oltretutto, il numero dei ricercatori in Italia è molto basso rispetto al contesto internazionale, avendone circa un terzo della Germania e metà di Francia e Gran Bretagna,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a reperire le adeguate risorse destinate alla stabilizzazione, tramite procedure concorsuali, del personale degli enti pubblici di ricerca, al fine di consentire l'importante attività dagli enti stessi.
9/1902-A/23. Torto, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;
nello specifico, prevede un'ulteriore proroga degli assegni di ricerca dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 rispetto all'entrata in vigore dei contratti di ricerca, così come previsto dal PNRR; il citato termine è stato oggetto di più proroghe a partire dal decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, che ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fino al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, che all'articolo 6, comma 4, ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024;
nonostante la grande necessità di ricerca, negli enti si moltiplicano i ricercatori con contratti precari, senza che venga prospettata una strada per la stabilizzazione o un programma sostanzioso di concorsi; senza interventi urgenti la situazione del precariato negli enti pubblici di ricerca è destinata rapidamente a peggiorare, visto che, i fondi messi a disposizione dal PNRR possono prevedere l'assunzione di lavoratori e lavoratrici della ricerca solo a tempo determinato;
fino al 2026 saranno quindi diverse migliaia gli assunti con questa tipologia di contratti, che continueranno ad aggiungersi al personale contrattualizzato con assegni di ricerca e altre tipologie contrattuali discontinue;
tuttavia, se non ci saranno interventi strutturali destinati a rifinanziare le risorse ordinarie a disposizione degli enti di ricerca, ci troveremo di nuovo e sempre di più a fare i conti con l'emigrazione dei nostri ricercatori, la cosiddetta fuga dei cervelli all'estero, con grave danno economico per il nostro Paese, visto il costo elevato per la loro formazione e il fatto che, oltretutto, il numero dei ricercatori in Italia è molto basso rispetto al contesto internazionale, avendone circa un terzo della Germania e metà di Francia e Gran Bretagna,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a reperire le adeguate risorse destinate al personale di ricerca, al fine di incoraggiare i nostri ricercatori a rimanere in Italia e non essere costretti ad emigrare all'estero in cerca di maggiore stabilità economica e professionale.
9/1902-A/24. Cherchi, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
appare necessario che il Commissario operi con la massima trasparenza, motivando le sue decisioni e comunicando regolarmente i progressi al Parlamento,
impegna il Governo
ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Commissario straordinario riferisca, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate.
9/1902-A/25. Alifano, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi,
impegna il Governo
ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia garantita la massima trasparenza nell'adozione di decisioni da parte del Commissario straordinario che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
9/1902-A/26. Iaria, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;
appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Commissario Straordinario non adotti disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, affinché sia mantenuta inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale.
9/1902-A/27. Ferrara, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;
appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad intervenire affinché, nell'operato del Commissario straordinario, sia assicurato l'obiettivo di un approccio equo e trasparente, nonché sostenibile dal punto di vista ambientale, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro e al diritto allo studio.
9/1902-A/28. Aiello, Orrico, Caso, Amato.
La Camera
impegna il Governo
ad assicurare che, nell'operato del Commissario straordinario, sia garantito l'obiettivo di un approccio equo e trasparente, nonché sostenibile dal punto di vista ambientale, con particolare riguardo alla sicurezza del lavoro e al diritto allo studio.
9/1902-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Aiello, Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;
appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad intervenire affinché sia garantito che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
9/1902-A/29. Gubitosa, Orrico, Caso, Amato.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire affinché sia garantito che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
9/1902-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Gubitosa, Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;
appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad intervenire affinché il Commissario straordinario in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni sia tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge.
9/1902-A/30. Barzotti, Orrico, Caso, Amato.
La Camera
impegna il Governo
ad assicurare che il Commissario straordinario garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
9/1902-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti, Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;
appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad intervenire affinché il Commissario straordinario possa intervenire al fine di accelerare la realizzazione degli interventi edilizi previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, restando, in tutti i casi, vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto.
9/1902-A/31. Santillo, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
appare assolutamente necessario meglio definire i limiti e le funzioni del Commissario straordinario;
appare infatti auspicabile, in conformità della giurisprudenza e della dottrina in materia, che sia salvaguardato il principio di sussidiarietà e sia tutelata l'autonomia delle università e degli enti per il diritto allo studio,
impegna il Governo
a garantire affinché il Commissario straordinario agisca nel rispetto del principio di sussidiarietà assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime.
9/1902-A/32. Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;
i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva (detta caldera) ad alto rischio, che si estende da Monte di Procida a Napoli, interessando direttamente una popolazione di oltre 500.000 abitanti. Attualmente il livello di allerta per rischio vulcanico dei Campi Flegrei è giallo è la fase operativa adottata è di Attenzione;
la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che caratterizza l'area. Da novembre 2005 è in corso una fase ascendente che ha prodotto, ad oggi, un sollevamento di circa 122,5 centimetri nella zona di massima deformazione ubicata nel centro storico di Pozzuoli. Tale sollevamento genera tensione nelle rocce del sottosuolo che ad un certo punto si fratturano generando terremoti (oltre 6.0000 negli ultimi 12 mesi, con magnitudo anche di 4.2);
per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica, iniziata la scorsa estate, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023;
data la criticità della situazione, a partire dal mese di ottobre, si è più volte riunita la Commissione Grandi Rischi, che, pur mantenendo inalterato il livello di allerta, ha evidenziato la necessità di intensificare l'attività di studio, ricerca ed il monitoraggio sismico e vulcanico da sempre portati avanti egregiamente dall'Osservatorio vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituito nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
con un ordine del giorno del 30 novembre 2023 (seduta 206) presentato dal Movimento 5 Stelle e votato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, il Governo s'impegnava a stanziare ulteriori fondi per procedere con urgenza al potenziamento della rete di monitoraggio sismico e vulcanico dei Campi Flegrei e della pianta organica dell'Osservatorio vesuviano, al fine di migliorare le capacità previsionali e di controllo dello stato della caldera,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché si dia seguito all'impegno preso, reperendo le risorse necessarie per potenziare la rete di monitoraggio sismico e vulcanico dei Campi Flegrei e per incrementare la pianta organica dell'Osservatorio Vesuviano.
9/1902-A/33. Ilaria Fontana, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;
i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva (detta caldera) ad alto rischio, che si estende da Monte di Procida a Napoli, interessando direttamente una popolazione di oltre 500.000 abitanti. Attualmente il livello di allerta per rischio vulcanico dei Campi Flegrei è giallo è la fase operativa adottata è di Attenzione;
la caldera flegrea è inoltre caratterizzata dal fenomeno del bradisismo, un lento processo con alternate fasi di sollevamento ed abbassamento del suolo, diretta conseguenza del vulcanismo che caratterizza l'area. Da novembre 2005 è in corso una fase ascendente che ha prodotto, ad oggi, un sollevamento di circa 122,5 centimetri nella zona di massima deformazione ubicata nel centro storico di Pozzuoli. Tale sollevamento genera tensione nelle rocce del sottosuolo che ad un certo punto si fratturano generando terremoti (oltre 6.0000 negli ultimi 12 mesi, con magnitudo anche di 4.2);
per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica, iniziata la scorsa estate, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023, «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», successivamente convertito nella legge n. 183 del 7 dicembre 2023;
data la criticità della situazione, a partire dal mese di ottobre, si è più volte riunita la Commissione Grandi Rischi, che, pur mantenendo inalterato il livello di allerta, ha evidenziato la necessità di intensificare l'attività di studio, ricerca ed il monitoraggio sismico e vulcanico da sempre portati avanti egregiamente dall'Osservatorio vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituito nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
con un ordine del giorno del 30 novembre 2023 (seduta 206) presentato dal Movimento 5 Stelle e votato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, il Governo s'impegnava a stanziare ulteriori fondi per procedere con urgenza al potenziamento della rete di monitoraggio sismico e vulcanico dei Campi Flegrei e della pianta organica dell'Osservatorio vesuviano, al fine di migliorare le capacità previsionali e di controllo dello stato della caldera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tutte le iniziative necessarie affinché si dia seguito all'impegno preso, reperendo le risorse necessarie per potenziare la rete di monitoraggio sismico e vulcanico dei Campi Flegrei e per incrementare la pianta organica dell'Osservatorio Vesuviano.
9/1902-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Ilaria Fontana, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di nominare un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2026 ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari;
al Commissario sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi;
la realizzazione degli alloggi per universitari non ha visto finora alcun reale coinvolgimento delle parti sociali; eppure, l'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 prevede che gli Stati membri debbano garantire un ampio coinvolgimento delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi;
tale obbligo ha un contenuto sostanziale e le autorità nazionali dovrebbero garantirne la piena attuazione,
impegna il Governo
ad intervenire affinché il Commissario straordinario e il Ministro dell'università e della ricerca coinvolgano le parti sociali interessate, le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche in merito alle attività svolte dalla struttura di supporto per la realizzazione degli alloggi universitari.
9/1902-A/34. Bruno, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
la Missione 4, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all'Investimento 1.7, il finanziamento di borse di studio per l'accesso all'università al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali e garantire la parità di accesso all'istruzione terziaria degli studenti in maggiore difficoltà socioeconomica;
lo stanziamento iniziale prevedeva un importo pari a 500 milioni per aumentare l'entità della prestazione erogata con un incremento medio di 700 euro e per allargare la platea di beneficiari al fine di raggiungere la quota europea del 25 per cento (partendo dal 12 per cento attuale);
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede che almeno 55.000 studenti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ricevano borse di studio finanziate esclusivamente con fondi PNRR;
sulla base delle assegnazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca e ripartite tra le regioni e i rispettivi enti per il diritto allo studio, quest'ultimi avrebbero dovuto adottare i relativi bandi e approvare le graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti risultati idonei;
tuttavia, dal monitoraggio effettuato dall'Unione degli Universitari emerge una situazione frammentata e complessa, con numeri di idonei non beneficiari che aumentano in maniera eguale su tutto il territorio, nonostante i fondi siano stati erogati: a Verona circa il 50 per cento non sa se riceverà la borsa di studio, mentre a Palermo la copertura è del 47 per cento;
tali criticità stanno creando drammatiche situazioni tra gli idonei non beneficiari, costretti, in molti casi, a dover rinunciare gli studi perché impossibilitati dal pagare l'affitto o le tasse universitarie, limitando di fatto un diritto garantito dalla Costituzione;
inoltre, dall'ultimo rapporto Mediobanca emerge come l'erogazione delle borse di studio sia quanto mai necessaria, in quanto lo Stato contribuisce alla spesa per la formazione universitaria per il 61 per cento del totale, rispetto al 76 per cento dell'Unione europea e la quota residuale è sostenuta interamente dalle famiglie per il 33 per cento in Italia, a fronte di una media del 14 per cento in UE,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché si riduca il ritardo nell'erogazione delle borse di studio e si elimini definitivamente il fenomeno degli idonei non beneficiari, al fine di garantire la parità di accesso all'università tra tutti gli studenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
9/1902-A/35. Cantone, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
la Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede, all'Investimento 1.7, il finanziamento di borse di studio per l'accesso all'università al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali e garantire la parità di accesso all'istruzione terziaria degli studenti in maggiore difficoltà socioeconomica;
lo stanziamento iniziale prevedeva un importo pari a 500 milioni per aumentare l'entità della prestazione erogata con un incremento medio di 700 euro e per allargare la platea di beneficiari al fine di raggiungere la quota europea del 25 per cento (partendo dal 12 per cento attuale);
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede che almeno 55.000 studenti per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ricevano borse di studio finanziate esclusivamente con fondi PNRR;
sulla base delle assegnazioni effettuate dal Ministero dell'università e della ricerca e ripartite tra le regioni e i rispettivi enti per il diritto allo studio, quest'ultimi avrebbero dovuto adottare i relativi bandi e approvare le graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti risultati idonei;
tuttavia, dal monitoraggio effettuato dall'Unione degli Universitari emerge una situazione frammentata e complessa, con numeri di idonei non beneficiari che aumentano in maniera eguale su tutto il territorio, nonostante i fondi siano stati erogati: a Verona circa il 50 per cento non sa se riceverà la borsa di studio, mentre a Palermo la copertura è del 47 per cento;
tali criticità stanno creando drammatiche situazioni tra gli idonei non beneficiari, costretti, in molti casi, a dover rinunciare gli studi perché impossibilitati dal pagare l'affitto o le tasse universitarie, limitando di fatto un diritto garantito dalla Costituzione;
inoltre, dall'ultimo rapporto Mediobanca emerge come l'erogazione delle borse di studio sia quantomai necessaria, in quanto lo Stato contribuisce alla spesa per la formazione universitaria per il 61 per cento del totale, rispetto al 76 per cento dell'Unione europea e la quota residuale è sostenuta interamente dalle famiglie per il 33 per cento in Italia, a fronte di una media del 14 per cento in UE;
appare necessario mantenere l'impegno con la Commissione europea ed erogare le borse di studio agli studenti risultati idonei anche negli anni successivi al 2026,
impegna il Governo
al fine di sostenere e garantire il diritto allo studio universitario, a reperire le adeguate risorse per incrementare il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
9/1902-A/36. Sergio Costa, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifico intervento di riforma del PNRR, con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338 del 2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un'ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;
secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;
per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con legge di bilancio 2021, del Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;
tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,
impegna il Governo
parallelamente alle misure poste in essere dal PNRR, ad incrementare il finanziamento del Fondo affitti per studenti fuorisede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del caro-affitti e della penuria di posti letto negli studentati.
9/1902-A/37. Scutellà, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifico intervento di riforma del PNRR, con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338 del 2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un'ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;
secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;
per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con legge di bilancio 2021, del Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;
tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad intervenire urgentemente con provvedimenti che vadano nella direzione di un blocco dei rincari degli affitti, di investimenti negli alloggi, dell'incremento dei fondi a sostegno degli studenti fuori sede.
9/1902-A/38. Donno, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifico intervento di riforma del PNRR, con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338 del 2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un'ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;
secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;
per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con legge di bilancio 2021, del Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuorisede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;
tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad intraprendere, con urgenza, azioni per assicurare il conseguimento dei target PNRR e per renderne strutturali i risultati, colmando così definitivamente i divari con gli altri Paesi dell'Unione europea e dunque reperire le necessarie ulteriori risorse per incrementare adeguatamente il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di soddisfare le legittime aspettative degli idonei nonché per scongiurare il rischio della perdita delle risorse previste dal PNRR.
9/1902-A/39. Scerra, Caso, Amato, Orrico, Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifico intervento di riforma del PNRR, con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338 del 2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un'ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;
secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;
per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con legge di bilancio 2021, del Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;
tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,
impegna il Governo
al fine di garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ad intervenire affinché siano rivisti i bandi per il diritto allo studio per una maggiore tutela alle studentesse e agli studenti fuori sede, parametrando l'importo tenendo conto altresì della spesa per l'affitto e relative spese accessorie, in relazione ai canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi di studio.
9/1902-A/40. Fede, Caso, Orrico, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifico intervento di riforma del PNRR, con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338 del 2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un'ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;
secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;
per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con legge di bilancio 2021, del Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;
tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad incrementare la disponibilità di alloggi e residenze per studenti fuori sede, anche mediante interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti, all'esito di una complessiva ricognizione del patrimonio immobiliare in disuso o dismesso appartenente a enti e istituzioni pubbliche, al fine di migliorare l'offerta di edilizia universitaria destinata ad esigenze abitative temporanee per ragioni di studio.
9/1902-A/41. Cappelletti, Caso, Amato, Orrico.
La Camera
impegna il Governo
ad incrementare la disponibilità di alloggi e residenze per studenti fuori sede, anche mediante interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti, all'esito di una complessiva ricognizione del patrimonio immobiliare in disuso o dismesso appartenente a enti e istituzioni pubbliche, al fine di migliorare l'offerta di edilizia universitaria destinata ad esigenze abitative temporanee per ragioni di studio.
9/1902-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Cappelletti, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifico intervento di riforma del PNRR, con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338 del 2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un'ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;
secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;
per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con legge di bilancio 2021, del Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;
tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,
impegna il Governo
ad attuare programmi di rigenerazione urbana, con il coinvolgimento degli Istituti universitari nella co-progettazione degli spazi pubblici e degli edifici, al fine di individuare soluzioni progettuali innovative, realizzare contesti urbani inclusivi e infrastrutture materiali e digitali flessibili in grado di rispondere alle effettive esigenze dei cittadini e degli studenti, in linea con il paradigma della Smart City.
9/1902-A/42. L'Abbate, Orrico, Caso, Amato.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di attuare programmi di rigenerazione urbana, con il coinvolgimento degli Istituti universitari nella co-progettazione degli spazi pubblici e degli edifici, al fine di individuare soluzioni progettuali innovative, realizzare contesti urbani inclusivi e infrastrutture materiali e digitali flessibili in grado di rispondere alle effettive esigenze dei cittadini e degli studenti, in linea con il paradigma della Smart City.
9/1902-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate, Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare l'articolo 16 reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifico intervento di riforma del PNRR, con uno stanziamento iniziale che prevedeva un importo pari a 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più, tramite un innalzamento della percentuale di cofinanziamento ministeriale previsto dalla legge n. 338 del 2000 e una riforma della legislazione sugli alloggi finalizzata ad introdurre forme di partenariato pubblico-privato e ad una revisione degli standard attuali;
la misura è stata oggetto di revisione in sede di approvazione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 (16051/23), la quale ora prevede un'ulteriore stanziamento di 238 milioni di euro, giustificato dall'aumento dei prezzi;
secondo valutazioni degli operatori privati, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, percentuale non sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi;
per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il Movimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con legge di bilancio 2021, del Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un contributo iniziale di 15 milioni;
tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio 2023 con appena 4 milioni di euro, una cifra che appare totalmente insufficiente a sostenere in maniera stabile il diritto allo studio,
impegna il Governo
a rafforzare strutture, infrastrutture e servizi al Sud e nelle aree interne del Paese, dove i giovani continuano a vedere carenza di servizi e di opportunità professionali, al fine, non solo di favorire la crescita del territorio, ma di elevare la qualità del tessuto sociale, anche per consentire agli studenti di non essere obbligati, ma a scegliere di essere fuori sede.
9/1902-A/43. Caramiello, Caso, Amato, Orrico.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, di assumere ulteriori iniziative dirette a rafforzare le strutture, le infrastrutture e i servizi al Sud e nelle aree interne del Paese.
9/1902-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Caramiello, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;
la Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei princìpi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;
la disposizione disciplina quindi la composizione, le funzioni, l'organizzazione nonché le modalità di funzionamento della Commissione;
è prevista altresì la presentazione, entro il 30 settembre di ciascun anno, di una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche,
impegna il Governo
a prevedere misure finalizzate a rafforzare e a garantire la massima trasparenza e pubblicità delle attività della Commissione, assicurando la disponibilità di tutti i dati sui quali si basa l'attività e la valutazione, anche al fine di tutelare gli stessi soggetti sottoposti alla vigilanza.
9/1902-A/44. Lomuti, Amato, Orrico, Caso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;
la Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei princìpi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni;
la disposizione disciplina quindi la composizione, le funzioni, l'organizzazione nonché le modalità di funzionamento della Commissione;
riguardo alla composizione, la Commissione è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
in particolare, oltre alla partecipazione di diritto del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento;
la disposizione nulla prevede in merito alla parità di genere, contrariamente a quanto espressamente previsto per altri enti e organi con struttura analoga;
il principio della parità di genere è riconosciuto dalla nostra costituzione all'articolo 51 ove si attribuisce alla Repubblica la funzione di promuovere, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini nell'assunzione di cariche elettive e nell'accesso agli uffici pubblici;
come sottolineato dalla Commissione europea nella comunicazione relativa alla strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha realizzato la parità tra uomini e donne, persistendo significativi divari soprattutto nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, nelle posizioni dirigenziali e nella partecipazione alla vita politica e istituzionale;
il raggiungimento dell'uguaglianza di genere rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030;
il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico affinché le società quotate, entro il 2026, garantiscano almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33 per cento dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato;
in Italia, con la legge di bilancio 2020 son stati rafforzati i presidi per la parità di genere nell'ambito delle società quotate, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti;
per le società a controllo pubblico, il relativo Testo unico prevede che nella scelta degli amministratori le P.P.A.A. devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno,
impegna il Governo
nella definizione delle nomine nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 2, a garantire la piena ed effettiva osservanza del principio delle pari opportunità di genere, nell'ambito di un generale rafforzamento delle misure per la parità di genere nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società, in particolare per le società a controllo pubblico, anche mediante il coordinamento, a tal fine, tra la disciplina di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e la disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come modificata dalla legge di bilancio 2020.
9/1902-A/45. Dell'Olio, Amato, Orrico, Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
in particolare l'articolo 7 dispone in materia di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento;
riguardo i docenti specializzati all'estero l'ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, all'articolo 7, comma 4, lettera e) prevede la possibilità per coloro che hanno ottenuto la specializzazione all'estero e sono in attesa di riconoscimento del titolo da parte del Ministero di poter ottenere una supplenza, con clausola rescissoria nel contratto in caso di esito negativo da parte di riconoscimento; l'inserimento avverrà a pettine, quindi con il relativo punteggio, e non in coda;
questa possibilità, se da un lato legittimamente agevola i docenti che hanno fatto richiesta di riconoscimento del titolo acquisito all'estero e sono in attesa, anche da oltre i termini di legge, dell'esito della procedura da parte del Ministero, dall'altro potrebbe penalizzare i docenti che hanno conseguito il titolo in Italia e sono inseriti nella graduatoria in prima fascia, i quali potrebbero posizionarsi in graduatoria con punteggio inferiore,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di tutelare le legittime aspettative del personale docente specializzato nel sostegno, sia che abbia conseguito il titolo in Italia, sia che lo abbia conseguito all'estero, anche al fine di garantire la continuità didattica degli studenti con disabilità.
9/1902-A/46. Morfino, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
in particolare l'articolo 7 dispone in materia di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento;
riguardo i docenti specializzati all'estero l'ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, all'articolo 7, comma 4, lettera e) prevede la possibilità per coloro che hanno ottenuto la specializzazione all'estero e sono in attesa di riconoscimento del titolo da parte del Ministero di poter ottenere una supplenza, con clausola rescissoria nel contratto in caso di esito negativo da parte di riconoscimento; l'inserimento avverrà a pettine, quindi con il relativo punteggio, e non in coda,
impegna il Governo
a contemperare le aspettative del personale docente specializzato nel sostegno, sia che abbia conseguito il titolo in Italia, sia che lo abbia conseguito all'estero, anche al fine di garantire la continuità didattica degli studenti con disabilità.
9/1902-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, il Capo II reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità e il Capo III reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;
al fine di garantire la continuità didattica per gli studenti anche di fronte ad eventi imprevisti ed imprevedibili, appare auspicabile che il dirigente scolastico possa garantire le lezioni anche tramite modalità a distanza, attivando, di concerto con gli organi collegiali competenti, la didattica a distanza attraverso tutti gli strumenti necessari,
impegna il Governo
nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, a intervenire affinché sia garantita la possibilità di attivare lezioni a distanza in casi di necessità e urgenza e di gravi e impreviste cause sopravvenute, fornendo alle scuole gli strumenti necessari a tal fine.
9/1902-A/47. Auriemma, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale, reca inoltre disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità, disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, infine dispone in materia di università e ricerca;
l'istituto del tirocinio in Italia è spesso soggetto ad abusi, con stagisti non pagati che svolgono attività lavorative senza alcuna forma di retribuzione o tutela;
studi e indagini dimostrano che i tirocini non retribuiti non solo rappresentano una forma di sfruttamento, ma contribuiscono anche alla precarizzazione del lavoro giovanile, impedendo una transizione fluida e giusta dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro;
il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per rendere obbligatoria la retribuzione dei tirocini curricolari. La proposta mira a contrastare lo sfruttamento e l'abuso degli stagisti, considerati una problematica diffusa in Italia dove i tirocini non sono attualmente riconosciuti come lavoro;
inoltre intende trasformare i tirocini in strumenti realmente utili sia per gli studenti sia per i datori di lavoro, creando una situazione vantaggiosa per entrambe le parti;
dappiù prevede l'erogazione di un'indennità obbligatoria mensile di almeno 600 euro per i tirocinanti. Se lo stage prosegue oltre i sei mesi, le aziende devono trasformare il contratto in apprendistato e fornire adeguata formazione per specifiche qualifiche professionali. Inoltre, è previsto il riconoscimento dello stage ai fini pensionistici tramite contributi figurativi;
infine risponde a un contesto di salari bassi, precariato diffuso e incertezza sul futuro che affliggono i giovani italiani. La necessità di intervenire è supportata anche dalle indicazioni dell'Unione europea;
l'intervento proposto è in linea con le direttive europee che mirano a garantire condizioni di lavoro dignitose e a prevenire lo sfruttamento dei giovani lavoratori,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di competenza per regolamentare i tirocini curricolari, garantendo una retribuzione adeguata, il riconoscimento previdenziale e condizioni di lavoro dignitose per prevenire ogni forma di abuso e sfruttamento dei tirocinanti.
9/1902-A/48. Appendino, Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 2, del decreto oggetto di conversione reca disposizioni relative al finanziamento del cosiddetto movimento sportivo nazionale. In particolare, introduce il comma 630-bis all'articolo 1 della legge 145 del 2018, che disciplina a decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa, nonché dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia). Il finanziamento di quest'ultima rappresenta una novità rispetto alla disciplina vigente sino al 2025;
dalla disposizione suesposta si rileva che al finanziamento delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa;
tra gli organismi sportivi summenzionati figurano anche i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, i quali hanno assunto nel corso del tempo un'importanza sempre maggiore, anche attraverso l'apertura di nuove sezioni sportive in differenti discipline;
gli atleti di questi gruppi sono principalmente impegnati nelle discipline olimpiche che, per tradizione, visibilità e possibilità di affermazione, offrono concrete prospettive di successo sia in campo nazionale che internazionale;
l'eccellenza del settore ha permesso di conseguire risultati sportivi di massimo rilievo, garantendo una posizione di prestigio del Paese nel medagliere olimpico e, nel contempo, svolgendo una funzione sociale ed educativa a favore delle giovani generazioni;
è necessario garantire a questi atleti la possibilità di allenarsi in strutture moderne e all'avanguardia, indispensabili per migliorare il livello di prestazione e raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;
alla luce di quanto esposto si ritiene necessario garantire gli opportuni finanziamenti per le federazioni, gli enti e i gruppi citati considerato il ruolo fondamentale che ricoprono nel mondo sportivo,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte a ripristinare, dal 2026, la quota di finanziamento destinata alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite;
ad adottare le opportune iniziative volte a reperire adeguate risorse da destinare alla riqualificazione e all'ammodernamento delle infrastrutture in uso ai Gruppi Sportivi Militari e ai Corpi Civili dello Stato, al fine di mantenere l'elevato standard qualitativo e prestazionale degli atleti di Stato militari e civili.
9/1902-A/49. Pellegrini, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 2, del decreto oggetto di conversione reca disposizioni relative al finanziamento del cosiddetto movimento sportivo nazionale. In particolare, introduce il comma 630-bis all'articolo 1 della legge 145 del 2018, che disciplina a decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa, nonché dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia). Il finanziamento di quest'ultima rappresenta una novità rispetto alla disciplina vigente sino al 2025;
dalla disposizione suesposta si rileva che al finanziamento delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa;
tra gli organismi sportivi summenzionati figurano anche i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, i quali hanno assunto nel corso del tempo un'importanza sempre maggiore, anche attraverso l'apertura di nuove sezioni sportive in differenti discipline;
gli atleti di questi gruppi sono principalmente impegnati nelle discipline olimpiche che, per tradizione, visibilità e possibilità di affermazione, offrono concrete prospettive di successo sia in campo nazionale che internazionale;
l'eccellenza del settore ha permesso di conseguire risultati sportivi di massimo rilievo, garantendo una posizione di prestigio del Paese nel medagliere olimpico e, nel contempo, svolgendo una funzione sociale ed educativa a favore delle giovani generazioni;
è necessario garantire a questi atleti la possibilità di allenarsi in strutture moderne e all'avanguardia, indispensabili per migliorare il livello di prestazione e raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;
alla luce di quanto esposto si ritiene necessario garantire gli opportuni finanziamenti per le federazioni, gli enti e i gruppi citati considerato il ruolo fondamentale che ricoprono nel mondo sportivo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative normative volte a ripristinare, dal 2026, la quota di finanziamento destinata alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite;
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare le opportune iniziative volte a reperire adeguate risorse da destinare alla riqualificazione e all'ammodernamento delle infrastrutture in uso ai Gruppi Sportivi Militari e ai Corpi Civili dello Stato, al fine di mantenere l'elevato standard qualitativo e prestazionale degli atleti di Stato militari e civili.
9/1902-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Pellegrini, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, misure in materia di integrazione dei giovani stranieri;
in proposito, preme ai firmatari segnalare il recente inserimento dello sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione, frutto di una sensibilità pienamente maturata nel riconoscimento del suo valore sociale, in quanto volto all'integrazione e all'inclusione, e della sua funzione educativa e formativa, in quanto sinonimo di impegno, rispetto delle regole e delle responsabilità, anche verso l'altro da sé, autonomia nonché merito ed etica;
ciò implica l'obbligatoria assunzione dell'impegno della Repubblica alla promozione di politiche attive per la diffusione dello sport e alla sua effettiva fruizione da parte di tutta la collettività;
l'Italia con questa modifica costituzionale associa lo Sport alla cultura, all'arte e all'educazione così mettendo lo Sport, sia agonistico sia dilettantistico, al servizio dell'umanità, promuovendo una società pacifica e stili di vita sani, salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione;
preme al firmatario del presente atto, sottolineare che lo sport sia da considerarsi, con particolare riguardo all'attività sportiva praticata dagli adolescenti e dai giovani, un accrescimento delle possibilità dello sviluppo e della formazione della persona, un antidoto al rischio di devianza verso la delinquenza, specialmente nelle aree «periferiche», con ciò intendendo le aree del territorio nazionale, a prescindere dalla loro collocazione, che presentano condizioni di svantaggio, marginalità e vulnerabilità economica, sociale e culturale;
in particolare a favore delle classi meno abbienti della popolazione e delle aree interne o periferiche;
secondo un'indagine condotta sul territorio nazionale da Svimez e Uisp con il supporto di Sport e Salute, quasi la metà della popolazione del Sud e circa il trenta per cento di quella del Centro-Nord non pratica attività sportiva;
scendendo più nel dettaglio, dai dati raccolti emerge che «al nord più del 50 per cento degli sportivi utilizza un impianto di proprietà o a gestione pubblica, al sud tale percentuale scende al 37,5 per cento»;
emerge, infatti, in merito, anche un divario tra Sud e Centro-Nord con riguardo all'offerta di strutture pubbliche e che la differenza nella pratica dello sport è più accentuata tra i più giovani,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a promuovere e sostenere le politiche attive per la diffusione dello sport, incrementando le risorse finanziarie e gli investimenti infrastrutturali al fine di garantirne l'effettiva praticabilità nelle aree del territorio indicate in premessa, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, onde adempiere pienamente alla funzione dello sport quale strumento di inclusione, contrasto alla povertà educativa e prevenzione della vulnerabilità.
9/1902-A/50. Alfonso Colucci, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione dei giovani stranieri nonché misure concernenti la struttura commissariale per gli alloggi universitari;
in particolare, l'articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari;
in ordine all'ultimo tema, preme ai firmatari sottolineare lo stato perdurante di emergenza, a causa della assoluta carenza in cui versano gli alloggi per gli studenti universitari fuori sede – la cui capienza non raggiunge il 10 per cento delle richieste degli aventi diritto – oggetto di vive proteste, in particolare in quelle zone del territorio nazionale in cui la carenza si coniuga a valori proibitivi del mercato delle locazioni;
al fine di offrire tempestivamente un segnale di interesse e supporto alle giovani generazioni,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, onde sostenere il diritto allo studio, compromesso dalla penuria di alloggi universitari acuito dal coniugio, in molte zone del territorio nazionale, alla estrema onerosità delle locazioni, a prevedere, nelle more dell'attuazione della Riforma 1.7 del PNRR, l'erogazione di un contributo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede, iscritti ad università pubbliche, che tenga conto delle situazioni economiche dei singoli studenti o dei nuclei familiari, delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni delle zone in cui sono ubicate le rispettive università.
9/1902-A/51. Baldino, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni in materia di sport, di organismi sportivi e di lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di tutela dei diritti delle persone con disabilità, di integrazione scolastica degli alunni stranieri;
in ordine all'ultimo tema dell'elenco suesposto, il Ministro dell'istruzione e del merito ha dichiarato che «dobbiamo realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri, una sfida irrinunciabile (...). Mi auguro che il decreto-legge possa essere approvato in termini rapidi»;
preme ai firmatari sottolineare che l'articolo 11, comma 1, pur prevedendo una lodevole misura di sostegno all'inclusione e all'integrazione scolastica degli alunni stranieri – l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento della lingua italiana – ne riduce fortemente e ne complica la portata, in quanto essa: è rimessa all'esercizio di una mera facoltà per il tramite di un decreto ministeriale; incontra il limite delle risorse di organico disponibili a livello nazionale; incontra un ulteriore limite applicativo, in quanto è prevista per le sole classi nelle quali gli alunni stranieri siano in numero pari o superiore al 20 per cento del totale degli alunni della classe e, altresì, deve trattarsi di alunni stranieri che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione; infine, ad onta della dichiarata urgenza, la disposizione – si ribadisce, da ascriversi a mera facoltà – è comunque prevista a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026;
al fine di offrire un segnale alle giovani generazioni di stranieri, in grado di rendere reale, rapida ed effettiva la dichiarata volontà di «realizzare al più presto il potenziamento dell'italiano per gli studenti stranieri», considerata «una sfida irrinunciabile» da vincere,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, onde sostenere il diritto costituzionale allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione, volto a garantire l'accesso, la frequenza, l'inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti gli alunni, a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a renderla obbligatoria e fruibile a decorrere dall'avvio dell'anno scolastico 2024, provvedendo a ridurre, altresì, la percentuale ivi disposta di alunni stranieri rispetto al numero complessivo degli alunni nelle classi.
9/1902-A/52. Penza, Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame si compone di 7 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
l'articolo 6 prevede – in via straordinaria e transitoria – norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
l'articolo 7 prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall'INDIRE;
l'articolo 8, al comma 1, detta misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli studenti con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa;
l'articolo 8-bis reca disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;
l'articolo 10, comma 1, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016;
il decreto-legge in esame si propone di garantire continuità e stabilità nell'attività di insegnamento per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;
la legge 15 aprile 2024, n. 55, ha istituito l'ordine delle professioni pedagogiche ed educative prevedendo per tutti coloro che intendano esercitare le suddette professioni l'iscrizione al relativo albo;
la legge predetta ha stabilito una finestra temporale con scadenza al 6 agosto 2024 entro cui i Commissari nominati dal Presidente del tribunale del capoluogo di ogni regione debbano provvedere al primo popolamento dell'albo al solo fine di procedere ad una prima cristallizzazione degli iscritti così da individuare l'elettorato attivo e passivo e dare seguito alle procedure di elezione dei componenti degli ordini regionali;
la disciplina transitoria che regola i requisiti per l'iscrizione all'albo non contempla tutti coloro che, pur in assenza dei titoli di studio o, in alternativa, della qualifica professionale richiesti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, siano, alla data di entrata in vigore della legge, lavoratori dipendenti nei servizi educativi per l'infanzia, con contratto a tempo indeterminato o determinato, presso enti pubblici e privati;
con nota datata 11 luglio 2024 «Anci esprime preoccupazione per le continue segnalazioni dei comuni che si trovano a disagio a causa della previsione dell'obbligo d'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici anche per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia: asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi (prevista dalla legge n. 55 del 2024) [...].». Sostiene ANCI che «La formulazione poco chiara della norma, peraltro, lascia supporre che il personale educativo privo del titolo di studio richiesto potrebbe perfezionare l'iscrizione all'albo solo in fase di prima attuazione, cioè entro il 6 agosto, e in caso di mancato rispetto di questo termine non potrebbe più svolgere le mansioni di educatore, lasciando quindi scoperti i servizi.»;
ANCI paventa, in assenza di chiarimenti e di un correttivo, «il serio rischio di mettere in discussione l'avvio delle attività dei servizi educativi a settembre, fino a paralizzare un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine»;
la proposta di legge a prima firma D'Orso A.C. 596 recante «Istituzione dell'Ordine delle professioni educative e disciplina dell'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista», prevedeva originariamente, all'articolo 6 (Disposizioni transitorie), quarto comma, che: «In via transitoria, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti all'iscrizione agli albi di cui all'articolo 4 gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che alla medesima data di entrata in vigore esercitano la professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista presso enti pubblici o privati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.»;
la suddetta disciplina transitoria non è stata recepita nel testo finale della legge 15 aprile 2024, n. 55, e ciò pare possa comportare notevoli problematiche per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 il prossimo settembre, in quanto molti lavoratori degli asili nido e delle scuole per l'infanzia non risultano avere le qualifiche richieste per l'iscrizione all'albo;
in ogni caso, rimane però necessario contemperare l'esigenza di salvaguardare i posti di lavoro e di assicurare i servizi comunali per l'infanzia con l'altrettanto importante obiettivo di avere personale qualificato in tutte le scuole di ogni ordine e grado ed in tutti i servizi educativi per l'infanzia costituenti il Sistema Integrato di educazione e di istruzione, e ciò a tutela degli utenti destinatari di questi servizi,
impegna il Governo
ad intervenire, anche in via legislativa, con il primo provvedimento utile, al fine di prevedere che, in via transitoria, nelle more del perfezionamento dei percorsi di formazione per l'acquisizione dei titoli di studio o della qualifica richiesti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e comunque per un arco temporale non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 aprile 2024, n. 55, non siano tenuti all'iscrizione agli albi di cui all'articolo 4 della medesima legge, coloro che alla medesima data di entrata in vigore svolgevano il servizio di educatore dei servizi educativi per l'infanzia presso enti pubblici o privati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, in modo da garantire la continuità occupazionale e scongiurare la paralisi dei servizi educativi offerti dai comuni.
9/1902-A/53. D'Orso, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive;
proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione è stupore la notizia dell'accordo fra la società dell'Inter e la Betsson Sport, nuovo «official main partner» della squadra campione d'Italia;
a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato;
la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò online;
l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 – convertito dalla legge n. 96 del 2018 (cosiddetto decreto Dignità) – ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;
l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di «deroghe» al divieto, come i cosiddetti «spazi quote»;
sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di infotainment che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente;
il caso Inter, con la diffusione pubblicitaria di una vera e propria società di scommesse sportive dietro lo scudo del sito di informazione, rischia di aprire le porte, ove autorizzato, al definitivo e pericoloso superamento del divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse in denaro,
impegna il Governo:
a adottare ogni misura utile a rafforzare il divieto di pubblicità di cui all'articolo 9 del cosiddetto decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, estendendo il concetto di pubblicità indiretta anche alle forme di informazione che non richiamano direttamente il gioco ma che sono comunque collegate a società o temi connessi al fenomeno del gioco;
ad adottare iniziative normative volte a prevedere in ogni caso il divieto assoluto di pubblicità relativa a scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, in ogni sua forma e su qualunque mezzo, anche indiretta attraverso il richiamo a società o soggetti collegati al settore delle scommesse e del gioco, in occasione di qualunque manifestazione sportiva, a partire dall'utilizzo di loghi o altri richiami grafici su divise e abbigliamento degli atleti partecipanti, in considerazione dell'elevato indice di visibilità verso il pubblico, soprattutto di minore età.
9/1902-A/54. Francesco Silvestri, Amato, Caso, Orrico, Berruto, Mari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per la promozione dello sport;
con la recente risposta n. 144 del 2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese per corsi sportivi rimborsate dal datore di lavoro non sono esenti ai fini IRPEF;
in particolare, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai familiari di cui all'articolo 12 del Tuir, l'Amministrazione Finanziaria ha ribadito che detti rimborsi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir in quanto tale disposizione condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
in altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi «servizi integrativi»;
di conseguenza, le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari, rimborsate dal datore di lavoro nell'ambito di piani di welfare aziendale, possono essere considerate esenti ai fini IRPEF solo se svolte nell'ambito di «iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica»;
l'articolo 33 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;
la pratica dello sport, soprattutto in ambito giovanile, deve essere incentivata con ogni mezzo in considerazione della finalità educativa attribuita allo sport, come riconosciuto dalla Costituzione;
è necessario incentivare i piani di welfare aziendale in considerazione delle comuni e più diffuse esigenze familiari,
impegna il Governo
a prevedere l'esenzione IRPEF delle somme rimborsate dal datore di lavoro per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai figli a carico del lavoratore, indipendentemente dall'inclusione delle attività nei piani di offerta formativa scolastica, ai fini della promozione e diffusione della pratica sportiva tra i giovani e in considerazione del valore educativo dello sport giovanile nonché dell'impatto positivo sul benessere psico-fisico.
9/1902-A/55. Fenu, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni per la promozione dello sport;
con la recente risposta n. 144 del 2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese per corsi sportivi rimborsate dal datore di lavoro non sono esenti ai fini IRPEF;
in particolare, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai familiari di cui all'articolo 12 del Tuir, l'Amministrazione Finanziaria ha ribadito che detti rimborsi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir in quanto tale disposizione condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
in altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi «servizi integrativi»;
di conseguenza, le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari, rimborsate dal datore di lavoro nell'ambito di piani di welfare aziendale, possono essere considerate esenti ai fini IRPEF solo se svolte nell'ambito di «iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica»;
l'articolo 33 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;
la pratica dello sport, soprattutto in ambito giovanile, deve essere incentivata con ogni mezzo in considerazione della finalità educativa attribuita allo sport, come riconosciuto dalla Costituzione;
è necessario incentivare i piani di welfare aziendale in considerazione delle comuni e più diffuse esigenze familiari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere iniziative per la promozione e diffusione della pratica sportiva tra i giovani in considerazione del valore educativo dello sport nonché dell'impatto positivo sul benessere psico-fisico.
9/1902-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Fenu, Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 6 e 7 del provvedimento in esame dettano, almeno negli intendimenti, disposizioni finalizzate al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
più in particolare, al fine dichiarato di sopperire alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, introducono, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti;
per l'attivazione di tali percorsi formativi, la disposizione all'esame prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice; si prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità;
la disposizione reca altresì la clausola di invarianza finanziaria;
l'articolo 8 detta invece disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno prevedendo che, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico;
nel mese di febbraio 2024, l'Istituto nazionale di statistica ha presentato i risultati dell'indagine sull'inclusione scolastica; da tale rapporto è emerso che:
nell'anno scolastico 2022/2023 sono quasi 338.000 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, il 4,1 per cento del totale degli iscritti (+7 per cento rispetto al precedente anno scolastico); seppure è migliorata l'offerta di insegnanti di sostegno (+10 per cento) tuttavia emerge che il 12 per cento viene assegnato in ritardo;
il numero medio di ore settimanali di sostegno fruite da ciascun alunno ammonta a 15,3: il confronto tra gli ordini scolastici mette in evidenza una maggiore dotazione nella scuola dell'infanzia (20,2 ore), seguita dalla primaria (16,7 ore) e dalla secondaria di secondo grado (13,4 ore);
il 4 per cento delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo l'assegnazione delle ore non adeguata. Nel Mezzogiorno i ricorsi risultano più frequenti (5,4 per cento) mentre nel Nord la quota scende al 3 per cento;
permane ancora una forte discontinuità nella didattica: il 60 per cento degli alunni con disabilità cambia insegnante per il sostegno da un anno all'altro, il 9 per cento nel corso dello stesso anno scolastico;
per l'anno scolastico 2022/2023 la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, sale al 62,1 per cento nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75 per cento nelle scuole dell'infanzia; una quota non trascurabile di alunni (9 per cento) ha, inoltre, cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno scolastico;
per ovviare alla perdurante precarietà dei docenti di sostegno non appare né utile né risolutiva la creazione di ulteriori e inadeguati percorsi formativi ma occorre invece istituire le classi di concorso per il sostegno didattico, una per ciascun grado di istruzione affinché tutti i docenti assegnati ai posti di sostegno a tempo indeterminato non siano più precari;
per garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, occorre prevedere che l'incarico di supplenza dei docenti di sostegno abbia validità biennale, fatte salve le eccezioni debitamente motivate e documentate concernenti lo stato di salute o le gravi esigenze familiari del docente; qualora sia poi necessario il completamento di un triennio l'incarico di supplenza deve essere prorogato di un anno e, nello scorrimento delle graduatorie occorre riconoscere la doverosa priorità al docente che garantisce la continuità didattica;
al fine di evitare che all'inizio dell'anno scolastico vi sia l'attesa infinita per i docenti, per gli alunni e le alunne e per le loro famiglie, le procedure di nomina dei docenti di sostegno, devono essere avviate al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, affinché si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;
dal predetto rapporto è emerso altresì che gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che affiancano gli insegnanti di sostegno sono più di 68.000; gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione sono operatori specializzati, finanziati dagli enti locali, la cui presenza è finalizzata a migliorare la qualità dell'azione formativa, facilitando la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia;
a livello territoriale, tuttavia, sono ancora ampi i divari nella disponibilità di assistenti per l'autonomia e la comunicazione: a fronte di un valore medio di 4,4 alunni per assistente, nel Mezzogiorno il rapporto sale a 4,7, con punte massime in Campania dove supera la soglia di 9,5 alunni con disabilità per ogni assistente; la presenza di queste figure aumenta invece nelle regioni del Centro dove il rapporto scende a 3,7 alunni per assistente;
per garantire il diritto allo studio e la piena integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale dovrebbero essere centralizzate, previa definizione dello stato giuridico, del profilo contrattuale, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola da applicare, del percorso formativo, dell'orario di lavoro, della dotazione organica nonché delle procedure di stabilizzazione del personale che ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione all'esame, oltretutto, rende inconsistente qualsiasi misura e intendimento,
impegna il Governo:
a garantire la continuità didattica del sostegno scolastico, avviando le procedure di assegnazione al termine delle lezioni dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento, a partire dalla scuola primaria, proseguendo con la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado, e si concludano rigorosamente entro il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre;
ad adottare iniziative normative volte a centralizzare l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione in tutti gli istituti scolastici, al fine di assicurare in tutto il territorio nazionale la qualità dell'azione formativa, facilitare la comunicazione e l'interazione dello studente con disabilità e stimolare adeguatamente lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia.
9/1902-A/56. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento in esame, come modificato in sede referente, individua i territori dove avviare la sperimentazione, per dodici mesi, della nuova valutazione di base della disabilità come prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2024, attuativo della delega in materia di disabilità;
più in particolare prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità realizzi la sperimentazione avvalendosi di massimo 30 esperti, nel numero massimo di 30, avvalendosi di Formez PA e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative ed entro il limite di spesa di 3 milioni di euro;
in base ad una modifica introdotta in sede referente, si prevede che siano individuati i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla; si differisce inoltre di un anno, dal 30 novembre 2024 al 30 novembre 2025, il termine per adottare il regolamento che provvede all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile;
si esprimono forti perplessità sulle modalità con cui il decreto-legge in esame interviene su materia già oggetto della legge di delega sulla disabilità, senza il pieno coinvolgimento della Commissione affari sociali e contemplando tra l'altro criteri applicativi non previsti dalla legge delega o dal decreto delegato laddove ad esempio, per la sperimentazione sulla valutazione multidimensionale di base, prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024, si prevede che la stessa debba effettuarsi su sole tre patologie;
il citato articolo 33 prevede, in sede di prima applicazione, che la sperimentazione si svolga dal 1° gennaio 2025 per una durata di dodici mesi e operante secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali; in particolare prevede che è avviata una (prima) procedura di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni relative alla valutazione di base, cui, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7 (si tratta dell'autorizzazione di spesa in favore dell'INPS per le assunzioni del nuovo personale);
appare altresì critico il rinvio, di fatto, dell'attuazione della delega sulla disabilità, laddove si posticipa di un anno l'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità,
impegna il Governo
a dare piena attuazione alla legge delega sulla disabilità e alle disposizioni già previste con il decreto legislativo n. 62 del 2024, attraverso il pieno coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti e senza ulteriori rinvii.
9/1902-A/57. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e, apportando alcune modifiche alla legge di bilancio per il 2024, introduce, tra le finalità da finanziare con il predetto Fondo, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado, precisando altresì che l'utilizzo del Fondo per tale ulteriore finalità è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
agli oneri derivanti dal predetto incremento si provvede sia mediante riduzione del Fondo volto a garantire la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita sia mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
in sostanza con la disposizione introdotta in sede referente si «spostano» risorse da una finalità all'altra tra quelle comunque destinate alla disabilità e per dare attuazione alla legge delega sulla disabilità;
vale la pena ricordare che proprio con l'ultima legge di bilancio per il 2024 la cosiddetta «creazione» del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nasceva in realtà dall'unificazione di risorse già stanziate in materia di inclusione delle persone con disabilità e tale unificazione, come allora ampiamente paventato, finiva per sacrificare non solo talune rilevanti risorse per la disabilità ma anche specifiche finalità come, per l'appunto, proprio le risorse per il trasporto scolastico;
ad avviso dei firmatari del presente atto, appare disdicevole che per soddisfare le preminenti esigenze di assistenza e sostegno alle persone con disabilità si facciano delle partite di giro togliendo risorse ad altre e ulteriori finalità comunque destinate alle persone con disabilità, operando tra l'altro evidenti mistificazioni laddove si voglia invece fare intendere che vi sia stato un «incremento» alle risorse destinate alle persone con disabilità,
impegna il Governo
nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, a destinare adeguate risorse per il trasporto scolastico e per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità, attraverso un prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.
9/1902-A/58. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e, apportando alcune modifiche alla legge di bilancio per il 2024, introduce, tra le finalità da finanziare con il predetto Fondo, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado, precisando altresì che l'utilizzo del Fondo per tale ulteriore finalità è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
in sostanza con la disposizione introdotta in sede referente si «spostano» risorse da una finalità all'altra tra quelle comunque destinate alla disabilità e per dare attuazione alla legge delega sulla disabilità;
vale la pena ricordare che proprio con l'ultima legge di bilancio per il 2024 la cosiddetta «creazione» del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nasceva in realtà dall'unificazione di risorse già stanziate in materia di inclusione delle persone con disabilità e tale unificazione, come allora ampiamente paventato, finiva per sacrificare non solo talune rilevanti risorse per la disabilità ma anche specifiche finalità,
impegna il Governo
nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, a recuperare le più adeguate risorse per la disabilità, anche a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
9/1902-A/59. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame si compone di 7 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
pur condividendo la volontà di intervenire sul sostegno, tuttavia, non condividiamo il modo e la totale assenza di confronto su tempi che sarebbero potuti essere affrontati e risolti;
in relazione all'organico di sostegno è stata emanata, il 16 maggio scorso, l'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 che disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
all'ordinanza è allegata una tabella valutazione titoli che conferisce fino a 36 punti aggiuntivi al titolo abilitante di 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati non solo sulla graduatoria della materia, ma anche sulla graduatoria dedicata ai docenti di sostegno;
tale punteggio aggiuntivo ha avuto una ricaduta significativa sulla struttura della graduatoria del sostegno in diverse regioni;
tale procedura farà sì che a settembre molti docenti precari che non hanno potuto abilitarsi – come nel caso degli specializzati dell'VIII ciclo TFA Sostegno, per una questione di incompatibilità dei percorsi abilitanti con la Specializzazione – non otterranno alcun incarico;
a pochi mesi dall'avvio del prossimo anno scolastico non sarebbe possibile procedere con la sospensiva per la ridefinizione della tabella del punteggio dell'Ordinanza n. 88;
l'Ordinanza Ministeriale n. 88 ha confermato la validità biennale delle GPS e come di consueto l'unica finestra temporale che permetterà agli specializzati e agli abilitati dopo il 30 giugno 2024 di inserire il punteggio del proprio titolo acquisito, sarà quella prevista nel giugno 2025;
al fine di evitare altri ricorsi al TAR, motivati dall'evidente disparità di trattamento, come segnalato dagli addetti ai lavori, sarebbe opportuno intervenire durante l'apertura della finestra temporale, nel giugno 2025, per coloro i quali avranno intanto conseguito l'abilitazione su materia con i nuovi percorsi abilitanti, sia possibile caricare punteggio sia sulle Graduatorie di materia (36 punti) che sulle Graduatorie Sostegno (36 punti), senza riserva e senza per questo essere posizionati «in coda» nelle stesse Graduatorie ma aggiornando entro settembre 2025 la posizione dei docenti interessati, con il nuovo punteggio,
impegna il Governo
in fase di aggiornamento delle graduatorie, a prevedere l'inserimento senza riserva e senza per questo essere posizionati «in coda» a coloro i quali avranno intanto conseguito l'abilitazione su materia con i nuovi percorsi abilitanti, anche al fine di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità e la valorizzazione degli insegnanti di sostegno.
9/1902-A/60. Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame si compone di 7 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
in relazione all'organico di sostegno è stata emanata, il 16 maggio scorso, l'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 che disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
all'ordinanza è allegata una tabella valutazione titoli che conferisce fino a 36 punti aggiuntivi al titolo abilitante di 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati non solo sulla graduatoria della materia, ma anche sulla graduatoria dedicata ai docenti di sostegno;
tale punteggio aggiuntivo ha avuto una ricaduta significativa sulla struttura della graduatoria del sostegno in diverse regioni;
tale procedura farà sì che a settembre molti docenti precari che non hanno potuto abilitarsi – come nel caso degli specializzati dell'VIII ciclo TFA Sostegno, per una questione di incompatibilità dei percorsi abilitanti con la Specializzazione – non otterranno alcun incarico;
a pochi mesi dall'avvio del prossimo anno scolastico non sarebbe possibile procedere con la sospensiva per la ridefinizione della tabella del punteggio dell'Ordinanza n. 88;
l'Ordinanza Ministeriale n. 88 ha confermato la validità biennale delle GPS e come di consueto l'unica finestra temporale che permetterà agli specializzati e agli abilitati dopo il 30 giugno 2024 di inserire il punteggio del proprio titolo acquisito, sarà quella prevista nel giugno 2025;
al fine di evitare altri ricorsi al TAR, motivati dall'evidente disparità di trattamento, come segnalato dagli addetti ai lavori, sarebbe opportuno intervenire durante l'apertura della finestra temporale, nel giugno 2025, per coloro i quali avranno intanto conseguito l'abilitazione su materia con i nuovi percorsi abilitanti, sia possibile caricare punteggio sia sulle Graduatorie di materia (36 punti) che sulle Graduatorie Sostegno (36 punti), senza riserva e senza per questo essere posizionati «in coda» nelle stesse Graduatorie ma aggiornando entro settembre 2025 la posizione dei docenti interessati, con il nuovo punteggio,
impegna il Governo
in fase di aggiornamento delle graduatorie, a prevedere l'inserimento senza riserva e senza per questo essere posizionati «in coda» a coloro i quali avranno intanto conseguito l'abilitazione su materia con i nuovi percorsi abilitanti, anche al fine di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità e la valorizzazione degli insegnanti di sostegno.
9/1902-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Ferrari, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento in esame detta disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola;
nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia;
in seguito all'approvazione di un emendamento del Gruppo Pd, è stata accolta la proposta di allineare la durata della validità delle graduatorie per la destinazione all'estero con la durata del mandato, necessario affinché il personale attualmente nelle graduatorie non esaurite o che sta in questi giorni svolgendo le prove di selezione per inserirsi nelle nuove graduatorie che si sono esaurite e che verranno formate a luglio al termine delle prove di selezione, possa avere la possibilità di essere destinato all'estero;
il comma 2 estende – in via transitoria – tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024;
come proposto in commissione di merito tale disposizione si sarebbe dovuta estendere a tutto il personale in servizio all'estero,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-bis e 2-ter, e optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera a tutto il personale in servizio all'estero, e non solo al personale in servizio nelle Scuole europee.
9/1902-A/61. Toni Ricciardi, Manzi, Porta, Di Sanzo, Ghio, Carè, Casu, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento in esame detta disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola;
nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia;
in seguito all'approvazione di un emendamento del Gruppo Pd, è stata accolta la proposta di allineare la durata della validità delle graduatorie per la destinazione all'estero con la durata del mandato, necessario affinché il personale attualmente nelle graduatorie non esaurite o che sta in questi giorni svolgendo le prove di selezione per inserirsi nelle nuove graduatorie che si sono esaurite e che verranno formate a luglio al termine delle prove di selezione, possa avere la possibilità di essere destinato all'estero;
il comma 2 estende – in via transitoria – tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024;
come proposto in commissione di merito tale disposizione si sarebbe dovuta estendere a tutto il personale in servizio all'estero,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-bis e 2-ter, e optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera a tutto il personale in servizio all'estero, e non solo al personale in servizio nelle Scuole europee.
9/1902-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, Manzi, Porta, Di Sanzo, Ghio, Carè, Casu, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 14, del provvedimento in esame, detta disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola;
nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia;
in seguito all'approvazione di un emendamento del Gruppo Pd, è stata accolta la proposta di allineare la durata della validità delle graduatorie per la destinazione all'estero con la durata del mandato, necessario affinché il personale attualmente nelle graduatorie non esaurite o che sta in questi giorni svolgendo le prove di selezione per inserirsi nelle nuove graduatorie che si sono esaurite e che verranno formate a luglio al termine delle prove di selezione, possa avere la possibilità di essere destinato all'estero;
il comma 2 estende – in via transitoria – tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024;
resta irrisolta la disparità di trattamento introdotta dall'articolo 14, comma 2, tra il personale al sesto anno di servizio nelle scuole europee e quello in servizio in altre articolazioni del sistema (sedi diplomatiche, scuole italiane, corsi, sezioni internazionali, lettorati);
persiste quindi una situazione di ingiustizia, poiché tutto il personale è stato selezionato ai sensi del decreto legislativo n. 64 del 2017 ed è da questo regolato,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-bis e 2-ter e consentire a tutto il personale al sesto anno di servizio all'estero nell'anno scolastico 2023/2024 di optare per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera.
9/1902-A/62. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Manzi, Ghio, Carè, Casu, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame si compone di 7 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di scuola;
pur condividendo la volontà di intervenire sul sostegno, tuttavia, non condividiamo il modo e la totale assenza di confronto su tempi che avrebbero potuto essere affrontati e risolti;
dagli addetti ai lavori si manifesta grande preoccupazione per le continue segnalazioni dei comuni in difficoltà a causa della previsione dell'obbligo d'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici anche per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia: asilo nido, micronido, sezioni primavera e altre tipologie di servizi integrativi (prevista dalla legge 15 aprile 2014, n. 55);
la formulazione poco chiara della norma, peraltro, lascia supporre che il personale educativo privo del titolo di studio richiesto potrebbe perfezionare l'iscrizione all'albo solo in fase di prima attuazione, cioè entro il 6 agosto, e in caso di mancato rispetto di questo termine non potrebbe più svolgere le mansioni di educatore, lasciando quindi scoperti i servizi;
tale disposizione metterà in grave difficoltà i comuni nel reclutamento del personale, con il serio rischio di mettere in discussione l'avvio delle attività dei servizi educativi a settembre, fino a paralizzare un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, oltre a creare una grande confusione per gli operatori di questi servizi,
impegna il Governo
al fine di garantire il corretto avvio delle attività dei servizi educativi, essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, e a garanzia della professionalità degli operatori di questi servizi a prevedere – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – la proroga del termine attualmente fissata al 6 agosto per l'iscrizione all'albo e ad avviare, contestualmente, un confronto per risolvere le criticità altresì emerse al fine di tutelare la posizione degli educatori al momento in servizio.
9/1902-A/63. Bakkali, Roggiani, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volta a prevedere che, in via transitoria, nelle more del perfezionamento dei percorsi di formazione per l'acquisizione dei titoli di studio o della qualifica richiesti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possano proseguire nel servizio di educatore dei servizi educativi per l'infanzia coloro che svolgevano il medesimo servizio sulla base della disciplina previgente.
9/1902-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali, Roggiani, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo IV del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;
risultano assenti interventi volti a tutelare e dare maggiori garanzie agli studenti;
il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;
le proteste degli studenti davanti le università, che si susseguono ormai negli ultimi anni a ridosso dell'avvio dell'immatricolazione degli studenti, hanno fatto emergere, a partire dall'elevato importo degli affitti (cosiddetto caro affitti), l'enorme problema del costo degli studi e della necessità di implementare gli strumenti di welfare e i fondi per il diritto allo studio;
il problema del caro affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla Costituzione;
secondo il report «Universitari al verde», presentato il 7 novembre scorso da UDU e Federconsumatori alla Camera dei deputati, studiare è sempre di più un lusso riservato a pochi, specialmente se si decide di farlo lontano dalla propria città di residenza e, mediamente, uno studente spende per tasse universitarie, alloggio, pasti, trasporti (urbani ed extraurbani per chi è pendolare o fuorisede), materiale didattico e digitale, cultura, attività sociali, ricreative, sport e salute somme pari a 9.379 euro annui se in sede, 10.293 euro annui se pendolare e ben 17.498 euro annui se fuori sede,
impegna il Governo
ad adottare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari, anche prevedendo, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, l'incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede.
9/1902-A/64. Scarpa, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 1, del provvedimento in esame consente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'assegnazione, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe;
tale disposizione rischia di produrre un effetto molto limitato;
come si può evincere dalle nostre proposte emendative, respinte, il limite del 20 per cento proposto andava rivisto e, più in generale, bisogna intervenire con azioni di integrazione stabili, rivolte a tutti gli studenti con background migratorio in orario curriculare e non solo extracurriculare, con interventi che accertino in modo uniforme sul territorio nazionale le competenze linguistiche possedute e con una presenza stabile e strutturata nell'organico di potenziamento degli istituti dei docenti di lingua italiana per discenti stranieri;
l'Italia è un Paese interculturale e il contesto scolastico deve essere capace di riflettere questa multiculturalità,
impegna il Governo
ad avviare, anche con l'approvazione di un provvedimento ad hoc, azioni concrete di integrazione stabili, rivolte a tutti gli studenti con background migratorio in orario curriculare e non solo extracurriculare, con interventi che accertino in modo uniforme sul territorio nazionale le competenze linguistiche possedute e con una presenza stabile e strutturata nell'organico di potenziamento degli istituti dei docenti di lingua italiana per discenti stranieri.
9/1902-A/65. Ferrari, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame si compone di 7 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di scuola;
risultano assenti interventi volti a tutelare e dare maggiori garanzie agli studenti;
il diritto allo studio e le politiche per il welfare studentesco dovrebbero rappresentare le priorità per il Paese e per il suo futuro;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore, oggetto dei nostri emendamenti non sono stati trattati;
nulla è previsto per garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei libri di testo;
a causa di difficili condizioni economiche molte bambine, bambini, ragazze e ragazzi non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori: dai dati Istat più recenti emerge che oggi, complice anche il post pandemia, più di 1,2 milioni di minori nel nostro Paese, pari al 15,5 per cento del totale dei bambini e delle bambine, vive in condizioni di povertà assoluta, ovvero di grave indigenza, condizione che determina un aumento della dispersione scolastica e della povertà educativa,
impegna il Governo
a promuovere misure per il sostegno al diritto allo studio nella direzione di un'omogeneizzazione delle condizioni di accesso alla gratuità dei libri di testo nelle diverse aree del Paese, anche aumentando le risorse nazionali a tal fine destinate, fino all'estensione della gratuità dei libri a tutta la scuola dell'obbligo per le famiglie meno abbienti.
9/1902-A/66. Peluffo, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame si compone di 7 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di scuola;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore, oggetto dei nostri emendamenti non sono stati trattati;
le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale ATA e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;
la proroga contrattuale dei giorni strettamente necessari a garantire la continuità lavorativa del servizio svolto dai circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA, scaduto il 15 aprile, è stata prorogata fino al 15 giugno;
da mesi, con la presentazione di emendamenti e atti di sindacato ispettivo, chiediamo, inoltre, al Governo l'impegno ad assicurare la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici e superare il limite temporale della scadenza, per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026,
impegna il Governo
considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR, a prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche in seguito all'attuazione del piano Agenda Sud e al PNRR per la durata del programma fino al 30 giugno 2026, anche in considerazione delle criticità derivanti dal dimensionamento scolastico in corso.
9/1902-A/67. De Luca, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo IV del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;
risultano assenti interventi volti a tutelare e dare maggiori garanzie al settore;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore, oggetto dei nostri emendamenti, non sono stati trattati;
a fronte di poco più di 40 mila docenti di ruolo, tra ordinari e associati, in Italia ci sono circa 15 mila precari i cosiddetti pre-ruolo;
con l'introduzione del Contratto di ricerca, in sostituzione dell'assegno, tale posizione, anche se precaria, è migliorata con importanti tutele previdenziali e contributive: dall'indennità di malattia al sussidio di disoccupazione;
nella maggior parte dei paesi europei, infatti, già ai dottorandi viene riconosciuto lo status di lavoratore, e non a caso l'Europa ha chiesto all'Italia di uniformarsi al resto dei Paesi dove il percorso di stabilizzazione è più lineare e si è considerati lavoratori a tutti gli effetti;
nell'ottobre del 2023 il Ministro avrebbe istituito una commissione di studio proprio dedicata al riordino, del preruolo universitario;
con il cosiddetto Milleproroghe, gli assegni di ricerca sono stati prorogati fino al 31 luglio 2024, proroga a cui il Governo è stato costretto a ricorrere, dati i ritardi sull'attuazione della norma della legge n. 79 del 2022 che ha introdotto il contratto di ricerca quale unica modalità di impegno a tempo su progetti dopo il dottorato;
è necessario consentire un adeguato inquadramento della nuova figura del contrattista di ricerca in sede ARAN e senza individuare le risorse necessarie per evitare che la partenza dei nuovi contratti si traduca in un taglio secco del numero di posizioni rispetto ai vecchi assegni;
negli ultimi giorni le università e gli ambienti accademici sono entrati in agitazione in seguito alla circolazione di una bozza di decreto della Ministra dell'università e della ricerca, per l'analisi di adeguati interventi di revisione dell'ordinamento della formazione superiore, al fine di incrementare il livello di efficienza della governance istituzionale, delle logiche di reclutamento e di gestione del personale docente nonché di razionalizzare l'offerta formativa;
riteniamo necessario lavorare a un piano straordinario per dare sbocco alla grande quantità di posizioni precarie che si stanno attivando;
interventi di riforma necessitano di risorse adeguate, specie se si considera che molti Atenei avranno difficoltà a chiudere il bilancio 2026 quando i fondi PNRR verranno meno,
impegna il Governo
a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse volte a tutela il numero di assegni al momento in essere e consentire un adeguato inquadramento della nuova figura del contrattista di ricerca in sede ARAN.
9/1902-A/68. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo IV del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;
risultano assenti interventi volti a tutelare e dare maggiori garanzie al settore;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore, oggetto dei nostri emendamenti, non sono stati trattati;
è riconosciuto il ruolo cruciale svolto dal sistema scientifico e tecnologico nello sviluppo economico e sociale;
l'Italia, come il resto del mondo, è uscita da poco da una crisi epocale come quella del COVID-19, dove l'opinione pubblica ha riposto le proprie aspettative e speranze proprio nella capacità della comunità scientifica di segnalare comportamenti adeguati e di trovare, tramite vaccini e altre terapie, una adeguata soluzione;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sta fornendo risorse per una massiccia quantità di investimenti. Una parte rilevante di questi investimenti sono proprio destinati alla ricerca e all'innovazione;
il sostegno finanziario del PNRR è destinato ad essere temporaneo,
impegna il Governo
al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca, a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, commi 295-302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9/1902-A/69. Roggiani, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo IV del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca;
risultano assenti interventi volti a tutelare e dare maggiori garanzie al settore;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore, oggetto dei nostri emendamenti, non sono stati trattati;
le università e gli ambienti accademici sono entrati in agitazione a causa dello stallo che si sta registrando in sede di contrattazione collettiva nazionale, per la definizione del trattamento economico spettante al titolare del contratto di ricerca;
le lungaggini che stanno accompagnando i lavori nell'ambito della sequenza contrattuale separata, iniziata il 9 aprile scorso, sul contratto di ricerca sta impedendo di realizzare uno degli obiettivi del PNRR (Riforma 1.1 – M4C2), ossia quello di consentire concretamente alle università, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni AFAM di attivare tali strumenti, ritardando di due anni il raggiungimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea,
impegna il Governo
ad attivarsi, anche con l'avvio di provvedimenti legislativi ad hoc, al fine di definire il trattamento economico spettante al titolare del contratto di ricerca e consentire alle università, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni AFAM di attivare tali strumenti e raggiungere così uno degli obiettivi fissati dal PNRR (Riforma 1.1 – M4C2).
9/1902-A/70. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera
impegna il Governo
ad attivarsi, nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di definire il trattamento economico spettante al titolare del contratto di ricerca e consentire alle università, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni AFAM di attivare tali strumenti.
9/1902-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 14 del provvedimento in esame detta disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola;
nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera;
il comma 2 estende, in via transitoria, tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024;
il personale al sesto anno nell'anno scolastico 2023/24 è stato nominato dalle stesse graduatorie del personale in servizio nelle Scuole europee con la stessa selezione linguistica ma anche dalle stesse graduatorie del personale che quest'anno e il prossimo rientra da mandato novennale perché nominato prima del decreto-legge n. 64 del 2017 che ha ridotto di tre anni la durata del servizio all'estero per tutti i nominati dalla data di entrata in vigore;
risulta chiaro ed evidente una palese e grave doppia discriminazione introdotta da entrambe le modifiche legislative (decreto-legge n. 64 e decreto-legge n. 71) alla durata del servizio all'estero a danno dello stesso personale penalizzato per ben due volte: prima escludendoli da un mandato novennale come previsto per i docenti nominati entro il 2017 e adesso dalla proroga triennale concessa dall'articolo 14 ai colleghi presso le scuole europee;
si rileva la persistenza di una situazione di ingiustizia e di disparità di trattamento poiché docenti che avevano partecipato e superato la selezione del 2011, entrati in servizio all'estero dall'anno scolastico 2018/2019, sono stati penalizzati già dal decreto-legge n. 64 del 2017, essendo stati inviati – a seguito di modifica normativa – per 6 anni invece dei 9 previsti originariamente dal bando dagli stessi superato, quando i colleghi della stessa selezione del 2011, nominati negli anni precedenti al 2017, hanno beneficiato di un mandato di 9 anni, creandosi quindi già una disparità evidente;
con l'ultimo decreto-legge n. 71 del 2024 vi è un'ulteriore disparità di trattamento: i docenti che terminano il mandato il 31 agosto 2024 sono gli stessi, già penalizzati, ulteriormente penalizzati poiché esclusi dalla possibilità di estendere il servizio per altri 3 anni, e tornare al mandato di 9 anni per il quale avevano concorso, dato che si trovano nel sesto anno di servizio e non nel quinto, posto che l'articolo 14 prevede al comma 2-bis che «l'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine»;
è altresì importante sottolineare, in aggiunta, come il personale delle scuole europee rappresenta una frazione del totale del personale inviato all'estero dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che include dirigenti scolastici, DSGA, ATA, docenti delle scuole locali e italiane all'estero, nonché lettori universitari. Escludere la maggior parte di questo personale dalla possibilità di estensione del mandato crea una discriminazione ingiustificata,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire a tutto il Personale attualmente ancora in servizio all'estero al sesto anno di optare, entro il 31 agosto 2024, per lo svolgimento di altri tre anni di servizio all'estero nell'arco dell'intera carriera lavorativa per sanare la grave disparità di trattamento sopra esplicitata.
9/1902-A/71. Di Sanzo, Porta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, al comma 2, del provvedimento in esame attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo;
il decreto del Ministro dello Sport del 20 giugno 2024, prevede che potranno essere proposti progetti per gli impianti sportivi delle zone degradate dei grandi centri urbani, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana;
la lodevole iniziativa è riservata solamente ai comuni dai 100.000 ai 300.000 abitanti, mentre anche i comuni di dimensioni ridotte avrebbero grande necessità di un simile intervento ed in alcuni casi hanno già progetti in cantiere e che contavano su questo decreto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare un intervento normativo con le medesime finalità rivolto ai comuni con meno di cinquemila abitanti.
9/1902-A/72. Bisa, Coin, Giagoni.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
Il Capo III si compone di 8 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore sportivo e l'integrazione scolastica, oggetto di nostre proposte emendative, non sono stati trattati;
lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;
la pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità;
la Carta europea dello sport per tutti, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1975, afferma, all'articolo 1, che chiunque ha il diritto di praticare lo sport e che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici;
è recente, anche in seguito all'approvazione di una nostra proposta, l'entrata in vigore della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che ha integrato l'articolo 33 della Carta costituzionale, nel senso di prevedere che la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;
si ritiene che lo Stato possa legiferare prevedendo anche specifiche disposizioni normative di dettaglio indispensabili a garantire tali interessi e diritti di rango costituzionale che devono essere garantiti, in modo unitario, su tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
a sostenere l'approvazione di specifiche disposizioni normative volte a garantire il diritto alla pratica sportiva su tutto il territorio nazionale, anche agevolando le associazioni territoriali di settore nell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici.
9/1902-A/73. Prestipino, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
Il Capo III si compone di 8 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25;
lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;
la pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità;
la Carta europea dello sport per tutti, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1975, afferma, all'articolo 1, che chiunque ha il diritto di praticare lo sport e che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici;
è recente, anche in seguito all'approvazione di una nostra proposta, l'entrata in vigore della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che ha integrato l'articolo 33 della Carta costituzionale, nel senso di prevedere che la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;
si ritiene che lo Stato possa legiferare prevedendo anche specifiche disposizioni normative di dettaglio indispensabili a garantire tali interessi e diritti di rango costituzionale che devono essere garantiti, in modo unitario, su tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
a sostenere ogni iniziativa volta a garantire il diritto alla pratica sportiva su tutto il territorio nazionale, anche agevolando le associazioni territoriali di settore nell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici.
9/1902-A/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Prestipino, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;
modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico;
un tema, sempre nella materia del funzionamento degli organismi sportivi, che richiede attenzione è quello relativo ai meccanismi di rinnovo della dirigenza e alla garanzia della piena rappresentatività nel quadro di un fisiologico ricambio degli organi direttivi apicali;
tale esigenza è particolarmente rilevante per soggetti – quali le federazioni sportive nazionali (FSN), gli enti di promozione sportiva (EPS) e le discipline sportive associate (DSA) – che sono sottoposti ai vincoli normativi non solo della legislazione interna, ma anche dell'ordinamento internazionale, e dunque esposti a un vaglio di credibilità e adeguatezza che si estende all'intero sistema sportivo nazionale,
impegna il Governo
a considerare l'approvazione di norme volte a modificare gli statuti delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate, al fine di garantire, in merito al metodo elettorale delle stesse, una piena partecipazione democratica al voto attraverso il voto elettronico, il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e della rappresentanza di under 36 nella governance e il limite massimo a tre mandati anche se non consecutivi per i presidenti di federazioni sportive, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.
9/1902-A/74. Girelli, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Caso, Fornaro, Piccolotti, Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore, non sono stati trattati;
il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive è una norma introdotta dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, proprio per far fronte alla crisi economica che aveva colpito, in seguito alla pandemia tra gli altri, anche il settore sportivo;
si tratta di un credito di imposta del 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da parte di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche e anche società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
prorogato più volte negli ultimi anni, nel 2023, con il decreto n. 75 del 2023, che ha reintrodotto l'agevolazione, stanziando 35 milioni di euro per gli investimenti tra il 1° gennaio e il 30 settembre;
i dati forniti dal sito istituzionale del ministero dimostrano come tale agevolazione abbia sostenuto il settore: nel primo anno di esistenza della misura (periodo di tempo di sei mesi) si contano 2014 soggetti che hanno goduto del credito. Nel 2021 (un anno di tempo) si è raggiunta quota 3523. Non sono ancora disponibili i dati del 2022 (un trimestre) e nel 2023 (sette mesi),
impegna il Governo
a sostegno del settore sportivo a prorogare, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
9/1902-A/75. Vaccari, Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive è una norma introdotta dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, proprio per far fronte alla crisi economica che aveva colpito, in seguito alla pandemia tra gli altri, anche il settore sportivo;
si tratta di un credito di imposta del 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da parte di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche e anche società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
prorogato più volte negli ultimi anni, nel 2023, con il decreto n. 75 del 2023, che ha reintrodotto l'agevolazione, stanziando 35 milioni di euro per gli investimenti tra il 1° gennaio e il 30 settembre;
i dati forniti dal sito istituzionale del ministero dimostrano come tale agevolazione abbia sostenuto il settore: nel primo anno di esistenza della misura (periodo di tempo di sei mesi) si contano 2014 soggetti che hanno goduto del credito. Nel 2021 (un anno di tempo) si è raggiunta quota 3523. Non sono ancora disponibili i dati del 2022 (un trimestre) e nel 2023 (sette mesi),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ripristinare il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.
9/1902-A/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;
modifiche del tutto identiche sono introdotte, al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell'ambito del Comitato italiano paralimpico;
nella materia del funzionamento degli organismi sportivi, ad avviso dei firmatari del presente atto, si registra, come dichiarato in fase di discussione in Commissione di merito, da parte del Governo, un atteggiamento non coerente con riferimento specifico alla questione del limite del mandato dei presidenti delle federazioni sportive escludendo dalla disposizione della rieleggibilità per un quarto mandato la governance del CONI,
impegna il Governo
ad estendere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, relative alle regole in materia di rieleggibilità, anche ai Presidenti Nazionali, regionali e territoriali del Coni.
9/1902-A/76. Barbagallo, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
l'articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati;
la lettera b), comma 2, è volto a disciplinare più nel dettaglio il caso in cui il presidente uscente si candidi per un mandato successivo al terzo consecutivo e prevede che i presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, siano eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e che, in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato;
si prevede inoltre che, nel caso di pluricandidature, non si proceda al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi, rimanendo in tal caso in carica il Presidente e l'organo direttivo uscente, per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva,
impegna il Governo
a riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) prevedendo, nel caso in cui il presidente uscente al terzo mandato non raggiunga i 2/3 dei voti dell'assemblea elettiva, di sottoporre la federazione a commissariamento da parte del Coni al fine di gestire la successiva e nuova assemblea elettiva.
9/1902-A/77. Casu, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
l'articolo 3, comma 1 e la lettera a) del comma 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore, oggetto di nostre proposte emendative, non sono stati trattati;
l'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita «pensione quota 100»;
il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
con circolare n. 117 del 9 agosto 2019 l'Inps ha fornito chiarimenti in merito all'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro, specificando che sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli, comunque, ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali;
l'incompatibilità prevede una eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5 mila euro di importo lordo all'anno;
dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo con cui si prevede il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e, per i contratti di lavoro co.co.co. o per prestazioni autonome, fino a 5 mila euro, non è previsto alcun assoggettamento a contributi, adempimento né prelievo fiscale-previdenziale;
nei fatti, le caratteristiche, le mansioni e il rapporto d'opera caratterizzanti le collaborazioni sportive dilettantistiche svolte rispettivamente fino al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 non sono minimamente mutate: è cambiata semmai la «veste esteriore» e la conseguente collocazione fiscale e previdenziale, tanto che fino al 30 giugno i compensi dilettantistici rientravano nei redditi diversi (articolo 67 Tuir) e questo elemento ne consentiva il cumulo con la pensione «quota100». Ne deriva che se il mero spostamento nell'area lavorativa implica adesso l'insorgenza del divieto di cumulo, allora occorre ammettere che anche i precedenti «redditi diversi da collaborazione sportiva», per la loro effettiva natura di prestazioni svolte dietro corresponsione di un emolumento, non potevano cumularsi con detta tipologia pensionistica. Oltretutto la riforma dello sport crea un alveo di lavoro sportivo totalmente esente da prelievi fiscali e previdenziali, sotto i 5 mila euro annui, per i quali ciò che viene evidenziato vale doppiamente;
sono diverse le segnalazioni che arrivato dal settore che stanno coinvolgendo alcuni soggetti con pensione anticipata ai quali è stata notificata dall'Inps, in seguito all'avvio di contratti di lavoro co.co.co. o per prestazioni autonome, fino a 5 mila euro, una segnalazione di incompatibilità con il rapporto di lavoro sottoscritto,
impegna il Governo
ad assumere iniziative di competenza, anche legislative, utili a superare le criticità sollevate sulla natura delle prestazioni sportive regolate da contratto co.co.co., inferiori al limite dei 5.000 euro annui, in particolare per pensionati che hanno usufruito di «quota 100».
9/1902-A/78. Gribaudo, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
il Capo III si compone di 8 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25;
in assenza di una discussione e di un confronto molti temi, fondamentali per il settore sportivo e l'integrazione scolastica, oggetto di nostre proposte emendative, non sono stati trattati;
lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;
il contenuto dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale: lo sport, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socioeconomico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;
esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socioeconomica della persona e del suo nucleo familiare,
impegna il Governo
al fine di garantire una sana e corretta educazione motoria, a introdurre la pratica dell'educazione motoria con specialisti dotati dell'idoneo titolo di studi anche nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria.
9/1902-A/79. Ascani, Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Iacono, Prestipino.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
il Capo III si compone di 8 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25;
lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;
il contenuto dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale: lo sport, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socioeconomico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;
esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socioeconomica della persona e del suo nucleo familiare,
impegna il Governo
al fine di garantire una sana e corretta educazione motoria, a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, di assumere ulteriori iniziative finalizzate a favorire l'estensione graduale dell'educazione motoria anche nelle prime tre classi della scuola primaria.
9/1902-A/79. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascani, Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Iacono, Prestipino.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni sull'inclusione avviate dal provvedimento in esame rischiano di produrre un effetto molto limitato;
la presenza di alunni e alunne con background migratorio nelle nostre scuole è strutturale da anni ormai: sono più di 870 mila gli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana che lo scorso anno frequentavano le nostre scuole, di cui quasi 7 su 10 nati in Italia. Bambine, bambini e adolescenti «italiani» di fatto ma non di diritto;
da anni in Italia si attende una riforma sostanziale della legge che riconosca piena cittadinanza ai bambini e alle bambine che nascono o giungono da piccoli nel nostro Paese;
lo sport è un grande e potente veicolo di educazione attraverso il quale molti bambini, che vengono da famiglie difficili, possono trovare anche percorsi di emancipazione e di autodeterminazione e vale anche per tanti minori e tanti bambini che non hanno la cittadinanza italiana;
nella scorsa legislatura, è stato modificato il provvedimento sullo ius soli sportivo, recependo gli ostacoli che impedivano a quei minori che non erano arrivati prima dei dieci anni di età, di tesserarsi alle società sportive;
ancora oggi i ragazzi stranieri minorenni, residenti in Italia, riscontrano diverse difficoltà a causa delle quali decidono di abbandonare lo sport;
i ragazzi stranieri minorenni, residenti in Italia, non possono essere convocati per le selezioni nazionali, e attendere la maggiore età per indossare la maglia azzurra;
da anni in Italia si attende una riforma sostanziale della legge sulla cittadinanza che riconosca pienezza di diritti ai bambini e alle bambine che nascono nel nostro Paese e a quelli con background migratorio, ma il processo legislativo non ha mai portato ad una riforma;
occorre favorire un processo legislativo che riconosca pieni diritti di cittadinanza ai bambini e alle bambine nate in Italia, così come a coloro che hanno completato nel nostro Paese un ciclo scolastico di 5 anni, attraverso l'approvazione di una normativa che preveda, in forma integrata, lo ius soli e lo ius scholae;
l'Italia è un Paese interculturale, per questo i luoghi di aggregazione, come gli ambienti scolastici, sociali, culturali e sportivi devono essere capaci di riflettere questa multiculturalità garantendo al contempo una reale possibilità di accesso al diritto di cittadinanza,
impegna il Governo
ad avviare azioni anche normative volte a riconoscere a tutti i minori nati in Italia e/o con background migratorio, un diritto di accesso alla pratica sportiva, garantendo altresì loro la possibilità di competere in tutti i campionati italiani e, per evidenti meriti sportivi confermati da una apposita commissione CONI, anche la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui abbiano completato un ciclo scolastico di almeno 5 anni.
9/1902-A/80. Berruto, Bakkali, Manzi, Orfini, Iacono, Caso.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
l'articolo 2, alla lettera a), introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo 13-bis, disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione;
la lettera b), anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie;
pur condividendo la necessità di un attento controllo su bilanci del calcio, ormai diventati troppo spesso «sbilanci» strutturali, disapproviamo la nomina politica della governance di un ente, che sarà chiamato a giudicare i conti di società di calcio professionistiche anche in casi di evidente conflitto di interesse, come nel caso di proprietari delle stesse che abbiano un ruolo istituzionale come quello di senatore della Repubblica, deputato della Repubblica o membro del Governo,
impegna il Governo
a rivalutare un potenziamento degli organismi esistenti, quali la Covisoc, in modo da garantire un vero principio di terzietà di giudizio anche nel caso di potenziale rischio di conflitto di interessi.
9/1902-A/81. Curti, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
durante l'esame è stato presentato, e poi riformulato, un emendamento, dopo intervento di Uefa e Fifa con relativa potenziale esclusione dei club alle prossime competizioni europee, che rivede il sistema-calcio nei rapporti tra Figc e Lega;
la recente sconfitta della Nazionale ha determinato lo svilupparsi di un dibattito sull'inadeguatezza del sistema calcistico italiano;
tali riflessioni hanno generato inevitabilmente analisi sulle carenze strutturali del sistema-Italia, a partire da quella sull'impiantistica sportiva, rispetto alla quale si evidenziano infrastrutture perlopiù inadeguate allo sviluppo di squadre competitive, stante il loro carattere di inadeguatezza tecnica e di obsolescenza;
le riflessioni anzidette hanno evidenziato anche una carenza sotto il profilo dell'attenzione ai più giovani, i quali sono troppo spesso ignorati e non sono nelle condizioni di esprimere pienamente il loro talento, con conseguente nocumento per tutto il calcio italiano;
il sistema calcistico italiano non va considerato come mero intrattenimento ma rappresenta una vera e propria industria a disposizione dell'economia del Paese, rappresentando oltre 5 miliardi di fatturato e impiegando oltre 50.000 occupati, cui ovviamente si sommano i numeri dell'indotto;
il calcio rappresenta lo sport più praticato dagli italiani, contando su 1,5 milioni di atleti, di cui la maggior parte amatoriali, e 14.000 squadre che giocano in centinaia di stadi;
il calcio rappresenta inoltre un collante del nostro paese, uno degli elementi per cui siamo maggiormente noti all'estero, e in tal senso si configura non solo come costume culturale e sociale ma anche come asset per il soft power italiano e un attrattore per il turismo;
il rilancio del calcio italiano avrebbe indubbi esiti positivi sulla salute delle persone, sia in termini di prevenzione grazie all'allargamento della platea di chi svolge attività fisica, sia in termini di controlli grazie alla necessità di effettuare le periodiche visite sportive;
risulta evidente l'importanza del calcio nel nostro paese e che, alla luce dei recenti risultati conseguiti, sia necessaria una riforma che possa rimettere il sistema-calcio italiano nelle condizioni di distinguersi per capacità e valori;
tale riforma, stante la complessità del sistema e la moltitudine di aspetti che questo tange, necessita di avere un carattere di organicità non potendosi ritenere utile a tal fine una moltitudine di interventi puntiformi e asistematici;
si ritiene che tale riforma debba essere portata avanti dal Governo dopo una concertazione con gli attori istituzionali e professionali di riferimento del settore,
impegna il Governo
ad istituire un tavolo di confronto tra i soggetti istituzionali interessati al fine di elaborare proposte per il rilancio del calcio italiano e, altresì, a sostenere con tutti i mezzi e le risorse disponibili tali proposte.
9/1902-A/82. Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;
la recente sconfitta della Nazionale ha determinato lo svilupparsi di un dibattito sull'inadeguatezza del sistema calcistico italiano;
tali riflessioni hanno generato inevitabilmente analisi sulle carenze strutturali del sistema-Italia, a partire da quella sull'impiantistica sportiva, rispetto alla quale si evidenziano infrastrutture perlopiù inadeguate allo sviluppo di squadre competitive, stante il loro carattere di inadeguatezza tecnica e di obsolescenza;
le riflessioni anzidette hanno evidenziato anche una carenza sotto il profilo dell'attenzione ai più giovani, i quali sono troppo spesso ignorati e non sono nelle condizioni di esprimere pienamente il loro talento, con conseguente nocumento per tutto il calcio italiano;
il sistema calcistico italiano non va considerato come mero intrattenimento ma rappresenta una vera e propria industria a disposizione dell'economia del Paese, rappresentando oltre 5 miliardi di fatturato e impiegando oltre 50.000 occupati, cui ovviamente si sommano i numeri dell'indotto;
il calcio rappresenta lo sport più praticato dagli italiani, contando su 1,5 milioni di atleti, di cui la maggior parte amatoriali, e 14.000 squadre che giocano in centinaia di stadi;
il calcio rappresenta inoltre un collante del nostro paese, uno degli elementi per cui siamo maggiormente noti all'estero, e in tal senso si configura non solo come costume culturale e sociale ma anche come asset per il soft power italiano e un attrattore per il turismo;
il rilancio del calcio italiano avrebbe indubbi esiti positivi sulla salute delle persone, sia in termini di prevenzione grazie all'allargamento della platea di chi svolge attività fisica, sia in termini di controlli grazie alla necessità di effettuare le periodiche visite sportive;
risulta evidente l'importanza del calcio nel nostro paese e che, alla luce dei recenti risultati conseguiti, sia necessaria una riforma che possa rimettere il sistema-calcio italiano nelle condizioni di distinguersi per capacità e valori;
si ritiene che tale riforma debba essere portata avanti dal Governo dopo una concertazione con gli attori istituzionali e professionali di riferimento del settore,
impegna il Governo
all'esito dei lavori dell'indagine conoscitiva sui profili organizzativi e gestionali del calcio professionistico, ad istituire un tavolo di confronto tra i soggetti istituzionali interessati al fine di elaborare proposte per il rilancio del calcio italiano e, altresì, a sostenere con tutti i mezzi e le risorse disponibili tali proposte.
9/1902-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi, Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni normative di cui al Capo II del provvedimento in esame (Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità) si fondano sull'esigenza, ormai non più procrastinabile, di incrementare il numero di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità e di ridurre in tempi stretti il numero di istanze giacenti per il riconoscimento dei titoli esteri;
come si legge nella relazione del provvedimento, il settore del sostegno didattico, da anni, fatica ad assicurare la necessaria copertura del crescente fabbisogno di docenti specializzati, tanto che, in alcuni territori, per coprire tutti i posti di sostegno «in deroga», ai fini della costituzione dell'organico necessario a garantire l'avvio dell'anno scolastico, si è costretti a ricorrere anche a supplenti privi del diploma di specializzazione;
riguardo all'articolo 6 e ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, occorre sottolineare il profondo disallineamento tra il fabbisogno regionale di docenti specializzati e l'offerta formativa universitaria in termini di disomogeneità sul territorio nazionale. Sempre più spesso, infatti, molte cattedre non vengono assegnate e il tasso di precarietà sui posti di sostegno ha raggiunto un livello insostenibile. Nell'anno scolastico 2023/24 sono stati 117.560 i posti rimasti scoperti, un numero enorme;
tuttavia, mentre condividiamo la necessità di intervento sul tema, non ci convince il modo in cui il Governo decide di intervenire: infatti, si prende atto del problema relativo alla specializzazione degli insegnanti di sostegno, evidenziando che manca una programmazione seria legata al fabbisogno regionale, ma si sceglie di intervenire con una soluzione transitoria che non risolve il problema e rischia disomogeneità di trattamento e di opportunità tra i docenti;
bisogna incrementare l'offerta formativa dei percorsi esistenti, affinché siano attivati dalle università in base al fabbisogno reale, senza abbassare gli standard formativi, e individuare risorse economiche per le università statali che attivano i corsi in sovrannumero,
impegna il Governo
a individuare nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie a prevedere una riduzione dei costi a carico dei partecipanti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che spesso rappresentano un ostacolo all'accesso a questi percorsi.
9/1902-A/83. Dori, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni normative di cui al Capo II del provvedimento in esame (Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità) si fondano sull'esigenza, ormai non più procrastinabile, di incrementare il numero di docenti specializzati sul sostegno didattico agli alunni con disabilità e di ridurre in tempi stretti il numero di istanze giacenti per il riconoscimento dei titoli esteri;
come si legge nella relazione del provvedimento, il settore del sostegno didattico, da anni, fatica ad assicurare la necessaria copertura del crescente fabbisogno di docenti specializzati, tanto che, in alcuni territori, per coprire tutti i posti di sostegno «in deroga», ai fini della costituzione dell'organico necessario a garantire l'avvio dell'anno scolastico, si è costretti a ricorrere anche a supplenti privi del diploma di specializzazione;
riguardo all'articolo 6 e ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, occorre sottolineare il profondo disallineamento tra il fabbisogno regionale di docenti specializzati e l'offerta formativa universitaria in termini di disomogeneità sul territorio nazionale. Sempre più spesso, infatti, molte cattedre non vengono assegnate e il tasso di precarietà sui posti di sostegno ha raggiunto un livello insostenibile. Nell'anno scolastico 2023/24 sono stati 117.560 i posti rimasti scoperti, un numero enorme;
bisogna incrementare l'offerta formativa dei percorsi esistenti, affinché siano attivati dalle università in base al fabbisogno reale, senza abbassare gli standard formativi, e individuare risorse economiche per le università statali che attivano i corsi in sovrannumero,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare le risorse necessarie a prevedere una riduzione dei costi a carico dei partecipanti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
9/1902-A/83. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e la relativa disciplina fiscale;
il 20 settembre 2023 la Camera in seconda e ultima lettura, approva all'unanimità la modifica all'articolo 33 della Costituzione introducendo un nuovo comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;
come si leggeva nel comunicato del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione della riforma costituzionale, «lo sport in Costituzione rappresenta la prima tappa di un percorso che concentra, in poche parole, un significato profondo e un valore inestimabile, che possiamo sintetizzare nell'auspicio dello “sport per tutti e di tutti”»;
già nel 2021 la Sottosegretaria di Stato con delega allo sport e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza hanno firmato un protocollo d'intesa per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sportivo e per garantire il diritto allo sport dei minorenni. L'Agia ha sottolineato come lo sport sia un vero e proprio diritto dei minori, in quanto anche attraverso la pratica sportiva bambini ed adolescenti possono raggiungere quel benessere necessario per il loro sano ed equilibrato sviluppo;
già il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, attuativo di una parte della delega per la riforma dello sport (legge n. 86 del 2019), così definiva, all'articolo 3, comma 2, i princìpi e gli obiettivi del provvedimento «riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale»;
nonostante gli obiettivi della riforma e il riconoscimento costituzionale del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva, oggi l'accesso alla pratica sportiva è sottoposta ad una oggettiva selezione di classe che vede esclusi non solo le fasce povere, ma sempre più estese fasce sociali;
la pratica sportiva è di fatto esclusa dalle scuole, l'indagine condotta dal «Centro studi Orizzonte Scuola» su dati ministeriali, il 60 per cento delle scuole italiane è privo di una palestra e con differenze rilevanti tra una regione e l'altra, basti pensare che in Calabria appena il 23 per cento delle scuole di ogni ordine e grado ha una palestra;
si assiste da anni al moltiplicarsi di «scuole» di discipline sportive che prevedono costi per molte famiglie non sostenibili, le quali vanno a sostituire le attività prestate gratuitamente da associazioni, nonché diminuiscono sempre più spazi pubblici collettivi attrezzati in cui praticare attività sportive;
anche con le norme previste dal provvedimento sportivo in materia di sport, il Governo non interviene, come dallo stesso auspicato dopo la riforma dell'articolo 33 della costituzione, per garantire o almeno per avviarsi sulla strada di uno «sport per tutti e di tutti»;
il Governo, al contrario, ad avviso dei firmatari, interviene ancora una volta per limitare l'autonomia del CONI e delle Federazioni sportive, in un quadro in cui appare evidente lo scontro di potere in atto tra gli Organismi sportivi, le Leghe professionistiche e il Governo per il controllo e l'indirizzo del business rappresentato dallo sport professionistico ed in particolare quello del Calcio;
in questo quadro, appare paradossale che sia il Presidente di una dei maggiori club italiani ed europei, Giuseppe Marotta, a dichiarare che «Il calcio è diventato uno sport d'élite, le famiglie non possono più permetterselo e così perdiamo i talenti calcistici che ci sono nei ceti meno abbienti. Per questo dobbiamo pensare al calcio gratis»;
dopo la scuola e l'università, dove centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi sono esclusi da una istruzione adeguata per il costo che questa ha raggiunto, viene a loro negata anche la pratica sportiva per sua natura inclusiva e costituzionalmente riconosciuta,
impegna il Governo
a dare concreta attuazione al principio dello «sport per tutti e di tutti» come dallo stesso Governo auspicato dopo la modifica all'articolo 33 della Costituzione, prevedendo sin dal prossimo disegno di legge di bilancio le risorse e le coperture necessarie per incrementare l'attività sportiva non agonistica tra le bambine e i bambini e le adolescenti e gli adolescenti, garantendone la gratuità.
9/1902-A/84. Zaratti, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
il Capo III del provvedimento in esame, che si compone degli articoli da 10 a 14-quater, prevede disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;
una delle urgenze da affrontare nella scuola italiana è la dispersione scolastica. Per farlo seriamente serve una combinazione di interventi mirati, collaborazione tra istituzioni educative, famiglie e comunità, nonché un impegno continuo nella creazione di un ambiente scolastico inclusivo e motivante. La dispersione può avvenire a diversi stadi del percorso scolastico e può consistere nell'abbandono, nell'uscita precoce dal sistema formativo, nell'assenteismo, nella frequenza passiva o nell'accumulo di lacune e ritardi che possono compromettere le prospettive di crescita culturale e professionale dello studente;
secondo il focus realizzato dall'Ufficio di statistica del Ministero dell'istruzione e del merito nel dicembre 2023, a lasciare la scuola media e superiore sono soprattutto i maschi, gli alunni stranieri di prima generazione, i residenti nel Mezzogiorno e coloro che sono in ritardo scolastico a causa di bocciature. Il momento più critico è la transizione tra la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Nel delicato passaggio tra i due cicli scolastici sono 6.322 gli alunni che hanno abbandonato la scuola, pari all'1,14 per cento di coloro che hanno frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
altri dati provenienti da Eurostat dicono che nel 2021 la percentuale di giovani italiani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato precocemente la scuola è stata del 13,1 per cento, ben al di sopra del valore medio dell'Unione europea (9,9 per cento). Il confronto con l'Europa è pesante, visto che l'incidenza della dispersione scolastica in Italia resta tra le più elevate in assoluto dopo quella della Romania (15,3 per cento) e della Spagna (13,3 per cento), ed è ben lontana dall'obiettivo del 9 per cento entro il 2030 stabilito dall'Unione europea;
la dispersione scolastica come pochi altri fenomeni può aiutare a capire quanto è equa una società. Secondo il report «Un paese due scuole» elaborato nel 2023 da Svimez, un bambino di 10 anni del centro nord ha assicurato, in media, 1.226 ore di formazione dal sistema scolastico pubblico; un suo coetaneo del sud dovrà invece arrangiarsi con 200 ore in meno, niente mensa e spesso pure niente palestra. Su questo mattoncino si sviluppa il sistema di diseguaglianze che frena l'Italia nel complesso e nega diritti di cittadinanza almeno a un terzo dei suoi abitanti;
per effetto delle carenze infrastrutturali, solo il 18 per cento degli alunni del Mezzogiorno accede al tempo pieno a scuola, rispetto al 48 per cento del Centro-Nord. La Basilicata (48 per cento) è l'unica regione del Sud con valori prossimi a quelli del Nord. Bassi i valori di Umbria (28 per cento) e Marche (30 per cento), molto bassi quelli di Molise (8 per cento) e Sicilia (10 per cento). Gli allievi della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano mediamente 4 ore di scuola in meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord. La differenza tra le ultime due regioni (Molise e Sicilia) e le prime due (Lazio e Toscana) è, su base annua, di circa 200 ore. Circa 550 mila allievi delle primarie del Mezzogiorno (66 per cento del totale) non frequentano scuole con palestra. Solo la Puglia ha una buona dotazione, mentre sono in netto ritardo Campania (170 mila allievi privi del servizio, 73 per cento del totale), Sicilia (170 mila, 81 per cento), Calabria (65 mila, 83 per cento). Nel centro nord, gli allievi della primaria senza palestra, invece, sono il 54 per cento. Nel meridione quasi un minore su tre tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, un ragazzo su cinque nel centro nord;
con un quadro simile avremmo bisogno di una forte iniziativa dello Stato, con una particolare incidenza al Sud, per riequilibrare ai valori più alti e migliorare la condizione dell'istruzione scolastica su tutto il territorio nazionale. Infatti storicamente la scuola è un fattore di unità di un paese sia dal punto di vista culturale che della formazione di una coscienza civica della popolazione;
le risorse si dovrebbero distribuire in base ai fabbisogni e non solo con i bandi, che favoriscono le realtà con maggiore capacità amministrativa. La priorità oggi è rafforzare il sistema scolastico soprattutto nelle aree marginali, aumentando l'offerta formativa dove più alto è il rischio di abbandono. Il quadro che emerge dai dati, e che rischia di rafforzarsi con l'autonomia differenziata, è quello di adattare l'intensità dell'azione pubblica alla ricchezza dei territori, con maggiori investimenti e stipendi nelle aree che se li possono permettere, pregiudicando la funzione della scuola: fare uguaglianza;
in Italia l'1 per cento più abbiente possiede il 25 per cento della ricchezza complessiva, mentre il 60 per cento più povero si deve accontentare del 15 per cento. Si tratta di una differenza abissale nel rapporto con la proprietà, che si riflette in una società scissa fra chi gode di privilegi e opportunità senza precedenti, e chi invece non riesce nemmeno a godere di quelli che dovrebbero essere i beni costituzionalmente garantiti;
ridurre le disuguaglianze che sempre più stanno lacerando la società italiana deve essere una priorità. Mentre quasi un quarto dei residenti in Italia versa in condizioni di povertà assoluta (cinque milioni di persone) o relativa (otto milioni di persone) tre singoli individui posseggono tanta ricchezza quanto il 10 per cento più povero della popolazione. Una polarizzazione spaventosa, un'ingiustizia odiosa e intollerabile: tanto più perché ingiustificabile anche alla luce della retorica dominante. L'accumulo di patrimoni ammontanti a decine e decine di miliardi di euro non è, infatti, frutto del merito dei loro titolari (semplicemente, non può esserlo), bensì della crescente ingiustizia di un sistema tributario che, da decenni, in aperta violazione del disegno costituzionale, sposta di anno in anno il peso del carico fiscale dai più forti ai più deboli;
ma c'è anche un'altra esigenza, ed è quella di intervenire a concreto sostegno delle giovani generazioni, non tramite bonus e agevolazioni elargite a titolo privato, bensì grazie all'intervento pubblico a potenziamento di tutto il percorso di educazione e d'istruzione dei bambini e dei ragazzi: dall'asilo nido all'università, in modo che l'intero ciclo d'istruzione risulti garantito gratuitamente a tutti (libri di testo e trasporti inclusi),
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a reperire risorse per combattere la dispersione scolastica implicita ed esplicita introducendo, nel prossimo provvedimento utile, una next generation tax per assicurare a tutti i bambini e i ragazzi residenti in Italia di potersi istruire, dall'asilo nido all'università, in modo completamente gratuito.
9/1902-A/85. Fratoianni, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede la possibilità, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, che sia disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe;
tale previsione normativa risulta inapplicabile in quanto gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa il 10 per cento della popolazione studentesca e il 67 per cento sono nati in Italia e quindi molto difficilmente si costituirà una classe con più del 20 per cento di alunni neo-arrivati non italofoni;
secondo le stime del Ventinovesimo Rapporto sulle migrazioni 2023 della Fondazione Ismu, al primo gennaio 2023 gli stranieri presenti nel nostro Paese sono circa 5 milioni e 775 mila, 55 mila in meno rispetto alla stessa data del 2022. Dopo la decrescita temporanea del 2020/2021, nell'anno scolastico 2021/2022 è aumentato il numero degli alunni con background migratorio (872.360, pari al 10,6 per cento del totale degli iscritti nelle scuole italiane);
per quanto riguarda la provenienza, gli studenti con cittadinanza non italiana sono originari di quasi 200 Paesi diversi; circa il 44 per cento è di origine europea, più di 1/4 proviene dall'Africa, attorno al 20 per cento dall'Asia e quasi l'8 per cento dall'America latina. La cittadinanza più numerosa è rappresentata dalla Romania con oltre 151 mila studenti; seguono Albania (quasi 117 mila studenti) e Marocco (111 mila). I nati in Italia rappresentano il 67,5 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana;
anche i dati del 2021/2022 confermano che la maggioranza degli studenti con background migratorio si concentra nelle regioni settentrionali, a seguire in quelle del Centro e nel Mezzogiorno. La Lombardia accoglie nelle scuole 222.364 alunni con cittadinanza non italiana, l'Emilia-Romagna 106.280 e il Veneto 96.105. In Emilia-Romagna questi studenti rappresentano, in rapporto alla popolazione scolastica regionale, il 17,4 per cento, valore più elevato a livello nazionale; segue la Lombardia con il 16,3 per cento. La provincia italiana che conta il più alto numero di alunni stranieri è Milano (80.189), mentre Roma e Torino ne registrano, rispettivamente, 63.946 e 39.184;
il ritardo scolastico rimane un aspetto critico: nell'anno scolastico 2021/2022 riguarda l'8,1 per cento degli studenti italiani e il 25,4 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana;
l'articolo 11 prevede, inoltre, che, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuoveranno attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare attingendo alle risorse relative al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» la partecipazione alle attività è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana sulla base di criteri che saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito;
la dinamica dell'inclusione si gioca nella sfera della reciprocità della classe e nella formazione di tutti i docenti. L'impostazione culturale scelta dal governo non riconosce la differenza come risorsa e occasione di arricchimento per tutti e non tiene conto del fatto che l'apprendimento è un processo di elaborazione collettiva e condivisa,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere progetti e attività finalizzati all'inclusione e all'integrazione delle alunne e degli alunni con background migratorio che non si limitino alla sola acquisizione della lingua italiana e prevedendo il coinvolgimento di tutti gli studenti della classe.
9/1902-A/86. Bonelli, Piccolotti, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede la possibilità, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, che sia disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe;
tale previsione normativa risulta inapplicabile in quanto gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa il 10 per cento della popolazione studentesca e il 67 per cento sono nati in Italia e quindi molto difficilmente si costituirà una classe con più del 20 per cento di alunni neo-arrivati non italofoni;
secondo le stime del Ventinovesimo Rapporto sulle migrazioni 2023 della Fondazione Ismu, al primo gennaio 2023 gli stranieri presenti nel nostro Paese sono circa 5 milioni e 775 mila, 55 mila in meno rispetto alla stessa data del 2022. Dopo la decrescita temporanea del 2020/2021, nell'anno scolastico 2021/2022 è aumentato il numero degli alunni con background migratorio (872.360, pari al 10,6 per cento del totale degli iscritti nelle scuole italiane);
per quanto riguarda la provenienza, gli studenti con cittadinanza non italiana sono originari di quasi 200 Paesi diversi; circa il 44 per cento è di origine europea, più di 1/4 proviene dall'Africa, attorno al 20 per cento dall'Asia e quasi l'8 per cento dall'America latina. La cittadinanza più numerosa è rappresentata dalla Romania con oltre 151 mila studenti; seguono Albania (quasi 117 mila studenti) e Marocco (111 mila). I nati in Italia rappresentano il 67,5 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana;
anche i dati del 2021/2022 confermano che la maggioranza degli studenti con background migratorio si concentra nelle regioni settentrionali, a seguire in quelle del Centro e nel Mezzogiorno. La Lombardia accoglie nelle scuole 222.364 alunni con cittadinanza non italiana, l'Emilia-Romagna 106.280 e il Veneto 96.105. In Emilia-Romagna questi studenti rappresentano, in rapporto alla popolazione scolastica regionale, il 17,4 per cento, valore più elevato a livello nazionale; segue la Lombardia con il 16,3 per cento. La provincia italiana che conta il più alto numero di alunni stranieri è Milano (80.189), mentre Roma e Torino ne registrano, rispettivamente, 63.946 e 39.184;
il ritardo scolastico rimane un aspetto critico: nell'anno scolastico 2021/2022 riguarda l'8,1 per cento degli studenti italiani e il 25,4 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana;
l'articolo 11 prevede, inoltre, che, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuoveranno attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare attingendo alle risorse relative al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» la partecipazione alle attività è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana sulla base di criteri che saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere progetti e attività finalizzati all'inclusione e all'integrazione delle alunne e degli alunni con background migratorio che non si limitino alla sola acquisizione della lingua italiana.
9/1902-A/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Piccolotti, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento in esame posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca;
come rilevato nella IX indagine ADI sulla base di oltre 2000 risposte fornite da assegnisti di ricerca (il 15 per cento del totale nazionale) ad un questionario somministrato alla fine del 2019, l'assegno di ricerca presenta preoccupanti caratteristiche di intermittenza. Nel 27 per cento dei casi, all'assegno segue un periodo di disoccupazione prima dell'inizio di un successivo assegno, con picchi del 31 per cento e del 33 per cento rispettivamente al centro e al sud-isole. Nel 55 per cento dei casi i periodi di disoccupazione superano i sei mesi. Il 77 per cento degli assegnisti dichiara di svolgere attività di docenza a titolo gratuito;
durante la XVIII legislatura, la VII Commissione del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva sulla situazione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, approvando all'unanimità un documento finale (Doc. XVII n. 5) in cui viene esplicitamente «auspicata la soppressione dell'assegno di ricerca come disciplinato dal vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010.»;
la legge 29 giugno 2022, n. 79 ha attuato una semplificazione del sistema di reclutamento universitario (cosiddetto pre-ruolo), prevedendo l'istituto del contratto di ricerca, sola figura pre-ruolo in sostituzione tanto dell'assegno di ricerca quanto del ricercatore a tempo determinato di tipo a, e una figura da ricercatore a tempo determinato in tenure track (in attesa di conferma in ruolo, cosiddetto RTT), idonea all'immissione in ruolo di professore associato allorquando il titolare della posizione sia in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
tuttavia, in mancanza di indicazioni dal ministero, l'Aran dal 2022 a oggi non è arrivata a chiudere l'accordo e, contemporaneamente, lo stesso ministero non a caso ha più volte prorogato gli assegni di ricerca, da ultimo fino al dicembre 2024 «nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca», come si legge nell'articolo 15 del provvedimento in esame;
da un gruppo di lavoro istituito dal Ministero dell'università e della ricerca si prefigura una riforma in cui non solo verranno reintrodotti e resi più flessibili gli assegni di ricerca, ma aumenterà la possibilità di ricorrere alle borse di ricerca e verrà istituzionalizzata per la prima volta la figura del docente precario. Infatti vengono inserite sei figure. La prima non è che la soluzione delineata dalla legge n. 79 del 2022 per il periodo di post Dottorato: il contratto di ricerca, un rapporto di lavoro con ben precise funzioni, garantito da dignità sul piano retributivo e da ogni tipo di copertura sociale, per un massimo di quattro anni. La seconda è disciplinata da un contratto di post dottorato che sembra sommarsi al contratto di ricerca per un massimo di tre anni. Seguono l'assistente alla ricerca senjor, per un massimo di tre anni, un periodo conciliabile con il Dottorato che consentirebbe di valutare «attitudini e passioni» per la ricerca, e l'assistente alla ricerca junior, per un massimo di tre anni, con il conferimento diretto, se il finanziamento è dall'esterno. La quinta figura è quella di «professore aggiunto»: lo scopo, ad avviso dei firmatari, sembra qui favorire la mobilità, con il conferimento diretto e piena libertà sul piano retributivo. Infine, il contratto per studenti, che permetterà di pagare poco studenti anche per fare ricerca,
impegna il Governo
al fine di dare attuazione alla legge 29 giugno 2022, n. 79, ad adottare i necessari decreti del Ministero dell'università e della ricerca, introducendo un vero e proprio contratto di ricerca a tempo determinato, con regolazione del salario e rapporto di lavoro in un vero e proprio Ccnl ed evitando l'introduzione di ulteriori forme di precariato nel mondo della ricerca.
9/1902-A/87. Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame interviene, modificandolo, sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità». Viene prevista la possibilità, in riferimento alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato sul posto del sostegno, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, che al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili possa essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico;
la richiesta delle risorse di sostegno è compito del Gruppo di lavoro operativo e va indicata nel Piano educativo individualizzato. Dunque, spetta a questo organo collegiale, come conseguenza della progettualità educativa e didattica, l'eventuale istanza per la continuità didattica dell'insegnante specializzato, come dell'eventuale educatore/assistente;
l'alleanza scuola famiglia è sicuramente un obiettivo fondamentale per la costruzione di una scuola inclusiva, ma bisogna ricordare che l'insegnante specializzato per il sostegno non è assegnato allo studente con disabilità, ma alla classe che lo studente frequenta. È una risorsa preziosa per la progettualità inclusiva dell'intera classe e, dunque, concepire la sua continuità in tale contesto come esito della decisione della famiglia di questo o quell'allievo con disabilità tradisce, ad avviso dei firmatari, lo spirito stesso del processo inclusivo e riporta il nostro sistema formativo indietro nel tempo, paventando uno scenario dominato da possibili fenomeni di delega e di privatizzazione dei processi educativi e didattici;
c'è il rischio che ottenere la riconferma intervenga sul rapporto docente/famiglia, portando il primo ad assumere un profilo condizionato da fattori esterni, mettendolo in condizione di non svolgere il proprio ruolo di guida all'interno di un progetto educativo condiviso e funzionale allo sviluppo dello studente;
a questo va aggiunto che la conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie provocherebbe ulteriore lavoro precario, andando a smantellare il sistema di reclutamento attraverso le graduatorie basato sulla trasparenza e su regole certe per sostituirlo con un rapporto docente/famiglia in netto contrasto con il principio di trasparenza;
ciò che occorre è valorizzare il modello di inclusione della scuola, stabilizzando i docenti di sostegno e riconoscendone il ruolo fondamentale che svolgono all'interno della classe,
impegna il Governo
a intraprendere, attraverso l'adozione di iniziative di competenza, una importante azione di stabilizzazione di tutte le risorse formate sul sostegno (VIII ciclo), in modo tale da mettere a disposizione delle famiglie, degli alunni e delle classi, docenti esperti e formati, perché in assenza di tale titolo non è possibile garantire la qualità del processo di inclusione degli alunni con disabilità.
9/1902-A/88. Mari, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 (Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici), sostituendo l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, la percentuale del 100 per cento dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023;
il decreto dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023, all'articolo 1, comma 1 prevede: «In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 194, è indetto un concorso nazionale, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, come da successivo articolo 3, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
l'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che «Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.»;
dunque, sulla base del decreto legislativo n. 165 del 2001 la mobilità deve essere un'operazione precedente alle nuove immissioni;
in sede referente in commissione è stato, inoltre, approvato un emendamento che sta generando sconcerto e proteste tra i presidi che, vincitori del concorso 2017, si trovano a svolgere le funzioni fuori sede e speravano di potersi finalmente avvicinare a casa. Con il nuovo testo del provvedimento, infatti, questi vincitori di concorso si troveranno scavalcati in graduatoria dalla cosiddetta categoria dei sanati, ovvero da coloro che, non avendo superato la prova scritta sono stati poi sanati e inseriti nelle graduatorie, determinando una grande ingiustizia,
impegna il Governo
a rimuovere qualsiasi limitazione percentuale sui posti disponibili per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, al fine di garantire loro la massima flessibilità e opportunità di movimento.
9/1902-A/89. Borrelli, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame introduce alcune novelle al decreto-legge 16 del 2020 («Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torno 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie»), attribuendo all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (SIMICO) ulteriori funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di opere complementari agli interventi di impiantistica sportiva e infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi, in particolare quelle relative a Livigno Snow Park, Livigno Snow Park – Bacino ed impianto di innevamento e Livigno Aerials Moguls;
la realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2023, in molti casi avviene senza che i progetti siano preventivamente sottoposti alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e ove necessarie alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
l'assenza di VIA e VAS in palese contrasto con la normativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che impongono l'obbligo di sottoporre ad una valutazione d'impatto tutti i progetti per i quali si prevede comunque un significativo impatto ambientale, sottrae al pubblico interessato tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale così come previste dalla Direttiva 2001/92/UE;
la sostenibilità (non solo ambientale, ma anche economica e sociale) è diventata uno degli obiettivi principali dell'azione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) nell'ultimo decennio. In particolare, proprio la sostenibilità è stata definita uno dei tre pilastri alla base dell'Agenda 2020, il documento approvato dal Cio nel dicembre 2014 per disegnare il futuro del movimento olimpico. Delle 40 raccomandazioni presenti, 6 sono legate in modo specifico all'organizzazione dei Giochi olimpici: sono queste le linee guida che sarebbero dovute entrate nell'organizzazione dell'edizione invernale di Milano-Cortina 2026;
in vista dell'organizzazione dei Giochi olimpici il torrente lombardo Aqua Granda, anche conosciuto come Spöl – che dalla Forcola di Livigno attraversa tutto il comune, per sfociare nell'Inn svizzero – rischia di essere sottoposto ad un ulteriore deviazione delle proprie risorse idriche per una quantità ben sette volte maggiore rispetto alle attuali concessioni idroelettriche, per la costruzione nei pressi dell'area Vallaccia, di un nuovo bacino artificiale necessario per produrre un'adeguata quantità di neve artificiale utile allo svolgimento delle gare sportive;
l'Aqua Granda è un fiume di importanza cruciale per il territorio montano circostante all'area di Livigno, sia dal punto di vista paesaggistico che della biodiversità e la compromissione del deflusso minimo vitale, complice anche la crisi climatica in atto, rischia di produrre gravissime minacce all'ecosistema fluviale e agli habitat naturali presenti e tutelati quali siti della rete Europea Natura 2000,
impegna il Governo
a garantire che il Commissario straordinario per la realizzazione delle opere complementari agli interventi di impiantistica sportiva e infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Milano-Cortina previsti nella zona di Livigno istituisca un organismo di confronto permanente con le comunità locali interessate e le associazioni di tutela del territorio, in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, con l'obiettivo di analizzare congiuntamente, nella realizzazione degli interventi, le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere e le misure di compensazione e mitigazioni ambientali connesse.
9/1902-A/90. Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il Capo III del provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;
la legge n. 55 del 2024 recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali» prevede che, per l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia sia necessario, oltre al titolo di studio di accesso, l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative (articolo 4 comma 1 lettera c));
in ogni regione, i tribunali devono nominare un commissario, scelto tra i magistrati in servizio presso il tribunale, che si occuperà di raccogliere le iscrizioni dei professionisti e quindi di indire le elezioni per i rappresentanti del relativo ordine professionale. L'iscrizione deve avvenire entro il 6 agosto 2024;
buona parte del personale educativo dei nidi è, però, privo del titolo di studio richiesto, cioè la laurea, ed è composto da centinaia di diplomati che hanno conseguito il titolo entro il 2022, ai quali fino ad oggi è stato concesso di lavorare con una deroga, e che da anni garantiscono il funzionamento degli agli asili nido. Proprio per questo, l'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ha lanciato un grido d'allarme: i sindaci, infatti, temono ripercussioni sulla ripresa delle attività a settembre;
mentre chi ha i titoli specifici previsti dalla legge n. 55 del 2024 per l'iscrizione all'albo può iscriversi in qualsiasi momento, anche dopo il 6 agosto, chi non ha i titoli, ma lavora da anni in questo campo, persone spesso di grande spessore umano e professionalità, deve assolutamente presentare domanda per l'iscrizione all'albo entro il 6 agosto 2024 e in caso di mancato rispetto di questo termine non potrebbe più svolgere le mansioni di educatore, lasciando quindi scoperti i servizi;
un termine, quello del 6 agosto, che rischia di mettere in discussione l'avvio delle attività degli asili nido a settembre, fino a paralizzare un servizio essenziale per le famiglie, i bambini e le bambine, oltre a creare una grande confusione per gli operatori di questi servizi,
impegna il Governo
a prevedere in tempi rapidi una proroga di 45 giorni per permettere a tutti gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia di iscriversi all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici e poter continuare a svolgere la propria funzione negli asili nido fin dall'avvio dell'anno educativo 2024/2025.
9/1902-A/91. Ghirra, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il Capo III del provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025;
la legge n. 55 del 2024 recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali» prevede che, per l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia sia necessario, oltre al titolo di studio di accesso, l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative (articolo 4 comma 1 lettera c));
in ogni regione, i tribunali devono nominare un commissario, scelto tra i magistrati in servizio presso il tribunale, che si occuperà di raccogliere le iscrizioni dei professionisti e quindi di indire le elezioni per i rappresentanti del relativo ordine professionale. L'iscrizione deve avvenire entro il 6 agosto 2024;
buona parte del personale educativo dei nidi è, però, privo del titolo di studio richiesto, cioè la laurea, ed è composto da centinaia di diplomati che hanno conseguito il titolo entro il 2022, ai quali fino ad oggi è stato concesso di lavorare con una deroga, e che da anni garantiscono il funzionamento degli agli asili nido. Proprio per questo, l'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ha lanciato un grido d'allarme: i sindaci, infatti, temono ripercussioni sulla ripresa delle attività a settembre,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volta a prevedere che, in via transitoria, nelle more del perfezionamento dei percorsi di formazione per l'acquisizione dei titoli di studio o della qualifica richiesti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possano proseguire nel servizio di educatore dei servizi educativi per l'infanzia coloro che svolgevano il medesimo servizio sulla base della disciplina previgente.
9/1902-A/91. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il Capo IV del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca;
la bozza di decreto sui criteri di distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università, che serve per coprire le spese istituzionali, tra cui i costi del personale e del funzionamento per gli atenei statali, inviata nei giorni scorsi agli organi accademici (Crui, Cun e Cnsu) per i pareri previsti, prevedrebbe un taglio secco in valore assoluto di quasi 200 milioni di euro;
secondo i sindacati, il decreto conterrebbe 190 milioni di tagli alla quota base del FFO e 100 milioni alla quota premiale, cioè quella parte di risorse distribuita secondo criteri decisi centralmente. Si prevedrebbe, inoltre, una inversione della «quota di salvaguardia» (meno 4 per cento sull'anno precedente), per cui il finanziamento per ogni singola università potrà diminuire da un anno all'altro. Un taglio così corposo non si registrava dal 2013;
secondo uno studio Mediobanca pubblicato a marzo 2024, se si considerano i dati dell'incidenza della spesa universitaria sul Pil pro capite emerge che l'Italia è in basso alla classifica rispetto agli altri Paesi europei: l'istruzione di alto livello impatta infatti del 28,9 per cento contro 37,3 per cento dell'Unione europea e 38,9 per cento dei Paesi Ocse. In rapporto al totale della spesa pubblica, l'Italia universitaria resta ferma a quota 1,5 per cento contro il 2,3 Ue e il 2,7 Ocse;
secondo il report, «il gap italiano di risorse non appare riferibile alla spesa sostenuta dai privati (per lo più famiglie), ma a quella pubblica, che si fissa nel nostro Paese allo 0,6 per cento del Pil ben al di sotto dell'1 per cento di Ue e Ocse»;
con il decreto sul FFO appena predisposto la situazione, già critica, rischia di diventare drammatica: occorre difendere il bene primario dell'università pubblica e sconfiggere il disegno di quanti ritengono che ormai anche il settore della formazione universitaria vada consegnato a una logica di profitto privato. Servono risorse per garantire continuità nel reclutamento, dignità alla figura del docente, un'istruzione di qualità ed un diritto allo studio che sia davvero tale;
ad avviso dei firmatari del presente atto, il disegno appare chiaro: da un lato, un'università pubblica piccola e definanziata, dall'altro, università private per chi può permettersele, con costi enormi legati alla vita da fuorisede, e università telematiche sempre più in espansione,
impegna il Governo:
ad avviare un confronto effettivo con il mondo accademico, dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) fino alle associazioni studentesche e alle rappresentanze sindacali, per capire come affrontare una situazione che, nel giro di pochi mesi, rischia di portare una parte degli Atenei pubblici al default e un'altra parte consistente al blocco totale del turnover;
a rivedere, prima della sua pubblicazione, il decreto sui criteri di distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario delle università, annullando i tagli previsti, prevedendo ulteriori risorse e concordando con il mondo accademico la loro distribuzione.
9/1902-A/92. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 della Costituzione all'ultimo comma prevede che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»;
le competizioni sportive che si svolgono su strada sono regolate dall'articolo 9 del codice della strada;
ferma restando la necessità di garantire la piena sicurezza e il corretto uso della strada da parte di tutti gli utenti, sarebbe opportuno valutare, anche alla luce della citata disposizione costituzionale, se sia possibile addivenire ad un bilanciamento dei diritti che contemperi anche quello all'attività sportiva in merito alle discipline che svolgono le proprie competizioni su strada,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare forme di semplificazione rispetto all'attuale procedimento autorizzativo previsto per le gare sportive su strada, fermo restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.
9/1902-A/93. Pella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio;
recenti dati FAPAV/Ipsos hanno messo in evidenza come l'incidenza della pirateria audiovisiva si attesti al 39 per cento nel 2023, mentre il danno causato dal fenomeno illecito supera il miliardo di euro per le industrie audiovisive, con circa 81 milioni di fruizioni perse. Guardando al Sistema Paese, il fenomeno dell'illegalità diffusa nella fruizione di contenuti audiovisivi, provoca danni ingenti, sia in termini di fatturato, circa 2 miliardi di euro; sia come Pil, circa 821 milioni di euro; sia come entrate fiscali per lo Stato, circa 377 milioni di euro; sia come stima potenziale dei posti di lavoro a rischio, ossia 11.200. Numeri allarmanti che dimostrano quanto ancora occorre fare per contrastare questo fenomeno. Sicuramente l'ottimo lavoro di tutte le forze dell'ordine rappresenta un forte deterrente e noi come FAPAV non possiamo che essere grati per gli sforzi compiuti in tal senso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di implementare la legge n. 93 del 2023, assicurando che i fornitori dei servizi della società dell'informazione che consentono l'agevolazione delle ricerche online, nonché l'accesso a contenuti e alle piattaforme adottino tutte le misure tecniche necessarie ad evitare che gli utenti possano agevolmente trovare sul web i siti pirata, nonché altri contenuti che agevolino la ricerca degli stessi anche per il tramite di fornitori di servizi VPN e DNS alternativi.
9/1902-A/94. Dara, Mollicone.