Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 luglio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 23 luglio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Palma, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CIANI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza» (1985);

   FRIJIA e GAETANA RUSSO: «Disposizioni in materia di portualità turistica» (1986).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIRELLI ed altri: «Disposizioni per lo svolgimento di una sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari» (1784) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ascani.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 557, d'iniziativa della deputata Sportiello, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la definizione dell'indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, sangue o emoderivati infetti e modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  PELLICINI ed altri: «Modifica all'articolo 581 del codice di procedura penale in materia di requisiti di forma dell'impugnazione» (1796) Parere delle Commissioni I e V.

   VII Commissione (Cultura):

  MANZI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e altre disposizioni in materia di rappresentanza studentesca e partecipazione degli studenti alla vita della scuola» (1838) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):

  CASU ed altri: «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (1710) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  SPORTIELLO: «Disposizioni per la definizione dell'indennizzo straordinario a titolo di risarcimento del danno subìto, nonché per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, sangue o emoderivati infetti e modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210» (557) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 271).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 272).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per
i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 luglio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2024/0405/IT – H10, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regole tecniche relative al rapporto di concessione per l'esercizio e la raccolta dei giochi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (UE) n. 912/2014 sulla responsabilità finanziaria connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato nell'ambito degli accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2024) 305 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione (COM(2024) 306 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 306 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 410-ter della direttiva IVA, relativa all'applicazione delle norme IVA sui buoni – definizione, catene di distribuzione e buoni non riscattati (COM(2024) 307 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1161 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2024, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1975)

A.C. 1975 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    sulla base delle predette motivazioni, dunque, si declinano diverse misure:

     istituzione, presso l'Agenas, della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa (articolo 1);

     istituzione di un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, con la strutturazione permanente di un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 2);

     disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, invero senza innovare rispetto alle disposizioni vigenti (articolo 3);

     potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche possano essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, facoltà già prevista dalla disciplina vigente (articolo 4);

     superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, invero senza alcuna modifica sostanziale rispetto alle norme vigenti (articolo 5);

     potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale (articolo 6);

     introduzione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevedendo che per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità sia applicata una imposta sostitutiva (articolo 7);

    le suelencate misure non sembrano giustificare la decretazione d'urgenza poiché si tratta per lo più di misure di monitoraggio (articolo 1), vigilanza e controllo (articolo 2), o di misure già previste (articolo 3) o non vietate e in parte già utilizzate (articolo 4) nel nostro ordinamento, o di carattere programmatorio (comma 6);

    sono misure per la maggior parte prive di copertura economica, con numerosi rinvii a futuri decreti ministeriali e che ben poco innovano nell'ordinamento talché non si rinviene una solida ragione di necessità e urgenza che giustifica l'adozione delle misure previste nel decreto-legge e anche laddove si creano nuovi organismi o piattaforme in realtà si finisce per duplicare analoghi organismi già costituiti nelle passate legislature;

    si tratta in sostanza di misure programmatiche e in larga parte prive di adeguate risorse finanziarie e proprio l'invarianza finanziaria rappresenta il segno tangibile che il problema reale delle liste di attesa non è affrontato con le risorse umane e finanziare che sono l'elemento più necessario a fronte della dichiarata urgenza;

    sono diffuse le perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali di necessità ed urgenza delle misure adottate e che possano motivare il ricorso allo strumento normativo del decreto-legge;

    con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza, è d'altronde lo stesso Comitato per la legislazione del Senato a rilevare «l'assenza di argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge. Anche in presenza di un intervento normativo necessario e urgente ai fini di una piena tutela di un diritto fondamentale dell'individuo quale quello alla salute è, infatti, indispensabile che sia indicata specificamente l'imprevedibilità del caso»;

    le disposizioni del provvedimento e i numerosissimi rinvii a decreti attuativi non sembrano necessitare di una tempestiva entrata in vigore al punto da giustificarne l'inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

    continua da parte del Governo un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti richiamati dall'articolo 77 della Costituzione, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;

    la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta costituzionale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

    peraltro l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

    inoltre, l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale – a partire almeno dalla citata sentenza n. 171 del 2007 – incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo ma comporta ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, l'attribuzione alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa – come disciplinata dalla Costituzione – appare correlata «alla tutela dei valori e diritti fondamentali», il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, sposta indebitamente il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo e allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo «il cui potere deriva direttamente dal popolo» (Corte costituzionale, sentenza n. 171/2007, Cons. dir., par. 3);

    quanto alla carenza di innovatività del provvedimento e alla conseguente assenza di necessità ed urgenza delle misure adottate, si rappresenta che il vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021, adottato dall'allora Ministro della salute Giulia Grillo, già prevede analoghe misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    più in particolare, il vigente PNGLA prevede l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio e deve essere recepito da tutte le regioni attraverso l'emanazione dei Piani regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma attuativo aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato;

    già il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), tra le diverse attività di competenza, ha anche quella di monitorare tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza e ha una dotazione di n. 33 unità di personale, di cui n. 19 dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali e n. 14 funzionari i cui costi gravano sul capitolo 2008;

    il PNGLA prevede che i sistemi CUP gestiscano in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate sia per l'attività istituzionale sia per l'attività erogata in regime libero professionale; il Piano prevede altresì lo sviluppo dei sistemi CUP on-line, che consentono la consultazione in tempo reale dei tempi di attesa relativi a visite o esami in attività istituzionale e in libera professione intramuraria, secondo le disponibilità effettive, e promuove l'accesso alla prenotazione, anche attraverso le farmacie di comunità;

    sotto il profilo delle risorse, il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 agosto 2019, adottato previa intesa Stato-regioni, ha ripartito fra le regioni 400 milioni di euro, somma delle risorse stanziate dalla Legge di bilancio 2019 (350 milioni) e dal decreto-legge n. 119/2018 (50 milioni), al fine di ridurre i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e nel decreto si specifica che la mancata realizzazione degli obiettivi determina l'obbligo di restituzione dell'acconto allo Stato che può procedere al relativo recupero anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi;

    il vigente PNGLA prevede che le regioni e le province autonome debbano garantire «il rispetto degli impegni assunti dai Direttori Generali per il superamento delle criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono prioritario elemento della loro valutazione»; a riguardo seppure nel corso dell'esame in Senato sembrano essere stati risolti quelli che ad avviso dei firmatari del presente atto rappresentavano i macroscopici elementi di incostituzionalità ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, incluse la revoca o il rinnovo dell'incarico, in ordine ad un potere sanzionatorio o premiale che nei confronti dei dirigenti sanitari compete alle regioni e non già al Ministero della salute, tuttavia c'è da rilevare che avrebbe ben potuto essere previsto un potere sanzionatorio o premiale nei confronti delle regioni inadempienti con riguardo all'applicazione delle disposizioni relative alle liste di attesa e all'unicità dei CUP regionali e con riguardo alla vigilanza sull'operato dei direttori generali ovvero all'attuazione capillare delle disposizioni previste nel vigente PNGLA;

    la centralizzazione dei controlli sul rispetto dei tempi delle liste di attesa, come delineata dal provvedimento in esame, si configura come una opzione certamente auspicabile, soprattutto in un rinnovato e altrettanto auspicato quadro costituzionale che riporti la salute delle persone alla competenza esclusiva dello Stato; è impossibile non rilevare come l'opzione di centralizzazione delineata nel provvedimento all'esame, che ha portato le regioni stesse a protestare fermamente, si ponga in macroscopica contraddizione con i progetti e con gli intendimenti di questo Governo sulla cosiddetta autonomia differenziata;

    sulla riorganizzazione degli uffici dirigenziali del Ministero della salute prevista all'articolo 2 si rileva la deroga all'articolo 17, comma 4-bis, legge 23 agosto 1988, n. 400 che in riferimento all'organizzazione e alla disciplina degli uffici dei Ministeri dispone che gli atti regolamentari siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia; quanto alle cinque nuove posizioni dirigenziali presso il Ministero della salute previste dal predetto articolo 2 si prefigura la lesione dei principi costituzionali enunciati dall'articolo 97 della Costituzione laddove si prevede che alla loro copertura si provvede «anche» mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche e che gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici dell'Organismo possono essere, in sede di prima applicazione, conferiti in deroga alle percentuali dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cioè senza dover osservare i limiti quantitativi per il conferimento di incarichi a tempo determinato;

    parimenti si prospetta una possibile lesione dei principi costituzionali in riferimento all'introduzione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità che consente l'applicazione di una imposta pari al 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;

    durante l'emergenza e per affrontare la carenza di personale sanitario i precedenti Governi hanno previsto l'aumento delle tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico; diversamente, invece, la disposizione all'esame introduce una sorta di «flat tax» dalla dubbia compatibilità costituzionale e dalla discutibile rispondenza a criteri di equità, uguaglianza e giustizia sociale che caratterizzano il nostro impianto costituzionale secondo cui capacità contributiva e progressività sono due principi cardine dell'attuale sistema tributario (articolo 53 della Costituzione) e secondo cui, dunque, chi ha maggiori disponibilità è tenuto a concorrere alla spesa pubblica più degli altri; l'imposta sul reddito delle persone fisiche è progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso: l'imponibile e l'imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri e prevedendo una no tax area, variabile a seconda delle diverse categorie di contribuenti;

    oltretutto, a rendere ulteriormente iniqua la disposizione di cui all'articolo 2 sulla cosiddetta «flat tax» è la copertura che il Governo ha fornito per essa, sottraendo risorse, tra le altre, ai soggetti talassemici, alla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA;

    alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare del tutto evidente la totale incompatibilità del decreto in esame con gli articoli, 3, 32, 53, 77 e 97 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1975.
N. 1. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Francesco Silvestri.

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie che sulla carta, dovrebbero dare risposta a un problema drammatico, com'è quello delle liste di attesa;

    l'articolo 32 della nostra Costituzione definisce espressamente la «salute» come un diritto fondamentale dell'individuo che deve essere garantito a tutti indipendentemente dall'essere cittadini italiani o meno, dal possedere un reddito o dall'essere indigenti;

    sulla base di tale principio il nostro Sistema sanitario nazionale, istituito con la legge n. 833 del 1978, nasce con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione sociale, economica o territoriale, configurandosi come uno strumento di giustizia e di coesione sociale, secondo i principi di universalità ed eguaglianza;

    le interminabili liste d'attesa, fonte di un grande disagio per cittadini e pazienti, rappresentano il sintomo di un indebolimento organizzativo e soprattutto professionale del nostro sistema sanitario nazionale che richiederebbero consistenti investimenti e coraggiose riforme che questo decreto non mette in campo;

    il nostro SSN ha perso quella capacità di prendere in carico i pazienti, soprattutto quelli cronici, in primis quelli oncologici e i fragili. Pazienti oggi costretti a peregrinare tra diversi CUP, tra vari ospedali sino a regioni diverse, nel disperato tentativo di prenotare una visita o un esame diagnostico, attività di cui un tempo si occupava il SSN seguendo il percorso diagnostico-terapeutico del malato;

    ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto;

    nonostante tali principi un insieme di fattori politici, economici e organizzativi, a cui si è aggiunta negli ultimi anni la pandemia da COVID-19 che ha messo a dura prova la tenuta del nostro sistema sanitario nazionale, si è determinato una condizione di frammentazione e difformità territoriali in cui, a regioni in grado di assicurare servizi e prestazioni all'avanguardia e di eccellenza, se ne affiancano altre in cui è difficoltoso garantire anche solo i livelli essenziali di assistenza con la conseguenza che non tutti riescono ad accedere alle cure di cui hanno bisogno nei territori in cui vivono;

    è necessario investire concretamente sul personale sanitario aumentando gli organici e superando l'ormai anacronistico «tetto di spesa» introdotto nel 2009, che obbliga a spendere per le assunzioni non più di quanto si spendeva nel 2004 diminuito dell'1,4 per cento, promuovendo un piano straordinario di assunzioni di professionalità che mancano, sia nelle strutture territoriali che in quelle ospedaliere al fine di non stremare ulteriormente il personale già in servizio, con il rischio di alimentare la fuga dei professionisti dal SSN;

    le gravi carenze di organico e le conseguenti lunghe liste di attesa mettono in crisi i principi fondanti del Sistema sanitario nazionale, universalità, uguaglianza ed equità, in particolare per le fasce più deboli della popolazione che non hanno le risorse per rivolgersi alla sanità privata e rinunciano così a curarsi;

    il provvedimento, di fatto, si concentra solo sui sintomi e non sulle cause delle liste d'attesa, che richiedono dalla politica una decisione vera su spesa e personale; le debolezze della sanità pubblica non sono transitorie ma richiedono interventi di sistema e l'unico intervento di sistema presente è l'istituzione di una piattaforma nazionale, volta a superare i limiti del sistema di monitoraggio;

    uno strumento condivisibile che comunque non risolve il problema e che per la sua realizzazione richiede tempi molto lunghi e una reale capacità di dialogo con le regioni;

    in particolare per quanto riguarda la stesura del testo le regioni e le province autonome rivendicano il fatto che sarebbe stato necessario un loro preventivo coinvolgimento poiché la tematica è al centro dell'attenzione mediatica e dei cittadini e riveste una primaria importanza negli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

    in ordine al testo sottoposto si rileva che:

     di concreto purtroppo non c'è niente, si tratta di una scatola priva di qualsiasi contenuto concreto, senza norme di sostanza né interventi strutturali sui problemi che attanagliano il SSN, in cui non si dà alcuna risposta né alle 10 milioni di prestazioni inevase né ai 4 milioni di persone che rinunciano a curarsi;

     le regioni e le province autonome, alla luce delle esperienze sviluppate nelle singole realtà regionali per individuare le migliori soluzioni possibili, avrebbero potuto dare un contributo importante per migliorare il testo del decreto e collaborare in modo propositivo;

     non si prevedono reali e adeguate risorse economiche aggiuntive visto che le principali misure sono «senza maggiori oneri per la finanza pubblica», in quanto vengono utilizzate, sottraendole ad altri capitoli di spesa, risorse già stanziate;

     il potenziamento dell'offerta di visite diagnostiche e specialistiche tramite l'estensione delle attività a sabato e domenica e prolungando le fasce orarie trova il principale ostacolo nella carenza di professionisti sanitari. Se i professionisti sono sempre gli stessi e con carichi di lavoro già inaccettabili, non si vede come possano garantire ulteriori prestazioni senza, per altro, violare la direttiva UE sugli orari di riposo che prevede, oltre alle 11 ore al giorno, almeno un giorno intero (24 ore) di riposo a settimana e senza mettere in pericolo la propria incolumità e quella dei pazienti. Oltretutto, per incentivare tali attività viene introdotta un'aliquota unica al 15 per cento sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, la cui defiscalizzazione viene interamente «scaricata» sul fabbisogno sanitario nazionale, ad esempio, riducendo di 80 milioni per il 2024 il fondo per i danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni;

     il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario di fatto non viene attuato. Le disposizioni introducono limitate ed insufficienti novità per l'anno in corso e poche novità anche per l'anno 2025, peraltro condizionate alla definizione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli Enti del SSN ed alla conseguente approvazione del Piano dei fabbisogni triennali regionali del personale. La definizione di tale metodologia è priva di reale efficacia, atteso che la norma prevede che la sua adozione avvenga nell'ambito degli attuali tetti di spesa per il personale;

    inoltre, si prevedono almeno ulteriori 7 decreti attuativi insinuando perplessità sulla reale attuazione in tempi brevi delle misure adottate. Un accidentato percorso burocratico che rischia di impedire l'applicazione delle misure previste e generare ulteriori ritardi sulle vere urgenze del SSN.;

    le misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale fanno riferimento a norme e finanziamenti già esistenti, ovvero quelli del Programma nazionale equità in salute (PNES) che riguardano le regioni del Mezzogiorno;

    le misure previste si pongono solo in un'ottica di inseguire la domanda aumentando l'offerta senza per altro prevedere indispensabili criteri di appropriatezza di esami e visite specialistiche e un piano di formazione sui professionisti e d'informazione sui pazienti, al fine di arginare la domanda inappropriata di prestazioni. Una strategia che nel medio e lungo periodo non fa che incrementare ulteriormente la domanda non risolvendo strutturalmente il gap tra domanda ed offerta;

   per le ragioni sopra esposte,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1975.
N. 2. Braga, Furfaro, Bonafè, Ciani, Ghio, Toni Ricciardi, De Luca, Ferrari, Morassut, Roggiani, Casu, Fornaro, De Maria, Girelli, Malavasi, Stumpo.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame è caratterizzato da almeno due elementi che conducono ad altrettanti paradossi;

    il primo è nel rapporto tra i suoi presupposti e gli effetti delle sue disposizioni. Il decreto-legge in esame, come si legge nella Relazione allo stesso, dovrebbe recare, «misure urgenti di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. L'obiettivo è assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione.», ma le sue disposizioni non affrontano e non risolvono nessuna delle criticità che hanno prodotto le liste d'attesa delle prestazioni sanitarie con l'abbandono delle cure da parte di milioni di persone;

    ad avviso dei presentatori, quello in esame è un testo che aumenta la burocrazia, che prevede almeno 7 decreti attuativi, che non prevede alcun aumento di risorse per il servizio sanitario, che non prevede un piano straordinario di assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico, in cui ogni previsione è sottoposta al vincolo delle «risorse disponibili a legislazione vigente», un provvedimento che, pur avendo tra i suoi presupposti la reale necessità di intervenire con urgenza rispetto alle 10 milioni di prestazioni sanitarie inevase e alla rinuncia alle cure da parte di 4 milioni di persone, non contiene disposizioni in grado di dare risposte efficaci, urgenti e strutturali da parte del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti e, quindi, non tutelando nei concreti effetti delle sue disposizioni il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, nonché il principio dell'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione continuando a precludere a milioni di cittadini delle fasce povere e meno abbienti di curarsi non potendo ricorrere alle prestazioni e ai servizi della sanità privata;

    il secondo elemento presente nel decreto-legge in esame che conduce ad un paradosso è quello relativo alle disposizioni contenute in particolare negli articoli 1, 2 e 5 del provvedimento. In particolare l'articolo 2, modificato al Senato, era stato originariamente oggetto di un forte contrasto con le regioni e si è evidenziato il rischio di un conflitto istituzionale tra la quasi totalità di queste e il Governo. Appare, pertanto, paradossale, da parte del Governo promotore del disegno di legge sulle Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, intervenire in materia della salute oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, violando l'articolo 117 della Costituzione, vulnus che se pur attenuato dalle modifiche introdotte al Senato permane, come permane un elevato rischio del riemergere del conflitto tra regioni e Governo rispetto ai provvedimenti attuativi previsti dal decreto-legge;

    la disfunzionalità tra i presupposti e gli obiettivi del decreto-legge in esame e le norme in esso contenute, appaiono evidenti dall'esame di merito del provvedimento;

    l'articolo 1 prevede al fine di gestire le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa;

    per le linee guida di definizione dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali è previsto il solo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regione e non l'intesa, pur essendo in presenza di materia concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione;

    l'articolo 2 nella sua previsione originaria è stato oggetto di un forte contrasto con le regioni e si è evidenziato un conflitto istituzionale tra la quasi totalità di queste e il Governo, un conflitto riguardante l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, che avrebbe dovuto fornire gli esiti delle verifiche al Ministero della salute ai fini della applicazione di misure sanzionatorie o premiali nei confronti dei responsabili regionali o aziendali, arrivando sino alla revoca o rinnovo dell'incarico;

    pur con le modifiche apportate al Senato resta, comunque, una disposizione che potrebbe dare vita ad ulteriori conflitti con le regioni e istituisce solo un nuovo organismo burocratico all'interno del Ministero della salute, con dirigenza e organico da definire, organismo che si sovrappone ad altri già esistenti, i quali si potevano e si sarebbero potuti rafforzare allo scopo di effettuare quel monitoraggio dei dati e del funzionamento delle attività delle regioni evitando sovrapposizioni;

    l'articolo 3 prevede la costituzione di un Centro unico di prenotazione (CUP) a livello regionale o infra-regionale, che dovrebbe avere la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati, con i competenti CUP territoriali, ma tra gli elementi vincolanti per la richiesta di accreditamento non vi è quello fondamentale relativo al possesso da parte degli erogatori privati di prestazioni e servizi sanitari dei medesimi requisiti organizzativi e di organico della sanità pubblica, nonché l'obbligo di essere in regola con i rinnovi contrattuali in modo parallelo a quelli previsti dalla sanità pubblica e alle scadenze contrattualmente fissate;

    l'articolo 4, al fine di potenziare l'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche, nonché per le aperture straordinarie dei centri trasfusionali, prevede che tali prestazioni e servizi siano effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e il prolungamento della fascia oraria, ma con l'immancabile limite delle risorse attualmente disponibili di cui al comma 232 della legge 30 dicembre 2023 n. 213;

    in una situazione in cui il SSN soffre di una gravissima carenza di personale, carenza che si accentuerà nei prossimi anni, non si comprende come si potranno effettuare le visite diagnostiche e specialistiche il sabato e la domenica senza aumentare i carichi di lavoro già oggi inaccettabili, visto, peraltro, che medici e personale sanitario già prestano la loro attività di sabato e domenica e svolgono ore di straordinari, senza, altresì, tenere conto del rischio di violare le norma in materia di limiti dell'orario di lavoro e riposi obbligatori;

    la soluzione al fine di fornire una adeguata e tempestiva risposta alla domanda di visite diagnostiche e specialistiche non viene individuata nella carenza di personale sanitario e, quindi, da un congruo aumento del finanziamento del Fondo sanitario nazionale da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato e al superamento del precariato, ma in un prolungamento dei giorni e degli orari in cui effettuare i servizi, peraltro già previsti, che aumentano i già pesanti carichi di lavoro sul personale;

    l'articolo 5 sul superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario a detta delle stesse regioni introduce «limitate ed insufficienti novità per l'anno in corso e poche novità anche per l'anno 2025, peraltro condizionate alla definizione di una successiva metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli Enti del SSN ed alla conseguente approvazione del Piano dei fabbisogni triennali regionali del personale, tutta ancora da scrivere», anche in questo caso, pertanto, sarebbero state necessarie iniziative urgenti immediatamente attuabili, in coerenza con lo strumento della decretazione d'urgenza e le sue enunciate finalità, ma si assiste solo ad una ulteriore proroga nel tempo. La stessa definizione di tale metodologia rischia a detta delle stesse regioni di rivelarsi «priva di reale efficacia», atteso che la norma prevede che la sua adozione avvenga comunque «in coerenza con i valori di cui al comma 1 dello stesso articolo 5», vale a dire nell'ambito degli attuali tetti di spesa per il personale. Infine sempre le regioni hanno segnalato che trattandosi di una misura organizzativa in attuazione di una metodologia ministeriale, la prevista approvazione da parte del Ministero della salute appare invasiva delle competenze regionali;

    il decreto-legge in esame non affronta le criticità dei Servizi sanitari regionali in particolare quelli meridionali dove i servizi di prevenzione e cura sono più carenti; maggiori i tempi di attesa per l'erogazione di molte prestazioni, minori i livelli di spesa;

    il monitoraggio LEA, offre un quadro delle differenze nell'efficacia e qualità delle prestazioni fornite dai diversi SSR e dal monitoraggio emergono i deludenti risultati del Sud, in una situazione nella quale il Fondo nazionale per la sanità è strutturalmente sottodimensionato, questo non consente la copertura integrale del costo dei LEA. Il finanziamento della sanità italiana dovrebbe, infatti, essere commisurato ai fabbisogni di copertura dei LEA, ossia delle prestazioni e dei servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, nel rispetto del principio di universalità, in base al quale ciascun cittadino dovrebbe ricevere il medesimo livello e qualità di cure e di servizi sanitari indipendentemente dal luogo in cui risiede. Si prosegue al contrario con risorse che vengono definite a monte, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico e, pertanto, non corrispondenti alla somma del costo dei LEA. Questi, di conseguenza, sono finanziati solo parzialmente, con pesanti ricadute sui cittadini che a milioni rinunciano alla prevenzione e alle cure o restano incagliati nelle interminabili liste d'attesa;

    il decreto-legge in esame del resto non prevede e non si prefigge l'obiettivo della copertura integrale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), necessario anche al fine del superamento del gap territoriale che ancora sussiste in materia di prestazioni e di organici, in particolare nel settore infermieristico e tecnico, per garantire ai cittadini di fruire dei medesimi livelli nella qualità della prevenzione, della cura e dei servizi sanitari indipendentemente dal luogo di residenza;

    alla luce del quadro complessivo fin qui esposto anche per l'incompatibilità del decreto in esame con gli articoli 3, 32 e 117 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1975.
N. 3. Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 1975 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti Furfaro 3.1 e Zanella 3.2

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1975 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 01.01, 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.13, 3.16, 3.18, 3.02, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.01, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.01, 5.02, 6.1, 6.02, 6.03, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.02 e 7.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1975 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa)

  1. Al fine di governare le liste di attesa, in coerenza con l'obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» previsto dal sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6– Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L'AGENAS è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma.
  2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, i dati del flusso informativo «Tessera Sanitaria – TS» di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono resi disponibili al Ministero della salute e all'AGENAS, secondo le modalità da stabilire con il protocollo di cui al comma 10 del medesimo articolo 50, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta SSN dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730), nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai centri unici di prenotazione (CUP) regionali.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali.
  4. La Piattaforma di cui al comma 1 opera in coerenza con il «Modello Nazionale di Classificazione e Stratificazione della popolazione» (MCS), sviluppato nell'ambito del sub-investimento 1.3.2, della Missione 6 – Salute, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e reso disponibile alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. La Piattaforma di cui al comma 1 persegue l'obiettivo di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito alla:

   a) misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;

   b) disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;

   c) verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione;

   d) modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;

   e) produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche;

   f) attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;

   g) appropriatezza nell'accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale, in coerenza con i criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa (RAO) e con le raccomandazioni previste nelle linee guida e suggerite nelle buone pratiche clinico-assistenziali.

  6. A fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l'AGENAS può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie e ospedaliere titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.
(Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)

  1. Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato «Organismo», che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere e), g), h) e l) del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006.
  2. L'Organismo ha il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, l'Organismo si avvale anche dei dati forniti da AGENAS derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di cui all'articolo 1 e dalle attività di audit svolte dall'Agenzia in base al comma 6 del medesimo articolo 1.
  3. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l'Organismo può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. L'Organismo, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o associazioni di categoria o per la tutela degli interessi diffusi circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, può acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali le regioni e le province autonome interessate hanno l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. L'Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell'incarico.
  4. L'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale, di cui tre da imputare all'aliquota sanitaria alla cui copertura si provvede anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalità, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'Area Funzionari del vigente contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al sesto periodo, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area Funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l'anno 2024 e di euro 2.003.859 a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l'anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l'anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.
  5. Il personale dell'Organismo svolge funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria. Al personale di cui al primo periodo è, altresì, riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4-bis del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei limiti del servizio cui è destinato.
  6. Gli oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 3 sono quantificati per l'anno 2024 in euro 125.000 e in euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 4 e 6 pari a euro 1.369.777 per l'anno 2024 e in euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 3.
(Disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie)

  1. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) che è unico a livello regionale o infra-regionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'allegato B al decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, recante «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.
  3. L'implementazione, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP costituisce specifico elemento di valutazione, nell'ambito delle procedure di rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e del predetto decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'attivazione di soluzioni digitali per prenotare e disdire l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket, ove previsto.
  5. Il CUP attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'erogazione della prestazione, anche da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. L'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, definitivamente accertata, costituisce illecito professionale grave ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'esclusione è disposta dalle gare avviate in qualsiasi regione e l'operatore economico non può avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
  7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l'assistito che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, può essere tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.
  8. Nell'ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza.
  9. È fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In caso di violazione di tale divieto, per i fatti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 284, primo e secondo periodo, della legge n. 266 del 2005, raddoppiate nel minimo e nel massimo edittale.
  10. Nell'eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive, o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito.
  11. Per le finalità di cui al comma 10, il Ministero della salute, con riferimento al 30 giugno 2024, provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, da redigersi secondo criteri e direttive convenute con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4.
(Potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche)

  1. Al fine di garantire il rispetto della tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. I direttori regionali della sanità vigilano sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo e trasmettono un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Le attività di cui al secondo periodo rilevano ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali della sanità.
  2. Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale di cui all'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. In tal senso, l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa.
  3. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 5.
(Superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario)

  1. A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni. Il predetto incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. A decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria.
  3. Fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Articolo 6.
(Ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale)

  1. Per le regioni destinatarie del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027 e dei criteri di ammissibilità del citato Programma, un piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. Nei limiti delle risorse del predetto Programma e in coerenza dello stesso, il piano d'azione di cui al primo periodo individua, con particolare riguardo ai servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all'attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle strutture di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici, le iniziative finalizzate:

   a) alla realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari;

   b) alla realizzazione degli investimenti relativi all'adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti screening;

   c) alla realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari;

   d) alla formazione degli operatori sanitari per:

    1) la sperimentazione dei progetti terapeutico riabilitativo personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale delle regioni destinatarie del Programma, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e degli enti del terzo settore;

    2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per i Consultori familiari;

    3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l'integrazione e l'aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening per individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economico;

    4) la sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di screening.

Articolo 7.
(Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario)

  1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
  2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono valutati in 72,8 milioni di euro per l'anno 2024, 131,5 milioni di euro per l'anno 2025, 135,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 135,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,8 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4 milioni di euro per l'anno 2024, 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

   b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

   c) quanto a 55,146 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   d) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   e) quanto a 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Articolo 8.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1975 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «le liste di attesa» sono inserite le seguenti: «delle prestazioni sanitarie» e dopo le parole: «Missione 6 – Salute» sono inserite le seguenti: «, componente 1,»;

   al comma 2, le parole: «“Tessera Sanitaria – TS”» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema Tessera sanitaria (TS)» e le parole: «ricetta SSN» sono sostituite dalle seguenti: «ricetta del Servizio sanitario nazionale (SSN)»;

   al comma 3, le parole: «i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i criteri di interoperabilità tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali»;

   al comma 4, le parole: «, della Missione 6 – Salute,» sono sostituite dalle seguenti: «della Missione 6 – Salute, componente 1,»;

   al comma 5:

    alla lettera c), le parole: «del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei percorsi di tutela previsti dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa»;

    la lettera e) è soppressa;

    alla lettera g), le parole: «criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa» sono sostituite dalle seguenti: «criteri dei Raggruppamenti di attesa omogenea»;

   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai meccanismi di audit previsti al primo periodo, è acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

  «Art. 2. – (Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria) – 1. Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato “Organismo”, che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2006, che continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto dallo stesso decreto. Le attività dell'Organismo sono realizzate con programmi annuali secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto di cui al primo periodo.
  2. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e di superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l'Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), presso le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti attuativi. Le risultanze dei controlli effettuati sono comunicate al Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) di cui al comma 5, che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello svolgimento delle suddette funzioni, l'Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. L'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale, di cui tre da imputare all'aliquota sanitaria, alla cui copertura si provvede anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalità, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al quarto periodo, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'area dei funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l'anno 2024 e di euro 2.003.859 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l'anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l'anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.
  4. Per le spese di missione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 125.000 per l'anno 2024 ed euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2025.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono con specifica disposizione regionale l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione, che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, a cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa, da adottare con validità annuale, e al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il RUAS è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento. Il RUAS verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalità di cui al presente comma, in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Con cadenza trimestrale, il RUAS redige e invia all'Organismo un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere. Il RUAS procede alla definizione di interventi formativi che garantiscono che l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste di attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati.
  6. In caso di mancata individuazione del RUAS entro il termine di cui al primo periodo del comma 5 o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al presente decreto, l'Organismo può esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati, ai sensi del presente decreto, alle regioni e al RUAS. Tali poteri sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le modalità e le procedure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, l'Organismo può svolgere verifiche presso le aziende e gli enti del SSN, presso le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, l'Organismo si avvale anche dei dati forniti dall'AGENAS, derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di cui all'articolo 1 e dalle attività di audit svolte dalla stessa Agenzia ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1.
  7. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 3 e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 1.369.777 per l'anno 2024 e a euro 2.659.595 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

  All'articolo 3:

   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le seguenti modalità di accesso alle prestazioni:

    a) presa in carico della cronicità e della fragilità conseguenti a malattie croniche e degenerative e a malattie rare, con programmazione diretta e senza intermediazione dell'assistito o chi per esso degli accessi alle prestazioni coerenti con il piano personalizzato di assistenza;

    b) prenotazione al CUP unico a valenza regionale da parte dell'assistito o chi per esso di prestazioni necessitate da sintomi, segni ed eventi di tipo acuto che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico;

    c) accesso diretto per la malattia mentale e da dipendenze patologiche e per le prestazioni di assistenza consultoriale;

    d) accesso a chiamata all'interno di progetti di screening su popolazione bersaglio per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o di altra natura cronico-degenerativa»;

   al comma 3, la parola: «autorizzate» è sostituita dalla seguente: «accreditate» e dopo le parole: «del 1992» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un punteggio aggiuntivo, nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le predette amministrazioni, a favore del personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie. Tale adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante»;

   al comma 6, secondo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto»;

   il comma 7 è sostituito dal seguente:

  «7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5 sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l'assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita»;

   al comma 10, dopo le parole: «liste di attesa» sono inserite le seguenti: «per il triennio» e le parole: «aggiuntive, o» sono sostituite dalle seguenti: «aggiuntive o»;

   dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  «10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal comma 10, anche allo scopo di esplicitare le modalità applicative degli interventi ivi previsti, nonché nel limite di spesa di cui al medesimo comma 10, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota di partecipazione alla spesa sanitaria, possono consistere in:

   a) ridefinizione qualitativa e quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate, mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

   b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna;

   c) richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, da parte delle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate;

   d) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivazione di nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipulazione di rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa»;

   al comma 11, le parole: «criteri e direttive convenute» sono sostituite dalle seguenti: «criteri e direttive convenuti», dopo le parole: «delle finanze» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;

   dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  «11-bis. All'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, le parole: “possono stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale, contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “possono assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, della disciplina prevista dagli articoli da 15 a 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità” e le parole: “Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto di lavoro esclusivo di cui all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” sono soppresse»;

   alla rubrica, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «adeguamento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e norme in materia di assunzioni».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «della tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi», dopo le parole: «per gli esami diagnostici,» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3,» e la parola: «report» è sostituita dalla seguente: «rapporto»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza per il fabbisogno di sangue e dei suoi derivati e di implementare l'operatività dei centri trasfusionali, le aziende e gli enti del SSN, anche supportati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi»;

   al comma 2, dopo la parola: «ospedaliera» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «per ciascun dipendente» sono inserite le seguenti: «e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza» e le parole: «In tal senso» sono sostituite dalle seguenti: «A tale fine»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aperture straordinarie dei centri trasfusionali».

  All'articolo 5:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e, al secondo periodo, alle parole: «previa verifica» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «di personale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2025» e le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    all'alinea, secondo periodo, le parole: «in coerenza dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con lo stesso» e dopo la parola: «ambulatoriale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

    alla lettera b), dopo la parola: «mentale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Punti screening» sono sostituite dalle seguenti: «Punti per gli screening oncologici»;

    alla lettera d):

     al numero 1), le parole: «terapeutico riabilitativo» sono sostituite dalla seguente: «terapeutico-riabilitativi» e le parole: «coi i» sono sostituite dalle seguenti: «con i»;

     al numero 2), le parole: «diagnostico terapeutici» sono sostituite dalla seguente: «diagnostico-terapeutici»;

     al numero 3), dopo la parola: «screening» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «vulnerabilità socio-economico» sono sostituite dalle seguenti: «vulnerabilità socio-economica»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e incrementare l'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, nonché per garantire il processo di efficientamento del servizio sanitario regionale, agevolando il percorso finalizzato al superamento del commissariamento, la regione Calabria è autorizzata a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnatele ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prima fase, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti alla realizzazione delle opere finanziate dal programma di cui alla citata deliberazione».

  All'articolo 7:

   al comma 5, dopo la parola: «contenzioso» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 6:

    alla lettera a), le parole: «12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni»;

    alla lettera d), le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «32 milioni»;

    alla lettera e), le parole: «2027 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2027, mediante».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis.(Clausola di salvaguardia) – Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale)

  1. Al fine di raggiungere progressivamente una percentuale di finanziamento annuale pari al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028. Nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono altresì comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Al fine di realizzare risparmi di spesa per un importo complessivo di 12,1 miliardi di euro per l'anno 2025, 17,5 miliardi di euro per l'anno 2026, 25,6 miliardi di euro per l'anno 2027 e 31,6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2028, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2024, sono ridotte in modo lineare le spese fiscali di cui all'elenco contenuto nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), punti 1.1) e 1.2) della legge 9 agosto 2023, n. 111.
  4. Lo schema del decreto di cui al comma 3, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro il termine di venti giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
01.01. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

(Inammissibile)

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , utilizzando indicatori di performance al fine di verificare che gli standard di qualità siano mantenuti in tutte le strutture sanitarie accreditate in maniera uniforme sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole: alle prestazioni, aggiungere le seguenti: garantendo comunque l'erogazione delle prestazioni previste nei LEA,.
1.1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , suddivise per regione e per struttura sanitaria.
1.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 5, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) misurazione delle prestazioni erogate in libera professione intramoenia, suddivise per regione e per struttura sanitaria e per professionista sanitario;.
1.4. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 5, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) applicazione delle disposizioni contenute nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa vigente;.
1.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I dati derivanti dal monitoraggio, compresi gli accertamenti, effettuati tramite la Piattaforma nazionale di cui al comma 1, e dagli eventuali audit effettuati da AGENAS, sono messi a disposizione dei diversi portatori di interesse, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1.1007. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I dati rilevabili dal monitoraggio effettuato tramite la Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e dagli audit effettuati dall'AGENAS sono pubblici e messi a disposizione dei diversi portatori di interesse, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I dati rilevabili dal monitoraggio effettuato tramite la Piattaforma nazionale di cui al comma 1, e dagli eventuali audit effettuati dall'AGENAS, sono messi a disposizione dei diversi portatori di interesse, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1.7. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Implementazione del nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa)

  1. Al fine di garantire l'operatività delle presenti disposizioni, il Ministero della salute, in collaborazione con l'AGENAS, l'ISS, e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora con cadenza triennale un Piano nazionale delle liste di attesa.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il Piano nazionale di governo delle liste di attesa di cui al comma 1, relativo al primo triennio di vigenza del presente decreto.
  3. Il Piano nazionale di governo delle liste di attesa di cui al comma 1 definisce le azioni e gli strumenti finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al presente decreto. In particolare:

   a) sul versante della domanda, sono individuate metodologie per la definizione di condizioni cliniche appropriate per ciascuna classe di priorità che siano coerenti con il bisogno di salute del cittadino e che prevedano sistemi di prescrizione guidata che facilitino il prescrittore al momento della richiesta di prestazioni;

   b) sul versante dell'offerta, sono definite metodologie per lo studio del fabbisogno di supporto alla programmazione delle prestazioni sanitarie da rendere disponibili nei sistemi informativi aziendali. Rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale, l'intera offerta prestazionale deve essere resa disponibile nel sistema CUP e la prenotabilità delle prestazioni deve essere garantita in modo continuativo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

   c) sul versante dei monitoraggi dei tempi di attesa, per la specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera è aggiornato l'elenco delle prestazioni da monitorare sulla base di criticità riscontrate dai flussi nazionali e sono definite le modalità e le cadenze delle rilevazioni, prevedendo, rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale, l'istituzione di un nuovo flusso informativo nazionale di raccolta dei dati di prenotazione.
2.3. Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo, Furfaro.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

  Conseguentemente, al comma 7:

   primo periodo, sopprimere le parole: , ad eccezione dei commi 3 e 4,

   sopprimere il secondo periodo.
2.4. Malavasi, Stumpo, Furfaro, Ciani, Girelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo sono resi disponibili alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2.5. Stumpo, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Misure per l'abbattimento
delle liste di attesa)

  1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi piani operativi, di fornire tempestiva risposta alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità, adottano le seguenti misure, nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dal comma 3 e nel rispetto dell'equilibrio economico:

   a) allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità delle prestazioni sanitarie inserite nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, indicono, entro il 31 gennaio 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e infermieristiche, necessario a fare fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

   b) al fine di favorire una migliore programmazione e la trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, istituiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree infraregionali territorialmente omogenee da un punto di vista demografico e per il numero e la tipologia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate nonché delle agende delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti nel proprio territorio;

   c) verificata l'impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dal PNGLA 2019-2021, garantiscono fino al 31 dicembre 2024 l'erogazione della medesima prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione resa e quello della medesima prestazione erogabile da parte del Servizio sanitario nazionale;

   d) al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rendono pubblici e aggiornano in tempo reale nel proprio sito internet istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione sanitaria prevista nel PNGLA.

  2. All'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è attribuito il compito di coadiuvare e di indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa di cui al comma 1. A tale fine, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui le regioni inviano all'AGENAS, in tempo reale, i dati relativi alle proprie liste di attesa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.1. Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Riduzione delle liste di attesa)

  1. Nelle more della redazione e approvazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2024-2026, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi piani operativi, l'erogazione tempestiva delle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero, i livelli essenziali di assistenza e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, assumono le seguenti iniziative:

   a) in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigente e nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, indicono, entro il 30 settembre 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali in relazione a quanto stabilito nel proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

   b) al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, che non devono essere superiori a quelli recati dal PNGLA, nonché di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono un sistema di prenotazione unico regionale, ovvero, qualora necessario, per aree intraregionali territorialmente omogenee dal punto di vista demografico nonché del numero e della tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti nel territorio di competenza;

   c) garantiscono fino al 31 dicembre 2024, verificata l'impossibilità di assicurare la prestazione entro i tempi stabiliti dal PNGLA per il triennio 2019-2021, l'erogazione della prestazione sanitaria tramite il ricorso all'attività libero-professionale intramuraria, mantenendo a proprio carico la differenza di costo tra la prestazione erogata tramite attività libero-professionale intramuraria e quella a carico del Servizio sanitario nazionale;

   d) pubblicizzano, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il quadro generale concernente la situazione delle liste di attesa e aggiornano in tempo reale nel proprio sito internet istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel PNGLA in ciascuna azienda sanitaria locale;

   e) al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali dei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato in misura pari al valore della spesa consuntivata per l'anno 2011 incrementata dell'1 per cento per l'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale subordinato al rinnovo dei contratti.

  2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attributo all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) il compito di coadiuvare e di indirizzare le politiche regionali in materia di riduzione delle liste di attesa nonché sono definiti i criteri e le modalità con cui le regioni inviano all'AGENAS, in tempo reale, i dati relativi alla situazione delle rispettive liste di attesa.
3.2. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. L'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, è esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprende sia l'attività erogata a carico del servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano nei propri territori la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, sia per l'attività istituzionale sia per l'attività libero-professionale intramuraria, non consentendo in alcun modo l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente:

   al comma 1, alinea, sopprimere le parole: o infra-regionale;

   al comma 2, sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali.
3.3. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: afferiscono al con le seguenti: rendono interoperabili i propri sistemi di prenotazione con il.
3.4. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È condizione essenziale, preordinata all'accreditamento degli erogatori privati, a pena di nullità degli accordi contrattuali di cui al comma 2 eventualmente stipulati, il rispetto dei requisiti organizzativi e di organico richiesti nel settore pubblico dalla normativa vigente, nonché l'aver adempiuto alle scadenze fissate per i rinnovi contrattuali, analogamente a quanto previsto per gli erogatori pubblici.
3.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile)

  Al comma 3, sostituire le parole: costituisce specifico elemento di valutazione, nell'ambito delle procedure di con le seguenti: regionali costituisce specifico requisito per il.
3.7. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Il rinnovo contrattuale del personale sanitario è un requisito per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3.8. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile)

  Al comma 4, dopo le parole: soluzioni digitali aggiungere le seguenti: e tracciabili.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la parola: sistema aggiungere le seguenti: digitale e tracciabile.
3.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: e oncologiche con le seguenti: , oncologiche, reumatologiche e infettivologiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo:

    sostituire le parole: deve essere con la seguente: è;

    aggiungere, in fine le parole: e idoneo sistema informatico, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta per il primo accesso alle prestazioni, nonché attraverso una diagnosi qualificata, per le agende delle prestazioni riferibili a PDTA di patologie croniche, o con sospetto diagnostico definito dal medico prescrittore, per visite ed esami necessari a definire l'iter diagnostico.

   sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale modalità di richiesta di prestazioni segue il principio della presa in carico del cittadino, attuando la segmentazione dei flussi e differenziando le prime richieste dalle prestazioni di controllo, prenotate direttamente dal professionista o dalla struttura che le richiede.
3.10. Ciani, Stumpo, Furfaro, Malavasi, Girelli.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: e garantito l'accesso aggiungere le seguenti: in via prioritaria rispetto alle altre patologie.
3.1011. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche di cui al comma 8, e per l'effettiva attuazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, il Ministero della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AGENAS, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce e adotta le linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico.
3.11. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentito esclusivamente nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
  9-ter. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della presente disposizione, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile l'autorizzazione illegittima all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
  9-quater. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo nonché la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile e l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  9-quinquies. La struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti e, in ogni caso, per le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale è attivo, esclusivamente, il centro unico di prenotazione regionale al quale deve essere fatto apposito rinvio. Alle aziende che violano il divieto del presente comma è revocato l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.
3.12. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Sopprimere i commi 10, 10-bis, 11 e 12.
3.13. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: commi 232 e 233 con le seguenti: comma 232.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: della tariffa nazionale vigente con le seguenti: delle tariffe vigenti.

   al comma 11:

    al primo periodo, sostituire le parole: commi 232 e 233 con le seguenti: comma 232;

    al secondo periodo, sostituire le parole: , sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale con le seguenti: o impegnate dalla regione entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono accantonate nei bilanci delle regioni.
3.15. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: dell'attività libero-professionale fino alla fine del periodo, con le seguenti: delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa vigente, nel rispetto dell'appropriatezza prescrittiva anche attraverso le piattaforme di Intelligenza Artificiale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , anche ai fini dell'esercizio fino alla fine del comma.
3.14. Girelli, Ciani, Furfaro, Stumpo, Malavasi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Per garantire la completa attuazione delle misure di cui al comma 10, nelle more di un finanziamento complessivo e strutturale finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato «Fondo straordinario per la riduzione delle liste d'attesa» da ripartire con una dotazione pari a 2 miliardi di euro.
3.16. Bonetti, D'Alessio, Richetti.

  Sopprimere il comma 11-bis.
3.17. Stumpo, Ciani, Furfaro, Malavasi, Girelli.

  Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

  11-ter. Al fine di affrontare la carenza di personale infermieristico presso i presìdi ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato agli infermieri abilitati. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli infermieri, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che gli infermieri svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite.
3.18. Bonetti, D'Alessio, Richetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei princìpi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 8 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 8 nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale di cui al comma 9.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».
  5. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».
  6. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

    1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 e che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

    2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.».

   c) il comma 3 è soppresso;

   d) il comma 4 con è sostituito dal seguente: «L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 ottobre 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 ottobre 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

   e) il comma 5-bis è soppresso.

  7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  8. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2025 e 2026, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  9. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 1.500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
3.02. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel limite massimo delle risorse disponibile fino alla fine del periodo, con le seguenti: le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, oltre che in regime istituzionale anche mediante il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'Area Sanità del 23 gennaio 2024, e dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto sanità del 2 novembre 2022, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. L'ampliamento delle attività avviene previa definizione di criteri individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

   sopprimere il terzo periodo.
4.1. Malavasi, Girelli, Stumpo, Furfaro, Ciani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1 Ai fini di cui al comma 1, nonché di riduzione delle liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.
4.2. Bonetti, D'Alessio, Richetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalle disposizioni contrattuali dell'Area della Sanità.
4.3. Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo, Furfaro.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sanitaria e ospedaliera aggiungere le seguenti: l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentito esclusivamente se sia stato adottato un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima e dell'attività istituzionale, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non sia più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria. Presso le predette aziende.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: applicazione di misure, consistenti anche nella.
4.4. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contribuire al rilancio del Servizio sanitario nazionale e dare la giusta valorizzazione economica e le opportune tutele lavorative agli specializzandi di area sanitaria non medica, dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1 iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea è corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo. Il trattamento economico di cui al precedente periodo si compone di una parte fissa, uguale per tutte le scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso, e di una parte variabile, ed è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. In fase di prima applicazione, per l'anno accademico 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.
   1-ter. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  2-ter. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea, per tutta la durata legale del corso, si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  2-quater. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa per prestazioni di riabilitazione motoria e respiratoria, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo di spesa annuo di 5 milioni di euro, sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'attuazione del comma 2-bis, i cui oneri sono pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.6. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione di un Fondo per lo smaltimento delle liste di attesa e la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso)

  1. Al fine di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa e di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta un decreto per definire:

   a) le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1;

   b) le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
4.01. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: del 10 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: e fino a copertura dei piani triennali dei fabbisogni di personale, del 50 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2023 prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2023.

   sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Al fine della graduale revisione della disciplina assunzionale di cui al presente articolo, il Ministero della salute, nell'ambito degli obiettivi previsti dal vigente Patto per la Salute 2019-2021, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previa valutazione effettuata dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa n. 2271 sancita in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, effettua una verifica delle risultanze della sperimentazione prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 23 gennaio 2023 recante l'adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale.

   sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, sono effettuate in deroga a quanto previsto all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal presente articolo.
*5.1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: del 10 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: e fino a copertura dei piani triennali dei fabbisogni di personale, del 50 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2023 prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2023.

   sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Al fine della graduale revisione della disciplina assunzionale di cui al presente articolo, il Ministero della salute, nell'ambito degli obiettivi previsti dal vigente Patto per la Salute 2019-2021, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previa valutazione effettuata dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa n. 2271 sancita in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, effettua una verifica delle risultanze della sperimentazione prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute del 23 gennaio 2023 recante l'adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale.

   sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale, sono effettuate in deroga a quanto previsto all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal presente articolo.
*5.2. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo periodo:

    sostituire, le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento;

    sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   al secondo periodo, sostituire, le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
5.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli aumenti di cui al presente comma si aggiungono agli incrementi già previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019 n. 60. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 450 milioni per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.4. Ciani, Stumpo, Malavasi, Girelli, Furfaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incrementi di cui al presente comma si aggiungono agli incrementi già previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
5.5. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di perseguire finalità di perequazione territoriale nelle dotazioni di personale occupato nei diversi sistemi sanitari regionali, i decreti con i quali è adottata la metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono anche a stabilire le modalità con le quali avviene il finanziamento straordinario del reclutamento di personale a tempo indeterminato nei sistemi sanitari regionali che presentino, al 31 dicembre di ciascun anno, il parametro di personale occupato inferiore al fabbisogno di personale come definito dalla metodologia adottata.
5.6. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.7. Ciani, Malavasi, Girelli, Furfaro, Stumpo.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Dopo il comma 4.1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono aggiunti i seguenti:

   «4.2. Fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico, dall'anno 2024 le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico. Non trova applicazione, a decorrere dal 2024, la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
   4.3. Agli oneri derivanti dal comma 4.2, valutati nel limite massimo di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
5.8. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. A decorrere dal 2025, dall'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5.9. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si applicano anche successivamente all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Al fine di valorizzare le specifiche peculiarità delle specializzazioni mediche della dirigenza del SSN in relazione alla tipologia, anche tenuto conto della carenza di professionisti appartenenti a talune branche specialistiche, e alle condizioni di lavoro, nonché di valorizzare le professionalità dei dirigenti sanitari, degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e degli operatori socio-sanitari, anche considerando le attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, le regioni, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui al medesimo articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.
5.10. Malavasi, Girelli, Furfaro, Stumpo, Ciani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per ciascun triennio contrattuale, al fine di adeguare le retribuzioni ai livelli europei e di incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare e di personale convenzionato, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale come incrementato, in misura corrispondente, attraverso la riduzione lineare delle spese fiscali, elencate nel Rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelle relative alla composizione del nucleo familiare, ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.
5.12. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana del farmaco)

  1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è autorizzata a rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 477.326 per l'anno 2024 e ad euro 1.145.582 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.01. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie e far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato «Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale» con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tale fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.
5.02. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) alla realizzazione di centri polifunzionali per la salute mentale al fine di garantire l'inclusione sociale e il benessere bio-psicofisico e l'integrazione dei percorsi di cura e quelli di carattere riabilitativo.
6.1. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 1-quater, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: «albo degli psicologi» sono inserite le seguenti: «, anche tramite strutture che erogano prestazioni di terapia o supporto psicologico».
6.3. Di Lauro.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Inclusione nei ruoli dirigenziali dei medici veterinari specialisti ambulatoriali attualmente convenzionati con incarico a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale e gli altri enti)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

   8-ter. I medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi del presente articolo, che alla entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato, per almeno 29 ore alla settimana, presso le aziende sanitarie locali comunque denominate, o presso altri enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, ai sensi del presente comma sono inquadrati, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997 n. 365, nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
   8-quater. Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che all'entrata in vigore della presente disposizione ancora non hanno maturato i requisiti richiesti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025.
   8-quinquies. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili per la pubblicazione di nuovi incarichi, salvo quelle strettamente necessarie per l'incremento orario dei turni dei medici veterinari specialisti ambulatoriali già titolari di incarichi a tempo indeterminato con numero di ore irrisorio e comunque al di sotto delle 29 ore di convenzionamento settimanale.
   8-sexies. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
   8-septies. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego con il Servizio sanitario nazionale e con gli altri enti entrando nel ruolo della dirigenza veterinaria.
6.02. Malavasi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Inclusione nei ruoli dirigenziali dei medici veterinari specialisti ambulatoriali attualmente convenzionati con incarico a tempo indeterminato presso il Servizio sanitario nazionale e gli altri enti)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, dopo il comma 8-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «8-ter. I medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi del presente articolo che all'entrata in vigore della presente disposizione sono titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per almeno 29 ore settimanali, presso le aziende sanitarie locali comunque denominate, o presso altri enti del Servizio sanitario nazionale, e in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla area funzionale di destinazione, sono inquadrati, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997 n. 365, nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità.
   8-quater. I medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che, all'entrata in vigore del comma 8-ter, non abbiano ancora maturato i requisiti ivi richiesti possono presentare domanda entro il 31 dicembre 2025, a condizione che abbiano maturato i relativi requisiti alla predetta data.
   8-quinquies. Le ore di incarico a tempo indeterminato affidate ai medici veterinari che a domanda sono stati inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del comma 8-ter sono coperte mediante l'attribuzione di nuovi incarichi, salvo quelle strettamente necessarie per l'incremento orario dei turni dei medici veterinari specialisti ambulatoriali già titolari di incarichi a tempo indeterminato con numero di ore irrisorio e comunque inferiore alle 29 ore di convenzionamento settimanale.
   8-sexies. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
   8-septies. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicano anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni abbiano già instaurato un rapporto di impiego con il Servizio sanitario nazionale e con gli altri enti accedendo al ruolo della dirigenza veterinaria».
6.03. Gadda, De Monte.

(Inammissibile)

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 30 dicembre 2023, n. 213, aggiungere le seguenti: nonché per lo svolgimento delle equivalenti prestazioni erogate dal personale sanitario che opera nelle strutture private accreditate,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: legge 30 dicembre 2023, n. 213, aggiungere le seguenti: nonché per lo svolgimento delle equivalenti prestazioni erogate dal personale sanitario che opera nelle strutture private accreditate,.
7.1. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 3, e del prolungamento dell'orario di servizio di cui all'articolo 29, comma 5 dell'Accordo collettivo nazionale degli specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie triennio 2019-2021 del 4 aprile 2024, sono soggetti a un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
7.2. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali compensi non si considerano concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
7.3. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

  Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.4. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1
(Prestazione aggiuntive per gli operatori sociosanitari)

  1. I compensi per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), possono essere erogati anche al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario come individuato dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'operatore socio-sanitario può svolgere tali prestazioni, su base volontaria, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione delle attività istituzionali.
  2. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è definita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono fatti salvi accordi di maggior favore a livello aziendale.
  3. Anche al personale inquadrato nel profilo di operatore socio-sanitario, in materia di prestazioni aggiuntive, si applica quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
*7.02. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1
(Prestazione aggiuntive per gli operatori sociosanitari)

  1. I compensi per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), possono essere erogati anche al personale appartenente al profilo professionale di operatore socio-sanitario come individuato dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'operatore socio-sanitario può svolgere tali prestazioni, su base volontaria, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione delle attività istituzionali.
  2. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è definita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono fatti salvi accordi di maggior favore a livello aziendale.
  3. Anche al personale inquadrato nel profilo di operatore socio-sanitario, in materia di prestazioni aggiuntive, si applica quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
*7.03. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.

A.C. 1975 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge all'esame dell'Assemblea, prevede che presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è in ogni caso assicurato «il carrello ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale»;

    in connessione a tale previsione, il medesimo articolo 4, comma 2, del decreto-legge stabilisce che l'attività libero-professionale non può comportare «per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza un volume di prestazione superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali»;

    per favorire la proporzionata attuazione di tale disposizione, prevenire dubbi interpretativi ed evitare l'applicazione di misure ingiustamente penalizzanti nei confronti dei destinatari, occorre definire criteri oggettivi di quantificazione dei compiti istituzionali per ciascun dipendente dirigente medico e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza;

    in questa prospettiva, occorre comprendere e valorizzare adeguatamente nella quantificazione dei compiti istituzionali le funzioni afferenti alle competenze professionali specifiche quali:

     attività per pazienti degenti (in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery);

     prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

     consulenze a pazienti ricoverati in altri reparti;

     attività chirurgica (programmata elettiva, in urgenza), parachirurgica, terapia medica invasiva;

     consulenze di pronto soccorso, attività di guardia e in pronta reperibilità;

     tutte le prestazioni ambulatoriali rendicontate in 28/SAN;

     attività clinico/burocratica e, tra queste, controllo cartelle cliniche, compilazione e aggiornamento dei PDTA, certificazioni sanitarie e medico-legali, compilazione registri AIFA, gestione del fileF, aggiornamento obbligatorio professionale;

     incarichi clinico/gestionali/organizzativi in base alla propria esperienza professionale (vedasi alta specializzazione);

    allo stesso modo, devono essere considerate e valorizzate nella quantificazione dei compiti istituzionali le funzioni di direzione e organizzazione della struttura, mediante atti di organizzazione del personale necessari per il corretto espletamento del servizio, quali:

     attività di gestione della Struttura Complessa, dell'unità Operativa, del Servizio clinico/assistenziale;

     miglioramento dell'assistenza clinica erogata con raggiungimento degli obiettivi aziendali (da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza);

     efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite;

    la definizione di tali criteri si rende indispensabile per confrontare in modo equo, imparziale e uniforme i volumi delle attività svolte, rispettivamente, in regime istituzionale e durante la libera professione intramoenia,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con le regioni e in conformità alle indicazioni di cui in premessa, la definizione di criteri oggettivi atti a garantire la corretta quantificazione dei compiti istituzionali e dei corrispondente volume di prestazione per ciascun dipendente dirigente medico e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza.
9/1975/1. Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge all'esame dell'Assemblea, prevede che presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è in ogni caso assicurato «il carrello ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale»;

    in connessione a tale previsione, il medesimo articolo 4, comma 2, del decreto-legge stabilisce che l'attività libero-professionale non può comportare «per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza un volume di prestazione superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali»;

    per favorire la proporzionata attuazione di tale disposizione, prevenire dubbi interpretativi ed evitare l'applicazione di misure ingiustamente penalizzanti nei confronti dei destinatari, occorre definire criteri oggettivi di quantificazione dei compiti istituzionali per ciascun dipendente dirigente medico e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza;

    in questa prospettiva, occorre comprendere e valorizzare adeguatamente nella quantificazione dei compiti istituzionali le funzioni afferenti alle competenze professionali specifiche quali:

     attività per pazienti degenti (in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery);

     prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

     consulenze a pazienti ricoverati in altri reparti;

     attività chirurgica (programmata elettiva, in urgenza), parachirurgica, terapia medica invasiva;

     consulenze di pronto soccorso, attività di guardia e in pronta reperibilità;

     tutte le prestazioni ambulatoriali rendicontate in 28/SAN;

     attività clinico/burocratica e, tra queste, controllo cartelle cliniche, compilazione e aggiornamento dei PDTA, certificazioni sanitarie e medico-legali, compilazione registri AIFA, gestione del fileF, aggiornamento obbligatorio professionale;

     incarichi clinico/gestionali/organizzativi in base alla propria esperienza professionale (vedasi alta specializzazione);

    allo stesso modo, devono essere considerate e valorizzate nella quantificazione dei compiti istituzionali le funzioni di direzione e organizzazione della struttura, mediante atti di organizzazione del personale necessari per il corretto espletamento del servizio, quali:

     attività di gestione della Struttura Complessa, dell'unità Operativa, del Servizio clinico/assistenziale;

     miglioramento dell'assistenza clinica erogata con raggiungimento degli obiettivi aziendali (da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza);

     efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite;

    la definizione di tali criteri si rende indispensabile per confrontare in modo equo, imparziale e uniforme i volumi delle attività svolte, rispettivamente, in regime istituzionale e durante la libera professione intramoenia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, d'intesa con le regioni e in conformità alle indicazioni di cui in premessa, la definizione di criteri oggettivi atti a garantire la corretta quantificazione dei compiti istituzionali e dei corrispondente volume di prestazione per ciascun dipendente dirigente medico e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza.
9/1975/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e reca norme in materia di professioni sanitarie anche con l'incremento di personale;

    l'operatore socio sanitario, che rientra la le professioni socio-sanitarie, opera in collaborazione con gli altri operatori sanitari in un contesto multiprofessionale e può svolgere la sua attività lavorativa anche presso ospedali, ASL e cliniche dove collabora con gli altri membri dell'équipe sanitaria e sociale nell'assistenza ai pazienti. È una figura professionale di fondamentale importanza nel settore della salute e dell'assistenza sociale e svolge un ruolo di supporto essenziale per i pazienti;

    l'operatore socio sanitario, che opera all'interno del sistema sanitario, dopo aver acquisito l'attestato di qualifica per OSS conseguita a seguito del superamento del corso di formazione previsto dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, lavora in collaborazione con gli infermieri, li supporta in maniera diretta alla gestione degli ambienti di vita. Interviene, altresì, a livello igienico-sanitario sugli utenti e supporta a livello gestionale-organizzativo e formativo tale personale lavorando 24 ore;

    l'attività socio assistenziale opera a diretto contatto con l'assistito attraverso un contatto fisico continuo che espone il lavoratore a diversi rischi;

    la sua attività lavorativa e prettamente legata all'assistenza dell'utente con continua esposizione a:

     agenti pericolosi biologici per contatto con liquidi corporei connessi all'attività di igiene che espone a rischio biologico;

     limitazioni psico-fisiche da sollevamento, che li espone ad aumentato rischio di infortuni per frequenza e gravità anche in relazione al progredire dell'età ed essendo un'attività diretta comporta un aggravio psico-fisico dell'operatore molto forte;

     elevati livelli di stress lavoro correlato, responsabile di un'elevata prevalenza di disturbi psico-fisici tra cui il burn-out, la sindrome ansioso depressiva o il disturbo dell'adattamento, oltre che stati di logorio fisico e mentale dovuti alle attività socio-assistenziali dirette sull'assistito che generano forti sollecitazioni emotive continuative legate allo stato patologico dei pazienti provenienti dal continuativo approccio obbligato dal contesto lavorativo;

     ritmi di lavoro elevati caratterizzati da orari di lavoro-turni che alterano il bioritmo fisiologico per ritmi eccessivi e tempi predefiniti e non controllabili né modificabili dal lavoratore particolarmente pesanti e coperture continue che non consentono la ripresa psico fisica derivante dal riposo, la scarsa autonomia decisionale essendo un carico di lavoro da attività di supporto infermieristico per le attività particolarmente gravose e con scarso riconoscimento professionale, scarse possibilità di comunicazione, molteplici conflitti di ruolo;

     potenziale rischio di aggressione (verbale-fisica da parte di utenti patologici e sofferenti mentali o fisici) ed il contestuale elevato carico emotivo derivante dall'attività socio-assistenziale diretta;

    per quanto sopra esposto è necessario che la categoria dell'operatore socio sanitario possa essere inserita nell'elenco delle categorie gravose ed usuranti perché tale attività lavorativa richiede al lavoratore un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento del lavoro in modo continuativo e protratto nel tempo;

    sarebbe quindi opportuno inserire gli operatori socio-sanitari tra i lavoratori gravosi ed usuranti al fine di poter ristorare tale figura almeno a fine carriera quando le condizioni psicofisiche diventano talmente al limite da nuocere non solo all'operatore medesimo, ma anche al percorso dell'assistenza e dell'utenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di inserire i lavoratori OSS nell'ambito della normativa vigente concernente i lavori gravosi ed usuranti in modo da poter ristorare tale figura di lavoratori che svolgono, come detto in premessa, un'attività lavorativa con alti livelli di rischio infortuni e con mansioni che rendono particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento della loro attività in modo continuativo e protratto nel tempo.
9/1975/2. Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    la Liguria è la Regione più anziana d'Italia e ha bisogno di attenzioni specifiche per patologie e cronicità. Nel 2050 i liguri con almeno 65 anni saranno il 35,1 per cento della popolazione, oggi sono il 28,7 per cento. In qualche modo anticipa la tendenza del resto d'Italia;

    nel territorio ligure occorrono investimenti in nuove strutture organizzative territoriali e soprattutto in incremento del personale sanitario perché il territorio deve diventare titolare di una funzione di prossimità e di presa in carico integrata dei cittadini più anziani;

    qui, come in tutto il resto del territorio italiano, la ferita e le conseguenze del Covid sono ancora una realtà aperta con cui la popolazione deve fare i conti;

    la macchina sanitaria ligure per due anni si è fermata facendo ritardare tutte le prestazioni diagnostiche ed ambulatoriali;

    cuore, polmoni, apparato respiratorio e urogenitale sono le visite preminenti per le quali gli over 65 trovano liste d'attesa complicate da scalare, liste che superano 10 e 30 giorni nel sistema di classificazione Alisa ma che nella realtà risultano ancor più dilatate nel tempo e che preoccupano le persone;

    le Asl segnalano da tempo scarso personale e i loro conti sono in sofferenza, ma convogliare i finanziamenti aggiuntivi alla sanità privata o in convenzione non risolve il problema del diritto alla salute e depaupera ancora di più le strutture pubbliche;

    se a livello nazionale sono 4,5 milioni le persone che nell'ultimo anno hanno dovuto rinunciare a visite o accertamenti per problemi economici, rinuncia che cresce con l'aumentare dell'età, anche in Liguria si registra un picco nelle persone con età compresa tra i 55 e i 59 anni (l'11,1 per cento del totale) e resta elevata tra gli anziani over 75 (il 9,8 per cento del totale);

    così, ancora a metà 2024, le liste d'attesa, punto dolente per migliaia di anziani in tutta la Liguria, superano sistematicamente i tempi previsti dalla legge e chi ha i mezzi va a curarsi altrove (Toscana, Lombardia);

    nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della regione Liguria relativo all'anno 2023 la mobilità passiva continua ad avere un saldo negativo in peggioramento passando ai 69,52 milioni per il 2023 rispetto ai 51,49 del 2022 e 46,29 del 2021) e lo stesso documento evidenzia come sia necessario «migliorare l'attrattività del sistema sanitario ligure o ridurre le fughe dei pazienti verso altre regioni (al netto dei casi, peraltro percentualmente rilevanti, ritenuti fisiologici dal Ministero della Salute) o, ancora, stipulare accordi con le regioni confinanti per contenere l'onere finanziario»,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie e improrogabili misure di competenza, finalizzate al superamento dei gap territoriali, in particolare per quanto riguarda le regioni in maggiore sofferenza come la Liguria, in materia di abbattimento delle liste di attesa, prevenzione e cura, al fine di ottemperare all'articolo 32 della Costituzione e garantire il diritto alla salute quale diritto universale e uniforme sul territorio nazionale.
9/1975/3. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; per l'attuazione si demanda ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le Regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e, a cascata, anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rendere più efficace il monitoraggio, affinché nell'ambito della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa sia possibile rilevare la misurazione delle prestazioni in lista di attesa anche suddivise per regione e per struttura sanitaria.
9/1975/4. Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; si demanda ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le Regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rendere più efficace il monitoraggio, affinché nell'ambito della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa sia possibile rilevare la misurazione delle prestazioni erogate in libera professione intramuraria, suddivise per regione e per struttura sanitaria e per professionista sanitario.
9/1975/5. Alifano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame disciplina il presunto superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario disponendo l'incremento annuale a livello regionale, a decorrere dal 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al successivo comma 2, dei valori massimi della spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale autorizzati per il 2023 in base all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3548 (cosiddetto Calabria);

    ricordato che la regione Calabria è dal 2009 sottoposta a piano di rientro a causa della condizione di disavanzo del proprio servizio sanitario e che dal 2010 è commissariata;

    la sanità pubblica calabrese vive una crisi ormai cronica che risulta ancora più evidente nelle aree interne: da anni i cittadini calabresi denunciano il disagio che sono costretti ad affrontare quotidianamente nell'accesso al diritto alla salute con la fuga fuori regione, l'acquisto di cure a pagamento per ovviare a ticket e liste d'attesa e la scarsa trasparenza sulle performance sanitarie aziendali e sull'accesso ai servizi;

    in questa regione si registrano infatti, rispetto al resto del Paese, minori livelli di soddisfacimento degli standard definiti a livello nazionale (LEA, livelli Essenziali di Assistenza) e maggiori difficoltà finanziarie e organizzative nella gestione del servizio sanitario;

    quanto alla capacità di erogazione dei servizi sanitari, secondo la recente relazione elaborata dallo stesso Ministero della salute sul monitoraggio dei LEA attraverso il nuovo sistema di garanzia, riferita al 2022, la regione Calabria risulta gravemente insufficiente con riguardo sia all'area prevenzione (36.59 punti) sia all'area distrettuale (34.88 punti), mentre raggiunge un punteggio solo appena al di sopra della soglia di sufficienza nell'area ospedaliera (63,78 punti);

    questa situazione drammatica emerge anche dal rapporto Svimez «Un Paese, due cure» che ha messo in luce i profondi divari tra il Nord e il Sud del Paese nell'accesso al diritto alla salute e nella qualità dei Sistemi sanitari regionali;

    i divari territoriali sono aumentati in un contesto di generalizzata debolezza del Sistema sanitario che nel confronto europeo, risulta sottodimensionato per stanziamenti di risorse pubbliche, a fronte di un contributo privato comparativamente elevato. Dai dati regionalizzati di spesa sanitaria (di fonte Conti Pubblici territoriali) risultano livelli di spesa per abitante, corrente e per investimenti, mediamente più contenuti nelle regioni meridionali. A fronte di una media nazionale di 2.140 euro, la spesa corrente più bassa si registra proprio in Calabria (1.748 euro), Campania (1.818 euro), Basilicata (1.941 euro) e Puglia (1.978 euro). Per la parte di spesa in conto capitale, i valori più bassi si ravvisano in Campania (18 euro), Lazio (24 euro) e Calabria (27 euro), mentre il dato nazionale si attesta su una media di 41 euro;

    la Calabria è una delle sette regioni italiane a cui si rivolge il Programma Nazionale Equità nella Salute, previsto nell'Accordo di Partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, che interviene per rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l'accesso, anche nell'ottica di sviluppare un'azione di sistema e di capacitazione dei sistemi sanitari regionali,

impegna il Governo

a fronte della debolezza strutturale del sistema sanitario calabrese, ad intraprendere tutte le urgenti iniziative di competenza, di concerto con le amministrazioni regionali, per garantire un effettivo superamento del tetto di spesa, un piano straordinario di assunzioni e procedure concorsuali per il personale medico e infermieristico, nonché un efficientamento della spesa sanitaria a valere sui fondi del PNRR e della politica di coesione, con particolare riguardo ai cofinanziamenti del fondo sociale europeo plus (FSE+) e dal fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), al fine di agevolare il percorso di superamento del commissariamento e ridurre i divari territoriali nell'accesso al diritto alla salute.
9/1975/6. Scutellà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; si demanda ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato;

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo al comma 8 che, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale nella gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate; la gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché nell'ambito della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa sia possibile rilevare la misurazione delle prestazioni erogate nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) e conseguentemente affinché le agende dedicate, attivabili anche dagli specialisti o dalle singole aziende, siano comunque tracciabili e siano inserite nell'ambito dei CUP regionali tramite apposite funzioni.
9/1975/7. Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; si demanda ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché nell'ambito della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa sia possibile rilevare l'applicazione da parte di tutte le regioni delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa PNGLA vigente.
9/1975/8. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; si demanda ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato;

    il provvedimento all'esame, con riferimento all'istituenda Piattaforma per il monitoraggio delle liste di attesa, non dispone alcun regime di pubblicità o tracciabilità,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché i dati rilevabili dal monitoraggio effettuato della Piattaforma Nazionale descritta in premessa e gli audit effettuati da Agenas siano messi a disposizione dei diversi portatori di interesse, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rendendo così più trasparente l'azione amministrativa.
9/1975/9. Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; si demanda ad un successivo decreto l'adozione di specifiche lince guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato;

    il provvedimento all'esame tuttavia non prevede alcuna responsabilizzazione in capo alle regioni ove non diano attuazione alle disposizioni sulle liste di attesa,

impegna il Governo

ad individuare le più opportune misure affinché, acquisite le valutazione dell'Agenas, alle regioni inadempienti non sia consentito l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e che tale inefficienza rappresenti un elemento di valutazione ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.
9/1975/10. Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; si demanda poi ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato;

    in Senato è stata soppressa la previsione che la Piattaforma debba perseguire l'obiettivo di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito alla verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione;

    desta preoccupazione la predetta soppressione poiché è purtroppo proprio la sospensione o chiusura delle prenotazioni attraverso i CUP è un'evenienza ricorrente, spesso di fatto realizzata attraverso il blocco delle telefonate o attraverso attese telefoniche infinite,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'ambito delle indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, sia comunque assicurata la verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione e la previsione che la prenotazione debba poter avvenire anche tramite procedure telematiche tracciabili.
9/1975/11. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; si demanda poi ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato;

    in Senato è stata soppressa la previsione che la Piattaforma debba perseguire l'obiettivo di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito alla verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'ambito delle indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, sia comunque assicurata la verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione e la previsione che la prenotazione debba poter avvenire anche tramite procedure telematiche tracciabili.
9/1975/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»: si demanda poi ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    in caso Agenas rilevi inefficienze o anomalie può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa;

    il vigente Piano Nazionale di Governo delle liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 già prevede una serie di misure e prescrizioni da osservare e prescrive il rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome, dei tempi massimi di attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio;

    il predetto Piano prevede che l'elenco delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni in regime di ricovero soggette a monitoraggio avrebbe dovuto essere recepito da tutte le Regioni attraverso l'emanazione dei Piani Regionali e a cascata anche dalle strutture sanitarie con il Programma Attuativo Aziendale che deve essere disponibile sul portale dell'azienda sanitaria e costantemente aggiornato;

    l'articolo 2 istituisce invece un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria presso il Ministero della salute con il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati; l'Organismo è volto a rafforzare le attività già previste per il SIVEAS, avvalendosi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute; per l'istituzione di questo Organismo si costituisce un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale e il Ministero della salute, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale;

    il provvedimento in esame dispone l'invarianza finanziaria in capo all'Agenas a fronte dell'attribuzione dei compiti e delle funzioni correlate alla gestione della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa;

    oltre che le perplessità derivanti dallo spacchettamento di ruoli e funzioni sulla medesima questione, la Piattaforma ad Agenas e l'Organismo di controllo al Ministero, desta perplessità anche il fatto che le risorse siano invece previste per l'Organismo di verifica istituito presso il Ministero della salute per il quale vengono previsti addirittura 5 dirigenti da assumere a tempo indeterminato (anche senza concorso) e 20 unità di personale non dirigenziale in comando da altre amministrazioni, con una incredibile proporzione di 1 dirigente ogni 4 dipendenti;

    il Ministero della salute si contraddistingue come uno dei Ministeri in cui il rapporto dirigenti per personale non dirigenziale è elevatissimo. Nell'ultimo rapporto disponibile sul sito del Ministero al 31 dicembre 2021 per il personale in servizio a tempo indeterminato si registra che su circa 1757 unità di personale ben 502 sono dirigenti (includendovi anche i dirigenti sanitari) con un rapporto di un dirigente per circa 2/3 unità di personale,

impegna il Governo

nel primo provvedimento normativo utile, a prevedere che l'Agenas possa avvalersi del contingente di personale non dirigenziale anche attraverso il trasferimento del personale che la disposizione in esame prevede che sia assunto al Ministero della salute e comunque a rivedere la dotazione organica del Ministero della salute al fine di garantire una più accettabile congruità nel rapporto dirigenti e unità di personale.
9/1975/12. Bruno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce, presso l'Agenas, la Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa per garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale e realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma, utilizzando i dati del flusso informativo «Tessera sanitaria»; si demanda poi ad un successivo decreto l'adozione di specifiche linee guida;

    l'articolo 2 istituisce invece un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria presso il Ministero della salute con il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati; l'Organismo, volto a rafforzare le attività già previste per il SIVEAS, si avvale anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute; per l'istituzione di questo Organismo si costituisce un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale e il Ministero della salute, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale;

    il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, adottato dall'allora Ministro della salute Giulia Grillo, già prevede una serie di misure e prescrizioni per l'abbattimento delle liste di attesa e tra di esse figura anche l'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, istituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria – Ufficio 3, con decreto ministeriale 20 giugno 2019 e rinnovato con decreto ministeriale 31 dicembre 2021;

    l'Osservatorio ha il compito di supportare le regioni e le province autonome nell'implementazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021: deve svolgere il monitoraggio dell'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel PNGLA 2019-2021, effettuando, al contempo, l'analisi delle criticità rilevate nell'attuazione delle disposizioni in parola, fornendo indicazioni tese ad omogeneizzare i comportamenti delle regioni e province autonome, al fine di assicurare uniformità nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e superare eventuali disuguaglianze erogative delle prestazioni, nonché assicurare una risposta tempestiva, efficace e appropriata ai bisogni assistenziali dei cittadini;

    l'Osservatorio si può avvalere delle informazioni e degli elementi in possesso della banca dati del Servizio di pubblica utilità attivato mediante il numero telefonico 1500 e può provvedere ad elaborare appositi indicatori a supporto del Nuovo Sistema di Garanzia dell'assistenza sanitaria; provvede inoltre all'elaborazione delle modalità di monitoraggio dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), nonché alla revisione delle prestazioni oggetto di monitoraggio di cui al paragrafo 3.1 del PNGLA;

    al coordinamento dell'Osservatorio spetta l'elaborazione, con cadenza annuale, della relazione al Ministro della Salute da cui emergano le criticità rilevate, corredata delle misure correttive suggerite;

    l'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché dai rappresentanti delle regioni e province autonome e dalle Organizzazioni civiche di tutela della salute: l'Osservatorio la cui composizione è in corso di aggiornamento rimane in carica fino alla vigenza del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021,

impegna il Governo

nell'ottica di garantire la migliore economicità ed efficacia e soddisfare al meglio il compito di vigilare sulla corretta erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime, a recuperare, nel primo provvedimento normativo utile, le funzioni e i compiti già previsti in capo all'Osservatorio descritto in premessa, evitando duplicazioni diseconomiche di organismi e funzioni, e a produrre entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento all'esame la prescritta relazione annuale con riguardo alle attività dell'Osservatorio.
9/1975/13. Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati, ospedalieri e ambulatoriali, di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    l'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, accertata definitivamente, costituisce illecito professionale grave;

    si prevede inoltre che per la gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate la cui gestione può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza;

    si prevede infine il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente;

    le predette disposizioni sono tutte ad invarianza finanziaria;

    già il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, adottato dall'allora Ministro della salute Giulia Grillo, prevede che i sistemi CUP gestiscano in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate sia per l'attività istituzionale sia per l'attività erogata in regime libero professionale e che abbiano funzionalità in grado di intercettare eventuali prenotazioni contemporanee per una stessa prestazione da parte del medesimo utente; parimenti il predetto Piano già prevede lo sviluppo dei sistemi CUP on-line, che consentono la consultazione in tempo reale dei tempi di attesa relativi a visite o esami in attività istituzionale e in libera professione intramuraria, secondo le disponibilità effettive, e promuove l'accesso alla prenotazione, anche attraverso le farmacie di comunità;

    sotto il profilo delle risorse, in relazione al predetto Piano, il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 agosto 2019, adottato previa intesa Stato-Regioni, aveva ripartito fra le regioni 400 milioni di euro, somma delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 (350 milioni) e dal decreto-legge n. 119 del 2018 (50 milioni), al fine di ridurre i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e nel decreto si specifica che la mancata realizzazione degli obiettivi determina l'obbligo di restituzione dell'acconto allo Stato, che può procedere al relativo recupero anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento normativo utile che l'agenda di prenotazione, sia per il primo accesso sia per gli accessi successivi, sia esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprenda sia l'attività erogata a carico del servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria e a relazionare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto all'esame, in merito all'impiego delle risorse indicate in premessa da parte delle Regioni.
9/1975/14. Cantone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o «infra-regionale»;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    l'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, accertata definitivamente, costituisce illecito professionale grave;

    la previsione di CUP «infraregionali» di fatto deroga al fatto che i CUP debbano essere unici e regionali, consentendo di fatto sistemi di prenotazione paralleli all'interno della stessa regione,

impegna il Governo

a circoscrivere qualsiasi ambiguità normativa su CUP «infra-regionali» ovvero «territoriali» che rischia di consentire alle regioni di derogare alla necessaria centralizzazione e unicità regionale del CUP che dovrà gestire in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate.
9/1975/15. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o «infra-regionale»;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992. nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    l'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, accertata definitivamente, costituisce illecito professionale grave;

    si prevede infine il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente;

   considerato che:

    già il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, prevede che i sistemi CUP gestiscano in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate sia per l'attività istituzionale sia per l'attività erogata in regime libero professionale e che abbiano funzionalità in grado di intercettare eventuali prenotazioni contemporanee per una stessa prestazione da parte del medesimo utente; parimenti il predetto Piano prevede lo sviluppo dei sistemi CUP on-line, che consentono la consultazione in tempo reale dei tempi di attesa relativi a visite o esami in attività istituzionale e in libera professione intramuraria, secondo le disponibilità effettive, e promuove l'accesso alla prenotazione, anche attraverso le farmacie di comunità;

    il provvedimento all'esame, tuttavia, non garantisce con la necessaria chiarezza che le regioni debbano assicurare nei propri territori la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità è l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, sia per l'attività istituzionale sia per l'attività libero-professionale intramuraria, non consentendo in alcun modo l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture,

impegna il Governo

affinché, nella fase attuativa della disposizione descritta in premessa, sia chiaramente previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbano assicurare nei propri territori la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, la totale visibilità nonché l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, sia per l'attività istituzionale sia per l'attività libero-professionale intramuraria, non consentendo in alcun modo l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture.
9/1975/16. Caramiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento e necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    il problema delle liste d'attesa contribuisce ad alimentare gli spostamenti dal Sud al Nord per potersi curare;

    nel nostro Paese la mobilità sanitaria interregionale raggiunge valori che si aggirano intorno ai 5 miliardi di euro e come documentato dai diversi Report sulla mobilità sanitaria elaborati dalla fondazione Gimbe i flussi economici della mobilità sanitaria scorrono prevalentemente da Sud a Nord, in particolare verso le regioni che hanno già sottoscritto i preaccordi con il Governo per la richiesta di maggiori autonomie;

    lo studio Gimbe rivela come 1'86 per cento del valore della mobilità sanitaria riguarda i ricoveri ordinari, in day hospital e le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Il 9,4 per cento è relativo alla somministrazione diretta di farmaci e il rimanente 4,6 per cento ad altre prestazioni; lo studio fa emergere un divario inaccettabile tra le regioni del Nord e quelle del Sud: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto raccolgono il 93,3 per cento del saldo attivo, mentre il 76,9 per cento del saldo passivo si concentra in Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Abruzzo;

    tutto ciò comporta per i pazienti e i loro familiari un notevole investimento di risorse economiche;

    nel 2023 gli italiani hanno acceso un miliardo di euro di mutui per potersi curare e per potersi spostare per curarsi; l'aumento delle richieste consegue ai lunghi tempi delle liste di attesa del servizio sanitario pubblico e l'indagine condotta da Facile.it e Prestiti.it ha esaminato un campione di oltre 400.000 domande di finanziamento. Il peso percentuale delle domande di prestiti destinati alla sanità è aumentato del 6,6 per cento e l'importo medio richiesto è calato leggermente (-4 per cento), arrivando, in media, a circa 6.152 euro;

    secondo l'ultimo rapporto annuale dell'ISTAT, nel 2023, quasi un decimo delle persone in Italia era in una condizione di povertà assoluta, che per definizione implica l'avere un livello di redditi o consumi inferiore a quanto considerato necessario per vivere in modo dignitoso; nel 2023 sono arrivate a vivere in condizioni di povertà assoluta 5,7 milioni di persone distribuite in 2,2 milioni di famiglie, il 9,8 per cento degli abitanti complessivi in Italia e l'8,5 per cento delle famiglie,

impegna il Governo

ad istituire un fondo specifico per erogare contributi per le spese di viaggio e soggiorno a quei soggetti che, pur avendo necessità urgente, non hanno le risorse economiche sufficienti per curarsi al di fuori della propria regione di residenza.
9/1975/17. Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento e necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    il problema delle liste d'attesa contribuisce ad alimentare gli spostamenti dal Sud al Nord per potersi curare;

    nel nostro Paese la mobilità sanitaria interregionale raggiunge valori che si aggirano intorno ai 5 miliardi di euro e come documentato dai diversi Report sulla mobilità sanitaria elaborati dalla fondazione Gimbe i flussi economici della mobilità sanitaria scorrono prevalentemente da Sud a Nord, in particolare verso le regioni che hanno già sottoscritto i preaccordi con il Governo per la richiesta di maggiori autonomie;

    lo studio Gimbe rivela come 1'86 per cento del valore della mobilità sanitaria riguarda i ricoveri ordinari, in day hospital e le prestazioni di specialistica ambulatoriale. Il 9,4 per cento è relativo alla somministrazione diretta di farmaci e il rimanente 4,6 per cento ad altre prestazioni; lo studio fa emergere un divario inaccettabile tra le regioni del Nord e quelle del Sud: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto raccolgono il 93,3 per cento del saldo attivo, mentre il 76,9 per cento del saldo passivo si concentra in Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Abruzzo;

    tutto ciò comporta per i pazienti e i loro familiari un notevole investimento di risorse economiche;

    nel 2023 gli italiani hanno acceso un miliardo di euro di mutui per potersi curare e per potersi spostare per curarsi; l'aumento delle richieste consegue ai lunghi tempi delle liste di attesa del servizio sanitario pubblico e l'indagine condotta da Facile.it e Prestiti.it ha esaminato un campione di oltre 400.000 domande di finanziamento. Il peso percentuale delle domande di prestiti destinati alla sanità è aumentato del 6,6 per cento e l'importo medio richiesto è calato leggermente (-4 per cento), arrivando, in media, a circa 6.152 euro;

    secondo l'ultimo rapporto annuale dell'ISTAT, nel 2023, quasi un decimo delle persone in Italia era in una condizione di povertà assoluta, che per definizione implica l'avere un livello di redditi o consumi inferiore a quanto considerato necessario per vivere in modo dignitoso; nel 2023 sono arrivate a vivere in condizioni di povertà assoluta 5,7 milioni di persone distribuite in 2,2 milioni di famiglie, il 9,8 per cento degli abitanti complessivi in Italia e l'8,5 per cento delle famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un fondo specifico per erogare contributi per le spese di viaggio e soggiorno a quei soggetti che, pur avendo necessità urgente, non hanno le risorse economiche sufficienti per curarsi al di fuori della propria regione di residenza.
9/1975/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale,

impegna il Governo

nel primo provvedimento normativo utile, a prevedere che sia condizione essenziale, preordinata all'accreditamento degli erogatori privati, a pena di nullità degli accordi contrattuali citati in premessa ed eventualmente stipulati, anche il rispetto dei requisiti organizzativi e di organico richiesti nel settore pubblico dalla normativa vigente, nonché l'aver adempiuto alle scadenze fissate per i rinnovi contrattuali e al relativo adeguamento, analogamente a quanto previsto per gli erogatori pubblici.
9/1975/18. Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché «un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale»;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    si prevede inoltre il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché l'implementazione, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, di una piena interoperabilità del proprio sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP regionali costituisca uno specifico requisito per il rilascio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'accreditamento istituzionale e non un mero elemento di valutazione nell'ambito delle procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale.
9/1975/19. Caso.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Contro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    nella considerazione che appare giusto e doveroso chiedere alle strutture sanitarie private che sono chiamate ad erogare prestazioni sanitarie in convenzione con il SSN di avere requisiti minimi compatibili con le strutture pubbliche che erogano le medesime prestazioni, requisiti che in materia di organico sono, invero, diffusamente sacrificati soprattutto in ordine al mancato rinnovo o alla mancata attuazione dei rinnovi contrattuali,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento normativo utile che anche l'adeguamento al rinnovo contrattuale del personale sanitario che opera nelle strutture private accreditate sia un requisito per il rilascio o il mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
9/1975/20. Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    l'assenza della tracciabilità del sistema CUP è spesso la prima causa degli abusi che spesso si registrano e il fatto che la gestione sia quasi esclusivamente «telefonica» e non, dunque, tracciabile agevola i predetti abusi;

    in un'indagine sulle liste d'attesa, condotta da Altroconsumo su oltre 1.100 cittadini intervistati sulle prenotazioni di visite o esami con il Servizio sanitario nazionale nel corso dell'ultimo anno, 950 hanno risposto di aver avuto difficoltà, la metà ha deciso infine di rivolgersi a un privato e tra le criticità maggiori il contatto con i CUP poiché è impossibile per tanti fare visite ed esami nei tempi suggeriti dal medico, anche quando c'è un'urgenza indicata sulla ricetta; buona parte di queste segnalazioni riguarda l'impossibilità di prenotare una visita o un esame per difficoltà a contattare il CUP per attese molto lunghe, numeri sempre occupati e linea che cade dopo aver atteso inutilmente,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'ambito delle indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, indicate in premessa, sia assicurato che il sistema per prenotare e disdire l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket sia sempre tracciabile.
9/1975/21. Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    si prevede inoltre che per la gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate la cui gestione può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza;

    l'agenda di prenotazione relativa alle visite successive al primo accesso spesso sfugge alla rilevazione e il tempo di attesa (e dunque il monitoraggio) delle viste successive o delle prestazioni correlate ai PDTA rischia di non essere adeguatamente rilevato,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'ambito delle indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, sia previsto che le agende dedicate alle prenotazioni effettuabili dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza, nell'ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, per l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), debbano essere comunque tracciabili e inserite nell'ambito del CUP regionale tramite specifiche funzionalità.
9/1975/22. Sergio Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    si prevede il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente;

    l'articolo 4, al comma 2, prevede che presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali; a tal fine, l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti «anche» nella sospensione del diritto all'attività stessa;

    da recenti dichiarazioni del Ministro della salute risulterebbe che professionisti del SSN garantiscano per il 90 per cento prestazioni libero professionali e solo per il 10 per cento attività istituzionali, il che, ad avviso dei firmatari del presente atto, configurerebbe una situazione di diffuso abuso dell'esercizio della libera professione intramoenia:

    come si evince da alcune dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, per il Ministro «il ricorso all'intramoenia e ai privati accreditati è cruciale. Non sono più accettabili le liste chiuse. (...) E non si verificherà più come accade oggi che il singolo medico magari effettui 9 elettrocardiogrammi nel Ssn e 90 in intramoenia»;

    è evidente come nel provvedimento all'esame la sospensione dell'attività libero-professionale in caso di abuso e squilibrio sia del tutto eventuale e la situazione allarmante suesposta non sia efficacemente risolta,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sia consentito esclusivamente nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.
9/1975/23. Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    si prevede infine il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché con riguardo alla vigilanza sul rispetto della disposizione descritta in premessa, sia esercitabile l'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile l'autorizzazione illegittima all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria poiché in contrasto con l'informatizzazione e l'aggiornamento periodico delle liste di attesa, con l'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia.
9/1975/24. Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e a prevedere meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    si prevede infine il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente;

    il provvedimento all'esame propone misure in realtà già previste senza tuttavia introdurre meccanismi penalizzanti per le regioni inadempienti, come ad esempio l'accesso alle risorse premiali ovvero la valutazione ai fini del corretto adempimento nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché il rispetto delle disposizioni indicate in premessa nonché la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile e l'unicità dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria, consenta l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenti un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.
9/1975/25. Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    si prevede infine il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente;

    non di rado le strutture sanitarie promuovono nel proprio sito istituzionale, congiuntamente, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con lo scopo di convogliare gli utenti verso soluzioni privatistiche a fronte dell'impossibilità di accedere alle prestazioni pubbliche del SSN,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, nell'ambito delle indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, sia previsto che le strutture sanitarie private accreditate non possano gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
9/1975/26. Ferrara.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    si prevede infine il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'ambito delle indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, sia previsto che le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni private siano distinte e indipendenti e, in ogni caso, che per le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sia attivo, esclusivamente, il centro unico di prenotazione regionale al quale deve essere fatto apposito rinvio, disponendo che alle aziende che violano il divieto del presente comma è revocato l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.
9/1975/27. Ilaria Fontana.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

    tra le diverse misure proposte si prevede anche il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente;

    le predette disposizioni sono tutte ad invarianza finanziaria;

    la disposizione in esame di fatto propone «il privato» come soluzione strutturale al problema delle liste di attesa, incrementando dunque una concorrenza non più equilibrata ma viziata in partenza; oltretutto il ricorso alle prestazioni aggiuntiva o alla libera professione intramuraria non fa altro che sovraccaricare e gravare ulteriormente il carico di lavoro del precario ed esiguo personale presente nelle strutture del SSN;

    il problema delle liste di attesa dovrebbe invece essere affrontato con un incremento considerevole e strutturato di risorse finanziarie e umane oltre che con una rigorosa disciplina del sistema di prenotazione e dell'equilibrio tra attività istituzionale e libera professione intramoenia,

impegna il Governo

a reperire con estrema urgenza ulteriori risorse da destinare all'assunzione di personale medico e sanitario al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei tempi di attesa e conseguentemente rivedere la disposizione, indicata in premessa, che di fatto propone «il privato» come soluzione strutturale al problema delle liste di attesa.
9/1975/28. Giuliano, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale e la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    l'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, accertata definitivamente, costituisce illecito professionale grave;

    si prevede altresì il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente;

    al medesimo articolo 3 si prevede che, nell'eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità stabilite dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio per il 2024), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente; i direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito;

    è evidente come invece non vi sia un meccanismo di verifica e valutazione specifica dell'operato dei direttori generali che rappresentano in realtà il vero dominus delle attività e prestazioni sanitarie ma che appaiono intoccabili anche alla luce della notoria nomina di estrazione politica che li caratterizza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché l'accertamento del mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa determini, per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30 per cento.
9/1975/29. Gubitosa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale e la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 nonché un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale;

    le regioni sono quindi tenute a promuovere soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket e prevedono meccanismi per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e il pagamento a suo carico, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa, nel caso di mancata disdetta, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale;

    l'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, accertata definitivamente, costituisce illecito professionale grave;

    si prevede altresì il divieto di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione con l'applicazione delle sanzioni e in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa le strutture sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse previste per gli acquisti da privato (risorse che sono a tal fine monitorate e riservate ove non spese), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente;

    la trasparenza nella Pubblica amministrazione consiste nella pubblicità di atti, documenti, in formazioni e dati propri di ogni amministrazione, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul l'azione amministrativa, sul l'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi;

    il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e le sue successive modificazioni (cosiddetto decreto trasparenza) fornisce una disciplina unitaria della trasparenza amministrativa e declina quali sono i dati e le informazioni da rendere pubbliche; ad esempio, gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, suddivisi per classe di priorità ed ambiti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, siano apportate le necessarie modificazioni finalizzate ad applicare a tutta la dirigenza medica e sanitaria ovvero a coloro ai quali e consentita l'attività intramoenia gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramoenia.
9/1975/30. Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento e necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    sulla base delle predette motivazioni, dunque, si declinano diverse misure:

     istituzione, presso l'Agenas, della Piattaforma nazionale delle liste di Attesa (articolo 1);

     istituzione di un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, con la strutturazione permanente di un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 2);

     disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, invero senza innovare rispetto alle disposizioni vigenti (articolo 3);

     potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche possano essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, facoltà già prevista dalla disciplina vigente (articolo 4);

     superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, invero senza alcuna modifica sostanziale rispetto alle norme vigenti (articolo 5);

     potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale (articolo 6);

     introduzione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevedendo che per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità sia applicata una imposta sostitutiva (articolo 7);

    le suelencate misure sono per la maggior parte prive di copertura economica, con numerosi rinvii a futuri decreti ministeriali, che ben poco innovano nell'ordinamento e anche laddove si creano nuovi organismi o piattaforme in realtà si finisce per duplicare analoghi organismi già costituiti nelle passate legislature o dai precedenti Governi,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, a prevedere che l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non possa essere inferiore all'8 per cento, reperendo le necessarie risorse con un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.
9/1975/31. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai lini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie intese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    sulla base delle predette motivazioni, dunque, si declinano diverse misure:

     istituzione, presso l'Agenas, della Piattaforma nazionale delle liste di attesa (articolo 1);

     istituzione di un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, con la strutturazione permanente di un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 2);

     disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, invero senza innovare rispetto alle disposizioni vigenti (articolo 3);

     potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche possano essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, facoltà già prevista dalla disciplina vigente (articolo 4);

     superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, invero senza alcuna modifica sostanziale rispetto alle norme vigenti (articolo 5);

     potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale (articolo 6);

     introduzione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevedendo che per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità sia applicata una imposta sostitutiva (articolo 7);

    le suelencate misure sono per la maggior parte prive di copertura economica, con numerosi rinvii a futuri decreti ministeriali e che ben poco innovano nell'ordinamento e anche laddove si creano nuovi organismi o piattaforme in realtà si finisce per duplicare analoghi organismi già costituiti nelle passate legislature o da precedenti Governi,

impegna il Governo

ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato tenendo conto dei fenomeni inflattivi e superando nella ripartizione delle risorse la sperequazione esistente nel territorio nazionale, tenendo conto della deprivazione economica, delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie.
9/1975/32. Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai lini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie intese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    sulla base delle predette motivazioni, dunque, si declinano diverse misure:

     istituzione, presso l'Agenas, della Piattaforma nazionale delle liste di attesa (articolo 1);

     istituzione di un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, con la strutturazione permanente di un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 2);

     disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, invero senza innovare rispetto alle disposizioni vigenti (articolo 3);

     potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche possano essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, facoltà già prevista dalla disciplina vigente (articolo 4);

     superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, invero senza alcuna modifica sostanziale rispetto alle norme vigenti (articolo 5);

     potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale (articolo 6);

     introduzione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevedendo che per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità sia applicata una imposta sostitutiva (articolo 7),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato tenendo conto dei fenomeni inflattivi e superando nella ripartizione delle risorse la sperequazione esistente nel territorio nazionale, tenendo conto della deprivazione economica, delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie.
9/1975/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 alla fine di ridurre le liste di attesa prevede il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche siano effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e che la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni possa essere prolungata;

    i direttori regionali della sanità vigileranno sull'attuazione di tale disposizione trasmettendo un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute e lo svolgimento di tali attività rileva ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali di sanità;

    il predetto articolo precisa inoltre che, presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;

    in tal senso, l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa;

    quanto alle risorse necessarie si provvede con le risorse già previste per il recupero delle liste di attesa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare, in una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024,

impegna il Governo

ad assicurare presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrisponderne attività libero-professionale prevedendo il divieto automatico ovvero la sospensione di diritto dell'attività libero-professionale qualora il volume di prestazione sia superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
9/1975/33. Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 disciplina il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario disponendo che:

    dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di definizione della nuova metodologia di determinazione del fabbisogno sanitario, l'incremento dei valori massimi della spesa per il personale (già autorizzati per l'anno 2023) nella misura del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente più un eventuale aumento di un ulteriore importo sino al 5 per cento (per un totale del 15 per cento);

    dal 2025 con uno o più decreti si provvede alla definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale e fino all'adozione di tale metodologia continua ad applicarsi il tetto di spesa previsto nel decreto Calabria (articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019);

    l'articolo non sembra disciplinare alcun superamento effettivo del tetto di spesa (come era in realtà previsto nella bozza del provvedimento diffuso prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) poiché di fatto non dispone alcuna abrogazione delle norme che disciplinano il tetto di spesa medesimo;

    quanto all'incremento delle risorse spendibili dalle regioni per il personale sanitario nell'ambito del FSN si sottolinea come tale incremento nella percentuale del 10 per cento + 5 per cento sia in realtà già previsto dal cosiddetto decreto Calabria;

    l'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019 decreto Calabria prevede infatti l'incremento annuale dei valori, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente ed eventualmente un ulteriore incremento nella misura massima del 5 per cento solo a seguito della verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale e solo a seguito all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, metodologia approvata per l'appunto con il decreto ministeriale Salute-MEF 24 gennaio 2023 (applicabile in via sperimentale per la definizione dei fabbisogni relativi agli anni 2022, 2023 e 2024),

impegna il Governo

ad incrementare le percentuali indicate in premessa tali da assicurare l'incremento dei valori massimi della spesa per il personale siano nella misura del 20 per cento più un eventuale aumento ulteriore.
9/1975/34. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 disciplina il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario disponendo che:

    dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di definizione della nuova metodologia di determinazione del fabbisogno sanitario, l'incremento dei valori massimi della spesa per il personale (già autorizzati per l'anno 2023) nella misura del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente più un eventuale aumento di un ulteriore importo sino al 5 per cento (per un totale del 15 per cento);

    dal 2025 con uno o più decreti si provvede alla definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale e fino all'adozione di tale metodologia continua ad applicarsi il tetto di spesa previsto nel decreto Calabria (articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019);

    con riferimento alla determinazione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN appare opportuno il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

a prevedere, con riferimento alla determinazione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
9/1975/35. Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 disciplina il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario disponendo che:

     dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di definizione della nuova metodologia di determinazione del fabbisogno sanitario, l'incremento dei valori massimi della spesa per il personale (già autorizzati per l'anno 2023) nella misura del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente più un eventuale aumento di un ulteriore importo sino al 5 per cento (per un totale del 15 per cento);

     dal 2025 con uno o più decreti si provvede alla definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale e fino all'adozione di tale metodologia continua ad applicarsi il tetto di spesa previsto nel decreto Calabria (articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019);

     l'articolo non sembra tuttavia disciplinare alcun superamento del tetto di spesa (come era in realtà previsto nella bozza del provvedimento diffuso prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) poiché di fatto non dispone alcuna abrogazione delle norme che disciplinano il tetto di spesa medesimo;

     il tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, che non sembra in alcun modo invariato con il decreto all'esame, è oggi disciplinato nella maniera che segue:

      a) il limite della spesa di personale sostenuta nell'anno 2018, in coerenza con i piani triennali regionali dei fabbisogni di personale e sulla base della certificazione del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente Stato-regioni;

      b) il limite, se superiore a quello di cui alla precedente lettera a), definito dall'articolo 2, comma 71, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009), che impone una spesa di personale nell'ammontare del 2004, diminuita dell'1,4 per cento, limite che valeva originariamente fino al 2012, poi esteso dal decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 17, comma 3, fino al 2020 (pertanto con cessata efficacia);

      c) l'incremento annuale dei predetti valori, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente ed eventualmente un ulteriore incremento nella misura massima del 5 per cento solo a seguito della verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale e solo a seguito all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, metodologia approvata per l'appunto con il decreto ministeriale Salute-MEF 24 gennaio 2023 (applicabile in via sperimentale per la definizione dei fabbisogni relativi agli anni 2022, 2023 e 2024),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché, a far data dall'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN siano abrogate le disposizioni che hanno istituito il tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario e hanno introdotto un limite alle risorse per il trattamento accessorio del personale medesimo.
9/1975/36. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 disciplina il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario disponendo che:

    dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di definizione della nuova metodologia di determinazione del fabbisogno sanitario, l'incremento dei valori massimi della spesa per il personale (già autorizzati per l'anno 2023) nella misura del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente più un eventuale aumento di un ulteriore importo sino al 5 per cento (per un totale del 15 per cento);

    dal 2025 con uno o più decreti si provvede alla definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale e fino all'adozione di tale metodologia continua ad applicarsi il tetto di spesa previsto nel decreto Calabria (articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019);

    l'articolo non sembra tuttavia disciplinare alcun superamento del tetto di spesa (come era in realtà previsto nella bozza del provvedimento diffuso prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) poiché di fatto non dispone alcuna abrogazione delle norme che disciplinano il tetto di spesa medesimo;

    l'articolo citato inoltre non interviene per garantire i miglioramenti economici del personale sanitario, anche al fine di adeguare le retribuzioni ai livelli europei, contrastare la fuga di personale sanitario e migliorare l'attratti vita della professione medica e sanitaria per quegli ambiti con maggiore carenza di organico,

impegna il Governo

a reperire con estrema urgenza ulteriori risorse da destinare al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i miglioramenti economici del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, per ciascun triennio contrattuale, al fine di adeguare le retribuzioni ai livelli europei e di incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
9/1975/37. Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 disciplina il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario disponendo che:

    dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di definizione della nuova metodologia di determinazione del fabbisogno sanitario, l'incremento dei valori massimi della spesa per il personale (già autorizzati per l'anno 2023) nella misura del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente più un eventuale aumento di un ulteriore importo sino al 5 per cento (per un totale del 15 per cento);

    dal 2025 con uno o più decreti si provvede alla definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN ai fini della determinazione della spesa per il personale e fino all'adozione di tale metodologia continua ad applicarsi il tetto di spesa previsto nel decreto Calabria (articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019);

    l'articolo non sembra tuttavia disciplinare alcun superamento del tetto di spesa (come era in realtà previsto nella bozza del provvedimento diffuso prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) poiché di fatto non dispone alcune abrogazione delle norme che disciplinano il tetto di spesa medesimo;

    l'articolo citato inoltre non interviene per potenziare l'assistenza territoriale e assumere personale nelle case e negli ospedali di comunità, per l'assistenza domiciliare e neppure interviene sul personale convenzionato (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) come rappresentato anche dai medici di famiglia che nel corso delle audizioni hanno lamentato come la rimozione del tetto di spesa non coinvolga i medici di base o i pediatri di libera scelta o comunque il personale convenzionato,

impegna il Governo

a reperire con estrema urgenza ulteriori risorse da destinare al potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità, per l'assistenza domiciliare e per il personale convenzionato.
9/1975/38. Penza.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    sulla base delle predette motivazioni, dunque, si declinano diverse misure:

     istituzione, presso l'Agenas, della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa (articolo 1);

     istituzione di un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, con la strutturazione permanente di un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 2);

     disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, invero senza innovare rispetto alle disposizioni vigenti (articolo 3);

     potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche possano essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, facoltà già prevista dalla disciplina vigente (articolo 4);

     superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, invero senza alcuna modifica sostanziale rispetto alle norme vigenti (articolo 5);

     potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale (articolo 6);

     introduzione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevedendo che per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità sia applicata una imposta sostitutiva (articolo 7);

    si tratta in sostanza di misure programmatiche e in larga parte prive di adeguate risorse finanziarie e proprio l'invarianza finanziaria rappresenta il segno tangibile che il problema reale delle liste di attesa non è affrontato con l'urgenza che invece richiederebbe e con le risorse umane e finanziare necessarie assolutamente carenti nel provvedimento all'esame;

    oltretutto il provvedimento si caratterizza per un diffuso ricorso al privato accreditato senza che per esso siano state approntate le necessarie misure di salvaguardia volte a garantire l'utilizzo inappropriato delle risorse del SSN,

impegna il Governo:

   a ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, attraverso la ridefinizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie:

    rafforzando e uniformando il sistema di rilevazione del fabbisogno territoriale;

    garantendo la pubblicazione o comunque l'attivazione di misure di trasparenza in relazione alla determinazione del fabbisogno, all'elenco dei soggetti autorizzati e agli esiti delle attività ispettive;

    rafforzando e uniformando il piano di controlli, con procedure certe e scadenzate nel tempo, e assicurando la terzietà e l'indipendenza degli organi ispettivi;

    prevedendo un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

    uniformando attraverso apposite linee guida, gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali.
9/1975/39. Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 alla fine di ridurre le liste di attesa prevede il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche siano effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e che la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni possa essere prolungata;

    i direttori regionali della sanità vigileranno sull'attuazione di tale disposizione trasmettendo un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute e lo svolgimento di tali attività rileva ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali di sanità;

    in tal senso, l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa;

    dalle predette disposizioni si evince come nelle strutture sanitarie il dominus della spesa sanitaria sia il direttore generale, sulla cui gestione manageriale occorre intervenire più efficacemente; in tal senso sarebbe auspicabile ad esempio prevedere precise fattispecie di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo dell'incarico medesimo laddove non siano rispettate le disposizioni sul contenimento delle liste di attesa;

    l'importanza del ruolo di direttore generale comporta la necessaria indipendenza e terzietà di tale figura e a tale fine sarebbe necessario intervenire sulla disciplina vigente in materia di conferimento di incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo e, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di regolare le procedure di nomina, la valutazione e la decadenza in base a princìpi di trasparenza e di merito, azzerando la discrezionalità, in capo ai presidenti di regione, nella nomina dei predetti direttori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative di competenza volte a rescindere il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica, con l'intento di attuare una decisa separazione tra politica e amministrazione nella gestione del SSN, in quanto la commistione tra le due sfere rappresenta la causa più rilevante delle inefficienze in questo ambito.
9/1975/40. Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    sulla base delle predette motivazioni, dunque, si declinano diverse misure:

     istituzione, presso l'Agenas, della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa (articolo 1);

     istituzione di un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, con la strutturazione permanente di un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 2);

     disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, invero senza innovare rispetto alle disposizioni vigenti (articolo 3);

     potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche possano essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, facoltà già prevista dalla disciplina vigente (articolo 4);

     superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, invero senza alcuna modifica sostanziale rispetto alle norme vigenti (articolo 5);

     potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale (articolo 6);

     introduzione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevedendo che per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità sia applicata una imposta sostitutiva (articolo 7);

    si tratta in sostanza di misure programmatiche e in larga parte prive di adeguate risorse finanziarie e proprio l'invarianza finanziaria rappresenta il segno tangibile che il problema reale delle liste di attesa non è affrontato con l'urgenza che invece richiederebbe e con le risorse umane e finanziare necessarie assolutamente carenti nel provvedimento all'esame;

    oltretutto il provvedimento si caratterizza per un diffuso ricorso al privato accreditato senza che per esso siano state approntate le necessarie misure di salvaguardia volte a garantire l'utilizzo inappropriato delle risorse del SSN;

    numerosi dati e ricerche rilevano come la spesa sanitaria privata sia aumentata sensibilmente e come siano sempre più numerosi i cittadini che hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie nel pubblico: si fa sempre più dilagante la «fuga» dal Servizio sanitario nazionale verso le strutture sanitarie private, spesso in grado di offrire prestazioni a tariffe concorrenziali rispetto alla compartecipazione dovuta o comunque in tempi più rapidi rispetto alle liste di attesa del servizio pubblico; questa fuga ha finito per alimentare la sanità integrativa;

    i fondi sanitari integrativi o le polizze assicurative non dovrebbero sostituirsi al primo pilastro del nostro sistema pubblico di tutela della salute che è il Servizio sanitario nazionale, basato sui princìpi di universalità, equità e solidarietà, quale diretta attuazione dell'articolo 32 della Costituzione; tuttavia, le diverse forme di assistenza sanitaria integrativa si stanno nel tempo proponendo come le uniche soluzioni al problema dell'inaccessibilità alle cure e all'assistenza e come l'unica modalità per il superamento delle difficoltà in cui versa il sistema pubblico di tutela della salute,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative di competenza volte a riordinare la sanità integrativa nell'ottica di ripristinare l'originaria ratio dell'istituto volta ad integrare quelle prestazioni sanitarie che il SSN pubblico e universalistico non garantisce attraverso i livelli essenziali di assistenza, prevedendo che i soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservino una quota delle proprie risorse annue:

    a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

    b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.
9/1975/41. Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge reca misure urgenti di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    il provvedimento in esame reca una serie di misure urgenti finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi ed in particolare, l'articolo 6 del suddetto provvedimento, al fine di dare effettiva attuazione al Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, previsto nell'Accordo di Partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027,approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8051 del 4 novembre 2022 e rappresenta il primo programma nazionale sul tema salute finanziato da fondi strutturali (Fondo Sociale Europeo Plus e Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), gestito dal Ministero della salute;

    il Programma Nazionale Equità nella Salute (PN), sviluppato anche in coerenza con i contenuti dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, interviene nelle 7 Regioni meno sviluppate del Paese: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia per rafforzare i servizi sanitari e rendere più equo l'accesso, anche nell'ottica di sviluppare un'azione di sistema e di capacitazione dei sistemi sanitari regionali dell'area. In queste Regioni si registrano infatti, rispetto al resto del Paese, minori livelli di soddisfacimento degli standard definiti a livello nazionale (cosiddetti LEA, Livelli Essenziali di Assistenza; i dati 2019 del Nuovo Sistema di Garanzia evidenziano, sia per l'area della prevenzione che per quella dell'assistenza territoriale, punteggi inferiori alla media delle Regioni del Centro Nord Italia) e maggiori difficoltà finanziarie e organizzative nella gestione del servizio sanitario da parte delle rispettive Amministrazioni regionali, tali da richiedere un intervento a livello centrale. Anche la Commissione Europea, nella valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali (SWD (2020) 511 final), evidenzia dette disparità regionali;

    tra le carenze delle regioni del Sud si osservano delle criticità nello screening e nella cura delle patologie tumorali. Le regioni del Sud Italia, infatti, presentano una carenza di strutture sanitarie dotate di apparecchiature ad alta tecnologia per trattamento dei tumori, in particolare sono assenti strutture pubbliche presso cui usufruire della protonterapia, creando disparità nell'accesso a cure avanzate rispetto ad altre regioni del Paese;

    evidenziato che la protonterapia rappresenta una tecnologia avanzata per il trattamento dei tumori, in particolare per quelli localizzati in aree critiche o difficilmente raggiungibili con le tecniche tradizionali di radioterapia. È fondamentale garantire una distribuzione equa delle risorse sanitarie e delle tecnologie mediche avanzate su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare a tutti i cittadini uguali opportunità di trattamento e cura;

   considerato che l'installazione di apparecchiature per la protonterapia richiede investimenti significativi in termini di infrastrutture, formazione del personale e manutenzione, è necessario un impegno concreto da parte del Governo, in concertazione con le regioni, per facilitare l'accesso a tali tecnologie nelle regioni del Sud Italia, attraverso incentivi economici e politiche mirate,

impegna il Governo:

   a stanziare fondi specifici nel bilancio dello Stato destinati all'acquisto e all'installazione di apparecchiature per la protonterapia nelle strutture pubbliche delle regioni del Sud Italia;

   a promuovere accordi di collaborazione tra le regioni del Sud Italia, le Università, le aziende e i centri di eccellenza nazionali e internazionali, al fine di facilitare il trasferimento di conoscenze e tecnologie;

   a incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, prevedendo programmi specifici per medici, fisici medici, tecnici di radioterapia e infermieri coinvolti nella gestione e nell'utilizzo delle apparecchiature per la protonterapia;

   a monitorare e valutare periodicamente l'efficacia delle misure adottate, al fine di garantire il miglioramento continuo della qualità delle cure offerte ai pazienti nelle regioni del Sud Italia;

   a promuovere campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini sulle opportunità offerte dalla protonterapia e sui centri presso cui è possibile accedere a questo tipo di trattamento.
9/1975/42. Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi;

    è indubbio che il problema delle liste di attesa sconta anche anni di tagli ed errori di programmazione del fabbisogno del personale sanitario;

    nel dibattito politico degli ultimi anni, se da un lato si è riusciti ad accendere i riflettori sulla carenza di personale medico specializzato, concretizzatosi nell'aumento delle borse di specializzazione medica durante i Governi Conte I e II, non si può affermare altrettanto per quanto riguarda il personale delle professioni di area sanitaria non medica, formato da laureati in veterinaria, odontoiatria, fisica, chimica, biologia e psicologia;

    un'adeguata programmazione del fabbisogno di personale, unita alla giusta valorizzazione del personale già formato e in formazione, rappresentano prerequisiti fondamentali per la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale;

    l'assenza di retribuzione per gli specializzandi di area sanitaria non medica determina infatti la fuga verso il settore privato già durante la frequenza dei corsi di specializzazione, con nocumento per la sanità pubblica;

    agli specializzandi di area non medica non è riconosciuta ad oggi alcuna forma di sostegno economico durante la frequenza delle scuole di specializzazione, né tantomeno nessuna forma di tutela economico giuridica prevista in materia di congedo parentale e maternità;

    non è più accettabile che i periodi di formazione/lavoro non siano retribuiti in questo Paese, a differenza di quanto invece avviene nella maggior parte delle altre nazioni europee, verso le quali sempre più spesso i nostri migliori talenti emigrano,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative e a reperire le necessarie risorse per dare la giusta valorizzazione economica e le opportune tutele lavorative agli specializzandi di area sanitaria non medica prevedendo che agli stessi:

    sia corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo;

    siano applicate le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
9/1975/43. Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi;

    è indubbio che il problema delle liste di attesa sconta anche anni di tagli ed errori di programmazione del fabbisogno del personale sanitario;

    nel dibattito politico degli ultimi anni, se da un lato si è riusciti ad accendere i riflettori sulla carenza di personale medico specializzato, concretizzatosi nell'aumento delle borse di specializzazione medica durante i Governi Conte I e II, non si può affermare altrettanto per quanto riguarda il personale delle professioni di area sanitaria non medica, formato da laureati in veterinaria, odontoiatria, fisica, chimica, biologia e psicologia;

    un'adeguata programmazione del fabbisogno di personale, unita alla giusta valorizzazione del personale già formato e in formazione, rappresentano prerequisiti fondamentali per la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale;

    l'assenza di retribuzione per gli specializzandi di area sanitaria non medica determina infatti la fuga verso il settore privato già durante la frequenza dei corsi di specializzazione, con nocumento per la sanità pubblica;

    agli specializzandi di area non medica non è riconosciuta ad oggi alcuna forma di sostegno economico durante la frequenza delle scuole di specializzazione, né tantomeno nessuna forma di tutela economico giuridica prevista in materia di congedo parentale e maternità;

    non è più accettabile che i periodi di formazione/lavoro non siano retribuiti in questo Paese, a differenza di quanto invece avviene nella maggior parte delle altre nazioni europee, verso le quali sempre più spesso i nostri migliori talenti emigrano,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative normative e a reperire le necessarie risorse per dare la giusta valorizzazione economica e le opportune tutele lavorative agli specializzandi di area sanitaria non medica prevedendo che agli stessi:

    sia corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo;

    siano applicate le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
9/1975/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 detta misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027), prevedendo un piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e dovrà avere riguardo ai servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale e all'attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM), dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)(51), dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici;

    la disposizione all'esame declina quindi le finalità del Piano (infrastrutture per l'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; adeguamento infrastrutturale e potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale, dei Consultori familiari e dei Punti screening; attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; formazione degli operatori sanitari);

    in sostanza l'articolo in esame è una disposizione di attuazione per la ripartizione delle risorse relative al Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027;

    l'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al comma 3 reca disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica, e al primo periodo, prevede, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi; la normativa prevede dunque che le sedute siano erogate direttamente dai professionisti e non anche per il tramite di strutture sanitarie autorizzate;

    il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha quindi disposto (con l'articolo 22-bis, comma 1) che il limite massimo di spesa di cui al bonus psicologi è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023;

    l'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha infine attribuito carattere permanente alla misura con uno stanziamento di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,

impegna il Governo

ad estendere la possibilità di fruizione del bonus anche alle strutture sanitarie private autorizzate che si avvalgono di professionisti regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, al fine di ampliare ulteriormente le modalità di erogazione delle sedute, salvaguardando il ruolo attribuito al professionista regolarmente iscritto all'albo e garantendo contestualmente una maggiore scelta al paziente.
9/1975/44. Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 detta misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027), prevedendo un piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e dovrà avere riguardo ai servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale e all'attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM), dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)(51), dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici;

    la disposizione all'esame declina quindi le finalità del Piano (infrastrutture per l'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; adeguamento infrastrutturale e potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale, dei Consultori familiari e dei Punti screening; attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; formazione degli operatori sanitari);

    in sostanza l'articolo in esame è una disposizione di attuazione per la ripartizione delle risorse relative al Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027;

    l'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al comma 3 reca disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica, e al primo periodo, prevede, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi; la normativa prevede dunque che le sedute siano erogate direttamente dai professionisti e non anche per il tramite di strutture sanitarie autorizzate;

    il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha quindi disposto (con l'articolo 22-bis, comma 1) che il limite massimo di spesa di cui al bonus psicologi è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023;

    l'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha infine attribuito carattere permanente alla misura con uno stanziamento di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di fruizione del bonus anche alle strutture sanitarie private autorizzate che si avvalgono di professionisti regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, al fine di ampliare ulteriormente le modalità di erogazione delle sedute, salvaguardando il ruolo attribuito al professionista regolarmente iscritto all'albo e garantendo contestualmente una maggiore scelta al paziente.
9/1975/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    sulla base delle predette motivazioni, dunque, si declinano diverse misure:

     istituzione, presso l'Agenas, della Piattaforma nazionale delle Liste di Attesa (articolo 1);

     istituzione di un Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, con la strutturazione permanente di un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 2);

     disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, invero senza innovare rispetto alle disposizioni vigenti (articolo 3);

     potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche disponendo che le visite mediche e specialistiche possano essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, facoltà già prevista dalla disciplina vigente (articolo 4);

     superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, invero senza alcuna modifica sostanziale rispetto alle norme vigenti (articolo 5);

     potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale (articolo 6);

     introduzione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario prevedendo che per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità sia applicata una imposta sostitutiva (articolo 7);

    ad avviso dei firmatari si tratta in sostanza di misure programmatiche e in larga parte prive di adeguate risorse finanziarie e proprio l'invarianza finanziaria rappresenta il segno tangibile che il problema reale delle liste di attesa non è affrontato con l'urgenza che invece richiederebbe e con le risorse umane e finanziare necessarie assolutamente carenti nel provvedimento all'esame;

    oltretutto il provvedimento si caratterizza per un diffuso ricorso al privato accreditato senza che per esso siano state approntate le necessarie misure di salvaguardia volte a garantire l'utilizzo inappropriato delle risorse del SSN;

    secondo le più accreditate analisi degli osservatori del sistema salute, alla sanità pubblica sono stati sottratti oltre 37 miliardi di euro, di cui circa 25 miliardi nel periodo 2010-2015, in conseguenza dei tagli lineari effettuati nelle diverse manovre finanziarie e oltre 12 miliardi nel periodo 2015-2019, come processo di progressivo definanziamento che, per obiettivi di finanza pubblica, ha assegnato al SSN meno risorse rispetto ai livelli programmati;

    dopo una inversione di tendenza negli anni della pandemia, quando la spesa sanitaria era tornata a crescere progressivamente, dalla manovra economica per il 2023 la spesa sanitaria è tornata nuovamente a contrarsi, come peraltro rappresentato anche dalla Corte dei conti che già in occasione della predetta manovra 2023 ebbe a stigmatizzare il fatto che il rapporto fra spesa sanitaria e Pil si portava su livelli inferiori a quelli precedenti alla crisi sanitaria già dal 2024 (al 6,3 per cento), per ridursi ancora di un decimo di punto nell'anno terminale (2025);

    il rapporto spesa sanitaria/PIL precipita quindi dal 6,6 per cento del 2023 al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025, e poi ancora al 6,1 per cento nel 2026; rispetto al 2023, in termini assoluti la spesa sanitaria del 2024 scende a 132.946 milioni (-1,3 per cento), per poi risalire nel 2025 a 136.701 milioni (+2,8 per cento) e a 138.972 milioni (+1,7 per cento) nel 2026;

    il decrescere dell'incidenza sul Pil della spesa sanitaria è un elemento preoccupante perché si traduce in «meno salute» e pone il nostro Paese al di sotto della media dei Paesi Ocse e al di sotto dell'accettabilità, con inevitabili ripercussioni sulla qualità e l'efficacia dell'assistenza sanitaria e sull'aspettativa di vita, come già studi e ricerche hanno documentato in accreditati rapporti;

    la spesa sanitaria pubblica del nostro Paese nel 2022 si attesta ben al di sotto sia rispetto alla media OCSE (7,1 per cento) che alla media europea (7,1 per cento). Sono 13 i Paesi dell'Europa che in percentuale del PIL investono più dell'Italia, con un gap che va dai +4,1 punti percentuali della Germania (10,9 per cento del PIL) ai +0,3 punti percentuali dell'Islanda (7,1 per cento del PIL),

impegna il Governo:

   per salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione, nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo, ad assumere iniziative volte a:

    prevedere che l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) sia in linea con la spesa dei Paesi del G7 e, comunque, non inferiore alla media europea;

    contenere il ricorso a soluzioni privatistiche per superare il problema delle liste di attesa, attraverso un adeguato finanziamento del servizio sanitario pubblico e universalistico.
9/1975/45. Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    nel provvedimento all'esame, tuttavia, il tetto di spesa per il personale non viene realmente rivisto e viene assolutamente ignorata la componente rilevante del fabbisogno di personale della medicina territoriale: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici convenzionati.

    come ricordato anche in altre sedi, per i medici di medicina generale (MMG) vi è la preoccupazione di una carenza nel prossimo futuro, quando un numero consistente di professionisti andrà in pensione senza che ci sia stato un adeguato ricambio generazionale, in conseguenza di una scarsa attrattività della professione, meno remunerata rispetto ai medici specialisti; per ovviare a tale pericolosa carenza è necessario incrementare con risorse adeguate le borse di studio e i contratti di specializzazione;

    anche per gli infermieri si pone un problema di scarsa attrattività della professione, problema che tende ad aggravarne la già scarsa dotazione;

    le misure finora assunte non sembrano in grado di rispondere strutturalmente alle difficoltà che caratterizzano il nostro Servizio sanitario nazionale e si accentuano i problemi legati ai pensionamenti, all'aumento dei casi di «fuga dal pubblico» ma anche di ricerca di opportunità di lavoro all'estero, legata a condizioni economiche più vantaggiose;

    turni massacranti, straordinari poco remunerati, ferie non godute hanno creato un sovraccarico di lavoro e di stress del personale ospedaliero, che è andato in burn-out. si è dimesso, pre-pensionato o ha scelto di lavorare nel privato accreditato;

    le liste d'attesa per visite e esami sono sempre più lunghe in primis proprio perché manca il personale sanitario;

    tutti i principali osservatori del mondo sanitario hanno lanciato l'allarme sulla fragilità ormai insostenibile del nostro sistema sanitario e con un ennesimo e disperato grido di allarme, chiedono a gran voce di ripristinare risorse per il servizio sanitario pubblico e per assumere personale sanitario,

impegna il Governo

al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza ed assicurare un'adeguata riorganizzazione dell'assistenza territoriale, a rimuovere il tetto di spesa per l'assunzione di personale ovvero, in subordine, a consentire che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata fino al soddisfacimento integrale del fabbisogno di personale necessario a garantire i predetti LEA in ogni parte del nostro territorio e ad aumentare il convenzionamento con i medici e pediatri del territorio.
9/1975/46. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    tuttavia nel provvedimento all'esame non si evincono misure incisive volte a rispondere ai bisogni crescenti derivanti dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle cronicità e a garantire la cura, la diagnosi personalizzata e il trattamento più appropriato per un impatto positivo a livello individuale e per un beneficio sociale e collettivo;

    dinanzi all'invecchiamento della popolazione appare strategico l'investimento nell'assistenza primaria, nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie,

impegna il Governo

ad istituire, nel primo provvedimento normativo utile, un Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con una dotazione finanziaria non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
9/1975/47. D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo; reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti. nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    la carenza di personale sanitario ha conseguenze drammatiche nei pronto soccorso e nelle strutture dedicate all'emergenza, poiché le lunghe attese e la disorganizzazione conseguenti scatenano la violenza e le aggressioni nei confronti dei professionisti sanitari;

    nei dipartimenti di emergenza sono soprattutto i parenti dei pazienti ad aggredire il personale poiché le attese infinite spesso scatenano violenza e frustrazioni represse; dunque, alla base delle violenze, c'è molto spesso il sovraffollamento dei pronto soccorso, la carenza di posti letto e di personale e il professionista sanitario viene percepito come il «colpevole» della situazione;

    la legge 14 agosto 2020, n. 113 introdotta durante il Governo Conte, declina importanti misure per contrastare questo fenomeno, con disposizioni finalizzate a proteggere i professionisti sanitari e a circoscrivere il grave fenomeno della violenza e delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari;

    in attuazione della predetta legge è stato quindi istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, con il compito di monitorare gli episodi di violenza, gli eventi sentinella, promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio, monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti;

    l'Osservatorio acquisisce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attività svolta;

    dalla Relazione dell'Osservatorio relativa al 2023 emerge che sono stati 16 mila gli episodi di aggressione al personale sanitario e sociosanitario e 18 mila le operatrici e gli operatori coinvolti: la professione più colpita è quella degli infermieri, seguita dai medici e dagli operatori socio-sanitari e due terzi delle persone aggredite sono donne; i Pronto Soccorso si confermano gli ambienti più rischiosi e i principali aggressori sono i pazienti (69 per cento) contro il 28 per cento di parenti. Il 68 per cento delle aggressioni è di tipo verbale, il 26 per cento fisico e il 6 per cento contro beni di proprietà; da tali dati emerge come il fenomeno sia molto ampio;

    la Relazione predetta, con riguardo alle cause della violenza, sottolinea come la maggior parte degli studi mostrano che «l'eccessivo tempo di attesa nell'erogazione delle prestazioni costituisce il principale fattore determinante il verificarsi di episodi di aggressione e violenza contro gli operatori sanitari»: i fattori che determinano la correlazione tra violenza e burn-out sono di carattere strutturale/organizzativo e, al contrario, fattori protettivi e di contrasto alla violenza sono legati alla migliore qualità dell'ambiente di lavoro;

    nel provvedimento all'esame non si evincono efficaci misure volte a potenziare il personale sanitario e in particolare il personale infermieristico che senza dubbio rappresenta oggi la figura professionale fondamentale proprio per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche al domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie, per ovviare al ricorso inappropriato delle strutture del pronto soccorso;

    la figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità può avere un ruolo strategico nell'abbattimento delle liste di attesa e nel sovraffollamento del pronto soccorso laddove può offrire un contributo fondamentale nell'intercettare il bisogno di salute appropriato, agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute in tutte le fasce d'età,

impegna il Governo:

   a stanziare risorse adeguate da destinare al miglioramento degli ambienti lavorativi attraverso l'assunzione di personale sanitario in quei setting assistenziali, come il pronto soccorso, in cui è più diffusa la violenza nei confronti degli operatori sanitari;

   ad assumere iniziative volte a riconoscere pienamente la professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche al domicilio della persona e della famiglia, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini nonché per ovviare al sovraffollamento del pronto soccorso e delle strutture emergenziali.
9/1975/48. Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo; reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti. nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    la carenza di personale sanitario ha conseguenze drammatiche nei pronto soccorso e nelle strutture dedicate all'emergenza, poiché le lunghe attese e la disorganizzazione conseguenti scatenano la violenza e le aggressioni nei confronti dei professionisti sanitari;

    nei dipartimenti di emergenza sono soprattutto i parenti dei pazienti ad aggredire il personale poiché le attese infinite spesso scatenano violenza e frustrazioni represse; dunque, alla base delle violenze, c'è molto spesso il sovraffollamento dei pronto soccorso, la carenza di posti letto e di personale e il professionista sanitario viene percepito come il «colpevole» della situazione;

    la legge 14 agosto 2020, n. 113 introdotta durante il Governo Conte, declina importanti misure per contrastare questo fenomeno, con disposizioni finalizzate a proteggere i professionisti sanitari e a circoscrivere il grave fenomeno della violenza e delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari;

    in attuazione della predetta legge è stato quindi istituito, presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, con il compito di monitorare gli episodi di violenza, gli eventi sentinella, promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio, monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti;

    l'Osservatorio acquisisce i dati utili alla relazione annuale che il Ministro della salute trasmette alle Camere, sull'attività svolta;

    dalla Relazione dell'Osservatorio relativa al 2023 emerge che sono stati 16 mila gli episodi di aggressione al personale sanitario e sociosanitario e 18 mila le operatrici e gli operatori coinvolti: la professione più colpita è quella degli infermieri, seguita dai medici e dagli operatori socio-sanitari e due terzi delle persone aggredite sono donne; i Pronto Soccorso si confermano gli ambienti più rischiosi e i principali aggressori sono i pazienti (69 per cento) contro il 28 per cento di parenti. Il 68 per cento delle aggressioni è di tipo verbale, il 26 per cento fisico e il 6 per cento contro beni di proprietà; da tali dati emerge come il fenomeno sia molto ampio;

    la Relazione predetta, con riguardo alle cause della violenza, sottolinea come la maggior parte degli studi mostrano che «l'eccessivo tempo di attesa nell'erogazione delle prestazioni costituisce il principale fattore determinante il verificarsi di episodi di aggressione e violenza contro gli operatori sanitari»: i fattori che determinano la correlazione tra violenza e burn-out sono di carattere strutturale/organizzativo e, al contrario, fattori protettivi e di contrasto alla violenza sono legati alla migliore qualità dell'ambiente di lavoro;

    nel provvedimento all'esame non si evincono efficaci misure volte a potenziare il personale sanitario e in particolare il personale infermieristico che senza dubbio rappresenta oggi la figura professionale fondamentale proprio per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche al domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie, per ovviare al ricorso inappropriato delle strutture del pronto soccorso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di:

    stanziare risorse adeguate da destinare al miglioramento degli ambienti lavorativi attraverso l'assunzione di personale sanitario in quei setting assistenziali, come il pronto soccorso, in cui è più diffusa la violenza nei confronti degli operatori sanitari;

    assumere iniziative volte a riconoscere pienamente la professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche al domicilio della persona e della famiglia, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini nonché per ovviare al sovraffollamento del pronto soccorso e delle strutture emergenziali.
9/1975/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    in realtà il provvedimento all'esame fallisce totalmente l'obiettivo di risanare un Servizio sanitario nazionale in ginocchio, arrestare la fuga di personale sanitario allo stremo dal Ssn e risolvere il problema delle liste di attesa infinite;

    il problema delle liste di attesa si manifesta in tutte le sue criticità e ancor di più nelle zone disagiate del nostro paese che scontano la carenza diffusa di personale medico e sanitario; si tratta di località geograficamente e meteorologicamente ostili o che si sviluppano tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di reti viarie complessi e conseguente dilatazione dei tempi, o ambienti insulari,

impegna il Governo:

   al fine di assicurare l'effettiva e tempestiva accessibilità delle prestazioni sanitarie anche all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne, a prevedere un intervento normativo urgente volto a riconoscere al personale medico e sanitario che svolge la propria attività presso tali aziende:

    un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive;

    una specifica indennità di trasferta per coprire le spese di viaggio e trasporto.
9/1975/49. Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    l'articolo 7, ai commi 1 e 2, assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento;

    le predette prestazioni aggiuntive, negli intendimenti del Governo, sono finalizzate ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico e ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni; in realtà la possibilità di ricorrere a prestazioni aggiuntive in libera professione intramoenia non dovrebbe essere impiegata per ovviare alla carenza strutturale di organico nelle strutture sanitarie;

    l'istituto delle prestazioni aggiuntive ad integrazione delle attività istituzionali, infatti, dovrebbe rispondere ad esigenze assolutamente momentanee ed eccezionali (come poteva essere ad esempio l'emergenza covid): la disposizione all'esame, ad avviso dei firmatari, intende invece agevolarne il ricorso in via sistematica e in ragione di una carenza strutturale nell'organico (tutt'altro che momentanea), determinando il sovraccarico lavorativo sui medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

al fine di evitare che il personale sanitario sia sottoposto a turni massacranti che rischiano di incidere sulla qualità delle prestazioni, a circoscrivere l'impiego delle prestazioni aggiuntive solo a carenze in organico che siano temporanee, consentendo invece procedure semplificate e in deroga alle disposizioni vigenti per il tempestivo reclutamento a tempo indeterminato del personale sanitario.
9/1975/50. Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    l'articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute con lo scopo di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVEAS); la stessa disposizione chiarisce che l'Organismo stesso è chiamato a svolgere le funzioni già attribuite al predetto SIVEAS, con alcune eccezioni, assicurandone anche il relativo supporto tecnico; per il funzionamento di tale Organismo si prevedono ben 4 dirigenti (uno generale e 3 non generali e 20 dipendenti);

    la legge finanziaria per il 2006 aveva istituito, presso il Ministero della salute, del Sistema nazionale il SIVEAS, al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e ad esso sono ricondotte le seguenti attività:

     a) esercizio del potere di accesso da parte del Ministero della salute, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, presso le strutture sanitarie;

     b) esercizio da parte del Ministero della salute della potestà di verifica presso le strutture sanitarie dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, compresa la verifica dei relativi tempi d'attesa;

     c) le attività relative al sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, afferente al Ministero della salute, teso alla verifica del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale;

     d) le attività inerenti al monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere;

     e) le attività del comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

     f) le attività inerenti il monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;

     g) le attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, inerenti al supporto al Ministero della salute ed alle regioni in materia di verifica dei livelli essenziali di assistenza;

     h) le attività della commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni;

     i) le attività del Sistema nazionale linee guida per la parte concernente la razionalizzazione dei percorsi di cura e l'incremento dell'appropriatezza;

     l) le attività del Nuovo sistema informativo sanitario rilevanti ai fini del monitoraggio dell'assistenza sanitaria;

     m) le attività dell'Agenzia italiana del farmaco in ordine alla verifica dell'assistenza farmaceutica compresa nei livelli essenziali di assistenza;

    è dunque evidente come la costituzione di questo nuovo organismo con funzioni e compiti sovrapponibili a quelli già attribuiti ad altro ed esistente organismo, ad avviso dei firmatari, risponde a logiche oscure e sicuramente antieconomiche,

impegna il Governo

nell'ottica di efficientare funzioni e compiti degli organismi esistenti, ad avviare una ricognizione delle attività istituzionali attribuite al SIVEAS e a relazionare alle Camere, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento all'esame, sul personale attribuito al SIVEAS, sul numero dei dirigenti in rapporto al personale, sull'attività svolta negli ultimi cinque anni e sulle eventuali inefficienze.
9/1975/51. Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione del Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    l'articolo 2 istituisce presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute con lo scopo di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVEAS); la stessa disposizione chiarisce che l'Organismo stesso è chiamato a svolgere le funzioni già attribuite al predetto Sistema, con alcune eccezioni, assicurandone anche il relativo supporto tecnico;

    per il funzionamento di tale Organismo la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale alla cui copertura si provvede «anche» mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche;

    inoltre, gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici dell'Organismo possono essere, in sede di prima applicazione, conferiti senza dover osservare i limiti quantitativi per il conferimento di incarichi a tempo determinato; il Ministero della salute è poi autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, mediante: procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche;

    in base alla disciplina generale posta dal testo unico del pubblico impiego, il previo esperimento della procedura di mobilità per il passaggio diretto di personale è presupposto per l'espletamento di procedure concorsuali;

    la relazione tecnica del Governo precisa che le predette 20 unità sono aggiuntive alle unità di personale già attualmente impiegate per le funzioni di supporto al SIVEAS presso la Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria nell'ambito del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale che consta attualmente di n. 33 unità di personale, di cui n. 19 dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali e n. 14 funzionari i cui costi gravano sul capitolo 2008;

    è espressamente stabilito dalla disposizione in esame che le assunzioni in oggetto sono effettuate in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali;

    nella propria relazione il Governo altresì afferma che: «Al fine di meglio definire le attività delle strutture coinvolte ed evitare una possibile sovrapposizione di competenze con conseguente duplicazione di oneri, il Ministero della salute – tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 secondo cui si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale – provvederà alla riorganizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

    sulla riorganizzazione degli uffici dirigenziali del Ministero della salute prevista all'articolo 2 si rileva invero una stupefacente deroga all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che in riferimento all'organizzazione e alla disciplina degli uffici dei Ministeri dispone che gli atti regolamentari siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

    ad avviso dei firmatari, è evidente come il Governo abbia premura di assumere personale nei propri uffici politici e elargire stipendi dirigenziali anche senza le necessarie procedure concorsuali e come al contempo voglia invece stremare il personale sanitario delle strutture ospedaliere e territoriali per il quale si richiede il massimo sovraccarico lavorativo con un ricorso indegno al lavoro straordinario anche per prestazioni da erogare il sabato e la domenica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del decreto-legge in esame e a ripensare le modalità attuative della riorganizzazione degli uffici dirigenziali del Ministero della salute prevista all'articolo 2, attuando le disposizioni procedurali previste all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che in riferimento all'organizzazione e alla disciplina degli uffici dei Ministeri dispone che gli atti regolamentari siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, e comunque ad astenersi da qualsiasi iter assunzionale che, privo delle necessarie procedure concorsuali, sia lesivo dei principi costituzionali enunciati dall'articolo 97 della Costituzione.
9/1975/52. Appendino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come si evince dalla Relazione dei Governo, reca misure di garanzia per l'erogazione e il monitoraggio delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e al rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia alle prestazioni e ai servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale e tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

    l'obiettivo dichiarato è dunque quello di assicurare una risposta efficace del Servizio sanitario nazionale ai bisogni degli assistiti, nell'ottica di una tutela effettiva del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

    secondo quanto sottolineato nella predetta Relazione, l'intervento è necessario a fronte dell'attuale situazione della sanità pubblica, che registra consistenti ritardi nell'accesso a visite specialistiche, esami specialistici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi massimi consentiti;

    tra i ritardi nell'accesso alle cure e all'assistenza particolarmente odioso è quello che riguarda l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza per carenza di personale sanitario non obiettore di coscienza, ritardo ulteriormente presente nei periodi estivi quando il personale sanitario va in ferie;

    l'ultima relazione del Ministero della Salute sull'applicazione della 194 risale al 2022 e contiene i dati del 2021, dati ben poco esplicativi sull'obiezione di coscienza perché aggregati e ciononostante anche da questi dati emerge, ad esempio, che in Abruzzo gli obiettori sono quasi 9 su 10, così come in Sicilia; in Campania, Puglia e Basilicata quasi 8 su 10; altri dati e ricerca indipendenti, come ad esempio la ricerca «Mai Dati» rivelano che 72 ospedali hanno tra l'80 e il 100 per cento di obiettori, 22 ospedali e quattro consultori registrano poi il 100 per cento di obiezione tra medici ginecologi, anestesisti, infermieri e operatori sociosanitari;

    più nel dettaglio, alcuni numeri sono drammatici: nelle Marche si registra il 71 per cento di medici obiettori e in diverse strutture anche il 100 per cento di ginecologi; in Sicilia l'85 per cento dei ginecologi è obiettore e in 26 strutture il 100 per cento; in Sardegna il 59,2 per cento dei ginecologi, ma è elevato il numero di anestesisti obiettori, il 49,7 contro il dato nazionale del 40,5; in Molise il 77,8 per cento dei ginecologi; in Piemonte il 55,5, ma in alcune strutture il 100 per cento: in Umbria l'obiezione è al 63,9 per cento tra i ginecologi e al 60,8 tra gli anestesisti: in Abruzzo l'obiezione è quasi totale con 8,5 ginecologi su 10; nella Valle d'Aosta l'obiezione di coscienza è al 25 per cento e in Lombardia, tra i medici è al 47,2 per cento;

    l'articolo 9 della legge 194 del 1978 prevede appunto l'obiezione di coscienza da parte del «personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie», ma lo stesso articolo 9, al terzultimo comma, afferma anche che «gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste [...] e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti [...] La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale»;

    inoltre la mancata possibilità di ricorrere all'aborto farmacologico, unitamente ai problemi già citati, comportano gravi conseguenze, lesive dei diritti e della salute delle persone che ricorrono all'IVG,

impegna il Governo

nell'ottica di favorire il superamento delle criticità legate alla effettiva e tempestiva accessibilità delle prestazioni e dei servizi anche con riferimento all'interruzione volontaria di gravidanza, ad assumere iniziative volte a garantire su tutto il territorio nazionale il diritto all'accesso all'IVG vigilando e sollecitando le regioni a dare completa attuazione all'articolo 9 della legge 194 del 1978 sia attraverso l'istituto della mobilità del personale sia attraverso l'indizione di procedure concorsuali ad hoc per l'assunzione di personale non obiettore affinché ogni struttura sanitaria abbia il personale non obiettore sufficiente a garantire l'IVG.
9/1975/53. Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 reca ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale;

    in particolare l'articolo 6 dispone che per le regioni destinatarie del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sulle risorse del predetto Programma, un piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio;

    al comma 1 dell'articolo 6, nei limiti delle risorse del predetto Programma e in coerenza con lo stesso, il piano d'azione, con particolare riguardo ai servizi sanitari e socio-sanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all'attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) dai Consultori Familiari e dai Punti per gli screening oncologici, si prevedono una serie di iniziative;

    tra le iniziative si prevedono: a) la realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari: b) la realizzazione degli investimenti relativi all'adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti screening oncologici: c) la realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all'erogazione di servizi sanitari o sociosanitari; d) la formazione degli operatori sanitari;

    si tratta, con tutta evidenza, di impegni essenziali per attuare il piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio, ma resta difficile anche solo ipotizzare che queste ulteriori iniziative e in particolare gli investimenti da realizzare, possano essere attuati nei limiti delle risorse del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027. Investimenti che riguardano servizi sanitari e socio-sanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all'attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) e dalle strutture di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dai Consultori Familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici,

impegna il Governo:

   a individuare anche in prossimi provvedimenti ulteriori risorse da implementare rispetto al Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, al fine di garantire l'attuazione effettiva delle iniziative e degli investimenti recati dall'articolo 6 relative al piano d'azione, con particolare riguardo ai servizi sanitari e socio-sanitari erogati in ambito domiciliare o ambulatoriale, nonché all'attività svolta dai Dipartimenti di salute mentale (DSM) dai Consultori Familiari e dai Punti per gli screening oncologici;

   a valutare l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in luogo del semplice parere previsto dall'articolo 6, ai fini dell'approvazione del decreto interministeriale di adozione del piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio.
9/1975/54. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge ha il fine di definire misure volte a garantire l'attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie e di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni, nonché garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati rispetto alla patologia e alle necessità di cura;

    l'articolo 1 del disegno di legge in esame al fine di governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dispone l'istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa;

    al comma 3 dell'articolo 1 si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, e acquisito il solo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; siano adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali;

    la «tutela della salute» rientra nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e che, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, è attribuita allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

poiché quella recata dall'articolo 1 è da qualificarsi come materia di competenza concorrente, nell'adottare le linee guida dei criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali, ad acquisire non solo un mero parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ma a giungere ad una vera ed effettiva intesa.
9/1975/55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    le Regioni hanno sottolineano come una efficace attuazione di misure di contenimento dei tempi di attesa non può prescindere dalla disponibilità di congrue risorse economico-finanziarie aggiuntive e di adeguate risorse umane;

    l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati; l'assunzione di personale ed il ricorso alle prestazioni aggiuntive; lo svolgimento di attività sanitaria in orario notturno, prefestivo e festivo; gli indispensabili adeguamenti tecnologici e gli aggiornamenti informatici, necessitano di un'adeguata disponibilità di risorse economiche e di personale;

    per affrontare le questioni connesse alle criticità delle liste di attesa sarebbe necessario procedere prioritariamente alla quantificazione dei maggiori oneri attesi, e all'accertamento delle risorse disponibili a legislazione vigente ed infine alla individuazione delle ulteriori risorse necessarie per attuare un piano che affronti seriamente e in tempi brevi e certi le liste di attesa;

    secondo quanto dichiarato dalle Regioni si deve infatti considerare che le risorse per il recupero delle liste d'attesa contenute nella manovra potrebbero essere già state utilizzate per l'attuazione dei propri Piani regionali e provinciali di contenimento dei tempi di attesa, nel qual caso il decreto-legge in esame sarebbe privo di qualunque finanziamento;

    nonostante le ripetute rassicurazioni del Ministro della salute, il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è notoriamente sottodimensionato, rispetto a quello dei principali Paesi europei, e sta determinando serie difficoltà in tutte le Regioni, incluse quelle che il Ministero della Salute ha collocato ai primi posti per la qualità dell'assistenza sanitaria, ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei bilanci sanitari. Con tutta evidenza le regioni, in particolare quelle del Mezzogiorno, non sono nelle condizioni di finanziare il costo di misure ed interventi aggiuntivi, seppur condivisi per la finalità, poiché il Fondo Sanitario Nazionale è già largamente insufficiente,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte ad individuare in tempi brevi le ulteriori risorse economiche necessarie a garantire il recupero completo ed esaustivo delle liste d'attesa delle prestazioni sul territorio nazionale ed in maniera uniforme, tenuto conto delle criticità evidenziate e delle richieste avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
9/1975/56. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca disposizioni per il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario;

    in particolare il citato articolo 5 dispone che a decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti del successivo comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente;

    il comma 2 del citato articolo 5 dispone che, a decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1;

    i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria;

    riguardo quanto previsto dall'articolo 5 sul superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, ad avviso delle Regioni si introducono limitate ed insufficienti novità per l'anno in corso e poche novità anche per l'anno 2025, peraltro condizionate alla definizione, successiva, di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli Enti del SSN ed alla conseguente approvazione del Piano dei fabbisogni triennali regionali del personale, quindi differendo nel tempo un intervento urgente. Sempre secondo le regioni la definizione di tale metodologia rischia, però, di rivelarsi priva di reale efficacia, atteso che la norma prevede che la sua adozione avvenga comunque «in coerenza con i valori di cui al comma 1» dello stesso articolo 5, vale a dire nell'ambito degli attuali tetti di spesa per il personale; inoltre le Regioni lamentano che trattandosi di una misura organizzativa in attuazione di una metodologia ministeriale, la prevista approvazione da parte del Ministero della Salute sembrerebbe invasiva delle competenze regionali,

impegna il Governo

ad assumere ulteriori iniziative reali e concrete accompagnate da una tempistica certa, a partire dall'individuare ulteriori risorse, finalizzate all'effettivo superamento dei tetti di spesa per il personale sanitario, atteso che quanto disposto dall'articolo 5 resta ancorato, di fatto, agli attuali tetti di spesa, con il rischio che la disposizione non abbia quasi alcun effetto, sia sulle necessarie assunzioni del personale sanitario, sia riguardo al recupero delle liste di attesa.
9/1975/57. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 reca disposizioni per il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche nonché per le aperture straordinarie dei centri trasfusionali;

    in particolare l'articolo 4, al fine di garantire il rispetto della tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie, evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche, siano effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni potrà essere prolungata, questo però nell'immancabile limite delle risorse attualmente disponibili di cui al comma 232 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

    il comma 1-bis propone di garantire l'autosufficienza per il fabbisogno di sangue e suoi derivati. A ciò si dovrebbe, anche in questo caso, provvedere nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi, come se questa aggiunta di aperture nei pomeriggi e nel fine settimana, sia sostenibile con le risorse attualmente disponibili, basate su attività, che non prevedevano l'apertura pomeridiana e nei giorni festivi;

    è compito dei direttori regionali della sanità vigilare sull'attuazione della disposizione, questi saranno chiamati anche a trasmettere un apposito report alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Infine le attività di vigilanza dei direttori regionali della sanità varranno ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti degli stessi;

    in una situazione in cui il SSN soffre di una gravissima carenza di personale, carenza che si accentuerà nei prossimi anni, non si comprende come si potranno effettuare le visite diagnostiche e specialistiche il sabato e domenica o prorogando l'orario di lavoro, senza aumentare i carichi di lavoro già oggi inaccettabili, con il rischio, in aggiunta, di violare le norma in materia di limiti dell'orario di lavoro e riposi obbligatori;

    resta, quindi, grave la non previsione di risorse aggiuntive strutturali, ma, per il solo 2024, è ribadita la possibilità per le Regioni e le province autonome di utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del FSN;

    appare del tutto evidente che il potenziamento dell'offerta assistenziale per quanto riguarda le visite diagnostiche e specialistiche passa per una decisa inversione di rotta che parte dall'aumento delle risorse per affrontare il tema della carenza del personale, essenziale per la tenuta del Servizio sanitario nazionale;

    la vera soluzione non è quella di far lavorare di più chi è già in servizio, ma quella di aumentare in modo congruo gli organici, sia per il servizio pubblico che per i soggetti privati che lavorano per il pubblico,

impegna il Governo:

   a dare priorità assoluta alla gravissima criticità della carenza di personale sanitario, essenziale per fornire una adeguata e tempestiva risposta alla domanda di visite diagnostiche e specialistiche nel SSN, evitando di adottare disposizioni che aumentino i già pesanti carichi di lavoro sul personale, a partire da un congruo aumento del finanziamento del Fondo sanitario nazionale da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato e al superamento del precariato in sanità;

   al fine di raggiungere effettivamente l'autosufficienza nel fabbisogno di sangue e derivati consentendo aperture pomeridiane e nei giorni festivi, ad assumere iniziative volte a incrementare le risorse per consentire le ulteriori attività recate dal comma 1-bis, dell'articolo 4, affiancando a queste una capillare campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue.
9/1975/58. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    è dall'insediamento del Governo che in numerose interviste e dichiarazioni il Ministro Schillaci ha annunciato il superamento dei limiti finanziari e normativi alle assunzioni;

    l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca disposizioni per il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Questo dispone che, a decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1;

    si rinvia, quindi, ad una metodologia ancora tutta da scrivere l'eventuale superamento del tetto della spesa da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, quindi si proroga in un tempo indefinito, un atto che ormai è improrogabile e urgente, questo sì, per il recupero delle liste di attesa sulle prestazioni sanitarie;

    contestualmente, ad avviso dei firmatari del presente atto d'indirizzo, da una parte si spingono i cittadini a rivolgersi a prestazioni presso i privati accreditati, in un settore, quello sanitario privato, dove si assiste a mancati rinnovi dei contratti di lavoro; dall'altra alle lavoratrici e ai lavoratori del Servizio sanitario pubblico, dato che non si procede ad alcun piano straordinario di assunzioni, si propone di farsi carico delle carenze di organico, incrementando il proprio orario di lavoro attraverso onerose prestazioni aggiuntive;

    il Governo ha stanziato per il rinnovo del contratto solo un terzo delle risorse che sarebbero necessarie per procedere ad un rinnovo del contratto di lavoro del personale sanitario, che consenta di fare fronte ad una inflazione che erode i redditi. Sempre ad avviso dei firmatari del presente atto d'indirizzo il Governo invia un messaggio chiaro al personale sanitario che è già sopraffatto dai carichi di lavoro, fatica ad andare in ferie, già salta i riposi settimanali: cioè che ai fini del rinnovo contrattuale, o se vuole guadagnare di più, deve lavorare ancora di più. Non sembra questo l'atteggiamento per dare attrattività al servizio sanitario pubblico, in particolare per i medici che già scontano un gap di stipendi con i colleghi che lavorano nei principali Paesi dell'Unione europea,

impegna il Governo

a incrementare le risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale sanitario, oggi insufficienti persino a recuperare l'erosione degli stipendi a causa dell'inflazione, e, contestualmente, a definire con le organizzazioni sindacali un piano straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di medici, infermieri e tecnici per il superamento del precariato nel settore sanitario, ormai improcrastinabile e indispensabile per attuare efficacemente il recupero delle liste d'attesa e sopperire alla carenza di medici, essenziali per la tenuta del SSN.
9/1975/59. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie in esame, nasce ad avviso dei firmatari del presente atto d'indirizzo all'insegna di un «pregiudizio» verso i medici, recando le seguenti caratteristiche: a) si affida alla sanità privata e in funzione di questa al Fsn vengono sottratte e/o non sono previste risorse economiche aggiuntive; b) carica di ulteriore lavoro il personale sanitario; c) non affronta il tema della medicina territoriale e di prossimità;

    nonostante le sfide nella sanità connesse alla attuazione della missione 6 del PNRR, che sono senza precedenti per il Paese, il Governo continua a voler affrontare le stesse con misure tampone, che non possono che preoccupare, dato che come già accaduto in passato a interventi legislativi precari, e non strutturali corrisponde una riduzione dei diritti per le persone, soprattutto quelle maggiormente in difficoltà, come dimostrano i milioni di cittadini che rinunciano alle cure, e, non di minore importanza, maggiore gravame lavorativo per il personale sanitario;

    per cambiare verso sul tema della salute, occorrono interventi strutturali che anche in previsione della prossima legge di bilancio investano concretamente a sostegno, in particolare, dei due assi che rappresentano l'ossatura del SSN: il personale e la medicina territoriale;

    la mancanza di personale sanitario e la ancora carente strutturazione della medicina territoriale sono tra le principali cause che determinano anche l'allungamento delle liste d'attesa nella sanità;

    occorre prioritariamente adeguare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale agli standard dei Paesi europei avanzati, che stanziano mediamente l'8 per cento del PIL per avviare un Piano di assunzioni straordinario di tutto il personale della Sanità;

    il decreto-legge in esame al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa propone ai professionisti della sanità di lavorare di più con straordinari da svolgersi anche il sabato e la domenica; alle ore eccedenti l'orario di lavoro ordinario, verrà applicata una tassazione al 15 per cento. Ma il personale sanitario già lavora il sabato e la domenica e una delle ragioni per la quale il personale della sanità pubblica fugge verso l'estero e/o in direzione della sanità privata sono proprio i carichi di lavoro pesanti, che pregiudicano la qualità della vita degli operatori del settore. Di fatto il decreto-legge in esame prevedendo il ricorso a una quota maggiore di lavoro straordinario, aggrava lo stress dei professionisti della sanità e probabilmente incentiva la loro «fuga» dal SSN,

impegna il Governo

a partire dalla prossima legge di bilancio ad assumere iniziative volte a prevedere un effettivo incremento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, sia in termini assoluti che in rapporto al Pil, così che nell'arco del prossimo triennio si raggiunga l'obiettivo di uno stanziamento in rapporto al Pil in linea con quello dei più avanzati Paesi dell'Unione europea, ciò non solo al fine del recupero delle liste d'attesa e degli investimenti previsti nel decreto-legge in esame, ma, in particolare, per un rafforzamento strutturale del SSN pubblico chiamato a garantire la tutela della salute universale e uniforme sul territorio nazionale a tutti i cittadini.
9/1975/60. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di far convergere verso il rispetto da parte di tutti i SSR dei tempi massimi di attesa, è necessario un coordinamento nazionale per rendere «interoperabili» non solo le banche dati, ma anche le attività di programmazione ed erogazione delle prestazioni, sulle quali al momento i diversi SSR agiscono in piena autonomia, offrendo servizi molto differenziati per quantità e qualità;

    nei SSR meridionali i servizi di prevenzione e cura sono più carenti, maggiori i tempi di attesa per l'erogazione di molte prestazioni, minori i livelli di spesa. Il monitoraggio LEA, offre un quadro delle differenze nell'efficacia e qualità delle prestazioni fornite dai diversi SSR, e questo fa emergere i deludenti risultati del Sud;

    nell'ambito della prevenzione oncologica, il ritardo è particolarmente evidente nei tassi di adesione ai programmi di screening, che riflettono anche le carenze di offerta dei SSR meridionali. Questo spiega anche la «fuga» dal Sud per ricevere assistenza in strutture sanitarie del centro e del nord, soprattutto per le patologie più gravi: nel 2022 il saldo netto del Mezzogiorno è di oltre 11 mila pazienti oncologici. Per le patologie oncologiche, è la Calabria a registrare l'incidenza più elevata di migrazioni: il 43 per cento dei pazienti si rivolge a strutture sanitarie di Regioni non confinanti. Seguono Basilicata (25 per cento) e Sicilia (16,5 per cento);

    i dati relativi alle dotazioni di organico nelle strutture sanitarie (fonte Ragioneria Generale dello Stato) segnalano, complessivamente, un numero di dipendenti pesato sulla popolazione differenziato a livello territoriale: il Mezzogiorno presenta un valore pari a 105,5 dipendenti per 10 mila abitanti, a fronte di valori pari a circa 120 nel Centro e nel Nord-Ovest, 150 nel Nord-Est. Su tale divario incide soprattutto una dotazione inferiore di personale infermieristico e tecnico. Nel Sud risulta inoltre più elevata la quota di personale a tempo determinato: 13,4 dipendenti per 10 mila abitanti contro circa 10 nella media nazionale;

    il decreto-legge in esame interviene in una situazione nella quale il Fondo nazionale per la sanità è strutturalmente sottodimensionato, non consentendo la copertura integrale del costo dei LEA. Il finanziamento della sanità italiana dovrebbe infatti essere commisurato ai fabbisogni di copertura dei LEA, ossia delle prestazioni e dei servizi che il SSR è tenuto a fornire a tutti i cittadini, nel rispetto del principio di equità orizzontale, in base al quale ciascun cittadino dovrebbe ricevere il medesimo livello e qualità di cure e di servizi sanitari indipendentemente dal luogo in cui risiede. Di fatto, invece lo stanziamento viene definito a monte nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico e, pertanto, non corrisponde alla somma del costo dei LEA. Questi, di conseguenza, sono finanziati solo parzialmente, con pesanti ricadute sui cittadini che a milioni rinunciano alla prevenzione e alle cure,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative e le azioni di competenza, necessarie a consentire la copertura integrale dei costi dei livelli essenziali di assistenza (LEA), anche al fine del superamento del gap territoriale che ancora sussiste, in particolare in materia di prestazioni, di organici, medico, infermieristico e tecnico, così da garantire ai cittadini di fruire dei medesimi livelli nella qualità della prevenzione, della cura e dei servizi sanitari, indipendentemente dal luogo di residenza.
9/1975/61. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire dal 2005 i servizi veterinari delle ASL di varie Regioni d'Italia si sono avvalsi di medici veterinari di Libera Professione, inquadrati con apposito contratto di lavoro disciplinato ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità e successive modificazioni ed integrazioni, con la finalità unica di garantire il raggiungimento dei obiettivi LEA in materia di sanità pubblica veterinaria;

    il rapporto di lavoro dello specialista ambulatoriale veterinario attualmente è disciplinato dall'Accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015 ed è altresì definito dalla giurisprudenza quale «rapporto parasubordinato» (Cassazione N. 14810/2002);

    ad oggi, in Italia risultano in servizio circa 1.300 specialisti ambulatoriali veterinari, la stragrande maggioranza dei quali con incarichi a tempo indeterminato, con impegno orario variabile, da un minimo di poche ore fino a turni completi di 38 settimanali, che operano nelle tre aree funzionali di competenza dei Servizi veterinari afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL o negli IZS;

    il Ministero della Salute ha invitato più volte le Regioni tutte a fornire le cifre relative alla copertura degli organici dei servizi sanitari territoriali, chiedendo di specificare altresì il numero, nonché la tipologia di specialisti carenti; di conseguenza anche il numero dei medici veterinari attualmente mancanti nelle dotazioni organiche adeguate e proporzionate in relazione al raggiungimento degli obiettivi LEA;

    alle rilevazioni effettuate si evince che, in Italia, le carenze organiche di personale veterinario a qualunque titolo (dirigente e/o specialista ambulatoriale convenzionato) ammontino pressappoco al numero totale dei precari (Co.Co.Co. – Co.Co.Pro.) in attesa di stabilizzazione definitiva, ai 1.300 specialisti ambulatoriali convenzionati attualmente in servizio, più altre poche centinaia di unità che costituiscono l'ultima sacca di precariato esistente oggi in Italia che sarebbe costituita da coloro che entrano ed escono dalla Pubblica Amministrazione con contratti e/o progetti a tempo determinato;

    appare particolarmente rilevante la situazione dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che alla entrata in vigore del presente decreto figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato – per almeno 29 ore/settimana; presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del S.S.N. (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.);

    stante la loro continuità di servizio appare necessario inquadrare queste figure dovrebbero vedersi inserite nei ruoli dirigenziali se in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione – previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n. 365;

    l'inclusione nei ruoli dirigenziali dei veterinari liberi professionisti specialisti ambulatoriali attualmente convenzionati ad ore ai sensi del vigente ACN di categoria consentirebbe, infatti, a molti medici veterinari, ed eventualmente ad altri professionisti in analogia, l'incardinamento nei ruoli dirigenziali del SSN e, contestualmente, permettendo un proporzionale contenimento del numero complessivo di veterinari specialisti ambulatoriali, quindi senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica;

    si tratterebbe di una scelta di giustizia ma anche di una modalità per conservare e rafforzare competenze indispensabili per la prevenzione e il controllo veterinario sul territorio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, anche in via normativa, per inserire i soggetti in premessa nei ruoli dirigenziali delle aziende sanitaria per cui lavorano.
9/1975/62. Forattini, Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire dal 2005 i servizi veterinari delle ASL di varie Regioni d'Italia si sono avvalsi di medici veterinari di Libera Professione, inquadrati con apposito contratto di lavoro disciplinato ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità e successive modificazioni ed integrazioni, con la finalità unica di garantire il raggiungimento dei obiettivi LEA in materia di sanità pubblica veterinaria;

    il rapporto di lavoro dello specialista ambulatoriale veterinario attualmente è disciplinato dall'Accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015 ed è altresì definito dalla giurisprudenza quale «rapporto parasubordinato» (Cassazione N. 14810/2002);

    ad oggi, in Italia risultano in servizio circa 1.300 specialisti ambulatoriali veterinari, la stragrande maggioranza dei quali con incarichi a tempo indeterminato, con impegno orario variabile, da un minimo di poche ore fino a turni completi di 38 settimanali, che operano nelle tre aree funzionali di competenza dei Servizi veterinari afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL o negli IZS;

    il Ministero della Salute ha invitato più volte le Regioni tutte a fornire le cifre relative alla copertura degli organici dei servizi sanitari territoriali, chiedendo di specificare altresì il numero, nonché la tipologia di specialisti carenti; di conseguenza anche il numero dei medici veterinari attualmente mancanti nelle dotazioni organiche adeguate e proporzionate in relazione al raggiungimento degli obiettivi LEA;

    alle rilevazioni effettuate si evince che, in Italia, le carenze organiche di personale veterinario a qualunque titolo (dirigente e/o specialista ambulatoriale convenzionato) ammontino pressappoco al numero totale dei precari (Co.Co.Co. – Co.Co.Pro.) in attesa di stabilizzazione definitiva, ai 1.300 specialisti ambulatoriali convenzionati attualmente in servizio, più altre poche centinaia di unità che costituiscono l'ultima sacca di precariato esistente oggi in Italia che sarebbe costituita da coloro che entrano ed escono dalla Pubblica Amministrazione con contratti e/o progetti a tempo determinato;

    appare particolarmente rilevante la situazione dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che alla entrata in vigore del presente decreto figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato – per almeno 29 ore/settimana; presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del S.S.N. (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.);

    stante la loro continuità di servizio appare necessario inquadrare queste figure dovrebbero vedersi inserite nei ruoli dirigenziali se in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione – previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n. 365;

    l'inclusione nei ruoli dirigenziali dei veterinari liberi professionisti specialisti ambulatoriali attualmente convenzionati ad ore ai sensi del vigente ACN di categoria consentirebbe, infatti, a molti medici veterinari, ed eventualmente ad altri professionisti in analogia, l'incardinamento nei ruoli dirigenziali del SSN e, contestualmente, permettendo un proporzionale contenimento del numero complessivo di veterinari specialisti ambulatoriali, quindi senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica;

    si tratterebbe di una scelta di giustizia ma anche di una modalità per conservare e rafforzare competenze indispensabili per la prevenzione e il controllo veterinario sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di intervenire, anche in via normativa, per inserire i soggetti in premessa nei ruoli dirigenziali delle aziende sanitaria per cui lavorano.
9/1975/62. (Testo modificato nel corso della seduta)Forattini, Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ed in particolare per il potenziamento dell'offerta territoriale assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche;

    negli ultimi decenni, realtà industriali e di ricerca scientifica hanno studiato e sviluppato soluzioni robotiche per la salute, la cura, l'assistenza e la riabilitazione;

    intelligenza artificiale (Ia) e la robotica stanno trasformando lo scenario del sistema sanitario europeo, integrandosi perfettamente nei sistemi esistenti per apportare significativi miglioramenti;

    queste tecnologie non solo stanno ridisegnando il modo in cui viene erogata l'assistenza sanitaria, ma stanno anche migliorando gli esiti per i pazienti e garantendo l'accessibilità ad un'assistenza sanitaria di alta qualità ed equa per tutti i cittadini;

    la Scuola di Chirurgia Robotica (Scr) della AUSL Toscana Sud Est, che ha sede a Grosseto, rappresenta uno storico emblema della chirurgia mini-invasiva effettuata con l'ausilio di un robot. All'Ospedale Misericordia di Grosseto sono stati mossi, infatti, i primi passi per lo sviluppo e la standardizzazione di questa chirurgia: da qui è partito un impulso cui ha fatto seguito la progressiva diffusione della robotica chirurgica nella pratica clinica di molti centri di eccellenza a livello nazionale ed internazionale;

    la Scr è stata fondata nel 2003 e rappresenta oggi un importante riferimento per l'insegnamento della chirurgia robotica. La scuola di Grosseto è riconosciuta in tutto il mondo per il suo livello didattico e scientifico, per la sua Faculty, per il lavoro svolto nel corso degli anni e continua oggi a promuovere l'applicazione e la diffusione delle tecniche di chirurgia mini-invasiva robotica. Dalla sua fondazione ad oggi oltre 900 chirurghi, provenienti da tutto il mondo, si sono formati presso questa istituzione. Sono stati realizzati, inoltre, specifici percorsi formativi sia per il personale infermieristico, sia per intere équipes chirurgiche;

    nel corso degli anni la Scr ha collaborato con importanti società scientifiche quali Acoi (Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani) e Crsa (Clinical Robotic Surgery Association); con importanti centri chirurgici nazionali ed internazionali, i cui professionisti sono entrati a far parte della Faculty della scuola; con istituzioni universitarie per l'organizzazione master infermieristici in chirurgia robotica;

    la Scr opera oggi come una scuola moderna e competitiva grazie alla sua piattaforma didattica, alla collaborazione con i maggiori centri di formazione in chirurgia robotica e all'esperienza accumulata in quasi vent'anni di attività;

    l'offerta formativa della Scr propone corsi di formazione sia per chirurghi sia per infermieri di sala operatoria, che permettono di avvicinarsi rapidamente al sistema robotico; di acquisire esperienza nell'utilizzo della piattaforma e nella gestione on-patient del robot; di prendere confidenza con l'attività operatoria alla consolle robotica nel contesto di dry lab, wet lab e animal lab dedicati; di condividere interventi chirurgici e aspetti tecnici degli stessi con esperti di settore;

    i corsi della Scr sono inoltre modulati in base alle differenti aree di interesse e al livello di expertise personale un impulso ideale per apprendimento e perfezionamento in chirurgia mini-invasiva robotica, nonché per la crescita professionale e lo sviluppo di carriera;

    in tale contesto l'offerta formativa si differenzia per le diverse specialità chirurgiche includendo: Chirurgia Generale; Urologia; Ginecologia; Orl (Otorinolaringoiatra) e da poco è stata attivata la progettazione per iniziare una nuova attività per la Chirurgia Toracica;

    è oggi necessario ed indifferibile attivare nuovi finanziamenti statali per sostenere i progetti specifici della Scr capaci di valorizzare la Scuola quale polo formativo d'eccellenza di livello internazionale,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate, in relazione a quanto espresso in premessa e per le finalità presenti nel provvedimento in esame, per implementare, valorizzare e sostenere l'offerta formativa della Scuola di Chirurgia Robotica (Scr) della AUSL Toscana Sud Est di Grosseto e di altre realtà analoghe, con l'obiettivo di favorire l'impiego di nuove tecnologie per rendere più effettivo e tempestivo l'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, nonché di potenziare la formazione del personale e degli operatori del settore.
9/1975/63. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    diritto alla salute, adeguate risorse economiche, umane e organizzative; recupero liste di attesa; valorizzazione assistenza territoriale; piano straordinario di assunzioni di tutte le professioni sanitarie che vada oltre la stabilizzazione e il turnover superando la precarietà e valorizzando le professionalità; sostegno alle persone non autosufficienti; tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono solo alcune problematiche che affliggono il nostro SSN;

    se da un lato emerge l'esigenza di riorganizzare, innovare il SSN, recuperare le liste d'attesa e assumere personale, dall'altro appare evidente che sono necessarie le giuste risorse finanziarie per attuare tale riforma e per garantire il miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza;

    un SSN non finanziato nel modo corretto aumenta solo le disuguaglianze sociali dividendo le famiglie tra quelle che possono accedere alle cure e quelle che rinunciano a farsi curare, tra quelle che sono costrette a rivolgersi alla sanità privata e quelle costrette a lunghe liste d'attesa;

    per risollevare il nostro SSN e affermare i suoi principi di universalità, eguaglianza ed equità così come sanciti dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è necessaria una programmazione di lungo periodo che garantisca interventi di carattere finanziario progressivi, consistenti e stabili a regime;

    senza risorse e senza una chiara politica di stabilizzazione e di assunzione di personale di tutte le professioni sanitarie è impossibile pensare ad un reale recupero delle liste d'attesa,

impegna il Governo

al fine di garantire il rispetto dei princìpi di equità, solidarietà e universalismo che da 40 anni caratterizzano il Servizio sanitario nazionale, di superare concretamente le liste di attesa e la cronica carenza di personale sanitario abolendo il tetto di spesa per il personale, a destinare risorse certe affinché con gradualità si arrivi a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento.
9/1975/64. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    il Servizio sanitario nazionale si trova in una diffusa condizione di grave carenza di organico del personale sanitario che nei prossimi anni potrà solo peggiorare se non vengono accantonate adeguate risorse per garantire assunzioni di personale, stabilizzazione dei precari e in generale tutte quelle azioni volte a rendere la cura nuovamente un diritto esigibile per tutti i cittadini;

    in particolare, la sanità regionale siciliana è in piano di rientro, e non riesce a staccarsi dalla soglia minima dei livelli Lea (Livelli essenziali di assistenza), per i quali era già stata «adempiente con impegno» nel 2012 e inadempiente nel 2015;

    l'ultimo dato elaborato da Agenas è relativo al 2019, prima della pandemia, ed i 173 punti assegnati alla Sicilia non le hanno consentivano di risalire dagli ultimi posti della classifica nazionale. Su sette regioni in piano di rientro, stando alle elaborazioni della Fondazione Gimbe basate sui dati del Ministero della Salute, la sanità siciliana occupa il terzultimo posto per livelli Lea. Prima in classifica l'Emilia-Romagna, ultima la Calabria;

    le liste d'attesa, senza grande stupore, sono ormai l'evidenza di un sistema sanitario regionale in difficoltà che non riesce a trovare rapida soluzione. Per un esame bisogna attendere anche un anno, salvo ripiegare sul servizio offerto dalle strutture private, ma a pagamento;

    mancano circa 1.500 medici negli ospedali siciliani, secondo un report fatto dall'assessorato regionale della Salute a novembre del 2023, ma che ancora non si è modificato di tanto;

    la situazione è ancora più grave per quanto riguarda l'ASP di Catania dove con una circolare (protocollo 123692) del 30 maggio 2024 si specificava che al fine di salvaguardare la buona funzionalità prioritaria dei servizi dell'emergenza urgenza e di pronto soccorso nei PP.OO e in considerazione della grave carenza di personale sanitario in atto mancante e vista l'impossibilità di poter usufruire, a partire dal 31 maggio 2024 del personale sanitario fornito dalla Ditta esterna per utilizzarlo nei pronto soccorso dei PP.OO dell'ASP CT si dispone la sospensione fino al 30 giugno 2024 di qualsiasi attività programmata, ordinaria e di recupero delle liste di attesa da parte del personale sanitario afferente ai reparti di Medicina e/o Chirurgia che può e deve invece prestare servizio presso i pronto soccorso dei PP.OO sguarniti;

    la scelta di sospendere qualsiasi attività programmata, ordinaria e di recupero delle liste di attesa oltre ad essere vietata dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 282 (Finanziaria 2006) è fortemente lesiva del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie e improrogabili misure, finalizzate al superamento dei gap territoriali, in particolare per quanto riguarda la Regione Sicilia e l'ASP di Catania in materia di abbattimento delle liste di attesa, prevenzione e cura al fine di ottemperare all'articolo 32 della Costituzione e garantire il diritto alla salute quale diritto universale e uniforme sul territorio nazionale.
9/1975/65. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    l'epatite C è una malattia infiammatoria del fegato causata dal virus dell'epatite C (HCV, acronimo dell'inglese Hepatitis C Virus) che, in tutto il mondo, rappresenta una delle principali cause di trapianto e dello sviluppo di malattie croniche del fegato come, ad esempio, l'epatite cronica, la cirrosi epatica e il cancro del fegato o epatocarcinoma;

    l'infezione acuta da Hcv (quella conseguente al primo incontro con il virus) è, molto spesso, di lieve entità e non causa disturbi (sintomi) ma tende a persistere nell'organismo, diventando cronica nel 50-80 per cento delle persone infettate. I sintomi, infatti, possono manifestarsi dopo diversi anni dal contagio a causa dello sviluppo di una malattia epatica cronica o di altre complicazioni in altri organi (manifestazioni extraepatiche dell'epatite C);

    non è ancora disponibile un vaccino contro l'epatite C, tuttavia i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta, estremamente efficaci e sicuri, sono in grado di curare il 95 per cento delle persone infette;

    l'articolo 25-sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, rubricato «Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus Hcv», introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto lo screening gratuito con l'obiettivo di eradicare definitivamente il virus;

    in particolare lo scorso 20 dicembre, la Conferenza Stato regioni ha sancito l'intesa per la proroga al 2024 del programma di screening per l'eliminazione del virus HCV, patologia che in Italia impatta su circa 400.000 persone (di cui circa 300.000 non diagnosticate e non trattate);

    la legge n. 8 del 2020, infatti, aveva previsto lo stanziamento di 71 milioni di euro da destinarsi all'avvio del programma di screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989. Tale stanziamento ha permesso al nostro Paese di individuare e trattare il più alto numero di pazienti con infezione cronica da epatite C in Europa, rendendo l'Italia una best practice e collocandoci fra i 12 Paesi più vicini al raggiungimento del target del 2030 fissato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

    nonostante la proroga, la campagna di screening gratuita è stata fortemente rallentata dalla epidemia di COVID-19 e solo poche regioni sono riuscite a completare le attività necessarie;

    è per tanto auspicabile e necessario protrarre tale programma anche negli anni 2025 e 2026 ampliandone anche la fascia di popolazione generale chiamata allo screening, includendo oltre ai nati tra il '69-'89 anche i nati tra il '48-'68, massimizzando così l'utilizzo delle risorse già allocate, senza, per altro, la necessità di stanziarne di nuove,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a stanziare risorse economiche per prorogare ulteriormente l'esecuzione dello screening relativo all'epatite C in modo da evitare che si comprometta un'azione essenziale per la salute dei cittadini.
9/1975/66. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    l'epatite C è una malattia infiammatoria del fegato causata dal virus dell'epatite C (HCV, acronimo dell'inglese Hepatitis C Virus) che, in tutto il mondo, rappresenta una delle principali cause di trapianto e dello sviluppo di malattie croniche del fegato come, ad esempio, l'epatite cronica, la cirrosi epatica e il cancro del fegato o epatocarcinoma;

    l'infezione acuta da Hcv (quella conseguente al primo incontro con il virus) è, molto spesso, di lieve entità e non causa disturbi (sintomi) ma tende a persistere nell'organismo, diventando cronica nel 50-80 per cento delle persone infettate. I sintomi, infatti, possono manifestarsi dopo diversi anni dal contagio a causa dello sviluppo di una malattia epatica cronica o di altre complicazioni in altri organi (manifestazioni extraepatiche dell'epatite C);

    non è ancora disponibile un vaccino contro l'epatite C, tuttavia i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta, estremamente efficaci e sicuri, sono in grado di curare il 95 per cento delle persone infette;

    l'articolo 25-sexies del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, rubricato «Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus Hcv», introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto lo screening gratuito con l'obiettivo di eradicare definitivamente il virus;

    in particolare lo scorso 20 dicembre, la Conferenza Stato regioni ha sancito l'intesa per la proroga al 2024 del programma di screening per l'eliminazione del virus HCV, patologia che in Italia impatta su circa 400.000 persone (di cui circa 300.000 non diagnosticate e non trattate);

    la legge n. 8 del 2020, infatti, aveva previsto lo stanziamento di 71 milioni di euro da destinarsi all'avvio del programma di screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989. Tale stanziamento ha permesso al nostro Paese di individuare e trattare il più alto numero di pazienti con infezione cronica da epatite C in Europa, rendendo l'Italia una best practice e collocandoci fra i 12 Paesi più vicini al raggiungimento del target del 2030 fissato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

    nonostante la proroga, la campagna di screening gratuita è stata fortemente rallentata dalla epidemia di COVID-19 e solo poche regioni sono riuscite a completare le attività necessarie;

    è per tanto auspicabile e necessario protrarre tale programma anche negli anni 2025 e 2026 ampliandone anche la fascia di popolazione generale chiamata allo screening, includendo oltre ai nati tra il '69-'89 anche i nati tra il '48-'68, massimizzando così l'utilizzo delle risorse già allocate, senza, per altro, la necessità di stanziarne di nuove,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assumere iniziative volte a stanziare risorse economiche per prorogare ulteriormente l'esecuzione dello screening relativo all'epatite C in modo da evitare che si comprometta un'azione essenziale per la salute dei cittadini.
9/1975/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie con riferimento anche al potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche;

    il Papillomavirus umano (HPV) è un virus a prevalente trasmissione sessuale che può causare lesioni pre-invasive o invasive, quali i tumori della cervice uterina, dell'ano, della vagina, della vulva, del pene, della regione testa-collo;

    secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della salute ad inizio maggio 2024 e riferiti all'anno 2022, per la vaccinazione anti-HPV nella popolazione femminile e maschile, relativamente alle corti di nascita 1998-2010 sia per le femmine che per i maschi, pur mostrando ancora valori bassi sulle rilevazioni puntuali nei target primari dell'intervento, evidenziano un miglioramento rispetto all'anno precedente, con valori che si avvicinano a quelli riscontrati nel periodo pre-pandemico;

    pur confermando il trend in miglioramento osservato anche negli anni precedenti sulle singole coorti di nascita (recuperi vaccinali), tuttavia, la copertura vaccinale media per HPV nelle ragazze è al di sotto della soglia ottimale prevista dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (95 per cento nel 12° anno di vita) e, anche a livello regionale, nessuna regione/PA raggiunge il 95 per cento in nessuna delle coorti prese in esame;

    in Italia, quasi 5.000 casi di tumore ogni anno sono attribuiti a infezioni dell'HPV di cui 2.500 i casi stimati, per il 2022, di cancro della cervice uterina;

    l'arma principale per sconfiggere l'HPV è la prevenzione primaria e secondaria: in Italia è in vigore un programma organizzato di screening per la cervice uterina, che prevede la esecuzione del Pap-test ogni tre anni nella fascia 25-29 anni e dell'HPV DNA test ogni cinque anni per le donne over 30;

    l'organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato l'obiettivo di eliminazione del cancro cervicale entro il 2030 da conseguire attraverso la vaccinazione anti-HPV e lo screening cervicale; obiettivo rinnovato dall'Unione Europea con l'Europe's Beating Cancer Plan;

    il Piano oncologico nazionale 2023-2027 insiste, tra i diversi obiettivi, anche sulla necessità di incentivare l'offerta attiva delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 che introduce per la prima volta il rafforzamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e di altre malattie HPV-correlate come obiettivo esplicito;

    nonostante gli strumenti di prevenzione a disposizione, le infezioni da HPV rimangono un serio pericolo di salute pubblica, con la pandemia da COVID-19 che negli ultimi anni ha rallentato significativamente gli sforzi per eliminare, o perlomeno ridurre, l'incidenza delle neoplasie a esso correlate,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a stanziare risorse economiche per recuperare quanto prima le prestazioni arretrate di screening e vaccinazione anti-HPV, anche al fine non solo di ridurre il divario tra le regioni ma di operare in linea con l'organizzazione Mondiale della Sanità che ha fissato l'obiettivo di eliminazione del cancro cervicale entro il 2030.
9/1975/67. Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie con riferimento anche al potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche;

    il Papillomavirus umano (HPV) è un virus a prevalente trasmissione sessuale che può causare lesioni pre-invasive o invasive, quali i tumori della cervice uterina, dell'ano, della vagina, della vulva, del pene, della regione testa-collo;

    secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della salute ad inizio maggio 2024 e riferiti all'anno 2022, per la vaccinazione anti-HPV nella popolazione femminile e maschile, relativamente alle corti di nascita 1998-2010 sia per le femmine che per i maschi, pur mostrando ancora valori bassi sulle rilevazioni puntuali nei target primari dell'intervento, evidenziano un miglioramento rispetto all'anno precedente, con valori che si avvicinano a quelli riscontrati nel periodo pre-pandemico;

    pur confermando il trend in miglioramento osservato anche negli anni precedenti sulle singole coorti di nascita (recuperi vaccinali), tuttavia, la copertura vaccinale media per HPV nelle ragazze è al di sotto della soglia ottimale prevista dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (95 per cento nel 12° anno di vita) e, anche a livello regionale, nessuna regione/PA raggiunge il 95 per cento in nessuna delle coorti prese in esame;

    in Italia, quasi 5.000 casi di tumore ogni anno sono attribuiti a infezioni dell'HPV di cui 2.500 i casi stimati, per il 2022, di cancro della cervice uterina;

    l'arma principale per sconfiggere l'HPV è la prevenzione primaria e secondaria: in Italia è in vigore un programma organizzato di screening per la cervice uterina, che prevede la esecuzione del Pap-test ogni tre anni nella fascia 25-29 anni e dell'HPV DNA test ogni cinque anni per le donne over 30;

    l'organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato l'obiettivo di eliminazione del cancro cervicale entro il 2030 da conseguire attraverso la vaccinazione anti-HPV e lo screening cervicale; obiettivo rinnovato dall'Unione Europea con l'Europe's Beating Cancer Plan;

    il Piano oncologico nazionale 2023-2027 insiste, tra i diversi obiettivi, anche sulla necessità di incentivare l'offerta attiva delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 che introduce per la prima volta il rafforzamento della prevenzione del cancro della cervice uterina e di altre malattie HPV-correlate come obiettivo esplicito;

    nonostante gli strumenti di prevenzione a disposizione, le infezioni da HPV rimangono un serio pericolo di salute pubblica, con la pandemia da COVID-19 che negli ultimi anni ha rallentato significativamente gli sforzi per eliminare, o perlomeno ridurre, l'incidenza delle neoplasie a esso correlate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assumere iniziative volte a stanziare risorse economiche per recuperare quanto prima le prestazioni arretrate di screening e vaccinazione anti-HPV, anche al fine non solo di ridurre il divario tra le regioni ma di operare in linea con l'organizzazione Mondiale della Sanità che ha fissato l'obiettivo di eliminazione del cancro cervicale entro il 2030.
9/1975/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e nello specifico al potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche, anche, al fine di garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie ed evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici;

    è stata più volte evidenziata la necessità di salvaguardare l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita fino ad ora dal personale assunto, presso l'AIFA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione di lavoro flessibile – la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023 – al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali di detta azienda nonché di fronteggiare le esigenze di servizio necessarie per assicurare l'indefettibile azione di monitoraggio, sul territorio nazionale, volto a prevenire stati di carenza di medicinali e la governance della spesa sanitaria;

    l'esigenza di rinnovare i contratti con il personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile appare particolarmente rilevante per l'anno 2024, considerato che il processo di riorganizzazione dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196), attualmente in corso, ha impedito ed impedisce allo stato la programmazione e lo svolgimento delle ordinarie procedure di reclutamento;

    infatti, ulteriori funzioni sono state attribuite all'Agenzia anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/2282 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, del Regolamento (UE) 2022/123 relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici, del Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 nonché del Regolamento (UE) 2017/745 in materia di dispositivi medici e relative sostanze ancillari. Le citate normative – e le relative disposizioni nazionali attuative già in vigore – nel prevedere nuovi e ulteriori compiti a carico dell'Agenzia, peraltro già sottodimensionata rispetto alle analoghe autorità regolatorie europee, non hanno contestualmente provveduto ad un corrispondente rafforzamento della stessa, con inevitabili difficoltà nello svolgimento delle attività finalizzate alla tutela della salute pubblica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei provvedimenti di prossima emanazione e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare ogni misura necessaria volta a consentire all'AIFA di rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, i contratti con il personale assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023.
9/1975/68. Ciocchetti, Ciancitto, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del SSN e l'erogazione dei servizi in tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura, rappresenta una componente strutturale dei LEA;

    il costante monitoraggio e la riduzione dei tempi di attesa sono quindi anche un elemento essenziale per il più generale monitoraggio di efficacia nell'erogazione dei LEA;

    ad oggi ancora troppe prestazioni riportano maggiori tempistiche di erogazione rispetto a quelle previste dai LEA, il cui aggiornamento porterebbe a una migliore calibrazione e diversificazione delle prestazioni erogate, potendo così garantire tempi di attesa più mirati e aderenti a quelli previsti nei LEA stessi;

    un aggiornamento dei LEA consentirebbe un adeguamento delle tariffe di rimborso che permetterebbe anche ai privati di continuare a erogare una serie di prestazioni ad oggi fondamentali per coadiuvare il SSN nel migliorare la gestione delle liste d'attesa;

    nel mese di aprile 2023, la Conferenza Stato-regioni ha raggiunto l'intesa sulla nuova versione del cosiddetto decreto Tariffe, ultimo tassello del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2017, che aveva provveduto all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza atteso dal 2001, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

    l'entrata in vigore di tale provvedimento è stata posticipata più volte e lo scorso marzo il decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2024 ha fissato la nuova entrata in vigore delle suddette tariffe al 1° gennaio 2025;

    questo rinvio, come segnalato da diverse associazioni pazienti e civiche, ha avuto come effetto quello di negare ai cittadini l'accesso a prestazioni previste già da oltre sette anni;

    la mancata entrata in vigore del decreto Tariffe ha causato, inoltre, un blocco alla procedura di aggiornamento dei LEA, la quale, come previsto dall'articolo 1 commi 554 e 559 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per le prestazioni che richiedono risorse aggiuntive, e con decreto del Ministero della Salute per prestazioni che non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

    su tali decreti è stato già trovato l'accordo con il Ministero dell'economia, e sono in attesa di proseguire il proprio iter di approvazione, come definito dalla stessa legge 28 dicembre 2015, n. 208;

    tale blocco, dovuto alla necessità di attendere la piena entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, sta producendo l'effetto di costringere i soggetti affetti da patologie anche severe a rinunciare alle prestazioni a cui avrebbero diritto, nonché contribuisce a ritardare l'accesso a innovazioni tecnologiche spesso già presenti in altri Paesi Europei;

    alcune regioni poi hanno provveduto autonomamente ad anticipare i tempi di accesso alle prestazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, attingendo ai propri fondi e aumentando, in questo modo, il divario territoriale nel diritto alla salute rispetto alle regioni che invece non hanno, o non hanno avuto, le risorse per adottare provvedimenti simili, alimentando ulteriormente il fenomeno della mobilità sanitaria,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di aggiornare tempestivamente i nuovi LEA e di velocizzare con ogni intervento l'iter di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del decreto ministeriale a tale fine previsti, per i quali è stato già trovato l'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di garantire l'accesso a prestazioni innovative a tutti i cittadini;

   ad assicurare in futuro il costante ed annuale aggiornamento delle prestazioni contenute nei LEA.
9/1975/69. Ciancitto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    il reiterarsi nel tempo delle diverse misure di contenimento della spesa, ed in particolare dei vincoli assunzionali, ha determinato negli ultimi anni una significativa riduzione del personale non solo del Servizio sanitario nazionale, con conseguenti gravi difficoltà nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sanitari ma anche dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA che come si legge sul suo sito web «è un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza ed economicità, sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia. Collabora con le regioni, l'Istituto superiore di sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le Associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo»;

    in particolare, come già evidenziato negli ordini del giorno 9/01633-A/019 e 9/01752-A/141 a prima firma dell'onorevole Furfaro ed entrambi approvati, sono scaduti i contratti dei lavoratori precari dell'AIFA, ente pubblico non economico con un ruolo fondamentale nella gestione della governance farmaceutica ai fini della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e dei correlati Sistemi sanitari regionali (SSR) e del sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse anche private;

    nonostante siano passati sette mesi dalla scadenza dei contratti e ben due ordini del giorno approvati la situazione non si è ancora sbloccata e, il personale che era stato assunto con contratti di lavoro di flessibile, co.co.co., somministrazione, a progetto (tutte le forme possibili che la pubblica amministrazione ha utilizzato per aggirare i blocchi o la spending review) e che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati, non sono stati ancora richiamati in servizio;

    dopo sette mesi dalla scadenza dei contratti non solo non si riesce a prevedere una norma che li possa stabilizzare come accaduto ad altri colleghi precari di differenti amministrazioni, come ad esempio gli IRCCS e IZS ma, fatto ancora più grave non si riesce a farli rientrare, ne anche temporaneamente, alla condizione ante stante la scadenza contrattuale;

    il potenziamento del personale dell'Agenzia è necessaria a salvaguardare l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita dal personale precedentemente impiegato,

impegna il Governo

ad adottare realmente quanto prima ogni misura necessaria volta a consentire la ripresa in servizio di coloro che erano stati assunti da AIFA con contratti atipici nonché ad individuare una soluzione, compatibilmente con i princìpi ordinamentali in materia di pubblico impiego, che consenta la stabilizzazione dei lavoratori parasubordinati che da oltre 13 anni lavorano per AIFA, in conformità al diritto dell'Unione europea (direttiva 1999/70/CE) come del resto già approvato con parere favorevole nei due odg sopracitati.
9/1975/70. Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    il reiterarsi nel tempo delle diverse misure di contenimento della spesa, ed in particolare dei vincoli assunzionali, ha determinato negli ultimi anni una significativa riduzione del personale non solo del Servizio sanitario nazionale, con conseguenti gravi difficoltà nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sanitari ma anche dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA che come si legge sul suo sito web «è un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza ed economicità, sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia. Collabora con le regioni, l'Istituto superiore di sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le Associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo»;

    in particolare, come già evidenziato negli ordini del giorno 9/01633-A/019 e 9/01752-A/141 a prima firma dell'onorevole Furfaro ed entrambi approvati, sono scaduti i contratti dei lavoratori precari dell'AIFA, ente pubblico non economico con un ruolo fondamentale nella gestione della governance farmaceutica ai fini della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e dei correlati Sistemi sanitari regionali (SSR) e del sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse anche private;

    nonostante siano passati sette mesi dalla scadenza dei contratti e ben due ordini del giorno approvati la situazione non si è ancora sbloccata e, il personale che era stato assunto con contratti di lavoro di flessibile, co.co.co., somministrazione, a progetto (tutte le forme possibili che la pubblica amministrazione ha utilizzato per aggirare i blocchi o la spending review) e che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati, non sono stati ancora richiamati in servizio;

    dopo sette mesi dalla scadenza dei contratti non solo non si riesce a prevedere una norma che li possa stabilizzare come accaduto ad altri colleghi precari di differenti amministrazioni, come ad esempio gli IRCCS e IZS ma, fatto ancora più grave non si riesce a farli rientrare, ne anche temporaneamente, alla condizione ante stante la scadenza contrattuale;

    il potenziamento del personale dell'Agenzia è necessaria a salvaguardare l'elevata qualificazione specialistica e tecnica acquisita dal personale precedentemente impiegato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare realmente quanto prima ogni misura necessaria volta a consentire la ripresa in servizio di coloro che erano stati assunti da AIFA con contratti atipici nonché ad individuare una soluzione, compatibilmente con i princìpi ordinamentali in materia di pubblico impiego, che consenta la stabilizzazione dei lavoratori parasubordinati che da oltre 13 anni lavorano per AIFA, in conformità al diritto dell'Unione europea (direttiva 1999/70/CE) come del resto già approvato con parere favorevole nei due odg sopracitati.
9/1975/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    secondo i dati del Report di Italia Longeva, (Bernabei) in Italia è atteso 1 milione di ultranovantenni nei prossimi 3 anni;

    si stima che tra 20 anni gli anziani sfioreranno i 19 milioni e un terzo saranno over-65 soli e a rischio di isolamento;

    secondo i dati forniti dalle regioni al Ministero della salute, sarebbero oltre 80mila in più gli anziani che nell'ultimo anno sono stati assistiti al domicilio rispetto al 2022; a questi vanno poi aggiunti un altro 2,88 per cento di ultra 65enni (404.235 persone) che ha ricevuto cure residenziali (Rsa) nell'ultimo anno;

    a fronte di questi dati è necessaria un'accelerazione dell'offerta dei servizi di Assistenza domiciliare integrata (Adi) e Rsa per evitare che la mancata gestione dell'invecchiamento diventi la vera e propria malattia per il Paese;

    nei prossimi 20 anni, si stima saranno all'incirca 6 milioni gli over-65 soli e a rischio di isolamento. Oggi il 64 per cento delle persone con demenza, tra le prime cause di perdita di autonomia negli anziani, non viene preso in carico in una struttura sociosanitaria, con un onere fortissimo per milioni di famiglie. Va poi considerato che laddove c'è meno assistenza domiciliare aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri inappropriati e, dunque, la spesa a carico del servizio sanitario;

    a tal proposito, sono state calcolate 600mila giornate di degenza inappropriate all'anno per gli over-70 (fonte Agenas su dati SDO 2019), solo per la gestione di cronicità come diabete e ipertensione, che contribuiscono al sovraffollamento degli ospedali e all'aumento delle liste d'attesa, nonché al fenomeno delle dimissioni tardive per mancata disponibilità di presa in carico sul territorio;

    l'urgenza di rafforzare l'offerta di long-term care va letta anche alla luce del peso crescente delle malattie neurodegenerative in un Paese con 14,3 milioni di anziani, di cui oltre 4,5 milioni di 80enni,

impegna il Governo

nell'ottica di favorire l'accesso effettivo e tempestivo alle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti anziani, ad individuare le risorse necessarie volte ad affrontare efficacemente la fragilità delle persone anziane, la loro presa in carico tra i diversi livelli e luoghi di cura e i loro bisogni assistenziali fornendo cure mediche, infermieristiche e riabilitative e supporto adeguati, implementando anche i servizi di Assistenza domiciliare integrata (Adi), l'accesso alle Rsa, alle strutture di lungodegenza o hospice, in cui ciascun attore, professionista, caregiver, gioca la sua parte per dare risposte coerenti alle esigenze dei pazienti anziani al fine di mantenere una buona qualità della vita.
9/1975/71. Lai, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    secondo i dati del Report di Italia Longeva, (Bernabei) in Italia è atteso 1 milione di ultranovantenni nei prossimi 3 anni;

    si stima che tra 20 anni gli anziani sfioreranno i 19 milioni e un terzo saranno over-65 soli e a rischio di isolamento;

    secondo i dati forniti dalle regioni al Ministero della salute, sarebbero oltre 80mila in più gli anziani che nell'ultimo anno sono stati assistiti al domicilio rispetto al 2022; a questi vanno poi aggiunti un altro 2,88 per cento di ultra 65enni (404.235 persone) che ha ricevuto cure residenziali (Rsa) nell'ultimo anno;

    a fronte di questi dati è necessaria un'accelerazione dell'offerta dei servizi di Assistenza domiciliare integrata (Adi) e Rsa per evitare che la mancata gestione dell'invecchiamento diventi la vera e propria malattia per il Paese;

    nei prossimi 20 anni, si stima saranno all'incirca 6 milioni gli over-65 soli e a rischio di isolamento. Oggi il 64 per cento delle persone con demenza, tra le prime cause di perdita di autonomia negli anziani, non viene preso in carico in una struttura sociosanitaria, con un onere fortissimo per milioni di famiglie. Va poi considerato che laddove c'è meno assistenza domiciliare aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri inappropriati e, dunque, la spesa a carico del servizio sanitario;

    a tal proposito, sono state calcolate 600mila giornate di degenza inappropriate all'anno per gli over-70 (fonte Agenas su dati SDO 2019), solo per la gestione di cronicità come diabete e ipertensione, che contribuiscono al sovraffollamento degli ospedali e all'aumento delle liste d'attesa, nonché al fenomeno delle dimissioni tardive per mancata disponibilità di presa in carico sul territorio;

    l'urgenza di rafforzare l'offerta di long-term care va letta anche alla luce del peso crescente delle malattie neurodegenerative in un Paese con 14,3 milioni di anziani, di cui oltre 4,5 milioni di 80enni,

impegna il Governo

nell'ottica di favorire l'accesso effettivo e tempestivo alle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti anziani, a valutare l'opportunità di individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le risorse necessarie volte ad affrontare efficacemente la fragilità delle persone anziane, la loro presa in carico tra i diversi livelli e luoghi di cura e i loro bisogni assistenziali fornendo cure mediche, infermieristiche e riabilitative e supporto adeguati, implementando anche i servizi di Assistenza domiciliare integrata (Adi), l'accesso alle Rsa, alle strutture di lungodegenza o hospice, in cui ciascun attore, professionista, caregiver, gioca la sua parte per dare risposte coerenti alle esigenze dei pazienti anziani al fine di mantenere una buona qualità della vita.
9/1975/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Lai, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    il sistema sanitario nazionale è allo stremo e rischia di implodere in particolare per quanto riguarda i servizi dell'emergenza urgenza;

    la cronicità della carenza di personale sanitario soprattutto nei reparti di emergenza/urgenza, e lo scarso indice di gradimento che riscontrano le scuole di specializzazione del settore ha spinto le aziende sanitarie a forme di ingaggio atipiche, attraverso affidamenti di appalti esterni, talvolta di interi reparti, con costi crescenti, contabilizzati non più tra i costi del personale, ma tra quelli di beni e servizi;

    la carenza di personale sarà chiamato a rispondere a una popolazione che nel 2050 sarà costituita, per circa l'8 per cento, da persone con più di 85 anni, a fronte di pensionamenti che, per il prossimo quinquennio, sono stimati in 21.050 unità per gli infermieri e 29.331 unità per i medici;

    la carenza di personale pregiudica la possibilità di offrire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, acuendo i fenomeni sanitari e sociali della rinuncia alle cure, dell'aumento delle liste d'attesa e della mobilità passiva non fisiologica;

    per far fronte alle criticità sopradescritte è necessario superare gli attuali limiti legislativi relativi alle spese di personale ponendo fine ai tetti di spesa che vincolano le regioni alle assunzioni;

    senza lo sblocco (anche per le regioni in piano di rientro) dei limiti alle assunzioni ora presenti nel nostro ordinamento non si potrà procedere al turn over funzionale, né all'attuazione di modelli organizzativi appropriati per la sanità territoriale, né offrire prospettive concrete di stabilizzazione ai precari,

impegna il Governo

al fine di garantire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, migliori condizioni di lavoro di tutto il personale delle professioni sanitarie nonché un regolare turn over, ad assumere le iniziative di competenza volte a porre fine al ricorso a forme contrattuali atipiche e a superare in via definitiva della politica dei tetti di spesa.
9/1975/72. Scotto, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    lo scorso 9 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (Def) 2024 in forma «semplificata», ovvero con le sole stime tendenziali calcolate sulle norme in vigore, e senza stime programmatiche che rimangono in attesa del nuovo Patto di Stabilità;

    rispetto alle previsioni di spesa sanitaria sino al 2027 il Def 2024 certifica ad avviso dei firmatari del presente atto, l'assenza di un cambio di rotta e ignora il pessimo «stato di salute» del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), i cui princìpi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità sono stati traditi, con conseguenze che condizionano la vita delle persone, in particolare delle fasce socio-economiche più deboli e delle persone residenti nel Mezzogiorno;

    dai lunghissimi tempi di attesa, all'affollamento inaccettabile dei pronto soccorso; dalle diseguaglianze regionali e locali nell'offerta di prestazioni sanitarie, alla migrazione sanitaria dal Sud al Nord; dall'aumento della spesa privata all'impoverimento delle famiglie sino alla rinuncia alle cure, sono queste le problematiche che affliggono il nostro SSN;

    rispetto al previsionale 2024 il rapporto spesa sanitaria/PIL nel 2024 sale al 6,4 per cento rispetto al 6,3 per cento del 2023; in termini assoluti la previsione di spesa sanitaria è di euro 138.776 milioni, ovvero euro 7.657 milioni in più rispetto al 2023 (+5,8 per cento);

    in realtà – precisa Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE – l'altisonante incremento di oltre euro 7,6 miliardi stimato per il 2024 è illusorio: infatti, in parte è dovuto ad un mero spostamento al 2024 della spesa prevista nel 2023 per i rinnovi contrattuali 2019-2021, in parte agli oneri correlati al personale sanitario dipendente per il triennio 2022-2024 e, addirittura, all'anticipo del rinnovo per il triennio 2025-2027. Una previsione poco comprensibile, visto che la legge di Bilancio 2024 non ha affatto stanziato le risorse per questi due capitoli di spesa. Senza considerare, peraltro, l'erosione del potere di acquisto, visto che secondo l'Istat ad oggi l'inflazione si attesta su base annua a +1,3 per cento;

    rispetto al previsionale 2025-2027 a fronte di una crescita media annua del PIL nominale del 3,1 per cento, il DEF 2024 stima al 2 per cento la crescita media annua della spesa sanitaria. Il rapporto spesa sanitaria/PIL si riduce dal 6,4 per cento del 2024 al 6,3 per cento nel 2025-2026, al 6,2 per cento nel 2027. Rispetto al 2024, in termini assoluti la spesa sanitaria nel 2025 sale a euro 141.814 milioni (+2,2 per cento), a euro 144.760 milioni (+2,1 per cento) nel 2026 e a euro 147.420 milioni (+1,8 per cento) nel 2027;

    sempre come sostiene Cartabellotta «considerato che il Def in forma “semplificata” non contiene indicazioni sulle politiche economiche per la prossima legge di Bilancio se da un lato le previsioni sul triennio 2025-2027 confermano il progressivo calo del rapporto spesa sanitaria/Pil, dall'altro non si possono escludere ulteriori riduzioni della spesa sanitaria visti i margini molto risicati per finanziare in deficit la prossima Manovra. In tal senso rimangono molto azzardate le stime assolute di euro 6.414 milioni in più nel 2025 e di euro 9.160 milioni nel 2026, tenendo conto che il Fabbisogno Sanitario Nazionale fissato dalla legge di Bilancio 2024 è pari a euro 135.400 milioni per il 2025 e euro 135.600 milioni per il 2026»,

impegna il Governo

ad aumentare progressivamente la spesa sanitaria, con l'obiettivo di allinearla alla media dei Paesi europei, al fine di garantire il rilancio delle politiche del personale sanitario, la reale abolizione delle liste di attesa, l'erogazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza e l'accesso equo alle innovazioni.
9/1975/73. Casu, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    lo scorso 9 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (Def) 2024 in forma «semplificata», ovvero con le sole stime tendenziali calcolate sulle norme in vigore, e senza stime programmatiche che rimangono in attesa del nuovo Patto di Stabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica di aumentare progressivamente la spesa sanitaria, con l'obiettivo di allinearla alla media dei Paesi europei, al fine di garantire il rilancio delle politiche del personale sanitario, la reale abolizione delle liste di attesa, l'erogazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza e l'accesso equo alle innovazioni.
9/1975/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    le liste d'attesa rappresentano una delle principali criticità del sistema sanitario. Le lunghe attese per accedere alle visite specialistiche, alle prestazioni diagnostiche e ai trattamenti chirurgici rappresentano un ostacolo significativo per l'efficace erogazione delle cure e per la salute delle persone;

    i pazienti che devono affrontare lunghi periodi di attesa rischiano di vedere peggiorare le proprie condizioni di salute, con possibili complicazioni e riduzione della qualità della vita.;

    il ritardo nell'accesso alle cure può comportare un aumento dei costi complessivi per il sistema sanitario, in quanto le patologie tendono a peggiorare e a richiedere trattamenti più complessi e dispendiosi nonché a favorire l'emergere di fenomeni distorsivi, con pazienti che si trovano spesso costretti a rivolgersi presso strutture private, con costi elevati, o che decidono di rivolgersi a strutture sanitarie all'estero per evitare le lunghe attese nel sistema sanitario italiano contribuendo a consolidare quel fenomeno definito come medical tourism, visto che l'alternativa è quella di rinunciare alle cure;

    a fronte di questa drammatica situazione, il decreto in oggetto non pone alcuna attenzione all'importanza del ruolo della figura professionale degli infermieri pur ammettendo la gravità della questione infermieristica;

    ogni proposta di ampliare e riorganizzare le competenze degli infermieri sono state irresponsabilmente respinte;

    nonostante il Governo sia in carica da 21 mesi, un lasso di tempo abbastanza lungo durante il quale, tuttavia, se qualche piccolo risultato i medici lo hanno portato a casa, nulla è stato fatto per gli infermieri;

    niente è stato fatto contro il demansionamento della categoria o il riconoscimento del lavoro infermieristico quale lavoro usurante, nessuna risorsa aggiuntiva è stata stanziata per il rinnovo del contratto del comparto, nonostante l'impatto negli ultimi due anni dell'inflazione sui salari di una categoria già tra le meno pagate in Europa e niente;

    ormai si è di fronte ad una situazione per cui gli infermieri lasciano il SSN per andare a lavorare all'estero e i giovani non trovano, a causa dei turni e dei bassi stipendi, nessuna attrattiva per questa professione sanitaria,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere economico-finanziaria, volta non solo ad assumere personale infermieristico ma anche a rivedere il suo compito all'interno del SSN al fine di ampliare e riorganizzare le competenze e riconoscergli, con uno stipendio adeguato, il ruolo che merita.
9/1975/74. Ferrari, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Organizzazione mondiale della sanità segnala che fra l'8 per cento e il 38 per cento degli operatori sanitari ha subito una forma di violenza fisica nel corso della sua carriera e che sono ancora più numerosi i casi di coloro che sono stati aggrediti verbalmente;

    sono stati 16 mila gli episodi di aggressione al personale sanitario e sociosanitario nel 2023 e 18 mila le operatrici e gli operatori coinvolti. È quanto emerge dalla relazione sul 2023 dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS);

    i casi di aggressione e violenza ai danni del personale sanitario accertati dall'Inail nel 2022 sono più di 1.600, in aumento sia rispetto al 2021 sia rispetto al 2020;

    sempre secondo l'Inail, escludendo gli infortuni da COVID-19 che hanno colpito gli operatori sanitari più di qualsiasi altra categoria di lavoratori, circa il 10 per cento degli infortuni occorsi a chi lavora in corsia e riconosciuti positivamente dall'istituto è riconducibile a un'aggressione;

    per alcuni addetti ai lavori questi numeri sarebbero comunque sottostimati: secondo l'Ordine delle professioni infermieristiche, ad esempio, non vengono quasi più denunciate le aggressioni verbali, che sono comunque motivi importanti di stress e che possono portare anche ad abbandonare la professione;

    per l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza, istituito al Ministero della salute proprio per approfondire i dati, le regioni con più segnalazioni sono Puglia e Sicilia seguite dalla Toscana;

    le associazioni sindacali di categoria della Toscana hanno infatti recentemente denunciato come nella regione (solo nell'Asl Toscana Nord Ovest) le aggressioni (verbali e fisiche) siano passate dalle 1.258 del 2022 alle 2.356 del 2023. In particolare, 478 sono state le aggressioni fisiche denunciate dai sanitari nel 2023, mentre è inoltre emerso come siano in media il 70 per cento gli episodi non denunciati;

    le aggressioni hanno anche causato vittime come nel caso della uccisione a Pisa nel mese di aprile 2023 della psichiatra Barbara Capovani davanti all'ospedale Santa Chiara;

    nel 2020 è stata approvata la legge n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

    tale provvedimento prevede, oltre all'inasprimento delle pene per i trasgressori, l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Tale Osservatorio deve monitorare: gli episodi di violenza commessi nell'esercizio delle funzioni; gli «eventi sentinella» che possano dar luogo ai suddetti fatti; l'attuazione, delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; la promozione di studi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza; corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione di situazioni di conflitto, nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti;

    tale legge rimette inoltre al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e dispone che le strutture presso cui opera il personale esercente le professioni sanitarie e sociosanitarie prevedano nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi;

    è oggi necessario appurare lo stato di attuazione della legge n. 113 del 2020 al fine di verificarne la sua reale efficacia;

    nel provvedimento in esame sono presenti misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ed in particolare per il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche e per il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale;

    secondo le associazioni sindacali la crescita esponenziale dei casi di violenza nei confronti del personale medico e paramedico sarebbe conseguenza anche dei tagli al Sistema sanitario nazionale: le attuali risorse non sono infatti sufficienti a potenziare, ad esempio, i servizi di psichiatria, ad aumentare i posti per malati cronici ed acuti e per potenziare le assunzioni di personale,

impegna il Governo:

   ad inviare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 113 del 2020, in particolar modo per ciò che riguarda le misure di prevenzione, protezione e sicurezza nei confronti dei medici e dei lavoratori del settore sanitario nell'esercizio delle loro funzioni;

   a intraprendere quali iniziative urgenti ed efficaci al fine di garantire la tutela e l'incolumità di tutti i lavoratori del comparto.
9/1975/75. Gianassi, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, reca misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    il test del DNA fetale non invasivo/NIPT (acronimo inglese di «non invasive prenatal testing») è uno screening prenatale non invasivo e indolore, sicuro sia per la mamma che per il feto, con prestazioni significativamente migliori rispetto ai test di screening basati sulle analisi biochimiche e sulla translucenza nucale, che possono precedere o meno i test diagnostici invasivi e che permette di analizzare il DNA fetale presente nel sangue;

    la scoperta del DNA fetale «cell-free» nel plasma materno nel 1997 ha aperto la strada all'integrazione dei test prenatali non invasivi (NIPT) nella pratica clinica per il rilevamento delle trisomie comuni, a partire dal 2011, e di altre patologie genetiche;

    grazie alla tecnologia avanzata, il NIPT rappresenta attualmente il test di screening con la maggiore sensibilità (superiore al 99 per cento) e la capacità di rilevare in modo precoce alcune patologie fetali, in particolare le trisomie 13 (sindrome di Patau), 18 (sindrome di Edwards) e 21 (sindrome di Down);

    in Italia il NIPT è erogato principalmente in regime privatistico, con spese a carico della gestante a costi elevati, tra i 500 e i 700 euro (solo alcune regioni come Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Lombardia hanno avviato progetti sperimentali con o senza limitazioni nell'accesso volti a rimborsare questo tipo di prestazione), ma soprattutto in un contesto deregolamentato dal punto di vista dei requisiti di qualità, prestazione e numero di anomalie ricercate;

    il test del DNA fetale risulta non invasivo e altamente attendibile (attendibilità superiore al 99 per cento per la sindrome di Down, al 97 per cento per ciò che concerne la trisomia 18 e all'83 per cento per la trisomia 13),

impegna il Governo

nell'ottica di garantire un migliore e più rapido accesso alle prestazioni e ai servizi anche con riferimento allo screening prenatale a prevedere l'inserimento del test del DNA fetale non invasivo nei livelli essenziali di assistenza (LEA) per lo screening delle principali trisomie autosomatiche (trisomia 21, 18, 13) e delle aneuploidie dei cromosomi sessuali (monosomia X, trisomia X, XXY, XYY).
9/1975/76. Boldrini, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    il Servizio sanitario nazionale si trova in una diffusa condizione di grave carenza di organico del personale sanitario che nei prossimi anni potrà solo peggiorare se non vengono accantonate adeguate risorse per garantire assunzioni di personale, stabilizzazione dei precari e in generale tutte quelle azioni volte a rendere la cura nuovamente un diritto esigibile per tutti i cittadini;

    negli anni recenti per far fronte alle gravi carenze di organico le aziende e le strutture del SSN hanno fatto ricorso ad appalti di servizi, evitando l'applicazione puntuale delle norme relative ai tetti di spesa del personale di cui da ultimo al decreto-legge n. 35 del 2019, acuendo le disparità di trattamento con il personale dipendente interno e nei fatti aprendo un mercato secondario completamente incontrollato dove alcune specializzazioni mediche vengono pagate anche 200 euro l'ora o più;

    oggi mancano all'appello almeno 100 mila operatori tra medici e infermieri: sono almeno 30 mila i medici, che devono essere assunti tra medici specialisti nelle strutture ospedaliere, nei pronto soccorso o come medici di famiglia oggi sempre più introvabili, e dai 60 ai 70 mila gli infermieri;

    è ormai giunto il momento di abolire l'obsoleto tetto alla spesa per il personale, introdotto nel 2009, che obbliga a spendere per le assunzioni non più di quanto si spendeva nel 2004 diminuito dell'1,4 per cento, e promuovere un piano straordinario di assunzioni di professionalità che mancano, sia nelle strutture territoriali che in quelle ospedaliere;

    non è più possibile colmare la carenza di personale con la proroga di misure volte all'assunzione di personale con contratti a termine (introdotte durante il periodo pandemico) o con l'impiego dei cosiddetti «gettonisti», ovvero medici pagati a ore per tamponare le carenze di personale negli ospedali, in particolare nei pronto soccorso;

    si tratta di una deriva che negli ultimi anni è talmente cresciuta che oggi capita di trovare strutture ospedaliere dove interi reparti sono gestiti con queste modalità, con grande impatto economico sulla spesa pubblica, per gli elevati costi sostenuti dalle aziende sanitarie;

    le gravi carenze di organico e le conseguenti lunghe liste di attesa mettono in crisi i principi fondanti del Sistema sanitario nazionale, universalità, uguaglianza ed equità, in particolare per le fasce più deboli della popolazione che non hanno le risorse per rivolgersi alla sanità privata e rinunciano così a curarsi,

impegna il Governo

a prevedere fin dal primo provvedimento utile un investimento reale sul personale sanitario, programmandone adeguatamente il fabbisogno, abolendone il tetto di spesa e consentendo alle strutture sanitarie di assumere personale a tempo indeterminato in numero congruo.
9/1975/77. Sarracino, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    la cronicità della carenza di personale sanitario soprattutto nei reparti di emergenza/urgenza, e lo scarso indice di gradimento che riscontrano le scuole di specializzazione del settore ha spinto le aziende sanitarie a forme di ingaggio atipiche, attraverso affidamenti di appalti esterni, talvolta di interi reparti, con costi crescenti, contabilizzati non più tra i costi del personale, ma tra quelli di beni e servizi;

    le tempistiche per ricevere assistenza sanitaria sono sempre più lunghe e aumentano il rischio di pregiudicare le più elementari esigenze di prevenzione, che si pongono alla base di qualsivoglia sistema di tutela sanitaria: tempi d'attesa spesso superiore a un anno e che spesso non riguardano solo le tempistiche relative alla diagnosi, ma anche quelle relative agli interventi terapeutici e assistenziali- riabilitativi, che vengono posti in essere con ritardi che finiscono inesorabilmente per aggravare il quadro clinico del paziente;

    è necessario, sul piano dei modelli organizzativi procedere ad una revisione in modo da rendere più efficiente il sistema dell'emergenza e realizzare l'integrazione della rete dell'emergenza-urgenza nella rete ospedaliera;

    tra le misure non procrastinabili, è necessario implementare percorsi alternativi per la presa in carico e la cura di situazioni classificabili come «urgenze minori», quali i percorsi a gestione infermieristica «see and treat» e i percorsi di presa in carico precoce «fast track», attivabili per codici a bassa e media complessità assistenziale;

    per far fronte alle criticità sopradescritte è necessario superare gli attuali limiti legislativi relativi alle spese di personale ponendo fine ai tetti di spesa che vincolano le regioni alle assunzioni,

impegna il Governo

a definire per tutto il personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e per il personale comunque operante nei servizi di pronto soccorso ed emergenza urgenza, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, una specifica indennità correlata alle mansioni svolte.
9/1975/78. Fossi, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 reca disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria al fine di permettere una maggiore valorizzazione delle professioni sanitarie in linea con le esigenze del Servizio sanitario nazionale (SSN);

    l'articolo 8 del citato decreto legislativo disciplina i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali;

    i medici veterinari svolgono un ruolo fondamentale nella continuità di diversi servizi di pubblica rilevanza ed interesse quali la sicurezza della catena alimentare di origine animale, la prevenzione ed il controllo sanitario delle popolazioni animali, la diagnostica e la prevenzione dalle malattie animali infettive potenzialmente zoonotiche (si pensi al COVID-19);

    risulta imprescindibile dare la giusta rilevanza alla salute della fauna. In particolare, si rende necessario (i) efficientare la capacità del Servizio sanitario nazionale o di altri Enti del Servizio nazionale di gestire il rischio di insorgenza di patogeni nella fauna nonché la sua eventuale trasmissione e (ii) coordinare le istituzioni mediche veterinarie per migliorare i loro sistemi di sorveglianza, rilevamento precoce, notifica e gestione delle malattie della fauna selvatica;

    il passaggio dei Veterinari della Specialistica Ambulatoriale (ACN) alla fascia dirigenziale non solo permetterebbe di raggiungere gli obiettivi succitati ma non implicherebbe un aggravio di spesa per la pubblica amministrazione;

    le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio nazionale, inoltre, potrebbero godere di dirigenti medici veterinari già in servizio e già formati su tutte le mansioni comprimendo drasticamente i costi di formazione di eventuale personale esterno neoassunto;

    infine, si porrebbe rimedio all'iniquo trattamento per il quale i medici, a differenza dei medici veterinari, con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 hanno visto riconosciuta la possibilità di richiedere l'accesso alla fascia dirigenziale,

impegna il Governo

ad includere, nel prossimo provvedimento utile, nei ruoli dirigenziali dei medici veterinari gli specialisti ambulatoriali attualmente convenzionati con incarico a tempo indeterminato presso il Servizio sanitario nazionale o altri Enti del Servizio nazionale.
9/1975/79. Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 reca disposizioni in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria al fine di permettere una maggiore valorizzazione delle professioni sanitarie in linea con le esigenze del Servizio sanitario nazionale (SSN);

    l'articolo 8 del citato decreto legislativo disciplina i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali;

    i medici veterinari svolgono un ruolo fondamentale nella continuità di diversi servizi di pubblica rilevanza ed interesse quali la sicurezza della catena alimentare di origine animale, la prevenzione ed il controllo sanitario delle popolazioni animali, la diagnostica e la prevenzione dalle malattie animali infettive potenzialmente zoonotiche (si pensi al COVID-19);

    risulta imprescindibile dare la giusta rilevanza alla salute della fauna. In particolare, si rende necessario (i) efficientare la capacità del Servizio sanitario nazionale o di altri Enti del Servizio nazionale di gestire il rischio di insorgenza di patogeni nella fauna nonché la sua eventuale trasmissione e (ii) coordinare le istituzioni mediche veterinarie per migliorare i loro sistemi di sorveglianza, rilevamento precoce, notifica e gestione delle malattie della fauna selvatica;

    il passaggio dei Veterinari della Specialistica Ambulatoriale (ACN) alla fascia dirigenziale non solo permetterebbe di raggiungere gli obiettivi succitati ma non implicherebbe un aggravio di spesa per la pubblica amministrazione;

    le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio nazionale, inoltre, potrebbero godere di dirigenti medici veterinari già in servizio e già formati su tutte le mansioni comprimendo drasticamente i costi di formazione di eventuale personale esterno neoassunto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel prossimo provvedimento utile, nei ruoli dirigenziali dei medici veterinari gli specialisti ambulatoriali attualmente convenzionati con incarico a tempo indeterminato presso il Servizio sanitario nazionale o altri Enti del Servizio nazionale.
9/1975/79. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    nel nostro Paese è in atto, da tempo, un processo di destrutturazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che, di fatto, ne ha minato la sostenibilità, l'equità, l'accesso alle cure e ha reso marginale, rispetto alle politiche nazionali, un bene inalienabile come la salute dei cittadini e delle cittadine;

    la crisi in cui il SSN versa è ormai strutturale e rischia di diventare irreversibile, provocando profonde ricadute sulla qualità e sull'aspettativa di vita di milioni di persone;

    tra le diverse criticità che affliggono il nostro SSN, non possono non richiamarsi: le lunghe liste d'attesa, esplose nella fase pandemica, che ha di fatto ritardato o sospeso la presa in carico di molti pazienti per altre patologie e per attività di prevenzione; l'ingente spesa privata dei cittadini, che ha raggiunto più di 40 miliardi all'anno, comprensivi del costo per servizi socio-sanitari necessari per gestire patologie croniche, con un'incidenza della spesa sanitaria out of pocket del 22 per cento rispetto a una media europea del 15 per cento (dati Eurostat); la carenza di personale e, non ultima, l'assenza di investimenti e programmi di spesa di prospettiva nel settore;

    per quanto concerne le liste d'attesa, in particolare, il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 ha stabilito i tempi massimi d'attesa che le regioni si sono impegnate a rispettare per le prestazioni ambulatoriali, visite specialistiche e prestazioni strumentali, definendoli secondo criteri di priorità: «urgente» (U), da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; «breve» (B) da eseguire entro 10 giorni; «differibile» (D) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici; «programmata» (P) da eseguire entro 120 giorni;

    dette tempistiche risultano costantemente disattese e rappresentano plasticamente anche la forte disomogeneità nell'efficacia del SSN su tutto il territorio nazionale: esse non vengono rispettate, in media, una volta su tre (nelle regioni del Nord) e due volte su tre (nelle regioni del Sud); i dati mostrano che si arriva ad attendere fino a 24 mesi per una mammografia, 12 per una Tac, 6 per una risonanza magnetica;

    il Rapporto BES curato da ISTAT sottolinea come nel 2023 circa 4,5 milioni di persone abbiano rinunciato a visite ed esami diagnostici e/o specialistici per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio, un dato che è raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico;

    elaborando i più recenti dati a disposizione diffusi dal Ministero della Salute, si stima che nel 2023 risultavano ancora in attesa almeno 10 milioni di prestazioni arretrate;

    in questo contesto drammatico per la sanità italiana, si rivela necessario un approccio collaborativo fra tutte le forze politiche affinché le criticità che il SSN si trova ad affrontare trovino una soluzione concreta, efficace e di lungo corso,

impegna il Governo

a coinvolgere, prima della predisposizione della prossimo disegno di legge di bilancio, le forze politiche di opposizione in un confronto politico-parlamentare sui progetti in grado di rispondere in modo concreto alla crisi strutturale del sistema sanitario nazionale, a partire dalla prioritaria individuazione di fonti di finanziamento adeguate e delle riforme organizzative necessarie per rendere effettivo l'esercizio del diritto alle cure da parte dei cittadini, ma anche mirato a individuare e reperire le coperture finanziarie adeguate, sin dalla prossima manovra di bilancio, per importi effettivamente corrispondenti agli interventi necessari in campo sanitario finalizzati al recupero delle liste di attesa e all'implementazione di una adeguata azione di prevenzione, diagnosi, presa in carico della patologie.
9/1975/80. Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    il Servizio sanitario nazionale (SSN) è ormai protagonista di una crisi strutturale con profonde ricadute sulla qualità e sull'aspettativa di vita di milioni di persone, e quindi sulla tenuta sociale del Paese. Secondo le stime più aggiornate, mancano 40.000 medici, tra medici ospedalieri e medici di medicina generale, e 65.000 infermieri (dati dell'associazione sindacale Anaao Assomed). Ci sono ancora diversi milioni di prestazioni urgenti in arretrato e i tempi di attesa sono inaccettabili con anche due anni di attesa per una mammografia;

    la situazione in cui versano gli ospedali italiani denota forti criticità: difatti, sono dotati solo di 3,1 posti letto ogni 1.000 abitanti, a differenza di quanto avviene in Germania (8 posti letto ogni 1.000 abitanti) o in Francia (5 posti letto ogni 1.000 abitanti), e 261 ospedali pubblici sono stati chiusi negli ultimi vent'anni;

    stando ai dati contenuti nell'ultimo DEF – il cui esame in sede parlamentare è stato peraltro depauperato a causa dell'assenza del quadro programmatico – la spesa sanitaria sarà pari a 138,7 miliardi di euro nel 2024, a 142,8 miliardi di euro nel 2025, e a poco meno di 144,7 miliardi di euro nel 2026. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL, pari al 6,3 per cento nel 2025 e nel 2026, si assesta al 6,2 per cento nel 2027, in netto calo rispetto al 7,4 per cento del 2020 e al 7 per cento del 2021;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, il Governo ha scelto di perdere l'enorme occasione di attivare la linea pandemica del Meccanismo europeo di stabilità (cosiddetto «Mes sanitario»), facendo sfumare la possibilità di ottenere risorse per circa 37 miliardi di euro: un'enorme occasione mancata per modernizzare il nostro sistema sanitario e la cui unica condizionalità sarebbe stata l'utilizzo esclusivo per sostenere il finanziamento, diretto e indiretto, del SSN in relazione alla sopravvenuta emergenza pandemica;

    infine, va ricordato come l'Italia rimanga l'unico Paese dell'eurozona a non aver ratificato l'Accordo di modifica del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), avendo peraltro l'attuale maggioranza respinto in Aula le relative proposte di legge nel dicembre 2023,

impegna il Governo

ad attivarsi con la massima priorità in sede europea per una riproposizione di una nuova linea di credito specificatamente dedicata e vincolata ad interventi strutturali di modernizzazione e sostegno al Servizio sanitario nazionale.
9/1975/81. Sottanelli, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    un'importante causa di morte nel nostro Paese è legata al tumore della cervice uterina: questo infatti, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, nel 2022 ha colpito 2.479 donne e provocato ben 1.156 decessi;

    secondo l'ultimo rapporto Censis sui tumori da Hpv (pubblicato lo scorso marzo 2024), solo il 32 per cento delle ragazze e il 26 per cento dei ragazzi che hanno compiuto 12 anni è stato vaccinato contro l'Hpv (il virus che può causare il tumore della cervice e altre neoplasie), contro una soglia ottimale del 95 per cento. Colpa, almeno in parte, della scarsa informazione sul tema: nel 2024, infatti, è in calo il numero di genitori che conosce il Papilloma virus (o Hpv) e la relativa vaccinazione, così come quello di donne e genitori che ritengono il cancro prevenibile. Il rapporto ha rivelato anche le percentuali in diminuzione dei genitori italiani che sanno cosa sia il Papilloma virus e la vaccinazione contro l'Hpv. Inoltre, si è ridotta significativamente (passando dal 24,8 per cento al 13,0 per cento) la percentuale di genitori che ritiene, erroneamente, l'Hpv un virus che colpisce solo le donne;

    lo studio ha evidenziato come le campagne di informazione e comunicazione sull'Hpv e relativi rischi abbiano ricoperto un ruolo essenziale nell'attività di prevenzione;

    tuttavia, le percentuali relative alla vaccinazione rimangono limitate: le donne di età compresa tra i 25 e i 55 anni che hanno dichiarato di aver effettuato la vaccinazione anti-Hpv sono il 24,5 per cento, percentuale che sale al 42,3 per cento nella fascia di età più giovane (25-35 anni). Sono aumentati i genitori che hanno dichiarato di aver vaccinato i figli ma solamente il 49,8 per cento dei genitori è stato effettivamente informato della possibilità di vaccinare i propri figli tramite chiamata o lettera delle Asl;

    la vaccinazione anti-Hpv rappresenta una delle più efficaci forme di prevenzione del cancro. Sulla prevenzione, sia primaria che secondaria, è necessario tenere alta la sensibilità dei cittadini, particolarmente di coloro con un livello sociale e di istruzione più basso, tra i quali si nota una concentrazione sia dei fattori di rischio sia della scarsa adesione alle campagne vaccinali e di screening. In Italia, nonostante sia stata uno dei primi Paesi, già nel 2007, a proporre la vaccinazione anti-Hpv, le coperture tra gli adolescenti e i giovani adulti rimangono molto basse;

    la prevenzione gioca un ruolo fondamentale non solo per salvaguardare lo stato naturale di salute degli individui, ma anche per la sostenibilità' del sistema sanitario in un periodo storico come quello attuale caratterizzato da un aumento dei costi a fronte di risorse limitate,

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative volte ad aumentare l'efficacia dei progetti di screening e prevenzione, a implementare campagne informative efficaci e diffuse su tutto il territorio nazionale, nonché l'organizzazione di vaccinazioni strategiche – oltre a quelle già obbligatorie quali i vaccini anti-influenzali e quelli che prevengono l'insorgere di patologie tumorali come l'HPV –, anche al fine di garantire gli impegni assunti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito alle coperture vaccinali da raggiungere.
9/1975/82. Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    al fine di attuare le previsioni costituzionali in materia di tutela della salute, in attuazione di quanto previsto anche dal dettato costituzionale, sarebbe necessario garantire a ogni cittadino e cittadina la possibilità di accedere ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità ed equità;

    tuttavia, a causa di problematiche di natura economica, sociale e anche territoriale, il raggiungimento dei necessari e auspicati livelli di equità rappresenta una sfida – se non una vera e propria emergenza – tutt'altro che irrilevante;

    con particolare riferimento alla popolazione residente nell'entroterra, nelle aree interne, nelle isole minori e nei comuni montani – territori dotati di una viabilità inadeguata e un trasporto pubblico locale carente, essa incontra una concreta difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria essendo residente in zone isolate, lontane dai centri abitati e difficili da raggiungere, soprattutto con condizioni climatiche e meteorologiche avverse. Motivo, questo, per cui la popolazione residente in tali aree è talvolta soggetta a disparità e disuguaglianze nella fruizione del diritto alla salute a causa della distanza e dell'isolamento;

    in particolare, sono numerosi i punti di debolezza che caratterizzano queste aree: la disomogeneità con cui è garantita l'assistenza sanitaria di base e specialistica ambulatoriale, con notevoli differenze sia in termini qualitativi – rispetto alle discipline presenti – che quantitativi – con riferimento alle ore di servizio svolte; la difficoltà di reclutare il personale sanitario, e in particolare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che spesso non hanno abituale dimora in questi luoghi e pertanto incontrano difficoltà nella gestione dei propri pazienti, nonché l'isolamento professionale e la carenza di formazione specifica del personale; le variazioni stagionali della popolazione di tale aree spesso a vocazione turistica, tale da richiedere un ridimensionamento e organizzazione flessibile dei servizi. Inoltre, l'arrivo dei mezzi di soccorso sanitario non sempre è garantito – sia quando le condizioni meteorologiche diventano particolarmente avverse sia nella gestione di eventi concomitanti, il trasferimento verso presidi ospedalieri sulla terra ferma per specifici trattamenti e l'erogazione di presidi sanitari e farmaci provocano disagi, anche economici, per gli utenti e le loro famiglie e la gestione dei malati terminali è resa difficile dalla difficoltà di garantire la continuità della presenza di figure professionali specifiche;

    le suddette problematiche necessitano di interventi e politiche concrete finalizzate a limitare le cause di disparità e disuguaglianza attualmente esistenti, al fine di garantire ai cittadini di tali comunità l'equità d'accesso e fruizione dei servizi sanitari,

impegna il Governo

a garantire un accesso ai servizi di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di prevenzione, che sia equo e paritario indipendentemente dall'area geografica di appartenenza, favorendo l'integrazione dei servizi sanitari e socio sanitari e l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali, attraverso la messa in funzione di nuove strutture poliambulatoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale su tutto il territorio italiano.
9/1975/83. Ruffino, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie;

    in attuazione di quanto previsto anche dal dettato costituzionale, ogni cittadino e cittadina ha il diritto di accedere ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità ed equità;

    tuttavia, a causa di problematiche di natura economica, sociale e anche territoriale, il raggiungimento dei necessari e auspicati livelli di equità rappresenta una sfida – se non una vera e propria emergenza – tutt'altro che irrilevante;

    un servizio di trasporto pubblico locale ben organizzato ed efficiente rappresenta una componente cruciale per garantire l'accesso ai servizi sanitari, inclusi quelli ambulatoriali e ospedalieri. In molte aree, soprattutto quelle rurali o periferiche, la possibilità di raggiungere strutture sanitarie può essere fortemente limitata dall'assenza di trasporti adeguati. Un sistema di trasporto pubblico affidabile non solo facilita l'accesso alle cure ma contribuisce anche a migliorare la salute generale della popolazione;

    la disponibilità di un servizio di trasporto pubblico efficiente è fondamentale per permettere a tutti i cittadini di accedere ai servizi sanitari necessari. Molti, in particolare gli anziani, le persone con disabilità e coloro che non dispongono di un veicolo privato, dipendono dal trasporto pubblico per raggiungere le strutture sanitarie. Si tratta di mancanze e inefficienze che hanno come conseguenze non solo ritardi nelle visite mediche ma anche possibili mancate adesioni ai piani terapeutici;

    un trasporto pubblico efficiente permette ai pazienti di raggiungere facilmente i centri ambulatoriali, riducendo al contempo i tempi di attesa e migliorando la continuità delle cure. Questo è particolarmente importante per le visite di controllo, le terapie e le altre forme di assistenza regolari che non richiedono un ricovero ospedaliero. Un accesso semplice e territorialmente organizzato ai servizi ambulatoriali può prevenire l'aggravarsi di patologie che, se trascurate, potrebbero richiedere cure ospedaliere più complesse e costose;

    la garanzia di cure sanitarie di qualità passa inevitabilmente attraverso un sistema di trasporto pubblico funzionante ed efficiente. Investire in infrastrutture di trasporto pubblico migliora l'accesso ai servizi sanitari ambulatoriali e ospedalieri con positive ricadute sulla collettività attraverso la garanzia, per ogni cittadino, di ricevere le cure necessarie senza ostacoli legati alla mobilità,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, sull'intero territorio nazionale e con particolare riguardo alle aree maggiormente disagiate, sia garantito un sistema di trasporto pubblico locale efficiente e funzionale al fine di assicurare a tutta la cittadinanza la possibilità di raggiungere i presidi sanitari, ambulatoriali e ospedalieri del proprio territorio nonché un accesso alle cure agevole ed equo.
9/1975/84. Pastorella, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame propone interventi volti a ridurre le liste d'attesa alle prestazioni sanitarie e di permettere ai cittadini di veder soddisfatta la richiesta di accesso, in tempi congrui, alle cure mediche;

    l'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni con legge 23 maggio 2023, n. 56, prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, per un periodo non superiore a dodici mesi;

    le gravi carenze in organico non facilmente sopperibili e risolvibili dal Servizio sanitario e la necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari richiedono anche la possibilità di accedere a soluzioni straordinarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sopprimere il limite di 12 mesi per l'affidamento a terzi dei servizi medici ed infermieristici di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2023.
9/1975/85. Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) può essere effettuata in Italia sia con la procedura chirurgica che con la procedura farmacologica, entrambe sicure ed efficaci. Dal 2010, le linee di indirizzo del Ministero della salute prevedono l'uso del mifepristone e delle prostaglandine per l'IVG farmacologica. Le linee di indirizzo aggiornate del 2020 permettono l'IVG farmacologica entro la nona settimana di gravidanza, in regime di day hospital o ambulatoriale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di effettuare le procedure di IVG il più precocemente possibile, per ridurre l'incidenza di complicazioni;

    l'IVG farmacologica in ambulatorio è economicamente vantaggiosa rispetto alla procedura chirurgica, riducendo i costi di ospedalizzazione e risorse associate;

    la procedura chirurgica di IVG viene rimborsata alla struttura sanitaria dalla regione con un importo di 1.099 euro (DRG 381);

    la procedura farmacologica di IVG in regime di ricovero diurno viene rimborsata alla struttura sanitaria dalla regione con un importo di 209 euro per accesso/giornata di ricovero, quindi almeno 418 euro in totale (DRG 380);

    la procedura farmacologica di IVG in regime ambulatoriale, praticata nei consultori e nei poliambulatori autorizzati dalle regioni, viene rimborsata alla struttura sanitaria dalla regione con un importo di 72,30 euro in totale;

    le donne che richiedono una IVG devono essere informate sui diversi metodi disponibili, per permettere loro di effettuare una scelta pienamente consapevole. In assenza di specifiche controindicazioni, la scelta del metodo per l'IVG deve essere fatta dalla donna, sulla base delle informazioni ricevute (articolo 14, legge n. 194 del 1978);

    entrambe le procedure di IVG, chirurgica e farmacologica, sono sicure ed efficaci e vengono utilizzate anche nel trattamento dell'aborto spontaneo, ritenuto o incompleto;

    le società scientifiche raccomandano l'esecuzione delle procedure di IVG quanto più precocemente possibile, dal momento che l'incidenza di complicazioni aumenta con l'aumentare dell'epoca gestazionale;

    l'IVG chirurgica viene effettuata con il metodo della isterosuzione, entro la 14°-16° settimana di gravidanza. Le società scientifiche raccomandano, per le IVG di epoca gestazionale fino a 12 settimane, di non eseguire routinariamente esami ematochimici prima della procedura;

    l'IVG farmacologica del primo trimestre di gravidanza prevede l'utilizzo di due farmaci, il mifepristone e il misoprostolo, somministrati a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. Le società scientifiche raccomandano di non eseguire routinariamente esami ematochimici prima della procedura;

    in base alla legge n. 194, l'IVG deve essere praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso una delle strutture autorizzate: ospedale, clinica o poliambulatorio/consultorio familiare, anche nel caso di autosomministrazione della prostaglandina a domicilio;

    le procedure chirurgiche di IVG vengono eseguite in regime di ricovero diurno, o day hospital, salvo rari casi particolari che richiedono un ricovero in regime ordinario;

    le procedure farmacologiche di IVG entro la nona settimana possono essere praticate in regime di ricovero diurno, o day hospital, o in regime ambulatoriale;

    il regime ambulatoriale prevede la somministrazione del primo farmaco, il mifepristone, nella struttura sanitaria e la possibilità di autosomministrazione del misoprostolo a domicilio o nella struttura sanitaria stessa;

    adottare misure che permettano un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie, migliorando l'accesso alle cure e riducendo i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie,

impegna il Governo:

   nell'ottica di favorire il superamento delle criticità legate alla effettiva e tempestiva accessibilità delle prestazioni e dei servizi anche con riferimento all'interruzione volontaria di gravidanza, ad adottare tutte le iniziative di competenza volte a far sì che tutte le regioni garantiscano la possibilità di eseguire l'aborto farmacologico in ambulatorio, conformemente alle linee guida nazionali e internazionali, e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

   a destinare i risparmi ottenuti dall'implementazione dell'aborto farmacologico in ambulatorio alla riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie, garantendo così un miglioramento complessivo del Servizio sanitario nazionale.
9/1975/86. Quartapelle Procopio, Furfaro.