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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 22 luglio 2024

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:


   La XII Commissione,

   premesso che:

    nell'undicesima edizione dell'International classification of diseases (Icd-11), elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità, in vigore dal 2022, l'incongruenza di genere è stata riconosciuta come una condizione correlata della salute e non come patologia; parallelamente, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm-5-tr), pubblicato a marzo 2022 dall'American psychiatric association, continua a menzionare la disforia di genere come condizione di sofferenza psicologica solo eventualmente associata a un vissuto di incongruenza di genere;

    ciò ha comportato la definitiva de-patologizzazione della condizione e dell'esperienza di vita delle persone trans, implicando una serie di significative conseguenze sul piano dell'inquadramento – teorico, giuridico e sanitario – delle vicende legate all'affermazione dell'identità di genere;

    ciò vale, infatti, sia in relazione al ruolo del servizio sanitario, sia in relazione all'atteggiamento dell'ordinamento giuridico nell'articolazione di dispositivi di riconoscimento della condizione trans, tanto con riferimento alla disciplina dei procedimenti di rettificazione anagrafica, quanto con riferimento alla tutela della salute delle persone trans sia prima che dopo la rettificazione;

    in questa cornice, il ruolo del servizio sanitario nell'accompagnamento dei percorsi di affermazione dell'identità di genere ha subito una profonda trasformazione, peraltro coerente con gli approdi più rilevanti della giurisprudenza interna – costituzionale e di legittimità – e delle fonti sovranazionali rilevanti in materia;

    fin dal 2015, infatti, la Corte costituzionale ha chiarito – con la sentenza n. 221 – che la disciplina dei percorsi di affermazione e di rettificazione anagrafica deve essere orientata al conseguimento, da parte della persona interessata, di un pieno benessere psico-fisico e che, in questo quadro, assume rilevanza primaria il modo in cui la persona stessa decide di configurare il proprio percorso di affermazione dell'identità di genere; in particolare, la Corte ha affermato – con specifico riferimento alla necessità dell'intervento chirurgico ma, a ben vedere, enucleando principi riferibili a ogni trattamento sanitario correlato all'accompagnamento dei percorsi di affermazione – una impostazione che «rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere», precisando altresì che la «mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti» corrisponde «all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive» (considerato in diritto, paragrafo 4.1);

    pertanto, nell'articolazione delle politiche relative alla condizione delle persone trans i tre fondamentali interessi in gioco – e cioè salute, dignità e, secondo la Corte costituzionale, certezza delle relazioni giuridiche – devono essere composti in armonia secondo un approccio che, coerentemente con i supremi valori costituzionali (a partire dal principio personalista e dalla pari dignità sociale di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione), metta al centro la persona trans e le sue specifiche necessità, lungo tutto il percorso di affermazione dell'identità di genere e anche a seguito dell'eventuale rettificazione anagrafica;

    ciò è peraltro coerente con gli approdi – risalenti e recenti – delle fonti sovranazionali rilevanti: già nel 2015, la risoluzione n. 2048 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa aveva formulato precise raccomandazioni agli Stati membri richiedendo – da un lato – di superare qualunque previsione relativa a trattamenti sanitari obbligatori ovvero alla necessità di diagnosi psichiatriche (punto 6.2.2) ai fini dell'accesso alla rettificazione anagrafica e, dall'altro, di rendere pienamente accessibili – e a carico del servizio sanitario pubblico – i trattamenti sanitari collegati all'affermazione dell'identità di genere, dalla eventuale chirurgia ai trattamenti ormonali, fino al supporto psicologico (punto 6.3.1). Già in tale risoluzione, infine, si chiedeva agli Stati membri di modificare le classificazioni nazionali delle patologie – e di impegnarsi al fine di una modifica delle classificazioni internazionali – con l'obiettivo di evitare che le persone trans, a ogni età della vita, potessero essere ritenute affette da patologia mentale, assicurando al tempo stesso l'accesso libero da stigma ai trattamenti medici necessari per l'accompagnamento del percorso di affermazione dell'identità di genere (punto 6.3.3);

    ancor più di recente, nel marzo del 2024, la Commissaria del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha pubblicato un Issue paper dal titolo «Human rights and gender identity and expression» nel quale vengono nuovamente formulate alcune significative raccomandazioni chiave agli Stati membri del Consiglio d'Europa; in particolare, la raccomandazione chiave n. 6 invita gli Stati membri – in linea con la ricordata risoluzione del 2015 – a «garantire che le persone trans abbiano un accesso effettivo e senza stigma ai servizi sanitari specifici, comprese le procedure psicologiche, endocrinologiche e chirurgiche, senza richiedere una diagnosi di malattia mentale, in linea con l'ICD-11 dell'Organizzazione mondiale della sanità» e a «garantire che l'assistenza sanitaria specifica per le persone trans sia fornita sulla base di un consenso libero e informato, sia coperta da regimi di assicurazione sanitaria pubblica in conformità con le norme nazionali, sia decentrata, adattata alle condizioni di salute individuali, fornita da professionisti medici qualificati e senza discriminazioni»;

    allo stesso tempo, la raccomandazione chiave n. 14 invita gli Stati membri a «consultare e coinvolgere le persone trans e le loro organizzazioni nell'elaborazione delle misure giuridiche e politiche che le riguardano» nonché ad «adottare e applicare misure efficaci per garantire che i difensori dei diritti umani che sostengono i diritti delle persone trans possano lavorare in un ambiente favorevole, senza la minaccia di violenza, discriminazione o altri abusi»;

    con specifico riferimento all'accompagnamento dei percorsi di affermazione dell'identità di genere delle persone minorenni e – in modo particolare – alla possibilità di somministrare bloccanti ipotalamici a base di triptorelina, il richiamato Issue Paper invita gli Stati membri, anzitutto, a raccogliere dati scientifici, su base volontaria, per il costante miglioramento a lungo termine e la sicurezza dell'assistenza sanitaria trans-specifica, inclusa quella per le persone minorenni, precisando altresì che tutte le persone minorenni hanno il diritto al miglior standard di salute raggiungibile e le persone minorenni trans non dovrebbero essere trattati diversamente perché l'assistenza di cui hanno bisogno è relativa all'identità di genere; ciò vale anche per l'eventuale somministrazione di bloccanti ipotalamici e, in generale, per l'accesso ai trattamenti sanitari di accompagnamento dei percorsi di affermazione dell'identità di genere; il trattamento medico, prosegue l'Issue Paper, deve sempre essere somministrato nel miglior interesse dell'individuo e, a tal fine, si ribadisce – da un lato – la necessità di ascoltare la persona interessata, considerandone attentamente l'esperienza di vita e fornendole tutte le informazioni necessarie, alle medesime condizioni in cui ciò avviene per ogni persona minorenne sottoposta a trattamenti sanitari; d'altra parte, si afferma che gli stati membri dovrebbero sviluppare competenze all'interno della professione medica, inclusi coloro che lavorano nell'assistenza sanitaria specifica per le persone trans, sui migliori approcci e strumenti per garantire la partecipazione delle persone giovani;

    tali posizioni sono peraltro coerenti con importanti indicazioni provenienti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; in particolare, nel suo commento generale n. 20 (2016), il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ha sottolineato che le giovani persone trans hanno il diritto al rispetto della loro integrità fisica e psicologica, identità di genere e autonomia emergente, raccomandando agli Stati di garantire l'accesso ai trattamenti sanitari di accompagnamento dei percorsi di affermazione dell'identità di genere anche alle persone giovani che lo richiedano; allo stesso tempo, il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla privacy ha riconosciuto – nel rapporto pubblicato il 25 gennaio 2021 – che il rifiuto dell'accesso a tali trattamenti si configura quale violazione del diritto all'integrità fisica e all'autonomia delle giovani persone trans;

    anche l'ottava edizione degli Standards of care far the health of transgender and gender diverse people elaborati dalla Associazione professionale mondiale per la salute delle persone transgender (Wpath: associazione internazionale multidisciplinare di professionisti la cui missione è quella di promuovere, per la salute delle persone transgender, assistenza e cure basate sull'evidenza medica, la formazione, la ricerca, l'advocacy, l'ordine pubblico e il rispetto, con la finalità di promuovere le migliori pratiche e politiche di supporto della salute, della ricerca, della formazione, del rispetto, della dignità e dell'uguaglianza delle persone trans) dedica specifica attenzione all'accesso delle persone minorenni ai trattamenti sanitari di accompagnamento dei percorsi di affermazione dell'identità di genere, ivi compresa l'eventuale somministrazione di bloccanti ipotalamici, raccomandando – tra l'altro – che l'eventuale accesso a tali trattamenti avvenga, qualora la persona interessata ne faccia richiesta, all'esito di un assessment biopsicosociale approfondito delle persone adolescenti che si presentano con preoccupazioni legate all'identità di genere e che richiedono trattamenti medici/chirurgici per la transizione, il quale sia effettuato in modo collaborativo e supportivo (dichiarazione 6.3), mantenendo un rapporto continuativo con la persona adolescente, così da sostenerla nei processi di decisione per tutta la durata degli eventuali trattamenti di blocco della pubertà, ormonali e chirurgici, fino alla presa in carico da parte dei servizi dedicati alle persone trans adulte (dichiarazione 6.8); allo stesso tempo, si raccomanda al personale sanitario di coinvolgere specialisti delle discipline rilevanti inclusi professionisti della salute mentale e medici, per raggiungere una decisione sul fatto che la soppressione della pubertà, l'avvio della terapia ormonale, oppure la chirurgia di genere siano appropriate per le persone trans adolescenti e permanga l'indicazione di tali fino alla presa in carico da parte dei servizi dedicati alle persone trans adulte (dichiarazione 6.9), il tutto nel quadro di una informazione costante e completa della persona adolescente, anche in relazione alle eventuali conseguenze dei trattamenti (dichiarazione 6.10);

    è in questo senso, allora, che – al di là di ogni mistificazione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sulla definizione di linee guida in materia di disforia di genere – si parla di un modello affermativo: come ricordato nell'audizione del 4 aprile 2024 svolta dinanzi alla Commissione XII affari sociali della Camera dei deputati dal professor Paolo Valerio, citando un lavoro di Janssen e Leibowitz del 2018, al cuore del cosiddetto modello affermativo c'è la necessità di lavorare in modo collaborativo con la persona giovane, la sua famiglia e gli altri provider per offrire supporto e per prendersi cura, lasciando spazio perché la persona giovane esplori la propria identità in un modo non patologizzante e supportando gli interventi che massimizzino il benessere e il funzionamento a lungo termine;

    con decreto del 29 aprile 2024, il Ministro della salute e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità hanno costituito un tavolo tecnico di «approfondimento in materia di trattamento della disforia di genere»;

    l'istituzione del tavolo interviene a seguito dell'ispezione disposta dal Ministro della salute presso il Centro sulla disforia/incongruenza di genere dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze, finalizzata a verificare i protocolli seguiti nei trattamenti di accompagnamento dei percorsi di affermazione dell'identità di genere delle giovani persone trans, con particolare riferimento alla somministrazione di bloccanti ipotalamici a base di triptorelina;

    l'ispezione si era focalizzata soprattutto sull'effettivo intervento di un/a neuropsichiatra infantile nel protocollo di somministrazione, alla luce di quanto previsto dalla determina n. 21756 del 25 febbraio 2019 dell'Agenzia italiana del farmaco, la quale aveva autorizzato l'uso della triptorelina off label si tratta infatti di un farmaco normalmente somministrato per il trattamento della pubertà precoce – a carico del Servizio sanitario nazionale in casi selezionati, in cui la pubertà sia incongruente con l'identità di genere (disforia di genere), con diagnosi confermata da una équipe multidisciplinare e specialistica e in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva;

    al riguardo, deve essere richiamata la netta presa di posizione delle più importanti società scientifiche che – stigmatizzando la grave disinformazione in materia – hanno sottolineato che la triptorelina rappresenta un farmaco salva-vita per moltissime giovani persone trans, «prescritto solo dopo attenta valutazione multiprofessionale, il cui scopo non è né castrare chimicamente e definitivamente, né modificare orientamento e identità sessuale, ma dare tempo ai giovani (...) e alle famiglie di fare scelte ponderate e mature, impedendo stigma sociale, autolesionismi e suicidi» (associazioni firmatarie dell'appello: Associazione culturale pediatri (Acp); Associazione italiana della tiroide (Ait), Associazione medici endocrinologi (Ame); Osservatorio italiano di identità di genere (Onig), Società italiana di andrologia e medicina della sessualità (Siams), Società italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana di pediatria endocrinologia e diabetologia (Siedp), Società italiana genere identità e salute (Sigis), Società italiana di medicina dell'adolescenza (Sima), Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia-sezione di psichiatria) Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps));

    obiettivo del tavolo, secondo quanto dichiarato dai Ministri che lo hanno istituito, sarebbe quello di elaborare «linee guida nazionali» per il trattamento della «disforia» di genere;

    l'articolazione di politiche di tutela della salute delle persone trans, deve avvenire secondo i criteri definiti a livello internazionale e deve rispettare, soprattutto, l'equilibrio tra tutela della salute e promozione della dignità e dell'autodeterminazione della persona, come emerge dalla giurisprudenza costituzionale richiamata e, in ultima analisi, dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione nel loro combinato operare;

    in particolare, deve essere assicurato che l'elaborazione di qualunque intervento normativo o di indirizzo in materia di salute delle persone trans:

     a) avvenga sulla base esclusiva dei dati e delle evidenze scientifiche riconosciute a livello internazionale, tenendo adeguatamente conto delle raccomandazioni provenienti da enti e organismi internazionali e in assenza di qualsivoglia precomprensione o condizionamento di carattere ideologico, tenuto conto del fatto che anche presso l'Organizzazione mondiale della sanità è in corso l'elaborazione di linee guida sulla salute delle persone trans e gender diverse;

     b) avvenga ascoltando e coinvolgendo – come richiesto da ultimo anche dalla Commissaria del Consiglio d'Europa per i diritti umani – le persone interessate attraverso le associazioni che le rappresentano, ivi comprese le associazioni di genitori e familiari delle giovani persone trans, i saperi e le competenze che esse esprimono, nella convinzione che, trattandosi di vite ed esperienze, e non di opinioni, l'ascolto e il coinvolgimento delle soggettività interessate sia cruciale e insostituibile per affrontare in modo esaustivo e competente le vicende legate all'affermazione dell'identità di genere;

    sul piano dell'organizzazione dei servizi sanitari, appare piuttosto necessario promuovere e potenziare la diffusione, in tutto il territorio nazionale, di centri e/o ambulatori multiprofessionali per l'accompagnamento dei percorsi di affermazione dell'identità di genere, composti da personale adeguatamente formato e che possano rappresentare, per le persone trans e le giovani persone trans, luoghi sicuri non solo di assistenza ma di accoglienza e rispetto; allo stesso tempo, appare necessaria rendere le politiche sanitarie – a partire da quelle di prevenzione – concretamente inclusive nei confronti delle persone trans e delle loro specifiche necessità;

    nel corso delle audizioni svolte dinanzi alla Commissioni XII Affari sociali della Camera dei deputati nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni della definizione di linee guida in materia di disforia di genere sono state infatti evidenziate da più parti importanti carenze strutturali nell'articolazione dei servizi sanitari dedicati alle persone trans, sia con riferimento alla loro diffusione territoriale, sia con riferimento alla loro integrazione nel servizio sanitario pubblico sia, infine, con riferimento alla loro accessibilità tanto sul piano della diffusione delle informazioni relative alla loro esistenza quanto sul piano dell'esistenza di lunghe liste di attesa per l'accesso a servizi e prestazioni,

impegna il Governo:

   ad assicurare che i lavori del tavolo tecnico istituito con il decreto ministeriale del 29 aprile 2024 avvengano sulla base esclusiva dei dati e delle evidenze scientifiche riconosciute a livello internazionale, tenendo adeguatamente conto delle raccomandazioni provenienti da enti e organismi internazionali e in assenza di qualsivoglia precomprensione o condizionamento di carattere ideologico;

   ad adottare iniziative per rivedere e integrare la composizione del tavolo, assicurando la presenza delle persone interessate attraverso le associazioni che le rappresentano, ivi comprese le associazioni di genitori e familiari delle giovani persone trans, i saperi e le competenze che esse esprimono;

   a promuovere e potenziare, per quanto di competenza, la diffusione, in tutto il territorio nazionale, di centri e/o ambulatori multiprofessionali, pubblici e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per l'accompagnamento dei percorsi di affermazione dell'identità di genere, assicurandone anche il coordinamento in rete;

   ad adottare iniziative di competenza volte a rendere le politiche sanitarie – a partire da quelle di prevenzione – concretamente inclusive nei confronti delle persone trans e delle loro specifiche necessità.
(7-00240) «Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per lo sport e i giovani, per sapere – premesso che:

   con un contratto di quattro anni a circa 30 milioni di euro stagionali, la società di calcio Inter si è assicurata lo sponsor della Betsson Sport, nuovo «official main partner» della squadra campione d'Italia;

   a partire dalla prossima stagione agonistica 2024/2025, che si avvia a prendere inizio tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato in sostituzione del precedente sponsor «Paramount+»;

   la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo;

   sulla base di tale considerazione, il commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) Massimiliano Capitanio ha spiegato: «Il sito è di intrattenimento sportivo, finché resta tale non mi sembra rientri nella fattispecie vietata dal decreto dignità, basta che rispetti quanto previsto dalle linee guida AgCom. Già dalle prime istruttorie in tema di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, l'Autorità ha stabilito che la normativa non è violata se non c'è alcun riferimento al gioco ai sensi delle linee guida, nel sito di informazione non figurano elementi, loghi e grafiche che possono configurare una pubblicità indiretta del relativo bookmaker e spingere in qualche modo l'utente a giocare»;

   va ricordato, tuttavia, che la Betsson.Sport fa parte del gruppo Betsson, una delle principali società al mondo che si occupano di scommesse sportive e casinò on-line;

   tanto è vero che, ricercando in rete la Betsson Sport, i principali motori di ricerca riportano come primo risultato della ricerca il sito della Betsson ovvero il sito di scommesse sportive e casinò on-line. Lo stesso sito www.betsson.sport è proprietà di Betsson services limited e le parole con cui la società ha registrato il proprio dominio sono «scommesse sportive e casinò on-line» qualificando e pubblicizzando come tale il proprio prodotto nonché il contenuto all'interno del sito;

   l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 – convertito dalla legge n. 96 del 2018 (cosiddetto «decreto dignità») – ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;

   l'Autorità garante delle comunicazioni ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di «deroghe» al divieto;

   in sostanza, qualsiasi riferimento al variegato mondo del gioco e delle scommesse è ammesso, anche indirettamente, purché non si faccia esplicito riferimento alle giocate, fino ad ammettere addirittura i cosiddetti «spazi quote»;

   sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di infotainment che non pubblicano contenuti diretti sulle scommesse pur richiamandole palesemente;

   il cosiddetto «decreto dignità» è stato adottato con l'obiettivo di proteggere i cittadini dai rischi del gioco d'azzardo legalizzato e, più in generale, contro qualsiasi richiamo al gioco e alle scommesse;

   il divieto di pubblicità si estende a tutti i mezzi di comunicazione, inclusi radio, TV, stampa, internet e social media, e comprende anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, con il fine di prevenire il disturbo da gioco d'azzardo e ridurre l'esposizione ai rischi del gioco compulsivo, tutelando al contempo l'ordine pubblico e la fede dei giocatori;

   in qualità di campione d'Italia, l'Inter, come ogni altra società sportiva, a maggior ragione se professionistica, deve rappresentare un esempio positivo per tutti, soprattutto perché i messaggi di sponsorizzazione hanno un immediato impatto sui tifosi, in particolare sui giovani;

   il binomio «maglietta/sponsor scommesse» rappresenta un messaggio diretto ad incentivare il consumo di gioco e l'apposizione dello sponsor Betsson Sport sulla maglietta dell'Inter non rappresenterebbe, a parere dell'interpellante, una forma consentita di informazione ma piuttosto una pubblicità indiretta che incoraggia il consumo di gioco, contravvenendo allo spirito e al dettato normativo del cosiddetto «decreto dignità»;

   si ritiene necessaria una urgente valutazione del Governo, considerate queste forme di sponsorizzazione tra società sportive a qualunque livello, circa l'effettiva applicazione del contenuto del cosiddetto «decreto dignità», adottando tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del divieto, anche rafforzando la relativa disciplina, in particolare per le pratiche pubblicitarie che, rivolgendosi anche ad un pubblico generalizzato non adulto nonché a soggetti maggiormente vulnerabili, possano incentivare il gioco d'azzardo legalizzato e il fenomeno della ludopatia;

   in ogni caso, si ritiene necessario un intervento affinché tutte le squadre di calcio a qualunque livello rispettino le normative vigenti in materia di pubblicità di giochi e scommesse in denaro, evitando situazioni di palese conflitto e si facciano portatrici di un messaggio contro la diffusione del gioco –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per rendere effettivo il divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse e per salvaguardare i cittadini dai rischi collegati in particolare al consumo di gioco d'azzardo legalizzato.
(2-00419) «Francesco Silvestri».

Interrogazioni a risposta scritta:


   LOIZZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con deliberazione n. 76 del 16 febbraio 2024 il Commissario straordinario dell'azienda ospedaliera di Cosenza ha affidato un «servizio di consulenza giuridica, tecnico-amministrativa», a mezzo «trattativa diretta», in favore della società HMH Italy S.r.l.;

   nelle premesse alla deliberazione citata si legge:

    a) che il servizio di consulenza richiede una figura di «Project manager» che coordinerà l'équipe multidisciplinare, affiancata da una figura «Senior» e da una figura «Junior», per un totale di «tre figure» complessive;

    b) che per l'affidamento del servizio l'azienda ospedaliera di Cosenza ha avviato una «indagine conoscitiva del mercato finalizzata alla ricerca di operatori economici»;

    c) che, al termine di detta indagine – della quale rimangono ignote le modalità di svolgimento e le risultanze – si è avviata «la trattativa diretta n. 3987574 con la HMH Italy Srl che offre il suddetto servizio per un anno al costo di 130.000 euro oltre IVA»;

   la stampa locale, riprendendo la segnalazione del presidente della commissione sanità del Consiglio comunale di Cosenza, ha evidenziato che la HMH Italy è una società a responsabilità limitata iscritta dal 14 maggio 2020 alla camera di commercio di Milano, la cui categoria merceologica è la seguente: «commercio all'ingrosso di articoli medicali e ortopedici». A quanto consta, nell'anno 2021, il fatturato della società era pari zero, così come i dipendenti assunti;

   non sembrano sussistere le condizioni per il ricorso all'affidamento diretto previste dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, richiamato nelle premesse alla deliberazione in esame. La norma citata, infatti, subordina l'affidamento diretto alla condizione che «siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali». Mentre tali esperienze non risultano nel caso di specie, almeno allo stato degli atti, né vengono menzionate nel provvedimento di affidamento diretto;

   al di là della legittimità o meno dell'affidamento, la vicenda appare sintomatica di una gestione delle risorse aziendali contraria ai principi di trasparenza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, al cui rispetto dovrebbe essere improntata l'attività del Commissario straordinario –:

   se non ritengano di adottare iniziative, per quanto di competenza, anche tramite il Commissario ad acta, al fine di verificare il rispetto dei principi appena richiamati, con particolare riferimento all'operato del Commissario straordinario dell'azienda Ospedaliera di Cosenza e ai presupposti dell'affidamento diretto di cui in premessa.
(4-03187)


   ASCARI e CHERCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   gran parte dell'informazione in Italia è oggi filtrata dalle principali piattaforme digitali: social browser e motori di ricerca perlopiù statunitensi;

   come noto, attraverso la scelta dei loro algoritmi, questi colossi hanno il potere di selezionare quali notizie possano essere filtrate – e quali no – ai cittadini italiani ogni giorno;

   dal 2019 opera in Italia un'agenzia statunitense denominata Newsguard, «Il Guardiano delle Notizie» che lavora a stretto contatto, per sua stessa ammissione, con browser motori di ricerca e social network assegnando, dopo l'azione a giudizio dell'interrogante arbitraria di suoi agenti preposti «bollini rossi» o «bollini verdi» a giornali regolarmente registrati e siti di informazione;

   l'agenzia statunitense Newsguard nel suo sito italiano scrive, senza specificare meglio: «Le entrate di NewsGuard provengono da fornitori di servizi internet, browser, motori di ricerca, piattaforme di social media, sistemi ospedalieri, agenzie pubblicitarie, enti e aziende che operano nei settori dell'istruzione, della ricerca, della protezione del brand, e altri, che pagano per utilizzare le valutazioni e le schede informative di NewsGuard e i dati ad esse associati»;

   Newsguard è un'agenzia nata nel 2018 negli Stati Uniti: I due fondatori sono il giornalista Steven Brill e Gordon Crovitz, l'ex proprietario, del giornale, conservatore statunitense The Wall Street Journal, nonché ex vice presidente esecutivo di Dow Jones nato, dunque, per filtrare l'informazione per browser, social e piattaforme digitali negli Stati Uniti, Newsguard ha iniziato ad operare anche in alcuni Paesi europei, Italia compresa, sollevando diversi quesiti su diritti fondamentali legati alla libertà di informazione e di stampa;

   dal sito italiano dell'agenzia Usa, si nota, sulla parte dei finanziamenti «I nostri investitori», che dei filantropi indicati non venga specificata la cifra versata, ma, in modo poco trasparente, solo l'ordine di grandezza in modo «decrescente»;

   tra questi destano, a parere dell'interrogante, particolari preoccupazioni: la «Knight Foundation», sotto, a quanto costa all'interrogante, l'occhio di diverse inchieste giornalistiche per la poca trasparenza dei suoi fondi, il colosso della pubblicità mondiale Publicis e Tom Ridge, il primo direttore dell'«Homeland Security», ufficio creato nel 2003 da George W. Bush e responsabile di una delle pagine liberticide più oscure dell'occidente;

   il terzo posto dei «finanziatori» di Newsguard compare, inoltre, Publicis, il colosso mondiale della pubblicità online che, secondo alcuni analisti recentemente (Lee Fang), avrebbe addirittura integrato la «vostra tecnologia» nell'erogazione della pubblicità, penalizzando in automatico i siti e i giornali con il famigerato «bollino rosso», determinando a questi ultimi ingenti perdite economiche e l'impossibilità di concorrere con i giornali con il «bollino verde»;

   l'operato di Newsguard ha destato la critica di diversi accademici negli Stati Uniti come i docenti Nolan Higdon e Susan Maret i quali, in un loro scritto, hanno invitato tutte le istituzioni (soprattutto scolastiche) a rifiutare il filtro di NewsGuard affermando quanto segue: «La leadership e la missione di Newsguard operano in contrasto con i principi di educazione democratica [...] Nella migliore delle ipotesi, NewsGuard è uno strumento discutibile per la ricerca di informazioni, la ricerca e l'alfabetizzazione, ed è in contrasto con gli interessi a lungo termine di studenti e docenti»;

   il cofondatore di Newsguard Crowitz, in una email al giornalista Matt Taibi, ha recentemente ammesso che l'agenzia ha lavorato per il Pentagono statunitense per contrastare i «nemici» degli Stati Uniti: Russia e Cina;

   un'agenzia creata negli Stati Uniti da uno dei personaggi più potenti della Borsa di Wall Street, come espressione diretta dei gangli del potere Usa e con riferimenti diretti a Nsa, CIA e Council of Foreign Relation, ha il potere di dare bollini di «verità» a chi fa informazione in Italia;

   l'obiettivo di Newsguard, come dichiarato recentemente dai suoi agenti in alcune apparizioni pubbliche, è quello del «prebunking» ed a tal fine si riporta una dichiarazione estremamente preoccupante per il futuro della libertà di informazione in Europa, rilasciata dalla presidentessa della Commissione europea Ursula Von Der Leyen secondo la quale si debba passare «dal debunking al prebunking», facendo un parallelo con la vaccinazione preventiva come modello migliore di riferimento per estirpare la disinformazione –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda a tutela e a protezione della libertà di informazione, salvaguardando il diritto all'informazione e il diritto dei cittadini e delle cittadine ad essere informati;

   di quali elementi disponga in ordine ai nominativi dei browser e dei motori di ricerca con i quali Newsguard sta collaborando e all'eventualità che Newsguard stia prendendo finanziamenti pubblici e stia ricevendo o abbia ricevuto finanziamenti diretti dall'Unione europea o dalle istituzioni dei Paesi in Europa dove opera.
(4-03188)


   D'ALFONSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   già in una precedente interrogazione n. 4-03155, presentata il 16 luglio 2024, l'interrogante ha segnalato l'anomalia individuata nella «Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027» della regione Abruzzo, dove la città di Pescara è stata inserita «a pezzi», a giudizio dell'interrogante con criteri assurdi e arbitrari, tali da generare confusione e discriminazione territoriale, senza una logica che tenga conto delle realtà economiche e produttive locali e di oggettivi criteri e parametri di sviluppo, alimentando il sospetto che le scelte siano state fatte per disattenzione o peggio per favoritismo;

   la richiesta avanzata ai Ministri interrogati di intervenire per i necessari approfondimenti e per superare tali anomalie si riconferma nella presente interrogazione ritenendosi necessaria, considerate anche le ulteriori mancate iscrizioni di comuni riscontrate, quali quelli di seguito descritti: a) con eccezione di l'Aquila, Teramo, Scoppito, Bussi, Popoli e Rocca di Mezzo, sono esclusi quasi tutti i comuni dei crateri sismici, penalizzando così realtà di grande valore produttivo peraltro già colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017 come San Demetrio, Pizzoli, Barisciano, Capestrano, Colledara, Torre de' Passeri, Pietracamela, Montorio al Vomano, Basciano, dove operano importanti aziende industriali, artigianali e produttive;

   la presenza limitrofa di aree dei crateri sismici di Umbria, Lazio e Marche, inserite invece per intero nelle rispettive Carte degli Aiuti costringerà le aziende di rispettivi territori a subire una «concorrenza» e una penalizzazione insostenibile, perché ogni possibile investimento verrà orientato e attratto dalle aree che offrono maggiori vantaggi;

   è stata inoltre completamente dimenticata tutta la Val Fino nel teramano;

   per la programmazione del settennato 2022-2027 la Carta degli Aiuti ha previsto una estensione del tasso di copertura della popolazione abruzzese di oltre 720 mila abitanti, un plafond quasi triplo rispetto ai 252.000 del precedente periodo 2014-2021. Ma questa opportunità non è stata minimamente colta dalla regione Abruzzo, che con un plafond di 720.000 abitanti, se ci fosse stata una adeguata promozione industriale, ben avrebbe potuto inserire la Zes approvata nel 2018, l'Area di crisi complessa e altri comuni;

   a nulla sono valse a parere dell'interrogante le ripetute sollecitazioni rivolte alla regione nel corso del procedimento di definizione della Carta perché fossero ricomprese tutte quelle realtà dove sono avviate o annunciate importanti operazioni imprenditoriali e significativi investimenti produttivi che meritano di essere sostenuti per la crescita economica, l'occupazione e la qualità dello sviluppo abruzzese –:

   se intendano, per quanto di competenza, intervenire a supporto della regione Abruzzo perché sia colta ogni opportunità di sviluppo economico e sociale offerta dalla normativa europea, combinando fra loro tutte le agevolazioni normative e affinché non si sprechi l'ultima opportunità di porre rimedio alla situazione generata dalla corte in Abruzzo, attraverso una valorizzazione del Piano strategico per la Zes unica.
(4-03190)


   ILARIA FONTANA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   nel periodo di luglio 2024 nella provincia di Frosinone sono divampati numerosi incendi dolosi che hanno generato pericoli per l'ambiente, per attività industriali e per i beni culturali;

   i roghi hanno infatti riguardato aree in prossimità dell'abbazia di San Sebastiano ad Amaseno, con diversi incendi che hanno coinvolto diversi ettari di macchia mediterranea. Incendi sono divampati anche a Patrica non molto distanti da impianti industriali, così come ad Alatri in aree e in prossimità dell'ospedale e degli impianti sportivi;

   secondo le prime indagini, la maggior parte di tali incendi risulta essere di natura dolosa, criticità che pone gravi preoccupazioni riguardo la sicurezza e la protezione del territorio;

   l'articolo 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che il servizio nazionale di protezione civile si esplichi in relazione anche a rischi derivanti da incendi boschivi;

   l'articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018 identifica come eventi emergenziali di protezione civile come eventi connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari disciplinati dalle regioni, ovvero come eventi emergenziali di rilievo nazionale legati ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità o estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

   le valutazioni speditive per la deliberazione dello stato di emergenza sono definite dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e consentono di individuare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile disciplinate dal successivo articolo 25;

   il decreto legislativo n. 139 del 2006 stabilisce, all'articolo 14, che la prevenzione degli incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno che la esercita attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale –:

   quali valutazioni siano state effettuate e quali misure di prevenzione specifiche siano state attivate per contrastare gli incendi dolosi nella provincia di Frosinone;

   quali misure risultino essere state adottate per identificare i responsabili degli incendi dolosi di cui in premessa.
(4-03193)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:


   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   a seguito dell'inizio della guerra di aggressione su larga scala della Russia contro l'Ucraina, l'attivista umanitaria russa 27enne Nadezhda Rossinskaya ha fondato Army of Beauties, un movimento di volontariato femminile che ha aiutato i rifugiati ucraini e consegnato aiuti umanitari ai civili nei territori conquistati da Mosca;

   tra i suoi risultati, i media riportano che il suo movimento abbia contribuito agli sforzi per localizzare e rimpatriare migliaia di bambini ucraini deportati dall'Ucraina dalle forze russe – questione oggetto di un'indagine della Corte penale internazionale (Cpi) contro il leader del Cremlino Vladimir Putin;

   a gennaio 2024, Nadezhda Rossinskaya è rientrata in Russia. A febbraio 2024, è stata accusata di «attività dirette contro la sicurezza dello Stato» e detenuta in custodia cautelare. Successivamente, è stata ulteriormente accusata di «assistenza ad attività terroristiche», reato che comporta una pena detentiva di almeno 15 anni –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo italiano per tutelare la libertà e i diritti umani di Nadezhda Rossinskaya e per sollecitare le autorità russe a ritirare le accuse contro di lei;

   se il Governo italiano intenda esprimere il proprio sostegno all'indagine della Corte penale internazionale contro Vladimir Putin per la deportazione illegale di bambini ucraini in Russia e quali iniziative di competenza intenda intraprendere in tale ambito.
(4-03189)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   L'ABBATE. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la discarica sita in contrada Martucci, in agro di Conversano (Bari), nella zona denominata un tempo «Conca d'Oro» per la fertilità delle terre, è sorta nel 1982; nel 2012 vi è stato un processo per disastro ambientale per reati connessi alla costruzione e gestione delle discariche presenti in contrada Martucci, che si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati «perché il fatto non sussiste» con sentenza emessa nell'udienza del 10 maggio 2018;

   il giudice ha conseguentemente disposto il dissequestro delle vasche di raccolta rifiuti della vecchia discarica, rimettendo però «agli organismi di controllo e agli enti locali competenti le valutazioni sulla eventuale possibile ripresa o inizio di esercizio, utilizzazione, messa in sicurezza di tutto o di parte delle vasche della vecchia discarica e degli eventuali interventi da far effettuare sui pozzi di monitoraggio, sulla estrazione del percolato e sugli eventuali pericoli di esplosione derivanti dalla fuoriuscita di biogas»;

   il giudice ha con chiarezza affermato dunque che «i periti nella loro relazione hanno evidenziato significative criticità e la conseguente necessità di interventi strutturali e gestionali sul comparto di discarica che garantiscano in futuro la certezza che non vi possano essere quelle perdite di percolato che potrebbero provocare modifiche nella falda acquifera»;

   a seguito della pubblicazione dei risultati delle ultime analisi elaborate da Arpa Puglia nel giugno 2023 è emerso che i valori sono nei limiti di legge, ma denotano un'importante dinamica in aumento tra i campioni del pozzo di controllo PM3bis a monte idraulico della discarica e i campioni degli altri due pozzi, PM1 e PM2, a valle della stessa discarica. Tra monte e valle l'azoto ammoniacale passa da <0,04 mg/l a 1,25 mg/l, a valle si ha, quindi, un aumento di oltre 31 volte il dato riscontrato a monte. Lo stesso si può dire degli altri tre elementi testati: l'azoto nitrico a valle aumenta di oltre 3 volte il dato di monte, il tetracloroetilene nel PM1 è oltre 2 volte il dato di monte, nel PM2 il valore a valle è di oltre 3 volte superiore il valore di monte; il risultato del Nichel relativo al PM1 a valle è 13 volte superiore rispetto al risultato (1 μg/l) del PM3bis a monte;

   come ha fatto notare il Ctu del processo per disastro ambientale nella relazione peritale sopra citata: «Il non superamento delle CSC non deve sminuire la gravità del danno ambientale provocato dalla interazione fra acque di falda e percolato di discarica che, in presenza di un acquifero di importanza regionale, garantisce appunto una diluizione degli inquinanti e un loro relativamente rapido trasporto e degradazione. Tale ingente massa d'acqua maschera quindi l'entità dell'impatto che però, occorre sottolinearlo, va comunque a depauperare una risorsa di importanza regionale»;

   da recenti fonti di stampa, è emerso che si profila il rischio di non poter rispettare la data del 31 dicembre 2025, prevista per la chiusura definitiva della discarica Martucci, perché le attività investigative, secondo quanto inserito nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, non sono state ultimate entro il mese di aprile 2022 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di ovviare alle criticità evidenziate, in particolare per quanto riguarda la messa in sicurezza dell'area e la bonifica del territorio interessato dall'attività di discarica.
(5-02645)

CULTURA

Interrogazione a risposta orale:


   AURIEMMA e CHERCHI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il 27 aprile 2016, presso la Direzione «Unità Unesco» dell'allora Ministero dei Beni culturali, si svolse la riunione del comitato promotore e delle istruzioni a supporto per il riconoscimento della Maschera di Pulcinella come patrimonio immateriale dell'Unesco;

   nel dicembre 2021 l'iter sembrava arrivato a un punto di svolta con l'approvazione, da parte dell'ente rappresentato dal Ministro interrogato, nel supportare tale dossier individuato come «Valori, pratiche e funzioni della maschera di Pulcinella»;

   come sottolineato dal presidente di «La Rete» – associazione per l'integrazione dei Saperi Antropologici, Letterari, Filosofici, Psicologici, Napoli – già professore ordinario di Antropologia culturale Domenico Scafoglio «Pulcinella è espressione di un cosmopolitismo che dal Seicento ha portato la maschera in giro per l'Europa e il Mediterraneo, lasciando del suo passaggio tracce durevoli, da cui sono emerse figure similari, integrate nelle culture locali, come Polichinelle in Francia, Poncinelllo poi Punch in Inghilterra, Don Cristóbal Pulchinela in Spagna, Hans Wurst in Germania, Petrushka in Russia, Kacial in Iran»;

   va considerata l'importanza di tale riconoscimento sotto il profilo culturale, economico e di immagine, in particolar modo per il Mezzogiorno e le realtà locali che ne riconoscono l'appartenenza e le radici, dedicandone – come nel comune di Acerra che la tradizione riconosce come suolo natio di una delle rappresentazioni della maschera, – percorsi museali e rassegne –:

   se il Ministro interrogato intenda supportare, fino al conseguimento del risultato, l'iter di cui sopra e in caso affermativo, quali siano le iniziative in itinere e/o quelle che si intendano perseguire per arrivare alla riuscita del riconoscimento della citata maschera come patrimonio immateriale dell'Unesco e quale sia il cronoprograma a tal fine predisposto.
(3-01345)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FENU. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   sono pervenute all'interrogante numerose segnalazioni da parte di professionisti e consulenti in materia fiscale circa l'elevato numero di avvisi di intimazione e cartelle esattoriali che l'Agenzia delle entrate-riscossione starebbe notificando ai contribuenti per il recupero dei crediti iscritti a ruolo;

   ogni anno si ripresenta dunque la difficoltà di gestire tali atti in favore dei clienti soprattutto in concomitanza delle improrogabili scadenze fiscali del periodo;

   la mole di intimazioni sta comportando anche notevoli disservizi con riferimento agli strumenti che la stessa Agenzia rende disponibili per favorire la collaborazione tra amministrazione, contribuenti e operatori professionali;

   è il caso del Civis, lo strumento digitale con il quale i contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità o gli intermediari, cui è stato inviato un avviso telematico a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, una cartella esattoriale o un'intimazione di pagamento, possono chiedere chiarimenti sulle irregolarità rilevate dall'Agenzia delle entrate e quindi sanare le eventuali anomalie, oppure segnalare all'Agenzia delle entrate le ragioni per cui ritengono non dovuto il pagamento;

   inoltre, a fare le spese dell'intensificazione dell'attività di recupero dei crediti da parte dell'Agenzia delle entrate sono gli stessi professionisti. Come riportato anche da fonti di stampa, l'Agenzia delle entrate sta procedendo con la notifica di pignoramenti presso terzi intensificando le procedure coattive verso le partite Iva;

   in particolare, si segnala come l'Agenzia delle entrate abbia avviato le procedure di screening dei conti correnti dei creditori dei contribuenti per richiedere il pagamento di eventuali fatture pendenti;

   da quanto si apprende, da qualche settimana la procedura del pignoramento presso terzi verrebbe attivata soprattutto sui compensi dei professionisti: migliaia di partite Iva starebbero ricevendo pignoramenti presso terzi verso i propri debitori (soprattutto clienti) rintracciati attraverso l'incrocio dei dati della fatturazione elettronica;

   in altre parole, oltre a dover gestire l'intensa attività di recupero dei crediti verso la propria clientela i professionisti devono anche gestire le attività di recupero dell'Agenzia delle entrate rivolte verso sé stessi, in un momento in cui le ore di lavoro sono quasi interamente dedicate alla gestione delle ordinarie scadenze fiscali del periodo;

   l'azione di controllo e recupero dei crediti da parte dell'Agenzia delle entrate è doverosa;

   al contempo è necessario considerare le esigenze di tutela dei contribuenti, che rischiano di essere gravemente compromesse in quei periodi in cui la gestione delle scadenze fiscali assume carattere prioritario;

   una più attenta armonizzazione dei tempi delle attività di controllo e recupero dell'Agenzia delle entrate e delle tempistiche previste dal calendario fiscale è stata anche oggetto di specifica richiesta nell'ambito dei lavori della delega fiscale –:

   quali iniziative intenda assumere con riferimento alla problematica esposta in premessa;

   come valuti l'estensione o la riprogrammazione del periodo di sospensione temporaneo delle attività di recupero crediti, al momento coincidente con la sospensione feriale estiva e il periodo natalizio, in concomitanza dei periodi dell'anno dove si concentrano le maggiori scadenze fiscali, al fine di preservare il diritto alla difesa e all'assistenza del contribuente.
(5-02646)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   BORRELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'interpellante con atti parlamentari e con pubbliche dichiarazioni ha portato da tempo all'attenzione del Ministro interrogato e dell'opinione pubblica le gravi e sconcertanti affermazioni del sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, il quale sin dal periodo elettorale non solo ha negato la presenza della criminalità organizzata nel territorio, ma ha avviato una vera e propria campagna, anche dai contenuti ad avviso dell'interrogante ingiuriosi e diffamatori, nei confronti di pubblici funzionari e di chiunque altro, compreso l'interrogante, rei di «inventarsi» la presenza della criminalità organizzata nel territorio;

   da ultimo con atto 2-00377 del 17 maggio 2024, l'interrogante portava all'attenzione del Ministro interrogato le esternazioni del sindaco Russo durante lo svolgimento di un consiglio comunale e la lettera del 13 maggio 2024 a lui indirizzata dalla Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nella quale lo invitava ad una «maggiore prudenza e cautela, soprattutto in caso di incompleta consapevolezza del fenomeno, quando si parla di mafie» e lo informava, tra l'altro, che, sulla base di riscontri ottenuti presso le forze dell'ordine, nel comune di Pomigliano d'Arco permane tuttora l'operatività di clan camorristici;

   il sindaco Russo replicava con una dichiarazione riportata dall'Ansa, nella quale affermava, tra l'altro, che le sue esternazioni erano sostenute «da un rapporto del Ministro dell'interno che non rileva la presenza di organizzazioni criminali attive nella nostra città»;

   essendo rimasta l'interpellanza senza risposta si è ancora in attesa di conoscere dal Ministro interrogato se trovino conferma le dichiarazioni della Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere o quelle del sindaco Russo;

   nel frattempo il comune di Pomigliano d'Arco, proprietario di un immobile confiscato alla camorra, ha richiesto il 9 luglio 2024 all'associazione Fai antiracket e antiusura «Pomigliano per la legalità Domenico Noviello», a cui l'immobile era stato concesso in comodato, il rilascio dello stesso nel termine di soli 9 giorni;

   la vicenda è stata riportata anche dal quotidiano Il Mattino, il quale rileva, tra l'altro, come nel 2019 il presidente dell'associazione Fai antiracket e antiusura, Salvatore Cantone, a seguito della sua denuncia sulla mancata costituzione di parte civile del comune di Pomigliano d'Arco in un procedimento penale nei confronti di estorsori nato dalla denuncia dell'associazione, venne definito dall'allora sindaco Russo, oggi di nuovo sindaco, come «professionista dell'antimafia»;

   all'interrogante appare inutile sottolineare la gravità del provvedimento adottato dal comune e il contesto in cui è avvenuto –:

   quali siano le valutazioni del Ministro interrogato riguardo alla richiesta di rilascio dell'immobile in premessa ad un'associazione distintasi per la lotta al racket e all'usura, che segue le altrettanto gravi e sconcertanti esternazioni del sindaco di Pomigliano d'Arco Lello Russo, anche successive ai richiami della Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere a difesa del principio di legalità in un territorio connotato da una consistente e penetrante attività camorristica;

   se il Ministro interrogato confermi, come già richiesto con il precedente atto dell'interrogante del 17 maggio 2024, citato in premessa e rimasto senza risposta, l'esistenza di un rapporto del suo dicastero che non rileva la presenza di organizzazioni criminali attive nel territorio del comune di Pomigliano d'Arco, che contrasterebbe peraltro con quanto affermato dalla Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, circa il permanere dell'attività di clan camorristici;

   se intenda valutare, in considerazione di tutti i fatti esposti in premessa nei precedenti atti parlamentari, in accordo con la prefettura, ogni opportuno accertamento con la nomina di una commissione d'indagine secondo la procedura prevista dall'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4-03192)


   ZANELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   «La vostra tecnologia, il nostro collasso», con questo striscione, appeso sulla facciata del palazzo del comune di Bologna, una quindicina di attivisti e attiviste dell'organizzazione ambientalista Extinction rebellion hanno protestato, il 9 luglio 2024, contro la riunione ministeriale del G7 su scienza e tecnologia;

   la preoccupazione dell'impatto ecologico e umanitario dello sviluppo delle nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale, è una tra le tante sollevate dal movimento, poiché trattasi di un progresso tecnologico non finalizzato al benessere delle popolazioni e alla protezione degli ecosistemi, ma volto a sostenere l'attuale sistema economico e produttivo, contribuendo a guerre, crisi umanitarie e alla crisi eco-climatica in corso;

   durante il sit-in ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine, che sono intervenute con forza e violenza ingiustificata, e una ventina di attivisti sono stati portati in questura per essere identificati – nonostante avessero già fornito i propri documenti – ed essere sottoposti a ulteriori accertamenti;

   gli attivisti e le attiviste di Extinction rebellion hanno denunciato di essere stati trattenuti in questura per circa otto ore, privati dei propri effetti personali, tra cui i loro cellulari, senza ricevere cibo e acqua;

   durante gli accertamenti in questura una ragazza è stata costretta a denudarsi e a piegarsi sulle gambe, in un bagno fetido e dall'odore nauseabondo, con il pavimento ricoperto di sporcizia sotto gli occhi di un'agente della polizia. È quanto racconta e denuncia la stessa attivista, che intende per questo ricorrere all'autorità giudiziaria;

   nonostante le sue richieste di spiegazione, le avrebbero detto che si trattava di una procedura normale per le persone in stato di fermo, anche se nessun altro tra i ventuno fermati ha subito lo stesso trattamento;

   la denunciante si è rifiutata di firmare il verbale redatto dopo l'evento: «Vi è scritto che mi sarebbe stato chiesto se volessi essere assistita da un avvocato o da una persona di fiducia durante la perquisizione e che io avrei risposto no. Questo è falso. Quella domanda non mi è mai stata rivolta», riporta il comunicato stampa diramato dal movimento;

   secondo Silvia Zamboni consigliera Europa Verde della regione Emilia-Romagna, e Danny Labriola, co-portavoce Europa Verde-Verdi Bologna «una eventuale violazione dei diritti della persona della giovane fermata sarebbe incompatibile per una città come Bologna per tradizione legata alla tutela dei diritti civili, della persona e per la promozione del confronto democratico» –:

   quali valutazioni e iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di verificare la fondatezza dei fatti riportati, e conseguentemente, quali iniziative di competenza intenda intraprendere ove quanto rappresentato corrispondesse a verità;

   se non ritenga che la situazione generale del Paese richieda soluzioni con un alto tasso di sensibilità istituzionale da parte del Governo nei confronti delle più acute situazioni di crisi e non soluzioni che, a giudizio dell'interrogante si limitino a reprimere le manifestazioni di dissenso con atti violenti apparentemente immotivati delle forze di polizia contro pacifici dimostranti;

   quali iniziative intenda intraprendere per garantire che le procedure di perquisizione e trattenimento in questura rispettino sempre i diritti e la dignità delle persone fermate, evitando trattamenti degradanti e umilianti, consolidando la formazione delle forze dell'ordine in merito al rispetto dei diritti umani e delle procedure legali durante le operazioni di fermo e perquisizione, al fine di prevenire episodi simili in futuro.
(4-03195)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazione a risposta scritta:


   IACONO, PROVENZANO, MARINO e PORTA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   in data 12 luglio 2024, con provvedimento protocollo n. 354, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia disponeva le operazioni di attribuzione degli incarichi dei dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2024;

   con provvedimento citato veniva assegnato al dirigente scolastico dottor Giusto Catania la sede PAPC09000Q L.C. «Umberto I»;

   a seguito di tale designazione venivano registrati diversi episodi di insofferenza relativi alle nomine stesse, in particolare da parte delle organizzazioni giovanili riconducibili alla forza politica Fratelli d'Italia e da parte di alcuni autorevoli esponenti della medesima formazione politica;

   in particolare modo, si evidenziava come l'esposizione politica dello stesso Catania fosse alla base degli episodi di insofferenza esternati in contrasto alla nomina dello stesso Catania alla direzione scolastica del liceo Umberto I;

   in data 16 luglio 2024 lo stesso ufficio scolastico per la Sicilia procedeva ad atto di revoca delle assegnazioni già predisposte e, in particolare, a quella relativa al dirigente scolastico Catania;

   nel breve lasso di tempo tra la nomina e la revoca si è assistito, sui social e non solo, ad un vero e proprio fuoco di fila di interventi a giudizio dell'interrogante scomposti da parte di esponenti e associazioni legate a Fratelli d'Italia;

   tali circostanze sono certamente ad avviso dell'interrogante elemento di forte preoccupazione, se si pensa che settori della politica possano intervenire a gamba tesa sulle scelte degli apparati amministrativi dell'istituzione scolastica –:

   quali elementi possa fornire il Ministro interrogato in merito al processo di individuazione del dirigente scolastico Catania per la direzione scolastica del liceo Umberto I di Palermo e alla revoca dello stesso dall'incarico.
(4-03194)

SPORT E GIOVANI

Interrogazione a risposta scritta:


   AMBROSI. — Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito delle discipline sportive professionistiche connesse agli sport cosiddetti: «minori», la pratica dello sci nautico, (le cui origini risalgono al 1948, sulle rive del Lago piemontese di Viverone e in Liguria a Santa Margherita) risulta particolarmente diffusa in un ambiente particolarmente favorevole al suo sviluppo e alla sua diffusione nei mari e nei laghi quali ad esempio: il lago Maggiore, quello di Como o di Caldonazzo in provincia di Trento;

   a tal fine, si evidenzia che la Federazione italiana surfing sci nautico wakeboard – Fissw, che rappresenta l'organo di governo, di organizzazione e di controllo dello sci nautico in Italia, nel passato, al fine di incrementare lo sviluppo di tale pratica sportiva, in particolare fra i giovani, prevedeva allo scopo, lo stanziamento di adeguate risorse finalizzate a garantire la crescita di tale sport in ambito nazionale;

   l'interrogante, al riguardo, rileva l'esigenza di sostenere la disciplina dello sci nautico, il cui settore agonistico nei decenni passati, ha portato lustro e successi in ambito internazionale, ponendo la Federazione italiana ai primi posti al mondo; si segnala a tal fine che, nelle scorse settimane, la squadra della Fissw, nell'impianto di Whitemills in Inghilterra ha conquistato la medaglia d'argento come prova complessiva, il cui riconoscimento ha premiato un lavoro agonistico costante e minuzioso;

   la pratica dello sci nautico rappresenta pertanto una disciplina sportiva particolarmente attraente, soprattutto nella fascia dei giovani d'età, i cui effetti socioeconomici, positivi e durevoli, a parere dell'interrogante, anche in relazione all'immagine vincente che tale sport riesce a trasmettere all'estero, in favore del nostro Paese, anche sotto il profilo turistico, se adeguatamente sostenuti, possono rappresentare un volano anche per l'economia turistica;

   l'interrogante evidenzia pertanto l'esigenza di sostenere, da parte delle istituzioni, misure volte a garantire un adeguato supporto, al fine di consentire a tale disciplina sportiva di competere nell'ambito delle altre discipline sportive nazionali, in maniera corrispondente con le esigenze provenienti dagli atleti e dall'associazione nazionale, i quali evidenziano come negli ultimi anni lo sci nautico non sia stato tenuto in considerazione, come merita –:

   quali valutazioni di competenza, i Ministri interrogati intendano esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

   se condividano le osservazioni, in precedenza richiamate, in relazione alla necessità di sostenere maggiormente lo sport dello sci acquatico;

   in caso affermativo, quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di potenziare le misure di sostegno in favore di tale disciplina sportiva;

   se, infine, non convengano sulla necessità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e il quadro di finanza pubblica, lo stanziamento di apposite risorse nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2025 in favore della disciplina dello sci nautico, per le finalità esposte in premessa e per consentire a tale attività sportiva di accrescere livelli non soltanto agonistici, assicurando per questo sport l'immagine anche internazionale di un Paese vincente e competitivo.
(4-03191)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Casu n. 5-02642, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 19 luglio 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato De Luca.

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta scritta Ascari n. 4-03156, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 327 del 17 luglio 2024.

   ASCARI, D'ORSO, BARZOTTI, IARIA, PENZA, ALFONSO COLUCCI, CAPPELLETTI, BALDINO, FRANCESCO SILVESTRI, TORTO, CARMINA, ALIFANO e CHERCHI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il giorno 9 luglio 2024, durante un'azione dimostrativa pacifica organizzata dal movimento ambientalista Extinction Rebellion (XR Bologna) in Piazza Maggiore a Bologna contro il G7 Scienza e Tecnologia, una ventina di manifestanti sono stati fermati dalle forze dell'ordine e portati in questura;

   tra i manifestanti fermati, una ragazza ha denunciato di aver subito un trattamento degradante durante una perquisizione in questura. Secondo il suo racconto, sarebbe stata costretta a spogliarsi e a piegarsi in un bagno sporco e maleodorante, sotto gli occhi di un'agente di polizia, senza che venissero fornite adeguate spiegazioni e senza che fosse rispettato il suo diritto di essere assistita da un avvocato o da una persona di fiducia;

   la persona che ha subito la perquisizione considera il trattamento subito umiliante e lesivo della sua dignità, oltre a ritenere che nella vicenda vi possano essere dei profili di rilievo penale, motivo per cui ricorrerà all'autorità giudiziaria rispetto all'accaduto;

   la manifestante ha peraltro rifiutato di firmare il verbale di perquisizione in quanto in esso veniva attestato che le sarebbero stati dati gli avvisi di farsi assistere da un legale, quando in realtà ciò non è mai avvenuto;

   a quanto consta all'interrogante, lo stesso rifiuto sarebbe stato opposto alla firma del verbale di identificazione, in cui gli agenti hanno messo per iscritto che l'interessata non aveva nulla da dichiarare, a fronte delle ripetute richieste da parte sua che si mettesse agli atti il fatto che era stata denudata durante la perquisizione;

   la manifestazione di protesta si è svolta in modo pacifico e non violento per evidenziare l'ipocrisia dei Governi nella gestione della crisi ecoclimatica, e durante la stessa gli agenti della Digos avrebbero minacciato arresti e utilizzato metodi coercitivi nei confronti dei manifestanti, come spintoni e tentativi di impedire di registrare video documentativi;

   gli attivisti trattenuti in Questura sarebbero stati tenuti per oltre sette ore privati dei loro effetti personali, tra cui i loro cellulari, senza ricevere cibo e acqua, e sarebbero stati rilasciati intorno all'una di notte con accuse come interruzione di pubblico servizio e violenza privata –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suesposti e quali siano le motivazioni che hanno giustificato il trattamento descritto dall'attivista di Extinction Rebellion durante la perquisizione in questura e se tali pratiche siano conformi alle normative vigenti e ai diritti delle persone fermate;

   quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per verificare l'esistenza di eventuali abusi o comportamenti impropri da parte delle Forze dell'ordine durante la manifestazione e il fermo dei manifestanti;

   se non ritenga necessario avviare un'indagine interna in relazione ai fatti esposti in premessa, anche al fine di prendere provvedimenti di competenza in caso di abusi e di falsità documentali;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire che le procedure di perquisizione e trattenimento in Questura rispettino sempre i diritti e la dignità delle persone fermate, evitando trattamenti degradanti e umilianti;

   se non sia opportuno rafforzare la formazione delle Forze dell'ordine in merito al rispetto dei diritti umani e delle procedure legali durante le operazioni di fermo e perquisizione, al fine di prevenire episodi simili in futuro.
(4-03156)

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

   interrogazione a risposta scritta L'Abbate n. 4-01913 del 21 novembre 2023 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02645;

   interrogazione a risposta in Commissione Loizzo n. 5-02571 del 4 luglio 2024 in interrogazione a risposta scritta n. 4-03187.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   BENZONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   tra i 2.300 nuovi posti per i detenuti previsti dal piano di edilizia penitenziaria, recentemente illustrato in risposta a un'interrogazione parlamentare sull'emergenza carceri, 200 sono stati assegnati al carcere di Brescia-Verziano, per il quale si procederà a svolgere una ristrutturazione e un ampliamento, con la creazione di un nuovo padiglione;

   la nuova opzione su cui sarebbero al lavoro i tecnici ministeriali non è però sufficiente. Rimarrebbero, infatti, la vetustà, l'inadeguatezza di spazi e il degrado della casa circondariale di Brescia-Canton Monbello «Nerio Fischione», che andrebbe definitivamente chiusa perché non più in grado di rispondere alla funzione di recupero e risocializzazione di chi sta scontando la propria pena detentiva;

   inoltre, il progetto contro il sovraffollamento delle carceri parrebbe affrontare solo parzialmente la questione, prevedendo il trasferimento di una parte dei detenuti del «Nerio Fischione» a nuove strutture;

   la sindaca di Brescia, all'indomani della conferma – da parte del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove – che l'intervento sulle strutture carcerarie cittadine sarebbe stato ricompreso nel rifinanziamento del piano di edilizia carcerario, ha reso edotto della situazione il Ministro interrogato tramite una lettera formale, in cui chiedeva di istituire un tavolo di lavoro e di confronto che comprendesse anche il comune di Brescia. Nonostante i solleciti e le interlocuzioni informali, non è però pervenuta alcuna risposta –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda realizzare affinché il nuovo piano di edilizia penitenziaria sia in grado offrire soluzioni concrete, efficaci e funzionali a risolvere il problema del sovraffollamento negli istituti di reclusione, con particolare riferimento a quelli della città di Brescia.
(4-02727)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla idoneità del nuovo piano di edilizia penitenziaria a contrastare il sovraffollamento detentivo con particolare riguardo agli istituti penitenziari della città di Brescia, si rappresenta quanto segue.
  Si ribadisce che l'amministrazione penitenziaria, oltre a proseguire nel processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare a essa affidato in uso governativo, è impegnata da anni nello sviluppo di un piano d'intervento teso all'aumento del numero dei posti detentivi, sia attraverso il recupero di quanto già nella relativa disponibilità, sia mediante l'edificazione di nuovi istituti penitenziari e nuovi corpi di fabbrica in complessi edilizi esistenti, ovvero ancora, attraverso la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi in comprensori già sedi penitenziarie.
  Nel riportarsi a quanto già rappresentato in occasione della risposta scritta ad una precedente interrogazione (n. 4-02609) dell'onorevole Ghirra relativamente al piano complessivo degli interventi in corso e/o programmati in ambito nazionale per fronteggiare la problematica del sovraffollamento, in questa sede si rievocano quelli che ineriscono al circondario di competenza del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Lombardia, che potranno favorire il «deflazionamento» dell'indice di affollamento anche degli istituti penitenziari di Brescia.
  Dalle notizie rese dalla competente direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria del D.A.P., quanto alle nuove edificazioni, si evidenzia che nell'ambito del piano di edilizia penitenziaria avviato dall'amministrazione per la costruzione di n. 8 nuovi padiglioni detentivi in aree libere disponibili «
intramoenia» presso complessi penitenziari già attivi (CR Vigevano, CC Rovigo, CC Perugia, CC Viterbo, CC Civitavecchia, CC Santa Maria Capua Vetere, CC Ferrara, CC Reggio Calabria Arghillà) – il cui finanziamento per euro 84.000.000 è stato inserito negli interventi complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato individuato quale soggetto attuatore – è contemplato anche un nuovo padiglione detentivo da n. 80 posti da realizzarsi presso la casa di reclusione di Vigevano, il cui modello prototipale (cosiddetto «format» elaborato dalla Commissione per l'architettura penitenziaria costituita presso il gabinetto del Ministro della giustizia con decreto 12 gennaio 2021) è stato definito «ad alta vocazione trattamentale».
  In particolare, a seguito dell'aggiudicazione della gara e della consequenziale stipula del contratto, con determina 1° dicembre 2023 si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi finalizzata alla localizzazione e all'approvazione del progetto definitivo, approvazione avvenuta il 27 febbraio 2024.
  Inoltre, è prevista, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione in costruzione presso la casa di reclusione di Milano «Opera», per ulteriori n. 400 posti. Risulta essere stato affidato il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione finalizzata al completamento.
  Sempre a cura dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si segnala, altresì, la realizzazione del nuovo padiglione detentivo da n. 200 posti presso la casa di reclusione di Milano «Bollate», di cui è in fase di ultimazione la progettazione definitiva. Risultano essere state ultimate le attività di verifica della progettazione definitiva e la redazione della documentazione tecnico-amministrativa da porre in gara, che dovrebbe essere di prossimo avvio.
  Tra gli interventi di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che renderanno nuovamente fruibili posti attualmente indisponibili, si annotano quelli previsti presso il II e il IV raggio della casa circondariale di Milano «S. Vittore», per complessivi n. 250 posti. Sono in corso le progettazioni per le opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione conservativa. È in corso di acquisizione, da parte della soprintendenza, del nulla osta per le indagini sismiche su entrambi i raggi. Poiché è emerso il rischio amianto sui tegoli di copertura del IV raggio, è risultato necessario procedere ad analisi e campionamento per la ricerca di fibra di amianto. Pertanto, per la consegna del progetto definitivo, si attende l'esito di tale attività di indagine. È stato effettuato il prelievo dei campioni e si è, allo stato, in attesa dei risultati dell'indagine.
  Con specifico riferimento, invece, agli interventi in corso e/o previsti presso gli II.PP della città di Brescia, si rappresenta quanto segue.
  In relazione alla casa di reclusione di «Verziano» – interessato da interventi di ristrutturazione di quanto già esistente, nonché di ampliamento mediante la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo – si rappresenta che, allorché ultimate le opere previste, l'istituto sarà in grado di offrire una capienza aggiuntiva di circa n. 220 unità, in una struttura architettonicamente ispirata e rispondente ai principi guida e agli obiettivi di riqualificazione delle strutture detentive espressi dalla «Commissione per l'architettura penitenziaria», nell'ambito della quale saranno preservati adeguati spazi per l'espletamento delle attività trattamentali a favore della popolazione detenuta.
  Sul punto, si ritiene utile evidenziare che la capacità detentiva del nuovo padiglione – che nel progetto di fattibilità iniziale era pari a n. 340 posti – è stata successivamente ridotta, anche al fine di conferire alla struttura e agli spazi a essa pertinenti una maggiore vocazione trattamentale, pur nella consapevolezza della condizione di grave affollamento di cui soffre l'istituto, stante la necessità di dover contemperare l'esigenza di dare risposte immediate ed efficaci alla problematica del sovraffollamento con quella, altrettanto rilevante, di creare nuovi posti detentivi nel più breve termine consentito e senza pregiudizio per gli ambienti e gli spazi destinati alle attività trattamentali.
  Per completezza d'informazione, in merito allo stato d'avanzamento del procedimento (1° lotto funzionale), si annota che, nel luglio 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel riferire l'intenzione di procedere mediante appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori realizzativi del nuovo edificio detentivo sulla base del PFTE (aggiornato secondo le indicazioni ricevute da questa amministrazione), ha assicurato la chiusura della progettazione, con definizione della relativa spesa, entro il 2023.
  In assenza di ulteriori comunicazioni in merito all'avvenuto avvio della progettazione definitiva da porre a base di gara e alla relativa data di ultimazione, il 17 aprile 2024, è stato richiesto al provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna un aggiornamento sullo stato del procedimento, il quale, con nota 5 giugno 2024, ha riferito che è in fase di sottoscrizione l'atto aggiuntivo relativo alla predisposizione di una perizia di variante al servizio di progettazione in corso, a seguito della quale prenderà avvio la fase di progettazione definitiva, con conclusione prevista, allo stato, per il mese di ottobre 2024.
  Tenuto conto che la progettazione definitiva riguarderà uno stralcio dell'approvata progettazione di fattibilità tecnico economica, si è evidenziato che la previsione presuntiva di spesa complessiva dell'intervento di stralcio può stimarsi, allo stato, in euro 40.500.000 circa, di cui euro 30.000.000 per lavori a base d'asta ed euro 10.500.000 per somme a disposizione dell'amministrazione. Si è posto in evidenza, infine, che tale spesa potrà essere compiutamente individuata a seguito dello sviluppo del progetto definitivo.
  Il progetto definitivo approvato sarà successivamente posto a base di gara unitamente alla progettazione esecutiva. In considerazione, altresì, delle tempistiche necessarie per l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori sul progetto, nonché dell'espletamento delle procedure di gara e della formalizzazione e approvazione del contratto, si ritiene che la procedura di affidamento possa concludersi entro i primi mesi del 2025.
  Relativamente alla casa circondariale di «Canton Mombello» – che insiste in un immobile progettato a fine ‘800, inaugurato nel 1914, articolato in n. 101 camere di pernottamento che assicurano una capienza regolamentare pari a n. 185 posti detentivi – non sfugge che, malgrado gli interventi manutentivi eseguiti nel corso degli anni, l'assetto complessivo dell'edificio risente di importanti carenze strutturali legate sia alla vetustà dell'immobile sia alla grave carenza di spazi per la socialità e per le altre attività trattamentali dei detenuti. Tali criticità risultano aggravate, inoltre, dall'endemico stato di affollamento in cui versa l'istituto.
  Relativamente allo stato di manutenzione della struttura, si rappresenta, tuttavia, che, in ragione della necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 7 («Servizi igienici») del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, di provvedere al rinnovamento completo degli impianti (oramai tutti a vista), nonché di risolvere e superare le gravi problematiche funzionali dovute alle capienze delle camere di pernottamento (per la gran parte camerotti di grandi dimensioni), è intendimento dell'amministrazione avviare, già dall'anno in corso, un intervento complessivo di ristrutturazione delle sezioni detentive.
  Considerata l'esigenza di mantenere la funzionalità dell'istituto, seppur con capienza dimezzata, nonché ripartire i relativi costi in più esercizi finanziari, si prevede di dividere i lavori in due lotti funzionali, uno per ciascun braccio detentivo.
  Pertanto, nell'ambito del programma di edilizia penitenziaria di questo dipartimento, relativo all'anno 2024, è previsto l'avvio dell'intervento di «ristrutturazione del fabbricato detentivo 1° lotto», per un importo complessivo stimato di euro 2.600.000.
  Infine, per quanto concerne l'eventuale ipotesi di dismissione dell'istituto di Brescia «Canton Mombello», «[...] perché non più in grado di rispondere alla funzione di recupero e risocializzazione», si partecipa che ogni analisi e determinazione in merito sarà realizzata e attuata solo allorquando, ultimato l'intervento di ampliamento previsto presso la casa di reclusione di Brescia «Verziano», nei tempi a ciò necessari, potranno essere più adeguatamente e correttamente valutate, in un pertinente e attuale quadro di contesto, le possibilità che la struttura sarà ancora in grado di offrire, unitamente alle contingenti esigenze detentive del relativo circondario.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ENRICO COSTA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'associazione «Errorigiudiziari.com» ha recentemente portato alla luce la vicenda del signor Mario Tirozzi, imprenditore florovivaistico, arrestato il 28 settembre 2015 con l'accusa di partecipazione a un sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condannato, il 14 dicembre 2016, a seguito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Roma alla pena di 7 anni di reclusione;

   il Tirozzi subiva 655 giorni di carcerazione preventiva e per altri 138 giorni veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari;

   il 29 novembre 2017, la Corte di appello di Roma assolveva il Tirozzi da tutti i reati, con conseguente estinzione anche della pregressa condanna alla rifusione delle spese processuali;

   a seguito del passaggio in giudicato della sentenza assolutoria di secondo grado, il Tirozzi presentava istanza, ex articoli 314 e 315 codice di procedura penale, di riparazione per l'ingiusta detenzione cautelare sofferta;

   l'8 marzo 2022 la Corte d'appello di Roma accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e condannava il Ministero dell'economia e delle finanze al versamento dell'equa riparazione;

   tuttavia, il Tirozzi, seppur assolto e anche risarcito per ingiusta detenzione, è risultato destinatario della richiesta di pagamento delle spese processuali da parte dello Stato, che per il tramite dell'Agenzia delle entrate, gli ha notificato due cartelle esattoriali: una di euro 1.204,13 – relativa ad un primo ricorso per cassazione proposto nel 2016 avverso l'ordinanza cautelare disposta dal Tribunale della libertà proprio nella fase cautelare che ha preceduto il processo principale conclusosi poi con l'assoluzione. La seconda, per l'importo di euro 1.760,99, relativa al recupero della sanzione processuale irrogata, ex articolo 616 codice di procedura penale, a seguito di declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di cassazione nel 2016 relativamente all'impugnazione proposta dal Tirozzi avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame, confermava la misura cautelare disposta nei suoi confronti, sempre nell'ambito della vicenda suindicata;

   entrambi i procedimenti de libertate sono stati strumentali e funzionalmente correlati alla logica del processo e agli scopi del medesimo, strettamente ed esclusivamente correlati all'unico processo penale che il Tirozzi abbia mai subìto, da cui è stato assolto;

   tuttavia la Corte d'appello di Roma, investita dal Tirozzi che ha impugnato le cartelle esattoriali, ha rigettato il ricorso sul presupposto che «Il titolo della pretesa esattoriale è dunque valido ed efficace, trattandosi di sanzione processuale conseguente, ex articolo 616 codice di procedura penale, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso ordinanze in materia di libertà nell'ambito dei due predetti autonomi procedimenti cautelari, rispetto ai quali il giudicato cautelare rimane integro, indipendentemente dall'eventuale successiva assoluzione nel merito»;

   lo Stato, dunque, prima priva della libertà il Tirozzi, poi lo assolve, successivamente ripara l'errore commesso per l'ingiusta restrizione della libertà provvedendo a risarcirlo, infine intima all'imputato assolto e risarcito di pagare somme a titolo di sanzioni processuali derivanti da misure cautelari che non avrebbero dovuto essergli inflitte. E la stessa Corte d'appello che ha disposto la riparazione per ingiusta detenzione conferma la validità delle cartelle esattoriali, sostenendo, di fatto, che l'assoluzione non incide sul procedimento cautelare, che però si è generato proprio in virtù delle contestazioni da cui l'imputato è stato assolto –:

   se, per quanto di rispettiva competenza, siano a conoscenza di quanto esposto e quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intendano adottare affinché si scongiurino contraddizioni palesi come quelle evidenziate;

   se non ritengano che si sia a sufficienza vessato un innocente, privandolo ingiustamente della libertà e che questa vicenda sia indegna di uno Stato di diritto, e se dunque non si intendano adottare iniziative ispettive con riguardo alla Corte d'appello di Roma.
(4-02451)

  Risposta.Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, ricostruita brevemente la vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista un imprenditore arrestato nel 2015 con l'accusa di aver partecipato ad un sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condannato in primo grado alla pena di 7 anni di reclusione, indi assolto in appello e dunque indennizzato dal Dicastero per ingiusta detenzione, formula quesiti in merito al fatto che costui, nonostante l'assoluzione, si sia visto recapitare due cartelle esattoriali per il pagamento delle spese processuali relative a due incidenti cautelari connessi al procedimento penale principale.
  Tanto premesso, sulla spiacevole vicenda che ha visto coinvolto il signor Mario Tirozzi è stata acquisita, per il tramite delle articolazioni ministeriali, una dettagliata relazione del Presidente della Corte di appello di Roma.
  Dalla relazione è emerso che le due cartelle esattoriali cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo sono state emesse per il recupero della sanzione processuale irrogata in seguito al vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti dal signor Tirozzi avverso due diverse ordinanze cautelari, una delle quali connessa alla vicenda giudiziaria predetta.
  Nel merito, ferma la vicinanza che è doveroso esprimere nei confronti di chi, come il signor Tirozzi, è risultato vittima di ingiusta detenzione, va evidenziato che, al netto della condivisibilità o meno della decisione della Corte di Appello di Roma di rigettare i ricorsi con cui il signor Tirozzi ha impugnato le cartelle esattoriali, non sembrano ravvisarsi margini per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda oggetto dell'interrogazione, atteso il noto limite dell'insindacabilità disciplinare sull'attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, sancita dalla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006.

  Nondimeno, la vicenda giudiziaria richiamata dall'interrogante ci racconta dell'ennesimo caso in cui il giudizio cautelare ha trovato smentita in sede processuale, dopo che nelle more del giudizio la vita familiare e professionale della persona coinvolta è stata irrimediabilmente pregiudicata.
  Una situazione obiettivamente intollerabile, che dovrebbe vedere impegnate tutte le forze parlamentari nella ricerca di soluzioni improntate ad un maggior garantismo.
  È per questo che il Governo, particolarmente sensibile alla questione, sin dal primo momento della illustrazione del piano per la riforma della giustizia ha posto in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza.
  Proprio in tale direzione si muove, del resto, il cosiddetto disegno di legge Nordio, con l'introduzione del principio del contraddittorio preventivo, così intendendo tutelare maggiormente l'indagato e scongiurando il rischio che la decisione di sottoporlo ad una misura cautelare sia oggetto di ripensamento per effetto degli elementi forniti dalla difesa una volta instaurato il contraddittorio.
  Di analogo segno è, ancora, la modifica relativa all'inserimento della collegialità dell'organo giudicante per il caso di applicazione della custodia cautelare in carcere nel corso delle indagini preliminari.
  In conclusione, pur non ravvisandosi nel caso specifico margini per iniziative disciplinari, l'interrogazione offre l'occasione per ribadire che per questo Governo l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta una battaglia di civiltà giuridica, dalla quale non vogliamo e non possiamo recedere.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DELLA VEDOVA e MAGI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la giovane regista e attivista curda per i diritti umani Maysoon Majidi è arrivata in barca sulle coste calabresi il 31 dicembre 2023, dopo un viaggio cominciato nell'Iran in cui era perseguitata e proseguito nei campi profughi in Iraq, poi in Turchia e infine in una lunga traversata via mare in barca a vela con altri circa 80 compagni di viaggio;

   Majidi si trova da cinque mesi nel carcere di Castrovillari, accusata di aver collaborato con il capitano dell'imbarcazione e quindi di essere a sua volta una «scafista»;

   l'accusa si fonderebbe, per quel che si apprende da alcuni approfondimenti giornalistici, dalla testimonianza di due suoi compagni di viaggio nella traversata in barca alla polizia italiana, i quali hanno successivamente smentito – anche ai microfoni della trasmissione televisiva «le Iene» – l'interpretazione che è stata data dagli inquirenti alle loro parole;

   le condizioni di salute di Majidi sono col tempo peggiorate, ha perso peso e non comprende le ragioni della sua detenzione in carcere;

   Majidi alcuni giorni fa ha annunciato di aver cominciato uno sciopero della fame per protestare la sua innocenza, sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni italiane sul suo caso, e ottenere che i magistrati chiariscano celermente la sua posizione;

   il movimento iraniano «Donna, Vita, Libertà», al quale Majidi aderisce, lotta da mesi contro i soprusi e le violenze intollerabili che il regime degli Ayatollah opera ai danni dei giovani e delle donne che chiedono il rispetto dei diritti umani e pari diritti tra uomini e donne, e molti attivisti sono stati arrestati, perseguitati, torturati e messi a morte in Iran a seguito delle proteste cominciate dopo l'assassinio di Masha Amini –:

   se non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi in relazione alla vicenda segnalata in premessa.
(4-02923)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, premessa la vicenda giudiziaria che vede coinvolta una migrante di nazionalità curda accusata di «aver collaborato con il capitano dell'imbarcazione» a bordo della quale ella è giunta in Italia e dunque di essere una «scafista», si chiede se il Ministro «non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi».
  In proposito è innanzitutto possibile riferire che dalle relazioni trasmesse dal Presidente della Corte d'appello di Catanzaro e dal Procuratore generale presso la stessa Corte d'appello non sono emersi elementi dai quali poter evincere violazioni della normativa vigente imputabili ai magistrati occupatisi della vicenda.
  Va a riguardo evidenziato che il vaglio sulla rilevanza processuale degli elementi di prova dedotti dall'accusa – comprese le dichiarazioni accusatorie rese da «due suoi compagni di viaggio» che successivamente avrebbero «smentito l'interpretazione data dagli inquirenti alle loro parole» – ed il conseguente accertamento dell'eventuale responsabilità della donna in relazione ai reati a lei ascritti afferiscono al merito dell'azione giurisdizionale, come noto non sindacabile sotto il profilo disciplinare in virtù della clausola di salvaguardia sancita dall'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 109 del 2006.
  Quanto alle condizioni di salute della migrante, l'autorità giudiziaria competente, a fronte di puntuale istanza della difesa dell'interessata e al fine di valutarne l'eventuale gravità e incompatibilità con il regime carcerario, risulta aver già richiesto alla casa circondariale presso cui la predetta è ristretta ed ove è presente un reparto di osservazione psichiatrica «di relazionare con urgenza circa lo stato di salute della detenuta, fornendo ogni possibile informazione utile per valutarne l'eventuale incompatibilità con la vita carceraria».
  Peraltro, al fine di attivare celermente il vaglio dibattimentale sulla posizione processuale della migrante, l'autorità giudicante ha rapidamente provveduto sulla richiesta di giudizio immediato depositata dalla difesa dell'indagata, emettendo il decreto di giudizio immediato.
  In conclusione, non paiono ravvisabili nel caso specifico margini per iniziative disciplinari.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo il «Primo rapporto sulle donne detenute in Italia» elaborato dall'Associazione Antigone, la presenza delle donne detenute nelle carceri italiane si attesta da molti anni poco sopra il 4 per cento del totale della popolazione detenuta;

   secondo il predetto report di Antigone, le donne presenti negli istituti penitenziari italiani al 31 gennaio 2023 erano 2.392, di cui 15 madri con 17 figli al seguito;

   le quattro carceri femminili presenti sul territorio italiano sono quelle di Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia e ospitavano 599 donne, pari a un quarto del totale;

   nei quattro Icam (Istituti a custodia attenuata) in funzione di Venezia Giudecca, Lauro (Av), Milano San Vittore e Torino erano presenti in totale 14 madri detenute;

   le altre 1.779 donne erano distribuite nelle 44 sezioni femminili ospitate all'interno delle carceri maschili;

   alla fine del 2021, ultimo dato disponibile, delle 1.598 donne condannate presenti in carcere 355 avevano una condanna fino a tre anni di carcere, di cui 65 fino a un anno. Le detenute ergastolane erano 30, di cui 16 ostative, mentre 72 avevano una condanna a oltre 20 anni di carcere;

   per quanto riguarda i reati ascritti alla popolazione femminile detenuta, i reati contro il patrimonio erano di gran lunga i più rappresentati: 29,2 per cento reati contro il patrimonio; 18,3 per cento reati contro la persona; 14,8 per cento legge sulla droga; 6,8 per cento contro l'amministrazione della giustizia;

   alla data del 31 gennaio 2023 erano 17 i bambini di età inferiore a un anno che vivevano in carcere con le loro 15 madri detenute: il nucleo più cospicuo, composto da 8 donne con 9 bambini, si trovava all'interno dell'Icam di Lauro, seguito da 3 donne e 3 figli nell'Icam di Milano San Vittore e da una donna con 2 bambini nell'Icam della Casa di reclusione femminile di Venezia. Vi sono poi tre nuclei composti solo da una madre e un bambino all'interno dell'Icam della Casa circondariale di Torino, nella sezione nido di Rebibbia femminile e nella sezione femminile della Casa circondariale di Lecce;

   i bambini detenuti insieme alle loro madri possono essere ospitati in 4 differenti strutture: sezioni «nido» presso gli Istituti penitenziari ordinari, per madri detenute con figli fino a 3 anni di età; spazi ricavati entro i reparti femminili delle carceri ordinarie, pensati come soluzione temporanea e di emergenza; gli Icam, pensati per ospitare donne incinte o con prole sotto i sei anni, qualora il giudice ritenga che le esigenze cautelari lo consentano, per un totale di 60 posti disponibili; case famiglia protette, previste dalla legge n. 62 del 2011, per andare incontro alle difficoltà incontrate nell'accedere ad alternative al carcere da detenute madri prive di un domicilio ritenuto adeguato dalla magistratura;

   in Italia le case famiglia protette sono solo due, a Milano (associazione «Ciao ...un ponte tra carcere, famiglia e territorio») e a Roma (Casa di Leda);

   secondo gli ultimi dati pubblicati dal Consiglio d'Europa, nel gennaio 2021 l'Italia si collocava al secondo posto per numero di bambini in strutture carcerarie dopo la Polonia;

   dal mese di marzo 2014, in Italia esiste la Carta nazionale dei figli di genitori detenuti che tutela i bambini in attuazione della Convenzione Onu sulla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, agevolando e sostenendo i minori nei rapporti con il genitore detenuto e indicando adeguate forme per la loro accoglienza in carcere –:

   se il Ministro interrogato intenda rendere noti quanti siano alla data odierna le madri detenute e i loro figli presso gli istituti penitenziari italiani, presso gli Icam e presso le case famiglia protette e il dettaglio preciso dei reati per i quali le stesse sono recluse.
(4-02471)

  Risposta. — L'atto di sindacato ispettivo in esame solleva quesiti in ordine al numero delle detenute madri e dei relativi figli al seguito, ospitate presso gli istituti di pena del Paese, gli ICAM e le Case-famiglia protette, nonché alle fattispecie specifiche di reato per i quali le stesse sono recluse. A tal riguardo, si riportano di seguito i dati ufficiali comunicati, in particolare, dalla sezione statistica del DAP e dal Dipartimento giustizia minorile e di comunità.
  Alla data del 28 maggio 2024, le detenute madri con prole al seguito, ospitate presso le sezioni dedicate «madri con prole» presso gli istituti di pena del Paese sono complessivamente 7, con 7 bambini, distribuite come segue:

   C.R. Milano Bollate: 2 madri e 2 bambini;

   C.C. Perugia «Nuovo Complesso Capanne»: 1 madre e 1 bambino;

   C.C.F. Roma Rebibbia: 2 madre e 2 bambini;

   C.C. Lecce N.C.: 1 madre e 1 bambino;

   C.C.F. Messina: 1 madre e 1 bambino.

  Presso gli ICAM (Istituti a custodia attenuata per detenute madri), alla stessa data, sono invece presenti complessivamente 13 detenute madri con 15 figli al seguito, assegnate nel modo seguente:

   ICAM Lauro: 5 madri e 5 bambini;

   ICAM Milano «San Vittore»: 5 madri e 5 bambini;

   ICAM Torino «Lorusso e Cotugno»: 3 madri e 5 bambini;

   ICAM Venezia: chiuso per ristrutturazione.

  Si evidenzia, per completezza, che l'ICAM di Milano, allo stato, sta accogliendo anche le detenute madri provenienti dall'ICAM di Venezia, che è tornato attivo l'11 giugno 2024.
  Con riferimento, da ultimo, ai reati per i quali le detenute madri si trovano in stato di detenzione, si stima, secondo i dati forniti dal DAP, che le condotte più diffuse sono quelle riguardanti reati contro il patrimonio e contro la persona.
  Il diverso dato relativo alle Case-famiglia protette e all'impatto dell'accoglienza di madri e prole presso queste strutture è stato fornito, come anticipato, dal dipartimento di giustizia minorile e di comunità.
  Per quanto attiene alle madri condannate minorenni, o comunque di età inferiore ai 25 anni, dal 1° gennaio 2024 hanno fatto ingresso presso l'Istituto penale per i minorenni di Pontremoli (interamente dedicato, dal 9 dicembre 2010, alla detenzione femminile) e presso la sezione femminile dell'Istituto penale per i minorenni «Casal del Marmo» di Roma, tre detenute madri con prole al seguito, che avevano riportato condanna in relazione a reati contro il patrimonio. Alla data del 13 giugno 2024 risultava ancora presente, a Pontremoli, una sola detenuta madre, unitamente alla figlia minore.
  In considerazione dell'esiguo numero di ospiti (la capienza massima è di 17 posti), di un ottimo rapporto con gli operatori e della prossimità al centro abitato del piccolo comune, l'I.P.M. di Pontremoli si presta alla sperimentazione di progetti di intervento educativo individualizzato delimitati nel tempo, realizzabili anche grazie alle eccellenti collaborazioni sviluppate negli anni con gli enti locali.
  La struttura è dotata di un presidio medico, di una biblioteca, di un'aula-scuola dotata di LIM e di una palestra. Si tengono corsi di alfabetizzazione primaria e di scuola media. Le ospiti sono di regola autorizzate a frequentare le scuole superiori site nei comuni limitrofi, anche recandovisi in autonomia, ove possibile. È inoltre operativo dal 2018 il «Protocollo regionale per la prevenzione del rischio suicidano e dei comportamenti autolesivi», stipulato con l'ASL 1 Toscana Nord-ovest.
  Per quanto riguarda le detenute madri maggiorenni, si rappresenta che gli Uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) collaborano con gli Istituti penitenziari afferenti al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) per realizzare le attività trattamentali in favore delle detenute, nell'ambito degli interventi di propria competenza e, a tal fine, gestiscono – in un lavoro di rete con i servizi territoriali – i percorsi di inclusione sociale delle donne sottoposte alla misura della detenzione domiciliare presso le due Case-famiglia protette di Milano e Roma.
  In particolare, il DGMC ha partecipato al progetto di istituzione della Casa-famiglia protetta per detenute madri «CASA DI LEDA», prendendo parte alle riunioni di coordinamento propedeutiche alla sua apertura.
  Dal 2019 la gestione della struttura è affidata ad un modello integrato di intervento – attuato grazie alla sinergia interistituzionale tra regione Lazio, comune di Roma capitale, Ufficio interdistrettuale di esecuzione Penale Esterna (U.I.E.P.E.) di Roma – formalizzato attraverso l'adozione della delibera della Giunta regionale del Lazio n. 605 del 2019).
  All'U.I.E.P.E. di Roma spetta il compito di intrattenere, in particolare, i rapporti istituzionali con la «CASA DI LEDA» e con gli altri enti territoriali coinvolti nella gestione della struttura, partecipando regolarmente ad incontri di coordinamento, nonché occupandosi della conduzione delle indagini socio-ambientali sui singoli nuclei familiari accolti.
  Sino alla data odierna, la convivenza protetta «CASA DI LEDA» ha consentito di accogliere 30 donne e 37 bambini di varie nazionalità, ponendo al centro degli interventi operativi – progettati con l'apporto tecnico dei funzionari della professionalità del Servizio sociale dell'U.I.E.P.E. di Roma – percorsi trattamentali finalizzati a stimolare da un lato il reinserimento sociale e l'acquisizione, in capo alle detenute assistite, di un congruo livello di autonomia personale ed economica.
  Nell'anno 2023 sono state accolte 8 donne e 11 bambini di diverse etnie.
  Sono previste attività ludico-pedagogiche per madri e figli, visite e contatti regolamentati con altri membri della famiglia, corsi di formazione e percorsi di inserimento lavorativo, eventi socializzanti e uscite organizzate.
  Attualmente, presso la «CASA DI LEDA» sono ospitate e prese in carico dai funzionari dell'U.I.E.P.E. di Roma, quattro donne (unitamente ai loro sette bambini), sottoposte alla misura della detenzione domiciliare, per reati contro il patrimonio.
  Presso la Casa-famiglia protetta «ASSOCIAZIONE CIAO», ubicata nel territorio di competenza dell'U.I.E.P.E. di Milano, sono ospitate 5 donne (due condannate in relazione al reato di omicidio, due per furto e una per furto e rapina) e 5 bambini.
  Si segnala, in ultimo, che il numero delle attuali ospiti della Casa protetta e dei loro figli minori è in linea con la media delle detenute che annualmente vi fanno ingresso, provenienti dalla locale Casa circondariale di Rebibbia Femminile di Roma.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 24 della Costituzione, nel riconoscere l'inviolabilità del diritto di difesa, garantisce «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;

   lo strumento attraverso il quale viene assicurato il predetto diritto è il «gratuito patrocinio a spese dello Stato», disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

   l'articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica vieta espressamente ai difensori dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio di richiedere o ricevere dal proprio assistito compensi o rimborsi di alcun genere;

   l'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce la gratuità delle copie di tutti gli atti processuali per chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato;

   l'articolo 272 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede che, nel caso di mancata integrazione delle copie dell'atto d'impugnazione ex articolo 164 disp. att. c.p.p.: a) il diritto di copia sia triplicato; b) in caso di mancato versamento, si faccia luogo alla riscossione mediante ruolo secondo le disposizioni della parte VII del testo unico e relative norme transitorie, «in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore»;

   il Tribunale di Campobasso, il 23 febbraio 2024, ha chiesto al Ministero della giustizia di chiarire se, in caso di omessa integrazione da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato delle copie dell'impugnazione trasmessa via pec, possa essere esperita la procedura contemplata dall'articolo 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

   con la circolare n. 0072622 del 4 aprile 2024, rivolta a tutti gli uffici, il dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia ha affermato che «sia in potere – dovere della cancelleria di dar seguito al recupero dell'importo calcolato ex art. 272 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, anche laddove la parte inottemperante risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato»;

   tale decisione appare in contrasto con l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e scarica di fatto l'onere finanziario sull'avvocato, in quanto trasferendolo all'assistito si violerebbe il divieto normativo del sopracitato articolo 85, configurando una responsabilità disciplinare professionale;

   questo, ed altri oneri, sono previsti esclusivamente per il settore penale e non per quello civile, creando anche una disparità di trattamento;

   gli avvocati che prestano la loro attività professionale in favore dei clienti ammessi al gratuito patrocinio assolvono un compito di elevato valore sociale;

   l'orientamento del Ministero finisce pertanto per penalizzare e scoraggiare gli avvocati che decidono di svolgere questo prezioso servizio nel settore penale –:

   se il Ministro interrogato intenda rivedere la propria posizione manifestata con la circolare del 4 aprile 2024, prevedendo l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 nei confronti dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio e dei loro difensori.
(4-02641)

  Risposta. — Con riguardo all'atto di sindacato ispettivo in esame si chiede di sapere se il Ministro della giustizia intenda escludere l'applicazione dell'articolo 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 nei confronti dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio.
  L'oggetto dell'interrogazione trae spunto da una recente interpretazione resa, con circolare del 4 aprile 2024, dal Dipartimento per gli affari di Giustizia, con la quale è stato affermato che la procedura di recupero del credito, contemplata dall'articolo 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, può essere esperita anche in caso di omessa integrazione, delle copie dell'impugnazione trasmessa via pec, da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato.
  Sul punto va subito chiarito che l'applicazione della procedura di recupero del credito di cui all'articolo 272 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, non preclude l'accesso alla giustizia ai soggetti meno abbienti.
  In particolare, la soluzione assunta dal Ministero della giustizia è imposta dalle vigenti norme deputate a regolare, in vista della progressiva e completa attuazione del processo penale telematico il cosiddetto periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2024, in cui è possibile, per i difensori, presentare l'impugnazione penale a mezzo posta elettronica certificata. In tale contesto, l'onere di deposito delle copie dell'impugnazione presentata a mezzo posta elettronica certificata risulta necessitata dalle disposizioni che tuttora impongono alla cancelleria di preservare la continuità del fascicolo cartaceo.
  Inoltre, va rimarcato che devono tenersi nettamente distinti la richiesta e il rilascio ad opera della cancelleria delle copie degli atti e dei documenti che sono già presenti al fascicolo penale, completamente gratuiti per la parte ammessa al patrocinio,
ex articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dal deposito ex articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, cui sono tenute tutte le parti impugnanti, della copia dell'atto di impugnazione, che è esclusivamente nella di disponibilità della parte.
  Dunque, mentre la previsione contenuta nell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 si riferisce al servizio reso dalla cancelleria in favore della parte richiedente, quella contemplata dall'articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non prevede alcun rilascio di copia ma esclusivamente che la cancelleria provveda da sé a formare le copie, in quanto non consegnate dalla parte onerata, a spese di quest'ultima.
  Per questa ragione l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che elenca gli «Effetti dell'ammissione» al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, non contempla l'ipotesi prevista dall'articolo 164 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale, che impone un obbligo di cooperazione a carico delle parti impugnanti.
  Tale obbligo, del resto, trova la sua appendice nella norma di sanzione di cui all'articolo 272 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che prevede, appunto, in caso di inottemperanza a) che il diritto di copia sia triplicato;
b) che, in caso di mancato versamento, si faccia luogo alla riscossione mediante ruolo secondo le disposizioni della parte VII del Testo Unico e relative norme transitorie, «in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore».
  Proprio la natura sanzionatoria di tale ultima disposizione non esime, quindi, la parte non abbiente dalle sanzioni processuali correlate all'eventuale inadempimento degli obblighi di correttezza e di lealtà imposti dalla legge, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione I Penale, n. 42918 del 2013).
  In definitiva come già esplicitato anche in occasione del recente incontro chiarificatore tenutosi con il Consiglio nazionale forense, il pagamento in misura triplicata del diritto di copia dell'atto di impugnazione in caso di omessa integrazione da parte del legale dell'imputato, anche per le persone meno abbienti, è correlato esclusivamente al profilo sanzionatorio delle norme che, allo stato, risultano vigenti.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'ex velista trentino Chico Forti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Dale Pike del 15 febbraio del 1998, è rimasto in carcere in Florida per 24 anni;

   il 18 maggio 2024 è rientrato in Italia, a Pratica di Mare, a bordo di un Falcon dell'Aeronautica militare;

   in aeroporto ha incontrato, tra gli altri, la premier Giorgia Meloni, poi è stato accompagnato al carcere di Rebibbia, dove ha trascorso una notte in attesa di essere trasferito a quello di Montorio, a Verona;

   come ha precisato il Dipartimento di Stato statunitense a Repubblica, Chico Forti è stato trasferito in Italia «per scontare lì il resto della sua pena»;

   sono passati pochi giorni dal suo arrivo e già nel penitenziario veronese si parla di un possibile trattamento privilegiato a vantaggio di Chico Forti rispetto agli altri reclusi;

   secondo quanto riportato da fonti di stampa, i familiari degli altri carcerati riferirebbero di malumori per il trattamento di favore nei confronti di Forti;

   va ricordato che il carcere di Montorio è tristemente famoso in quanto si sono verificati 5 suicidi in soli tre mesi, tra il 10 novembre 2023 ed il 3 febbraio 2024;

   Marco Costantini, portavoce del movimento «Sbarre di zucchero», avrebbe affermato alla stampa: «Sono molto felice che Chico Forti sia tornato in Italia e che abbia potuto riabbracciare la mamma, ma come mai non c'è questa sollecitudine anche con gli altri detenuti? C'è gente che aspetta da 5 anni per andare a trovare la madre. E a volte c'è chi non riesce ad arrivare nemmeno in cimitero, per salutare il proprio caro deceduto. Perché con lui è tutto così veloce? In un carcere già problematico come Montorio non ci possono essere detenuti di serie A e altri di serie Z»;

   come riferito da fonti di stampa, nei giorni scorsi un parlamentare di Fratelli d'Italia in visita in carcere a Chico Forti si sarebbe scattato una fotografia all'interno del carcere assieme a Forti. Nonostante la direzione del carcere di Montorio abbia precisato che sarebbe stato un agente penitenziario a scattare quella foto e non lo stesso parlamentare, il segretario generale dell'Spp (sindacato polizia penitenziaria), Aldo Di Giacomo, avrebbe precisato: «Il carcere non è un palcoscenico nel quale le star possano fare il loro show e avere trattamenti e benefìci di grande riguardo. Chiariamo subito che il personale non fa il fotografo, ma ha compiti ben più seri a cui pensare. Ognuno si assuma le sue responsabilità: ci aspettiamo che l'amministrazione penitenziaria individui ogni responsabilità nell'interesse della legalità, per allontanare l'immagine che in tutto il mondo si sono fatti delle carceri italiane, come l'ennesima barzelletta italiana» –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente dei fatti esposti in premessa circa le condizioni di detenzione di Chico Forti e se intenda adottare le iniziative di competenza volte a verificare le modalità con le quali sarebbe stata scattata una fotografia, poi divulgata, in carcere in compagnia del detenuto Chico Forti.
(4-02880)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'asserito trattamento detentivo privilegiato riservato al detenuto Chico Forti, si rappresenta quanto segue.
  Dalle notizie rese dalle articolazioni, centrali e territoriali, opportunamente interessate, emerge che il detenuto Enrico Forti ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Verona «Montorio» il 19 maggio 2024, ed è stato ubicato nella locale sezione infermeria, dove sono collocate le camere di pernottamento riservate ai nuovi giunti. La sezione, nel suo complesso, ospita n. 27 detenuti e, nello specifico, Forti è stato ubicato in una stanza di 12 metri quadri che ha condiviso con altri due detenuti.
  Nella sezione infermeria è presente un locale per la cottura di alimenti che il Forti, come tutti gli altri detenuti presenti in quella sede, poteva acquistare presso il servizio
Sopravvitto, ai sensi della normativa vigente: alimenti crudi e confezionati, nonché altri generi di conforto inseriti in una lista di spesa elaborata secondo le direttive di questo Dipartimento.
  Il detenuto Forti ha usufruito di un permesso di necessità di n. 4 ore,
ex articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, per andare a visitare la madre di anni 96, che non incontrava dal 2008, giusta ordinanza del competente magistrato di sorveglianza: l'istanza era stata inoltrata al magistrato dal difensore di fiducia del Forti.
  Si precisa al riguardo che tutte le ordinanze che concedono i permessi
ex articolo 30 dell'ordinamento penitenziario vengono immediatamente eseguite dalla direzione dell'istituto, così come vengono inoltrate nell'immediatezza le richieste di permesso presentate dai detenuti attraverso il locale ufficio matricola.
  Il Forti è stato autorizzato a intrattenere colloqui visivi e telefonici con i familiari, con i difensori e con terze persone, ai sensi dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, così come vengono autorizzati tutti gli altri detenuti presenti in istituto.
  Alla data del 22 maggio 2024, il detenuto Forti non aveva ricevuto pacchi dall'esterno e, pertanto, come accade in questi casi, si era provveduto a fargli consegnare vestiti, scarpe e biancheria intima, usufruendo del guardaroba gestito dalla
San Vincenzo.
  Il trattamento del detenuto Forti, all'atto del suo ingresso nell'istituto penitenziario, è stato identico a quello effettuato agli altri detenuti e rispettoso delle norme dell'ordinamento penitenziario.
  Quanto allo scatto fotografico che ritrae l'onorevole Di Giuseppe, all'interno dell'istituto di Verona, accanto al detenuto Forti, i fatti si sono svolti diversamente da come descritto dall'onorevole interrogante.
  Invero, come comunicato dalle articolazioni interessate, l'onorevole Di Giuseppe, previa comunicazione formale giunta nella mattinata del 19 maggio 2024, ha fatto ingresso, in pari data, nella struttura penitenziaria di Verona alle ore 17:15, ai sensi dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario.
  L'onorevole, ricevuto dal direttore dell'istituto e accompagnato all'interno dallo stesso, ha avuto il primo contatto con il detenuto Forti presso i locali dell'ufficio matricola, situati lungo il percorso d'ingresso, ove lo stesso stava finendo di completare, con il coordinatore dell'ufficio, la compilazione delle richieste formali per poter effettuare telefonate, videochiamate e colloqui visivi con i propri familiari, conviventi e/o terze persone, ai sensi dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario e 37-39 del regolamento per l'esecuzione.
  In quell'occasione, l'onorevole Di Giuseppe e il detenuto Forti hanno riferito alla direzione dell'istituto che questo loro contatto avveniva per la prima volta in Italia anche se numerosi erano stati gli incontri avvenuti, tra loro, nel penitenziario di Miami-Florida: in tutti questi anni, l'onorevole Di Giuseppe – con le sue costanti visite presso quella sede – aveva rappresentato un punto di riferimento per il conforto umano e morale del detenuto.
  L'onorevole Di Giuseppe ha chiesto la cortesia di poter avere un ricordo personale dell'incontro con il Forti, lungamente atteso, attraverso lo scatto di una foto che li ritraesse insieme. Il direttore dell'istituto ha ritenuto, quindi, di poter assecondare quest'umano desiderio utilizzando il proprio cellulare di servizio – peraltro legittimato a portare al seguito per le ragioni del suo ufficio, dovendo lo stesso, essere sempre reperibile in caso di necessità e/o urgenza penitenziarie – non immaginando che tale scatto sarebbe stato oggetto di condivisione sui
social network.
  Una volta terminate queste procedure, l'onorevole Di Giuseppe ha visitato l'intera sezione infermeria, ove era stato ubicato anche il Forti, in quanto nuovo giunto, e si è fermato a parlare con gli altri ristretti, informandosi circa le condizioni di salute di alcuni di loro e chiedendo informazioni concernenti la vita della sezione e le modalità di svolgimento delle varie attività.
  Ebbene, questi sono i fatti così come effettivamente accaduti, con modalità rispettose delle norme e, aggiungo, della dignità umana.
  Colgo l'occasione per ribadire ancora una volta la necessità di tendere all'umanizzazione della pena: l'esecuzione della pena deve essere certa ed avvenire, al contempo, con modalità rispettose della dignità umana, come scolpito dall'articolo 27 della nostra Carta costituzionale.
  Perseguire lo scopo rieducativo della pena costituisce un dovere morale e costituzionale ed è anche il modo più effettivo ed efficace per prevenire la recidiva e, quindi, per irrobustire la sicurezza della vita sociale.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 15-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce che: «È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione»;

   l'articolo 8 del predetto decreto legislativo, al comma 5, stabilisce che nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, ovvero quando è condizione di procedibilità della domanda, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati;

   l'articolo 11-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, prevede che: «È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo»;

   la cosiddetta riforma Cartabia ha introdotto modifiche sia al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione, sia al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita, riguardanti il patrocinio a spese dello Stato, se è raggiunto l'accordo;

   in particolare l'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e l'articolo 11-quinquies del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, stabiliscono che chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente o del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia;

   le due disposizioni citate non appaiono conformi a quanto disposto dall'articolo 80, comma 3, del testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), il quale prevede espressamente che colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo;

   non essendo espressamente richiamata la possibilità di nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, il soggetto istante deve necessariamente – e diversamente da quanto previsto dall'articolo 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – nominare un avvocato iscritto negli elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente sacrificando il rapporto di fiducia;

   tale limitazione nella nomina del difensore determina ad avviso dell'interrogante un'irragionevole disparità di trattamento tra il soggetto non abbiente e la sua controparte nella libera scelta del difensore –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda risolvere le predette criticità con iniziative di natura normativa, al fine di salvaguardare il rapporto di fiducia fra difensore e assistito anche nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita e per garantire il corretto funzionamento dell'istituto del gratuito patrocinio.
(4-02911)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiede di esprimersi in merito all'eventuale adozione di iniziative tese ad estendere anche ai procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita la facoltà, per la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale ha sede, per il caso della mediazione, l'organismo competente e, per il caso della negoziazione assistita, il tribunale che sarebbe competente a conoscere la controversia.
  In proposito, valga premettere che in base alla novella introdotta con la riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato sia nell'ambito del procedimento di mediazione che in quello del procedimento di negoziazione assistita, sebbene – si intende – nei soli casi in cui il preventivo esperimento di detti procedimenti sia posto come condizione di procedibilità della domanda e solo laddove essi si chiudano con il raggiungimento dell'accordo di conciliazione.
  Tuttavia, allo stato chi è ammesso al beneficio può nominare un difensore scelto tra i soli iscritti negli elenchi degli avvocati per i patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente o, per il caso della negoziazione assistita, del luogo dove ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere la controversia; ciò, nonostante la disciplina generale in tema di spese di giustizia dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, preveda che, in caso di introduzione del procedimento giudiziale, la parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio possa nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice competente a conoscere la controversia.
  Ebbene, questo Dicastero si è già attivato per porre rimedio al disallineamento normativo appena descritto. Si sta, infatti, lavorando ad un correttivo che preveda l'estensione pure alle procedure stragiudiziali in discussione della facoltà, per la parte ammessa al beneficio, di nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale ha sede l'organismo competente ovvero il tribunale che sarebbe competente a conoscere la controversia e, dunque, salvaguardando a tutto tondo il rapporto fiduciario tra difensore ed assistito.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 17 giugno 2024 il sistema Infocert, provider erogatore di servizi telematici, è andato in crash;

   tra i servizi offerti da Infocert nell'ambito della giustizia vi è quello della ricezione e invio di notificazioni e comunicazioni tramite PEC da parte degli uffici giudiziari e degli UNEP, in ambito civile, penale e amministrativo;

   il 17 giugno 2024 il servizio ha subìto ingenti rallentamenti, tanto da ostacolarne il normale funzionamento dalle ore 7:30 fino a sera, quando il servizio è tornato a funzionare, seppur in modo rallentato;

   il malfunzionamento ha coinvolto tutti i servizi Pec del dominio giustiziacert.it tra cui: invio di messaggi Pec e ricevuta di consegna relativa alle caselle Pec di ufficio e personali; invio di messaggi Pec e ricevuta di consegna relativa ai depositi telematici da parte di soggetti esterni nell'ambito del processo civile telematico; invio dell'offerta per partecipazione ad asta e ricevuta di consegna;

   la giustizia italiana è rimasta bloccata per molte ore, mettendo in pericolo anche il rispetto dei termini di legge –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente della situazione esposta in premessa e quali iniziative, anche di natura normativa, intenda mettere in atto al fine di disporre sempre di una soluzione alternativa in caso di problemi di natura meramente telematica, in modo da garantire senza interruzioni il pieno rispetto dei diritti soggettivi.
(4-03006)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, prendendo spunto dall'evento del 17 giugno 2024 durante il quale si è verificato un malfunzionamento del sistema denominato Infocert, erogatore del servizio di comunicazioni e notificazioni tramite PEC dei sistemi giustizia, chiede di sapere se il Ministro sia stato posto al corrente della vicenda e quali soluzioni intenda adottare per far fronte a future interruzioni dei servizi informatici.
  In relazione all'episodio del 17 giugno 2024 va innanzitutto specificato che l'arresto di
Infocert ha avuto una durata contenuta nel tempo poiché, il normale funzionamento del sistema, è stato tempestivamente ripristinato il giorno stesso.
  Si rappresenta, inoltre che, in relazione alla parte notificante, l'unica che ha potuto subìre un pregiudizio dal malfunzionamento, ai fini del rispetto dei termini di legge, rileva sempre la data in cui il gestore del proprio indirizzo PEC ha rilasciato la ricevuta di accettazione dell'invio telematico.
  Venendo, poi, alle possibili iniziative utili per salvaguardare il diritto di difesa di fronte a futuri disguidi ai sistemi informatici, si rimarca che le previsioni normative esistenti consentono di rinvenire soluzioni alternative al caso che il deposito telematico di atti non possa avvenire.
  Nell'ambito del processo civile l'articolo 96-
quater, comma IV, disposizioni attuative del codice di procedura civile prevede già che «il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio».
  Nel processo penale, poi, l'articolo 175-
bis, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che «Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati»; in questo caso, per tutta la durata del malfunzionamento dei sistemi informatici, gli atti ed i documenti sono redatti in forma analogica e vengono depositati con modalità non telematiche.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   GHIRRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da recenti notizie di stampa si apprende dell'ennesimo suicidio avvenuto in un carcere sardo, il trentaduesimo dall'inizio dell'anno sul territorio nazionale: sono stati infatti finora 29 i suicidi fra i detenuti e 3 fra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;

   si tratta di un dato molto superiore rispetto agli anni precedenti, quando il picco si era registrato nel 2022 con 85 suicidi in tutto l'anno: nel 2024 si registra un suicidio ogni 2 giorni e mezzo, continuando di questo passo a fine anno avremo circa 150 persone che si saranno tolte la vita;

   nell'istituto carcerario di Uta, da ultimo, un giovane uomo il 30 marzo 2024 si è impiccato nella sua cella rendendo vano il pur immediato intervento della polizia penitenziaria e dei sanitari;

   risale a soli due giorni prima il suicidio di un altro detenuto nel carcere di Bancali, a Sassari;

   come evidenziato dal Sappe, ma anche da un comunicato della sigla sindacale UilPa PP Sardegna, nelle carceri sarde a giudizio dell'interrogante si va incontro a una pena di morte di fatto: l'ultimo episodio si inserisce in un quadro di insostenibile sovraffollamento detentivo, con 14 mila detenuti oltre i posti regolamentari e grave carenza di operatori (alla sola polizia penitenziaria mancano 18 mila unità), e le molteplici altre deficienze strutturali, infrastrutturali, d'equipaggiamento e organizzative non fronteggiabili con azioni ordinarie;

   un contesto che rappresenta un fallimento dello Stato per cui appare all'interrogante poco più di un palliativo l'investimento promesso dal Ministro interrogato, che ha dichiarato recentissimamente agli organi di stampa un decreto contenente un investimento di 5 milioni di euro per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all'amministrazione al fine di prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei suicidi nell'ambito della popolazione detenuta;

   i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;

   questi dati fanno il paio con quelli relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario: il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'Associazione Antigone rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione; dai dati raccolti in 97 carceri visitate in tutto il Paese, nel 35 per cento degli istituti c'erano celle in cui non erano garantiti 3 mq calpestabili per ogni persona detenuta; il sovraffollamento, oltre a limitare gli spazi vitali, toglie anche possibilità lavorative, di studio o di svolgere altre attività alle persone detenute: al 31 dicembre 2022 i detenuti lavoratori erano 19.817, pari al 35,2 per cento dei presenti, tra questi vengono conteggiati anche coloro che, con turni a rotazione, lavorano poche ore al mese, quindi circa due detenuti su tre non hanno accesso ad alcuna forma di lavoro; risulta inoltre che solo il 4,6 per cento della popolazione detenuta lavori alle dipendenze di datori di lavoro esterni –:

   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per garantire ai detenuti e alle detenute nelle carceri del Paese condizioni di detenzione dignitose e compatibili con il fine rieducativo della pena, come previsto dall'articolo 27 della Costituzione; come intenda risolvere il grave problema del sovraffollamento carcerario; se non ritenga urgente intervenire con provvedimenti diretti a incrementare in modo consistente l'organico in servizio presso le strutture detentive, sia quello di polizia penitenziaria che non; se non ritenga opportuno promuovere un piano straordinario per rafforzare le misure alternative alla detenzione rivolte a persone a ridotta pericolosità sociale; quali misure intenda adottare nel complesso per migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari e se non ritenga indispensabile un intervento strutturato e duraturo nel tempo da proporre come priorità nel prossimo disegno di legge di bilancio.
(4-02609)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, con il quale l'interrogante, traendo spunto da alcuni casi di suicidio di detenuti ristretti presso gli istituti di pena della regione Sardegna, solleva specifici quesiti in ordine alle misure adottate, nel complesso, per migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari e rafforzare le misure alternative alla detenzione, si rappresenta quanto segue.
  Come comunicato dalle articolazioni centrali, opportunamente interessate dal D.A.P., gli eventi critici si sono verificati in data 27 marzo e il 2 aprile 2024 e riguardano, rispettivamente, il detenuto di media sicurezza M.M., definitivo con fine pena al 26 ottobre 2027, ristretto presso la Casa circondariale di Sassari, rinvenuto con un cappio annodato intorno al collo ricavato presumibilmente da un laccio di pantaloni, ed il detenuto di media sicurezza P. M., in attesa di primo giudizio, ristretto presso la Casa circondariale di Cagliari.
  Il detenuto M.M. – che aveva fatto ingresso presso la Casa circondariale di Sassari il 27 gennaio 2023, a seguito di trasferimento dalla Casa circondariale di Lanusei, disposto per motivi sanitari dal competente Provveditorato regionale di Cagliari – per le diverse problematiche di salute da cui era affetto veniva, nell'immediatezza, allocato presso la sezione a trattamento intensificato, per poi essere trasferito presso la terza sezione ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 con un detenuto
care giver. Il ristretto, attese le sue patologie e i pregressi atti autolesivi, veniva subito preso in carico dallo staff multidisciplinare e dallo psichiatra, i quali esaminavano periodicamente il caso e si attivavano per individuare una struttura (RSA) che potesse accoglierlo. Il 26 marzo 2024, il detenuto era stato chiamato dall'addetto ufficio comando per firmare la proposta di assunzione per il mese di aprile in qualità di bibliotecario; inoltre, era stato sentito anche dal medico responsabile della Sanità penitenziaria che gli aveva proposto il ricovero presso il S.A.I., ma aveva declinato, dichiarando che preferiva stare nella propria camera di pernottamento con il compagno con cui andava d'accordo. Gli operatori riferiscono di colloqui distesi e pacati senza la percezione di alcun segno di malessere da parte del ristretto che, il 16 maggio 2024, avrebbe dovuto presenziare all'udienza dinanzi al magistrato di sorveglianza per esaminare la richiesta di differimento pena nella forma della detenzione domiciliare.
  Quanto al detenuto P.M., il giorno prima dell'evento (1° aprile 2024) veniva trovato nel corridoio della sezione, poiché era riuscito, grazie alla sua esile corporatura, a passare attraverso lo spioncino ribassato del cancello della camera di pernottamento. In virtù di quanto accaduto, su disposizione del comandante del reparto, la sorveglianza generale provvedeva spostare il detenuto presso la sezione B, offrendo le camere di quel reparto maggiori garanzie di sicurezza. Il detenuto veniva allocato in camera singola e sottoposto a grande sorveglianza a scopo precauzionale, in attesa delle valutazioni dell'
équipe di accoglienza e sebbene nei suoi confronti non fosse stata redatta una formale scheda di valutazione del rischio suicidario da parte della psicologa. Il successivo 2 aprile, verso le ore 00:55 circa, il detenuto chiedeva all'agente in servizio di cambiare sezione ed essere spostato al reparto S.A.I. (Servizio assistenza intensificata); l'agente, pur riferendogli che, data l'ora, non era possibile aderire alla sua richiesta e che si sarebbe provveduto nella mattinata, gli consegnava i moduli necessari a richiedere il cambio di camera di pernottamento; tuttavia, il ristretto dava in escandescenza e minacciava di compiere gesti inconsulti se non fosse stato condotto al reparto S.A.I., prendendo il lenzuolo e annodandolo alle sbarre della finestra per poi avvolgerselo intorno al collo; a quel punto, l'agente avvisava la sorveglianza generale che giungeva sul posto insieme al medico di turno, accompagnato da due infermiere, si provvedeva a slegare il detenuto dal cappio e a praticare le prime manovre di soccorso ma senza esito, poiché alle ore 01:50 ne veniva constatato il decesso.
  Questi gli eventi critici, deve rimarcarsi che i temi della salute mentale in carcere e della prevenzione del suicidio costituiscono persistenti punti di interesse e fulcro di attività da parte del Ministero, che si è impegnato a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presìdi e misure in questo ambito.
  Invero, il piano di contrasto al fenomeno suicidario in carcere, attuato da quest'Amministrazione, ha consentito di registrare, nell'ultimo triennio, una drastica diminuzione degli eventi suicidari e precisamente si è passati da 84 eventi per l'anno 2022, a 66 nel 2023 a 34 al 17 maggio 2024.
  In particolare, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la nota circolare 8 agosto 2022, ha ribadito a tutti i provveditori e direttori d'istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate rispetto al grave problema della prevenzione dei suicidi delle persone detenute. Al riguardo, si è avviato un percorso nazionale di «intervento continuo» sul tema, attraverso il quale il citato dipartimento, i provveditorati e gli istituti penitenziari, sono tutti coinvolti, in una prospettiva di «rete», nella prevenzione di tali drammatici eventi.
  Nella circolare 8 agosto 2022 viene ribadita l'importanza e il ruolo fondamentale svolto dallo
staff multidisciplinare, evidenziando la necessità che esso agisca non soltanto sulle situazioni rispetto alle quali si è manifestato un evento o una richiesta di aiuto, bensì anche sui cosiddetti «casi silenti», riguardanti le persone che, all'atto dell'accoglienza in istituto e nell'ulteriore prosieguo della detenzione, non abbiano manifestato un disagio particolare.
  Si è sottolineata la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso che tenga conto, essenzialmente, dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggiamento, controllo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario e penitenziario e da parte dei
peer supporters, modalità di chiusura della procedura.
  Su questa linea, in data 20 ottobre 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, quest'ultimo coinvolto anche in uno specifico Gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi degli eventi suicidari delle persone detenute, istituito il 14 marzo 2023, coordinato dal Direttore generale dei detenuti e del trattamento e integrato da personale qualificato, con il compito di definire protocolli operativi ed elaborare momenti di formazione per il personale penitenziario, al fine di tutelare la salute psico-fisica dei detenuti e prevenire gli eventi suicidari.
  A tal fine si segnala che recentemente, a integrazione delle risorse finalizzate all'osservazione
tout court da parte degli esperti ex articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, è stato disposto un finanziamento di 5.000.000 di euro, che servirà a potenziare i servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all'Amministrazione.
  Da ultimo, sempre in quest'ottica, si è avviata un'interlocuzione con l'ispettore generale dei cappellani penitenziari al fine di rafforzare la collaborazione e l'intervento dei cappellani, dei volontari e delle religiose che quotidianamente svolgono la propria missione a contatto con i detenuti, affinché, accompagnati da quella spiccata sensibilità che connota il loro approccio, sappiano cogliere con il dialogo, l'incontro e la preghiera, i segnali di malessere e disagio dei reclusi, segnalandoli tempestivamente.
  Si sottolinea, dunque, la ferma volontà del Ministero di creare una sinergia tra i soggetti preposti alla cura e custodia delle persone ristrette in carcere, al fine di adottare un'adeguata strategia per intercettare tutti i casi, anche quelli dei soggetti che rischiano di rimanere «invisibili».
  Infine, nella gestione del rischio suicidario, questa Amministrazione si è prefissata, fra gli obiettivi prioritari, la rimozione degli ostacoli di carattere sociale che impediscono o rallentano il pieno sviluppo della giustizia di comunità, adoperandosi in sinergia con l'amministrazione penitenziaria, gli enti territoriali e del privato sociale, per creare opportunità progettuali atte a promuovere la concessione di misure e sanzioni di comunità.
  In tale contesto, rientra il programma del Ministero della giustizia: «Intervento per una Giustizia più inclusiva. Il lavoro come recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale», che si avvarrà dei Fondi Strutturali Europei (FSE e FESR) stanziati dal Programma Nazionale «INCLUSIONE - Lotta alla povertà (2021-2027)», la cui titolarità appartiene al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un finanziamento complessivo di 75.000.000 di euro.
  Il programma intende sviluppare un modello integrato di intervento sul territorio, in seno al quale le persone saranno orientate ed accompagnate in un percorso educativo, ricevendo opportunità lavorative, formative e abitative, e saranno seguite nel loro percorso di reinserimento e di accesso ai servizi di assistenza, attraverso la creazione dei supporti volti a consentire l'accesso alle misure di comunità e l'uscita dal sistema penale, in condizioni di sicurezza. Tra le altre misure, nell'ambito di tale programma, è prevista la creazione di luoghi di residenzialità assistita, di dimensioni contenute, idonei ad ospitare – per periodi di tempo limitati – persone in carico ai servizi, che si trovino ad essere prive di soluzione abitativa, altrimenti impossibilitate a fruire di misure alternative o sanzioni sostitutive. È previsto complessivamente il coinvolgimento di 15.000 destinatari, con particolare attenzione alle quote di genere, nonché alle categorie dei soggetti affetti da disabilità e ai cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi.
  Quanto all'assistenza sanitaria, si ritiene opportuno ribadire che, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, si è determinata la riforma della medicina penitenziaria, con il transito della stessa al Servizio sanitario nazionale, più propriamente al Servizio sanitario regionale. Tale transito, però, non ha privato l'Amministrazione penitenziaria della responsabilità della salute delle persone ristrette negli istituti di pena, come evidenziato con lettera circolare 5 giugno 2015, con la sottoscrizione dell'Accordo «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali», approvato dalla Conferenza unificata il 22 gennaio 2015, diretto a facilitare la costruzione di reti di presìdi sanitari interni ed esterni agli istituti penitenziari adeguati ai bisogni di salute dei detenuti.
  Con riferimento specifico ai due istituti penitenziari sardi, si rappresenta che presso la casa circondariale «E. Scalas» di Cagliari, oltre alle seguenti branche specialistiche (cardiologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, fisiatria, ginecologia, infettivologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria), è presente l'assistenza medica sull'intero arco giornaliero, e lo psichiatra, anche con presenza trisettimanale. Sono, presenti, altresì: l'urologo, il radiologo, l'internista e l'ecografista. Nell'istituto di «G. Bacchiddu» di Sassari, invece, oltre a essere assicurate le branche di dermatologia, ginecologia, infettivologia, neurologia, oculistica e odontoiatria, sono presenti lo psichiatra, anche con presenza trisettimanale, e lo psicologo. Risulta, altresì, la presenza di ecografista ed internista, nonché l'assistenza medica h 24.
  Le priorità politiche del Ministero della giustizia per il prossimo triennio in ambito trattamentale prevedono la realizzazione di un modello di esecuzione penale tra certezza della pena e dignità della detenzione, da attuare valorizzando il lavoro in via principale, insieme allo studio, alla cultura e alle attività trattamentali, per il reinserimento sociale della persona detenuta.
  In funzione di tali linee programmatiche, il Documento di programmazione generale 2022-2024 dell'Amministrazione penitenziaria dà conto delle risorse messe a disposizione delle articolazioni centrali e periferiche di questo Dipartimento per l'attuazione di interventi programmati in modo coordinato, a partire dal livello centrale e sino a quello periferico.
  Il lavoro è considerato ancora il punto di forza del trattamento penitenziario, attraverso il quale la persona detenuta può impegnare il tempo di detenzione in modo costruttivo, aumentare la percezione di auto-realizzazione, ricavare mezzi di sostentamento per sé stesso e per i propri familiari.
  Al fine di prevenire la recidiva specifica, ma anche al fine di sostenere i soggetti potenzialmente esposti al rischio suicidario, è stato istituito il capitolo 1766 p.g. 16, e, contemporaneamente, si è provveduto allo stanziamento del capitolo 1766 p.g. 4 di fondi per il potenziamento del servizio psicologico prestato da professionalità esperte del trattamento cognitivo comportamentale.
  Relativamente agli organici del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti della regione Sardegna, i dati riferiti all'ultimo p.C.D. 23 febbraio 2024 evidenziano una carenza di personale impiegato comune a quella risentita da tutti gli istituti del Paese.
  Parimenti, quanto alle presenze detentive, gli istituti penitenziari di Cagliari e Sassari presentano un tasso percentuale di affollamento pari, rispettivamente, al 116,93 per cento e al 107,76 per cento denotando, dunque, una lieve situazione di sovraffollamento, tuttavia adeguatamente contrastata con le seguenti azioni:

   il 20 marzo 2024 è stato consegnato formalmente alla direzione della Casa circondariale di Cagliari il nuovo padiglione da 92 posti destinato al 41-bis; sono in corso le procedure per dotare il padiglione degli arredi necessari, ad eccezione della cucina detenuti che è stata già allestita;

   presso la Casa di reclusione di Is Arenas è previsto l'intervento di restauro e risanamento conservativo del fabbricato «ex Miniera» (risulta già affidato l'incarico progettazione);

   presso la Casa di reclusione Mamone risulta ultimata la ristrutturazione, con finalità detentive, della diramazione Sant'Alera (è in corso la redazione dello stato finale; su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria è stata effettuata la consegna anticipata delle opere);

   presso la Casa circondariale di Nuoro, a cura dell'Amministrazione penitenziaria, è prevista la ristrutturazione della 1° Sezione detentiva con adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (è stato redatto il progetto esecutivo per un importo di euro 5.000.000; in fase di verifica e aggiornamento prezzi).

  Più genericamente, invece, per quel che attiene agli interventi messi in campo al fine di ridurre il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vivibilità degli istituti di pena del Paese, com'è noto, questa Amministrazione, oltre che avanzare nello sviluppo del piano d'interventi finalizzato all'aumento del numero dei posti detentivi mediante il recupero di quanto già nella relativa disponibilità d'uso e la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi in comprensori già sedi penitenziarie, ha proseguito senza soluzione di continuità anche il processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare a essa affidato in uso governativo, mediante l'avvio di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di sezioni e reparti già attivi, ovvero l'avvio di procedimenti di recupero di strutture inutilizzate e/o sottoutilizzate, soprattutto nelle aree geografiche di maggiore criticità.
  Il finanziamento del Piano di edilizia penitenziaria per euro 84.000.000 è stato inserito negli interventi complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato individuato in qualità di soggetto attuatore.
  Oltre al miglioramento delle condizioni detentive mediante l'aumento del numero dei posti disponibili e conseguente diminuzione dell'indice di sovraffollamento, nel corso degli ultimi anni l'Amministrazione si è posta, altresì, l'obiettivo di dare massimo impulso all'implementazione di spazi per le attività trattamentali, anche mediante l'ottimizzazione degli spazi detentivi già a disposizione, riadattati in ambienti attrezzati per le attività in comune.
  Nel corso dell'anno 2023, risultano avviati/conclusi interventi per oltre 5.000 metri quadri (indice anche sottostimato, dacché di molti interventi eseguiti non è stato possibile avere contezza delle relative superfici).
  
Sempre per quanto concerne l'implementazione degli spazi trattamentali, è prevista, inoltre, la realizzazione di tre immobili destinati ad attività trattamentali, da circa 450 metri quadri cadauno (dalle medesime caratteristiche di massima), a completamento dei nuovi padiglioni degli istituti di Lecce, Taranto e Trani. I lavori di realizzazione del primo di essi, presso la Casa circondariale di Lecce, sono in corso di realizzazione; si prevede di poterne avere la disponibilità materiale entro la fine del 2024.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dal 2021, in seguito all'approvazione di un emendamento del deputato Enrico Costa alla legge di bilancio, è stato creato un fondo assegnato al Ministero della giustizia e destinato al risarcimento parziale delle spese legali per le persone assolte in un processo penale;

   nel novembre del 2021 il Ministro della giustizia Marta Cartabia ha emanato il decreto attuativo con cui si fissano i criteri di priorità, tuttora validi, per stabilire che l'entità del rimborso per gli aventi diritto fosse congrua e non meramente simbolica (il fondo disponibile era di 8 milioni di euro poi aumentato dall'attuale Ministro a 15 milioni);

   secondo il decreto ministeriale Giustizia 20 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2022 possono fare richiesta di rimborso imputati «assolti», con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione contestati, con le formule: «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto» o «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato», escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione per sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 129 del codice penale o dell'articolo 530 del codice penale;

   l'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale stabilisce che: la sentenza di assoluzione deve essere divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza; per nessuna delle imputazioni deve essere stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; l'imputato non deve aver beneficiato del gratuito patrocinio; non deve essere stata pronunciata la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite; l'imputato non deve avere diritto alla restituzione delle spese da parte dell'ente da cui dipende (articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67);

   ciascuna domanda può essere accolta nei limiti dell'importo massimo di 10.500,00 euro, va presentata sull'apposita piattaforma telematica creata dal Ministero della giustizia tramite Spid e corredata da un ingente numero di documenti tra i quali oltre ai dati anagrafici relativi al processo e alle spese sostenute, documenti che vanno ricercati e richiesti e che spesso per lungaggini burocratiche tardano ad essere rilasciati (esempio bonifici effettuati con relativa quietanza del pagamento ricevuto, parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, documentazione sul reddito dichiarato e altro ancora);

   in un articolo del quotidiano Il Dubbio a firma di Errico Novi del 30 marzo 2024 si riporta che per l'anno 2022 sono state presentate solo 362 domande e accolte solo la metà, nel 2023 presentate 703 domande e accolte 505, e che si rischia che il fondo venga ridotto o estinto se non utilizzato;

   in una lettera pubblicata dallo stesso quotidiano il 26 agosto 2023, L.M., ventisettenne di Latina, spiegava che la sua domanda era stata rifiutata perché alcuni bonifici per il difensore erano stati effettuati da un suo genitore che lo aveva aiutato a sostenere le spese pertanto non risultava avente diritto al risarcimento;

   nell'anno 2024 i termini di presentazione delle domande sono stati riaperti «a sorpresa» dal 22 al 30 aprile, per soli otto giorni –:

   quante domande siano state presentate fino al 30 marzo del 2024 e quante negli otto giorni di riapertura di termini compresi tra il 22 e 30 aprile;

   in base a quali elementi sia stato scelto proprio quello specifico periodo di otto giorni ad aprile;

   se e quali iniziative intenda adottare per rendere più accessibile e fruibile l'accesso al ristoro previsto dal Ministero e se, viste le difficoltà nel reperimento della documentazione, non si possa prevedere un periodo più lungo per la presentazione delle domande.
(4-02814)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con cui l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'accessibilità e fruibilità della procedura di rimborso delle spese legali sostenuti dagli imputati assolti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il fondo per il rimborso delle spese legali sostenuti dagli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
  In particolare, i commi 1015-1022 del citato articolo 1 prevedono, quali presupposti per ottenere il rimborso, una serie di adempimenti, specificati nel dettaglio col decreto interministeriale 20 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022, n. 15, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dei suddetti rimborsi, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio stesso.
  La normativa in materia di rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti, pertanto, risulta particolarmente dettagliata, sia in relazione ai presupposti richiesti sia per quanto concerne le modalità per formalizzare la domanda e la documentazione da produrre, al fine di rendere chiare condizioni e presupposti per usufruire del rimborso delle spese legali.
  In tale prospettiva e al fine di chiarire eventuali dubbi o perplessità in merito alla procedura da seguire per accedere al fondo, sul sito del Ministero si è provveduto a pubblicare alcune Faq e relative risposte, nonché una scheda informativa relativa ai contenuti del decreto interministeriale ed al funzionamento dell'applicativo, raggiungibili ad appositi indirizzi telematici.
  Il tutto per garantire la massima funzionalità e trasparenza nell'accesso al fondo.
  Tali contenuti sono agevolmente comprensibili dagli interessati e consentono la presentazione in tempi celeri delle domande di rimborso, corredate dalla documentazione ivi indicata.
  Nel tempo il dicastero ha anche risposto prontamente alle incertezze avanzate dagli utenti, sia aggiornando le Faq, sia fornendo tempestivamente riscontro alle numerose richieste di chiarimenti avanzate dagli interessati. Ciò al fine di consentire agli stessi di presentare la domanda nel termine prescritto dalla legge o di integrare la documentazione mancante.
  Per rispondere al quesito posto dall'interrogante, sulla riapertura, nell'anno 2024, del termine per la presentazione delle domande, occorre anzitutto evidenziare come l'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto interministeriale disponga che l'istanza per il rimborso sia «presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione».
  Dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno corrente, pertanto, era possibile avanzare domanda di rimborso per le sentenze divenute irrevocabili nel 2023. Tuttavia, poiché nell'anno in corso il termine ultimo per il deposito delle istanze di rimborso sull'apposita piattaforma è coinciso con un giorno festivo, segnatamente con la domenica di Pasqua 2024, si è deciso di fissare il nuovo termine di presentazione delle domande per le sentenze divenute irrevocabili nel 2023 al giorno 30 aprile 2024.
  Contestualmente, si è proceduto alla pubblicazione, al fine di garantire la massima conoscibilità, di un avviso sulla pagina web del sito istituzionale, con il quale si comunicava agli utenti interessati che il dipartimento per gli affari di giustizia aveva disposto la riapertura eccezionale dei termini per la presentazione e/o finalizzazione delle istanze sulla Piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande di accesso al fondo assolti per l'anno 2024.
  Tutti gli utenti, pertanto, sono stati tempestivamente informati che il termine di presentazione della domanda per le sentenze divenute irrevocabili nel 2023 risultava prorogato al 30 aprile 2024. Era sufficiente accedere al sito istituzionale del Ministero per venire a conoscenza della disposta proroga.
  Inoltre, sempre nell'ottica della massima collaborazione con gli utenti sono stati rimessi in termini coloro che hanno presentato l'istanza il giorno successivo a quello festivo, indicato quale termine ultimo, atteso che la proroga opera non solo per i termini processuali ma anche per quelli amministrativi, tra cui – per l'appunto – quello riferito al deposito dell'istanza di accesso al fondo imputati assolti.
  In particolare, si è ritenuto di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che richiama l'articolo 155, comma 4 del codice di procedura civile, laddove proroga la scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo (
ex multis, Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 24375 del 1° dicembre 2010; Consiglio di Stato, sezione V, n. 1257 del 13 marzo 2014).
  Conseguentemente questa amministrazione ha ritenuto opportuno concedere un nuovo termine per garantire questa possibilità a tutti gli utenti e non solo a coloro che hanno presentato istanza specifica.
  La scelta di prorogare al 30 aprile 2024 è apparsa congrua in considerazione anche della peculiarità della situazione creatasi per la coincidenza della scadenza del termine originario con un giorno festivo e in relazione alle conseguenti difficoltà rilevate dagli utenti nella presentazione delle domande.
  L'estensione del termine di presentazione delle domande, pertanto, lungi dall'essere stato disposto «a sorpresa» – come sostenuto dall'interrogante – è derivata da una valutazione trasparente e confortata da consolidati orientamenti giurisprudenziali, volta a garantire la massima collaborazione con gli utenti e a rendere più accessibile e fruibile l'accesso al ristoro nel rispetto della normativa.
  Si deve infatti evidenziare come, a fronte della novità dell'istituto, già numerosi imputati assolti abbiano potuto usufruire di tale diritto presentando la domanda nei tempi e modi prescritti dalla disciplina vigente.
  Nel dettaglio, nell'anno 2024 sono state presentate n. 783 istanze, di cui 770 sono risultate formulate nei termini ordinari fissati per l'apertura della piattaforma e 13 presentate nella finestra temporale aggiuntiva, che è stata aperta a seguito di intervento normativo.
  Tale elemento conferma la funzionalità della procedura e la congruità del termine di tre mesi attualmente previsto per la presentazione delle domande, consentendo all'utente tutto il tempo per reperire la documentazione necessaria.
  Del resto, poiché lo stesso citato decreto interministeriale prevede che l'istanza debba essere presentata «entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione», l'interessato, una volta assolto, è messo in condizione di attivarsi anche con largo anticipo al fine di reperire la documentazione necessaria, in vista della presentazione dell'istanza per l'anno successivo.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, lettera
g), del decreto interministeriale del 20 dicembre 2021, il sostenitore della spesa deve coincidere con l'imputato assolto. Di conseguenza, salvo i casi previsti dal citato decreto all'articolo 3, comma 2, il bonifico deve essere ordinato dal conto corrente dell'imputato assolto. I bonifici ordinati da conto corrente cointestato tra imputato assolto e terzi sono ammessi al rimborso, mentre quelli disposti da conti correnti intestati a terzi, come nel caso menzionato dall'interrogante, non sono validi ai fini dell'accesso al fondo.
  In conformità al dettato normativo, le linee guida ministeriali relative alle istanze di accesso al fondo per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti prevedono che, a fronte di un bonifico eseguito da un terzo, l'istanza deve essere rigettata, fatta eccezione per i casi, previsti dal decreto all'articolo 3, comma 2, di imputati minorenni o incapaci, per i quali la domanda sia stata presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale.
  Questa regola generale non ha però limitato l'accesso al fondo grazie ad un'interpretazione corretta e di buon senso di questo Ministero che ha portato a verificare in concreto il rapporto di parentela tra il terzo che ha effettuato il bonifico ed un terzo incapace effettivamente di sostenere le spese legali.
  Con riferimento alla documentazione comprovante il pagamento delle spese legali, infatti, giova precisare che, laddove l'imputato risulti ancora minorenne al momento della presentazione della domanda di rimborso, la coincidenza tra il sostenitore della spesa, titolare della responsabilità genitoriale, e il soggetto che ha presentato l'istanza a norma dell'articolo 3, comma 2 del decreto comporta senza dubbio l'accoglimento dell'istanza di accesso al fondo.
  Analogamente, le domande di rimborso presentate personalmente dall'imputato assolto minorenne divenuto maggiorenne al momento della presentazione dell'istanza contenenti un bonifico eseguito da un soggetto terzo, sono ugualmente valutate alla stregua di quanto disposto dell'articolo 3, comma 2 del decreto.
  Le verifiche puntuali, in simili ipotesi, sono volte ad accertare che il pagamento sia stato sostenuto dal titolare della responsabilità genitoriale e, nel corso dell'attività istruttoria delle istanze di accesso al fondo condotta nell'anno 2023 (nel caso prospettato nell'interrogazione), hanno condotto all'ammissione, seppure postuma, al rimborso erogato dal fondo.
  Da ultimo, come relazionato dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, la piattaforma informatica messa a disposizione dell'utente non è stata oggetto di disservizi.
  Le richieste di assistenza, tutte definite in tempi brevi, sono state pari a n. 105. Di queste solo una, inerente difficoltà di caricamento degli allegati perché di eccessive dimensioni, è stata risolta mediante intervento dell'assistenza con un caricamento offline.
  

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   GRAZIANO e LACARRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 prevede fondamentalmente tre tipi di sospensione, una obbligatoria e una facoltativa, nelle more di un procedimento penale per gravi reati, ex articolo 91, e una di natura disciplinare, ex articolo 92 del suddetto testo unico;

   con l'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vengono affrontate le questioni relative ai rapporti fra procedimento disciplinare che prosegue – salvo diversa determinazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari – anche in pendenza di procedimento penale; la norma reca infatti una esposizione minuziosa di come si deve comportare l'amministrazione di fronte alle diverse ipotesi;

   per quanto concerne in particolare la Polizia penitenziaria il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 «Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti», a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, prevede due ipotesi di sospensione dal servizio, una obbligatoria prevista a seguito dell'adozione di misure cautelari e una facoltativa laddove si sia in presenza di un procedimento penale per gravi reati;

   nella seconda ipotesi, laddove è evidente la maggior discrezionalità da parte dell'Amministrazione, poiché le decisioni della medesima afferiscono a fatti in fase di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria, in mancanza di requisiti stringenti e oggettivi, e di specifiche regole interne, si rischia di assistere a disparità di trattamento;

   pare che addirittura vi siano casi che vedono coinvolti poliziotti penitenziari i quali, a fronte del coinvolgimento nei medesimi fatti, risultino sospesi dal servizio, mentre altri vengano addirittura lasciati in servizio nei comandi di appartenenza, anche laddove siano stati teatro dei fatti contestati;

   allo stato dunque a quanto consta agli interroganti risulterebbero sospesi dal servizio funzionari, dirigenti e subalterni del Corpo di polizia penitenziaria ancora in attesa del decreto che dispone il giudizio o anche dell'avviso di conclusione indagini anche se mai raggiunti da misure cautelari, mentre sarebbero presenti regolarmente in servizio soggetti imputati, anche in pieno dibattimento e per reati gravi;

   a fronte di una normativa risalente, la materia non è stata in seguito oggetto di maggiore attenzione e dettaglio, neanche con fonte secondaria da parte del Ministero della giustizia, DAP – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, laddove risulta agli interroganti che, invece, per le altre forze di polizia ciò sia avvenuto –:

   se al Ministro interrogato risulti effettivamente una situazione di disomogeneità nella gestione delle sanzioni disciplinari che rientrino nella sua competenza, al netto ovviamente del rispetto dei tempi e delle decisioni della magistratura, e se non ritenga opportuno predisporre ed emanare in tempi congrui una circolare che permetta alla amministrazione penitenziaria di agire nella materia suddetta nel modo più efficiente e rispettoso degli interessi in campo.
(4-02813)

  Risposta. — Nell'atto di sindacato ispettivo in esame, vengono sollevati specifici quesiti in ordine a una presunta situazione di disomogeneità nella gestione delle sanzioni disciplinari ed in particolare della sospensione dal servizio, allorquando ci si trovi dinanzi al contestuale avvio di un procedimento penale a carico di un dipendente dell'amministrazione penitenziaria. A tal riguardo, considerando anche il contributo fornito dalla competente direzione generale del personale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si evidenzia che il decreto legislativo n. 449 del 1992 recante «Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede due tipologie di sospensione dal servizio nei confronti dei dipendenti sottoposti a procedimento penale.
  Di queste, la prima è obbligatoria, in quanto connessa all'emissione di un provvedimento di arresto o fermo o di applicazione di misura cautelare, la seconda, invece, è discrezionale, poiché correlata alla sola sottoposizione a procedimento penale per reati di natura particolarmente grave.
  Il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa è, dunque, un atto non vincolato, poiché, sussistendo i presupposti stabiliti dalla legge, l'amministrazione è titolare di un potere discrezionale finalizzato a valutare l'opportunità di adottare la misura in questione, in relazione al pregiudizio incombente sugli interessi dell'ente.
  Tale valutazione dev'essere effettuata tenendo, altresì, in considerazione la gravità del fatto ascritto all'interessato, la personalità del soggetto e l'eventuale risonanza della condotta nell'opinione pubblica, oltre che la consistenza degli elementi a suo carico.
  Al verificarsi di tali presupposti normativi, l'amministrazione deve avviare un processo valutativo teso a porre in relazione la necessità di adottare la sospensione precauzionale facoltativa dal servizio con le effettive esigenze cautelari da soddisfare nel caso specifico.
  In concreto, per poter disporre la sospensione cautelare facoltativa prevista dall'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 449 del 1992, è necessario valutare la gravità dei fatti prospettati in sede penale, al fine di verificare il pregiudizio derivante da un'ulteriore permanenza in servizio del dipendente.
  Il legislatore riconosce all'amministrazione ampio potere valutativo, tant'è vero che, a fronte di numerosi ricorsi presentati avverso i predetti provvedimenti, il giudice amministrativo ha confermato il potere discrezionale riconosciuto all'ente pubblico.
  Al riguardo, è utile osservare che, nel più recente passato, il citato articolo, laddove si fa riferimento al «procedimento penale», sembrava collegare l'adozione della sospensione cautelare facoltativa alla sussistenza di un procedimento penale inteso quale esercizio dell'azione penale; tuttavia, è ormai pacifico per la giurisprudenza che l'adozione del citato provvedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è da intendersi ancorata soltanto alla «natura particolarmente grave del reato» e, cioè, a un presupposto «generico», senza che siano predefinite le fattispecie di reato in presenza delle quali applicare eventualmente la cautela.
  Infine, è bene accennare alla terza tipologia di provvedimento di sospensione, che risulta residuale in termini di frequenza di adozione e che nasce dal combinato disposto degli articoli 8 del decreto legislativo n. 449 del 1992 e 92 del Testo unico n. 3/57.
  Si tratta dell'ipotesi di sospensione dal servizio che può essere adottata, in via del tutto precauzionale, per gravi motivi, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Trattasi di sospensione di natura disciplinare che, a differenza delle precedenti – aventi natura cautelare – prevede che la contestazione degli addebiti debba aver luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di sospensione al dipendente.
  L'amministrazione penitenziaria, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, si è attenuta strettamente ai suddetti criteri, valutandone la sussistenza in relazione ai singoli casi di specie.
  Proprio in relazione alla valutazione completa delle singole situazioni, ognuna delle quali riveste, inevitabilmente, una propria specificità, non si ritiene sussistano situazioni di disomogeneità nella gestione delle sanzioni disciplinari, per comminare le quali, come precisato, vanno vagliati diversi e specifici profili.
  A conferma di quanto detto, si rappresenta che, quasi nella totalità dei casi, i provvedimenti adottati, a fronte dei ricorsi proposti dagli interessati, hanno superato positivamente il vaglio dell'autorità giudiziaria; sintomo quest'ultimo dell'attenta istruttoria che, caso per caso, viene effettuata in relazione alle ipotesi di sospensione facoltativa.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   GRAZIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la Manifatture del Matese s.p.a. è stata una importante realtà produttiva manifatturiera nel settore tessile con sede a Piedimonte Matese (Caserta);

   in data 23 febbraio 1999, il Tribunale di Avellino dichiarava il fallimento della Manifattura del Matese s.p.a.;

   in data 9 maggio 2019 veniva dichiarata chiusa la procedura di fallimento;

   i dipendenti dell'ex cotonificio Manifatture del Matese s.p.a. hanno promosso ricorso per l'equa riparazione dei danni da violazione del termine ragionevole del processo come disposto dall'articolo 2 legge del 24 marzo 2001 n. 89;

   la Corte di appello di Napoli ha emesso tre decreti di accoglimento nelle seguenti date: 17 ottobre 2019, 16 dicembre 2019 e 21 aprile 2020, ma ad oggi le somme dovute non sono state ancora corrisposte;

   secondo quanto stabilito dal Piano straordinario di rientro dal debito ex legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) aggiornato al 2023, i risultati raggiunti dalle Corti di appello per le sole Corti di appello di Napoli, Perugia e Roma nell'abbattimento del debito hanno determinato il Dipartimento per gli affari di giustizia a mantenere il Piano straordinario, a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022;

   i suddetti decreti di accoglimento risultano in date antecedenti alla scadenza ultima del 31 dicembre 2022, prevista dal piano di rientro dal debito – legge Pinto – aggiornata il 28 novembre 2023, e i decreti per la liquidazione che rientrano nel piano straordinario saranno, quindi, posti in pagamento purché siano stati ritualmente notificati presso l'Avvocatura dello Stato, e tali procedure di notifica risulterebbero avvenute correttamente –:

   se e quali siano i tempi previsti per la liquidazione, e quali misure siano state o saranno adottate per accelerare il processo da parte del Ministero della giustizia delle somme dovute agli ex dipendenti del cotonificio Manifatture del Matese s.p.a. in seguito ai decreti di accoglimento emessi dalla Corte di Appello di Napoli.
(4-02924)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiede di sapere quando verranno liquidati gli indennizzi ottenuti, negli anni 2019 e 2020, da ex dipendenti della società Manifatture del Matese S.p.a., in seguito all'accoglimento dei ricorsi presentati alla Corte d'appello di Napoli per violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001.
  In merito al contenuto dell'interrogazione parlamentare il Ministero della giustizia ha subito attivato le ricerche per acquisire le informazioni necessarie presso l'ufficio giudiziario interessato.
  Dalle indagini svolte è emerso che la Corte di appello di Napoli, negli anni 2019 e 2020, ha avuto in carico ben 4.275 decreti di liquidazione che, in alcuni casi, sono stati emessi anche nei confronti di una pluralità di beneficiari.
  In ragione dell'elevatissimo numero di decreti di liquidazione che risultano in carico alla Corte d'appello di Napoli nel biennio indicato, l'individuazione e la ricerca delle singole procedure di indennizzo presuppone la conoscenza di specifici dati di riferimento quali, le generalità dei ricorrenti o il numero e l'anno d'iscrizione della procedura, nonché il numero e l'anno del decreto della Corte d'appello.
  Naturalmente, una volta acquisite tali informazioni, come detto indispensabili all'identificazione delle procedure, il Ministero certamente provvederà ad assumere le necessarie iniziative di sua competenza in merito alle posizioni dei beneficiari dell'indennizzo.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   GRIBAUDO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il fenomeno del persistente sovraffollamento carcerario affligge le istituzioni penitenziarie italiane, causando un insostenibile deterioramento delle condizioni di detenzione e minando la dignità e diritti fondamentali dei detenuti;

   nell'ultimo periodo sono numerose le segnalazioni e le relazioni ufficiali che documentano casi di violenza, abusi e trattamenti inumani o degradanti perpetrati all'interno delle carceri italiane, sia da parte di detenuti che da parte del personale addetto alla sorveglianza;

   è urgente aumentare il numero di personale penitenziario, al fine di garantire un controllo efficace delle strutture carcerarie e prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza di detenuti e operatori;

   il carcere di Cuneo risulta affrontare quotidianamente importanti difficoltà legate alla gestione del personale per mancanza di un quadro intermedio, che risulta oggi essere composto da 9 tra ispettori e sovrintendenti a fronte dei 46 previsti;

   nel carcere di Torino il fenomeno del sovraffollamento ha raggiunto dimensioni al limite della gestibilità (circa 1.500 detenuti a fronte di una capienza tollerata di 1.091 detenuti);

   secondo l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp) il carcere di Biella invece sarebbe addirittura al di sotto della normale capienza: 322 detenuti a fronte di una capienza ordinaria di 370 e una tollerabile di 570; in questo contesto, peraltro il carcere di Biella si distinguerebbe per il frequente invio da parte del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria di personale di polizia penitenziaria in missione per 110 euro di compenso giornaliero forfettari (ancora oggi, dopo svariati mesi, a Biella vi sono 5 ispettori e un comandante in missione forfettaria): tema questo su cui l'Osapp ha già chiamato in causa la Corte dei conti; il fatto che il carcere di Biella sia sottoutilizzato fa sì che il tasso di sovraffollamento del distretto sia meno allarmante, motivo per cui arrivano detenuti anche da altri distretti in caso di sfollamenti da altri istituti, come dalla Lombardia, che vengono indirizzati su strutture già al limite e non su quelle che potrebbero realmente accoglierli –:

   se allo stato attuale il Ministro interrogato abbia provveduto a definire una precisa strategia finalizzata a intervenire in maniera prima urgente e poi strutturale per contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario negli istituti del territorio nazionale e piemontese e garantire condizioni di lavoro dignitose e appropriate alla polizia penitenziaria;

   per quali ragioni in un contesto nazionale così drammatico per le carceri quello di Biella non venga sfruttato nella sua totale potenzialità e vi sia un ricorso così frequente e spropositato alle missioni.
(4-02742)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine ad asseriti aspetti di criticità della casa circondariale di Biella, con riguardo particolare al massiccio ricorso dell'invio in missione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e alla mancata assegnazione di detenuti presso l'istituto, si rappresenta quanto segue.
  Dalle notizie rese dalle articolazioni centrali, opportunamente interessate dal Dipartimento amministrazione penitenziaria in relazione alla segnalata presenza di n. 6 unità del Corpo di polizia penitenziaria (n. 1 dirigente e n. 5 unità del ruolo ispettori), tutt'ora in servizio di missione presso la Casa circondariale di Biella con regime di forfettaria, occorre premettere che, nel mese di marzo 2023, a seguito di due vicende giudiziarie, n. 23 unità di polizia penitenziaria ivi in servizio sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione.
  Pertanto, al fine di risolvere le criticità operative venutesi a creare in conseguenza dei suddetti provvedimenti e tenuto conto della persistente carenza di unità del ruolo degli ispettori, con provvedimento 23 marzo 2023, è stata diramata una ricognizione di disponibilità su tutto il territorio nazionale, finalizzata all'individuazione di n. 3 unità, in seguito divenute 5, appartenenti al ruolo ispettori, sia maschile che femminile, disposte a essere impiegate presso il citato istituto penitenziario.
  Sempre per far fronte alle carenze di personale presso la sede in esame, già con provvedimento 15 aprile 2023, sono state inviate in missione, con trattamento forfettario, n. 15 unità del ruolo agenti/assistenti, rimaste ivi in servizio sino al 31 luglio 2023, allorquando, in concomitanza con l'assegnazione di n. 10 unità maschili e n. 1 unità femminile del ruolo agenti/assistenti provenienti dal 181° corso, è stato possibile restituirle alle sedi di provenienza, senza necessità di prorogare la missione.
  Quanto alla carenza nel ruolo ispettori, la stessa non ha ancora trovato soluzione, poiché, nonostante agli allievi vice ispettori maschili del corso VII e VII-
bis siano stati messi a disposizione n. 12 posti, nessuno di questi, all'esito del predetto corso, ha scelto come sede di assegnazione la casa circondariale di Biella.
  Le criticità derivanti dalla simultanea sospensione di un elevato numero di personale, dunque, hanno reso necessario l'invio in servizio di missione di un funzionario di comprovata esperienza il quale, in qualità di comandante di reparto, ha contribuito a riorganizzare in maniera efficiente l'area sicurezza dell'istituto.
  Invero, si rappresenta che rispetto all'organico attualmente previsto dall'ultimo provvedimento del Capo del dipartimento del 23 febbraio 2024 per la casa circondariale di Biella, che è pari a 229 unità, la forza presente è pari, allo stato, a n. 168 unità, inferiore, dunque, rispetto a quella prevista, di complessive n. 61 unità. Le carenze maggiori si rilevano nei seguenti ruoli: ruolo dei funzionari (-2 unità); ruolo degli ispettori (-21 unità); ruolo dei sovrintendenti (-20 unità) e ruolo agenti/assistenti (-7 unità).
  Questi dati evidenziano una carenza di personale impiegato comune a quella risentita da tutti gli istituti del Paese.
  Orbene, come ribadito in altre occasioni, in tema di organici, va evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto Dipartimento amministrazione penitenziaria, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace
turn over del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.
  Come è noto, la riduzione complessiva degli organici operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista altresì da successivi interventi normativi ha rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del Corpo della polizia penitenziaria, e su cui andrà, evidentemente, reimpostata una politica di implementazione.
  Che l'impegno di questa amministrazione sia per un'inversione di tendenza, lo dimostrano le seguenti procedure attivate:

   quanto al ruolo dei funzionari, il 18 dicembre 2023, è stato avviato il VII corso di formazione per il conseguimento della qualifica di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo, relativo al concorso pubblico per 120 posti, elevato a 132, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste. Inoltre, con il Provvedimento del direttore generale 6 settembre 2023, è stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina di 60 vice commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;

   per quanto riguarda il ruolo degli ispettori, il 6 maggio 2024 è stato avviato il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice ispettore per n. 411 posti (378 uomini e 33 donne), all'esito del quale l'amministrazione terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di cui trattasi, attraverso l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo;

   
   quanto al ruolo agenti/assistenti, si evidenzia che l'organico dell'istituto in esame, nel mese di luglio 2023, è stato incrementato di n. 10 unità maschili e n. 1 unità femminile e, nel mese di giugno 2024, al termine del 183° corso di formazione allievi agenti, questa amministrazione, sulla base del piano di mobilità elaborato dal competente ufficio della direzione generale del personale, ha previsto di assegnare all'istituto in esame n. 15 unità maschili e n. 3 unità femminili. Inoltre, entro la fine del mese di giugno si concluderà anche il concorso per 1.713 allievi agenti di polizia penitenziaria, i cui vincitori saranno avviati al 184° corso di formazione, nei tempi e con le modalità che saranno definiti dalla competente direzione generale della formazione. Da ultimo, con Provvedimento del direttore generale 6 marzo 2024, pubblicato sul portale unico del reclutamento inpa.gov.it l'11 marzo 2024, è stato indetto il concorso agenti per complessivi ulteriori 2.568 posti.

  Con riferimento poi alle presenze detentive e all'asserito blocco delle assegnazioni, è doveroso premettere che, con circolare del 18 luglio 2022, recante «Circuito media sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario» – finalizzata a riorganizzare il circuito della media sicurezza, per garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri omogenei in tutto il territorio nazionale – è stata disposta la definizione, presso ogni istituto, di un'articolazione strutturata in sezioni/reparti diversamente organizzati, tale da garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento, così da sostenere atteggiamenti partecipativi e proattivi delle persone detenute.
  Per l'effetto, a seguito della rivisitazione del circuito della media sicurezza disposta dalla succitata circolare, l'istituto di Biella risulta articolato come di seguito:

   il primo piano del nuovo padiglione, denominato «Oropa», è destinato a sezione circondariale a trattamento intensificato, per un totale di 48 posti regolamentari disponibili, mentre il secondo, terzo e quarto piano sono destinati a sezione reclusione a trattamento intensificato, per un totale di 144 posti. Tali sezioni sono organizzate, allo stato, con il sistema di vigilanza dinamica e delle ronde itineranti, nella prospettiva di una modifica dell'attuale organizzazione del lavoro;

   presso il padiglione isolamento, invece, vi sono due sezioni, di cui una destinata a sezione circondariale ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000, che consta di 9 posti regolamentari, e l'altra destinata a sezione isolamento ex articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000, che consta di 8 posti;

   presso il padiglione denominato «Mucrone», le sezioni 1ª A e 3ª A sono sezioni circondariali ordinarie, per un totale di 46 posti; la sezione 3ª B è sezione reclusione, per un totale di 25 posti regolamentari, ove è prevista un'apertura delle camere di pernottamento per almeno otto ore al giorno; le sezioni 2ª A e 2ª B sono destinate ai detenuti protetti ristretti per reati a cosiddetta riprovazione sociale, mentre la sezione 1ª B è destinata ai detenuti protetti promiscui. In queste sezioni il servizio di vigilanza e osservazione è articolato secondo il modello della vigilanza dinamica, con un'apertura delle camere per almeno dieci ore al giorno.

  Vi è poi una sezione a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti inseriti nel progetto «Ricominciare», dove, alla data del 30 aprile 2024 (data dell'ultima rilevazione comunicata), sono allocati 9 detenuti, nonché una sezione semiliberi (articolo 21 dell'ordinamento penitenziario).
  Orbene, l'illustrazione dettagliata di questi dati si è resa necessaria per documentare come la criticità evidenziata dall'onorevole interrogante sia in realtà inesistente.
  Invero, alla data del 23 maggio 2024, presso la casa circondariale di Biella sono presenti 326 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 394 posti (di cui 3, allo stato, non disponibili a vario titolo), rilevandosi un indice percentuale di affollamento, pari all'83,38 per cento, per lo più in linea con altri istituti piemontesi, contrariamente a quanto prospettato dall'onorevole interrogante.
  A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla stessa data, non presentano una situazione di affollamento la casa circondariale di Aosta (con indice pari all'86,71 per cento), la casa di reclusione di Alba (con indice pari all'87,76 per cento), la casa di reclusione di Saluzzo (con indice pari al 79,48 per cento), la casa di reclusione di Fossano (con indice pari al 69,8 per cento, la casa di reclusione di Alessandria (con indice pari al 93,36 per cento).
  In realtà, dall'esame della documentazione in possesso della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, emerge che la sospensione delle assegnazioni di detenuti verso la casa circondariale di Biella era stata disposta dal provveditorato regionale di Torino, in data 23 novembre 2023, per far fronte alle criticità operative venutesi a creare in conseguenza dei provvedimenti emessi per le due vicende giudiziarie richiamate; peraltro, la sospensione delle assegnazioni di detenuti verso l'istituto era stata disposta in via temporanea.
  Successivamente, l'11 gennaio 2024, il provveditorato regionale di Torino aveva comunicato alla direzione di Biella che, in assenza di motivi ostativi, sarebbero riprese le assegnazioni di detenuti, a qualsiasi titolo, presso l'istituto; la direzione biellese, tuttavia, con note del 9 e 24 gennaio 2024, aveva rappresentato la perdurante necessità di soprassedere rispetto alla ripresa delle assegnazioni, evidenziando una serie di criticità a sostegno della richiesta, tra cui le gravi carenze di personale sia del comparto sicurezza che del comparto funzioni centrali, il sistematico ricorso al prolungamento dei turni di servizio, le carenze di personale del nucleo locale traduzioni e piantonamenti, con frequente ricorso all'impiego di personale del reparto e conseguente scopertura dei posti di servizio essenziali per la sicurezza.
  Allo stato, come comunicato con provveditoriale del 23 aprile 2024, perdura il blocco delle assegnazioni presso la casa circondariale di Biella, alla quale, in ogni caso, proprio di recente, sono stati trasferiti tre detenuti di media sicurezza da altri istituti lombardi, per effetto del provvedimento adottato in data 24 aprile 2024 dal provveditorato regionale che, alla luce del rilevato stato di saturazione di posti presso altre sedi del distretto (fra cui,
in primis, la casa circondariale di Torino e la casa circondariale di Genova «Marassi»), ha disposto lo sfollamento di 35 detenuti di media sicurezza da istituti lombardi verso altre sedi extra distretto anche del Piemonte.
  In conclusione, dall'analisi dei dati appena illustrati, la situazione della casa circondariale di Biella, quanto alla carenza di personale impiegato del Corpo di polizia penitenziaria e alla presenza della popolazione detenuta, è evidentemente comune a quella risentita dagli altri istituti piemontesi e, in generale, del Paese, fatte salve le contingenti criticità che si sono venute a determinare in conseguenza dei provvedimenti emessi per le due vicende giudiziarie richiamate che hanno necessitato, per farvi fronte, l'emissione di provvedimenti urgenti e improcrastinabili, di carattere comunque temporaneo.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   MALAVASI, SIMIANI e GIRELLI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   i contratti collettivi del comparto e dell'Area della dirigenza sanitaria sono stati – faticosamente e con molte criticità – rinnovati rispettivamente il 2 novembre 2022 e il 23 gennaio 2024, mentre è ancora fermo alla pre-intesa il Ccnl della dirigenza dell'Area funzioni locali, sottoscritto dalle parti già in data 11 dicembre 2023, che per la specifica sezione dedicata ai dirigenti professionali tecnici-amministrativi interessa circa 13.640 dirigenti, dirigenti amministrativi tecnici e professionali e segretari comunali e provinciali dell'Area dirigenziale delle Funzioni locali;

   la firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un prolungato arco temporale: il nuovo testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente Ccnl, tra cui la nuova disciplina prevista in materia di lavoro agile e di mentoring e prevede una serie di interventi per adeguare le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni;

   in particolare, è stata riformulata, in modo completo e organico, la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione alla tematica dell'informazione, sia preventiva sia consuntiva, nonché sulle materie di confronto;

   miglioramenti significativi sono contenuti nella riscrittura del periodo di prova e nell'ampliamento di alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze;

   tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell'area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo;

   sono stati, inoltre, riscritti i princìpi generali nonché la pianificazione strategica degli interventi della formazione;

   nelle specifiche sezioni dedicate, rispettivamente alla dirigenza degli enti locali, ai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e ai segretari comunali e provinciali, sono stati inseriti puntuali interventi sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico;

   per i dirigenti degli Enti locali è stato previsto un nuovo istituto che regola il trattamento economico riconoscibile al personale utilizzato in convenzione tra più enti, mentre per i dirigenti amministrativi tecnici e professionali, oltre ai previsti incrementi delle diverse voci del trattamento economico, è stata attualizzata la disciplina della pronta disponibilità;

   gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai segretari comunali e provinciali;

   ad oggi nessuno è in grado di conoscere, anche ufficiosamente, i tempi dell'iter per la sua sottoscrizione definitiva. Risulta, infatti, che la pre-intesa sia stata già da tempo trasmessa per gli adempimenti di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma, a oggi, non risulta neanche calendarizzata la discussione e dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, per arrivare alla sottoscrizione definitiva del testo si dovrà attendere in ogni caso il passaggio alle sezioni unite della Corte del conti per la compatibilità dei costi contrattuali;

   stiamo parlando di un Ccnl che riguarda il triennio contrattuale 2019/2021 già scaduto da 30 mesi, tornata contrattuale peraltro conclusa e monetizzata per la quasi totalità dei dipendenti e dirigenti del pubblico impiego e che riguarda anni di forte perdita salariale a causa degli elevati tassi di inflazione –:

   quali siano le ragioni di questo ritardo che ha ormai raggiunto i sei mesi e quando entrerà in vigore il Ccnl della dirigenza dell'Area funzioni locali.
(4-03004)

  Risposta. — L'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo in esame chiede chiarimenti in merito alla pre-intesa del Ccnl della dirigenza dell'area funzioni locali, sottoscritto dalle parti già in data 11 dicembre 2023, con particolare riguardo alla specifica sezione dedicata ai dirigenti professionali tecnici-amministrativi che includono circa 13.640 dirigenti, dirigenti amministrativi tecnici e professionali e segretari comunali e provinciali dell'area dirigenziale delle funzioni locali.
  L'interrogante evidenzia, inoltre, come ad oggi non si conoscano ancora, anche ufficiosamente, i tempi dell'
iter per la sua sottoscrizione definitiva nonostante la pre-intesa fosse stata già da tempo trasmessa per gli adempimenti di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che, non risultava neanche calendarizzata la discussione.
  Nell'interrogazione si rappresenta che dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, per arrivare alla sottoscrizione definitiva del testo si dovrà attendere in ogni caso il passaggio alle sezioni unite della Corte dei conti per la compatibilità dei costi contrattuali e che il Ccnl per triennio 2019/2021 è già scaduto da 30 mesi.
  L'interrogante, infine, domanda quali siano le ragioni di questo ritardo che ha ormai raggiunto i sei mesi e quando entrerà in vigore il Ccnl della dirigenza dell'area funzioni locali.
  Al riguardo, si comunica che il Consiglio dei ministri n. 86 del 20 giugno 2024 ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, all'espressione del parere favorevole del Governo in merito all'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area funzioni locali, triennio 2019/2021, sottoscritta in data 11 dicembre 2023 dall'ARAN e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria.
  Si resta a disposizione, in ogni caso, per qualsiasi ulteriore chiarimento si renda necessario.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Paolo Zangrillo.


   MARINO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   Maurizio Croce resta in consiglio comunale, questo si apprende a mezzo stampa, dopo l'avvio dell'iter di decadenza per causa di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenuta per il doppio incarico di consigliere comunale e soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico;

   in particolare, è stata respinta da una maggioranza, di centrodestra, nel consiglio comunale di Messina di ieri, 6 marzo 2024, la proposta di decadenza del consigliere per il doppio incarico di soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, avendo la stessa maggioranza ritenuto di accogliere positivamente le controdeduzioni presentate dallo stesso Croce;

   l'avvocatura dello Stato, con un parere reso noto soltanto un mese fa, si era pronunciata per la decadenza di Croce, mentre Anac aveva dato ragione all'esponente politico;

   eletto in Consiglio alle amministrative 2022, «accusato» di ineleggibilità per la carica di commissario governativo per il dissesto idrogeologico, il caso burocratico per adesso resta fermo e intanto Croce, nonostante le assenze, pare manterrà il doppio incarico –:

   se e quali iniziative di competenza si intendano assumere a riguardo.
(4-02477)

  Risposta. — L'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo in esame chiede di conoscere, in relazione alla proposta di decadenza del dottor Maurizio Croce per un doppio incarico di consigliere comunale e soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico nel comune di Messina allo stato respinta, quali iniziative si intenda adottare al fine di verificare, nel caso specifico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità per la carica di commissario governativo.
  Al riguardo, si evidenzia che non risultano agli atti elementi di competenza della scrivente Amministrazione, vertendosi su materia attinente all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 che demanda all'Autorità nazionale anticorruzione il controllo su eventuali situazioni attinenti ad inconferibilità ed incompatibilità.
  Si precisa, infatti, che la scelta del soggetto attuatore per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico è di competenza dal Presidente della regione, in qualità di Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-
ter, decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con legge n. 116 del 2014, escludendosi una diretta competenza di questa Amministrazione per i motivi in precedenza richiamati.
  Si comunica, infine, che con il decreto n. 516 del 15 marzo 2024, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
ex articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ha sospeso il dottor Maurizio Croce dalle funzioni e dal servizio svolti presso la Struttura Commissariale in veste di soggetto attuatore delegato ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge n. 91 del 2014, giusto decreto di nomina n. 552 del 20 giugno 2022.
  Si resta, in ogni caso, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Paolo Zangrillo.


   ONORI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   in accordo con gli ultimi dati pubblicati sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), sul totale di oltre 65 milioni di cittadini italiani 6.210.464 risultano essere residenti all'estero (Aire). Nel contesto, 457.859 italiani risultano residenti nel Regno Unito e di questi circa 200.000 a Londra;

   la rete delle scuole italiane all'estero rappresenta una preziosa risorsa non solo per la promozione della lingua ma anche nella prospettiva strategica del mantenimento dell'identità culturale dei figli degli italiani all'estero;

   esistono otto istituti statali omnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;

   da tempo un nutrito gruppo di genitori italiani residenti a Londra – sotto il nome «Genitori a Londra» – chiede l'apertura di una scuola secondaria bilingue e bicurriculare italo/inglese. Come scuola italiana bilingue, al momento, nel Regno Unito esiste solamente, nella capitale, un istituto paritario scuola dell'infanzia e Primaria mentre in altri Paesi, come ad esempio in Germania, esistono circa cinquanta scuole bilingui italo-tedesche;

   concretamente si propone di fornire una opportunità di istruzione d'alto livello alle famiglie di lingua italiana: la scuola secondaria italo-inglese offrirebbe un programma di studi bicurriculare, un bachelor internazionale equiparato a un liceo classico e scientifico, garantendo qualifiche riconosciute in entrambi i Paesi;

   nel 2023, il Comites Londra ha approvato senza riserve la citata proposta volta all'istituzione della prima scuola secondaria bilingue e bicurriculare italo-inglese a Londra;

   in occasione della XV Conferenza degli Ambasciatori d'Italia, il Ministro Sangiuliano ha dichiarato: «L'Italia ha un eccezionale giacimento di competenze professionali che metteremo a fattor comune per promuovere la nostra lingua, la nostra cultura e il nostro stile di vita all'estero. Dobbiamo fare in modo che sempre più studenti e operatori culturali stranieri vedano l'Italia come la meta prediletta per formarsi e specializzarsi. E l'italiano come lingua da apprendere e diffondere»;

   nella risposta all'interrogazione n. 5-00679 del 12 aprile 2023, il Ministro interrogato ha affermato che «La promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo è una priorità del Governo e del MAECI in particolare» –:

   come valuti l'attuale scenario di insegnamento bilingue italiano-inglese nel Regno Unito;

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di andare incontro alle istanze descritte in premessa, in tale scenario valutando l'opportunità di avviare un serio percorso volto alla celere apertura di una scuola secondaria bilingue italo-inglese a Londra.
(4-02703)

  Risposta. — Nel Regno Unito esiste una comunità italiana di terza e quarta generazione pienamente inserita nel contesto sociale ed economico del Paese, con figli in età scolare che studiano l'italiano come seconda lingua straniera. Si registra inoltre un recente flusso di connazionali in ingresso che richiedono l'iscrizione ai corsi extrascolastici per i propri figli, sia per mantenere legami culturali con il nostro Paese, sia per affrontare un eventuale rientro in Italia.
  Nel Regno Unito, sono in organico 26 unità di personale scolastico, così suddivise: a Londra 1 dirigente scolastico, 1 dirigente amministrativo e 18 docenti per i corsi di lingua e cultura italiana gestiti dagli enti promotori (16 assegnati al consolato generale di Londra e 2 assegnati al consolato generale di Edimburgo); 6 lettori ministeriali nelle università britanniche, rispettivamente presso gli atenei di Barth, Cardiff, Edimburgo, Londra (
University College e Royal Holloway), Oxford e Reading.
  Gli enti promotori dei corsi di lingua e cultura italiana nel Regno Unito
ex articolo 10 decreto-legge n. 64 del 2017 hanno ricevuto nell'esercizio 2023 complessivamente euro 804.153, distribuiti tra Scuola Italiana a Londra (SIAL, euro 648.595), centro diffusione lingua e cultura italiana a Manchester (euro 11.846) e Girotondo Italian school a Edimburgo (euro 43.712). Il contributo viene erogato a tutte le istituzioni richiedenti che rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa vigente ed è costituito da una quota di funzionamento, individuata sulla base del numero di ordini, classi e alunni della scuola, e da una quota legata al riconoscimento di nuovi ordini, all'assunzione di docenti certificati, all'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali ed altri parametri connessi al valore strategico dell'istituzione scolastica per il sistema della formazione italiana nel mondo. Il numero complessivo degli alunni dei corsi di lingua e cultura italiana gestiti dagli enti promotori in Gran Bretagna è di 11.258 studenti, suddivisi in 485 corsi impartiti da 63 docenti.
  A Londra è presente la scuola italiana SIAL, scuola dell'infanzia e primaria. Gli alunni iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 2023/24 sono 71, di cui 20 nella scuola dell'infanzia e 51 nella scuola primaria. In passato la SIAL aveva inoltrato domanda di riconoscimento della parità anche per la scuola secondaria di primo grado, prospettiva che offrirebbe la soluzione più celere alla problematica sollevata. Nel novembre 2018 tuttavia la scuola ha deciso di rinunciare all'istanza a causa di una drastica riduzione nel numero di iscritti legata agli effetti della
Brexit.
  Qualora l'iniziativa dovesse riprendere slancio su impulso dell'ente gestore della scuola, una volta ottenuta la parità per i nuovi ordini di studio, la Sial potrebbe beneficiare della quota del contributo a sostegno delle istituzioni scolastiche di nuovo riconoscimento o che amplino la propria offerta formativa per i due anni successivi all'ottenimento della parità.
  Nel percorso che la Sial vorrà intraprendere, potrà contare sul sostegno della Farnesina, dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Londra, come già manifestato ai rappresentanti della scuola e al comitato dei genitori degli alunni in occasione di ripetute interlocuzioni.

La Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Maria Tripodi.


   UBALDO PAGANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   in data 11 dicembre 2023 Aran e sindacati hanno sottoscritto, al termine di una complessa trattativa, il rinnovo di contratto dei dirigenti delle funzioni locali;

   l'accordo riguarda in particolare i circa 13.640 dirigenti di regioni ed enti locali – nonché segretari comunali e provinciali e dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale della sanità – e prevede un incremento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78 per cento, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22 per cento del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato;

   tale accordo, secondo quanto appreso anche da organi di stampa, risulta da tempo trasmesso per gli adempimenti di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma, a oggi, non risulta neanche calendarizzata la discussione;

   in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, inoltre, per arrivare alla sottoscrizione definitiva del testo si dovrà attendere in ogni caso il passaggio alle sezioni unite della Corte dei conti per la compatibilità dei costi contrattuali;

   ad oggi, però, nessuno è in grado di conoscere, anche ufficiosamente, i tempi dell'iter per la sottoscrizione definitiva dell'accordo;

   occorre ricordare, infine, che tale accordo riguarda il triennio contrattuale 2019/2021 già scaduto da 30 mesi –:

   se intendano fornire chiarimenti sulla tempistica di approvazione in Consiglio dei ministri del suddetto accordo e se intendano indicare le ragioni per le quali non si è proceduto ancora al «via libera».
(4-02992)

  Risposta. — L'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo in esame chiede chiarimenti in merito alla pre-intesa del Ccnl della dirigenza dell'area funzioni locali, sottoscritto dalle parti già in data 11 dicembre 2023, con particolare riguardo alla specifica sezione dedicata ai dirigenti professionali tecnici-amministrativi che includono circa 13.640 dirigenti, dirigenti amministrativi tecnici e professionali e segretari comunali e provinciali dell'area dirigenziale delle funzioni locali.
  L'interrogante evidenzia, inoltre, come ad oggi non si conoscano ancora, anche ufficiosamente, i tempi dell'
iter per la sua sottoscrizione definitiva nonostante la pre-intesa fosse stata già da tempo trasmessa per gli adempimenti di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che, non risultava neanche calendarizzata la discussione.
  Nell'interrogazione si rappresenta che dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, per arrivare alla sottoscrizione definitiva del testo si dovrà attendere in ogni caso il passaggio alle sezioni unite della Corte dei conti per la compatibilità dei costi contrattuali e che il Ccnl per triennio 2019/2021 è già scaduto da 30 mesi.
  L'interrogante, infine, chiede se si intendano fornire chiarimenti sulla tempistica di approvazione in Consiglio dei ministri del suddetto accordo e se intendano indicare le ragioni per le quali non si è proceduto ancora al «via libera».
  Al riguardo, si comunica che il Consiglio dei ministri n. 86 del 20 giugno 2024 ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, all'espressione del parere favorevole del Governo in merito all'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area funzioni locali, triennio 2019-2021, sottoscritta in data 11 dicembre 2023 dall'ARAN e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Paolo Zangrillo.


   SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 79 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie», in vigore dal 30 dicembre 2022, prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della giustizia trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie;

   l'articolo prevede inoltre che, al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dalla riforma e attuati con il decreto delegato, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, vengano pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e siano trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione citata;

   non risulta però, allo stato, ancora trasmessa alle Camere né la relazione di cui all'articolo 79 decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, per il 2023 né quella per il 2024 –:

   quali siano i motivi della mancata trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti delle relazioni ex articolo 79 del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, nonché se il Ministro interrogato abbia valutato le conseguenze relative a tale inosservanza della legge;

   se il Ministro interrogato intenda trasmettere al Parlamento la relazione per il 2024 nei tempi previsti dalla legge e cioè entro il limite massimo del prossimo 31 maggio, e se non ritenga inoltre doveroso inserirvi anche i dati in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie comprensivi degli anni 2022 e 2023.
(4-02781)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifico quesito sulla mancata trasmissione alle commissioni parlamentari competenti della relazione ex articolo 79 del decreto legislativo n. 150 del 2022, si rappresenta quanto segue.
  Giova premettere che la relazione annuale di cui all'articolo 79 citato ha ad oggetto lo stato di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 71 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e nel capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal medesimo decreto legislativo n. 150.
  Inoltre, nel contesto di un intervento che mira all'efficienza del processo penale, è stato ritenuto opportuno prevedere anche un monitoraggio continuo dell'attuazione dell'impatto della riforma, onde valutarne gli effetti in sede amministrativa e legislativa. A tal fine, al secondo comma dell'articolo 79 citato si prevede che i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al primo comma.
  Infine, l'articolo 97 del decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede una specifica disciplina transitoria per tale materia.
  In particolare, al primo comma stabilisce che, salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, come modificate dal medesimo decreto legislativo, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore ovvero a far data dal 31 dicembre 2022.
  Quanto ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, ai commi 2 e 3 è stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, quantunque abrogate o modificate dal decreto n. 150, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da ogni altra disposizione di legge vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022.
  Alla luce del dettato normativo appena illustrato, un monitoraggio effettivo dello stato di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal decreto legislativo n. 150 del 2022, è apprezzabile solo dopo un lasso di tempo significativo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, in quanto i dati statistici rilevanti, ai fini della relazione di cui al comma 1 e del monitoraggio di cui al comma 2 dell'articolo 79 citato, sono necessariamente disaggregati con particolare riferimento ai procedimenti penali iscritti per reati commessi a far data dal 1° gennaio 2023, ovvero dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, procedimenti che verosimilmente sono in corso di definizione, attesa l'esiguità della finestra temporale ad oggi e in considerazione dei termini procedurali previsti.
  Ad ogni buon conto, questo dicastero, in funzione della relazione in questione, in fase di elaborazione, sta provvedendo ad effettuare rilevazioni periodiche, attraverso la competente direzione generale di statistica e analisi organizzativa, aventi ad oggetto i dati riferiti ai provvedimenti in tema di pene pecuniarie e giustizia riparativa emessi dagli uffici giudiziari giudicanti (decreti penali di condanna, sentenze di non doversi procedere per condotte riparatorie o risarcitorie, sentenze di condanna a pena pecuniaria), nonché ai provvedimenti emessi dalle procure della Repubblica esecutivi della pena pecuniaria o di quella sostitutiva.
  Allo stato, sono stati acquisiti, relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, i dati aggregati di seguito riportati:

  Ufficio

  Provvedimenti

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

  Tribunale ordinario

  Sezione Gip

  Sezione dibattimento

  Decreti penali di condanna emessi

  Decreti penali di condanna esecutivi

  Sentenze NDP per condotta
  riparatoria o risarcitoria

94.422

23.964

0

93.729

25.002

0

80.989

26.080

1.244

  Giudice di pace

  Sentenze NDP per condotta
  riparatoria o risarcitoria

1.087

956

1.023

  Sentenze di condanna a
  pena pecuniaria

13.161

11.770

9.151

  Procura

  Provv. esecuzione pena pecuniaria

  Provv. esecuzione sanzioni sostitutive

31.933

1.641

34.734

1.473

28.943

1.881

  Procura Generale

  Provv. Pena pecuniaria

  Provv. Conversione pena pecuniaria

726

1.570

720

1.766

744

3.712

  Sono, invece, in corso di acquisizione i dati disaggregati relativi ai procedimenti penali iscritti per reati commessi a far data dal 1° gennaio 2023.
  Sarà cura di questo Dicastero trasmettere la relazione non appena disponibile.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la casa circondariale di Busto Arstizio si trova da anni in situazioni strutturali particolarmente complesse: le infiltrazioni presenti in quasi tutti i piani rendono molti spazi ed una semi-sezione completamente inagibili, mentre l'ascensore risulta fuori servizio da molto tempo;

   al problema strutturale si aggiunge una situazione di sovraffollamento costante. Al 21 maggio 2024, in occasione di una visita ispettiva effettuata dall'interrogante, le presenze erano 431 a fronte di una capienza regolamentare di 240 posti, con un tasso di sovraffollamento pari al 180 per cento, tra i più alti in Italia;

   all'interno della struttura si possono osservare celle stipate, letti a castello anche su tre piani e spazi ristretti. Da quello che è stato raccontato all'interrogante, risultano contatti difficili se non impossibili con le famiglie, lentezze burocratiche esasperanti e si respira un pesante senso di abbandono;

   si segnala inoltre un'alta presenza di detenuti stranieri, il 52 per cento circa, nonché un'alta percentuale di detenuti in trattamento per le dipendenze;

   esiste un problema legato alla pressoché totale assenza di medici specialisti e di infermieri in carcere;

   nonostante sia presente un reparto a trattamento avanzato, rimangono ancora molto limitate le attività trattamentali offerte;

   la carenza di personale è ormai cronica e quindi trasversale a tutte le figure che operano all'interno del carcere. In particolare, per quanto concerne gli agenti penitenziari, i vuoti negli organici, a maggior ragione con il sovraffollamento, comportano carichi di lavoro insostenibili, che vengono anche aggravati da persone detenute con problemi di salute mentale, che portano al fenomeno delle aggressioni dentro le celle anche a danno degli agenti della polizia penitenziaria, quando non ad atti di autolesionismo o di violenza contro cose e anche a danno ambienti –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per superare le criticità espresse in premessa che riguardano la casa circondariale di Busto Arstizio.
(4-02878)

  Risposta. — L'atto di sindacato ispettivo in esame solleva specifici quesiti in ordine ad asseriti aspetti di criticità della casa circondariale di Busto Arsizio, con particolare riguardo alle carenze strutturali, organiche e al sovraffollamento, nonché all'efficienza dei trattamenti medici praticati.
  Al fine di fornire risposte esaustive, è stato interessato il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che ha fornito, con nota del 26 giugno 2024, precisi contributi informativi circa la situazione della casa circondariale interessata dall'atto di sindacato.
  Va premesso che, relativamente al piano complessivo degli interventi in corso e/o programmati in ambito nazionale per fronteggiare la problematica del sovraffollamento, nonché, a quelli che ineriscono specificatamente al circondario di competenza del provveditorato regionale per la Lombardia, oltre a proseguire nel processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare, l'amministrazione centrale è impegnata, da anni, nello sviluppo di un piano d'intervento, teso all'aumento del numero dei posti detentivi, sia attraverso il recupero di quanto già nella relativa disponibilità, sia mediante l'edificazione di nuovi istituti penitenziari e nuovi corpi di fabbrica in complessi edilizi già esistenti, ovvero attraverso la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi in comprensori già sedi penitenziarie.
  Un cenno meritano gli interventi nazionali che riguardano la programmazione delle nuove edificazioni in ambito penitenziario, che evidenziano un impegno costante nell'ambito del piano di edilizia penitenziaria avviato dall'amministrazione.
  Si evidenzia la costruzione di n. 8 nuovi padiglioni detentivi in aree libere disponibili
«intramoenia» presso complessi penitenziari già attivi (CR Vigevano, CC Rovigo, CC Perugia, CC Viterbo, CC Civitavecchia, CC Santa Maria Capua Vetere, CC Ferrara, CC Reggio Calabria Arghillà) – il cui finanziamento per euro 84.000.000,00 è stato inserito negli interventi complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
  A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è prevista, inoltre, la ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione in costruzione presso la casa di reclusione di Milano «Opera», per ulteriori 400 posti.
  Da sottolineare, altresì, la realizzazione del nuovo padiglione detentivo da 200 posti presso la Casa di reclusione di Milano «Bollate», di cui è in fase di ultimazione la progettazione definitiva.
  Tra gli interventi di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 che renderanno nuovamente fruibili posti attualmente indisponibili, si segnalano quelli previsti presso il II e il IV raggio della Casa circondariale di Milano «San Vittore», per complessivi 250 posti.
  In relazione, nella fattispecie, alla casa circondariale di Busto Arsizio, con particolare riferimento alla problematica relativa alle infiltrazioni, si rappresenta che il competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato che risulta essere stata di recente aggiudicata, provvisoriamente, la gara per l'affidamento del rifacimento del tetto di un reparto e per il ripristino dell'impermeabilizzazione di tutti gli altri tetti. Sono attualmente in corso le attività di verifica e aggiudicazione definitiva.
  In merito alle iniziative di contrasto al sovraffollamento carcerario, si evidenzia che rientra tra le competenze della direzione generale dei detenuti e del trattamento la gestione delle procedure di riequilibrio su scala nazionale della popolazione detenuta appartenente al circuito media sicurezza. In particolare, su richiesta dei singoli Provveditorati regionali e tenuto conto degli indici di affollamento a livello distrettuale, il competente ufficio dispone in merito alle richieste di sfollamento di detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza (cosiddetti sfollamenti extradistretto); procedura utilizzata in una prospettiva orientata a stimolare ciascuna articolazione periferica a perseguire una più razionale distribuzione della popolazione detentiva e a perseguire un equilibrato rapporto capienza/presenza su scala nazionale. A tal fine, viene realizzato un puntuale e costante monitoraggio dei dati relativi alle presenze detentive a livello nazionale, distrettuale e di singolo istituto, degli indici di affollamento e della composizione della popolazione detenuta.
  Con specifico riferimento alla casa circondariale di Busto Arsizio, infatti, durante il corrente anno, sono stati emessi due provvedimenti deflattivi, per un totale di n. 16 detenuti movimentati presso sedi penitenziarie extradistrettuali.
  Per completezza, si evidenzia che, alla data del 25 giugno 2024, presso la casa circondariale in questione sono presenti un totale di n. 431 detenuti, rispetto a una capienza regolamentare pari a complessivi n. 240 posti, di cui n. 11, allo stato, non disponibili a vario titolo, rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 188,21 per cento.
  Dei 431 detenuti complessivamente presenti, n. 206 sono di nazionalità italiana mentre i restanti n. 225 sono stranieri.
  Ciò nonostante, non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Cedu, atteso che tutti i detenuti risultano avere a disposizione uno spazio di vivibilità superiore ai 3 metri quadrati.
  Altro aspetto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo riguarda la condizione dei detenuti ed il trattamento sanitario.
  Numerosi lavori scientifici nazionali e internazionali dimostrano come l'impatto con il carcere rappresenti, per la vita di un individuo, un evento particolarmente traumatico.
  Si deve tener conto del fatto che le restrizioni e le inevitabili limitazioni imposte al vivere comune all'interno di una comunità penitenziaria (non rispondenti alle abitudini individuali) incidono sulla dimensione umana, fisica e affettiva, specie in soggetti in cui è già presente un disagio psichico. Basti pensare agli immigrati clandestini, ai soggetti tossicodipendenti, ai senza fissa dimora, ai soggetti affetti da disturbi della personalità, che costituiscono una larga fetta della popolazione detenuta e rappresentano la popolazione
target di una parte significativa degli eventi critici che si verificano nella realtà penitenziaria.
  Proprio con la consapevolezza della carenza – su tutto il territorio nazionale – di operatori sanitari, in particolare di psichiatri e di psicologi, vengono svolte continue interlocuzioni con gli Organi sanitari regionali e territoriali, al fine di sollecitare la implementazione delle ore di servizio specialistico e assicurare un adeguato numero di operatori sanitari.
  La casa circondariale di Busto Arsizio, in particolare, si configura come «Struttura con Servizio medico multi professionale integrato con Sezione specializzata» dedicata a fornire assistenza sanitaria a detenuti che necessitano di trattamenti fisiokinesiterapici. È assicurata la presenza medico/infermieristica sulle 24 ore, nonché il servizio dipendenze patologiche.
  Le prestazioni specialistiche garantite sono svariate, ossia, psichiatria, malattie infettive, cardiologia, odontoiatria.
  Il coordinatore sanitario della sede penitenziaria in esame ha comunicato che l'area sanitaria della casa circondariale di Busto Arsizio è un presidio sanitario di primo soccorso con reparto specializzato di riabilitazione funzionale.
  Nello specifico, i medici di base sono complessivamente 6, che si articolano con turni di guardia nelle 24 ore, mentre gli specialisti che accedono in area sanitaria sono: l'odontoiatra, (2 accessi/settimana); il medico Sert, (2 accessi/settimana); il fisiatra, (1 accesso/settimana); il radiologo per indagini ecografiche, (1 accesso/2 settimane); l'infettivologo, (1 accesso/2 settimane); n. 5 psichiatri strutturati (che si alternano con 2 accessi/settimana); 1 psicologa (presente tutti i giorni dal lunedì al sabato); n. 9 infermieri professionali effettivi e un coordinatore infermieristico; 1 fisioterapista (presente tutti i giorni dal lunedì al sabato).
  Per quanto concerne le attività trattamentali offerte dall'istituto di Busto Arsizio, si rappresenta che, dalla consultazione del progetto d'istituto per l'annualità in corso, emerge che lo stesso è stato redatto tenendo in considerazione non solo la multiculturalità della popolazione ivi ristretta, ma anche l'implementazione delle attività all'interno delle sezioni.
  Grande rilievo viene riconosciuto, inoltre, alle attività in corso e/o in programmazione della sezione «pedagogica» dell'istituto, con la previsione di percorsi scolastici di alfabetizzazione primo e secondo livello, di operatore agricolo, di formazione professionale e di formazione specifica professionalizzante.
  Non mancano le attività ricreative sportive e culturali, quali laboratori teatrali, musicali e di biodanza e attività sportive.
  Data la composizione della popolazione detenuta, sono previsti appositi corsi di italiano e progetti finalizzati, in particolare, all'inclusione sociale dei detenuti stranieri.
  In ordine, infine, alle riferite carenze di personale del Corpo di polizia penitenziaria, i dati riferiti agli organici della casa circondariale di Busto Arsizio evidenziano una carenza di personale impiegato non dissimile rispetto a quella risentita da tutti gli istituti penitenziari del Paese, ossia inferiore di complessive n. 37 unità rispetto alla previsione di organico.
  Per integrare l'organico nei vari ruoli, sono stati avviati vari corsi e concorsi tra cui quello per funzionari, con la previsione di 120 posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo, ed il concorso interno per la nomina di 60 vicecommissari (con provvedimento del direttore generale 6 settembre 2023).
  Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, è stato avviato il corso di formazione per la qualifica iniziale di viceispettore, relativo al concorso pubblico indetto con provvedimento del direttore generale 25 novembre 2021 per n. 411 posti (378 uomini e 33 donne) per l'accesso alla qualifica iniziale di viceispettore.
  Con riferimento al ruolo dei sovrintendenti, in esito al concorso interno di cui al provvedimento del direttore generale 17 giugno 2021, per complessivi n. 583 posti, l'amministrazione centrale ha assegnato alla casa circondariale di Busto Arsizio n. 4 unità maschili.
  Per quanto riguarda il ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico della casa circondariale di Busto Arsizio è stato incrementato, nel mese di luglio 2023, di n. 5 unità maschili, in occasione della mobilità ordinaria.
  Ulteriore problematica affrontata riguarda i dati riferiti alle aggressioni perpetrate ai danni degli operatori di polizia penitenziaria da parte dei detenuti ristretti presso la casa circondariale di Busto Arsizio, nonché gli atti di autolesionismo o violenza contro cose e ambienti, dall'inizio del 2024 a oggi (2 giugno 2024, data dell'ultima rilevazione comunicata), così come rilevati dalla consultazione dell'apposito applicativo «eventi critici» in uso alla sala situazioni del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  In particolare, seppur si tratta di situazioni purtroppo fisiologiche, non si registrano aggressioni al personale, mentre si contano n. 20 aggressioni tra detenuti, n. 74 atti di autolesionismo e n. 17 episodi di danneggiamento.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in data 29 maggio 2024 numerose testate giornalistiche riportavano la notizia di una rivolta all'interno del carcere minorile «Beccaria» di Milano;

   secondo quanto si apprendeva, la rivolta sarebbe scoppiata a seguito di una ispezione antidroga e conseguente sequestro di materiale stupefacente. A seguito di ciò, alcuni detenuti si sarebbero asserragliati per un'ora all'interno del cortile;

   a seguito delle proteste, la direzione del carcere ha chiesto l'intervento della questura di Milano, che ha inviato sul posto decine di agenti e pattuglie a presidio del perimetro esterno del carcere, per evitare evasioni;

   tuttavia, il giorno seguente, il presidente dell'associazione Antigone Patrizio Gonnella affermava che: «molti dei ragazzi detenuti hanno inscenato una protesta rientrata dopo poche ore, senza violenza e senza che nessuno sia risultato ferito». Una protesta quindi consistita in «mancato rientro in cella e battitura delle sbarre»;

   per Gonnella «bisogna cercare di capire cosa sta accadendo in quell'istituto dove, un mese fa, la metà degli agenti in servizio è stata indagata per torture e altri reati connessi ai casi di torture». Un clima di «violenze e sopraffazione generalizzato»;

   per l'associazione Antigone, «il problema del Beccaria è la mancanza di fiducia verso l'istituzione, e le proteste come quella di mercoledì vanno affrontate con il dialogo, per ripristinare la fiducia fondamentale tra custodi e custoditi». Quindi «parlare di rivolta non aiuta ad andare verso questo dialogo»;

   la struttura è stata già al centro delle recenti cronache per i casi di abusi e torture sui minori da parte degli agenti; l'interrogante nella giornata di giovedì 30 maggio 2024 si recava presso l'istituto Beccaria al fine di effettuare una visita ispettiva, durante la quale notavo su alcuni di loro tagli sulle braccia e sul corpo per autolesionismo;

   alcuni detenuti affermavano di fare uso costante di psicofarmaci mentre altri sostenevano di essere stati manganellati, da agenti provenienti da fuori, nel corso degli eventi del giorno precedente. Tracce di sangue erano presenti anche sui loro materassi, spogli e senza lenzuola. Agli stessi non sarebbe stato concesso di lavarsi per giorni;

   l'istituto versa in gravi condizioni e gli operatori sono costretti a lavorare in un perenne stato emergenziale. Vi è una carenza di mediatori linguistici culturali in una struttura in cui l'80 per cento degli ospiti ha un background migratorio;

   manca anche un presidio sanitario aperto 24 ore, vi sono solo 5 infermieri e gli unici due medici presenti prestano servizio ad ore e non sono mai presenti di notte. Manca uno sportello per le pratiche di permesso di soggiorno e amministrative per la carta d'identità. Ma soprattutto, quello che manca, è una prospettiva educativa valida e credibile;

   durante la visita ispettiva l'interrogante ha avuto modo di incontrare i 12 ragazzi posti in stato di isolamento, alcuni di loro provenivano dalla terribile esperienza delle carceri libiche, ne portano ancora addosso i traumi e i segni fisici;

   uno dei problemi più critici delle carceri italiane è il sovraffollamento. Un tema che non risparmia gli istituti penali per minorenni e in particolare il Beccaria;

   secondo dati aggiornati al 15 maggio 2024, disponibili sul portale dell'amministrazione giudiziaria, in tutta Italia vi sono 554 giovani reclusi negli istituti minorili, e 7 su 17 vedono un numero di presenze superiore ai posti a disposizione: oltre al Beccaria, gli istituti di Bologna, Firenze, Potenza, Pontremoli, Torino e Treviso;

   ad opinione dell'interrogante occorrerebbe pensare a percorsi alternativi al carcere per i minorenni –:

   quale sia la posizione del Ministro interrogato rispetto ai fatti riportati in premessa e se non intenda adottare misure urgenti per superare le criticità evidenziate.
(4-02938)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame con il quale l'interrogante, muovendo dalla gravissima vicenda occorsa presso l'istituto penale minorile «Cesare Beccaria» di Milano, solleva specifici quesiti in ordine all'efficacia del processo rieducativo dei minorenni, si rappresenta quanto segue.
  Il procedimento penale, iscritto presso la Procura della Repubblica di Milano per tali fatti, è stato avviato su ben tre segnalazioni del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il quale aveva richiesto altresì – impregiudicati gli accertamenti investigativi, di competenza dell'A.G. – il «Nulla Osta per ogni opportuno, necessario, tempestivo e rigoroso accertamento ispettivo, per quanto di competenza di questo Dipartimento». Il provvedimento comprensibilmente non veniva rilasciato, stante lo svolgimento delle indagini, anche mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, da parte della Procura.
  Il procedimento penale vede coinvolte n. 25 unità del Corpo di polizia penitenziaria, lo stesso Corpo che poi, congiuntamente alla Polizia di Stato, ha condotto brillantemente le indagini, non ancora concluse, sotto la direzione della magistratura.
  Di tali unità, 21 sono state destinatarie dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa il 15 aprile scorso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano; in particolare, di queste, 13 sono state raggiunte dalla misura della custodia in carcere e le restanti 8 sono state attinte dalla misura della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto.
  Nell'immediatezza, è stata inviata in istituto penale minorile l'apposita squadra di pronto intervento del dipartimento di giustizia minorile e di comunità (D.g.m.c.), le 21 unità sono state sospese dal servizio in via obbligatoria (ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 449 del 1992) e si è provveduto, contestualmente, all'applicazione urgente di n. 24 agenti di polizia penitenziaria, in servizio ai relativi nuclei presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, e di ulteriori 22 unità concesse dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  Successivamente, a seguito dei provvedimenti di modifica ed uno di revoca delle misure cautelari della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto, emessi dal giudice per le indagini preliminari il 3 maggio 2024, alla luce delle motivazioni contenute nei relativi provvedimenti e sulla scorta del parere favorevole reso dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è stata disposta la reintegrazione in servizio di 5 unità, fermo restando il relativo impiego in sedi penitenziarie diverse dall'istituto penale minorile «Cesare Beccaria» di Milano. Inoltre, l'attuale amministrazione, in netto contrasto con una denegata prassi prolungata per anni, ha prontamente provveduto a riassegnare stabilmente le due figure apicali del direttore e del comandante, indispensabili alla gestione dell'Istituto penale per i minorenni «Cesare Beccaria» di Milano, con il preciso mandato di collaborare attivamente alle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
  Il nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, che ha condotto le indagini, non ha fornito ulteriori elementi conoscitivi poiché coperti da segreto investigativo, essendo le indagini ancora in corso.
  Questa la vicenda giudiziaria, mi preme ribadire il rilevante e concreto impegno di questa amministrazione, ben consapevole delle criticità emerse, nell'attuare una strategia complessiva e di sistema, diretta ad assicurare, nell'esecuzione della pena con particolare riferimento a quella minorile, il pieno recupero ed il reinserimento sociale del condannato, riconducendo la quotidianità della vita dei giovani ospiti degli istituti penali minorili nell'alveo del primario mandato educativo e risocializzante che permane al centro degli sforzi di tutto il personale civile e penitenziario impegnato sul campo, anche alla luce dell'enorme aumento dell'afflusso in Italia di minori stranieri non accompagnati che si è correlativamente riversato nel circuito penale minorile nonché dei nuovi fenomeni socio-culturali connessi agli eventi in questione.
  Invero, il notevole mutamento nelle manifestazioni delle devianze minorili – sempre più correlate a forme di disagio psichico o psicologico, nonché alla poli-assunzione di sostanze stupefacenti e psicofarmaci, evidenziate anche dall'onorevole interrogante — attiene a problematiche comportamentali non preventivamente e sufficientemente intercettate dai servizi territoriali.
  A tali forme di disagio, si aggiungono quelle peculiari, di cui è talora portatrice l'utenza straniera, troppo spesso caratterizzata da gravissime forme di disturbo
post traumatico da stress, su cui si stratificano altrettanto gravi disturbi da poli-assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci, che determinano quadri estremamente complessi da trattare e una maggiore difficoltà dei singoli a riconoscersi nei programmi di risocializzazione elaborati dalle équipe dipartimentali.
  Rispetto a tali contesti notevoli sono gli sforzi del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, finalizzati ad individuare, sin dalle fasi di prima accoglienza, appropriate e specifiche strategie di intervento volte a favorire interventi di
équipe multidisciplinari costituite da psicologi, psichiatri e finanche da etno-psicologi, che consentano, per quanto possibile, di prevenire il successivo verificarsi di eventi delittuosi. Anche in tal senso il D.g.m.c. investe grandi risorse nei percorsi di rieducazione e di risocializzazione dei minorenni e giovani adulti sia italiani che stranieri.
  A fronte delle suddette criticità – cronologicamente risalenti, persistenti, croniche ed irrisolte – l'attuale dirigenza del Dipartimento ha avviato una massiva quanto complessa opera di ristrutturazione dell'intero comparto minorile, con iniziative volte – da un lato – ad ottenere l'ampliamento della capienza delle attuali strutture detentive, l'acquisizione di compendi immobiliari dismessi, l'apertura di nuovi istituti e di nuove comunità ad alta intensità socio-sanitaria e – dall'altro – a dare corso ad una ridefinizione generale della presenza oraria del personale dei diversi comparti, in relazione alle specifiche esigenze manifestate dai detenuti minorenni e giovani adulti.
  Questa amministrazione si sta inoltre adoperando sistematicamente per far fronte all'atavica carenza di personale, sia per il tramite di nuove assunzioni di personale del comparto funzioni centrali, sia mediante l'aumento del contingente di polizia penitenziaria dedicato ai servizi minorili.
  Proprio al fine di risolvere le croniche carenze specifiche relative al personale civile deputato alle attività trattamentali, nel corso del 2023 si è proceduto ad una revisione complessiva delle piante organiche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, formalizzata con decreto ministeriale 12 aprile 2023, deliberando il potenziamento delle dotazioni di tutti i servizi periferici entro l'anno 2024.
  In data 4 aprile 2024 sono stati assunti, e suddivisi tra le varie strutture locali ed articolazioni minorili di questo D.g.m.c., n. 41 Funzionari della professionalità pedagogica, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione esaminatrice RIPAM, della nuova graduatoria finale di merito per il reclutamento di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionari dei ruoli del Ministero della giustizia. Alla data del 24 maggio 2024, i Funzionari della professionalità pedagogica complessivamente assegnati agli istituti penali per i minorenni erano n. 133.
  Si è in attesa di ottenere, da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la cessione della graduatoria (richiesta con nota del 15 marzo 2024 Prot. n. 19163) per il profilo di Funzionario della professionalità pedagogica, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 104 posti (elevati a 204). Successivamente, si procederà all'espletamento della procedura di assegnazione della sede scelta dai candidati idonei, sulla base di un elenco delle necessità redatto da questa Amministrazione.
  Sempre nel 2023 il D.g.m.c. ha attivato una procedura concorsuale per l'assunzione di complessive 512 unità da inquadrare nel profilo dei Funzionari della professionalità di servizio sociale. Attualmente, la selezione è giunta alla fase finale delle prove orali; l'assunzione dei candidati vincitori e degli idonei è prevista entro la fine del corrente anno.
  La dotazione organica del personale di polizia penitenziaria assegnato al D.g.m.c. è stata determinata, dai decreti ministeriali 2 ottobre 2017 e 12 luglio 2023, in 1.613 unità complessive.
  Attualmente, gli effettivi in servizio sono n. 1.408, di cui n. 1.027 ripartiti tra la Sede centrale e i Servizi minorili (I.p.m., C.p.a., C.g.m.) e n. 381 prestano servizio nei nuclei previsti presso gli uffici per l'esecuzione penale esterna. Nel mese di luglio 2024, con l'immissione in servizio dei neo-agenti del 183° Corso, saranno assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità n. 133 agenti, che verranno ripartiti tra gli istituti penali minorili e gli uffici per l'esecuzione penale esterna.
  Quelle appena elencate rappresentano solo alcune delle iniziative in corso, nell'ambito di una strategia prospettica più ampia, con la quale questa Amministrazione sta operando allo scopo di potenziare al massimo le figure sociali all'interno degli istituti penali minorili, sia attuando accordi di programma con le autorità regionali locali per l'apertura di 5 nuove comunità socio-sanitarie ad alta intensità terapeutica, sia potenziando i programmi trattamentali e risocializzanti per minori e giovani adulti, se del caso mediante nuovi investimenti, necessari anche per contrastare l'esplosione di fenomeni di devianza incrementati dal periodo
post-pandemico, tenendo altresì conto delle specificità socio-culturali e personologiche che si riscontrano nelle personalità dei minori stranieri non accompagnati.
  Tale strategia postula, altresì, una progressiva ridefinizione del ruolo stesso della polizia penitenziaria, volta a favorire il recupero dell'originaria funzione di garanzia della sicurezza, in una pienezza e prevalenza trattamentale che consenta ai giovani detenuti di introiettare una proiezione esistenziale positiva ed adeguatamente supportata.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ZANELLA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro della giustizia, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, gli articoli 7 e 8 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono al centro del lavoro della Conferenza dell'Aja in tema di filiazione e maternità surrogata;

   nel 2015, il Consiglio per gli affari generali e la politica (Cgap) della Conferenza dell'Aja ha istituito un gruppo di esperti per studiare le questioni di diritto internazionale privato relative al tema della filiazione, anche nel contesto di accordi di maternità surrogata;

   il gruppo di esperti ha pubblicato il suo rapporto finale nel novembre 2022 per il Cgap ed ha terminato così il suo lavoro;

   nella sua riunione del 13 e 17 marzo 2023 il Consiglio per gli affari generali e la politica della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ha dato mandato per la creazione di un gruppo di lavoro sulle questioni relative alla filiazione in generale, ivi comprese le questioni relative alla filiazione riguardante i contratti di maternità surrogata;

   lo scopo è quello di definire nuove regole giuridiche in materia di filiazione. Il quadro di intervento sul quale il gruppo di lavoro si sta concentrando riguarda casi di filiazione convenzionale, di adozioni internazionali, di maternità surrogata nazionale e internazionale, di genitori legali multipli e di tecniche di procreazione assistita che coinvolgono o meno una terza persona;

   il gruppo di lavoro è composto da esperti designati dai rispettivi Governi (nella fattispecie dai Ministeri della giustizia o dai Ministeri degli esteri) che aderiscono alla Conferenza dell'Aja;

   il Gruppo si riunirà per la seconda volta nel mese di aprile 2024 e giungerà ad una decisione definitiva nel secondo semestre del 2024 o al massimo nel primo semestre del 2025; ai lavori partecipa anche un rappresentante dell'Unione europea che ha presentato il testo di regolamento della Commissione Ue sul certificato di filiazione, sul quale molti Parlamenti nazionali, compreso quello italiano, hanno espresso parere contrario e sul quale il Consiglio dei ministri non si è ancora espresso;

   in risposta all'interrogazione n. 4-01900, il Ministro della giustizia ha affermato: «L'obiettivo perseguito è stato quello di esplorare la fattibilità di un nuovo strumento internazionale sul riconoscimento dei rapporti genitoriali accertati in un determinato Paese anche in caso di ricorso alla pratica della i maternità surrogata al fine di assicurare prevedibilità, certezza e continuità ai rapporti genitoriali, garantendo i diritti di tutti i soggetti coinvolti specialmente i diritti dei minori protetti dalla Convenzione di New York del 1989 (...) il rappresentante italiano ha evidenziato le criticità, anche tecnico-giuridiche, in ordine ad iniziative che costituiscono eccezioni di ordine pubblico, siccome la maternità surrogata si pone in conflitto con i principi di rango costituzionale quali quelli di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione» –:

   se il Governo non ritenga di fornire informazioni puntuali e tempestive sui lavori e gli obiettivi del gruppo di lavoro della Conferenza dell'Aja;

   considerato che anche in sede di Unione europea è stato di recente ribadito come le decisioni su nuove regole in materia di filiazione siano di stretta competenza degli Stati nazionali, se non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a coinvolgere pienamente il Parlamento in questioni di così particolare importanza per le relazioni umane e l'autodeterminazione delle donne.
(4-02694)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiede di fornire aggiornamenti in merito ai lavori e agli obiettivi del gruppo istituito in tema di filiazione e maternità surrogata in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (HCCH).
  Come già riferito in occasione della risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo sullo stesso argomento, il gruppo di lavoro in discussione sta esplorando la fattibilità di un nuovo strumento internazionale sul riconoscimento di decisioni giudiziali ed atti pubblici che abbiano accertato il rapporto di genitorialità in un determinato Paese, anche in caso di ricorso alla pratica della maternità surrogata, e ciò al precipuo scopo di assicurare prevedibilità, certezza e continuità ai rapporti genitoriali, garantendo i diritti di tutti i soggetti coinvolti, specialmente i diritti dei minori protetti dalla Convenzione di New York del 1989.
  Sino ad ora si sono svolte due riunioni, la prima a novembre 2023 e la seconda ad aprile 2024. Il gruppo di lavoro si riunirà ancora altre tre volte prima di formulare le proprie conclusioni, che saranno poi presentate in occasione della riunione del Consiglio per gli affari generali e la politica (CGAP) dell'HCCH, in programma per la primavera del 2026, così da porre l'assemblea in condizioni di valutare se procedere alla nomina di una commissione incaricata di definire un testo di convenzione.
  Ciò precisato, giova evidenziare che anche in occasione dell'ultima riunione il rappresentante del Ministero della giustizia italiano è tornato sulle criticità connesse all'eventuale assunzione, da parte del nostro Paese, di impegni internazionali idonei ad incidere sull'ambito di operatività della clausola generale dell'ordine pubblico e, in particolare, sul divieto generalizzato di ogni forma di surrogazione di maternità previsto dalla legge italiana, in quanto pratica che – come chiarito anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione – si pone in netto contrasto con la tutela costituzionalmente garantita alla dignità umana della gestante; ciò, peraltro, senza che possa predicarsi alcun vuoto di tutela per il superiore interesse del minore, posto che l'ordinamento già affida all'istituto dell'adozione ed alle garanzie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al mero accordo fra parti private, la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato.
  Peraltro tale impostazione, oltre a porsi in linea con la ratio sottesa al disegno di legge denominato «Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità» (attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato), si conforma all'orientamento manifestato – sempre in occasione dell'ultima riunione del predetto gruppo di lavoro – anche dal delegato dell'Unione europea che, facendosi portavoce della posizione precedentemente concordata all'unanimità da tutti gli Stati membri, ha espresso la contrarietà degli Stati dell'Unione europea rispetto all'individuazione di standard vincolanti definiti in sede internazionale in quanto capaci di produrre un impatto diretto sugli ordinamenti interni degli Stati contraenti.
  A livello internazionale, dunque, l'approccio assunto mira a preservare il margine di discrezionalità degli Stati nel regolare una materia così sensibile come quella della gestazione per altri, senza però che ciò possa tradursi in un pregiudizio al preminente interesse del minore, in quanto adeguatamente presidiato dalle misure già previste dal diritto nazionale. Lungo questa direttrice si sta muovendo, del resto, anche l'Unione europea, attualmente impegnata – come noto – con la negoziazione di uno strumento di diritto internazionale privato ad hoc (si tratta della proposta di «Regolamento UE relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione»).
  Il 14 giugno 2024, in occasione del Consiglio «Giustizia e Affari Interni» tenutosi a Lussemburgo, i Ministri della giustizia degli Stati membri hanno discusso degli orientamenti di indirizzo politico da dare ai negoziatori della proposta e la maggioranza dei Paesi (tra cui anche Francia, Spagna e Svezia) ha invocato la previsione di una eccezione di ordine pubblico per inibire il riconoscimento diretto degli atti di filiazione derivanti da maternità surrogata, muovendo dalla premessa che i rispettivi ordinamenti giuridici vietano il ricorso a tale pratica.
  D'altronde, non sembra un fuor d'opera ricordare che, proprio di recente, nella revisione del quadro giuridico europeo in tema di tratta degli esseri umani (cosiddetta Direttiva anti-tratta) lo sfruttamento della maternità surrogata è stata inclusa come possibile forma di «tratta», assieme al matrimonio forzato e all'adozione illegale. Questa decisione nasce dalla presa di coscienza sui seri rischi di sfruttamento che le madri surrogate corrono, come di recente riferito nella sua relazione di dicembre 2023 da Eurojust che, per l'appunto, ha rilevato il coinvolgimento di «intermediari della maternità surrogata (come le cliniche riproduttive) in reati transfrontalieri di criminalità organizzata per ottenere profitti molto elevati». Trattasi di un fenomeno già osservabile, che vede le madri surrogate artificialmente inseminate in uno Stato (al di fuori dell'Unione europea) e trasportate per partorire in un secondo Stato (all'interno dell'Unione europea) e che «trasforma i bambini in merci commerciali e apre le porte allo sfruttamento di madri e bambini».
  L'approccio che il Ministero intende portare avanti in seno al gruppo di lavoro continuerà, comunque, ad essere orientato all'ascolto di tutte le sensibilità che emergeranno, nella piena consapevolezza dell'assoluta delicatezza del tema trattato in quanto involgente diritti fondamentali dell'individuo e della conseguente sicura opportunità che la posizione espressa dal nostro Paese trovi la più ampia condivisione.
  D'altro canto, quanto all'invocato coinvolgimento del Parlamento italiano, è bene ricordare che esso si è già pronunciato sul tema della maternità surrogata in occasione del parere di sussidiarietà e proporzionalità espresso con riferimento alla proposta europea menzionata. Con la risoluzione della Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea» del 14 marzo 2023, adottata con valore di atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'Assemblea parlamentare ha imposto, per l'appunto, quale «condizione essenziale la possibilità di invocare la clausola dell'ordine pubblico in via generale su tutti i casi di filiazione per maternità surrogata».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.