XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 17 luglio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Kelany, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Polidori, Porta, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Kelany, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Polidori, Porta, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 16 luglio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
MALAGUTI e PADOVANI: «Disposizioni in materia di detenzione di cani appartenenti a razze considerate pericolose e istituzione di un fondo destinato a sostenere l'attività dei canili municipali» (1969).
Sarà stampata e distribuita.
Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.
In data 16 luglio 2024 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA: «Disposizioni concernenti l'istituzione di zone produttive speciali e di zone franche montane nella Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste» (1970).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge TONI RICCIARDI ed altri: «Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero» (960) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Billi, Di Giuseppe, Orsini e Tirelli.
La proposta di legge MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per l'indennizzo dei danni gravi e irreversibili subiti dal paziente nel corso di un trattamento sanitario, disposizioni in materia di monitoraggio del rischio clinico nonché modifica all'articolo 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» (1614) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Carmina.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
V Commissione (Bilancio e Tesoro)
GRIBAUDO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di equilibrio tra i sessi nella nomina degli amministratori e nel reclutamento del personale delle società a controllo pubblico» (1750) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali)
DI BIASE ed altri: «Concessione di un contributo per le spese relative a servizi di baby-sitting o a servizi integrativi per l'infanzia» (1892) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Banca d'Italia.
Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 10 luglio 2024, ha trasmesso copia della relazione annuale 2023, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore, cui è allegato il bilancio della Banca d'Italia per l'anno 2023.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile in crociera tra Cuba e Milano Malpensa il 19 novembre 2021;
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile nei pressi di Verona Villafranca il 3 gennaio 2018;
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un elicottero in prossimità di Castelrotto (Bolzano) il 21 maggio 2016;
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Cassano allo Jonio (Cosenza) il 26 agosto 2020;
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un elicottero a Sarentino (Bolzano) il 30 dicembre 2020;
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Milano il 3 ottobre 2021.
Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (COM(2024) 183 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dai Commissari
straordinari di ILVA Spa.
I Commissari straordinari di ILVA Spa, con lettera in data 16 luglio 2024, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione concernente il conto di contabilità speciale n. 6055, riferita al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 (Doc. XXVII, n. 17).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 16 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, le proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2024) 298 final e COM(2024) 299 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2024) 298 final – Annex e COM(2024) 299 final – Annex), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Corte dei conti europea, in data 17 luglio 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 11/2024 – La politica industriale dell'Unione europea in materia di idrogeno rinnovabile. Il quadro giuridico è stato in gran parte adottato: è ora di fare il punto della situazione, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2024) 281 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Trasmissione di documenti
connessi ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 luglio 2024.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Annunzio di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 15 luglio 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 giugno 2024, causa C-626/22, CZ e altri contro Ilva Spa in amministrazione straordinaria e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Milano. Ambiente – Articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Emissioni industriali – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e 23 – Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione – Misure di protezione dell'ambiente e della salute umana – Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile (Doc. XIX, n. 37) – alla VIII Commissione (Ambiente);
Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 27 giugno 2024, causa C-41/23, AV e altri contro Ministero della giustizia. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite (Doc. XIX, n. 38) – alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza della Corte (Settima sezione) del 27 giugno 2024, causa C-148/23, Gestore dei servizi energetici Spa – GSE contro Erg Eolica Ginestra Srl e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 1 – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Princìpi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 16 – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Modifica del regime di sostegno applicabile – Erogazione del sostegno di cui trattasi subordinata alla stipula di contratti (Doc. XIX, n. 39) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero del turismo, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive):
alla dottoressa Filomena Bilancio, l'incarico di direttore della Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica;
al dottor Francesco Felici, l'incarico di direttore della Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei (179).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 agosto 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA (A.C. 1896-A)
A.C. 1896-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 1896-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1:
1) alla lettera b-bis), primo periodo, dopo le parole: «o di logge» sono inserite le seguenti: «o di porticati»;
2) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:
«b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;»;
b) all'articolo 9-bis, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: «la stessa e da quello» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa o da quello» e le parole: «l'intero immobile o unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa,»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.»;
3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo»;
c) all'articolo 23-ter:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Il mutamento non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «di un intero immobile»;
d) all'articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «interessi urbanistici,» sono inserite le seguenti: «culturali, paesaggistici,» e dopo le parole: «dell'assetto idrogeologico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»;
e) all'articolo 34, comma 2, le parole: «doppio del costo di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del costo di produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del valore venale»;
f) all'articolo 34-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»;
3) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;
4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.»;
g) all'articolo 36:
1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all'articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali» e le parole: «34, comma 1» sono soppresse;
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali»;
h) dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:
«Art. 36-bis (L) – (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) – 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni prevista dal presente testo unico.»;
i) all'articolo 37:
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 36-bis»;
3) alla rubrica, le parole: «e accertamento in conformità» sono soppresse.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
Articolo 2.
(Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera con le prescrizioni e i requisiti di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.
4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell'ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.
Articolo 3.
(Norme finali e di coordinamento)
1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e all'articolo 36-bis, ad eccezione del comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto.».
4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 1896-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli”»;
alla lettera a):
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: “o di logge rientranti all'interno dell'edificio” sono sostituite dalle seguenti: “, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche”»;
al numero 2), capoverso b-ter), le parole: «tende a pergola con telo retrattile» sono sostituite dalle seguenti: «tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile,» e le parole: «tende a pergola con elementi» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con elementi»;
alla lettera b):
al numero 1),dopo le parole: «la stessa o da quello» sono inserite le seguenti: «, rilasciato o assentito,»,le parole: «o unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «o unità immobiliare,» e le parole: «rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi»;
al numero 2), le parole: «previsioni di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui agli articoli 34-ter,», la parola: «concorre» è sostituita dalla seguente: «concorrono» ele parole: «37, commi 1, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «37, commi 1, 3, 5 e 6»;
al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “non sia disponibile copia” sono sostituite dalle seguenti: “non siano disponibili la copia o gli estremi”»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) all'articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso”;
b-ter) all'articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies,”»;
alla lettera c):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: “Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6”»;
al numero 1):
ai capoversi 1-bis e 1-ter, le parole: «senza opere» sono soppresse;
al capoverso 1-quater:
al primo periodo, le parole: «qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo»;
alsecondo periodo,le parole: «Il mutamento» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso», dopo le parole: «n. 1444» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei parcheggi» sono sostituite dalle seguenti: «di parcheggi»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate»;
il capoverso 1-quinquies è sostituito dal seguente:
«1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a)»;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al comma 3:
2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione”;
2.2) al terzo periodo, dopo le parole: “il mutamento della destinazione d'uso” sono inserite le seguenti: “di un intero immobile” e le parole: “sempre consentito” sono sostituite dalle seguenti: “consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies”»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) all'articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente”;
c-ter) all'articolo 31, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine”»;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: «previo parere» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati»;
al numero 2),le parole: «previo parere» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati», leparole: «da parte dell'acquirente delle opere abusive» sono sostituite dalle seguenti: «delle opere abusive da parte dell'acquirente» e le parole: «dall'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso»;
alla lettera f):
al numero 1):
alcapoverso 1-bis:
allalettera a), le parole: «dal titolo abilitativo» sono sostituite dalle seguenti: «nel titolo abilitativo»;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati»;
al capoverso 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari»;
al numero 4):
al capoverso 3-bis, secondo periodo,dopo le parole: «Tale attestazione,» sono inserite le seguenti: «riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,», le parole: «corredata dalla documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della documentazione», la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «previste» e la parola: «costituiscano» è sostituita dalla seguente: «costituiscono»;
al capoverso 3-ter, i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:
“Art. 34-ter. (L) – (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo) – 1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.
2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.
4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis”»;
alla lettera g):
al numero 1), le parole da: «, in totale difformità o con variazioni essenziali» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa» e le parole: «34, comma 1,» sono soppresse;
al numero 3), le parole: «, totale difformità o variazioni essenziali» sono sostituite dalle seguenti: «o totale difformità»;
alla lettera h), capoverso «Art. 36-bis»:
al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 34, comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «, o l'attuale proprietario dell'immobile,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'attuale proprietario dell'immobile» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32»;
al comma 2:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente comma»;
al secondo periodo, le parole: «, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche» sono soppresse;
al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;
al comma 3:
al primo periodo, la parola: «attesti» è sostituita dalla seguente: «attesta»;
al terzo periodo, le parole: «secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto»;
al quarto periodo, dopo le parole: «nel terzo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e le parole: «la sua responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «la propria responsabilità»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis»;
al comma 4:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati»;
al terzo periodo, dopo le parole: «secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «si intende formato il silenzio-assenso e»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione»;
al comma 5, le parole da: «una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole: «del comma 1, si applica» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1 si applica»;
al terzo periodo, dopo le parole: «al primo e secondo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;
dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al sesto periodo, la parola: «prevista» è sostituita dalla seguente: «previste»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali»;
alla lettera i):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 1, la parola: “doppio” è sostituita dalla seguente: “triplo” e le parole: “516 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.032 euro”»;
alnumero 3), le parole: «in conformità» sono sostituite dalle seguenti: «di conformità»;
al comma 2,le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter», le parole: «comma 5, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 5-bis», dopo le parole: «fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile,» sono inserite le seguenti: «per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5,», dopo le parole: «rigenerazione urbana,» sono inserite le seguenti: «anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico».
All'articolo 2:
al comma 1, la parola: «, educative» è sostituita dalle seguenti: «o educative», la parola: «Covid-19» è sostituita dalle seguenti: «del COVID-19» e le parole: «n. 380 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «6 giugno 2001, n. 380»;
al comma 2, secondo periodo, la parola: «richiederne» è sostituita dalla seguente: «richiedere», dopo le parole: «la rimozione» sono inserite le seguenti: «delle strutture» e le parole: «con le prescrizioni e i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni e ai requisiti»;
al comma 3, dopo le parole: «Nella comunicazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2, primo periodo,»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «la sua responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «la propria responsabilità»;
al comma 5:
al secondo periodo, le parole: «Dalle medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle medesime disposizioni»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
alla rubrica, la parola: «Covid-19» è sostituita dalla seguente: «COVID-19».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) – 1. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefìci previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'intervento edilizio».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
*1.1000. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
*1.1015. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera 0a), capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
1.1029. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
0b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo la parola: «sedime» sono aggiunte le seguenti: «purché nel medesimo lotto» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è interpretato nel senso che esso si applica agli interventi di nuova costruzione e non agli interventi di cui alla presente lettera».
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 23, comma 01, lettera b), le parole: «in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate» sono sostituite dalle seguenti: «in difetto, è sempre possibile la legittima realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, di quelli di cui alla successiva lettera c), nonché degli interventi previsti dall'articolo 3, lettera d), anche tramite accorpamento di volumetrie ubicate su aree di sedime diverse, già realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, tramite richiesta di permesso di costruire, da presentarsi entro il termine di 180 giorni, che dovrà essere rilasciato previa corresponsione degli oneri per legge dovuti»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le opere di cui al presente articolo possono essere altresì realizzate con interventi diretti ove il titolo edilizio attesti la sussistenza delle urbanizzazioni primarie e con atto d'obbligo sia sottoscritto l'impegno a realizzare quota parte delle urbanizzazioni secondarie, ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
1.3. Pastorella, Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
0b) all'articolo 5, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-ter. Lo sportello unico dell'edilizia si dota di strumenti informatici e di procedure digitali ai fini dell'avvio, dell'istruttoria e della decisione sulle pratiche edilizie ed urbanistiche garantendo la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione».
1.7. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
0b) al fine di semplificare e uniformare le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità in materia urbanistica, di agevolare le attività di governo del territorio e di assicurare la trasparenza in ordine agli interventi edilizi, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
(Digitalizzazione e trasparenza in materia di pianificazione e governo del territorio, urbanistica ed edilizia)
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici assolvono gli obblighi di pubblicazione in materia di pianificazione e governo del territorio e urbanistica di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.
2. Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure relative al titolo abilitativo e all'intervento edilizio oggetto dello stesso, di cui al presente Testo unico, ciascuna amministrazione individua specifiche misure volte a garantire la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l'utilizzo di strumenti digitali.».
1.12. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «all'interno dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei porticati gravati da servitù di uso pubblico e di quelli collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti la viabilità pubblica o altri spazi pubblici,».
*1.17. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «all'interno dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei porticati gravati da servitù di uso pubblico e di quelli collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti la viabilità pubblica o altri spazi pubblici,».
*1.21. Ruffino.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «all'interno dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei porticati gravati da servitù di uso pubblico e di quelli collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti la viabilità pubblica o altri spazi pubblici,».
*1.24. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), sostituire le parole da: principale fino alla fine del capoverso con le seguenti: sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera devono consistere in strutture leggere, integralmente e agevolmente amovibili, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;.
**1.26. Ruffino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), sostituire le parole da: principale fino alla fine del capoverso con le seguenti: sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera devono consistere in strutture leggere, integralmente e agevolmente amovibili, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;.
**1.27. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), primo periodo, dopo le parole: tende a pergola sopprimere la parola: anche.
1.1016. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), primo periodo, sopprimere la parola: ovvero.
1.1001. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: le opere di cui alla presente lettera aggiungere le seguenti: , di modeste dimensioni e facilmente rimovibili,.
1.34. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), aggiungere, in fine, le parole: oltre che garantire la sicurezza e la stabilità delle opere, nel rispetto del regolamento di condominio e di eventuali regolamenti edilizi comunali:.
1.35. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso b-ter), aggiungere i seguenti:
b-quater) gli interventi di installazione di finestre per tetti in aggiunta a quelle esistenti;
b-quinquies) gli interventi di sostituzione di finestre per tetti esistenti con altre finestre di dimensioni diverse, con conseguente adeguamento del foro architettonico;.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 2, secondo periodo, dopo la parola: salubrità aggiungere le seguenti: , ventilazione e illuminazione naturale,.
*1.42. Benzoni, Ruffino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso b-ter), aggiungere i seguenti:
b-quater) gli interventi di installazione di finestre per tetti in aggiunta a quelle esistenti;
b-quinquies) gli interventi di sostituzione di finestre per tetti esistenti con altre finestre di dimensioni diverse, con conseguente adeguamento del foro architettonico;.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 2, secondo periodo, dopo la parola: salubrità aggiungere le seguenti: , ventilazione e illuminazione naturale,.
*1.43. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.45. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
1.46. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile ovvero l'unità immobiliare, corredato dall'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha disciplinato l'intervento o che lo ha legittimato, a cui non siano seguiti accertamenti di incongruenze del titolo stesso, o nel caso in cui siano stati accertati, regolarizzati o accolti da parte degli organi competenti, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: 36-bis e sostituire la parola: concorre con la seguente: concorrono.
1.49. Ruffino.
Al comma 1, lettera b), numero 1), primo periodo, sostituire la parola: o con la seguente: ovvero e le parole: rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa con le seguenti: corredato dall'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l'ha legittimata.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole: 36-bis e sostituire la parola: concorre con la seguente: concorrono.
1.52. Ruffino.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa con le seguenti: consentito la costruzione rispetto alla parte legittimamente realizzata.
1.59. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la legittimità dell'immobile o dell'unità immobiliare per edifici soggetti a tutela, con provvedimento di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, deve essere supportata da un preventivo titolo autorizzativo della Soprintendenza.».
1.63. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera b), numero 2), alle parole: Sono ricompresi premettere le seguenti: Fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
1.66. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera b), numero 2), alle parole: Sono ricompresi premettere le seguenti: Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al titolo III della parte I,.
1.67. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: articoli 33, 34, 37, commi 1 inserire la seguente: 2,.
1.72. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3.1) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l'edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.».
1.79. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1 sopprimere le lettere b-bis) e b-ter).
1.1017. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera b-bis), capoverso: «Art. 1-ter», sopprimere il secondo periodo.
1.1002. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
b-bis.1) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l'edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.».
1.85. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter).
1.1003. L'Abbate, Ilaria Fontana, Santillo, Morfino.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 01).
*1.1004. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 01).
*1.1030. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: della singola unità immobiliare aggiungere le seguenti: senza opere.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):
numero 1:
al capoverso 1-ter, dopo le parole: destinazione d'uso aggiungere le seguenti: senza opere;
al capoverso 1-quater:
al primo periodo, sostituire le parole: inclusa la finalizzazione del mutamento con le seguenti: qualora il mutamento sia finalizzato;
al secondo periodo, sostituire le parole: Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non con le seguenti: Il mutamento di destinazione d'uso;
sopprimere il terzo periodo;
sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il mutamento di destinazione d'uso è ammesso nei limiti di quanto stabilito dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.;
al capoverso 1-quinquies, sopprimere la lettera b);
sopprimere il numero 2.1).
1.1018. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: unità immobiliare aggiungere le seguenti: con o.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1:
a) al capoverso 1-ter, dopo le parole: destinazione d'uso aggiungere le seguenti: con o;
b) al capoverso 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: destinazione d'uso aggiungere le seguenti: senza opere;
c) al capoverso 1-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo richiesto per eseguire le stesse.
1.102. Ruffino.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: senza opere.
Conseguentemente, al medesimo numero 1), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: senza opere.
1.106. Gadda, Del Barba.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis sostituire le parole da: è sempre consentito fino alla fine del capoverso con le seguenti: è consentito nel rispetto delle normative di settore solo nel caso in cui venga garantito il rispetto degli standard urbanistici definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
1.100. Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, con le seguenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):
a) al numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, con le seguenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.
b) sopprimere il numero 2).
1.117. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, con le seguenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, con le seguenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.
1.118. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, dopo la parola: specifiche aggiungere le seguenti: limitazioni o.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1):
a) al capoverso 1-ter dopo la parola: specifiche aggiungere le seguenti: limitazioni o;
b) al capoverso comma 1-quater dopo la parola: specifiche aggiungere le seguenti: limitazioni o.
1.120. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: e limitazioni anche in relazione al crescente ricorso alla trasformazione in locazioni turistiche brevi delle locazioni di durata e per assicurare compatibilità con le specifiche previsioni da parte del regolamento di condominio.
1.121. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e limitazioni.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater dopo le parole: specifiche condizioni, aggiungere le seguenti: e limitazioni.
1.123. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'applicazione della procedura di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di mutamento di destinazione d'uso su beni vincolati.
1.124. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: normative di settore aggiungere le seguenti: , fermo restando comunque l'obbligo di richiesta dell'atto comunale di assenso per il mutamento di destinazione d'uso nel caso di categoria funzionale turistico-ricettiva per immobili ricadenti all'interno delle zone A), di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia.
1.137. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ottemperanza degli obblighi definiti dei requisiti minimi di spazi pubblici e servizi di interesse generale, espresse in metri quadrati per abitante, come previsto dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
1.141. Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il capoverso 1-quater.
1.143. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
1.146. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del computo della forma di utilizzo dell'unità immobiliare prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile si tiene conto della sola superficie utile assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intero immobile, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o delle unità immobiliari eseguiti nel corso del tempo.
1.147. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, sopprimere il secondo periodo.
1.148. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: Il mutamento non è assoggettato, con le seguenti: Qualora non determini un aumento del carico urbanistico, il mutamento non è assoggettato.
1.149. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: fatti salvi i parcheggi pertinenziali al servizio dell'unità immobiliare.
1.152. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, terzo periodo sostituire le parole: il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti con le seguenti: il mutamento di destinazione d'uso è ammesso nei limiti di quanto stabilito.
1.155. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , con particolare riferimento alla salvaguardia degli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.
1.151. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
1.1005. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: è soggetto, aggiungere le seguenti: alle disposizioni delle normative regionali di cui all'articolo 10, comma 2 o, in assenza delle stesse,.
1.157. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, sopprimere la lettera b).
1.1006. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esecuzione di opere edilizie all'interno della medesima unità immobiliare è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico decorsi tre anni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per il mutamento della destinazione d'uso senza opere di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
1.160. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso per edifici soggetti a tutela, con provvedimento di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte II, il mutamento di destinazione d'uso è assoggettato all'obbligo di un preventivo titolo autorizzativo della Soprintendenza.
1.1028. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.165. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.166. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.167. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.1).
**1.1007. L'Abbate, Ilaria Fontana, Santillo, Morfino.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.1).
**1.1031. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
*1.1008. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate.
Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
*1.1019. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).
*1.1032. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:
c-bis.1) all'articolo 24:
1) al comma 1, dopo le parole: «mediante segnalazione certificata» aggiungere le seguenti: «per i soli interventi edilizi realizzati successivamente al 30 giugno 2003»;
2) al comma 2, dopo le parole: «lavori di finitura dell'intervento» aggiungere le seguenti: «realizzato successivamente al 30 giugno 2003»;
3) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
«7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati successivamente al 30 giugno 2003 o regolarizzati mediante rilascio di concessione edilizia in sanatoria, privi di agibilità e che presentano i requisiti definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, salvo quanto dal medesimo decreto previsto con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 e ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone ad esse assimilabili in base alla legislazione regionale e ai piani urbanistici comunali, ovvero dai regolamenti edilizi comunali, attestati da apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.»;
4) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
«7-ter. È abrogata ogni altra disposizione in materia di procedura finalizzata al rilascio del certificato di abitabilità ovvero alla certificazione dei requisiti di agibilità emanata precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto in quanto incompatibile con i commi 2 e 7-bis.».
1.169. Del Barba, Gadda.
Al comma 1, sopprimere la lettera c-ter).
*1.1009. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, sopprimere la lettera c-ter).
*1.1020. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, sopprimere la lettera c-ter).
*1.1033. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.174. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo le parole: dell'assetto idrogeologico aggiungere le seguenti: e sismico.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: dell'assetto idrogeologico aggiungere le seguenti: e sismico.
1.175. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa acquisizione di nulla osta, assensi e concerti comunque denominati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa acquisizione di nulla osta, assensi e concerti comunque denominati.
1.176. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole: , condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere il terzo periodo.
1.182. Ruffino.
Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
*1.1010. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
*1.1021. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
d-bis.1) all'articolo 31, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli immobili acquisiti ai sensi del presente articolo e per i quali sia stata assunta la determinazione di non demolizione secondo quanto disposto al comma 5, è data facoltà all'acquirente di presentare la domanda di sanatoria ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326, entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile, a condizione che il medesimo soggetto acquirente si impegni alla loro destinazione a finalità di edilizia sociale, entro diciotto mesi dal trasferimento. La destinazione d'uso ad edilizia sociale è oggetto di apposito atto d'obbligo, da trascrivere a norma di legge. La mancata realizzazione dell'intervento di trasformazione in edilizia sociale entro il termine determina la risoluzione del contratto di compravendita.».
1.191. Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
d-bis.1) all'articolo 31, comma 9, le parole: «di condanna per il reato» sono sostituite dalle seguenti: «di accertamento del reato».
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 181, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «Con la sentenza di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Con la sentenza di accertamento dei reati di cui ai commi precedenti».
1.190. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.203. Ruffino.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: triplo del costo di produzione aggiungere le seguenti: determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori.
1.207. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, o loro parti, recano gli estremi dell'integrale pagamento delle sanzioni previste al comma 2, la cui congruità e rispondenza ai soli interventi indicati ai commi 1 e 2-bis, sono attestate da dichiarazione asseverata redatta da un tecnico qualificato da allegare, a pena di nullità, ai suddetti atti».
1.204. Del Barba, Gadda.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti,.
1.224. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f):
a) al numero 1), capoverso 1-bis, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per gli interventi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) al numero 1), capoverso 1-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per gli interventi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) al numero 1), capoverso 1-bis, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per gli interventi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) numero 1), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-bis.1. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) di cui al comma 1-bis, si considera in ogni caso e in prima istanza, ai fini del computo della percentuale, la superficie utile dell'unità immobiliare.»;
e) al numero 4), capoverso comma 3-ter, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
f) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: entro il 24 maggio 2024.
1.225. Ruffino.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera a).
1.234. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera d-bis).
*1.1011. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera d-bis).
*1.1022. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
**1.1012. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
**1.1023. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo la parola: «allegata» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di nullità,».
1.260. Del Barba, Gadda.
Al comma 1, lettera f), numero 4, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2.
1.1024. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera f), numero 4), sopprimere il capoverso 3-ter.
1.263. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.
1.1025. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).
*1.1013. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).
*1.1026. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis).
*1.1034. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) dopo l'articolo 34-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 34-ter.
(Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie da euro 1.032 a euro 30.987. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche.».
1.268. Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:
f-ter) dopo l'articolo 35, è inserito il seguente:
«Art. 35-bis.
(Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977)
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 34-bis, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, gli interventi realizzati in corso d'opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, possono essere regolarizzati, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento adeguatamente motivato.
2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, del doppio del contributo di costruzione dovuto per le opere realizzate ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4, 5 e 6.».
1.271. Ruffino.
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).
*1.273. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).
*1.1014. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).
1.274. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Art. 36.
(Accertamento di conformità)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, terzo e quarto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione mediante la documentazione indicata nel precedente periodo, il tecnico incaricato l'attesta con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Su istanza dell'interessato, il permesso di costruire e la SCIA presentati ai sensi del comma 1 possono essere subordinati alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e al superamento delle barriere architettoniche.
3. Il permesso di costruire di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria seguono la procedura ordinaria di cui, rispettivamente, agli articoli 20 del presente testo unico e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.
4. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei casi di cui al presente comma, l'accertamento della compatibilità paesaggistica è svolto nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) decorso il termine di novanta giorni di cui all'articolo 167, comma 5, secondo periodo, il parere negativo emesso dalla Soprintendenza è inefficace e l'Autorità competente è autorizzata a pronunciarsi sulla domanda;
b) decorso il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 167, comma 5, secondo periodo senza che l'autorità competente si sia pronunciata, sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica si intende formato il silenzio-assenso; eventuali successive determinazioni dell'autorità competente sono inefficaci. Il tecnico abilitato è autorizzato ad attestare la formazione della valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.
5. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che deve essere allegato alla richiesta di titolo in sanatoria. In tale caso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 167, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico assevera altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
7. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia maggiorato del 20 per cento, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 16 maggiorato del 20 per cento. Nei casi in cui l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda l'oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera h).
1.276. Sottanelli, Ruffino.
Al comma 1, lettera g), numero 1) e numero 3), dopo le parole: o in totale difformità inserire le seguenti: , o con variazioni essenziali ovunque ricorrano:.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera h):
a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
b) al comma 2 dopo le parole: requisiti di sicurezza inserire le seguenti: igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche;
c) sopprimere il comma 3-bis;
d) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. e sopprimere le parole: si intende formato il silenzio-assenso; sopprimere l'ultimo periodo;
e) al comma 5, sostituire le parole da: di un importo fino alla fine del comma con le seguenti: di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.;
alla rubrica, sopprimere le parole: e di variazioni essenziali.
1.1027. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera g) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1.1) al comma 1, le parole: «<>» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera g), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il permesso di costruire di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria seguono la procedura ordinaria di cui, rispettivamente, all'articolo 20 del presente testo unico e all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
2-ter) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nei casi di cui al presente comma, l'accertamento della compatibilità paesaggistica è svolto nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) decorso il termine di novanta giorni di cui all'articolo 167, comma 5, secondo periodo, il parere negativo emesso dalla Sovrintendenza è inefficace e l'Autorità competente è autorizzata a pronunciarsi sulla domanda;
b) decorso il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 167, comma 5, secondo periodo senza che l'Autorità competente si sia pronunciata, sulla istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica si intende formato il silenzio-assenso; eventuali successive determinazioni dell'Autorità competente sono inefficaci. Il tecnico abilitato è autorizzato ad attestare la formazione della valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.
3-ter. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che deve essere allegato alla richiesta di titolo in sanatoria. In tale caso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 167, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3-quater. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.»;
b) alla lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L):
1) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare l'agibilità dell'immobile, il permesso di costruire e la SCIA presentati ai sensi del comma 1, su istanza dell'interessato, possono prevede la preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche»;
2) al comma 3, sopprimere il quarto e il quinto periodo;
3) al comma 4 sostituire le parole da: il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede fino alla fine del comma con le seguenti: trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 36;
4) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, trova applicazione quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 36.»;
5) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Nelle procedure di permesso di costruire di costruire in sanatoria e segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al doppio di quella prevista dall'articolo 16. Nei casi in cui l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda l'oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.»;
6) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Nelle procedure di permesso di costruire di costruire in sanatoria e segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia maggiorato del 20 per cento, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 16 maggiorato del 20 per cento. Nei casi in cui l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda l'oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.».
1.285. Sottanelli, Ruffino.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.».
1.294. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42, del 2004. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 42, del 2004.».
1.296. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1.297. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), sopprimere il comma 1.
1.299. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 1, dopo le parole: interventi realizzati aggiungere le seguenti: per il superamento delle barriere architettoniche.
1.301. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis», comma 1, sopprimere la parola: presentare.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6:
a) sostituire il primo periodo con il seguente: Sulla richiesta di permesso e di segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.;
b) sopprimere il secondo e il quarto periodo.
1.305. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
1.311. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , intendendo per tali requisiti il rispetto della normativa tecnica delle costruzioni e delle norme di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie vigenti all'epoca.
1.312. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 82.
1.313. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 è rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
1.323. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis», sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 è rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva verifica, da parte del professionista incaricato, della possibilità di adeguamento ai requisiti minimi necessari di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e al superamento delle barriere architettoniche. I lavori di adeguamento non possono superare i limiti previsti dalle tipologie di intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), b) e c). Per comprovate esigenze tecniche e qualora un'eventuale demolizione o ripristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il professionista incaricato può adeguare le difformità di cui al presente comma senza superare i limiti della tipologia della ristrutturazione leggera di cui all'articolo comma 1 lettera d), primo periodo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al primo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
1.324. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la formazione della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma 1 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva verifica di conformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione della domanda.
1.327. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata comunicazione asseverata da parte del tecnico abilitato che attesti l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine fissato dallo sportello unico comporta la decadenza del permesso e della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria e non dà diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di oblazione ai sensi del comma 4.
1.328. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis», comma 3, sopprimere il quarto periodo.
1.330. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L):
a) al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo;
b) al comma 6, sopprimere il terzo e quarto periodo.
1.336. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede fino alla fine del comma con le seguenti: trova applicazione quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 167, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis», comma 6, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
1.338. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera h) capoverso «Art. 36-bis» (L) al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
1.1035. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: duecentosettanta.
*1.343. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: duecentosettanta.
*1.344. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: duecentosettanta.
*1.345. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, sostituire le parole: quarantacinque con le seguenti: centottanta.
1.346. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: accolta con la seguente: respinta.
*1.352. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: accolta con la seguente: respinta.
*1.354. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, sopprimere le parole: decorsi i quali la richiesta si intende accolta.
1.357. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, sopprimere il quarto periodo.
1.359. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Traversi, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, sostituire le parole: le sanzioni prevista dal presente testo unico con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 34 del presente testo unico.
1.360. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.361. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modificazioni che rientrano nelle ipotesi di parziale difformità.
1.362. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per l'individuazione degli interventi che consentono il rilascio del provvedimento di cui al comma 2.
1.363. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I comuni individuano specifiche misure volte ad assicurare la trasparenza della procedura di cui al presente articolo, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l'utilizzo di strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione.
1.364. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 27, comma 2,».
1.1) al comma 2, sostituire le parole: «consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3,» con le seguenti: «risultino».
Conseguentemente:
a) al numero 2) sostituire le parole: articolo 36-bis con le seguenti: articoli 36 e 36-bis;
b) sopprimere il numero 3).
1.370. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 41:
1) al comma 1 sostituire le parole: «in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dell'accertamento dell'abuso» con le seguenti: «in caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall'accertamento dell'abuso»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se i provvedimenti di repressione dell'abuso edilizio da parte del comune sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente, pena l'improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto territorialmente competente. L'ufficio del Prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso, procede ai sensi dei commi 1 e 2.
2-ter. Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancora eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell'ordinanza».
1.376. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 41:
1) al comma 1, le parole: «In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall'accertamento dell'abuso»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
«2-bis. Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancora eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell'ordinanza».
1.377. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 46:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 30 giugno 2003, o nei quali sono stati realizzati interventi edilizi mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 23, comma 01, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività ovvero dell'eventuale permesso in sanatoria ottenuto ai sensi dell'articolo 36 e del parere favorevole espresso dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale attestante la completezza e la rispondenza documentale e la corretta liquidazione dei connessi oneri. Ai fini dell'attestazione dello stato legittimo, l'alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, ai suddetti atti»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli edifici la cui costruzione è iniziata tra il 1° settembre 1967 e il 29 giugno 2003, gli atti di cui al comma 1, devono recare, a pena di nullità, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria ovvero gli estremi della domanda di condono edilizio e dell'avvenuto versamento di tutte le somme richieste a titolo di oblazione nonché dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per il rilascio del permesso in sanatoria. L'alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante lo stato legittimo ovvero la completezza della domanda di condono, l'osservanza delle prescrizioni di legge e l'assenza di cause ostative al rilascio della relativa concessione.
1-ter. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta, a cura dell'alienante, una apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante che l'opera risulta iniziata in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio abilitativo in quanto non previsto da leggi statali o da regolamenti edilizi vigenti all'epoca della costruzione o trasformazione di un fabbricato esistente. Diversamente, trova applicazione il disposto dell'ultimo periodo del comma 1. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.»;
3) al comma 4, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e che rechi allegate le medesime dichiarazioni asseverate di cui ai commi 1-bis e 1-ter.»
4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «costruire in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 36» e le parole «notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «data di conseguita consegna dell'immobile per effetto dell'esecuzione dell'ordine di rilascio».
5) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter). Se nel termine prescritto non è presentata la domanda di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I della medesima legge. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.
1.379. Del Barba, Gadda.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:
«Art. 48-bis.
(Proventi dei titoli abilitativi
e delle sanzioni)
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Le risorse eventualmente non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.
2. I proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 36-bis del presente decreto sono destinati prioritariamente al rafforzamento della capacità tecnico amministrativa degli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia e urbanistica. A tal fine gli enti locali che abbiano carenze di organico sono autorizzati a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
3. I proventi derivanti dall'alienazione dei beni ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto sono destinati esclusivamente alla realizzazione di interventi di demolizione delle costruzioni abusive.
4. Il comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.».
1.382. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l'articolo 94-bis, è aggiunto il seguente:
«94-ter.
(Autorizzazione in sanatoria)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria. Tale titolo è finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della realizzazione delle opere oggetto di sanatoria, ferma restante la conformità del progetto strutturale del fabbricato alle disposizioni vigenti al momento della realizzazione dello stesso.
2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la competenza è attribuita alla medesima amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, anche regolamentare, a rilasciare l'autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94.
3. L'ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l'accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis.
4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 30.987, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni penali.
5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.».
1.386. Ruffino.
Al comma 2, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: a due terzi.
1.391. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 2, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: al cinquanta per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: di realizzazione di opere per incrementare l'offerta abitativa di edilizia residenziale pubblica e edilizia sociale.
1.392. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 2, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: al cinquanta per cento.
*1.393. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: al cinquanta per cento.
*1.394. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e per la realizzazione di opere fino alla fine del comma.
1.395. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole: di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale con le seguenti: di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
1.397. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
A comma 2, dopo le parole: rigenerazione urbana, aggiungere le seguenti: anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa,.
1.400. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 2, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: in chiave inclusiva e sostenibile.
Conseguentemente, al medesimo comma 2:
a) dopo le parole: di riqualificazione aggiungere le seguenti: in ottica di accessibilità strutturale e percettiva;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: progettate secondo i principi della progettazione universale, della tecnologia assistiva e della mobilità urbana inclusiva.
1.402. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 2 dopo le parole: rigenerazione urbana, aggiungere le seguenti: di riqualificazione energetica degli edifici pubblici,.
1.403. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 2, sostituire le parole da: e valorizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale e per iniziative di mitigazione del rischio idrogeologico e di recupero ambientale.
1.404. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: progettate secondo i principi della progettazione universale, della tecnologia assistiva e della mobilità urbana inclusiva.
1.406. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la riduzione dei fenomeni di disagio abitativo in particolare nell'ottica di aumentare l'offerta abitativa.
1.409. Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di interventi da parte dei comuni con misure di sostegno alle situazioni di grave disagio abitativo.
1.410. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. L'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere interpretati nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati ovvero di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.
2. L'interpretazione di cui al comma 1 si applica altresì in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
*1.010. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. L'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere interpretati nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati ovvero di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.
2. L'interpretazione di cui al comma 1 si applica altresì in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
*1.011. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa, Roggiani, Peluffo, Mauri, Cuperlo, Girelli, Quartapelle Procopio, Forattini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2025, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 e A/10, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.
2. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2025, qualora alla data del 15 ottobre 2024 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
3. Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di esercizio dell'opzione, del versamento in acconto ed a saldo del canone di locazione di cui al presente articolo, nonché di ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
4. Il regime opzionale di cui ai commi 1 e 2 non si applica in caso di rinnovo tacito dei contratti di locazione di cui al presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1.026. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al fine di agevolare la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 6 febbraio 2006, trovano esclusiva applicazione, per le medesime domande, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le procedure sono definite, in caso di vincolo paesaggistico relativo, previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
1.029. D'Alessio, Ruffino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 sulla dichiarazione di conformità)
Al comma 1-bis, primo periodo, dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, le parole da: «dichiarazione, resa in atti dagli intestatari» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, resa dagli intestatari mediante un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale sulla base degli elaborati grafici allegati al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'immobile, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali».
Al comma 1-bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, il secondo periodo è soppresso.
1.038. Del Barba, Gadda.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Decorrenza del termine di impugnazione di titoli edilizi)
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il termine per impugnare il titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, decorre nei confronti dei terzi dal primo giorno di un periodo continuativo di sessanta giorni di esibizione sul terreno del relativo cartello di cantiere, che rechi l'indicazione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
1.049. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali con le seguenti: Nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle specifiche condizioni fissate.
*2.1. Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, sostituire le parole: Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali con le seguenti: Nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle specifiche condizioni fissate.
*2.2. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Boldrini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: cessate le quali l'interessato provvede alla rimozione delle strutture entro un termine non superiore a trenta giorni previa comunicazione all'amministrazione comunale competente.
2.7. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le modalità previste dal comma 1 si applicano anche alle strutture provvisorie ed alle delocalizzazioni per attività economiche realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016-2017 mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
Conseguentemente:
a) al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis.
b) alla rubrica, dopo le parole: Covid-19 aggiungere le seguenti: e dal sisma del Centro Italia del 2016-2017.
2.8. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa, Manzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Comuni individuano specifiche misure volte ad assicurare la trasparenza della procedura, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l'utilizzo di strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione.
*2.10. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Comuni individuano specifiche misure volte ad assicurare la trasparenza della procedura, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l'utilizzo di strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità dell'attività amministrativa e dei tempi di gestione.
*2.11. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fascicolo del fabbricato)
1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del «Fascicolo del fabbricato», recante:
a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.
2.06. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
ART. 2-bis.
Sopprimerlo.
2-bis.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)
1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.
2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.
3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;
c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
2-bis.07. Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)
1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2-bis.022. Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)
1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai Comuni contributi complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni.
2-bis.024. Gadda, Del Barba.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente
Art. 2-ter.
(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)
1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:
a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;
b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;
c) non risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-bis.028. Gadda, Del Barba.
ART. 3.
Sopprimere il comma 1.
3.2. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la parole: entro il 24 maggio 2024.
3.5. Gadda, Del Barba.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. Nel caso delle tolleranze costruttive previste dal comma 1-bis dell'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che interessino unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 34-bis è allegato l'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora i lavori abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, o aumento di quelli legittimamente realizzati, ovvero abbiano alterato l'aspetto esteriore degli edifici. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere per i quali ci si avvale del comma 1-bis dell'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la dichiarazione è accompagnata dall'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che deve essere allegato alla dichiarazione medesima. In tale caso non si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1-bis. Gli interventi di cui all'articolo 34-bis, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
3.6. Ruffino.
Al comma 1, sostituire le parole: sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con le seguenti: che interessino unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora i lavori abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, o aumento di quelli legittimamente autorizzati, ovvero abbiano alterato l'aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti all'accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuata ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.8. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle disposizioni relative all'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
3.9. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 82 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
3.11. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il cambio di destinazione d'uso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, relativo a beni vincolati, si applica il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.15. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Sopprimere il comma 4-bis.
*3.1000. Ilaria Fontana, Santillo, L'Abbate, Morfino.
Sopprimere il comma 4-bis.
*3.1001. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Sopprimere il comma 4-bis.
*3.1002. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative di competenza volte a garantire l'immediata disponibilità dei farmaci caratterizzati dal requisito dell'innovatività terapeutica – 3-01333
LOIZZO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
com'è noto, l'ammissione di un farmaco alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale è, di norma, successiva al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed è subordinata alla conclusione di un accordo negoziale tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa);
secondo il rapporto Crea «Sanità 2023», l'Italia si posiziona al quattordicesimo posto della classifica europea se si considera il «tempo di disponibilità» medio di un farmaco, ossia il tempo che intercorre tra il rilascio dell'autorizzazione e l'accesso alla rimborsabilità, con una media di 429 giorni;
per i medicinali che possiedono il requisito dell'innovatività terapeutica, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 158 del 2012, è previsto uno strumento che impone alle regioni di assicurare l'immediata disponibilità del farmaco agli assistiti, indipendentemente dall'inserimento dello stesso nei prontuari regionali o locali;
i dati citati in precedenza, tuttavia, confermano la necessità di implementare meccanismi acceleratori già a partire dalla fase di negoziazione delle condizioni di prezzo dei farmaci a livello nazionale, in modo da ridurre notevolmente, anche in tale preliminare segmento, gli ordinari tempi tecnici;
in tale ottica, fermi restando gli strumenti vigenti della legge n. 648 del 1996 dell'uso compassionevole e del cosiddetto «Fondo 5 per cento», occorrerebbe avviare anche nel nostro Paese la sperimentazione dei modelli cosiddetti di early access: modelli in cui i farmaci salvavita e i farmaci che rappresentano una speranza di cura per gravi patologie, come le malattie oncologiche e le malattie rare, possano essere immediatamente messi a disposizione del paziente, già in seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presso l'Agenzia europea per i medicinali, individuando opportune clausole di salvaguardia e, se del caso, facendo valere delle compensazioni postume, successive all'approvazione e alla negoziazione;
assicurare la disponibilità immediata dei farmaci in esame può rappresentare un fattore decisivo per la sopravvivenza dei pazienti, con riflessi positivi anche dal punto di vista della trasparenza dei processi decisionali e della raccolta strutturata dei dati scientifici relativi all'efficacia e alla sicurezza –:
se intenda promuovere, per quanto di competenza, l'implementazione dei meccanismi di early access di cui in premessa, al fine di garantire, attraverso nuovi e più adeguati strumenti, l'accesso precoce e uniforme ai farmaci che risultano coerenti con i requisiti per l'innovatività.
(3-01333)
Elementi e iniziative in merito all'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata, anche in relazione agli obiettivi in materia previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-01334
FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO e SCHIFONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
l'invecchiamento progressivo della popolazione italiana pone il nostro sistema sanitario di fronte a sfide sempre più complesse e pressanti. In questo contesto, l'assistenza domiciliare integrata emerge come una strategia fondamentale per garantire cure adeguate agli anziani e alle persone fragili, permettendo loro di ricevere assistenza nel proprio ambiente domestico;
il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha giustamente posto grande enfasi su questo aspetto, fissando obiettivi ambiziosi per l'espansione dell'assistenza domiciliare integrata. In particolare, il target del 10 per cento di over 65 trattati in assistenza domiciliare entro giugno 2026 rappresenta un traguardo sfidante, ma essenziale per modernizzare e rendere più efficiente il nostro sistema di assistenza territoriale;
l'implementazione efficace dell'assistenza domiciliare integrata non solo può ridurre significativamente la pressione sulle strutture ospedaliere, ma ha anche il potenziale di migliorare notevolmente la qualità di vita dei pazienti, permettendo loro di ricevere cure personalizzate nel comfort della propria abitazione;
tuttavia, non si può ignorare che nel recente passato si sono registrati ritardi significativi nell'attuazione di questo importante servizio. I dati del 2019, che indicavano solo 646.000 persone prese in carico, evidenziavano una situazione che richiedeva un intervento deciso e tempestivo;
l'espansione dell'assistenza domiciliare integrata non è solo una questione di numeri. Richiede un approccio olistico che consideri non solo l'aumento quantitativo dei servizi offerti, ma anche un miglioramento qualitativo e una distribuzione equa su tutto il territorio nazionale. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune deve poter garantire ai propri cittadini anziani e fragili un accesso paritario a questi servizi essenziali –:
quali siano state, nello specifico, alla luce di quanto elencato in premessa e del recente G7 di Genova dedicato al tema dell'invecchiamento, le azioni intraprese negli ultimi due anni per accelerare l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata e quale sia lo stato di avanzamento rispetto all'obiettivo fissato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-01334)
Iniziative volte a garantire un'adeguata dotazione di personale presso la casa circondariale di Brissogne-Aosta, anche tramite il ricorso a misure incentivanti – 3-01335
MANES. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la casa circondariale di Brissogne-Aosta rappresenta l'unico istituto di pena presente in Valle d'Aosta. Attualmente la struttura presenta, soprattutto, una carenza di organico strutturale al funzionamento della stessa;
il problema maggiore è rappresentato dalla carenza di personale qualificato. In particolare, delle 16 unità di personale previste del comparto funzioni centrali, attualmente ve ne sono solamente 3, di cui nello specifico: un educatore, un contabile di area II e un assistente amministrativo sempre di area II (ossia personale non laureato);
da organi di stampa si è appreso che a conclusione del 183esimo corso allievi della polizia penitenziaria, 1.704 nuovi agenti entreranno in servizio sul territorio nazionale, di cui 17 sono stati assegnati alla casa circondariale valdostana. Inoltre l'interrogante è a conoscenza che a settembre 2024 dovrebbero essere assegnati 2 educatori di nuova assunzione;
purtroppo, rimane ancora carente l'ambito socio-sanitario, tenuto conto infatti che l'80/90 per cento dei detenuti presenti ha dipendenza da droga, farmaci e alcol e manca una figura stabile di uno psicologo appartenente all'azienda sanitaria locale in struttura;
non si può poi non sottolineare la carenza strutturale di funzionari contabili e di agenti di polizia (la struttura ne ha persi 13 per trasferimento ordinario e ne sono arrivati 16, di cui 4 donne, però tutti di nuova assunzione e quindi privi di esperienza); ma è soprattutto sulla tematica dei funzionari contabili la situazione più delicata, in quanto, attesa l'esistenza del «Piano di azione triennale di cassa ammende» per la Valle d'Aosta e del protocollo del Ministero competente con la regione Valle d'Aosta, è evidente che l'istituto deve avere un'adeguata gestione contabile;
sarebbero quindi necessarie maggiori risorse di unità di personale aggiuntivo per assicurare condizioni lavorative in sicurezza, tenuto anche conto che la più grande criticità è rappresentata dal fatto che l'istituto è molto isolato con una situazione della logistica non ottimale e che è poco appetibile come sede lavorativa per l'alto costo della vita in Valle d'Aosta –:
quali iniziative il Governo intenda urgentemente adottare al fine di migliorare la situazione della casa circondariale di Brissogne/Aosta, tanto con riferimento all'assunzione di funzionari contabili all'interno della struttura, quanto per le eventuali misure incentivanti da prevedersi a favore del personale, affinché sia possibile una concreta e immediata scelta di tale struttura da parte del personale in graduatoria di cui al 184esimo corso e del personale già in servizio.
(3-01335)
Misure urgenti in merito alla grave situazione delle carceri – 3-01336
GIANASSI, SERRACCHIANI, DI BIASE, SCARPA, LACARRA, ORLANDO, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nella giornata di ieri un altro detenuto è stato trovato morto suicida nella sua cella della casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia; dall'inizio del 2024 già 56 persone hanno deciso di togliersi la vita sotto la custodia dello Stato; a questo tragico bilancio si debbono aggiungere 6 agenti di polizia penitenziaria e altri morti deceduti per altre cause;
si è in presenza di una gravissima crisi del sistema penitenziario, esasperata dall'ondata di caldo che sta colpendo il Paese, evento, purtroppo, del tutto prevedibile, ma che rende ancora più insopportabile per chi è detenuto, ma anche per chi in carcere lavora, il sovraffollamento, la mancanza di servizi essenziali, la carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria; si rischia di porre in discussione i diritti fondamentali della persona e di compromettere la funzione di reinserimento sociale che la Costituzione indica come coessenziale all'esecuzione delle pene;
il decreto-legge del Governo per l'emergenza negli istituti di pena si sta rivelando del tutto insufficiente: da quando le misure sono in vigore non si sono infatti arrestati né i suicidi, né le rivolte e le proteste nelle carceri – ne sia un esempio tra tanti quello di Sollicciano –, né si è aggredito il sovraffollamento o affrontata l'emergenza caldo, che sta rendendo gli istituti luoghi disumani in cui scarseggia addirittura l'acqua;
continuano a mancare misure per il reclutamento di personale della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale, mediatori culturali e psicologi, personale sanitario medico specialistico e le misure per le comunità non entreranno in vigore che tra sei mesi, come denuncia anche la Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà –:
se il Ministro interrogato non ritenga urgente predisporre misure immediate al fine di fronteggiare l'emergenza nel sistema dell'esecuzione della pena, garantendo un adeguato approvvigionamento idrico, disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto, intervenendo, anche con procedure straordinarie, per immissioni di personale idoneo a intervenire in base alle condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche e ad altre forme di fragilità, anche provvedendo a strumenti per una climatizzazione degli ambienti accettabile per minime condizioni di lavoro del personale e detentive, di incentivazione per il personale in virtù delle eccezionali condizioni di lavoro, nonché favorendo, per quanto di competenza, il ricorso a misure immediatamente decongestionanti, quali le misure alternative al carcere e l'aumento della detrazione della pena ai fini della liberazione anticipata, anche in risposta all'appello dei sindacati e dei Garanti.
(3-01336)
Iniziative volte a valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di iniziative ispettive in relazione alla vicenda giudiziaria del presidente della regione Liguria – 3-01337
LUPI, ROMANO, ALESSANDRO COLUCCI, BICCHIELLI, CAVO, BRAMBILLA, PISANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, si trova da oltre due mesi in stato di arresto domiciliare, confermato giovedì 11 luglio 2024 da un'ordinanza del tribunale del riesame di Genova;
una lettura organica e non selettiva del dettato costituzionale imporrebbe di valutare, nel necessario bilanciamento rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari restrittive della libertà, una pluralità di fattori in gioco, connessi alle presunte condotte contestate e alla libertà personale, ma anche all'esigenza di buon andamento dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) e di continuità nel funzionamento degli apparati pubblici, al rispetto della volontà popolare democraticamente espressa e ai diritti dei terzi che verrebbero coinvolti da una non considerazione dei due elementi precedenti (articoli 48 e 51 della Costituzione), oltreché, ovviamente, al principio di non colpevolezza (articolo 27 della Costituzione);
come ampiamente riportato dagli organi di informazione, il tribunale del riesame ha motivato il rigetto della revoca degli arresti domiciliari con l'argomentazione secondo cui il presidente Toti non avrebbe compreso le accuse contestategli – in particolare l'asserita natura illecita delle proprie condotte, delle quali il presidente Toti ha sempre rivendicato la correttezza – con ciò minando tanto il diritto di difesa quanto la presunzione di non colpevolezza, giacché il ragionamento sotteso all'ordinanza del riesame è che l'unica possibilità di ottenere la revoca dell'arresto preventivo sia quella di aderire alle tesi interpretative dell'accusa senza possibilità di professare la propria innocenza;
il 12 luglio 2024, due membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, Isabella Bertolini e Claudia Eccher, hanno richiesto «l'apertura di una pratica per verificare se sussistono a carico dei magistrati, componenti del collegio, profili di illecito disciplinare per abnormità, illogicità della motivazione ed emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge» –:
se non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di iniziative ispettive, alla luce di quanto segnalato in premessa.
(3-01337)
Stato degli approfondimenti istruttori ai fini dell'introduzione di forme di adempimento spontaneo dei tributi locali – 3-01338
D'ALESSIO, CARFAGNA, BONETTI, BENZONI, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nel mese di marzo 2024, con interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01082, gli interroganti avevano evidenziato la distonia sussistente tra la disciplina delle sanzioni applicabile ai tributi locali e quella relativa ai tributi erariali nell'ipotesi di omesso o tardivo versamento e di omessa o infedele dichiarazione;
come sottolineato dallo stesso Ministro interrogato, «nel caso dei tributi locali, infatti, al contribuente viene direttamente notificato un avviso di irrogazione delle sanzioni, mentre per i tributi erariali la procedura prevede che l'Agenzia delle entrate prima comunichi al contribuente di avere riscontrato anomalie, e a tal fine lo invita a sanare le irregolarità, e solo successivamente, qualora il contribuente non adempia, dopo i primi 2 avvisi emette un avviso di accertamento con le sanzioni previste dalla normativa»;
il comune rappresenta l'istituzione più vicina ai cittadini, ma la predetta normativa finisce così per trasformare gli enti locali – e i propri funzionari, loro malgrado – in nemici;
il Ministro interrogato, in risposta alla menzionata interrogazione, aveva citato il principio della delega al Governo per la riforma fiscale riferito alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, con anche la «facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegino l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali»;
in tal senso, il Ministro informò il Parlamento come fossero in corso gli approfondimenti istruttori volti a consentire agli enti locali di introdurre istituti che favoriscano l'adempimento spontaneo del contribuente con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, analogamente a quanto già previsto per i tributi erariali –:
quale sia stato lo sviluppo degli approfondimenti istruttori e quando si preveda che tali aggiornamenti, in un'ottica di equità e di avvicinamento degli enti locali ai cittadini, possano essere finalmente adottati.
(3-01338)
Stato di attuazione delle deleghe legislative in materia di federalismo fiscale regionale e di revisione del sistema fiscale degli enti locali – 3-01339
PELLA, DE PALMA, RUBANO e SALA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è in corso di attuazione la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «delega al Governo per la riforma fiscale», e allo stato attuale sono stati adottati 14 decreti legislativi delegati, di cui nove sono stati già approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, uno è stato approvato ed è in attesa di essere pubblicato, tre sono all'esame delle Commissioni parlamentari, uno è stato esaminato in via preliminare dal Governo;
nel mese di settembre 2023 è stata resa nota la bozza di decreto legislativo delegato in materia di tributi regionali e locali, attuativo degli articoli 13 e 14 della delega fiscale. Di tale bozza è stata data notizia sulla stampa per le sue caratteristiche innovative, quali l'adozione di premialità per i contribuenti che adempiono correttamente al proprio dovere o l'incremento del contributo spettante ai comuni per le attività di segnalazione in materia di lotta all'evasione o l'adozione di specifici criteri per esternalizzare le attività di accertamento e riscossione delle entrate, anche tramite la creazione di un albo dei soggetti privati abilitati a effettuare tali attività;
lo schema prevedeva, inoltre, un'intesa da assumere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 –:
quale sia lo stato di attuazione degli articoli 13 (piena attuazione del federalismo fiscale regionale) e 14 (revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province) della legge delega di riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111.
(3-01339)
Compatibilità finanziaria della prospettata riforma del sistema pensionistico, nonché della proroga degli istituti di pensionamento anticipato attualmente vigenti – 3-01340
MARATTIN, FARAONE, GADDA, DE MONTE, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
secondo le ultime stime e previsioni del Governo, nel 2027 la spesa per il sistema pensionistico aumenterà di circa 99,6 miliardi di euro, con un impatto complessivo sui conti pubblici pari a 368,1 miliardi (circa il 15,5 per cento del prodotto interno lordo) contro i 268,5 miliardi di euro di fine 2018;
già per la fine del 2024 si stima che la spesa pensionistica aumenterà fino a 337,4 miliardi di euro (circa il 15,6 per cento del prodotto interno lordo), con una crescita del 5,8 per cento rispetto al 2023;
nonostante siano stati utilizzati da una platea estremamente ridotta di lavoratori (tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 a pensionarsi con «quota 102» e «quota 103» sono stati circa 36 mila lavoratori, dei quali meno di 13 mila con «quota 102»), gli istituti di pensionamento anticipato riproposti e introdotti dal Governo sono costati circa 5 miliardi di euro e hanno portato la spesa previdenziale a un totale di 304 miliardi di euro;
secondo la Ragioneria generale dello Stato dal 2029, qualora si continuasse con il sistema dei pensionamenti anticipati, il peso della spesa sul prodotto interno lordo tenderà ad aumentare fino a raggiungere il 17 per cento del prodotto interno lordo nel 2040;
secondo organi di stampa il Governo, a causa della carenza di risorse finanziarie, non sarebbe intenzionato a estendere, con il disegno di legge di bilancio per il 2025, le misure già previste con la legge di bilancio per il 2024, confermando come una mera valutazione costi-benefìci sia sufficiente per obbligare al realismo nella gestione dei conti pubblici;
già nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza del 2023, d'altronde, il Governo, a dispetto degli annunci fatti in campagna elettorale, con cui proponeva pensionamenti ultra-anticipati (per esempio «quota 41») e «l'abolizione della riforma Fornero», ha affermato in maniera inequivocabile come quest'ultima riforma delle pensioni abbia migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio-lungo periodo, garantendo una maggiore equità tra le generazioni;
in tutti i documenti di programmazione approvati dal Governo si fa riferimento a una non meglio precisata riforma complessiva del sistema pensionistico, di cui ancora sono ignoti estensione e contenuti –:
se non intenda chiarire gli intendimenti del Governo in ordine alla riforma del sistema pensionistico che si intende adottare e agli strumenti finanziari che dovrebbero supportarla, nel quadro dei documenti programmatici approvati dal Governo, nonché se si intendano confermare anche per le annualità successive a quella in corso gli istituti di pensionamento anticipato richiamati in premessa con i relativi effetti finanziari.
(3-01340)
Effetti dell'annunciato aumento delle spese militari in relazione alla proroga delle misure fiscali a sostegno dei lavoratori e delle imprese – 3-01341
ZANELLA, GRIMALDI, BONELLI, FRATOIANNI, BORRELLI, DORI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
alla vigilia del varo di una manovra finanziaria che si preannuncia complicata e aleatoria la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni, a margine del vertice Nato di Washington, ha ribadito che per mantenere la capacità difensiva del nostro Paese occorre alzare nel 2025 la spesa militare dall'attuale 1,44 per cento all'1,6 per cento del prodotto interno lordo, al fine di portare l'Italia più vicina al traguardo del 2 per cento imposto nel corso del summit Nato 2014 in Galles e raggiunto, ad oggi, solo da nove Paesi su trenta;
fino ad oggi l'impegno, che si tradurrebbe in un esborso di ulteriori 10 miliardi di euro, è stato affrontato dal nostro Paese secondo un approccio graduale, come confermato dal documento programmatico pluriennale per la difesa 2022-2024;
nei piani della Presidente del Consiglio dei ministri ci sarebbe anche quello di sostenere il «diritto all'integrità territoriale dell'Ucraina» e di difendere la popolazione civile e le infrastrutture critiche dagli attacchi russi, portando a 1,7 miliardi di dollari nel 2025 l'impegno finanziario per il sistema di difesa aerea Samp-T;
al fine di sostenere una decisione che appare più ispirata ad un atlantismo ideologico piuttosto che a una valutazione di obiettiva necessità di difesa del Paese, il Ministro della difesa Crosetto ha annunciato che si farà portatore presso la Commissione europea della richiesta, peraltro già avanzata a quella uscente, «di interpretare come fattore rilevante gli investimenti per la difesa e quindi di escluderli dal patto di stabilità», ma ciò sarebbe incompatibile con le nuove deroghe approvate dalle istituzioni europee nell'ambito della riforma della governance e riservate ai Paesi altamente indebitati, che impedirebbero al nostro Paese il ricorso all'extra deficit, esponendolo ad un'ulteriore procedura d'infrazione;
le suddette decisioni, a giudizio degli interroganti, sono irrealistiche alla luce della dimensione finanziaria delle stesse e arrivano in un contesto di politiche di bilancio controverse, caratterizzate da tagli significativi in altri settori di intervento, quali la salute, la scuola, l'università, la ricerca, il lavoro, i servizi sociali essenziali, il contrasto alla povertà e le infrastrutture, e sembrano contraddire le dichiarazioni del Governo sulla priorità data al sostegno alle famiglie e allo sviluppo del Meridione –:
come il Governo ritenga di onorare i suddetti impegni che la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha assunto sul piano internazionale senza compromettere ulteriormente la grave situazione di deficit in cui versa l'Italia e, allo stesso tempo, confermare nel disegno di legge di bilancio per il 2025 le misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese, evitando, così, di vanificare l'effetto di quelle destinate a scadere a fine anno.
(3-01341)
Iniziative volte a reintrodurre l'aiuto alla crescita economica a favore delle imprese – 3-01342
FENU, LOVECCHIO, GUBITOSA e RAFFA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
Istat ha recentemente pubblicato i risultati relativi agli effetti dei principali provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle società di capitale introdotti nella legge di bilancio per il 2024;
in particolare, l'analisi ha avuto ad oggetto la maggiorazione del costo del lavoro in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione dell'incentivo alla capitalizzazione denominato aiuto alla crescita economica (il cosiddetto Ace);
nel complesso, gli effetti di cassa sulle imprese sono fortemente negativi;
secondo Istat, l'introduzione della deduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale interesserà solo il 5,6 per cento delle imprese;
di contro, il 25,3 per cento delle imprese risulterà svantaggiato dalla soppressione dell'aiuto alla crescita economica, attraverso l'eliminazione della deducibilità della remunerazione figurativa del capitale proprio (nuove azioni e autofinanziamento);
in sostanza, le modifiche normative introdotte si traducono, per le imprese che non potranno più beneficiare dell'aiuto alla crescita economica, in un aumento dell'aliquota effettiva Ires;
il meccanismo incrementale dell'aiuto alla crescita economica, infatti, garantiva un abbattimento crescente nel tempo del carico fiscale, in particolare per le imprese innovative, della manifattura, dei servizi, nonché per le imprese di minore dimensione (con fatturato fino a 2 milioni di euro);
inoltre, lo studio attesta come il beneficio fiscale per l'assunzione di giovani sarà nel 2024 inferiore rispetto al 2023;
in precedenza, all'esito dell'aggiornamento delle stime sui conti delle amministrazioni pubbliche relative al primo trimestre del 2024, lo stesso istituto aveva messo in rilievo l'aumento della pressione fiscale nel primo trimestre 2024 di 0,8 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2023, passando dal 36,3 per cento al 37,1 per cento;
i dati riportati da Istat preoccupano non poco ai fini della crescita e del consolidamento patrimoniale delle imprese, anche in considerazione del complesso di restrizioni messo in atto dal Governo sul piano fiscale: si pensi alla riduzione degli incentivi fiscali per l'innovazione dei processi produttivi, alle complessità del piano «Transizione 5.0» (peraltro ancora non avviato), alle limitazioni relative ai crediti d'imposta e, ancora più in generale, alla previsione di macchinose misure fiscali (si pensi, da ultimo, al concordato preventivo biennale) dagli effetti imprevedibili e di scarso, se non del tutto inesistente, sostegno alle imprese –:
se non ritenga opportuno rivalutare la reintroduzione dell'aiuto alla crescita economica per favorire il finanziamento delle imprese attraverso il capitale proprio ed evitare la raccolta di capitali a debito.
(3-01342)